ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 75

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
31 marzo 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2009/C 075/01

Piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea

1

 

Commissione

2009/C 075/02

Tassi di cambio dell'euro

13

2009/C 075/03

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

14

2009/C 075/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 5 dicembre 2008, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Relatore: Svezia

16

2009/C 075/05

Relazione finale sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina

19

2009/C 075/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) [notificata con il numero C(2008) 8459]  ( 1 )

21

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 075/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

28

2009/C 075/08

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

31

2009/C 075/09

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

32

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 075/10

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il 2009 [Decisione C(2009) 2179 della Commissione]

33

2009/C 075/11

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2009 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione C(2009) 2178 della Commissione]

34

2009/C 075/12

Invito a presentare proposte nel quadro del programma di lavoro per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come previsto nel piano europeo di ripresa economica [Decisione C(2009) 2183 della Commissione]

35

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 075/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) ( 1 )

36

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 075/14

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

37

2009/C 075/15

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

41

 

Rettifiche

2009/C 075/16

Rettifica dell'invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein (Questo testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 72 del 26.3.2009, pag. 50)

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/1


PIANO D'AZIONE PLURIENNALE 2009-2013 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA

(2009/C 75/01)

I.   INTRODUZIONE

1.

Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso che dovranno essere avviati lavori nella prospettiva di sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in materia di giustizia, in particolare per mezzo della creazione di un portale europeo.

2.

In effetti, l'uso di queste nuove tecnologie contribuisce alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure giudiziarie. L'uso di un sistema elettronico in questo settore permette di ridurre i tempi delle procedure e i costi di funzionamento, a vantaggio dei cittadini, delle imprese, degli operatori di giustizia e dell'amministrazione della giustizia. L'accesso alla giustizia risulta pertanto facilitato.

3.

Secondo gli studi effettuati dalla Commissione (1), circa 10 milioni di persone sono attualmente interessate da una procedura civile transfrontaliera. Questa cifra è destinata ad aumentare a causa di una più intensa circolazione delle persone nello spazio dell'Unione europea.

4.

Da 18 mesi il gruppo del Consiglio «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» sta svolgendo importanti lavori per rispondere ai successivi mandati conferitigli dal Consiglio. In tale contesto, alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota e, in particolare, un progetto volto alla elaborazione di un portale europeo della giustizia elettronica.

5.

Il 2 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (2).

6.

Il Parlamento europeo ha anch'esso avviato una riflessione sulla giustizia elettronica. Una relazione di iniziativa del Parlamento europeo dovrebbe essere adottata entro la fine del 2008.

7.

Nella sessione del 5 e 6 giugno 2008, il Consiglio ha invitato il gruppo «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» a esaminare, tenendo conto della Comunicazione della Commissione (3), gli aspetti relativi alla creazione di una struttura di coordinamento e gestione, in grado di elaborare vari progetti su larga scala entro termini ragionevoli in materia di giustizia elettronica e ad avviare discussioni sull'istituzione di un programma di lavoro pluriennale.

8.

Il 18 e 19 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009».

II.   CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO

9.

Lo sviluppo della giustizia elettronica deve iscriversi in un triplice contesto:

1.   Lavori in materia di giustizia elettronica già realizzati

10.

Già prima che il gruppo «Giustizia elettronica» si occupasse dell'argomento erano stati realizzati nell'ambito dell'Unione europea lavori volti in particolare a garantire l'accesso alle informazioni europee (siti delle istituzioni europee). Lavori più specifici sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuazione di strumenti adottati dal Consiglio in materia civile (rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale) o penale (per esempio, la rete giudiziaria europea in materia penale o l'interconnessione dei casellari giudiziari europei), ovvero sulla base di iniziative delle professioni giudiziarie (per esempio la rete europea dei registri dei testamenti) o in altri contesti ancora, ad esempio il collegamento in rete dei registri delle imprese, tramite il Registro europeo delle imprese (EBR), e dei registri fondiari, tramite il Servizio europeo di informazione territoriale (EULIS).

11.

L'inserimento di queste iniziative nell'ambito del programma pluriennale «giustizia elettronica» deve dunque essere effettuato in concertazione con i responsabili della loro attuazione.

2.   Il contesto della pubblica amministrazione elettronica

12.

Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere concepito nel rispetto del principio di indipendenza della giustizia.

13.

Tuttavia, da un punto di vista tecnico, la giustizia elettronica deve tener conto del quadro più generale della pubblica amministrazione elettronica (4). Nel campo dei progetti in materia di infrastruttura protetta e autenticazione dei documenti esistono già competenze consolidate che devono essere messe a frutto. Deve essere promosso, in piena cooperazione con la Commissione, un quadro di interoperabilità europea (EIF) in seno al programma IDABC (5). I lavori a livello europeo sull'eSignature e sull'e-Identity (6) sono particolarmente pertinenti in materia giudiziaria in cui l'autenticazione degli atti riveste un'importanza fondamentale.

14.

Il programma pluriennale deve essere pertanto definito in questo contesto generale. Deve essere inteso non solo a dare una risposta a breve ma anche a medio o lungo termine che permetta di favorire, attraverso l'uso delle TIC, lo sviluppo di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

3.   Un approccio orizzontale

15.

Le questioni relative alla giustizia elettronica non si limitano a certi settori giuridici, ma sussistono anche in numerosi settori del diritto civile, penale e amministrativo. La giustizia elettronica è pertanto una questione orizzontale nel quadro di procedure europee di carattere transfrontaliero.

III.   PIANO D'AZIONE

1.   Campo d'applicazione

16.

Occorre rilevare la dimensione europea del progetto «giustizia elettronica». Al riguardo, la denominazione dovrebbe essere cambiata in «giustizia elettronica europea».

17.

Va da sé che gli Stati membri restano liberi, nel rispetto delle competenze previste dal trattato, di istaurare tra loro progetti che possono rientrare nella giustizia elettronica ma non necessariamente nella giustizia elettronica europea. Questi progetti tuttavia possono qualificarsi per aspirare a uno statuto europeo e in particolare a finanziamenti comunitari solo a determinate condizioni:

18.

Tenuto conto della dimensione orizzontale della giustizia elettronica europea il gruppo «Giustizia elettronica», esaminando le questioni tecniche sollevate durante i lavori di altri organi del Consiglio, è destinato a svolgere un ruolo di coordinamento. Per contro il lavoro legislativo dovrà essere svolto dai gruppi competenti del Consiglio, ad esempio il Gruppo «Cooperazione in materia penale» o il Comitato per le questioni di diritto civile.

19.

Un sistema di giustizia elettronica dovrebbe essere accessibile ai cittadini e agli operatori economici, agli operatori di giustizia e alle autorità giudiziarie, che trarranno beneficio dalle moderne tecnologie esistenti. Occorrerebbe fissare tre criteri:

a)   Dimensione europea

20.

La giustizia elettronica europea è in grado di favorire uno spazio di giustizia europeo avvalendosi delle tecnologie di informazione e comunicazione. In questo contesto i progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

b)   Sostegno alla costruzione dello spazio giudiziario europeo

21.

I progetti dovranno favorire l'attuazione degli strumenti legislativi già adottati dalla Comunità europea e dall'Unione europea in materia di giustizia, senza tuttavia tralasciare gli altri progetti forieri di un valore aggiunto per la creazione di uno spazio giudiziario europeo.

22.

Inoltre, la giustizia elettronica europea dovrebbe costituire uno strumento di lavoro per gli operatori di giustizia e le autorità giudiziarie, fornendo una piattaforma e singole funzionalità per scambi d'informazioni efficaci e sicuri.

c)   Costruzione al servizio dei cittadini europei

23.

È fondamentale che lo sviluppo di una giustizia elettronica europea sia al servizio diretto dei cittadini europei che beneficiano del suo valore aggiunto, in particolare attraverso il portale. Nella scelta dei progetti o nell'ordine della loro realizzazione occorre pertanto far sì che i cittadini possano beneficiare rapidamente e concretamente degli strumenti della giustizia elettronica europea. Occorre dunque avviare alcuni progetti il più presto possibile, secondo quanto riportato in allegato, fatta salva l'eventuale aggiunta di altri progetti secondo le modalità definite nel presente piano d'azione.

24.

Tutti i progetti che consentono ai cittadini europei di conoscere meglio i loro diritti centrano questo obiettivo. Ciò deve anche valere per i progetti che permettono loro di esercitarli (assistenza legale gratuita, mediazione, traduzione, ecc.).

2.   Funzioni della giustizia elettronica europea

25.

I lavori avviati dal gruppo «Giustizia elettronica» e la comunicazione della Commissione permettono di definire chiaramente le funzionalità del futuro sistema di giustizia elettronica europea. Occorrerebbe fissare le tre funzioni essenziali seguenti:

a)   Accesso alle informazioni nel settore della giustizia

26.

Queste informazioni riguardano in particolare la legislazione e la giurisprudenza europee (7) come quelle relative agli Stati membri.

27.

La giustizia elettronica europea darà anche accesso, mediante interconnessioni, alle informazioni gestite dagli Stati membri nel quadro del servizio pubblico della giustizia (ad esempio, facendo salve le norme di funzionamento di questo progetto, l'interconnessione delle banche dati del casellario giudiziario degli Stati membri).

b)   Smaterializzazione delle procedure

28.

La smaterializzazione delle procedure giudiziarie ed extragiudiziarie transfrontaliere (ad esempio, la mediazione elettronica) comprende segnatamente la comunicazione elettronica tra una giurisdizione e le parti interessate, in particolare per l'attuazione degli strumenti europei adottati dal Consiglio (8).

c)   Comunicazioni tra autorità giudiziarie

29.

La semplificazione e l'incentivazione delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare nel quadro degli strumenti adottati nello spazio giudiziario europeo, rivestono un'importanza particolare (ad esempio, mediante le videoconferenze o le reti elettroniche sicure).

3.   Portale della giustizia elettronica europea

30.

Il portale uniforme della giustizia elettronica europea auspicato per la fine del 2009 dal Consiglio europeo è stato oggetto di importanti lavori nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica». In questo ambito un gruppo di Stati membri ha realizzato un progetto pilota. È importante che la realizzazione del portale si iscriva nella continuità dei lavori effettuati sinora nel quadro del progetto pilota.

31.

Il portale darà accesso all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o a servizi. Non potrà tuttavia costituire unicamente un insieme di collegamenti.

32.

Consentirà agli operatori di giustizia di accedere, attraverso una procedura di autenticazione unica, a varie funzionalità ad essi riservate, in cui saranno loro concessi diritti di accesso adeguati. Potrebbe essere opportuno prevedere altresì la possibilità di un'autenticazione analoga per i non addetti ai lavori.

33.

Il portale inoltre darà accesso a funzionalità nazionali mediante un'interfaccia plurilingue conviviale che le renda comprensibili ai cittadini europei.

34.

Il contenuto delle funzionalità accessibili attraverso il portale come pure la sua gestione dipendono evidentemente dalle scelte fatte dal Consiglio per quanto riguarda sia le funzioni della giustizia elettronica europea che le modalità di gestione della stessa.

4.   Aspetti tecnici

35.

L'istituzione di un sistema di giustizia elettronica europea implica la soluzione di un determinato numero di problemi tecnici orizzontali che sono stati individuati in particolare nella relazione approvata dal Consiglio il 5 giugno 2007 (9).

a)   Sistema tecnico decentrato

36.

Nella riunione informale tenutasi nel gennaio 2007 a Dresda, i ministri della giustizia hanno, a grande maggioranza, espresso la volontà di creare a livello europeo un sistema decentrato che colleghi tra loro i sistemi esistenti negli Stati membri.

b)   Standardizzazione degli scambi di informazioni

37.

Deve essere assicurata la maggiore compatibilità possibile tra le varie misure tecniche e organizzative prescelte per le applicazioni dei sistemi giudiziari, pur garantendo agli Stati membri la massima elasticità. È tuttavia necessario trovare un accordo su formati e protocolli di comunicazione standardizzati — tenendo conto degli standard europei o internazionali esistenti nel settore — che consentano uno scambio interoperabile, efficace, sicuro e rapido al minimo costo possibile.

c)   Meccanismi di autenticazione

38.

Una delle condizioni essenziali per un uso efficace della giustizia elettronica oltre le frontiere nazionali è la messa a punto di norme o interfacce uniformi per il ricorso alle tecnologie di autenticazione e alle componenti delle firme elettroniche. Questo requisito è essenziale almeno per le funzionalità della giustizia elettronica europea che vanno oltre l'esigenza di mettere semplicemente a disposizione del pubblico informazioni giuridiche. Occorre pertanto continuare a esaminare le varie disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri, nonché le tecnologie che questi utilizzano. Sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite, potrà essere determinata l'istituzione di uno scambio elettronico di documenti tra gli Stati membri, che sia quanto più sicuro possibile dal punto di vista giuridico.

d)   Sicurezza del sistema e protezione dei dati

39.

Nella creazione di servizi di giustizia elettronica europea che consentano la comunicazione di informazioni tra autorità giudiziarie o tra autorità giudiziarie e cittadini o addetti ai lavori, questi dati dovranno essere scambiati in un ambito protetto. Anche da questo punto di vista, si potrebbe tener conto dei lavori preparatori svolti nell'ambito dell'IDABC.

40.

Inoltre, poiché nella maggior parte dei casi i dati in questione hanno un carattere personale ai sensi della legislazione europea, sarà imperativo prestare attenzione al rispetto dei principi sottesi a tale legislazione.

5.   Aspetti linguistici

41.

L'esistenza di ventitre lingue diverse nelle istituzioni dell'Unione europea e la preoccupazione di fornire per i cittadini in Europa un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di prevedere azioni mirate in materia di traduzione e interpretazione in sede giudiziaria.

42.

A tale riguardo sarebbe illusorio ritenere che il fatto di facilitare l'accesso di un cittadino al sito di giustizia elettronica di uno Stato membro diverso dal suo possa costituire una soluzione sufficiente: la barriera linguistica renderebbe in ampia misura inutile un accesso siffatto.

43.

Questa sfida linguistica potrebbe essere raccolta grazie in particolare a sistemi di traduzione automatica, segnatamente del contenuto dei formulari usati negli strumenti europei, e alla messa in rete di risorse nazionali di traduzione.

44.

Inoltre, è opportuno istituire un metodo di lavoro che consenta la traduzione rigorosa, nelle ventitre lingue delle istituzioni della Comunità europea, dei concetti giuridici esistenti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tenendo pienamente conto delle questioni di semantica.

6.   Necessità di un'infrastruttura di lavoro

45.

L'insieme di questi aspetti impone indubbiamente di stabilire una procedura che consenta di scegliere gli standard tecnici da utilizzare per permettere l'interoperabilità dei sistemi degli Stati membri e di definire, come è consuetudine per i progetti collegati alle TIC, la ripartizione tra:

a)

la supervisione, ossia la presa di decisioni per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del sistema di giustizia elettronica europea e i progetti da attuare. Questa funzione può talvolta richiedere lavori di natura giuridica, come dimostrano i lavori svolti in materia di interconnessione dei casellari giudiziari;

b)

la gestione del progetto, vale a dire la realizzazione dei diversi servizi della giustizia elettronica europea, quali l'elaborazione delle interfacce per utenti plurilingui, in piena collaborazione con gli Stati membri, e l'evoluzione dei sistemi. Nella gestione rientra anche la manutenzione completa del sistema.

46.

Una struttura di questo tipo dovrebbe indubbiamente essere, da un lato, composta da esperti in materia di TIC e, dall'altro, dotata di capacità di traduzione. Possono essere prese in considerazione varie possibilità, eventualmente complementari:

a)

uno o più Stati membri accettano di assicurare la gestione della struttura in piena concertazione con gli altri Stati membri nell'ambito del gruppo «Giustizia elettronica»;

b)

la funzione è assicurata dalla Commissione europea, secondo modalità da definire;

c)

la creazione di un'agenzia europea. A tal fine esistono varie modalità, in funzione della loro dimensione e del loro grado di autonomia. Si tratta tuttavia di un'opzione che richiede tempi lunghi e la cui attuazione è complessa, da prevedere solo a medio termine, se del caso in base ai progressi dei lavori.

7.   Finanziamento

47.

La realizzazione della giustizia elettronica europea implica la mobilitazione di notevoli mezzi finanziari, destinati soprattutto:

a)

a incoraggiare, a livello nazionale, l'approntamento di un sistema di giustizia elettronica, favorendo in tal modo l'istituzione della giustizia elettronica europea;

b)

a permettere la realizzazione di progetti a livello europeo, compresi la creazione e lo sviluppo del portale della giustizia elettronica europea.

48.

I programmi finanziari giustizia civile e penale potrebbero essere mobilitati a concorrenza di 45 Mio EUR per il 2008 e il 2009. Questo importo dovrebbe essere aumentato in modo significativo in futuro. Occorrerebbe inoltre definire chiaramente gli altri importi disponibili nel bilancio delle Comunità europee che possono essere immediatamente destinati alla giustizia elettronica europea.

49.

Dovrebbe inoltre essere preso in considerazione il più presto possibile, come propone la Commissione, un unico programma orizzontale che abbracci contemporaneamente il settore civile e quello penale. Le risorse di bilancio dovrebbero essere aumentate considerevolmente per far fronte alle esigenze a livello nazionale e a livello comunitario in vista della realizzazione della giustizia elettronica europea. Sarebbe anche necessario che i criteri di selezione attualmente in vigore nei programmi per la giustizia civile e penale fossero chiariti e armonizzati per tener conto dei criteri relativi alla giustizia elettronica europea quali definiti al punto III del presente documento.

50.

