ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 71

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
25 marzo 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2009/C 071/01

Risoluzione del Consiglio, del 16 marzo 2009, relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012

1

 

PARERI

 

Consiglio

2009/C 071/02

Parere del Consiglio, del 10 marzo 2009, sul programma di stabilità aggiornato del Portogallo, 2008-2011

8

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 071/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

13

2009/C 071/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5470 — Gilde/Plukon) ( 1 )

15

2009/C 071/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5468 — GDF Suez/GEK) ( 1 )

15

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 071/06

Tassi di cambio dell'euro

16

2009/C 071/07

Ritiro di proposte della Commissione che non hanno un carattere di attualità

17

 

Corte dei conti europea

2009/C 071/08

Relazione speciale n. 9/2008 L'efficacia del sostegno comunitario concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia in Bielorussia, in Moldova e in Ucraina

19

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 071/09

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

20

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 071/10

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

21

2009/C 071/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

25

2009/C 071/12

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2009

relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012

(2009/C 71/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSIDERANDO:

1.

la relazione strategica della Commissione (1) e il nuovo ciclo della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione (2008-2010) avviato dal Consiglio europeo del 14 marzo 2008;

2.

la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale;

3.

il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti;

4.

la risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria;

PRENDENDO ATTO:

5.

della crescente minaccia che le merci contraffatte rappresentano per la salute e la sicurezza e per l'ambiente;

6.

degli ultimi sviluppi in materia di contraffazione e pirateria, specialmente in relazione alle nuove sfide poste dalla globalizzazione degli scambi mondiali e dalle vendite via Internet;

7.

dell'esigenza che le autorità doganali affrontino tali questioni in modo più efficace, il che necessita di un rafforzamento della cooperazione amministrativa e di una più stretta cooperazione tra dogane e settore industriale;

APPROVA:

8.

il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012 figurante nell'allegato, elaborato dalla presidenza in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione a seguito della risoluzione del Consiglio di cui al punto 4;

INVITA:

9.

gli Stati membri e la Commissione a mettere efficacemente in pratica il piano d'azione;

10.

la Commissione, in collaborazione con la presidenza, a procedere annualmente al riesame dell'attuazione del piano d'azione;

11.

la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a presentare nel 2012 al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del piano d'azione.


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo «Relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010). Stare al passo con i cambiamenti», COM(2007) 803 definitivo.


ALLEGATO

Piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2009-2012

Introduzione

La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato le attività svolte nell'UE per quanto riguarda le misure doganali volte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) nel periodo 2005-2008, periodo coperto dal precedente piano d'azione doganale di lotta alla contraffazione (1). Da tale esame è emerso che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio e le attività previste nel piano d'azione hanno rappresentato una risposta efficace al problema del commercio di merci contraffatte. Le statistiche annuali pubblicate dalla Commissione indicano una tendenza all'aumento dell'attività delle autorità doganali e una maggiore cooperazione con i titolari dei diritti.

È stato riconosciuto, tuttavia, che la crescente varietà dei prodotti sequestrati e le nuove tendenze che si delineano, come l'importazione di piccole partite risultanti da vendite effettuate su Internet, rendono necessarie nuove misure e che non vi è spazio per l'autocompiacimento. È stata sottolineata la necessità di far fronte a questo crescente problema in quanto il commercio di merci contraffatte rappresenta una minaccia reale sia per i singoli cittadini che per la società nel suo insieme.

La Commissione è dell'avviso che gli sforzi compiuti dalle autorità doganali per tutelare gli interessi economici e la salute e la sicurezza dei cittadini debbano proseguire e che sia auspicabile un nuovo piano d'azione. Tale piano dovrebbe riguardare i principali settori contemplati dal piano precedente, ossia la normativa, la condotta operativa, la cooperazione con il settore industriale, la cooperazione internazionale e la comunicazione. Il nuovo piano dovrebbe tener conto di sviluppi di rilievo intervenuti nel settore doganale, come il codice doganale comunitario aggiornato, nonché di fattori esterni, come l'aumento delle vendite su Internet. In particolare, il nuovo piano d'azione dell'UE dovrebbe mirare a:

migliorare e, se necessario, modificare la normativa esistente in materia di DPI,

migliorare la cooperazione con i titolari dei diritti,

rafforzare la cooperazione operativa tra le autorità doganali dell'UE e con i paesi terzi,

sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia di rispetto dei DPI,

migliorare l'informazione e la sensibilizzazione,

far fronte al problema delle vendite su Internet e provvedere alla formazione mirata dei funzionari doganali.

Il nuovo piano dovrebbe tener conto anche delle altre nuove tendenze e delle forme utilizzate nella distribuzione di merci contraffatte pericolose per la società a seguito della globalizzazione del commercio mondiale, nonché del crescente coinvolgimento della criminalità organizzata.

Gli Stati membri e la Commissione hanno collaborato strettamente su una serie di questioni connesse all'esame del quadro esistente relativo alle attività doganali connesse al rispetto dei DPI. Tutti gli Stati membri hanno dichiarato che la tutela dei DPI rappresenta per essi una chiara priorità e molti hanno rilevato che, per rendere più efficaci le attività doganali al riguardo, sarebbe opportuno creare e iniziare a utilizzare un database comune di informazioni contenente le domande di intervento approvate.

Nella risoluzione del 25 settembre 2008 relativa a un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria, il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri a presentare un nuovo piano doganale di lotta alla contraffazione per il periodo 2009-2012.

Conclusioni del seminario ad alto livello sulla lotta alla contraffazione

L'esame delle attività doganali connesse al rispetto dei DPI è culminato in un seminario ad alto livello organizzato a Parigi il 25 e 26 novembre 2008, verso la fine della presidenza francese, con l'obiettivo di esaminare la risposta delle autorità doganali alla lotta alla contraffazione. I direttori generali delle dogane degli Stati membri e la Commissione hanno concluso che il futuro piano d'azione doganale dovrebbe affrontare quattro tra le principali sfide poste dalla contraffazione:

1.   Merci contraffatte pericolose

I consumatori dovrebbero essere informati, attraverso campagne di sensibilizzazione a livello di UE cui dovrebbero essere associate le autorità doganali, delle conseguenze talvolta drammatiche derivanti dall'uso di merci contraffatte. La normativa e le procedure a livello sia comunitario che nazionale dovrebbero, se del caso, essere modificate per rafforzare la capacità delle autorità doganali di intercettare merci contraffatte. Particolare attenzione andrebbe riservata all'armonizzazione delle misure concernenti le procedure semplificate e le piccole quantità di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.

2.   Criminalità organizzata

Un osservatorio europeo, nell'ambito del quale le autorità doganali possano offrire un contributo significativo e procedere allo scambio di buone prassi, consentirebbe di valutare e analizzare regolarmente il ruolo crescente della criminalità organizzata nel fenomeno della contraffazione. La cooperazione tra le parti interessate andrebbe rafforzata mediante la messa a punto di sistemi elettronici per lo scambio d'informazioni. L'analisi dei rischi a livello comunitario è necessaria e andrebbe sviluppata avvalendosi dei meccanismi esistenti. Saranno realizzate operazioni doganali congiunte a livello europeo, incentrate su temi o settori particolari, e sarà rafforzato l'essenziale partenariato tra autorità doganali e industria.

3.   Globalizzazione della contraffazione

Il piano d'azione doganale con la Cina, messo a punto dai servizi della Commissione, dovrebbe consentire di procedere allo scambio di informazioni e funzionari con tale paese per lottare contro il fenomeno della contraffazione. Gli Stati membri e la Commissione continueranno ad adoperarsi per l'adozione di misure efficaci alle frontiere nei negoziati in corso per l'adozione di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). Sarà rafforzata la cooperazione internazionale con i principali paesi partner attraverso lo scambio di informazioni e le operazioni congiunte.

4.   Vendita di merci contraffatte via Internet

Tutti gli Stati membri dovrebbero esaminare attentamente il fenomeno delle vendite via Internet e condividere le «buone prassi». Saranno organizzati seminari e gruppi di lavoro al fine di concludere memorandum d'intesa con le piattaforme Internet e le istituzioni finanziarie coinvolte nei pagamenti online e di scambiare informazioni e condividere buone prassi per il controllo e l'identificazione dei venditori professionali di merci contraffatte.

Piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012

È riconosciuto che vi sono questioni che incidono sul lavoro e l'efficienza delle dogane, tali che le amministrazioni doganali dipendono, almeno in una certa misura, dagli sviluppi in altri settori, in particolare per quanto riguarda l'armonizzazione della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale e le sanzioni applicabili al commercio di merci che violano i DPI. Inoltre, è necessario rafforzare la cooperazione con le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge a livello nazionale. Ciò è subordinato alla consapevolezza da parte degli Stati membri dei pericoli derivanti dalla contraffazione e alla volontà di lottare in comune contro tali pericoli in modo coordinato e armonizzato. Inoltre, un nuovo piano d'azione a livello di UE potrebbe facilmente essere utilizzato in ciascuno degli Stati membri come base per l'elaborazione di un piano d'azione nazionale di lotta contro le violazioni dei DPI.

Va altresì notato che la Commissione e le amministrazioni doganali degli Stati membri potrebbero apportare un contributo significativo all'osservatorio europeo per la lotta alla contraffazione nella sua azione di contrasto al commercio di merci contraffatte. Una volta che sarà stato istituito, l'osservatorio dovrà essere adeguatamente informato sulle attività doganali svolte alle frontiere per garantire l'applicazione della normativa in materia di DPI.

Meccanismo di riesame

La Commissione ha altresì ritenuto opportuno istituire un meccanismo di riesame per verificare l'attuazione delle attività previste nel piano. A tal fine, al termine di ogni anno di attuazione del piano, la Commissione, in collaborazione con la presidenza del Consiglio, presenterà i risultati del riesame. Nell'ultimo anno di attuazione del piano d'azione, la Commissione, insieme agli Stati membri, elaborerà una relazione più dettagliata.

Conclusione

Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2009-2012, allegato alla presente nota, costituisce una risposta all'invito rivolto dal Consiglio prevedendo per le autorità doganali un'ampia gamma di attività per lottare contro il commercio di merci che violano i DPI.


(1)  Nel presente documento il termine «contraffazione» è utilizzato come termine generale per indicare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di cui al regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.

Appendice

 

Azione

Responsabilità principale

Progressi

1.

Normativa e strumenti per la gestione dei dati

 

 

1.1.

Riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio e delle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione al fine di chiarirne e armonizzarne l'interpretazione, in particolare con riguardo a:

Commissione europea

 

transito esterno, trasbordo — questo punto deve essere esaminato insieme ad altre disposizioni normative, in vista dell'eventuale constatazione di una violazione nei casi in cui siano trovate merci contraffatte in transito,

 

 

disposizioni relative alle piccole partite importate da passeggeri e attraverso pacchi postali o colli espressi — potrebbe essere necessario esaminare questo punto insieme ad altre disposizioni normative,

 

 

disposizioni relative all'applicazione della procedura semplificata [articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio],

 

 

costi di stoccaggio e distruzione e preoccupazioni sollevate dai titolari dei diritti riguardo alle responsabilità finanziarie che incombono loro in virtù della legislazione in vigore,

 

 

donazioni ad enti di beneficenza e riciclaggio come alternative alla distruzione delle merci contraffatte,

 

 

definizione di merci contraffatte in relazione al potenziale ampliamento del campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio,

 

 

elaborazione di statistiche supplementari relative al valore dei sequestri eseguiti al fine di garantire un'elevata qualità nella raccolta di dati sulle merci sequestrate e applicazione di tale procedura nell'elaborazione dei profili di rischio,

 

 

introduzione della possibilità di sospendere le domande d'intervento e di altre misure per evitare l'inattività o l'utilizzazione abusiva di informazioni da parte dei titolari dei diritti,

 

 

introduzione di tutte le disposizioni supplementari necessarie per lo sviluppo di un sistema elettronico per le domande d'intervento.

 

 

1.2.

Elaborazione di una proposta di modifica della normativa comunitaria doganale, conformemente ai risultati del riesame della legislazione.

Commissione europea

 

1.3.

Sviluppo e introduzione a livello comunitario di un sistema elettronico per le domande d'intervento destinato a sostituire l'attuale circolazione su supporto cartaceo.

Commissione europea

 

1.4.

Sviluppo e introduzione di un database per la registrazione dei sequestri eseguiti dalle autorità doganali e delle relative statistiche.

Commissione europea

 

2.

Condotta operativa

 

 

2.1.

Sviluppo di attività per la condivisione di «buone prassi», ad es. valutazioni comparative, visite di formazione e di scambio destinate a migliorare la condivisione e lo scambio di informazioni pertinenti da parte degli esperti dei vari Stati membri.

Commissione europea e/o Stati membri

 

2.2.

Azioni a livello di UE, basate sul sistema comunitario di gestione dei rischi, miranti a migliorare l'efficacia dei controlli anticontraffazione, specialmente alle frontiere esterne dell'UE.

Commissione europea

 

2.3.

Attività coordinate a livello di UE relative a:

Commissione europea

 

prodotti pericolosi, come i medicinali, che comportano i rischi maggiori per la salute e la sicurezza dei consumatori e per l'ambiente,

 

 

operazioni congiunte specifiche, mirate sui DPI, incentrate sulla contraffazione connessa a importanti eventi culturali, sociali e sportivi (Olimpiadi, ecc.).

 

 

2.4.

Promozione di un più ampio ed efficace utilizzo del RIF (formulario di informazione sul rischio) nel controllo del rispetto dei DPI:

Commissione europea

 

istituzione di un gruppo specializzato di utilizzatori del RIF,

 

 

promozione e creazione di una rete nazionale di esperti a livello operativo.

 

 

2.5.

Esame delle implicazioni del crescente problema del commercio di merci contraffatte via Internet:

Commissione europea e Stati membri

 

creazione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la distribuzione di merci contraffatte via Internet e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri al riguardo,

 

 

organizzazione di seminari per le autorità doganali e le altre parti interessate, incentrati sull'analisi dettagliata del fenomeno delle vendite via Internet e sull'identificazione di buone prassi al riguardo.

 

 

2.6.

Predisposizione di materiale didattico sulle attività finalizzate a garantire il rispetto dei DPI, compresa, se del caso, l'elaborazione di corsi sui DPI su supporto elettronico e l'organizzazione di corsi di formazione.

Commissione europea e Stati membri

 

2.7.

Compilazione e regolare aggiornamento di un elenco dei funzionari doganali degli Stati membri esperti in DPI.

Commissione europea

 

3.

Cooperazione con l'industria

 

 

3.1.

Promuovere la presentazione di domande d'intervento da parte dei titolari dei diritti per sensibilizzarli a questa possibilità.

Commissione europea e Stati membri

 

3.2.

Promuovere la conclusione di accordi speciali con i titolari dei diritti e le altre parti interessate per la cooperazione e lo scambio di informazioni:

Commissione europea, Stati membri e titolari dei diritti

 

concludere memorandum d'intesa con le pertinenti parti interessate, come i fornitori di servizi Internet,

 

 

collaborare con la Commissione per migliorare lo scambio d'informazioni e di esperienze.

 

 

3.3.

Organizzare, per l'industria/i titolari dei diritti:

Commissione europea e Stati membri

 

seminari mirati (come seminari di formazione, regionali o operativi) incentrati sulle nuove tendenze e modalità di distribuzione delle merci contraffatte, sulle merci particolarmente pericolose e sulle vendite via Internet,

 

 

riunioni periodiche, a livello dell'UE e nazionale, organizzate in funzione delle loro specifiche esigenze e necessità.

 

 

3.4.

Promuovere il più possibile l'introduzione dello scambio elettronico di informazioni con il settore privato.

Commissione europea e Stati membri

 

3.5.

Promuovere l'uso dei formulari di allerta rosso/nuove tendenze per tenere informate le autorità doganali riguardo agli ultimi sviluppi e alle ultime minacce in materia di contraffazione.

Commissione europea e Stati membri

 

3.6.

