ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 33E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
10 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2009/C 033E/01

Posizione comune (CE) n. 1/2009, del 17 dicembre 2008, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati ( 1 )

1

2009/C 033E/02

Posizione comune (CE) n. 2/2009, del 18 dicembre 2008, adottata dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 )

30

 

2009/C 033E/03

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

 

(2)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

10.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 1/2009

adottata dal Consiglio il 17 dicembre 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2009/C 33 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione.

(2)

Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

(3)

L'articolo 56, paragrafo 1 e l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell'allegato XI di detto regolamento. L'allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l'inserimento nel presente allegato di punti relativi all'applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

(4)

Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all'obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo.

(5)

Giacché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l'interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento.

(6)

Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI.

(7)

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d'applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell'assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest'ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l'attività figuri nell'allegato III.

(8)

È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento.

(9)

Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono ora contemplati da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono pertanto diventati superflui alcuni punti che figuravano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(10)

Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004.

(12)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1)

dopo il considerando (17) è inserito il seguente considerando:

«(17 bis)

Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.»;

2)

dopo il considerando (18) è inserito il seguente considerando:

«(18 bis)

Il principio dell'unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non significa tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.»;

3)

nell'articolo 1, è inserito il punto seguente:

«(v bis)

per “prestazioni in natura” s'intendono:

i)

ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;

ii)

ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i) e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri.»;

4)

l'articolo 3, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presente regolamento non si applica:

a)

all'assistenza sociale e medica; o

b)

alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.»;

5)

l'articolo 14, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.»;

6)

all'articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da «agenti contrattuali»;

7)

l'articolo 18, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.

Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell'allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.

L'elenco di cui all'allegato III dovrà essere riesaminato entro … (4) sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Alla luce di tale relazione la Commissione europea può, se necessario, presentare una proposta di revisione dell'elenco.»;

8)

l'articolo 28, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell'ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un'attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. “Prosecuzione di cure” significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l'intera durata.

Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell'ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell'elenco dell'allegato III.

L'elenco di cui all'allegato III dovrà essere riesaminato entro … (4) sulla base di un rapporto della commissione amministrativa. Alla luce di tale rapporto la Commissione europea può, se necessario, presentare una proposta di revisione dell'elenco.»;

9)

l'articolo 36, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»;

10)

nell'articolo 36 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   L'autorizzazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1 non può essere rifiutata dall'istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»;

11)

l'articolo 51, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 57.»;

12)

l'articolo 52, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:

i)

tali situazioni siano definite nell'allegato VIII, parte 1;

ii)

non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2; e

iii)

l'articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.»;

13)

all'articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato VIII, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»;

14)

all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l'espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all'allegato XI»;

15)

all'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«d)

qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.»;

16)

all'articolo 57 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell'allegato VIII.»;

17)

all'articolo 62, paragrafo 3 i termini «lavoratori frontalieri» sono sostituiti da «persone disoccupate»;

18)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 68 bis

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l'istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell'istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell'istituzione o organismo designato a tal fine dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza.»;

19)

l'articolo 87 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest'ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis.   I punti dell'allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento.»;

20)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 17 dicembre 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(4)  Cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento.


ALLEGATO

Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004

A.

L'allegato I è così modificato:

1)

Nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

a)

il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

b)

dopo il punto «BELGIO» è inserito il punto seguente:

«BULGARIA

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell'articolo 92 del codice della famiglia.»;

c)

i punti «B. DANIMARCA» e «C. GERMANIA» sono sostituiti rispettivamente da «DANIMARCA» e «GERMANIA»;

d)

dopo il punto «GERMANIA» sono inseriti i punti seguenti:

«ESTONIA

Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;

SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007»;

e)

il punto «D. FRANCIA» è sostituito da «FRANCIA»;

f)

dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LITUANIA

Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo;

LUSSEMBURGO

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.»;

g)

il punto «E. AUSTRIA» è sostituito da «AUSTRIA»;

h)

dopo il punto «AUSTRIA» è inserito il punto seguente:

«POLONIA

Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull'assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari»;

i)

il punto «F. PORTOGALLO» è sostituito da «PORTOGALLO»;

j)

dopo il punto «PORTOGALLO» sono inseriti i punti seguenti:

«SLOVENIA

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all'assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.»;

k)

i punti «G. FINLANDIA» e «H. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «FINLANDIA» e «SVEZIA».

2.

Nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

a)

il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

b)

dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

«BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

ESTONIA

a)

Assegno di nascita;

b)

assegno di adozione.»;

c)

i punti «B. SPAGNA» e «C. FRANCIA» sono sostituiti rispettivamente da «SPAGNA» e «FRANCIA»;

d)

il punto «E. SPAGNA» è sostituito dal seguente:

«SPAGNA

Assegni di natalità o di adozione una tantum»;

e)

al punto «FRANCIA» è aggiunta la frase seguente:

«, salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 16»;

f)

dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

a)

Assegno di nascita;

b)

assegno di adozione.

LITUANIA

Assegno forfettario per figlio.»;

g)

il punto «D. LUSSEMBURGO» è sostituito da «LUSSEMBURGO»;

h)

dopo il punto «LUSSEMBURGO» sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

Assegno di maternità.

POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

ROMANIA

a)

Assegno di nascita;

b)

corredi per neonati.

SLOVENIA

Assegno di nascita.

SLOVACCHIA

a)

Assegno di nascita;

b)

integrazione dell'assegno di nascita.»;

i)

il punto «E. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA».

B.

L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (articolo 8, paragrafo 1)

Osservazioni di carattere generale

Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell'allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili

BELGIO-GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

BELGIO-LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

BULGARIA-GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

BULGARIA-AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

BULGARIA-SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c) della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l'articolo 12 stabilisce la competenza per l'assegnazione di prestazioni ai superstiti; l'articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l'articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

GERMANIA-SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

GERMANIA-FRANCIA

a)

Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

b)

titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945);

c)

punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

d)

titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

GERMANIA-LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

GERMANIA-UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).

GERMANIA-AUSTRIA

a)

L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l'articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività come lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011;

b)

articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j) della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-POLONIA

a)

Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1o gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora).

b)

Articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

GERMANIA-ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-SLOVENIA

Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell'altro Stato contraente); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell'accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l'ex Repubblica cecoslovacca e l'ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall'altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

GERMANIA-REGNO UNITO

a)

Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b)

articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

IRLANDA-REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2 dell'accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

SPAGNA-PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

ITALIA-SLOVENIA

a)

Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

b)

articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all'ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell'altra parte contraente).

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d'assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

UNGHERIA-AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

UNGHERIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l'articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l'avente diritto aveva la sua residenza); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l'applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico)».

C.

L'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA (articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

IRLANDA

SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all'articolo 87, paragrafo 10 bis)

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO».

D.

L'allegato IV è così modificato:

1)

dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

«BULGARIA

REPUBBLICA CECA»;

2)

il punto «ITALIA» è soppresso;

3)

dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto «CIPRO»;

4)

dopo il punto «LUSSEMBURGO», sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

PAESI BASSI»;

5)

dopo il punto «AUSTRIA», sono inseriti i punti seguenti:

«POLONIA

SLOVENIA».

E.

L'allegato VI è così modificato:

1)

all'inizio dell'allegato sono inseriti i punti seguenti:

«REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell'età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull'assicurazione pensione).

ESTONIA

a)

Pensioni di invalidità assegnate prima del 1o aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale.

b)

Pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull'assicurazione pensione nazionale.

c)

Pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del Presidente della repubblica.».

2)

i punti «A. GRECIA» e «B. IRLANDA» sono sostituiti rispettivamente da «IRLANDA» e «GRECIA»;

3)

il punto «IRLANDA» è soppresso e reinserito prima del punto «GRECIA» e sostituito dal seguente:

«Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17»;

4)

dopo il punto «GRECIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

5)

il punto «C. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA» e il punto corrispondente è sostituito dal seguente:

«FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).»;

6)

i punti «D. SVEZIA» e «E. REGNO UNITO» sono sostituiti rispettivamente da «SVEZIA» e «REGNO UNITO».

F.

L'allegato VII è così modificato:

1)

nelle tabelle intitolate «BELGIO» e «FRANCIA», le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;

2)

la tabella intitolata «LUSSEMBURGO» è soppressa.

