ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2009.103.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 103E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
5 maggio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Consiglio

2009/C 103E/01

Posizione comune (CE) n. 15/2009, del 16 febbraio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

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2009/C 103E/02

Posizione comune (CE) n. 16/2009, del 16 febbraio 2009, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori ( 1 )

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(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

Consiglio

5.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 15/2009

definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009

in vista dell’adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(2009/C 103 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [direttiva 2002/21/CE («direttiva quadro») (4), direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso») (5), direttiva 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni») (6), direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale») (7) e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche («direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche») (8) («la direttiva quadro e le direttive particolari»)], è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se sia necessario modificarlo in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella sua comunicazione del 29 giugno 2006 sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Sulla base di questi risultati iniziali si è tenuta una consultazione pubblica che ha stabilito che l'aspetto più importante da affrontare è la persistente mancanza di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. In particolare, si è rilevato che la frammentazione normativa e le discrepanze nelle attività delle varie autorità nazionali di regolamentazione mettono in pericolo non solo la competitività del settore, ma anche i significativi vantaggi che la concorrenza transnazionale può apportare ai consumatori.

(3)

È opportuno pertanto riformare il quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dal regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che istituisce il Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni («GERT»)]. La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.

(4)

Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile.

(5)

Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguabile alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono definire i mercati su base subnazionale e revocare gli obblighi regolamentari nei mercati e/o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale.

(6)

Un elemento essenziale negli anni a venire per il conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona sarà la creazione delle condizioni per investimenti efficienti in nuove reti ad alta velocità, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(7)

Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella direttiva quadro e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva quadro per coprire alcuni aspetti delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (9), e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili.

(8)

È opportuno chiarire o modificare alcune definizioni per tenere conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati e per eliminare le ambiguità individuate in fase di attuazione del quadro normativo.

(9)

È opportuno rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è opportuno prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è opportuno stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tante ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente.

(10)

Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi.

(11)

Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza comunitaria. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal GERT. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione.

(12)

Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti.

(13)

È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva quadro prima della consultazione comunitaria prevista all'articolo 7 della stessa direttiva, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione comunitaria. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione comunitaria nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(14)

Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del GERT.

(15)

Il meccanismo comunitario, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un notevole potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex-ante e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva quadro, dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, anche in condizioni di mercato analoghe, potrebbero danneggiare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione può pertanto contribuire a garantire un livello più elevato di coerenza nell'adozione delle misure correttive formulando pareri sui progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il GERT prima di adottare le sue decisioni e/o i suoi pareri.

(16)

È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(17)

Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione comunitario, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione - ad esempio per i casi riguardanti dei mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.

(18)

Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

(19)

Le frequenze radio dovrebbero essere considerate una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, nel rispetto degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media, e che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.

(20)

Prima che sia proposta una misura di armonizzazione specifica ai sensi della decisione 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (10), la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni d'impatto che accertino costi e benefici delle misure proposte, quali la realizzazione di economie di scala e l'interoperabilità dei servizi a vantaggio del consumatore, l'impatto sull'efficienza dell'utilizzo dello spettro radio o la richiesta di utilizzazione armonizzata nelle varie parti dell'Unione europea.

(21)

Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire a garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione europea possano essere efficacemente difesi a livello globale.

(22)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e nel mondo.

(23)

È opportuno gestire le frequenze radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze.

(24)

Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. L'inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro; inoltre, rallenta l'innovazione, a scapito del mercato interno, dei consumatori e dell'economia nel suo complesso. Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

(25)

I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.

(26)

È opportuno aumentare la flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica, indicate nei piani di assegnazione delle frequenze nazionali e nella regolamentazione delle radiocomunicazioni dell'UIT («principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale e sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.

(27)

È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto comunitario.

(28)

È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro, nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza. Dovrebbero essere consentite eccezioni al principio della neutralità dei servizi, che prevedono la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o per conseguire altri obiettivi di interesse generale, le eccezioni non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda.

(29)

Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(30)

Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(31)

Ai fini della flessibilità e dell'efficienza le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso a terzi. Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio.

(32)

L'introduzione della neutralità tecnologia e dei servizi e lo scambio dei diritti d'uso dello spettro esistenti può richiedere norme transitorie, in particolare misure per garantire un'equa concorrenza, in quanto il nuovo sistema può conferire ad alcuni utilizzatori dello spettro la facoltà di competere con altri utilizzatori che hanno acquisito i diritti d'uso dello spettro a condizioni più onerose.

(33)

Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione nel campo della numerazione.

(34)

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(35)

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate ad imporre ai titolari di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un'adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(36)

Il trasporto affidabile e sicuro delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica è un elemento sempre più importante per l'intera economia e la società in generale. La complessità dei sistemi, i guasti tecnici o gli errori umani, gli incidenti o gli attentati possono tutti avere conseguenze sul funzionamento e la disponibilità delle infrastrutture fisiche che forniscono servizi importanti, in particolare quelli della pubblica amministrazione on line, ai cittadini dell'Unione europea. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che siano mantenute l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (11) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche attraverso, tra l'altro, la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche. È opportuno che sia l'ENISA sia le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti, in particolare il potere di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Tenendo presente che l'efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell'arte di tali misure.

(37)

Ove sia necessario concordare un insieme comune di requisiti di sicurezza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno. È opportuno che l'ENISA contribuisca all'armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza fornendo un parere qualificato. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione adottate conformemente alla direttiva quadro. Per lo svolgimento dei loro compiti è opportuno che le autorità abbiano il potere di svolgere indagini nei casi accertati di mancata conformità e imporre sanzioni.

(38)

Per offrire agli operatori del mercato delle certezze circa le condizioni normative è necessario stabile un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato. Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. In alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l'assistenza del GERT per completare l'analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.

(39)

Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello comunitario, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione europea possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno..

(40)

Uno dei compiti importanti assegnati al GERT consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. È opportuno pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto degli eventuali pareri del GERT.

(41)

L'esperienza acquisita nell'applicazione del quadro normativo dell'Unione europea dimostra che le disposizioni in vigore che autorizzano le autorità nazionali di regolamentazione ad infliggere sanzioni pecuniarie non costituiscono un adeguato incentivo al rispetto delle prescrizioni normative. Poteri d'esecuzione adeguati possono contribuire alla tempestiva applicazione del quadro normativo dell'Unione europea e dunque promuovere la certezza normativa, che è un fattore importante per gli investimenti. L'assenza di poteri effettivi in caso di mancata conformità vale per l'intero quadro normativo dell'Unione europea. È opportuno pertanto che l'introduzione nella direttiva quadro di una nuova disposizione riguardante l'inosservanza degli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari permetta di applicare principi coerenti in relazione all'applicazione e alle sanzioni per l'intero quadro normativo dell'Unione europea.

(42)

Il quadro normativo dell'Unione europea in vigore prevede alcune disposizioni destinate a facilitare la transizione dal vecchio quadro del 1998 al nuovo quadro del 2002. Tale transizione è ormai terminata in tutti gli Stati membri ed è opportuno abrogare le norme in questione in quanto sono ormai obsolete.

