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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.090.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2009/C 090/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/1 |
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 90/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania
(Causa C-228/06) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro)
2009/C 90/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parti
Ricorrenti: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli
Convenuto: Bundesrepublik Deutschland
Con l’intervento di: Bundesagentur für Arbeit
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) — Validità dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1) — Nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Obbligo per un cittadino turco operante alle dipendenze di un’impresa di trasporti turca in qualità di conducente di un automezzo pesante di essere provvisto di un visto per poter entrare nel territorio di uno Stato membro, laddove al momento dell’entrata in vigore del Protocollo addizionale un obbligo in tal senso non sussisteva
Dispositivo
L’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’introduzione, a far data dall’entrata in vigore di detto protocollo, del requisito di un visto per consentire a cittadini turchi, come i ricorrenti nella causa principale, di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un’impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 — Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento europeo
(Causa C-308/07 P) (1)
(Impugnazione - Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei - Recupero per compensazione delle somme indebitamente versate - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Diritto ad un giudice imparziale - Autorità di cosa giudicata - Principio di buona amministrazione)
2009/C 90/03
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (rappresentante: avv. D. Rouget)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, C. Karamarcos e D. Moore, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 aprile 2007, causa T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, con cui il Tribunale ha in parte dichiarato manifestamente irricevibile e in parte respinto in quanto manifestamente infondato il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo 22 marzo 2006, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 22 dicembre 2005, causa T-146/04, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento — Interpretazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale e del principio d’imparzialità — Interpretazione dell’art. 27 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Gorostiaga Atxalandabaso è condannato alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim — Germania) — Procedimento penale a carico di Karl Schwarz
(Causa C-321/07) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Possesso di patenti di guida di diversi Stati membri - Validità di una patente di guida rilasciata prima dell’adesione di uno Stato - Revoca di una seconda patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza - Riconoscimento della patente di guida ottenuta precedentemente al rilascio della seconda patente poi revocata per inidoneità del suo titolare - Termine del periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente che accompagna un provvedimento di revoca di una patente di guida)
2009/C 90/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Mannheim
Imputato nella causa principale
Karl Schwarz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Mannheim — Interpretazione degli artt. 7, n. 5 e 8, nn. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Titolare di più patenti di guida — Validità di una patente di guida rilasciata, prima dell’adesione, dallo Stato membro del cittadino — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza sul rispettivo territorio, dopo il periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente, di una patente di guida ottenuta, prima dell’adesione, in un altro Stato membro prima della scadenza di un periodo di divieto temporaneo di richiedere una nuova patente
Dispositivo
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1) |
Si deve interpretare l’art. 7, n. 5, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, nel senso che non osta a che un cittadino di uno Stato membro possieda contemporaneamente due patenti di guida valide, di cui una è una patente comunitaria e l’altra una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora entrambe siano state ottenute prima dell’adesione di quest’ultimo Stato all’Unione europea. |
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2) |
Gli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione europea, qualora tale patente sia stata rilasciata precedentemente ad una patente di guida rilasciata dal primo Stato membro in cui tale seconda patente sia stata revocata per inidoneità alla guida del suo titolare. Il fatto che tale rifiuto abbia luogo trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna detta revoca è, a tale proposito, privo di pertinenza. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV
(Causa C-376/07) (1)
(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito - Voce 8471 - Voce 8528 - Regolamento (CE) n. 754/2004)
2009/C 90/05
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën
Convenuta: Kamino International Logistics BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’allegato I del regolamento CE della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) — Monitor a colori idoneo a trasmettere segnali provenienti da una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, come pure da altre fonti — Classificazione sotto la voce 8471 della NC — Applicabilità e validità del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32)
Dispositivo
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1) |
Monitor come quelli di cui alla causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 8471 60 90, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell’informazione ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione quanto da altre fonti. |
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2) |
Per determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato instaurato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione. |
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3) |
Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — M. Elgafaji, N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie
(Causa C-465/07) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria - Persona ammissibile alla protezione sussidiaria - Art. 2, lett. e) - Rischio effettivo di subire un grave danno - Art. 15, lett. c) - Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato - Prova)
2009/C 90/06
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: M. Elgafaji, N. Elgafaji
Convenuta: Staatssecretaris van Justitie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione degli artt. 2, lett. e), e 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e relative al contenuto di dette qualifiche — Norme minime relative alle condizioni di concessione della qualifica di rifugiato — Livello di protezione pari a quello dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o, in caso negativo, criteri applicabili per accertare minacce gravi e individuali a causa di una violenza indiscriminata
Dispositivo
L’art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:
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— |
l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; |
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— |
l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre
(Causa C-552/07) (1)
(Direttiva 2001/18/CE - Emissione deliberata di organismi geneticamente modificati - Sito dell’emissione - Riservatezza)
2009/C 90/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Commune de Sausheim
Convenuto: Pierre Azelvandre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État (Francia) — Interpretazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15), e dell’art. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/04/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (GU L 41, pag. 26) — Nozione di “sito dell'emissione” di organismi geneticamente modificati (OGM) — Sul se l’emissione riguardi solo una precisa particella catastale o un’area geografica più ampia (comune, cantone, dipartimento) — Nel primo caso, sul se sia possibile rifiutare la comunicazione dei riferimenti catastali della particella in questione per motivi attinenti alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza delle persone e dei beni
Dispositivo
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1) |
Il «sito dell’emissione», ai sensi dell’art. 25, n. 4, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, è determinato da qualsiasi informazione, relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione nel contesto delle procedure di cui agli artt. 6-8, 13, 17, 20 o 23 della medesima direttiva. |
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2) |
Non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nell’art. 25, n. 4, della direttiva 2001/18 una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Causa C-1/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 9, n. 2, lett. e) - Art. 9, n. 3, lett. b) - Tredicesima direttiva IVA - Art. 2 - Luogo della prestazione - Prestazioni pubblicitarie - Rimborso dell’IVA - Rappresentante fiscale)
2009/C 90/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Athesia Druck Srl
Convenuti: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni pubblicitarie — Determinazione del luogo della prestazione — Prestazione effettuata da un’impresa avente sede nel territorio della Comunità a favore di un’impresa stabilita in uno Stato terzo, ma con rappresentante fiscale nel territorio di uno Stato membro
Dispositivo
In materia di prestazioni pubblicitarie, quando il destinatario della prestazione è stabilito fuori del territorio della Comunità europea, il luogo della prestazione, in linea di principio, ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla decima direttiva del Consiglio 31 luglio 1984, 84/386/CEE, è fissato ove ha sede il destinatario. Tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, stabilendo il luogo della prestazione dei servizi in questione, in deroga a detto principio, all’interno dello Stato membro interessato.
Ove si sia fatto uso della facoltà di cui all’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, una prestazione pubblicitaria effettuata da un prestatore stabilito nella Comunità europea a vantaggio di un destinatario stabilito in uno Stato terzo, indipendentemente dal fatto che tale destinatario sia un destinatario finale o intermedio, è considerata essere stata effettuata nella Comunità europea, purché l’effettiva utilizzazione e l’effettivo impiego, ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, avvengano all’interno dello Stato membro interessato. Tale è il caso quando, in materia di prestazioni pubblicitarie, la diffusione dei messaggi pubblicitari oggetto della prestazione avviene a partire dallo Stato membro interessato.
L’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, non può condurre all’assoggettamento ad imposta di prestazioni pubblicitarie fornite da un prestatore di servizi stabilito fuori della Comunità europea per i propri clienti, anche qualora tale prestatore di servizi abbia avuto la qualità di destinatario intermedio con riferimento ad una prestazione di servizi precedente, poiché una prestazione siffatta non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 2, lett. e), di tale direttiva e, più in generale, dell’art. 9 di detta direttiva nel suo complesso, disposizioni cui rinvia espressamente l’art. 9, n. 3, lett. b), della stessa direttiva.
La natura imponibile della prestazione ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata, non osta al diritto del soggetto passivo al rimborso della tassa sul valore aggiunto qualora questi soddisfi le condizioni di cui all’art. 2 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità.
La designazione di un rappresentante fiscale non ha, di per sé, rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni ricevute o effettuate dalla persona rappresentata.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/6 |
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spagna) — N.N. Renta SA/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña
(Causa C-151/08) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 33, n.1 - Nozione di «imposta sulla cifra d'affari» - Imposta sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali)
2009/C 90/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Parti
Ricorrente: N.N. Renta SA
Convenuti: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di «imposta sulla cifra d'affari» — Imposta nazionale sulle cessioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentali
Dispositivo
L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione della quota graduale o proporzionale dell'imposta sugli atti giuridici documentali quando essa si applica alla stipulazione di un contratto di compravendita da parte di un imprenditore la cui attività principale consiste nella compravendita di immobili o nell'acquisto dei medesimi al fine della loro successiva trasformazione o locazione.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs (Austria) il 4 dicembre 2008 — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
(Causa C-542/08)
2009/C 90/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshofs
Parti
Ricorrente: Friedrich G. Barth
Convenuto: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’applicazione di una disposizione sulla prescrizione che prevede un termine di prescrizione di tre anni ad indennità speciali di anzianità di servizio le quali, in un caso analogo a quello che caratterizza il procedimento principale, sono state negate ad un lavoratore migrante sulla base di una situazione giuridica nazionale incompatibile con il diritto comunitario, antecedente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, costituisca una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti ai sensi degli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 1612/68 (1), oppure una restrizione della libera circolazione dei lavoratori, garantita da tali disposizioni. |
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2) |
Nel caso di soluzione affermativa della prima questione: se gli artt. 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 1612/68 ostino, in un caso quale quello che caratterizza il procedimento principale, all’applicazione di una siffatta disposizione sulla prescrizione ad indennità speciali di anzianità di servizio che sono state negate ad un lavoratore migrante sulla base di una situazione giuridica nazionale incompatibile con il diritto comunitario, antecedente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler. |
|
3) |
Se il principio di effettività, in circostanze quali quelle che caratterizzano il procedimento principale, impedisca l’applicazione di una disposizione sulla prescrizione che prevede un termine di prescrizione di tre anni laddove si facciano valere diritti risalenti al passato aventi ad oggetto indennità speciali di anzianità di servizio negate, in violazione del diritto comunitario, sulla base di disposizioni nazionali formulate in modo univoco. |
(1) GU L 257, pag. 2.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 gennaio 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
(Causa C-16/09)
2009/C 90/11
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Gudrun Schwemmer
Convenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disciplina di cui all’art. 76, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), sia applicabile per analogia all’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (2), nei casi in cui il genitore avente diritto non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti nello Stato in cui svolge un’attività professionale. |
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2) |
Qualora l’art. 76, n. 2, del regolamento n. 1408/71 sia applicabile per analogia: sulla base di quali valutazioni di carattere discrezionale l’ente responsabile delle prestazioni familiari dello Stato di residenza possa applicare l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 come se fossero erogate prestazioni nello Stato di svolgimento dell’attività professionale. Se la discrezionalità nel presupporre l’ottenimento di prestazioni familiari nello Stato di svolgimento dell’attività professionale possa essere limitata nel caso in cui l’avente diritto intenzionalmente non richieda le prestazioni familiari a lui spettanti in tale Stato al fine di danneggiare la persona avente diritto agli assegni familiari nello Stato di residenza. |
(1) GU L 149, pag. 2.
