ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
25 ottobre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 272/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 260 dell'11.10.2008

1

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 272/02

Elezione del Tribunale della funzione pubblica

2

2008/C 272/03

Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

3

2008/C 272/04

Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

4

2008/C 272/05

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice dei provvedimenti urgenti

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 272/06

Causa C-291/08: Ricorso proposto il 1o luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

6

2008/C 272/07

Causa C-292/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 luglio 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Scheer, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

6

2008/C 272/08

Causa C-299/08: Ricorso proposto il 4 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

7

2008/C 272/09

Causa C-307/08: Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

7

2008/C 272/10

Causa C-324/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'11 luglio 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

8

2008/C 272/11

Causa C-329/08: Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

8

2008/C 272/12

Causa C-330/08: Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

9

2008/C 272/13

Causa C-331/08: Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

9

2008/C 272/14

Causa C-332/08: Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

9

2008/C 272/15

Causa C-337/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 luglio 2008 — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

10

2008/C 272/16

Causa C-343/08: Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

10

2008/C 272/17

Causa C-344/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie (Repubblica di Polonia) il 24 luglio 2008 — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

10

2008/C 272/18

Causa C-347/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) il 28 luglio 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegen WGV/Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

11

2008/C 272/19

Causa C-351/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 4 agosto 2008 — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

11

2008/C 272/20

Causa C-362/08 P: Impugnazione proposta il 7 agosto 2008 dall'Internationaler Hilfsfonds e. V. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e. V./Commissione delle Comunità europee

11

2008/C 272/21

Causa C-366/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts München (Germania) l'11 agosto 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

12

2008/C 272/22

Causa C-373/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 agosto 2008 — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

13

2008/C 272/23

Causa C-388/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 5 settembre 2008 — Artur Leymann, Aleksei Pustovarov/Virallinen syyttäjä

13

2008/C 272/24

Causa C-392/08: Ricorso proposto il 9 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

14

2008/C 272/25

Causa C-397/08: Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

14

 

Tribunale di primo grado

2008/C 272/26

Causa T-212/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — MyTravel/Commissione (Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Concorrenza — Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli)

15

2008/C 272/27

Causa T-381/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Premi animali e sviluppo rurale — Carenze nel sistema nazionale di gestione e di controllo)

15

2008/C 272/28

Causa T-465/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Pubblici appalti — Gara di appalto comunitaria — Prestazione di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la Pesca — Rigetto dell'offerta di un offerente — Obbligo di motivazione)

16

2008/C 272/29

Causa T-42/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Williams/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti preparatori relativi all'adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM — Diniego parziale di accesso — Diniego implicito di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale — Obbligo di motivazione)

16

2008/C 272/30

Causa T-59/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale Agricoltura — Criteri di selezione e di aggiudicazione — Rigetto dell'offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Assenza di manifesto errore di valutazione — Principi di diligenza e di buona amministrazione)

17

2008/C 272/31

Causa T-348/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio (Dumping — Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina — Modifica della definizione del prodotto in questione — Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto)

17

2008/C 272/32

Causa T-370/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Francia/Commissione (FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore vitivinicolo — Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione — Nozione di superficie ammissibile all'aiuto)

18

2008/C 272/33

Causa T-403/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — MyTravel/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Eccezione relativa alla tutela delle attività d'indagine e di revisione contabile — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Documenti riguardanti le decisioni della Commissione in materia di concentrazione)

18

2008/C 272/34

Causa T-48/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Astex Therapeutics/UAMI — Protec Health International (astex TECHNOLOGY) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo astex TECHNOLOGY — Marchio comunitario denominativo anteriore ASTEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

19

2008/C 272/35

Causa T-75/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Bayer CropScience e a./Commissione (Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva endosulfan — Ritiro delle autorizzazioni di commercializzazione — Procedimento di valutazione — Termini — Diritti della difesa — Principio di proporzionalità)

19

2008/C 272/36

Causa T-96/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Tsakiris-Mallas/UAMI — Late Editions (exē) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda del marchio figurativo comunitario exē — Marchio denominativo nazionale anteriore EXE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i prodotti e i contrassegni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

20

2008/C 272/37

Causa T-181/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Italia/Commissione (FEAOG — Sezione garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Prodotti lattiero-caseari — Seminativi — Sviluppo rurale — Inosservanza dei termini di pagamento)

20

2008/C 272/38

Causa T-201/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Gerson/UAMI (Filtro per pittura parzialmente di colore giallo) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Filtro per pittura parzialmente di colore giallo — Impedimento assoluto — Mancanza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

21

2008/C 272/39

Causa T-243/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Promat/UAMI — Puertas Proma (PROMAT) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo PROMAT — Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA — Rifiuto parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

21

2008/C 272/40

Causa T-272/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Rigetto di un'offerta — Criteri di selezione e di aggiudicazione — Obbligo di motivazione)

22

2008/C 272/41

Causa T-284/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Gualtieri/Commissione (Esperto nazionale distaccato — Indennità di soggiorno — Luogo di residenza al momento del distacco — Eccezione d'illegittimità dell'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione sugli esperti nazionali distaccati — Principio della parità di trattamento)

22

2008/C 272/42

Causa T-300/06: Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 settembre 2008 — Promat/UAMI — Puertas Proma (Promat) (Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo PROMAT — Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

23

2008/C 272/43

Causa T-325/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CAPIO — Marchio nazionale denominativo anteriore CAPIOX — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio — Art. 43, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94)

23

2008/C 272/44

Cause riunite T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 e T-332/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Germania/Commissione (FESR — Riduzione del contributo finanziario — Modifiche di piani finanziari senza l'approvazione della Commissione — Nozione di modifica importante — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Ricorso di annullamento)

24

2008/C 272/45

Causa T-363/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Honda Motor Europe/UAMI — Seat (MAGIC SEAT) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MAGIC SEAT — Marchio nazionale figurativo anteriore SEAT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2008/C 272/46

Causa T-413/06 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2008 — Gualtieri/Commissione (Impugnazione — Esperto nazionale distaccato — Ordinanza di rinvio — Decisione impugnabile — Irricevibilità)

25

2008/C 272/47

Causa T-106/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc) ( Marchio comunitario — Opposizione — Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc — Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 )

25

2008/C 272/48

Causa T-222/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2008 — Kerstens/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Dipendenti — Rapporto relativo all'evoluzione della carriera — Termine per la presentazione del reclamo — Tardività — Impugnazione infondata)

25

2008/C 272/49

Causa T-315/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2008 — Adomex International/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti concessi dalle autorità dei Paesi Bassi nel settore della floricoltura — Decisione di non sollevare obiezioni — Mancanza di pregiudizio individuale — Irricevibilità manifesta)

26

2008/C 272/50

Causa T-477/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2008 — Cofra/Commissione (Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Revoca della decisione di diniego all'accesso — Divulgazione di documenti contro il parere esplicito del loro autore — Non luogo a provvedere)

26

2008/C 272/51

Causa T-479/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2008 — Nuova Agricast/Commissione (Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Revoca della decisione di diniego di accesso — Divulgazione di documenti contro il parere esplicito del loro autore — Non luogo a provvedere)

26

2008/C 272/52

Causa T-237/08: Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR)

27

2008/C 272/53

Causa T-259/08: Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Global Digital Disc/Commissione delle Comunità europee

27

2008/C 272/54

Causa T-283/08 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

28

2008/C 272/55

Causa T-293/08: Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — BASF Plant Science e a./Commissione

28

2008/C 272/56

Causa T-299/08: Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Elf Aquitaine/Commissione

29

2008/C 272/57

Causa T-304/08: Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Smurfit Kappa Group/Commissione

30

2008/C 272/58

Causa T-305/08: Ricorso presentato l'11 agosto 2008 — Italia/Commissione

31

2008/C 272/59

Causa T-311/08: Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Fitoussi/UAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

32

2008/C 272/60

Causa T-312/08: Ricorso proposto il 13 agosto 2008 — Ellinikos Niognomon/Commissione

33

2008/C 272/61

Causa T-313/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Commissione

33

2008/C 272/62

Causa T-314/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Commissione

34

2008/C 272/63

Causa T-315/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Corrado/Commissione

34

2008/C 272/64

Causa T-316/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescazzurra/Commissione

34

2008/C 272/65

Causa T-317/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Società di armatori G. padre dei F.lli Incorvaia G.I. e S./Commissione

34

2008/C 272/66

Causa T-318/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Di Mercurio/Commissione

35

2008/C 272/67

Causa T-319/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Grasso/Commissione

35

2008/C 272/68

Causa T-320/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Margherita/Commissione

35

2008/C 272/69

Causa T-321/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Cimino/Commissione

36

2008/C 272/70

Causa T-322/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Musumeci/Commissione

36

2008/C 272/71

Causa T-323/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescatori San Francesco di Paola e Sorrentino/Commissione

36

2008/C 272/72

Causa T-324/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescatori San Francesco di Paola/Commissione

37

2008/C 272/73

Causa T-325/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pepito Pesca/Commissione

37

2008/C 272/74

Causa T-326/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — G. & C./Commissione

37

2008/C 272/75

Causa T-327/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Armamento Li Causi/Commissione

37

2008/C 272/76

Causa T-328/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo e a./Commissione

38

2008/C 272/77

Causa T-329/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — AJD Tuna/Commissione

38

2008/C 272/78

Causa T-330/08: Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e a./Commissione

38

2008/C 272/79

Causa T-335/08: Ricorso presentato il 14 agosto 2008 — BNP Paribas e BNL/Commissione

39

2008/C 272/80

Causa T-339/08: Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — BVGD/Commissione

40

2008/C 272/81

Causa T-341/08: Ricorso proposto il 19 agosto 2008 — Hess Group AG/UAMI — Coloma Navarro (COLOMÉ)

41

2008/C 272/82

Causa T-342/08: Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — Batchelor/Commissione

41

2008/C 272/83

Causa T-344/08: Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione

42

2008/C 272/84

Causa T-345/08: Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Helena Rubinstein/UAMI — Allergan (BOTOLIST)

42

2008/C 272/85

Causa T-347/08: Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

43

2008/C 272/86

Causa T-350/08: Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Commissione

43

2008/C 272/87

Causa T-357/08: Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — L'Oréal/UAMI — Allergan (BOTOCYL)

44

2008/C 272/88

Causa T-358/08: Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Spagna/Commissione

45

2008/C 272/89

Causa T-359/08: Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Spagna/Commissione

45

2008/C 272/90

Causa T-360/08: Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Regno di Spagna/Commissione

46

2008/C 272/91

Causa T-363/08: Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — 2nine/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/92

Causa T-364/08: Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — 2nine Ltd/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

47

2008/C 272/93

Causa T-365/08: Ricorso proposto il 28 agosto 2008 — Hidalgo/UAMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana

48

2008/C 272/94

Causa T-390/08: Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio

49

2008/C 272/95

Cause riunite T-75/07 e T-363/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2008 — Hamdi/Consiglio

49

2008/C 272/96

Causa T-466/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2008 — Osram/Consiglio

50

2008/C 272/97

Causa T-42/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2008 — Shetland Islands Council/Commissione

50

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 272/98

Causa F-71/08: Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — N/Parlamento

51

2008/C 272/99

Causa F-72/08: Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — Ketselidis/Commissione

51

2008/C 272/00

Causa F-73/08: Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Marcuccio/Commissione

51

2008/C 272/01

Causa F-74/08: Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Commissione

52

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/1


(2008/C 272/01)

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GU C 260 dell'11.10.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 247 del 27.9.2008

GU C 236 del 13.9.2008

GU C 223 del 30.8.2008

GU C 209 del 15.8.2008

GU C 197 del 2.8.2008

GU C 183 del 19.7.2008

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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

25.10.2008   

IT

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C 272/2


Elezione del Tribunale della funzione pubblica

(2008/C 272/02)

Il 24 settembre 2008, conformemente all'art. 4, n. 1, dell'allegato allo Statuto della Corte di giustizia, nonché all'art. 6, n. 1, del regolamento di procedura, i giudici del Tribunale hanno eletto il sig. P. MAHONEY presidente per il periodo 6 ottobre 2008-30 settembre 2011.


25.10.2008   

IT

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C 272/3


Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2008/C 272/03)

Con decisione 30 novembre 2005 (1), il Tribunale ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Con decisione 24 settembre 2008, il Tribunale ha eletto, per il periodo 1o ottobre 2008-30 settembre 2011, come presidenti di sezione i giudici sig. H. KANNINEN e sig. S. GERVASONI. Con decisione 30 settembre 2008, il Tribunale, per il periodo 1o ottobre 2008-30 settembre 2011, ha assegnato i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione

sig. S. GERVASONI, presidente di sezione,

sigg. H. KREPPEL e H. TAGARAS, giudici,

Seconda Sezione

sig. H. KANNINEN, presidente di sezione,

sig.ra I. BORUTA e sig. S. VAN RAEPENBUSCH, giudici,

Terza Sezione, costituita da tre giudici

sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale,

sig. H. KREPPEL, sig.ra I. BORUTA, sigg. H. TAGARAS e S. VAN RAEPENBUSCH, giudici.

In quest'ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici sig.ra I. BORUTA e sig. H. TAGARAS, vuoi con i giudici sig. H. KREPPEL e S. VAN RAEPENBUSCH, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU 2005, C 322, pag. 16.