I progetti di giustizia elettronica europea ai sensi del presente piano d'azione che non sono contemplati dal punto 49 beneficeranno degli eventuali finanziamenti previsti in altri programmi comunitari esistenti purché soddisfino le condizioni in essi stabilite.

IV.   PROPOSTE DELLA PRESIDENZA

51.

L'elaborazione di un piano d'azione pluriennale presuppone in via preliminare:

a)

la determinazione, per la realizzazione delle funzioni di giustizia elettronica europea, nel rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, dei compiti da svolgere nonché la definizione delle relative priorità e, per quanto possibile, delle scadenze da rispettare. È tuttavia necessaria una certa flessibilità per garantire la possibilità di adeguarsi alle evoluzioni che avranno luogo in questo settore;

b)

la ripartizione dei compiti tra Consiglio, Stati membri, Commissione europea e una struttura di realizzazione/coordinamento di determinati compiti tecnici che occorre determinare. Questa ripartizione deve anche riguardare le modalità di selezione dei progetti futuri;

c)

la determinazione di un metodo per garantire un seguito rigoroso e la valutazione della realizzazione del piano d'azione.

52.

Quanto detto implica che il Consiglio prenda, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna istituzione e conformemente agli articoli 5 e 7 del trattato CE, una serie di decisioni sulle questioni affrontate nel presente documento, in particolare:

a)

sulla struttura di lavoro che dovrà essere istituita a livello di Unione europea per realizzare i progetti di giustizia elettronica europea e controllare la loro attuazione ed evoluzione;

b)

sulla ripartizione dei compiti tra i vari soggetti: Consiglio, Commissione europea, Stati membri.

53.

A tale riguardo la presidenza rileva che le sporadiche esperienze acquisite con sistemi di giustizia elettronica esistenti (avvio del sito della rete giudiziaria europea in materia penale, interconnessione dei casellari giudiziari) hanno messo in evidenza che l'iniziativa di uno o più Stati membri è spesso stata determinante per l'avvio dei progetti.

54.

Tuttavia, oltre un determinato stadio di sviluppo, la partecipazione di un più elevato numero di Stati membri aumenta la complessità dei lavori. Sorge quindi la necessità di conferire una dimensione europea allo sviluppo, alla gestione e all'evoluzione del progetto.

55.

L'analisi dei vari aspetti tecnici riportata nelle pagine precedenti mette peraltro in evidenza che sarebbe più opportuno che alcuni compiti di natura orizzontale fossero gestiti a livello europeo. Sono inoltre prevedibili notevoli economie di scala con l'aumento del numero dei servizi disponibili di giustizia elettronica.

1.   Per una giustizia elettronica europea

56.

La presidenza propone di intitolare il programma giustizia elettronica: «giustizia elettronica europea».

2.   Verso la creazione di una struttura di lavoro

57.

Tenuto conto degli sviluppi illustrati nel presente piano d'azione e al fine di permettere la realizzazione di un programma pluriennale di realizzazione della giustizia elettronica europea, la presidenza propone di mettere in atto la seguente struttura di lavoro globale:

a)   Supervisione

58.

Il Consiglio, coerentemente con gli orientamenti definiti nel presente piano d'azione, è incaricato di monitorare l'attuazione del programma pluriennale. Adotta tutte le decisioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati nel presente piano d'azione. Ha il compito, in particolare, in funzione dei criteri definiti al punto III e in stretto collegamento con la Commissione, di stabilire l'elenco dei nuovi progetti proposti da esso stesso, dagli Stati membri [lettera c)] o dalla Commissione.

59.

La Commissione realizza qualsiasi studio reputi appropriato, di sua iniziativa o a richiesta del Consiglio.

60.

Il Consiglio può determinare le specifiche funzionali dei progetti.

61.

Per quanto riguarda i finanziamenti comunitari, la Commissione, nel rispetto delle procedure applicabili, tiene pienamente conto degli orientamenti e delle decisioni prese dal Consiglio.

b)   Gestione del progetto

62.

La Commissione europea mette a disposizione del Consiglio una struttura di gestione del progetto incaricata:

i)

di realizzare le condizioni tecniche relative al sistema di giustizia elettronica europea, secondo la procedura definita al punto 58;

ii)

a richiesta del Consiglio, di realizzare in stretto collegamento con gli Stati membri e in base ai finanziamenti comunitari disponibili, i progetti di giustizia elettronica europea definiti dal programma d'azione pluriennale, o progetti complementari;

iii)

di realizzare, entro il 2009, una prima versione del portale della giustizia elettronica europea, nel rispetto dei principi definiti dal progetto pilota in sede di gruppo «Giustizia elettronica» e sulla scorta delle decisioni che il Consiglio sarà chiamato ad adottare. Questa prima versione del portale sarà progressivamente integrata con funzionalità supplementari che saranno sviluppate nel quadro di progetti pilota specifici.

Ai fini di un uso complementare delle competenze degli Stati membri e della Commissione, quest'ultima istituirà un gruppo di esperti tecnici, comprensivo di quelli designati dagli Stati membri, che si riunirà a intervalli regolari per assicurare il monitoraggio dei progetti in corso e stabilire le scelte tecniche da effettuare.

Inoltre, la Commissione informerà il Consiglio dell'andamento dei lavori avviati e delle questioni dibattute nell'ambito del gruppo di esperti, consentendo agli Stati membri di assicurare un seguito adeguato e di far sì che i lavori traggano vantaggio dai progressi metodologici e tecnologici da essi realizzati.

c)   Stati membri

63.

Gli Stati membri, fatte salve le regole di cui alla lettera a), se del caso mediante i finanziamenti comunitari disponibili, possono proporre e varare nuovi progetti di giustizia elettronica europea, conformemente alle specifiche tecniche definite dal Consiglio, in piena concertazione con la Commissione, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnici e la realizzazione delle interfacce plurilingue.

3.   Clausola di revisione

64.

Il gruppo «Giustizia elettronica» procederà alla valutazione dei lavori realizzati dalla struttura di gestione del progetto nel corso del primo semestre 2010 e, se del caso, presenterà al Consiglio qualsiasi proposta che reputi appropriata per migliorarne il funzionamento.

4.   Programma pluriennale

65.

L'allegato programma pluriennale sarà regolarmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

V.   CONCLUSIONI

66.

Si invita il Coreper/Consiglio ad approvare il presente piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea.


(1)  10285/08 ADD 1 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

(2)  10285/08 JURINFO 45 JAI 305 JUSTCIV 119 COPEN 118 CRIMORG 87.

(3)  È opportuno tener conto del fatto che il Parlamento europeo ha avviato discussioni in tema di giustizia elettronica.

(4)  La pubblica amministrazione elettronica è definita come l'applicazione delle TIC a tutte le procedure amministrative.

(5)  http://ec.europa.eu/idabc/ Preliminary Study on mutual recognition of e-Signatures for e-Government applications (2007) e eID Interoperability for PEGS (2007).

(6)  Standardisation aspects of e-Signature (2007).

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf

(7)  Sarà stabilito un collegamento tra EUR-Lex e N-Lex.

(8)  Regolamento (CE) n. 1896/2006; regolamento (CE) n. 861/2007.

(9)  Doc. 10393/07 JURINFO 21, del 5 giugno 2007.


ALLEGATO

PIANO D'AZIONE

Allegato al piano d'azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica europea

Introduzione

I progetti sono stati fatti rientrare in un determinato tipo di progetto secondo le categorie seguenti:

sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo,

interconnessione di registri nazionali,

problematica trasversale,

scambio di buone pratiche.

Progetto

Stato dei lavori

Azione da avviare

Responsabile dell'azione

Calendario dei lavori

Osservazioni

Tipo di progetto

Portale della giustizia elettronica

Un prototipo di portale, stabilito da un gruppo di Stati membri

Sistema DIM elaborato da alcuni Stati membri in sede di gruppo «Giustizia elettronica»

Autenticazione e identificazione

Gruppo di Stati membri e Commissione

2009-2011

Avvio del portale nel 2008, con apertura al pubblico nel dicembre del 2009 (v. conclusioni del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2008)

Riflessioni in corso

I siti accessibili saranno determinati in funzione dei progetti ammissibili e dei criteri adottati dal Consiglio

Problematica trasversale

Prototipo aperto ai membri del gruppo «Giustizia elettronica» nell'aprile del 2008

Sicurezza

Interfaccia plurilingue e lavori di traduzione

Standard tecnici

Commissione in piena cooperazione con il gruppo di Stati membri partecipanti al progetto pilota

Successivo perfezionamento e arricchimento del portale grazie alla realizzazione di altri progetti

Comunicazioni smaterializzate tra autorità giudiziarie attraverso una rete sicura — Lavori in corso nel quadro del programma IDABC e in sede di gruppo «Giustizia elettronica»

Studio di fattibilità a cura della Commissione

Interconnessione dei casellari giudiziari

Nel quadro di un progetto pilota, interconnessione nel 2006 dei casellari giudiziari ES, BE, DE e FR, estesa nel gennaio del 2008 a CZ e LU

Elaborazione di un'applicazione di riferimento per facilitare l'accesso di nuovi Stati membri all'interconnessione

Consiglio (lavori sul progetto ECRIS seguiti dal gruppo COPEN) e Commissione (elaborazione dell'applicazione di riferimento e cofinanziamento UE)

Messa a disposizione dell'applicazione di riferimento durante il 2009.

A tutt'oggi, lavori seguiti dal gruppo COPEN.

Interconnessione di registri nazionali e sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Il progetto è attualmente operativo tra 6 Stati membri; 14 Stati membri sono a tutt'oggi partner del progetto

Accordo politico in sede di Consiglio GAI di giugno 2007 sul progetto di decisione quadro relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario

Orientamento generale del Consiglio del 24 ottobre 2008 sul progetto di decisione «ECRIS» per gettare le basi del formato per lo scambio elettronico delle informazioni tra i 27 Stati membri

Istituzione del cofinanziamento UE per la preparazione della connessione dei casellari giudiziari nazionali

Cofinanziamento in corso

Procedura di ingiunzione di pagamento europea

Regolamento del 30 dicembre 2006 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica

Proseguire le discussioni e i lavori sul prototipo

Creazione di formulari dinamici

Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

2009-2011

 

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Prototipo di procedura automatizzata elaborato da alcuni Stati membri

Inoltro di una domanda per via elettronica

Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

Studio avviato dalla Commissione

Commissione

Assistenza legale gratuita

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato

Inserimento di informazioni nel portale

Richiesta e ottenimento in linea dell'assistenza legale gratuita: avvio di uno studio di fattibilità

Commissione

2009-2013

 

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità

Regolamento dell'11 luglio 2007 che prevede la possibilità di ricorrere alla via elettronica

A cura della Commissione avvio di uno studio di fattibilità

Commissione

2009-2013

 

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Creazione di formulari dinamici

Gruppo di Stati membri e Commissione

Inoltro di una domanda per via elettronica

Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

Traduzione

Progetto pilota EUROVOC

Sistema di traduzione automatica SYSTRAN usato dal 1976

Questionario diffuso su iniziativa dell'Austria

Lavori sull'interoperabilità semantica e su tabelle (come ausilio alla comprensione)

Creazione graduale di un dizionario giuridico plurilingue comparato

Finanziamento di motori di traduzione idonei per il settore giuridico in tutte le coppie di lingue europee

Interconnessione delle banche dati traduttori e interpreti giuridici

Creazione di un glossario giuridico

Elaborazione di tavole di corrispondenza semantica nei vari settori

Commissione (Ufficio delle pubblicazioni)

2009-2013

 

Problematica trasversale

Commissione (Servizio di traduzione)

2009-2013

Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

2009-2013

Commissione e Stati membri

SEMIC.EU

2009-2013

Miglioramento dell'uso delle tecnologie di videoconferenza

Opuscolo elaborato sotto presidenza slovena

Messa a punto e messa in linea dell'opuscolo nel portale

Commissione in cooperazione con gli Stati membri

2008-2009

Associare le due reti giudiziarie ai lavori

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo e scambio di buone pratiche

Manuale d'uso in corso di elaborazione

Messa a punto e messa in linea del manuale nel portale

Entro il 2009

Diffusione di un questionario sulle predisposizioni per la videoconferenza e condizioni giuridiche d'uso

Messa in linea delle informazioni aggiornate sulle predisposizioni delle giurisdizioni per la videoconferenza e sulle condizioni giuridiche d'uso

Stati membri

Gestore della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Gestore della rete giudiziaria europea in materia penale

Messa in linea effettiva durante il 2009 al più tardi

Progetto di elaborazione di un sistema di prenotazione: valutazione di fattibilità e pertinenza

Elaborazione di un sistema di prenotazione in linea

Commissione in cooperazione con gli Stati membri

Avvio nel 2009

Mediazione

Direttiva del 21 maggio 2008 che deve essere recepita entro il 21 maggio 2011

Inserimento di informazioni nel portale

Avvio di uno studio di fattibilità

Commissione

2011-2013

Il calendario dei lavori è legato alla data di recepimento della direttiva

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Firma elettronica  (1)

Lavori avviati (IDABC) (2)

 

Commissione

2009-2011

Il progetto IDABC è realizzato dalla DG SANCO

Problematica trasversale

Notificazione o comunicazione di un atto giudiziario o extragiudiziario (per via elettronica)

Regolamento del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Studio di fattibilità

Commissione

2010-2011

 

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Pagamento in linea delle spese procedurali

Permettere di pagare in linea le spese procedurali

Avvio dei lavori

Stati membri

2011-2013

 

Sostegno agli strumenti adottati per lo sviluppo dello spazio giudiziario europeo

Interconnessione dei registri di insolvibilità

Prototipo relativo ai dati dei registri di insolvibilità di alcuni Stati membri

Aggiungere dati dei registri di insolvibilità di altri Stati membri

Creare un'interfaccia plurilingue

Creare un glossario giuridico e semantico

Gruppo di Stati membri e in seguito Commissione

Prosieguo nel 2009 su iniziativa degli Stati membri. Integrazione nel portale

 

Interconnessione dei registri nazionali

Interconnessione dei registri fondiari (Integrazione di EULIS)

Lavori a cura di EULIS

Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EULIS

Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EULIS nel portale

Autenticazione dell'utente tramite il portale

Commissione

2009-2010

Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio

Interconnessione dei registri nazionali

Interconnessione dei registri commerciali (Integrazione di EBR)

Lavori a cura di EBR

Prima fase: creazione di un collegamento con il sito di EBR

Seconda fase: riflessione sull'eventuale integrazione parziale di EBR nel portale

Autenticazione dell'utente tramite il portale

Commissione

2009-2010

Nesso con i lavori condotti in altre sedi del Consiglio

Interconnessione dei registri nazionali

Interconnessione dei registri dei testamenti

Progetto pilota: interconnessione effettiva tra Francia e Belgio

Determinare le possibilità di cooperazione con l'ARERT (CNUE)

Studio di fattibilità a cura della Commissione

Consiglio GAI e ARERT (CNUE)

2011-2013

Nesso con il futuro strumento sulle successioni che sarà presentato dalla Commissione nel 2009

Interconnessione dei registri nazionali

Formazione degli addetti ai lavori

Riflessione in corso sulla teledidattica in sede di REFG

Sviluppo di strumenti di teledidattica

Rete europea di formazione giudiziaria

2010-2012

 

Scambio di buone pratiche

Forum Giustizia creato dalla Commissione

Organizzazione di riunioni annuali su tematiche di giustizia elettronica nel quadro del forum Giustizia

Commissione

Riflessione sulle diverse pratiche nazionali nell'ambito di un gruppo di lavoro ristretto

Formazione all'uso della videoconferenza

Stati membri a livello nazionale e, in caso, europeo, attraverso la rete europea di formazione giudiziaria


(1)  Cfr. anche i lavori relativi all'autenticazione e all'identificazione citati sopra relativamente al progetto «Portale della giustizia elettronica».

(2)  Nel rispetto dell'autonomia da riservare al progetto di giustizia elettronica europea.