(2) GU L 74, pag. 1.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/8 |
Impugnazione proposta il 19 gennaio 2009 da ecoblue AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-23/09 P)
2009/C 90/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ecoblue AG (rappresentanti: C. Osterrieth, T. Schmitz, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 novembre 2008, causa T-281/07; |
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 aprile 2007, procedimento R 0844/2006-1, concernente la domanda di marchio comunitario n. 002871598 «Ecoblue» |
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condannare l’UAMI al pagamento delle spese |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento sul marchio comunitario, poiché i marchi in conflitto non presentano il livello minimo di somiglianza richiesto al fine della sussistenza del rischio di confusione.
Essa rileva che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore, posto a fondamento dell’opposizione, costituisca un requisito essenziale del rischio di confusione. Il TPG non avrebbe preso in considerazione tale aspetto della controversia e si sarebbe limitato a confrontare i due differenti marchi sotto l'aspetto visivo, fonetico e concettuale, come se il marchio anteriore godesse di una capacità distintiva media.
Essa afferma altresì che il TPG non avrebbe correttamente applicato la regola secondo cui i consumatori normalmente attribuiscono maggiore importanza alla prima parte delle parole. Poiché entrambi gli elementi del termine, «Eco» e «blue», sono ugualmente descrittivi, il consumatore pone automaticamente maggior enfasi sulla prima parola, «Eco», in tal modo riconoscendo il carattere distintivo di ambedue i marchi.
Essa rileva inoltre che il TPG avrebbe commesso un errore di diritto nel non aver attribuito primaria importanza alla differenza concettuale tra i marchi configgenti.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal (Regno Unito) il 19 gennaio 2009 — Motor Insurers Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited
(Causa C-26/09)
2009/C 90/13
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: Motor Insurers Bureau
Convenute: Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited
Questioni pregiudiziali
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1) |
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2) |
In caso di soluzione negativa della prima questione sub a), se il giudice nazionale debba interpretare l’Uninsured Drivers Agreement in modo da dare effetto alla direttiva in conformità dei principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 novembre 1990, causa C 106/89, Marleasing (Racc. pag. I 4135). In altre parole, se fra «tutte le norme del diritto nazionale» cui fa riferimento il punto 120, terzo trattino, della sentenza della Corte di giustizia 5 ottobre 2004, cause riunite da C 397/01 a C 403/01, Pfeiffer, Racc. pag. I 8835, rientri un accordo quale l’Uninsured Drivers Agreement. |
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3) |
In caso di soluzione negativa della prima questione sub a), se l’art. 1, n. 4, della direttiva abbia effetto diretto. |
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4) |
In caso di soluzione affermativa della terza questione:
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(1) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2009 — Oracle Nederland BV/Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
(Causa C-33/09)
2009/C 90/14
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Amsterdam
Parti
Ricorrente: Oracle Nederland BV
Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 11, n. 4, della seconda direttiva (1) e l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva (2) debbano essere intesi nel senso che uno Stato membro, che ha voluto avvalersi della possibilità, offerta da detti articoli, di (continuare ad) escludere la detrazione con riguardo a categorie di spese che vengono descritte come:
ha soddisfatto la condizione di indicare una categoria di beni e servizi con la precisione necessaria. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione per una delle categorie menzionate, se l’art. 6, n. 2, e l’art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva consentano un regime nazionale come quello in esame, stabilito prima dell’entrata in vigore della direttiva e in base al quale un soggetto passivo non può detrarre l’IVA, pagata a monte sull’acquisto di determinati beni e servizi, integralmente, ma solo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la prestazione stessa, in quanto per siffatti beni e servizi è stato fatturato un corrispettivo gravato da imposta sul valore aggiunto. |
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3) |
Posto che, con riguardo alla «fornitura di cibi e bevande», sia soddisfatta la condizione di indicare una categoria di beni e servizi con la precisione necessaria, se l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti ad una modifica di un’esclusione della detrazione esistente, di cui si presume che in linea di principio limiti la portata di siffatta esclusione, ma per cui non si può escludere che in un singolo caso, in un certo anno, segnatamente grazie al carattere forfettario del regime modificato, la sfera di applicazione della restrizione della detrazione venga estesa. |
(1) Seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 71, pag. 1303).
(2) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU l 145, pag. 1).
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18.4.2009 |
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C 90/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles (Belgio) il 26 gennaio 2009 — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi (ONEM)
(Causa C-34/09)
2009/C 90/15
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Gerardo Ruiz Zambrano.
Convenuto: Office national de l'emploi (ONEM).
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se uno o più tra gli artt. 12, 17 e 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, letti separatamente o in combinato disposto tra loro, conferiscano al cittadino dell’Unione un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, a prescindere dalla circostanza che egli abbia precedentemente esercitato il diritto di circolare nel territorio degli Stati membri. |
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2) |
Se gli artt. 12, 17 e 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali (adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000, pubblicata, nella sua versione attuale, nella GU 2007, C 303, pag. 1), debbano essere interpretati nel senso che il diritto da essi conferito a ogni cittadino dell’Unione, senza discriminazione in base alla nazionalità, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, implica, quando tale cittadino sia un minore in tenera età a carico di un ascendente cittadino di un paese terzo, che il godimento del diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro in cui risiede e di cui ha la cittadinanza debba essere garantito a detto minore a prescindere dal previo esercizio da parte sua o tramite il suo rappresentante legale del diritto di circolazione, riconoscendo a tale diritto di soggiorno l’effetto utile di cui la giurisprudenza comunitaria (sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Chen) ha ammesso la necessità, attribuendo, all’ascendente cittadino di un paese terzo, che abbia a carico tale minore e disponga di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia, il diritto di soggiorno derivato di cui questo stesso cittadino di un paese terzo godrebbe qualora il minore a suo carico fosse un cittadino dell’Unione non avente la cittadinanza dello Stato membro in cui risiede. |
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3) |
Se gli artt. 12, 17 e 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che il diritto di soggiorno di un minore, cittadino di uno Stato membro e residente nel territorio di questo, deve comportare una dispensa dal permesso di lavoro a favore dell’ascendente, cittadino di un paese terzo, che ha detto minore a carico e che — ad eccezione del requisito del permesso di lavoro imposto dalla legge nazionale dello Stato membro in cui risiede — soddisfa, attraverso l’esercizio di un lavoro subordinato che lo assoggetta al sistema di sicurezza sociale di tale Stato, la condizione delle risorse sufficienti e del possesso di un’assicurazione malattia cui è subordinato l’effetto utile che la giurisprudenza comunitaria (sentenza 19 ottobre 2004, causa C 200/02, Chen) ha riconosciuto a vantaggio di un minore, cittadino europeo avente una cittadinanza diversa da quella dello Stato membro nel quale soggiorna a carico di un ascendente, cittadino di un paese terzo |
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18.4.2009 |
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C 90/11 |
Impugnazione proposta il 30 gennaio 2009 dalla Société des plantations de Mbanga SA (SPM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 13 novembre 2008, causa T-128/05, SPM/Consiglio e Commissione
(Causa C-39/09 P)
2009/C 90/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (rappresentante: A. Farache, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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in via principale, pronunciare:
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— |
in via subordinata pronunciare:
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Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca essenzialmente due motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, dichiarando che il regime comunitario di importazione delle banane non viola in maniera manifesta e grave il principio del mantenimento di una concorrenza effettiva, principio che costituirebbe, secondo la ricorrente, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli.
A tale riguardo la ricorrente invoca, da un lato, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, degli obiettivi di concorrenza, in quanto avrebbe fondato il proprio giudizio sulla base dei soli obiettivi generali specificamente perseguiti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle banane. Dall'altro lato, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato in maniera erronea il legame tra la disciplina comunitaria e le prassi anticoncorrenziali esistenti nel mercato delle banane, avendo rifiutato di riconoscere che le disposizioni comunitarie permettono, attraverso i certificati d'importazione, la concessione di vantaggi economici a determinati operatori privilegiati, la cui posizione sul mercato risulterebbe rinforzata dalle regole esistenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente invoca la violazione, da parte del Tribunale, dei principi generali di diritto e, in particolare, del principio di buona amministrazione, poiché avrebbe reputato che quest'ultimo non rappresenta, di per sé, una regola di diritto volta a conferire diritti ai singoli. Al contrario, detto principio sarebbe stato sancito a più riprese nella giurisprudenza e avrebbe comportato, nel caso di specie, un obbligo, per la Commissione, di prendere in considerazione la situazione particolare del mercato e dei produttori che non potevano ottenere la qualifica di operatori all'epoca dell'adozione della disciplina comunitaria.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito) il 29 gennaio 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-40/09)
2009/C 90/17
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Astra Zeneca UK Limited
Convenuta: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
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1) |
Nelle circostanze del caso di specie, in cui un dipendente ha il diritto, nel quadro del suo contratto di lavoro, di scegliere di ricevere parte della propria retribuzione sotto forma di buono di valore nominale, se l’art. 2, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio, n. 77/388/CEE (1) [ora art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull’IVA], debba essere interpretato nel senso che la fornitura di tale buono al dipendente da parte del datore di lavoro costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’art. 6, n. 2, lett. b [ora art. 26, n. 1, lett. b)], debba essere interpretato nel senso che esso impone che la fornitura del buono al dipendente da parte del datore di lavoro conformemente al contratto di lavoro debba essere trattata come prestazione di servizi in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali. |
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3) |
Ove la fornitura del buono non costituisca prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, n. 1, né debba essere trattata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), se l’art. 17, n. 2 [ora art. 168], debba essere interpretato nel senso di consentire al datore di lavoro di recuperare l’imposta sul valore aggiunto sostenuta nell’acquisto e nella fornitura del buono al dipendente, conformemente al contratto di lavoro, in circostanze in cui il buono sia utilizzabile dal dipendente per scopi personali. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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18.4.2009 |
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C 90/12 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia
(Causa C-46/09)
2009/C 90/18
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Randvere e K. Simonsson)
Convenuta: Repubblica d’Estonia
Conclusioni della ricorrente
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— |
Accertare che la Repubblica d’Estonia, poiché non ha correttamente trasposto nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE (1), relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, è venuta meno agli obblighi che le incombono derivanti dall’art. 11 della direttiva 2009/59/CE; |
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— |
condannare la Repubblica d’Estonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Risulta dall’art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/59 che la Repubblica d’Estonia ha l’obbligo di fissare dei criteri al fine della scelta delle navi da ispezionare, diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.
L’art. 11, n. 2, lett. c), della direttiva 2000/59, prevede che l’autorità pertinente che non è soddisfatta dei risultati di un’ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico all’impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10.
La Repubblica d’Estonia ha annunciato la propria intenzione di integrare la legislazione estone al fine di trasporre correttamente queste disposizioni della direttiva. La Commissione non dispone di informazioni riguardanti l’adozione di tali modifiche.