25.10.2008   

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C 272/4


Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

(2008/C 272/04)

Il 30 settembre 2008, conformemente all'art. 4, n. 4, dell'allegato allo Statuto della Corte di giustizia nonché all'art. 12, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di mantenere fino al 30 settembre 2011 i seguenti criteri di assegnazione delle cause alle sezioni:

spetteranno alla Prima Sezione tutte le cause, ad eccezione di quelle che riguardano principalmente le questioni di assunzione, di valutazione/promozione e di cessazione definitiva del servizio, che spetteranno alla seconda sezione;

un certo numero di cause sarà attribuito alla Terza Sezione, indipendentemente dai settori interessati, secondo una frequenza automatica, determinata in seduta plenaria;

si potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e ragionevolmente diversificato nell'ambito del Tribunale.


25.10.2008   

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C 272/5


Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice dei provvedimenti urgenti

(2008/C 272/05)

Il 30 settembre 2008, conformemente all'art. 103, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 1o ottobre 2008-30 settembre 2009, il giudice sig. KANNINEN, presidente della Seconda Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.10.2008   

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C 272/6


Ricorso proposto il 1o luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-291/08)

(2008/C 272/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk, C. Egerer, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per trasporre la direttiva, ovvero non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica d'Austria ha violato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE (1), che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

la Repubblica d'Austria è condannata alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/100/CE è scaduto il 1o gennaio 2007.


(1)  GU L 363, pag. 141.


25.10.2008   

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C 272/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 luglio 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Scheer, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

(Causa C-292/08)

(2008/C 272/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: German Graphics Graphische Maschinen GmbH

Resistente: Alice van der Scheer, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 25, n. 2, del regolamento sull'insolvenza (1) debba essere interpretato nel senso che i termini «ove questo (nella fattispecie la Convenzione di Bruxelles (2)) si applichi» comportano che, prima di dichiarare l'applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione di detta Convenzione a decisioni diverse da quelle di cui art. 25, n. 1, del regolamento sull'insolvenza, occorre esaminare se queste esulano dall'ambito di applicazione sostanziale di detta Convenzione, in forza dell'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione stessa.

2)

Se l'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione di Bruxelles, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, del regolamento sull'insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un bene su cui grava la riserva di proprietà nel momento in cui è aperta la procedura avverso l'acquirente si trova nel territorio dello Stato membro dove la procedura è stata aperta comporta che un'azione del venditore basata sulla riserva di proprietà, come quella della German Graphics, deve essere considerata come un'azione che riguarda il fallimento, ai sensi dell'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione di Bruxelles, e che pertanto esula dall'ambito di applicazione sostanziale di tale regolamento.

3)

Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, parte iniziale e lett. b), del regolamento sull'insolvenza, è il diritto dello Stato membro di apertura della procedura a determinare quali beni siano oggetto di spossessamento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/7


Ricorso proposto il 4 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-299/08)

(2008/C 272/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Rozet e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Constatare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, 28 e 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (1), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, avendo adottato e mantenuto in vigore gli articoli 73 e 74-IV del codice degli appalti pubblici, adottato con decreto 1o agosto 2006, n. 2006-975, in quanto tali disposizioni prevedono una procedura di aggiudicazione di appalti di definizione («marchés de définition») che consente ad un'amministrazione aggiudicatrice di assegnare un appalto di esecuzione (di servizi, forniture o lavori) a uno dei titolari di appalti di definizione iniziali senza un nuovo bando di gara o, al massimo, con un bando di gara limitato ai detti titolari;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione contesta alla convenuta di permettere l'assegnazione di appalti pubblici tramite trattativa privata — o con una selezione operata tra un numero limitato di candidati — in casi non previsti dalla direttiva 2004/18/CE. Facendo una distinzione tra gare d'appalto per la definizione di ulteriori appalti e gare d'appalto per l'esecuzione degli stessi, e consentendo, a certe condizioni, l'assegnazione di queste ultime a uno dei titolari degli iniziali appalti di definizione senza un nuovo bando di gara o, almeno, con un bando di gara d'appalto limitato ai detti titolari, la regolamentazione francese viola, infatti, i principi fondamentali di uguaglianza e di trasparenza inerenti alla direttiva 2004/18/CE. Secondo la Commissione non è materialmente possibile che l'oggetto e i criteri di assegnazione di un appalto di esecuzione possano essere stabiliti con precisione in un momento in cui il progetto stesso non è ancora stato definito. L'appalto di definizione e l'appalto di esecuzione sarebbero due appalti ben distinti, ognuno con un suo oggetto e criteri propri di assegnazione e, per questi motivi dovrebbero quindi rispettare ciascuno quanto prescritto dalla direttiva 2004/18/CE.


(1)  GU L 134, pag. 114.


25.10.2008   

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C 272/7


Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-307/08)

(2008/C 272/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. P. Keppenne e R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, avendo omesso di prevenire la doppia imposizione sui dividendi corrisposti a persone fisiche da parte di società con sede in un altro Stato membro o in uno Stato SEE/EFTA, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dall'art. 56 CE e dall'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso, la Commissione sostiene che la normativa fiscale belga produce una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali, in quanto in forza della stessa i dividendi corrisposti a persone fisiche da società con sede in un altro Stato membro oppure in uno Stato SEE/EFTA (i dividendi «entranti») sono assoggettati ad un'imposizione fiscale identica a quella relativa ai dividendi corrisposti da società con sede in Belgio (i dividendi «domestici»), senza tenere conto delle ritenute alla fonte applicate nello Stato in cui sono generati i dividendi. Una siffatta normativa penalizzerebbe le transazioni transfrontaliere dei capitali perché dissuaderebbe i singoli contribuenti dall'investire in azioni di società estere e, al contempo, ostacolerebbe la raccolta di capitali in Belgio da parte di società con sede in altri Stati membri.


25.10.2008   

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C 272/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'11 luglio 2008 — 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV/Diesel SpA

(Causa C-324/08)

(2008/C 272/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2. Metro Cash & Carry BV e 3. Remo Zaandam BV

Resistente: Diesel SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui prodotti recanti un marchio, siano stati precedentemente immessi nel mercato all'interno del SEE, ma non dal titolare del marchio né con il suo esplicito consenso, per valutare se ciò sia avvenuto con il consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi del'art. 7, n.1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CE) (1), occorra applicare gli stessi criteri stabiliti per il caso in cui tali prodotti siano stati precedentemente immessi in commercio al di fuori del SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione, quali criteri — desumibili o meno dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, citata al precedente punto 3.6.4.2, nella sentenza 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Danzinger/Ideal Standard, Racc. 1994, pag. I-2757 — debbano essere applicati alla prima ipotesi formulata in tale questione per stabilire se sussista un consenso (implicito) del titolare del marchio, ai sensi della direttiva menzionata.


(1)  GU 1989, L 40, pag. 1.


25.10.2008   

IT

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C 272/8


Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-329/08)

(2008/C 272/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE (1), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 19 di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2004/35/CE è scaduto il 30 aprile 2007. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale.


(1)  GU L 143, pag. 56.


25.10.2008   

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C 272/9


Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-330/08)

(2008/C 272/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e G. Rozet, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE (1), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 19 di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2004/35/CE è scaduto il 30 aprile 2007. Orbene, alla data di presentazione di questo ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le misure necessarie per trasporre la direttiva.


(1)  GU L 143, pag. 56.


25.10.2008   

IT

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C 272/9


Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-331/08)

(2008/C 272/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato o, comunque, avendo omesso di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 19 di tale direttiva;

condannare il Gran Ducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 2004/35/CE è scaduto il 30 aprile 2007. Ebbene, alla data di presentazione del ricorso in oggetto, il convenuto non aveva ancora provveduto all'adozione delle necessarie misure di trasposizione.


(1)  GU L 143, pag. 56.


25.10.2008   

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C 272/9


Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-332/08)

(2008/C 272/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine impartito per la trasposizione della direttiva 2004/107/CE è scaduto il 15 febbraio 2007. Orbene, alla data di presentazione del ricorso in oggetto, la direttiva in questione non era stata ancora completamente trasposta nel diritto nazionale.


(1)  GU 2005, L 23, pag. 3.


25.10.2008   

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C 272/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 luglio 2008 — X Holding BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-337/08)

(2008/C 272/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X Holding BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questione pregiudiziale

Se l'art. 43 CE, in combinato disposto con l'art. 48 CE, debba essere interpretato nel senso che questo articolo osta a che un regime nazionale di uno Stato membro, come quello esposto al punto 3.4 della presente sentenza, ai sensi del quale una società controllante e la sua controllata possono scegliere che le imposte da esse dovute vengano applicate alla società controllante con sede in detto Stato membro, come se si trattasse di un unico contribuente, riservi siffatta scelta alle sole società che, per l'imposizione sui loro utili, sono assoggettate alla giurisdizione tributaria dello Stato membro interessato.


25.10.2008   

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C 272/10


Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-343/08)

(2008/C 272/16)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adeguato le sue disposizioni di diritto nazionale per conformarsi pienamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (1), in particolare non avendo trasposto l'art. 8, l'art. 9 in tutta la sua portata, gli artt. 13, 15-18 e 20, nn. 2-4, della direttiva, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 22, n. 1.

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 23 settembre 2005.


(1)  GU L 235, pag. 10.


25.10.2008   

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C 272/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie (Repubblica di Polonia) il 24 luglio 2008 — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

(Causa C-344/08)

(2008/C 272/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Kościanie

Parti nel procedimento dinanzi al giudice nazionale

Ricorrente: Prokuratura Rejonowa w Kościanie

Convenuto: Tomasz Rubach

Questione pregiudiziale

Quale sia la corretta interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie, della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), relativamente al punto in quale maniera, ai sensi del diritto nazionale il proprietario di animali menzionati nell'allegato B (e che non sono anfibi, rettili, uccelli, o mammiferi) possa produrre una prova sufficiente che il suo esemplare è stato acquisito o introdotto nel territorio della Comunità in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della fauna e della flora selvatiche, qualora le disposizioni di diritto nazionale non disciplinino tale questione.


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.


25.10.2008   

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C 272/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) il 28 luglio 2008 — Vorarlberger Gebietskrankenkasse gegen WGV/Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

(Causa C-347/08)

(2008/C 272/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il rinvio di cui all'art. 11, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) all'art. 9, n. 1, lett. b) del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che un organismo di assicurazione sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa (art. 332 della ASVG — Allgemeine Sozialversicherungsgesetz-legge generale sull'assicurazione sociale) possa promuovere dinanzi al giudice del luogo di uno Stato membro dove il detto organismo ha la sua sede un'azione nei confronti dell'assicuratore, in quanto siffatta azione diretta sia ammissibile e l'assicuratore abbia la sua sede nel territorio di uno Stato membro.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: se tale competenza sussista anche nel caso in cui la persona direttamente lesa al momento di proporre l'azione dinanzi al giudice non abbia alcun domicilio o dimora abituale nello Stato membro dove l'organismo di assicurazione sociale ha la sua sede.


(1)  GU L 12, pag. 1.


25.10.2008   

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C 272/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 4 agosto 2008 — Christian Grimme/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Causa C-351/08)

(2008/C 272/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Christian Grimme

Convenuta: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone (1), in particolare i suoi artt. 1, 5, 7 e 16, nonché gli artt. 12, 17, 18 e 19 dell'allegato I, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero occupato in Germania ad iscriversi al regime di assicurazione pensionistica tedesca, sebbene i membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto tedesco occupati in Germania siano esenti dall'obbligo di iscrizione al regime di assicurazione pensionistica tedesca.


(1)  GU 2002, L 114, pag. 6.


25.10.2008   

IT

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C 272/11


Impugnazione proposta il 7 agosto 2008 dall'Internationaler Hilfsfonds e. V. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds e. V./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/08 P)

(2008/C 272/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds e. V. (rappresentante: H. Kaltenecker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 5 giugno 2008;

statuire in via definitiva sul merito della causa e annullare il provvedimento della Commissione 14 febbraio 2005 oggetto di impugnazione (art. 54 dello Statuto della Corte di giustizia);

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;

condannare la Commissione al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento della decisione con cui la Commissione gli ha negato l'accesso a determinati documenti relativi al contratto LIEN 97-2011, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di aiuti medici organizzato in Kazakistan, con la seguente motivazione: il ricorso è diretto contro un atto che si è limitato a confermare una decisione adottata in precedenza e già divenuta produttiva di effetti, e comunque, anche qualora il provvedimento impugnato non costituisse un atto meramente confermativo, non sarebbe possibile ravvisarvi una decisione impugnabile con ricorso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.

La sentenza presenterebbe errori gravi sia in punto di diritto, sia in ordine alla valutazione dei fatti.

In primo luogo, nel momento in cui ha qualificato il provvedimento impugnato, la Corte ha omesso di rilevare la nullità della decisione che era stata precedentemente indirizzata al ricorrente dalla Commissione in risposta a una domanda di conferma da questi presentata ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, in quanto essa non era stata redatta dal Segretario generale della Commissione e risultava priva sia della motivazione che dell'avvertenza sui diritti di parte. Di conseguenza, trattandosi di un rigetto privo di efficacia giuridica, esso non avrebbe potuto costituire l'oggetto di un ricorso per annullamento. Pertanto solo nel provvedimento impugnato, cioè nella risposta della Commissione alla nuova istanza del ricorrente, sarebbe possibile ravvisare una decisione definitiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, è stata in effetti preceduta da un esame nuovo e completo della questione da parte della Commissione. A giudizio del ricorrente, il provvedimento impugnato non può quindi costituire un «atto meramente confermativo» in quanto la conferma di un nulla giuridico è priva di senso. Il Tribunale tuttavia ha purtroppo omesso di esaminare la validità giuridica della precedente decisione della Commissione, il che ha comportato un'erronea qualificazione del provvedimento impugnato dalla Commissione.

