ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 82

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
4 aprile 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 082/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 69 del 21.3.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 082/02

Causa C-110/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Nozione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione — Divieto per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di trainare rimorchi sul territorio di uno Stato membro — Sicurezza stradale — Accesso al mercato — Ostacolo — Proporzionalità)

2

2009/C 082/03

Causa C-301/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Irlanda/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Direttiva 2006/24/CE — Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Scelta del fondamento normativo)

2

2009/C 082/04

Causa C-45/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi e degli impianti portuali — Accordi internazionali — Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri)

3

2009/C 082/05

Causa C-138/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgische Staat/N.V. Cobelfret (Direttiva 90/435/CEE — Art. 4, n. 1 — Effetto diretto — Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti — Detrazione dell'importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società capogruppo unicamente in quanto quest'ultima ha realizzato utili imponibili)

3

2009/C 082/06

Causa C-185/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Allianz SpA, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc. (Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenza di un giudice di uno Stato membro a pronunciare un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale — Convenzione di New York)

4

2009/C 082/07

Causa C-339/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura d'insolvenza — Giurisdizione competente)

4

2009/C 082/08

Causa C-466/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH (Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Nozione di trasferimento — Cessione contrattuale di una parte di stabilimento ad un'altra impresa — Autonomia organizzativa dopo la cessione)

5

2009/C 082/09

Causa C-475/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Imposta sull'elettricità — Direttiva 2003/96/CE — Art. 21, n. 5, primo comma — Momento in cui l'imposta diviene esigibile)

5

2009/C 082/10

Causa C-515/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën (Sesta direttiva IVA — Beni e servizi destinati all'impresa per operazioni imponibili e per operazioni diverse da quelle imponibili — Diritto alla detrazione immediata e integrale dell'imposta versata sull'acquisto di beni e di servizi)

6

2009/C 082/11

Causa C-67/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren (Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 58 CE — Imposta di successione — Normativa nazionale che non consente di imputare all'imposta di successione dovuta nello Stato membro in cui il de cuius era residente al momento del decesso le imposte di successione assolte dall'erede in un altro Stato membro qualora i beni ereditari consistano in crediti di capitale — Doppia imposizione — Restrizione — Insussistenza)

6

2009/C 082/12

Causa C-93/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 11 — Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione — Previa determinazione dell'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Sanzione amministrativa)

7

2009/C 082/13

Causa C-224/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/100/CE — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

7

2009/C 082/14

Causa C-282/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

8

2009/C 082/15

Causa C-293/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/83/CE — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

8

2009/C 082/16

Causa C-488/08 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

9

2009/C 082/17

Causa C-489/08 P: Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 da Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

9

2009/C 082/18

Causa C-545/08: Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

10

2009/C 082/19

Causa C-559/08 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

10

2009/C 082/20

Causa C-3/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Gand (Belgio) l'8 gennaio 2009 — Erotic Center BVBA/Stato belga

11

2009/C 082/21

Causa C-4/09 P: Impugnazione proposta l'8 gennaio 2009 da Gerasimos Potamianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

11

2009/C 082/22

Causa C-19/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

12

2009/C 082/23

Causa C-20/09: Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

12

2009/C 082/24

Causa C-22/09: Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

13

2009/C 082/25

Causa C-25/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 19 gennaio 2009 — Sió-Eckes Kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2009/C 082/26

Causa C-27/09 P: Impugnazione proposta il 21 gennaio 2009 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio dell'Unione europea

14

2009/C 082/27

Causa C-30/09: Ricorso proposto il 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

15

2009/C 082/28

Causa C-31/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) il 26 gennaio 2009 — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

15

2009/C 082/29

Causa C-35/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 gennaio 2009 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza

16

2009/C 082/30

Causa C-36/09 P: Impugnazione proposta il 28 gennaio 2009 dalla Transportes Evaristo Molina, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione delle Comunità europee

16

2009/C 082/31

Causa C-37/09: Ricorso proposto il 28 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

17

2009/C 082/32

Causa C-38/09 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dal sig. Ralf Schräder avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, causa T-187/06, Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali

17

2009/C 082/33

Causa C-47/09: Ricorso presentato il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

18

2009/C 082/34

Causa C-48/09 P: Impugnazione proposta il 2 febbraio 2009 dalla Lego Juris A/S avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Mega Brands, Inc.

19

2009/C 082/35

Causa C-50/09: Ricorso proposto il 4 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

19

2009/C 082/36

Causa C-51/09 P: Impugnazione proposta il 3 febbraio 2009 da Barbara Becker avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni)

20

2009/C 082/37

Causa C-54/09 P: Impugnazione proposta il 6 febbraio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008, causa T-339/06, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

21

2009/C 082/38

Causa C-68/09 P: Impugnazione proposta il 16 febbraio 2009 da Georgios Karatzoglou avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

21

2009/C 082/39

Causa C-69/09 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008, causa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV e a./Commissione

22

 

Tribunale di primo grado

2009/C 082/40

Causa T-265/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 febbraio 2009 — Lee/DE/UAMI — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di somiglianza tra i segni)

23

2009/C 082/41

Cause riunite T-359/07 P a T-361/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 febbraio 2009 — Commissione/Bertolete e a. (Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali dell'OIB — Ex-lavoratori dipendenti di diritto belga — Modifica del regime applicabile — Decisioni della Commissione che fissano la retribuzione — Parità di trattamento)

23

2009/C 082/42

Causa T-229/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2009 — Vitro Corporativo/UAMI — Vallon (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

24

2009/C 082/43

Causa T-126/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — Okalux/UAMI — Ondex (ONDACELL) (Marchio comunitario — Opposizione — Mancato pagamento della tassa di opposizione — Decisione che dichiara che l'opposizione si considera come non presentata — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

24

2009/C 082/44

Causa T-352/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2009 — Pannon Hőerőmű/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato accordati dall'Ungheria a favore di taluni produttori di energia elettrica mediante accordi di acquisto di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Ponderazione degli interessi)

25

2009/C 082/45

Causa T-511/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2009 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Perdita di un'opportunità — Assenza di urgenza)

25

2009/C 082/46

Causa T-442/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — CISAC/Commissione

25

2009/C 082/47

Causa T-591/08: Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

26

2009/C 082/48

Causa T-8/09: Ricorso proposto il 6 gennaio 2009 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

27

2009/C 082/49

Causa T-17/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

27

2009/C 082/50

Causa T-27/09: Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Stella Kunststofftechnik/UAMI

28

2009/C 082/51

Causa T-28/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Park/UAMI — Bae (PINE TREE)

29

2009/C 082/52

Causa T-30/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)

29

2009/C 082/53

Causa T-33/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

30

2009/C 082/54

Causa T-36/09: Ricorso proposto il 23 gennaio 2009 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm)

30

2009/C 082/55

Causa T-40/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

31

2009/C 082/56

Causa T-41/09: Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)

32

2009/C 082/57

Causa T-51/09: Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/Antiche Terre

32

2009/C 082/58

Causa T-52/09: Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 — Nycomed Danmark/EMEA

33

2009/C 082/59

Causa T-58/09: Ricorso presentato l'11 febbraio 2009 — Schemaventotto/Commissione

34

2009/C 082/60

Causa T-344/02: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2009 — Air One/Commissione

35

2009/C 082/61

Causa T-4/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2009 — EMSA/Portogallo

35

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2009/C 082/62

Causa F-38/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 febbraio 2009 Liotti/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per il 2006 — Norme di valutazione applicabili dai compilatori)

36

2009/C 082/63

Causa F-51/08: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 febbraio 2009 — Stols/Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione)

36

2009/C 082/64

Causa F-40/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 3 febbraio 2009 — Carvalhal Garcia/Consiglio (Funzione pubblica — Ex-funzionari — Retribuzione — Indennità scolastica — Diniego di concessione — Ricorso tardivo — Irricevibilità manifesta)

36

2009/C 082/65

Causa F-9/09: Ricorso proposto il 6 febbraio 2009 — Vicente Carbajosa e a./Commissione

37

2009/C 082/66

Causa F-10/09: Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Moschonaki/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

37

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/1


(2009/C 82/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 69 del 21.3.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 55 del 7.3.2009

GU C 44 del 21.2.2009

GU C 32 del 7.2.2009

GU C 19 del 24.1.2009

GU C 6 del 10.1.2009

GU C 327 del 20.12.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-110/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» - Divieto per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di trainare rimorchi sul territorio di uno Stato membro - Sicurezza stradale - Accesso al mercato - Ostacolo - Proporzionalità)

(2009/C 82/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e F. Amato, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Legislazione nazionale che vieta il traino di rimorchi da parte dei motoveicoli (con la sola eccezione dei mototrattori)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Irlanda/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-301/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 2006/24/CE - Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica - Scelta del fondamento normativo)

(2009/C 82/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, E. Fitzsimons, D. Barniville e A. Collins SC)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens, M. Dean e A. Auersperger Matić, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-C. Piris, J. Schutte e S. Kyriakopoulou, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull e J. Rodríguez Cárcamo, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. ten Dam e C. Wissels, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey, R. Troosters e C. O'Reilly, agenti), Garante europeo della protezione dei dati (rappresentante: M.H. Hijmans, agente)

Oggetto

Annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Commissione delle Comunità europee ed il Garante europeo della protezione dei dati sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-45/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE - Sicurezza marittima - Controllo delle navi e degli impianti portuali - Accordi internazionali - Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri)

(2009/C 82/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffemeister e I. Zervas, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, agente, assistita da D. Anderson, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato CE — Presentazione a un organismo internazionale di una proposta rientrante in un settore di competenza esterna esclusiva comunitaria — Sicurezza marittima — Proposta per il controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti del capitolo XI-2 del SOLAS e del codice ISPS

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, avendo sottoposto all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una proposta (MSC 80/5/11) in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti previsti dal capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1o novembre 1974, e dal codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


4.4.2009   

IT

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C 82/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

(Causa C-138/07) (1)

(Direttiva 90/435/CEE - Art. 4, n. 1 - Effetto diretto - Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti - Detrazione dell'importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società capogruppo unicamente in quanto quest'ultima ha realizzato utili imponibili)

(2009/C 82/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Convenuta: N.V. Cobelfret

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Disposizioni nazionali volte a abolire la duplice imposizione degli utili distribuiti — Condizioni

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che i dividendi percepiti da una società capogruppo siano inclusi nella base imponibile di quest'ultima, per esserne in seguito detratti nella misura del 95 % qualora, per il periodo d'imposta considerato, un saldo attivo sussista previa detrazione degli altri utili esentati.

L'art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva 90/435 è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere invocato dinanzi ai giudici nazionali.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


4.4.2009   

IT

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C 82/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — Allianz SpA, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA/West Tankers Inc.