G.

L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo 52, paragrafi 4 e 5)

Parte I:

Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo 52, paragrafo 4

DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all'allegato IX.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

LETTONIA

a)

Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996).

b)

Tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).

AUSTRIA

a)

Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

b)

tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

c)

tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell'articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni (APG);

d)

tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici [Landesärztekammer], fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

e)

tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

f)

tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.

PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell'articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio.

SLOVACCHIA

a)

Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto.

b)

Tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

SVEZIA

Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali:

a)

durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

i)

l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

ii)

i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell'articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.

Parte II:

Casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

LETTONIA

Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

UNGHERIA

Prestazioni di pensioni fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.

AUSTRIA

a)

Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

b)

indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

c)

le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d)

l'assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e)

prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f)

prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull'invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

g)

benefici ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA

Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

SLOVENIA

Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SLOVACCHIA

Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

SVEZIA

Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998:674).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.»

H.

L'allegato IX è così modificato:

1)

Nella parte I:

a)

i punti «A. BELGIO», «B. DANIMARCA», «C. GRECIA», «D. SPAGNA», «E. FRANCIA», «F. IRLANDA», «G. PAESI BASSI», «H. FINLANDIA» e «I. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «BELGIO», «DANIMARCA», «GRECIA», «SPAGNA», «FRANCIA», «IRLANDA», «PAESI BASSI», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b)

il punto «IRLANDA» è spostato dopo il punto «DANIMARCA» e prima del punto «GRECIA»;

c)

dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

d)

al punto «PAESI BASSI» è aggiunto il testo seguente:

«La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA).»;

e)

il punto «FINLANDIA» è sostituito dal seguente:

«Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

L'importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).»;

f)

il punto «SVEZIA» è sostituito dal seguente:

«L'indennità di malattia e l'indennità di attività correlate al reddito (legge 1962:381).

La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.»

2)

Nella parte II:

a)

i punti «A. GERMANIA», «B. SPAGNA», «C. ITALIA», «D. LUSSEMBURGO», «E. FINLANDIA» e «F. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «GERMANIA», «SPAGNA», «ITALIA», «LUSSEMBURGO», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b)

dopo il punto «ITALIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

LITUANIA

a)

Le pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;

b)

le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.»;

c)

dopo il punto «LUSSEMBURGO» è inserito il punto seguente:

«SLOVACCHIA

a)

Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;

b)

la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, modificata).».

3)

Nella parte III:

Il punto «La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale» è sostituito dal seguente: «La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.».

I.

L'allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO (articolo 70, paragrafo 2, lettera c))

BELGIO

a)

Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b)

reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell'assicurazione sociale).

REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

GERMANIA

a)

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale).

b)

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

ESTONIA

a)

Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b)

indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

IRLANDA

a)

Indennità per le persone in cerca d'occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

b)

pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c)

pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

d)

assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e)

assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f)

pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

SPAGNA

a)

Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b)

prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c)

i)

pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all'articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e

ii)

prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle norme delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

d)

assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

FRANCIA

a)

Assegno supplementare del:

i)

Fondo speciale invalidità e

ii)

del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti

(legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

b)

assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c)

assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d)

assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1o gennaio 2006.

ITALIA

a)

Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b)

pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c)

pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d)

pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e)

integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f)

integrazione dell'assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g)

assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h)

maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

CIPRO

a)

Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata);

b)

assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c)

assegno speciale per i ciechi (legge sugli assegni speciali 77 (I)/96) del 1996, modificata).

LETTONIA

a)

Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b)

indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

LITUANIA

a)

Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

b)

indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

c)

indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

UNGHERIA

a)

Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);

b)

assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c)

indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili).

MALTA

a)

Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

b)

pensione di vecchiaia (legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318).

PAESI BASSI

a)

Legge sull'assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);

b)

legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

AUSTRIA

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell'industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG).

POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

PORTOGALLO

a)

Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b)

pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);

c)

supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell'11 dicembre 2006).

SLOVENIA

a)

Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

b)

integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità);

c)

assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l'assicurazione invalidità).

SLOVACCHIA

a)

Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1o gennaio 2004;

b)

pensione sociale assegnata anteriormente al 1o gennaio 2004.

FINLANDIA

a)

Indennità di alloggio per pensionati (legge sull'indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

b)

sostegno del mercato del lavoro (legge sull'indennità di disoccupazione 1290/2002);

c)

assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull'assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

SVEZIA

a)

Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001:761);

b)

assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001:853).

REGNO UNITO

a)

Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale);

b)

assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego);

c)

complemento di reddito (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale);

d)

componente mobilità dell'assegno di sussistenza per disabili (legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale).».

J.

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (articoli 51, paragrafo 3, 56, paragrafo 1 e 83)

BELGIO

Nulla.

BULGARIA

L'articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

REPUBBLICA CECA

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i) per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

DANIMARCA

1.

a)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un “lavoro a carattere stagionale” è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della “lov om social pension” (legge sulle pensioni sociali), i periodi d'attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c)

I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

2.

a)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d'età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo 4 del presente regolamento, l'articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.

La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime “posto di lavoro flessibile” (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d'occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4.

Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1 del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

GERMANIA

1.

Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

2.

Fermi restando l'articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l'articolo 7, paragrafi 1 e 3 del volume VI del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.

Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del volume V del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1 del volume VII del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell'articolo 200, paragrafo 2 della legge sull'assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.

I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5.

Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.

Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.

La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto 1 del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l'istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall'Estonia si considerano basati sull'importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l'anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull'importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l'anno di riferimento ed il congedo di maternità.

IRLANDA

1.

Fatti salvi l'articolo 21, paragrafo 2 e l'articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

2.

Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, se l'interessato si trova in una situazione d'incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l'Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l'interessato sarebbe stato considerato, riguardo all'invalidità successiva all'incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

GRECIA

1.

La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2.

Fermi restando l'articolo 5, lettera a) del presente regolamento e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

SPAGNA

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, punto 4 del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.

2.

a)

A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d'assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.

b)

L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.

I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

4.

Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

FRANCIA

1.

I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

2.

Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato membro responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d'assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3.

La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

ITALIA

Nulla

CIPRO

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

LETTONIA

Nulla

LITUANIA

Nulla

LUSSEMBURGO

Nulla

UNGHERIA

Nulla

MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a)

Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari.

b)

Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo 1, lettera e) del presente regolamento, “regimi speciali per funzionari”.

PAESI BASSI

1.

Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 2 del titolo III del presente regolamento, si intende:

i)

persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, e

ii)

se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b)

La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f)

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all'incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più.

le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g)

Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

2.

Applicazione della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet (AOW))

a)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 della legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet (AOW)) non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi d'assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

b)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

c)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d'età, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d)

La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d'assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d) non si applica ai periodi che coincidono con:

periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi d'assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

f)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d) si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d'età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

g)

In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge olandese sull'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).

In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65o anno d'età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h)

L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g) non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

i)

Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g) ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.

Applicazione della legge olandese relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet (ANW))

a)

Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all'articolo 51, paragrafo 3 del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d'assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi d'assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d'età:

ha risieduto nei Paesi Bassi, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d'assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

b)

Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3 lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

c)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1), lettera b) del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d)

In deroga all'articolo 63 a, paragrafo 1, dell'AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d'assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.

In ogni caso l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65o anno d'età.

Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue a un periodo d'assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.

Applicazione della legge olandese sull'inabilità al lavoro

a)

Se, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3 del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d'invalidità olandese, l'importo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

i)

se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del presente regolamento:

conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità (Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)), se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o gennaio 2004, o

conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)), se l'inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1o gennaio 2004.

ii)

se, prima del verificarsi dell'inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un'attività autonoma ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge relativa all'assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)) se l'inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o agosto 2004.

b)

Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967;

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull'inabilità al lavoro (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)), nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO;

periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ;

periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

AUSTRIA

1.

Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d'istruzione ai sensi degli articoli 227 par. 1 (1) e 228 par. 1 (3) dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116 par. 7 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107 par. 7 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227 paragrafo 3 dell'ASVG, all'articolo 116 par. 9 del GSVG e all'articolo 107 par. 9 del BSGV per il riscatto di tali periodi d'istruzione.

