ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 254E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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2008/C 254E/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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III Atti preparatori
CONSIGLIO
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 254/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2008
definita dal Consiglio il 19 maggio 2008
in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 254 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), la presente direttiva istituisce un quadro normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi. |
(2) |
Attualmente la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari, ma si prevede per il futuro di estenderne l'ambito di applicazione ai biocidi. |
(3) |
Le misure istituite dalla presente direttiva dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, in particolare dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (5), dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (6), dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (7), dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (8), e dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio, del …, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (9). Inoltre, tali misure non dovrebbero pregiudicare le misure volontarie nel quadro dei regolamenti sui fondi strutturali o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (10). |
(4) |
Per agevolare l'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero ricorrere a piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. I piani d'azione nazionali possono essere coordinati con i piani di attuazione previsti da altri atti comunitari e potrebbero essere utilizzati per raggruppare gli obiettivi da conseguire nell'ambito di altra normativa comunitaria in materia di pesticidi. |
(5) |
Lo scambio d'informazioni sugli obiettivi e sulle azioni che gli Stati membri stabiliscono nel contesto dei rispettivi piani nazionali è un elemento molto importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. È pertanto opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri, in particolare in merito all'attuazione e ai risultati ottenuti dai rispettivi piani d'azione nazionali e alle esperienze maturate. |
(6) |
Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d'azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (11). |
(7) |
È essenziale che gli Stati membri istituiscano sistemi di formazione di base e di aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi e sistemi di certificazione conseguenti, in modo che chi utilizza o utilizzerà i pesticidi sia pienamente consapevole dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente e delle misure più appropriate per ridurre tali rischi il più possibile. Le attività di formazione per gli utilizzatori professionali possono essere coordinate con quelle organizzate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(8) |
La vendita di pesticidi, anche via Internet, è un elemento importante nella catena di distribuzione ed è il momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori finali, in particolare a quelli professionali, consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l'ambiente. Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non sono altrettanto formati, occorrerebbe formulare raccomandazioni, in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell'imballaggio. |
(9) |
Visti i possibili rischi derivanti dall'impiego dei pesticidi, sarebbe opportuno informare meglio la popolazione sull'impatto generale dell'uso dei pesticidi attraverso campagne di sensibilizzazione, informazioni trasmesse dai rivenditori e altri provvedimenti adeguati. |
(10) |
Nella misura in cui la manipolazione e l'applicazione dei pesticidi impongano la definizione di prescrizioni minime di salute e sicurezza sul lavoro per i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori a tali prodotti, nonché l'adozione di misure di prevenzione generali e particolari per ridurre tali rischi, queste sono disciplinate dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (12), e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (13). |
(11) |
Poiché la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (14), contemplerà, una volta modificata, disposizioni sull'immissione sul mercato di attrezzature per l'applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, è opportuno, al fine di minimizzare l'impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente dovuto all'impiego di tali attrezzature, istituire sistemi che consentano l'ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso. Gli Stati membri dovrebbero illustrare le modalità di attuazione di tali requisiti nei rispettivi piani d'azione nazionali. |
(12) |
L'irrorazione aerea dei pesticidi può avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare per la dispersione del prodotto. Per questo motivo è opportuno che questo tipo di irrorazione sia generalmente vietato con eventuali deroghe nei casi in cui essa rappresenti un evidente vantaggio in termini d'impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre forme di irrorazione o nel caso in cui non esistano alternative praticabili. |
(13) |
L'ambiente acquatico è una matrice particolarmente sensibile ai pesticidi. È pertanto necessario prestare particolare attenzione per evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, ad esempio creando delle fasce di rispetto o aree di salvaguardia oppure piantando siepi lungo i corsi d'acqua superficiali per ridurre l'esposizione dei corpi idrici alla dispersione dei prodotti irrorati, al drenaggio e al dilavamento. Le dimensioni delle fasce di rispetto dovrebbero dipendere, in particolare, dalle caratteristiche del suolo, dalle proprietà dei pesticidi e dalle caratteristiche agricole delle aree interessate. L'impiego di pesticidi in aree destinate all'estrazione di acqua potabile, su o lungo vie di trasporto come le linee ferroviarie, o su superfici impermeabilizzate o molto permeabili, può comportare rischi più elevati di inquinamento dell'ambiente acquatico. Nelle suddette aree è pertanto opportuno ridurre il più possibile, o preferibilmente eliminare, il ricorso ai pesticidi. |
(14) |
L'uso dei pesticidi può rivelarsi particolarmente pericoloso in aree molto sensibili, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000 che sono protetti a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In altre aree come i parchi pubblici, i terreni sportivi o i parchi gioco per bambini, i rischi derivanti dall'esposizione della popolazione ai pesticidi sono elevati. L'uso di pesticidi in tali aree dovrebbe essere pertanto vietato o limitato oppure dovrebbero essere ridotti al minimo i rischi derivanti da tale uso. |
(15) |
La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l'impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un'esposizione indesiderata delle persone e dell'ambiente. È pertanto opportuno prevedere misure specifiche riguardanti tali attività a integrazione dei provvedimenti previsti dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (15), e dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16). Le misure dovrebbero rivolgersi anche agli utilizzatori non professionali, visto che è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti. |
(16) |
L'applicazione dei principi generali e degli orientamenti specifici per coltura o settore della difesa integrata da parte di tutti gli agricoltori dovrebbe comportare un utilizzo maggiormente mirato di tutte le misure disponibili di controllo degli organismi nocivi, compresi i pesticidi, contribuendo così a ridurre ulteriormente i rischi per la salute umana e per l'ambiente e la dipendenza dall'uso dei pesticidi. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, in particolare la difesa integrata, fissando le condizioni e stabilendo le misure necessarie per la sua applicazione. |
(17) |
Sulla base del regolamento (CE) n. …/… e della presente direttiva quadro, l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria e il principio di sussidiarietà si applica alle modalità di attuazione dei principi di difesa integrata. Gli Stati membri dovrebbero pertanto illustrare le modalità di attuazione di detti principi nei rispettivi piani d'azione nazionali. |
(18) |
È necessario quantificare i progressi realizzati per la riduzione dei rischi e degli impatti negativi derivanti dall'uso dei pesticidi alla salute umana e all'ambiente. Strumenti adeguati a tal fine sono gli indicatori di rischio armonizzati, che saranno definiti a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare tali indicatori per la gestione dei rischi in ambito nazionale e a fini di comunicazione. La Commissione dovrebbe invece calcolare indicatori per valutare i progressi a livello comunitario. Dovrebbero essere utilizzati i dati statistici rilevati a norma del regolamento (CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle statistiche sui pesticidi (9). Oltre agli indicatori armonizzati comuni, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare gli indicatori nazionali. |
(19) |
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(20) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali rischi connessi all'uso dei pesticidi, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(21) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare è finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un elevato livello di protezione ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 37 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(22) |
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17). |
(23) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire e aggiornare gli allegati della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(24) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubbliche, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di attuazione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall'articolo 3, punto 9 bis.
2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«utilizzatore professionale»: persona che utilizza i pesticidi nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori; |
2) |
«distributore»: persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un pesticida, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio, i venditori e i fornitori; |
3) |
«consulente»: persona che fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari; |
4) |
«attrezzatura per l'applicazione di pesticidi»: attrezzatura specificamente destinata all'applicazione dei pesticidi, compresi gli accessori essenziali per il funzionamento efficace di tale attrezzatura, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia per serbatoi; |
5) |
«irrorazione aerea»: l'applicazione di pesticidi da un aeromobile (aereo o elicottero); |
6) |
«difesa integrata»: attenta presa in considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo delle popolazioni di organismi nocivi e a mantenere l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario; |
7) |
«indicatore di rischio»: risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei pesticidi per la salute umana e/o l'ambiente; |
8) |
«acque superficiali» e «acque sotterranee»: hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE; |
9) |
«pesticida»:
|
Articolo 4
Piani d'azione nazionali
1. Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi.
Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri tengono conto dell'impatto sociale, economico, ambientale e sanitario delle misure previste. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 14 per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Entro … (20) gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i rispettivi piani d'azione nazionali.
Tali piani sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le eventuali modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.
3. Se opportuno, la Commissione rende disponibili su Internet le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2.
4. Nell'ambito della definizione e della modifica dei piani d'azione nazionali si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico istituite dall'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE.
CAPO II
Formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione
Articolo 5
Formazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata. Tale formazione comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi.
La formazione è finalizzata a garantire che detti utilizzatori, distributori e consulenti acquisiscano conoscenze sufficienti nelle materie elencate nell'allegato I, tenendo conto dei loro diversi ruoli e responsabilità.
2. Entro … (21), gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione e designano le autorità competenti responsabili della relativa attuazione. I certificati attestano, come minimo, una conoscenza sufficiente delle materie elencate nell'allegato I, acquisita dagli utilizzatori professionali, dai distributori e dai consulenti tramite la partecipazione a corsi di formazione o con altri mezzi.
I sistemi di certificazione comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, mantenere e revocare i certificati.
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato I per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 6
Prescrizioni per la vendita di pesticidi
1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i distributori che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali abbiano alle loro dipendenze personale sufficiente in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali membri del personale devono essere disponibili nel momento della vendita per fornire informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi e istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente, relative ai prodotti in questione.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare la vendita di pesticidi autorizzati per uso professionale alle persone in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri impongono ai distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali di fornire informazioni generali sui rischi connessi all'uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l'esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti, nonché tenendo conto delle alternative a basso rischio. Gli Stati membri possono chiedere ai produttori di pesticidi di fornire tali informazioni.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono istituite entro … (22).
Articolo 7
Informazione e sensibilizzazione
Gli Stati membri adottano misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di sensibilizzazione e la disponibilità di un'informazione accurata ed equilibrata sui pesticidi per la popolazione, in particolare sui rischi che comportano per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, e sull'utilizzo di alternative non chimiche.
CAPO III
Attrezzature per l'applicazione di pesticidi
Articolo 8
Ispezione delle attrezzature in uso
1. Gli Stati membri assicurano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche. L'intervallo tra le ispezioni non supera cinque anni fino al 2020 e non supera tre anni successivamente.
2. Entro … (23), gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.
Le attrezzature nuove sono ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall'acquisto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente, compresa la valutazione dell'entità dell'impiego dell'attrezzatura, gli Stati membri possono:
a) |
applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi alle attrezzature per l'applicazione di pesticidi non impiegate per l'irrorazione, alle attrezzature portatili per l'applicazione o agli irroratori a spalla e ad ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi di utilizzo molto limitato, che devono essere elencate nel piano d'azione nazionale di cui all'articolo 4. Le seguenti ulteriori attrezzature per l'applicazione di pesticidi non devono essere mai considerate di utilizzo molto limitato:
|
b) |
esonerare dall'ispezione le attrezzature portatili per l'applicazione o gli irroratori a spalla. |
4. Le ispezioni verificano che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti elencati nell'allegato II per ottenere un elevato livello di protezione per la salute umana e per l'ambiente.
Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformi alle norme armonizzate elaborate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e ambiente.
5. Gli utilizzatori professionali effettuano tarature periodiche e controlli tecnici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi conformemente alla formazione adeguata ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 5.
6. Gli Stati membri designano gli organismi responsabili dell'attuazione dei sistemi d'ispezione e ne informano la Commissione.
Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconosce i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al paragrafo 4 e laddove il periodo trascorso dall'ultima ispezione effettuata in un altro Stato membro sia uguale o più breve del periodo dell'intervallo tra le ispezioni applicabile nel suo territorio.
Gli Stati membri si adoperano per riconoscere i certificati rilasciati negli altri Stati membri a condizione che siano rispettati gli intervalli tra le ispezioni di cui al paragrafo 1.
7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato II per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
CAPO IV
Pratiche e usi specifici
Articolo 9
Irrorazione aerea
1. Gli Stati membri assicurano che l'irrorazione aerea sia vietata.
2. In deroga al paragrafo 1, l'irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:
a) |
non devono esistere alternative praticabili all'irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi in termini di impatto ridotto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto all'applicazione di pesticidi da terra; |
b) |
i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea a seguito di un'analisi specifica dei rischi che la stessa comporta; |
c) |
l'operatore che effettua l'irrorazione aerea deve essere in possesso del certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nel periodo di transizione in cui i sistemi di certificazione non sono ancora istituiti, gli Stati membri possono accettare altre prove di idoneità; |
d) |
l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea è certificata da un'autorità competente ai fini dell'autorizzazione delle attrezzature e degli aeromobili per l'applicazione aerea di pesticidi. |
3. Gli Stati membri designano le autorità incaricate di stabilire le condizioni specifiche alle quali l'irrorazione aerea può essere effettuata e rendono pubbliche le colture, le informazioni sulle aree, le circostanze e le prescrizioni particolari di applicazione, incluse le condizioni meteorologiche, nelle quali può essere consentita l'irrorazione aerea.
Le autorità competenti indicano le misure necessarie per avvertire i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.
4. L'utilizzatore professionale che intende irrorare pesticidi per via aerea presenta in tempo utile una richiesta in tal senso all'autorità competente, corredandola della prova che sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri possono prevedere che le richieste alle quali le autorità competenti non hanno risposto comunicando la decisione adottata entro il periodo fissato siano considerate approvate.
5. Gli Stati membri si accertano della sussistenza delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 effettuando un monitoraggio appropriato.
6. Le autorità competenti conservano una documentazione delle richieste presentate ai sensi del paragrafo 4.
Articolo 10
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
1. Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Tali misure supportano e sono compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE e disposizioni del regolamento (CE) n. …/….
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
la preferenza da dare ai pesticidi che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (24), né contengono sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE; |
b) |
la preferenza da dare alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei pesticidi a bassa dispersione soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, luppolo e quelle presenti in vigne; |
c) |
ricorso a misure di mitigazione che riducano al minimo i rischi di inquinamento al di fuori del sito causato da dispersione dei prodotti irrorati, drenaggio e ruscellamento. Esse includono, se del caso, la creazione di aree di rispetto di dimensioni appropriate per la tutela degli organismi acquatici non bersaglio e di aree di salvaguardia per le acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile, nelle quali sia vietato applicare o stoccare pesticidi; |
d) |
la riduzione, per quanto possibile, o se del caso l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari. |
Articolo 11
Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi inaree specifiche
Gli Stati membri, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia vietato, limitato o affinché i rischi derivanti da tale uso siano ridotti al minimo:
1) |
nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi, cortili delle scuole e parchi gioco; |
2) |
nelle aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE o in altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; |
3) |
nelle aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili. |
Articolo 12
Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni elencate di seguito, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabile, da distributori, non rappresentino un pericolo per la salute delle persone o per l'ambiente:
a) |
stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell'applicazione; |
b) |
manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di pesticidi; |
c) |
smaltimento dopo l'applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi; |
d) |
pulizia dopo l'applicazione delle attrezzature impiegate; |
e) |
recupero o smaltimento delle rimanenze dei pesticidi e dei relativi imballaggi conformemente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti. |
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a bassa tossicità, di formulati pronti per l'uso e di contenitori o imballaggi di taglia limitata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le aree destinate allo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate. Occorre prestare particolare attenzione all'ubicazione, alle dimensioni e ai materiali da costruzione.
Articolo 13
Difesa integrata
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli (25).
2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per l'attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.
3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata.
4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 il modo in cui essi assicurano che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata riportati nell'allegato III al più tardi il 1o gennaio 2014.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato III per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d'azione nazionali elaborati conformemente all'articolo 4.
CAPO V
Indicatori, comunicazione delle informazioni e scambio di informazioni
Articolo 14
Indicatori
1. Sono formulati gli indicatori di rischio armonizzati di cui all'allegato IV. Tuttavia, oltre agli indicatori armonizzati, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare gli indicatori nazionali esistenti o adottarne altri adeguati.
Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell'allegato IV per tenere conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri:
a) |
calcolano gli indicatori di rischio armonizzati di cui al paragrafo 1 utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. …/… insieme ad altri dati pertinenti; |
b) |
rilevano le tendenze nell'uso di talune sostanze attive; |
c) |
individuano gli elementi prioritari, quali le sostanze attive, le colture, le regioni o le pratiche che richiedono particolare attenzione o le buone pratiche che possono essere adottate come modello per conseguire gli obiettivi della presente direttiva di ridurre i rischi e l'impatto dell'utilizzo di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. |
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle valutazioni svolte a norma del paragrafo 2.
4. La Commissione calcola gli indicatori di rischio a livello comunitario utilizzando i dati statistici rilevati secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. …/… e altri dati pertinenti al fine di stimare le tendenze dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi.
La Commissione utilizza i suddetti dati e informazioni anche per valutare i progressi realizzati nel raggiungimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie finalizzate a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente.
Articolo 15
Comunicazione delle informazioni
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata delle proposte di modifica eventualmente necessarie.
CAPO VI
Disposizioni finali
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro … (20) e la informano tempestivamente di eventuali modifiche successive.
Articolo 17
Tariffe e oneri
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i costi connessi con l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le tariffe e gli oneri di cui al paragrafo 1 siano fissati in modo trasparente e corrispondano al costo effettivo del lavoro svolto.
Articolo 18
Normazione
1. Le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (26).
La domanda riguardante la formulazione delle norme può essere definita in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
2. La Commissione pubblica i riferimenti delle norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma non soddisfi interamente i requisiti essenziali che tratta, la Commissione o lo Stato membro interessato espone le relative motivazioni e sottopone la questione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE. Il comitato esprime il proprio parere quanto prima.
Sulla base del parere espresso dal comitato, la Commissione decide di pubblicare i riferimenti alla norma armonizzata interessata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure di non pubblicarli, pubblicarli con restrizioni, mantenere i riferimenti esistenti, mantenerli con restrizioni oppure eliminarli.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (27).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 20
Spese
Per sostenere l'istituzione di una politica armonizzata e l'istituzione di sistemi armonizzati ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi, la Commissione può finanziare:
1) |
lo sviluppo di un sistema armonizzato, compresa un'adeguata banca dati per la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio dei pesticidi, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti, di altre parti interessate e dei cittadini; |
2) |
l'esecuzione degli studi necessari per la preparazione e la formulazione della legislazione, compreso l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della presente direttiva; |
3) |
l'elaborazione di linee guida e buone pratiche per agevolare l'attuazione della presente direttiva. |
Articolo 21
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (28).
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 161 del 13.7.2007, pag. 48.
(2) GU C 146 del 30.6.2007, pag. 48.
(3) Parere del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 19 maggio 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(6) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(8) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(9) GU L …
(10) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(11) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
(12) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(13) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica in GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.
(14) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(15) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(16) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.
(17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(18) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(19) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(20) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(21) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(22) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(23) Sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(24) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(25) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(26) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(27) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(28) Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Materie di formazione di cui all'articolo 5
1. |
Tutta la legislazione pertinente relativa ai pesticidi e al loro uso. |
2. |
I pericoli e i rischi associati ai pesticidi nonché modalità di identificazione e controllo degli stessi, in particolare:
|
3. |
Nozioni sulle strategie e le tecniche di difesa integrata, sulle strategie e tecniche di gestione integrata delle colture, sui principi dell'agricoltura biologica; informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata. |
4. |
Introduzione alla valutazione comparativa a livello di utilizzatori per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere nel modo più appropriato i pesticidi con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata. |
5. |
Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente: pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei pesticidi nonché per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei pesticidi in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; raccomandazioni per il controllo dell'esposizione dell'operatore (dispositivi di protezione individuale). |
6. |
Procedure di messa a punto delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi prima delle operazioni, inclusa la taratura, e per un funzionamento che comporti il minimo rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente. |
7. |
Impiego e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume, ugelli a bassa deriva) e oltre alle finalità del controllo tecnico delle irroratrici in uso e alle modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. |
8. |
Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali. |
9. |
Strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente o sospetti incidenti. |
10. |
Conservazione su registri delle informazioni su ogni utilizzo dei pesticidi conformemente alla legislazione pertinente. |
ALLEGATO II
Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi
L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi deve riguardare tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.
Le attrezzature per l'applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell'operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.
Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:
1) Elementi di trasmissione
La protezione dell'albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell'operatore.
2) Pompa
La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell'attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.
3) Agitatazione
I dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
4) Serbatoio per l'irrorazione di prodotti liquidi
I serbatoi degli irroratori, compresi l'indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell'operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
5) Sistemi di misura, controllo e regolazione
Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l'applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio ad un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.
6) Tubi
I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.
7) Filtraggio
Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
8) Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)
La barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
9) Ugelli
Gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell'irrorazione. Per garantire un'erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.
10) Distribuzione
La distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell'area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.
11) Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i pesticidi con sistema pneumatico)
Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.
ALLEGATO III
Principi generali di difesa integrata
1. |
La prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
|
2. |
Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente. |
3. |
In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali per l'assunzione delle decisione. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento. |
4. |
Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e ad altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi. |
5. |
I pesticidi devono essere quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e devono avere minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente. |
6. |
L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo di pesticidi e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi. |
7. |
Ove il rischio di resistenza ad una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi pesticidi con diversi modi di azione. |
8. |
Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei pesticidi e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle misure fitosanitarie applicate. |
ALLEGATO IV
Indicatori di rischio armonizzati
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 18 luglio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La proposta si fonda sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. |
2. |
Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 23 ottobre 2007 (1). Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato il loro parere rispettivamente il 14 marzo e il 1o febbraio 2007. |
3. |
Il 19 maggio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato. |
II. OBIETTIVI
La proposta mira a tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente dall'impatto negativo dell'uso dei pesticidi nell'agricoltura e nell'ecosistema. Essa è intesa a ridurre i rischi dell'uso dei pesticidi compatibilmente con la necessità di garantire il necessario livello di protezione delle colture.
