ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 38E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
17 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2009/C 038E/01

Posizione comune (CE) n. 3/2009, del 20 novembre 2008, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari ( 1 )

1

2009/C 038E/02

Posizione comune (CE) n. 4/2009, del 17 dicembre 2008, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 2 )

26

 

2009/C 038E/03

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 38/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2009

adottata dal Consiglio il 20 novembre 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 38 E/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi.

(3)

È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi.

(4)

Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4), non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5), con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza di rilevazione dei dati.

(5)

Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(6)

Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.

(7)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare, esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(8)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto (7). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(9)

La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale dovrebbe essere assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

(10)

Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(11)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro di riferimento comune per l'elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

2.   Le statistiche si applicano:

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato conformemente all'allegato I,

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura conformemente all'allegato II.

3.   Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«prodotti fitosanitari», i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2009;

b)

«sostanze», le sostanze quali definite all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. …/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;

c)

«sostanze attive», le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. …/2009;

d)

«antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. …/2009;

e)

«sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. …/2009;

f)

«immissione sul mercato», l'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, punto 8 del regolamento (CE) n. …/2009;

g)

«titolare dell'autorizzazione», il titolare dell'autorizzazione quale definito all'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) n. …/2009;

h)

«impiego agricolo», l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica di un'azienda agricola;

i)

«utilizzatore professionale», l'utilizzatore professionale quale definito all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2009/…/CE;

j)

«azienda agricola», l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (5).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

indagini,

obblighi riguardo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; in particolare obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/2009,

obblighi a carico degli utilizzatori professionali sulla base dei registri sull'impiego di prodotti fitosanitari; in particolare, obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/2009,

fonti amministrative, oppure

una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.   Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 322/97, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti,

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti,

«tempestività»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono,

«puntualità»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna,

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati,

«comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo,

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Misure di esecuzione

1.   La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell'allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3.   La Commissione può modificare la classificazione armonizzata delle sostanze definite nell'allegato III per adattarla alle modifiche dell'elenco delle sostanze attive adottato secondo l'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. …/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 1o gennaio … (10).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 20 novembre 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L …

(6)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(7)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)  Otto anni dall'adozione del presente regolamento.


ALLEGATO I

STATISTICHE SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un'autorizzazione.

SEZIONE 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessisul mercato.

SEZIONE 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al … (1).

2.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.

3.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, nella quale si specifica:

la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.


(1)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO II

STATISTICHE SUGLI IMPIEGHI AGRICOLI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.

2.

Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze impiegate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/…/CE.

SEZIONE 2

Variabili

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

a)

la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari impiegati per tale coltivazione;

b)

la superficie trattata con ciascuna sostanza.

SEZIONE 3

Unità di misura

1.

Le quantità di sostanze impiegate sono espresse in chilogrammi.

2.

Le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1.

Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari associati alla coltivazione.

2.

Il periodo di riferimento è notificato come l'anno in cui la raccolta è iniziata.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'impiego dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.

2.

Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.

Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al … (1).

4.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, in cui sono precisati:

il piano della metodologia di campionamento,

la metodologia utilizzata per rilevare i dati,

una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari impiegati,

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari impiegati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato nel corrispondente quinquennio.


(1)  La data dell'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorie di prodotti

 

 

Nomenclatura comune

 

 

Fungicidi e battericidi

F0

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

 

44

 

F1.1

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

399

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

620

 

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANATO-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLO

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLO

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CIAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINA

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMICINA

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINA

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXISTROBINA

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXYM-METILE

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICLOROFENE

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTRI FUNGICIDI

ALTRI FUNGICIDI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METOPROTRINA

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDI UREICI

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CICLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETILE

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

SULFAMATO DI AMMONIO

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOLO

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATO

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUOROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

THIADIAZINE HERBICIDES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOLO

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

I0

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINA

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFUROCARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINFOS METILE

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METILE

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE

ABAMECTINA

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METOXIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

I6.6

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E,Z)-9-DODECENIL ACETATO

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCICLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI

ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI

 

 

Molluschicidi, totale:

M0

 

 

 

 

Molluschicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

TIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEIDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

IDRAZIDE MALEICA

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari, totale:

ZR0

 

 

 

 

Oli minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

 

30

Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CLOROPICRINA

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIO

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CLOROFACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

ZR5.2

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, una proposta (1) di regolamento relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Nel marzo 2008, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura (cfr. doc. 7412/08).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nel luglio 2007 (2). Il Comitato delle regioni ha deciso nel giugno 2007 di non formulare un parere.

In data 20 novembre 2008, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

II.   OBIETTIVI

La proposta mira ad assicurare la rilevazione di dati statistici comparabili in tutti gli Stati membri per consentire, con altri dati pertinenti, il calcolo di indicatori di rischio armonizzati.

Essa prevede in particolare norme armonizzate sulla rilevazione e sulla diffusione di dati riguardanti l'immissione in commercio e l'uso dei prodotti fitosanitari. Impartisce istruzioni agli Stati membri sulla rilevazione periodica di dati, sulle modalità di rilevazione dei dati e di trasmissione degli stessi alla Commissione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Il Parlamento europeo, nella sua prima lettura del 12 marzo 2008, ha adottato 26 emendamenti. Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha tenuto conto di 5 emendamenti. Tra questi, l'emendamento 5 è ripreso integralmente, mentre gli emendamenti 10, 13, 18 e 32 sono accolti nella sostanza o inseriti in parte.

La posizione comune include inoltre altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, che rispondono a varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel corso dei negoziati.

Sono stati altresì introdotti vari emendamenti tecnici e redazionali allo scopo di definire la portata di alcune disposizioni, rendere più esplicita la formulazione del regolamento e garantire certezza del diritto o accrescere la coerenza del testo con altri strumenti comunitari.

2.   Osservazioni specifiche

—   Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento

Gli emendamenti 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 e 26 non sono stati accolti dal Consiglio in quanto l'estensione dell'ambito di applicazione al di là delle vendite e dell'uso rappresenterebbe un onere per i rispondenti e le amministrazioni.

—   Inclusione dei biocidi

Gli emendamenti 11, 12, 22, 33 e 34 non sono stati accolti dal Consiglio in quanto la conoscenza e l'esperienza in materia di biocidi sono tuttora limitate e non se ne conoscono gli effetti essendo il settore in fase di sviluppo.

—   Scelta delle fonti di dati

Emendamento 14

Richiedere che la Commissione approvi i metodi comporterebbe una procedura costosa e gravosa. In linea con il principio di sussidiarietà, la scelta dei metodi di rilevazione dei dati o delle fonti di dati è di competenza degli Stati membri.

—   Valutazione dei dati rilevati da parte di un gruppo di esperti qualificati

Emendamento 31

Il Consiglio non può accettare una tale valutazione in quanto va oltre l'obiettivo del regolamento.

—   Adeguamento dell'elenco delle sostanze su base regolare e alla luce degli studi in corso sulle sostanze attive

Emendamento 19

Questo suggerimento può portare ad un aumento inutile degli oneri amministrativi.

—   Riservatezza

Emendamenti 16, 25, 30

La Commissione ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati riservati trasmessi dagli Stati membri come previsto dal regolamento (CE) n. 322/97. Non è pertanto necessario introdurre nuove disposizioni o riferimenti in materia.

—   Obbligo di notifica annuale delle quantità di prodotti fitosanitari

Emendamenti 15 e 23

Il regolamento sancisce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione le statistiche richieste. Gli Stati membri scelgono i metodi di rilevazione dei dati o le fonti di dati da essi ritenuti più idonei. L'obbligo di riferire sulle quantità di prodotti fitosanitari fabbricati, importati o esportati deve essere considerato nel quadro del regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

—   Pubblicazione dei dati

Emendamenti 25 e 28

Il Consiglio non può accettare l'introduzione, in questo specifico regolamento, dell'obbligo per gli Stati di pubblicare statistiche. Il regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di rilevare i dati necessari e di trasmettere i risultati statistici alla Commissione.

—   Definizioni

Le definizioni sono state modificate per tenere conto ed allinearsi a quelle figuranti nel regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

—   Principi direttori

L'accuratezza non figura tra i principi che disciplinano le statistiche comunitarie ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97 cui è fatto riferimento nel considerando 8. Il Consiglio non può pertanto accettare l'emendamento 3. Tuttavia, il Consiglio ha inserito questo principio tra i criteri di qualità di cui all'articolo 4.