In secondo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui il provvedimento impugnato costituirebbe la risposta a una domanda iniziale ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e non potrebbe quindi rappresentare una decisione direttamente impugnabile discenderebbe da un'interpretazione scorretta dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tale disposizione si limita a consentire la presentazione di una domanda di conferma, senza tuttavia renderla un passaggio obbligatorio del procedimento. In considerazione di ciò, e stante l'orientamento negativo manifestato dalla Commissione nel corso di tutta la fase precontenziosa, il ricorrente non era più obbligato a presentare un'ulteriore domanda. Durante il procedimento, il ricorrente ha chiesto di inserire il suo richiamo alla natura di tale disposizione nel verbale d'udienza, che sul punto risultava incompleto. Tale istanza di rettifica del verbale d'udienza è stata respinta dal Tribunale, che in tal modo sarebbe incorso, altresì, in una violazione delle norme processuali.


25.10.2008   

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C 272/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts München (Germania) l'11 agosto 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

(Causa C-366/08)

(2008/C 272/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Convenuta: Adolf Darbo AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione confettura a basso contenuto di zucchero di cui all'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche le confetture con la denominazione confettura extra.

2)

In caso di soluzione positiva della prima questione:

a)

come debba essere interpretata per il resto la nozione confettura a basso contenuto di zucchero di cui all'allegato III, parte A, della direttiva n. 95/2/CE;

b)

se essa vada interpretata in particolare nel senso che essa comprende anche confetture con la denominazione confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 %.

3)

In caso di soluzione positiva delle questioni sub 1 e sub 2 b):

Se la sezione II, seconda frase, dell'allegato I della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e confetture di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (2) debba essere interpretata nel senso che la denominazione confettura extra possa essere ammessa anche per confetture contenenti meno del 60 % di sostanza secca solubile, quando per confetture del genere l'impiego della denominazione confettura non è subordinato a requisiti meno severi.


(1)  GU L 61, pag. 1.

(2)  GU 2002, L 10, pag. 67.


25.10.2008   

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C 272/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 14 agosto 2008 — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-373/08)

(2008/C 272/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hoesch Metals and Alloys GmbH

Convenuta: Hauptzollamt Aachen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), debba essere interpretato nel senso che la separazione, la pulitura e la frantumazione di blocchi di silicio metallico, nonché la vagliatura, la cernita e l'imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, configurino una trasformazione o lavorazione avente carattere rilevante per l'origine.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (2), sia valido.


(1)  GU L 301, pag. 1.

(2)  GU L 66, pag. 15.


25.10.2008   

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C 272/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 5 settembre 2008 — Artur Leymann, Aleksei Pustovarov/Virallinen syyttäjä

(Causa C-388/08)

(2008/C 272/23)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrenti: Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

Altra parte nel procedimento: Virallinen syyttäjä

Questioni pregiudiziali

1.

Come debba essere interpretata l'espressione impiegata all'art. 27, n. 2, della decisione quadro (1)«reat[o] … divers[o] da quell[o] per cui [la persona] è stata consegnata», detto più esattamente quali criteri siano decisivi per valutare se la descrizione del reato alla base dell'incriminazione si discosti dalla descrizione del reato alla base della consegna talché occorre considerare che si tratta di un «rea[o] divers[o]» ai sensi dell'art. 27, n. 2, ragion per cui l'azione penale presuppone l'assenso di cui all'art. 27, n. 3, lett. g) ed all'art. 27, n. 4.

2.

Se l'art. 27, n. 2, della decisione quadro vada interpretato nel senso che il procedimento di assenso di cui all'art. 27, n. 3, lett. g) e n. 4 diviene applicabile in una situazione in cui il reato di traffico di stupefacenti aggravato era il fondamento sia del mandato di arresto, sia dell'incriminazione definitiva, ma la descrizione dei fatti su cui poggia l'incriminazione è stata in seguito modificata, cosicché l'incriminazione stessa riguarda una sostanza stupefacente di genere diverso da quella menzionata nel mandato di arresto.

3.

Come debba interpretarsi l'art. 27, n. 2, della decisione quadro nella parte in cui ai sensi di tale disposizione la persona consegnata non è sottoposta ad un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per un altro reato, in particolare tenendo conto del procedimento di assenso di cui al n. 4 del medesimo articolo e prendendo in considerazione il disposto dell'art. 27, n. 3, lett. c), a norma del quale la regola della specialità non viene applicata quando il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'accusato.

a)

Se le menzionate disposizioni, nei casi rientranti nell'ambito del procedimento di assenso, vadano interpretate nel senso che non ostano all'incriminazione per il reato in questione, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza prima di ottenere l'assenso a condizione che l'indiziato non sia, in quanto sospettato del reato in questione, oggetto di una privazione o restrizione di libertà.

b)

Quale rilevanza abbia il fatto che un procedimento penale implicante una restrizione di libertà riguardi più reati, incluso quello soggetto al procedimento di assenso. Se in tal caso le summenzionate disposizioni debbano interpretarsi nel senso che non ostano all'incriminazione per un reato che presuppone il procedimento di assenso, né al procedimento penale o alla pronuncia di una sentenza già prima di ottenere l'assenso ed a prescindere dalla circostanza che l'indiziato sia nell'ambito del procedimento penale oggetto di una restrizione alla libertà personale, quando la restrizione stessa ha un fondamento legale per altri capi dell'imputazione oggetto di esame.


(1)  Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/14


Ricorso proposto il 9 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-392/08)

(2008/C 272/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Sipos, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 11, n. 1, lett. c), della menzionata direttiva 96/82/CE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/82/CE l'art. 9 della medesima direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.

Secondo l'art. 11 della direttiva in parola gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 9, le autorità designate a tal fine predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all'esterno dello stabilimento (n. 1, lett. c)).

Il presente ricorso è diretto a che sia dichiarato che il Regno di Spagna, non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni di detto art. 9, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base all'art. 11, n. 1, lett. c), della menzionata direttiva 96/82/CE.


(1)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.


25.10.2008   

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C 272/14


Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-397/08)

(2008/C 272/25)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato né pubblicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 giugno 2003, 2003/59/CE (1), sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 settembre 2006.


(1)  GU L 226, pag. 4.


Tribunale di primo grado

25.10.2008   

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C 272/15


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — MyTravel/Commissione

(Causa T-212/03) (1)

(Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Concorrenza - Decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune - Annullamento della decisione con sentenza del Tribunale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli)

(2008/C 272/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick QC, M. Nicholson e S. Cardell, solicitors, A. Lewis, barrister, e R. Gillis, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, A. Whelan e P. Hellström, successivamente R. Lyal e F. Arbault, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente in ragione di illegittimità inficianti il procedimento di controllo della compatibilità con il mercato comune dell'operazione di concentrazione tra la ricorrente stessa e la First Choice plc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La MyTravel Group plc sopporterà le proprie spese.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese.

4)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 200 del 23.8.2003.


25.10.2008   

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C 272/15


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-381/04) (1)

(«FEAOG - Sezione “garanzia’ - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Premi animali e sviluppo rurale - Carenze nel sistema nazionale di gestione e di controllo»)

(2008/C 272/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori dei premi animali e dello sviluppo rurale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


25.10.2008   

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C 272/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-465/04) (1)

(«Pubblici appalti - Gara di appalto comunitaria - Prestazione di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la “Pesca’ - Rigetto dell'offerta di un offerente - Obbligo di motivazione»)

(2008/C 272/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Banks, successivamente M. Wilderspin e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 15 settembre 2004 con la quale la Commissione non accoglie l'offerta della ricorrente nell'ambito della gara di appalto per la fornitura di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la «Pesca».

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione che respinge l'offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e aggiudica l'appalto all'offerente scelto nell'ambito della gara «FISH/2004/02» è annullata.

2)

La Commissione sopporterà tutte le spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


25.10.2008   

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C 272/16


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Williams/Commissione

(Causa T-42/05) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti preparatori relativi all'adozione della direttiva 2001/18/CE sugli OGM - Diniego parziale di accesso - Diniego implicito di accesso - Eccezioni relative alla tutela degli interessi commerciali, alla tutela delle relazioni internazionali e alla tutela del processo decisionale - Obbligo di motivazione)

(2008/C 272/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rhiannon Williams (Buxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby, C. Bryant, solicitors, e avv. R. Lang)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Doksey e P. Costa de Oliveira)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 novembre 2004 recante diniego parziale, nei confronti della ricorrente, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati

Dispositivo

1)

Non occorre decidere sulla legittimità della decisione della Commissione 19 novembre 2004, recante diniego parziale, nei confronti della sig.ra Rhiannon Williams, di accesso a determinati documenti relativi ai lavori preparatori della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati, in quanto comporterebbe un diniego implicito di accesso ai documenti preparatori, promananti dalla direzione generale (DG) «Commercio», della Commissione riguardanti l'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2)

La decisione della Commissione 19 novembre 2004 è annullata in quanto ha implicitamente negato l'accesso a documenti preparatori relativi all'adozione della direttiva 2001/18 diversi da quelli promananti dalla DG «Commercio».

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla sig.ra Williams.


(1)  GU C 93 del 16.4.2005.


25.10.2008   

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C 272/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-59/05) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto comunitaria - Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale “Agricoltura’ - Criteri di selezione e di aggiudicazione - Rigetto dell'offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Assenza di manifesto errore di valutazione - Principi di diligenza e di buona amministrazione»)

(2008/C 272/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente K. Banks e E. Manhaeve, successivamente E. Manhaeve e M. Wilderspin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 novembre 2004 di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto per la prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza ai sistemi informatici finanziari della Direzione generale «Agricoltura» e di aggiudicare l'appalto al vincitore di quest'ultimo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e un quinto di quelle sostenute dall'Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

3)

L'Evropaïki Dynamiki sopporterà quattro quinti delle proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


25.10.2008   

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C 272/17


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio

(Causa T-348/05) (1)

(Dumping - Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell'Ucraina - Modifica della definizione del prodotto in questione - Applicazione delle misure esistenti ai nuovi tipi di prodotto)

(2008/C 272/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (Kirovo-Chepetsk, Russia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti B. Servais e Y. Melin, poi avv. B. Servais)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti E. Righini e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945/2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 160, pag. 1)

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 945/2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l'altro, dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è annullato.

2)

Il Consiglio sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

3)

La Commissione sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


25.10.2008   

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C 272/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Francia/Commissione

(Causa T-370/05) (1)

(FEAOG - Sezione «garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Settore vitivinicolo - Aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione - Nozione di superficie ammissibile all'aiuto)

(2008/C 272/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A. Colomb, successivamente G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Nolin, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario talune spese a titolo di rettifica del calcolo delle superfici ammissibili all'aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l'esercizio 2001/2003

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario spese per un totale di EUR 13 519 122,05 a titolo di rettifica del calcolo delle superfici ammissibili all'aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti per l'esercizio 2001/2003 imposta alla Repubblica francese.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 315 del 10.12.2005.


25.10.2008   

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C 272/18


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — MyTravel/Commissione

(Causa T-403/05) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela delle attività d'indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Documenti riguardanti le decisioni della Commissione in materia di concentrazione)

(2008/C 272/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, QC, A. Lewis, barrister, M. Nicholson, S. Cardell e B. McKenna, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e P. Costa de Oliveira, successivamente X. Lewis e Costa de Oliveira, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 5 settembre [D(2005) 8461] e 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti preparatori della decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 — Airtours/First Choice), (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell'annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, T-342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II-2585),

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 5 settembre 2005 [D(2005) 8461] è annullata nella parte in cui nega l'accesso al documento di lavoro rubricato «Verbale della conversazione con un membro della squadra di indagine nel caso M.1524, Airtours/First Choice sul caso Airtours, svoltasi il 24 giugno 2002».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La MyTravel Group plc sopporterà nove decimi delle proprie spese, nonché nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

4)

La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla MyTravel Group.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


25.10.2008   

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C 272/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Astex Therapeutics/UAMI — Protec Health International (astex TECHNOLOGY)

(Causa T-48/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo astex TECHNOLOGY - Marchio comunitario denominativo anteriore ASTEX - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 272/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Astex Therapeutics Ltd (Cambridge, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, e R. Harrison, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Protec Health International Ltd (Cirencester, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 novembre 2005 (procedimento R 651/2004-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Protec Health International Ltd e l'Astex Therapeutics Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Astex Therapeutics Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 dell'8 aprile 2006.


