ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 66E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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Sommario |
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Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dall'11 al 13 marzo 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 113 E dell'8.5.2008. |
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Martedì 11 marzo 2008 |
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2009/C 066E/01 |
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2009/C 066E/02 |
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Mercoledì 12 marzo 2008 |
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2009/C 066E/03 |
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2009/C 066E/04 |
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2009/C 066E/05 |
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Giovedì 13 marzo 2008 |
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2009/C 066E/06 |
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2009/C 066E/07 |
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2009/C 066E/08 |
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2009/C 066E/09 |
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2009/C 066E/10 |
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2009/C 066E/11 |
Armenia |
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2009/C 066E/12 |
Russia |
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2009/C 066E/13 |
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2009/C 066E/14 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Giovedì 13 marzo 2008 |
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2009/C 066E/15 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Mercoledì 12 marzo 2008 |
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2009/C 066E/16 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Martedì 11 marzo 2008 |
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2009/C 066E/17 |
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2009/C 066E/18 |
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2009/C 066E/19 |
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2009/C 066E/20 |
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2009/C 066E/21 |
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2009/C 066E/22 |
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2009/C 066E/23 |
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2009/C 066E/24 |
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2009/C 066E/25 |
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2009/C 066E/26 |
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2009/C 066E/27 |
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2009/C 066E/28 |
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2009/C 066E/29 |
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2009/C 066E/30 |
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Mercoledì 12 marzo 2008 |
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2009/C 066E/31 |
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2009/C 066E/32 |
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2009/C 066E/33 |
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Giovedì 13 marzo 2008 |
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2009/C 066E/34 |
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2009/C 066E/35 |
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procedura di consultazione |
**I |
procedura di cooperazione, prima lettura |
**II |
procedura di cooperazione, seconda lettura |
*** |
parere conforme |
***I |
procedura di codecisione, prima lettura |
***II |
procedura di codecisione, seconda lettura |
***III |
procedura di codecisione, terza lettura |
IT |
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Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dall'11 al 13 marzo 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 113 E dell'8.5.2008.
Martedì 11 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/1 |
Politica europea del trasporto sostenibile
P6_TA(2008)0087
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla politica europea del trasporto sostenibile tenendo conto delle politiche europee dell'energia e dell'ambiente (2007/2147(INI))
(2009/C 66 E/01)
Il Parlamento europeo,
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viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007, concernenti l'adozione da parte del Consiglio europeo di un «Piano d'azione del Consiglio europeo (2007-2009) — Politica energetica per l'Europa» (7224/1/07), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica europea dei porti» (COM(2007)0616), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso una rete ferroviaria a priorità merci» (COM(2007)0608), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per la logistica del trasporto merci» (COM(2007)0607), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «L'Agenda dell'UE per il trasporto merci: rafforzare l'efficienza, l'integrazione e la sostenibilità del trasporto di merci in Europa» (COM(2007)0606), |
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visto il Libro verde della Commissione intitolato «Verso una nuova cultura della mobilità urbana» (COM(2007)0551), |
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visto il Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi presentato dalla Commissione (COM(2007)0140), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo. Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21. Un contributo alla strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione» (COM(2007)0022), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» (COM(2007)0019), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre» (COM(2007)0002), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica energetica per l'Europa» (COM(2007)0001), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21o secolo: costruire un futuro più sostenibile» (COM(2006)0848), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Relazione sui progressi compiuti nell'uso dei biocarburanti e di altri combustibili provenienti da fonti rinnovabili negli Stati membri dell'Unione europea» (COM(2006)0845), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545), |
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vista la comunicazione della Commissione intitolata «Mantenere l'Europa in movimento — una mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (COM(2006)0314), |
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vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulla strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (1), |
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vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007 sulla logistica delle merci in Europa — la chiave per una mobilità sostenibile (2), |
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vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 su «Mantenere l'Europa in movimento — una mobilità sostenibile per il nostro continente» (3), |
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vista la sua posizione in prima lettura, del 5 settembre 2006, sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di tasse relative alle autovetture (4), |
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vista la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (direttiva sull'Eurobollo) (5), |
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visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0014/2008), |
A. |
considerando che lo sviluppo sostenibile — obiettivo trasversale dell'Unione europea — è volto al costante miglioramento della qualità della vita e del benessere del nostro pianeta per le generazioni attuali e future, |
B. |
considerando che circa un terzo del consumo totale di energia nell'Unione europea a 25 è legato al settore dei trasporti, escludendo quello marittimo e le pipelines, e che il trasporto su strada, con una percentuale pari all'83 %, è la modalità che assorbe la maggior quantità di energia, |
C. |
considerando che il settore dei trasporti è responsabile per il 70 % della domanda di petrolio nella UE-25; che lo stesso è dipendente per il 97 % da combustibili fossili e che solo il restante 2 % proviene da energia elettrica (di cui buona parte generata da centrali nucleari) e l'1 % da bio-combustibili, |
D. |
considerando che l'efficienza energetica delle diverse modalità di trasporto è aumentata notevolmente negli ultimi anni e che ciò ha permesso di ridurre sensibilmente le rispettive emissioni di CO2 per km; considerando, tuttavia, che i suddetti miglioramenti sono neutralizzati dagli effetti di un aumento costante della domanda nel settore dei trasporti, |
E. |
considerando dunque che, nel complesso, le emissioni nel settore dei trasporti sono in continua crescita: solo nel 2005 il settore ha contribuito per il 24,1 % al totale delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2, CH4, N2O) della UE-27 e secondo le previsioni della Commissione da oggi al 2030 la domanda di energia nel settore aumenterà almeno del 30 %, |
F. |
considerando che grazie alle innovazioni tecnologiche e agli sforzi profusi dall'industria automobilistica le emissioni nocive prodotte dal trasporto su gomma sono diminuite; considerando che nello specifico tale risultato è stato conseguito grazie all'introduzione di catalizzatori, filtri per particelle fini ed altre tecnologie che hanno contribuito a ridurre le emissioni di NOx e di particelle inquinanti di una percentuale compresa tra il 30 % e il 40 % negli ultimi quindici anni; considerando tuttavia che, nonostante i suddetti miglioramenti, gli obiettivi in termini di riduzione di emissioni di CO2 risultanti dell'accordo volontario tra i costruttori di automobili sono stati solo parzialmente raggiunti, |
G. |
considerando che il traffico urbano genera il 40 % delle emissioni di CO2 e il 70 % delle altre emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli e che la congestione stradale, concentrata principalmente nelle aree metropolitane, costa all'Unione europea circa l'1 % del PIL, |
H. |
considerando che il 70 % dei progetti prioritari transeuropei di trasporto approvati nel 2004 riguardano i trasporti ferroviari e marittimi che sono riconosciuti come modi di trasporto meno inquinanti, |
I. |
considerando che nelle suddette conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8 l'Unione europea si è impegnata in modo risoluto e unilaterale a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020 rispetto ai valori del 1990, |
1. |
ritiene che la mobilità sia stata una delle più grandi realizzazioni e sfide del ventesimo secolo e che un trasporto sostenibile dovrebbe sviluppare un equilibrio corretto tra diversi e spesso contrastanti interessi, cercando di conciliare nel contempo il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità, l'importanza economica ed occupazionale del settore dei trasporti, la responsabilità verso l'ambiente locale e globale nonché il diritto dei cittadini alla sicurezza, alla qualità della vita e alla salute; |
2. |
sottolinea che anche il settore dei trasporti deve tener conto degli obiettivi dell'Unione europea di riduzione del consumo di petrolio e delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 di almeno il 20 % rispetto al 1990; |
3. |
sottolinea l'importanza del settore dei trasporti per l'occupazione, la crescita e l'innovazione e ritiene che una mobilità garantita, sicura ed abbordabile costituisca un requisito fondamentale del nostro stile di vita; ritiene dunque che — considerando prioritarie le esigenze di una mobilità sostenibile da un punto di vista ambientale — ci si possa aspettare l'adesione, da parte dei cittadini, a misure che garantiscano la loro mobilità nel lungo termine (6); |
4. |
è del parere che per raggiungere l'obiettivo di un trasporto europeo sostenibile da un punto di vista energetico ed ambientale sia necessario combinare diverse politiche che si sostengono e compensano a vicenda, coinvolgendo un numero sempre maggiore di attori, rappresentanti del settore dei trasporti, dell'amministrazione, dei cittadini; è convinto, infatti, che solo una adeguata combinazione di diverse misure possa mitigare gli effetti negativi dei singoli interventi contribuendo nel contempo a favorirne l'accettabilità da parte dei cittadini; |
5. |
ritiene che una combinazione di politiche di questo tipo dovrebbe contemplare in particolar modo:
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6. |
sottolinea l'importanza per l'Unione europea e per gli Stati membri di concentrare la propria azione su quei settori del sistema che sono più determinanti, segnatamente:
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7. |
sottolinea l'importanza della firma del protocollo sui trasporti relativo alla Convenzione delle Alpi da parte del Consiglio nel dicembre 2006; sottolinea che con la ratifica di tale protocollo devono essere immediatamente avviate dalla Commissione concrete misure di attuazione per la promozione del trasporto sostenibile in regioni montane sensibili e in zone densamente popolate; |
8. |
sottolinea, a questo riguardo, l'importanza di ricorrere parimenti a strumenti di mercato per la promozione di veicoli a basso consumo di carburante e a basse emissioni, come: esenzioni fiscali, riforma delle tasse automobilistiche in base alle emissioni inquinanti e all'efficienza dal punto di vista del consumo di carburante, incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e per l'acquisto di nuove auto a basse emissioni; importanti misure che contribuirebbero, nel contempo, ad ammortizzare l'onere, per i costruttori automobilistici, di rispettare gli obblighi imposti dal nuovo quadro legislativo; |
9. |
esorta dunque il Consiglio e gli Stati membri a dare prova della stessa determinazione mostrata in occasione del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007:
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10. |
raccoglie l'interrogativo della Commissione nel summenzionato Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi in merito alla possibilità di promuovere e allo stesso tempo monitorare in modo più attivo le riforme della tariffazione del trasporto e della fiscalità ambientale a livello nazionale, attraverso una procedura di coordinamento, di scambio di esperienze e di migliori pratiche, e la invita a prendere iniziative in tal senso; |
11. |
chiede al Consiglio e agli Stati membri di intensificare gli investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi di trasporto intelligenti (STI), mirati in particolar modo:
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12. |
insiste affinché la Commissione presenti, al più tardi entro il giugno 2008, un modello generalmente applicabile, trasparente e comprensibile per la valutazione dei costi esterni di tutti i modi di trasporto, destinato a servire come base per il futuro calcolo degli oneri corrisposti per l'uso delle infrastrutture; rileva che conformemente alla direttiva sull'Eurobollo tale modello debba essere corredato di un'analisi delle conseguenze del calcolo dei costi esterni per tutti i tipi di trasporto e di una strategia di applicazione graduale del modello a tutti i tipi di trasporto; si aspetta che questa iniziativa sia accompagnata da proposte legislative, a cominciare dalla revisione della direttiva sull'Eurobollo; |
13. |
è convinto che il problema della congestione urbana, responsabile del 40 % delle emissioni di CO2 e del 70 % delle restanti emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli, debba essere affrontato, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, in modo più ambizioso attraverso una strategia di cooperazione e coordinamento a livello europeo; |
14. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare il modo in cui le infrastrutture di trasporto e le relative tariffe incidono sullo sviluppo urbano e sulla futura domanda di servizi di trasporto; |
15. |
è del parere che una politica di mobilità urbana efficace dovrebbe tenere conto del trasporto di persone oltre a quello di merci e che pertanto debba essere basato su un approccio il più possibile integrato che permetta di riunire le soluzioni più adatte ad ogni singolo problema; è persuaso che le aree urbane offrano potenziali economicamente ragionevoli per ulteriori politiche di trasferimento modale a favore del trasporto pubblico, degli spostamenti a piedi e in bicicletta e di una nuova impostazione per gli aspetti logistici urbani; ritiene fondamentale, in tale contesto, investire sull'innovazione tecnologica (maggiore impiego dei STI), su un migliore sfruttamento delle infrastrutture esistenti, in particolar modo attraverso misure di gestione della domanda (ricorso alla tariffazione tipo ecopass) e su soluzioni innovative per ottimizzare l'integrazione del flusso urbano di merci e infine sulla promozione di nuove modalità per incentivare l'uso dell'auto privata, come la condivisione dell'automobile (car sharing) o il suo uso in comune (car pooling), e disposizioni per consentire il lavoro a domicilio; |
16. |
sottolinea l'importanza di misure (light measures) per raggiungere l'obiettivo di un trasporto più sostenibile e considera importante che i cittadini possano effettuare scelte informate sul mezzo di trasporto e sulla condotta di guida; chiede di migliorare l'informazione dei consumatori e di intensificare le campagne di educazione e di promozione di nuovi comportamenti in favore dei mezzi o modelli di trasporto più sostenibili; |
17. |
ritiene che il trasporto ferroviario — quale modo di trasporto a più basso consumo di energia o emissioni di CO2 — abbia un potenziale importante da sviluppare non solo nella logistica del trasporto merci, ma anche per le tratte di media — corta distanza per il trasporto passeggeri; |
18. |
invita la Commissione, gli Stati membri e il settore ferroviario a:
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19. |
ritiene che, nonostante le compagnie aeree abbiano ridotto i consumi di carburante dell'1-2 % per passeggero per chilometro negli ultimi dieci anni e che le emissioni sonore degli aerei siano notevolmente diminuite, l'impatto globale dell'aviazione civile sull'ambiente è aumentato a causa della forte crescita del traffico; sollecita pertanto:
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20. |
constata che l'adeguatezza dei costi nel trasporto aereo e la trasparenza nei prezzi dei biglietti aerei sono molto importanti nell'interesse dei passeggeri e della concorrenza leale nel settore dei trasporti e incoraggia pertanto la Commissione ad assumere ulteriori iniziative al riguardo; |
21. |
constata un aumento continuo delle emissioni del trasporto marittimo e raccomanda, in particolar modo:
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22. |
invita la Commissione e gli Stati membri a investire nell'ammodernamento delle infrastrutture portuali sia per i porti marittimi che per quelli delle vie navigabili interne allo scopo di permettere il rapido trasferimento di merci e di passeggeri da un sistema di trasporto all'altro, realizzando così una riduzione del consumo energetico nel settore dei trasporti; |
23. |
ritiene essenziale un miglioramento della logistica, dei fattori di carico nel trasporto merci e dell'intermodalità; sostiene, dunque, il totale completamento del mercato interno dei trasporti ed esorta la Commissione a sviluppare quanto prima il piano di azione sopramenzionato per la logistica del trasporto merci in Europa, sottolineando in particolare lo sviluppo del concetto dei «corridoi verdi»; |
24. |
invita la Commissione e gli Stati membri a investire di più nella ricerca nel settore dei trasporti per permettere lo sviluppo di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e che favoriscano la riduzione delle emissioni di CO2; chiede alla Commissione, nella revisione 2009 del quadro finanziario pluriennale, di aumentare in modo significativo lo sforzo finanziario complessivo a favore della R&S nei settori dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; |
25. |
appoggia le iniziative della Commissione intese a collegare meglio tra loro trasporti sostenibili e turismo mediante l'uso di mezzi di trasporto più ecologici, ad esempio combinando l'uso di mezzi di trasporto pubblici della bicicletta; |
26. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0469.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0375.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0345.
(4) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 85.
(5) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344).
(6) Vedasi «Attitudes on issues related to EU Transport Policy», Flash Eurobarometro n. 206b, Politica dei trasporti dell'UE.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/6 |
Allarme rapido in caso di emergenze gravi
P6_TA(2008)0088
Dichiarazione del Parlamento europeo sull'allarme rapido dei cittadini in caso di emergenze gravi
(2009/C 66 E/02)
Il Parlamento europeo,
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visto l'articolo 116 del suo regolamento, |
A. |
considerando l'importanza di disporre di un efficiente sistema di allarme rapido (AR) dei cittadini in caso di emergenze gravi, imminenti o in corso, al fine di ridurre le sofferenze e le perdite in vite umane, |
B. |
considerando che l'istituzione di sistemi di AR e di allerta rapida è stata oggetto di reiterate richieste del Parlamento ed è prevista da numerosi atti legislativi in vigore o in preparazione, |
C. |
considerando che i sistemi di AR prevedono che le autorità siano avvertite mediante reti regionali per la prevenzione di rischi (naturali, tecnologici, sociali) e che i cittadini siano allertati grazie a reti di telecomunicazione (radio, televisione, sirene, telefoni cellulari, ecc.), |
D. |
considerando che l'Unione europea non dispone di un sistema generale, plurilingue, semplificato ed efficiente di allerta della popolazione in caso di emergenza imminente o in corso e che l'attuazione di un tale sistema riguarda direttamente numerose politiche dell'Unione europea (telecomunicazioni, ambiente, salute, sicurezza interna e protezione civile), con ripercussioni su altri settori (trasporti, energia, turismo), |
E. |
considerando che l'Unione europea dovrebbe istituire un tale sistema, congiuntamente ad opportune campagne d'informazione e di formazione, al fine di promuovere presso i cittadini in pericolo comportamenti atti a salvare delle vite, |
1. |
invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare le misure e a stanziare le risorse necessarie allo sviluppo di un efficiente sistema di allarme rapido dei cittadini in caso di emergenze gravi, imminenti o in corso, in tutta l'Unione europea; |
2. |
invita la Commissione a presentare proposte legislative adeguate in tale ambito, tenendo conto di tutti i rischi e di tutte le politiche in gioco; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione. |
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Alexandru Athanasiu, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Etelka Barsi-Pataky, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Thijs Berman, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Umberto Bossi, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Hiltrud Breyer, Jan Březina, André Brie, Renato Brunetta, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Silvia Ciornei, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gianni De Michelis, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giorgos Dimitrakopoulos, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Edite Estrela, Harald Ettl, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Armando França, Ingo Friedrich, Sorin Frunzăverde, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Ioannis Gklavakis, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, David Hammerstein, Benoît Hamon, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Adeline Hazan, Anna Hedh, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Monica Maria Iacob-Ridzi, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mary Lou McDonald, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, David Martin, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Luís Queiró, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Martine Roure, Christian Rovsing, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Pierre Schapira, Margaritis Schinas, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Alexander Stubb, Margie Sudre, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Radu Țîrle, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Cornelis Visser, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Henri Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Josef Zieleniec, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Marian Zlotea, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Mercoledì 12 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/9 |
«Valutazione dello stato di salute» della PAC
P6_TA(2008)0093
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla «valutazione dello stato di salute» della PAC (2007/2195(INI))
(2009/C 66 E/03)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 20 novembre 2007, dal titolo «In preparazione alla “valutazione dello stato di salute” della PAC riformata» (COM(2007)0722), |
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visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), |
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vista la sua posizione dell'11 dicembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), |
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vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari (3), |
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vista la sua posizione del 26 settembre 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione per il 2008 (4), |
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vista la sua posizione del 14 febbraio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (5), |
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vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (6), |
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visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7), in particolare gli allegati I e III e le dichiarazioni 3 e 9, |
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visti l'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (8), |
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vista la decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 recante adattamento dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (9), |
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visto il mandato conferito dal Consiglio europeo alla Commissione europea per condurre negoziati in campo agricolo, nell'ambito delle conclusioni del Consiglio europeo in preparazione della terza Conferenza ministeriale dell'OMC del 26 ottobre 1999, |
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visto l'articolo 33, paragrafo 2, del trattato CE, recepito senza modifiche nel trattato di Lisbona, |
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visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0047/2008), |
A. |
considerando che l'agricoltura, insieme all'industria alimentare ad essa collegata, rappresenta uno dei maggiori settori dell'economia dell'UE, determina la sicurezza del suo approvvigionamento alimentare e inoltre partecipa in grado sempre maggiore alla definizione della sicurezza energetica, |
B. |
considerando che una politica agricola comune (PAC) dell'UE basata su un modello agrario europeo economico, ecologico e sociale capace di garantire la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sarà necessaria anche in futuro; considerando tuttavia che occorre proseguire sulla via fruttuosa delle riforme, potenziando ulteriormente lo sviluppo rurale, |
C. |
considerando che in futuro la PAC dovrà eliminare gli ostacoli che attualmente si frappongono all'accesso dei giovani all'attività agricola, facendo del trasferimento da una generazione alla successiva una delle sue priorità, |
D. |
considerando che la riduzione della burocrazia nel settore agricolo mediante l'introduzione di normative trasparenti, più semplici e meno farraginose comporterebbe una diminuzione delle spese per le imprese e i produttori agricoli nonché un minore dispendio amministrativo, |
E. |
considerando che la PAC deve evolvere per poter affrontare le grandi differenze a livello delle strutture agricole e regionali e deve, nel contempo, rispondere a nuove sfide quali il cambiamento climatico, la protezione del suolo e delle acque, la maggiore apertura al mercato mondiale o, ancora, la fornitura di biomassa, di materie prime e di energia rinnovabile; considerando che è necessario che la PAC sia dotata di risorse sufficienti e rispetti i suoi obiettivi originari, riaffermati recentemente nel trattato di Lisbona e riassumibili nella produzione di alimenti sani, di alta qualità, garantendo al contempo l'approvvigionamento a tutti gli europei a prezzi ragionevoli e consentendo agli agricoltori di mantenere i propri livelli di reddito, |
F. |
considerando che qualsiasi futura modifica della PAC dovrebbe tener conto della situazione specifica dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati, ed evitare di compromettere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli in tali paesi, |
G. |
considerando che sono state attuate con piena riuscita riforme fondamentali nel regime del sostegno diretto, e questo in tre riprese a partire dal 1992, così come in tutte le principali organizzazioni di mercato, ad eccezione di quella del settore lattiero-caseario, a partire dal 2004, |
H. |
considerando che tutti i paesi sviluppati hanno una politica agricola; considerando che nuove circostanze, come la crescita demografica mondiale, il cambiamento climatico, la crescente domanda energetica, la riduzione del sostegno dei prezzi e la maggiore apertura al mercato mondiale tendono, da un lato, a far aumentare i prezzi dei prodotti agricoli sul mercato europeo e provocano, dall'altro, fluttuazioni nettamente più pronunciate a livello dei rendimenti e una maggiore volatilità dei prezzi, ragion per cui diventa più che mai necessario mantenere la politica agricola comune, |
I. |
considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (intesa in senso sia quantitativo che qualitativo) rimarrà uno degli obiettivi essenziali della PAC, accanto a quello della preservazione degli ecosistemi, senza la quale non si può avere una produzione sana e durevole, e a quello dell'ottimizzazione dell'utilizzo del suolo in tutta l'UE, |
J. |
considerando che l'UE ha compiuto sforzi considerevoli per ridurre la spesa agricola in relazione al bilancio complessivo, abbassandone la quota da quasi l'80 % negli anni '70 al 33 % entro la fine delle attuali prospettive finanziarie, mentre la superficie agricola totale dal 2003 è aumentata del 37 % per via dell'adesione di nuovi Stati membri, |
K. |
ricordando gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo in occasione del Vertice di Berlino, riguardanti la garanzia delle spese totali per il primo pilastro della PAC fino al 2013, |
L. |
considerando che l'Atto di adesione del 2004 prevede deroghe all'applicazione di talune norme della PAC ai nuovi Stati membri, così da compensare il livello inferiore dei pagamenti diretti, |
M. |
considerando che in talune regioni non esiste alcuna alternativa a certe forme di produzione agricola tradizionale, che spesso costituiscono attività agricole fondamentali per queste regioni e quindi devono essere assolutamente preservate e sostenute per motivi imperativi di politica ambientale e regionale e per salvaguardare il tessuto economico e sociale, soprattutto alla luce del ruolo svolto dalla PAC in quelle regioni cosiddette di convergenza, in cui l'agricoltura e l'allevamento tendono ad assumere grande importanza quale strumento di sviluppo economico e di creazione di occupazione, |
N. |
considerando che occorre garantire Stabilità agli agricoltori dell'UE affinché le loro aspettative e i loro investimenti non siano vanificati, e che in determinati settori i sistemi regolatori devono permettere una prevedibilità a medio e a lungo termine, |
O. |
considerando che il legislatore europeo deve evitare che gli agricoltori e gli allevatori europei siano discriminati sia in seno all'Unione che in relazione ai loro concorrenti dei paesi terzi o deve ricorrere a strumenti adeguati per creare parità di opportunità per gli agricoltori e allevatori europei (parità di condizioni di concorrenza); considerando che occorrerà in particolare assicurare che le norme di qualità, di sanità, di ambiente, di benessere degli animali o altro, obbligatorie per gli agricoltori dell'UE, siano rispettate anche dagli esportatori di prodotti agricoli verso l'Unione europea, |
P. |
considerando gli obiettivi della PAC sono formulati all'articolo 33 del trattato CE e che, con riserva della piena ratifica del trattato di Lisbona, tutte le decisioni giuridiche e di bilancio fondamentali concernenti la PAC richiederanno l'approvazione del Parlamento, |
Q. |
considerando che garantire la sicurezza alimentare ai cittadini dell'UE è una priorità e che la si può realizzare al meglio attraverso una combinazione di aiuti alla produzione alimentare dell'UE e attraverso importazioni nel quadro delle norme dell'OMC; che tale sicurezza alimentare dipende anche dal contributo dell'UE alla costituzione delle scorte mondiali (oggi drammaticamente limitate), nella prospettiva di consentire all'UE stessa non solo di tutelarsi da penurie ma anche di assumersi la responsabilità per quanto concerne la sicurezza globale dello approvvigionamento alimentare, |
R. |
considerando che occorre effettuare un'analisi più approfondita dell'evoluzione dei mercati e delle sue ripercussioni sul mercato interno, data la situazione internazionale relativa alla produzione e ai prezzi delle materie prime, |
Introduzione
1. |
insiste sulla difesa del concetto di agricoltura sostenibile, competitiva e multifunzionale, che mantenga il carattere specifico di ciascun settore e zona di produzione e il cui obiettivo fondamentale sia l'approvvigionamento della popolazione con alimenti sani e sicuri, in quantità sufficienti e a prezzi ragionevoli per il consumatore; |
2. |
ritiene che la riforma della PAC del 2003 sia stata, nei suoi aspetti essenziali, un notevole successo, dato che ha permesso di accrescere considerevolmente la trasparenza e l'efficacia della PAC stessa, rafforzando nel contempo la responsabilità degli agricoltori e il loro orientamento ai bisogni del mercato, e ritiene altresì che tale processo debba essere proseguito, a condizione che sia rispettato l'impegno dei capi di Stato e di governo del dicembre 2002 di mantenere intatti fino al 2013 i fondi agricoli del primo pilastro; segnala per contro la necessità di proseguire una decisa semplificazione amministrativa della PAC e delle molte direttive e regolamenti UE aventi un impatto sugli agricoltori, al fine di alleviare l'onere per questi ultimi, senza che tale semplificazione dia luogo a una rinazionalizzazione della PAC o a un'ulteriore riduzione degli aiuti a favore degli agricoltori nell'UE; |
3. |
ritiene che l'abbandono di qualsiasi forma di regolamentazione in seno all'OMC non sia auspicabile politicamente in quanto, come dimostrato dalla situazione attuale, i livelli degli stock europei e mondiali sono estremamente bassi, si ripercuotono negativamente sul potere d'acquisto dei consumatori e sui redditi degli agricoltori e, al contempo, facilitano la speculazione; sottolinea peraltro che occorre disporre di strumenti contro un eventuale cambiamento drastico della congiuntura o volti ad affrontare i rischi d'incidenti sanitari o i risultati di catastrofi naturali sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico; |
4. |
accoglie pertanto favorevolmente gli adeguamenti tecnici derivanti dalla summenzionata comunicazione della Commissione, intesi ad assicurare il funzionamento della riforma del 2003, e chiede alla Commissione di garantire il principio economico fondamentale di stabilità nella PAC; |
5. |
chiede alla Commissione, in vista di riforme future, di effettuare un'analisi dei costi e benefici della PAC in termini di sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, autosufficienza nell'approvvigionamento e conservazione delle comunità rurali; sollecita la Commissione ad effettuare un'analisi del costo che può comportare per il consumatore l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari conseguente alla crescita della domanda mondiale, raffrontato con la spesa che la politica agricola rappresenta oggi per il cittadino; |
6. |
ritiene che, in relazione ai negoziati dell'OMC, la sfida per l'UE consista nel far fronte a tutti i vincoli futuri in modo da massimizzare la propria prosperità interna; ribadisce che spetta all'UE di fare il miglior uso possibile della flessibilità disponibile, ad esempio nel caso dei «prodotti sensibili»; sottolinea tuttavia che la condizione per qualsiasi accordo sull'agricoltura nel quadro dell'OMC consiste nel pervenire ad un accordo sulla proprietà intellettuale che copra le indicazioni geografiche e il riconoscimento degli interessi non commerciali quali criteri di importazione |
7. |
invita la Commissione a tenere in conto, nel quadro degli attuali negoziati OMC, le specificità della produzione agricola in quanto settore di produzione alimentare ed elemento strutturale ai fini dell'equilibrio territoriale, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia di adeguati livelli quantitativi e qualitativi in materia di sicurezza alimentare; |
8. |
ritiene tuttavia che l'UE debba disporre di strumenti sufficienti in grado di far fronte a crisi di mercato e di approvvigionamento nei settori agricolo e sanitario in futuro; |
9. |
sottolinea la necessità di procedere al riconoscimento, in modo effettivo e con mezzi adeguati, finanziari e di altro tipo, delle funzioni produttive, ambientali e rurali svolte dall'agricoltura; |
10. |
appoggia in linea di principio l'integrazione degli obiettivi generali nella PAC, segnatamente la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, la coesione territoriale, la protezione dei consumatori, dell'ambiente, del clima e degli animali, le energie rinnovabili e la biodiversità; segnala tuttavia che ciò deve collocarsi nel quadro di una politica di sviluppo sostenibile che combini prestazione economica, conservazione degli ambienti e delle risorse naturali, valorizzazione del territorio ed equità sociale; ricorda tuttavia che i Capi di Stato e di governo hanno confermato gli obiettivi della PAC mantenendo il contenuto dell'articolo 33 del trattato CE nel trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007; |
11. |
sottolinea che l'integrazione di obiettivi generali nella PAC non dovrebbe mettere in questione la produzione di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento in regioni montane, svantaggiate, periferiche e insulari dell'UE, che applicano metodi di produzione estensiva e forniscono in ampia misura prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento per il mercato locale, ma che vendono tali prodotti anche sui mercati nazionali degli Stati membri; |
12. |
ritiene che, se l'UE impone requisiti rigorosi ai suoi agricoltori e produttori, essa debba altresì assicurare che gli stessi requisiti siano soddisfatti da quanti esportano i loro prodotti agricoli verso l'UE e debba altresì insistere sull'inclusione degli obiettivi generali di cui sopra nei negoziati OMC; |
13. |
respinge una riduzione del bilancio complessivo del primo pilastro per il periodo che va fino al 2013 e sottolinea che, in un momento in cui i mercati agricoli e dell'allevamento sono colpiti da turbolenze e le riforme si trovano solo a metà percorso, gli agricoltori hanno assolutamente bisogno di affidabilità, sicurezza e, soprattutto, rispetto delle decisioni assunte nel 2003; |
14. |
respinge qualsiasi discriminazione basata sulle dimensioni dell'azienda e sulla forma giuridica in sede di pagamenti diretti, ma riconosce al contempo che tutta la ridistribuzione degli aiuti nel quadro del primo pilastro deve basarsi su una valutazione olistica dei suoi effetti sulla coesione sociale e regionale, sull'occupazione, sull'ambiente, sulla competitività e sull'innovazione; |
15. |
chiede di fornire aiuti esclusivamente agli agricoltori attivi nella produzione agricola; |
16. |
segnala che la summenzionata comunicazione della Commissione riserva troppo poca attenzione ai problemi, alle necessità e alle sfide cui si trova confrontato il settore agricolo dei dodici nuovi Stati membri, e raccomanda di tenerne conto in occasione delle prossime riforme, prendendo anche in considerazione un finanziamento supplementare specifico destinato alla ristrutturazione e all'ammodernamento; |
Pagamenti diretti
17. |
considera i pagamenti diretti assolutamente necessari anche in futuro in quanto garanzia di reddito di base, non solo in caso di disfunzioni del mercato ma anche come remunerazione per la fornitura di beni comuni da parte degli agricoltori e come compensazione per le norme in materia di ambiente, di approvvigionamento e sicurezza alimentare, di tracciabilità e di benessere animale nonché in campo sociale, che sono estremamente rigorose raffrontate su scala internazionale; |
18. |
rileva tuttavia che il livello dei pagamenti non sempre sembra essere commisurato agli sforzi compiuti dagli agricoltori interessati per conformarsi alle norme, in quanto i pagamenti continuano a dipendere in ampia misura dalle spese storiche; |
19. |
sollecita pertanto una relazione della Commissione che valuti l'entità dei costi addizionali di cui devono farsi carico gli agricoltori europei, rispetto ai loro principali concorrenti sul mercato mondiale, per conformarsi alle norme comuni in materia di ambiente, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare; la relazione dovrebbe inoltre paragonare questi costi all'importo reale dei pagamenti diretti percepiti dagli agricoltori, nonché trattare in maniera sufficientemente dettagliata i vari tipi di agricoltori nei singoli Stati membri; essa poi dovrebbe essere pubblicata prima che inizino le procedure decisionali relative alla politica agricola comune dopo il 2013; |
20. |
accoglie con favore la proposta della Commissione di concedere agli Stati membri su base volontaria maggiore flessibilità nel passaggio verso una separazione dei pagamenti diretti dai valori di riferimento storici e verso un sistema più uniforme, e invita la Commissione a chiarire, contestualmente alla presentazione della proposta legislativa, se, alla luce delle esperienze positive negli Stati membri, per questi ultimi sia realizzabile entro il 2013 una transizione più rapida su base volontaria verso un premio unico regionale o nazionale per superficie per quanto riguarda i pagamenti disaccoppiati; sottolinea tuttavia che gli Stati membri con disaccoppiamento completo (o parziale) basato sui pagamenti storici possano scegliere di abbandonare tale sistema in vigore fino al 2013; invita la Commissione ad effettuare uno studio circa l'impatto potenziale di un premio per superficie, in particolare per quanto riguarda le aziende agricole ad alta densità di allevamento su superfici agricole relativamente piccole; |
21. |
sottolinea che, optando per il passaggio a un modello regionale, occorre tenere conto delle difficoltà dovute alle peculiarità dei diritti specifici per l'allevamento, vale a dire il fatto che alcuni allevatori non dispongono, o dispongono solo limitatamente, di superfici agricole, nonché il fatto che l'allevamento estensivo in numerose regioni dell'UE si basa su un uso collettivo di pascoli indivisi, di proprietà di comuni, di comunità o di organismi statali; |
22. |
ritiene che, dato il numero sempre maggiore di settori coperti dal regime di pagamento unico (RPU) e alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime, alcune decisioni e norme d'applicazione risultino inutilmente rigide e complesse, per cui appare necessaria una ridefinizione delle norme, del quadro applicativo e della gestione amministrativa, che ne agevoli l'applicazione negli Stati e nei settori che lo desiderino; |
23. |
ritiene che il disaccoppiamento dei pagamenti diretti in generale abbia condotto con successo a orientare l'agricoltura europea verso il mercato, dati l'impatto più incisivo sul reddito e la maggiore libertà di decisione degli agricoltori nonché la connessa semplificazione della PAC; invita la Commissione ad applicare la politica di disaccoppiamento a ritmo più sostenuto, a meno che ciò non risulti in svantaggi considerevoli sul piano socioeconomico e/o ambientale in determinate regioni, in particolare quelle meno favorite; rileva tuttavia che vanno elaborate ulteriori valutazioni di impatto al fine di determinare in modo esaustivo gli effetti del disaccoppiamento per quanto riguarda determinate regioni, la produzione e il mercato fondiario; |
24. |
ritiene che in generale il disaccoppiamento degli aiuti diretti dalla produzione agricola possa a lungo termine contribuire a ridurre l'impatto ambientale negativo dell'agricoltura europea, purché sia accompagnato da un sostegno rafforzato alle pratiche sostenibili nello sviluppo rurale; |
25. |
rileva che qualsiasi ulteriore disaccoppiamento dovrebbe aver luogo solo dopo un attento esame degli effetti potenziali, compresi, ma non esclusivamente, l'equilibrio tra i vari settori agricoli, l'accresciuto pericolo delle monocolture e la minaccia ai settori agricoli a elevata intensità di manodopera; |
26. |
riconosce che la situazione dei premi per capo di bestiame, compresi i premi per il latte, non è comparabile, a motivo delle gravi distorsioni di mercato causate, tra l'altro, dal rincaro dei prezzi dei mangimi, che incidono in maggiore misura su alcuni dei sistemi di produzione animale praticati nell'UE; |
27. |
ritiene che in talune regioni, quali quelle montane e quelle con difficoltà specifiche (isole, zone secche e umide, regioni ultraperiferiche, ecc.), ove non esiste alcuna alternativa all'allevamento ad intensità di manodopera relativamente elevata, il disaccoppiamento completo dei premi per capo di bestiame possa comportare notevoli svantaggi sul piano sociale, economico e ambientale derivanti dalla variazione dei prezzi dei fattori di produzione, il che non è compatibile con gli obiettivi del trattato; chiede che vengano utilizzati dati di riferimento accurati quale base per l'attribuzione dei diritti agli aiuti in caso di disaccoppiamento (parziale); |
28. |
è consapevole del ruolo chiave dell'allevamento per l'agricoltura europea, specialmente in taluni paesi e regioni con zootecnia su vasta scala, e ritiene di conseguenza ragionevole il mantenimento parziale, per il momento, dei premi accoppiati per animale; riconosce il ruolo di rilievo svolto nell'economia regionale da queste aziende agricole fiorenti; ricorda che gli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 contengono una soluzione per le elevate densità di bestiame, che dovrebbe essere esaminata ulteriormente per il periodo successivo al 2013; |
29. |
ritiene, tuttavia, che ciò di per sé non sarà sufficiente; accoglie pertanto favorevolmente, quale primo passo nella giusta direzione, la preannunciata modifica dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «articolo 69»); rileva tuttavia che questo strumento non dovrebbe essere utilizzato per introdurre surrettiziamente una modulazione volontaria e un doppio rafforzamento del secondo pilastro; ritiene, inoltre che tale strumento non debba condurre a una rinazionalizzazione della PAC e che occorra garantire nei limiti del possibile condizioni omogenee tra gli Stati membri; |
30. |
chiede che gli stanziamenti a titolo dell'articolo 69 siano erogati in via prioritaria a favore di misure di promozione della coerenza territoriale e di rafforzamento dei singoli settori, in particolare a favore di misure intese a prevenire l'abbandono della produzione agricola, e soprattutto dell'allevamento, in regioni in cui ciò comporterebbe gravi conseguenze per la natura, il paesaggio o lo sviluppo regionale (in particolare le regioni di montagna, le zone umide, le zone affette da penuria d'acqua, altre regioni particolarmente sfavorite e i terreni erbosi situati in posizioni estreme), a favore di misure miranti alla ristrutturazione e al rafforzamento dei settori agricoli chiave (ad esempio i settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e ovino), nonché a favore di misure ambientali in funzione delle superfici (come l'agricoltura biologica), non contemplate finora nel secondo pilastro, e a favore della gestione dei rischi; |
31. |
ritiene che la dotazione dell'articolo 69 rivisto potrebbe, con riserva dei risultati di una valutazione d'impatto e su base volontaria, coprire fino al 12 % dei pagamenti diretti per Stato membro; |
32. |
esorta la Commissione a presentare proposte di norme comuni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 69 da parte degli Stati membri, al fine di evitare quanto più possibile barriere agli scambi commerciali e distorsioni della concorrenza, e chiede che tali proposte, ove opportuno, si inseriscano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati; chiede, inoltre, che tutte le misure che richiedono l'applicazione dell'articolo 69 siano comunicate alla Commissione; invita infine la Commissione ad elaborare un'analisi d'impatto da allegare alla sua proposta legislativa; |
33. |
ritiene che, in linea di principio, le misure finalizzate al rafforzamento di singoli settori dovrebbero essere finanziate nel lungo termine nel quadro del primo pilastro; ritiene pertanto che la Commissione debba valutare a fondo i risultati dell'applicazione dell'articolo 69 rivisto in preparazione di una riforma dopo il 2013; |
34. |
invita la Commissione, oltre a ciò, a presentare entro il 30 giugno 2010 una relazione che esponga esaurientemente il modo in cui garantire a lungo termine la produzione comunitaria di seminativi e la sicurezza dell'approvvigionamento per quanto riguarda il settore dell'allevamento in Europa, tenendo conto dei diversi sistemi di produzione all'interno dell'UE, della multifunzionalità e degli aspetti regionali (come regioni montane, regioni svantaggiate e piccole regioni insulari); ritiene che tale relazione dovrebbe affrontare altresì la questione relativa alla misura in cui gli obiettivi della PAC, anche dal punto di vista della sostenibilità e degli aspetti sociali, possano essere realizzati in modo più efficace e mirato mediante aiuti indiretti disaccoppiati, ad esempio mediante premi per terreni prativi estensivi e per terreni a pascolo, un pagamento speciale per la produzione di latte o carne, premi a favore di stalle costruite e attrezzate conformemente alle norme comuni in materia ambientale e di benessere animale, o strumenti specifici per la gestione delle crisi; sottolinea che la relazione deve appurare se o in quale misura, alla luce delle esigenze specifiche di regioni con aziende di allevamento intensivo, i premi accoppiati per animale o le soluzioni assimilabili agli articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) 1782/2003 saranno necessari anche dopo il 2013; |
35. |
raccomanda che i nuovi Stati membri che lo desiderino siano autorizzati ad applicare il regime semplificato di pagamento unico per superficie (RPUS) sino al 2013, e chiede alla Commissione di esaminare se non si possa semplificare ulteriormente l'applicazione del RPUS mediante la modifica delle regole sulle superfici ammissibili agli aiuti; |
36. |
ritiene che tutti gli stanziamenti di bilancio destinati all'attuazione della PAC, che sono stati risparmiati o non sono stati utilizzati, dovrebbero essere spesi nel quadro della PAC stessa; |