(Causa C-185/07) (1)

(Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Ambito di applicazione - Competenza di un giudice di uno Stato membro a pronunciare un provvedimento inibitorio che vieti ad una parte di avviare o proseguire un procedimento dinanzi a un giudice di un altro Stato membro per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale - Convenzione di New York)

(2009/C 82/06)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrenti: Allianz SpA, già Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA

Convenuta: West Tankers Inc.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Potere del giudice di uno Stato membro di emettere un divieto indirizzato ad un soggetto di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, in base al fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale

Dispositivo

L'emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


4.4.2009   

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C 82/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium NV

(Causa C-339/07) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedura d'insolvenza - Giurisdizione competente)

(2009/C 82/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Avv. Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH

Convenuta: Deko Marty Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza dei giudici dello Stato membro, centro degli interessi principali del debitore per decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che le sono strettamente connesse — Azione (Insolvenzanfechtungsklage) di rimborso di un pagamento da parte del debitore ad una società la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


4.4.2009   

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C 82/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

(Causa C-466/07) (1)

(Politica sociale - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Nozione di «trasferimento» - Cessione contrattuale di una parte di stabilimento ad un'altra impresa - Autonomia organizzativa dopo la cessione)

(2009/C 82/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Dietmar Klarenberg

Convenuta: Ferrotron Technologies GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Applicabilità della direttiva 2001/23/CE ad una cessione contrattuale di una parte di stabilimento a un'altra impresa che ingloba nella propria struttura organizzativa la parte di stabilimento ceduta senza conservare l'autonomia organizzativa di quest'ultima — Nozione di «trasferimento» ai sensi della direttiva 2001/23/CE

Dispositivo

L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che quest'ultima può essere applicata anche in una situazione in cui la parte di impresa o di stabilimento ceduta non conserva la sua autonomia dal punto di vista organizzativo, a condizione che il nesso funzionale tra i differenti fattori di produzione trasferiti venga mantenuto e consenta al cessionario di utilizzare questi ultimi al fine di proseguire un'attività economica identica o analoga, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 8 dell'8.12.2008.


4.4.2009   

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C 82/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-475/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sull'elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Art. 21, n. 5, primo comma - Momento in cui l'imposta diviene esigibile)

(2009/C 82/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: T. Kozek, M. Dowgielewicz, M. Jarosz, e A. Rutkowska, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine previsto, delle misure necessarie per conformarsi all'art. 21, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 283, pag. 51) — Momento dell'esigibilità dell'imposta sull'elettricità

Dispositivo

1)

Avendo omesso di conformare entro il 1o gennaio 2006 il proprio sistema di tassazione dell'elettricità, relativamente al momento in cui l'imposta sull'elettricità diventa esigibile, ai requisiti di cui all'art. 21, n. 5, primo comma, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/74/CE, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


4.4.2009   

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C 82/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-515/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Beni e servizi destinati all'impresa per operazioni imponibili e per operazioni diverse da quelle imponibili - Diritto alla detrazione immediata e integrale dell'imposta versata sull'acquisto di beni e di servizi)

(2009/C 82/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrente: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione degli artt. 6, n. 2, e 17, nn. 1, 2 e 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Beni e servizi (non solo beni di investimento utilizzati in parte per le necessità dell'impresa e in parte a titolo privato) — Integrazione completa nel patrimonio professionale del soggetto passivo — Possibilità di detrazione immediata e integrale dell'imposta collegata all'acquisto di tali beni e servizi.

Dispositivo

Gli artt. 6, n. 2, lett. a), e 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che non sono applicabili all'uso di beni e servizi destinati all'impresa ai fini di operazioni diverse dalle operazioni imponibili del soggetto passivo, atteso che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto di tali beni e servizi relativi a dette operazioni non è detraibile.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


4.4.2009   

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C 82/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

(Causa C-67/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 58 CE - Imposta di successione - Normativa nazionale che non consente di imputare all'imposta di successione dovuta nello Stato membro in cui il de cuius era residente al momento del decesso le imposte di successione assolte dall'erede in un altro Stato membro qualora i beni ereditari consistano in crediti di capitale - Doppia imposizione - Restrizione - Insussistenza)

(2009/C 82/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Margarete Block

Convenuto: Finanzamt Kaufbeuren

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof (Germania) — Interpretazione degli artt. 56, n. 1, CE e 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE — Normativa nazionale relativa all'imposta di successione — Doppia imposizione risultante dall'impossibilità di detrarre l'imposta percepita in un altro Stato membro dall'imposta nazionale quando i beni oggetto della successione situati in tale altro Stato membro consistono in depositi bancari

Dispositivo

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione dovuta da un erede residente in tale Stato membro su crediti di capitale vantati nei confronti di un istituto di credito ubicato in un altro Stato membro, non preveda, nel caso in cui il de cuius risiedesse, al momento del decesso, nel primo Stato membro, l'imputazione all'imposta di successione ivi dovuta dell'imposta di successione assolta nell'altro Stato membro.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


4.4.2009   

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C 82/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-93/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1383/2003 - Art. 11 - Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione - Previa determinazione dell'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale - Sanzione amministrativa)

(2009/C 82/12)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāta — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Procedura semplificata di abbandono delle merci ai fini della loro distruzione, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione — Legislazione nazionale che prevede che una sanzione amministrativa sia inflitta qualora le merci dichiarate violino un diritto di proprietà intellettuale

Dispositivo

L'avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell'importatore, della procedura semplificata di cui all'art. 11 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, non priva le autorità nazionali competenti del potere d'infliggere, nei confronti dei responsabili dell'importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell'art. 18 di questo regolamento, come un'ammenda.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


4.4.2009   

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C 82/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-224/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/100/CE - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 82/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Huvelin, V. Peere e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


4.4.2009   

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C 82/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-282/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2009/C 82/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Roels e W. Wils, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


4.4.2009   

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C 82/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 5 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-293/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/83/CE - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 82/15)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e I. Koskinen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


4.4.2009   

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C 82/9


Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 dal sig. Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-373/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(Causa C-488/08 P)

(2009/C 82/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale di primo grado 8 settembre 2008, causa T-373/06;

accogliere le conclusioni formulate in prima istanza;

condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, il Tribunale di primo grado ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale sussisterebbe un rischio di confusione in relazione agli integratori alimentari e alle sostanze dietetiche non per uso medico tra il marchio denominativo richiesto dal ricorrente «EPICAN» e il marchio comunitario anteriore «EPIGRAN».

Il ricorrente fonda la sua impugnazione sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Nel valutare la somiglianza dei prodotti e dei segni, il Tribunale si sarebbe basato su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, esso sarebbe dovuto pervenire alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i segni in conflitto, in particolare, perché, come ha correttamente dichiarato il Tribunale, il consumatore presta elevata attenzione ai prodotti di cui trattasi.


4.4.2009   

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C 82/9


Impugnazione proposta il 12 novembre 2008 da Matthias Rath avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06, Matthias Rath/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(Causa C-489/08 P)

(2009/C 82/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Matthias Rath (rappresentanti: avv.ti S. Ziegler, C. Kleiner e F. Dehn)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 8 settembre 2008, causa T-374/06;

accogliere tutte le sue domande presentate in primo grado;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha confermato, con la sentenza impugnata, la decisione della prima commissione di ricorso, secondo cui sussiste rischio di confusione, relativamente a integratori alimentari e prodotti dietetici non per uso medico, tra il segno denominativo «EPICAN» richiesto dal ricorrente e il marchio denominativo comunitario anteriore «EPIGRAN FORTE».

Il ricorrente basa il suo ricorso sulla violazione dell'art. 8, n. 1 b, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale avrebbe fondato la sua valutazione della somiglianza di prodotti e segni su fatti falsi. Se il Tribunale avesse valutato correttamente i fatti, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che non sussiste rischio di confusione tra i due segni in conflitto. Ciò varrebbe in particolare poiché, come giustamente stabilito dal Tribunale, il consumatore dimostra un grande interesse per i prodotti oggetto della controversia.


4.4.2009   

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C 82/10


Ricorso proposto il 4 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-545/08)

(2009/C 82/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE (1) in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE (2);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Regolamentando le tariffe per gli utenti finali relative all'accesso ai servizi a banda larga senza condurre preliminarmente un'analisi di mercato, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto ai suoi obblighi risultanti dagli artt. 16 e 17 della direttiva 2002/22/CE in combinato disposto con gli artt. 16 e 27 della direttiva 2002/21/CE.

In primo luogo, gli obblighi imposti alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej due anni dopo l'entrata in vigore in Polonia della vigente normativa comunitaria, cioè la necessità che l'impresa sottoponga le tariffe per gli utenti finali, relative ai servizi di accesso alla banda larga, all'autorità nazionale di regolamentazione a fini di autorizzazione e l'esigenza che le tariffe vadano fissate sulla base dei costi di prestazione dei servizi, rappresentano nuovi obblighi e non il mantenimento degli obblighi già in vigore.

In secondo luogo, gli obblighi di regolamentazione relativi all'accesso ai servizi a banda larga imposto alla Telekomunikacja Polska dal Presidente dell'Urząd Komunikacji Elektronicznej non possono considerarsi come una misura transitoria ai sensi dell'art. 27 della direttiva quadro poiché l'art. 17 della direttiva 98/10/CE, di cui all'art. 27, riguarda esclusivamente le tariffe per l'uso di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi telefonici pubblici fissi.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).


4.4.2009   

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C 82/10


Impugnazione proposta il 9 febbraio 2009 dal Deepak Rajani (Dear!Net Online) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, causa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008, causa T-100/06.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha erroneamente interpretato l'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid;

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) e l'art. 6 in combinato con l'art. 14 della per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU);

il Tribunale di primo grado, respingendo il primo motivo di ricorso, ha violato l'art. 10 della direttiva 84/104/CE (1) in combinato disposto con l'art. 1 della medesima direttiva;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 79 del regolamento sul marchio comunitario non tenendo conto che l'opponente ha agito in mala fede;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha erroneamente considerato i marchi in conflitto come somiglianti e pertanto ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado per non aver tenuto conto della prova allegata al ricorso dinanzi ad esso;

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha violato gli artt. 49 e 50 in combinato disposto con l'art. 220 del Trattato sull'Unione europea (versione consolidata);

il Tribunale di primo grado, respingendo il secondo motivo di ricorso, non ha tenuto conto dell'abuso di potere da parte dell'UAMI.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Gand (Belgio) l'8 gennaio 2009 — Erotic Center BVBA/Stato belga

(Causa C-3/09)

(2009/C 82/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Cour d'appel di Gand

Parti

Ricorrente: Erotic Center BVBA

Convenuto: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se una cabina consistente in uno spazio che può essere chiuso, che può contenere solo una persona, in cui questa persona può guardare film, su uno schermo televisivo, previo pagamento e in cui detta persona avvia personalmente la proiezione mediante inserimento di denaro, ha la scelta tra diverse pellicole e durante il tempo pagato può continuamente modificare la scelta dei film proiettati, debba essere considerata come un «cinema», ai sensi della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (1), allegato H, categoria 7 (nel frattempo divenuto: allegato III, n. 7, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (2)).


