ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 69

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
21 marzo 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 069/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 55 del 7.3.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 069/02

Causa C-277/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità — Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali — Periodo di riposo di 12 ore — Obbligo)

2

2009/C 069/03

Causa C-311/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera (Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Omologazione di un titolo di studio — Ingegnere)

3

2009/C 069/04

Cause riunite C-350/06 e C-520/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords — Germania, Regno Unito) — Gerhard Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherung Bund (Condizioni di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo per malattia — Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia — Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia)

3

2009/C 069/05

Causa C-455/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Heemskerk BV, Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees (Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto — Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie — Competenza dei giudici degli Stati membri — Esame d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario — Regola nazionale di divieto della reformatio in peius)

4

2009/C 069/06

Causa C-150/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Ritardato versamento delle risorse proprie — Interessi di mora dovuti — Regole di contabilizzazione — Regime ATA)

5

2009/C 069/07

Causa C-230/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Numero d'emergenza unico europeo — Ubicazione del chiamante — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

5

2009/C 069/08

Causa C-240/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sony Music Entertainment (Germany) GmbH/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH (Diritti connessi al diritto d'autore — Diritti dei produttori di fonogrammi — Diritto di riproduzione — Diritto di distribuzione — Durata di protezione — Direttiva 2006/116/CE — Diritti dei cittadini di Stati terzi)

6

2009/C 069/09

Cause riunite da C-278/07 a C-280/07: Sentenza della Corte (Dodicesima Sezione) 29 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co (Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Art. 3 — Recupero di una restituzione all'esportazione — Determinazione del termine di prescrizione — Irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 — Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro)

6

2009/C 069/10

Causa C-281/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Art. 3 — Recupero di una restituzione all'esportazione — Errore dell'autorità nazionale — Termine di prescrizione)

7

2009/C 069/11

Causa C-318/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (Libera circolazione dei capitali — Imposta sul reddito — Deducibilità di donazioni disposte in favore di enti riconosciuti di interesse generale — Limitazione della deducibilità alle donazioni ad enti nazionali — Donazioni in natura — Direttiva 77/799/CEE — Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette)

8

2009/C 069/12

Causa C-377/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim (Imposta sulle società — Disposizioni transitorie — Deduzione del deprezzamento di partecipazioni in società non residenti)

8

2009/C 069/13

Causa C-473/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS, Association OABA/Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (Inquinamento e nocività — Direttiva 96/61/CE — Allegato I — Punto 6.6, lett. a) — Allevamento intensivo di pollame — Definizione — Nozione di pollame — Numero massimo di animali per impianto)

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2009/C 069/14

Causa C-492/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/21/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Nozione di abbonato)

9

2009/C 069/15

Causa C-19/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian (Diritto d'asilo — Regolamento (CE) n. 343/2003 — Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d'asilo — Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo — Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo)

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2009/C 069/16

Causa C-197/07 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 dicembre 2008 — Aktieselskabet af 21. november 2001/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo TDK — Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, TDK — Impedimento alla registrazione)

10

2009/C 069/17

Causa C-468/07 P: Ordinanza della Corte 11 settembre 2008 — Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura — Concorrenza — Intese — Ammenda — Domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda fissato dal Tribunale)

11

2009/C 069/18

Causa C-500/07 P: Ordinanza della Corte 25 novembre 2008 — Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Ricorso diretto ad ottenere dal Tribunale una dichiarazione relativa all'ambito di applicazione ratione personae di una decisione della Commissione — Incompetenza manifesta)

11

2009/C 069/19

Causa C-501/07 P: Ordinanza della Corte 25 novembre 2008 — S.A.BA.R. SpA/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo)

12

2009/C 069/20

Causa C-513/07 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 ottobre 2008 — AGC Flat Glass Europe SA, ex Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 3 — Marchio figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro — Rifiuto di registrazione — Prova del carattere distintivo acquisito con l'uso — Pubblico destinatario e territorio da prendere in esame)

12

2009/C 069/21

Causa C-525/07 P: Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzionari — Rapporto di evoluzione della carriera — Dovere di assistenza — Molestie psicologiche — Risarcimento del danno — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

13

2009/C 069/22

Causa C-526/07 P: Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzionari — Attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia — Esclusione dal concorso — Domanda di risarcimento danni — Determinazione dell'entità del risarcimento del danno — Risarcimento del danno — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

13

2009/C 069/23

Causa C-20/08 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2008 — Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 7, n. 1 — Carattere distintivo del marchio — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

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2009/C 069/24

Causa C-81/08 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 13 novembre 2008 — Miguel Cabrera Sánchez/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), e Industrias Cárnicas Valle, SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Marchio misto figurativo e denominativo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore)

14

2009/C 069/25

Causa C-156/08: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Art. 33, n. 1 — Nozione di imposta sul fatturato — Diritto di trasformazione di beni immobili)

15

2009/C 069/26

Causa C-287/08: Ordinanza della Corte 3 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano) — Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Assenza di collegamento con il diritto comunitario — Manifesta incompetenza della Corte)

15

2009/C 069/27

Causa C-424/08: Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

16

2009/C 069/28

Causa C-450/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) il 15 ottobre 2008 — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel

16

2009/C 069/29

Causa C-461/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 ottobre 2008 — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën

16

2009/C 069/30

Causa C-477/08: Ricorso proposto il 6 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

17

2009/C 069/31

Causa C-498/08 P: Ricorso proposto il 18 novembre 2008 dal Fornaci Laterizi Danesi SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), 9 settembre 2008 nella causa T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissione delle Comunità europee

17

2009/C 069/32

Causa C-522/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsavia/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

18

2009/C 069/33

Causa C-540/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG/Osterreich-Zeitungsverlag GmbH

18

2009/C 069/34

Causa C-550/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l'11 dicembre 2008 — British American Tabacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

19

2009/C 069/35

Causa C-553/08 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2008 dalla Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

19

2009/C 069/36

Causa C-562/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 dicembre 2008 — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

20

2009/C 069/37

Causa C-563/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 2 de Granada (Spagna) il 18 dicembre 2008 — Carlos Sáez Sánchez e Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía e Manuel Jalón Morente e altri

21

2009/C 069/38

Causa C-564/08 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2008 dalla SGL Carbon AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee

21

2009/C 069/39

Causa C-568/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi) il 22 dicembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie 2. Van Spijker Infrabouw B.V. 3. De Jonge Konstruktie B.V./Provincie Drenthe

21

2009/C 069/40

Causa C-569/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 22 dicembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

22

2009/C 069/41

Causa C-582/08: Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

23

2009/C 069/42

Causa C-1/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2009 — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

24

2009/C 069/43

Causa C-6/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

24

2009/C 069/44

Causa C-7/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

24

2009/C 069/45

Causa C-8/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

25

2009/C 069/46

Causa C-9/09: Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

25

2009/C 069/47

Causa C-15/09: Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Commissione/Repubblica ceca

25

2009/C 069/48

Causa C-17/09: Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

26

2009/C 069/49

Causa C-18/09: Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

27

2009/C 069/50

Causa C-24/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 gennaio 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

27

2009/C 069/51

Causa C-28/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

28

2009/C 069/52

Causa C-42/09: Ricorso presentato il 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

28

2009/C 069/53

Causa C-43/09 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

29

2009/C 069/54

Causa C-44/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

2009/C 069/55

Causa C-112/06: Ordinanza del presidente della Corte 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

30

2009/C 069/56

Causa C-243/06: Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Charleroi — Belgio) — SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens/Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

30

2009/C 069/57

Causa C-351/07: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 1o dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

30

2009/C 069/58

Causa C-474/07: Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2008 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee

30

2009/C 069/59

Causa C-494/07: Ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

30

2009/C 069/60

Causa C-541/07: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

30

2009/C 069/61

Causa C-548/07: Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

31

2009/C 069/62

Causa C-24/08: Ordinanza del presidente della Corte 9 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

31

2009/C 069/63

Causa C-26/08: Ordinanza del presidente della Corte 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

31

2009/C 069/64

Causa C-48/08: Ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

31

2009/C 069/65

Causa C-82/08: Ordinanza del presidente della Corte 10 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

31

2009/C 069/66

Causa C-107/08: Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

31

2009/C 069/67

Causa C-122/08: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

32

2009/C 069/68

Causa C-130/08: Ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

32

2009/C 069/69

Causa C-142/08: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

32

2009/C 069/70

Causa C-148/08: Ordinanza del presidente della Corte 7 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Málaga — Spagna) — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

32

2009/C 069/71

Causa C-181/08: Ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

32

2009/C 069/72

Causa C-187/08: Ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

32

2009/C 069/73

Causa C-190/08: Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

33

2009/C 069/74

Causa C-191/08: Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

33

2009/C 069/75

Causa C-209/08: Ordinanza del presidente della Corte 23 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

33

2009/C 069/76

Causa C-218/08: Ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

33

2009/C 069/77

Causa C-220/08: Ordinanza del presidente della Corte 26 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

33

2009/C 069/78

Causa C-367/08: Ordinanza del presidente della Corte 23 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

33

 

Tribunale di primo grado

2009/C 069/79

Causa T-388/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — Deutsche Post e DHL International/Commissione (Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Ricevibilità — Gravi difficoltà)

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2009/C 069/80

Causa T-125/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Centro Studi Manieri/Consiglio (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido — Decisione di affidare il servizio all'Ufficio Infrastrutture e logistica (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d'appalto)

34

2009/C 069/81

Causa T-145/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 febbraio 2009 — Omya/Commissione (Concorrenza — Concentrazioni — Richiesta di informazioni — Art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Necessità delle informazioni richieste — Proporzionalità — Termine ragionevole — Sviamento di potere — Violazione del legittimo affidamento)

35

2009/C 069/82

Causa T-25/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2009 — Iride e Iride Energia/Commissione (Aiuti di Stato — Settore dell'energia — Reintegrazione dei costi non recuperabili — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Obbligo per l'impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale — Risorse statali — Vantaggio — Obbligo di motivazione)

35

2009/C 069/83

Causa T-74/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Germania/Commissione (FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifica del piano di finanziamento senza l'assenso della Commissione — Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Obbligo di motivazione — Ricorso di annullamento)

36

2009/C 069/84

Causa T-174/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Volkswagen/UAMI (TDI) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo TDI — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 62, n. 2, del regolamento n. 40/94 — Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94)

36

2009/C 069/85

Causa T-413/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2009 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo LifeScience — Marchio comunitario figurativo anteriore Life Sciences Partners — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

37

2009/C 069/86

Causa T-74/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Fox Racing, Inc./UAMI — Lloyd IP (SHIFT) (Marchio comunitario — Non luogo a statuire)

37

2009/C 069/87

Causa T-199/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Ziegler/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza)

38

2009/C 069/88

Causa T-262/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Canon Communications/UAMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC) ( Marchio comunitario — Opposizione — Ritiri dell'opposizione — Non luogo a statuire)

38

2009/C 069/89

Causa T-401/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione (Procedimento sommario — Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritto d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza)

38

2009/C 069/90

Causa T-411/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Artisjus/Commissione (Procedimento sommario — Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza)

39

2009/C 069/91

Causa T-60/08 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione

39

2009/C 069/92

Causa T-100/08 P: Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione

40

2009/C 069/93

Causa T-475/08 P: Impugnazione proposta il 29 ottobre 2008 dal sig. Radu Duta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia

40

2009/C 069/94

Causa T-574/08: Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

41

2009/C 069/95

Causa T-581/08: Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

42

2009/C 069/96

Causa T-582/08: Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 — Carpent Languages/Commissione

43

2009/C 069/97

Causa T-589/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

43

2009/C 069/98

Causa T-1/09: Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)

44

2009/C 069/99

Causa T-5/09: Ricorso proposto il 2 gennaio 2009 — Lind/Commissione

45

2009/C 069/00

Causa T-6/09: Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Hansen/Commissione

45

2009/C 069/01

Causa T-7/09: Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Schunk/UAMI (sezione cilindrica di un mandrino)

46

2009/C 069/02

Causa T-12/09: Ricorso proposto il 13 gennaio 2009 — Gruber/UAMI (Run the globe)

46

2009/C 069/03

Causa T-13/09: Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Storck/UAMI (Forma di un topo di cioccolata)

47

2009/C 069/04

Causa T-14/09: Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Vanhecke/Parlamento

47

2009/C 069/05

Causa T-15/09: Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)

48

2009/C 069/06

Causa T-21/09: Ricorso presentato il 16 gennaio 2009 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)

48

2009/C 069/07

Causa T-22/09: Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Katjes Fassin/UAMI (Forma di un muso di panda)

49

2009/C 069/08

Causa T-25/09: Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Johnson & Johnson/UAMI — Simca (YourCare)

49

2009/C 069/09

Causa T-29/09: Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

50

2009/C 069/10

Causa T-31/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Baid/UAMI (LE GOMMAGE DES FACADES)

50

2009/C 069/11

Causa T-32/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/07, Marcuccio/Commissione

51

2009/C 069/12

Causa T-35/09: Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Procaps/UAMI — Biofarma (PROCAPS)

51

2009/C 069/13

Causa T-38/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — El Corte Inglés/Commissione

52

2009/C 069/14

Causa T-42/09: Ricorso presentato il 28 gennaio 2009 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

52

2009/C 069/15

Causa T-43/09: Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)

53

2009/C 069/16

Causa T-431/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2009 — Italia/Commissione

53

2009/C 069/17

Causa T-261/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Commissione/Banca di Roma

53

2009/C 069/18

Causa T-239/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2009 — Comtec Translations/Commissione

53

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2009/C 069/19

Causa F-99/08: Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — Di Prospero/Commissione

54

2009/C 069/20

Causa F-4/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — De Britto Patricio-Dias/Commissione

54

2009/C 069/21

Causa F-6/09: Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Fares/Commissione

54

2009/C 069/22

Causa F-7/09: Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Faria/UAMI

55

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/1


(2009/C 69/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 55 del 7.3.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 44 del 21.2.2009

GU C 32 del 7.2.2009

GU C 19 del 24.1.2009

GU C 6 del 10.1.2009

GU C 327 del 20.12.2008

GU C 313 del 6.12.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-277/06) (1)

(Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo)

(2009/C 69/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Interboves GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione del Capitolo VII, n. 48, punto 7, lett. a) e b), dell'Allegato alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Necessità di prevedere un periodo di riposo di 12 ore dopo il trasporto marittimo di bovini tra due punti della Comunità per mezzo di un veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali

Dispositivo

Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;

Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628.

Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


21.3.2009   

IT

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C 69/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

(Causa C-311/06) (1)

(Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Omologazione di un titolo di studio - Ingegnere)

(2009/C 69/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Convenuti: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Applicabilità ad un cittadino italiano che è iscritto all'albo degli ingegneri spagnolo in seguito al riconoscimento della sua laurea in ingegneria, ma che non ha mai esercitato la professione in Spagna e chiede di essere iscritto all'albo professionale italiano in forza del titolo che lo abilita all'esercizio della professione rilasciato in Spagna

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


21.3.2009   

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C 69/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords — Germania, Regno Unito) — Gerhard Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Cause riunite C-350/06 e C-520/06) (1)

(Condizioni di lavoro - Organizzazione dell'orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Congedo per malattia - Ferie annuali coincidenti con un congedo per malattia - Indennità sostitutiva di ferie annuali retribuite non godute alla fine del contratto a causa di malattia)

(2009/C 69/04)

Lingue processuali: il tedesco e l'inglese

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords

Parti

Ricorrente: Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06), Stringer e a. (C-520/06)

Convenuta: Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06), Her Majesty's Revenue and Customs (C-520/06)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Dusseldorf, House of Lords — Interpretazione dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Diritto alle ferie annuali retribuite soggetto alle seguenti condizioni: presenza effettiva sul posto di lavoro, conservazione della capacità lavorativa durante le ferie e godimento di esse non rinviabile oltre una data limite nel corso dell'anno successivo — Diritto di un lavoratore in congedo per malattia di durata indeterminata di fruire delle ferie durante detto periodo — Diritto di un lavoratore licenziato durante un congedo per malattia di lunga durata ad essere indennizzato per le ferie non godute durante l'anno di riferimento

Dispositivo

1)

L'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che un lavoratore in congedo per malattia non abbia diritto di fruire di ferie annuali retribuite durante detto congedo.

2)

L'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.

3)

L'art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.

GU C 56 del 10.3.2007.


21.3.2009   

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C 69/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Heemskerk BV, Firma Schaap/Productschap Vee en Vlees

(Causa C-455/06) (1)

(Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione dei bovini durante il trasporto - Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie - Competenza dei giudici degli Stati membri - Esame d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario - Regola nazionale di divieto della reformatio in peius)

(2009/C 69/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: Heemskerk BV, Firma Schaap

Convenuto: Productschap Vee en Vlees

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19), dell'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) e del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 1999, n. 800, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) — Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto non conforme alle disposizioni comunitarie — Valutazione in base ai criteri dello Stato membro interessato o dello Stato membro di bandiera della nave che trasporta gli animali — Competenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l'autorità nazionale competente in materia di restituzioni all'esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, mentre, in applicazione dell'art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione l'autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore, salvo che quest'ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata.

2)

Quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l'autorità competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.

3)

La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all'art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel senso dell'inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.

4)

Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


21.3.2009   

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C 69/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-150/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ritardato versamento delle risorse proprie - Interessi di mora dovuti - Regole di contabilizzazione - Regime ATA)

(2009/C 69/06)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. A. Anjos e C. Guerra Santos, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) — Rifiuto di pagare interessi di mora in caso di ritardato versamento delle risorse proprie nell'ambito del regime ATA — Regole di contabilizzazione

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese, rifiutandosi di pagare alla Commissione interessi di mora dovuti per il ritardato versamento di risorse proprie nell'ambito del regime ATA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 6, n. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione delle Comunità europee.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese per la parte restante.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


21.3.2009   

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C 69/5


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-230/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Comunicazioni elettroniche - Numero d'emergenza unico europeo - Ubicazione del chiamante - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2009/C 69/07)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e M. Shotter, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, in qualità di agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51)

Dispositivo

1)

Non avendo, con riguardo alle chiamate al numero di emergenza europeo «112», messo le informazioni relative all'ubicazione del chiamante a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 26, n. 3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

2)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3)

La Repubblica di Lituania sopporterà le sue spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


21.3.2009   

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C 69/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sony Music Entertainment (Germany) GmbH/Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

(Causa C-240/07) (1)

(Diritti connessi al diritto d'autore - Diritti dei produttori di fonogrammi - Diritto di riproduzione - Diritto di distribuzione - Durata di protezione - Direttiva 2006/116/CE - Diritti dei cittadini di Stati terzi)

(2009/C 69/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Sony Music Entertainment (Germany) GmbH

Convenuto: Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione dell'art. 10, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12) — Applicabilità della durata di protezione a un'opera che non è mai stata protetta nello Stato membro in cui è chiesta la protezione e il cui titolare non è un cittadino comunitario

Dispositivo

1)

La durata di protezione prevista dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, si applica, in forza dell'art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione.

2)

L'art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l'opera o il soggetto in questione, alla data del 1o luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest'ultimo in materia di diritto d'autore o di diritti connessi e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


21.3.2009   

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C 69/6


Sentenza della Corte (Dodicesima Sezione) 29 gennaio 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co

(Cause riunite da C-278/07 a C-280/07) (1)

(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Art. 3 - Recupero di una restituzione all'esportazione - Determinazione del termine di prescrizione - Irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 - Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro)

(2009/C 69/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Convenuti: Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C-278/07), Vion Trading GmbH (C-279/07), Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-280/07)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, e dell'art. 3, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Determinazione del termine di prescrizione applicabile alle irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 e comportanti il recupero di una restituzione all'esportazione

Dispositivo

1)

Il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente percepita dall'esportatore in ragione di irregolaritá commesse da quest'ultimo.

2)

In situazioni come quelle di cui alle cause principali, il termine di prescrizione previsto all'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95:

si applica ad irregolarità commesse prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;

comincia a decorrere dalla data della commissione dell'irregolarità in oggetto.

3)

I termini di prescrizione più lunghi che ai sensi dell'art. 3, n. 3 del regolamento n. 2988/95 gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare possono risultare da disposizioni di diritto comune precedenti la data di adozione di tale regolamento.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


21.3.2009   

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C 69/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

(Causa C-281/07) (1)

(Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Art. 3 - Recupero di una restituzione all'esportazione - Errore dell'autorità nazionale - Termine di prescrizione)

(2009/C 69/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Convenuta: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1) — Applicabilità del termine di prescrizione previsto dal regolamento n. 2988/95 nel caso di recupero di una restituzione all'esportazione pagata in seguito ad un errore dell'autorità nazionale senza che l'operatore economico interessato abbia commesso un'irregolarità

Dispositivo

Il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, non è applicabile ad un procedimento di recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente versata ad un esportatore a causa di un errore delle autorità nazionali qualora quest'ultimo non abbia commesso alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


21.3.2009   

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C 69/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid

(Causa C-318/07) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Imposta sul reddito - Deducibilità di donazioni disposte in favore di enti riconosciuti di interesse generale - Limitazione della deducibilità alle donazioni ad enti nazionali - Donazioni in natura - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette)

(2009/C 69/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hein Persche

Convenuto: Finanzamt Lüdenscheid

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 5, terzo comma, CE, dell'art. 56 CE e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15) — Normativa nazionale che subordina la concessione del vantaggio fiscale previsto per le donazioni agli enti che perseguono finalità di interesse generale alla condizione che il donatario sia stabilito nel territorio nazionale — Applicabilità delle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali alle donazioni in natura, sotto forma di beni di uso corrente, effettuate da un cittadino di uno Stato membro a favore di enti che perseguono finalità di interesse generale stabiliti in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Quando un soggetto passivo chiede in uno Stato membro la deduzione fiscale di donazioni eseguite a favore di enti stabiliti e riconosciuti di interesse generale in un altro Stato membro, a tali donazioni si applicano le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente.

2)

L'art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione a favore di un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


21.3.2009   

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C 69/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — STEKO Industriemontage GmbH/Finanzamt Speyer-Germersheim

(Causa C-377/07) (1)

(Imposta sulle società - Disposizioni transitorie - Deduzione del deprezzamento di partecipazioni in società non residenti)

(2009/C 69/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: STEKO Industriemontage GmbH

Convenuta: Finanzamt Speyer-Germersheim

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 56 CE — Imposta sulle società — Disposizioni transitorie per l'anno 2001 che vietano ad una società di dedurre il deprezzamento subito da azioni straniere da essa detenute

Dispositivo

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove una società di capitali residente detiene in un'altra società di capitali una partecipazione inferiore al 10 %, l'art. 56 CE deve essere interpretato nel senso che osta a che un divieto di dedurre le riduzioni di utili connesse a tale partecipazione entri in vigore prima per la partecipazione in una società non residente che per la partecipazione in una società residente.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


21.3.2009   

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C 69/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS, Association OABA/Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

(Causa C-473/07) (1)

(Inquinamento e nocività - Direttiva 96/61/CE - Allegato I - Punto 6.6, lett. a) - Allevamento intensivo di pollame - Definizione - Nozione di «pollame» - Numero massimo di animali per impianto)

(2009/C 69/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA

Convenuto: Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

con l'intervento di: Association France Nature Environnement

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Ètat (Francia) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Ambito di applicazione della direttiva ratione materiae — Impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame con più di 40 000 posti pollame (assoggettati a un regime di autorizzazione) [punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva] — Nozioni di «pollame» e di «posti pollame» — Inclusione o no di quaglie, pernici e piccioni nell'ambito di applicazione della direttiva — In caso affermativo, ammissibilità di una normativa nazionale che calcola il numero di animali per posto pollame in funzione delle specie

Dispositivo

1)

La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni.

2)

Il punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che porti a calcolare le soglie per l'autorizzazione di impianti di allevamento intensivo a partire da un meccanismo di animali-equivalenti fondato su una ponderazione di animali per posto secondo le specie al fine di prendere in considerazione il tenore di azoto effettivamente prodotto dai vari volatili.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-492/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/21/CE - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Nozione di «abbonato»)

(2009/C 69/14)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione nel termine previsto delle misure necessarie a conformarsi all'art. 2, lett. k), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Definizione di abbonato

Dispositivo

1)

Non avendo garantito la regolare trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare dell'art. 2, lett. k) di quest'ultima, concernente la definizione di «abbonato», la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva,

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/10


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen — Svezia) — Migrationsverket/Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

(Causa C-19/08) (1)

(Diritto d'asilo - Regolamento (CE) n. 343/2003 - Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d'asilo - Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo - Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo)

(2009/C 69/15)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Migrationsverket

Convenuti: Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Svezia) — Interpretazione dell'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo che si trova in un altro Stato membro e che sul territorio di quest'ultimo ha nuovamente proposto la relativa domanda — Dies a quo del termine per il trasferimento del richiedente asilo

Dispositivo

L'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


21.3.2009   

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C 69/10


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 12 dicembre 2008 — Aktieselskabet af 21. november 2001/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

(Causa C-197/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5 - Notorietà - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo «TDK» - Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, TDK - Impedimento alla registrazione)

(2009/C 69/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (rappresentante: C. Barrett Christiansen, advokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) (rappresentante: A. Norris, barrister)

Oggetto

Ricorso in impugnazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI, che ha respinto in quanto non fondato un ricorso proposto dal richiedente del marchio denominativo «TDK» per prodotti classificati nella classe 25 avverso la decisione R 364/2003-1 della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2004, che ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi e figurativi, comunitari e nazionali, «TDK».

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Aktieselskabet af 21. november 2001 è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


21.3.2009   

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C 69/11


Ordinanza della Corte 11 settembre 2008 — Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-468/07 P) (1)

(Impugnazione - Art. 119 del regolamento di procedura - Concorrenza - Intese - Ammenda - Domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda fissato dal Tribunale)

(2009/C 69/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Coats Holdings Ltd, J&P Coats Ltd (rappresentanti: W. Sibree e C. Jeffs, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/05, Coats Holdings e Coats/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C(2004)4221 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/F-1/38.338 — PO Needless) riguardante accordi di ripartizione dei mercati dei prodotti di merceria e di ripartizione del mercato geografico, e ha fissato l'ammenda inflitta ai ricorrenti in 20 milioni di EUR — Domanda di riduzione dell'ammenda.

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Coats Holdings Ltd e la J&P Coats Ltd sono condannate alle spese.


(1)  GU C 297 dell'8.12.2007.


