ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
12 dicembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 317/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

2008/C 317/02

Comunicazione della Commissione sull'obbligo — a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — di compiere accertamenti e di procedere alla registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1o giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio ( 1 )

2

2008/C 317/03

Comunicazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

3

2008/C 317/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5317 — IBM/ILOG) ( 1 )

5

2008/C 317/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 317/06

Linee direttrici dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare

6

 

Commissione

2008/C 317/07

Tassi di cambio dell'euro

9

2008/C 317/08

Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare ( 1 )

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 317/09

Aiuto di Stato — Francia — Aiuto di Stato C 31/08 (ex N 681/06) — Aiuto al salvataggio della società Volailles du Périgord — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

13

2008/C 317/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5324 — Centrica/Segebel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

2008/C 317/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5385 — Avnet/Abacus) ( 1 )

18

 

2008/C 317/12

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 317/01)

Data di adozione della decisione

10.7.2007

Numero dell'aiuto

N 322/A/06

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

Fondamento giuridico

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del 2 maggio 2006

Tipo di misura

Aiuti agli investimenti, aiuti alla cessazione della capacità produttiva, aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie

Obiettivo

Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria

Forma di sostegno

Sovvenzioni dirette

Stanziamento

100 Mio EUR (per tutte le misure previste dal decreto)

Intensità

Variabile a seconda delle misure

Durata

26.8.2005-31.12.2006

Settore economico

Settore avicolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle politiche agricole e forestali

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/2


Comunicazione della Commissione sull'obbligo — a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — di compiere accertamenti e di procedere alla registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1o giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/02)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) impone, a decorrere dal 1o giugno 2008, l'obbligo di registrazione delle sostanze, non rientranti nella definizione di «sostanza soggetta a un regime transitorio», fabbricate o importate nella Comunità, in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno

L'articolo 26 del regolamento REACH stabilisce l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prima della registrazione delle sostanze non soggette a un regime transitorio. Le disposizioni del regolamento REACH che disciplinano questi accertamenti sono entrate in vigore il 1o giugno 2008. Di conseguenza era praticamente impossibile che le sostanze non soggette a un regime transitorio fossero registrate alla data del 1o giugno 2008. È inoltre opportuno rilevare che solo il 30 maggio 2008 è stato adottato il regolamento che istituisce i metodi di prova applicabili ai fini di REACH, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Alcune sostanze legalmente fabbricate e/o immesse sul mercato anteriormente al 1o giugno 2008 non possono rientrare nella definizione di «sostanze soggette a un regime transitorio» a norma dell'articolo 3, punto 20, del regolamento REACH. Per evitare turbative degli scambi di queste sostanze e delle relative attività di fabbricazione, si ricorda ai dichiaranti potenziali l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche purché sia dimostrabile che le sostanze interessate erano già legalmente sul mercato comunitario anteriormente al 1o giugno 2008. Il dichiarante fornirà una giustificazione in merito a ogni specifico dato mancante, che provvederà a trasmettere senza indebito ritardo.


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/3


Comunicazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(2008/C 317/03)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1310 — relazione della 41a riunione del Comitato SA):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(41a RIUNIONE DEL CSA DI MARZO 2008)

DOC. NC1310

Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA

17.01

N/13

28.01 Principi generali

N/5

28.14

N/16

29.16

N/8

Capitolo 29, elenco II

N/8

30.02

N/11

33.01

N/12

41.01

N/14

4101.20 Sottovoce note esplicative

N/14

57.02

N/23

84.36

N/26

85.08

N/26

90.06

N/29

90.21

N/28

90.25

N/15

90.27

N/15

Pareri di classificazione approvati dal comitato SA

0210.99/1

N/17

0902.20/1

N/18

1517.90/3

N/19

2208.90/3

N/20

3504.00/1

N/21

3907.20/3

N/22

6110.30/1

N/24

6211.33/1

N/25

8504.40/2-5

N/27

9503.00/4

N/30

9503.00/7

N/30

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5317 — IBM/ILOG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/04)

Il 10 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5317. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/05)

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5241. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/6


Linee direttrici dell'Unione europea relative all'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare

(2008/C 317/06)

Introduzione

1.

Sulla scia delle linee direttrici del Consiglio in materia di tutela consolare dei cittadini dell'UE nei paesi terzi, del 16 giugno 2006 (nota a piè di pagina: documento 10109/2/06 REV 2) e del documento 10715/07 approvato dal CPS, le presenti linee direttrici sono volte ad attuare le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 18 giugno 2007, il cui obiettivo è di «rafforzare la cooperazione consolare tra gli Stati membri dell'UE mediante l'attuazione del concetto di Stato guida in materia consolare». Tali conclusioni prevedono che «in caso di grave crisi con ripercussioni a livello consolare e premesso che è in primo luogo responsabilità degli Stati membri proteggere i propri cittadini, lo Stato guida si impegnerà affinché tutti i cittadini dell'Unione europea beneficino di assistenza e coordinerà l'azione degli Stati membri in loco».