2.

Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.

Se, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d'assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.

POLONIA

Nulla

PORTOGALLO

Nulla

ROMANIA

Nulla

SLOVENIA

Nulla

SLOVACCHIA

Nulla

FINLANDIA

1.

Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.

Quando si applica l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d'assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d'assicurazione in Finlandia.

SVEZIA

1.

Se a un familiare non subordinato viene versata un'indennità per congedo parentale conformemente all'articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all'importo di base o al livello più basso.

2.

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6 della legge sulle assicurazioni (Lag (1962:381) om allmän försäkrings), per le persone che possono beneficiare di un'indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un'attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un'attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all'assicurazione superiore al livello minimo.

3.

Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d'assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798).

4.

Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b)

se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8 della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.

5.

a)

Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.

REGNO UNITO

1.

Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a)

i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, o

b)

le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a “periodi di assicurazione” è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

i)

il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

una donna coniugata, o

una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

ii)

l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento e per “pensione di vedova connessa con l'età” s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2.

Per l'applicazione dell'articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3.

Ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d'invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4.

Nei casi in cui si applica l'articolo 46 del presente regolamento, quando l'interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 30A, paragrafo 5 della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l'interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

i)

prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione, o

ii)

prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l'invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell'altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d'inabilità di breve durata versate a norma dell'articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell'applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l'interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

5.

(1)

Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d'occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii) del presente regolamento:

a)

qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

b)

qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i) del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

(3)

Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.».


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004 (1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito «regolamento di base») che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71 (2).

Il regolamento di base contiene degli allegati relativi a disposizioni per i singoli Stati membri. Il contenuto di alcuni di questi allegati non era ancora stato determinato all'atto dell'adozione del regolamento. Il regolamento di base prevede pertanto che il contenuto degli allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo) e XI (disposizioni speciali per l'applicazione della legislazione degli Stati membri), lasciato vuoto, debba essere determinato prima della data di applicazione del regolamento stesso.

È stato inoltre necessario adeguare alcuni allegati per tener conto delle esigenze degli Stati diventati membri dell'Unione europea dopo l'adozione del regolamento, nonché dell'evoluzione recente in altri Stati membri.

Questo era l'obiettivo delle due proposte di regolamenti presentate dalla Commissione, rispettivamente, il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007:

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI,

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Le due proposte si basano sugli articoli 42 e 308 del trattato.

Il 9 luglio 2008 il Parlamento europeo, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, ha adottato in prima lettura un unico parere comprendente 77 emendamenti alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI (3). Il Parlamento ha ritenuto decaduta la procedura relativa alla seconda proposta a seguito dell'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere il 26 ottobre 2006 (4).

La Commissione ha adottato una proposta modificata il 15 ottobre 2008. Tenuto conto dell'emendamento n. 1 del Parlamento europeo, nelle proposte modificate si prende atto della fusione delle due proposte in un unico testo. La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune. Anche la posizione comune si riferisce a entrambe le proposte originali che sono state fuse in un unico testo.

II.   OBIETTIVO

Mentre la proposta di regolamento di applicazione prevede norme orizzontali, la proposta di regolamento che determina il contenuto dell'allegato XI, da parte sua, prevede disposizioni supplementari relative ad aspetti specifici della legislazione dei singoli Stati membri per assicurare che il regolamento di base sia agevolmente applicato negli Stati membri interessati. In linea con l'obiettivo generale della semplificazione, la proposta contiene meno voci del corrispondente allegato VI dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71.

Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004, che erano stati lasciati vuoti, contengono disposizioni equivalenti a quelle degli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati che la presente proposta intende modificare contengono già disposizioni relative a vari Stati membri, ma devono essere completati per quanto riguarda gli Stati diventati membri dell'UE dopo il 29 aprile 2004. Alcuni di questi allegati contengono a loro volta disposizioni equivalenti a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte 1 (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) figurano soltanto nel regolamento (CE) n. 883/2004.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali:

a)   Proposta modificata della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 77 emendamenti alla proposta della Commissione. Tutti gli emendamenti sono stati integrati nelle proposte della Commissione integralmente, parzialmente o previa riformulazione (emendamenti 1-5, 7-11, 13-24 e 26-78 riv).

b)   Posizione comune del Consiglio:

Il Consiglio ha potuto accogliere 70 dei 77 emendamenti, incorporati integralmente o parzialmente nella proposta modificata della Commissione, vale a dire gli emendamenti 1-5, 7, 8, 10, 13-19, 21, 22 e 25-77.

Tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti 6, 11, 12, 20, 23, 24 e 78 riv. Inoltre, pur concordando sul merito del considerando 9 per quanto riguarda la definizione di «prestazioni in natura», il Consiglio ritiene che tale definizione debba essere meglio chiarita (articolo 1, paragrafo 3, lettera v bis della posizione comune).

2.   Posizione del Consiglio sull'emendamento 20 e sugli altri emendamenti ad esso relativi:

Tale emendamento riguarda il diritto dei familiari di lavoratori frontalieri all'assistenza sanitaria nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa alle stesse condizioni applicabili a quest'ultimo.

L'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base prevede che «i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'allegato III.» L'allegato III del regolamento di base elenca i sette Stati membri che applicano restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura.

L'emendamento 20 del Parlamento europeo (cui sono strettamente connessi gli emendamenti 6, 11 e 12) prevede che all'articolo 87 del regolamento di base venga inserito un nuovo paragrafo 10 bis in base al quale «l'Allegato III è abrogato 5 anni dopo la data di attuazione del regolamento».

Il Consiglio non ha potuto raggiungere un accordo all'unanimità su tale emendamento a causa della posizione contraria di cinque delegazioni. In linea di principio tali delegazioni non ritengono opportuno mettere a repentaglio il disposto dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento di base tenuto conto, in particolare, della mancanza di esperienza nell'applicazione del nuovo regolamento. Sottolineano che il delicato compromesso adottato nel regolamento n. 883/2004, in cui il Parlamento europeo ha avuto un ruolo importante, non dovrebbe essere modificato. Preferirebbero, per ora, non ampliare i diritti dei familiari di lavoratori transfrontalieri per quanto riguarda l'assistenza sanitaria al di là di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché ritengono che, nella fase attuale, qualsiasi decisione relativa all'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di cinque anni sarebbe prematura.

Tutte le altre delegazioni hanno invece potuto accogliere l'emendamento in questione a titolo di compromesso. Inoltre, le delegazioni di sei degli Stati membri elencati nell'allegato III della posizione comune si sono mostrate ancora più flessibili, poiché sono state in grado di accettare l'abrogazione dell'allegato III dopo un periodo di quattro anni. In questo contesto, la delegazione italiana, che non ha potuto accettare l'emendamento 24 in considerazione della necessità di figurare nell'allegato III, ha assunto una posizione di compromesso sull'emendamento 20, accettando che la validità della voce «Italia» nell'allegato III sia limitata a quattro anni.

Considerata la situazione e vista l'importanza che tale questione riveste per il Parlamento europeo, si è infine pervenuti all'unanimità ad una soluzione di compromesso che prevede:

la modifica dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base per far sì che l'allegato III sia riesaminato cinque anni dopo la sua applicazione, e

l'aggiunta di un nuovo paragrafo (10 bis) all'articolo 87 del regolamento di base, che dispone che il periodo di validità di alcune voci relative agli Stati membri che figurano nell'allegato III sia limitato a quattro anni.

Il Consiglio ritiene che si tratti di una soluzione realistica ed equilibrata che va chiaramente nella direzione della posizione del Parlamento europeo e si augura che il Parlamento possa accoglierla.

3.   Posizione del Consiglio sull'emendamento 23

L'emendamento 23 riguarda l'allegato II del regolamento di base (Disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e, se del caso, limitate alle persone cui si applicano). Al punto 36 di tale allegato, alla voce Portogallo-Regno Unito, il Parlamento europeo inserisce un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978, già contemplato dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

Tale protocollo non appare nell'allegato II della posizione comune del Consiglio, in quanto i due Stati membri interessati hanno comunicato che hanno deciso di non applicare l'articolo 2, paragrafo 1 di tale protocollo dal 1o settembre 2008.