21.3.2009   

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C 69/11


Ordinanza della Corte 25 novembre 2008 — Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-500/07 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Ricorso diretto ad ottenere dal Tribunale una dichiarazione relativa all'ambito di applicazione ratione personae di una decisione della Commissione - Incompetenza manifesta)

(2009/C 69/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) (rappresentanti: avv.ti E. Coffrini e F. Tesauro)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 settembre 2007, causa T-175/07, Territorio Energia Ambiente SpA (TEA)/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare, in via principale, che la ricorrente non è contemplata dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21) e, in via subordinata, che la ricorrente non ha beneficiato di un aiuto illegale, nonché ad ottenere, di conseguenza, l'annullamento di tale decisione, per quanto risulti necessario

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Territorio Energia Ambiente SpA (TEA) è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


21.3.2009   

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C 69/12


Ordinanza della Corte 25 novembre 2008 — S.A.BA.R. SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-501/07 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo)

(2009/C 69/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S.A.BA.R. SpA (rappresentanti: avv.ti E. Coffrini e F. Tesauro)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e G. Conte, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 settembre 2007, causa T-176/07, S.A.B.A.R./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 2002, che ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti (C 27/99, ex NN 69/98) previsto dalla legislazione italiana in forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21)

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

S.A.BA.R. SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


21.3.2009   

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C 69/12


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 17 ottobre 2008 — AGC Flat Glass Europe SA, ex Glaverbel SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-513/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 3 - Marchio figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro - Rifiuto di registrazione - Prova del carattere distintivo acquisito con l'uso - Pubblico destinatario e territorio da prendere in esame)

(2009/C 69/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AGC Flat Glass Europe SA, ex Glaverbel SA (rappresentante: T. Koerl, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-141/06, Glaverbel/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1o marzo 2006, procedimento R 986/2004-4, che respinge il ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore di negare la registrazione di un marchio figurativo rappresentante la struttura di una superficie di vetro per taluni prodotti delle classi 19 e 21

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

L'AGC Flat Glass Europe SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


21.3.2009   

IT

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C 69/13


Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-525/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzionari - Rapporto di evoluzione della carriera - Dovere di assistenza - Molestie psicologiche - Risarcimento del danno - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2009/C 69/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: A. Maritati e V. Messa, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente e S. Corongiu, avvocato)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-249/04, Combescot/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento dell'illegittimità dei comportamenti dei superiori gerarchici del ricorrente, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo all'assistenza e l'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e, dall'altro lato, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Combescot è condannato alle spese dell'impugnazione.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


21.3.2009   

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C 69/13


Ordinanza della Corte 28 novembre 2008 — Philippe Combescot/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-526/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzionari - Attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia - Esclusione dal concorso - Domanda di risarcimento danni - Determinazione dell'entità del risarcimento del danno - Risarcimento del danno - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2009/C 69/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Philippe Combescot (rappresentanti: avv.ti A. Maritati e V. Messa)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral, agente, e avv. S. Corongiu)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-250/04, Combescot/Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato soltanto l'esistenza di un danno morale, respingendo la domanda del ricorrente finalizzata all'accertamento dell'illegittimità della decisione che l'ha escluso dal concorso per l'attribuzione del posto di capo delegazione in Colombia, all'annullamento del procedimento relativo a detto concorso e della decisione di attribuzione del posto in questione, e al risarcimento degli altri danni.

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Combescot è condannato alle spese dell'impugnazione.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


21.3.2009   

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C 69/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 dicembre 2008 — Enercon GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-20/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1 - Carattere distintivo del marchio - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)

(2009/C 69/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: avv.ti R. Böhm e U. Sander)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T-71/06, Enercon/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2005, che aveva respinto il ricorso presentato avverso la decisione dell'esaminatore di diniego di registrazione di un marchio comunitario tridimensionale raffigurante l'involucro della navicella di un convertitore di energia eolica per prodotti della classe 7 — Carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


21.3.2009   

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C 69/14


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 13 novembre 2008 — Miguel Cabrera Sánchez/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), e Industrias Cárnicas Valle, SA

(Causa C-81/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Marchio misto figurativo e denominativo - Opposizione del titolare di un marchio anteriore)

(2009/C 69/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (rappresentante: avv. J. Calderón Chavero)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, in qualità di agente) e Industrias Cárnicas Valle, SA)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Cabrera Sánchez/UAMI — Industrias Cárnicas Valle, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2006 (caso R 790/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione fra Miguel Cabrera Sánchez e Industrias Cárnicas Valle, SA

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

M. Cabrera Sánchez è condannato alle spese.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


21.3.2009   

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C 69/15


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Monika Vollkommer/Finanzamt Hannover-Land I

(Causa C-156/08) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 33, n. 1 - Nozione di «imposta sul fatturato» - Diritto di trasformazione di beni immobili)

(2009/C 69/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti

Ricorrente: Monika Vollkommer

Convenuto: Finanzamt Hannover-Land I

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione dell'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e dell'art. 401 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Presa in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sull'acquisto di immobili («Grunderwerbsteuer»), di future prestazioni di servizi dirette alla costruzione di un edificio e soggetta all'imposta sulla cifra d'affari qualora l'operazione comprenda contemporaneamente la fornitura del terreno edificabile e le prestazioni sopra menzionate

Dispositivo

L'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro, al momento dell'acquisto di un terreno non edificato, integri prestazioni future di lavori di costruzione nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sulle trasformazioni e le transazioni, come la «Grunderwerbsteuer» prevista dall'ordinamento tedesco, e sottoponga così un'operazione, assoggettata all'imposta sul valore aggiunto ai sensi della detta direttiva, anche a tali altre imposte, a condizione che queste ultime non abbiano natura di imposte sul fatturato.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


21.3.2009   

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C 69/15


Ordinanza della Corte 3 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Milano) — Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina

(Causa C-287/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Assenza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte)

(2009/C 69/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Milano

Parti

Ricorrenti: Crocefissa Savia, Monica Maria Porcu, Ignazia Randazzo, Daniela Genovese, Mariangela Campanella

Convenuti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Didattica II Circolo — Limbiate, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Didattica III Circolo — Rozzano, Direzione Didattica IV Circolo — Rho, Istituto Comprensivo — Castano Primo, Istituto Comprensivo A. Manzoni — Rescaldina

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Milano — Interpretazione dell'art. 6, n. 2, UE e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Diritto a un equo processo — Normativa nazionale con effetto retroattivo che modifica le condizioni del contratto di lavoro relative alla retribuzione

Dispositivo

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza 16 giugno 2008.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


21.3.2009   

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C 69/16


Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-424/08)

(2009/C 69/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, non avendo le competenti autorità tedesche adottato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), della stessa direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82/CE impone agli Stati membri di provvedere, per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 di detta direttiva, affinché le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento. Tali piani d'emergenza esterni non dovrebbero solo contenere informazioni in merito alle misure di intervento all'interno e all'esterno del sito, ma anche fornire alla popolazione informazioni specifiche sull'incidente e sul comportamento da adottare. Inoltre nei piani di emergenza esterni andrebbero inserite, ad esempio, in caso di incidente rilevante con possibili conseguenze transfrontaliere, anche informazioni destinate ai servizi di emergenza e di soccorso di altri Stati membri.

L'oggetto del presente ricorso consiste nell'accertamento che la Repubblica federale di Germania ha violato l'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82/CE, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 di tale direttiva.


21.3.2009   

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C 69/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen (Germania) il 15 ottobre 2008 — FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH/Notar Gerhard Schwenkel

(Causa C-450/08)

(2009/C 69/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Tübingen

Parti

Ricorrente: FGK Gesellschaft für Antriebsmechanik mbH

Convenuto: Notar Gerhard Schwenkel

Interveniente: Presidente del Landgericht Tübingen

Questione pregiudiziale

1)

Se la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, debba essere interpretata nel senso che gli onorari riscossi da un notaio pubblico dipendente per l'autenticazione di un negozio giuridico ricadente nella citata direttiva costituiscano imposte ai sensi della direttiva allorché, in forza della normativa nazionale applicabile, da una parte, anche i notai pubblici dipendenti possono agire in qualità di notai ed essere essi stessi creditori degli onorari pertanto dovuti e lo Stato, in base ad una rinuncia generale, non riscuote parte dei diritti di autenticazione per operazioni rientranti nella sfera di applicazione della direttiva.


(1)  GU L 249, pag. 25.


21.3.2009   

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C 69/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 23 ottobre 2008 — Don Bosco Onroerend Goed BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-461/08)

(2009/C 69/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Don Bosco Onroerend Goed BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 13, B, lett. g), in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, lett. a), della sesta direttiva (1), debba essere interpretato nel senso che viene assoggettata ad imposta la cessione di un edificio parzialmente demolito, al fine di sostituirlo con un edificio ancora da costruire;

2)

se per la soluzione di questa questione sia rilevante se il venditore o l'acquirente dell'edificio abbia dato l'incarico di demolire e si sia preso carico delle relative spese, nel senso che la cessione è soggetta ad imposta solo se è stato il venditore che ha dato l'incarico di demolire e si è preso carico delle relative spese;

3)

se per la soluzione della prima questione sia rilevante se il venditore oppure l'acquirente dell'edificio abbia sviluppato i progetti di costruzione, nel senso che la cessione è soggetta ad imposta solo se è stato il venditore a sviluppare i progetti di costruzione;

4)

in caso di soluzione affermativa della prima questione, se sia soggetta ad imposta ogni cessione che ha luogo dopo il momento in cui i lavori di demolizione hanno inizio oppure dopo un momento successivo, segnatamente il momento in cui la demolizione si trova in una fase avanzata.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/17


Ricorso proposto il 6 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-477/08)

(2009/C 69/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Adam, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) o non avendole comunicate integralmente alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, pag. 22.


21.3.2009   

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C 69/17


Ricorso proposto il 18 novembre 2008 dal Fornaci Laterizi Danesi SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione), 9 settembre 2008 nella causa T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-498/08 P)

(2009/C 69/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fornaci Laterizi Danesi SpA (rappresentanti: M. Salvi, L. de Nora, M. Manganiello, P. Rivetta, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Fornaci Laterizi Danesi SpA chiede alla Corte di:

annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado della Comunità Europea, Prima Sezione, del 9 settembre 2008, resa nella causa T-224/08, notificata mezzo telefax il 12 settembre 2008 e, ove ritenuto, rinviare la causa al Tribunale di primo grado per la decisone di merito.

in subordine, e dunque nel caso di mancato rinvio al Tribunale di primo grado, accogliere le conclusioni formulate dalla odierna riccorente nel giudizio di primo grado.

in ogni caso, condannare la Commissione a rifondere alla ricorrente le spese della presente procedura.

Motivi e principali argomenti

Errore sui presupposti di diritto, erroneità della motivazione, erronea applicazione della normativa di riferimento, difetto di istruttoria (articolo 230, quinto comma, 249 e 254 TCE anche in relazione all'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).


21.3.2009   

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C 69/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 novembre 2008 — Telekomunikacja Polska S.A., Varsavia/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Causa C-522/08)

(2009/C 69/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Telekomunikacja Polska S.A., Varsavia

Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario permetta agli Stati membri l'introduzione del divieto indirizzato a tutte le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di far dipendere la conclusione di un contratto per la fornitura di servizi dall'acquisto di un altro servizio (vendita collegata), in particolare se una misura siffatta non vada oltre quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi delle direttive del pacchetto telecomunicazioni (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (1); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (3), nonché direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (4)).

2)

In caso di soluzione positiva della prima questione, se alla luce del diritto comunitario l'autorità di regolamentazione nazionale sia competente a controllare l'osservanza del divieto stabilito all'art. 57, n. 1, punto 1, della legge sulle telecomunicazioni (Prawo telekomunikacyjne) 16 luglio 2004 (GU n. 171, pos. 1800 come modificata).


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 7-20.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 21-32.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 33-50.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pagg. 51-77.


21.3.2009   

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C 69/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof (Austria) il 4 dicembre 2008 — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG/«Osterreich»-Zeitungsverlag GmbH

(Causa C-540/08)

(2009/C 69/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG

Resistente:«Osterreich»-Zeitungsverlag GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 3, n. 1, e 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE nonché il regolamento (CE) n. 2006/2004 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (1) ovvero altre disposizioni della direttiva medesima ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale l'annuncio, l'offerta o l'assegnazione di premi gratuiti collegati a periodici nonché l'annuncio di premi gratuiti collegati ad altre merci o servizi sono inammissibili, eccezion fatta per le deroghe tassativamente elencate, senza che debba essere verificato, caso per caso, il carattere ingannevole, aggressivo o altrimenti sleale di tale pratica commerciale, e anche qualora siffatta normativa sia intesa non solo alla tutela dei consumatori bensì anche al conseguimento di altri obiettivi che esulano dalla sfera di applicazione ratione materiae della direttiva, come, ad esempio, la salvaguardia del pluralismo della stampa o la tutela di concorrenti più deboli.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se la possibilità di partecipare ad un gioco a premi legata all'acquisto di un giornale costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali solo per il fatto che tale possibilità di partecipazione rappresenta, perlomeno per una parte del pubblico destinatario, probabilmente il motivo determinate ancorché non l'unico, per l'acquisto del giornale.


(1)  GU L 149, pag. 22.


21.3.2009   

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C 69/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Munchen (Germania) l'11 dicembre 2008 — British American Tabacco (Germany) GmbH/Hauptzollamt Schweinfurt

(Causa C-550/08)

(2009/C 69/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Munchen

Parti

Ricorrente: British American Tabacco (Germany) GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Schweinfurt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 5, n. 2, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) debba essere interpretato nel senso che le merci non comunitarie soggette ad accisa che sono sottoposte al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 84, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate in regime sospensivo anche qualora esse vengano ricavate da prodotti non soggetti ad accisa nel regime di perfezionamento attivo solo a seguito dell'importazione di tali prodotti, cosicché, in conformità del quindicesimo «considerando» della direttiva 92/12/CEE, per la loro circolazione non deve essere utilizzato alcun documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 18, n. 1, della direttiva 92/12/CEE.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se l'art. 15, n. 4, della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la prova della presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte del destinatario possa essere fornita anche in modo diverso che per mezzo del documento di accompagnamento di cui all'art. 18 della direttiva 92/12/CEE.


