ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 327

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
20 dicembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 327/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 313 del 6.12.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 327/02

Causa C-247/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Impatto ambientale di determinati progetti — Impianto di riscaldamento — Produzione di energia — Incenerimento parziale di prodotti pericolosi)

2

2008/C 327/03

Causa C-155/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione 2006/1016/CE — Garanzia della Comunità accordata alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie su prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità — Scelta del fondamento giuridico — Art. 179 CE — Art. 181 A CE — Compatibilità)

2

2008/C 327/04

Causa C-203/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Progetto di creazione di una rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) — Rimborso di somme dovute dalla Repubblica ellenica — Compensazione sull'importo che la Commissione deve versare per il programma operativo regionale per la Grecia continentale)

3

2008/C 327/05

Causa C-248/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Trespa International BV/Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV (Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario — Artt. 291 e 297 — Trattamento tariffario favorevole — Destinazione particolare — Nozione di persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica — Nozione di cessione di merci all'interno della Comunità — Nozione di cessionario)

3

2008/C 327/06

Causa C-291/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket (IVA — Luogo delle operazioni imponibili — Criterio di collegamento fiscale — Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario — Qualità di soggetto passivo — Servizi forniti ad una fondazione nazionale che esercita un'attività economica e un'attività non economica)

4

2008/C 327/07

Causa C-381/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (Inquinamento dell'ambiente idrico — Direttiva 2006/11/CE — Art. 6 — Sostanze pericolose — Scarichi — Autorizzazione preventiva — Fissazione di norme di emissione — Regime dichiarativo — Piscicolture)

5

2008/C 327/08

Causa C-405/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Art. 95, n. 5, CE — Direttiva 98/69/CE — Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore — Disposizione nazionale derogatoria che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel — Rifiuto della Commissione — Specificità del problema — Dovere di diligenza e obbligo di motivazione)

5

2008/C 327/09

Causa C-95/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/9/CE — Omessa designazione delle autorità incaricate dell'ispezione dei laboratori e della verifica degli studi effettuati da questi ultimi ai fini della valutazione della conformità alla buona pratica di laboratorio)

6

2008/C 327/10

Causa C-466/06: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Isoglucosio — Fissazione dei quantitativi di base per l'attribuzione delle quote di produzione — Isoglucosio fabbricato quale mero prodotto intermedio — Art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 — Art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999 — Art. 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000 — Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 — Art. 1 del regolamento (CE) n. 1745/2002 — Art. 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Contributi alla produzione — Modalità d'applicazione del regime delle quote — Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati — Determinazione delle eccedenze esportabili — Determinazione della perdita media)

6

2008/C 327/11

Causa C-375/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 18 agosto 2008 — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

7

2008/C 327/12

Causa C-376/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 18 agosto 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

7

2008/C 327/13

Causa C-395/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno e Massimo Pettini

8

2008/C 327/14

Causa C-396/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci

9

2008/C 327/15

Causa C-401/08: Ricorso proposto il 17 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

9

2008/C 327/16

Causa C-404/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Naumburg (Germania) il 18 settembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

10

2008/C 327/17

Causa C-409/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Naumburg (Germania) il 18 settembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

10

2008/C 327/18

Causa C-411/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württenberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

11

2008/C 327/19

Causa C-413/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Lafarge SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-54/03, Lafarge SA/Commissione delle Comunità europee

11

2008/C 327/20

Causa C-420/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 23 settembre 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

12

2008/C 327/21

Causa C-425/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique) il 26 settembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga

12

2008/C 327/22

Causa C-430/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London (Regno Unito) il 29 settembre 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2008/C 327/23

Causa C-431/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London il 29 settembre 2008 — 1) FG Wilson (Engineering) Ltd, 2) Caterpillar EPG Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

14

2008/C 327/24

Causa C-440/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2008 — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën

14

2008/C 327/25

Causa C-441/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 7 ottobre 2008 — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

15

2008/C 327/26

Causa C-444/08 P: Impugnazione proposta l'8 ottobre 2008 dalla Região autónoma dos Açores avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Consiglio dell'Unione europea

15

2008/C 327/27

Causa C-446/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 ottobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Interveniente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

16

2008/C 327/28

Causa C-447/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Otto Sjöberg/Åklagaren

17

2008/C 327/29

Causa C-448/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Svea Hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

18

2008/C 327/30

Causa C-453/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis epikrateias (Grecia) il 17 ottobre 2008 — Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos e Synetairismos Paraktion Alieov Kavalas contro Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon e Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

18

2008/C 327/31

Causa C-458/08: Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

19

2008/C 327/32

Causa C-460/08: Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

19

2008/C 327/33

Causa C-463/08: Ricorso proposto il 27 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

20

2008/C 327/34

Causa C-464/08: Ricorso proposto il 27 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

20

2008/C 327/35

Causa C-465/08: Ricorso proposto il 29 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

20

2008/C 327/36

Causa C-466/08: Ricorso proposto il 30 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

21

2008/C 327/37

Causa C-472/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 23 ottobre 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

21

2008/C 327/38

Causa C-276/08: Ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

21

 

Tribunale di primo grado

2008/C 327/39

Causa T-256/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Neoperl Servisys/UAMI (HONEYCOMB) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo HONEYCOMB — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

22

2008/C 327/40

Causa T-161/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo COYOTE UGLY — Marchio comunitario nominativo anteriore COYOTE UGLY — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

22

2008/C 327/41

Causa T-304/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Calzaturificio Frau/UAMI — Camper (Rappresentazione di un arco stilizzato a superficie piena) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un arco stilizzato a superficie piena — Marchio figurativo comunitario anteriore che rappresenta un arco stilizzato — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

23

2008/C 327/42

Causa T-390/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 novembre 2008 — Speiser/Parlamento (Ricorso di impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Ricevibilità — Indennità di dislocazione — Decisione meramente confermativa — Reclamo tardivo)

23

2008/C 327/43

Causa T-363/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 — Regione Siciliana/Commissione (Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Ente regionale o locale — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

23

2008/C 327/44

Causa T-139/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Stephens/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a provvedere)

24

2008/C 327/45

Causa T-166/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2008 — Powderject Research/UAMI (POWDERMED) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2008/C 327/46

Causa T-235/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commissione (Ricorso di annullamento — Finanziamento comunitario di un'operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell'ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati — Programma Obnova — Clausola compromissoria — Nota di addebito — Irricevibilità)

25

2008/C 327/47

Causa T-208/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — BOT Elektrownia Belchatów e a./Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

25

2008/C 327/48

Causa T-257/07 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2008 — Francia/Commissione (Procedimento sommario — Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi)

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2008/C 327/49

Causa T-411/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 marzo 2008 — Aer Lingus Group/Commissione (Procedimento sommario — Controllo delle concentrazioni — Decisione che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Misure contrastanti con la ripartizione delle competenze tra le istituzioni — Competenza della Commissione — Provvedimenti provvisori diretti ad una parte interveniente — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Assenza di fumus boni iuris — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile — Pregiudizio dipendente da eventi futuri ed incerti — Insufficiente motivazione — Ponderazione di tutti gli interessi)

26

2008/C 327/50

Causa T-487/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH) (Incidente — Marchio comunitario — Rappresentanza da parte di un avvocato)

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2008/C 327/51

Causa T-105/08 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 24 settembre 2008 — Van Neyghem/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso in primo grado — Assunzione — Concorso generale — Mancata ammissione alla prova orale — Impugnazione manifestamente infondata)

27

2008/C 327/52

Causa T-332/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 settembre 2008 — Melli Bank/Consiglio (Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile)

28

2008/C 327/53

Causa T-390/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio (Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 423/2007 — Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Decisione del Consiglio — Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza — Assenza di un danno grave e irreparabile)

28

2008/C 327/54

Causa T-377/08 P: Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkhoff/Commissione

28

2008/C 327/55

Causa T-391/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Ellinika Nafpigeia/Commissione

29

2008/C 327/56

Causa T-396/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione

30

2008/C 327/57

Causa T-407/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — MIP Metro/UAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

31

2008/C 327/58

Causa T-422/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Sacem/Commissione

31

2008/C 327/59

Causa T-425/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — KODA/Commissione

32

2008/C 327/60

Causa T-432/08: Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 — AKM/Commissione

33

2008/C 327/61

Causa T-439/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Agapiou Joséphidès/Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

34

2008/C 327/62

Causa T-440/08: Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 — 1-2-3.TV/UAMI — Zweites Deutsches Fernsehen e Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

34

2008/C 327/63

Causa T-443/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione

35

2008/C 327/64

Causa T-449/08: Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — S.L.V. Elektronik/UAMI — Jiménez Muñoz (LINE)

36

2008/C 327/65

Causa T-455/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Commissione

36

2008/C 327/66

Causa T-459/08: Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — EuroChem MCC/Consiglio

37

2008/C 327/67

Causa T-462/08: Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)

38

2008/C 327/68

Causa T-463/08: Ricorso proposto il 19 ottobre 2008 — Imagion/UAMI (DYNAMIC HD)

39

2008/C 327/69

Causa T-465/08: Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 — Repubblica ceca/Commissione

39

2008/C 327/70

Causa T-470/08: Ricorso presentato il 23 ottobre 2008 — Commissione/Eurgit e Cirese

40

2008/C 327/71

Causa T-476/08: Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Media-Saturn/UAMI (BEST BUY)

40

2008/C 327/72

Causa T-221/00: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2008 — Casinò municipale di Venezia/Commissione

41

2008/C 327/73

Causa T-84/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2008 — Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissione

41

2008/C 327/74

Causa T-126/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2006 — Italia/Commissione

41

2008/C 327/75

Causa T-275/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Omya/Commissione

41

2008/C 327/76

Causa T-364/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Xinhui Alida Polythene/Consiglio

41

2008/C 327/77

Cause riunite T-217/07, T-218/07, da T-244/07 a T-246/07, da T-252/07 a T-255/07, da T-258/07 a T-260/07, da T-268/07 a T-272/07 e T-394/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Las Palmeras e a./Consiglio e Commissione

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2008/C 327/78

Causa T-322/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2008 — Kenitex-Química/UAMI — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

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2008/C 327/79

Causa T-494/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

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2008/C 327/80

Causa T-301/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Laura Ashley/UAMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

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Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 327/81

Causa F-84/08: Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — Cerafogli/BCE

43

2008/C 327/82

Causa F-86/08: Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Voslamber/Commissione

43

2008/C 327/83

Causa F-87/08: Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Schuerings/Fondazione europea per la formazione

43

2008/C 327/84

Causa F-88/08: Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Vandeuren/Fondazione europea per la formazione professionale

44

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/1


(2008/C 327/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 313 del 6.12.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 301 del 22.11.2008

GU C 285 dell'8.11.2008

GU C 272 del 25.10.2008

GU C 260 dell'11.10.2008

GU C 247 del 27.9.2008

GU C 236 del 13.9.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-247/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Impatto ambientale di determinati progetti - Impianto di riscaldamento - Produzione di energia - Incenerimento parziale di prodotti pericolosi)

(2008/C 327/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. U. Wölker e F. Simonetti, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: sigg. T. Harris ed I. Rao, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 4, n. 1, in combinato disposto con il punto 9 dell'Allegato I, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), quale modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Autorizzazione senza valutazione di impatto ambientale di un impianto di riscaldamento per la produzione di energia che incenerisce parzialmente rifiuti pericolosi — Operazione di smaltimento e operazione di riciclaggio dei rifiuti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-155/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisione 2006/1016/CE - Garanzia della Comunità accordata alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie su prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità - Scelta del fondamento giuridico - Art. 179 CE - Art. 181 A CE - Compatibilità)

(2008/C 327/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Baas e D. Gauci, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz, M. Sims e D. Canga Fano, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e F. Dintilhac, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414, pag. 95) — Scelta del fondamento giuridico — Art. 181 A CE — Decisione riguardante essenzialmente paesi in via di sviluppo — Necessità di ricorrere ad un duplice fondamento giuridico — Artt. 179 CE e 181 A CE

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2006/1016 sono conservati per quanto riguarda quei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti che saranno stati conclusi fino all'entrata in vigore, entro il termine di dodici mesi dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione assunta sul fondamento giuridico appropriato, ossia gli artt. 179 CE e 181 A CE insieme considerati.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.

4)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


20.12.2008   

IT

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C 327/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-203/07 P) (1)

(Impugnazione - Progetto di creazione di una rappresentanza diplomatica comune a Abuja (Nigeria) - Rimborso di somme dovute dalla Repubblica ellenica - Compensazione sull'importo che la Commissione deve versare per il programma operativo regionale per la Grecia continentale)

(2008/C 327/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos, S. Trekli e Z. Stavridi, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Zervas e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Ricorso d'impugnazione proposto contro una sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 17 gennaio 2007, nella causa T-231/04, Grecia/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto infondato un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di procedere al recupero mediante compensazione di importi dovuti alla Grecia a seguito della sua partecipazione ai progetti Abuja I e Abuja II, per la creazione di una rappresentanza diplomatica comune dei paesi dell'Unione europea ad Abuja (Nigeria)

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


20.12.2008   

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C 327/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Trespa International BV/Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV

(Causa C-248/07) (1)

(Regolamento di attuazione del codice doganale comunitario - Artt. 291 e 297 - Trattamento tariffario favorevole - Destinazione particolare - Nozione di «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» - Nozione di «cessione di merci all'interno della Comunità» - Nozione di «cessionario»)

(2008/C 327/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Trespa International BV

Convenuta: Nova Haven- en Vervoerbedrijf NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione degli artt. 1 bis, 291 e 297 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Nozione di «cessione di merci all'interno della Comunità», di «persona che importa o che fa importare la merce per immetterla in libera pratica» e di «cessionario»

Dispositivo

1)

L'art. 291, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 89, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «persona che importa o che fa importare la merce (…)» contenuta in tale articolo designa la persona cui la merce è destinata e che ha l'intenzione di utilizzarla per la destinazione particolare prevista, indipendentemente dal fatto che effettui essa stessa la dichiarazione doganale o che si faccia rappresentare a tal fine ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario. La suddetta nozione non designa il rappresentante di tale persona presso le autorità doganali, ad eccezione del caso in cui si ritenga che detta persona agisca in nome proprio e per proprio conto in forza dell'art. 5, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 2913/92 e debba quindi essere considerata come un importatore.

2)

L'art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che non vi è cessione di merci all'interno della Comunità europea in una situazione in cui le merci sono importate in Belgio e successivamente trasportate nei Paesi Bassi se la persona autorizzata agisce per conto dell'importatore finale, circostanza che deve essere accertata dal giudice del rinvio. Il mero fatto che le merci siano state importate e sdoganate in Belgio e quindi trasportate nei Paesi Bassi è irrilevante per accertare l'esistenza di una cessione ai sensi di tale disposizione. In caso di cessione, il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata in conformità dell'art. 291 di detto regolamento.

3)

L'art. 297, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 89/97, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «cessionario» che vi figura non designa un agente doganale che effettua le formalità doganali per conto dell'importatore.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


20.12.2008   

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C 327/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet/Skatteverket

(Causa C-291/07) (1)

(IVA - Luogo delle operazioni imponibili - Criterio di collegamento fiscale - Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito il destinatario - Qualità di soggetto passivo - Servizi forniti ad una fondazione nazionale che esercita un'attività economica e un'attività non economica)

(2008/C 327/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet

Convenuto: Skatteverket

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 21, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli artt. 56, n. 1, lett. c), e 196 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Fondazione nazionale che esercita, nel contempo, attività economiche e altre attività, facendo ricorso, nell'ambito delle sue attività non rientranti nella sfera di applicazione della direttiva, a servizi di consulenza forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.

Dispositivo

L'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 17 giugno 1999, 1999/59/CE, e l'art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbono essere interpretati nel senso che il destinatario di una prestazione di servizi di consulenza fornita da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, il quale destinatario esercita allo stesso tempo attività economiche ed attività che esulano dall'ambito di applicazione di tali direttive, deve essere considerato avente la qualifica di soggetto passivo, anche se la detta prestazione viene utilizzata solo per il fabbisogno di queste ultime attività.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


20.12.2008   

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C 327/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

(Causa C-381/07) (1)

(Inquinamento dell'ambiente idrico - Direttiva 2006/11/CE - Art. 6 - Sostanze pericolose - Scarichi - Autorizzazione preventiva - Fissazione di norme di emissione - Regime dichiarativo - Piscicolture)

(2008/C 327/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS

Convenuto: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 febbraio 2006, 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 64, pag. 52) — Necessità di un'autorizzazione preventiva che fissi le norme di emissione per qualsiasi scarico nelle acque che potrebbe contenere sostanze pericolose — Conformità delle disposizioni nazionali che all'autorizzazione preventiva per gli allevamenti ittici sostituiscono un mero regime dichiarativo cui si accompagni, tuttavia, un richiamo degli standard di qualità ambientale applicabili e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa competente, di opporsi all'apertura di un'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'azienda interessata

Dispositivo

L'art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 febbraio 2006, 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, non può essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di tale articolo, programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali prescrizioni e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura di un'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


20.12.2008   

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C 327/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 novembre 2008 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-405/07 P) (1)

(Impugnazione - Art. 95, n. 5, CE - Direttiva 98/69/CE - Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore - Disposizione nazionale derogatoria che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Rifiuto della Commissione - Specificità del problema - Dovere di diligenza e obbligo di motivazione)

(2008/C 327/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: D.J.M. de Grave e C.M. Wissels, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia, H. van Vliet e A. Alcover San Pedro, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 27 giugno 2007, causa T-182/06, Paesi Bassi/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'art. 95, n. 5, CE, le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142, pag. 16)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 giugno 2007, causa T-182/06, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, è annullata.

2)

La decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, n. 5, CE, le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel, è annullata.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


20.12.2008   

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C 327/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-95/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/9/CE - Omessa designazione delle autorità incaricate dell'ispezione dei laboratori e della verifica degli studi effettuati da questi ultimi ai fini della valutazione della conformità alla buona pratica di laboratorio)

(2008/C 327/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e P. Oliver, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/9/CE, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (GU L 50, pag. 28) — Omessa designazione delle autorità incaricate dell'ispezione dei laboratori e della verifica degli studi effettuati da questi ultimi ai fini della valutazione della conformità alla buona pratica di laboratorio.

Dispositivo

1)

Non avendo istituito autorità in grado di effettuare il controllo dell'attuazione dei principi di buona pratica di laboratorio, il Granducato di Lussemburgo è venuto agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 3 della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/9/CE, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


20.12.2008   

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C 327/6


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

(Causa C-466/06) (1)

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Isoglucosio - Fissazione dei quantitativi di base per l'attribuzione delle quote di produzione - Isoglucosio fabbricato quale mero prodotto intermedio - Art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 - Art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000 - Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 1745/2002 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 - Contributi alla produzione - Modalità d'applicazione del regime delle quote - Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media)

(2008/C 327/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia

Parti

Ricorrente: Société Roquette Frères

Convenute: Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validità degli artt. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999, 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000, 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 1745/2002, 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Quote di produzione d'isoglucosio — (Mancata) inclusione dell'isoglucosio utilizzato quale prodotto intermedio — Validità dei regolamenti (CEE) n. 1443/82 e (CE) n. 314/2002 — Modalità di calcolo dei contributi dovuti a titolo della produzione d'isoglucosio

Dispositivo

1)

Dall'esame della prima questione proposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981 n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1999 n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1, del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali.

2)

Dall'esame dell'art. 5, n. 5, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 febbraio 1994, n. 392 e dall'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, se del caso, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003 n. 1140, non è emersa l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


20.12.2008   

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C 327/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso (Italia) il 18 agosto 2008 — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

(Causa C-375/08)

(2008/C 327/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Treviso

Parti nella causa principale

Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Ivo Colomberotto

Questione pregiudiziale

Se la normativa comunitaria, e, in particolare, il regolamento (CE) 1254/1999 (1), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, subordina la concessione di aiuti finanziari all'uso di superfici foraggiere, all'esistenza di titolo di proprietà o altri titoli giuridici che giustifichino l'uso di detta superficie.


(1)  GU L 160, pag. 21.


20.12.2008   

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C 327/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 18 agosto 2008 — Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili scrl/Comune di Milano

(Causa C-376/08)

(2008/C 327/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Serrantoni Srl e Consorzio stabile edili scrl

Convenuto: Comune di Milano

Questioni pregiudiziali

1)

se ostino alla corretta applicazione dell'articolo 4 della direttiva 31/3/04, n. 2004/18/CE (1) le disposizioni nazionali dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, cosi come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, che prevedono:

in presenza di una consorziata partecipante, l'esclusione automatica dalle gare di appalto di un soggetto associato, per il solo fatto che rivesta una data forma giuridica (quella di consorzio stabile) invece di altre forme giuridiche sostanzialmente identiche (consorzio di cooperative e lavoro o consorzio di imprese artigiane);

e nel contempo, in presenza di un consorzio stabile partecipante, che pure abbia dichiarato di concorrere per conto di imprese diverse e che affiderà i lavori ad imprese diverse in caso di aggiudicazione, l'esc1usione automatica di un'impresa per il solo fatto formale di aver aderito a tale consorzio;

2)

se ostino alla corretta applicazione degli artt. 39, 43, 49 ed 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le disposizioni nazionali dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113, che prevedono:

in presenza di una consorziata partecipante, l'esclusione automatica dalle gare di appalto di un soggetto associato, per il solo fatto che rivesta una data forma giuridica (quella di consorzio stabile) invece di altre forme giuridiche sostanzialmente identiche (consorzio di cooperative e lavoro o consorzio di imprese artigiane).

e nel contempo, in presenza di un consorzio stabile partecipante, che pure abbia dichiarato di concorrere per conto di imprese diverse e che affiderà i lavori ad imprese diverse in caso di aggiudicazione, l'esclusione automatica di un'impresa per il solo fatto formale di aver aderito a tale consorzio.


(1)  GU L 134, pag. 114.


20.12.2008   

IT

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C 327/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Tiziana Bruno e Massimo Pettini

(Causa C-395/08)

(2008/C 327/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Tiziana Bruno e Massimo Pettini

Questioni pregiudiziali

1)

se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE (1), e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale;

2)

se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale;

3)

se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part-time verticale.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.


20.12.2008   

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C 327/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 12 settembre 2008 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Daniela Lotti e Clara Matteucci

(Causa C-396/08)

(2008/C 327/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Convenuti: Daniela Lotti e Clara Matteucci

Questioni pregiudiziali

1)

se sia conforme alla Direttiva 97/81/CE (1), e segnatamente alla clausola sub 4 sul principio di non discriminazione, la normativa dello Stato Italiano (art. 7 comma 1 L. 638/83) che conduce a non considerare quale anzianità contributiva utile per l'acquisizione della pensione, i periodi non lavorati nel part-time verticale;

2)

se la predetta disciplina nazionale sia conforme alla Direttiva suddetta e segnatamente alla clausola sub 1 — laddove è previsto che la normativa nazionale debba facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale — alla clausola sub 4 ed alla clausola sub 5 — laddove impone agli Stati membri di eliminare gli ostacoli di natura giuridica che limitino l'accesso al lavoro part-time — essendo indubitabile che la mancata considerazione ai fini pensionistici delle settimane non lavorate costituisca una importante remora alla scelta del lavoro part-time nella forma del tipo verticale;

3)

se la clausola 4 sul principio di non discriminazione possa estendersi anche nell'ambito delle varie tipologie di contratto part-time, atteso che nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, a parità di un monte ore lavorato e retribuito nell'anno solare, sulla base della legislazione nazionale, vengono considerate utili tutte le settimane dell'anno solare, differentemente dal part-time verticale.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — GU 1998, L 14, pag. 9.


20.12.2008   

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C 327/9


Ricorso proposto il 17 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-401/08)

(2008/C 327/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima, A. Sipos, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo le autorità austriache competenti omesso di predisporre piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE (1), sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva 96/82/CE impone agli Stati membri di provvedere, per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 di detta direttiva, affinché le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento. Tali piani d'emergenza esterni non dovrebbero solo contenere informazioni in merito alle misure di intervento all'interno e all'esterno del sito, ma anche fornire alla popolazione informazioni specifiche sull'incidente e sul comportamento da adottare. Inoltre nei piani di emergenza esterni andrebbero inserite, ad esempio, in caso di incidente rilevante con possibili conseguenze transfrontaliere, anche informazioni destinate ai servizi di emergenza e di soccorso di altri Stati membri.

Oggetto del presente ricorso è l'accertamento che la Repubblica d'Austria, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti all'art. 9 della direttiva 96/82/CE, avrebbe violato l'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva.


(1)  GU L 10, pag. 13.


20.12.2008   

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C 327/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Naumburg (Germania) il 18 settembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Causa C-404/08)

(2008/C 327/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Naumburg

Parti

Ricorrente: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale

Convenuta: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 86, n. 1, CEE, in combinato disposto con l'art. 81, n. 1, lett. a) e d), nonché n. 2, CEE debbano essere interpretati nel senso che è nulla l'esenzione dal pagamento di costi e spese di giudizio, accordata dal Land Sachsen Anhalt alla Banca per gli investimenti da esso istituita ai sensi dell'art. 6, n. 1, della legge di accompagnamento all'istituzione della Banca per gli investimenti del 18 dicembre 2003 (Investitionsbank Begleitgesetz) (…);

2)

in caso di soluzione negativa della questione sub 1, se le norme comunitarie sulla concorrenza di cui all'art. 86, n. 2, primo comma, CEE debbano essere interpretate nel senso che la Banca per gli investimenti beneficia della medesima esenzione da costi e spese di giudizio del Land Sachsen Anhalt soltanto quando essa espleti attività che implicano l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 del regolamento sull'istituzione della Banca per gli investimenti del Sachsen Anhalt del 30 dicembre 2003 (…), come modificato dal corrispondente regolamento del 2 dicembre 2006 (…).


20.12.2008   

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C 327/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Naumburg (Germania) il 18 settembre 2008 — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

(Causa C-409/08)

(2008/C 327/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Naumburg

Parti

Ricorrente: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale

Convenuta: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 86, n. 1, CEE, in combinato disposto con l'art. 81, n. 1, lett. a) e d), nonché n. 2, CEE debbano essere interpretati nel senso che è nulla in quanto contraria al divieto di misure a carattere anticoncorrenziale l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio (tasse e costi), accordata dal Land Sachsen Anhalt alla Banca per gli investimenti da esso istituita ai sensi dell'art. 6, n. 1, della legge di accompagnamento all'istituzione della Banca per gli investimenti del 18 dicembre 2003 (Investitionsbank Begleitgesetz) (…);

2)

in caso di soluzione negativa della questione sub 1, se le norme comunitarie sulla concorrenza di cui all'art. 86, n. 2, primo comma, CEE debbano essere interpretate nel senso che la Banca per gli investimenti beneficia della medesima esenzione da costi e spese di giudizio del Land Sachsen Anhalt soltanto quando essa espleti attività che implicano l'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 del regolamento sull'istituzione della Banca per gli investimenti del Sachsen Anhalt del 30 dicembre 2003 (…), come modificato dal corrispondente regolamento del 2 dicembre 2006 (…).


20.12.2008   

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C 327/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württenberg (Germania) il 22 settembre 2008 — Swiss Caps AG/Hauptzollamt Singen

(Causa C-411/08)

(2008/C 327/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württenberg

Parti

Ricorrente: Swiss Caps AG

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Questioni pregiudiziali

1)

Se le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, regola 5 [Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 — Nomenclatura combinata (NC)] (1), debbano essere interpretate nel senso che gli involucri delle capsule composti da granulato di amido e contenenti sostanze aventi la funzione di integratori alimentari, devono essere considerati come imballaggio.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

se la voce 1515 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che gli involucri delle capsule composti da granulato di amido che contengono 580 mg di olio di germi di frumento concentrato determinano il carattere del prodotto al punto tale da portare all'estromissione del prodotto dalla voce 1515 della nomenclatura combinata.


(1)  GU L 256, pag. 1.


20.12.2008   

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C 327/11


Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Lafarge SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-54/03, Lafarge SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-413/08 P)

(2008/C 327/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Lafarge SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-54/03, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, annullare, a norma dell'art. 229 del Trattato CE, dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 (1), divenuto l'art. 31 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (2), la decisione della Commissione europea 27 novembre 2002, 2005/471/CE (3), nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;

in subordine, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-54/03, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione 27 novembre 2002, 2005/471/CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il primo motivo, la società ricorrente fa valere, in via principale, che il Tribunale ha snaturato i fatti sottoposti al suo apprezzamento, in quanto avrebbe statuito che la Commissione aveva potuto validamente affermare l'esistenza stessa delle infrazioni mediante riferimento ad una presunta situazione ambientale di illecito scambio di informazioni atta a restringere la concorrenza ed a stabilizzare il mercato dei pannelli in cartongesso.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle regole in materia di onere della prova, del principio della presunzione di innocenza e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la Commissione avesse provato la partecipazione di essa ricorrente ad un'infrazione unitaria, complessa e continuata, malgrado che mancassero proprio le prove atte a dimostrare l'esistenza e la durata dell'infrazione.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento, avendo esso convalidato la tesi della Commissione che affermava la sufficienza di una serie di elementi di prova al fine di dimostrare l'avvenuta perpetrazione dell'infrazione da parte di essa ricorrente, mentre invece questi stessi elementi di prova sarebbero stati giudicati insufficienti per affermare la responsabilità di una società concorrente per la medesima infrazione.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento in quanto non avrebbe censurato l'importo di base dell'ammenda inflitta, che sarebbe stato fissato dalla Commissione senza tener conto del fatturato della Lafarge e delle sue quote di mercato in rapporto a quelle dei suoi concorrenti.

Con il suo quinto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in vari errori di diritto e di essere venuto meno all'obbligo di motivazione che gli incombe, in quanto avrebbe statuito che la Commissione era legittimata a maggiorare l'ammenda inflitta ad essa ricorrente a titolo della recidiva, mentre invece non sussisteva né una base giuridica, né una condanna definitiva idonea a giustificare tale maggiorazione. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato tanto il principio generale della legalità delle pene quanto quelli di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.

Infine, con il suo sesto ed ultimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che la Commissione era legittimata a maggiorare l'importo di base dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo, mentre invece avrebbe dovuto prendere in considerazione l'importo finale di quest'ultima al fine di valutare l'opportunità o meno di maggiorare l'ammenda in vista di tale effetto.


(1)  Regolamento del Consiglio 7 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).

(2)  Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione 27 novembre 2002 (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8).


20.12.2008   

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C 327/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 23 settembre 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

(Causa C-420/08)

(2008/C 327/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Yasar Erdil

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

Se un cittadino turco che si trovi nella situazione definita dall'art. 7, prima frase, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80, e viva fin dalla sua nascita, nel 1989, nel territorio della Repubblica federale di Germania, possa ricorrere alla speciale protezione contro l'allontanamento di cui all'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 29 aprile 2004, 2004/38/CE (1).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 158, pag. 77. (Rettifica della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 229, pag. 35.).


20.12.2008   

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C 327/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique) il 26 settembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga

(Causa C-425/08)

(2008/C 327/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Enviro Tech (Europe) Ltd

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Questione 1

Se la direttiva 2004/73/CE (1), nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) sulla base di un'unica prova effettuata alla temperatura di – 10 °C, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE (2), e più in particolare all'allegato V, punto A.9, della stessa, che fissa le modalità di determinazione del punto di infiammabilità.

Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60), da un lato, senza un'evidenza chiara, risultante da adeguati studi sugli animali, di effetti tossici osservati tali da giustificare la forte presunzione che l'esposizione dell'uomo a tale sostanza possa comportare effetti tossici sullo sviluppo e, dall'altro, sulla base di prove da cui emergono effetti tossici solo sugli animali esposti a una concentrazione di 250 PPM, ossia undici volte la concentrazione massima e quaranta volte la concentrazione media di nPB cui è esposto l'uomo in occasione della manipolazione del prodotto, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE, e più in particolare all'allegato VI, punto 4.2.3, della stessa.

Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) in base al principio di precauzione, senza rispettare i metodi e i criteri stabiliti negli allegati V e VI della direttiva 67/548/CEE, sia conforme a quest'ultima direttiva quadro, e più in particolare ai suoi allegati V e VI.

Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) sulla base di prove diverse da quelle effettuate su prodotti concorrenti, in particolare gli alogeni clorati, e in violazione del principio di proporzionalità, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE.

Questione 2

Nel caso in cui la direttiva 2004/73/CE non sia conforme alla direttiva 67/548/CEE, se il Regno del Belgio avrebbe dovuto astenersi dal recepire nel diritto interno la classificazione dell'nPB risultante dalla direttiva 2004/73/CE, o addirittura discostarsi da tale classificazione, malgrado il fatto che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2004/73/CE, «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 ottobre 2005».


(1)  Direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London (Regno Unito) il 29 settembre 2008 — Terex Equipment Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-430/08)

(2008/C 327/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunals, London (a seguito della domanda dell'Edinburgh Tribunal Centre)

Parti

Ricorrente: Terex Equipment Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se il Codice (1), e in particolare l'art. 78, consenta la revisione delle dichiarazione al fine di correggere il CRD e, in caso di risposta affermativa, se i Commissioners siano tenuti a modificare la dichiarazione e a regolarizzare la situazione.

2)

Se le merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente sottratte al controllo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1 del Codice, in forza dell'art. 865 del regolamento d'applicazione (2).

3)

In caso di risposta affermativa alla Questione 2, se sia sorta un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 203 del Codice.

4)

Anche qualora non vi fosse alcuna obbligazione doganale ex art. 203 del Codice, se sia sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 considerando:

i)

quanto stabilito relativamente alla «manifesta negligenza» e

ii)

se i Commissioners non abbiano osservato l'art. 221, n. 3 del Codice laddove non hanno comunicato l'obbligazione doganale ex art. 204 entro il limite temporale previsto.

5)

Posto che:

i)

non vi può essere regolarizzazione ex art. 78 del Codice e

ii)

era sorta un'obbligazione doganale e

iii)

sussisteva una situazione particolare contemplata dall'art. 899 del regolamento d'applicazione,

se il giudice del rinvio possa concludere che non vi era manifesta negligenza, cosicché l'obbligazione doganale dovesse essere oggetto di sgravio ex art. 239 del Codice.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London il 29 settembre 2008 — 1) FG Wilson (Engineering) Ltd, 2) Caterpillar EPG Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-431/08)

(2008/C 327/23)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunals, London (a seguito della domanda del Northern Ireland Tribunal Centre)

Parti

Ricorrenti: 1) FG Wilson (Engineering) Ltd, 2) Caterpillar EPG Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se le merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente sottratte al controllo doganale ai sensi dell'art. 203, n. 1 del Codice (1), in forza dell'art. 865 del regolamento d'applicazione (2).

2)

In caso di risposta affermativa alla Questione 1, se sia sorta un'obbligazione doganale all'importazione ai sensi dell'art. 203 del Codice.

3)

In caso di soluzione affermativa alle questioni 1 e 2, se il Codice, e segnatamente l'art. 78, n. 3, consenta la revisione della dichiarazione per correggere il CRD e, in tal caso, se i Commissioners siano tenuti a modificare detta dichiarazione e a regolarizzare la situazione.

4)

Se non può avere luogo regolarizzazione ex art. 78 del Codice e posto che vi fosse un'obbligazione doganale ex art. 203 del Codice e posto che sia pacifico che sussisteva una situazione particolare ai sensi di quanto previsto dall'art. 899 del regolamento d'applicazione, se il giudice del rinvio sia in una posizione tale da concludere che, tenuto conto delle circostanze e alla luce degli accertamenti che seguono, non vi sia stata manifesta negligenza, cosicché si dovrebbe concedere sgravio ex art. 239 del Codice per l'obbligazione doganale e ritirare la richiesta dei dazi doganali. In particolare, nel valutare se vi sia stata manifesta negligenza da parte dell'operatore commerciale interessato, se le autorità competenti cui spetta prendere in considerazione il fatto che i Commissioners stessi abbiano contribuito agli errori da cui è sorta l'obbligazione doganale, mancando al loro dovere di attenzione e buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 6 ottobre 2008 — F. Gielen/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-440/08)

(2008/C 327/24)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: F. Gielen

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 43 CE debba essere interpretato nel senso che questo articolo non osta all'applicazione di una disposizione del diritto tributario di uno Stato membro ai profitti realizzati da un cittadino di un altro Stato membro (soggetto passivo straniero) da una parte della sua impresa esercitata nel primo Stato membro, qualora siffatta disposizione, interpretata in un determinato modo, operi — considerata di per sé — una distinzione incompatibile con l'art. 43 CE tra i soggetti passivi nazionali e quelli stranieri, ma abbia conferito al soggetto passivo straniero la possibilità di scegliere di essere trattato come un soggetto passivo nazionale, possibilità di cui questi non si è avvalso per motivi personali.


20.12.2008   

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C 327/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 7 ottobre 2008 — Elektrownia Pątnów II sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Causa C-441/08)

(2008/C 327/25)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Elektrownia Pątnów II sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questioni pregiudiziali

Se alla luce del diritto comunitario (in particolare delle disposizioni della direttiva n. 69/335/CEE) (1), le autorità tributarie che percepiscono l'imposta sui conferimenti su un'operazione di aumento di capitale siano obbligate a tener conto di operazioni, concernenti il medesimo elemento del capitale, il quale era sottoposto all'imposizione mediante l'imposta sui conferimenti prima della data di adesione della Polonia all'Unione europea.

In particolare, se il meccanismo previsto all'art. 5, n. 3, secondo trattino, della direttiva 69/335/CEE, sia applicabile ad una situazione in cui la conversione di prestiti accordati ad una società di capitali di cui all'art. 4, n. 2, lett. c), della direttiva avviene dopo l'adesione, mentre tali prestiti erano già stati in precedenza, sul fondamento della legislazione nazionale vigente alla data di adesione, assoggettati all'imposta a norma dei principi posti nella legge polacca relativa all'imposta su atti di diritto privato.


(1)  GU L 249 del 3 ottobre 1969, pagg. 25-29.


20.12.2008   

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C 327/15


Impugnazione proposta l'8 ottobre 2008 dalla Região autónoma dos Açores avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-444/08 P)

(2008/C 327/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Região Autónoma dos Açores (rappresentanti: M. Renouf, Solicitor, C. Bryant, Solitor, H. Mercer QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna, Seas at Risk VZW, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 1o luglio 2008, causa T-37/04;

dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-37/04;

annullare gli artt. 3 e 11 dell'allegato del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 (1) in quanto a) dispongono che lo sforzo di pesca ai sensi del regolamento sia determinato solamente con riferimento alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace e non anche al tipo di attrezzo da pesca utilizzato, sia esso fisso o trainato; e b) escludono le specie di acque profonde (ad esempio quelle specie demersali contemplate dal regolamento n. 2347/2002 (2)) dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 11 del regolamento del Consiglio n. 1954/2003;

annullare l'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 in quanto l'abrogazione dei regolamenti nn. 685/95 (3) e 2027/95 (4): a) sopprime i) la competenza della Comunità a determinare lo sforzo di pesca con riferimento non solo alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace, ma anche con riferimento al tipo di attrezzo da pesca utilizzato e, ii) la fissazione dello sforzo di pesca, come effettuata dal regolamento n. 2027/95; b) sopprime i) la competenza a determinare lo sforzo di pesca annuo massimo per zona relativamente alle specie di acque profonde (ad esempio le specie demersali contemplate dal regolamento n. 2347/2002 e ii) la fissazione di uno sforzo di pesca annuo massimo, come effettuata dal regolamento n. 2027/95; e c) sopprime il divieto d'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque delle Azzorre per la pesca di tonno o di tonnidi;

annullare l'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 in quanto non mantiene in essere il divieto d'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque delle Azzorre per la pesca di tonno o di tonnidi;

rinviare la causa al Tribunale ove la Corte ritenga che lo stato degli atti non le consenta di statuire definitivamente sulla controversia; e

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese sostenute dalla Regione autonoma delle Azzorre (Região Autónoma dos Açores) nel giudizio in primo grado e nel presente procedimento d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda la sua impugnazione della soprammenzionata sentenza del Tribunale su sette motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che la tutela conferita al ricorrente ai sensi dell'art. 299, n. 2, CE non è sufficiente a stabilire che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni contestate.

In secondo luogo, il Tribunale ha concluso erroneamente che solo gli Stati membri, e non gli enti locali, hanno il diritto di difendere l'interesse generale del loro territorio.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non distinguendo le considerazioni ambientali da quelle economiche.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che le disposizioni contestate non avrebbero comportato effetti pregiudizievoli per gli stock ittici e per l'ambiente marino nelle Azzorre e, di conseguenza, per la sopravvivenza del settore della pesca nella regione.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che l'effetto delle disposizioni contestate sui poteri legislativi ed esecutivi della ricorrente non ha comportato che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni.

In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che il ricorso della ricorrente era irricevibile, poiché essa non aveva a disposizione altri mezzi di ricorso.

In settimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione, cumulativamente e separatamente, i fattori su cui la ricorrente si è basata.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2347, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 9 ottobre 2008 — Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé — Interveniente: Syndicat de la Diététique et des Compléments Alimentaires/Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Causa C-446/08)

(2008/C 327/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Société Solgar Vitamin's France, Valorimer SARL, Christian Fenioux, L'Arbre de Vie SARL, Société Source Claire, Nord Plantes EURL, Société RCS Distribution, Société Ponroy Santé

Convenuti: Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 10 giugno 2002, 2002/46/CE (1), in particolare i suoi artt. 5, n. 4, e 11, n. 2, debba interpretarsi nel senso che, pur spettando in via di principio alla Commissione stabilire i livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari, gli Stati membri restano competenti ad adottare una normativa in materia fino a quando la Commissione non abbia adottato l'atto comunitario richiesto;

2)

in caso di risposta affermativa a tale questione:

a)

se gli Stati membri, tenuti a rispettare le disposizioni degli artt. 28 e 30 del Trattato CE per fissare i livelli quantitativi massimi, debbano altresì ispirarsi ai criteri stabiliti all'art. 5 della direttiva, ivi compreso il requisito di una valutazione dei rischi condotta nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti in un settore caratterizzato ancora da una relativa incertezza;

b)

se uno Stato membro possa fissare dei livelli massimi quando sia impossibile, come nel caso del fluoro, quantificare con precisione gli apporti in vitamine e minerali provenienti da altre fonti alimentari, segnatamente dall'acqua di distribuzione, per ogni gruppo di consumatori e territorio per territorio; se si possa, in tal caso, fissare un tasso nullo in presenza di rischi accertati, senza ricorrere alla procedura di salvaguardia di cui all'art. 12 della direttiva 10 giugno 2002;

c)

se nella fissazione dei livelli massimi, essendo possibile tener conto dei livelli variabili di sensibilità di diversi gruppi di consumatori ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva, uno Stato membro possa altresì fondarsi sul fatto che una misura riguardante il solo pubblico particolarmente esposto al rischio, ad esempio un'etichettatura adeguata, possa dissuadere tale gruppo a far ricorso ad una sostanza nutritiva ad esso benefica a basse dosi; se la considerazione di tale diversa sensibilità possa condurre ad applicare all'insieme della popolazione il livello massimo adatto ad un pubblico fragile, segnatamente i bambini;

d)

in quale misura si possano stabilire dei livelli massimi in assenza di limiti di sicurezza in mancanza di un pericolo accertato per la salute; più in generale, in quale misura e a quali condizioni la ponderazione dei criteri da considerare possa condurre a fissare livelli massimi sensibilmente inferiori ai limiti di sicurezza ammessi per tali sostanze nutritive


(1)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183, pag. 51).


20.12.2008   

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C 327/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Otto Sjöberg/Åklagaren

(Causa C-447/08)

(2008/C 327/28)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Otto Sjöberg

Convenuta: Åklagaren

Questioni pregiudiziali

1)

Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e della scommessa per una ragione imperativa di interesse pubblico;

2)

Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco della scommessa persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest'ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell'attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere considerata ammissibile qualora l'obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.

3)

Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommessa qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e della scommessa i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale. Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere considerata ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell'attività di commercializzazione svolta.

4)

Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e della scommessa organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest'ultimo, sia proporzionato rispetto l'obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommessa qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all'attività di marketing del gioco e della scommessa organizzati da società organizzatrici aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l'obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.

5)

Se l'operatore che abbia ottenuto un'autorizzazione ad esercitare un'attività di gioco o scommessa determinata in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l'inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l'autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all'estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che è sempre inidoneo ad essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l'operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l'operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione alla prima questione.


20.12.2008   

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C 327/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Svea Hovrätt (Svezia) il 13 ottobre 2008 — Anders Gerdin/Åklagaren

(Causa C-448/08)

(2008/C 327/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea Hovrätt

Parti

Ricorrente: Anders Gerdin

Convenuta: Åklagaren

Questioni pregiudiziali

1)

Se la discriminazione sulla base della nazionalità possa in talune circostanze essere considerata ammissibile sul mercato nazionale del gioco e della scommessa per una ragione imperativa di interesse pubblico;

2)

Se, qualora la politica restrittiva condotta sul mercato nazionale del gioco della scommessa persegua obiettivi diversi e uno di essi riguardi il finanziamento di attività di natura sociale, si possa ritenere che la realizzazione di quest'ultimo obiettivo costituisca una conseguenza vantaggiosa accessoria dell'attuazione di detta politica restrittiva; in caso di soluzione negativa, se tale politica restrittiva possa tuttavia essere considerata ammissibile qualora l'obiettivo di finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come suo obiettivo principale.

3)

Se lo Stato possa invocare ragioni imperative di interesse pubblico per giustificare la politica restrittiva che esso applica in materia di gioco e scommessa qualora talune società controllate dallo Stato svolgano attività di marketing del gioco e della scommessa i cui introiti spettano parzialmente allo Stato e uno degli obiettivi di questa attività di marketing consiste nel finanziamento di attività di natura sociale. Qualora la soluzione da fornire sia negativa, se tale politica restrittiva possa nondimeno essere considerata ammissibile laddove il finanziamento delle attività di natura sociale non possa essere considerato come obiettivo principale dell'attività di commercializzazione svolta.

4)

Se il divieto assoluto di commercializzazione del gioco e della scommessa organizzati in un altro Stato membro da parte di una società organizzatrice avente sede sul territorio di detto Stato e che è soggetta al controllo delle autorità di quest'ultimo, sia proporzionato rispetto l'obiettivo di svolgere il controllo e di esercitare la vigilanza sulle attività di gioco e scommessa qualora non esista, nello stesso tempo, alcuna restrizione all'attività di marketing del gioco e della scommessa organizzati da società organizzatrici aventi sede nello Stato membro che applica detta politica restrittiva. Si domanda inoltre quale sia la soluzione a tale questione qualora l'obiettivo di tale regolamentazione consista nella limitazione del gioco.

5)

Se l'operatore che abbia ottenuto un'autorizzazione ad esercitare un'attività di gioco o scommessa determinata in uno Stato e sia soggetto al controllo da parte delle autorità competenti di detto Stato possa legittimamente effettuare il marketing delle proprie offerte di gioco in altri Stati membri, in particolare mediante l'inserzione di annunci pubblicitari nei giornali, senza dover previamente richiedere l'autorizzazione delle autorità competenti di detti Stati. In caso di soluzione affermativa, se ciò comporti che la disciplina di uno Stato membro, in cui è prevista una sanzione penale per il caso di attività promozionale di lotterie organizzate all'estero, costituisca un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi che è sempre inidoneo ad essere giustificato da ragioni imperative di interesse pubblico. Se il fatto che lo Stato membro in cui l'operatore ha sede sollevi le medesime ragioni imperative di interesse pubblico fatte valere dallo Stato in cui l'operatore desidera commercializzare le proprie attività di gioco influisca sulla soluzione alla prima questione.


20.12.2008   

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C 327/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis epikrateias (Grecia) il 17 ottobre 2008 — Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos e Synetairismos Paraktion Alieov Kavalas contro Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon e Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

(Causa C-453/08)

(2008/C 327/30)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis epikrateias

Parti

Ricorrenti: Panagiotis I. Karanikolas, Balsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Avasoglou, Pavtelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafillos K. Maurogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos e Synetairismos Paraktion Alieov Kavalas

Convenuti: Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon (Ministero per lo Sviluppo Agricolo e Alimentare) e Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas — Kavalas — Xanthis (Amministrazione provinciale di Drama-Kavala e Xanthi

Intervenienti: Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri della prefettura di Kavala, denominato «MAKEDONIA»e la «Evosi, Ploioktikon Mesis Alieias» (P.E.P.M.A) panellenica

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1626/94, uno Stato membro possa adottare misure supplementari consistenti nel divieto assoluto di impiegare attrezzi da pesca, il cui impiego è consentito, in linea di principio, conformemente alle disposizioni del regolamento citato.

2)

Se, ai sensi delle disposizioni di tale regolamento, sia consentito l'impiego nel mare territoriale di uno Stato membro che si affaccia sul Mediterraneo di attrezzi da pesca non compresi tra quelli indicati come vietati, in linea di principio, dagli artt. 2, n. 3 e 3, nn. 1 e 1 bis del regolamento e il cui impiego era stato vietato prima dell'entrata in vigore del regolamento da una disposizione nazionale di uno Stato membro.


20.12.2008   

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C 327/19


Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-458/08)

(2008/C 327/31)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo imposto, quanto alla prestazione di servizi di edilizia in Portogallo, gli stessi requisiti che impone per lo stabilimento, non si conforma agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge portoghese sull'accesso e all'attività edilizia e sulla continuità della stessa (Decreto legge n. 12/2004) assoggetta a licenza l'esercizio di detta attività in Portogallo.

Nessuna impresa, senza eccezione, può effettuare in Portogallo lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, modifica, riparazione, conservazione, ristrutturazione, pulizia, restauro, demolizione e, in generale, qualsiasi lavoro legato all'edilizia senza previa autorizzazione dell'amministrazione portoghese.

La pertinente disposizione portoghese che vieta alle imprese, tra cui le imprese comunitarie, di prestare servizi di edilizia in Portogallo senza previa autorizzazione di accesso all'industria dell'edilizia rilasciata dall'amministrazione portoghese, costituisce violazione dell'art. 49 CE.

I requisiti di accesso all'attività edilizia, come previsti nella legge portoghese, sono requisiti di stabilimento. La legge portoghese non distingue tra stabilimento e prestazione di servizi di natura temporanea.

L'impresa edilizia stabilita in un altro Stato membro, per poter prestare servizi in Portogallo, è tenuta a soddisfare i requisiti necessari allo stabilimento, il che comporta, in pratica, che la stessa impresa edilizia non abbia altra alternativa se non quella di stabilirsi in Portogallo. Tale criterio limita gravemente la libera prestazione di servizi.

Anche i requisiti di continuità nell'attività costituiscono restrizioni alla libertà di prestazione di servizi essendo impossibile una prestazione di servizi di edilizia di natura temporanea.

Le ragioni che lo Stato portoghese invoca per giustificare le restrizioni di cui trattasi non sono dimostrate e non sono attendibili.


20.12.2008   

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C 327/19


Ricorso proposto il 21 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-460/08)

(2008/C 327/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, continuando a prevedere nel proprio ordinamento il requisito della cittadinanza greca per l'accesso ai posti di capitano e di primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera greca, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le derivano dall'art. 39 CE;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Carenza di motivazione in relazione all'art. 39, n. 4, CE, perché capitani e secondi non esercitano abitualmente prerogative di potere pubblico.


20.12.2008   

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C 327/20


Ricorso proposto il 27 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-463/08)

(2008/C 327/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M.A. Rabanal Suárez, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 14 della direttiva in questione;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2005/36/CE è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 225, pag. 22.


20.12.2008   

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C 327/20


Ricorso proposto il 27 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia

(Causa C-464/08)

(2008/C 327/34)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K Simonsson e K. Saaremäel-Stoilov)

Convenuta: Repubblica di Estonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/65/CE (1) (relativa al miglioramento della sicurezza dei porti) e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni così adottate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di detta direttiva;

condannare Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 15 giugno 2007.


(1)  GU L 310, pag. 28.


20.12.2008   

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C 327/20


Ricorso proposto il 29 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-465/08)

(2008/C 327/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e H. Stølbæk)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), e in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/36/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255, del 30.9.2005.


20.12.2008   

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C 327/21


Ricorso proposto il 30 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-466/08)

(2008/C 327/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e H. Stølbæk)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), e in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/36/CE nell'ordinamento nazionale è scaduto il 20 ottobre 2007.


(1)  GU L 255 del 30.9.2005.


20.12.2008   

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C 327/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 23 ottobre 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-472/08)

(2008/C 327/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Alstom Power Hydro.

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se si debba interpretare l'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), nel senso che esso osta all'introduzione in una normativa nazionale (omissis) di un termine di decadenza di tre anni per l'esercizio del diritto al rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (la differenza tra l'imposta a valle e l'imposta a monte detraibile).


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 23; SS 09/01, pag. 54).


20.12.2008   

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C 327/21


Ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif — Lussemburgo) — Miloud Rimoumi, Gabrielle Suzanne Marie Prick/Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration

(Causa C-276/08) (1)

(2008/C 327/38)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


Tribunale di primo grado

20.12.2008   

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C 327/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Neoperl Servisys/UAMI (HONEYCOMB)

(Causa T-256/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo HONEYCOMB - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 327/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl Servisys AG (Reinach, Svizzera) (rappresentante: avv. H. Börjes-Pestalozza)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2006 (procedimento R 1388/2005-4), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo HONEYCOMB come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Neoperl Servisys AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


20.12.2008   

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C 327/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)

(Causa T-161/07) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo COYOTE UGLY - Marchio comunitario nominativo anteriore COYOTE UGLY - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 327/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño e J. Arribas García, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ugly, Inc. (Cornwall, New-York, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, M. Blair e C. Balme, solicitors)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 marzo 2007 (procedimenti riuniti R 165/2006-2 e R 194/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ugly, Inc. e la Group Lotuss Corp., SL

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Group Lotuss Corp., SL sopporterà le proprie spese integralmente, quattro quinti delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quattro quinti delle spese della Ugly, Inc.

3)

La Ugly sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese dell'UAMI.


(1)  GU C 155 del 7 luglio 2007.


20.12.2008   

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C 327/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Calzaturificio Frau/UAMI — Camper (Rappresentazione di un arco stilizzato a superficie piena)

(Causa T-304/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un arco stilizzato a superficie piena - Marchio figurativo comunitario anteriore che rappresenta un arco stilizzato - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 327/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Calzaturificio Frau SpA (San Giovanni Ilarione, Italia) (rappresentante: avv. A. Rizzoli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camper, SL (Inca, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 giugno 2007 (procedimento R 768/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Camper, SL, e Calzaturificio Frau SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Calzaturificio Frau SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


20.12.2008   

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C 327/23


Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 novembre 2008 — Speiser/Parlamento

(Causa T-390/07 P) (1)

(Ricorso di impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Ricevibilità - Indennità di dislocazione - Decisione meramente confermativa - Reclamo tardivo)

(2008/C 327/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: F. Theumer, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente A. Lukošiūtė ed N. Lorenz, successivamente A. Lukošiūtė ed S. Seyr, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 10 settembre 2007, causa F-146/06, Speiser/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretto all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa stessa sostenute nel contesto del presente procedimento.


(1)  GU C 297 dell'8.12.2007.


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C 327/23


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 — Regione Siciliana/Commissione

(Causa T-363/03) (1)

(Ricorso di annullamento - FESR - Soppressione di un contributo finanziario - Recupero delle somme già versate - Ente regionale o locale - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità)

(2008/C 327/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentante: A. Cingolo, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

In primo luogo, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda d'annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 ed in terzo e ultimo luogo l'annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Regione Siciliana è condannata alle spese.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003.


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C 327/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Stephens/Commissione

(Causa T-139/04) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a provvedere»)

(2008/C 327/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kelvin William Stephens (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 2003 recante modifica dell'inquadramento del ricorrente, nelle parti in cui quest'ultima ha fissato il suo inquadramento al grado A6, scatto 1, al momento della sua nomina, ha stabilito la decorrenza dei propri effetti economici a partire dal 5 ottobre 1995 e non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente, nonché domanda di annullamento della decisione recante rigetto del reclamo del ricorrente. Dall'altro, domanda tesa al risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della suddetta decisione

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà la totalità delle spese.


(1)  GU C 168 del 26.6.2004.


20.12.2008   

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C 327/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2008 — Powderject Research/UAMI (POWDERMED)

(Causa T-166/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 327/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Powderject Research Ltd (Oxford, Regno Unito) (rappresentanti: A. Bryson, barrister, e P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 aprile 2006, procedimento R 1189/2005-2, concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Powderject Research Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


20.12.2008   

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C 327/25


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2008 — Austrian Relief Programm/Commissione

(Causa T-235/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Finanziamento comunitario di un'operazione per il miglioramento delle condizioni di vita nell'ex-Yugoslavia per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati - Programma Obnova - Clausola compromissoria - Nota di addebito - Irricevibilità»)

(2008/C 327/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe (Innsbruck, Austria) (rappresentante: avv. C. Leyroutz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, agente, assistito dall'avv. R. Bierwagen)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 4 maggio 2006, con la quale la Commissione ha chiesto al ricorrente il rimborso dell'importo versato in esecuzione del contratto relativo al finanziamento del progetto comunitario «Republika Srpska 1998: Miglioramento delle condizioni di vita per incoraggiare il ritorno dei rifugiati e degli sfollati» (contratto RE/YOU/03/04/98), concluso nell'ambito del programma Obnova.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Lo Austrian Relief Programm — Verein für Not- und Katastrophenhilfe è condannato alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


20.12.2008   

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C 327/25


Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — BOT Elektrownia Belchatów e a./Commissione

(Causa T-208/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità)

(2008/C 327/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BOT Elektrownia Bełchatów S.A. (Rogowiec, Polonia); BOT Elektrownia Turów S.A. (Bogatynia, Polonia); BOT Elektrownia Opole S.A. (Brzezie, Polonia); Elektrownia «Kozienice» S.A. (Świerże Górne, Polonia); Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska (Połaniec, Polonia); Elektrownia «Rybnik» S.A. (Rybnik, Polonia); Elektrownia Skawina S.A. (Skawina, Polonia); Elektrownia «Stalowa Wola» S.A. (Stalowa Wola, Polonia); Południowy Koncern Energetyczny S.A. (Katowice, Polonia); Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (Nowe Czarnowo, Polonia); Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. (Ostrołęka, Polonia); e Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (Konin, Polonia) (rappresentanti: avv.ti B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo e S. Boullart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Lawunmi, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Elektrociepłownia «Będzin» S.A. (Będzin, Polonia); Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (Bydgoszcz, Polonia); Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. (Bytom, Polonia); Elektrociepłownia Białystok S.A. (Białystok, Polonia); Elektrociepłownia «Gorzów S.A.» (Gorzów, Polonia); Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A. (Kalisz, Polonia); Elektrociepłownia «Kraków» S.A. (Cracovia, Polonia); Dalkia Łódź S.A. (Łódź, Polonia); Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. (Poznań, Polonia); Elektrociepłownia Tychy S.A. (Tychy, Polonia); Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. (Wrocław, Polonia); Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (Danzica, Polonia); Elektrociepłownia Zabrze S.A. (Zabrze, Polonia); e Elektrociepłownia «Zielona Góra» S.A. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: avv.ti B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo e S. Boullart)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La BOT Elektrownia Bełchatów S.A., la BOT Elektrownia Turów S.A., la BOT Elektrownia Opole S.A., l'Elektrownia «Kozienice» S.A., l'Elektrownia Połaniec S.A. — Grupa Electrabel Polska, l'Elektrownia «Rybnik» S.A., l'Elektrownia Skawina S.A., l'Elektrownia «Stalowa Wola» S.A., la Południowy Koncern Energetyczny S.A., la Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., la Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. e la Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Elektrociepłownia «Będzin» S.A., la Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., la Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., l'Elektrociepłownia Białystok S.A., l'Elektrociepłownia «Gorzów S.A.», l'Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., l'Elektrociepłownia «Kraków» S.A., la Dalkia Łódź S.A., la Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., l'Elektrociepłownia Tychy S.A., la Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., l'Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., l'Elektrociepłownia Zabrze S.A. e l'Elektrociepłownia «Zielona Góra» S.A. sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


20.12.2008   

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C 327/26


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2008 — Francia/Commissione

(Causa T-257/07 R II)

(Procedimento sommario - Polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 999/2001 - Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Regolamento (CE) n. 746/2008 - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi)

(2008/C 327/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, R. Loosli-Surrans, A.-L. During e G. de Bergues, agenti)

Resistente: Commissione delle comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e A. Bordes, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: originariamente C. Gibbs e I. Rao, in seguito I. Rao, agenti, assititi da T. Ward, barrister)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), nella misura in cui introduce, nel capitolo A di tale allegato VII, il punto 2.3, lett. b), iii), il punto 2.3, lett. d), ed il punto 4.

Dispositivo

1)

L'applicazione dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, è sospesa sino alla pronuncia della sentenza principale, nella misura in cui introduce, nel capitolo A dell'allegato VII del regolamento (CE) 22 maggio 2001, n. 999, il punto 2.3, lett. b), iii), il punto 2.3, lett. d), ed il punto 4.

2)

Le spese sono riservate.


20.12.2008   

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C 327/26


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 marzo 2008 — Aer Lingus Group/Commissione

(Causa T-411/07 R)

(«Procedimento sommario - Controllo delle concentrazioni - Decisione che dichiara l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune - Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Misure contrastanti con la ripartizione delle competenze tra le istituzioni - Competenza della Commissione - Provvedimenti provvisori diretti ad una parte interveniente - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità - Assenza di fumus boni iuris - Mancanza d'urgenza - Assenza di un danno grave e irreparabile - Pregiudizio dipendente da eventi futuri ed incerti - Insufficiente motivazione - Ponderazione di tutti gli interessi»)

(2008/C 327/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Aer Lingus Group plc (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: A. Burnside, solicitor, e avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, É. Gipponi Fournier e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Ryanair Holdings plc (Dublino, Irlanda) (reppresentanti: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy e D. Hull, solicitors, avv. G. Berrisch)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in primo luogo, che sia fatto obbligo alla Commissione di adottare taluni provvedimenti relativi alla partecipazione della Ryanair Holdings plc al capitale della ricorrente, in secondo luogo, e in via subordinata, un'ordinanza nello stesso senso nei confronti della Commissione o della Ryanair Holdings plc e, in terzo luogo, che venga sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 11 ottobre 2007, C(2007) 4600, che respinge la domanda della richiedente di avviare una procedura ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 8, n. 5, del detto regolamento (GU L 24, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


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C 327/27


Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH)

(Causa T-487/07) (1)

(Incidente - Marchio comunitario - Rappresentanza da parte di un avvocato)

(2008/C 327/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imperial Chemical Industries (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Domanda presentata ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, diretta a far riconoscere al sig. W. Johnston la qualifica di rappresentante della ricorrente nella causa in oggetto.

Dispositivo

1)

La domanda presentata affinché il Tribunale riconosca al sig. W. Johnston la qualifica di rappresentante della Impreial Chemical Industries plc è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


20.12.2008   

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C 327/27


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 24 settembre 2008 — Van Neyghem/Commissione

(Causa T-105/08 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Rigetto del ricorso in primo grado - Assunzione - Concorso generale - Mancata ammissione alla prova orale - Impugnazione manifestamente infondata)

(2008/C 327/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F-73/06, Van Neyghem/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di questa sentenza.

Dispositivo

1)

L'impugnazIone è respinta.

2)

Il sig. Kris Van Neyghem sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


20.12.2008   

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C 327/28


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 settembre 2008 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-332/08 R)

(«Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran - Decisione del Consiglio - Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza - Assenza di un danno grave e irreparabile»)

(2008/C 327/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, M. Hoskins, barrister, T. Din, S. Gadhia e D. Murray, solicitors)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), in quanto la Melli Bank plc viene iscritta nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.12.2008   

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C 327/28


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-390/08 R)

(«Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Misure restrittive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran - Decisione del Consiglio - Provvedimento di congelamento di capitali e risorse economiche - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza - Assenza di un danno grave e irreparabile»)

(2008/C 327/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del punto 4 della tabella B dell'allegato alla decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 163, pag. 29), laddove la Bank Melli Iran viene iscritta nell'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui vengono congelati i capitali e le risorse economiche.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.12.2008   

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C 327/28


Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkhoff/Commissione

(Causa T-377/08 P)

(2008/C 327/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkfoff/Commissione;

condannare la parte ricorrente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alle spese del relativo procedimento, nonché alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, con cui è stata annullata la decisione dell'ufficio liquidatore, adottata in forma di decisione su un reclamo, di non rimborsare l'acquisto di una nuova sedia a rotelle a distanza di due anni dall'acquisto della precedente a motivo della mancanza di necessità.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la sentenza, in violazione del diritto comunitario vigente, definisce entro nuovi limiti il margine di discrezionalità spettante al medico di fiducia e al Consiglio medico, riconoscendo tale potere soltanto agli organismi medici indipendenti.

In secondo luogo, a suo avviso, affermando che il Consiglio medico svolge unicamente funzioni di consulenza e che i suoi pareri non vengono resi pubblici, la sentenza priva di qualsiasi significato tali pareri dell'organo suddetto, i quali nella prassi rivestono grande importanza ai fini della valutazione della necessità delle spese. Ciò contrasterebbe con la costante giurisprudenza in merito alla Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione del 22 marzo 2004. I detti pareri costituirebbero, inoltre, una presunzione relativa in ordine alla necessità delle spese.

Oltre a ciò, la ricorrente deduce un travisamento dei fatti e/o errori nell'inquadramento giuridico dei medesimi e dell'oggetto della controversia, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze, in quanto una parte fondamentale della decisione relativa al reclamo è stata dichiarata inesistente.


20.12.2008   

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C 327/29


Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Ellinika Nafpigeia/Commissione

(Causa T-391/08)

(2008/C 327/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grecia) (rappresentanti: avv.ti I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagoulea, P. Tzioumas, A. Balla, B. Voutsakis e X. Gkousta)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento dell'impugnata decisione 2 luglio 2008«relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) concessi dalla Grecia alla società Ellinika Nafpigeia A.E.», ai sensi degli artt. 1, n. 2, 2, 3, 5, 6, 8, n. 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sopportate dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguo: l'«ENAE») impugna dodici dei sedici provvedimenti imposti dalla decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 def., relativa agli aiuti n. C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05), deducendo nove motivi di annullamento a sostegno delle sue domande.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha applicato l'art. 298 CE, nonostante la decisione impugnata abbia ammesso che l'ENAE è un cantiere navale militare.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente considera che la decisione impugnata non ha applicato, o ha applicato erroneamente, l'art. 296 CE.

Con il terzo motivo di annullamento la ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata ad un errore manifesto di valutazione e per giunta da una carenza di motivazione, ammessa la ridotta capacità di credito della ENAE dal 1997 al giugno 1999, poi venuta a mancare del tutto. In particolare, la decisione impugnata: a) non ha valutato la capacità di credito dell'ENAE relativamente alla sua natura particolare di impianto industriale militare; b) ingiustificatamente ha messo in dubbio i dati economici relativi all'ENAE, ma anche le garanzie certamente ammissibili che era in grado di fornire per ottenere il finanziamento da qualsiasi banca privata, c) ingiustificatamente ha ignorato e ha valutato erroneamente l'interesse dell'ETBA, in quanto azionista di maggioranza dell'ENAE, per quanto riguarda il valore e il rendimento di questa sua partecipazione imprenditoriale.

Con il quarto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto in forma di cancellazione di debiti dell'importo di 160 milioni di EUR, la ricorrente afferma che la decisione di autorizzazione C 10/94 non ha stabilito condizioni e non è stata applicata abusivamente, nonché, in subordine, che non è stata concessa all'ENAE la totalità dell'importo summenzionato e che, di conseguenza, non possono essere recuperate somme non elargite. Inoltre, la ricorrente ritiene che si debba applicare l'art. 296 CE, sia in sede di valutazione dell'eventuale esistenza dell'aiuto sia in sede di calcolo di qualsiasi beneficio recuperabile. Infine, secondo la ricorrente, il recupero dell'aiuto viola i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e del legittimo affidamento del beneficiario dell'aiuto.

Con il quinto motivo di annullamento, relativo all'applicazione abusiva dell'aiuto alla chiusura di impianti del valore di 29,5 milioni di EUR, che è stato approvato nel 2002, in ragione della presunta mancata realizzazione della condizione compensativa relativa alla limitazione della capacità di riparazione della ricorrente, quest'ultima sostiene che la decisione di autorizzazione N 513/01 è stata applicata erroneamente.

Con il sesto e settimo motivo di annullamento, relativamente all'applicazione abusiva dell'aiuto all'investimento dell'importo di 22,9 milioni di EUR e alla presunta partecipazione illecita della Banca ellenica per lo sviluppo industriale (in prosieguo: la «BESV») all'aumento del capitale azionario per la realizzazione di detto investimento, la ricorrente afferma che la decisione di autorizzazione N 401/97 è stata applicata erroneamente, che l'art. 87, n. 1, CE è stato violato — in quanto la Commissione ha dichiarato erroneamente che il provvedimento E10 costituisce un aiuto di Stato illegittimo — che il principio del legittimo affidamento è stato violato e che l'art. 296 CE non ha trovato applicazione.

Con l'ottavo motivo di annullamento, relativo ai prestiti e alle garanzie che ha ricevuto la ricorrente nel periodo pertinente 1997-2001, oltre a quanto già esposto relativamente ad essi nel terzo motivo di annullamento, in merito alla valutazione erronea della capacità di credito della ricorrente si afferma quanto segue: a) applicazione erronea del criterio dell'investitore privato in condizioni di economia di mercato; b) applicazione erronea dell'art. 87, n. 2, CE, dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1540/1998 (1), e dell'art. 4 della direttiva 90/648/CEE (2); c) violazione del principio di proporzionalità ed errore manifesto di valutazione in merito alla capacità di credito dell'ENAE dopo la sua completa privatizzazione nel giugno 2002, in relazione al calcolo delle somme da recuperare a causa dei provvedimenti in esame, poiché la decisione impugnata non ha ridotto il tasso di interesse di riferimento applicabile, e d) errore di fatto in relazione ai prestiti e alle garanzie che la BESV ha concesso alla ricorrente, poiché la decisione impugnata non ha considerato che dopo la privatizzazione della BESV i provvedimenti in esame non contengono elementi di aiuti di Stato.

Con il nono motivo di annullamento, relativo al finanziamento illecito dell'attività non militare da parte dell'attività militare dell'ENAE, la ricorrente invoca: a) la violazione degli artt. 296, 298 e 88, n. 1, CE; b) l'applicazione erronea del criterio dell'investitore privato in relazione ai contratti militari e c) la carenza di motivazione e la determinazione erronea dell'entità delle somme da recuperare.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1540, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27).


20.12.2008   

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C 327/30


Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione

(Causa T-396/08)

(2008/C 327/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (rappresentanti: avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti:

annullare l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3178 def., nel procedimento in materia di aiuti di stato C 18/07; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento è diretto contro la decisione della Commissione europea 2 luglio 2008, C(2008) 3178 def., nel procedimento in materia di aiuti di stato C 18/07, in quanto essa dichiara incompatibile con il mercato comune una parte significativa degli aiuti notificati destinati alla formazione che il Freistaat Sachsen ed il Land Sachsen-Anhalt volevano concedere al servizio di corriere espresso dell'impresa DHL.

Nel dettaglio il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt deducono i seguenti motivi di ricorso.

In primo luogo i ricorrenti lamentano che la Commissione ha negato l'autorizzazione per una parte significativa dell'aiuto di stato notificato in quanto gli aiuti destinati alla formazione non sarebbero «necessari» per la realizzazione delle misure formative in questione. Istituendo una valutazione generale della necessità nel singolo caso come condizione per l'autorizzazione dell'aiuto notificato la Commissione violerebbe il disposto vincolante del regolamento (CE) n. 68/2001 (1) e infrangerebbe il principio della parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento. I criteri di esame stabiliti dal regolamento sarebbero vincolanti anche per aiuti al di sopra della soglia di esenzione.

La tesi della Commissione, che fa dipendere l'autorizzazione dell'aiuto destinato alla formazione notificato dalla sua necessità, sarebbe in secondo luogo giuridicamente errata anche perché ignorerebbe illegittimamente le ricadute positive sul mercato delle misure formative supportate dall'aiuto notificato. Siffatte ricadute sul mercato sarebbero di per sé sufficienti a giustificare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di stato destinati alla formazione notificati.

In terzo luogo, la Commissione giungerebbe erroneamente alla conclusione che manchi il necessario effetto di incentivazione dell'aiuto in relazione alla scelta del luogo. Gli aiuti destinati alla formazione sarebbero realmente necessari poiché avrebbero influito sulla scelta della DHL di Lipsia/Halle come luogo di formazione e la DHL non avrebbe condotto altrimenti in tali città le sue azioni formative. Inoltre, sarebbe inesatta l'affermazione della Commissione che anche in altri luoghi si sarebbero presentati costi comparabili per la formazione.

In quarto luogo, nell'esaminare la necessità, la Commissione si sarebbe basata su criteri inadeguati. In particolare la Commissione avrebbe adottato criteri soggettivi che trascenderebbero una necessità oggettiva. In più la Commissione nel suo esame farebbe riferimento a disposizioni di legge relative a misure formative, ciò che svantaggerebbe fortemente Stati membri con un sistema di piani di formazione prestabiliti per legge.

In quinto luogo la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 68, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, GU L 10, pag. 20; modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004, GU L 63, pag. 20 e dal regolamento (CE) n. 1976/2006, GU L 368, pag. 85.


20.12.2008   

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C 327/31


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — MIP Metro/UAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

(Causa T-407/08)

(2008/C 327/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008, procedimento R 387/2007-1, in quanto in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e respingere la domanda di marchio comunitario n. 37 405 29 «Metromeet»;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di opposizione ed il procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CBT Comunicación Multimedia, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Metromeet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41 — Domanda n. 3 740 529

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale «METRO» e il marchio denominativo «meeting metro» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe il rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.


20.12.2008   

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C 327/31


Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Sacem/Commissione

(Causa T-422/08)

(2008/C 327/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: avv. H. Calvet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella parte in cui i) al suo art. 1, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, per avere utilizzato nei suoi accordi di rappresentanza reciproca le limitazioni all'affiliazione contenute all'art. 11 (II) del contratto tipo della CISAC oppure per aver applicato de facto tali limitazioni all'affiliazione e, ii) di conseguenza, al suo art. 4.1, le ha ordinato di porre fine immediatamente a detta infrazione qualora non vi avesse già provveduto, nonché di informare la Commissione di tutte le misure adottate a tal fine;

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COMP/C2/38.698 — CISAC) nella parte in cui i) al suo art. 3, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per avere coordinato gli ambiti territoriali in modo da restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva, e, ii) di conseguenza, al suo art. 4.2., le ha ordinato di porre fine all'infrazione entro un termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione, nonché di informare la Commissione, entro il medesimo termine, di tutte le misure adottate a tal fine;

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella parte in cui ha intimato alla ricorrente di astenersi, per il futuro, da ogni atto o condotta descritto agli artt. 1 e 3 della decisione, nonché da ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa a un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/C2/38.698 — CISAC) avente ad oggetto pratiche concordate riguardanti le condizioni di gestione dei diritti di esecuzione pubblica delle opere musicali, nonché di concessione delle relative licenze da parte delle società di gestione collettiva, e concretizzatesi nell'impiego, nell'ambito degli accordi di rappresentanza reciproca, di limitazioni all'affiliazione, come previste dal contratto tipo della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (contratto tipo CISAC) o come concretamente applicate.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa anzitutto valere che la Commissione ha violato i diritti della difesa nonché le forme sostanziali laddove:

nella decisione impugnata, ha dichiarato che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata, quando invece la comunicazione degli addebiti inviata alla stessa si sarebbe fondata sulla teoria dell'effetto rete; la ricorrente non sarebbe quindi stata posta nelle condizioni di presentare le proprie difese con riguardo alla sua partecipazione a una presunta pratica concordata;

non ha motivato il fatto di aver mantenuto nei confronti della ricorrente l'addebito vertente sulle limitazioni all'affiliazione che figurerebbero negli accordi di rappresentanza reciproca stipulati tra società di autori europee ovvero applicate de facto dalle medesime, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di aver eliminato dette clausole e di non applicarle;

non ha fornito una definizione dell'attività oggetto della decisione impugnata, concernente l'infrazione relativa a una asserita pratica concretata e, in tal modo, nemmeno della portata della sua ingiunzione.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE allorché:

ha dichiarato che la ricorrente è incorsa in un'infrazione fondata sulla clausola di affiliazione, quando invece la ricorrente aveva dimostrato di avere eliminato dette clausole e di non applicarle;

è incorsa in un manifesto errore di valutazione relativamente alla radiodiffusione via satellite, dato che le società d'autori si erano impegnate, rispettivamente, a fornire agli operatori di radiodiffusione via satellite un'autorizzazione valida per più parti del territorio idonea a coprire l'intera impronta satellitare utilizzata per la diffusione dei loro programmi;

ha accolto una definizione di mercato scorretta;

ha dichiarato, senza dimostrarlo, che la ricorrente ha partecipato a una presunta pratica concordata;

ha concluso nel senso dell'esistenza di una pratica concordata, quando invece la pretesa concertazione tra società d'autori non era di natura tale da restringere la concorrenza;

ha proibito alle società d'autori «ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo» alle presunte pratiche concordate che sarebbero confluite nelle limitazioni territoriali contenute negli accordi di rappresentanza reciproca, pur affermando che ciascuna società è libera di stabilire, in modo bilaterale, la portata degli accordi di rappresentanza reciproca da essa stipulati; difatti, simili contraddizioni costituiscono una minaccia per la certezza del diritto.


20.12.2008   

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C 327/32


Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — KODA/Commissione

(Causa T-425/08)

(2008/C 327/59)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: KODA (Copenhagen, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti K. Dyekjær e J. Borum)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella sua interezza, o

in subordine, annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, nella sua interezza per quanto concerne la KODA; o

annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC; o

in subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, per quanto concerne la KODA; o

in ulteriore subordine, annullare l'art. 3 e l'art. 4, nn. 2 e 3, della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698 — CISAC, per quanto concerne la trasmissione via cavo; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., caso COMP/C2/38.698 — CISAC, con cui la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 del Trattato SEE avendo incluso nei suoi accordi di rappresentanza reciproca o avendo operato nella sua prassi limitazioni relative allo status di membro (art. 1) e clausole di esclusiva (art. 2) e avendo concertato limitazioni territoriali in modo tale da limitare una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione nel caso dell'attribuzione di licenze di diritti per la diffusione pubblica di opere musicali via internet, via satellite e via cavo (art. 3).

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere che:

la decisione impugnata è affetta da un vizio sostanziale di forma, in quanto, in un punto centrale, la comunicazione degli addebiti è differente dalla decisione finale;

la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto i) non sarebbe provato che l'inclusione da parte della ricorrente di limitazioni territoriali nei suoi contratti di rappresentanza reciproca per la diffusione via internet, via satellite e via cavo sia il risultato di una pratica concertata con le altre società di gestione operanti nel SEE, e in quanto ii) le limitazioni territoriali non costituiscono restrizioni della concorrenza.

Subordinatamente la ricorrente afferma che nella decisione impugnata non è stato dimostrato che sussista una violazione per quanto concerne la concessione di licenze di diritti di trasmissione via cavo.


20.12.2008   

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C 327/33


Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 — AKM/Commissione

(Causa T-432/08)

(2008/C 327/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione in relazione alla AKM ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC, in cui la Commissione ha dichiarato incompatibili con l'art. 81 CE e con l'art. 53 dell'accordo SEE pratiche concordate legate alla reciproca concessione di diritti musicali d'autore tra società di gestione appartenenti alla International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori — CISAC).

La ricorrente chiede che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha dichiarato che la AKM — inserendo nei suoi accordi di reciprocità le limitazioni all'affiliazione di cui all'art. 11, n. 2, del contratto tipo CISAC ovvero operando de facto limitazioni dell'affiliazione nonché coordinando la delimitazione territoriale delle licenze — ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e ha ordinato alla AKM di porre fine a tali infrazioni.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

La ricorrente afferma, innanzitutto, che la Commissione ha ricostruito in modo errato i fatti in relazione all'applicazione da parte della AKM di limitazioni dell'affiliazione. La Commissione non avrebbe addotto prove che confermino la reale applicazione di una tale limitazione da parte della AKM. Al contrario, la Commissione avrebbe ignorato elementi che indicano che la AKM persegue una «politica aperta di affiliazione». Inoltre, la Commissione avrebbe trascurato il fatto che le clausole di affiliazione precedentemente in vigore nei contratti di reciprocità della AKM sono state almeno implicitamente disapplicate e non sarebbero più contenute nei contratti di reciprocità conclusi dalla AKM.

In aggiunta, l'art. 3 della decisione della Commissione, con cui la Commissione contesta alla AKM di aver «violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE coordinando i limiti territoriali così da limitare la validità di una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva», contrasterebbe con la motivazione. Nel dispositivo della decisione mancherebbe, in particolare, una limitazione alle forme di diffusione (satellite, internet e cavo) che la Commissione tratta nelle sue considerazioni.

In più le esistenti limitazioni territoriali delle licenze nei contratti di reciprocità della AKM non sarebbero il risultato di una pratica concordata. Per provare l'esistenza di una consapevole concertazione delle pratiche la Commissione fondamentalmente si sarebbe richiamata solamente al fatto che i contratti di reciprocità delle società di gestione europee, di fatto, seguono un sistema uniforme. Tale comportamento parallelo troverebbe la propria spiegazione con certezza in strutture di mercato tramandatesi storicamente e nel quadro normativo che disciplina l'attività delle società di gestione.

Infine, la decisione della Commissione violerebbe il principio di tassatività in quanto dall'art. 4, n. 2, della decisione non risulterebbe chiaramente il significato della richiesta «di rivedere» certe clausole contrattuali.


20.12.2008   

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C 327/34


Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Agapiou Joséphidès/Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(Causa T-439/08)

(2008/C 327/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosia, Cipro) (rappresentante: avv. C. Joséphidès)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in prosieguo: l'«Agenzia») 1o agosto 2008, con cui l'Agenzia, operando sotto il controllo della Commissione, nega alla ricorrente l'accesso, richiesto con lettera del 3 marzo 2008, a taluni documenti del fascicolo n. 07/0122 relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro;

annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa alla decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nell'ambito del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet;

condannare l'Agenzia e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente domanda l'annullamento, da una parte, della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 1o agosto 2008, che le ha negato l'accesso ai documenti relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di Cipro e, dall'altra, della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet, in quanto essa raccomanda l'Università di Cipro per l'attribuzione di una sovvenzione per la creazione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia 1o agosto 2008, la ricorrente afferma che l'Agenzia ha violato il suo diritto soggettivo di aver accesso a taluni documenti, quale risulta segnatamente dal principio di trasparenza di cui agli artt. 1, secondo comma, UE e 6 UE, dall'art. 255 CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto il suo nome è stato utilizzato da terzi (l'Università di Cipro) in un fascicolo amministrativo di candidatura al fine di trarne vantaggio, senza il consenso di questa. Ella sostiene di avere il diritto, in queste circostanze, di verificare il contenuto esatto e/o la correttezza dei dati di carattere personale nonché il fine e il contesto in cui ne viene fatto uso.

Inoltre ella obietta che il direttore dell'Agenzia non sarebbe competente a decidere in merito alla sua seconda domanda di accesso ai documenti e che la sua decisione 1o agosto 2008 sarebbe stata adottata in contrasto con il regolamento n. 1049/2001 (1) nonché con il regolamento interno della Commissione.

Tuttavia, nella misura in cui secondo il Tribunale il direttore dell'Agenzia avrebbe avuto la competenza ad adottare la decisione impugnata, la ricorrente fa valere che questa sarebbe stata presa in violazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1049/2001, in particolare degli artt. 7, n. 1, 8, n. 1, e 15, n. 1. Secondo la ricorrente l'agenzia avrebbe anche interpretato erroneamente diverse altre disposizioni dello stesso regolamento, in particolare gli artt. 4, n. 4, 4, n. 5, 4, n. 1, lett. b), e 4, n. 2, e avrebbe erroneamente applicato il principio di trasparenza e la nozione di interesse pubblico prevalente. La ricorrente deduce altresì un motivo relativo alla mancanza della motivazione richiesta della decisione impugnata.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008, C(2007) 3749, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore non verificando l'esistenza del consenso della ricorrente all'inserimento dei suoi dati personali nel modulo di candidatura sottoposto alla Commissione dall'Università di Cipro. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto rilevare un'irregolarità sostanziale nel progetto sottoposto e revocare la sua decisione o adottare le altre misure necessarie.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe commesso un errore nell'analisi dei criteri di ammissibilità per la candidatura sottoposta dall'Università di Cipro.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145, pag. 43.


20.12.2008   

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C 327/34


Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 — 1-2-3.TV/UAMI — Zweites Deutsches Fernsehen e Televersal Film- und Fernseh-Produktion (1-2-3.TV)

(Causa T-440/08)

(2008/C 327/62)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e E. Nicolás Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Zweites Deutsches Fernsehen (Mainz, Germania) e Televersal Film- und Fernseh-Produktion GmbH (Amburgo, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) 30 giugno 2008 (procedimento n. R 1076/2007-1); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «1-2-3.TV» per servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41 — domanda n. 3 763 133

Titolari del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Zweites Deutsches Fernsehen e Televersal Film- und Fernseh-Produktion

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo nazionale «1, 2 ODER 3 ZDF-ORF-SFDRS» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto data la diversa impressione complessiva prodotta dagli stessi.


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C 327/35


Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione

(Causa T-443/08)

(2008/C 327/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (rappresentante: avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008 in quanto la Commissione vi stabilisce che

a)

il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

b)

tale «aiuto di stato» ammonta a 350 milioni di EUR;

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti contestano le affermazioni, di cui alla prima parte dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def. (C 48/06, ex N 227/06), relativa a misure della Germania in favore della DHL e dell'aeroporto Lipsia/Halle, secondo cui il conferimento di capitale accordato dalla Germania all'aeroporto Lipsia/Halle costituisce un aiuto di stato all'aeroporto e l'importo di tale aiuto ammonta a 350 milioni di EUR.

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono sette motivi.

In primo luogo, i ricorrenti affermano che le disposizioni in materia di aiuti di stato non sono applicabili già per il fatto che l'aeroporto, sotto il profilo dell'ampliamento di una infrastruttura aeroportuale regionale, l'aeroporto non costituisce un'impresa ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH costituirebbe una società statale costituita ad hoc («single purpose vehicle»), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, notoriamente, non verrebbe considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria in quanto nella decisione la Flughafen Leipzig/Halle GmbH verrebbe trattata contemporaneamente come destinataria ed erogatrice di aiuti.

In quarto luogo, l'applicazione degli orientamenti (1) pubblicati nel 2005 a fatti verificatesi prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di non retroattività, con il principio di certezza del diritto, con la tutela del legittimo affidamento e con il principio di uguaglianza. Secondo i ricorrenti sono applicabili unicamente gli orientamenti della Commissione del 1994 (2).

Inoltre, essi affermano che i nuovi orientamenti violano il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di stato anche la costruzione di aeroporti mentre tale attività nei precedenti orientamenti del 1994 sarebbe stata espressamente esclusa dall'applicazione del diritto in materia di aiuti di stato. Alla luce del contenuto diametralmente opposto dei vecchi e dei nuovi orientamenti nonché per la mancata abrogazione della normativa del 1994 non sarebbe chiaro come si sia inteso valutare giuridicamente il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.

In sesto luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un'irregolarità procedurale non applicando al conferimento di capitale da essa qualificato come aiuto le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 (3) sugli aiuti esistenti.

In settimo luogo, gli orientamenti del 2005 avrebbero anche aggirato la ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la Commissione in quanto la Commissione tramite un'interpretazione estensiva della nozione d'«impresa» all'art. 87, n. 1, CE accrescerebbe la sua competenza in contrasto con il quadro previsto dal Trattato CE e con tale interpretazione estensiva ricondurrebbe sotto il controllo degli organi comunitari anche casi per cui sarebbe competente l'autorità amministrativa nazionale.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione — Applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.


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C 327/36


Ricorso proposto il 2 ottobre 2008 — S.L.V. Elektronik/UAMI — Jiménez Muñoz (LINE)

(Causa T-449/08)

(2008/C 327/64)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: S.L.V. Elektronik GmbH (Übach-Palenberg, Germania) (rappresentante: avv. C. König)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Angel Jiménez Muñoz (Gelida, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 luglio 2008 (procedimento R 759/2007-4) in quanto ha negato la registrazione del marchio richiesto n. 003316908 per «lampade alimentate via rete, impianti e strumenti di illuminazione, strumenti luminosi per effetti di scena, lampade elettriche e componenti dei prodotti menzionati», e condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «LINE» per prodotti rientranti nella classe 11 (domanda n. 3 316 908)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Angel Jiménez Muñoz

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo e denominativo nazionale «Line» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 37 e 38

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Inoltre la commissione di ricorso non si è basata sul marchio richiesto, ma su un progetto che non è identico a quest'ultimo.


20.12.2008   

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C 327/36


Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle/Commissione

(Causa T-455/08)

(2008/C 327/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsia, Germania), Flughafen Leipzig/Halle GmbH (Lipsia, Germania) (rappresentante: avv. M. Núñez-Müller)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, l'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def., in quanto la Commissione vi stabilisce che

a)

il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e

b)

tale «aiuto di stato» ammonta a 350 milioni di EUR;

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano le affermazioni, di cui alla prima parte dell'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, C(2008) 3512 def. (C 48/06, ex N 227/06), relativa a misure della Germania in favore della DHL e dell'aeroporto Lipsia/Halle, secondo cui il conferimento di capitale accordato dalla Germania all'aeroporto Lipsia/Halle costituisce un aiuto di stato all'aeroporto e l'importo di tale aiuto ammonta a 350 milioni di EUR.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono otto motivi.

In primo luogo, le ricorrenti affermano che le disposizioni in materia di aiuti di stato non sono applicabili già per il solo fatto che l'aeroporto, sotto il profilo dell'ampliamento di infrastrutture aeroportuali regionali, l'aeroporto non costituisce un'impresa ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la Flughafen Leipzig/Halle GmbH costituirebbe una società statale costituita ad hoc («single purpose vehicle»), organizzata in forma privatistica, e che, pertanto, notoriamente, non verrebbe considerata come destinataria di un aiuto pubblico qualora riceva dallo Stato i mezzi necessari per l'espletamento dei suoi compiti.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria in quanto nella decisione la Flughafen Leipzig/Halle GmbH verrebbe trattata contemporaneamente come destinataria ed erogatrice di aiuti.

In quarto luogo, l'applicazione degli orientamenti (1) pubblicati nel 2005 a fatti verificatesi prima della loro pubblicazione contrasterebbe con il principio di non retroattività, con il principio di certezza del diritto, con la tutela del legittimo affidamento e con il principio di uguaglianza. Secondo le ricorrenti erano applicabili unicamente gli orientamenti della Commissione del 1994 (2).

Inoltre, esse affermano che i nuovi orientamenti violano il diritto comunitario primario in quanto essi sono errati nel merito e incongruenti in ragione del fatto che i gestori di aeroporti regionali non hanno qualità di imprenditori. Gli orientamenti del 2005 ricondurrebbero nella sfera di applicazione del diritto in materia di aiuti di stato anche la costruzione di aeroporti mentre tale attività nei precedenti orientamenti del 1994 sarebbe stata espressamente esclusa dall'applicazione del diritto in materia di aiuti di stato. Alla luce del contenuto diametralmente opposto dei vecchi e dei nuovi orientamenti nonché per la mancata abrogazione della normativa del 1994 non sarebbe chiaro come si sia inteso valutare giuridicamente il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.

In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un'irregolarità procedurale non applicando al conferimento di capitale da essa qualificato come aiuto le disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 (3) sugli aiuti esistenti.

In settimo luogo, gli orientamenti del 2005 avrebbero anche aggirato la ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la Commissione in quanto la Commissione tramite un'interpretazione estensiva della nozione d'«impresa» all'art. 87, n. 1, CE accrescerebbe la sua competenza in contrasto con il quadro previsto dal Trattato CE e con tale interpretazione estensiva ricondurrebbe sotto il controllo degli organi comunitari anche casi per cui sarebbe competente l'autorità amministrativa nazionale.

Infine, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria e violerebbe anche l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.


(1)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, GU 2005, C 312, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'Accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, GU 1994, C 350, pag. 7.

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.


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C 327/37


Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — EuroChem MCC/Consiglio

(Causa T-459/08)

(2008/C 327/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EuroChem Mineral and Chemical Company OAO (EuroChem MCC) (Mosca, Russia) (rappresentanti: avv.ti P. Vander Schauen e B. Evtimov)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 8 luglio 2008, n. 661, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (1) in quanto impone dazi anti-dumping alla ricorrente, alle società produttrici da essa controllate ed alle società collegate indicate al «considerando» 23 lett. a) e c), nonché agli artt. 1, n. 2, lett. a), e 2, n. 2 lett. a) del regolamento impugnato;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere due motivi di annullamento. Il secondo motivo comprende tre censure.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno violato l'art. 11, n. 3, del regolamento di base (2) e/o hanno commesso una violazione di un requisito procedurale sostanziale rifiutando di avviare, di loro iniziativa, un riesame intermedio del pregiudizio e l'accertamento del margine di pregiudizio contemporaneamente al riesame in previsione della scadenza, e di conseguenza hanno commesso un manifesto errore di valutazione della probabilità di reiterazione del danno nell'ambito del riesame in previsione della scadenza.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che il Consiglio e la Commissione sono incorse in errore nel fissare il valore normale applicabile nei suoi confronti nel corso del riesame intermedio parziale, determinandone un aumento artificiale, ed hanno operato un confronto errato con il prezzo di esportazione, concludendo quindi erroneamente nel senso della sussistenza di dumping, violando così gli artt. 1 e 2 del regolamento di base, commettendo una serie di errori manifesti di valutazione violando principi fondamentali del diritto comunitario.

Più specificatamente, la ricorrente contesta che il Consiglio e la Commissione hanno commesso un errore di diritto ed hanno violato gli artt. 2, nn. 3 e 5 del regolamento base nonché il contesto legale degli stessi, costituito dagli artt. 1 e 2 del regolamento base, non prendendo in considerazione gran parte dei costi di produzione della ricorrente in quanto non sarebbero affidabili e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale applicabile alla ricorrente.

Dopo aver deciso di procedere all'adeguamento dei prezzi del gas, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione applicando l'adeguamento dei prezzi del gas sulla base del prezzo intracomunitario a Waidhaus (Germania) ed omettendo di applicare deduzioni ulteriori.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno violato l'art. 2, n. 10, del regolamento di base e hanno commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti deducendo dal prezzo all'esportazione della ricorrente le spese di vendita, amministrative e generali relative al primo acquirente indipendente, nonché le commissioni alle imprese consociate che fanno parte dell'entità economica della ricorrente e del suo settore vendite integrato.


(1)  GU L 185, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/38


Ricorso proposto il 13 ottobre 2008 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Causa T-462/08)

(2008/C 327/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. S. Schneller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcon, Inc. (Hünenberg, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 luglio 2008 (R 1471/2007-1) e la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 16 luglio 2007 (B 809 899);

Respingere la richiesta di registrazione del marchio comunitario «Ophtal Cusi» (domanda n. 003679181);

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Alcon Cusì, S.A (poi Alcon, Inc.).

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OFTAL CUSI» per prodotti rientranti nella classe 5.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:«Ophtal» per prodotti rientranti nella classe 5 (n. 489 948).

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché sussiste un rischio di confusione a causa della somiglianza dei marchi confliggenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/39


Ricorso proposto il 19 ottobre 2008 — Imagion/UAMI (DYNAMIC HD)

(Causa T-463/08)

(2008/C 327/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Imagion AG (Trierweiler, Germania) (rappresentante: avv. H. Blatzheim)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) 13 agosto 2008 (procedimento R 488/2008-4); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DYNAMIC HD» per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41, 42, 45 (domanda n. 6 092 241).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché il marchio denominativo «DYNAMIC HD» non è meramente descrittivo, né difetta del carattere distintivo necessario;

violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94, poiché il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso;

violazione dell'obbligo di motivazione;

violazione del principio di parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


20.12.2008   

IT

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C 327/39


Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-465/08)

(2008/C 327/69)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 7 agosto 2008 di procedere alla compensazione tra debiti e crediti della Commissione, BUDG/03 (2008)10.5-3956,

condannare la Commissione a versare alla Repubblica ceca l'importo compensato per l'ammontare di 9 354 130,93 EUR, e i corrispondenti interessi di mora,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La Repubblica ceca, con il presente ricorso ai sensi dell'art. 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea, chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 7 agosto 2008 di procedere alla compensazione tra debiti e crediti della Commissione, BUDG/03 (2008)10.5-3956. Nell'adottare la decisione impugnata la Commissione ha agito ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), nella versione più recente. Con la decisione impugnata la Commissione ha proceduto alla compensazione del suo credito nei confronti della Repubblica ceca derivante dal recupero dei contributi dei fondi rotativi Phare T9106, CS9203 e CZ9302 per un importo complessivo di 9 354 130,93 EUR. Il credito della Commissione è stato compensato con il diritto della Repubblica ceca a due pagamenti intermedi per due programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per un importo complessivo di 10 814 475,41 EUR. La Repubblica ceca richiede il pagamento dei pagamenti così compensati.

2.

La decisione impugnata è invalida in quanto la Commissione nell'emanarla ha oltrepassato i limiti della sua competenza, adottando detta decisione in base ad un fondamento normativo erroneo.

3.

Anche ammesso che nella fattispecie si possa utilizzare il regolamento n. 1605/2002, la decisione impugnata è invalida in quanto è stata adottata in contrasto con le condizioni per la compensazione poste da tale regolamento, o rispettivamente dal regolamento della Commissione n. 2342/2002 (2), con il quale si dà esecuzione al regolamento n. 1605/2002 e che stabilisce la procedura per la compensazione.

4.

La decisione impugnata è infine invalida in quanto non contiene alcuna motivazione.


(1)  GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/40


Ricorso presentato il 23 ottobre 2008 — Commissione/Eurgit e Cirese

(Causa T-470/08)

(2008/C 327/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto, avvocato, A. M. Rouchaud-Joët, agente, N. Bambara, agente)

Convenuti: Associazione dei giuristi italiani per le Comunità europee — Eurgit (Roma, Italia), Vania Cinese (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare EURGIT, nonché la signora Vania Cirese in via personale e solidale, a rimborsare la somma di 7 412 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso d'interesse legale belga a far data dall'11.11.2002 e sino ad integrale pagamento del debito;

Condannare EURGIT, nonché la signora Vania Cinese in via personale e solidale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato promosso dalla Commissione europea, sulla base dell'articolo 238 del Trattato CE, allo scopo di ottenere la condanna di EURGIT e, in solido, della signora Cinese, al rimborso di una somma pari a 7 412 Euro maggiorata degli interessi di mora, somma che rappresenta l'anticipo versato dalla ricorrente ad EURGIT per la realizzazione del progetto n. 97/GR/098, finanziato nel quadro del programma GROTIUS di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori di giustizia.

La Commissione sostiene a questo riguardo che, in forza del punto 7 della «dichiarazione del beneficiario di un contributo finanziario», il beneficiario si impegna, qualora la distinta delle spese non risulti idonea a giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ricevuto, a restituirle, dietro sua richiesta, le somme non giustificate già versate.

Non avendo EURGIT giustificato entro il termine stabilito l'utilizzo dell'importo anticipato dalla Commissione, non ci sarebbe dubbio sul fatto che sulla convenuta e su chi ha agito in nome e per conto della stessa grava l'obbligo di rimborsare l'anticipo versato.


20.12.2008   

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C 327/40


Ricorso proposto il 4 novembre 2008 — Media-Saturn/UAMI (BEST BUY)

(Causa T-476/08)

(2008/C 327/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Media-Saturn (Ingolstadt, Germania) (rappresentante: avv. K. Lewinsky)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 0591/2008-4); e

condannare l'UAMI al pagamento delle spese del procedimento e della tassa di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Best Buy» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42 (domanda n. 5 189 550).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto presenta il carattere distintivo minimo necessario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


20.12.2008   

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C 327/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2008 — Casinò municipale di Venezia/Commissione

(Causa T-221/00) (1)

(2008/C 327/72)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 316 del 4.11.2000.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2008 — Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding/Commissione

(Causa T-84/06) (1)

(2008/C 327/73)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2006 — Italia/Commissione

(Causa T-126/06) (1)

(2008/C 327/74)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Omya/Commissione

(Causa T-275/06) (1)

(2008/C 327/75)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


20.12.2008   

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C 327/41


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008 — Xinhui Alida Polythene/Consiglio

(Causa T-364/06) (1)

(2008/C 327/76)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


20.12.2008   

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C 327/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2008 — Las Palmeras e a./Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-217/07, T-218/07, da T-244/07 a T-246/07, da T-252/07 a T-255/07, da T-258/07 a T-260/07, da T-268/07 a T-272/07 e T-394/07) (1)

(2008/C 327/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione delle cause riunite T-217/07, T-218/07, T-244/07, T-245/07, T-246/07, T-252/07, T-253/07, T-254/07, T-255/07, T-258/07, T-259/07, T-260/07, T-268/07, T-269/07, T-270/07, T-272/07 e T-394/07 dal ruolo.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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C 327/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 ottobre 2008 — Kenitex-Química/UAMI — Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

(Causa T-322/07) (1)

(2008/C 327/78)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


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C 327/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-494/07) (1)

(2008/C 327/79)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


20.12.2008   

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C 327/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 novembre 2008 — Laura Ashley/UAMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

(Causa T-301/08) (1)

(2008/C 327/80)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

20.12.2008   

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C 327/43


Ricorso proposto il 17 ottobre 2008 — Cerafogli/BCE

(Causa F-84/08)

(2008/C 327/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

Condanna della BCE al risarcimento del danno che si asserisce subito dalla ricorrente a causa di una discriminazione legata alla sua attività sindacale.

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale, corrispondente, da una parte, alla differenza tra il salario percepito dalla ricorrente ed un salario del grado («band») H, scatto 54 dal 2004 fino al 2007, vale a dire 23 scatti addizionali e, dall'altra, alla concessione di un bonus di 3 500 EUR annuali per gli anni 2001, 2002 e 2003;

condannare la convenuta al pagamento della somma di 157 000 EUR o, in subordine, della somma di 45 000 EUR, a titolo di risarcimento del danno morale;

annullare, nella misura necessaria, la decisione 25 giugno 2008 di rigetto della domanda di esame precontenzioso e la decisione 7 agosto 2008 di rigetto del reclamo, in quanto tali decisioni sono in relazione con il presente ricorso;

condannare la Banca Centrale Europea alle spese.


20.12.2008   

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C 327/43


Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 — Voslamber/Commissione

(Causa F-86/08)

(2008/C 327/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dietrich Voslamber (Friburgo, Germania) (rappresentante: avv. L. Thielen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2008, con cui essa respinge la domanda del ricorrente di una copertura assicurativa primaria contro le malattie per sua moglie.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della direzione generale ADMIN.B della Commissione europea 9 luglio 2008 nei confronti del ricorrente;

accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo che nel caso di specie sua moglie ha diritto ad un'assicurazione primaria da parte della RCAM;

riservare al ricorrente il diritto di motivare ulteriormente il presente ricorso;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


20.12.2008   

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C 327/43


Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Schuerings/Fondazione europea per la formazione

(Causa F-87/08)

(2008/C 327/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gisela Schuerings (Nizza, Francia) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Fondazione europea per la formazione

Oggetto e descrizione della causa

Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente, nonché condanna della Fondazione europea per la formazione al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di licenziamento 23 ottobre 2007, di cui la ricorrente è stata destinataria, adottata dalla Fondazione europea per la formazione;

annullare, in quanto necessario, la decisione esplicita della Fondazione europea per la formazione del 10 luglio 2008, recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 RAA e 90, n. 2, dello Statuto;

condannare la Fondazione europea per la formazione a pagare la somma di 125 000 EUR a titolo di risarcimento dei danni materiali;

condannare la Fondazione europea per la formazione a pagare la somma di 50 000 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali;

condannare la Fondazione europea per la formazione alle spese.


20.12.2008   

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C 327/44


Ricorso proposto il 20 ottobre 2008 — Vandeuren/Fondazione europea per la formazione professionale

(Causa F-88/08)

(2008/C 327/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Fondazione europea per la formazione professionale

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della convenuta di licenziare la ricorrente nonché condanna della Fondazione europea al risarcimento del danno materiale e morale subito dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di licenziamento della Fondazione europea per la formazione professionale 23 ottobre 2007 di cui la ricorrente è stata oggetto;

annullare, nella misura necessaria, la decisione esplicita della Fondazione europea per la formazione professionale 10 luglio 2008, che respinge il reclamo depositato dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 RAA e 90, n. 2, dello Statuto;

condannare la Fondazione europea per la formazione professionale a pagare la somma di 125 000 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale;

condannare la Fondazione europea per la formazione professionale a pagare la somma di 50 000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale;

condannare la Fondazione europea per la formazione professionale alle spese.