4.   Posizione del Consiglio sull'emendamento 78 riv

L'emendamento 78 riv intende, fra l'altro, mantenere la voce «Italia» nell'allegato IV del regolamento di base, che prevede che gli Stati membri che figurano in tale allegato accorderanno diritti supplementari ai pensionati che ritornano nello Stato membro competente (articolo 27, paragrafo 2 del regolamento di base). Per quanto riguarda questa voce, l'emendamento non è stato ritenuto accettabile dal Consiglio sulla base del voto unanime.

Dopo l'adozione del regolamento di base, le autorità competenti italiane hanno riesaminato la loro posizione preferendo non concedere, in futuro ulteriori diritti ai pensionati. Alla luce di questi nuovi sviluppi, la Commissione, nella proposta originale che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, ha proposto di sopprimere la voce «Italia» dall'allegato IV. La delegazione italiana ha potuto accogliere la proposta della Commissione.

La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.

5.   Osservazioni specifiche

Il Consiglio ha ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche alla proposta della Commissione:

Articolo 15 del regolamento di base: le parole «agenti ausiliari» sono state sostituite con le parole «agenti contrattuali» nella posizione comune, in conformità con lo statuto del personale.

Articolo 36, paragrafo 1 del regolamento di base: il Consiglio ha ravvisato la necessità di prevedere che l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1 e l'articolo 20, paragrafo 1 si applichino anche alle prestazioni riguardanti infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Il Consiglio ha ritenuto inoltre opportuno inserire un nuovo paragrafo 2 bis nell'articolo 36 del regolamento di base, al fine di includere il principio sancito dall'articolo 33 della proposta della Commissione relativa al regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 87, paragrafo 8 del regolamento di base: il Consiglio ha ritenuto necessario sostituire l'attuale paragrafo 8 con un nuovo paragrafo inteso a precisare il periodo massimo durante il quale una persona sarà soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello determinato in conformità del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio si rallegra per lo spirito di cooperazione di cui ha dato prova il Parlamento europeo durante la prima lettura di questo importante strumento della legislazione secondaria, che ha già consentito alle due istituzioni di ridurre notevolmente i possibili punti di disaccordo.

In particolare, il Consiglio apprezza l'iniziativa del Parlamento europeo di fondere la proposta che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI con la proposta che modifica gli allegati di tale regolamento.

Ritiene che la sua posizione comune tenga conto in buona misura delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

Il Consiglio attende con interesse il prosieguo di questa discussione costruttiva con il Parlamento europeo per giungere quanto prima a un accordo definitivo su tale normativa secondaria, tenuto conto dell'estremo interesse che riveste la rapida entrata in vigore dell'intero pacchetto di nuove norme relative alla modernizzazione e alla semplificazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, rettifica in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.


10.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/30


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 2/2009

adottata dal Consiglio il 18 dicembre 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 33 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Grazie al progresso scientifico e tecnico è possibile rilevare la presenza di tenori sempre più bassi di residui di medicinali veterinari negli alimenti.

(2)

Al fine di tutelare la salute pubblica, i limiti massimi dei residui dovrebbero essere definiti conformemente ai principi generalmente riconosciuti della valutazione della sicurezza, tenendo conto dei rischi tossicologici, della contaminazione ambientale nonché degli effetti microbiologici e farmacologici dei residui. Si dovrebbe inoltre tenere conto di altre valutazioni scientifiche della sicurezza delle sostanze interessate che siano state effettuate da organizzazioni internazionali o da organismi scientifici stabiliti all'interno della Comunità.

(3)

Il presente regolamento riguarda direttamente la salute pubblica ed è rilevante ai fini del funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale di cui all'allegato I del trattato. È pertanto necessario fissare limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive per quanto concerne vari alimenti di origine animale, compresi carne, pesce, latte, uova e miele.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (3), ha introdotto procedure comunitarie volte a valutare la sicurezza dei residui di sostanze farmacologicamente attive in conformità delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti destinati all'uomo. Una sostanza farmacologicamente attiva può essere utilizzata per gli animali destinati alla produzione di alimenti solo in seguito a una valutazione favorevole. Per tali sostanze vengono fissati limiti massimi di residui se ritenuti necessari per la tutela della salute umana.

(5)

La direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4), dispone che i medicinali veterinari possano essere autorizzati o utilizzati per animali destinati alla produzione di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive in essi contenute sono state valutate sicure a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90. Tale direttiva contiene inoltre norme relative alla documentazione per l'uso, alla nuova designazione (uso «off-label»), alla prescrizione e alla distribuzione dei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti.

(6)

Alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (5) sulla disponibilità dei medicinali per uso veterinario, della consultazione pubblica della Commissione effettuata nel 2004 e della valutazione della stessa in merito all'esperienza acquisita, si è dimostrato necessario modificare le procedure di definizione dei limiti massimi di residui, mantenendo, nel contempo, il sistema globale di definizione di tali limiti.

(7)

I limiti massimi di residui costituiscono i valori di riferimento per definire, a norma della direttiva 2001/82/CE, i tempi di attesa per le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari da utilizzare per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nonché per il controllo dei residui negli alimenti di origine animale negli Stati membri e ai posti d'ispezione frontalieri.

(8)

La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (6), vieta di utilizzare, per gli animali destinati alla produzione di alimenti, alcune sostanze con fini specifici. È opportuno che il presente regolamento si applichi fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica negli animali destinati alla produzione di alimenti.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (7), stabilisce norme specifiche relative a sostanze che non risultano aggiunte intenzionalmente. Tali sostanze non dovrebbero essere oggetto della legislazione sui limiti massimi dei residui.

(10)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8), definisce il quadro della legislazione alimentare a livello comunitario e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui.

(11)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (9), stabilisce prescrizioni generali relative al controllo degli alimenti nella Comunità e fornisce definizioni in tale settore. È opportuno che dette norme e definizioni si applichino ai fini della legislazione sui limiti massimi dei residui. La priorità dovrebbe essere accordata al rilevamento dell'impiego illegale di sostanze e una parte dei campioni dovrebbe essere selezionata in base a un approccio fondato sui rischi.

(12)

Il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (10), affida all'agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia») il compito di esprimere pareri sui limiti massimi di residui per medicinali veterinari accettabili negli alimenti di origine animale.

(13)

È opportuno stabilire limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei medicinali veterinari commercializzati nella Comunità.

(14)

Dalla consultazione pubblica e dal fatto che solo un numero ristretto di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti sia stato autorizzato negli ultimi anni risulta che il regolamento (CEE) n. 2377/90 ha comportato una minore disponibilità di tali medicinali veterinari.

(15)

Al fine di garantire la salute e il benessere degli animali è necessario disporre di medicinali veterinari in grado di curare patologie specifiche. L'assenza di disponibilità di medicinali veterinari appropriati per il trattamento specifico di determinate specie può inoltre contribuire a un uso scorretto o illegale di sostanze.

(16)

Il sistema stabilito dal regolamento (CEE) n. 2377/90 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. A tale scopo è opportuno disporre che l'Agenzia consideri sistematicamente la possibilità di applicare un limite massimo di residui fissato per una specie o un prodotto alimentare a un'altra specie o a un altro prodotto alimentare. A tale riguardo, occorre tener conto dell'adeguatezza dei fattori di sicurezza insiti nel sistema per evitare di compromettere la sicurezza alimentare e il benessere degli animali.

(17)

È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, le sole valutazioni scientifiche del rischio non sono in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbero basarsi le decisioni di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali gli aspetti tecnologici della produzione di alimenti e la realizzabilità dei controlli. L'Agenzia dovrebbe pertanto formulare un parere che contenga una valutazione scientifica del rischio e raccomandazioni sulla gestione del rischio derivante da residui di sostanze farmacologicamente attive.

(18)

Per il buon funzionamento del quadro generale sui limiti massimi di residui sono necessarie disposizioni dettagliate sul formato e sul contenuto delle domande di definizione dei limiti massimi di residui nonché sui principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio.

(19)

Oltre ai medicinali veterinari, nel settore zootecnico sono utilizzati altri prodotti, quali i biocidi, che non sono oggetto di legislazione specifica sui residui. Tali biocidi sono definiti nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (11). Inoltre, i medicinali veterinari che non beneficiano di un'autorizzazione all'immissione in commercio nella Comunità possono essere autorizzati in paesi al di fuori della Comunità. Questo può essere dovuto alla maggiore prevalenza, in altre regioni, di malattie o specie bersaglio diverse o a una scelta delle imprese di non commercializzare un medicinale nella Comunità. Il fatto che un medicinale non sia autorizzato nella Comunità non indica necessariamente che il suo utilizzo non sia sicuro. Per le sostanze farmacologicamente attive di tali medicinali la Commissione dovrebbe poter fissare un limite massimo di residui negli alimenti in seguito al parere dell'Agenzia, secondo i principi stabiliti per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari. È inoltre necessario modificare il regolamento (CE) n. 726/2004 al fine di includere tra i compiti dell'Agenzia quello di esprimere pareri sui livelli massimi di residui di sostanze attive nei biocidi.

(20)

In base al regime istituito dalla direttiva 98/8/CE gli operatori che hanno immesso o intendono immettere sul mercato biocidi sono tenuti a pagare tasse per le valutazioni effettuate conformemente alle diverse procedure connesse con tale direttiva. Il presente regolamento prevede che l'Agenzia effettui valutazioni relative alla definizione di un limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere utilizzate nei biocidi. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe chiarire in quale modo tali valutazioni siano finanziate, al fine di tenere debitamente conto delle tasse già riscosse per le valutazioni effettuate o da effettuare ai sensi della detta direttiva.

(21)

Nel contesto del Codex Alimentarius la Comunità contribuisce allo sviluppo di norme internazionali sui limiti massimi di residui, garantendo nel contempo che il livello elevato di tutela della salute umana mantenuto nella Comunità non sia ridotto. La Comunità dovrebbe pertanto integrare, senza ulteriori valutazioni del rischio, i limiti massimi di residui che ha sostenuto in occasione delle pertinenti riunioni della Commissione del Codex Alimentarius. La coerenza tra le norme internazionali e la legislazione comunitaria sui limiti di residui negli alimenti sarà così ulteriormente potenziata.

(22)

Gli alimenti sono oggetto di controlli sui residui di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. Anche se il presente regolamento non fissa limiti di residui per tali sostanze, simili residui potrebbero essere presenti a causa di contaminazione ambientale o della presenza di un metabolita naturale nell'animale. I metodi di laboratorio sono in grado di rilevare tali residui a livelli sempre più bassi. Tali residui hanno condotto a pratiche di controllo diverse negli Stati membri.

(23)

La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (12), esige che ciascuna partita importata da un paese terzo sia sottoposta a controlli veterinari e la decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005 (13), stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi. È opportuno estendere le disposizioni della decisione 2005/34/CE a tutti i prodotti di origine animale immessi sul mercato comunitario.

(24)

Diverse sostanze farmacologicamente attive sono vietate o attualmente non autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 2377/90, della direttiva 96/22/CE o del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (14). I residui di sostanze farmacologicamente attive in prodotti di origine animale derivanti, in particolare, da un impiego illegale o dalla contaminazione ambientale dovrebbero essere attentamente controllati e sorvegliati ai sensi della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (15), indipendentemente dall'origine del prodotto.

(25)

Al fine di agevolare il commercio intracomunitario e le importazioni è opportuno che la Comunità definisca procedure volte a stabilire valori di riferimento per interventi a concentrazioni di residui per le quali l'analisi di laboratorio è tecnicamente realizzabile, senza pregiudicare un grado elevato di tutela della salute umana nella Comunità. Tuttavia, la fissazione di valori di riferimento per interventi non dovrebbe in nessun modo servire da pretesto per consentire l'uso illegale di sostanze vietate o non autorizzate per trattare animali destinati alla produzione di alimenti. Pertanto, qualsiasi residuo di queste sostanze negli alimenti di origine animale dovrebbe essere considerato indesiderabile.

(26)

È inoltre opportuno che la Comunità stabilisca un approccio armonizzato per situazioni in cui gli Stati membri individuino un problema ricorrente, dato che ciò potrebbe evidenziare uno schema ricorrente di uso improprio di una particolare sostanza o il mancato rispetto delle garanzie fornite dai paesi terzi in relazione alla produzione di alimenti destinati ad essere importati nella Comunità. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione eventuali problemi ricorrenti e dovrebbero essere adottate appropriate misure che vi diano seguito.

(27)

L'attuale legislazione sui limiti massimi di residui dovrebbe essere semplificata riunendo in un unico regolamento della Commissione tutte le decisioni che classificano le sostanze farmacologicamente attive in relazione ai residui.

(28)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(29)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio per quanto riguarda la definizione dei limiti massimi di residui, norme relative alle condizioni di estrapolazione, misure che stabiliscano valori di riferimento per interventi, comprese misure di revisione di tali valori di riferimento, nonché principi metodologici e metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(30)

Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di misure che stabiliscano valori di riferimento per interventi e misure di revisione di tali valori di riferimento.

(31)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la tutela della salute umana e degli animali e la garanzia della disponibilità di medicinali veterinari adeguati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

A fini di chiarezza è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2377/90 con un nuovo regolamento.

(33)

Occorre prevedere un periodo transitorio per consentire alla Commissione di elaborare e di adottare un regolamento che integri le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui stabiliti negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, nonché talune disposizioni di attuazione del nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, il presente regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire:

a)

la concentrazione massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine animale («limite massimo di residui»);

b)

il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento («valore di riferimento per interventi»).

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai principi attivi di origine biologica utilizzati in medicinali veterinari immunologici e destinati a produrre un'immunità attiva o passiva o a diagnosticare uno stato di immunità;

b)

alle sostanze rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93;

3.   Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie che vietano l'utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica o tireostatica e delle sostanze ß-agoniste negli animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità della direttiva 96/22/CE.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«residui di sostanze farmacologicamente attive»: tutte le sostanze farmacologicamente attive, espresse in mg/kg o μg/kg sulla base del peso fresco, siano esse sostanze attive, eccipienti o prodotti della degradazione, e i loro metaboliti che rimangono negli alimenti ottenuti da animali;

b)

«animali destinati alla produzione di alimenti»: animali selezionati, allevati, detenuti, macellati o raccolti allo scopo di produrre alimenti.

TITOLO II

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI

CAPO I

Valutazione del rischio e gestione del rischio

Sezione 1

Sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo in medicinali veterinari nella Comunità

Articolo 3

Domanda di parere dell'Agenzia

Eccetto nei casi in cui si applica la procedura del Codex Alimentarius di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento, tutte le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nella Comunità in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti sono oggetto di un parere dell'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), istituita dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 726/2004, relativo al limite massimo di residui formulato dal comitato per i medicinali veterinari («il comitato»), istituito dall'articolo 30 di tale regolamento.

A tal fine il richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario contenente una tale sostanza, colui che ha intenzione di richiedere tale autorizzazione all'immissione in commercio o, se del caso, il titolare di detta autorizzazione presenta una domanda all'Agenzia.

Articolo 4

Parere dell'Agenzia

1.   Il parere dell'Agenzia consiste in una valutazione scientifica del rischio e in raccomandazioni sulla gestione del rischio.

2.   La valutazione scientifica del rischio e le raccomandazioni sulla gestione del rischio sono volte a garantire un livello elevato di tutela della salute umana, assicurando nel contempo che la salute umana così come la salute e il benessere degli animali non siano compromessi dall'indisponibilità di medicinali veterinari adeguati. Tale parere tiene conto di ogni pertinente conclusione scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») istituita dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 5

Estrapolazione

Al fine di assicurare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per trattare affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti, l'Agenzia, tenendo presente la necessità di garantire un grado elevato di tutela della salute umana, in fase di valutazione del rischio e di redazione delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, prende in considerazione la possibilità di applicare i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i limiti massimi di residui fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

Articolo 6

Valutazione scientifica del rischio

1.   La valutazione scientifica del rischio prende in esame il metabolismo e l'eliminazione delle sostanze farmacologicamente attive nelle specie animali interessate, il tipo di residui e la quantità che può essere ingerita dagli esseri umani nel corso della vita senza rischi significativi per la salute espressa in termini di dose giornaliera ammissibile («DGA»). Sono possibili approcci diversi dalla DGA, purché fissati dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2.

