ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
20 novembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 297/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 297/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 297/03

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

4

2008/C 297/04

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

6

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 297/05

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

11

2008/C 297/06

Notifica da parte delle autorità norvegesi riguardante l'esenzione dalla tassa sul CO2 e la riduzione dell'aliquota fiscale sull'olio combustibile

12

2008/C 297/07

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

13

2008/C 297/08

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

14

2008/C 297/09

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

15

2008/C 297/10

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

16

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

2008/C 297/11

Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 7 del 12.1.2006, pag. 9 e supplemento SEE n. 2 del 12.1.2006, pag. 1)

17

 

2008/C 297/12

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 297/01)

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero dell'aiuto

NN 80/06 (ex N 301/06, N 307/06)

NN 81/06 (ex N 286/06)

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda estatal al sector del carbón para el ejercicio 2006

Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012

Base giuridica

Decreto che istituisce un quadro normativo di riferimento per gli aiuti all'industria carboniera per gli esercizi 2006-2007, corrispondenti agli aiuti previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ristrutturazione dell'industria carboniera

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

918,8 Mio EUR

Intensità

Durata

2006-2007

Settore economico

Industria carboniera

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras

Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI)

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

30.9.2008

Numero dell'aiuto

N 624/07

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane

Base giuridica

Legge del 31 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 248, legge finanziaria 2005; Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane; intesa sullo schema di bando del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in area urbana, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge del 31 dicembre 2004, n.311 (legge Finanziaria 2005)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 10 Mio EUR

Intensità

60 %

Durata

1 anno

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero dell'Economia e della Finanza

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 novembre 2008

(2008/C 297/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2634

JPY

yen giapponesi

122,07

DKK

corone danesi

7,4499

GBP

sterline inglesi

0,8398

SEK

corone svedesi

10,1375

CHF

franchi svizzeri

1,5228

ISK

corone islandesi

240

NOK

corone norvegesi

8,87

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,718

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

271

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7094

PLN

zloty polacchi

3,85

RON

leu rumeni

3,8503

SKK

corone slovacche

30,39

TRY

lire turche

2,1196

AUD

dollari australiani

1,9547

CAD

dollari canadesi

1,5634

HKD

dollari di Hong Kong

9,7915

NZD

dollari neozelandesi

2,3031

SGD

dollari di Singapore

1,9299

KRW

won sudcoreani

1 827,95

ZAR

rand sudafricani

13,2036

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6271

HRK

kuna croata

7,1296

IDR

rupia indonesiana

15 413,48

MYR

ringgit malese

4,5609

PHP

peso filippino

63,09

RUB

rublo russo

34,6655

THB

baht thailandese

44,251

BRL

real brasiliano

2,9887

MXN

peso messicano

16,6768


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/4


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 297/03)

Numero dell'aiuto: XA 34/07

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Régimen de ayudas a la inversión en explotaciones ganaderas

Fondamento giuridico: Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas a la inversión en explotaciones ganaderas

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo complessivo degli stanziamenti di bilancio calcolati per gli esercizi interessati è il seguente:

Esercizio 2007: 1 200 000 EUR

Esercizio 2008: 2 695 000 EUR

Esercizio 2009: 2 310 000 EUR

Esercizio 2010: 1 925 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 30 % degli investimenti a carattere generale e 40 % degli investimenti a favore delle zone svantaggiate. Queste percentuali possono essere maggiorate di 10 e di 15 punti percentuali rispettivamente, nel caso di investimenti destinati a soddisfare ai requisiti minimi di recente adozione

Data di applicazione: A decorrere dal 1o marzo 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Sino al 31 dicembre 2010

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo è stimolare gli investimenti nelle aziende zootecniche onde ridurre l'impatto ambientale, migliorare le condizioni igienico-sanitarie e il benessere degli animali.

Articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole

Settore economico: Settore della produzione. Sottosettori dell'allevamento in generale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, no 2

E-46010 Valencia

Sito web: https://www.docv.gva.es/

Altre informazioni: —

Eduardo PRIMO MILLO

Il direttore generale della Ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione agricola

Numero dell'aiuto: XA 417/07

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Spoorlaan 350, Tilburg

Base giuridica: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d, zie ook 'overige inlichtingen' hieronder) en provinciale Algemene Subsidieverordening (ASV, art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 169 793 EUR nel 2008 e 97 818 EUR nel 2009

Intensità massima dell'aiuto: 267 611 EUR (39 %)

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dal gennaio 2008 al dicembre 2009

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo delle conoscenze in materia di progettazione architettonica innovativa dei fabbricati agricoli allo scopo di conseguire una migliore qualità paesaggistica del territorio rurale. Si tratta di sviluppare le conoscenze di cui dispongono gli agricoltori circa le possibilità in materia di progettazione innovativa delle aziende, da dotare di migliori caratteristiche estetiche, mediante l'organizzazione di seminari, la creazione di un album di schizzi e l'elaborazione di 30 progetti realistici. L'aiuto viene concesso per la prestazione di servizi di consulenza conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

Settore economico: L'aiuto riguarda un progetto destinato a sviluppare le conoscenze in tutti i comparti agricoli, ma incentrato particolarmente sulla zootecnia intensiva (suini e pollame)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Nederland

Sito web: http://www.brabant.nl/layouts/SISHtmlDocument.aspx?docid=26199&doctype=pdf

Cfr. Besluit nr. 11.

http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/5-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/

Altre informazioni: Algemene Wet Bestuursrecht, articolo 4:23

a)

in attesa della promulgazione di una disposizione di legge, per un periodo massimo di un anno o fino a quando una proposta di legge presentata nel corso di tale anno in parlamento sia respinta, o fino a quando essa diventi legge ed entri in vigore;

b)

se la sovvenzione viene erogata direttamente sulla base di un programma approvato dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo unitamente al Consiglio, o dalla Commissione delle Comunità europee;

c)

se nel bilancio sono menzionati il beneficiario della sovvenzione e l'importo massimo della medesima;

oppure

d)

nel caso di sovvenzioni occasionali, elargite per un periodo massimo di quattro anni.


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 297/04)

Numero dell'aiuto: XA 290/08

Stato membro: Italia

Regione: Lombardia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna: aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani

Base giuridica:

bozza di delibera di Giunta Regionale «Legge regionale del 7 febbraio 2000, articolo 23 (Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna) — Disposizioni attuative»

legge Regionale n. 7 del 7 febbraio 2000, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

legge Regionale n. 25 del 15 ottobre 2007, «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»

legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: 5 Mio EUR

Intensità massima dell'aiuto: Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006:

fino al 35 % (45 % per giovani agricoltori) per gli investimenti nelle aziende agricole (misura 2.1),

fino al 50 % (75 % per i costi aggiuntivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, delle condizioni di igiene degli allevamenti e al benessere animale) per gli investimenti negli alpeggi e pascoli montani (misura 2.2)

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo: Il regime di aiuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ha l'obiettivo di sostenere:

In particolare l'aiuto non sarà concesso ad imprese in difficoltà o contravvenendo a divieti e restrizioni previsti dalle organizzazioni comuni di mercato. L'aiuto è rivolto a tutti i settori dell'agricoltura con specifici limiti e divieti per motivi di sovraccapacità e mancanza di sbocchi di mercato

Settore o settori interessati: Imprenditori agricoli per investimenti nelle aziende agricole di montagna.

Possessori di alpeggi e pascoli montani per il miglioramento della loro produttività e funzionalità

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Lombardi

Direzione Generale agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano

Sito web: www.agricoltura.regione.lombardia.it

cliccare su «Per saperne di più», poi su «Aiuti di Stato»

Altre informazioni: —

Enrica GENNARI

Dirigente della struttura Raccordo con le politiche nazionali e comunitarie

Numero dell'aiuto: XA 309/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Bled

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programi razvoja podeželja v občini Bled 2008-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bled (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2008: 29 000 EUR

 

2009: 30 500 EUR

 

2010: 32 000 EUR

 

2011: 33 600 EUR

 

2012: 35 300 EUR

 

2013: 37 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi ammissibili per gli elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi ammissibili, e fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti in elementi produttivi, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 50 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

5.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Agosto 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Bled prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Bled

Cesta svobode 13

SLO-4260 Bled

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200878&objava=3503

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: grandine, incendi, fulmini, gelate primaverili, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Matjaž ERJAVEC