(1)  Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/11


Impugnazione proposta l'8 gennaio 2009 da Gerasimos Potamianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

(Causa C-4/09 P)

(2009/C 82/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerasimos Potamianos (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, nella causa T-160/04 (Potamianos/Commissione), con la quale il Tribunale ha respinto tutti i capi del suo ricorso 26 aprile 2004 proposto contro la decisione dell'autorità autorizzata a concludere contratti di assunzione (AACC) di non prorogare il suo contratto di agente temporaneo;

annullare la decisione dell'AACC di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo;

condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, il ricorrente formula quattro addebiti a sostegno del ricorso.

Secondo il primo addebito, sarebbe scorretta l'interpretazione del Tribunale in base alla quale il mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo si fondava su ragioni connesse con l'interesse del servizio. Infatti, i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero più volte domandato la proroga del suo contratto. Indizi oggettivi, pertinenti e concordanti consentirebbero, al contrario, di stabilire che l'applicazione della regola «anticumulo», che fissa a massimo sei anni la durata del contratto di un agente temporaneo, costituiva il solo fondamento della decisione del mancato rinnovamento in esame.

Con il secondo addebito, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non avesse presentato la candidatura per l'impiego di cui trattasi, mentre egli, nel rispetto dei termini, aveva domandato la proroga del suo contratto e reiterato la sua richiesta anche dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante.

Con il suo terzo addebito, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non esistesse uno sviamento di potere da parte dell'AACC. Lo scopo dichiarato del ricorso agli agenti temporanei era, infatti, di ridurre il numero di posti vacanti in seno alla Commissione e, in particolare, di rimediare alla carenza di vincitori di concorso.

Orbene, quest'ultimo obiettivo non sarebbe stato affatto raggiunto con il diniego di proroga del contratto del ricorrente in seguito all'applicazione della regola «anticumulo», poiché il suo posto sarebbe stato pubblicato prima di qualunque pubblicazione delle liste di concorso. Inoltre, per tale posto, un altro agente temporaneo sarebbe stato assunto per un lungo periodo, mentre i contratti di tutti gli altri agenti temporanei assunti per un breve periodo nella stessa direzione sarebbero stati prorogati d'ufficio senza previa pubblicazione dei loro posti.

Infine, il principio di uguaglianza sarebbe stato violato, poiché tutti gli altri agenti temporanei che si trovavano in una situazione simile, ad eccezione della loro anzianità, avrebbero visto prorogato il proprio contratto senza che i loro posti fossero stati pubblicati, contrariamente al procedimento che sarebbe stato adottato nel suo caso. In tale contesto, l'onere della prova sarebbe stato erroneamente invertito nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché spettava alla convenuta — e non al ricorrente — dimostrare l'osservanza delle norme da essa stessa stabilite.


4.4.2009   

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C 82/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 15 gennaio 2009 — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade S.A.

(Causa C-19/09)

(2009/C 82/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Convenuta: Silva Trade S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l'art. 5, n. 1, lett. b, secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), sia applicabile, nel caso di un contratto di prestazione di servizi, anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in più Stati membri.

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se la disposizione di cui sopra debba essere interpretata nel senso, che

b)

il luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica debba essere determinato in base al luogo in cui si svolge l'attività principale del prestatore dei servizi — da valutarsi in funzione dell'importanza dell'attività e del tempo ad essa dedicato;

c)

nel caso risulti impossibile determinare il luogo in cui si svolge l'attività principale, il ricorso relativo a tutte le pretese derivanti da un contratto possa essere proposto, a scelta del ricorrente, in ciascun luogo di prestazione dei servizi all'interno della Comunità.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se nel caso di un contratto di prestazione di servizi, l'art. 5, n. 1, lett. a, del regolamento Bruxelles I, sia applicabile anche quando i servizi siano prestati, conformemente al contratto, in una pluralità di Stati membri.


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


4.4.2009   

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C 82/12


Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-20/09)

(2009/C 82/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e A. Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, per il fatto di aver previsto, nell'ambito della regolarizzazione ai sensi della legge n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale per i titoli di debito pubblico emessi unicamente dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56, CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel settembre 2005 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'incompatibilità di determinate disposizioni del «Regime Excepcional de Regularização Tributária de elementos patrimoniais que não se encontrem no território português em 31 de Dezembro de 2004» (regime straordinario di regolarizzazione fiscale dei beni patrimoniali che non si trovano nel territorio portoghese al 31 dicembre 2004), approvato con legge 29 luglio 2005, n. 39 — A/2005, con la normativa comunitaria e con l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Risulta dal suddetto Regime Excepcional che i soggetti passivi, nel contesto della regolarizzazione fiscale, dovevano procedere al pagamento della somma corrispondente all'applicazione di un'aliquota del 5 % sul valore dei beni patrimoniali figuranti nella dichiarazione di regolarizzazione fiscale e che, ove tutti o alcuni dei beni patrimoniali elencati in tale dichiarazione fossero stati titoli dello Stato portoghese, la suddetta aliquota sarebbe stata ridotta della metà relativamente a tali titoli e che detta riduzione si sarebbe applicata anche ad altri beni patrimoniali qualora il rispettivo valore fosse stato reinvestito in titoli dello Stato portoghese entro la data di presentazione della dichiarazione di regolarizzazione fiscale.

La Commissione ritiene che il Regime Excepcional de Regularização Tributária attribuisca un vantaggio per quanto attiene al rimpatrio dei beni patrimoniali e all'investimento in titoli dello Stato portoghese che consiste nell'applicazione di una aliquota ridotta sui beni patrimoniali che siano titoli dello Stato portoghese o sul valore dei beni patrimoniali reinvestito in titoli dello Stato portoghese. Infatti, le persone che si servono di questo regime sono dissuase dal mantenere i propri beni regolarizzati sotto altre forme che non siano titoli dello Stato portoghese.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha già dichiarato che una norma tributaria nazionale di natura tale da dissuadere i soggetti passivi dell'imposta dal fare investimenti in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 CE.

Nel caso in esame, la Commissione, sebbene non discuta che i titoli del debito pubblico debbano beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso, ritiene che un'aliquota d'imposta inferiore applicabile soltanto ai beni patrimoniali regolarizzati che siano titoli dello Stato portoghese sia una restrizione discriminatoria ai movimenti di capitali vietata dall'art. 56 CE e che non possa essere giustificata sulla base dell'art. 58 CE.

Le regole dell'Accordo sullo Spazio economico europeo relative ai movimenti di capitali sono sostanzialmente identiche a quelle previste nel Trattato CE. Di conseguenza, il fatto che le persone che potevano usufruire del Regime Excepcional de Regularização Tributária siano state dissuase dal mantenere i loro beni patrimoniali regolarizzati in Norvegia, Lichtenstein o Islanda costituisce una restrizione ai movimenti di capitale, vietata dall'art. 40 dell'Accordo SEE.


4.4.2009   

IT

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C 82/13


Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-22/09)

(2009/C 82/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, omettendo di adottare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia (1), ovvero, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4 gennaio 2006. Orbene, alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva o, comunque, aveva omesso di comunicare le stesse alla Commissione.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 65.


4.4.2009   

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C 82/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 19 gennaio 2009 — Sió-Eckes Kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-25/09)

(2009/C 82/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sió-Eckes Kft

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 2201/96/CE (1) debba essere interpretato nel senso che, in base all'allegato I, il regime di aiuti alla produzione riguarda, oltre alle pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta rientranti nel codice della NC ex 2008 70 61, anche i prodotti individuati dagli altri codici della NC (ex 2008 70 69, ecc.) elencati nel detto allegato.

2)

Se il trasformatore che fabbrica i prodotti rientranti nel codice della NC ex 2008 70 92 soddisfi le condizioni del detto regolamento.

3)

Se l'art. 2, punto 1, del regolamento della Commissione 1535/2003/CE (2) debba essere interpretato nel senso che i prodotti rientranti nei codici della NC ex 2008 70 61, ex 2008 70 69, ex 2008 70 71, ex 2008 70 79, ex 2008 70 92, ex 2008 70 94 nonché ex 2008 70 99 sono altresì prodotti finiti ai sensi del regolamento.

4)

Nei limiti in cui, in base alla risposta alle questioni di cui sopra, possano considerarsi prodotti finiti solo le pesche di cui all'art. 3 del regolamento della Commissione 2320/89/CEE (3), per quale motivo nelle norme sopra menzionate siano inclusi codici della NC relativi ad altri prodotti.

5)

Se, in forza dei sopracitati regolamenti, debbano essere considerati prodotti finiti i prodotti derivanti da ciascuna fase della trasformazione delle pesche (ad esempio, la polpa) che possono essere autonomamente commercializzati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2201, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 29 agosto 2003, n. 1535, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14).

(3)  Regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1989, n. 2320, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, ai fini dell'applicazione del regime di aiuto alla produzione (GU L 220, pag. 54).


4.4.2009   

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C 82/14


Impugnazione proposta il 21 gennaio 2009 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-27/09 P)

(2009/C 82/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti:. Belliard, G. de Bergues, A. L. Durino, agenti)

Altre parti nel procedimento: People's Mojahedin Organisation of Iran, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2008, causa T-284/08, People's Mojahedin Organisation of Iran/Consiglio;

Statuire essa stessa in via definitiva sulla controversia respingendo il ricorso dell'OMPI o rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il governo francese ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per un verso, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che il Consiglio aveva adottato la decisione del Consiglio 2008/583/CE (1) violando i diritti della difesa dell'OMPI, senza tener conto delle peculiari circostanze di adozione di tale decisione; per altro verso, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che il procedimento giudiziario avviato in Francia contro presunti membri dell'OMPI non costituisse una decisione ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e infine perché il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che il rifiuto del Consiglio di comunicare il punto 3, lett. a), di uno dei tre documenti forniti dalle autorità francesi al Consiglio per chiedere l'iscrizione dell'OMPI sull'elenco istituito dalla decisione 2008/583/CE e trasmesso al Tribunale dal Consiglio in risposta all'ordinanza recante provvedimenti istruttori 26 settembre 2008, non consentisse al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità della decisione 2008/583/CE e recasse pregiudizio al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.


(1)  Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).


4.4.2009   

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C 82/15


Ricorso proposto il 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-30/09)

(2009/C 82/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Sipos e P Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non avendo elaborato piani di emergenza esterni per gli stabilimenti oggetto di tali piani, la Repubblica portoghese non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE (1), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dalle lettere che l'amministrazione portoghese ha indirizzato alla Commissione sulla questione risulta che nessuno degli stabilimenti compresi nell'obbligo di elaborare piani di emergenza è dotato del suo piano di emergenza esterno approvato, conformemente alla direttiva.