(1) GU L 332, pag. 81.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Stockholms tingsrätt (Svezia) il 6 febbraio 2009 — Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB
(Causa C-52/09)
2009/C 90/19
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti
Ricorrente: Konkurrensverket
Convenuta: TeliaSonera Sverige AB
Interveniente: Tele2 Sverige Aktiebolag
Questioni pregiudiziali
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1) |
In presenza di quali condizioni sussista una violazione dell’art. 82 CE derivante della differenza tra il prezzo che un’impresa verticalmente integrata pratica nella vendita di servizi di rivendita ADSL a concorrenti nel settore all’ingrosso e il prezzo che la stessa impresa pratica nel settore dei consumatori finali. |
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2) |
Se, per risolvere la prima questione, si debbano prendere in considerazione esclusivamente i prezzi praticati dall’impresa dominante nei confronti dei suoi consumatori finali o se occorra anche tenere conto dei prezzi praticati dai suoi concorrenti sul mercato dei consumatori finali. |
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3) |
Se abbia qualche rilevanza ai fini della soluzione della prima questione il fatto che l’impresa dominante non abbia obblighi regolamentari di fornitura di servizi all’ingrosso, avendo al contrario deciso di effettuare tali forniture di propria iniziativa. |
|
4) |
Se, per considerare abusiva la prassi descritta nella prima questione, occorre che essa comporti effetti restrittivi sulla concorrenza e, in caso affermativo, come possano essere determinati questi ultimi. |
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5) |
Se l’importanza del potere di mercato di cui gode l’impresa dominante abbia rilevanza ai fini della risoluzione della prima questione. |
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6) |
Se, per considerare abusiva la prassi descritta nella prima questione, occorre che l’impresa che l’ha adottata occupi una posizione dominante sia nel settore all’ingrosso sia in quello dei consumatori finali. |
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7) |
Se, per considerare abusiva la prassi descritta nella prima questione, occorre che il prodotto o il servizio fornito dall’impresa dominante sia indispensabile. |
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8) |
Se incida sulla soluzione della prima questione il fatto che si tratti di una fornitura ad un cliente nuovo. |
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9) |
Se, per considerare abusiva la prassi descritta nella prima questione, occorre che l’impresa dominante abbia una possibilità di recuperare le sue perdite. |
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10) |
Se incida sulla soluzione della prima questione il fatto che si sia in presenza di un cambiamento tecnologico in un mercato che richiede rilevanti investimenti, ad esempio, a causa dei probabili costi di lancio e dell’eventuale necessità di vendere in perdita nel corso della fase di lancio. |
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18.4.2009 |
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C 90/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) il 6 febbraio 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited
(Causa C-53/09)
2009/C 90/20
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuta: Loyalty Management UK Limited
Questioni pregiudiziali
«Nel caso in cui un soggetto passivo (in prosieguo: il “promotore”) si occupi della gestione di un programma a premi di fidelizzazione della clientela con più partner (in prosieguo: il “programma”), in virtù del quale esso stipula diversi contratti:
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i) |
contratti con diverse società indicate come “sponsor” ai sensi dei quali questi ultimi rilasciano “punti” ai propri clienti (in prosieguo: i “clienti aderenti”) che acquistano beni o servizi presso gli stessi sponsor, i quali effettuano pagamenti al promotore; |
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ii) |
contratti con i clienti aderenti che contemplano disposizioni come quella per cui all’acquisto di beni e/o servizi presso gli sponsor essi riceveranno punti che potranno convertire in beni e/o servizi; e |
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iii) |
contratti con diverse società (indicate come “partner fornitori”) in virtù dei quali queste ultime accettano, inter alia, di fornire beni e/o servizi ai clienti aderenti a un prezzo inferiore di quello che sarebbe normalmente dovuto, ovvero gratuitamente, quando il cliente converte i punti e il promotore versa, in cambio, un “prezzo per il servizio” calcolato in base al numero di punti convertiti presso quel partner fornitore nel corso del periodo di pertinenza,
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(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
(2) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords (Regno Unito) il 9 febbraio 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Baxi Groupe Limited
(Causa C-55/09)
2009/C 90/21
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
House of Lords (Regno Unito)
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
Convenuto: Baxi Groupe Limited
Questioni pregiudiziali
«Nel caso in cui
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A |
un soggetto passivo attui un programma di promozione commerciale gestito da una società di marketing e pubblicità nell’ambito del quale vengono rilasciati “punti” ai clienti del soggetto passivo in concomitanza con l’acquisto di beni da parte dei clienti presso detto soggetto passivo; |
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B |
i clienti riscattino i punti ricevendo, a titolo gratuito, premi dalla società di marketing e pubblicità; |
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C |
il soggetto passivo abbia concordato con tale altra società di versarle il prezzo raccomandato di vendita al dettaglio dei premi,
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(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) il 9 febbraio 2009 — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate
(Causa C-56/09)
2009/C 90/22
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parti nella causa principale
Ricorrente: Emiliano Zanotti
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Questioni pregiudiziali
Se i principi generali del Trattato e del diritto comune europeo relativi alla effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, nonché alla uniformità di trattamento ed alla libertà di circolazione, ostino all′applicazione della lettera e) dell′ art. 15 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 Testo Unico delle Imposte sui redditi e del punto 1.5.1 della Circolare del 12 maggio 2000 n. 95 del Ministero delle Finanze, e se sia in contrasto con al normativa comunitaria la limitazione che ne consegue, del riconoscimento degli oneri di cui alla citata norma.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italia) il 11 febbraio 2009 — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri
(Causa C-60/09)
2009/C 90/23
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parti nella causa principale
Ricorrente: Lucio Rubano
Convenuta: Regione Campania, Comune di Cusano Mutri
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato dell′unione Europea la presenza di un′unica sede farmaceutica nei comuni con popolazione inferiore a quattromila abitanti. |
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2) |
Se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato dell′unione Europea l′assoggettamento dell′istituzione della seconda sede farmaceutica, nei comuni con popolazione superiori ai quattromila abitanti, a condizioni quali l′eccedenza di popolazione di almeno il cinquanta per cento dei parametri, la distanza di almeno tremila metri dall′esercizio esistente, e la presenza delle particolari esigenze dell′assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, da valutare a cura sia delle unità sanitarie (aziende sanitarie locali) sia dell′ordine professionale locale o comunque delle amministrazioni competenti in tema di organizzazione e controllo del servizio di assistenza farmaceutica. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 13 febbraio 2009 — Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
(Causa C-62/09)
2009/C 90/24
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito)
Parti
Ricorrente: Association of the British Pharmaceutical Industry
Convenuta: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 94, n. 1, della direttiva 2001/83/CE (1) osti a che un ente pubblico facente parte di un servizio sanitario nazionale, al fine di ridurre le spese globali per i medicinali, istituisca un regime che offra incentivi finanziari ad ambulatori medici (che a loro volta possono offrire un vantaggio finanziario al medico che effettua la prescrizione) affinché prescrivano un medicinale concreto e nominativo che rientri nel regime di incentivazione, ove si tratti di:
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a) |
un medicinale che richiede prescrizione, diverso dal medicinale precedentemente prescritto dal medico al paziente; o |
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b) |
un medicinale che richiede prescrizione diverso da quello che sarebbe diversamente potuto essere prescritto al paziente, se non fosse per il regime di incentivazione, |
qualora tale medicinale diverso, che richiede prescrizione, appartenga alla stessa classe terapeutica dei medicinali utilizzati per il trattamento della particolare malattia del paziente.
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/16 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-64/09)
2009/C 90/25
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative e regolamentari necessarie per recepire in modo corretto e completo l’art. 2, punto 13; l’art. 4, n. 2, punto a); l’art. 5, nn. 3 e 4; l’art. 6, n. 3; l’art. 7, n. 1, e l’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la Commissione solleva sette addebiti, relativi al recepimento non corretto nell’ordinamento giuridico francese di talune disposizioni della direttiva 2000/53/CE.
La ricorrente fa valere innanzitutto che il recepimento della definizione dell’art. 2, punto 13, relativo alle “informazioni per la demolizione” dei veicoli fuori uso non è stato garantito in maniera sufficientemente chiara e precisa, poiché la disposizione nazionale corrispondente avrebbe una portata nettamente più restrittiva di quella della direttiva e mancherebbe soprattutto di qualsiasi legame con l’obiettivo dichiarato dal legislatore comunitario di trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente.
Secondo la ricorrente, il recepimento tardivo dell’art. 4, n. 2, punto a), avrebbe comportato inoltre la presenza sul mercato, per diciotto mesi, di veicoli, materiali e componenti contenenti, al di fuori dei casi esentati, piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, in quanto le disposizioni nazionali pertinenti sarebbero state applicabili soltanto ai veicoli omologati per tipo a decorrere dal 31 dicembre 2004, mentre l’art. 4, n. 2, punto a), della direttiva richiamava a sua volta la data del 1o luglio 2003.
La ricorrente sostiene altresì che la procedura di cui all’art. 5, n. 3, relativa al rilascio di un certificato di rottamazione di un veicolo fuori uso, non è stata correttamente riprodotta nell’ordinamento giuridico francese, il che potrebbe creare situazioni controverse, in particolare per i proprietari di veicoli provenienti da altri Stati membri. A tale riguardo, la Commissione censura in particolare il fatto che il certificato di rottamazione non sia rilasciato al momento della consegna del veicolo ma soltanto dopo la sua rottamazione fisica, e che detto certificato non sia rilasciato al detentore del veicolo fuori uso ma al prefetto del dipartimento in cui il veicolo è stato immatricolato.
La Commissione denuncia, in quarto luogo, il recepimento dell’art. 5, n. 4, che sarebbe contrario al suo effetto utile, poiché esso consentirebbe a determinati impianti autorizzati — i demolitori abilitati — di rifiutare la presa in consegna di veicoli fuori uso e non avrebbe previsto un meccanismo di compensazione a favore di tali demolitori.
Parimenti, il recepimento dell’art. 6, n. 3, disconoscerebbe la nozione di “smontaggio dei componenti” che designa la prima tappa delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ossia quella della rimozione dei pezzi facilmente smontabili prima dell’operazione di depurazione.
La ricorrente censura altresì il recepimento dell’art. 7, n. 1, poiché le autorità francesi avrebbero incoraggiato il riciclaggio dei componenti di veicoli “ove consentito dai vincoli di carattere tecnico ed economico”, mentre la direttiva avrebbe enunciato da parte sua un obbligo più vincolante di riciclaggio “ove sostenibile dal punto di vista ambientale”.
Infine, essa insiste sul fatto che l’art. 8, n. 3, obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti espliciti affinché i costruttori di autoveicoli o i produttori di componenti forniscano, per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato, informazioni sulla demolizione sotto forma di manuali o di supporti elettronici.
(1) GU L 269, pag. 34.
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18.4.2009 |
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C 90/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 16 febbraio 2009 — Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer
(Causa C-65/09)
2009/C 90/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Gebr. Weber GmbH
Convenuta: Jürgen Wittmer
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE (1), su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale in base alla quale, in caso di difetto di conformità del bene consegnato, il venditore può rifiutare la modalità del rimedio richiesta dal compratore anche qualora essa gli causerebbe costi che, se comparati al valore che il bene avrebbe se non avesse un difetto di conformità ed all’entità del difetto di conformità, sarebbero ingiustificabili (sproporzionalità assoluta). |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della citata direttiva debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore deve sopportare le spese relative allo smantellamento del bene non conforme dal luogo in cui il consumatore aveva montato il bene conformemente alla natura ed all’uso di quest’ultimo. |
(1) GU L 171, del 7.7.1999, pag. 12.
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18.4.2009 |
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C 90/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 16 febbraio 2009 — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
(Causa C-66/09)
2009/C 90/27
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: Kirin Amgen, Inc.