Prevede in particolare:
— |
l'istituzione di piani d'azione nazionali (o PAN) per ridurre i rischi e le ripercussioni dell'impiego di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, |
— |
l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione per i consulenti e gli utilizzatori professionali dei pesticidi, |
— |
prescrizioni concrete per la vendita di pesticidi, |
— |
l'ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi, |
— |
il divieto di ricorrere all'irrorazione aerea con possibilità di deroghe, |
— |
misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento da pesticidi, |
— |
la limitazione dell'uso di pesticidi in aree specifiche, |
— |
prescrizioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi, dei relativi imballaggi e delle rimanenze, |
— |
l'elaborazione di norme obbligatorie sulla difesa integrata, e |
— |
lo sviluppo di indicatori di rischio per misurare i progressi realizzati nell'uso dei pesticidi. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
La posizione comune del Consiglio è, nell'insieme, in linea con le posizioni adottate dalla Commissione e dal Parlamento europeo, nella misura in cui:
— |
conferma gli obiettivi e la maggior parte delle disposizioni proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo, |
— |
introduce gran parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo. Gli emendamenti 6, 17, 43, 49, 52, 60, 61, 62, 63, 68, 85, 93, 95, 103, 106, 112, 122, 137 e 155 sono ripresi integralmente. È stata accolta la ratio o sono stati accolti in parte gli emendamenti 13, 18, 29, 35, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 59, 64, 87, 90, 114, 146 e 164. Gli emendamenti 1, 5, 16, 22, 23, 28, 30, 32, 37, 40, 55, 57, 58, 69, 72, 77, 84, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 104, 120, 121, 138, 139 non sono stati inseriti, in quanto il Consiglio condivide la posizione della Commissione. Gli emendamenti 2-4, 7-11, 15, 19-21, 24-27, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 53, 56, 65, 66, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81-83, 92, 94, 97, 100, 101, 105, 107-111, 113, 115-119, 133, 135, 141, 143, 151 e 153 accettati dalla Commissione non sono stati inseriti nella posizione comune, avendo il Consiglio opinioni diverse da quelle della Commissione. |
La posizione comune riprende anche altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, che tengono conto di una serie di preoccupazione espresse dagli Stati membri durante i negoziati.
Sono stati introdotti anche vari emendamenti tecnici e redazionali per definire l'ambito di applicazione di talune disposizioni, per rendere la formulazione della direttiva più esplicita e migliorarne la coerenza con quella del progetto di regolamento sulla commercializzazione, così come per garantire la certezza del diritto o migliorare la coerenza con altri strumenti comunitari.
La Commissione ha accettato la posizione comune convenuta dal Consiglio.
2. Osservazioni specifiche
Base giuridica
L'emendamento 1 non è stato accolto in quanto il Consiglio ritiene che l'articolo 175, paragrafo 1, costituisca la base giuridica corretta e sufficiente.
Definizioni
Alla proposta originale sono state apportate le modifiche seguenti:
— |
la definizione di «uso» è stata soppressa in quanto ritenuta superflua, |
— |
nella definizione di «consulente» è stato introdotto il concetto di ambito professionale o servizio commerciale, |
— |
le definizioni di «attrezzatura per l'applicazione di pesticidi» e di «accessori per l'applicazione di pesticidi» sono state accorpate, |
— |
la definizione di «difesa integrata» è stata spostata dalla proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari alla proposta in questione, e |
— |
sono state aggiunte le definizioni di «acque superficiali» e «acque sotterranee». |
L'emendamento 29 inteso ad inserire una definizione di pesticida come prodotto fitosanitario è stato ripreso nella posizione comune, anche se respinto dalla Commissione. Il Consiglio ha esteso tale definizione ai biocidi.
Piani d'azione nazionali
Il Parlamento e il Consiglio sono d'accordo sui seguenti elementi:
— |
è opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione le ripercussioni delle misure previste sulla salute, |
— |
i piani d'azione nazionali dovrebbero descrivere le modalità di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri (in particolare le misure derivanti dagli articoli da 5 a 14) al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi, |
— |
le informazioni relative a tali piani d'azione nazionali comunicate alla Commissione dovrebbero essere disponibili su Internet. |
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione altri emendamenti, in particolare la fissazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso. Ha preferito concentrarsi sulla riduzione dei rischi, anziché sulla definizione di obiettivi di riduzione dell'uso.
Formazione
Il Consiglio ha inserito disposizioni per assicurare che siano offerte sia la formazione di base sia quella di aggiornamento. Questa preoccupazione è condivisa dal Parlamento. Il Consiglio ha altresì accolto una delle proposte del Parlamento europeo riguardanti l'allegato I relativo all'introduzione alla valutazione comparativa per aiutare gli utilizzatori professionali a scegliere un buon pesticida con il minor effetto negativo sulle persone e sull'ambiente.
Il Consiglio ha altresì ritenuto utile specificare che la formazione dovrebbe tener conto dei diversi ruoli e responsabilità delle persone a contatto con i pesticidi: gli utilizzatori, i distributori e i consulenti. Inoltre, il Consiglio ha inserito una disposizione secondo cui i sistemi di certificazione legati alla formazione, istituiti dagli Stati membri, comprendono i requisiti e le procedure per rilasciare, mantenere e revocare i certificati.
Prescrizioni per la vendita di pesticidi
Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo secondo la quale le persone che vendono pesticidi agli utilizzatori professionali forniscono non solo informazioni adeguate ai clienti sull'uso dei pesticidi, ma anche istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e per l'ambiente.
Il Consiglio ha anche aggiunto la prescrizione secondo cui i distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali devono fornire anche informazioni sui prodotti a basso rischio. Ha inoltre modificato questo articolo per consentire alla persona in possesso di un certificato di non essere fisicamente presente, ma di essere comunque disponibile in altro modo. Il Consiglio ha ritenuto necessario prevedere questa flessibilità per i rivenditori al dettaglio.
Informazione e sensibilizzazione
Il Parlamento europeo ha notevolmente sviluppato l'articolo 7 e il Consiglio non ha potuto accogliere tutte le sue proposte. Il Consiglio ha tuttavia tenuto conto dell'obbligo secondo cui l'informazione sui pesticidi fornita alla popolazione deve essere accurata ed equilibrata.
Ispezione delle attrezzature in uso
Il Consiglio ha accettato tutti gli emendamenti del Parlamento europeo relativi all'ispezione delle attrezzature per uso professionale tranne uno. Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ha ritenuto necessario precisare meglio gli intervalli tra le ispezioni, ma è anche andato oltre prevedendo intervalli più brevi tra le ispezioni a partire dal 2020.
Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto sproporzionato l'obbligo di ispezione di tutte le attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla e ha previsto pertanto la possibilità di esonerarli dall'ispezione. Ha inoltre inserito la possibilità a seguito di un'analisi del rischio, di applicare scadenze e intervalli di ispezione diversi a determinati tipi di attrezzature di utilizzo molto limitato.
Inoltre, il Consiglio ha ritenuto necessario fare obbligo agli utilizzatori professionali di effettuare tarature periodiche e controlli tecnici delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi.
Infine, il Consiglio ha deciso che gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di certificazione con riconoscimento reciproco.
Irrorazione aerea
Benché sia d'accordo con il Parlamento europeo circa l'approccio generale a questa questione e abbia accettato l'emendamento 63 e parte dell'emendamento 64, il Consiglio ha tuttavia ritenuto superflui gli emendamenti che rischiano di creare oneri amministrativi eccessivi per le autorità competenti.
Il Consiglio ha modificato la proposta iniziale per precisare che i prodotti utilizzati devono essere approvati a seguito di un'analisi dei rischi, che l'impresa responsabile delle applicazioni mediante irrorazione aerea deve essere certificata, nonché per prevedere la possibilità di approvazione tacita, allo scadere di un determinato periodo, con riguardo alle richieste di irrorazione aerea presentate alle autorità competenti.
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico
Il Consiglio ha inserito l'emendamento 68 per sottolineare l'importanze della tutela dell'acqua potabile. L'articolo 10 è stato modificato per dare la preferenza a pesticidi che non contengono sostanze pericolose prioritarie.
Per quanto concerne l'emendamento 70 sull'obbligo di creare aree di rispetto, il Consiglio ha ritenuto più opportuno sviluppare l'articolo 10 in modo da coprire un ventaglio più ampio di misure di mitigazione che potrebbero essere introdotte a seconda delle necessità.
Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche
Il testo è stato riformulato per offrire agli Stati membri la possibilità di ridurre al minimo i rischi posti dai pesticidi quando sono utilizzati in queste aree particolari. Il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti del Parlamento europeo in materia.
Manipolazione, stoccaggio e trattamento degli imballaggi e delle rimanenze
Il Consiglio ha riformulato il testo dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 12 per chiarire che le misure in questione si applicano soltanto agli utilizzatori professionali e, ove applicabile, ai distributori. Ha anche aggiunto una disposizione sullo smaltimento e sul recupero delle rimanenze e degli imballaggi. Il Consiglio non ha ritenuto rilevanti gli emendamenti del Parlamento europeo.
Difesa integrata
Le opinioni del Consiglio e del Parlamento europeo in materia convergono ampiamente. In particolare, il Consiglio può accogliere gli emendamenti 85 e 122 del Parlamento europeo relativi all'inclusione nella proposta di un nuovo allegato contenente i principi generali della difesa integrata. Può inoltre accogliere parte degli emendamenti 164 e 87.
Inoltre, il Consiglio ha sostituito i termini «agricoltura a basso apporto di pesticidi» con «difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi», precisando che tale concetto include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica.
Indicatori
Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo cui gli emendamenti volti ad includere l'uso non sono rilevanti. Il Consiglio ha accolto solo parte dell'emendamento 93 e il principio dell'emendamento 95.
Procedura di comitato
Il Consiglio ha accolto gli emendamenti che adeguano taluni articoli alla nuova decisione relativa alla procedura di comitato (17, 52, 62, 103, 137 e 155).
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca una soluzione equilibrata e realistica per varie preoccupazioni espresse in merito alla proposta della Commissione e auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo fattibile su questa direttiva.