2.

Le presenti linee direttrici sono elaborate nel quadro dell'attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea nonché nel quadro della cooperazione prevista all'articolo 20 del trattato sull'Unione europea. Lo Stato membro assume il ruolo di Stato guida su base volontaria, con la partecipazione e il sostegno attivo di tutti gli Stati membri. In ogni caso, gli altri Stati membri continuano a seguire la situazione dei propri cittadini in loco, a condividere intelligence e valutazioni della situazione e a fornire rinforzi e risorse aggiuntive in caso di necessità.

3.

Conformemente al documento 10715/07 approvato dal CPS, al termine del periodo sperimentale in corso, volto in particolare ad organizzare nuove esercitazioni e, sulla base delle esperienze concrete, gli Stati membri esamineranno l'opportunità di formalizzare questo quadro mediante una decisione giuridica.

4.

Le presenti linee direttrici non precludono in alcun modo forme addizionali di iniziative di cooperazione o di coordinamento, tenuto conto delle situazioni particolari che possono verificarsi in caso di grave crisi con ripercussioni a livello consolare negli Stati terzi.

5.

Le presenti linee direttrici non sono giuridicamente vincolanti e sono destinate esclusivamente agli Stati membri, alla Commissione europea e al segretariato generale del Consiglio. Esse sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.   Dichiarazione della qualità di Stato guida

1.1.

Lo Stato membro che desideri assumere il ruolo di Stato guida in uno Stato terzo lo notifica mediante COREU. Ne porta a conoscenza le missioni e gli uffici consolari presenti nei paesi terzi durante una riunione di coordinamento locale.

1.2.

Se due Stati membri desiderano assumere congiuntamente il ruolo di Stato guida in uno Stato terzo, essi lo notificano congiuntamente mediante COREU. In caso di più Stati guida, le responsabilità sono opportunamente condivise e le modalità di coordinamento sono chiaramente definite.

1.3.

In mancanza di obiezioni da parte di un altro Stato membro attraverso COREU entro 30 giorni e fino a quando non vi rinunci attraverso COREU, lo Stato membro è dichiarato Stato guida nello Stato terzo interessato.

1.4.

Un elenco dei paesi terzi in cui uno Stato membro assume il ruolo di Stato guida viene aggiornato dal segretariato generale del Consiglio non appena ricevuta la notifica di dichiarazione della qualità di Stato guida o di rinuncia a tale qualità. L'elenco in questione è pubblicato sul sito consolare presso il SITCEN e regolarmente distribuito agli Stati membri.

1.5.

In caso di grave crisi con ripercussioni a livello consolare in uno Stato terzo in cui nessuno Stato si sia dichiarato Stato guida, uno o più Stati membri possono assicurare immediatamente tale compito se lo notificano mediante COREU o altri mezzi idonei. Gli Stati membri possono rifiutare l'offerta dello Stato guida conformemente al punto 2.2.

2.   Compiti dello Stato guida

2.1.

Lo Stato guida assolve i seguenti compiti:

a)

al di fuori della situazione di crisi lo Stato guida, attraverso il proprio capo della missione o dell'ufficio consolare accreditato nello Stato terzo e in collaborazione con lo Stato che assume la presidenza locale dell'Unione europea, coordina le misure di preparazione più adeguate. Lo Stato guida stabilisce un piano di evacuazione dei beneficiari definiti al punto 3.1 e ne informa le rappresentanze degli Stati membri e la delegazione della Commissione;

b)

in caso di grave crisi con ripercussioni a livello consolare, incombe allo Stato guida attuare le misure di assistenza per i beneficiari definiti al punto 3.1. Lo Stato guida informa gli Stati membri interessati dalla crisi dello sviluppo della situazione. In loco, spetta al capo della missione o dell'ufficio consolare dello Stato guida facilitare la cooperazione sul campo tra gli Stati membri che hanno inviato personale, risorse finanziarie, attrezzatura e squadre di assistenza medica supplementari conformemente al punto 5.2. Il capo della missione o dell'ufficio consolare dello Stato guida è altresì incaricato del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza, di raccolta e, se del caso, di evacuazione verso un luogo sicuro, con il sostegno degli altri Stati membri interessati.

2.2.

Se lo Stato guida ritiene necessario procedere all'evacuazione dei beneficiari definiti al punto 3.1, ne informa gli Stati membri interessati a livello locale e nelle capitali. Gli Stati membri interessati informano a loro volta lo Stato guida della loro posizione nazionale riguardante l'evacuazione, e della loro volontà di beneficiare o meno dell'assistenza dello Stato guida in materia. Se lo Stato membro rifiuta l'assistenza in questione, provvede esso stesso alla tutela dei suoi cittadini e degli altri eventuali beneficiari della sua assistenza consolare. I suoi cittadini e gli altri eventuali beneficiari della sua assistenza consolare continuano, in applicazione del principio di non discriminazione, a poter beneficiare dell'assistenza dello Stato guida. Le eventuali conseguenze della decisione dello Stato membro di rifiutare l'assistenza dello Stato guida non sono imputabili allo Stato guida.

