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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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Numero d'informazione |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2009/C 006/01 |
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V Avvisi |
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Corte di giustizia |
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2009/C 006/02 |
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2009/C 006/57 |
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2009/C 006/65 |
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2009/C 006/66 |
Causa T-405/08: Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — SPAR Österreichische Warenhandel/Commissione |
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2009/C 006/67 |
Causa T-424/08: Ricorso proposto il 16 settembre 2008 — Nexus Europe (Irlanda)/Commissione |
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2009/C 006/68 |
Causa T-441/08: Ricorso proposto il 26 settembre 2008 — ICO Services Ltd/Parlamento e Consiglio |
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2009/C 006/69 |
Causa T-450/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Coverpla/UAMI — Heinz-Glas (disegni o modelli) |
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2009/C 006/70 |
Causa T-452/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — DHL Aviation e DHL Hub Leipzig/Commissione |
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2009/C 006/71 |
Causa T-458/08: Ricorso proposto il 9 ottobre 2008 — Wilfer/UAMI (paletta di una chitarra) |
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2009/C 006/72 |
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2009/C 006/73 |
Causa T-467/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN) |
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2009/C 006/74 |
Causa T-468/08: Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — AES-Tisza/Commissione |
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2009/C 006/75 |
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2009/C 006/76 |
Causa T-473/08: Ricorso proposto il 28 ottobre 2008 — Apollo Group/UAMI (THINKING AHEAD) |
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2009/C 006/77 |
Causa T-477/08: Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — Mundipharma/UAMI — ALK-Abelló (AVANZALENE) |
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2009/C 006/78 |
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2009/C 006/79 |
Causa T-481/08: Ricorso presentato il 5 novembre 2008 — Alisei/Commissione |
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2009/C 006/80 |
Causa T-486/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Earle Beauty/UAMI (SUPERSKIN) |
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2009/C 006/81 |
Causa T-489/08: Ricorso presentato il 17 novembre 2008 — Power-One Italy/Commissione |
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2009/C 006/82 |
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2009/C 006/83 |
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2009/C 006/84 |
Causa T-384/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Abruzzo/Commissione |
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2009/C 006/85 |
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2009/C 006/86 |
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2009/C 006/87 |
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Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea |
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2009/C 006/88 |
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2009/C 006/89 |
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2009/C 006/90 |
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2009/C 006/91 |
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2009/C 006/92 |
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2009/C 006/93 |
Causa F-91/08: Ricorso proposto il 6 novembre 2008 — Pleijte/Commissione |
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2009/C 006/94 |
Causa F-94/08: Ricorso presentato il 19 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/1 |
(2009/C 6/01)
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu |
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-66/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientali dei progetti - Autorizzazioni concesse senza valutazione)
(2009/C 6/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Simonetti, X. Lewis, agenti, F. Louis, avocat, C. O'Daly, solicitor)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, J. Connolly e G. Simons, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka-Tamecka, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Autorizzazioni concesse senza valutazione
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato, ai sensi degli artt. 2, n. 1 e 4, nn. 2-4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, tutte le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un forte impatto ambientale e rientranti nelle categorie di progetti menzionate all'allegato II, punto 1, lett. a)-c) e f) della tale direttiva siano sottoposti ad una procedura d'autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto a tale riguardo, ai sensi degli artt. 5-10 della suddetta direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva. |
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2) |
L'Irlanda è condannata alle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
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3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Siegen — Germania) — Procedimento penale a carico di Frank Weber
(Causa C-1/07) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Sospensione temporanea della patente di guida - Revoca dell'autorizzazione alla guida - Validità di una seconda patente di guida ottenuta in un altro Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea)
(2009/C 6/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Siegen
Imputato nella causa principale
Frank Weber
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Siegen — Interpretazione dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza, sul suo territorio, di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro durante un periodo di divieto di guida anteriore alla revoca amministrativa, da parte dello Stato membro di residenza, del diritto di guidare
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all'interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla guida, anche qualora detta revoca sia stata disposta successivamente alla data di rilascio di tale patente, dal momento che quest'ultima è stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e dal momento che sia il citato provvedimento sia il provvedimento di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data di rilascio della seconda patente di guida.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 — Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-38/07 P) (1)
(Impugnazione - Sgravio dei dazi all'importazione - Decisione della Commissione - Art. 239 del codice doganale - Esistenza di una situazione particolare - Mancanza di frode - Negligenza manifesta dell'importatore)
(2009/C 6/04)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV (rappresentante: H. de Bie, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente e F. Tuytschaever, advocaat)
Oggetto
Ricorso di impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 novembre 2006, causa T-382/04, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 17 giugno 2004, REM 19/2002, che dichiara che lo sgravio dei dazi all'importazione è ingiustificato in un caso particolare
Dispositivo
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1) |
L'impugnazione è respinta. |
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2) |
La Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-46/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Art. 141 CE - Politica sociale - Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Nozione di «retribuzione» - Regime pensionistico dei dipendenti pubblici)
(2009/C 6/05)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. Fiengo e W. Ferrante, avvocati)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 141 CE — Violazione del principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Normativa nazionale che prevede per i dipendenti pubblici un'età pensionabile diversa a seconda del sesso
Dispositivo
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1) |
Mantenendo in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 141 CE. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata a sopportare le spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Jacqueline Förster/Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
(Causa C-158/07) (1)
(Libera circolazione delle persone - Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione - Borsa di mantenimento agli studi - Cittadinanza dell'Unione - Art. 12 CE - Certezza del diritto)
(2009/C 6/06)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: Jacqueline Förster
Convenuta: Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione degli artt. 12 CE e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24) e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59) — Studente cittadino di uno Stato membro giunto in un altro Stato membro per seguirvi una formazione e che contemporaneamente ha svolto un'attività subordinata in tale Stato membro, ma che nel frattempo ha cessato le sue attività lavorative
Dispositivo
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1) |
Uno studente che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale non può basarsi sull'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, al fine di ottenere una borsa di mantenimento. |
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2) |
Uno studente cittadino di uno Stato membro, il quale si è recato in un altro Stato membro per motivi di studio, può invocare l'art. 12, primo comma, CE, al fine di ottenere una borsa di mantenimento una volta che ha soggiornato per un certo periodo nello Stato membro ospitante. L'art. 12, primo comma, CE, non osta all'applicazione, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, di una condizione di precedente residenza di cinque anni. |
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3) |
In circostanze come quelle della causa principale, il diritto comunitario, in particolare il principio di certezza del diritto, non osta all'applicazione di una condizione relativa alla residenza, che sottopone il diritto ad una borsa di mantenimento per gli studenti provenienti da altri Stati membri al compimento di periodi di residenza, precedenti all'inserimento di tale condizione. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd
(Causa C-209/07) (1)
(Concorrenza - Art. 81, n. 1, CE - Nozione di «accordo che ha per oggetto di restringere la concorrenza» - Accordo finalizzato alla riduzione di una sovraccapacità di produzione - Carni bovine)
(2009/C 6/07)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: The Competition Authority
Convenute: Beef Industry Development Society Ltd, Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione dell'art. 81, n. 1, CE — Misure che limitano o controllano la produzione — Questione dell'inclusione di un accordo avente per effetto una riduzione puntuale della capacità strutturale
Dispositivo
Un accordo avente caratteristiche identiche o simili a quelle dell'accordo tipo concluso tra le dieci principali imprese trasformatrici di carni bovine in Irlanda, membri della Beef Industry Development Society Ltd, e che prevede in particolare una riduzione delle capacità di trasformazione dell'ordine del 25 %, ha per oggetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-214/07) (1)
(Aiuti di Stato - Regime di aiuti - Incompatibilità con il mercato comune - Esecuzione della decisione - Recupero degli aiuti messi a disposizione - Impossibilità assoluta di esecuzione)
(2009/C 6/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. C. Giolito, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: sig. G. de Bergues, sig.ra S. Ramet, sig. J.C. Gracia, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 16 dicembre 2003, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà [Aiuto di Stato C(2003) 4636, GU 2004, L 108, pag. 38] — Assenza degli adempimenti necessari per recuperare l'aiuto illegittimamente concesso — Mancanza di impossibilità assoluta di esecuzione della decisione che dispone il recupero di tale aiuto
Dispositivo
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1) |
Non avendo eseguito entro il termine impartito la decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/343/CE, concernente il regime di aiuto attuato dalla Francia per il rilevamento di imprese in difficoltà, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5 di detta decisione. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-227/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) - Artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, primo comma - Trasposizione non corretta)
(2009/C 6/09)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: E. Ośniecka-Tamecka, T. Nowakowski e M. Dowgielewicz, agenti)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Non corretta trasposizione degli artt. 4, n. 1 e 5, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7) — Normativa nazionale sulle telecomunicazioni che mediante una disposizione generale di legge fa obbligo agli operatori di reti pubbliche di telecomunicazione di negoziare in buona fede i contratti di accesso e prevede che l'autorità nazionale di regolamentazione possa, se le parti non pervengono ad un accordo e su domanda di una di queste, emettere una decisione sostitutiva del contratto tra le parti
Dispositivo
|
1) |
Non avendo correttamente trasposto l'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Polonia sopportano ciascuna le proprie spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Coditel Brabant SPRL/Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale
(Causa C-324/07) (1)
(Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Concessioni di servizi pubblici - Concessione relativa alla gestione di una rete comunale di teledistribuzione - Assegnazione da parte di un comune ad una società cooperativa intercomunale - Obbligo di trasparenza - Presupposti - Esercizio, da parte dell'autorità concedente sull'ente concessionario, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi)
(2009/C 6/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Coditel Brabant SPRL
Convenute: Commune d'Uccle, Région de Bruxelles-Capitale
Alla presenza di: Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutélé)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Belgio) — Interpretazione dei principi fondamentali del diritto comunitario primario (principi di non discriminazione e di trasparenza) nonché delle eccezioni a tali principi nel settore delle concessioni di pubblico servizio — Concessione per la gestione di una rete comunale di teledistribuzione — Necessità di fare appello alla concorrenza fatti salvi i casi in cui l'autorità concedente esercita, sul concessionario, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e/o il concessionario realizzi la parte essenziale della sua attività assieme all'autorità che la detiene
Dispositivo
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1) |
Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l'obbligo di trasparenza che ne discende non ostano a che un'autorità pubblica assegni, senza bandire una gara d'appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, dal momento che dette autorità pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con dette autorità pubbliche. |
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2) |
Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio dei fatti rispetto al margine di autonomia di cui fruisce la società in causa, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, ove le decisioni relative alle attività di una società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statutari di detta società composti di rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato su tali decisioni dalle autorità pubbliche in parola può essere considerato tale da consentire loro di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi. |
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3) |
Qualora un'autorità pubblica si associ ad una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità associate a detta società esercitano su quest'ultima, per poter essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente dalle stesse, deliberando, eventualmente, a maggioranza. |
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10.1.2009 |
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C 6/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financien/Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
(Causa C-375/07) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Validità di un regolamento di classificazione - Interpretazione dell'allegato del regolamento (CE) n. 1196/97 - Artt. 220 e 239 del codice doganale - Artt. 871 e 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Fogli essiccati composti di farina di riso, sale e acqua - Classificazione doganale - Recupero di dazi all'importazione - Procedura di sgravio - Errore riconoscibile delle autorità doganali - Negligenza manifesta dell'importatore)
(2009/C 6/11)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Financien
Convenuta: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'allegato del regolamento CE della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 170, pag. 13), dell'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) come modificato con regolamento CE della Commissione 29 luglio 1998 n. 167 (GU L 212, pag. 18) e dell'art. 871, n. 1 del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Foglie essiccate composte di farina di riso, sale e acqua — Classificazione doganale sotto la voce 1905 della NC — Recupero a posteriori dei dazi doganali — Errore delle autorità doganali che non ha potuto essere «ragionevolmente rilevato dal debitore d'imposta» — Obbligo di adire la Commissione
Dispositivo
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1) |
I fogli preparati con farina di riso, sale e acqua, che sono essiccati, ma non sottoposti ad alcun trattamento termico, rientrano nella sottovoce 1905 90 20 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 agosto 1997, n. 1624. |
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2) |
L'esame della questione sollevata non ha posto in luce alcun elemento di natura tale da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1196, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata. |
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3) |
Qualora una domanda di sgravio ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione contenente valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell'art. 249 CE tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all'art. 220 del predetto regolamento. Se, nel termine previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, l'importatore ha proposto un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 239 del predetto regolamento, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all'emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per una valutazione di validità. |
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10.1.2009 |
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C 6/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Efrosyni Alexiadou
(Causa C-436/07 P) (1)
(Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto relativo a un progetto di sviluppo di una tecnologia per la produzione di pellami impermeabili - Rimborso di somme anticipate - Interessi)
(2009/C 6/12)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)
Altra parte nel procedimento: Efrosyni Alexiadou (rappresentanti: avv.ti Ch. Matellas e E. Alexiadou, dikigoros)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-312/05, Commissione/Alexiadou, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso, fondato su una clausola compromissoria, volto ad ottenere la condanna della convenuta a rimborsare l'anticipo versato dalla Commissione nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un progetto di sviluppo di una tecnologia destinata alla produzione di pellami impermeabili (contratto G1ST-CT-2002-50227)
Dispositivo
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1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T-312/05, Commissione/Alexiadou, è annullata. |
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2) |
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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10.1.2009 |
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C 6/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-437/07) (1)
(«Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Progettazione e realizzazione di una tramvia municipale - Appalto pubblico di lavori - Attribuzione tramite una procedura diretta all'attribuzione di una concessione di lavori pubblici - Violazione della direttiva 93/37»)
(2009/C 6/13)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia e G. Fiengo, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE e degli artt. 7 e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione — Lavori pubblici realizzati tramite una «finanza di progetto»
Dispositivo
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1) |
Avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico di massa in tale città attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Bordeaux — Francia) — Foselev Sud-Ouest SARL/Administration des douanes et droits indirects
(Causa C-18/08) (1)
(Tassa sugli autoveicoli - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Art. 6, n. 2, lett. b) - Decisione della Commissione che approva un'esenzione - Assenza di effetto diretto)
(2009/C 6/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Bordeaux
Parti
Ricorrente: Foselev Sud-Ouest SARL
Convenuta: Administration des douanes et droits indirects
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'instance de Bordeaux (Francia) — Interpretazione della decisione della Commissione 20 giugno 2005, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 158, pag. 23) — Effetto diretto della detta decisione oppure, trattandosi di una decisione di abilitazione, necessità di una misura nazionale di recepimento
Dispositivo
La decisione della Commissione 20 giugno 2005, 2005/449/CE, relativa ad una richiesta di esenzione della tassa sugli autoveicoli presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, non può essere fatta valere da un singolo nei confronti della Repubblica francese, destinataria di tale decisione, per ottenere il beneficio dell'esenzione autorizzata da quest'ultima a partire dalla notifica o dalla pubblicazione della medesima.
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C 6/9 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-94/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Impieghi di capitano e di primo ufficiale - Clausola di nazionalità)
(2009/C 6/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e L. Lozano Palacios, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 39 CE — Requisito della cittadinanza spagnola per l'esercizio della professione di capitano e di primo ufficiale su talune imbarcazioni battenti bandiera spagnola — Incompatibilità con il diritto comunitario
Dispositivo
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1) |
Mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza spagnola per esercitare la professione di capitano e di primo ufficiale su tutte le imbarcazioni battenti bandiera spagnola, ad eccezione delle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate, che trasportano carichi o meno di 100 passeggeri e che operano esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui il Regno di Spagna esercita sovranità, diritti sovrani o giurisdizione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, in particolare ai sensi dell'art. 39 CE. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/9 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Lancôme parfums et beauté & Cie SNC avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione) 8 luglio 2008 nella causa T-160/07, Lancôme/UAMI — CMS Hasche Sigle
(Causa C-408/08 P)
(2009/C 6/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CMS Hasche Sigle
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 nella causa T-160/07; |
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— |
respingere in quanto infondato il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio 21 dicembre 2005 nella causa 892 C concernente la registrazione del marchio comunitario n. 2965804 COLOR EDITION, per carenza di legittimazione attiva del richiedente ovvero, alternativamente, per mancanza di impedimenti assoluti alla registrazione; |
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— |
condannare l'Ufficio alle spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte; |
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— |
condannare CMS Hasche Sigle alle spese sostenute nel contesto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca due motivi a sostegno del ricorso.
Con il primo motivo, che si articola in due capi, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione dell'art. 55, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1).
L'errore consisterebbe nella conferma della legittimazione attiva riconosciuta allo studio legale CMS Hasche Sigle nel procedimento avviato dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), quindi dinanzi al Tribunale. Tale parte, infatti, non avrebbe dimostrato il proprio interesse economico effettivo o potenziale, il solo che potrebbe giustificare che uno studio legale, agendo in nome proprio, sia dotato della legittimazione processuale per chiedere l'annullamento della registrazione di un marchio di cosmetici. Orbene, il diritto comunitario non conoscerebbe i ricorsi proposti in mancanza di interesse personale o economico proprio (actio popularis).
Secondo la ricorrente, riconoscere che un avvocato possa formare, in nome proprio, una domanda di radiazione di un marchio sarebbe, in ogni caso, incompatibile con il profilo professionale dell'avvocato, in quanto collaboratore di giustizia.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il marchio COLOR EDITION sarebbe percepito come descrittivo e sarebbe ricompreso, di conseguenza, nell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94. Tale interpretazione sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte relativa agli elementi costitutivi della nozione di marchio descrittivo. Il fatto di poter dedurre da un marchio i prodotti designati e le loro caratteristiche non costituirebbe, infatti, un criterio sufficiente. Occorrerebbe verificare se i termini scelti, presi sia isolatamente sia congiuntamente, siano noti e abituali nel linguaggio corrente del pubblico interessato.
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C 6/10 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-442/08)
(2009/C 6/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Kotschy, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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— |
Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), ovvero in forza del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (2), nella parte in cui:
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— |
Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A decorrere dal 1994 venivano importati dalla Germania in Ungheria autoveicoli nell'ambito del trattamento tariffario preferenziale istituito con l'accordo europeo tra la Comunità europea e l'Ungheria. Con comunicazione di mutua assistenza del 26 giugno 1998, l'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (in prosieguo: l'«OLAF») informava gli Stati membri che le autorità ungheresi, dopo aver proceduto a controlli a posteriori, avevano ritenuto invalide le dichiarazioni di origine per 58 006 veicoli (di cui 19 123 provenienti dalla Germania). Con successiva comunicazione, la cui versione inglese veniva inviata alle autorità tedesche il 13 luglio 1998 e la relativa traduzione tedesca il 18 agosto seguente, l'OLAF trasmetteva i documenti e i dati relativi a tale comunicazione di mutua assistenza, tra i quali, segnatamente, la lettera del 26 maggio 1998 con la quale le autorità ungheresi avevano informato l'OLAF in merito ai risultati dei controlli a posteriori ed aveva fatto presente che il costruttore ungherese aveva impugnato le decisioni delle autorità medesime dinanzi all'autorità giudiziaria ungherese. Con nuova comunicazione di mutua assistenza del 27 ottobre 1999, l'OLAF informava gli Stati membri in merito ai risultati di tale procedimento giudiziario. Il riesame delle dichiarazioni di origine, divenuto necessario a seguito della decisione dell'autorità giudiziaria ungherese, aveva condotto alla conferma dell'invalidità delle dichiarazioni di origine per 30 771 veicoli.
Dai risultati di una missione di controllo delle risorse proprie, effettuato dalla Commissione in Germania, e dalle informazioni delle autorità tedesche emergeva che queste ultime avevano lasciato cadere in prescrizione dazi doganali in ragione di 408 735,53 EUR sull'importazione di veicoli in ordine ai quali era stata confermata l'invalidità delle dichiarazioni di origine, anche a seguito del riesame conseguente alla decisione dell'autorità giudiziaria ungherese. Se è pur vero che le autorità tedesche hanno versato, su domanda della Commissione, le risorse proprie dovute a titolo di crediti doganali prescritti in data 31 ottobre 2005, vale a dire a seguito della scadenza del temine previsto dal regolamento n. 1552/89 (ovvero dal regolamento n. 1150/2000), esse si sono tuttavia rifiutate di versare gli interessi di mora dovuti a seguito del tardivo versamento delle dette risorse proprie.
La Commissione fonda il presente ricorso su due principali censure, da un lato, il tardivo versamento delle risorse proprie e, dall'altro, il rifiuto di versamento degli interessi di mora ivi afferenti. Infatti, a parere della Commissione, quanto meno a partire dal 18 agosto 1998 (data della comunicazione dell'ultima versione linguistica dei documenti dati relativi alla comunicazione della mutua assistenza del 26 luglio 1998), tutti gli Stati membri erano in grado di individuare i debitori dei dazi doganali, nonché di determinare gli importi dovuti, e avrebbero quindi dovuto, quanto meno a decorrere da tale data, prendere le misure necessarie ai fini del recupero a posteriori degli importi dei dazi di cui trattasi, nonché ai fini dell'accertamento delle risorse proprie corrispondenti e provvedere al loro versamento. Considerando un termine ragionevole di 3 mesi per l'attuazione di tali misure, la Commissione ritiene che gli Stati membri rimasti inerti debbano rispondere per i dazi doganali prescritti a decorrere dal 18 novembre 1998.
Quanto alla prima censura della Commissione, relativa al tardivo versamento delle risorse proprie, dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1552/89 (ovvero del regolamento n. 1150/2000, nonché dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie e ciò a prescindere dal fatto che gli importi dei dazi doganali siano stati contabilizzati o meno ovvero a prescindere dal fatto che i relativi importi abbiano potuto essere recuperati o meno presso il relativo debitore. In linea di principio, il sorgere di un debito doganale fa parimenti sorgere il diritto per le Comunità al versamento delle tradizionali risorse proprie corrispondenti, anche quando non siano stati effettuati né la registrazione contabile degli importi dei dazi né il loro prelievo a posteriori presso il debitore. Il momento in cui sorge l'obbligo di accertare le risorse proprie dipende dal momento in cui le autorità doganali nazionali sono in grado di calcolare l'importo delle risorse proprie risultanti da un debito doganale e di individuare il relativo debitore.