Convenuta: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la data di entrata in vigore del regolamento n. 1768/92 (1), ai sensi dell’art. 19, n. 2, debba essere intesa, per la Lituania, come la data della sua adesione all’Unione Europea. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, qual è il rapporto tra l’art. 19 e l’art. 7 del regolamento n. 1768/92, riguardo al calcolo del termine di sei mesi e quale di tali articoli è necessario, in caso, applicare. |
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3) |
Se un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto nella Comunità europea sia entrata in vigore incondizionatamente nella Repubblica di Lituania a partire dalla data della sua adesione all’Unione Europea. |
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4) |
In caso di soluzione affermativa della terza questione, se l’entrata in vigore dell’autorizzazione all’immissione del prodotto in commercio possa essere equiparata al suo rilascio ai fini dell’art 3, lett. b), del regolamento n 1768/92. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1).
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18.4.2009 |
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C 90/17 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 da Nuova Agricast Srl e Cofra srl avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), del 2 dicembre 2008 nelle cause T-362/05 e T-363/05, Nuova Agricast Srl e Cofra srl/Commissione
(Causa C-67/09 P)
2009/C 90/28
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte:
Domanda principale
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— |
annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera del 29 maggio 2000, e respinga perciò anche nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione; |
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— |
decidendo le questioni comprese nelle misure di organizzazione del 2 marzo 2006, accerti e dichiari che, avendo tenuto i comportamenti indicati nei ricorsi in primo grado, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario e ha cagionato un danno patrimoniale alle ricorrenti; |
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— |
rinvii la causa al Tribunale per la decisione delle questioni non comprese nelle misure di organizzazione del 2 marzo 2006; |
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— |
e, in ordine alle spese:
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ovvero, e per l'eventualità che non ritenga la causa decidibile nel merito:
Domanda subordinata
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— |
annulli la sentenza impugnata, anche nella parte in cui statuisce che non sarebbe presente alcun falso nella lettera del 29 maggio 2000, e respinga perciò anche nel merito la domanda riconvenzionale della Commissione; |
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— |
rinvii la causa al Tribunale; |
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— |
e si riservi sulle spese. |
Motivi e principali argomenti
PRIMO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: errore di diritto, per aver considerato autorizzabile dalla Commissione un regime che si pone in contrasto con i principii di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento, e di non discriminazione tra imprese partecipanti allo stesso regime di aiuti; conseguente violazione dell'articolo 87 CE e della giurisprudenza comunitaria che stabilisce che il procedimento previsto dall'articolo 88 CE non può mai costituire lo strumento per aggirare o per violare norme e principii del diritto comunitario, e che sancisce che la Commissione non può autorizzare regimi che violano altre norme o principii del diritto comunitario.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado, interpretando la decisione del 1997 come ha fatto al n. 81 della sentenza impugnata, ha dato dell'intero regime di aiuti autorizzato da quella decisione un'interpretazione tale da renderlo incompatibile con il principio della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento e della non discriminazione, e ciò perché il regime, così interpretato, nel mentre forniva precise rassicurazioni alle imprese che avessero presentato per la prima volta una domanda nel secondo bando del 1999 circa il fatto che anch'esse avrebbero potuto, se necessario, riformulare tali domande in un bando successivo, rendeva tale riformulazione impossibile logicamente perché, successivamente al 31 dicembre 1999 tale bando non si sarebbe mai potuto tenere, nemmeno se riservato alle sole riformulazioni. Da ciò le ricorrenti desumono che il regime avrebbe violato, se così interpretato, oltre che i principii di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, anche quello di non discriminazione, perché solo alle imprese che avessero partecipato per la prima volta al secondo bando del 1999 non sarebbe stato consentito ciò che invece sarebbe stato consentito a tutte le imprese che avessero partecipato ai bandi precedenti.
SECONDO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: Errore di diritto, per aver omesso di verificare se l'interpretazione da esso fornita della decisione di autorizzazione del 1997 fosse sostituibile da altra rispettosa dei principii di diritto sopra richiamati. Conseguente violazione della giurisprudenza che sancisce, a carico del giudice, l'obbligo di tale verifica e di tale sostituzione.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, nell'interpretare in via generale ed astratta il regime siccome autorizzato dalla decisione del 1997, ha omesso di verificare se l'interpretazione da esso fornita della decisione di autorizzazione del 1997 fosse sostituibile da altra, rispettosa dei principii di diritto sopra richiamati, ed ha perciò commesso un errore di diritto poiché ha violato quella giurisprudenza secondo la quale qualora una norma di diritto comunitario derivato ammetta più di un'interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato CE rispetto a quella che porta a constatare la sua incompatibilità con il Trattato stesso.
TERZO MOTIVO DI ILLEGITTIMITÀ: le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata, nella parte in cui (nr. 50 e 51) ha escluso la presenza di un falso nella lettera del 29 maggio 2000, sia viziata da un errore di interpretazione di tale lettera oltre che da uno snaturamento dei fatti e debba essere annullata, e che debba essere respinta anche nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalla Commissione e mirante ad ottenere la espunzione dal testo dei ricorsi dell'accusa, avanzata dalle ricorrenti, di aver commesso, la Commissione, un falso ideologico redigendo la lettera del 29 maggio 2000 in modo da far intendere che fossero state le autorità italiane a non menzionare nemmeno, all'incontro del 16 maggio 2000, l'esistenza delle imprese appartenenti alla categoria del terzo bando.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/19 |
Impugnazione proposta il 23 febbraio 2009 dai consulenti in materia di brevetti Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill e Andreas Herden avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 16 dicembre 2008, causa T-335/07, Volker Mergel e a./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-80/09 P)
2009/C 90/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill, Andreas Herden (rappresentante: avv. G.P. Friderichs, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Annullare la sentenza della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008, causa T-335/07-33, notificata ai ricorrenti per telefax il 18 dicembre 2008; |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto 25 giugno 2007, procedimento R 299/2007-4; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della controversia è la questione se il termine «Patentconsult» sia atto ad essere tutelato come marchio per servizi delle classi 35, 41 e 42. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che «Patentconsult» sia un’indicazione che descrive immediatamente e concretamente i servizi menzionati.
A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti deducono l’erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.
Con il primo motivo i ricorrenti affermano che il Tribunale ha erroneamente classificato il marchio in questione come un neologismo che non presenterebbe alcuna rilevante differenza rispetto alla semplice giustapposizione degli elementi descrittivi. Il Tribunale avrebbe motivato la mancanza di distinzione del marchio in questione affermando che il marchio «Patentconsult» segue la consueta struttura di denominazioni simili come «patent consulting» o «patent consultancy». Tale qualificazione sarebbe tuttavia errata, in quanto «Patentconsult», proprio all’opposto, non seguirebbe la consueta struttura, grammaticalmente corretta, ma vi si scosterebbe, costituendo un inconsueto neologismo, che presenterebbe una sensibile differenza rispetto alla semplice giustapposizione degli elementi «patent» e «consult».
Con il secondo motivo si fa valere che il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il carattere esclusivamente descrittivo del marchio «Patentconsult». Esso avrebbe ritenuto che ai fini del carattere descrittivo sia irrilevante se altri termini possono essere impiegati per i servizi tutelati. I ricorrenti ritengono, invece, che è proprio un termine diverso da «Patentconsult», che si deve impiegare, per far valere l’imperativo di disponibilità. Non sarebbe affatto idoneo il termine «Patentconsult», grammaticalmente scorretto.
Con il terzo motivo si sostiene, infine, che il Tribunale ha errato non ritenendo pertinenti la precedente decisione adottata dal convenuto relativamente al marchio «Netmeeting» né la sentenza della Corte relativa al marchio «Baby-dry», causa C-383/99 P. Secondo la sentenza da ultimo citata uno scostamento percettibile nella formulazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, sarebbe atto ad affermare il necessario carattere distintivo. Questa giurisprudenza dovrebbe essere rispettata per garantire la coerenza e l’affidabilità delle decisioni dei giudici comunitari.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia) il 26 febbraio 2009 — X/Skatteverket
(Causa C-84/09)
2009/C 90/30
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Skatteverket
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se gli artt. 138 e 20 della direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) debbano essere interpretati nel senso che il trasporto al di fuori del territorio dello Stato membro di origine deve iniziare entro un certo periodo di tempo affinché la vendita possa essere esentata dall’imposta e si verifichi una cessione intracomunitaria. |
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2) |
Se, analogamente, i summenzionati articoli debbano essere interpretati nel senso che il trasporto deve essere concluso nello Stato di destinazione entro un certo periodo di tempo affinché la vendita possa essere esentata dall’imposta e si verifichi una cessione intracomunitaria. |
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3) |
Se la risoluzione delle questioni sub 1) e 2) sia influenzata dal fatto che l’acquisto riguarda un mezzo di trasporto nuovo e che l’acquirente è una persona fisica che intende alla fine utilizzare il mezzo di trasporto in un determinato Stato membro. |
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4) |
In collegamento con una cessione intracomunitaria, in quale momento debba valutarsi se un mezzo di trasporto è nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (GU L 347, pag. 1).
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18.4.2009 |
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C 90/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Schorndorf (Germania) il 2 marzo 2009 — Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH
(Causa C-87/09)
2009/C 90/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Schorndorf
Parti
Ricorrente: Ingrid Putz
Convenuta: Medianess Electronics GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni di cui all’art. 3, n. 2, e n. 3, terzo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE (1), su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, nel caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere le spese di montaggio del bene di sostituzione in un oggetto in cui il consumatore ha installato il bene non conforme secondo la natura e la finalità di utilizzo dello stesso, qualora in origine il montaggio non sia dovuto in forza del contratto. |
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2) |
Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2, e 3, terzo comma, della succitata direttiva debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il venditore debba sostenere le spese di smontaggio del bene non conforme da un oggetto in cui il consumatore ha installato il bene secondo la natura e la finalità di utilizzo dello stesso. |
(1) GU L 171, pag. 12.
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18.4.2009 |
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C 90/20 |
Impugnazione proposta il 3 marzo 2009 dalle società General Química, S.A., Repsol Química, S.A., e Repsol YPF, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione delle Comunità europee
(Causa C-90/09 P)
2009/C 90/32
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: General Química, S.A., Repsol Química, S.A., e Repsol YPF, S.A. (rappresentanti: J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez-Laiglesia Oñate, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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1) |
Annullamento della sentenza 18 dicembre 2008, causa T-85/06, nella parte in cui respinge il motivo di annullamento fondato sull'errore manifesto di valutazione e sul difetto di motivazione relativamente alla responsabilità solidale delle ricorrenti. |
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2) |
Annullamento degli artt. 1, lett. g) e h), e 2, lett. d), della Decisione nella parte in cui dichiara che la Repsol YPF e la Repsol Química sono responsabili congiuntamente e solidalmente di una violazione dell’art. 81, n. 1, del Trattato CE insieme alla General Química, e, in subordine, nella parte in cui tale Decisione è diretta contro la Repsol YPF, in entrambi i casi con riduzione adeguata della sanzione. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro il rigetto del motivo di annullamento della Decisione relativa all’attribuzione di responsabilità alla Repsol Química e alla Repsol YPF per quanto riguarda la condotta della General Química, S.A. In tale sentenza il Tribunale di primo grado applica erroneamente un criterio d’imputazione di responsabilità privo di collegamento con i fatti o le circostanze pertinenti del caso e con la violazione commessa dalla General Química. Il Tribunale a torto attribuisce alla società madre la responsabilità per una società figlia, ritenendo sussistente un’unità economica sulla scorta della mera possibilità o capacità da parte della società madre di esercitare un’influenza decisiva sulla sua società figlia. Tale giudice non chiarisce neppure il motivo per cui gli elementi selezionati dimostrano l’esistenza di un’influenza decisiva, oltre a ignorare o stravolgere quelli versati agli atti. Inoltre, il Tribunale applica erroneamente la presunzione elaborata dalla giurisprudenza per i casi in cui la società madre è proprietaria della totalità del capitale sociale, invertendo l’onere della prova, senza altresì specificare, comunque, quale standard probatorio sia necessario produrre onde confutare tale presunzione. Con la sentenza in discorso si riconosce alla Commissione un’illimitata discrezionalità nell’apprezzamento e nella valutazione delle prove prodotte per confutare la presunzione. In conseguenza di ciò, detta presunzione è in realtà inconfutabile. Del pari, e a parte il fatto che la responsabilità della Repsol YPF non è né puntualmente individuata né inequivoca, il Tribunale a torto estende in modo automatico la presunzione della mera capacità di esercitare un’influenza decisiva alla società madre posta al vertice del gruppo. La responsabilità viene imputata al gruppo di società, e non all’impresa come unità economica, ove la responsabilità è, oltre tutto, irrefutabile.