(43)

È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da tutelare e non pregiudicare la scelta dei consumatori.

(44)

L'allegato I della direttiva quadro conteneva l'elenco dei mercati da includere nella raccomandazione sui mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di una regolamentazione ex-ante. È opportuno sopprimere tale allegato in quanto ha esaurito la sua finalità, che era quella di fungere da base di riferimento per la redazione della versione iniziale della raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi (12).

(45)

Potrebbe non essere economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare in parte o integralmente ed entro tempi accettabili la rete di accesso locale dell'operatore esistente. In tale contesto, l'obbligo di accesso disaggregato alla rete o sottorete locale degli operatori che hanno un considerevole potere di mercato può agevolare l'ingresso nel mercato e aumentare la concorrenza nei mercati al dettaglio dell'accesso a banda larga. Nei casi in cui l'accesso disaggregato alla rete o sottorete locale non è tecnicamente o economicamente fattibile, possono applicarsi i pertinenti obblighi per la fornitura dell'accesso non fisico o virtuale alla rete con funzionalità equivalente.

(46)

La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, secondo la procedura per l'analisi del mercato di cui all'articolo 16 della direttiva quadro. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(47)

È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(48)

L'ulteriore integrazione nel mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica rende necessario un migliore coordinamento nell'applicazione della regolamentazione ex ante conformemente al quadro normativo dell'Unione europea per le comunicazioni elettroniche.

(49)

Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.

(50)

Sebbene in alcune circostanze è opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell'Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

(51)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione per adeguare le condizioni di accesso ai servizi televisivi e radiofonici digitali fissati nell'allegato relativo al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Ciò vale anche per l'elenco minimo di voci nell'allegato II che deve essere pubblicato per rispettare l'obbligo della trasparenza.

(52)

Facilitare l'accesso alle risorse dello spettro radio da parte degli operatori del mercato contribuirà a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato. Il progresso tecnologico, inoltre, sta riducendo il rischio di interferenze dannose in talune bande di frequenze e, di conseguenza, sta riducendo la necessità di diritti individuali d'uso. È opportuno pertanto fissare le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica con autorizzazioni generali, salvo i casi in cui siano necessari diritti individuali, tenuto conto dell'uso dello spettro radio, per proteggersi da interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio, per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro o per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale. È opportuno che le decisioni sulla necessità dei diritti individuali siano prese in modo trasparente e proporzionato.

(53)

L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia, taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per la concessione dei diritti d'uso, quando ciò appare necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. È opportuno che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

(54)

Tenuto conto del suo impatto restrittivo sul libero accesso alle frequenze radio, è opportuno limitare nel tempo la validità di un diritto d'uso individuale che non possa essere scambiato. Ove i diritti d'uso contengano disposizioni per il rinnovo della loro validità, è opportuno che le autorità nazionali competenti effettuino innanzi tutto un riesame, che comprenda una consultazione pubblica, tenendo conto del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e della copertura. Vista la limitatezza dello spettro radio, è opportuno sottoporre a riesame periodico i diritti individuali concessi alle imprese. Nell'effettuare tale riesame, è opportuno che le autorità nazionali competenti concilino gli interessi dei titolari di diritti con l'esigenza di promuovere l'introduzione dello scambio di spettro radio, e l'uso più flessibile dello spettro attraverso le autorizzazioni generali, ove possibile.

(55)

È opportuno che le autorità nazionali competenti abbiano il potere di garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, che può ostacolare i nuovi ingressi nel mercato.

(56)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei dritti d'uso, in particolare sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci nel caso di violazioni di tali condizioni.

(57)

È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche di comunicare con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.

(58)

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (13) si è rivelato efficace nella fase iniziale di apertura del mercato. La direttiva quadro invita la Commissione a monitorare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002 e a presentare, al momento opportuno, una proposta di abrogazione di detto regolamento. Ai sensi del quadro del 2002 le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad analizzare il mercato all'ingrosso dell'accesso disaggregato alle reti e alle sottoreti metalliche per la fornitura di servizi vocali e in banda larga, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi. Dato che tutti gli Stati membri hanno analizzato tale mercato almeno una volta e che sono in vigore obblighi adeguati basati sul quadro normativo del 2002, il regolamento n. 2887/2000 è diventato inutile ed è opportuno abrogarlo.

(59)

Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva quadro, della direttiva accesso e della direttiva autorizzazioni dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14).

(60)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare raccomandazioni e/o misure di attuazione in relazione alle notifiche ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro; l'armonizzazione nell'ambito dello spettro radio e della numerazione, nonché in questioni legate alla sicurezza di reti e servizi; l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi; l'individuazione di mercati transnazionali; l'applicazione delle norme; l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione per adeguare gli allegati I e II della direttiva accesso al progresso tecnologico e allo sviluppo dei mercati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, anche completandole con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

La direttiva 2002/21/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità. Il quadro include altresì disposizioni relative a taluni aspetti delle apparecchiature terminali al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“mercati transnazionali”, mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che coprono la Comunità, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro.»;

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;»;

d)

è inserita la lettera seguente:

«d bis.

“punto terminale di rete”: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato;»;

e)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“risorse correlate”, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;»;

f)

è inserita la lettera seguente:

«e bis.

“servizi correlati”, i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;»;

g)

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“direttive particolari”, la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (15) (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);

h)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«q)

“attribuzione di spettro radio”, la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

r)

“interferenza dannosa”, un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, comunitarie o nazionali applicabili;

s)

“chiamata”: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale.»;

3)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva operano in indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella comunitaria. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 4 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata.

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione di cui al primo comma dispongano di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

3 ter.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (GERT) relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

3 quater.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto i pareri e le posizioni comuni adottati dal GERT allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali. (16)

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere efficacemente le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni alla Commissione e al GERT su richiesta motivata di una di esse.»;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. In particolare tali imprese possono essere inoltre tenute a comunicare informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.»;

6)

gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafi 9, 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella present0.e direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando reciprocamente e con la Commissione e con il GERT così da assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cooperano in particolare con la Commissione e il GERT per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell'articolo 7 bis al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a)

rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b)

influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende accessibile il progetto di misura alla Commissione, al GERT e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il GERT e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il GERT e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a)

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; oppure

b)

decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5, oppure

c)

imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale),

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a)

adottare una decisione in relazione al progetto di misura di cui al paragrafo 4, lettere a) e b) con cui si richieda all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, e/o

b)

formulare un parere in relazione al progetto di misura di cui al paragrafo 4, lettera c), o

c)

decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione o formulare un parere a norma delle lettere da a) a c), la Commissione considera con la massima attenzione il parere del GERT. Una decisione o un parere a norma delle lettere a) e b) è accompagnato da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6.   Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5, lettera a), impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7.   L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del GERT e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di modificare il progetto di misura secondo il parere di cui al paragrafo 5, lettera b), avvia, entro sei mesi dalla data del parere della Commissione, una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 6 e comunica la misura modificata alla Commissione.

L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare il progetto di misura secondo il parere di cui al paragrafo 5, lettera b), pubblica la motivazione della sua decisione e la comunica alla Commissione entro sei mesi dalla data del parere della Commissione.