2.   La valutazione scientifica del rischio riguarda quanto segue:

a)

il tipo e la quantità di residui che si ritiene non presentino un pericolo per la salute umana;

b)

il rischio di effetti tossicologici, farmacologici o microbiologici sugli esseri umani;

c)

residui presenti negli alimenti di origine vegetale o provenienti dall'ambiente.

3.   Se il metabolismo e l'eliminazione della sostanza non possono essere valutati, la valutazione scientifica del rischio può tener conto di dati relativi al monitoraggio o di dati relativi all'esposizione.

Articolo 7

Raccomandazioni sulla gestione del rischio

Le raccomandazioni sulla gestione del rischio si basano sulla valutazione scientifica del rischio effettuata a norma dell'articolo 6 e consistono nella valutazione di quanto segue:

a)

la disponibilità di sostanze alternative per il trattamento delle specie interessate o la necessità della sostanza valutata al fine di evitare inutili sofferenze agli animali o di garantire la sicurezza per coloro che li curano;

b)

altri fattori legittimi, quali aspetti tecnologici della produzione di alimenti e mangimi, realizzabilità dei controlli, condizioni di utilizzo e applicazione delle sostanze nei medicinali veterinari, la buona prassi nell'impiego di medicinali veterinari e di biocidi, nonché la probabilità di un impiego scorretto o illegale;

c)

l'eventuale opportunità di fissare un limite massimo di residui o un limite massimo di residui provvisorio per una sostanza farmacologicamente attiva contenuta in medicinali veterinari, il livello di tale limite massimo di residui e, se del caso, eventuali condizioni o restrizioni per l'utilizzo della sostanza in esame;

d)

se i dati forniti non siano sufficienti a consentire l'identificazione di un limite sicuro o se per mancanza di informazioni scientifiche non sia possibile formulare una conclusione definitiva, sotto il profilo della salute umana, in merito ai residui di una sostanza. In entrambi i casi, non può essere raccomandato alcun limite massimo di residui.

Articolo 8

Domande e procedure

1.   La domanda di cui all'articolo 3 rispetta i requisiti di forma e di contenuto stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, ed è corredata dall'importo dei diritti spettanti all'Agenzia.

2.   L'Agenzia garantisce che il comitato formuli il proprio parere entro duecentodieci giorni dal ricevimento di una domanda valida in conformità dell'articolo 3 e del paragrafo 1 del presente articolo. Tale termine è sospeso nel caso in cui l'Agenzia richieda la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.

3.   L'Agenzia trasmette al richiedente il parere di cui all'articolo 4. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere, il richiedente può comunicare per iscritto all'Agenzia la propria intenzione di presentare una richiesta di riesame del parere. In tal caso, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, il richiedente sottopone all'Agenzia una motivazione dettagliata della propria richiesta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della motivazione della richiesta di riesame presentata dal richiedente, il comitato valuta se il proprio parere debba essere rivisto e adotta il parere definitivo. Le ragioni che motivano la conclusione raggiunta in merito alla richiesta sono allegate al parere definitivo.

4.   Entro quindici giorni dall'adozione del parere definitivo, l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e al richiedente, esponendo le ragioni che motivano le conclusioni.

Sezione 2

Altre sostanze farmacologicamente attive per le quali è possibile richiedere un parere dell'Agenzia

Articolo 9

Parere dell'Agenzia richiesto dalla Commissione o da uno Stato membro

1.   La Commissione o uno Stato membro possono richiedere all'Agenzia un parere sui limiti massimi dei residui in una delle seguenti circostanze:

a)

se la sostanza in questione è autorizzata per l'utilizzo in un medicinale veterinario in un paese terzo e non è stata oggetto di domanda per la determinazione del relativo limite massimo di residui riguardo al prodotto alimentare o alla specie interessati a norma dell'articolo 3;

b)

se la sostanza in questione è contenuta in un medicinale di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e non è stata oggetto di domanda per la determinazione del relativo limite massimo di residui riguardo al prodotto alimentare o alla specie interessati a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), allorché si tratta di specie o di utilizzi minori, la domanda può essere trasmessa presentata all'Agenzia da un soggetto interessato o da un'organizzazione interessata.

Si applicano gli articoli da 4 a 7.

La domanda di parere di cui al primo comma del presente paragrafo rispetta i requisiti di forma e di contenuto previsti dalla Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

2.   L'Agenzia garantisce che il parere del comitato sia formulato entro duecentodieci giorni dal ricevimento di una richiesta della Commissione, di uno Stato membro, di un soggetto interessato o di un'organizzazione interessata. Tale termine è sospeso se l'Agenzia richiede la presentazione di informazioni supplementari sulla sostanza in esame entro un determinato periodo e resta sospeso fino alla presentazione delle informazioni supplementari richieste.

3.   Entro quindici giorni dall'adozione del parere definitivo, l'Agenzia lo trasmette alla Commissione e, se del caso, allo Stato membro, al soggetto interessato o all'organizzazione interessata che ha presentato la richiesta, esponendo le ragioni che motivano le proprie conclusioni.

Articolo 10

Sostanze farmacologicamente attive contenute in biocidi impiegati nel settore zootecnico

1.   Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, punto ii), della direttiva 98/8/CE, per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere utilizzate in biocidi impiegati nel settore zootecnico, il limite massimo di residui è stabilito:

a)

secondo la procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento per:

i)

le combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto incluse nel programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE;

ii)

le combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto da includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per le quali un fascicolo è stato accettato dall'autorità competente come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva prima del … (17);

b)

secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e sulla base di una domanda presentata a norma dell'articolo 3 del presente regolamento per tutte le altre combinazioni di sostanze attive/tipi di prodotto da includere negli allegati I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, per le quali gli Stati membri o la Commissione ritengono necessario determinare un limite massimo di residui.

2.   La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive di cui al paragrafo 1 a norma dell'articolo 14. Ai fini della classificazione, la Commissione adotta il regolamento di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Tuttavia, le eventuali disposizioni specifiche relative alle condizioni d'uso delle sostanze classificate conformemente al primo comma del presente paragrafo sono stabilite a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

3.   I costi delle valutazioni effettuate dall'Agenzia a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono coperti dal bilancio dell'Agenzia di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004. Ciò non si applica tuttavia ai costi della valutazione effettuata da un relatore designato, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento, per la determinazione di un limite massimo di residui nel caso in cui detto relatore sia stato designato da uno Stato membro che abbia già ricevuto una tassa per tale valutazione sulla base dell'articolo 25 della direttiva 98/8/CE.

L'ammontare delle tasse per le valutazioni effettuate dall'Agenzia e dal relatore a seguito di una domanda formulata conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è stabilito a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 726/2004. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (18).

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 11

Riesame di un parere

La Commissione, il richiedente di cui all'articolo 3 o uno Stato membro che, in seguito a nuove informazioni, ritengano necessario il riesame di un parere al fine di tutelare la salute umana o degli animali, possono chiedere all'Agenzia di formulare un nuovo parere sulla sostanza in esame.

Se è stato fissato un limite massimo di residui in conformità del presente regolamento per determinati prodotti alimentari o specie, si applicano gli articoli 3 e 9 per la determinazione di un limite massimo di residui per detta sostanza per altri prodotti alimentari o specie.

La richiesta di cui al primo comma è corredata di informazioni che spieghino la questione da trattare. Al nuovo parere si applicano, a seconda dei casi, l'articolo 8, paragrafi da 2 a 4, o l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Articolo 12

Pubblicazione dei pareri

L'Agenzia pubblica i pareri di cui agli articoli 4, 9 e 11 previa soppressione di tutte le informazioni commerciali a carattere riservato.

Articolo 13

Misure di esecuzione

1.   Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione, in consultazione con l'Agenzia, adotta misure relative alla forma e al contenuto delle domande e delle richieste di cui agli articoli 3 e 9.

2.   La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, gli Stati membri e i soggetti interessati, adotta misure relative:

a)

ai principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui agli articoli 6 e 7, compresi i requisiti tecnici conformi a norme concordate a livello internazionale;

b)

alle norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma dell'articolo 5. Tali norme specificano come e in quali circostanze i dati scientifici sui residui in uno specifico prodotto alimentare o in una o più specie possano essere utilizzati per fissare un limite massimo di residui in altri prodotti alimentari o altre specie.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

CAPO II

Classificazione

Articolo 14

Classificazione delle sostanze farmacologicamente attive

1.   La Commissione classifica le sostanze farmacologicamente attive previo parere dell'Agenzia relativo al limite massimo di residui in conformità dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi.