Direttore dell'amministrazione municipale

Numero dell'aiuto: XA 310/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje Občine Sveta Ana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programom razvoja podeželja v Občini Sveta Ana 2008-2013

Base giuridica: Pravilnik o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Sveta Ana (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2008: 13 400 EUR

 

2009: 20 000 EUR

 

2010: 20 000 EUR

 

2011: 20 000 EUR

 

2012: 20 000 EUR

 

2013: 20 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

2.   Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole,

fino al 60 % dei costi effettivamente sostenuti per elementi facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

fino al 100 % dell'aiuto erogato a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo comunale integra l'aiuto fino ad un massimo del 50 % dei costi ammissibili relativi a premi assicurativi.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 50 % delle spese effettivamente sostenute a copertura dei costi legali e amministrativi.

5.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 50 % dei costi ammissibili sostenuti per migliorare la qualità dei prodotti agricoli. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro alle aziende agricole.

6.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro alle aziende agricole

Data di applicazione: Agosto 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sull'attuazione di misure dirette a promuovere lo sviluppo rurale nel comune di Sveta Ana prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Sveta Ana

Sv. Ana v Slov. goricah 17

SLO-2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&objava=3084

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi assicurativi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Silvo SLAČEK

Il sindaco

Numero dell'aiuto: XA 315/08

Stato membro: Spagna

Regione: Catalunya

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en explotaciones agrarias

Base giuridica: Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en explotaciones agrarias, y se convocan las correspondientes al año 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Le spese annue previste ammontano approssimativamente a 500 000 EUR per ogni invito a presentare proposte. L'importo complessivo (o spesa) per gli anni in cui il regime di aiuti è operativo è il seguente:

2008: 480 000 EUR

2009: 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: La percentuale di sovvenzione massima per domanda è pari al 25 % dell'investimento sovvenzionabile e potrà essere accresciuta del 5 % nel caso in cui il richiedente sia un giovane agricoltore.

L'investimento massimo sovvenzionabile non può in alcun caso superare i 100 000 EUR per azienda. Occorre quindi rispettare sempre gli importi massimi d'aiuto concessi per impresa e per un periodo di tre esercizi finanziari, conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: L'entrata in vigore è il giorno seguente alla data di pubblicazione nel Diario oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC, Gazzetta ufficiale della Catalogna).

La pubblicazione nel DOGC sarà effettuata a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sul sito web della DG AGRI.

La pubblicazione è prevista per il mese di settembre 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è stimolare la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di settori che sono stati oggetto di un bilancio energetico, conformemente all'accordo quadro di partenariato concluso tra il Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DAAR) e l'Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) e successivi addendum.

Sono sovvenzionabili gli investimenti connessi al miglioramento degli impianti, isolamento e tetti, impianti di riscaldamento, aerazione e materiali nonché a qualsiasi miglioria che comporti un risparmio e un miglioramento dell'efficienza energetica quantificabili nei settori che sono stati oggetto di bilancio energetico, conformemente all'accordo quadro di partenariato concluso tra il DAAR e l'ICAEN e successivi addendum.

Le spese sovvenzionabili sono quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), ossia le spese relative alla costruzione, all'acquisto o al miglioramento degli impianti nonché all'acquisto o al leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature necessari al miglioramento dell'efficienza energetica.

Restano esclusi i costi generali connessi alle spese di cui sopra come gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di brevetti o licenze.

Non vengono concessi aiuti alle aziende agricole in difficoltà. Non vengono nemmeno concessi aiuti in violazione di eventuali divieti o restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche quando tali divieti o restrizioni si riferiscono esclusivamente al sostegno comunitario

Settore economico: Produzione di prodotti elencati nell'allegato I del trattato, fatta eccezione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e per i prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Sito web: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008215.pdf

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 317/08

Stato membro: Spagna

Regione: Catalunya

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas al sector agrícola en materia de Sanidad Vegetal

Base giuridica: Proyecto de Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se convocan las correspondientes al año 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2008: 3 200 000 EUR

 

2009: 3 500 000 EUR

 

2010: 3 800 000 EUR

 

2011: 4 000 000 EUR

 

2012: 4 300 000 EUR

 

2013: 4 500 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese connesse alle azioni di prevenzione e di eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie nonché delle spese connesse alle prestazioni di assistenza tecnica in materia di fitosanità

Data di applicazione: Il regime di aiuti si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sul sito web della DG AGRI. Il decreto entra in vigore a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Generalitat de Catalunya (DOGC), prevista per la fine di agosto 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Miglioramento della qualità nonché mantenimento e miglioramento dell'ambiente naturale mediante una migliore gestione dell'informazione e dei processi decisionali delle PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli in materia di fitosanità.