Commissione

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 marzo 2009

(2009/C 75/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3193

JPY

yen giapponesi

127,93

DKK

corone danesi

7,4488

GBP

sterline inglesi

0,92910

SEK

corone svedesi

10,9662

CHF

franchi svizzeri

1,5159

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9510

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,469

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

308,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7096

PLN

zloty polacchi

4,7260

RON

leu rumeni

4,2238

TRY

lire turche

2,2352

AUD

dollari australiani

1,9386

CAD

dollari canadesi

1,6533

HKD

dollari di Hong Kong

10,2250

NZD

dollari neozelandesi

2,3448

SGD

dollari di Singapore

2,0055

KRW

won sudcoreani

1 848,04

ZAR

rand sudafricani

12,8433

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0893

HRK

kuna croata

7,4850

IDR

rupia indonesiana

15 244,51

MYR

ringgit malese

4,8560

PHP

peso filippino

63,980

RUB

rublo russo

44,8913

THB

baht thailandese

47,257

BRL

real brasiliano

3,0608

MXN

peso messicano

19,1611

INR

rupia indiana

67,9640


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/14


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2009/C 75/03)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2009

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2009

01-2009

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

27,1693

7,45194

15,6466

0,704329

3,45280

279,859

4,23002

4,23537

10,7264

0,918193

9,21640

1,49347

1 BGN =

0,511300

1

13,8917

3,81017

8,00010

0,360123

1,76542

143,092

2,16281

2,16554

5,48441

0,469472

4,71235

0,763609

1 CZK =

0,0368062

0,0719856

1

0,274278

0,575892

0,0259237

0,127084

10,3005

0,155691

0,155888

0,394798

0,0337952

0,339221

0,0549688

1 DKK =

0,134193

0,262455

3,64594

1

2,09967

0,0945162

0,463343

37,5551

0,567640

0,568358

1,43941

0,123215

1,23678

0,200413

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,73644

0,476266

1

0,0450148

0,220674

17,8862

0,270347

0,270689

0,685542

0,0586832

0,589036

0,0954499

1 LVL =

1,41979

2,77683

38,5748

10,5802

22,2149

1

4,90226

397,341

6,00575

6,01334

15,2293

1,30364

13,0854

2,12041

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,86878

2,15823

4,53157

0,203988

1

81,0526

1,22510

1,22665

3,10658

0,265927

2,66926

0,432538

1 HUF =

0,00357323

0,00698853

0,0970824

0,0266275

0,0559090

0,00251673

0,0123377

1

0,0151148

0,0151340

0,038328

0,00328092

0,0329324

0,00533651

1 PLN =

0,236406

0,462362

6,42298

1,76168

3,69894

0,166507

0,816261

66,1601

1

1,00126

2,53578

0,217066

2,17881

0,353064

1 RON =

0,236107

0,461778

6,41487

1,75946

3,69427

0,166297

0,815230

66,0766

0,998737

1

2,53258

0,216792

2,17606

0,352618

1 SEK =

0,093228

0,182335

2,53294

0,694729

1,45870

0,0656631

0,321897

26,0906

0,394356

0,394854

1

0,0856012

0,859226

0,139233

1 GBP =

1,08910

2,13005

29,5900

8,11587

17,0406

0,767081

3,76043

304,793

4,60690

4,61272

11,6821

1

10,0375

1,62653

1 NOK =

0,108502

0,212209

2,94793

0,808552

1,69769

0,0764212

0,374636

30,3653

0,458966

0,459547

1,16384

0,0996259

1

0,162044

1 ISK =

0,00609146

0,0119137

0,165501

0,0453932

0,0953106

0,00429039

0,0210326

1,70475

0,0257670

0,0257996

0,0653394

0,00559313

0,0561414

1

0,00909739

1 CHF =

0,669583

1,30957

18,1921

4,98969

10,4767

0,471606

2,31194

187,389

2,83235

2,83593

7,18222

0,614806

6,17115

1

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/16


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 5 dicembre 2008, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina

Relatore: Svezia

(2009/C 75/04)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata ha dimensioni comunitarie ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei pertinenti mercati del prodotto sono le seguenti:

a)

approvvigionamento di latte crudo, distinto in approvvigionamento di latte crudo convenzionale e in approvvigionamento di latte crudo organico;

b)

prodotti lattiero-caseari di base, freschi, distinti in latte fresco, latticello e yogurt non aromatizzato;

c)

prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

d)

prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

e)

formaggio di tipo olandese rispettivamente per grossisti specializzati e per tipi moderni di vendita al dettaglio;

f)

burro sfuso, distinto in burro di base, burro disidratato frazionato, burro disidratato non frazionato e in burro in panetti, distinto per le vendite a svariati canali di distribuzione («Out of Home»: «OOH») e ai segmenti al dettaglio;

g)

yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH;

h)

bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca, distinte per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

i)

bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate, distinte in bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate al cioccolato, e in bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate alla frutta;

j)

crema pasticciera e porridge freschi, distinti per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

k)

panna liquida, distinta per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

l)

panna spray, distinta in panna spray di latte e non di latte e per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

m)

latte da aggiungere al caffè, distinto per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio, e panna da aggiungere al caffè, distinta per le vendite OOH e ai segmenti al dettaglio;

n)

emulsioni essiccate spray, distinte nei tipi per creme, schiume e guarnizioni;

o)

lattosio alimentare;

p)

lattosio per usi sanitari, distinto in lattosio farmaceutico e lattosio in polvere essiccata per inalazioni («lattosio PEI»).

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei pertinenti mercati geografici sono le seguenti:

a)

nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di approvvigionamento di latte crudo;

b)

nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari di base, freschi;

c)

più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per i prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

d)

nazionale (Paesi Bassi) per i prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

e)

nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di formaggio di tipo olandese (tranne il formaggio senza crosta);

f)

esteso a tutto il SEE per tutti i mercati di burro sfuso e più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di burro in panetti;

g)

nazionale (Paesi Bassi) per yogurt e quark a valore aggiunto venduti al segmento OOH;

h)

nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca;

i)

nazionale (Paesi Bassi e Belgio) o anche più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, aromatizzate;

j)

nazionale (Paesi Bassi) per tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi;

k)

più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di panna liquida;

l)

più esteso del nazionale (comprendente almeno Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di panna spray;

m)

più esteso del nazionale (comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi) per tutti i mercati di latte da aggiungere al caffè e di panna da aggiungere al caffè;

n)

esteso a tutto il SEE per tutti i mercati di emulsioni essiccate spray;

o)

esteso a tutto il SEE o mondiale per il lattosio alimentare;

p)

esteso a tutto il SEE o mondiale per tutti i mercati di lattosio per usi sanitari.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta comporterà probabilmente un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole sui seguenti mercati:

a)

approvvigionamento di latte crudo convenzionale nei Paesi Bassi;

b)

tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari di base, freschi, nei Paesi Bassi;

c)

tutti i mercati di formaggio di tipo olandese nei Paesi Bassi;

d)

yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH nei Paesi Bassi;

e)

tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca, nei Paesi Bassi;

f)

tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, nei Paesi Bassi e in Belgio o anche in una zona più estesa, comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi;

g)

tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi nei Paesi Bassi.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta non dovrebbe comportare un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole sui seguenti mercati:

a)

approvvigionamento di latte crudo organico nei Paesi Bassi;

b)

prodotti lattiero-caseari di base, a lunga conservazione;

c)

prodotti lattiero-caseari di base organici, freschi;

d)

formaggio senza crosta;

e)

tutti i mercati di burro sfuso e di burro in panetti;

f)

tutti i mercati di panna liquida;

g)

tutti i mercati di panna spray;

h)

tutti i mercati di latte da aggiungere al caffè e di panna da aggiungere al caffè;

i)

tutti i mercati di emulsioni essiccate spray;

j)

tutti i mercati di lattosio alimentare;

k)

tutti i mercati di lattosio per usi sanitari (incluso il lattosio PEI).

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni assunti sono sufficienti per sopprimere i gravi ostacoli alla concorrenza nei seguenti mercati:

a)

approvvigionamento di latte crudo convenzionale nei Paesi Bassi;

b)

tutti i mercati di prodotti lattiero-caseari freschi nei Paesi Bassi;

c)

tutti i mercati di formaggio di tipo olandese nei Paesi Bassi;

d)

yogurt e quark a valore aggiunto, venduti al segmento OOH nei Paesi Bassi;

e)

tutti i mercati di bibite a base di latte, fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, di marca nei Paesi Bassi;

f)

tutti i mercati di bibite a base di latte, a lunga conservazione, nei Paesi Bassi e in Belgio o anche in una zona più estesa, comprendente Belgio, Germania e Paesi Bassi;

g)

tutti i mercati di crema pasticciera e porridge freschi nei Paesi Bassi;

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, purché vengano onorati integralmente gli impegni offerti dalle parti, e considerati tutti gli impegni nel loro complesso, la concentrazione proposta non costituisce un grave ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

10.

Il comitato consultivo raccomanda che il presente parere sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/19


Relazione finale (1) sul caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina

(2009/C 75/05)

INTRODUZIONE

Il 12 giugno 2008 la Commissione ha ricevuto la notifica di una concentrazione proposta (2) mediante la quale le cooperative Zuivelcoöperatie Campina U.A. e Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. (le «parti») si fondono con una fusione nel pieno senso giuridico del termine.

La Commissione ha iniziato il procedimento il 17 luglio 2008, in quanto la concentrazione suscitava gravi dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (3).

PROCEDIMENTO

Proroga del termine

La Commissione ha prorogato di cinque giorni il termine del procedimento nella fase II, previo accordo con le parti (4).

Comunicazione delle obiezioni e risposta

La Commissione ha notificato una comunicazione delle obiezioni («CO») il 3 ottobre 2008, giungendo alla conclusione preliminare che l'operazione avrebbe suscitato gravi preoccupazioni in materia di concorrenza sui seguenti 14 mercati del prodotto: vendite di latte fresco, latte fresco per la produzione di burro e yogurt non aromatizzato; vendite di bibite a base di latte, fresche, di marca, distinte secondo i canali di distribuzione al dettaglio e svariati altri canali («Out of Home»: «OOH»); vendite di yogurt e quark a valore aggiunto al segmento OOH; vendite di crema pasticciera e porridge freschi (i «prodotti freschi a base di latte» ); vendite di bibite a base di latte, a lunga conservazione; vendite di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati ed a tipi moderni di vendita al dettaglio; approvvigionamento di latte crudo convenzionale (in caso di preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati a valle); vendite di lattosio farmaceutico e lattosio in polvere essiccata per inalazioni («lattosio PEI»).

Le parti hanno risposto alla CO il 17 ottobre 2008.

Accesso alla pratica

L'accesso alla pratica è stato accordato alle parti il 6 ottobre 2008.

Successivamente, esse hanno ottenuto a varie riprese l'accesso ai documenti che erano stati aggiunti alla pratica dopo la notifica della CO.

Interessamento di terze parti

I seguenti terzi interessati sono state ammessi al procedimento dopo avermene presentato richiesta motivata: Superunie C.I.V. B.A., Albert Heijn B.V., Arla Foods AmbA e CBC Co., Ltd.

Audizione

Un'audizione si è svolta il 21 ottobre 2008. Vi hanno partecipato le parti, due dei quattro terzi interessati ammessi (Albert Heijn B.V. e Arla Foods AmbA) e 11 Stati membri. Le osservazioni delle parti hanno indotto la Commissione a svolgere ulteriori indagini.

Impegni

Già prima dell'audizione le parti hanno presentato un progetto di misure correttive riguardanti i prodotti freschi a base di latte. In una riunione relativa allo stato di avanzamento, svoltasi con le parti dopo l'audizione, la Commissione le ha informate che il progetto di misure correttive non rispondeva a tutte le obiezioni enunciate nella CO. Perché le parti fossero in grado di presentare una proposta valida di misure correttive, la Commissione ha prorogato di un giorno lavorativo il termine del procedimento, previo accordo con le parti (4).

Le parti hanno quindi offerto una prima serie d'impegni vincolanti, che è stata completata successivamente. Il pacchetto d'impegni vincolanti consiste soprattutto nella dismissione delle attività relative ai prodotti freschi a base di latte, al formaggio, ai prodotti a lunga conservazione e all'accesso al latte crudo. Il test di mercato effettuato successivamente ha mostrato che erano necessari considerevoli miglioramenti. Di conseguenza, le parti hanno presentato un pacchetto d'impegni riveduto.

Il secondo test di mercato ha mostrato che erano ancora necessari miglioramenti riguardo all'approvvigionamento di latte crudo, per assicurare la concorrenza sui mercati a valle per i prodotti freschi a base di latte e per il formaggio.

Il 27 novembre 2008 le parti hanno presentato il pacchetto d'impegni definitivo.

Riguardo agli impegni, le parti mi hanno espresso la loro preoccupazione che la Commissione avesse violato i loro diritti di difesa. Essi sostenevano che la Commissione aveva chiesto loro di offrire una misura correttiva per il mercato dell'approvvigionamento di latte crudo, il che a loro parere non era riscontrabile nella CO.

A tale riguardo, faccio osservare che né nel progetto di decisione né, in precedenza, nella CO la Commissione conclude che la forte posizione di mercato per l'approvvigionamento di latte crudo dell'entità risultante dalla concentrazione comporterebbe di per se stessa un grave ostacolo all'effettiva concorrenza. Le preoccupazioni in materia di concorrenza derivano dall'accresciuto potere di mercato delle parti sui mercati a valle. Gli impegni proposti dalle parti riguardo all'approvvigionamento di latte crudo servono ad assicurare, insieme con gli impegni relativi ai prodotti freschi a base di latte e al formaggio, che su questi mercati a valle sia ripristinata la concorrenza effettiva, consentendo agli acquirenti delle attività dismesse e ai concorrenti sui mercati a valle di procurare adeguate forniture di latte crudo su base duratura. Quando le preoccupazioni sui mercati a valle saranno dissipate, sarà dissipata automaticamente anche la preoccupazione sul mercato dell'approvvigionamento di latte crudo.

Prendo atto che, successivamente, in una riunione sullo stato di avanzamento i servizi della Commissione hanno discusso potenziali malintesi delle precedenti comunicazioni e hanno confermato alle parti che la preoccupazione sul mercato dell'approvvigionamento di latte crudo riguarda barriere all'accesso e/o all'espansione sui mercati a valle e che quindi gli impegni relativi all'accesso al latte crudo sono necessari per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza sui mercati a valle.

Le parti non hanno insistito presso di me su questo punto.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Nel progetto di decisione la Commissione ha concluso che gli impegni, quali sono stati presentati il 27 novembre 2008, assicurano che la concentrazione proposta non costituirebbe un grave ostacolo all'effettiva concorrenza sui mercati rispettivamente delle vendite di latte fresco, di latte fresco per la produzione di burro e di yogurt non aromatizzati, delle vendite di bibite a base di latte, fresche, di marca, non per usi sanitari, distinte secondo i canali di distribuzione al dettaglio e l'OOH, delle vendite di yogurt e quark a valore aggiunto al segmento OOH, delle vendite di crema pasticciera e porridge freschi (insieme con tutti i suddetti mercati di «prodotti freschi a base di latte»), delle vendite di bibite a base di latte, a lunga conservazione, delle vendite di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati ed a tipi moderni di vendita al dettaglio, e quindi anche dell'approvvigionamento di latte crudo.

Contrariamente alla sua valutazione preliminare, la Commissione ha determinato che la concentrazione non comporterà un grave ostacolo all'effettiva concorrenza per quanto riguarda il lattosio farmaceutico e il lattosio PEI ed è giunta alla conclusione generale che la concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, purché siano rispettati integralmente gli impegni enunciati nell'allegato alla decisione.

A prescindere dalle suddette osservazioni della parti, non mi sono state presentate domande ed osservazioni delle parti stesse o di terzi. Su questa base, e tenuto conto di quanto sin qui esposto, ritengo che il caso in oggetto non richieda particolari commenti per quanto riguarda il diritto all'audizione.

Bruxelles, 12 dicembre 2008.

Michael ALBERS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(3)  Cfr. articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(4)  In base all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.


31.3.2009   

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C 75/21


SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina)

[notificata con il numero C(2008) 8459]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75/06)

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato la decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione, sul sito web della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LE PARTI

(1)

La Friesland Foods, comprendente 9 417 membri (nel 2007), vende prodotti lattiero-caseari a clienti in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa e ingredienti a clienti del settore professionale e industriale in tutto il mondo.

(2)

La Campina è una cooperativa del settore lattiero-caseario avente come membri 6 885 conduttori agricoli (nel 2007) che producono in vari paesi in Europa, in America settentrionale e meridionale e in Asia prodotti lattiero-caseari freschi, formaggio, burro, bibite aromatizzate a base di latte, fresche e a lunga conservazione, ed emulsioni.

II.   L'OPERAZIONE

(3)

Il 12 giugno 2008 la Commissione ha ricevuto una notificazione formale, a norma dell'articolo 4 del regolamento comunitario sulle concentrazioni, secondo la quale le cooperative Zuivelcoöperatie Campina U.A. («Campina») e Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. («Friesland Foods») si fondono con una fusione nel senso legale del termine. Nel seguito del presente testo la Campina e la Friesland Foods sono indicate collettivamente come le «parti notificatrici».

III.   SINTESI

(4)

Dopo l'esame della notificazione, il 17 luglio 2008 la Commissione ha adottato una decisione, concludendo che l'operazione rientrava nel campo di applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni e suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. La Commissione ha quindi ha iniziato il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

(5)

Il 3 ottobre 2008 è stata inviata alle parti notificatrici una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La Friesland Foods e la Campina hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni il 17 ottobre. Il 21 ottobre, a richiesta delle parti notificatrici, si è svolta un'audizione.

(6)

Il 28 ottobre le parti notificatrici hanno offerto impegni, nell'intento di rendere compatibile con il mercato comune la concentrazione proposta. Questi impegni sono stati poi modificati: la loro versione definitiva è stata presentata alla Commissione il 27 novembre 2008.

IV.   DELUCIDAZIONE

(7)

Il settore lattiero-caseario comprende una serie di mercati del prodotto intercorrelati, che riflettono l'ampia varietà di prodotti finali a base di latte. Il modello tipico di attività delle società del settore lattiero-caseario, ossia le cooperative, consiste nell'aggiungere valore al latte crudo raccolto presso i conduttori agricoli, producendo un'ampia varietà di prodotti lattiero-caseari. Poiché i prodotti lattiero-caseari hanno in comune la materia prima — il latte crudo — i loro prezzi seguono tendenze analoghe.

(8)

Il latte crudo comprende varie componenti nutritive: grassi, proteine, lattosio (= zucchero del latte) e sostanze minerali. Per alcuni prodotti lattiero-caseari si utilizzano soltanto le componenti non grasse (le proteine e il lattosio), mentre altri prodotti, quali il burro e la panna, sono basati sui grassi del latte. Molti dei prodotti principali, come il formaggio e il latte, contengono componenti sia grasse sia non grasse. Alcuni prodotti — in particolare la panna, il latticello e il siero di latte — sono essenzialmente sottoprodotti risultanti dalla produzione dei prodotti lattiero-caseari primari, quali il latte da bere e il formaggio.