2.   La classificazione comprende un elenco delle sostanze farmacologicamente attive e le classi terapeutiche alle quali appartengono. La classificazione definisce inoltre, per ciascuna di queste sostanze e, se del caso, per prodotti alimentari o specie determinati, una delle seguenti opzioni:

a)

un limite massimo di residui;

b)

un limite massimo di residui provvisorio;

c)

l'assenza della necessità di stabilire un limite massimo di residui;

d)

un divieto di somministrazione di una sostanza.

3.   Un limite massimo di residui è fissato ove risulti necessario per la tutela della salute umana:

a)

secondo il parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi; o

b)

in seguito a una decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezioni da parte della delegazione della Comunità, a favore di un limite massimo di residui per una sostanza farmacologicamente attiva destinata all'utilizzo in medicinali veterinari, purché i dati scientifici considerati siano stati messi a disposizione della delegazione della Comunità prima della decisione della Commissione del Codex Alimentarius. In questo caso non è necessaria una valutazione supplementare dell'Agenzia.

4.   Un limite massimo di residui provvisorio può essere fissato nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti, purché non vi sia motivo di supporre che i residui di tale sostanza, al livello proposto, costituiscano un rischio per la salute umana.

Il limite massimo di residui provvisorio è valido per un arco di tempo determinato, non superiore a cinque anni. Tale termine può essere prolungato una volta per un periodo non superiore a due anni, ove si dimostri che il prolungamento consentirebbe il completamento di studi scientifici in corso.

5.   Non è fissato alcun limite massimo di residui qualora, in base al parere di cui all'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi, risulti che non è necessario per la tutela della salute umana.

6.   La somministrazione di una sostanza ad animali destinati alla produzione di alimenti è vietata conformemente al parere di cui agli articoli 4, 9 o 11, a seconda dei casi, in una delle seguenti circostanze:

a)

ove la presenza di una sostanza farmacologicamente attiva o di suoi residui in alimenti di origine animale possa costituire un rischio per la salute umana;

b)

ove non sia possibile trarre una conclusione definitiva in merito agli effetti sulla salute umana dei residui di una sostanza.

7.   Qualora risulti necessario per la tutela della salute umana, la classificazione comprende condizioni e restrizioni in merito all'utilizzo o all'applicazione di una sostanza farmacologicamente attiva utilizzata in medicinali veterinari che sia soggetta a un limite massimo di residui o per la quale non sia stato fissato alcun limite massimo di residui.

Articolo 15

Procedura accelerata di parere dell'Agenzia

1.   In casi specifici in cui per ragioni di protezione della salute pubblica o della salute o del benessere degli animali sia necessario autorizzare con urgenza un medicinale veterinario o un biocida, la Commissione, chiunque abbia presentato una domanda di parere a norma dell'articolo 3 o uno Stato membro possono chiedere all'Agenzia di ricorrere ad una procedura accelerata di valutazione del limite massimo di residui di una sostanza farmacologicamente attiva presente in detti prodotti.

2.   La forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

3.   In deroga ai termini fissati all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, l'Agenzia garantisce che il parere del comitato sia formulato entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 16

Somministrazione di sostanze agli animali destinati alla produzione di alimenti

1.   Solo le sostanze farmacologicamente attive classificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), possono essere somministrate agli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno della Comunità, purché tale somministrazione sia conforme alla direttiva 2001/82/CE.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso di prove cliniche autorizzate dalle competenti autorità previa notifica o autorizzazione conformemente alla legislazione vigente e che non lascino negli alimenti ottenuti da animali da produzione alimentare sottoposti a tali prove residui che costituiscono un rischio per la salute umana.

Articolo 17

Procedura

1.   Ai fini della classificazione di cui all'articolo 14 la Commissione elabora un progetto di regolamento entro trenta giorni dal ricevimento di un parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 4, 9 o 11, a seconda dei casi. La Commissione elabora inoltre un progetto di regolamento entro trenta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione del Codex Alimentarius, senza obiezione da parte della delegazione della Comunità, a favore della determinazione del limite massimo di residui di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Se è richiesto il parere dell'Agenzia e il progetto di regolamento non è conforme a tale parere, la Commissione allega una spiegazione dettagliata dei motivi alla base di tale divergenza.

2.   Il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è adottato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ed entro trenta giorni dalla fine di tale procedura.

3.   In caso di procedura accelerata ai sensi dell'articolo 15, la Commissione adotta il regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ed entro quindici giorni dalla fine di tale procedura.

TITOLO III

VALORI DI RIFERIMENTO PER INTERVENTI

Articolo 18

Definizione e riesame

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la Commissione può definire valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente alla luce dei nuovi dati scientifici relativi alla sicurezza degli alimenti, dei risultati delle indagini e degli esami analitici di cui all'articolo 24 e del progresso tecnologico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 26, paragrafo 4.

Articolo 19

Metodi di definizione dei valori di riferimento per interventi

1.   I valori di riferimento per interventi che devono essere definiti a norma dell'articolo 18 sono basati sul contenuto di un analita in un campione che può essere rilevato e confermato da un laboratorio ufficiale di controllo, designato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, secondo un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni comunitarie. I valori di riferimento per interventi dovrebbero tenere conto della concentrazione minima di residui che può essere quantificata con un metodo analitico convalidato conformemente alle prescrizioni comunitarie. La Commissione si avvale della consulenza del pertinente laboratorio comunitario di riferimento circa l'esecuzione dei metodi analitici.

2.   Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione, se del caso, presenta all'EFSA una richiesta di valutazione del rischio per determinare se i valori di riferimento per interventi siano adeguati ai fini della tutela della salute umana. In tali casi l'EFSA garantisce che il parere sia reso alla Commissione entro duecentodieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3.   Per garantire un livello elevato di tutela della salute sono applicati i principi della valutazione del rischio. La valutazione del rischio si fonda su principi metodologici e su metodi scientifici che la Commissione deve adottare in consultazione con l'EFSA.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 20

Contributo comunitario alle misure volte a sostenere i valori di riferimento per interventi

Se l'applicazione del presente titolo impone alla Comunità di finanziare misure a sostegno della definizione e del funzionamento dei valori di riferimento per interventi, si applica l'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21

Metodi analitici

Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i laboratori comunitari di riferimento designati dalla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004 sui metodi analitici appropriati ai fini del rilevamento dei residui di sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui a norma dell'articolo 14 del presente regolamento. Al fine di armonizzare i controlli, l'Agenzia fornisce informazioni relative a tali metodi ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento designati in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 22

Circolazione degli alimenti

Gli Stati membri non possono vietare od ostacolare l'importazione o l'immissione in commercio di alimenti di origine animale per ragioni connesse ai limiti massimi di residui o ai valori di riferimento per interventi qualora il presente regolamento e le relative misure di esecuzione siano stati rispettati.

Articolo 23

Immissione in commercio

Gli alimenti di origine animale contenenti residui di una sostanza farmacologicamente attiva:

a)

classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), a un livello superiore al limite massimo di residui fissato a norma del presente regolamento; o

b)

non classificata conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) o c), a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi per tale sostanza a norma del presente regolamento e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi,

sono considerati non conformi alla legislazione comunitaria.

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento, norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati secondo l'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 24

Azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata

1.   Nel caso in cui i risultati degli esami analitici siano al di sotto dei valori di riferimento per interventi, l'autorità competente svolge le indagini previste dalla direttiva 96/23/CE al fine di determinare se vi sia stata somministrazione illecita di una sostanza farmacologicamente attiva vietata o non autorizzata e, se del caso, applica la sanzione prevista.

2.   Nel caso in cui i risultati di tali indagini o esami analitici effettuati su prodotti della stessa origine indichino uno schema ricorrente rivelatore di un potenziale problema, l'autorità competente tiene un registro dei risultati e informa la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 26.

3.   Se del caso, la Commissione presenta proposte e, qualora si tratti di prodotti originari di paesi terzi, porta la questione all'attenzione dell'autorità competente del paese o dei paesi interessati chiedendo chiarimenti sulla presenza ricorrente di residui.

4.   Sono adottate norme dettagliate per l'applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Comitato permanente per i medicinali veterinari

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali veterinari.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 27

Classificazione di sostanze farmacologicamente attive a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90

1.   Entro il … (19) la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, un regolamento contenente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui di cui agli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90, senza apportarvi modifiche.

2.   Per ogni sostanza di cui al paragrafo 1 per la quale è stato stabilito un limite massimo di residui a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, la Commissione o uno Stato membro possono inoltre presentare all'Agenzia una richiesta di parere sull'estrapolazione ad altre specie o tessuti ai sensi dell'articolo 5.

Si applica l'articolo 17.

Articolo 28

Relazione

1.   Entro il … (20), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   La relazione analizza, in particolare, l'esperienza acquisita sulla base dell'applicazione del presente regolamento, inclusa l'esperienza acquisita in merito a sostanze classificate conformemente al presente regolamento che hanno usi molteplici.

3.   La relazione è corredata, ove opportuno, delle relative proposte.

Articolo 29

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 è abrogato.

Gli allegati da I a IV del regolamento abrogato continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento e l'allegato V del regolamento abrogato continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o, ove opportuno, al regolamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 30

Modifiche della direttiva 2001/82/CE

La direttiva 2001/82/CE è così modificata:

1)

all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all'articolo 11, la Commissione definisce un elenco di sostanze:

che sono indispensabili per trattare gli equidi, o

che comportano un maggiore beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi

e per le quali il tempo d'attesa è di almeno sei mesi secondo il sistema di controllo previsto dalle decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 2 bis.»;

2)

all'articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può modificare tali periodi d'attesa o stabilirne di nuovi. Così facendo, essa può distinguere tra alimenti, specie, vie di somministrazione ed allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 89, paragrafo 2 bis.».

Articolo 31

Modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004

All'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

esprimere un parere sui limiti massimi di residui di medicinali veterinari e di biocidi impiegati nel settore zootecnico accettabili negli alimenti d'origine animale, a norma del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (21).

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 51.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2008.

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(4)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(5)  GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 80.

(6)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(7)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(8)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(9)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(10)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(12)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(13)  GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61.

(14)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(15)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(18)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(19)  Sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(20)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(21)  GU L ….».


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 17 aprile 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto basata sull'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE (codecisione).

2.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 17 giugno 2008; il Comitato economico e sociale ha espresso il suo il 26 settembre 2007. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare pareri sulla proposta.

3.

Il Consiglio ha concluso la sua prima lettura e ha definito la sua posizione comune nella sessione del 18 dicembre 2008, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato.

II.   OBIETTIVI

1.

La proposta si prefigge di riesaminare e completare le disposizioni esistenti relative alla determinazione dei limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. I principali obiettivi previsti sono i seguenti:

migliorare la disponibilità dei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana;

creare un quadro giuridico specifico per determinare i limiti massimi di residui per le sostanze farmacologicamente attive che non sono destinate a essere utilizzate nei medicinali veterinari nell'ambito dell'UE;

migliorare la coerenza della legislazione dell'UE con le norme internazionali introducendo l'obbligo di includere nella legislazione comunitaria i limiti massimi di residui definiti dal Codex alimentarius, se approvati dalla Comunità;

fornire riferimenti chiari per fini di controllo (ossia valori di riferimento per interventi) nei casi in cui i limiti massimi di residui non sono stati definiti.

2.

La proposta apporta anche alcuni miglioramenti in termini di semplificazione e di adeguatezza della legislazione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A.   Osservazioni di carattere generale

La posizione comune del Consiglio concorda in generale con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento, in quanto:

conferma gli obiettivi e la maggior parte delle disposizioni proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo;

include un gran numero di emendamenti votati in prima lettura dal Parlamento europeo.

Il Consiglio ha altresì giudicato opportuno introdurre varie modifiche, oltre agli emendamenti suggeriti dal Parlamento, per chiarire la portata di alcune disposizioni, o per rendere più esplicita la stesura del regolamento e garantire la certezza giuridica, o per migliorarne la coerenza con altri strumenti comunitari.

B.   Osservazioni specifiche

1.   Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione

a)   Miglioramento della disponibilità dei medicinali veterinari

Dietro suggerimento del Parlamento sono state modificate alcune disposizioni per cercare di migliorare la disponibilità dei medicinali veterinari per gli animali destinati alla produzione di alimenti, per quanto concerne in particolare le specie o gli utilizzi minori (ad es. articoli 9 e 30).

Più specificamente, riguardo all'articolo 9, il Consiglio ha voluto chiarire i casi in cui gli Stati membri e la Commissione possono chiedere il parere dell'Agenzia sui limiti massimi di residui. In sostanza si propone una copertura identica a quella prevista dal Parlamento nel suo parere. Inoltre il Consiglio ha giudicato preferibile aggiungere disposizioni relative alle modalità di finanziamento delle valutazioni dei limiti massimi di residui per le sostanze attive contenute nei biocidi: la ragione principale risiede nella volontà di differenziare le sostanze incluse in prodotti già immessi sul mercato dalle nuove sostanze, e di tenere debitamente conto delle tasse già riscosse per le valutazioni effettuate o da effettuare ai sensi della direttiva 98/8/CE.

Il Consiglio ha inoltre ricordato l'importanza di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e ha apportato alcune modifiche per sottolineare questo aspetto (ad es. articolo 5, articolo 7, lettera d) o articolo 16).

b)   Definizione/riesame e applicazione dei valori di riferimento per interventi

Sulla base di una serie di emendamenti del Parlamento, varie disposizioni sono state adattate per chiarire la proposta della Commissione per quanto riguarda in particolare la definizione di valori di riferimento per interventi e le condizioni relative alla determinazione e al riesame di tali valori. Inoltre sono state specificate le condizioni per l'immissione sul mercato degli alimenti d'origine animale. Analogamente sono state definite le misure da adottare in caso di presenza di una sostanza vietata o non autorizzata.

c)   Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Il Consiglio ha parimenti seguito il parere del Parlamento chiedendo alla Commissione di presentare una relazione sull'esperienza acquisita sulla base dell'applicazione del regolamento al più tardi entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Inoltre il Consiglio ha chiesto che la relazione analizzi in particolare le sostanze classificate in virtù del regolamento e aventi usi multipli.

2.   Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha inserito nella sua posizione comune, senza modificarli, i seguenti emendamenti:

4, 6, 9, 10, 14 e 16;

e ha inserito parzialmente o ha mantenuto il principio degli emendamenti seguenti:

2, 3, 5, 45 8, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.

Come la Commissione, il Consiglio non ha potuto accettare e non ha inserito nella posizione comune i cinque emendamenti seguenti:

1, 20, 27, 33 e 36.

In merito all'emendamento 1 il Consiglio, contrariamente al Parlamento, ha giudicato essenziale mantenere una duplice base giuridica poiché la proposta riguarda il funzionamento del mercato interno per i prodotti d'origine animale figuranti nell'allegato I del trattato.

Riguardo all'emendamento 20, il Consiglio ha preferito l'emendamento 31 che stabilisce anch'esso una procedura d'urgenza prevedendo tuttavia una valutazione preliminare dell'Agenzia.

In merito all'emendamento 27 il Consiglio non ha potuto accettare la formulazione proposta dal Parlamento poiché non sarebbe possibile applicare un divieto relativo alla presenza di una sostanza farmacologicamente attiva (ad es. presenza di un metabolita naturale nell'animale).

Riguardo all'emendamento 33 il Consiglio non ha potuto accettare la procedura di comitato con controllo poiché ritiene che la definizione dei limiti massimi di residui per sostanze specifiche sia una misura meramente esecutiva che non ha carattere quasi legislativo.

In merito all'emendamento 36 il Consiglio non ha potuto accettare la soppressione totale della clausola di libera circolazione. Inoltre le stesura proposta dal Parlamento è stata giudicata inapplicabile poiché all'atto del controllo all'importazione è impossibile stabilire con certezza che i residui rilevati derivano da una somministrazione illegale. Il Consiglio ha cionondimeno accettato alcuni miglioramenti di carattere redazionale per rendere più chiara la clausola di libera circolazione.


10.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.