37. |
ritiene che i pagamenti diretti continueranno ad essere necessari anche dopo il 2013, ma che tuttavia dovrebbero basarsi su nuovi criteri oggettivi, segnatamente sull'occupazione diretta generata dalle aziende agricole, o assumere maggiormente la forma di un premio destinato agli agricoltori per la gestione del suolo o di un indennizzo per taluni servizi effettivi di interesse generale o norme particolari, comprese quelle sul benessere animale, e ritiene che andrebbe esaminata la conformità delle notevoli differenze nei pagamenti per superficie a livello regionale e della diversa dotazione del secondo pilastro; invita la Commissione a proporre misure idonee finalizzate a garantire che la totalità dei pagamenti diretti vada solo a beneficio delle persone e delle imprese che lavorano effettivamente nell'agricoltura; |
Semplificazione, condizionalità e orientamento verso il mercato
38. |
appoggia, dopo un adeguato periodo di eliminazione progressiva, l'integrazione graduale dei sistemi di pagamento basati sulla produzione che sono più piccoli, e quindi più onerosi sotto il profilo amministrativo (foraggio, canapa, lino, fecola di patate), nel regime di pagamento unico per superficie, a meno che ciò non dia luogo a notevoli svantaggi sociali, economici o ambientali in particolari regioni; ritiene che, qualora necessario per motivi di politica regionale, occorrerebbe prevedere misure di accompagnamento a norma dell'articolo 69; invita la Commissione ad effettuare un'analisi caso per caso del suo impatto economico e regionale, che dimostri che si tratta della soluzione adeguata e individui il necessario scadenzario per la sua attuazione; sottolinea che il disaccoppiamento non dovrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa delle forme di produzione interessate; |
39. |
si dichiara favorevole all'immediata abolizione dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, uno strumento di controllo delle quantità che ha perso la sua ragione d'essere in un sistema di aiuti diretti disaccoppiati e che si rivela, oltretutto, estremamente oneroso sul piano amministrativo, e alla conversione dei diritti di ritiro in diritti normali; |
40. |
ritiene che, nel quadro della riduzione delle superfici ritirate dalla produzione conseguente all'aumento della domanda di prodotti agricoli, eventuali vantaggi ambientali, derivanti dal ritiro dei seminativi dalla produzione e concernenti l'impollinazione delle coltivazioni da parte delle api, possano essere ottenuti dagli Stati membri in modo più efficace e diretto attraverso misure realizzate a titolo del secondo pilastro e attraverso la modifica della definizione di mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, elementi che faciliterebbero inoltre lo sviluppo della biodiversità della fauna e degli habitat naturali; |
41. |
chiede la graduale abolizione del regime di aiuti alle colture energetiche nel corso di un periodo di cessazione progressiva, poiché le colture energetiche sono particolarmente onerose sotto il profilo amministrativo e presentano vantaggi scarsi o inesistenti in termini di politica energetica sul mercato attuale; |
42. |
chiede che gli stanziamenti che non sono stati utilizzati a seguito dell'abolizione del premio alle colture energetiche vengano messi a disposizione, tra l'altro, espressamente a favore di misure di accompagnamento nel quadro dell'organizzazione del mercato lattiero, in particolare nelle regioni di montagna e in altre regioni con difficoltà specifiche; |
43. |
chiede alla Commissione di rendere disponibili gli stanziamenti non utilizzati del bilancio agricolo, che erano stati previsti per misure di orientamento del mercato quali interventi, sovvenzioni alle esportazioni o immagazzinamento, in via prioritaria tramite l'articolo 69 per il rafforzamento dell'economia nelle zone rurali, in particolare delle aziende agricole, in funzione degli obiettivi di sviluppo rurale; |
44. |
ritiene che i pagamenti diretti senza condizionalità non siano più giustificabili; sottolinea a tale riguardo che, per un periodo di transizione, i nuovi Stati membri devono essere coadiuvati dall'UE nell'applicazione delle disposizioni in materia di condizionalità; |
45. |
respinge, a fronte del calo dei pagamenti diretti, ogni ampliamento del campo di applicazione della condizionalità fintantoché gli Stati membri e la Commissione non registreranno progressi significativi sulla via della semplificazione e dell'armonizzazione delle disposizioni di controllo e la Commissione non presenterà agli agricoltori una sintesi delle spese connesse alla condizionalità; rimanda a tale proposito alla sua posizione dell'11 dicembre 2007; |
46. |
ritiene che la condizionalità debba limitarsi al controllo delle norme essenziali del modello produttivo europeo e delle norme che possono essere soggette a controlli sistematici e armonizzati nei vari Stati membri; |
47. |
chiede una maggiore efficacia della condizionalità in relazione ai suoi obiettivi e un'attuazione più omogenea nei vari Stati membri; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti più chiari per assistere gli Stati membri nell'attuazione; |
48. |
chiede che si metta fine agli oneri sproporzionati che gravano sull'allevamento per effetto della condizionalità e chiede, in particolare, a tal fine, che si proceda ad un esame critico di alcune norme igieniche e di marcatura (ad esempio marchi auricolari); |
49. |
potrebbe far proprio un adeguamento moderato dei requisiti in vista del mantenimento di buone condizioni agricole ed ambientali e della gestione sostenibile del territorio, in considerazione delle mutate condizioni ambientali e di produzione (cambiamento climatico, biomassa), ove fosse garantito che tali requisiti vengono applicati in modo comparabile a livello europeo; |
50. |
ritiene che gli Stati membri che applicano il RPUS debbano avere il diritto di applicare il principio di condizionalità in modo scaglionato nel tempo, onde preparare adeguatamente l'introduzione dei sistemi di controllo necessari e convincere gli agricoltori che è fondamentale rispettare le norme stabilite; |
51. |
invita la Commissione a proseguire la semplificazione della PAC e nel contempo a verificare regolarmente gli atti legislativi per determinare se sono necessari e se le loro disposizioni sono opportune; ritiene, in tale contesto, che occorra proporre ulteriori misure, come norme transitorie semplificate per i diritti di pagamento in caso di non attivazione, il raggruppamento dei diritti di pagamento minimi, l'introduzione di un premio unico per i piccoli beneficiari, la semplificazione, la riduzione o l'abolizione delle norme relative alla riserva nazionale, in funzione del passaggio al pagamento unico per superficie su scala regionale/nazionale, la rinuncia alla decadenza dei diritti di pagamento in caso di mancato utilizzo, l'abolizione dei registri manoscritti per i bovini e altri animali d'allevamento; |
52. |
esorta inoltre gli Stati membri a garantire pagamenti puntuali e la Commissione a consentire l'erogazione di pagamenti anticipati agli agricoltori; |
53. |
chiede alla Commissione di stabilire i meccanismi necessari per fare in modo che le importazioni da paesi terzi siano conformi alle stesse norme cui sottostanno i prodotti comunitari in materia di condizionalità, sicurezza alimentare, ecc.; |
Rete di sicurezza
54. |
ritiene che, in considerazione del previsto aumento di rischi ambientali, climatici ed epidemici nonché delle notevoli fluttuazioni dei prezzi sui mercati agricoli, sia di vitale importanza adottare misure supplementari di prevenzione dei rischi che fungano da rete di sicurezza; |
55. |
ricorda che una produzione orientata al mercato, un'adeguata rotazione delle colture, la diversificazione, gli strumenti finanziari di mercato, i contratti nell'ambito della catena dell'approvvigionamento e le assicurazioni sono strumenti importanti attraverso i quali gli agricoltori possono proteggersi dai rischi, e ricorda che la responsabilità per un'adeguata prevenzione dei rischi incombe in linea di principio agli agricoltori; |
56. |
ritiene che, per ovviare alle lacune del mercato, sia opportuno mantenere il sistema di intervento, trasformandolo in una vera e propria rete di sicurezza per le circostanze eccezionali e dotandolo di norme basate sull'evoluzione del mercato mondiale; |
57. |
sostiene pertanto la proposta della Commissione di ridurre a zero le soglie di intervento per i cereali e di mantenere una soglia d'intervento, eventualmente ridotta, solo per il frumento; |
58. |
ritiene che i sistemi di assicurazione privati o misti, quali le assicurazioni multirischio, vadano sviluppati urgentemente in considerazione dell'aumento dei rischi; è consapevole che tale operazione potrà riuscire solo con una partecipazione pubblica al suo finanziamento; sottolinea che l'introduzione di tali sistemi non deve in alcun modo pregiudicare la parità di condizioni tra i vari Stati membri; chiede alla Commissione di esaminare l'introduzione o la promozione in futuro di un regime comunitario di riassicurazione per far fronte ai problemi derivanti da catastrofi climatiche o ambientali; |
59. |
richiama l'attenzione sul fatto che tutti i paesi terzi interessati utilizzano questo tipo di sistemi finanziati dallo Stato; |
60. |
ritiene pertanto che occorra creare, in una prima fase, fonti di finanziamento per sovvenzionare a livello nazionale o regionale sistemi di assicurazione contro i rischi a partire dal 2009, tenendo conto dei diversi potenziali di rischio in Europa; ritiene che la Commissione dovrebbe esaminare la misura in cui i gruppi di produttori, le associazioni di categoria o interprofessionali e il settore assicurativo privato possano essere associati a tali sistemi; |
61. |
ritiene che, a fronte di condizioni del tutto diverse nei singoli settori, siano probabilmente preferibili soluzioni settoriali differenziate (analogamente alla soluzione adottata nel settore ortofrutticolo) rispetto ad approcci orizzontali; |
62. |
ritiene che tali misure dovrebbero essere finanziate in parte nell'ambito del primo pilastro sulla base dell'articolo 69, visto che rientrano nel campo di applicazione della politica di mercato; |
63. |
chiede alla Commissione di studiare l'applicazione di strumenti di gestione delle crisi di mercato e delle crisi climatiche rivolti alle organizzazioni di produttori e alle cooperative, al fine di assisterle a sostenere i costi connessi a un calo dell'apporto di prodotto da parte dei loro membri; |
64. |
ritiene che le misure di gestione e prevenzione dei rischi non debbano tradursi nella reintroduzione di misure di sostegno basate sulla produzione; |
65. |
ritiene pertanto che la Commissione debba elaborare un contesto comune per il finanziamento dei sistemi di gestione dei rischi da parte degli Stati membri, nel rispetto dei sistemi attualmente in uso o approvati in passato dalla Commissione, al fine di escludere quanto più possibile distorsioni alla concorrenza e agli scambi, eventualmente mediante l'introduzione di norme comuni in seno alle singole organizzazioni comuni di mercato; |
66. |
invita la Commissione a presentare entro il 30 giugno 2010 un'analisi complessiva degli esistenti sistemi di gestione dei rischi e delle possibilità di estenderli a livello comunitario dopo il 2013; |
Modulazione/soglia di riduzione/degressività/soglia minima
67. |
richiama l'attenzione sul fatto che l'imposizione di massimali degressivi, la modulazione e la disciplina di bilancio possono, in caso di attuazione delle proposte della Commissione, avere importanti effetti ridistributivi in talune regioni; |
68. |
ritiene che qualsiasi modifica degli stanziamenti per lo sviluppo rurale che sia incompatibile con i massimali parziali di cui all'allegato III dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 debba essere approvata da tutti i firmatari; |
69. |
ricorda che non è stata realizzata finora alcuna valutazione d'impatto delle conseguenze della prosecuzione della modulazione, della degressività e delle soglie minime sul mercato del lavoro delle zone rurali e sulla coesione regionale; sottolinea pertanto che occorre procedere ad una valutazione del primo pilastro; |
70. |
sottolinea che i limiti più bassi proposti dalla Commissione potrebbero avere effetti non trascurabili in taluni Stati membri e potrebbero avere ripercussioni sulla ripartizione dei pagamenti PAC tra gli Stati membri, mentre il limite superiore prevede un trasferimento di circa 500 milioni di euro dal primo al secondo pilastro; ricorda che permangono seri dubbi per quanto riguarda l'attuale rapporto costi-benefici delle misure del secondo pilastro; ritiene, quindi, che i risparmi realizzati grazie all'eventuale applicazione di tale provvedimento debbano restare nel primo pilastro; |
71. |
respinge la proposta della Commissione relativa alla degressività (riduzione fino al 45 %) nella sua forma attuale, in quanto non stabilisce una chiara connessione tra le dimensioni e la ricchezza di un'azienda e non tiene conto nel calcolo della manodopera necessaria per gestire un'azienda agricola di grandi dimensioni; ritiene che la proposta della Commissione discriminerebbe ingiustificatamente le aziende o associazioni agricole e condurrebbe a una perdita di posti di lavoro e alla frammentazione di strutture competitive mature, con la conseguenza di determinare scissioni aziendali solamente per motivi legati alle sovvenzioni, il che provocherebbe danni strutturali in alcune regioni d'Europa; |
72. |
ritiene che la degressività e/o la definizione di massimali siano accettabili solo sulla base di una valutazione approfondita delle conseguenze per il mercato del lavoro e per le politiche regionali e solo a condizione che si instauri un sistema che permetta di tenere conto del numero di lavoratori a tempo pieno coperti dalla previdenza sociale, di talune strutture aziendali (imprese condotte da più famiglie, organizzazioni cooperative, ecc.) o dei costi totali della manodopera, al fine di ridurre la degressività; chiede alla Commissione di tenere presente che è opportuno non svantaggiare le aziende più piccole riunite in un'unica persona giuridica al fine di creare economie di scala e divenire più concorrenziali; |
73. |
chiede che gli eventuali fondi risultanti dalla degressività restino nelle regioni o Stati membri interessati, dove verranno, ad esempio, utilizzati per finanziare misure conformemente all'articolo 69 o nel quadro del secondo pilastro; chiede che tali fondi siano rivolti direttamente agli agricoltori; |
74. |
appoggia, anche alla luce della relazione annuale 2006 della Corte di conti, la proposta di innalzare le soglie minime a 1 ettaro o all'importo corrispondente di 250 euro, in combinazione con l'introduzione di un premio unico o di un forfait minimo per i piccoli beneficiari; ritiene tuttavia che, in casi debitamente giustificati, in considerazione delle notevoli differenze nelle strutture agricole, dovrà essere lasciata agli Stati membri la facoltà di fissare le soglie minime; |
75. |
appoggia nondimeno gli sforzi della Commissione intesi ad assicurare il finanziamento adeguato di una politica sostenibile per le zone rurali nel quadro del secondo pilastro della PAC, pur ritenendo che tale obiettivo non debba essere conseguito a detrimento del primo pilastro; |
76. |
segnala che, viste le già drastiche riduzioni singole applicate, un'ulteriore riduzione dell'8 % dei pagamenti diretti non sia ammissibile senza una preventiva valutazione d'impatto; |
77. |
ritiene che, a fronte delle numerose richieste di riduzione dei grandi pagamenti, si potrebbe prevedere una modulazione progressiva sulla base delle informazioni disponibili e di una valutazione d'impatto, tenendo conto della struttura dell'azienda agricola (associazioni, ecc.), dell'organizzazione del lavoro e/o del costo della manodopera e dei tipi specifici di produzione nei diversi sistemi di pagamento diretto (ad esempio: problemi specifici di aziende agricole e regioni ad alta densità di allevamento su superfici relativamente ridotte). Ritiene che i fondi risultanti dalla modulazione debbano essere ripartiti conformemente alle regole generalmente applicabili agli stanziamenti di modulazione e rimanere nelle regioni o Stati membri da cui provengono. Ritiene che si potrebbe prevedere una modulazione progressiva nella forma seguente:
|
78. |
chiede che la modulazione facoltativa sia sostituita dalla modulazione obbligatoria; |
79. |
ritiene che i fondi di modulazione vadano resi disponibili innanzitutto nel quadro del metodo Leader e vadano destinati a misure contro la perdita di biodiversità, all'assicurazione contro i rischi, all'adattamento al cambiamento climatico, alle misure miranti all'utilizzazione sostenibile della biomassa, alle misure di accompagnamento delle riforme strutturali (ad esempio l'organizzazione del mercato del latte), alla salvaguardia della produzione nelle regioni montane, nelle piccole regioni insulari e in altre regioni comparativamente sfavorite, alla garanzia di qualità, comprese le misure di protezione degli animali, all'agricoltura biologica, a misure di smaltimento nonché all'adeguamento ai progressi tecnici; chiede che tutte queste misure vadano a diretto beneficio degli agricoltori; |
Organizzazione comune del mercato lattiero
80. |
è consapevole del fatto che l'attuale regime delle quote lattiere nella sua forma attuale non verrà presumibilmente proseguito oltre il 2015 e invita la Commissione a effettuare un'analisi esaustiva sulle possibili modalità di organizzazione del mercato del latte in futuro; invita la Commissione a presentare, per il periodo successivo al 2015, un piano convincente per il settore lattiero, che garantisca la continuazione della produzione di latte in Europa, anche in zone montane, in zone periferiche e in zone con difficoltà specifiche; |
81. |
richiama l'attenzione della Commissione sulle decisioni prese dal Parlamento (10) nel quadro del «mini-pacchetto lattiero» rela tivo alle misure di mercato e al fondo lattiero; |
82. |
invita tutte le parti interessate ad utilizzare il tempo intercorrente fino al 2015 per stabilizzare o rafforzare le posizioni di mercato e garantire un «atterraggio morbido» del comparto lattiero-caseario europeo, preferibilmente mediante aumenti strutturali delle quote; |
83. |
chiede un adeguamento delle quote lattiere al mercato in risposta alle variazioni della domanda sui mercati mondiali; ritiene pertanto che le quote debbano essere aumentate del 2 % nella campagna lattiera 2008/2009 su base volontaria per ciascuno Stato membro; invita la Commissione a destinare l'aumento alla riserva nazionale; chiede una revisione annuale della quote; |
84. |
chiede, inoltre, una riduzione sostanziale del superprelievo per la campagna lattiera 2009/2010, alla quale dovranno seguire altre diminuzioni negli anni successivi al fine di compensare l'aumento dei prezzi delle quote, e un bilanciamento ex-post delle quote a livello europeo che consenta un loro miglior utilizzo; |
85. |
chiede particolari misure di accompagnamento al fine di prevenire l'abbandono della produzione lattiera nelle regioni montane e in altre regioni con particolari difficoltà, nei casi in cui non esistano alternative alla produzione lattiera tradizionale o in cui l'abbandono dell'attività agricola si tradurrebbe nella perdita di importanti ambienti naturali; |
86. |
ritiene che occorra stanziare fondi adeguati, prioritariamente a titolo dell'articolo 69, al fine di preservare l'industria lattiera, in particolare nelle regioni montane, nelle regioni ultraperiferiche (quali le Azzorre) e in altre regioni con difficoltà paragonabili, ad esempio mediante integrazioni ai pagamenti per superficie (analogamente alle misure del settore dello zucchero) sotto forma di premi per le vacche da latte, le praterie o i pascoli estensivi, di un premio lattiero speciale o di programmi speciali regionali miranti a rafforzare o a ristrutturare il settore e a promuovere prodotti di particolare qualità; |
87. |
ritiene che il rafforzamento delle associazioni di produttori, delle federazioni settoriali e delle organizzazioni interprofessionali possa costituire un ulteriore elemento dell'articolo 69 rivisto; |
88. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare la possibilità di un aumento non lineare delle quote nazionali al fine di introdurre ulteriori incrementi per gli Stati membri in cui le quote di produzione sono tradizionalmente deficitarie; |
89. |
ritiene che, per finanziare tali misure, sia necessario costituire un fondo specifico (Fondo lattiero), che potrebbe essere in parte finanziato dai risparmi risultanti dalla riforma del settore; |
Varie
90. |
sottolinea che la forza e il futuro dell'agricoltura europea risiedono nei prodotti regionali, tradizionali e in altre categorie di prodotti di riconosciuta alta qualità e di valore aggiunto; |
91. |
invita a tal riguardo la Commissione a istituire un «marchio europeo» per identificare la qualità della produzione agricola e alimentare dell'UE sul mercato europeo e sui mercati internazionali e per identificare le norme severe in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza alimentare in base alle quali si svolge la produzione; |
92. |
invita pertanto la Commissione a presentare un piano globale mirante a migliorare la commercializzazione, nell'Unione europea e all'estero, dei prodotti europei di alta qualità, ad esempio attuando campagne di informazione e di promozione, sostenendo le organizzazioni di produttori nella concezione e nell'intensificazione delle loro attività o altre forme di organizzazioni di filiera e introducendo un'etichettatura adeguata, che preveda, in particolare, l'indicazione di origine delle materie prime agricole impiegate e che sia più chiara e trasparente per i consumatori; |
93. |
invita la Commissione ad aumentare, nel quadro di un adeguamento del bilancio, gli stanziamenti destinati a campagne d'informazione e di promozione sui mercati interno ed esterno; |
94. |
invita la Commissione a riflettere sulla necessità di una politica di comunicazione autentica relativa alla PAC, che sarebbe destinata a ridurre la frattura tra il mondo agricolo e la società, e che non funzionerebbe esclusivamente come meccanismo di promozione e di pubblicità; |
95. |
ritiene che occorra consolidare e sostenere maggiormente le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, in particolare negli Stati membri in cui tali organizzazioni sono poco numerose, in modo da rafforzare la posizione di mercato degli agricoltori nei confronti del dettaglio e della distribuzione e, parallelamente, promuovere i sistemi di garanzia della qualità nella catena di produzione alimentare, in particolare individuando alternative agli attuali metodi di produzione; |
96. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per evitare che imprese del settore svolgano attività speculative, acquisiscano posizioni dominanti nei mercati dei generi alimentari o formino oligopoli sfruttando l'attuale assenza di norme legislative o di controlli, le carenze organizzative dei produttori e dei consumatori e la mancanza di infrastrutture adatte, avendo come scopo esclusivo l'incremento dei profitti, la riduzione dei prezzi al produttore e l'imposizione di prezzi elevati per i consumatori; |
97. |
deplora che la Commissione abbia perso l'opportunità di affrontare in una prospettiva più ampia i problemi legati alle accresciute importazioni di alimenti e mangimi non conformi agli standard comunitari, rischiando così di pregiudicare i risultati ottenuti dall'Unione europea in materia di ambiente, di benessere degli animali e di condizionalità sociale degli aiuti pubblici; chiede alla Commissione di proporre misure atte a rimediare a tale situazione quanto prima possibile e far rispettare le disposizioni ambientali e sanitarie comunitarie; |
98. |
invita la Commissione a mettere a punto con urgenza una strategia organica per difendere i fattori europei di carattere non commerciale in sede di negoziati mondiali sul commercio, in particolare le questioni del riconoscimento e della protezione delle indicazioni geografiche, del benessere degli animali e dello stato sanitario dei prodotti animali e vegetali importati, ecc., al fine di evitare una concorrenza sleale nei confronti dei produttori europei e impedire che i problemi in materia di benessere animale e di ambiente vengano esportati ai paesi terzi; invita la Commissione a sostenere attivamente nei negoziati OMC il concetto di accesso qualificato al mercato, al fine di promuovere criteri di sostenibilità in agricoltura; |
99. |
ricorda che anche in futuro l'agricoltura europea non potrà fare a meno di un'adeguata protezione esterna; chiede pertanto che i prodotti provenienti da paesi terzi siano soggetti agli stessi requisiti di qualità e sicurezza applicati ai prodotti dell'UE; |
100. |
ritiene che l'eliminazione degli aiuti all'esportazione debba essere compensata dall'organizzazione di azioni di promozione nei paesi terzi; |
101. |
rammenta che nel contesto dei mutamenti climatici si profilano per l'agricoltura due grandi sfide: l'attenuazione delle emissioni di gas a effetto serra, responsabili dei cambiamenti del clima, e l'adattamento agli impatti prodotti da tali cambiamenti; sottolinea che per l'agricoltura ciò si traduce nella duplice sfida di ridurre le proprie emissioni e di adattarsi ai previsti impatti del riscaldamento globale; |
102. |
sottolinea che i mutamenti climatici rappresentano un problema non solo ambientale ma anche sociale ed economico, per cui le preoccupazioni ambientali e gli sforzi compiuti nel settore agricolo, che è uno dei più vulnerabili in quanto direttamente dipendente dai fattori climatici, dovrebbero tener conto della necessità di garantire la vitalità economica e sociale delle aree rurali; |
103. |
rammenta che il peso del fattore agricoltura sull'effetto serra (dovuto all'emissione di due importanti gas serra, e precisamente il metano e il protossido di azoto) è nell'UE limitato e oltretutto in diminuzione grazie a misure già in vigore nel quadro della PAC, quali la condizionalità, i regimi agroambientali e altri interventi di sviluppo rurale; |
104. |
invita la Commissione a verificare in quale misura tali risultati possano essere ulteriormente migliorati vincolando l'agricoltura ai meccanismi di Kyoto; |
105. |
ritiene che la produzione di energie rinnovabili di origine agricola non possa avvenire, a causa dell'impatto che produce, a scapito dell'allevamento e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare delle popolazioni in Europa e nel mondo, della sostenibilità e della biodiversità; chiede pertanto alla Commissione di realizzare una valutazione dell'impatto della promozione di energie rinnovabili per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e l'ambiente; chiede che siano destinati fondi adeguati alla ricerca e all'introduzione di tecnologie energetiche recenti ed efficienti che sfruttino appieno la biomassa (ad esempio biocarburanti della seconda generazione); ribadisce con forza che gli impianti di biogas a base di residui animali disporranno nel breve termine del potenziale di crescita più elevato e più sostenibile in termini di ricavo di energia supplementare dalla biomassa; |
106. |
sottolinea la forte correlazione tra le attività agricole e la qualità e la quantità dell'acqua, e sottolinea che le pressioni derivanti dall'agricoltura sull'ambiente idrico devono essere gestite in modo sostenibile; ritiene che la legislazione in materia di ambiente, abbinata con il principio «chi inquina paga», dovrebbe costituire il principio guida per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione sostenibile delle risorse idriche nonché degli obiettivi ambientali; |
107. |
ritiene che lo sviluppo del sistema dei pagamenti agricoli debba continuare dopo il 2013 e chiede a tal fine alla Commissione di presentare, entro il 30 giugno 2010, anche considerando il fatto che gli agricoltori europei hanno bisogno di una sicurezza di pianificazione a lungo termine, un'analisi approfondita delle riforme ipotizzabili, in particolare definendo obiettivi strategici che collochino lo sviluppo dell'agricoltura europea in una prospettiva che metta in risalto l'innovazione, la valorizzazione dei territori, la qualità della produzione, il reddito degli agricoltori, la preservazione dell'ambiente e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare; invita la Commissione a prendere in esame una semplificazione amministrativa radicale, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei premi annuali di importo inferiore a 20 000euro per beneficiario; |
108. |
rileva che l'agricoltura condiziona, crea e minaccia la biodiversità; ritiene necessari sforzi a livello mondiale, locale e dell'UE per proteggere i preziosi servizi per l'ecosistema che la biodiversità fornisce, segnatamente la purificazione dell'aria e dell'acqua, l'impollinazione dei raccolti e la protezione dall'erosione; |
109. |
rileva che, nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, lo sviluppo rurale (e il suo strumento finanziario FEASR) inteso come il secondo pilastro della PAC ha un importante impatto regionale; esorta la Commissione a sfruttare le possibilità di un'attuazione più coerente in relazione ai programmi di politica regionale (fondi strutturali) per giungere a un approccio integrato nei settori in cui si possono realizzare sinergie; |
110. |
ritiene che lo sviluppo rurale non sia possibile senza l'attività agraria e che l'obiettivo debba essere quello di garantire la sostenibilità economica e migliorare la qualità di vita degli abitanti delle zone rurali; |
111. |
esorta la Commissione a presentare una serie coerente di proposte volte a mantenere e a sviluppare un'attività agricola sostenibile, in particolare nelle zone meno favorite e nelle zone con svantaggi naturali, che sono di cruciale importanza per la protezione della biodiversità e la preservazione degli ecosistemi; |
112. |
invita la Commissione a intensificare le politiche di ricerca e di trasferimento tecnologico, in particolare per promuovere metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente e degli ecosistemi, nell'interesse di un'agricoltura sostenibile; |
113. |
richiama l'attenzione sui progetti coronati da successo in tutta l'UE in cui la cooperazione a livello locale e regionale tra agricoltori, gruppi ambientalisti e autorità ha permesso di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente; |
114. |
ritiene in particolare che qualsiasi sistema futuro dovrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti della coerenza sociale, economica e territoriale e dello sviluppo integrato delle aree non solo rurali ma anche periurbane, sul rafforzamento dei settori agricoli chiave, sul pagamento di servizi e sulla compensazione per oneri particolari nonché sulla gestione dei rischi; ritiene a tal fine che occorra ridefinire interamente il rapporto tra il primo e il secondo pilastro; |
115. |
ritiene che l'agricoltura europea possa fornire soluzioni ecologiche per i problemi più urgenti della nostra società urbanizzata anche nelle regioni periurbane e possa così contribuire al conseguimento degli obiettivi delle strategie di Lisbona e di Göteborg; |
116. |
richiama l'attenzione sulla particolare funzione degli agricoltori nelle aree periurbane; ritiene infatti che gli agricoltori e i gestori del territorio in aree perturbane possano promuovere soluzioni che rispondano agli obiettivi sia di Lisbona (conoscenza, ricerca, innovazione) che di Göteborg (sostenibilità); * ** |
117. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0598.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0480.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0411.
(5) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 341.
(6) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.
(7) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(8) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(9) GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1.
(10) Testi approvati del 5.9.2007, P6_TA(2007)0371, P6_TA(2007)0372, P6_TA(2007)0373.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/23 |
Situazione delle donne nelle zone rurali dell'Unione europea
P6_TA(2008)0094
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla situazione delle donne nelle zone rurali dell'Unione europea (2007/2117(INI))
(2009/C 66 E/04)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3 e 13, |
— |
vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (1), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), |
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vista la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (5), |
— |
vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (6), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (7), |
— |
vista la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1996 sull'integrazione della parità di opportunità per le donne e gli uomini nei Fondi strutturali europei (8), |
— |
vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sugli obiettivi della parità di opportunità tra donne e uomini nell'utilizzo dei Fondi strutturali (9), |
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viste le Conclusioni del Consiglio del 22 luglio 2003 su «L'occupazione nelle aree rurali nel quadro della strategia europea per l'occupazione» (10), |
— |
visto il «Riesame della strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) — Nuova strategia» (11), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Primavera intitolata «Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona» (COM(2005)0024), |
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini» (COM(2007)0424), |
— |
vista la comunicazione della Commissione intitolata «Occupazione nelle zone rurali: colmare il divario occupazionale» (COM(2006)0857) corredata del documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2006)1772), |
— |
vista la pubblicazione «Le donne e lo sviluppo rurale — Per garantire un futuro all'Europa rurale» (12), |
— |
visto lo studio sull'occupazione nelle zone rurali (SERA — Study of Employement in Rural Areas) del 2006, |
— |
vista la relazione 2006 sullo sviluppo rurale nell'Unione europea — Informazioni statistiche ed economiche, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000 sulla Strategia di Lisbona per l'occupazione e la crescita, |
— |
viste le conclusioni della seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale «Piantare i semi per il futuro del mondo rurale — elaborare una politica che possa realizzare le nostre ambizioni», tenutasi a Salisburgo dal 12 al 14 novembre 2003, |
— |
viste le relazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) intitolate «Primo studio sulla qualità di vita in Europa: differenze urbane-rurali», «Capitale sociale e creazione occupazionale nell'Europa rurale», e «Imprenditorialità delle donne nelle regioni rurali», |
— |
vista la decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (13), |
— |
vista la Relazione congiunta per il 2007 sulla protezione e sull'inclusione sociale (14), |
— |
visto il Patto europeo per la parità di genere approvato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006, |
— |
vista la sua risoluzione del 25 giugno 1993 sulla valutazione del lavoro non retribuito delle donne (15), |
— |
viste le sue risoluzioni del 3 luglio 2003 sulle donne nelle regioni rurali dell'Unione europea in vista della revisione intermedia della politica agricola comune (16) e del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (17), |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0031/2008), |
A. |
considerando che, da una prospettiva europea, la questione delle zone rurali (18) è trattata nel contesto della politica agricola comune (PAC), che la presente risoluzione si occupa del secondo pilastro della PAC, ossia lo sviluppo rurale, ma che devono altresì essere considerate le politiche sociali ed economiche, |
B. |
considerando che uno dei principali obiettivi della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea è quello di migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche, |
C. |
considerando che, per rendere più interessanti le zone rurali, è necessario promuovere una crescita sostenibile e integrata, creare nuove opportunità occupazionali, specialmente per le donne e i giovani, nonché servizi sociali e sanitari di qualità elevata, |
D. |
considerando che i cambiamenti economici e sociali in atto nelle zone rurali non riguardano tutte le donne nello stesso modo, dato che per alcune rappresentano opportunità e per altre costituiscono sfide e problemi molto gravi, |
E. |
considerando che gli obiettivi di Lisbona consistenti nel generare la crescita e promuovere l'economia sociale di mercato possono essere conseguiti unicamente avvalendosi pienamente del significativo potenziale delle donne nel mercato del lavoro tanto nelle zone rurali quanto in quelle urbane, |
F. |
considerando che il lavoro delle donne è spesso considerato una risorsa naturale illimitata da sfruttare e che inoltre l'iniqua segregazione del mercato del lavoro sta diventando ancora più rigida, |
G. |
considerando che nelle zone rurali i tassi occupazionali di uomini e donne sono più bassi e che, inoltre, molte donne non figurano mai nel mercato del lavoro e, pertanto, non sono né registrate come disoccupate né incluse nelle statistiche sulla disoccupazione; considerando che la mancanza di posti di lavoro di elevata qualità colpisce duramente le zone rurali, |
H. |
considerando che l'attuazione della direttiva 86/613/CEE non si è rivelata efficace e non ha realizzato gli obiettivi iniziali di tale direttiva, in particolare il miglioramento dello status delle coniugi assistenti, |
I. |
considerando che numerose donne nelle zone rurali sono impegnate in attività paragonabili a un'attività professionale ma non ricevono il riconoscimento, la protezione o la remunerazione corrispondenti, |
J. |
considerando che solo un modesto numero di donne è titolare di un'azienda agricola, generalmente di dimensioni economiche ridotte e scarsamente redditizia, mentre la maggior parte delle donne delle zone rurali lavorano insieme ai loro compagni maschi (padre, fratello o coniuge), i quali detengono in esclusiva la titolarità dell'azienda in questione (agricola o zootecnica), |
K. |
considerando la gran varietà di situazioni nelle regioni rurali tra gli Stati membri e in seno agli Stati membri e considerando che, pertanto, è opportuno fornire alle regioni rurali con potenziali di sviluppo diversi, come pure ai loro abitanti, un sostegno appropriato, |
L. |
considerando che, benché le zone rurali possano offrire un'elevata qualità di vita alle famiglie con bambini e alle persone anziane, esse fanno ancora fronte a innumerevoli sfide, quali la mancanza di infrastrutture di istruzione e di formazione a tutti i livelli ed inadeguate reti di servizi sociali senza, ad esempio, un numero sufficiente di strutture appropriate per l'assistenza all'infanzia, servizi di prossimità ed assistenza alle persone anziane o malate o ai disabili, affrontando inoltre la pressione risultante dalla ristrutturazione agricola in corso e dalle misure di protezione ambientale, |
M. |
considerando che il significativo contributo apportato dalle donne allo sviluppo locale e della comunità si rispecchia in maniera inadeguata nella loro partecipazione ai relativi processi decisionali, |
N. |
considerando che soprattutto le donne si offrono per attività di volontariato all'interno e al di fuori della famiglia, che costituisce l'unità fondamentale della società, |
O. |
considerando che le zone rurali sono particolarmente colpite dall'invecchiamento della popolazione, dalla scarsa densità di popolazione e, in alcune zone, dallo spopolamento, |
P. |
considerando che l'esodo delle donne appartenenti a gruppi di età economicamente attivi continua a provocare un certo grado di «mascolinizzazione» della popolazione rurale, con conseguenze negative sulla qualità di vita della comunità e sull'evoluzione demografica, |
Q. |
considerando che le donne, soprattutto nelle zone rurali, impiegano molto tempo per portare in automobile i loro bambini ed altri membri della famiglia dai medici, a scuola e a praticare sport, e che i giovani sono svantaggiati dalla mancanza di servizi locali di trasporto pubblico, per cui hanno minori opportunità di accedere alla formazione professionale o di trovare un lavoro, |
R. |
considerando la maggiore difficoltà di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle zone rurali, specialmente per le donne, |
S. |
considerando che le zone rurali offrono reali opportunità grazie al loro potenziale di crescita nei nuovi settori e all'offerta di attrattive, attività artigianali e turismo rurali, gestite soprattutto da donne, che costituiscono un importante fattore economico per le regioni sottosviluppate ma di interesse paesaggistico, |
T. |
considerando che si dovrebbe accordare maggiore attenzione alla dimensione di genere nell'elaborazione del bilancio al fine di raggiungere una governance efficace dei programmi di sviluppo rurale e in particolare a rapportare meglio i fondi alle esigenze specifiche delle donne in tali regioni, |
U. |
considerando che l'eliminazione delle disparità e la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne costituiscono obiettivi primari del regolamento (CE) n. 1260/1999, |
1. |
è convinto che l'integrazione della dimensione di genere nel settore rurale costituisca una strategia chiave non soltanto per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini bensì anche per la crescita economica e lo sviluppo rurale sostenibile; |
2. |
invita la Commissione a migliorare i dati statistici e le informazioni su tale fenomeno e ad analizzare le caratteristiche, le principali ragioni e le conseguenze dell'esodo dalle zone rurali nell'Unione europea; invita gli Stati membri ad elaborare strategie volte a contenere l'esodo dalle zone rurali delle donne, specialmente di quelle con un grado di istruzione elevato; |
3. |
chiede agli Stati membri che, in collaborazione con le autorità regionali e locali e le imprese, creino incentivi per migliorare il livello educativo e di formazione delle donne e promuoverne la partecipazione nel mondo del lavoro, in particolare eliminando le discriminazioni di cui possono essere vittima sul mercato del lavoro, al fine di far fronte al problema della povertà e dell'esclusione sociale nelle zone rurali; prende atto che la povertà è molto generalizzata nelle comunità rurali, specialmente nei nuovi Stati membri; |
4. |
invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per le lavoratrici autonome per quanto riguarda il congedo di maternità e di malattia; |
5. |
invita la Commissione a fornire statistiche sulla povertà e l'esclusione sociale, disaggregate non soltanto per genere ed età bensì anche per dimensione urbana/rurale; |
6. |
invita gli Stati membri a sostenere nelle zone rurali la transizione da un'organizzazione basata sull'agricoltura a un'economia più diversificata; |
7. |
invita gli Stati membri ad attuare politiche per migliorare le condizioni generali di vita delle donne nelle zone rurali, con particolare attenzione alle donne con disabilità, alle vittime della violenza di genere, alle immigrate, alle donne appartenenti a etnie minoritarie e a quelle che sono oggetto di discriminazioni varie, e preservare il futuro di dette zone offrendo servizi, ossia l'accesso e la disponibilità di servizi postali, servizi di banda larga e di nuove tecnologie applicate, centri culturali e sportivi, servizi di vigili del fuoco e servizi pubblici generali; |
8. |
chiede alle istituzioni dell'Unione europea, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di agevolare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambiente rurale, come pure che sia promossa la parità delle opportunità in tale accesso mediante politiche e attività indirizzate alle donne del mondo rurale; |
9. |
invita gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità femminile, a sostenere le reti imprenditoriali di donne, ad assistere/formare modelli o alleanze di imprenditrici e ad ideare iniziative miranti a migliorare lo spirito imprenditoriale, le abilità e le capacità delle donne nelle zone rurali e a favorirne l'inserimento negli organi direttivi di imprese e associazioni; |
10. |
invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a sostenere progetti di promozione e consulenza per la creazione di imprese innovative di produzione agricola primaria nell'ambiente rurale, capaci di creare nuovi posti di lavoro occupati maggioritariamente da donne; in tale contesto, saranno considerate come principali possibilità di intervento l'utilizzazione di prodotti in eccedenza o sottoutilizzati, l'aggiunta di valore ai prodotti agricoli, la ricerca di sbocchi commerciali per gli stessi e l'utilizzazione di nuove tecnologie, nonché il contributo alla diversificazione economica della zona e la prestazione di servizi che facilitino la conciliazione di vita lavorativa e familiare; |
11. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti per le misure innovative destinate alle donne nelle zone rurali; invita la Commissione a lanciare progetti di collegamento in rete Leader per lo scambio di esperienze e migliori prassi; |
12. |
sottolinea la necessità di valorizzare al massimo il lavoro delle donne, compreso quello delle donne immigrate non appartenenti al nucleo familiare di gestione e che forniscono manodopera agricola, le quali sono particolarmente toccate dalle difficoltà connesse alla loro condizione femminile nel mondo agricolo; |
13. |
invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto del gruppo considerevole di persone — generalmente donne — che aiutano il coniuge o partner nei lavori agricoli e nelle piccole e medie imprese (PMI), persone che in molti Stati membri non hanno sufficiente riconoscimento giuridico del proprio ruolo, con conseguenti specifici problemi finanziari e giudici in relazione al diritto al congedo di maternità e di malattia, all'acquisizione di diritti pensionistici e all'accesso alla previdenza sociale, nonché in caso di divorzio; |
14. |
chiede agli Stati membri di sviluppare la figura giuridica della titolarità congiunta, affinché siano pienamente riconosciuti i diritti delle donne del settore agricolo, sia loro accordata la relativa protezione in materia di sicurezza sociale e sia assicurato il riconoscimento del loro lavoro; |
15. |
invita gli Stati membri ad apportare un sostegno ideologico e finanziario al lavoro non remunerato o al lavoro volontario; pone l'accento sull'importante opera sociale che svolgono le associazioni di donne in tale contesto; chiede tuttavia modifiche strutturali che consentano alle donne di avere accesso in maggior misura a un'occupazione attiva remunerata; |
16. |
richiama l'attenzione sul fatto che le donne nelle zone rurali sono relativamente più colpite, rispetto agli uomini, dalla disoccupazione occulta, a causa dei tradizionali modelli di ruolo e del fatto che molte zone sono scarsamente dotate di infrastrutture adeguate, ad esempio per l'assistenza all'infanzia; |
17. |
invita gli Stati membri, in collaborazione con le autorità regionali, a incoraggiare l'istituzione di centri di risorse regionali per le donne, in particolare per quelle tra i 25 e i 60 anni, che devono affrontare la disoccupazione, e a sostenerle nell'intraprendere un'attività autonoma o nello sviluppo di servizi nella loro comunità mediante la consultazione di base e la valutazione delle necessità; |
18. |
invita gli Stati membri a migliorare le strutture educative e formative e a promuovere lo sviluppo di reti di servizi sociali per l'assistenza all'infanzia e alle persone anziane, malate e disabili, come misura atta a consentire a uomini e donne del mondo rurale di conciliare vita lavorativa, familiare e personale; li invita inoltre a migliorare i servizi sanitari, in particolare garantendo l'accesso all'assistenza sanitaria di primo intervento; invita gli Stati membri ad assicurare la fornitura di servizi paramedici e di guardia medica nelle zone rurali; |
19. |
richiama l'attenzione sul forte tabù che esiste riguardo alla violenza sessuale e/o domestica contro le donne e le bambine nelle zone rurali e invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti appropriati per garantire una migliore protezione e un migliore sostegno alle vittime e ai soggetti a rischio di diventare vittime di tale violenza; |
20. |
esorta gli Stati membri a far fronte alla mancanza di adeguate infrastrutture di trasporto nelle zone rurali e a sviluppare politiche positive atte a migliorare l'accesso ai trasporti per tutti, in particolare per i disabili, dato che i trasporti continuano a costituire un fattore nel radicare l'esclusione sociale e l'ineguaglianza nella società, colpendo principalmente le donne; |
21. |
invita la Commissione, nel quadro della revisione dei programmi di sviluppo rurale, a controllare accuratamente l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri; |
22. |
plaude a tale riguardo ai progetti FSE/EQUAL volti a mettere in luce e a migliorare la posizione delle donne nell'agricoltura e nelle zone rurali; invita la Commissione e gli Stati membri, in tale contesto, a promuovere detti progetti all'interno dell'Unione europea; |
23. |
invita gli Stati membri a sostenere le imprese che investono nelle zone rurali e che offrono posti di lavoro di elevata qualità alle donne; |
24. |
invita le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere la realizzazione di forum per lo scambio di conoscenze o attività analoghe, a livello nazionale sia internazionale, dedicati specificamente alla situazione della donna nelle zona rurali; |
25. |
sottolinea il fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni ufficiali di leadership in ambito rurale o regionale, malgrado il fatto che svolgano un ruolo importante nella comunità «informale», dove le donne spesso hanno un ruolo sociale essenziale influenzando l'emergere di «capitale sociale» attraverso la loro partecipazione a reti informali locali (ad esempio, nel quadro del lavoro volontario in comunità o di varie associazioni tematiche); |
26. |
invita le pertinenti autorità nazionali, regionali e locali ad incoraggiare la partecipazione delle donne ai gruppi d'azione locali e lo sviluppo di partenariati locali nel quadro dell'asse Leader nonché a garantire la partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere nei consigli di amministrazione; |
27. |
deplora che la Commissione non abbia dato seguito alla citata risoluzione del Parlamento del 3 luglio 2003 procedendo a una revisione radicale della direttiva 86/613/CEE, benché la Commissione stessa riconosca che l'attuazione di tale direttiva si è rivelata finora inefficace e che sono stati rilevati progressi minimi per quanto riguarda il riconoscimento del lavoro e della specifica tutela delle coniugi assistenti di persone che esercitano un'attività autonoma o rurale negli Stati membri; invita nuovamente la Commissione a presentare entro la fine del 2008 una proposta di direttiva rivista che preveda diritti sociali e diritti pensionistici a sé stanti per le coniugi assistenti che lavorano in aziende agricole e che collaborano nelle PMI; |
28. |
deplora vivamente, inoltre, che la Commissione continui a non dare alcun seguito concreto alle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla situazione delle coniugi assistenti di persone che esercitano un'attività autonoma, risoluzioni che chiedevano tra l'altro:
|
29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché agli organi esecutivi ed elettivi competenti per le pari opportunità a livello locale, regionale e nazionale negli Stati membri. |
(1) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
(2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.