Nel caso in cui le merci siano state importate con dichiarazioni di origine dichiarate invalide a seguito di un controllo a posteriori, la condotta delle autorità doganali degli Stati membri non può essere stabilita sulla base della relativa normativa dello Stato terzo interessato. Atteso che nemmeno il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e l'Ungheria contiene disposizioni in tale senso, occorre ricercare in altre fonti del diritto comunitario gli obblighi di condotta per gli Stati in caso di comunicazione di risultati di controllo a posteriori che mettano in dubbio la provenienza delle merci. In tal senso, l'art. 78, n. 3, del regolamento n. 2913/92 prevede che le autorità doganali degli Stati membri prendano le misure necessarie per ristabilire la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono. Il detto regolamento impone parimenti agli Stati membri di procedere nel più breve termine possibile alla riscossione del credito doganale, e ciò con riguardo sia alla prima fase di tale procedimento, consistente nella registrazione contabile dei dazi doganali, sia con riguardo alla fase di recupero nei confronti del debitore.
Inoltre, a termini dell'art. 244 del regolamento n. 2913/92, la proposizione di azione giudiziaria avverso una decisione adottata dalle autorità doganali degli Stati membri non è sospensiva dell'esecutività della medesima, salvo casi eccezionali. L'eventuale sospensione dell'esecuzione è subordinata, in linea generale, al deposito di una garanzia. Conseguentemente, a parere della Commissione, quando il sorgere del credito doganale risulti dalla dichiarazione di invalidità delle dichiarazioni d'origine, a seguito di un controllo a posteriori, la proposizione di un'azione giudiziaria non può impedire il recupero (a posteriori) dei dazi. Considerato che le merci sono state già importate nella Comunità e che il procedimento giudiziario può durare anni, la sospensione dell'esecuzione potrebbe pregiudicare in modo considerevole il recupero del credito doganale in caso di rigetto dell'azione.
Infine, quanto alla seconda censura della Commissione, relativa al rifiuto di versamento degli interessi di mora, dall'art. 11 del regolamento n. 1552/89 ovvero dal regolamento n. 1150/2000, nonché dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri sono tenuti al versamento di tali interessi, anche in caso di omesso accertamento di risorse proprie. Nella specie, l'importo delle risorse proprie controverso avrebbe dovuto essere versato non oltre il termine di due mesi successivi al 18 novembre 1998, vale a dire il primo giorno lavorativo successivo al giorno 19 di tale mese (ossia il 20 gennaio 1999). Tuttavia, poiché le autorità tedesche vi hanno provveduto solamente in data 31 ottobre 2005, la Repubblica federale di Germania è in mora ed è conseguentemente tenuta al versamento dei relativi interessi.
(1) GU L 155, pag. 1.
(2) GU L 130, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/11 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-443/08)
(2009/C 6/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire in modo corretto l'art. 2, punti 3 e 4 e l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), per quanto riguarda la definizione delle nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale» e gli obblighi applicabili agli impianti esistenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che le nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale», quali definite dall'art. 2, punti 3 e 4, della direttiva 1999/13/CE, sono indispensabili per assicurare un'applicazione armonizzata ed efficace della suddetta direttiva in quanto precisano gli obblighi applicabili a talune categorie di impianti industriali contemplati dalla direttiva. Orbene, il recepimento della direttiva nell'ordinamento francese comporterebbe, a tal riguardo, numerose lacune, poiché la convenuta non avrebbe dato alcuna definizione della nozione di «piccolo impianto», mentre la sua definizione della nozione di «modifica sostanziale» non terrebbe conto delle soglie di aumento delle emissioni di composti organici volatili, superate le quali una modifica dell'impianto deve essere considerata sostanziale.
La ricorrente deplora anche la mancanza di precisione e di chiarezza relativamente all'attuazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva in merito agli obblighi applicabili alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti. Essendo le norme relative agli impianti nuovi più rigide rispetto a quelle applicabili ai vecchi impianti, occorrerebbe, infatti, stabilire una normativa più chiara anche nel caso in cui un impianto esistente subisce modifiche importanti, al fine di garantire l'effetto utile della direttiva, intesa a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente.
(1) GU L 85, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven il 13 ottobre 2008 — G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-449/08)
(2009/C 6/19)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: G. Elbertsen
Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 (1), debba essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato membro un margine per fissare un importo di riferimento di 0 EUR e non assegnare diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come descritta all'art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795 (2). |
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2) |
In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione come l'art. 17, n. 1, lett. b), della normativa GLB di sostegno al reddito 2006, ai sensi della quale da un aumento dell'importo dei pagamenti supplementari che si produce per effetto di un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un importo di 500 EUR, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale. |
(1) Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 ottobre 2008 — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Causa C-451/08)
(2009/C 6/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helmut Müller GmbH
Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se ai fini della sussistenza di un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) occorra che l'opera, intesa in senso oggettivo o materiale, sia acquisita dall'amministrazione aggiudicatrice e costituisca per essa un vantaggio economico diretto. |
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2) |
Nel caso in cui la definizione dell'appalto pubblico di lavori di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, non consenta di prescindere dall'elemento dell'acquisizione: se, nell'ambito della seconda variante di tale disposizione, debba ammettersi che si ha un'acquisizione allorché per l'amministrazione aggiudicatrice i lavori siano funzionali al soddisfacimento di un determinato scopo pubblico (per esempio, contribuiscono allo sviluppo urbanistico di una frazione comunale) e dall'appalto scaturisca per l'amministrazione aggiudicatrice l'onere di assicurare che lo scopo pubblico sia raggiunto e che l'opera permanga in futuro al servizio di tale scopo. |
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3) |
Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella prima e seconda variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi direttamente o indirettamente all'esecuzione delle opere, e, eventualmente, che si tratti di un obbligo giuridicamente esigibile. |
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4) |
Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella terza variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi all'esecuzione di opere oppure che queste ultime costituiscano l'oggetto dell'appalto. |
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5) |
Se rientrino nella nozione di appalto pubblico di lavori di cui alla terza variante dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE gli appalti attraverso i quali, tramite le esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere garantito che l'opera realizzanda sia al servizio di uno scopo pubblico, e attraverso i quali viene conferita all'aggiudicatrice (in forza di una clausola contrattuale) la facoltà di assicurare (nel proprio interesse indiretto) la destinazione pubblica dell'opera. |
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6) |
Se la condizione delle «esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice» di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 sia soddisfatta quando i lavori devono essere eseguiti conformemente a progetti esaminati ed approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. |
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7) |
Se debba escludersi la sussistenza di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18 qualora il concessionario sia proprietario dell'immobile sul quale l'opera deve essere, è stata, o sarà, realizzata, oppure qualora la concessione di lavori venga rilasciata a tempo indeterminato. |
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8) |
Se la direttiva 2004/18 debba applicarsi — con il conseguente obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di indire una gara — anche nel caso in cui la cessione di un immobile ad opera di un terzo e l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori avvengono in forma differita, qualora al momento della stipulazione del negozio giuridico concernente l'immobile l'appalto pubblico di lavori non sia stato ancora aggiudicato, ma l'amministrazione aggiudicatrice si sia già prefissata l'obiettivo di aggiudicare tale appalto. |
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9) |
Se due negozi giuridici, aventi ad oggetto rispettivamente la cessione di beni immobili e un appalto pubblico di lavori, che sono distinti tra loro, eppure connessi, debbano essere valutati come un insieme unitario dal punto di vista della normativa sugli appalti nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cessione di beni immobili, l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori fosse già prevista, e le parti contraenti avessero consapevolmente messo in atto una stretta connessione tra i contratti dal punto di vista materiale, e, eventualmente, temporale (v. sul punto sentenza della Corte di giustizia 10 novembre 2005, causa C-29/04, detta «Stadt Mödling»). |
(1) GU L 134, pag. 114.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spagna) il 16 ottobre 2008 — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.
(Causa C-452/08)
(2009/C 6/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Parti
Ricorrente: Emilia Flores Fanega
Altre parti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Bolumburu S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la clausola 2, n. 6, della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE (1), debba essere interpretata nel senso che il rispetto dei diritti in via di acquisizione giunge a comprendere una pensione vitalizia per invalidità permanente totale allo svolgimento della professione abituale, emersa nel periodo di fruizione di un permesso parentale della durata di un anno nella modalità di riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, conseguente a malattia professionale contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'impresa che concede il permesso e manifestatasi nel periodo di fruizione di tale permesso, tenendo conto del fatto che la copertura della prestazione spetta alla previdenza sociale in surrogazione del datore di lavoro, in forza dell'assicurazione obbligatoria per i casi derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il citato paragrafo debba interpretarsi nel senso che la garanzia ch'esso prevede risulta violata da una norma nazionale che, nel fissare l'importo della pensione di invalidità permanente per malattia professionale, prende in considerazione la retribuzione percepita dal lavoratore interessato e i contributi effettivamente versati a fronte della stessa nei dodici mesi antecedenti all'evento lesivo, per la maggior parte dei quali egli fruiva del citato permesso con un orario, una retribuzione e una base contributiva ridotta, senza prevedere alcun fattore correttivo che consenta di assicurare l'adempimento della finalità perseguita dalla norma comunitaria. |
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3) |
In ogni caso, e indipendentemente dal tenore delle risposte alle precedenti questioni, se il n. 8 della summenzionata clausola della direttiva, nonché il n. 2 della clausola 4 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che le obbligazioni e gli orientamenti che stabiliscono sono incompatibili con una regola di calcolo come quella descritta. |
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4) |
Indipendentemente dalla risposta alle questioni precedenti se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale in combinato disposto con l'art. 5, debba essere interpretato nel senso che la parità di trattamento nel calcolo delle prestazioni osta a una modalità di calcolo come quella di cui trattasi, tenuto conto che, secondo i dati statistici, sono le lavoratrici donne ad avvalersi in modo preponderante della modalità di congedo parentale indicato. |
(1) Concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/14 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-468/08)
(2009/C 6/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) e, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di predetta direttiva. |
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— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva 2005/36/CE è scaduto il 20 ottobre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per attuare la direttiva, ovvero, ad ogni modo, essa non le aveva comunicate alla Commissione.
(1) GU L 255, pag. 22.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/14 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Belgio
(Causa C-469/08)
(2009/C 6/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)
Convenuto: Regno di Belgio
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che il Regno di Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) e, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della predetta direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per recepire la direttiva 2005/36/CE è scaduto il 20 ottobre 2007. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per attuare la direttiva, ovvero, in ogni caso, non le aveva comunicate alla Commissione.
(1) GU L 255, pag. 22.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Arnhem (Paesi Bassi) il 3 novembre 2008 — K. van Dijk/Gemeente Kampen
(Causa C-470/08)
(2009/C 6/24)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Arnhem.
Parti
Ricorrente: Kornelis van Dijk.
