ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 301

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
22 novembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 301/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 285 dell'8.11.2008

1

2008/C 301/02

Elezione dei presidenti di Sezioni a tre giudici

2

2008/C 301/03

Assegnazione dei giudici alle Sezioni a tre giudici

2

2008/C 301/04

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

3

2008/C 301/05

Designazione del primo avvocato generale

4

2008/C 301/06

Designazione della Sezione incaricata delle cause di cui all'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia

4

2008/C 301/07

Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale di primo grado

4

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 301/08

Causa C-157/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di forniture — Direttiva 93/36/CEE — Aggiudicazione di un appalto pubblico senza pubblicazione di un avviso preliminare — Elicotteri di tipologia leggera destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco)

5

2008/C 301/09

Causa C-360/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa)

5

2008/C 301/10

Causa C-427/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Art. 13 CE — Direttiva 2000/78/CE — Regime pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite più giovane di più di quindici anni rispetto all'ex dipendente deceduto — Discriminazione basata sull'età — Collegamento con il diritto comunitario)

6

2008/C 301/11

Cause riunite da C-468/06 a C-478/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Efeteio Athinon — Grecia) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-478/06)/GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, già Glaxowellcome AEVE (Art. 82 CE — Abuso di posizione dominante — Prodotti farmaceutici — Rifiuto di rifornire grossisti che effettuano esportazioni parallele — Carattere normale degli ordinativi)

6

2008/C 301/12

Causa C-514/06 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 settembre 2008 — Armacell Enterprise GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nmc SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ARMAFOAM — Marchio comunitario anteriore NORMAFOAM — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i segni — Esistenza di un impedimento relativo alla registrazione su una parte del territorio della Comunità europea)

7

2008/C 301/13

Causa C-16/07 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 — Marguerite Chetcuti/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Funzione pubblica — Concorso interno nell'ambito dell'istituzione — Rigetto di una candidatura — Requisiti per l'ammissione)

7

2008/C 301/14

Causa C-144/07 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 — K-Swiss, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Termine di ricorso davanti al Tribunale di primo grado — Decisione dell'UAMI — Notifica per mezzo di corriere espresso — Calcolo del termine di ricorso)

8

2008/C 301/15

Causa C-239/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da Julius Sabatauskas e a. (Mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20 — Sistemi di trasmissione e di distribuzione — Accesso dei terzi — Obblighi degli Stati membri — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità)

8

2008/C 301/16

Causa C-288/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council (Sesta direttiva IVA — Art. 4, n. 5 — Attività svolte da un ente di diritto pubblico — Gestione di parcheggi a pagamento — Distorsioni di concorrenza — Significato delle espressioni provocherebbe e di una certa importanza)

9

2008/C 301/17

Causa C-304/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Nozione di estrazione del contenuto di una banca di dati)

9

2008/C 301/18

Causa C-368/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico — Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti)

10

2008/C 301/19

Causa C-372/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board (Competenza giurisdizionale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 22, n. 2 — Controversie sulla validità delle decisioni degli organi di società — Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede — Organizzazione professionale dei medici)

10

2008/C 301/20

Causa C-404/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale promosso da Győrgy Katz contro István Roland Sós (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Privato che esercita l'accusa sostituendosi al pubblico ministero — Deposizione della vittima come teste)

11

2008/C 301/21

Causa C-411/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/Staatssecretaris van Financiën (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione tariffaria — Voci 8541, 8542 e 8543 — Accoppiatori ottici)

11

2008/C 301/22

Causa C-453/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Hakan Er/Wetteraukreis (Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 7, primo comma, secondo trattino — Diritto di soggiorno del figlio maggiorenne di un lavoratore turco — Mancanza di esercizio di un'attività lavorativa subordinata — Condizioni relative alla perdita dei diritti acquisiti)

12

2008/C 301/23

Causa C-36/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/16/CEE — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico — Trasposizione erronea)

12

2008/C 301/24

Causa C-70/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/72/CE — Statuto della società cooperativa europea — Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

13

2008/C 301/25

Causa C-87/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/73/CE — Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE — Requisiti di organizzazione e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

13

2008/C 301/26

Causa C-378/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

14

2008/C 301/27

Causa C-379/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

14

2008/C 301/28

Causa C-380/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ENI SpA/Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare e altri

15

2008/C 301/29

Causa C-381/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 agosto 2008 — Car Trim GmbH/KeySafety Systems SRL

15

2008/C 301/30

Causa C-383/08: Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

16

2008/C 301/31

Causa C-384/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 27 agosto 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano

17

2008/C 301/32

Causa C-398/08 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2008 dalla Audi AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

18

2008/C 301/33

Causa C-399/08 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2008 (fax: 12 settembre 2008) dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione ampliata) 1o luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Bundesverband Internationaler Express-und Kurierdienste e. V. (BIEK) e da UPS Europe NV/SA

18

2008/C 301/34

Causa C-403/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 17 settembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

19

2008/C 301/35

Causa C-405/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 18 settembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Bertram Holst/Dansk Industri, per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

22

2008/C 301/36

Causa C-406/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division), Leeds District Registry il 18 settembre 2008 — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

23

2008/C 301/37

Causa C-414/08 P: Ricorso proposto il 23 settembre 2008 da Sviluppo Italia Basilicata SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), 8 luglio 2008, causa T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione delle Comunità europee

23

2008/C 301/38

Causa C-416/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

25

2008/C 301/39

Causa C-417/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

25

2008/C 301/40

Causa C-418/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

26

2008/C 301/41

Causa C-422/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

26

2008/C 301/42

Causa C-429/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito il 29 settembre 2009 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

26

2008/C 301/43

Causa C-435/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

28

2008/C 301/44

Causa C-490/07: Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

29

2008/C 301/45

Causa C-117/08: Ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

29

 

Tribunale di primo grado

2008/C 301/46

Causa T-68/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — SGL Carbon/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Limite massimo del 10 % del fatturato — Interessi di mora)

30

2008/C 301/47

Causa T-69/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Imputabilità del comportamento illecito — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità ed effetto dell'infrazione — Effetto dissuasivo — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento — Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda)

30

2008/C 301/48

Causa T-73/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Carbone-Lorraine/Commissione (Concorrenza — Intesa — Mercato dei prodotti a base di carbone e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio di parità di trattamento)

31

2008/C 301/49

Causa T-122/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Helkon Media/Commissione (Clausola compromissoria — Programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere europee (MEDIA Plus) — Domanda di pagamento di un sostegno finanziario — Esistenza di una clausola compromissoria — Compensazione — Irricevibilità)

31

2008/C 301/50

Cause riunite da T-387/06 a T-390/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2008 — Inter-Ikea Systems/UAMI (Raffigurazione di un pallet) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pallet — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

31

2008/C 301/51

Causa T-411/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Sogelma/AER (Appalti pubblici di lavori — Bando di gara dell'Agenzia europea per la ricostruzione — Decisione di annullare il bando di gara e di pubblicarne uno nuovo — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Necessità di previo reclamo amministrativo — Termine di ricorso — Mandato — Obbligo di motivazione — Domanda di risarcimento danni)

32

2008/C 301/52

Causa T-43/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2008 — Neophytou/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Concorso generale — Rigetto della candidatura del ricorrente — Composizione della commissione giudicatrice delle prove orali — Principio di parità di trattamento — Nuovi motivi — Errore di diritto — Ricorso in parte infondato ed in parte fondato — Rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica)

32

2008/C 301/53

Causa T-51/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Agrar-Invest-Tatschl/Commissione (Recupero a posteriori di dazi all'importazione — Zucchero originario della Croazia — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale — Buona fede)

33

2008/C 301/54

Causa T-224/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2008 — Imperial Chemical Industries/UAMI (LIGHT & SPACE) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo LIGHT & SPACE — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

33

2008/C 301/55

Causa T-428/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Keinhorst/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire)

34

2008/C 301/56

Causa T-125/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Rousseaux/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire)

34

2008/C 301/57

Causa T-126/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Goris/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire)

34

2008/C 301/58

Causa T-131/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Jacobs/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a statuire)

35

2008/C 301/59

Causa T-293/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Tachelet/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a procedere)

35

2008/C 301/60

Causa T-193/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Gόrażdże Cement/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

36

2008/C 301/61

Causa T-195/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Lafarge Cement/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

36

2008/C 301/62

Causa T-196/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Dyckerhoff Polska/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo tra il 2008 ed il 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a determinate condizioni — Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione — Insussistenza di interesse diretto — Irricevibilità)

37

2008/C 301/63

Causa T-197/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Grupa Ożarów/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

37

2008/C 301/64

Causa T-198/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cementownia Warta/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

38

2008/C 301/65

Causa T-199/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cementownia Odra/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

38

2008/C 301/66

Causa T-203/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cemex Polska/Commissione (Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità)

39

2008/C 301/67

Causa T-294/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 — Stepek/UAMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN — Marchio nazionale figurativo anteriore The Masters e marchio comunitario figurativo anteriore The Masters GOLF COMPANY — Revoca del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso — Spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso)

39

2008/C 301/68

Causa T-312/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 settembre 2008 — Ellinikos Niognomon/Commissione (Provvedimenti provvisori — Direttiva 94/57/CE — Regole e norme comuni relative agli organismi abilitati ad effettuare l'ispezione e la visita di controllo delle navi — Ritiro del riconoscimento concesso ad un siffatto organismo — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Irricevibilità)

40

2008/C 301/69

Causa T-338/08: Ricorso proposto l'11 agosto 2008 — Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione

40

2008/C 301/70

Causa T-353/08: Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissione

41

2008/C 301/71

Causa T-361/08: Ricorso proposto il 27 agosto 2008 — Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI — Thailandia (Thai Silk)

42

2008/C 301/72

Causa T-362/08: Ricorso proposto il 28 agosto 2008 — IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds/Commissione

42

2008/C 301/73

Causa T-366/08: Ricorso presentato il 2 settembre 2008 — Federcoopesca e a./Commissione

43

2008/C 301/74

Causa T-368/08: Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione

43

2008/C 301/75

Causa T-369/08: Ricorso proposto il 4 settembre 2008 — EWRIA e altri/Commissione delle Comunità europee

44

2008/C 301/76

Causa T-370/08: Ricorso proposto il 5 settembre 2008 — Csepeli Áramtermelő/Commissione

45

2008/C 301/77

Causa T-371/08 P: Impugnazione proposta l'8 settembre 2008 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-5/07, Nijs/Corte dei conti

45

2008/C 301/78

Causa T-375/08 P: Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dal sig. Bart Nijs avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-108/07, Nijs/Corte dei conti

46

2008/C 301/79

Causa T-376/08 P: Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 da Bart Nijs avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-1/08, Nijs/Corte dei conti

46

2008/C 301/80

Causa T-382/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

47

2008/C 301/81

Causa T-383/08: Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — New Europe/Commissione

47

2008/C 301/82

Causa T-384/08: Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione

48

2008/C 301/83

Causa T-387/08: Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

49

2008/C 301/84

Causa T-389/08: Ricorso proposto il 16 settembre 2008 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

50

2008/C 301/85

Causa T-392/08: Ricorso proposto il 19 settembre 2008 — AEPI/Commissione

50

2008/C 301/86

Causa T-399/08: Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Clearwire Corporation/UAMI (CLEARWIFI)

51

2008/C 301/87

Causa T-400/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)

51

2008/C 301/88

Causa T-404/08: Ricorso presentato il 20 settembre 2008 — Fluorsid e Minmet/Commissione

52

2008/C 301/89

Causa T-408/08: Ricorso presentato il 25 settembre 2008 — S.F. Turistico Immobiliare/Consiglio e Commissione

53

2008/C 301/90

Causa T-409/08: Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio

54

2008/C 301/91

Causa T-411/08: Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commissione delle Comunità europee

54

2008/C 301/92

Causa T-412/08: Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

55

2008/C 301/93

Causa T-413/08: Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SOZA/Commissione

56

2008/C 301/94

Causa T-426/08: Ricorso presentato il 22 settembre 2008 — Italia/Commissione

56

2008/C 301/95

Causa T-433/08: Ricorso presentato il 30 settembre 2008 — SIAE/Commissione

57

2008/C 301/96

Causa T-436/08: Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Studio Vacanze/Commissione

58

2008/C 301/97

Causa T-453/08: Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Timsas/Commissione

59

2008/C 301/98

Causa T-454/08: Ricorso presentato il 6 ottobre 2008 — Grand Hotel Abi d'Oru/Commissione

59

2008/C 301/99

Causa T-457/08: Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 — Intel/Commissione

60

2008/C 301/00

Causa T-207/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

60

2008/C 301/01

Causa T-223/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/02

Causa T-345/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/03

Causa T-443/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/04

Causa T-26/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/05

Causa T-82/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/06

Causa T-83/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

61

2008/C 301/07

Causa T-140/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/08

Causa T-212/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/09

Causa T-402/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/10

Causa T-38/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/11

Causa T-61/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/12

Causa T-77/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

62

2008/C 301/13

Causa T-157/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

63

2008/C 301/14

Causa T-168/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

63

2008/C 301/15

Causa T-222/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

63

2008/C 301/16

Causa T-280/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

63

2008/C 301/17

Causa T-290/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

63

2008/C 301/18

Causa T-293/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2008 — NBC Fourth Realty/UAMI — Regalado Pareja e Pedrol (PK MAX)

63

2008/C 301/19

Causa T-395/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

64

2008/C 301/20

Causa T-61/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

64

2008/C 301/21

Causa T-93/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

64

2008/C 301/22

Causa T-204/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

64

2008/C 301/23

Causa T-298/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

64

2008/C 301/24

Causa T-302/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o ottobre 2008 — Motopress/UAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

65

2008/C 301/25

Causa T-379/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Polonia/Commissione

65

2008/C 301/26

Causa T-381/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

65

2008/C 301/27

Causa T-470/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2008 — Dow Agrosciences e a./Commissione

65

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 301/28

Causa F-78/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Locchi/Commissione

66

2008/C 301/29

Causa F-79/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Ackerman e a./BEI

66

2008/C 301/30

Causa F-54/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 — Ehrhardt/Parlamento

67

2008/C 301/31

Causa F-128/05: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Adolf e a./Commissione

67

2008/C 301/32

Causa F-8/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Tolios e a./Corte dei Conti

67

2008/C 301/33

Causa F-14/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Chevallier-Carmana e a./Corte di giustizia

67

2008/C 301/34

Causa F-15/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Abba e a./Parlamento

67

2008/C 301/35

Causa F-16/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Augenault e a./Consiglio

68

2008/C 301/36

Causa F-81/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 — Duyster/Commissione

68

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/1


(2008/C 301/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 285 dell'8.11.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 272 del 25.10.2008

GU C 260 dell'11.10.2008

GU C 247 del 27.9.2008

GU C 236 del 13.9.2008

GU C 223 del 30.8.2008

GU C 209 del 15.8.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/2


Elezione dei presidenti di Sezioni a tre giudici

(2008/C 301/02)

Riuniti il 23 settembre 2008, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, i sigg. Ilešič, Bonichot, Ó Caoimh e von Danwitz rispettivamente come presidenti delle Sezioni Quinta, Sesta, Settima e Ottava che si riuniscono a tre giudici, per il periodo di un anno, dal 7 ottobre 2008 al 6 ottobre 2009.


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/2


Assegnazione dei giudici alle Sezioni a tre giudici

(2008/C 301/03)

Nella riunione del 30 settembre 2008, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle Sezioni come segue:

Quinta Sezione

Sig. Ilešič, presidente di Sezione

Sig. Tizzano, sig. Borg Barthet, sig. Levits, sig. Kasel, giudici

Sesta Sezione

Sig. Bonichot, presidente di Sezione

Sig. Schiemann, sig. Makarczyk, sig. Kūris, sig. Bay Larsen, sig.ra Toader, giudici

Settima Sezione

Sig. Ó Caoimh, presidente di Sezione

Sig. Cunha Rodrigues, sig. Klučka, sig. Lõhmus, sig.ra Lindh, sig. Arabadjiev, giudici

Ottava Sezione

Sig. von Danwitz, presidente di Sezione

Sig.ra Silva de Lapuerta, sig. Juhász, sig. Arestis, sig. Malenovský, giudici


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/3


Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2008/C 301/04)

Nella riunione del 30 settembre 2008, la Corte ha redatto gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle Sezioni che si riuniscono a tre giudici, come segue:

Per la Quinta Sezione:

Sig. Tizzano

Sig. Borg Barthet

Sig. Levits

Sig. Kasel

Per la Sesta Sezione:

Sig. Schiemann

Sig. Makarczyk

Sig. Kūris

Sig. Bay Larsen

Sig.ra Toader

Per la Settima Sezione:

Sig. Cunha Rodrigues

Sig. Klučka

Sig. Lõhmus

Sig.ra Lindh

Sig. Arabadjiev

Per l'Ottava Sezione:

Sig.ra Silva de Lapuerta

Sig. Juhász

Sig. Arestis

Sig. Malenovský


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/4


Designazione del primo avvocato generale

(2008/C 301/05)

Ai sensi dell'art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, la Corte ha designato, per il periodo di un anno dal 7 ottobre 2008 al 6 ottobre 2009, la sig.ra Sharpston come primo avvocato generale.


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/4


Designazione della Sezione incaricata delle cause di cui all'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia

(2008/C 301/06)

Nella riunione del 30 settembre 2008, la Corte ha designato, per il periodo dal 7 ottobre 2008 al 6 ottobre 2009, la Seconda Sezione della Corte in quanto sezione che, ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, è incaricata delle cause di cui all'art. 104 ter del regolamento.


