ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 41E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
19 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2007-2008
Sedute dal 15 al 17 gennaio 2008
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 61 E del 6.3.2008.
TESTI APPROVATI

 

Martedì, 15 gennaio 2008

2009/C 041E/01

CARS 21: Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 su CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico (2007/2120(INI))

1

2009/C 041E/02

Trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sul trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere (2007/2144(INI))

10

2009/C 041E/03

Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007/2146(INI))

14

 

Mercoledì, 16 gennaio 2008

2009/C 041E/04

Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2007/2093(INI))

24

2009/C 041E/05

Istruzione e formazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sull'educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere (2007/2114(INI))

46

 

Giovedì, 17 gennaio 2008

2009/C 041E/06

Una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni (2007/2076(INI))

53

2009/C 041E/07

Approccio in materia di politica regionale per il Mar nero
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (2007/2101(INI))

64

2009/C 041E/08

Situazione in Kenya
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul Kenya

70

2009/C 041E/09

Ruolo delle donne nell'industria
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria (2007/2197(INI))

73

2009/C 041E/10

Risultati del forum sulla governance di internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007

80

2009/C 041E/11

Arresto del dissidente cinese Hu Jia
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia

82

2009/C 041E/12

Situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra

83

2009/C 041E/13

Egitto
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione in Egitto

86

 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo
SESSIONE 2007-2008
Sedute dal 15 al 17 gennaio 2008
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 61 E del 6.3.2008.

 

Martedì, 15 gennaio 2008

2009/C 041E/14

Partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS))

89

2009/C 041E/15

Controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (Competenze esecutive conferite alla Commissione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/50/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184 (COD))

90

2009/C 041E/16

Soppressione delle discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari — Aspetti relativi al trasporto (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037/A(COD))

90

2009/C 041E/17

Diritti aeroportuali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

93

P6_TC1-COD(2007)0013Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

93

2009/C 041E/18

Esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

102

P6_TC1-COD(2006)0246Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

102

ALLEGATODICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA SITUAZIONE DEL MERCURIO E DELL'ARSENICO A NORMA DEL REGOLAMENTO PIC

102

2009/C 041E/19

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

103

P6_TC1-COD(2007)0054Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

103

 

Mercoledì, 16 gennaio 2008

2009/C 041E/20

Azioni da attuare tramite le applicazioni di telerilevamento introdotte nel quadro della PAC *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132 (CNS))

104

2009/C 041E/21

Credito ai consumatori ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

106

P6_TC2-COD(2002)0222Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

107

 

Giovedì, 17 gennaio 2008

2009/C 041E/22

Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2007-2012) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

108

2009/C 041E/23

Istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

111

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

Parlamento europeo SESSIONE 2007-2008 Sedute dal 15 al 17 gennaio 2008 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 61 E del 6.3.2008. TESTI APPROVATI

Martedì, 15 gennaio 2008

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/1


P6_TA(2008)0007

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 su CARS 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico (2007/2120(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXIo secolo: posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo al alto livello CARS 21 — un contributo alla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione»(COM(2007)0022),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio «Competitività» del 21 e 22 maggio 2007,

vista la relazione finale del gruppo ad alto livello dal titolo «CARS 21 — Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione giuridica (A6-0494/2007),

A.

considerando che la Commissione ha risposto alla relazione del gruppo ad alto livello CARS 21, un gruppo che ha riunito tutte le parti interessate per esaminare le principali aree politiche aventi effetti sull'industria automobilistica nell'Unione europea e formulare raccomandazioni per un futuro quadro normativo,

B.

considerando che l'industria automobilistica dell'Unione europea rappresenta uno dei suoi settori economici più importanti, sfornando una produzione annua di 19 milioni di veicoli e dando lavoro direttamente a 2,3 milioni di addetti e ad altri 10 milioni nell'indotto,

C.

considerando che il mercato multimarca dei pezzi di ricambio e i mercati dell'assistenza e delle riparazioni dei veicoli svolgono un ruolo fondamentale garantendo la mobilità a costi accessibili, migliorando la libertà di scelta dei 270 milioni di automobilisti dell'Unione europea relativamente all'assistenza post vendita dei propri veicoli, facendo sì che i veicoli circolanti sulle strade europee siano sicuri e puliti e, infine, con i 3,5 milioni di addetti delle sue piccole e medie imprese, mantenendo vitale il tessuto delle piccole e medie imprese (PMI) in Europa,

D.

considerando che la Commissione sta promuovendo una strategia integrata per garantire che le aziende dell'Unione europea continuino ad essere competitive in un ambiente sempre più globalizzato, e che detta strategia è delineata nella propria Comunicazione intitolata «Europa globale: competere nel mondo — un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE»(COM(2006)0567), nel proprio documento di lavoro intitolato «Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei»(SEC(2007)0452) e nella propria comunicazione intitolata «Europa globale: Gli strumenti europei di difesa del commercio in un'economia globale in mutamento — Libro verde destinato alla consultazione pubblica»(COM(2006)0763),

E.

considerando che la strategia descritta in tali documenti è attualmente in corso di attuazione attraverso negoziati relativi a numerosi accordi di libero scambio bilaterali e regionali,

F.

considerando che l'industria automobilistica differisce significativamente da uno Stato membro all'altro in termini di strategie, strutture e raggio d'azione globale e che siffatte differenze devono essere prese pienamente in considerazione nella messa a punto di una strategia commerciale nuova e più orientata verso il mercato globale,

G.

considerando che nel 2006 l'industria automobilistica nell'Unione europea ha esportato circa il 20 % della sua produzione e nel 2004 l'esportazione di veicoli a motore e di componenti e accessori per veicoli a motore ha rappresentato rispettivamente l'8,7 % e il 2,8 % delle esportazioni industriali dell'Unione europea, un'indicazione questa di quanto l'industria automobilistica sia particolarmente sensibile alle condizioni di esportazione, e che nel 2004 il saldo attivo commerciale extra Unione europea relativo ai mezzi di trasporto è stato valutato a 60,2 miliardi di euro; che a livello mondiale il primato dell'Unione europea in questo settore è dovuto a diversi elementi significativi quali l'elevata produzione, che la vede a livello mondiale al primo posto per le autovetture e al secondo per i veicoli pesanti, la dimensione e il grado di consolidamento del mercato interno, la crescente internazionalizzazione del settore automobilistico, la reputazione delle marche e la qualità dei servizi europei, la forte posizione che i costruttori europei sono riusciti a conquistarsi a livello di esportazioni e la loro importante presenza in mercati con elevate potenzialità di crescita;

1.

si compiace della relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21 e della comunicazione della Commissione, che indicano la direzione della futura politica nel settore dell'automobile;

2.

auspica che i parlamenti degli Stati membri e le loro regioni vorranno essere associati ai risultati del processo CARS 21; ritiene che una rete interparlamentare, coordinata dal Parlamento, incaricata di esaminare le questioni automobilistiche apporterebbe benefici reali in termini di sicurezza stradale, protezione ambientale, innovazione e competitività;

Completamento del mercato interno dell'automobile

3.

invita le autorità degli Stati membri a lavorare a stretto contatto con la Commissione per l'attuazione delle raccomandazioni CARS 21; rileva in particolare la necessità di garantire che i nuovi regolamenti che interessano il settore automobilistico siano introdotti in modo coordinato, evitando distorsioni nel mercato interno;

4.

sottolinea l'esigenza di perfezionare il sistema di omologazione dell'UE applicabile a tutti i veicoli a motore;

5.

conferma il suo sostegno ad una procedura efficace di omologazione come sottolineato nella posizione definita in seconda lettura, il 10 maggio 2007, con riferimento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (1);

6.

chiede alla Commissione di riferire annualmente al Parlamento europeo in merito al funzionamento delle procedure di omologazione e al suo monitoraggio della procedura di comitatologia;

7.

invita la Commissione a garantire un'adeguata attuazione in tutta l'Unione europea del regolamento (CE) n. 1400/2002, del 31 luglio 2002 (2)(regolamento sulla esenzione per categoria) sulla distribuzione di autoveicoli; ritiene inoltre che, al momento della revisione del regolamento, la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione dovrebbe considerarsi parte integrante dell'approccio legislativo integrato per tale settore;

8.

propone che, per dare impulso alla competitività dell'industria automobilistica europea nell'Unione europea, occorra collegare la revisione dell'esenzione per categoria al riesame intermedio di CARS 21, facilitando così la cooperazione tra gli operatori del settore, evitando la dispersione degli aiuti di Stato e promuovendo la politica della concorrenza a livello internazionale;

9.

chiede alla Commissione di proporre misure per garantire una procedura di registrazione che renda più facile la vendita transfrontaliera, in particolare di automobili usate; condivide le opinioni della Commissione in merito alle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli (3) e i problemi che comportano talune norme nazionali per il funzionamento del mercato interno; rileva l'impatto di tali norme nazionali in ambiti economici come il leasing e il noleggio di veicoli; invita gli Stati membri a procedere quanto prima alle necessarie modifiche delle loro norme;

Un mercato dei ricambi d'automobile competitivo

10.

richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni legislative recentemente adottate applicabili ai ricambi di seconda mano che incidono sulla sicurezza e sulle prestazioni ambientali e rileva che l'attuazione di tali disposizioni porterà ad un mercato unico di tali componenti;

11.

valuta positivamente l'inserimento di disposizioni nel regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (4) e nel regolamento (CE) n. 1400/2002, che impone un accesso senza restrizioni alle opportune informazioni sulla riparazione e la manutenzione, e invita la Commissione a continuare a impegnarsi per far rispettare in tutta la Comunità le disposizioni del diritto della concorrenza applicabili al settore dell'automobile;

12.

invita la Commissione a continuare a promuovere un'effettiva concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza post-vendita, affrontando, nella sua futura politica per il settore automobilistico e nei testi legislativi che subentreranno al regolamento (CE) n. 1400/2002, che scadrà il 31 maggio 2010, le problematiche della scelta per il consumatore e dell'effettivo accesso da parte degli operatori indipendenti alle informazioni tecniche, alla formazione, ai pezzi di ricambio, agli strumenti diagnostici multimarca e alle apparecchiature di collaudo;

13.

sottolinea l'importanza, per i consumatori, di informazioni, basate su indagini approfondite, relative all'affidabilità e alla durata; rileva che le autorità pubbliche potrebbero agevolare tali indagini permettendo alle autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli di fornire i dettagli dei proprietari dei veicoli che acconsentono di partecipare all'indagine;

14.

sollecita la Commissione ad affrontare adeguatamente la questione della «libertà di riparazione» dei veicoli in tutte le nuove iniziative legislative, associando tutte le Direzioni generali interessate, per garantire la libertà di scelta dei consumatori e la concorrenza sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita; ritiene che tale approccio dovrebbe essere applicato anche alle future misure concernenti la promozione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione nei veicoli e di sistemi di trasporto intelligenti;

15.

sollecita la Commissione ad avanzare proposte relative alla creazione di un mercato interno per le componenti personalizzate e il tuning(quali pneumatici speciali, ruote e altre componenti per il tuning) e ricambi, dal momento che la diversità delle regolamentazioni nazionali vigenti ostacola l'ulteriore sviluppo di tale settore, il quale di conseguenza beneficerebbe di un'armonizzazione legislativa a livello comunitario e di un'adeguata tutela della proprietà intellettuale;

16.

chiede alla Commissione di intensificare la lotta contro l'importazione di ricambi per auto contraffatti;

Miglioramento della regolamentazione e internazionalizzazione dell'ambiente normativo

17.

sottolinea l'importanza di eliminare ogni inutile burocrazia, compresa la duplicazione di regolamenti dovuta all'esistenza di convenzioni internazionali;

18.

sottolinea il ruolo determinante svolto dai principi di migliore regolamentazione (adeguata valutazione d'impatto, principio dell'efficacia dei costi, tempi di realizzazione appropriati) ai fini della creazione di un quadro normativo competitivo per l'industria automobilistica, come ribadito nell'ambito del processo CARS 21; ricorda che il piano normativo è parte integrante della relazione finale CARS 21 e che esso andrebbe pertanto rispettato;

19.

riconosce che norme più efficacemente definite, conformi alle attuali esigenze sociali ed ambientali, trasparenti ed applicate senza eccezioni, nonché integrate in un contesto regolamentare internazionale del settore automobilistico possono contribuire a una maggiore competitività e a una concorrenza leale nell'industria;

20.

ritiene che la normazione strategica sia un essenziale elemento trainante della competitività; chiede pertanto alla Commissione di adoperarsi per far riconoscere le norme europee in tutto il mondo;

21.

valuta positivamente l'intenzione della Commissione di sostituire 38 direttive comunitarie con regolamenti UN/ECE in vigore e di introdurre procedure di autocontrollo o metodi di prova virtuali e invita la Commissione a portare avanti il processo di semplificazione della normativa; ribadisce che il suo sostegno a queste proposte è subordinato al fatto che sia bene inteso che il Parlamento si riserva il diritto di chiedere norme legislative indipendenti dal sistema UNECE, qualora lo ritenga necessario per assolvere gli obblighi dell'Unione europea;

22.

approva la proposta della Commissione di presentare una relazione annuale al Parlamento sui progressi compiuti a livello UN/ECE e nell'ambito del processo di comitatologia;

23.

accoglie con favore l'ambizione della Commissione di introdurre un meccanismo di revisione e di riesame, dato che il settore automobilistico è altamente tecnologico e a intenso ritmo di sviluppo; ritiene anche, tuttavia, che durante l'attività legislativa occorrerebbe ricorrere maggiormente alle cosiddette clausole di caducità, per assicurare che i progressi tecnologici che la ricerca e lo sviluppo (R&S) e le forze di mercato stanno costantemente realizzando non siano ostacolati o vanificati dalla legislazione;

24.

chiede alla Commissione di avviare quanto prima il processo di semplificazione relativo alle direttive 74/297/CEE (5), 76/115/CEE (6) e 78/932/CEE (7) nonché al regolamento UN/ECE n. 122;

Adozione di norme ambientali per il XXI secolo

25.

osserva che la normativa comunitaria disciplina un mercato nel quale sono venduti ogni anno tra i 17 e i 18 milioni di veicoli, che corrisponde al mercato automobilistico statunitense; prevede che un'ambiziosa politica di riduzione delle emissioni avrà effetti positivi a livello mondiale in termini di riduzione delle emissioni legate ai trasporti;

26.

ritiene che la mobilità individuale e il settore automobilistico debbano essere considerati nel più ampio contesto della mobilità sostenibile; ritiene che tale mobilità e la protezione dell'ambiente non si escludano necessariamente a vicenda e che in futuro la tecnologia automobilistica dovrà contribuire a conciliare entrambe le esigenze; ritiene anzi che soprattutto la sfida del cambiamento climatico offra le opportunità per realizzare progressi tecnologici e introdurre innovazioni;

27.

è consapevole dell'importanza di veicoli per la mobilità degli anziani, soprattutto nelle campagne, e dei disabili;

28.

invita la Commissione a creare un contesto che assicuri la sostenibilità ambientale dei trasporti stradali, che sia favorevole alla flessibilità dei sistemi di produzione e che accresca il livello delle qualifiche della manodopera dell'Unione europea;

29.

ritiene che le norme sulle emissioni inquinanti rappresentino un reale successo poiché hanno portato ad autovetture molto pulite; sottolinea l'importanza di bissare tale successo per i veicoli pesanti; reputa che i vantaggi di una regolamentazione ambientale per il settore automobilistico a livello di Unione europea potrebbe estendersi ben oltre il mercato dell'Unione europea;

30.

esprime apprezzamento per la rapida introduzione delle norme Euro-5 e Euro-6 per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti dalle automobili private;

31.

ritiene che il miglioramento della qualità dell'aria potrà avvenire solo attraverso un rinnovo più rapido del parco auto, parallelamente all'introduzione di veicoli meno inquinanti; reputa che sia necessario introdurre misure finanziarie per incoraggiare i consumatori a sostituire le loro vecchie autovetture con veicoli meno inquinanti;

32.

accoglie positivamente, in tale contesto, la proposta di revisione della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (8)(direttiva sulla qualità dei carburanti) onde tener conto del ciclo di vita delle emissioni di gas serra riconducibili ai carburanti utilizzati per i trasporti stradali;

33.

nel contesto della legislazione comunitaria, esorta la Commissione ad avviare la nuova valutazione e il processo di riesame e di revisione delle procedure di controllo delle emissioni al fine di rispecchiare meglio le reali condizioni d'uso, senza compromettere la discussione in corso sulle emissioni di CO2 dagli autoveicoli;

34.

esprime profonda preoccupazione per l'applicazione non armonizzata della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i veicoli fuori uso (9); considera detta direttiva non sufficientemente ambiziosa;

Riduzione sostanziale delle emissioni di CO2

35.

plaude ai programmi della Commissione per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture; ritiene che un approccio integrato, che tenga conto di tutte le possibilità di ridurre le emissioni di CO2, quali infrastrutture, comportamento degli automobilisti, un sistema di incentivi per favorire l'uso di automobili più pulite, biocarburanti e tecnologie dei veicoli, rappresenti lo strumento più adeguato; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione la messa a punto di un quadro di riferimento comune per l'applicazione coordinata di incentivi fiscali in materia di CO2 che siano tecnologicamente neutri e possibilmente armonizzati e presentino anche notevoli potenzialità in termini di riduzione delle emissioni di CO2, pur evitando distorsioni della concorrenza; sollecita il Consiglio a raggiungere un accordo sulla proposta della Commissione intesa a collegare le tasse sulle autovetture alle loro emissioni inquinanti, nella fattispecie quelle di biossido di carbonio, per evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno dovuta a un'applicazione disomogenea da parte degli Stati membri;

36.

sollecita la Commissione a fissare obiettivi ambiziosi ma realistici, tenendo conto della situazione reale del mercato dell'Unione europea, dove il tasso di rinnovo del parco circolante è attualmente inferiore al 10 % annuo; sottolinea pertanto che, per raggiungere l'obiettivo comunitario, è fondamentale che le nuove autovetture abbiano prezzi accessibili; sottolinea che quanto più saranno ambiziosi gli obiettivi obbligatori in termini di riduzione delle emissioni di CO2 tanto più lungo dovrà essere il periodo accordato all'industria automobilistica per adattarvisi;

37.

ricorda alla Commissione che lo sviluppo di nuovi tipi di autovetture richiede dai cinque ai sette anni; ritiene che gli obiettivi obbligatori dovrebbero tener conto di un periodo sufficiente per permettere all'industria automobilistica di reagire; chiede pertanto alla Commissione di non fissare obiettivi obbligatori definitivi per le emissioni di CO2 per qualsiasi data precedente al 2015;

38.

ritiene che un obiettivo medio di 125g/km di emissioni di CO2 per le nuove autovetture per il 2015 dovrebbe essere realizzabile; sottolinea che la Commissione dovrebbe adoperarsi per fissare obiettivi a lungo termine più ambiziosi per la riduzione delle emissioni di CO2 nel settore automobilistico; considera determinante, in questo contesto, che gli obiettivi siano modulati in funzione del peso dei veicoli;

39.

prende atto dell'intento della Commissione di fissare un obiettivo vincolante per i combustibili agricoli e invita la Commissione a sviluppare un sistema di certificazione vincolante e completo, applicabile ai combustibili agricoli immessi sul mercato dell'UE; ritiene che i criteri di certificazione dovrebbero essere concepiti in modo da garantire un risparmio di gas serra di almeno il 50 % lungo tutto il ciclo di vita rispetto ai combustibili convenzionali in aggiunta ai criteri ambientali e sociali;

40.

sottolinea che per realizzare l'obiettivo di una maggiore utilizzazione dei biocarburanti e dell'idrogeno, tale da ottimizzare il rendimento ambientale, è urgente dare impulso alle necessarie reti locali che consentano l'approvvigionamento dei cittadini;

41.

ritiene che le misure intese a ridurre le emissioni di CO2 dovrebbero porre maggiormente l'accento sulla sensibilizzazione dei conducenti alle tecniche di guida economiche e al miglior modo di utilizzare le nuove tecnologie;

42.

ritiene che la sensibilizzazione dei consumatori, attraverso una migliore indicazione dei dati relativi al consumo di carburante e migliori dati sulle emissioni inquinanti, contribuirà ridurre le emissioni di CO2; sollecita pertanto la revisione della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (10) in modo da tener conto delle attuali prassi di eccellenza;

43.

ricorda che la riduzione delle emissioni di CO2 dalle automobili può essere più facilmente realizzata mediante la ristrutturazione dei sistemi di trasporto pubblico;

44.

riconosce il ruolo guida svolto dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), impegnata in prima linea per quanto concerne le modifiche tecnologiche innovative a livello ambientale che offrono possibili riduzioni delle emissioni di CO2 e un risparmio energetico indiretto per tutti i veicoli nuovi;

45.

sollecita la FIA ad intensificare i suoi sforzi per promuovere una ricerca innovativa pertinente, intesa, tra l'altro, a migliorare l'efficienza energetica delle autovetture;

46.

riconosce il ruolo che gli sport motoristici possono svolgere per modificare l'attitudine e il comportamento dei consumatori a favore di tecnologie con un minor impatto ambientale; invita pertanto la FIA e altri soggetti partecipanti alle corse di Formula 1 a modificare le proprie regole affinché possano essere più facilmente applicate tecnologie più rispettose dell'ambiente come i biocarburanti, i motori a quattro cilindri e i motori ibridi;

47.

chiede che venga redatto uno studio per fare un inventario delle altre misure di carattere non tecnico applicate per ridurre la CO2 nell'Unione europea;

Rendere i trasporti stradali ancora più sicuri

48.

plaude agli sforzi della Commissione per ridurre le vittime dei trasporti stradali, compreso il ricorso a nuove importanti tecnologie; sollecita la Commissione a garantire che l'introduzione di qualsiasi requisito relativo ai sistemi di sicurezza dei veicoli avvenga conformemente ai principi di una migliore regolamentazione decisi dal Gruppo ad alto livello CARS 21; sottolinea la necessità di un approccio integrato che contempli miglioramenti a livello della tecnologia dei veicoli, misure in materia di infrastrutture stradali, educazione e informazione ed interventi per assicurare il rispetto delle norme, al fine di raggiungere gli obiettivi di sicurezza stradale in modo efficace sotto il profilo dei costi;

49.

riconosce il ruolo di catalizzatore della fascia alta del mercato nella quale, in genere, queste nuove tecnologie sono introdotte per la prima volta; osserva tuttavia che i sistemi di sicurezza addizionali potrebbero fare aumentare ulteriormente il peso delle autovetture, con un conseguente aumento delle emissioni di CO2;

50.

è preoccupato per l'impatto negativo sulla sicurezza stradale derivante dall'aumento della velocità dei veicoli; raccomanda, a tale proposito, di dare attuazione alle raccomandazioni contenute nello Studio sulle opzioni future in materia di controllo tecnico dei veicoli stradali nell'Unione europea pubblicato nel 2007 dal Comitato internazionale d'ispezione tecnica degli autoveicoli (CITA); raccomanda di sostenere una campagna a favore di un safe tuning sicuro e le iniziative volte ad integrare progressivamente i sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) nelle apparecchiature standard quanto prima possibile;

51.

invita la Commissione a migliorare la sicurezza stradale imponendo agli Stati membri di rendere più rigorosi i requisiti relativi alla formazione dei futuri conducenti, ampliare la formazione obbligatoria e introdurre disposizioni che prevedano corsi di aggiornamento periodici per i conducenti professionali;

52.

invita la Commissione ad effettuare l'annunciata valutazione 2007-2009 delle condizioni quadro necessarie per adottare misure intese a ridurre il numero delle vittime degli incidenti stradali;

53.

chiede alla Commissione di mettere a punto un sistema che consenta ai costruttori di produrre, senza penalità, veicoli che emettono livelli superiori di CO2 se tali emissioni aggiuntive sono la conseguenza di misure di sicurezza giuridicamente vincolanti adottate a livello comunitario;

54.

non ritiene che le luci di circolazione diurne debbano essere obbligatorie in tutta l'Unione europea;

55.

invita la Commissione a migliorare in via prioritaria il regime transfrontaliero di ispezione dei veicoli e l'esecuzione delle multe comminate in casi di infrazione al codice stradale in un altro Stato membro;

Correttezza nell'ambito delle relazioni commerciali nel settore dell'automobile

56.

afferma che l'industria automobilistica europea è una delle più competitive nel mondo; ritiene tuttavia che una concorrenza sleale e le violazioni dei diritti della proprietà intellettuale minaccino tale posizione;

57.

rileva l'importanza che l'OMC riveste per l'industria automobilistica in un ambiente commerciale sempre più globalizzato; ritiene estremamente importante che nel quadro dell'attuale ciclo di negoziati di Doha sullo sviluppo si riesca a rendere i mercati nei paesi terzi quanto più possibile accessibili per i costruttori, in particolare nei mercati potenzialmente vasti ed emergenti di taluni paesi terzi;

58.

sottolinea l'importanza del meccanismo dell'OMC di risoluzione delle controversie nella soluzione dei problemi relativi alle esportazioni verso paesi terzi; ricorda l'esito positivo delle controversie promosse dinanzi all'OMC nei casi del Canada, dell'India e dell'Indonesia;

59.

chiede alla Commissione di usare cautela nei suoi sforzi tesi a rivedere, in linea di massima, gli strumenti di difesa commerciale; ricorda che l'industria automobilistica può essere soggetta a pratiche anticoncorrenziali da parte di paesi terzi ed esorta la Commissione a salvaguardare la filosofia fondamentale degli strumenti di difesa commerciale nel proteggere l'industria dell'Unione europea da pratiche sleali;

60.

ricorda che il buon esito dei negoziati commerciali multilaterali dovrebbe rimanere una delle priorità dell'Unione europea; appoggia comunque l'intenzione della Commissione di negoziare nuovi accordi commerciali bilaterali, in primo luogo con i paesi asiatici, per migliorare le condizioni di accesso al mercato; sottolinea che gli accordi di libero scambio dovrebbero sempre puntare a un elevato accesso al mercato del paese partner; insiste sulla necessità che la politica dell'Unione europea salvaguardi la competitività delle case automobilistiche dell'Unione europea che operano all'interno di quest'ultima e nei pesi terzi; è convinto che la conclusione di accordi bilaterali tra l'Unione europea e l'ASEAN, l'India e il Mercosur sia importante per l'industria automobilistica;

61.

sollecita la Commissione, nel quadro degli attuali negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea, a far sì che tale paese sopprima tutti gli ostacoli non tariffari esistenti senza introdurne di nuovi e dia maggiore attuazione ai regolamenti UN/ECE; chiede che la Commissione prenda in considerazione una strategia volta a eliminare gradualmente le tariffe all'importazione dell'Unione europea con salvaguardie e raccomanda pertanto che tale strategia sia collegata alla soppressione delle barriere non tariffarie da parte coreana;

62.

ribadisce che la Corea ha sottoscritto e ratificato l'accordo UN/ECE del 1958 e si è pertanto impegnata ad applicare i regolamenti UN/ECE; esorta la Commissione a sottolineare tale fatto durante i futuri negoziati e ad insistere su una rapida applicazione di tali regolamenti; osserva che un accordo di libero scambio dovrebbe in ogni caso prevedere chiaramente che la Corea deve consentire agli autoveicoli importati dall'Unione europea che rispettano le norme UN/ECE di essere immesse sul mercato coreano;

63.

invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un gruppo di lavoro sugli autoveicoli nonché una speciale procedura accelerata di risoluzione delle controversie relative ai provvedimenti nel settore automobilistico, quale quella introdotta nell'accordo di libero scambio Stati Uniti-Corea;

64.

sottolinea l'importanza di uno stretto partenariato con la Cina per lo sviluppo di un quadro regolamentare che offra condizioni omogenee; afferma che l'effettiva tutela dei diritti della proprietà intellettuale è un requisito essenziale per tale partenariato;

65.

valuta positivamente la richiesta della Commissione di creare un comitato OMC per risolvere i principali problemi relativi al trattamento delle componenti per auto importate dalla Cina, che la Commissione giudica essere incoerente con numerosi articoli di vari accordi OMC;

66.

sostiene le iniziative adottate dalla Commissione per quanto riguarda il quadro regolamentare cinese, volte a garantire alle imprese dell'Unione europea che operano sul mercato cinese l'applicazione di condizioni eque e la certezza del diritto;

67.

segnala l'industria europea dei pneumatici come un importante contributo al successo del settore automobilistico europeo; invita pertanto la Commissione a esaminare da vicino la questione delle barriere commerciali tecniche ingiustificate, quali le regolamentazioni tecniche locali, che l'industria dei pneumatici si trova ad affrontare in taluni mercati chiave emergenti in Asia;

Ricerca e sviluppo nel settore automobilistico

68.

è incoraggiato dai successi già conseguiti con l'aiuto dei finanziamenti comunitari e la cooperazione per la ricerca e sviluppo nell'ambito di vari programmi quali il Settimo programma quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative, il programma quadro per la competitività e l'innovazione e i2010; esorta la Commissione a calibrare i programmi di lavoro più specificatamente sulle esigenze del settore automobilistico che si determineranno a seguito di futuri atti legislativi o di obiettivi obbligatori;

69.

chiede alla Commissione di adottare entro il 2012 una strategia per incrementare in modo significativo e sufficiente i finanziamenti a favore della R&S per il settore automobilistico, prestando particolare attenzione all'industria dell'indotto;

70.

sollecita gli Stati membri a subordinare qualsiasi aumento dei futuri finanziamenti pubblici a favore della R&S nel settore automobilistico alla natura vincolante degli obiettivi di emissione di CO2;

71.

sottolinea l'importanza di una trasformazione dell'uso delle auto in città; ritiene che, unitamente ad automobili più efficienti sotto il profilo del consumo di carburante, sia fondamentale l'introduzione di auto elettriche da città; sollecita pertanto il sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle necessarie tecnologie;

72.

esorta tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a fornire tutto il sostegno necessario alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie di punta, come i motori all'idrogeno, le pile a combustibile o i veicoli ibridi;

73.

sottolinea le potenzialità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per evitare gli effetti nocivi sull'ambiente e la salute pubblica, gli incidenti e gli sprechi energetici quando vengono impiegate a livello dell'Unione europea nei sistemi intelligenti di controllo e gestione del traffico destinati a garantire una circolazione scorrevole; ritiene che, per garantire in tutti gli Stati membri efficaci comunicazioni veicolo-infrastruttura, le apparecchiature di comunicazione dovrebbero essere conformi ad una norma dell'Unione europea;

74.

ritiene che l'applicazione dell'iniziativa «Automobile intelligente» (11), di Galileo e di altri strumenti che contribuiscono a realizzare un sistema di trasporti intelligente rivesta la massima importanza; chiede pertanto alla Commissione di sostenere con forza tali sviluppi;

75.

appoggia fermamente il proseguimento della ricerca e dello sviluppo delle innovazioni basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); è dell'avviso che potrebbero essere introdotti nuovi sviluppi tecnologici nell'ambito dell'Iniziativa «Automobile Intelligente» al fine di contribuire a razionalizzare i flussi di traffico di modo che, aiutando i conducenti a prendere la giusta decisione e a scegliere l'itinerario più rapido per giungere a destinazione, la circolazione diventerà più efficiente sotto il profilo energetico; invita tutte le parti interessate e in particolare gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione di eCall;

76.

considera le attività concernenti i sistemi di trasporto intelligente fondamentali per un'industria automobilistica prospera e per il successo degli sforzi volti a ridurre l'impatto ambientale del settore; ritiene che Galileo dovrebbe costituire un esempio e che quindi la ricerca di una soluzione per il finanziamento dello stesso nell'ambito di un consorzio in cui i membri interessati si impegnino allo sviluppo del progetto debba essere prioritaria;

77.

ritiene che una delle prime comunità di conoscenza e innovazione dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia debba essere dedicata alla riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambito delle tecnologie automobilistiche;

Politiche di ristrutturazione e la via da seguire

78.

ritiene necessario definire le condizioni quadro atte a garantire la sostenibilità dell'industria automobilistica nell'Unione europea e a permetterle di restare all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, ecologica e sociale con il contributo di una manodopera altamente qualificata;

79.

riconosce che sia i costruttori che i fornitori dell'industria automobilistica dell'Unione europea dispongono di una manodopera altamente qualificata, un fattore questo che ha svolto un ruolo molto importante nell'elevato livello di prestazioni dell'industria automobilistica dell'Unione europea;

80.

sottolinea l'importanza dell'industria automobilistica per l'occupazione, la crescita, l'innovazione e la competitività; ritiene che, sebbene l'industria automobilistica dovrà far fronte a cambiamenti sostanziali, saranno necessari anche adeguamenti delle politiche per assicurare che le regolamentazioni comunitarie non provochino una perdita di posti di lavoro;

81.

sottolinea che la normativa comunitaria in materia di ambiente, sicurezza stradale ed efficienza energetica richiede un'istruzione e una formazione professionale adeguate per i lavoratori, affinché questi ultimi possano adattarsi meglio all'evoluzione tecnica e regolamentare e mantenere e migliorare le proprie prospettive occupazionali;

82.

chiede alla Commissione di coordinare l'utilizzo efficiente dei Fondi strutturali e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per quanto riguarda il settore automobilistico;

83.

chiede che vengano ritirati gli aiuti comunitari alle imprese che, dopo aver ricevuto tale assistenza in uno Stato membro, trasferiscono le proprie attività produttive in un altro paese, senza ottemperare pienamente agli accordi sottoscritti con lo Stato membro in questione;

84.

sottolinea che, nei futuri processi di ristrutturazione, l'Unione europea e gli Stati membri devono anche concentrare la loro attenzione su come assistere e ammortizzare tale processo e offrire nuove opportunità ai lavoratori;

85.

ritiene che i canali d'informazione e consultazione e gli strumenti a disposizione dei lavoratori dovrebbero essere rafforzati tramite la necessaria revisione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (12);

86.

sostiene che la consultazione e il diritto all'informazione dei lavoratori devono essere rafforzati a livello europeo, al fine di consentire un loro coinvolgimento nel processo di presa di decisione sin dallo stadio iniziale e, conseguentemente, mitigare gli effetti negativi della ristrutturazione; sottolinea, a tal proposito, la rilevanza della proposta relativa al forum «Ristrutturazione», cui si fa riferimento nella comunicazione della Commissione sulla relazione CARS 21 precedentemente menzionata;

87.

invita le parti sociali a livello dell'Unione europea e degli Stati membri ad applicare politiche appropriate a favore delle persone minacciate da ristrutturazioni nel settore;

88.

chiede una migliore informazione e consultazione dei lavoratori nel quadro del processo di adeguamento dell'industria alle nuove sfide poste dalla progettazione e costruzione di autoveicoli con un minor impatto ambientale;

89.

sottolinea la necessità di rivedere le relazioni esistenti tra i costruttori e i loro fornitori, che si ripercuotono sulla competitività dell'industria automobilistica dell'Unione europea con effetti estremamente negativi per molte PMI del settore; ritiene al riguardo che occorra promuovere una cooperazione più stabile in materia di R&S e di strategie industriali; esorta, a tal fine, la Commissione e gli Stati membri ad adottare opportune politiche ovvero a creare il quadro necessario per stabilizzare tali relazioni e superare le difficoltà strutturali;

90.

ricorda l'importanza di un uso più sistematico dei fondi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere le PMI del settore automobilistico e aiutarle ad accedere al capitale di rischio;

91.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0176.

(2)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

(3)  Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 15).

(4)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(5)  Direttiva del Consiglio 74/297/CEE del 4 giugno 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) (GU L 165 del 20.6.1974, pag. 16).

(6)  Direttiva del Consiglio 76/115/CEE del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6).

(7)  Direttiva del Consiglio 78/932/CEE del 16 ottobre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1).

(8)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(9)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(10)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(11)  COM(2006)0059.

(12)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/10


P6_TA(2008)0008

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sul trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere (2007/2144(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione sul trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere (COM(2006)0824),

vista la comunicazione della Commissione sul contributo delle politiche fiscali e doganali alla strategia di Lisbona (COM(2005)0532),

vista la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte di giustizia), nella fattispecie nelle cause C-250/95, Futura Participations SA e Singer contro Administration des contributions (1), C-141/99, AMID contro Belgische Staat (2), cause riunite C-397/98 e C-410/98, Metallgesellschaft Ltd e altri contro Commissioners of Inland Revenue e HM Attorney General (3), C-446/03, Marks & Spencer plc contro David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) (4), e C-231/05, Oy AA (5),

vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (6),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2005 sul regime fiscale delle imprese nell'Unione europea: una base imponibile comune consolidata per le società (7),

vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione del programma comunitario per l'aumento della crescita e dell'occupazione e il miglioramento della competitività delle imprese europee: Ulteriori progressi compiuti nel 2006 e prossimi passi verso una proposta in materia di base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) (COM(2007)0223),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla revisione del mercato unico: superare gli ostacoli e le inefficienze attraverso una migliore attuazione e applicazione (8),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0481/2007),

A.

considerando che i sistemi fiscali nazionali degli Stati membri devono tener conto sempre più della globalizzazione dell'economia e adeguarsi alle norme e al funzionamento del mercato interno, al fine di realizzare gli obiettivi della Strategia di Lisbona relativi alla crescita e alla competitività,

B.

considerando che la globalizzazione dell'economia ha aumentato la concorrenza fiscale in modo tale da comportare, negli ultimi 30 anni, una drastica riduzione delle aliquote medie dell'imposta sulle società nei paesi industrializzati,

C.

considerando che la diminuzione delle aliquote fiscali si è accentuata dall'ultimo allargamento e che negli Stati membri esiste una chiara tendenza ad introdurre regimi fiscali specifici con cui attrarre le imprese particolarmente mobili,

D.

considerando che l'esistenza, nell'Unione europea, di 27 sistemi fiscali diversi ostacola il buon funzionamento del mercato interno, comporta significativi costi supplementari per gli scambi transfrontalieri e per le imprese — in termini sia di gestione amministrativa che di conformità —, ostacola le ristrutturazioni societarie e porta a fenomeni di doppia imposizione,

E.

considerando che la riduzione dei costi di adeguamento alla normativa inerenti a legislazioni nazionali diverse in materia di imposta sulle società, la trasparenza delle norme, l'abolizione delle barriere fiscali che ostacolano le attività transfrontaliere e la creazione di condizioni uniformi per le imprese dell'Unione europea che operano sul mercato interno possono produrre vantaggi economici a livello dell'Unione europea grazie a un contesto imprenditoriale dinamico,

F.

considerando che un adeguato coordinamento fiscale a livello dell'Unione europea, che non punti ad armonizzare le aliquote d'imposta, può contribuire ad evitare distorsioni della concorrenza ed è in grado di generare benefici che possono essere ampiamente ripartiti tra le imprese, i loro dipendenti e i consumatori, gli Stati membri e i cittadini,

G.

considerando che per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona occorre un maggiore coordinamento delle politiche fiscali degli Stati membri,

H.

considerando che, storicamente, gli Stati membri hanno cercato di coordinare i propri regimi fiscali attraverso una vasta rete di accordi fiscali bilaterali, che non coprono interamente aspetti come quello della compensazione transfrontaliera delle perdite; che, all'interno dell'Unione europea, l'approccio bilaterale è meno efficace e comporta una coerenza minore rispetto all'approccio multilaterale e coordinato; che un approccio comune dell'Unione europea su una base imponibile consolidata per le società — come la proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB) — costituisce la soluzione più idonea per la compensazione transfrontaliera delle perdite e dei profitti nell'ambito del mercato interno e consentirà di aumentare la trasparenza, gli investimenti e la competitività,

I.

considerando che gli Stati membri applicano norme diverse per quanto riguarda la compensazione fiscale delle perdite subite da succursali, società controllate ed entità di gruppi societari, il che distorce le decisioni commerciali e le politiche di investimento nel mercato interno con ripercussioni sull'adeguatezza a lungo termine delle strategie industriali delle imprese stesse e sulle entrate fiscali,

J.

considerando che praticamente tutti i regimi fiscali dell'Unione europea trattano profitti e perdite in modo asimmetrico, nel senso che i profitti sono tassati per l'esercizio in cui vengono realizzati, mentre il valore fiscale delle perdite non viene automaticamente rimborsato all'impresa nel momento in cui essa le subisce; rilevando che la recente giurisprudenza della Corte di giustizia non analizza correttamente il fattore tempo e la sua importanza in relazione all'aumento degli investimenti transfrontalieri nell'Unione europea,

K.

considerando che il fatto di applicare un regime di sgravi fiscali per le perdite in situazioni transfrontaliere significherebbe, in assenza di adeguate garanzie giuridiche, privare alcuni Stati membri delle entrate derivanti dall'imposta sulle società,

L.

considerando che le perdite delle succursali nazionali sono contabilizzate automaticamente nel risultato netto della società madre, ma che la situazione è meno chiara nel caso delle perdite subite dalle succursali estere, nonché in quello delle imprese nazionali ed estere appartenenti a un medesimo gruppo societario,

M.

considerando che la mancanza di compensazione transfrontaliera ostacola l'accesso a taluni mercati, in quanto favorisce l'insediamento delle imprese negli Stati membri più grandi, dove il mercato nazionale ha dimensioni che permettono di assorbire eventuali perdite,

N.

considerando che il quadro descritto pone le piccole e medie imprese (PMI)in una situazione di svantaggio, poiché esse hanno una minore capacità di effettuare investimenti transfrontalieri in un contesto incerto quanto alla compensazione delle perdite e subiscono spesso perdite legate all'avvio dell'attività;

1.

esprime la sua più viva preoccupazione per l'incidenza negativa che la diversità dei regimi applicati dagli Stati membri alle perdite transfrontaliere ha sul funzionamento del mercato interno;

2.

rileva che qualsiasi misura che ostacoli la libertà di stabilimento è contraria all'articolo 43 del trattato CE e che la soppressione di tali ostacoli dovrebbe essere pertanto l'obiettivo di un'azione mirata; ricorda che la diversità dei regimi fiscali applicati alle imprese ostacola l'accesso a vari mercati nazionali e il corretto funzionamento del mercato unico, altera la concorrenza e impedisce il mantenimento di condizioni uniformi per le imprese a livello dell'Unione europea, e deve essere quindi oggetto di esame;

3.

ritiene che interventi mirati a livello europeo in materia di deduzione fiscale delle perdite transfrontaliere potrebbero apportare maggiori benefici al funzionamento del mercato interno;

4.

esprime il proprio appoggio alla comunicazione della Commissione sul trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere quale passo importante per affrontare la situazione e sollecita un adeguato coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda tempi e soluzioni;

5.

sottolinea che qualsiasi misura mirata volta a introdurre una compensazione transfrontaliera delle perdite andrebbe definita ed attuata sulla base di un approccio comune e multilaterale e di azioni coordinate da parte degli Stati membri, in modo da garantire lo sviluppo coerente del mercato interno; ricorda che siffatte misure mirate rappresentano una soluzione intermedia in attesa dell'adozione della CCCTB; ritiene che la CCCTB costituisca una soluzione globale a lungo termine per rimuovere gli ostacoli fiscali connessi alla compensazione transfrontaliera delle perdite e dei profitti, come pure per i prezzi di trasferimento, le fusioni e acquisizioni transfrontaliere e le operazioni di ristrutturazione e che essa completerà le realizzazioni del mercato unico con la garanzia di una concorrenza equa;

6.

richiama l'attenzione sul fatto che alcuni Stati membri applicano vari metodi per l'eliminazione della doppia imposizione, che consistono nell'accreditare le imposte pagate all'estero (metodo del credito d'imposta) o nell'escludere dalla base imponibile i risultati ottenuti all'estero (metodo di esenzione); osserva che solo alcuni degli Stati membri che applicano il metodo di esenzione non prevedono la compensazione delle perdite delle succursali estere;

7.

richiama l'attenzione sul fatto che, se le perdite delle sedi stabili non possono essere compensate con gli utili della sede centrale, si ha disparità di trattamento rispetto a una situazione esclusivamente nazionale, e ciò costituisce un ostacolo alla libertà di stabilimento;

8.

considera che l'intervento a favore dei gruppi di società che operano in più Stati membri dovrebbe essere una priorità, dal momento che sono proprio tali gruppi a soffrire di una disparità di trattamento in materia di perdite transfrontaliere rispetto ai gruppi di società che operano in un solo Stato membro;

9.

ritiene che le distorsioni che derivano dalle disparità tra i regimi nazionali penalizzino soprattutto PMI rispetto ai potenziali concorrenti e chiede pertanto alla Commissione di adottare misure specifiche in tale ambito;

10.

ricorda che esistono pochi accordi globali per la compensazione transfrontaliera delle perdite tra società controllate e capogruppo e che, di conseguenza, all'interno di un gruppo di società le perdite non vengono contabilizzate automaticamente allo stesso modo che all'interno di una società;

11.

fa rilevare che la maggior parte degli Stati membri dispone di sistemi per la compensazione delle perdite nazionali dei gruppi di società, che vengono quindi trattati come un'unica entità, mentre pochi Stati membri hanno adottato disposizioni analoghe per le situazioni transfrontaliere; ricorda che la mancanza di compensazione transfrontaliera per i gruppi di società può alterare le decisioni di investimento, sia per quanto riguarda la localizzazione che per quanto concerne la forma giuridica (succursali o controllate);

12.

riconosce che è difficile estendere semplicemente il regime nazionale alle situazioni transfrontaliere, data la diversità delle basi imponibili;

13.

chiede che sia riconosciuta l'importanza della compensazione delle perdite transfrontaliere, anche se va rilevato che è necessaria una riflessione più approfondita quanto al regime di tale compensazione; fa presente che si dovrebbe decidere se limitare la compensazione transfrontaliera alle perdite delle società controllate rispetto alla capogruppo o consentirla anche per le perdite della capogruppo e che si dovrebbero pertanto valutare accuratamente le incidenze che questo regime avrebbe sul bilancio se i profitti delle società controllate potessero essere utilizzati per compensare le perdite della capogruppo;

14.

ritiene che la sentenza della Corte di giustizia nella causa Marks & Spencer vada interpretata come un riconoscimento del diritto degli Stati membri di mantenere i propri sistemi fiscali, in particolare per quanto riguarda la lotta contro l'evasione fiscale;

15.

osserva che la sentenza della Corte di giustizia nella causa Oy AA mostra che i vari regimi fiscali nazionali trattano le perdite in modo diverso, per cui non è chiaro se, all'interno di un gruppo societario, esse possano essere consolidate in tutte le situazioni transfrontaliere, anche quando si tratta di perdite definitive, il che determina una situazione di squilibrio, come indicato nella causa Marks & Spencer;

16.

ritiene che i gruppi di società dovrebbero essere trattati, nella misura del possibile, nello stesso modo che siano presenti in più Stati membri o in un unico Stato membro; sottolinea che nelle situazioni di perdite transfrontaliere da parte di società controllate estere occorre evitare la doppia tassazione della società capogruppo, che la competenza fiscale deve essere equamente ripartita tra gli Stati membri, che le perdite non devono poter essere compensate due volte e che è necessario impedire l'evasione fiscale;

17.

ritiene utile avviare una riflessione sulla definizione e le caratteristiche dei gruppi di società all'interno dell'Unione europea, tenendo conto dell'esistenza di comuni istituti europei quali la Società europea e la Società cooperativa europea, senza voler tuttavia limitare unicamente a tali istituti l'ambito d'applicazione delle misure di compensazione transfrontaliera;

18.

ribadisce che è importante definire la nozione di gruppo societario onde evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese nella distribuzione di profitti e perdite tra gli Stati membri dell'Unione europea; considera che, ai fini della definizione di gruppo societario, possa essere utile individuare criteri specifici all'interno dell'impresa come previsto dalla direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie;

19.

valuta positivamente le tre opzioni proposte dalla Commissione nella sua comunicazione sul trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere; esprime il proprio appoggio a favore di misure mirate, atte a consentire una deduzione immediata ed effettiva delle perdite delle controllate straniere (su base annuale e non solo definitiva, come nel caso Marks & Spencer), deduzione che verrebbe recuperata mediante un aggravio fiscale a carico della capogruppo non appena la controllata torni a realizzare profitti;

20.

raccomanda di esaminare l'opportunità di introdurre un sistema di scambio automatico delle informazioni, simile al VIES per l'IVA, in base al quale gli Stati membri possano verificare l'esistenza delle basi imponibili negative dichiarate da società controllate in altri Stati membri, onde poter dare attuazione alle proposte in parola in modo da prevenire l'evasione fiscale;

21.

sollecita nondimeno la Commissione ad esaminare ulteriormente le possibilità di applicare alle società una base imponibile consolidata comune per le attività da esse svolte in tutta l'Unione europea;

22.

sottolinea la necessità di effettuare un'ulteriore approfondita analisi per valutare la misura in cui il proposto regime di compensazione transfrontaliera delle perdite potrebbe promuovere le attività transfrontaliere delle PMI;

23.

rileva che nessuna misura mirata in materia di trattamento fiscale delle perdite in situazioni transfrontaliere introdotta da singoli Stati membri potrà risolvere da sola il problema della distorsione della concorrenza e degli alti costi di adeguamento alla normativa che gravano sulle imprese dell'Unione europea operanti sul mercato interno, a causa del mantenimento di 27 sistemi fiscali diversi;

24.

sottolinea che è necessario che gli Stati membri procedano in modo coordinato nell'introduzione di misure mirate per la compensazione transfrontaliera delle perdite all'interno di una società o di un gruppo; ricorda la necessità di un più forte coordinamento tra gli Stati membri sulle questioni fiscali e chiede alla Commissione di svolgere un ruolo proattivo a tale riguardo;

25.

appoggia gli sforzi della Commissione intesi a introdurre una CCCTB europea e uniforme per le società; osserva che la CCCTB aumenterà la trasparenza e l'efficienza in quanto consentirà alle imprese di operare secondo le stesse norme sia all'estero che nel proprio paese, creerà condizioni uniformi e accrescerà la competitività delle imprese dell'Unione europea, aumenterà gli scambi e gli investimenti transfrontalieri, assicurando così le condizioni per poter usufruire appieno dei vantaggi del mercato interno in termini di investimenti e crescita, e ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento alla normativa nonché le possibilità di frode ed evasione fiscale;

26.

ricorda che la CCCTB presuppone norme comuni per quanto riguarda la base imponibile e non pregiudica in alcun modo la libertà degli Stati membri di continuare a fissare le proprie aliquote d'imposta;

27.

plaude all'intenzione della Commissione di promuovere la CCCTB anche nel quadro di una cooperazione rafforzata; osserva tuttavia che si tratterebbe di una soluzione di ripiego, poiché la mancanza di un sistema globale a livello dell'Unione europea potrebbe attenuare i vantaggi della trasparenza e della riduzione dei costi amministrativi;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Racc. 1997, I-2471.