Informare i titolari dei diritti sulle procedure doganali concernenti il controllo del rispetto dei DPI.

Commissione europea e Stati membri

 

4.

Cooperazione internazionale

 

 

4.1.

Sostenere i negoziati ACTA (accordo commerciale anticontraffazione):

Commissione europea e Stati membri

 

prevedere disposizioni ambiziose in materia di controlli alle frontiere,

 

 

prevedere un gruppo di esperti doganali per gestire l'attuazione delle misure alle frontiere.

 

 

4.2.

Sostenere il piano d'azione con la Cina:

Commissione europea e Stati membri

 

concludere un piano d'azione concreto,

 

 

attuare le attività chiave del piano d'azione,

 

 

esaminarne il grado di attuazione (annualmente).

 

 

4.3.

Migliorare la cooperazione con i principali partner (ad es. Stati Uniti, Giappone e altri):

Commissione europea e Stati membri

 

rafforzare lo scambio d'informazioni (dati statistici, buone prassi, ecc.),

 

 

organizzare azioni comuni, come le operazioni doganali congiunte,

 

 

coordinamento a livello comunitario per i lavori in sedi internazionali, comprese l'OMC e l'OMD,

 

 

coordinamento a livello comunitario delle attività di rafforzamento delle capacità.

 

 

5.

Migliorare la sensibilizzazione e la comunicazione

 

 

5.1.

Sviluppare attività di sensibilizzazione:

Commissione europea e Stati membri

 

campagne sui risultati conseguiti dalle autorità doganali in materia di DPI a livello dell'UE e nazionale riguardo agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza, come ad es. nel settore farmaceutico. I consumatori dovrebbero essere sensibilizzati ai rischi connessi all'acquisto di merci contraffatte,

 

 

opuscoli e cartelloni negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie e ai valichi di frontiera. Spot televisivi, avvisi informativi, finestre di allerta su Internet; utilizzo dei mass media e delle esposizioni,

 

 

contrastare le vendite via Internet sottolineando i rischi ad esse connessi.

 

 

5.2.

Promuovere la cooperazione in materia di comunicazione con altri organismi incaricati dell'applicazione della normativa.

Stati membri

 

5.3.

Prevedere il coordinamento delle azioni di comunicazione a livello di UE, con particolare riguardo a:

Commissione europea

 

pubblicazione annuale di statistiche,

 

 

giornate di sensibilizzazione (giornate «porte aperte», giornata anticontraffazione, ecc.),

 

 

comunicati stampa,

 

 

divulgazione di casi specifici (sequestri, nuove tendenze, ecc.).

 

 

5.4.

Rafforzare, nei siti web nazionali e della Commissione, lo spazio riservato alle attività volte a garantire il rispetto dei DPI.

Commissione europea e Stati membri

 


PARERI

Consiglio

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/8


PARERE DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2009

sul programma di stabilità aggiornato del Portogallo, 2008-2011

(2009/C 71/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

(1)

Il 10 marzo 2009 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato del Portogallo, relativo al periodo 2008-2011.

(2)

Negli ultimi dieci anni la crescita dell'economia portoghese è stata inferiore alla media dell'area dell'euro e non ha realizzato il suo potenziale. Nel 2008 il PIL ha ristagnato ed è stato influenzato essenzialmente da una domanda esterna debole che ha rispecchiato la crisi finanziaria e la debole situazione economica dei principali partner commerciali. Gli squilibri esterni sono aumentati, causando una crescita dell'indebitamento e, in parallelo, un aumento dei pagamenti di interessi all'estero. Inoltre, il divario di competitività non si è ridotto, rispecchiando essenzialmente una debole crescita della produttività, che resta uno dei principali punti deboli dell'economia portoghese. Anche la crescita della domanda interna è diminuita, a causa del calo dei consumi privati e soprattutto della formazione lorda di capitale fisso. Tuttavia, negli ultimi anni la crescita lenta non ha impedito di ridurre il disavanzo pubblico, che nel 2008 si è attestato al 2,2 % del PIL. Le autorità portoghesi hanno adottato diverse misure, equivalenti all'1,3 % del PIL, di cui lo 0,8 % del PIL con incidenza sul bilancio, per stimolare l'attività economica nel 2009 in sintonia con il piano europeo di ripresa economica. Le misure discrezionali sulle finanze pubbliche limitano lo spazio per ulteriori stimoli fiscali senza mettere a rischio la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

(3)

Lo scenario macroeconomico alla base del programma prevede che il PIL calerà dello 0,8 % in termini reali nel 2009 per poi riprendere a crescere in termini reali nel 2010 e nel 2011, rispettivamente dello 0,5 % e dell'1,3 %. Queste proiezioni tengono conto delle misure di stimolo adottate per rispondere al rallentamento dell'economia. Valutato sulla base delle informazioni attualmente disponibili (2), questo scenario sembra fondarsi su ipotesi di crescita ottimistiche per il periodo di riferimento, in quanto riflette essenzialmente proiezioni relativamente ottimistiche per la domanda interna, in particolare una contrazione limitata della formazione lorda di capitale fisso per il periodo 2009 e il 2010. Le proiezioni del programma in materia di inflazione sembrano realistiche. Si prevede che il pacchetto di misure di stimolo fiscale per il 2009 darà un forte impulso al PIL. Soprattutto grazie a misure volte a promuovere gli investimenti. Grazie a una riduzione del disavanzo della bilancia dei beni e servizi, il programma prevede una riduzione dell'indebitamento netto estero dal 10,5 % del PIL nel 2008 al 7,5 % del PIL nel 2011.

(4)

Nelle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 e nell'aggiornamento del programma di stabilità il disavanzo pubblico del 2008 è stimato al 2,2 % del PIL, una percentuale leggermente migliore dell'obiettivo di disavanzo del 2,4 % del PIL fissato nell'aggiornamento precedente. L'esecuzione del bilancio del 2008 ha beneficiato dei risultati del 2007, migliori del previsto, in quanto il disavanzo per l'anno in questione è stato quasi di mezzo punto percentuale del PIL inferiore rispetto alle previsioni. Inoltre, il risultato del 2008 è stato influenzato dal rallentamento dell'attività e dalla riduzione dell'aliquota IVA standard di un punto percentuale nel luglio 2008, che ha frenato la crescita del gettito nell'ultima parte del 2008. La situazione è stata parzialmente compensata da vendite straordinarie impreviste di concessioni da parte del governo, soprattutto per la costruzione e l'esercizio di dighe per la produzione di energia idroelettrica e di autostrade, per un valore pari a 0,75 % del PIL.

(5)

Il programma aggiornato prevede un disavanzo pubblico pari al 3,9 % del PIL nel 2009. Il deterioramento del saldo di bilancio è essenzialmente riconducibile all'impatto delle misure discrezionali. All'inizio del 2008 erano state annunciate alcune misure per fornire un sostegno alle famiglie e alle imprese e per ridurre l'aliquota IVA standard di un punto percentuale a partire dal luglio 2008 che avranno un impatto anche sull'esecuzione del bilancio 2009. Tuttavia, secondo il programma questi due effetti saranno attenuati dall'impatto delle misure di consolidamento adottate negli anni precedenti per contenere la spesa, in particolare a proposito della retribuzione dei dipendenti pubblici e dei trasferimenti sociali. Nell'ambito del piano europeo di ripresa economica sono state adottate misure con incidenza sul bilancio pari allo 0,8 % del PIL che uniscono l'aumento delle spese alle esenzioni fiscali. Inoltre, il deterioramento del saldo rispecchierà anche il crollo delle vendite straordinarie delle concessioni registrate nel 2008, così come l'impatto degli stabilizzatori economici. Nel complesso, il saldo strutturale dovrebbe peggiorare di circa un punto percentuale e l'orientamento della politica di bilancio dovrebbe essere espansionista nel 2009, conformemente al piano europeo di ripresa economica (3).