—   Riferimento al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (CE) n. 1588/90

È stato inserito un nuovo considerando 8 per precisare il quadro in cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati e per ricordare come è assicurata la riservatezza dei dati.

—   Obiettivi

Il Consiglio si dichiara d'accordo sul riferimento, nell'articolo 1, all'articolo 14 della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tuttavia, il Consiglio non può accettare che lo scopo del regolamento sia quello di applicare e valutare la strategia tematica finalizzata a un utilizzo sostenibile dei pesticidi come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 10.

—   Valutazione della qualità

Il Consiglio ha inserito un articolo sulla valutazione della qualità (articolo 4). L'elemento valutazione della qualità è già stato inserito in altri provvedimenti in materia di statistiche quali i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai censimenti della popolazione e dell'alloggio, alle statistiche sulle carni e sul bestiame, alle statistiche dell'energia, nonché alle statistiche sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

—   Misure di esecuzione

Poiché l'articolo inserito dal Consiglio sulla valutazione della qualità è piuttosto preciso, il riferimento alle procedure di regolamentazione per le relazioni sulla qualità e alle misure sulle notifiche è stato soppresso. Inoltre, la definizione di «superficie trattata» è stata spostata dall'allegato II all'articolo 5, e la facoltà della Commissione di modificare la classificazione armonizzata è stata anch'essa spostata dall'allegato III all'articolo 5.

—   Allegato II, Sezione I, copertura

Il Consiglio ha optato per la possibilità di lasciare agli Stati membri un ampio margine di valutazione nella selezione delle coltivazioni da coprire. La relazione sull'applicazione del regolamento ai sensi dell'articolo 7 offrirà l'opportunità di valutare se è necessario modificare la selezione delle coltivazioni.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune rappresenti una soluzione equilibrata e realistica ad una serie di preoccupazioni emerse nell'ambito di questo primo tentativo di rilevazione di dati comparabili riguardanti i prodotti fitosanitari. Confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un accordo praticabile su questo regolamento.


(1)  GU C 126 del 7.6.2007, pag. 5.

(2)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.


17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 38/26


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2009

adottata dal Consiglio il 17 dicembre 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2009/C 38 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l'articolo 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d'attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d'applicazione.

(2)

L'organizzazione d'una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(3)

L'uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

(4)

La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente regolamento.

(5)

La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell'efficace gestione delle complesse procedure per l'applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell'allegato IV. La preparazione e l'applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell'allegato IV.

(6)

Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l'espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.

(7)

Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

(8)

La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all'istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.

(9)

Per la determinazione dell'istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all'articolo di riferimento del presente regolamento.

(11)

Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall'esperienza di oltre trent'anni d'applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.

(12)

Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell'ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

(13)

Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.

(14)

Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l'esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell'ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l'onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

(15)

Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure programmate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un'autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell'istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell'autorizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un'autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.

(16)

Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.

(17)

Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all'esigenza di corretta gestione che s'impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.

(18)

Le procedure tra le istituzioni per l'assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l'adozione di nuove procedure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (4). Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.

(19)

Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente.

(20)

I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito.

(21)

L'informazione delle persone assicurate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri.

(22)

Dato che l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adozione di misure di coordinamento per garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;

b)

«regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e

c)

le definizioni contenute nel regolamento di base.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«punto d'accesso»: entità che svolge le funzioni di:

i)

punto di contatto elettronico;

ii)

inoltro automatico in base all'indirizzo; e

iii)

inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un'applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell'intervento umano;

b)

«organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;

c)

«documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;

d)

«documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;

e)

«trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;

f)

«commissione di controllo dei conti»: l'organismo di cui all'articolo 74 del regolamento di base.

CAPITOLO II

Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati

Articolo 2

Campo d'applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

1.   Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

2.   Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3.   Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.

4.   Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l'organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato membro in questione.

Articolo 3

Campo d'applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

1.   La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

2.   In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell'applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

3.   Per quanto necessario all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti senza indugio agli interessati.

L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.

Articolo 4

Formato e modalità degli scambi di dati

1.   La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.

2.   La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.

3.   Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.

Articolo 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro

1.   I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2.   In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3.   A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4.   In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

Articolo 6

Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni

1.   Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:

a)

la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;

b)

la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma;

c)

la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

2.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell'istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

3.   In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

4.   Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

5.   Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione.

L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1.   Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.

2.   Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPITOLO III

Altre disposizioni generali d'applicazione del regolamento di base

Articolo 8

Accordi amministrativi tra due o più Stati membri

1.   Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all'applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all'allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell'allegato I del regolamento di applicazione.

2.   Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all'applicazione di convenzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell'allegato I del regolamento di applicazione.

Articolo 9

Altre procedure tra autorità e istituzioni

1.   Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.

2.   Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell'allegato I del regolamento di applicazione.

3.   Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell'allegato I del regolamento di applicazione.

Articolo 10

Clausole anti-cumulo

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d'applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Articolo 11

Elementi per la determinazione della residenza

1.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:

a)

durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;

b)

la situazione dell'interessato tra cui:

i)

la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

ii)

situazione familiare e legami familiari;

iii)

esercizio di attività non retribuita;

iv)

per gli studenti, fonte del loro reddito;

v)

alloggio, in particolare quanto permanente;

vi)

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

2.   Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Articolo 12

Totalizzazione dei periodi

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.

2.   I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

3.   Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria.

4.   Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

5.   Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

6.   Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

Articolo 13

Regole di conversione dei periodi

1.   Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti:

a)

l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;

b)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime basato su

1 giorno equivale a

1 settimana equivale a

1 mese equivale a

1 trimestre equivale a

N. massimo di giorni in un anno civile

5 giorni

9 ore

5 giorni

22 giorni

66 giorni

264 giorni

6 giorni

8 ore

6 giorni

26 giorni

78 giorni

312 giorni

7 giorni

6 ore

7 giorni

30 giorni

90 giorni

360 giorni

c)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:

i)

tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

ii)

un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;

iii)

per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);

d)

per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;

e)

Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

2.   L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.

Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

1.   La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

2.   Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, per «persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

4.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro.

5.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:

a)

pur mantenendo un'attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un'attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;

b)

esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

6.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

7.   Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

8.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, per «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a)

per l'attività subordinata, l'orario di lavoro e/o la retribuzione;

b)

per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

10.   Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

11.   Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell'Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un'attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Articolo 15

Procedure per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 del regolamento di base

(sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

1.   Salva disposizione contraria dell'articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b) o dell'articolo 12 del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l'attività.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d) del regolamento di base.

3.   Il datore di lavoro considerato tale a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.

Articolo 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1.   La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

2.   L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.

3.   La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4.   Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione.

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione.

5.   L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

6.   Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Articolo 17

Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento di base

L'agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L'autorità abilitata a concludere il contratto informa l'istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l'agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.

Articolo 18

Procedura per l'applicazione dell'articolo 16 del regolamento di base

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell'interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l'interessato chiede di applicare la legislazione.

Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1.   L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2.   Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Articolo 20

Cooperazione tra istituzioni

1.   Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2.   L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Articolo 21

Obblighi del datore di lavoro

1.   Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d'attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d'attività fosse situato nello Stato membro competente.

2.   Il datore di lavoro il cui luogo d'attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato membro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO I

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 22

Disposizioni generali di applicazione

1.   Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.

2.   Fatto salvo l'articolo 5, lettera a) del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.

Articolo 23

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d'assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 17, dell'articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26 del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo 24

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del regolamento di base.

Articolo 25

Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

2.   Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.

3.   Le prestazioni in natura di cui all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della scadenza prevista del suo soggiorno.

4.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

5.   Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l'articolo 62 del regolamento di applicazione nel caso in questione.

L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.

6.   In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all'applicazione di questa disposizione.

7.   Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.

8.   Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.

9.   Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest'ultima presenta domanda di rimborso.

10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 26

Cure programmate

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento di base la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l'istituzione del luogo di residenza.

2.   Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all'istituzione competente senza indugio.

In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.

L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.

L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione del luogo di residenza.

In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l'autorizzazione dell'istituzione competente è considerata concessa.

3.   Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l'autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento di base, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione del luogo di residenza.

L'istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici approvati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione e concernenti la necessità di cure urgenti e vitali.

4.   In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

5.   L'istituzione del luogo di residenza, fatta salva ogni decisione relativa all'autorizzazione, informa l'istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall'autorizzazione già rilasciata.

6.   Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 25, paragrafi 4 e 5 del regolamento di applicazione.

7.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbero sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l'istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.

8.   Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l'istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.

9.   I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 27

Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.