Convenuto: Gemeente Kampen.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'affittuario, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 (1) e 795/2004 (2), oppure in forza dei principi generali del diritto comunitario, e segnatamente del principio del divieto di arricchimento senza causa, in mancanza di disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto, alla scadenza del contratto di affitto, a trasferire al locatore il fondo locato, compresi i diritti all'aiuto su esso maturati o ad esso connessi. |
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se il locatore, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004, oppure in forza dei principi generali del diritto comunitario, e segnatamente del principio del divieto di arricchimento senza causa, in mancanza di disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto a corrispondere all'affittuario un corrispettivo per i diritti all'aiuto ad esso trasferiti, e, in tal caso, se il locatore debba rimborsare il valore integrale di siffatti diritti, o solo una parte di tale valore e, in tal caso, quale parte. |
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3) |
In caso di soluzione negativa della prima questione: se l'affittuario, in virtù dei regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004, oppure in forza dei principi generali del diritto comunitario, e segnatamente del principio del divieto di arricchimento senza causa, in mancanza di disposizioni nazionali al riguardo, sia tenuto a corrispondere al locatore un corrispettivo per i diritti all'aiuto che continuano a spettargli e, in tal caso, se l'affittuario debba rimborsare il valore integrale di siffatti diritti, o solo una parte di tale valore e, in tal caso, quale parte. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluniregimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141,pag. 1).
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/15 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-490/08)
(2009/C 6/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che il Regno del Belgio, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (1), e comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva; |
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— |
condannare Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l'attuazione della direttiva 2005/68/CE è scaduto il 10 dicembre 2007. Inoltre, alla data del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le necessarie misure di attuazione o, comunque, non le aveva ancora comunicate alla Commissione.
(1) GU L 323, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/16 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-493/08)
(2009/C 6/26)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: Iro Dimitriou e P. Dejmek)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 19, primo comma, di detta direttiva; |
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— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 15 dicembre 2007.
(1) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/16 |
Ricorso presentato il 19 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-500/08)
(2009/C 6/27)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Erlbacher e E. Vesco, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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— |
Dichiarare che, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2005/94/CE (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva stessa. |
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— |
Condannare la Repubblica italiana alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1o luglio 2007.
(1) GU L 10, pag. 16.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/17 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-502/08)
(2009/C 6/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (1), e in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 45 di detta direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/60/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 15 dicembre 2007.
(1) GU L 309, pag. 15.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/17 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-503/08)
(2009/C 6/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (1), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 19 di detta direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/56/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 15 dicembre 2007.
(1) GU L 310, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/17 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-504/08)
(2009/C 6/30)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (1), e in ogni caso non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 5 di detta direttiva; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/70/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 15 dicembre 2007.
(1) GU L 214, pag. 29.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente della Corte 26 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-187/06) (1)
(2009/C 6/31)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte 8 ottobre 2008 — Cain Cellars, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-508/07 P) (1)
(2009/C 6/32)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente della Corte 3 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-11/08) (1)
(2009/C 6/33)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Estonia
(Causa C-68/08) (1)
(2009/C 6/34)
Lingua processuale: l'estone
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente dell'Ottava Sezione della Corte 14 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-71/08) (1)
(2009/C 6/35)
Lingua processuale: il ceco
Il presidente dell'Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/18 |
Ordinanza del presidente della Corte 28 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Ungheria
(Causa C-270/08) (1)
(2009/C 6/36)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/19 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Shaker/UAMI — Limiñana y Botella, SL (Limoncello della Costiera Amalfitana Shaker
(Causa T-7/04) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Impugnazione - Rinvio da parte della Corte)
(2009/C 6/37)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Shaker di L. Laudato & C. Sas (Vietri sul Mare) (rappresentante: F. Sciandone, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e P. Bullock, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Limiñana y Botella, SL (Monforte del Cid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Shaker di L. Laudato & C. Sas è condannata alla totalità delle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/19 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2008 — Italia/Commissione
(Causa T-224/04) (1)
(«FEAOG - Sezione “Garanzia’ - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Aiuti alla trasformazione di pomodori e alla produzione d'olio d'oliva»)
(2009/C 6/38)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Visaggio e C. Cattabriga, agents)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 luglio 2003, 2003/536/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia agricola (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 184, pag. 42), nella misura in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana negli esercizi finanziari 1999-2002
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/20 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2008 — SPM/Consiglio e Commissione
(Causa T-128/05) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP nel territorio dell'Unione europea - Comportamento lecito o illecito - Danno asseritamente subito da un produttore ACP indipendente»)
(2009/C 6/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (Douala, Camerun) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. Soler Couteaux e S. Cahn, poi avv.ti S. Cahn, B. Doré e A. Farache)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, M. Balta e A. Westerhof Löfflerova, agenti) e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e L. Visaggio, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, fondato, in via principale, sul comportamento illecito del Consiglio e della Commissione nel contesto dell'istituzione della normativa relativa all'importazione delle banane nella Comunità e, in subordine, sulla responsabilità della Comunità in assenza di comportamento illecito di tali due istituzioni
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/20 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2008 — Italia/Commissione
(Causa T-185/05) (1)
(«Regime linguistico - Modalità di applicazione in materia di assunzione nella funzione pubblica dell'Unione europea - Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE - Ricorso proposto da uno Stato membro diretto, da una parte, contro la decisione della Commissione di pubblicare gli avvisi di posto vacante per i posti di inquadramento superiore in tedesco, francese e inglese e, dall'altra, contro l'avviso di posto vacante della Commissione, pubblicato nelle suddette tre lingue, al fine di assegnare il posto di direttore generale all'OLAF - Ricevibilità - Termini di ricorso - Atti impugnabili - Motivazione - Artt. 12 CE, 230 CE e 290 CE - Regolamento n. 1 - Artt. 1 quinquies e 27 dello Statuto - Principio di non discriminazione»)
(2009/C 6/40)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentanti: I. Braguglia e M. Fiorilli, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Cimaglia e P. Aalto, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: F. Díez Moreno, abogado del Estado); Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente E. Balode-Buraka, poi L. Ostrovska, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione adottata dalla Commissione nel corso della sua 1678a riunione del 10 novembre 2004, in base alla quale gli avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tedesco, inglese e francese, e ciò per un periodo che avrebbe avuto termine, in linea di principio, il 1o gennaio 2007 e, dall'altro, dell'avviso di posto vacante COM/2005/335 per il posto di Direttore generale (grado A* 15/A* 16) dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato dalla Commissione il 9 febbraio 2005 (GU C 34 A, pag. 3).
Dispositivo
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1) |
La decisione adottata dalla Commissione nel corso della sua 1678a riunione del 10 novembre 2004, in base alla quale gli avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tedesco, inglese e francese, per un periodo che avrebbe avuto termine il 1o gennaio 2007, è annullata. |
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2) |
L'avviso di posto vacante COM/2005/335 per il posto di Direttore generale (grado A*15/A*16) dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato dalla Commissione il 9 febbraio 2005 (GU C 34 A, pag. 3), è annullato. |
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3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Nalocebar/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri)
(Causa T-210/05) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Limoncello di Capri - Marchio nazionale denominativo anteriore LIMONCHELO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2009/C 6/41)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Nalocebar — Consultores e Serviços, Lda (São Pedro, Portogallo) (rappresentanti: G. Pasquarella e R. Pasquarella, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente M. Capostagno, successivamente O. Montalto, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Limiñana y Botella, SL (Monforte del Cid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2005 (procedimento R 646/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Nalocebar — Consultores e Serviços, Lda
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Nalocebar — Consultores e Serviços, Lda è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Grecia/Commissione
(Causa T-404/05) (1)
(Fondi di coesione - Aeroporto internazionale di Atene - Riduzione del contributo finanziario - Principio di proporzionalità)
(2009/C 6/42)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Tassopoulou, agente, assistita dagli avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas).
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e a Weimar, agenti)
Oggetto
Domanda d'annullamento della decisione della Commissione 1o settembre 2005, C(2005) 3243 def., recante riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, (nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata) con decisione della Commissione 24 maggio 1996, C(96) 1356 def.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Schräder/UCVV (SUMCOL 01)
(Causa T-187/06) (1)
(«Privativa comunitaria dei ritrovati vegetali - Varietà vegetale SUMCOL 01 - Rigetto della domanda di privativa comunitaria - Assenza di carattere distintivo della varietà candidata»)
(2009/C 6/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania), (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Leidereiter, W.-A. Schmidt e I. Memmler, successivamente avv.ti T. Leidereiter e W.-A. Schmidt)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: B. Kiewiet e M. Ekvad, agenti, assistiti dall'avv. G. Schohe)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 2 maggio 2006 (caso A 003/2004), riguardante una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà vegetale SUMCOL 01
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ralf Schräder è condannato alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI)
(Causa T-269/06) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo RAUTARUUKKI - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Offerta di prova»)
(2009/C 6/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Rautaruukki Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: avv. P. Hagman)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Laitinen, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 luglio 2006 (procedimento R 48/2006-4) relativa alla registrazione del marchio denominativo RAUTARUUKKI come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Rautaruukki Oyj è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Lego Juris/UAMI
(Causa T-270/06) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Mattoncino Lego rosso - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 - Offerte di prova)
(2009/C 6/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mega Brands, Inc. (Montreal, Canada) (rappresentanti: P. Cappuyns e C. De Meyer, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'UAMI 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004-G), relativa a un procedimento di nullità tra la Mega Brand, Inc. e la Lego Juris A/S
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Lego Juris A/S è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Ercros/UAMI — Degussa (TAI CROS)
(Causa T-315/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo TAI CROS - Marchi nazionali denominativi anteriori CROS, SOCIEDAD ANÓNIMA CROS ed ERCROS - Marchi nazionali figurativi anteriori CROS - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ercros, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. R. Thierie)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Degussa GmbH, già Degussa AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Schäffler)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 settembre 2006 (procedimento R 29/2006-1), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la Ercros, SA e la Degussa GmbH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Ercros, SA è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Commissione/Premium
(Causa T-316/06) (1)
(«Clausola compromissoria - Contratti conclusi nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie dell'informazione - Rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Comunità - Interessi di mora»)
(2009/C 6/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti, agente, assistito dagli avv.ti J.-L. Fagnart e F. Longfils)
Convenuta: Premium SA (Le Roeulx, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Bertouille e D. Joos de ter Beerst)
Oggetto
Ricorso ai sensi dell'art. 238 CE diretto a ottenere la condanna della convenuta al rimborso di una parte dell'anticipo versato dalla Comunità, oltre agli interessi di mora, a causa dell'inosservanza di alcuni obblighi contrattuali.