8.   L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al GERT tutte le misure definitive che rientrano nell'articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b).

9.   In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al GERT. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Notifiche

1.   Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo il massimo conto del parere del GERT, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo 7 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.»;

8)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.»

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;»;

c)

al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

d)

al paragrafo 3, la lettera c) è soppressa;

e)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

collaborando tra loro, con la Commissione e con il GERT per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»;

f)

al paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»;

g)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:

a)

promuovendo la prevedibilità regolamentare;

b)

garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

d)

promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche tenendo conto dei rischi legati agli investimenti;

e)

tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

f)

imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena si sia instaurata una siffatta concorrenza.»;

9)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio nell'Unione europea

1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2.   Gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno nel settore delle comunicazioni elettroniche.

3.   Gli Stati membri promuovono l'efficace coordinamento degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio. Ove necessario per promuovere tale efficace coordinamento, la Commissione, tenendo il massimo conto del parere del gruppo “Politica dello spettro radio” (RSPC), istituito dalla decisione 622/2002/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo “Politica dello spettro radio” (17), può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   La Commissione può, tenendo il massimo conto del parere dell'RSPG, presentare proposte legislative volte a istituire programmi pluriennali relativi a politiche in materia di spettro radio.

10)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1.   Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tale contesto essi rispettano gli accordi internazionali pertinenti e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi. In tale contesto gli Stati membri agiscono a norma della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi di comunicazione elettronica conformemente al piano di assegnazione delle frequenze nazionali e alla regolamentazione delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose,

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,

c)

assicurare la qualità tecnica del servizio,

d)

assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze,

e)

salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, oppure

f)

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4.   Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica conformemente ai rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e ai regolamenti radio dell'UIT possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

a)

garantire la sicurezza della vita,

b)

la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale,

c)

evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure

d)

la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale.

5.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

6.   I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal … (18)

Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al … (18) si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis.

7.   Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l'accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.»

11)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1.   Per un periodo di cinque anni a partire dal … (18), gli Stati membri assicurano che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni possano presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2.   Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d'uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al … (18).

3.   Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.

4.   Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 9 ter

Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

1.   Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

Le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità nazionale competente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità responsabile della concessione dei diritti individuali di uso siano resi pubblici. Qualora l'uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.»;

12)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d'uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno della Comunità che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione appropriate in materia.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

13)

l'articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, secondo comma, primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

agisca in base a procedure efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.»;

14)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.   Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione, e gli elementi di rete non attivi gli elementi di rete non attivi;

2.   Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3.   Se del caso, gli Stati membri possono disporre affinché le imprese forniscano le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.

4.   I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.»;

15)

è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO III bis

SICUREZZA E INTEGRITÀ DELLE RETI E DEI SERVIZI

Articolo 13 bis

Sicurezza e integrità

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale di regolamentazione competente ogni violazione della sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata informa le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) in caso di ripercussioni possibili o effettive di altri Stati membri. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 13 ter

Attuazione e controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 bis.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché

b)

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall'autorità nazionale competente mettendo a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione i risultati di tale verifica. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità.

4.   Queste disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.»;

16)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato connesso a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”) e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”).»;

17)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati»;

b)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del GERT, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (“la raccomandazione”). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del GERT, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali secondo a procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis.»;

18)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2.   Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE (“direttiva accesso”), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.»;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato conformemente all'articolo 14 e l'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.

5.   Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 7:

a)

entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato oltre i tre anni, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b)

entro due anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c)

entro due anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato all'articolo 16, paragrafo 6, il GERT fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 7.»;

18)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

alla seconda frase del paragrafo 1, le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2» sono sostituite da «secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis,»;

b)

il paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal seguente:

«In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dal comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 bis.»;

d)

al paragrafo 6, le parole «conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1» sono sostituite dalle parole «adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis.   Le misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, di cui ai paragrafi 4 e 6, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

20)

l'articolo 18 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

21)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1.   Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del GERT, emettere una raccomandazione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

2.   Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3.   Il GERT può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.»;

22)

all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.»;

23)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1.   Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8.

Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al GERT di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.

Quando al GERT è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del GERT, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.

Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal GERT.

3.   Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 8.

Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal GERT.

4.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.»;

24)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e delle direttive particolari e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il … (19) e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.»;

25)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

26)

l'articolo 27 è soppresso;

27)

l'allegato I è soppresso;

28)

l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità alle disposizioni in materia di posizione dominante condivisa si cui al regolamento (CE) n. 139/2004, del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (20) è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni possono essere le seguenti:

scarsa elasticità della domanda

analoghe quote di mercato

forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione

integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura

mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente

mancanza di potenziale concorrenza

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

La direttiva 2002/19/CE è così modificata:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

con “accesso” si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale.»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

4)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l'allegato I. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

5)

l'articolo 7 è soppresso;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13» sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

nel primo trattino, la frase «dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6» è sostituita dalla frase «dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6»;

nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (21)» è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (22)

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (“il GERT”) (23). La Commissione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese le politiche di gestione del traffico, e prezzi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale in postazione fissa, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal GERT.»;

8)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, torri e altre costruzioni, condotte, antenne o piloni, pozzetti e armadi di distribuzione;»;

c)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«j)

di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.»;

d)

al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:

«2.   Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;»;

e)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, anche attraverso una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;»;

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

9)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Anziché imporre obblighi riguardo al sistema di contabilità dei costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono accettare l'uso di metodi alternativi di determinazione dei prezzi dell'interconnessione, come il metodo “bill and keep” (“metodo fattura e conserva”), purché siffatti metodi non ostacolino o distorcano la concorrenza.»;

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 13 bis

Separazione funzionale

1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

a)

prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c)

un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori.

3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a)

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b)

l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c)

le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d)

le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e)

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f)

un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4.   A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

5.   Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3

Articolo 13 ter

Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

1.   Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.»;

11)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

12)

l'allegato II è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

la definizione a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;»

c)

la definizione c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete;»

d)

la definizione d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;»;

e)

alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Elementi della rete cui è offerto l'accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti:

a)

accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso);

b)

accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l'accesso alle risorse correlate quali condotti e/o fibre ottiche per connessioni cablate;

c)

se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso.

2.

Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all'ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti.

3.

Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all'accesso ai condotti»;

f)

alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore notificato o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato.».

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

La direttiva 2002/20/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1.   Gli Stati membri facilitano l'uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono concedere diritti individuali d'uso al fine di:

evitare interferenze dannose,

assicurare la qualità tecnica del servizio;

assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; oppure

conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

2.   Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e degli investimenti necessari.

Ogni diritto individuale d'uso delle frequenze radio concesso per un periodo superiore a dieci anni e che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa ad un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), è soggetto ad un riesame da parte dell'autorità nazionale competente alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, oppure in un diritto trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4.   Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5.   Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio a norma dell'articolo 7.