2.   La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.

3.   Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente.

4.   La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.

5.   Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente.

6.   L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di sua scelta.

7.   Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.

8.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, le indicazioni del certificato d'incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.

9.   Se l'istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza.

10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

Articolo 28

Prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Per avere diritto a prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all'istituzione competente. Se necessario questa ne informa l'istituzione del luogo di residenza.

2.   Su richiesta dell'istituzione competente l'istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine all'esigenza di assistenza di lungo periodo. L'istituzione competente fornisce all'istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.

3.   Per stabilire in quale misura sia necessaria l'assistenza di lungo periodo l'istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.

4.   L'articolo 27, paragrafo 7 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 29

Applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base

Se lo Stato membro in cui l'ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un'attività non è più lo Stato membro competente e se l'ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente.

Articolo 30

Contributi del pensionato

Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.

Articolo 31

Applicazione dell'articolo 34 del regolamento di base

1.   L'istituzione competente informa la persona interessata dell'esistenza della norma contenuta nell'articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L'applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.

2.   L'istituzione competente informa altresì l'istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l'assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest'ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo incluse nell'elenco di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento di base.

3.   Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l'istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l'assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall'istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.

4.   La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Disposizioni di applicazione particolari

1.   Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l'istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.

2.   Per gli Stati membri di cui all'allegato II, le disposizioni del titolo III, capitolo I del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

L'istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.

3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.

CAPITOLO II

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33

Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.

2.   L'istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l'istituzione competente.

Articolo 34

Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente.

2.   L'istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.

3.   Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio.

4.   Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.

5.   L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.

Articolo 35

Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

1.   Se l'istituzione competente contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di base, ne avverte senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.

2.   Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.

Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.

Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.

3.   L'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 36

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro

1.   Nel caso di cui all'articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell'infortunio o della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata.

Se l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di questo Stato membro.

2.   Se l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

3.   Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all'istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 37

Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

1.   In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.

2.   Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 73 e 74 del regolamento di applicazione.

3.   L'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 38

Aggravamento di una malattia professionale

Nei casi di cui all'articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi a ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.

Articolo 39

Valutazione del grado di incapacità in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente

Se un'inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l'origine dell'inabilità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro in causa:

a)

a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato membro;

b)

tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni.

Articolo 40

Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari

Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

Articolo 41

Disposizioni di applicazione particolari

1.   Per gli Stati membri di cui all'allegato II, le disposizioni del titolo III, capitolo 2 del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

2.   L'articolo 32, paragrafo 2, seconda frase e l'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

CAPITOLO III

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42

Domanda di prestazioni in caso di morte

Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

CAPITOLO IV

Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 43

Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione

1.   Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, si applicano le regole di cui all'articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento di applicazione.

2.   Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento di applicazione, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

3.   L'istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.

Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Articolo 44

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1.   Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s'intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3.   Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un'attività subordinata o autonoma.

Articolo 45

Domanda di prestazioni

1.   Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell'incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell'aggravamento di tale invalidità oppure all'istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.

2.   Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

3.   Nel caso di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento di base, l'istituzione a cui l'interessato è stato affiliato da ultimo comunica all'istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento dell'invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell'integrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento di base.

4.   Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza, o all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.

5.   La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

6.   In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un'attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.

Articolo 46

Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

1.   La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

2.   Qualora, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.

3.   Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.

Articolo 47

Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

1.   L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo 45, paragrafi 1 o 4 del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L'istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.

L'istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell'istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.

2.   Nel caso di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all'istituzione a cui quest'ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.

3.   Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui all'articolo 44 del regolamento di base.

4.   Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.

5.   Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.

6.   Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo 52 del regolamento di base e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.

7.   Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l'articolo 46, paragrafo 2 o l'articolo 57, paragrafi 2 o 3 del regolamento di base, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.

Articolo 48

Comunicazione delle decisioni al richiedente

1.   Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all'articolo 290 del trattato.

2.   Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.

Articolo 49

Determinazione del grado di invalidità

1.   Nel caso in cui sia applicabile l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base, l'unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell'allegato VII o, in mancanza, l'istituzione la cui legislazione è compresa nell'allegato VII e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.

Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d'invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l'istituzione di contatto ne informa senza indugio l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d'invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.

Ove necessario, nell'accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.

2.   Nel caso in cui l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni d'ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.

Articolo 50

Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

1.   In deroga all'articolo 7 del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda.

2.   Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base.

3.   Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.

Articolo 51

Ricalcolo delle prestazioni

1.   In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 50, paragrafo 4, e dell'articolo 59, paragrafo 1 del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l'articolo 50 del regolamento di applicazione.

2.   In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.

Articolo 52

Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni

1.   Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:

a)

scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

b)

con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un'età che dev'essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l'implementazione di tali regimi pensionistici mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.

3.   Per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni summenzionate.

Articolo 53

Disposizioni di coordinamento negli Stati membri

1.   Fatto salvo l'articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.

2.   Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

CAPITOLO V

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 54

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1.   L'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all'articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento di base, l'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro di residenza, in particolare l'importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

Articolo 55

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro

1.   Per beneficiare dell'articolo 64 del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l'istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base.

Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:

a)

la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;

b)

il periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

c)

il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base;

d)

i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2.   La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

3.   Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4.   L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.

A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.

5.   L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6.   Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 56

Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se la persona disoccupata decide, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l'istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro del suo luogo di residenza.

Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui l'interessato ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l'iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.

2.   Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l'adempimento di determinati obblighi e/o l'attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera b) del regolamento di base, l'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all'istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest'ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 57

Disposizioni per l'applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici

1.   Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.

2.   L'articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall'istituzione competente, che se ne fa carico.

CAPITOLO VI

Prestazioni familiari

Articolo 58

Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii) del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l'ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l'importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i) l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L'istituzione competente dell'altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell'importo previsto dalla legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 59

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1.   Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all'altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l'istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all'inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

2.   Essa informa l'istituzione dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L'erogazione delle prestazioni da parte dell'altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo 60

Procedura per l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base

1.   La domanda di prestazioni familiari è presentata all'istituzione competente. Ai fini dell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l'avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall'altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

2.   L'istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.

Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.

Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un'integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all'istituzione competente dell'altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l'istituzione dell'altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all'importo delle prestazioni familiari erogate.

3.   Se l'istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 3 del regolamento di base, all'istituzione dell'altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest'ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l'istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l'istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all'istituzione che ha trasmesso la domanda l'importo delle prestazioni erogate.

4.   In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l'articolo 6, paragrafi da 2 a 5 del regolamento di applicazione. A tal fine l'istituzione del luogo di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di applicazione è l'istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.

5.   L'istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all'istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all'articolo 73 del regolamento di applicazione.

Articolo 61

Procedura per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base

Per l'applicazione dell'articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l'elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo. Se l'istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO I

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base

Sezione 1

Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute

Articolo 62

Principi

1.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 63 del regolamento di applicazione.

2.   Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.

3.   Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in conto per il rimborso.

Sezione 2

Rimborso sulla base di un forfait

Articolo 63

Identificazione degli Stati membri interessati

1.   Gli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell'allegato III del regolamento di applicazione.

2.   Per gli Stati membri elencati nell'allegato III del regolamento di applicazione, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate

a)

ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, e

b)

ai pensionati e ai familiari ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 e degli articoli 25 e 26 del regolamento di base

è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 64

Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale

1.   Per ogni Stato membro creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi) secondo diverse classi d'età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

ove:

l'indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d'età considerate per il calcolo degli importi forfettari:

i = 1

:

persone di meno di 20 anni

i = 2

:

persone da 20 a 64 anni

i = 3

:

persone di 65 anni e più.

Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d'età i, quale definito al paragrafo 2.

Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l'abbattimento, quale definito al paragrafo 3.

2.   Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d'età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d'età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d'età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo 23 del regolamento di applicazione.

3.   L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell'allegato IV del regolamento di base.

4.   Per ogni Stato membro debitore l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d'età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d'età.

Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

5.   Al più tardi entro … (6), la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull'applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.

6.   La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell'importo forfettario per … (6), purché si applichi l'abbattimento di cui al paragrafo 3.

Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1.   L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d'età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.

2.   I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 66

Procedura di rimborso tra istituzioni

1.   Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

2.   I rimborsi, di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base, tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell'articolo 35 e dell'articolo 41 del regolamento di base.

Articolo 67

Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

1.   I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice.

2.   I crediti di importi a forfait di un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4 del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell'anno seguente l'anno di riferimento.

3.   Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.

4.   I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.

5.   I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all'articolo 66 del regolamento di applicazione dall'istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

6.   Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

7.   La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.

Articolo 68

Interessi di mora e anticipi

1.   A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 o 2 del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 6 del regolamento di applicazione.

2.   L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

3.   Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.

Articolo 69

Rendiconti annuali

1.   La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell'articolo 72, lettera g) del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.

2.   La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

CAPITOLO II

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell'articolo 65 del regolamento di base

Articolo 70

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione

In assenza dell'accordo di cui all'articolo 65, paragrafo 8 del regolamento di base, l'istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l'ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l'importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.

Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.

L'articolo 66, paragrafo 1 e all'articolo 67, paragrafi da 5 a 7 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all'articolo 67, paragrafo 5 del regolamento di applicazione l'istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L'interesse è calcolato a norma dell'articolo 68, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

L'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase del regolamento di base è in ogni singolo caso l'importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all'allegato V del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l'importo massimo in ogni singolo caso in base all'importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell'anno civile precedente.

CAPITOLO III

Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero

Sezione 1

Principi

Articolo 71

Disposizioni comuni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sezione 2

Compensazione

Articolo 72

Prestazioni percepite indebitamente

1.   Se l'istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

2.   In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l'istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest'ultima istituzione ha comunicato l'importo dei suoi arretrati all'istituzione che ha erogato una somma indebita, l'istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l'importo entro due mesi. Se l'istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.

3.   Se una persona ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato per l'assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.

L'istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo che le è dovuto all'istituzione dell'altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo all'istituzione che ha erogato l'importo indebito.

Articolo 73

Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, l'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all'istituzione individuata come competente.

L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l'importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

Se l'importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

2.   L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base dal'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione.

Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.

Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.

Articolo 74

Spese relative alla compensazione

Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

Sezione 3

Recupero

Articolo 75

Definizioni e disposizioni comuni

1.   Ai fini della presente sezione:

per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito;

per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente;

per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.

2.   Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.

3.   La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l'altro, quelle relative all'articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

Articolo 76

Richiesta di informazioni

1.   Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.

Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro.

2.   Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

3.   La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:

a)

che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o

b)

che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o

c)

la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.

4.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 77

Notifica

1.   La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.

2.   Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell'identificazione del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3.   La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Articolo 78

Domanda di recupero

1.   La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.

2.   La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:

a)

se il credito e/o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all'articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;

b)

quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;

c)

se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.

3.   Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

a)

il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b)

il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente;

c)

gli estremi dell'atto che ne consente l'esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente;

d)

il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;

e)

la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all'interessato;

f)

la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;

g)

ogni altra informazione utile.

4.   La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

5.   La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 79

Atto che consente l'esecuzione del recupero

1.   Conformemente all'articolo 84, paragrafo 2 del regolamento di base, l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'atto che permette l'esecuzione del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

Gli Stati membri si impegnano a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.

Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo 81 del regolamento di applicazione.

Articolo 80

Modalità e termini di pagamento

1.   Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.

2.   La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

A decorrere dalla data in cui l'atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo 79, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell'articolo 79, paragrafo 2 del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Articolo 81

Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

1.   Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.

2.   Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

3.   Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l'«atto che consente l'esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

Articolo 82

Limiti dell'assistenza

1.   La parte richiesta non è tenuta:

a)

ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b)

ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.

2.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.

Articolo 83

Termini di prescrizione

1.   Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:

a)

dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l'atto che consente il recupero; e

b)

dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.

I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo 79 del regolamento di applicazione.

2.   Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo Stato.

Articolo 84

Misure cautelari

Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.

Per l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.

Articolo 85

Spese connesse al recupero

1.   La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.

2.   L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3.   Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.

Articolo 86

Clausola di revisione

1.   Entro il quarto anno civile completo dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto sui termini di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6 del regolamento di applicazione.

Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.

2.   Entro … (6), la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l'applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6 del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Esame medico e controlli amministrativi

1.   Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, l'esame medico è effettuato, su richiesta di quest'ultima istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

2.   L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.

L'istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

3.   Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest'istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l'assistenza di lungo periodo di cui all'articolo 34 del regolamento di base.

5.   Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.

6.   In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 76, paragrafo 2 del regolamento di base, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Articolo 88

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all'articolo 1, lettere m), q) ed r) del regolamento di base e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.

2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

3   La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

4.   L'allegato IV del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell'inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l'esattezza nell'inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Informazioni

1.   La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene,ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.

2.   Il comitato consultivo di cui all'articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.

3.   Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone cui si applica il regolamento di base le informazioni necessarie per segnalare loro le modifiche introdotte dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di esercitare i loro diritti. Essi prevedono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

4.   Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 90

Conversione valutaria

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.

Articolo 91

Statistiche

Le autorità competenti compilano le statistiche relative all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.

Articolo 92

Modifica degli allegati

Gli allegati I, II, III, IV e V del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.

Articolo 93

Disposizioni transitorie

L'articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.

Articolo 94

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite

1.   Qualora la data del verificarsi dell'evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:

a)

per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;

b)

per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.

Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua ad aver diritto all'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2.   La presentazione ad un'istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d'ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall'istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell'importo della prestazioni.

Articolo 95

Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici

1.   Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all'entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.

2.   Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 96

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dalla … (7).

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

a)

del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (8), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

b)

del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (9), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

c)

dell'accordo sullo Spazio economico europeo (10), dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (11), e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.

2.   Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità (12), e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.

Articolo 97

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il … (13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(2)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59.

(3)  Parere del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 17 dicembre 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(6)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(9)  GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

(10)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

(11)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(12)  GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

(13)  Il primo giorno del mese successivo al periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione e comunque non anteriore al 1o gennaio 2010.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DI ACCORDI BILATERALI CHE RIMANGONO IN VIGORE E NUOVI ACCORDI DI APPLICAZIONE BILATERALI

(di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2 del regolamento di applicazione)

BELGIO — DANIMARCA

Lo scambio di lettere dell'8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull'accordo concernente il rimborso dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.

BELGIO — GERMANIA

L'accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

BELGIO — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 70 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

BELGIO — SPAGNA

L'accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

BELGIO — FRANCIA

a)

L'accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori frontalieri residenti in un paese e occupati nell'altro.

b)

L'accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

L'accordo del 3 ottobre 1977 relativo all'applicazione dell'articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).

d)

L'accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (spese per prestazioni di disoccupazione).

e)

L'accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di applicazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.

f)

Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — ITALIA

a)

L'accordo del 12 gennaio 1974 relativo all'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L'accordo del 31 ottobre 1979 relativo all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

d)

L'accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — LUSSEMBURGO

a)

L'accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

b)

L'accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — REGNO UNITO

a)

Lo scambio di lettere del 4 marzo e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b)

Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1408/71).

BULGARIA — REPUBBLICA CECA

L'articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell'accordo del 25 novembre 1998 e l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

BULGARIA — GERMANIA

Gli articoli 8 e 9 dell'accordo amministrativo sull'attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.

REPUBBLICA CECA — SLOVACCHIA

Gli articoli 15 e 16 dell'accordo amministrativo dell'8 gennaio 1993 riguardante l'individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicurezza sociale.

DANIMARCA — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell'11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici (articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72).

DANIMARCA — GRECIA

L'accordo dell'8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — SPAGNA

L'accordo dell'11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimborso dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Danimarca.

DANIMARCA — FRANCIA

L'accordo del 29 giugno 1979 e l'accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — ITALIA

L'accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — LUSSEMBURGO

L'accordo del 19 giugno 1978 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 e dell'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall'accordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

DANIMARCA — PORTOGALLO

Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell'ambito dell'assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — FINLANDIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — SVEZIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.

GERMANIA — LUSSEMBURGO

a)

Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L'accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

c)

L'accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l'applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

ESTONIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

IRLANDA — FRANCIA

Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante gli articoli 36, paragrafo 3 e 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).

IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72).

IRLANDA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72).

IRLANDA — SVEZIA

L'accordo dell'8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71) ed all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

GRECIA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell'8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.

SPAGNA — PORTOGALLO

a)

Gli articoli 42, 43 e 44 dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo inserimento rimarrà valido per due anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

b)

L'accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.

SPAGNA — REGNO UNITO

L'accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — GERMANIA

L'accordo del 26 maggio 1981 che attua l'articolo 92 del regolamento di base (riscossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).

FRANCIA — SPAGNA

L'accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — ITALIA

a)

Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 concernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b) concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

d)

L'accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all'articolo 105, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all'articolo 51 di detto regolamento.

FRANCIA — LUSSEMBURGO

a)

L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità sostenute per familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo.

b)

L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.

c)

L'accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

d)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PAESI BASSI

a)

L'accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L'accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissazione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

c)

L'accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PORTOGALLO

L'accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

FRANCIA — REGNO UNITO

a)

Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b)

L'accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

ITALIA — GERMANIA

L'accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

ITALIA — SPAGNA

L'accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l'articolo 102, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell'assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).

ITALIA — PAESI BASSI

L'accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

ITALIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3 e dell'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

LUSSEMBURGO — ITALIA

L'articolo 4, paragrafi 5 e 6 dell'accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).

LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72).

UNGHERIA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 1o novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

MALTA — REGNO UNITO

L'accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3 e dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

PAESI BASSI — BELGIO

a)

L'accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l'accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

b)

L'accordo del 13 marzo 2006 relativo all'assicurazione per le cure mediche.

c)

L'accordo del 12 agosto 1982 sull'assicurazione malattia, maternità, invalidità.

PAESI BASSI — GERMANIA

a)

L'articolo 9 degli accordi amministrativi del 18 aprile 2001 sulla convenzione del 18 aprile 2001 (pagamento delle pensioni).

b)

L'accordo del 21 gennaio 1969 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

PAESI BASSI — SPAGNA

L'accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il conguaglio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

PAESI BASSI — LUSSEMBURGO

L'accordo del 1o novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

PAESI BASSI — PORTOGALLO

L'accordo dell'11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.

PAESI BASSI — REGNO UNITO

a)

L'articolo 3, seconda frase dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954.

b)

Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.

AUSTRIA — GERMANIA

La sezione II, punto 1 e la sezione III dell'accordo del 2 agosto 1979 per l'applicazione della convenzione sull'assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un'attività di lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1o gennaio 2011.

POLONIA — GERMANIA

L'accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d'infortunio sul lavoro.

PORTOGALLO — REGNO UNITO

L'accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1o gennaio 2003.

FINLANDIA — SVEZIA

L'articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

FINLANDIA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 1o e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

SVEZIA — SPAGNA

L'accordo del 1o dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SVEZIA — LUSSEMBURGO

L'accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

SVEZIA — REGNO UNITO

L'accordo del 15 aprile 1997 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).


ALLEGATO II

REGIMI SPECIALI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

(di cui agli articoli 31 e 41 del regolamento di applicazione)

A.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale di malattia per i dipendenti pubblici

B.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 27 e 35 che riguardano le prestazioni in natura

Spagna

Regime speciale di sicurezza sociale per i pubblici dipendenti

Regime speciale di sicurezza sociale per le forze armate

Regime speciale di sicurezza sociale per i giudici ed i funzionari amministrativi degli organi giurisdizionali

C.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale infortuni per i pubblici dipendenti


ALLEGATO III

STATI MEMBRI CHE CHIEDONO IL RIMBORSO DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA SULLA BASE DI IMPORTI FORFETTARI

(di cui all'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento di applicazione)

IRLANDA

SPAGNA

ITALIA

MALTA

PAESI BASSI

PORTOGALLO

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO


ALLEGATO IV

SPECIFICHE DELLA BASE DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

1.   Contenuto della base dati

Un elenco elettronico (URL) degli organismi interessati contiene:

a)

i nomi degli organismi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese

b)

il codice di identificazione e l' indirizzo elettronico EESSI

c)

le funzioni svolte con riguardo alle definizioni di cui all'articolo 1, lettere m), q) e r) del regolamento di base (e all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento di applicazione)

d)

la competenza riguardo ai vari rischi, tipi di prestazioni, regimi e copertura territoriale

e)

l'indicazione della parte del regolamento di base che gli organismi applicano

f)

i seguenti dati per contattare l'organismo: indirizzo postale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e il relativo indirizzo URL

g)

qualsiasi altra informazione necessaria per l'applicazione del regolamento di base o del regolamento di applicazione.

2.   Gestione della base dati

a)

L'elenco elettronico è conservato nell'EESSI a livello della Commissione europea.

b)

Gli Stati membri sono responsabili della raccolta e verifica delle informazioni necessarie relative agli organismi e della comunicazione tempestiva alla Commissione europea di qualsiasi dato o modifica di dati di loro competenza.

3.   Accesso

Le informazioni utilizzate a fini operativi e amministrativi non sono accessibili al pubblico.

4.   Sicurezza

Tutte le modifiche alla base dati (inserimento, aggiornamento, cancellazione) sono registrate. Prima di poter accedere all'elenco per la modifica dei dati, gli utenti sono identificati e autenticati. Prima di qualsiasi tentativo di modifica dei dati, sarà verificata l'autorizzazione dell'utente a compiere tale operazione. Qualsiasi operazione non autorizzata sarà rifiutata e registrata.

5.   Regime linguistico

La lingua generale del sistema della base dati è l'inglese. Il nome degli organismi e i dati di contatto sono inseriti anche nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.


ALLEGATO V

STATI MEMBRI CHE DETERMINANO, SU BASE DI RECIPROCITÀ, L'IMPORTO MASSIMO DEL RIMBORSO DI CUI ALL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 6, TERZA FRASE DEL REGOLAMENTO DI BASE, RIFERENDOSI ALL'IMPORTO MEDIO DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE PREVISTE AI SENSI DELLA LORO LEGISLAZIONE NELL'ANNO CIVILE PRECEDENTE (di cui all'articolo 70 del regolamento di applicazione)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

AUSTRIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004 (1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito «regolamento di base») che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71 (2).

L'articolo 89 del regolamento di base richiede l'adozione di un regolamento che ne stabilisca le modalità di applicazione. A tal fine, il 31 gennaio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento. La proposta si basa sugli articoli 42 e 308 del trattato.

Deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 9 luglio 2008 (3). Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 26 ottobre 2006 (4).

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la proposta modificata nella quale ha accettato 159 dei 162 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune.

II.   OBIETTIVO

La proposta ha lo scopo di portare a termine il processo di ammodernamento delle norme vigenti nel settore del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale stabilendo le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sostituendosi quindi al regolamento di applicazione attualmente in vigore (regolamento (CEE) n. 574/72). In particolare intende definire, per tutte le parti in causa (persone assicurate, eventuali datori di lavoro, istituti di sicurezza sociale e autorità competenti degli Stati membri), le modalità di applicazione pratica delle norme figuranti nel regolamento di base. La proposta è volta altresì a migliorare le attuali procedure semplificandole e precisando i diritti e gli obblighi delle diverse parti interessate. Mira inoltre a consentire una migliore cooperazione tra le istituzioni, in particolare attraverso lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali:

a)   Proposta modificata della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 162 emendamenti alla proposta della Commissione. 160 di questi emendamenti sono stati inseriti nella proposta modificata della Commissione integralmente, parzialmente o dopo essere stati riformulati (emendamenti n. 1-25, 27-54 e 56-162). Altri 2 emendamenti non sono invece stati accolti dalla Commissione (emendamenti n. 26 e 55).

b)   Posizione comune del Consiglio:

Il Consiglio ha potuto accogliere 146 dei 162 emendamenti integralmente o parzialmente inseriti nella proposta modificata della Commissione, ossia gli emendamenti n. 2, 4, 5, 7, 8, 12-14, 17-25, 27-34, 36-47, 49-54, 56-71, 74-78, 80-88, 90-107, 109-132, 134-146, 147 (prima parte), 148 (prima parte),149 e 152-162.

Il Consiglio ha inoltre accolto, previe modifiche redazionali, i principi alla base degli emendamenti:

n. 3 (nuovo considerando 8 bis): il Consiglio è pienamente d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, ma ha ritenuto opportuno riformulare l'ultima frase in modo più generico, in linea con l'ultima frase del considerando 10 della posizione comune;

nn. 6 e 9 sulle definizioni di «punto d'accesso» e «messaggio elettronico standardizzato» nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d): secondo il Consiglio queste definizioni vanno rivedute in base all'esito dei lavori della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nel quadro del progetto EESSI (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) (articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della posizione comune);

n. 10 (articolo 2, nuovo paragrafo -1): il Consiglio ha ritenuto che questo emendamento dovesse essere lievemente modificato e che dovesse essere inserito un riferimento agli anziani accanto a quello ai disabili (articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune);

n. 11 (articolo 2, paragrafo 1): il Consiglio ha ritenuto necessario utilizzare l'espressione «senza indugio» anziché «entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale» poiché questi termini possono, in alcuni casi, essere alquanto lunghi o, al contrario, non essere previsti dalla legislazione nazionale. È una questione orizzontale che è comune a tutti gli emendamenti riguardanti termini (articolo 2, paragrafo 2 della posizione comune);

n. 15 (articolo 3, paragrafo 2): il Consiglio ha potuto accettare solo il primo comma di questo emendamento ritenendo che le disposizioni particolareggiate proposte dal Parlamento nelle altre parti dello stesso potessero interferire con l'organizzazione interna degli Stati membri in questo settore, comunque già coperto dalla direttiva 95/46/CE (articolo 3, paragrafo 2 della posizione comune);

n. 16 (articolo 3, paragrafo 3): come nel caso dell'emendamento n. 11, il Consiglio ha preferito nuovamente utilizzare l'espressione «senza indugio» piuttosto che fare riferimento ai termini nazionali, per gli stessi motivi summenzionati (articolo 3, paragrafo 3 della posizione comune); Lo stesso vale per l'articolo 27, paragrafo 5, l'articolo 49, paragrafo 1 e per l'articolo 51, paragrafo 2 della proposta della Commissione (articolo 27, paragrafo 5, articolo 49, paragrafo 1 e articolo 51, paragrafo 2 della posizione comune);

n. 26 (articolo 6, paragrafo 4): sebbene convenga con la sostanza dell'articolo, il Consiglio ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente il testo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 5 della posizione comune;

n. 48 (articolo 17, paragrafo 3): sebbene convenga con la sostanza dell'articolo, il Consiglio ha ritenuto necessario riformulare il testo facendo riferimento allo Stato membro interessato, come indicato nell'articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune;

n. 72 (articolo 26, paragrafo 2, ultimo comma): il Consiglio ritiene che sia impossibile rispettare il termine di quindici giorni di calendario per rispondere a una richiesta di autorizzazione e che il termine in questione debba essere stabilito dalla legislazione nazionale (articolo 26, paragrafo 2 posizione comune);

n. 73 (articolo 26, paragrafo 3): secondo il Consiglio l'unico scopo della disposizione è stabilire la procedura per determinare l'istituzione che concede l'autorizzazione nel caso di un assicurato non residente nello Stato membro competente. Non riguarda altre situazioni in cui l'autorizzazione non può essere negata, in quanto tali casi sono espressamente disciplinati nel regolamento di base (articolo 26, paragrafo 3 della posizione comune);

nn. 97 e 98 (articolo 43, paragrafo 1 e articolo 43, paragrafo 3, nuovo comma): pur ritenendo accettabili gli emendamenti, il Consiglio ha ritenuto opportuno cambiare il titolo dell'articolo nel seguente: «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni».

Il Consiglio non ha invece ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti:

n. 1 (terzo considerando, relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e al loro scambio): secondo il Consiglio questo emendamento, strettamente collegato all'emendamento n. 15 (cfr. in appresso), non è necessario poiché la questione potrebbe essere più opportunamente trattata all'articolo 3, paragrafo 2. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della proposta originaria della Commissione debba essere mantenuto in questo considerando (considerando 3 della posizione comune);

n. 35 (articolo 12, nuovo paragrafo 6bis): il Consiglio ha deciso di sopprimere questa disposizione sulla scorta di una relazione della commissione amministrativa che la riteneva tecnicamente superflua data l'assenza di qualsiasi impatto negativo sui diritti delle persone;

n. 55 (articolo 19, paragrafo 2): l'emendamento prevede che il certificato che stabilisce la legislazione applicabile indichi le retribuzioni pagate dal datore di lavoro. Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo la quale l'emendamento va oltre l'informazione necessaria ai fini della sicurezza sociale e pertanto oltre gli obiettivi del regolamento (articolo 19, paragrafo 2 della posizione comune);

n. 79 (articolo 26, paragrafo 6): secondo il Consiglio le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata dovrebbero essere a carico dell'istituzione competente a condizione che ciò sia previsto dalla legislazione nazionale di tale istituzione e che sia stata concessa un'autorizzazione. Inoltre, il Consiglio non ha potuto accogliere l'ultima parte dell'emendamento riguardante il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dell'accompagnatore di un disabile. A suo parere ciò andrebbe oltre l'ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale poiché comporterebbe l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una nuova prestazione nel settore dell'assicurazione malattia (articolo 26, paragrafo 6 della posizione comune).

Va rilevato tuttavia che si è tenuto conto delle esigenze specifiche dei disabili poiché il Consiglio ha accolto l'emendamento 10 (articolo 2, nuovo paragrafo -1 di cui sopra) previe alcune modifiche redazionali;

n. 164, 165, 166 e 167 (Articolo 66 — Termini di presentazione e di pagamento dei crediti): il Consiglio ha ritenuto necessario prorogare i termini proposti dalla Commissione per la presentazione e il pagamento dei crediti nonché per la risoluzione delle contestazioni (12 mesi per la presentazione dei crediti, 18 mesi per il pagamento dei crediti e 36 mesi per la risoluzione delle contestazioni). Il Consiglio non ha quindi potuto accettare gli emendamenti 164-167, volti a mantenere i termini proposti dalla Commissione, in quanto la maggior parte degli Stati membri ritiene che tali termini possano essere introdotti solo alla luce dell'esperienza e del progresso tecnologico che dovrebbe rendere più rapidi gli scambi tra le istituzioni. In proposito occorre tener presente che il progetto di regolamento prevede già anticipi e interessi di mora quali incentivi per accelerare le procedure.

Tuttavia, tenuto conto dell'importanza di tale questione per il Parlamento europeo, il Consiglio ha deciso di inserire una clausola di revisione specifica nell'articolo 86, paragrafo 1 della posizione comune grazie alla quale i termini di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6 del regolamento d'applicazione sono riesaminati entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione sulla base di una relazione della commissione amministrativa, al fine di ridurre significativamente i termini stessi.

La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.

2.   Osservazioni specifiche

In merito all'articolo 2, paragrafo 4: il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta della Commissione, che il Parlamento desidera mantenere, dovesse essere ulteriormente precisato e che dovesse essere fatto riferimento solo all'organismo di collegamento poiché questo paragrafo riguarda unicamente gli organismi che effettuano lo scambio di dati e non il modo in cui tali dati sono scambiati (articolo 2, paragrafo 4 della posizione comune). Nello stesso ordine d'idee, il Consiglio ritiene accettabile l'emendamento 108 se si inseriscono i termini «in quanto istituzione di contatto» in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di scambio d'informazioni (articolo 47, paragrafo 1 della posizione comune). Vi sono anche casi in cui lo scambio d'informazioni tra istituzioni non dovrebbe essere automatico onde evitare inutile burocrazia. Al riguardo, l'emendamento 89 sarebbe accettabile se si aggiungessero i termini «se necessario» (articolo 27, paragrafo 9 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto che il termine «beneficiari» nel titolo dell'articolo 3 dovesse essere sostituito da «interessati» per indicare in maniera più precisa che questa disposizione si applica alle persone contemplate dal regolamento di base e non ai beneficiari in generale. Il Consiglio ha ritenuto altresì necessario sopprimere i paragrafi 4-8 dell'articolo, in quanto i paragrafi 4-7 della proposta della Commissione, riguardanti la ricevuta di ritorno in caso di invio transfrontaliero di documenti e relativi effetti giuridici e mezzi di ricorso, interferiscono con la competenza nazionale. Per quanto riguarda il paragrafo 8 sulle decisioni spedite per via elettronica all'interessato, si è ritenuto che la questione fosse maggiormente connessa all'articolo 4. La disposizione è stata pertanto inserita nell'articolo 4, paragrafo 3 della posizione comune.

In relazione all'articolo 4, paragrafo 2 il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta originaria della Commissione, che il Parlamento desidera mantenere, non fosse compatibile con l'organizzazione prevista dagli Stati membri. Secondo il Consiglio questa disposizione va riformulata in modo che la trasmissione di dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento sia effettuata per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, dal momento che i punti di accesso funzionano da punti di contatto elettronici (articolo 4, paragrafo 2 della posizione comune).

Secondo il Consiglio il termine «certificazioni» dovrebbe essere utilizzato nel titolo dell'articolo 5, al posto di «documenti giustificativi», come pure nel testo dell'articolo. Questo si riferisce a certificazioni che sono alla base del rilascio di un documento e che non sono vincolanti per le istituzioni di un altro Stato membro a meno che non rientrino nell'insieme di dati inclusi nel documento. Inoltre, il Consiglio ritiene che il riferimento nell'articolo alle decisioni delle autorità fiscali debba essere soppresso, in quanto non vi è alcuna competenza comunitaria o tale questione è trattata nell'ambito di altri strumenti comunitari (articolo 5 della posizione comune).

In relazione all'articolo 5, paragrafo 3, pur convenendo sul merito della proposta della Commissione che è mantenuta dal Parlamento, il Consiglio ritiene tuttavia che il testo debba essere riformulato onde prevedere che le istituzioni debbano cercare di risolvere eventuali controversie almeno un mese prima di poter adire della questione la commissione amministrativa. Questa precisazione è parsa necessaria per incoraggiare gli Stati membri a pervenire ad accordi bilaterali, anziché portare sistematicamente le controversie dinanzi alla commissione amministrativa. È inoltre importante che tali richieste siano formulate tramite le autorità competenti e non tramite le singole istituzioni (articolo 5, paragrafo 4 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto opportuno precisare all'articolo 6, paragrafo 2 che le prestazioni sono in denaro o in natura. Il titolo dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato di conseguenza in modo che il termine «concessione» sia utilizzato in luogo di «pagamento» (articolo 6 della posizione comune).

Il Consiglio ha reputato che il titolo dell'articolo 7 dovesse essere riformulato precisando che questo articolo si riferisce al calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi. Al paragrafo 2 dell'articolo dovrebbe essere aggiunto il termine «o documenti» per consentire di includere anche nei documenti le informazioni necessarie per il calcolo definitivo dei contributi o delle prestazioni (articolo 7 della posizione comune).

In merito all'articolo 8, paragrafo 1, il Consiglio ha potuto accettare di mantenere la proposta della Commissione correggendo il riferimento all'articolo 8 che dovrebbe essere articolo 8, paragrafo 1 (articolo 8, paragrafo 1 della posizione comune).

All'articolo 9 occorre un riferimento alle «autorità e istituzioni» in quanto l'articolo non tratta soltanto delle istituzioni (articolo 9 della posizione comune).

All'articolo 10 il Consiglio ritiene che, dal momento che gli articoli 53, 54 e 55 del regolamento di base contengono disposizioni speciali per il cumulo delle prestazioni con altre prestazioni o redditi che non dovrebbero essere toccati da questa disposizione sul cumulo, dovrebbe essere aggiunto «fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base» (articolo 10 della posizione comune).

All'articolo 11 il Consiglio ha ritenuto opportuno sopprimere le lettere c), d) e e) data la necessità di riformulare il paragrafo 1 (articolo 11 della posizione comune).

All'articolo 12, paragrafo 5, il Consiglio ha ritenuto che il termine «assicurato» dovesse essere sostituito da «interessato» (a fini di coerenza con l'articolo 12, paragrafo 1), in quanto l'articolo 6 del regolamento di base non è limitato agli assicurati. Tale termine inoltre non è utilizzato in tutti i capitoli del regolamento di base (per esempio nel capitolo concernente le pensioni dove si usa il termine «persone») (articolo 12, paragrafo 5 della posizione comune).

L'articolo 13 della proposta (articolo 13 della posizione comune) riguarda la conversione dei periodi espressi in differenti unità ai fini della totalizzazione. La proposta della Commissione si basa sul presupposto che sono necessarie solo le conversioni per i periodi basati su una settimana di 5 giorni. Dalla discussione nel Consiglio è emerso che questo non è sufficiente in quanto gli Stati membri ancora effettuano calcoli (almeno in alcuni regimi) sulla base di una settimana di 6 o 7 giorni (per esempio per i lavoratori autonomi). In questa situazione, sussiste l'opzione di riprendere il regime esistente di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio oppure di formulare una nuova disposizione. Consapevoli del fatto che la disposizione in vigore sulla conversione non è chiara, è stato deciso di elaborare una nuova disposizione che affronti tutti i problemi incontrati nell'ambito del regime in vigore.

Il fine perseguito è l'istituzione di un sistema di conversione dei periodi che si applichi sistematicamente in modo da garantire che detta conversione non comporti alcuna perdita dei periodi di assicurazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 2 della proposta, riguardante il centro di interessi che determina la competenza del relativo Stato membro in caso di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere il numero di servizi resi (già illustrato all'articolo 12 bis, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) e sopprimere la menzione di Stato membro se l'interessato è soggetto al pagamento di imposte, in quanto ritiene che le questioni fiscali vadano al di là dell'ambito di applicazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (articolo 14, paragrafo 8 della posizione comune).

Nell'articolo 14, paragrafo 10 il Consiglio ha ritenuto opportuno usare i termini «in un paese terzo» anziché «fuori del territorio dell'Unione» per comprendere anche i casi inerenti allo Spazio economico europeo e alla Svizzera (articolo 14, paragrafo 11 della posizione comune).

L'articolo 17 riguarda persone che normalmente esercitano attività in più di uno Stato membro. Secondo l'articolo 17, paragrafo 1 della proposta della Commissione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati e la legislazione applicabile dovrebbe essere determinata di comune accordo. Il Consiglio reputa che occorrano procedure più rapide e che la decisione debba essere presa dall'istituzione dello Stato membro di residenza. Inoltre, il paragrafo 1 nella proposta della Commissione sarebbe un doppione del paragrafo 2, come indicato nell'emendamento 47, che sarebbe accettabile per il Consiglio se il Parlamento potesse accettare l'articolo 16, paragrafo 1 della posizione comune. Anche l'emendamento 48 è accettabile, previe alcune modifiche redazionali (articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune).

Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2 relativo alla fornitura di informazioni sulla legislazione applicabile da parte dell'istituzione competente, il Consiglio ha scelto di utilizzare lo stesso concetto di cui all'articolo 15 per chiarire che non esiste alcun obbligo automatico di fornire comunque le informazioni all'istituzione precedentemente competente ma che le informazioni devono solo essere messe a disposizione (articolo 20, paragrafo 2 della posizione comune).

All'articolo 22, il Consiglio ha ritenuto che il paragrafo 2 dovesse essere soppresso e sostituito con un nuovo considerando generale (considerando n. 16 della posizione comune). Analogamente, secondo il Consiglio il paragrafo 3 non è necessario in quanto l'articolo 9 già contempla la possibilità di concordare altre procedure (articolo 22 della posizione comune).

Secondo il Consiglio non occorre un riferimento all'articolo 27 nell'articolo 23 (articolo 23 della posizione comune).

All'articolo 24, paragrafo 1, il Consiglio ha ritenuto necessario chiarire che il documento emesso dall'istituzione competente dovrebbe essere rilasciato su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, e che può inoltre essere annullato dall'istituzione competente se le condizioni non sono più soddisfatte (articolo 24, paragrafo 1 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 25 per precisare la disposizione proposta dalla Commissione nel paragrafo 6, terzo comma (articolo 25, paragrafo 7 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto di dover apportare varie modifiche al testo della proposta della Commissione in relazione all'articolo 27 (articolo 27 della posizione comune):

il testo dell'articolo 27, paragrafo 5 dovrebbe essere riformulato per precisare che l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dovrebbe effettuare i controlli amministrativi o gli esami medici necessari solo su richiesta dell'istituzione competente; occorre usare i termini «senza indugio»;

nel paragrafo 8 il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta della Commissione dovesse essere chiarito, in particolare per quanto concerne le constatazioni mediche del medico o dell'istituzione che ha effettuato l'esame, e che si debba precisare che il certificato d'incapacità al lavoro ha lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.

nel paragrafo 9, il Consiglio ha ritenuto che in caso di rifiuto delle prestazioni in denaro, non si dovesse necessariamente informare l'istituzione del luogo di residenza. Occorre pertanto inserire i termini «se necessario».

Nell'articolo 28 della proposta della Commissione, il Consiglio interpreta l'intenzione del Parlamento, in merito all'emendamento 91 che è pienamente accettabile per il Consiglio, di limitare l'articolo al primo paragrafo soltanto, come nell'articolo 29 della posizione comune.

L'articolo 31, paragrafi 1 e 3 della posizione comune riguarda disposizioni specifiche su esenzioni assicurative necessarie per alcuni Stati membri e volte a tutelare l'equilibrio tra Stati membri.

Le disposizioni convenute dal Consiglio figuranti negli articoli da 33 a 42 della posizione comune (titolo III, capo II, Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali e prestazioni in caso di morte) sono in larga parte tratte dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 (in particolare gli articoli 34 e 40), in quanto il Consiglio ha ritenuto importante mantenerle per tutelare il lavoratore. L'articolo 33 della proposta della Commissione (che riduce in qualche misura le condizioni per concedere l'autorizzazione nei casi di incidente sul lavoro o malattia professionale) è stato soppresso e il suo contenuto integrato nell'articolo 36 del regolamento di base. Gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 42 della proposta della Commissione sono stati precisati nella posizione comune (articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 42 della posizione comune).

Nell'articolo 43, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il titolo per indicare che questo articolo prevede disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni (articolo 43 della posizione comune). Lo stesso vale per l'articolo 47, nel cui titolo si dovrebbe inserire il termine «interessate» (articolo 47 della posizione comune).

Nell'articolo 45, paragrafo 3, della proposta della Commissione il riferimento all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base dovrebbe essere sostituito con un riferimento all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) (articolo 45, paragrafo 3 della posizione comune) e l'articolo 45, paragrafo 6 dovrebbe essere riformulato per chiarire che se il richiedente, per negligenza volontaria, non comunica informazioni sulle sue attività o sulla sua residenza in uno Stato membro e presenta successivamente una domanda di pensione in tale Stato membro, la domanda deve essere considerata come una nuova domanda (articolo 45, paragrafo 6 della posizione comune).

Nell'articolo 49, paragrafo 1, il Consiglio ha ritenuto che il testo dovesse essere riformulato per indicare con chiarezza l'istituzione che prende la decisione in ciascun caso. Inoltre occorre usare i termini «senza indugio» anziché il termine «immediatamente» della proposta della Commissione (articolo 49, paragrafo 1 della posizione comune).

All'articolo 50, paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto che la disposizione sulla liquidazione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni dovesse essere chiarita. La liquidazione è considerata provvisoria se il processo d'istruzione della domanda è in corso e l'esito dello stesso potrebbe incidere sull'importo della prestazione da liquidare. L'anticipo è liquidato dall'istituzione dello Stato membro secondo la cui legislazione la persona interessata avrà diritto alla pensione pro-rata (articolo 50, paragrafo 2 della posizione comune).

Pur essendo d'accordo sul merito, secondo il Consiglio occorreva apportare alcune modifiche all'articolo 51, paragrafo 2 della proposta della Commissione, e in particolare sostituire il termine «immediatamente» con «senza indugio» (articolo 51, paragrafo 2 della posizione comune). Lo stesso vale per l'articolo 54, paragrafo 1 (articolo 54, paragrafo 2 della posizione comune).

Nell'articolo 55 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il secondo comma. Nel paragrafo 5 il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere i termini «ove necessario» all'inizio della seconda frase. Nel paragrafo 6, il Consiglio ha ritenuto che il testo dovesse essere reso più flessibile prevedendo la possibilità di accordi tra due o più Stati membri con la definizione di altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro. Inoltre, occorrerebbe aggiungere che se le autorità o le istituzioni competenti di due o più Stati membri ritengono siano necessarie altre procedure e altri termini di tempo specifici, esse possono accordarsi in tal senso (articolo 55 della posizione comune).

Pur mantenendo la sostanza dell'articolo 56, paragrafo 1 della proposta, il Consiglio ha ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche per prevedere che l'istituzione competente del luogo di residenza, che erogherà le prestazioni, svolga un ruolo primario. Pertanto, se il disoccupato decide di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività professionale iscrivendovisi come persona in cerca di occupazione, ne dovrebbe informare l'istituzione competente dello Stato membro di residenza (articolo 56, paragrafo 1 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto necessario introdurre nella posizione comune un nuovo articolo 57 che stabilisce disposizioni per l'applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici.

Per quanto concerne l'articolo 59, paragrafo 5 della proposta della Commissione, secondo il Consiglio questa disposizione deve essere resa più flessibile sostituendo il termine «si rivolge» con «può rivolgersi» (l'articolo 60, paragrafo 5 della posizione comune).

Nel titolo IV, capo I, occorrerebbe far riferimento all'articolo 35 nel suo insieme.

Nell'articolo 61, paragrafi 1 e 3 e nell'articolo 62, paragrafo 3, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il testo (articolo 61, paragrafi 1 e 2 e articolo 63, paragrafo 2 della posizione comune).

Nell'articolo 64, paragrafo 2 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare che i costi medi annuali sono fissati conformemente al paragrafo precedente (articolo 65, paragrafo 2 della posizione comune).

Nel titolo IV, capo III, pur riprendendo i principi essenziali della proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto modifiche (di cui agli articoli da 71 a 86 della posizione comune) per tener conto, da un lato, delle disposizioni vigenti (in particolare l'articolo 111 del regolamento (CEE) n. 574/72), dall'altro, delle specificità nel settore della sicurezza sociale che rendono necessario scostarsi dal testo proposto dalla Commissione, basato sul testo di una direttiva relativa alla fiscalità.

Infine, per quanto concerne il titolo V della proposta della Commissione («Disposizioni varie, transitorie e finali»), il Consiglio ha inteso agevolare il passaggio dalla normativa comunitaria vigente alla nuova assicurando comunque la certezza del diritto (ad esempio per quanto riguarda gli accordi bilaterali conclusi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1408/71 o, in caso di pensioni erogate a titolo del regolamento attuale, il passaggio da quella normativa alla nuova) tenendo conto dei vincoli di tipo logistico per quanto riguarda gli scambi elettronici e tutelando i diritti delle persone.

Le principali modifiche introdotte nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione sono le seguenti:

Per quanto concerne l'articolo 85 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto opportuno inserire ulteriori chiarimenti nei paragrafi 1 e 3 riguardanti la qualità delle informazioni fornite (articolo 89, paragrafi 1 e 3 della posizione comune);

Per quanto riguarda l'articolo 88 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere un nuovo paragrafo 3 all'articolo 9 del regolamento di base. L'obiettivo è di assicurare la certezza del diritto con riguardo agli accordi conclusi dagli Stati membri nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio;

Inoltre, nella posizione comune è stato introdotto un nuovo articolo 87, paragrafo 4, riguardante lo stato di dipendenza al fine di chiarire le condizioni per determinare il grado di dipendenza;

In merito all'articolo 89 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 87, paragrafo 8 del regolamento di base (doc. 14518/08 ADD 1 REV 1);

L'articolo 88, paragrafi da 2 a 5 della posizione comune contiene alcune precisazioni inerenti all'allegato IV;

Per quanto concerne l'articolo 91 della proposta della Commissione, il Consiglio ha raggiunto un accordo unanime su una disposizione che prevede che il regolamento entri in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento e, in ogni caso, non prima del 1o gennaio 2010 (articolo 97 della posizione comune);

Inoltre, il Consiglio ha introdotto nella posizione comune un nuovo articolo 94 relativo alle disposizioni transitorie in materia di pensioni sulla falsariga dell'articolo 118 del regolamento (CEE) n. 574/72, in quanto tali disposizioni rivestono particolare importanza per i nuovi Stati membri;

Il Consiglio ha ritenuto necessario inserire nella posizione comune un nuovo articolo 95 relativo al periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici al fine di precisare che i periodi transitori per gli scambi di dati elettronici non dovrebbero superare 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Inoltre, la posizione comune contiene cinque allegati riguardanti gli accordi bilaterali (allegato I), i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici (allegato II), l'elenco degli Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura in base ad importi fissi (allegato III), specifiche della base dati di cui all'articolo 89, paragrafo 4 del regolamento e l'elenco degli Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base (allegato V).

IV.   CONCLUSIONI

Il Consiglio si compiace dello spirito di cooperazione che ha contrassegnato i lavori con il Parlamento europeo durante la prima lettura di questo importante progetto legislativo e che ha consentito alle due istituzioni di ridurre in modo incisivo possibili disaccordi.

Ritiene che la sua posizione comune aderisca in larga misura alle preoccupazioni espresse dal Parlamento che la riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale assicuri che le nuove norme migliorino e semplifichino le procedure sia per i datori di lavoro (in particolare le PMI), e gli assicurati (lavoratori subordinati e autonomi), sia per i cittadini dell'UE in generale, da un lato, e le istituzioni di sicurezza sociale, dall'altro.

Auspica di proseguire questa discussione costruttiva con il Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima ad un accordo finale, tenuto conto dell'interesse prevalente dell'entrata in vigore in tempi brevi delle nuove norme sulla modernizzazione e semplificazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, versione corretta in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59.


17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 38/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.