(2)  Racc. 2000, I-11619.

(3)  Racc. 2001, I-1727.

(4)  Racc. 2005, I-10837.

(5)  Sentenza del 18 luglio 2007.

(6)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(7)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 229.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0367.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/14


Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2007/2146(INI))

Il Parlamento europeo,

visti la comunicazione della Commissione dal titolo «Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: Strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro»(COM(2007)0062) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215) e (SEC(2007)0216),

visto il trattato CE, e in particolare gli articoli 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 e 152,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1), e in particolare i suoi articoli 27, 31 e 32,

viste le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

viste la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (2)(direttiva quadro) e le relative direttive particolari,

vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (3),

vista la direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica (4),

viste le conclusioni della presidenza a seguito della riunione del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007,

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2002 sulla strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro 2002-2006 (5),

vista la sua risoluzione del 24 febbraio 2005 sulla promozione della salute e della sicurezza sul lavoro (6),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (7),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (8),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e salute e sicurezza sul lavoro (9),

vista la sua dichiarazione del 29 marzo 2007 sull'epatite C (10),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0518/2007),

A.

considerando che esiste una correlazione positiva tra la qualità delle norme relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro e il risultato finanziario in termini di prestazioni generali, assenteismo, tassi di ricambio del personale, motivazione dei lavoratori, migliorata immagine aziendale e produttività,

B.

considerando che le economie più competitive ottengono i risultati migliori per quanto concerne la salute e la sicurezza sul lavoro e che elevati livelli di protezione in materia di salute e sicurezza hanno un effetto positivo sulle finanze pubbliche in termini di risparmi nella sicurezza sociale e aumento della produttività; che la tutela del lavoro e della salute contribuisce non solo alla produttività, al rendimento e al benessere dei lavoratori, ma comporta anche risparmi per l'economia e l'intera società,

C.

considerando che è necessario approfondire le ricerche sugli effetti a lungo termine che alcune attività lavorative producono sulla salute, in modo da tutelare meglio i lavoratori, dal momento che alcune malattie insorgono solo dopo diversi anni dall'espletamento delle attività in questione,

D.

considerando preoccupante il fatto che la riduzione del numero di casi di infortuni e malattie professionali non è equamente ripartita, in quanto alcune categorie di lavoratori (ad esempio i migranti, i precari, le donne, i giovani e gli anziani), alcune imprese (soprattutto le piccole e medi imprese (PMI) e le microimprese), alcuni settori di attività (in particolare l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e i trasporti) e taluni Stati membri presentano tassi di infortuni e malattie professionali molto più elevati rispetto alla media dell'Unione europea,

E.

considerando che le misure per la tutela del lavoro e della salute devono essere una componente costante della cultura d'impresa e che questa cultura deve andare di pari passo con l'istruzione e il perfezionamento permanenti di lavoratori e dirigenti,

F.

considerando che una cultura di tutela della salute e della sicurezza applicata in modo coerente a livello di impresa può contribuire a un'attuazione non burocratica delle procedure di tutela del lavoro e della salute e può comportare quindi un'efficiente tutela della salute,

G.

considerando che i periodi di riposo sono di fondamentale importanza per garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori,

H.

considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel 2006, nell'Unione europea, circa 167 000 persone sono morte a seguito di infortuni sul lavoro o di malattie connesse all'attività lavorativa e che la comunicazione della Commissione stima che ogni anno 300 000 lavoratori subiscono un'invalidità permanente di gradi diversi,

I.

considerando che un'autentica strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe basarsi su una giusta miscela dei seguenti strumenti: sufficiente consapevolezza generale, istruzione e formazione mirate, adeguati servizi e campagne di prevenzione, dialogo sociale e partecipazione dei lavoratori, normativa e applicazione adeguate, particolare attenzione a gruppi, settori di attività e tipi di impresa specifici, efficienti ispezioni e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive,

J.

considerando che i lavoratori anziani dovrebbero mantenere la loro salute, capacità di lavoro e occupabilità quanto più a lungo possibile e che occorre adottare misure corrispondenti,

K.

considerando che le ispezioni svolgono un ruolo importante nell'applicazione della normativa esistente e pertanto nella prevenzione dello sfruttamento sul luogo di lavoro, contribuendo quindi a promuovere il concetto di lavoro dignitoso; che gli ispettori devono essere sostenuti attraverso una più stretta cooperazione e scambi di informazioni tra gli ispettori degli Stati membri,

L.

considerando che la valutazione dei rischi a livello di impresa non può essere considerata un'attività sporadica, ma deve essere effettuata periodicamente e adattata alle nuove circostanze e/o rischi; che la sua inesistenza o una sua inadeguata esecuzione vanno contro la legge e sono tra le principali cause degli infortuni e delle malattie professionali,

M.

considerando che non esistono statistiche disponibili per quanto riguarda gli effetti negativi degli incendi sulla salute e la sicurezza sul lavoro,

N.

considerando che gli operatori sanitari sono a rischio di contrarre più di 20 virus letali, fra cui l'epatite B, l'epatite C e l'HIV/AIDS,

O.

considerando che uno degli obiettivi della strategia di Lisbona è il conseguimento entro il 2010 di un tasso di occupazione globale del 70 % nonché un tasso di occupazione del 60 % per quanto riguarda le donne e del 50 % per i lavoratori anziani e che i lavoratori con malattie croniche o malattie di lunga durata spesso non rientrano al lavoro anche se sono considerati abili e coloro i quali non rientrano al lavoro spesso subiscono molteplici discriminazioni fra le quali, ad esempio, riduzioni di reddito; che questo è vero soprattutto per chi soffre di cancro, visto che gli studi più recenti evidenziano che un quinto delle ex pazienti di cancro al seno non rientrano al lavoro anche se sarebbero in grado di farlo,

P.

considerando che più donne che uomini sono occupate nel settore del lavoro «sommerso», senza essere assicurate, un fatto che inevitabilmente incide in misura considerevole sulle condizioni, in termini di salute e sicurezza, nelle quali lavorano,

Q.

considerando che le donne e gli uomini non rappresentano un gruppo omogeneo e che pertanto le strategie e le misure volte a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro devono essere adeguate in modo specifico a specifici luoghi di lavoro, tenendo conto del fatto che taluni fattori possono avere sulle donne un impatto diverso che sugli uomini;

1.

si compiace dell'ambizioso obiettivo della Commissione di ridurre in media del 25 % il numero degli infortuni sul lavoro nell'Unione europea; riconosce che la cifra potrebbe variare da paese a paese viste le diverse condizioni di partenza, ma ritiene che sia tuttora importante disporre di misure mirate e corredate di un calendario e di impegni finanziari che possano quindi essere misurati e valutati; in assenza di tali misure, chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sui progressi realizzati in una fase intermedia della strategia 2007-2012;

2.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente in considerazione non solo le diseguaglianze tra i differenti Stati membri, ma anche quelle all'interno degli stessi, e a impegnarsi per la loro riduzione;

3.

prende atto delle proposte della Commissione di utilizzare, qualora le norme vincolanti non siano attuabili o appropriate, strumenti non vincolanti che diano agli Stati membri la flessibilità necessaria per reperire soluzioni che conseguano i migliori risultati in materia di salute e sicurezza nelle loro particolari circostanze;

4.

si compiace del maggiore accento posto dalla Commissione sulla semplificazione regolamentare e la riduzione degli oneri amministrativi e sottolinea che la semplificazione fornisce sì maggiori benefici ai cittadini ma aiuta anche datori di lavoro e lavoratori a concentrarsi sulla gestione pratica della salute e della sicurezza, in modo da garantire migliori risultati; ritiene di fondamentale importanza che tale semplificazione non pregiudichi in alcun modo il livello di protezione offerto ai lavoratori;

5.

esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nell'ambito della sua strategia, alle attività o ai settori particolarmente inclini al rischio, quali metallurgia, edilizia, elettricità, attività forestale, ecc.;

6.

esorta la Commissione a coinvolgere maggiormente in tale processo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (OSHA), a invitarla in particolare a presentare una valutazione sui settori nei quali è maggiore il rischio di infortuni sul lavoro e malattie connesse all'attività lavorativa e del modo in cui vi si può far fronte in modo efficace;

7.

ritiene che il forte accento posto dalla Commissione sull'assistenza alle PMI affinché soddisfino i loro obblighi in materia di salute e sicurezza sia estremamente positivo e sostiene pienamente tale approccio;

8.

deplora il fatto che nella comunicazione della Commissione non si faccia riferimento ad obiettivi per la riduzione delle malattie professionali, ma è consapevole della difficoltà di misurare questo fenomeno; invita pertanto la Commissione a sottoporre a riesame l'uso e l'attuazione delle attuali procedure statistiche, in modo da individuare e misurare correttamente le malattie professionali, in particolare i tumori, al fine di stabilire obiettivi per la loro riduzione; propone che la Commissione studi la possibilità di trasformare la propria raccomandazione 2003/670/CE sull'elenco europeo delle malattie professionali (11) in una direttiva;

9.

sottolinea la necessità di considerare la dimensione di genere nel trattare le questioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e si compiace dell'iniziativa della Commissione che chiede che vengano definiti metodi di valutazione di impatto sulla sicurezza e la salute sul lavoro che siano unici secondo la specificità di genere; critica tuttavia il fatto che la Commissione non tenga adeguatamente conto dell'integrazione di genere nella sua comunicazione o negli «Obiettivi della strategia comunitaria 2007-2012» e nelle «Valutazioni d'impatto»;

10.

invita la Commissione a valutare la disponibilità di statistiche disaggregate in base al genere, a livello comunitario, sulle malattie professionali, mortali e no;

11.

esorta gli Stati membri ad attuare le direttive esistenti sulla sicurezza e la salute sul lavoro in modo da tenere maggiormente conto del genere e ad effettuare la valutazione dell'impatto di genere di tali direttive;

12.

sottolinea che la riabilitazione e la reintegrazione dei lavoratori dopo una malattia o un infortunio sul lavoro sono essenziali e si compiace del fatto che le strategie nazionali pongano un accento particolare su tali aspetti; ritiene importante che i governi garantiscano, nelle loro strategie in materia di salute e sicurezza, l'obbligo di mantenere il posto di lavoro (attraverso la formazione, la riassegnazione dei compiti, ecc.) per chi abbia sofferto una malattia fisica o psichica durante la propria carriera lavorativa;

13.

invita la Commissione a raccogliere più cifre e dati in merito ai lavoratori con malattie croniche, ad analizzarne le condizioni di lavoro e ad elaborare una Carta per la protezione dei diritti dei pazienti di cancro e delle persone affette da altre malattie croniche sul luogo di lavoro, onde costringere le imprese a consentire ai pazienti di continuare a lavorare durante le cure e di far ritorno al mercato dell'occupazione una volta terminate tali cure;

14.

esprime grave preoccupazione per l'incidenza troppo elevata di infortuni fra i lavoratori temporanei, a breve termine e scarsamente qualificati, che in alcuni Stati membri è almeno doppia rispetto a quella dei lavoratori a tempo indeterminato, riconoscendo però la correlazione tra queste categorie di lavoratori e il loro impiego in settori ad alto rischio come l'edilizia; fa presente che la direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (12), stabilisce come regola generale che i lavoratori interinali hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori per quanto concerne la salute sul lavoro, ma non prevede meccanismi specifici per l'applicazione pratica di questo principio; chiede alla Commissione di colmare urgentemente questa lacuna;

15.

rileva altresì il numero crescente di contratti di lavoro atipici e ribadisce che le condizioni in essi contenute non devono comportare dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei lavoratori contrattuali;

16.

chiede l'adozione di misure per verificare il rispetto dei diritti in materia di salute e sicurezza delle donne in posti di lavoro atipici, come ad esempio nel caso delle badanti che assistono i malati a domicilio;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto delle conseguenze del mutamento demografico sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri in particolare a rafforzare le misure preventive e ad adottare misure volte a compensare il declino fisico, in particolare attraverso l'ergonomica e la concezione del luogo di lavoro nonché attraverso incentivi volti a mantenere la motivazione, le capacità e la salute dei lavoratori anziani;

18.

fa presente il nesso scientificamente dimostrato tra crescente stress sul luogo di lavoro e malattie che ne risultano, in particolare per quanto riguarda le malattie croniche, le malattie cardiache e circolatorie e le malattie dell'apparato motorio;

19.

ritiene che sia della massima importanza garantire una migliore applicazione degli attuali strumenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per raggiungere tale obiettivo; le misure da prendere in considerazione dovrebbero comprendere:

a)

requisiti minimi per la qualità dei servizi di prevenzione e di ispezione sul lavoro,

b)

sanzioni più severe,

c)

una migliore valutazione dell'attuazione della normativa,

d)

lo scambio delle migliori prassi,

e)

il rafforzamento della cultura della prevenzione e dei sistemi di allarme preventivo, compreso un maggior accesso della società all'informazione in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro,

f)

un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sul luogo di lavoro,

g)

uno stimolo affinché i datori di lavoro soddisfino i loro impegni nel settore della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro,

h)

il rafforzamento del ricorso ad accordi di dialogo sociale;

20.

ritiene che la Commissione registri una grave carenza di risorse per controllare adeguatamente l'efficace recepimento e applicazione delle direttive in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; ritiene che la Commissione dovrebbe sfruttare tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso un ricorso più diffuso alle procedure di violazione;

21.

fa presente che la tutela del lavoro e della salute deve applicarsi in ugual misura a tutti i lavoratori dell'Unione europea; che tale tutela, in ultima analisi, poggia sul diritto fondamentale all'incolumità fisica e che le deroghe alla normativa in materia di tutela del lavoro e della salute possono pregiudicare la salute dei lavoratori e le pari opportunità e comportare una corsa al ribasso in tale tutela;

22.

invita la Commissione ad assumere un uguale impegno per le valutazioni dell'impatto sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di pari passo con le valutazioni di impatto ambientale;

23.

è dell'avviso che le ispezioni sul lavoro costituiscano un fattore essenziale per l'attuazione della normativa sulla salute e la sicurezza;

a)

chiede pertanto alla Commissione di:

i)

fornire al Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello le risorse necessarie per consentirgli di operare in modo efficace, dopo avere esaminato i modi in cui può essere più efficace e fornire un valore ottimale,

ii)

sviluppare ulteriormente i sistemi per la condivisione delle conoscenze, in modo da garantire risposte efficaci alle richieste di informazione e cooperazione,

iii)

avviare una ricerca per la valutazione dell'efficienza e dell'impatto delle attività ispettive, come proposto dal Comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello, al fine di stabilire obiettivi quantitativi e qualitativi comuni in materia di ispezioni, incoraggiando in tal modo l'utilizzo degli ispettorati come facilitatori per creare un'efficiente ed efficace cultura della salute e della sicurezza presso tutta la forza lavoro,

iv)

stabilire modalità di valutazione dei sistemi d'ispezione nazionali, in particolare mediante quadri di valutazione,

b)

e chiede agli Stati membri di:

i)

fornire ai loro ispettorati nazionali personale e mezzi finanziari adeguati,

ii)

aumentare il numero degli ispettori del lavoro, in modo da garantire una densità di almeno 1 ispettore ogni 10 000 lavoratori, in linea con le raccomandazioni dell'OIL,

iii)

migliorare la qualità del lavoro svolto dagli ispettori offrendo una formazione più multidisciplinare in settori come la psicologia, l'ergonomia, l'igiene, i pericoli per l'ambiente e la tossicologia,

iv)

concentrare le ispezioni su settori prioritari e su comparti e imprese ad alto rischio di incidenti e con elevati livelli di gruppi vulnerabili, come lavoratori migranti, lavoratori interinali, lavoratori con un basso livello di qualifiche e di formazione, lavoratori giovani e anziani e lavoratori disabili;

24.

riconosce che la prevenzione riveste un'importanza fondamentale e invita la Commissione, nell'ambito della sua strategia, a:

a)

garantire che i datori di lavoro riconoscano e si assumano le loro responsabilità prevedendo adeguati servizi di prevenzione in tutti i luoghi di lavoro, riconoscendo nel contempo l'importanza di un atteggiamento responsabile dei lavoratori verso la loro propria salute e sicurezza,

b)

adoperarsi affinché i servizi di prevenzione siano pienamente multidisciplinari e riflettano la gerarchia delle misure stabilite dalla direttiva 89/391/CEE,

c)

sottolineare che la valutazione del rischio dovrebbe essere un processo continuo e non un obbligo una tantum e dovrebbe coinvolgere pienamente il lavoratore,

d)

assicurare che le attività di prevenzione siano svolte per quanto possibile all'interno dell'impresa,

e)

garantire che il monitoraggio della salute vada di pari passo con la prevenzione;

f)

adattare sistematicamente la legislazione relativa alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro per tenere il passo con il progresso tecnologico;

25.

sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri garantiscano un accesso gratuito ai documenti tecnici e alle norme concernenti la salute e la sicurezza sul posto di lavoro a livello nazionale;

26.

si congratula con la Commissione per le proposte sull'istruzione e la formazione contenute nella sua comunicazione e ritiene che quest'aspetto sia cruciale per lo sviluppo di una cultura della prevenzione e che esso dovrebbe costituire un processo continuo, adeguato alle nuove tecnologie disponibili sul posto di lavoro, il che si applica anche ai lavoratori che riprendono l'attività professionale dopo un congedo di malattia o a una sospensione del lavoro dovuta a esigenze di assistenza familiare;

27.

ritiene che ai lavoratori e ai rappresentanti per la salute e la sicurezza si debba offrire una formazione e una riconversione professionale specifica nel campo della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, prestando particolare attenzione al subappalto, al lavoro temporaneo, al lavoro parziale, alle donne e ai lavoratori immigrati; ritiene che si debba continuare ad utilizzare in tal senso i fondi nazionali e dell'Unione europea;

28.

ritiene che i datori di lavoro debbano essere obbligati a prevedere visite mediche per i lavoratori a giornata e a tempo parziale;

29.

invita la Commissione ad avvalersi appieno dei fondi comunitari esistenti (segnatamente il Fondo sociale europeo) per le questioni relative alla salute e alla sicurezza (prevenzione e sviluppo di una cultura della prevenzione, sensibilizzazione, formazione professionale, apprendimento lungo tutto l'arco della vita, riadattamento e reinserimento dei lavoratori a seguito di una malattia professionale o di un incidente sul lavoro), accordando un'attenzione particolare alle PMI; chiede alla Commissione di destinare altri fondi comunitari (segnatamente quelli del 7° programma quadro di ricerca) e nazionali alla ricerca sulle malattie professionali;

30.

ritiene necessario, visti gli elevati pericoli cui sono esposti i lavoratori dell'industria mineraria, dell'industria estrattiva, dell'industria siderurgica e della cantieristica, che gli Stati membri e la Commissione liberino risorse sufficienti per i necessari investimenti atti a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro;

31.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di applicare una approccio sistematico che tenga conto del genere e di sviluppare nel contempo strategie comunitarie e nazionali per quanto riguarda la sicurezza e salute sul lavoro e la raccolta dei dati, svolgendo indagini e effettuando ricerche sulla sicurezza e salute sul lavoro; invita gli Stati membri e la Commissione a sfruttare le possibilità di finanziamento offerte in materia dal programma PROGRESS, in particolare nella sezione relativa all'uguaglianza tra uomini e donne;

32.

invita gli Stati membri a valutare l'adozione di incentivi finanziari per promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare sgravi fiscali o preferenza accordata nell'ambito delle gare d'appalto ad imprese sicure e aziende certificate dal punto di vista della salute e della sicurezza, l'introduzione di un sistema «bonus-malus» nelle polizze di assicurazione e contributi per la sicurezza sociale, nonché incentivi finanziari per la sostituzione di attrezzature obsolete o non sicure;

33.

propone inoltre che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di tener conto di talune norme relative alla salute e la sicurezza all'atto dell'assegnazione degli appalti pubblici;

34.

alla luce dei cambiamenti sociali ed economici in atto, che influenzano e modificano anche il mercato del lavoro, chiede alla Commissione di incoraggiare buone politiche in materia d'occupazione e condizioni di lavoro dignitose, di sollecitare i datori di lavoro a promuovere stili di vita sani sul luogo di lavoro tramite campagne di promozione della salute sul lavoro, l'applicazione dei divieti di fumo sul luogo di lavoro e programmi di sostegno ai lavoratori fumatori affinché abbandonino il tabagismo, e di assicurare la coerenza della politica in questo ambito rispetto a quella di altri settori, in particolare la sanità pubblica;

35.

chiede alla Commissione di avviare una revisione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (13);

36.

ritiene che i problemi di salute legati all'esposizione all'amianto siano ben noti e che la regolamentazione europea sull'amianto sia adeguata; sottolinea che si prevede che in Europa il numero delle malattie causate dall'amianto sarà molto elevato ancora per molti anni; invita pertanto la Commissione ad organizzare un'audizione sulla maniera di affrontare i gravi problemi di salute e di sicurezza sul posto di lavoro legati all'amianto presente negli edifici e in altre costruzioni quali navi, treni e macchinari; invita altresì gli Stati membri a elaborare piani d'azione nazionali sulla progressiva eliminazione dell'amianto, prevedendo fra l'altro l'obbligo di rintracciare l'amianto negli edifici e procedere a una sua rimozione in condizioni di sicurezza;

37.

si rammarica che, nonostante le ripetute richieste specifiche del Parlamento, la Commissione non abbia ancora proposta di modificare la direttiva 2000/54/CE per affrontare i gravi rischi cui vanno incontro gli operatori sanitari a causa dell'utilizzo sul lavoro di aghi e dispositivi medici taglienti; invita la Commissione ad accelerare il completamento della valutazione d'impatto attraverso la gara (2007/S 139-171103) e chiede che un adeguata modifica sia approvata ben prima della fine della legislatura, a metà del 2009, in linea con la sua succitata risoluzione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi; invita la Commissione ad applicare misure di prevenzione e di controllo appropriate, così da ridurre il rischio di contrarre malattie trasmissibili per via ematica come l'epatite C;

38.

invita la Commissione a prendere l'iniziativa ai fini dell'elaborazione e dell'approvazione di un codice di condotta europeo sulla prevenzione delle infezioni associate alle cure sanitarie;

39.

invita la Commissione a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza in ambito sanitario, incluse le case di cura, lanciando misure destinate ad incoraggiare esami di routine del personale sanitario in modo da individuare e trattare al più presto le infezioni contratte o trasmissibili sul lavoro come la MRSA, così da ridurne l'insorgenza;

40.

si compiace del requisito previsto per gli Stati membri di elaborare strategie nazionali; sottolinea che tali strategie dovrebbero coprire lo stesso periodo di tempo ed iniziare lo stesso anno, in modo da agevolare il raffronto tra le diverse strategie nazionali e i loro risultati, e che esse dovrebbero stabilire obiettivi chiari e misurabili e concentrarsi in particolare sulle PMI e su gruppi vulnerabili come i lavoratori migranti, i lavoratori giovani e anziani, le donne, i lavoratori interinali e i lavoratori con disabilità;

41.

sottolinea quanto sia importante che il posto di lavoro sia reso accessibile e sicuro per i lavoratori disabili, prevedendo una sistemazione ragionevole, attrezzature speciali adattate ai loro bisogni specifici e fornendo i servizi sanitari necessari ai disabili a causa del loro handicap, fra cui i servizi volti a minimizzare la menomazione e a prevenire ulteriori handicap;

42.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare e far rispettare la direttiva quadro e le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, integralmente e indipendentemente dal loro status giuridico, e di modificare la legislazione attuale per talune professioni a rischio nel caso in cui si sia rivelata inefficace, comprese categorie spesso ignorate come i lavoratori agricoli, il personale sanitario, gli autisti professionali, il personale domestico, i lavoratori a domicilio e i militari, se del caso, nonché di garantire la piena applicazione e il rispetto della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (14); invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione tutte le opzioni disponibili per estendere, laddove opportuno, le norme Unione europea in materia di salute e sicurezza ai lavoratori autonomi e a quelli dei servizi di lavoro protetto destinati ai disabili;

43.

invita gli Stati membri a prendere seriamente in considerazione i diversi rischi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro dei dipendenti di entrambi i sessi e a prevedere un'infrastruttura sociale e fisica diversa per contrastare tali rischi;

44.

sottolinea che la necessità di valutare i rischi cui sono confrontati da una parte gli uomini e dall'altra le donne e di prendere le misure adeguate, non significa reintrodurre politiche protettive di esclusione né sviluppare professioni diverse per uomini e per donne;

45.

ritiene che, mentre l'obbligo di un datore di lavoro per quanto concerne la sicurezza è strettamente limitato a coloro ai quali egli è giuridicamente vincolato da un contratto d'impiego, i datori di lavoro dovrebbero, per poter integrare la politica di salute e di sicurezza nella politica di RSI, essere incoraggiati, ove possibile, ad esaminare le politiche di salute e di sicurezza dei rispettivi subappaltatori e della catena di subappalto;

46.

attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulle patologie muscoloscheletriche e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di presentare proposte per una direttiva, data la crescente incidenza di tali patologie e in considerazione del fatto che l'attuale legislazione risulta inadeguata perché non contempla tutte le situazioni di lavoro e non copre tutti i rischi inerenti alle patologie muscoloscheletriche connesse al lavoro; chiede di tenere pienamente conto dei principi scientifici;

47.

attende i risultati della seconda fase di consultazione delle parti sociali sulla revisione della direttiva del 2004 concernente l'esposizione ad agenti cancerogeni e ritiene che l'opzione da privilegiare potrebbe consistere nel modificare tale direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione e nel proporre una revisione dei valori limite vincolanti per l'esposizione professionale agli agenti cancerogeni e mutageni elencati nella direttiva, nonché nello stabilire nuovi valori limite di questo tipo per alcuni agenti cancerogeni e mutageni e alcune sostanze tossiche per la riproduzione non ancora inclusi nella direttiva;

48.

ricorda che i pericoli per la salute e la sicurezza sul lavoro non riguardano solo il lavoro manuale; chiede una maggiore attenzione alle cause che incidono sullo sviluppo delle malattie mentali e alla salute mentale, ai rischi psicologici e di dipendenza sul luogo di lavoro, come lo stress, le molestie, il mobbing e la violenza; chiede inoltre che sia posto maggiormente l'accento sulle politiche dei datori di lavoro al fine di promuovere una buona salute fisica e mentale;

49.

considera fondamentale un maggiore coordinamento con la nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki e la chiarificazione di un certo numero di problemi posti dalle relazioni tra il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (15) e le altre direttive che concernono la salute nei luoghi di lavoro;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere debitamente conto della concomitanza tra l'applicazione della strategia comunitaria e il regolamento REACH; la strategia deve puntare alla complementarità con REACH sulla protezione contro i rischi chimici e deve cogliere l'opportunità di migliorare la prevenzione dei rischi chimici sui luoghi di lavoro nel quadro della messa in opera di REACH;

51.

accoglie con favore la recente conclusione dell'accordo quadro fra le parti sociali sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro; si rammarica, tuttavia, del fatto che tale accordo non affronti espressamente il problema della violenza imputabile a terzi; chiede pertanto alle parti sociali di concertarsi al riguardo;

52.

mette in evidenza le difficili condizioni di lavoro di molti conducenti di mezzi pesanti che percorrono l'Europa, a causa della scarsa disponibilità di strutture di riposo adeguate; fa presente che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 561/2006 (16) riconosce esplicitamente l'importanza di un numero sufficiente di punti di sosta appropriati per i conducenti sulla rete autostradale europea; sollecita pertanto la Commissione a dar seguito al progetto pilota per aree di sosta sicure, lanciato dal Parlamento, tenendo conto delle misure raccomandate nel parere del Comitato economico e sociale europeo su parcheggi sicuri e protetti (17);

53.

invita la Commissione a verificare se sia fattibile e vantaggioso per la salute e la sicurezza sul lavoro e per la società in generale che tutti i nuovi edifici destinati ad essere luoghi di lavoro siano provvisti, se opportuno per motivi di sicurezza, di impianti antincendio a pioggia (sprinkler);

54.

sottolinea l'importanza di un dialogo continuo fra tutte le parti interessate che coinvolga le autorità pubbliche, i datori di lavoro, i lavoratori, i loro rappresentanti e la società civile, quale strumento chiave per un effettivo sviluppo di elevati standard di salute e sicurezza; tale dialogo dovrebbe portare ad una migliore conoscenza dei rischi reali esistenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché delle esigenze e dei bisogni specifici di taluni gruppi di lavoratori a livello di azienda e di settore, nonché alla diffusione delle migliori prassi;

55.

sollecita gli Stati membri a garantire un'adeguata rappresentanza delle donne a livello decisionale per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro a tutti i livelli;

56.

ritiene che la RSI costituisca uno degli strumenti efficaci per migliorare la competitività e per garantire condizioni di lavoro più sicure e un migliore ambiente di lavoro; incoraggia pertanto lo scambio di buone pratiche a livello locale, nazionale ed europeo fra gli Stati membri e, in maniera generale, su scala multinazionale; raccomanda inoltre di continuare ad applicare la responsabilità sociale delle imprese su base volontaria, ma come parte integrante delle strategie commerciali per lo sviluppo;

57.

è dell'avviso che la rappresentanza dei lavoratori rivesta una grande importanza per ogni politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ritiene che la correlazione positiva tra presenza di rappresentanti per la salute e la sicurezza sul lavoro e migliore rendimento non possa essere ignorata e chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere l'approccio partecipativo e assicurare che possibilmente tutti i lavoratori e le lavoratrici abbiano accesso a tali rappresentanti;

58.

è del parere che orari di lavoro eccessivi e periodi di riposo insufficienti siano un fattore determinante nell'aumento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed auspica un corretto equilibrio tra vita lavorativa e familiare;

59.

si congratula con l'OHSA e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per il lavoro compiuto finora e ritiene che le conoscenze e le competenze di questi organi debbano essere sfruttate appieno; è dell'avviso che tali organi dovrebbero continuare a fungere da strumenti per la sensibilizzazione, la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, lo scambio di buone prassi e la ricerca volta ad anticipare rischi nuovi ed emergenti, sia causati dai cambiamenti sociali che legati alle innovazioni tecniche;

60.

ritiene che sia essenziale individuare per tempo e monitorare i nuovi rischi e quelli emergenti — ad esempio, i rischi psicosociali; rende quindi omaggio al lavoro compiuto dall'Osservatorio per i rischi dell'OHSA e si attende che la Commissione dia seguito alle sue conclusioni e presenti le proposte necessarie non appena vengono individuati nuovi rischi;

61.

raccomanda agli Stati membri di adottare le necessarie misure affinché i lavori difficili o pericolosi non siano disgiunti dai relativi diritti di protezione sociale di cui possono avvalersi i lavoratori interessati sia durante la vita lavorativa che nel periodo della pensione;

62.

raccomanda all'Agenzia di Bilbao di effettuare una ricerca specifica sui particolari problemi e rischi cui devono far fronte i lavoratori temporanei ed interinali e quelli impiegati in imprese in subappalto, al fine di consentire alla Commissione e agli Stati membri di contrastare meglio i rischi in questione ed applicare correttamente l'attuale legislazione concernente tali gruppi; riconosce altresì che il tipo di lavoro svolto da questi gruppi, ad esempio nell'edilizia, in taluni Stati membri comporta per sua natura un maggior rischio di incidenti;

63.

è dell'avviso che in un contesto globale sia necessario cooperare con le organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMS e l'OIL, e garantire che le convenzioni e gli accordi internazionali sulle norme in materia di salute e sicurezza siano adottati ed applicati da tutte le parti in causa; ritiene che ciò costituisca un fattore importante per mantenere la competitività dell'Unione europea ed evitare che le sue imprese vengano trasferite in paesi terzi per cercare un contesto giuridico più permissivo in relazione alla salute e alla sicurezza; ritiene inoltre che in questo caso si tratti di un problema di tutela dei diritti dell'uomo, che andrebbe quindi affrontato nell'ambito dei negoziati con i paesi terzi;

64.

chiede pertanto agli Stati membri di rispettare le disposizioni internazionali relative alla salute e alla sicurezza, e in particolare di ratificare la Convenzione C-187 dell'OIL e di attuare la raccomandazione R-197;

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(3)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(4)  GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21.

(5)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 290.

(6)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 400.

(7)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0206.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2007)0501.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2007)0102.

(11)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

(12)  GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

(13)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(14)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(15)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(16)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(17)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 88.