(6)

Il disavanzo nominale è previsto in discesa al 2,9 % del PIL nel 2010 e ancora al 2,3 % del PIL nel 2011. Analogamente, il saldo primario dovrebbe migliorare gradualmente da un disavanzo dello 0,6 % del PIL nel 2009 a un avanzo dello 0,4 % e dell'1,1 % del PIL rispettivamente nel 2010 e 2011. Dopo il 2009 la strategia di bilancio delineata nel programma punta a perseguire nuovamente la convergenza con l'obiettivo a medio termine (OMT) di un saldo strutturale (ossia il saldo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee) di – 0,5 % del PIL. Nonostante tutto, nell'ultimo anno del periodo di riferimento il disavanzo strutturale sarebbe ancora superiore all'OMT. Il miglioramento del saldo di bilancio previsto per il 2010 è spiegato essenzialmente dall'inversione del pacchetto di misure temporanee di stimolo adottato per il 2009. Inoltre, i miglioramenti previsti per il 2010 e il 2011 dovrebbero rispecchiare gli sforzi di consolidamento per contenere la spesa compiuti in passato, in particolare gli effetti ritardati di misure adottate a livello di amministrazione pubblica, essenzialmente per limitare le retribuzioni dei dipendenti pubblici, e delle riforme dei regimi pensionistici. L'aggiornamento non presenta nuove misure di consolidamento finanziario consistenti. Infine, secondo il programma il disavanzo nominale è previsto in diminuzione grazie alla ripresa prevista delle attività economiche. Il debito pubblico lordo, stimato al 65,9 % del PIL nel 2008, dovrebbe crescere ulteriormente fino a un picco del 70,5 % del PIL nel 2010 per effetto dell'aumento del disavanzo, della crescita contenuta del PIL e di un aggiustamento significativo stock/flussi nel 2009, che riflettono essenzialmente rimborsi di debiti commerciali e l'acquisizione di attivi finanziari nel contesto del pacchetto di ricapitalizzazione messo in atto dalle autorità portoghesi. Si prevede una certa inversione di questi fattori, che dovrebbe consentire un lieve calo del rapporto debito/PIL al 70 % del PIL nel 2011.

(7)

I risultati di bilancio sono soggetti al rischio che i dati reali si rivelino inferiori alle previsioni lungo tutto il periodo di riferimento del programma. Nell'attuale congiuntura economica e finanziaria internazionale, una fonte importante di incertezza è rappresentata dallo scenario macroeconomico, che appare fondato su proiezioni di crescita ottimistiche. Di conseguenza, è plausibile uno scenario in cui una crescita del PIL inferiore al previsto rallenterebbe la crescita delle entrate e comprometterebbe il calo del rapporto spesa/PIL previsto nel programma. In misura minore, l'incertezza riguarda anche i risparmi supplementari di spesa che possono essere realizzati con le misure adottate di recente, in particolare a livello di amministrazione pubblica. L'andamento del rapporto debito/PIL può essere meno favorevole di quanto previsto nel programma, dati i rischi gravanti sullo scenario macroeconomico e gli obiettivi di bilancio, e l'incertezza in merito all'impatto delle garanzie concesse e delle attività finanziarie nel contesto del pacchetto di salvataggio finanziario. L'incremento del debito connesso alle misure adottate a sostegno del settore finanziario sarà tuttavia compensato in una fase successiva se il regime di sostegno e le operazioni finanziarie ad esso connesse hanno successo.

(8)

Benché l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio sia leggermente superiore alla media UE, le misure di riforma del sistema pensionistico attuate recentemente hanno contribuito a contenere gli aumenti della spesa pensionistica previsti nei prossimi decenni. La posizione di bilancio nel 2008, quale stimata nel programma, è quasi sufficiente per stabilizzare il rapporto debito/PIL a lungo termine prima di tenere conto dell'incidenza sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione. Se la posizione di bilancio per il 2009, quale risulta dalle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, dovesse essere considerata come il punto di partenza, il divario di sostenibilità si allargherebbe. Inoltre, l'attuale livello del debito lordo è superiore al valore di riferimento fissato dal trattato. Il conseguimento di avanzi primari più elevati nel medio periodo, come previsto dal programma, contribuirebbe a contenere i rischi medi che pesano sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

(9)

Il programma presenta un certo numero di misure finalizzate a rafforzare il quadro di bilancio. Gli elementi principali sono la graduale attuazione della programmazione del bilancio e dei cicli pluriennali con la preparazione dei piani di bilancio per l'intera legislatura associati a massimali di spesa annua. Oltre a queste modifiche alla pianificazione di bilancio ex ante, si prevedono anche cambiamenti per accelerare e integrare meglio le relazioni riguardanti l'esecuzione del bilancio ex post. Globalmente, questi sforzi riconoscono l'importanza di rafforzare il processo di bilancio e affrontano due aspetti in cui il quadro di bilancio portoghese ha mostrato la necessità di un costante miglioramento, in particolare la pianificazione della politica di bilancio in una prospettiva più ampia a medio termine e il controllo più sistematico dell'andamento della spesa. Inoltre, il programma delinea una serie di misure per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici e propone modifiche alla governance delle imprese statali.

(10)

Le autorità portoghesi hanno adottato una serie di misure per stabilizzare il settore finanziario, fra le quali rientrano il rafforzamento degli obblighi di informazione da parte degli istituti finanziari; l'aumento delle garanzie sui depositi bancari (da 25 000 EUR a 100 000 EUR per titolare di conto e per banca); e fino ad un importo massimo di 20 Mrd EUR (11,75 % del PIL) sia per concedere garanzie ai prestiti effettuati dalle banche portoghesi fino alla fine del 2009 che per rafforzare i fondi propri di base delle banche nazionali mediante investimenti del governo (questi ultimi non superiori a 4 Mrd EUR).

(11)

Il governo portoghese ha adottato misure di bilancio discrezionali significative per rispondere alla recessione economica. Il pacchetto di misure di stimolo per il 2009 adottato nel dicembre 2008 è coerente con il piano europeo di ripresa economica concordato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008 e rappresenta una risposta adeguata alla recessione economica. Il pacchetto offre un supporto temporaneo all'attività economica nel 2009 e sarà abbandonato nel 2010. Le misure si concentrano essenzialmente sugli investimenti, sul sostegno alle imprese e alle esportazioni e sul sostegno all'occupazione e alla protezione sociale. Questo sforzo di bilancio è unito a una prealimentazione di fondi UE pari a quasi 0,5 % del PIL, senza effetti sul saldo del bilancio. Queste misure si aggiungono ad altre misure per un totale pari allo 0,4 % del PIL che erano già state annunciate nel corso del 2008 a sostegno delle famiglie e delle imprese. Questo pacchetto di misure di stimolo è tempestivo, mirato e temporaneo e risponde sostanzialmente ai principali obiettivi politici in termini di sfide a breve termine poste dalla recessione. Inoltre, il pacchetto include varie misure strumentali a sostegno del piano di riforme programmatiche a lungo termine, che possono contribuire a rilanciare la crescita potenziale del PIL, a rafforzare la competitività e l'occupazione e a sostenere i redditi dei gruppi svantaggiati, per esempio finanziando ammodernamenti dell'infrastruttura fisica o riducendo i costi di assunzione del personale. Queste misure sono collegate all'agenda di riforme a medio termine e alle raccomandazioni per ciascun paese avanzate dalla Commissione il 28 gennaio 2009 nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Nel programma sono delineate anche le operazioni finanziarie, in particolare la concessione di sovvenzioni per le linee di credito per le imprese e l'accelerazione dei rimborsi dei debiti commerciali da parte del settore pubblico a favore del settore privato (essenzialmente grazie al ricorso al debito finanziario).

(12)

La politica di bilancio globale prevista dal programma è espansionista nel 2009 e restrittiva nel 2010. Più specificamente, il programma mira per il 2010 a invertire la politica di bilancio espansionista del 2009, in modo da portare il disavanzo nominale al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 2010 dopo averlo superato nel 2009. Per il 2010 e il 2011 è previsto un miglioramento strutturale. Tuttavia, tenendo conto del saldo negativo dei rischi per i piani di bilancio, l'inversione nel 2010 potrebbe richiedere ulteriori interventi per conseguire i risultati definiti nel programma. Infine, prendendo in considerazione i rischi per le previsioni del debito di cui sopra, il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare per l'intero periodo di riferimento.