6.   Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.»;

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle radiofrequenze e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso delle radiofrequenze, sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;

c)

al paragrafo 3, la parola «allegato» è sostituta dalla parola «allegato I»;

4)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Quando valuta se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.»;

c)

al paragrafo 5, «articolo 9» è sostituito da «articolo 9 ter»;

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, conformemente all'articolo 11.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell'articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3.   L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.»;

6)

all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato I e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;»;

b)

alla lettera b), la parola 'allegato' è sostituita dalla parola 'allegato Ì;

c)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«g)

per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;

h)

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.»;

d)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) ed h) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.»

7)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1.   Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2.   Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»;

8)

all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»;

9)

all'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato I della presente direttiva, al più tardi entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva stessa.

2.   Quando l'applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»;

10)

l'allegato è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2887/2000 è abrogato.

Articolo 5

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro … le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal …

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì del …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del … 16 febbraio 2009 e posizione del Parlamento europeo del …

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(8)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(9)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(10)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(11)  Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1).

(12)  Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

(13)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(16)  Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … che istituisce il Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (GU L …)»;

(17)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.»;

(18)  La data di recepimento della direttiva.

(19)  Il termine per il recepimento della direttiva.

(20)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.».

(21)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(22)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(23)  Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … che istituisce il Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (GU L …).»;


ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) è così modificato:

1.

il primo paragrafo è sostituito dalla seguente dicitura:

«Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle radiofrequenze (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2002/21/CE (la direttiva quadro).»;

2.

la parte A è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (1)

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni a norma della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le condizioni relative all'accessibilità per gli utenti disabili conformemente all'articolo 7 di tale direttiva.»;

d)

al punto 11, le parole «direttiva 97/66/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2002/58/CE»;

e)

è inserito il seguente punto:

«11 bis.

Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.»;

f)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12.

Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.»;

g)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

h)

è aggiunto il seguente punto:

«19.

Gli obblighi di trasparenza per le imprese che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la divulgazione delle limitazioni all'accesso ai servizi e alle applicazioni e riguardanti le politiche di gestione del traffico nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.»;

3.

la parte B è così modificata:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità.»

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente.

«2.

Uso effettivo ed efficiente dei numeri a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)»;

c)

è aggiunto il seguente punto:

«9.

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze.»;

4.

nella parte C il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).».


(1)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 13 novembre 2007 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione (1). Tale proposta fa parte del cosiddetto pacchetto di riesame del quadro normativo dell'UE per le comunicazioni elettroniche, che comprende due proposte di modifica di direttive (la cosiddetta direttiva sul miglioramento della regolamentazione recante modifica delle attuali direttive quadro, autorizzazioni e accesso e la cosiddetta direttiva sui diritti del cittadino recante modifica delle direttive relative al servizio universale e alla vita privata) e una proposta di regolamento (che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche). Il presente documento riguarda la proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione.

2.

Il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere in prima lettura il 24 settembre 2008 (2); il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio parere il 29 maggio 2008 (3) e il Comitato delle regioni ha formulato il proprio parere il 19 giugno 2008 (4).

3.

La Commissione ha adottato la proposta modificata il 6 novembre 2008 (5).

4.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 16 febbraio 2009.

II.   OBIETTIVO

1.

Con la proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione la Commissione mira ad adattare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche aumentandone l'efficacia, riducendo le risorse amministrative necessarie all'applicazione della regolamentazione economica (procedura per l'analisi dei mercati) e rendendo l'accesso alle frequenze radio più facile e più efficiente.

2.

La proposta mira a:

orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione;

fare in modo che, laddove rimane necessaria, la regolamentazione sia più efficace e più semplice sia per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR);

compiere un passo decisivo verso un'applicazione più coerente delle norme comunitarie al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3.

Le questioni più controverse nella proposta sul miglioramento della regolamentazione riguardano lo spettro radio, la nuova autorità delle telecomunicazioni, la separazione funzionale e il quadro normativo per le reti di nuova generazione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

Nell'adottare la posizione comune il Consiglio ha approvato in larga misura l'impostazione e le finalità proposte dalla Commissione e ha accolto quasi la metà dei 126 emendamenti adottati dal Parlamento. Sono state tuttavia apportate varie modifiche per quanto riguarda sia il merito che la formulazione del testo della proposta di direttiva sul miglioramento della regolamentazione al fine di:

tener conto del parere del Parlamento europeo;

risolvere qualche questione specifica che ha creato difficoltà;

precisare maggiormente alcune espressioni delle tre direttive e migliorare pertanto la chiarezza giuridica dei testi.

In generale, la posizione comune del Consiglio si discosta dalla proposta originale della Commissione per quanto riguarda la questione del ricorso alla comitatologia nonché la struttura, la funzione e i compiti della nuova autorità delle telecomunicazioni. Su entrambe le questioni il Consiglio ha seguito un approccio più prudente rispetto a quello proposto dalla Commissione poiché, a suo parere, l'attuale quadro normativo per le comunicazioni elettroniche ha funzionato abbastanza bene negli ultimi anni e non vi sono motivi sufficienti che giustifichino la revisione delle attuali disposizioni e responsabilità istituzionali.

Osservazioni specifiche

1.   Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva quadro:

a)   Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) (articolo 3)

Sulle ANR il Consiglio ha convenuto un testo che precisa che, nonostante la «supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale», le ANR svolgono i loro compiti normativi «in indipendenza» e con «risorse finanziarie e umane adeguate».

b)   Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche (articolo 7)

Il Consiglio non condivide l'approccio proposto secondo cui la Commissione ha la possibilità di prendere «decisioni» sui progetti di misure che le ANR intendono adottare, ossia il veto della Commissione sulle misure correttive. Il Consiglio ritiene invece opportuno che la Commissione formuli «pareri» non vincolanti sui progetti di misure proposti dalle ANR ed esiga che esse giustifichino pubblicamente la loro decisione finale. Tale questione è al centro del dibattito sulla ripartizione delle responsabilità nell'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e dovrebbe essere considerata anche in relazione alla proposta di istituire un'autorità europea delle telecomunicazioni in questo settore.

c)   Politica in materia di spettro radio (articolo 9 sulla gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, articolo 9bis sul riesame delle limitazioni ai diritti esistenti e articolo 9quater sulle misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze)

Il Consiglio sostiene le proposte della Commissione che mirano a orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione. Tuttavia, il Consiglio ha precisato in modo più dettagliato le limitazioni applicabili ai tipi di tecnologie e servizi da fornire. Poiché le disposizioni attuali consentono già l'adozione di misure tecniche di attuazione nel settore dello spettro radio, il Consiglio ha soppresso l'articolo 9quater proposto.

2.   Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva autorizzazioni:

a)   Misure di armonizzazione, procedura di selezione comune per la concessione di diritti e la concessione armonizzata di diritti d'uso delle radiofrequenze e condizioni armonizzate per le reti paneuropee o i servizi di comunicazione elettronica paneuropei (articoli 6bis, 6ter e 8)

Il Consiglio ha esaminato molto approfonditamente le disposizioni proposte nella direttiva autorizzazioni riguardo allo spettro radio ( in particolare articoli 6bis, 6ter e 8), comprese la concessione di diritti individuali d'uso, le misure di armonizzazione e le procedure di selezione comune per la concessione di diritti. Il Consiglio, pur condividendo ampiamente gli obiettivi della Commissione a tale riguardo, ritiene che alcune delle proposte siano di portata eccessiva in quanto altererebbero troppo, senza sufficiente giustificazione, le attuali disposizioni relative alla definizione delle politiche in materia di spettro radio. Pertanto il Consiglio ha soppresso gli articoli 6bis e 6ter proposti ma ha reintrodotto l'articolo 8 in modo da consentire l'introduzione armonizzata di servizi di comunicazione elettronica paneuropei, basati sulla disponibilità dello spettro radio.