A.   I MERCATI RILEVANTI

1.   Approvvigionamento di latte crudo

(9)

Per quanto riguarda i pertinenti mercati del prodotto, l'indagine di mercato ha confermato che, dal lato della domanda, il latte crudo organico e il latte crudo convenzionale non possono sostituirsi l'un l'altro per i processi di lavorazione e trasfomazione del latte. Dal lato dell'offerta, i conduttori agricoli che producono latte organico non hanno incentivi a passare alla produzione di latte crudo convenzionale, considerando la maggiorazione di prezzo che essi ottengono e gli investimenti da essi effettuati per produrre latte crudo organico. Passare al latte crudo organico è possibile per un produttore di latte crudo convenzionale, ma richiede ingenti investimenti in terreni da pascolo (ad impiego più estensivo) e in media un periodo di transizione di due anni. Si è concluso quindi che l'approvvigionamento rispettivamente di latte crudo convenzionale e di latte crudo organico costituiscono mercati del prodotto distinti.

(10)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico (per il latte crudo convenzionale e per il latte crudo organico), si è riscontrato che soltanto nei Paesi Bassi vi è interferenza tra le attività delle parti. I quantitativi che la Campina trasporta annualmente dalla Germania e dal Belgio nei Paesi Bassi sono trascurabili rispetto al quantitativo totale di latte crudo che parti notificatrici acquistano nei Paesi Bassi (oltre 8 000 milioni di kg all'anno). Si è dunque ritenuto che la concentrazione non abbia un'incidenza di rilievo sul mercato dell'approvvigionamento fuori del territorio dei Paesi Bassi e la valutazione si è incentrata sui Paesi Bassi.

2.   Prodotti lattiero-caseari di base

(11)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, si è concluso che è necessario distinguere tra prodotti lattiero-caseari di base freschi e a lunga conservazione. All'interno di ciascuna categoria, si può distinguere inoltre tra prodotti organici e non organici.

(12)

Tra i prodotti lattiero-caseari di base freschi, organici e non organici, il latte fresco, il latticello fresco, gli yogurt non aromatizzati e la crema pasticciera costituiscono mercati rilevanti del prodotto distinti, essendo impossibile per i consumatori la sostituzione di tali prodotti e data la mancanza di possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta. Della crema pasticciera si tratterà nel capitolo riguardante i dessert a base di latte, Per il latte fresco, il latticello fresco e gli yogurt non aromatizzati, i prodotti di aziende private e i prodotti di marca appartengono al medesimo mercato del prodotto a monte. Per i prodotti lattiero-caseari di base freschi, non organici, si tralascia una possibile distinzione, per quanto riguarda i canali di distribuzione, tra la vendita al dettaglio e altri canali vari («Out of Home»: OOH), mentre le vendite OOH e al dettaglio appartengono al medesimo mercato dei prodotti lattiero-caseari di base freschi organici.

(13)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, si è concluso che tale mercato è nazionale per il mercato a monte di latte fresco, latticello fresco e yogurt non aromatizzato (organici e non organici).

(14)

Poiché per i prodotti lattiero-caseari di base a lunga conservazione la sola interferenza delle attività si ha per il latte a lunga conservazione e non vi è sostituibilità né dal lato della domanda né dal lato dell'offerta, il pertinente mercato del prodotto è quello del latte a lunga conservazione, senza distinguere tra prodotti di aziende private e prodotti di marca. Si tralascia una possibile distinzione, per quanto riguarda la distribuzione, tra le vendite OOH e al dettaglio. Il mercato geografico rilevante è più esteso di quello nazionale: include Belgio, Germania e Paesi Bassi.

3.   Formaggio di tipo olandese

(15)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, si deve tener conto di mercati distinti per la vendita di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati e a tipi moderni di vendita al dettaglio (supermercati, ipermercati, grandi negozi a prezzi scontati). Si tralascia, dato che non avrebbe incidenza concreta sulla valutazione in termini di concorrenza, l'altra distinzione tra la vendite di formaggio di tipo olandese (Gouda/Maasdam/Edam, naturali/senza crosta, formaggi di 15 giorni/altri formaggi naturali) a grossisti specializzati e la vendita di formaggio di tipo olandese (Gouda/Maasdam/Edam, naturali/senza crosta) a tipi moderni di vendita al dettaglio.

(16)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, i mercati per la vendita di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati e a tipi moderni di vendita al dettaglio (includendo, tranne per il formaggio senza crosta, tutte le segmentazioni più ridotte) sono nazionali, mentre per i mercati per la vendita di formaggio di tipo olandese senza crosta (includendo tutte le segmentazioni più ridotte) a grossisti specializzati e a tipi moderni di vendita al dettaglio il mercato è più esteso di quello nazionale: comprende almeno Paesi Bassi e Germania.

4.   Burro

(17)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, vi sono mercati distinti per il burro sfuso e per il burro in panetti. Il burro sfuso appartiene a un mercato distinto da quello dei grassi vegetali sfusi. Un'altra distinzione può stabilirsi tra burro di base (82 % di grassi), burro disidratato non frazionato (o semplicemente burro disidratato con il 99,8 % di grassi) e burro disidratato (o semplicemente burro frazionato, distinto secondo il punto di fusione). Per il burro a panetti, il burro e i grassi vegetali appartengono a mercati distinti e il mercato del burro a panetti si può distinguere tra la vendita a dettaglianti a la vendita ai clienti OOH. Si è tralasciata la questione se il burro prodotto da aziende private e il burro di marca appartengano al medesimo mercato, poiché tale distinzione non avrebbe incidenza sulla valutazione in termini di concorrenza.

(18)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, il mercato del burro sfuso, del burro disidratato frazionato e del burro disidratato non frazionato è esteso a tutto il SEE. Per il burro in panetti, il pertinente mercato geografico comprende almeno Paesi Bassi, Belgio e Germania. Si può tralasciare la questione se il pertinente mercato geografico del burro a panetti sia esteso a tutto il SEE, poiché tale conclusione non avrebbe effetto determinante sulla valutazione in termini di concorrenza.

5.   Yogurt a valore aggiunto e quark

(19)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, vi sono mercati distinti per gli yogurt a valore aggiunto e per i quark, in funzione del canale di distribuzione. Si possono tralasciare le distinzioni rispettivamente tra yogurt a valore aggiunto da un lato e quark dall'altro, in funzione dell'uso sanitario o come alimenti voluttuari e tra prodotti di aziende private e prodotti di marca, perché esse non inciderebbero sulla valutazione in termini di concorrenza. Dato che la Friesland Foods non è attiva nel segmento sanitario, non ci si è dilungati nell'esame degli yogurt a valore aggiunto e dei quark per usi sanitari.

(20)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, si tratta del mercato nazionale per il mercato a monte di yogurt a valore aggiunto e di quark venduti ai grossisti OOH, mentre è più esteso di quello nazionale per il mercato a monte di yogurt a valore aggiunto e di quark venduti ai dettaglianti.

6.   Bibite aromatizzate a base di latte

(21)

Per questo mercato si è stabilita una distinzione preliminare tra bibite aromatizzate a base di latte rispettivamente fresche e a lunga conservazione.

(22)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, vi sono mercati rilevanti distinti per le bibite aromatizzate a base di latte rispettivamente per usi sanitari e non per usi sanitari, e si può ancora distinguere tra l'offerta di prodotti di aziende private e di prodotti di marca e in funzione del canale di distribuzione (dettaglio/OOH). Poiché la concentrazione proposta non costituirebbe un ostacolo all'effettiva concorrenza sul mercato delle bibite fresche aromatizzate a base di latte per usi sanitari e non avrebbe incidenza sul mercato dei prodotti di aziende private, la valutazione in termini di concorrenza si è incentrata sul mercato delle bibite fresche aromatizzate a base di latte non per usi sanitari.

(23)

Si è riscontrato che le bibite aromatizzate a base di latte a lunga conservazione, le bibite a base di latte aromatizzate al cioccolato e le bibite a base di latte aromatizzate alla frutta appartengono a mercati del prodotto distinti. Non è necessario concludere se le bibite a base di latte a lunga conservazione appartengano a mercati del prodotto diversi in funzione della loro origine, ossia se prodotte da aziende private oppure se di marca. Si può anche tralasciare la distinzione, in funzione del canale di distribuzione, tra vendita al dettaglio e OOH.

(24)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, è nazionale per il mercato a monte delle bibite fresche aromatizzate per usi non sanitari. Per le bibite a base di latte aromatizzate a lunga conservazione, si è riscontrato che in un mercato comprendente prodotti di aziende private e prodotti di marca la portata geografica è più ampia di quella nazionale: comprende Paesi Bassi, Belgio e Germania. Se il mercato del prodotto a monte viene limitato ai prodotti di marca, questi mercati hanno portata nazionale, dato che le marche sono alquanto diverse tra i vari Stati.

7.   Creme dessert fresche

(25)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, vi sono mercati distinti per la crema pasticciera fresca, il porridge e i dessert in confezioni da una porzione. Per la crema pasticciera non è necessario distinguere tra prodotti di aziende private e prodotti di marca. Si può tralasciare la questione se occorra una distinzione anche a seconda del canale di distribuzione, poiché tale distinzione non inciderebbe sulla valutazione in termini di concorrenza.

(26)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, per la crema pasticciera e per il porridge si tratta dei mercati nazionali.

8.   Panna

(27)

Riguardo alla panna, si è constatato che il pertinente mercato del prodotto dovrebbe essere distinto anzitutto nei mercati della panna liquida e della panna spray. Per la panna liquida, vi è distinzione tra la panna contenente lattosio e quella priva di lattosio e, all'interno di ciascun segmento, tra la panna liquida venduta rispettivamente al dettaglio, all'OOH e all'industria. Il mercato della panna liquida contenente lattosio include prodotti a basso o ad elevato tenore di grassi. Per il mercato della panna liquida si è tralasciata la distinzione tra panna fresca e panna a lunga conservazione, poiché non inciderebbe sulla valutazione in termini di concorrenza. Si è tralasciata anche la questione della differenza tra panna liquida di marca o prodotta da aziende private, perché non inciderebbe sulla conclusione finale riguardo alla concentrazione in oggetto. Infine, poiché non vi è interferenza tra le attività delle parti nel mercato della panna non contenente lattosio, si è incentrata la valutazione sulla panna liquida contenente lattosio.

(28)

Per quanto riguarda la panna spray, sono due i mercati rilevanti del prodotto: la panna spray contente lattosio venduta rispettivamente al dettaglio e ai clienti OOH. Il mercato al dettaglio comprende panna spray di marca e prodotta da aziende private, mentre per il mercato OOH si può tralasciare la distinzione tra panna spray di marca e prodotta da aziende private, poiché non inciderebbe sulla valutazione in termini di concorrenza.

(29)

Il pertinente mercato geografico per la panna liquida contenente lattosio venduta all'OOH a dettaglio e all'industria e per la panna spray venduta al dettaglio e all'OOH va al di là dei confini nazionali: comprende almeno Paesi Bassi, Belgio e Germania.

9.   Latte e crema da aggiungere al caffè

(30)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, vi sono mercati distinti rispettivamente per il latte e per la crema da aggiungere al caffè. Non è necessaria la distinzione tra prodotti di marca e prodotti di aziende private, mentre si dovrebbe distinguere tra i canali di distribuzione al dettaglio e OOH.

(31)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, i mercati geografici rilevanti rispettivamente per il latte e per la panna da aggiungere al caffè sono più estesi di quello nazionale: comprendono Paesi Bassi, Belgio e Germania.

10.   Emulsioni essiccate spray (EES)

(32)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, le emulsioni liquide e le EES costituiscono mercati del prodotto distinti. Inoltre, appartengono a mercati distinti le diverse categorie di EES, quali le creme, le schiume e le guarnizioni. Poiché la Campina non è attiva nel settore dei concentrati grassi e degli oli nutritivi in confezioni a capsula e poiché la Friesland Foods non è presente nel segmento degli stabilizzatori per la pastella, per questi tre prodotti non si è formulata una definizione precisa del mercato del prodotto.

(33)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, i mercati delle creme, schiume, guarnizioni e stabilizzatori per la pastella sono estesi a tutto il SEE.

11.   Lattosio

(34)

Per quanto riguarda il pertinente mercato del prodotto, il lattosio alimentare e il lattosio per usi sanitari formano due mercati rilevanti distinti. Nel caso del lattosio per usi sanitari, eccipienti quali l'amido, il mannitolo e l'MCC non sono fonti effettive di offerta alternativa per i consumatori e quindi possono non esercitare una pressione concorrenziale. Inoltre, poiché la concentrazione proposta non susciterebbe problemi di concorrenza sul mercato del lattosio per usi sanitari né negli eventuali mercati più ristretti, se si dovessero definire, del lattosio per usi sanitari rispettivamente ottenuto per compressione diretta o mediante granulazione a umido, la distinzione viene tralasciata. Infine, si dovrebbe definire un pertinente mercato distinto del prodotto per il lattosio in polvere essiccata per inalazioni (EPI), distinguendolo tra lattosio EPI sofisticato e lattosio EPI meno sofisticato.

(35)

Per quanto riguarda il pertinente mercato geografico, per il lattosio alimentare non è necessario giungere a una conclusione, poiché non si presentano problemi di concorrenza indipendentemente dalla definizione del mercato geografico. Per il lattosio per usi sanitari e per il lattosio EPI, si è tralasciata la definizione del mercato geografico. In effetti, nel mercato mondiale del lattosio per usi sanitari e del lattosio EPI la posizione dell'entità combinata sarebbe potenzialmente la medesima che nel mercato SEE. La concentrazione proposta non costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza sui mercati mondiale e SEE del lattosio per usi sanitari e del lattosio EPIT, indipendentemente dall'esatta definizione della portata geografica di tali mercati.

B.   VALUTAZIONE IN TERMINI DI CONCORRENZA

1.   Introduzione

(36)

Si è proceduto a un esame approfondito della struttura e del funzionamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari interessati dalla concentrazione proposta. Come risultato di tale indagine, si è riscontrato che probabilmente la concentrazione non costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza nei mercati del latte a lunga conservazione, dei prodotti lattiero-caseari di base organici freschi, del burro sfuso e a panetti, della panna liquida e spray, dei prodotti liquidi da aggiungere al caffè, delle EES e del lattosio rispettivamente alimentare, per usi sanitari ed EPI.

(37)

La concentrazione proposta costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza nei mercati dell'approvvigionamento di latte crudo, dei prodotti lattiero-caseari di base freschi, del formaggio, dello yogurt a valore aggiunto e del quark, delle bibite fresche aromatizzate a base di latte, delle bibite a base di latte a lunga conservazione (BLLC), della crema pasticciera fresca e del porridge.

2.   Approvvigionamento di latte crudo

(38)

Per quanto riguarda l'approvvigionamento di latte crudo, la concentrazione riunirebbe i due maggiori acquirenti di latte crudo nei Paesi Bassi, che controllerebbero all'incirca il [70-80 %] del mercato.

(39)

Il problema di concorrenza consiste non nel fatto che l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe in grado di esercitare potere nel mercato a monte e di ridurre i prezzi del latte pagati ai conduttori agricoli. Piuttosto, il potere di mercato che il nuovo operatore avrebbe sui mercati a valle gli consentirebbe di realizzare profitti aggiuntivi e quindi di pagare ai conduttori agricoli prezzi più elevati. Di conseguenza, l'entità risultante dalla concentrazione potrebbe attrarre un numero maggiore di conduttori agricoli, mantenendo e/o potenziando la sua base numerica attuale. Questa situazione porterebbe a maggiori barriere all'ingresso e/o all'espansione nei mercati a valle dei prodotti lattiero-caseari primari, nei quali per il latte crudo olandese è necessaria un'effettiva concorrenza.

3.   Prodotti lattiero-caseari freschi

(40)

La denominazione di prodotti lattiero-caseari freschi comprende i prodotti lattiero-caseari freschi di base (latte fresco, latticello fresco e yogurt non aromatizzato), lo yogurt a valore aggiunto e il quark, le bibite a base di latte fresche aromatizzate, la crema pasticciera fresca e il porridge.

(41)

La concentrazione proposta costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza, come risultato del costituirsi di una posizione dominante sul mercato del latte fresco, del latticello fresco e dello yogurt non aromatizzato nei Paesi Bassi, mercato che rappresenta una parte sostanziale del mercato comune, indipendentemente dalla questione se tale mercato debba essere ancora segmentato secondo il canale di distribuzione. La conclusione si è basata, tra l'altro, sull'ingente quota combinata di mercato detenuta dalle parti, sul fatto che esse erano considerate le più dirette concorrenti, sulla difficoltà per i consumatori di passare a fornitori alternativi e sul fatto che, in caso di aumento dei prezzi, difficilmente i consumatori potrebbero sperare in un espandersi della produzione.

(42)

Per i medesimi motivi summenzionati, la concentrazione notificata costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza, come risultato del costituirsi di una posizione dominante, nei Paesi Bassi, sul mercato rispettivamente dello yogurt a valore aggiunto e del quark venduti al segmento OOH e delle bibite a base di latte fresche, aromatizzate, non per usi sanitari, distinto in funzione del canale di distribuzione al dettaglio e OOH.

(43)

Nei mercati dei dessert freschi, la concentrazione notificata costituirebbe probabilmente un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza i) nel mercato della crema pasticciera fresca nei Paesi Bassi; e ii) nel mercato del porridge nei Paesi Bassi, mercati che rappresentano una parte sostanziale del mercato comune, indipendentemente dalla questione se tali mercati debbano essere ancora segmentati secondo il canale di distribuzione. Anche in questo caso la conclusione si è basata, tra l'altro, sulla posizione delle parti nel mercato, sul fatto che esse erano considerate le più dirette concorrenti e sulla difficoltà per i consumatori di passare a fornitori alternativi.