Mercoledì, 16 gennaio 2008

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/24


P6_TA(2008)0012

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (2007/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sul processo di riforma dei trattati,

visto il nuovo articolo 3 del trattato dell'Unione europea, introdotto dall'articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona, in cui si dichiara che «l'Unione combatte […] le discriminazioni e promuove […] la tutela dei diritti del minore», e si specifica che «nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione […] contribuisce […] alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore»,

vista la decisione dei Capi di Stato e di governo, adottata il 19 ottobre 2007 a conclusione della Conferenza intergovernativa di Lisbona, di rendere giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1), il cui articolo 24 disciplina espressamente i «Diritti del bambino», e statuisce tra l'altro che «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»,

vista la decisione dell'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), che prevede meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto della stessa,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e i suoi protocolli facoltativi, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

visto il programma d'azione delle Nazioni Unite, adottato in occasione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, tenutasi al Cairo nel settembre 1994,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2),

vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006«Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori»(COM(2006)0367),

vista la relazione intermedia del mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore, del 1° marzo 2007, che avverte la Commissione europea, il Parlamento e altre istituzioni del drammatico aumento dei casi di sottrazione di minori da parte di un genitore,

visti i risultati della consultazione realizzata da Save the Children e da Plan International sulla summenzionata comunicazione della Commissione «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (3),

visto il Forum europeo sui diritti dei minori istituito dalla Commissione dopo la pubblicazione di tale comunicazione, riunitosi per la prima volta a Berlino il 4 giugno 2007,

vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo Forum, in cui si conferma la volontà di tener conto sistematicamente dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea,

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (4),

vista l'osservazione tematica n. 4 del 25 maggio 2006«Dare attuazione ai diritti dei minori nell'Unione europea» della Rete di esperti in diritti fondamentali dell'Unione europea (5),

visto lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 ottobre 2006,

visti gli orientamenti UNICEF sulla protezione dei bambini vittime della tratta, del settembre 2006,

vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale di bambini e la pornografia infantile (6),

visti gli articoli 34 e 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia che riguardano la protezione dei bambini contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale e mirano a prevenire il rapimento, la vendita o la tratta di minori,

vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007«Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità»(COM(2007)0267),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A6-0520/2007),

A.

considerando che il primo obiettivo della summenzionata comunicazione della Commissione «Verso una strategia europea sui diritti dei minori»è quello di promuovere l'affermazione positiva dei diritti dei minori, tra cui innanzitutto il diritto alla propria identità, il diritto di crescere in un ambiente che dia sicurezza e protezione e si prenda cura del minore, il diritto a una famiglia, il diritto di essere amato e giocare, il diritto alla salute, all'istruzione, all'inclusione sociale, alle pari opportunità, allo sport e a un ambiente pulito e protetto e il diritto di ottenere informazioni su questi aspetti, al fine di creare una società a misura dei bambini, in cui essi possano sentirsi protetti e protagonisti,

B.

considerando che l'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo la Carta dei diritti fondamentali) afferma che «ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»,

C.

considerando che, conformemente all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e all'Articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, è importante garantire a tutti i bambini il diritto alla «partecipazione», per tenere sempre in considerazione la loro esperienza e le loro opinioni su tutte le questioni che li riguardano, tenendo debitamente conto della loro età, della loro maturità e del loro sviluppo intellettuale; considerando che questo è un diritto assoluto che non può essere soggetto a restrizioni; considerando che è necessario trovare delle forme di comunicazione con tutti i bambini, anche quelli che non riescono ad esprimersi in modo facilmente comprensibile per un adulto, ad esempio i bambini in più tenera età, i bambini disabili e i bambini che parlano una lingua diversa dalla nostra,

D.

considerando che è fondamentale inserire e rappresentare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell'Unione che li riguardano (mainstreaming),

E.

considerando che la povertà e l'esclusione sociale dei genitori costituiscono per i minori gravi ostacoli all'esercizio dei propri diritti; considerando inoltre che vi sono molti altri fattori che impediscono ai minori di esercitare i propri diritti, ad esempio genitori che svolgono in modo carente il proprio ruolo parentale, l'obbligo per i minori di essere rappresentati da un adulto in giudizio o il fatto che il minore possa esercitare il diritto all'assistenza sanitaria soltanto previo consenso della persona che ne ha la tutela legale,

F.

considerando che gli adulti dovrebbero prevedere condizioni favorevoli per offrire ai bambini l'accesso alla parola, affinché questi esprimano le loro opinioni e vengano ascoltati; considerando, inoltre, che gli adulti dovrebbero valorizzare i gesti di pace e di amicizia dei bambini ed incoraggiarli a venire a contatto con altri bambini; considerando che il tempo costituisce un fattore importante per la creazione di condizioni favorevoli all'ascolto e all'accesso dei bambini all'espressione, che non deve limitarsi unicamente a eventi isolati, e considerando che il finanziamento dei programmi pubblici deve tener conto di tale esigenza,

G.

considerando che la violazione di diritti dei bambini, la violenza ai loro danni e la tratta di bambini a fini di adozioni illegali, prostituzione, lavoro illegale, matrimoni forzati, accattonaggio in strada o qualsiasi altro fine, permangono un problema nell'UE,

H.

considerando che un numero crescente di bambini soffre di patologie croniche come la neurodermite e le allergie, come pure di affezioni delle vie respiratorie e di problemi dovuti all'esposizione al rumore,

I.

considerando che i diritti ambientali dei bambini sono sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

J.

considerando che l'ambiente familiare rappresenta il contesto propizio alla protezione dei diritti dei minori, garantendone un sano sviluppo della personalità, allo sviluppo delle loro capacità, all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'esercizio dei loro diritti e all'apprendimento dei loro doveri e che di conseguenza dev'essere compiuto ogni sforzo possibile per sostenere le famiglie tramite politiche pubbliche adeguate, ma che, in assenza di tale contesto, tutti i minori compresi gli orfani, i senzatetto e i profughi, dovrebbero, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, poter godere di una protezione sostitutiva che assicuri la loro crescita senza discriminazioni di sorta,

K.

considerando che la strategia dell'UE sui diritti dei minori dovrebbe ancorarsi ai valori e ai principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

L.

considerando che dovrebbero essere riconosciuti i diritti dei minori in quanto persone dotate di personalità giuridica autonoma e che malgrado le legislazioni nazionali e internazionali le bambine e le donne sono frequentemente vittime di disparità giuridiche, sociali ed economiche che colpiscono l'esercizio dei loro diritti positivi e fondamentali quali il pari accesso all'istruzione, alla formazione, alla sanità, ad alimenti sicuri e all'acqua potabile e ai diritti degli adolescenti alla riproduzione,

M.

considerando che i diritti e i valori fondamentali, inclusa la parità di genere, dovrebbero essere una componente essenziale dell'istruzione durante l'infanzia formando così la base delle successive fasi della vita,

N.

considerando che è fondamentale introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche che riguardano l'infanzia, dal momento che la parità di genere inizia con il riconoscimento della parità fra bambini e bambine sin dai primi anni di vita,

O.

considerando che le violazioni dei diritti dell'uomo ai danni di donne e ragazze immigrate sotto forma dei cosiddetti «delitti d'onore», matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre violazioni non possono avere alcuna giustificazione culturale o religiosa e non dovrebbero assolutamente essere tollerati,

P.

considerando che in Europa i minori sono già esposti in tenera età ai film d'orrore, alla pornografia e alla violenza mediatica con la possibilità di devastanti conseguenze psicosociali, come per esempio ansia e depressione, maggiore aggressività, problemi scolastici;

Quadro generale della strategia

1.

si compiace dell'iniziativa della Commissione, la quale afferma chiaramente che i minori sono tutelati quanto gli adulti da tutte le convenzioni riguardanti i diritti umani fondamentali, e in più da una serie di ulteriori diritti, tra cui quelli enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, elaborati sulla base delle specificità del bambino e del giovane;

2.

plaude alla decisione della Conferenza intergovernativa del 19 ottobre 2007 di inserire i diritti dei bambini tra gli obiettivi dell'UE nel trattato di Lisbona, fornendo in tal modo un nuovo quadro giuridico per i diritti dei bambini;

3.

plaude allo sviluppo del piano d'azione della Commissione sui bambini nel contesto delle relazioni esterne, che rientrerà nel quadro e negli impegni approvati della strategia dell'UE sui diritti dei minori;

4.

rileva che un numero crescente di settori di competenza dell'UE riguardano, direttamente o indirettamente, i diritti dei minori e chiede alla Commissione di inserire nel suo studio di valutazione dell'impatto previsto dalla sua comunicazione del 27 aprile 2005 intitolata «Il rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione — Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso»(COM(2005)0172), una sezione dedicata alla misura in cui si tiene conto, sotto il profilo giuridico, dei diritti dei minori;

5.

chiede alla Commissione di elaborare una proposta volta a istituire una linea di bilancio specifica sui diritti dei minori, che permetta di finanziare il lavoro di attuazione della summenzionata comunicazione della Commissione intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» nonché progetti riguardanti specificamente i bambini, come un sistema europeo di allerta rapido per il «rapimento dei minori» e un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità centrali degli Stati membri, incaricato di ridurre il numero di casi di sottrazione di minori; tale linea di bilancio dovrebbe inoltre prevedere sovvenzioni per le reti di ONG operanti in tale ambito e garantire la partecipazione dei minori ai lavori di attuazione della comunicazione e di tali progetti;

6.

chiede che venga messo in atto un sistema di monitoraggio efficace, sostenuto da risorse finanziarie e accompagnato da relazioni annuali per assicurare l'esecuzione degli impegni definiti nella summenzionata comunicazione della Commissione intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» e nella futura strategia sui diritti dei minori;

7.

ricorda che l'efficacia della futura strategia richiede un impegno e l'adozione di azioni a lungo termine, una verifica più incisiva ed efficace dell'attuazione dei diritti dei minori mediante la definizione di indicatori e il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, nonché il coordinamento con le iniziative politiche nazionali e internazionali a favore dei diritti dei minori;

8.

invita la Commissione a elaborare con cadenza biennale, a partire dal 2008, una relazione completa dell'Unione europea sulla gioventù e l'infanzia;

9.

plaude all'iniziativa della Commissione di introdurre a livello dell'UE un numero telefonico di assistenza ai minori e sottolinea la necessità che tale numero sia gratuito e disponibile 24 ore su 24; chiede agli Stati membri di adottare misure informative atte a informare i minori della possibilità di utilizzare questo servizio;

10.

attende con interesse la relazione della Commissione sull'attuazione, da parte degli Stati membri, della summenzionata decisione quadro del 2003 relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile;

11.

chiede che la protezione dei diritti dei minori, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sia inserita tra le priorità del quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «l'Agenzia») e che essa istituisca quanto prima una rete di cooperazione con le istituzioni internazionali, in particolare i garanti per l'infanzia e le ONG attive nel settore onde valorizzare pienamente la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione;

12.

chiede alla Commissione, all'Agenzia e agli Stati membri di operare in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i centri di ricerca competenti per migliorare la raccolta di dati statistici comparabili concernenti la situazione dei minori all'interno dell'UE, se del caso estendendo il mandato di Eurostat, per sviluppare e includere una serie più ampia di indicatori concernenti in modo specifico i minori, relativi, ad esempio, alla povertà infantile e all'esclusione sociale; ritiene inoltre necessario assicurare la partecipazione dei minori alla raccolta di dati;

13.

chiede alla Commissione di raccogliere dati ripartiti per genere e per età su tutte le forme di discriminazione e di violenza verso i minori, di integrare la dimensione di parità tra uomini e donne in tutte le politiche e strumenti della sua futura strategia, incluse le attività del forum per i diritti dei minori, e di assicurare il monitoraggio e la valutazione di tali politiche, tra l'altro mediante il «bilancio di genere»;

14.

chiede che i diritti dei minori siano integrati in tutte le politiche e azioni esterne dell'UE, inclusi la politica europea di vicinato e il partenariato strategico con la Russia, come stabilito nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, di futura pubblicazione, concernente un piano d'azione dell'Unione europea sui diritti dei minori nelle relazioni esterne, e nel processo di ampliamento, riconoscendo che queste politiche sono strumenti efficaci che offrono l'opportunità di promuovere i diritti dei bambini; chiede alla Commissione di tradurre queste opportunità in obiettivi specifici nell'attività esterna della Comunità e degli Stati membri;

15.

invita la Commissione a presentare una relazione sulla possibilità di prevedere, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, una clausola specifica, giuridicamente vincolante, sul rispetto dei diritti dei minori come definiti a livello internazionale;

16.

invita la Commissione a moltiplicare i suoi sforzi a sostegno dei paesi in via di sviluppo mediante il recepimento delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dei relativi protocolli opzionali nelle loro legislazioni nazionali;

17.

chiede che sia prevista l'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e ai due relativi protocolli opzionali nonché alle convenzioni del Consiglio d'Europa riguardanti i diritti dei minori, inclusa la CEDU e quelle sull'esercizio dei diritti dei minori, sull'adozione o sullo sfruttamento e gli abusi sessuali, e chiede al Consiglio di adottare una posizione di principio onde consentire in futuro all'UE di partecipare alla negoziazione di future convenzioni, specialmente quelle per proteggere i diritti dei minori;

18.

sottolinea la necessità di ancorare qualsiasi strategia per i diritti dei minori ai valori e ai quattro principi basilari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: protezione da ogni forma di discriminazione; preminenza dell'interesse superiore del fanciullo; diritto alla vita e allo sviluppo; e diritto di esprimere un'opinione, della quale va tenuto conto in tutte le decisioni riguardanti il minore;

19.

deplora che non tutti gli Stati membri abbiano istituito garanti per l'infanzia, come auspicato dalla commissione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo, per promuovere il rispetto dei diritti dell'infanzia e l'ulteriore applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ed esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a provvedervi quanto prima; ritiene inoltre che l'UE debba fornire sostegno finanziario alla rete europea dei garanti per l'infanzia (ENOC), affinché essa possa affrontare più in profondità le questioni riguardanti i diritti dei minori nell'intera Unione europea;

20.

considera che l'applicazione da parte delle autorità nazionali del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (7) dà luogo a molteplici interpretazioni e invita con insistenza la Commissione a elaborare orientamenti e un elenco delle migliori prassi per chiarire ed agevolare l'applicazione di tale regolamento;

21.

sottolinea l'importanza di una piena attuazione da parte degli Stati membri e dei paesi candidati degli impegni internazionali esistenti, in particolare nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, che include disposizioni specifiche per i minori disabili, e delle convenzioni dell'OIL sul lavoro minorile;

22.

invita il Consiglio ad autorizzare gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificare la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori e invita le varie istituzioni dell'Unione europea a incoraggiare i paesi terzi a ratificare i principali strumenti internazionali di protezione dei diritti dei minori, in particolare quelli che possono migliorare la situazione degli immigranti minorenni;

23.

sollecita l'Unione europea a partecipare attivamente a promuovere la conoscenza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e a favorire la sua diffusione, all'interno e all'esterno dell'UE, ricorrendo al cosiddetto «soft power»;

24.

ricorda agli Stati membri che è necessario attuare immediatamente gli impegni presi a livello europeo e internazionale per la protezione dei diritti dei minori;

25.

esorta gli Stati membri a varare programmi di scambio di docenti e allievi con i paesi extracomunitari, in particolare i paesi del Medio Oriente e quelli in via di sviluppo, e a diffondere e promuovere i diritti dei minori, con un accento particolare sul diritto all'istruzione e sull'uguaglianza di genere;

26.

sottolinea l'imperativo di considerare in modo differenziato le esigenze dei minori; ritiene che un buon esempio di tale scala differenziata sia fornito dal rapporto «Card 7» del Centro di ricerca Innocenti dell'UNICEF, che include sei dimensioni di benessere dei minori, tra cui benessere materiale, salute e sicurezza, istruzione, relazioni con i coetanei e con la famiglia, comportamenti e rischi e percezione soggettiva del benessere;

27.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per garantire l'osservanza dei diritti dei minori mentalmente disabili, con particolare riferimento al loro diritto alla libertà, all'istruzione e all'accesso alla giustizia, e per proteggerli dalla tortura e dal trattamento crudele, inumano o degradante;

28.

invita tutti gli Stati membri a far sì che i minori siano rappresentati in modo efficace e indipendente in qualsiasi procedimento giurisdizionale o quasi giurisdizionale che li riguardi e abbiano un tutore legalmente designato qualora nessun membro della famiglia responsabile, competente e idoneo sia in grado di assumersi tali responsabilità;

29.

sottolinea che, poiché la vasta maggioranza dei minori, soprattutto in tenera età, sono accuditi in famiglia, una strategia per i diritti dei minori deve includere disposizioni volte a promuovere il benessere delle famiglie;

30.

chiede alla Commissione di sviluppare politiche e realizzare iniziative integrali e trasversali in materia di protezione dei diritti dell'infanzia con l'obiettivo di conseguire l'uguaglianza interterritoriale e pari opportunità per l'infanzia;

31.

propone che l'UE definisca come «bambini a rischio» tutti i bambini vittime di una situazione sociale che metta a repentaglio la loro integrità mentale e fisica o li esponga ai rischi della delinquenza, sia come protagonisti che come vittime;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare iniziative (campagne di informazione, scambio di migliori prassi, ecc.) per evitare che i bambini diventino a rischio, compresa la prevenzione della delinquenza giovanile;

33.

ricorda che il diritto all'istruzione e alla formazione è un diritto sociale fondamentale e invita tutti gli Stati membri e i paesi candidati a garantire tale diritto a prescindere dall'origine sociale ed etnica e dalla situazione fisica o giuridica del bambino o dei suoi genitori;

34.

chiede che la futura strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori comprenda azioni di prevenzione delle violenze fondate sul genere e incentrate, tra l'altro, su campagne di sensibilizzazione alla parità tra uomini e donne destinate ai ragazzi e alle ragazze, agli insegnanti, ai genitori e alle comunità vulnerabili onde permettere l'emancipazione delle ragazze, garantire loro pari opportunità e una migliore difesa dei loro diritti; chiede che venga promossa l'attiva partecipazione dei ragazzi e degli uomini alle suddette misure preventive; invita la Commissione a subordinare la sua politica di aiuto allo sviluppo come pure i suoi accordi commerciali all'attuazione di legislazioni che garantiscano la parità tra uomini e donne e aboliscano ogni tipo di violenza contro le donne e i minori;

35.

invita la Commissione, nelle sue relazioni con i paesi terzi, a incoraggiare la ratifica dei trattati internazionali per porre fine alla discriminazione contro le donne e per promuovere la partecipazione delle donne nella vita economica, sociale e politica, promuovendo così il benessere dei loro figli;

Partecipazione dei bambini

36.

si compiace dell'avvio, da parte della Commissione, di un Forum che raggruppa rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione, di organizzazioni non governative e di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nel settore dei diritti dei minori, nonché i minori stessi; ritiene che la partecipazione dei minori dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del Forum; chiede alla Commissione di garantire la partecipazione dei minori e dei garanti per i diritti dei minori negli Stati membri nonché delle associazioni dei genitori e delle famiglie;

37.

si compiace della creazione, da parte della Commissione, di un gruppo interservizi e della nomina di un coordinatore per i diritti dei minori e auspica la creazione di un'unità di coordinamento anche in seno al Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni del trattato di Lisbona, che operi in modo coordinato con il gruppo interservizi della Commissione e colleghi e razionalizzi tutte le iniziative e le attività parlamentari relative ai diritti dei minori; ritiene che tali strutture debbano inoltre garantire una rete di scambio di informazioni e di buone prassi dei piani strategici nazionali destinati all'infanzia, posti in essere da taluni Stati membri; chiede che tali organismi stabiliscano un contatto diretto con le organizzazioni gestite da bambini e adolescenti al fine di sviluppare, attuare, monitorare e assicurare la partecipazione costruttiva ed efficace dei minori in tutti i processi decisionali che li riguardano;

38.

ricorda che i minori e i giovani, a prescindere dall'età, hanno il diritto di esprimere il proprio parere; ritiene che sia bambini che bambine debbano potersi esprimere e che questo diritto debba essere garantito al momento dell'elaborazione di una strategia dell'Unione europea per i diritti dei minori, anche garantendo una partecipazione equilibrata di bambini e bambine;

39.

riconosce che il concetto di partecipazione attiva è strettamente legato a quello di informazione; plaude all'elaborazione di una strategia di comunicazione e di informazione intesa a divulgare le misure dell'UE adattandole al pubblico più giovane e rendendole accessibili a tutti;

40.

attende con interesse lo studio di valutazione dell'impatto delle azioni dell'UE in corso relative ai diritti dei minori e il documento di consultazione che la Commissione pubblicherà a partire dal 2008 allo scopo di definire le principali priorità di una futura azione dell'UE nel settore dei diritti dei minori, con l'obiettivo di adottare un Libro bianco; chiede alla Commissione di tenere conto dei risultati della summenzionata consultazione di circa mille bambini realizzata all'inizio del 2007 da Save the Children e da Plan International, dalla quale risulta che le problematiche da loro considerate prioritarie sono la violenza esercitata contro di loro, la discriminazione, l'esclusione sociale e il razzismo, gli effetti della droga, dell'alcool e del tabagismo, la prostituzione e la tratta di bambini, nonché la protezione dell'ambiente; indica che oltre a tutte queste priorità specifiche, il diritto dei minori a partecipare e influire deve costituire l'obiettivo globale della strategia; invita pertanto la Commissione a sviluppare un processo in cui tutte le parti interessate, inclusi i minori, possano partecipare alla consultazione finalizzata alla definizione della strategia dell'UE sui diritti dei minori;

41.

ritiene estremamente importante che le informazioni sui diritti dell'infanzia giungano ai bambini in modo consono alla loro età e mediante mezzi adeguati; chiede alla Commissione di:

mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, tra cui un sito web a misura di minori, per promuovere l'operato dell'UE in materia di diritti dell'infanzia;

creare un sistema di informazione permanente e condiviso con l'obiettivo di sensibilizzare sulla situazione dell'infanzia nell'UE;

definire e potenziare sistemi periodici e stabili di informazione sulla situazione dell'infanzia nell'UE, come bollettini statistici, studi o interscambio di informazioni e buone prassi;

Violenza

42.

afferma che la violenza contro i minori è ingiustificabile, qualunque forma essa assuma e in qualsiasi contesto sia essa perpetrata, incluso quello domestico, e deve essere condannata; chiede pertanto una legislazione comunitaria che vieti qualsiasi forma di violenza, abusi sessuali, punizioni umilianti e pratiche tradizionali lesive; condanna tutte le forme di violenza contro i minori inclusa la violenza fisica, psicologica e sessuale, quali la tortura, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, il sequestro dei minori, la tratta o la vendita dei minori e dei loro organi, la violenza domestica, la pornografia infantile, la prostituzione infantile, la pedofilia e le pratiche tradizionali violente quali la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati e i delitti d'onore;

43.

ricorda le raccomandazioni formulate nel summenzionato studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini volte a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza sui minori; riconosce in particolare la necessità di dare priorità a politiche di prevenzione e di potenziare i servizi sociali, con particolare riguardo ai servizi di mediazione familiare, di migliorare il sostegno offerto alle vittime di violenze, di assicurare i responsabili alla giustizia e di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati relativi a questo problema nascosto; chiede la promozione, nel quadro di politiche intese a prevenire la violenza contro i minori, di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di istruzione nonché di attività di rafforzamento delle capacità per gruppi professionali che operano con e a favore dei bambini;

44.

chiede agli Stati membri di adottare disposizioni di legge specifiche in materia di mutilazioni genitali femminili o una normativa che consenta di perseguire legalmente chiunque effettui questo tipo di mutilazioni;

45.

chiede agli Stati membri di intervenire contro i delitti d'onore, a prescindere dal loro motivo, siano essi connessi con l'omosessualità, la religione o l'identità di genere, i matrimoni combinati o i matrimoni con minori;

46.

sollecita gli Stati membri a stimolare la sensibilità dei medici in merito alle pratiche tradizionali lesive e a garantire che i reati siano puniti in modo coerente nel quadro della legislazione vigente, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili comprese le donne e le ragazze immigrate, gli appartenenti a minoranze etniche e le ragazze disabili;

47.

invita gli Stati membri a introdurre l'obbligo per gli operatori sanitari di registrare tutti i casi di mutilazione genitale femminile, anche in caso di sospetto di siffatte mutilazioni;

48.

invita gli Stati membri a denunciare le violenze nei confronti delle donne basate sulla tradizione, a condannare le violazioni dei diritti umani delle ragazze immigrate, istigate dalle famiglie, e a verificare quali leggi possono essere applicate per riconoscere la responsabilità dei familiari, soprattutto nei casi dei cosiddetti «delitti d'onore»;

49.

sostiene che se si vogliono individuare e affrontare precocemente la violenza e l'abuso dei minori, occorre ideare uno specifico protocollo procedurale per registrare e trattare questi casi, insieme a misure di formazione per il personale medico e sanitario responsabile della sfera relativa alla salute fisica e mentale dei minori;

50.

appoggia la nomina di un Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della violenza contro i minori, dotato del mandato e delle risorse necessarie per attuare gli impegni contratti a livello mondiale per porre fine alla violenza contro i minori;

51.

sottolinea che è necessario sviluppare un quadro giuridico adeguato in materia di sfruttamento sessuale e di abusi contro i minori e rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri, Europol, Eurojust e tutti gli organismi internazionali competenti;

52.

invita gli Stati membri a destinare fondi a campagne educative e mediatiche indirizzate ai genitori e ai professionisti e ad assicurare la fornitura di servizi legali, medici e psicosociali adeguati ai minori;

53.

chiede a tutte le istituzioni e agli Stati membri di impegnarsi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, alla tratta di bambini, alla pedofilia, agli abusi sessuali dei bambini su Internet, alla prostituzione minorile e al turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, adottando tutte le misure necessarie per completare l'armonizzazione delle legislazioni nazionali conformemente ai principi minimi comuni stabiliti nella summenzionata decisione quadro 2004/68/GAI nonché in altri strumenti legislativi i quali prevedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, come indicato anche nella summenzionata comunicazione della Commissione intitolata «Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità»;

54.

afferma che lo sfruttamento sessuale dei minori dovrebbe essere equiparato al reato di stupro a livello di sanzioni penali; ritiene che occorra tener conto delle circostanze aggravanti quando un minore è vittima di sfruttamento o abuso sessuale;

55.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione la formulazione di norme neutre a livello di genere in materia di violenza sessuale e a dichiarare reato l'acquisto di prestazioni sessuali da un bambino (ossia da un minore) conformemente all'articolo 1 del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000; sottolinea che la sensibilizzazione del pubblico è decisiva per combattere e ridurre la domanda dei consumatori in materia di prostituzione infantile e pornografia infantile;

56.

rimanda alla sua raccomandazione del 16 novembre 2006 al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani — un approccio integrato e proposte per un piano d'azione (8), il cui considerando E propone l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della tratta di esseri umani nei prossimi dieci anni, sebbene l'obiettivo trasversale dovrebbe essere quello di eliminare questo crimine quanto più rapidamente e completamente possibile;

57.

sollecita gli Stati membri a prendere efficaci misure legislative e di altro tipo, tra cui la raccolta di dati ripartiti per genere ed età per prevenire ed eliminare tutti i tipi di violenza perpetrati sui rispettivi territori, sia nella sfera privata che pubblica;

58.

chiede altresì alla Commissione di appoggiare una rapida ratifica del suddetto Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e del Protocollo facoltativo della medesima Convenzione sulla partecipazione dei bambini ai conflitti armati;

59.

invita tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a garantire piena protezione e assistenza alle vittime della tratta, in particolare per quanto riguarda la ricerca di una soluzione adeguata e durevole per i minori vittime della tratta;

60.

invita tutte le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a partecipare attivamente alla lotta contro il traffico di minori, qualunque sia la forma di sfruttamento, tra cui il lavoro (ad esempio lavoro minorile (9), lavoro forzato, servitù domestica, schiavitù, lavoro in regime di servitù e accattonaggio), il matrimonio forzato, l'adozione illegale, le attività illecite (ad esempio traffico di droga, borseggio), lo sfruttamento sessuale e la prostituzione, ecc.;

61.

invita la Commissione a procedere immediatamente alla valutazione delle misure nazionali di attuazione adottate in virtù della decisione quadro 2004/68/GAI al fine di presentare una proposta per una modifica immediata delle disposizioni nazionali contrarie alla decisione stessa e sostiene l'impegno di cui ha dato prova la Commissione, la quale, di concerto con le principali società di emissione di carte di credito, sta valutando la fattibilità tecnica dell'esclusione dal sistema di pagamento online, o del blocco con altri metodi, dei siti che vendono materiale pedopornografico in rete; esorta anche altri attori economici, ad esempio le banche, gli uffici di cambio, i fornitori di servizi Internet e i gestori di motori di ricerca a partecipare attivamente alla lotta alla pornografia infantile e ad altri tipi di sfruttamento sessuale dei minori a scopo commerciale; esorta il Consiglio e la Commissione alla luce del direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (10), a vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media audiovisivi; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche ed enti privati perché si impegnino a chiudere tali siti web illegali;

62.

richiama l'attenzione sullo sfruttamento dei bambini e adolescenti nel mondo della moda, della musica, del cinema e dello sport;

63.

auspica, per la difesa dei diritti dell'infanzia, la creazione di un sistema di regolamentazione adeguato, efficace e proporzionato, in collegamento con i provider, i mezzi di comunicazione (società televisive pubbliche e private, pubblicità, stampa, videogiochi, gestori di telefonia mobile ed Internet) e le industrie, che miri tra l'altro a vietare la trasmissione d'immagini e contenuti nocivi (compreso il fenomeno del ciberbullismo) e la commercializzazione di videogiochi violenti che possono essere dannosi per lo sviluppo psicofisico del fanciullo in quanto istigano alla violenza e al sessismo; segnala inoltre con preoccupazione il crescente fenomeno dello scambio di immagini pornografiche o relative ad abusi sessuali sui minori attraverso MMS; manifesta il suo sostegno al programma Safer Internet plus attraverso l'attuazione di misure operative e tecniche, in particolare per proteggere i minori; invita altresì, in tale contesto, gli Stati membri e i fornitori di servizi Internet, in collaborazione con i gestori di motori di ricerca e le forze di polizia, ad applicare tecnologie di bloccaggio per impedire agli utenti Internet di accedere a siti illegali correlati ad abusi sessuali su minori e impedire al pubblico di accedere a materiale che mostra abusi sessuali su minori;

64.

si compiace che si inizi ad applicare un quadro europeo per un uso più sicuro dei telefoni cellulari da parte degli adolescenti e dei bambini, che è stato istituito come codice di autoregolamentazione tra imprese leader del settore nell'UE e che sarà seguito dall'istituzione di corrispondenti codici nazionali di autoregolamentazione; sottolinea che tale quadro costituisce un importante primo passo per garantire la protezione dei minori contro specifici pericoli derivanti dall'uso dei telefoni cellulari, ma che è indispensabile che la Commissione controlli costantemente e valuti l'attuazione dello stesso a livello nazionale, allo scopo di stimarne i risultati ed esaminare la necessità di adottare un'iniziativa legislativa comunitaria;

65.

appoggia la creazione, nell'UE, di un sistema uniforme di classificazione ed etichettatura per la vendita e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e dei videogiochi destinati ai minori, affinché le norme europee servano da modello per i paesi terzi;

66.

ricorda il vigente sistema europeo di classificazione per fasce d'età dei giochi elettronici e dei videogiochi (PEGI), completato di recente con una classificazione specifica per i giochi online; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere maggiormente questo tipo di autoregolamentazione in materia di classificazione dei giochi, al fine di proteggere meglio i minori da contenuti inadatti e informare i genitori circa gli eventuali rischi che il gioco comporta segnalando nel contempo i buoni esempi;

67.

chiede agli Stati membri di potenziare i meccanismi di controllo sui contenuti della programmazione televisiva nelle fasce orarie con un maggior pubblico infantile, così come il controllo parentale mediante l'informazione adeguata ed omogenea dei programmi televisivi; sottolinea che le tecnologie dell'informazione offrono maggiori possibilità ai minori di accedere ai programmi televisivi a qualunque ora, da qualsiasi computer dotato di una connessione Internet; segnala che è necessario concentrarsi maggiormente su un riesame del diritto dei media di rivolgersi senza restrizioni ai minori e del diritto dei bambini di accesso totale ai media;

68.

sottolinea che il fenomeno della delinquenza giovanile da parte di minori ai danni, per la maggior parte, di vittime minorenni costituisce in modo allarmante una tendenza in aumento in tutti gli Stati membri, il che richiede una risposta politica integrata, non soltanto a livello nazionale bensì anche comunitario; raccomanda pertanto, quale misura necessaria, di effettuare immediatamente uno studio autorevole sul problema e, successivamente, di elaborare su scala comunitaria un programma quadro integrato che raggruppi misure imperniate su tre linee direttrici: misure preventive, misure di integrazione sociale per i delinquenti minorenni nonché misure di intervento giudiziario ed extragiudiziario;

69.

sottolinea che è necessario promuovere maggiormente la «cultura dei minori» attraverso i programmi Media e Cultura e invita il Consiglio e la Commissione a risvegliare interesse per la cultura e le lingue europee attraverso progetti innovativi a misura di bambino, incoraggiando già in fase precoce il desiderio di apprendere dei minori; sottolinea nel contempo l'importanza di educare ai mezzi di comunicazione, introducendo contenuti pedagogici, per un utilizzo più consapevole dei vari mezzi di comunicazione stessi;

70.

chiede agli Stati membri e alla Commissione, nella sua futura strategia, di elaborare un piano di prevenzione globale contro la criminalità giovanile e il fenomeno del bullismo nelle scuole e altri trattamenti offensivi e la specifica problematica delle bande giovanili, che coinvolga innanzitutto le famiglie, le scuole, i servizi sociali che operano a sostegno delle famiglie, i centri sportivi e di aggregazione giovanile e i giovani stessi, ponendo l'accento sull'offerta di opportunità e sulla promozione della loro partecipazione attiva nella società; raccomanda che gli Stati membri scambino le loro buone prassi;

71.

chiede la creazione di meccanismi sicuri, ben pubblicizzati, confidenziali e accessibili ai minori, ai loro rappresentanti e ad altre persone interessate per segnalare i casi di violenza contro i minori; ritiene che tutti i minori, inclusi quelli che si trovano in istituti assistenziali e giudiziari, dovrebbero essere al corrente dell'esistenza di meccanismi di denuncia;

72.

auspica che gli Stati membri prevedano un sistema di accesso alle informazioni sulle condanne in seguito ad abusi commessi su minori, affinché le persone condannate per abusi sessuali siano da considerare per sempre in tutta l'UE assolutamente inidonee a lavorare con minori e possano pertanto essere escluse dall'accesso a determinate professioni che comportino il contatto con bambini, in conformità della sua posizione del 1o giugno 2006 sull'iniziativa del Regno del Belgio ai fini dell'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro relativa al riconoscimento e all'esecuzione nell'Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini (11); ritiene che occorra adottare misure allo scopo di prevenire con la massima efficacia casi di recidiva, ad esempio nel caso in cui una persona precedentemente condannata per reati sessuali a danni di minori si rechi all'estero; si compiace a tal proposito dei progressi raggiunti in seno al Consiglio in materia di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne penali nazionali e auspica che il Consiglio realizzi rapidamente un'interconnessione dei casellari giudiziari nazionali attraverso una rete europea;

73.

chiede che si lotti contro il fenomeno della vendita e del consumo di droga e alcol negli istituti scolastici e nei loro dintorni e che si provveda ad informare i minori dei pericoli di tale consumo;

74.

chiede che gli Stati membri stabiliscano una definizione comune di ciò che costituisce un abuso contro un minore, dal momento che le loro legislazioni sono differenti per quanto riguarda, per esempio, la maggior età sessuale;

75.

chiede un'effettiva protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, anche considerando il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori come un reato in tutti gli Stati membri ed assoggettandolo a norme penali extraterritoriali; chiede che i cittadini dell'Unione che commettono un reato in paesi terzi siano giudicati in base a norme penali extraterritoriali uniformi per tutta l'UE, conformemente al Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;

76.

chiede che sia conferito a Europol il mandato di cooperare con le forze di polizia degli Stati membri e dei paesi interessati da questo tipo di turismo per effettuare inchieste volte a identificare gli autori di simili reati e a tal fine chiede la creazione di posti di funzionari europei di collegamento; chiede misure adeguate di reinserimento e di integrazione sociale per le vittime dello sfruttamento sessuale che sono state liberate dai loro sfruttatori; auspica altresì migliori informazioni sull'entità del fenomeno del turismo sessuale con il coinvolgimento di minori negli Stati membri;

77.

incoraggia gli Stati membri ad elaborare un quadro normativo che preveda l'obbligo di sanzioni nei confronti di chi pratica il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, ed invita gli Stati membri e la Commissione a studiare la possibilità di adottare una strategia UE concertata conto il turismo sessuale, a sottoscrivere e promuovere codici di condotta presso l'industria alberghiera e turistica quale il codice di condotta ECPAT (12) per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale dei turisti del sesso del 21 aprile 2004;

78.

sottolinea che la maggior parte dei minori vittime della tratta per ragioni di sfruttamento sessuale a fine commerciale, come ad esempio la prostituzione e la produzione di pedopornografia oltre che per i matrimoni coatti, sono ragazze adolescenti, il che fa della tratta di esseri umani un'importante questione di genere; rileva inoltre che anche all'interno dei gruppi impegnati a contrastare e ad arrestare la tratta di esseri umani sono presenti atteggiamenti conservatori circa il rapporto tra i sessi e permangono le percezioni tradizionali del ruolo delle donne e delle ragazze;

79.

chiede a tutti gli Stati membri di considerare vittime di reato i minori che siano stati testimoni di violenza domestica;

80.

invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare il protocollo inteso a prevenire, debellare e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, approvato dalle Nazioni Unite a Palermo nel 2000, e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i minori vittime della tratta di essere umani, anche permettendo loro di soggiornare temporaneamente o definitivamente sul loro territorio;

81.

raccomanda che la futura strategia dell'Unione europea annetta un'importanza particolare all'assistenza medica, psicologica e sociale dei minori vittime di negligenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento e violenze dirette e/o indirette nel rispetto dell'interesse del minore e della dimensione di genere; ricorda che l'impatto della violenza indiretta sul benessere dei minori e la sua prevenzione va tenuto presente nei lavori della Commissione; sottolinea che questi problemi sono spesso collegati con la povertà e l'emarginazione sociale delle famiglie e che sono necessarie nuove politiche sociali che si concentrino maggiormente sulla solidarietà se si vuole affrontare questi problemi;

82.

esorta la Commissione e gli Stati membri a esaminare il ruolo che riveste la domanda nello sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali e in altre forme di sfruttamento di minori; chiede inoltre che siano adottate misure per far cessare tale domanda, tra l'altro mediante campagne rivolte al pubblico; sottolinea che, poiché la tratta di minori è un crimine organizzato, sono necessari sforzi congiunti da parte degli Stati membri per combattere la criminalità e porre al primo posto il diritto del minore alla protezione;

83.

invita tutti gli Stati membri a riconoscere che, tra le vittime dello sfruttamento sessuale, le bambine figurano in modo sproporzionato e che, pertanto, gli sforzi di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori devono applicare la prospettiva di genere;

84.

ritiene che le relazioni di genere tra ragazze e ragazzi nelle prime fasi della vita costituiscano un precursore dell'uguaglianza di genere in altre fasi del ciclo vitale;

85.

chiede che siano previste per i minori, compatibilmente con la gravità del reato commesso, misure alternative al carcere e che siano comunque garantite misure rieducative, ad esempio servizi giovanili di utilità sociale, per il futuro reinserimento sociale e professionale, tenendo presente la necessità di insegnare ai minori che sono titolari di diritti ma anche di doveri, osservando, al contempo, che la detenzione di delinquenti minorenni dovrebbe essere utilizzata come ultimo ricorso e per il minor tempo possibile; auspica inoltre misure rieducative per garantire il futuro reinserimento sociale e professionale; ritiene che le misure rieducative debbano mirare tra l'altro ad assicurare al minore conoscenze e strumenti atti ad affrontare la realtà in cui deve vivere, il che significa spiegargli chiaramente che ha la responsabilità di rispettare i diritti delle altre persone e vivere nell'osservanza delle leggi e delle norme che la società ha istituito; reputa essenziale che il giovane, onde consentirgli di poter divenire un individuo responsabile, sia reso partecipe e abbia il diritto di influire sulla propria situazione e sulle questioni che lo riguardano;

86.

constata che attualmente non vi è uniformità tra gli Stati membri riguardo all'età della responsabilità penale in tutti gli Stati membri e chiede che la Commissione intraprenda uno studio sulle diverse posizioni degli Stati membri riguardo all'età della responsabilità penale, al trattamento riservato ai giovani delinquenti e alle loro strategie per prevenire la delinquenza giovanile;

87.

sottolinea la necessità di fornire una formazione specifica agli operatori della giustizia minorile (magistrati, avvocati, operatori sociali ed agenti di polizia);

88.

auspica la creazione di una sezione specializzata sui diritti dei minori all'interno della Corte europea dei Diritti dell'Uomo;

89.

chiede agli Stati membri di attuare misure adeguate per proibire le varie forme di sfruttamento dei minori, inclusi lo sfruttamento a fini di prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù o alla servitù, l'uso di minori per l'elemosina, le attività illegali, le attività sportive e affini, l'adozione illecita, il matrimonio forzato o qualsiasi altra forma di sfruttamento;

90.

chiede che venga affrontato il problema della sottrazione internazionale dei minori, contesi spesso tra i genitori in seguito a separazioni o divorzi, tenendo sempre nella massima considerazione l'interesse superiore del bambino;

91.

sottolinea che l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia recita: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»; ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, (in prosieguo «la Convenzione dell'Aia») per interesse del fanciullo si intende un rientro rapido dopo la sottrazione; tuttavia l'interesse del fanciullo implica ben di più, ad esempio un ambiente fisico immediato sicuro, un clima affettivo, una struttura educativa improntata al supporto e alla flessibilità, adeguati modelli di comportamento dei genitori, la continuità dell'educazione e dell'assistenza come pure condizioni di vita corrette; La Convenzione dell'Aia non tiene conto di tali criteri: ad esempio, non considera chi sia il genitore responsabile della sottrazione, se sia o meno il genitore affidatario, l'età del bambino, da quanto tempo il bambino si trova nell'altro paese, se vi frequenta la scuola e si è fatto delle amicizie ecc.; se ne può trarre la conclusione che, a dispetto delle «buone» intenzioni della Convenzione dell'Aia e del regolamento (CE) n. 2201/2003, i diritti del bambino spesso non sono adeguatamente garantiti; invita pertanto la Commissione a intraprendere un'azione per garantire più efficacemente i diritti del bambino anche in questo contesto e la esorta a presentare proposte in materia;

92.

chiede di introdurre misure adeguate e tempestive per la ricerca ed il ritrovamento dei bambini scomparsi e sequestrati, incluso il ricorso al Sistema di Informazione Schengen per impedire che attraversino le frontiere; plaude alla hotline europea per la ricerca di bambini scomparsi e al corrispondente operato delle ONG e incoraggia la Commissione a promuovere la creazione di una linea telefonica europea aperta per i bambini e i giovani con problemi;

93.

chiede alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di attuare le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134 e A/RES/49/179, sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, A/RES/47/196, sull'istituzione di una Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, e A/RES/50/107, sulla celebrazione dell'Anno internazionale per l'eliminazione della povertà e la proclamazione del primo decennio delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà, nonché i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, sui diritti dell'uomo e l'estrema povertà, E/CN.4/1996/25, sul diritto allo sviluppo, e E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali;

Povertà/Discriminazione

94.

ricorda che all'interno dell'Unione europea il 19 % dei bambini vive sotto la soglia di povertà e che è pertanto necessario prevedere adeguate misure d'aiuto rispondenti alle esigenze dei minori, anche a sostegno delle loro famiglie e invita gli Stati membri ad adottare obiettivi ambiziosi e realizzabili di riduzione — e, a termine, di eradicazione — della povertà infantile;

95.

auspica la creazione di strutture adeguate negli Stati membri per aiutare i minori e i genitori ad adeguarsi a circostanze familiari mutate;

96.

invita la Commissione ad adottare misure che consentano ai minori di godere della loro età infantile e di prendere parte ad attività proprie dell'infanzia senza discriminazioni ed esclusioni sociali;

97.

invita la Commissione ad adoperarsi per integrare strategie incentrate particolarmente sulla povertà infantile, la disoccupazione dei giovani e l'inclusione sociale delle minoranze in tutte le strategie di sviluppo pertinenti, compresi i documenti strategici ed i programmi indicativi sulla riduzione della povertà;

98.

chiede alle istituzioni in questione di offrire ai minori l'opportunità di fornire un reale contributo nella lotta contro la povertà; chiede, ai fini di una migliore efficacia nella lotta contro la povertà dei bambini, che tutte le parti interessate, tra cui i bambini più poveri, siano realmente attive nella concezione, nell'attuazione e nella valutazione dei progetti volti a sradicare l'estrema povertà;

99.

insiste sulla necessità di fare della lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini, cioè il traffico di minori a scopo sessuale, la pornografia infantile e il turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, uno degli obiettivi centrali della strategia all'interno e all'esterno dell'Unione europea, in particolare alla luce degli obiettivi di sviluppo del Millennio; sottolinea che la povertà è spesso una delle molteplici cause di esclusione sociale, discriminazione e vulnerabilità dei minori; ritiene comunque che lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori trovi la sua causa principale nella domanda di rapporti sessuali con minori e nella criminalità organizzata, che è pronta a sfruttare le situazioni che rendono i bambini a rischio;

100.

chiede che si prenda in considerazione l'apporto di un'assistenza psicosociale e un sostegno emozionale ai minori che vivono in situazioni difficili, per esempio un conflitto armato e situazioni di crisi, ai minori sfollati o ai minori che vivono in estrema povertà;

101.

chiede agli Stati membri di esercitare il loro dovere di assistenza e di protezione di tutti i bambini dai rischi di malnutrizione, malattia, maltrattamenti e abusi, a prescindere dalla loro situazione sociale e/o giuridica o da quella dei loro genitori;

102.

chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva comprendente tutte le discriminazioni riprese all'articolo 13 del trattato CE e tutti i settori ripresi nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (13);

103.

invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare particolare attenzione a tutte le forme di discriminazione nei confronti dei minori, comprese la discriminazione contro i minori che soffrono di difficoltà di apprendimento (per esempio dislessia, discalcolia, disprassia) o di altre disabilità;

104.

si compiace per l'esistenza di numerose ONG e di numerosi volontari che creano legami di amicizia e solidarietà tra i bambini meno favoriti e i bambini di varie condizioni sociali per vincere la miseria e l'esclusione sociale; chiede alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di fare in modo che i bambini più poveri possano anch'essi beneficiare dei progetti comunitari e che determinati progetti del Servizio volontario europeo offrano a tali organizzazioni maggiori possibilità di accogliere giovani volontari;

105.

chiede in particolare che i minori Rom e i minori appartenenti ad altre minoranze nazionali beneficino di misure mirate, segnatamente al fine di porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all'esclusione sociale e scolastica nonché allo sfruttamento di cui sono spesso vittime; invita altresì gli Stati membri a esplicare sforzi per eliminare l'eccessiva presenza di minori Rom negli istituti per disabili mentali; auspica inoltre la promozione di campagne di scolarizzazione, misure per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica nonché progetti per la prevenzione e l'assistenza sanitaria, comprese le vaccinazioni;

106.

ritiene che l'UE debba porsi l'obiettivo di far sì che nel suo territorio non vi siano più minori senza dimora o bambini di strada; chiede che siano previste misure adeguate e mirate per aiutare i bambini senza dimora e i bambini di strada dal momento che, per la maggior parte, sono fortemente traumatizzati e socialmente esclusi, non ricevono un'istruzione formale o cure sanitarie, sono particolarmente suscettibili di diventare vittime della tratta di esseri umani (tra cui prostituzione, traffico di organi e adozioni illegali), della tossicodipendenza e della criminalità e sono spesso obbligati a mendicare;

107.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di riconoscere che l'esistenza di migliaia di bambini di strada e di bambini costretti a mendicare costituisce un grave problema dal punto di vista dei diritti sociali e umani che viola le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e invita inoltre gli Stati membri a istituire sanzioni contro i responsabili dell'umiliazione di bambini costretti a mendicare;

108.

chiede all'Unione europea, agli Stati membri e alle organizzazioni della società civile di fare in modo che ogni bambino abbia la possibilità di appartenere a un gruppo o ad un'associazione di bambini per incontrarne altri e ad avere con loro uno scambio di opinioni; chiede, di conseguenza, che vengano adottate misure di sostegno offerte da adulti desiderosi di permettere ad ogni bambino di avere il suo posto nel gruppo e di potervisi esprimere; chiede, di conseguenza, agli Stati membri e agli enti locali competenti, di incoraggiare progetti volti a tale espressione dei bambini come, ad esempio, consigli comunali o parlamenti di bambini, prestando una attenzione particolare alla partecipazione dei bambini più esclusi;

109.

auspica di verificare la possibilità di concepire uno strumento comunitario in materia di adozioni, elaborato conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e ad altre norme internazionali applicabili, che migliori la qualità dell'assistenza nei servizi di informazione, la preparazione per l'adozione internazionale, il trattamento delle procedure di richiesta di adozione internazionale e i servizi post-adozione, tenendo presente che tutte le convenzioni internazionali relative alla protezione dei diritti del fanciullo riconoscono ai bambini abbandonati od orfani il diritto ad avere una famiglia e a essere protetti;

110.

chiede agli Stati membri di agire per garantire il diritto fondamentale del minore di avere una famiglia; sollecita pertanto gli Stati membri a intervenire per identificare soluzioni efficaci atte a prevenire l'abbandono di minori e l'accoglimento in istituto dei minori abbandonati od orfani; ritiene che, quando si tratta di trovare una nuova soluzione per un minore, l'interesse superiore del bambino, come enunciato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, debba sempre essere l'aspetto prevalente;

111.