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/4


Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale di primo grado

(2008/C 301/07)

Il sig. O'Higgins, nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 22 luglio 2008 (1), per il periodo 1o settembre 2008-31 agosto 2013, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 15 settembre 2008.


(1)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 63.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-157/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 93/36/CEE - Aggiudicazione di un appalto pubblico senza pubblicazione di un avviso preliminare - Elicotteri di tipologia leggera destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco)

(2008/C 301/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) — Omessa dimostrazione dell'esistenza di ragioni che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara — Elicotteri leggeri acquisiti per le esigenze della polizia e dei vigili del fuoco

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 del 3.3.2006.


22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Causa C-360/06) (1)

(Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sulle società - Valutazione delle quote di società di capitali non quotate in Borsa)

(2008/C 301/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH

Convenuto: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

in presenza di: Heinrich Bauer Verlag KG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) — Determinazione del valore delle quote di società di capitali non quotate in borsa — Diversità di valutazione della partecipazione in una società di persone tedesca e di quella in una società di persone stabilita in un altro Stato membro

Dispositivo

In assenza di valida giustificazione, gli artt. 52 del Trattato CEE (divenuto art. 52 del Trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CEE (divenuto art. 58 del Trattato CE, esso stesso divenuto art. 48 CE) ostano all'applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro nella misura in cui tale normativa, nell'ambito della valutazione delle quote di una società di capitali non quotata in Borsa e in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, ha per effetto di attribuire alla partecipazione di tale società nel capitale di una società di persone stabilita in un altro Stato membro un valore più elevato rispetto alla sua partecipazione in una società di persone stabilita nello Stato membro di cui trattasi, sempre che, tuttavia, una siffatta partecipazione sia tale da conferirle un'influenza sicura sulle decisioni della società di persone stabilita in un altro Stato membro e da consentirle di dirigerne le attività.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


22.11.2008   

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C 301/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

(Causa C-427/06) (1)

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Art. 13 CE - Direttiva 2000/78/CE - Regime pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite più giovane di più di quindici anni rispetto all'ex dipendente deceduto - Discriminazione basata sull'età - Collegamento con il diritto comunitario)

(2008/C 301/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Birgit Bartsch

Convenuta: Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione del divieto di discriminazione fondata sull'età, dell'art. 13 CE e della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Regime pensionistico aziendale (betriebliche Altersversorgung) che esclude il diritto alla pensione di vecchiaia (Ruhegeld) per il coniuge superstite che è più giovane di 15 anni rispetto all'ex impiegato defunto — Applicazione del principio di non discriminazione fondata sull'età in mancanza di un elemento di collegamento con una situazione disciplinata da altre disposizioni di diritto comunitario

Dispositivo

Il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l'applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall'art. 13 CE né, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


22.11.2008   

IT

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C 301/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Efeteio Athinon — Grecia) — Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-478/06)/GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, già Glaxowellcome AEVE

(Cause riunite da C-468/06 a C-478/06) (1)

(Art. 82 CE - Abuso di posizione dominante - Prodotti farmaceutici - Rifiuto di rifornire grossisti che effettuano esportazioni parallele - Carattere normale degli ordinativi)

(2008/C 301/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon

Parti

Ricorrenti: Sot. Lélos kai Sia EE (C-468/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-469/06), Konstantinos Xydias kai Sia OE (C-470/06), Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton (C-471/06), Ionas Stroumsas EPE (C-472/06), Ionas Stroumsas EPE (C-473/06), Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE (C-474/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-475/06), K. P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton (C-476/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-477/06), Kokkoris D. Tsánas K. EPE e altri (C-478/06)

Convenuta: GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, già Glaxowellcome AEVE

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Efeteio Athinon — Interpretazione dell'art. 82 CE — Abuso di posizione dominante — Rifiuto da parte di un'impresa dominante di soddisfare integralmente gli ordini inoltrati da grossisti di prodotti farmaceutici, con l'intento di restringere l'attività di esportazione di questi ultimi e, di conseguenza, limitare i danni causati da un commercio parallelo

Dispositivo

L'art. 82 CE dev'essere interpretato nel senso che un'impresa che detenga una posizione dominante sul mercato pertinente delle specialità medicinali, la quale, al fine di impedire le esportazioni parallele effettuate da taluni grossisti da uno Stato membro verso altri Stati membri, rifiuti di soddisfare ordinativi aventi un carattere normale inoltrati da tali grossisti, sfrutta in maniera abusiva la propria posizione dominante. Spetta al giudice del rinvio stabilire il carattere normale dei suddetti ordinativi in considerazione dell'entità degli stessi rispetto al fabbisogno del mercato del detto Stato membro nonché delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dalla suddetta impresa con i grossisti in questione.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


22.11.2008   

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C 301/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 settembre 2008 — Armacell Enterprise GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nmc SA

(Causa C-514/06 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo ARMAFOAM - Marchio comunitario anteriore NORMAFOAM - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza tra i segni - Esistenza di un impedimento relativo alla registrazione su una parte del territorio della Comunità europea)

(2008/C 301/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Armacell Enterprise GmbH (rappresentante: O. Spuhler, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), nmc SA (rappresentanti: P. Péters e T. de Haan, avocats)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso d'annullamento proposto dal richiedente del marchio denominativo ARMAFOAM per prodotti della classe 20 contro la sentenza della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 23 febbraio 2005, che annulla la decisione della divisione d'opposizione che respinge l'opposizione proposta da titolare del marchio denominativo comunitario NORMAFOAM per prodotti delle classi 11, 19, 20, 27 e 28

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Armacell Enterprise GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


22.11.2008   

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C 301/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 — Marguerite Chetcuti/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-16/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Concorso interno nell'ambito dell'istituzione - Rigetto di una candidatura - Requisiti per l'ammissione)

(2008/C 301/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marguerite Chetcuti (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione), 8 novembre 2006, nella causa T-357/04, Chetcuti/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione 22 giugno 2004 della giuria di concorso, che ha respinto la sua candidatura, e dei successivi atti della procedura concorsuale — Violazione degli artt. 4, 27 e 29, n. 1, dello Statuto del personale, nella sua versione vigente fino al 30 aprile 2004 — Nozione di «concorso interno» e finalità, attribuita all'assunzione, di garantire all'istituzione la partecipazione di persone che possiedano «le più elevate qualità di competenza, di rendimento e d'integrità» — Ammissibilità degli agenti ausiliari

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Chetcuti è condannata alle spese relative all'impugnazione.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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C 301/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 2 ottobre 2008 — K-Swiss, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-144/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Termine di ricorso davanti al Tribunale di primo grado - Decisione dell'UAMI - Notifica per mezzo di corriere espresso - Calcolo del termine di ricorso)

(2008/C 301/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (rappresentante: avv. H.E. Hübner)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza sezione) 14 dicembre 2006, causa T-14/06, K-Swiss, Inc./UAMI, che dichiara irricevibile un ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI — Termini di ricorso — Notifica a mezzo posta celere — Dies a quo del termine di ricorso

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La K Swiss Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


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C 301/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da Julius Sabatauskas e a.

(Causa C-239/07) (1)

(Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità)

(2008/C 301/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Parte nel procedimento di controllo di legittimità costituzionale nella causa principale

Julius Sabatauskas e a.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Konstitucinis Teismas (Repubblica di Lituania) — Art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che consente l'accesso dei consumatori alle reti di trasmissione elettrica solo in seguito al diniego di accesso alle reti di distribuzione da parte di un gestore di una rete di distribuzione

Dispositivo

1)

L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

2)

Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


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C 301/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 settembre 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs/Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

(Causa C-288/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 4, n. 5 - Attività svolte da un ente di diritto pubblico - Gestione di parcheggi a pagamento - Distorsioni di concorrenza - Significato delle espressioni «provocherebbe» e «di una certa importanza»)

(2008/C 301/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuti: Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) (England & Wales ) — Interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Attività o operazioni svolte da un organismo di diritto pubblico in veste di pubblica autorità — Parcheggi a pagamento siti al di fuori della pubblica via — Non assoggettamento che conduce a distorsioni di concorrenza — Nozione di «distorsioni di concorrenza» — Criteri di valutazione

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che le distorsioni di concorrenza di una certa importanza che sarebbero provocate dal non assoggettamento degli enti di diritto pubblico operanti in quanto autorità pubbliche devono essere valutate con riferimento all'attività in questione, in quanto tale, senza che tale valutazione abbia per oggetto un mercato locale in particolare.

2)

Il termine «provocherebbe», ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, dev'essere interpretato nel senso che prende in considerazione non soltanto la concorrenza attuale, ma anche la concorrenza potenziale, purché la possibilità per un operatore privato di entrare sul mercato rilevante sia effettiva, e non meramente ipotetica.

3)

L'espressione «di una certa importanza», ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, dev'essere intesa nel senso che le distorsioni di concorrenza attuali o potenziali devono essere più che trascurabili.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


22.11.2008   

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C 301/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

(Causa C-304/07) (1)

(Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Nozione di «estrazione» del contenuto di una banca di dati)

(2008/C 301/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Directmedia Publishing GmbH

Convenuta: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Prelievo dei dati da una banca dati protetta con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati, effettuato dato per dato, previa attenta valutazione nel dettaglio di ciascuno di essi, senza operazioni di copiatura — Eventuale qualificazione di tale operazione di prelievo di dati come «estrazione» ai sensi della direttiva 96/9/CE

Dispositivo

Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché — cosa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


22.11.2008   

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C 301/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-368/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/59/CE - Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2008/C 301/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo e F. Arena, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81)

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


22.11.2008   

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C 301/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — Nicole Hassett/South Eastern Health Board, Cheryl Doherty/North Western Health Board

(Causa C-372/07) (1)

(Competenza giurisdizionale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 22, n. 2 - Controversie sulla validità delle decisioni degli organi di società - Competenza esclusiva dei giudici dello Stato della sede - Organizzazione professionale dei medici)

(2008/C 301/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: Nicole Hassett, Cheryl Doherty

Convenute: South Eastern Health Board, North Western Health Board

con l'intervento di: Raymond Howard, Medical Defence Union Ltd, MDU Services Ltd, Brian Davidson

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court — Interpretazione dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Organizzazione di categoria di medici, costituita sotto forma di società secondo il diritto di uno Stato membro, che fornisce assistenza e garanzia ai suoi membri che esercitano nel detto Stato membro e in un altro Stato membro — Fornitura dell'assistenza/garanzia dipendente da una decisione adottata dal consiglio di amministrazione di detta società in forza del suo potere discrezionale — Contestazione di una decisione di diniego di assistenza o di indennizzazione nei confronti di un medico che esercita nell'altro Stato membro — Competenza esclusiva dello Stato in cui ha sede la società ai sensi dell'art. 22, n. 2, del regolamento

Dispositivo

L'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione, come quella in esame nella causa principale, nell'ambito della quale una parte afferma che una decisione adottata da un organo di una società ha leso i diritti che, ad avviso della detta parte, le competono in base allo statuto di tale società, non riguarda la validità delle decisioni degli organi di una società ai sensi della disposizione citata.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


22.11.2008   

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C 301/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale promosso da Győrgy Katz contro István Roland Sós

(Causa C-404/07) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2001/220/GAI - Posizione della vittima nel procedimento penale - Privato che esercita l'accusa sostituendosi al pubblico ministero - Deposizione della vittima come teste)

(2008/C 301/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Győrgy Katz/István Roland Sós

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione degli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (GU L 82, pag. 1) — Normativa nazionale che esclude la testimonianza della vittima in un procedimento penale da lei stessa promosso in qualità di accusa privata sussidiaria

Dispositivo

Gli artt. 2 e 3 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che non obbligano un giudice nazionale ad ammettere l'audizione della vittima di un reato come testimone nell'ambito di un procedimento di accusa privata sussidiaria quale quello oggetto della presente fattispecie. Ove priva di tale possibilità, la vittima deve però poter essere ammessa a rendere una deposizione che possa essere presa in considerazione come elemento di prova.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


22.11.2008   

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C 301/11


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-411/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Voci 8541, 8542 e 8543 - Accoppiatori ottici)

(2008/C 301/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden Den Haag

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 832, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1) — Circuito ottico elettronico inserito in un involucro di plastica, composto oltre che da un diodo emettitore di luce (LED), da una pellicola di plastica e da un fotorilevatore, anche da un circuito amplificatore e che è destinato ad essere installato tra l'altro in apparecchi di telecomunicazione e computer, beni elettronici di consumo e macchine industriali — Voci 8541, 8542 e 8543 della NC

Dispositivo

La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato con regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che un accoppiatore ottico rientra nella voce 8541 indipendentemente dalla questione se contenga o meno un circuito amplificatore.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


22.11.2008   

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C 301/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 settembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen — Germania) — Hakan Er/Wetteraukreis

(Causa C-453/07) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 7, primo comma, secondo trattino - Diritto di soggiorno del figlio maggiorenne di un lavoratore turco - Mancanza di esercizio di un'attività lavorativa subordinata - Condizioni relative alla perdita dei diritti acquisiti)

(2008/C 301/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Gießen

Parti

Ricorrente: Hakan Er

Convenuto: Wetteraukreis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Giessen — Interpretazione dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di Associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, nonché dell'art. 59 del Protocollo addizionale relativo alla fase transitoria prevista dall'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760/72 (GU L 293, pag. 1) — Diritto di soggiorno di un cittadino turco entrato nel territorio di uno Stato membro da minore nell'ambito del ricongiungimento familiare — Perdita del diritto di soggiorno — Assenza di un'attività economica regolare dell'interessato dopo aver compiuto la maggiore età

Dispositivo

Un cittadino turco autorizzato a entrare quando era bambino nel territorio di uno Stato membro nell'ambito del ricongiungimento familiare e che abbia acquisito il diritto di libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di propria scelta in forza dell'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, non perde il diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato, che costituisce il corollario di detto diritto di libero accesso, anche qualora, all'età di ventitré anni, non abbia mai esercitato attività lavorative a partire dalla conclusione degli studi, avvenuta all'età di sedici anni, e abbia partecipato ad alcuni programmi statali di accompagnamento al lavoro senza tuttavia portarli a termine.


(1)  GU C 297 dell'8.12.2007.


22.11.2008   

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C 301/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-36/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 93/16/CEE - Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico - Trasposizione erronea)

(2008/C 301/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Zavvos e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) — Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico

Dispositivo

1)

Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell'art. 29, par. d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di detti artt. 30, 31 e 36.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


22.11.2008   

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C 301/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 9 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-70/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/72/CE - Statuto della società cooperativa europea - Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale della società - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2008/C 301/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e J. Enegren, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207, pag. 25)

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie, o non assicurandosi che le parti sociali adottino, attraverso un accordo, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 16, n. 1, di questa direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


22.11.2008   

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C 301/13


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 25 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-87/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/73/CE - Modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE - Requisiti di organizzazione e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2008/C 301/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Dejmek, agente)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa trasposizione della direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 53, n. 1, di tale direttiva.

2)

La Repubblica ceca è condannata alle spese.


(1)  GU C 92 del 12 aprile 2008.


22.11.2008   

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C 301/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

(Causa C-378/08)

(2008/C 301/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e altri

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (1), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre ad imprenditori privati — per il solo fatto che essi si trovino attualmente ad esercitare la propria attività in una zona da lungo tempo contaminata o limitrofa a quella storicamente contaminata — l'esecuzione di misure di riparazione a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi istruttoria in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento;

2)

se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al soggetto titolare di diritti reali e/o esercente un'attività imprenditoriale nel sito contaminato, senza la necessità di accertare previamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento di contaminazione, in virtù del solo rapporto di «posizione» nel quale egli stesso si trova;

3)

idem […] anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa;

4)

se i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza di cui al Trattato costitutivo della Comunità Europea e le citate direttive n. 2004/18/CE (2), n. 93/97/CEE (3), n. 89/665/CEE (4), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di affidare a soggetti privati (Società Sviluppo S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) attività di caratterizzazione, di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica — recte: di realizzazione di opere pubbliche — su aree demaniali in via diretta, senza esperire preliminarmente le necessarie procedure di evidenza pubblica.


(1)  GU L 143, pag. 56.

(2)  GU L 134, pag. 114.

(3)  GU L 290, pag. 1.

(4)  GU L 395, pag. 33.


22.11.2008   

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C 301/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri

(Causa C-379/08)

(2008/C 301/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e altri

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva comunitaria 21 aprile 2004, 2004/35/CE (1), in materia di risarcimento per danno ambientale ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato, osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, quali «ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale», interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal «confinamento fisico» della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all'esito di un'apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione;

2)

se la stessa direttiva osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'autorità, tali prescrizioni, ossia senza aver valutato le condizioni sitospecifiche, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione;

3)

se, data la specificità della situazione che esiste nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, la stessa direttiva osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'autorità, tali prescrizioni, quali condizioni per l'autorizzazione all'uso legittimo di aree non direttamente interessate alla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate, comprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Priolo.


(1)  GU L 143, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ENI SpA/Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare e altri

(Causa C-380/08)

(2008/C 301/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrente: ENI SpA

Convenuti: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e altri

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva comunitaria 21 aprile 2004, 2004/35/CE (1), in materia di risarcimento per danno ambientale ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato, osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, quali «ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale», interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal «confinamento fisico» della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all'esito di un'apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione;

2)

se la stessa direttiva osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'autorità, tali prescrizioni, ossia senza aver valutato le condizioni sitospecifiche, i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione;

3)

se, data la specificità della situazione che esiste nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo, la stessa direttiva osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'autorità, tali prescrizioni, quali condizioni per l'autorizzazione all'uso legittimo di aree non direttamente interessate alla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate, comprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Priolo.