25.10.2008   

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C 272/19


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Bayer CropScience e a./Commissione

(Causa T-75/06) (1)

(«Direttiva 91/414/CEE - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva endosulfan - Ritiro delle autorizzazioni di commercializzazione - Procedimento di valutazione - Termini - Diritti della difesa - Principio di proporzionalità»)

(2008/C 272/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania); Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Paesi Bassi); Alfa Georgika Efodia AEVE (Atene, Grecia); e Aragonesas Agro, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: European Crop Protection Association (ECPA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroeck e N. Rampal, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 317, pag. 25).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Bayer CropScience AG, Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Georgika Efodia AEVE e Aragonesas Agro, SA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Regno di Spagna e l'European Crop Protection Association (ECPA) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


25.10.2008   

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C 272/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Tsakiris-Mallas/UAMI — Late Editions (exē)

(Causa T-96/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda del marchio figurativo comunitario exē - Marchio denominativo nazionale anteriore EXE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i prodotti e i contrassegni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Tsakiris-Mallas AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. C. Samaras)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Late Editions Ltd (Leighton Buzzard, Bedfordshire, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 gennaio 2006, resa nel procedimento R 1127/2004-2, concernente un procedimento di opposizione tra la Late Editions Ltd e la Tsakiris-Mallas EPE (divenuta Tsakiris-Mallas AE).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tsakiris-Mallas AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


25.10.2008   

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C 272/20


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-181/06) (1)

(FEAOG - Sezione «garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Rettifiche finanziarie - Ortofrutticoli - Prodotti lattiero-caseari - Seminativi - Sviluppo rurale - Inosservanza dei termini di pagamento)

(2008/C 272/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21), nella parte in cui esclude alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei seminativi, dello sviluppo rurale nonché in materia di termini di pagamento

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


25.10.2008   

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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Gerson/UAMI (Filtro per pittura parzialmente di colore giallo)

(Causa T-201/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Filtro per pittura parzialmente di colore giallo - Impedimento assoluto - Mancanza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis M. Gerson Co., Inc. (Middleboro, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 maggio 2006 (procedimento R 1387/2005-2) relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale composto da un filtro per pittura di colore giallo vicino alla punta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Louis M. Gerson Co., Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


25.10.2008   

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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Promat/UAMI — Puertas Proma (PROMAT)

(Causa T-243/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo PROMAT - Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA - Rifiuto parziale di registrazione - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/39)

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrente: Promat (Ratingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti: J. Krenzel e S. Beckmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Puertas Proma, SAL (Villacañas, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1059/2005-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puertas Proma, SAL e la Promat GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Promat GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


25.10.2008   

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C 272/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Evropaïki Dynamiki/Corte di giustizia

(Causa T-272/06) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto comunitaria - Rigetto di un'offerta - Criteri di selezione e di aggiudicazione - Obbligo di motivazione»)

(2008/C 272/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Corte di giustizia (rappresentanti: inizialmente, sig. Schauss, successivamente, D. Guild, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia 20 luglio 2006, che ha escluso l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura aperta bandita il 5 luglio 2005 avente ad oggetto la prestazione di servizi volti ad assicurare la manutenzione, lo sviluppo e il supporto di applicazioni informatiche, e che ha aggiudicato l'appalto ai concorrenti ammessi.

Dispositivo

1)

La decisione della Corte di giustizia di escludere l'offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, comunicata a quest'ultima con lettera del 20 luglio 2006, è annullata.

2)

La Corte di giustizia è condannata alle spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


25.10.2008   

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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Gualtieri/Commissione

(Causa T-284/06) (1)

(Esperto nazionale distaccato - Indennità di soggiorno - Luogo di residenza al momento del distacco - Eccezione d'illegittimità dell'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione sugli esperti nazionali distaccati - Principio della parità di trattamento)

(2008/C 272/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente, assistito dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2006 che ha respinto la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere l'adeguamento, in seguito al suo divorzio, dell'importo delle indennità dovute ai sensi dell'art. 17 della decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati, così come modificata

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Claudia Gualtieri è condannata alle spese.


(1)  GU C 154 dell'1.7.2006 (inizialmente causa F-53/06).


25.10.2008   

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C 272/23


Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 settembre 2008 — Promat/UAMI — Puertas Proma (Promat)

(Causa T-300/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo PROMAT - Marchio comunitario figurativo anteriore PROMA - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Krenzel e S. Beckmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Puertas Proma, SAL (Villacañas, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006 (procedimento R 1058/2005-1) relativa ad una procedura di opposizione tra la Puertas Proma, SAL e la Promat GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Promat GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


25.10.2008   

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C 272/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO)

(Causa T-325/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CAPIO - Marchio nazionale denominativo anteriore CAPIOX - Impedimento relativo alla registrazione - Uso effettivo del marchio - Art. 43, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»)

(2008/C 272/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boston Scientific Ltd (Hastings, Barbados) (rappresentanti: avv.ti P. Rath e W. Festl-Wietek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Terumo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. C. Bercial Arias)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 14 settembre 2006 (procedimento R 61/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Terumo Kabushiki Kaisha e la Boston Scientific Ltd.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boston Scientific Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


25.10.2008   

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C 272/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Germania/Commissione

(Cause riunite T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 e T-332/07) (1)

(«FESR - Riduzione del contributo finanziario - Modifiche di piani finanziari senza l'approvazione della Commissione - Nozione di modifica importante - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Ricorso di annullamento»)

(2008/C 272/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e, nelle cause T-349/06, T-371/06, T-14/07 e T-15/07, anche C. Schulze-Bahr, agenti, assistiti da C. von Donat, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domande dirette all'annullamento delle decisioni 25 settembre 2006, C(2006) 4193 def. e C(2006) 4194 def., 3 novembre 2006, C(2006) 5163 def. e C(2006) 5164 def., e 25 giugno 2007, C(2007) 2619 def., recanti riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso, rispettivamente, per il programma obiettivo n. 2 1997-1999 del Land Nordrhein-Westfalen [Renania Settentrionale Vestfalia], del programma operativo Resider — Nordrhein-Westfalen 1994-1999, dei programmi operativi del Land Nordrhein-Westfalen nell'ambito delle iniziative comuni PMI (piccole e medie imprese) e Rechar II, e del programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'obiettivo n. 2 del Land Nordrhein-Westfalen per il periodo 1994-1996

Dispositivo

1)

La causa T-332/07 è riunita alle cause T-349/06, T-371/06, T-14/07 e T-15/07 ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


25.10.2008   

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C 272/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 — Honda Motor Europe/UAMI — Seat (MAGIC SEAT)

(Causa T-363/06) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo MAGIC SEAT - Marchio nazionale figurativo anteriore SEAT - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Honda Motor Europe Ltd (Slough, Berkshire, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e N. Cordell, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Seat, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 960/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Seat, SA e la Honda Motor Europe Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L'Honda Motor Europe Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


25.10.2008   

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C 272/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2008 — Gualtieri/Commissione

(Causa T-413/06 P) (1)

(Impugnazione - Esperto nazionale distaccato - Ordinanza di rinvio - Decisione impugnabile - Irricevibilità)

(2008/C 272/46)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Claudia Gualtieri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Gualtieri e M. Gualtieri, avvocati)

Procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall, agente, assistito dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Ricorso per impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 9 ottobre 2006, causa F-53/06, Gualtieri/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretto all'annullamento della detta ordinanza

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Claudia Gualtieri sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


25.10.2008   

IT

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C 272/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 10 settembre 2008 — Alcon/UAMI — *Acri.Tec (BioVisc)

(Causa T-106/07) (1)

( «Marchio comunitario - Opposizione - Richiesta di marchio denominativo comunitario BioVisc - Marchi denominativi internazionali anteriori PROVISC e DUOVISC - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 272/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti M. Graf e R. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen, in seguito A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte (Henningsdorf, Germania) (rappresentante: avv. M. von Welser)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso 8 febbraio 2007 dell'UAMI (procedimento R 660/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione fra la Alcon Inc. e la *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alcon Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


25.10.2008   

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C 272/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 8 settembre 2008 — Kerstens/Commissione

(Causa T-222/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Dipendenti - Rapporto relativo all'evoluzione della carriera - Termine per la presentazione del reclamo - Tardività - Impugnazione infondata»)

(2008/C 272/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Mourato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, in qualità di agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 25 aprile 2007, causa F-59/06, Kerstens/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), volta all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Petrus Kerstens è condannato alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.


25.10.2008   

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C 272/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 agosto 2008 — Adomex International/Commissione

(Causa T-315/05) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti concessi dalle autorità dei Paesi Bassi nel settore della floricoltura - Decisione di non sollevare obiezioni - Mancanza di pregiudizio individuale - Irricevibilità manifesta»)

(2008/C 272/49)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Adomex International BV (Aalsmeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, C(2005) 592 def., di non sollevare obiezioni riguardo all'aiuto N 372/03 relativo al settore della floricoltura, notificato dalle autorità dei Paesi Bassi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2)

La Adomex International BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


25.10.2008   

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C 272/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2008 — Cofra/Commissione

(Causa T-477/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Revoca della decisione di diniego all'accesso - Divulgazione di documenti contro il parere esplicito del loro autore - Non luogo a provvedere»)

(2008/C 272/50)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cofra srl (Bari) (rappresentante: avv. M.A. Calabrese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 17 ottobre 2007 che nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti trasmessi dalle autorità italiane alla Commissione nell'ambito del procedimento di esame di un regime di aiuti di Stato

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


25.10.2008   

IT

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C 272/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 settembre 2008 — Nuova Agricast/Commissione

(Causa T-479/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Revoca della decisione di diniego di accesso - Divulgazione di documenti contro il parere esplicito del loro autore - Non luogo a provvedere»)

(2008/C 272/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Agricast (Foggia, Italia) (rappresentante: avv. A. Calabrese)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e G. Conte, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 17 ottobre 2007 che nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti trasmessi dalle autorità italiane alla Commissione nell'ambito del procedimento di esame di un regime di aiuti di Stato.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso e sulla domanda di intervento del Regno di Danimarca.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 64 del 8.3.2008.


25.10.2008   

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C 272/27


Ricorso proposto il 19 giugno 2008 — Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR)

(Causa T-237/08)

(2008/C 272/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Abadía Retuerta, S.A. (Sardón de Duero, Spagna) (rappresentanti: avv.ti X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 2 aprile 2008, caso R 1185/2007-1, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CUVÉE PALOMAR» per prodotti della classe 33 (domanda n. 5 501 937).

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La domanda di registrazione del marchio di cui trattasi non viola l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) in quanto non contiene né consiste in un'indicazione geografica falsa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/27


Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Global Digital Disc/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-259/08)

(2008/C 272/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Global Digital Disc GmBH & Co. KG (Ottendorf-Okrilla, Germania) (rappresentante: avv. D. Ehle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni nella misura di EUR 8 025 495,25 oltre agli interessi dell'8 % calcolati a partire dal 1o gennaio 2008;

dichiarare che la convenuta è tenuta altresì a risarcire i danni subiti dalla ricorrente successivamente al 1o gennaio 2008 e i danni subendi, oltre agli interessi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede il risarcimento del danno a suo dire subito in seguito al fatto che la Commissione, da un lato, ha omesso di imporre dazi antidumping provvisori e definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili («CD-R») originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, e, dall'altro, ha chiuso il procedimento antidumping concernente tali importazioni con decisione del 3 novembre 2006 (1).

La ricorrente è un'impresa produttrice di CD-R e di DVD-R avente sede in Germania.

Nella motivazione del proprio ricorso, la ricorrente afferma che l'azione amministrativa e regolatoria della convenuta durante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia, fino alla conclusione di esso, nonché in epoca successiva, ha violato, sotto una pluralità di profili ed in modo sufficientemente qualificato, norme prioritarie applicabili nel diritto antidumping. Inoltre, essa dichiara di avere subito danni ingenti per effetto di tali violazioni del diritto sufficientemente qualificate operate dalla Commissione. Infine, viene sostenuto che tra le violazioni qualificate del diritto e i danni subiti e subendi sussisterebbe un nesso di causalità diretta.


(1)  Decisione della Commissione 3 novembre 2006 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD+/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305, pag. 15).


25.10.2008   

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C 272/28


Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop

(Causa T-283/08 P)

(2008/C 272/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Pavlos Longinidis (rappresentanti: avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou)

Altra parte nel procedimento: Cedefop

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop;

annullare la decisione della direttrice del Cedefop 30 novembre 2005 che pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 marzo 2003 con il ricorrente e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;

annullare la decisione della direttrice del Cedefop 11 novembre 2005 di modifica della composizione della commissione di ricorso del Cedefop e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;

annullare la decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2006 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente del 28 febbraio 2006 e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;

accogliere il ricorso del ricorrente del 19 giugno 2006;

condannare il Cedefop a tutte le spese relative al giudizio in primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso in primo grado, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della decisione della direzione del Cedefop che ha posto fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008.

In sede d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova, in quanto è stata fondata su elementi che non sono stati dimostrati. In particolare, nell'esaminare l'argomento del convenuto, secondo cui i motivi di licenziamento sono stati comunicati oralmente al ricorrente durante l'incontro del 23 novembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in quanto ha modificato l'oggetto della prova.

Inoltre, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata. In particolare, asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato sufficientemente il suo giudizio in merito al fatto che il ricorrente sarebbe stato informato dal Cedefop in modo rituale e sufficiente dei motivi del suo licenziamento, così come non ha fornito precisazioni relative al complesso dei fatti che ha ritenuto conducessero al suo licenziamento.

Infine, il ricorrente sostiene che il suo reclamo del 28 febbraio 2006 contro la decisione di licenziamento non è stato giudicato dalla commissione di ricorso del Cedefop in modo oggettivo ed imparziale.