Tale obiettivo viene raggiunto mediante due tipi di attività/azioni:

prestazioni di consulenza tecnica [articolo 15, paragrafo 2, lettera c)],

misure di prevenzione e di lotta collettiva contro organismi nocivi (articolo 10, paragrafo 1).

I costi sovvenzionabili sono:

gli onorari del tecnico che svolge le attività di assistenza tecnica di cui all'allegato II, e

le spese derivanti da misure adottate in campagne di prevenzione e lotta di carattere obbligatorio, considerate prioritarie e menzionate nell'allegato III.

Gli aiuti alle PMI del sottosettore agricolo di produzione vegetale di diverse coltivazioni sono concessi in natura mediante servizi sovvenzionati.

Questi servizi vengono prestati dalle associazioni di protezione delle piante; essi sono a disposizione di tutte le persone del territorio della Catalogna aventi diritto al beneficio; non è richiesta l'affiliazione per accedere al servizio.

Per quanto riguarda la seconda attività/azione, va sottolineato che le campagne prioritarie di cui all'allegato III:

corrispondono ai programmi pubblici comunitari, nazionali o regionali, di prevenzione, controllo ed eradicazione della fitopatia o dei parassiti,

non sono attinenti a fitopatie per la cui eradicazione la normativa comunitaria impone oneri specifici,

non saranno effettuate nel caso di misure il cui costo è a carico delle aziende agricole,

saranno attuate entro tre anni a decorrere dalla data alla quale sono state sostenute le spese ed i pagamenti saranno eseguiti entro quattro anni

Settore economico: Sottosettore agricolo di produzione vegetale di diverse coltivazioni: frutteti, viti, ortaggi, olivi, riso, ecc., inclusi nelle classi da 01.11 a 01.30 della classificazione NACE [regolamento (CE) n. 1893/2006]

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural Generalitat de Catalunya

Gran Vía de les Corts Catalanes, núm. 612-614

E-08007 Barcelona

Sito web: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008253.pdf

Altre informazioni: —


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/11


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

(2008/C 297/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Aiuto n.:

62608

Stato EFTA:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario):

Test Centre Mongstad

Tipo di misura:

Investimento dello Stato

Obiettivo:

Ambiente — facilitare lo sviluppo della tecnologia di cattura del CO2 che contribuirà a ridurre i costi di sviluppo e di gestione per la futura cattura del carbonio su vasta scala

Forma dell'aiuto:

Apporto di capitale

Stanziamento:

L'attuale valore netto dell'investimento è stato stimato a 1 480 Mio NOK (pari a circa 185 Mio EUR) nel novembre 2007

Intensità:

Massimo 80 %

Durata:

5 anni

Settori economici:

Settori del petrolio e del gas

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:

Ministry of Petroleum and Energy

Einar Gerhardsens plass 1

PO Box 8148 Dep.

N-0033 Oslo

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA all'indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/12


Notifica da parte delle autorità norvegesi riguardante l'esenzione dalla tassa sul CO2 e la riduzione dell'aliquota fiscale sull'olio combustibile

(2008/C 297/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto notificate che riguardano i) l'esenzione accordata alle imprese che rientrano nel campo di applicazione del sistema norvegese di scambio delle quote di emissione dalla tassa sul CO2 applicata all'olio minerale; e ii) l'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta sull'olio combustibile a favore del settore della carta e della pasta di carta.