(1)  GU L 143, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 agosto 2008 — Car Trim GmbH/KeySafety Systems SRL

(Causa C-381/08)

(2008/C 301/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

attrice e ricorrente per cassazione: Car Trim GmbH

convenuta e resistente per cassazione: KeySafety Systems SRL

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) 22 dicembre 2001, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretato nel senso che contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, nonostante indicazioni specificate dal committente relativamente all'approvvigionamento, la lavorazione e la consegna degli oggetti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e di buona gestione amministrativa dell'ordine, debbano intendersi quale compravendita di beni mobili (primo trattino) e non quale prestazione di servizi (secondo trattino). Quali criteri siano determinanti ai fini della distinzione.

2)

Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni mobili, se, in caso di vendite a distanza, il luogo in cui il bene venduto sia stato o avrebbe dovuto essere consegnato in base al contratto debba essere determinato in base al luogo della consegna fisica all'acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni vengano affidati al primo vettore ai fini della consegna all'acquirente.


(1)  GU L 12, pag. 1.


22.11.2008   

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C 301/16


Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-383/08)

(2008/C 301/30)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: L. Pignataro, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana adottando le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005 come da ultimo modificata dall'ordinanza 17 dicembre 2007 che rendono obbligatoria l'indicazione del paese di origine delle carni di pollame menzionate nell'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, e dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (CE) n. 2000/13 (1) concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), e 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1906/90 (2) che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento della Commissione n. 543/2008 (3);

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni di pollame provenienti da altri Stati membri previsto dall'ordinanza del 26 agosto 2005 come da ultimo modificata dall'ordinanza del 17 dicembre 2007 costituisce una violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, e dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13 in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), e 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1906/90 fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 543/2008. Detto obbligo, sostiene il Governo italiano, è stato introdotto in seguito al verificarsi di focolai di influenza aviaria nei paesi terzi come misura che intendesse assicurare la tracciabilità della carne.

La Commissione ritiene che l'obbligo in parola sia contrario all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13. Da questa norma, infatti, risulta chiaramente che, per i prodotti alimentari in generale, l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza deve figurare sull'etichetta solo qualora il consumatore, in assenza di tale indicazione, possa ritenere a torto che il prodotto in questione abbia una determinata origine o provenienza. Il legislatore comunitario non ritiene quindi che l'indicazione dell'origine sia un'informazione necessaria per il consumatore in modo generale e assoluto, ma unicamente qualora l'assenza di tale indicazione possa indurlo in errore.

Il Governo italiano é tenuto a dimostrare che l'obbligo di indicazione dell'origine del pollame proveniente da altri Stati membri previsto dall'ordinanza in questione sia effettivamente importante per le carni di pollame e che la sua assenza implichi un rischio di errore da parte del consumatore. In realtà, sostiene la Commissione, esso non ha fornito nessun elemento in grado di dimostrare che il consumatore italiano sarebbe fuorviato in merito all'origine o alla provenienza delle carni di pollame in assenza dell'indicazione d'origine.

La circostanza connessa alla crisi dell'influenza aviaria non spiega i motivi per i quali l'assenza dell'indicazione d'origine, possa indurre il consumatore in errore e fargli credere che le carni di pollame abbiano una determinata origine. Il semplice fatto che il consumatore medio dia importanza all'origine del prodotto non significa che, in assenza di indicazioni al riguardo, sia indotto in errore in merito all'origine reale del prodotto. Ciò infatti presupporrebbe che il consumatore attribuisca automaticamente un'origine determinata alle carni di pollame, elemento del tutto indimostrato dal Governo italiano. Inoltre è opportuno osservare che questioni di salute degli animali non possono essere valutate dal consumatore, che non dispone delle conoscenze necessarie a valutare il rischio sulla base dell'indicazione d'origine.

Inoltre le suddette disposizioni dell'ordinanza non sono giustificate da motivi di salute pubblica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della medesima direttiva, invocati dal Governo italiano a giustificazione dell'obbligo supplementare di etichettatura. Infatti la Comunità, nel quadro della lotta all'influenza aviaria, ha adottato un'ampia gamma di provvedimenti veterinari volti a garantire che solo le carni di pollame sane potessero e possano entrare nella Comunità ed esservi messe in vendita.

L'argomento invocato dal Governo italiano in base al quale le soprammenzionate misure comunitarie non assicurano la rintracciabilità è privo di rilevanza, secondo la Commissione, perché le misure comunitarie in parola sono intese a prevenire addirittura l'immissione sul territorio comunitario di carni che provengono da paesi terzi in cui si siano scoperti focolai di influenza. Quindi esse producono effetti in uno stadio a monte rispetto allo stadio della commercializzazione, su cui interviene la misura italiana, proprio perché perseguono l'obiettivo di evitare che carni provenienti da paesi terzi in cui un focolaio di influenza aviaria si sia manifestato possano essere importate nella Comunità. D'altra parte, la Comunità ha adottato anche misure che garantiscono l'isolamento dei focolai di influenza aviaria che eventualmente si siano verificati in seno al territorio comunitario in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione. All'interno della Comunità europea è stata poi adottata una serie di misure veterinarie volte ad impedire la trasmissione del virus dai volatili selvatici al pollame nelle regioni in cui sono stati individuati volatili infetti e ad arginare gli eventuali fenomeni epidemici tra il pollame.

Il Governo italiano poi invoca il regolamento n. 1760/2000 (4) che ha istituito un sistema di rintracciabilità della carne bovina che introduce un obbligo di etichettatura di origine, per giustificare la legittimità dell'obbligo introdotto con l'ordinanza in parola.

La Commissione però sostiene che detta misura, a differenza dell'ordinanza in parola, è comunitaria e non si tratta, di un provvedimento nazionale e dunque unilaterale atto a costituire ostacoli agli scambi. Inoltre l'efficacia del sistema introdotto dal regolamento n. 1760/2000 non è unicamente basata su un sistema di mera indicazione dell'origine del prodotto, come l'ordinanza italiana fa per la carne di pollame, ma dalla combinazione di una serie di elementi incluso il sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Quanto poi all'argomento del Governo italiano che giustifica la misura fondandola sul principio di precauzione, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato l'assenza di incertezza scientifica per quanto concerne le modalità di trasmissione del virus all'uomo, la Commissione rileva, conformemente alla giurisprudenza delle corti comunitarie, che i dati scientifici invocati dal Governo italiano nella risposta al parere motivato non dimostrano che vi sia una reale incertezza scientifica sulle modalità di trasmissione del virus all'uomo. In base alla giurisprudenza delle corti comunitarie, spetta infatti alle autorità italiane dimostrare l'incertezza scientifica che giustifichi l'adozione di misure nazionali in applicazione del principio di precauzione e non alla Commissione dimostrare l'assenza di incertezza scientifica, come sembra suggerire il Governo italiano nella risposta al parere motivato.

Anche ad ammettere poi che con riferimento alla limitata ipotesi della trasmissione del virus dal pollame infetto agli animali domestici in generale e ai gatti in particolare, il Governo italiano abbia dimostrato la sussistenza di una reale incertezza scientifica sulla scorta dei documenti dell'OMS e dell'Autorità alimentare da esso invocati nella risposta al parere motivato, la Commissione ritiene tuttavia che l'applicazione del principio di precauzione addotto a giustificazione dell'ordinanza in parola risulti eccessiva e pertanto sproporzionata all'obiettivo di protezione della salute animale data l'adozione di una serie di misure comunitarie che intendono perseguire il medesimo obiettivo.

Infine l'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento della Commissione n. 543/2008 impongono l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni di pollame solo al pollame proveniente dai paesi terzi. Il Governo italiano sul punto non adduce alcun controargomento.


(1)  GU L 109, pag. 29.

(2)  GU L 173, pag. 1.

(3)  GU L 157, pag. 46.

(4)  GU L 204, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.


22.11.2008   

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C 301/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 27 agosto 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano

(Causa C-384/08)

(2008/C 301/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Attanasio Group Srl

Convenuto: Comune di Carbognano

Questione pregiudiziale

Se le norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, e segnatamente l'art. 13 della legge regionale del Lazio, applicabile alla fattispecie sottoposta a questo Tribunale e rilevante ai fini della decisione del giudizio, nonché le norme di legge nazionali di riferimento (D. Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 57/2001 e D.M. in data 31 ottobre 2001), per la parte in cui hanno consentito, o comunque non hanno impedito, nell'esercizio delle competenze normative dello Stato italiano, la previsione di distanze minime fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti da parte del citato art. 13, siano compatibili con il Diritto comunitario, e segnatamente con gli artt. 43, 48, 49 e 56 del Trattato CE e con i principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione giuridica sanciti dal medesimo Trattato, secondo quanto indicato in motivazione.


22.11.2008   

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C 301/18


Impugnazione proposta il 16 settembre 2008 dalla Audi AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-398/08 P)

(2008/C 301/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Audi AG (rappresentanti: avv.ti S. O. Gillert e F. Schiwek)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 dicembre 2005 (pratica R237/2005-2) nella parte in cui respinge parzialmente il ricorso contro la decisione dell'esaminatore;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno al pagamento delle spese del procedimento dinanzi alla Corte, al Tribunale di primo grado e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94: il Tribunale, come già la commissione di ricorso, non avrebbe proceduto ad una valutazione sufficiente in merito al pubblico di riferimento di cui trattasi. Considerato l'elevato numero di beni e servizi menzionati nella domanda di registrazione del marchio, una valutazione generica sarebbe inammissibile.

Inoltre, il Tribunale avrebbe applicato un criterio eccessivamente restrittivo per stabilire il carattere distintivo, non riconoscendo che anche uno slogan commerciale possa costituire un marchio denominativo. D'altro canto, per il solo fatto che, a suo avviso, il marchio richiesto «Vorsprung durch Technik» costituisce uno slogan pubblicitario, il Tribunale avrebbe utilizzato criteri nettamente più restrittivi per l'accertamento del carattere distintivo.

Violazione dell'articolo 63 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94: il controllo del Tribunale sarebbe limitato alla decisione della commissione di ricorso. Il Tribunale non dovrebbe ammettere, né prendere in considerazione, fatti nuovi dedotti dalle parti che non abbiano formato l'oggetto della decisione per la commissione di ricorso. Il Tribunale, nell'esame del carattere distintivo, si sarebbe tuttavia richiamato a un documento presentato per la prima volta dal convenuto con il controricorso. La conclusione che il marchio «Vorsprung durch Technik», di cui si chiede la registrazione, non presenta alcun carattere distintivo è stata determinata essenzialmente dal contenuto di tale documento e dalla valutazione dello stesso da parte del Tribunale.


22.11.2008   

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C 301/18


Impugnazione proposta il 15 settembre 2008 (fax: 12 settembre 2008) dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione ampliata) 1o luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Bundesverband Internationaler Express-und Kurierdienste e. V. (BIEK) e da UPS Europe NV/SA

(Causa C-399/08 P)

(2008/C 301/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz, J. Flett, B. Martenczuk, agenti)

Altre parti nel procedimento: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Annullare in toto la sentenza impugnata.

Dichiarare, a termini dell'art. 61 dello Statuto della Corte, che la ricorrente in primo grado non ha fornito la prova che la decisione sia in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE, respingendo conseguentemente la domanda. In subordine, la Commissione chiede che la causa venga rimessa al Tribunale di primo grado.

Condannare la ricorrente in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

Convenuta in primo grado è la Deutsche Post AG (DPAG), grande impresa operante a livello internazionale nel settore dei servizi postali, la quale avrebbe ricevuto una serie di pagamenti compensativi mediante risorse statali. In una distinta decisione ex art. 82 CE dell'anno 2002, non impugnata, la Commissione avrebbe dichiarato che la DPAG avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato mediante prezzi nei servizi di spedizione dei pacchi non atti a coprire i relativi costi. Poiché la DPAG avrebbe registrato perdite in tutti i settori nel periodo considerato, tale politica di prezzi aggressiva avrebbe potuto essere finanziata unicamente con risorse ottenute a titolo di compensazioni finanziarie.

La presente impugnazione riguarda principalmente la questione relativa all'individuazione dei metodi di analisi che la Commissione poteva applicare, nelle particolari circostanze del caso di specie, per accertare la sussistenza di un aiuto illegittimo a vantaggio della DPAG.

Secondo il metodo scelto dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata, dovrebbero essere assoggettati a verifica tutti i costi connessi agli obblighi del pubblico servizio nonché tutte le entrate dell'impresa durante il periodo di riferimento, al fine di determinare se l'impresa aveva percepito da parte dello Stato una compensazione finanziaria eccessiva. In presenza di una siffatta eccessiva compensazione, se ne sarebbe potuto dedurre che dette risorse siano state parimenti impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.

Secondo il metodo utilizzato nella decisione, i disavanzi causati dalla sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo sono stati rilevati e si è accertato se tali disavanzi siano stati compensati mediante risorse statali o meno. Se una siffatta compensazione è accertata e non sussiste un'altra fonte di finanziamento (in forma di risorse proprie dell'impresa), se ne dovrebbe trarre la conseguenza che le risorse statali siano state impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.

La Commissione ritiene che il metodo adoperato nella propria decisione sia corretto. Con l'aiuto di tale metodo, si dispone di un ragionamento logico, che include anche l'idea che il denaro debba, in definitiva, avere una provenienza, perché si possa concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato irregolare. Né il ragionamento né i fatti su cui esso si fonda sono stati messi in discussione nella sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado, tuttavia, nella sentenza impugnata ha preso le mosse dall'idea che solo il primo metodo potesse essere preso in considerazione, senza chiarirne le ragioni.

La Commissione deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso: sussiste una violazione dell'art. 87, n. 1, e dell'art. 86, n. 2, CE poiché tali disposizioni sono state mal interpretate nella sentenza impugnata, ove si è affermato che esse escludevano un metodo, peraltro altrimenti non criticato nella sentenza, che autorizzava, in base ad un'argomentazione logica e pertinente, a concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato. La Commissione, inoltre, deduce l'incompetenza del Tribunale di primo grado e deduce la violazione dell'art. 230 CE ove il Tribunale di primo grado avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza e del potere di controllo previsto dall'art. 230 CE, nonché la violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte, ove il Tribunale di primo grado ha omesso di motivare l'illegittimità del metodo adoperato nella decisione.


22.11.2008   

IT

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C 301/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 17 settembre 2008 — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

(Causa C-403/08)

(2008/C 301/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA

Convenuti: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

Questioni pregiudiziali

A.   Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (1)

1)   Dispositivo illecito

a)

Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato viene elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un'autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l'accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell'autorizzazione del prestatore del servizio.

b)

Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva.

2)   Oggetto della domanda

Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmette il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmette tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 98/84/CE.

In particolare:

nel caso in cui una prima impresa trasmette il contenuto di un programma, (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmette al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):

a)

Se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE e dell'art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE (2).

b)

Se sia necessario che la prima impresa sia un'emittente ai sensi dell'art. 1, lett. b) della direttiva 89/552/CEE affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di «trasmissioni televisive» ai sensi del primo trattino dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE.

c)

Se l'art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:

i)

perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o

ii)

perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa)

d)

Se sulla soluzione della questione sub c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodifica e dispositivi di accesso condizionati differenti.

3)   Fini commerciali

Se il «possesso a fini commerciali» di cui all'art. 4, lett. a) della direttiva si riferisca solo al possesso finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti,

o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel corso di un'attività di qualsiasi tipo.

B.   Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (3)

4)   Diritto di riproduzione

Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un'opera musicale o di una registrazione sonora (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all'interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno schermo televisivo, e l'intera opera viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:

a)

Se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d'autore nazionale relative a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, o se dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE.

b)

Qualora dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest'ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.

c)

Se il diritto di riproduzione di cui all'art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.

5)   Rilievo economico proprio

a)

Se si debba ritenere che copie di un'opera create all'interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento è di consentire un uso dell'opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un «rilievo economico proprio» ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscono l'unica base dalla quale il titolare dei diritti può derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.

b)

Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.

6)   Comunicazione al pubblico su filo o senza filo

a)

Se un'opera tutelata dal diritto d'autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.

b)

Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:

i)

il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall'emittente (in questo caso perché una carta di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);

ii)

il pubblico non costituisce un pubblico pagante in base al diritto nazionale;

iii)

il segnale televisivo viene ricevuto da un'antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.

c)

In caso di soluzione affermativa di una delle parti sub b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell'opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.

C.   Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (4) e degli artt. 28, 30 e 49 del Trattato CE

7)   Protezione in base alla direttiva 93/83

Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE il fatto che il diritto d'autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano create all'interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, vi sia una violazione del diritto d'autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un'incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.

D.   Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci e dei servizi di cui agli artt. 28, 30 e 49 CE nel constesto della [direttiva sull'accesso condizionato]

8)   Tutela in base agli artt. 28 e/o 49 CE

a)

Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l'accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso diventa un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE allorché viene usato oltrepassando l'autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l'oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull'accesso condizionato.

b)

Se gli artt. 28 o 49 del Trattato CE si oppongano all'esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che rende illecito importare o vendere una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.

c)

Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la carta di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.

9)   Se la protezione concessa all'Anthem possa essere più ampia di quella concessa al resto della trasmissione

Se gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE ostino all'esecuzione di una disposizione di diritto d'autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un'opera musicale allorché tale opera è inserita in un servizio protetto che viene raggiunto e rappresentato in pubblico mediante una carta di decodificazione satellitare allorché tale carta è stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l'opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d'autore non si oppone alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.