25.10.2008   

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C 272/28


Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — BASF Plant Science e a./Commissione

(Causa T-293/08)

(2008/C 272/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Germania), Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svezia), Amylogene HB (Svalöv, Svezia) e BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

dichiarare che, non avendo adottato né i necessari provvedimenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva 12 marzo 2001, 2001/18/CE, e dell'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, né la decisione Amflora, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni; in subordine

annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con la quale è stato conferito mandato ad EFSA (European Food Security Agency, in italiano, Autorità europea per la sicurezza alimentare) «per un parere consolidato sull'uso di geni marcatori resistenti agli antibiotici (ARM) come geni marcatori in piante geneticamente modificate», nonché disposta la sospensione del procedimento per l'adozione della decisione Amflora, notificata alle ricorrenti con lettera in data 19 maggio 2008;

ammettere i mezzi istruttori richiesti;

condannare la convenuta alla integrale rifusione dei costi e delle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti affermano che, avendo omesso di provvedere sull'istanza di autorizzazione all'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata («patata Amflora») destinata a usi industriali, presentata ai sensi della direttiva 2001/18/CE (1), la Commissione è venuta meno agli obblighi scaturenti dagli artt. 18, n. 1, di tale direttiva, e 5, n. 6, della decisione del Consiglio 1999/468/CE (la «decisione comitologia») (2), e, in tal modo, si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 CE.

I ricorrenti sostengono che l'obbligo della Commissione di provvedere entro il termine indicato nella direttiva 2001/18/CE è ulteriormente suffragato da vari fattori, segnatamente a) la necessità di salvaguardare l'equilibrio istituzionale, b) un esame più accurato della base giuridica della richiesta della Commissione e c) i principi generali del diritto comunitario.

Nondimeno, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ravvisare nella lettera della Commissione in data 19 maggio 2008 un atto recante la posizione definitiva della Commissione e, pertanto, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza proposto dai ricorrenti, questi ultimi chiedono in subordine alla Corte di annullare la decisione della Commissione 14 maggio 2008, con cui è stato conferito mandato ad EFSA per un parere consolidato, nonché disposta la sospensione del procedimento in pendenza di una quinta valutazione scientifica, la quale ha condotto all'adozione della contestata decisione.

I ricorrenti affermano che, avendo adottato la decisione contestata e, in questo modo, ulteriormente procrastinato l'adozione della decisione Amflora, la Commissione ha violato, da un lato, l'art. 18, n. 1, della direttiva 2001/18 e l'art. 5, n. 6, terzo comma, della decisione comitologia, in forza dei quali la decisione Amflora avrebbe dovuto essere adottata entro i 120 giorni successivi all'avvio del procedimento comunitario, dall'altro, i principi fondamentali del diritto comunitario di proporzionalità, buona amministrazione, legittimo affidamento, certezza del diritto e non discriminazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

(2)  Decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU C 184, pag. 23).


25.10.2008   

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C 272/29


Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Elf Aquitaine/Commissione

(Causa T-299/08)

(2008/C 272/56)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery, S. Thibault-Liger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale, annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def., nella parte in cui concerne Elf Aquitaine;

in via subordinata:

annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 22 700 000 inflitta congiuntamente e in solido ad Arkema France SA e ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. c), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;

annullare o ridurre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 CE, l'ammenda di EUR 15 890 000 inflitta ad Elf Aquitaine dall'art. 2, lett. e), della decisione della Commissione delle Comunità europee 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def.;

in ogni caso, condannare la Commissione delle Comunità europee alla integrale rifusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2008, n. C(2008) 2626 def., resa nel procedimento COMP/38.543 — Clorato di sodio, mediante la quale la Commissione ha dichiarato che talune imprese, ivi inclusa la ricorrente, essendosi ripartite alcuni volumi di vendite, avendo fissato dei prezzi, essendosi scambiate informazioni commercialmente sensibili relative ai prezzi e ai volumi di vendite, nonché avendo controllato l'attuazione di tali accordi anticoncorrenziali sul mercato del clorato di sodio nello Spazio economico europeo, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente deduce undici motivi, riguardanti:

la violazione delle norme che disciplinano l'imputabilità delle infrazioni in seno ai gruppi societari, posto che i) la Commissione avrebbe erroneamente affermato di non essere tenuta ad allegare elementi comprovanti la presunzione secondo cui una società madre che detiene una controllata al 100 % esercita un'influenza determinante su quest'ultima, ii) gli argomenti effettivamente invocati dalla Commissione non sarebbero di natura tale da avvalorare una siffatta presunzione e iii) la Commissione avrebbe rigettato il complesso di indizi invocati dalla ricorrente avverso tale presunzione;

la violazione dei diritti della difesa della ricorrente e dei principi della parità delle armi, della presunzione di innocenza, della responsabilità personale e della personalità della pena, della legalità e della parità di trattamento, vigenti in materia di imputabilità;

lo snaturamento del complesso degli indizi invocati dalla ricorrente;

la contraddittorietà della motivazione in ordine alla definizione di impresa ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, all'indipendenza della filiale Arkema France rispetto alla ricorrente ed alla portata del controllo che una società madre deve esercitare sulla propria controllata affinché l'infrazione commessa da quest'ultima possa essere ascritta alla società madre;

la violazione del principio di buona amministrazione, poiché la Commissione avrebbe omesso di i) esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi pertinenti, ii) applicare alle parti le medesime norme che applica a se stessa, iii) sospendere il procedimento avviato contro la ricorrente in attesa delle sentenze sulle cause connesse che pendono dinanzi al Tribunale di primo grado;

la violazione del principio di certezza del diritto, in quanto la Commissione si sarebbe discostata dai criteri di imputabilità alla società madre di un'infrazione commessa da una controllata che aveva già applicato in precedenti decisioni;

lo sviamento di potere, laddove le sanzioni comminate non perseguirebbero il loro scopo legittimo, cioè quello di punire un'impresa per avere commesso un'infrazione;

l'infondatezza giuridica della comminazione alla ricorrente di un'ammenda distinta, in violazione del principio dell'autonomia della persona giuridica e prendendo in considerazione due volte l'effetto dissuasivo al momento della fissazione dell'ammontare dell'ammenda;

la violazione dei principi e delle regole che disciplinano il calcolo delle ammende;

la violazione della comunicazione sulla clemenza (1), concretizzatasi nella presunzione che le prove dedotte dalla filiale Arkema France fossero insufficienti; e

il fatto che non è equo comminare la sanzione più onerosa alla ricorrente attraverso l'applicazione di due ammende distinte, quando invece la responsabilità della filiale Arkema France era risultata sensibilmente inferiore a quella di EKA e di Finnish Chemicals.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).


25.10.2008   

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C 272/30


Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Smurfit Kappa Group/Commissione

(Causa T-304/08)

(2008/C 272/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Smurfit Kappa Group plc. (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: avv.ti T. Ottervanger, E. Henny)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione conformemente all'art. 230 CE;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 2 aprile 2008, n. 582/2007 [Caso «Aiuto alla PM2 GmbH & Co. KG-LIP» C(2008) 1107] con cui la Commissione ha approvato l'aiuto di Stato notificato dallo Stato tedesco alla Propapier PM2 GmbH & Co. KG.

La ricorrente, una società internazionale di imballaggi avente sede in Irlanda, ha presentato una denuncia informale alla Commissione contro la concessione di una rilevante sovvenzione alla costruzione nella regione di Brandenburg-Nordost in Germania. La ricorrente fa valere che nonostante vi fossero chiare indicazioni che l'investimento sovvenzionato avrebbe avuto effetti gravi e sproporzionati su di essa e sul suo settore nel complesso, la Commissione ha ritenuto che non fossero necessarie indagini formali in quanto l'aiuto regionale non soddisfaceva i requisiti della quota di mercato e delle soglie relative all'aumento della capacità stabiliti all'art. 68, lett. a) e b) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (1) (in prosieguo: gli «Orientamenti») e, di conseguenza, ha dichiarato l'aiuto compatibile con il Trattato CE.

La ricorrente, un concorrente diretto del beneficiario dell'aiuto, impugna la decisione della Commissione di non avviare la procedura formale prevista dall'art. 88, n. 2 CE sulla base dei seguenti motivi:

In primo luogo, secondo il ricorrente la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura formale di cui all'art. 88, n. 2, CE e dell'art. 4, n. 4, del regolamento dl Consiglio n. 659/99 (2) e avrebbe dovuto esaminare più accuratamente l'aiuto alla luce dei dubbi emergenti in relazione alle difficoltà strutturali del mercato e secondo una valutazione più adeguata del mercato. Il ricorrente sostiene che la Commissione si è limitata erroneamente ad applicare le rigide soglie dell'art. 68 degli Orientamenti e ha commesso un manifesto errore di valutazione nel calcolare l'aumento di capacità.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, CE e gli Orientamenti in quanto la decisione impugnata: 1) non contiene alcuna analisi dell'effetto negativo dell'aiuto sulle condizioni di transazione e 2) contiene un'erronea interpretazione degli Orientamenti. Su tale base, essa sostiene che la Commissione, invece di bilanciare i benefici per la regione e le ripercussioni di un aiuto rilevante sul il settore nel suo complesso, ha semplicemente applicato di per sé il criterio dell'aumento di capacità del 5 % astenendosi da un'analisi economica. Essa ha anche fatto valere che l'applicazione del criterio stabilito all'art. 68 degli Orientamenti è in contrasto col Trattato CE in quanto tale disposizione non richiede che la Commissione approvi automaticamente tutte le misure di aiuto che ricadono al di sotto della soglia in essa stabilita.

In terzo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da errori di fatto e da manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la determinazione del mercato e l'aumento di capacità.

In quarto luogo, essa sostiene che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 3, CE e gli Orientamenti poiché la decisione impugnata contiene un manifesto errore di valutazione per quanto attiene alla qualificazione della misura di aiuto.

In quinto luogo, la decisione è parimenti viziata, asseritamente, da gravi errori di diritto nella parte in cui la carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013 della Germania è considerata compatibile con il Trattato CE, dichiarando ammissibile all'aiuto regionale la regione Brandenburg.-Nordost in applicazione della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE, per l'intero periodo 2007-2013. Inoltre, la decisione impugnata è viziata in quanto ignora gli altri aiuti relativi al medesimo progetto.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi obblighi in relazione all'indagine preliminare di motivare adeguatamente la sua decisione.


(1)  GU 2006 C 54, pag. 13.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/31


Ricorso presentato l'11 agosto 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-305/08)

(2008/C 272/58)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1 del Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, pubblicato nella GU L 155 del 13 giugno 2008, nella parte in cui vieta a decorrere dal 16 giugno 2008 la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte delle navi battenti bandiera italiana e nella parte in cui vieta alle medesime navi di conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di stock di tonno rosso.

Condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'art. 1 del regolamento (CE) n. 530/2008 del 12 giugno 2008, pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.

L'impugnazione si fonda su cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato sarebbe affetto da una totale carenza di motivazione, in quanto l'affermazione dell'esaurimento da parte della flotta italiana della propria possibilità di pesca il 16 giugno 2008 non sarebbe suffragata da alcun argomento diverso dal mero riferimento alla esistenza di taluni, non specificati, dati in possesso della Commissione ed al contenuto (anche esso ignoto) delle relazioni di propri ispettori.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'esistenza del vizio di sviamento di potere, ritenendo che la Commissione abbia adottato la misura di urgenza di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non in ragione dell'esistenza dei presupposti previsti da tale norma, ma al diverso fine di intervenire in merito a taluni, presunti inadempimenti dello Stato membro agli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 7 e 26 del regolamento n. 2371/2002, in quanto, a dire della ricorrente, i presupposti di fatto indicati dalla Commissione avrebbero consentito, al più, l'adozione di misure ai sensi dell'art. 26 citato (nel rispetto della procedura prevista da tale disposizione) e non dell'art. 7.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe viziato da un travisamento dei fatti, in quanto dai dati delle Autorità italiane, trasmessi alla Commissione, risulterebbe che, anche in epoca successiva alla data di adozione del regolamento impugnato, il quantitativo di tonno rosso pescato dalle navi battenti bandiera italiana sarebbe inferiore al 50 % della quota assegnata, di talché il presupposto di fatto sul quale poggia la misura contestata (superamento della possibilità di pesca della flotta italiana) sarebbe insussistente.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in merito alla esistenza delle violazioni del regolamento n. 1559/2007 che sarebbero, anche esse, genericamente affermate nel provvedimento impugnato, senza l'indicazione della natura delle stesse e degli elementi in virtù dei quali si è ritenuto sussistere l'inadempimento dello Stato membro ricorrente agli obblighi derivanti dal citato regolamento.


25.10.2008   

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C 272/32


Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Fitoussi/UAMI — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Causa T-311/08)

(2008/C 272/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Fitoussi (Vincennes, Francia) (rappresentanti: avv.ti K. Manhaeve, T. van Innis e G. Glas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008, procedimento R 1135/2007-2;

condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Bernadette Nicole J. Loriot

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «IBIZA REPUBLIC» per prodotti delle classi 25, 41, 43 — domanda n. 3 868 072

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale raffigurante una stella a cinque punte circondata da un cerchio, per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i) il marchio anteriore andrebbe visto come una rappresentazione di una stella a cinque punte circondata da un cerchio e non solamente come una stella, ii) il marchio anteriore sarebbe un marchio intrinsecamente forte e non un marchio con un debole carattere distintivo e iii) l'elemento grafico del marchio richiesto dominerebbe l'elemento verbale e non viceversa.