4.   Formaggio di tipo olandese

(44)

La concentrazione in oggetto costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza, nei Paesi Bassi, sui mercati della vendita di formaggio di tipo olandese a grossisti specializzati (incluse più ristrette segmentazioni in formaggio naturale, Gouda e di 15 giorni) e a tipi moderni di vendita al dettaglio (incluse più ristrette segmentazioni in formaggio naturale e Gouda). Ciascuno di tali mercati rappresenta una parte sostanziale del mercato comune.

(45)

Per quanto riguarda le vendite a grossisti specializzati, questa valutazione è basata, tra l'altro, sull'ingente quota di mercato detenuta dalle parti ([40-70 %]), sul fatto che esse sono in stretta concorrenza, sulla limitata capacità dei grossisti specializzati di passare a fornitori alternativi nazionali od esteri, sulle limitate prospettive d'ingresso e di espansione nel prossimo futuro e sul fatto che tutte le argomentazioni in senso contrario sostenute dalle parti (per esempio, calo della domanda e incremento, in caso di aumento dei prezzi, delle reimportazioni e/o vendite di formaggio inizialmente destinato all'esportazione, pretesa dipendenza dalla capacità dei grossisti in termini d'immagazzinamento e di maturazione) sono insufficienti per impedire alle parti, una volta effettuata la fusione, di aumentare i prezzi.

(46)

Per quanto riguarda le vendite a tipi moderni di vendita al dettaglio, questa valutazione è basata, tra l'altro, sulle ingenti quote di mercato detenute dalle parti ([60-70 %]), sul fatto che esse sono in stretta concorrenza, sul grado limitato di concorrenza tra le parti da un lato e i grossisti specializzati dall'altro, sulle limitate possibilità dei tipi moderni di vendita al dettaglio di passare a fornitori alternativi nazionali od esteri, sulle limitate prospettive d'ingresso e di espansione nel prossimo futuro e sul fatto che tutte le argomentazioni in senso contrario sostenute dalle parti (per esempio, il potere degli acquirenti e incremento, in caso di aumento dei prezzi, delle reimportazioni e/o vendite di formaggio inizialmente destinato all'esportazione) sono insufficienti per impedire alle parti, una volta effettuata la fusione, di aumentare i prezzi.

(47)

Nessun problema di concorrenza è stato riscontrato nei mercati dei Paesi Bassi per la vendita di Maasdam e del formaggio di tipo olandese senza crosta (incluse segmentazioni più ristrette) a grossisti specializzati e a tipi moderni di vendita al dettaglio.

5.   BLLC

(48)

Per quanto riguarda il mercato delle LLDD, si è concluso che probabilmente la concentrazione notificata costituirebbe un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza nei seguenti mercati: bibite a base di latte, aromatizzate al cioccolato, a lunga conservazione, di marca, nei Paesi Bassi; bibite a base di latte, aromatizzate alla frutta, a lunga conservazione, di marca, nei Paesi Bassi; bibite a base di latte, aromatizzate al cioccolato, a lunga conservazione, di marca, in Belgio; bibite a base di latte, aromatizzate alla frutta, a lunga conservazione, di marca, in Belgio; bibite a base di latte, aromatizzate al cioccolato, a lunga conservazione, di marca e prodotte da aziende private, nei Paesi Bassi, Belgio e Germania; bibite a base di latte, aromatizzate alla frutta, a lunga conservazione, di marca e prodotte da aziende private, nei Paesi Bassi, Belgio e Germania. Ciò indipendentemente da un'ulteriore segmentazione a seconda del canale di distribuzione.

(49)

Questa conclusione si basa sulla constatazione, tra l'altro, che le parti notificatrici detengono ingenti quote di mercato, sono ritenute le maggiori concorrenti e possiedono marche molto affermate. Inoltre, l'indagine di mercato ha mostrato una duplice improbabilità: che i consumatori passino ad altri fornitori e che possano aversi altri ingressi nel mercato.

6.   Impegni offerti dalle parti notificatrici

(50)

Per dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza suscitate dalla concentrazione notificata, la Campina e la Friesland Foods hanno proposto impegni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La prima serie d'impegni è stata presentata il 28 ottobre 2008 ed è stata integrata il 5 novembre, nell'intento di ottenere il nulla osta della Commissione. Il pacchetto di misure correttive consiste nella dismissione delle attività nei settori dei prodotti lattiero-caseari freschi, del formaggio, delle bibite a base di latte a lunga conservazione e dell'accesso al latte crudo.

(51)

Successivamente, la Commissione ha vagliato tali impegni mediante test di mercato. Il primo test ha mostrato che erano necessari considerevoli miglioramenti. Di conseguenza, il 19 novembre le parti hanno presentato un pacchetto d'impegni riveduto, che ovviava adeguatamente alle manchevolezze constatate nel primo pacchetto di misure correttive per quanto riguarda la dismissione delle attività nei settori dei prodotti lattiero-caseari freschi, del formaggio e delle bibite a base di latte a lunga conservazione. Tuttavia, la Commissione continuava a temere che la mancanza di accesso al latte crudo potesse costituire un grave ostacolo per l'effettiva concorrenza nei mercati a valle dei prodotti lattiero-caseari di base freschi e del formaggio di tipo olandese nei Paesi Bassi in generale e potesse incidere negativamente, in particolare, sulla attività di dismissione a valle. Il test di mercato del secondo pacchetto ha confermato la necessità di miglioramenti a tale riguardo.

(52)

Il 27 novembre 2008 le parti hanno presentato il pacchetto d'impegni definitivo.

(53)

Tenuto conto di quanto era stato constatato, il pacchetto d'impegni definitivo comprende quanto segue.

(54)

Tutte le attività della Friesland Foods nei Paesi Bassi nel settore dei prodotti lattiero-caseari freschi: latte fresco, latticello fresco, yogurt non aromatizzato, yogurt a valore aggiunto e quark, crema pasticciera fresca, porridge, bibite a base di latte fresche aromatizzate, panna fresca e prodotti lattiero-caseari freschi organici («attività in dismissione nel settore dei prodotti lattiero-caseari freschi»).

(55)

La licenza esclusiva della durata di cinque anni, rinnovabile, di utilizzare la denominazione commerciale Friesche Vlag nei Paesi Bassi per l'attuale linea di prodotti FF Fresh e, successivamente, la soppressione perpetua della marca.

(56)

Sono incluse nella dismissione la proprietà della denominazione commerciale Melkunie della Campina e la proprietà di tutte le sottodenominazioni commerciali Friesche Vlag e di tutte le marche specifiche dei prodotti FF Fresh (ad eccezione della marca Friesche Vlag stessa).

(57)

Lo smantellamento dello stabilimento Bleskensgraaf della Campina e l'assegnazione di un gruppo di addetti alle vendite e di altri dipendenti a funzioni di ricerca e sviluppo, pianificazione e logistica e supporto generale all'organizzazione di vendita dell'entità risultante dalla concentrazione («attività in dismissione nel settore del formaggio»).

(58)

Per le bibite a base di latte a lunga conservazione, la dismissione della marca Choco Choco della Campina nel segmento dei prodotti aromatizzati al cioccolato e la dismissione della marca Yogho Yogho di prodotti aromatizzati alla frutta nei Paesi Bassi.

(59)

La dismissione comprende tra l'altro tutti gli attivi patrimoniali tangibili e non tangibili (inclusi i diritti di proprietà intellettuale) che contribuiscono all'operazione in corso. Sono incluse anche tutte le licenze, permessi e autorizzazioni rilasciate da organizzazioni governative, i contratti, anche di locazione, e gli ordini dei clienti delle attività in dismissione e tutti i clienti, i crediti e tutte le registrazioni delle attività in dismissione. È incluso anche il personale.

(60)

Tre elementi intendono assicurare l'accesso al latte crudo per i concorrenti a valle, incluse le attività in dismissione. Anzitutto, un accordo transitorio di approvvigionamento per provvedere di latte crudo entrambe le strutture di produzione, in base al quale le attività in dismissione potranno ottenere il latte crudo dall'entità risultante dalla concentrazione al «prezzo garantito» (ossia il prezzo che l'entità risultante dalla concentrazione garantisce ai suoi conduttori agricoli) meno l'1 %.

(61)

In secondo luogo, dopo il periodo al quale si applicherà l'accordo transitorio, sarà costituita una fondazione (Dutch Milk Fund, DMF) per provvedere l'accesso al latte crudo per il quantitativo massimo di 1,2 miliardi di kg all'anno. Questo accesso sarà basato su un sistema di diritti di prelievo per i concorrenti a valle. L'attività in dismissione nel settore dei prodotti lattiero-caseari freschi e l'attività in dismissione nel settore del formaggio avranno i diritti di prelievo preferenziali stabiliti nella versione migliorata degli impegni, ossia sino al quantitativo pari alla capacità totale di produzione di tali attività. Anche qui, il prezzo del latte crudo previsto in tale disposizione sarà, nei primi cinque anni, il «prezzo garantito» meno l'1 %.

(62)

Il terzo elemento è mirato a una modifica strutturale. Saranno ridotte le barriere per l'uscita di conduttori agricoli membri dell'entità risultante dalla concentrazione, allo scopo di assicurare: i) l'approvvigionamento indipendente di latte crudo dell'entità risultante dalla concentrazione; e ii) la possibilità per le attività in dismissione a valle di trovare una soluzione strutturale a lungo termine per l'approvvigionamento di latte crudo. Questo elemento consiste in un pagamento di uscita (pagamento di avvio) di 5 EUR per 100 kg, che dovrà versare ad ogni membro l'entità risultante dalla concentrazione finché non avranno lasciato la FrieslandCampina i membri che rappresentano un quantitativo di 1,2 miliardi di kg di latte crudo.

V.   CONCLUSIONE

(63)

Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non costituirà un grave ostacolo per la concorrenza nel mercato comune o in una sua parte considerevole.

(64)

Di conseguenza, la concentrazione va dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/28


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 75/07)

Numero dell'aiuto: XA 271/08

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freistaat Sachsen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Programm Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels «Europäische territoriale Zusammenarbeit»

Base giuridica: Beihilfen werden nach Maßgabe

des gemeinsamen Programmdokuments (Operationelles Programm CCI-Code: 2007CB163PO017),

des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes und

der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001,

in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

Die Förderung wird darüber hinaus nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, in der jeweils geltenden Fassung, mit den im Umsetzungsdokument normierten abweichenden bzw. besonderen Regelungen gewährt

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 Mio EUR l'anno

Intensità massima dell'aiuto: 50 %

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni sintetiche da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto persegue i seguenti obiettivi specifici:

concezione e applicazione di attività economiche e ambientali transfrontaliere nel territorio sassone e ceco mediante lo sviluppo di strategie congiunte per uno sviluppo territoriale sostenibile,

aumento sostenibile della competitività della regione nel contesto europeo,

realizzazione finalizzata del potenziale di sviluppo della zona assistita, mediante un'efficiente cooperazione transfrontaliera.

A tal fine si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006:

articolo 5: conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, in particolare per le misure nel settore delle infrastrutture turistiche (n. 2.2.2.1 del documento di attuazione) e nel settore della protezione climatica, forestale ambientale e paesaggistica (n. 2.3.1.1 delle norme di applicazione) esclusivamente per quanto attiene alle misure di attuazione di NATURA 2000,

articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, in particolare misure per la promozione di reti di cooperazione economica e scientifica [n. 2.2.1.1 da a) a c) del documento di attuazione] e della promozione della sensibilizzazione ambientale, dell'educazione ambientale e della gestione ambientale [n. 2.3.1.3 b) e c)] delle norme di applicazione.

Le disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 si applicano anche all'ammissibilità delle spese

Settore economico: Agricoltura (colture annuali, pluriannuali, conduzione di vivai, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Sächsische Aufbaubank — Förderbank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.ziel3-cil3.eu/servlet/PB/show/1042655_l1/Umsetzungsdok_DE.pdf

Altre informazioni:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 36, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“

Wilhelm Buck Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Thomas TREPMANN

Referatsleiter

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Numero dell'aiuto: XA 373/08

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: L'intero territorio nazionale

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in der Landwirtschaft

Base giuridica: Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft, Binnenfischerei und Aquakultur

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 10 Mio EUR

Intensità massima dell'aiuto: 80 % o fino al 90 % nelle zone svantaggiate

Data di applicazione: L'aiuto è concesso a decorrere dalla data della pubblicazione su Internet delle informazioni sintetiche concernenti l'aiuto

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2014

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 11: Aiuti per le perdite in agricoltura dovute ad avversità atmosferiche

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite causate a) in agricoltura da catastrofi naturali o b) nel settore dell'acquacoltura e pesca in acqua dolce sono oggetto di un procedimento speciale di notifica:

Obiettivo dell'aiuto: Tutti i sottosettori agricoli.

Gli aiuti sono destinati alle imprese, che indipendentemente dal loro statuto giuridico siano piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le cui attività commerciali comprendano la produzione primaria di prodotti agricoli, inclusi l'apicoltura e la transumanza

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg

Postfach 10 34 44

70029 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Bayerischen Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten

Postfach 22 00 12

80535 München

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz

Brückenstr. 6

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg

Postfach 60 11 50

14411 Potsdam

DEUTSCHLAND

Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen

Postfach 10 15 29

28015 Bremen

DEUTSCHLAND

Senator für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz des Landes Hessen

Postfach 31 09

65021 Wiesbaden

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Postfach

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung des Landes Niedersachsen

Postfach 2 43

30002 Hannover

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

Postfach

40190 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz

Postfach 3269

55022 Mainz

DEUTSCHLAND

Minister für Umwelt des Saarlandes

Postfach 10 24 61

66024 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Sächsischen Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

Postfach

01076 Dresden

DEUTSCHLAND

Ministerin für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt

Postfach 37 62

39012 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Postfach 5009

24062 Kiel

DEUTSCHLAND

Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt des Freistaates Thüringen

Postfach 90 03 65

99106 Erfurt

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.bmelv.de/SharedDocs/downloads/04-Landwirtschaft/Foerderung/Beihilfen/Beihilfe__Naturereignisse.html

Altre informazioni: Si tratta di aiuti di Stato che dovrebbero raggiungere i destinatari con la massima urgenza, per sostenere la gestione della crisi delle imprese. In passato si sono registrati ritardi nell'istituzione dei regimi di compensazione e nella rispettiva approvazione da parte della Commissione europea. Sono esposti questi i principi fondamentali relativi ai regimi nazionali di aiuto per permettere la tempestiva concessione di aiuti in caso di problemi gravi.

Questo procedimento è conforme alle disposizioni contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Detti orientamenti consigliano agli Stati membri di creare regimi di aiuti in caso di perdite causate da eventi atmosferici avversi, cioè prima del verificarsi dell'evento possibile, in modo che in caso estremo i procedimenti comunitari di concessione di aiuti di Stato non ritardino la concessione dell'aiuto.

Si richiama l'attenzione sul fatto che si tratta di un regime preventivo, destinato a far fronte a un evento che potrebbe accadere in futuro. Per il calcolo dell'importo annuale previsto dal regime in parola si è tenuto conto dei risultati dell'esperienza delle inondazioni del 2002 (Elba e Danubio) e del 2005 (Danubio e affluenti, in particolare nella regione alpina e prealpina della Baviera) e della siccità del 2003


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/31


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75/08)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino e viceversa

Periodo di validità del contratto

24 mesi (dal 4 agosto 2009 al 3 agosto 2011)

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

E.N.A.C. (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)

Direzione centrale regolazione economica

Direzione trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma

ITALIA

www.enac-italia.it

E-mail: osp@enac.rupa.it


31.3.2009   

IT

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C 75/32


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75/09)

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa

Periodo di validità del contratto

12 mesi (dal 25 agosto 2009 al 24 agosto 2010)

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Direzione centrale regolazione economica

Direzione trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio 118

00185 Roma

ITALIA

www.enac-italia.it

E-mail: trasporto.aereo@enac.rupa.it


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

31.3.2009   

IT

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C 75/33


Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il 2009

[Decisione C(2009) 2179 della Commissione]

(2009/C 75/10)

La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto per il 2009.

L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito, per il 2009, ammonta a 80 Mio EUR.

Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 15 maggio 2009.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm


31.3.2009   

IT

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C 75/34


Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2009 per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013

[Decisione C(2009) 2178 della Commissione]

(2009/C 75/11)

La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro pluriennale per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013, al fine di concedere sovvenzioni ai seguenti progetti:

settore n. 8:

Progetto prioritario TEN-T n. 21 — Autostrade del mare. L'importo massimo disponibile per le proposte selezionate, per il 2009, è 30 Mio EUR.

settore n. 9:

Progetti nel campo dei sistemi di trasporto intelligenti per il traffico stradale. L'importo massimo disponibile per le proposte selezionate, per il 2009, è 100 Mio EUR.

settore n. 10:

Progetti nel settore del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS). L'importo massimo disponibile per le proposte selezionate, per il 2009, è 240 Mio EUR.

Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 15 maggio 2009.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm


31.3.2009   

IT

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C 75/35


Invito a presentare proposte nel quadro del programma di lavoro per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come previsto nel piano europeo di ripresa economica

[Decisione C(2009) 2183 della Commissione]

(2009/C 75/12)

La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, come previsto nel piano europeo di ripresa economica.

L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito a presentare proposte, per il 2009, ammonta a 500 Mio EUR.

Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 15 maggio 2009.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten_t_ea/call_for_proposals_2009_en.htm


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

31.3.2009   

IT

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C 75/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 75/13)

1.