(13)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi (4).

Globalmente, si può concludere che il programma mira a infondere un forte stimolo fiscale temporaneo nel 2009, in sintonia con il piano europeo di ripresa economica, che rappresenta una risposta adeguata alla recessione economica. Il programma prevede giustamente la ripresa del consolidamento finanziario non appena l'economia si sarà ripresa. Tuttavia, alla luce delle ipotesi macroeconomiche ottimistiche, è possibile che la crescita economica sostenga il consolidamento finanziario in misura minore rispetto a quanto previsto nel programma. È inoltre necessario compiere progressi nel consolidamento finanziario per rafforzare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. L'ulteriore rafforzamento del quadro di bilancio può anche favorire la realizzazione dell'orientamento finanziario pianificato. Infine, è importante continuare ad incoraggiare la qualità delle finanze pubbliche anche per facilitare l'adeguamento dell'economia alla luce degli squilibri che deve affrontare, in particolare sostenendo la crescita potenziale del PIL, aiutando a migliorare la competitività e agevolando la correzione del disavanzo esterno.

Sulla base della valutazione che precede, il Portogallo è invitato a:

i)

attuare come previsto la politica di bilancio per il 2009 conformemente al piano europeo di ripresa economica e nel quadro del patto di stabilità e crescita, evitando al tempo stesso un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche nel 2009 e attuare con determinazione le modifiche pianificate nel 2010 e negli anni successivi, rafforzando il ritmo del consolidamento di bilancio se le condizioni cicliche sono migliori del previsto;

ii)

rafforzare ulteriormente il quadro di bilancio, come previsto, e garantire che le misure di risanamento finanziario continuino ad essere volte a rafforzare la qualità delle finanze pubbliche alla luce dell'aggiustamento necessario degli squilibri esistenti.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL reale

(variazione in %)

PS gen. 2009

1,9

0,3

– 0,8

0,5

1,3

COM gen. 2009

1,9

0,2

– 1,6

– 0,2

n.d.

PS dic. 2007

1,8

2,2

2,8

3,0

3,0

Inflazione IAPC

(%)

PS gen. 2009

2,4

2,6

1,2

2,0

2,0

COM gen. 2009

2,4

2,7

1,0

2,0

n.d.

PC dic. 2007

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

Divario tra prodotto effettivo e potenziale (5)

(in % del PIL potenziale)

PS gen. 2009

0,2

– 0,4

– 2,1

– 2,5

– 2,5

COM gen. 2009 (6)

0,8

0,2

– 1,7

– 2,5

n.d.

PS dic. 2007

– 2,2

– 1,8

– 1,1

– 0,2

0,5

Accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo

(in % del PIL)

PS gen. 2009

– 8,7

– 10,5

– 9,2

– 8,4

– 7,6

COM gen. 2009

– 8,7

– 10,2

– 8,2

– 8,7

n.d.

PS dic. 2007

– 7,0

– 5,8

– 5,6

– 4,9

– 4,7

Entrate delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PS gen. 2009

43,2

43,5

44,1

43,6

43,6

COM gen. 2009

43,1

44,2

42,6

42,4

n.d.

PS dic. 2007

42,4

42,7

42,8

43,1

43,1

Spesa delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PS gen. 2009

45,7

45,8

48,0

46,5

45,9

COM gen. 2009

45,7

46,3

47,2

46,8

n.d.

PS dic. 2007

45,4

45,1

44,4

43,5

43,3

Saldo delle amministrazioni pubbliche

(in % del PIL)

PS gen. 2009

– 2,6

– 2,2

– 3,9

– 2,9

– 2,3

COM gen. 2009

– 2,6

– 2,2

– 4,6

– 4,4

n.d.

PS dic. 2007

– 3,0

– 2,4

– 1,5

– 0,4

– 0,2

Saldo primario

(in % del PIL)

PS gen. 2009

0,2

0,8

– 0,6

0,4

1,1

COM gen. 2009

0,2

0,8

– 1,7

– 1,3

n.d.

PS dic. 2007

– 0,1

0,5

1,3

2,2

2,5

Saldo corretto per il ciclo (5)

(in % del PIL)

PS gen. 2009

– 2,7

– 2,0

– 3,0

– 1,8

– 1,2

COM gen. 2009

– 3,0

– 2,3

– 3,8

– 3,3

n.d.

PS dic. 2007

– 2,0

– 1,6

– 1,0

– 0,3

– 0,4

Bilancio strutturale (7)  (8)

(in % del PIL)

PS gen. 2009

– 2,7

– 2,0

– 3,0

– 1,8

– 1,2

COM gen. 2009

– 3,1

– 3,0

– 3,9

– 3,3

n.d.

PS dic. 2007

– 2,1

– 1,6

– 1,0

– 0,3

– 0,4

Debito pubblico lordo

(in % del PIL)

PS gen. 2009

63,6

65,9

69,7

70,5

70,0

COM gen. 2009

63,6

64,6

68,2

71,7

n.d.

PS dic. 2007

64,4

64,1

62,5

59,7

56,7

Programma di stabilità (PS); previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  La valutazione tiene conto in particolare delle previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009, ma anche di altre informazioni di cui i servizi sono entrati in possesso successivamente.

(3)  Utilizzando il saldo corretto per il ciclo ricalcolato, sulla base delle informazioni contenute nel programma, e la definizione di misure una tantum e di altre misure temporanee applicata dai servizi della Commissione — che per queste misure indica valori più elevati del programma, soprattutto nel 2008 — il saldo strutturale sarebbe – 2,8 % del PIL nel 2007, – 2,7 % nel 2008, – 3,1 % nel 2009 e – 1,8 % nel 2010.

(4)  In particolare mancano i dati facoltativi riguardanti i deflatori dei consumi pubblici e degli investimenti (tabella 1b) e i consumi dell'amministrazione pubblica (tabella 2).

(5)  Divari tra prodotto effettivo e potenziale e saldi corretti per il ciclo dei programmi ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nei programmi.

(6)  Sulla base di una crescita potenziale stimata dello 0,7 %, 0,7 %, 0,4 % e 0,5 % rispettivamente negli anni del periodo 2007-2010.

(7)  Saldo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee. Nel programma non sono previste misure una tantum e altre misure temporanee; secondo le previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 esse sono dello 0,1 % del PIL nel 2007, dello 0,7 % nel 2008 e dello 0,1 % nel 2009, a riduzione del disavanzo.

(8)  Utilizzando il saldo corretto per il ciclo ricalcolato, sulla base delle informazioni contenute nel programma, e la definizione di misure una tantum e di altre misure temporanee applicata dai servizi della Commissione, il saldo strutturale sarebbe – 2,8 % del PIL nel 2007, – 2,7 % nel 2008, – 3,1 % nel 2009 e – 1,8 % nel 2010.

Fonti:

Programma di stabilità (PS); previsioni intermedie dei servizi della Commissione del gennaio 2009 (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/13


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 71/03)

Data di adozione della decisione

19.12.2008

Numero dell'aiuto

N 98/07

Stato membro

Portogallo

Regione

Região Autónoma dos Açores

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Regime de apoio à pesca artesanal e costeira, para construção e modernização de navios de pesca

Base giuridica

Projecto de Portaria da Região Autónoma dos Açores, relativo à gestão da frota de pesca

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuti alla costruzione e alla modernizzazione dei pescherecci

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

17,5 Mio EUR

Intensità

50 %/40 %

Durata

Periodo di applicazione del Fondo europeo per la pesca — fino al 31.12.2013

Settore economico

Pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Governo Regional dos Açores — Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Edifício do Relógio — Rua Cônsul Dabney

9900-014 Horta (Açores)

PORTUGAL

Altre informazioni

Relazione d'applicazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

9.2.2009

Numero dell'aiuto

N 102/08

Stato membro

Belgio

Regione

Het Vlaamse Gewest

Titolo (e/o nome del beneficiario)

VINNOF

Base giuridica

Beslissing Vlaamse Regering van 29 april 2005 met betrekking tot de oprichting van het Vlaams Innovatiefonds — Decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, laatst gewijzigd bij decreet van 6 juli 2001/Décision du gouvernement flamand du 29 avril 2005 portant création du Fonds d'innovation flamand — décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2001