25.10.2008   

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C 272/33


Ricorso proposto il 13 agosto 2008 — Ellinikos Niognomon/Commissione

(Causa T-312/08)

(2008/C 272/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ellinikos Niognomon AE (Pireo, Grecia) (rappresentante: S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione contestata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 luglio 2008, con cui essa ha deciso di non prorogare il riconoscimento limitato concesso alla ricorrente in forza della direttiva 94/57/CE (1) con la decisione della Commissione 2001/890/CE (2) e che è stato successivamente prorogato con la decisione della Commissione 3 agosto 2005, 2005/623/CE (3).

La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione contestata viola un requisito procedurale essenziale non avendo seguito la procedura di comitato prevista dagli artt. 4 e 9 della direttiva 94/57/CE.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il rifiuto di concedere una proroga del riconoscimento limitato è basato su una valutazione effettuata esclusivamente dalla Commissione e non congiuntamente allo Stato membro rispettivo conformemente agli artt. 4, 9 e 11 della direttiva 94/57/CE.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione contestata non rispetta i suoi diritti della difesa ed è in contrasto con il suo legittimo affidamento.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione contestata viola la direttiva in quanto contiene un'erronea interpretazione per quanto riguarda i criteri applicabili (documentazione relativa alle prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione), ha omesso le operazioni graduali che Commissione avrebbe dovuto compiere prima di giungere ad una decisione negativa e non ha preso in considerazione le ispezioni e relazioni prodotte dagli Stati membri interessati, fornendo così una motivazione illegale.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione contestata viola il principio di proporzionalità e il principio della buona amministrazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittine (GU L 319, pag. 20).

(2)  Decisione della Commissione 13 dicembre 2001, 2001/890/CE, relativa al riconoscimento dell'«Hellenic Register of Shipping» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4218] (GU L 329, pag. 72).

(3)  Decisione della Commissione 3 agosto 2005, 2005/623/CE, concernente la proroga del riconoscimento limitato dell'«Hellenic Register of Shipping»[notificata con il numero C(2005) 2940] (GU L 219, pag. 43).


25.10.2008   

IT

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C 272/33


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Commissione

(Causa T-313/08)

(2008/C 272/61)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore Snc (Catania, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-305/08 Repubblica italiana/Commissione. Si fa valere in particolare una violazione dell'articolo 12 del Trattato CE. La parte ricorrente afferma a questo riguardo che il regolamento impugnato suppone un trattamento discriminatorio in favore del Regno di Spagna, la cui quota è stata considerata esaurita il 23 giugno, invece del 16 giugno.


25.10.2008   

IT

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C 272/34


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Euromar di Ganesio Pietro/Commissione

(Causa T-314/08)

(2008/C 272/62)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Euromar di Ganesio Pietro & C. Snc (Aci Castello, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/34


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Corrado/Commissione

(Causa T-315/08)

(2008/C 272/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: sig. Signorello Corrado (Portopalo di Capo Passero, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/34


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescazzurra/Commissione

(Causa T-316/08)

(2008/C 272/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pescazzurra Srl (Messina, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/34


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Società di armatori G. padre dei F.lli Incorvaia G.I. e S./Commissione

(Causa T-317/08)

(2008/C 272/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società di armamento Gaetano padre dei fratelli Incorvaia Giuseppe, Ignazio e Salvatore Snc (Licata, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/35


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Di Mercurio/Commissione

(Causa T-318/08)

(2008/C 272/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Salvatore Di Mercurio (Pachino, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/35


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Grasso/Commissione

(Causa T-319/08)

(2008/C 272/67)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Salvatore Grasso (Catania, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Margherita/Commissione

(Causa T-320/08)

(2008/C 272/68)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Margherita Soc. coop. rl (Cariati, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/36


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Cimino/Commissione

(Causa T-321/08)

(2008/C 272/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Cimino (Castelsardo, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Musumeci/Commissione

(Causa T-322/08)

(2008/C 272/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Antonio Musumeci (Bagnara Calabra, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/36


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescatori San Francesco di Paola e Sorrentino/Commissione

(Causa T-323/08)

(2008/C 272/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola e Filippo Sorrention (Vibo Valentia, Italia), (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/37


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pescatori San Francesco di Paola/Commissione

(Causa T-324/08)

(2008/C 272/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Cooperativa Pescatori San Francesco di Paola (Vibo Valentia, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/37


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Pepito Pesca/Commissione

(Causa T-325/08)

(2008/C 272/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pepito Pesca Srl (Vibo Valentia, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


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C 272/37


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — G. & C./Commissione

(Causa T-326/08)

(2008/C 272/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: G. & C. Srl (Licata, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/37


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Armamento Li Causi/Commissione

(Causa T-327/08)

(2008/C 272/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Armamento Li Causi Snc (Marsala, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

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C 272/38


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo e a./Commissione

(Causa T-328/08)

(2008/C 272/76)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Mareggiando in Calabria — Servizi Pesca Turismo Soc. coop. (Vibo Valentia, Italia), De Leonardo (Vibo Valentia, Italia), Finelli (Vibo Valentia, Italia) (rappresentanti: A. Maiorana, avvocato, A. De Matteis, avvocato, A. De Francesco, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 pubblicato in GU L 155 del 13 giugno 2008.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione.


25.10.2008   

IT

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C 272/38


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — AJD Tuna/Commissione

(Causa T-329/08)

(2008/C 272/77)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: AJD Tuna Ltd (Mosta Road, Malta) (rappresentante: M. Annoni, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare il Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo con particolare riferimento all'art. 3 del Regolamento medesimo.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione. Si fa valere in particolare la violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui, la normativa comunitaria sulla pesca del tonno rosso avrebbe ingenerato nella ricorrente un'aspettativa ragionevolmente fondata sulla legittimità della sua attività di allevamento e ingrasso.


25.10.2008   

IT

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C 272/38


Ricorso presentato il 12 agosto 2008 — Ligny Pesca di Guaiana Francesco e a./Commissione

(Causa T-330/08)

(2008/C 272/78)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc (Trapani, Italia), Macaluso Gaetano (Palermo, Italia), Gallo (Salerno, Italia), Severino Pesca (Salerno, Italia), Gallo Pesca (Salerno, Italia), Fulvia di Pappalardo Luigi Matteo (Cetara, Italia), Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, avvocato, P. Ziotti, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Accogliere le domande formulate nella parte introduttiva del ricorso ed annullare di conseguenza il Regolamento che ha imposto il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso battenti bandiera dell'Italia a decorrere dal 16 giugno 2008 (articolo 1 del Regolamento), nonché il divieto per gli operatori comunitari di accettare lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo dalle suddette navi a decorrere dal 16 giugno 2008 (articolo 3, primo comma, del Regolamento).

Condannare la Commissione alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ivi comprese le spese di assistenza legale delle Ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-305/08 Repubblica italiana/Commissione e T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore S.n.c./Commissione. Si fa valere in particolare l'erroneità della base giuridica del regolamento impugnato, in quanto l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), non è appropriato per l'adozione delle misure ivi contenute, che avrebbero richiesto il ricorso alla diversa previsione di cui all'articolo 26, paragrafo 2 e 3, dello stesso regolamento.


25.10.2008   

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C 272/39


Ricorso presentato il 14 agosto 2008 — BNP Paribas e BNL/Commissione

(Causa T-335/08)

(2008/C 272/79)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: BNP Paribas et Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (rappresentanti: R. Silvestri, avvocato, G. Escalar, avvocato, M. Todino, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare integralmente la Decisione emessa dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 marzo 2008, n. C(2008) 869 def., relativa all'aiuto di Stato C 15/07, (ex NN 20/07) cui l'Italia ha dato esecuzione, «concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria», per i motivi esposti.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale la legge italiana n. 350/2003, nella parte in cui prevede uno speciale regime di riallineamento fiscale (il «regime speciale») per i beni di taluni istituti di credito risultanti dalle riorganizzazioni effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 (di seguito la «legge Amato») è stata dichiarata incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. Secondo la Commissione, l'illegittimità del regime speciale ai sensi dell'art. 87 del Trattato si baserebbe sul presupposto che il legislatore italiano avrebbe concesso, per il tramite di tale regime, un vantaggio fiscale «selettivo» ai soli istituti bancari interessati dalle riorganizzazioni di cui alla legge Amato, senza prevedere analoghi benefici per gli altri istituti e le altre aziende in generale.

A sostegno delle sue pretensioni, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il regime speciale di riallineamento costituisse il riconoscimento di un vantaggio economico alle società beneficiarie e quindi una forma di aiuto illecito. In realtà, il regime non conferirebbe un vantaggio fiscale trattandosi semplicemente di un regime facoltativo cui si accede anticipando il pagamento dell'imposta sulla base di un'aliquota sostitutiva.

Ma anche a supporre che il regime in oggetto conferisca una qualche forma di vantaggio alle imprese che se ne avvalgono, esso comunque non costituisce un aiuto di Stato perché è privo del carattere di selettività. Il regime fiscale in oggetto rappresenterebbe una soluzione coerente rispetto al sistema di tassazione generale, nonché fondato su criteri obiettivi, ossia l'esigenza di consentire a quegli istituti di credito interessati dalle privatizzazioni di riallineare i conferimenti ex legge Amato, attraverso l'imposizione di un'aliquota che tenesse conto sia della pregressa parziale imposizione sulle plusvalenze già riconosciute, che delle altre rigidità legate a quei conferimenti; inconvenienti che non investivano tutte le altre aziende — diverse dalle banche interessate dai conferimenti ex legge 350/2003 — che avevano ricevuto dei conferimenti in un contesto diverso da questa legge, e per le quali un regime di riallineamento con modalità di funzionamento diverse era pienamente giustificato.

In secondo luogo, la decisione della Commissione è viziata da un macroscopico difetto di motivazione che deriva dall'erroneo convincimento che la legge n. 350/2003 non prevedesse alcun regime generale di riallineamento. Ritenendo erroneamente che non esistesse un regime generale di riallineamento da confrontare con quello speciale incriminato, la Commissione ha omesso di effettuare un qualsiasi confronto tra i due sistemi al fine di valutare tutti gli elementi suscettibili di incidere sugli oneri impositivi complessivi propri di ciascun regime.

Secondo i ricorrenti anche laddove si procedesse ad un confronto tra i due regimi sulla base di tali elementi risulta evidente come, rispetto al regime generale, il regime speciale non conferisca praticamente alcun vantaggio fiscale in termini di aliquota applicabile.


25.10.2008   

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C 272/40


Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — BVGD/Commissione

(Causa T-339/08)

(2008/C 272/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD) (Anversa, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

annullare la decisione della Commissione 5 giugno 2008, con la quale la Commissione ha respinto la denuncia depositata dalla ricorrente in merito alla questione della preclusione all'acquisto («input foreclosure»), per la ragione che sussistono motivi insufficienti per agire nel merito (caso COMP/39.221/E-2 — De Beers/DTC Supplier of Choice [SOC]);

ordinare alla Commissione di fornire:

una versione corretta e significativa delle repliche presentate dalla De Beers e dalla Alrosa alla Commissione nel contesto della cosiddetta «procedura supplementare»;

tutte le versioni non riservate delle denunce e dei documenti collegati sottoposti alla Commissione con riferimento al SOC e all'accordo amministrativo commerciale tra la De Beers e la Alrosa;

tutte le versioni non riservate dei documenti d'inchiesta riguardanti il SOC e l'accordo amministrativo commerciale tra la De Beers e la Alrosa;

la domanda depositata dalla Alrosa nella causa T-170/06;

l'esposizione delle eccezioni alle quali essa fa riferimento nella «decisione supplementare di rigetto»;

le relazioni annuali sugli impegni assunti dalla De Beers, redatti dall'amministratrice fiduciaria;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito all'annullamento da parte del Tribunale di primo grado della decisione della Commissione 22 febbraio 2006, causa T–170/06, Alrosa/Commissione, disposto con pronuncia dell'11 luglio 2007, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento supplementare basato sull'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004, per valutare il possibile impatto dell'annullamento della decisione di impegno sulla conclusione generale relativa alla preclusione all'acquisto («input foreclosure»), come esposto nella decisione 26 gennaio 2007, (2007) D/200338 (caso COMP/39.221/E-2 — De Beers/DTC Supplier of Choice). Con tale decisione veniva respinta la denuncia, depositata dalla ricorrente presso la Commissione il 14 luglio 2005, in cui si asseriva l'esistenza di violazioni degli artt. 81 e 82 CE, connesse al sistema di accordi di distribuzione «Supplier of choice» («distributore di prima scelta») di diamanti grezzi applicato dal gruppo De Beers (in prosieguo: la «decisione di rigetto»). La legittimità di tale decisione è stata contestata dal ricorrente nel ricorso depositato alla cancelleria della Corte il 6 aprile 2007. Tale ricorso è attualmente in esame nella causa T-104/07 (1).

Mediante il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione supplementare della Commissione 5 giugno 2008, (2008) D/203543, adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004 (2), mediante la quale la Commissione ha concluso che non sussistevano motivi per riesaminare la decisione di rigetto nei limiti in cui, per quanto riguarda la preclusione di acquisto, sussisteva un livello di interesse comunitario insufficiente per condurre un'ulteriore inchiesta in merito alle asserite violazioni.