(1) Doc. 14183/07.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 254/18 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 22/2008
definita dal Consiglio il 23 giugno 2008
in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, concernente i diritti aeroportuali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 254 E/02)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La principale funzione e attività commerciale degli aeroporti consiste nell'assicurare il compimento di tutte le operazioni relative agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo. A tal fine, gli aeroporti mettono a disposizione una serie di infrastrutture e di servizi connessi all'esercizio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, il cui costo viene in genere recuperato mediante la riscossione di diritti aeroportuali. I gestori aeroportuali che forniscono infrastrutture e servizi per i quali sono riscossi diritti aeroportuali dovrebbero adoperarsi per operare secondo costi efficientati. |
(2) |
È necessario istituire un quadro comune che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione poiché, in mancanza di tale quadro, alcuni requisiti fondamentali delle relazioni tra i gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti rischiano di non essere rispettati. Tale quadro non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di determinare la misura in cui si può tenere conto, nel fissare i diritti aeroportuali, delle entrate risultanti dalle attività commerciali di un aeroporto. |
(3) |
La presente direttiva dovrebbe applicarsi agli aeroporti situati nella Comunità di dimensioni superiori ad una soglia minima, poiché la gestione e il finanziamento degli aeroporti di piccole dimensioni non richiedono l'applicazione di un quadro normativo comunitario, e all'aeroporto con il movimento di passeggeri più elevato in ciascuno Stato membro. |
(4) |
Per promuovere la coesione territoriale, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un sistema di tariffazione comune ad una rete aeroportuale. I trasferimenti economici tra aeroporti di tali reti dovrebbero essere conformi al diritto comunitario. |
(5) |
Per ragioni di distribuzione del traffico gli Stati membri dovrebbero poter consentire ad un gestore aeroportuale, per gli aeroporti che servono una stessa città o conurbazione, di applicare diritti aeroportuali di livello analogo. I trasferimenti economici tra detti aeroporti dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario. |
(6) |
Gli incentivi per avviare nuove rotte in modo da promuovere, tra l'altro, lo sviluppo delle regioni svantaggiate e ultraperiferiche dovrebbero essere concessi solo in conformità al diritto comunitario. |
(7) |
La riscossione dei diritti corrispondenti alla prestazione dei servizi di navigazione aerea e dei servizi di assistenza a terra è già stata disciplinata, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (4), e dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (5). I diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a mobilità ridotta sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (6). |
(8) |
Nel 2004 il Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (Consiglio ICAO) ha adottato politiche per la fissazione dei diritti aeroportuali che includono, tra l'altro, i principi di aderenza ai costi e di non discriminazione, nonché un meccanismo indipendente per la regolamentazione economica degli aeroporti. |
(9) |
Secondo il Consiglio dell'ICAO, un diritto aeroportuale è un prelievo appositamente concepito e applicato per recuperare i costi derivanti dalla messa a disposizione di infrastrutture e servizi per l'aviazione civile, mentre un'imposta è un prelievo concepito per aumentare le entrate nazionali o quelle delle amministrazioni locali che generalmente non si applica all'aviazione civile nel suo complesso oppure non è applicato tenendo conto specificatamente dei costi. |
(10) |
I diritti aeroportuali non dovrebbero essere discriminatori. È opportuno istituire una procedura di periodica consultazione tra i gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti offrendo la possibilità alle due parti di rivolgersi in ultima istanza ad un'autorità di vigilanza indipendente ogni qualvolta una decisione sui diritti aeroportuali o sulla modifica del sistema di tariffazione è contestata dagli utenti degli aeroporti. |
(11) |
Per garantire l'imparzialità delle sue decisioni e la corretta ed efficace applicazione della presente direttiva, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere istituita un'autorità di vigilanza indipendente. Detta autorità dovrebbe disporre di tutte le risorse necessarie in termini di personale, competenze tecniche e mezzi finanziari per l'esercizio delle proprie funzioni. |
(12) |
È essenziale che gli utenti degli aeroporti ricevano periodicamente dal gestore aeroportuale le informazioni sulle modalità e sulla base di calcolo dei diritti aeroportuali. Questa trasparenza consentirebbe ai vettori aerei di essere informati sulle spese sostenute dall'aeroporto e sulla redditività degli investimenti da questo effettuati. Per consentire ai gestori aeroportuali di valutare con precisione i requisiti che dovranno soddisfare gli investimenti futuri, è opportuno che gli utenti degli aeroporti abbiano l'obbligo di mettere a disposizione dei gestori aeroportuali, in tempo utile, tutte le loro previsioni operative, i loro progetti di sviluppo ed i loro particolari suggerimenti e richieste. |
(13) |
I gestori aeroportuali dovrebbero informare i loro utenti in merito ai grandi progetti infrastrutturali poiché questi hanno un'incidenza significativa sul sistema o sull'ammontare dei diritti aeroportuali. La comunicazione di queste informazioni dovrebbe avere lo scopo di rendere possibile il monitoraggio dei costi delle infrastrutture e di assicurare installazioni adeguate e soddisfacenti sotto il profilo del rapporto costi-benefici nell'aeroporto in questione. |
(14) |
I gestori aeroportuali dovrebbero poter applicare diritti aeroportuali corrispondenti alle infrastrutture e/o al livello dei servizi messi a disposizione, in quanto i vettori aerei hanno un interesse legittimo a esigere da un gestore aeroportuale servizi commisurati al rapporto prezzo/qualità. È opportuno tuttavia che l'accesso ad un livello differenziato di infrastrutture o servizi sia aperto a tutti i vettori aerei che desiderino ricorrervi su base non discriminatoria. Quando la domanda supera l'offerta, l'accesso dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e non discriminatori la cui definizione incombe al gestore aeroportuale. Le eventuali differenziazioni dei diritti aeroportuali dovrebbero essere trasparenti, oggettive e basate su criteri chiari. |
(15) |
Gli utenti degli aeroporti e i gestori aeroportuali dovrebbero poter concludere un accordo sul livello dei servizi concernente la qualità dei servizi forniti in cambio dei diritti aeroportuali. Negoziati sulla qualità del servizio fornito a fronte dei diritti pagati potrebbero essere organizzati nel quadro della consultazione periodica. |
(16) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il trattato, in particolare i suoi articoli da 81 a 89. |
(17) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, dato che sistemi di diritti aeroportuali non possono essere istituiti a livello nazionale in modo uniforme nell'insieme della Comunità, e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità.
2. La presente direttiva si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto al trattato e aperto al traffico commerciale il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro.
3. Gli Stati membri pubblicano un elenco degli aeroporti situati nel rispettivo territorio che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Tale elenco è basato sui dati della Commissione (Eurostat) ed è aggiornato annualmente.
4. La presente direttiva non si applica ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e terminale ai sensi del regolamento (CE) n. 1794/2006, né ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE, né ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006.
5. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare, nei confronti di qualsiasi gestore di un aeroporto situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari che non siano incompatibili con la presente direttiva o con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Dette misure possono comprendere misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«aeroporto», qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; |
2) |
«gestore aeroportuale», il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati; |
3) |
«utente di un aeroporto», qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato; |
4) |
«diritti aeroportuali», i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci; |
5) |
«rete aeroportuale», un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale dallo Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale. |
Articolo 3
Non discriminazione
Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti degli aeroporti, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti.
Articolo 4
Rete aeroportuale
1. Gli Stati membri possono autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete.
2. Gli Stati membri possono autorizzare un gestore aeroportuale, per gli aeroporti che servono una stessa città o conurbazione, ad applicare diritti aeroportuali di livello analogo a tutti gli aeroporti interessati, a condizione che ciascun aeroporto soddisfi pienamente gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo 6.
Articolo 5
Consultazione e ricorsi
1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituita una procedura obbligatoria di consultazione periodica tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto o i rappresentanti o le associazioni degli utenti dell'aeroporto in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all'ammontare di questi diritti aeroportuali e, se del caso, alla qualità del servizio fornito. Detta consultazione ha luogo almeno una volta all'anno salvo se diversamente convenuto nell'ultima consultazione. Laddove esista un accordo pluriennale tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, le consultazioni si svolgono secondo le modalità previste in detto accordo. Gli Stati membri conservano il diritto di chiedere consultazioni più frequenti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura del possibile, le modifiche apportate al sistema o all'ammontare dei diritti aeroportuali siano effettuate con il consenso del gestore aeroportuale da un lato e degli utenti degli aeroporti dall'altro. A tal fine, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti dell'aeroporto nel qual caso tale termine non può essere inferiore a due mesi. Il gestore aeroportuale organizza consultazioni sulle modifiche proposte con gli utenti degli aeroporti e tiene conto della posizione da questi espressa prima di prendere una decisione. Il gestore aeroportuale pubblica la sua decisione o raccomandazione entro un termine ragionevole prima della sua entrata in vigore. Il gestore aeroportuale motiva la propria decisione in relazione alle posizioni espresse dagli utenti, nell'ipotesi in cui sulle modifiche proposte non sia intervenuto alcun accordo tra il gestore e gli utenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di disaccordo su una decisione inerente i diritti aeroportuali presa dal gestore aeroportuale, ciascuna delle due parti possa rivolgersi all'autorità di vigilanza indipendente di cui all'articolo 10, la quale esaminerà le motivazioni che corredano la proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali.
4. Qualora sia sottoposta all'autorità di vigilanza indipendente una modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali decisa dal gestore aeroportuale non ha efficacia sino a quando non sia stata esaminata dall'autorità di vigilanza. Quest'ultima può prendere una decisione provvisoria circa l'entrata in vigore della modifica in questione.
5. Uno Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 3 e 4 in relazione alle modifiche del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali per gli aeroporti per i quali ha stabilito una procedura che prevede una supervisione economica. Le misure di supervisione economica possono essere le stesse previste all'articolo 1, paragrafo 5. Qualora comprendano l'approvazione del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali, dette misure devono essere approvate dal medesimo organismo che è stato nominato o istituito come autorità di vigilanza indipendente ai fini della presente direttiva.
Articolo 6
Trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori aeroportuali, ogniqualvolta si procede alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti dell'aeroporto informazioni sui seguenti elementi, che serviranno come base per la determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto dal gestore aeroportuale. Le informazioni comprendono come minimo:
a) |
un elenco dei vari servizi e infrastrutture forniti a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; |
b) |
la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali; |
c) |
la struttura globale dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; |
d) |
gli introiti dei vari diritti e il costo totale dei servizi forniti in cambio; |
e) |
le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonché agli investimenti previsti; |
f) |
l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti degli aeroporti comunichino al gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, informazioni riguardanti in particolare:
a) |
le previsioni del traffico; |
b) |
le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della loro flotta; |
c) |
i loro progetti di sviluppo nell'aeroporto in questione; |
d) |
le loro esigenze nell'aeroporto in questione. |
3. Fatta salva la legislazione nazionale, le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono considerate e trattate come informazioni riservate o economicamente sensibili. Nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa, devono essere rispettati in particolare i regolamenti di borsa.