Dispositivo
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1) |
La Premium SA è condannata a versare alla Commissione la somma di 57 605,74 EUR a titolo di capitale, maggiorata degli interessi di mora:
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2) |
La Premium è condannata a versare alla Commissione la somma di 30 988,74 EUR a titolo di capitale, maggiorata degli interessi di mora:
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3) |
La Premium è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-406/06) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto per la fornitura di servizi di assistenza per il sistema di registri istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE - Rigetto dell'offerta di un offerente - Decisione di aggiudicazione a un altro offerente - Manifesto errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento danni)
(2009/C 6/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Wilderspin e E. Manhaeve, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 ottobre 2006, che rigetta l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito di una gara d'appalto per la fornitura di servizi di assistenza per il sistema di registri istituito ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), il catalogo indipendente delle transazioni comunitarie (CITL), con manutenzione tecnica e assistenza agli utenti (GU 2006, S 102), così come una domanda di annullamento della decisione di assegnare l'appalto a un altro offerente e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L'Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Galderma/UAMI — Lelas (Nanolat)
(Causa T-6/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat - Marchio nazionale denominativo anteriore TANNOLACT - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Galderma SA (Cham, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Hebeis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tihomir Lelas (Zagabria, Croazia) (rappresentante: avv. H.-J. Omsels)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006-4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la Galderma SA e il sig. Tihomir Lelas.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Galderma SA è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Regno di Spagna/Commissione
(Causa T-60/07) (1)
(FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Settore dell'ortofrutta - Tutela dell'ambiente - Procedimento amministrativo)
(2009/C 6/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 355, pag. 96), in quanto esclude alcune spese effettuate dal Regno di Spagna nel settore dell'ortofrutta.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Cantieri Navali Termoli/Commissione
(Causa T-70/07) (1)
(Aiuti di Stato - Costruzione navale - Aiuti al funzionamento connessi a contratti relativi a navi - Domanda di proroga del termine di consegna di una nave di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 - Nesso di causalità tra l'evento straordinario e il ritardo)
(2009/C 6/51)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Cantieri Navali Termoli SpA (Termoli, Italia) (rappresentante: avv. B. Mammarella)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Conte e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2006, 2006/948/CE, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di Cantieri Navali Termoli SpA (GU L 383, pag. 53).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Cantieri Navali Termoli SpA è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Scil proteins/UAMI — Indena (affilene)
(Causa T-87/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo affilene - Marchio comunitario nominativo anteriore AFFILIN - Diniego relativo di registrazione - Rischio di confusione - Similitudine dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Scil proteins GmbH (Halle, Germania) (rappresentanti: V. Dalichau e I.-M. Helbig, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Indena SpA (Milano, Italia)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 gennaio 2007 (procedimento R 10/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra Scil proteins GmbH e Indena SpA.
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) 23 gennaio 2006 (Procedimento R 10/2006-2) è annullata nella parte in cui respinge l'opposizione con riguardo ai seguenti prodotti: «estratti da piante medicinali per uso nell' industria cosmetica ed alimentare, non per fini diagnostici» |
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2) |
L'UAMI è condannato alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Weiler/UAMI — IQNet Association — The International Certification Network (Q2WEB)
(Causa T-242/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario denominativo Q2WEB - Marchi comunitari denominativo anteriore QWEB e figurativo anteriore QWEB Certified Site - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dieter Weiler (Pulheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: IQNet Association — The International Certification Network (Berna, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e P. Bodenham)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 29 marzo 2007 (procedimento R 893/2005-1) relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CISQ Federazione Certificazione Italiana Sistemi di Qualità Aziendali, poi IQNet Association — The International Certification Network, e il sig. D. Weiler.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Dieter Weiler è condannato alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — ecoblue/UAMI
(Causa T-281/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Ecoblue - Marchio comunitario denominativo anteriore BLUE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ecoblue AG (Munich-Bogenhausen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 aprile 2007 (procedimento R 844/2006-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA e la ecoblue AG.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La ecoblue AG è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Commissione/B2 Test
(Causa T-317/07) (1)
(«Clausola compromissoria - Contratto concluso nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico, includente la dimostrazione, nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali (1994-1998) - Mancato rispetto del contratto - Rimborso del saldo dell'anticipo versato dalla Commissione»)
(2009/C 6/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Escobar Guerrero, agente, assistito da E. Boutier e J. Marthan, avvocati)
Convenuta: B2 Test SA (Gardanne, Francia) (rappresentante: M. Baffert, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'art. 238 CE, intesa ad ottenere la restituzione del saldo dell'anticipo versato dalla Comunità europea nell'ambito del contratto BRST-CT-98-5452, unitamente agli interessi moratori, nonché il pagamento del risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
La B2 Test SA è condannata a rimborsare alla Commissione, in via principale, la somma di 43 437,94 EUR, maggiorata degli interessi moratori al tasso legale annuo applicabile in Francia, a decorrere dal 31 luglio 2002 e fino all'integrale pagamento del debito. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La B2 Test è condannata alle spese. |
(1) GU C 269 del 10 novembre 2007.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/27 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2008 — Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe/UAMI (SURFCARD)
(Causa T-325/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SURFCARD - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere parzialmente descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe (CFCMCEE) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: P. Greffe, J. Schouman e L. Paudrat, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commisisone di ricorso dell'UAMI 14 giugno 2007 (pratica R 1130/2006-1) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SURFCARD in quanto marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 giugno 2007 (pratica R 1130/2006-1) è annullata nei limiti in cui rifiuta la registrazione in quanto marchio comunitario del segno denominativo SURFCARD per i «supporti di dati magnetici e supporti di dati ottici» di cui alla classe 9, nonché per i «servizi di carte di credito e di carte di prelievo» di cui alla classe 36 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre-Est Europe (CFCMCEE) e l'UAMI sopporteranno le loro spese. |
(1) GU C 269 del 10 novembre 2007.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2008 — Duro Sweden/UAMI (EASYCOVER)
(Causa T-346/07) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EASYCOVER - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 73 del regolamento n. 40/94)
(2009/C 6/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Duro Sweden AB (Gävle, Svezia) (rappresentante: R. Bird, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e D. Botis, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 luglio 2007 (pratica R 1065/2005-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo EASYCOVER come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 3 luglio 2007 (pratica R 1065/2005-4) è annullata per quanto riguarda i prodotti rientranti nella categoria «monumenti non metallici». |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La Duro Sweden AB sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese dell'UAMI. Quest'ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese. |
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/28 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — EOS/UAMI (PrimeCast)
(Causa T-373/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PrimeCast - Impedimenti assoluti ala registrazione - Carattere descrittivo - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)
(2009/C 6/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: EOS GmbH Electro Optical Systems (Krailling, Germania) (rappresentante: avv. M. Mentjes)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e G. Schneider, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 luglio 2007 (procedimento R 333/2005-4) relativo a una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo PrimeCast
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La EOS GmbH Electro Optical Systems è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/29 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — GretagMacbeth/UAMI (combinazione di 24 quadrati colorati)
(Causa T-400/07) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario di colore - Combinazione di 24 quadrati colorati - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)
(2009/C 6/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GretagMacbeth LLC (New Windsor, New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. J. Weiser)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 agosto 2007 (caso R 30/2007-4), relativa ad una domanda di registrazione di un segno di colore, composto da 24 quadrati colorati, come marchio comunitario
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La GretagMacbeth LLC è condannata alle spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/29 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2008 — Lemaître Sécurité/Commissione
(Causa T-301/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Dumping - Importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India - Decisione della Commissione che chiude il procedimento antidumping - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità manifesta)
(2009/C 6/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lemaître Sécurité SAS (La Walck, Francia) (rappresentante: D. Bollecker, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e C. Giolito, agenti)
Parte interveniente a sostegno della ricorrente: Associazione nazionale calzaturifici italiani (Milano, Italia) (rappresentante: D. Bollecker, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 agosto 2006, 2006/582/CE, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature con puntale protettivo originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India (GU L 234, pag. 33).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile. |
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2) |
La società Lemaître Sécurité SAS sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
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3) |
L'Associazione nazionale calzaturifici italiani sopporterà le proprie spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/30 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2008 — Buzzi Unicem/Commissione
(Causa T-241/07) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dell'Italia per il periodo 2008-2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni subordinata a talune condizioni - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità»)
(2009/C 6/61)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato) (rappresentanti: avv.ti C. Vivani, M. Vellano e G. Osch)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 maggio 2007 relativa al Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica italiana per il periodo 2008-2012, a norma della direttiva del Parlamento e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione subordina la propria decisione di non sollevare obiezioni riguardo al detto Piano nazionale di assegnazione alla soppressione dell'autorizzazione, per i gestori di impianti, a mantenere una parte delle quote assegnate in caso di «chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso viene respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Buzzi Unicem SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
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10.1.2009 |
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C 6/30 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 novembre 2008 — Union nationale de l'apiculture française e a./Commissione
(Causa T-403/07) (1)
(«Ricorso di annullamento - Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Direttiva 2007/52/CE - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità»)
(2009/C 6/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Union Nationale de l'Apiculture Française (Parigi, Francia), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Utting am Ammersee, Germania), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) e Asociación Galega de Apicultura (AGA) (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentante: B. Fau, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e B. Doherty, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della direttiva della Commissione 16 agosto 2007, 2007/52/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE, ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive etoprofos, pirimifosmetile e fipronil (GU L 214, pag. 3).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Non vi è luogo a procedere quanto alle domande di intervento. |
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3) |
Union Nationale de l'Apiculture Française, Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani e Asociación Galega de Apicultura sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/31 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Transportes Evaristo Molina/Commissione
(Causa T-45/08) (1)
(«Ricorso di annullamento - Termini di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale - Asserita mancanza della legittimazione ad agire alla data della pubblicazione - Irricevibilità»)
(2009/C 6/63)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, SA (El Ejido, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, L. Ruiz Ezquerra e C. Flores Hernández)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: É. Gippini, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sunto pubblicato nella GU L 176, pag. 104), che rende vincolanti gli impegni assunti dalla Repsol CPP, adottata ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA. |
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3) |
La Transportes Evaristo Molina, SA è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione. |
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/31 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2008 — Sanatur/UAMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
(Causa T-222/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)
(2009/C 6/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sanatur GmbH (Singen, Germania) (rappresentante: avv. M. Wiume)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: avv. S. Schäffner, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Treviri, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 marzo 2008 (procedimento R 1257/2006-1) concernente un'opposizione tra la Sektkellerei Schloss Wachenheim AG e la Sanatur GmbH.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l'UAMI sono condannati a sopportare le proprie spese. |
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10.1.2009 |
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C 6/31 |
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Sacem/Commissione
(Causa T-422/08 R)
(«Provvedimento provvisorio - Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritti d'autore - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza»)
(2009/C 6/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Richiedente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: avv. H. Calvet)
Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/32 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — SPAR Österreichische Warenhandel/Commissione
(Causa T-405/08)
(2009/C 6/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SPAR Österreichische Warenhandels-AG (rappresentanti: avv.ti A.-H. Bischke, S. Brack e D. Bräunlich)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione della convenuta 23 giugno 2008; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2008, caso COMP/M.5047 — REWE/ADEG, con la quale la Commissione ha autorizzato l'acquisto del controllo esclusivo della ADEG Österreich Handelsaktiengesellschaft da parte della Billa AG, un'impresa del gruppo tedesco REWE. La ricorrente fa valere che la Commissione non avrebbe potuto autorizzare l'operazione di concentrazione, in conformità dell'art. 6, n. 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni (1), in quanto gli impegni assunti non erano sufficienti per eliminare i dubbi sotto il profilo della concorrenza a suo giudizio esistenti.
La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del proprio ricorso.
In primo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in quanto la Commissione avrebbe a torto omesso di avviare la procedura di esame principale (fase II), autorizzando per contro il progetto di concentrazione REWE/ADEG a talune condizioni nell'ambito della fase I. La Commissione non avrebbe indagato in modo sufficiente gli effetti del progetto di concentrazione sulla concorrenza ed anche a causa di ciò avrebbe trascurato di considerare i seri dubbi suscitati sotto il profilo della concorrenza dal progetto di concentrazione. Nello specifico la violazione consisterebbe nei seguenti errori manifesti di valutazione.
|
— |
La Commissione avrebbe misconosciuto gli effetti in termini di concorrenza del progetto di concentrazione sull'intero mercato austriaco, supponendo a torto la permanenza di più concorrenti e sottostimando il potenziale concorrenziale dell'ADEG. |
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— |
Essa avrebbe commesso errori nell'accertamento e nella valutazione della posizione di mercato delle parti a livello regionale e locale. |
|
— |
Gli impegni accettati dalla Commissione, essendo stati valutati sul fondamento di presupposti erronei, non sarebbero idonei ad eliminare i dubbi dal punto di vista della concorrenza. |
|
— |
La Commissione avrebbe commesso errori sia nell'indagine sia nella valutazione degli effetti in termini di concorrenza sui mercati del lavoro. |
In secondo luogo, la Commissione avrebbe disatteso formalità sostanziali nel corso della procedura di controllo della concentrazione. Essa non avrebbe rispettato i diritti della ricorrente e degli Stati membri ad essere sentiti, in quanto non avrebbe né sottoposto l'ultima offerta d'impegno delle parti ad una verifica di mercato né trasmesso la stessa agli Stati membri. Per di più, essa non avrebbe motivato la propria decisione in modo sufficiente.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24, pag. 1).
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/32 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2008 — Nexus Europe (Irlanda)/Commissione
(Causa T-424/08)
(2009/C 6/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nexus Europe (Ireland) Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: M. Noonan, barrister)
Convenuta: Commissione delle comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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— |
condannare la Commissione a versare un risarcimento danni per un ammontare di 95 418,99 EUR; |
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— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il 31 ottobre 2001 la ricorrente e la Commissione hanno concluso un contratto di «condivisione dei costi e sviluppo della ricerca», come previsto dall'allegato IV («Modalità della partecipazione finanziaria della Comunità») alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 1998, 182/1999/CE, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (1), con il quale la ricorrente, consorziata con altre parti contraenti, si è impegnata a mettere in atto il progetto MUTEIS IST-2000-30117, il cui scopo era spiegare e comprendere la diversità funzionale e spaziale dell'economia digitale europea da un punto di vista macro e locale/urbano. La ricorrente ha proposto alla Commissione di partecipare al progetto sulla base del modello dei «costi aggiuntivi» per il rimborso dei costi ammissibili del progetto. In seguito ad uno scambio di corrispondenza tra le parti, la Commissione ha informato la ricorrente che doveva provvisoriamente negare il rimborso delle spese generali e relative al personale presentate da quest'ultima e ha suggerito alla ricorrente di riconsiderare la propria partecipazione in base al modello della partecipazione totale nei costi ammissibili o della piena partecipazione con l'opzione di una somma forfettaria relativa alle spese generali. Il 30 aprile 2004 la ricorrente ha firmato un contratto modificato in base a questi termini.
In base al proprio ricorso per risarcimento danni, la ricorrente denuncia che la Commissione ha agito in assenza o di potere o abusando dei propri poteri proponendo di modificare il contratto e d'invocare l'art. 3, n. 2, dell'allegato II del contratto. La ricorrente afferma che, mentre la Commissione avrebbe potuto rifiutare di accettare il modello di costi propostole dalla ricorrente al momento della firma del contratto, nessuna disposizione del contratto autorizzava la Commissione a modificare il modello dei costi nel corso del progetto. Inoltre, la ricorrente afferma che, in mancanza di prove ragionevoli per sospettare una frode o un'irregolarità finanziaria da parte della ricorrente, la Commissione non era legittimata ad invocare l'art. 3, n. 2, dell'allegato II del contratto per giustificare l'alterazione dei termini contrattuali.
Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, violando così l'art. 1134, primo paragrafo, del codice civile belga, ai sensi del quale gli accordi conclusi legalmente hanno forza di legge tra coloro che li hanno conclusi. Secondo la ricorrente, il modello di costi concordato dalle parti al momento della firma del contratto dovrebbe prevalere per tutta la durata dello stesso e, dunque, la Commissione ha infranto il contratto richiedendo alla ricorrente di modificare il modello dei costi concordato tra le parti.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di legittimo affidamento e di buona amministrazione.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/33 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2008 — ICO Services Ltd/Parlamento e Consiglio
(Causa T-441/08)
(2009/C 6/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ICO Services Limited (Slough, Regno Unito) (rappresentante: S. Tupper, solicitor)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2008, 626/2008/CE, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), ai sensi degli artt. 230 e 231 CE; |
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— |
condannare i convenuti alle spese e disporre ogni altro provvedimento ritenuto appropriato dalla corte. |
Motivi e principali argomenti
Con il proprio ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2008, 626/2008/CE, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite («MSS») (1).
La ricorrente afferma che la decisione impugnata non fa riferimento all'esistenza di, né prende in considerazione, alcun diritto di sistema MSS pre-esistente sull'ampiezza di frequenza nello spettro 2 GHz, sia esso derivante dal regime dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) oppure dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata la priva dei diritti di proprietà dalla stessa acquisiti ai sensi del diritto internazionale e che le permettono di offrire servizi MSS in tutto il mondo senza subire interferenze illegittime. Infatti, la ricorrente afferma di essere l'unico operatore con un sistema, l'«ICO-P», che fornisce servizi MSS sulla frequenza 2 GHz. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata mira ad assegnare frequenze nella banda 2 GHz senza concedere l'opportuno riconoscimento ai diritti di ICO-P, di conseguenza gli Stati membri dell'UE si troverebbero a violare i loro obblighi riferentisi alle norme pertinenti del trattato ITU.
La ricorrente, inoltre, afferma che la decisione impugnata ignora l'esistenza dei diritti della ricorrente ed istituisce un sistema che viola il diritto della ricorrente ad utilizzare lo spettro 2 GHz. In più, la ricorrente sostiene che la decisione pone in grave pericolo i suoi considerevoli investimenti fatti finora e costringe la ricorrente a partecipare alla procedura di aggiudicazione comunitaria interferendo nel contempo con il corso normale dei suoi affari.
Inoltre, la ricorrente afferma che, adottando la decisione impugnata, i convenuti hanno agito in modo sproporzionato e discriminatorio, ledendo il legittimo affidamento della ricorrente. Infatti, la ricorrente fa valere che, contrariamente ai suoi diritti e/o alle sue legittime aspettative, la decisione impugnata è basata sulla premessa che l'intero spettro 2 GHz sia disponibile per l'assegnazione, poiché prevede di selezionare ed autorizzare operatori di servizi MSS ad utilizzare l'intera gamma di frequenze esistenti nello spettro 2 GHz.
Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il suo diritto al pacifico godimento dei benefici concessi al sistema ICO-P a seguito del riconoscimento e della registrazione da parte dell'ITU nel Registro ufficiale internazionale delle frequenze tenuto dall'ITU, nonché altri diritti di proprietà analoghi, contrariamente a quanto disposto dall'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal diritto internazionale.
(1) GU L 172, pag. 15.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/34 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Coverpla/UAMI — Heinz-Glas (disegni o modelli)
(Causa T-450/08)
(2009/C 6/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Coverpla (Nizza, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e M. Chaminade)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heinz-Glas GmbH (Kleintettau, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della terza commissione di ricorso 7 luglio 2008 (procedimento R 1411/2007-3), nella parte in cui ha rigettato il ricorso della ricorrente ed ha dichiarato nullo il modello comunitario «Tour» n. 29178-0002; |
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— |
validità del modello comunitario «Tour» n. 29178-0002 per la classe 09-01. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: disegno o modello comunitario n. 29178-0002 per «flaconi».
Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: Heinz-Glas GmbH.
Disegno o modello del richiedente la dichiarazione di nullità: un flacone, non registrato, denominato «Empire», numero di riferimento F 3990.
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: il disegno o modello comunitario presenterebbe il necessario carattere di novità; i documenti presentati dalla Heinz-Glas GmbH per dimostrare che la stessa avrebbe diffuso al pubblico un modello di flacone identico, anteriore al disegno o modello comunitario, sarebbero privi di valore probatorio.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/34 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — DHL Aviation e DHL Hub Leipzig/Commissione
(Causa T-452/08)
(2009/C 6/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: DHL Aviation NV (Zavantem, Belgio) e DHL Hub Leipzig GmbH (Schkeuditz, Germania) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor e avv. B. van de Walle de Ghelcke)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione nella parte in cui individua le ricorrenti quali beneficiarie di un aiuto di Stato considerato incompatibile con il mercato comune, e nella parte in cui ingiunge alla Germania di recuperare il presunto aiuto di Stato, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 23 luglio 2008 [caso C 48/06 (ex N 227/06) — Germania], nella parte in cui individua le ricorrenti quali beneficiarie di un aiuto di Stato considerato incompatibile con il mercato comune, e nella parte in cui ingiunge alla Germania di recuperare il presunto aiuto di Stato.
Il 5 aprile 2006, la Germania ha notificato talune misure adottate dall'Aeroporto di Lipsia, di proprietà pubblica, e dal Land Sassonia nell'ambito della costruzione e al funzionamento della nuova pista sud dell'aeroporto di Lipsia e concernenti, in particolare, la creazione presso tale aeroporto dell'hub europeo del gruppo DHL per la prestazione dei suoi servizi di corriere espresso. Le misure oggetto di notifica erano, segnatamente, l'«Accordo quadro» (1) stipulato tra l'Aeroporto e la DHL Hub Leipzig, nonché la «Lettera amministrativa» emessa dal Land Sassonia a favore dell'Aeroporto di Lipsia e della DHL Hub Leipzig per garantire il pagamento di un determinato ammontare di danni nel caso in cui la DHL Hub Leipizig non dovesse più operare nell'aeroporto secondo quanto previsto. Le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata le abbia private della garanzia offerta dalle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aeroporto di Lipsia e dalla Mitteldeutsche Flughafen («MFAG») in base all'Accordo quadro, sia della garanzia fornita dalla Lettera amministrativa e parimenti assoggettata al recupero del presunto aiuto di Stato.
Le ricorrenti deducono i motivi di seguito esposti.