La ricorrente solleva tre motivi principali a sostegno della sua istanza:

In primo luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 non costituisce la base giuridica corretta per il procedimento supplementare e per la decisione impugnata. Essa afferma, infatti, che detta disposizione non autorizzerebbe la Commissione a riesaminare una determinata situazione, ma riguarderebbe soltanto il rigetto dell'istanza e consentirebbe, quindi, alla Commissione di informare il denunciante in merito all'insufficienza dei motivi per agire su denuncia, stabilendo un limite temporale entro il quale il denunciante può comunicare la sua posizione per iscritto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe disapplicato i principi giuridici generali sulla revoca retroattiva degli atti amministrativi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i suoi diritti processuali, derivanti dagli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) n. 773/2004, sarebbero stati violati, in quanto gli sarebbe stato precluso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti su cui la Commissione avrebbe basato la sua valutazione provvisoria. Al riguardo, la ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe dimostrato che il limitato accesso al fascicolo poteva essere giustificato dalla necessità di garantire la tutela della riservatezza, intesa nel senso di «segreto commerciale».

In terzo luogo, la ricorrente asserisce che la decisione contestata viola gli artt. 2 e 3 CE, la nozione di interesse comunitario e l'obbligo di motivazione.


(1)  GU C 129, pag. 18.

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).


25.10.2008   

IT

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C 272/41


Ricorso proposto il 19 agosto 2008 — Hess Group AG/UAMI — Coloma Navarro (COLOMÉ)

(Causa T-341/08)

(2008/C 272/81)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hess Group AG Berna, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: José Félix Coloma Navarro (Badajoz, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia ritenere correttamente formulato nella forma e proposto entro i limiti di tempo il ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 maggio 2008 e che, previo disbrigo degli opportuni provvedimenti processuali, voglia annullare la decisione di cui trattasi e condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «COLOMÉ» (domanda di registrazione n. 2 140 283) per prodotti della classe 33 (vini).

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: sig. José Félix Coloma Navarro.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchi figurativi spagnoli «COLOMA» per prodotti della classe 33 (vini).

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione del disposto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento(CE) n. 40/94 (1) sul marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).


25.10.2008   

IT

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C 272/41


Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — Batchelor/Commissione

(Causa T-342/08)

(2008/C 272/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward Wiliam Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister e D. Reymond, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione negativa implicita, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento sull'accesso, che si ritiene essere stata adottata dalla Commissione europea l'11 giugno 2008, e le decisioni negative esplicite della Commissione 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, attinenti ad una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);

condannare la Commissione a sostenere le proprie spese e le spese del ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 230, n. 4, [CE] è diretto contro la decisione implicita negativa della Commissione dell'11 giugno 2008 e le decisioni negative esplicite 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) (in prosieguo: «il regolamento sull'accesso»), con le quali la Commissione ha respinto la richiesta del ricorrente di accedere ai documenti inviati e ricevuti dalle autorità belghe in relazione alla notifica di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2), nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (3).

Il ricorrente sostiene che la mancanza di un'adeguata e sufficiente motivazione da parte della Commissione nel negare la consultazione dei documenti richiesta costituisce una violazione dell'art. 253 CE e dell'art. 8, n. 1, del regolamento sull'accesso, e che la decisione impugnata, di conseguenza, è viziata da una violazione di un requisito procedurale sostanziale ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.

Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso, applicando in modo errato le eccezioni ammesse per negare l'accesso ai documenti richiesti, e che, di conseguenza, la decisione impugnata è viziata da una violazione del Trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

(2)  GU 1989 L 298, pag. 23.

(3)  GU 1997 L 202, pag. 60.


25.10.2008   

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C 272/42


Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione

(Causa T-344/08)

(2008/C 272/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Bach e A. Hahn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso);

in subordine, annullare la decisione della Commissione europea 16 giugno 2008, D(2008) 4931, relativa ad una domanda di accesso agli atti del caso COMP/F/38.899 (Commutatori a isolamento gassoso), nella parte in cui la Commissione ha negato alla ricorrente anche un accesso parziale ai documenti del fascicolo;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La convenuta contesta la decisione della Commissione 16 giugno 2008 che ha respinto la sua seconda richiesta di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione sul caso COMP/F/38.899 — Commutatori a isolamento gassoso.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

La ricorrente contesta in primo luogo la violazione dell'art. 4, n. 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), in quanto le eccezioni previste da queste disposizioni sarebbero state interpretate e applicate in modo errato. In secondo luogo la ricorrente afferma che la Commissione ha violato l'art. 4, n. 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, avendo ingiustamente negato l'esistenza di un prevalente interesse pubblico della ricorrente ad accedere agli atti del caso COMP/F/38.899. Infine la ricorrente sostiene che sussiste una violazione dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto avrebbe dovuto essere garantito l'accesso almeno ad una parte dei documenti contenuti nel fascicolo sul caso COMP/F/38.899.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


25.10.2008   

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C 272/42


Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Helena Rubinstein/UAMI — Allergan (BOTOLIST)

(Causa T-345/08)

(2008/C 272/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Helena Rubinstein, SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008, procedimento R 863/2007-1;

rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 28 marzo 2007, caso 1118 C;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BOTOLIST» per prodotti della classe 3 — registrazione comunitaria n. 2 686 392

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2 015 832 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 2 575 371 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 1 923 986 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti delle classi 5 e 16; registrazione comunitaria n. 1 999 481 del marchio denominativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; varie registrazioni del marchio «BOTOX» negli Stati membri delle Comunità europee

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il marchio precedente godesse di notorietà al momento rilevante, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero sufficientemente simili, in quanto, inoltre, non sarebbe stato provato che l'uso del marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio precedente né sarebbe stato provato che la ricorrente avrebbe agito indebitamente nell'adottare il marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la decisione impugnata difetterebbe di motivazione


25.10.2008   

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C 272/43


Ricorso proposto il 20 agosto 2008 — iTouch International/UAMI — Touchnet Information Systems (iTouch)

(Causa T-347/08)

(2008/C 272/85)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: iTouch International plc (Londra, Regno Unito) (rappresentante: T. Alkin, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touchnet Information Systems, Inc. (Lenexa, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2;

o, in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 493/2007-2 nei limiti in cui la Corte lo ritenga opportuno; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «iTouch» per servizi delle classi 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1 449 503 del marchio denominativo «TOUCHNET» per prodotti e servizi delle classi 9, 37 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel ritenere che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


25.10.2008   

IT

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C 272/43


Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg/Commissione

(Causa T-350/08)

(2008/C 272/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Papierfabrik Hamburger-Spremberg GmbH & Co KG (Spremberg, Germania) (rappresentante: avv. S. Polster)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata della Commissione 2 aprile 2008, Z1 K(2008) 1107 def., nel caso Aiuti di Stato N 582/07 — Germania, che ha dichiarato l'aiuto regionale a favore della Propapier PM 2 GmbH & Co KG compatibile con il Trattato CE;

condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 2 aprile 2008, K(2008) 1107 def., con cui la Commissione ha dichiarato compatibile con il Trattato CE l'aiuto regionale concesso dalla Repubblica federale di Germania alla Propapier PM 2.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l'art. 88, n. 2, CE, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), nonché i punti 68 e segg. degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2), a motivo del mancato avvio del procedimento d'indagine formale.

Il secondo motivo verte su violazioni dell'obbligo di motivazione in merito al carattere esclusivo degli orientamenti sugli aiuti regionali, alla necessità di tenere conto del mercato dei rifiuti cartacei, che è a monte del mercato del cartone ondulato grezzo, e alla valutazione della posizione concorrenziale della beneficiaria dell'aiuto, la Propapier PM 2, su tali mercati e sul susseguente mercato del cartone ondulato.

Infine, la ricorrente afferma l'incompatibilità dell'aiuto regionale concesso alla Propapier PM 2 con il mercato comune, facendo valere che il progetto d'investimento implica una distorsione della concorrenza nel complesso sui tre mercati di produzione interessati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

(2)  GU 2006, C 54, pag. 13.


25.10.2008   

IT

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C 272/44


Ricorso proposto il 1o settembre 2008 — L'Oréal/UAMI — Allergan (BOTOCYL)

(Causa T-357/08)

(2008/C 272/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (Clichy, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan, Inc. (Irvine, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2008, procedimento R 865/2007-1;

rigettare l'impugnazione proposta dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento del convenuto 4 aprile 2007, procedimento 1120 C;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse, qualora essa partecipasse al presente procedimento in qualità di interveniente, le spese sopportate dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BOTOCYL» per prodotti della classe 3 — registrazione comunitaria n. 2 782 282

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: registrazione comunitaria n. 2 015 832 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 2 575 371 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; registrazione comunitaria n. 1 923 986 del marchio figurativo «BOTOX» per prodotti delle classi 5 e 16; registrazione comunitaria n. 1 999 481 del marchio denominativo «BOTOX» per prodotti della classe 5; varie registrazioni del marchio «BOTOX» negli Stati membri delle Comunità europee

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto non sarebbe stato dimostrato che il marchio precedente godesse di notorietà al momento rilevante, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero sufficientemente simili, in quanto, inoltre, non sarebbe stato provato che l'uso del marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio precedente nè sarebbe stato provato che la ricorrente avrebbe agito indebitamente nell'adottare il marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità; violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la decisione impugnata difetterebbe di motivazione


25.10.2008   

IT

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C 272/45


Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Spagna/Commissione

(Causa T-358/08)

(2008/C 272/88)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 25 giugno 2008, C(2008) 3249, relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 96/11/61/018 — «Risanamento di Saragozza»

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione di ridurre il contributo finanziario inizialmente concesso dalla Commissione a diversi progetti compresi nelle tre fasi del «Progetto di risanamento di Saragozza». Detta decisione implica una rettifica finanziaria del 25 % della componente cofinanziata per le fasi seconda e terza del progetto di cui trattasi, che si traduce in un obbligo di restituzione di EUR 3 106 966. La Commissione ritiene che il Comune di Saragozza abbia violato le norme comunitarie relative agli appalti pubblici in quanto ha suddiviso artificiosamente l'opera e non ha pubblicato gli appalti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee conformemente a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/[3]8/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e limitandosi a pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale di Aragona.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente fa valere:

la violazione dell'art. H dell'allegato II del regolamento (CE) 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione, conformemente all'art. 14, n. 13, della direttiva 93/[3]8/CEE. A tal riguardo, il ricorrente considera che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la nozione di base di «opera», in quanto ha negato l'esistenza di una differenza tecnica o economica tra i diversi progetti, poiché, a suo avviso, la descrizione dei lavori che dovevano essere portati a termine era simile e perseguiva una medesima funzione economica: il miglioramento complessivo della rete a beneficio degli utenti. Al contrario, gli appalti controversi sono opere tecnicamente distinte, con funzioni chiaramente differenziate che richiedono perizie tecniche diverse per essere intraprese;

la violazione del principio del legittimo affidamento e del divieto di venire contra factum proprium, in quanto la Commissione ha approvato i progetti così come sono stati presentati e, tanto la richiesta iniziale del 1996 tanto quella successiva del 1997, conteneva una descrizione di ogni progetto incluso in ciascuna fase, nonché il riferimento espresso al fatto che non era necessario pubblicare i bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

l'insufficiente motivazione della decisione impugnata;

la prescrizione dell'azione della Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

la decadenza della pratica, conformemente a quanto previsto dagli artt. H.2, dell'allegato II, della regolamento n. 1164/94, e 18 del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 13[86], recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie.

In via subordinata, il ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità


25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 272/45


Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Spagna/Commissione

(Causa T-359/08)

(2008/C 272/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

disapplicare gli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che devono essere applicate alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione in caso di inadempimento delle norme relative agli appalti pubblici, versione def. del 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES;

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 giugno 2008, C(2008) 3243, con cui viene ridotto il contributo finanziario del Fondo di coesione al gruppo di progetti n. 2001.ES.16.C.P.E.045 (Gestione dei rifiuti in Galizia-2001) (gruppo II); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente causa riguarda quattro sottogruppi di progetti relativi al piano di gestione di rifiuti solidi urbani della Galizia. Il finanziamento comunitario inizialmente concesso ammontava, per tutto il gruppo di progetti, all'80 % del costo pubblico sovvenzionabile.

In una lettera inviata dalla Commissione al ricorrente nell'aprile del 2006 si proponevano rettifiche alla luce delle irregolarità scoperte durante una revisione dei conti precedente. Nelle conclusioni di tale documento figuravano due proposte di rettifica finanziaria. La prima, relativa all'irregolarità sanzionata nella decisione controversa, deriva da una differenza di criterio nella catalogazione di taluni contratti. La proposta di rettifica finanziaria ammontava per tale motivo a EUR 59 652,48.

L'entrata in vigore, alla fine del 2007, di nuovi «Orientamenti per la determinazione di rettifiche finanziarie che devono essere applicate alle spese cofinanziate dai fondi strutturali e dal Fondo di coesione in caso di inadempimento alle norme relative agli appalti pubblici» prevede un aggravamento delle rettifiche infine imposte, dato che i criteri previsti da tali orientamenti presuppongono rettifiche più incisive di quelle risultanti dall'applicazione degli Orientamenti in vigore sino a tale momento.