Articolo 7
Nuove infrastrutture
Gli Stati membri provvedono affinché il gestore aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati piani relativi a nuovi progetti di infrastruttura.
Articolo 8
Norme di qualità
1. Per garantire il buon funzionamento di un aeroporto, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e ai rappresentanti o alle associazioni degli utenti aeroportuali nell'aeroporto considerato di procedere a negoziati allo scopo di concludere un accordo sul livello di servizio con riguardo alla qualità dei servizi prestati nell'aeroporto. Tali negoziati sulla qualità dei servizi possono essere organizzati nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
2. Il suddetto accordo sul livello di servizio determina il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale, il quale tiene conto del sistema o del livello effettivo dei diritti aeroportuali e del livello di servizio cui gli utenti dell'aeroporto hanno diritto a fronte dei diritti aeroportuali pagati.
Articolo 9
Servizi personalizzati
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale di variare la qualità e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un terminale o una parte di terminale specializzato. Il sistema o l'ammontare dei diritti aeroportuali può essere differenziato in funzione della qualità e dell'estensione di tali servizi e dei relativi costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva. I gestori aeroportuali restano liberi di fissare tali diritti aeroportuali differenziati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ad ogni utente di aeroporto che desidera utilizzare i servizi personalizzati o il terminale o la parte del terminale specializzato, di accedere a questi servizi e a questo terminale o parte di un terminale.
Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano avere accesso ai servizi personalizzati e/o a un terminale o parte di un terminale specializzato ecceda il numero di utenti che è possibile accogliere a causa di vincoli di capacità, l'accesso è determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Tali criteri possono essere stabiliti dal gestore aeroportuale e gli Stati membri possono richiedere che essi siano approvati dall'autorità di vigilanza indipendente.
Articolo 10
Autorità di vigilanza indipendente
1. Gli Stati membri designano o istituiscono un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva e di svolgere, come minimo, le funzioni di cui all'articolo 5. Questo organo può essere lo stesso al quale lo Stato membro ha affidato l'applicazione delle misure normative supplementari di cui all'articolo 1, paragrafo 5, compresa l'approvazione del sistema dei diritti e/o dell'ammontare di tali diritti aeroportuali, a condizione che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono l'autonomia dell'autorità di vigilanza indipendente, provvedendo affinché questa sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi gestore aeroportuale e vettore aereo. Gli Stati membri che mantengono la proprietà di aeroporti, di gestori aeroportuali o di vettori aerei o che mantengono la vigilanza di gestori aeroportuali o di vettori aerei garantiscono che le funzioni inerenti alla proprietà o alla vigilanza suddetti non siano conferite all'autorità di vigilanza indipendente. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di vigilanza indipendente eserciti i propri poteri in modo imparziale e trasparente.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza indipendente, le funzioni e le competenze ad essa conferite, nonché i provvedimenti presi per garantire l'osservanza del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono istituire un meccanismo di finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente, che può comprendere l'imposizione di diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali.
5. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri provvedono affinché per l'autorità di vigilanza indipendente, con riguardo ai casi di disaccordo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, siano adottate le misure necessarie per quanto riguarda il sistema o l'ammontare dei diritti aeroportuali, compreso in relazione alla qualità del servizio, al fine di:
a) |
stabilire una procedura per la risoluzione delle controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti degli aeroporti; |
b) |
determinare le condizioni affinché una controversia possa essere sottoposta all'autorità di vigilanza indipendente. Quest'ultima può, in particolare, respingere i reclami non opportunamente giustificati o adeguatamente documentati; |
c) |
fissare i criteri in base ai quali i casi di disaccordo sono valutati ai fini di una risoluzione. |
Tali procedure, condizioni e criteri sono non discriminatori, trasparenti e obiettivi.
6. Nell'avviare un'indagine riguardo alla motivazione della modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 5, l'autorità di vigilanza indipendente ottiene dalle parti interessate accesso alle necessarie informazioni ed è tenuta a consultarle al fine di formulare la sua decisione. Essa pronuncia una decisione il più rapidamente possibile, e comunque entro sei mesi dal ricevimento del reclamo. Le decisioni dell'autorità di vigilanza indipendente sono vincolanti, fatto salvo un controllo parlamentare o giurisdizionale a seconda della procedura prevista nei diversi Stati membri.
7. L'autorità di vigilanza indipendente pubblica ogni anno una relazione sull'attività svolta.
Articolo 11
Relazione e revisione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio entro … (7) una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che valuti i progressi compiuti verso il conseguimento del suo obiettivo, corredandola, se del caso, di opportune proposte.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano all'applicazione della presente direttiva, con particolare riferimento all'acquisizione di informazioni ai fini della relazione di cui al paragrafo 1.
Articolo 12
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (8). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 10 del 15.1.2008, pag. 35.
(2) GU C 305 del 15.12.2007, pag. 11.
(3) Parere del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 23 giugno 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 341 del 7.12.2006, pag. 3.
(5) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.
(6) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.
(7) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(8) Trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 29 gennaio 2007 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto. La proposta si basa sull'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE. |
2. |
Il 29-30 novembre 2007 il Consiglio TTE ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta. |
3. |
Il 15 gennaio 2008 il Parlamento europeo [relatore, On. Ulrich Stockmann (PSE-DE)] ha votato la proposta in prima lettura. Il parere del PE consta di 45 emendamenti. |
4. |
Il 7 aprile 2008 il Consiglio TTE ha raggiunto un accordo politico sulla proposta accettando alcuni dei 45 emendamenti adottati dal PE in prima lettura (doc. 8017/08). La posizione comune che ne risulta dovrebbe essere adottata dal Consiglio il 23 giugno 2008. |
II. OBIETTIVO
Obiettivo della proposta di direttiva è dettare principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità. Essa è volta a chiarire la relazione tra i gestori aeroportuali e gli utenti degli aeroporti esigendo trasparenza, consultazione degli utenti e applicazione del principio di non discriminazione al momento di calcolare i diritti a carico degli utenti. Inoltre intende creare autorità forti e indipendenti negli Stati membri per dirimere e comporre le controversie al fine di pervenire a una rapida risoluzione.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
Nella plenaria del 15 gennaio 2008 il Parlamento europeo (PE) ha adottato 45 emendamenti della proposta della Commissione. La posizione comune del Consiglio riflette le modifiche apportate alla proposta della Commissione [si veda il punto 2, lettera a) del presente documento] integrando un considerevole numero di emendamenti,
— |
alla lettera (emendamenti 8, 10, 11, 45 del PE), o |
— |
nello spirito, attraverso una formulazione analoga (emendamenti 1, 2, 3, 15, 23, 28, 29 del PE). |
Tuttavia un numero consistente di emendamenti non è recepito nella posizione comune in quanto il Consiglio ha ritenuto che
1) |
fossero superflui poiché già contemplati da altri strumenti adottati dopo che il PE aveva formulato il suo parere; o |
2) |
se ne tenesse già conto in altre parti del testo in quanto la proposta iniziale della Commissione è stata riformulata nella posizione comune. |
2. Questioni specifiche
a) Principali modifiche alla proposta della Commissione
Partendo dalla proposta della Commissione il Consiglio ha introdotto diverse modifiche che possono essere sintetizzate come segue.
— Campo di applicazione della proposta di direttiva, articolo 1
Inizialmente la Commissione proponeva di includere tutti gli aeroporti con traffico annuale superiore a 1 milione di passeggeri. Il Consiglio ha convenuto di portare questa soglia a 5 milioni e di aggiungere il maggiore aeroporto di ciascuno Stato membro. Questo campo di applicazione è inoltre in linea con il parere del PE.
— Modulazione dei diritti per motivi ambientali e altri fini di pubblico interesse, articolo 3
Il Consiglio ha convenuto di includere tale possibilità nell'articolo sulla non discriminazione. L'aggiunta rispecchia il desiderio degli Stati membri di avere la possibilità di promuovere l'uso di aeromobili più ecologici mediante la modulazione dei diritti aeroportuali e di perseguire altri fini.
— Aderenza ai costi, considerando 8
Questo considerando rappresenta un compromesso equilibrato tra il desiderio degli Stati membri di collegare strettamente i diritti aeroportuali ai costi connessi con la fornitura dei servizi aeroportuali (in linea con le raccomandazioni politiche dell'ICAO in materia di diritti aeroportuali) e un grado appropriato di flessibilità per gli altri Stati membri, compresi quelli che ritengono che ciò possa avere implicazioni per il funzionamento delle reti aeroportuali, in quanto alcuni Stati membri hanno bisogno di una certa flessibilità per utilizzare gli introiti commerciali all'interno della rete aeroportuale.
— Rete aeroportuale e sistema aeroportuale, articolo 2, punto 5, e articolo 4
Il Consiglio ha convenuto che fosse necessario introdurre nel testo del progetto di direttiva una definizione di reti aeroportuali. Ha inoltre ritenuto appropriato inserire un testo che assicuri agli aeroporti che servono una stessa città o conurbazione la possibilità di avere un sistema di diritti comune.
— Misure di supervisione economica, articolo 5, paragrafo 5
Il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiungere una disposizione sulle misure di supervisione economica, ai sensi della quale gli Stati membri che usano sistemi di supervisione economica non sono tenuti ad applicare la procedura di risoluzione delle controversie prescritta dalla direttiva. La motivazione è che la supervisione economica offre un grado di protezione comparabile a quello previsto dalla direttiva.
— Termine di recepimento della direttiva, articolo 12
Il Consiglio ha prolungato il periodo richiesto per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale a 36 mesi in modo da lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l'attuazione.
b) Emendamenti del Parlamento europeo
Il Consiglio ha inoltre preso in considerazione alcuni emendamenti pur non includendoli nella posizione comune. Tali questioni possono riassumersi come segue.
— Diritti per le misure di sicurezza
Emendamenti pertinenti 4, 13, 37-41
La posizione comune non ha incluso gli emendamenti sul finanziamento della sicurezza in quanto le preoccupazioni manifestate dal Parlamento in materia sono già state affrontate con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla sicurezza dell'aviazione civile [regolamento (CE) n. 300/2008]. Tali preoccupazioni saranno inoltre trattate in una futura iniziativa politica della Commissione.
— Prefinanziamento
Emendamenti pertinenti 31, 32
La posizione comune riconosce l'importanza di nuovi progetti di infrastruttura e assicura la possibilità del loro finanziamento, tutelando nel contempo gli interessi degli utenti degli aeroporti. Questo principio di prefinanziamento è già menzionato nei testi dell'ICAO, ma il Consiglio ha considerato più opportuno non includerlo nella posizione comune, date le differenze d'approccio tra i vari Stati membri e la necessità di mantenere la flessibilità. La Commissione non ha accettato tali emendamenti.
