ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 072/01 |
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2009/C 072/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 072/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 072/04 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2009/C 072/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 072/06 |
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2009/C 072/07 |
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2009/C 072/08 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 072/09 |
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2009/C 072/10 |
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2009/C 072/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/1 |
Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario
(2009/C 72/01)
1. INTRODUZIONE
1. |
Dalla metà del 2007 il funzionamento dei mercati del credito all'ingrosso ha subito notevoli scompensi. Di conseguenza, la liquidità si è notevolmente ridotta nel settore finanziario ed è aumentata la riluttanza da parte delle banche verso i prestiti interbancari e più in generale verso i prestiti all'economia. Con l'intensificarsi delle perturbazioni dei mercati del credito negli ultimi diciotto mesi, la crisi finanziaria si è aggravata e l'economia mondiale è entrata in una fase di grave recessione. |
2. |
È difficile prevedere una soluzione alla crisi finanziaria e una ripresa dell'economia mondiale senza garantire la stabilità del settore bancario e, più in generale, del sistema finanziario. Solo a quel punto potrà ritornare la fiducia degli investitori e le banche riprenderanno la normale attività di concessione di prestiti. Gli Stati membri hanno quindi adottato misure a sostegno della stabilità dei rispettivi settori bancari e dell'attività di prestito, in particolare con l'apporto di nuovo capitale attraverso fondi pubblici e la fornitura di garanzie statali sui prestiti alle banche. Tali misure, annunciate nell'ottobre 2008, sono state progressivamente realizzate nei mesi scorsi. |
3. |
Diversi Stati membri hanno recentemente annunciato l'intenzione di completare le misure di assistenza già in vigore con forme di sostegno per le attività bancarie che hanno subito una riduzione di valore (le cosiddette «attività deteriorate» o «impaired asset»). Tali annunci, avvenuti in parallelo con un'iniziativa simile adottata dagli Stati Uniti, hanno avviato un dibattito più ampio a livello comunitario sui meriti del sostegno a fronte di attività deteriorate come misura di assistenza alle banche attuata dai governi. Nel contesto di tale dibattito, la Commissione ha redatto la presente comunicazione, in consultazione con la BCE e sulla base delle raccomandazioni formulate il 5 febbraio 2009 dall'Eurosistema (vedi allegato I). |
4. |
La presente comunicazione si concentra sulle questioni che gli Stati membri devono affrontare al momento di prendere in considerazione, ideare e attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. A livello generale, tali questioni comprendono la ratio di interventi di questo tipo come misura di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all'erogazione di prestiti bancari, le considerazioni di lungo periodo sulla redditività del settore bancario e sulla sostenibilità di bilancio, di cui tenere conto al momento di prendere in considerazione misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, e la necessità di un approccio comunitario comune e coordinato rispetto alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare per garantire parità di condizioni. Nel contesto di un approccio comunitario di questo genere, la presente comunicazione fornisce inoltre orientamenti più specifici sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, principalmente in merito a questioni quali i) le disposizioni in materia di trasparenza e di informativa (disclosure); ii) la condivisione degli oneri tra Stato, azionisti e creditori; iii) l'allineamento degli incentivi per i beneficiari con obiettivi strategici pubblici; iv) i principi per ideare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in termini di ammissibilità, valutazione e gestione delle attività deteriorate; v) i rapporti tra misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, altre misure di aiuto pubblico e la ristrutturazione delle banche. |
2. SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ DETERIORATE COME MISURA PER SALVAGUARDARE LA STABILITÀ FINANZIARIA E SOSTENERE L'ATTIVITÀ DI PRESTITO BANCARIO
5. |
Gli obiettivi immediati dei pacchetti di misure di salvataggio degli Stati membri annunciati nel mese di ottobre 2008 sono la salvaguardia della stabilità finanziaria e il sostegno a favore dell'offerta di credito all'economia reale. È troppo presto per trarre conclusioni definitive sull'efficacia di tali pacchetti di misure, ma è chiaro che essi hanno evitato il rischio di crollo finanziario e hanno sostenuto il funzionamento di importanti mercati interbancari. D'altro canto, l'evoluzione dell'attività di concessione di prestiti all'economia reale da quando sono stati annunciati i pacchetti di misure è stata negativa e le statistiche recenti indicano una forte decelerazione della crescita del credito (1). In molti Stati membri si ha ora frequentemente notizia di imprese cui è stato rifiutato l'accesso al credito bancario e sembrerebbe che la stretta creditizia vada oltre quanto giustificato in base a considerazioni congiunturali. |
6. |
Una ragione fondamentale del flusso insufficiente di credito è l'incertezza relativa alla valutazione e all'ubicazione delle attività che hanno subito una riduzione di valore, fonte di problemi nel settore bancario sin dall'inizio della crisi. L'incertezza sulle valutazioni delle attività non solo ha continuato a minare la fiducia nel settore bancario, ma ha anche indebolito l'effetto delle misure di sostegno pubblico concordate nell'ottobre 2008. La ricapitalizzazione delle banche ha ad esempio contribuito ad attenuare gli effetti della riduzione di valore delle attività, ma gran parte della dotazione patrimoniale è stata assorbita dalle banche per riserve contro future diminuzioni di valore delle attività. Le banche hanno già preso misure per affrontare il problema delle attività deteriorate. Hanno registrato considerevoli rettifiche del valore delle attività (2), hanno adottato misure per limitare le perdite rimanenti riclassificando le attività nei propri bilanci e hanno progressivamente accantonato capitale supplementare per rafforzare la propria posizione di solvibilità. Il problema non è stato tuttavia risolto ad un livello sufficiente e la gravità inattesa del rallentamento economico indica ora un ulteriore e più esteso peggioramento del merito di credito delle attività delle banche. |
7. |
Il sostegno a fronte di attività deteriorate affronterebbe direttamente la questione dell'incertezza sulla qualità dei bilanci delle banche e contribuirebbe dunque a stimolare la fiducia nel settore. Esso potrebbe anche contribuire ad evitare il rischio di reiterate operazioni di ricapitalizzazione delle banche, poiché l'entità del deterioramento delle attività aumenta in una situazione di economia reale in peggioramento. Su questa base, vari Stati membri stanno prendendo attivamente in considerazione il sostegno a fronte di attività bancarie deteriorate, ad integrazione di altre misure prese per attuare la strategia concordata dai capi di Stato e di governo nell'ottobre 2008. |
3. CONSIDERAZIONI A PIÙ LUNGO TERMINE: UN RITORNO ALLA REDDITIVITÀ DEL SETTORE BANCARIO E ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE FINANZE PUBBLICHE
8. |
Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono essere ideate e attuate nel modo più efficace per conseguire gli obiettivi immediati di salvaguardia della stabilità finanziaria e di sostegno all'erogazione di prestiti bancari. In tale contesto, è importante garantire una partecipazione adeguata alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, istituendo prezzi e condizioni adeguati e imponendo, se necessario, la partecipazione obbligatoria. Oltre a questi obiettivi immediati, tuttavia, nell'ideare e nell'attuare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate è indispensabile tener conto anche di considerazioni a più lungo termine. |
9. |
Se le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non vengono attuate in modo da limitare i rischi di gravi distorsioni della concorrenza fra le banche (sia negli Stati membri che su base transfrontaliera) in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato del trattato che istituisce la Comunità europea, anche provvedendo, se necessario, alla ristrutturazione delle imprese beneficiarie, ne risulterà un indebolimento strutturale del settore bancario comunitario, che avrà ripercussioni negative sul potenziale produttivo dell'economia più in generale. Un'altra conseguenza potrebbe essere la necessità ricorrente di un intervento statale nel settore, che aumenterebbe progressivamente l'onere per le finanze pubbliche. Questi rischi sono molto seri, se si considera la probabile entità dell'esposizione statale. Per limitare questi rischi di danni a lungo termine, l'intervento pubblico nel settore bancario deve essere mirato e affiancato da norme comportamentali di salvaguardia che allineino gli incentivi delle banche con gli obiettivi delle politiche pubbliche. Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono inserirsi in un'azione globale volta a ripristinare la redditività del settore bancario sulla base della necessaria ristrutturazione. La necessità di ristrutturare il settore bancario come contropartita del sostegno pubblico viene discussa in modo più approfondito nell'ambito delle norme in materia di aiuti di Stato nelle sezioni 5 e 6. |
10. |
È altresì fondamentale che nell'ideare e nell'attuare misure di sostegno a fronte di attività deteriorate gli Stati membri tengano conto del contesto di bilancio. Le stime delle rettifiche di valore delle attività complessivamente previste indicano che i costi a carico del bilancio — effettivi, potenziali o di entrambi i tipi — del sostegno a fronte di attività deteriorate potrebbero essere sostanziali, sia in termini assoluti che rispetto al prodotto interno lordo (PIL) negli Stati membri. Il sostegno pubblico mediante misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (e altri tipi di misure) non deve essere di entità tale da destare preoccupazioni circa la sostenibilità delle finanze pubbliche come l'indebitamento eccessivo o i problemi di finanziamento. Queste considerazioni hanno particolare importanza a fronte dell'attuale aumento dei disavanzi di bilancio e del debito pubblico e delle sfide connesse all'emissione di titoli sovrani. |
11. |
Più specificamente, la situazione di bilancio degli Stati membri sarà un criterio importante per la scelta della modalità di gestione delle attività per cui viene concesso il sostegno, vale a dire l'acquisizione, l'assicurazione, lo swap o una soluzione ibrida (3). È possibile che le implicazioni per la credibilità di bilancio non differiscano molto tra i vari tipi di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, poiché i mercati finanziari contabilizzeranno probabilmente le perdite potenziali su basi analoghe (4). La strategia dell'acquisizione completa delle attività deteriorate avrebbe tuttavia un impatto più immediato sui rapporti di bilancio e sul finanziamento pubblico. Fermo restando che la scelta delle modalità di gestione delle attività deteriorate spetta ai singoli Stati membri, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni ibride che rimuovano le attività «tossiche» dei bilanci delle banche trasferendole ad un soggetto separato (all'interno o all'esterno delle banche) che benefici in qualche modo di una garanzia dello Stato. Questo metodo è allettante, perché offre molti dei vantaggi connessi all'acquisizione di attività in termini di ripristino della fiducia nel sistema bancario, limitando al tempo stesso l'incidenza immediata sul bilancio. |
12. |
In un contesto di scarse risorse di bilancio, può essere opportuno concentrare le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate su un numero limitato di banche importanti a livello sistemico. In alcuni Stati membri, il sostegno a fronte di attività deteriorate per le banche potrebbe essere fortemente limitato dai loro attuali vincoli di bilancio pubblico e/o dall'entità del bilancio delle loro banche rispetto al PIL. |
4. NECESSITÀ DI UN APPROCCIO COMUNITARIO COMUNE E COORDINATO
13. |
Nello scegliere una qualsiasi forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate occorre conciliare gli obiettivi immediati di stabilità finanziaria e di erogazione di prestiti bancari con la necessità di evitare danni a lungo termine per il settore bancario nella Comunità, per il mercato unico e per l'economia più in generale. Il modo migliore per farlo consiste in un approccio comunitario comune e coordinato che si prefigga i seguenti, vasti obiettivi:
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14. |
Il coordinamento fra gli Stati membri sarebbe necessario solo a livello generale e potrebbe essere garantito mantenendo una flessibilità che consenta di adattare le misure alle situazioni specifiche delle singole banche. In mancanza di un coordinamento sufficiente ex ante, molti di questi obiettivi potranno essere realizzati solo imponendo un controllo supplementare ex post degli aiuti. Orientamenti comuni sulle caratteristiche di base delle misure di sostegno in questione contribuirebbero quindi a limitare al massimo la necessità di correzioni e adeguamenti a seguito di una valutazione di conformità rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Questi orientamenti figurano nelle sezioni seguenti. |
5. ORIENTAMENTI SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE MISURE DI SOSTEGNO A FRONTE DI ATTIVITÀ DETERIORATE
15. |
Di norma, le banche sono tenute a valutare il rischio delle attività che acquisiscono e ad accertarsi di poter coprire le eventuali perdite connesse (5). Tuttavia, per sostenere la stabilità finanziaria è possibile ricorrere a misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Le misure pubbliche di sostegno a fronte di attività deteriorate costituiscono aiuti di Stato, in quanto esonerano la banca beneficiaria dalla (o compensano la) necessità di registrare una perdita o una riserva per un'eventuale perdita sulle sue attività deteriorate e/o liberano capitale obbligatorio per altri usi. Questo succederebbe, in particolare, laddove le attività deteriorate venissero acquistate o assicurate a un valore superiore al prezzo di mercato o laddove il prezzo della garanzia non compensasse lo Stato per la sua possibile passività massima a titolo della garanzia (6). |
16. |
Qualsiasi aiuto per misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve comunque rispettare i principi generali di necessità, di proporzionalità e di riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza. Questa assistenza implica gravi distorsioni della concorrenza sia fra banche beneficiarie e non beneficiarie che fra banche beneficiarie con gradi di necessità diversi. Le banche non beneficiarie che sono fondamentalmente sane possono sentirsi obbligate a chiedere l'intervento dello Stato per mantenere la loro posizione competitiva sul mercato. Possono verificarsi distorsioni analoghe della concorrenza fra Stati membri, con il rischio di una gara di sovvenzioni fra gli Stati membri (che cercano di salvare le proprie banche senza curarsi degli effetti sulle banche di altri Stati membri) e una tendenza al protezionismo finanziario e alla frammentazione del mercato interno. La partecipazione al regime di sostegno a fronte di attività deteriorate deve pertanto essere subordinata a criteri obiettivi e chiaramente definiti, onde evitare che le singole banche traggano vantaggi ingiustificati. |
17. |
I principi che disciplinano l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, a qualsiasi misura di sostegno alle banche nell'ambito della crisi finanziaria globale vengono definiti nella comunicazione della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (7). Orientamenti più dettagliati per l'applicazione pratica di questi principi alla ricapitalizzazione sono stati successivamente forniti nella comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» (8). Analogamente, gli orientamenti della presente comunicazione, basati sugli stessi principi, individuano le caratteristiche principali delle misure o dei regimi di sostegno a fronte di attività deteriorate, che ne determinano l'efficacia e gli effetti sulla concorrenza. Tali orientamenti si applicano a tutte le banche cui viene concesso un sostegno a fronte di attività deteriorate, a prescindere dalla loro situazione specifica, ma le implicazioni pratiche della loro applicazione possono variare a seconda del profilo di rischio e della redditività del beneficiario. I principi degli orientamenti si applicano, mutatis mutandis, quando due o più Stati membri coordinano le misure adottate per fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate a banche transfrontaliere. |
18. |
La presente comunicazione mira a definire principi e condizioni coordinati per garantire per quanto possibile l'efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate nel mercato unico, tenendo conto dell'obiettivo di lungo periodo di un ritorno a normali condizioni di mercato, ma mantenendo una flessibilità sufficiente per gestire caratteristiche specifiche o prevedere misure/procedure supplementari a livello individuale o nazionale per motivi di stabilità finanziaria. Per risultare efficaci, le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate devono avere come effetto il mantenimento dell'erogazione di prestiti all'economia reale. |
5.1. Debita individuazione del problema e soluzioni possibili: piena trasparenza e informativa completa in materia di attività deteriorate ex ante e valutazione iniziale delle banche ammissibili
19. |
Qualsiasi misura di sostegno a fronte di attività deteriorate deve basarsi su una precisa valutazione dell'entità dei problemi della banca connessi alle sue attività, della sua solvibilità intrinseca anteriormente al sostegno pubblico e delle sue possibilità di ridiventare redditizia, tenendo in debita considerazione tutte le alternative possibili onde agevolare il necessario processo di ristrutturazione, prevenire distorsioni negli incentivi di tutti i soggetti interessati ed evitare che si sprechino risorse pubbliche senza contribuire al ripristino del normale flusso di credito all'economia reale. |
20. |
Per ridurre al minimo il rischio di una necessità ricorrente di un intervento pubblico a favore degli stessi beneficiari, l'ammissibilità alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere subordinata al rispetto dei seguenti criteri:
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5.2. Ripartizione dei costi connessi alle attività deteriorate fra Stato, azionisti e creditori
21. |
Come regola generale, le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate. Ciò comporta anzitutto l'obbligo di piena trasparenza e di informativa completa ex ante, seguito da una corretta valutazione delle attività prima dell'intervento dello Stato e da una corretta remunerazione dello Stato per la misura di sostegno, indipendentemente dalla sua forma, onde garantire una responsabilità equivalente degli azionisti e una condivisione degli oneri a prescindere dal modello specifico scelto. Combinando tali elementi si dovrebbe ottenere una coerenza globale per quanto riguarda la condivisione degli oneri tra le diverse forme di sostegno pubblico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di assistenza (11). |
22. |
Al termine della valutazione corretta delle attività e delle perdite (12), e qualora da questa valutazione risulti una situazione di insolvenza tecnica in assenza d'intervento dello Stato, la banca dovrebbe essere posta in amministrazione controllata o liquidata in conformità del diritto comunitario e nazionale. In una situazione di questo genere, potrebbe essere opportuno prevedere una tutela o garanzie per i detentori di titoli (13). |
23. |
Qualora, per motivi di stabilità finanziaria (14), non si ritenga opportuno porre una banca in amministrazione controllata o procedere alla sua liquidazione, possono essere concessi alle banche aiuti sotto forma di garanzie o di acquisizione di attività, limitati allo stretto indispensabile, affinché possano continuare a funzionare durante il periodo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. In questi casi, ci si dovrebbe inoltre aspettare che gli azionisti coprano le perdite, perlomeno fintanto che non vengono raggiunti i limiti prescritti per l'adeguatezza patrimoniale. Possono essere valutate anche le possibilità di nazionalizzazione. |
24. |
Qualora una condivisione totale degli oneri non sia realizzabile ex ante, si potrebbe chiedere alla banca di coprire in parte la perdita o di contribuire alla copertura del rischio in una fase successiva, ad esempio sotto forma di clausole di recupero (claw-back) oppure, nel caso di un regime di assicurazione, mediante una clausola «first loss», a carico della banca (di norma con un minimo del 10 %), e una clausola di «residual loss sharing», mediante la quale la banca copre una percentuale (di norma con un minimo del 10 %) delle eventuali perdite supplementari (15). |
25. |