2.3.

La partecipazione dei beneficiari all'evacuazione è volontaria. In caso di evacuazione, le responsabilità dello Stato guida cessano quando le persone evacuate giungono nel luogo sicuro designato dallo Stato guida. L'accompagnamento delle persone evacuate in un luogo diverso da quello designato non rientra nella missione dello Stato guida.

2.4.

Se lo Stato guida, contrariamente ad altri Stati membri, ritiene che non sia ancora opportuno procedere all'evacuazione, esso è tenuto, per quanto possibile, ad offrire aiuto e coordinamento nelle azioni di assistenza poste in essere dagli altri Stati membri.

3.   Beneficiari

3.1.

Chiunque possa beneficiare dell'assistenza consolare del proprio Stato membro può chiedere l'assistenza dello Stato guida.

4.   Scambio di informazioni (1)

4.1.

Per consentire allo Stato guida di assicurare il corretto svolgimento dei compiti definiti al punto 2.1, gli Stati membri comunicano le informazioni strettamente necessarie (necessità di conoscere) allo svolgimento di tali compiti, quali definiti in particolare negli allegati I, II e III delle linee direttrici del 16 giugno 2006.

4.2.

Lo Stato guida si impegna ad utilizzare tali informazioni soltanto nel quadro dei compiti che gli incombono in qualità di Stato guida.

4.3.

Tali informazioni sono comunicate a livello locale dal capo della missione o dell'ufficio consolare accreditato nel paese terzo, al capo della missione o dell'ufficio consolare dello Stato guida, secondo modalità definite congiuntamente.

4.4.

Se uno Stato membro non ha designato un capo della missione o dell'ufficio consolare accreditato nel paese terzo, trasmette le informazioni necessarie allo Stato guida, secondo modalità definite congiuntamente.

4.5.

La mancanza o l'incompletezza dell'informazione fornita da uno Stato membro allo Stato guida si ripercuote negativamente sulla possibilità per lo Stato guida di svolgere i compiti di cui al punto 2.1. In tal caso, lo Stato guida assolve il compito di assistenza nei limiti delle informazioni di cui dispone.

5.   Contributi ai compiti dello Stato guida

5.1.

Tenuto conto del principio di solidarietà europea e conformemente al fatto che spetta in primo luogo agli Stati membri assicurare la tutela dei propri cittadini, gli Stati membri contribuiscono al corretto svolgimento dei compiti dello Stato guida.

5.2.

Su tale base, lo Stato guida può fare appello agli altri Stati membri per la messa a disposizione volontaria di mezzi logistici e di personale in situazioni di crisi. Rappresentanti degli Stati membri possono, nell'ambito delle squadre nazionali di risposta alle crisi, fornire il loro sostegno allo Stato guida a livello locale. Lo Stato guida può altresì avvalersi degli strumenti quali il meccanismo comunitario di protezione civile, le strutture di gestione delle crisi del segretariato generale del Consiglio, nonché del sostegno logistico della delegazione locale della Commissione europea. In fase di pianificazione, lo Stato guida e la delegazione della Commissione interessata stabiliscono congiuntamente il ruolo della Commissione. Il personale della Commissione non svolge servizi consolari.

5.3.

Lo Stato guida presenta agli Stati membri un bilancio finanziario delle spese da esso assunte e di quelle assunte dagli Stati contributori di cui al punto 5.2.

5.4.

Lo Stato guida può chiedere agli Stati membri il rimborso delle spese sostenute nel quadro dei suoi compiti. In caso di richiesta di rimborso, gli Stati membri contribuiscono alle spese legate ai compiti dello Stato guida in proporzione alle persone assistite. Questo contributo è stabilito, se del caso, previa deduzione delle spese di cui al punto 5.2. Gli Stati membri possono ottenere il rimborso delle spese da parte delle persone assistite sulla base di impegni di rimborso raccolti, per quanto possibile, dallo Stato guida all'atto dell'operazione di assistenza, conformemente alla decisione 95/553/CE riguardante la tutela dei cittadini dell'Unione europea da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

5.5.

Se il beneficiario dell'assistenza dello Stato guida chiede un risarcimento dei danni subiti durante l'assistenza fornita dallo Stato guida, quest'ultimo e lo Stato membro del beneficiario si consultano e prevedono azioni supplementari, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne e al diritto internazionale.

6.   Pubblicità

6.1.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per informare delle presenti linee direttrici chiunque possa beneficiare della loro assistenza consolare, segnatamente attraverso i siti «Consigli ai viaggiatori».