— Sistema «single till» («cassa unica») o «dual till» («cassa doppia»)
Emendamenti pertinenti 6, 22
Il Consiglio ha reputato necessario prevedere l'istituzione di un quadro di norme comuni che disciplini gli aspetti fondamentali dei diritti aeroportuali e le modalità della loro fissazione, ma ha ritenuto anche che gli Stati membri debbano essere liberi di autorizzare un sistema «single till» («cassa unica») o «dual till» («cassa doppia») o una combinazione dei due sistemi, senza essere tenuti ad adottare una legislazione che renda obbligatorio uno di tali sistemi o a conferire agli aeroporti il diritto di scegliere il sistema di cassa da adottare. Per queste ragioni la posizione comune non include disposizioni esplicite sulla questione.
— Applicabilità a tutti gli aeroporti di una rete
Emendamenti pertinenti 9, 14
La posizione comune non ha accolto tali emendamenti per motivi di coerenza con l'approccio globale sulle reti, segnatamente la non discriminazione di reti tra Stati membri, l'eliminazione della burocrazia superflua nei piccoli aeroporti e l'assenza di un bisogno concreto, in quanto il Consiglio ritiene infondato il rischio di trasferimenti di risorse tra settori.
— Varie
La posizione comune non include alcuni emendamenti per tre motivi:
— |
il Consiglio ha reputato che non fossero coerenti con la filosofia e l'approccio seguiti dal progetto di direttiva, |
— |
il Consiglio ha reputato che la loro formulazione non fosse sufficientemente chiara e potesse comportare incertezza del diritto, in quanto avrebbero potuto essere interpretati in più sensi, |
— |
il Consiglio li ha valutati di difficile attuazione per gli Stati membri, in particolare quelli che fissano scadenze che gli Stati membri considerano troppo brevi o troppo lunghe. |
Si tratta dei seguenti emendamenti:
— |
principi di concorrenza e aiuti di Stato (parte del 7, 16, 24, 25, 26), |
— |
non discriminazione (34, 35, 36), |
— |
condizioni per l'intervento dell'autorità di controllo indipendente e delega dell'autorità (19, 21, 42, 43), |
— |
livello dei servizi e qualità dei servizi (5, 27, 33), |
— |
riferimento ai fattori che determinano l'ammontare dei diritti (12), |
— |
consultazioni (17), |
— |
tempi per la presentazione di modifiche al sistema di tariffazione (18), |
— |
ammissibilità dei reclami (20), |
— |
trasparenza (30), |
— |
termine per la decisione dell'autorità di controllo indipendente (44). |
IV. CONCLUSIONI
Il Consiglio ritiene che la posizione comune sia equilibrata e rispetti gli scopi e gli obiettivi alla base della proposta della Commissione. Tiene conto inoltre dei risultati della prima lettura del Parlamento europeo.
Il Consiglio prende atto dei negoziati informali già tenuti tra il Consiglio e il Parlamento europeo e confida nel fatto che i testi di compromesso individuati consentiranno la rapida adozione della direttiva in un prossimo futuro.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 254/26 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 23/2008
definita dal Consiglio il 15 settembre 2008
in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(2008/C 254 E/03)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 137 del trattato prevede che la Comunità sostenga e completi l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. |
(2) |
La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. |
(3) |
L'articolo 19, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE prevedono un riesame entro il 23 novembre 2003. |
(4) |
Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio (5), prima direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario tener conto dei nuovi sviluppi e delle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dotarsi delle risorse per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona. |
(5) |
La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare. |
(6) |
In questo contesto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che permettano una migliore conciliazione della vita professionale con la vita familiare. |
(7) |
Si ravvisa la necessità di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di introdurre una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda il servizio di guardia e, più specificamente, i periodi inattivi durante il servizio di guardia, come anche di trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro. |
(8) |
Ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo in circostanze in cui non sono concessi periodi di riposo. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine di tempo ragionevole entro cui è concesso ai lavoratori l'equivalente riposo compensativo, tenendo conto sia dell'esigenza di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sia del principio di proporzionalità. |
(9) |
Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento di durata massima settimanale del lavoro devono essere riviste nell'intento di adattarle alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le garanzie per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. |
(10) |
Qualora la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il periodo di riferimento non dovrebbe essere superiore alla durata del contratto di lavoro. |
(11) |
L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa può comportare dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. |
(12) |
La facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 1, costituisce una deroga al principio di una durata massima settimanale del lavoro pari a 48 ore, calcolata come media su un periodo di riferimento. È subordinata alla protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori e al consenso esplicito, libero e informato del lavoratore in questione. Il ricorso a tale facoltà deve essere subordinato a garanzie adeguate per assicurare il rispetto di queste condizioni ed essere oggetto di un controllo rigoroso. |
(13) |
Prima di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, si dovrebbe valutare se il massimo periodo di riferimento o le altre misure in materia di flessibilità previste dalla direttiva 2003/88/CE non garantiscano la flessibilità necessaria. |
(14) |
Per evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il periodo di riferimento flessibile previsto all'articolo 19, primo comma, lettera b), non può essere cumulato in uno Stato membro con la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1. |
(15) |
Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento dell'azione comunitaria in materia. |
(16) |
Dopo tale consultazione la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha ulteriormente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato. |
(17) |
Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali a livello comunitario non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 139 del trattato. |
(18) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia attualizzare la normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(19) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6). Essa è volta in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta, in particolare al paragrafo 2, il quale statuisce che «ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». |
(20) |
L'attuazione della presente direttiva dovrebbe mantenere il livello generale di protezione assicurato ai lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2003/88/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:
|
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Servizio di guardia Il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale o, conformemente alla normativa e/o alle prassi nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra parti sociali non dispongano altrimenti. Il periodo inattivo del servizio di guardia può essere calcolato in base a una media del numero di ore o a una proporzione del servizio di guardia, tenendo conto dell'esperienza del settore in questione, tramite contratto collettivo o accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali. Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5, salvo altrimenti previsto:
Il periodo durante il quale il lavoratore esercita di fatto la propria attività o le proprie funzioni durante il servizio di guardia è sempre considerato orario di lavoro. Articolo 2 ter Conciliazione della vita professionale con la vita familiare Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare. Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (7), e consultando le parti sociali, che i datori di lavoro informino a tempo debito i lavoratori di eventuali modifiche sostanziali del ritmo o dell'organizzazione del loro orario di lavoro. Tenendo conto delle esigenze dei lavoratori in materia di flessibilità del loro orario e del loro ritmo di lavoro, gli Stati membri incoraggiano parimenti, in conformità delle prassi nazionali, i datori di lavoro ad esaminare le richieste di modifiche dell'orario o del ritmo di lavoro, fatte salve le esigenze aziendali e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità. |
3) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
4) |
all'articolo 18, terzo comma, le parole «a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo» sono sostituite dalle parole «a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo entro un termine ragionevole, da stabilirsi in base alla normativa nazionale o a un contratto collettivo ovvero a un accordo sottoscritto dalle parti sociali»; |
5) |
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Limiti alla facoltà di derogare ai periodi di riferimento Senza pregiudizio dell'articolo 22 bis, lettera b), e in deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni oggettive o tecniche ovvero per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:
Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.»; |
6) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Disposizioni varie 1. Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato. 2. In ogni caso, gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale facoltà prendono le misure necessarie ad assicurare che:
3. Sempreché siano rispettati i principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, qualora un lavoratore sia impiegato dal medesimo datore di lavoro per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dieci settimane nell'arco di dodici mesi, le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e lettera d), non si applicano.»; |
7) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 22 bis Disposizioni speciali Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista all'articolo 22:
|
8) |
l'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Relazioni 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 2. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 3. A decorrere dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1 e 2.»; |
9) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 24 bis Relazione valutativa 1. Entro il … (8):
2. Entro … (9), la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello comunitario, trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione riguardante:
La relazione può essere corredata di appropriate proposte per ridurre orari di lavoro eccessivamente lunghi, tra cui il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1, tenendo conto del suo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori interessati. 3. In base alla relazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio valuta il ricorso alle facoltà previste dalla presente direttiva, segnatamente quelle previste all'articolo 19, lettera b), e all'articolo 22, paragrafo 1. Tenendo conto di tale valutazione, entro il … (10) la Commissione, se opportuno, può sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente direttiva, che includa la facoltà di cui all'articolo 22, paragrafo 1.». |
Articolo 2
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il … (11). Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali successive modifiche di tali disposizioni. In particolare essi provvedono a che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al … (11) o si accertano che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 267 del 27.10.2005, pag. 16.
(2) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 69.
(3) Parere del Parlamento europeo, dell'11 maggio 2005 (GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292), posizione comune del Consiglio, del 15 settembre 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.
(5) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.
(6) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(7) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.»;
(8) Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(9) Sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(10) Otto anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(11) Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 24 settembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo che modifica la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1). La proposta è basata sull'articolo 137, paragrafo 2, del trattato.
Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 maggio 2005, conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2).
Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere l'11 maggio 2005 (3), il Comitato delle regioni il 14 aprile 2005 (4).
La Commissione ha presentato il 2 giugno 2005 una proposta (5) modificata che accoglie 13 dei 25 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.
Il 9 giugno 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su una posizione comune, parallelamente ad un accordo politico a maggioranza qualificata su una posizione comune relativa alle condizioni di lavoro per i lavoratori temporanei. Cinque delegazioni, che non sono state in grado di accettare il testo dell'accordo politico riguardante la direttiva sull'orario di lavoro, hanno iscritto a verbale del Consiglio una dichiarazione congiunta (6).
In conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata il 15 settembre 2008.