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Aiuto n.:

63030

Stato EFTA:

Norvegia

Regione:

Titolo (e/o nome del beneficiario):

Esenzione accordata alle imprese che rientrano nel campo di applicazione del sistema norvegese di scambio delle quote di emissione dalla tassa sul CO2 e riduzione dell'aliquota fiscale sull'olio combustibile a favore del settore della carta e della pasta di carta

Base giuridica:

Articolo 61, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Tipo di misura:

Obiettivo:

Tutela ambientale

Forma dell'aiuto:

Sgravi fiscali

Stanziamento:

140 Mio NOK; 17,9 Mio EUR

Intensità:

Durata:

10 anni

Settori economici:

I settori che rientrano nel campo di applicazione del sistema norvegese di scambio delle quote di emissione (produzione energetica, metalli ferrosi, industria mineraria e settori della carta e della pasta di carta)

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:

Finance Ministry

Akersgata 40

Postboks 8008 Dep.

N-0030 Oslo

Altre informazioni:

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA all'indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/13


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

(2008/C 297/07)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Aiuto n.:

64738

Stato EFTA:

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario):

Regime notificato che stabilisce la concessione di un'esenzione temporanea alle imprese che stipulano un accordo ambientale con lo Stato norvegese concernente la riduzione delle emissioni di ossido di azoto («NOx»)

Base giuridica:

Articolo 61 dell'accordo SEE, articolo 159, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti per la tutela dell'ambiente

Tipo di misura:

Esenzione fiscale

Obiettivo:

Accordi ambientali volti alla riduzione delle emissioni di NOx

Forma dell'aiuto:

Esenzione fiscale

Stanziamento:

Massimo di 200 Mio EUR all'anno

Durata:

3 anni

Settori economici:

Vari settori

Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:

Finance Ministry

Akersgata 40

Postboks 8008 Dep.

N-0030 Oslo

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA all'indirizzo:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/14


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2008/C 297/08)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha proposto misure opportune riguardo agli orientamenti sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale, a cui si fa riferimento di seguito. Tali misure opportune sono state accettate dal Liechtenstein.

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Denominazione della decisione:

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA che modifica, per la sessantacinquesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale

Decisione numero:

500/08/COL

Stato EFTA:

Liechtenstein

Accettazione delle misure opportune:

13 agosto 2008

Base giuridica:

Articolo 61, paragrafo 1, e articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Durata:

31 dicembre 2014


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/15


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2008/C 297/09)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha proposto misure opportune relative alla disciplina sugli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, a cui si fa riferimento di seguito. Tali misure opportune sono state accettate dall'Islanda.

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Denominazione della decisione:

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA che modifica, per la sessantacinquesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale

Decisione numero:

500/08/COL

Stato EFTA:

Islanda

Accettazione delle opportune misure:

18 luglio 2008

Base giuridica:

Articolo 61, paragrafo 1, e articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Durata:

31 dicembre 2014


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/16


Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2008/C 297/10)

L'Autorità di vigilanza EFTA ha proposto misure opportune relative alla disciplina sugli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, a cui si fa riferimento di seguito. Tali misure opportune sono state accettate dalla Norvegia.

Data di adozione della decisione:

16 luglio 2008

Denominazione della decisione:

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA che modifica, per la sessantacinquesima volta, le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale

Decisione numero:

500/08/COL

Stato EFTA:

Norvegia

Accettazione delle opportune misure:

18 agosto 2008

Base giuridica:

Articolo 61, paragrafo 1, e articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE

Durata:

31 dicembre 2014


Comitato permanente degli Stati EFTA

20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/17


Elenco delle acque minerali naturali in Islanda e Norvegia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(Annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 7 del 12.1.2006, pag. 9 e supplemento SEE n. 2 del 12.1.2006, pag. 1)

(2008/C 297/11)

ELENCO DELLE ACQUE MINERALI NATURALI RICONOSCIUTE DALLA NORVEGIA:

Denominazione commerciale

Nome della sorgente

Luogo di sfruttamento

Best naturlig mineralvann

Kastbrekka

Kambrekka/Trondheim

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Fjellbekk

Ivar Aasen kilde

Volda

Modal

Modal kilden

Fyresdal

Naturlig mineralvann fra Villmark kilden på Rustad Gård

Villmark kilden på Rustad Gård

Rustad/Elverum

Olden

Blåfjell kilden

Olderdalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger


20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 297/s3


AVVISO

Il 20 novembre 2008 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 297 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — ventisettesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr. http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet: http://eur-lex.europa.eu

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