A sostegno dei suoi argomenti, il ricorrente fa valere, in primo luogo e conformemente a quanto disposto dall'art. 241 del Trattato CE, l'illegalità degli Orientamenti del 2007 soprammenzionati, in quanto i medesimi sono contrari all'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione e all'art. 17 del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 1386, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94, in quanto, in primo luogo, non regolano le rettifiche finanziarie esatte, vale a dire, quelle che rappresentano la spesa effettivamente imputata al fondo in modo irregolare e, in secondo luogo, perché determinando le rettifiche su base forfetaria adottano come importo di base per il calcolo della rettifica il preventivo dell'appalto e non la spesa certificata o, in sua assenza, il prezzo del contratto.

Gli Orientamenti del 2007 violano anche:

il principio generale di trasparenza, sancito dall'art. 255 del Trattato CE e dal regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, per la scarsa pubblicità a cui sono soggetti come conseguenza della forma da essi adottata e dell'accesso ristretto ai medesimi;

il principio generale della certezza del diritto, per il loro carattere retroattivo, dato che si applicano ai progetti approvati dal 2000; e

l'obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda la decisione 25 giugno 2008, il ricorrente sostiene che la medesima, oltre ad essere fondata su una norma illegale, viola gli artt. 7, n. 1, del regolamento n. 1164/94, citato, e 17 del regolamento n. 1386/02, citato, in quanto adottano come importo di base per il calcolo della rettifica, il preventivo del contratto di appalto e non la spesa certificata o, in sua assenza, il prezzo del contratto.


25.10.2008   

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C 272/46


Ricorso proposto il 3 settembre 2008 — Regno di Spagna/Commissione

(Causa T-360/08)

(2008/C 272/90)

Lingua processuale: spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

disapplicare gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicarsi alle spese cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione nell'ipotesi di violazione delle norme relative agli appalti pubblici, versione definitiva del 29 novembre 2007, COCOF 07/0037/03-ES

annullare la decisione 25 giugno 2008 della Commissione delle Comunità europee, C(2008) 3247, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di Coesione al gruppo di progetti n. 2001.ES.16.C.P.E.036 (risanamento della Conca idrografica della Galizia del Nord -2001), e

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente controversia riguarda un gruppo di progetti di miglioramento di impianti di pompaggio esistenti e di nuova costruzione, di ampliamento, risanamento e miglioria della rete di collettori e di risanamento, siti in diversi punti della Galizia. Il cofinanziamento comunitario inizialmente concesso dalla Commissione era pari all'80 % del costo pubblico sovvenzionabile.

In una lettera inviata dalla Commissione al ricorrente nel luglio 2007 venivano proposte rettifiche relative a irregolarità accertate in un controllo precedente. Nella conclusione di tale lettera già risultano le due irregolarità poste a fondamento della decisione impugnata e le relative proposte di rettifica finanziaria: l'indebita utilizzazione del procedimento d'urgenza con riguardo ad un appalto e l'indebito uso dell'esperienza come criterio di aggiudicazione in svariati appalti. Le proposte di rettifica finanziaria erano pari, rispettivamente, a EUR 697 901 e a EUR 354 591.

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-359/08, Spagna/Commissione.


25.10.2008   

IT

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C 272/47


Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — 2nine/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Causa T-363/08)

(2008/C 272/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 2nine Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Palmer, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 16 giugno 2008 emessa nel procedimento R 1590/2007-2;

condannare il convenuto alle spese; e

adottare ogni ulteriore misura che il Tribunale dovesse ritenere opportuna.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «nollie» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 11, 14, 18, 20, 25 e 26 — domanda n. 4 602 017.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 839 740 del marchio denominativo «NOLI» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25; registrazione britannica n. 2 361 525 del marchio denominativo «NOLI» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto totale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 poiché la commissione di ricorso avrebbe omesso di rilevare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti in relazione ai prodotti in questione; violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso un esame accurato dei fatti, dei mezzi di prova e degli argomenti dedotti.


25.10.2008   

IT

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C 272/47


Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — 2nine Ltd/UAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)

(Causa T-364/08)

(2008/C 272/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 2nine Ltd (Londra, Regno unito) (rappresentante: S. Palmer, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pacific Sunwear of California, Inc. (Anaheim, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli). 16 giugno 2008 nel procedimento R 1591/2007-2;

condannare la convenuta alle spese; e

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «nollie» per prodotti e servizi classificati nelle classi 3, 9, 11, 14, 18, 20, 25 e 26 — domanda n. 4 601 621

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione come marchio internazionale n. 839 740 del marchio denominativo «NOLI» per prodotti e servizi classificati nelle classi 3, 18, 24 e 25; registrazione come marchio nel Regno Unito n. 2 361 525 del marchio denominativo «NOLI» per prodotti classificati nelle classi 3, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: ha accolto l'opposizione e ha respinto integralmente la domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso non ha accertato un rischio di confusione tra i marchi in conflitto con riferimento ai prodotti controversi; violazione dell'art. 74, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione i fatti, le prove e gli argomenti dedotti.


25.10.2008   

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C 272/48


Ricorso proposto il 28 agosto 2008 — Hidalgo/UAMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana

(Causa T-365/08)

(2008/C 272/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Emilio Hidalgo, SA (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

Convenuta: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA (Sanlucar de Barrameda, Cadice, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2008, notificata alla ricorrente il 18 giugno 2008, adottata nel caso R 1329/2007-04;

condannare la convenuta e, eventualmente, l'interveniente, alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute per il ricorso dinanzi la commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HIDALGO» (domanda di registrazione n. 4 032 108) per prodotti della classe 33 «bevande alcoliche (tranne le birre)».

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bodegas Hidalgo — La Gitana, SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «HIDALGO» per prodotti della classe 33 («Vini in generale e specialmente i tipi protetti dalle denominazioni d'origine sherry e manzanilla»)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rifiuto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 73 e 61, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) sul marchio comunitario e dei diritti di difesa della ricorrente, in quanto la decisione impugnata si basa su di un documento relativamente il quale la ricorrente non ha potuto esprimersi.

La ricorrente sostiene parimenti la violazione:

dell'art. 8, n. 1, lett. 4), del regolamento n. 40/94, in quanto la decisione impugnata ritiene che i vini siano identici ad altre bevande alcoliche incluse nella classe 33, diverse dai vini;

degli artt. 4, n. 1 e 5, n. 1, della direttiva 89/104/CEE (2) del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, nonché la lesione del principio di coesistenza ed equivalenza tra i marchi nazionali ed i marchi comunitari.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

(2)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/49


Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-390/08)

(2008/C 272/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Defalque, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, al suo n. 4, sezione B, dell'allegato riguardante l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte applicabile alla Bank Melli Iran, alle sue filiali e succursali;

in subordine, dichiarare l'inapplicabilità alla presente controversia, ai sensi dell'art. 241 CE, degli artt. 15, n. 2 e 7, n. 2 del regolamento del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423;

in ogni caso, condannare il Consiglio a tutte le spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), per la parte in cui la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in applicazione di tale disposizione.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente invoca sette motivi basati:

su una violazione delle forme sostanziali del Trattato CE, delle norme di diritto relative alla sua applicazione, su uno sviamento di potere, nonché sull'inosservanza dell'art. 7 della posizione comune 2007/140/PESC (2), dal momento che la decisione impugnata è stata adottata in violazione della regola dell'unanimità prevista dall'art. 7 della detta posizione comune;

in via incidentale, su un'eccezione di illegittimità dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 423/2007 (3) che prevede il voto a maggioranza qualificata;

su una violazione del principio di parità di trattamento, dal momento che il Consiglio avrebbe imposto il congelamento di capitali e delle risorse economiche della ricorrente senza aver applicato tale misura ad altre banche iraniane che si trovavano in condizioni identiche;

su una violazione del principio di proporzionalità, dato che il Consiglio ha imposto il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente, mentre la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1803 (2008) avrebbe semplicemente chiesto agli Stati di vigilare in ordine alle attività condotte dagli istituti finanziari aventi sede nel loro territorio con le banche domiciliate in Iran, fra cui la ricorrente;

su una violazione dei diritti della difesa, del diritto al contraddittorio e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, posto che i) nella risoluzione 1803 (2008) si sarebbe semplicemente chiesto agli Stati di vigilare e ii) la ricorrente non sarebbe stata presa in considerazione nelle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [risoluzioni 1737 (2006) e 1747 (2007)]; inoltre non sarebbero stati comunicati alla ricorrente gli elementi assunti a suo carico;

su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà;

su una violazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007, posto che il Consiglio avrebbe dovuto fornire ragioni individuali e specifiche per la sua decisione rispetto al semplice obbligo di vigilanza contenuto nella risoluzione 1803 (2008) e rispetto al trattamento riservato alle altre banche iraniane;

su una violazione delle competenze comunitarie, dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche della ricorrente rappresenta una sanzione quasi penale e ciò varrebbe ancor più per il fatto che nella fattispecie non si tratta della trasposizione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal momento che la risoluzione 1803 (2008) non prevede tale misura di congelamento.


(1)  GU L 163, pag. 29.

(2)  Posizione comune del Consiglio 27 febbraio 2007, 2007/140/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 61, pag. 49).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).


25.10.2008   

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C 272/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2008 — Hamdi/Consiglio

(Cause riunite T-75/07 e T-363/07) (1)

(2008/C 272/95)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


25.10.2008   

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C 272/50


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 settembre 2008 — Osram/Consiglio

(Causa T-466/07) (1)

(2008/C 272/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


25.10.2008   

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C 272/50


Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2008 — Shetland Islands Council/Commissione

(Causa T-42/08) (1)

(2008/C 272/97)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

25.10.2008   

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C 272/51


Ricorso proposto il 22 agosto 2008 — N/Parlamento

(Causa F-71/08)

(2008/C 272/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della causa

Annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 16 agosto 2006 al 31 dicembre 2006.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 12 settembre 2007 che conferma e approva in via definitiva il rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo dal 16 agosto 2006 al 31 dicembre 2006;

annullare il suddetto rapporto informativo controverso;

annullare la decisione del Presidente del Parlamento 22 maggio 2008 di rigetto del reclamo del ricorrente diretto all'annullamento della decisione impugnata;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


25.10.2008   

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C 272/51


Ricorso proposto il 25 agosto 2008 — Ketselidis/Commissione

(Causa F-72/08)

(2008/C 272/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Michalis Ketselidis (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della causa

Annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda introdotta dal ricorrente in ordine alla revisione del calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei diritti pensionistici dallo stesso maturati in Grecia verso il regime comunitario.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione implicita di rigetto della domanda relativa al calcolo delle annualità di pensione da conteggiare in sede di trasferimento dei suoi diritti pensionistici verso il regime comunitario;

condannare la convenuta alle spese.


25.10.2008   

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C 272/51


Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-73/08)

(2008/C 272/100)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento di diverse decisioni con le quali la Commissione ha respinto le domande del ricorrente miranti ad ottenere un rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche sostenute e la condanna della Commissione a versare una somma a questo titolo.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto della domanda datata 27 giugno 2007 ed inviata in data 28 giugno 2007;

annullare la decisione di rigetto della domanda datata 29 giugno ed inviata nella medesima data;

annullare la decisione di rigetto della domanda datata 30 giugno 2007 ed inviata in data 2 luglio 2007;

annullare la decisione di rigetto della domanda datata 2 luglio 2007 ed inviata dall'attore nella medesima data;

annullare, nella misura del necessario, la nota datata 29 aprile 2008;

condannare la Commissione europea a corrispondere al ricorrente, a titolo di rimborso al 100 % delle spese mediche de quibus, della somma di 4 747,29 euro, ovvero di quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, ed in più gli interessi sull'immediatamente summenzionata somma a decorrere dal 7 novembre 2007, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura, con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale adito vorrà ritenere giusti;

condannare la convenuta alle spese.


25.10.2008   

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C 272/52


Ricorso proposto il 29 agosto 2008 — Ramaekers-Jørgensen/Commissione

(Causa F-74/08)

(2008/C 272/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Genval, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, annullamento della decisione dell'AIPN di calcolare l'imposta comunitaria dovuta dalla ricorrente cumulando l'importo della retribuzione personale con quello della pensione di reversibilità, nonché annullamento della decisione di rigetto della domanda intesa ad ottenere che l'imposta comunitaria gravante su tale pensione di reversibilità non venga riscossa anticipatamente, prima dell'effettivo pagamento, sull'importo della retribuzione. Dall'altra, dichiarazione di illegittimità degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 260/68, come modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 2182/2003.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione adottata dall'AIPN il 20 maggio 2008, mediante la quale è stato respinto il reclamo, proposto il 16 gennaio 2008, mirante al parziale annullamento della decisione 16 ottobre 2007, nei limiti in cui quest'ultima definiva le modalità di calcolo e di riscossione dell'imposta comunitaria relativa alla pensione di reversibilità attribuita alla ricorrente;

Nei limiti del necessario, annullare anche parzialmente detta decisione 16 ottobre 2007 in quanto precisava le modalità di calcolo e di riscossione dell'imposta comunitaria relativa alla pensione di reversibilità concessa alla ricorrente;

In applicazione dell'art. 241 del Trattato, constatare l'illegittimità degli artt. 3 e 4 del regolamento del Consiglio n. 260/68, come modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio n. 2182/2003, nei limiti cui dette disposizioni prevedono il cumulo della pensione di reversibilità concessa al funzionario con il trattamento economico ad esso spettante ai fini del calcolo della relativa imposta comunitaria;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.