II. OBIETTIVI
La proposta persegue un duplice obiettivo:
— |
in primo luogo, riesaminare alcune disposizioni della direttiva 2003/88/CE (che ha modificato da ultimo la direttiva 93/104/CE) secondo il disposto degli articoli 19 e 22 della medesima. Si tratta di disposizioni che riguardano le deroghe al periodo di riferimento per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro) e la possibilità di non applicare l'articolo 6 se il lavoratore acconsente ad eseguire il lavoro in questione (opzione di non partecipazione), |
— |
in secondo luogo, allineare la normativa alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare alle pronunce nelle cause SIMAP (7) e Jaeger (8), in cui si afferma che il periodo di servizio di guardia di un medico cui è chiesto di essere fisicamente presente in ospedale va sempre considerato orario di lavoro. Questa interpretazione di talune disposizioni della direttiva da parte della Corte di giustizia europea, a seguito di varie richieste di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato, ha inciso profondamente sulla nozione di «orario di lavoro» e di conseguenza, su alcune disposizioni essenziali della direttiva. |
In particolare:
— |
nell'intento di assicurare un adeguato equilibrio tra la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, da una parte, ed il bisogno di flessibilità delle imprese, dall'altra, la proposta stabilisce principi generali di protezione per i lavoratori in servizio di guardia, sia per i periodi attivi che per i periodi inattivi. In tale contesto la proposta prevede che il periodo inattivo del servizio di guardia non va considerato orario di lavoro ai sensi della direttiva a meno che la legislazione nazionale, i contratti collettivi o gli accordi tra le parti sociali non dispongano altrimenti, |
— |
la proposta mira a consentire in taluni casi ai datori di lavoro e agli Stati membri una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro rendendo possibile l'estensione ad un anno del periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale del lavoro e offrendo così alle imprese l'opportunità di reagire alle fluttuazioni, più o meno regolari, della domanda, |
— |
inoltre essa rende più compatibili la vita professionale e la vita familiare, segnatamente attraverso le modifiche proposte riguardo all'articolo 22, |
— |
per quanto riguarda la durata massima settimanale media di 48 ore e la facoltà di non partecipazione individuale, la proposta rafforza il dialogo sociale associando le parti sociali a ogni decisione presa da uno Stato membro al fine di autorizzare il ricorso alla facoltà di non partecipazione da parte dei lavoratori. In virtù di questo nuovo sistema, la decisione di uno Stato membro di autorizzare il ricorso a tale facoltà di non partecipazione deve essere attuata in virtù di contratti collettivi o accordi preventivi sottoscritti dalle parti sociali a livello adeguato o in virtù di normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali a livello adeguato. Resta il fatto che, poiché nessun datore di lavoro può costringere un lavoratore a lavorare oltre la durata massima settimanale media di 48 ore, anche il singolo lavoratore deve dare il proprio consenso sul ricorso alla facoltà di non partecipazione. Saranno applicate condizioni più rigorose anche a livello comunitario allo scopo di prevenire gli abusi ed assicurare che il lavoratore che intenda far ricorso alla facoltà di non partecipazione possa scegliere in piena libertà. Inoltre, la proposta introduce un principio generale che prevede una limitazione della durata massima dell'orario di lavoro settimanale. |
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. Osservazioni generali
a) Proposta modificata della Commissione
Il Parlamento europeo ha adottato 25 emendamenti alla proposta della Commissione. 13 di tali emendamenti sono stati integralmente incorporati nella proposta modificata della Commissione, in parte dopo essere stati riformulati (emendamenti 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 24). La Commissione non è stata tuttavia in grado di accettare 12 altri emendamenti (emendamenti 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 25).
b) Posizione comune del Consiglio
Il Consiglio ha potuto accettare 8 dei 13 emendamenti, incorporati integralmente o parzialmente nella proposta modificata di direttiva della Commissione, segnatamente gli emendamenti 1 e 2 (considerando n. 4 che cita le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona), l'emendamento 3 (considerando n. 5 che fa riferimento all'accrescimento del tasso di occupazione femminile), l'emendamento 4 (considerando n. 7: aggiunta di un riferimento riguardante la conciliazione della vita professionale con la vita familiare), l'emendamento 8 (considerando n. 14 che cita l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali), l'emendamento 16 [articolo 17, paragrafo 2 (riguardante il riposo compensativo), l'emendamento 17 (articolo 17, paragrafo 5, primo comma, correzione di un errore) e l'emendamento 18 (articolo 18, paragrafo 3, riguardante il riposo compensativo).
Il Consiglio ha inoltre accettato, previe modifiche redazionali, i principi alla base degli emendamenti:
— |
emendamento 12 (articolo 2 ter: aggiunta di una disposizione riguardante la conciliazione della vita professionale con la vita familiare), |
— |
emendamento 13 [soppressione dell'articolo 16 lettera b), secondo comma riguardante il periodo di riferimento di 12 mesi], |
— |
emendamento 19 (articolo 19: periodo di riferimento). |
Tuttavia, il Consiglio non ha ritenuto opportuno accogliere i seguenti emendamenti:
— |
emendamento 11 (cumulo delle ore in caso di diversi contratti di lavoro): vedi considerando n. 2, come preso in considerazione nel considerando n. 2 della proposta modificata, in quanto il considerando della direttiva vigente stabilisce che: «Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, rimangono pienamente applicabili ai settori contemplati dalla presente direttiva, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella medesima». E che l'articolo 4 della medesima stabilisce che le disposizioni della direttiva 89/391/CEE sono pienamente applicabili ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali, alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro nonché a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro, |
— |
emendamento 24 (disposizione sulla validità degli accordi relativi all'opzione di non partecipazione sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva: vedi articolo 22, paragrafo 1 quater: il Consiglio non ha ritenuto necessario incorporare tale disposizione che è stata inserita nella proposta modificata della Commissione, |
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emendamento 25 (che prevede l'invio di una copia della direttiva ai governi e parlamenti dei paesi candidati). |
Il Consiglio inoltre non è stato in grado di accogliere gli emendamenti 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22 e 23 per i motivi menzionati dalla Commissione nella sua proposta modificata.
La Commissione ha approvato la posizione comune adottata dal Consiglio.
2. Osservazioni specifiche
Disposizioni riguardanti il servizio di guardia
Il Consiglio ha espresso il suo accordo sulle definizioni di «servizio di guardia» e «periodo inattivo del servizio di guardia», quali proposte dalla Commissione nella sua proposta originaria e confermate nella proposta modificata.
Il Consiglio ha altresì convenuto con la Commissione della necessità di aggiungere una definizione del termine «luogo di lavoro»all'articolo 1, punto 1, punto 1 ter, della posizione comune al fine di precisare meglio la definizione di «servizio di guardia».
Per quanto riguarda un nuovo articolo 2 bis sul servizio di guardia, il Consiglio condivide con la Commissione il principio che il periodo inattivo del servizio di guardia non è considerato orario di lavoro, a meno che la normativa nazionale, o conformemente alla normativa nazionale e/o alle pratiche nazionali, un contratto collettivo o un accordo tra le parti sociali non dispongano altrimenti. Il Consiglio condivide il punto di vista della Commissione che l'introduzione di questa nuova categoria dovrebbe contribuire a chiarire il rapporto tra orario di lavoro e periodi di riposo.
Il Consiglio ha anche seguito l'approccio della Commissione per quanto riguarda il metodo di calcolo del periodo inattivo del servizio di guardia, precisando nel contempo che non può essere stabilito soltanto da un contratto collettivo o da un accordo tra le parti sociali ma anche dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali.
Il Consiglio ha riconosciuto quale principio generale che il periodo inattivo del servizio di guardia non può essere conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornaliero e riposo settimanale. Il Consiglio ritiene tuttavia che si debba prevedere la possibilità di introdurre una certa flessibilità nell'applicazione di tale disposizione tramite contratto collettivo, accordo tra le parti sociali o in base alla normativa nazionale previa consultazione delle parti sociali.
Periodo di riposo compensativo
Per quanto riguarda l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 18, terzo comma della direttiva, il Consiglio può accettare gli emendamenti 16 e 18 come riformulati nella proposta modificata della Commissione.
Il principio generale è che ai lavoratori dovrebbero essere accordati periodi di riposo compensativo quando i periodi di riposo normali non possono esser presi. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare il termine ragionevole entro il quale al lavoratore viene concesso un riposo compensativo equivalente, tenendo conto sia della necessità di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati, sia del principio di proporzionalità.
Conciliazione della vita professionale con la vita familiare
Il Consiglio concorda con il Parlamento sulla necessità di una migliore conciliazione della vita professionale con la vita familiare. Questa preoccupazione emerge molto chiaramente nei considerando n. 5, 6 e 7 nonché nell'articolo 1, punto 2, che prevede l'inserimento di un nuovo articolo 2 ter, della posizione comune.
Il Consiglio concorda sugli emendamenti 2 e 3 (riguardanti i considerando n. 4 e 5) come riformulati nella proposta modificata della Commissione.
Per quanto riguarda il nuovo articolo 2 ter, il Consiglio ha mantenuto il testo del primo comma contenuto nella proposta modificata della Commissione, in cui si dichiara che «Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati ad una migliore conciliazione tra lavoro e vita familiare».
Gli altri due commi si ispirano all'emendamento 12 e si basano sulla proposta modificata della Commissione. Il secondo comma, inoltre, introduce richiami alla direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea e alla consultazione delle parti sociali. Il terzo comma dispone che gli Stati membri incoraggino i datori di lavoro a prendere in esame le richieste dei lavoratori in materia di modifica dell'orario e del ritmo di lavoro, fatti salvi i bisogni dell'azienda e le esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro in termini di flessibilità.
Periodo di riferimento (articolo 19)
Il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo quanto al fatto che la proroga del periodo di riferimento debba andare di pari passo con una maggiore partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e con eventuali misure preventive necessarie in materia di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto che un richiamo alla sezione II della direttiva 89/391/CE (9), che stabilisce una serie di norme al riguardo, come pure ai principi generali di cui ai considerando 6 e 10, darebbe opportune garanzie in tal senso.
Ambito dell'opzione di non partecipazione («opt-out») (articolo 22)
Il Consiglio non ha potuto accogliere né l'emendamento 20, in base al quale l'articolo 22 sull'opzione di non partecipazione dovrebbe essere abrogato 36 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, né la proposta modificata della Commissione che prevedeva la possibilità di prorogare tale opzione dopo tre anni. Alcune delegazioni si sono dette favorevoli, in linea di principio, a porre fine all'uso dell'opzione di non partecipazione dopo un certo periodo, invece la maggioranza di esse si è opposta ad un'eventuale soluzione siffatta, senza necessariamente implicare, tuttavia, che tutte quante si avvalgano dell'opzione di non partecipazione in questa fase.
In questo contesto, dopo aver esaminato diverse soluzioni possibili, il Consiglio è infine giunto alla conclusione che l'unica soluzione accettabile per una maggioranza qualificata delle delegazioni sarebbe prevedere la permanenza dell'opzione di non partecipazione, pur introducendo salvaguardie contro abusi a danno dei lavoratori.
In particolare, l'articolo 1, punto 7, della posizione comune sull'articolo 22 bis, lettera a), della direttiva dispone che il ricorso all'opzione di non partecipazione non può avvenire in combinazione con l'opzione prevista all'articolo 19, lettera b). Inoltre, il considerando 13 bis afferma che, prima di valersi dell'opzione di non partecipazione, si dovrebbe valutare se il massimo periodo di riferimento o le altre misure in materia di flessibilità previste dalla direttiva non garantiscano la flessibilità necessaria.