L'art. 11 della direttiva 96/82 introduce per gli Stati membri l'obbligo di garantire che i gestori trasmettano alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'elaborazione dei piani di emergenza esterni. Le autorità competenti devono elaborare detti piani di emergenza.

Ai sensi dell'art. 11, n. 4 della direttiva i piani di emergenza interni ed esterni devono essere riesaminati, sperimentati, riveduti ed aggiornati ad intervalli non superiori a tre anni.

In base alle informazioni fornite dalla stessa Repubblica portoghese, nessuno di tali obblighi risulta adempiuto in Portogallo.


(1)  GU L 10, pag. 13.


4.4.2009   

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C 82/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) il 26 gennaio 2009 — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-31/09)

(2009/C 82/28)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Nawras Bolbol

Convenuta: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 2004/83/CEE (1):

1)

Se si debba ritenere che una persona benefici della protezione e dell'assistenza di un organismo delle Nazioni Unite per il solo fatto di aver diritto a detta protezione o assistenza o se sia necessario che abbia effettivamente ottenuto la protezione o l'assistenza.

2)

Se la cessazione della protezione o dell'assistenza del detto organismo comporti un soggiorno al di fuori della sua area di operazioni, la cessazione dell'attività dell'organismo, il fatto che quest'ultimo non possa offrire la protezione o l'assistenza o, eventualmente, un impedimento oggettivo a causa del quale la persona avente diritto alla protezione o all'assistenza non possa ottenerla.

3)

Se i benefici di cui alla direttiva implichino il riconoscimento dello status di rifugiato o una qualsiasi delle due forme di protezione incluse nell'ambito di applicazione della direttiva (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria) in funzione della scelta effettuata dallo Stato membro, oppure non implichino automaticamente alcuna di dette forme ma solo l'appartenenza all'ambito di applicazione ratione personae della direttiva.


(1)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).


4.4.2009   

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C 82/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte suprema di cassazione (Italia) il 28 gennaio 2009 — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza

(Causa C-35/09)

(2009/C 82/29)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuta: Paolo Speranza

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 4, comma 1, lettera c), della direttiva 69/335/CE (1), secondo cui è sottoposto all'imposta sui conferimenti l'aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, debba essere interpretato nel senso che va assoggettato ad imposta l'effettivo conferimento e non la mera delibera di aumento di capitale rimasta sostanzialmente inseguita;

2)

Se l'art. 4, comma 1, lettera c), della direttiva 69/335/CE debba essere interpretato nel senso che l'imposta deve gravare esclusivamente sulla società conferitaria e non anche sul pubblico ufficiale che redige o riceve l'atto;

3)

Se in ogni caso siano conformi al principio di proporzionalità i mezzi di difesa offerti dalla normativa italiana al pubblico ufficiale, tenuto conto che l'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 dispone l'irrilevanza della nullità o annullabilità della delibera di aumento di capitale e consente di ottenere il rimborso dell'imposta pagata solo a seguito di sentenza civile di nullità o annullamento passata in giudicato.


(1)  GU L 249, pag. 25.


4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/16


Impugnazione proposta il 28 gennaio 2009 dalla Transportes Evaristo Molina, SA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-36/09 P)

(2009/C 82/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, SA (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz e L. Ruiz Ezquerra)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008, causa T-45/08 e, nel caso in cui la Corte di giustizia ritenesse di disporre di elementi sufficienti per pronunciarsi nel merito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado:

preliminarmente alla valutazione del caso trattato, dichiarare la rilevanza e assumere le prove domandate dalla Transportes Evaristo Molina, SA nel suo ricorso di annullamento; e

accogliere integralmente le richieste della Transportes Evaristo Molina, SA, avanzate dinanzi al Tribunale di primo grado, ossia: l'annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006 (1), relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE, caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP, in quanto viola l'art. 9 del regolamento n. 1/2003 (2), nonché i principi di diritto comunitario riportati nel ricorso di annullamento, l'art. 81 CE stesso e i regolamenti di esenzione per categoria che sviluppano il suo n. 3, regolamento (CEE) n. 1984/83 (3) e regolamento n. 2790/99 (4).

Condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

a)

Il «dies a quo» a partire da cui avrebbe dovuto iniziare il calcolo del termine previsto dall'art. 230 CE era quello a partire dal quale la Transportes Evaristo Molina, SA era stata direttamente ed individualmente interessata dall'atto impugnato (decisione della Commissione 12 aprile 2006, caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP);

b)

per l'ipotesi in cui si consideri che il ricorso di annullamento proposto dalla Transportes Evaristo Molina, SA risultava tardivo, la ricorrente deduce che deve essere ritenuta scusabile in quanto la Commissione europea ha adottato un comportamento tale da causare una confusione in detta ricorrente.


(1)  Decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sunto pubblicato nella GU L 76, pag. 104).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).


4.4.2009   

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C 82/17


Ricorso proposto il 28 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-37/09)

(2009/C 82/31)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie, da un lato, per garantire che i rifiuti depositati nelle discariche di Limas, di Linos e di Barreiras, situate sul territorio del comune di Lourosa, vengano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pericolo per l'ambiente, in particolare senza creare rischi per le acque ed il suolo, e che i rifiuti vengano affidati ad un servizio di raccolta privata o pubblica ovvero ad un'impresa incaricata del loro smaltimento o del loro recupero, nonché, dall'altro, non avendo adottato le misure necessarie per limitare l'introduzione nelle acque sotterranee di sostanze ricomprese nell'elenco II della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, in modo da evitare l'inquinamento di tali acque causate dalle dette sostanze, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europea e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CEE, relativa ai rifiuti, che ha codificato la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nonché in forza degli articoli 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acquee sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dagli anni '80 in poi, immondizie e rifiuti di varia origine sono stati via via depositati in discariche in disuso, senza alcun controllo da parte delle autorità. In tali discariche le immondizie hanno continuato ad essere depositate sino al febbraio 2004. Esse sono state chiuse solamente nel giugno del 2004.

L'analisi delle acque in vari punti della zona delle vecchie discariche ha rivelato tassi di contaminazione chimica preoccupanti. La falda freatica della zona è contaminata.

Per vari anni l'amministrazione portoghese non ha adottato alcuna misura al fine di impedire a possessori di rifiuti non identificati di scaricare ed abbandonare rifiuti nelle discariche in disuso. Essa non ha istituito controlli per lo scarico e l'abbandono dei rifiuti nelle dette discariche né ha controllato il loro smaltimento.

L'amministrazione portoghese non ha peraltro preso le misure necessarie per impedire l'introduzione nelle acque sotterranee di sostanze tossiche e pericolose. Essa non ha assoggettato ad indagine preliminare il deposito di rifiuti idonei a rilasciare indirettamente, nelle acque sotterranee, sostanze pericolose. Essa non ha nemmeno controllato lo scarico di rifiuti in superficie.


4.4.2009   

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Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dal sig. Ralf Schräder avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, causa T-187/06, Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(Causa C-38/09 P)

(2009/C 82/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (rappresentanti: avv.ti T. Leidereiter e W.- A. Schmidt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 novembre 2008, causa T-187/06;

Accogliere la domanda, presentata dal ricorrente nel procedimento di primo grado, di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 2 maggio 2006 (caso A 003/2004).

In subordine, relativamente a 2

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per una nuova pronuncia.

Condannare l'UCVV a sopportare la totalità delle spese inerenti al presente procedimento, al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado recante rigetto del ricorso del ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla domanda di privativa comunitaria per il ritrovato vegetale «SUMCOL 01». Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe confermato la decisione della commissione di ricorso secondo cui la varietà candidata non si distinguerebbe chiaramente dalla varietà di riferimento, la quale è da considerarsi notoriamente conosciuta.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce una serie di errori procedurali. Nell'ambito dell'esame della decisione della commissione di ricorso, il Tribunale avrebbe compiuto valutazioni la cui erroneità emerge direttamente dagli atti di causa. Inoltre, avrebbe snaturato i fatti e i mezzi di prova, posto requisiti eccessivi in merito alle allegazioni del ricorrente, adottato una decisione contraddittoria e violato il diritto della difesa del ricorrente. Così, il Tribunale avrebbe ignorato ampie parti delle allegazioni e numerose prove offerte del ricorrente e le avrebbe respinte adducendo che le allegazioni sono troppo generiche. Così facendo, inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in parte, il ricorrente si sarebbe trovato oggettivamente nell'impossibilità di presentare allegazioni «più concrete». In tal modo, esso avrebbe violato, al contempo, i diritti della difesa del ricorrente e i principi inerenti all'onere della prova e alla produzione delle prove. Per giunta, il Tribunale avrebbe ampliato in modo inammissibile l'oggetto della controversia fondando la sentenza impugnata su una motivazione che non era stata dedotta né dall'Ufficio né dalla commissione di ricorso.

Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto, in sede di interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, avrebbe valutato una descrizione scritta di una specie, contenuta nella letteratura scientifica, come prova della sua notorietà. In aggiunta, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 62 del summenzionato regolamento nonché dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.


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Ricorso presentato il 2 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-47/09)

(2009/C 82/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e D. Nardi, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di:

dichiarare che, prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» o con la dicitura «cioccolato puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del combinato disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/36/CE (1) e dell'articolo 2(1)(a) della direttiva 2000/13/CE (2), nonché dell'articolo 3(5) della direttiva 2000/36;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'etichettatura, ed in particolare le denominazioni di vendita dei prodotti di cioccolato sono completamente armonizzate nella Comunità anche al fine di garantire una corretta informazione del consumatore, in virtù delle disposizioni della direttiva sull'etichettatura (2000/13) e di quella sui prodotti di cioccolato (2000/36). La direttiva 2000/36 prevede che i prodotti che contengano fino al 5 % di determinati grassi vegetali mantengano invariata la denominazione di vendita, mentre nell'etichettatura deve essere contenuta la menzione specifica, in grassetto, «Contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao».

La legislazione italiana oggetto del ricorso, permettendo di aggiungere la dicitura «puro» alla denominazione di vendita dei soli prodotti contenenti esclusivamente burro di cacao quale materia grassa, modifica e pregiudica le definizioni armonizzate al livello comunitario. Dato che in italiano «puro» vuol dire non adulterato, non corrotto e quindi genuino, i consumatori sono indotti a pensare che quei prodotti che pure rispettano la direttiva e le condizioni da essa previste rispetto alle denominazioni di vendita, ma contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao sono non-puri, e cioè sono adulterati, corrotti e non genuini. Tanto per il solo fatto di contenere grassi vegetali del tipo e nella misura pure ammessi dalla legislazione senza cambiamenti alla denominazione di vendita.