Di norma, più il contributo iniziale è limitato più il contributo degli azionisti in una fase successiva dovrà essere elevato, sotto forma di una conversione delle perdite dello Stato in azioni bancarie e/o sotto forma di misure compensative supplementari per limitare la distorsione della concorrenza nel valutare la necessaria ristrutturazione. |
5.3. Allineare con gli obiettivi strategici pubblici gli incentivi per le banche ad aderire al sostegno a fronte di attività deteriorate
26. |
Di norma, il termine di adesione ai programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere di sei mesi dal varo del programma da parte del governo. Questo dovrebbe limitare la possibilità che le banche siano spinte a rinviare la necessaria trasmissione di informazioni nella speranza che i livelli di sostegno vengano aumentati in una fase successiva e agevolare la rapida soluzione dei problemi bancari prima che il rallentamento dell'economia aggravi ulteriormente la situazione. Durante questi sei mesi, le banche potrebbero presentare categorie di attività ammissibili da coprire con le misure di sostegno, con possibilità di riporto (16). |
27. |
Si potrebbero predisporre meccanismi adeguati per garantire che le banche più bisognose di un sostegno a fronte di attività deteriorate partecipino alla misura dello Stato. Tali meccanismi potrebbero prevedere la partecipazione obbligatoria al programma e dovrebbero comprendere almeno l'obbligo di informativa alle autorità di vigilanza. L'obbligo per tutte le banche di rivelare l'entità dei loro problemi connessi alle attività faciliterà la precisa definizione del fabbisogno e della portata necessaria del regime di sostegno a fronte di attività deteriorate a livello degli Stati membri. |
28. |
Laddove la partecipazione non sia obbligatoria, il regime potrebbe comprendere incentivi adeguati (come il conferimento di warrant o di diritti agli azionisti esistenti perché possano partecipare alla futura raccolta di capitale privato a condizioni preferenziali) onde agevolare l'adesione delle banche senza derogare ai principi di trasparenza, informativa, equa valutazione e condivisione degli oneri. |
29. |
Una volta scaduto il termine di sei mesi per l'adesione, la partecipazione dovrebbe essere possibile solo in circostanze eccezionali e imprevedibili di cui la banca non sia responsabile (17) e a condizioni più rigorose, come una remunerazione più elevata per lo Stato e/o misure compensative di maggiore entità. |
30. |
L'accesso alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate deve essere sempre subordinato a un certo numero di vincoli comportamentali adeguati. In particolare, alle banche beneficiarie vanno applicate norme di salvaguardia per garantire che gli effetti del sostegno sul capitale vengano usati per l'erogazione di credito finalizzato a soddisfare opportunamente la domanda secondo criteri commerciali, senza discriminazioni e non per il finanziamento di una strategia di crescita (segnatamente con acquisizione di banche sane) a scapito dei concorrenti. |
31. |
Si dovrebbero inoltre prendere in considerazione restrizioni alla politica dei dividendi e massimali per la remunerazione dei dirigenti. La struttura specifica dei vincoli comportamentali dovrebbe essere determinata in base a una valutazione della proporzionalità, tenendo conto dei diversi fattori che possono comportare la necessità di una ristrutturazione (vedi sezione 6). |
5.4. Ammissibilità delle attività
32. |
Nel determinare la gamma delle attività ammissibili al sostegno, è necessario conciliare l'obiettivo della stabilità finanziaria immediata con la necessità di ripristinare, a medio termine, il normale funzionamento del mercato. Le attività generalmente definite «tossiche» (ad esempio i titoli statunitensi garantiti da ipoteca, le coperture e i derivati associati), che hanno provocato la crisi finanziaria e sono diventate per la maggior parte illiquide o soggette a forti riduzioni di valore, sono apparentemente la principale fonte di incertezza e di scetticismo circa la redditività delle banche. Limitando l'ammissibilità alle attività di questo tipo, si ridurrebbe il rischio di perdite per lo Stato e si contribuirebbe a prevenire distorsioni della concorrenza (18). Vi è però il rischio che una misura di sostegno troppo restrittiva non basti a ristabilire la fiducia nel settore bancario, considerate le differenze tra i problemi specifici incontrati negli Stati membri e nelle singole banche e la misura in cui il problema della riduzione di valore (impairment) si è esteso ad altre attività. Questo giustificherebbe un approccio più pragmatico, contenente elementi di flessibilità, per consentire l'applicazione delle misure di sostegno anche ad altre attività, nella misura appropriata e se debitamente giustificato. |
33. |
Per individuare le attività ammissibili alle misure di sostegno occorre un approccio comunitario comune e coordinato, che da un lato impedisca distorsioni di concorrenza fra Stati membri e nel settore bancario comunitario e dall'altro limiti gli incentivi per le banche transfrontaliere ad operare «arbitraggi» tra varie misure di sostegno nazionali. Per garantire coerenza nell'identificazione delle attività ammissibili in tutti gli Stati membri, occorre definire categorie di attività («basket») che riflettano la gravità della riduzione di valore. L'allegato III contiene orientamenti più dettagliati per la definizione di queste categorie, il cui uso faciliterebbe il confronto tra le banche e i loro profili di rischio nell'intera Comunità. Gli Stati membri dovrebbero poi decidere quale categoria di attività sostenere e in quale misura, fatto salvo l'esame della Commissione relativo al grado di deterioramento delle attività selezionate. |
34. |
Si dovrebbe definire una strategia adeguata per consentire a uno Stato membro il cui settore bancario risenta anche di altri fattori di entità tale da compromettere la stabilità finanziaria (come lo scoppio della bolla immobiliare sul mercato nazionale) di estendere l'ammissibilità a categorie di attività ben definite corrispondenti alla minaccia sistemica, con le debite giustificazioni e senza restrizioni quantitative. |
35. |
Si potrebbe introdurre una flessibilità supplementare prevedendo la possibilità per le banche che esulano dai criteri di ammissibilità di cui ai punti 32, 33 e 34 di fruire di un sostegno a fronte di attività deteriorate, senza bisogno di una giustificazione specifica, per non oltre il 10-20 % delle attività globali di una data banca beneficiaria di un meccanismo di sostegno, considerate le diverse situazioni individuali degli Stati membri e delle banche. Non dovrebbero però rientrare in un programma di sostegno le attività che attualmente non possono essere considerate deteriorate. Il sostegno a fronte di attività deteriorate non dovrebbe costituire un'assicurazione illimitata contro le future conseguenze della recessione. |
36. |
In linea di massima, più i criteri di ammissibilità sono ampi e più la quota delle attività interessate nel portafoglio della banca è rilevante, più la ristrutturazione e le misure correttive dovranno essere di ampia portata onde evitare indebite distorsioni di concorrenza. In ogni caso, la Commissione non considererà ammissibili alle misure di sostegno le attività iscritte nel bilancio della banca beneficiaria dopo una data limite specificata prima che fosse annunciato il programma di sostegno (19). Un diverso modo di procedere potrebbe dar luogo a un arbitraggio delle attività e provocherebbe un danno morale inammissibile, fornendo alle banche incentivi ad evitare una corretta valutazione dei rischi per prestiti e altri investimenti futuri con l'esatto ripetersi degli errori che hanno causato la crisi attuale (20). |
5.5. Valutazione delle attività ammissibili al sostegno e fissazione del prezzo
37. |
Un approccio corretto e coerente in materia di valutazione delle attività, comprese quelle più complesse e meno liquide, riveste un'importanza fondamentale per prevenire indebite distorsioni di concorrenza ed evitare gare di sovvenzioni fra Stati membri. La valutazione dovrebbe seguire una metodologia generale definita a livello comunitario ed essere strettamente coordinata ex ante dalla Commissione tra tutti gli Stati membri per ottimizzare l'efficacia delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ridurre i rischi di distorsioni e di arbitraggi dannosi, specialmente per le banche transfrontaliere. Non è escluso che si debbano utilizzare metodi alternativi per tener conto di circostanze specifiche riguardanti, ad esempio, la tempestiva disponibilità dei dati pertinenti, purché garantiscano la stessa trasparenza. In ogni caso, le banche dovrebbero valutare i propri portafogli su base giornaliera e procedere alla trasmissione regolare e frequente dell'informativa alle autorità nazionali e alle loro autorità di vigilanza. |
38. |
Laddove la valutazione delle attività risulti particolarmente complessa, si potrebbero prendere in considerazione soluzioni alternative come la creazione di una «good bank», mediante la quale lo Stato acquisterebbe le attività «buone» anziché quelle deteriorate. In alternativa, si potrebbe optare per la proprietà pubblica di una banca (compresa la nazionalizzazione), nell'intento di eseguire la valutazione a tempo debito, nell'ambito di una ristrutturazione o di una liquidazione, in modo da fugare qualsiasi incertezza circa il valore effettivo delle attività interessate (21). |
39. |
In una prima fase, le attività dovrebbero essere valutate, per quanto possibile, sulla base del loro valore corrente di mercato. In linea di massima, qualsiasi trasferimento di attività cui si applica un regime e la cui valutazione superi il prezzo di mercato costituirà un aiuto di Stato. Il valore corrente di mercato, tuttavia, può discostarsi notevolmente dal valore contabile di queste attività nelle circostanze attuali o può essere inesistente in mancanza di un mercato (per determinate attività, il valore può effettivamente essere nullo). |
40. |
In una seconda fase, il valore attribuito alle attività deteriorate nell'ambito di un programma di sostegno («valore di trasferimento») supererà inevitabilmente i prezzi correnti di mercato per ottenere l'effetto di sostegno. Per garantire coerenza nel valutare la compatibilità dell'aiuto, la Commissione considererebbe un valore di trasferimento che rifletta il valore economico a lungo termine («valore economico reale») delle attività, sulla base dei flussi di cassa sottostanti e di orizzonti temporali più ampi, un parametro accettabile da cui risulti la compatibilità dell'importo dell'aiuto in quanto minimo necessario. Si dovranno prendere in considerazione scarti di garanzia («haircut») uniformi applicabili a determinate categorie di attività per avvicinarsi al valore economico reale di attività talmente complesse da rendere impossibile una proiezione affidabile degli sviluppi nel prossimo futuro. |
41. |
Il valore di trasferimento per le misure di acquisizione o di assicurazione delle attività (22) dovrebbe quindi basarsi sul loro valore economico reale. Si garantirà inoltre un'adeguata remunerazione per lo Stato. Laddove gli Stati membri ritengano necessario — segnatamente per evitare un'insolvenza tecnica — utilizzare un valore di trasferimento delle attività superiore al loro valore economico reale, l'elemento di aiuto contenuto nella misura aumenterà proporzionalmente. Questo può essere accettato solo se accompagnato da una ristrutturazione approfondita e dall'introduzione di condizioni che consentano il recupero di questo aiuto supplementare in una fase successiva, ad esempio mediante meccanismi di recupero. |
42. |
Il processo di valutazione riguardante il valore di mercato, il valore economico reale e la remunerazione dello Stato dovrebbe seguire i principi e i processi elencati nell'allegato IV. |
43. |
Nel valutare i metodi di valutazione presentati dagli Stati membri per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e la loro applicazione nei singoli casi, la Commissione consulterà gruppi di esperti in materia di valutazione (23). La Commissione si avvarrà inoltre dell'esperienza degli organismi esistenti a livello comunitario per garantire la coerenza dei metodi di valutazione. |
5.6. Gestione delle attività oggetto di misure di sostegno
44. |
Spetta agli Stati membri scegliere, fra le opzioni elencate nella sezione 3 e nell'allegato II, il modello più adatto per liberare le banche dalle attività deteriorate tenendo conto della gravità del problema, della situazione delle singole banche e delle considerazioni di bilancio. Scopo del controllo degli aiuti di Stato è garantire che le caratteristiche del modello selezionato siano tali da assicurare parità di trattamento ed evitare indebite distorsioni della concorrenza. |
45. |
Per quanto le modalità specifiche di fissazione del prezzo possano variare, le loro caratteristiche non dovrebbero incidere in misura considerevole sull'adeguata condivisione degli oneri tra Stato e banche beneficiarie. Sulla base di una valutazione corretta, il meccanismo di finanziamento globale di una società di gestione delle attività, un'assicurazione o una soluzione ibrida dovrebbero garantire che la banca assuma la stessa proporzione delle perdite. In questo contesto possono essere prese in considerazione clausole di recupero. In generale, tutti i regimi devono garantire che le banche beneficiarie coprano le spese sostenute nel trasferimento delle attività (vedi punto 50 e nota 10). |
46. |
A prescindere dal modello, per aiutare la banca a concentrarsi sul ripristino della redditività ed evitare conflitti di interessi, occorre garantire una chiara separazione funzionale e organizzativa tra la banca beneficiaria e le sue attività deteriorate, in particolare per quanto riguarda gestione, personale e clientela. |
5.7. Aspetti procedurali
47. |
L'allegato V contiene ulteriori precisazioni sulle implicazioni dei presenti orientamenti per le procedure relative agli aiuti di Stato, per quanto riguarda sia la notifica iniziale dell'aiuto che la valutazione, se necessario, dei piani di ristrutturazione. |
6. MISURE DI FOLLOW-UP — RISTRUTTURAZIONE E RITORNO ALLA REDDITIVITÀ
48. |
I principi e le condizioni della sezione 5 costituiscono un quadro per la definizione di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel contesto attuale, le norme in materia di aiuti di Stato mirano a garantire il sostegno minimo e meno distorsivo per liberare le banche beneficiarie dai rischi legati a una categoria separata di attività, onde creare solide basi per il ritorno alla redditività a lungo termine senza il sostegno dello Stato. Pur essendo una tappa obbligata per ripristinare la redditività delle banche, il trattamento delle attività deteriorate secondo i principi di cui sopra non basta, di per sé, a conseguire questo obiettivo. A seconda della situazione e delle caratteristiche specifiche, le banche dovranno prendere misure appropriate nel loro stesso interesse, onde evitare che si ripetano problemi di questo tipo e garantire una redditività sostenibile. |
49. |
In conformità delle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, il sostegno a fronte di attività deteriorate costituisce un'operazione strutturale e richiede un'attenta valutazione di tre condizioni: i) un contributo adeguato del beneficiario ai costi del programma per le attività deteriorate; ii) un'azione appropriata per garantire il ripristino della redditività; iii) le misure necessarie per ovviare alle distorsioni di concorrenza. |
50. |
Di norma, per rispettare la prima condizione si dovrebbero soddisfare le disposizioni indicate nella sezione 5, in particolare in termini di informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri. Ciò dovrebbe garantire che il beneficiario copra perlomeno la totalità delle perdite sostenute nel trasferimento delle attività allo Stato. Quando ciò non sia materialmente possibile, l'aiuto può comunque essere autorizzato, in via eccezionale, applicando in modo più rigoroso le altre due condizioni. |
51. |
I requisiti necessari per ripristinare la redditività e la necessità di misure correttive per ovviare alle distorsioni di concorrenza saranno stabiliti di volta in volta. Per quanto riguarda la condizione della necessità di ripristinare la redditività a lungo termine, va osservato che il sostegno a fronte di attività deteriorate può contribuire a tale obiettivo. La valutazione della redditività dovrebbe certificare l'adeguatezza patrimoniale effettiva e prospettica della banca dopo una valutazione completa e una considerazione approfondita dei possibili fattori di rischio (24). |
52. |
Dopo l'autorizzazione iniziale delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, la Commissione valuterà la portata della ristrutturazione necessaria sulla base dei seguenti criteri: i criteri indicati nella comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza», la quota delle attività della banca cui si applica il sostegno; il prezzo di trasferimento di queste attività rispetto al prezzo di mercato; le caratteristiche specifiche del sostegno concesso a fronte di attività deteriorate; l'entità complessiva dell'esposizione dello Stato relativa alle attività ponderate per il rischio di una banca; la natura e l'origine dei problemi della banca beneficiaria; la solidità del modello operativo e della strategia d'investimento della banca. La Commissione terrà conto anche di eventuali concessioni supplementari di garanzie dello Stato o ricapitalizzazioni da parte dello Stato, in modo da avere un quadro completo della situazione della banca beneficiaria (25). |
53. |
La redditività a lungo termine implica che la banca sia in grado di sopravvivere senza alcun sostegno da parte dello Stato, il che significa che occorrono piani ben definiti per rimborsare tutto il capitale ricevuto dallo Stato e rinunciare alle garanzie statali. In funzione dell'esito della valutazione, la ristrutturazione dovrà comprendere un'analisi approfondita della strategia e dell'attività della banca riguardante, ad esempio, le attività operative principali, il riorientamento dei modelli operativi, la chiusura o cessione di divisioni aziendali/controllate, i cambiamenti nella gestione delle attività/passività e altri cambiamenti. |
54. |
Si presumerà che occorra una ristrutturazione approfondita quando una valutazione appropriata delle attività deteriorate secondo i principi esposti nella sezione 5.5 e nell'allegato IV indichi un capitale netto negativo/un'insolvenza tecnica in assenza di un intervento dello Stato. Di norma, le richieste ripetute di aiuto e l'allontanamento dai principi generali indicati nella sezione 5 denotano la necessità di tale ristrutturazione approfondita. |
55. |
È necessaria una ristrutturazione approfondita anche quando la banca ha già ricevuto aiuti di Stato sotto qualsiasi forma che contribuiscano a coprire o a evitare perdite o che superino complessivamente il 2 % delle attività totali della banca ponderate per il rischio, tenendo conto al tempo stesso della situazione specifica di ciascun beneficiario (26). |
56. |
Nel definire la tempistica di qualsiasi misura necessaria per ripristinare la sostenibilità si terrà conto sia della situazione specifica della banca interessata che della situazione complessiva del settore bancario, evitando di ritardare indebitamente gli adeguamenti necessari. |
57. |
In terzo luogo, si dovrebbe esaminare la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulle distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto. Questo può comportare il ridimensionamento o la cessione di unità aziendali o di controllate redditizie, o l'assunzione di impegni comportamentali per limitare l'espansione commerciale. |
58. |
La necessità di misure compensative sarà presunta se la banca beneficiaria non soddisfa le condizioni indicate nella sezione 5, in particolare quelle relative a informativa, valutazione, fissazione del prezzo e condivisione degli oneri. |
59. |
La Commissione valuterà la portata delle misure compensative necessarie, basandosi sulla propria valutazione delle distorsioni di concorrenza derivanti dall'aiuto e in particolare sui seguenti fattori: l'importo totale dell'aiuto, comprese le garanzie e le misure di ricapitalizzazione; il volume delle attività deteriorate beneficiarie della misura; la quota delle perdite risultanti dall'attività; la solidità generale della banca; il profilo di rischio delle attività cui si applica il sostegno; la qualità della gestione del rischio da parte della banca; il livello dei coefficienti di solvibilità in assenza dell'aiuto; la posizione di mercato della banca beneficiaria e le distorsioni di concorrenza derivanti dal proseguimento delle attività di mercato della banca; incidenza dell'aiuto sulla struttura del settore bancario. |
7. DISPOSIZIONI FINALI
60. |
La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 25 febbraio 2009, data in cui ne è stato adottato il contenuto in linea di principio, visto il contesto finanziario ed economico, che richiede un'azione immediata. |
(1) Anche se i dati ufficiali per l'area dell'euro indicano che l'attività di erogazione di prestiti alle imprese si mostra ancora resiliente, la tendenza sottostante si sta indebolendo e i tassi di crescita mensile sono nettamente rallentati verso la fine del 2008. Nel dicembre 2008 i prestiti bancari all'economia privata (prestiti a soggetti diversi dalle IFM governi esclusi) sono diminuiti dello 0,4 % rispetto a novembre.