ritiene che l'adozione possa avvenire nel paese di origine del bambino oppure trovando una famiglia attraverso l'adozione internazionale, conformemente alla legislazione nazionale e alle convenzioni internazionali, e che la sistemazione in istituto debba essere usata solo come soluzione temporanea; potrebbe essere presa in considerazione una soluzione alternativa di accoglienza in famiglia quale l'affido familiare; esorta vivamente gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con la Conferenza dell'Aia, il Consiglio d'Europa, e le organizzazioni per i bambini, a elaborare un quadro che permetta di garantire la trasparenza e un controllo efficace dello sviluppo di tali bambini e a coordinare le loro azioni, in modo da impedire il traffico di minori; sollecita, a tale proposito, gli Stati membri a prestare speciale attenzione ai bambini con esigenze particolari, ad esempio i bambini che richiedono cure mediche o i bambini disabili;

112.

incoraggia gli Stati membri a impostare azioni a favore dei giovani adulti provenienti da orfanotrofi o da strutture di accoglimento affinché possano beneficiare di misure di accompagnamento per aiutarli a elaborare progetti per il loro futuro professionale e facilitare la loro integrazione nella società;

113.

sottolinea che i giovani delinquenti sono socialmente emarginati e che ciò in pratica ne rende spesso impossibile un normale reinserimento nella società; incoraggia pertanto gli Stati membri a definire strategie di accompagnamento di questi minori o giovani adulti a rischio, per aiutarli a elaborare progetti per il loro avvenire professionale e facilitarne il reinserimento nella società;

114.

osserva che i minori che si occupano di genitori o di fratelli o sorelle aventi bisogni specifici dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico mirato;

115.

rileva che la futura strategia comunitaria dovrebbe riconoscere il ruolo importante della famiglia quale istituto fondamentale della società per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei minori; è del parere che occorra tenere pienamente conto dei diritti dell'infanzia in sede di conciliazione della vita professionale e della vita familiare e nell'ambito delle problematiche attinenti all'orario di lavoro, sottolineando specialmente la situazione delle madri disabili e delle madri con bambini disabili, nonché nella formulazione di politiche di sostegno pubblico e privato ai figli e ai genitori affinché ambedue i genitori siano in grado di assumersi e condividere le loro responsabilità educative e di assistenza; ritiene che si debba riconoscere che un numero crescente di persone vive oggigiorno nell'ambito di situazioni familiari alternative, che non corrispondono all'immagine della famiglia nucleare classica composta da madre, padre e loro figli biologici;

116.

esorta gli Stati membri a sopprimere tutte le limitazioni al diritto dei genitori di avere contatti con i figli determinate dalle differenze di cittadinanza, in particolare in ordine alla scelta di parlare una lingua diversa dalla lingua ufficiale in un determinato paese; ritiene che la soppressione delle limitazioni imposte alle famiglie multinazionali nel cui seno esiste un conflitto tra i genitori dovrebbe comportare la libertà illimitata di parlare la lingua scelta dal minore e dal genitore, nel debito rispetto delle condizioni relative all'obbligo di supervisione degli incontri eventualmente imposte dagli organi giudiziari;

117.

si compiace per l'istituzione di garanti per l'infanzia e invita tutti gli Stati membri a facilitare la loro introduzione a livello nazionale e locale;

Lavoro minorile

118.

sottolinea che è essenziale che i minori aventi un'età legale sufficiente per lavorare siano rimunerati sulla base di pari salario per pari lavoro;

119.

esorta la Commissione a provvedere a che il problema del lavoro infantile e la protezione dei bambini contro tutte le forme di abuso, sfruttamento e discriminazione costituiscano questioni centrali delle discussioni delle commissioni e dei sottogruppi dei diritti dell'uomo costituiti nel quadro degli accordi di commercio e di cooperazione;

120.

sottolinea la necessità di assicurare che tutte le politiche, interne ed esterne, a livello sia degli Stati membri che dell'Unione europea, tengano in considerazione l'eliminazione di tutte le forme di lavoro minorile; ritiene che l'istruzione a tempo pieno, sia per i bambini che per le bambine, costituisca il miglior metodo per affrontare il problema, sia per prevenire tali abusi che per spezzare il circolo vizioso dell'analfabetismo e della povertà per il futuro;

121.

condanna fermamente tutte le forme di tratta di lavoro minorile, schiavitù e asservimento nonché le forme di lavoro nocive per la salute e la sicurezza dei minori; esorta la Commissione e il Consiglio a subordinare maggiormente gli aiuti commerciali e allo sviluppo dell'Unione europea nei confronti di paesi terzi al rispetto, da parte di questi ultimi, della convenzione dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

122.

sottolinea che taluni prodotti venduti nell'UE possono essere fabbricati mediante il lavoro minorile; esorta la Commissione a mettere in atto un meccanismo che consenta alle vittime del lavoro minorile di chiedere riparazione nei confronti delle imprese dell'Unione europea presso i tribunali nazionali degli Stati membri; esorta la Commissione ad imporre il rispetto delle norme lungo l'intero circuito di fornitura e, soprattutto, a presentare strumenti che rendano l'appaltatore principale responsabile nell'Unione europea in casi di violazioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro minorile nei circuiti di fornitura; invita a tal fine l'Unione europea a usare il Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) per lottare più efficacemente contro lo sfruttamento del lavoro minorile presente in diverse parti del mondo, adottando misure specifiche per i lavori pericolosi che molti minori sono costretti a svolgere;

Minori con genitori immigrati, richiedenti asilo e rifugiati

123.

chiede che sia riservata un'attenzione particolare, nell'interesse superiore del fanciullo, alla situazione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei minori migranti nonché dei minori i cui genitori siano richiedenti asilo, rifugiati o immigrati illegali, affinché detti minori possano godere dei propri diritti a prescindere dallo status giuridico dei genitori e non debbano subire ripercussioni negative di una situazione di cui non sono responsabili e affinché siano soddisfatte le loro esigenze specifiche e preoccupandosi particolarmente di preservare l'unità familiare qualora ciò sia nel superiore interesse del bambino;

124.

chiede che sia riservata un'attenzione particolare ai minori non accompagnati in tutte le pratiche di immigrazione, di qualsiasi tipo esse siano, poiché la criminalità organizzata sfrutta ogni possibilità di introdurre in un paese un minore per poi sfruttarlo; ritiene che per questo gli Stati membri debbano assicurare che vigano politiche di protezione dell'infanzia in tutte le situazioni immaginabili;

125.

chiede l'accesso all'istruzione per i minori immigrati, nonché la creazione di programmi e risorse, da una prospettiva interculturale, con un'attenzione particolare alle situazioni di vulnerabilità e ai minori non accompagnati;

126.

ricorda che le norme internazionali sulla protezione dell'infanzia sono applicabili ai minori non accompagnati che giungono nel territorio dell'Unione europea attraverso il canale dell'immigrazione clandestina; chiede a tutte le autorità locali, regionali e nazionali, nonché alle istituzioni dell'UE, di prestare la massima collaborazione possibile per tutelare questi minori non accompagnati; invita la Commissione a stabilire con i paesi terzi d'origine procedure di cooperazione internazionale in materia di assistenza che garantiscano una corretta restituzione dei minori a tali paesi; chiede inoltre che siano stabiliti meccanismi di tutela dei minori rientrati nei paesi d'origine, sia nell'ambito delle famiglie biologiche, sia mediante meccanismi o istituzioni che offrano loro una protezione efficace;

127.

chiede che nel contesto dell'adozione, secondo la procedura di codecisione, dei nuovi strumenti sui quali si baserà il sistema comune di asilo figuri in primo piano la protezione dei diritti dei minori e che per essi siano elaborate misure specifiche che tengano conto della loro vulnerabilità e che prevedano, in particolare, un accesso adeguato dei minori al sistema d'asilo, orientamenti sulle procedure relative ai minori, una debita considerazione delle ragioni individuali che giustificano asilo di un minore in seno a una famiglia richiedente asilo e maggiori possibilità di ricongiungimento familiare nel quadro della procedura d'asilo;

128.

richiama l'attenzione sulla situazione particolare dei minori migranti separati da entrambi i genitori o dalla persona precedentemente incaricata della loro custodia ai sensi della legge o del diritto consuetudinario, e chiede che si prenda in considerazione la necessità di una misura speciale dell'Unione europea incentrata sul diritto all'assistenza di tutti i minori non accompagnati, sul diritto di accesso al territorio, sulla designazione e il ruolo del tutore, sul diritto di essere ascoltato, sulle condizioni di accoglienza, sulle misure per rintracciare la famiglia e su altre eventuali soluzioni durature;

129.

richiama l'attenzione sulla condizione di particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati, dei minori apolidi, nonché dei minori non registrati alla nascita; chiede che gli Stati membri adottino misure specifiche basate sul superiore interesse del singolo minore, nei termini definiti in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

130.

sottolinea il ruolo dell'istruzione, che dovrebbe essere egualitaria ed esente da violenze o punizioni corporali; esorta la Commissione a destinare le risorse necessarie per impedire qualunque tipo di violenza nelle comunità di profughi, e in particolare la violenza di genere e lo sfruttamento sessuale, mediante l'istituzione di programmi educativi e di sensibilizzazione in materia di genere, diritti dell'uomo, salute sessuale e riproduttiva, mutilazione genitale femminile e AIDS/HIV, adeguati ai minori di ambo i sessi;

131.

sottolinea che esiste una discrepanza tra la legislazione e la prassi nell'applicazione degli strumenti di asilo europei, e che esistono enormi differenze nel modo in cui i minori che godono dello status di rifugiato sono trattati nei vari Stati membri;

132.

sottolinea che il 5 % dei richiedenti asilo è costituito da minori non accompagnati, un fatto che richiede la nomina di tutori legali qualificati per rappresentare gli interessi dei minori non accompagnati in seguito al loro arrivo nel paese d'accoglienza; chiede un miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nelle strutture d'accoglienza; deplora la mancanza di procedure di asilo specifiche per i minori;

133.

nota che molti dei rischi a cui sono esposti i bambini rifugiati sono analoghi a quelli dei bambini sfollati con la forza all'interno dei confini dei propri paesi;

134.

insiste che i bambini dovrebbero essere rimpatriati nel loro paese d'origine solo quando è garantita la loro sicurezza e sottolinea l'esigenza di ritrovare le loro famiglie e di riunificarli con i familiari; sottolinea che il loro rimpatrio va vietato se esiste la possibilità che subiscano gravi danni, come ad esempio il lavoro minorile, lo sfruttamento o la violenza sessuale, il rischio di mutilazione genitale femminile, l'esclusione sociale o il coinvolgimento in conflitti armati;

135.

sottolinea l'esigenza di migliorare la raccolta di dati sui bambini che chiedono lo status di rifugiati, su quelli che risiedono illegalmente nel territorio di un altro Stato ma non chiedono lo status di rifugiati, sui risultati delle procedure di asilo e sul futuro di questi bambini dopo l'adozione di una decisione definitiva positiva o negativa riguardo alla loro richiesta di asilo, al fine di garantire che tali bambini non scompaiano nell'anonimato o diventino vittime della criminalità;

136.

rileva le conseguenze negative dell'emigrazione e la situazione precaria dei minori abbandonati nei loro paesi dai genitori emigrati; sottolinea l'esigenza di garantire a questi minori un'assistenza globale, l'integrazione e l'istruzione, nonché il ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia possibile;

137.

esorta la Commissione a effettuare uno studio sulla possibilità di offrire la cittadinanza dell'Unione ai bambini nati nell'UE, a prescindere dallo status giuridico dei genitori;

138.

ricorda che la detenzione amministrativa dei bambini migranti dovrebbe essere una misura eccezionale; sottolinea che i bambini accompagnati dalle loro famiglie dovrebbero essere detenuti unicamente come ultima ratio, per il periodo più breve possibile e se questo è nel loro interesse superiore in conformità dell'articolo 37, punto b della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, e che i minori non accompagnati non dovrebbero essere detenuti o respinti;

139.

ricorda che i bambini migranti hanno diritto all'istruzione e a divertirsi;

Diritto dei minori all'informazione e all'istruzione

140.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire un sistema efficace che garantisca, tanto a casa quanto a scuola, e a un livello adeguato alla loro età e sviluppo intellettuale, che i minori siano sensibilizzati sui loro diritti e possano esercitarli;

141.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle ragazze all'informazione e all'educazione sui servizi sanitari e di salute riproduttiva;

142.

sollecita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle loro strutture per l'infanzia, compresa una formazione permanente e una formazione sui diritti dei bambini, buone condizioni di lavoro e salari ragionevoli per le persone che si occupano professionalmente dei bambini, visto che tali strutture e il loro personale danno ai bambini una solida base per il futuro, oltre a rappresentare un vantaggio per i genitori, soprattutto per quanto riguarda lo sgravio di lavoro per i genitori che lavorano e i genitori soli; ritiene che ciò contribuisca a sua volta a ridurre la povertà delle donne e quindi dei minori;

143.

invita la Commissione e gli Stati membri a compiere uno sforzo concertato per aiutare i paesi partner a realizzare l'obiettivo di un'istruzione primaria gratuita e universale (obiettivo di sviluppo del Millennio 2) e sollecita la Commissione e gli Stati membri a fornire i finanziamenti necessari per l'iniziativa accelerata «Istruzione per tutti»;

144.

sottolinea l'esigenza di prestare maggiore attenzione all'obiettivo di sviluppo del Millennio 3 sull'uguaglianza di genere e l'istruzione delle ragazze, nonché all'assunzione e la formazione di insegnanti di sesso femminile a livello locale, l'eliminazione di ogni pregiudizio maschilista nei curricula, la localizzazione delle scuole in prossimità delle comunità da esse servite e la fornitura di adeguate strutture sanitarie; osserva che le scuole dovrebbero rappresentare aree di sicurezza in cui i diritti dei bambini sono rispettati e che andrebbe energicamente prevenuto e affrontato il problema delle molestie e delle violenze sessuali all'interno delle scuole e intorno ad esse;

145.

invita gli Stati membri a promuovere progetti di vita in comune tra varie generazioni (ad esempio case con persone appartenenti a varie generazioni) per permettere ai bambini di crescere con gli anziani e agli anziani, da un lato di beneficiare di una rete d'accompagnamento sociale e, dall'altro, di rendersi utili allo sviluppo dei bambini attraverso la condivisione delle conoscenze e dell'esperienza;

146.

sottolinea che il diritto all'istruzione costituisce un presupposto fondamentale per lo sviluppo sociale dei bambini e che di questo diritto devono poter godere tutti i bambini in base alle loro attitudini individuali, indipendentemente dalle loro origini etniche e sociali e dalla loro situazione familiare;

147.

ritiene che i minori debbano aver accesso all'istruzione a prescindere dal loro status e/o da quello dei loro genitori; sottolinea l'importanza di garantire tale accesso ai figli dei migranti e/o dei rifugiati;

148.

rileva la necessità che la futura strategia dell'Unione europea riconosca il diritto all'istruzione sulla base delle pari opportunità e della non discriminazione;

149.

incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché i programmi di studio scolastici includano materiale sui diritti dell'uomo e i valori comuni alla base della cittadinanza democratica;

150.

chiede che tra le priorità della strategia dell'Unione europea figuri l'approvazione di una serie coerente di misure volte a garantire ai bambini portatori di disabilità l'esercizio dei propri diritti, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di favorire la loro integrazione scolastica, sociale e professionale, in ogni fase della loro vita;

151.

raccomanda inoltre alla Commissione e agli Stati membri di analizzare le esigenze specifiche degli allievi con disabilità e di applicare programmi di scolarizzazione personalizzati per favorire la loro integrazione nella società;

152.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare particolare attenzione all'istruzione integrata dei bambini con disabilità, garantendo la loro serena integrazione sociale mentre frequentano ancora la scuola ed accrescendo la tolleranza dei bambini sani non disabili verso le disabilità e le disuguaglianze sociali;

153.

chiede che vengano affrontate con maggiore determinazione le questioni legate alla discriminazione, alla diversità sociale, all'insegnamento della tolleranza nelle scuole, all'educazione a favore di una vita sana, all'educazione alimentare, alla prevenzione dell'abuso di alcool, droghe, farmaci e prodotti psicotropi e altre sostanze tossiche nonché a un'adeguata educazione in materia di salute sessuale;

154.

ricorda che l'inserimento precoce del bambino in strutture collettive (ad esempio asili nido e scuole) è una delle soluzioni migliori per conciliare la vita professionale con quella familiare e contribuisce inoltre a far sì che, nei primi anni del suo sviluppo, il bambino possa beneficiare delle pari opportunità e socializzare;

155.

rileva che impedire alle ragazze di beneficiare della scolarizzazione, di praticare sport, quale il nuoto, per ragioni culturali non è giustificato da nessuna cultura o religione e non deve essere tollerato;

156.

chiede agli Stati membri di dare a tutti i minori l'accesso libero o a costi contenuti alle infrastrutture di gioco e di sport appropriate per la loro età;

Salute

157.

mette in evidenza il fatto preoccupante che l'obesità, in particolare tra i minori, registri un aumento in Europa; sottolinea che, secondo le stime, più di 21 milioni di minori sono sovrappeso nell'UE e che tale cifra cresce di 400 000 unità all'anno; invita la Commissione a presentare proposte volte a regolamentare la pubblicità aggressiva ed ingannevole e a migliorare le disposizioni relative all'etichettatura nutrizionale degli alimenti trasformati onde contrastare il problema crescente dell'obesità;

158.

invita gli Stati membri e le loro autorità competenti a raddoppiare gli sforzi affinché i minori vivano in un ambiente fisico sano, tenendo presente l'effetto sproporzionato dell'inquinamento e delle cattive condizioni di vita sui giovani; ritiene altresì che sarebbe opportuno accordare debita attenzione alle condizioni che regnano nell'ambiente educativo del minore ed instaurare norme appropriate;

159.

rammenta il diritto dei bambini e delle bambine alla salute e, in particolare, il diritto alla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, e constata che la protezione della salute delle madri deve far parte integrante della futura strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori, che dovrebbe promuovere condizioni di vita e di lavoro adeguate alle donne incinte o che allattano e insiste sull'osservanza della legislazione vigente a protezione dei diritti delle lavoratrici, nonché un accesso paritario ed universale per tutte le donne alle cure sanitarie pre e postnatali di qualità nel settore pubblico onde ridurre la mortalità materna e infantile nonché la trasmissione di malattie dalla madre al bambino; sottolinea l'importanza vitale che il congedo di maternità ha per lo sviluppo del bambino, particolarmente tenuto conto dello stretto contatto con la madre non solo nei primi mesi di vita ma per tutto il primo anno di vita;

160.

accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosca che dalla nascita fino all'età adulta i bambini manifestano esigenze molto diverse durante le varie fasi di sviluppo della vita; ricorda il diritto dei bambini al godimento del miglior stato di salute raggiungibile e, in particolare, il diritto degli adolescenti a una formazione e a servizi in materia di salute riproduttiva e di pianificazione familiare; ritiene pertanto che tale diritto debba formare parte integrante della futura strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori;

161.

rileva che i diritti del minore quali definiti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia si riferiscono a tutti gli esseri umani di età inferiore ai 18 anni e che devono essere riconosciute le esigenze specifiche degli adolescenti relative alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti ad essa inerenti;

162.

sottolinea l'importanza di promuovere politiche sulla salute sessuale e riproduttiva al fine di ridurre e possibilmente evitare le malattie a trasmissione sessuale (compreso l'HIV/AIDS), le gravidanze indesiderate e gli aborti illegali e non sicuri per le giovani donne ed evitare la scarsa comprensione, da parte dei giovani, delle loro esigenze in materia di salute riproduttiva;

163.

invita la Commissione e agli Stati membri ad adottare misure per proteggere i bambini i cui genitori sono affetti da HIV/AIDS, e sottolinea l'esigenza di centrare l'obiettivo di sviluppo del Millennio 5 (migliorare la salute materna), l'obiettivo di sviluppo del Millennio 4 (riduzione della mortalità infantile) e l'obiettivo di sviluppo del Millennio 6 (lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie); chiede altresì con insistenza investimenti destinati alla ricerca e allo sviluppo di farmaci pediatrici antiretrovirali, alla fornitura di zanzariere antimalaria e alla promozione delle vaccinazioni attraverso l'alleanza GAVI (già nota come Alleanza mondiale per i vaccini e l'immunizzazione);

164.

invita gli Stati membri a fornire istruzione, informazione e consulenza in materia sessuale per accrescere la consapevolezza e il rispetto della sessualità della persona e per prevenire gravidanze indesiderate nonché la propagazione dell'HIV/AIDS e di altre malattie a trasmissione sessuale e facilitare l'accesso ai vari contraccettivi e alle informazioni al riguardo;

165.

invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori ed adolescenti, a scuola e fuori dalla scuola, ricevano informazioni scientifiche adattate e complete sulla salute sessuale e riproduttiva in modo da compiere scelte informate sulle questioni concernenti il loro benessere personale, compresa la prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e dell'HIV/AIDS;

166.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, pari accesso ai minori dei due generi a tutti i livelli dell'istruzione e della sanità, con particolare riguardo ai minori svantaggiati e ai minori appartenenti a minoranze etniche o sociali;

167.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare gli effetti deleteri degli alcolici sulle donne e i minori:

a)

fornendo migliori informazioni alle donne sulla sindrome alcolica fetale,

b)

garantendo adeguati servizi sanitari e di consultazione per le donne con problemi di alcolismo durante e dopo la gestazione, nonché per le donne e i minori provenienti da famiglie con problemi di alcolismo e tossicodipendenza,

c)

emanando una normativa più rigorosa in materia di pubblicità per le bevande alcoliche e la sponsorizzazione di manifestazioni sportive da parte dell'industria degli alcolici, vietandone la pubblicità tra le 6:00 e le 21:00 e la pubblicità di alcolici con contenuti destinati ai minori (giochi informatici, fumetti), onde evitare di dare a questi ultimi un'immagine positiva degli alcolici, e

d)

vietando quelle bevande alcoliche la cui presentazione le renda difficilmente distinguibili da dolciumi o giocattoli, in quanto i minori non riescono a distinguere tra bevande alcoliche e non alcoliche;

168.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che vengano create condizioni che permettano a ogni bambino l'accesso a tutti i tipi e livelli di servizio sanitario e, qualora necessario, ad adottare misure positive affinché i gruppi svantaggiati possano beneficiare delle opzioni di servizio sanitario dalle quali, altrimenti, resterebbero esclusi;

169.

rammenta che la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (14), sancisce i diritti sul lavoro delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento e impone ai datori di lavoro di adottare tutti i provvedimenti del caso per evitare che la donna o il nascituro siano esposti a rischi sanitari sul luogo di lavoro;

170.

chiede che vengano studiati e valutati gli effetti dell'inquinamento ambientale sui sistemi ormonale, neurologico, psichico e immunitario dei minori, l'introduzione di valutazioni delle incidenze sui bambini nel contesto della pianificazione dei trasporti e del territorio e l'introduzione di una «etichettatura positiva» per i giocattoli importati non fabbricati ricorrendo al lavoro minorile;

Registrazione delle nascite

171.

riconosce il diritto di ogni bambino di essere registrato alla nascita, come riconoscimento giuridico della sua esistenza e del suo diritto di acquisire una nazionalità e un'identità, indipendentemente dal sesso o dall'origine etnica, nonché dalla nazionalità o dalla condizione di rifugiato, immigrante o richiedente asilo dei suoi genitori;

172.

riconosce che i certificati di nascita aiutano a proteggere un bambino contro le violazioni che si fondano su dubbi in merito alla sua età o identità; ritiene che un sistema affidabile di registrazione delle nascite ostacoli la tratta di minori e il traffico di organi, ponga un freno all'adozione illegale e impedisca le dichiarazioni false relative all'età dei minori in vista di matrimoni precoci, reclutamento militare dei minori, sfruttamento sessuale, lavoro minorile (15) e il trattamento giurisdizionale dei minori come se fossero adulti;

173.

mette in evidenza il fatto che «l'invisibilità» dei bambini non registrati ne aumenta la vulnerabilità e la possibilità che le violazioni dei loro diritti passino inosservate;

174.

deplora l'esistenza in taluni paesi di una discriminazione di genere nella registrazione delle nascite, con l'applicazione di normative e pratiche contrarie alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e che comprendono il rifiuto della registrazione alle madri sole, il rifiuto di iscrivere la nazionalità della madre e la discriminazione nella registrazione delle ragazze prive di istruzione scolastica quando l'accesso alla registrazione è basato sul sistema d'istruzione;

175.

invita la Commissione e le organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori e quelle di aiuto umanitario a concertare un'azione volta a sensibilizzare in merito alla necessità della registrazione delle nascite nei paesi terzi; rileva che la mancanza di un certificato di nascita può impedire a un bambino di ottenere il riconoscimento di eventuali diritti ereditari e l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e all'assistenza materiale da parte dello Stato; sollecita la promozione di azioni volte a garantire che tali servizi siano prestati universalmente fino al completamento della registrazione ufficiale;

176.

invita la Commissione a esortare gli Stati membri a istituire sistemi di registrazione permanenti e sostenibili, operanti dal livello nazionale a quello locale, disponibili gratuitamente per tutta la popolazione, compresi gli abitanti delle zone remote, anche creando unità mobili di registrazione, nonché a fornire una formazione adeguata agli ufficiali di stato civile e a stanziare risorse sufficienti per finanziare tali iniziative;

177.

invita le istituzioni comunitarie e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi volti a garantire un efficace coordinamento delle politiche intese a incoraggiare la registrazione delle nascite, in particolare con l'intervento delle Nazioni Unite e delle relative agenzie interessate, allo scopo di concordare un'agenda comune per la promozione di una efficace risposta mondiale;

I minori nei conflitti armati

178.

sottolinea la cruciale necessità di applicare gli orientamenti dell'UE sui bambini nei conflitti armati;

179.

esorta gli Stati membri ad adottare nelle legislazioni nazionali lo Statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale e a indagare, perseguire in giudizio e punire tutti coloro che hanno reclutato illegalmente bambini in forze o gruppi armati o li hanno utilizzati per partecipare attivamente in conflitti, in modo da compiere ogni sforzo possibile per porre termine alla cultura dell'impunità per tali reati;

180.

accoglie con favore l'adozione degli «Impegni di Parigi del 2007 per la protezione dei bambini contro il reclutamento illegale o l'impiego in forze o gruppi armati», che aggiornano i principi di Città del Capo del 1997, ed esorta tutti gli Stati ad adottarli;

181.

ritiene che siano necessarie misure per garantire che i bambini privati della loro libertà siano trattati conformemente alle leggi umanitarie internazionali e ai diritti umani, tenendo conto del loro particolare stato di minori e per proibire la loro detenzione insieme ad adulti, fatta eccezione per genitori con bambini piccoli; sottolinea al riguardo la necessità di promuovere programmi di formazione destinati a sensibilizzare gli agenti e il personale degli organi giudiziari e di polizia dei paesi in cui si sia constatato il ricorso a bambini o bambine soldato;

182.

sottolinea la necessità di trattare i bambini secondo le norme della giustizia minorile e di cercare alternative ai procedimenti giuridici; chiede pubblici ministeri specializzati per i minori e avvocati attivi in materia di legislazione sociale incaricati di assistere i minori in giudizio; chiede l'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione;

183.

chiede la reintegrazione e la riabilitazione fisica, sociale e psicologica dei minori ex combattenti e degli altri bambini vittime dei conflitti armati, la riunificazione con le loro famiglie, un'assistenza alternativa per i bambini per i quali non è possibile una riunificazione, corsi di recupero dell'istruzione e la diffusione di informazioni sull'HIV/AIDS; sottolinea la necessità, ai fini della loro reintegrazione, di rispondere alle esigenze specifiche delle bambine soldato, spesso ripudiate e emarginate a livello sociale, destinando le risorse necessarie per istituire programmi in materia di istruzione, salute sessuale, sostegno psicologico e mediazione familiare;

184.

sottolinea la necessità che gli Stati membri intraprendano un'azione diplomatica congiunta ogniqualvolta siano riferiti casi di minori reclutati in unità militari o in gruppi armati;

185.

rileva che l'assistenza di urgenza ai bambini di Stati fragili, coinvolti in conflitti, di rado si estende ad un'istruzione adeguata e chiede alla Commissione di sostenere attività educative, compresa l'applicazione delle norme minime segnalate dalla Rete di agenzie per l'istruzione in situazioni di emergenza, sia nel periodo dell'emergenza che nella fase di transizione dalla crisi allo sviluppo;

186.

rileva che la mancanza di una soluzione definitiva dei conflitti congelati crea una situazione in cui nelle zone interessate è ignorato lo stato di diritto e sono perpetrate violazioni dei diritti dell'uomo, il che costituisce un grave ostacolo alla garanzia di tutti i diritti dei minori; sollecita l'adozione di misure volte a rispondere alle esigenze specifiche dei minori e delle loro famiglie nelle aree interessate da conflitti congelati;

Minori e democrazia

187.

sottolinea il diritto dei minori di crescere in una società libera ed aperta in cui i diritti dell'uomo e la libertà di espressione sono rispettati e in cui non vige più la pena di morte, in particolare nel caso delle persone minori di età;

188.

sottolinea che la posizione dei minori negli Stati non democratici è molto precaria e chiede alla Commissione di accordare attenzione a questo gruppo di persone;

189.

invita la Commissione ad esaminare la questione della sensibilizzazione politica dei minori e dei giovani nei paesi terzi in cui la democrazia è limitata in modo che tali giovani possano diventare cittadini dotati di una coscienza politica;

190.

chiede alla Commissione di sottolineare quanto sia importante che i giovani possano dar voce alle loro opinioni in modo volontario attraverso le organizzazioni (politiche) giovanili;

191.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, nonché alla Rete europea di osservatori nazionali per l'infanzia (ChildONEurope), al Consiglio d'Europa, al Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, all'UNICEF, all'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) , all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).


(1)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.

(4)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 259.

(5)  http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.

(6)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(7)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).

(8)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 355.

(9)  La convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile fa diretto riferimento alla tratta come ad una delle forme peggiori di sfruttamento.

(10)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(11)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 220.

(12)  ECPAT: rete di sostegno internazionale per far fronte alla prostituzione minorile, alla pedopornografia e alla tratta dei minori a fini sessuali.

(13)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(14)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(15)  Quale definito all'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/46


P6_TA(2008)0013

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sull'educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere (2007/2114(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Educazione degli adulti: non è mai troppo tardi per apprendere»(COM(2006)0614),

vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (1),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la solidarietà tra le generazioni (3),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000,

visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

vista la sua posizione, definita in prima lettura il 25 settembre 2007, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (4),

vista la sua posizione, definita in prima lettura il 24 ottobre 2007, sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (5),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sull'efficienza e l'equità nei sistemi europei d'istruzione e formazione (6),

viste la sua risoluzione del 13 marzo 2007 su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (7) e la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea — 2007 (8),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0502/2007),

A.

considerando che l'educazione degli adulti sta diventando una priorità politica che necessita di programmi concreti e adeguati, nonché di visibilità, accesso, risorse e metodi di valutazione,

B.

considerando che l'istruzione e la formazione sono fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona relativi alla crescita economica, alla competitività e all'inclusione sociale,

C.

considerando che almeno quattro milioni di adulti in più dovrebbero partecipare ad attività di apprendimento permanente se si vuole raggiungere l'obiettivo in materia di tasso di partecipazione convenuto dagli Stati membri nell'ambito del processo «Istruzione e formazione 2010»,

D.

considerando che un efficace sistema di educazione degli adulti, le cui priorità siano chiare e la cui applicazione sia debitamente seguita, inserito in strategie in materia di apprendimento permanente, può contribuire all'integrazione linguistica, sociale e culturale dei gruppi emarginati, come gli immigranti e i rom, tra i quali sono numerosi coloro che hanno prematuramente interrotto gli studi,

E.

considerando che gli investimenti nell'educazione degli adulti hanno una maggior ricaduta sociale e culturale, in termini di maggiore benessere e realizzazione a livello individuale nonché di cittadinanza attiva,

F.

considerando che l'importante contributo fornito dall'educazione degli adulti grazie all'acquisizione di competenze chiave è essenziale per la capacità occupazionale e la mobilità sul mercato del lavoro e per l'integrazione sociale,

G.

considerando che per osservare, comparare e valutare le molteplici possibilità dell'educazione degli adulti e mettere a punto politiche in materia sono necessari dati affidabili,

H.

considerando che l'informazione sui sistemi d'istruzione per adulti e l'accesso agli stessi variano notevolmente da uno Stato membro e all'altro,

I.

considerando che il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento formale, non formale e informale rappresentano gli elementi fondamentali della strategia dell'apprendimento permanente,

J.

considerando che è urgente collegare l'istruzione degli adulti al Quadro europeo delle qualifiche e aumentare il suo potenziale per quanto riguarda le competenze chiave e quelle sociali e personali;

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa ad un Piano d'azione per l'educazione degli adulti;

2.

riconosce la necessità di adottare misure a vari livelli, alle quali, oltre agli Stati membri, deve partecipare anche l'Unione europea, per promuovere, rafforzare e far crescere una cultura dell'apprendimento, specialmente per gli adulti;

3.

esorta gli Stati membri ad introdurre una cultura dell'apprendimento permanente focalizzata principalmente sull'istruzione e la formazione degli adulti, attuando politiche ed azioni volte a facilitare l'acquisizione di conoscenze, a rendere tale processo più attraente e accessibile e ad aggiornare in modo permanente le qualifiche;

4.

sottolinea l'importanza della parità di genere nell'ambito dei programmi in materia di apprendimento permanente, affinché uomini e donne possano usufruire in ugual misura delle possibilità offerte da tale tipo di formazione; invita la Commissione ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per verificare il rispetto delle politiche sull'uguaglianza di genere nella preparazione delle misure di formazione destinate agli adulti, in cooperazione con l'Istituto europeo per la parità di genere;

Migliorare la motivazione per la partecipazione all'educazione degli adulti

5.

sollecita una maggiore promozione dell'educazione degli adulti per motivare più persone a parteciparvi; ritiene che l'educazione degli adulti dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale all'interno delle politiche volte a diffondere una cultura generale dell'apprendimento attraverso campagne dei media, informazioni e servizi di orientamento e consulenza, in particolare a favore dei gruppi svantaggiati; ritiene che questa promozione, per essere effettiva, dovrebbe essere accompagnata da politiche attive degli Stati membri, intese a favorire la conciliazione tra l'apprendimento e la vita familiare e lavorativa;

6.

riconosce che linee telefoniche e siti Internet specializzati sono strumenti estremamente utili per promuovere l'educazione degli adulti;

7.

ritiene che la promozione dell'alfabetizzazione mediatica nella formazione generale e professionale svolga un ruolo essenziale ai fini del superamento del divario digitale tra le generazioni;

Dati statistici

8.

ritiene che per sviluppare, esaminare e valutare le politiche nel campo dell'educazione degli adulti e fornire indicazioni e orientamenti per il Programma integrato sull'apprendimento permanente siano necessari dati statistici comparabili;

9.

è del parere che occorra sostenere l'indagine europea sull'istruzione degli adulti in quanto strumento per raccogliere informazioni comparabili sull'educazione degli adulti e promuovere concetti condivisi;

10.

invita l'Unione europea e gli Stati membri ad incoraggiare lo scambio di buone prassi;

Conciliare lavoro, famiglia e apprendimento permanente grazie ad un'efficace offerta formativa

11.

ricorda gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e sottolinea i progressi compiuti dagli Stati membri in vista del raggiungimento degli obiettivi relativi alla disponibilità di posti nei giardini d'infanzia e nelle strutture prescolari e dell'istituzione della giornata dell'assistenza all'infanzia e alle altre persone dipendenti, sottolinea nel contempo che alcuni Stati membri sono molto in ritardo nell'attuazione degli obiettivi di Barcellona;

12.

rileva che la possibilità di conciliare famiglia, lavoro e apprendimento permanente presuppone non solo una maggiore flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio, ma anche incentivi sociali, economici e fiscali volti ad agevolare l'accesso degli adulti ai programmi di formazione e istruzione;

13.

sottolinea l'esigenza di migliorare l'uso delle nuove tecnologie e a tale proposito osserva che è necessario incoraggiare lo sviluppo dell'accesso ad Internet e di programmi di inclusione digitale volti ad evitare il divario in materia, nonché favorire nuove fonti di conoscenza e modi di apprendimento, come i programmi per l'insegnamento a distanza e la messa a disposizione di luoghi di apprendimento, consentendo l'accesso a tutti;

14.

sottolinea la necessità di migliorare l'accesso delle donne alle nuove tecnologie, anche nel caso delle donne che vivono in zone remote e rurali e delle donne meno giovani, dando loro in questo modo le stesse capacità di competere sul mercato del lavoro; sottolinea inoltre la necessità di promuovere misure intese a ridurre il divario tra uomini e donne in termini di qualifiche tecniche e scientifiche;

15.

richiama l'attenzione sulla necessità di allargare la gamma dei servizi pubblici e privati per la custodia dei bambini e di coinvolgere e incoraggiare i datori di lavoro, che potrebbero offrire servizi di custodia nell'ambito delle imprese consentendo ai genitori, soprattutto alle madri, di reinserirsi nel mercato del lavoro, di modo che i genitori abbiano la possibilità di proseguire la propria formazione permanente continuando a lavorare; sottolinea parimenti la necessità di migliorare l'offerta di servizi pubblici di assistenza alle persone dipendenti e agli anziani;

Solidarietà tra le generazioni (contro il «ghetto delle generazioni») e solidarietà interculturale

16.

ricorda che il mutamento demografico comporterà per gli Stati membri una serie di sfide interrelate e che le nostre società dovranno quindi sviluppare nuove forme di solidarietà interculturale e intergenerazionale;

17.

propone pertanto di migliorare la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza degli adulti, in particolare tra le generazioni, mediante progetti di tutoraggio a sostegno di diverse attività imprenditoriali e artigianali; considera altresì importante che questi tutor siano collegati da una rete nell'ambito della quale possano condividere e scambiarsi le informazioni;

18.

sottolinea l'importanza di un «approccio dell'apprendimento in famiglia», nell'ambito del quale i genitori siano motivati a riprendere lo studio perché desiderano aiutare i loro figli ad ottenere buoni risultati scolastici;

19.

sostiene lo sviluppo di programmi di volontariato in considerazione della funzione che svolgono sotto l'aspetto della solidarietà tra le generazioni e del riconoscimento dell'esperienza e delle qualifiche;

20.

sottolinea, nell'ottica della mobilità e della coesione sociale, la necessità di fornire, soprattutto agli immigrati, un'offerta flessibile di programmi di istruzione e formazione nonché condizioni idonee alla loro realizzazione;

Importanza dell'apprendimento delle lingue ed esigenze specifiche dei gruppi a rischio

21.

ritiene che l'istituzione di centri locali e nazionali per il sostegno degli immigrati sia uno strumento fondamentale per mettere a disposizione informazioni utili e fornire chiarimenti su questioni legate alla piena integrazione dei migranti nella società;

22.

ribadisce che è importante accordare maggiore sostegno ai corsi di lingue, specialmente quelli destinati agli immigrati, e promuovere l'apprendimento delle lingue straniere tra la popolazione nel suo complesso;

23.

sostiene l'idea di predisporre «verifiche delle competenze» per gli immigrati, i lavoratori scarsamente qualificati e i disabili; ritiene che, oltre a comportare benefici economici, tali verifiche possano contribuire a ridurre il razzismo, la xenofobia, le discriminazioni e l'esclusione;

Accesso all'istruzione superiore

24.

è dell'avviso che l'accesso all'istruzione superiore dovrebbe essere esteso ad un pubblico più vasto, che comprenda anche gli adulti con un'esperienza di lavoro e le persone più anziane, che a tale fine occorra adeguare e rendere flessibili i sistemi d'istruzione e che sia necessario promuovere misure infrastrutturali adeguate e la disponibilità di opportune risorse umane;

25.

sottolinea la necessità di modernizzare i sistemi dell'istruzione secondaria per renderli più competitivi, flessibili, accessibili ed efficienti;

Migliorare la qualità, l'insegnamento e la varietà dell'offerta

26.

sottolinea la necessità di garantire l'elevato livello del personale operante nel settore dell'istruzione degli adulti; ritiene che si dovrebbero sostenere programmi specificamente destinati agli addetti all'educazione degli adulti e incoraggia l'istituzione di programmi di studi universitari che consentano di ottenere un diploma in formazione degli adulti;

27.

sostiene le azioni volte ad aumentare il trasferimento delle competenze e la mobilità nel settore dell'educazione degli adulti, quali ad esempio:

a)

l'introduzione e l'estensione del Quadro europeo delle qualifiche e di EUROPASS;

b)

il riconoscimento e la convalida di conoscenze di base e competenze chiave, nonché delle qualifiche e dell'apprendimento formali, non formali e informali, in modo da garantire la trasparenza dei risultati dell'apprendimento e facilitare così il riconoscimento delle conoscenze acquisite e il passaggio tra i diversi percorsi di apprendimento;

Prospettive occupazionali

28.

concorda sul fatto che l'apprendimento permanente svolge un ruolo importante, innanzitutto ai fini del miglioramento dell'integrazione sociale e delle possibilità occupazionali, ma anche per lo sviluppo personale del singolo, per l'eliminazione delle disfunzioni esistenti nel mercato del lavoro e per il conseguimento dell'obiettivo di Lisbona di aumentare la partecipazione degli ultracinquantenni, nonché ai fini della competitività;

29.

sottolinea l'importanza dell'educazione degli adulti al fine di conseguire l'obiettivo di creare posti di lavoro migliori in Europa, di migliorare la qualità della vita, promuovere lo sviluppo e la realizzazione personali e la cittadinanza attiva; richiama l'attenzione sull'importanza del fatto che le imprese definiscano anticipatamente le loro esigenze in termini di nuove competenze e necessità del mercato del lavoro, di modo che l'offerta formativa per gli adulti si adatti a tali necessità; rileva che il contenuto dell'insegnamento debba rispondere alle esigenze professionali e pratiche; sottolinea a tal riguardo l'importate ruolo del partenariato sociale;

30.

rileva che l'apprendimento permanente non solo aumenta le possibilità occupazionali, ma anche la flessibilità e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, il che è importante per il funzionamento del mercato interno; sottolinea l'interesse di promuovere l'apprendimento di una seconda (e di una terza) lingua ai fini di una maggiore mobilità dei lavoratori;

31.

sottolinea che un basso livello di qualifica, situazione in cui si trova attualmente un terzo della popolazione attiva europea (72 milioni di lavoratori), comporta un elevato rischio di disoccupazione e che grazie alla formazione è possibile continuare a possedere o acquisire le competenze necessarie per trovare un impiego e migliorare la qualità del proprio lavoro; sottolinea che è importante riconoscere e convalidare le competenze acquisite attraverso l'educazione non formale e informale, quale base per lo sviluppo dell'apprendimento permanente, sia nei quadri nazionali delle qualifiche che nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche;

32.

evidenzia l'importanza del fatto che tutti i cittadini abbiano pari opportunità di accesso e di partecipazione ai programmi di apprendimento permanente; deplora, in tale contesto, il fatto che le persone con il livello di istruzione iniziale più basso, le donne, gli anziani, gli immigrati, gli abitanti di aree rurali e i disabili, siano quelle con le minor possibilità di partecipare; e ritiene che a queste categorie debbano essere offerti programmi e metodi alternativi ad esse adeguati; osserva, in tale ambito, che sarebbe opportuno porre un'enfasi particolare sull'educazione e formazione dei lavoratori e dei disoccupati alle nuove tecnologie e invita gli Stati membri a sostenere l'uso delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione a fini pedagogici, dato che esse svolgono un ruolo decisivo nell'assicurare a tutti pari opportunità, facilitando la partecipazione all'apprendimento permanente, e ad assicurare che quanti dispongono di un basso livello d'istruzione ricevano promozione e finanziamenti specifici;

33.

sottolinea l'importanza dell'educazione degli adulti, inclusa una formazione linguistica e professionale per integrare i migranti, aumentarne le possibilità di inserimento professionale, migliorarne la partecipazione al mercato del lavoro e rafforzarne l'integrazione sociale;

34.

pone l'accento sull'importanza di associare attivamente le parti sociali e le altre parti interessate, tra cui le ONG, in quanto i datori di lavoro e i lavoratori possono agire su un piano di parità solo grazie ad efficienti partenariati sociali; osserva che occorre sostenere lo sviluppo di strutture di partenariato sociale negli Stati membri che ne sono privi;

35.

sottolinea l'importanza del Fondo sociale europeo (FSE) e degli altri Fondi strutturali per raggiungere l'obiettivo dell'apprendimento permanente per tutti e insiste affinché tali fondi siano soggetti a controlli per garantire che vengano destinate maggiori risorse a coloro che più hanno bisogno dell'apprendimento permanente; deplora che in alcuni Stati membri non venga accordata sufficiente priorità e non siano destinate risorse adeguate al miglioramento dell'accesso alle opportunità di educazione per gli adulti, in particolare per quanto concerne i lavoratori più anziani e meno qualificati; invita gli Stati membri a utilizzare più attivamente i Fondi strutturali, in particolare il FSE; invita la Commissione a rafforzare i programmi specifici in tale ambito;

36.

sottolinea che, per accrescere la partecipazione, è essenziale migliorare l'offerta educativa rivolta agli adulti, fornire informazioni e facilitare la conciliazione di vita professionale e vita familiare e che tali provvedimenti sono motivanti se se collegati ad incentivi; rileva che le misure volte a promuovere una valida offerta formativa comprendono la disponibilità di locali per l'apprendimento, la facilitazione dell'apprendimento sul posto di lavoro grazie all'adattamento dell'orario di lavoro, servizi locali di custodia per i bambini, servizi di apprendimento a distanza per le persone disabili o vulnerabili che si trovano in aree periferiche, l'informazione e l'orientamento sulle misure in materia di apprendimento permanente e sugli sbocchi occupazionali, programmi su misura e disponibilità di sistemi di insegnamento flessibili; sottolinea che tali misure devono anche essere universalmente riconosciute e dovrebbero contribuire all'avanzamento professionale;

37.

esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per affrontare il problema dei bassi tassi di occupazione dei lavoratori in età avanzata, in particolare di quelli con percorsi professionali atipici o che non posseggono competenze TIC, e a creare le condizioni adeguate per offrire servizi di apprendimento permanente a tutti i livelli onde facilitare lo sviluppo dell'occupazione, che si tratti della prima occupazione, di un ritorno al lavoro o della volontà di prolungare la vita lavorativa; ritiene altrettanto importante incoraggiare le aziende, mediante l'introduzione di appositi incentivi, a mantenere più a lungo alle proprie dipendenze o ad assumere i lavoratori anziani, che normalmente possiedono elevate competenze, esperienza, solidità e un'ottima formazione;

38.

invita gli Stati membri ad assicurare che i lavoratori obbligati a cambiare mansioni in seguito ad un infortunio sul lavoro o a una malattia possano partecipare ad azioni di formazione continua e migliorare le proprie prospettive di carriera;

39.

incoraggia gli Stati membri a fornire incentivi economici e di altro tipo destinati sia a consentire ai lavoratori di prolungare la loro vita lavorativa, sia ad incoraggiare i datori di lavoro ad assumere e a continuare ad impiegare lavoratori in età avanzata, fornendo opportunità di formazione permanente e migliorando le condizioni di lavoro e la qualità del lavoro;

40.

invita la Commissione a garantire che ciascuno Stato membro adotti le disposizioni giuridiche e finanziarie necessarie affinché a tutti i lavoratori subordinati e a tutte le persone in cerca di occupazione sia offerto e garantito l'accesso all'apprendimento permanente;

Finanziamento

41.

invita gli investitori a concentrare la loro attenzione sullo sviluppo di programmi, competenze e qualifiche che permettano alle donne di acquisire conoscenze di base in materia di gestione e di imprenditorialità e di migliorare le proprie qualifiche per raggiungere posizioni dirigenziali;

42.

chiede che la prassi secondo cui i datori di lavoro finanziano e organizzano misure di formazione per i propri dipendenti sia generalizzata e promossa mediante agevolazioni fiscali, dal momento che le qualifiche e le competenze dei lavoratori costituiscono un aspetto fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività;

43.

ritiene che l'apprendimento degli adulti dovrebbe raggiungere livelli di qualifica elevati in tutti i settori mediante attività educative e culturali e modelli di formazione di qualità, per garantire che le conoscenze e le competenze delle singole persone corrispondano all'evoluzione dei profili professionali richiesti e dell'organizzazione e dei metodi di lavoro;

44.

sollecita il coordinamento, la cooperazione, l'efficienza e la trasparenza tra le misure legislative e i quadri istituzionali, le reti e i partenariati di enti o associazioni coinvolti nell'educazione degli adulti, mediante l'utilizzo di risorse finanziarie (pubbliche o private) locali, regionali, nazionali ed europee;

45.

ritiene essenziale offrire incentivi finanziari per consentire alle persone di accedere liberamente all'istruzione e alla formazione e ai benefici che ne derivano; rileva che tali incentivi finanziari potrebbero assumere la forma di incentivi fiscali, sussidi, sovvenzioni, cofinanziamenti o riduzioni degli oneri fiscali o sociali a favore dei datori di lavoro che predispongono condizioni di lavoro atte a favorire l'educazione degli adulti;

46.

riconosce l'importanza della formazione aziendale interna e sottolinea che è necessario accordare un'elevata priorità alle piccole e medie imprese, alle microimprese e alle nuove imprese, che sono quelle meno in grado di offrire una formazione al loro personale;

47.

incoraggia i datori di lavoro, nell'ambito della responsabilità sociale dell'impresa, a finanziare programmi di formazione professionale che promuovano l'apprendimento permanente, soprattutto per il personale femminile, onde favorire il prolungamento della vita professionale attiva e offrire alle donne maggiori possibilità di partecipazione al mercato del lavoro e di crescita professionale;

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(2)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(3)  GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 131.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0400.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0463.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0417.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2007)0063.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0423.