3.   Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione per quanto riguarda la direttiva accesso:

a)   Separazione funzionale (articolo 13bis)

Il Consiglio ha modificato la disposizione proposta sulla separazione funzionale in modo da precisare che la separazione funzionale potrebbe essere imposta dalle ANR «a titolo di misura eccezionale» e previa decisione della Commissione per assicurare l'adeguata fornitura all'ingrosso di taluni prodotti di accesso.

4.   Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo relativi alla proposta sul miglioramento della regolamentazione:

La posizione comune include circa la metà dei 126 emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura.

4.1   Per quanto riguarda i considerando:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 32, 33 e 35.

Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/rev, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 36, 37, 38 e 39.

4.2   Per quanto riguarda gli articoli della direttiva quadro:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 60, 62, 63/rev, 64/rev, 65, 66, 69, 70,71, 73/rev, 74, 76, 77, 80, 81, 86 e 90. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67/rev, 68, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 e 138.

4.3   Per quanto riguarda gli articoli della direttiva autorizzazioni:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 120, 121 e 124. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 106, 108/rev, 111, 114, 117/rev, 118, 119, 122, 123 e 125.

4.4   Per quanto riguarda gli articoli della direttiva accesso:

Il Consiglio ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di principio gli emendamenti 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103 e 105. Per taluni di questi emendamenti il testo è stato ripreso integralmente o quasi integralmente mentre per altri è stato ripreso sotto forma diversa che salvaguarda nondimeno la finalità alla base dell'emendamento o di parti dell'emendamento.

Il Consiglio non ha inserito nella posizione comune i seguenti emendamenti: 93, 94, 97, 99 e102.

IV.   CONCLUSIONE

Sebbene non sia stato in grado di accogliere tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, il Consiglio concorda con il Parlamento e la Commissione sul fatto che le principali questioni in sospeso nella proposta sul miglioramento della regolamentazione riguardano lo spettro radio, la nuova autorità delle telecomunicazioni e la separazione funzionale.

Per ciascuna di tali questioni la Commissione, in ampia misura sostenuta dal Parlamento, ha proposto di modificare l'assetto (inter)istituzionale e, pertanto, l'equilibrio dei poteri tra i vari attori, le autorità di regolamentazione, le istituzioni UE e le altre parti interessate. Il Consiglio, pur riconoscendo che un aggiornamento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche sarebbe vantaggioso per il settore e consentirebbe di adottare importanti decisioni in materia di investimenti, ad esempio nelle reti di nuova generazione, ritiene che tali risultati possano essere conseguiti migliorando le disposizioni attuali anziché istituendo meccanismi alternativi. La posizione comune del Consiglio cerca pertanto di precisare e migliorare le disposizioni riguardanti, tra l'altro, le ANR, la Commissione e il ricorso alla comitatologia e il ruolo delle istituzioni UE riguardo alla definizione delle politiche in materia di spettro radio.

In questo contesto, la posizione comune del Consiglio è intesa a costituire la base per la ricerca, con l'importante aiuto della Commissione, di compromessi con il Parlamento europeo che conducano a un quadro normativo stabile e prevedibile per il settore delle comunicazioni elettroniche.

Il Consiglio auspica di avviare discussioni costruttive con il Parlamento ai fini dell'adozione di nuovi testi entro la fine dell'attuale legislatura.


(1)  COM(2007) 697.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(4)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(5)  COM(2008) 724.


5.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 103/40


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 16/2009

definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009

in vista dell’adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 103 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il funzionamento delle cinque direttive che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche (direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso) (5), direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni) (6), direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) (8) e direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9) («la direttiva quadro e le direttive particolari»), è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

(2)

A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(3)

La riforma del quadro normativo dell'Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell'informazione e verso una società dell'informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni, del 1o giugno 2005, intitolata «i2010 - una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

(4)

A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche delle direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

(5)

Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (10), in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbe essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, incluse le apparecchiature destinate agli utenti disabili, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per ipoudenti.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili. Uno dei possibili modi per realizzarlo è, in riferimento alle norme europee, introdurre criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara, in conformità della legislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.

(7)

Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico reso accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. É la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. I servizi telefonici accessibili al pubblico includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

(8)

È necessario chiarire che la fornitura indiretta del servizio potrebbe includere situazioni in cui la chiamata è effettuataattraverso la selezione o la preselezione del vettore o in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici accessibili al pubblico forniti da un'altra impresa.

(9)

Il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico (comprese le chiamate ai servizi d'emergenza attraverso il numero «112»). Tale separazione non dovrebbe pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l'accesso a questi numeri di emergenza nazionali.

(10)

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l'altro, il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

(11)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliare l'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche qualora uno Stato membro non abbia ancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso, la sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione né per le imprese che forniscono tali servizi.

(12)

È opportuno sopprimere gli obblighi obsoleti destinati a facilitare la transizione dal quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e ne costituiscono un doppione.

(13)

È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell'entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.

(14)

Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente nella legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. Tali misure correttive dovrebbero, piuttosto, essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, a risultato dell'analisi di mercato condotta secondo le procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e alla luce degli obblighi di cui all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

(15)

Le disposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utenti finali automaticamente ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

(16)

In seguito all'evoluzione tecnologica altri tipi di identificatori potranno essere utilizzati in futuro, oltre alle forme ordinarie di identificazione mediante il numero.

(17)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che permettono le chiamate dovrebbero provvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali una limitazione dell'informazione relativa all'ubicazione del chiamante o dell'instradamento delle chiamate di emergenza). Tali fornitori dovrebbero altresì fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e in caso di modifica nella fornitura dell'accesso, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

(18)

Riguardo alle apparecchiature terminali il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietate dalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura.

(19)

Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore dovrebbe anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità.

(20)

Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione dei servizi di comunicazione. Tali informazioni potrebbero includere informazioni di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d’autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, nonché i rischi alla vita privata e ai dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale). Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato cartaceo o elettronico facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti.

(21)

Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(22)

Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti dovrebbero essere pienamente informati delle politiche di gestione del traffico del fornitore di servizio e/o di rete con cui concludono il contratto. In assenza di un'effettiva concorrenza è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

(23)

In mancanza di norme applicabili del diritto comunitario, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono ritenuti legali o dannosi secondo il diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva quadro e le direttive particolari lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (11), la quale, tra l'altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(24)

La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica una maggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, modelli di consumo e altre statistiche pertinenti) e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare gratuitamente. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere in grado di rendere disponibili guide tariffari, e in particolare nel caso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e i consumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, ove richiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblico interesse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tra l'altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.

(25)

I clienti dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). I clienti dovrebbero altresì essere informati in merito ai sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

(26)

All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano godere della qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico su reti.