(2) Dalla metà del 2007 ad oggi, vi sono state riduzioni del valore delle attività per un totale di 1 063 Mrd USD, di cui 737,6 Mrd USD delle banche statunitensi e 293,7 delle banche europee. Di questi ultimi, 68 Mrd USD sono stati segnalati in Svizzera. Nonostante l'entità delle riduzioni di valore delle attività già segnalate, secondo le attuali stime del FMI è probabile che il totale delle perdite delle banche collegate al deterioramento delle attività arrivi a 2 200 Mrd USD. Questa stima si basa sulla detenzione, a livello mondiale, di prestiti ipotecari, credito al consumo e debiti delle imprese accesi e cartolarizzati negli Stati Uniti, che è costantemente aumentata dall'inizio della crisi. Alcuni osservatori del mercato ritengono che le perdite complessive possano essere considerevolmente più elevate. Ad esempio, Nouriel Roubini, che ha costantemente sostenuto che le stime ufficiali sono troppo basse, nota ora che le perdite totali potrebbero essere di 3 600 Mrd USD soltanto per gli Stati Uniti.
(3) Queste modalità vengono discusse più dettagliatamente nell'allegato II.
(4) Le acquisizioni di attività da parte dello Stato non implicano necessariamente pesanti costi di bilancio a lungo termine, se una quota sufficiente delle attività acquisite può essere successivamente venduta realizzando un profitto (vedi gli esempi degli Stati Uniti e della Svezia nell'allegato II). Tali acquisizioni comportano tuttavia un esborso di bilancio iniziale che aumenterebbe il debito pubblico lordo e il fabbisogno lordo di finanziamento del governo. Per ovviare in parte ai problemi operativi connessi all'emissione si potrebbe optare per lo swap tra debito governativo e attività deteriorate, ma questa soluzione non eviterebbe né gli effetti sui rapporti di bilancio né un aumento dell'offerta di debito pubblico sul mercato.
(5) Le banche detengono in genere una vasta gamma di attività, tra cui: contanti, attività finanziarie (buoni del Tesoro, obbligazioni, titoli di capitale, crediti negoziati e materie prime), derivati (swap, option), prestiti, investimenti finanziari, attività immateriali, proprietà, impianti e macchinari). Possono essere sostenute perdite quando le attività sono vendute al di sotto del loro valore contabile, quando il loro valore è sceso e vengono costituite riserve su eventuali perdite o ex post quando i flussi di entrate alla scadenza sono inferiori al loro valore contabile.
(6) Si presume che una garanzia costituisca un aiuto di Stato quando la banca beneficiaria non riesce a reperire sul mercato un operatore privato indipendente che sia disposto a fornire una garanzia analoga. L'importo dell'aiuto di Stato è fissato al livello della passività netta massima per lo Stato.
(7) GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.
(8) GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.
(9) Ferma restando la necessità di rendere pubblica l'incidenza sul bilancio di una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate che implichi un'adeguata condivisione degli oneri, i termini «trasparenza» e «informativa completa» indicano la trasparenza nei confronti delle autorità nazionali, degli esperti indipendenti e della Commissione.
(10) L'importo dell'aiuto corrisponde alla differenza tra il valore di trasferimento delle attività (basato di norma sul loro valore economico reale) e il prezzo di mercato. Nel presente documento, le perdite sostenute corrispondono alla differenza tra il valore di trasferimento e il valore contabile delle attività. Di norma, le perdite effettive sono note solo ex post.
(11) Le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate possono essere paragonate, in un certo qual modo, a conferimenti di capitale, in quanto procurano un meccanismo di assorbimento delle perdite e hanno un'incidenza sul capitale obbligatorio. Le misure di sostegno comportano tuttavia un rischio maggiore per lo Stato, legato a un portafoglio specifico di attività deteriorate senza contributi diretti delle attività e dei fondi generatori di reddito di altre banche e oltre la sua possibile partecipazione nella banca. Considerati i maggiori svantaggi e i minori lati positivi, di norma la remunerazione per il sostegno a fronte di attività deteriorate dovrebbe essere superiore a quella per i conferimenti di capitale.
(12) Confrontando il valore contabile delle attività con il loro valore di trasferimento (ossia il loro valore economico reale).
(13) Va comunque di norma esclusa una tutela degli azionisti. Vedi le decisioni NN 39/08 (Danimarca, aiuto per la liquidazione della Roskilde Bank) e NN 41/08 (Regno Unito, aiuti per il salvataggio a favore di Bradford & Bingley).
(14) Ad esempio, quando le dimensioni o il tipo di attività della banca non possano essere gestite nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria o mediante una liquidazione senza avere implicazioni sistemiche pericolose per altre istituzioni finanziarie o per l'erogazione di prestiti all'economia reale. In tale contesto occorrerebbe una giustificazione da parte dell'autorità monetaria e/o di vigilanza.
(15) Il livello appropriato può essere stabilito anche in base ad altri fattori, come una remunerazione più elevata. Va osservato inoltre che le compensazioni ex post possono intervenire solo dopo molti anni dall'introduzione della misura, prolungando quindi l'incertezza legata alla valutazione delle attività deteriorate. Questo problema non si porrebbe con clausole di recupero basate su una valutazione ex ante.
(16) Caso di attività che rientrano nel programma e che possono arrivare a scadenza in una fase successiva.
(17) Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa quando hanno deciso di non aderire al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate durante il termine previsto e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo cui l'impresa appartiene. L'espressione «circostanze eccezionali» va intesa come eccezionali al di là della crisi attuale. Gli Stati membri che intendono invocare tali circostanze devono fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie.
(18) Questa sarebbe la strategia adottata negli Stati Uniti per Citigroup e Bank of America.
(19) In linea di massima, la Commissione ritiene che una data limite uniforme e obiettiva, come la fine del 2008, garantirà condizioni di parità tra le banche e gli Stati membri.
(20) All'occorrenza, il sostegno pubblico in relazione ai rischi di attività future può essere gestito conformemente alla comunicazione sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie e al quadro temporaneo.
(21) Questo avverrebbe, ad esempio, se lo Stato scambiasse attività contro titoli di Stato in base al loro valore nominale ma ricevesse contingent warrants sul capitale della banca, il cui valore dipende dal prezzo di vendita finale delle attività deteriorate.
(22) Nel caso delle misure di assicurazione, per valore di trasferimento si intende l'importo assicurato.
(23) La Commissione utilizzerà il parere espresso da tali gruppi di esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti in materia di aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.
(24) Se del caso, si dovrebbe garantire anche la conformità con i criteri indicati al punto 40 della comunicazione della Commissione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza.
(25) Nel caso delle banche già soggette all'obbligo di un piano di ristrutturazione in seguito alla concessione di un precedente aiuto di Stato, questo piano dovrebbe tenere debitamente conto del nuovo aiuto e prendere in considerazione tutte le opzioni, dalla ristrutturazione alla liquidazione a condizioni normali.
(26) Ai fini del presente punto non va presa in considerazione la partecipazione a un regime autorizzato di garanzia del credito quando non sia stato necessario invocare la garanzia per coprire le perdite.
ALLEGATO I
Orientamenti dell'Eurosistema sulle misure di sostegno a fronte di attività a favore delle banche
L'Eurosistema ha individuato sette principi guida per le misure di sostegno a fronte di attività a favore delle banche:
1) |
l'ammissibilità degli istituti, che dovrebbe essere volontaria; eventualmente, in caso di difficoltà, la priorità dovrebbe essere accordata agli istituti con notevoli concentrazioni di attività deteriorate; |
2) |
una definizione relativamente ampia delle attività ammissibili al sostegno; |
3) |
una valutazione delle attività ammissibili trasparente, basata preferibilmente su un insieme di approcci e di criteri comuni a tutti gli Stati membri, su pareri di esperti indipendenti, sull'uso di modelli che utilizzano elementi del microlivello per la stima del valore economico delle perdite attese e della loro probabilità, e degli scarti di garanzia (haircut) sui valori contabili delle attività quando la valutazione del valore di mercato è particolarmente difficile, o quando la situazione richiede un'azione rapida; |
4) |
un grado adeguato di condivisione dei rischi, come elemento necessario di ogni sistema, al fine di limitare i costi per i governi, dare i giusti incentivi agli istituti partecipanti e mantenere condizioni di parità tra tutti gli istituti; |
5) |
una durata sufficientemente lunga dei regimi di sostegno a fronte di attività, eventualmente equivalente alla struttura di scadenza delle attività ammissibili; |
6) |
la governance degli istituti, che dovrebbero continuare ad attenersi ai principi di comportamento, con regimi che prevedano strategie di uscita ben definite; e |
7) |
la subordinazione della partecipazione ai regimi di sostegno pubblico al rispetto di alcuni criteri misurabili, quali l'impegno di continuare ad offrire credito per soddisfare in misura adeguata la domanda sulla base di criteri commerciali. |
ALLEGATO II
I diversi approcci in materia di sostegno a fronte di attività ed esperienze di soluzioni che prevedono il ricorso a «bad banks» negli Stati Uniti, in Svezia, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Repubblica ceca
I. Approcci possibili
In linea di principio si possono considerare due approcci generali alla gestione delle attività soggette a misure di sostegno:
1) |
la separazione tra attività deteriorate e attività «buone» nell'ambito di una banca o nel settore bancario nel suo complesso. È possibile contemplare diverse varianti di tale approccio. Per ogni banca si potrebbe creare una società di gestione delle attività (bad bank o risk shield) e le attività deteriorate verrebbero trasferite ad un soggetto giuridico distinto, pur continuando a essere gestite dalla banca in difficoltà o da un soggetto separato e le possibili perdite verrebbero ripartite tra la banca «buona» e lo Stato. In alternativa, lo Stato potrebbe creare un istituto indipendente (una cosiddetta «banca aggregatrice») che acquisti le attività deteriorate di una singola banca o del settore bancario nel suo complesso, consentendo in tal modo alle banche di tornare alla normale attività di prestito, libere dal rischio di rettifiche di valore delle attività. Questo approccio potrebbe anche richiedere la preventiva nazionalizzazione, con la quale lo Stato assume il controllo di alcune o di tutte le banche prima di procedere alla separazione delle loro attività buone e cattive; |
2) |
un regime di assicurazione delle attività, secondo il quale le banche conserverebbero le attività deteriorate nei rispettivi bilanci, ma verrebbero indennizzate dallo Stato in caso di perdite. Nel caso dell'assicurazione delle attività, le attività deteriorate rimangono iscritte nei bilanci delle banche che lo Stato indennizza per alcune o per tutte le perdite. Un aspetto specifico relativo all'assicurazione delle attività riguarda la fissazione del premio idoneo per attività eterogenee e complesse, che in linea di principio dovrebbe riflettere alcune combinazioni di valutazione e di caratteristiche di rischio delle attività assicurate. Un altro aspetto è relativo al fatto che i regimi assicurativi sono tecnicamente difficili da gestire quando le attività assicurate sono distribuite tra un numero cospicuo di banche piuttosto che essere concentrate in alcune banche più grandi. Infine, il fatto che le attività assicurate rimangano iscritte nei bilanci delle banche potrebbe favorire conflitti di interesse e annullare l'importante effetto psicologico di separare chiaramente le banche «buone» dalle attività «cattive». |
II. Esperienze con le bad bank
Negli Stati Uniti nel 1989 è stata creata la Resolution Trust Corporation (RTC), una società di gestione delle attività di proprietà pubblica. La RTC è stata incaricata di provvedere alla liquidazione delle attività (principalmente attività immobiliari, tra cui mutui ipotecari) appartenenti ad associazioni di risparmio e di credito dichiarate insolventi dall'Office of Thrift Supervision, a seguito della crisi dei risparmi e dei crediti (1989-1992). La RTC ha anche ripreso le funzioni di assicurazione del vecchio Federal Home Loan Bank Board. Tra il 1989 e la metà del 1995 la Resolution Trust Corporation ha chiuso o altrimenti liquidato 747 casse di risparmio per un valore totale delle attività pari a 394 Mrd USD. Nel 1995 le funzioni della RTC sono state trasferite al Savings Association Insurance Fund della Federal Deposit Insurance Corporation. In totale i costi per il contribuente sono stati stimati a 124 Mrd USD al valore del 1995.
La RTC funzionava tramite i cosiddetti «equity partnership programs». Tutte le equity partnership prevedevano l'acquisto da parte di un partner privato di una quota di un pool di attività. Dato che conservava una quota dei portafogli di attività, la RTC era in grado di partecipare ai rendimenti estremamente elevati realizzati dagli investitori di portafoglio. Inoltre le equity partnership consentivano alla RTC di beneficiare degli sforzi di gestione e di liquidazione profusi dai partner privati, e la struttura contribuiva ad assicurare un allineamento degli incentivi superiore a quello che esiste tradizionalmente in un rapporto committente/contraente. Le varie forme di equity partnership program comprendono: Multiple Investment Fund (partnership limitate e selezionate, portafoglio di attività non identificato), N-series e S-series Mortgage Trusts (offerta competitiva per un portafoglio di attività identificato), Land fund (per trarre vantaggio dalla ripresa e dallo sviluppo a lungo termine di attività fondiarie), e JDC Partnership (scelta di un partner generale sulla base di una procedura di tipo «beauty-contest» per i crediti non garantiti o di valore dubbio).
In Svezia sono state create due società di gestione di attività bancarie, Securum e Retriva, per gestire i prestiti in sofferenza degli istituti finanziari, come parte della politica per risolvere la crisi finanziaria del 1992/1993. Le attività delle banche in difficoltà sono state suddivise tra attività «buone» e «cattive», e le attività cattive sono state poi trasferite ad una delle società di gestione delle attività, principalmente Securum. Una caratteristica importante del programma svedese era quella di costringere le banche a rendere pubbliche tutte le perdite previste sui prestiti e ad attribuire valori realistici ai beni immobili e alle altre attività. A questo scopo, l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari aveva inasprito le norme in materia di definizione delle perdite probabili sui prestiti e di valutazione dei beni immobili. Per ottenere una valutazione uniforme delle partecipazioni immobiliari delle banche che chiedevano il sostegno, l'autorità aveva creato un comitato di valutazione, composto di esperti immobiliari. I bassi valori di mercato attribuiti alle attività nel processo di dovuta diligenza (due diligence) hanno contribuito efficacemente a fissare un livello minimo per il valore delle attività. Dato che i partecipanti al mercato non si attendevano una discesa dei prezzi al di sotto di tale livello, gli scambi sono continuati (1). Nel lungo periodo, le due società di gestione delle attività delle banche si sono rivelate efficienti, nel senso che i costi a carico del bilancio del sostegno al sistema finanziario sono stati approssimativamente compensati dai proventi conseguiti dalle società di gestione delle attività delle banche con la liquidazione delle loro partecipazioni.
In Francia negli anni '90 è stato istituito un organismo pubblico, dotato di garanzia statale illimitata, con il compito di rilevare e di liquidare gradualmente le attività cattive del Crédit Lyonnais. La bad bank ha finanziato l'acquisizione delle attività mediante un prestito del Credit Lyonnais. Quest'ultimo, pertanto, ha potuto evitare l'iscrizione in bilancio delle perdite sulle attività e ha potuto liberare capitale per un importo equivalente di attività ponderate per il rischio, dato che il prestito a favore della bad bank poteva beneficiare di una ponderazione del rischio pari allo 0 % grazie alla garanzia statale. La Commissione ha approvato la bad bank come aiuto alla ristrutturazione. Una caratteristica del modello era la netta separazione tra la bad bank e la good bank al fine di evitare conflitti di interessi e la clausola di ritorno a miglior fortuna sui profitti della banca «buona» a beneficio dello Stato. Dopo alcuni anni la banca è stata privatizzata con successo. Tuttavia, il trasferimento delle attività alla bad bank al valore contabile ha esonerato gli azionisti da ogni responsabilità per le perdite e nel tempo ha comportato costi elevati per lo Stato.
Alcuni anni dopo in Italia, il Banco di Napoli è stato scorporato in una bad bank e in una banca «buona» dopo l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti esistenti e dopo la ricapitalizzazione del Tesoro per l'importo necessario a tenere in vita la banca. Il Banco di Napoli ha finanziato l'acquisizione delle attività scontate ma pur sempre deteriorate da parte della bad bank mediante un prestito a tasso agevolato della Banca centrale, controgarantito dal Tesoro. La banca così pulita è stata privatizzata un anno dopo. Né nel caso del Credit Lyonnais né in quello del Banco di Napoli vi è stata una spesa di bilancio immediata da parte del Tesoro per l'acquisizione delle attività deteriorate oltre il conferimento di capitale alle banche.
Una forma attenuata di bad bank è stata utilizzata di recente dalla Germania per le attività deteriorate delle Landesbanken. Nel caso della SachsenLB, il beneficiario è stato venduto come impresa in attività dopo che le attività cattive, per un valore di circa 17,5 Mrd EUR, erano state trasferite ad una società veicolo avente il compito di detenere le attività fino a scadenza. Il precedente proprietario, il Land di Sassonia, ha concesso una garanzia sulle perdite di circa il 17 % del valore nominale, percentuale stimata come possibile perdita massima assoluta a seguito di una prova di stress (il caso base è stato stimato ad appena il 2 %). Il nuovo proprietario si è assunto gran parte del rifinanziamento e ha coperto il rischio restante. Si è ritenuto che l'importo dell'aiuto ammontasse almeno alla stima per il caso peggiore pari a circa il 4 %. Nel caso della WestLB, un portafoglio di attività di 23 Mrd EUR è stato trasferito ad una società veicolo e dotato di una garanzia governativa di 5 Mrd EUR per coprire eventuali perdite e proteggere il bilancio a seguito dell'aggiustamento del valore delle attività conformemente agli IFRS. Ciò ha consentito a WestLB di rimuovere la volatilità di mercato delle attività dal bilancio. Allo Stato è stata corrisposta una commissione di garanzia dello 0,5 %. La protezione contro i rischi è ancora valida e viene considerata un aiuto di Stato.
In Svizzera il governo ha creato un nuovo fondo al quale l'UBS ha trasferito un portafoglio di attività tossiche valutato da un terzo prima del trasferimento. Per assicurare il finanziamento del fondo, la Svizzera ha prima conferito capitale all'UBS (in forma di titoli convertibili in azioni UBS) che l'UBS ha immediatamente stornato e trasferito al fondo. Il resto del finanziamento del fondo è stato assicurato tramite un prestito della Banca nazionale svizzera.
Alla fine degli anni '90 le banche ceche offrivano alle imprese condizioni di prestito eccessivamente generose. Le banche ceche sono state gravemente danneggiate da questa prassi e verso la fine degli anni '90 il governo è dovuto intervenire in loro soccorso. A varie riprese si è intervenuto per ripulire i bilanci delle banche al fine di creare un settore bancario sano.
Nel febbraio 1991 il governo ceco ha creato una banca di consolidamento (Konsolidační banka, KOB), istituita al fine di rilevare i prestiti «cattivi» dal settore bancario accumulati prima del 1991, quali i debiti ereditati dall'economia centralizzata e pianificata, specialmente quelli relativi agli scambi commerciali all'interno del blocco sovietico. Nel settembre 2001 la banca speciale si è trasformata in un'agenzia, che ha dovuto anche assorbire i prestiti cattivi connessi a prestiti «nuovi e innovativi» (in particolare i prestiti per le privatizzazioni, i prestiti in sofferenza e i prestiti fraudolenti).
A partire dal 1991 le banche più grandi sono state liberate dai prestiti «cattivi», e dal 1994 l'attenzione si è spostata sulle piccole banche. In particolare il fallimento della Kreditní banka nell'agosto 1996 e l'assalto parziale all'Agrobanka che ne è seguito hanno messo sotto pressione il sistema bancario ceco. I programmi in oggetto hanno portato unicamente ad un aumento temporaneo della partecipazione dello Stato nella proprietà delle banche nel 1995 e nuovamente nel 1998, a causa della revoca della licenza di Agrobanka. Nel complesso la quota del governo nel settore bancario è aumentata dal 29 % del 1994 al 32 % alla fine del 1995.
Inoltre, nel 1997 per sostenere le piccole banche è stato varato un altro programma: il programma di stabilizzazione. Questo consisteva essenzialmente nel sostituire attività di cattiva qualità con liquidità fino al 110 % del capitale di ogni banca partecipante, tramite l'acquisto di attività di cattiva qualità della banca da parte di una società ad hoc denominata Česká finanční, e il successivo riacquisto dell'importo residuo di dette attività in un arco di tempo di 5-7 anni. Sei banche hanno aderito al programma, ma cinque di queste sono state escluse per non aver rispettato i criteri e successivamente hanno cessato l'attività. Pertanto, il programma di stabilizzazione non ha avuto successo ed è stato soppresso.
Alla fine del 1998 erano state concesse 63 licenze bancarie (60 delle quali prima della fine del 1994). Alla fine del settembre 2000, restavano in attività 41 banche e filiali di banche straniere; 16 erano in regime straordinario (8 in liquidazione e 8 in procedimento fallimentare), 4 erano state fuse con altre banche, e la licenza di una banca straniera era stata revocata, perché la banca non era stata in grado di avviare l'attività. Dei 41 istituti rimasti (compresa la CKA), 15 erano banche controllate da soggetti nazionali e 27 erano banche controllate da soggetti esteri, ivi comprese filiali e succursali di banche estere.
Nel maggio 2000 sono entrate in vigore le modifiche alla legge in materia di fallimento e liquidazione e alla legge sulle aste pubbliche, miranti ad accelerare i procedimenti fallimentari e a equilibrare i diritti dei creditori e dei debitori, consentendo a imprese specializzate o a persone giuridiche di fungere da fiduciari nei procedimenti fallimentari e offrendo la possibilità di negoziare una risoluzione extra-giudiziale.
(1) Ciò contrasta fortemente con la politica seguita in Giappone di fissare valori troppo elevati per le attività «cattive», il che ha congelato il mercato immobiliare per più di un decennio.
ALLEGATO III
Definizione di categorie («basket») di attività ammissibili e comunicazione completa di informazioni sulle attività deteriorate e sull'intero settore di operatività della banca
I. La definizione di categorie («basket») di attività ammissibili
La definizione dei basket di attività finanziarie deteriorate delle banche dovrebbe essere un denominatore comune basato sulle categorie che sono già utilizzate per:
1) |
l'informativa (reporting) e la valutazione a fini prudenziali [terzo pilastro di Basilea = allegato XII della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); FINREP e COREP]; |
2) |
l'informativa (reporting) e la valutazione a fini di bilancio (in particolare lo IAS 39 e l'IFRS 7); |
3) |
l'informativa (reporting) specializzata ad hoc sulla crisi creditizia: lavori in materia di trasparenza di FMI, FSF, Roubini e CEBS. |
L'uso di un denominatore comune basato sulle categorie esistenti in materia di informativa (reporting) e valutazione per definire i basket di attività consentirà di:
1) |
evitare di imporre alle banche oneri aggiuntivi in materia di informativa (reporting); |
2) |
consentire di valutare il basket di attività deteriorate delle singole banche in base alle stime comunitarie e internazionali (il che può essere rilevante per determinare il «valore economico» in un determinato momento); e |
3) |
disporre di punti di partenza oggettivi (certificati) per la valutazione delle attività deteriorate. |
Alla luce di quanto precede la Commissione suggerisce i seguenti basket di attività finanziarie come classificazione iniziale per determinare il «valore economico» e le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate:
Tabella 1
I. Prodotti finanziari strutturati/cartolarizzati |
||||||
|
Tipo di prodotto |
Categoria a fini contabili |
Base di valutazione del regime di aiuti |
Osservazioni |
||
Valore di mercato |
Valore economico |
Valore di trasferimento |
||||
1 |
RMBS |
FVPL/AFS (1) |
|
|
|
Ulteriore ripartizione per area geografica; grado di subordinazione delle diverse tranche; rating; subprime, Alt-A o altre attività sottostanti; scadenza/vintage; accantonamenti e rettifiche di valore |
2 |
CMBS |
FVPL/AFS |
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3 |
CDO |
FVPL/AFS |
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4 |
ABS |
FVPL/AFS |
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5 |
Crediti nei confronti di imprese |
FVPL/AFS |
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6 |
Altri prestiti |
FVPL/AFS |
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Totale |
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II. Prestiti non cartolarizzati |
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Tipo di prodotto |
Categoria a fini contabili |
Base di valutazione del regime di aiuti |
Osservazioni |
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Costo (2) |
Valore economico |
Valore di trasferimento |
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7 |
Prestiti ad imprese |
HTM/L&R (1) |
Costo (2) |
|
|
Ulteriore ripartizione per: area geografica; rischio di controparte (PD); attenuazione del rischio di credito (garanzie) e strutture per scadenza; accantonamenti e rettifiche di valore |
8 |
Prestiti per acquisto abitazioni |
HTM/L&R |
Costo |
|
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9 |
Altro |
HTM/L&R |
Costo |
|
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Totale |
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II. Informativa completa in merito alle attività deteriorate e al relativo settore di operatività
Sulla base dei basket di attività di cui alla tabella 1, le informazioni fornite sulle attività deteriorate di una banca che dovrebbero beneficiare di una misura di sostegno dovrebbero essere presentate con un maggior grado di dettaglio come suggerito nella colonna «Osservazioni» della tabella 1.
Sulla base delle buone pratiche (good practice) osservate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) (3) per quanto riguarda l'informativa sui settori di operatività colpiti dalle turbolenze sui mercati, le informazioni sui settori di operatività bancari relativi alle attività deteriorate che confluirebbero nella valutazione della redditività (viability review) di cui alla sezione 5.1 potrebbero essere strutturate come segue:
Tabella 2
Buone pratiche (good practice) osservate dal CEBS |
Senior Supervisors Group (SSG): Informazioni in merito alle pratiche principali |
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Modello aziendale |
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Rischi e gestione del rischio |
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Impatto della crisi sui risultati |
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Livelli e tipi di esposizioni |
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Principi contabili e aspetti inerenti alla valutazione |
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Altri aspetti inerenti all'informativa |
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Aspetti inerenti alla presentazione |
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(1) FVPL = Fair value through profit and loss [fair value (valore equo) rilevato a conto economico] = (portafoglio di negoziazione + fair value option); AFS = available for sale (disponibili per la vendita), HTM = Held to Maturity (detenuti fino a scadenza), L&R = loans and receivables (prestiti e crediti).
(2) Per costo si intende il valore contabile dei prestiti meno la riduzione di valore (impairment).
(3) Fonte: CEBS (Committee of European Banking Supervisors) report on banks' transparency on activities and products affected by the recent market turmoil, 18 giugno 2008.
(4) Nella relazione dell'SSG, ciascun elemento si riferisce ad un tipo specifico di SPE, o a tutte nel complesso; abbreviazioni utilizzate: SPE (Special Purpose Entities, società veicolo in generale), LF (Leveraged Finance), CMB (Commercial Mortgage-Backed Securities), O (Altre esposizioni sub-prime e Alt-A), CDO (Collateralised Debt Obligations)
ALLEGATO IV
Valutazione e principi e processi per la fissazione dei prezzi
I. Metodologia di valutazione e procedura
Ai fini delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, le attività dovrebbero essere classificate secondo quanto risulta dalle tabelle illustrative 1 e 2 dell'allegato III.
La determinazione del valore economico reale ai fini della presente comunicazione (vedi sezione 5.5) dovrebbe essere basata su dati rilevabili di mercato e su ipotesi realistiche e prudenti relativamente a flussi finanziari futuri.
Il metodo di valutazione da applicare alle attività ammissibili dovrebbe essere convenuto a livello comunitario e potrebbe variare a seconda delle singole attività o basket di attività in questione. Per quanto possibile, tale valutazione dovrebbe essere riconsiderata con riferimento al mercato ad intervalli regolari per tutta la durata dell'attività in questione.
In passato sono state applicate diverse opzioni di valutazione, con risultati più o meno positivi. Semplice procedure di asta inversa si sono rivelate utili nel caso di categorie di attività nelle quali i valori di mercato sono ragionevolmente certi. Questo approccio non è stato tuttavia efficace nella valutazione di attività più complesse negli Stati Uniti. Procedure d'asta più sofisticate sono più adatte qualora vi sia una minore certezza circa i valori di mercato e sarebbe necessario un metodo più preciso per determinare i prezzi di ciascuna attività. La loro concezione non è purtroppo agevole. L'alternativa di calcoli basati su modelli per attività complesse presenta lo svantaggio di essere sensibile alle ipotesi sottostanti (1).
L'opzione di applicare scarti di garanzia (haircut) uniformi a tutte le attività complesse semplifica il processo di valutazione in generale, anche se determina una fissazione del prezzo meno precisa per le singole attività. Le banche centrali hanno una notevole esperienza in merito ad eventuali criteri e parametri da applicare per garanzie reali costituite per il rifinanziamento, che potrebbe rappresentare un utile riferimento.
Qualunque sia il modello scelto, il processo di valutazione e, in particolare, l'analisi della probabilità di perdite future dovrebbero basarsi su una prova di stress rigorosa nel contesto di una recessione globale prolungata.
La valutazione deve basarsi su standard e benchmark riconosciuti a livello internazionale. Una metodologia comune di valutazione concordata a livello comunitario e coerentemente applicata dagli Stati membri potrebbe contribuire notevolmente a ridurre le riserve sollevate in merito al rischio della mancanza di parità di condizioni dovuta alle significative conseguenze potenziali di sistemi di valutazione divergenti. Nell'esaminare i metodi di valutazione presentati dagli Stati membri per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, la Commissione, in linea di principio, consulterà gruppi di esperti in materia di valutazione (2).
II. La fissazione del prezzo del sostegno statale sulla base della valutazione
La valutazione delle attività va distinta dalla fissazione del prezzo di una misura di sostegno. Un acquisto o un'assicurazione sulla base del valore corrente di mercato stabilito o del «valore economico reale», considerando le proiezioni dei flussi finanziari futuri basandosi su una situazione di detenzione fino alla scadenza, supererà spesso in pratica le attuali capacità di condivisione degli oneri delle banche beneficiarie (3). L'obiettivo della fissazione del prezzo deve basarsi su un valore di trasferimento il più vicino possibile al valore economico reale individuato. Pur implicando un vantaggio rispetto al valore attuale di mercato e dunque aiuti di Stato, la fissazione del prezzo sulla base del «valore economico reale» può essere considerata come un controbilanciamento delle attuali esagerazioni del mercato alimentate dalle correnti condizioni di crisi che hanno causato un deterioramento o addirittura un collasso di determinati mercati. Quanto più il valore di trasferimento si discosta dal «valore economico reale», e pertanto aumenta l'importo dell'aiuto, tanto maggiore è la necessità di misure correttive per garantire nel tempo la fissazione accurata del prezzo [ad esempio, attraverso clausole relative agli utili futuri («miglior fortuna»)] e di ristrutturazioni più approfondite. Lo scarto ammissibile dal risultato della valutazione dovrebbe essere più limitato per le attività il cui valore può essere stabilito sulla base di dati di mercato affidabili rispetto a quelli per i quali i mercati sono illiquidi. Il mancato rispetto di tali principi costituirebbe una forte indicazione della necessità di un'ampia ristrutturazione e di misure compensative o addirittura di una liquidazione.
In ogni caso, la fissazione del prezzo del sostegno a fronte di attività deteriorate deve comprendere una remunerazione per lo Stato che tenga debitamente conto del rischio di future perdite superiori a quelle previste nella determinazione del «valore economico reale» e di tutti i rischi supplementari derivanti da un valore di trasferimento superiore al valore economico reale.
Questa remunerazione può essere garantita fissando un prezzo di trasferimento delle attività che sia inferiore al «valore economico reale» in misura sufficiente per fornire una compensazione adeguata per il rischio sotto forma di un aumento commisurato o adeguando opportunamente la commissione di garanzia.
Per stabilire il necessario rendimento da fissare come obiettivo ci si potrebbe basare sulla remunerazione che sarebbe stata richiesta per misure di ricapitalizzazione conformemente agli effetti sul capitale del proposto sostegno a fronte di attività deteriorate. Questo processo deve essere conforme alla comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» e tener conto, al tempo stesso, delle caratteristiche specifiche delle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, in particolare del fatto che queste misure possono comportare un'esposizione maggiore rispetto ai conferimenti di capitale (4).
Il sistema di fissazione del prezzo potrebbe comprendere anche warrant per azioni nelle banche di valore equivalente alle attività (il che significa che il pagamento di un prezzo più alto si tradurrà in una maggiore partecipazione azionaria potenziale). Uno dei possibili modelli per questo sistema di fissazione del prezzo è l'acquisizione delle attività. In questo caso, i warrant saranno restituiti alla banca dopo la vendita delle attività da parte della bad bank e solo se sarà stato raggiunto il necessario rendimento fissato come obiettivo. Qualora le attività non procurino questo rendimento, la banca dovrebbe pagare la differenza in contanti per arrivare al rendimento fissato come obiettivo. Se la banca non versa i contanti, lo Stato venderà i warrant per arrivare al rendimento fissato come obiettivo.
Nel caso di garanzia delle attività, la commissione di garanzia potrebbe essere versata sotto forma di azioni con un interesse cumulativo fisso corrispondente al rendimento da fissare come obiettivo. Qualora si debba fare ricorso alla garanzia, lo Stato membro potrebbe usare i warrant per acquistare azioni corrispondenti agli importi coperti dalla garanzia.
Qualsiasi sistema di fissazione del prezzo dovrebbe garantire che il contributo complessivo delle banche beneficiarie riduca la portata dell'intervento netto dello Stato al minimo indispensabile.
(1) Un'asta sarebbe comunque possibile soltanto per classi omogenee di attività e quando esiste un numero sufficientemente elevato di venditori potenziali. Dovrebbe inoltre essere introdotto un prezzo di riserva per garantire la tutela degli interessi dello Stato nonché un meccanismo di recupero in caso le perdite finali superino il prezzo di riserva, in modo da assicurare un contributo sufficiente da parte della banca beneficiaria. Per valutare tali meccanismi, vanno presentati scenari comparativi con modelli alternativi di garanzia/acquisto, comprendenti prove di stress, per garantirne l'equivalenza finanziaria globale.
(2) La Commissione utilizzerà il parere espresso di tali gruppi di esperti in materia di valutazione in modo simile a quello applicato in altri procedimenti relativi ad aiuti di Stato nei quali può fare ricorso ad una consulenza esterna.
(3) Vedi sezione 5.2.
(4) Nel caso della garanzia delle attività, si dovrebbe tener conto anche del fatto che, contrariamente alle misure di ricapitalizzazione, non viene fornita alcuna liquidità.
ALLEGATO V
Procedura relativa agli aiuti di Stato
Gli Stati membri che notificano le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate forniranno alla Commissione informazioni complete e dettagliate su tutti gli elementi significativi per la valutazione delle misure di aiuto pubblico in conformità alle norme sugli aiuti di Stato come precisato nella presente comunicazione (1). Tra tali informazioni sono comprese, in particolare, la descrizione dettagliata della metodologia di valutazione e la sua prevista applicazione, con una perizia di una terza parte indipendente (2). La Commissione darà la propria approvazione per un periodo di 6 mesi, subordinata all'impegno di presentare un piano di ristrutturazione o una valutazione della redditività per ogni istituzione beneficiaria entro 3 mesi dalla sua adesione al programma di sostegno a fronte di attività deteriorate.
Qualora una banca riceva aiuti come misura individuale o a norma di un regime approvato di sostegno a fronte di attività deteriorate, lo Stato membro fornisce alla Commissione, al più tardi nella notifica individuale relativa al piano di ristrutturazione o alla valutazione della redditività, informazioni dettagliate relative alle attività interessate e alla loro valutazione al momento in cui vengono concessi tali aiuti individuali, nonché i risultati certificati e convalidati dell'informativa relativa al deterioramento delle attività alle quali si applicano le misure di sostegno (3). Verrà fornita quanto prima la valutazione completa delle attività svolte dalla banca e del bilancio della banca onde avviare discussioni sul carattere e la portata opportuni della ristrutturazione ben prima della presentazione formale di un piano di ristrutturazione, allo scopo di accelerare tale processo e permettere di avere chiarezza e certezza del diritto il più rapidamente possibile.
Per quanto riguarda le banche che hanno già beneficiato di altre forme di aiuto di Stato (sotto forma di garanzia approvata, swap di attività, regimi di ricapitalizzazione o misure individuali), tutte le misure di assistenza concesse nell'ambito di un regime di sostegno a fronte di attività deteriorate vanno comunicate innanzitutto in base ad obblighi esistenti di presentare relazioni, in modo che la Commissione abbia un quadro completo delle molteplici misure di aiuto di Stato ricevute da un singolo beneficiario e possa valutare meglio l'efficacia delle misure precedenti e il contributo che lo Stato membro propone di introdurre effettuando una valutazione complessiva.
La Commissione rivaluterà gli aiuti concessi con approvazione temporanea alla luce dell'adeguatezza delle misure proposte di ristrutturazione e delle misure correttive (4) e si esprimerà sulla loro compatibilità per un periodo superiore a 6 mesi mediante una nuova decisione.
Gli Stati membri presenteranno inoltre alla Commissione relazioni semestrali sul funzionamento dei programmi di sostegno a fronte di attività deteriorate e sugli sviluppi dei piani di ristrutturazione delle banche. Qualora gli Stati membri siano già tenuti alla presentazione di relazioni per altre forme di aiuto a favore delle proprie banche, tali relazioni verranno integrate con le necessarie informazioni relative alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate e ai piani di ristrutturazione delle banche.
(1) Sono incoraggiati i contatti pre-notifica.
(2) Vedi sezione 5.5 e allegato IV.
(3) Verrà fornita una lettera del capo dell'autorità di vigilanza che certifichi i risultati particolareggiati.
(4) Onde facilitare il lavoro degli Stati membri e della Commissione, la Commissione sarà disposta a esaminare notifiche raggruppate per casi simili di ristrutturazione/liquidazione. La Commissione può ritenere che non sia necessario presentare un piano per la mera liquidazione dell'istituzione o se le dimensioni dell'istituto sono trascurabili.
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/23 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/C 72/02)
Il 9 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnolo e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5364. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/24 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 marzo 2009
(2009/C 72/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3494 |
JPY |
yen giapponesi |
132,24 |
DKK |
corone danesi |
7,4486 |
GBP |
sterline inglesi |
0,92425 |
SEK |
corone svedesi |
10,9565 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5230 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,7275 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
27,290 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
300,22 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7095 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5600 |
RON |
leu rumeni |
4,2811 |
TRY |
lire turche |
2,2433 |
AUD |
dollari australiani |
1,9310 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6598 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,4580 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,3847 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0376 |
KRW |
won sudcoreani |
1 837,68 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,8317 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,2176 |
HRK |
kuna croata |
7,4750 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 754,25 |
MYR |
ringgit malese |
4,8956 |
PHP |
peso filippino |
64,880 |
RUB |
rublo russo |
45,4110 |
THB |
baht thailandese |
47,890 |
BRL |
real brasiliano |
3,0442 |
MXN |
peso messicano |
19,3909 |
INR |
rupia indiana |
68,3740 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/25 |
ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE RESPONSABILI DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91
(2009/C 72/04)
L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, prevede che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti.
A norma dell'articolo 15, ultimo comma, del medesimo regolamento, sono di seguito elencati, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed aggiornate nel 2008, i sistemi introdotti in ciascuno Stato membro e gli organismi e/o le autorità riconosciuti ai fini dell'esecuzione dei controlli.
Il sistema introdotto in ciascuno Stato membro è identificato, nella colonna «note», nel modo seguente:
A |
: |
Sistema degli organismi di controllo privati riconosciuti |
B |
: |
Sistema della o delle autorità pubbliche di controllo designate |
C |
: |
Sistema dell'autorità pubblica di controllo designata e degli organismi di controllo privati riconosciuti |
Dal gennaio 1998 gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle condizioni della norma EN 45011 [articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CEE) n. 2092/91].
L'elenco riporta inoltre gli organismi e/o le autorità di controllo riconosciuti dai paesi terzi aderenti al SEE.
Austria e Spagna
In Austria e Spagna, l'attività degli organismi di controllo è limitata ad alcuni determinati Länder/Comunità autonome.
Per i diversi Länder/Comunità autonome, nella colonna «osservazioni» sono stati utilizzati i seguenti codici:
Austria
Carinzia |
K |
Austria Inferiore |
N |
Austria Superiore |
O |
Salisburgo |
S |
Stiria |
ST |
Tirolo |
T |
Vienna |
W |
Burgenland |
B |
Vorarlberg |
V |
Spagna
Andalusia |
AN |
Aragona |
AR |
Asturie |
AS |
Baleari |
BA |
Canarie |
CA |
Cantabria |
CN |
Castiglia-La Mancha |
CM |
Castiglia e Léon |
CL |
Catalogna |
CT |
Estremadura |
EX |
Galizia |
GA |
La Rioja |
RI |
Madrid |
MA |
Murcia |
MU |
Navarra |
NA |
Province Basche |
VAS |
Valencia |
VA |
Stato membro e relativi codici |
Autorità od organismo di controllo |
Note |
|||||||||||||||
AUSTRIA |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
AT-N-01-BIO |
|
N, B, K, O, S, ST, T, V, W |
|||||||||||||||
AT-0-01-BIO |
|
O, B, K, N, S, ST, T, V, W |
|||||||||||||||
AT-O-02-BIO |
|
O, B, K, N, S, ST, T, V, W |
|||||||||||||||
AT-O-04-BIO |
|
O, B, K, S, ST, T |
|||||||||||||||
AT-S-01-BIO |
|
S, B, K, N, O,ST, T, V, W |
|||||||||||||||
AT-T-01-BIO |
|
T, K, N, O, S, V, W |
|||||||||||||||
AT-W-01-BIO |
|
W, B, K, N, O, S, ST, T, V |
|||||||||||||||
AT-W-02-BIO |
|
W, B, K, N, O, S, ST, T, V |
|||||||||||||||
BELGIO |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
BE-BIO-01 |
|
|
|||||||||||||||
BE-BIO-02 |
|
|
|||||||||||||||
BULGARIA |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
BG-02 |
|
|
|||||||||||||||
BG-03 |
|
|
|||||||||||||||
BG-04 |
|
|
|||||||||||||||
BG-05 |
|
|
|||||||||||||||
BG-06 |
|
|
|||||||||||||||
BG-07 |
|
|
|||||||||||||||
CIPRO |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
CY-BIO-001 |
|
|
|||||||||||||||
CY-BIO-002 |
|
|
|||||||||||||||
REPUBBLICA CECA |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
CZ-BIO-KEZ-01 |
|
|
|||||||||||||||
CZ-BIO-ABCERT-02 |
|
|
|||||||||||||||
CZ-BIOKONT-03 |
|
|
|||||||||||||||
DANIMARCA |
|
Sistema B |
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DK-Ø-50 |
|
|
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DK-Ø-1 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-2 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-3 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-4 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-5 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-6 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-7 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-8 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-9 |
|
|
|||||||||||||||
DK-Ø-10 |
|
|
|||||||||||||||
ESTONIA |
|
Sistema B |
|||||||||||||||
EE-VTA |
|
VFB è l'autorità di ispezione responsabile per le autorizzazioni all'importazione e le preparazioni |
|||||||||||||||
EE-TTI |
|
PPI è l'autorità di ispezione responsabile per la produzione |
|||||||||||||||
FINLANDIA |
|
Sistema B |
|||||||||||||||
FI-A-001 |
|
|
|||||||||||||||
FI-A-002 |
Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-003 |
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-004 |
Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-005 |
Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-006 |
Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-007 |
Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-008 |
Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-009 |
Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-010 |
Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-011 |
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-012 |
Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-013 |
Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-014 |
Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-A-015 |
Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus As above |
|
|||||||||||||||
FI-B |
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira As above |
|
|||||||||||||||
FI-C |
|
|
|||||||||||||||
FI-D |
|
|
|||||||||||||||
FRANCIA |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
FR-BIO 01 |
|
|
|||||||||||||||
FR-AB 06 |
|
|
|||||||||||||||
FR-BIO 07 |
|
|
|||||||||||||||
FR-BIO 09 |
|
|
|||||||||||||||
FR-BIO 10 |
|
|
|||||||||||||||
FR-BIO 11 |
|
|
|||||||||||||||
GERMANIA |
|
Sistema A |
|||||||||||||||
DE-001-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-003-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-005-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-006-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-007-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-009-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-012-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-013-Öko-Kontrollstelle |
QC & I Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GmbH Geschäftsstelle:
Sitz der Gesellschaft:
|
|
|||||||||||||||
DE-021-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-022-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-024-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-026-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-032-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-034-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-037-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-039-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-043-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-044-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-060-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-061-Öko-Kontrollstelle |
|
|
|||||||||||||||
DE-063-Öko-Kontrollstelle |
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DE-064-Öko-Kontrollstelle |
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GRECIA |
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Sistema A |
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EL-01-BIO |
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EL-02-BIO |
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EL-03-BIO |
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EL-04-BIO |
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EL-05-BIO |
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EL-06-BIO |
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EL-07-BIO |
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EL-08-BIO |
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UNGHERIA |
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Sistema A |
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HU-ÖKO-01 |
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HU-ÖKO-02 |
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IRLANDA |
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Sistema A |
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IRL-OIB1 |
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IRL-OIB2 |
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IRL-OIB3 |
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ITALIA |
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Sistema A |
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IT-ASS |
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IT-ICA |
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IT-IMC |
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IT-BAC |
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IT-CPB |
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IT-CDX |
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IT-QCI |
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IT-ECO |
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IT-BSI |
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IT-ECS |
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IT-BZO |
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IT-ABC |
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IT-ANC |
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IT-SDL |
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IT-CTQ |
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IT-BZ-BZT |
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IT-BZ-INC |
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IT-BZ-IMO |
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IT-BZ-QCI |
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IT-BZ-BKT |
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LETTONIA |
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Sistema A |
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LV-EQ |
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LV-STC |
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LITUANIA |
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Sistema B |
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LT-01 |
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LUSSEMBURGO |
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Sistema C |
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LU-BIO-01 |
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LU-BIO-04 |
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LU-BIO-05 |
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LU-BIO-06 |
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MALTA |
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Sistema C |
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MT01 |
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MT02 |
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PAESI BASSI |
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Sistema B |
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NL01 |
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POLONIA |
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Sistema C |
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RE-01/2005/PL |
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RE-02/2005/PL |
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RE-03/2005/PL |
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RE-04/2005/PL |
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RE-05/2005/PL |
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|||||||||||||||
RE-06/2005/PL |
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RE-07/2005/PL |
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|||||||||||||||
PORTOGALLO |
|
Sistema A |
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PT/AB 02 |
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|||||||||||||||
PT/AB 03 |
|
|
|||||||||||||||
PT/AB 04 |
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|||||||||||||||
PT/AB 05 |
|
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|||||||||||||||
PT/AB 06 |
|
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|||||||||||||||
PT/AB 07 |
|
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|||||||||||||||
PT/AB 08 |
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|||||||||||||||
PT/AB 09 |
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ROMANIA |
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Sistema A |
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RO-ECO-001 |
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|||||||||||||||
RO-ECO-002 |
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RO-ECO-003 |
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RO-ECO-005 |
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|||||||||||||||
RO-ECO-006 |
|
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|||||||||||||||
RO-ECO-007 |
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|||||||||||||||
RO-ECO-008 |
|
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|||||||||||||||
RO-ECO-009 |
|
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RO-ECO-010 |
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|||||||||||||||
RO-ECO-011 |
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RO-ECO-012 |
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RO-ECO-013 |
|
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RO-ECO-014 |
|
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|||||||||||||||
RO-ECO-015 |
|
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|||||||||||||||
RO-ECO-016 |
|
|
|||||||||||||||
RO-ECO-017 |
|
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SLOVACCHIA |
|
Sistema A |
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SK-02-BIO |
|
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SLOVENIA |
|
Sistema A |
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SI-01-EKO |
|
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|||||||||||||||
SI-IKC-EKO |
|
|
|||||||||||||||
SI-BV-EKO |
|
|
|||||||||||||||
SPAGNA |
|
Sistema C |
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ES-AN-00-AE ES-CM-03-AE |
|
AN, CM |
|||||||||||||||
ES-AN-01-AE ES-AR-05/C-AE ES-CM-01-AE |
|
AN, AR, CM |
|||||||||||||||
ES-AN-03-AE |
|
AN |
|||||||||||||||
ES-AN-04-AE ES-AR-23/C-AE |
|
AN, AR |
|||||||||||||||
ES-AN-05-AE |
|
|
|||||||||||||||
ES-AR-AE |
|
AR |
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ES-AR-03/C-AE |
|
AR |
|||||||||||||||
ES-AN-06-AE ES-AR-17/C-AE |
|
AN, AR |
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ES-AR-18/C-AE |
|
AR |
|||||||||||||||
ES-AR-19/C-AE |
|
AR |
|||||||||||||||
ES-AS-AE |
|
AS |
|||||||||||||||
ES-BA-AE |
|
BA |
|||||||||||||||
ES-CA-AE |
|
CA |
|||||||||||||||
ES-CL-AE |
|
CL |
|||||||||||||||
ES-CM-01-AE |
|
CM |
|||||||||||||||
ES-CM-02-AE |
|
CM |
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ES-CM-03-AE |
|
CM |
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ES-CM-04-AE |
|
CM |
|||||||||||||||
ES-CN-AE |
|
CN |
|||||||||||||||
ES-CT-AE |
|
CT |
|||||||||||||||
ES-EX-01-AE |
|
EX Controllo di trasformatori e importatori |
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ES-EX-02-AE |
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EX Controllo di produttori |
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ES-GA-AE |
|
GA |
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ES-MA-AE |
|
MA |
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ES-MU-AE |
|
MU |
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ES-NA-AE |
|
NA |
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ES-VAS-AE |
|
VAS |
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ES-RI-AE |
|
RI |
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ES-VA-AE |
|
VA |
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SVEZIA |
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Sistema A |
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SE Ekol 1 |
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|
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SE Ekol 3 |
|
Per la produzione primaria e l'etichettatura |
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REGNO UNITO |
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Sistema A |
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UK 2 |
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UK 3 |
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UK 4 |
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UK 5 |
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UK 6 |
|
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UK 7 |
|
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|||||||||||||||
UK 9 |
|
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UK 13 |
|
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|||||||||||||||
UK 15 |
|
|
Stati SEE e relativi codici |
Autorità od organismo di controllo |
Note |
||||||
ISLANDA |
|
Sistema B |
||||||
IS-1 |
|
|
||||||
NORVEGIA |
|
Sistema A |
||||||
N-001 |
|
|
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/50 |
Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate nel Liechtenstein
(2009/C 72/05)
Con decisione n. 620/08/COL, del 24 settembre 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso: protocollo 3). Copia della suddetta decisione è stata inviata alle autorità del Liechtenstein.
L'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'Unione europea e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in questione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito, al seguente indirizzo:
Autorità di vigilanza EFTA |
Registro |
35, rue Belliard |
1040 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Le osservazioni ricevute saranno comunicate alle autorità del Liechtenstein. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.
SINTESI
L'Autorità ha aperto il caso inviando una richiesta di informazioni alle autorità del Liechtenstein il 14 marzo 2007.
Con l'atto del 18 dicembre 1997 relativo all'emendamento della legge sulle imposte del Liechtenstein (1), le autorità di questo paese hanno introdotto norme specifiche per la tassazione delle società di assicurazione vincolate.
A norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, della legge sulle imposte, tali società corrispondono un'imposta sul capitale pari all'1 ‰ sui loro fondi propri. Per un capitale superiore a 50 milioni l'aliquota è ridotta a 0,75 ‰ e per un capitale superiore a 100 milioni a 0,5 ‰. L'aliquota normale dell'imposta sul capitale è pari al 2 ‰.
In virtù dell'articolo 82 bis, in combinato disposto con l'articolo 73, le società assicurative vincolate non pagano alcuna imposta sul reddito.
Inoltre, in virtù dell'articolo 88, lettera d), paragrafo 3, le azioni o le parti di una società assicurativa vincolata sono esenti dall'imposta cedolare, riscossa solitamente applicando un'aliquota del 4 %.
Secondo il parere preliminare dell'Autorità, le società di assicurazione vincolate sono imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Esse forniscono servizi a una società o a un gruppo di società specificamente limitato. Fornire assicurazioni è un servizio che, in linea di massima, costituisce un'attività economica. Una società assicurativa vincolata normalmente percepirebbe un reddito per i servizi che fornisce. Il fatto che il servizio sia fornito a un solo cliente o a un gruppo limitato di clienti non impedisce che si tratti di un'attività economica.
L'esenzione dall'imposta sul reddito e la riduzione dell'imposta sul capitale sono inoltre conformi, secondo il parere preliminare dell'Autorità, alle altre condizioni per essere classificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
L'esenzione parziale o totale dalle imposte implica il ricorso a risorse pubbliche. Le società ottengono vantaggi, in quanto sono esentate da oneri che sarebbero altrimenti a carico dei loro bilanci. Le società in questione forniscono servizi che sono oggetto di scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE e quindi aperti alla concorrenza transfrontaliera. Le misure sono selettive, in quanto si applicano soltanto a un determinato gruppo di imprese. L'Autorità non ritiene che tale selettività possa conseguire da una logica inerente al sistema di tassazione.
Per quanto riguarda l'imposta cedolare, il ragionamento è analogo. Vi è tuttavia una differenza in quanto l'imposta cedolare è ritenuta alla fonte. L'esenzione da tale imposta conferisce quindi vantaggi ai proprietari delle società assicurative vincolate, che in generale sono (grandi) imprese. Sarà questo tipo di imprese a beneficiare direttamente della misura di aiuto. Le società assicurative vincolate potrebbero inoltre essere considerate beneficiarie indirette dell'esenzione dall'imposta cedolare: attirerebbero maggiormente gli investitori e la misura renderebbe pertanto il capitale più facilmente accessibile.
Le misure di sostegno di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono generalmente incompatibili con il funzionamento dell'accordo stesso, a meno che possano beneficiare di una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3 del medesimo articolo; secondo il parere preliminare dell'Autorità, nessuna di tali deroghe si può applicare alla tassazione delle società assicurative vincolate nel Liechtenstein. Poiché le norme in questione sono state emanate dopo che il Liechtenstein ha sottoscritto l'accordo SEE, ogni aiuto incompatibile dovrebbe essere recuperato.
Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(1) Gazzetta ufficiale n. 36 del 1998.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/52 |
DECISIONE N. 842
del 23 dicembre 2008
relativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas — risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco 1-5 «Devetaki», situato nelle province di Loveč, Pleven e Gabrovo, e notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione
(2009/C 72/06)
REPUBBLICA DI BULGARIA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo, e visti l'articolo 4, paragrafo 2, comma 16, e il paragrafo 1, punto 24 bis, della legge sull'energia,
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECIDE:
1. |
di aprire una procedura per la concessione dell'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco 1-5 «Devetaki» su una superficie di 786,74 km2 le cui coordinate sono riportate e indicate sulla mappa relativa al progetto per il contratto di prospezione ed esplorazione, che forma parte integrale del fascicolo relativo alla gara; |
2. |
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 viene concessa tramite una procedura di gara; |
3. |
la durata della validità dell'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione è fissata in 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo contratto, con diritto di proroga ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
4. |
la gara per assegnare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si svolge il 150o successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presso la sede del ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8 a Sofia; |
5. |
il termine per l'acquisizione del fascicolo relativo alla gara è fissato alle ore 17:00 del 120o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
6. |
il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è fissato alle ore 17:00 del 130o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
7. |
il termine per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 17:00 del 144o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
8. |
non è richiesta la presenza fisica dei candidati durante la procedura di gara; |
9. |
il costo del fascicolo di gara è fissato a 500 BGN. Il fascicolo è disponibile presso il ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, stanza n. 802, per il periodo di cui al paragrafo 5; |
10. |
i partecipanti alla gara devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
11. |
le offerte dei partecipanti sono valutate sulla base dei programmi di lavoro presentati, degli strumenti e delle competenze in materia di tutela dell'ambiente, dei bonus e delle capacità finanziarie e gestionali possedute, come previsto dal fascicolo di gara; |
12. |
il deposito per la partecipazione alla gara è fissato a 10 000 BGN, pagabili entro il termine di cui al paragrafo 6 sul conto corrente del ministero dell'Economia e dell'energia, i cui estremi sono indicati nel fascicolo di gara; |
13. |
i candidati esclusi dalla partecipazione alla gara possono ottenere la restituzione del deposito versato entro 14 giorni dalla data di notifica della non idoneità a partecipare; |
14. |
il deposito versato dal vincitore della gara verrà trattenuto e i depositi versati dagli altri partecipanti saranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria; |
15. |
le domande di partecipazione alla gara e le offerte dei candidati, secondo quando previsto dalla gara, devono essere inviate al ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, in lingua bulgara ai sensi dell'articolo 46 della legge sulle risorse del sottosuolo; |
16. |
le domande di partecipazione devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal fascicolo di gara; |
17. |
la gara si svolge anche in presenza di un unico candidato idoneo a partecipare; |
18. |
il ministero dell'Economia e dell'energia è autorizzato a:
|
19. |
entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è possibile ricorrere contro la presente decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema. |
Il primo ministro
Sergeï STANISHEV
Primo segretario del Consiglio dei ministri
Veselin DAKOV
Copia conforme,
Il direttore del gabinetto del primo ministro
Veselin DAKOV
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/54 |
DECISIONE N. 843
del 23 dicembre 2008
relativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas — risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco 1-9 «Mizija», situato nella provincia di Vraca, e notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione
(2009/C 72/07)
REPUBBLICA DI BULGARIA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo, e visti l'articolo 4, paragrafo 2, comma 16, e il paragrafo 1, punto 24 bis, della legge sull'energia,
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECIDE:
1. |
di aprire una procedura per la concessione dell'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco 1-9 «Mizija» su una superficie di 155,95 km2 le cui coordinate sono riportate e indicate sulla mappa relativa al progetto per il contratto di prospezione ed esplorazione, che forma parte integrale del fascicolo relativo alla gara, ma la superficie non copre la superficie della concessione «Selanovici»; |
2. |
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 viene concessa tramite una procedura di gara; |
3. |
la durata della validità dell'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione è fissata in 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo contratto, con diritto di proroga ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
4. |
la gara per assegnare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si svolge il 150o giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presso la sede del ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8 a Sofia; |
5. |
il termine per l'acquisizione del fascicolo relativo alla gara è fissato alle ore 17:00 del 120o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
6. |
il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è fissato alle ore 17:00 del 130o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
7. |
il termine per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 17:00 del 144o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
8. |
non è richiesta la presenza fisica dei candidati durante la procedura di gara; |
9. |
il costo del fascicolo di gara è fissato a 500 BGN. Il fascicolo è disponibile presso il ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, stanza n. 802, per il periodo di cui al paragrafo 5; |
10. |
i partecipanti alla gara devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
11. |
le offerte dei partecipanti sono valutate sulla base dei programmi di lavoro presentati, degli strumenti e delle competenze in materia di tutela dell'ambiente, dei bonus e delle capacità finanziarie e gestionali possedute, come previsto dal fascicolo di gara; |
12. |
il deposito per la partecipazione alla gara è fissato in 10 000 BGN, pagabili entro il termine di cui al paragrafo 6 sul conto corrente del ministero dell'Economia e dell'energia, i cui estremi sono indicati nel fascicolo di gara; |
13. |
i candidati esclusi dalla partecipazione alla gara possono ottenere la restituzione del deposito versato entro 14 giorni dalla data di notifica della non idoneità a partecipare; |
14. |
il deposito versato dal vincitore della gara verrà trattenuto e i depositi versati dagli altri partecipanti saranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria; |
15. |
le domande di partecipazione alla gara e le offerte dei candidati, secondo quando previsto dalla gara, devono essere inviate al ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, in lingua bulgara ai sensi dell'articolo 46 della legge sulle risorse del sottosuolo; |
16. |
le domande di partecipazione devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal fascicolo di gara; |
17. |
la gara si svolge anche in presenza di un unico candidato idoneo a partecipare; |
18. |
il ministero dell'Economia e dell'energia è autorizzato a:
|
19. |
entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è possibile ricorrere contro la presente decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema. |
Il primo ministro
Sergeï STANISHEV
Primo segretario del Consiglio dei ministri
Veselin DAKOV
Copia conforme,
Il direttore del gabinetto del primo ministro
Veselin DAKOV
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/56 |
DECISIONE N. 844
del 23 dicembre 2008
relativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas — risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco 1-10 «Botevo», situato nelle province di Vraca e Montana, e notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione
(2009/C 72/08)
REPUBBLICA DI BULGARIA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo, e visti l'articolo 4, paragrafo 2, comma 16, e il paragrafo 1, punto 24 bis, della legge sull'energia,
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECIDE:
1. |
di aprire una procedura per la concessione dell'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco 1-10 «Botevo» su una superficie di 280,58 km2 le cui coordinate sono riportate e indicate sulla mappa relativa al progetto per il contratto di prospezione ed esplorazione, che forma parte integrale del fascicolo relativo alla gara; |
2. |
l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 viene concessa tramite una procedura di gara; |
3. |
la durata della validità dell'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione è fissata in 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo contratto, con diritto di proroga ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
4. |
la gara per assegnare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si svolge il 150o giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presso la sede del ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8 a Sofia; |
5. |
il termine per l'acquisizione del fascicolo relativo alla gara è fissato alle ore 17:00 del 120o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
6. |
il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è fissato alle ore 17:00 del 130o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
7. |
il termine per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 17:00 del 144o giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
8. |
non è richiesta la presenza fisica dei candidati durante la procedura di gara; |
9. |
il costo del fascicolo di gara è fissato a 500 BGN. Il fascicolo è disponibile presso il ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, stanza n. 802, per il periodo di cui al paragrafo 5; |
10. |
i partecipanti alla gara devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della legge sulle risorse del sottosuolo; |
11. |
le offerte dei partecipanti sono valutate sulla base dei programmi di lavoro presentati, degli strumenti e delle competenze in materia di tutela dell'ambiente, dei bonus e delle capacità finanziarie e gestionali possedute, come previsto dal fascicolo di gara; |
12. |
il deposito per la partecipazione alla gara è fissato in 10 000 BGN, pagabili entro il termine di cui al paragrafo 6 sul conto corrente del ministero dell'Economia e dell'energia, i cui estremi sono indicati sul fascicolo di gara; |
13. |
i candidati esclusi dalla partecipazione alla gara possono ottenere la restituzione del deposito versato entro 14 giorni dalla data di notifica della non idoneità a partecipare; |
14. |
il deposito versato dal vincitore della gara verrà trattenuto e i depositi versati dagli altri partecipanti saranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria; |
15. |
le domande di partecipazione alla gara e le offerte dei candidati, secondo quando previsto dalla gara, devono essere inviate al ministero dell'Economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, in lingua bulgara ai sensi dell'articolo 46 della legge sulle risorse del sottosuolo; |
16. |
le domande di partecipazione devono soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal fascicolo di gara; |
17. |
la gara si svolge anche in presenza di un unico candidato idoneo a partecipare; |
18. |
il ministero dell'Economia e dell'energia è autorizzato a:
|
19. |
entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è possibile ricorrere contro la presente decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema. |
Il primo ministro
Sergeï STANISHEV
Primo segretario del Consiglio dei ministri
Veselin DAKOV
Copia conforme,
Il direttore del gabinetto del primo ministro
Veselin DAKOV
ALTRI ATTI
Commissione
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/58 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni i d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2009/C 72/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«GRELOS DE GALICIA»
N. CE: ES-PGI-0005-0469-13.06.2005
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Subdirección General de Calidad y Agricultura ecológica — Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España |
|||
Indirizzo: |
|
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Tel. |
+34 913475394 |
|||
Fax |
+34 913475410 |
|||
E-mail: |
sgcaae@mapya.es |
2. Associazione:
Nome: |
CHAMPIVIL, S.L. y otros |
|||
Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+34 9825112 22 |
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Fax |
+34 982512135 |
|||
E-mail: |
info@champivil.com |
|||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Grelos de Galicia»
4.2. Descrizione:
Il prodotto tutelato dall'Indicación Geográfica Protegida«Grelos de Galicia» si definisce come la parte vegetale destinata al consumo umano di piante appartenenti alla specie Brassica rapa L. var. rapa (comunemente nota come rapa), delle varietà e popolazioni corrispondenti agli ecotipi di Santiago e di Lugo, nonché delle varietà commerciali registrate con la denominazione «Grelos de Santiago» e «Globo blanco de Lugo», rappresentative rispettivamente dei suddetti ecotipi, commercializzate allo stato fresco, congelate o in conserva.
Le caratteristiche morfologiche della pianta sono le seguenti: radice fittonante, ingrossata nella parte superiore e unita al gambo liscio e ramificato a partire dal colletto. Le foglie inferiori sono picciolate, rugose, con lobi laterali grandi e piccoli, sebbene siano più grandi nella parte superiore. Foglie superiori dello stelo floreale di forma oblunga e lanceolata con due grandi lembi avvolgenti, arrotondati e glabri.
La denominazione «grelos» racchiude indistintamente le foglie e gli steli raccolti durante l'intero ciclo di sviluppo, le cosiddette nabizas (le foglie più giovani e tenere) nonché le foglie e gli steli floreali ottenuti immediatamente prima della fioritura, noti in molte località della Galizia come cimos.
Le cime di rapa (grelos) fresche sono commercializzate in partite omogenee a seconda dell'origine e della varietà, tradizionalmente sotto forma di mazzetti il cui peso approssimativo oscilla fra 0,5 e 1 kg, legati con gambi vegetali od altro materiale autorizzato dal manuale di qualità.
Le cime di rapa (grelos) congelate sono selezionate, lavate, scottate ed eventualmente tagliate a tocchetti prima di essere congelate e confezionate in recipienti il cui peso e materiale sono autorizzati dalla normativa in vigore ed espressamente indicati nel manuale di qualità.
Le cime di rapa commercializzate in conserva sono elaborate al naturale, senza l'aggiunta di alcuna sostanza a parte il liquido di copertura, l'acqua di cottura e il sale ordinario, senza acidificanti, e sono presentati in recipienti metallici o in vasetti di vetro il cui peso è autorizzato dalla legislazione in vigore ed espressamente indicato nel manuale di qualità.
Caratteristiche organolettiche: le cime di rapa non vengono consumate allo stato fresco. Per renderle commestibili è necessario farle cuocere per un periodo di tempo che varia a seconda dello sviluppo fenologico delle piante. Pertanto, le caratteristiche organolettiche si riferiscono alla cima di rapa adatta al consumo, ovvero cotta, da parte del consumatore o dell'industria.
Queste caratteristiche sono le seguenti: colore verde intenso, che si accentua man mano che si avvicina il momento della fioritura. Sapore leggermente acido, con una punta di amaro. Consistenza lievemente fibrosa, più accentuata nella varietà a foglia stretta, con elevata percentuale di piccioli, piuttosto tenera a causa dello scarso tenore di fibre alimentari.
4.3. Zona geografica:
La zona di produzione si estende a tutti i comuni della Comunità autonoma di Galizia. La zona di trasformazione e di condizionamento corrisponde alla zona di produzione.
4.4. Prova dell'origine:
Soltanto le cime di rapa coltivate conformemente alle condizioni de disciplinare e nel manuale di qualità, nelle piantagioni e da parte di produttori iscritti nel corrispondente registro possono beneficare dell'IGP «Grelos de Galicia» o essere utilizzate per la trasformazione in cime di rapa protette dalla suddetta IGP. Analogamente, possono beneficiare della protezione dell'IGP «Grelos de Galicia» i grelos manipolati e/o trasformati negli impianti iscritti nel corrispondente registro.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, che siano titolari di beni iscritti nei registri, nonché le piantagioni, i depositi, le industrie ed i prodotti sono soggetti ad ispezioni e verifiche da parte dell'organismo di controllo onde assicurare che i prodotti tutelati dall'indicazione geografica protetta «Grelos de Galicia» soddisfino i requisiti del disciplinare e del manuale di qualità.
4.5. Metodo di ottenimento:
Le sementi devono provenire da piante degli ecotipi di Santiago e di Lugo, corrispondenti alle varietà commerciali autorizzate «Grelos de Santiago» e «Globo blanco de Lugo», nonché alle loro rispettive varietà-popolazioni provenienti dal riutilizzo nell'azienda stessa o da altre particelle iscritte nel registro delle piantagioni dell'indicazione geografica protetta «Grelos de Galicia». La semina si effettua a spaglio, a partire dalla metà di agosto (la data può subire variazioni a seconda della zona e della precocità della varietà). La raccolta viene effettuata manualmente, di preferenza nelle ore più fresche della giornata. Occorre procedere con la massima cura per evitare di danneggiare le foglie, il che inciderebbe sull'aspetto rischiando di favorire la comparsa di microorganismi patogeni. Quando il prodotto è destinato all'industria di trasformazione, il raccolto può essere effettuato anche meccanicamente. Il giorno stesso del raccolto, le cime di rapa sono consegnate al deposito o, eventualmente, all'impianto di trasformazione, facendo particolare attenzione a non danneggiare il prodotto.
La trasformazione e il condizionamento delle cime di rapa debbono avere luogo nella zona geografica delimitata, come richiedono le delicate condizioni di manipolazione post-raccolto e di conservazione del prodotto. È pertanto necessario che tali operazioni vengano effettuate nella zona geografica delimitata per le seguenti ragioni:
— |
evitare che il prodotto si degradi: le cime di rapa sono un tipo di verdura a foglia che va soggetta a rapida degradazione fra il momento della raccolta e la loro consegna al centro di manipolazione. La perdita d'acqua, combinata alla lisi cellulare, provocano l'ingiallimento e la marcescenza della foglia, il che riduce il valore commerciale del prodotto. Inoltre, le cime di rapa hanno un valore aggiunto come alimenti funzionali a causa dell'elevato tenore in composti del tipo glucosinolati, flavonoidi, vitamine, ecc. Tuttavia, dopo la raccolta, si assiste ad una rapida degradazione di tali composti, accompagnata da una perdita significativa del valore nutritivo. Concretamente, sappiamo che esiste una perdita di vitamina C superiore al 50 % nei due giorni successivi alla raccolta mentre i glucosinolati (composti anticancerogeni) subiscono una rapida degradazione a partire dalla raccolta. Ciò giustifica il fatto che tutte le operazioni di manipolazione, immagazzinamento e trasformazione siano eseguite immediatamente dopo la raccolta, entro 24 ore al massimo, il che obbliga a ridurre il più possibile le distanze fra i luoghi di raccolta e quelli di distribuzione, condizionamento e/o trasformazione, |
— |
garantire la tracciabilità ed assicurare il controllo: l'ambito geografico dell'organo di controllo si limita alla zona geografica definita, ossia la Comunità autonoma di Galizia. Il sistema di controllo e di certificazione permette di garantire l'origine e la tracciabilità delle cime di rapa, purché siano trasformate e condizionate all'interno della suddetta Comunità, |
— |
mantenere le caratteristiche precipue delle cime di rapa e preservarne la qualità: nella Comunità autonoma di Galizia esiste una tradizione ben radicata in materia di consumo e di trasformazione di questo prodotto. Il fatto che il condizionamento venga eseguito nella zona geografica delimitata contribuisce in maniera determinante alla protezione delle particolari caratteristiche e della qualità dei «Grelos de Galicia». Ciò equivale ad affidare ai produttori e all'organo di controllo dell'Indicazione geografica protetta l'applicazione e il controllo delle norme relative al trasporto, alla trasformazione e al condizionamento delle cime di rapa. I suddetti organi possiedono le conoscenze e la tecnica necessarie a garantire la corretta manipolazione dei «Grelos de Galicia». |
4.6. Legame:
L'inclusione delle cime di rapa nel sistema di rotazione delle coltivazioni è documentata già nel secolo XIII mediante registri municipali e atti di compravendita di aziende agricole denominate «nabales». Questo sistema ha reso possibile estendere a tutti i terreni il seguente tipo di avvicendamento colturale: cereali estivi — rape — cereali invernali.
Le cime di rapa sono piante adatte ai climi umidi e alle temperature moderate nonché resistenti alle gelate. Hanno inoltre bisogno di terreni fertili, ad elevato tenore di materie organiche, dalla consistenza media, profondi, sciolti e ben drenati, sebbene con un elevato tasso di umidità relativa. Queste condizioni climatiche e pedologiche sono presenti in ampie parti della Galizia.
Le cime di rapa sono le verdure per eccellenza in alcuni piatti della cucina galiziana come il «Caldo» o il «Pote gallego», il «Cocido» ed il «Lacón con Grelos», costituendo così un elemento che differenzia la cucina galiziana da quella di altre regioni.
I riferimenti a questo prodotto, siano essi di natura storica siano essi di natura gastronomica, sono numerosi e testimoniano il fatto che questo tipo di verdura è ben radicato nella cultura galiziana. Molti sono gli autori in campo etnografico e gastronomico che sottolineano in modo unanime la presenza e la singolarità delle cime di rapa nella cucina tradizionale galiziana. È possibile trovare riferimenti a questo tipo di verdura nelle opere dell'illustre Ramón Otero Pedrayo (Guía de Galicia, 1926), del critico gastronomico Ángel Muro (Almanaque y conferencias culinarias, 1890-1905), o degli scrittori Emilia Pardo Bazán (La cocina española antigua, 1912), Manuel María Puga y Parga (La cocina práctica, 1905) e Álvaro Cunqueiro (A cociña galega, 1973).
È opportuno osservare, infine, che questo prodotto figura come ortaggio tipico della Galizia nell'Inventario Español de Productos Tradicionales pubblicato dal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nell'anno 1996.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL) |
|||
Indirizzo: |
|
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Tel. |
+34 981540055 |
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Fax |
+34 981540018 |
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E-mail: |
sxca.agri@xunta.es |
4.8. Etichettatura:
Le cime di rapa commercializzate con l'Indicación Geográfica Protegida«Grelos de Galicia» devono essere provviste, dopo la certificazione, dell'etichetta commerciale corrispondente al marchio di ciascun produttore/condizionatore e di una contro-etichetta a chiave alfanumerica, autorizzata e rilasciata dall'organismo di controllo nonché del logo ufficiale dell'Indicación Geográfica Protegida.
La dicitura Indicación Geográfica Protegida«Grelos de Galicia» deve figurare sia nell'etichetta commerciale che nell'etichetta propria dell'IGP.
È possibile eventualmente indicare sull'etichetta apposta sui contenitori delle cime di rapa lo stadio fenologico della pianta, distinguendo fra «nabizas» e «cimos», com'è precisato nel paragrafo relativo alla descrizione del prodotto.
Si ammette altresì che sull'etichetta apposta sui contenitori delle cime di rapa sottoposte a processi di trasformazione diversi da quelli di cui al disciplinare figuri l'indicazione secondo la quale i prodotti in questione sono elaborati con cime di rapa che beneficiano dell'IGP «Grelos de Galicia», se la materia prima risponde ai requisiti del disciplinare e se sono rispettate le norme del manuale di qualità previste a tale effetto.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/62 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2009/C 72/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«MOUTARDE DE BOURGOGNE»
N. CE: FR-PGI-005-0503-25.10.2005
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.) |
|||
Indirizzo: |
|
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Tel. |
+33 153898000 |
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Fax |
+33 142255797 |
|||
E-mail: |
info@inao.gouv.fr |
2. Associazione:
Nome: |
Association Moutarde de Bourgogne (AMB) |
||||
Indirizzo: |
|
||||
Tel. |
+33 380288140 |
||||
Fax |
+33 380288169 |
||||
E-mail: |
laure.ohleyer@cote-dor.chambagri.fr |
||||
Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( X ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 2.6: «Pasta di mostarda»
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Moutarde de Bourgogne»
4.2. Descrizione:
La «Moutarde de Bourgogne» è una mostarda forte o extra-forte al vino bianco, di colore giallo chiaro, struttura spessa, omogenea ed untuosa. È caratterizzata da un forte odore di vino bianco di Borgogna, da un sapore intensamente piccante e da un gusto pronunciato di vino bianco di Borgogna.
4.2.1. Ingredienti e additivi autorizzati:
— |
semi di senape prodotti e conservati in Borgogna, |
— |
liquido di diluizione: composto di acqua e di vino bianco a denominazione d'origine controllata, prodotto nella Borgogna viticola nella proporzione minima del 25 % nella sua fabbricazione. Si tratta di vini bianchi secchi elaborati a partire da vitigni tradizionali della Borgogna, l'Aligotée e il Chardonnay, caratterizzati dal forte aroma che permane a lungo in bocca, |
— |
sale, zuccheri, spezie, additivi (quelli consentiti dalla direttiva europea sugli additivi del 1995 tranne i coloranti artificiali, le farine di cereali o qualsiasi altro stabilizzante o addensante, essenze naturali o artificiali di mostarda, estratti oppure oli essenziali di mostarda). |
4.2.2. Caratteristiche fisico-chimiche della «Moutarde de Bourgogne»:
— |
estratto secco proveniente dai semi ≥ 24 % in peso del prodotto finito, |
— |
lipidi provenienti dal seme di mostarda ≥ al 9 % in peso del prodotto finito, |
— |
la quantità di tegumento residuo nella pasta è inferiore al 2 % del peso totale. |
4.3. Zona geografica:
La produzione e il magazzinaggio dei semi nonché la produzione (trasformazione) della pasta di mostarda debbono essere obbligatoriamente realizzati nella zona di produzione, composta dei dipartimenti che costituiscono la regione Borgogna, ovvero la Côte d'Or, la Nièvre, la Saône et Loire e l'Yonne.
La zona geografica è stata definita in base alle particolari competenze locali nella produzione dei semi di mostarda e del vino prodotti in Borgogna, quindi trasformati in pasta di mostarda che danno luogo ad un prodotto dalle caratteristiche originali (cfr. paragrafo 4.6).
I semi di mostarda prodotti in Borgogna hanno qualità particolari che sono state riconosciute nel corso dei secoli. Il medico di François Ier, Charles Estienne, ritiene che la mostarda prodotta in Borgogna sia qualitativamente superiore grazie alla senape selvatica (nome comune della pianta dei semi di mostarda). Fino alla seconda guerra mondiale la senape è stata coltivata nei boschi, nelle radure. Grazie alla combustione del carbone di legna in queste radure, i suoli si sono arricchiti di potassio e sono diventati atti alla coltivazione della mostarda (nonché a produrre semi ricchi di essenza di mostarda) che i produttori di carbone seminavano a marzo e raccoglievano ad agosto. Inoltre, il clima della Borgogna di tipo semicontinentale, piuttosto omogeneo, è molto adatto alla coltivazione della mostarda, che non richiede grandi quantitativi di acqua e ben si adatta alla mancanza di acqua ed alle temperature elevate. Queste piante non crescono bene durante il periodo finale della primavera perchè troppo umido. Dopo aver conosciuto un declino protrattosi per alcuni decenni, la coltivazione delle piante da mostarda è stata rilanciata in Borgogna su iniziativa di alcuni industriali che producevano per l'appunto la pasta di mostarda allo scopo di controllare la qualità della produzione della materia prima e migliorare il prodotto finito sotto il profilo qualitativo. Questo programma di rilancio associa organismi di ricerca, la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or, gli organismi ammassatori a livello regionale, gli agricoltori ed i trasformatori. Alcune varietà che presentano caratteristiche ben precise sono state selezionate per rispondere alle peculiarità edafoclimatiche della Borgogna e alle esigenze qualitative dei trasformatori.