(4) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
(5) GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
(6) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(7) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
(8) GU C 386 del 20.12.1996, pag. 1.
(9) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 370.
(10) GU C 186 del 6.8.2003, pag. 3.
(11) Documento del Consiglio 10117/06 del 9.6.2006.
(12) Direzione Generale Agricoltura, Commissione europea 2000.
(13) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
(14) Documento del Consiglio 6694/07 del 23.2.2007.
(15) GU C 194 del 19.7.1993, pag. 389.
(16) GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 882.
(17) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 56.
(18) La definizione di zone rurali utilizzata nella presente risoluzione è stata approvata nell'ambito della decisione 2006/144/CE. La Commissione ha costantemente utilizzato la metodologia dell'OCSE. La metodologia dell'OCSE è basata sulla densità di popolazione (OCSE, Creazione di indicatori rurali per configurare una politica territoriale, Parigi, 1994). Essa è basata su un approccio a due tempi: in primo luogo, le unità locali (per esempio, i comuni) sono definite rurali quando presentino una densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per chilometro quadrato. In secondo luogo, le regioni (per esempio, NUTS 3 o NUTS 2) sono classificate in una delle 3 categorie seguenti:
— |
Regioni prevalentemente rurali: più del 50 % della popolazione della regione vive in comuni rurali (con meno di 150 ab/kmq). |
— |
Regioni intermedie: tra il 15 e il 50 % della popolazione regionale vive in unità locali rurali. |
— |
Regioni prevalentemente urbane: meno del 15 % della popolazione della regione vive in unità locali rurali. |
Le 1 284 regioni NUTS 3 dell'UE a 27 sono generalmente suddivise in modo uniforme tra le tre categorie rurali-urbane. La Commissione sta attualmente incentrandosi su definizioni alternative che rispecchino meglio la diversità delle zone significativamente rurali, comprese le zone periurbane.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/29 |
Agricoltura sostenibile e il biogas: necessità di rivedere la legislazione comunitaria
P6_TA(2008)0095
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sull'agricoltura sostenibile e il biogas: la necessità di una revisione della legislazione dell'UE (2007/2107(INI))
(2009/C 66 E/05)
Il Parlamento europeo,
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vista la comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005, intitolata «Piano d'azione per la biomassa» (COM(2005)0628), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 gennaio 2007, intitolata «Tabella di marcia per le energie rinnovabili — Le energie rinnovabili nel 21o secolo: costruire un futuro più sostenibile» (COM(2006)0848), |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 1997, intitolata «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili — Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità» (COM(1997)0599), |
— |
vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 2004, intitolata «La quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE — Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE. La legislazione e le politiche comunitarie per aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nell'UE: valutazione della loro efficacia e proposte di azioni concrete» (COM(2004)0366), |
— |
visti la decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (2) e la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2006, intitolata «Strategia dell'UE per i biocarburanti» (COM(2006)0034), |
— |
vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (3), |
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visti il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5), |
— |
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto (6), |
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vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (7), |
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vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (8), |
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vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla promozione delle colture per scopi non alimentari (9), |
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visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
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visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0034/2008), |
A. |
considerando che la summenzionata comunicazione della Commissione del 26 novembre 1997 stabilisce l'obiettivo di aumentare le risorse energetiche da fonti rinnovabili dal 6 % nel 1995 al 12 % entro il 2010, |
B. |
considerando che la Commissione, nella summenzionata comunicazione del 7 dicembre 2005, ha affermato che, per conseguire tale obiettivo, la quantità di energia prodotta dalla biomassa dovrebbe diventare più del doppio, |
C. |
considerando che l'agricoltura e la silvicoltura nell'Unione europea hanno contribuito in modo sostanziale a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, dal momento che, tra il 1990 e il 2004, le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'agricoltura sono diminuite del 10 % nell'UE-15 e del 14 % nell'UE-25; considerando che si prevede che per il 2010 le emissioni provenienti dall'agricoltura dell'Unione europea saranno inferiori del 16% al livello del 1990, |
D. |
considerando che esiste un importante potenziale per una crescita considerevole della produzione di biogas, in particolare guardando ai potenziali contributi dell'allevamento del bestiame (effluente di allevamento), dei fanghi, dei rifiuti e dei vegetali non adatti alla produzione di alimenti e mangimi come materiali preferenziali per tale produzione; considerando che, tuttavia, bisogna tener conto degli effetti dell'utilizzo a fini energetici degli effluenti d'allevamento sulla struttura del suolo e sugli organismi che vi vivono; |
E. |
considerando che a partire dall'effluente di allevamento, dalle piante energetiche, dai fanghi e dai residui organici finora si producono annualmente soltanto 50 PJ di biogas, mentre il potenziale del solo letame è di 827 PJ, |
F. |
considerando che la produzione di biogas ed i relativi impianti sono distribuiti irregolarmente in Europa, il che dimostra, una volta di più, che il potenziale esistente non viene sfruttato integralmente, |
G. |
considerando che il biogas può essere sfruttato in molti modi utili, tra l'altro per la produzione di elettricità, per il riscaldamento, per la refrigerazione, come carburante per autoveicoli, ecc., |
H. |
considerando che lo sfruttamento della biomassa per la produzione di elettricità può contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e che la biomassa è considerata una delle fonti più economiche di energia per il riscaldamento, |
I. |
considerando che la costruzione di impianti per la produzione di biogas basata sulle piante energetiche è considerevolmente rallentata a causa del rapido aumento dei prezzi dei cereali, dell'approvvigionamento alimentare e delle preoccupazioni ambientali, |
J. |
considerando che le preoccupazioni relative alla connessione tra produzione di bioenergia (principalmente bioetanolo e biodiesel) e l'aumento dei prezzi dei cereali e degli alimenti sul mercato mondiale non riguardano la produzione di biogas che utilizza l'effluente di allevamento, i fanghi, i rifiuti organici e i prodotti secondari inadatti alla produzione di alimenti e mangimi, e che la lavorazione sicura di tali materiali costituisce in ogni caso un compito necessario, |
K. |
considerando che nei nuovi Stati membri l'effluente di allevamento è presente in una forma mista contenente il 20 % o più di paglia e che possono intercorrere lunghi intervalli di tempo tra la produzione e la rimozione del letame, che quindi non è adatto per nessuna forma di fermentazione, |
Il biogas come risorsa essenziale
1. |
riconosce che il biogas rappresenta una risorsa energetica essenziale che contribuisce allo sviluppo economico, agricolo e rurale sostenibile e alla protezione dell'ambiente; |
2. |
sottolinea il contributo che il biogas può apportare alla riduzione della dipendenza energetica dell'Unione europea; |
3. |
sottolinea che la produzione di biogas da effluente di allevamento, liquami e rifiuti urbani, animali e organici concorre alla diversificazione energetica e pertanto può non solo fornire in misura crescente un contributo alla sicurezza, alla competitività e alla sostenibilità dell'approvvigionamento energetico, ma anche aprire nuove prospettive di reddito per gli agricoltori; |
4. |
ritiene che l'impiego di biogas in particolare per la produzione di calore ed elettricità potrebbe incrementare significativamente le possibilità di conseguire l'obiettivo vincolante per cui entro il 2020 le fonti energetiche rinnovabili dovranno coprire il 20 % del fabbisogno energetico totale dell'Unione europea; |
5. |
sottolinea che, a lungo termine e a condizione che si compiano altri maggiori sforzi di ricerca, le fonti energetiche rinnovabili come il biogas e i biocarburanti, in combinazione con l'energia solare ed eolica, potranno consentire un più elevato livello di indipendenza dall'energia fossile e nucleare; |
6. |
incoraggia tanto l'Unione europea quanto i suoi Stati membri a sfruttare l'enorme potenziale del biogas creando un ambiente favorevole nonché conservando e ampliando i regimi di aiuto per incentivare gli investimenti in impianti di produzione di biogas e il loro mantenimento; |
Ambiente, efficienza energetica e sostenibilità
7. |
rileva che il biogas proveniente dall'effluente di allevamento presenta numerosi vantaggi ambientali, come la riduzione delle emissioni di metano e di CO2, la riduzione delle emissioni di particolato e di ossidi nitrosi, un odore molto meno sgradevole, l'igienizzazione dei fanghi ed una migliore capacità fertilizzante dell'azoto nell'effluente di allevamento trattato, il che significa che occorre una minore quantità di azoto per ottenere il medesimo effetto fertilizzante; |
8. |
sottolinea che la produzione di combustibili agricoli dai rifiuti non dovrebbe diventare un obiettivo in sé; osserva che la riduzione dei rifiuti dovrebbe continuare ad essere una priorità della politica ambientale dell'Unione europea e degli Stati membri; |
9. |
chiede un maggior impiego dei liquami come fonte di biogas, poiché esistono grandi potenzialità per un maggiore uso dello stesso e nel contempo rafforza il carattere decentrato degli impianti a biogas per la produzione di energia; osserva che con l'accresciuto impiego dei liquami si può ridurre nettamente l'emissione di metano proveniente dal loro deposito; |
10. |
sottolinea che l'effluente di allevamento, le acque reflue urbane ed i rifiuti agroindustriali possono contenere sostanze (batteri, virus, parassiti, metalli pesanti, sostanze organiche dannose) che potenzialmente possono costituire una minaccia per la salute pubblica o l'ambiente; esorta la Commissione a garantire che siano adottate precauzioni adeguate per evitare la contaminazione e la diffusione di tali sostanze nonché eventuali malattie da esse indotte; |
11. |
afferma che l'uso dei fanghi e dei rifiuti animali o organici migliorerà l'efficienza degli impianti di produzione di biogas; sostiene che i problemi igienici derivanti dall'utilizzo di rifiuti animali nella maggior parte dei casi possono essere tenuti sotto controllo con relativa facilità; |
12. |
chiede inoltre che vengano utilizzati come biomassa per gli impianti di produzione di biogas prodotti della prima fase di trasformazione come le bucce di patate o la polpa di frutta; |
13. |
rileva che nel prossimo futuro sono previsti sviluppi tecnici e gestionali che aumenteranno ulteriormente i vantaggi sul piano ambientale e sanitario degli impianti di produzione di biogas che utilizzano effluente di allevamento, fanghi e rifiuti organici; |
14. |
è convinto che gli impianti di produzione di biogas, al pari delle aziende di allevamento, devono presentare garanzie di sostenibilità e dimensioni proporzionate alla loro regione, affinché i vantaggi ambientali possano portare altresì ad una maggiore accettazione delle aziende di allevamento, che attualmente incontrano molti problemi a causa dell'aumento delle proteste dei vicini e del grande pubblico; |
15. |
rileva che gli impianti per la produzione di biogas che usano effluente di allevamento, fanghi o rifiuti organici possano determinare tassi più elevati di lisciviazione di ammoniaca; afferma, tuttavia, che tale effetto collaterale può essere contenuto con relativa facilità e che misure preventive andrebbero integrate nelle normative nazionali concernenti gli impianti per la produzione di biogas, nonché nei regimi di aiuto a favore di tali impianti; |
16. |
sollecita gli Stati membri e la Commissione a garantire l'assenza di fughe di metano negli impianti per la produzione di biogas, in quanto potrebbero comprometterne l'effetto positivo sul riscaldamento globale; |
Fattibilità economica e regimi di sostegno
17. |
ribadisce che ogni sostegno finanziario agli impianti per la produzione di biogas dovrebbe basarsi sull'efficienza, lo sviluppo tecnico, un bilancio positivo a livello di gas a effetto serra, la creazione di valore aggiunto nelle aziende di allevamento e nelle regioni rurali e su altri vantaggi economici e ambientali di tali impianti; sottolinea che non si può mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare della popolazione; |
18. |
prende atto con profonda preoccupazione della crescente concorrenza che si registra in molti Stati membri tra l'impiego per uso energetico e l'impiego per uso nella catena alimentare di determinati prodotti agricoli come il mais; sottolinea che tale concorrenza ha determinato un considerevole aumento del prezzo dei mangimi; |
19. |
invita la Commissione e gli Stati membri nelle future proposte di regolamentazione del settore del biogas, a valutare non solo gli aspetti ambientali, ma anche gli effetti su una produzione alimentare di alta qualità e sostenibile; |
20. |
rileva che la produzione di biogas basata sull'effluente di allevamento animale, i fanghi e i rifiuti animali e organici dovrebbe essere prioritaria, dal momento che la sostenibilità e i vantaggi ambientali di tali metodi sono evidenti; |
21. |
prende atto che le dimensioni ottimali di un impianto per la produzione di biogas dipendono da varie circostanze che determinano le economie di scala che andrebbero studiate esaurientemente; ritiene che, oltre alla valutazione economica e al bilancio dei gas a effetto serra, debbano essere valutati soprattutto gli effetti delle dimensioni dell'impianto sul paesaggio circostante, tenuto conto dell'estensione della coltivazione di talune monocolture; |
22. |
rileva che, da un punto di vista tanto ambientale quanto economico, sarebbe ideale, per gli operatori degli impianti per la produzione di biogas, combinare e utilizzare tutte le materie organiche disponibili; |
23. |
ritiene che il settore giovane e innovativo del biogas richieda un sostegno di avviamento, ma che detta promozione dovrebbe cessare al conseguimento della maturità commerciale; |
24. |
afferma che è necessario continuare a finanziare gli impianti per la produzione di biogas basata unicamente su vegetali sotto un attento monitoraggio e che occorre rifocalizzarsi sugli impianti o sistemi più avanzati ed efficienti per garantire il vantaggio economico e tecnico dell'Unione europea nel settore ed esplorare le opzioni per il futuro; |
25. |
chiede alla Commissione di comunicare con quali modalità si possono introdurre i criteri di efficienza e sostenibilità economica e ambientale per i raccolti energetici al fine di rendere questa tecnica relativamente nuova più rispettosa dell'ambiente e garantire una risposta adeguata alle preoccupazioni relative alla produzione e all'approvvigionamento alimentare; |
26. |
chiede l'intensificazione degli sforzi nella ricerca e nella promozione di nuove tecnologie per il biogas, segnatamente per la valorizzazione della biomassa (biogas di seconda generazione) come biocarburante e per aumentare la redditività degli impianti di produzione di biogas che offrono i maggiori vantaggi ambientali, dal momento che è solo attraverso le tecnologie innovative, come le tecniche per il recupero del gas, che si può aumentare sostanzialmente l'efficacia degli impianti di biogas; |
27. |
ricorda agli Stati membri e alla Commissione che non è possibile sviluppare ulteriormente la produzione di biogas senza finanziamenti supplementari; ricorda che i finanziamenti vanno attribuiti alla ricerca e allo sviluppo, alla promozione dei risultati di progetti specifici, agli impianti e ad un maggiore sostegno della «elettricità verde» e del «gas verde»; |
28. |
ricorda che gli Stati membri che concedono incentivi supplementari alla «energia verde» grazie a sufficienti sovvenzioni ai prezzi o ad altre misure registrano anche il maggior successo nella promozione del biogas; |
29. |
ritiene che la produzione di «gas verde» dovrebbe essere sovvenzionata nello stesso modo dell'«elettricità verde»; |
30. |
sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi provenienti dai programmi europei e nazionali vadano agli impianti più efficienti e sostenibili, in particolare a quelli che producono elettricità e calore, o all'installazione di strutture e sistemi per migliorare e introdurre il biogas nella rete di distribuzione del gas naturale; |
31. |
sottolinea a questo proposito che la fornitura di energia elettrica, calore e gas naturale alle reti deve avvenire in modo non discriminatorio, e chiede che il biogas sia equiparato al gas naturale affinché, dopo la sua immissione nella rete del gas naturale, possa esprimere pienamente le sue potenzialità; |
32. |
è convinto che la semplificazione delle procedure per gli scambi delle quote di emissioni di CO2 possa contribuire significativamente alla fattibilità e sostenibilità economica degli impianti per la produzione di biogas; |
33. |
rileva che gli impianti per la produzione di biogas possono aiutare gli agricoltori che ancora non dispongono di capacità sufficiente per lo stoccaggio dell'effluente di allevamento a risolvere tale problema in modo economicamente redditizio; |
34. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la creazione di impianti per la produzione di biogas nonché l'autorizzazione ad utilizzare i rifiuti organici e i fanghi non siano ostacolate da procedure e regolamentazioni amministrative indebitamente farraginose; |
35. |
sottolinea le grandi differenze, sul piano della durata e del contenuto, che esistono fra le procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di biogas e invita gli Stati membri a fare in modo che i vincoli nazionali in materia di assetto territoriale e di concessione dei permessi e delle autorizzazioni non comportino un inutile effetto frenante; |
36. |
chiede che si introduca una procedura semplificata per le licenze di costruzione degli impianti per la produzione di biogas; |
37. |
invita la Commissione a redigere un elenco positivo comune di prodotti autorizzati ad essere utilizzati negli impianti di biogas, in maniera da garantire condizioni di parità fra gli agricoltori dei vari Stati membri; |
38. |
incoraggia gli agricoltori a cooperare ai fini della creazione e della gestione degli impianti per la produzione di biogas; |
La necessità di una revisione della legislazione dell'Unione europea
39. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una politica coerente in materia di biogas; chiede alla Commissione di presentare una relazione specifica sul biogas e la sua promozione nell'Unione europea che illustri le necessarie modifiche da apportare alle normative comunitarie e nazionali per agevolare ulteriormente l'espansione del settore del biogas, rilevi i modi più efficienti di utilizzare i fondi e i programmi dell'Unione europea e presenti esempi delle migliori prassi; chiede inoltre, in proposito, una valutazione delle conseguenze delle varie forme di produzione di biogas sul clima, sull'ecologia del paesaggio, sui redditi agricoli e sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare del pianeta; |
40. |
propone l'inserimento integrale della promozione del biogas nel quadro della proposta di una direttiva (COM(2008)0019) relativa alle energie rinnovabili che metta in rilievo, in particolare l'adozione di una direttiva dell'Unione europea sulla produzione di biogas, che dovrebbe comprendere i seguenti elementi:
|
41. |
esorta la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva sui rifiuti biologici, che comprenda norme di qualità; invita la Commissione ad esplorare la possibilità di una direttiva comune sul biogas e i rifiuti biologici; |
42. |
chiede alla Commissione di presentare proposte legislative sull'impiego dei residui provenienti dagli impianti per la produzione di biogas e di garantire che negli impianti per la produzione di biogas siano utilizzate solo le materie organiche che permettono uno sfruttamento dei residui senza danni per l'ambiente; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di vietare l'uso di stimolatori della crescita nei mangimi animali contenenti metalli pesanti se ciò dovesse rivelarsi un problema su scala europea ai fini di un successivo impiego dei residui di biogas nei campi; |
43. |
chiede alla Commissione di garantire che la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (10), la direttiva sui nitrati (11), la direttiva sui fanghi di depurazione (12), la direttiva quadro in materia di acque (13), la direttiva sugli uccelli (14), la direttiva sugli habitat (15) e la legislazione relativa ai metalli pesanti siano effettivamente applicate in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, aumentando così l'attrattiva degli impianti per la produzione di biogas che usano effluente d'allevamento e fanghi; |
44. |
chiede alla Commissione di presentare quanto prima una strategia volta ad inserire gli impianti per la produzione di biogas nei meccanismi di Kyoto, ad esempio attraverso i certificati verdi, premi speciali o crediti d'imposta per l'elettricità e il calore provenienti da impianti di produzione di biogas, o altre misure; rileva che ciò migliorerebbe il rapporto costi-efficienza degli impianti per la produzione di biogas e nel contempo renderebbe maggiormente trasparenti gli sforzi dell'agricoltura volti a contrastare il cambiamento climatico; |
45. |
chiede che si valuti se la direttiva sui nitrati diventerà superflua una volta che la direttiva quadro sulle acque sia pienamente attuata; |
46. |
ribadisce che la legislazione dell'UE non dovrebbe privilegiare l'uso di fertilizzanti artificiali rispetto all'uso di letame e sottoprodotti degli impianti di biogas; chiede pertanto con urgenza, quale primo passo, la revisione della definizione di effluente di allevamento contenuta nella direttiva sui nitrati; |
47. |
chiede alla Commissione di promuovere l'alimentazione delle reti del gas naturale con biogas, attraverso raccomandazioni o una direttiva; |
48. |
chiede alla Commissione di presentare quanto prima le sue proposte per valorizzare ulteriormente l'impiego dei sottoprodotti dell'allevamento e dell'agricoltura per la produzione di biogas, come annunciato nella summenzionata comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2005; |
49. |
chiede agli Stati membri che non hanno integrato misure di nessun tipo ovvero hanno integrato misure insufficienti nei rispettivi programmi nazionali di sviluppo di inserire il biogas nella loro valutazione di medio periodo degli attuali programmi di sviluppo rurale e regionale e di proporre azioni per il futuro; |
50. |
invita la Commissione a garantire il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri, inclusi gli Stati in cui attualmente non esistono — o esistono solo in numero limitato — impianti di produzione di biogas, favorendo lo scambio delle singole buone prassi in materia, attraverso la condivisione della conoscenza e della tecnologia; |
51. |
chiede alla Commissione di presentare al Parlamento, al più tardi entro il 15 dicembre 2008, una relazione coerente sulla produzione di biogas nell'Unione europea e sulle sue prospettive future, unitamente ad uno studio di incidenza, che tenga conto delle proposte del Parlamento e dei progressi compiuti; |
52. |
invita l'attuale e le future Presidenze del Consiglio dell'Unione europea ad avviare ulteriori discussioni sulle strategie per promuovere la produzione sostenibile di biogas; osserva a tale riguardo che la promozione economicamente sostenibile delle strutture relative al biogas dovrebbe comprendere la generazione combinata di calore ed elettricità; * ** |
53. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/108/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414).
(2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
(3) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).
(5) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008.
(6) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(7) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
(8) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.
(9) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 140.
(10) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(11) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(12) Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(13) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(14) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).
(15) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.
Giovedì 13 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/35 |
Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili
P6_TA(2008)0096
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (2007/2188(INI))
(2009/C 66 E/06)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare un accesso globale a servizi energetici compatibili con l'ambiente, economicamente accessibili e sicuri: il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili» (COM(2006)0583), |
— |
viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007, |
— |
vista la sua risoluzione del 25 settembre 2007 sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sul Libro verde sull'efficienza energetica: fare di più con meno (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e proposte di azioni concrete (4), |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0006/2008), |
A. |
considerando che, nel contesto della limitazione dell'aumento delle temperature medie mondiali ad un massimo di 2 °C, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica vanno potenziate in modo che le emissioni globali diminuiscano una volta raggiunto il loro culmine nel 2015, |
B. |
considerando la relazione Stern sull'aspetto economico dei cambiamenti climatici (ottobre 2006) e le relazioni del gruppo di esperti intergovernativi sul cambiamento climatico da cui risulta che i paesi e le popolazioni più poveri saranno quelli a soffrire prima e di più per gli effetti del cambiamento climatico, |
C. |
considerando che le fonti rinnovabili di energia e i risparmi energetici sono gli elementi chiave di un accesso sostenibile ai servizi in materia di energia e contribuiscono a:
|
D. |
considerando che alcuni leader mondiali hanno concordato nel vertice sullo sviluppo sostenibile del 2002 di dimezzare il numero di persone prive di servizi di base nel settore dell'energia, pari attualmente a 1,6 miliardi; considerando che, se la tendenza attuale persiste, tale obiettivo non verrà mai raggiunto, |
E. |
considerando che soluzioni sostenibili alle sfide energetiche cui devono far fronte i paesi in via di sviluppo dovrebbero essere realizzate attraverso un maggiore uso di fonti di energia rinnovabili, miglioramenti più incisivi dell'efficienza energetica e maggiori risparmi energetici, |
F. |
considerando che la trasparenza e la responsabilità verso gli investitori pubblici e privati saranno di importanza fondamentale al momento di valutare e, eventualmente, rafforzare ulteriormente il supporto dato dal Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, e che l'attività di controllo sarà intensa, soprattutto nei primi anni di operatività del Fondo, |
1. |
si compiace della proposta della Commissione relativa ad un Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF); |
2. |
ritiene che uno sviluppo sostenibile, in particolare nei paesi in via di sviluppo e nelle economie emergenti, caratterizzato da basse emissioni di gas ad effetto serra, da un'aria pulita e da un approvvigionamento energetico sostenibile, sia possibile soltanto assicurando la diffusione di tecnologie rinnovabili che sfruttino le risorse energetiche locali e migliorando l'accesso all'energia attraverso la promozione degli investimenti nell'approvvigionamento remoto e decentrato; |
3. |
ritiene che gli obiettivi fondamentali del fondo dovrebbero essere la promozione dell'efficienza energetica, risparmi energetici ed energie rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di altri rischi, il miglioramento dell'accesso ai servizi energetici nei paesi più poveri e la diversificazione delle fonti di energia nel mondo in via di sviluppo; |
4. |
si compiace in particolare del fatto che il fondo ponga l'accento sulla promozione degli investimenti privati attraverso la fornitura di capitale di rischio in quanto si tratta di un fattore che, a lungo termine, potrebbe essere decisivo per lo sviluppo positivo dei progetti di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo; |
5. |
invita la Commissione a garantire che il sostegno a progetti e la scelta della tecnologia siano completamente subordinati al rispetto dei criteri di sostenibilità globale e al contributo fornito allo sviluppo sostenibile nonché alle caratteristiche geografiche e alle risorse regionali disponibili; |
6. |
sollecita la Commissione a concentrarsi, nell'utilizzazione del fondo, sui progetti di piccole dimensioni che sono quelli per cui è più difficile attrarre investimenti del settore privato; ritiene che la Commissione dovrebbe verificare su base regolare il limite massimo di 10 milioni di euro per gli investimenti dei progetti individuali, iscrivendo almeno un terzo dei fondi disponibili per progetti di piccole dimensioni che richiedano meno di un milione di euro; |
7. |
invita la Commissione a garantire che il sostegno a tutti i progetti in materia di biomassa, compresi i progetti relativi al trattamento delle risorse idriche e delle acque reflue, sia subordinato, nei paesi in via di sviluppo, al rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità volti a garantire che siano selezionate solo le tecnologie più sostenibili, tenendo conto degli effetti dell'intero ciclo di vita della biomassa sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla qualità dell'aria, sulla gestione delle zone rurali nonché sulle condizioni socioeconomiche e sulla biodiversità, incluse la tutela delle foreste naturali e la garanzia dell'approvvigionamento alimentare per tutti attraverso il miglioramento delle migliori pratiche agricole locali; |
8. |
sollecita la Commissione a garantire che il GEEREF finanzi progetti fotovoltaici e la invita a sostenere lo sviluppo di tecnologie di griglia intelligenti; incoraggia, in particolare, investimenti adeguati alle zone rurali povere, come l'elettrificazione attraverso l'energia rinnovabile (comprese l'energia idrica, solare ed eolica e la biomassa), pannelli solari, pastorizzatori solari, fornelli solari, pompe eoliche e migliori cucine, nonchè il sostegno a progetti di microcredito per promuovere la partecipazione locale a progetti nel settore dell'energia; |
9. |
insiste che il GEEREF non deve sostenere grandi progetti di oltre 1 milione di euro relativi a fonti convenzionali di energia e alla cocombustione della biomassa in impianti a carbone, esistenti o di nuova costruzione, all'uso su piccola scala di combustibili fossili (ad esempio generatori diesel) o ad una vasta produzione di combustibile agricolo; sollecita la Commissione a non sostenere questi tipi di tecnologia; chiede pertanto alla Commissione di garantire che i relativi contratti di gestione ed i criteri di selezione dei progetti li escludano; |
10. |
ritiene che, ove possibile, il sostegno dovrebbe incentrarsi su progetti che combinino tecnologie rinnovabili nel settore dell'energia con una maggiore efficienza energetica, ad esempio progetti destinati a migliorare gli edifici esistenti, l'illuminazione e la catena di refrigerazione; |
11. |
chiede il pieno coordinamento fra il GEEREF e le future attività nel quadro della piattaforma di cooperazione internazionale in materia di efficienza energetica proposta dalla Commissione, in modo da migliorare la collaborazione su ricerca e sviluppo e benchmarking; |
12. |
sollecita la Commissione a garantire che il fondo sostenga lo sviluppo dei mercati, della produzione e delle capacità locali nei paesi in via di sviluppo, ad esempio fornendo aiuto alle PMI locali in modo che possano assumersi la responsabilità del commercio di nuove tecnologie in una particolare regione; |
13. |
ritiene che il fondo dovrebbe anche essere utilizzato per far sì, in particolare, che le PMI degli Stati membri contribuiscano con il loro know-how tecnico allo sviluppo e all'impiego di tecnologie in materia di energia sostenibile in paesi in via di sviluppo; |
14. |
invita la Commissione a garantire che il fondo sia coerente con le altre politiche di sviluppo degli Stati membri e dell'Unione europea nonché con le iniziative in materia di energia destinate ai paesi in via di sviluppo e le integri; |
15. |
invita la Commissione a garantire che il fondo sia complementare e operi efficacemente in parallelo a molti altri fondi e a molte altre iniziative internazionali che attualmente promuovono progetti in materia di energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, compresi quelli realizzati dalla Banca mondiale e dalle banche per lo sviluppo regionale nonché quelli lanciati nel Vertice europeo del 2002 sullo sviluppo sostenibile; |
16. |
invita la Commissione a garantire che il fondo contribuisca a ridurre gli ostacoli all'utilizzo del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) in alcuni paesi, in particolare nei paesi meno sviluppati, e incoraggi ulteriormente i progetti CDM che hanno effettivo valore aggiunto e un'incidenza positiva per lo sviluppo sostenibile e soddisfano i criteri di riferimento «Gold Standard»; |
17. |
invita la Commissione a studiare le possibilità di ampliare il fondo nel futuro contesto di un regime da applicare dopo il 2012 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tenendo conto del fatto che le energie sostenibili nei paesi in via di sviluppo saranno essenziali per conseguire l'obiettivo di detta Convenzione; |
18. |
deplora il fatto che l'obiettivo minimo di finanziamento proposto, pari a 100 milioni di euro con un contributo di soli 15 milioni di euro per ognuno degli anni 2007 e 2008, sia del tutto inadeguato come contributo del GEEREF visto che si mira «a promuovere la quota di efficienza energetica e progetti in materia di energia rinnovabile nonché a contribuire allo sviluppo sostenibile», e che attualmente solo pochi paesi hanno scelto di partecipare sotto il profilo finanziario a tale fondo; chiede pertanto alla Commissione di aumentare il suo contributo e di incoraggiare nel contempo gli Stati membri e le istituzioni finanziarie multilaterali ad unire i loro sforzi per accrescere in modo significativo la dotazione del fondo; chiede che molti più Stati membri offrano il loro sostegno finanziario; |
19. |
ritiene che un obiettivo fondamentale per i primi anni del GEEREF, che è un fondo aperto, dovrebbe essere quello di sviluppare modalità che possano ispirare ulteriori contributi, aumentando il flusso di investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica verso i paesi in via di sviluppo e le economie in fase di transizione e risparmiando così la povertà nel settore energetico a più degli 1-3 milioni di persone previsti; |
20. |
sottolinea che il GEEREF deve attribuire la priorità al soddisfacimento delle esigenze specifiche dei paesi meno sviluppati e ad interventi che si sono dimostrati strettamente legati alla riduzione della povertà; rileva che l'obiettivo del GEEREF è quello di sostenere i subfondi regionali per l'Africa sub-sahariana, gli stati insulari dei Caraibi e del Pacifico, i paesi vicini dell'Europa (compresi il nord-Africa e i paesi orientali che non fanno parte dell'Unione europea), l'America Latina e l'Asia; chiede tuttavia di porre un particolare accento sul rispetto delle esigenze dei paesi ACP; invita la Commissione a garantire, in sede di ripartizione delle risorse, che queste non siano assegnate solo ad uno o due subfondi; raccomanda fermamente che qualsiasi sottofinanziamento destinato alla Cina e alla Russia, qualora venissero incluse nella dotazione, non assorba tutte le risorse disponibili e rivesta particolare interesse come progetto pilota; |
21. |
riconosce tuttavia che, nella forma attualmente prevista, il GEEREF potrebbe avere delle difficoltà nel soddisfare i criteri fissati dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, poiché gli investimenti saranno guidati più dalla prospettiva di risultati finanziari che non dalle esigenze di sviluppo; prende atto del rischio che la riduzione della povertà, indicata quale obiettivo specifico del GEEREF, possa diventare solo una priorità secondaria del Fondo; sottolinea pertanto che, oltre a definire criteri di sviluppo chiari per l'esame dei progetti ammissibili a beneficiare di finanziamenti GEEREF, la Commissione deve anche aumentare in maniera significativa l'aiuto allo sviluppo sotto forma di sovvenzioni, al fine di fornire servizi energetici sostenibili alle popolazioni più povere; |
22. |
invita la Commissione a riferire su base regolare in merito ai progressi nella realizzazione del fondo e ai progetti finanziati e a fornire specificamente al Parlamento una relazione annuale sullo stato di avanzamento; |
23. |
invita la Commissione a proporre soluzioni per intensificare la comunicazione e lo scambio di esperienze relative ai vari progetti, ai risultati specifici raggiunti e al loro contributo allo sviluppo sostenibile; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0406.
