ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.099.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
30 aprile 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 099/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5478 — IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 099/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2009/C 099/03

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1.5.2009Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 099/04

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 1 )

4

2009/C 099/05

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag.10, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20)

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Consiglio e Commissione

2009/C 099/06

Consiglio dell'unione europea e commissione europea concorso generale — Bando di concorso — Rif. CONS-COMM/AD/433 — Capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale

8

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Corte EFTA

2009/C 099/07

Sentenza della Corte, del 29 ottobre 2008, nella causa E-2/08 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — direttiva 2004/26/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali)

9

2009/C 099/08

Ricorso proposto il 1o aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein — (Causa E-3/09)

10

2009/C 099/09

Sentenza della Corte, del 29 ottobre 2008, nella causa E-3/08 Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 099/10

Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata — (Caso. COMP/M.5454 — DSV/vesterhavet/DFDS) ( 1 )

12

2009/C 099/11

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

13

2009/C 099/12

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

14

2009/C 099/13

Notifica preventiva di concentrazione — (Caso COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5478 — IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 99/01

Il 1 aprile 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5478. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 aprile 2009

2009/C 99/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3266

JPY

yen giapponesi

128,53

DKK

corone danesi

7,4483

GBP

sterline inglesi

0,89875

SEK

corone svedesi

10,7597

CHF

franchi svizzeri

1,5064

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,7320

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,690

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

289,20

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

4,4140

RON

leu rumeni

4,1883

TRY

lire turche

2,1182

AUD

dollari australiani

1,8434

CAD

dollari canadesi

1,5942

HKD

dollari di Hong Kong

10,2816

NZD

dollari neozelandesi

2,3233

SGD

dollari di Singapore

1,9708

KRW

won sudcoreani

1 771,85

ZAR

rand sudafricani

11,3115

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0547

HRK

kuna croata

7,4225

IDR

rupia indonesiana

14 333,91

MYR

ringgit malese

4,7592

PHP

peso filippino

64,713

RUB

rublo russo

43,9300

THB

baht thailandese

46,915

BRL

real brasiliano

2,8973

MXN

peso messicano

18,1459

INR

rupia indiana

66,3760


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/3


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1.5.2009

Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)

2009/C 99/03

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2009

...