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Innovazione, PMI

Forma dell'aiuto

Capitale di rischio, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 150 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2015

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaams Innovatiefonds Comm. VA (VINNOF)

Hooikaai 55

1000 Brussel

BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5470 — Gilde/Plukon)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 71/04)

Il 17 marzo 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5470. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/15


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5468 — GDF Suez/GEK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 71/05)

Il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5468. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 marzo 2009

(2009/C 71/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3507

JPY

yen giapponesi

132,68

DKK

corone danesi

7,4495

GBP

sterline inglesi

0,92060

SEK

corone svedesi

10,9165

CHF

franchi svizzeri

1,5267

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6365

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,015

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

300,85

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7097

PLN

zloty polacchi

4,5504

RON

leu rumeni

4,2953

TRY

lire turche

2,2415

AUD

dollari australiani

1,9341

CAD

dollari canadesi

1,6560

HKD

dollari di Hong Kong

10,4679

NZD

dollari neozelandesi

2,3877

SGD

dollari di Singapore

2,0427

KRW

won sudcoreani

1 869,80

ZAR

rand sudafricani

12,7911

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2247

HRK

kuna croata

7,4484

IDR

rupia indonesiana

15 397,98

MYR

ringgit malese

4,8970

PHP

peso filippino

64,960

RUB

rublo russo

45,2115

THB

baht thailandese

47,822

BRL

real brasiliano

3,0581

MXN

peso messicano

19,3636

INR

rupia indiana

68,5080


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/17


RITIRO DI PROPOSTE DELLA COMMISSIONE CHE NON HANNO UN CARATTERE DI ATTUALITÀ

(2009/C 71/07)

Elenco di proposte ritirate

Documento

Procedura interistituzionale

Titolo

Pubblicazione GU (1)

Allargamento

COM(2004) 189

Proposta di atto del Consiglio relativo all'adattamento delle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica unita di Cipro

GU C 122 del 30.4.2004, pag. 54

Giustizia, libertà e sicurezza

SEC(2002) 1308/1

Proposta di decisione del Consiglio sulla firma da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

SEC(2002) 1308/2

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

COM(2003) 558/1

2003/0217/CNS

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

GU C 96 del 21.4.2004, pag. 18

COM(2005) 276/2

2005/0128/CNS

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per reprimere le violazioni della proprietà intellettuale

GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37

COM(2005) 317

2005/0131/CNS

Proposta di decisione del Consiglio sul miglioramento della cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell'Unione europea in particolare alle frontiere interne, che modifica la convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen

GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37

Politica marittima e della pesca

COM(2006) 505

 

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania sulla pesca nelle zone di pesca mauritane e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o agosto 2006 al 31 luglio 2008

GU C 332 del 30.12.2006, pag. 61

Mercato interno e servizi

COM(2003) 783

 

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la firma della convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

GU C 96 del 21.4.2004, pag. 33

Coordinamento delle politiche comunitarie

COM(2005) 59

Progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione

GU C 123 del 21.5.2005, pag. 3

La codificazione

COM(2003) 297

2003/0104/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata)

GU C 76 del 25.3.2004, pag. 20

COM(2006) 315

2006/0104/CNS

Proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata)

GU C 184 dell'8.8.2006, pag. 16

COM(2006) 694

2006/0231/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (versione codificata)

GU C 78 dell'11.4.2007, pag. 1

Fiscalità

SEC(2007) 958

 

Raccomandazione al Consiglio sulla partecipazione dell'UE ai lavori dell'International Tax Dialogue

Commercio

COM(2005) 398

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo correttivo applicabile alle importazioni originarie di alcuni paesi non membri della comunità europea

GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37

Energia

COM(2002) 130

 

Proposta di direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività

GU C 151 E del 25.6.2002, pagg. 298-304

COM(2003) 370

 

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

GU C 96 del 21.4.2004, pag. 5

COM(2006) 709

 

Proposta di decisione del Consiglio relativa ad una posizione comunitaria in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia su alcune questioni procedurali relative al bilancio della Comunità dell'energia, sulle norme procedurali per l'accettazione di un paese in qualità di osservatore e sui diritti e gli obblighi degli osservatori nella Comunità dell'energia nonché sull'accettazione della Repubblica Moldava, dell'Ucraina, della Norvegia e della Turchia in qualità di osservatori nella Comunità dell'energia

COM(2007) 108

2007/0042/CNS

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

GU C 194 del 31.7.2008. pag. 5

Trasporti

COM(2003) 155/2

2003/0056/COD

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle unità di carico intermodali

GU C 76 del 25.3.2004, pag. 10

COM(2004) 144

2004/0050/COD

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci

GU C 122 del 30.4.2004, pag. 48


(1)  Per alcune proposte non era disponibile nessun dato relativo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


Corte dei conti europea

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/19


Relazione speciale n. 9/2008 «L'efficacia del sostegno comunitario concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia in Bielorussia, in Moldova e in Ucraina»

(2009/C 71/08)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 9/2008 «L'efficacia del sostegno comunitario concernente la libertà, la sicurezza e la giustizia in Bielorussia, in Moldova e in Ucraina».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta gratuitamente, in versione cartacea e CD-ROM, facendone richiesta alla Corte dei conti:

Corte dei conti europea

Unità «Comunicazione e relazioni»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/20


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 71/09)

Stato membro

Spagna

Rotte interessate

Mallorca-Ibiza; Mallorca-Menorca; Menorca-Ibiza

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Data di pubblicazione della presente informativa

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Area de Explotación

Tel.: 915977505

Fax 915978643

E-mail: mmederos@fomento.es


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione

25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/21


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 71/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

N. CE: IT-PGI-0117-1554-11.07.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Image

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Image

Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Image

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Image

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

L'articolo 3 del disciplinare di produzione che ha dato luogo al riconoscimento reca il riferimento al «suino pesante adulto» quale materia prima per la produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia». Poiché esiste una definizione ben precisa di «suino pesante adulto», al fine di fornire elementi più idonei alla struttura di controllo e dati più certi al consumatore, si è ritenuto opportuno esplicitare in maniera positiva sul disciplinare di produzione le caratteristiche del «suino pesante adulto».

3.2.   Prova dell'origine:

Si è ritenuto opportuno inserire all'articolo 7 gli elementi relativi all'origine che non sono riportati nel disciplinare di produzione vigente.

3.3.   Condizioni nazionali:

Dal disciplinare di produzione vengono eliminati tutti i riferimenti all'attività di controllo svolta dal Consorzio, attività incompatibile con le previsioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PROSCIUTTO DI NORCIA»

N. CE: IT-PGI-0117-1554-11.07.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Prosciutto di Norcia»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (allegato II):

Classe 1.2 — Prodotti a base di carne

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Il «Prosciutto di Norcia» IGP è un prosciutto crudo stagionato e all'atto della immissione al consumo si presenta con la caratteristica forma a «pera», peso non inferiore a 8,5 kg, e l'aspetto al taglio è compatto e di colore che va dal rosato al rosso. È caratterizzato dal tipico profumo leggermente speziato, ed al gusto si presenta sapido ma non salato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il «Prosciutto di Norcia» IGP deriva dalle cosce dei suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, così come migliorate dal libro genealogico italiano, o figli di verri delle stesse razze; da suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal libro genealogico italiano. Sono inoltre ammessi i suini figli di verri di altre razze, ovvero di verri ibridi, purché provengano da schemi di selezione od incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante. Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

Sono comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS); i tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del disciplinare di produzione e animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici. L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati gli alimenti indicati nelle tabelle n. 1 e n. 2 del disciplinare di produzione, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45 % di quella totale. Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati esclusivamente gli alimenti elencati nella tabella n. 2 da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55 % di quella totale.

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2 %.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15 % della sostanza secca della razione. Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10 %.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del disciplinare di produzione.