E.   Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE

10)   Tutela in base all'art. 81 CE

Allorché un fornitore di programma rilascia una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle quali l'emittente è autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza è contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue carte di decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico deve applicare il giudice nazionale e quali circostanze deve prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

In particolare:

a)

se l'art. 81, n. 1 debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)

in tal caso, se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art. 81, n. 1.


(1)  GU L 320, pag. 54.

(2)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

(3)  GU L 167, pag. 10.

(4)  GU L 248, pag. 15.


22.11.2008   

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C 301/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 18 settembre 2008 — Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Bertram Holst/Dansk Industri, per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Causa C-405/08)

(2008/C 301/35)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, per conto del sig. Bertram Holst

Convenuta: Dansk Industri, per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

Questioni pregiudiziali

1)

È controverso tra le parti se la direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (1), è stata attuata correttamente con l'accordo di cooperazione tra la DA e la LO. A tal riguardo si desidera sapere se le regole comunitarie ostano ad un'attuazione della direttiva che implichi che certe categorie di lavoratori ricadano sotto un contratto collettivo concluso tra parti che non rappresentano la categoria professionale in questione, e quando il contratto collettivo non vale per la categoria professionale in questione.

2)

Nel caso in cui la direttiva 2002/14/CE sia stata attuata correttamente nei confronti di BH tramite l'accordo di cooperazione tra la DA e la LO, si deve chiarire se l'art. 7 della direttiva è stato attuato correttamente qualora risulta che l'accordo di cooperazione non garantisce una tutela rigorosa contro il licenziamento per determinate categorie professionali.

3)

Nel caso in cui BH ricada sotto la legge di attuazione della direttiva, è necessario chiarire se la prescrizione dell'art. 7 della direttiva «di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati» osta ad un'attuazione della direttiva all'art. 8 della legge che ha il seguente tenore «[i] rappresentanti, da informare e consultare per conto dei lavoratori, sono tutelati contro il licenziamento o un qualsiasi deterioramento della loro situazione nella stessa misura dei rappresentanti sindacali del settore professionale in questione o di un settore professionale equivalente», qualora questa misura d'attuazione non implichi una tutela rigorosa contro il licenziamento per le categorie professionali che non ricadono sotto un contratto collettivo.


(1)  GU L 80, pag. 29.


22.11.2008   

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C 301/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales) (Queen's Bench Division), Leeds District Registry il 18 settembre 2008 — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority

(Causa C-406/08)

(2008/C 301/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division), Leeds District Registry

Parti

Ricorrente: Uniplex (UK) Ltd

Convenuto: NHS Business Services Authority

Questioni pregiudiziali

«Se, qualora in un procedimento nazionale un operatore economico impugni l'aggiudicazione di un accordo quadro effettuata da un'amministrazione aggiudicatrice a seguito di una procedura di gara di appalto pubblico in cui egli era uno degli offerenti e il cui svolgimento doveva avvenire in base alla direttiva 2004/18/CE (1) (e alle vigenti disposizioni nazionali di attuazione), e con tale ricorso detto operatore economico miri a ottenere una pronuncia sulla violazione delle norme procedurali applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nonché il risarcimento dei danni connessi:

a)

una disposizione nazionale quale l'art. 47, paragrafo 7, lett. b), delle Public Contracts Regulations 2006 che stabilisce che i ricorsi devono essere proposti senza indugio e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui sono sorti i motivi alla base del ricorso, salvo che il giudice ritenga che vi siano fondati motivi per prorogare tale termine, debba essere interpretata, in conformità degli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE (2) nonché del principio di diritto comunitario dell'equivalenza e del precetto di diritto comunitario della necessità di una tutela giurisdizionale effettiva e/o del principio di effettività, nonché nel rispetto di qualsiasi altro principio di diritto comunitario rilevante, nel senso che con essa viene attribuito ad un offerente un diritto soggettivo e incondizionato contro un'amministrazione aggiudicatrice, cosicché il termine previsto per impugnare tale procedura di appalto e di aggiudicazione inizi a decorrere dalla data in cui l'offerente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della procedura di gara di appalto pubblico o di aggiudicazione contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici, oppure se detto termine decorra dalla data della violazione delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici; e

b)

in ogni caso, in che modo allora il giudice nazionale è tenuto i) ad applicare la condizione di proporre ricorso senza indugio e ii) a usare la propria discrezionalità rispetto alla proroga del termine nazionale di impugnazione».


(1)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

(2)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).


22.11.2008   

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C 301/23


Ricorso proposto il 23 settembre 2008 da Sviluppo Italia Basilicata SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), 8 luglio 2008, causa T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-414/08 P)

(2008/C 301/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Italia Basilicata SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Sviluppo Italia Basilicata SpA chiede alla Corte di voler:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata l'8 luglio 2008 nel procedimento T-176/06 (la «sentenza impugnata»), e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-176/06.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente ed avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 20 aprile 2006, C(2006) 1706 (la «decisione controversa»), relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore della sovvenzione globale per la realizzazione di misure di incentivazione alle PMI operanti nella regione Basilicata in Italia, e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni da essa sofferti a seguito, e per effetto, dell'adozione della decisione medesima.

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere diversi errori di diritto commessi dal Tribunale di primo grado.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che, invertendo l'ordine di trattazione dei motivi di impugnazione fatti valere con il ricorso di primo grado, il Tribunale abbia manifestamente travisato il senso e la portata complessiva del ricorso.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere diversi errori di diritto in relazione all'interpretazione ed applicazione della Sovvenzione Globale, della Convenzione e della scheda n. 19 della decisione 97/322/CE (1). Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha correttamente inteso quale fosse, conformemente agli atti sopra menzionati, l'effettivo contenuto e l'obiettivo della Misura 2 della Sovvenzione Globale. Tale grave errore preliminare ha, di conseguenza, viziato le successive operazioni interpretative effettuate dal Tribunale con riferimento alle nozioni rilevanti (es. «impegno», «spesa», «durata»).

In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della decisione controversa, in quanta adottata sulla base dell'asserita violazione di una condizione (la «condizione d'utilità») che non figura né nella decisione di concessione del contributo, né nel programma di sovvenzione globale, e che presenta problemi di certezza giuridica e di eccessiva discrezionalità nella sua applicazione.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere l'errata interpretazione, e conseguente mancata applicazione, da parte del Tribunale, dei principi stabiliti dalla Corte nella sentenza del 21 settembre 2000, causa C-462/98 P, Mediocurso/Commissione (2).

In quinto luogo, la ricorrente fa valere la violazione degli articoli 25 e 26 del regolamento n. 4253/88 (3) in relazione agli obblighi di sorveglianza e di controllo imposti alla Commissione. Quanto affermato dal Tribunale indurrebbe, in particolare, a non applicare e rispettare il sistema di sorveglianza e monitoraggio predisposto dalle norme in questione.

In sesto luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, per aver il Tribunale respinto le censure della ricorrente sull'erroneo presupposto che l'affidamento ingenerato dalla Commissione (tra l'altro, attraverso l'operato del Comitato di Sorveglianza) fosse in ogni caso contrastante con le disposizioni applicabili e quindi non tutelabile.

In settimo luogo, la ricorrente fa valere lo snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova e la violazione dei principi generali in tema di onere della prova, per aver il Tribunale negato la qualità di circostanza provata a fatti non contestati dalla convenuta ed alle prove fornite dalla ricorrente.

In ottavo luogo, la ricorrente fa valere la violazione della giurisprudenza comunitaria relativa all'applicazione del principio di proporzionalità in casi di riduzione di un contributo comunitario, per non aver il Tribunale tenuto conto delle circostanze che avrebbero potuto portare ad una mitigazione della correzione finanziaria.

Per quanta riguarda i motivi di impugnazione concernenti la domanda di risarcimento del danno, la ricorrente fa valere, innanzitutto, l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità della Comunità per fatto illecito.

Infine, la ricorrente fa valere l'erronea e insufficiente motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità della Comunità per fatto lecito (cd. «responsabilità oggettiva»).


(1)  Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell'Italia — GU L 146, pag. 11.

(2)  Racc. 2000, pag. I-7183.

(3)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro — GU L 374, pag. 1.


22.11.2008   

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C 301/25


Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-416/08 P)

(2008/C 301/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: M. Hart, N. Kearley, solicitors)

Controinteressati nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ammissibile l'impugnazione da essa esperita dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) 1o luglio 2008, causa T-328/05;

rinviare la causa dinanzi al TPG e

riservare le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

1.

La Apple, Inc. (la «ricorrente») ha richiesto la registrazione del marchio denominativo «QUARTZ» come marchio comunitario a copertura di:

«Funzionalità per un sistema di gestione per computer, destinata specificamente ad essere utilizzata da addetti allo sviluppo di prodotti informatici, allo scopo di migliorare e accelerare la resa di immagini digitali in programmi applicativi, ad eccezione di tali prodotti destinati al settore bancario» nella classe 9.

2.

La TKS-Teknosoft S.A. (la «opponente») è titolare del marchio figurativo comunitario registrato «QUARTZ», avente ad oggetto, fra gli altri:

a)

«pacchetti software destinati al settore bancario» nella classe 9;

b)

«Programmazione, elaborazione di dati mediante elaboratori elettronici, sviluppo di software, servizi di assistenza e di consulenza nel settore dell'informatica, trattamento di informazioni elettroniche, creazione e sviluppo di software, licenze per software e per applicazioni informatiche; tutti i suddetti servizi in relazione al settore bancario» nella classe 42.

La opponente si è opposta alla registrazione del marchio QUARTZ della ricorrente asserendo che tra i due marchi sussisterebbe un rischio di confusione. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale tesi.

La ricorrente sostiene che il TPG ha errato in diritto perché:

a)

i prodotti in relazione ai quali i due marchi sarebbero registrati e utilizzati sono manifestamente differenti, ed esso non ha preso in considerazione tali significative differenze;

b)

non ha compiuto una corretta identificazione del «pubblico» destinatario al fine di valutare il rischio di confusione. In particolare, non ha attribuito sufficiente peso alla circostanza che il pubblico destinatario deve essere, ovviamente, costituito da specialisti in software impiegati nel settore bancario o che forniscono servizi nell'ambito di tale settore; e

c)

in tal modo, esso ha effettuato in modo scorretto il test di valutazione globale come enunciato dalla Corte di giustizia.


22.11.2008   

IT

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C 301/25


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-417/08)

(2008/C 301/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.A. Gilly e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2007.


(1)  GU L 143, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/26


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-418/08)

(2008/C 301/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e A.A. Gilly, agenti)

Convenuto: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1), o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della medesima direttiva;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 aprile 2007.


(1)  GU L 143, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/26


Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-422/08)

(2008/C 301/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2007.


(1)  GU L 143, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito il 29 settembre 2009 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

(Causa C-429/08)

(2008/C 301/42)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Karen Murphy

Convenuta: Media Protection Services Limited

Questioni pregiudiziali

Sull'interpretazione e la validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

1)

In quali circostanze un dispositivo per l'accesso condizionato sia un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE (1).

2)

In particolare, se un dispositivo per l'accesso condizionato sia un «dispositivo illecito» ove sia stato acquisito in circostanze in cui:

i)

il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro, e/o

ii)

il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o

iii)

il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.

3)

In caso di risposta negativa a qualsiasi parte della questione sub 2), se l'art. 3, n. 2, di tale direttiva osti a che uno Stato membro invochi una disposizione nazionale che impedisce l'uso di tali dispositivi per l'accesso condizionato nelle circostanze di cui alla summenzionata questione sub 2).

4)

In caso di risposta negativa a qualsiasi parte della questione sub 2), se l'art. 3, n. 2), di tale direttiva sia invalido:

a)

in quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o

b)

in quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato e/o

c)

per qualsivoglia altra ragione.

5)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 di tale direttiva siano invalidi, in quanto richiedono agli Stati membri di imporre restrizioni sull'importazione da altri Stati membri e su altre operazioni con «dispositivi illeciti», in circostanze in cui siffatti dispositivi possono essere legittimamente importati e/o utilizzati per ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle norme sulla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell'art. 49 CE.

Sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE, 30 CE e 49 CE

6)

Se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all'applicazione di una disposizione nazionale (come l'art. 297 del Copyright Designs and Patents Act 1988), che sanzioni la ricezione fraudolenta di un programma facente parte di un servizio di trasmissione fornito da un luogo nel Regno Unito con l'intento di evitare il pagamento di qualsiasi diritto applicabile alla ricezione del programma, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

i)

qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto in un altro Stato membro (in questo caso il Regno Unito), e/o

ii)

qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all'esportazione di tali dispositivo per uso al di fuori del primo Stato membro, e/o

iii)

qualora il dispositivo per l'accesso condizionato sia stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel Regno Unito per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.

7)

Se l'esecuzione della disposizione nazionale in questione possa in ogni caso essere esclusa in quanto viola il divieto di discriminazione di cui all'art. 12 CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.

Sull'interpretazione dell'art. 81 CE

8)

Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l'emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue schede di decodifica satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

In particolare:

a)

se l'art. 81, n. 1, debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

b)

in caso affermativo se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi sensibilmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art 81, n. 1.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54).


22.11.2008   

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C 301/28


Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-435/08)

(2008/C 301/43)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo escluso tutte le imbarcazioni da diporto dal campo di applicazione del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002, recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 giugno 2002, 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE (1); nonché a causa dell'adozione delle disposizioni contenute nell'art. 3.3 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti con cui è stato trasposto in diritto nazionale l'art. 13 della direttiva 2002/59/CE e che rende possibile agli armatori di navi in uscita da un porto polacco, qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, la notifica delle informazioni generali sulla nave nonché delle informazioni sul suo carico (determinate nell'allegato, punto 3, della direttiva 2002/59/CE) solo quando è stabilita la rotta della nave, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 2 e 13 della stessa direttiva,

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 2 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE.

La Repubblica di Polonia non ha attuato correttamente l'art. 2 della direttiva 2002/59/CE che esclude dal suo ambito di applicazione «le navi da pesca, le navi tradizionali e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri».

Il punto 2 di cui all'art. 2.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002 recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima, con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva, va al riguardo al di là delle medesime, poiché esclude dall'ambito di applicazione tutte le imbarcazioni da diporto. La Commissione avverte che una limitazione siffatta dell'ambito di applicazione della direttiva è in contrasto col disposto dell'art. 2 di quest'ultima.

Inoltre la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 13 della direttiva 2002/59/CE. L'art. 13, n. 1, della direttiva dispone che «l'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente designata da tale Stato membro».

Un obbligo analogo è disposto dall'art. 3.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti. Tuttavia l'art. 3.3 di tale decreto dispone che «qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, tale informazione […] viene notificata al più tardi quando è stabilita la rotta della nave».

Tale possibilità non è quindi limitata al caso particolare di cui all'art. 13, n. 2, della direttiva (nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro). Siffatta deroga relativa al momento della notifica delle informazioni è, ad avviso della Commissione, in contrasto con l'art. 13 della direttiva.


(1)  GU L 208, del 5.8.2002, pagg. 10-27.


22.11.2008   

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C 301/29


Ordinanza del presidente della Corte 4 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Cipro

(Causa C-490/07) (1)

(2008/C 301/44)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 315 del 22.12.2007.


22.11.2008   

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C 301/29


Ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-117/08) (1)

(2008/C 301/45)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


Tribunale di primo grado

22.11.2008   

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C 301/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — SGL Carbon/Commissione

(Causa T-68/04) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Limite massimo del 10 % del fatturato - Interessi di mora»)

(2008/C 301/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e A. von Bonin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e W. Mölls, agenti, assistiti dall'avv. H.-J. Freund)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La SGL Carbon è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


22.11.2008   

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C 301/30


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione

(Causa T-69/04) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Eccezione di illegittimità - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Imputabilità del comportamento illecito - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità ed effetto dell'infrazione - Effetto dissuasivo - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento - Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell'ammenda»)

(2008/C 301/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schunk GmbH (Thale, Germania); e Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH (Heuchelheim, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti R. Bechtold e S. Hirsbrunner, successivamente avv.ti R. Bechtold, S. Hirsbrunner e A. Schädle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e H. Gading, successivamente F. Castillo de la Torre e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti con la decisione medesima e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla maggiorazione di detta ammenda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Schunk GmbH e la Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH sono condannate alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


22.11.2008   

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C 301/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Carbone-Lorraine/Commissione

(Causa T-73/04) (1)

(«Concorrenza - Intesa - Mercato dei prodotti a base di carbone e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Principio di proporzionalità - Principio di parità di trattamento»)

(2008/C 301/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Carbone-Lorraine (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti A. Winckler e I. Simic, successivamente avv.ti Winckler e H. Kanellopoulos)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso n. C.38.359 — Prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con detta decisione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Carbone-Lorraine è condannata alle spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


22.11.2008   

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C 301/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Helkon Media/Commissione

(Causa T-122/06) (1)

(«Clausola compromissoria - Programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere europee (MEDIA Plus) - Domanda di pagamento di un sostegno finanziario - Esistenza di una clausola compromissoria - Compensazione - Irricevibilità»)

(2008/C 301/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Helkon Media (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell'art. 238 CE, diretto a far condannare la Commissione a pagare alla ricorrente una somma che quest'ultima sostiene le sia dovuta in forza del contratto relativo al sostegno finanziario comunitario accordato al progetto «Dark Blue World» (Progetto 2002-4212-0103DI010006DE)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Helkon Media AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


22.11.2008   

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C 301/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2008 — Inter-Ikea Systems/UAMI (Raffigurazione di un pallet)

(Cause riunite da T-387/06 a T-390/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che raffigura un pallet - Impedimento assoluto alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 301/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inter-Ikea Systems BV (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Gulliksson)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro quattro decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 settembre 2006 (procedimenti R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 e R 356/2006-1), riguardanti quattro domande di registrazione di marchi figurativi che sono raffigurazioni grafiche di un pallet

Dispositivo

1)

Le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2006 (procedimenti R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 e R 356/2006-1) sono annullate in quanto negano la registrazione dei marchi richiesti per quanto riguarda i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 6, 7, 16, 20, 35, 39 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, esclusi i «pallet di carico in metallo», i «portacarichi e pallet di carico in metallo per l'imballaggio e il trasporto» e i «pallet di trasporto in metallo», rientranti nella classe 6, i «pallet di carico non in metallo», «portacarichi e pallet di carico non in metallo per l'imballaggio e il trasporto» e i «pallet per il trasporto non in metallo», rientranti nella classe 20, nonché i servizi di «noleggio di pallet di carico», rientranti nella classe 39.