2,22

2,22

7,63

2,22

2,96

2,22

4,57

7,34

2,22

2,22

2,22

2,22

10,01

2,22

2,22

9,53

2,22

13,20

2,22

2,22

5,62

2,22

17,29

1,81

2,22

2,74

2,84

1.4.2009

30.4.2009

2,74

2,74

7,63

2,74

2,96

2,74

4,57

7,34

2,74

2,74

2,74

2,74

10,01

2,74

2,74

9,53

2,74

13,20

2,74

2,74

5,62

2,74

17,29

2,30

2,74

2,74

2,84

1.3.2009

31.3.2009

3,47

3,47

7,63

3,47

3,74

3,47

6,00

7,34

3,47

3,47

3,47

3,47

10,01

3,47

3,47

9,53

3,47

13,20

3,47

3,47

6,78

3,47

17,29

3,31

3,47

3,47

3,58

1.2.2009

28.2.2009

4,99

4,99

7,63

4,99

4,53

4,99

6,00

7,34

4,99

4,99

4,99

4,99

10,01

4,99

4,99

7,81

4,99

13,20

4,99

4,99

6,78

4,99

17,29

4,31

4,99

4,99

4,81

1.1.2009

31.1.2009

4,99

4,99

7,63

4,99

4,53

4,99

6,00

7,34

4,99

4,99

4,99

4,99

10,01

4,99

4,99

7,81

4,99

11,05

4,99

4,99

6,78

4,99

17,29

5,18

4,99

4,99

5,70

1.12.2008

31.12.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

7,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

15,87

5,49

5,36

5,00

5,66

1.11.2008

30.11.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

6,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

11,02

5,49

5,36

5,00

5,66

1.10.2008

31.10.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

6,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

11,02

5,49

5,36

4,34

5,66

1.9.2008

30.9.2008

4,59

4,59

6,70

4,59

4,20

4,59

5,55

6,43

4,59

4,59

4,59

4,59

8,58

4,59

4,59

6,10

4,59

9,44

4,59

4,59

6,42

4,59

11,02

5,49

4,59

4,34

5,66

1.7.2008

31.8.2008

4,59

4,59

6,70

4,59

4,20

4,59

4,81

6,43

4,59

4,59

4,59

4,59

8,58

4,59

4,59

6,10

4,59

9,44

4,59

4,59

6,42

4,59

11,02

4,75

4,59

4,34

5,66


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/4


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2009/C 99/04

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

(Nota 1)

CEN

EN 71-1:2005+A8:2009

Sicurezza dei giocattoli — Proprietà meccaniche e fisiche

Questa è la prima pubblicazione

EN 71-1:2005+A6:2008

Nota 2.1

31.10.2009

Nota: «Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1 lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli» — Decisione 2007/224/CE della Commissione del 4 aprile 2007 (GU L 96 dell′11.4.2007, pag. 18).

CEN

EN 71-2:2006+A1:2007

Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità

16.9.2008

EN 71-2:2006

Nota 2.1

Data scaduta

(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994

Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi

12.10.1995

EN 71-3:1988

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

8.8.2002

 

 

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-4:1990

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

9.2.1991

 

 

EN 71-4:1990/A1:1998

5.9.1998

Nota 3

Data scaduta

(31.10.1998)

EN 71-4:1990/A2:2003

9.12.2003

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2004)

EN 71-4:1990/A3:2007

4.10.2007

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2007)

CEN

EN 71-5:1993

Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

1.9.1993

 

 

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Nota 3

Data scaduta

(31.7.2006)

CEN

EN 71-6:1994

Sicurezza dei giocattoli — Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età

22.6.1995

 

 

CEN

EN 71-7:2002

Sicurezza dei giocattoli — Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-8:2003

Sicurezza dei giocattoli — Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno

9.12.2003

 

 

EN 71-8:2003/A1:2006

26.10.2006

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2006)

Cenelec

EN 62115:2005

Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004

8.3.2006

EN 50088:1996 + A1:1996 + A2:1997 + A3:2002

Nota 2.1

Data scaduta

(1.1.2008)

Nota 1:

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/7


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) N. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16, GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9, GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10, GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag.10, GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20)

2009/C 99/05

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella GU, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

FRANCIA

Modifica le informazioni pubblicate nella GU C 37 del 14.2.2009

Frontiere aeree

Nuovo valico di frontiera:

Albert-Bray


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Consiglio e Commissione

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/8


CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE EUROPEA CONCORSO GENERALE

Bando di concorso

Rif. CONS-COMM/AD/433

Capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale

2009/C 99/06

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea organizzano un concorso generale per titoli ed esami per costituire un elenco di riserva per la funzione di capo unità (AD 12) nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua principale.

È richiesta un' esperienza professionale di 12 anni di cui almeno 3 nel settore specifico della gestione.

Il presente avviso di posto vacante è pubblicato unicamente in inglese e in irlandese. Il testo integrale figura nella Gazzetta Ufficiale C 99 A del 30 aprile 2009 in queste due lingue.

È altresì possibile consultare l'avviso di posto vacante sul sito Internet del Consiglio all'indirizzo seguente:

http:/www.consilium.europa.eu/contacts/job offers

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 3 giugno 2009 (fa fede il timbro postale).


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Corte EFTA

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 ottobre 2008

nella causa E-2/08

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — direttiva 2004/26/CE relativa ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali)

2009/C 99/07

Nella causa E-2/08, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di notificare entro il termine prescritto all’Autorità di vigilanza EFTA le misure necessarie all’applicazione dell'atto di cui al punto 1a del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE (direttiva 2004/26/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 3 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 29 ottobre 2008, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1.

Dichiara che, omettendo di adottare entro il termine prescritto le misure necessarie all'applicazione dell'atto di cui al punto 1a del capitolo XXIV dell'allegato II all'accordo SEE (direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali), adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'articolo 3 di tale atto e dall'articolo 7 dell'accordo SEE.