Tribunale di primo grado
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18.4.2009 |
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C 90/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Tirrenia di Navigazione e a./Commissione
(Causa T-265/04, T-292/04 e T-504/04) (1)
(Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Interesse ad agire - Aiuti nuovi o esistenti - Obbligo di motivazione - Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92)
2009/C 90/33
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-265/04: Tirrenia di Navigazione SpA, ex Tirrenia di Navigazione SpA e Adriatica di Navigazione SpA (Napoli) (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Belletti, successivamente G. Roberti e G. Belletti, avvocati)
Ricorrenti nella causa T-292/04: Caremar SpA (Napoli); Toremar SpA (Livorno); Siremar SpA (Palermo); e Saremar SpA (Cagliari) (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente G. Roberti e G. Bellitti, avvocati)
Ricorrente nella causa T-504/04: Navigazione Libera del Golfo SpA (Napoli) (rappresentanti: S. Ravenna e A. Abate, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Caremar SpA (rappresentanti: inizialmente G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente G. Roberti e G. Bellitti, avvocati), e Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, agente)
Oggetto
Domande di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29)
Dispositivo
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1) |
Nelle cause T-265/04 e T-292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), è annullata. |
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2) |
Nella causa T-504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto. |
|
3) |
Nella causa T-265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tirrenia di Navigazione SpA. |
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4) |
Nella causa T-292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA e Toremar SpA. |
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5) |
Nella causa T-504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Navigazione Libera del Golfo SpA. |
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6) |
Nella causa T-504/04, la Repubblica italiana e la Caremar sopporteranno le proprie spese. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2009 — Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commissione
(Causa T-68/05) (1)
(Aiuti di Stato - Costruzione navale - Ex Repubblica democratica tedesca - Aiuti versati per la copertura delle perdite connesse ai contratti di costruzione navale - Aiuti connessi alla competitività - Mancanza di versamento eccedentario)
2009/C 90/34
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Aker Warnow Werft GmbH (Rostock, Germania); e Kvaerner ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: inizialmente M. Schütte, avocat, e B. Immenkamp, solicitor, successivamente M. Schütte)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e L. Flynn, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/374/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di Kvaerner Warnow Werft (GU 2005, L 120, pag. 21)
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/374/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di Kvaerner Warnow Werft, è annullata. |
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2) |
La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Aker Warnow Werft GmbH e dalla Kvaerner ASA. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Borax Europe/Commissione
(Causa T-121/05) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti e registrazioni sonore - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e all’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale)
2009/C 90/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Borax Europe Ltd (Guildford, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vandermeersch e K. Nordlander, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e I. Chatzigiannis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del segretario generale della Commissione 17 gennaio 2005 che nega l’accesso a taluni documenti e registrazioni sonore nel quadro del trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
La decisione del segretario generale della Commissione 17 gennaio 2005 è annullata nella parte in cui nega alla Borax Europe LTD l’accesso alle registrazioni della riunione del 5 e 6 ottobre 2004, ai due progetti di resoconto sommario di tale riunione, a tredici commenti di esperti, a due commenti dei rappresentanti dell’industria e al documento rimesso dal relatore danese. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2009 — Borax Europe/Commissione
(Causa T-166/05) (1)
(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti e registrazioni sonore - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e all’integrità dell’individuo - Eccezione relativa alla protezione del processo decisionale)
2009/C 90/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Borax Europe Ltd (Guildford, Regno Unito) (rappresentanti: D. Vandermeersch e K. Nordlander, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e I. Chatzigiannis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione del segretario generale della Commissione 21 febbraio 2005 che nega l’accesso a taluni documenti e registrazioni sonore nel quadro del trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
La decisione del segretario generale della Commissione 21 febbraio 2005 è annullata nella parte in cui nega alla Borax Europe LTD l’accesso alle registrazioni della riunione del 5 e 6 ottobre 2004, ai due progetti di resoconto sommario di tale riunione, a tredici commenti di esperti, a due commenti dei rappresentanti dell’industria e al documento rimesso dal relatore danese. |
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2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Italia/Commissione
(Causa T-424/05) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Carattere selettivo del provvedimento - Incidenza sul commercio tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Art. 87, n. 3, lett. c), CE)
2009/C 90/37
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Buci e E. Righini, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 2005, 2006/638/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti che prevede incentivi fiscali in favore di taluni fondi comuni di investimento specializzati nella detenzione di azioni di società a piccola o media capitalizzazione ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato europeo (GU 2006, L 268, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-445/05) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta e individuale - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Carattere selettivo del provvedimento - Obbligo di recupero)
2009/C 90/38
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management (Roma); e Fineco Asset Management (Roma) (rappresentanti: G. Escalar, G. Cipolla e V. Giordano, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 2005, 2006/638/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti che prevede incentivi fiscali in favore di taluni fondi comuni di investimento specializzati nella detenzione di azioni di società a piccola o media capitalizzazione ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato europeo (GU 2006 L 268, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Le ricorrenti sono condannate alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2009 — Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio
(Causa T-249/06) (1)
(Dumping - Importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall’Ucraina - Calcolo del valore normale - Cooperazione dell’industria comunitaria - Adeguamento - Funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni - Entità economica unica - Errore manifesto di valutazione - Offerta di impegno - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)
2009/C 90/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT (Nikopol, Ucraina); e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Dnipropetrovsk, Ucraina) (rappresentanti: inizialmente H.-G. Kamann e P. Vander Schueren, poi P. Vander Schueren, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avocat)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e T. Scharf, poi H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio della Croazia, della Romania, della Russia, dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97, e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro e d’acciaio non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania] della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175, pag. 4)
Dispositivo
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1) |
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivio sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciaio non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) eccede quello che sarebbe appicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato al titolo di una commissione, laddove invece le vendite avevano avuto luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciante collegato Sepco SA. |
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2) |
Quanto al resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalle ricorrenti. La Commissione sopporterà le proprie spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Professional Tennis Registry/UAMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY)
(Causa T-168/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo comunitario PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY - Marchio figurativo nazionale e comunitario anteriore RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. e marchio figurativo nazionale anteriore RPT European Registry of Professional Tennis - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
2009/C 90/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Professional Tennis Registry, Inc. (Hilton Head Island, Caroline del Sud, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Vanhegan e B. Brandreth, barristers)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Registro Profesional de Tenis, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Zarobe)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 febbraio 2007, come rettificata (procedimento R 1050/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Registro Profesional de Tenis, SL e la Professional Tennis Registry, Inc.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2007, come rettificata (procedimento R 1050/2005-1), è annullata. |
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2) |
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Professional Tennis Registry, Inc. |
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3) |
La Registro Profesional de Tenis, SL sopporterà le proprie spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2009 — Piccoli/UAMI (Forma di una conchiglia)
(Causa T-8/08) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una conchiglia - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)
2009/C 90/41
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo) (rappresentanti: S. Giudici e S. Caselli, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 28 settembre 2007 (procedimento R 530/2007-1), relativa alla domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una conchiglia
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La G. M. Piccoli Srl è condannata alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2009 — IMS/Commissione
(Causa T-346/06) (1)
(Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Direttiva 98/37/CE - Macchine munite della marcatura «CE» - Rischi per la sicurezza delle persone - Provvedimento nazionale di divieto - Parere della Commissione che dichiara giustificato il provvedimento - Ricorso di annullamento - Revoca dell’atto impugnato - Non luogo a provvedere - Ricorso per risarcimento danni - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità)
2009/C 90/42
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Colonna e T. Romolotti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Lawunmi, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentante: sig. G. de Bergues, agente)
Oggetto
Da una parte, l’annullamento del parere della Commissione 6 settembre 2006, C(2006)3914, 3914, concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS, adottato dalle autorità francesi e, dall’altra, una domanda di risarcimento dei danni diretta a ottenere ristoro del pregiudizio che la ricorrente asserisce aver subito a seguito dell’adozione dell’atto impugnato
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento. |
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2) |
Quanto al resto, il ricorso è irricevibile. |
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3) |
La Commissione sopporterà le spese del procedimento sommario. Per il resto, la Commissione e l’industria Masetto Schio Srl (IMS) sopporteranno ciascuna la metà delle spese. |
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4) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/27 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado del 15 gennaio 2009 — Braun-Neumann/Parlamento
(Causa T-306/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Pensioni - Pensione di reversibilità - Versamento pari al 50 % a causa dell’esistenza di un secondo coniuge superstite - Atto arrecante pregiudizio - Ricorso tardivo»)
2009/C 90/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr sul Meno, Germania) (rappresentante: P. Ames, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: K. Zejdová e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 23 maggio 2008, causa F-79/07, Braun-Neumann/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ogni parte sopporta le spese da essa sostenute nell’ambito del procedimento di primo grado. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/27 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2009 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-46/09)
2009/C 90/44
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: B. Kontolaimos, I. Chalkias e S. Charitaki, consiglieri giuridici dello Stato, e S. Papaioannou, rappresentante processuale del Servizio giuridico dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare o modificare la decisione impugnata secondo quanto più specificamente indicato e porre le spese processuali a carico della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 8 dicembre 2008, C (2008) 7820 def., che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), notificata alla ricorrente col n. SG-Greffe (2008) D 207864/09-12-2008.
La ricorrente deduce dodici motivi di annullamento a sostegno delle sue conclusioni.
Concretamente, nel settore degli agrumi e sulla base del primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la Commissione ha operato un’interpretazione ed un’applicazione errate, quanto all’entità della rettifica proposta, degli atti della Commissione AGRI VI 5330/97, AGRI 61495/2002/REV I e AGRI/60637/2006 (calcolo delle conseguenze finanziarie nell’ambito della liquidazione dei conti FEOGA — Orientamenti — Carenze ricorrenti — Recidiva), in quanto non sussistono né mancanza dei controlli di base, né carenze ricorrenti nel regime di aiuto agli agrumi, mentre col secondo motivo di annullamento si afferma che la Commissione ha proceduto ad un’errata valutazione delle circostanze di fatto ed ha imposto una rettifica finanziaria sproporzionata, dato che i controlli amministrativi e contabili sono stati effettuati ed il pagamento in contanti ha riguardato un solo caso.