Giovedì, 17 gennaio 2008

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/53


P6_TA(2008)0016

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni (2007/2076(INI))

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Caucaso meridionale e in particolare la sua risoluzione del 26 febbraio 2004, contenente una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla politica dell'Unione europea nei confronti del Caucaso meridionale (1),

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Sinergia del Mar Nero — Una nuova iniziativa di cooperazione regionale»(COM(2007)0160),

vista la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

visti i piani d'azione della politica europea di vicinato (ENP) adottati con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia,

visto lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), che è strettamente associato all'attuazione dei piani d'azione adottati congiuntamente e si sostituisce all'assistenza tecnica fornita finora dai programmi TACIS e MEDA,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Una politica energetica per l'Europa»(COM(2007)0001),

vista la Conferenza sulla politica europea di vicinato tenuta dalla Commissione il 3 settembre 2007,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (2),

viste la raccomandazione 1771 (2006) e la risoluzione 1525 (2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa su un patto di stabilità per il Caucaso meridionale,

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (3),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (4),

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 14 e 15 dicembre 2006 e del 21 e 22 giugno 2007, nonché la relazione di avanzamento della Presidenza tedesca, del 15 giugno 2007, sul rafforzamento della politica europea di vicinato,

visti le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su sicurezza e sviluppo, del 19 e 20 novembre 2007, e l'impegno assunto dall'Unione europea di dare attuazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza,

visti gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni della nona riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Armenia, svoltasi il 30 gennaio 2007,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni dell'ottava riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Azerbaigian, svoltasi il 12 settembre 2007,

vista la dichiarazione finale e le raccomandazioni della nona riunione della commissione di cooperazione parlamentare UE-Georgia, svoltasi il 26 giugno 2007,

viste le recenti elezioni parlamentari in Armenia e Azerbaigian e le relazioni di osservazione dell'OSCE/ODIHR,

vista la risoluzione 1781 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 2007, sul conflitto Georgia/Abkhazia e la proroga del mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite in Georgia,

viste le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio 14818/07 sull'attuale situazione in Georgia, e 14809/07 sulla condanna di Eynulla Fatullayev in Azerbaigian,

visti l'iniziativa di Baku per lo sviluppo della cooperazione in materia di energia e il memorandum d'intesa fra l'UE e l'Azerbaigian su un partenariato strategico nel settore dell'energia, firmato a Bruxelles il 7 novembre 2006,

visti l'impegno assunto dall'UE di favorire la realizzazione degli obiettivi del di sviluppo del Millennio sanciti dalle Nazioni Unite nonché il consenso europeo in materia di sviluppo (5),

vista la strategia europea in materia di sicurezza intitolata «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

viste le relazioni di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0516/2007),

A.

considerando che, in occasione del Consiglio «affari generali» del 26 febbraio 2001, l'UE ha espresso la propria disponibilità a svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale, ad adoperarsi nella ricerca di modalità per sostenere gli sforzi volti alla prevenzione e alla risoluzione di conflitti nella regione e a partecipare alla riabilitazione successiva ai conflitti,

B.

considerando che la realizzazione della linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars aprirà un nuovo varco fra la regione del Caucaso meridionale, la Turchia e l'Europa occidentale, ma che sta anche aumentando l'isolamento dell'Armenia in contrasto con gli obiettivi dell'ENP; considerando tuttavia che le raccomandazioni del gruppo ad alto livello sui trasporti saranno attuate e che il Corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA) rimane il principale asse transnazionale per il Caucaso, che collega tutti i paesi della regione,

C.

considerando che l'estensione dell'ENP all'Armenia, all'Azerbaigian e alla Georgia costituisce un importante passo avanti per quanto concerne l'impegno dell'Unione nella regione, perché crea le premesse necessarie a un impegno costruttivo dell'UE nel Caucaso meridionale e offre ai paesi dell'area opportunità per una più stretta cooperazione con l'Unione europea; considerando altresì che sono necessari ulteriori incentivi per motivare l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia a progredire sulla strada delle riforme,

D.

considerando che l'ENP si basa su valori condivisi e sull'attuazione effettiva di riforme politiche, economiche e istituzionali, con l'obiettivo dichiarato di creare un'area di vicinato amichevole con democrazie solide, fondate su economie di mercato funzionali e sullo Stato di diritto,

E.

considerando che occorre sviluppare l'ENP al fine di migliorare e rendere più efficace la politica dell'UE nei confronti della regione e di conferire all'UE quel ruolo di fattore di sicurezza e stabilità che essa è in grado di svolgere; considerando la necessità che l'UE assuma un profilo chiaro e accentui la sua presenza nella regione,

F.

considerando che l'integrazione dei paesi del Caucaso meridionale nell'ENP comporta maggiori responsabilità e impegni anche da parte dei paesi in questione e che le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale sono elementi essenziali dell'ENP,

G.

considerando che una risoluzione pacifica del conflitto del Nagorno-Karabah — un conflitto che inasprisce le relazioni fra Armenia e Azerbaigian — e dei conflitti interni alla Georgia, in Abkhazia e nell'Ossezia meridionale, è essenziale per la stabilità nei paesi vicini all'UE nonché per lo sviluppo economico e sociale della regione del Caucaso meridionale,

H.

considerando che la questione dell'ulteriore internazionalizzazione dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica deve costituire uno dei temi principali nelle relazioni UE-Russia per poter affrontare con maggiore efficacia i problemi dei paesi che sono nostri vicini comuni,

I.

considerando che l'importanza della regione ai fini di un impegno positivo da parte dell'UE non è solo connessa alla sua posizione geografica in quanto area di transito per le forniture energetiche dall'Asia centrale all'Europa, ma si fonda anche sull'interesse reciproco, condiviso da tutte le parti interessate, allo sviluppo della regione, al fine di accrescere la democrazia e la prosperità e rafforzare lo stato di diritto, e dunque creare un quadro realistico per lo sviluppo e la cooperazione regionale e interregionale nel Caucaso meridionale,

J.

considerando che la regione è divenuta un'arena in cui si contrappongono gli interessi strategici diversi di vari importanti attori geopolitici; che i piani d'azione di partenariato individuale che legano i tre paesi alla NATO fanno dell'Alleanza un nuovo attore nella regione,

K.

considerando che il dialogo e il coordinamento fra l'Unione europea, la Russia e gli Stati Uniti potrebbero contribuire a promuovere la democrazia, ad accrescere la sicurezza energetica e a rafforzare la sicurezza regionale nella regione del Caucaso meridionale,

L.

considerando che negli ultimi anni la Georgia e l'Armenia hanno registrato una notevole crescita economica e che l'Azerbaigian si colloca tra le economie mondiali a crescita più rapida, con un aumento del PNL pari al 34,5 % nel 2006, dovuto soprattutto alle sue riserve di gas e petrolio; considerando che, a prescindere da questi tassi di crescita, le società di questi tre paesi sono caratterizzate da livelli di povertà e disoccupazione ancora molti elevati, da un accesso limitato ai servizi sociali di base, da redditi bassi e da una ripartizione diseguale della ricchezza,

M.

considerando che nel Caucaso meridionale si assiste a una corsa agli armamenti destabilizzante, caratterizzata dall'accumulo di arsenali militari a un ritmo senza precedenti;

Armenia, Azerbaigian e Georgia nel quadro dell'ENP

1.

si compiace per l'inclusione nell'ENP di Armenia, Azerbaigian e Georgia e per l'approvazione, il 14 novembre 2006, dei piani d'azione bilaterali ENP da parte dei competenti Consigli di cooperazione; esprime il proprio sostegno agli sforzi in corso per l'attuazione di tali piani, che dovrebbe veder coinvolte tutte le parti interessate;

2.

sottolinea che la strategia politica nei confronti dei tre paesi del Caucaso meridionale non dovrebbe ignorare le particolari caratteristiche di questi tre Stati; appoggia la differenziazione già prevista nell'applicazione dell'ENP ai paesi interessati e rileva la necessità di rafforzare le relazioni UE con tali paesi sulla base dei loro meriti individuali nell'attuazione dei rispettivi piani d'azione ENP;

3.

richiama l'attenzione sulla situazione geopolitica in Armenia, Georgia e Azerbaigian in relazione a Russia, Iran e Turchia e sul crescente interesse di altre potenze economiche come Russia, Stati Uniti e Cina in quest'area; è pertanto del parere che si debba dare la massima priorità alla cooperazione con il Caucaso meridionale, non ultimo in materia di energia;

4.

ribadisce che gli obiettivi principali dell'UE nella regione consistono nell'incoraggiare la trasformazione dei paesi del Caucaso meridionale in Stati aperti, pacifici, sicuri e stabili, capaci di contribuire a relazioni di buon vicinato nella regione e alla stabilità regionale e pronti a condividere i valori europei e a sviluppare un'interoperabilità istituzionale e giuridica fra loro così come con l'Unione europea; invita l'UE, al fine di raggiungere questi obiettivi, a sviluppare una politica regionale a favore del Caucaso meridionale da attuare congiuntamente con i paesi della regione e che sia integrata da politiche bilaterali individuali;

5.

sottolinea che l'ENP è stata messa a punto per trascendere le linee di divisione in Europa attraverso l'espansione graduale di un'area di democrazia, prosperità e sicurezza; invita l'UE e i paesi del Caucaso meridionale a trarre beneficio, attraverso gemellaggi, distacchi e altri programmi di assistenza disponibili, dalle vaste conoscenze ed esperienze acquisite dai nuovi Stati membri nella riforma delle loro società ed economie nel contesto del processo di integrazione nell'UE, in particolare per quanto concerne il rafforzamento delle guardie di frontiera e delle autorità doganali e lo sviluppo della cooperazione regionale tra loro;

6.

sottolinea che il riesame e il finanziamento dell'ENP devono servire a promuovere lo sviluppo delle istituzioni, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, la democratizzazione e la cooperazione regionale; ribadisce la necessità che l'UE prenda ulteriori, ferme iniziative per incoraggiare un'autentica cooperazione e integrazione regionale; invita la Commissione a riferire regolarmente in merito all'avanzamento del processo di cooperazione regionale e ad adeguare di conseguenza le sue politiche e i suoi strumenti; auspica lo sviluppo di relazioni sempre più costruttive tra l'UE e i vari portatori d'interesse nei paesi interessati, in particolare con la società civile, per conferire maggior dinamismo e maggiore trasparenza al processo ENP;

7.

rileva che, vista la rapida e decisa crescita del suo PNL, l'Azerbaigian è diventato un paese donatore, per cui i donatori internazionali hanno sensibilmente ridotto le loro attività nel paese stesso; propone che l'UE si concentri sul trasferimento di know-how e delle migliori prassi nel quadro dei programmi Twinning, TAIEX e Sigma (a titolo dell'ENP);

8.

è del parere che la politica commerciale sia un fattore chiave per garantire la stabilità politica e uno sviluppo economico foriero di una riduzione della povertà nel Caucaso meridionale e che essa sia cruciale per un'ulteriore integrazione tra UE e Caucaso meridionale; sottolinea che, in materia di politica commerciale, è indispensabile tener conto della dimensione sociale;

9.

sostiene l'iniziativa della Commissione di realizzare uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di un accordo di libero scambio con la Georgia e l'Armenia; è del parere che tale accordo andrà a vantaggio di tutte le parti interessate; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio ad adottare misure per garantire che l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian beneficino quanto più possibile del sistema di preferenze generalizzate e sottolinea l'importanza dell'adesione dell'Azerbaigian all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ai fini di un ulteriore rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali; incoraggia le autorità azere ad affrontare gli ostacoli che ancora si frappongono all'adesione del paese all'OMC, quali gli elevati dazi doganali, la mancanza di trasparenza, la corruzione e la carente applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, e invita la Commissione a sostenere ulteriormente l'Azerbaigian nel suo processo di adesione all'OMC;

10.

osserva che la Georgia ha subìto forti pressioni a seguito dell'embargo economico russo, posto in atto più di un anno fa, che ha chiuso alle merci di tale paese i mercati tradizionali, privando quindi un certo numero di cittadini dei loro mezzi di sussistenza; sottolinea che la rapida conclusione di un accordo di libero scambio con la Georgia è importante anche per rafforzare le relazioni UE-Georgia e sollevare il paese dalle conseguenze dell'embargo russo;

11.

sottolinea che tutti e tre gli Stati dovranno continuare ad adoperarsi per ridurre la povertà e aderire al principio dello sviluppo sostenibile; suggerisce l'adozione di politiche efficaci per ridurre la polarizzazione sociale e garantire il pieno accesso ai sistemi di sicurezza sociale; invita la Commissione a sostenere ulteriormente i tre paesi nel rafforzamento delle rispettive capacità nazionali in vista del miglioramento delle politiche di riduzione della povertà e della loro attuazione;

12.

ritiene che l'ENP offra un quadro eccellente per la cooperazione regionale e subregionale ai fini della creazione di un vero spazio di sicurezza, democrazia e stabilità, sia nel Caucaso meridionale che nella regione del Mar Nero; è dell'avviso che un approccio bilaterale differenziato nei confronti dei tre paesi del Caucaso meridionale non possa fare a meno di una dimensione multilaterale globale che comprenda lo sviluppo della cooperazione regionale, e pertanto:

annette particolare importanza alla partecipazione attiva e al coinvolgimento di Armenia, Azerbaigian e Georgia nel processo di attuazione della sinergia del Mar Nero e dei progetti regionali ad essa collegati;

sollecita l'approfondimento del dialogo politico regolare fra l'UE e l'Armenia, l'Azerbaigian e la Georgia;

valuta positivamente il fatto che la Georgia e l'Armenia aderiscano a gran parte delle dichiarazioni e posizioni della politica estera e di sicurezza comune dell'UE e appoggia la decisione di coinvolgere l'Azerbaigian allo stesso modo;

sollecita i tre paesi in questione a non ostacolare o bloccare con il loro veto programmi e progetti transfrontalieri finanziati dall'UE volti a rilanciare il dialogo, a creare un clima di fiducia fra le parti e ad affrontare i problemi regionali;

chiede una cooperazione più efficace fra i tre paesi nel quadro del Centro ambientale regionale per il Caucaso meridionale;

chiede il rafforzamento della cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare per quanto attiene alla gestione delle frontiere, alla migrazione e all'asilo, nonché alla lotta contro il crimine organizzato, il traffico di esseri umani e di sostanze stupefacenti, l'immigrazione illegale, il terrorismo e il riciclaggio di denaro;

chiede alla Commissione di coordinare e sostenere l'azione degli Stati membri già impegnati nella risoluzione dei conflitti regionali;

Democrazia, diritti umani e stato di diritto

13.

plaude alle riforme politiche e istituzionali interne intraprese dall'Armenia a seguito della riforma costituzionale e nel contesto della messa in atto del piano d'azione ENP; incoraggia le autorità armene a proseguire su questa via e a compiere ulteriori passi avanti nel rafforzamento delle strutture democratiche, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti umani; chiede, in particolare, che si compiano ulteriori sforzi per istituire un sistema giudiziario indipendente, promuovere riforme nei settori della polizia, dell'amministrazione pubblica e del governo locale, lottare contro la corruzione e creare una società civile vivace; prende atto della dichiarazione della missione internazionale di osservazione elettorale, secondo cui le elezioni legislative del maggio 2007 si sono sostanzialmente svolte nel rispetto degli impegni internazionali; è fiducioso nel fatto che le autorità armene lavoreranno in stretto contatto con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa per affrontare le questioni ancora irrisolte, al fine di migliorare ulteriormente gli standard già raggiunti e di garantire pienamente che le elezioni presidenziali in programma il 19 febbraio 2008 siano libere ed eque; incoraggia, in linea generale, l'avvio di un dialogo costruttivo fra governo e opposizione, allo scopo di rafforzare il pluralismo quale elemento centrale della democrazia; invita inoltre le autorità armene ad indagare sulle accuse di violenze e maltrattamenti verificatisi nel quadro della detenzione preventiva e all'interno degli istituti penitenziari e di corruzione e di violazione della libertà di espressione;

14.

ribadisce la propria profonda preoccupazione dinanzi al deterioramento della situazione dei diritti umani e della libertà dei media in Azerbaigian; invita le autorità dell'Azerbaigian a garantire la libertà dei media; accoglie con favore a tale riguardo l'amnistia presidenziale accordata il 28 dicembre 2007, che ha permesso la liberazione dal carcere di sei giornalisti, e invita le autorità dell'Azerbaigian a rilasciare immediatamente tutti i giornalisti detenuti, a porre fine a quelle vessazioni nei confronti dei giornalisti che assumono, in particolare, la forma di un uso abusivo delle leggi penali sulla diffamazione, e ad annunciare una moratoria sull'ulteriore ricorso alle leggi sulla diffamazione a mezzo stampa per dimostrare il proprio impegno a favore della libertà d'espressione; si aspetta che le autorità dell'Azerbaigian si attengano alle raccomandazioni della commissione di Venezia del Consiglio d'europa, al fine di garantire la libertà di assemblea e l'assenza di restrizioni per quanto concerne le attività dei partiti politici in vista delle elezioni del 2008 e che assicurino il pieno rispetto degli standard dell'OSCE; invita altresì le autorità dell'Azerbaigian a prevenire la violenza da parte della polizia e a indagare su tutti i presunti casi di maltrattamenti durante la detenzione preventiva; ribadisce che l'UE è pronta ad assistere l'Azerbaigian nell'attuazione di riforme connesse con il rispetto dei diritti umani e la democrazia;

15.

prende atto delle riforme di ampia portata avviate dal governo georgiano in seguito alla Rivoluzione delle rose; incoraggia a compiere ulteriori progressi nel senso di una governance pluralistica e del dialogo tra governo e opposizione, dello Stato di diritto e della conformità agli obblighi in materia di diritti umani, in particolare per quanto concerne l'indipendenza del sistema giudiziario, la tolleranza zero nei confronti dell'uso della violenza da parte della polizia, la riforma del sistema penale e il miglioramento delle condizioni di detenzione; invita le autorità georgiane a rispettare i diritti di proprietà, la libertà di assemblea, la libertà di espressione, i diritti delle minoranze, in conformità della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, e la libertà dei media; si aspetta che la Georgia rispetti gli obiettivi del piano d'azione ENP e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in relazione alla sostenibilità a lungo termine della governance democratica, con particolare riferimento al rispetto del pluralismo e dell'opposizione, a meccanismi interni di pesi e contrappesi e alla riforma istituzionale;

16.

ribadisce il proprio sostegno costante agli sforzi intrapresi dalla Georgia per introdurre riforme politiche ed economiche e rafforzare le sue istituzioni democratiche, inclusa la riforma del Codice elettorale, per costruire in tal modo un paese pacifico e prospero, capace di contribuire alla stabilità sia della regione che del resto d'Europa; esprime forte preoccupazione quanto ai recenti sviluppi politici registrati in Georgia nel novembre 2007, che sono culminati nella violenta repressione di manifestazioni pacifiche da parte della polizia, nella chiusura di emittenti radiotelevisive indipendenti e nella proclamazione dello stato di emergenza; si compiace della valutazione complessiva della missione internazionale di osservazione elettorale, secondo cui l'elezione presidenziale del 5 gennaio 2008è stata sostanzialmente conforme alla maggior parte degli impegni assunti e delle norme in materia di elezioni democratiche adottate dall'OSCE e dal Consiglio d'Europa; ritiene che, sebbene l'elezione abbia messo in luce importanti sfide che devono essere affrontate urgentemente, essa sia stata la prima elezione presidenziale veramente competitiva che ha permesso al popolo georgiano di esprimere le proprie preferenze politiche; invita tutte le forze politiche della Georgia a impegnarsi a favore di una cultura politica democratica basata sul rispetto degli avversari politici e su un dialogo costruttivo volto a sostenere e consolidare le fragili istituzioni democratiche del paese; invita le autorità georgiane a risolvere le lacune rilevate nella relazione preliminare della missione internazionale di osservazione elettorale prima dello svolgimento delle elezioni parlamentari nella primavera del 2008;

17.

accoglie con favore lo svolgimento pacifico delle elezioni presidenziali del 5 gennaio 2008 e ritiene che ciò costituisca un altro passo verso la democratizzazione della società della Georgia, nonché verso la creazione e il consolidamento di istituzioni democratiche nel paese; si attende che il neoeletto Presidente adotti a tal fine le misure necessarie per un dialogo costruttivo con l'opposizione; esprime tuttavia preoccupazione per la generale conduzione della campagna elettorale, che si è svolta in un clima di profonde divisioni, contrassegnato dalla mancanza di fiducia e da accuse generalizzate di violazioni, nonché dalla deliberata sovrapposizione tra le attività ufficiali dell'ex Presidente e la sua campagna elettorale, che ha contribuito a creare condizioni inique nella campagna stessa; invita le autorità georgiane a esaminare adeguatamente e in tempi rapidi tutte le denunce relative al processo elettorale; esorta le autorità georgiane a tenere in debito conto le considerazioni formulate dagli osservatori internazionali, al fine di risolvere tutti i problemi sollevati, e a preparare in modo adeguato ed esaustivo le prossime elezioni generali; invita le forze di opposizione ad agire con responsabilità, rispettando i risultati delle elezioni, e a partecipare con spirito costruttivo al dibattito politico nel quadro delle istituzioni democratiche georgiane;

18.

sottolinea che il chiaro impegno di Armenia, Azerbaigian e Georgia a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali è di importanza fondamentale per le loro future relazioni con l'UE; si aspetta che detti paesi ottemperino agli obiettivi del piano d'azione ENP e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in proposito; invita la Commissione a negoziare l'istituzione di sottocommissioni per i diritti umani con tutti e tre i paesi;

19.

si aspetta dalle autorità di Armenia, Azerbaigian e Georgia che garantiscano la libertà di espressione, la libertà di assemblea e la libertà dei mass media prima delle elezioni che si svolgeranno in tali paesi nel 2008; sottolinea che la capacità dei paesi in questione di consentire un accesso equo ed equilibrato ai mass media sia pubblici che privati e di tenere le elezioni in conformità degli standard internazionali è fondamentale per l'ulteriore approfondimento delle loro relazioni con l'UE;

20.

si compiace della decisione di designare la Polonia come mediatore, a nome dell'UE, tra il governo georgiano e i mass media dell'opposizione nella fase precedente le elezioni previste per gennaio 2008; ritiene che l'impegno dei nuovi Stati membri, che hanno stretti legami culturali e storici nella regione, sia di grande rilevanza;

21.

sottolinea l'importanza di sostenere e responsabilizzare la società civile e di sviluppare contatti diretti tra le persone per promuovere la democrazia e lo Stato di diritto; incoraggia la Commissione a fare pieno uso delle opportunità offerte dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, tra l'altro al fine di monitorare l'attuazione dell'ENP; sottolinea che il processo ENP, e in particolare il monitoraggio della sua attuazione, dev'essere aperto alla partecipazione e alla consultazione della società civile; sollecita la Commissione a dare l'esempio introducendo meccanismi concreti per la consultazione della società civile; sottolinea l'importanza di garantire che le risorse siano distribuite equamente, senza interferenze statali aventi motivazioni politiche; invita altresì la Commissione a elaborare direttive destinate alle autorità locali e regionali e concernenti il loro ruolo specifico nell'attuazione dei piani d'azione ENP;

22.

sottolinea l'importanza della cooperazione per quanto concerne la libertà di movimento attraverso le frontiere dell'UE e dei paesi vicini; invita la Commissione e il Consiglio a rendere quanto prima operativa la sottocommissione «giustizia, libertà e sicurezza» UE-Georgia e ad adottare le misure necessarie per l'avvio di negoziati in materia di accordi di riammissione e agevolazione del rilascio di visti tra l'UE e la Georgia e per la firma di un accordo di partenariato in materia di mobilità con l'UE; sottolinea nel contempo gli effetti negativi che qualsiasi ritardo ha sulla soluzione dei conflitti interni alla Georgia e rileva le difficoltà causate dalla decisione delle autorità russe di rilasciare passaporti russi a persone che vivono in Abkhazia e Ossezia meridionale; sostiene l'avvio di negoziati per accordi con l'Armenia e l'Azerbaigian; incoraggia gli Stati membri ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare l'efficienza dei servizi consolari nei paesi del Caucaso meridionale e di accelerare la creazione di centri comuni per le domande di visto; è favorevole all'esame di iniziative supplementari, nel quadro della messa a punto di un approccio globale alla migrazione nell'Europa orientale e sudorientale;

23.

invita la Commissione a promuovere anche da un punto di vista finanziario la presenza di ONG europee in Armenia, Azerbaigian e Georgia, per diffonderne le conoscenze e l'esperienza nella creazione di una società civile organizzata;

24.

invita la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per riunire le ONG e i rappresentanti della società civile dei tre paesi del Caucaso meridionale, in modo tale da facilitare il dialogo, da favorire la comprensione reciproca e da affrontare in modo esaustivo i problemi della regione; invita le autorità dei paesi in questione a non ostacolare un'iniziativa in tal senso;

25.

sottolinea che l'agevolazione della circolazione delle persone è connessa a frontiere sicure e si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a promuovere la cooperazione regionale nel Caucaso meridionale nel settore della gestione integrata delle frontiere; ribadisce la necessità di semplificare effettivamente i requisiti in materia di visti per il traffico frontaliero locale; è consapevole del fatto che la buona volontà di entrambe le parti è un presupposto indispensabile della cooperazione lungo tutto il confine della Georgia con la Russia; sottolinea l'importanza della trasparenza del bilancio e delle entrate per garantire che la spesa governativa sia giustificabile davanti ai cittadini;

26.

invita tutti e tre i paesi a intensificare gli sforzi nella lotta contro la corruzione e nella messa a punto di un clima favorevole agli investimenti e alle imprese; sottolinea l'importanza della trasparenza di bilancio, volta a garantire che il governo renda conto della spesa pubblica; sottolinea che lo sviluppo dei diritti di proprietà è fondamentale per la crescita delle piccole e medie imprese e per uno sviluppo economico sostenibile; sostiene la promozione di riforme nel senso dell'economia di mercato volte ad aumentare la competitività e a consolidare il settore privato; appoggia l'armonizzazione e l'ulteriore intensificazione delle misure di liberalizzazione conformemente ai principi dell'OMC; sottolinea che è importante garantire che le riforme economiche siano accompagnate da adeguate misure sociali;

27.

invita le autorità di tutti e tre i paesi a garantire che le misure adottate nella lotta contro la corruzione non vengano utilizzate a fini politici e che le indagini, le azioni penali e i processi siano condotti in modo equo e trasparente;

28.

rileva che i conflitti irrisolti dell'era post-sovietica e la conseguente insicurezza hanno determinato un aumento della spesa militare degli Stati della regione, influenzando negativamente il loro sviluppo economico e sociale; invita pertanto tali paesi a porre fine all'aumento della spesa militare;

Risoluzione pacifica dei conflitti

29.

ritiene che la ricerca di una soluzione pacifica dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica sia la chiave per la stabilità politica e lo sviluppo economico nel Caucaso meridionale, ma anche in un contesto regionale allargato; sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo importante nel contribuire alla cultura del dialogo e della comprensione nella regione e nel garantire l'attuazione della summenzionata risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita ad avvalersi di programmi transfrontalieri e del dialogo tra le società civili quali strumenti per la trasformazione dei conflitti e la creazione di fiducia superando le linee di divisione; si compiace soprattutto degli sforzi della Commissione volti a fornire assistenza e informazioni all'Abkhazia e all'Ossezia meridionale; sostiene l'iniziativa di Peter Semneby, Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale di aprire uffici d'informazione in entrambe le regioni; chiede alla Commissione e a Peter Semneby di estendere lo stesso tipo di assistenza e di attività d'informazione al Nagorno-Karabah;

30.

rifiuta tutti i tentativi di potenze straniere volti a creare sfere d'influenza esclusive; chiede un impegno costruttivo con tutti i paesi vicini comuni e sollecita la Russia a non opporsi a un impegno dell'UE nella gestione dei conflitti e nelle operazioni di mantenimento della pace nel Caucaso meridionale;

31.

rileva che la contraddizione fra i principi di autodeterminazione e integrità territoriale contribuisce al perpetuarsi dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica nella regione del Caucaso meridionale; ritiene che il problema possa essere superato soltanto attraverso negoziati condotti sulla base dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale di Helsinki nonché nel quadro dell'integrazione regionale; rileva che tale processo non può svilupparsi senza il sostegno della comunità internazionale e invita l'UE a promuovere iniziative a tal fine; ritiene inoltre che il miglioramento delle relazioni interetniche sulla base delle norme europee e un rafforzamento dei diritti delle minoranze atto a consolidare la coesione civica degli Stati del Caucaso meridionale siano essenziali per pervenire a una soluzione negoziata dei conflitti nella regione;

32.

ribadisce il proprio sostegno incondizionato all'integrità territoriale e all'inviolabilità delle frontiere internazionalmente riconosciute della Georgia e appoggia i continui sforzi delle autorità georgiane volti alla composizione dei conflitti interni in Abkhazia e in Ossezia meridionale; deplora tuttavia la persistente retorica aggressiva utilizzata dalle parti in relazione alle controversie e sostiene l'appello lanciato da Ban Ki-moon, Segretario generale delle Nazioni Unite affinché si raddoppino gli sforzi per evitare un'azione che potrebbe portare a una ripresa delle ostilità in Abkhazia; incoraggia le parti a fare pieno uso del dialogo e dei negoziati per giungere a una soluzione definitiva del conflitto in Ossezia meridionale; chiede che le autorità de facto garantiscano condizioni sicure per il ritorno degli sfollati interni alle proprie case e che sia rispettata l'inalienabilità dei diritti di proprietà nelle zone del conflitto, conformemente alla summenzionata risoluzione 1781 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; sottolinea che il conseguimento di soluzioni soddisfacenti in relazione a questioni concernenti i diritti umani fondamentali — come il ritorno alle loro case degli sfollati interni e la restituzione delle loro proprietà, nonché lo svolgimento di adeguate indagini da parte di tutti in merito ai crimini di guerra e ai casi di persone scomparse — sarà fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi soluzione duratura; chiede a tutte le parti di ritornare al tavolo negoziale e plaude alla prima riunione ad alto livello tra funzionari della Georgia e dell'Abkhazia, svoltasi recentemente dopo una lunga interruzione;

33.

ritiene che ulteriori ritardi nella composizione del conflitto nel Nagorno-Karabah non saranno utili a nessuno dei paesi interessati, bensì metteranno a repentaglio la stabilità nella regione e ne ostacoleranno il progresso economico; ribadisce il proprio rispetto e sostegno quanto all'integrità territoriale e alle frontiere internazionalmente riconosciute dell'Azerbaigian, nonchè al diritto di autodeterminazione, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki; invita pressantemente l'Armenia e l'Azerbaigian a cogliere ogni opportunità per una soluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-Karabah; rinnova il proprio deciso sostegno al gruppo di Minsk dell'OSCE, ma deplora la mancanza di progressi concreti nei negoziati; chiede alle parti di applicare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare consentendo a tutti i profughi e gli sfollati interni di far ritorno alle proprie case in condizioni di sicurezza e dignità; mette in guardia da qualsiasi retorica militante e provocatoria che potrebbe compromettere il processo negoziale;

34.

deplora il fatto che l'impegno per avvicinare i tre paesi della regione sia ostacolato dal persistere di conflitti irrisolti dell'era post-sovietica provocati da rivendicazioni territoriali e dal separatismo; sottolinea che le zone in conflitto sono spesso utilizzate come zone franche per la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro sporco, il traffico di stupefacenti e il contrabbando di armi;

35.

ricorda alle autorità interessate che i profughi e gli sfollati interni non andrebbero strumentalizzati nei conflitti; chiede un'azione decisiva per migliorare le condizioni di vita e la situazione sociale degli sfollati interni in attesa che sia loro effettivamente concesso l'esercizio del diritto al ritorno alle proprie case, che è un diritto umano;

36.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere finanziariamente gli sforzi compiuti dall'Armenia, dall'Azerbaigian e dalla Georgia per far fronte alla situazione dei profughi e degli sfollati, contribuendo a rinnovare edifici e a costruire strade, infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed elettrico, ospedali e scuole, così da consentire a queste comunità di integrarsi in modo più efficace, facilitando nel contempo lo sviluppo delle regioni in cui vivono, senza dimenticare la popolazione locale, che spesso vive anch'essa al di sotto della soglia di povertà; sottolinea l'importanza di affrontare il problema delle numerose mine terrestri che sono l'eredità del conflitto in Nagorno-Karabah e che continuano a ferire e talvolta ad uccidere le persone;

37.

invita i principali attori nella regione a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione dei conflitti irrisolti dell'era post-sovietica nella regione e ad avviare azioni per normalizzare i propri rapporti con i paesi vicini; rinnova l'invito alla Turchia ad impegnarsi seriamente e intensivamente per la composizione delle controversie ancora irrisolte con tutti i propri vicini, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle altre convenzioni internazionali applicabili, incluso un dibattito franco e aperto sugli eventi del passato; invita nuovamente i governi turco e armeno ad avviare il processo di riconciliazione relativamente al presente e al passato e chiede che la Commissione favorisca tale processo avvalendosi della cooperazione regionale realizzata nel quadro dell''ENP e della politica di sinergia del Mar Nero; invita la Commissione e il Consiglio ad affrontare la questione dell'apertura del confine turco-armeno con le autorità dei due paesi;

38.

suggerisce l'istituzione di una conferenza 3+3 sulla sicurezza e la cooperazione nel Caucaso meridionale, cui partecipino, da un lato, i tre Stati del Caucaso meridionale e, dall'altro, l'UE, gli Stati Uniti e la Russia, che discuta di tali temi appuntando la propria attenzione sulla creazione delle condizioni quadro adeguate per risolvere i conflitti dell'era post-sovietica ancora irrisolti nella regione;

Cooperazione nei settori dell'energia e dei trasporti

39.

attribuisce grande importanza all'apertura del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum, e dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan e sottolinea la rilevanza dei progetti di corridoi energetici transcaspici, che contribuirebbero allo sviluppo economico e commerciale della regione e promuoverebbero la sicurezza e la diversificazione delle forniture energetiche e dei sistemi di transito dall'Azerbaigian e dal bacino del Mar Caspio verso il mercato dell'Unione europea; esorta tuttavia i paesi interessati e la Commissione a includere l'Armenia nel progetto del gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum, e nei progetti di corridoi energetici transcaspici in linea con l'obiettivo della cooperazione regionale promosso dall'ENP;

40.

sottolinea che è importante approfondire il partenariato energetico tra l'UE e l'Azerbaigian, come previsto nel summenzionato memorandum d'intesa del 7 novembre 2006; valuta positivamente la disponibilità dei governi azero e georgiano a continuare a svolgere un ruolo attivo nella promozione di un approvvigionamento energetico a condizioni di mercato e della diversificazione del transito nella regione, fornendo in questo modo un importante contribuito alla sicurezza energetica dell'Europa;

41.

accoglie favorevolmente la relazione del suddetto gruppo ad alto livello sui trasporti, dal titolo «Rete per la pace e lo sviluppo», e la comunicazione della Commissione dal titolo «Estensione dei principali assi di trasporto transeuropei ai paesi confinanti»(COM(2007)0032); rinnova il proprio sostegno a favore della creazione di nuove infrastrutture e di corridoi di trasporto sostenibili per diversificare tanto i fornitori quanto i percorsi di approvvigionamento, come il corridoio energetico attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero, l'oleodotto Nabucco e i progetti INOGATE (Trasporto internazionale di petrolio e metano in Europa) e TRACECA (Corridoio di trasporto Europa/Caucaso/Asia) per il collegamento delle regioni del Mar Nero e del Mar Caspio;

42.

prende atto della nuova realtà che si sta delineando, nell'ambito della quale il cambiamento climatico e la sicurezza dell'approvvigionamento sono elementi di importanza fondamentale; riconosce che è essenziale diversificare gli approvvigionamenti e che tale obiettivo può essere conseguito solo intensificando la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale, ed incoraggia lo sviluppo regionale e interregionale; ritiene che la realizzazione di progetti di diversificazione energetica dovrebbe essere una delle priorità della ENP rafforzata e chiede un sostegno maggiore, inteso a migliorare il clima degli investimenti e il quadro normativo nel settore energetico dei paesi produttori e di transito, sulla base dei principi del trattato sulla carta dell'energia;

43.

rileva che, secondo le stime, le riserve di gas e petrolio dell'Azerbaigian potranno essere sfruttate ancora per 15-20 anni; osserva che, in base a stime recenti, i giacimenti petroliferi sotto il Mar Caspio corrispondono a circa 14 miliardi di barili, mentre le riserve di gas naturale sono valutate tra 850 e 1370 miliardi di metri cubi; riconosce che è necessario impegnarsi affinché il paese eviti la trappola della «maledizione delle risorse»; sottolinea pertanto l'importanza di alternative sostenibili, da un punto di vista sia politico che economico; invita il governo dell'Azerbaigian a compiere i passi necessari per porre in essere il quadro legislativo e operativo indispensabile al fine di poter utilizzare al meglio l'aiuto UE nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

44.

accoglie con interesse la proposta della Commissione di realizzare uno studio di fattibilità su un possibile «accordo energetico di vicinato» e incoraggia a tale fine i paesi partner dell'ENP a rispettare il diritto internazionale e gli impegni assunti sui mercati mondiali;

45.

sostiene gli sforzi del governo armeno tesi a una rapida dismissione dell'attuale reattore della centrale nucleare di Medzamor e a trovare soluzioni alternative sostenibili per l'approvvigionamento energetico, così come richiesto dall'UE, ma si dichiara preoccupato per la decisione del governo di costruire una nuova unità nella stessa centrale, essendo quest'ultima situata in una zona sismica, e incoraggia le autorità armene a trovare soluzioni alternative per l'approvvigionamento energetico;

46.

raccomanda che la cooperazione in campo energetico tenga conto anche del fabbisogno energetico dei paesi in questione e dei vantaggi che essi ne trarrebbero, segnatamente in termini di accesso all'energia; invita la Commissione a garantire che i progetti energetici finanziati attraverso l'aiuto pubblico allo sviluppo nel quadro dell'ENPI abbiano un impatto diretto sulla riduzione della povertà e tornino a beneficio della popolazione locale; invita la Commissione a sostenere maggiormente gli sforzi dei tre paesi in questione per contrastare il cambiamento climatico e studiare soluzioni concrete per affrontare le inefficienze dei modelli di produzione e consumo dell'energia, anche attraverso il trasferimento di tecnologia;

47.

prende atto di iniziative interregionali come il progetto ferroviario Baku-Tbilisi-Kars; ritiene che tale progetto spiani la strada a una migliore integrazione economica e politica di questa parte del mondo nell'economia europea e internazionale e che esso contribuirà allo sviluppo economico e commerciale della regione; sottolinea tuttavia che il progetto «bypassa» la linea ferroviaria pienamente operativa esistente in Armenia; esorta le repubbliche del Caucaso meridionale e la Turchia a perseguire efficacemente politiche di integrazione economica regionale e ad astenersi, per quanto riguarda l'energia e i trasporti, da progetti regionali miopi o politicamente motivati che vìolano i principi ENP di uno sviluppo sano;

Altre osservazioni

48.

ribadisce la richiesta che le relazioni periodiche del Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale, compresa la relazione globale finale presentata al termine della missione, siano messe a disposizione del Parlamento;

49.

si compiace per la decisione presa dalla Commissione il 10 maggio 2007 di potenziare la sua delegazione a Erewan e di aprire una delegazione a Baku entro la fine del 2007; invita la Commissione a garantire che tali delegazioni divengano operative senza ulteriore indugio;

50.

ritiene che sia estremamente importante accrescere la visibilità del Rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale onde comunicare meglio ai paesi in questione e ai loro cittadini la strategia dell'UE; ritiene che la partecipazione attiva della società civile sia fondamentale al riguardo;

51.

invita la Commissione e il Consiglio a prendere in considerazione la conclusione di nuovi accordi rafforzati con i paesi interessati, sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno di essi;

52.

invita i parlamenti dei rispettivi paesi a rafforzare la rappresentanza dell'opposizione parlamentare nelle delegazioni alle commissioni di cooperazione parlamentare e sostiene il potenziamento della cooperazione parlamentare regionale, anche con l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero e l'Iniziativa parlamentare del Caucaso meridionale;

53.

sottolinea la necessità di utilizzare le organizzazioni multilaterali esistenti per rafforzare l'interazione fra l'Unione europea e i paesi del Caucaso meridionale;

54.

ribadisce la necessità di un coordinamento tra le istituzioni dell'UE e altri attori a livello bilaterale e multilaterale, così da garantire la coerenza tra i piani d'azione e gli impegni assunti nei confronti del Consiglio d'Europa, dell'OSCE, della NATO e delle Nazioni Unite;

55.

sottolinea l'importanza della regione del Caucaso meridionale per l'UE e la necessità che l'attuazione dei vari piani d'azione dell'ENP sia seguita attentamente dal Parlamento;

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dell' Armenia, dell'Azerbaigian e della Georgia, ai governi della Turchia, degli Stati Uniti e della Federazione russa, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 193.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0538.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0413.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0017.