Inoltre, la parola«puro» costituisce un aggettivo qualificativo il cui uso nella denominazione di vendita è soggetto al rispetto di determinati parametri. In particolare, l'articolo 3(5) della direttiva 2000/36 prevede che l'utilizzo di diciture relative a criteri di qualità sia condizionato al rispetto di contenuti minimi di sostanza secca totale di cacao, maggiori di quelli previsti per l'uso delle denominazioni che non riportano tali qualificativi. La legislazione italiana sulla dicitura «puro» ne condiziona invece l'impiego alla sola presenza di burro di cacao quale materia grassa, senza dover rispettare i necessari contenuti minimi maggiorati di sostanza secca totale di cacao. Ciò determina una violazione diretta dell'articolo 3(5) della direttiva oltre ché un ulteriore profilo di inganno per il consumatore.


(1)  Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 19).

(2)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29).


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C 82/19


Impugnazione proposta il 2 febbraio 2009 dalla Lego Juris A/S avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 12 novembre 2008, causa T-270/06, Lego Juris A/S/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale, Mega Brands, Inc.

(Causa C-48/09 P)

(2009/C 82/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lego Juris A/S (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, T. Dolde e A. Renck)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Megabrands, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado per violazione dell'art. 71, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario (1)

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola l'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Essa sostiene che il Tribunale di primo grado:

a)

ha interpretato l'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario in un modo tale da escludere in realtà dalla tutela garantita ai marchi qualsiasi forma che svolge una funzione, a prescindere dal fatto che siano o non siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario come definiti dalla Corte nella sentenza Philips/Remington (2);

b)

ha applicato criteri errati nell'identificare le caratteristiche essenziali del marchio tridimensionale, e

c)

ha operato un esame errato della funzionalità, in primo luogo, non limitando la sua valutazione alle caratteristiche essenziali del marchio in oggetto e, in secondo luogo, non definendo i criteri adeguati per valutare se una caratteristica di una forma è funzionale e, in particolare, rifiutandosi di tenere conto di disegni potenzialmente alternativi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU L 11, pag. 1).

(2)  Sentenza 18 giugno 2002, Causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475.


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C 82/19


Ricorso proposto il 4 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-50/09)

(2009/C 82/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che:

non trasponendo l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata;

non garantendo che, qualora le autorità di pianificazione irlandesi e l'Environmental Protection Agency abbiano entrambe poteri decisionali su un progetto, vi sarà il pieno adempimento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della direttiva;

escludendo i lavori di demolizione dalla portata d'applicazione della legislazione vigente sul suo territorio, destinata a trasporre tale direttiva;

l'Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Inadempimento dell'obbligo di trasporre l'art. 3 della direttiva

La Commissione sostiene che la Sezione 173 del Planning and Development Regulations 2000, che richiede che le autorità di pianificazione prendano in considerazione la dichiarazione d'impatto sull'ambiente (Environmental Impact Statement, EIS), nonché le informazioni provenienti dai consulenti, fa riferimento all'obbligo previsto all'art. 8 della direttiva, che consiste nel prendere in considerazione le informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva. Ad avviso della Commissione, la Sezione 173 non soddisfa il più ampio obbligo, di cui all'art. 3 della direttiva, che consiste nel garantire che una valutazione dell'impatto ambientale (EIA) individui, descriva e valuti tutte le materie cui tale disposizione si riferisce.

Per quanto riguarda gli artt. 94, 108 e 111, nonché l'allegato 6 del Planning and Development Regulations 2001, la Commissione espone le seguenti osservazioni. L'art. 94, letto in combinato disposto con l'allegato 6, punto 2, lett. b), espone le informazioni che la valutazione dell'impatto ambientale deve contenere. Esso costituisce un riferimento alle informazioni che il committente deve fornire ai sensi dell'art. 5 della direttiva; occorre, pertanto, distinguerlo dall'EIA che costituisce il processo di valutazione generale. Gli artt. 108 e 111 richiedono che le autorità di pianificazione valutino l'adeguatezza della dichiarazione d'impatto sull'ambiente. La Commissione ritiene che tali disposizioni facciano riferimento all'art. 5 della direttiva, ma che non siano idonee a sostituire la trasposizione dell'art. 3 della direttiva. L'informazione che deve essere fornita dal committente costituisce soltanto una parte dell'EIA e le disposizioni che riguardano tale informazione non sostituiscono gli obblighi previsti dall'art. 3.

Inadempimento dell'obbligo di esigere un corretto coordinamento tra le autorità

Sebbene la Commissione non abbia, in linea di principio, nulla da obiettare contro l'adozione di decisioni a più livelli oppure contro la condivisione della responsabilità di adottare decisioni per lo stesso progetto tra differenti autorità, essa nutre preoccupazioni per quanto riguarda la precisa modalità in cui sono suddivisi gli obblighi tra i diversi legittimati a compiere tali atti di adozione di decisioni. Ad avviso della Commissione la normativa irlandese non contiene obblighi, ricadenti sui responsabili di tali decisioni, che abbiano ad oggetto l'effettivo coordinamento reciproco ed è, quindi, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della direttiva.

Mancato adempimento dell'obbligo di applicare la direttiva ai lavori di demolizione

La Commissione è del parere che, al ricorrere degli altri presupposti previsti dalla direttiva, per i lavori di demolizione debba essere eseguito un EIA. L'Irlanda ha provveduto ad esentare quasi tutti i lavori di demolizione mediante il Planning and Development Regulations 2001 (Allegato 2, parte I, classe 50). Secondo quanto asserito dalla Commissione, ciò diverge chiaramente dalla direttiva.


(1)  GU L 175, pag. 40.


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C 82/20


Impugnazione proposta il 3 febbraio 2009 da Barbara Becker avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni)

(Causa C-51/09 P)

(2009/C 82/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Barbara Becker (rappresentanti: avv.ti P. Baronikians e A. Hofstetter)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008, causa T-112/07, con il quale è stata annullata la decisione della prima commissione di ricorso 7 marzo 2007 (procedimento R-502/2006-1);

annullare il punto 3) del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 2 dicembre 2008;

condannare la convenuta alle spese della ricorrente per l'intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha erroneamente ritenuto che sussista una somiglianza tra il marchio «Barbara Becker» richiesto dalla ricorrente ed il marchio della convenuta «BECKER» e, di conseguenza, ha erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 concludendo che sussistesse un rischio di confusione.


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C 82/21


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2008, causa T-339/06, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-54/09 P)

(2009/C 82/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e M. Tassopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

accogliere il ricorso della Repubblica ellenica in conformità delle sue conclusioni.

condannare la Commissione alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica sostiene: 1) che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 16, nn. 1 e 2, e 17 del regolamento n. 1227/2000, considerando che il termine previsto al n. 1 di tale articolo è tassativo, mentre tale termine è indicativo, come risulta dall'interpretazione del n. 2 degli artt. 16 e 17 dello stesso regolamento; 2) che il Tribunale di primo grado ha erroneamente interpretato l'art. 10 del Trattato e i principi generali del diritto, dal momento che la Commissione europea ha ammesso che era a conoscenza dei dati corretti 23 giorni prima di adottare la decisione impugnata, ma non ne ha tenuto conto, e ha ammesso elementi presentati fuori termine dagli altri Stati membri, rifiutando di procedere nello stesso modo nel caso della Grecia, così violando il principio di leale cooperazione, il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento e 3) che la decisione impugnata del Tribunale di primo grado contiene una motivazione contraddittoria poiché l'affermazione del carattere tassativo del termine è in contraddizione con l'affermazione e l'ammissione del fatto che la Commissione ammette elementi presentati anche successivamente alla decorrenza del termine.


4.4.2009   

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C 82/21


Impugnazione proposta il 16 febbraio 2009 da Georgios Karatzoglou avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T-471/04, Georgios Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

(Causa C-68/09 P)

(2009/C 82/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Georgios Karatzoglou (rappresentante: avv. S. A. Pappas, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la decisione impugnata;

annullare la decisione controversa dell'autorità che ha il potere di nomina;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che, dichiarando che il licenziamento di agenti temporanei non necessita di una motivazione, il Tribunale di primo grado ha violato la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto internazionale e l'art. 253 CE, che dispone un generale obbligo di motivazione.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore dichiarando che egli non aveva prodotto prove idonee a determinare la sussistenza di uno sviamento di potere. Esso contesta anche l'affermazione del Tribunale di primo grado che non sussisteva una violazione del principio di buona amministrazione.


4.4.2009   

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C 82/22


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008, causa T-393/06, Makhteshim-Agan Holding BV e a./Commissione

(Causa C-69/09 P)

(2009/C 82/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (rappresentanti: K. Van Maldegem, C. Mereu, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia, a seguito di un'udienza:

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado nella causa T-393/06 e dichiarare ricevibile la domanda di annullamento delle ricorrenti, e

annullare la decisione impugnata, o

in subordine, rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché si pronunci sulla domanda di annullamento delle ricorrenti, e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese dei presenti procedimenti (incluse le spese innanzi al Tribunale di primo grado).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti affermano che il TPG avrebbe commesso un errore di diritto respingendo la loro domanda di annullamento della decisione della Commissione europea, espressa in una lettera datata 12 ottobre 2006, di non includere la sostanza attiva azinfos-metile nell'allegato I alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE (1), relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

In particolare, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale di primo grado avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere la loro domanda per questioni di ricevibilità. Avrebbe erroneamente ritenuto che la decisione impugnata non sia un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE.


(1)  GU L 230, pag. 1.


Tribunale di primo grado

4.4.2009   

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C 82/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 febbraio 2009 — Lee/DE/UAMI — Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE)

(Causa T-265/06) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo PIAZZA del SOLE - Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori PIAZZA e PIAZZA D'ORO - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Assenza di somiglianza tra i segni)

(2009/C 82/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sara Lee/DE NV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Hollier-Larousse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl (Reggio Emilia) (rappresentante: avv. D. Caneva)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2006 (procedimento R 235/2005-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra Sara Lee/DE NV e Cooperativa italiana di ristorazione Soc. coop. rl.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Sara Lee/DE NV è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


4.4.2009   

IT

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C 82/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 20 febbraio 2009 — Commissione/Bertolete e a.

(Cause riunite T-359/07 P a T-361/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali dell'OIB - Ex-lavoratori dipendenti di diritto belga - Modifica del regime applicabile - Decisioni della Commissione che fissano la retribuzione - Parità di trattamento»)

(2009/C 82/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)

Altre parti nel procedimento: Marli Bertolete (Woluwé- Saint-Lambert, Belgio) e gli altri otto agenti contrattuali della Commissione delle Comunità europee i cui nomi figurano in allegato alla sentenza; Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgio) e gli altri diciannove agenti contrattuali della Commissione delle Comunità europee i cui nomi figurano in allegato alla sentenza; Béatrice Ider (Halle, Belgio); Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgio) e Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)

Oggetto

Tre ricorsi di impugnazione proposti contro le sentenze del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 5 luglio 2007, cause riunite F-26/06, Bertolete e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e F-25/06, Ider e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretti all'annullamento di predette sentenze

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 5 luglio 2007, cause riunite F-26/06, Bertolete e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e F-25/06, Ider e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) sono annullate.