Nell’ambito dell’aiuto al cotone e sulla base del terzo motivo di annullamento, la ricorrente deduce cinque specifici argomenti: a) la rettifica era dal suo punto di vista arbitraria e sproporzionata giacché non sono stati tenuti presenti il miglioramento del sistema e la modifica tardiva del regime di aiuto al cotone nel 2001; b) la rettifica avrebbe dovuto essere diversa per ciascun anno posto che la situazione del sistema di controllo non era la stessa per tutti e due i periodi; c) la compatibilità del regime di aiuto al cotone con il SIGC (Sistema integrato di gestione e di controllo) era garantita; d) le misure ambientali erano controllate in tempo utile e e) l’esecuzione dei controllo in loco delle superfici (5 %) era tempestiva ed efficace.
Per quanto riguarda i premi nel settore delle carni bovine e sulla base del quarto motivo di annullamento, la ricorrente asserisce che la decisione impugnata è viziata poiché è stata emanata in superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento di liquidazione e dev’essere annullata in quanto emanata da un organo incompetente ratione temporis e/o con abuso del potere della Commissione in materia e/o in quanto ha violato la certezza del diritto per gli Stati membri.
Col quinto motivo di annullamento, si fa valere in via subordinata che la decisione della Commissione dev’essere annullata poiché retroagisce illegittimamente, nell’imporre le rettifiche, a un periodo anteriore alla lettera di compromesso, o all’ultima lettera di osservazioni.
Col sesto motivo di annullamento, ed in particolare quanto alle ragioni dell’imposizione di rettifiche, si fanno valere l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 7 del regolamento (CE) n. 1258/99 (1) e degli orientamenti, l’errata valutazione delle circostanze di fatto e delle prove, o altrimenti un errore in merito ai fatti, nonché la carenza di motivazione.
Nel settore dell’aiuto all’olio d’oliva e sulla base del settimo motivo di annullamento, viene asserito che la decisione impugnata è viziata in quanto emanata in superamento del termine ragionevole di conclusione del procedimento di liquidazione e dev’essere annullata in quanto emanata da un organo all’epoca incompetente ratione temporis e/o con abuso del potere della Commissione in materia e/o in quanto ha violato la certezza del diritto per gli Stati membri.
Con l’ottavo motivo di annullamento, si fa valere in subordine che la decisione impugnata retroagisce illegittimamente, nell’imporre le rettifiche, a un periodo precedente alla lettera di compromesso, o all’ultima lettera di osservazioni.
Col nono motivo di annullamento, ed in particolare quanto alle ragioni dell’imposizione della rettifica, la ricorrente afferma che la decisione impugnata dev’essere annullata per errata interpretazione dei regolamenti nn. 1258/99 e 1663/95 (2), degli orientamenti VI/5330/97 e AGRI/61495/2002 e delle disposizioni particolari sul regime in esame [regolamento (CEE) n. 2261/84 (3), art. 16, regolamento (CE) n. 2366/98 (4), artt. 27 e 28 e regolamento n. 1638/98 (5), artt. 2, 2 bis), errore in merito ai fatti, valutazione non corretta delle circostanze di fatto, carenza di motivazione nonché violazione del principio di proporzionalità.
Infine, per il superamento dei massimali finanziari delle rettifiche/pagamenti tardivi, col decimo motivo di annullamento si deduce che la decisione impugnata, per la parte riguardante l’indagine FA/2005/70, dovrebbe essere annullata per violazione delle norme relative al procedimento di liquidazione dei conti e del regolamento (CE) n. 817/2004 (6), per carenza di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità.
Con l’undicesimo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione dovrà essere annullata anche per il capitolo riguardante l’indagine amministrativa FA/2006/108 per violazione delle norme relative al procedimento di liquidazione, errata applicazione del regolamento (CE) n. 296/96 (7), valutazione non corretta dei fatti, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, mentre, infine, col dodicesimo motivo di annullamento viene contestato il capitolo della decisione impugnata riguardante l’indagine FA/2006/137 a causa della motivazione insufficiente.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663 che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 159, pag. 6).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (GU L 208, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 30 ottobre 1998, n. 2366, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01 (GU L 293, pag. 50).
(5) Regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32).
(6) Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 31).
(7) Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla Sezione garanzia del Fondo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39, pag. 5).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/29 |
Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-49/09)
2009/C 90/45
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e P. Katsimani, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione della Commissione di respingere l’offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d’appalto REGIO-A4-2008-01 per «Manutenzione e sviluppo dei sistemi d’informazione della Direzione generale per la Politica regionale» (1), comunicata alla ricorrente con lettera datata 21 novembre 2008, nonché tutte le decisioni successive e correlate, compresa quella di attribuire il contratto all’appaltatore aggiudicatario; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della procedura d’appalto in questione, per un importo di EUR 4 520 845,05; |
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— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese legali e degli oneri sostenuti in relazione alla presente controversia, anche qualora il ricorso dovesse essere respinto. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa la ricorrente domanda l’annullamento della decisione con cui la convenuta ha respinto l’offerta presentata dalla prima in risposta ad un bando di gara d'appalto pubblica REGIO-A4-2008-01 per «Manutenzione e sviluppo dei sistemi d’informazione della Direzione generale per la Politica regionale» ed ha attribuito il contratto all’appaltatore aggiudicatario. La ricorrente inoltre chiede il risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza della procedura d’appalto.
La ricorrente fonda le proprie domande su quattro motivi.
Con il primo, afferma che la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento, introducendo a posteriori criteri sconosciuti agli offerenti e utilizzando una formula di valutazione discriminatoria.
Con il secondo, la ricorrente deduce che il comitato di valutazione non avrebbe fornito una motivazione sufficiente della propria decisione.
Con il terzo, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe osservato i requisiti procedurali essenziali, istituendo un comitato di valutazione complementare.
Con il quarto, la ricorrente asserisce che la convenuta avrebbe basato la propria valutazione dell’offerta della ricorrente su considerazioni e presupposti infondati, in tal modo commettendo gravi ed evidenti errori di giudizio ed abusando del proprio potere.
(1) GU 2008/S 117-155067.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/29 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Ifemy’s/UAMI — Dada & Co Kids (Dada & Co. kids)
(Causa T-50/09)
2009/C 90/46
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ifemy’s Holding GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. H.G. Augustinowski)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dada & Co Kids Srl (Prato)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 novembre 2008, procedimento R 911/2008-4; e |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Dada & Co. kids», per prodotti della classe 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione in quanto marchio tedesco n. 30 114 449 del marchio denominativo «DADA» per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dei principi della parità di trattamento, della concorrenza leale e dello stato di diritto, come sanciti agli artt. 2 e 3 CE nonché agli artt. 43 e 80, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 e alle regole 50, n. 2, e 80, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso non ha annullato la decisione della divisione di opposizione che menzionava il ricorrente sbagliato e, inoltre, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse avuto, dinanzi alla divisione di opposizione, la piena possibilità di fornire la prova necessaria.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/30 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2009 — Cafea/UAMI — Christian (BEST FARM)
(Causa T-53/09)
2009/C 90/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cafea GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e M. Hartmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dieter Christian (Francoforte, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 27 novembre 2008 nel procedimento R 420/2008-1; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento; |
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condannare il richiedente alle spese derivanti dai procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Dieter Christian
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEST FARM», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 31 e 32 (domanda di registrazione n. 3 089 281)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente sotto la sua precedente denominazione sociale KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «BESTFORM», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 29, 30, 32, 33 e 42 (n. 30 056 334)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi contrapposti sussisterebbe un rischio di confusione o per lo meno un rischio di associazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/30 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2009 — XXXLutz Marken/UAMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)
(Causa T-54/09)
2009/C 90/48
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Austria) (rappresentante: avv. H. Pannen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natura Selection SL (Barcellona, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 novembre 2008 nel procedimento R 1787/2007-2; |
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condannare l’UAMI alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «LineaNatura Natur hat immer Stil», per prodotti appartenenti alle classi 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25 e 27 (domanda di registrazione n. 4 626 693)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Natura Selection S. L.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «natura selection» (marchio comunitario n. 2 016 384), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 14, 16, 20, 25, 35, 38, 39 e 42, nonché altri marchi comunitari e spagnoli che contengono il termine «natura», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 39 e 42
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi contrapposti non sussisterebbe alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/31 |
Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Saint-Gobain Glass France e a./Commissione
(Causa T-56/09)
2009/C 90/49
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, Francia), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aquisgrana, Germania), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond e E. Venot)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti (1)
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la versione modificata della decisione della Commissione delle Comunità europee 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 CE nel caso COMP/39.125 — Vetro per automobili, adottata con decisione 11 febbraio 2009, C(2009) 863 def., notificata alle ricorrenti il 13 e 16 febbraio 2009, nonché la motivazione che sottende il dispositivo, per la parte in cui la versione modificata di tale decisione è indirizzata alle ricorrenti o, alternativamente, il suo art. 2; |
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in subordine, ridurre ad un importo appropriato l’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 2 della versione modificata della decisione adottata con la decisione 11 febbraio 2009, C(2009) 863 def., notificata alle ricorrenti il 13 e 16 febbraio 2009; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C(2008) 6815 def., nel caso COMP/39.125 — Vetro per automobili, con la quale la Commissione aveva dichiarato che talune imprese, tra le quali le ricorrenti, hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ripartendosi contratti di fornitura di finestre per automobili e coordinando le loro politiche dei prezzi e strategie di approvvigionamento sul mercato europeo del vetro per automobili.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi relativi a:
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una violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale e del diritto al rispetto della presunzione di innocenza, dato che l’ammenda sarebbe stata imposta da un’autorità amministrativa che cumula il potere istruttorio ed il potere sanzionatorio, nonché l’illegittimità del regolamento n. 1/2003 (2), in quanto esso non prevede tale diritto ad un giudice indipendente ed imparziale; |
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una violazione del diritto delle ricorrenti a essere ascoltate, dato che la Commissione non avrebbe sottoposto al contraddittorio il metodo di calcolo dell'ammenda in applicazione degli orientamenti in materia di ammende del 2006 (3); |
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una violazione dell’art. 253 CE dato che la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata in diritto in quanto la Commissione non avrebbe spiegato in concreto sulla base di quali vendite è stato calcolato il fatturato relativamente all’infrazione; |
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una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio della personalità della pena nonché uno sviamento di potere, in quanto il limite del 10 % avrebbe dovuto essere applicato al solo fatturato delle ricorrenti, escludendo il fatturato della Compagnie de Saint-Gobain; |
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una violazione del principio di non retroattività della pena, in quanto la Commissione avrebbe applicato retroattivamente gli orientamenti in materia di ammende del 2006, il che avrebbe portato ad un significativo, non prevedibile, innalzamento del livello delle ammende, nel basare la decisione impugnata su tali orientamenti benché essa li avesse adottati dopo la fine dell’infrazione; |
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una violazione del principio di proporzionalità nell’imporre un’ammenda eccessiva, sproporzionata e non giustificabile con un intento dissuasivo; |
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una violazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 e una carenza di motivazione, in quanto la Commissione non potrebbe legittimamente basarsi su i due casi di recidiva considerati pertinenti ai sensi della decisione impugnata, dato che le ricorrenti non sarebbero destinatarie di nessuna di tali due decisioni; |
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un errore di diritto e di valutazione nell’applicazione dell’art. 23, nn. 2, lett. a), e 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto, nel calcolare l’ammenda, del fatto che le ricorrenti non hanno contestato la sostanza dei fatti. |
(1) Come modificate dopo il deposito del ricorso in ragione di una rettifica della decisione impugnata adottata dalla Commissione.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
(3) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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18.4.2009 |
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C 90/32 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 — Soliver/Commissione
(Causa T-68/09)
2009/C 90/50
Lingua processuale: olandese
Parti
Ricorrente: Soliver NV (Roeselare, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J Bocken, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’art. 1 della decisione della Commissione 12 novembre 2008 nel caso COMP/39.125 — Autoglas, nella misura in cui esso stabilisce che la ricorrente ha partecipato all’infrazione in esso constatata nel periodo dal 19 novembre 2001 all’11 marzo 2003; |
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annullare l’art. 2 della decisione della Commissione 12 novembre 2008 nel caso COMP/39.125 — Autoglas, nella misura in cui esso infligge alla ricorrente un’ammenda di EUR 4 396 000; |
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in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente; |
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in ogni caso, condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca in primo luogo una violazione degli artt. 81 CE e 53 SEE, ossia dell’obbligo di motivazione, nonché una valutazione manifestamente errata dei fatti. La ricorrente fa valere che la Decisione impugnata sostiene ingiustamente che la ricorrente, nel periodo tra il 19 novembre 2001 e l’11 marzo 2003, avrebbe partecipato alla violazione constatata nell’art. 1 della Decisione impugnata.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il valore delle vendite utilizzato dalla Commissione non è motivato, non è compatibile con gli Orientamenti sulle ammende, non consente alla ricorrente di difendersi adeguatamente, viola la presunzione di innocenza e il principio di uguaglianza.