(5)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/64


P6_TA(2008)0017

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (2007/2101(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Sinergia del Mar Nero — Una nuova iniziativa di cooperazione regionale»(COM(2007)0160),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Cooperazione regionale nella zona del Mar Nero: punto della situazione e prospettive d'azione dell'Unione europea che incoraggiano il suo ulteriore sviluppo»(COM(1997)0597),

vista la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),

visti il piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV) concordato con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, la Repubblica Moldova e l'Ucraina nonché gli accordi di partenariato e di cooperazione (APC) firmati con questi Stati che verranno a scadenza nel 2008 e 2009,

visto l'APC che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, che è entrato in vigore il 1o dicembre 1997 ed è scaduto nel 2007,

vista la decisione 2006/35/CE del Consiglio, del 23 gennaio 2006, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione con la Turchia (1)(«il partenariato di adesione»),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica Moldova, la Federazione russa, la Turchia, l'Ucraina e il Caucaso meridionale,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (2),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e il conseguente inquinamento (3),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale: dalle promesse alle azioni (4),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 dal titolo «Una politica estera comune dell'Europa in materia di energia» (5),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0510/2007),

A.

considerando che la regione del Mar Nero, situata all'incrocio fra Europa, Asia centrale e Medio Oriente, è caratterizzata da stretti legami storici e culturali, da grandi potenzialità, ma anche da immense diversità; considerando che la regione comprende Bulgaria, Grecia e Romania, Stati membri dell'Unione europea, la Turchia, paese candidato all'adesione, e i partner PEV Armenia, Azerbaigian, Georgia, Repubblica Moldova e Ucraina, nonché la Federazione russa, con la quale l'Unione europea ha convenuto un partenariato strategico basato su quattro spazi comuni,

B.

considerando che, con l'adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea, il Mar Nero è diventato, in qualche misura, un mare interno dell'Unione europea ed ha perciò acquisito una nuova dimensione d'importanza strategica per l'Unione europea, che ha moltiplicato le sfide e gli obiettivi condivisi ed offerto nuove opportunità per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e i paesi della regione al fine di creare un reale spazio di sicurezza, stabilità e prosperità,

C.

considerando che le opzioni in materia di cooperazione a livello di sviluppo e di gestione delle sinergie nella regione del Mar Nero vanno definite in presenza di un gran numero di politiche, modalità e approcci per la regione,

D.

considerando che la Commissione ha proposto una strategia iniziale per tale regione nella sua summenzionata comunicazione del 1997 sulla cooperazione regionale nella zona del Mar Nero,

E.

considerando che gli aspetti specifici della politica dell'Unione europea per il Caucaso meridionale sono trattati nella summenzionata risoluzione del 17 gennaio 2008;

1.

si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo «Sinergia del Mar Nero — Una nuova iniziativa di cooperazione regionale» e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione con e all'interno della regione del Mar Nero integrando le attuali politiche bilaterali con un nuovo approccio regionale; rileva, in particolare, che le questioni inerenti alla sicurezza energetica e i negoziati di adesione con la Turchia, nonché la prossima scadenza degli accordi di partenariato e di cooperazione e i negoziati in merito al loro futuro, collocano la cooperazione regionale nella zona del Mar Nero tra le maggiori priorità dell'agenda della politica estera dell'Unione europea; ritiene che il futuro sviluppo del Mar Nero trarrebbe grande vantaggio, a lungo termine, da una strategia indipendente per il Mar Nero;

2.

sottolinea che la regione del Mar Nero ha bisogno di una risposta più coesa, sostenibile e strategica, che conduca alla creazione di una politica per il Mar Nero, parallelamente alla politica della dimensione settentrionale e al partenariato euromediterraneo;

3.

ritiene che, per poter adottare un approccio di politica regionale coerente, efficace e basato sui risultati, la comunicazione debba essere seguita da ulteriori azioni coerenti da parte dell'Unione europea per incoraggiare un'effettiva dimensione regionale adeguata per quest'area; è altresì preoccupato dal fatto che i risultati della strategia regionale per il Mar Nero perseguita a partire dal 1997 non sono stati adeguatamente valutati; invita la Commissione a predisporre una valutazione approfondita delle attività precedenti e in corso e a presentare i risultati al Parlamento europeo;

4.

plaude all'intenzione della Commissione di dare una prima valutazione della sinergia del Mar Nero nel 2008, e la invita ad avanzare proposte concrete per promuovere la cooperazione regionale e un vero partenariato nell'area del Mar Nero, sulla base dei risultati della sua valutazione e tenendo conto delle raccomandazioni contenute nella presente risoluzione e in altre pertinenti risoluzioni adottate dal Parlamento; esorta la Commissione a giovarsi delle esperienze acquisite nell'ambito della dimensione settentrionale per l'elaborazione di future revisioni o estensioni della sua strategia per il Mar Nero;

5.

sottolinea che l'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero non deve essere utilizzato né per offrire un'alternativa all'adesione all'Unione europea, né per definire le frontiere dell'Unione europea; ritiene tuttavia che gli obiettivi in esso indicati debbano costituire parte integrante e coerente della più ampia politica estera dell'Unione europea nei confronti dei paesi vicini e dei paesi che partecipano alla strategia regionale per il Mar Nero;

6.

ritiene che la cooperazione regionale nella regione del Mar Nero debba vedere la partecipazione dell'Unione europea, dei paesi PEV, della Turchia, paese candidato, e della Russia, quali partner uguali; ritiene che solo creando gradualmente fra i paesi del Mar Nero un senso di responsabilità condivisa per le sfide comuni alla regione, tra cui le questioni della sicurezza, il potenziale di coinvolgimento dell'Europa nella regione potrà trovare piena realizzazione; invita il Consiglio e la Commissione a coinvolgere attivamente nell'approccio politico tutti i paesi del Mar Nero;

7.

ritiene che il nuovo approccio regionale dovrebbe essere rivolto verso una serie di settori prioritari per i quali la Commissione dovrebbe elaborare un piano d'azione dettagliato che preveda obiettivi concreti, parametri e seguito da dare e costituisca la base per lo sviluppo del coinvolgimento dell'Unione europea nella regione nonché della cooperazione intraregionale; sottolinea che l'Unione europea deve concentrarsi su un numero limitato di obiettivi prioritari evitando dispersioni e duplicazioni degli sforzi;

Le sfide in materia di sicurezza

8.

sottolinea che i conflitti irrisolti, tuttora presenti nell'area del Mar Nero, costituiscono un'importante sfida per la stabilità e lo sviluppo sostenibile di quella regione, oltre che un grosso ostacolo al processo di promozione della cooperazione regionale; chiede quindi un coinvolgimento più attivo e globale dell'Unione europea negli sforzi in corso per risolvere i conflitti, in conformità del diritto internazionale e dei principi dell'integrità territoriale e un impegno più approfondito da parte dell'Unione europea nella gestione dei conflitti e nelle operazioni di mantenimento della pace; ritiene che l'Unione europea abbia un ruolo chiave da svolgere, fornendo il proprio contributo alla cultura della comprensione, del dialogo e del consolidamento della fiducia nella regione;

9.

prende atto della consistente presenza militare della Russia nella regione attraverso la flotta del Mar Nero, di stanza nel porto di Sebastopoli in Crimea; osserva che l'accordo del 1997 fra la Russia e l'Ucraina sullo stazionamento della flotta del Mar Nero scadrà nel 2017; osserva che tale questione tuttora irrisolta ha già creato qualche frizione fra i governi russo e ucraino; incoraggia l'Unione europea a impegnarsi su questo problema, importante sotto il profilo strategico, e a collaborare più strettamente con i governi di Russia e Ucraina;

10.

sottolinea che l'Unione europea deve definire una solida serie di priorità nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia nel quadro della sinergia del Mar Nero, volte ad istituire l'armonizzazione e la comparabilità in interi settori politici;

11.

considerati i costi elevati dei visti applicati per alcuni paesi vicini, in seguito all'allargamento dell'area Schengen dal 21 dicembre 2007, invita il Consiglio e la Commissione a rivedere le tariffe applicabili ai visti ed a riportarle a un livello accettabile per i normali cittadini dei paesi che partecipano alla PEV o ad un partenariato strategico con l'UE;

12.

ricorda l'esigenza di affrontare le sfide poste dalla criminalità transnazionale e dal traffico di migranti clandestini, pur rispettando pienamente il principio di non espulsione; sottolinea che gli interventi in tale settore devono essere associati ad opportune misure per potenziare la mobilità, al fine di promuovere i contatti interpersonali e diffondere così i valori europei della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti umani; sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione a concludere accordi in materia di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con i paesi del Mar Nero che ancora non ne beneficiano, nonché a promuovere la mobilità con tutti gli altri strumenti possibili, tra cui la firma di partenariati di mobilità con i paesi PEV; sottolinea in particolare la necessità di efficaci agevolazioni in materia di rilascio dei visti per il traffico transfrontaliero locale e per gruppi specifici di popolazione come gli studenti, gli uomini d'affari e gli operatori della società civile;

13.

sottolinea che è importante sviluppare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e a livello di gestione delle frontiere, al fine di conseguire gli obiettivi in relazione sia alla sicurezza che alla fluidità del movimento; ritiene che la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere della Moldavia e dell'Ucraina (EUBAM) apporti un importante bagaglio di esperienze nell'approccio alle sfide della sicurezza attraverso una cooperazione multilaterale e reputa che andrebbe ulteriormente rafforzata e applicata quale esempio di cooperazione frontaliera;

14.

sottolinea che è necessaria un'analisi approfondita delle situazioni e delle sfide specifiche in materia di sicurezza nei singoli Stati della regione del Mar Nero; appoggia la proposta che a Europol siano conferiti mandato e risorse perché possa assicurare un lavoro analitico sulla regione, in particolare nel settore della migrazione;

Promozione della stabilità politica e di un'effettiva democrazia

15.

ritiene che un nuovo approccio politico per il Mar Nero non si possa limitare alla cooperazione economica ma che dovrebbe anche essere inteso a creare un'area caratterizzata da democrazia sostenibile, buongoverno e dallo Stato di diritto e sottolinea, in particolare, l'importanza delle riforme politiche e giudiziarie e di un'efficace esecuzione degli impegni; sottolinea che la promozione dei diritti umani, della democrazia e delle libertà fondamentali è uno dei principali pilastri della politica esterna dell'Unione europea e ribadisce l'esigenza di inglobare questi valori sia nelle relazioni bilaterali che nell'approccio regionale, a prescindere dal grado di disponibilità mostrato dai governi partner; invita l'Unione europea ad affrontare le questioni della cooperazione regionale in questi settori nell'ambito dei dialoghi in materia di diritti umani e delle consultazioni con i paesi del Mar Nero nonché nel contesto di sedi multilaterali; incoraggia la Commissione ad avvalersi pienamente dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani e della sinergia del Mar Nero per promuovere la cooperazione regionale tra le società civili;

16.

si compiace dell'iniziativa di istituire una Euroregione del Mar Nero al fine di promuovere la cooperazione regionale attraverso la cooperazione tra gli attori regionali e locali; sottolinea l'importanza di progetti realizzati dal basso verso l'alto e di una cooperazione transfrontaliera a livello locale nel processo di costituzione di un effettivo spazio di democrazia e governance efficace nell'area del Mar Nero;

17.

sottolinea che è estremamente importante stabilire e sviluppare relazioni di buon vicinato tra i paesi della regione del Mar Nero e tra tali paesi e i loro vicini basate sul rispetto reciproco, dell'integrità territoriale, della non interferenza negli affari interni degli altri paesi e del divieto dell'uso della forza o della minaccia dell'uso della forza, in quanto principi fondamentali per promuovere la cooperazione regionale; ribadisce il significato di uno stretto dialogo con la società civile e del dialogo interculturale in tale settore e invita la Commissione a promuoverlo ulteriormente, in particolare nel contesto del 2008, Anno del dialogo interculturale, al fine di creare una cultura di tolleranza reciproca, rispetto della diversità e dialogo e cooperazione regionale;

Cooperazione nel campo dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente

18.

fa rilevare l'importanza strategica che la regione del Mar Nero riveste per l'Unione europea come area di produzione e trasmissione, ai fini della diversificazione e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; invita il Consiglio e la Commissione a prevedere in tempi brevi un aumento del loro sostegno a favore di progetti infrastrutturali di importanza strategica; ribadisce il proprio sostegno alla creazione di nuove infrastrutture e di corridoi praticabili per il trasporto, che diversifichino sia i fornitori che le rotte, come il corridoio energetico transcaspico che attraverserà la regione del Mar Nero e le pipeline Nabucco, Constanța-Trieste e AMBO nonché altri progetti previsti per quanto concerne il passaggio di gasdotti e oleodotti attraverso il Mar Nero e i progetti INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) e TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) che collegano le regioni del Mar Nero e del Mar Caspio; chiede di realizzare valutazioni di impatto sociale e ambientale per analizzare l'impatto della costruzione di tali nuove infrastrutture di transito;

19.

ritiene che la sinergia del Mar Nero dovrebbe costituire un quadro adeguato per la promozione delle riforme di mercato nella regione intese a creare mercati energetici competitivi, prevedibili e trasparenti;

20.

ritiene che l'integrazione regionale trarrebbe notevole beneficio da iniziative volte a promuovere i collegamenti fisici tra tutti gli Stati che si affacciano sul Mar Nero; sottolinea che la cooperazione nei settori dei trasporti e dell'ambiente non dovrebbe limitarsi alle questioni energetiche, ma offrire un approccio globale che tenga conto dei bisogni della regione; fa notare i progetti che mirano a costruire l'anello autostradale del Mar Nero; sottolinea la rilevanza del Mar Nero e del Danubio come vie di trasporto strategiche nella regione;

21.

rileva l'importanza del Danubio in quanto uno dei principali assi di trasporto e delle più importanti arterie economiche che collegano l'(Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) e la regione del Mar Nero; ritiene pertanto che lo sviluppo sostenibile del Danubio e il potenziale economico che rappresenta per il collegamento dei paesi che si affacciano sul Mar Nero dovrebbe rientrare tra le priorità dell'Unione europea nella regione; invita la Commissione a realizzare uno studio che esamini possibili iniziative concrete al riguardo, includendo anche gli aspetti ambientali; insiste che, se si vuole trarre il massimo beneficio dall'accesso del (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) al Mar Nero, è di importanza fondamentale sviluppare le infrastrutture portuali dell'Unione europea sul Mar Nero (Bourgas, Constanța, Mangalia e Varna) e sull'estuario del Danubio, al fine di garantire il trasporto intermodale;

22.

esprime profonda preoccupazione per la situazione ambientale nella regione del Mar Nero, in particolare per la situazione del Mar Nero in sé, colpita dall'inquinamento incontrollato e aggravata da numerosi incidenti ecologici, nonché per quella del Danubio e del suo delta; sottolinea che è necessario rafforzare l'applicazione degli accordi ambientali multilaterali nella regione e includere una valutazione ambientale in tutti i progetti a livello regionale, e chiede una maggiore cooperazione tra il (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) e i paesi del Mar Nero intesa ad affrontare tutte le molteplici sfide ambientali nella regione;

23.

esprime particolare preoccupazione per l'inquinamento incontrollato causato da idrocarburi e il suo impatto sulla fauna selvatica; sottolinea la necessità che la cooperazione vada oltre il sostegno fornito dalla Commissione tramite il Centro di controllo e d'informazione, in particolare per quanto concerne gli sversamenti di petrolio, attribuendo un'attenzione prioritaria alla sicurezza del trasporto marittimo tramite petroliere;

24.

richiama l'attenzione sul delta del Danubio, sede di habitat unici per specie animali e vegetali; sottolinea la forte esigenza di svolgere una valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture quali il canale di Bistraya tra la Romania e l'Ucraina;

25.

invita la Commissione ad adottare l'impostazione della task force DABLAS (per il Danubio e il Mar Nero) al fine di risolvere i problemi ambientali, incentrandosi non solo sul Danubio ma anche sui bacini fluviali del Dniester e del Dnieper;

Cooperazione economica e commerciale

26.

mette in evidenza la crescita economica disuguale, anche se forte, nell'intera regione, ma richiama l'attenzione sul fatto che tale crescita è più sostenuta nei paesi esportatori di petrolio e gas; mette in evidenza la fragilità del settore privato in molti paesi che si affacciano sul Mar Nero; sottolinea l'importanza di creare uno spazio di opportunità economiche e prosperità nella regione del Mar Nero per la popolazione locale e i partner commerciali; sottolinea la necessità di migliorare il clima degli investimenti per le imprese sia locali che internazionali, in particolare rafforzando la lotta contro la corruzione e le frodi, e di promuovere le riforme a livello di economia di mercato intese ad incrementare la competitività e l'attrattività economica tramite la creazione di economie diversificate e il conseguimento di una crescita sostenibile nonché della giustizia e della coesione sociale; incoraggia l'armonizzazione e ulteriori misure di liberalizzazione e sostiene la creazione di una zona di libero scambio in conformità dei principi dell'OMC; ritiene che il (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia), in veste di principale partner economico dei paesi del Mar Nero, deve svolgere un ruolo fondamentale nella promozione degli obiettivi sopramenzionati e nel sollecitare la regione a compiere i passi necessari per conseguirli;

27.

tiene conto del ruolo di rilievo svolto dal turismo costiero e marittimo come catalizzatore per lo sviluppo della regione del Mar Nero in termini di commercio e crescita economica; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente le infrastrutture del turismo e di incoraggiare la diversificazione dei prodotti turistici, tutelando in tal modo i mezzi di sussistenza tradizionali, facendo un uso migliore delle risorse naturali (es. le risorse geotermiche che offrono significative opportunità commerciali) e adoperandosi per il miglioramento della qualità della vita nella regione; sottolinea che la facilitazione del regime dei visti nella regione incoraggerebbe la mobilità e incentiverebbe le attività economiche e commerciali; ritiene che la Sinergia per il Mar Nero costituisca un quadro adeguato ai fini di promuovere lo sviluppo del turismo nella regione del Mar Nero;

28.

rileva iniziative interregionali quali il progetto relativo alla linea ferroviaria Baku-Tbilisi-Kars; ritiene che tale iniziativa getti le basi per una migliore integrazione economica e politica di quella parte di mondo nell'economia europea ed internazionale, e sia suscettibile di contribuire allo sviluppo economico e commerciale della regione; sottolinea tuttavia che il progetto esclude la linea ferroviaria, pienamente operativa, esistente in Armenia; sollecita le Repubbliche del Caucaso meridionale e la Turchia a porre in atto con efficacia politiche di integrazione economica regionale e ad astenersi da progetti regionali miopi e politicamente motivati nel settore dell'energia e dei trasporti, che violino i principi di sviluppo sostenibile della politica europea di vicinato;

Istruzione, formazione e ricerca

29.

sottolinea che è importante dare slancio al dialogo interculturale e invita la Commissione a promuoverlo ulteriormente;

30.

sottolinea la necessità di facilitare i contatti interpersonali promuovendo la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della ricerca attraverso i programmi comunitari esistenti e disponibili (Tempus, Erasmus Mundus, settimo Programma quadro per la ricerca); invita l'Unione europea e i paesi del Mar Nero a rafforzare la propria cooperazione;

31.

sottolinea l'importanza di attrarre i ricercatori provenienti dai paesi del Mar Nero nell'Unione europea semplificando le procedure relative all'ottenimento dei permessi di lavoro, attraverso, tra l'altro, il sistema della carta blu;

Aspetti istituzionali e finanziari

32.

auspica un ruolo di primo piano per gli Stati della regione che sono membri dell'Unione europea nella promozione di una maggiore cooperazione con e all'interno della regione; ritiene che la Romania, la Bulgaria e la Grecia, in qualità di Stati membri appartenenti alla regione del Mar Nero, dovrebbero svolgere un ruolo di guida in tale ambito; sottolinea il ruolo speciale che questi Stati membri dovranno svolgere nel trasferimento di competenze e know-how attraverso i programmi Twinning, TAIEX e Sigma; ritiene che sia opportuno avvalersi pienamente dell'esperienza dell'Unione europea nella promozione della cooperazione regionale in altre aree esterne adiacenti, in particolare all'interno della dimensione settentrionale, per poter scambiare le prassi e le lezioni imparate;

33.

sottolinea l'importanza della posizione geografica della Russia e della Turchia nella regione del Mar Nero ai fini di promuovere la cooperazione regionale; ritiene che il successo della cooperazione regionale nel Mar Nero dipenda in misura fondamentale dalla capacità di coinvolgere questi paesi in modo costruttivo a fianco degli altri paesi rivieraschi;

34.

ricorda che è già disponibile un certo numero di meccanismi per la cooperazione regionale nella zona del Mar Nero; sottolinea, pertanto, che è necessario che l'Unione europea e i paesi del Mar Nero coordinino le attività ed evitino la duplicazione degli sforzi; ritiene che il rafforzamento delle diverse organizzazioni ed iniziative regionali, come l'Organizzazione per la cooperazione economica nel Mar Nero (BSEC), il Forum del Mar Nero per il partenariato e il dialogo, l'Organizzazione GUAM per la democrazia e lo sviluppo economico e altre organizzazioni settoriali, a seconda della loro competenza specifica, e una maggiore cooperazione con esse potrebbero costituire, eventualmente nell'ambito di una nuova struttura, un quadro appropriato per la creazione di sinergie; ritiene che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata la dimensione sociale del dialogo e della cooperazione con e all'interno della regione del Mar Nero;

35.

plaude al fatto che la Commissione abbia recentemente ottenuto lo status di osservatore presso la BSEC e prende atto delle relazioni esistenti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della BSEC; ritiene che sia importante incoraggiare ulteriormente la dimensione parlamentare della cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti dei paesi del Mar Nero;

36.

sottolinea che occorre sviluppare la cooperazione nella regione del Mar Nero anche a livello non governativo; a tal proposito, chiede alla Commissione di sostenere la creazione di una piattaforma delle ONG per il Mar Nero al fine di istituire un contesto per gli scambi tra le società civili della regione, approfondire la consapevolezza circa i problemi comuni e contribuire all'applicazione e al monitoraggio delle politiche comunitarie a favore della regione;

37.

chiede un uso razionale degli strumenti finanziari comunitari mediante un migliore coordinamento dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dei Fondi strutturali e dei Fondi di preadesione a disposizione della regione; chiede alla Commissione di stabilire, in cooperazione con gli Stati beneficiari, un sistema generale in materia di informazione prima dell'esborso delle risorse, al fine di controllare e valutare in che misura l'impiego di tali risorse è sostenibile, efficace e conforme agli obiettivi generali delle politiche dell'Unione;

38.

approva il raddoppiamento delle risorse finanziarie previste nel quadro dello strumento europeo di vicinato e partenariato per il finanziamento di progetti transfrontalieri; chiede che i principi che disciplinano i Fondi strutturali, in particolare il partenariato, la sostenibilità, l'efficacia, la non discriminazione e il decentramento, siano applicabili all'uso di queste risorse finanziarie; invita la Commissione a informare il Parlamento sull'esecuzione dei fondi e sui progressi compiuti, mediante brevi relazioni semestrali;

39.

chiede alla Commissione di mettere lo strumento finanziario decentrato Fondi per piccoli progetti a disposizione di progetti «people to people» nel settore della cooperazione transfrontaliera, compiendo sforzi particolari per incoraggiare l'uso di tale strumento;

40.

sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli operatori locali e regionali nella regione del Mar Nero per quanto concerne la programmazione e la preparazione e attuazione dei progetti, in modo da garantire un'efficiente gestione degli strumenti finanziari comunitari;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai governi e ai parlamenti di tutti i paesi del Mar Nero.


(1)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 34.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0538.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0625.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0016.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0413.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/70


P6_TA(2008)0018

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul Kenya

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione preliminare della Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EU EOM, dall'inglese European Union Election Observation Mission), fatta in Kenya il 1o gennaio 2008,

vista la dichiarazione della Presidenza rilasciata a nome dell'Unione europea sugli sforzi di mediazione dell'Unione africana in Kenya l'11 gennaio 2008,

viste la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981 e la Carta africana per la democrazia, le elezioni e la «governance» del 2007,

vista la Dichiarazione dell'Unione africana sui principi che reggono le elezioni democratiche in Africa (2002),

visti la Dichiarazione di principi per l'osservazione elettorale internazionale e il Codice di condotta per gli osservatori elettorali internazionali, commemorati nella sede delle Nazioni Unite il 27 ottobre 2005,

visto l'accordo di partenariato fra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(l'«accordo di Cotonou») e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare gli articoli 8 e 9,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 27 dicembre 2007 si sono svolte in Kenya le elezioni presidenziali e legislative, alle quali nove partiti hanno presentato candidati alla presidenza, tra cui Mwai Kibaki del partito di unità nazionale (PNU) e Raila Odinga leader del movimento democratico arancione (ODM),

B.

considerando che su un totale di 210 seggi del parlamento nazionale i due maggiori partiti, l'ODM e il PNU, hanno ottenuto rispettivamente 99 e 43 seggi,

C.

considerando che le elezioni presidenziali del 2007 in Kenya non sono state all'altezza degli standard fondamentali internazionali e regionali per elezioni democratiche e sono state seguite da disordini che hanno provocato la morte di oltre 600 persone,

D.

considerando che le violenze politiche che hanno fatto seguito alle lezioni hanno provocato lo sfollamento di 250 000 persone e hanno colpito da 400 000 a 500 000 kenioti, soprattutto delle città di Eldoret, Kericho e Kisumu, in base alle informazioni dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari dell'ONU (OCHA),

E.

considerando che la crisi politica attuale deriva principalmente da tensioni nella precedente coalizione nazionale dell'arcobaleno (NARC), che ha vinto le elezioni in Kenya del 2002, quando Mwair Kibaki e Raila Odinga concordarono di condividere il potere, patto poi non mantenuto,

F.

considerando che le raccomandazioni espresse dalla Missione di osservazione elettorale dell'Unione europea (EU EOM) del 2002 non sono state sufficientemente prese in considerazione, comprese quelle riguardanti le dimensioni e i confini dei collegi elettorali per le elezioni legislative e quella secondo cui l'incarico dei commissari della Commissione elettorale del Kenya (CEK) dovrebbe estendersi a sei mesi dopo le elezioni generali, in modo da accrescerne l'indipendenza e la professionalità,

G.

osservando che la campagna elettorale del 2007 è stata caratterizzata da un'atmosfera di forte polarizzazione politica tra gli schieramenti di Kibaki e Odinga, che ha portato a un clima di tensione nelle loro rispettive comunità etniche,

H.

considerando che le elezioni presidenziali hanno deluso le speranze e le aspettative del popolo keniota, che aveva partecipato con entusiasmo al processo elettorale, votando in gran numero e in modo pacifico e paziente,

I.

considerando che gli intensi sforzi diplomatici, tra i quali la missione di mediazione del Presidente dell'Unione africana (UA) e del Ghana John Kofi Agyekum Kufuor e gli sforzi compiuti da quattro ex Presidenti, non sono riusciti a risolvere la crisi politica,

J.

considerando che l'8 gennaio 2008 Mwai Kibaki ha nominato unilateralmente 17 membri del suo gabinetto di governo, prima che la mediazione internazionale fosse stata condotta a termine, vanificando in tal modo una negoziazione tripartita e inducendo l'ODM a riprendere le proteste di massa,

K.

considerando che durante la campagna elettorale la libertà d'associazione, d'espressione e di riunione sono state ampiamente rispettate; considerando che tuttavia tale campagna è stata contrassegnata anche da divisioni etnopolitiche, che hanno contribuito all'instabilità che si è venuta a creare nei giorni precedenti le elezioni,

L.

considerando che la comunità internazionale non ha prestato sufficiente attenzione a queste tensioni etniche di fondo, e deve d'ora innanzi tenerne conto in ogni futuro sforzo di mediazione dell'attuale crisi in Kenya,

M.

considerando che la CEK ha svolto la supervisione degli aspetti logistici e tecnici delle elezioni, ha migliorato l'accesso ai centri per l'iscrizione degli elettori ed ha formato il personale incaricato delle operazioni elettorali,

N.

considerando tuttavia che la CEK non ha dimostrato l'imparzialità, la trasparenza e la riservatezza che sono presupposti di ogni elezione democratica, e che ciò trova riscontro nei vizi delle procedure di designazione dei commissari membri della CEK,

O.

considerando che gli osservatori dell'EUEOM sono stati ben accolti dalle autorità competenti nei seggi elettorali, dove il processo elettorale veniva condotto correttamente,

P.

considerando tuttavia che detti osservatori non hanno ottenuto analogo accesso ai locali in cui avveniva il conteggio dei voti, e hanno concluso che la mancanza di trasparenza e di adeguate procedure di sicurezza ha minato gravemente la credibilità dei risultati dell'elezione presidenziale,

Q.

considerando che presso alcuni seggi è stata registrata una partecipazione superiore al 90 % e che la CEK ha espresso dubbi circa queste percentuali inverosimilmente elevate,

R.

considerando che l'EUEOM ha concluso che in generale il processo elettorale prima della tabulazione dei risultati è stato ben condotto e che le elezioni parlamentari erano giudicate in gran parte riuscite,

S.

considerando tuttavia che l'EUEOM ha concluso che la fase di conteggio dell'elezione presidenziale ha mancato di credibilità, e pertanto esprime dubbi circa l'esattezza dei risultati,

T.

considerando che secondo l'Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani sono state formulate minacce contro membri dell'iniziativa «Kenioti per la pace nella verità e nella giustizia»(KPVG), una coalizione di ONG indipendenti costituitasi in seguito alle elezioni per denunciare brogli e per sostenere la libertà d'espressione e d'associazione nel paese,

U.

considerando che nel quadro dell'accordo di Cotonou il Kenya ha assunto impegni per il rispetto dei diritti civili fondamentali, della democrazia fondata sullo Stato di diritto e di un sistema di governo trasparente e responsabile;

1.

condanna la tragica perdita di vite umane e la situazione critica dal punto di vista umanitario, e invita con urgenza le autorità competenti e i soggetti coinvolti a compiere il massimo sforzo per portare la pace nella Repubblica del Kenya e assicurare il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto;

2.

approva le conclusioni presentate dall'EU EOM nella sua dichiarazione preliminare;

3.

si rammarica che, nonostante l'ampio successo delle elezioni parlamentari, i risultati delle elezioni presidenziali non possano considerarsi credibili a causa delle diffuse segnalazioni di irregolarità elettorali;

4.

deplora che Mwai Kibaki abbia nominato unilateralmente il suo gabinetto di governo, il che ha indebolito gravemente gli sforzi di mediazione;

5.

chiede a Mwai Kibaki di rispettare gli impegni democratici del suo paese sanciti dalla Costituzione nazionale del Kenya, dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e dalla Carta africana per la democrazia, le elezioni e la «governance» e di acconsentire a una verifica indipendente del voto presidenziale; sollecita inoltre le autorità keniote ad agevolare tale indagine per porre rimedio alla situazione e per far sì che coloro che hanno commesso tali irregolarità elettorali debbano rispondere del proprio operato;

6.

sollecita le autorità keniote a garantire in ogni circostanza l'integrità fisica e psicologica dei membri dell'iniziativa KPVG e di tutti i difensori dei diritti umani che operano in Kenya, e a far cessare tutti gli atti vessatori nei loro confronti;

7.

invita entrambe le parti a prendere con urgenza provvedimenti correttivi tangibili mediante negoziati; appoggia a tale riguardo ulteriori sforzi di mediazione da parte di un gruppo di personalità africane di prestigio guidate da Kofi Annan, ex Segretario generale delle Nazioni Unite;

8.

invita la Presidenza dell'Unione europea e la Commissione a seguire da vicino la missione di mediazione guidata da Kofi Annan e, se necessario, ad assicurare un'immediata continuazione di questo sforzo di mediazione ad opera di una delegazione ad alto livello dell'Unione europea, eventualmente nell'ambito di un'iniziativa comune UE-UA; invita la Commissione europea ad offrire alle autorità del Kenya tutta l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria nel processo di verifica indipendente delle elezioni presidenziali, nonché nelle iniziative ritenute necessarie per porre rimedio alla situazione;

9.

si compiace del fatto che il Parlamento recentemente eletto abbia dimostrato la sua indipendenza in occasione dell'elezione del sig. Kenneth Marende, quale suo presidente e sottolinea il ruolo decisivo che tale Parlamento dovrà svolgere per ripristinare le libertà civili in Kenya;

10.

chiede misure concrete per la creazione di una commissione elettorale davvero imparziale, che sia meglio in grado di condurre in futuro elezioni libere e corrette;

11.

richiama l'attenzione sulla dichiarazione di Samuel Kivuitu, presidente della CEK, che ha sconfessato i risultati delle elezioni presidenziali pubblicati dai media e ha chiesto un'indagine indipendente sulle accuse di brogli;

12.

chiede nuove elezioni presidenziali in caso si rivelasse impossibile organizzare un nuovo conteggio credibile e corretto dei voti delle elezioni presidenziali da parte di un organismo indipendente;

13.

si rammarica che si sia persa l'opportunità offerta dalle elezioni presidenziali del 2007 di consolidare e sviluppare ulteriormente il processo elettorale e il processo democratico in senso più ampio;

14.

invita i leader dei partiti politici ad assumersi la responsabilità di impedire ulteriori violenze nel paese, a dimostrare fedeltà allo Stato di diritto e a garantire il rispetto dei diritti umani;

15.

è profondamente preoccupato per le ripercussioni sociali dell'attuale crisi economica e per il suo effetto deleterio sullo sviluppo socioeconomico del paese, nonché per le sue conseguenze economiche sui paesi limitrofi, che dipendono in grande misura dalle infrastrutture del Kenya e la cui situazione umanitaria sta essendo compromessa da questa crisi;

16.

invita il governo del Kenya e la Commissione europea ad organizzare rapidamente l'assistenza umanitaria agli sfollati interni e a fornire tutto il personale necessario per il soccorso umanitario;

17.

chiede alle autorità responsabili di garantire la copertura da parte di una stampa libera e indipendente e di ripristinare con effetto immediato le trasmissioni in diretta;

18.

si rammarica che siano stati versati aiuti di bilancio nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo al governo Kibaki subito dopo le elezioni, cosa che potrebbe essere erroneamente interpretata come influenzata da scelte politiche, e chiede il congelamento di ogni ulteriore sostegno di bilancio al governo del Kenya fino a quando non si sarà trovata una soluzione politica alla crisi attuale;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo del Kenya, ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e ai Presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/73


P6_TA(2008)0019

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul ruolo delle donne nell'industria (2007/2197(INI))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, nonché gli articoli 141 e 157 del trattato CE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea firmata il 12 dicembre 2007 (1), in particolare i suoi articoli 15, 23, 27, 28, e 31,

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 dal titolo «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l'industria manifatturiera dell'Unione europea — verso un'impostazione più integrata della politica industriale»(COM(2005)0474),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 2007, dal titolo: «Combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini»(COM(2007)0424),

vista la relazione della Commissione sulle relazioni industriali in Europa nel 2006,

vista la relazione della Commissione sugli ultimi sviluppi del dialogo sociale settoriale europeo, pubblicata nel 2006,

viste la convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del Lavoro sulla parità tra i generi nel mondo del lavoro,

visto il quadro d'azione sulla parità uomini-donne, firmato dalle parti sociali a livello europeo,

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (2),

vista la sua risoluzione del 25 settembre 2002 sulla rappresentanza delle donne in seno alle parti sociali dell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2000 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Donne e scienza — Mobilitare le donne per arricchire la ricerca europea» (4),

vista l'audizione pubblica organizzata il 5 giugno 2007 dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere sul ruolo delle donne nell'industria,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0519/2007),

A.

considerando l'importanza strategica dell'industria nei diversi Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne la creazione di benessere e di occupazione, elementi che devono essere salvaguardati,

B.

considerando che gli stereotipi che persistono ancora oggi nella scelta dell'orientamento del corso di studi e professionale delle donne contribuiscono ad una presenza diseguale di queste ultime nel settore industriale,

C.

considerando che il ruolo delle donne nell'industria dovrebbe sempre essere basato sul principio della parità in materia di retribuzioni e di prospettive di carriera affinché le donne siano maggiormente presenti in settori d'attività che non sono considerati tipicamente femminili,

D.

considerando che il ruolo delle donne nell'industria varia a causa di una rappresentanza variabile a seconda dei settori, segnatamente una sovrarappresentazione in alcuni settori (tessile, abbigliamento, ricamo, calzaturiero, sughero, cablaggio, materiale elettrico ed elettronico, alimentare) e una sottorappresentazione nei settori di tecnologia avanzata, con conseguente differenziazione delle problematiche riscontrate,

E.

considerando che le barriere di genere ostacolano ancora le carriere delle donne nell'industria, ma che oggi sono più sottili che in passato,

F.

considerando che nei settori in cui le donne costituiscono la maggioranza dei lavoratori predominano salari più bassi, riflesso del trattamento discriminatorio del lavoro femminile; considerando che i contratti collettivi generalmente non tengono sufficientemente conto della dimensione di genere e delle esigenze specifiche delle donne, e che sforzi più consistenti dovrebbero essere espletati per garantire la concreta applicazione della legislazione in vigore,

G.

considerando che in media circa il 14 % delle donne occupate nell'UE lavora nell'industria, ma che in alcuni paesi questa percentuale è superiore al 25 %; che in tale media le dipendenti a tempo parziale sono più del 21 % e che le donne rappresentano il 65 % dei lavoratori a tempo parziale nel settore industriale,

H.

considerando che è dovere di tutte le imprese rispettare il principio di uguaglianza sul lavoro, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di attività,

I.

considerando che le donne con lavoro precario, a tempo parziale, temporaneo e atipico sono più discriminate, in particolare in caso di maternità, e che le loro possibilità di formazione di base, professionale e permanente sono generalmente minori; considerando che le donne con lavoro precario o a tempo parziale spesso non sono in grado di versare in modo continuativo contributi ad un fondo pensioni e corrono pertanto maggiormente il rischio di non disporre di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento nella terza età;

J.

considerando che la visione integrata della politica industriale, delineata dalla Commissione nella succitata comunicazione del 5 ottobre 2005, pur indicando tra i suoi obiettivi la coesione economica e sociale, non tiene sufficientemente conto della dimensione di genere,

K.

considerando che l'industria di trasformazione, nella quale si concentra l'86 % della manodopera femminile industriale, è composta per il 99 % di piccole e medie imprese (PMI), che occupano circa il 58 % della manodopera globale del settore,

L.

considerando che l'evoluzione del lavoro si caratterizza attualmente più per l'erosione delle modalità tradizionali di occupazione che per un miglioramento delle condizioni di lavoro e delle opportunità di carriera, in particolare per le donne,

M.

considerando che esiste un nesso diretto tra l'assenza di strutture di custodia dei bambini, il ricorso non volontario al lavoro a tempo parziale e la mancanza di possibilità di formazione e di aiuti al reinserimento professionale, il che rischia di lasciare le donne in posti di lavoro meno qualificati e senza sufficienti prospettive di carriera,

N.

considerando la scarsità di dati statistici disaggregati per genere per quanto riguarda la divisione del lavoro nelle diverse categorie professionali e nei rispettivi livelli salariali nei settori industriali,

O.

considerando che i rischi sanitari e i tipi di malattie professionali possono essere diversi per le donne e per gli uomini, per cui occorre analizzare più in dettaglio le situazioni esistenti e le relative conseguenze, tenendo conto anche delle conseguenze specifiche sulla maternità,

P.

considerando che la formazione permanente e un apprendimento rapido aumentano la produttività delle donne e il contributo che esse apportano all'economia,

Q.

considerando che solo un clima di lavoro non discriminatorio è in grado di favorire la produttività delle collaboratrici e dei collaboratori e la creazione di un contesto in cui ogni singola persona sia rispettata e veda riconosciuti i propri obiettivi;

1.

sottolinea il ruolo delle donne nell'industria e incoraggia la loro promozione nel rispetto della parità di salario, delle condizioni di lavoro, delle prospettive di carriera e di formazione professionale e nel rispetto della maternità e della paternità in quanto valori sociali fondamentali;

2.

incoraggia gli Stati membri a promuovere programmi di imprenditoria femminile nel settore industriale e a sostenere finanziariamente la creazione di imprese femminili;

3.

sottolinea la necessità di incoraggiare le donne che lavorano nell'industria ad acquisire costantemente le competenze di cui necessitano per riuscire nella propria carriera;

4.

richiama l'attenzione sul fatto che ci sono molte cause determinanti ciascuna fase di evoluzione di carriera che creano un clima inospitale per le donne nell'industria, ad esempio pratiche di reclutamento e assunzione che comportano di fatto ostacoli per le donne, norme diversificate per donne e uomini, disparità nell'attribuzione di posti altamente qualificati e divario retributivo tra donne e uomini; ritiene pertanto che ognuna di tali cause di fondo debba essere affrontata mediante strategie specifiche messe a punto dalla Commissione e dagli Stati membri;

5.

riconosce la necessità di una politica industriale integrata che tenga conto dell'indispensabile forza trainante che è la competitività, sempre garantendo i diritti sociali ed economici dei lavoratori;

6.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sollecitare le grandi imprese affinché mettano a punto e introducano, su base obbligatoria, propri programmi negoziati in materia di parità promuovendone altresì l'elaborazione e l'applicazione negoziata nelle PMI;

7.

afferma che la promozione di un lavoro dignitoso costituisce parte integrante dei valori dell'Unione europea e chiede agli Stati membri di adottare misure efficaci al fine di rispettare le norme sociali e garantire un lavoro decoroso nei diversi settori dell'industria, assicurando in tal modo introiti decorosi ai lavoratori, in particolare alle donne, il diritto alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro, alla protezione sociale e alla libertà sindacale e contribuendo così in ampia misura ad abolire completamente tutte le forme di discriminazione sul lavoro tra uomini e donne;

8.

chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie al fine di lottare efficacemente contro lo sfruttamento delle donne sul lavoro, riscontrato soprattutto in alcuni settori, come quello tessile, affinché i diritti fondamentali dei lavoratori, in particolare quelli delle donne, siano rispettati e sia evitato il dumping sociale;

9.

ritiene che il ruolo delle donne in qualsiasi settore dell'industria non possa essere preso in considerazione indipendentemente dalla situazione generale dell'industria nell'Unione europea, dalle sfide che tale settore attualmente affronta nell'UE e dalla necessità di trovare risposte adeguate;

10.

ritiene positivo che, secondo le ultime statistiche pubblicate, le esportazioni verso i paesi terzi rappresentino ancora in numerosi settori la stessa quota di fatturato totale, il che testimonia della competitività dell'UE in quei settori; esprime tuttavia inquietudine per la stagnazione della domanda nazionale in alcuni Stati membri, per le importazioni crescenti provenienti da paesi terzi e per il persistere del fenomeno di perdita di impieghi settoriali nell'Unione europea, spesso a detrimento delle donne;