2.

Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/10


Ricorso proposto il 1o aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

(Causa E-3/09)

2009/C 99/08

Il 1o aprile 2009 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Bjørnar Alterskjær e Ólafur Jóhannes Einarsson, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che

1.

omettendo di adottare o di notificare all’Autorità, entro il termine prescritto, le misure necessarie all’attuazione dell’atto cui è fatto riferimento, tra l’altro, al punto 7b dell'allegato IX all'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi impostigli dall'articolo 64, paragrafo 1, dell’ atto medesimo e dall'articolo 7 dell'Accordo SEE;

che inoltre

2.

il Principato del Liechtenstein è condannato alle spese del presente procedimento.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

La causa riguarda la mancata attuazione di una direttiva sulla riassicurazione.

L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Principato del Liechtenstein non ha comunicato in alcun modo di aver provveduto a recepire la direttiva.

L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Principato del Liechtenstein non ha contestato la mancata attuazione della direttiva.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/11


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 ottobre 2008

nella causa E-3/08

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

2009/C 99/09

Nella causa E-3/08, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — istanza di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuitile dall'articolo 7 dell'accordo SEE, la Corte costituita da: Carl Baudenbacher, presidente, Henrik Bull, giudice relatore e Thorgeir Örlygsson, giudice, ha pronunciato, in data 29 ottobre 2008, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

1.

Dichiara che, omettendo di adottare, entro il termine prescritto, le misure necessarie per recepire nel suo ordinamento giuridico interno l'atto cui è fatto riferimento al punto 12u del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE (regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi attribuitile dall'articolo 7 dell'accordo SEE.

2.

Condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/12


Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata

(Caso. COMP/M.5454 — DSV/vesterhavet/DFDS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 99/10

1.

In data 30 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Vesterhavet A/S («Vesterhavet», Danimarca) e DSV A/S («DSV», Danimarca) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell’impresa DFDS A/S («DFDS», Danimarca) mediante scambio di quote.

2.

Tale notifica é stata dichiarata incompleta in data 20/02/2009. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica é divenuta completa ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio in data 20 aprile 2009.

3.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (Fax n. +32/2/2964301 o n. +32/2/2967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero del caso COMP/M.5454 - DSV/vesterhavet/DFDS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


30.4.2009   

IT

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C 99/13


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2009/C 99/11

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per un'area che si trova nella provincia di Friesland in cui il segmento di retta fra i punti 3 e 4 coincide con il confine occidentale dell'autorizzazione all'estrazione «Gorredijk».

Le coordinate dell'area in questione sono le seguenti:

 

X

Y

Punto 1

174 450,00

559 650,00

Punto 2

179 900,00

560 750,00

Punto 3

183 450,00

561 231,79

Punto 4

172 746,50

545 447,70

Punto 5

167 525,00

550 570,00

Le coordinate corrispondono al sistema usato dal Rijksdriehoeksmeting (sistema nazionale di triangolazione).

L'area in questione ha una superficie di 104,6 km2.

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi per l'area in questione.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van drs.

J.C. De Groot,

directeur Energiemarkt

ALP A/562

Postbus 20101,

2500 Ec Den Haag

Nederland

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: +31 70379 7382 (persona di contatto: P.C. de Regt).


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/14


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2009/C 99/12

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del regolamento sull’industria estrattiva (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, n. 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van drs.

J.C. De Groot,

Directeur Energiemarkt

ALP A/562

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor P.C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 70379 7382.


30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/15


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 99/13

1.

In data 23 aprile 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese General Electric Company («GE»Stati Uniti) e Mubadala Development Company PJSC («Mubadala», Emirato di Abu Dhabi, Emirati arabi uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di un’impresa comune a pieno titolo («JV», Emirato di Abu Dhabi, EAU), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GE: tecnologia e servizi diversificati;

Mubadala: investimenti diretti di capitale;

JV: servizi finanziari globali; generazione, acquisizione e gestione di attività finanziarie commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5417 — Mubadala/General Electric/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.