(1)  GU L 76, pag. 1.


21.3.2009   

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C 69/19


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2008 dalla Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-553/08 P)

(2009/C 69/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Powerserv Personalservice GmbH, già Manpower Personalservice GmbH (rappresentante: avv. B. Kuchar)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Manpower Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, e annullare il marchio comunitario n. 76059 per tutti i prodotti e servizi;

annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008, causa T-405/05, nella parte riguardante la mancanza di prove quanto al carattere distintivo conseguito dal marchio comunitario n. 76059, e di rinviare il procedimento;

in ogni caso, condannare l'UAMI e la titolare del marchio comunitario a sopportare le proprie spese e a risarcire quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, al Tribunale di primo grado e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado, che ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») 22 luglio 2005 relativa all'annullamento del marchio comunitario «MANPOWER». Il Tribunale ha statuito che il marchio comunitario «MANPOWER» ha un carattere descrittivo per i prodotti ed i servizi registrati solo nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e in Austria ed ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale il marchio in questione ha acquisito in seguito all'uso carattere distintivo negli Stati membri in cui presenta un carattere descrittivo.

Come motivi di ricorso viene addotta la violazione degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 51, n. 2, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. c) e l'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

Contrariamente alla tesi del Tribunale, il segno «MANPOWER» — come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso dell'UAMI — avrebbe carattere descrittivo, anche nei Paesi Bassi, in Svezia, in Danimarca ed in Finlandia nonché, inoltre, in tutti i restanti Stati membri appartenenti alla Comunità prima del 1o maggio 2004. Se il Tribunale avesse tenuto conto della circostanza che, secondo una statistica della Commissione europea il 47 % della persone in causa nella Comunità parlano inglese, esso avrebbe dovuto concludere che il marchio denominativo «MANPOWER» ha carattere descrittivo oltre che in Austria ed in Germania anche in altri Stati dell'UE, in particolare nei Paesi Bassi, in Svezia, in Finlandia e in Danimarca. Anche per quanto riguarda gli altri Stati appartenenti alla Comunità prima del 1o maggio 2004 il Tribunale ometterebbe di considerare che la parte rilevante della popolazione globale, in considerazione della sua istruzione scolastica obbligatoria, in ciascuno di tali Stati membri ha una conoscenza dell'inglese sufficiente a comprendere il senso di vocaboli di base, come le parole «MAN» e «POWER», e pertanto anche a riconoscere la parola «MANPOWER» come un termine descrittivo rispetto ai prodotti e servizi della titolare del marchio. Tuttavia il Tribunale non solo non motiverebbe perché si debba negare addirittura che la popolazione al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda abbia una conoscenza base dell'inglese, ma discorderebbe anche con la sua precedente giurisprudenza secondo la quale anche al complesso della popolazione all'esterno del Regno Unito e dell'Irlanda viene attribuita una certa conoscenza di base dell'inglese nel contesto della percezione di un marchio.

Quanto alla prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ampliando il pubblico di riferimento rispetto alla decisione della commissione di ricorso senza procedere ad una nuova valutazione delle esistenti prove del carattere distintivo acquisito. Perfino se si concordasse con il Tribunale sul fatto che la prova della notorietà deve essere fornita solamente rispetto al Regno Unito, all'Irlanda, alla Germania e all'Austria, esso avrebbe dovuto annullare la decisione in questo punto in considerazione dell'ampliamento del pubblico e rinviare il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale avrebbe commesso anche un errore di diritto nell'accogliere la tesi della commissione di ricorso in merito ad un effetto di «spillover» dell'eventuale notorietà del marchio denominativo in questione dal Regno Unito all'Irlanda, benché non sia concepibile né un «traboccare» della notorietà di un marchio da uno Stato membro ad un altro nè da un prodotto o servizio ad un altro prodotto o servizio.


21.3.2009   

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C 69/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 dicembre 2008 — Müller Fleisch GmbH/Land Baden-Württemberg

(Causa C-562/08)

(2009/C 69/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Parti

Ricorrente: Müller Fleisch GmbH

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Interveniente: Rappresentante degli interessi federali presso il Bundesverwaltungsgericht

Questione pregiudiziale

Se l'art. 6, n. 1, in combinato disposto con l'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 999/2001 (1) (GU L 147, pag. 1), nella versione del regolamento di modifica (CE) della Commissione 22 giugno 2001, n. 1248 (2) (GU L 173, pag. 12), debba essere interpretato nel senso che esso osta all'estensione dell'obbligo di controllo a tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, come previsto dal decreto in materia di accertamento della BSE 1o dicembre 2000 (BGBl. I, pag. 1659), modificato dal decreto 25 gennaio 2001 (BGBl. I, pag. 164).


(1)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

(2)  Regolamento (CE) n. 1248/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, che modifica gli allegati III, X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.


21.3.2009   

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C 69/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo n. 2 de Granada (Spagna) il 18 dicembre 2008 — Carlos Sáez Sánchez e Patricia Rueda Vargas/Junta de Andalucía e Manuel Jalón Morente e altri

(Causa C-563/08)

(2009/C 69/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Granada

Parti

Ricorrenti: Carlos Sáez Sánchez e Patricia Rueda Vargas

Convenuti: Junta de Andalucía e Manuel Jalón Morente e a.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 2, nn. 3 e 4 della legge statale 25 aprile 1997, n. 16, recante disciplina dei servizi prestati dalle farmacie, in quanto pone limiti di carattere territoriale e demografico all'apertura delle farmacie, sia contrario all'art. 43 del Trattato CE, poiché il sistema ivi istituito, limitando il numero delle farmacie, risulta sproporzionato e perfino controproducente rispetto all'obiettivo del regolare approvvigionamento di medicinali nel territorio interessato.


21.3.2009   

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C 69/21


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2008 dalla SGL Carbon AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-564/08 P)

(2009/C 69/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e K. Beckmann)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon AG/Commissione;

ridurre, in misura adeguata, l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della decisione impugnata della Commissione 3 dicembre 2003;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nuovamente;

condannare l'altra parte nel procedimento alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un cartello sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi, con i quali si contestano una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale e un vizio procedurale.

Con il suo primo motivo la ricorrente afferma che illegittimamente non si è tenuto conto della sua argomentazione avanzata in primo grado in merito alla erronea inclusione anche delle operazioni captive nel volume dei mercati presi in considerazione al fine di stabilire i valori di partenza delle ammende. Essa adduce inoltre che la misura sproporzionatamente elevata dal punto di vista del diritto sostanziale del valore di partenza stabilito nei confronti della ricorrente costituisca una violazione del divieto di discriminazione e del principio della proporzionalità nonché una violazione dell'art. 253 EG.

Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che è stato commesso un errore di valutazione nella determinazione rispetto alla ricorrente del valore di base dell'ammenda, il quale eccede il margine di discrezionalità del Tribunale. Il Tribunale avrebbe anche violato così facendo il divieto di discriminazione e il principio di proporzionalità. Senza una giustificazione giuridica esso si sarebbe discostato dalla propria giurisprudenza a discapito della ricorrente in merito alla questione dell'ammissibile determinazione delle ammende forfetariamente per categorie di quote di mercato. Mentre in precedenti decisioni dello stesso genere il Tribunale aveva ritenuto appropriate al massimo categorie formate da quote di mercato, ovvero «scaglioni», con uno spettro pari al 5 %, nel presente caso si baserebbe su categorie di quote di mercato con uno spettro pari al 10 %, ciò che decisamente svantaggerebbe la ricorrente in quanto impresa raggruppata al limite inferiore della sua categoria.


21.3.2009   

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C 69/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi) il 22 dicembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie 2. Van Spijker Infrabouw B.V. 3. De Jonge Konstruktie B.V./Provincie Drenthe

(Causa C-568/08)

(2009/C 69/39)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Assen.

Parti

Ricorrenti:

1.

Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie

2.

Van Spijker Infrabouw BV

3.

De Jonge Konstruktie BV

Convenuta: Provincie Drenthe

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva 89/665/CEE (1), debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non vengono rispettate se la tutela giurisdizionale che il giudice nazionale deve garantire nei ricorsi in materia di appalti pubblici comunitari viene ostacolata in quanto in un sistema, in cui sia il giudice amministrativo sia il giudice civile possono essere competenti in merito alla stessa decisione e ai suoi effetti, possono coesistere decisioni contrastanti.

b)

Se a questo riguardo sia consentito che il giudice amministrativo si limiti al giudizio e alla decisione sulla delibera di appalto e, in caso di risposta affermativa, perché e a quali condizioni.

c)

Se a questo riguardo sia consentito che la Legge generale sul diritto amministrativo, che disciplina in generale il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, escluda siffatto ricorso nel caso di decisioni aventi ad oggetto la stipula di un contratto di appalto tra l'amministrazione aggiudicatrice ed uno degli offerenti e, in caso di risposta affermativa, perché e a quali condizioni.

d)

Se a questo riguardo sia rilevante la soluzione della questione n. 2.

2)

a)

Se gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva 89/665/CEE, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non vengono rispettate se per ottenere una decisione celere è disponibile un unico procedimento, caratterizzato dal fatto che esso in linea di massima mira ad ottenere un provvedimento d'ordine rapidamente, che non esiste un diritto allo scambio delle conclusioni tra gli avvocati, che di norma si producono solo prove scritte e che non trovano applicazione le norme di legge sulla prova.

b)

In caso di soluzione negativa, se ciò valga anche nel caso in cui la sentenza non determini la fissazione definitiva dei rapporti giuridici, né faccia parte di un processo decisionale che porta ad un siffatto giudicato.

c)

Se vi sia differenza qualora la sentenza vincoli solo le parti al processo, mentre possono esserci anche altri interessati.

3)

Se sia compatibile con la direttiva 89/665/CEE che un giudice, in un procedimento sommario, ordini ad un'amministrazione aggiudicatrice di adottare una decisione di appalto che successivamente, in un giudizio di merito, viene dichiarata contraria al diritto comunitario in materia di appalti

4)

a)

In caso di soluzione negativa di tale questione, se l'amministrazione aggiudicatrice debba essere considerata responsabile per questo e, in tal caso, in che senso.

b)

Se ciò valga anche in caso di soluzione affermativa della medesima questione.

c)

Qualora l'amministrazione debba risarcire il danno, se il diritto comunitario offra criteri sulla base dei quali tale danno deve essere stabilito e valutato e, in tal caso, quali siano siffatti criteri.

d)

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non possa essere considerata responsabile, se, ai sensi del diritto comunitario, si possa indicare un altro responsabile, e quale sia il fondamento di tale responsabilità.

5)

Qualora, ai sensi del diritto nazionale e/o in forza delle soluzioni alle questioni che precedono, risulti di fatto impossibile o estremamente difficile giungere ad un'attribuzione pratica di responsabilità, come debba agire il giudice nazionale.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 395, pag. 33).


21.3.2009   

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C 69/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 22 dicembre 2008 — Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

(Causa C-569/08)

(2009/C 69/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Internetportal und Marketing GmbH.

Convenuto: Richard Schlicht.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (1) debba essere interpretato nel senso che un diritto ai sensi di tale disposizione sussiste anche

a)

ove un marchio sia stato acquisito, senza l'intenzione di usarlo per prodotti o servizi, al solo scopo di poter richiedere nella prima parte della registrazione per fasi la registrazione di un dominio coincidente con un termine generico preso dal tedesco;

b)

ove il marchio alla base della registrazione del dominio, e coincidente con un termine generico preso dal tedesco, sia differente dal dominio in quanto il marchio contiene caratteri speciali che sono stati eliminati dal nome di dominio benché fosse possibile una loro sostituzione con termini corrispondenti e la loro eliminazione abbia comportato che il dominio si differenzia dal marchio in un modo che esclude un rischio di confusione.

2)

Se l'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che il legittimo interesse sussiste unicamente nei casi menzionati all'art. 21, n. 2, lett. a)-c).

In caso di risposta negativa a tale questione:

3)

Se il legittimo interesse ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il titolare del dominio intenda usare il dominio, coincidente con un termine generico preso dal tedesco, per un portale tematico.

In caso di risposta affermativa alle questioni poste al punto 1 ed al punto 3:

4)

Se l'art. 21, n. 3, del regolamento (CE) n. 874/2004 debba essere interpretato nel senso che unicamente le fattispecie menzionate alle lett. a)-e) dimostrino una malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 874/2004.

In caso di risposta negativa a tale questione:

5)

Se la malafede ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 874/2004 sussista anche ove il dominio sia stato registrato nella prima parte della registrazione per fasi sulla base di un marchio coincidente con un termine generico preso dal tedesco che il titolare del dominio ha acquisito solo al fine di poter richiedere la registrazione del dominio nella prima parte della registrazione per fasi e, quindi, precedere altri potenziali richiedenti ed, eventualmente, anche i titolari di diritti sul segno.


(1)  GU L 162, pag. 40.