(1)  Per quanto concerne il trattamento dei dati personali rilevati e registrati ai fini dell'applicazione delle presenti linee direttrici, si applicano le norme pertinenti dell'UE, segnatamente la direttiva 95/46/CE del Consiglio e del Parlamento europeo relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


Commissione

12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 dicembre 2008

(2008/C 317/07)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3215

JPY

yen giapponesi

120,67

DKK

corone danesi

7,4503

GBP

sterline inglesi

0,88690

SEK

corone svedesi

10,5800

CHF

franchi svizzeri

1,5737

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2065

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,965

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

264,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

3,9865

RON

leu rumeni

3,9138

SKK

corone slovacche

30,175

TRY

lire turche

2,0504

AUD

dollari australiani

1,9889

CAD

dollari canadesi

1,6383

HKD

dollari di Hong Kong

10,2417

NZD

dollari neozelandesi

2,3990

SGD

dollari di Singapore

1,9704

KRW

won sudcoreani

1 800,54

ZAR

rand sudafricani

13,3991

CNY

renminbi Yuan cinese

9,0540

HRK

kuna croata

7,1818

IDR

rupia indonesiana

14 602,58

MYR

ringgit malese

4,7138

PHP

peso filippino

63,130

RUB

rublo russo

36,7912

THB

baht thailandese

46,345

BRL

real brasiliano

3,1663

MXN

peso messicano

17,5615


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/10


Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/08)

INTRODUZIONE

1.

Nel 2001 il Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» (1) ha introdotto il concetto «di autostrade del mare», ossia servizi di trasporto di elevata qualità basati sul trasporto marittimo a corto raggio. Un'autostrada del mare è costituita da infrastrutture, impianti e servizi che interessano almeno due Stati membri. Tali autostrade sono intese a spostare quote significative di trasporto merci dalla strada al mare. Il successo di questa iniziativa contribuirà al conseguimento di due obiettivi fondamentali della politica europea in materia di trasporti, cioè ridurre la congestione sulle strade e diminuire l'impatto ambientale del trasporto merci. Il documento relativo al riesame intermedio del Libro bianco (2) sottolinea la crescita del problema della congestione stradale, con un costo per la Comunità pari all'1 % del PIL circa, e la minaccia che le emissioni di gas serra prodotte dal settore dei trasporti costituiscono per il conseguimento degli obiettivi di Kyoto e ribadisce l'importanza delle autostrade del mare.

AIUTI DI STATO INTEGRATIVI PER I PROGETTI MARCO POLO II «AUTOSTRADE DEL MARE»

2.

A norma del capitolo 10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (3) è possibile concedere, a talune condizioni, aiuti per l'avviamento di nuovi o migliori servizi di trasporto marittimo a corto raggio per un periodo non superiore a tre anni, che abbiano un'intensità massima del 30 % per i costi di esercizio e del 10 % per i costi degli investimenti.

3.

Il secondo programma «Marco Polo» (in prosieguo «Marco Polo II») istituito dal regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (4) è uno dei due strumenti comunitari che prevedono direttamente ed esplicitamente il finanziamento delle autostrade del mare, una delle cinque azioni che sono finanziate al fine di ridurre o di spostare il traffico stradale. I finanziamenti del programma Marco Polo II sono destinati principalmente alla componente servizi delle autostrade del mare e sono concessi nell'ambito di inviti a presentare proposte pubblicati ogni anno e destinati agli operatori del settore. Gli aiuti sono stanziati entro il limite dei fondi disponibili nel quadro del programma Marco Polo. È possibile prevedere il finanziamento delle autostrade del mare anche nell'ambito della politica regionale.

4.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1692/2006, con il programma Marco Polo II sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti comunitari, a talune condizioni, «azioni per le autostrade del mare» che abbiano un'intensità massima del 35 % dei costi complessivamente necessari per creare e gestire i servizi di trasporto e una durata non superiore a 60 mesi, come stabilito nell'allegato I, colonna B, punti 1 a) e 2 a).

5.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1692/2006 recita: «Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all'allegato I.».

6.

Pertanto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1692/2006, le autorità degli Stati membri possono completare il finanziamento comunitario stanziando risorse finanziarie nazionali a favore dei progetti selezionati in base ai criteri e alle procedure previsti in detto regolamento, entro i massimali da questo precisati. L'obiettivo dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1692/2006 è di fare in modo che le imprese interessate a un progetto possano contare su un importo di finanziamento pubblico determinato in anticipo, indipendentemente dalla sua origine. In effetti, può succedere che le risorse finanziarie stanziate dalla Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 1692/2006 non bastino per concedere a ciascuno dei progetti selezionati tutto l'aiuto possibile. Se nel corso di un dato anno viene presentato un numero elevato di progetti validi, è possibile che ad alcuni di questi siano assegnati finanziamenti comunitari di importo limitato. Anche se la selezione di un gran numero di progetti può costituire un indice del successo di Marco Polo II, tale successo sarebbe compromesso qualora le imprese interessate ritirassero il progetto proposto o fossero indotte a non presentarne altri in futuro a causa della mancanza di finanziamenti pubblici necessari per l'avviamento dei servizi in questione. Inoltre, per i potenziali partecipanti alla gara è essenziale che sia fissato in anticipo il finanziamento pubblico su cui possono contare.