In terzo luogo, la ricorrente adduce una violazione del principio di uguaglianza, del principio di proporzionalità, degli Orientamenti sulle ammende, e dell’obbligo di motivazione. A giudizio della ricorrente, la Commissione, ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda della ricorrente, si fonda su una percentuale eccessivamente alta del valore delle vendite.
In quarto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza e una valutazione manifestamente errata dei fatti, in quanto la Commissione moltiplica il valore delle vendite della ricorrente con il numero degli anni in cui la ricorrente avrebbe partecipato alla violazione constatata all’art. 1 della Decisione.
In quinto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del divieto di retroattività. A suo giudizio, la Commissione applica gli Orientamenti sulle ammende 2006 (1) ad un’asserita violazione già cessata prima dell’adozione di siffatti Orientamenti.
In sesto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità, ed una valutazione manifestamente errata dei fatti, in quanto la Commissione aumenta l’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente con un ulteriore importo pari al 16 % del valore delle vendite.
In settimo luogo, la ricorrente adduce una violazione dell’art. 81 CE e degli Orientamenti sulle ammende, in quanto la Commssione, ai fini del calcolo dell’ammenda della ricorrente, rifiuta di tenere conto di diverse circostanze attenuanti a favore della ricorrente.
(1) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2006 C 210, pag. 2).
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/33 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Provincia Groningen e Provincia Drenthe/Commissione
(Causa T-69/09)
2009/C 90/51
Lingua processuale: olandese
Parti
Ricorrenti: Provincia Groningen (Groningen, Paesi Bassi) e Provincia Drenthe (Assen, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Dekker e E. Belhadi, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente l’art. 2 della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, n. C(2008)8355, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell’obiettivo 2 — n. 97.07.13.003, ai sensi della decisione della Commissione 26 maggio 1997, C(1997)1362, nella misura in cui siffatta decisione verte sulla correzione forfettaria del 2 %, pari ad un importo di EUR 1 139 346,24, che è stata applicata, e alle spese per un importo complessivo pari a NLG 8 441 804, dichiarate non sussidiabili, nonché per quanto riguarda la correzione di estrapolazione del 5,76 % e la correzione pari a NLG 1 160 456, relativa alla mancata aggiudicazione di appalti aventi un valore inferiore alla soglia indicata nelle direttive sulle procedure di appalto; |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti invocano in primo luogo una violazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 (1), in quanto la Commissione ha applicato una correzione estrapolata del 5,76 % a causa di errori constatati, ed una correzione forfettaria pari al 2 % per la mancata osservanza di condizioni specifiche di progetto e di programma, mentre siffatte correzioni non possono essere fondate sul menzionato articolo.
In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione degli artt. 28 e 49 CE, in quanto la Commissione non ha considerato che appalti aventi un valore inferiore agli importi soglia, menzionati nelle direttive 93/37/CEE (2), 93/38/CEE (3) e 92/50/CEE (4) relative agli appalti pubblici, devono essere aggiudicati ai sensi delle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi solo in presenza di un elemento transfrontaliero.
In terzo luogo, le ricorrenti invocano una violazione dei principi della certezza del diritto e dell’affidamento, in quanto la Commissione ha stabilito che appalti con un valore inferiore agli importi soglia, indicati nelle direttive relative agli appalti pubblici, devono essere aggiudicati solo ai sensi delle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi, mentre questo non era chiaro al momento dell’esecuzione del documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell’obiettivo 2.
In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del Trattato CE, e segnatamente dell’art. 211 CE, in quanto la Commissione ha applicato una riduzione forfettaria del 2 % per l’asserita mancata osservanza delle condizioni nazionali di progetto, mentre non era competente a farlo.
In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione dei regolamenti nn. 4253/88 e 2064/97 (5), in quanto la Commissione non considera che le ricorrenti hanno soddisfatto i loro obblighi relativi al sistema di gestione e di controllo.
In sesto luogo, le ricorrenti invocano una violazione del principio dell’affidamento, in quanto la Commissione ha fatto credere alla ricorrenti che il sistema esistente di gestione e di controllo ed altre forme di controllo fossero sufficienti per soddisfare i loro obblighi.
In settimo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del regolamento n. 4253/88, in quanto la Commissione giudica erroneamente che il progetto Noord-Zuidroute (Rotta Nord-Sud) non è stato completato tempestivamente e che sussistono difetti nei sistemi di gestione e di controllo, per cui viene applicata una correzione fissa del 2 %.
In ottavo luogo, le ricorrenti invocano una violazione della direttiva 93/36/CEE (6), in quanto la Commissione dichiara ingiustamente che, nell’ambito del progetto Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, sono stati stipulati contratti per la fornitura di membrane e di un sistema di controllo durante il processo, contratti che sarebbero stati aggiudicati senza alcuna forma di concorrenza, in contrasto con la direttiva 93/36/CEE, mentre la direttiva 93/36/CEE in questo caso lo consente.
In nono luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione delle direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE, in quanto la Commissione giudica ingiustamente che, nell’ambito del progetto Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, è stato stipulato un contratto per la gestione del progetto e del quadro, contratto che sarebbe stato aggiudicato senza alcuna forma di concorrenza, in contrasto con la direttiva 92/50/CEE, mentre questo contratto fa parte della realizzazione dell’opera ai sensi della direttiva 93/37/CEE e pertanto non deve essere aggiudicato separatamente.
In decimo luogo, le ricorrenti invocano una violazione della direttiva 93/38/CEE, in quanto la Commissione giudica erroneamente che, nell’ambito del progetto Centraal Station Groningen (Stazione Centrale di Groningen), è stato aggiudicato un contratto per l’affitto di unità di alloggio provvisorio in contrasto con la direttiva 93/38/CEE, mentre la realizzazione di questo alloggio provvisorio deve essere qualificata come «opera» ai sensi della direttiva 93/38/CEE.
In undicesimo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del regolamento n. 4253/88, in quanto la Commissione dichiara erroneamente che il sussidio riconosciuto al centro di tecnologia Noord-Nederland non è conforme al Documento unico di programmazione.
Infine, le ricorrenti invocano una violazione del Trattato CE e del regolamento 4253/88, in quanto la Commissione, per la fissazione della percentuale totale di errori, tiene conto erroneamente dei risultati del Verbouwplan Martinihal Groningen (Piano di recupero della Martinihal di Groningen).
(1) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).
(3) Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).
(4) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1).
(6) Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/34 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-70/09)
2009/C 90/52
Lingua processuale: olandese
Parti
Ricorrente: (Regno dei Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Wissel e M. Noort, procuratori)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente la decisione della Commissione 11 dicembre 2008, n. C(2008)8355, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell’obiettivo 2 — n. 97.07.13.003, ai sensi della decisione della Commissione 26 maggio 1997, C(1997)1362, nella misura in cui siffatta decisione verte sulla correzione forfettaria del 2 %, pari ad un importo di EUR 1 139 346,24, che è stata applicata, e alle spese per un importo complessivo pari a NLG 1 160 456, dichiarate non sussidiabili; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il Regno dei Paesi Bassi invoca in primo luogo una violazione del principio della certezza del diritto, in quanto ad uno Stato membro vengono imposti obblighi invocando una giurisprudenza della Corte posteriore all’imposizione di siffatti obblighi e che in quel momento per lo Stato membro non erano evidenti, precisi e prevedibili.
In subordine, il Regno dei Paesi Bassi fa valere una violazione del principio di motivazione, in quanto non è stato motivato con maggior precisione dove si possa rinvenire l’interesse transfrontaliero per ogni progetto interessato assegnato con trattativa privata e il cui valore era inferiore alle soglie previste dalle direttive per l’aggiudicazione degli appalti pubblici.
Infine i Paesi Bassi invocano una violazione dell’art. 211 CE, in quanto la Commissione ha applicato una correzione forfettaria del 2 % per l’asserita mancata osservanza delle condizioni di progetto nazionali, mentre la competenza della Commissione è limitata all’osservanza delle condizioni comunitarie.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/34 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2009 — hofherr communikation GmbH/UAMI (NATURE WATCH)
(Causa T-77/09)
2009/C 90/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: hofherr communikation GmbH (Innsbruck, Austria) (rappresentante: S Warbek, lawyer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 dicembre 2008, causa R 1410/2008-1, e autorizzare la registrazione del marchio richiesto; |
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condannare l’UAMI al pagamento delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NATURE WATCH» per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 43 — registrazione internazionale n. WOO 957 541
Decisione dell’esaminatore: rifiuto di registrare il marchio richiesto come marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il marchio richiesto sia descrittivo e, inoltre, che il marchio richiesto sia privo di carattere distintivo.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/35 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Chalk/UAMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)
(Causa T-83/09)
2009/C 90/54
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: David Chalk (Canterbury, Regno Unito) (rappresentanti: C. Balme, W. James e M. Gilbert, solicitors, e S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Reformed Spirits Company Holdings Ltd (St Helier, Jersey)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 novembre 2008, procedimento R 1888/2007-2; |
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rimuovere la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dal registro dell'UAMI e consentire la registrazione del ricorrente quale titolare del marchio comunitario n. 2 245 306, come da cessione dalla Arthur Crack Limited al ricorrente in data 21 gennaio 2006; |
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in subordine, rimettere la causa alla commissione di ricorso dell'UAMI per un esame alla luce della sentenza della Corte; |
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condannare l'UAMI, e nei limiti dell'intervento nel presente procedimento la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, a pagare le spese, incluse quelle del procedimento de quo e del procedimento innanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato di cui si domanda la decadenza dalla registrazione del trasferimento: il marchio denominativo «CRAIC» per prodotti delle classi 25, 32 e 33
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la decadenza dalla registrazione del trasferimento: il ricorrente
Decisione dell'esaminatore: diniego di revocare la decisione riguardante l'iscrizione del trasferimento
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
In primo luogo, violazione dell'art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe considerato ed applicato le leggi nazionali degli Stati membri (in questo caso, il Regno Unito) all'atto di prendere una decisione in ordine al trasferimento di un marchio comunitario;
in secondo luogo, violazione della regola 31 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), poiché la commissione di ricorso non avrebbe valutato la validità e l'efficacia di documenti ad essa forniti a seguito della contestazione dell'efficacia legale di tali documenti;
in terzo luogo, violazione dell'art. 77, lett. a), del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso non avrebbe esaminato le precedenti decisioni prese dall'UAMI alla luce di fatti successivi e di prove ad essa forniti;
in quarto luogo, violazione dell'art. 23 del regolamento del Consiglio 40/94, perché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente respinto la richiesta del ricorrente di registrare il trasferimento del marchio comunitario n. 2 245 306;
infine, la commissione di ricorso si sarebbe erroneamente rifiutata di annullare la decisione con cui l'UAMI ha registrato la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso quale titolare del marchio comunitario n. 2 245 306, in quanto avrebbe ritenuto che il regolamento del Consiglio 40/94 e il regolamento della Commissione 2868/95 non consentono all'UAMI di registrare il ricorrente come titolare registrato del marchio comunitario n. 2 245 306.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/36 |
Ricorso presentato il 19 febbraio 2009 — Italia/Commissione
(Causa T-84/09)
2009/C 90/55
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la Decisione 8/12/2008 n. C(2008) 7820, notificata il 9 dicembre 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione “garanzia” nella parte in cui ha operato certe rettifiche a carico dell’Italia. |
Motivi e principali argomenti
Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione C(2008) 7820 dell’8 dicembre 2008 che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia.