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Le fasi di produzione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Il «Prosciutto di Norcia» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto. Il contrassegno è costituito da un logo recante la dicitura «Prosciutto di Norcia» apposto con marchiatura a fuoco. La designazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato. Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona geografica di elaborazione del «Prosciutto di Norcia» comprende i comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m s.l.m.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona geografica di cui al punto 4 è caratterizzata da elevate dorsali montuose, che impediscono l'afflusso di aria umida dal mare, e dal prevalere di formazioni calcaree, che consentono la dispersione delle acque piovane. Tali caratteristiche, unite alle conoscenze e alla specializzazione degli abitanti acquisite nel tempo nel campo della pastorizia e delle lavorazioni dei tagli dei suini, hanno permesso l'instaurarsi in questa area geografica di un ambiente naturale e umano ottimale per le produzione del prosciutto di qualità.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il «Prosciutto di Norcia» si presenta con un aspetto al taglio compatto, è caratterizzato dal colore dal rosato al rosso e presenta il tipico profumo leggermente speziato nonché un gusto sapido ma non salato.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

I requisiti del «Prosciutto di Norcia» IGP, risultano essere strettamente legati alle condizioni ambientali oltre che ai fattori umani che ne caratterizzano la lavorazione. L'ambiente naturale della zona è da ritenersi particolarmente favorevole al processo di maturazione e stagionatura per le caratteristiche climatiche e per la natura dei terreni descritte al punto 5.1. Inoltre l'arte della conservazione delle carni suine, nella zona del Nursino, era già famosa al tempo dei Romani. Infatti, a causa della povertà dell'agricoltura di montagna ed all'inattività a cui obbligava la stagione fredda, gli abitanti della zona erano specializzati in attività legate alla pastorizia. Quest'ultima fu sostenuta nel periodo della Repubblica e dell'Impero Romano nonché, successivamente, dallo Stato della Chiesa che operò una valorizzazione delle campagne laziali. I contadini erano ormai conoscitori dell'anatomia, mattazione, lavorazione e conservazione dei tagli suini nella tipicità che, ancora oggi, si conserva e che venivano venduti, salati e stagionati, nelle zone vicine.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero (www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE (Reg. CE 510/2006)».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/25


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 71/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«AMARENE BRUSCHE DI MODENA»

N. CE: IT-PGI-005-0714-23.07.2008

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Amarene Brusche di Modena»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto (allegato II)

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP presenta una consistenza morbida e un caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri; l'indice rifrattometrico a 20° è tra 60 e 68 gradi Brix; il tenore di aspro caratteristico (acidità), determinato attraverso la misura dell'indice pH, è compreso tra 2,5 e 3,5. Il prodotto finito contiene il 70 % di frutta fresca.

Il sapore caratteristico della confettura «AMARENE BRUSCHE DI MODENA» IGP presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» ha una percentuale minima di zucchero del 60 %.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima della confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è rappresentata dai frutti di ciliegio acido provenienti da piantagioni composte dalle varietà Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le operazioni di coltivazione del ciliegio e di produzione della confettura di «Amarene Brusche di Modena» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui al punto 4, in quanto la zona geografica individuata presenta condizioni favorevoli allo sviluppo del ciliegio così come si evince al punto 5.1.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

Il confezionamento della confettura di «Amarene Brusche di Modena» deve avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui al punto 4, per garantire l'origine ed il controllo del prodotto e per impedire la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2 ed evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP, dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

La confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è confezionata in contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le capacità di 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2 650 ml e 5 000 ml. I contenitori di capacità 2 650 ml e 5 000 ml sono destinati ad uso professionale.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

Il logo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» IGP, consiste di una figura formata dalla lettera A nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena con gambo e foglia. La figura è inscritta in un quadrato di 74 × 74 mm. Nello spazio sottostante, su tre righe, è riprodotta la scritta «AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P:». Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Image

4.   Definizione concisa della zona geografica

La zona di coltivazione dei frutti e di produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è rappresentata dal territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, in provincia di Modena e dal territorio limitrofo della Provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è caratterizzata dalla presenza di suoli molto profondi, generalmente fertili, ben strutturati con discreta porosità e permeabilità, con una sostanziale conformazione del suolo di tipo franco-limoso con scarse presenze di argilla, e quindi la sua grande attitudine alla coltivazione di una pianta come il ciliegio acido che richiede terreni permeabili, ben drenati, freschi. Questa particolare struttura del suolo e la sua tessitura ne determinano una buona porosità, un buon potere drenante ed una conseguente elevata capacità di aria del terreno. L'area considerata è percorsa da una fitta rete idrografica naturale ed artificiale. Il tipo di clima è tendenzialmente subumido ed in corrispondenza delle zone morfologicamete depresse della bassa pianura modenese tende a sub-arido; condizioni queste particolarmente favorevoli allo sviluppo del ciliegio acido.

5.2.   Specificità del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, anzitutto, per i particolari requisiti organolettici e chimico-fisici della materia prima, derivante dalle varietà di ciliegio acido coltivate nell'areale di produzione, in particolare per il sapore caratteristico della confettura che presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Altra importante caratteristica distintiva del prodotto in argomento è la naturalità del processo produttivo, basato sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, nonchè l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso e l'assenza di ulteriori successivi passaggi di lavorazioni prima del confezionamento.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La domanda di riconoscimento della confettura «Amarene Brusche di Modena» come IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La reputazione della confettura «Amarene Brusche di Modena» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta quel particolare «saper fare», tramandatosi fedelmente nel tempo, della popolazione del luogo, che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo.

A dimostrazione della reputazione di cui gode il prodotto in argomento non può non considerarsi l'esistenza di un distretto produttivo, nel territorio di cui al punto 4, dove già a partire dagli inizi del secolo scorso, si potevano contare numerose aziende agricole cerasicole oltre a centri di raccolta e frigoconservazione della frutta, nonché diversi laboratori artigianali e piccole e medie aziende di produzione della confettura. Le aziende agricole interessate alla produzione hanno una base complessiva di oltre 350 addetti e determinano un valore della produzione non indifferente. Il primo esperimento di coltivazione intensiva delle piante di ciliegio viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola ma, in realtà, già nel 1820 è riportata la testimonianza del grande botanico Giorgio Gallesio che sottolinea l'usanza «di contornare i casolari di campagna di piante di ciliegio allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte», considerata l'esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello familiare nella provincia agricola modenese.

Le antiche e numerose ricette testimoniano nel tempo l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio, sia a livello familiare che artigianale, dalle più fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe. Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 — il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padroni di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, e pubblicato nel 2001 che riportano modalità di preparazione della confettura.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica «Amarene Brusche di Modena» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2004.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet

sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero (www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE (Reg. CE 510/2006)».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


25.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 71/28


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2009/C 71/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9

«LA BELLA DELLA DAUNIA»

N. CE: IT-PDO-105-0085-09.07.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Image

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Image

Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Image

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Image

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto

Il punto 4.2 «Descrizione» della scheda riepilogativa pubblicata nel 1999 prevedeva già la data indicativa di raccolta del 1o ottobre; il disciplinare pubblicato nel 2000 invece distingueva le due date di raccolta, fissando l'inizio per le verdi nella data del 1o ottobre e l'inizio per le nere nella data del 25 ottobre.

Quindi, con riferimento a quanto riportato nel disciplinare del 2000, si è reso necessario anticipare anche la raccolta delle olive nere al 1o ottobre, perché a causa del mutamento delle condizioni climatiche, a tale data le olive possono risultare già invaiate o mature, con colorazione rosso-vinoso.

Inoltre, per pura chiarezza formale, si indica che il peso delle due tipologie di olive (verdi e nere) previsto all'atto dell'immissione al consumo è compreso tra 6 g e 30 g, sostituendo quindi la frase «il peso medio della drupa è di oltre 11 g con un max. 18 g», riportata nella scheda riepilogativa del 1999.

3.2.   Metodo di ottenimento

Si è osservato che grazie all'ausilio dell'irrigazione e delle più moderne pratiche agronomiche è possibile ottenere quantitativi superiori a 110 quintali per ettaro, pertanto, al fine di non creare una ingiustificata limitazione alla produzione è stato necessario richiedere la modifica del quantitativo massimo/ettaro portando la produzione massima da 110 a 150 q/ha.