2)

I ricorsi delle ricorrenti di primo grado, sig.ra Marli Bertolete e gli altri otto agenti contrattuali della Commissione i cui nomi figurano in allegato, sig.ra Sabrina Abarca Montiel e gli altri diciannove agenti contrattuali della Commissione i cui nomi figurano in allegato, sig.ra Béatrice Ider, sig.ra Marie-Claire Desorbay e sig. Lino Noschese, sono respinti.

3)

Le ricorrenti di primo grado e la Commissione sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


4.4.2009   

IT

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C 82/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 febbraio 2009 — Vitro Corporativo/UAMI — Vallon

(Causa T-229/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

(2009/C 82/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Vitro Corporativo, SA de CE (Nuevo Leon, Messico) (rappresentante: avv. J. Botella Reina)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. López Fernández de Corres, in qualità di agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vallon GmbH (Horb, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 novembre 2006 (procedimento R 1363/2005-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Vitro Corporativo, SA de CV e la Vallon GmbH

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


4.4.2009   

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C 82/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — Okalux/UAMI — Ondex (ONDACELL)

(Causa T-126/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Mancato pagamento della tassa di opposizione - Decisione che dichiara che l'opposizione si considera come non presentata - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2009/C 82/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ondex SAS (Chevigny-Saint-Sauveur, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 gennaio 2008 (procedimento R 1384/2007-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Okalux GmbH e la Ondex SAS

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Okalux GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


4.4.2009   

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C 82/25


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2009 — Pannon Hőerőmű/Commissione

(Causa T-352/08 R)

(Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato accordati dall'Ungheria a favore di taluni produttori di energia elettrica mediante accordi di acquisto di energia elettrica - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell'urgenza - Ponderazione degli interessi)

(2009/C 82/44)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Richiedente: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) (Pécs, Ungheria) (rappresentanti: M. Kohlrusz, P. Simon e G. Ormai, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., relativa all'aiuto di Stato accordato dalla Repubblica d'Ungheria mediante accordi di acquisto di energia elettrica

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


4.4.2009   

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C 82/25


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2009 — Unity OSG FZE/Consiglio e EUPOL Afghanistan

(Causa T-511/08 R) (1)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Rigetto di un'offerta - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Perdita di un'opportunità - Assenza di urgenza»)

(2009/C 82/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unity OSG FZE (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: C. Bryant e J. McEwen, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e A. Vitro, agenti); e Missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL, Afghanistan) (Kabul, Afghanistan)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottata dall'EUPOL Afghanistan nell'ambito di una procedura di gara, di respingere l'offerta della ricorrente e di aggiudicare ad un altro offerente l'appalto di prestazione di servizi di vigilanza e di stretta protezione in Afghanistan

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


4.4.2009   

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C 82/25


Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — CISAC/Commissione

(Causa T-442/08)

(2009/C 82/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-F. Bellis e K. Van Hove)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COM/C2/38.698 — CISAC) e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, dell'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COM/C2/38.698 — CISAC), secondo cui 24 delle società della CISAC aventi sede nello SEE si sono impegnate in una pratica concordata contraria all'art. 81 CE e all'art. 53 SEE «coordinando i profili territoriali dei reciproci mandati rappresentativi garantiti l'una nei confronti dell'altra in un modo che limita una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di raccolta».

Ricorrente sostiene che la decisione limita l'accertamento della violazione a tre specifiche forme di sfruttamento dei diritti di riproduzione (Internet, trasmissione satellitare e ritrasmissione via cavo), mentre gli accordi di reciproca rappresentanza coprono generalmente tutte le forme di sfruttamento dei diritti di riproduzione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i due seguenti motivi principali:

i)

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha commesso un errore di valutazione ed ha violato l'art. 81 CE e l'art. 253 CE concludendo che i profili territoriali paralleli derivanti dagli accordi di reciproca rappresentanza stipulati dai membri SEE del CISAC costituissero una pratica concordata. La ricorrente sostiene che la presenza di una clausola sul profilo territoriale in tutti gli accordi di reciproca rappresentanza stipulati nei suoi membri non è il prodotto di una pratica concordata diretta a restringere la concorrenza. Piuttosto, tale situazione esiste perché tutte le società considerano interessante, per i propri membri, includere una clausola siffatta nei loro accordi di reciproca rappresentanza.

ii)

In via subordinata, la ricorrente sostiene che se vi fosse una pratica concordata sui profili territoriali, essa non sarebbe restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE, per due ragioni. In primo luogo, l'asserita pratica concordata sui profili territoriali non è illegittima perché riguarda una forma di concorrenza che non è degna di tutela. In secondo luogo, anche se l'asserita pratica fosse considerata restrittiva della concorrenza, essa non violerebbe l'art. 81, n. 1, CE, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, in quanto è necessaria e proporzionata al raggiungimento di un obiettivo legittimo.


4.4.2009   

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C 82/26


Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-591/08)

(2009/C 82/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di Eurostat di selezionare l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalto per le «tecnologie statistiche di informazione», lotto 2 «SDMX development» e lotto 3 «SDMX support», come secondo contraente del meccanismo a cascata (GU 2008/S 120-159017), comunicata alla ricorrente con due lettere separate del 17 ottobre 2008 e tutte le decisioni conseguenti e collegate di Eurostat, compresa quella di affidare l'appalto al concorrente risultato vincitore;

ordinare a Eurostat di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a 4 326 000 EUR;

condannare EUROSTAT a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, delle decisioni di Eurostat di selezionare l'offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di appalto per le «tecnologie statistiche di informazione», lotto 2 «SDMX development» e lotto 3 «SDMX support», come secondo contraente del meccanismo a cascata (GU 2008/S 120-159017), comunicate alla ricorrente con due lettere separate del 17 ottobre 2008, nonché il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 235 CE.

Secondo la ricorrente, Eurostat ha commesso diversi errori manifesti di valutazione, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice ha violato fondamentali norme e principi in materia di appalti pubblici. Essa sostiene che la valutazione della sua offerta è stata insufficiente, che Eurostat ha commesso di fornire una motivazione, ha rifiutato di esaminare il reclamo amministrativo proposto dalla ricorrente e le relative osservazioni e non le ha presentato i risultati del suo esame interno.

Inoltre la ricorrente sostiene che il trattamento dei candidati è stato discriminatorio; che i criteri di esclusione non sono stati soddisfatti da uno dei membri del consorzio risultato vincitore e che sono stati violati gli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario. Infine, secondo la ricorrente, il Tribunale dovrebbe dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento finanziario e/o i principi di trasparenza e di parità di trattamento, e, dato che il Tribunale, con ogni probabilità, si pronuncerà sul ricorso dopo la completa esecuzione del contratto; la ricorrente chiede a Eurostat un risarcimento pecuniario pari a 4 326 000 EUR, corrispondente al suo margine lordo di profitto stimato per le procedure di appalto per il lotto 2 e per il lotto 3, qualora avesse ottenuto il contratto.


4.4.2009   

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C 82/27


Ricorso proposto il 6 gennaio 2009 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

(Causa T-8/09)

(2009/C 82/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dredging International NV (Zwijndrecht, Belgio) e Ondernemingen Jan de Nul NV (Hofstade-Aalst, Belgio) (rappresentante: avv. R. Martens)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione dell'EMSA di rifiutare l'offerta della Joint Venture Oil Combat (JVOC) costituita dalle ricorrenti e di assegnare l'appalto all'aggiudicatario;

dichiarare che l'appalto stipulato tra l'EMSA e l'aggiudicatario a seguito della procedura di aggiudicazione EMSA/NEG/3/2008 è nullo di diritto;

accordare il risarcimento dei danni per compensare la perdita che la JVOC ha subito in conseguenza della decisione impugnata, provvisoriamente stimata in 725 500 EUR, oltre ad interessi di mora dalla data di presentazione del presente ricorso;

condannare la Commissione alle spese processuali, inclusi i costi per l'assistenza legale sostenuti dalla JVOC.

Motivi e principali argomenti

Nel presente caso, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della convenuta di rifiutare la loro offerta presentata in risposta al bando di gara EMSA/NEG/3/2008 (Lotto 2: Mare del Nord) avente ad oggetto appalti di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (1) e di assegnare l'appalto al migliore offerente. Le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di gara d'appalto.

A sostegno delle proprie censure, le ricorrenti deducono quattro argomenti.

In primo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta, essendosi rifiutata di fornire ad esse le informazioni richieste in ordine ai motivi del rigetto della loro offerta nonché alle caratteristiche e ai relativi vantaggi presentati dall'offerta dell'aggiudicatario, ha violato l'art. 135, n. 2, del regolamento (2), l'art. 253 CE e le forme sostanziali dell'obbligo di motivazione e del rispetto dei diritti della difesa. Le ricorrenti deducono inoltre che la convenuta ha omesso di sospendere la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario in pendenza dello scambio di informazioni pertinenti con le stesse, in tal modo violando l'art. 105, n. 2, del regolamento finanziario (3) e l'art. 158, n. 1, lett. a), del regolamento della Commissione n. 2342/2002 (4).

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la convenuta è incorsa in manifesti errori di valutazione allorché ha esaminato l'offerta presentata dall'aggiudicatario, violando, in tal modo, i principi della parità di trattamento e della non discriminazione di cui all'art. 89 del regolamento finanziario.

In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta è incorsa in numerosi, manifesti, errori di valutazione allorché ha deciso di respingerne l'offerta a motivo del mancato rispetto dell'art. 12.2 del capitolato d'oneri, senza esaminare anche gli argomenti delle ricorrenti. Ad avviso di queste ultime, la convenuta ha conseguentemente violato i principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, contravvenendo all'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario.

In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che, nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 12.2 del capitolato d'oneri operata dalla convenuta, l'importo massimo è manifestamente irragionevole e non consente la presentazione di offerte confermative.


(1)  GU 2008/S 48-065631.

(2)  Il regolamento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) 9 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione del regolamento finanziario 9 dicembre 2003 applicabile al bilancio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ed adottato dal suo Consiglio di amministrazione il 3 luglio 2003.

(3)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/27


Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-17/09)

(2009/C 82/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di respingere l'offerta della ricorrente, presentata nell'ambito del bando d'appalto VT/2008/019 — EMPL EESSI per «servizi e prodotti informatici relativi al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)» (1), comunicata alla ricorrente con lettera 30 ottobre 2008 e tutte le decisioni successive e collegate, compresa quella di concedere l'appalto al concorrente risultato vincitore;

ordinare alla Commissione di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a 883 703,5 EUR;

condannare la Commissione a pagare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta presentata nell'ambito di un bando di appalto VT/2008/019 — EMPL A/17543 per servizi e prodotti informatici relativi al programma EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) e di concedere il relativo appalto al concorrente risultato vincitore. La ricorrente chiede inoltre un risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, essa afferma che il concorrente risultato vincitore ha beneficiato di un trattamento privilegiato da parte della Commissione nell'ambito di numerosi altri appalti e che è stato favorito del caso del bando di cui trattasi. Inoltre la ricorrente sostiene di essere stata sistematicamente discriminata dalla convenuta in questa circostanza.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha rispettato le regole relative ai criteri di esclusione delle specifiche dell'offerta ed ha quindi violato gli artt. 93 e 94 del regolamento finanziario (2), nonché gli artt. 133 bis e 134 delle sue norme di attuazione e l'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (3).