In data 23 marzo 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa General Motors Corporation («GM», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento del Consiglio il controllo dell'impresa di direzione globale («Delphi Steering Business») di Delphi Corporation (Stati Uniti) mediante acquisto di quote e di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per GM: produzione e vendita di autoveicoli,

per Delphi Steering Business: produzione e vendita di sistemi di direzione e di componenti di assi per autoveicoli.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

31.3.2009   

IT

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C 75/37


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 75/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«RISO DEL DELTA DEL PO»

N. CE: IT-PGI-0005-0712-15.07.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Riso del Delta del Po»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto (allegato II):

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati — Riso

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il frutto del riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo Superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio.

Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere bianco o integrale.

La grande capacità di assorbimento, la poca perdita di amido e buona resistenza durante la cottura, sommate alle caratteristiche organolettiche, quali aroma e sapidità particolari, lo fanno preferire per esaltare i risotti più pregiati.

Per l'immissione al consumo tutte le varietà del «Riso del Delta del Po», devono avere un contenuto proteico superiore al 6,60 % sulla sostanza secca, nonché un valore di collosità del riso cotto (in g/cm) superiore ad un valore che risulta differenziato nelle diverse varietà: Baldo > 4,5; Carnaroli > 1,5; Volano > 3,0; Arborio > 3,5.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Non pertinente.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

Non pertinente.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Per le condizioni particolari che caratterizzano la coltivazione del riso, la fase di produzione viene effettuata all'interno della zona geografica indicata nel punto 4.

La varietà Carnaroli, che necessita di particolari terreni a prevalenza argillosa, può essere coltivata solo in terreni con pH superiore a 7,5.

La semina può essere effettuata in acqua con caduta libera o in asciutta sul terreno lavorato che dovrà immediatamente venir sommerso di acqua.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto ma solo se alimentati a metano e GPL.

L'umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14 %.

La trasformazione industriale deve avvenire in stabilimenti e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate al punto 3.2.

Il riso viene immesso in scatole o in sacchetti adatti all'uso alimentare da 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Sui contenitori deve essere apposto obbligatoriamente il logo della denominazione avente dimensioni minime di 40 × 30 mm, e con caratteri di adeguata dimensione (altezza minima 5 mm) la dicitura «Riso del Delta del Po» seguita da «Indicazione Geografica Protetta» oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.».

Nella confezione deve essere indicata la varietà («Arborio», «Carnaroli», «Volano», «Baldo»).

Sulla medesima confezione dovrà anche apparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore.

Indicazioni diverse dalla dicitura «Riso del delta del Po — Indicazione Geografica Protetta», dovranno avere dimensioni non superiori ad 1/3 di quelle utilizzate per «Riso del Delta del Po».

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» è composto da una fascia ellittica di colore bianco, bordata di colore verde. All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «RISO DEL DELTA DEL PO», sulla metà superiore e «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde.

Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde, a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo.

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica

L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra le regioni Veneto ed Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po. L'area è delimitata ad Est dal Mare Adriatico, a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.

Il «Riso del Delta del Po» viene coltivato in Veneto nella provincia di Rovigo, nei comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo.

In Emilia Romagna la produzione riguarda, in provincia di Ferrara, i comuni di Comacchio, Goro. Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica:

Fattori ambientali

Le caratteristiche dei terreni, il clima temperato e la vicinanza del mare, sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano la produzione in questo territorio del «Riso del Delta del Po». Il riso trova infatti in questa zona un terreno ideale, essendo l'unica coltivazione possibile in terreni permanentemente semi-sommersi.

I terreni alluvionali del Delta del Po, derivando dai sedimenti terminali del corso del fiume, sono particolarmente fertili in quanto ricchi di minerali, soprattutto di potassio, al punto da rendere inutile l'aggiunta di fertilizzanti potassici.

Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla falda molto alta.

La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidità relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0 °C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32 °C; da una piovosità generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Queste particolari condizioni climatiche limitano la proliferazione di funghi patogeni e la conseguente necessità di trattamenti anticrittogamici.

Fattori storici e umani

Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po: infatti questa coltura era strettamente legata alla bonifica in quanto permetteva di accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594. Verso la fine del '700 ad opera di alcuni patrizi veneziani iniziò la sistematica coltura del riso nei territori bonificati.

Oggi il Riso del delta del Po è diffuso in circa 9 000 ettari di risaia. L'influenza di questa coltivazione è presente nella cultura locale e nello sviluppo sociale dell'area; il riso viene confezionato e commercializzato da anni da numerose aziende con il nome «Riso del Delta del Po» e grazie alle sue peculiari caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono dagli altri risi prodotti in Italia, viene riconosciuto ed apprezzato dai consumatori di tutta Italia. La sua reputazione è legata infine anche alle fiere e sagre tradizionali che si tengono annualmente sul territorio, come le famose Giornate del riso del Delta del Po che si tengono a Jolanda di Savoia (FE) e alla Fiera di Porto Tolle.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le peculiarità del «Riso del Delta del Po» sono legate all'elevato tenore proteico, alla grandezza del chicco, alla elevata capacità di assorbimento, alla bassa perdita di amido e alla sua elevata qualità che determinano una buona resistenza durante la cottura.

Esso inoltre, presenta una particolare sapidità ed aroma che permette di distinguerlo da quello prodotto in zone non salmastre.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

I residui salini, presenti in questi terreni di bonifica, unitamente alla particolarità delle acque utilizzate per la coltivazione e alla presenza di una falda superficiale salina, conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche e merceologiche tali da renderlo inconfondibile e altamente apprezzato sul mercato.

L'elevata fertilità minerale dei terreni alluvionali, in particolare del potassio, favoriscono nel riso un elevato tenore proteico ed una maggiore resistenza del chicco alla cottura.

Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm) che conferisce al riso un aroma ed una sapidità particolare.

La presenza di una costante brezza marina, portando una drastica diminuzione dell'umidità nel microclima della risaia, riduce fortemente la necessità di trattamenti anticrittogamici e permette di ottenere un riso di elevata qualità.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Riso del Delta del Po» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero (www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE (Reg CE 510/2006)».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/41


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 75/15)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«SOBAO PASIEGO»

N. CE: ES-PGI-005-0478-28.06.2005

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino — España

Indirizzo:

Paseo de la Infanta Isabel, no 1

28071 — Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913475394

Fax

+34 913475410

E-mail:

2.   Associazione:

Nome:

Asociación de Fabricantes de Sobaos Pasiegos y Quesadas de Cantabria

Indirizzo:

C/ Augusto González de Linares, 8 — bajo

39006- Santander

ESPAÑA

Tel.

+34 942290572

Fax

+34 942290573

E-mail:

afasque@viaflavia.com

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

Fabbricanti di «sobaos» e «quesadas».

3.   Tipo di prodotto:

Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Sobao Pasiego»

4.2.   Descrizione:

Il «Sobao Pasiego» è elaborato a partire da una pasta battuta, composta di farina di frumento, burro, zucchero, uova ed una serie di ingredienti e di additivi minoritari. Esso presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche tecniche:

a)

organolettiche: mollica di colore giallo vivo e aspetto esterno dorato, consistenza densa e spugnosa, sapore dolce in cui predomina l'aroma del burro;

b)

morfologiche: a seconda del peso, si distinguono tre tipi di «sobaos»:

grande (peso compreso tra 130 e 180 g), medio (peso compreso tra 40 e 80 g) e piccolo (peso compreso tra 20 e 40 g);

c)

presentazione: il «Sobao Pasiego» si presenta in una sorta di stampo di carta a base quadrangolare i cui bordi vengono piegati in modo da assumere la caratteristica forma di ali.

Caratteristiche fisico-chimiche:

Sono quelle indicate in appresso, nelle percentuali indicate:

umidità (15-20 %), proteine (4 %-senza limite), grassi con idrolisi acida (24-32 %), (glucosio 45 %-senza limite), ceneri (senza limite-1,70 %), attività dell'acqua (0,7-0,9 %).

Caratteristiche microbiologiche:

Devono essere rispettate le condizioni stabilite dalla normativa tecnico-sanitaria.

4.3.   Zona geografica:

La zona geografica delimitata include i seguenti comuni della Cantabria: Anievas, Arenas de Iguña, Astillero (El), Bárcena de Pie de Concha, Camargo, Cartes, Castañeda, Cieza, Corrales de Buelna (Los), Corvera de Toranzo, Entrambasaguas, Liérganes, Luena, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Miera, Molledo, Penagos, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reocín, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, San Felices de Buelna, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Suances, Torrelavega, Vega de Pas, Villacarriedo, Villaescusa, Villafufre.

4.4.   Prova dell'origine:

Gli elementi comprovanti che i «sobaos» sono originari della zona geografica delimitata sono:

le caratteristiche del «sobao»: il «Sobao Pasiego» presenta caratteristiche precipue come indicato ai punti 4.2 e 4.5, attribuibili alle particolari condizioni di elaborazione,

il controllo, che assicura la tracciabilità e, quindi, l'origine del «sobao».

Aspetti da tenere in considerazione:

i «sobaos» sono preparati e condizionati esclusivamente in impianti iscritti nel Registro de Obradores de la Indicación Geográfica Protegida (registro dei pasticceri dell'indicazione geografica protetta),

i pasticceri devono essere sottoposti a valutazione preliminare prima di essere registrati e, successivamente, a controlli periodici per continuare ad essere iscritti nel registro dell'IGP,

i «sobaos» devono essere preparati in base al metodo descritto al punto 4.5,

sono immessi in commercio con la garanzia di origine soltanto i «sobaos» che abbiano superato tutti i test di controllo previsti dalla procedura e certificati da un'etichetta o da una contro-etichetta numerata,

l'organo di controllo procede a controlli e a valutazioni periodiche del processo di elaborazione e di commercializzazione del prodotto,

in caso di irregolarità si applica il regime di sanzioni previsto nel regolamento,

il prodotto è oggetto di test: analisi fisico-chimiche, organolettiche e microbiologiche.

Dopo aver effettuato tutti i controlli e le valutazioni del caso, l'organo di controllo di cui al punto 4.7 autorizza l'utilizzo delle etichette o delle contro-etichette numerate, garantendo in tal modo la tracciabilità del prodotto.

4.5.   Metodo di ottenimento:

1)

il «Sobao Pasiego» si ottiene a partire dai seguenti ingredienti: burro (26 % ± 3), zucchero (26 % ± 4) (saccarosio), uova fresche (19 % ± 6), farina di frumento (26 % ± 4). Ingredienti secondari: destrosio, glucosio e sale (0,3 % ± 0,3). È anche possibile aggiungervi buccia di limone grattugiata, dell'anice o del rum;

2)

additivi. È autorizzato l'impiego dei seguenti additivi:

agente lievitante: (1,5 % ± 1,5), conservante: sorbato di potassio (dose massima di 1,5 grammi per 1 chilogrammo di pasta) aroma di burro ed umettante.

Le fasi della lavorazione del «sobao» sono le seguenti:

1)

preparazione dell'impasto;

2)

dosaggio;

3)

cottura al forno;

4)

raffreddamento;

5)

condizionamento: prima della spedizione e del trasporto, i prodotti vengono opportunamente condizionati, imballati e debitamente etichettati;

6)

conservazione: è vietato conservare i prodotti mediante sistemi di congelazione.

4.6.   Legame:

Fattori storici

Secondo diversi autori (García Lomas e Vega Ruiz), il «sobao» è un dolce che inizialmente veniva preparato con pasta da pane (per non sprecare gli avanzi), zucchero e burro. Questa antica ricetta è stata migliorata aggiungendo all'impasto uova, buccia di limone grattugiata ed anice o rum.

Il salto di qualità compiuto nell'elaborazione del «sobao» si è verificato quando si è iniziato a sostituire la pasta da pane con la farina di frumento di buona qualità e quando sono state modificate le proporzioni di altri ingredienti. García Lomas, nel suo libro «Los pasiegos» (1986), attribuisce la creazione di questo nuovo «sobao» («sobao» moderno) a Eusebia Hernández Martín, basandosi su una lettera di uno dei figli di questa cuoca in cui figurano le seguenti informazioni: «Naturalmente io sapevo che la mia defunta madre aveva inventato il “sobao” nella sua versione attuale, ossia preparato con farina ed ispirato all'antica ricetta a base di pasta da pane. Questo succedeva intorno al 1896, anno in cui mia madre sposò mio padre, Joaquín Laso; all'epoca aveva quindi 19 anni e morì a la Vega nel 1902, all'età di 25 anni, lasciando quattro figli — tre maschi ed una femmina — di cui io sono il maggiore (sono nato nel 1897)».

Occorre osservare, infine, che J. Calderón Escalada, in uno studio realizzato nel 1946 sui termini non classificati nel dizionario della lingua spagnola ma adoperate nelle alte vallate della provincia di Santander, fa uso del vocabolo «Sobau» e lo definisce come: «dolce preparato con farina, uova, zucchero, burro, cotto al forno avvolto in un foglio di carta piegato in modo da fargli assumere una forma particolare, che la sposa offriva alle amiche il giorno del matrimonio».

Reputazione attuale: la Gran Enciclopedia de Cantabria considera il «sobao» un prodotto che risale «almeno agli inizi del secolo e che gode di immensa popolarità».

L'Inventario Español de Productos Tradicionales (Inventario spagnolo dei prodotti tradizionali), pubblicato dal ministero spagnolo dell'Agricoltura, pesca e alimentazione (MAPA), fa riferimento al «Sobao Pasiego» in questi termini: si tratta di «uno dei prodotti più rappresentativi della Cantabria, inizialmente preparato a Vega de Pas, e diffusosi oramai in tutta la Spagna».

Fattori umani

La competenza e la professionalità degli artigiani hanno contribuito a mantenere immutata, nonostante il passare del tempo, la tipicità del «Sobao Pasiego» in tutto il territorio.

Il «Sobao» è il risultato dell'incontro del frumento, del burro, delle uova e dello zucchero, diventando un piatto che riunisce le caratteristiche culturali della regione, simboleggiate dal burro.

Nesso causale fra la zona geografica e le caratteristiche o la reputazione del prodotto

Il legame esistente fra il «Sobao Pasiego» e la sua zona geografica di elaborazione si basa soprattutto sulla reputazione e sulle caratteristiche descritte al punto 4.2 che derivano dal metodo di elaborazione tradizionale adoperato.

Il «Sobao Pasiego» è un prodotto tipico della regione di Pas (Comarca pasiega) come testimoniano numerose fonti (ad esempio quelle citate in precedenza). Sono i fattori umani che, col trascorrere del tempo, hanno contribuito a conferire al prodotto la sua notorietà; questa reputazione, che si è accresciuta e tramandata di generazione in generazione nonché il livello di know-how raggiunto fanno quindi parte integrante del patrimonio della Comarca pasiega da cui il prodotto prende il nome e sotto il cui nome è conosciuto.

Grazie a questa notorietà e a questa reputazione, un prodotto la cui elaborazione è rimasta per decenni un'usanza domestica legata a particolari celebrazioni (matrimoni, feste, mercati, ecc.), è diventato uno dei capisaldi dell'economia locale in cui si concentra oltre il 90 % della produzione regionale di «sobaos».

La produzione del «Sobao Pasiego» si è sviluppata e, di conseguenza, la fama del prodotto è aumentata a partire dalla seconda metà del secolo scorso allorquando i produttori dei dintorni di Vega de Pas si sono insediati in prossimità delle principali vie di comunicazione avvicinandosi ai grandi agglomerati ed agevolando in tal modo il commercio in questa località e il trasporto verso altri luoghi della regione.

D'altro canto, la Comarca pasiega si distingue tradizionalmente per l'elaborazione di derivati lattei: formaggi, gelati, burro, ecc., favorita dalle sue condizioni agro-climatiche propizie alla produzione del latte. Il burro è per l'appunto uno degli ingredienti di base del «Sobao Pasiego» e quello che contribuisce in modo determinante alla sua specificità rendendolo un prodotto diverso da altri simili prodotti della pasticceria che contengono altri grassi quali la margarina; ciò costituisce un ulteriore contributo della zona geografica alla reputazione e alla specificità del «Sobao Pasiego».

L'alto grado di notorietà e di reputazione «del Sobao Pasiego» si riflette in una inchiesta realizzata di recente fra i consumatori di varie zone della Spagna, dalla quale è emerso che nove delle dieci persone interpellate conoscono il prodotto ed oltre il 73 % ritiene che il prodotto goda di ottima reputazione; anche la sua provenienza è molto conosciuta; in effetti oltre l'80 % degli interpellati sa che il prodotto proviene dalla Cantabria e, sebbene si tratti di una piccola regione, oltre il 35 % sa perfino che questo dolce proviene dalla Comarca pasiega.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA)

Indirizzo:

C/Héroes del 2 de Mayo, 27

39600 Muriedas (Cantabria)

ESPAÑA

Tel.

+34 942 26 98 55

Fax

+34 942 26 98 56

E-mail:

odeca@odeca.es

Natura e caratteristiche: organismo pubblico.

4.8.   Etichettatura:

Oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa generale, debbono figurare sull'etichetta le seguenti indicazioni:

il nome dell'indicazione geografica: «Sobao Pasiego»,

la dicitura «Indicación Geográfica Protegida» o «IGP».

Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo a caratteri ben visibili, leggibili e indelebili con dimensioni maggiori delle rimanenti indicazioni che figurano sull'etichetta.

Devono anche figurare nella stessa etichetta o contro-etichetta (previa autorizzazione dell'organismo di controllo) e in modo da non nascondere l'etichettatura prevista dalla normativa generale, i seguenti elementi:

il logotipo che identifica l'indicazione geografica,

la numerazione di controllo fornita dall'organismo di controllo,

il nome dell'organismo di controllo.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 75/45


Rettifica dell'invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein

(Questo testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 72 del 26 marzo 2009, pag. 50 )

(2009/C 75/16)

«Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein

Con decisione n. 620/08/COL, del 24 settembre 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso: protocollo 3). Copia della suddetta decisione è stata inviata alle autorità del Liechtenstein.