2)

Per il resto, i ricorsi sono respinti.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


22.11.2008   

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C 301/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Sogelma/AER

(Causa T-411/06) (1)

(Appalti pubblici di lavori - Bando di gara dell'Agenzia europea per la ricostruzione - Decisione di annullare il bando di gara e di pubblicarne uno nuovo - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Necessità di previo reclamo amministrativo - Termine di ricorso - Mandato - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento danni)

(2008/C 301/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sogelma — Società generale lavori manutenzioni appalti Srl (Scandicci), (rappresentanti: E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini e A. Gironi, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la ricostruzione (AER) (rappresentanti: inizialmente O. Kalha, successivamente M. Dischendorfer e infine R. Lundgren, agenti, assistiti da: S. Bariatti e F. Scanzano, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e L. Prete, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento delle decisioni dell'AER di annullare la gara per l'appalto di lavori EuropeAid/120694/D/W/YU e di indire una nuova gara, nonché la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sogelma — Società generale lavori manutenzioni appalti Srl sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Agenzia europea per la ricostruzione.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


22.11.2008   

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C 301/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2008 — Neophytou/Commissione

(Causa T-43/07 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Concorso generale - Rigetto della candidatura del ricorrente - Composizione della commissione giudicatrice delle prove orali - Principio di parità di trattamento - Nuovi motivi - Errore di diritto - Ricorso in parte infondato ed in parte fondato - Rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica)

(2008/C 301/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neophytos Neophytou (Itzig, Luxembourg) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea (Terza Sezione) 13 dicembre 2006, causa F-22/05, Neophytou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea (Terza Sezione) 13 dicembre 2006, causa F-22/05, Neophytou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibili, ad eccezione dell'ultima, le censure sollevate in udienza nell'ambito del primo grado di giudizio dal sig. M. Neophytos Neophytou e riassunte al punto 27 della presente sentenza.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


22.11.2008   

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C 301/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 ottobre 2008 — Agrar-Invest-Tatschl/Commissione

(Causa T-51/07) (1)

(Recupero a posteriori di dazi all'importazione - Zucchero originario della Croazia - Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Buona fede)

(2008/C 301/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andrä im Lavanttal, Austria) (rappresentanti: U. Schrömbges e O. Wenzlaff, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e S. Schønberg, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C(2006) 5789 def.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Agrar-Invest-Tatschl GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


22.11.2008   

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C 301/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 ottobre 2008 — Imperial Chemical Industries/UAMI (LIGHT & SPACE)

(Causa T-224/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo LIGHT & SPACE - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 301/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imperial Chemical Industries plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Malynicz, barrister e V. Chandler, solicitor, in seguito S. Malynicz, J. Bainbridge e K. Briggs, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 marzo 2007 (procedimento R 1631/2006-1), relativa alla registrazione del segno LIGHT & SPACE come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Imperial Chemical Industries plc è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25 luglio 2007.


22.11.2008   

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C 301/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Keinhorst/Commissione

(Causa T-428/03) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerhard Keinhorst (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente C. Berardis-Kayser e L. Lozano Pacis, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto, in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera del ricorrente, e domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 4 settembre e 24 novembre 2003, che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altro, domanda diretta al risarcimento dell'asserito danno.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 47 del 21.2.2004.


22.11.2008   

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C 301/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Rousseaux/Commissione

(Causa T-125/04) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrick Rousseaux (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Curral e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 2003 che modifica l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissa il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, secondo scatto; in quanto fissa al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non ha ricostruito la carriera del ricorrente, e, dall'altro lato, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tale decisione.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


22.11.2008   

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C 301/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Goris/Commissione

(Causa T-126/04) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire»)

(2008/C 301/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Goris (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 maggio 2003 che modifica l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissa il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado B4, secondo scatto; in quanto fissa al 5 ottobre 1995 la data in cui produce i suoi effetti pecuniari e in quanto non ha ricostituito la carriera nel grado del ricorrente, e una domanda di annullamento della decisione che respinge il reclamo del ricorrente, e, dall'altro, domanda diretta al risarcimento del presunto danno conseguente a tale decisione.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso

2)

La Commissione sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 118 del 30.4.2004.


22.11.2008   

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C 301/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Jacobs/Commissione

(Causa T-131/04) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a statuire)

(2008/C 301/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Luc Jacobs (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 2003, recante modifica dell'inquadramento nel grado del ricorrente, nella parte in cui essa fissa il suo inquadramento per scatti, alla data della sua nomina, al grado B4, secondo scatto, nella parte in cui fissa al 5 ottobre 1995 la data in cui essa produce i suoi effetti pecuniari e nella parte in cui la stessa non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente nonché domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo del ricorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento dell'asserito danno derivante dalla predetta decisione

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporta l'insieme delle spese.


(1)  GU C 118 del 30 aprile 2004.


22.11.2008   

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C 301/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Tachelet/Commissione

(Causa T-293/04) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Sentenza interlocutoria - Non luogo a procedere)

(2008/C 301/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guy Tachelet (Rijmenam, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un canto, domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003 recante modifica dell'inquadramento nel grado del ricorrente, nella parte in cui essa fissa il suo inquadramento nello scatto, alla data dell'assunzione, al grado B4, secondo scatto, e non ha ricostituito la carriera nel grado del ricorrente nonché domanda di annullamento della decisione recante rigetto del reclamo del ricorrente e, d'altro canto, domanda di risarcimento del danno dedotto derivante da tale decisione

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a procedere sul presente ricorso.

2)

La Commissione sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 262 del 23 ottobre 2004.


22.11.2008   

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C 301/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Gόrażdże Cement/Commissione

(Causa T-193/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 301/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gόrażdże Cement S.A. (Chorula, Polonia) (rappresentanti: avv. P. Muñiz e R. Forbes, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Gόrażdże Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Lafarge Cement/Commissione

(Causa T-195/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 301/61)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Lafarge Cement S.A. (Malogoszcz, Polonia) (rappresentanti: avv.ti P.K. Rosiak e F. Puel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Lafarge Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Dyckerhoff Polska/Commissione

(Causa T-196/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo tra il 2008 ed il 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a determinate condizioni - Competenza degli Stati membri nella ripartizione individuale delle quote di emissione - Insussistenza di interesse diretto - Irricevibilità»)

(2008/C 301/62)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Sitkówka-Nowiny, Polonia) (rappresentanti: P. K. Rosiak e F. Puel, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificata dalla Repubblica di Polonia per il periodo tra il 2008 ed il 2012, in conformità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Dyckerhoff Polska sp. z o.o. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Grupa Ożarów/Commissione

(Causa T-197/07) (1)

(Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità)

(2008/C 301/63)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grupa Ożarów S.A. (Karsy, Polonia) (rappresentanti: avv.ti P. K. Rosiak e F. Puel)

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 fin., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Grupa Ożarów S.A. è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cementownia «Warta»/Commissione

(Causa T-198/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 301/64)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Warta» S.A. (Trębaczewo, Polonia) (rappresentanti: avv.ti P.K. Rosiak e F. Puel)

Convenuta: Commissione delle Comunità Europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 fin., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Cementownia «Warta» S.A. è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cementownia «Odra»/Commissione

(Causa T-199/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 301/65)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Odra» S.A. (Opole, Polonia) (rappresentanti: P.K. Rosiak e K. Herrmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e F. Puel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Cementownia «Odra» S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/39


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008 — Cemex Polska/Commissione

(Causa T-203/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni - Competenza degli Stati membri sulla ripartizione individuale delle quote d'emissione - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 301/66)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cemex Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avv.ti F. Puel e M. Szpunar)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 fin., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Cemex Polska sp. z o.o. è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


22.11.2008   

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C 301/39


Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 — Stepek/UAMI — Masters Golf Company (GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN)

(Causa T-294/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GOLF-FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN - Marchio nazionale figurativo anteriore The Masters e marchio comunitario figurativo anteriore The Masters GOLF COMPANY - Revoca del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso - Spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso»)

(2008/C 301/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wilhelm Stepek (Stadl-Paura, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Heigl, W. Berger e G. Lehner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: The Masters Golf Company Ltd (Weston-Super-Mare, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 maggio 2007 (procedimento R 95/2007-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la The Masters Golf Company Ltd e il sig. Wilhem Stepek

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Wilhelm Stepek è condannato alle spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


22.11.2008   

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C 301/40


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 26 settembre 2008 — Ellinikos Niognomon/Commissione

(Causa T-312/08 R)

(Provvedimenti provvisori - Direttiva 94/57/CE - Regole e norme comuni relative agli organismi abilitati ad effettuare l'ispezione e la visita di controllo delle navi - Ritiro del riconoscimento concesso ad un siffatto organismo - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Irricevibilità)

(2008/C 301/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Ellinikos Niognomon (Pireo, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Krämer e N. Yerrell, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di una lettera della Commissione che avrebbe ritirato il riconoscimento concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 3 agosto 2005, 2005/623/CE concernente la proroga del riconoscimento limitato dell'Hellenic Register of Shipping (Ellinikos Niognomos AE) (GU L 219, pag. 43)

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.11.2008   

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C 301/40


Ricorso proposto l'11 agosto 2008 — Stichting Natuur en Milieu e Pesticide Action Network Europe/Commissione

(Causa T-338/08)

(2008/C 301/69)

Lingua processuale:il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti B. Kloostra e A. van den Biesen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 1o luglio 2008 adottate nei confronti delle ricorrenti;

ingiungere alla Commissione di valutare nuovamente nel merito le domande di riesame interno;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di modificare il regolamento n. 149/2008 (1) in conformità al Titolo IV del regolamento n. 1367/2006 (2). Con lettere del 1o luglio 2008 la Commissione ha dichiarato tali richieste irricevibili, poiché il regolamento contestato non può essere considerato come una misura di portata individuale né tantomeno come un complesso di decisioni.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti affermano in primo luogo che il regolamento n. 149/2008 racchiude un complesso di decisioni. Le ricorrenti fanno valere che il regolamento di applicazione si applica ad un insieme di prodotti e sostanze attive ben definito e stabilito anticipatamente.

Le ricorrenti invocano parimenti il contenuto del regolamento n. 396/2005 (3). Ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento per ogni livello massimo di residui previsto può venire presentata una domanda di modifica separata. Detta possibilità è concessa anche a organizzazioni sociali che si occupano di salute, come le ricorrenti. Una decisione relativa a tali richieste sarebbe pertanto una decisione di portata concreta con riguardo ad un determinato prodotto e ad una determinata sostanza attiva. Secondo le ricorrenti si deve seguire il medesimo ragionamento per il livello massimo di residui fissato dal regolamento n. 149/2008.

In subordine le ricorrenti fanno valere che il regolamento n. 149/2008 concerne una decisione che ricade nel disposto dell'art. 6, primo paragrafo, della convenzione di Aarhus (4). A parere delle ricorrenti si tratta, infatti, di una decisione che le riguarda direttamente e individualmente, secondo modalità che soddisfano i requisiti di cui all'art. 230 CE, quarto comma.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 29 gennaio 2008, n. 149, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 58, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 febbraio 2005, n. 396, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

(4)  Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale — Dichiarazioni (GU 2005, L 124, pag. 4).


22.11.2008   

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C 301/41


Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commissione

(Causa T-353/08)

(2008/C 301/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: R. Bechtold, U. Soltész e C. von Köckritz, Rechtsanwälte.)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della Commissione 19 febbraio 2008 — COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group, ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 febbraio 2008 — caso COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group, con cui la Commissione ha dichiarato la fusione tra i fornitori di servizi di informazione Thomson Corporation e Reuters Group compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) sul controllo delle concentrazioni (1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione e di diritto, nonché da rilevanti errori di procedura. A tal proposito, la ricorrente deduce dieci motivi di ricorso.

In primo luogo, sarebbe stato erroneamente delimitato il mercato dei real-time datafeeds, di modo che la decisione sarebbe contraddittoria e in contrasto con la prassi decisionale della Commissione.

In secondo luogo, la posizione di mercato delle parti interessate e gli effetti della fusione sui mercati dei real-time datafeeds sarebbe stata erroneamente valutata, in quanto la pressione concorrenziale esercitata dalla Thomson in sede di valutazione degli effetti orizzontali della fusione sarebbe stata erroneamente considerata e sarebbero stati ignorati gli effetti verticali della fusione.

In terzo luogo, sul mercato delle market data platforms, in sede di valutazione degli effetti orizzontali della fusione sarebbe stata trascurata la pressione concorrenziale esercitata dalla Thomson insieme alla Wombat, unico concorrente potenzialmente competitivo.

In quarto luogo, non sarebbe stato esaminato il rafforzamento, riconducibile alla fusione, degli stimoli per la Reuters ad escludere i terzi dai contribution data.

In quinto luogo, sul mercato delle news, sarebbero stati erroneamente valutati la posizione di mercato delle parti interessate e gli effetti della fusione, rendendo possibile, senza una comprensibile ragione, la nascita di un monopolio sul mercato upstream.

In sesto luogo, sul mercato per desktop products in research & asset management, e in particolare sui mercati nazionali per wealth management desktop products, non sarebbero state avviate sufficienti ricerche sugli effetti della fusione sulla concorrenza.

In settimo luogo, non sarebbero stati esaminati gli effetti generali negativi della fusione su ambiti esterni al mercato, sebbene la Commissione abbia ammesso che i mercati rilevanti erano sovrapposti.

In ottavo luogo, sarebbero state considerate sufficienti affermazioni che non riguardano tutti i mercati sui quali la fusione condurrebbe ad ostacolare un'efficace concorrenza.

In nono luogo, le affermazioni riportate nel rapporto stilato sarebbero altresì inidonee a garantire un'efficace concorrenza.

In decimo luogo, sarebbe stato violato, con errori di procedura, il diritto della ricorrente ad essere sentita.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).


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C 301/42


Ricorso proposto il 27 agosto 2008 — Peek & Cloppenburg e van Graaf/UAMI — Thailandia (Thai Silk)

(Causa T-361/08)

(2008/C 301/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) e van Graaf GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thailandia

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 giugno 2008, R 1677/2007-4, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Thailandia

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Thai Silk» con indicazione dei colori «blu e bianco» per prodotti delle classi 24 e 25 (domanda n. 4 099 297).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le ricorrenti.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: raffigurazione di un pavone in bianco e nero per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, perché sussiste un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto a causa dell'impressione generale simile.


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C 301/42


Ricorso proposto il 28 agosto 2008 — IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds/Commissione

(Causa T-362/08)

(2008/C 301/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Crosby e S. Santoro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale la lettera del 15 marzo 2000, inviata dal sig. Schröder, cancelliere tedesco, al sig. Prodi, presidente della Commissione;

dichiarare che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e da manifesti errori di valutazione e annullarla; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale;

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P (1), la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2004, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (Racc. pag. II-1345), che annullava la decisione della Commissione 26 marzo 2002 con cui quest'ultima aveva negato l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con lettera 20 dicembre 2001, relativi al declassamento del sito dell'Elbe ad Amburgo, riserva naturale tutelata in forza del programma Natura 2000, come stabilito dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE (2), ai fini dell'ingrandimento della fabbrica della Daimler Chrysler Aerospace GmbH per l'assemblaggio finale dell'airbus A3XX. Come conseguenza, alla luce della sentenza d'appello della Corte, la ricorrente, con lettera 13 febbraio 2008, ha reiterato la sua richiesta d'accesso ai documenti in questione e, il 29 aprile 2008, ha presentato una domanda di conferma a norma dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3).

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, che ha parzialmente accolto la sua richiesta a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, ma ha negato l'accesso ad uno dei documenti oggetto di tale domanda.

La ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 ad un rapporto puramente intracomunitario. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto considerando che il contenuto della lettera del sig. Schröder fosse riservato al punto che la sua divulgazione avrebbe compromesso la politica economica della Germania e di altri Stati membri dell'UE. La ricorrente lamenta poi che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione ritenendo che la divulgazione della lettera avrebbe compromesso il processo decisionale e, infine, non considerando il pubblico interesse come prevalente rispetto alla natura riservata del suo processo decisionale.


(1)  Causa C-64/05 P, Regno di Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389.