7.

In tale contesto, la Commissione ha osservato che le parti interessate e le autorità degli Stati membri nutrono dubbi sul fatto che queste ultime possano assegnare ai progetti del programma Marco Polo II aiuti di Stato integrativi superiori a quanto stabilito per il trasporto marittimo a corto raggio nel capitolo 10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi. In effetti, le condizioni di ammissibilità per i regimi cui si applicano gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi sono leggermente diverse da quelle di Marco Polo II. Gli orientamenti prevedono un'intensità massima del 30 % per i costi di esercizio (35 % dei costi complessivi per Marco Polo II) e una durata massima di tre anni (rispetto ai cinque anni di Marco Polo II). Tali differenze hanno probabilmente creato confusione tra i potenziali presentatori di progetti relativi ad azioni per le autostrade del mare.

8.

Per tali motivi, la Commissione ritiene opportuno stabilire le stesse durata e intensità massime per gli aiuti di Stato e per i finanziamenti comunitari a favore dei progetti selezionati nell'ambito del regolamento in questione. Pertanto, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in assenza di finanziamenti comunitari, o per la quota non coperta da detti finanziamenti, la Commissione può autorizzare aiuti di Stato a favore dell'avviamento di progetti Marco Polo II per le «autostrade del mare» che abbiano un'intensità massima del 35 % per i costi di esercizio e una durata non superiore a cinque anni (5). Questa disposizione si applica anche ai progetti selezionati nell'ambito di Marco Polo II ma per i quali il finanziamento è versato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (6) o dal Fondo di coesione (7).

9.

Gli aiuti all'avviamento concernenti i costi di esercizio non possono superare la durata e l'intensità suindicate, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Gli aiuti non sono cumulabili con compensazioni a titolo di servizio pubblico. La Commissione rammenta inoltre che gli stessi costi ammissibili non possono beneficiare dei finanziamenti di due strumenti finanziari comunitari.

10.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione gli aiuti di Stato che essi intendono concedere sulla base della presente comunicazione a favore dei progetti selezionati a norma del regolamento (CE) n. 1692/2006.

AIUTI DI STATO INTEGRATIVI PER I PROGETTI TEN-T «AUTOSTRADE DEL MARE»

11.

L'articolo 12 bis della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (8), prevede l'apertura delle «autostrade del mare» al fine di concentrare «i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l'accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici». La rete transeuropea delle autostrade del mare deve essere costituita da impianti e infrastrutture che interessano almeno due porti situati in due Stati membri diversi.

12.

Gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti concernono il sostegno comunitario a favore dello sviluppo delle infrastrutture, anche per quanto riguarda le autostrade del mare. Tuttavia, all'articolo 12 bis, paragrafo 5, secondo trattino, della decisione n. 1692/96/CE è prevista la possibilità di assegnare, fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, aiuti comunitari per l'avviamento di un progetto. L'aiuto può essere concesso nella misura in cui «è ritenuto necessario … a sostegno della redditività finanziaria del progetto». In effetti, è possibile che il consorzio di porti e di operatori che ha avanzato la proposta subisca perdite nella fase iniziale dell'apertura delle autostrade del mare.

13.

Nell'ambito degli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti gli aiuti all'avviamento sono limitati ai «costi di finanziamento debitamente giustificati» e costituiscono quindi aiuti a favore degli investimenti. Ciò può includere i costi di ammortamento delle navi che forniscono tali servizi (9). Gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti limitano gli aiuti all'avviamento a due anni e l'intensità massima al 30 %.

14.

Nell'ambito dei progetti TEN-T, le risorse finanziarie possono essere concesse dagli Stati membri nella misura in cui non vi è un finanziamento comunitario disponibile. Tuttavia, per quanto concerne gli aiuti all'avviamento dei servizi di trasporto, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, secondo trattino, della decisione n. 1692/96/CE fa riferimento alle disposizioni in materia di aiuti di Stato del trattato. Pertanto gli Stati membri possono concedere aiuti integrativi nella misura in cui non vi sia disponibilità di finanziamenti comunitari, ma in tal caso sono tenuti al rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato. Poiché, per quanto riguarda gli aiuti a favore del trasporto marittimo a corto raggio, il capitolo 10 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi fornisce indicazioni sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, queste si applicano anche agli aiuti di Stato integrativi. Gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi consentono tuttavia di concedere aiuti di un'intensità massima del 10 % per tre anni a favore degli investimenti. Di conseguenza, poiché gli aiuti di Stato non possono superare l'aliquota del 10 % per tre anni autorizzata dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, può succedere che per un'autostrada del mare selezionata come progetto TEN-T ma che non ha ricevuto l'importo massimo dell'aiuto comunitario a favore degli investimenti, e cioè il 30 % durante due anni, l'aiuto pubblico non raggiunga l'importo massimo prevedibile. Inoltre, la differenza nella durata massima dei due regimi (due anni nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE e tre anni negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi) può generare incertezza e confusione. A fini di chiarezza e per permettere la concessione di un importo di aiuto pubblico determinato in anticipo alle imprese che partecipano a un progetto TEN-T di autostrada del mare, l'intensità e la durata da non superare per l'aiuto di Stato complementare concesso dagli Stati membri debbono essere uguali all'intensità e alla durata massime del finanziamento comunitario.

15.

Per i motivi suindicati, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in assenza di finanziamenti comunitari per gli aiuti all'avviamento, o per la quota non coperta da detti finanziamenti, la Commissione autorizza aiuti di Stato agli investimenti con un'intensità massima del 30 % e una durata massima di due anni a favore di progetti che rispettano il disposto dell'articolo 12 bis della decisione n. 1692/96/CE e selezionati in conformità alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (10). Tali disposizioni sono applicabili anche qualora gli Stati membri decidano di finanziare il progetto tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo di coesione.

16.

L'aiuto all'avviamento a favore degli investimenti non può superare la durata e l'intensità in precedenza indicate, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Gli aiuti non sono cumulabili con compensazioni a titolo di servizio pubblico. La Commissione rammenta che anche in questo caso gli stessi costi ammissibili non possono beneficiare dei finanziamenti di due strumenti finanziari comunitari.

17.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione gli aiuti di Stato che essi intendono concedere sulla base della presente comunicazione a favore dei progetti selezionati a norma del regolamento (CE) n. 680/2007.

APPLICAZIONE

18.

La Commissione applica i criteri previsti dalla presente comunicazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale.


(1)  COM(2001) 370.

(2)  COM(2006) 314 definitivo: Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente — Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea.

(3)  Comunicazione della Commissione C(2004) 43 (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).

(4)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(5)  Occorre sottolineare che la clausola di cui all'allegato I, punto 2), lettera b), del regolamento relativo a Marco Polo II (circa i limiti al finanziamento in base alle merci effettivamente trasferite dalla strada) si applica al finanziamento comunitario ma non all'aiuto di Stato integrativo previsto dalla presente comunicazione.

(6)  Regolamento (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1084/2006, dell'11 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

(8)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(9)  Vademecum del 28 febbraio 2005 pubblicato in concomitanza dell'invito a presentare proposte per le TEN-T 2005, paragrafo 4.3 (Aiuti all'avviamento concernenti i costi d'investimento).

(10)  GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/13


AIUTO DI STATO — FRANCIA

Aiuto di Stato C 31/08 (ex N 681/06) — Aiuto al salvataggio della società «Volailles du Périgord»

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2008/C 317/09)

Con lettera del 16 luglio 2008 riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione all'aiuto in oggetto.

Le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'aiuto in esame entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione M — Legislazione agricola

Unità M.2 — Condizioni di concorrenza

Rue de la Loi 130 5/94A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Dette osservazioni saranno comunicate alla Francia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, non ne sarà rivelata l'identità.

SINTESI

Con messaggio elettronico del 13 ottobre 2006, la Francia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto al salvataggio alla società in nome collettivo (SNC) «Volailles du Périgord» di cui è proprietaria al 100 % la famiglia Gaye e che con 236 dipendenti nel 2006 era il primo datore di lavoro della zona di Terrasson. Nel 2006 tale società realizzava un fatturato annuale di circa 52 Mio EUR. Al momento della decisione della Commissione la società svolgeva la sua attività nel settore della macellazione di polli e tacchini. In seguito alla crisi dovuta alla influenza aviaria nel 2007 la società era divenuta strutturalmente deficitaria.

Con lettera C(2007) 3564, del 19 luglio 2007, la Commissione ha autorizzato tale aiuto. La durata dell'aiuto è fissata in sei mesi. L'importo dell'aiuto era di un milione di euro sotto forma di anticipi rimborsabili. Il tasso d'interesse era il tasso di riferimento della Commissione applicabile al momento dell'assegnazione dell'anticipo.

Al momento della notifica dell'aiuto al salvataggio le autorità francesi si sono impegnate a presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l'anticipo era stato integralmente rimborsato, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio da parte della Commissione.

Con lettera C(2007) 3564, del 19 luglio 2007, essa ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

La Commissione ha esaminato l'aiuto alla luce degli orientamenti applicabili al momento della notifica, vale a dire gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000/C 28/02 e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C 244/02.

Secondo il punto 25, lettera a), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà gli aiuti devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. In entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche.

L'aiuto approvato doveva prendere la forma di anticipo rimborsabile con un tasso d'interesse annuale pari al tasso di riferimento della Commissione applicabile al momento dell'assegnazione dell'anticipo (4,62 % dal 1o luglio 2007). Le autorità francesi avevano fatto presente che il prestito sarebbe stato rimborsato entro sei mesi a partire dal primo versamento di somme prestate all'impresa. In conformità con le disposizioni del punto 25, lettera c), degli orientamenti, che prevedono che un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato sia presentato alla Commissione entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura in questione, il governo francese si era impegnato affinché venisse presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che l'anticipo era stato integralmente rimborsato entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto al salvataggio da parte della Commissione.