L'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Registro

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le osservazioni ricevute saranno comunicate alle autorità del Liechtenstein. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

L'Autorità ha aperto il caso inviando una richiesta di informazioni alle autorità del Liechtenstein il 14 marzo 2007.

Con l'atto del 18 dicembre 1997 relativo all'emendamento della legge sulle imposte del Liechtenstein (1), le autorità di questo paese hanno introdotto norme specifiche per la tassazione delle società di assicurazione vincolate.

A norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, della legge sulle imposte, tali società corrispondono un'imposta sul capitale pari all'1‰ sui loro fondi propri. Per un capitale superiore a 50 milioni l'aliquota è ridotta a 0,75 ‰ e per un capitale superiore a 100 milioni a 0,5 ‰. L'aliquota normale dell'imposta sul capitale è pari al 2 ‰.

In virtù dell'articolo 82 bis, in combinato disposto con l'articolo 73, le società assicurative vincolate non pagano alcuna imposta sul reddito.

Inoltre, in virtù dell'articolo 88, lettera d), paragrafo 3, le azioni o le parti di una società assicurativa vincolata sono esenti dall'imposta cedolare, riscossa solitamente applicando un'aliquota del 4 %.

Secondo il parere preliminare dell'Autorità, le società di assicurazione vincolate sono imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Esse forniscono servizi a una società o a un gruppo di società specificamente limitato. Fornire assicurazioni è un servizio che, in linea di massima, costituisce un'attività economica. Una società assicurativa vincolata normalmente percepirebbe un reddito per i servizi che fornisce. Il fatto che il servizio sia fornito a un solo cliente o a un gruppo limitato di clienti non impedisce che si tratti di un'attività economica.

L'esenzione dall'imposta sul reddito e la riduzione dell'imposta sul capitale sono inoltre conformi, secondo il parere preliminare dell'Autorità, alle altre condizioni per essere classificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

L'esenzione parziale o totale dalle imposte implica il ricorso a risorse pubbliche. Le società ottengono vantaggi, in quanto sono esentate da oneri che sarebbero altrimenti a carico dei loro bilanci. Le società in questione forniscono servizi che sono oggetto di scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE e quindi aperti alla concorrenza transfrontaliera. Le misure sono selettive, in quanto si applicano soltanto a un determinato gruppo di imprese. L'Autorità non ritiene che tale selettività possa conseguire da una logica inerente al sistema di tassazione.

Per quanto riguarda l'imposta cedolare, il ragionamento è analogo. Vi è tuttavia una differenza in quanto l'imposta cedolare è ritenuta alla fonte. L'esenzione da tale imposta conferisce quindi vantaggi ai proprietari delle società assicurative vincolate, che in generale sono (grandi) imprese. Sarà questo tipo di imprese a beneficiare direttamente della misura di aiuto. Le società assicurative vincolate potrebbero inoltre essere considerate beneficiarie indirette dell'esenzione dall'imposta cedolare: attirerebbero maggiormente gli investitori e la misura renderebbe pertanto il capitale più facilmente accessibile.

Le misure di sostegno di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell'accordo stesso, a meno che possano beneficiare di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del medesimo articolo; secondo il parere preliminare dell'Autorità, nessuna di tali deroghe si può applicare alla tassazione delle società assicurative vincolate nel Liechtenstein. Poiché le norme in questione sono state emanate dopo che il Liechtenstein ha sottoscritto l'accordo SEE, ogni aiuto incompatibile dovrebbe essere recuperato.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 620/08/COL

of 24 September 2008

to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement with regard to the taxation of captive insurance companies according to the Liechtenstein Tax Act

(Liechtenstein)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY (2),

Having regard to the Agreement on the European Economic Area (3), in particular to Article 61 to 63 and Protocol 26 thereof,

Having regard to the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (4), in particular to Article 24 thereof,

Having regard to Article 1(2) of Part I and Article 4(4) and 6 of Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (5),

Having regard to the Authority's Guidelines (6) on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement, and in particular the chapter dealing with the application of State aid rules to measures relating to direct business taxation (7),

Having regard to the Authority's Decision of 14 July 2004 on the implementing provisions referred to under Article 27 of Part II of Protocol 3 (8),

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

By letter dated 14 March 2007 (Event No 393563), the Authority sent a request for information to the Liechtenstein authorities, inquiring about various tax derogations for certain company types under the Liechtenstein Tax Act. The Liechtenstein authorities replied by letter dated 30 May 2007 (Event No 423398).

By letter dated 12 July 2007 (Event No 428102), the Authority requested more information. In this letter the Authority also informed the Liechtenstein authorities that if the Authority found that the preferential taxation in favour of captive insurance companies constituted State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, this aid might constitute unlawful aid within the meaning of Article 1(f) in Part II of Protocol 3. The Authority informed the Liechtenstein authorities that unlawful aid might be subject to recovery according to Article 14 in Part II of Protocol 3.

The Liechtenstein authorities provided a response by letter dated 29 August 2007 (Event No 437041). On 31 October 2007, the case was discussed by the Authority and the Liechtenstein authorities. The Liechtenstein authorities submitted further information by letter dated 3 December 2007 (Event No 456325). The Liechtenstein authorities presented further information in another meeting with the Authority on 18 December. The Authority requested further information on 20 December 2007 (Event No 458438). The Liechtenstein authorities responded by letter dated 1 February 2008 (Event No 463410). Further clarifications were submitted by the Liechtenstein authorities by email.

2.   Scope of this decision

The current investigation only concerns the treatment of captive insurance companies under the Liechtenstein Tax Act (Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern, hereinafter: “the Tax Act”) (9). Other tax measures referred to by the Authority in its letter of 14 March 2007 are not covered by the present procedure.

3.   Description of the Liechtenstein taxes on companies

3.1.   General provisions

3.1.1.   Income and capital tax

Part 4, heading A — The company taxes (“Die Gesellschaftssteuern”) — Sections 73 to 81 of the Tax Act comprises two taxes relating to companies:

a business income tax (Ertragssteuer). According to Section 77 of the Tax Act this tax is assessed on the entire annual net income. Taxable net income is the entire revenues minus company expenditures (including write-offs and other provisions). The income tax rate depends on the ratio of net income to taxable capital and lies between 7,5 % and 15 % (10). This tax rate may be increased by 1 percentage point to, at most, 5 percentage points depending on the relation between dividends and taxable capital. The maximum income tax is therefore 20 %,

a capital tax (Kapitalsteuer). According to Section 76 of the Tax Act the basis for this tax is the paid-up capital stock, joint stock, share capital, or initial capital as well as the reserves of the company constituting company equity. Taxes are assessed at the end of the company's business year (generally on 31 December). The tax rate for the capital tax is 2 ‰.

Pursuant to Section 73 of the Tax Act, legal persons operating commercial businesses in Liechtenstein pay income and capital taxes. Foreign companies operating a branch in Liechtenstein are also subject to the income and capital tax, see Section 73(e) of the Tax Act.

3.1.2.   Coupon tax

Part 5 of the Tax Act concerns the so-called coupon tax. According to Section 88(a)(1) of the Tax Act, Liechtenstein levies a tax on coupons. Further details are given in Section 88(b)-(e). The coupon tax is levied on the coupons of securities (or documents equal to securities) issued by “a national”. This notion covers any person who has the place of residence, domicile or statutory seat in Liechtenstein. It also covers undertakings that are registered in the public register of Liechtenstein.

The coupon tax applies to companies the capital of which is divided into shares, and it is levied at the rate of 4 % on any distribution of dividends or profit shares (including distributions in the form of shares).

The coupon tax is a withholding tax, which falls on the investor as the ultimate tax payer (Steuerträger), but is withheld on the level of the company. According to Section 88(i) of the Tax Act, the person liable to pay for a coupon is liable to pay the tax (11). Section 88(k) of the Tax Act stipulates that the sum paid out for a coupon must be reduced by the amount of the tax levied on such coupons (12). Thus, as the Liechtenstein authorities have confirmed, ultimately it is the investor entitled to payment of the coupon tax the one bearing the financial burden of the tax.

3.2.   Special tax provisions concerning captive insurance companies

3.2.1.   The introduction of specific legislation on captive insurance companies

By virtue of Act of 18 December 1997 on the amendment of the Liechtenstein Tax Act (13), the Liechtenstein authorities introduced special tax rules applicable to captive insurance companies. Section 82(a) and 88(d)(3) were introduced into the Tax Act with effect from 1998 onward and still apply today. The Liechtenstein authorities have stated that the provision was introduced in order to establish and develop the captive insurance sector as a new field of economic activity in Liechtenstein.

Captive insurance companies are however not defined in the Tax Act. There is a reference in Article 82(a) according to which captive insurance companies are “[i]nsurance companies in accordance with the definition of the Insurance Supervision Law, which exclusively engage in captive insurance (“Eigenversicherung”)”. In general, the notion of a captive insurer describes a subsidiary company formed to insure or reinsure the risks of its parent and or associated group companies. According to Article 2(b) of Directive 2005/68/EC, the so-called Reinsurance Directive (14), “captive reinsurance undertaking means a reinsurance undertaking owned either by a financial undertaking other than an insurance or a reinsurance undertaking or a group of insurance or reinsurance undertakings to which Directive 98/78/EC applies, or by a non-financial undertaking, the purpose of which is to provide reinsurance cover exclusively for the risks of the undertaking or undertakings to which it belongs or of an undertaking or undertakings of the group of which the captive reinsurance undertaking is a member.

According to the Liechtenstein authorities, approximately 13 captive insurance companies have profited from the specific tax regime. Currently, 11 out of these 13 companies still fall under Section 82(a) of the Tax Act.

3.2.2.   Income and capital tax

Part 4, heading B of the Tax Act — Special company taxes (“Besondere Gesellschaftssteuern”) — Sections 82 to 88 of the Tax Act contains special tax provisions for certain company forms such as insurance companies, holding companies, domiciliary companies and investment undertakings. Section 82(a) of the Tax Act refers to captive insurance companies.

Pursuant to Article 82(a) paragraph 1 of the Tax Act, “[i]nsurance companies in accordance with the definition of the Insurance Supervision Law, which exclusively engage in captive insurance (“Eigenversicherung”), pay a capital tax of 1 ‰ on the company's own capital, cf. Section 82(a)(1) of the Tax Act. For the capital exceeding 50 million the tax rate is reduced to 0,75 ‰ and for the capital in excess of 100 million to 0,5 ‰ (15).

In other words, instead of paying the normal 2 ‰ capital tax, captive insurance companies are only obliged to pay 1 ‰ hereof, and this rate is even further reduced for amounts exceeding CHF 50 and CHF 100 million.

By virtue of paragraph 2 of Article 82(a) of the Tax Act, insurance companies which engage in captive insurance and ordinary insurance activities for third parties are nevertheless liable to regular capital and income tax according to Sections 73 to 81 of the Tax Act for that part of their activities which concerns third party insurance.

As Article 82(a) of the Tax Act constitutes a lex specialis with respect to Article 73 of the same Act, it can a contrario be concluded that captive insurance companies do not pay income tax (16).

In conclusion, captive insurance companies only pay a reduced capital tax as described in Section 82(a)(1) of the Tax Act and no income tax.

3.2.3.   Coupon tax

By virtue of Article 88(d)(3) of the Tax Act, shares or parts of captive insurance companies are exempted from payment of the coupon tax.

4.   Comments by the Liechtenstein authorities

The Liechtenstein authorities underline that captive insurance companies as such do not profit from the tax exemption. The tax exemptions only apply to those parts of the insurance companies dealing with the captive insurance. In contrast, income and capital tax are fully levied for the part which concerns third party insurance.

From that, the Liechtenstein authorities draw the following conclusions: Firstly, that a captive insurance company is not a financial vehicle designed to generate profits, but is limited to managing internal risks. For that reason, the captive insurance company does not exercise any economic activity and does not constitute an undertaking within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. There is no market for captive insurance companies as this kind of activity can only be offered to the respective parent and its group members.

Secondly, no advantage would be involved as the activity is limited to the administration of risks and holding funds. Third, in certain countries — like Germany — the income generated by a captive insurance company is taxed at the level of the parent company. In other words, if the company was also taxed in Liechtenstein, there would be a double taxation problem, so the non-taxation in Liechtenstein does not lead to an advantage. It is further argued that the taxation of captive insurance companies is a result of the nature and general scheme of Liechtenstein taxation. The generation of profits is not the primary objective of captive insurance companies. The Liechtenstein authorities also point to EU Member States which offer a favourable regulatory environment for captive insurance companies.

Fourthly, the tax benefits are not selective as there is no preferential treatment of undertakings which find themselves in a comparable factual and legal situation with others. In the view of the Liechtenstein authorities captive insurance activities cannot be compared to the activities of other insurance companies.

In any event, there would be no distortion of competition as the captive insurance companies do not compete with other insurers for business. Article 5(1) of the EU Merger Regulation establishes that intra group turnover must not be taken into account in assessing whether a transaction reaches a Community dimension. In the opinion of the government, this illustrates that internal transactions do not affect competition.

II.   ASSESSMENT

1.   The presence of State aid

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

“Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.”

1.1.   Income and capital tax

1.1.1.   Presence of State resources

The aid measures must be granted by the State or through State resources.

Whereas the capital tax rate in Liechtenstein is currently set at 2 ‰, captive insurance companies are subject to a reduced capital tax of 1 ‰ (0,75 ‰ for the capital exceeding CHF 50 million and 0,5 ‰ for the capital in excess of CHF 100 million). Moreover, captive insurance companies are further fully exempted from payment of income tax.

The granting of a full or partial tax exemption involves a loss of tax revenues for the State which is equivalent to consumption of State resources in the form of fiscal (tax) expenditure (17). The State in Liechtenstein foregoes revenues corresponding to the non-payment of income tax and the payment of a reduced capital tax rate.

For these reasons, the Authority considers that the special provisions on income and capital tax applicable to captive insurance companies are granted through State resources.

1.1.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

1.1.2.1.   Undertaking

According to the European Court of Justice, the notion of an undertaking in the sense of Article 87 EC, which corresponds to Article 61(1) of the EEA Agreement, encompasses “every entity engaged in an economic activity, regardless of the legal status of the entity and the way in which it is financed (18). Even economic activities without profit motives can constitute economic activities where the entities carrying out the activity are competing with other profit seeking undertakings (19).

In general, captive insurance companies provide various kinds of insurance services to a limited and defined group of entities seeking insurance coverage and not to the public at large. They are in this sense “captive”. Often there may be a large corporation that establishes such a company to provide it with insurance coverage instead of alternatively requesting insurance on the general market for such services. In addition to provide insurance for the parent company the captive insurer may also provide insurance to other undertakings in the same company group. It may also provide insurance to undertakings which are not in the same ownership group but which are affiliated for example through a vertical relationship. It may also be that various independent undertakings go together and establish a captive insurance company. This could be the case for example for various cooperative undertakings, housing associations or companies in the same branch of industry seeking insurance coverage for certain specific risks.

For their services the captive insurance companies would need to charge premiums, establish an adequate capital base, fulfil solvency requirements and other requirements according to EEA and national legislation. In their business activity they would, as other insurance companies, seek reinsurance or they may themselves be reinsurance undertakings.

In its decision on an aid scheme for captive insurance companies in Åland, the Commission took the view that captive insurance companies were offsetting the risks on the insurance market through internal reinsurance. In that respect, reinsurance of subsidiaries did not constitute a separate insurance market since subsidiaries could normally be insured by other companies operating on the open market. (20) Liechtenstein has not pointed to factual differences compared to the situation in Finland, but merely argues that the Commission is wrong in its assessment.

Providing insurance is a service, which in principle is an economic activity. Even in cases where a captive insurance company only offers its insurance services against remuneration to a parent company, in which case the service is not delivered on an open market, the service in question would still be a financial service. A captive insurance company is set up as any other company and would normally charge for the services it provides. A captive insurance company would thus earn an income for services it provides which is an element that indicates that the activity is of an economic nature.

The company deciding to buy its services from a captive insurance company would presumably only do so if that is more economically advantageous than buying the service from other insurance companies. The captive insurance company is therefore subject to competitive pressure from the market in its delivery of its services since, if its prices would increase, the buyer of the service would turn elsewhere for the procurement of the service. The fact that the service may, in many cases, be delivered to only one customer does not remove it from being an economic activity provided on a market. Many companies in different markets have only one buyer of its service, which does not mean that they are not undertakings for the purposes of EEA competition law. Services or goods are provided on the market even if the purchaser may be only one.

Moreover, the Liechtenstein authorities have not claimed that Liechtenstein law prohibits a captive insurer to provide services to several different companies belonging to the same group, being in some way affiliated or being completely independent of each other. Indeed, Liechtenstein law does not seem to limit the captive insurance companies to supply its services to only one buyer, the parent company, or for that matter a group of companies receiving the captive services. As far as the Authority understands, the captives insurance companies are free to offer their services to any other company. The only limitation is that for tax purposes, services offered to other entities will be subject to normal taxation. The captive insurance companies are thus free to offer their services on the market, in addition to providing insurance to its parent company or a closed circle of companies. The aid scheme in question therefore benefits undertakings that perform an economic activity in competition on the market.

Finally, the aid may also potentially benefit the groups to which the captive insurance companies belong. Such groups will normally be undertakings.

For these reasons, in the preliminary view of the Authority, captive insurance companies are undertakings in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

1.1.2.2.   Advantage

The measure confers the captive insurances falling under Section 82(a) of the Tax Act an advantage by relieving them of charges (non-payment of income tax and only a reduced payment of a capital tax) that would normally be borne from their budgets.