21.3.2009   

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C 69/23


Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-582/08)

(2009/C 69/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, M. Afonso, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno Unito, negando il recupero dell'imposta a monte relativa a talune operazioni effettuate da soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità europea, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 169, 170 e 171 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1), relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e dell'art. 2, n. 1, della tredicesima direttiva IVA 17 novembre 1986, 86/560/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'art. 2, n. 1, della tredicesima direttiva IVA, non può essere interpretato nel senso che esclude il rimborso dell'IVA dovuta sui beni o servizi utilizzati per le operazioni finanziarie e di assicurazione menzionate dall'art. 17, n. 3, lett. c), della sesta direttiva IVA (3). La Commissione è dunque dell'opinione che la legislazione del Regno Unito viola il diritto comunitario nei limiti in cui nega il diritto di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità europea.


(1)  GU L 347, pag. 1.

(2)  GU L 326, pag. 40.

(3)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 2 gennaio 2009 — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

(Causa C-1/09)

(2009/C 69/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication

Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition

Questioni pregiudiziali

1)

Se il giudice nazionale sia legittimato a sospendere il procedimento sulla questione dell'obbligo di restituire un aiuto di Stato fino a che la Commissione delle Comunità europee non abbia pronunciato una decisione definitiva sulla compatibilità dell'aiuto con le regole del mercato comune, quando una decisione anteriore della medesima istituzione che dichiarava compatibile tale aiuto è stata annullata dal giudice comunitario.

2)

Se, considerando che in tre occasioni la Commissione, con altrettante decisioni, ha dichiarato l'aiuto in questione compatibile con il mercato comune prima che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee annullasse detti provvedimenti, tale situazione possa costituire una circostanza eccezionale, tale da indurre il giudice nazionale a limitare l'obbligo di recupero dell'aiuto.


21.3.2009   

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C 69/24


Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-6/09)

(2009/C 69/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate tutte alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE è scaduto il 15 dicembre 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 309, pag. 15.


21.3.2009   

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C 69/24


Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-7/09)

(2009/C 69/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/86/CE, ad eccezione del suo art. 10, è scaduto il 1o settembre 2007. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 294, pag. 32.


21.3.2009   

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C 69/25


Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-8/09)

(2009/C 69/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/17/CE è scaduto il 1o novembre 2006. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 38, pag. 40.


21.3.2009   

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C 69/25


Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-9/09)

(2009/C 69/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/23/CE è scaduto il 7 aprile 2006. Alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di trasposizione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.


(1)  GU L 102, pag. 48.


21.3.2009   

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C 69/25


Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Commissione/Repubblica ceca

(Causa C-15/09)

(2009/C 69/47)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, L. Jelínek, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 17 di tale direttiva.

condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 21 dicembre 2007.


(1)  GU L 373, pag. 37.


21.3.2009   

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C 69/26


Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-17/09)

(2009/C 69/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, avendo la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn GmbH concesso un appalto pubblico di servizi per lo smaltimento dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 8 in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (1);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso relativo allo smaltimento di rifiuti biologici e rifiuti verdi tra la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn GmbH (in prosieguo: la «MVA GmbH»), da una parte, e l'impresa privata di smaltimento dei rifiuti EVB Entsorgung und Verwertung Bonn GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «EVB»), dall'altra. La MVA GmbH è una società municipale, il cui capitale è detenuto per il 93,46 % dalla Stadtwerke Bonn GmbH — una società controllata al 100 % dalla città di Bonn — e per il 6,54 % direttamente dalla città di Bonn. Con tale contratto la EVB si obbligava, da un lato, all'acquisizione, preselezione e trasporto di rifiuti domestici per lo smaltimento nel centro per il riciclaggio dei rifiuti di Bonn e, dall'altro, allo smaltimento nei propri impianti di decomposizione di rifiuti biologici e rifiuti vegetali provenienti dal territorio della città di Bonn per un compenso annuale di 6 milioni di DEM.

Benché il contratto di smaltimento in questione configuri un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE, esso è stato concluso direttamente con la EVB senza procedere ad una formale procedura di aggiudicazione né alla pubblicazione di un bando a livello europeo. Il contratto avrebbe ad oggetto anche la fornitura di servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi della categoria 16 dell'allegato 1 A della citata direttiva e pertanto oltrepasserebbe in misura considerevole la soglia per l'applicazione della direttiva.

Contrariamente all'opinione del governo tedesco non sarebbe rilevante che il contratto comprenda, oltre alle prestazioni di decomposizione, anche altre prestazioni eseguite per conto della EVB dalla città ovvero dalla MVA GmbH. Decisivo sarebbe invece che il contratto comporta obblighi giuridicamente vincolanti della EVB nei confronti della città per la fornitura a titolo oneroso di prestazioni di decomposizione. Non si potrebbe del resto nemmeno affermare che le prestazioni di decomposizione formerebbero un elemento accessorio del tutto insignificante del contratto, dato che tali prestazioni sarebbero uno degli elementi centrali di quanto contrattato dalle parti e rappresenterebbero dal punto di vista economico una parte significativa del volume di prestazioni scambiate.

La Commissione non potrebbe neppure condividere la tesi avanzata dal governo tedesco secondo la quale, sulla base dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE, la città di Bonn avrebbe avuto il diritto di aggiudicare le prestazioni di decomposizione mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. Secondo la giurisprudenza della Corte la citata disposizione della direttiva deve essere interpretata restrittivamente, gravando l'onere della prova del sussistere delle circostanze straordinarie che giustificano l'eccezione su colui che se ne vuole avvalere. Dato che il governo tedesco non avrebbe dimostrato in modo effettivo che alla EVB competeva un diritto di esclusiva per l'esecuzione della controverse prestazioni di decomposizione né su quale base giuridica un tale diritto si fonderebbe, non si potrebbe ritenere che ricorra l'eccezione di cui all'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE.


(1)  GU L 209, pag. 1.


21.3.2009   

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C 69/27


Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-18/09)

(2009/C 69/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Regno di Spagna, avendo mantenuto in vigore la legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e alla prestazione dei servizi dei porti di interesse generale, e in particolare i suoi artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, che instaurano un sistema di sgravi fiscali ed esenzioni dalle tasse portuali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, segnatamente, dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055 (1), che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa spagnola stabilisce una serie di esenzioni e sgravi fiscali relativi alle tasse portuali. Dette esenzioni e detti sgravi sono riconosciuti in funzione dei porti di origine e destinazione delle navi e comportano l'applicazione di tariffe più vantaggiose, in primo luogo, al traffico tra arcipelaghi spagnoli o con Ceuta e Melilla, in secondo luogo, al traffico tra detti porti e porti dell'Unione europea e, in terzo luogo, tra porti dell'Unione europea. Pertanto, ad avviso della Commissione, tale normativa ha carattere discriminatorio.

Il Regno di Spagna, che adduce la particolare situazione geografica dei porti di cui trattasi, non ha giustificato la necessità né la proporzionalità della misura. Nonostante il Regno di Spagna si fosse impegnato ad emendare la normativa di cui è causa, la Commissione non è a conoscenza dell'adozione di nessuna legge che ponga fine all'inadempimento.


(1)  GU L 378, pag. 1.


21.3.2009   

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C 69/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 gennaio 2009 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Causa C-24/09)

(2009/C 69/50)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione di cui all'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE (1) — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se gli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis, della direttiva 85/337/CE debbano essere interpretati nel senso che nel diritto nazionale possono essere stabiliti requisiti diversi per quanto riguarda il pubblico interessato di cui all'art. 6, n. 4, da una parte, e all'art. 10 bis, dall'altra, con la conseguenza che un'associazione di tutela dell'ambiente stabilita a livello locale che ha diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, non ha — possedendo un numero di membri al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge nazionale — il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 bis della direttiva 85/337/CEE.

3)

Se la disposizione di cui all'art. 15 bis della direttiva 96/61/CE (2) — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3): se gli artt. 2, punto 14 e 15 bis della direttiva 96/61/CE sono da interpretare nel senso che nel diritto nazionale può essere stabilito un requisito quanto al diritto di accesso alla giustizia con la conseguenza che un'associazione di tutela dell'ambiente stabilita a livello locale che ha diritto di partecipare al processo decisionale riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, non ha — possedendo un numero di membri al di sotto del numero minimo stabilito dalla legge nazionale — il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 15 bis della direttiva 85/337/CEE.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26).


21.3.2009   

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C 69/28


Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-28/09)

(2009/C 69/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Accertare che, avendo emanato un divieto di circolazione su una tratta dell'Autostrada A12 per autotreni di peso superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 28 CE e 29 CE;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'emanazione di un divieto settoriale nei confronti di autotreni che trasportano determinate merci e di peso superiore alle 7,5 tonnellate sull'Autostrada A12 dev'essere considerata una restrizione equivalente alle restrizioni quantitative e quindi incompatibile con gli artt. 28 CE e 29 CE. La misura controversa non è necessaria, né idonea, per condurre, sull'Autostrada A12, al miglioramento della qualità dell'aria imposto dal diritto comunitario, in quanto non è appropriata e non prende in considerazione provvedimenti meno restrittivi, come ad esempio limitazioni permanenti della velocità o divieti di circolazione basati sui livelli di emissioni. Inoltre, la convenuta non ha dimostrato di aver adottato un'idonea alternativa al trasporto su gomma.


21.3.2009   

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C 69/28


Ricorso presentato il 30 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-42/09)

(2009/C 69/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:L. Lozano Palacios e E. Vesco, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamenti e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/45/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5 della direttiva summenzionata.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/45/CE è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, pag. 160.


21.3.2009   

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C 69/29


Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-43/09 P)

(2009/C 69/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: Charalampos, Meidanis e M. Tassopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee19 novembre 2008, causa T-404/05, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee, oggetto del presente ricorso nella sua interezza

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza 19 novembre 2008, di cui viene chiesto l'annullamento nell'ambito della presente impugnazione, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il ricorso nella sua interezza.

A sostegno dell'istanza di annullamento della detta sentenza, la Repubblica ellenica deduce tre motivi.

Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la questione della competenza ratione temporis della Commissione per l'introduzione di rettifiche finanziarie particolari e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria.

Con il secondo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente il diritto comunitario per quanto riguarda la violazione del principio di irretroattività in relazione al rispetto delle misure finanziarie e che la sua sentenza contiene una motivazione contraddittoria a tal proposito.

Con il terzo motivo viene fatto valere che il Tribunale ha violato il principio comunitario di proporzionalità.


21.3.2009   

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C 69/29


Ricorso proposto il 30 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-44/09)

(2009/C 69/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e M. Karanasou-Apostolopoulou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e non avendo comunque comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/113/CE nel diritto nazionale è scaduto il 21 dicembre 2007.


(1)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Corte 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-112/06) (1)

(2009/C 69/55)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Charleroi — Belgio) — SA Sporting du Pays de Charleroi, G-14 Groupement des clubs de football européens/Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

(Causa C-243/06) (1)

(2009/C 69/56)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 1o dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — CEPAV DUE — Consorzio ENI per l'Alta Velocità, Consorzio COCIV, Consorzio IRICAV DUE/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Navigazione

(Causa C-351/07) (1)

(2009/C 69/57)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 2008 — Parlamento europeo/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-474/07) (1)

(2009/C 69/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 297 dell'8.12.2007.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-494/07) (1)

(2009/C 69/59)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/30


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-541/07) (1)

(2009/C 69/60)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 22 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-548/07) (1)

(2009/C 69/61)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Corte 9 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-24/08) (1)

(2009/C 69/62)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Corte 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-26/08) (1)

(2009/C 69/63)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-48/08) (1)

(2009/C 69/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Corte 10 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-82/08) (1)

(2009/C 69/65)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


21.3.2009   

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C 69/31


Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-107/08) (1)

(2009/C 69/66)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 17 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-122/08) (1)

(2009/C 69/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Corte 22 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-130/08) (1)

(2009/C 69/68)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 128 del 24.5.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-142/08) (1)

(2009/C 69/69)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Corte 7 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Málaga — Spagna) — Finn Mejnertsen/Betina Mandal Barsoe

(Causa C-148/08) (1)

(2009/C 69/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-181/08) (1)

(2009/C 69/71)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


21.3.2009   

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C 69/32


Ordinanza del presidente della Corte 3 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-187/08) (1)

(2009/C 69/72)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-190/08) (1)

(2009/C 69/73)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 5 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-191/08) (1)

(2009/C 69/74)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 23 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-209/08) (1)

(2009/C 69/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-218/08) (1)

(2009/C 69/76)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 26 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-220/08) (1)

(2009/C 69/77)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


21.3.2009   

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C 69/33


Ordinanza del presidente della Corte 23 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-367/08) (1)

(2009/C 69/78)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 260 dell'11.10.2008.


Tribunale di primo grado

21.3.2009   

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C 69/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2009 — Deutsche Post e DHL International/Commissione

(Causa T-388/03) (1)

(«Aiuti di Stato - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Ricevibilità - Gravi difficoltà»)

(2009/C 69/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (Bonn, Germania); e DHL International (Diegem, Belgio) (rappresentanti: sigg. J. Sedemund e T. Lübbig, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento d'esame preliminare ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 23 luglio 2003, C(2003) 2508 def., di non sollevare obiezioni a seguito del procedimento preliminare di esame ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, con riferimento a varie misure assunte dalle autorità belghe a vantaggio di La Poste SA, impresa pubblica postale belga, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG e dalla DHL International.


(1)  GU C 35 del 7.2.2004.