11.

insiste sulla necessità di misure urgenti per un'applicazione completa ed effettiva della direttiva 75/117/CEE (5) al fine di lottare contro le discriminazioni salariali, segnatamente attraverso un maggior ricorso alle organizzazioni sindacali e attraverso l'elaborazione di piani settoriali graduali, con obiettivi precisi, onde consentire di porre fine alle discriminazioni salariali dirette e indirette;

12.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie a garantire la tutela dalle molestie sessuali e basate sul genere;

13.

ritiene importante approfondire la questione della creazione di una metodologia di analisi delle mansioni capace di garantire i diritti in materia di parità di remunerazione tra donne e uomini;

14.

ritiene importante avviare progetti promossi da EQUAL in materia di rivalutazione del lavoro per promuovere la parità, e sottolinea l'importanza di sostenere progetti pilota che approfondiscano l'analisi delle mansioni al fine di garantire i diritti in materia di parità di remunerazione tra donne e uomini e di valorizzare le persone e le professioni;

15.

insiste sulla necessità di incentivare le iniziative che contribuiscono a sviluppare e realizzare nelle imprese azioni positive e politiche in materia di risorse umane che promuovano la parità tra donne e uomini, valorizzando al contempo le pratiche di sensibilizzazione e formazione che consentono di promuovere, trasferire e inserire le migliori prassi nelle organizzazioni e nelle imprese;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire più attivamente ai fini di una sensibilizzazione e di un controllo maggiori delle imprese per quanto concerne il rispetto dei codici di condotta e dei criteri di responsabilità sociale delle imprese nel loro lavoro giornaliero, nonché a garantire migliori condizioni di lavoro, riservando attenzione agli orari di lavoro, all'osservanza dei diritti alla maternità e alla paternità, in particolare garantendo il reinserimento professionale dopo il congedo di maternità o paternità, alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, e chiede che tali diritti siano sanciti in una legislazione; insiste sulla necessità di creare condizioni che agevolino la ripartizione delle responsabilità familiari;

17.

raccomanda il rafforzamento della possibilità di scelta sul luogo di lavoro, in modo che uomini e donne possano avere maggiori opportunità nella gestione della vita familiare come della carriera lavorativa; ritiene che il lavoro debba essere molto più facilmente disponibile per uomini e donne, così che possano conciliarlo con l'evolversi delle loro esigenze;

18.

invita gli Stati membri a introdurre pensioni migliori, più flessibili e trasferibili; ribadisce la sua posizione espressa in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare (6);

19.

sottolinea la necessità di una rete di servizi sociali affidabili e di flessibilità nelle strutture prescolastiche e della scuola primaria, al fine di sostenere le donne che lavorano durante la fase della vita in cui si occupano dell'educazione dei figli;

20.

sottolinea che orari di lavoro prolungati esercitano una notevole pressione sui lavoratori e hanno un impatto negativo sulla salute, il benessere e la gratificazione personale;

21.

invita gli Stati membri a premiare le imprese che si adoperano a favore della parità tra uomini e donne e favoriscono la conciliazione tra vita professionale e vita familiare al fine di contribuire alla diffusione di buone pratiche in materia;

22.

insiste sulla necessità di garantire che le misure attuate nell'ambito della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e privata non si traducano nella separazione o nella stereotipizzazione di genere dei ruoli uomo/donna e siano conformi alle priorità della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010), segnatamente per quanto riguarda la partecipazione completa e su un piano di parità delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica, e sollecita gli Stati membri a garantire un accesso universale a servizi sociali a costi sostenibili, quali asili nido, doposcuola, strutture di ricreazione per bambini e servizi di sostegno agli anziani, servizi che altrimenti sono tendenzialmente garantiti da donne; chiede un sostegno effettivo a livello tecnico e, ove possibile, aiuti finanziari o incentivi per i datori di lavoro delle PMI affinché possano attuare tali politiche e pratiche;

23.

sottolinea l'importanza del negoziato e della contrattazione collettiva nella lotta alla discriminazione contro le donne, segnatamente in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di condizioni di lavoro, di progressione della carriera e di formazione professionale;

24.

invita la Commissione e le parti sociali settoriali a definire norme rigorose per la protezione della salute sul lavoro che tengano in conto la dimensione di genere, e in particolare la protezione della maternità, a livello di ricerca, di vigilanza e di misure si prevenzione; rileva che le donne sono sovrarappresentate nei settori in cui la ripetitività dei gesti da svolgere è causa di malattie professionali, come i disturbi muscolo-scheletrici, e che è opportuno conferire un'attenzione particolare a tali patologie;

25.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sviluppare maggiormente la dimensione di genere negli studi, nei sondaggi e nelle inchieste nazionali;

26.

sottolinea che la maggior parte degli studi in materia di lavoratori poveri evidenzia che la povertà colpisce in modo particolare le famiglie monoreddito, in particolare quelle in cui sono le donne a generare tale reddito; sottolinea che lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale deve restare una priorità politica per l'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a specificare e a perseguire un ambizioso obiettivo di riduzione del numero di lavoratori poveri in Europa;

27.

invita la Commissione a promuovere politiche e programmi di formazione professionale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze informatiche di base, diretti alle donne per aumentarne la partecipazione nei vari settori d'attività, tenendo in considerazione il sostegno finanziario disponibile a livello locale, nazionale e comunitario e incoraggiando tanto le grandi imprese che le PMI a ricorrere a tali politiche e programmi;

28.

sollecita la Commissione a intensificare il sostegno ai programmi di formazione professionale per le donne nelle PMI industriali e il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in conformità del settimo programma quadro e delle previsioni della Carta europea delle piccole imprese quale approvata nell'allegato III delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000;

29.

invita la Commissione a sostenere l'istruzione, l'istruzione superiore e la formazione professionale; sottolinea che l'istruzione costituisce uno strumento essenziale per le donne ai fini del superamento della segmentazione di genere del mercato del lavoro;

30.

chiede la diffusione più ampia possibile dell'Agenda strategica di ricerca della Piattaforma tecnologica europea per il futuro del settore tessile e dell'abbigliamento e sollecita tutte le parti coinvolte a procedere verso tecnologie e modelli aziendali innovativi che assicurino una partecipazione equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli;

31.

deplora la scarsa partecipazione femminile nelle organizzazioni delle parti sociali e invita queste ultime a intensificare la formazione sulla parità di genere impartita ai negoziatori e ai responsabili dei contratti collettivi, nonché a potenziare la partecipazione delle donne nei loro organi decisionali;

32.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di promuovere una presenza equilibrata di donne e uomini nei consigli di amministrazione delle imprese, in particolare nel caso in cui gli Stati membri siano azionari di dette imprese;

33.

sottolinea la necessità di promuovere la creazione di reti di donne all'interno delle singole imprese, tra le imprese dello stesso settore industriale e tra i vari settori industriali;

34.

deplora la scarsa percentuale di donne nel settore della tecnologia di punta e sottolinea l'importanza di programmi di educazione e formazione operative nei campi della scienza e della tecnologia, garantendo la qualità e la diversificazione delle offerte di formazione per le donne nei diversi Stati membri e la promozione presso le ragazze di studi scientifici e tecnologici;

35.

invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare e ad attuare strategie per affrontare le disparità nell'ambiente di lavoro e nell'evoluzione di carriera delle donne che operano nei settori della scienza e della tecnologia;

36.

ritiene necessario divulgare le buone prassi esistenti per quanto riguarda la partecipazione delle donne nella ricerca industriale e nelle industrie di punta; insiste, in tale ambito, sull'importanza di sensibilizzare i quadri dirigenti delle imprese industriali a partecipazione femminile ridotta sulla prospettiva di genere e ritiene che tale sensibilizzazione dovrebbe tradursi in obiettivi numerici;

37.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a tener conto, in tutte le relative politiche, della situazione specifica delle donne nell'industria, segnatamente nei settori toccati dai cambiamenti strutturali e dalle misure nel campo del commercio mondiale, sia in relazione a questioni di occupazione e di formazione professionale che di salute e sicurezza sul lavoro;

38.

sottolinea la necessità di procedere ad una nuova formazione delle donne che hanno dovuto interrompere la carriera, per aumentarne la «occupabilità»; invita gli Stati membri ad aumentare le possibilità di formazione lungo tutto l'arco della vita;

39.

riconosce che alcune regioni si distinguono per l'elevata concentrazione di imprese del settore del tessile e dell'abbigliamento, dal quale dipende notevolmente l'occupazione delle donne, specialmente nelle regioni meno favorite dell'Unione europea; chiede che venga prestata particolare attenzione all'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi;

40.

insiste sulla necessità di sostenere lo sviluppo delle regioni sfavorite, delle zone con svantaggi strutturali permanenti, delle regioni ultraperiferiche e delle zone colpite da deindustrializzazione o riconversioni industriali recenti, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e l'inserimento sociale delle donne in dette zone e regioni;

41.

ritiene che le delocalizzazioni abbiano avuto ripercussioni sulle industrie a forte intensità di manodopera femminile, come l'industria tessile, dell'abbigliamento, del ricamo, della calzatura, del cablaggio, della ceramica, del materiale elettrico ed elettronico, nonché industrie diverse nel settore alimentare, e che tale situazione riguardi in forma più grave gli Stati membri a sviluppo economico più debole, provocando disoccupazione e mettendo in causa la coesione economica e sociale;

42.

insiste sulla necessità di monitorare le delocalizzazioni di imprese negli Stati membri dell'Unione europea e di riorientare la politica di concessione dei fondi comunitari in modo da garantire l'occupazione e lo sviluppo regionale;

43.

chiede che non vengano concessi aiuti comunitari alle imprese che, dopo aver beneficiato di tali finanziamenti in uno Stato membro, trasferiscono la loro produzione in un altro paese senza ottemperare pienamente ai contratti conclusi con lo Stato membro in questione;

44.

raccomanda alla Commissione di seguire con attenzione gli attuali processi di chiusura e delocalizzazione di imprese industriali, esigendo, in caso di irregolarità, la restituzione dei finanziamenti concessi;

45.

invita gli Stati membri e la Commissione a tener conto della dimensione di genere all'atto della distribuzione degli aiuti a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, affinché questi possano giungere anche ai settori a forte intensità di manodopera femminile;

46.

sottolinea la necessità di concentrarsi su un cambiamento strutturale controllato nel settore tessile e la necessità di dirigere ed incoraggiare le donne ad approfondire la propria istruzione in modo tale da migliorare la propria «occupabilità» nei rami industriali in espansione;

47.

sottolinea l'importanza di programmi comunitari che incentivino la creazione di marche, la difesa dell'indicazione di origine della produzione e la promozione esterna dei prodotti comunitari di settori industriali in cui predomina la presenza femminile, in particolare nelle fiere professionali e internazionali, promuovendo così il lavoro delle donne e garantendo la loro occupazione;

48.

ritiene che nelle misure che la Commissione adotterà, segnatamente nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione mondale del commercio, sia necessario tenere conto del contesto e delle caratteristiche specifiche di ogni settore, delle opportunità e delle sfide cui ciascun settore si trova a far fronte e delle difficoltà che ogni Stato membro incontra, specialmente per quanto riguarda l'occupazione femminile e i diritti delle donne;

49.

insiste sulla difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi di ristrutturazione di imprese industriali, sulla necessità di garantire alle loro strutture, specialmente ai comitati aziendali europei, nel corso dell'intero processo, la piena disponibilità di informazioni e la possibilità di intervento decisivo, compreso il diritto di veto, nonché sulla necessità di definire i criteri per le indennità che sarebbero dovute alle lavoratrici e ai lavoratori in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa;

50.

considera importante facilitare per lavoratori e lavoratrici la ripresa del lavoro dopo un'interruzione di carriera;

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0206.

(3)  GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 169.

(4)  GU C 309 del 27.10.2000, pag. 57.

(5)  Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19).

(6)  Testi approvati del 20.6.2007, P6_TA(2007)0269.


19.2.2009   

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CE 41/80


P6_TA(2008)0020

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sul secondo Forum sulla governance di Internet, svoltosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla società dell'informazione (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell'informazione per la crescita e l'occupazione (2),

visti la dichiarazione di principi di Ginevra e il piano d'azione del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) adottati a Ginevra il 12 dicembre 2003,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un partenariato mondiale nella società dell'informazione: tradurre in pratica i principi di Ginevra»(COM(2004)0480),

visti l'impegno WSIS di Tunisi e l'agenda per la società dell'informazione adottati a Tunisi il 18 novembre 2005,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un partenariato globale per la società dell'informazione — Dopo la fase di Tunisi del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS)»(COM(2006)0181),

visto il contributo del Consiglio d'Europa del 10 agosto 2007 al secondo Forum sulla governance di Internet svoltosi a Rio de Janeiro, Brasile, dal 12 al 15 novembre 2007,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'obiettivo del Forum sulla governance di Internet (Internet Governance Forum, IGF) consiste nell'attuare il mandato del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) per quanto riguarda la convocazione di fora per un dialogo politico democratico, trasparente e multilaterale,

B.

considerando che il ruolo principale dell'IGF è di discutere un'ampia gamma di questioni relative alla governance di Internet e, se del caso, rivolgere raccomandazioni alla comunità internazionale,

C.

considerando che, nel corso del primo IGF svoltosi ad Atene dal 30 ottobre al 2 novembre 2006, sono stati individuati alcuni temi e forme del dibattito, quali le coalizioni dinamiche che sono state approfondite a Rio e che saranno ulteriormente esaminate nei futuri IGF,

D.

considerando che il secondo IGF, tenutosi a Rio de Janeiro dal 12 al 15 novembre 2007, ha accolto oltre 2000 partecipanti,

E.

considerando che le delegazioni ad hoc inviate dal Parlamento europeo hanno svolto un ruolo fondamentale per quanto concerne la promozione dei valori europei e l'interazione con le organizzazioni della società civile e con i rappresentanti dei parlamenti nazionali presenti a tali eventi, in cooperazione con la Commissione;

F.

considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolgono un ruolo essenziale nel conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio,

G.

considerando che una delle maggiori preoccupazioni dell'Europa in relazione alle TIC consiste nel colmare il divario digitale a livello regionale e globale,

H.

considerando che le principali priorità indicate dall'Unione europea e dal Consiglio d'europa durante il secondo IGF riguardavano la tutela dei minori sul web, la protezione e la promozione della libertà di espressione, l'esigenza di garantire l'apertura e l'accessibilità necessarie per rendere possibile la diversità, l'indirizzamento e la numerazione di Internet Protocol (IP) nonché l'«Internet degli oggetti»(«Internet of things») in relazione alla più ampia questione dei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID),

I.

considerando che tali temi saranno nuovamente affrontati nel prossimo IGF che si terrà a Nuova Delhi dall'8 all'11 dicembre 2008;

1.

reputa che benché l'IGF non adotti conclusioni formali, sia responsabilità dell'Unione europea sostenere tale processo, poiché offre un quadro positivo e concreto per definire il futuro di Internet sulla base di un approccio multilaterale;

2.

rileva che si possono già trarre lezioni utili dai fruttuosi scambi avvenuti e posti in essere nell'ambito degli IGF svoltisi finora, in particolare per quanto riguarda gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e le problematiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati; sottolinea la necessità di garantire in futuro una rete aperta e indipendente, basata sulle iniziative e sulle esigenze dei soggetti interessati e sulla libertà di espressione;

3.

invita le istituzioni interessate dell'Unione europea a tenere conto dell'Agenda di Tunisi sulla società dell'informazione nei loro lavori legislativi, in particolare il riesame del quadro delle telecomunicazioni elettroniche, il riesame dell'iniziativa i2010 e qualsiasi futura proposta legislativa concernente le ICT; insiste sugli strumenti atti a rendere Internet accessibile a un maggior numero di persone, ad esempio la concorrenza tra operatori e fornitori di servizi, la neutralità tecnologica e lo sviluppo delle ICT;

4.

rileva l'importanza di accrescere il profilo parlamentare del processo degli IGF e auspica l'avvio di una cooperazione con i parlamenti del Brasile e dell'India nonché con altri parlamenti interessati in relazione al prossimo IGF di Nuova Delhi;

5.

invita il Consiglio e la Commissione a dare priorità all'IGF nella loro agenda;

6.

prende atto della proposta della Lituania di organizzare l'IGF nel 2010;

7.

riconosce l'importanza di un rafforzamento della cooperazione con la Commissione, ad esempio mediante riunioni regolari dopo le riunioni del gruppo consultivo dell'IGF;

8.

sottolinea l'importanza di impegnare interessi nazionali e regionali nel processo degli IGF al fine di costituire IGF «locali», come già proposto nel Regno Unito;

9.

sostiene l'organizzazione di un «IGF europeo» prima della metà del 2009 per rafforzare la dimensione europea del processo IGF/WSIS nel suo complesso; invita il suo Presidente a mettere a disposizione le strutture per un evento preparatorio prima dell'IGF di Nuova Delhi, con la partecipazione dei deputati dei parlamenti degli Stati membri;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 140.

(2)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.


19.2.2009   

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CE 41/82


P6_TA(2008)0021

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sull'arresto del dissidente cinese Hu Jia

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Cina,

visti gli ultimi due round del dialogo UE-Cina sui diritti umani, svoltisi il 17 ottobre 2007 a Pechino e il 15 e 16 maggio 2007 a Berlino,

vista l'audizione pubblica tenuta il 26 novembre 2007 dalla propria sottocommissione per i diritti dell'uomo sui diritti dell'uomo in Cina alla vigilia dei Giochi Olimpici del 2008 a Pechino,

vista la tregua olimpica ONU, decretata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2007, che invita gli Stati membri dell'ONU a rispettare e promuovere la pace durante i Giochi Olimpici del 2008,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, il 27 dicembre 2007 a Pechino, agenti di polizia hanno prelevato l'attivista per i diritti umani Hu Jia dalla sua casa con l'accusa di incitamento alla sovversione,

B.

considerando che nel corso degli ultimi anni Hu Jia e sua moglie Zeng Jinyan hanno richiamato l'attenzione sugli abusi dei diritti dell'uomo in Cina e che, a causa delle loro campagne d'informazione, hanno passato numerosi periodi agli arresti domiciliari,

C.

considerando che le condizioni di salute di Hu Jia sono gravi per via di una malattia al fegato per cui deve assumere medicinali,

D.

considerando che nel 2006 Zeng Jinyan figurava tra i cento «eroi» e pionieri del mondo scelti dalla rivista Time e che nel 2007, insieme a Hu Jia, ha ricevuto il premio speciale per la Cina di Reporter senza frontiere e la nomina al premio Sakharov,

E.

considerando che le organizzazioni per i diritti dell'uomo hanno affermato che tale arresto è un'altra mossa del governo cinese per mettere a tacere i dissidenti in vista dei Giochi Olimpici del 2008,

F.

considerando che 57 intellettuali cinesi hanno prontamente pubblicato una lettera aperta chiedendo l'immediato rilascio di Hu Jia,

G.

considerando che il 31 dicembre 2007 il Presidente del Parlamento europeo ha reso pubblico un comunicato in cui rivolge alle autorità cinesi un monito a causa della detenzione di Hu Jia e un appello affinché i Giochi Olimpici del 2008 siano usati dalla Cina come una possibilità di dimostrare che il paese ospitante l'evento sportivo più importante del mondo è impegnato sul fronte del rispetto degli standard per i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, ivi compresa la libertà d'espressione;

1.

condanna con fermezza la detenzione di Hu Jia e chiede il suo immediato rilascio, insieme a tutti gli altri dissidenti arrestati e tenuti in prigione per reati d'opinione;

2.

rivolge un pressante appello alle autorità cinesi affinché garantiscano in tutte le circostanze l'integrità fisica e psicologica di Hu Jia, dei suoi parenti e dei suoi legali;

3.

chiede alla Cina di rispettare i propri impegni per i diritti umani e per lo stato di diritto e, in particolare, le disposizioni della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998, cessando di molestare i difensori dei diritti umani in Cina al fine di dimostrare il suo impegno verso tali diritti nell'anno in cui ospita i Giochi Olimpici;

4.

sollecita pressantemente la Cina a non usare i Giochi Olimpici del 2008 come pretesto per arrestare, detenere e imprigionare illegalmente i dissidenti, i giornalisti e gli attivisti per i diritti umani che diffondono notizie o manifestano contro gli abusi dei diritti umani;

5.

è del parere che le preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo dovrebbero ottenere più attenzione alla vigilia dei Giochi Olimpici del 2008; ribadisce l'esigenza di rispettare i principi etici fondamentali universali e di promuovere una società pacifica interessata a salvaguardare la dignità dell'uomo, sanciti dagli articoli 1 e 2 della Carta olimpica;

6.

sollecita la Cina a modificare il proprio diritto penale per facilitare la libertà di espressione di giornalisti, scrittori, liberi professionisti e reporter che trasmetteranno al mondo le notizie riguardo un evento così importante come i Giochi Olimpici del 2008; ritiene che tale riforma consentirà altresì di specificare il campo di applicazione di taluni dispositivi giuridici poco chiari (ad esempio l'articolo 105 del Codice penale cinese) e invierà al mondo un segnale positivo dimostrando l'apertura del 17° Congresso nazionale del Partito comunista cinese per un cammino agevole verso un più ampio rispetto della diversità di opinioni;

7.

chiede alle autorità cinesi di permettere a Hu Jia e a tutti gli altri dissidenti arrestati di ricevere, qualora necessario, assistenza medica e di tener conto del fatto che condizioni di detenzione inadeguate potrebbero causare un peggioramento del loro stato di salute;

8.

sollecita le autorità cinesi a chiudere le cosiddette «prigioni nere», ossia luoghi di detenzione creati per imprigionare i soggetti scomodi prima dei Giochi Olimpici del 2008;

9.

chiede al Consiglio dell'Unione europea di intraprendere iniziative nei confronti delle autorità cinesi per quanto riguarda l'arresto di Hu Jia e la scomparsa, in data 22 settembre 2007, di Gao Zhisheng, noto avvocato per i diritti umani nonché amico di Hu Jia, che è divenuto un simbolo delle difficili condizioni delle varie migliaia di difensori dei diritti umani attualmente imprigionati in Cina;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Presidente e al Primo ministro della Repubblica popolare cinese, nonché al Comitato olimpico internazionale.


19.2.2009   

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CE 41/83


P6_TA(2008)0022

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e sullo stupro come crimine di guerra

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 22 novembre 2007, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare nella parte orientale, e il suo impatto sulla regione,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato nel 1998, e in particolare gli articoli 7 e 8, che definiscono stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale come crimini contro l'umanità e crimini di guerra, assimilandoli a una forma di tortura e a un grave crimine di guerra, a prescindere dal fatto che siano o meno perpetrati sistematicamente durante conflitti internazionali o interni,

vista la Ventiquattresima relazione delle Nazioni Unite del Segretario generale sulla Missione di Osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, del 14 novembre 2007,

vista la dichiarazione del 27 luglio 2007 della Missione delle Nazioni Unite nella (MONUC),

vista la pubblicazione dell'Osservatorio dei diritti umani dal titolo «Renewed Crisis in North Kivu», dell'ottobre 2007,

vista la pubblicazione dell'Osservatorio dei diritti umani dal titolo «Seeking Justice — The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War», del marzo 2005,

vista la relazione di Amnesty International per il 2007,

visto il piano d'azione umanitario patrocinato dall'ONU per la Repubblica democratica del Congo per il 2008, dell'11 dicembre 2007,

viste le notizie e analisi umanitarie pubblicate il 13 dicembre 2007 dall'Ufficio ONU per il coordinamento delle questioni umanitarie,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la guerra e i disordini nella parte orientale della RDC si sono tradotti in un livello diffuso e allarmante di violenza sessuale contro le donne, perpetrata sia da gruppi armati di ribelli che dall'esercito governativo e dalle forze di polizia,

B.

considerando che nella parte orientale della RDC le donne sono vittime di attacchi sistematici a livelli senza precedenti e considerando che, secondo il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le questioni umanitarie, la violenza sessuale nella RDC è la peggiore nel mondo,

C.

considerando che gli stupri sono altresì perpetrati in campi profughi, dove molti civili hanno cercato rifugio dai combattimenti che solo nel 2007 hanno spinto più di 400 000 persone ad abbandonare le proprie case e i propri villaggi,

D.

considerando che, secondo il Rappresentante speciale del Segretario delle Nazioni Unite nella RDC, le atrocità contro le donne sono strutturate intorno allo stupro, allo stupro di gruppo, alla schiavitù sessuale e all'assassinio, con conseguenze profonde che includono la distruzione fisica e psicologica delle donne,

E.

considerando che, secondo il piano d'azione umanitario per la RDC per il 2008, nel 2007 sono stati riferiti 32 353 casi di stupro, il che probabilmente è solo una frazione della cifra totale,

F.

considerando che la risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea che è responsabilità di tutti gli Stati porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro le donne e le ragazze,

G.

considerando che lo stupro sembra essere usato come mezzo per umiliare le donne dinanzi alle loro famiglie e comunità, distruggendo in tal modo l'integrità, il morale e la coesione di tali comunità,

H.

considerando con preoccupazione che le donne e le ragazze vittime di stupro subiscono una diffusa discriminazione sociale e sono ripudiate dalle loro famiglie e comunità, mentre i perpetratori godono di impunità, il che è una delle ulteriori ragioni per cui soltanto una parte dei casi di stupro è denunciata dalle vittime,

I.

considerando con profonda preoccupazione l'inadeguatezza degli sforzi esplicati per indagare in profondità su tali crimini, l'assenza di misure di protezione per i testimoni, per le vittime e per le famiglie delle vittime, la mancanza di informazione riguardo ai casi di stupro e la mancanza di assistenza medica adeguata per le vittime,

J.

considerando che la nuova legge sulla violenza sessuale adottata dal parlamento della RDC nel 2006, concepita per accelerare i procedimenti giudiziari per stupro e per imporre sanzioni più severe, finora ha avuto effetto limitato,

K.

considerando che il 10 dicembre 2007 a Nairobi il Rwanda e la RDC hanno firmato una dichiarazione comune a favore di una soluzione complessiva contro la presenza di gruppi armati nel Kivus responsabili di violenza sessuale e di altre violazioni dei diritti umani,

L.

considerando che molti anni di conflitto armato sono risultati, direttamente o indirettamente, in quattro milioni di vittime, dirette o indirette, e hanno causato lo sfollamento di almeno un milione e mezzo di persone, in maggior parte donne e bambini, nonché la distruzione dell'infrastruttura socio-economica della RDC;

1.

condanna fermamente il ricorso allo stupro come arma di guerra e ricorda che la Corte penale internazionale ha giurisdizione su tali atti, così come la RDC;

2.

insiste in particolare affinché i perpetratori di violenza sessuale contro le donne siano denunciati, identificati, perseguiti e puniti, a norma del diritto penale nazionale e internazionale;

3.

chiede al governo della RDC di porre fine all'impunità e di mettere in atto la nuova legge adottata dal suo parlamento, la quale dichiara illegale la violenza sessuale e stabilisce pene più severe per i colpevoli;

4.

sollecita la comunità internazionale a prendere tutte le misure necessarie per appoggiare le autorità nazionali competenti nel condurre indagini su tali atti e nel perseguire i responsabili;

5.

chiede all'Unione europea di destinare stanziamenti ingenti per la fornitura di sostegno medico, giuridico e sociale alle vittime di abusi sessuali e per l'emancipazione delle donne e delle ragazze quale modo per prevenire ulteriori abusi sessuali;

6.

invita tutte le forze che prendono parte ai conflitti nell'est della RDC a rispettare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, a cessare tutti gli attacchi contro le donne e altri civili e a consentire alle agenzie umanitarie di prestare assistenza alle vittime;

7.

chiede all'Unione europea e alle Nazioni Unite di riconoscere formalmente lo stupro, l'inseminazione forzata, la schiavitù sessuale e qualsiasi altra forma di violenza sessuale come crimini contro l'umanità, gravi crimini di guerra e una forma di tortura, a prescindere dal fatto che siano o meno perpetrati sistematicamente;

8.

chiede ai paesi membri delle Nazioni Unite di inviare personale presso la missione di mantenimento della pace MONUC per dare seguito a tutte le denunce di abusi e di sfruttamento sessuali, in particolare quelli che riguardano minori, e di portare quanti hanno commesso abusi sessuali il più rapidamente possibile dinanzi alla giustizia; chiede pertanto che venga rafforzato il mandato della MONUC in considerazione della protezione dei civili dalla violenza sessuale;

9.

invita le Nazioni Unite, l'Unione africana, l'Unione europea e gli altri partner della RDC ad adoperarsi al massimo per porre in essere un meccanismo efficace di monitoraggio e documentazione della violenza sessuale nella RDC e a fornire aiuti e protezione efficaci ed adeguati alle donne, in particolare nell'est del paese;

10.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che la violenza sessuale sta causando un immenso esodo rurale e sottolinea che la violenza sessuale sistematica e una diffusa «cultura della violenza sessuale» distruggono tutte le reti sociali e rappresentano una vera minaccia nazionale;

11.

accoglie con favore l'apertura della conferenza sulla pace, la sicurezza e lo sviluppo a Goma (Kivu settentrionale) e spera che la cessazione delle ostilità durante la conferenza segni il primo passo verso l'instaurazione della fiducia tra i belligeranti; esorta i partecipanti ad affrontare la questione della violenza sessuale contro le donne e le ragazze e ad impegnarsi per condurre i perpetratori dinanzi alla giustizia;

12.

chiede alla Commissione di fornire sostegno, compresi aiuti finanziari, per l'organizzazione di una conferenza di pace nel Kivu al fine di consentire alla popolazione di partecipare alla ricerca di una soluzione duratura;

13.

chiede al governo della RDC e alla MONUC di garantire un livello adeguato di sicurezza per i membri delle organizzazioni umanitarie;

14.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea, ai governi della RDC e dei paesi dei Grandi Laghi africani, alle istituzioni dell'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


19.2.2009   

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CE 41/86


P6_TA(2008)0023

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla situazione in Egitto

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul partenariato euromediterraneo,

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sui gravi episodi che mettono a repentaglio l'esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose (1),

vista la dichiarazione di Barcellona di novembre 1995,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 maggio 2003, su «Un nuovo impulso alle azioni dell'UE con i partner mediterranei nel campo dei diritti dell'uomo e della democratizzazione — Orientamenti strategici»(COM(2003)0294),

vista la prima conferenza della rete euromediterranea per i diritti umani svoltasi al Cairo il 26 e 27 gennaio 2006,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti degradanti del 1984,

visti gli orientamenti UE per la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo,

visto l'articolo 19 della Convenzione internazionale dell'ONU sui diritti civili e politici ratificata dall'Egitto nel 1982,

vista la Convenzione internazionale contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne,

visto il programma di lavoro adottato al Vertice dei capi di Stato e di governo di Barcellona nel novembre 2005,

viste le conclusioni della 5a Conferenza europea dei Presidenti dei Parlamenti, adottata il 26 novembre 2005 a Barcellona,

viste le risoluzioni adottate dall'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) il 27 marzo 2006 e la dichiarazione del suo Presidente,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sulla politica di vicinato europea (2),

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che nel marzo 2007 è stato sottoscritto un Piano di azione UE-Egitto nell'ambito del Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra; considerando che il suddetto Piano d'azione stabilisce priorità fra cui va data una particolare attenzione al potenziamento dell'efficacia delle istituzioni orientata al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e alla piena promozione dei diritti umani in tutti gli aspetti,

B.

considerando che la promozione del rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà civili sono principi fondamentali e obiettivi per l'Unione europea e costituiscono una base comune per lo sviluppo dell'area euromediterranea,

C.

considerando che il Parlamento europeo attribuisce grande importanza alle relazioni con l'Egitto e considera lo svolgimento di elezioni libere e imparziali l'unico strumento di progresso verso una società più democratica e sottolinea l'importanza delle relazioni UE-Egitto per la stabilità e lo sviluppo dell'area euromediterranea;

D.

considerando che le autorità egiziane hanno promesso di porre termine alla detenzione di giornalisti, promessa che però finora non è stata mantenuta;

E.

considerando che il candidato dell'opposizione presidenziale Ayman Nour sta ancora scontando una condanna a cinque anni a seguito di un processo ingiusto svoltosi nel 2005 con accuse per motivi politici e considerando che la sua salute si sta deteriorando a seguito di tale detenzione,

F.

considerando la chiusura del Centro per i sindacati e l'assistenza ai lavoratori e le sue agenzie, la quale e stata la prima volta, un sostegno ONG da parte di una decisione esecutiva, e la chiusura dell'Associazione di aiuto legale per i diritti umani (AHRLA), e la conseguente condanna dell'attivista per i diritti umani Kamal Abbas, il coordinatore generale del Centro, per l'impegno diffamatorio contro Mohammed Mostafa, dopo la pubblicazione di un suo scritto nel giornale Kalam Sanya,

G.

considerando che i Copti, i Baha'i, gli Sciiti, i Coranici e i membri di altre minoranze religiose sono ancora gravemente svantaggiati da un isolamento settario;

1.

riconosce il ruolo che l'Egitto svolge nel processo di pace nel Medio Oriente e l'importanza che le relazioni fra UE ed Egitto hanno per l'intera area euromediterranea e nella lotta al terrorismo internazionale e al fondamentalismo; ricorda tuttavia che il rispetto per i diritti umani è un valore fondamentale dell'accordo di associazione UE-Egitto e riafferma l'importanza del partenariato euromediterraneo per promuovere lo stato di diritto e le libertà fondamentali;

2.

ritiene che i recenti arresti e l'azione svolta contro le ONG e i difensori dei diritti umani pregiudichino gli impegni sottoscritti dal governo egiziano in materia di diritti e libertà fondamentali nonché i passi compiuti dal paese nel processo democratico; sostiene la «campagna di organizzazioni non governative per la libertà di organizzazione» lanciata il 13 maggio 2007 da 34 ONG a seguito della prima relazione collettiva su «molestie amministrative e di sicurezza»;

3.

invita il governo egiziano a porre termine a tutte le forme di molestia ivi comprese le misure giudiziarie, la detenzione di professionisti dei mezzi d'informazione e, più in generale, dei difensori dei diritti umani e degli attivisti che chiedono riforme e pieno rispetto della libertà di espressione, in conformità con l'articolo 19 della suddetta Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici;

4.

incoraggia il governo egiziano a mantenere il suo impegno per revocare lo stato d'emergenza il 31 maggio 2008; chiede alle autorità egiziane di emendare la legge n. 25 del 1966 sulle corti marziali, che è uno dei principali ostacoli al pieno godimento delle libertà fondamentali e a garantire che tutte le misure e la legislazione adottata per la lotta al terrorismo siano pienamente conformi alla legislazione internazionale in materia di diritti umani;

5.

sostiene fortemente misure volte a garantire la libertà accademica, la libertà dei mezzi d'informazione e delle personali credenze religiose; chiede al proposito di abrogare misure amministrative arbitrarie come quelle adottate contro il Centro per i sindacati e i servizi ai lavoratori e l'Associazione per l'aiuto legale in materia dei diritti umani; chiede il rilascio di Kamal Abbas e di altri attivisti; chiede che le leggi sulle associazioni non impongano arbitrarie restrizioni alle pacifiche attività di organizzazioni della società civile;

6.

chiede l'immediato rilascio di Ayman Nour ricordando le notizie del deterioramento delle sue condizioni di salute e chiede immediatamente una visita di controllo per accertare le sue condizioni di salute cui partecipi personale medico qualificato;

7.

sottolinea la necessità di una piena attuazione dei principi della Convenzione OAU del 1969 regolante gli specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa e della Convenzione internazionale del 1993 concernenti i diritti e la tutela dei lavoratori migranti e delle relative famiglie; sostiene le osservazioni conclusive della commissione delle Nazioni Unite sui lavoratori migranti del maggio 2007 che chiedeva la riapertura delle indagini sull'uccisione di 27 sudanesi richiedenti asilo nel dicembre 2005;

8.

chiede di porre termine a qualsiasi tipo di forma di tortura e di maltrattamento e chiede l'apertura di indagini allorché vi sia un sospetto ragionevole che siano stati compiuti atti di tortura; chiede al governo egiziano di consentire una visita del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e su altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;

9.

sottolinea l'importanza di garantire e rafforzare l'indipendenza giudiziaria emendando o cancellando tutte le disposizioni legali che inficiano o non garantiscano sufficientemente la sua indipendenza; sottolinea la necessità del rispetto e della tutela delle libertà di associazione e di espressione dei giudici conformemente agli articoli 8 e 9 dei principi di base delle Nazioni Unite sull'indipendenza del settore giudiziario;

10.

plaude all'impegno egiziano di rendere sicuro il confine con Gaza e incoraggia tutte le parti interessate a intensificare la lotta al contrabbando attraverso gallerie nella striscia di Gaza;

11.

sollecita l'UE a dare la massima priorità nella sua agenda agli sviluppi in materia dei diritti umani durante la prossima riunione della sottocommissione UE-Egitto su questioni politiche; invita il Consiglio e la Commissione a riferire al Parlamento coinvolgendolo nella valutazione;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento egiziano, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi mediterranei firmatari della Dichiarazione di Barcellona, al Consiglio, alla Commissione nonché al presidente dell'Assemblea parlamentare euromediterranea.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2007)0542.

(2)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 312.


III Atti preparatori

Parlamento europeo SESSIONE 2007-2008 Sedute dal 15 al 17 gennaio 2008 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 61 E del 6.3.2008.TESTI APPROVATI

Martedì, 15 gennaio 2008

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/89


P6_TA(2008)0001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (COM(2007)0662 — C6-0471/2007 — 2007/0239(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0662),

visto l'articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0471/2007),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0517/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/90


P6_TA(2008)0002

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/50/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0509 — C6-0278/2007 — 2007/0184 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0509),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0278/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0506/2007);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/90


P6_TA(2008)0003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari — Aspetti relativi al trasporto (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037/A(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 75, paragrafo 3, 95 e 152, paragrafo 4 b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0086/2007),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della suddetta proposta della Commissione,

visto il parere della Commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0513/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

TITOLO

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari .

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Emendamento 2

VISTO 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3 , l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

Emendamento 3

VISTO 5

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

soppresso

Emendamento 4

CONSIDERANDO 3

(3) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo).

soppresso

Emendamento 5

CONSIDERANDO 4

(4) L'esperienza mostra che in certe imprese del settore alimentare l'igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

soppresso

Emendamento 6

CONSIDERANDO 5

(5) È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese una esenzione dall'obbligo stabilito nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento.

soppresso

Emendamento 7

CONSIDERANDO 6

(6) Poiché tanto la modifica del regolamento (CE) n. 852/2004 quanto la modifica del regolamento n. 11 sono volte a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese senza cambiare lo scopo fondamentale di tali regolamenti, è opportuno combinare queste modifiche in un unico regolamento,

soppresso

Emendamento 8

ARTICOLO 2

Articolo 5, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 852/2004)

Articolo 2

soppresso

Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase:

«Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 non si applica alle imprese che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e le cui attività consistono principalmente nella vendita diretta di prodotti alimentari ai consumatori finali».


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/93


P6_TA(2008)0004

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (COM(2006)0820 — C6-0056/2007 — 2007/0013(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0820),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0056/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0497/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0013

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ‖,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

(1)

La funzione principale e l'attività commerciale degli aeroporti consiste nell'assicurare il compimento di tutte le operazioni relative agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori aerei di fornire i ‖servizi di trasporto aereo. A tal fine, gli aeroporti mettono a disposizione una serie di infrastrutture e di servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, il cui costo viene in genere recuperato mediante la riscossione di diritti aeroportuali. Le strutture e i servizi per i quali sono applicati diritti dovrebbero essere forniti in modo da tenere conto dell'efficienza dei costi.

(2)

È necessario istituire un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione, poiché in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i soggetti che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli aeroporti stessi rischiano di non essere rispettati.

(3)

La direttiva dovrebbe essere applicata negli aeroporti situati nella Comunità di dimensioni superiori ad una soglia minima poiché la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l'applicazione di un quadro normativo comunitario.

(4)

La riscossione dei diritti corrispondenti alla prestazione dei servizi di navigazione aerea e dei servizi di assistenza a terra è già stata disciplinata dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione ‖ (4), e dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio (5) ‖.

(5)

I diritti aeroportuali non devono essere discriminatori. È opportuno istituire una procedura di periodica consultazione tra le società che gestiscono gli aeroporti e gli utenti degli aeroporti stessi offrendo la possibilità alle due parti di rivolgersi in ultima istanza ad un'autorità regolatrice indipendente ogni qualvolta una decisione sui diritti aeroportuali o sulla modifica del sistema di tariffazione viene contestata dagli utenti degli aeroporti.

(6)

In ciascuno Stato membro dovrebbe essere designata o istituita un' unica autorità regolatrice indipendente, capace di garantire l'imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva. Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni , in modo da garantire che gli aeroporti forniscano i propri servizi e le proprie strutture in modo da tenere conto dei costi.

(7)

È essenziale che gli utenti degli aeroporti ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali. Questa trasparenza consentirà ai vettori aerei di essere informati sulle spese sostenute dall'aeroporto e sulla redditività degli investimenti da questo effettuati. Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare gli investimenti futuri, occorre che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo e le loro particolari richieste.

(8)

Gli aeroporti devono informare i loro utenti in merito ai grandi progetti infrastrutturali poiché questi hanno un'incidenza significativa sull'ammontare dei diritti aeroportuali. La comunicazione di queste informazioni ha lo scopo di rendere possibile il monitoraggio dei costi delle infrastrutture e di assicurare l'approntamento di installazioni adeguate e soddisfacenti sotto il profilo del rapporto costi-benefici nell'aeroporto in questione.

(9)

In considerazione del diffondersi dei vettori aerei che forniscono servizi a basso costo, gli aeroporti serviti da questi vettori dovrebbero essere in grado di applicare diritti corrispondenti alle infrastrutture e/o ai servizi messi a loro disposizione, in quanto i vettori aerei hanno un interesse legittimo a esigere da un aeroporto servizi commisurati al rapporto prezzo/qualità. Occorre tuttavia che l'accesso a questo diverso livello di infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i vettori aerei che desiderino ricorrervi su base non discriminatoria. Quando la domanda superi l'offerta, l'accesso deve essere determinato in base a criteri obiettivi e non discriminatori la cui definizione incombe al gestore aeroportuale. Le eventuali differenziazioni e/o gli aumenti dei diritti dovrebbero essere trasparenti, oggettivi e basati su criteri chiari. Le differenziazioni potranno essere considerate un incentivo per aprire nuove rotte e quindi sostenere lo sviluppo nelle regioni che presentano svantaggi geografici e naturali, comprese le regioni ultraperiferiche.

(10)

Poiché nella Comunità esistono metodi diversi per la fissazione e la riscossione dei diritti per le operazioni di sicurezza, negli aeroporti comunitari nei quali i diritti aeroportuali comprendono anche il costo di tale operazioni è necessario armonizzare la base di calcolo dei diritti. Negli aeroporti in questione il diritto corrispondente dovrebbe essere commisurato al costo reale delle operazioni di sicurezza, con un'attenta gestione di eventuali interventi del settore pubblico e di aiuti statali concessi per far fronte a tali operazioni , e il servizio dovrebbe essere prestato a prezzo di costo, senza quindi comportare profitti. Il gettito ottenuto dai diritti aeroportuali introdotti per coprire i costi della sicurezza dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per attuare misure di sicurezza.

(11)

Gli utenti degli aeroporti dovrebbero avere diritto ad un determinato livello ▌di servizio a fronte dei diritti che pagano. Per garantire questa corrispondenza, il livello dei servizi deve essere soggetto alla conclusione di un accordo, a intervalli regolari, tra i gestori dell'aeroporto in questione e le associazioni rappresentative dei suoi utenti.

(12)

La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del trattato, in particolare degli articoli 81 a 89.

(13)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che essi — procedendo individualmente — non sono in grado di istituire un sistema di diritti aeroportuali uniforme nell'insieme della Comunità e può quindi, a motivo delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.    La presente direttiva detta principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità. Resta impregiudicata la facoltà dei gestori aeroportuali di optare per il sistema «single till»(«cassa unica») o «dual till»(«cassa doppia») oppure per un sistema misto.

2.    La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del Trattato e aperto al traffico commerciale, il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri oppure del 15 % di movimenti passeggeri dello Stato membro in cui sono situati .

Se risulta necessario, gli Stati membri possono, dopo un'accurata indagine delle autorità nazionali preposte alla concorrenza, applicare la presente direttiva anche ad altri aeroporti.