The payment of taxes is an operating cost related to purchases in the normal course of an undertakings' economic activity, which is normally borne by the undertaking itself. In general, a lower rate of taxation than what normally would be due or an exemption from paying taxes confers an advantage on the eligible companies. They are granted an advantage because the operating costs which those undertakings will have to put up with are reduced in accordance with the amount of exempted tax rate.

The preliminary view of the Authority is therefore that the special tax rules applicable to captive insurance companies which fully or partially exempt them from taxes therefore entail the granting of an economic advantage. The same rules could also constitute an advantage to the groups to which they belong.

1.1.2.3.   Selectivity

For a measure to be aid it must be selective in that it favours “certain undertakings or the production of certain goods”.

Section 82(a) of the Tax Act lists captive insurance companies as eligible to profit from a lower capital tax rate than the generally applicable rate which other undertakings, including third party insurers, are subject to. Similarly, the captive companies benefit from a full exemption from income tax.

As the Tax Act provides for a further tax reduction for those captive companies which have capital exceeding CHF 50 million or CHF 100 million respectively, an additional tax advantage is granted to larger captive companies.

For these reasons, the Authority preliminary considers that the tax rules in favour of captive insurance companies are materially selective.

A specific tax measure can nevertheless be justified by the logic of the tax system if it is consistent with it (21). Measures intended partially or wholly to exempt firms in a particular sector from the charges arising from the normal application of the general system may constitute State aid if there is no justification for this exemption on the basis of the nature and logic of the general system (22). Therefore, even if being materially selective, the specific tax rules applicable to captive insurance companies will not be selective in the sense of Article 61(1) of the EEA Agreement if the rule is justified by the nature and general scheme of the Liechtenstein tax system.

For this assessment, the Authority must consider whether the special tax rules applicable to captive insurance companies meet the objectives inherent in the tax system itself, or whether it pursues other objectives not enshrined therein. The Authority must analyse the national tax system of Liechtenstein irrespective of whether captive insurance companies enjoy similar tax advantages in other EEA States.

According to constant case law, it is for the EFTA State that has introduced a differentiation between undertakings in relation to charges to show that it is actually justified by the nature and general scheme of the system in question (23).

The Liechtenstein authorities have stated that this tax concession was introduced in order to establish and develop the captive insurance sector as a new field of economic activity in Liechtenstein. In the view of the Authority, this is an economic purpose not inherent to taxation which therefore does not fall within the logic of a tax system (24).

The Liechtenstein authorities have however argued that taxation of captive insurance companies would lead to double taxation of the same earnings. They quote the example of the profits of captive insurance companies being taxed in Germany, which might lead to a double taxation if the same profits were taxed in Liechtenstein.

The avoidance of double taxation is nowhere reflected in the Liechtenstein Tax Act or in the history of its introduction. To the contrary, in the Authority's view, the following aspects indicate that the logic behind the tax exemptions neither has the effect nor the purpose of avoiding double taxation. First, the reduced tax is not limited to situations where a double taxation would occur. Second, the tax is not reduced to zero where the taxation in another State would exceed the normally applicable tax rate in Liechtenstein. Third, the captive insurance companies are partially exempted from the general capital tax in Liechtenstein simply because they carry out their specific services in the given organisational form. Fourth, the particular capital taxation for captives is digressive in nature as the tax rate decreases when the taxable capital exceeds certain thresholds. In the Authority's view, had the purpose of introducing a differentiated taxation for captive insurance companies been to avoid double taxation, degressivity would not seem to be the appropriate tool to achieve such an objective.

At this stage of the procedure, the Authority cannot see that the various tax exemptions can be considered to be inherent in the nature and general scheme of the Liechtenstein tax system. The preliminary view of the Authority is therefore that these measures are selective in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

1.1.3.   Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

In order to fall under Article 61(1) of the EEA Agreement, the measure must distort or threaten to distort competition and affect trade between the Contracting Parties.

For a measure to distort competition it is sufficient that the recipient of the aid competes with other undertakings on markets open to competition and that the measure concerned affects intra-Community trade by financially strengthening the position of an undertaking compared with other undertakings competing in intra-Community trade (25).

The grant of a tax reduction to captive insurance companies strengthens and reinforces their position towards other companies offering insurance services in the European Economic Area. As the Commission pointed out in the above mentioned Åland decision, the insurance market is an open market and companies belonging to a group can normally insure their risks with non-affiliated insurers (26).

Since the insurance services which the eligible companies carry out are activities which are the subject of trade between the Contracting Parties, intra-EEA trade is equally deemed to be affected (27). In addition, trade is deemed to be affected as the measure could also benefits the groups to which the captive insurers belong, which may be active in markets open to cross-border competition.

1.2.   Coupon tax

1.2.1.   Presence of State resources

As mentioned above, the aid measures must be granted by the State or through State resources.

The granting of a tax exemption involves a loss of tax revenues for the State which is equivalent to consumption of State resources in the form of fiscal (tax) expenditure (28). By exempting shares or parts of captive insurance companies from payment of coupon tax, the State in Liechtenstein foregoes revenues corresponding to the non-payment of coupon taxes.

Thus, the coupon tax exemption is granted through State resources.

1.2.2.   Favouring certain undertakings or the production of certain goods

First, the aid measure must confer on the beneficiaries advantages that relieve them of charges that are normally borne from their budget. Second, the aid measure must be selective in that it favours “certain undertakings or the production of certain goods”.

The measure confers the investors in captive insurance companies an advantage by relieving them of charges (non payment of coupon tax) they would normally be subject to. By exempting shares or parts of captive insurance companies from payment of the coupon tax, the Liechtenstein legislation makes it more attractive to invest in captive insurance companies than in other undertakings, where their investments are subject to payment of coupon tax. Therefore, investors in captive insurance companies are granted an advantage. A lower rate of taxation than what normally would be due or an exemption from paying taxes confers an advantage to the undertakings investing in captive insurance companies (29).

The preliminary view of the Authority is therefore that the exemption from payment of coupon tax applicable to shares or parts of captive insurance companies entails the granting of an economic advantage to the undertakings owning them.

As mentioned above, this tax exemption also grants an indirect advantage to the captive insurance companies which become more attractive for investors and thus makes capital more easily accessible for the former (30).

Second, the measure is selective since it only concerns undertakings that have created or invested in a captive insurance company as well as the insurance companies themselves. As the European Commission held in its decision regarding the treatment of captive insurance companies in Åland (31), the creation of this type of companies requires an economic strength and is therefore normally undertaken mainly by large companies or groups of companies. Normally, the group needs to be large enough to generate a turnover that will allow the captive insurance company to generate a high enough turnover to cover the fixed costs and obtain a profit. The measure therefore favours larger companies to the detriment of companies which cannot afford the establishment of captive insurance companies.

For these reasons, the Authority preliminary considers that the exemption from coupon tax on dividends and profit shares from captive insurance companies is materially selective.

As mentioned above, a specific tax measure can nevertheless be justified by the logic of the tax system if it is consistent with it (32).

The arguments presented above in relation to income and capital tax applies equally to the exemption from coupon tax.

At this stage of the procedure, the Authority is therefore of the preliminary opinion that the exemption from payment the coupon tax is selective in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

1.2.3.   Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

In order to fall under Article 61(1) of the EEA Agreement, the measure must distort or threaten to distort competition and affect trade between the Contracting Parties.

For a measure to distort competition it is sufficient that the recipient of the aid competes with other undertakings on markets open to competition and that the measure concerned affects intra-Community trade by financially strengthening the position of an undertaking compared with other undertakings competing in intra-Community trade (33).

In addition to the reasons mentioned above under Section II.1.1.3, the Authority notes that the undertakings that own captive insurance companies are normally large companies or groups of companies that naturally compete offering goods and/or services in the European Economic Area.

The Authority's preliminary view is that the exemption from paying a coupon tax distorts competition and has an effect on trade between the Contracting Parties within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

1.3.   Conclusion

Against the background of the above, the Authority is of the preliminary view that the special tax rules applicable to captive insurance companies in Liechtenstein constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

2.   Procedural requirements

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, “the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […]. The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision”.

The special rules regarding the capital, income and coupon taxes applicable to captive insurance undertakings were introduced into the Tax Act in 1998, i.e. after the entry into force of the EEA Agreement. The Liechtenstein authorities did not notify this amendment of the Tax Act to the Authority. The Authority therefore draws the preliminary conclusion that the Liechtenstein authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3.

3.   Compatibility of the aid

Support measures caught by Article 61(1) of the EEA Agreement are generally incompatible with the functioning of the EEA Agreement, unless they qualify for a derogation in Article 61(2) or (3) of the EEA Agreement.

The derogation of Article 61(2) is not applicable to the aid in question, which is not designed to achieve any of the aims listed in this provision. Nor does Article 61(3)(a) or Article 61(3)(b) of the EEA Agreement apply to the case at hand.

The aid in question is not linked to any investment in production capital. It just reduces the costs which companies would normally have to bear in the course of pursuing their day-to-day business activities and is consequently to be classified as operating aid. Operating aid is normally not considered suitable to facilitate the development of certain economic activities or of certain regions as provided for in Article 61(3)(c) of the EEA Agreement. Operating aid is only allowed under special circumstances (e.g. for certain types of environmental or regional aid), when the Authority's Guidelines provide for such an exemption. None of these Guidelines apply to the aid in question.

The Authority therefore doubts that the special tax rules applicable to captive insurance companies can be justified under the State aid provisions of the EEA Agreement.

4.   Conclusion

Based on the information submitted by the Liechtenstein authorities, the Authority cannot exclude the possibility that the tax rules applicable to captive insurance companies (full exemption from payment of income and coupon tax and partial exemption from payment of capital tax) constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

Furthermore, as stated above, the Authority has doubts that these measures can be regarded as compatible under the State aid provisions of the EEA Agreement, in particular Article 61(3)(c) thereof.

Consequently, and in accordance Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open proceedings is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measures in question are compatible with the functioning of the EEA Agreement.

In light of the foregoing considerations, the Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Liechtenstein authorities to submit their comments within one month of the date of receipt of this Decision.

The Authority further requests the Liechtenstein authorities to provide all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the above-mentioned aid measure, within the same deadline.

It invites the Liechtenstein authorities to forward a copy of this decision to the potential aid recipients of the aid immediately.

The Authority would like to remind the Liechtenstein authorities that, according to Article 14 in Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully put at the disposal of the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to the general principal of law. At this stage of the procedure, the Authority considers that neither Liechtenstein nor the beneficiaries of the aid measure under assessment can validly argue the existence of legitimate expectations. According to the case law of the Court of Justice, a diligent trader should himself be able to verify that new aid has been put into effect in accordance with the applicable procedural rules, notably Article 88 EC, corresponding to Article 1 in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement. For that reason, the beneficiary of new aid, granted in contravention of that provision, can only in exceptional circumstances claim that he had legitimate expectations barring the repayment of the aid (34).

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The EFTA Surveillance Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 against Liechtenstein regarding the tax derogations in favour of captive insurance companies introduced in 1998.

Article 2

The Liechtenstein authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month from the notification of this Decision.

Article 3

This Decision is addressed to the Principality of Liechtenstein.

Article 4

Only the English version is authentic.

Done at Brussels, 24 September 2008.

For the EFTA Surveillance Authority

Per SANDERUD

President

Kurt JAEGER

College Member»


(1)  Gazzetta ufficiale n. 36 del 1998.

(2)  Hereinafter referred to as the Authority.

(3)  Hereinafter referred to as “the EEA Agreement”.

(4)  Hereinafter referred to as “the Surveillance and Court Agreement”.

(5)  Hereinafter referred to as “Protocol 3”.

(6)  Guidelines on the application and interpretation of Articles 61 and 62 of the EEA Agreement and Article 1 of Protocol 3, adopted and issued by the Authority on 19 January 1994, published in the Official Journal of the European Union (hereinafter referred to as OJ L 231, 3.9.1994, p. 1) and EEA Supplement No 32 of 3 September 1994, p. 1. Hereinafter referred to as the State Aid Guidelines. The updated version of the State Aid Guidelines is published on the Authority's website:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(7)  This Chapter was introduced with Authority's Decision No 149/99/COL of 30 June 1999, published in OJ L 137, 8.6.2000, p. 26 and EEA Supplement No 26 of 8 June 2000, p. 11.

(8)  Decision 195/04/COL of 14 July 2004 published in OJ C 139, 25.5.2006, p. 57 and EEA Supplement No 26 of 25 May 2006, p. 1 as amended by Decision 319/05/COL of 14 December 2005 published in OJ C 286, 23.11.2006, p. 9 and EEA Supplement No 57 of 23 November 2006, p. 31.

(9)  Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1961, Nr. 7, with subsequent amendments.

(10)  The net profit is set in relation to the taxable capital. The tax rate is then set at half the percentage which the net profit constitutes of the taxable capital. However, there is a minimum level of 7,5 % and a maximum ceiling of 15 %, see Section 79(2) of the Tax Act.

(11)  Article 88(i) of the Tax Act reads: “[s]teuerpflichtig ist der Schuldner des Coupons oder der steuerbaren Leistung”.

(12)  Article 88(k) of the Tax Act reads: “Der Betrag, mit dem der Coupon eingelöst wird, oder die steuerbare Leistung ist bei der Auszahlung, überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Glüabigers um die Steuer zu kürzen.”

(13)  By virtue of Act of 18 December 1997 on the amendment of the Liechtenstein Tax Act, Law Gazette 1998, No 36.

(14)  Incorporated into the EEA Agreement by OJ Decision No 59/2006 of 2 June 2006. It entered into force on 1 June 2007.

(15)  Translation made by the services of the Authority.

(16)  See also letter of 30 May 2007 from the Liechtenstein authorities.

(17)  See point 3(3) on the Authority's State Aid Guidelines to Business Taxation.

(18)  Joined Cases C-180/98 to C-184/98 Pavlow [2000] ECR I-6451, paragraph 75.

(19)  Case C-222/04 Cassa di Resparmio di Firenze SpA [2006] ECR I-289 paragraph 123; see also Commission Decision of 16 September 1997 on State aid for Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (OJ L 159, 3.6.1998, p. 58).

(20)  Commission Decision of 10 July 2002 on the aid scheme implemented by Finland for Åland Islands captive insurance companies, OJ 2002, L 329/22, paragraph 45.

(21)  Case E-6/98 Norway v EFTA Surveillance Authority, [1999] EFTA Court Report, p. 76, paragraph 38; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, PIL and Others and Norway v EFTA Surveillance Authority, [2005] EFTA Court Report, p. 117, paragraphs 84-85; Joined Cases T-127/99, T-129/99 and T-148/99 Territorio Histórico de Alava et a v Commission [2002] ECR II-1275, paragraph 163, Case C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] ECR I-8365, paragraph 42; Case T-308/00 Salzgitter v Commission [2004] ECR II-1933 paragraph 42, Case C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] ECR I-1627, paragraph 43.

(22)  Case E-6/98 Norway v EFTA Surveillance Authority, cited above, paragraph 38; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, PIL and others and Norway v EFTA Surveillance Authority, cited above, paragraphs 76-89; Case 173/73 Italy v Commission [1974] ECR 709, paragraph 16.

(23)  Case E-6/98 Norway v EFTA Surveillance Authority, mentioned above, paragraph 67, Case C-159/01 Netherlands v Commission, ECR [2004] I-4461, paragraph 43.

(24)  See for a similar argumentation, Commission Decision of 17 February 2003 on the State aid implemented by the Netherlands for international financing activities paragraph 95.

(25)  Case T-214/95 Het Vlaamse Gewest v Commission [1998] ECR II-717, Case 730/79 Philip Morris v Commission [1980] ECR 2671, paragraph 11.

(26)  Commission Decision of 10 July 2002 on the aid scheme implemented by Finland for Åland Islands captive insurance companies, published on OJ L 329, 5.12.2002, p. 22, paragraphs 44 and 46.

(27)  Commission Decision of 10 July 2002 on the aid scheme implemented by Finland for Åland Islands captive insurance companies, cited above, paragraph 47.

(28)  See point 3(3) on the Authority's State Aid Guidelines to Business Taxation.

(29)  In case of investors which are private persons, the grant of a tax exemption does not constitute State aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

(30)  Commission Decision of 21 January 1998 on tax concessions under § 52(8) of the German Income Tax Act, published on OJ L 212, 30.7.1998, p. 50. Case C-156/98 Germany v Commission ECR [2000] I-6857, paragraph 26.

(31)  Commission Decision of 10 July 2002 on the aid scheme implemented by Finland for Åland Islands captive insurance companies, published on OJ L 329, 5.12 2002, p. 22.

(32)  Case E-6/98 Norway v EFTA Surveillance Authority, cited above, paragraph 38; Joined Cases E-5/04, E-6/04 and E-7/04 Fesil and Finnfjord, PIL and others and Norway v EFTA Surveillance Authority, cited above, paragraphs 84-85; Joined Cases T-127/99, T-129/99 and T-148/99 Territorio Histórico de Alava et a v Commission [2002] ECR II-1275, paragraph 163, Case C-143/99 Adria-Wien Pipeline [2001] ECR I-8365, paragraph 42; Case T-308/00 Salzgitter v Commission [2004] ECR II-1933 paragraph 42, Case C-172/03 Wolfgang Heiser [2005] ECR I-1627, paragraph 43.

(33)  Case T-214/95 Het Vlaamse Gewest v Commission [1998] ECR II-717, Case 730/79 Philip Morris v Commission [1980] ECR 2671, paragraph 11.

(34)  Cf. Case C-169/95 Spain v Commission [1997] ECR I-135, paragraph 51; Case C-24/95 Alcan Deutschland [1997] ECR I-1591, paragraph 25; and Case T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) [2000] ECR II-3207, paragraph 121 to 131.