21.3.2009   

IT

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C 69/34


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Centro Studi Manieri/Consiglio

(Causa T-125/06) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto relativa alla gestione completa di un asilo nido - Decisione di affidare il servizio all'Ufficio “Infrastrutture e logistica’ (OIB) e di rinunciare alla procedura di gara d'appalto»)

(2009/C 69/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Studi Manieri (Roma, Italia) (rappresentanti: C. Forte, M. Forte e G. Forte, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro, P. Mahnič e M. Balta, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento della decisione del Consiglio, resa pubblica con lettera del suo segretariato generale del 16 gennaio 2006, recante rinuncia alla procedura di gara d'appalto 2003/S 209-187862, relativa alla gestione completa di un asilo nido, in secondo luogo, domanda di annullamento della valutazione positiva della proposta dell'Ufficio «Infrastrutture e Logistica» (OIB) per la gestione dei medesimi servizi e, in terzo luogo, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Centro Studi Antonio Manieri Srl è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


21.3.2009   

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C 69/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 febbraio 2009 — Omya/Commissione

(Causa T-145/06) (1)

(Concorrenza - Concentrazioni - Richiesta di informazioni - Art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 - Necessità delle informazioni richieste - Proporzionalità - Termine ragionevole - Sviamento di potere - Violazione del legittimo affidamento)

(2009/C 69/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omya AG (Oftringen, Svizzera) (rappresentanti: Ch. Ahlborn, C. Berg, solicitors, C. Pinto Correia, avvocato, e J. Flynn, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente sigg. V. Di Bucci, X. Lewis, R. Sauer, A. Whelan e F. Amato, successivamente sigg. Di Bucci, Lewis, Sauer e Whelan, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della Commissione 8 marzo 2006, adottata ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), con cui si ingiunge la rettifica delle informazioni comunicate nell'ambito dell'istruttoria del caso COMP/M.3796 (Omya/J. M. Huber PCC)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Omya AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


21.3.2009   

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C 69/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2009 — Iride e Iride Energia/Commissione

(Causa T-25/07) (1)

(Aiuti di Stato - Settore dell'energia - Reintegrazione dei costi non recuperabili - Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune - Obbligo per l'impresa beneficiaria di rimborsare previamente un aiuto precedente dichiarato illegale - Risorse statali - Vantaggio - Obbligo di motivazione)

(2009/C 69/82)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Iride SpA (Torino); e Iride Energia SpA (Torino) (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo, M. Merola e C. Bazoli)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e G. Conte, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 8 novembre 2006, 2006/941/CE, relativa all'aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'AEM Torino (GU L 366, pag. 62), in forma di sovvenzioni destinate a rimborsare i costi non recuperabili nel settore dell'energia, nella parte in cui essa, da un lato, afferma che si tratta di un aiuto di Stato e, dall'altro, subordina la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune alla condizione che l'AEM Torino rimborsi i precedenti aiuti illegali accordati nell'ambito del regime a favore delle aziende dette «municipalizzate»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Iride SpA e la Iride Energia SpA sono condannate alle spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


21.3.2009   

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C 69/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Germania/Commissione

(Causa T-74/07) (1)

(«FESR - Riduzione del contributo finanziario - Modifica del piano di finanziamento senza l'assenso della Commissione - Tassi massimi di finanziamento previsti per specifiche misure - Nozione di modifica importante - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Obbligo di motivazione - Ricorso di annullamento»)

(2009/C 69/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Blaschke, agenti, assistiti dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Wilms e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 dicembre 2006, C(2006) 7271, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo attuato ai sensi dell'iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni del Saarland, della Lorena e del Palatinato occidentale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


21.3.2009   

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C 69/36


Sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2009 — Volkswagen/UAMI (TDI)

(Causa T-174/07) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo TDI - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 62, n. 2, del regolamento n. 40/94 - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94)

(2009/C 69/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Risthaus, H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e R. Jepsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1479/2005-1), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo TDI come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


21.3.2009   

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C 69/37


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 febbraio 2009 — Bayern Innovativ/UAMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Causa T-413/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo LifeScience - Marchio comunitario figurativo anteriore Life Sciences Partners - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2009/C 69/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Beschorner, B. Glaser, C. Thomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Life Sciences Partners Perstock NV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 agosto 2007 (procedimento R 1545/2006-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Life Sciences Partners Perstock NV e la Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayern Innovativ — Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


21.3.2009   

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C 69/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Fox Racing, Inc./UAMI — Lloyd IP (SHIFT)

(Causa T-74/06) (1)

(Marchio comunitario - Non luogo a statuire)

(2009/C 69/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fox Racing, Inc. (Morgan Hill, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lloyd IP Limited (Penrith, Regno Unito) (rappresentante: R. Elliot, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 dicembre 2005 (procedimento 1180/2004-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lloyd IP Limited e la Fox Racing, Inc.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal convenuto.

3)

L'interveniente sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


21.3.2009   

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C 69/38


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Ziegler/Commissione

(Causa T-199/08 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di un'ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell'urgenza»)

(2009/C 69/87)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-L. Lodomez e J. Lodomez)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e O. Beynet, in seguito A. Bouquet e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


21.3.2009   

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C 69/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008 — Canon Communications/UAMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Causa T-262/08) (1)

( «Marchio comunitario - Opposizione - Ritiri dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

(2009/C 69/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Communication LLC (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Mak e E. Zietse)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 aprile 2008 (procedimento R 817/2005-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Messe Düsseldorf GmbH e la Canon Communications LLC.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI sopporteranno le proprie spese e ognuna di esse sopporterà la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


21.3.2009   

IT

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C 69/38


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione

(Causa T-401/08 R)

(Procedimento sommario - Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritto d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza)

(2009/C 69/89)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Richiedente: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: H. Pokela, avvocato)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 4, nn. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2006, 3435 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC C 82008), nella parte che riguarda la ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


21.3.2009   

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C 69/39


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Artisjus/Commissione

(Causa T-411/08 R)

(«Procedimento sommario - Decisione della Commissione che dispone la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell'urgenza»)

(2009/C 69/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Z. Hegymegi-Barakonyi e P. Vörös)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del combinato disposto degli artt. 3 e 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), per quanto riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/39


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione

(Causa T-60/08 P)

(2009/C 69/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 29 novembre 2007, causa F-19/07, Kerelov/Commissione, che respinge il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/43/06 di non iscriverlo nell'elenco di riserva del detto concorso e di estrometterlo da quest'ultimo, nonché, dall'altro, il risarcimento degli asseriti danni subiti.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce dieci motivi riguardanti o diretti a far riconoscere:

una violazione dei principi che governano il processo amministrativo in materia di prova, poiché il TFP avrebbe invertito l'onere della prova;

una violazione del principio del contraddittorio, in quanto il TFP non avrebbe concesso al ricorrente un termine ad esso sufficiente a prendere posizione sui nuovi documenti inseriti nel fascicolo;

una violazione del principio del carattere pubblico del procedimento, poiché il TFP non ha tenuto una nuova udienza a seguito del deposito di nuovi documenti;

una violazione dell'obbligo d'imparzialità, in quanto il TFP non avrebbe adottato misure necessarie ad istruire il fascicolo;

un errore di diritto, in quanto il TFP avrebbe considerato che il potere di estromettere un candidato appartiene alla commissione giudicatrice e non al direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO);

un errore di diritto, poiché il TFP avrebbe considerato che il divieto di contatti tra candidati di un concorso e membri della commissione giudicatrice viene meno al momento della pubblicazione dell'elenco di riserva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e non al momento della fine dei lavori della commissione giudicatrice;

una violazione dei principi del diritto amministrativo materiale nel confermare la decisione della commissione giudicatrice del 2 febbraio 2007 di estromettere il ricorrente dal concorso, dal momento che:

la detta decisione non sarebbe stata inserita nel fascicolo nella sua versione originale;

la detta decisione non conterrebbe motivi di fatto sufficientemente precisi per consentire al suo destinatario di acquisire conoscenza dei fatti esatti sui quali si è basata la decisione; e

la commissione giudicatrice non avrebbe invitato il ricorrente a fornire chiarimenti su fatti ad esso contestati, vale a dire sull'invio di due lettere alla commissione giudicatrice;

l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.


21.3.2009   

IT

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C 69/40


Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione

(Causa T-100/08 P)

(2009/C 69/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione, che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione del direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) di non trasmettergli le informazioni e i documenti relativi al concorso generale EPSO/AD/46/06.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce diversi motivi riguardanti e diretti a far riconoscere:

una violazione del principio del processo amministrativo, in quanto il TFP avrebbe considerato che l'atto introduttivo del ricorso non conteneva motivi di diritto senza però procedere d'ufficio ad una verifica di legittimità della decisione impugnata in primo grado, senza limitarsi ai motivi formulati dal ricorrente;

una violazione del «diritto alla tutela giurisdizionale» e del principio d'imparzialità del giudice, poiché il TFP avrebbe dichiarato il ricorso del ricorrente manifestamente irricevibile senza consentirgli di regolarizzare il suo ricorso e ciò in un momento in cui il ricorrente non poteva più proporre un nuovo regolare ricorso, essendo scaduto il relativo termine;

una violazione dei principi concernenti il diritto ad un giudice e il carattere pubblico del procedimento, in quanto non è stata tenuta udienza;

una violazione del principio di equità del processo, in quanto il TFP non avrebbe sentito il ricorrente riguardo alla causa di irricevibilità del suo ricorso;

una violazione dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, poiché il TFP avrebbe in realtà instaurato una «regola della cristallizzazione del dibattito contenzioso» considerando che il ricorso non conteneva motivi di diritto;

l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.


21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/40


Impugnazione proposta il 29 ottobre 2008 dal sig. Radu Duta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia

(Causa T-475/08 P)

(2009/C 69/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Duta (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Krieg)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

accogliere la presente impugnazione nella forma,

dichiararla giustificata nel merito,

quindi, riformando il giudizio del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 4 settembre 2008, dichiarare ricevibile e fondato il ricorso dell'impugnante,

quindi, annullare per le ragioni sopra enunciate le decisioni impugnate,

nella misura del necessario, rinviare dinanzi all'autorità competente affinché statuisca in conformità dell'emanando giudizio,

condannare l'intimata al pagamento della somma di 1 100 000 (un milione e centomila) euro come risarcimento danni,

nella misura del necessario, disporre una perizia per quantificare il danno subito dal ricorrente,

condannare l'intimata alla totalità delle spese del giudizio;

dare atto all'appellante che egli si riferisce espressamente alle conclusioni di primo grado che sono state allegate al presente ricorso d'impugnazione e che sono ritenute farne parte integrante,

per il resto, dare atto all'appellante che costui si riserva espressamente tutti i diritti, mezzi di ricorso e azioni, in particolare quello di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-103/07, Duta/Corte di giustizia, che dichiara irricevibile il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento del memorandum con il quale gli era stato comunicato che non gli sarebbe stato proposto un posto di referendario e, dall'altro, il risarcimento del danno che asseriva di aver subito.

Il ricorrente precisa di aver proposto il suo ricorso in via cautelativa al fine di preservare i suoi diritti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non deduce in maniera precisa gli elementi criticati della sentenza di cui viene chiesto l'annullamento né gli argomenti di diritto che sostengono nello specifico tale domanda.


21.3.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/41


Ricorso proposto il 24 dicembre 2008 — Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

(Causa T-574/08)

(2009/C 69/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des thoniers méditerranéens (Marseille, Francia), Jean-Luc Buono, Gérard Buono, Marc Carreno, Roger Louis Paul Del Ponte (Balaruc les Bains, Francia), Serge Antoine Di Rocco (Frontignan, Francia), Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Jean Louis Etienne Jalabert (Sigean, Francia), Jean Gérald Lubrano (Marseille, Francia), Gérald Jean Lubrano (Balaruc les Bains, Francia), Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Jean-Marc Penniello, Serge Antoine José Perez (Sorède, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Riconoscimento della responsabilità della Commissione europea nell'ambito delle conseguenze dell'attuazione del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso dell'oceano atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest e nel mediterraneo;

Risarcimento nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità; indennizzo stimato sulla base degli elementi di prova allegati e in corso di stabilizzazione; così quantificato in euro:

Buono Jean-Luc et Gérard 323 053 o 564 956 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Carreno Marc 1 euro simbolico;

Del Ponte Roger 518 707 o 703 707 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Di Rocco Serge 388 047 o 634 207 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Donnarel Jean-Louis 351 685;

Flores Jean-François 1 euro simbolico;

Jalabert Jean Louis Etienne 144 643;

Lubrano Jean e Lubrano Jean Lucien 212 358;

Lubrano Jean-Gérald 237 160 o 474 320 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Lubrano Gérald 213 588;

Marin Fabrice e Marin Robert 466 665 o 610 820 (a seconda della situazione prima o dopo l'imposta);

Marin Hervé, Marin Nicolas, Marin Robert, Marin Sébastien 1 euro simbolico;

Penniello Jean-Marc 624 000;

Perez Serge Antoine 54 645;

Risarcimento del danno morale del STM nella debita proporzione delle conseguenze di tale riconoscimento di responsabilità, ovvero un importo forfetario di 30 000 EUR che saranno destinati all'informazione dei membri in materia di diritto e regolamentazione comunitaria della pesca;

Rimborso di tutte le spese legali, processuali, di ufficiale giudiziario, di notifica e di forniture e fotocopie rese necessarie dal presente procedimento e di cui sarà fornito un rendiconto.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, pescatori di alto mare nonché il loro sindacato, chiedono il risarcimento del danno che ritengono aver subito in ragione dell'adozione del regolamento (CE) della Commissione n. 530/2008 (1) che vieta la pesca del tonno rosso nell'oceano atlantico, ad est del 45° grado di longitudine ovest e nel mediterraneo con tonniere con reti a circuizione battenti bandiere greca, francese, italiana, cipriota, maltese o spagnola o che sono registrate in tali Stati membri.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti avanzano taluni motivi e argomenti che rispettivamente deducono:

violazione dei principi del codice di buona condotta allegato al regolamento interno della Commissione in quanto la Commissione non avrebbe tenuto riunioni con il Syndicat des thoniers méditerranéens, pur avendolo promesso;

mancato indennizzo dei ricorrenti ai quali viene vietata la pesca quando la loro quota non sarebbe stata ancora raggiunta;

la circostanza che le misure adottate dalla Commissione non costituirebbero un semplice rischio inerente al settore di attività che i ricorrenti dovrebbero subire senza essere indennizzati;

mancanza di prova della necessità delle misure adottate, essendo queste adottate sulla base di estrapolazioni matematiche che non rivestono un carattere di prova;

in ragione del fatto che le misure di cui trattasi non riposerebbero su una minaccia grave;

violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento di cui trattasi chiudendo la pesca del tonno rosso sarebbe stato adottato in termini molto brevi e avrebbe annullato disposizioni che hanno appena aperto il periodo di pesca;

violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2), più particolarmente del diritto di lavorare e del diritto di proprietà.