Il termine di sei mesi è scaduto il 19 gennaio 2008 senza che la Commissione abbia ricevuto i documenti richiesti. La Commissione ha rammentato alla Francia il suo impegno con lettera del 7 maggio 2008. A tutt'oggi le autorità francesi non hanno inviato un piano di ristrutturazione, né un piano di liquidazione, né la prova che l'anticipo sia stato integralmente rimborsato.

La Francia ho omesso di trasmettere i documenti richiesti ai sensi del punto 27 degli orientamenti.

Per tutti questi motivi, in questa fase la Commissione ritiene probabile che l'aiuto di Stato approvato, concesso alla società «Volailles du Périgord» sia stato illegalmente prorogato per un termine superiore a 6 mesi e nutre dubbi sulla compatibilità della misura in questione con il mercato comune.

Di conseguenza la Commissione ha deciso conformemente al punto 27 degli orientamenti 2004/C 244/02 di aprire il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto concesso illegalmente può essere recuperato presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

(1)

Par e-mail du 13 octobre 2006, enregistré le jour même, la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, enregistrées le jour même.

(2)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 la Commission a autorisé l'aide susmentionnée. La durée de cette aide a été fixée à six mois.

(3)

Lors de la notification de l'aide au sauvetage les autorités françaises se sont engagées à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission. Ce délai a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu un des documents requis.

(4)

Par lettre du 7 mai 2008 la Commission a demandé à la France de produire les documents requis dans les plus brefs délais et a annoncé qu'à défaut elle sera obligée d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, en conformité avec le point 27 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (1).

(5)

La France a omis de communiquer un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été remboursée intégralement jusqu'à ce jour.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Intitulé de l'aide

(6)

Aide au sauvetage de la société “Volailles du Périgord”.

2.2.   Durée

(7)

Six mois.

2.3.   Budget

(8)

1 million d'euros.

2.4.   Bénéficiaires

(9)

Société en nom collectif (SNC). La société a été créée en 1910. Selon les informations fournies par les autorités françaises lors de la notification le 13 octobre 2006 et des courriers électroniques du 21 mars 2007 et du 31 mai 2007, elle est détenue à 100 % par la famille Gaye.

(10)

La société employait début 2006 236 salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de quelque 52 millions d'euros. Selon les informations fournies en 2006, elle est le premier employeur de la zone de Terrasson.

(11)

Selon les informations fournies, Volailles du Périgord est active dans l'abattage de poulets et dindes. La société vend la majeure partie de ses produits aux grandes et moyennes surfaces (GMS) en France (dont 60 % sous sa marque propre “Le Croquant” et 40 % sous marques de distributeurs). 70 % de ses produits sont vendus comme découpes, le reste comme volailles entières et prêtes à cuire. Le poulet constitue 46 % de ses produits vendus (dont 80 % en label rouge). L'export de la société est marginal.

(12)

La Société SNC Volailles du Périgord avait connu une croissance rapide au cours de la décennie 1990-2000 et atteignait en 2001/2002 avec quelques 280 salariés et 50 millions d'euros de chiffres d'affaires un résultat d'exploitation de 1,8 million d'euros.

(13)

Selon les mêmes informations cette croissance avait été pourtant mal contrôlée, en raison, notamment, d'un management sous dimensionné et d'une orientation commerciale vers le Hard Discount. D'après les autorités françaises, ces fragilités se sont exprimées pleinement à l'occasion du retournement de conjoncture qui a eu pour effet que la société était devenue structurellement déficitaire.

(14)

Les pertes d'exploitation cumulées sur les trois exercices 2002/2003-2004/2005 s'étaient élevées à 5,3 millions d'euros. La direction de l'entreprise avait réagi en agissant sur la productivité, en maîtrisant mieux la masse salariale et le recours au personnel extérieur et en comprimant des services et charges externes. D'après ces mêmes informations, ces mesures prises avaient permis un résultat d'exploitation équilibré pour le dernier semestre 2005. Parallèlement, les actionnaires avaient injecté 3 millions d'euros en comptes courants pour soutenir la trésorerie.

(15)

La crise de la grippe aviaire a fortement frappé l'entreprise déjà fragile. Le chiffre d'affaires net a baissé de quelques 5 millions d'euros sur l'exercice 2005/2006 par rapport à l'exercice précédent. La perte de l'exploitation s'est élevée à quelques 168 000 EUR. D'après les informations fournies par les autorités françaises, la trésorerie a continué à se dégrader en raison de la perte et de l'accroissement des stocks de volailles congelées. Le stock en volailles congelées s'élevait au 30 juillet 2006 à quelques 0,9 million d'euros, soit presque 12 % de l'actif total.

(16)

Dans leur e-mail du 21 mars 2007, les autorités françaises ont indiqué que la société avait pu se financer depuis le 1er semestre 2006 par un recours au découvert bancaire qui, au 28 février 2007, s'était élevé à 1 986 460 EUR. Selon les informations fournies dans le même courrier électronique, ce découvert avait été consenti dans l'attente du versement de l'aide au sauvetage. En cas de non versement de cette aide, il serait devenu exigible et aurait entraîné la déclaration de cessation de paiements et le dépôt de bilan de la société.

(17)

Selon le plan de trésorerie pour le deuxième semestre 2007 le besoin en trésorerie de la société avait atteint quelques 1,2 millions d'euros au mois de juillet et devait, selon les prévisions, légèrement baisser pendant la seconde moitié de l'année 2007.

2.5.   Base juridique

(18)

Circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche DPEI/SDEPA/C2006-4019 du 15 mars 2006.

2.6.   Description de l'aide

(19)

L'aide de 1 million d'euros devait être apportée par des avances remboursables et versées, pour partie, par l'État (850 000 EUR) et, pour partie, par le Conseil régional d'Aquitaine (150 000 EUR).

(20)

Les autorités françaises ont confirmé que le taux d'intérêt appliqué serait le taux de référence de la Commission applicable à l'époque de l'attribution de l'avance.

3.   APPRÉCIATION

(21)

La Commission a examiné l'aide à la lumière des lignes directrices applicables à la date de la notification, c'est-à-dire les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole 2000/C 28/02 (2) et les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté 2004/C 244/02 (3).

(22)

Par lettre C(2007) 3564 du 19 juillet 2007 elle a décidé de considérer l'aide comme compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité.

(23)

Selon le point 25(a) des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté les aides doivent consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits, soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. Tout prêt doit être remboursé et toute garantie doit prendre fin dans un délai de six mois au maximum à compter du versement de la première tranche à l'entreprise.

(24)

L'aide approuvée devait prendre la forme d'une avance remboursable soumise à un taux d'intérêt annuel égal au taux de référence de la Commission applicable au moment de l'attribution de l'avance (4,62 % à partir du 1er juillet 2007).

(25)

Les autorités françaises ont indiqué que le prêt serait remboursé dans les six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. En conformité avec les dispositions du point 25 c) des lignes directrices, qui prévoient que soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage ou, dans le cas d'une aide non notifiée, à compter de la première mise en œuvre de la mesure en question, le gouvernement français s'était engagé à ce qu'un plan de restructuration, un plan de liquidation ou la preuve que l'avance a été intégralement remboursée soit soumis à la Commission au plus tard six mois après l'autorisation de l'aide au sauvetage par la Commission.

(26)

Le délai de six mois a expiré le 19 janvier 2008 sans que la Commission ait reçu les documents requis. La Commission a rappelé à la France son engagement par lettre du 7 mai 2008. Jusqu'à ce jour les autorités françaises n'ont envoyé ni un plan de restructuration, ni plan de liquidation, ni preuve que l'avance a été intégralement remboursée.

(27)

La France a donc omis de communiquer les documents requis par le point 27 des lignes directrices.

4.   CONCLUSION

Pour l'ensemble de ces raisons, à ce stade, la Commission pense qu'il est probable que l'aide d'État approuvée accordée à la société “Volailles du Périgord” ait été illégalement prolongée au-delà du délai de 6 mois, et a des doutes sur la compatibilité de la mesure en cause avec le marché commun.

En conséquence, la Commission à décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et du Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.

(28)

La Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir des informations sur la situation actuelle de la société “Volailles du Périgord” et à fournir soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

(29)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire de l'aide.

(30)

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(31)

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal Officiel de l'Union Européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans le délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(2)  JO C 28 du 1.2.2000.

(3)  JO C 244 du 1.10.2004.


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5324 — Centrica/Segebel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/10)

1.

In data 4 dicembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Centrica Overseas Holdings Limited («Centrica» Regno Unito) [appartenente al gruppo Centrica plc, Regno Unito] acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Segebel S.A. («Segebel», Belgio) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Centrica: produzione di elettricità e gas, produzione, fornitura e commercializzazione di enegia, trasporto via mare e immagazzinamento di gas,

per Segebel: produzione di elettricità e fornitura di elettricità e gas.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5324 — Centrica/Segebel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5385 — Avnet/Abacus)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/11)

1.

In data 4 dicembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Avnet Inc. («Avnet», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Abacus Group plc («Abacus», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata in data 10 ottobre 2008.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Avnet: distribuzione di componenti elettronici (tra cui semiconduttori, interconnessioni, passivi, dispositivi elettromeccanici e prodotti embedded), prodotti per computer e servizi tecnologici,

per Abacus: distribuzione di componenti elettronici (tra cui semiconduttori, interconnessioni, passivi, dispositivi elettromeccanici e prodotti embedded), nonché fabbricazione e assemblaggio di componenti.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5385 — Avnet/Abacus, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.