(2)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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C 301/43


Ricorso presentato il 2 settembre 2008 — Federcoopesca e a./Commissione

(Causa T-366/08)

(2008/C 301/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) (Roma, Italia); Pappalardo (Cetara, Italia); Pescatori La Tonnara (Cetara, Italia); Fedemar (Cetara, Italia); I Ciclopi di Tudisco Matteo (Catania, Italia); Testa (Catania, Italia); Pescatori San Pietro Apostolo, Camplone (Pescara, Italia); e Pesca (Pescara, Italia) (rappresentanti: P. Cavatola, avvocato, V. Cannizzaro, avvocato, G. Micucci, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


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C 301/43


Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione

(Causa T-368/08)

(2008/C 301/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: sigg. M. Fraser, D. Hennessy, solicitors, G. Hogan SC, E. Regan e C. Toland, barristers)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236, diretta all'Irlanda in risposta alla domanda di quest'ultima relativamente all'Atlantean;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel caso in esame la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236 def., che respinge la domanda dell'Irlanda relativa al peschereccio Atlantean della ricorrente per aumentare la capacità di quest'ultimi nell'ambito dei piani di orientamento pluriennali IV (POP IV) applicabile per motivi di miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri. La prima decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (1), che respingeva la domanda dell'Irlanda, era stata annullata dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006 nella parte in cui si applicava al peschereccio Atlantean della ricorrente (2).

A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce che la decisione contestata non era stata adottata sulla base dei criteri esposti nella decisione del Consiglio 97/413/CE (3), che ritiene essere il fondamento giuridico adeguato, bensì in applicazione dell'art. 11, n. 5 del regolamento del Consiglio 2371/2002/CE (4). Pertanto la ricorrente asserisce che la Commissione, non solo non era competente per adottare la decisione, ma altresì che ha violato i principi di irretroattività, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di parità di trattamento ed il principio di proporzionalità. La ricorrente afferma che la Commissione non ha osservato il suo obbligo di motivazione ex art. 253 CE, nonché il diritto della ricorrente ad essere sentita ed i suoi diritti alla proprietà. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere, ha operato in mala fede e ha commesso un errore inescusabile e manifesto nella sua decisione. Essa deduce parimenti che la Commissione ha ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione, adottando la decisione contestata, ha cercato di ostacolare una domanda di risarcimento danni collegata proposta dalla ricorrente nella causa T-125/08 (5), pendente dinanzi il Tribunale, e pertanto non era in buona fede.


(1)  GU L 90, pag. 48.

(2)  Causa T-192/03, Atlantean Ltd/Commissione, Racc. pag. II-42.

(3)  Decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).

(4)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).

(5)  Causa T-125/08, Altantean/Commissione, GU C 116, pag. 28.


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C 301/44


Ricorso proposto il 4 settembre 2008 — EWRIA e altri/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-369/08)

(2008/C 301/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Wire Rope Importers Association (EWRIA) (Hemer, Germania); Câbleries Namuroises SA (Namur, Belgio); Ropenhagen A/S (Vallensbæk Strand, Danimarca); Eisen- und Stahlhandelsgesellschaft mbH (Kaarst, Germania); Heko Industrieerzeugnisse (Hemer, Germania); Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH (Solms, Germania); Jose Casañ Colomar SA (Valencia, Spagna); Denwire Ltd. (Dudley, Regno Unito) (rappresentante: avv. T. Lieber)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione della Commissione 4 luglio 2008, nella quale la Commissione respinge la richiesta delle ricorrenti per un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative ai cavi di fili di acciaio (CFA) al fine di adattare l'ambito di applicazione delle misure ed escludere dai prodotti oggetto delle misure i cavi per uso generale;

imporre alla Commissione di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antidumping imposte sulle importazioni di CFA per adattare l'ambito di applicazione di tali misure ed escludere dall'ambito delle misure i cavi per uso generale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il presente ricorso i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 4 luglio 2008 che respinge la loro richiesta di parziale riesame intermedio del dazio antidumping imposto sulle importazioni di taluni cavi in ferro e acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica, del dell'Ucraina e della Federazione russa (1) al fine di escludere i cavi per uso generale dai prodotti oggetto della misura. La Commissione si è rifiutata di avviare un riesame intermedio parziale in quanto non è dimostrato che i due tipi di prodotto oggetto delle misure, i cavi di fili di acciaio e i cavi per uso generale, non condividano le stesse caratteristiche basilari sotto i profili fisico, tecnico e chimico.

I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno delle loro richieste.

In primo luogo, essi sostengono che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame parziale intermedio costituisce una violazione degli artt. 11, n. 3, e 21 del regolamento di base (2). Esse affermano che il cambiamento di circostanze atto a giustificare un riesame intermedio può riguardare anche la definizione del prodotto oggetto della misura.

In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che il mancato avvio da parte delle istituzioni comunitarie di un riesame intermedio parziale costituisce una violazione delle legittime aspettative dei ricorrenti. Essi affermano che la Commissione stessa ha incoraggiato i ricorrenti, al termine del riesame in vista della scadenza riguardante i cavi di fili d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a presentare una domanda di riesame intermedio parziale per adeguare l'ambito di applicazione delle misure di cui trattasi.

Infine, i ricorrenti sostengono che, non avendo avviato un riesame intermedio, le istituzioni comunitarie hanno commesso un manifesto errore di valutazione e violato l'art. 1, n. 4, del regolamento di base allorché hanno basato i loro accertamenti su una gamma troppo ampia di prodotti che le ha condotte a comparare prodotti diversi e a giungere quindi a conclusioni errate.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 12 agosto 1999, n. 1796, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 8 novembre 2005, n. 1858, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299, pag. 1) e regolamento (CE) del Consiglio 2 agosto 2001, n. 1601, come modificato dal regolamento (CE) 20 ottobre 2007, n. 1279, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d'acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).


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C 301/45


Ricorso proposto il 5 settembre 2008 — Csepeli Áramtermelő/Commissione

(Causa T-370/08)

(2008/C 301/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Csepeli Áramtermelő kft (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Á. Máttyus, K. Ferenczi, B. van de Walle de Ghelcke, T. Franchoo e D. Fessenko)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione in quanto definisce la ricorrente beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ed ordina all'Ungheria di recuperare dalla stessa tale asserito aiuto di Stato, maggiorato degli interessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def. (decisione C 41/05 — Ungheria, costi di investimento non recuperabili), in quanto definisce la ricorrente beneficiaria di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ed ordina all'Ungheria di recuperare dalla stessa tale asserito aiuto di Stato, maggiorato degli interessi.

La ricorrente ritiene che la Commissione non abbia dimostrato e debitamente motivato la sua conclusione secondo cui l'accordo per l'acquisto di energia elettrica siglato tra la ricorrente, proprietaria di una centrale elettrica in Ungheria successivamente rilevata dalla Atel AG, e la società elettrica nazionale ungherese, Magyar Villamos Művek Rt. (MVM), costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile. A sostegno delle sue allegazioni essa deduce i seguenti motivi di diritto.

Primo motivo: la Commissione avrebbe violato gli artt. 253 CE e 87, n. 1, CE in quanto l'affermazione secondo cui l'accordo per l'acquisto di energia elettrica dalla ricorrente ha procurato a quest'ultima un vantaggio economico sarebbe viziata da difetto di motivazione e da un errore manifesto di valutazione.

Secondo motivo: la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione concludendo che l'accordo per l'acquisto di energia elettrica dalla ricorrente falsi la concorrenza.

Terzo motivo: la Commissione avrebbe violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, dal momento che l'obbligo di recupero sarebbe ingiustificato nelle particolari circostanze di specie alla luce dei principi generali del diritto comunitario. La Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore manifesto di valutazione quanto al metodo di calcolo delle somme da recuperare.


22.11.2008   

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C 301/45


Impugnazione proposta l'8 settembre 2008 da Bart Nijs avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-5/07, Nijs/Corte dei conti

(Causa T-371/08 P)

(2008/C 301/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare ricevibile l'impugnazione,

dichiararla fondata,

di conseguenza, annullare l'ordinanza 26 giugno 2008, causa F-5/07, Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente afferma che l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica è viziata da un errore manifesto nell'applicazione delle disposizioni procedurali, in quanto considera il ricorso irricevibile a causa della violazione del requisito della chiarezza nonché della violazione del principio del legittimo affidamento e dall'applicazione erronea della presunzione di legittimità alle affermazioni della convenuta, in quanto è stata emessa dopo un solo scambio di memorie.

Inoltre, il ricorrente ritiene che l'ordinanza contestata manchi di chiarezza, snaturi alcuni mezzi di prova, sia viziata da un errore manifesto nell'esame dei motivi dedotti nel ricorso e non esamini taluni elementi che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio.

La ricorrente sostiene anche che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto tener conto della carenza di motivazione allo stadio precontenzioso e che essa si fonda a torto sul mancato rispetto dei termini, poiché il Tribunale non era sufficientemente edotto per poter giungere a tale conclusione.


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C 301/46


Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dal sig. Bart Nijs avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-108/07, Nijs/Corte dei conti

(Causa T-375/08 P)

(2008/C 301/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Rollinger e A. Hertzog, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso per impugnazione ricevibile,

dichiarare lo stesso fondato,

annullare di conseguenza l'ordinanza 26 giugno 2008, causa F-108/07, Bart Nijs/Corte dei Conti delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli invocati nella causa T-371/08 P.


22.11.2008   

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C 301/46


Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 da Bart Nijs avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 26 giugno 2008, causa F-1/08, Nijs/Corte dei conti

(Causa T-376/08 P)

(2008/C 301/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Rollinger e A. Hertzog, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso per impugnazione ricevibile,

dichiarare lo stesso fondato,

annullare di conseguenza l'ordinanza 26 giugno 2008, causa F-1/08, Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli invocati nella causa T-371/08 P.


22.11.2008   

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C 301/47


Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Causa T-382/08)

(2008/C 301/80)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: sig. Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J. Capela & Irmãos, Lda. (Porto, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2, in quanto ha stabilito che il ricorso proposto dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era fondato e, di conseguenza, che l'opposizione è respinta che e il marchio comunitario di cui trattasi è ammesso;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2; e

ordinare all'Ufficio convenuto e, se del caso, alle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, di sopportare le spese del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VOGUE» per beni e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione in Portogallo con il n. 143 183 di un marchio denominativo «VOGUE Portugal» per beni della classe 25; nome commerciale portoghese n. 32 046 «VOGUE-SAPATARIA»

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: 1) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la prova presentata dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso costituiva una prova dell'uso effettivo del marchio precedente; 2) violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente giudicato che i prodotti di cui trattasi sono simili; 3) violazione degli artt. 61, n. 1, e 62, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato la sua decisione sulla circostanza che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione quanto stabilito dalla divisione di opposizione in merito alla prova dell'uso o alla somiglianza dei beni e servizi di cui trattasi, nonché sulla circostanza che dinanzi alla divisione di opposizione la ricorrente ha implicitamente (tacitamente) ritenuto che la prova dell'uso fosse sufficiente.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


22.11.2008   

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C 301/47


Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — New Europe/Commissione

(Causa T-383/08)

(2008/C 301/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: New Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. A.-M. Alamanou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione in forma di lettera datata 2 luglio 2008, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, che negava a quest'ultimo l'accesso ai nomi delle società e degli individui citati nei documenti divulgati dalla Commissione; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente contesta la decisione della Commissione notificatale con lettera datata 2 luglio 2008 con la quale la Commissione ha rifiutato di divulgare i nomi delle società e degli individui coinvolti nel cosiddetto caso «Eximo», nomi citati nei documenti a cui la ricorrente ha avuto accesso in seguito alla risposta della Commissione alla richiesta da essa inizialmente presentata.

La ricorrente chiede che la decisione sia annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da un evidente errore di diritto nei limiti in cui la Commissione avrebbe erroneamente interpretato le eccezioni previste dagli artt. 4, n. 1, lett. b), e 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e si sarebbe basata su queste ultime senza compiere un accertamento dei fatti o senza esporre le ragioni del suo diniego. Inoltre, la ricorrente rileva che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che la divulgazione dei nomi avrebbe seriamente pregiudicato gli interessi commerciali delle società interessate nonché la privacy e l'integrità degli individui coinvolti. Oltretutto, la ricorrente sostiene che, optando per un'interpretazione estensiva del termine «tutela degli interessi commerciali» e «tutela della privacy e dell'integrità dell'individuo», la Commissione ha violato il principio dell'accesso più ampio possibile ai documenti previsto dall'art. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1049/2001.

In secondo luogo, la ricorrente rileva che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto la Commissione le ha negato il pieno accesso ad un documento che era già accessibile al pubblico.

In terzo luogo, la ricorrente rileva che la Commissione, non informando la ricorrente dei motivi su cui ha basato la sua decisione e limitandosi a far riferimento alle eccezioni previste dall'art. 4, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha violato l'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 253 CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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C 301/48


Ricorso proposto l'11 settembre 2008 — Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione

(Causa T-384/08)

(2008/C 301/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Skaramangas, Grecia), Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (Kiel, Germania) e ThyssenKrupp Marine Systems AG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. U. Soltész)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 16 della decisione della Commissione 2 luglio 2008 relativa alle misure di aiuto C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) attuate dalla Grecia a favore della Hellenic Shipyards;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 def., relativa a sedici misure attuate dallo Stato greco a favore della Hellenic Shipyards SA (HSY), e precisamente l'annullamento del suo art. 16, con il quale la Commissione ha definito aiuto incompatibile da interrompere immediatamente la garanzia di indennizzo costituita dal precedente proprietario della HSY, la Banca greca per lo Sviluppo Industriale (ETVA), a favore del consorzio (1) che ha acquistato tutte le azioni della HSY (Howaldtswerke-Deutsche Werft (2) e Ferrostaal), per il caso di recupero di aiuti di Stato presso quest'ultima.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ha ritenuto a torto che la garanzia di indennizzo prevista nell'accordo di privatizzazione fosse stata concessa in un momento in cui l'ETVA era controllata dallo Stato. Al contrario, le parti si sarebbero validamente accordate per tale garanzia solo dopo la privatizzazione dell'ETVA; si tratterebbe, pertanto, di una misura negoziale di diritto privato, non imputabile allo Stato greco, e non di un aiuto di Stato.

Errata sarebbe anche l'allegazione della Commissione secondo la quale le due distinte clausole contenute nell'allegato al contratto di acquisto dei titoli azionari avrebbero costituito un meccanismo unico e generale del quale avrebbe profittato la HSY. In realtà, le due garanzie sarebbero state concesse l'una indipendentemente dall'altra. Né sarebbe vero che la HSY ha tratto vantaggio dalla garanzia di indennizzo dal momento che, visti i fatti all'origine della controversia, soltanto la Piraeus Bank potrebbe presumersene beneficata.

La Commissione avrebbe commesso un errore a credere che alla HSY fosse derivato un utile economico dalla garanzia di indennizzo giacché quest'ultima i) è una clausola tipo di diritto privato; ii) è stata attentamente valutata e iii) risponde alla logica e alla prassi delle vendite tra privati.

Alla Commissione è altresì contestata una falsa applicazione degli artt. 88, n. 2, CE e 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, per aver intimato di sospendere la garanzia di indennizzo alla Elliniki Nafpigokataskevastiki, che non era la beneficiaria dell'aiuto.

Quanto all'argomento della Commissione secondo cui si sarebbe perso l'effett utile del recupero, esso sarebbe fondato sull'erronea premessa che già la garanzia di indennizzo costituisse un raggiro.

Infine, la Commissione avrebbe mal applicato l'art. 296 CE non consentendo alla HSY di portare avanti determinate attività private propedeutiche al funzionamento dell'intero cantiere.


(1)  Per poter rilevare la HSY detto consorzio ha costituto la Elliniki Nafpigokataskevastiki.

(2)  La HDW è controllata al 100 % dalla ThyssenKrupp Marine Systems, che nel 2005 ha rilevato anche la partecipazione della Ferrostaal nella Elliniki Nafpigokataskevastiki.


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C 301/49


Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

(Causa T-387/08)

(2008/C 301/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE) di rigetto dell'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto aperta AO 10185 per «Servizi informatici — manutenzione dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR e relativi servizi» (GU 2008/S 43-058884), comunicata alla ricorrente con lettera 20 giugno 2008, e di assegnazione dell'appalto all'aggiudicatario;

condannare l'OPOCE al risarcimento dei danni derivati dal procedimento di gara di cui trattasi per un importo pari a 1 444 930 EUR;

condannare l'OPOCE a rifondere alla ricorrente le spese legali e accessorie sostenute per il presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del convenuto di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara d'appalto aperta AO 10185 per «Servizi informatici — manutenzione dei sistemi SEI-BUD/AMD/CR e relativi servizi» e di assegnare l'appalto all'aggiudicatario. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della procedura d'appalto.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente argomenta che, aggiudicando l'appalto predetto ad un altro offerente, il convenuto non ha adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento finanziario (1), dalle relative norme d'esecuzione e dalla direttiva 2004/18/CE (2), ed ha violato i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Inoltre, la ricorrente sostiene che l'amministrazione aggiudicatrice ha contravvenuto all'obbligo, di cui alla normativa applicabile citata, di sufficiente motivazione della propria decisione. La ricorrente afferma altresì che l'amministrazione aggiudicatrice ha applicato criteri non espressamente indicati nella gara d'appalto, ha confuso criteri di valutazione con criteri di aggiudicazione, violando conseguentemente la lex specialis dell'appalto, ed ha commesso svariati errori manifesti di valutazione, che hanno comportato il rigetto dell'offerta della ricorrente.

La ricorrente chiede pertanto che la decisione di rigetto della sua offerta e di assegnazione dell'appalto all'aggiudicatario sia annullata e che il convenuto sia condannato a rifondere le spese legali della ricorrente connesse al procedimento, nonché a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura d'appalto.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


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C 301/50


Ricorso proposto il 16 settembre 2008 — Lemans/UAMI — Turner (ICON)

(Causa T-389/08)

(2008/C 301/84)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lemans Corporation (Janesville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. M. Cover)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Stephen Turner (Luddington, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 luglio 2008 (procedimento R 778/2007-2);

respingere l'opposizione e dichiarare che il marchio comunitario di cui trattasi può essere registrato; e

condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese le spese dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «ICON» per prodotti e servizi delle classi 9, 18 e 25 (domanda n. 2 197 440)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo nazionale «IKON» per prodotti della classe 9 (marchio britannico n. 2 243 676)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato che il controinteressato dinanzi ad essa era legittimato a proporre l'opposizione.


22.11.2008   

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C 301/50


Ricorso proposto il 19 settembre 2008 — AEPI/Commissione

(Causa T-392/08)

(2008/C 301/85)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Etaireia pros Prostasia tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti P. Xanthopoulos, Th. Asprogerakas-Grivas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

accogliere nella sua interezza il presente ricorso;

annullare integralmente la decisione impugnata della Commissione delle Comunità europee 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698-CISAC, C(3435) def. relativa ad un procedimento a norma degli artt. 81 CE e 53 SEE; e

condannare la Commissione a sopportare tutte le spese processuali e a pagare gli onorari degli avvocati della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, caso COMP/C2/38.698-CISAC, C(3435) def., nella parte in cui la Commissione ha deciso che la ricorrente ha violato gli artt. 81 CE e 53 SEE, utilizzando negli accordi di rappresentanza con le altre società limitazioni di membri derivanti dall'art. 11, n. 2, del contratto-tipo della Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori (in prosieguo: il «contratto-tipo della CISAC») o applicando de facto limitazioni per quanto riguarda l'ammissione dei membri e coordinando le demarcazioni territoriali in modo da limitare una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di annullamento.

In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata si basa su una valutazione errata dei fatti e in generale della realtà, del materiale probatorio e degli elementi oggettivi della violazione.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che è stato violato il suo diritto di essere ascoltata e, in terzo luogo, che l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE sono stati applicati erroneamente in quanto la ricorrente è stata condannata per una violazione inesistente. In particolare, essa fa valere che, con la stipulazione delle clausole di territorialità non vi è stata violazione della concorrenza, ma che tali clausole sono necessarie per garantire ai beneficiari una buona gestione dei loro diritti nel paese in cui opera ciascuna società contraente. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che le clausole di esclusività territoriale negli accordi collettivi di rappresentanza non violano la concorrenza.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che nel diritto comunitario la proprietà intellettuale e le opere intellettuali e artistiche non sono accomunate ai restanti beni e servizi ed effettua un'errata classificazione dei fatti nella norma giuridica corrispondente.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 151 CE, il quale istituisce il principio dell'eccezione culturale secondo cui la Commissione deve, quando procede a qualsiasi regolamentazione, tener conto dei risvolti culturali, mirando al rispetto e alla promozione della varietà delle culture [europee].

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che il mancato esame della sussistenza della responsabilità nel contesto dell'esame della dedotta violazione dell'art. 81 costituisce un'erronea applicazione della regola giuridica e una chiara carenza di motivazione della decisione impugnata.

In settimo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi il principio di proporzionalità, in quanto le società europee di proprietà intellettuale non hanno le stesse dimensioni, nonché il principio di imparzialità in quanto è stata adottata irregolarmente. Inoltre, la ricorrente fa valere che l'esistenza di gravi contraddizioni rende la decisione incomprensibile e illogica. Per lo più, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, sotto l'apparenza ingannevole di un'agevolazione diretta all'ottenimento delle licenze di uso musicale via cavo, via satellite e via internet mira, in realtà, ad imporre l'eliminazione reciproca delle società di proprietà intellettuale, alterando la sana concorrenza, ponendo condizioni di mercato ineguali e creando inevitabili conflitti tra le società di cui trattasi. Infine, secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola direttamente la direttiva 93/83/CEE (1) ed è contraria alla convenzione internazionale di Berna sulla proprietà intellettuale a cui l'Unione europea ha aderito.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).


22.11.2008   

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C 301/51


Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Clearwire Corporation/UAMI (CLEARWIFI)

(Causa T-399/08)

(2008/C 301/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clearwire Corporation (Kirkland, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Konrad)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 30 giugno 2008 (procedimento R 706/2008-1); e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo CLEARWIFI per servizi della classe 38 (registrazione internazionale n. W00 934 594)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto i motivi di rigetto dedotti dalla commissione di ricorso non precludono la registrazione.


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C 301/51


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)

(Causa T-400/08)

(2008/C 301/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BP plc (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006-4), nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione 26 maggio 2006 che statuisce sull'opposizione n. B 760 605; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENERCON» per prodotti delle classi 1, 2 e 4.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «ENERGOL» (registrazione n. 137 828) per prodotti delle classi 1 e 4.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità e rigetto del ricorso per la restante parte.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.


22.11.2008   

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C 301/52


Ricorso presentato il 20 settembre 2008 — Fluorsid e Minmet/Commissione

(Causa T-404/08)

(2008/C 301/88)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fluorsid SpA (Assemini, Italia) e Minmet Co. (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: L. Vasques e F. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento della decisione della Commissione europea adottata in data 25 giugno 2008 C(2008) 3043, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, caso COMP/39.180 — Fluoruro di Alluminio notificato a Fluorsid e Minmet rispettivamente in data 11 luglio 2008 e in data 9 luglio 2008 ovvero, in via alternativa, per la riduzione della sanzione irrogata a Minmet e Fluorsid nell'ambito della decisione ai sensi dell'art. 44(2) del Regolamento di Procedura di codesto Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le società Fluorsid e Minmet intendono impugnare la decisione con la quale la Commissione europea ha accertato una violazione degli articoli 81(1) e 53(1) del Trattato ed ha, di conseguenza congiuntamente e solidalmente sanzionato Fluorsid e Minmet per un'assunta grave violazione dell'art. 81 del Trattato per un importo pari a 1 600 000 EUR (unmilioneseicentomila).

A sostegno delle proprie pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

Assenza di prova del potenziale pregiudizio nello SEE e violazione delle norme di cui all'art. 81 del Trattato. Si sottolinea a questo riguardo l'impossibilità di ipotizzare che quattro imprese di piccole dimensioni, delle quali una non ha neanche fatturato nel 2000 nello SEE, possano, anche solo in astratto, da sole imporre un prezzo a grossi produttori di alluminio (questi anche indicati come «smelter») in un mercato ove è l'offerta ma non la domanda a determinare il prezzo.

Violazione degli obblighi di motivazione riguardo la prova dell'illecito in violazione dell'art. 253 del Trattato e 2 del Reg. 1/2003, per mutamento surrettizio dell'infrazione contestata per alleggerire gli oneri probatori a carico della Commissione. Si fa valere su questo punto che la Commissione ha potuto acquisire evidenze di uno scambio di informazioni tra concorrenti, ma non di una intesa con oggetto restrittivo. Tale mutamento del titolo dell'illecito ha favorito la Commissione, la quale ha potuto richiamare, riteniamo in modo non corretto, i meccanismi di per se rule previsti per le hard core restrictions, agevolando dunque i propri oneri di natura probatoria e potendo non considerare il fatto che l'assunto illecito non ha prodotto alcun effetto nel mercato.

Violazione dell'art. 27 del Reg. 1/2003 e dei diritti della difesa, oltre che degli articoli 253 e 173 del Trattato, nella misura in cui la Commissione non cita la leniency di Fluorsid nell'ambito degli Statements of objections (SO), ha svolto attività investigativa ed acquisito documentazione nel fascicolo del procedimento dopo gli SO, ed ha contestato nella decisione finale un illecito diverso da quello contestato negli SO (da violazione continuata ad un illecito di 6 mesi).

Le ricorrenti fanno anche valere che:

Nella decisione finale, a supporto del coinvolgimento di Minmet, vengono addotti documenti a carico non citati in alcun modo negli SO.

La Commissione pur avendo del tutto ignorato la leniency di Fluorsid negli SO in violazione dei diritti di difesa, ha inserito in un secondo momento nel fascicolo del procedimento sia la nostra leniency, sia un addendum alla leniency depositata dopo gli SO. In tal modo la Commissione i) ha creato incertezza riguardo la leniency, pregiudicando i tempi ed il contenuto dei diritti di difesa delle ricorrenti, in violazione delle regole poste al punto 29 della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende, ii) ha continuato a svolgere attività investigativa dopo gli SO, aggiungendo documentazione al fascicolo, violando, pertanto, fondamentali regole di procedura a danno di tutte le parti del procedimento.

La Commissione ha definito in modo contraddittorio e privo di adeguata motivazione il mercato geografico del fluoruro di alluminio ed ha quantificato in modo del tutto illogico il valore del mercato.


22.11.2008   

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C 301/53


Ricorso presentato il 25 settembre 2008 — S.F. Turistico Immobiliare/Consiglio e Commissione

(Causa T-408/08)

(2008/C 301/89)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S.F. Turistico Immobiliare Srl (Orosei, Italia) (rappresentante: L. Marcialis, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale

Dichiarare nulla e non avvenuta la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2008) 2997 del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — Applicazione abusiva dell'aiuto n. 272/98».

Condannare la Commissione al rimborso in favore della ricorrente delle spese di causa.

In via subordinata

Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune l'intero regime di aiuto, «a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un programma di investimento iniziale», disponendo il recupero da parte della Repubblica italiana delle relative somme, senza fare salvo l'aiuto nella misura in cui incentiva i costi — sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di aiuto — che risultino contenuti entro i limiti previsti dalle disposizioni in tema di aiuti «de minimis».

In via ulteriormente subordinata

La dichiarazione dell'illegalità del punto 4.2 dell'atto del Consiglio 98 C 74/06, concernente «orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale», a norma del quale «I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti», nella parte in cui esso esclude dall'ammissibilità l'intero aiuto previsto a favore dei beneficiari senza fare salva la parte di aiuto relativa agli investimenti, eseguiti dopo la presentazione della domanda, che possiedono autonomia funzionale o strutturale.

Annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui dispone il recupero integrale da parte della Repubblica italiana delle somme erogate, senza fare salvo l'aiuto nella misura in cui incentiva i costi sostenuti dal beneficiario dopo la presentazione della domanda di aiuto e relativi a stralci funzionalmente o strutturalmente autonomi del progetto intrapreso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-394/08 Regione Sardegna contro Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa precitata.

La ricorrente fa valere in particolare l'illegalità, nel senso dell'articolo 241 del Trattato CE, del punto 4.2 dell'atto del Consiglio 98 C 74/06, concernente «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale», nella misura in cui appare del tutto contrario alla ratio che connota le politiche comunitarie di aiuto, specialmente in un caso caratterizzato da peculiarità tanto spiccate, far discendere dall'avvenuta realizzazione di una piccola parte (circa un ventesimo) delle opere in progetto la completa inammissibilità ad aiuto di tutte le altre, pur regolarmente iniziate in epoca successiva a quella stabilita dagli Orientamenti in questione.


22.11.2008   

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C 301/54


Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — El Fatmi/Consiglio

(Causa T-409/08)

(2008/C 301/90)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Nouriddin El Fatmi (Vught, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. G. Pulles)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare inapplicabile il regolamento (CE) n. 2580/2001 e/o annullare la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, sempre nei limiti in cui detti provvedimenti risultano applicabili al ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare l'inapplicabilità nei suoi confronti del regolamento (CE) n. 2580/2001 (1) e annullare la decisione 2008/583/CE (2) laddove detta decisione si riferisce al ricorrente stesso.

In primo luogo il ricorrente afferma che il Consiglio ha operato in contrasto con quanto disposto all'art. 5 CE. Secondo il ricorrente il Consiglio non era competente dal momento che manca qualsiasi nesso con un paese terzo o con il mercato comune.

In secondo luogo il ricorrente asserisce che gli artt. 60, 301 e 308 CE non conferiscono alcuna competenza per adottare il regolamento contestato.

In terzo luogo il ricorrente sostiene che il Consiglio ha operato in contrasto con l'art. 1, n. 4, della posizione comune 27 dicembre 2001, 2001/931 (3) e abbia violato disposizioni procedurali essenziali e principi di diritto comunitario, fra cui l'obbligo di motivazione. A parere del ricorrente le decisioni nazionali sulle quali, fra l'altro, si fonda il Consiglio, da un lato, non sono, decisioni prese da un'autorità competente ai sensi dell'art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, e, dall'altro, sono decisioni riformate in secondo grado dinanzi al giudice nazionale.

In quarto luogo il ricorrente deduce che il Consiglio ha violato i diritti fondamentali del ricorrente medesimo ed in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).

(2)  Decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE (GU L 188, pag. 21).

(3)  Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).


22.11.2008   

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C 301/54


Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-411/08)

(2008/C 301/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti Z. Hegymegi-Barakonyi e P. Vörös)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli artt. 3 e 4, n. 2, della decisione nei limiti in cui si applicano alla ricorrente nonché l'art. 4, n. 3, della decisione nei limiti in cui riguarda l'art. 3;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def. (caso COMP/C2/38.698 — CISAC), a termini della quale i membri della CISAC (1) stabiliti nel SEE hanno messo in atto una pratica concordata in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE, per il fatto di aver coordinato le limitazioni territoriali dei mandati di rappresentanza reciproca che gli stessi si accordano in un modo atto a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva.

La ricorrente chiede l'annullamento degli artt. 3 e 4, nn. 2 e 3, della decisione impugnata che attengono a tre specifiche forme di esercizio (Internet, trasmissione via satellite e ritrasmissione via cavo) stando ai quali alla ricorrente viene imputata una violazione dell'art. 81 CE per il fatto di aver coordinato con altri Stati membri della CISAC le clausole di limitazione territoriale contenute in accordi di rappresentanza reciproca con modalità atte a restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ogni società di gestione collettiva (in inglese «collective rights management societies»«CMRS»).

La ricorrente contesta la decisione controversa sulla base di quattro motivi, ossia l'incompetenza, la violazione di un requisito procedurale sostanziale, la violazione del Trattato CE e l'abuso di poteri da parte della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente formula i seguenti motivi di impugnazione.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa avendo adottato una decisione che si discostava sostanzialmente dalla posizione formulata nella comunicazione degli addebiti.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione viola l'art. 253 CE, essendo erroneamente motivata e non identificando il momento iniziale delle presunte pratiche concordate.

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione contravviene all'art. 81 CE e all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) in quanto la Commissione non ha fornito prove sufficienti a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l'esistenza di una pratica concordata e di conseguenza non ha soddisfatto l'onere della prova.

In quarto luogo, la Artisjus deduce che la decisione viola l'art. 86, n. 2, CE, considerato che la ricorrente è un'impresa incaricata di svolgere servizi di interesse economico generale e che l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza prevista nella decisione impugnata ostacola lo svolgimento degli specifici incarichi ad essa attribuiti.

Secondo la ricorrente la Commissione ha fatto altresì un uso distorto dei poteri ad essa conferiti dall'art. 81 CE avendo eluso una procedura appositamente prevista dal Trattato CE per far fronte alle circostanze del caso di specie. Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione viola l'art. 151, n. 4, CE giacché non rispetta la diversità culturale. Infine, sostiene che la decisione viola il principio di certezza del diritto nei limiti in cui impone una condotta che la Commissione non ha, di fatto, definito.


(1)  Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori («CISAC»).

(2)  Regolamento(CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


22.11.2008   

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C 301/55


Ricorso proposto il 25 settembre 2008 — Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION)

(Causa T-412/08)

(2008/C 301/92)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trubion Pharmaceuticals Inc. (Seattle, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 luglio 2008 (procedimento R 1605/2007-2); e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TRUBION» per prodotti e servizi delle classi 5 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «BION» (registrazione n. 72 884) per vari prodotti; marchio figurativo comunitario «TriBion Harmonis» (registrazione n. 3 282 936) per vari prodotti.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella parte relativa ai prodotti della classe 5 e rigetto in ordine ai restanti servizi della classe 42.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha omesso, da un lato, di valutare la somiglianza dei marchi tenendo conto dell'impressione d'insieme del marchio antecedente e, dall'altro, di prendere in considerazione l'interdipendenza di fattori rilevanti, in particolare la scarsa somiglianza dei prodotti, allorché ha valutato il rischio di confusione.


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C 301/56


Ricorso proposto il 29 settembre 2008 — SOZA/Commissione

(Causa T-413/08)

(2008/C 301/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovenský ochranný Zväz Autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentante: avv. M. Favart )

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (Pratica COMP/C2/38.698 — CISAC) e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (pratica COMP/C2/38.698 — CISAC) e, in particolare, dell'art. 3 della decisione medesima, ai sensi del quale i membri aderenti alla CISAC (1) nell'ambito della SEE avrebbero violato, per effetto di pratiche concertate, gli articoli 81 CE e 53 SEE, delimitando la competenza territoriale degli accordi di mutua rappresentanza tra di essi conclusi in modo tale da limitare le licenze delle singole società degli autori ai rispettivi territori nazionali.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce quanto segue:

i)

l'inclusione di limiti territoriali nell'ambito degli accordi di mutua rappresentanza non costituisce il risultato di pratiche concertate, e

ii)

in subordine, anche qualora tali limitazioni territoriali dovessero costituire una pratica concertata, non vi sarebbero effetti restrittivi sulla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE.