La presente direttiva si applica inoltre alle reti di aeroporti e a tutti gli aeroporti organizzati in rete in ogni territorio soggetto alle disposizioni del trattato .

Gli Stati membri pubblicano un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Tale elenco è basato sui dati di EUROSTAT ed è aggiornato annualmente.

La presente direttiva non si applica né ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006 ‖, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE ‖ , né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo  (6).

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare nei confronti di qualsiasi gestore o di un aeroporto situato sul suo territorio misure regolatorie supplementari che non siano incompatibili con le disposizioni della presente direttiva o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono in particolare comprendere l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti sulla base del diritto della concorrenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fine della presente direttiva si intende per:

a)

aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli automobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b)

gestore aeroportuale, il soggetto al quale le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete di aeroporti e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete di aeroporti interessati;

c)

utente di un aeroporto, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;

d)

diritti aeroportuali, i prelievi effettuati a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto e/o dai passeggeri per l'utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, alla partenza, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci;

e)

diritti per le misure di sicurezza, i prelievi specificamente diretti a coprire in tutto o in parte il costo delle operazioni minime di sicurezza finalizzate a proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita , stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione  (7) ;

f)

rete di aeroporti, un insieme di aeroporti situati in uno Stato membro che sono amministrati da un gestore aeroportuale designato dall'autorità nazionale competente.

Articolo 3

Non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti e tra i passeggeri.

La presente disposizione non pregiudica l'introduzione di modulazioni dei diritti per motivi d'interesse generale obiettivi e trasparenti.

Articolo 4

Rete di aeroporti

Per garantire l'accesso agli aeroporti in una rete di aeroporti ad un costo commisurato al numero di passeggeri, gli Stati membri possono consentire ai gestori delle reti di aeroporti di introdurre un sistema uniforme e trasparente di diritti aeroportuali per tutti gli aeroporti appartenenti alla rete. Il permesso può essere concesso purché non si creino distorsioni della concorrenza tra gli aeroporti di diversi Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il turismo. In caso di controversia, il ricorrente può appellarsi alla Commissione sulla base delle pertinenti disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

Articolo 5

Consultazione e ricorso alle autorità regolatrici

1.    Gli Stati membri provvedono affinché, in ciascun aeroporto cui si applica la presente direttiva , sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria ▌tra il gestore aeroportuale e gli utenti o i rappresentanti degli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali e all'ammontare di questi diritti , compreso il livello della qualità dei servizi che il gestore aeroportuale deve prestare in cambio dei diritti aeroportuali. Gli Stati membri provvedono affinché tale consultazione si svolga prima che i gestori aeroportuali o gli utenti dell'aeroporto intendano introdurre o apportare modifiche significative alla struttura o all'ammontare dei diritti aeroportuali. Qualora esista un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o i rappresentanti degli utenti dell'aeroporto, la consultazione si svolge conformemente alle disposizioni di detto accordo .

2.    Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema dei diritti aeroportuali o all'ammontare di tali diritti siano effettuate con l'accordo dell'operatore aeroportuale da un lato e degli utenti degli aeroporti dall'altro. A tal fine, l'operatore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare al più tardi sei mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni. A richiesta di un utente dell'aeroporto, il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione definitiva. Il gestore aeroportuale pubblica la sua decisione definitiva entro un ragionevole lasso di tempo prima della sua entrata in vigore. Il gestore dell'aeroporto motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore e gli utenti.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo definitivo su una decisione inerente i diritti aeroportuali, il gestore aeroportuale o gli utenti dell'aeroporto, purché rappresentino almeno due compagnie aeree indipendenti l'una dall'altra o, come minimo, il 10 % del traffico aereo o dei movimenti annuali di passeggeri nell'aeroporto in considerazione, possano rivolgersi all'autorità regolatrice indipendente, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare.

L'autorità regolatrice indipendente, designata o istituita ai sensi dell'articolo 12 :

a)

stabilisce la procedura per appianare i disaccordi tra gestore aeroportuale e utenti dell'aeroporto o i loro rappresentanti sulle modifiche della struttura o dell'ammontare dei diritti, compresi i diritti relativi alla qualità dei servizi;

b)

definisce le condizioni in base alle quali può essere adita per appianare un disaccordo;

c)

fissa i criteri rispetto ai quali è valutato il disaccordo.

Tali condizioni e criteri devono essere non discriminatori, trasparenti e in linea con i principi del diritto comunitario della concorrenza e la presente direttiva.

L'esame di una modifica del sistema dei diritti o del loro ammontare non produce effetti sospensivi.

4.     L'utente deve fornire una prova incontrovertibile del fatto che l'aeroporto in questione abbia adottato misure che violano il diritto comunitario della concorrenza.

5.     Ciò non pregiudica le procedure esistenti per la soluzione delle controversie o di ricorso legale.

Articolo 6

Trasparenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali forniscano una volta all'anno ad ogni utente dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione dell'ammontare di tutti i diritti riscossi nell'aeroporto. Tali informazioni comprendono, come minimo:

a)

un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti riscossi;

b)

la metodologia utilizzata per determinare i diritti , specificando se è stato utilizzato il sistema «single till»(«cassa unica») o quello «dual till»(«cassa doppia»), oppure un sistema misto ;

c)

la struttura globale dei costi dell'aeroporto relativamente agli impianti e ai servizi che i diritti aeroportuali sono intesi a coprire, purché sia rilevante per il calcolo dei diritti aeroportuali e sia obbligatorio includerla nella relazione annuale di gestione ;

d)

gli introiti e il costo di ciascuna categoria di diritti riscossi nell'aeroporto;

e)

gli introiti degli aeroporti provenienti dagli aiuti di stato, dalle sovvenzioni e da altro sostegno monetario in relazione agli introiti provenienti dai diritti;

f)

gli aiuti di stato e regionali concessi all'aeroporto e l'ammontare delle risorse provenienti dal finanziamento pubblico centrale in relazione agli obblighi di servizio pubblico;

g)

il numero totale dei dipendenti assegnati ai servizi che danno luogo alla riscossione dei diritti;

h)

le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ▌all'evoluzione del traffico nonché ai grandi investimenti previsti;

i)

l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;

j)

i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro effetti sulla capacità dell'aeroporto e sulla qualità del servizio .

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti degli aeroporti , quando sono previste modifiche dell'ammontare dei diritti aeroportuali o della loro regolamentazione ovvero l'introduzione di nuovi diritti, comunichino al gestore aeroportuale informazioni riguardanti, in particolare:

a)

le previsioni del traffico;

b)

le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della loro flotta;

c)

i loro progetti di sviluppo nell'aeroporto in questione;

d)

le loro esigenze nell'aeroporto in questione.

3.    Le informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono considerate e trattate alla stregua di informazioni riservate. Esse sono soggette alla normativa nazionale concernente la riservatezza dei dati. Nel caso di aeroporti quotati in borsa, devono essere rispettate in particolare le normative di borsa.

4.     L'autorità regolatrice indipendente ha accesso, nel quadro di adeguate norme di riservatezza, a tutti gli elementi di cui necessita per espletare la propria attività.

Articolo 7

Nuove infrastrutture

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati i programmi relativi ai nuovi progetti di infrastruttura. Al massimo cinque anni prima che l'investimento diventi operativo, il gestore aeroportuale può dichiarare i propri interessi mediante prefinanziamento una volta fissati i diritti.

Il gestore aeroportuale può prefinanziare nuovi progetti di infrastruttura mediante un congruo aumento dei diritti aeroportuali, a condizione che:

a)

gli utenti ricevano informazioni trasparenti sull'entità e la durata dell'aumento di tali diritti;

b)

tutte le entrate aggiuntive servano unicamente alla creazione dell'infrastruttura programmata;

c)

siano state concesse tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

Articolo 8

Norme di qualità

1.    Per garantire il buon funzionamento di un aeroporto, gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale e l'associazione o le associazioni degli utenti aeroportuali nell'aeroporto considerato procedano a negoziati allo scopo di concludere accordi su ciascun livello di servizio , conformemente alle disposizioni sulle differenziazioni dei diritti contenute all'articolo 9, con riguardo alla qualità dei servizi prestati nel terminale o nei terminali dell'aeroporto e all'esattezza e all'opportunità delle informazioni fornite dagli utenti degli aeroporti sui loro progetti di attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, al fine di consentire al gestore aeroportuale di adempiere ai propri obblighi. Tale accordo è concluso almeno una volta ogni due anni ed è notificato all'autorità regolatrice indipendente di ciascuno Stato membro.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché, nell'ipotesi in cui non si sia concluso alcun accordo sui livelli di servizio, una delle due parti possa ricorrere al regolatore nazionale.

Articolo 9

Differenze nell'ammontare dei diritti

1.    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. L'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione di tali servizi , ma può anche essere differenziato in base alla performance ambientale, all'inquinamento sonoro o ad altri elementi di interesse pubblico, a condizione che sia fissato sulla base di criteri pertinenti, obiettivi e trasparenti .

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli aeroporti riscuotano lo stesso diritto per lo stesso servizio. Il gestore aeroportuale può accordare agli utenti dell'aeroporto concessioni sui diritti in funzione della qualità di un servizio utilizzato, a patto che la concessione in questione sia disponibile per tutti gli utenti dell'aeroporto in base a condizioni pubblicizzate, trasparenti e oggettive. Il gestore può accordare una concessione agli utenti che aprono nuove rotte, a patto che la concessione sia anch'essa garantita in modo pubblico e non discriminatorio e sia resa disponibile a tutti gli utenti dell'aeroporto nello stesso modo, in conformità del diritto comunitario della concorrenza .

2.    Gli Stati membri provvedono affinché ogni utente di aeroporto che desidera utilizzare i servizi personalizzati o il terminale o la parte del terminale specializzato, abbia accesso a questi servizi e a questo terminale o parte del terminale.

Qualora il numero degli utenti che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati o a un terminale o parte di terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l'accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 10

Diritti per le misure di sicurezza

I diritti riscossi per la sicurezza sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi relativi allo svolgimento delle operazioni di sicurezza e non superano tali costi. Non è consentito realizzare profitti con i diritti di sicurezza. Questi costi sono determinati utilizzando i principi dell'efficienza economica e operativa nonché dei principi contabili e di valutazione generalmente riconosciuti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che i costi siano ripartiti in modo equo tra i diversi gruppi di utenti in ciascun aeroporto. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché siano presi in particolare considerazione:

il costo del finanziamento delle infrastrutture e delle installazioni adibite alle operazioni di sicurezza, ivi compreso un equo ammortamento del loro valore;

la spesa per le operazioni di sicurezza e per il personale addetto alla sicurezza , ad esclusione del costo di misure di sicurezza rafforzate a breve termine; tali misure, imposte in base alla legislazione nazionale sulle valutazioni di rischi speciali e comportanti spese aggiuntive, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva ;

gli aiuti e le sovvenzioni erogati dalle pubbliche autorità per garantire la sicurezza.

I proventi dei diritti per le operazioni di sicurezza riscossi in un determinato aeroporto possono essere utilizzati solo per coprire le spese relative alle operazioni di sicurezza nel luogo in cui i diritti sono stati riscossi. Nel caso di reti di aeroporti, i proventi dei diritti per le operazioni di sicurezza possono essere utilizzati solo per coprire le spese relative alle operazioni di sicurezza necessarie in aeroporti appartenenti alla rete.

Articolo 11

Costi per misure di sicurezza più rigorose

I costi necessari per l'applicazione di misure di sicurezza più rigorose rispetto alle norme minime di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002 sono a carico degli Stati membri.

Articolo 12

Autorità regolatrice indipendente

1.    Gli Stati membri designano o istituiscono una autorità regolatrice nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 5 e 8. Questo organo può essere lo stesso organo al quale lo Stato membro ha affidato l'applicazione delle misure regolatrici supplementari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresa l'approvazione del sistema dei diritti e/o dell'ammontare di tali diritti, a condizione che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.     L'autorità regolatrice indipendente nazionale può delegare ad autorità regolatrici indipendenti regionali l'applicazione, sotto la sua sorveglianza, delle disposizioni della presente direttiva o di parte di essa, purché tale applicazione si effettui rispettando gli stessi criteri. La responsabilità di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva incombe comunque all'autorità regolatrice indipendente nazionale. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 si applicano anche alle autorità regolatrici indipendenti regionali.

3   . Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità regolatrice indipendente, provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore aeroportuale e vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo degli aeroporti, di società di gestione aeroportuale o di vettori aerei garantiscono l'effettiva separazione strutturale della funzione regolatrice dalle attività inerenti l'esercizio della proprietà o del controllo. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità regolatrice eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.

4   . Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità regolatrice indipendente, le funzioni e le competenze ad essa conferite, nonché i provvedimenti presi per garantire l'osservanza del paragrafo 3.

5   . Nell'effettuare un'indagine sulla giustificazione della modifica della struttura o dell'ammontare dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 5, l'autorità regolatrice indipendente può chiedere le informazioni necessarie alle parti interessate ed è invitata a consultare tali parti o qualsiasi altra parte coinvolta così da poter adottare una decisione. Essa adotta una decisione il più rapidamente possibile ed entro un termine di tre mesi dal ricevimento del reclamo ed è tenuta a pubblicare la decisione e le ragioni che la motivano. Le decisioni ‖hanno efficacia obbligatoria.

6.    L'autorità regolatrice indipendente pubblica ogni anno una relazione sull'attività svolta.

Articolo 13

Relazioni e revisioni

1.    La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva , che valuti i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, entro … (8) corredandola, se del caso, di opportune proposte.

2.    Gli Stati membri e la Commissione cooperano all'applicazione della presente direttiva, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni ai fini della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Attuazione

1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …  (9). Essi ne informano immediatamente la Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore e destinatari

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo a quello successiva a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ‖

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 10 del 15.1.2008, pag. 35.

(2)   GU C 305 del 15.12.2007, pag. 11.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008.

(4)  Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3).

(5)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)   GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

(7)   GU L 355 del 30.12.2002, pag.1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3) .

(8)  Quattro anni dall'entrata in vigore della presente Direttiva.

(9)  Diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente Direttiva.


19.2.2009   

IT

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CE 41/102


P6_TA(2008)0005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0745),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0406/2007),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

prende nota della dichiarazione della Commissione allegata;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2006)0246

Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 689/2008)


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA SITUAZIONE DEL MERCURIO E DELL'ARSENICO A NORMA DEL REGOLAMENTO PIC

La Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (EC) n. 304/2003, se l'arsenico metallico fosse soggetto a divieto o a rigorose restrizioni all'interno della Comunità, sarebbe formulata una proposta per adeguare il relativo allegato. Parimenti fa osservare che sono in corso lavori in seno al Consiglio e al Parlamento per l'elaborazione di una proposta intesa a proibire le esportazioni di mercurio dalla Comunità, il che va oltre la necessità di consenso informato a priori stabilito dalla convenzione di Rotterdam e dal regolamento comunitario che ne dà esecuzione.


19.2.2009   

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CE 41/103


P6_TA(2008)0006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (COM(2007)0159 — C6-0104/2007 — 2007/0054(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0159),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0104/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0515/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0054

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 gennaio 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n.592/2008)


Mercoledì, 16 gennaio 2008

19.2.2009   

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CE 41/104


P6_TA(2008)0010

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0383),

visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0273/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0508/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2

(2) L'esperienza acquisita nel corso del periodo 2004-2007, nell'ambito della decisione 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999–2003, modificata, e delle decisioni che l'hanno preceduta, ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire ad una fase operativa e di sviluppo avanzato e di dimostrare la propria efficacia .

(2) L'esperienza acquisita nel corso del periodo 2004-2007, nell'ambito della decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003, modificata, e delle decisioni che l'hanno preceduta, ha portato sia a migliori conoscenze nel controllo dell'utilizzazione e dell'occupazione del suolo e nel controllo dei parametri ambientali (progetto LUCAS, Land Use/Cover Area frame statistical Survey), sia ad una fase operativa e di sviluppo più avanzata del sistema agro-meteorologico di controllo delle colture e di previsione delle rese (progetto MARS, Monitoring Agriculture with Remote Sensing) .

Emendamento 2

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Solo il progetto pilota MARS, che rientra nell'ambito d'applicazione della decisione n. 2066/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativa al proseguimento dell'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 (1), è soggetto al presente regolamento. Più specificamente, rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento solo le azioni operative intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento nel quadro della politica agricola comune.

Emendamento 3

Considerando 5

(5) È altresì opportuno provvedere affinché le informazioni e stime scaturite dalle azioni intraprese e detenute dalla Commissione siano messe a disposizione degli Stati membri e informare il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un rapporto intermedio e uno definitivo sulle condizioni di esecuzione delle azioni di telerilevamento avviate e sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione della Commissione, il secondo rapporto accompagnato eventualmente da una proposta di proseguimento di tali azioni al di là del periodo fissato dal presente regolamento,

(5) È altresì opportuno prevedere che le informazioni e stime scaturite dalle azioni intraprese siano detenute dalla Commissione e che esse siano utilizzate unicamente per la stima delle rese, ma non per finalità di controllo. È opportuno mettere le informazioni e le stime a disposizione degli Stati membri e informare il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un rapporto intermedio e uno definitivo sulle condizioni di esecuzione delle azioni di telerilevamento avviate e sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione della Commissione, accompagnato eventualmente da una proposta di proseguimento di tali azioni al di là del periodo fissato dal presente regolamento,

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

1.

A partire dal 1o gennaio 2008, e per un periodo di sei anni, le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento nel quadro della politica agricola comune possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 , quando il loro obiettivo sia di fornire alla Commissione i mezzi di:

1.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma per il periodo 2008-2013 è fissato a 9,2 milioni di euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entri i massimali delle rubriche di bilancio del quadro finanziario , quando il loro obiettivo sia di fornire alla Commissione i mezzi di:

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

a) gestire i mercati agricoli;

a) contribuire alla gestione dei mercati agricoli;

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

c) favorire l'accesso alle informazioni di cui al punto b);

c) favorire l'accesso degli organismi autorizzati conformemente al presente regolamento alle informazioni di cui al punto b);

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

b) creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;

b) miglioramento del sito internet dell'unità Agricoltura del CCR affinché tutti i dati pertinenti della ricerca siano messi liberamente a disposizione del pubblico ;

Emendamento 8

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) creazione di un inventario di tutti i progetti nel settore dei dati spaziali, agro-meteorologico e del telerilevamento e consolidamento dell'infrastruttura e dei siti web esistenti in materia di dati spaziali;


(1)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 9.


19.2.2009   

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CE 41/106


P6_TA(2008)0011

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9948/2/2007 — C6-0315/2007),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0443) (2),

viste le proposte modificate della Commissione (COM(2004)0747, COM(2005)0483),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0504/2007);

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 233.

(2)  GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 200.


P6_TC2-COD(2002)0222

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 16 gennaio 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/48/CE)


Giovedì, 17 gennaio 2008

19.2.2009   

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CE 41/108


P6_TA(2008)0014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515),

visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0514/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza , nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali .

Emendamento 3

Considerando 5

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , e il Mediatore europeo ; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle missioni di questi organi.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

Emendamento 5

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia dovrebbe operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia.

Emendamento 6

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Tutti gli esseri umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili.

Emendamento 7

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti.

Emendamento 8

Considerando 7 quinquies (nuovo)

(7 quinquies) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.

Emendamento 9

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche.

Emendamento 11

Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Compiti

In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi.

Emendamento 12

Articolo 2, alinea

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

Nelle attività che svolge nell'ambito dei seguenti settori tematici , fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti :

Emendamento 13

Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze tradizionali nazionali e linguistiche ed eventuali combinazioni di questi fattori (discriminazione multipla) ,

Emendamento 14

Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente , anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati.

Emendamento 15

Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) povertà estrema ed esclusione sociale.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

1.

Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

1.

Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un'idonea cooperazione e a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel settore dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3

3.

L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che gli obiettivi generali dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 , sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri .

3.

L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso , in particolare i fenomeni di discriminazione multipla, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), nel rispetto degli obiettivi e delle missioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto sono specificate in un protocollo d'intesa conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 41/111


P6_TA(2008)0015

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2006)0817),

visto l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0055/2007),

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per gli affari costituzionali (A6-0447/2007);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta della Commissione debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3a del Quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e con il disposto del punto 47 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1)(AII);

3.

rammenta che il parere emesso dalla commissione per i bilanci non pregiudica l'esito della procedura di cui al punto 47 dell'AII, che si applica all'istituzione dell'Ufficio europeo di polizia;

4.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.

invita il Consiglio a consultarlo nuovamente nel quadro del trattato di Lisbona qualora la decisione del Consiglio che istituisce Europol non sia adottata entro il giugno 2008;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Visto 1 bis (nuovo)

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (regolamento finanziario) (2), in particolare l'articolo 185,

Emendamento 2

Visto 1 ter (nuovo)

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 47,

Emendamento 3

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il Consiglio non ha ancora adottato la decisione quadro sulla protezione dei dati a carattere personale trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. L'entrata in vigore della decisione quadro è fondamentale perché Europol ottemperi al proprio mandato nel contesto di un quadro giuridico che garantisca pienamente la protezione dei dati dei cittadini europei. È quindi imperativo che il Consiglio adotti al più presto la decisione quadro.

Emendamento 4

Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Il Parlamento europeo, nella sua raccomandazione al Consiglio su Europol: rafforzamento del controllo parlamentare e ampliamento dei poteri (3), del 13 aprile 1999, chiede che Europol sia integrato nel quadro istituzionale dell'Unione europea e soggetto al controllo democratico del Parlamento.

Emendamento 5

Considerando 4 quater (nuovo)

(4 quater) Il Parlamento europeo, nella sua raccomandazione al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea (4), del 30 maggio 2002, e nella sua raccomandazione al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol (5), del 10 aprile 2003, raccomanda per Europol uno statuto comunitario.

Emendamento 6

Considerando 5

(5) L'istituzione di Europol come agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio generale delle Comunità europee rafforzerà il controllo su Europol del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

(5) L'istituzione di Europol come agenzia dell'Unione europea finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea rafforzerà il controllo su Europol del Parlamento europeo e il controllo democratico dello stesso in quanto autorità di bilancio , competente anche per l'organigramma, e in quanto istituzione associata alla procedura di discarico .

Emendamento 7

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) L'istituzione di Europol implica la necessità di pervenire a un accordo interistituzionale che definisca le condizioni quadro per le agenzie europee di regolamentazione, affinché le strutture delle agenzie attuali e future siano configurate in modo tale da soddisfare i requisiti di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto.

Emendamento 8

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) A seguito dell'estensione dei poteri operativi di Europol, sono ancora necessari taluni miglioramenti per quanto riguarda la sua responsabilità democratica.

Emendamento 9

Considerando 13

(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

(13) È necessario istituire un responsabile della protezione dei dati incaricato di garantire in modo indipendente la legittimità del trattamento dei dati e il rispetto delle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, incluso il trattamento dei dati personali relativi al personale Europol, protetto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe cooperare con i responsabili della protezione dei dati designati conformemente alla legislazione comunitaria.

Emendamento 10

Considerando 14

(14) Oltre a semplificare le disposizioni sui sistemi esistenti di trattamento dati, è opportuno aumentare le possibilità per Europol di creare e gestire altri strumenti di trattamento dati a sostegno dei suoi compiti; tali strumenti dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati, ma anche nel rispetto delle norme dettagliate adottate dal Consiglio.

(14) Oltre a semplificare le disposizioni sui sistemi esistenti di trattamento dati, è opportuno permettere a Europol di creare e gestire altri strumenti di trattamento dati a sostegno dei suoi compiti; tali strumenti dovrebbero essere istituiti e mantenuti conformemente ai principi generali di protezione dei dati sanciti dal diritto comunitario e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e nel rispetto delle norme dettagliate adottate dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo .

Emendamento 11

Considerando 19

(19) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organi e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore, prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione.

(19) È opportuno razionalizzare le possibilità per Europol di cooperare con organi e paesi terzi, per garantire la coerenza con la politica generale dell'Unione in questo settore e per garantire che organi e paesi terzi assicurino un adeguato livello di protezione dei dati personali , prevedendo nuove disposizioni che definiscano le modalità future di tale cooperazione , adottate dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo .

Emendamento 12

Articolo 1, paragrafo 1

1.

La presente decisione istituisce un Ufficio europeo di polizia, in seguito Europol, quale agenzia dell'Unione. Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

1.

La presente decisione istituisce un Ufficio europeo di polizia, in seguito Europol, quale agenzia dell'Unione. Tale agenzia è istituita a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario e del punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) . Europol ha sede all'Aia, nei Paesi Bassi.

Emendamento 13

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare le informazioni e l'intelligence trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri enti pubblici o privati;

(a) raccogliere, conservare, trattare, analizzare e scambiare le informazioni e l'intelligence trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, oppure da altri enti pubblici o privati; quando l'informazione proviene da privati essa va legittimamente raccolta e trattata prima di essere trasmessa ad Europol, conformemente alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché sulla libera circolazione di tali dati (6) e l'accesso è consentito ad Europol solo caso per caso, a fini specifici e sotto controllo giudiziario negli Stati membri; ulteriori garanzie sono stabilite da Europol previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune;

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2

2.

Quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Qualora il parere del funzionario Europol così designato diverga da quello del caposquadra, prevale il parere di quest'ultimo.

2.

Quando una squadra investigativa comune è istituita per indagare su casi di falsificazione dell'euro o per svolgere i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere designato un funzionario di Europol per dirigere le indagini sotto la responsabilità diretta del caposquadra. Qualora il parere del funzionario Europol così designato diverga da quello del caposquadra, prevale il parere di quest'ultimo.

Emendamento 15

Articolo 8, paragrafo 2

2.

L'unità nazionale è l'organo di collegamento tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.

2.

L'unità nazionale è l' unico organo di collegamento tra Europol e le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra le autorità competenti designate e Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, in particolare il previo coinvolgimento dell'unità nazionale.

L'unità nazionale riceve, al contempo, da Europol tutte le informazioni scambiate nel corso di contatti diretti tra Europol e le autorità competenti designate. Le relazioni tra l'unità nazionale e le autorità competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale e, in particolare, dalle norme costituzionali applicabili.

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafo 2, comma 2

Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale.

Gli scambi bilaterali di cui alla lettera d) del comma 1 possono riguardare anche reati che esulano dalla competenza di Europol, per quanto consentito dalla legislazione nazionale. In tale caso, Europol non può essere ritenuta responsabile del contenuto di qualsiasi informazione scambiata.

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 2

2.

Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi informatici.

2.

Europol può trattare dati per stabilire se questi sono rilevanti per i suoi compiti e possono essere inclusi in uno dei suoi sistemi informatici. In tal caso, i dati sono trattati al solo scopo di stabilirne la rilevanza.

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 3

3.

Qualora Europol intenda istituire un sistema di trattamento dei dati personali diverso dal sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, o dagli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le condizioni alle quali Europol può procedere. Tali condizioni riguardano, in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 26.

3.

Qualora Europol intenda istituire un sistema di trattamento dei dati personali diverso dal sistema di informazione Europol, di cui all'articolo 11, o dagli archivi di lavoro per fini di analisi, di cui all'articolo 14, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, definisce le condizioni alle quali Europol può procedere. Tali condizioni riguardano, in particolare, l'accesso ai dati, il loro uso e i termini per la loro conservazione e cancellazione, tenuto debito conto dei principi di cui all'articolo 26. Prima di adottare tale decisione, il Consiglio consulta l'autorità di controllo comune di Europol e il garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento 19

Articolo 10, paragrafo 5

5.

Europol si adopera per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e, in particolare, con quelli degli organi della Comunità e dell'Unione con cui Europol può istituire relazioni conformemente all'articolo 22, applicando le pratiche migliori e norme aperte.

5.

Europol si adopera per assicurare l'interoperabilità dei suoi sistemi di trattamento dati con quelli degli Stati membri e, in particolare, con quelli degli organi della Comunità e dell'Unione con cui Europol può istituire relazioni conformemente all'articolo 22, applicando le pratiche migliori e norme aperte. L'interconnessione è autorizzata in base ad una decisione apposita del Consiglio, che è adottata previa consultazione del funzionario Europol responsabile della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune e che stabilisce le norme e le condizioni, in particolare per quanto concerne la necessità di applicare l'interconnessione e i fini per cui vanno utilizzati i dati personali.

Emendamento 20

Articolo 11, paragrafo 1

1.

Europol mantiene un sistema di informazione Europol, che potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali, dagli ufficiali di collegamento, dal direttore, dai vicedirettori e dai funzionari Europol debitamente autorizzati.

1.

Europol mantiene un sistema di informazione Europol, che potrà essere consultato direttamente dalle unità nazionali, dagli ufficiali di collegamento, dal direttore, dai vicedirettori e dai funzionari Europol debitamente autorizzati. L'accesso diretto delle unità nazionali al sistema di informazione riguardo alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), è limitato esclusivamente alle indicazioni utili all'identificazione enumerate all'articolo 12, paragrafo 2. Qualora sia necessario per un'indagine specifica, la totalità dei dati è accessibile alle unità attraverso gli ufficiali di collegamento.

Emendamento 21

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) persone per le quali sussistano seri indizi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, che possano commettere reati di competenza di Europol.

b) persone per le quali sussistano indicazioni concrete o seri indizi, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro interessato, che possano commettere reati di competenza di Europol.

Emendamento 22

Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Non sono trattate le categorie speciali di dati concernenti l'origine etnica o la razza, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a un partito o a un sindacato, l'orientamento sessuale o lo stato di salute, a meno che tali dati non siano assolutamente necessari, proporzionati allo scopo nell'ambito di un caso specifico e soggetti a garanzie specifiche.

Emendamento 23

Articolo 19, paragrafo 1

1.

I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

1.

I dati personali recuperati dagli archivi per il trattamento dei dati di Europol possono essere trasmessi o usati unicamente dalle autorità competenti degli Stati membri unicamente per le finalità per le quali sono stati raccolti e per scopi compatibili con le stesse, per prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e le altre forme gravi di criminalità. Europol usa i dati solo per lo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento 24

Articolo 20, paragrafo 1

1.

Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. La necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata al più tardi dopo tre anni dall' introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

1.

Europol conserva i dati contenuti negli archivi solo per il tempo necessario allo svolgimento dei suoi compiti. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, la necessità di un'ulteriore conservazione va esaminata e documentata almeno ogni due anni dopo l' introduzione dei dati. L'esame dei dati conservati nel sistema di informazione e la loro cancellazione sono effettuati dall'unità che li ha introdotti. L'esame dei dati conservati in altri archivi di Europol e la loro cancellazione sono effettuati da Europol. Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini per esaminare i dati conservati.

Emendamento 25

Articolo 21

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può recuperare dati personali in tal modo quando sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti. Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni. Europol non può usare tali dati in modo incompatibile con la presente decisione.

Nella misura in cui strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali o nazionali consentono a Europol l'accesso informatizzato a dati contenuti in altri sistemi di informazione nazionali o internazionali, Europol può recuperare dati personali in tal modo unicamente in singoli casi quando ciò sia necessario e proporzionato allo svolgimento dei suoi compiti e rispettando condizioni rigorose stabilite da Europol, previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità di controllo comune . Se le norme in materia di accesso e uso dei dati previste dalle disposizioni applicabili dei suddetti strumenti giuridici sono più severe di quelle contenute nella presente decisione, l'accesso e l'uso di tali dati da parte di Europol è disciplinato da queste disposizioni. Europol non può usare tali dati in modo incompatibile con la presente decisione.

Emendamento 26

Articolo 22, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) i servizi competenti del Segretario generale del Consiglio e del Centro di situazione congiunto dell'Unione europea.

Emendamento 27

Articolo 22, paragrafo 5 bis) (nuovo)

5 bis. Qualora istituzioni od organi comunitari trasmettano dati personali, Europol è considerata un organo comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 28

Articolo 24, paragrafo 1, alinea

1.

Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora:

1.

In situazioni assolutamente eccezionali e valutando caso per caso, Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4, qualora:

Emendamento 58

Articolo 24, paragrafo 2

2.

In deroga al paragrafo 1, Europol può comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora il direttore di Europol ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore di Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra.

2.

In deroga al paragrafo 1, Europol può , valutando caso per caso , comunicare dati personali in suo possesso agli organi terzi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni previste dal paragrafo 4 qualora il direttore di Europol ne consideri assolutamente necessaria la trasmissione per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi di Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici. Il direttore di Europol tiene conto in tutti i casi del livello di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto nel paese terzo al quale potrebbero essere trasferiti i dati, degli scopi per i quali i dati sono usati, del livello di protezione dei dati applicabile all'organo in questione, al fine di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra nonché del grado di reciprocità nello scambio d'informazioni e informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità di controllo preposte alla protezione dei dati, sulle decisioni adottate in applicazione del presente articolo .

Emendamento 30

Articolo 25, paragrafo 2

2.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità e dell'Unione di cui all'articolo 22, e allo scambio di dati personali tra Europol e tali organi e agenzie. Il consiglio di amministrazione decide previa consultazione dell'autorità di controllo comune.

2.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con gli organi e le agenzie della Comunità e dell'Unione di cui all'articolo 22, e allo scambio di dati personali tra Europol e tali organi e agenzie. Il consiglio di amministrazione decide previa consultazione dell'autorità di controllo comune e del garante europeo della protezione dei dati .

Emendamento 31

Articolo 26

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione, nel raccogliere, trattare e usare dati personali Europol applica i principi della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Europol si attiene a tali principi nel raccogliere, trattare e usare dati personali, inclusi i dati non automatizzati che detiene sotto forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Fatte salve le specifiche disposizioni della presente decisione e la necessità di conservare le garanzie previste dalla Convenzione Europol , nel raccogliere, trattare e usare dati personali Europol applica i principi della decisione quadro 2007/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Europol si attiene a tali principi nel raccogliere, trattare e usare dati personali, inclusi i dati non automatizzati che detiene sotto forma di archivi, ossia qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati.

Emendamento 32

Articolo 27, paragrafo 1

1.

Europol designa tra i membri del personale un responsabile della protezione dei dati, posto alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Nello svolgimento delle sue mansioni il responsabile della protezione dei dati non riceve istruzioni da nessuno.

1.

Europol designa tra i membri del personale un /una responsabile della protezione dei dati indipendente , posto /posta alle dirette dipendenze del consiglio di amministrazione. Nello svolgimento delle sue mansioni il /la responsabile della protezione dei dati non riceve istruzioni da nessuno.

Emendamento 33

Articolo 27, paragrafo 5

5.

Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni e i poteri del responsabile della protezione dei dati.

5.

Il consiglio di amministrazione adotta ulteriori norme di attuazione relative al responsabile della protezione dei dati, riguardanti, in particolare, la selezione, la revoca, i compiti, le mansioni , i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

Emendamento 34

Articolo 29, paragrafo 4

4.

L'accesso ai dati personali è negato quando rischia di compromettere :

4.

L'accesso ai dati personali è negato unicamente se detto rifiuto è necessario per :

a) l'attività di Europol;

a) permettere a Europol di svolgere adeguatamente le sue attività ;

b) le indagini nazionali cui Europol presta assistenza;

b) garantire che qualsiasi indagine nazionale cui Europol presta assistenza non sia compromessa ;

c) i diritti e le libertà di terzi.

c) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Emendamento 35

Articolo 29, paragrafo 5

5.

Prima di decidere se consentire l'accesso, Europol consulta le autorità di contrasto competenti degli Stati membri interessati. L'accesso ai dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi è subordinato al consenso di Europol, degli Stati membri che partecipano all'analisi e dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione di tali dati. Qualora uno Stato membro si opponga all'accesso ai dati personali, comunica il suo rifiuto e la motivazione a Europol.

5.

In linea di principio, l'esercizio del diritto di accesso non è negato. Deroghe a tale norma possono essere ammesse solo se sono necessarie per proteggere un altro diritto fondamentale. Prima di decidere se consentire l'accesso, Europol consulta le autorità di contrasto competenti degli Stati membri interessati. L'accesso ai dati introdotti negli archivi di lavoro per fini di analisi è subordinato al consenso di Europol, degli Stati membri che partecipano all'analisi e dello Stato membro o degli Stati membri direttamente interessati dalla comunicazione di tali dati. Qualora uno Stato membro si opponga all'accesso ai dati personali, comunica il suo rifiuto e la motivazione a Europol.

Emendamento 36

Articolo 29, paragrafo 6

6.

Qualora uno o più Stati membri oppure Europol si oppongano all'accesso di una persona ai dati che la riguardano, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano.

6.

Qualora uno o più Stati membri oppure Europol si oppongano all'accesso di una persona ai dati che la riguardano, Europol comunica all'interessato di avere effettuato le verifiche, senza fornire indicazioni che possano rivelare se Europol abbia trattato dati personali che lo riguardano. L'autorità di controllo è obbligata a comunicare le ragioni del rifiuto, in modo tale che l'applicazione della deroga possa essere effettivamente controllata in conformità della raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, volta a regolamentare l'uso dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

Emendamento 38

Articolo 36, paragrafo 9, comma 1

9.

Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno:

9.

Il consiglio di amministrazione adotta ogni anno , previo accordo del Consiglio :

a) il progetto di bilancio di previsione , il progetto preliminare di bilancio da presentare alla Commissione, inclusa la tabella dell'organico , e il bilancio finale ;

a) il progetto di bilancio di previsione da presentare alla Commissione, incluso il progetto di tabella dell'organico;

a bis) il bilancio di Europol e la tabella dell'organico, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio;

b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto delle necessità operative degli Stati membri e dell'impatto sul bilancio e sull'organico di Europol , previo parere della Commissione;

b) un programma di lavoro sulle attività future di Europol, che tenga conto , nella misura del possibile, delle necessità operative degli Stati membri , compatibilmente con le risorse finanziare ed umane disponibili , previo parere della Commissione;

c) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso.

c) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso che, in particolare, ponga a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale .

Emendamento 39

Articolo 36, paragrafo 9, comma 2

Questi documenti sono presentati per approvazione al Consiglio, che li trasmette al Parlamento europeo per informazione .

Questi documenti sono presentati al Parlamento europeo che ha, se del caso, l'opportunità di esaminarli, se necessario assieme ai parlamenti nazionali .

Emendamento 59

Articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3

1.

Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata sulla base di un elenco di almeno tre candidati presentato dal consiglio di amministrazione, con un mandato di quattro anni rinnovabile una volta .

1.

Europol è posto sotto l'autorità di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cooperazione (concertazione) .

Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore di competenza di Europol nonché delle sue capacità amministrative e di gestione .

La procedura di cooperazione assume la seguente forma:

a) in base a un elenco elaborato dalla Commissione previo un invito a presentare candidature e una procedura di selezione trasparente, prima di invitare i candidati a un colloquio si chiede loro di presentarsi dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio e di rispondere a un questionario;

b) il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono quindi i rispettivi pareri e indicano i propri ordini di preferenza;

c) il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore tenendo conto dei suddetti pareri.

Il mandato del direttore è di quattro anni.

2.

Il direttore è assistito da vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta , in conformità della procedura di cui al paragrafo 1, e ne definisce i compiti.

2.

Il direttore è assistito da vicedirettori designati per un periodo di quattro anni rinnovabile una volta e ne definisce i compiti.

3.

Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di direttore o vicedirettore. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

3.

Il consiglio di amministrazione fissa le norme per la selezione dei candidati al posto di vicedirettore. Prima di entrare in vigore, le norme sono approvate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Emendamento 41

Articolo 37, paragrafo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) dell'attuazione di efficaci procedure di controllo e valutazione dalle attività di Europol in termini di conseguimento degli obiettivi prefissati;

Emendamento 42

Articolo 38, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati a carattere personale relativi al personale di Europol.

Emendamento 43

Articolo 41, paragrafo 1

1.

Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dal 1º gennaio 2010.

1.

Le entrate di Europol sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione della Commissione) a partire dal 1º gennaio 2010. Il finanziamento di Europol è soggetto all'accordo dell'autorità di bilancio come previsto dall'AII.

Emendamento 44

Articolo 41, paragrafo 3

3.

Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell'organico. La tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.

3.

Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese di Europol per l'esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con un progetto di tabella dell'organico. Il progetto di tabella dell'organico indica i posti permanenti o temporanei e un riferimento agli esperti nazionali distaccati, e precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato da Europol nell'esercizio considerato.

Emendamento 45

Articolo 41, paragrafo 6

6.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito autorità di bilancio) insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

6.

La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo , che ha, se del caso, l'opportunità di esaminarlo secondo le sue competenze, e al Consiglio (in seguito autorità di bilancio) insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento 46

Articolo 42, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Il Direttore sottopone al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ogni informazione necessaria al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa, come previsto dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Emendamento 47

Articolo 42, paragrafo 9

9.

Prima del 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo , su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore di Europol dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

9.

Prima del 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, tenendo conto di una raccomandazione adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata , dà discarico al direttore di Europol dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Emendamento 48

Articolo 43

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta le norme finanziarie applicabili a Europol, che potranno discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 solo se necessario per il funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta le norme finanziarie applicabili a Europol, che potranno discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 19 novembre 2002 solo per specifiche necessità di funzionamento di Europol. Per l'adozione di qualsiasi deroga al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è richiesto il consenso preliminare della Commissione. L'autorità di bilancio è informata di queste deroghe.

Emendamento 49

Articolo 44, comma 1

Il direttore istituisce un sistema di controllo per raccogliere indicatori relativi all'efficienza e all'efficacia delle funzioni svolte da Europol.

Il direttore istituisce un sistema di controllo per raccogliere indicatori relativi all'efficienza e all'efficacia delle funzioni svolte da Europol. Il Direttore riferisce ogni anno al consiglio di amministrazione sui risultati del controllo.

Emendamento 50

Articolo 44, comma 4 bis (nuovo)

Il presidente del consiglio di amministrazione o il direttore di Europol illustrano le priorità di Europol per l'anno seguente a una commissione mista composta da deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, onde garantire una discussione democratica con la società civile e un migliore controllo delle sue attività.

Emendamento 51

Articolo 45

In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In base a una proposta del direttore, entro sei mesi dalla data di applicazione della presente decisione il consiglio di amministrazione , previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le norme relative all'accesso ai documenti di Europol, tenuto conto dei principi e limiti enunciati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 52

Articolo 47

Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore possono comparire dinanzi al Parlamento europeo per discutere questioni generali inerenti a Europol.

Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore si presentano dinanzi al Parlamento europeo , previa richiesta, per discutere qualsiasi questione inerente a Europol.

Emendamento 53

Articolo 56, paragrafo 1

1.

In deroga all'articolo 38, saranno rispettati tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

1.

In deroga all'articolo 38, saranno rispettati tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, istituito ai sensi della convenzione Europol, prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Degli eventuali costi aggiuntivi di personale generati da questa deroga si tiene conto nell'accordo sul finanziamento di Europol, da raggiungere a norma del punto 47 dell'AII.

Emendamento 54

Articolo 56, paragrafo 2

2.

A tutti i membri del personale con contratto di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico. A tal fine, entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione l'autorità che ha il potere di nomina avvierà una procedura di selezione interna limitata al personale assunto da Europol prima della data di applicazione della presente decisione al fine di valutare le competenze, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. Ai candidati idonei sarà offerto un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.

2.

A tutti i membri del personale con contratto di cui al paragrafo 1 è offerta la possibilità di concludere un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, ai vari gradi previsti nella tabella dell'organico. A tal fine, entro due anni dalla data di applicazione della presente decisione e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, l'autorità che ha il potere di nomina avvierà una procedura di selezione interna limitata al personale assunto da Europol prima della data di applicazione della presente decisione al fine di valutare le competenze, l'efficienza e l'integrità delle persone da assumere. Il processo di selezione è supervisionato dalla Commissione e i suoi risultati sono resi pubblici. Ai candidati idonei sarà offerto un contratto ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68. Il progetto di tabella dell'organico trasmesso all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea distingue chiaramente i posti coperti da personale inquadrato secondo lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, da quelli coperti da personale inquadrato secondo lo Statuto del personale di Europol.

Emendamento 55

Articolo 57, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)

La sovvenzione della Comunità a favore di Europol prevista dalla presente decisione non può in alcun caso essere utilizzata per far fronte a costi relativi ad impegni contratti da Europol in base alla Convenzione Europol prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Emendamento 62

Articolo 62, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente decisione è sottoposta a revisione entro un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona .


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 248 del del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU C 219 del 30.7.1999, pag. 101.

(4)  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144.

(5)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).