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Nel primo e nel secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso errori manifesti nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha applicato correttamente detta disposizione allorché ha qualificato la «clausola sui voli notturni» e la «clausola del 90 %» come aiuti di Stato. Le ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso errori manifesti nell'applicazione del criterio dell'investitore privato, poiché ha ritenuto che il relativo termine di riferimento fosse il novembre 2004 e non già la data effettiva della stipulazione dell'Accordo quadro. Inoltre, le ricorrenti deducono che, a prescindere dal termine di riferimento per la decisione di investire, la Commissione ha commesso errori manifesti laddove ha ritenuto che le cosiddette garanzie illimitate previste nell'Accordo quadro costituissero in ogni caso aiuti di Stato in quanto i rischi assunti dalla DHL sulla base di tali clausole sarebbero stati finanziati da un'iniezione di capitale che costituiva, essa stessa, un aiuto di Stato. |
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Nel secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha applicato correttamente l'art. 87, n. 1, CE allorché ha ritenuto che la Lettera amministrativa costituisse un aiuto di Stato, senza prendere in considerazione la consueta prassi commerciale tra le società controllanti e le controllate. |
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Nel terzo motivo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato l'art. 253 CE perché, nel momento in cui ha qualificato la clausola sui voli notturni, la clausola del 90 % e la Lettera amministrativa come aiuti di Stato, ha omesso di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti. |
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Nel quarto motivo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione laddove ha ordinato il recupero del presunto aiuto di Stato. |
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Nel quinto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l'art. 235 CE allorché ha ritenuto che gli artt. 8 e 9 dell'Accordo quadro costituiscano il presunto aiuto di Stato e ha dichiarato che dette clausole non sono compatibili con il mercato comune e che, per tale ragione, devono cessare. |
(1) Alla luce della comunicazione pubblicata in GU 2007, C 48, pag. 7, tale accordo prevede l'obbligo a carico dell'Aeroporto di costruire la nuova pista sud e di rispettare altri obblighi in termini di capacità e funzionamento. In caso di mancato rispetto (ad esempio, qualora i voli notturni fossero vietati dalle autorità di regolamentazione), la DHL può chiedere un indennizzo per le perdite e i danni subiti.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/35 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2008 — Wilfer/UAMI (paletta di una chitarra)
(Causa T-458/08)
(2009/C 6/71)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Peter Wilfer (Markneukirchen, Germania) (rappresentante: avv. A. Kockläuner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 25 luglio 2008 (procedimento R 78/2007-4); e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che riproduce la paletta di una chitarra, di colore argento, grigio e marrone, per prodotti appartenenti alle classi 9 e 15 (domanda di registrazione n. 2 639 821)
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1); |
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violazione del principio dell'esame d'ufficio, compresa l'inosservanza delle regole relative all'onere della prova, di cui all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94; |
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violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94; |
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violazione del principio della parità di trattamento. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/36 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Lancôme/UAMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)
(Causa T-466/08)
(2009/C 6/72)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: sigg.ri A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione 29 luglio 2008 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 1796/2007-1; |
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respingere l'opposizione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso contro la registrazione del marchio comunitario in questione, nella parte in cui tale opposizione si fonda sul marchio invocato nel procedimento di opposizione e, inoltre, su un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94; |
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condannare l'UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, nonché |
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condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente, se la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dovesse divenire interveniente nella presente controversia. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio nominativo «ACNO FOCUS» per prodotti della classe 3 — domanda n. 3 272 705
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nominativo tedesco «FOCUS» registrato con n. di ruolo 394 07 564 per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42; la domanda di marchio comunitario n. 453 720, in particolare, per prodotti ricompresi nella classe 3
Decisione della divisione di opposizione: accogliere in toto l'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 42, n. 3, e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, atteso che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso poteva invocare prodotti ricompresi nella classe 3 per opporsi alla registrazione del marchio comunitario interessato; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, avendo la commissione di ricorso erroneamente accertato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi interessati.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/36 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — ISDIN/UAMI — Pfizer (ISDIN)
(Causa T-467/08)
(2009/C 6/73)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Isdin, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008, procedimento R 1031/2007-1; e |
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ordinare al convenuto e, eventualmente, alla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, di pagare le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda n. 3 288 339
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione irlandese del marchio n. 64 939 per il marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5; la registrazione del marchio nel Regno Unito n. 824 978 del marchio denominativo «ISTIN» per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che i marchi interessati fossero simili, che i prodotti in questione fossero molto simili e che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/37 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — AES-Tisza/Commissione
(Causa T-468/08)
(2009/C 6/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AES-Tisza Erőmű kft (AES-Tisza kft) (Tiszaújváros, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger e E. Henny)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 4 giugno 2008, C 41/2005 def.; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comunitario l'aiuto erogato dalle autorità ungheresi a taluni produttori di elettricità sotto forma di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine («PPA») conclusi tra l'operatore di trasmissione Magyar Villamos Müvek Rt. («MVM»), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori ad una data anteriore all'adesione della Repubblica d'Ungheria all'Unione Europea [aiuto di Stato C 41/05 (ex NN 49/05) — «costi non recuperabili» ungheresi]. La ricorrente è identificata nella decisione controversa quale beneficiaria dell'aiuto di Stato dedotto e la decisione condanna l'Ungheria a recuperare l'aiuto, inclusi gli interessi, dalla ricorrente.
La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nonché manifesti errori di valutazione, ed ha inoltre violato principi fondamentali del diritto europeo, nel ritenere che gli obblighi di acquisto previsti nel PPA tra MVM e la ricorrente costituiscono un aiuto di Stato illegittimo. A sostegno degli addebiti dedotti, la ricorrente solleva sette motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, CE, in quanto ha commesso errori di diritto e manifesti errori di valutazione omettendo di dimostrare, nella misura dovuta, che l'aiuto di Stato dedotto conferisse un vantaggio selettivo alla ricorrente con risorse statali.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, qualificando il PPA della ricorrente come un aiuto di Stato e richiedendone il recupero, la decisione viola i principi fondamentali del diritto comunitario. La ricorrente deduce che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali a motivo dell'inosservanza del diritto alla difesa. Secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i principi fondamentali tanto di certezza del diritto quanto di legittimo affidamento in quanto ha operato una valutazione ex post dell'aiuto di Stato dedotto, discostandosi dalla pratica costante di valutazione ex ante, senza alcuna valida giustificazione. La ricorrente deduce inoltre che la Commissione ha violato i principi di neutralità e di parità di trattamento.
In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione d'aver commesso manifesti errori di valutazione in relazione all'applicazione dei criteri cumulativi di cui all'art. 87, n. 1, CE, al PPA della ricorrente nel periodo successivo all'adesione.
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione, di cui all'art. 253 CE, con particolare riferimento alle conclusioni relative alla qualificazione dei PPA quali aiuti a partire dal 1o maggio 2004 e all'applicazione di condizioni di mercato «ipotetiche».
In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, non avendo considerato il ruolo svolto dai PPA della ricorrente nell'assicurare gli investimenti necessari in un impianto moderno ed evoluto.
In sesto luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato il proprio dovere di assicurare la legittima specificità in relazione al recupero, ha omesso di qualificare la portata ed il valore degli «obblighi d'acquisto» ed ha basato il proprio ordine di recupero su elementi ipotetici.
Infine, la ricorrente denuncia che la Commissione ha violato i principi fondamentali del diritto comunitario ordinando il recupero dell'aiuto dedotto.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/38 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Companhia Muller de Bebidas/UAMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)
(Causa T-472/08)
(2009/C 6/75)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Companhia Muller de Bebidas (Pirassununga, Brasile) (rappresentanti: avv.ti G. Da Cunha Ferreira e I. Bairrão)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Missiato Industria e Comercio Lda (Santa Rita do Passa Quatro, Brasile)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008 (procedimento: R 1687/2007-1) in quanto ha confermato la decisione che ha autorizzato la registrazione del marchio comunitario interessato; |
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dichiarare nulla la registrazione del marchio comunitario interessato per tutti i prodotti tutelati, perchè sussiste un rischio di confusione con i marchi registrati su cui si fonda l'opposizione; |
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condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «61 A NOSSA ALEGRIA» per prodotti rientranti nella classe 33.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51» registrazione n. 273 105 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51» registrazione n. 331 952 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo «CACHAÇA 51» registrato nel Benelux con il n. 576 901 per prodotti rientranti nelle classi 32 e 33; il marchio figurativo danese «CACHAÇA 51» registrazione n. VR 1998 03649 per prodotti rientranti nella classe 33; la serie di marchi figurativi «CACHAÇA 51» registrati nel Regno Unito con il n. 2 248 316 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo spagnolo «CACHAÇA 51» registrazione n. 2 354 943 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo tedesco «CACHAÇA 51» registrazione n. 30 071 545; il marchio figurativo austriaco «CACHAÇA 51» registrazione n. 161 564 per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio figurativo portoghese «CACHAÇA 51»per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio denominativo portoghese «CACHAÇA 51»per prodotti rientranti nella classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori in Portogallo o, almeno, il loro elevato carattere distintivo complessivo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/38 |
Ricorso proposto il 28 ottobre 2008 — Apollo Group/UAMI (THINKING AHEAD)
(Causa T-473/08)
(2009/C 6/76)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apollo Group, Inc. (Phoenix, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Jaeger-Lenz e A. Link)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 agosto 2008, procedimento R 728/2008-2, e |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «THINKING AHEAD» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 41
Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio interessato fosse privo di qualsiasi carattere distintivo.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/39 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2008 — Mundipharma/UAMI — ALK-Abelló (AVANZALENE)
(Causa T-477/08)
(2009/C 6/77)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ALK-Abelló A/S (Hørsholm, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 agosto 2008 (procedimento: R 1694/2007-4); e |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «AVANZALENE» per prodotti rientranti nella classe 5 — domanda n. 4 632 501.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno su sui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario denominativo «AVANZ» registrato con il n. 3 331 444 per prodotti rientranti nella classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che esistesse rischio di confusione tra i marchi interessati.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/39 |
Ricorso proposto il 10 novembre 2008 — adidas/UAMI — Patrick Holding (rappresentazione di una scarpa con due strisce)
(Causa T-479/08)
(2009/C 6/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck, lawyers e I. Fowler, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 agosto 2008 (procedimento R 849/2007-2); e |
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Condannare il convenuto alle spese o, nel caso che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto, condannare entrambe le parti in solido alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che raffigura una scarpa con due strisce, per prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 39 950 559, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 623, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 624, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 897 134, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 624, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 034, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 035, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 036, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 037, per prodotti rientranti nella classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto del marchio comunitario interessato nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: violazione delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), nonché dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto ai requisiti di traduzione e, pertanto, non abbia adeguatamente dimostrato la validità, l'esistenza e la portata dei marchi anteriori dedotti, con riferimento in particolare al marchio tedesco n. 39 950 559.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/40 |
Ricorso presentato il 5 novembre 2008 — Alisei/Commissione
(Causa T-481/08)
(2009/C 6/79)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Alisei ONG (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, S. Gobbato, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione del 19 agosto 2008 (rif. AIDCO/G2/ML V D (2008) — 8449); |
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condannare la Commissione al risarcimento dei danni; |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, un'organizzazione non governativa attiva nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario si oppone alla decisione della Convenuta, per la quale veniva confermata la correttezza della procedura, iniziata nel giugno 2006, di verifica contabile di una serie di contratti con essa stipulati e della conseguente sospensione dei pagamenti. La Commissione trasmetteva, inoltre, un rapporto finale di Ernst & Young, informando la ricorrente che tale rapporto costituiva una base tecnica affidabile circa le conseguenze da trarre, ed in particolare l'avvio di una procedura di recupero per una somma complessiva di 4 750 121 EUR.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:
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La violazione dei principi di buona amministrazione e diligenza nell'azione amministrativa, nella misura in cui la ricorrente è stata coinvolta in un procedimento amministrativo con una natura e una modalità di esecuzione ben determinate, per poi venire a conoscenza che il procedimento aveva, in realtà, caratteristiche (in termini di scopo e di esecuzioni) profondamente diverse da quelle inizialmente comunicate. Più in particolare, la Convenuta sarebbe responsabile per avere, inizialmente, deciso di avviare una procedura di revisione contabile da effettuarsi attraverso un audit, per poi accettare le conclusioni ottenute attraverso una diversa modalità di revisione, nota come «procedura concordata», di cui la ricorrente non sarebbe stata mai informata. |
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La violazione delle norme in tema di prescrizione, nei limiti in cui la decisione stabilisce il recupero indiscriminato di somme che non avrebbero potuto essere oggetto di recupero in forza dell'avvenuta prescrizione del diritto della Convenuta di chiederne la restituzione. |
La ricorrente fa anche valere la violazione dei suoi diritti della difesa, nonché del principio di proporzionalità.
Infine, la ricorrente chiede che la Commissione venga chiamata a risarcire il danno da essa sofferto.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Earle Beauty/UAMI (SUPERSKIN)
(Causa T-486/08)
(2009/C 6/80)
Lingua processuale: inglese
Parti
Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (precedentemente Liz Earle Cosmetics Ltd.) (Ryde, Regno Unito) (rappresentante: M. Cover, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 settembre 2008, nel procedimento R 1656/2007-4, e dichiarare l'accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi (domanda di registrazione n. 5 967 856); e |
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— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SUPERSKIN» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 44 — domanda di registrazione n. 5 967 856.
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che il marchio di cui trattasi è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/41 |
Ricorso presentato il 17 novembre 2008 — Power-One Italy/Commissione
(Causa T-489/08)
(2009/C 6/81)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Power-One Italy SpA (Terranova Bracciolini, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida, avvocato, A. Giussani, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Condannare la Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 288 del Trattato istitutivo della Comunità europea a risarcire Power One Italy spa tutti i danni subiti e quantificati in misura pari a 2 876 188,99 EUR ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, ovvero in quella, diversa maggiore o minore, cha sarà ritenuta di giustizia. |
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso riguarda la decisione di chiusura del progetto denominato «Pneuma», e di ricupero della somma concessa quale anticipo per il suo finanziamento. Questo progetto aveva ad oggetto la creazione di un innovativo sistema UPS per la fornitura, attraverso lo sfruttamento di un'opportuna riserva di aria compressa, di energia alle apparecchiature delle stazioni radio base di telefonia mobile. Per la sua realizzazione, la ricorrente stipulò une convenzione con i partner strategici ed in particolare con l'Università di Firenze, che si sarebbe occupata della progettazione e del perfezionamento della parte dinamica e dei test dei prototipi del nuovo sistema, ENEA e FEBE ECOLOGIC, per l'analisi ambientale del nuovo UPS, e con TELEFONICA MOVILES, che ha messo a disposizione alcune stazioni radio base sul territorio spagnolo per permettere di testare i prototipi in condizioni di reale operatività).
In seguito alla predetta decisione della Commissione, la ricorrente ha dovuto restituire l'intera somma percepita a titolo di anticipo di finanziamento, trovandosi oltretutto costretta a dover rispondere ai propri partners strategici che avanzavano richieste risarcitorie. In ogni caso, Power One ha completato e consegnato il progetto a proprie spese, anche in considerazione del ragionevole affidamento riposto delle proroghe sempre concesse dalla Commissione, sostenendo un costo di 2 876 188,99 EUR e rendendo pienamente operativo e funzionante in Spagna l'apparato predisposto come da accordi con la Convenuta ed i partners.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:
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La violazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (1). |
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L'inapplicabilità dell'articolo 14 delle Norme amministrative standard dei progetti LIFE, nella misura in cui la ricorrente ha sempre mantenuto un rigoroso e coerente comportamento di collaborazione e ha sempre risposto puntualmente ad ogni richiesta della Commissione. Per di più, il progetto «Pneuma» sarebbe stato realizzato completamente, reso funzionante e collaudato. |
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— |
La discriminatorietà della decisione in questione e la violazione del principio comune del ragionevole affidamento. |
(1) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.
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10.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/42 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2008 — CM Capital Markets/UAMI — Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)
(Causa T-490/08)
(2009/C 6/82)
Lingua in cui è redatto il ricorso: spagnolo
Parti
Ricorrente: CM Capital Markets Holding, S A (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Carderón Chavero e T. Villate Consonni)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carbon Capital Markets Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
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Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 3 settembre 2008 (procedimento R-16/2008-1), che comporterebbe il rigetto integrale del marchio impugnato; |
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accoglimento delle allegazioni della parte ricorrente; e |
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condanna dell'UAMI alle spese del presente procedimento in caso di opposizione ad esso e rigetto delle sue pretese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Carbon Capital Markets Limited.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «CARBON CAPITAL MARKETS (Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance)» (domanda di registrazione n. 4.480.349), per servizi appartenenti alla classe 36.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario «Capital Markets» (domanda di registrazione n. 3.409.281), per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 42, e marchio figurativo spagnolo «Capital Markets», per servizi appartenenti alla classe 36.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/42 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2008 — Hynix Semiconductor/Consiglio
(Causa T-383/03) (1)
(2009/C 6/83)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 novembre 2008 — Abruzzo/Commissione
(Causa T-384/05) (1)
(2009/C 6/84)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
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C 6/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2008 — Reitz e von Gadomski/UAMI (CMD-CLINIC)
(Causa T-241/06) (1)
(2009/C 6/85)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 — Nölle/UAMI — Viña Carta Vieja (Puzzle)
(Causa T-303/07) (1)
(2009/C 6/86)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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10.1.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/43 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — Messe Düsseldorf/UAMI — Canon Communications (MEDTEC)
(Causa T-173/08) (1)
(2009/C 6/87)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/44 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-41/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Invalidità - Collocamento a riposo per invalidità - Motivazione - Annullamento)
(2009/C 6/88)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: L. Garofalo, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione con la quale il ricorrente è stato collocato a riposo a causa d'invalidità nonché di una serie di atti connessi a detta decisione e, dall'altro, la domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Commissione delle Comunità europee 30 maggio 2005 di collocare il sig. Marcuccio a riposo per invalidità è annullata. |
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2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di 3 000 EUR. |
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3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio. |
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5) |
Il sig. Marcuccio sopporterà un terzo delle proprie spese. |
(1) GU C 131 del 3.3.2006, pag. 54.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/44 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 novembre 2008 — Bosman/Consiglio
(Causa F-145/07) (1)
(Funzione pubblica - Ex agente contrattuale - Pensione d'anzianità - Assegno di famiglia - Art. 109, n. 3, RAA)
(2009/C 6/89)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e P.S. Gennai Curlo, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Sulce, agenti).
Oggetto
Annullamento della decisione individuale 28 febbraio 2007, che rifiuta l'assegno di famiglia ai fini del calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, in base all'art. 109, n. 3, del Regime applicabile agli altri Agenti della Comunità
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Bosman sopporta tutte le spese, cioè quelle proprie nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea. |
(1) GU C 79 del 23.9.2008, pag. 38.
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10.1.2009 |
IT |
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C 6/45 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-133/06) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di restituzione di beni personali - Decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa dalla lingua madre del funzionario - Ricorso tardivo - Irricevibilità manifesta)
(2009/C 6/90)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la consegna, al suo domicilio attuale, di beni precedentemente lasciati nell'alloggio di servizio assegnatogli in Angola e, dall'altro, la domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese. |
(1) GU C 223 del 22.9.2007, pag. 18.
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10.1.2009 |
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C 6/45 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-18/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Domanda - Rigetto esplicito notificato dopo il rigetto implicito - Atto meramente confermativo - Reclamo tardivo - Irricevibilità manifesta)
(2009/C 6/91)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, l'annullamento della decisione 25 ottobre 2005 che respinge la domanda del ricorrente diretta ad ottenere che sia riconosciuto che egli è affetto da una malattia grave ai fini dell'art. 72 dello Statuto del personale e del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile |
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2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 223 del 22.9.2007, pag. 18.
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10.1.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/45 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 novembre 2006 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-87/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Ricorso per risarcimento danni - Preteso comportamento illecito del servizio medico della Commissione - Irricevibilità - Mancato rispetto di un termine ragionevole per introdurre la domanda di risarcimento)
(2009/C 6/92)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione di non accogliere la domanda del ricorrente di corrispondergli un risarcimento del preteso danno subito in ragione del comportamento illecito del servizio medico che la Commissione avrebbe tenuto nel contesto del trattamento di tre certificati medici prodotti dal ricorrente nel corso dell'estate del 2001.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese. |
(1) GU C 247 del 20.10.2007, pag. 45.
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IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/46 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2008 — Pleijte/Commissione
(Causa F-91/08)
(2009/C 6/93)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. P. Nelissen Grade)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Annullamento della decisione dell'APN di cancellare il nome della ricorrente dalla lista provvisoria dei funzionari preselezionati nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2007 e di sottrarre un periodo di aspettativa per motivi personali pari a 10 anni di cui si è tenuto conto nel valutare la sua anzianità ai fini della detta procedura di certificazione.
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 7 agosto 2008 che respinge il reclamo della ricorrente; |
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— |
annullare la decisione dell'APN di cancellare il nome della ricorrente dalla lista provvisoria dei funzionari preselezionati nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2007; |
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— |
inserire il nome della ricorrente nella lista dei funzionari preselezionati in tempo utile al fine di consentirle di prendere parte al programma di formazione di cui all'art. 6 delle DGE (disposizioni generali di esecuzione); |
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— |
modificare il metodo indicato nell'informazione amministrativa 8 gennaio 2008, adottata sulla base della decisione della Commissione 20 novembre 2007, C(2007) 5694, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 bis per quanto concerne la parte relativa alla valutazione dell'esperienza in seno alle istituzioni; |
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— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
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10.1.2009 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/46 |
Ricorso presentato il 19 novembre 2008 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-94/08)
(2009/C 6/94)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuto: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento di una nota con la quale la Commissione annuncia la sua intenzione di recuperare un credito relativo a spese processuali tramite una trattenuta sulla pensione di invalidità versata al ricorrente, ed una domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale causato da tale atto.
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la nota datata 28 marzo 2008, nonché la decisione controversa; |
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— |
annullare nella misura del necessario la decisione di rigetto del reclamo datato 19 aprile 2008; |
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— |
annullare, nella misura del necessario, la nota datata 11 agosto 2008; |
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— |
condannare la Commissione europea a risarcire il ricorrente del danno morale ed esistenziale cagionatogli dagli atti di cui è chiesto l'annullamento con questo ricorso, nella misura di 10 000 euro ovvero di quella somma superiore ovvero inferiore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |