ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.084.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
8 aprile 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 084/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/LI-TEC) ( 1 )

1

2009/C 084/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5453 — OEP/CCH) ( 1 )

1

2009/C 084/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5465 — ORKLA/SAPA) ( 1 )

2

2009/C 084/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 084/05

Tassi di cambio dell'euro

3

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2009/C 084/06

Avviso di concorsi generali EPSO/AD/164/09 ed EPSO/AD/165/09

4

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 084/07

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 084/08

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

10

2009/C 084/09

Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

11

2009/C 084/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5504 — Bridgepoint Capital Group Ltd/Hermes Private Equity Directs Ltd) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 084/11

Comunicazione — Indicazioni geografiche trasmesse dalla Repubblica di Corea

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5452 — Daimler/Evonik/LI-TEC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 84/01

Il 25 febbraio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5452. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5453 — OEP/CCH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 84/02

Il 27 febbraio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5453. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5465 — ORKLA/SAPA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 84/03

Il 2 marzo 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5465. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 84/04

Il 2 marzo 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5459. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 aprile 2009

2009/C 84/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3255

JPY

yen giapponesi

132,80

DKK

corone danesi

7,4486

GBP

sterline inglesi

0,90505

SEK

corone svedesi

10,8780

CHF

franchi svizzeri

1,5169

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8085

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,569

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

296,80

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7094

PLN

zloty polacchi

4,4963

RON

leu rumeni

4,1655

TRY

lire turche

2,1380

AUD

dollari australiani

1,8715

CAD

dollari canadesi

1,6501

HKD

dollari di Hong Kong

10,2738

NZD

dollari neozelandesi

2,2998

SGD

dollari di Singapore

2,0064

KRW

won sudcoreani

1 747,67

ZAR

rand sudafricani

12,1835

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0622

HRK

kuna croata

7,4310

IDR

rupia indonesiana

15 077,56

MYR

ringgit malese

4,7619

PHP

peso filippino

63,330

RUB

rublo russo

44,4790

THB

baht thailandese

47,025

BRL

real brasiliano

2,9704

MXN

peso messicano

18,2323

INR

rupia indiana

66,3020


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/4


AVVISO DI CONCORSI GENERALI EPSO/AD/164/09 ed EPSO/AD/165/09

2009/C 84/06

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:

 

EPSO/AD/164/09

per l'assunzione di interpreti provetti (AD 9) di lingua bulgara;

 

EPSO/AD/165/09

per l'assunzione di interpreti provetti (AD 9) di lingua romena.

Il rispettivo bando di concorso è pubblicato esclusivamente in bulgaro e in romeno nella Gazzetta ufficiale C 84 A dell'8 aprile 2009.

Informazioni supplementari si trovano sul sito web dell'EPSO: http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/5


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cavi di molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

2009/C 84/07

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 febbraio 2009 dall'Associazione europea EUROMETAUX («denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di cavi di molibdeno.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da cavi di molibdeno, contenenti molibdeno per almeno il 99,95 % del peso, con una sezione trasversale massima superiore a 1,35 mm, ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), dichiarati di norma al codice NC ex 8102 96 00. Tale codice è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Denuncia di dumping

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base a diversi elementi: i) un valore normale costruito nel paese terzo a economia di mercato indicato al punto 5.1, lettera d); ii) i prezzi all'esportazione da tale paese ad altri paesi, tra cui la Comunità; iii) il prezzo attualmente praticato nella Comunità per un prodotto simile. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra ciascun valore normale, calcolato come indicato nella frase precedente, e i prezzi di vendita del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Per ciascun confronto, indipendentemente dall'elemento di base utilizzato per determinare il valore normale, come indicato sopra, il margine di dumping calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e in particolare sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate al presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009,

fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendano chiedere un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiedere un questionario e un modulo di richiesta di TEM/TI entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), e di presentarli rispettivamente entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma ed entro il termine di cui al punto 6, lettera d). Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in kg e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società (2) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire il questionario compilato entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono quindi chiedere il questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di campionamento dei produttori esportatori, qualora il loro numero risulti così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta, la Commissione potrà decidere di non concedere il margine individuale.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come il paese a economia di mercato appropriato per determinare il valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

e)   Richieste di trattamento riservato a imprese operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che dichiarano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera d). La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti gli esportatori produttori della Repubblica popolare cinese che siano stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di esportatori produttori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Tale modulo di richiesta può essere utilizzato dal richiedente anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base e qualora esistano prove sufficienti del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà se eventuali misure antidumping non siano contrarie all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione può inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o altri moduli di richiesta

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento che intendano chiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le imprese incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione, in merito alla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione relativa alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per la presentazione delle richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera e), e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

B-1049 Bruxelles

Fax (+32 2) 295 65 05.

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere adottate misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore costituisce l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, funge da mediatore su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/10


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2009/C 84/08

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12, come appare dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del regolamento sull’industria estrattiva (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore F12 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van drs. J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

PAESI BASSI

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor P.C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 70 379 7382.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/11


Avviso del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

2009/C 84/09

Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i sottosettori F15b e F15c, denominati F15bc, come appaiono dalla mappa contenuta nell’allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling) (Stcrt. 2002, n. 245).

Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per i sottosettori F15bc della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.

I sottosettori F15bc sono delimitati dagli archi di parallelo che collegano i vertici A-B, C-D ed E-F, dagli archi di meridiano che collegano i vertici B-C, D-E ed F-A, dagli archi di parallelo che collegano i vertici G-H e I-J, dagli archi di meridiano che collegano i vertici H-I, L-M e O-P e dai circoli massimi che collegano i vertici J-K, K-L, M-N ed N-O.

Le coordinate dei vertici sono le seguenti:

A

54° 20′ 00,000″ NB en 04° 40′ 00,000″ OL

B

54° 20′ 00,000″ NB en 04° 43′ 00,000″ OL

C

54° 16′ 00,000″ NB en 04° 43′ 00,000″ OL

D

54° 16′ 00,000″ NB en 04° 46′ 00,000″ OL

E

54° 12′ 00,000″ NB en 04° 46′ 00,000″ OL

F

54° 12′ 00,000″ NB en 04° 40′ 00,000″ OL

G

54° 20′ 00,000″ NB en 04° 56′ 00,000″ OL

H

54° 20′ 00,000″ NB en 05° 00′ 00,000″ OL

I

54° 10′ 00,000″ NB en 05° 00′ 00,000″ OL

J

54° 10′ 00,000″ NB en 04° 52′ 00,000″ OL

K

54° 11′ 25,898″ NB en 04° 53′ 25,794″ OL

L

54° 10′ 15,000″ NB en 04° 55′ 00,000″ OL

M

54° 12′ 00,000″ NB en 04° 55′ 00,000″ OL

N

54° 12′ 28,175″ NB en 04° 54′ 28,068″ OL

O

54° 14′ 00,000″ NB en 04° 56′ 00,000″ OL.

La posizione dei vertici summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate secondo il sistema europeo di riferimento terrestre.

La superficie del sottosettore F15bc misura 165,42 km2.

L’autorità competente per la concessione dell’autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet) (Stb. 2002, 542).

Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van drs. J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP A/562

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.

Per ulteriori informazioni contattare il signor P.C. de Regt al seguente numero di telefono: +31 70 379 7382.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5504 — Bridgepoint Capital Group Ltd/Hermes Private Equity Directs Ltd)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 84/10

1.

In data 31 marzo 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Bridgepoint Capital Group Ltd («Bridgepoint», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Hermes Private Equity Directs Ltd («Hermes», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bridgepoint: investimenti di private equity,

Hermes: gestione di fondi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5504 — Bridgepoint Capital Group Ltd/Hermes Private Equity Directs Ltd, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/14


Comunicazione — Indicazioni geografiche trasmesse dalla Repubblica di Corea

2009/C 84/11

Nell’ambito dei negoziati in atto per la conclusione di un accordo di libero scambio con la Repubblica di Corea, si sta prendendo in considerazione la possibilità di proteggere come indicazioni geografiche, all’interno della Comunità europea, i nomi elencati in appresso e registrati nella Repubblica di Corea nel quadro dell’«Agricultural Products Quality Control Act» (Legge relativa al controllo della qualità dei prodotti agricoli). I nomi del presente elenco integrano i nomi già pubblicati ai fini dell’opposizione il 7.6.2008 nella GU C 141/15, che continuano ad essere presi in considerazione ai fini della protezione nella CE.

Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), si sta prendendo in esame la possibilità di proteggerli mediante inclusione nell’apposito registro (articolo 7 del suddetto regolamento).

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo ovvero ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione mediante inoltro di una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione debbono pervenire alla Commissione entro due mesi a decorrere dalla data della presente pubblicazione.

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine fissato sopra le quali dimostrano che la protezione della denominazione proposta:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006];

b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e darebbe luogo alle situazioni descritte all’articolo 3, paragrafo 3;

c)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006];

d)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della presente comunicazione [articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006];

e)

ovvero se le dichiarazioni di opposizione possono fornire particolari da cui si possa desumere che la denominazione per la quale si prende in considerazione la possibilità della protezione è divenuta generica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

I criteri di cui sopra saranno valutati rispetto al territorio della Comunità per il quale, nel caso dei diritti di proprietà intellettuale, si intendono soltanto il territorio/i territori in cui i suddetti diritti sono tutelati.

Le dichiarazioni di opposizione debbono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: AGRI-A2@ec.europa.eu

La presente comunicazione non pregiudica la possibilità di inoltrare domanda di registrazione di denominazioni trasmesse dalla repubblica di Corea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006.

Elenco delle Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

*   Nota: PA: prodotto agricolo, PT: prodotto trasformato, PdOA: prodotto di origine animale; PF: prodotto forestale.

1.   Prodotti agricoli/di origine animale

N. reg. (3)

Designazione delle merci (4)

Nome proposto per la registrazione (5)

Nome in inglese (6)

Nota (7)

Possibile classe di corrispondente marchio commerciale (8)

Osservazioni (9)

46

Anguria

Haman Subak

(Image)

Haman Watermelon

A

31

 

47

Prodotti del Ginseng

Goryeo Insamjepum

(Image)

Korean Ginseng Products

P

31

 

48

Prodotti del Ginseng

Goryeo Hongsamjepum

(Image)

Korean Red Ginseng Products

P

31

 

49

Orzo

Gunsan Chalssalborissal

(Image)

Gunsan Glutinous Barley

A

30

 

50

Té verde

Jeju Nokcha

(Image)

Jeju Green Tea

P

30

 

51

Carni bovine

Hongcheon Hanwoo

(Image)

Hongcheon Hanwoo Beef

L

29

 


2.   Prodotti forestali

N. reg.

Designazione delle merci

Nome proposto per la registrazione

Nome in inglese

Nota

Possibile classe di corrispondente marchio commerciale

Osservazioni

15

Corniole

Gurye Sansuyu

(Image)

Gurye Corni fructus

F

31

 

16

Linfa

Gwangyang baekunsan Gorosoe

(Image

Image)

Gwangyang baekunsan Acer mono sap

F

32

 


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  Elenco fornito dalle autorità della Repubblica di Corea nell’ambito dei negoziati in atto per la conclusione di un accordo di libero scambio. Estratto della banca dati coreana delle indicazioni geografiche registrate (Agricultural Products Quality Control Act n. 7675 del 4 agosto 2005).

(3)  Colonna «N. reg.» fornita dalle autorità della Repubblica di Corea.

(4)  Colonna «Designazione delle merci» fornita dalle autorità della Repubblica di Corea.

(5)  «Trascrizione in inglese» fornita dalle autorità della Repubblica di Corea.

(6)  «Nome in inglese» fornito dalle autorità della Repubblica di Corea.

(7)  Colonna «Nota» fornita dalle autorità della Repubblica di Corea.

(8)  Colonna «Possibile classe di corrispondente marchio commerciale»: non è stata fornita dalle autorità della Repubblica di Corea. È inclusa a scopo puramente informativo e si basa sulla classificazione internazionale delle merci e dei servizi (Classificazione di Nizza).

(9)  Colonna «Osservazioni»: non è stata fornita dalle autorità della Repubblica di Corea. È inclusa a scopo puramente informativo.