In particolare la Commissione ha escluso dal finanziamento a carico del FEAOG, sezione “garanzia”, diverse categorie di spese effettuate dallo Stato italiano nelle campagne dal 2003 al 2007.
L’impugnazione riguarda segnatamente tre punti della decisione:
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1) |
laddove ha apportato alcune rettifiche finanziarie forfetarie e puntuali relative ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (CE 94/2002) e nei paesi terzi (CE 2879/2000) per gli esercizi finanziari dal 2004 al 2007, per totali euro 4 678 229,78; |
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2) |
laddove ha apportato rettifiche finanziarie forfetarie sugli aiuti alla produzione di olio d’oliva e olive da tavola per gli esercizi finanziari dal 2003 al 2006 per un totale di euro 105 536 076,42; |
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3) |
laddove ha apportato rettifiche finanziarie per pagamenti tardivi e superamento dei massimali finanziari per l’esercizio 2005 pari ad euro 12 020 178, e per l’esercizio 2006 pari ad euro 44 567 569,37. |
Riguardo al primo punto, nel ricorso si sostiene che la posizione della Commissione è viziata da violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di contraddittorio, del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, nonché da violazione del principio di proporzionalità e da travisamento dei fatti.
Tra l’altro, nel caso in esame, non essendo stata contestata l’assenza totale e l’assoluta inefficacia dei controlli, la Commissione ha ritenuto di applicare una rettifica forfetaria del 10 %, del tutto sproporzionata ed ingiustificata, rendendo così evidentemente illegittima — anche sotto questo profilo — la decisione impugnata.
Riguardo al secondo punto, la Commissione ha applicato correzioni finanziarie forfetarie (10 % e 5 %), per complessivi euro 105 536 076,42, sulle campagne 2001-2002 e 2002-2003.
Nel ricorso si sostiene a questo riguardo che la decisione è viziata da violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione, nonché da violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 26 e 28 reg. 2366/98 (testo originario e testo modificato del reg. 1780/03). In particolare, il Governo italiano ritiene, tra l’altro, che la Commissione non abbia tenuto nella dovuta considerazione — senza adeguatamente motivare — gli elementi di chiarimento di volta in volta forniti dalle autorità italiane, segnatamente in ordine all’assetto generale del sistema sanzionatorio in Italia ed in ordine all’avvenuto pieno completamento del GIS oleicolo. In ogni caso l’importo forfetario della sanzione applicata dalla Commissione è di entità non giustificata e palesemente sproporzionata, in quanto, secondo il Governo italiano, anche se fosse provata la totale inadempienza alle norme comunitarie, il rischio non supererebbe comunque euro 22 504 075,39.
Quanto al terzo punto, la Commissione, con motivazione incongrua, insufficiente ed apodittica, ha ritenuto di non poter accettare le considerazioni giustificative dedotte dallo Stato italiano nel corso della procedura e dinanzi all’Organo di conciliazione, “perché la riserva del 4 % resa disponibile dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione) sarebbe dovuta bastare per i procedimenti di ricorso, i casi controversi e i controlli supplementari”. Al riguardo il Governo italiano sottolinea che il limite del 4 % non va inteso come assoluto: invero, considerata la sua finalità di garanzia del bilancio comunitario da frodi, esso può essere superato ogniqualvolta — come in questo caso — vi siano motivate ragioni per temere un rischio di frode di entità superiore al 4 %. Questa appare la sola interpretazione della norma coerente con la sua ratio.
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/37 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2009 — Kadi/Commissione
(Causa T-85/09)
2009/C 90/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yassin Abdullah Kadi (rappresentanti: D.Anderson, QC, M. Lester, Barrister, G. Martin, Solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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Annullare il regolamento n. 1190/2008, nei limiti in cui riguarda il ricorrente; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa il ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1190, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (1) nei limiti in cui il ricorrente è incluso nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità i cui capitali e risorse finanziarie sono congelate ai sensi di tale normativa. Il regolamento n. 881/2002 è stato annullato dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-402/05 e C-415/05, Kadi e Al Barakaat/Consiglio e Commissione (2).
Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso è privo di fondamento giuridico sufficiente dal momento che sembra modificare il regolamento n. 881/2002 senza conforme decisione delle Nazioni Unite, la quale, a dire del ricorrente, rappresenta la condizione preliminare per la modifica di tale regolamento.
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento controverso viola i suoi diritti di difesa, vale a dire sia il diritto ad un effettivo contraddittorio sia il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, senza rimediare a tali violazioni, constatate dalla Corte nelle cause riunite C-402/05 e C-415/05. Sostiene inoltre che il regolamento controverso non prevede alcuna procedura di comunicazione al ricorrente della prova su cui si è basata la decisione di congelare i suoi capitali, né gli consente di argomentare significativamente in ordine a tale prova.
In terzo luogo, il ricorrente rileva che la Commissione non ha fornito motivazioni convincenti per il mantenimento del congelamento dei capitali nei confronti del ricorrente, in violazione dell'obbligo che le deriva dall’art. 253 CE.
In quarto luogo, sostiene che la Commissione ha omesso di svolgere una valutazione di tutti i fatti e tutte le circostanze rilevanti nel decidere se emanare il regolamento controverso ed è pertanto incorsa in un manifesto errore di valutazione.
In quinto luogo, il ricorrente afferma che il regolamento controverso rappresenta un'ingiustificata e sproporzionata restrizione al suo diritto di proprietà, la quale non è giustificata da prove convincenti.
(1) GU L322, pag. 25.
(2) Non ancora pubblicata nella Raccolta.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/37 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2009 — UCAPT/Consiglio
(Causa T-96/09)
2009/C 90/57
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union des Coopératives Agricoles des Producteurs de Tabac de France (UCAPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Peignot e D. Garreau, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; |
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condannare il Consiglio alle spese per un importo di EUR 10 000. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente domanda l'annullamento del regolamento del Consiglio n. 73/2009 (1) riguardante i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, il cui art. 135 prevede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, una riduzione del livello di aiuto diretto alla produzione di tabacco al 50 % del livello di aiuto medio concesso nel 2000, 2001 e 2002. Una simile riduzione era già prevista dall'art. 143 sexies del regolamento n. 1782/2003 (2).
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi, fondati:
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su un vizio di procedura, poiché l'adozione del regolamento impugnato non sarebbe stata preceduta dalla realizzazione di uno studio relativo all'impatto della riforma del regime di aiuto sul settore del tabacco; |
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correlativamente, su uno sviamento di potere; |
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su una violazione del principio di proporzionalità, poiché la riduzione dei sostegni diretti al 50 % risulterebbe inadatta a conseguire i due obiettivi perseguiti dalla riforma del regime di sostegno al tabacco, vale a dire l'allineamento dei prezzi a quelli del mercato mondiale e la promozione di misure di riconversione per le regioni produttrici di tabacco nei programmi di sviluppo rurale; |
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su una violazione dell'art. 33 CE, dal momento che il regolamento impugnato non terrebbe conto di taluni degli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune, e cioè la garanzia di un livello di vita equo per la popolazione agricola e la stabilizzazione dei mercati. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1)
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2009 — Bouma e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-533/93) (1)
2009/C 90/58
Lingua processuale: l’olandese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione parziale della causa dal ruolo.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2009 — People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio
(Causa T-157/07) (1)
2009/C 90/59
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2009 — Red Bull/UAMI — Grupo Osborne (TORO)
(Causa T-165/07) (1)
2009/C 90/60
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2009 — Jones e a./Commissione
(Causa T-320/07) (1)
2009/C 90/61
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 marzo 2009 — Furukawa Electric North America/UAMI (SLIM LINE)
(Causa T-36/08) (1)
2009/C 90/62
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 febbraio 2009 — HPA/Commissione
(Causa T-236/08) (1)
2009/C 90/63
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/40 |
Ricorso presentato il 8 febbraio 2009 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-11/09)
2009/C 90/64
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione con la quale la convenuta respinge una domanda di rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche sostenute dal ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione di rigetto delle due domande del 27 dicembre 2007 relative al rimborso di spese mediche sostenute dal ricorrente; |
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annullare, nella misura del necessario, la nota datata 16 ottobre 2008; |
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condannare la Commissione europea a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche, la somma di 356,18 euro ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi su tale somma, a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo al giorno in cui entrambe le domande pervennero al loro destinatario, nella misura del 10 % all’anno, con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti; |
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condannare la convenuta alle spese |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/40 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Peláez Jimeno/Parlamento
(Causa F-13/09)
2009/C 90/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Josefina Peláez Jimeno (Relegen — Asse, Belgio) (rappresentante: avv. M. Casado García-Hirschfeld)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’APN di inquadrare la ricorrente, quale funzionaria in prova, in un grado e in uno scatto inferiori a quelli che essa occupava quale agente temporaneo.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 8 febbraio 2008 con la quale la ricorrente è stata inquadrata nella nuova categoria «AST» nel grado 1, scatto 5, quale funzionaria in prova, confermata dalla decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 12 novembre 2008 che respinge il suo reclamo; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
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C 90/40 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 — Almeida Campos e a./Consiglio
(Causa F-14/09)
2009/C 90/66
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento delle decisioni dell’APN di non promuovere i ricorrenti al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado, per lo stesso esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono inseriti nell’elenco dei promossi pubblicato nella comunicazione al personale (C.P.) n. 72/08 del 21 aprile 2008
Conclusioni dei ricorrenti
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Annullare le decisioni dell’APN di non promuovere i ricorrenti al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2008 (sessione 2008) e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado, per lo stesso esercizio di promozione, i funzionari i cui nomi sono inseriti nell’elenco dei promossi pubblicato nella comunicazione al personale (C.P.) n. 72/08 del 21 aprile 2008; |
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condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
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18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/41 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2009 — De Britto Patricio-Dias/Commissione
(Causa F-16/09)
2009/C 90/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Massaux)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione relativa alla sua valutazione per l’anno 2007.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 21 novembre 2008 e, se necessario, il rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo 1o gennaio 2007 — 31 dicembre 2007; |
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condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |