ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
16 dicembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2008/C 320/01

Risoluzione del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa a una strategia europea per il multilinguismo

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 320/02

Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2008, recante nomina di tre membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

4

2008/C 320/03

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani

6

2008/C 320/04

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri

10

 

Commissione

2008/C 320/05

Tassi di cambio dell'euro

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2008/C 320/06

Bando di assunzione PE/115/S

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 320/07

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 320/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5415 — Telenet/Concentra/VAR/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 

2008/C 320/09

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/1


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2008

relativa a una strategia europea per il multilinguismo

(2008/C 320/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO:

1.

alla risoluzione del Consiglio, del 14 febbraio 2002, relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue (1), che sottolinea che la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea della conoscenza e favorisce pertanto sia l'integrazione nella società che la coesione sociale;

2.

alle conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, in cui si chiede di intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia (2);

3.

alla decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (3);

4.

alle conclusioni del Consiglio, del 19 maggio 2006, sull'indicatore europeo di competenza linguistica (4), in cui si ribadisce che le competenze in lingua straniera, oltre a concorrere a favorire la comprensione reciproca tra i popoli, sono un requisito fondamentale per una forza lavoro mobile e contribuiscono alla competitività dell'economia dell'Unione europea;

5.

alle conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul piano di lavoro per la cultura 2008-2010 (5), in cui si sottolinea la dimensione culturale del multilinguismo, in particolare il ruolo da esso svolto nell'accesso alla cultura e il suo contributo alla creatività;

6.

alle conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulle competenze interculturali, in cui si riconosce il ruolo dell'apprendimento delle lingue e della traduzione nell'acquisizione di competenze interculturali;

7.

alle conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo, nelle quali si invita in particolare la Commissione ad elaborare, entro la fine del 2008, proposte per un quadro strategico globale in materia di multilinguismo;

ACCOGLIENDO CON FAVORE:

la comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2008, intitolata «Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune» (6);

PRENDENDO ATTO:

del libro verde della Commissione, del 3 luglio 2008, intitolato «Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei» (7);

e sulla scorta dei lavori degli «Stati generali del multilinguismo» svoltisi a Parigi il 26 settembre 2008;

RITIENE CHE:

la diversità linguistica e culturale sia parte intrinseca dell'identità europea e che essa sia allo stesso tempo un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa,

il multilinguismo rappresenti una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo,

la promozione delle lingue europee meno diffuse rappresenti un importante contributo al multilinguismo,

siano ancora necessari sforzi importanti per promuovere l'apprendimento delle lingue e valorizzare gli aspetti culturali della diversità linguistica, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, migliorando nel contempo le informazioni sulla varietà delle lingue europee e la loro diffusione nel mondo,

il multilinguismo abbia anche un ruolo speciale nel favorire la diversità culturale, tra l'altro nel campo dei media e dei contenuti on line, nonché il dialogo interculturale in Europa e con le altre regioni del mondo; vi contribuisca più particolarmente la traduzione poiché mette in relazione le lingue e le culture e offre ampio accesso alle opere e alle idee,

la diversità linguistica in seno all'Europa costituisca un valore aggiunto per lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra l'Unione europea e il resto del mondo,

il multilinguismo contribuisca a sviluppare la creatività consentendo l'accesso ad altri modi di pensare, di interpretare il mondo e di esprimere l'immaginazione;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DEI RISPETTIVI SETTORI DI COMPETENZA E NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

1.   Promuovere il multilinguismo per rafforzare la coesione sociale, il dialogo interculturale e la costruzione europea

a)

aumentare la sensibilizzazione dei benefici della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue tra il pubblico, in particolare i giovani in formazione iniziale, tanto nell'insegnamento generale che professionale;

b)

offrire ai migranti, specie ai giovani, un insegnamento della lingua del paese di accoglienza come elemento essenziale di un'integrazione e di un'occupabilità positive, pur rispettando le lingue dei loro paesi d'origine.

2.   Rafforzare l'apprendimento permanente delle lingue

a)

adoperarsi per fornire ai giovani, fin dalla più tenera età e oltre l'insegnamento generale nell'insegnamento professionale e superiore, un'offerta diversificata e di qualità per l'insegnamento delle lingue e delle culture che permetta loro di acquisire la padronanza di almeno due lingue straniere, il che costituisce un fattore d'integrazione in una società fondata sulla conoscenza;

b)

compiere sforzi volti a promuovere l'acquisizione e l'aggiornamento continuo delle competenze linguistiche per tutti nei contesti formali, non formali e informali;

c)

adoperarsi per ampliare il numero di lingue insegnate ai diversi livelli di istruzione, comprese le lingue riconosciute di uso meno diffuso, in modo da consentire agli alunni di scegliere tenendo conto dei loro interessi personali o della loro situazione geografica;

d)

favorire l'apprendimento e la diffusione delle lingue europee, avvalendosi di strumenti innovativi quali le tecnologie digitali di comunicazione e l'insegnamento a distanza, nonché di approcci come quelli basati sull'intercomprensione tra lingue affini;

e)

favorire la valutazione dei discenti sulla base di strumenti riconosciuti quali il quadro comune europeo di riferimento per le lingue e il passaporto linguistico Europass del Consiglio d'Europa nonché, se del caso, l'indicatore europeo di competenza linguistica;

f)

rivolgere un'attenzione particolare all'ulteriore formazione degli insegnanti di lingua e al rafforzamento delle competenze linguistiche degli insegnanti in generale al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'insegnamento di discipline non linguistiche in una lingua straniera (CLIL — Apprendimento integrato di contenuto e lingua);

g)

promuovere la mobilità europea e gli scambi tra insegnanti di lingua affinché il maggior numero possibile di essi trascorra un periodo nel paese in cui si parla la lingua che insegnano;

h)

utilizzare il programma di apprendimento permanente e i progetti nazionali pertinenti per favorire la mobilità di tutti gli utenti, in particolare i giovani in formazione e gli insegnanti, al fine di migliorarne le competenze linguistiche e avvalersi di iniziative quali il Label europeo per le lingue per sviluppare materiale di apprendimento e di insegnamento delle lingue.

3.   Promuovere meglio il multilinguismo come risorsa per la competitività dell'economia europea e la mobilità e l'occupabilità delle persone

a)

sostenere la messa a disposizione e l'apprendimento di un'ampia gamma di lingue onde consentire alle imprese, in particolare alle PMI, di estendere il loro accesso alla totalità dei mercati mondiali, in particolare quelli emergenti;

b)

incoraggiare una maggiore presa in considerazione delle competenze linguistiche nello sviluppo della carriera dei lavoratori, in particolare nelle piccole e medie imprese;

c)

mobilizzare i fondi strutturali europei, se del caso, per fornire corsi di lingua specifici nel quadro della formazione professionale continua e dell'istruzione degli adulti;

d)

valorizzare e utilizzare le competenze linguistiche dei cittadini provenienti da contesti d'immigrazione come mezzo per rafforzare il dialogo interculturale e la competitività economica.

4.   Promuovere la diversità linguistica e il dialogo interculturale rafforzando il sostegno alla traduzione per incoraggiare la circolazione delle opere e la divulgazione di idee e conoscenze in Europa e nel mondo

A.

Nell'ambito delle politiche e dei programmi vigenti:

a)

informare meglio il pubblico, in particolare i professionisti europei, sui dispositivi nazionali ed europei di sostegno alla traduzione di testi letterari, scientifici o tecnici, incluso il contenuto culturale e creativo on line, alla sopratitolazione delle opere destinate agli spettacoli dal vivo e alla sottotitolazione delle opere audiovisive e dei film;

b)

coordinare e rafforzare i diversi tipi di sostegno di cui godono, a titolo dei programmi europei vigenti, le azioni a favore della traduzione;

c)

sviluppare le possibilità e la qualità della formazione ai mestieri della traduzione e rafforzare l'informazione su tali mestieri nonché sull'offerta di formazione presso le categorie interessate (alunni, studenti universitari, imprese, ecc.);

d)

sostenere la costituzione di reti di basi di dati terminologiche multilingui per facilitare il lavoro dei traduttori e degli interpreti;

e)

incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie della lingua, in particolare nel settore della traduzione e dell'interpretazione, favorendo la collaborazione tra Commissione, Stati membri, collettività locali, organismi di ricerca e imprese, da una parte, e provvedendo alla convergenza dei programmi di ricerca, all'individuazione dei settori d'applicazione e all'estensione delle tecnologie a tutte le lingue dell'Unione, dall'altra.

B.

Avviare una discussione sulla pertinenza e la fattibilità, a termine, di un programma specifico di sostegno alla traduzione che sia in grado di far fronte alle sfide culturali, tecnologiche e professionali che questa implica.

5.   Promuovere le lingue dell'Unione europea nel mondo

a)

rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, così come tra le loro istituzioni culturali o altri organismi rappresentativi stabiliti nei paesi terzi, e promuovere i partenariati linguistici e il dialogo interculturale con i paesi terzi;

b)

sfruttare al massimo il potenziale delle lingue europee per sviluppare il dialogo culturale ed economico con il resto del mondo e rafforzare il ruolo dell'UE sulla scena internazionale;

c)

potenziare la cooperazione con le organizzazioni nazionali e internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, che operano nel settore dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica e culturale.

INVITA LA COMMISSIONE:

1.

a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente risoluzione, utilizzando tutto il potenziale della cooperazione europea in materia di istruzione, di cultura e di altri settori politici pertinenti;

2.

nel contesto del nuovo quadro strategico globale in materia di multilinguismo e nei limiti delle sue competenze, ad adottare misure intese a tenere in debito conto le esigenze linguistiche dei cittadini e delle istituzioni, prestando particolare attenzione alle

relazioni tra le istituzioni europee e il pubblico,

relazioni tra le istituzioni europee e le istituzioni nazionali, e provvedendo in particolare a fornire ai cittadini informazioni in tutte le lingue ufficiali e a promuovere il multilinguismo sui siti web della Commissione;

3.

a riferire, entro la metà del 2011, sull'attuazione della presente risoluzione, in cooperazione con gli Stati membri e provvedendo a valorizzare gli esempi di buone pratiche;

4.

a riesaminare periodicamente la situazione in materia di competenze linguistiche in Europa, in particolare sulla base di eventuali ricerche esistenti realizzate dagli Stati membri, del quadro comune europeo di riferimento per le lingue e, se del caso, dell'indicatore europeo di competenza linguistica.


(1)  GU C 50 del 23.2.2002.

(2)  SN 100/02, punto 44, pag. 19.

(3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 44.

(4)  GU C 172 del 25.7.2006, pag. 1.

(5)  GU C 143 del 10.6.2008.

(6)  13253/08 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3.

(7)  11631/08 + ADD 1 [COM(2008) 423 definitivo].


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

recante nomina di tre membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2008/C 320/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 79,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede che il Consiglio nomini membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche un rappresentante di ciascuno Stato membro.

(2)

Con la decisione del 7 giugno 2007 (2) il Consiglio ha nominato 27 membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

(3)

Il governo finlandese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante finlandese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, che dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2013.

(4)

Il governo lettone ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante lettone del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, che dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2011.

(5)

Il governo portoghese ha informato il Consiglio che intende sostituire il rappresentante portoghese del consiglio di amministrazione e ha proposto la nomina di un nuovo rappresentante, che dovrebbe essere nominato per il periodo che va fino al 31 maggio 2011,

DECIDE:

Articolo 1

La sig.ra Pirkko KIVELÄ, di cittadinanza finlandese, nata il 23 ottobre 1953, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. Jukka MALM per il periodo dal 17 dicembre 2008 al 31 maggio 2013.

Articolo 2

Il sig. Armands PLĀTE, di cittadinanza lettone, nato il 27 febbraio 1962, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione della sig.ra Ilze KIRSTUKA per il periodo dal 17 dicembre 2008 al 31 maggio 2011.

Articolo 3

La sig.ra Maria Fernanda SANTIAGO, di cittadinanza portoghese, nata il 28 gennaio 1948, è nominata membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche in sostituzione del sig. António Nuno FERNANDES GONÇALVES HENRIQUES per il periodo dal 17 dicembre 2008 al 31 maggio 2011.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU C 134 del 16.6.2007, pag. 6.


16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/6


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani

(2008/C 320/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1.

il Consiglio europeo, riunitosi a Lisbona nel marzo 2000 e a Barcellona nel marzo 2002, ha adottato l'obiettivo strategico di fare dell'Unione europea, entro il 2010, l'economia e la società basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e di definire uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione;

2.

il Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles nel marzo 2008, ha adottato l'obiettivo di rimuovere le barriere alla libera circolazione delle conoscenze, creando una «quinta libertà» che porterebbe, tra l'altro, ad una maggiore mobilità transfrontaliera dei ricercatori, come pure di studenti, scienziati e docenti universitari;

3.

le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono programmi d'azione per il periodo 2007-2013 nel settore dell'istruzione e della formazione durante l'intero arco della vita sono tutte volte a sviluppare la mobilità; inoltre, i programmi e le misure europei nei settori della ricerca e delle politiche per le imprese, così come i fondi strutturali, si prefiggono anch'essi lo stesso obiettivo;

4.

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla Carta europea di qualità per la mobilità (2006) ha proposto alcuni principi fondamentali al fine di garantire le migliori condizioni possibili per preparare, accompagnare e valutare il periodo di mobilità di un giovane in un altro Stato membro;

5.

il processo di Bologna per l'istruzione superiore e il processo di Copenaghen per l'istruzione e la formazione professionale sono volti a creare uno spazio europeo in cui sia agevolata la mobilità degli studenti e degli insegnanti, sia accresciuta la trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione, e sia migliorata la cooperazione tra istituzioni;

6.

i vari strumenti europei esistenti (quadro europeo delle qualifiche, ECTS e Europass) e futuri (ECVET) mirano a consentire ai cittadini europei di meglio far riconoscere e valorizzare le loro qualifiche e competenze, nonché a fornire loro informazioni in materia di opportunità di apprendimento in Europa (portali PLOTEUS e «Study in Europe») (1);

7.

le conclusioni del Consiglio sulle competenze interculturali del maggio 2008 sottolineano il contributo della mobilità all'acquisizione di tali competenze;

8.

la raccomandazione del Consiglio sulla mobilità di giovani volontari nell'Unione europea del 20 novembre 2008 affronta le questioni specificamente correlate alla mobilità dei giovani volontari;

SI COMPIACE della relazione del forum di esperti di alto livello sulla mobilità, che la Commissione europea ha pubblicato nel giugno 2008 (2), in seguito alla richiesta del Consiglio di promuovere ed estendere la mobilità non solo agli studenti, ma anche ad altri giovani, nonché della relazione del Comitato economico e sociale europeo, del 29 maggio 2008, intitolata «Quali modalità pratiche per promuovere la mobilità dei giovani in Europa?»;

È CONSAPEVOLE CHE:

la mobilità dei giovani in Europa, ispirata al principio della libera circolazione garantita a ogni cittadino europeo, posta al centro della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione, formale, informale o non formale, e questione cruciale per l'Europa della conoscenza, costituisce uno strumento importante per:

formare un sentimento di appartenenza europea,

favorire l'inserimento sociale e professionale,

garantire la competitività dell'economia europea in un mondo globalizzato;

CONSTATA CHE:

sebbene il programma Erasmus sia stato un successo, la mobilità dei giovani è ancora troppo spesso un'eccezione, anche per gli studenti, di cui solo una piccola percentuale si sposta in un altro Stato membro per studiare o formarsi in un'impresa. La mobilità continua ad essere caratterizzata dal persistere di flussi non equilibrati, a seconda dei settori e dei tipi di formazione, delle discipline, dei paesi e del retroterra sociale, derivante in particolare dalla mancanza di informazioni, da problemi di finanziamento e da un riconoscimento insufficiente dei periodi di studio effettuati all'estero. La mobilità rimane ancora poco conosciuta, non essendo disponibili dati qualitativi e statistici affidabili e comparabili al di fuori del quadro dei programmi comunitari;

SOTTOLINEA I SEGUENTI PRINCIPI:

1.

la mobilità riguarda tutti i giovani europei, scolari, studenti, apprendisti, volontari, insegnanti, giovani ricercatori, formatori, animatori socioeducativi, imprenditori o giovani in cerca di occupazione;

2.

la mobilità deve essere intesa principalmente come mobilità fisica, ossia soggiornare in un altro paese per ragioni di studio o di tirocinio, per svolgere attività a beneficio della collettività o per beneficiare di una formazione complementare nel quadro dell'istruzione e della formazione permanente. Ciò nondimeno, la «mobilità virtuale», ossia l'utilizzo delle TIC per sviluppare partenariati o scambi a distanza con giovani di altri paesi nell'ambito di un progetto di istruzione o formazione strutturato, può anch'essa apportare un contributo significativo alla mobilità, in particolare nel contesto scolastico;

3.

la mobilità non deve essere considerata fine a se stessa, bensì uno strumento privilegiato per rafforzare la cittadinanza e la competitività europee, per estendere e arricchire la formazione e le esperienze dei giovani, potenziarne la capacità di adattamento e l'occupabilità, nonché la comprensione interculturale grazie alla padronanza delle lingue e alla conoscenza di altre culture;

4.

per avere successo, una politica ambiziosa e trasversale di mobilità in Europa deve suscitare un desiderio di mobilità in tutti i giovani, mirare a far sì che un periodo di mobilità in un altro paese europeo diventi gradualmente la norma per tutti e disporre di finanziamenti appropriati per realizzare questi obiettivi. Occorre riservare particolare attenzione agli studenti che, a motivo dell'ambiente socioeconomico da cui provengono o di esigenze specifiche, necessitano di un sostegno finanziario supplementare. Una tale politica dovrebbe inoltre porre l'accento su dispositivi di preparazione e di accompagnamento della mobilità, nonché sul riconoscimento dei risultati dell'apprendimento dopo un periodo di mobilità, e dovrebbe promuovere lo sviluppo della mobilità degli insegnanti e dei formatori, che svolgono un ruolo chiave in questi dispositivi;

5.

tale politica della mobilità è finalizzata innanzitutto alla mobilità all'interno dell'Europa, ma può anche contribuire allo sviluppo della mobilità tra l'Europa ed i paesi terzi;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

1.

adottare l'obiettivo di far sì che i periodi di apprendimento all'estero divengano progressivamente la norma e non l'eccezione per tutti i giovani europei aumentando le opportunità in materia di mobilità transfrontaliera nei vari settori d'istruzione e formazione nonché, tenendo debitamente conto dei loro quadri e delle loro legislazioni nazionali, nel settore delle attività di volontariato;

2.

raggiungere, a tal fine, gli obiettivi fissati per il periodo 2007-2013 dai programmi dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e della ricerca;

3.

sulla base dei lavori del forum di esperti di alto livello, impegnarsi il più possibile nella realizzazione dei seguenti obiettivi oltre il 2013:

3.1.

tutti i giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare ad una forma di mobilità, durante il loro percorso scolastico o formativo, sotto forma di tirocinio oppure nel contesto di attività di volontariato. In particolare:

ogni studente dell'istruzione generale o dell'istruzione e formazione professionale dovrebbe avere la possibilità di partecipare ad un programma di mobilità nel corso del suo percorso scolastico,

ogni studente dell'istruzione superiore dovrebbe avere la possibilità di seguire un periodo di studio, formazione o tirocinio all'estero. Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati ad integrare questi periodi di mobilità nei loro corsi di studi, di primo o secondo ciclo,

le opportunità di mobilità nel contesto dell'istruzione e formazione professionale dovrebbero aumentare in modo significativo;

3.2.

è opportuno aumentare la mobilità degli insegnanti, dei formatori e di altro personale docente, specialmente nel quadro di programmi esistenti;

4.

applicare tali obiettivi a vari livelli per accrescere le opportunità di mobilità offerte ai giovani e attuare partenariati per la mobilità che coinvolgano tutti soggetti interessati — quali le autorità pubbliche, le imprese e gli istituti di istruzione e formazione — nonché la società civile;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ad adottare misure che tengano conto delle situazioni e legislazioni nazionali, al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità nei vari settori e assicurare il riconoscimento dei periodi di studio e formazione all'estero. Nel quadro dei vari esercizi del metodo di coordinamento aperto per l'istruzione e la formazione, la cultura e la gioventù, essi si adopereranno in particolare per realizzare i seguenti obiettivi:

1.   Sviluppare le opportunità di mobilità per tutti i giovani

1.1.

gestire meglio il sostegno pubblico alla mobilità favorendo un intervento coordinato degli attori politici (Unione europea, Stato, autorità regionali e locali) e amministrativi (segnatamente le agenzie nazionali incaricate della gestione dei programmi comunitari);

1.2.

sfruttare in pieno tutte le attuali possibilità di mobilità offerte dai programmi dell'Unione europea che contemplano la mobilità virtuale e coinvolgono non solo i giovani, ma anche più in generale le équipe educative;

1.3.

tener conto delle esigenze, in particolare con riferimento ai finanziamenti, di studenti svantaggiati che non sarebbero altrimenti in grado di beneficiare di programmi di mobilità;

1.4.

promuovere lo sviluppo di nuove opportunità in materia di mobilità, in particolare attraverso:

l'estensione dei partenariati che integrano periodi di mobilità riconosciuti in altri istituti o strutture, segnatamente associative,

la moltiplicazione dei diplomi doppi o comuni,

il rafforzamento del sostegno alla mobilità dei giovani, compresi gli apprendisti, a fini di formazione professionale,

un ricorso maggiore ai soggiorni culturali e linguistici,

la promozione di raggruppamenti di studenti, inclusi quelli provenienti da istituti d'arte europei, allo scopo di realizzare progetti comuni,

l'istituzione di moduli di formazione complementare offerti dagli istituti di istruzione superiore, ad esempio corsi estivi,

l'aumento della mobilità tra le imprese, nonché tra le imprese e il mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca,

la creazione di occasioni di scambio nel quadro delle attività di volontariato.

2.   Informare meglio su tutti i programmi di mobilità esistenti

2.1.

sensibilizzare ai vantaggi della mobilità i giovani, le persone che li inquadrano o li accompagnano (in particolare le famiglie, gli insegnanti e le équipe educative), nonché gli animatori socioeducativi; agevolare a tal fine l'accesso all'informazione per questi gruppi bersaglio con tutti i mezzi utili;

2.2.

rafforzare ulteriormente la promozione e l'attuazione dei programmi dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, della cittadinanza e della ricerca.

3.   Semplificare le procedure

3.1.

proseguire la semplificazione delle modalità di attuazione dei programmi dell'Unione europea assicurando, tra l'altro, la generalizzazione delle convenzioni pluriennali, segnatamente nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Esse costituiscono una condizione preliminare per la costruzione di partenariati stabili tra istituti di formazione e imprese;

3.2.

attuare o promuovere lo sviluppo di una strategia di incentivi finanziari nei confronti degli organi e dei soggetti interessati, segnatamente dei docenti, dei formatori e degli animatori socioeducativi che organizzano la mobilità europea dei giovani da essi inquadrati;

3.3.

migliorare il riconoscimento degli acquis connessi alla mobilità, generalizzando per quanto possibile la convalida dei risultati dell'apprendimento per tutti i periodi di mobilità effettuati in Europa: ciò sarà agevolato dall'istituzione, entro il 2010, di una corrispondenza tra i sistemi di certificazione degli Stati membri e il quadro europeo delle qualifiche e dagli strumenti europei quali Europass, Youthpass, i crediti ECTS e il sistema ECVET.

4.   Ampliare e diversificare le fonti di finanziamento per la mobilità dei giovani

4.1.

sostenere la mobilità dei giovani con gli opportuni finanziamenti comunitari, senza oltrepassare i massimali stabiliti dal quadro finanziario, in particolare mediante i fondi strutturali — soprattutto utilizzando al meglio le possibilità offerte dal Fondo sociale europeo — e sul lungo termine adeguandone gli orientamenti e la gestione in linea con le priorità degli Stati membri in modo da tener conto dell'obiettivo della mobilità;

4.2.

incoraggiare una diversificazione più ampia e una migliore complementarità delle modalità di finanziamento dei progetti di mobilità dei giovani, grazie al ricorso a fonti di finanziamento pubblico e privato nei limiti delle rispettive capacità (Stato, autorità regionali e locali, imprese, istituti bancari, compresa la Banca europea per gli investimenti, fondazioni, associazioni professionali europee, ecc.);

4.3.

tener conto delle particolari esigenze finanziarie degli studenti provenienti da ambienti socioeconomici svantaggiati o aventi speciali esigenze, in modo che possano partecipare ai programmi di mobilità.

5.   Estendere a tutte le forme di mobilità dei giovani i principi della Carta europea di qualità per la mobilità a fini di istruzione e formazione, in particolare per quanto riguarda le modalità di preparazione, di accompagnamento e di valutazione dei periodi di mobilità

5.1.

incoraggiare gli scambi di buone prassi che hanno consentito di ampliare le capacità di accoglienza dei giovani europei durante la mobilità e di migliorare la qualità di tale accoglienza;

5.2.

invitare i responsabili a migliorare le condizioni di alloggio, di vita e di lavoro dei giovani europei durante la mobilità, in particolare nei campus degli istituti di istruzione superiore;

5.3.

migliorare le condizioni di preparazione linguistica e culturale in vista della mobilità dei giovani.

6.   Conoscere meglio la mobilità dei giovani

6.1.

fare il punto sui flussi di mobilità in Europa mediante il consolidamento e, se del caso, lo sviluppo di dati statistici affidabili e comparabili;

6.2.

meglio diffondere e mettere in comune i risultati dei sondaggi disponibili;

6.3.

avviare, ove occorra, studi d'impatto che valutino i contributi concreti della mobilità per i giovani europei, in termini culturali, accademici e professionali;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

1.

definire un piano di lavoro per l'integrazione di azioni a favore della mobilità transfrontaliera in tutti i programmi europei, segnatamente sviluppando meccanismi per la promozione dei programmi presso i giovani e facilitando lo sviluppo, insieme alle autorità competenti, di «sportelli unici», insieme ad un portale europeo della mobilità dei giovani, per assicurare una migliore diffusione dell'informazione fra i giovani e le istituzioni competenti, sviluppando in ciascun programma le possibilità di azioni di mobilità virtuale, nonché assicurando le sinergie tra i diversi programmi;

2.

pubblicare, prima della fine del 2010, una relazione sullo sviluppo a medio termine della mobilità dei giovani in Europa ed elaborare periodicamente relazioni da includere nella relazione interinale congiunta, pubblicata ogni quattro anni, sullo stato della mobilità dei giovani e degli insegnanti nell'Unione europea;

3.

elaborare una guida destinata agli Stati membri, alle autorità regionali e locali, agli istituti di istruzione e di formazione, nonché agli operatori che si occupano di politiche per i giovani, al fine di agevolarne l'accesso alle altre politiche europee a sostegno della mobilità, quali i fondi strutturali, le politiche e i programmi per la ricerca;

4.

esplorare la possibilità di elaborare nuovi strumenti di sostegno finanziario per aiutare i giovani a effettuare periodi di mobilità transfrontaliera a fini di apprendimento, compresa la possibilità di «prestiti europei per studenti», e riferire al Consiglio sui progressi compiuti.


(1)  http://www.ec.europa.eu/ploteus e http://www.study-in-europe.org

(2)  http://ec.europa.eu/education/doc/2008/mobilityreport_en.pdf


16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/10


Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri

(2008/C 320/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

1.

VISTI:

il trattato che istituisce la Comunità europea,

la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 (1),

la convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 14 novembre 1970,

la decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (2);

2.

COMPIACENDOSI:

delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 19 e 20 giugno 2008 (3), secondo cui la cooperazione culturale e il dialogo interculturale sono considerati parte integrante di tutte le politiche esterne;

3.

RICHIAMANDOSI:

alla risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (4),

alle conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2008, sulle competenze interculturali (5),

e alle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2008, sul piano di lavoro per la cultura 2008-2010 (6);

4.

ACCOGLIENDO CON INTERESSE:

la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2007, su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (7);

5.

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

il dialogo interculturale può contribuire al ravvicinamento delle persone e dei popoli, alla prevenzione dei conflitti e ai processi di riconciliazione, in special modo nelle regioni che versano in situazioni di fragilità politica,

gli scambi culturali e le azioni di cooperazione culturale, anche nel settore audiovisivo, possono concorrere all'elaborazione di relazioni fondate sul partenariato, al rafforzamento del posto e del ruolo della società civile, ai processi di democratizzazione e di buon governo, come pure alla promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

la cultura, oltre ad essere una componente essenziale dell'economia della conoscenza, è anche un settore a forte potenziale economico, in particolare per quanto riguarda le industrie culturali e creative e il turismo culturale sostenibile,

il posto dell'Europa nel mondo, dal punto di vista artistico, intellettuale e scientifico, dipende ampiamente dal dinamismo della sua creazione culturale e dei suoi scambi culturali con i paesi terzi,

i legami culturali tra l'Europa e le altre regioni del mondo possono rivestire importanza per lo sviluppo del dialogo interculturale e il varo di progetti culturali comuni; l'Unione deve peraltro operare ai fini della promozione della propria diversità culturale e linguistica;

6.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:

A.   Perseguire i seguenti obiettivi politici:

1.

potenziare il posto e il ruolo della cultura nelle politiche e nei programmi svolti nel quadro delle relazioni esterne e favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, in particolare l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, al fine di migliorare la qualità e la diversità delle azioni culturali attuate e, più in generale, di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di politica esterna e allo sviluppo sostenibile;

2.

promuovere la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005:

incoraggiare la ratifica e l'attuazione di tale convenzione, che costituisce un elemento centrale delle relazioni culturali dell'Unione e dei suoi Stati membri con i paesi terzi e uno dei pilastri della governance globale,

tenere pienamente conto nelle relazioni esterne della specificità di attività, beni e servizi culturali, che hanno una duplice natura, economica e culturale,

avviare o proseguire un dialogo politico con i paesi terzi, incentrato in particolare sui quadri legislativi e regolamentari, per sviluppare il posto della cultura nelle loro politiche,

promuovere politiche culturali esterne che favoriscano il dinamismo e l'equilibrio degli scambi di beni e servizi culturali con i paesi terzi, in particolare le economie emergenti, al fine di preservare e promuovere la diversità culturale nel mondo e di contribuire alla vitalità dell'economia europea della cultura,

potenziare l'apporto della cultura allo sviluppo sostenibile e favorire la cooperazione e la solidarietà con i paesi in via di sviluppo in uno spirito di partenariato, allo scopo in particolare di accrescere la capacità di questi paesi di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, comprese le industrie culturali e la creazione contemporanea;

3.

favorire il dialogo interculturale attraverso la prosecuzione dei progetti concreti, delle azioni di sensibilizzazione e degli scambi di buone prassi svolti con successo negli Stati membri e al di fuori dell'Unione nel contesto dell'anno europeo del dialogo interculturale (2008), alla luce in particolare del bilancio che ne sarà fatto dalla Commissione.

B.   Definire approcci globali e coerenti:

elaborazione di una strategia europea volta a iscrivere la cultura in modo coerente e sistematico nelle relazioni esterne dell'Unione e a contribuire alla complementarità delle azioni dell'Unione con quelle dei suoi Stati membri,

attuazione di strategie specifiche con le regioni e i paesi terzi, al fine di precisare gli obiettivi e gli strumenti d'intervento in materia di relazioni culturali; dette strategie saranno segnatamente adattate alle caratteristiche e alle prospettive di sviluppo sostenibile del loro settore della cultura, allo stato degli scambi culturali con l'Unione nonché alla loro situazione economica e sociale,

queste strategie specifiche potranno essere definite, nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dal trattato, al termine di processi di consulenza e di concertazione con i paesi e le regioni interessati.

C.   Rafforzare, in tale contesto, il sostegno a favore:

delle azioni di cooperazione culturale svolte con i paesi terzi, a livello locale, regionale o nazionale allo scopo, in particolare, di favorire gli scambi culturali e artistici e le coproduzioni, di contribuire alla formazione e alla mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura e di potenziare, se del caso, le capacità di sviluppo dei settori culturali dei paesi partner, specie attraverso lo scambio di conoscenze specialistiche,

della promozione su scala internazionale di attività, beni e servizi culturali europei, anche nel settore audiovisivo, come i servizi audiovisivi esterni, e della mobilità degli artisti e professionisti della cultura europei al di fuori dell'Unione,

del multilinguismo — soprattutto attraverso l'apprendimento delle lingue, la traduzione e il dispiegamento delle potenzialità di tutte le lingue europee per sviluppare il dialogo culturale ed economico con il resto del mondo — e dello sviluppo delle competenze interculturali,

della mobilità dei giovani, nel quadro delle iniziative e dei programmi comunitari appropriati, della loro educazione culturale e artistica, compresa l'alfabetizzazione mediatica, e del loro accesso alle espressioni artistiche nella loro diversità,

della tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e della prevenzione e lotta contro la contraffazione e la pirateria su scala internazionale, nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali e multilaterali nonché del dialogo politico e della cooperazione con i paesi terzi,

della protezione, della preservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e della cooperazione internazionale, anche attraverso lo scambio di esperienze alla luce della summenzionata convenzione dell'UNESCO del 1970, nel campo della prevenzione e della lotta contro il furto e il traffico illecito di beni culturali, in particolare quelli illecitamente acquisiti attraverso scavi illegali o il saccheggio di monumenti.

D.   Sviluppare in tale ottica i metodi di lavoro e gli strumenti seguenti:

ricorrere all'analisi dei settori della cultura dei paesi terzi, anche per quanto riguarda la loro prospettiva di sviluppo e il loro quadro regolamentare, al fine di contribuire a una migliore definizione delle strategie e azioni da svolgere; la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e gli Stati terzi, contribuirà a quest'analisi,

trarre vantaggio dall'esperienza degli Stati membri e incoraggiare le sinergie per contribuire alla complementarità delle azioni svolte dall'Unione con quelle dei suoi Stati membri e favorire un maggior numero di azioni e progetti culturali comuni su scala internazionale; vi potrà contribuire il metodo di coordinamento aperto «cultura»,

provvedere a che siano definiti, nel quadro degli strumenti finanziari esistenti, programmi operativi, adeguati alle caratteristiche del settore della cultura, specie alle piccole strutture di produzione e diffusione, e alle specificità locali degli Stati membri e dei paesi partner: miglioramento dell'accesso dei professionisti alle informazioni sui programmi e le azioni di sostegno, semplificazione delle modalità per ottenere sussidi, continuità degli aiuti finanziari, ecc.,

tener conto nel quadro dei negoziati di accordi internazionali con le organizzazioni regionali o i paesi partner delle strategie poste in essere con ciascuno di essi,

incoraggiare il coinvolgimento degli artisti, dei professionisti della cultura e, più in generale, della società civile, sia degli Stati membri sia dei paesi partner nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche culturali esterne,

favorire infine una maggiore cooperazione tra le istituzioni culturali degli Stati membri dell'Unione nei paesi terzi, compresi gli istituti di cultura, e con i loro omologhi in questi paesi, in particolare attraverso il collegamento in rete.


(1)  Decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15).

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 44.

(3)  11018/08.

(4)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(5)  9021/08.

(6)  GU C 143 del 10.6.2008, pag. 9.

(7)  COM(2007) 242 definitivo.


Commissione

16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 dicembre 2008

(2008/C 320/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,351

JPY

yen giapponesi

122,42

DKK

corone danesi

7,4502

GBP

sterline inglesi

0,8994

SEK

corone svedesi

10,865

CHF

franchi svizzeri

1,5789

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,322

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,157

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,74

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

3,9949

RON

leu rumeni

3,94

SKK

corone slovacche

30,161

TRY

lire turche

2,1172

AUD

dollari australiani

2,0246

CAD

dollari canadesi

1,6555

HKD

dollari di Hong Kong

10,4703

NZD

dollari neozelandesi

2,4441

SGD

dollari di Singapore

1,992

KRW

won sudcoreani

1 859,35

ZAR

rand sudafricani

13,816

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2544

HRK

kuna croata

7,1781

IDR

rupia indonesiana

15 117,69

MYR

ringgit malese

4,8129

PHP

peso filippino

64,38

RUB

rublo russo

37,5615

THB

baht thailandese

47,123

BRL

real brasiliano

3,2481

MXN

peso messicano

18,4344


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/14


Bando di assunzione PE/115/S

(2008/C 320/06)

Il Parlamento europeo organizza la procedura di selezione:

PE/115/S — Agente temporaneo — Amministratore (AD12) — Amministratore di studi di bilancio.

Detta procedura di selezione richiede un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sanciti da un diploma.

I candidati debbono aver acquisito, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature e posteriormente ai titoli sopra menzionati, un'esperienza minima di quindici anni attinente alle mansioni da svolgere.

Il presente avviso di assunzione è pubblicato unicamente in inglese e francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta ufficiale C 320 A nelle due lingue menzionate.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

16.12.2008   

IT

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C 320/15


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2008/C 320/07)

Poiché in seguito alla pubblicazione dell'avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che le misure antidumping indicate di seguito scadranno prossimamente.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Silicio

Russia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 821/2004 del Consiglio (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 1)

25.12.2008

Impegno

Decisione 2004/445/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114)


(1)  GU C 182 del 19.7.2008, pag. 22.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

16.12.2008   

IT

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C 320/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5415 — Telenet/Concentra/VAR/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 320/08)

1.

In data 8 dicembre 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Telenet NV («Telenet», Belgio), controllata da Liberty Global, Inc. («Liberty Global», Stati Uniti), Concentra Media NV («Concentra», Belgio) e Vlaamse Audiovisuele Regie NV («VAR», Belgio), controllata da Vlaamse Radio- en Televiesieomroep («VRT», Belgio), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Pebble Media NV («JV», Belgio) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Liberty Global: fornitura via cavo di servizi di accesso per televisione, telefono e Internet, a privati e imprese in 17 paesi, tra cui Belgio e Paesi Bassi,

per Telenet: fornitura via cavo di servizi di accesso per televisione, telefono e Internet, a privati e imprese in 17 paesi, tra cui Belgio,

per Concentra: editoria nel campo di quotidiani e riviste, Internet, televisione e radio in chiaro, in Belgio,

per VRT: televisione e radio in chiaro, in Belgio,

per VAR: commercializzazione di spazi pubblicitari per televisioni, radio e Internet in Belgio,

per JV: servizi di intermediazione per la commercializzazione di spazi pubblicitari su Internet, in Belgio e paesi limitrofi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5415 — Telenet/Concentra/VAR/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


16.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 320/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.