(2) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.
(3) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 890.
(4) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/38 |
La sfida della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo per i nuovi Stati membri
P6_TA(2008)0097
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla sfida che costituisce per i nuovi Stati membri la politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE (2007/2140(INI))
(2009/C 66 E/07)
Il Parlamento europeo,
Legislazione per la cooperazione allo sviluppo
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visti gli articoli dal 177 al 181 del trattato CE, |
— |
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) quale modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), |
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visti la dichiarazione del Millennio adottata dalle Nazioni Unite nel 2000, la relazione dal titolo «Investire nello sviluppo» delle Nazioni Unite del 2005 e gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), |
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vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto adottata il 2 marzo 2005, |
— |
visto il Consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo, del 2002, |
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il Consenso europeo» (Il Consenso europeo in materia di sviluppo) (3), |
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione: «Il Consenso europeo in materia di aiuto umanitario» (4), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 2007, su un codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo, |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio» (COM(2005)0134), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio — Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti» (COM(2005)0133), |
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viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente» (COM(2006)0087) e le conclusioni del Consiglio per gli affari generali e le relazioni esterne dell'11 aprile 2006 basate su di essa, |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Relazione annuale 2006 sulla politica di sviluppo della Comunità europea e sull'esecuzione dell'assistenza esterna» (COM(2006)0326), |
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visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (5), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «La governance nell'ambito del “Consenso europeo sulla politica di sviluppo — Verso un approccio armonizzato in seno all'Unione europea”» (COM(2006)0421), |
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vista la politica internazionale di cooperazione allo sviluppo della Repubblica ceca, compreso il piano di cooperazione bilaterale allo sviluppo 2007 e i documenti di strategia nazionale per l'Angola e lo Zambia, |
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vista la politica internazionale di cooperazione allo sviluppo dell'Ungheria, |
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visto il programma di politica di cooperazione allo sviluppo della Lettonia per il periodo dal 2006 al 2010, |
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vista la politica di cooperazione allo sviluppo della Lituania per il periodo dal 2006 al 2010, |
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vista la strategia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario dell'Estonia per il periodo dal 2006 al 2010, |
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vista la strategia di cooperazione allo sviluppo della Polonia pubblicata nel 2003 e il programma di aiuto polacco 2007, |
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vista la strategia nazionale della Romania per la cooperazione internazionale allo sviluppo, |
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visti la strategia a medio termine per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) della Slovacchia per il periodo dal 2003 al 2008 e il programma nazionale della Slovacchia di APS per il 2006, |
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vista la cooperazione allo sviluppo della Slovenia per il periodo dal 2002 al 2004, |
— |
vista la relazione dell'organizzazione non governativa (ONG) Aid Watch del 2007 dal titolo «Frenate gli applausi! I governi dell'UE rischiano di non mantenere le promesse in materia di aiuto» della Confederazione europea delle ONG di emergenza e di sviluppo (CONCORD), che include una valutazione redatta dalle ONG sui risultati di ogni Stato membro in termini di APS, |
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vista la strategia dell'UE per l'Asia centrale (Strategia per un nuovo partenariato) per il periodo dal 2007 al 2013, |
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visto il «Consenso europeo sullo sviluppo: il contributo dell'educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione», un quadro strategico elaborato dai rappresentanti delle istituzioni europee, degli Stati membri, della società civile e dalle altre parti interessate e presentato in occasione delle Giornate europee dello sviluppo, tenutesi a Lisbona nel novembre 2007, |
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visto il Consenso europeo sulla comunicazione delle ONG, dal 7 al 9 novembre 2006, |
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vista la risoluzione del Consiglio (Sviluppo) dell'8 novembre 2001 sull'educazione allo sviluppo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea a favore della cooperazione allo sviluppo, |
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vista la dichiarazione di Maastricht del congresso europeo sull'educazione globale, svoltosi dal 15 al 17 novembre 2002, che riunisce parlamentari, autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile degli Stati membri del Consiglio d'Europa, su un quadro strategico europeo per il miglioramento e la promozione dell'educazione globale in Europa fino al 2015, |
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visto il Processo di Palermo del 2003, lanciato in vista di creare un forum informale in cui i partecipanti potevano discutere sui maggiori sviluppi e questioni relative all'aiuto allo sviluppo europeo onde integrare, informalmente, le procedure di consultazione ufficiali della Commissione, |
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vista la Conferenza europea sulla sensibilizzazione e l'educazione allo sviluppo per la solidarietà Nord-Sud, tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 maggio 2005, |
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vista la Conferenza di Helsinki sull'educazione europea allo sviluppo, del 3 e 4 luglio 2006, |
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visto il programma di 18 mesi in materia di politica per lo sviluppo delle presidenze tedesca, portoghese e slovena, |
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visto l'articolo 49 del trattato UE, |
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viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (COM(2003)0104) e la risoluzione del Parlamento, del 20 novembre 2003, su «Europa ampliata — Prossimità: Un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali» (6), |
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vista «Un'Europa sicura in un mondo migliore: strategia europea di sicurezza», adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003, |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Politica europea di prossimità — Documento di strategia» (COM(2004)0373), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sulle proposte della Commissione riguardanti i piani d'azione nell'ambito della politica europea di prossimità (ENP)» (COM(2004)0795), |
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vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Politica europea di prossimità — Raccomandazioni per l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, l'Egitto e il Libano» (COM(2005)0072), |
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vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Sullo sviluppo della politica europea di vicinato» (COM(2006)0726), |
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visto il piano d'azione per il Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian, Georgia) adottato dalla Commissione il 14 novembre 2006, |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la suddetta comunicazione dal titolo «Sullo sviluppo della politica europea di vicinato» (SEC(2006)1504), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0840) allegato alla comunicazione dal titolo «Relazione annuale 2007 sulla politica di sviluppo della Comunità europea e sull'esecuzione dell'assistenza esterna nel 2006» (COM(2007)0349), |
— |
viste le relazioni interinali sulla politica europea di vicinato riguardanti l'Ucraina (SEC(2006)1505) e la Moldavia (SEC(2006)1506), |
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vista la pubblicazione della Commissione del 24 novembre 2005 dal titolo «Politica europea di vicinato: un anno di progressi» (IP/05/1467), |
— |
vista la comunicazione inviata dal Commissario Ferrero-Waldner al Collegio di commissari dal titolo «Applicare e promuovere la politica europea di vicinato» (SEC(2005)1521), |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (7) (ENPI), |
— |
vista la decisione del Consiglio 2006/62/CE, del 23 gennaio 2006, che consente ai paesi destinatari della politica europea di vicinato ed alla Russia di beneficiare del programma per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) (8), |
— |
vista la decisione del Consiglio 2005/47/CE, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (9), |
— |
vista la relazione dal titolo «Strumento europeo di vicinato e di associazione Bielorussia/Moldavia/Ucraina/Armenia/Azerbaigian/Georgia (separatamente): Documento strategico nazionale 2007/2013 e Programma indicativo nazionale 2007-2010», |
— |
visto il documento strategico regionale orientale CE-ENPI per il 2007-2013 che integra i documenti strategici nazionali adottati dalla Commissione, |
— |
visto il programma indicativo regionale orientale dell'ENPI per il 2007-2010 che definisce più dettagliatamente il centro dell'intervento nel quadro del pacchetto regionale orientale del nuovo strumento di vicinato e di partenariato europeo, |
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sinergia del Mar Nero — Una nuova iniziativa di cooperazione regionale» (COM(2007)0160), |
— |
vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner dell'ENP (Politica Europea di Prossimità) ai programmi e alle agenzie comunitarie» (COM(2006)0724), |
— |
visto il documento del giugno 2006, parte della occasional papers series Direzione generale per gli affari economici e finanziari del giugno 2006 dal titolo «Politica europea di vicinato: analisi economica dei paesi ENP», |
— |
visto il piano per il rafforzamento delle capacità II inteso a sostenere i nuovi Stati membri e i paesi candidati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, lanciato dalla Commissione nel luglio 2007, |
— |
vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2006, sulla politica europea di prossimità (10), |
— |
visti gli accordi di partenariato e cooperazione, |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0036/2008), |
Osservazioni generali
A. |
considerando che, nel 2006, l'UE ha concesso un APS di 47 524 milioni di euro, ossia il 57 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo mondiale, importo che dovrebbe passare a 78 626 milioni di euro entro il 2010, |
B. |
considerando che i nuovi Stati membri si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di APS dello 0,17 % del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2010 e dello 0,33 % entro il 2015, prevedendo contributi futuri per rafforzare il ruolo dell'UE nella cooperazione internazionale allo sviluppo, |
C. |
considerando che l'aiuto allo sviluppo dei nuovi Stati membri riguarda la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Europa nonché la politica europea di vicinato, |
D. |
considerando che i paesi prioritari facenti oggetto della cooperazione allo sviluppo dei nuovi Stati membri sono i paesi della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) e i paesi dei Balcani occidentali nonché taluni paesi membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), |
E. |
considerando che per i nuovi Stati membri il quadro istituzionale continua a rappresentare una delle sfide principali per una cooperazione allo sviluppo efficiente, |
F. |
considerando che una delle sfide principali per i nuovi Stati membri è rappresentata dalla necessità di potenziare il sostegno politico interpartitico e pubblico a favore della cooperazione allo sviluppo, compreso il sostegno per i paesi meno sviluppati del mondo, |
G. |
considerando che nella maggior parte degli Stati membri occorre migliorare la sensibilizzazione in merito alle questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, |
H. |
considerando che il diritto degli Stati membri a perseguire strategie di sviluppo elaborate sulla base delle priorità determinate a livello nazionale è un'espressione pienamente legittima della loro sovranità e che, in quanto tale, dovrebbe sempre essere riconosciuto e rispettato, |
Paesi prioritari per i nuovi Stati membri
I. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale dell'Estonia e della Lettonia riguarda i paesi della CSI, e in particolare la Georgia, la Moldavia e l'Ucraina come pure l'Afghanistan e che nel 2005 la spesa dell'Estonia per l'APS ammontava allo 0,08 % e quella della Lettonia nello stesso anno allo 0,07 %, |
J. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Lituania riguarda la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldavia, i paesi del Caucaso meridionale, l'Afghanistan (provincia di Ghor) e l'Iraq, e soltanto un paese ACP, ossia la Mauritania, e che nel 2005 la Lituania ha speso lo 0,06 % per l'APS, |
K. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Polonia riguarda la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldavia e la Georgia e che nel 2005 la spesa della Polonia per l'APS ammontava allo 0,07 %, |
L. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale dell'Ungheria riguarda i Balcani occidentali (Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina) e che nel 2005 la spesa dell'Ungheria per l'APS ammontava allo 0,11 %, |
M. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Romania riguarda la Moldavia, la Serbia e la Georgia e che nel 2006 l'APS della Romania ammontava allo 0,04 %, |
N. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Slovenia riguarda i Balcani occidentali (Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), Albania) e la Moldavia e che la Slovenia nel 2005 ha speso lo 0,11 % per l'APS, |
O. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Slovacchia riguarda il Montenegro e la Serbia, il Kirghizistan, il Kazakstan, l'Ucraina e la Bielorussia e che nel 2005 la spesa della Slovacchia per l'APS ammontava allo 0,12 %, |
P. |
considerando che la maggior parte dell'APS bilaterale della Repubblica ceca riguarda la Bosnia e Erzegovina, la Moldavia, la Mongolia, il Montenegro, la Serbia, e il Vietnam e che nel 2005 la Repubblica ceca ha speso per l'APS lo 0,11 %, |
Q. |
considerando che la Bulgaria ha approvato una strategia nazionale in materia di cooperazione allo sviluppo soltanto alla fine del 2007 e che le sue priorità riguardano l'Albania, la FYROM, la Bosnia e Erzegovina, l'Ucraina e la Moldavia e che la spesa APS per il 2005 ammontava approssimativamente allo 0,04 %, pari al contributo della Bulgaria alle istituzioni multilaterali, |
Relazioni tra i nuovi Stati membri e i paesi ACP
R. |
considerando che l'Estonia, la Lettonia e la Romania non si concentrano su alcun paese ACP nel quadro della politica europea di cooperazione allo sviluppo, sebbene l'Estonia non abbia escluso la possibilità in futuro di istituire una cooperazione bilaterale con un paese meno sviluppato dell'Africa subsahariana, |
S. |
considerando che la Bulgaria intende concentrarsi sui paesi africani con i quali aveva concluso accordi bilaterali prima del 1989, quali il Ghana, |
T. |
considerando che la Repubblica ceca si concentra sull'Angola e lo Zambia (l'Angola riceve l'8% dei fondi stanziati, ossia 956 000euro nel 2007, e lo Zambia il 4 %, pari a 775 000euro nello stesso anno); considerando che in Angola finanzia programmi nei settori dell'agricoltura e sviluppo rurale e dell'istruzione e programmi trasversali quali la disattivazione delle mine, il rafforzamento delle capacità del settore pubblico e la promozione della società civile e dell'uguaglianza di genere come pure l'ambiente; considerando che in Zambia finanzia programmi nel settore sanitario volti a conseguire gli OSM quali la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento della salute materna, la lotta contro l'HIV/AIDS ed altre malattie, in particolare nella provincia occidentale, il cui ambiente naturale è particolarmente ostile, |
U. |
considerando che l'Ungheria si concentra sull'Etiopia e che la Polonia sta concentrandosi principalmente sull'Angola e la Tanzania, |
V. |
considerando che la Slovacchia si concentra sul Kenya, il Sudan e il Mozambico, sui settori delle imprese e della sanità in Kenya e appoggia l'uso delle risorse rinnovabili; considerando che la sua cooperazione allo sviluppo con il Sudan comporta la riduzione del debito e si concentra sulle infrastrutture tecniche, quali la gestione idrica, interessandosi altresì al settore sociale, in particolare alla promozione dell'educazione primaria e dell'assistenza sanitaria di base, |
W. |
considerando che la Slovenia intende concentrarsi sul Madagascar, sul Niger, sul Mali, sul Burkina Faso, sull'Uganda e sul Malawi attraverso organizzazioni non governative slovene per lo sviluppo (ONGS) ed assistere le comunità locali in settori quali le infrastrutture, l'educazione, le risorse idriche, le strutture igienico-sanitarie e l'approvvigionamento di energia sostenibile, |
X. |
considerando che nel 2006 la Lituania ha avviato il suo primo progetto bilaterale in Mauritania (assistenza allo sviluppo delle risorse naturali), |
Y. |
considerando che in tutti i nuovi Stati membri una parte considerevole dell'aiuto allo sviluppo è canalizzata attraverso strumenti multilaterali, compresa l'UE, e che quindi tutti i suddetti paesi contribuiscono indirettamente allo sviluppo dei paesi ACP, |
Relazioni tra i nuovi Stati membri e i loro vicini
Z. |
considerando che l'ENP costituisce una delle massime priorità delle relazioni esterne dell'UE, il cui obiettivo è quello di promuovere la buona governance e lo sviluppo economico nel suo vicinato e conseguentemente di ridurre le differenze politiche, economiche e sociali tra gli Stati membri e i suoi vicini, |
AA. |
considerando che i piani d'azione ENP per i tre Stati del Caucaso meridionale (Georgia, Armenia e Azerbaigian) sono stati divulgati il 14 novembre 2006 nonostante il fatto che l'inclusione dei paesi del Caucaso meridionale nell'ENP fosse stata inizialmente respinta in una nota a piè di pagina nella succitata comunicazione della Commissione relativa all'Europa allargata, |
AB. |
considerando che i piani d'azione dovrebbero essere elaborati su misura per ogni paese, |
AC. |
considerando che l'UE è tradizionalmente a favore di un approccio regionale nelle sue relazioni esterne, |
AD. |
considerando che il governo della Georgia ha espresso l'auspicio che la Georgia sia inclusa nella regione del Mar Nero, con l'Ucraina e la Moldavia, piuttosto che nella regione del Caucaso meridionale, anch'essa riconosciuta nel piano d'azione, |
AE. |
considerando che il piano d'azione UE-Georgia dimostra la disponibilità dell'UE di fornire alla Georgia un sostegno politico maggiore nell'ambito della risoluzione dei conflitti, sostegno che ad oggi è stato rifiutato; |
AF. |
considerando che i nuovi Stati membri hanno partecipato allo sviluppo dell'ENP prima dell'adesione all'UE, |
AG. |
considerando che i nuovi Stati membri non hanno esercitato un'influenza sui piani d'azione e non hanno partecipato al processo decisionale e alla fase procedurale prima dell'adesione all'UE, |
AH. |
considerando che i paesi vicini devono essere legati da una relazione contrattuale in vigore, quale un accordo di partenariato e cooperazione o di associazione e che, conseguentemente, la Bielorussia, la Libia e la Siria sono escluse dall'ENP in quanto non sono vincolate da tale relazione, |
AI. |
considerando che l'UE aspira a un approccio bilaterale e regionale equilibrato nei confronti dell'Asia centrale, |
AJ. |
considerando che le relazioni tra il Kazakstan, il Kirghizistan, la Federazione russa, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan, da un lato, e l'UE, dall'altro, si basano su accordi di partenariato e cooperazione e quadri di cooperazione quali l'iniziativa BAKU e su una gamma di strumenti della Politica estera e di sicurezza comune, |
AK. |
considerando che tutti i paesi vicini, indipendentemente dalla questione di una possibile adesione all'UE, godono delle medesime possibilità, a seconda delle proprie aspirazioni, di istaurare relazioni privilegiate con l'UE basate sia su interessi comuni che su valori condivisi, |
AL. |
considerando che il beneficio principale dei piani d'azione consiste nell'aiutare il paese in questione ad identificare le proprie priorità e nel guidare l'assistenza che l'UE offre a sostegno degli sforzi di tale paese, |
AM. |
considerando che la Bulgaria e la Romania partecipano già alla cooperazione transfrontaliera con i pertinenti partner ENP, |
AN. |
considerando che il ruolo svolto dai nuovi Stati membri nella condivisione dell'esperienza della transizione sarà utilizzato a pieno e contribuirà ad arricchire le competenze all'interno dei vecchi Stati membri attraverso i programmi TAIEX e twinning, |
Sensibilizzazione del pubblico
AO. |
considerando che nella maggior parte dei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il livello attuale di spesa intesa a incrementare la sensibilizzazione del pubblico sulle questioni relative allo sviluppo è pari a circa 190 milioni di euro ossia allo 0,25 % dell'APS totale, |
AP. |
considerando che i nuovi Stati membri, eccetto la Polonia e Malta, considerano che l'educazione allo sviluppo sia una priorità per le loro piattaforme nazionali di ONGS, |
AQ. |
considerando che nessun nuovo Stato membro possiede attualmente una strategia nazionale in materia di educazione allo sviluppo, |
AR. |
considerando che soltanto il 12 % dei cittadini dell'OCSE ha realmente sentito parlare degli OSM, che il 62 % di quelli che ne hanno sentito parlare non sa a che cosa si riferiscono, che il 17 % degli europei, vista la corruzione e la percezione che gli aiuti portano beneficio ai poveri, non è convinto del contributo reale di tali aiuti (percentuale che aumenta fino al 34 % in Portogallo, il 24 % in Italia, il 23 % in Irlanda e il 22 % in Spagna), |
AS. |
considerando che soltanto il 29 % degli europei pensa che una riduzione della povertà estrema e della fame sarà conseguita entro il 2015, tenendo presente che gli ostacoli più frequentemente citati sono la mancanza di denaro o risorse (18 %), la mancanza di volontà (18 %) e la vastità del compito da assolvere (14 %), |
AT. |
considerando che una relazione del Programma di sviluppo delle Nazione Unite ha proposto alla Commissione europea e agli Stati membri di destinare una cifra prossima o maggiore al 3 % dell'APS come obiettivo minimo per la spesa nel settore della sensibilizzazione del pubblico e dell'educazione allo sviluppo, |
1. |
sottolinea che la politica dello sviluppo fa parte integrante dell'acquis comunitario e ricorda gli impegni internazionali assunti dai nuovi Stati membri in tale ambito; sottolinea che l'Unione europea deve sostenere i nuovi Stati membri al fine di assisterli nel recepimento dell'acquis comunitario; |
2. |
osserva che i dieci nuovi Stati membri hanno sottoscritto il Consenso europeo sullo sviluppo un anno dopo la loro adesione, accettando di applicare un ambizioso paradigma di sviluppo e di adoperarsi per conseguire gli OSM entro i termini stabiliti; |
3. |
manifesta la propria preoccupazione dinanzi al fatto che molti dei nuovi Stati membri non sembrano essersi avviati verso il conseguimento dell'obiettivo dello 0,17 % del RNL da destinarsi all'APS entro il 2010, ma taluni rischiano di vedere l'aiuto allo sviluppo sottoposto a tagli finanziari complessivi dovuti alla necessità di ridurre il debito pubblico; |
4. |
sottolinea l'esperienza propria dei nuovi Stati membri, in particolare durante il processo di transizione, e ritiene che la buona governance e la promozione della democrazia debbano essere prioritarie per l'UE nelle questioni relative alla cooperazione allo sviluppo; invita le istituzioni dell'Unione europea a sfruttare a pieno l'esperienza acquisita in tale campo dai nuovi Stati membri al fine di arricchire la politica di sviluppo comunitaria; |
5. |
ritiene che, attraverso una politica di cooperazione attiva, i nuovi Stati membri contribuiranno alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali e della solidarietà con le nuove generazioni dei paesi terzi che rientrano nell'ambito della ENP; |
6. |
sottolinea il beneficio concreto apportato per i nuovi Stati membri dalla partecipazione alla politica di cooperazione allo sviluppo, in particolare nelle aree dello sviluppo economico e del commercio; |
7. |
accoglie con favore il nuovo approccio della Commissione che va oltre le tradizionali politiche di sviluppo e crea nuove relazioni di partenariato con i paesi in via di sviluppo; |
8. |
si compiace del fatto che la comunità internazionale sia disposta ad accettare il principio della «responsabilità comune» in caso di emergenza umanitaria; |
9. |
suggerisce che gli Stati membri, vecchi e nuovi, dovrebbero collaborare con un approccio maggiormente proattivo all'interno dell'UE per garantire che la situazione di determinati paesi inclusi nell'ENP sia monitorata con maggiore tempestività affinché l'UE possa reagire con più flessibilità nella sua politica a favore di tali paesi; |
10. |
sottolinea il legame esistente tra lo sviluppo e la migrazione, che rappresenta una sfida considerevole per la maggior parte dei nuovi Stati membri situati alle frontiere esterne dell'UE; |
11. |
riconosce i progressi realizzati dai nuovi Stati membri nella loro evoluzione da paesi beneficiari di aiuto a paesi donatori e riconosce le sfide che rimangono ancora da affrontare; |
12. |
prende atto che le priorità dei nuovi Stati membri dopo il periodo di transizione sono determinate dalle loro relazioni storiche e riguardano i loro vicini e che la maggior parte del bilancio per l'aiuto allo sviluppo dei nuovi Stati membri riguarda i loro vicini più prossimi e i paesi della CSI; invita l'UE a cogliere l'occasione dell'adesione dei nuovi Stati membri per rafforzare la sua presenza strategica nell'Europa orientale, in Asia centrale e nel Caucaso, regioni del mondo finora meno interessate dall'aiuto europeo ma che devono tuttavia far fronte a numerose sfide in termini di sviluppo; |
13. |
sottolinea che un'azione efficace per la promozione della democrazia e dello Stato di diritto, principali settori d'intervento per i nuovi Stati membri, costituisce anche un modo per agire a lungo termine sulla riduzione della povertà, obiettivo prioritario della politica di sviluppo europea come indicato nello Strumento per la cooperazione allo sviluppo; |
14. |
ricorda la dimensione orientale delle relazioni esterne dell'UE e ritiene che una nuova assemblea che raggruppi l'UE e i paesi vicini, analoga all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al partenariato euro-mediterraneo (Euromed) e all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (Eurolat), potrebbe basarsi sulle esperienze del passato, stimolare il contributo dei nuovi Stati membri alle politiche dell'UE e contribuire a definire congiuntamente l'ENP e a sensibilizzare i paesi vicini relativamente ai nuovi settori politici; |
15. |
riconosce che la maggior parte degli Stati membri sono dotati di dipartimenti in seno ai loro ministeri degli Affari esteri incaricati specificatamente della cooperazione allo sviluppo, ma raccomanda nondimeno che essi rafforzino con urgenza il coordinamento tanto in seno ai ministeri quanto tra gli stessi e con gli altri Stati membri nella misura approvata dai parlamenti nazionali e le autorità locali nel processo decisionale; |
16. |
riconosce che la creazione di istituzioni pertinenti e l'attuazione delle politiche sono un processo che richiede molto tempo; |
17. |
riconosce che le maggiori sfide per i nuovi Stati membri nei prossimi anni saranno l'aumento dei bilanci e le attività di sensibilizzazione; |
18. |
accoglie con favore il sopramenzionato «Consenso europeo sullo sviluppo: contributo dell'educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione» e sottolinea che il Parlamento ha un ruolo importante da svolgere nell'evidenziare il ruolo effettivo e potenziale dell'educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione, sia nell'istruzione formale che in quella informale, nei nuovi Stati membri; |
19. |
ritiene che i progetti a lungo termine rivolti principalmente ai partner ed ai settori in cui i nuovi Stati membri dispongono di un vantaggio comparativo e possiedono esperienza da trasmettere siano della massima utilità per il processo globale di eradicazione della povertà; |
20. |
chiede una suddivisione dei compiti tra gli Stati membri per quanto concerne il valore aggiunto del contributo di ciascun soggetto, volta all'instaurazione di una collaborazione efficace; |
21. |
ritiene che gran parte dei nuovi Stati membri potrebbe attribuire una priorità maggiore alla propria politica di sviluppo e garantire altresì un approccio alla pianificazione strategica con maggiore coordinazione interna (ad eccezione della Lituania in cui il ministero degli Affari esteri dirige la pianificazione e la gestione dell'APS); |
22. |
sottolinea che l'obiettivo dell'UE per quanto riguarda i nuovi Stati membri non deve essere soltanto quello di far tesoro della loro esperienza, ma altresì quello di aiutarli a rafforzare il loro ruolo di nuovi donatori; incoraggia quindi i vecchi e i nuovi Stati membri a fissare congiuntamente un calendario realistico che preveda la conformità dei nuovi Stati membri agli obiettivi europei in materia di aiuti allo sviluppo, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti del partenariato tra vecchi e nuovi Stati membri; |
23. |
sottolinea che è necessario includere a pieno titolo i nuovi Stati membri nella condivisione delle esperienze e nella formazione specifica negli ambiti relativi alla programmazione, attuazione e valutazione della politica di cooperazione allo sviluppo; ribadisce le esperienze acquisite tramite i diversi Piani per lo sviluppo delle capacità e chiede ulteriori miglioramenti, per bloccare ad esempio il ricambio dei funzionari pubblici; |
24. |
ricorda l'importanza di un dialogo permanente con i funzionari competenti per i nuovi Stati membri e per i paesi in via di adesione o candidati; sottolinea l'importanza dell'assistenza tecnica prestata da EuropeAid nell'organizzazione di corsi di formazione, seminari, conferenze e dell'assistenza tecnica specifica atta a rispondere alle esigenze formulate da tali paesi; sottolinea l'importanza delle attività finanziate dalla Direzione generale per lo Sviluppo della Commissione a tale riguardo; |
25. |
si rammarica del fatto che nel 2007 il gruppo di lavoro speciale sullo sviluppo delle capacità dei nuovi Stati membri non si sia più riunito, periodo in cui l'esigenza di accrescere le capacità dei nuovi Stati membri nell'ambito della cooperazione allo sviluppo rimane pressante e il processo di allargamento dell'UE è ancora in atto; |
26. |
chiede che tale gruppo di lavoro sia riattivato, assicurandosi, da un lato, che associ ai suoi lavori, in modo paritario, una rappresentanza della commissione per lo sviluppo del Parlamento o del suo segretariato e anche rappresentanti di TRIALOG, un progetto che lavora in stretta collaborazione con le ONG europee per lo sviluppo, e, dall'altro, che accresca il suo mandato affrontando i problemi specifici dei nuovi Stati membri nel quadro della cooperazione allo sviluppo; |
27. |
sottolinea la rilevanza dei progetti «twinning» e «light twinning» nella formazione del personale dei nuovi Stati membri attraverso un'assistenza tecnica di qualità, sebbene si tratti di fondi che sono stati richiesti soltanto dall'Ungheria e dalla Slovacchia; |
28. |
sollecita la realizzazione di riunioni interparlamentari semestrali tra il Parlamento europeo e i parlamenti dei nuovi Stati membri incentrate sulle questioni relative allo sviluppo e alla cooperazione e sulla creazione di una rete specifica in tale ambito; |
29. |
è convinto che la partecipazione dei nuovi Stati membri al Comitato del Fondo europeo di sviluppo apporterebbe una dimensione supplementare alle discussioni e contribuirebbe a sviluppare ulteriormente le loro capacità tecniche; |
30. |
prende atto del mancato riconoscimento pubblico delle priorità della cooperazione allo sviluppo in alcuni dei nuovi Stati membri e richiede una strategia globale di comunicazione ed educazione destinata a colmare tale lacuna; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione alle questioni relative allo sviluppo nei programmi scolastici, nonché del ruolo svolto dai media nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nella creazione di una tradizione di volontariato internazionale; |
31. |
esprime un parere positivo sull'importanza di una relazione sulla sensibilizzazione in materia di educazione allo sviluppo e sul suo ruolo nell'attuazione del «consenso europeo sullo sviluppo», sottolineando il ruolo effettivo e potenziale dell'educazione allo sviluppo e della sensibilizzazione, sia nell'istruzione formale che in quella informale, soprattutto nei nuovi Stati membri; |
32. |
considera che i cittadini dei nuovi Stati membri sono già stati sensibilizzati alle questioni dell'aiuto umanitario, come dimostra la loro importante mobilitazione in occasione dello tsunami del 2004, punto di partenza per sensibilizzare la popolazione alla necessità di impegni concreti a più lungo termine nell'ambito di una politica efficace in materia di sviluppo; |
33. |
chiede alla Commissione di lanciare una campagna di sensibilizzazione specifica che si incentri sui vantaggi comparativi e sul valore aggiunto apportati dai nuovi Stati membri per quanto riguarda le questioni relative alla cooperazione e allo sviluppo; |
34. |
chiede un maggior coordinamento tra le parti interessate a livello nazionale e una partecipazione adeguata delle ONG e delle autorità locali ai processi di definizione delle politiche nazionali; |
35. |
chiede alla Commissione di coinvolgere attivamente i nuovi Stati membri nelle fasi di preparazione e negoziato dei piani di azione nonché nel monitoraggio della loro attuazione; |
36. |
rileva che, svincolando interamente i loro aiuti allo sviluppo, i nuovi Stati membri potrebbero costituire un esempio positivo per tutti gli Stati membri; |
37. |
fa presente che tutti gli Stati membri dovrebbero fissare scadenze per svincolare i loro aiuti allo sviluppo, dal momento che un aiuto allo sviluppo vincolato nel lungo periodo non contribuisce al buon governo, né all'efficace distribuzione delle risorse, e neppure alla realizzazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo; |
38. |
rileva che i legami tra il settore privato e la cooperazione allo sviluppo costituiscono un nuovo strumento promettente per i nuovi Stati membri e che una partecipazione più attiva da parte delle imprese private di questi Stati membri agli appalti per i progetti di cooperazione allo sviluppo a livello comunitario potrebbe aumentare la consapevolezza su questo tema; * ** |
39. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
(2) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(3) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(4) La dichiarazione sul consenso europeo in materia di aiuti umanitari è stata approvata dal Consiglio il 19 novembre e dal Parlamento europeo il 29 novembre ed è stata firmata dai Presidenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo il 18 dicembre 2007.
(5) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(6) GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 506.
(7) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(8) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 80.
(9) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9.
(10) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/48 |
Codice di condotta europeo per l'esportazione di armi
P6_TA(2008)0101
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi — Mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante
(2009/C 66 E/08)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento, |
A. |
considerando che nel 2008 ricorre il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (in appresso «Codice»), |
B. |
considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il Coreper ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un accurato processo di revisione del Codice al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'UE e da parte di compagnie europee, |
C. |
considerando che con l'adozione di tale posizione comune il Codice diventerà uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE, |
D. |
considerando che in varie occasioni il Parlamento si è vivamente compiaciuto di tale posizione comune, tra l'altro nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (1), |
E. |
considerando, tuttavia, che dal 2005 il Consiglio non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico, |
F. |
considerando che i motivi di questa mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle esportazioni di armi alla Repubblica popolare cinese, |
G. |
considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:
|
H. |
considerando che gli sforzi positivi del COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) per migliorare ulteriormente il Codice e la sua applicazione sono compromessi dalle esportazioni di armi da parte di Stati membri verso paesi che si trovano in situazioni di conflitto, instabilità o mancato rispetto dei diritti umani, e che vengono pertanto considerati come «destinazioni irresponsabili» ai sensi del Codice, |
I. |
considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo leader dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel promuovere strumenti giuridici volti a controllare tutti i trasferimenti internazionali di armi, pubblici e privati, in particolare il trattato sul commercio di armi, |
1. |
deplora l'attuale impasse politica quanto all'adozione di tale posizione comune nell'ottica del decimo anniversario del Codice; |
2. |
esorta la Presidenza slovena ad inserire l'adozione della posizione comune come punto permanente nell'ordine del giorno di ciascuna riunione del Consiglio «Affari generali», fino a quando la questione non sarà stata risolta; |
3. |
invita gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione; |
4. |
è convinto che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi diverrà giuridicamente vincolante; |
5. |
è convinto altresì che, parallelamente all'adozione della posizione comune, andrebbero adottate, tra l'altro, le seguenti misure:
|
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 210.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/49 |
La situazione particolare delle donne in carcere e l'impatto della detenzione dei genitori sulla vita sociale e familiare
P6_TA(2008)0102
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))
(2009/C 66 E/09)
Il Parlamento europeo,
— |
visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 12 dicembre 2007 (1), riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo, |
— |
vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 7, la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987 e il suo protocollo opzionale relativo alla creazione di un sistema di visite regolari sui luoghi di detenzione predisposto da organi internazionali e nazionali indipendenti, |
— |
visto l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i relativi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, |
— |
viste la succitata convenzione europea per la prevenzione della tortura, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, nonché le relazioni di detto Comitato, |
— |
visto l'insieme delle norme minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, del 1957, e le dichiarazioni e i principi in materia adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, |
— |
viste le risoluzioni e le raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare la risoluzione (73)5 sull'insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle norme penitenziarie europee e la raccomandazione R(2006)2 sulle norme penitenziarie europee, |
— |
viste le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione R(2006)1747 relativa all'elaborazione di una carta penitenziaria europea nonché la raccomandazione R(2000)1469 sulle madri e i neonati in carcere, |
— |
viste la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere (2), la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea (3), la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive (4), e la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (5), |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0033/2008), |
A. |
considerando che in virtù delle convenzioni internazionali (6) ed europee ogni persona incarcerata deve essere trattata nel rispetto dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione devono essere conformi ai principi di dignità della persona umana, di non discriminazione e di rispetto della vita privata e familiare e formare oggetto di una valutazione regolare da parte di organismi indipendenti, |
B. |
considerando che le esigenze e situazioni specifiche delle donne detenute devono essere prese in considerazione nelle decisioni giudiziarie, nelle legislazioni penali e dalle istituzioni penitenziarie degli Stati membri, |
C. |
considerando che occorre porre in essere misure concrete adeguate ai bisogni specifici delle donne, in particolare l'applicazione di pene alternative, |
D. |
considerando che le donne incinte in ambiente carcerario non possono ricevere il sostegno, le informazioni e gli elementi necessari per portare avanti adeguatamente la gravidanza e la maternità, segnatamente un'alimentazione equilibrata, condizioni sanitarie idonee, aria fresca, esercizio fisico e cure prenatali e postnatali, |
E. |
considerando che tutti i detenuti, uomini e donne, devono beneficiare di pari accesso alle cure sanitarie, ma che le politiche penitenziarie devono prestare particolare attenzione alla prevenzione, al controllo e al trattamento, a livello sia fisico che mentale, dei problemi di salute specifici delle donne, |
F. |
considerando che la salute fisica e mentale della madre va posta in relazione a quella del bambino, |
G. |
considerando che un gran numero di donne detenute soffrono o hanno sofferto della dipendenza dagli stupefacenti o da altre sostanze suscettibili di essere all'origine di disturbi mentali e comportamentali che richiedono uno specifico trattamento medico e un sostegno sociale e psicologico appropriato nell'ambito di una politica penitenziaria della salute di carattere globale, |
H. |
considerando che oggi è noto che gran parte delle donne detenute sono state vittime di episodi di violenza, abusi sessuali, maltrattamenti nell'ambito della famiglia e della coppia e si trovano in una situazione di forte dipendenza economica e psicologica e considerando il rapporto diretto di tali episodi con la loro fedina penale e le conseguenze fisiche e psicologiche quali lo stress post-traumatico, |
I. |
considerando che il personale penitenziario deve essere sufficientemente formato e sensibilizzato alla considerazione della dimensione della parità tra donne e uomini e alle specifiche esigenze e situazioni delle donne detenute; considerando che è auspicabile un'attenzione speciale per le più vulnerabili tra loro, ovvero le minorenni e le disabili, |
J. |
considerando che il mantenimento dei legami familiari è uno strumento essenziale di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale, oltre che un diritto per tutti i detenuti, i loro figli e gli altri membri della famiglia, e che l'esercizio di tale diritto è spesso particolarmente complicato per le donne a causa della scarsità e dunque della possibile lontananza dei centri di detenzione femminile, |
K. |
considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere sempre preso in considerazione nelle decisioni relative alla sua separazione o al suo mantenimento con il genitore incarcerato, ferma restando, comunque, l'opportunità di fare in modo che l'altro genitore interessato possa esercitare la sua autorità parentale, e di porre in essere le procedure atte a preservare i legami affettivi con l'ambiente familiare d'origine (fratelli e sorelle, nonni e altri membri della famiglia), |
L. |
considerando che firmando la succitata convenzione sui diritti del fanciullo, al pari di altri strumenti internazionali, le parti si sono impegnate ad assicurare a tutti i bambini, senza alcuna forma di discriminazione e indipendentemente dallo stato giuridico dei genitori, il godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione, in particolare il diritto a cure mediche appropriate, allo svago e all'istruzione, e che tale impegno deve altresì essere applicato ai figli che vivono assieme al loro genitore incarcerato, |
M. |
considerando che, al di là della repressione di un atto illegale, il ruolo degli istituti penitenziari dovrebbe mirare altresì al reinserimento sociale e professionale, tenuto conto delle situazioni di esclusione sociale e di povertà che caratterizzano spesso il passato di numerosi detenuti sia uomini che donne, |
N. |
considerando che molte detenute sono implicate, al momento della loro incarcerazione, in procedimenti giudiziari pendenti (procedimento di abbandono, di accoglienza temporanea o di adozione di minori, divorzio o separazione, espulsione dal domicilio, ecc.) che le pongono in una situazione di vulnerabilità e in uno stato permanente di incertezza e di stress, |
O. |
considerando che le persone detenute spesso non sono a conoscenza delle risorse sociali disponibili e che, in molti casi, il fatto di non essere in possesso dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione (carta d'identità, tesserino della sicurezza sociale, libretto di famiglia, ecc.) perché li hanno perduti o perché sono scaduti impedisce loro, nella pratica, di esercitare i diritti accordati ai cittadini di ciascuno Stato membro, |
P. |
considerando che la parità di accesso dei detenuti, uomini e donne, all'occupazione, alla formazione professionale e al tempo libero durante la detenzione è fondamentale per il loro equilibrio psicologico e il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro, |
Q. |
considerando che non basta permettere ai detenuti, uomini e donne, di accedere alle offerte, per quanto variegate, in materia di istruzione, formazione, occupazione, tempo libero ed interventi personali, e che è necessario mettere a punto programmi di accompagnamento che facilitino la loro partecipazione alla preparazione e allo svolgimento del loro percorso di reinserimento, |
R. |
considerando che le donne detenute devono poter accedere senza discriminazione alcuna a un'occupazione retribuita e al volontariato, nonché a misure di formazione professionale e civica diversificate atte a favorire il loro reinserimento dopo l'espiazione della pena e adatte alle esigenze del mercato del lavoro, |
S. |
considerando che il successo del reinserimento sociale dei detenuti, uomini e donne, nonché la prevenzione della recidiva si basano sulla qualità dell'inquadramento fornito durante la detenzione, in particolare attraverso partenariati instaurati con imprese e organismi di assistenza sociale, nonché sul monitoraggio e l'assistenza socioprofessionale offerti dopo l'espiazione della pena, |
T. |
considerando che esiste un bisogno manifesto di dati e di statistiche ripartite per genere, globali, chiare e aggiornate, |
Condizioni di detenzione
1. |
incoraggia gli Stati membri a investire risorse sufficienti a favore dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle rispettive infrastrutture penitenziarie e a dare attuazione alla succitata raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa onde assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e dei diritti fondamentali, in particolare in materia di alloggio, sanità, igiene, alimentazione, aerazione e luce; |
2. |
ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio affinché adottino, sulla base dell'articolo 6 del trattato UE, una decisione quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti, conformemente a quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa nella sua succitata raccomandazione R(2006)2 ed invita il Consiglio a diffondere e promuovere l'applicazione delle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa ai fini di una maggiore armonizzazione delle condizioni di detenzione in Europa, in particolare per quanto attiene al rispetto delle esigenze specifiche delle donne, nonché la chiara affermazione dei diritti e degli obblighi dei detenuti, uomini e donne; |
3. |
invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sui diritti dell'uomo una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, uomini e donne nonché delle condizioni speciali di detenzione previste per le donne; |
4. |
esorta gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a ratificare il protocollo opzionale alla convenzione europea per la prevenzione della tortura che stabilisce un sistema di controllo indipendente dei luoghi di detenzione e invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la ratifica di tale convenzione e del suo protocollo nell'ambito della politica estera dell'Unione europea; |
5. |
ricorda che la conformità della gestione dei centri di detenzione con le norme giuridiche nazionali e internazionali debba essere stabilita mediante ispezioni regolari da parte delle autorità competenti; |
6. |
invita gli Stati membri a adottare le misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti penitenziari nonché la sicurezza del personale e di tutti i detenuti, mettendo fine alle situazioni di violenza e di abuso cui sono particolarmente esposte le donne e le persone appartenenti a minoranze etniche o sociali; |
7. |
chiede a ciascuno Stato membro di agevolare l'accesso delle donne detenute alle campagne di prevenzione condotte abitualmente tra la popolazione, quale la diagnosi precoce dei tumori al seno e al collo dell'utero, e di permettere loro di accedere, allo stesso titolo delle altre donne, ai programmi nazionali di planning familiare; |
8. |
ricorda la «specificità» delle prigioni femminili ed insiste sull'introduzione di strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne ricorda inoltre che per le donne vittime di abusi, sfruttamento ed esclusione, è importante creare modalità di reinserimento in un ambiente che dia loro sostegno e risponda alle loro esigenze individuali;; |
9. |
invita gli Stati membri a integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria e nei rispettivi centri di detenzione nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato spesso traumatico delle donne detenute, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali:
|
10. |
invita gli Stati membri a garantire un accesso uguale e non discriminatorio per le donne alle cure mediche di qualsiasi tipo, che devono essere di qualità equivalente a quelle dispensate al resto della popolazione, per prevenire e trattare efficacemente le malattie specificamente femminili; |
11. |
ricorda la necessità di adottare misure a favore di una migliore presa in considerazione delle specifiche esigenze delle donne detenute in materia d'igiene in relazione alle infrastrutture penitenziarie e alle dotazioni igieniche necessarie; |
12. |
invita gli Stati membri ad adottare una politica penitenziaria della salute di natura globale che identifichi e curi sin dall'incarcerazione le turbe fisiche e mentali, nonché a fornire assistenza medica e psicologica a tutti i detenuti, uomini e donne, che soffrono di dipendenze, rispettando nel contempo le specificità femminili; |
13. |
invita gli Stati membri a adottare tutte le misure necessarie al fine di fornire un sostegno psicologico a tutte le donne detenute, in particolare a quelle che hanno subito violenze o maltrattamenti nonché alle madri che allevano da sole i propri figli e alle minorenni delinquenti, con l'obiettivo di accordare loro una migliore protezione e di migliorare le loro relazioni familiari e sociali e, pertanto, le loro possibilità di reinserimento; raccomanda di formare e sensibilizzare il personale penitenziario alla particolare vulnerabilità di queste detenute; |
14. |
raccomanda che la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza e che, in questo caso estremo, queste ultime possano ottenere una cella più spaziosa, possibilmente individuale, e si vedano accordata particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione e l'igiene; considera inoltre che le donne incinte debbano poter beneficiare di controlli prenatali e postnatali di qualità nonché di corsi di educazione parentale di qualità equivalente a quelli offerti fuori dall'ambiente penitenziario; |
15. |
sottolinea che nei casi in cui il parto in carcere si sia svolto normalmente il bambino è generalmente sottratto alla madre entro le 24/72 ore successive alla nascita, ed invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere altre soluzioni; |
16. |
sottolinea la necessità che il sistema giudiziario vigili sul rispetto dei diritti del bambino in sede di esame delle questioni connesse alla detenzione della madre; |
17. |
chiede agli Stati membri di rispettare pienamente la diversità degli orientamenti sessuali nonché le diverse forme di vita familiare, nella misura in cui non infrangano la legge; |
18. |
sottolinea la necessità di porre fine alla detenzione di ragazze e ragazzi di età pari e inferiore a 18 anni in carceri per adulti; |
Mantenimento dei legami familiari e delle relazioni sociali
19. |
raccomanda che pene sostitutive della detenzione siano comminate in misura maggiore, come le alternative sociali, segnatamente per le madri, allorché la pena prevista e il rischio per la sicurezza pubblica risultano scarsi, nella misura in cui la loro detenzione possa determinare gravi perturbazioni nella vita familiare, soprattutto quando esse sono a capo di famiglie monoparentali o hanno figli in tenera età o hanno a carico persone non autosufficienti o disabili; ricorda che le autorità giudiziarie dovrebbero tener conto di tali elementi nella scelta della pena, in particolare dell'interesse superiore del bambino del genitore perseguito; raccomanda altresì di prevedere la possibilità di far beneficiare i detenuti uomini con figli minori a carico o che assolvono ad altre responsabilità familiari di misure analoghe a quelle previste per le madri; |
20. |
sottolinea che le ripercussioni dell'isolamento e del disagio sulla salute delle detenute incinte possono avere, a loro volta, conseguenze nefaste o pericolose per il bambino, delle quali occorre tener conto molto seriamente al momento di decidere in merito alla detenzione; |
21. |
insiste altresì sulla necessità che l'amministrazione giudiziaria si informi circa l'esistenza di bambini prima di decidere in merito ad una detenzione preventiva o al momento della condanna e che si accerti che siano state prese misure per salvaguardare l'integralità dei loro diritti; |
22. |
invita gli Stati membri ad aumentare il numero dei centri di detenzione femminili e a ripartirli meglio sul loro territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizia delle donne detenute, nonché a dar loro la possibilità di partecipare a cerimonie religiose; |
23. |
raccomanda agli Stati membri di incoraggiare le istituzioni penitenziarie ad adottare norme elastiche per quanto concerne le modalità, la frequenza, la durata e gli orari delle visite che dovrebbero essere permesse ai membri della famiglia, agli amici e ai terzi; |
24. |
invita gli Stati membri a facilitare il ravvicinamento familiare e in particolare le relazioni dei genitori incarcerati con i figli, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario e che permettano attività comuni e un contatto affettivo adeguato; |
25. |
esorta gli Stati membri a conformarsi ai rispettivi obblighi internazionali assicurando la parità dei diritti e di trattamento dei figli che vivono con il genitore detenuto, nonché a creare condizioni di vita adatte alle loro esigenze in unità totalmente indipendenti e il più lontane possibile dall'ambiente carcerario ordinario, permettendo loro di inserirsi nei sistemi di custodia o negli istituti scolastici tradizionali e prevedendo un regime ampio e flessibile di uscite in compagnia di membri della famiglia o del personale di associazioni per la protezione dell'infanzia, suscettibili di favorirne il corretto sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e prevedendo infrastrutture adeguate nonché personale qualificato, capace di assistere le madri detenute nelle loro responsabilità educative e di assistenza; raccomanda altresì, nel caso di figli minori in carcere, di facilitare l'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore interessato; |
26. |
constata con rammarico che un gran numero di donne detenute sono madri nubili e che perdono il contatto con i loro figli, talvolta in via definitiva; chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire e di porre in essere politiche alternative al fine di evitare la separazione totale; |
27. |
invita con fermezza gli Stati membri a fornire a tutti i detenuti un aiuto giuridico gratuito incentrato sulle questioni penitenziarie e, nel caso delle donne detenute, specializzato in diritto di famiglia, onde poter rispondere alle questioni relative all'accoglienza, all'adozione, alla separazione, alle violenze connesse al genere, ecc.; |
28. |
raccomanda che siano lanciate campagne d'informazione e di orientamento in merito ai servizi sociali forniti dalla comunità e le procedure di aggiornamento dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione personale, familiare e sociale, affinché le donne detenute possano esercitare pienamente i loro diritti di cittadine; |
29. |
invita gli Stati membri a porre in essere misure di accompagnamento psicosociale al fine di preparare al meglio la separazione fra il bambino e la madre detenuta e ridurne l'impatto negativo; |
Reinserimento sociale e professionale
30. |
raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie per offrire a tutti i detenuti, uomini e donne, possibilità di impiego che permettano lo sviluppo personale, adeguatamente retribuite e diversificate, evitando qualsiasi segregazione basata sul genere e qualsiasi altra forma di discriminazione, nonché di creare a tal fine partenariati con imprese; |
31. |
invita gli Stati membri a investire maggiori risorse, tra l'altro utilizzando gli strumenti finanziari comunitari relativi all'occupazione e all'inserimento sociale, come il Fondo sociale europeo e Progress, per sviluppare nell'ambiente carcerario programmi di alfabetizzazione, di istruzione durante l'intero arco della vita e di formazione professionale adeguati alle esigenze del mercato del lavoro e che possano dar luogo all'ottenimento di un diploma; |
32. |
sottolinea che tali programmi dovrebbero comprendere corsi di lingue, compreso l'apprendimento della lingua nazionale (o almeno di una delle lingue nazionali) per i detenuti stranieri, uomini e donne, di informatica, nonché di comportamento sociale e professionale; |
33. |
sottolinea il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative in materia di reinserimento sociale e professionale dei detenuti, in particolare delle donne, ed invita pertanto gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo delle attività di tali organizzazioni nell'ambiente carcerario, segnatamente mediante un aumento delle risorse a loro destinate, un'agevolazione delle condizioni di accesso dei loro membri agli istituti penitenziari ed una maggiore sensibilizzazione del personale penitenziario alla necessità di una buona collaborazione con tali operatori; |
34. |
ritiene che, salvo in caso di rischi importanti per la sicurezza pubblica e di gravi pene, una maggiore utilizzazione dei regimi di semilibertà, che consenta ai detenuti, uomini e donne, di lavorare o di seguire una formazione professionale all'esterno dell'ambiente carcerario potrebbe facilitarne il reinserimento sociale e professionale; |
35. |
sottolinea che le condizioni di lavoro dei detenuti e delle detenute, e particolarmente quelle delle donne incinte o puerpere, devono essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria ed essere controllate regolarmente dalle autorità competenti; |
36. |
sottolinea la necessità di favorire la partecipazione dei detenuti, uomini e donne, ad iniziative d'impegno professionale e di reinserimento sociale, segnatamente mediante un bilancio della loro situazione personale e prevedendo una valutazione annuale di tale partecipazione; |
37. |
considera prioritario l'avvio, in ciascun centro di detenzione, di programmi di accompagnamento e di sostegno individuale, accessibili a tutti i detenuti, uomini e donne, su base volontaria, per la definizione, la realizzazione e il completamento dei loro progetti di sviluppo personale e d'inserimento sociale, destinati a proseguire anche dopo la loro uscita dal carcere; |
38. |
ricorda la necessità di attuare, durante e dopo il periodo della detenzione, misure di aiuto sociale volte a preparare e ad assistere la persona detenuta nei suoi tentativi di reinserimento, in particolare nella ricerca di un alloggio e di un'occupazione, onde evitare situazioni di esclusione sociale e di recidiva; |
39. |
sottolinea l'importanza di mantenere e promuovere i contatti tra i detenuti, uomini e donne, e il mondo esterno, in particolare mediante l'accesso alla stampa scritta e ai mezzi di informazione, nonché la comunicazione con gli organismi di assistenza sociale, le ONG e le associazioni culturali, artistiche o di altro tipo riconosciute dalle autorità penitenziarie; |
40. |
ricorda che l'accesso regolare di tutti i detenuti ad attività sportive e ricreative nonché a possibilità di educazione artistica o culturale è fondamentale per salvaguardare il loro equilibrio psicologico e favorisce le loro opportunità di reinserimento sociale; |
41. |
invita la Commissione ad accordare un'attenzione particolare alla popolazione carceraria nel quadro del suo programma di azione e di lotta contro l'esclusione sociale; |
42. |
raccomanda agli Stati membri di accordare un'attenzione specifica ai detenuti stranieri, uomini e donne in particolare per quanto riguarda le differenze linguistiche e culturali, di facilitare il mantenimento dei contatti con i loro familiari e di permettere loro di mettersi in contatto con i consolati e di accedere alle risorse e ai programmi penitenziari nonché ad informazioni a loro facilmente comprensibili; raccomanda altresì di tenere conto della specificità della situazione delle donne straniere nella programmazione delle attività penitenziarie, di formare gli agenti a lavorare in un quadro multiculturale sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno e di istituire servizi di mediazione all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari; |
43. |
invita gli Stati membri, nel quadro dei programmi di agevolazione del reinserimento sociale e professionale, ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recepire nelle loro legislazioni nazionali le norme volte a favorire le assunzioni degli ex detenuti, in particolare delle madri che allevano da sole i propri figli e delle minorenni delinquenti, per quanto riguarda il settore professionale sia pubblico che privato; |
44. |
incoraggia gli Stati membri a scambiarsi informazioni e buone pratiche sulle condizioni di detenzione, in particolare femminile, nonché sotto il profilo dell'efficacia delle misure di formazione professionale e di reinserimento sociale; ritiene importante, in tale contesto, incoraggiare e finanziare la partecipazione delle autorità e degli operatori direttamente interessati allo studio di programmi innovativi e di buone prassi, nonché ai congressi e ai dibattiti nazionali ed internazionali, quale fattore di motivazione ed elemento generatore di energie positive; |
45. |
invita la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, a incoraggiare ricerche sull'ambiente carcerario focalizzate sulla dimensione di genere e a finanziare studi sulle cause della criminalità, sul contesto in cui ha luogo il comportamento criminoso nonché sull'efficacia dei sistemi penali onde permettere di migliorare le opportunità di partecipazione dei detenuti, uomini e donne, alla vita sociale, familiare e professionale; * ** |
46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione. |
(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 511.
(3) GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.
(4) GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.
(5) GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 154.
(6) Articoli 1, 3, 5 e 12 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il primo principio fondamentale relativi al trattamento dei detenuti, ripreso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'allegato alla sua risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/57 |
Parità di genere e attribuzione di poteri e responsabilità alle donne nel quadro della cooperazione allo sviluppo
P6_TA(2008)0103
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (2007/2182(INI))
(2009/C 66 E/10)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2007 intitolata «Parità tra uomini e donne ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo» (COM(2007)0100), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, adottate il 14 maggio 2007, su «Parità di genere ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo», |
— |
visto il regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo (1), |
— |
visti gli articoli 2, 3, paragrafo 2, 137 e 141 del trattato CE, |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata nel 2000 (2), in particolare l'articolo 23, |
— |
vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, |
— |
visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel settembre 1995, la Dichiarazione e Piattaforma d'azione adottata a Pechino nonché i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino+5 e Pechino+10 su ulteriori azioni e iniziative per l'attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'azione, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000 e l'11 marzo 2005, |
— |
visti gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), adottati al Vertice del Millennio delle Nazioni Unite nel settembre 2000, e in particolare quello riguardante la promozione della parità di genere e l'emancipazione femminile (il cosiddetto «empowerment delle donne») quale condizione preliminare per superare la fame, la povertà e la malattia e raggiungere l'uguaglianza a tutti i livelli di istruzione e in tutti gli ambiti lavorativi, il controllo paritario delle risorse e la pari rappresentanza nella vita pubblica e politica, |
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vista la relazione della Commissione intitolata «Millennium Development Goals 2000-2004» (OSM 2000-2004) (SEC(2004)1379), |
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viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004, in cui si conferma il pieno impegno dell'Unione europea con riguardo agli OSM e alla coerenza delle politiche, |
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viste le proprie risoluzioni del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) (3) e del 20 giugno 2007 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio — bilancio intermedio (4), |
— |
viste le proprie risoluzioni del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa (5) e del 25 ottobre 2007 sulla situazione attuale delle relazioni Unione europea-Africa (6), |
— |
vista la propria risoluzione del 29 novembre 2007«Dare slancio all'agricoltura africana» (7), |
— |
vista la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 31 ottobre 2000, sul tema Donne, pace e sicurezza (UNSRC 1325 (2000)), in particolare il paragrafo 1, che sollecita gli Stati membri ad «assicurare una maggiore rappresentanza delle donne a tutti i livelli decisionali nelle istituzioni nazionali, regionali e internazionali […]», |
— |
visti la dichiarazione comune del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (Il consenso europeo in materia di sviluppo), firmata il 20 dicembre 2005 (8), e il consenso europeo sugli aiuti umanitari, del dicembre 2007 (9), |
— |
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (10), come modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (accordo di Cotonou) (11), |
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viste la Dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, adottata il 25 febbraio 2003 in seguito al Forum ad alto livello sull'armonizzazione, e la Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata il 2 marzo 2005, |
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visti la Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi a Monterrey nel marzo 2002, e il Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nel settembre 2002, |
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vista la relazione finale adottata nel marzo 2005 alla 49a sessione della Commissione sulla condizione della donna dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, |
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visto il rapporto 2006 del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) intitolato «En Route to Equality» (Sulla via dell'uguaglianza), |
— |
visti i rapporti 2005 e 2006 sullo stato della popolazione mondiale del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), intitolati rispettivamente «La promessa di uguaglianza: equità di genere, salute riproduttiva e obiettivi di sviluppo del Millennio» e «Un passaggio verso la speranza: le donne e la migrazione internazionale», |
— |
visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (12), |
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viste le statistiche basate sulle relazioni dei membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relative al «Gender Equality Policy Marker 2004-2005» (Elementi di riferimento per la politica in materia di uguaglianza di genere 2004-2005), pubblicate nel giugno 2007, e la relazione 2006 dell'OCSE su «Gender Equality and Aid Delivery» (Uguaglianza di genere e fornitura di aiuti), |
— |
vista la Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione del marzo 2000, |
— |
visto il Protocollo sui diritti delle donne in Africa, noto anche come «Protocollo di Maputo», entrato in vigore il 26 ottobre 2005, |
— |
viste le conclusioni del Consiglio del 5 e 6 dicembre 2007 sulla valutazione dell'attuazione da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea della piattaforma d'azione di Pechino, e in particolare l'allegata relazione della Presidenza portoghese contenente indicatori sulle donne e la povertà, |
— |
visti la Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel settembre 1994, il Programma d'azione adottato al Cairo, nonché i documenti successivi adottati nel 1999 alla sessione speciale delle Nazioni Unite Cairo+5 sulle ulteriori azioni ai fini dell'attuazione del Programma d'azione, |
— |
visto l'appello di Bruxelles all'azione contro la violenza sessuale nei conflitti e oltre, del giugno 2006, |
— |
visto il piano d'azione di Maputo per l'attuazione del quadro di orientamento continentale 2007-2010 per la salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa connessi, adottato alla sessione speciale dell'Unione africana svoltasi nel settembre 2006, |
— |
visti il quadro d'azione e le raccomandazioni di Bruxelles sulla salute per lo sviluppo sostenibile, adottati dai ministri della sanità dei paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a Bruxelles nell'ottobre 2007, |
— |
visti la dichiarazione su «Parità dei sessi: una questione essenziale nelle società in mutazione» e il Programma d'azione attinente, adottati in occasione della V Conferenza ministeriale europea, |
— |
vista la dichiarazione ministeriale della Conferenza dei ministri dell'uguaglianza di genere tenutasi a Lussemburgo il 4 febbraio 2005, |
— |
visti la decisione 14/04 dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) adottata a Sofia il 7 dicembre 2004 e il piano d'azione 2004 dell'OSCE per la promozione dell'uguaglianza di genere, |
— |
visto il piano d'azione del Commonwealth per l'uguaglianza di genere 2005-2015, |
— |
visto l'articolo 45 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0035/2008), |
A. |
considerando che la dichiarazione di Vienna, adottata il 25 giugno 1993 dalla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti umani, afferma che «i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti universali», |
B. |
considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo inserisce la parità di genere tra i principi comuni, affermando che «l'Unione europea introdurrà (…) una forte componente di genere in tutte le sue politiche e prassi nell'ambito delle sue relazioni con i paesi in via di sviluppo» (parte I — punto 19), e che l'accordo di Cotonou sottolinea in modo chiaro il valore della parità di genere, affermando che «la cooperazione contribuisce a migliorare l'accesso delle donne a tutte le risorse necessarie al pieno esercizio dei propri diritti fondamentali» (articolo 31), |
C. |
considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inserito l'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015 tra i sotto-obiettivi dell'elenco degli obiettivi di sviluppo del Millennio; |
D. |
considerando che la Piattaforma d'azione di Pechino ha approvato il «mainstreaming» delle questioni di genere (cioè la loro integrazione orizzontale in tutte le politiche) quale strategia efficace per promuovere l'uguaglianza di genere ed ha affermato che i governi e gli altri attori «dovrebbero promuovere una politica attiva e visibile di mainstreaming della prospettiva di genere in tutte le politiche e i programmi, in modo che prima di prendere una decisione si compia un'analisi dei rispettivi effetti sulle donne e sugli uomini», |
E. |
considerando che al mondo circa due terzi del lavoro è fatto dalle donne e dalle ragazze, che ne ricevono in cambio meno del 5 % del reddito; considerando che il lavoro femminile produce la metà del cibo prodotto nel mondo e che quasi il 74 % delle donne non occupate sono impegnate primariamente nei lavori domestici e nella cura della famiglia a casa, contro il 27 % degli uomini disoccupati, |
F. |
considerando che degli 1,3 miliardi di persone che vivono in assoluta povertà il 70 % sono donne, e che la povertà non è solo un sintomo, ma anche una causa della disuguale distribuzione di redditi, proprietà, risorse, potere di mercato e potere di disporre della proprietà; considerando che l'Unione europea promuove la parità di genere e i diritti delle donne nella sua cooperazione allo sviluppo attraverso il duplice approccio del mainstreaming delle questioni di genere e di azioni specifiche miranti alla promozione dei diritti delle donne e all'emancipazione femminile (o «empowerment delle donne»), |
G. |
considerando che la crescita economica è essenziale ma non di per sé sufficiente per la lotta alla povertà, in quanto non crea sufficienti nuove possibilità di sostentamento e di occupazione; |
H. |
considerando che le disuguaglianze di genere tendono a creare altre ineguaglianze, con conseguenze negative per il benessere delle donne e per le loro famiglie, le loro comunità e le loro potenzialità di sviluppo personale, |
I. |
considerando che, nella maggior parte dei paesi, le azioni relative alle questioni di genere non sono viste come priorità assoluta, visto che tali questioni sono considerate secondarie e che le pratiche culturali, religiose e socio-economiche sono utilizzate quale pretesto per ostacolare i progressi nel settore dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne, |
J. |
considerando che è stato dimostrato che l'emancipazione delle donne accelera il conseguimento di tutti gli altri obiettivi di sviluppo del Millennio per quanto riguarda la riduzione della povertà e il miglioramento degli indicatori demografici, sociali ed economici, |
K. |
considerando che il mainstreaming delle questioni di genere può contribuire a creare società più giuste e democratiche, in cui le donne e gli uomini siano considerati uguali in tutti gli aspetti della vita, ma non sostituisce specifiche politiche di parità e azioni positive nell'ambito di un duplice approccio per la realizzazione dell'obiettivo della parità di genere, |
L. |
considerando che l'istruzione precoce e la formazione delle bambine e delle donne (inclusa un'educazione sessuale esaustiva) sono essenziali nella lotta per l'eliminazione della povertà e di malattie diffuse, assicurando alle donne maggiori conoscenze, capacità e fiducia per poter partecipare pienamente alla società e alla vita politica, |
M. |
considerando che il pieno godimento da parte delle donne della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti costituisce una condizione preliminare per il conseguimento della parità di genere, in quanto la capacità delle donne di controllare la propria fertilità è fondamentale per la loro emancipazione e poiché le donne che sono in grado di pianificare la propria famiglia sono in grado di pianificare anche il resto della propria vita, in quanto le donne sane possono essere più produttive e poiché la protezione dei diritti in materia di riproduzione — come la pianificazione familiare in termini di tempi e frequenza delle nascite e la presa di decisioni sulla riproduzione senza discriminazioni, coercizioni e violenza — dà la libertà di partecipare in modo più pieno e paritario alla società, |
N. |
considerando che è essenziale fornire sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni delle donne al fine di promuovere programmi per i membri più vulnerabili della popolazione, tra cui donne migranti, sfollate interne e rifugiate, in particolare fornendo attrezzature e tecnologie appropriate per la lavorazione degli alimenti e la riduzione del carico di lavoro, facilitando l'accesso delle donne alla terra e migliorando l'accesso delle bambine all'istruzione e la loro frequenza scolastica, |
O. |
considerando che le donne sono esposte a discriminazioni matrimoniali e a discriminazioni in termini di accesso alla proprietà immobiliare e fondiaria nonché alle risorse e al loro controllo, |
P. |
considerando che a molte donne è negato l'accesso alle cure e ai servizi sanitari di base, all'istruzione ad ogni livello, all'indipendenza economica, alle carriere e alla partecipazione ai processi decisionali, |
Q. |
considerando che in certe culture esistono ancora pregiudizi tradizionali e religiosi che limitano e discriminano l'accesso delle bambine e delle ragazze all'istruzione, |
R. |
considerando che almeno 130 milioni di donne sono state costrette a subire mutilazioni genitali o altre pratiche tradizionali violente e altri 2 milioni rischiano ogni anno di subire queste gravi violazioni della loro integrità fisica e dei loro diritti umani, |
S. |
considerando che le donne migranti sono più esposte degli uomini al lavoro forzato e allo sfruttamento sessuale ed è inoltre più probabile che esse accettino condizioni di lavoro precarie, |
T. |
considerando che nei paesi in cui sono in corso processi di ricostruzione e reintegrazione in seguito a conflitti i meccanismi istituzionali e gli impegni in materia di parità di genere sono primi passi utili per la protezione e la promozione dei diritti delle donne; che il coinvolgimento di tutte le parti pertinenti, come i governi e i rappresentanti politici, le ONG, i gruppi della società civile e i rappresentanti del mondo accademico, insieme alla diretta partecipazione di gruppi e reti di donne, è il presupposto essenziale di uno sviluppo condiviso e sostenibile, |
U. |
considerando che nell'Africa subsahariana il 57 % degli adulti infettati dall'HIV/AIDS sono donne, e che le giovani di età compresa fra i 15 e i 24 anni hanno oltre il triplo di probabilità di infettarsi rispetto ai coetanei maschi, |
V. |
considerando che vi è un divario d'informazione fra uomini e donne sulle vie di trasmissione dell'HIV/AIDS e sulle misure di prevenzione, aggravato da un clima di discriminazione e di violenza fondata sul genere; considerando che l'istruzione e l'informazione in materia di salute sessuale e riproduttiva e l'accesso ai servizi per la salute riproduttiva sono le migliori garanzie per la prevenzione dell'HIV/AIDS e di altre malattie trasmesse per via sessuale, |
W. |
considerando che ogni anno vi sono ancora 536 000 decessi per parto (il 95 % dei quali si verifica in Africa e in Asia) e che per ogni donna che muore 20 o più incorrono in complicazioni gravi, che vanno dalle infezioni croniche a lesioni invalidanti, quali la fistola ostetrica, che potrebbero facilmente essere evitate se fosse assicurato l'accesso universale alle cure ostetriche di base e d'emergenza e ai servizi di salute riproduttiva, |
X. |
considerando che, secondo uno studio dell'International Food Policy Research Institute, esiste una forte correlazione tra stato di nutrizione dei bambini e potere decisionale delle donne in seno alla famiglia, e quando queste occupano un basso rango e non hanno alcuna voce in capitolo in famiglia hanno maggiori probabilità di essere esse stesse malnutrite; considerando che con una migliore alimentazione si potrebbero evitare gran parte dei casi di decessi di bambini, contribuendo a realizzare l'obiettivo di sviluppo del Millennio della riduzione della mortalità infantile, |
Y. |
considerando che l'efficacia di taluni progetti finora attuati è stata ostacolata da lacune specifiche nei diversi paesi: la fragilità delle autorità amministrative locali e nazionali, la corruzione dei governi e la mancanza di competenze e di personale preparato per affrontare i problemi legati all'emancipazione delle donne e alla parità di genere, |
Z. |
considerando che il rischio aumentato di catastrofi naturali e di processi di degrado delle risorse locali e/o regionali incide sulle categorie svantaggiate della popolazione in proporzione maggiore rispetto alle altre, |
1. |
accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione su parità tra uomini e donne ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo, che considera un ulteriore passo nell'ambito del Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità per il periodo 2001-2006; |
2. |
deplora il fatto che, da quando il Consiglio nella sua risoluzione del 20 dicembre 1995 dichiarò per la prima volta che uno dei principi alla base della politica di sviluppo della Comunità e degli Stati membri è quello di tenere conto della prospettiva di genere nella cooperazione allo sviluppo, nella pratica non è stato finora fatto abbastanza; |
3. |
osserva che la comprensione che la gente ha del ruolo delle donne nelle società postbelliche e dei loro contributi alla ricostruzione postbellica deve andare al di là della retorica universalistica dell'«esperienza della guerra vissuta dalle donne», e che occorre riconoscere la specificità e la diversità delle esperienze delle donne; |
4. |
deplora il fatto che la maggior parte dei documenti di strategia nazionale (DSN) nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo fanno riferimento al genere come a una tematica trasversale, senza indicare obiettivi o attività specificamente di genere; chiede con vigore che le strategie future contemplino obiettivi e attività specifici per le questioni di genere; |
5. |
si rallegra del fatto che la Commissione chieda all'Unione europea di sostenere i paesi terzi nel rispetto e nell'attuazione di impegni internazionali quali la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979), il programma d'azione del Cairo, la piattaforma d'azione di Pechino e la dichiarazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio; |
6. |
condivide il parere della Commissione secondo cui le risorse finanziarie destinate a sostenere l'integrazione delle questioni della parità di genere nella cooperazione allo sviluppo sono state trascurabili rispetto a quelle destinate ad altre questioni orizzontali; si rammarica che alla parità di genere sia destinato soltanto il 5 % dei fondi attinenti allo strumento di cooperazione allo sviluppo assegnati al programma tematico «Investire nelle persone» (2007-2013) e che i documenti di strategia nazionali e regionali non offrano una panoramica delle risorse di bilancio attribuite alla parità di genere, dato che quest'ultima è segnalata soltanto come tematica trasversale e quindi non è accompagnata da dettagli finanziari; |
7. |
esprime preoccupazione riguardo alla nuova struttura degli aiuti della Commissione, che privilegia il sostegno di bilancio, dato che essa può dar luogo a ulteriori difficoltà nella valutazione dei progressi in materia di parità di genere; |
8. |
apprezza l'approccio generale della Commissione quale valida base a partire dalla quale l'Unione europea e gli Stati membri potrebbero introdurre le questioni di genere nei loro programmi di cooperazione allo sviluppo come fattore utile al fine di raggiungere la parità di genere e l'emancipazione femminile (il cosiddetto «empowerment delle donne») quale strumento principale per rafforzare i diritti umani e combattere la povertà, ma osserva che vi è spazio per miglioramenti, in particolare nell'analisi dei dati, in modo che possano essere evitate misure che potrebbero essere d'ostacolo alla posizione delle donne; |
9. |
è del parere che l'efficacia dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche di cooperazione allo sviluppo dipenda dalla sensibilità alle questioni di genere degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione europea interessate; ritiene che ciò implichi che il conseguimento degli obiettivi della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM(2006)0092) in seno all'Unione europea è un presupposto necessario per un'integrazione efficiente della dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo; |
10. |
sottolinea la necessità di incentrare l'attenzione non solo sulle donne ma anche sulle relazioni di genere, specialmente sulle relazioni sociali tra uomini e donne che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere; ritiene che pertanto i progetti dovrebbero essere destinati sia agli uomini che alle donne; |
11. |
sottolinea che i processi di globalizzazione dovrebbero offrire nuove opportunità ai paesi poveri e tenere conto delle esigenze specifiche delle donne, che sono spesso lavoratrici non qualificate e perciò socialmente svantaggiate; |
12. |
invita la Commissione a formulare proposte concrete sui modi per creare, nel contesto di un mondo sempre più globalizzato, opportunità occupazionali e possibilità di sostentamento per le numerosissime donne non qualificate nei paesi in via di sviluppo; |
13. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative di cooperazione allo sviluppo che producano effetti concreti e misurabili sulle relazioni di genere (modifica delle leggi, delle istituzioni e delle strutture patriarcali esistenti, aumento delle risorse di bilancio e miglioramento delle condizioni sociali ed economiche per le donne); |
14. |
invita gli Stati membri e la Commissione, quali datori di lavoro nei paesi in via di sviluppo, a tener conto del principio del lavoro dignitoso aumentando i salari conformemente alla raccomandazione 135 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 22 giugno 1970 concernente la fissazione di salari minimi, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo; |
15. |
valuta positivamente le proposte volte a promuovere la protezione dei diritti civili e del lavoro dei lavoratori occasionali e la partecipazione delle donne ai movimenti sindacali per meglio attenuare le difficoltà che esse si trovano ad affrontare sul lavoro; |
16. |
esorta la Commissione, in sede di elaborazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, a sostenere misure volte a rafforzare lo status giuridico delle donne, promuovendo maggiormente la parità di accesso al lavoro dignitoso nonché i diritti umani e sociali fondamentali, e prestando particolare attenzione al numero crescente di donne migranti e alla loro crescente vulnerabilità, in modo che le donne non diventino la nuova classe sfruttata della società; |
17. |
invita la Commissione a valutare l'effetto potenziale degli accordi di partenariato economico dal punto di vista della problematica di genere; |
18. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza tra la politica di cooperazione allo sviluppo e le altre politiche comunitarie (ad esempio la politica commerciale e quella agricola), in modo da evitare interferenze dannose tra le varie politiche, specialmente per quanto concerne le misure miranti all'emancipazione delle donne; |
19. |
osserva che la capacità delle donne di influire sull'andamento della propria vita dipende dalla loro istruzione; sottolinea l'importanza di programmi d'istruzione attenti alla prospettiva di genere che si rivolgano sia alle donne che agli uomini; |
20. |
invita la Commissione ad intraprendere un'analisi di genere ad ogni stadio della concezione, dell'attuazione e della valutazione delle politiche, in modo da garantire l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione fondate sul genere e proteggere e promuovere i diritti umani delle donne; |
21. |
invita la Commissione a effettuare una valutazione delle ripercussioni delle nuove modalità di erogazione degli aiuti sulla situazione delle donne, tenendo conto del fatto che, in parte a seguito di questa nuova evoluzione negli aiuti allo sviluppo, viene prestata una minore attenzione alle donne e all'uguaglianza di genere; |
22. |
si compiace dell'invito della Commissione a sviluppare indicatori di risultato che riflettano la problematica di genere e chiede che tali indicatori siano inclusi in tutti i documenti di strategia nazionale dello strumento di cooperazione allo sviluppo e del FES (Fondo europeo di sviluppo) nonché nelle valutazioni dei risultati in occasione delle revisioni intermedie e finali di tali strategie; invita la Commissione a mettere a punto parametri a basso costo, trasparenti e di pronta interpretazione, sotto forma di indicatori misurabili quantitativamente e di indicatori qualitativi, in modo da poter valutare regolarmente e in modo efficiente i progressi in fatto di parità e di emancipazione delle donne; invita la Commissione a richiamare l'attenzione, nei dialoghi con i paesi terzi, sull'importanza di dati comparabili e aggregati in base al genere; è favorevole agli indicatori disaggregati in base al genere di cui all'allegato (parte VII) (SEC(2007)0332) accluso alla summenzionata comunicazione della Commissione su parità tra uomini e donne ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo, che considera una buona base per lo sviluppo di uno strumento globale per la misurazione dei risultati; |
23. |
apprezza il fatto che la strategia della Commissione tenga conto del fenomeno della violenza basata sul genere; |
24. |
sottolinea che la violenza contro le donne non è una questione esclusivamente femminile, ma richiede un approccio incentrato sia sulle donne che sugli uomini; pur apprezzando i programmi destinati alle donne vittime di violenze, sollecita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi destinati agli uomini autori degli abusi, affrontando in tal modo le cause e non solo gli effetti di questo fenomeno; |
25. |
accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso una maggiore copertura mediatica del problema e la formazione del personale militare, di polizia e giudiziario; esorta tuttavia ad accordare una maggiore attenzione alle misure di lotta contro la tratta di esseri umani, la tortura e le pratiche tradizionali dannose, con un accento particolare sulle mutilazioni genitali femminili, i delitti d'onore e i matrimoni precoci e forzati, e insiste sulla necessità di aumentare il numero del personale femminile nelle istituzioni che prestano assistenza diretta alle vittime di queste pratiche; |
26. |
apprezza il fatto che la citata comunicazione della Commissione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo descriva dettagliatamente ed espressamente il nesso tra donne e HIV/AIDS (in termini di aumento dei casi d'infezione); ritiene che si sarebbe dovuto rivolgere un esplicito invito agli Stati membri a mantenere gli impegni finanziari che hanno assunto in questo campo; |
27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a definire impegni specifici, vincolati nel tempo e misurabili — sostenuti dallo stanziamento di risorse adeguate — per giungere entro il 2010 all'accesso universale di tutte le donne e le ragazze alla prevenzione dell'HIV/AIDS e ai relativi trattamenti, cure e sostegno; |
28. |
accoglie con favore il fatto che la suddetta comunicazione della Commissione sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo ribadisca fermamente il nesso esistente tra politiche e programmi concernenti l'HIV/AIDS e politiche e servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti (SSRRD); |
29. |
chiede alla Commissione di rafforzare il suo ruolo politico di guida nel campo delle politiche per la SSRRD e di aumentare i finanziamenti a favore di tale settore, in modo da aiutare i paesi a realizzare gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare l'obiettivo dell'accesso universale alla salute riproduttiva nell'ambito dell'OSM sul miglioramento della salute materna (OSM 5), e di occuparsi di aspetti sinora trascurati della SSRRD delle donne, come le fistole ostetriche e traumatiche; |
30. |
fa presente che la discriminazione subita da donne e ragazze contribuisce ad aumentare per loro il rischio di HIV/AIDS, poiché la bassa posizione sociale rende difficile per donne e ragazze decidere autonomamente nel campo della sessualità; |
31. |
deplora con la massima durezza la condizione delle donne oppresse dalla legge della Sharia, praticamente ridotte al rango di oggetti di proprietà personale, e considera tale oppressione diametralmente opposta a tutti i principi che il Parlamento considera essenziali; |
32. |
si compiace del fatto che il summenzionato allegato accluso alla summenzionata comunicazione della Commissione su parità tra uomini e donne ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo, riconosca l'importanza di sostenere la ricerca nel campo delle sostanze microbicide e dei vaccini (che sono le tecnologie più promettenti per le donne) e chiede all'Unione europea di continuare a garantire l'inserimento della ricerca e dello sviluppo sul vaccino per l'HIV/AIDS e le sostanze microbicide nei programmi di portata più generale per lo sviluppo e la parità di genere; |
33. |
ritiene che l'emancipazione delle donne, attraverso la garanzia di un pieno accesso alle informazioni, ai servizi e ai prodotti per la salute sessuale e riproduttiva, collochi le donne in una posizione più favorevole per esigere rapporti sessuali sicuri e per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili (MST), incluso l'HIV/AIDS; appoggia le misure proposte dalla Commissione per proteggere le donne dalle MST, in particolare il sostegno finanziario allo sviluppo di microbicidi e di vaccini e le misure proposte riguardo alla salute e ai diritti in ambito riproduttivo; |
34. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere l'inserimento della prevenzione della trasmissione da madre a bambino nel pacchetto di misure generali relative all'HIV/AIDS; |
35. |
sottolinea l'importanza di mettere le donne al centro delle problematiche dell'approvvigionamento idrico, delle misure sanitarie e dell'igiene, e sottolinea quindi l'importanza di aumentare l'accesso all'acqua potabile sicura, a misure sanitarie adeguate e all'acqua per usi produttivi; |
36. |
critica aspramente il fatto che della strategia della Commissione non facciano parte misure di lotta contro le pratiche tradizionali che comportano violenza sulle donne; condanna qualsiasi pratica giuridica, culturale e religiosa che discrimini le donne, le escluda dalla partecipazione alla vita politica e pubblica e le segreghi nella loro quotidianità, come pure le pratiche che giustificano gli stupri, la violenza domestica, i matrimoni forzati, la disuguaglianza di diritti nei processi di divorzio, i delitti d'onore, l'obbligo per le donne di rispettare — contro la loro volontà — determinate regole nel vestire, le vessazioni per il fatto di non conformarsi a norme o regole in materia di genere, la tratta e il lavoro forzato; sollecita la Commissione e gli Stati membri a contrastare tali pratiche nelle politiche di cooperazione allo sviluppo; invita la Commissione ad adoperarsi strenuamente per sostenere, nell'ambito della programmazione per paese, programmi d'informazione e di promozione che accrescano la consapevolezza del pubblico e cambino l'atteggiamento dell'opinione pubblica, e a considerare le misure adottate nella lotta a tutte le forme di violenza contro le donne, comprese le pratiche tradizionali nocive, un criterio di buon governo per i paesi partner; |
37. |
prende atto con preoccupazione del rapporto dell'UNFPA sullo stato della popolazione mondiale pubblicato lo scorso anno, in cui si ammette che esiste un deficit globale di 60 000 000 di donne nel mondo e che le donne «mancanti» sono quelle che sono state selezionate in base al sesso prima della nascita, abortite o uccise alla nascita; |
38. |
invita la Commissione e gli Stati membri a dar seguito all'appello di Bruxelles all'azione contro la violenza sessuale nei conflitti e oltre; |
39. |
esorta la Commissione a considerare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nelle zone di crisi e di conflitto, compresa la lotta contro la violenza sessuale, una priorità durante la fase umanitaria e in quella di ricostruzione postbellica; |
40. |
sottolinea la necessità di integrare l'immagine delle donne come vittime vulnerabili con un'immagine delle donne come categoria altamente differenziata di attori sociali in possesso di preziose risorse e capacità e dotate di propri programmi; le donne influenzano il corso delle cose e con le loro azioni devono plasmare il processo di sviluppo; |
41. |
ritiene che la partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli sia una condizione necessaria per il buon governo e accoglie con favore tutti i tipi di misure di sostegno, come gli incentivi a raggiungere le quote, il sostegno ai movimenti e alle organizzazioni femminili e la promozione attiva dei diritti delle donne nei documenti di strategia nazionale (DSN); ribadisce la necessità di rafforzare il ruolo delle donne nel processo decisionale politico e di garantire la piena partecipazione e il coinvolgimento delle donne in tutti gli sforzi per la promozione della pace e la risoluzione dei conflitti; appoggia inoltre le raccomandazioni formulate nella risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite; |
42. |
invita l'Unione europea ad intensificare gli sforzi per l'attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che auspica una maggiore partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali nell'ambito della risoluzione dei conflitti e dei processi di pace; |
43. |
sottolinea che lo stupro viene utilizzato come arma di guerra e che questo fenomeno deve essere affrontato con programmi di sostegno alle vittime; |
44. |
invita la Commissione ad impegnarsi intensamente affinché nella programmazione per paese si tenga pienamente conto della parità di genere; sottolinea che continuano ad essere necessari sforzi notevoli riguardo all'integrazione orizzontale della parità di genere nella pratica quotidiana della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea; invita la Commissione a perseguire l'equilibrio dei sessi nell'ambito delle sue delegazioni, nominando un maggior numero di donne anche a posti al massimo alto livello come quello di capo delegazione; |
45. |
sottolinea il potenziale del microcredito come strumento che le politiche di cooperazione allo sviluppo possono utilizzare per promuovere lo sviluppo delle comunità locali e l'emancipazione delle donne; |
46. |
invita la Commissione a elaborare politiche che incoraggino le donne a costituire gruppi di auto-aiuto e a diventare autonome e, in collaborazione con organizzazioni internazionali (quali Finance PlaNet), ad espandere la rete della microfinanza, in modo tale che un maggior numero di donne possa contrarre prestiti per migliorare la propria situazione economica; |
47. |
invita la Commissione a fornire informazioni chiare sui meccanismi disponibili per monitorare e valutare l'attuazione dell'attuale strategia, compreso il monitoraggio delle risorse finanziarie ed umane che saranno destinate a garantirne l'efficace attuazione; |
48. |
sottolinea che a livello nazionale la parità di genere ha maggiori chance di essere realizzata se risultano disponibili risorse finanziarie sufficienti e specialisti qualificati in materia, soprattutto specialisti locali, nell'ambito di gruppi di progetto; |
49. |
sollecita la Commissione a fornire al proprio personale che lavora nei paesi in via di sviluppo una formazione in materia di problematiche di genere; |
50. |
accoglie con favore le misure proposte dalla Commissione nel settore dell'istruzione, nella convinzione che l'emancipazione delle donne attraverso un più elevato livello d'istruzione migliori la situazione delle donne e dei loro figli; |
51. |
sottolinea la necessità di promuovere maggiormente l'accesso di bambine e ragazze all'istruzione e alla formazione professionale a tutti i livelli, per prevenire gli abbandoni precoci della scuola e sostenere politiche dell'istruzione eque e di qualità, attraverso la formazione degli insegnanti alle problematiche di genere e il sostegno alla riforma dei programmi d'insegnamento per includervi la parità di genere, la salute sessuale e riproduttiva e l'emancipazione o empowerment delle donne, considerando che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo le ragazze sono tuttora oggetto di discriminazioni per quanto riguarda l'accesso all'istruzione; |
52. |
fa osservare che la strategia nel settore delle azioni dell'Unione europea a livello internazionale e regionale non contempla purtroppo una posizione dell'Unione europea sulla riforma delle Nazioni Unite nel settore della parità di genere; |
53. |
plaude all'istituzione del partenariato CE/ONU sulla parità di genere per lo sviluppo e la pace (13); sottolinea l'interesse del Parlamento europeo ad essere informato e coinvolto nelle attività svolte nell'ambito di questo partenariato; |
54. |
sottolinea l'importanza di promuovere il coordinamento tra i donatori ai fini dell'integrazione della parità di genere e di migliorare il dialogo e la comunicazione per giungere ad una comprensione comune dei concetti legati al genere e ad una metodologia appropriata; |
55. |
chiede al Consiglio di nominare un Inviato europeo per i diritti delle donne, che rafforzi l'impegno dell'UE nei confronti dell'attribuzione di poteri (empowerment) e responsabilità alle donne nella politica estera e di sviluppo e promuova la realizzazione degli obiettivi del Millennio concentrandosi sulla parità tra uomini e donne in tutto il mondo, sulla riduzione del tasso di mortalità materna e sulla lotta alla povertà; |
56. |
si compiace dell'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei fondi di sostegno iscritti in bilancio a criteri di prestazione valutati sulla base di indicatori di risultato disaggregati per genere; sostiene tuttavia che le decisioni di penalizzare le autorità amministrative incompetenti vanno prese con cautela, per non danneggiare i beneficiari finali degli aiuti, vale a dire le donne; |
57. |
sottolinea che la partecipazione di per sé non serve a ridurre la disuguaglianza delle donne, ma che solo sforzi sul campo mirati ed efficaci possono consentire di superare tutti gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne; |
58. |
pone in risalto che il buon governo comporta il rispetto delle libertà fondamentali e richiede che i diritti delle donne e la parità di genere siano trattati come diritti fondamentali essenziali, e sottolinea che essi rivestono un'importanza centrale per la realizzazione degli OSM e di altri obiettivi di sviluppo; |
59. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 40.
(2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(3) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0274.
(5) GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 475.
(6) Testi approvati, P6_TA(2007)0483.
(7) Testi approvati, P6_TA(2007)0577.
(8) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(9) La dichiarazione sul consenso europeo in materia di aiuti umanitari è stata approvata dal Consiglio il 19 novembre e dal Parlamento europeo il 29 novembre ed è stata firmata dai Presidenti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo il 18 dicembre 2007.
(10) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(11) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
(12) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(13) Il «Partenariato CE/ONU sulla parità di genere per lo sviluppo e la pace» è un'iniziativa che coinvolge la Commissione europea (CE), il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna (UNIFEM) e il Centro internazionale di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ITCILO). Si tratta di un'iniziativa che fa seguito alla conferenza organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dall'UNIFEM nel novembre 2005 sul tema «Owning Development, Promoting Gender Equality in New Aid Modalities and Partnerships» (Titolarità dello sviluppo: promozione della parità di genere nelle nuove modalità di aiuto e partenariato).
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/67 |
Armenia
P6_TA(2008)0104
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sull'Armenia
(2009/C 66 E/11)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue risoluzioni precedenti sull'Armenia e sul Caucaso meridionale, in particolare quella del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla politica europea di vicinato (PEV) (3), |
— |
visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, entrato in vigore il 1o luglio 1999 (4), |
— |
visto il piano d'azione PEV approvato dal Consiglio di cooperazione UE-Armenia il 14 novembre 2006, che consente di attuare un intero pacchetto di riforme con l'assistenza dell'Unione europea, |
— |
viste la dichiarazione in merito ai risultati preliminari e le conclusioni della Missione internazionale di osservazione delle elezioni del 20 febbraio 2008, nonché la relazione interlocutoria post-elettorale del 3 marzo 2008, |
— |
vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, in data 5 marzo 2008, sulla situazione del 1o marzo 2008 dopo le elezioni presidenziali in Armenia e la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea, in data 25 febbraio 2008, sulle elezioni presidenziali in Armenia del 19 febbraio 2008, |
— |
viste la dichiarazione di Javier Solana, Alto rappresentante dell'Unione europea per la PESC, del 2 marzo 2008 e le dichiarazioni del Commissario Ferrero-Waldner del 21 febbraio 2008 e del 4 marzo 2008, |
— |
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
A. |
considerando che l'Unione europea è tuttora impegnata a sviluppare ulteriormente le sue relazioni con l'Armenia e a sostenere il paese nei suoi sforzi volti a introdurre sia le riforme politiche ed economiche che le misure necessarie a creare istituzioni democratiche efficienti e a lottare contro la corruzione; considerando che il piano d'azione PEV fornisce all'Armenia l'opportunità di avvicinarsi all'Unione europea e di abbracciare e condividere i suoi valori fondamentali, |
B. |
considerando che la summenzionata Missione internazionale per l'osservazione delle elezioni ha affermato che le elezioni presidenziali del 19 febbraio 2008 sono state in gran parte gestite nel rispetto degli impegni e degli standard dell'OSCE e del Consiglio d'Europa ma che ha anche identificato vari motivi di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei media di fornire informazioni imparziali, |
C. |
considerando che ulteriori richieste sono state ritenute necessarie al fine di affrontare i problemi rimasti (quali l'assenza di una chiara separazione tra le funzioni dello Stato e quelle dei partiti, la garanzia di un trattamento equo dei candidati alle elezioni e lo scrutinio dei voti) e di ristabilire la fiducia dei cittadini nel processo elettorale, |
D. |
considerando che i risultati ufficiali delle elezioni presidenziali in Armenia del 19 febbraio 2008 indicavano una vittoria al primo scrutinio del primo ministro Serzh Sarkisian, ma sono stati contestati da Levon Ter-Petrosian, uno dei leader dell'opposizione, che li reputava fraudolenti; considerando che la Corte costituzionale, dopo aver esaminato le richieste presentate dall'opposizione, ha concluso che, nonostante si siano effettivamente verificate irregolarità, queste non costituivano una prova sufficiente per inficiare il risultato delle elezioni, |
E. |
considerando che il 20 febbraio 2008 i sostenitori dell'opposizione hanno avviato manifestazioni pacifiche a Yerevan per protestare contro il risultato delle elezioni e per chiedere che venissero ripetute; considerando che la sera del 1o marzo 2008, dopo undici giorni di protesta da parte dei sostenitori dell'opposizione, sono scoppiate violenze quando la polizia è entrata nella piazza Libertà nel centro di Yerevan per disperdere i manifestanti ivi accampati con tende, provocando la morte di 8 persone, tra cui un ufficiale di polizia, e dozzine di feriti; considerando che il 1o marzo 2008 è stato dichiarato lo stato d'emergenza con la conseguente imposizione di restrizioni sulla libertà dei media, sulla libertà di riunione e sui partiti politici, |
F. |
considerando che i canali televisivi controllati dal governo hanno praticamente ignorato tali manifestazioni; considerando che lo stato di emergenza prevede il divieto per i giornalisti locali di diffondere informazioni provenienti da una fonte diversa dal governo; considerando che, conseguentemente, sette giornali di rilievo, alcuni indipendenti ed altri collegati all'opposizione, si sono rifiutati di sottostare a tali restrizioni e hanno sospeso la pubblicazione; considerando che le connessioni Internet e satellitare di alcuni giornali indipendenti sono state bloccate; |
G. |
considerando che molte persone sono state arrestate ed alcune sono state accusate di istigazione e partecipazione a disordini di massa e di tentata assunzione del potere tramite la forza; considerando che il 4 marzo 2008 il parlamento armeno ha revocato l'immunità di quattro dei suoi deputati accusati di illeciti penali, |
H. |
considerando che l'economia dell'Armenia e la stabilità regionale tuttora risentono negativamente della chiusura delle frontiere con la Turchia, |
I. |
considerando che la Repubblica di Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian si contendono in un conflitto irrisolto lo status di Nagorno-Karabakh, |
1. |
esprime preoccupazione a causa dei recenti sviluppi in Armenia, dove la repressione violenta delle manifestazioni dell'opposizione da parte della polizia ha provocato la morte di otto cittadini, tra cui un ufficiale di polizia, e oltre un centinaio di feriti e chiede a tutte le parti di dimostrare apertura e moderazione, di attenuare le proprie dichiarazioni e di impegnarsi in un dialogo costruttivo e produttivo per sostenere e consolidare le istituzioni democratiche; |
2. |
chiede che sia effettuata con urgenza un'indagine esaustiva, trasparente, indipendente ed imparziale sugli eventi del 1o marzo 2008, compresa un'indagine indipendente sull'intervento della polizia durante la dispersione della manifestazione e che tutti i colpevoli di comportamenti illeciti o di atti di violenza siano consegnati alla giustizia e puniti; esorta il Consiglio e la Commissione ad offrire alle autorità armene l'assistenza dell'Unione europea nello svolgimento di tale indagine; |
3. |
chiede alle autorità armene di cessare lo stato di emergenza, mitigato da un decreto presidenziale del 10 marzo 2008, a ristabilire la libertà dei media e ad avviare tutte le misure necessarie per assicurare un ritorno alla normalità; le esorta inoltre a prendere in esame e ad affrontare le carenze sottolineate nella relazione ufficiale presentata dal Mediatore della Repubblica di Armenia; |
4. |
sollecita le autorità armene a rilasciare i cittadini arrestati per aver esercitato il diritto di riunirsi in modo pacifico; |
5. |
sottolinea che il settore prioritario 1 del piano d'azione PEV riguarda il rafforzamento delle strutture democratiche e lo Stato di diritto; sollecita, a tal proposito, la Commissione a concentrare la sua assistenza a favore dell'Armenia sull'indipendenza della magistratura e sull'addestramento delle forze di polizia e di sicurezza ed esorta le autorità armene ad attuare rapidamente tutte le raccomandazioni restanti richieste dalla Missione internazionale di osservazione delle elezioni; |
6. |
sostiene il Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, Peter Semneby, nel suo ruolo inteso a facilitare il dialogo tra le forze politiche e a studiare i modi possibili di risoluzione della crisi politica in Armenia e accoglie con favore la mediazione effettuata dall'inviato speciale dell'OSCE, l'ambasciatore Heikki Talvitie, che ha grande esperienza della regione del Caucaso meridionale, e sollecita le autorità armene a cooperare pienamente con la comunità internazionale al fine di raggiungere una soluzione concordata; |
7. |
si rammarica della recente perdita di vite sulla «linea di controllo» durante lo scontro tra le forze dell'Armenia e dell'Azerbaigian; invita entrambe le parti ad astenersi da ulteriori violenze e a riavviare il dialogo; |
8. |
ribadisce il chiaro impegno dell'Unione europea volto a costruire legami più stretti tra l'Armenia e i paesi del Caucaso meridionale, in particolare sviluppando e rafforzando la politica di vicinato; sottolinea, tuttavia, che una cooperazione più stretta con l'Unione europea si deve basare su progressi e riforme reali e concreti e su un impegno incondizionato verso la democrazia e lo Stato di diritto; chiede alla Commissione di sostenere ulteriormente gli sforzi volti a migliorare la cultura politica in Armenia, a rafforzare il dialogo e ad alleviare le forti tensioni tra i partiti al governo e all'opposizione; |
9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente e al Parlamento dell'Armenia, all'OSCE e al Consiglio d'Europa. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0016.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0017.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0538.
(4) GU L 239 del 9.9.1999, pag. 3.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/69 |
Russia
P6_TA(2008)0105
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla Russia
(2009/C 66 E/12)
Il Parlamento europeo,
— |
visti gli obiettivi di consolidamento della democrazia e delle libertà politiche nella Federazione russa, sanciti dall'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1), entrato in vigore nel 1997 e giunto a scadenza nel 2007, |
— |
viste le consultazioni UE-Russia sul tema dei diritti umani, |
— |
visto l'obiettivo dell'Unione europea e della Russia, espresso nella dichiarazione comune al termine dell'undicesimo vertice UE-Russia svoltosi a San Pietroburgo il 31 maggio 2003, di istituire uno spazio economico comune, uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio comune di cooperazione nel settore della sicurezza esterna e uno spazio comune della ricerca e dell'istruzione, comprendente anche gli aspetti culturali, |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 25 ottobre 2006 sull'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya (2), quella del 26 aprile 2007 (3), quella del 14 novembre 2007 sul vertice UE-Russia (4) e quella del 13 dicembre 2006 sul vertice UE-Russia di Helsinki del 24 novembre 2006 (5), |
— |
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
A. |
considerando che una cooperazione rafforzata e relazioni di buon vicinato fra l'Unione europea e la Russia sono di importanza fondamentale per la stabilità, la sicurezza e la prosperità dell'intera Europa; che la conclusione di un accordo di partenariato strategico fra l'Unione europea e la Federazione russa continua a rivestire la massima importanza ai fini di un ulteriore sviluppo e approfondimento della cooperazione tra le due parti, in particolare per quanto riguarda l'ambito politico, economico, energetico e della sicurezza, ma anche con riferimento al rispetto dello stato di diritto, dei principi e delle procedure democratiche e dei diritti umani fondamentali, |
B. |
considerando che, oltre ad essere membro delle Nazioni Unite, la Russia è membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e si è pertanto impegnata a rispettare i principi della democrazia e di elezioni democratiche, nonché della libertà di parola e di riunione sanciti da tali organizzazioni; considerando che tali principi e valori sono anche la base del partenariato strategico tra l'Unione europea e la Russia, |
C. |
considerando che l'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), in quanto organismo internazionale preposto alla verifica del rispetto delle regole elettorali, ha dovuto annullare la prevista missione di monitoraggio date le severe restrizioni imposte ai suoi osservatori dal governo russo, |
D. |
considerando che il capo degli osservatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che non vi sono stati miglioramenti per quanto riguarda le condizioni di accesso dei candidati ai mezzi d'informazione, il che mette in discussione la correttezza delle elezioni, |
E. |
considerando che la candidatura depositata il 14 dicembre 2007 da Mikhail Kasyanov, ex Primo ministro e attuale leader di «Unione democratica», è stata successivamente annullata dalla Commissione elettorale centrale della Russia, secondo la quale troppe dei due milioni di firme raccolte a sostegno della candidatura sarebbero state falsificate; considerando che Mikhail Kasyanov ha presentato ricorso contro tale decisione davanti alla Corte suprema, la quale lo ha respinto il 6 febbraio 2008, |
F. |
considerando che, secondo quanto riferito dalle principali forze di opposizione, le autorità russe, nella fase precedente le elezioni parlamentari e presidenziali, hanno intensificato le pressioni sui gruppi di opposizione e le organizzazioni non governative per indurle ad astenersi da qualsiasi attività diretta contro il Presidente e il governo e per impedire ai mezzi d'informazione di riferire in merito a tali attività, |
G. |
considerando che in Russia la democrazia si è indebolita, soprattutto a causa del fatto che tutte le principali stazioni televisive e gran parte delle stazioni radio sono state poste sotto il controllo governativo, nonché della diffusione dell'autocensura fra gli organi di stampa, delle nuove restrizioni imposte rispetto al diritto di organizzare manifestazioni pubbliche e del peggioramento del clima per le organizzazioni non governative, |
H. |
considerando che il 3 marzo 2008 la coalizione di partiti d'opposizione «Altra Russia» ha organizzato una «marcia del dissenso» per protestare contro le elezioni presidenziali del 2 marzo 2008; che le autorità cittadine si sono rifiutate di autorizzare la manifestazione di protesta sostenendo che il raggruppamento «Giovane Russia», favorevole al Cremlino, aveva già programmato manifestazioni in tutti i principali punti di raccolta della capitale; che la coalizione «Altra Russia» ha deciso di tenere ugualmente la marcia e ha dichiarato che avrebbe presentato ricorso contro la decisione delle autorità cittadine, |
I. |
considerando che diversi manifestanti dell'opposizione sono stati arrestati allorché le squadre antisommossa della polizia e della milizia, dotate di elmetti e di scudi antisommossa, hanno disperso i manifestanti nella piazza Turgenevskaya, nel centro di Mosca; che fra i fermati vi è anche Nikita Belyth, leader dell'Unione delle forze di destra, e che è stato altresì arrestato il leader del partito Yabloko a San Pietroburgo, Maksim Reznik, |
1. |
condanna l'uso spropositato della forza da parte della polizia, delle squadre antisommossa e della milizia in occasione delle manifestazioni del 3 marzo 2008 e invita le autorità a far luce sugli incidenti e a tradurre in giudizio i responsabili; |
2. |
chiede l'immediato rilascio dei dimostranti che sono ancora detenuti; |
3. |
deplora in particolare il fatto che la fase precedente le elezioni sia stata contraddistinta dal trattamento illegale nei confronti dei candidati dell'opposizione; si rammarica del fatto che le recenti elezioni non siano state utilizzate quale occasione per rafforzare la democrazia e lo stato di diritto in Russia; |
4. |
deplora che le autorità russe abbiano considerato la prevista missione di monitoraggio OSCE/ODIHR come un'intromissione nelle questioni interne del paese; esprime il suo fermo sostegno all'importante lavoro di tale missione e ricorda alla Russia gli impegni e le responsabilità che le competono in quanto membro dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, tra cui il rispetto del diritto di associazione e del diritto a manifestare pacificamente; |
5. |
plaude all'impegno dichiarato dal neoeletto presidente russo a garantire lo stato di diritto e la democrazia ed auspica che privilegi l'approfondimento delle relazioni con l'Unione europea; |
6. |
invita il neopresidente della Russia a riconsiderare il trattamento riservato alle personalità di primo piano attualmente incarcerate (tra cui, Mikhail Khodorkovsky e Platon Lebedev), la cui detenzione, a giudizio della maggior parte degli osservatori, è dettata da motivazioni politiche; sottolinea che tale passo rafforzerebbe la credibilità delle autorità russe e promuoverebbe un partenariato ancora più stretto tra la Russia e l'Unione europea; |
7. |
esorta il Consiglio e gli Stati membri a far sì che al pieno rispetto, da parte della Russia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia attribuita la massima priorità a tutti i livelli del dialogo con tale paese. |
8. |
invita il nuovo presidente e il nuovo governo della Russia a creare, di concerto con l'Unione europea, le condizioni necessarie per il rapido avvio dei negoziati su un nuovo accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Russia; sottolinea ancora una volta, a tale proposito, che lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani devono essere un elemento importante di qualsiasi futuro accordo con la Russia; |
9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa, nonché al Presidente della Federazione russa, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. |
(1) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(2) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 271.
(3) Testi approvati, P6_TA(2007)0169.
(4) Testi approvati, P6_TA(2007)0528.
(5) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 474.
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/71 |
Il caso del giornalista afghano Perwiz Kambakhsh
P6_TA(2008)0106
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul caso del giornalista afghano Perwiz Kambakhsh
(2009/C 66 E/13)
Il Parlamento europeo,
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Afghanistan, |
— |
vista la Costituzione dell'Afghanistan, adottata nel 2004, |
— |
vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria mondiale del ricorso alla pena di morte (A/RES/62/149), |
— |
visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, |
— |
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il 22 gennaio 2008 un tribunale regionale nella provincia dell'Afghanistan settentrionale di Balkh ha condannato a morte il ventitreenne giornalista afghano Perwiz Kambakhsh per aver diffuso un articolo sui diritti delle donne nell'Islam, che aveva scaricato da Internet; che i giudici hanno considerato l'articolo blasfemo e condannato a morte Perwiz Kambakhsh, |
B. |
considerando che Perwiz Kambakhsh si è visto negare una rappresentanza legale e che la sentenza gli è stata comminata in assenza di un'udienza conforme; che sembra che egli sia stato percosso e minacciato di morte sino a quando non ha firmato una confessione, |
C. |
considerando che il 6 febbraio 2008 una delegazione dell'Associazione dei giornalisti indipendenti dell'Afghanistan (AIJA) si è incontrata con il Presidente afghano Hamid Karzai a Kabul, gli ha fornito i particolari del caso e gli ha chiesto di intervenire a favore di Perwiz Kambakhsh, |
D. |
considerando che l'articolo 34 della Costituzione afghana tutela esplicitamente il diritto alla libertà di espressione, in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e dichiara che la libertà di espressione è inviolabile e che ogni cittadino afghano ha il diritto di esprimersi verbalmente, per iscritto, attraverso le illustrazioni e attraverso altri mezzi conformi alle disposizioni della Costituzione, |
E. |
considerando che in Afghanistan i giornalisti, e le giornaliste in particolare, sono sempre più frequentemente confrontati ad intimidazioni, minacce di morte, rapimenti e violenze, |
F. |
considerando che la condanna a morte nei confronti di Perwiz Kambakhsh è stata pronunciata nonostante l'adozione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della summenzionata risoluzione che chiede una moratoria mondiale del ricorso alla pena di morte e in un momento in cui 135 paesi in totale hanno abolito la pena di morte per legge o in pratica, |
1. |
ribadisce la sua opposizione incondizionata alla pena di morte e l'importanza che conferisce al rispetto dello Stato di diritto; |
2. |
condanna l'arresto di Perwiz Kambakhsh e la decisione del tribunale di primo grado della provincia di Balkh di condannarlo a morte per motivi di blasfemia e ne chiede la liberazione; |
3. |
invita le autorità afghane a dimostrare il proprio impegno in materia di diritti umani e democratici facendo quanto in loro potere per evitare l'esecuzione di Perwiz Kambakhsh ed ottenere un riesame del suo caso; qualora la condanna a morte fosse confermata dalla corte d'appello, esorta il Presidente Karzai a esercitare la sua facoltà di grazia; |
4. |
ricorda le garanzie per la sicurezza di Perwiz Kambakhsh espresse il 6 febbraio 2008 dal Presidente Hamid Karzai alla delegazione dell'Associazione afghana dei giornalisti indipendenti; |
5. |
esprime la propria solidarietà a quanti si impegnano per un giornalismo indipendente in Afghanistan; |
6. |
invita il Presidente e il parlamento dell'Afghanistan a prendere misure adeguate per accelerare lo sviluppo di un sistema penale e giudiziario funzionale, basato su norme internazionali e prassi ottimali; accoglie con soddisfazione l'annuncio del Commissario per le relazioni esterne, fatto alla conferenza di Roma del luglio 2007 su «Lo Stato di diritto in Afghanistan», di un sostegno finanziario messo a disposizione per assistere l'Afghanistan a rafforzare lo Stato di diritto e riformare la magistratura; |
7. |
invita il governo dell'Afghanistan a rispettare integralmente la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni unite e ad assicurare la tutela e il rispetto della libertà di espressione per tutti i cittadini in Afghanistan; |
8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Afghanistan. |
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/73 |
Il caso del cittadino iraniano Seyed Mehdi Kazemi
P6_TA(2008)0107
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul caso del cittadino iraniano Mehdi Kazami
(2009/C 66 E/14)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 3, che vieta l'allontanamento, l'espulsione o l'estradizione di persone verso un paese in cui esiste un rischio serio che esse siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti; |
— |
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 18 sul diritto all'asilo e l'articolo 19 sulla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, |
— |
vista la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, |
— |
visti la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva sulle qualifiche in materia di visto (1)) e il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (regolamento di Dublino (2)) nonché gli altri strumenti dell'Unione europea in materia di asilo, |
— |
vista la lettera del 10 settembre 2007 del Presidente del Parlamento europeo al Primo ministro britannico sul caso di Pegah Emambakhsh, cittadina iraniana lesbica che ha rischiato di essere rinviata in Iran dopo che la sua richiesta di asilo è stata rifiutata, |
— |
visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, |
A. |
visto che Seyed Mehdi Kazemi, cittadino iraniano omosessuale di diciannove anni, ha chiesto asilo nel Regno Unito e si è visto respingere la sua domanda; che, temendo l'espulsione, è fuggito nei Paesi Bassi dove ha presentato domanda di asilo; che le autorità olandesi, dopo aver esaminato la sua domanda, hanno deciso di rimandarlo nel Regno Unito, |
B. |
considerando che spetta ora alle autorità britanniche prendere una decisione finale in merito alla sua domanda di asilo e l'eventuale deportazione in Iran, |
C. |
considerando che è prassi abituale delle autorità iraniane incarcerare, torturare e giustiziare, in particolare gli omosessuali; che l'ex partner di Kazemi è già stato giustiziato, mentre suo padre lo ha minacciato di morte, |
D. |
considerando che, nel caso analogo di Pegah Emambakhsh, le autorità britanniche hanno deciso, a seguito delle pressioni internazionali, di non deportarla in Iran, anche se non è ancora chiaro quale sarà il suo destino, |
E. |
considerando che il portavoce del Primo ministro, pur senza commentare il caso di Seyed Mehdi Kazemi, ha fornito garanzie generali sulla conformità delle procedure britanniche in materia di asilo agli impegni internazionali e sulla possibilità di fare appello contro decisioni in materia di asilo dinanzi a un giudice indipendente, nonché sul fatto che le autorità non intendono allontanare nessuna persona che corra rischi al suo rientro, |
F. |
considerando che occorre prestare maggiore attenzione alla corretta applicazione del diritto dell'UE in materia di asilo negli Stati membri nei casi attinenti all'orientamento sessuale, |
1. |
esprime profonda preoccupazione per la sorte riservata a Seyed Mehdi Kazemi; |
2. |
chiede la corretta e integrale applicazione della direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, che riconosce la persecuzione in base all'orientamento sessuale come uno dei motivi per la concessione dell'asilo e prevede che gli Stati membri debbano esaminare i singoli casi e la situazione nel paese di origine, comprese le sue normative e regolamentazioni e le loro modalità di applicazione; |
3. |
ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri non possano applicare normative e procedure europee e nazionali in un modo che possa comportare l'espulsione di persone verso un paese terzo in cui rischierebbero di subire persecuzioni e torture o di essere messe a morte, in quanto ciò si configurerebbe come violazione degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani; |
4. |
rivolge un appello agli Stati membri interessati affinché trovino una soluzione comune in modo da assicurare che sia concesso asilo o protezione sul territorio dell'Unione europea a Seyed Mehdi Kazemi ed evitarne la deportazione in Iran, dove sarebbe quasi certamente giustiziato, garantendo così il pieno rispetto dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo da parte di tutte le autorità europee e segnatamente, nella fattispecie, dal Regno Unito; chiede alla Commissione e al Consiglio di cooperare pienamente con gli Stati membri su questo caso; |
5. |
invita le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea ad adoperarsi per prevenire in futuro situazioni del genere, attraverso la cooperazione e l'applicazione delle linee guida dell'Unione europea atti a individuare soluzioni in casi analoghi; chiede alla Commissione di controllare e valutare l'applicazione della normativa comunitaria in materia di asilo negli Stati membri, in particolare nei casi che riguardano l'orientamento sessuale, e di riferire in merito al Parlamento europeo; sottolinea che la Commissione ha annunciato che nel 2008 saranno apportate modifiche al regolamento di Dublino e alla direttiva sulle qualifiche in materia di asilo, che riguarderanno le questioni sollevate nella presente risoluzione; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e a Seyed Mehdi Kazemi. |
(1) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
(2) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
RACCOMANDAZIONI
Giovedì 13 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/75 |
Ruolo dell'Unione europea in Iraq
P6_TA(2008)0100
Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, del 13 marzo 2008, sul ruolo dell'Unione europea in Iraq (2007/2181(INI))
(2009/C 66 E/15)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Ana Maria Gomes a nome del gruppo PSE sul ruolo dell'Unione europea in Iraq (B6-0328/2007), |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iraq, in particolare quella più recente del 25 ottobre 2007 (1), |
— |
vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla situazione umanitaria dei rifugiati iracheni (2), |
— |
viste le decisioni della Conferenza dei presidenti del 15 novembre e del 6 dicembre 2007 sulla composizione e il mandato di una «delegazione ad hoc per le relazioni con l'Iraq», |
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» sul ruolo dell'Unione europea in Iraq del 23 e 24 aprile, 15 e 16 ottobre e 19 e 20 novembre 2007, |
— |
vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2006 dal titolo «Raccomandazioni per un impegno rinnovato dell'Unione europea a favore dell'Iraq» (COM(2006)0283), |
— |
visto il piano «International Compact with Iraq», approvato a Sharm el Sheikh (Egitto) il 3 maggio 2007, |
— |
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 1546 (2004) dell'8 giugno 2004, 1770 (2007) del 10 agosto 2007 e 1790 (2007) del 18 dicembre 2007 e in particolare gli allegati I e II, |
— |
viste l'azione comune 2005/190/PESC del Consiglio, del 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX (3), definita nel quadro della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD), e le azioni comuni successive che la modificano ed estendono il mandato della missione, |
— |
vista la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», del 12 dicembre 2003, |
— |
visto il consenso europeo in materia di sviluppo del 22 novembre 2005, |
— |
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (4), |
— |
vista la quarta convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, e i protocolli ad essa allegati I e II e particolarmente preoccupato per le violenze di cui è vittima il personale umanitario, sanitario e religioso nell'esercizio delle proprie funzioni, |
— |
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (5), |
— |
visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri sul ruolo dell'Unione europea in Iraq (A6-0052/2008), |
A. |
considerando che dal 2005 la Repubblica dell'Iraq ha organizzato due elezioni pluraliste, ha adottato una costituzione mediante referendum, ha creato la base per uno Stato federale e ha avviato un difficile processo di costruzione delle istituzioni democratiche, |
B. |
considerando che la società e la leadership politica irachene sono profondamente divise e che la situazione della sicurezza in alcune parti del paese continua ad essere estremamente pericolosa, |
C. |
considerando che l'Iraq risente di un conflitto settario e di un'insurrezione, ma che il paese subisce anche l'assenza generalizzata dello Stato di diritto, |
D. |
considerando che si è verificato un miglioramento della situazione della sicurezza nella Repubblica dell'Iraq ma che le forze irachene continuano a trovarsi di fronte alla sfida di dover sostenere e consolidare tale miglioramento, con l'assistenza internazionale, e considerando che consistenti sforzi per assicurare la ricostruzione e lo sviluppo sostenibile e la capacità dell'UE di aiutare il popolo dell'Iraq dipendono dal continuo miglioramento della situazione politica e di sicurezza, |
E. |
considerando che per decenni il dominio dittatoriale dell'amministrazione pubblica irachena aveva quale scopo il controllo della popolazione e non il servizio pubblico mentre gli anni dell'amministrazione rigorosamente centralizzata del partito Ba'ath hanno portato a gravi carenze nella capacità degli iracheni di gestire il bilancio e le risorse finanziarie in modo appropriato, con la conseguenza che il settore pubblico oggi è fragile, debole e carente di una cultura pienamente sviluppata di dare la priorità ai servizi pubblici a favore del popolo dell'Iraq, |
F. |
considerando che i paesi vicini debbono astenersi dall'interferire negli affari interni dell'Iraq e rispettare la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale e il desiderio del popolo iracheno di costruire il sistema costituzionale e politico del paese con i propri mezzi, |
G. |
considerando che a causa di questo conflitto vi sono 2,4 milioni di sfollati all'interno dell'Iraq e 2,28 milioni di rifugiati nei paesi vicini, principalmente in Siria e in Giordania, |
H. |
considerando che la regione curda è una parte dell'Iraq in cui è garantito un grado di pace e stabilità e la cooperazione internazionale allo sviluppo e gli investimenti privati stanno crescendo, |
I. |
considerando che l'UE, in quanto protagonista a livello globale, dovrebbe assumersi le proprie responsabilità nella costruzione di un nuovo Iraq democratico e considerando che la politica dell'UE nei confronti dell'Iraq dovrebbe essere vista nel contesto più ampio della partnership strategica dell'UE per il Mediterraneo e il Medio Oriente, |
J. |
considerando che l'UE deve essere più strategica nel sostenere l'Iraq nei progressi compiuti verso la creazione di uno Stato democratico federale; considerando che l'UE riconosce che, allo scopo di poter fornire effettiva assistenza, devono sussistere un partenariato solido con il popolo iracheno, un continuo impegno da parte del governo iracheno ad assicurare la sicurezza, la riconciliazione e la disponibilità a cooperare, sforzi in materia di costruzione delle capacità e della democrazia e un impegno volto a lottare contro la corruzione e a garantire la trasparenza e l'efficacia, come requisiti fondamentali per un ruolo accresciuto dell'Unione europea in Iraq; considerando che le sfide fondamentali della ricostruzione vanno affrontate sul piano istituzionale e sociale, in particolare la costruzione di istituzioni e organi amministrativi funzionanti, il consolidamento dello Stato di diritto, l'applicazione delle leggi e il rispetto dei diritti dell'uomo, |
K. |
considerando che l'UE ha individuato la necessità di attuare una pianificazione pluriennale delle operazioni che vada oltre l'attuale programmazione annuale basata su misure speciali, al fine di migliorare l'efficacia dell'assistenza, |
L. |
considerando che l'UE deve adattare l'uso delle sue risorse agli specifici problemi interni, regionali e umanitari che l'Iraq si trova ad affrontare; considerando che l'efficacia, la trasparenza e la visibilità sono requisiti essenziali per un ruolo rafforzato dell'Unione europea in Iraq, |
M. |
considerando che l'Iraq è regredito dalla condizione di paese a medio reddito negli anni '70 e che l'Unione europea deve adeguare di conseguenza l'utilizzo delle sue risorse, |
N. |
considerando che dal dicembre 2005 la Commissione ha una piccola delegazione a Baghdad, la cui sezione operativa ha sede ad Amman, e trova molto difficile operare in certe zone, specialmente a Baghdad, in conseguenza di accordi militari e della situazione della sicurezza, |
O. |
considerando che dal 2003 la Commissione ha messo a disposizione oltre 800 milioni di euro per l'assistenza all'Iraq (per la maggior parte attraverso il Fondo internazionale per la ricostruzione dell'Iraq (IRFFI)) e che l'UE è direttamente impegnata fin dal 2005 per migliorare lo Stato di diritto nel paese attraverso la sua missione EUJUST LEX nel quadro della PESD; considerando che il mandato di EUJUST LEX è stato prorogato per un'ultima volta, |
P. |
considerando che il 3 maggio 2007 il governo dell'Iraq, insieme alla Banca mondiale e alle Nazioni Unite, ha approvato il summenzionato piano «International Compact with Iraq» quale visione del governo iracheno per i cinque anni successivi e quale principale riferimento per il ruolo della comunità internazionale nel paese, con il pieno sostegno dell'Unione europea in qualità di uno dei principali donatori, |
Q. |
considerando che la summenzionata risoluzione 1770 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha recentemente esteso in misura significativa il mandato della missione delle Nazioni Unite in Iraq, |
R. |
considerando che gli anni di regime del partito Ba'ath e i decenni di conflitti hanno lasciato una società traumatizzata dalla guerra, dalle repressioni, dalla pulizia etnica (anche attraverso attacchi chimici, come nel caso di Halabja) e dalla indifferenza a livello internazionale verso tali crimini; considerando che la comunità internazionale e in particolare gli Stati che hanno appoggiato l'invasione hanno il dovere giuridico e morale, oltre a un interesse relativo alla sicurezza, di sostenere il popolo iracheno e che l'Unione europea, coordinandosi con altri donatori internazionali, deve mobilitare in modo rapido e creativo tutti gli strumenti pertinenti a sua disposizione per svolgere il proprio ruolo, |
S. |
considerando che il Parlamento europeo è determinato a sviluppare ulteriormente le sue relazioni con il Consiglio dei rappresentanti iracheno, anche attraverso legami ufficiali, |
1. |
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
|
2. |
sottolinea l'impegno del Parlamento a favore dei principi e della pratica della democrazia parlamentare; ribadisce, pertanto, la sua iniziativa di sostenere nel bilancio 2008 il processo democratico nei parlamenti di paesi terzi, il suo impegno a sostenere attivamente il Consiglio dei rappresentanti iracheno offrendogli assistenza per lo sviluppo di capacità, e il suo lavoro tramite la delegazione ad hoc per le relazioni con l'Iraq per incoraggiare le relazioni bilaterali; decide quindi di sostenere un ulteriore sviluppo del Consiglio dei rappresentanti iracheno:
|
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti dagli Stati membri e al governo e al Consiglio dei rappresentanti della Repubblica dell'Iraq. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0481.
(2) Testi approvati, P6_TA(2007)0357.
(3) GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.
(4) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 287.
(5) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171.
(6) Cfr. regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
(7) Cfr. regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(8) Cfr. regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 12 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/82 |
Richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin
P6_TA(2008)0089
Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2007/2215(IMM))
(2009/C 66 E/16)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, trasmessa dal Rappresentante permanente della Repubblica d'Austria in data 24 settembre 2007, e comunicata in seduta plenaria il 27 settembre 2007, |
— |
avendo ascoltato Hans-Peter Martin, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, |
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1), |
— |
visto l'articolo 57 della Bundes-Verfassungsgesetz (legge costituzionale federale) austriaca, |
— |
visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0071/2008), |
1. |
decide di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica d'Austria. |
(1) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Martedì 11 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/83 |
Gestione dei fondi della CECA e del Fondo di ricerca carbone e acciaio *
P6_TA(2008)0073
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/77/CE del Consiglio che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2007)0435 — C6-0276/2007 — 2007/0150(CNS))
(2009/C 66 E/17)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0435), |
— |
visto l'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0276/2007), |
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0062/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/84 |
Accordo tra la CE e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *
P6_TA(2008)0074
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Emirati Arabi Uniti su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2007)0134 — C6-0472/2007 — 2007/0052(CNS))
(2009/C 66 E/18)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0134), |
— |
visti gli articoli 80, paragrafo 2, e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0472/2007), |
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0043/2008), |
1. |
approva la conclusione dell'Accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Emirati Arabi Uniti. |
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/84 |
Organizzazione comune dei mercati agricoli (modifica del regolamento «unico OCM») *
P6_TA(2008)0075
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 che reca organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo e disposizioni specifiche per quanto concerne taluni prodotti di questo settore (regolamento «unico OCM») (COM(2007)0854 — C6-0033/2008 — 2007/0290(CNS))
(2009/C 66 E/19)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0854), |
— |
visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2008), |
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0044/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/85 |
Organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (regolamento «unico OCM») *
P6_TA(2008)0076
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (COM(2008)0027 — C6-0061/2008 — 2008/0011(CNS))
(2009/C 66 E/20)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0027), |
— |
visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0061/2008), |
— |
visto l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0045/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione; |
2. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/86 |
Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (versione codificata) ***I
P6_TA(2008)0077
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (versione codificata) (COM(2007)0755 — C6-0437/2007 — 2007/0256(COD))
(2009/C 66 E/21)
(Procedura di codecisione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0755), |
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0437/2007), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0055/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del Gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/86 |
Identificazione e registrazione dei suini (versione codificata) *
P6_TA(2008)0078
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (versione codificata) (COM(2007)0829 — C6-0037/2008 — 2007/0294(CNS))
(2009/C 66 E/22)
(Procedura di consultazione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0829), |
— |
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2008), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0057/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione, adattata alle raccomandazioni del Gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/87 |
Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata) *
P6_TA(2008)0079
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata) (COM(2007)0852 — C6-0038/2008 — 2007/0296(CNS))
(2009/C 66 E/23)
(Procedura di consultazione — codificazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0852), |
— |
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0038/2008), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), |
— |
visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione giuridica (A6-0056/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adeguata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
20.3.2009 |
IT |
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CE 66/88 |
Norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ***III
P6_TA(2008)0080
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008 — 2005/0191(COD))
(2009/C 66 E/24)
(Procedura di codecisione: terza lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le pertinenti dichiarazioni della Commissione (PE-CONS 3601/2008 — C6-0029/2008), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0429), |
— |
vista la sua posizione in seconda lettura (2) sulla posizione comune del Consiglio (3), |
— |
visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2007)0475), |
— |
visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 65 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0049/2008), |
1. |
approva il progetto comune; |
2. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
3. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 463.
(2) Testi approvati del 25.4.2007, P6_TA(2007)0142.
(3) GU C 70 E del 27.3.2007, pag. 21.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/89 |
Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***II
P6_TA(2008)0081
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (15647/1/2007 — C6-0035/2008 — 2006/0197(COD))
(2009/C 66 E/25)
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione comune del Consiglio (15647/1/2007 — C6-0035/2008), |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0604), |
— |
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 67 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0041/2008), |
1. |
approva la posizione comune; |
2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune; |
3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE; |
4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati del 26.9.2007, P6_TA(2007)0409.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/89 |
Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
P6_TA(2008)0082
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0014 — C6-0036/2008 — 2008/2019(ACI))
(2009/C 66 E/26)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0014), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26, |
— |
visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0065/2008), |
1. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
2. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2008
sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. |
(2) |
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilizzare gli stanziamenti del Fondo. |
(4) |
Il Regno Unito ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalle inondazioni del giugno e del luglio 2007, |
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2008, una somma pari a 162 387 985euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/91 |
Bilancio rettificativo n. 1/2008
P6_TA(2008)0083
Emendamento al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))
(2009/C 66 E/27)
Emendamento 1
Volume 4 (Sezione III — Commissione)
Voce 06 01 04 12 — Programma Galileo — Spese di gestione amministrativa
Importi emendati come segue
06 01 04 12 |
Bilancio 2007 |
PPB 2008 |
PBR 2008 |
EMENDAMENTO |
PB + EMENDAMENTO |
|||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
Stanziamenti |
|
|
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
– 2 000 000 |
– 2 000 000 |
p.m. |
p.m. |
Riserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volume 4 (Sezione III — Commissione)
Articolo 06 02 10 — Programma Galileo
Importi emendati come segue
06 02 10 |
Bilancio 2007 |
PPB 2008 |
PBR 2008 |
EMENDAMENTO |
PB + EMENDAMENTO |
|||||
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
|
Stanziamenti |
100 000 000 |
p.m |
151 000 000 |
100 000 000 |
888 000 000 |
198 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
890 000 000 |
200 000 000 |
Riserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Basi giuridiche:
Atti di riferimento:
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/92 |
Bilancio rettificativo n. 1/2008
P6_TA(2008)0084
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (7259/2008 — C6-0124/2008 — 2008/2017(BUD))
(2009/C 66 E/28)
Il Parlamento europeo,
— |
visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom, |
— |
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38, |
— |
visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008, adottato in via definitiva il 13 dicembre 2007 (2), |
— |
visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3), |
— |
visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2008 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008, presentato dalla Commissione il 18 gennaio 2008 (COM(2008)0015), |
— |
visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2008, adottato dal Consiglio il 4 marzo 2008 (7259/2008 — C6-0124/2008), |
— |
visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0058/2008), |
A. |
A considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale per il 2008 ha per oggetto:
|
B. |
considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 1/2008 è di iscrivere formalmente tali risorse finanziarie nel bilancio 2008, |
1. |
prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1/2008; |
2. |
ricorda il suo emendamento al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2008, inteso a creare una linea di spesa per la gestione amministrativa che ripristina l'importo originario della linea operativa per Galileo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/93 |
Accordo di partenariato CE/Guinea-Bissau nel settore della pesca *
P6_TA(2008)0085
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))
(2009/C 66 E/29)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0580), |
— |
visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0391/2007), |
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0053/2008), |
1. |
approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau. |
(2 bis) |
È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo e a tal fine la Commissione dovrebbe trasmettergli le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo. |
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.
Articolo 3 bis
La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della programmazione pluriennale di cui all'articolo 8 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.
Articolo 3 ter
Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di un nuovo accordo per il suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato applicato.
Articolo 3 quater
Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 ter e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce, se del caso, un mandato negoziale alla Commissione in vista dell'approvazione di un nuovo protocollo.
Articolo 3 quinquies
La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/95 |
Accordo di partenariato CE/Costa d'Avorio nel settore della pesca *
P6_TA(2008)0086
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Costa d'Avorio, dall'altro (COM(2007)0648 — C6-0429/2007 — 2007/0226(CNS))
(2009/C 66 E/30)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2007)0648), |
— |
visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0429/2007), |
— |
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0054/2008), |
1. |
approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Costa d'Avorio. |
(2 bis) |
È importante migliorare l'informazione fornita al Parlamento europeo. A tal fine, la Commissione dovrebbe trasmettere le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo. |
1 bis. |
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo . |
Articolo 3 bis
La Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della programmazione settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche .
Articolo 3 ter
Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima che venga concluso un altro accordo sul suo rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione dell'accordo e sulle condizioni della sua applicazione .
Articolo 3 quater
Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 ter e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce alla Commissione, se del caso, un mandato negoziale in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.
Articolo 3 quinquies
La Commissione presenta al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
Mercoledì 12 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/97 |
Statistiche dell'energia ***I
P6_TA(2008)0090
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia (COM(2006)0850 — C6–0035/2007 — 2007/0002(COD))
(2009/C 66 E/31)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0850), |
— |
visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0035/2007), |
— |
visto l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0487/2007), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC1-COD(2007)0002
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …/2008)
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/98 |
Statistiche sui prodotti fitosanitari ***I
P6_TA(2008)0091
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))
(2009/C 66 E/32)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0778), |
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0457/2006), |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0004/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC1-COD(2006)0258
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione
,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4) ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi — in particolare dei pesticidi utilizzati in agricoltura — sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un uso più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti. |
(2) |
Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi»
|
(3) |
È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulla produzione, le importazioni, le esportazioni, le vendite , la distribuzione e l' uso dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. |
(4) |
Poiché gli effetti della relativamente recente direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (5) non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il
|
(5) |
Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso dei pesticidi è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia presso i distributori sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive. |
(6) |
Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della raccolta obbligatoria di informazioni, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sulla produzione, sulla distribuzione e sull'uso dei pesticidi in maniera rapida e con un buon rapporto costi-benefici. |
(7) |
I provvedimenti per l'elaborazione di statistiche contemplati nel presente regolamento sono necessari ai fini dell'esercizio delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei
pesticidi
, non può essere
|
(8) |
Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7) costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'accuratezza, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |
(9) |
Tenendo adeguatamente conto degli obblighi assunti a norma della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Aarhus), la necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale va assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazioni delle statistiche. |
(10) |
Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui pesticidi vanno prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento. |
(11) |
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(12) |
In particolare la Commissione dovrebbe avrebbe il potere di determinare i criteri di valutazione della qualità, di adozione di definizioni specifiche e di adeguamento degli allegati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo con
|
(13) |
Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione e obiettivi
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie sulla produzione, sull'immissione in commercio e sull'uso dei pesticidi .
2. Le statistiche si applicano:
— |
ai quantitativi annuali dei pesticidi, prodotti e immessi in commercio conformemente all'allegato I; |
— |
ai quantitativi annuali dei
pesticidi
utilizzati
|
— |
i quantitativi annuali di biocidi utilizzati appartenenti ai prodotti di tipo 14-19 di cui nell'allegato V della direttiva 98/8/CE. |
3. Le statistiche servono in particolare:
— |
all'applicazione e alla valutazione della strategia tematica finalizzata a un utilizzo sostenibile dei pesticidi; |
— |
allo sviluppo di indicatori di rischio nazionali e comunitari armonizzati, all'individuazione delle tendenze nell'impiego di pesticidi nonché alla valutazione dell'efficacia dei piani di azione nazionali in conformità della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (10); |
— |
alla registrazione dei flussi di sostanze nella produzione, nella commercializzazione e nell'utilizzo di pesticidi. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
« pesticidi »:
|
b) |
«sostanze»: le sostanze quali
|
c) |
«immissione in commercio»: l'immissione in commercio quale
|
d) |
«fornitore»: la persona fisica o giuridica proprietaria di una «autorizzazione» all'immissione in commercio di
pesticidi
quale
|
e) |
«uso agricolo»: l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un pesticida in proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica dell'azienda agricola; |
f) |
«utilizzatore professionale»: la persona fisica o giuridica che utilizza i pesticidi nell'ambito della propria attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi del settore agricolo o non agricolo, secondo la definizione di cui [all'articolo 3] della direttiva …/…/CE
|
g) |
«azienda agricola»: l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (11). |
Articolo 3
Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati
1. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:
— |
dati forniti dai produttori, commercianti e importatori di pesticidi; |
— |
obblighi di trasmissione di dati a carico dei fornitori con riguardo ai pesticidi immessi in commercio; possono essere utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi professionali e non professionali; in particolare, è applicabile [l'articolo 64, paragrafo 2], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari]; |
— |
obblighi di trasmissione di dati a carico degli utilizzatori professionali sulla base delle registrazioni effettuate in merito all'uso di pesticidi ; in particolare, è applicabile [l'articolo 64, paragrafo 1], del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari]; |
— |
indagini; |
— |
fonti amministrative, oppure |
— |
una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti. |
2. Gli Stati membri comunicano il metodo di raccolta di dati scelto a norma del paragrafo 1 alla Commissione, che lo approva in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri assicurano che i fabbricanti di pesticidi nonché i responsabili dell'immissione in commercio ovvero dell'importazione di pesticidi trasmettano annualmente all'autorità competente una relazione concernente:
— |
le quantità in cui è fabbricato un determinato principio attivo o un determinato pesticida; |
— |
le quantità in cui un determinato principio attivo o un determinato pesticida è consegnato alle imprese di trasformazione o ai grossisti nell'Unione europea; |
— |
le quantità in cui è esportato un determinato principio attivo o un determinato pesticida. |
Queste informazioni sono valutate dalle autorità competenti e pubblicate garantendo, se del caso, la riservatezza di determinate informazioni.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III. Per motivi di riservatezza gli Stati membri possono aggregare i dati.
5. Gli Stati membri assicurano che i dati raccolti vengano utilizzati per effettuare un'adeguata valutazione da parte delle autorità nazionali competenti e dei loro esistenti organismi consultivi degli obiettivi dei rispettivi piani d'azione nazionali di cui alla direttiva …/…/CE [che istituisce un quadro per l'azione comunitaria volta a un'utilizzazione sostenibile dei pesticidi]. Tale valutazione sarà pubblicata su Internet tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili nonché degli obblighi in materia di riservatezza.
6. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente a un appropriato formato tecnico che la Commissione adotterà nel rispetto della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità delle statistiche come specificato negli allegati I e II.
8. La Commissione precisa i criteri di valutazione della qualità conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
9. Per motivi di riservatezza, la Commissione , se del caso, provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III , tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili, nonché degli obblighi in materia di riservatezza .
In conformità del regolamento (CE) n. 322/97, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria utilizzano i dati riservati esclusivamente ai fini del presente regolamento.
Articolo 4
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, comprese le disposizioni per tener conto dei progressi economici e tecnici, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:
a) |
adozione dell'appropriato formato tecnico per la trasmissione dei dati (articolo 3, paragrafo 6); |
b) |
definizione del formato e del contenuto delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri (sezione 7 dell'allegato I e sezione 6 dell'allegato II). |
2. Le seguenti misure sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3:
a) |
determinazione dei criteri di valutazione della qualità (articolo 3, paragrafo 8); |
b) |
definizione di «superficie coltivata trattata» e di «campagna agricola» di cui rispettivamente alle sezioni 2 e 4 dell'allegato II; |
c) |
adeguamento delle precisazioni fornite nella sezione 4 dell'allegato I e nella sezione 3 dell'allegato II, concernenti le unità di misura; |
d) |
adeguamento dell'elenco delle sostanze da considerare e della loro classificazione in categorie di prodotti e classi chimiche come specificato nell'allegato III. L'adeguamento dell'elenco delle sostanze deve avvenire regolarmente e alla luce degli studi in corso sulle sostanze attive. |
Articolo 5
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE
, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 6
Relazione
Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In tale relazione si procede a una valutazione, in particolare, della qualità e della comparabilità dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle imprese agricole, ortofrutticole e di altro tipo e dell'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano sulle aziende agricole e sulle altre imprese .
La prima relazione è trasmessa entro … (12) .
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86 .
(2) GU C
(3) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2008.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 57).
(6) GU L …
(7) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione
modificata
dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11
).
(9) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
(10) GU L …
(11) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 7).
(12) Il settimo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO I
Statistiche sulla fabbricazione e sull'immissione in commercio dei pesticidi
SEZIONE 1
Copertura
Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei pesticidi immessi in commercio in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra i fornitori.
SEZIONE 2
Variabili
In ciascuno Stato membro è rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi e nei biocidi immessi in commercio.
SEZIONE 3
Obbligo di notifica
I fabbricanti di pesticidi nonché i responsabili dell'immissione in commercio ossia dell'importazione di pesticidi trasmettono annualmente all'autorità competente una relazione concernente:
— |
le quantità in cui è fabbricato un determinato principio attivo o un determinato pesticida; |
— |
le quantità in cui un determinato principio attivo o un determinato pesticida è consegnato alle imprese di trasformazione o ai grossisti nell'Unione europea; |
— |
le quantità in cui è esportato un determinato principio attivo o un determinato pesticida. |
SEZIONE 4
Unità di misura
I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.
SEZIONE 5
Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento è l'anno civile.
SEZIONE 6
Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati
1. |
Il primo periodo di riferimento è il … (1). |
2. |
Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento e li pubblicano — se del caso in forma aggregata — su Internet, tenendo adeguatamente conto della natura riservata delle informazioni commerciali sensibili, come pure degli obblighi in materia di riservatezza . |
3. |
I dati sono trasmessi alla Commissione entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. |
SEZIONE 7
Relazione sulla qualità
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità specificante:
— |
la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati. |
La relazione è trasmessa alla Commissione entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
La relazione riguardante il secondo anno di riferimento contiene una stima grezza delle percentuali delle quantità totali di sostanze in ciascun grande gruppo elencato nell'allegato III, contenute nei pesticidi immessi in commercio per gli usi sia agricoli sia non agricoli. Tali stime sono rinnovate ogni cinque anni.
(1) Il secondo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO II
Statistiche sugli usi agricoli dei pesticidi
SEZIONE 1
Copertura
1. |
Le statistiche riguardano l'uso agricolo e orticolo, nonché l'uso professionale non agricolo dei pesticidi, ad esempio nelle aree verdi comunali e nel settore della manutenzione stradale e ferroviaria, in ciascuno Stato membro. |
2. |
Ciascuno Stato membro seleziona una serie delle coltivazioni elencate nelle categorie D, F, G e I delle caratteristiche definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88
|
3. |
Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei pesticidi utilizzati per le coltivazioni selezionate durante il periodo di riferimento. |
SEZIONE 2
Variabili
1. |
È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei pesticidi utilizzati per una specifica coltivazione selezionata, con la superficie coltivata totale e la «superficie coltivata trattata» con ciascuna sostanza. |
2. |
La definizione di «superficie coltivata trattata» è determinata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3. |
SEZIONE 3
Unità di misura
1. |
Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi. |
2. |
Le superfici coltivate e le superfici trattate sono espresse in ettari. |
SEZIONE 4
Periodo di riferimento
1. |
Il periodo di riferimento è la «campagna agricola» comprendente le pratiche colturali connesse alla coltivazione in questione e comprensiva di tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati a tale coltivazione. |
2. |
Per «campagna agricola» si intende l'anno in cui si procede alla raccolta. |
3. |
La definizione di «campagna agricola» è determinata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3. |
SEZIONE 5
Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati
1. |
Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'uso dei pesticidi per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento come definito nella sezione 4. |
2. |
Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata. |
3. |
Il primo periodo quinquennale ha inizio dal … (1). |
4. |
Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale. |
5. |
I dati sono trasmessi alla Commissione e pubblicati — se del caso in forma aggregata — su Internet entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale , tenendo adeguatamente conto della natura confidenziale delle informazioni commerciali sensibili nonché degli obblighi in materia di riservatezza . |
SEZIONE 6
Relazione sulla qualità
Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità in cui sono precisati:
— |
il piano della metodologia di campionamento; |
— |
la metodologia utilizzata per rilevare i dati; |
— |
una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di pesticidi utilizzati; |
— |
gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati; |
— |
un confronto tra i dati sui pesticidi utilizzati durante il periodo quinquennale e sui pesticidi immessi in commercio nel corrispondente quinquennio. |
(1) Il primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATO III
Classificazione armonizzata delle sostanze
In sede di trasmissione dei dati sui pesticidi gli Stati membri fanno riferimento all'elenco di sostanze (costituite da sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti) di seguito fornito e utilizzano la seguente classificazione chimica all'interno delle diverse categorie di prodotti. Quando manchi una traduzione ufficiale, la denominazione delle sostanze è quella pubblicata dal British Crop Production Council (BCPC) (1). In sede di pubblicazione dei dati la Commissione fa uso della stessa classificazione. Quando la protezione dei dati riservati lo renda necessario vengono pubblicati esclusivamente dati aggregati per classi chimiche o per categorie di prodotti.
La Commissione rivede l'elenco delle sostanze e la classificazione in classi chimiche e categorie di prodotti conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, tenendo conto dell'evoluzione del regolamento (CE) n. …/… [relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari].
GRUPPI PRINCIPALI |
Codice |
Classe chimica |
Denominazione comune delle sostanze |
CASRN (2) |
CIPAC (3) |
Categorie di prodotti |
|
|
Nomenclatura comune |
|
|
Fungicidi e battericidi |
F0 |
|
|
|
|
Fungicidi inorganici |
F1 |
|
|
|
|
|
F1.1 |
COMPOSTI DI RAME |
TUTTI I COMPOSTI DI RAME |
|
44 |
|
F1.1 |
|
IDROSSIDO DI RAME |
20427-59-2 |
44 |
|
F1.1 |
|
OSSICLORURO DI RAME |
1332-40-7 |
44 |
|
F1.1 |
|
SOLFATO DI RAME |
7758-98-7 |
44 |
|
F1.1 |
|
ALTRI SALI DI RAME |
|
44 |
|
F1.2 |
ZOLFO INORGANICO |
ZOLFO |
7704-34-9 |
18 |
|
F1.3 |
ALTRI FUNGICIDI INORGANICI |
ALTRI FUNGICIDI INORGANICI |
|
|
Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati |
F2 |
|
|
|
|
|
F2.1 |
FUNGICIDI CARBANILATI |
DIETHOFENCARB |
87130-20-9 |
513 |
|
F2.2 |
FUNGICIDI CARBAMMATI |
PROPAMOCARB |
24579-73-5 |
399 |
|
F2.2 |
|
IPROVALICARB |
140923-17-7 |
620 |
|
F2.3 |
FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI |
MANCOZEB |
8018-01-7 |
34 |
|
F2.3 |
|
MANEB |
12427-38-2 |
61 |
|
F2.3 |
|
METIRAM |
9006-42-2 |
478 |
|
F2.3 |
|
PROPINEB |
12071-83-9 |
177 |
|
F2.3 |
|
THIRAM |
137-26-8 |
24 |
|
F2.3 |
|
ZIRAM |
137-30-4 |
31 |
Fungicidi a base di benzimidazoli |
F3 |
|
|
|
|
|
F3.1 |
FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI |
CARBENDAZIM |
10605-21-7 |
263 |
|
F3.1 |
|
FUBERIDAZOLE |
3878-19-1 |
525 |
|
F3.1 |
|
THIABENDAZOLE |
148-79-8 |
323 |
|
F3.1 |
|
THIOPHANATE-METHYL |
23564-05-8 |
262 |
Fungicidi a base di imidazoli e triazoli |
F4 |
|
|
|
|
|
F4.1 |
FUNGICIDI CONAZOLICI |
BITERTANOL |
55179-31-2 |
386 |
|
F4.1 |
|
BROMUCONAZOLE |
116255-48-2 |
680 |
|
F4.1 |
|
CYPROCONAZOLE |
94361-06-5 |
600 |
|
F4.1 |
|
DIFENOCONAZOLE |
119446-68-3 |
687 |
|
F4.1 |
|
DINICONAZOLE |
83657-24-3 |
690 |
|
F4.1 |
|
EPOXICONAZOLE |
106325-08-0 |
609 |
|
F4.1 |
|
ETRIDIAZOLE |
2593-15-9 |
518 |
|
F4.1 |
|
FENBUCONAZOLE |
114369-43-6 |
694 |
|
F4.1 |
|
FLUQUINCONAZOLE |
136426-54-5 |
474 |
|
F4.1 |
|
FLUSILAZOLE |
85509-19-9 |
435 |
|
F4.1 |
|
FLUTRIAFOL |
76674-21-0 |
436 |
|
F4.1 |
|
HEXACONAZOLE |
79983-71-4 |
465 |
|
F4.1 |
|
IMAZALIL (ENILCONAZOLE) |
58594-72-2 |
335 |
|
F4.1 |
|
METCONAZOLE |
125116-23-6 |
706 |
|
F4.1 |
|
MYCLOBUTANIL |
88671-89-0 |
442 |
|
F4.1 |
|
PENCONAZOLE |
66246-88-6 |
446 |
|
F4.1 |
|
PROPICONAZOLE |
60207-90-1 |
408 |
|
F4.1 |
|
TEBUCONAZOLE |
107534-96-3 |
494 |
|
F4.1 |
|
TETRACONAZOLE |
112281-77-3 |
726 |
|
F4.1 |
|
TRIADIMENOL |
55219-65-3 |
398 |
|
F4.1 |
|
TRICYCLAZOLE |
41814-78-2 |
547 |
|
F4.1 |
|
TRIFLUMIZOLE |
99387-89-0 |
730 |
|
F4.1 |
|
TRITICONAZOLE |
131983-72-7 |
652 |
|
F4.2 |
FUNGICIDI IMIDAZOLICI |
CYAZOFAMIDE |
120116-88-3 |
653 |
|
F4.2 |
|
FENAMIDONE |
161326-34-7 |
650 |
|
F4.2 |
|
TRIAZOXIDE |
72459-58-6 |
729 |
Fungicidi a base di morfoline |
F5 |
|
|
|
|
|
F5.1 |
FUNGICIDI MORFOLINICI |
DIMETHOMORPH |
110488-70-5 |
483 |
|
F5.1 |
|
DODEMORPH |
1593-77-7 |
300 |
|
F5.1 |
|
FENPROPIMORPH |
67564-91-4 |
427 |
Altri fungicidi |
F6 |
|
|
|
|
|
F6.1 |
FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI |
CYMOXANIL |
57966-95-7 |
419 |
|
F6.1 |
|
DODINE |
2439-10-3 |
101 |
|
F6.1 |
|
GUAZATINE |
108173-90-6 |
361 |
|
F6.2 |
FUNGICIDI AMMIDICI |
BENALAXYL |
71626-11-4 |
416 |
|
F6.2 |
|
BOSCALID |
188425-85-6 |
673 |
|
F6.2 |
|
FLUTOLANIL |
66332-96-5 |
524 |
|
F6.2 |
|
MEPRONIL |
55814-41-0 |
533 |
|
F6.2 |
|
METALAXYL |
57837-19-1 |
365 |
|
F6.2 |
|
METALAXYL-M |
70630-17-0 |
580 |
|
F6.2 |
|
PROCHLORAZ |
67747-09-5 |
407 |
|
F6.2 |
|
SILTHIOFAM |
175217-20-6 |
635 |
|
F6.2 |
|
TOLYLFLUANID |
731-27-1 |
275 |
|
F6.2 |
|
ZOXAMIDE |
156052-68-5 |
640 |
|
F6.3 |
FUNGICIDI ANILIDICI |
CARBOXIN |
5234-68-4 |
273 |
|
F6.3 |
|
FENHEXAMID |
126833-17-8 |
603 |
|
F6.4 |
FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI |
KASUGAMYCIN |
6980-18-3 |
703 |
|
F6.4 |
|
POLYOXINS |
11113-80-7 |
710 |
|
F6.4 |
|
STREPTOMYCIN |
57-92-1 |
312 |
|
F6.5 |
FUNGICIDI AROMATICI |
CHLOROTHALONIL |
1897-45-6 |
288 |
|
F6.5 |
|
DICLORAN |
99-30-9 |
150 |
|
F6.6 |
FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI |
IPRODIONE |
36734-19-7 |
278 |
|
F6.6 |
|
PROCYMIDONE |
32809-16-8 |
383 |
|
F6.7 |
FUNGICIDI DINITROANILINICI |
FLUAZINAM |
79622-59-6 |
521 |
|
F6.8 |
FUNGICIDI DINITROFENOLICI |
DINOCAP |
39300-45-3 |
98 |
|
F6.9 |
FUNGICIDI FOSFORGANICI |
FOSETYL |
15845-66-6 |
384 |
|
F6.9 |
|
TOLCLOFOS-METHYL |
57018-04-9 |
479 |
|
F6.10 |
FUNGICIDI OSSAZOLICI |
HYMEXAZOL |
10004-44-1 |
528 |
|
F6.10 |
|
FAMOXADONE |
131807-57-3 |
594 |
|
F6.10 |
|
VINCLOZOLIN |
50471-44-8 |
280 |
|
F6.11 |
FUNGICIDI FENILPIRROLICI |
FLUDIOXONIL |
131341-86-1 |
522 |
|
F6.12 |
FUNGICIDI FTALIMMIDICI |
CAPTAN |
133-06-2 |
40 |
|
F6.12 |
|
FOLPET |
133-07-3 |
75 |
|
F6.13 |
FUNGICIDI PIRIMIDINICI |
BUPIRIMATE |
41483-43-6 |
261 |
|
F6.13 |
|
CYPRODINIL |
121552-61-2 |
511 |
|
F6.13 |
|
FENARIMOL |
60168-88-9 |
380 |
|
F6.13 |
|
MEPANIPYRIM |
110235-47-7 |
611 |
|
F6.13 |
|
PYRIMETHANIL |
53112-28-0 |
714 |
|
F6.14 |
FUNGICIDI CHINOLINICI |
QUINOXYFEN |
124495-18-7 |
566 |
|
F6.14 |
|
8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE |
134-31-6 |
677 |
|
F6.15 |
FUNGICIDI CHINONICI |
DITHIANON |
3347-22-6 |
153 |
|
F6.16 |
FUNGICIDI STROBILURINICI |
AZOXYSTROBIN |
131860-33-8 |
571 |
|
F6.16 |
|
DIMOXYSTROBIN |
149961-52-4 |
739 |
|
F6.16 |
|
KRESOXIM-METHYL |
143390-89-0 |
568 |
|
F6.16 |
|
PICOXYSTROBINE |
117428-22-5 |
628 |
|
F6.16 |
|
PYRACLOSTROBINE |
175013-18-0 |
657 |
|
F6.16 |
|
TRIFLOXYSTROBINE |
141517-21-7 |
617 |
|
F6.17 |
FUNGICIDI UREICI |
PENCYCURON |
66063-05-6 |
402 |
|
F6.18 |
FUNGICIDI NON CLASSIFICATI |
ACIBENZOLAR |
126448-41-7 |
597 |
|
F6.18 |
|
BENZOIC ACID |
65-85-0 |
622 |
|
F6.18 |
|
DICHLOROPHEN |
97-23-4 |
325 |
|
F6.18 |
|
FENPROPIDIN |
67306-00-7 |
520 |
|
F6.18 |
|
2-PHENYPHENOL |
90-43-7 |
246 |
|
F6.18 |
|
SPIROXAMINE |
118134-30-8 |
572 |
|
F6.18 |
|
ALTRI FUNGICIDI |
|
|
Erbicidi, essiccanti e antimuschio |
H0 |
|
|
|
|
Erbicidi a base di fenossifitoormoni |
H1 |
|
|
|
|
|
H1.1 |
ERBICIDI FENOSSICI |
2,4-D |
94-75-7 |
1 |
|
H1.1 |
|
2,4-DB |
94-82-6 |
83 |
|
H1.1 |
|
DICHLORPROP-P |
15165-67-0 |
476 |
|
H1.1 |
|
MCPA |
94-74-6 |
2 |
|
H1.1 |
|
MCPB |
94-81-5 |
50 |
|
H1.1 |
|
MECOPROP |
7085-19-0 |
51 |
|
H1.1 |
|
MECOPROP-P |
16484-77-8 |
475 |
Erbicidi a base di triazine e di triazinoni |
H2 |
|
|
|
|
|
H2.1 |
ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI |
METHOPROTRYNE |
841-06-5 |
94 |
|
H2.2 |
ERBICIDI TRIAZINICI |
SIMETRYN |
1014-70-6 |
179 |
|
H2.2 |
|
TERBUTHYLAZINE |
5915-41-3 |
234 |
|
H2.3 |
ERBICIDI TRIAZINONICI |
METAMITRON |
41394-05-2 |
381 |
|
H2.3 |
|
METRIBUZIN |
21087-64-9 |
283 |
Erbicidi a base di ammidi e di anilidi |
H3 |
|
|
|
|
|
H3.1 |
ERBICIDI AMMIDICI |
DIMETHENAMID |
87674-68-8 |
638 |
|
H3.1 |
|
FLUPOXAM |
119126-15-7 |
8158 |
|
H3.1 |
|
ISOXABEN |
82558-50-7 |
701 |
|
H3.1 |
|
NAPROPAMIDE |
15299-99-7 |
271 |
|
H3.1 |
|
PROPYZAMIDE |
23950-58-5 |
315 |
|
H3.2 |
ERBICIDI ANILIDICI |
DIFLUFENICAN |
83164-33-4 |
462 |
|
H3.2 |
|
FLORASULAM |
145701-23-1 |
616 |
|
H3.2 |
|
FLUFENACET |
142459-58-3 |
588 |
|
H3.2 |
|
METOSULAM |
139528-85-1 |
707 |
|
H3.2 |
|
METAZACHLOR |
67129-08-2 |
411 |
|
H3.2 |
|
PROPANIL |
709-98-8 |
205 |
|
H3.3 |
ERBICIDI CLOROACETANILIDICI |
ACETOCHLOR |
34256-82-1 |
496 |
|
H3.3 |
|
ALACHLOR |
15972-60-8 |
204 |
|
H3.3 |
|
DIMETHACHLOR |
50563-36-5 |
688 |
|
H3.3 |
|
PRETILACHLOR |
51218-49-6 |
711 |
|
H3.3 |
|
PROPACHLOR |
1918-16-7 |
176 |
Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati |
H4 |
|
|
|
|
|
H4.1 |
ERBICIDI BISCARBAMMATI |
CHLORPROPHAM |
101-21-3 |
43 |
|
H4.1 |
|
DESMEDIPHAM |
13684-56-5 |
477 |
|
H4.1 |
|
PHENMEDIPHAM |
13684-63-4 |
77 |
|
H4.2 |
ERBICIDI CARBAMMATI |
ASULAM |
3337-71-1 |
240 |
|
H4.2 |
|
CARBETAMIDE |
16118-49-3 |
95 |
Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline |
H5 |
|
|
|
|
|
H5.1 |
ERBICIDI DINITROANILINICI |
BENFLURALIN |
1861-40-1 |
285 |
|
H5.1 |
|
BUTRALIN |
33629-47-9 |
504 |
|
H5.1 |
|
ETHALFLURALIN |
55283-68-6 |
516 |
|
H5.1 |
|
ORYZALIN |
19044-88-3 |
537 |
|
H5.1 |
|
PENDIMETHALIN |
40487-42-1 |
357 |
|
H5.1 |
|
TRIFLURALIN |
2582-09-8 |
183 |
Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea |
H6 |
|
|
|
|
|
H6.1 |
ERBICIDI SULFONILUREICI |
AMIDOSULFURON |
120923-37-7 |
515 |
|
H6.1 |
|
AZIMSULFURON |
120162-55-2 |
584 |
|
H6.1 |
|
BENSULFURON |
99283-01-9 |
502 |
|
H6.1 |
|
CHLORSULFURON |
64902-72-3 |
391 |
|
H6.1 |
|
CINOSULFURON |
94593-91-6 |
507 |
|
H6.1 |
|
ETHOXYSULFURON |
126801-58-9 |
591 |
|
H6.1 |
|
FLAZASULFURON |
104040-78-0 |
595 |
|
H6.1 |
|
FLUPYRSULFURON |
150315-10-9 |
577 |
|
H6.1 |
|
FORAMSULFURON |
173159-57-4 |
659 |
|
H6.1 |
|
IMAZOSULFURON |
122548-33-8 |
590 |
|
H6.1 |
|
IODOSULFURON |
185119-76-0 |
634 |
|
H6.1 |
|
MESOSULFURON |
400852-66-6 |
663 |
|
H6.1 |
|
METSULFURON |
74223-64-6 |
441 |
|
H6.1 |
|
NICOSULFURON |
111991-09-4 |
709 |
|
H6.1 |
|
OXASULFURON |
144651-06-9 |
626 |
|
H6.1 |
|
PRIMISULFURON |
113036-87-6 |
712 |
|
H6.1 |
|
PROSULFURON |
94125-34-5 |
579 |
|
H6.1 |
|
RIMSULFURON |
122931-48-0 |
716 |
|
H6.1 |
|
SULFOSULFURON |
141776-32-1 |
601 |
|
H6.1 |
|
THIFENSULFURON |
79277-67-1 |
452 |
|
H6.1 |
|
TRIASULFURON |
82097-50-5 |
480 |
|
H6.1 |
|
TRIBENURON |
106040-48-6 |
546 |
|
H6.1 |
|
TRIFLUSULFURON |
135990-29-3 |
731 |
|
H6.1 |
|
TRITOSULFURON |
142469-14-5 |
735 |
|
H6.2 |
ERBICIDI URACILICI |
LENACIL |
2164-08-1 |
163 |
|
H6.3 |
ERBICIDI UREICI |
CHLORTOLURON |
15545-48-9 |
217 |
|
H6.3 |
|
DIURON |
330-54-1 |
100 |
|
H6.3 |
|
FLUOMETURON |
2164-17-2 |
159 |
|
H6.3 |
|
ISOPROTURON |
34123-59-6 |
336 |
|
H6.3 |
|
LINURON |
330-55-2 |
76 |
|
H6.3 |
|
METHABENZTHIAZURON |
18691-97-9 |
201 |
|
H6.3 |
|
METOBROMURON |
3060-89-7 |
168 |
|
H6.3 |
|
METOXURON |
19937-59-8 |
219 |
Altri erbicidi |
H7 |
|
|
|
|
|
H7.1 |
ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI |
CLODINAFOP |
114420-56-3 |
683 |
|
H7.1 |
|
CYHALOFOP |
122008-85-9 |
596 |
|
H7.1 |
|
DICLOFOP |
40843-25-2 |
358 |
|
H7.1 |
|
FENOXAPROP-P |
113158-40-0 |
484 |
|
H7.1 |
|
FLUAZIFOP-P-BUTYL |
79241-46-6 |
395 |
|
H7.1 |
|
HALOXYFOP |
69806-34-4 |
438 |
|
H7.1 |
|
HALOXYFOP-R |
72619-32-0 |
526 |
|
H7.1 |
|
PROPAQUIZAFOP |
111479-05-1 |
713 |
|
H7.1 |
|
QUIZALOFOP |
76578-12-6 |
429 |
|
H7.1 |
|
QUIZALOFOP-P |
94051-08-8 |
641 |
|
H7.2 |
ERBICIDI BENZOFURANICI |
ETHOFUMESATE |
26225-79-6 |
233 |
|
H7.3 |
ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO |
CHLORTHAL |
2136-79-0 |
328 |
|
H7.3 |
|
DICAMBA |
1918-00-9 |
85 |
|
H7.4 |
ERBICIDI BIPIRIDILICI |
DIQUAT |
85-00-7 |
55 |
|
H7.4 |
|
PARAQUAT |
4685-14-7 |
56 |
|
H7.5 |
ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI |
CLETHODIM |
99129-21-2 |
508 |
|
H7.5 |
|
CYCLOXYDIM |
101205-02-1 |
510 |
|
H7.5 |
|
TEPRALOXYDIM |
149979-41-9 |
608 |
|
H7.5 |
|
TRALKOXYDIM |
87820-88-0 |
544 |
|
H7.6 |
ERBICIDI DIAZINICI |
PYRIDATE |
55512-33-9 |
447 |
|
H7.7 |
ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI |
CINIDON-ETHYL |
142891-20-1 |
598 |
|
H7.7 |
|
FLUMIOXAZIN |
103361-09-7 |
578 |
|
H7.8 |
ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE |
ACLONIFEN |
74070-46-5 |
498 |
|
H7.8 |
|
BIFENOX |
42576-02-3 |
413 |
|
H7.8 |
|
NITROFEN |
1836-75-5 |
170 |
|
H7.8 |
|
OXYFLUORFEN |
42874-03-3 |
538 |
|
H7.9 |
ERBICIDI IMIDAZOLINONICI |
IMAZAMETHABENZ |
100728-84-5 |
529 |
|
H7.9 |
|
IMAZAMOX |
114311-32-9 |
619 |
|
H7.9 |
|
IMAZETHAPYR |
81335-77-5 |
700 |
|
H7.10 |
ERBICIDI INORGANICI |
AMMONIUM SULFAMATE |
7773-06-0 |
679 |
|
H7.10 |
|
CHLORATES |
7775-09-9 |
7 |
|
H7.11 |
ERBICIDI ISOSSAZOLICI |
ISOXAFLUTOLE |
141112-29-0 |
575 |
|
H7.12 |
ERBICIDI MORFATTINICI |
FLURENOL |
467-69-6 |
304 |
|
H7.13 |
ERBICIDI NITRILICI |
BROMOXYNIL |
1689-84-5 |
87 |
|
H7.13 |
|
DICHLOBENIL |
1194-65-6 |
73 |
|
H7.13 |
|
IOXYNIL |
1689-83-4 |
86 |
|
H7.14 |
ERBICIDI FOSFORGANICI |
GLUFOSINATE |
51276-47-2 |
437 |
|
H7.14 |
|
GLYPHOSATE |
1071-83-6 |
284 |
|
H7.15 |
ERBICIDI FENILPIRAZOLICI |
PYRAFLUFEN |
129630-19-9 |
605 |
|
H7.16 |
ERBICIDI PIRIDAZINONICI |
CHLORIDAZON |
1698-60-8 |
111 |
|
H7.16 |
|
FLURTAMONE |
96525-23-4 |
569 |
|
H7.17 |
ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI |
PICOLINAFEN |
137641-05-5 |
639 |
|
H7.18 |
ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO |
CLOPYRALID |
1702-17-6 |
455 |
|
H7.18 |
|
PICLORAM |
1918-02-1 |
174 |
|
H7.19 |
ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO |
FLUROXYPYR |
69377-81-7 |
431 |
|
H7.19 |
|
TRICLOPYR |
55335-06-3 |
376 |
|
H7.20 |
ERBICIDI CHINOLINICI |
QUINCLORAC |
84087-01-4 |
493 |
|
H7.20 |
|
QUINMERAC |
90717-03-6 |
563 |
|
H7.21 |
ERBICIDI TIADIAZINICI |
BENTAZONE |
25057-89-0 |
366 |
|
H7.22 |
ERBICIDI TIOCARBAMMATI |
EPTC |
759-94-4 |
155 |
|
H7.22 |
|
MOLINATE |
2212-67-1 |
235 |
|
H7.22 |
|
PROSULFOCARB |
52888-80-9 |
539 |
|
H7.22 |
|
THIOBENCARB |
28249-77-6 |
388 |
|
H7.22 |
|
TRI-ALLATE |
2303-17-5 |
97 |
|
H7.23 |
ERBICIDI TRIAZOLICI |
AMITROL |
61-82-5 |
90 |
|
H7.24 |
ERBICIDI TRIAZOLINONICI |
CARFENTRAZONE |
128639-02-1 |
587 |
|
H7.25 |
ERBICIDI TRIAZOLONICI |
PROPOXYCARBAZONE |
145026-81-9 |
655 |
|
H7.26 |
ERBICIDI TRICHETONICI |
MESOTRIONE |
104206-82-8 |
625 |
|
H7.26 |
|
SULCOTRIONE |
99105-77-8 |
723 |
|
H7.27 |
ERBICIDI NON CLASSIFICATI |
CLOMAZONE |
81777-89-1 |
509 |
|
H7.27 |
|
FLUROCHLORIDONE |
61213-25-0 |
430 |
|
H7.27 |
|
QUINOCLAMINE |
2797-51-5 |
648 |
|
H7.27 |
|
METHAZOLE |
20354-26-1 |
369 |
|
H7.27 |
|
OXADIARGYL |
39807-15-3 |
604 |
|
H7.27 |
|
OXADIAZON |
19666-30-9 |
213 |
|
H7.27 |
|
ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO |
|
|
Insetticidi e acaricidi |
I0 |
|
|
|
|
Insetticidi a base di piretroidi |
I1 |
|
|
|
|
|
I1.1 |
INSETTICIDI PIRETROIDI |
ACRINATHRIN |
101007-06-1 |
678 |
|
I1.1 |
|
ALPHA-CYPERMETHRIN |
67375-30-8 |
454 |
|
I1.1 |
|
BETA-CYFLUTHRIN |
68359-37-5 |
482 |
|
I1.1 |
|
BETA-CYPERMETHRIN |
65731-84-2 |
632 |
|
I1.1 |
|
BIFENTHRIN |
82657-04-3 |
415 |
|
I1.1 |
|
CYFLUTHRIN |
68359-37-5 |
385 |
|
I1.1 |
|
CYPERMETHRIN |
52315-07-8 |
332 |
|
I1.1 |
|
DELTAMETHRIN |
52918-63-5 |
333 |
|
I1.1 |
|
ESFENVALERATE |
66230-04-4 |
481 |
|
I1.1 |
|
ETOFENPROX |
80844-07-1 |
471 |
|
I1.1 |
|
GAMMA-CYHALOTHRIN |
76703-62-3 |
768 |
|
I1.1 |
|
LAMBDA-CYHALOTHRIN |
91465-08-6 |
463 |
|
I1.1 |
|
TAU-FLUVALINATE |
102851-06-9 |
432 |
|
I1.1 |
|
TEFLUTHRIN |
79538-32-2 |
451 |
|
I1.1 |
|
ZETA-CYPERMETHRIN |
52315-07-8 |
733 |
Insetticidi a base di idrocarburi clorati |
I2 |
|
|
|
|
|
I2.1 |
INSETTICIDI ORGANOCLORURATI |
DICOFOL |
115-32-2 |
123 |
|
I2.1 |
|
TETRASUL |
2227-13-6 |
114 |
Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati |
I3 |
|
|
|
|
|
I3.1 |
INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI |
METHOMYL |
16752-77-5 |
264 |
|
I3.1 |
|
OXAMYL |
23135-22-0 |
342 |
|
I3.2 |
INSETTICIDI CARBAMMATI |
BENFURACARB |
82560-54-1 |
501 |
|
I3.2 |
|
CARBARYL |
63-25-2 |
26 |
|
I3.2 |
|
CARBOFURAN |
1563-66-2 |
276 |
|
I3.2 |
|
CARBOSULFAN |
55285-14-8 |
417 |
|
I3.2 |
|
FENOXYCARB |
79127-80-3 |
425 |
|
I3.2 |
|
FORMETANATE |
22259-30-9 |
697 |
|
I3.2 |
|
METHIOCARB |
2032-65-7 |
165 |
|
I3.2 |
|
PIRIMICARB |
23103-98-2 |
231 |
Insetticidi a base di organofosfati |
I4 |
|
|
|
|
|
I4.1 |
INSETTICIDI FOSFORGANICI |
AZINPHOS-METHYL |
86-50-0 |
37 |
|
I4.1 |
|
CADUSAFOS |
95465-99-9 |
682 |
|
I4.1 |
|
CHLORPYRIFOS |
2921-88-2 |
221 |
|
I4.1 |
|
CHLORPYRIFOS-METHYL |
5589-13-0 |
486 |
|
I4.1 |
|
COUMAPHOS |
56-72-4 |
121 |
|
I4.1 |
|
DIAZINON |
333-41-5 |
15 |
|
I4.1 |
|
DICHLORVOS |
62-73-7 |
11 |
|
I4.1 |
|
DIMETHOATE |
60-51-5 |
59 |
|
I4.1 |
|
ETHOPROPHOS |
13194-48-4 |
218 |
|
I4.1 |
|
FENAMIPHOS |
22224-92-6 |
692 |
|
I4.1 |
|
FENITROTHION |
122-14-5 |
35 |
|
I4.1 |
|
FOSTHIAZATE |
98886-44-3 |
585 |
|
I4.1 |
|
ISOFENPHOS |
25311-71-1 |
412 |
|
I4.1 |
|
MALATHION |
121-75-5 |
12 |
|
I4.1 |
|
METHAMIDOPHOS |
10265-92-6 |
355 |
|
I4.1 |
|
NALED |
300-76-5 |
195 |
|
I4.1 |
|
OXYDEMETON-METHYL |
301-12-2 |
171 |
|
I4.1 |
|
PHOSALONE |
2310-17-0 |
109 |
|
I4.1 |
|
PHOSMET |
732-11-6 |
318 |
|
I4.1 |
|
PHOXIM |
14816-18-3 |
364 |
|
I4.1 |
|
PIRIMIPHOS-METHYL |
29232-93-7 |
239 |
|
I4.1 |
|
TRICHLORFON |
52-68-6 |
68 |
Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici |
I5 |
|
|
|
|
|
I5.1 |
INSETTICIDI BIOLOGICI |
AZADIRACHTIN |
11141-17-6 |
627 |
|
I5.1 |
|
NICOTINE |
54-11-5 |
8 |
|
I5.1 |
|
PYRETHRINS |
8003-34-7 |
32 |
|
I5.1 |
|
ROTENONE |
83-79-4 |
671 |
Altri insetticidi |
I6 |
|
|
|
|
|
I6.1 |
INSETTICIDI ANTIBIOTICI |
ABAMECTIN |
71751-41-2 |
495 |
|
I6.1 |
|
MILBEMECTIN |
51596-10-2 51596-11-3 |
660 |
|
I6.1 |
|
SPINOSAD |
168316-95-8 |
636 |
|
I6.3 |
INSETTICIDI BENZOILUREICI |
DIFLUBENZURON |
35367-38-5 |
339 |
|
I6.3 |
|
FLUFENOXURON |
101463-69-8 |
470 |
|
I6.3 |
|
HEXAFLUMURON |
86479-06-3 |
698 |
|
I6.3 |
|
LUFENURON |
103055-07-8 |
704 |
|
I6.3 |
|
NOVALURON |
116714-46-6 |
672 |
|
I6.3 |
|
TEFLUBENZURON |
83121-18-0 |
450 |
|
I6.3 |
|
TRIFLUMURON |
64628-44-0 |
548 |
|
I6.4 |
INSETTICIDI CARBAZATI |
BIFENAZATE |
149877-41-8 |
736 |
|
I6.5 |
INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI |
METHOXYFENOZIDE |
161050-58-4 |
656 |
|
I6.5 |
|
TEBUFENOZIDE |
112410-23-8 |
724 |
|
I6.6 |
REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI |
BUPROFEZIN |
69327-76-0 |
681 |
|
I6.6 |
|
CYROMAZINE |
66215-27-8 |
420 |
|
I6.6 |
|
HEXYTHIAZOX |
78587-05-0 |
439 |
|
I6.7 |
FEROMONI DI INSETTI |
(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE |
35148-19-7 |
422 |
|
I6.8 |
INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE |
CLOTHIANIDIN |
210880-92-5 |
738 |
|
I6.8 |
|
THIAMETHOXAM |
153719-23-4 |
637 |
|
I6.9 |
INSETTICIDI STANNORGANICI |
AZOCYCLOTIN |
41083-11-8 |
404 |
|
I6.9 |
|
CYHEXATIN |
13121-70-5 |
289 |
|
I6.9 |
|
FENBUTATIN OXIDE |
13356-08-6 |
359 |
|
I6.10 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE |
INDOXACARB |
173584-44-6 |
612 |
|
I6.11 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI |
PYRIPROXYFEN |
95737-68-1 |
715 |
|
I6.12 |
INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI |
FENPYROXIMATE |
134098-61-6 |
695 |
|
I6.12 |
|
FIPRONIL |
120068-37-3 |
581 |
|
I6.12 |
|
TEBUFENPYRAD |
119168-77-3 |
725 |
|
I6.13 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE |
PYMETROZINE |
123312-89-0 |
593 |
|
I6.14 |
INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE |
ACETAMIPRID |
135410-20-7 |
649 |
|
I6.14 |
|
IMIDACLOPRID |
138261-41-3 |
582 |
|
I6.14 |
|
THIACLOPRID |
111988-49-9 |
631 |
|
I6.15 |
INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO |
PROPARGITE |
2312-35-8 |
216 |
|
I6.16 |
INSETTICIDI TETRAZINICI |
CLOFENTEZINE |
74115-24-5 |
418 |
|
I6.17 |
INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO |
SPIRODICLOFEN |
148477-71-8 |
737 |
|
I6.18 |
INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI |
TRIAZAMATE |
112143-82-5 |
728 |
|
I6.19 |
INSETTICIDI UREICI |
DIAFENTHIURON |
80060-09-9 |
8097 |
|
I6.20 |
INSETTICIDI NON CLASSIFICATI |
ETOXAZOLE |
153233-91-1 |
623 |
|
I6.20 |
|
FENAZAQUIN |
120928-09-8 |
693 |
|
I6.20 |
|
PYRIDABEN |
96489-71-3 |
583 |
|
I6.20 |
|
ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI |
|
|
Molluschicidi, totale: |
M0 |
|
|
|
|
Molluschicidi |
M1 |
|
|
|
|
|
M1.1 |
MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI |
THIODICARB |
59669-26-0 |
543 |
|
M1.2 |
ALTRI MOLLUSCHICIDI |
FERRIC PHOSPHATE |
10045-86-0 |
629 |
|
M1.2 |
|
METALDEHYDE |
108-62-3 |
62 |
|
M1.2 |
|
ALTRI MOLLUSCHICIDI |
|
|
Regolatori della crescita delle piante, totale: |
PGR0 |
|
|
|
|
Regolatori fisiologici della crescita delle piante |
PGR1 |
|
|
|
|
|
PGR1.1 |
REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
CHLORMEQUAT |
999-81-5 |
143 |
|
PGR1.1 |
|
CYCLANILIDE |
113136-77-9 |
586 |
|
PGR1.1 |
|
DAMINOZIDE |
1596-84-5 |
330 |
|
PGR1.1 |
|
DIMETHIPIN |
55290-64-7 |
689 |
|
PGR1.1 |
|
DIPHENYLAMINE |
122-39-4 |
460 |
|
PGR1.1 |
|
ETHEPHON |
16672-87-0 |
373 |
|
PGR1.1 |
|
ETHOXYQUIN |
91-53-2 |
517 |
|
PGR1.1 |
|
FLORCHLORFENURON |
68157-60-8 |
633 |
|
PGR1.1 |
|
FLURPRIMIDOL |
56425-91-3 |
696 |
|
PGR1.1 |
|
IMAZAQUIN |
81335-37-7 |
699 |
|
PGR1.1 |
|
MALEIC HYDRAZIDE |
51542-52-0 |
310 |
|
PGR1.1 |
|
MEPIQUAT |
24307-26-4 |
440 |
|
PGR1.1 |
|
1-METHYLCYCLOPROPENE |
3100-04-7 |
767 |
|
PGR1.1 |
|
PACLOBUTRAZOL |
76738-62-0 |
445 |
|
PGR1.1 |
|
PROHEXADIONE-CALCIUM |
127277-53-6 |
567 |
|
PGR1.1 |
|
SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE |
67233-85-6 |
718 |
|
PGR1.1 |
|
SODIUM O-NITROPHENOLATE |
824-39-5 |
720 |
|
PGR1.1 |
|
TRINEXAPAC-ETHYL |
95266-40-3 |
8349 |
Inibitori di germinazione |
PGR2 |
|
|
|
|
|
PGR2.2 |
INIBITORI DI GERMINAZIONE |
CARVONE |
99-49-0 |
602 |
|
PGR2.2 |
|
CHLORPROPHAM |
101-21-3 |
43 |
Altri regolatori della crescita delle piante |
PGR3 |
|
|
|
|
|
PGR3.1 |
ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |
|
|
Altri pesticidi, totale: |
ZR0 |
|
|
|
|
Oli minerali |
ZR1 |
|
|
|
|
|
ZR1.1 |
OLI MINERALI |
OLI DI PETROLIO |
64742-55-8 |
29 |
Oli vegetali |
ZR2 |
|
|
|
|
|
ZR2.1 |
OLI VEGETALI |
OLI DI CATRAME |
|
30 |
Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi) |
ZR3 |
|
|
|
|
|
ZR3.1 |
BROMURO DI METILE |
BROMURO DI METILE |
74-83-9 |
128 |
|
ZR3.2 |
ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO |
CHLOROPICRIN |
76-06-2 |
298 |
|
ZR3.2 |
|
DAZOMET |
533-74-4 |
146 |
|
ZR3.2 |
|
1,3-DICHLOROPROPENE |
542-75-6 |
675 |
|
ZR3.2 |
|
METAM-SODIUM |
137-42-8 |
20 |
|
ZR3.2 |
|
ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO |
|
|
Rodenticidi |
ZR4 |
|
|
|
|
|
ZR4.1 |
RODENTICIDI |
BRODIFACOUM |
56073-10-0 |
370 |
|
ZR4.1 |
|
BROMADIOLONE |
28772-56-7 |
371 |
|
ZR4.1 |
|
CHLORALOSE |
15879-93-3 |
249 |
|
ZR4.1 |
|
CHLOROPHACINONE |
3691-35-8 |
208 |
|
ZR4.1 |
|
COUMATETRALYL |
5836-29-3 |
189 |
|
ZR4.1 |
|
DIFENACOUM |
56073-07-5 |
514 |
|
ZR4.1 |
|
DIFETHIALONE |
104653-34-1 |
549 |
|
ZR4.1 |
|
FLOCOUMAFEN |
90035-08-8 |
453 |
|
ZR4.1 |
|
WARFARIN |
81-81-2 |
70 |
|
ZR4.1 |
|
ALTRI RODENTICIDI |
|
|
Tutti gli altri pesticidi |
ZR5 |
|
|
|
|
|
ZR5.1 |
DISINFETTANTI |
ALTRI DISINFETTANTI |
|
|
|
ZR5.2 |
ALTRI PESTICIDI |
ALTRI PESTICIDI |
|
|
(1) Il British Crop Production Council (BCPC) pubblica regolarmente una raccolta mondiale dei pesticidi, «The Pesticide Manual», contenente le denominazioni comuni della maggior parte dei pesticidi chimici. Tali denominazioni sono approvate formalmente o in via provvisoria dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).
(2) Chemical Abstracts Service Registry Numbers
.
(3) Collaborative International Pesticides Analytical Council.
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/124 |
Modifica del regolamento unico OCM con riguardo alle quote nazionali per il latte *
P6_TA(2008)0092
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) con riguardo alle quote nazionali per il latte (COM(2007)0802 — C6-0015/2008 — 2007/0281(CNS))
(2009/C 66 E/33)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0802), |
— |
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0015/2008), |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0046/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(3) |
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari . |
(3) |
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di preparare una relazione sulle prospettive di mercato nel settore, una volta completate le riforme del 2003 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relazione sulla cui base sarebbe stata poi presa una decisione . |
(4) |
La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l'evoluzione prevista di qui al 2014 consentono un ulteriore aumento del 2 % delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e contribuire così a soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato. |
(4) |
La relazione è stata elaborata e le sue conclusioni sono che la situazione attuale del mercato comunitario e del mercato mondiale e l'evoluzione prevista di qui al 2014 possono consentire un ulteriore aumento delle quote, per favorire la produzione nella Comunità di maggiori quantitativi di latte e contribuire così a soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato. |
(4 bis) |
Le quote latte sono sottoutilizzate a livello dell'Unione europea. |
(4 ter) |
Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'aumento dei prezzi dei mangimi e dei prodotti alimentari (1), ha esortato la Commissione a proporre d'urgenza un incremento temporaneo delle quote latte al fine di stabilizzare i prezzi nel mercato interno. |
(4 quater) |
Il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di istituire un programma di ristrutturazione dei fondi destinati al settore lattiero-caseario. |
(4 quinquies) |
La situazione attuale del mercato dei prodotti lattiero-caseari nell'Unione europea offre ai produttori che lo desiderino prospettive di crescita, data l'insufficienza della produzione rispetto alla domanda in costante aumento. |
(5) |
È pertanto opportuno aumentare del 2 % , a decorrere dal 1o aprile 2008, le quote di tutti gli Stati membri riportate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di aumentare su base facoltativa , a decorrere dal 1o aprile 2008, le proprie quote, riportate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 , del 2 % rispetto alla loro attuale dotazione, fermo restando comunque il fatto che non tutti gli Stati membri attualmente utilizzano l'integralità delle quote loro assegnate e che alcuni Stati membri non si avvarranno dell'aumento in questione. |
(5 bis) |
L'aumento delle quote latte a decorrere dal 1o aprile 2008 non anticipa i risultati dell'analisi del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nel quadro della valutazione dello «stato di salute» della politica agricola comune . |
(5 ter) |
L'aumento delle quote latte nell'anno contingentale 2008/2009 non rappresenta attualmente una minaccia per la stabilità del mercato del latte dell'Unione e non compromette il ruolo delle quote quale strumento per stabilizzare il mercato del latte e garantire la redditività della produzione. |
(5 quater) |
È altresì opportuno studiare il comportamento dei produttori, poiché in alcuni Stati membri la produzione è nettamente inferiore alle quote. |
(5 quinquies) |
È necessario potenziare la ricerca sui comportamenti dei consumatori in relazione al mercato dei prodotti lattiero-caseari in quanto tale mercato è molto sensibile ai cambiamenti. La Commissione dovrebbe adottare immediatamente delle misure per rafforzare la ricerca in tale settore. |
(6 bis) |
Nelle ultime settimane le evoluzioni sui mercati, sia internazionali che di molti Stati membri, hanno provocato un netto ribasso delle quotazioni sulle borse merci, senza che la produzione fosse aumentata. È quindi opportuno calcolare le ripercussioni a medio termine di un aumento delle quote dell'ordine del 2 %. |
(6 ter) |
La produzione di latte ha un'importanza fondamentale per la creazione di reddito nelle zone svantaggiate dell'Unione europea, dal momento che molto spesso non esistono alternative equivalenti sul piano della produzione agricola. Per questo motivo, occorre tenere specificamente conto delle particolari ripercussioni che le misure di mercato producono in termini di creazione di reddito e di mantenimento di una produzione di latte sostenibile a livello regionale, necessaria dal punto di vista dell'economia agricola. |
Articolo - 1
All'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è aggiunto il seguente comma:
«Per l'anno contingentale 2008/2009, un prelievo sulle eccedenze è riscosso per il latte e gli altri prodotti lattiero-caseari commercializzati in eccesso rispetto alla quota nazionale stabilita a norma della sottosezione II qualora, previa compensazione a livello dell'Unione europea, sussista ancora un'eccedenza.» .
Nell' allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 , il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato del presente regolamento .
Le quote nazionali sono aumentate del 2 %, su base volontaria, a decorrere dal 1o aprile 2008. Il punto 1 dell' allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 è adeguato di conseguenza .
Articolo 1 bis
Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta un'analisi delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali dell'aumento delle quote latte, con un'attenzione particolare per le regioni di montagna ed altre regioni in cui le condizioni di produzione sono altrettanto difficili.
Articolo 1 ter
Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta una relazione sul comportamento dei consumatori in relazione al mercato del latte e sulle specificità della produzione di latte nelle regioni svantaggiate.
(1) Testi approvati, P6_TA(2007)0480.
Giovedì 13 marzo 2008
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/128 |
Miglioramento della qualità di vita degli anziani ***I
P6_TA(2008)0098
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (COM(2007)0329 — C6-0178/2007 — 2007/0116(COD))
(2009/C 66 E/34)
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0329), |
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 169 e 172, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0178/2007), |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0027/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
P6_TC1-COD(2007)0116
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. …/2008/CE)
20.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 66/129 |
Regime fiscale della benzina senza piombo e del gasolio *
P6_TA(2008)0099
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))
(2009/C 66 E/35)
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0052), |
— |
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0109/2007), |
— |
visto l'articolo 51 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0030/2008), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(4) |
Benché il carburante rappresenti una parte consistente dei costi correnti di un'impresa di autotrasporto, si possono osservare notevoli differenze nel livello di tassazione applicato dagli Stati membri al gasolio. Tali differenze danno luogo al turismo del pieno e a distorsioni della concorrenza. Un maggiore ravvicinamento a livello comunitario dei livelli di tassazione applicabili al gasolio commerciale farebbe fronte in modo efficiente al problema della concorrenza sleale e si tradurrebbe alla fine in un miglior funzionamento del mercato interno e in una riduzione dei danni ambientali. |
(4) |
Benché il carburante rappresenti una parte consistente dei costi correnti di un'impresa di autotrasporto, si possono osservare notevoli differenze nel livello di tassazione applicato dagli Stati membri al gasolio. Tali differenze possono dar luogo al turismo del pieno e a distorsioni della concorrenza nelle regioni frontaliere . Un maggiore ravvicinamento a livello comunitario dei livelli di tassazione applicabili al gasolio commerciale farebbe fronte in modo efficiente al problema della concorrenza sleale e si tradurrebbe alla fine in un miglior funzionamento del mercato interno e in una riduzione dei danni ambientali. Il ravvicinamento delle aliquote di accisa dovrebbe inoltre tenere in considerazione gli effetti inflazionistici e l'esigenza di rafforzare la competitività dell'Unione europea. L'armonizzazione delle aliquote di accisa per la benzina senza piombo e il gasolio non dovrebbe comportare requisiti sproporzionati per gli Stati membri che dispongono peraltro di una rigorosa politica fiscale e sono seriamente impegnati nella lotta all'inflazione. |
(5) |
Dalla valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione è emerso che il modo migliore per attuare un maggiore ravvicinamento dei livelli di tassazione del gasolio commerciale consiste nell'aumentare il livello minimo per il gasolio commerciale, dato che ciò consente sia di ridurre le distorsioni di concorrenza e il conseguente turismo del pieno che di diminuire il consumo complessivo. È pertanto opportuno prevedere che dal 2012 il livello minimo di tassazione del gasolio sia pari al livello minimo di tassazione applicabile alla benzina senza piombo, in considerazione del fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente. Dal 2014 il livello minimo di tassazione deve essere pari a 380 EUR per 1 000 l, per contribuire a mantenere il livello minimo costante in termini reali e ridurre ulteriormente le distorsioni di concorrenza e il danno ambientale. |
(5) |
Dalla valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione è emerso che il modo migliore per attuare un maggiore ravvicinamento dei livelli di tassazione del gasolio commerciale consiste nell'aumentare il livello minimo per il gasolio commerciale, dato che ciò consente sia di ridurre le distorsioni di concorrenza e il conseguente turismo del pieno che di diminuire il consumo complessivo. È pertanto opportuno prevedere che dal 2012 il livello minimo di tassazione del gasolio sia pari al livello minimo di tassazione applicabile alla benzina senza piombo, in considerazione del fatto che questi due carburanti sono ugualmente dannosi per l'ambiente. Dal 2015 il livello minimo di tassazione deve essere pari a 359 EUR per 1 000 l, per contribuire a mantenere il livello minimo costante in termini reali e ridurre ulteriormente le distorsioni di concorrenza e il danno ambientale. |
(6) |
Dal punto di vista ambientale, sembra appropriato, a questo stadio, fissare gli stessi livelli minimi di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio. Non vi sono valide ragioni per fissare i livelli nazionali di tassazione del gasolio non commerciale e della benzina senza piombo al di sotto del livello nazionale applicabile al gasolio commerciale. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, si deve pertanto precisare che il livello nazionale di tassazione del gasolio non commerciale utilizzato come propellente non deve essere inferiore al livello nazionale applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale. Lo stesso criterio si deve applicare tra la benzina senza piombo e il gasolio commerciale utilizzati come propellente. |
(6) |
Dal punto di vista ambientale, sembra appropriato, a questo stadio, fissare gli stessi livelli minimi di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio. Non vi sono valide ragioni per fissare i livelli nazionali di tassazione del gasolio non commerciale e della benzina senza piombo al di sotto del livello nazionale applicabile al gasolio commerciale. Per gli Stati membri che operano una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, si deve pertanto precisare che il livello nazionale di tassazione del gasolio non commerciale utilizzato come propellente non deve essere inferiore al livello nazionale applicato dallo stesso Stato membro al gasolio commerciale , senza che ciò abbia conseguenze negative per i consumatori di gasolio non commerciale . Lo stesso criterio si deve applicare tra la benzina senza piombo e il gasolio commerciale utilizzati come propellente. |
(6 bis) |
Gli Stati membri che si avvalgono di periodi transitori tendono purtroppo a non attivarsi per mettersi alla pari con i requisiti minimi in materia di aliquote di accisa, contrariamente agli impegni che hanno assunto. Qualsiasi proroga automatica del periodo transitorio è quindi del tutto inaccettabile. La Commissione dovrebbe riferire nel 2010 in merito alla misura in cui gli Stati membri che si stanno avvicinando al termine del periodo transitorio hanno soddisfatto ai loro impegni. |
(6 ter) |
Al fine di garantire la coerenza della direttiva 2003/96/CE con la politica comune dei trasporti ed evitare potenziali distorsioni di concorrenza all'interno dei mercati di trasporto, occorre modificare la definizione di gasolio usato come propellente. La definizione di uso commerciale riguarda il trasporto di merci su strada effettuato da veicoli aventi un peso totale a pieno carico autorizzato pari a non meno di 3,5 tonnellate. |
(7) |
Ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi transitori per consentire loro di adattarsi agevolmente ai livelli di tassazione fissati nella direttiva 2003/96/CE. Per la stessa ragione , tali periodi transitori devono essere completati in funzione della presente direttiva. |
(7) |
Ad alcuni Stati membri sono stati concessi periodi transitori per consentire loro di adattarsi agevolmente ai livelli di tassazione fissati nella direttiva 2003/96/CE. Per alcuni di questi Stati membri , tali periodi transitori devono essere completati in funzione della presente direttiva. |
(10) |
La possibilità per gli Stati membri di fissare per il gasolio commerciale un'aliquota ridotta inferiore al livello nazionale vigente al 1o gennaio 2003 , se introducono o applicano un sistema di diritti di utenza stradale che si traduca in un onere fiscale complessivo sostanzialmente equivalente, deve essere estesa. A tal fine e alla luce dell'esperienza è opportuno sopprimere il requisito secondo il quale il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente deve essere superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004. |
(10) |
La possibilità per gli Stati membri di fissare per il gasolio commerciale un'aliquota ridotta, se introducono o applicano un sistema di diritti di utenza stradale che si traduca in un onere fiscale complessivo sostanzialmente equivalente, deve essere estesa. Gli Stati membri dovrebbero poter promuovere l'utilizzo di propellenti non fossili e a basse emissioni di carbonio sia attraverso incentivi fiscali sia attraverso programmi intesi a garantire un determinato livello di consumo di tali propellenti. A tal fine e alla luce dell'esperienza è opportuno sopprimere il requisito secondo il quale il livello nazionale di tassazione in vigore al 1o gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente deve essere superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1o gennaio 2004. |
(10 bis) |
Pur avendo riguardo al principio di sussidiarietà, gli Stati membri che traggano entrate supplementari dall'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere incoraggiati a reinvestirle soprattutto nell'ambito dell'infrastruttura, dei biocarburanti e di nuove misure ambientali volte a ridurre le emissioni di CO2 . |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, dal 1o gennaio 2010, dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2014 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, dal 1o gennaio 2010, dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2015 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
2. Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003 .
2. Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari.
(a bis) |
Il paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente:
|
4. Gli Stati membri che applicano o introducono un sistema di diritti di utenza stradale per gli autoveicoli che utilizzano gasolio commerciale ai sensi del paragrafo 3 possono applicare a tale gasolio un'aliquota ridotta inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1o gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga sostanzialmente equivalente e purché sia rispettato il livello minimo comunitario applicabile al gasolio.
4. Gli Stati membri possono applicare o introdurre un sistema di diritti di utenza stradale per gli autoveicoli che utilizzano gasolio commerciale ai sensi del paragrafo 3 , purché sia rispettato il livello minimo comunitario applicabile al gasolio.
La Commissione stabilisce norme comuni riguardo al meccanismo di cui al primo comma, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Entro … (1) la Commissione stabilisce norme comuni riguardo al meccanismo di cui al primo comma, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
(2) |
L'articolo 18 è così modificato: |
(2) |
L'articolo 18 è così modificato: |
(a) |
Al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(a) |
Al paragrafo 3, la prima frase è soppressa . |
Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
(b) |
Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(b) |
Al paragrafo 4, la prima frase è soppressa. |
La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
(c) |
Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(c) |
Al paragrafo 5, la prima frase è soppressa. |
Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
(d) |
Al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(d) |
Al paragrafo 6, la prima frase è soppressa. |
Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
(e) |
Al paragrafo 7, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(e) |
Al paragrafo 7, secondo comma, la prima frase è soppressa. |
La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
(f) |
Al paragrafo 8, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
(f) |
Al paragrafo 8, terzo comma, la prima frase è soppressa. |
La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR, fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR.
a) |
Al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
a) |
Al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: |
La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .
5. La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
b) |
Nel paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
b) |
Nel paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: |
La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .
6. La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e, per il gasolio utilizzato come propellente, fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
c) |
Al paragrafo 9, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: |
c) |
Al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 100 litri, fino al 1o gennaio 2012 per giungere a 330 EUR , fino al 1o gennaio 2014 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 380 EUR .
La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, fino al 1o gennaio 2013 per giungere a 330 EUR e fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Fatte salve le deroghe all'articolo 7 previste dal trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, detti Stati membri possono applicare un ulteriore periodo transitorio per il gasolio utilizzato come propellente fino al 1o gennaio 2015 per giungere a 359 EUR e fino al 1o gennaio 2017 per giungere a 380 EUR .
Fatte salve le deroghe all'articolo 7 previste dal trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, detti Stati membri possono applicare un ulteriore periodo transitorio per il gasolio utilizzato come propellente fino al 1o gennaio 2016 per giungere a 359 EUR.
Testo della Commissione
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1o gennaio 2004 |
1o gennaio 2010 |
1o gennaio 2012 |
1o gennaio 2014 |
Benzina senza piombo (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49 |
359 |
359 |
359 |
380 |
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 |
302 |
330 |
359 |
380 |
Emendamenti del Parlamento
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1o gennaio 2004 |
1o gennaio 2010 |
1o gennaio 2012 |
1o gennaio 2015 |
Benzina senza piombo (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49 |
359 |
359 |
359 |
359 |
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 |
302 |
330 |
340 |
359 |
Fatti salvi i periodi definiti ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafi 5, 6 e 9 e dell'articolo 18 quater, si applicano le seguenti disposizioni:
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le aliquote di accisa sia per la benzina senza piombo che il gasolio non devono essere inferiori a 359 EUR per 1 000 litri prima del 1o gennaio 2015; |
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gli Stati membri che, ai sensi della legislazione comunitaria, sono tenuti ad aumentare l'accisa per il gasolio a 340 EUR per 1 000 litri entro il 1o gennaio 2012 devono imporre un'aliquota di almeno 359 EUR per 1 000 litri entro il 1o gennaio 2015; |
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gli Stati membri in cui l'aliquota di accisa per il gasolio ha superato 400 EUR per 1 000 litri al 1o gennaio 2008 non devono aumentare ulteriormente l'aliquota di accisa per il gasolio fino al 1o gennaio 2015; |
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gli Stati membri in cui l'aliquota di accisa per la benzina senza piombo ha superato 500 EUR per 1 000 litri al 1o gennaio 2008 non devono aumentare ulteriormente tale aliquota fino al 1o gennaio 2015. |
5 bis) È inserito il seguente articolo 29 bis:
Articolo 29 bis
La Commissione riferisce in merito all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nel quali nel 2010 verrà a scadenza un periodo transitorio.
(1) Sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.