(27)

In previsione dell'entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio potrà essere separata della fornitura della rete, gli Stati membri devono stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidente grave alla rete o nei casi di forza maggiore, tenendo conto delle priorità dei diversi tipi di abbonati e delle limitazioni tecniche.

(28)

Al fine di assicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utenti finali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi e tariffe, offerte agli altri utenti finali e di applicare prezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari da esse sostenuti. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all'ingrosso tra imprese.

(29)

I servizi di assistenza tramite operatore coprono un'intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. È opportuno pertanto abrogare l'obbligo corrispondente.

(30)

I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in condizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (12). Le misure sull'inserimento dei dati degli utenti finali (detenuti dalle imprese che assegnano numeri agli abbonati) nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale, compreso l'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi in materia di elenchi e servizi di consultazione accessibili al pubblico al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno di condizioni concorrenziali ragionevoli e trasparenti.

(31)

È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero «112» ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nelle cabine telefoniche, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati, del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta la Comunità. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del «112». È opportuno rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all'ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale con l'esattezza e l'affidabilità tecnicamente fattibile per tale servizio di comunicazione elettronica. I fornitori di servizi indipendenti dalla rete non possono avere un controllo sulla medesima e non sono pertanto in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite i loro servizi siano instradate con la stessa affidabilità dei fornitori di servizi telefonici integrati tradizionali, essendo non essere in grado di garantire la disponibilità del servizio in quanto i problemi legati all'infrastruttura esulano dal loro controllo. Una volta istituite norme riconosciute internazionalmente che assicurino l'inoltro e la connessione accurata e affidabile ai servizi di emergenza, i fornitori di servizi indipendenti dalla rete dovrebbero soddisfare anch'essi gli obblighi relativi all'accesso ai servizi d'emergenza a un livello comparabile a quello delle altre imprese.

(33)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agli utenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

(34)

Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali.

(35)

Conformemente alla decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (13), la Commissione ha chiesto agli Stati membri di riservare i numeri nell'arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. Le disposizioni a tale riguardo di detta decisione dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) allo scopo di integrarle più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di facilitarne l'accesso da parte degli utenti finali disabili.

(36)

L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è tecnicamente o economicamente fattibile. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali.

(37)

Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. In ogni caso il trasferimento tecnico del numero non dovrebbe richiedere più di un giorno. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e della fattibilità tecnica, e, se necessario, misure appropriate per garantire la tutela degli abbonati durante le operazioni di trasferimento. Detta tutela può comprendere la limitazione dell'abuso di trasferimento e/o azioni correttive tempestive.

(38)

È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e televisivi, nonché per servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri dovrebbero giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportuno riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e il linguaggio dei segni.

(39)

Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest'ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell'utilizzazione di Internet.

(40)

È opportuno che gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.

(41)

Il trattamento dei dati relativi al traffico nella misura strettamente necessaria ai fini della rilevazione, dell'ubicazione e dell'eliminazione dei guasti e delle carenze della rete e della sicurezza dell' informazione, a garanzia della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati conservati o trasmessi, contribuirà a prevenire l'accesso non autorizzato e la distribuzione dolosa del codice, attacchi finalizzati al diniego di servizi e danni al computer e ai sistemi di comunicazione elettronica.

(42)

La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(43)

In linea con gli obiettivi del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà nonché ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza nei confronti sia delle imprese europee sia delle autorità nazionali di regolamentazione, la direttiva riguarda le reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica e non si applica ai gruppi chiusi di utenti né alle reti aziendali.

(44)

Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

(45)

È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14), tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. È opportuno inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema, e mettere in atto regolarmente misure di monitoraggio, di prevenzione, di correzione e di attenuazione.

(46)

È opportuno che le autorità nazionali competenti controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

(47)

Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui l'usurpazione d'identità. Pertanto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, non appena viene a conoscenza del fatto che si è verificata tale violazione, dovrebbe valutare i rischi che essa comporta, ad esempio determinando il tipo di dati interessati dalla violazione (inclusi il carattere sensibile, il contesto e le misure di sicurezza esistenti), la causa e la portata della violazione, il numero di abbonati interessati e l'eventuale danno per gli abbonati che essa comporta (ad esempio furto d'identità, perdita finanziaria, perdita di opportunità economiche o occupazionali o danni fisici). È opportuno che gli abbonati che sono vittime di violazioni di sicurezza che possono comportare rischi gravi per la loro vita privata (ad esempio il furto o l'usurpazione d'identità, il danno fisico, umiliazione grave o danno alla reputazione) siano informati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che la comunicazione contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti interessati. La comunicazione di una violazione della sicurezza a un abbonato non è necessaria se il fornitore ha dimostrato all'autorità competente di aver utilizzato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. È opportuno che le misure di protezione tecnologica rendano i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

(48)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione difendano gli interessi dei cittadini dell'Unione europea contribuendo, tra l'altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine esse devono disporre dei mezzi necessari per svolgere i loro compito, compreso l'accesso a dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati.

(49)

In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su una sua interpretazione che entri in conflitto con diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

(50)

È opportuno prevedere l'adozione da parte della Commissione di raccomandazioni sui mezzi per conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica.

(51)

Al momento della fissazione delle modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

(52)

I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti «software spia» o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

(53)

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica investono in modo cospicuo nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate («spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È opportuno, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi gli interessi dei loro clienti quali parte integrante dei propri interessi commerciali legittimi.

(54)

La necessità di garantire un livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattati attraverso l'uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implica il conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali da costituire un valido incentivo all'osservanza delle norme. È opportuno che le autorità nazionali competenti e, se del caso, altri organismi nazionali siano dotati delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare in modo efficace sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano la facoltà di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero avere bisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.

(55)

L'attuazione e il controllo delle disposizioni della presente direttiva richiedono spesso la cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione di due o più Stati membri, ad esempio nella lotta contro spam e software spia transfrontalieri. Al fine di assicurare una buona e rapida cooperazione in tali casi, nelle raccomandazioni dovrebbero essere definite procedure relative ad esempio alla quantità e al formato delle informazioni scambiate tra autorità o alle scadenze. Tali procedure consentiranno anche di armonizzare gli obblighi che ne risulteranno per gli operatori del mercato, contribuendo alla creazione di condizioni di parità nella Comunità.

(56)

È opportuno rafforzare la cooperazione e l'esecuzione transfrontaliere conformemente ai meccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissato nel regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (15), mediante una modifica a detto regolamento.

(57)

Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(58)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(59)

Le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(60)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (17), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)

La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali volte a facilitare l'accesso per gli utenti finali disabili.

2.   La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

3.   Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

“servizio telefonico accessibile al pubblico” un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

d)

“numero geografico” qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;»;

c)

la lettera e) è soppressa;

d)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“numero non geografico” qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico; include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi “premium rata”.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Fornitura dell'accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

2.   La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (18), tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

5)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Misure destinate agli utenti finali disabili

1.   A meno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l'effetto equivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5 destinati agli utenti finali disabili che sia comparabile a quello fornito agli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare della gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.»;

6)

all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»;

7)

all'articolo 9, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura ditali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.

2.   Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3.   Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.»;

8)

all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 33.»;

9)

l'intestazione del capitolo III è sostituita dalla seguente:

10)

l'articolo 16 è soppresso;

11)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:

a)

in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 di detta direttiva non è effettivamente concorrenziale e

b)

giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

12)

gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

13)

gli articoli da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 20

Contratti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

a)

la denominazione e l'indirizzo del fornitore;

b)

i servizi forniti, tra cui in particolare:

informazioni sulle politiche di gestione del traffico del fornitore;

i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione;

i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;

eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

c)

qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell’abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

d)

il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

e)

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

le condizioni riguardanti la durata minima del contratto nel quadro di promozioni,

eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori,

eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale;

f)

le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g)

i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;

h)

i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo 4, lettera a) e relativi al servizio fornito.

2.   Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se sono forniti o no l'accesso ai servizi di emergenza e le informazioni relative all'ubicazione del chiamante. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati delle limitazioni dell’accesso ai servizi di emergenza prima della conclusione di un contratto e in caso di eventuali modifiche dell’accesso ai servizi di emergenza.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate, di cui all'allegato II, in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma della pubblicazione di tali informazioni al fine di assicurare la trasparenza, la comparabilità, la chiarezza e l’accessibilità a vantaggio dei consumatori.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano rendere disponibili tali guide o tecniche, in particolare se non sono disponibili sul mercato gratuitamente o a un prezzo ragionevole. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide o tecniche.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di, tra l’altro:

a)

fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;

b)

informare gli abbonati di ogni modifica alle politiche di gestione del traffico del fornitore;

c)

informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); nonché

d)

comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

4.   Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

a)

gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; e

b)

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 22

Qualità del servizio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili, affidabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.

3.   Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 23

Disponibilità di servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili

1.   Gli Stati membri consentono alle autorità nazionali pertinenti di specificare, ove opportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

a)

possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica comparabile a quello della maggior parte degli utenti finali, e

b)

beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2.   Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.»;

15)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Servizi di consultazione degli elenchi telefonici»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.»;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso). Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

4.   Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 28.

5.   I paragrafi da 1a 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).»;

16)

gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 26

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112” e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo “112” ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia comparabile a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro); tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica a ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo “112”. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Qualora le imprese di cui al paragrafo 2 desiderino sostenere che non è tecnicamente fattibile fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante, esse si assumono l’onere di dimostrarlo.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo “112”, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso “00” sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico consentendo le chiamate internazionali gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo Spazio europeo della numerazione telefonica (ETNS), fatta salva l’esigenza delle imprese di recuperare i propri costi. »;

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 27 bis

Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

1.   Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il 116 identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (19). Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2.   Gli Stati membri facilitano l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il 116. Le misure adottate per facilitare l'acceso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri possono consistere tra l'altro nell'assicurare il rispetto degli standard o specifiche attinenti pubblicate a norma delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3.   Gli Stati membri assicurano che i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione “116”, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4.   Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione “116” adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, facilitano ai cittadini l'accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero 116000.

18)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Accesso a numeri e servizi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a)

accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno della Comunità; nonché

b)

accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello ETNS e i Numeri verdi internazionali universali (UIFN).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pertinenti possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.»;

19)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico e/o reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre, come prescrizione generale, a tutte le imprese che forniscono accesso alle reti di comunicazione pubbliche e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, gli obblighi di cui all'allegato I, parte A, lettere a) ed e).»;

20)

l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Agevolare il cambiamento di fornitore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

4.   Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso il trasferimento tecnico del numero non richiede più di un giorno.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire la procedura globale di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e della fattibilità tecnica, nonché, se del caso, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante le operazioni di trasferimento.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

6.   Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»;

21)

all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal … (20), tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.»;

22)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi, in particolare, gli utenti finali disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito delle loro decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono promuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma degli articoli 21, paragrafo 4, lettera a e 20, paragrafo 1.»;

23)

all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte tra i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.»;

24)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Adeguamento degli allegati

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all'andamento della domanda del mercato, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Qualsiasi modifica avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»;

26)

l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

27)

gli allegati I, II III e IV sono sostituiti dal testo che figura negli allegati I e II della presente direttiva;

28)

l'allegato VII è soppresso.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

La direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“dati relativi all'ubicazione” ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;»;

b)

la lettera e) é soppressa;

c)

é aggiunta la seguente lettera:

«h)

“violazione dei dati personali” violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nella Comunità.»;

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Servizi interessati

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»;

4)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Sicurezza del trattamento»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   Se si produce una violazione di dati personali il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico valuta la portata della violazione di dati personali e la relativa gravità ed esamina se sia necessario comunicare detta violazione all'autorità nazionale competente e all'abbonato interessato, tenendo conto delle norme pertinenti fissate dall'autorità nazionale competente a norma del paragrafo 4.

Quando la violazione di dati personali rappresenta un grave rischio per la vita privata dell'abbonato, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale competente e all'abbonato.

La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti negativi della violazione di dati personali. La comunicazione all'autorità nazionale competente descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente sia in grado di fissare norme dettagliate e, ove necessario, stabilire istruzioni relative alle circostanze in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione.

5.   Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il Gruppo dell'articolo 29 e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare raccomandazioni riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.»;

5)

all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.»;

6)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3, 5 e 7 del presente articolo e l'articolo 15, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I dati relativi al traffico possono essere trattati nella misura strettamente necessaria ai fini della sicurezza delle reti e dell'informazione, quale definita all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (21).

7)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Comunicazioni indesiderate

1.   L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Services) e MMS (Multimedia Messaging Services)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati o degli utenti che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della direttiva 95/46/CE, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche al momento della raccolta delle coordinate e in occasione di ogni messaggio, qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso.

3.   Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, non siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati oppure se gli abbonati o utenti esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale, tenendo conto del fatto che entrambe le possibilità devono essere gratuite per l'abbonato o l'utente.

4.   In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica allo scopo di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

5.   I paragrafi 1 e 3 si applicano agli abbonati che siano persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono inoltre, nel quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli abbonati che non siano persone fisiche relativamente alle comunicazioni indesiderate.

6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni. Gli Stati membri possono inoltre stabilire regole specifiche relative alle sanzioni applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che con la loro negligenza contribuiscono alla violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo.»;

8)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

Attuazione e controllo dell'attuazione

1.   Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere applicate per coprire la durata della violazione, anche se a tale violazione è stato successivamente posto rimedio. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro … (22) e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, abbiano la competenza di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale competente e, se del caso, altri organismi nazionali, dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compreso il potere di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

4.   Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare raccomandazioni dopo aver consultato l'ENISA, il Gruppo dell'articolo 29 e le autorità di regolamentazione pertinenti.».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) è aggiunto il seguente punto:

«17.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche): articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).».

Articolo 4

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro …, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal …

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, addì ….

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio 16 febbraio 2009 e posizione del Parlamento europeo del …

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(10)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

(13)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995. pag. 31.

(15)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(18)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;

(19)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.»;

(20)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

(21)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1.»;

(22)  La data di cui all'articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)

Parte A

Prestazioni e servizi citati all'articolo 10

a)   Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

i)

di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e

ii)

di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b)   Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce i servizi telefonici, può impedire che vengano effettuate chiamate di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium verso queste destinazioni.

c)   Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d)   Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

e)   Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese designate conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al “112”).

Parte B

Prestazioni di cui all'articolo 29

a)   Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

La rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

b)   Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 30

La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

a)

nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; nonché

b)

nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

1.   Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese

Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2.   Descrizione dei servizi offerti

2.1.   Portata dei servizi offerti

2.2.   Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3.   Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4.   Servizi di manutenzione offerti

2.5.   Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

3.   Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4.   Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 11 e 22 per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio

Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica

Parametro

(Nota 1)

Definizione

Metodo di misura

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d'accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico

Parametro

Definizione

Metodo di misura

Tempo di stabilimento di una connessione

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all'esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.2.1 (ottobre 2005).

Nota 1

I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat).

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

INTEROPERABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO (ARTICOLO 24)

1.   Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2.   Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma CENELEC EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.»


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Nel novembre 2007 la Commissione ha adottato la sua proposta (1) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. La proposta è stata presentata al Consiglio il 29 novembre 2007.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 24 settembre 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere il 19 giugno 2008 (2).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 29 maggio 2008 (3).

La Commissione ha adottato la sua proposta modificata il 6 novembre 2008.

Il Consiglio ha definito la sua posizione comune il 16 febbraio 2009.

II.   OBIETTIVO

La direttiva proposta, che fa parte delle tre proposte relative al riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, propone modifiche a tre testi legislativi, in particolare alla direttiva 2002/22/CE, denominata «direttiva servizio universale», alla direttiva 2002/58/CE, denominata «direttiva relativa alla vita privata o ePrivacy» e al regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Nella sua proposta relativa alla direttiva «servizio universale», la Commissione intende considerare i quattro settori principali di cambiamento da essa individuati, ossia: trasparenza e pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti, migliore accessibilità per gli utenti disabili, servizi di emergenza e accesso al numero 112 nonché connettività di base e qualità dei servizi («neutralità della rete»).

La proposta della Commissione relativa alla direttiva «vita privata» riguarda aspetti quali: fare sì che i consumatori siano informati qualora i loro dati personali siano stati compromessi in seguito a una violazione della sicurezza della rete; conferire agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione maggiore responsabilità in relazione alla sicurezza e all'integrità di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica; rafforzare i poteri di attuazione e controllo delle autorità competenti, in particolare nella lotta allo spam; chiarire le modalità di applicazione delle norme UE ai dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione che utilizzano le reti pubbliche di comunicazione elettronica.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è modificato al fine di rafforzare la cooperazione e il controllo transfrontalieri in base al meccanismo comunitario ivi previsto.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Osservazioni generali

La posizione comune incorpora integralmente, parzialmente o nel loro principio, un gran numero di emendamenti adottati in prima lettura del Parlamento europeo (87 dei 155 totali). Essi migliorano o chiariscono il testo della direttiva proposta. Tuttavia, altri emendamenti non sono stati inclusi nella posizione comune in quanto il Consiglio li ha ritenuti superflui o inaccettabili o, in alcuni casi, perché le disposizioni della proposta iniziale della Commissione sono state soppresse o profondamente riformulate. Il Consiglio ha in particolare sottolineato la necessità di esaminare attentamente le proposte al fine di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio, analogamente al Parlamento europeo, ha optato per un approccio che sottolinea l'importanza di una migliore accessibilità per gli utenti disabili. Il Consiglio concorda inoltre con il punto di vista del Parlamento europeo quanto all'introduzione di un articolo specifico sui numeri armonizzati per i servizi armonizzati di utilità sociale, anche se il livello di precisione scelto dal Consiglio non è esattamente lo stesso del Parlamento.

Una differenza globale rispetto alla proposta della Commissione riguarda la questione della comitatologia e i riferimenti all'autorità. Un'altra differenza globale, questa volta rispetto alla posizione del Parlamento europeo, sono i riferimenti al contenuto. Il loro numero è stato in entrambi i casi ridotto al minimo.

Il Consiglio ha inoltre aggiunto o modificato una serie di disposizioni per specificare gli obiettivi del testo e la loro attuazione.

Osservazionispecifiche

La posizione comune del Consiglio coincide ampiamente con la posizione del Parlamento europeo. I punti principali in cui il Consiglio ha optato per un approccio diverso da quello del Parlamento europeo o della Commissione sono i seguenti:

1)   Contratti

Il Consiglio ha sostenuto l'orientamento generale delle proposte della Commissione sebbene, come il Parlamento europeo, abbia ritenuto necessario rafforzare il livello di precisione delle informazioni che devono essere fornite nei contratti, in particolare per quanto riguarda gli indicatori relativi alla qualità del servizio, i servizi alla clientela e le condizioni che disciplinano la durata minima dei contratti in caso di promozioni.

2)   Qualità dei servizi

La questione principale esaminata dal Consiglio è stata quella del livello e della natura degli interventi della Commissione. L'approccio adottato consiste nel lasciare alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di determinare i requisiti di qualità minima dei servizi riguardanti le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione.

3)   Notifica delle violazioni di sicurezza

Il Consiglio ha esaminato attentamente la questione della notifica delle violazioni di sicurezza, scegliendo un approccio che consente al fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico di valutare la gravità della violazione e la necessità di notificarla all'autorità nazionale di regolamentazione e/o all'abbonato interessato, contrariamente al Parlamento europeo che non desidera lasciare tale valutazione unicamente alla discrezione del fornitore e preferirebbe prevedere in ogni caso una notifica obbligatoria all'autorità nazionale di regolamentazione e la pubblicazione delle violazioni commesse. Per garantire un adeguato livello di armonizzazione, il Consiglio obbliga gli Stati membri a garantire che le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di stabilire norme dettagliate sulle circostanze, il formato e le procedure applicabili ai requisiti in materia d'informazione e notifica connesse alle violazioni dei dati personali.

Posizione del Consiglio riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accettato integralmente, parzialmente o nel loro principio gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 24, 32, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 129, 131, 132, 138, 141, 144, 149, 150, 151, 152, 165, 180, 181, 182, 188, 189, 192, 193 e 194.

Il Consiglio non ha accettato gli emendamenti 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69, 83, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 101, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 157, 163, 166, 174, 183, 184, 185, 186, 187 e 190.

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca un insieme equilibrato di misure atte a contribuire alla promozione della concorrenza, al rafforzamento del mercato interno e alla difesa degli interessi del cittadino.

La posizione comune consentirebbe di assicurare che i diritti dei consumatori restino il fulcro della politica di regolamentazione del settore nonché di mantenere un giusto equilibrio fra proporzionalità e sussidiarietà ed evitare oneri inutili per le autorità nazionali di regolamentazione e per le imprese interessate, assicurando nel contempo la concorrenza e i benefici per gli utenti finali.

Il Consiglio auspica discussioni costruttive con il Parlamento europeo ai fini di una rapida adozione della direttiva.


(1)  COM(2007) 698 definitivo.

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

(3)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.