Sulla base del primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione, violando gli articoli 81 CE e 253 CE, ritenendo che le delimitazioni territoriali incluse negli accordi di mutua rappresentanza conclusi dalla ricorrente e dagli altri membri del CISAC nell'ambito del SEE costituirebbero il risultato di una pratica concertata, laddove la decisione omette di fornire qualsivoglia prova di tale pratica concertata.

Sulla base del secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che la pretesa pratica concertata relativa alle delimitazioni territoriali non è illegittima, riguardando un tipo di concorrente non meritevole di tutela. Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche nell'ipotesi in cui la pretesa pratica dovesse essere considerata restrittiva della concorrenza, non costituirebbe nondimeno violazione dell'art. 81, n. 1, CE, essendo necessaria e proporzionata rispetto ad un legittimo obiettivo.


(1)  International Confederation of Societies of Authors and Composers (Federazione Internazionale delle società di autori e compositori).


22.11.2008   

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C 301/56


Ricorso presentato il 22 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-426/08)

(2008/C 301/94)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione 8/VII/2008 n. C(2008) 3411 definitivo, notificata l'11 luglio 2008, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», e nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nella parte in cui ha operato a carico dell'Italia talune rettifiche finanziarie.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario a carico del FEAOG quattro categorie di spese effettuate dallo Stato italiano nelle campagne dal 2001 al 2006. Si tratta in concreto di rettifiche riguardanti talune restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli e zucchero, gli aiuti alla trasformazione degli agrumi per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, l'entità del prelievo supplementare da applicare ai prodotti di latte che nella produzione e commercializzazione superano le quote latte loro assegnate, in relazione alla campagna di commercializzazione 2002-2003 e gli aiuti per superficie/seminativi relativi alle campagne 2004, 2005 e 2006.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente sottolinea la correttezza e l'adeguamento dei controlli effettuati.

Vengono invocati, in concreto, la violazione del dovere di motivazione, del principio di proporzionalità, degli articoli 11, 12 e 14 del Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1); 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento comunitario della politica agricola comune (2); 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3); 22 e 30 del Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (4) e 50, 51 e 30 del Regolamento (CE) 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5).


(1)  GU L 187, del 10.7.2001, pag. 19.

(2)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 209, dell'11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 327, del 12.12.2001, pag. 11.

(5)  GU L 141, del 30.4.2004, pag. 18.


22.11.2008   

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C 301/57


Ricorso presentato il 30 settembre 2008 — SIAE/Commissione

(Causa T-433/08)

(2008/C 301/95)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana degli Autori ed Editori — SIAE (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, avvocato, M. Mandel, avvocato, L. Vullo, avvocato, S. Valentino, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli articoli 3 e 4(2) della Decisione.

Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio della Ricorrente.

Ordinare qualunque altra misura, anche istruttoria, che esso ritenga appropriata.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-392/08 AEPI/Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la Ricorrente fa valere cinque motivi.

Con il primo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e il difetto di istruttoria nella misura in cui la Decisione accerta l'esistenza di una pratica concordata in assenza di qualsiasi elemento di prova se non la mera circostanza che molti degli accordi di rappresentanza reciproca delimitano il potere di concedere licenze al territorio in cui opera l'altra società di gestione. La Commissione ignora a questo riguardo che molte società di gestione ritengono infatti di poter garantire al meglio i diritti dei propri affiliati affidando il proprio repertorio a quelle società di gestione che possano assicurare loro un'efficace tutela dei diritti d'autore ed è di tutta evidenza che proprio le società con una radicata presenza sul territorio siano pienamente in grado di soddisfare tale esigenza.

Con il secondo motivo, la Ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE e l'illogicità della motivazione della Decisione con riguardo al fatto che la stessa Commissione, nel tentativo di dimostrare la praticabilità di una gestione di licenze multiterritoriali per le trasmissioni di opere musicali via satellite, via cavo e tramite internet, finisce per fornire la prova dell'inesistenza di un comportamento parallelo delle società di gestione. L'impianto accusatorio della Commissione viene infatti inficiato dagli stessi esempi citati dalla Commissione di concessione da parte delle società di gestione di mandati con un'estensione più ampia del territorio in cui opera una singola società.

Con il terzo motivo, la Ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 81 CE poiché, nella denegata ipotesi in cui la Commissione accertasse l'esistenza di una pratica concordata, la stessa non avrebbe alcun effetto restrittivo della concorrenza in quanto le delimitazioni territoriali costituiscono il necessario corollario del carattere esclusivo dei diritti detenuti dagli autori.

Con il quarto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione da parte della Commissione del diritto al contraddittorio e la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione con riguardo al fatto che la Commissione non ha informato le società degli elementi essenziali di fatto sui quali si è basata per non accettare, a seguito della verifica di mercato, gli impegni proposti dalla SIAE.

Con il quinto motivo, la Ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 253 CE per difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e del principio di certezza del diritto, la contraddittorietà e l'illogicità delle misure prescritte dall'articolo 4(2) della Decisione. L'assoluta indeterminatezza dell'attività di «revisione» sollecitata dalle società di gestione pone ingiustamente la SIAE in una situazione di incertezza nell'individuare misure che siano ritenute dalla Commissione sufficienti a porre fine alla presunta pratica concordata. Inoltre, poiché la Commissione riconosce espressamente che il fatto di limitare il mandato al territorio dell'altra società di gestione non costituisce una restrizione di concorrenza, è in manifesta contraddizione con tale presupposto ordinare alle società di gestione di rivedere bilateralmente la delimitazione territoriale in tutti i propri mandati per le trasmissioni via satellite, via cavo e tramite internet e, quindi, di fornire alla Commissione copia della revisione di tutti i siffatti accordi di rappresentanza reciproca. A ciò si aggiunga che, poiché la Commissione richiede una revisione «bilaterale» delle delimitazioni territoriali, la piena ottemperanza della SIAE all'articolo 4(2) della Decisione è comunque sottratta alla sfera decisionale della SIAE stessa, essendo altresì soggetta alle autonome deliberazioni di altre 23 società di gestione.


22.11.2008   

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C 301/58


Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Studio Vacanze/Commissione

(Causa T-436/08)

(2008/C 301/96)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Studio Vacanze (Budoni, Italia) (rappresentante: M. Cannata, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

In via principale:

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 2 luglio 2008.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

In via subordinata:

Annullare l'articolo 2(2) della decisione impugnata nella parte in cui impone il recupero degli aiuti giudicati incompatibili, maggiorati degli interessi, a decorrere dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizioni dei beneficiari a fino a quella del loro effettivo recupero.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella presente causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione e T-408/08 S.F. Turistico Inmobiliare/Consiglio e Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

La violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), nella misura in cui questa disposizione consente l'avvio del procedimento di indagine solo sul presupposto che ricorra un caso di «aiuti attuati in modo abusivo» e non per la «creazione di aiuti illegali». Ne consegue, secondo la ricorrente, l'invalidità dell'intero procedimento di indagine formale.

L'insufficienza della motivazione riguardante la modificazione dell'oggetto della procedura avviata per l'applicazione abusiva del regime di aiuti n. 278/99, e della «estensione» che ha portato all'adozione della decisione impugnata.

La violazione dell'articolo 88, paragrafo 2, CE, per quanto concerne l'affermazione contenuta al punto 74 della decisione, riguardante l'attuazione illegale dell'aiuto in questione, e fuori portata del suo ambito di applicazione.

La violazione del principio di trasparenza.

L'insufficienza della motivazione in relazione al principio di ragionevole durata della fase del procedimento di indagine formale.

La pronuncia circa il recupero dell'aiuto già erogato imponeva alla Commissione di motivare tale punto essendo ciò di particolare rilevanza anche sotto il profilo del principio della tutela del legittimo affidamento del terzo nonché dell'illegittimo protrarsi del procedimento.

La violazione del principio «de minimis» sancito dal regolamento (CE) n. 69/ 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (2).


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.


22.11.2008   

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C 301/59


Ricorso presentato il 3 ottobre 2008 — Timsas/Commissione

(Causa T-453/08)

(2008/C 301/97)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Timsas Srl (Arezzo, Italia) (rappresentante: D. Dodaro, avvocato, S. Pinna, avvocato, S. Cianciullo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della Decisione nella parte in cui:

a)

afferma che «gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall'Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale» (art. 1 della Decisione);

b)

dispone che «la Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1» (art. 2(1) della Decisione);

c)

statuisce che «la Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione» (art. 2(4) della Decisione).

La ricorrente chiede anche che la Commissione sia condannata al pagamento delle spese della presente procedura.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata in questa causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione, T-408/08 S.F. Turistico Inmobiliare/Commissione e T- 436/08 Studio Vacanze/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in queste cause.


22.11.2008   

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C 301/59


Ricorso presentato il 6 ottobre 2008 — Grand Hotel Abi d'Oru/Commissione

(Causa T-454/08)

(2008/C 301/98)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Grand Hotel Abi d'Oru SpA (Olbia, Italia) (rappresentante:D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della Decisione nella parte in cui:

a)

afferma che «gli aiuti di Stato concessi a titolo della legge regionale n. 9 del 1998, illegalmente attuata dall'Italia con deliberazione n. 33/6 e il 1o bando, sono incompatibili con il mercato comune, a meno che il beneficiario dell'aiuto non abbia presentato una domanda d'aiuto sulla base di questo regime prima dell'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto di investimento iniziale» (art. 1 della Decisione);

b)

dispone che «la Repubblica italiana procede al recupero presso i beneficiari degli aiuti incompatibili concessi a titolo del regime di cui all'articolo 1» (art. 2(1) della Decisione);

c)

statuisce che «la Repubblica italiana annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione» (art. 2(4) della Decisione).

La ricorrente chiede anche che la Commissione sia condannata al pagamento delle spese della presente procedura.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata in questa causa è la stessa che nelle cause T-394/08 Regione Sardegna/Commissione, T-408/08 S.F. Turistico Inmobiliare/Commissione e T-436/08 Studio Vacanze/Commissione.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in queste cause.


22.11.2008   

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C 301/60


Ricorso proposto il 10 ottobre 2008 — Intel/Commissione

(Causa T-457/08)

(2008/C 301/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Green QC, K. Bacon, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni;

prorogare il termine di replica per la Intel alla comunicazione degli addebiti complementari (CAC) in ragione di 30 giorni a decorrere dalla data in cui la Intel otterrà accesso ai documenti pertinenti dell'autore della denuncia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione emanata dal consigliere-auditore in data 15 settembre 2008, ai termini dell'art. 10 della decisione della Commissione 2001/462/CE (1) nella pratica COMP/C-3/37.990 — Intel, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 CE, nonché l'annullamento della decisione emanata dal commissario per la concorrenza in data 6 ottobre 2008 ovvero in data prossima a quest'ultima. Le decisioni impugnate riguardano il diniego della Commissione di procurarsi, in particolare, presso l'autore della denuncia nella specie, talune prove documentali che il ricorrente afferma essere direttamente pertinenti con riguardo alle affermazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito della CAC. Il consigliere-auditore ha parimenti respinto l'argomento della Intel secondo cui essa non potrebbe replicare utilmente alla CAC in assenza della detta documentazione, negando la proroga del termine per il deposito della replica della Intel alla CAC medesima.

A sostegno della propria domanda la ricorrente deduce due motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni contengano errori di diritto ed afferma che il termine fissato per la propria replica alla CAC non può iniziare a decorrere prima che il fascicolo sia materialmente completo; diversamente ragionando, l'impresa non sarebbe in grado di esercitare utilmente il proprio diritto di difesa.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le decisioni impugnate siano manifestamente illegittime in quanto autorizzerebbero la Commissione a proseguire un'indagine discriminatoria e parziale e che impedirebbe alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa. Secondo la ricorrente ciò costituisce violazione del principio di buona amministrazione, a termine del quale la Commissione deve emanare la propria decisione sulla base di tutte le informazioni in fatto e in diritto disponibili che possano incidere sul risultato.


(1)  Decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162, pag. 21).


22.11.2008   

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C 301/60


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-207/04) (1)

(2008/C 301/100)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-223/04) (1)

(2008/C 301/101)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 304 del 13.12.2003 (già causa C-401/03).


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-345/04) (1)

(2008/C 301/102)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-443/04) (1)

(2008/C 301/103)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 19 del 22.1.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-26/05) (1)

(2008/C 301/104)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 19.3.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-82/05) (1)

(2008/C 301/105)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-83/05) (1)

(2008/C 301/106)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-140/05) (1)

(2008/C 301/107)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 132 del 28.5.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-212/05) (1)

(2008/C 301/108)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 193 del 6.8.2005.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-402/05) (1)

(2008/C 301/109)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-38/06) (1)

(2008/C 301/110)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-61/06) (1)

(2008/C 301/111)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-77/06) (1)

(2008/C 301/112)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-157/06) (1)

(2008/C 301/113)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-168/06) (1)

(2008/C 301/114)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-222/06) (1)

(2008/C 301/115)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-280/06) (1)

(2008/C 301/116)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


22.11.2008   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-290/06) (1)

(2008/C 301/117)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2008 — NBC Fourth Realty/UAMI — Regalado Pareja e Pedrol (PK MAX)

(Causa T-293/06) (1)

(2008/C 301/118)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-395/06) (1)

(2008/C 301/119)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-61/07) (1)

(2008/C 301/120)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


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Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-93/07) (1)

(2008/C 301/121)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


22.11.2008   

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C 301/64


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-204/07) (1)

(2008/C 301/122)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


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C 301/64


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-298/07) (1)

(2008/C 301/123)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


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C 301/65


Ordinanza del Tribunale di primo grado 1o ottobre 2008 — Motopress/UAMI — Sony Computer Entertainment Europe (BUZZ!)

(Causa T-302/07) (1)

(2008/C 301/124)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


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C 301/65


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Polonia/Commissione

(Causa T-379/07) (1)

(2008/C 301/125)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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C 301/65


Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-381/07) (1)

(2008/C 301/126)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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C 301/65


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2008 — Dow Agrosciences e a./Commissione

(Causa T-470/07) (1)

(2008/C 301/127)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

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C 301/66


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Locchi/Commissione

(Causa F-78/08)

(2008/C 301/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlo Locchi (Besozzo, Italia) (rappresentante: avv. F. Parrat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di escludere il ricorrente dall'elenco dei funzionari preselezionati per il procedimento di certificazione 2007, nonché l'annullamento della decisione della Commissione C(2007) 5694 del 20 novembre 2007, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 bis dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di escludere il ricorrente dall'elenco definitivo dei candidati preselezionati per il procedimento di certificazione 2007 e di conseguenza la decisione di escludere il candidato altresì dall'elenco dei candidati preselezionati quali meglio classificati nonché dall'elenco dei candidati ammessi al procedimento di certificazione;

annullare la decisione della Commissione C(2007) 5694 del 20 novembre 2007, relativa alle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 bis dello Statuto;

se necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


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Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Ackerman e a./BEI

(Causa F-79/08)

(2008/C 301/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Lucie Ackerman (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: L. Lévi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei bollettini di pensione dei ricorrenti relativi al mese di febbraio 2008, in quanto tali bollettini applicano l'adeguamento annuale delle pensioni per l'anno 2007 retroattivamente solo a partire dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o luglio 2007, e conseguente condanna della BEI al pagamento del saldo di pensione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007, del saldo di pensione corrispondente agli effetti dell'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007 all'importo delle pensioni che saranno pagate a partire dal gennaio 2009, nonché degli interressi di mora sui saldi di pensione dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare i bollettini di pensione dei ricorrenti relativi al mese di febbraio 2008, in quanto tali bollettini applicano l'adeguamento annuale delle pensioni per l'anno 2007 retroattivamente solo a partire dal 1o gennaio 2008 e non dal 1o luglio 2007 e, ove necessario, annullare una nota che la convenuta ha trasmesso ai ricorrenti in data 13 febbraio 2008;

condannare la convenuta al pagamento i) del saldo di pensione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007, ossia un aumento del 2,2 %, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007; ii) del saldo di pensione corrispondente agli effetti dell'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2007 sull'importo delle pensioni che verranno pagate a partire dal gennaio 2009; iii) degli interessi di mora sui saldi di pensione dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso d'interesse di mora applicabile deve essere calcolato in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti;

condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.


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C 301/67


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 — Ehrhardt/Parlamento

(Causa F-54/05) (1)

(2008/C 301/130)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla procedura di composizione amichevole.


(1)  GU C 299 del 17.9.2005, pag. 29.


22.11.2008   

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C 301/67


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Adolf e a./Commissione

(Causa F-128/05) (1)

(2008/C 301/131)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 60 dell'11.6.2006, pag. 56.


22.11.2008   

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C 301/67


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Tolios e a./Corte dei Conti

(Causa F-8/06) (1)

(2008/C 301/132)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 74 del 25.3.2006, pag. 35.


22.11.2008   

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C 301/67


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Chevallier-Carmana e a./Corte di giustizia

(Causa F-14/06) (1)

(2008/C 301/133)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006, pag. 37.


22.11.2008   

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C 301/67


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Abba e a./Parlamento

(Causa F-15/06) (1)

(2008/C 301/134)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006, pag. 37.


22.11.2008   

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C 301/68


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 settembre 2008 — Augenault e a./Consiglio

(Causa F-16/06) (1)

(2008/C 301/135)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006, pag. 38.


22.11.2008   

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C 301/68


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 — Duyster/Commissione

(Causa F-81/06) (1)

(2008/C 301/136)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo in seguito alla procedura di composizione amichevole.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006, pag. 34.