(1)  Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

(2)  GU 2000, C 364, pag. 1.


21.3.2009   

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C 69/42


Ricorso proposto il 29 dicembre 2008 — Perusahaan Otomobil Nasional/UAMI — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Causa T-581/08)

(2009/C 69/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. BHD (Shah Alam, Malaysia) (rappresentanti: avv.ti J. Blind, C. Kleiner e S. Ziegler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Starnberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 ottobre 2008, R 1675/2007-1, confermare l'opposizione n. 501 306 per tutti i prodotti e servizi e respingere la domanda di marchio comunitario n. 2 296 408; e

condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese per il procedimento e per l'appello dinanzi al convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PM PROTON MOTOR» per prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 42 — domanda n. 2 296 408.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 198 564 del marchio denominativo «PROTON» per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione comunitaria n. 1 593 201 del marchio figurativo «PROTON» per prodotti e servizi delle classi 12 e 37; registrazione britannica n. 1 322 343 della serie di marchi «PROTON» per servizi delle classe 37; registrazione britannica n. 2 227 660 del marchio figurativo «PROTON» per prodotti e servizi delel classi 12 e 37; registrazione britannica n. 2 182 057 del marchio denominativo «PROTON DIRECT» per prodotti della classe 12; registrazione del marchio denominativo «PROTON» nel Benelux, in Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di rilevare che il marchio su cui si fonda il procedimento di opposizione gode di notorietà nel Regno Unito.


21.3.2009   

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C 69/43


Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 — Carpent Languages/Commissione

(Causa T-582/08)

(2009/C 69/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carpent Languages (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare di conseguenza la decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente;

annullare la decisione di affidare l'appalto alla società privata a responsabilità limitata ADIE TECHNICS;

in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata, condannare la Commissione a versare alla ricorrente un importo pari a 200 000 EUR (duecentomila EUR) a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali sofferti dalla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione di respingere la sua offerta, presentata nell'ambito dell'appalto per il lotto n. 4 del bando intitolato «contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze» (GU 2008, S 58-77561), nonché la decisione di affidare l'appalto ad un altro concorrente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dalla decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, attinenti:

ad una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non ha precisato né il numero di punti ottenuti dal concorrente risultato vincitore, né i vantaggi dell'offerta accettata rispetto a quella della ricorrente; inoltre, la Commissione non ha precisato alla ricorrente quale dei due studi di casi da essa presentati non ha ottenuto un punteggio sufficiente;

ad un errore manifesto di valutazione, in quanto il Comitato di valutazione ha assegnato un punteggio inferiore a 70 punti ad uno degli studi di casi presentati dalla ricorrente, nonostante essa avesse dettagliato, conformemente al capitolato, l'approccio che avrebbe seguito per fornire i servizi richiesti, i mezzi che avrebbe assegnato ai diversi compiti, il calendario dei lavori, nonché una stima dei costi;

ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione come definiti dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, in quanto l'assegnatario dell'appalto non soddisfa i criteri di selezione relativi alla capacità tecnica.


21.3.2009   

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C 69/43


Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-589/08)

(2009/C 69/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione di non attribuire la sua preferenza alle offerte della ricorrente e di aggiudicare i contratti al contraente prescelto;

ordinare alla Commissione di pagare i danni sofferti dalla ricorrente in seguito alla gara di appalto di cui trattasi per un importo di 920 000 EUR, portato fino ad un massimo di 1 700 000 EUR, a seconda del costo finale del progetto CITL;

condannare la Commissione a pagare le spese processuali e le altre spese e costi sostenuti a causa del ricorso, anche nel caso in cui esso venga respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente controversia la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere le offerte che la ricorrente aveva presentato in risposta al bando di gara aperto per l'aggiudicazione dell'appalto ENV.C2/FRA/2008/0017 riguardante un «Sistema di scambio delle quote di emissione — CITL/CR» (1) e di aggiudicare il contratto al contraente prescelto. La ricorrente inoltre chiede il risarcimento dei danni che sostiene di aver subito a causa di tale procedimento.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce i due motivi seguenti.

In primo luogo essa sostiene che la Commissione ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, nell'esaminare le tre offerte presentate dalla ricorrente per i tre rispettivi lotti dell'appalto.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato i principi di trasparenza e di parità di trattamento e quindi ha violato norme importanti che riflettono tali principi come gli artt. 92 e 100 del regolamento finanziario (2). Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la sua decisione. Essa afferma altresì che la Commissione non le ha fornito le informazioni supplementari da lei richieste dopo la decisione di aggiudicazione riguardanti i meriti dell'aggiudicatario. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha applicato dei criteri che non erano stati stabiliti in precedenza e che erano quindi ignoti ai candidati.


(1)  GU 2008/S 72-096229.

(2)  Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/44


Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)

(Causa T-1/09)

(2009/C 69/98)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metaform Lucchese SpA (Monsagrati, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008 (R 1152/2006-4);

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «META» per prodotti appartenenti alle classi 9, 11, 20 e 21 (domanda di registrazione n. 3 081 271)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Metaform Lucchese SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «METAFORM» per prodotti appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24 (marchio comunitario n. 1 765 361), il marchio figurativo italiano (marchio n. 587 108) e il marchio figurativo internazionale (marchio n. 603 054), per prodotti del pari appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/45


Ricorso proposto il 2 gennaio 2009 — Lind/Commissione

(Causa T-5/09)

(2009/C 69/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Brigit Lind (Greve, Danimarca) (rappresentante: avv. I. Anderson)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo personale, la somma di 50 000 EUR o ogni altra somma che la Corte ritenga giusta ed equa per risarcire lo shock e l'angoscia da lei patiti per la sofferenza e la morte ingiusta del fratello, provocati dal rifiuto, arbitrario ed illegittimo, della Commissione di imporre l'attuazione delle disposizioni sui controlli medici della direttiva 96/29 nel caso degli ex lavoratori coinvolti nell'emergenza radioattiva a Thule;

condannare la Commissione a versare alla successione di John Erling Nochen, rappresentata dalla ricorrente, la somma di 250 000 EUR o ogni altra somma che la Corte ritenga giusta ed equa a risarcire il dolore e la sofferenza, inclusa la consapevolezza della prematura morte, dal 2006 fin alla sua morte nel 2008, provocati dal rifiuto, arbitrario ed illegittimo, della Commissione di imporre l'attuazione delle disposizioni sui controlli medici della direttiva 96/29 nel caso degli ex lavoratori coinvolti nell'emergenza radioattiva a Thule e l'importo di 6 000 EUR, a titolo di spese per le esequie;

condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale per i danni che la stessa afferma di aver sofferto a causa della morte del fratello che si asserisce ascrivibile al rifiuto illegittimo da parte della Commissione di conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo (1), approvata in seduta plenaria, e di assicurare l'attuazione da parte della Danimarca della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (2) nel caso dei lavoratori coinvolti in un incidente nucleare a Thule, in Groenlandia, tra i quali rientra il fratello della ricorrente.


(1)  Relazione del Parlamento europeo sulle conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968 (Petizione 720/2002) [2006/2012(INI)].

(2)  GU L 159, pag. 1.


21.3.2009   

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C 69/45


Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Hansen/Commissione

(Causa T-6/09)

(2009/C 69/100)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bent Hansen (Aarslev, Danimarca) (rappresentante: avv. I. Anderson)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di 800 000 EUR o ogni altra somma che la Corte ritenga giusta ed equa per risarcire le sofferenze fisiche nonché il deterioramento delle condizioni di vita passati, presenti e futuri, conseguenti ai gravi danni alla salute provocati dal rifiuto, arbitrario ed illegittimo, della Commissione di imporre, nel caso degli ex lavoratori di Thule, l'attuazione dei controlli medici previsti dalla direttiva 96/29 per le malattie e le condizioni fisiche che dipendono da radiazioni;

condannare la Commissione a versare al ricorrente o alle strutture mediche di cura o agli operatori sanitari i costi futuri delle cure mediche e dei medicinali destinati ad alleviare e/o curare i danni alla salute, menzionati supra al primo capo, che non gli vengono forniti dal sistema di previdenza sanitaria dello Stato membro di appartenenza.

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie il ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale per i danni che lo stesso afferma aver subito in seguito al rifiuto, che si asserisce illegittimo, della Commissione di conformarsi alla risoluzione del Parlamento europeo (1), approvata in seduta plenaria, e di assicurare l'attuazione da parte della Danimarca della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (2) nel caso dei lavoratori coinvolti in un incidente nucleare a Thule, in Groenlandia, tra i quali rientra il ricorrente.


(1)  Relazione del Parlamento europeo sulle conseguenze per la salute pubblica dell'incidente di Thule del 1968 (Petizione 720/2002) [2006/2012(INI)].

(2)  GU L 159, pag. 1.


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C 69/46


Ricorso proposto il 12 gennaio 2009 — Schunk/UAMI (sezione cilindrica di un mandrino)

(Causa T-7/09)

(2009/C 69/101)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: avv. C. Koppe-Zagouras)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 31 ottobre 2008, nel procedimento R 1109/2007-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: qualsivoglia marchio riproducente la sezione cilindrica di un mandrino, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894)

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo. Inoltre, il marchio richiesto possiederebbe un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 69/46


Ricorso proposto il 13 gennaio 2009 — Gruber/UAMI (Run the globe)

(Causa T-12/09)

(2009/C 69/102)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Gruber (Ulm, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Kienle e M. Krinke)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2008 (procedimento R 1779/2007-1);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Run the globe» per servizi della classe 41 (domanda n. 5 154 521)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto presenta il necessario carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 69/47


Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Storck/UAMI (Forma di un topo di cioccolata)

(Causa T-13/09)

(2009/C 69/103)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert, I. Rohr)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 novembre 2008 (R 185/2006-4) e

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale raffigurante un topo di cioccolata, per prodotti della classe 30 (domanda n. 4 490 447)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto presenta il necessario carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/47


Ricorso proposto il 16 gennaio 2009 — Vanhecke/Parlamento

(Causa T-14/09)

(2009/C 69/104)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Frank Vanhecke (Bruges, Belgio) (rappresentanti: avv.ti R. Tournicourt e B. Siffert)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione controversa del Parlamento europeo 18 novembre 2008, notificata al ricorrente in data 30 novembre 2008, recante sospensione dell'immunità parlamentare del ricorrente.

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con nota indirizzata al presidente del Parlamento europeo, il Ministro della Giustizia belga ha chiesto la sospensione dell'immunità parlamentare del ricorrente. In base a quanto asserito dal ricorrente, tale domanda è stata presentata in risposta ad un'istanza dell'ufficio della procura della città di Dondermonde, che ha chiesto di poter procedere nei confronti del ricorrente in base al contenuto di un articolo apparso sull'organo di stampa locale del partito della città di Sint-Niklaas, di cui il ricorrente è l'editore responsabile.

In seguito a ciò, il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'immunità parlamentare del ricorrente.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente asserisce innanzitutto che, ai sensi dell'art. 10 del Protocollo sui Privilegi e Immunità delle Comunità europee, i membri del Parlamento europeo godono, all'interno del loro territorio nazionale, delle immunità di cui godono i membri dei parlamenti nazionali nei rispettivi paesi. Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che un'istanza di sospensione dell'immunità di un membro del Parlamento europeo può essere presentata solo dall'autorità che sia legittimata, ai sensi dell'ordinamento nazionale, a chiedere la revoca dell'immunità di un membro del parlamento nazionale. Di conseguenza, l'istanza per l'avvio di un procedimento di sospensione dell'immunità parlamentare dev'essere indirizzata al Ministro della Giustizia dagli uffici della procura esistenti presso uno Hof van beroep (Corte di appello) e non, come avvenuto nel presente caso, da un ufficio della procura distaccato a livello di un tribunale locale.

La seconda censura verte sulla procedura seguita per adottare una decisione dalla Commissione Affari Giuridici del Parlamento europeo. Il ricorrente asserisce che i membri della commissione che doveva adottare una decisione sull'istanza di sospensione dell'immunità parlamentare del medesimo avrebbero dovuto presenziare alla seduta in occasione della quale quest'ultimo ha illustrato la sua posizione, o avrebbero dovuto disporre di un resoconto affidabile che riportasse gli estremi delle sue tesi. Il ricorrente asserisce che ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

In terzo luogo, il ricorrente lamenta una violazione della riservatezza e del dovere di segretezza. A questo proposito egli asserisce che, prima che la Commissione Affari Giuridici procedesse alla votazione finale, la relazione del presidente della detta commissione era già a disposizione della stampa.