Le concentrazioni della liscivia alcalina misurate nel vecchio disciplinare in gradi Baumè con limitazioni da 2° a 4°, nel nuovo disciplinare vengono espresse in percentuale (w/v) e fissati da 1,7 % a 4,0 %. Questo per consentire a tutti i produttori di operare nel modo tradizionale.

La durata massima del trattamento con la liscivia alcalina passa da 12 a 15 ore in quanto si è verificato che in funzione di particolari condizioni climatiche bisogna attendere più di 12 ore.

È stato specificato che «Qualora il periodo che intercorre tra la fase di fermentazione e quella di confezionamento supera i 6 mesi, è necessario aggiungere sale macinato in modo da stabilizzare la salamoia tra l'8 % ed il 10 %» in quanto si è verificato che per olive confezionate entro i 6 mesi dalla fermentazione tale aggiunta non è necessaria.

Per le olive nere è stata introdotta l'altra metodica del sistema californiano, che l'esperienza locale ha dimostrato essere più rispondente per le olive della varietà Bella di Cerignola. Per il metodo A è stato specificato che il gluconato ferroso o per il lattato fino a 150 mg/kg di olive è da intendersi come residuo.

Sono stati introdotti altri tipi di contenitori per rispondere alle richieste di determinati mercati.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

«LA BELLA DELLA DAUNIA»

N. CE: IT-PDO-105-0085-09.07.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«La Bella della Daunia»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (allegato II)

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva verde da mensa DOP «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

la tonalità di colore deve essere verde paglierino uniforme con lenticelle marcate,

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile,

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola,

peso compreso tra 6 g e 30 g,

resa in polpa > 80 %,

contenuto in grasso < 15 %,

tenore in zuccheri riduttori < 2,8 %.

All'atto dell'immissione al consumo l'oliva nera da mensa DOP «La Bella della Daunia» deve avere le seguenti caratteristiche:

colore deve essere nero intenso all'esterno,

forma allungata, somigliante ad una susina con base ristretta ed apice acuto e sottile,

delicatezza, sapore e consistenza piena e compatta della polpa, sottigliezza della pellicola,

peso compreso tra 6 g e 30 g,

resa in polpa > 80 %,

contenuto in grasso < 18 %,

tenore in zuccheri riduttori < 2,4 %.

La raccolta delle olive avviene direttamente dalla pianta, a cominciare dal 1o ottobre; per le olive verdi, nel momento in cui la pellicola inizia a virare dal verde foglia al verde paglierino con lenticelle ben pronunciate, per le olive nere quando le olive sono invaiate o mature con colorazione rosso vinoso.

La produzione massima consentita d'olive per ettaro ammessa a tutela non deve superare i 150 q/ha in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

La fase di produzione de «La Bella della Daunia» deve essere effettuata nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura

Tutti i contenitori devono essere provvisti di etichettatura corrispondente ai requisiti stabiliti dalle varie disposizioni di legge; sull'etichetta saranno riportate a caratteri di stampa chiari e leggibili delle medesime dimensioni le seguenti indicazioni: «La Bella della Daunia» e «Denominazione di origine protetta» (o la sua sigla DOP); il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; peso netto sgocciolato contenuto nella confezione espresso in conformità alle norme vigenti. Dovrà figurare, inoltre il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta. Il simbolo grafico è composto da una figura femminile che si ispira ad una tradizione iconografica vascolare presente anticamente in Daunia ed è resa in «negativo», si tratta di una danzatrice che nella mano sinistra stringe un ramo di ulivo sollevato dalla figura. Attorno alla figura si inserisce il titolo «La Bella della Daunia» con caratteri classici «graziati» (in maiuscolo).

Nella cornice esterna di colore oro pantone 872 si inserisce superiormente la dicitura «Oliva da mensa DOP», inferiormente viene riportato il nome della cultivar: varietà «Bella di Cerignola». Il simbolo grafico sarà riprodotto su di un bollino autoadesivo di tre dimensioni con diametro: 2 cm, 3 cm, 5 cm.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

I comuni di Cerignola, Ortanova, S. Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli (FG), fanno parte del grande Tavoliere della Puglia che è formato da una parte centrale, che ne costituisce la massima superficie e di due fasce a Nord e a Sud di notevole estensione e di diversa configurazione. Nella porzione centrale verso la zona costiera trovansi i comuni innanzi elencati. Questa zona è caratterizzata dall'avere una lieve pendenza uniforme verso il mare che è presente al limite orientale del territorio. L'altezza media è di circa 100-150 m sl.m., pertanto il Tavoliere della Puglia deve considerarsi come una delle pianure litoranee italiane. La pendenza è del 7-8 %. La falda freatica si trova a livelli variabili a seconda delle zone, a m 25-50. Le falde artesiane sono anch'esse presenti a varie profondità a seconda della zona, ma già a 60-70 m sono buone dal punto di vista delle portate.

Superficie territoriale: Cerignola 58 965 ha, Ortanova 14 393 ha, San Ferdinando di Puglia 4 181 ha, Stornara 3 364 ha, Stornarella 3 388 ha, Trinitapoli 14 755 ha. Totale 99 046 ha. Le superfici delimitate dalla DOP «La Bella della Daunia» presentano una riduzione del 30 % circa essendo state eliminate le zone che per le loro caratteristiche pedoclimatiche non risultano idonee alla coltivazione delle olive da mensa; attualmente sono coltivati circa 850 ha. Di recente con gli aiuti dell'Unione europea sono stati impiantati 180 ha.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica

I territori dei comuni di Cerignola, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli (FG) sono uniti da comparabili caratteristiche pedologiche, climatiche ed idrogeologiche, tali da configurare un'area produttiva omogenea. Il clima è tipicamente mediterraneo, freddo umido in autunno — inverno, caldo arido in estate. Lo scirocco o vento del Sud, che nel versante del tirreno arriva umido ed apporta pioggia, nell'attraversare la catena appenninica si spoglia dell'umidità e scende come vento caldo e asciutto nel versante adriatico e ionico. I terreni hanno profondità variabile, la compattezza variabilissima, prevalgono i terreni di medio impasto. La permeabilità in genere è buona, i ristagni di acqua invernali sono dovuti alla presenza a piccole profondità di croste, cappellaccio, ricchi di calcare e argilla sabbiosa. La reazione è quasi sempre sub-alcalina o neutra. Questi terreni possono raggiungere un grado buono di produttività e con razionali lavorazioni offrono una struttura fisica favorevole.

5.2.   Specificità del prodotto

La sua denominazione dipende certamente dalla forma caratteristica delle drupe, molto somiglianti alle susine. Si tratta di una cultivar parzialmente autocompatibile, buoni impollinatori le cv. Sant'Agostino, Biancolilla, Termite di Bitetto e Mele. Allegagione dell'ordine dello 0,20-0,40 %. I frutti di questa varietà sono molto noti per la loro grossezza, bellezza, voluminosità e consistenza della polpa, resistenza alle manipolazioni e alla conservazione; principalmente sono destinate alla lavorazione in verde, in quest'ultimo periodo data la forte richiesta dei consumatori viene attuata la lavorazione delle olive invaiate e nere.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

«La Bella della Daunia» proviene dalla varietà originaria «Oliva di Cerignola» cv. policlonale che presenta un'ampia variabilità dei propri caratteri distintivi, determinati dalla ricchezza della matrice genetica, dai fattori pedo-climatici,dai portinnesti e dalla evoluzione della tecnica colturale. Da questa varietà diffusa nella Daunia (attualmente Tavoliere di Capitanata) in seguito ad una mutazione genetica naturale e attraverso una costante e accurata selezione clonale iniziata dagli stessi coltivatori e dai vivaisti locali, si è ottenuto un clone migliorativo con affinità genetica simile alla cv. originaria, con caratteristiche merceologiche superiori. Detta nuova cultivar è stata chiamata, «Bella di Cerignola» iscritta nello schedario olivicolo italiano al n. 15.

RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DISCIPLINARE:

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di della DOP «La Bella della Daunia».

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link:

www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm? txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero (www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE (Reg. CE 510/2006)».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.