In terzo luogo, secondo la ricorrente la convenuta ha commesso diversi errori di valutazione dell'offerta della ricorrente da parte del comitato di valutazione.

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha basato la sua valutazione dell'offerta della ricorrente su considerazioni arbitrarie, ha omesso di motivare la sua decisione ed è incorsa, in tale contesto, in diversi errori manifesti di valutazione.


(1)  GU 2008/S 111-148231.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


4.4.2009   

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C 82/28


Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Stella Kunststofftechnik/UAMI

(Causa T-27/09)

(2009/C 82/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso:il tedesco

Parti

Ricorrente: Stella Kunststofftechnik Eltville, Germania) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stella Pack Sp. z o. o. (Lubartow, Repubblica di Polonia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 13 novembre 2008, notificata il 19 novembre 2008 e dichiarare irricevibile la domanda di decadenza del 22 dicembre 2006;

in subordine, in caso di annullamento della decisione 13 novembre 2008 e rispettivamente di quella della divisione di annullamento 27 febbraio 2008, sospendere la decisione relativa alla domanda di decadenza del 22 dicembre 2006, fino alla conclusione definitiva del procedimento di opposizione n. B 863177;

condannare l'interveniente a tutte le spese rimborsabili, comprese quelle del procedimento principale e quelle sostenute dal convenuto.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «Stella» per prodotti delle classi 6, 8, 16, 20 e 21 (marchio comunitario n. 15 479).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Stella Pack Sp. z o. o.

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione della decadenza del marchio comunitario di cui trattasi per determinati prodotti delle classi 6, 8, 16 e 20.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti: non sono stati presi in considerazione alcuni requisiti di ammissibilità previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 (1) e dal regolamento (CE) n. 2868/95 (2), da considerarsi d'ufficio nella procedura di dichiarazione di decadenza.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE)della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/29


Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Park/UAMI — Bae (PINE TREE)

(Causa T-28/09)

(2009/C 82/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mo-Hwa Park (Hillscheid, Germania) (rappresentante: avv. P. Lee)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Chong-Yun Bae (Berlino, Germania)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13.11.2008, procedimento R 1882/2007-4 e,

condannare l'interveniente alle spese del procedimento comprendenti le spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «PINE TREE» per prodotti della classe 28 (marchio comunitario n. 318 857)

Titolare del marchio comunitario: Chong-Yun Bae

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di decadenza del marchio di cui trattasi

Motivi dedotti: inammissibilità del ricorso e mancanza di uso serio del marchio comunitario ai sensi degli artt. 15 e 50 n. 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/29


Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Engelhorn/UAMI — The Outdoor Group (peerstorm)

(Causa T-30/09)

(2009/C 82/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Engelhorn KGaA (Mannheim, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Outdoor Group Limited (Northampton, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2008, procedimento R-167/2008-5;

condannare il convenuto a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «peerstorm» per prodotti della classe 25 (marchio comunitario n. 4 115 382).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: The Outdoor Group Limited

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «PETER STORM» per prodotti della classe 25 (marchio comunitario n. 833 566), nonché il marchio britannico «PETER STORM» per prodotti della classe 18.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 40/94 (1), poiché tra i marchi confliggenti non vi è alcun rischio di confusione e della regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché l'uso serio del marchio su cui si fonda l'opposizione non sarebbe stato sufficientemente provato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).


4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/30


Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-33/09)

(2009/C 82/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J.A. de Oliveira, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare la decisione 25 novembre 2008, C(2008) 7419, con la quale la Commissione ha chiesto alla Repubblica portoghese di pagare la sanzione pecuniaria obbligatoria, cui quest'ultima è stata condannata con la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-70/06, con effetti a partire dal 10 gennaio 2008;

in subordine, annullare la menzionata decisione, nella parte in cui i suoi effetti si estendono al di là della data del 29 gennaio 2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee a tutte le spese o, qualora la Corte di giustizia si limiti a ridurre l'importo della sanzione pecuniaria, condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 230 CEE, adducendo la violazione da parte della Commissione del Trattato CEE e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Infatti, esigendo dalla ricorrente il pagamento corrispondente alla sanzione pecuniaria obbligatoria giornaliera cui fu condannata dalla Corte di giustizia nella causa C-70/06, quanto al periodo tra il 10 gennaio e il 17 luglio 2008, quando la ricorrente aveva già integralmente adempiuto l'obbligo di recepire la direttiva 89/665 (1), la Commissione ha violato il Trattato CEE o le norme giuridiche relative alla sua applicazione.

Quando il 10 gennaio 2008 la Corte di giustizia emise la sua sentenza nella causa C-70/06, che condanna la ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria obbligatoria per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per dare applicazione alla sua sentenza 10 ottobre 2004, causa C-275/03, Commissione/Portogallo, misure che consistevano nella revoca del decreto legge 21 novembre 1967, n. 48051, che subordina alla prova dell'esistenza del dolo o della colpa il risarcimento delle persone lese in conseguenza della violazione del diritto comunitario in materia di appalti di diritto pubblico o delle norme nazionali che lo recepiscono, la Repubblica portoghese aveva già approvato la legge n. 67/2007, che revoca il summenzionato decreto legge e approva il nuovo regime di responsabilità civile extracontrattuale delle Stato e degli altri enti pubblici, e aveva già disposto la sua pubblicazione nel «Diário da Repúbblica», 1o serie, 31 dicembre 2007, n. 251. Detta legge è entrata in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, vale a dire il 30 gennaio 2008.

Il 4 gennaio 2008, la ricorrente ha informato di questo fatto la Corte di giustizia e ha chiesto che venisse aggiunta una copia della citata legge agli atti della causa C-70/06. Tuttavia, dato l'avanzato stato del procedimento, la Corte di giustizia non poté più prendere in considerazione questo fatto e emise la sua sentenza il 10 gennaio 2008.

Di conseguenza, la ricorrente considera che la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria obbligatoria poteva riferirsi soltanto al periodo fino al 9 gennaio 2008, o, nella peggiore delle ipotesi, dato che l'entrata in vigore della legge n. 67/2007 non coincide con quella della sua pubblicazione, fino al 29 gennaio 2008. Il petitum della Commissione è pertanto completamente infondato per la parte che si riferisce ai periodi successivi.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


4.4.2009   

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C 82/30


Ricorso proposto il 23 gennaio 2009 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm)

(Causa T-36/09)

(2009/C 82/54)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Spagna)

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1 e, in riforma della stessa, respingere integralmente l'opposizione;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1, e rinviare il procedimento dinanzi all'UAMI;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nel procedimento R 228/2008-1; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «dm» per i prodotti delle classi 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, e per i servizi della classe 40

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola del marchio n. 2 561 742 per il marchio figurativo «DM» per prodotti e servizi delle classi 9 e 39

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 57 e 59 del regolamento del Consiglio, n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la lettera del convenuto 8 giugno 2007 non aveva sospeso il termine per il ricorso; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, dovuto alla somiglianza dei prodotti contrassegnati; violazione delle regole 17, nn. 2 e 4, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), poiché la commissione di ricorso si è astenuta dal considerare che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso non aveva esposto i dettagli essenziali dell'opposizione.


(1)  Regolamento della Commissione (CE) 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/31


Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ)

(Causa T-40/09)

(2009/C 82/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers (New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Selecciones Americanas, SA (Sitges (Barcellona), Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2008, procedimento R 280/2008-4, con riferimento all'opposizione basata sui marchi registrati in Spagna con i nn. 255 186 e 2 529 728;

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 novembre 2008, procedimento n. R 280/2008-4, affinché l'esame dell'opposizione venga sospeso in attesa dell'esito dell'opposizione relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 064 219, e

ordinare alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso di pagare le spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VOGUE CAFÉ», per prodotti e servizi delle classi 21, 25 e 43

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 255 186 del marchio figurativo «Vogue Juan Fort, S.A. — Badalona» per prodotti della classe 25; registrazione spagnola n. 2 529 728 del marchio figurativo «VOGUE studio» per prodotti della classe 25; domanda di marchio comunitario n. 3 064 219 relativa al marchio figurativo «VOGUE» per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per i prodotti richiesti appartenenti alla classe 25

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 e/o della regola 22, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2868/9 (1) perché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la prova presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso fosse idonea a dimostrare l'uso del marchio registrato in Spagna con il n. 255 186; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che sussiste rischio di confusione tra il marchio comunitario in esame e il marchio registrato in Spagna con il n. 2 529 728; violazione della regola 20, n. 7, del regolamento del Consiglio n. 2868/95, perché la commissione di ricorso ha dedotto motivazioni inconferenti per rifiutare la concessione di una sospensione del procedimento in pendenza della decisione dell'opposizione relativa alla domanda di marchio comunitario n. 3 064 219.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


4.4.2009   

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C 82/32


Ricorso proposto il 27 gennaio 2009 — Hipp & Co/UAMI — Nestlé (Bebio)

(Causa T-41/09)

(2009/C 82/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hipp & Co KG (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des Produits Nestlé, SA (Vevey, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2008, nel procedimento R 1790/2008-2; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Bebio» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale del marchio n. 187 436 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30; registrazione comunitaria del marchio n. 3 043 387 per il marchio denominativo «BEBA» per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.


4.4.2009   

IT

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C 82/32


Ricorso presentato il 9 febbraio 2009 — Commissione/Antiche Terre

(Causa T-51/09)

(2009/C 82/57)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Dal Ferro, avvocato, V. Joris, agente)

Convenuta: Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa (Arezzo, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta alla restituzione della somma capitale di 479 332,40 EUR, oltre agli interessi maturati al tasso di cui all'art. 5.4.3. delle condizioni generali del Contratto (tasso BCE + 2 %) dalla data di ricezione delle somme (dal 4 dicembre 1997 per la somma di 461 979,00 EUR e dal 18 dicembre 1997 per la somma di 17 353,40 EUR) e sino al 1o aprile 2003; oltre agli interessi maturati al medesimo tasso dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di 461 979 EUR escussa in data 25 gennaio 2005;

In via subordinata condannare la convenuta alla restituzione della somma capitale di 479 332,40 EUR, oltre agli interessi maturati al tasso legale italiano dal 4 gennaio 2004 sino al saldo effettivo, dedotta la somma di 461 979 EUR escussa in data 25 gennaio 2005;

Condannare in ogni caso Antiche Terre Società Agricola Cooperativa alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell'art. 238 CE, la Commissione chiede il rimborso delle somme anticipate ad Antiche Terre scarl Società Agricola Cooperativa a responsabilità limitata (in seguito «Antiche Terre» o la «convenuta»), nell'ambito del programma THERMIE, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica (10 MWe) attraverso un processo innovativo di combustione di biomasse. Il contratto di riferimento (n. BM/188/96) era stato stipulato dalla ricorrente con la convenuta, in veste di coordinatrice, e due altre società, una con sede in Finlandia e l'altra con sede in Spagna.

Antiche Terre accumulava una serie di ritardi importanti nell'inizio della propria attività; essa chiedeva ed otteneva alcune proroghe nell'ultimazione dei lavori. La convenuta proponeva inoltre una modifica sostanziale dell'impianto che implicava l'abbandono del processo di combustione innovativo di biomasse, la produzione di energia in quantità nettamente inferiore a quanto preventivamente indicato.

La Commissione non poteva autorizzare una tale radicale modifica del progetto che non avrebbe trovato alcuna possibilità di finanziamento nell'ambito del programma THERMIE.

Di conseguenza, constatato che la convenuta non avrebbe realizzato l'impianto secondo quanto indicato nel progetto originariamente presentato, la Commissione si vedeva costretta a recedere dal contratto BM/188/96 precisando inoltre che la mancata realizzazione del progetto originario avrebbe potuto comportare il recupero di tutto o parte dell'anticipo versato alla convenuta.

La Commissione richiedeva quindi più volte ad Antiche Terre la restituzione delle somme anticipate pari a 479 332,40 EUR senza nulla ottenere. Dopo l'escussione della garanzia, e dopo ulteriori richieste di restituzione del saldo, la Commissione adisce quindi il Tribunale di primo grado.


4.4.2009   

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C 82/33


Ricorso proposto l'11 febbraio 2009 — Nycomed Danmark/EMEA

(Causa T-52/09)

(2009/C 82/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti C. Schoonderbeek, H. Speyart van Woerden)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare l'EMEA al pagamento delle proprie spese nonché a quelle della Nycomed.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi degli artt. 230 CE e 73a del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1901/2006 (2), della decisione dell'Agenzia europea per i medicinali («EMEA») 28 novembre 2008, «EMEA–000194–IPI01–07» recante rigetto della sua domanda di deroga per un prodotto specifico di cui all'art. 11, n. 1, lett. b) del predetto regolamento.

La ricorrente aveva chiesto siffatta deroga per un agente rivelatore per ultrasuoni nell'ecocardiografia, da immettere in commercio con il marchio Imagify, destinato a diagnosticare coronaropatie («CAD») negli adulti. Con la decisione impugnata, l'EMEA ha negato tale deroga alle ricorrenti adducendo che la malattia o l'affezione a cui è destinato il medicinale non erano le CAD bensì le insufficienze di perfusione miocardica che si verificano anche nei bambini.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima perché poggia su un'interpretazione e un'applicazione della nozione di «malattia o affezione a cui è destinato il medicinale», ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 1901/2006, che secondo la ricorrente sarebbe errato in quanto non terrebbe conto dell'indicazione terapeutica descritta nella contemporanea domanda di autorizzazione comunitaria di immissione in commercio e in quanto le insufficienze di perfusione miocardica non costituiscono una malattia o un'affezione bensì il sintomo di varie patologie.

La ricorrente afferma, inoltre, che la decisione impugnata è illegittima in quanto costituisce un tentativo, da parte della EMEA, di sviamento dei poteri ad essa conferiti dagli artt. 11, n. 1, lett. b) e 25 del regolamento (CE) n. 1901/2006 al fine di conseguire un obiettivo che non viene contemplato da tali disposizioni, ossia l'obbligo di proporre un piano di indagine pediatrica per indicazioni non coperte dalla contemporanea domanda di autorizzazione comunitaria di immissione in commercio.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1901 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378, pag. 1).


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C 82/34


Ricorso presentato l'11 febbraio 2009 — Schemaventotto/Commissione

(Causa T-58/09)

(2009/C 82/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Schemaventotto SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. C. Rizza, M. Piergiovanni, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la/e decisione/i contenuta/e nella lettera 13 agosto 2008, n. prot. C(2008) 4494, inviata dalla Commissaria Kroes, in nome e per conto della Commissione europea, alle autorità italiane, e concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (caso COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade); e

Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissaria sig.ra Kroes del 13 agosto 2008, con la quale, secondo la ricorrente, la Convenuta avrebbe comunicato alle autorità italiane la propria volontà di non perseguire il caso COMP/M.4388 — Abertis/autostrade ex art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio, del 20 gennaio 2004, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il Regolamento). Infatti, la Commissione approva le misure normative di fonte regolamentare relative alle procedure di autorizzazione per il «trasferimento» delle concessioni autostradali (Direttiva del 2007 e Decreto del 2008). Tuttavia, nella lettera precitata la Convenuta riserva la propria posizione sulla compatibilità del quadro normativo italiano relativo al procedimento di autorizzazione per il trasferimento delle concessioni autostradali con le regole in materia di mercato interno.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, basandosi sulle seguenti considerazioni:

La Commissione non può in alcun modo riferirsi a modifiche del quadro normativo pertinente intervenute successivamente al 31 gennaio 2007, data delle valutazioni preliminari. Poiché i poteri della Commissione nell'ambito della verifica ex art. 21, paragrafo 4, del Regolamento sono strettamente connessi al contesto della valutazione di una specifica operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, alla quale le misure nazionali controverse si ricollegano, le modifiche normative successive non potevano produrre effetti sulle condotte passate delle autorità italiane, che hanno avuto per risultato l'abbandono dell'operazione ad opera delle parti nel dicembre 2006, trascorsi tre mesi dall'autorizzazione dell'operazione ex art. 6, paragrafo primo, lett. b) del Regolamento.

La ricorrente censura l'eccesso/sviamento di potere da parte della Commissione, consistente nell'inadeguatezza della base giuridica prescelta rispetto al contenuto della Decisione esplicita di «non perseguire» le misure italiane controverse. Si afferma a questo riguardo che, decidendo che le modifiche del quadro normativo intervenute medio tempore varranno ad assicurare che le preoccupazioni espresse nelle sue valutazioni preliminari del 31 gennaio 2007 non si ripresentino in futuro, la Commissione ha adottato ex art. 21 del Regolamento un tipo di decisione che detta disposizione non contempla. La Commissione ha, infatti, utilizzato i poteri attribuitile dal citato art. 21 per dichiarare compatibili con il diritto comunitario misure di portata generale adottate da uno Stato membro, prescindendo del tutto dalla specifica operazione di concentrazione per bloccare la quale l'Italia ha adottato le misure nazionali in questione.

Nel ritenere che il quadro regolatorio italiano, come modificato, sia stato reso compatibile con il diritto comunitario, la Commissione non ha tenuto in considerazione le ulteriori incertezze ingenerate nell'ordinamento italiano dalle misure nazionali menzionate, che non hanno certo contribuito a stabilire un ambiente favorevole per eventuali concentrazioni future che interessino il mercato delle concessioni autostradali in Italia. Inoltre, la disciplina adottata dall'Amministrazione italiana nel 2007 e 2008 doveva comunque dirsi contraria anche all'art. 21 nella misura in cui essa impone, in dipendenza di un «trasferimento» di una concessione autostradale, obblighi più ampi di quelli che altrimenti incomberebbero ai soggetti interessati.


4.4.2009   

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C 82/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2009 — Air One/Commissione

(Causa T-344/02) (1)

(2009/C 82/60)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 31 dell'8.2.2003.


4.4.2009   

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C 82/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2009 — EMSA/Portogallo

(Causa T-4/08) (1)

(2009/C 82/61)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

4.4.2009   

IT

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C 82/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 febbraio 2009 Liotti/Commissione

(Causa F-38/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per il 2006 - Norme di valutazione applicabili dai compilatori)

(2009/C 82/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amerigo Liotti (Senningerberg, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee. (rappresentanti: B. Eggers e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

L'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il 2006

Dispositivo

1)

Il rapporto di evoluzione della carriera del sig. Liotti per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 è annullato.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008, pag. 26.


4.4.2009   

IT

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C 82/36


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 17 febbraio 2009 — Stols/Consiglio

(Causa F-51/08) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2007 - Esame comparativo dei meriti - Errore manifesto di valutazione)

(2009/C 82/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e sig.ra Balta, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione dell'APN di non inserire il ricorrente nell'elenco dei promossi al grado AST11 a titolo dell'esercizio di promozione 2007

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni 16 luglio 2007 e 5 febbraio 2008 con le quali il Consiglio dell'Unione europea ha rifiutato di promuovere il signor Stols al grado AST11 a titolo dell'esercizio di promozione 2007 sono annullate.

2)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008, pag. 34.


4.4.2009   

IT

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C 82/36


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 3 febbraio 2009 — Carvalhal Garcia/Consiglio

(Causa F-40/08) (1)

(Funzione pubblica - Ex-funzionari - Retribuzione - Indennità scolastica - Diniego di concessione - Ricorso tardivo - Irricevibilità manifesta)

(2009/C 82/64)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carvalhal Garcia (Sines, Portogallo) (rappresentante: avv. Antas da Cunha)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Monteiro, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio che sopprime il diritto all'indennità scolastica riguardante la figlia della ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile;

2)

La sig.ra Carvalhal Garcia sopporta tutte le spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008, pag. 33.


4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/37


Ricorso proposto il 6 febbraio 2009 — Vicente Carbajosa e a./Commissione

(Causa F-9/09)

(2009/C 82/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Isabel Vicente Carbajosa (Bruxelles, Belgio) ed altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento della decisione recante l'adozione e pubblicazione dei bandi dei concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 e delle decisioni relative alla correzione dei test di preselezione e delle prove scritte nonché alla valutazione delle prove orali.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni della Commissione recanti la pubblicazione e la determinazione delle condizioni di ammissione e dello svolgimento delle prove dei concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08;

annullare le decisioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 relative alla correzione dei test di preselezione e delle prove scritte nonché alla valutazione delle prove orali;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


4.4.2009   

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C 82/37


Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Moschonaki/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Causa F-10/09)

(2009/C 82/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, la domanda di annullamento della decisione che respinge la denuncia di molestie avanzata dalla ricorrente contro il capo delle risorse umane e, dall'altra, la domanda di condanna della convenuta a risarcire alla ricorrente i danni subiti.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Direttore della Fondazione 29 febbraio 2008 che respinge la denuncia per molestie avanzata dalla ricorrente contro il capo delle risorse umane;

annullare, nella misura del necessario, la decisione esplicita della Fondazione 24 ottobre 2008 che respinge il reclamo proposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, in data 27 giugno 2008;

condannare la Fondazione a versare alla ricorrente un risarcimento quantificato, provvisoriamente, in EUR 100 000;

condannare la convenuta alle spese.