In quarto luogo, il ricorrente denuncia una violazione dell'art. 7 del regolamento di procedura del Parlamento europeo, poiché è stato reso impossibile un qualsiasi dibattimento in seduta plenaria.

In quinto luogo, il ricorrente lamenta un vizio di motivazione, in quanto la decisione controversa si limita a fare rinvio alla relazione della Commissione Affari Giuridici.

In sesto luogo, il ricorrente critica il ragionamento seguito dalla Commissione Affari Giuridici, secondo cui «le funzioni di un membro del Parlamento europeo non comprendono l'attività di editore responsabile di un organo di stampa di un partito nazionale». Il ricorrente sostiene la tesi che una delle funzioni di un uomo politico è quella di esprimere e diffondere una tesi politica e che la pubblicazione e redazione, in quanto editore responsabile, di articoli e pubblicazioni politiche costituisce, segnatamente, una parte dei compiti di un membro del Parlamento europeo.


21.3.2009   

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C 69/48


Ricorso proposto il 15 gennaio 2009 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)

(Causa T-15/09)

(2009/C 69/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentante: avv. A. Grolée)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2008, procedimento R 70/2006-4, in quanto ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario EURO AUTOMATIC CASH n. 4 114 864, con riferimento alla totalità dei prodotti e dei servizi rivendicati nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42;

registrazione della domanda di marchio comunitario EURO AUTOMATIC CASH n. 4 114 864 per tutti i prodotti e servizi indicati nella domanda;

condanna dell'l'UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI e nell'ambito del presente ricorso, in applicazione dell'art. 87 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EURO AUTOMATIC CASH» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 — domanda n. 4 114 864

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non sarebbe meramente descrittivo e presenterebbe il necessario carattere distintivo.


21.3.2009   

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C 69/48


Ricorso presentato il 16 gennaio 2009 — Eurotel/UAMI — DVB Project (DVB)

(Causa T-21/09)

(2009/C 69/106)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eurotel SpA (Milano, Italia) (rappresentante: F. Paola, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: DVB Project

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la nullità della decisione impugnata, dichiarando per l'effetto la nullità del marchio comunitario figurativo «DVB» perché in manifesto contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 7(1)(b), (c) e (d) CTMR;

Condannare l'UAMI alla rifusione delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio figurativo «DVB» (domanda di registrazione n. 2.75.771), per prodotti e servizi nelle classi 9 e 38.

Titolare del marchio comunitario: DVB project

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: La ricorrente.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: La parte che richiede la nullità non rivendica nessun diritto di marchio, ma fa valere che il marchio in questione sarebbe descrittivo e generico.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di annullamento.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lett. b), c) e d) del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.


21.3.2009   

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C 69/49


Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Katjes Fassin/UAMI (Forma di un muso di panda)

(Causa T-22/09)

(2009/C 69/107)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich sul Reno, Germania) (Rappresentante: avv. T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008, procedimento R 1299/2006-4;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale che rappresenta un muso di panda di cioccolata, per prodotti appartenenti alla classe 30 (domanda di registrazione n. 4 505 161)

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto avrebbe il necessario carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


21.3.2009   

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C 69/49


Ricorso proposto il 19 gennaio 2009 — Johnson & Johnson/UAMI — Simca (YourCare)

(Causa T-25/09)

(2009/C 69/108)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Johnson & Johnson GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. A. Gérard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simca Srl (Cesano Boscone, (MI))

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 novembre 2008, caso R 175/2008-1;

Accogliere l'opposizione e respingere la domanda di registrazione n. 4 584 587 per il marchio figurativo «YourCare», e

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «YourCare» per prodotti delle classi 3, 8 e 21.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo«Young Care», registrazione in Germania n. 2 913 574 per prodotti delle classi 3 e 5; marchio figurativo «bebe young care», registrazione in Germania n. 30 416 018 per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44; marchio denominativo «Young Care», registrazione in Germania n. 30 414 452 per prodotti della classe 21.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integralmente dell'opposizione e rigetto della richiesta di registrazione di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che non sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione; violazione dell'art. 74, n. 1, del menzionato regolamento, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di elementi probatori fattuali prodotti dalla ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 69/50


Ricorso proposto il 20 gennaio 2009 — Easycamp/UAMI — Oase Outdoors (EASYCAMP)

(Causa T-29/09)

(2009/C 69/109)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente Easycamp BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. C. Beijer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Oase Outdoors ApS (Give, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 853/2007-1 e R 916/2007-1;

autorizzare la ricorrente a continuare ad utilizzare il marchio comunitario — domanda di registrazione n. 3 188 943, per servizi della classe 43, e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EASYCAMP», per servizi delle classi 39, 41 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione danese n. 199 903 355 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione tedesca n. 39 910 614 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Benelux n. 944 316 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; registrazione di marchio per il Regno Unito n. 2 191 370 del marchio figurativo «easycamp» per prodotti delle classi 18, 20, 22, 24, 25 e 28; segno non registrato «easy camp» usato in Danimarca e nel Regno Unito.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto la commissione di ricorso ha a torto affermato che sussisteva rischio di confusione fra i marchi in questione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 69/50


Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Baid/UAMI (LE GOMMAGE DES FACADES)

(Causa T-31/09)

(2009/C 69/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Baid SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Grasset)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2008 (procedimento R 963/2008-1) e riformarla nel senso che il ricorso presso l'UAMI proposto dalla ricorrente è fondato e accettare, di conseguenza, il marchio rivendicato;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «LE GOMMAGE DES FACADES» per prodotti e servizi delle classi 3, 19 e 37 — domanda n. 6 071 641

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio, n. 40/94, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo, dell'art. 7, n. 3, di detto regolamento, in quanto il marchio richiesto ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso e dell'art. 73 di detto regolamento, in quanto la decisione impugnata è in gran parte basata su riferimenti a pagine internet.


21.3.2009   

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C 69/51


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-32/09 P)

(2009/C 69/111)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso:

(A.1)

annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

(A.2)

dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.

In via principale:

(B.1)

accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;

(B.2)

condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;

ovvero in via subordinata:

(B.3)

rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-18/07 L. Marcuccio/Commissione, che ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni riguardanti la qualificazione della nota datata 11 ottobre 2005, di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata, di domanda ex art. 90 dello Statuto ed alla conseguente applicabilità, nel caso di specie, del disposto del medesimo art. 90 dello Statuto.

Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni concernenti la data in cui la nota datata 11 ottobre 2005 pervenne alla convenuta e la data in cui la decisione controversa venne in essere.

Illegittimità delle statuizioni inerenti la presunta irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado nel suo complesso.

Difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in relazione alla data di presentazione del controricorso, ed error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato.

Violazione della norma del giusto processo, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


21.3.2009   

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C 69/51


Ricorso proposto il 26 gennaio 2009 — Procaps/UAMI — Biofarma (PROCAPS)

(Causa T-35/09)

(2009/C 69/112)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Procaps, SA (Barranquilla, Colombia) (rappresentante: avv. M. Vidal-Quadras Trias de Bes)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Biofarma SAS (Neuilly sur Seine, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno — marchi, disegni e modelli) 24 novembre 2008, caso R 867/2007-4, notificata alle parti il 25 novembre.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PROCAPS» (domanda di registrazione n. 3.519.394) per prodotti e servizi delle classi 5, 35, 39, 40 e 44.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: BIOFARMA, société par actions simplifiée.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale ed internazionale «PROCAPTAN», per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso.

Motivi dedotti: scorretta applicazione dell'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/49 sul marchio comunitario.


21.3.2009   

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C 69/52


Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — El Corte Inglés/Commissione

(Causa T-38/09)

(2009/C 69/113)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. Muñiz e M. Baz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 3 novembre 2008, C(2008) 6317 def., con la quale si constata che occorre recuperare a posteriori i dazi all'importazione e che, in un caso particolare, lo sgravio di detti dazi non è giustificato (caso REM 03/07).

La ricorrente ha importato prodotti tessili dalla Giamaica, importazione soggetta a un regime preferenziale previsto dall'Accordo di partenariato UE-ACP, purché provvisti di un certificato di circolazione modello EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità giamaicane. Detto certificato è stato allegato quale prova dell'origine giamaicana delle merci. Ciò nondimeno, una missione dell'OLAF in Giamaica ha concluso che le merci non acquisivano origine preferenziale in Giamaica e pertanto non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale.

In risposta alla richiesta di sgravio dell'obbligazione tributaria presentata dalla ricorrente ex art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, la decisione impugnata ha dichiarato che le autorità giamaicane non avevano commesso un errore fra quelli di cui all'art. 220, n. 2, lett. b) del citato regolamento e che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare a causa della scorretta presentazione dei fatti da parte degli esportatori.

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è da annullare per i seguenti motivi:

il procedimento amministrativo per l'adozione della decisione impugnata è affetto da violazione di forme sostanziali. In concreto, la decisione impugnata non ha rispettato il principio di buona amministrazione e sono stati gravemente violati i diritti della difesa della ricorrente, dal momento che non vi è un fascicolo amministrativo relativo all'iter della decisione impugnata.

La decisione impugnata commette un errore di valutazione, poiché conclude che la ricorrente non si trovava in una situazione particolare. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre una situazione particolare considerando che:

le autorità giamaicane sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non potevano essere soggette a trattamento preferenziale, e ciò anche qualora gli esportatori avessero fornito informazioni corrette;

le autorità giamaicane sono venute meno in modo grave agli obblighi loro incombenti.

La convenuta è venuta meno al suo obbligo di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo di partenariato UE-ACP.


21.3.2009   

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C 69/52


Ricorso presentato il 28 gennaio 2009 — A. Loacker/UAMI — Editrice Quadratum (QUADRATUM)

(Causa T-42/09)

(2009/C 69/114)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: A. Loacker SpA (Renon, Italia) (rappresentanti: V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Editrice Quadratum SpA (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata.

Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Editrice Quadratum SpA.

Marchio comunitario interessato: Marchio verbale «Quadratum», domanda di registrazione n. 4653481, per contraddistinguere, tra gli altri, dei prodotti nella classe 30.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio verbale comunitario «LOACKER QUADRATINI», per contraddistinguere certi prodotti nella classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accogliere il ricorso introdotto dal richiedente del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), nonché degli articoli 73 e 74 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


21.3.2009   

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C 69/53


Ricorso proposto il 3 febbraio 2009 — Cachuera/UAMI — Gelkaps (Ayanda)

(Causa T-43/09)

(2009/C 69/115)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: La Cachuera, SA (Misiones, Argentina) (rappresentante: Sr. E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Si voglia dichiarare correttamente formulato e proposto entro i limiti di tempo il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 19 novembre 2008, e, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, si voglia annullare la decisione di cui trattasi;

Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Gelkaps GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AYANDA» (domanda di registrazione: 3.315.405) per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 28, 29, 30, 32 e 44

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchi spagnoli figurativi e denominativi «AMANDA», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.


21.3.2009   

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C 69/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 gennaio 2009 — Italia/Commissione

(Causa T-431/04) (1)

(2009/C 69/116)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 314 del 18.12.2004.


21.3.2009   

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C 69/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009 — Commissione/Banca di Roma

(Causa T-261/07) (1)

(2009/C 69/117)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


21.3.2009   

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C 69/53


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 febbraio 2009 — Comtec Translations/Commissione

(Causa T-239/08) (1)

(2009/C 69/118)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

21.3.2009   

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C 69/54


Ricorso proposto il 12 dicembre 2008 — Di Prospero/Commissione

(Causa F-99/08)

(2009/C 69/119)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rita Di Prospero (Uccle, Belgio) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'EPSO di non ammettere la candidatura della ricorrente al concorso EPSO/AD/117/08.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) con cui si impedisce alla ricorrente di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


21.3.2009   

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C 69/54


Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — De Britto Patricio-Dias/Commissione

(Causa F-4/09)

(2009/C 69/120)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Massaux, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione di riassegnazione del ricorrente all'unità TREN.B.3

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni dell'APN 11 aprile 2008 e 21 ottobre 2008;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


21.3.2009   

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C 69/54


Ricorso proposto il 2 febbraio 2009 — Fares/Commissione

(Causa F-6/09)

(2009/C 69/121)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Soukaïna Fares (Berchem-Sainte-Agathe, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione di inquadramento della ricorrente nel gruppo di funzioni III, grado 8.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione adottata dall'AACC il 17 ottobre con la quale si respinge il reclamo proposto dalla ricorrente il 21 giugno 2008, volto all'annullamento della decisione di inquadrarla nel gruppo di funzioni III, grado 8, e con cui essa domanda di essere inquadrata nel grado 9, con effetto a partire dalla stessa data;

ove sia necessario, annullare altresì la decisione iniziale, con cui la ricorrente era stata inquadrata nel gruppo di funzioni III, grado 8;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


21.3.2009   

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C 69/55


Ricorso proposto il 30 gennaio 2009 — Faria/UAMI

(Causa F-7/09)

(2009/C 69/122)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Hélène Faria (Muchamiel, Spagna) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento del rapporto valutativo relativo al periodo 1o ottobre 2006-30 settembre 2007 e condanna del convenuto a risarcire i danni subiti dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

annullare il rapporto valutativo relativo al periodo 1o ottobre 2006-30 settembre 2007;

annullare, nella misura del necessario, la decisione 17 ottobre 2008, che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente;

condannare il convenuto a risarcire il danno morale subito, valutato ex aequo et bono in 100 000 euro;

condannare l'UAMI alle spese.