Ciò nonostante, all'interno di tale zona, è stata delimitata un'area in cui è possibile coltivare i semi di mostarda. Quest'area è definita conformemente a criteri geologici e pedologici atti a selezionare gli ambienti favorevoli alla coltivazione della mostarda, ossia escludendo i suoli bruni acidi e quelli podzolici d'altitudine. Alcuni test di coltivazione hanno rivelato l'esistenza di un potenziale limitato su questi suoli connesso ad una scarsa formazione dei semi e ad un insufficiente tenore di isotiocianato volatile che non consentono di ottenere una pasta di mostarda caratteristica.
4.4. Prova dell'origine:
La tracciabilità è garantita durante l'intero processo di produzione della mostarda di Borgogna, dalla particella fino alla pasta confezionata, mediante documenti codificati. I semi di mostarda sono raccolti unicamente sulle particelle registrate nella zona di coltivazione selezionata per l'IGP. Tali particelle devono rispettare i criteri di selezione applicati in occasione del piano di produzione. Gli agricoltori consegnano la loro produzione ad organismi ammassatori ubicati in Borgogna. Tutti gli operatori che partecipano al processo di produzione dei semi di mostarda, di ammasso o di trasformazione devono tenere documenti codificati. Per quanto riguarda i semi di mostarda e la pasta confezionata, durante la fabbricazione viene realizzata una serie di esami analitici.
4.5. Metodo di ottenimento:
Soltanto le varietà di semi prescelte dall'Association Moutarde de Bourgogne (AMB) ed appartenenti alle specie Brassica juncea a «tegumento bruno», Brassica juncea a «tegumento giallo» e Brassica nigra sono autorizzate per la coltivazione dei semi di mostarda. Viene definito un piano di produzione che riprende le superfici coltivate, la scelta delle particelle e il loro impianto nella zona dell'IGP. Al momento del raccolto, i semi vengono consegnati ad un organismo ammassatore ubicato in Borgogna e che garantisce la tracciabilità, la pulizia e l'ammasso dei semi.
In questa fase, le partite di semi sono oggetto di un accordo che permette di verificare il rispetto dei seguenti criteri:
— |
origine borgognona dei semi e varietà prescelte dall'AMB, |
— |
presenza di semi verdi o immaturi non superiore all'1,5 % (gradi I e II), |
— |
presenza di semi estranei: non superiore allo 0,3 % se del grado I, non superiore allo 0,5 % se del grado II, |
— |
assenza di insetti, di muffe, di fermentazione, |
— |
dimensioni del seme: peso di mille semi (PMG) > 2,35 g (PMG > 2 g in caso di condizioni climatiche eccezionali), |
— |
acqua e materie volatili: 4,2-9 % di peso, |
— |
materie grasse: 28-42 % di peso a secco, |
— |
isotiocianato volatile: 0,7-0,94 % di peso a secco, |
— |
proteine: 24,2 a 30,8 % di peso a secco. |
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, i semi vengono preparati e consegnati agli industriali ubicati nella zona geografica. I semi vengono tritati e messi in contatto con il liquido di diluizione (acqua + vino). Il vino utilizzato è un vino bianco a denominazione d'origine controllata prodotto nella Borgogna viticola. In questa fase si estrae la parte centrale del seme formando così una prima pasta di mostarda la quale viene poi setacciata onde eliminare i tegumenti dal seme. Si ottiene quindi la pasta di colore giallo pallido, dalla consistenza spessa, omogenea e untuosa che è «disaerata». Questa tappa, seguita da una fase di riposo, consente di ottenere il gusto piccante della mostarda. La pasta viene quindi conservata e condizionata.
4.6. Legame:
Il legame con la zona d'origine geografica poggia su conoscenze e competenze regionali di antica data, su una coltivazione storica del seme di mostarda in Borgogna, su un legame storico molto saldo tra la mostarda e il vitigno borgognone nonché su un fama anch'essa molto antica.
4.6.1. Una qualità determinata:
La «Moutarde de Bourgogne», caratterizzata da un sapore intensamente piccante, viene ottenuta mescolando i semi di mostarda prodotti e conservati in Borgogna con un liquido di diluizione composto di acqua, sale, zucchero, spezie e di vini bianchi provenienti da vitigni tradizionali della Borgogna nella proporzione minima del 25 %. Tali vini bianchi sono caratterizzati dalla loro potenza aromatica e dal sapore che permane a lungo in bocca; essi conferiscono altresì alla mostarda di Borgogna il suo forte odore nonché il suo pronunciato gusto di vino bianco di Borgogna, caratteristiche che la distinguono dalle altre mostarde. L'estratto secco ed i lipidi che provengono dai semi devono essere superiori rispettivamente al 24 % e al 9 %.
4.6.2. Una reputazione:
I legami storici fra la Borgogna e la mostarda sono molto stretti. Si racconta così che, nel 1336, in occasione di una festa organizzata a Rouvres dal duca Eudes IV, duca di Borgogna, in onore di Philippe VI, si consumò una botte intera (206,75 l) di mostarda. Sin dal XVI secolo, esistono degli statuti che definiscono la corporazione del fabbricante di mostarda (quelli della città di Digione nel 1634 o quelli della città di Beaune nel 1647). Fino al XIX secolo, la fabbricazione resta affidata a piccoli laboratori. La rivoluzione industriale si ripercuote sull'industria della mostarda. I fabbricanti borgognoni fanno a gara fra loro in ingegnosità; basti pensare al signor Grey, fabbricante di Digione, che, nel 1850, riesce a far riconoscere dall'Académie des Arts, Sciences et Belles Lettres, una macchina che consente di accrescere notevolmente la produttività. Fra il 1750 e il 1984 si contano già 263 fabbricanti di mostarda. Questa densità non si ritrova in nessun'altra regione francese.
Storicamente parlando, la coltivazione del seme di mostarda è fortemente radicata in Borgogna in quanto il dottore di François Ier, Charles Estienne, era del parere che la mostarda prodotta in Borgogna fosse qualitativamente superiore per via della pianta della senape che, a suo dire, sarebbe la migliore del mondo.
Il vino e la mostarda sono strettamente correlati. Nel 1911, A. Berthiot attribuisce la reputazione della mostarda alla qualità del processo di fabbricazione che, a suo dire, include la tritatura dei semi migliori e l'emulsione in un liquido speciale, tipico della Borgogna: il «verjus», un tipo di vino molto giovane, che si ottiene mediante spremitura di uve bianche non ancora giunte a completa maturazione. In seguito alla distruzione delle piante che producevano queste uve a causa della filossera, i fabbricanti si orientarono verso vini bianchi acidi ormai scomparsi, sostituiti da vitigni nobili innestati. L'utilizzo del vino bianco, in sostituzione dell'aceto, consente di caratterizzare la mostarda dal punto di vista organolettico.
I fabbricanti di mostarda iniziarono molto presto a ricorrere alla denominazione «Moutarde de Bourgogne». Si ritrova così, nel 1891, la registrazione presso il tribunale di Sens (89) della marca «Moutarde de Bourgogne, extra-blanche supérieure» e, nel 1903, presso il tribunale del commercio di Digione, dell'etichetta «Moutarde Jacquemart au pur verjus de Bourgogne». Oltre alla denominazione, la preoccupazione di riferirsi sempre alla Borgogna ed alla sua storia nella scelta delle marche comprova la costante notorietà della mostarda di Borgogna. Possiamo citare le marche «Jean-sans-Peur», «Téméraire», «Moutarde à la cuillère de la Belle Bourguignonne», «La Bourguignonne».
4.6.3. Fattori umani, competenze particolari:
Fino alla seconda guerra mondiale, la coltivazione del seme di mostarda in Borgogna permane importante. Dopo il 1945, i fabbricanti cercano di mantenere questa produzione nella regione. Il sindacato dei fabbricanti di mostarda pubblica, a questo titolo, un opuscolo sulla coltivazione della mostarda. La causa di tali iniziative va ricercata nella concorrenza delle altre piante oleaginose e del mercato mondiale.
Bisogna però attendere l'inizio degli anni 90 per assistere al rilancio significativo della coltivazione del seme di mostarda; è in quegli anni, infatti, che i vari operatori della filiera uniscono i propri sforzi:
— |
gli industriali sono alla ricerca di una diversificazione delle proprie fonti di approvvigionamento e di un certo controllo della qualità della produzione della materia prima. A tal fine, essi desiderano orientare l'evoluzione dei semi per migliorare la qualità del prodotto finito, |
— |
gli agricoltori, dal canto loro, sono alla ricerca della possibilità di diversificare le loro produzioni e di valorizzarle a livello regionale. |
Si costituisce quindi un comitato direttivo allo scopo di rilanciare in modo efficace questa coltivazione:
— |
l'Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon e l'Institut national de recherche agronomique pour la recherche génétique: miglioramento della produttività, qualità specifica dei semi rispondente ai criteri definiti dall'AMB, |
— |
la chambre d'agriculture de Côte d'Or per la ricerca applicata e la sperimentazione, |
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gli organismi ammassatori regionali per la logistica della raccolta e del condizionamento dei semi, |
— |
gli agricoltori, che testano, nella pratica, i riferimenti messi a punto sulle piatteforme sperimentali e coltivano quantità di semi sufficienti a consentire agli industriali di realizzare prove di fabbricazione, |
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la fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes e gli industriali che realizzano varie prove di fabbricazione: test pilota, semi-industriali ed industriali. |
Questa cooperazione ha permesso di individuare due varietà ai fini della presentazione della domanda di IGP.
Parallelamente a questa ricerca, la produzione ha subito un notevole incremento, passando da circa 350 ha nel 1993 a 1 230 ha nel 2003.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
CERTIPAQ |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 145309292 |
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Fax |
+33 145309300 |
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E-mail: |
certipaq@certipaq.com |
4.8. Etichettatura:
L'etichettatura comprende le seguenti diciture:
— |
denominazione di vendita: «Moutarde de Bourgogne», |
— |
logo IGP. |
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
26.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/67 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
(2009/C 72/11)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE»
N. CE: SI-PGI-0005-0418-29.10.2004
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
Nome: |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+386 14789109 |
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Fax |
+386 14789055 |
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E-mail: |
varnahrana.mkgp@gov.si |
2. Associazione:
Nome: |
GOLICA GIZ |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+386 28432611 |
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Fax |
+386 28432613 |
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E-mail: |
— |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.5 — Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
4. Disciplinare:
[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome
«Štajersko prekmursko bučno olje»
4.2. Descrizione:
Lo «Štajersko prekmursko bučno olje» (olio di semi di zucca delle regioni della Štajerska e del Prekmurje) è un olio alimentare vegetale non raffinato prodotto attraverso la spremitura di semi di zucca tostati di prima qualità ottenuti da zucche da olio.
Lo «Štajersko prekmursko bučno olje» ha un colore che va dal verde scuro al rosso e possiede un aroma ed un gusto particolari. Ha una buona composizione in acidi grassi: contiene circa il 20 % di acidi grassi saturi, circa il 35 % di acidi grassi monoinsaturi e circa il 45 % di acidi grassi polinsaturi.
L'olio di semi di zucca rappresenta altresì una ricca fonte di tocoferoli poiché contiene circa 50 mg di vitamina E per 100 g d'olio. Questo tipo di olio contiene inoltre altre vitamine, microelementi, carotenoidi, acidi amminici rari ed un colorante naturale (clorofilla).
4.3. Zona geografica:
La zona geografica in cui avviene la trasformazione dei semi di zucca in «Štajersko prekmursko bučno olje» è delimitata dalla linea di demarcazione che va da Dravograd a Slovenj Gradec, Mislinja e Velenje (corrispondente in questo caso alla strada principale), Šoštanj, Mozirje, Nazarije, Vransko, Prebold, Zabukovica e Laško. Da qui la linea di demarcazione costeggia i fiumi Savinja e Sava lungo Radeče, Sevnica, Krško e Brežice fino a Obrežje, prosegue lungo il confine con la Croazia fino alla frontiera con l'Ungheria che costeggia fino al confine con l'Austria, correndo poi lungo la frontiera con l'Austria (lungo la catena delle Karavanke) ritornando a Dravograd.
4.4. Prova dell'origine:
Tutti i produttori di «Štajersko prekmursko bučno olje» devono essere registrati all'interno dell'area geografica stabilita e devono trasformare i semi di zucca in olio di semi di zucca conformemente al relativo disciplinare. I produttori devono tenere un registro dei fornitori che riporti i quantitativi di semi di zucca per ogni singolo fornitore di semi di zucca, nonché la data dell'analisi, i risultati delle analisi chimiche ed i parametri fisico-chimici. I produttori sono peraltro tenuti a stilare relazioni sul processo di produzione nelle quali sono indicati il consumo di materie prime e di materiali e la quantità d'olio di semi di zucca prodotta.
Tutti questi fattori sono controllati da un organismo di certificazione accreditato in conformità allo standard europeo EN 45011.
4.5. Metodo di ottenimento:
Per produrre lo «Štajersko prekmursko bučno olje» possono essere utilizzate diverse varietà di semi di zucca, a condizione che rispondano ai criteri di qualità previsti.
La produzione di tali semi di zucca può avvenire al di fuori dell'area geografica stabilita. Essi potranno tuttavia essere trasformati in «Štajersko prekmursko bučno olje» soltanto all'interno di detta area geografica.
1) |
Raccolta dei semi di zucca (controllo dei parametri fisico-chimici (impurità, tasso di umidità, tenore di olio, proporzione di semi danneggiati) ed aspetto dei semi). |
2) |
Magazzinaggio dei semi di zucca. |
3) |
Pulizia dei semi di zucca (eliminazione delle impurità). |
4) |
Essiccazione dei semi di zucca per arrivare ad un'umidità pari al 6-7 %. |
5) |
Frantumazione dei semi di zucca. |
6) |
Gramolatura |
7) |
Tostatura dei semi di zucca (temperatura massima della massa tostata 120 °C, 30-60 minuti). |
8) |
Spremitura della massa tostata. |
9) |
Sedimentazione dell'olio di semi di zucca. |
10) |
Controllo qualità (analisi fisico-chimica ed organolettica dell'olio di semi di zucca). |
11) |
Imbottigliamento ed etichettatura. |
4.6. Legame:
Lo «Štajersko prekmursko bučno olje» è una specialità gastronomica proveniente dall'area geografica di cui al punto 4.3. La produzione dell'olio di semi di zucca nelle regioni della Štajerska e del Prekmurje è una produzione tradizionale, come comprovato da documenti scritti che citano la costruzione a Fram del primo torchio per semi di zucca da olio già nel 1750. La produzione su larga scala di semi di zucca nella regione ha anche permesso la nascita di molte fabbriche per la produzione di olio di semi di zucca con metodi artigianali (Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Selo pri Pragerskem ecc.). Nel 1904 Albert Stigar fondò a Slovenska Bistrica una fabbrica di produzione d'olio di semi di zucca secondo metodi artigianali. La regione del Prekmurje non annovera alcun grande impianto di produzione; esistono soltanto piccole imprese appartenenti ad agricoltori. Una di queste aziende è la Feri Vučak, sita a Vadarci nel Goričko, il cui mulino/oleificio risale a 130 anni fa e nella quale la famiglia produce olio di semi di zucca già da quattro generazioni.
La reputazione dello «Štajersko prekmursko bučno olje» ha varcato le frontiere della Slovenia per raggiungere altri paesi europei, gli Stati Uniti, l'Australia, la Russia ecc., come comprovato, tra l'altro, dal premio come prodotto più innovativo vinto al concorso IFE07 (The International food & drink event) a Londra nel 2007.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
Bureau Veritas d.o.o. |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+386 14757670 |
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Fax |
+386 14747602 |
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E-mail: |
info@bureauveritas.si |
4.8. Etichettatura:
Quando lo «Štajersko prekmursko bučno olje» viene condizionato all'interno dell'area geografica stabilita, ogni produttore è autorizzato ad utilizzare il proprio condizionamento e la propria etichetta; la denominazione protetta ed il logo a colori dello «Štajersko prekmursko bučno olje» devono tuttavia figurare sull'etichetta o altrove, così come il relativo marchio comunitario o simbolo nazionale di qualità.
Qualora il prodotto venga condizionato al di fuori dell'area geografica stabilita, deve essere garantita la tracciabilità dell'origine dello «Štajersko prekmursko bučno olje». Anche in questo caso il condizionamento dello «Štajersko prekmursko bučno olje» deve indicare la denominazione protetta, il logo e il relativo marchio comunitario.
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.