Relativamente alle condizioni applicabili all'opzione di non partecipazione, la posizione comune prevede che:
— |
l'orario settimanale di lavoro nell'UE deve restare al massimo di 48 ore, in conformità con l'articolo 6 della direttiva in vigore, a meno che gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà di non partecipare all'applicazione di tale articolo in virtù di contratti collettivi o accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello adeguato o in virtù di normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali a livello adeguato, e il singolo lavoratore decida di avvalersi dell'opzione di non partecipazione. La decisione, pertanto, spetta al singolo lavoratore, che non può essere costretto a lavorare oltre il limite delle 48 ore, |
— |
il ricorso a questa facoltà, inoltre, è subordinato a rigorose condizioni intese a tutelare il libero consenso del lavoratore, a introdurre un limite legale della quantità di ore lavorative alla settimana nell'ambito dell'opzione di non partecipazione, e a imporre ai datori di lavoro specifici obblighi di informare le autorità competenti su richiesta di queste ultime. |
Quanto alla tutela del libero consenso del lavoratore, la posizione comune stabilisce che l'opzione di non partecipazione è legittima soltanto se il lavoratore ha previamente dato il proprio consenso all'esecuzione di tale lavoro; la validità di detto consenso non è superiore a un anno ed è rinnovabile. Il datore di lavoro, in ogni caso, non può penalizzare un lavoratore per il fatto di non essere disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o perché revoca, per qualsiasi motivo, il suo consenso. Inoltre, fatto salvo il caso di contratti di breve durata (cfr. sotto), la richiesta di avvalersi dell'opzione di non partecipazione non può essere firmata anteriormente alle prime quattro settimane di lavoro e il lavoratore non può essere invitato a presentare tale richiesta all'atto della firma del contratto. In fine, quest'ultimo ha diritto, entro termini specifici, a revocare il proprio consenso a lavorare in regime di «opt-out».
La posizione comune introduce limiti legali del quantitativo settimanale di ore lavorative consentito nell'ambito del sistema «opt-out», che non sono previsti ai sensi della direttiva attualmente in vigore. Il limite, di norma, sarebbe 60 ore alla settimana, calcolate come media per un periodo di 3 mesi, salvo diversamente disposto in un contratto collettivo o in un accordo sottoscritto dalle parti sociali. Tale limite potrebbe essere aumentato fino a 65 ore, calcolate come media per un periodo di 3 mesi, in assenza di un contratto collettivo e qualora il periodo inattivo del servizio di guardia sia considerato come orario di lavoro.
Infine, la posizione comune stabilisce che i datori di lavoro devono tenere un registro delle ore di lavoro dei dipendenti che lavorano in regime «opt-out». I registri sono messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro. Inoltre al datore di lavoro può essere richiesto dalle autorità competenti di trasmettere loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che supera le 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b).
La posizione comune prevede specifiche condizioni in caso di contratti di breve durata (qualora un lavoratore sia impiegato dal medesimo datore di lavoro per un periodo o periodi non superiori complessivamente a 10 settimane nell'arco di 12 mesi): il consenso all'«opt-out», in questo caso, può essere dato durante le prime quattro settimane del rapporto di lavoro e non si applicherebbero i limiti legali del quantitativo settimanale di ore lavorative consentito nell'ambito dell'«opt-out». Tuttavia, non è consentito chiedere al lavoratore di dare il proprio consenso a lavorare in regime «opt-out» all'atto della firma del contratto di assunzione.
La posizione comune, inoltre, prevede che uno Stato membro, qualora si avvalga dell'opzione di non partecipazione, può consentire per via legislativa, regolamentare o amministrativa che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a sei mesi. Tale periodo di riferimento, tuttavia, non dovrebbe incidere sul periodo di riferimento trimestrale applicabile ai fini del calcolo del limite massimo settimanale di 60 o 65 ore.
Norme di monitoraggio, valutazione e revisione
L'articolo 1, punto 12, della posizione comune riguardante un nuovo articolo 24 bis, della direttiva dispone obblighi di rendicontazione dettagliata sull'impiego dell'«opt-out» e su altri fattori che possono contribuire a lunghi orari di lavoro, come l'applicazione dell'articolo 19, lettera b) (periodo di riferimento di 12 mesi). Questi obblighi mirano a consentire alla Commissione di esercitare un attento controllo.
Più precisamente, la posizione comune prevede che la Commissione:
— |
presenta, entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva, una relazione corredata, ove necessario, di appropriate proposte per ridurre orari di lavoro eccessivamente lunghi, tra cui il ricorso all'opzione di non partecipazione, tenendo conto del suo impatto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori interessati. Il Consiglio valuterà detta relazione, |
— |
può, tenendo conto di tale valutazione, e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della direttiva, sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di revisione della presente direttiva, che includa l'opzione di non partecipazione. |
IV. CONCLUSIONE
Avendo presenti i progressi significativamente tangibili, compiuti parallelamente alla direttiva sul lavoro interinale, il Consiglio ritiene che la propria posizione comune sulla direttiva sull'orario di lavoro rappresenti una soluzione equilibrata e realistica delle problematiche contemplate dalla proposta della Commissione, date le ampie differenze tra le situazioni nel mercato del lavoro esistenti negli Stati membri e tra le loro opinioni sulle condizioni necessarie ad affrontare tali situazioni. Il Consiglio auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in modo da pervenire ad un accordo definitivo su quest'importante direttiva.
(1) GU C 322 del 29.12.2004, pag. 9.
(2) GU C 92 del 20.4.2006, pag. 292.
(3) GU C 267 del 27.10.2005, pag. 16.
(4) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 69.
(5) GU C 146 del 16.6.2005, pag. 13.
(6) Doc. 10583/08 ADD 1.
(7) Sentenza della Corte, del 3 ottobre 2000, nella causa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) contro Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, Racc. 2000, pag. I-7963.
(8) Sentenza della Corte, del 9 ottobre 2003, nella causa C-151/02, Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (Germania) nel procedimento Landeshauptstadt Kiel contro Norbert Jaeger, non ancora pubblicata.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 254/36 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 24/2008
definita dal Consiglio il 15 settembre 2008
in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale
(2008/C 254 E/04)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3). In particolare, essa intende garantire il pieno rispetto dell'articolo 31 della carta, secondo il quale ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, ad una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. |
(2) |
La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori al punto 7 prevede tra l'altro che la realizzazione del mercato interno debba condurre ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Ciò avverrà mediante il ravvicinamento, nel progresso, di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro tramite agenzia interinale e il lavoro stagionale. |
(3) |
Il 27 settembre 1995 la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato sul possibile orientamento di un'azione da adottare a livello comunitario relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla garanzia del posto di lavoro per i lavoratori. |
(4) |
In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto auspicabile l'adozione di un'azione comunitaria ed il 9 aprile 1996 ha ulteriormente consultato le parti sociali a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato sul contenuto della proposta prevista. |
(5) |
Nel preambolo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 le parti firmatarie hanno dichiarato che intendono valutare la necessità di un accordo analogo per il lavoro tramite agenzia interinale ed hanno deciso di non inserire i lavoratori tramite agenzia interinale nella direttiva sul lavoro a tempo determinato. |
(6) |
Le organizzazioni intersettoriali di carattere generale, vale a dire l'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE) (4), il Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) e la Confederazione europea dei sindacati (CES), hanno comunicato alla Commissione, con una lettera congiunta del 29 maggio 2000, l'intenzione di avviare la procedura di cui all'articolo 139 del trattato. Con un'un ulteriore lettera congiunta del 28 febbraio 2001 esse hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo di cui all'articolo 138, paragrafo 4, di un mese. La Commissione ha concesso tale periodo ed ha prorogato il termine di negoziazione fino al 15 marzo 2001. |
(7) |
Il 21 maggio 2001 le parti sociali hanno riconosciuto che i loro negoziati sul lavoro tramite agenzia interinale non avevano condotto ad un accordo. |
(8) |
Nel marzo 2005 il Consiglio europeo ha ritenuto indispensabile rilanciare la strategia di Lisbona e procedere ad un riorientamento delle priorità verso la crescita e l'occupazione. Il Consiglio ha approvato gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2005-2008 che cercano tra l'altro di favorire al tempo stesso flessibilità e sicurezza occupazionale e di ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali. |
(9) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'agenda sociale per il periodo fino al 2010 che è stata accolta con soddisfazione dal Consiglio europeo del marzo 2005 in quanto contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona con il rafforzamento del modello sociale europeo, il Consiglio europeo ha ritenuto che, per i lavoratori e le imprese, nuove forme di organizzazione del lavoro ed una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino meglio flessibilità e sicurezza, contribuiscano a migliorare la capacità di adattamento. Inoltre, il Consiglio europeo del dicembre 2007 ha approvato i principi comuni concordati di flessicurezza che rappresentano l'equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro e aiutano sia i lavoratori sia i datori di lavoro a cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione. |
(10) |
Il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell'Unione europea sono caratterizzati da una grande diversità. |
(11) |
Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all'inserimento in tale mercato. |
(12) |
La presente direttiva stabilisce un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali. |
(13) |
La direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro temporaneo (5), stabilisce le disposizioni applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. |
(14) |
Le condizioni di base di lavoro e d'occupazione applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbero essere almeno identiche a quelle che si applicherebbero a tali lavoratori se fossero direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi lo stesso lavoro. |
(15) |
I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all'agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell'impresa utilizzatrice. |
(16) |
Per far fronte in modo flessibile alla diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali, gli Stati membri possono permettere alle parti sociali di definire condizioni di lavoro e d'occupazione, purché sia rispettato il livello globale di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale. |
(17) |
Inoltre, in determinate circostanze limitate, gli Stati membri dovrebbero poter derogare, sulla base di un accordo concluso dalle parti sociali a livello nazionale, entro dei limiti, al principio della parità di trattamento, purché sia previsto un livello di tutela adeguato. |
(18) |
Il miglioramento della base minima di tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale dovrebbe essere accompagnato da un riesame delle eventuali restrizioni o divieti imposti al ricorso al lavoro tramite agenzia interinale. Essi possono essere giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi. |
(19) |
La presente direttiva non pregiudica l'autonomia delle parti sociali né dovrebbe incidere sulle relazioni tra queste ultime, compreso il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali pur rispettando l'attuale normativa comunitaria. |
(20) |
Le disposizioni della presente direttiva relative alle restrizioni o ai divieti di ricorso al lavoro tramite agenzia interinale non pregiudicano legislazioni o prassi nazionali che vietano di sostituire lavoratori in sciopero con lavoratori tramite agenzia interinale. |
(21) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure amministrative o giudiziarie al fine di salvaguardare i diritti dei lavoratori tramite agenzia interinale e dovrebbero prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente direttiva. |
(22) |
La presente direttiva dovrebbe essere applicata nel rispetto delle disposizioni del trattato in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento e fatta salva la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (6). |
(23) |
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro armonizzato a livello comunitario per la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione prevista, essere realizzato meglio a livello comunitario tramite l'introduzione di prescrizioni minime applicabili all'intera Comunità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Ambito d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati ad imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.
2. La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro.
3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la presente direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali pubblico o sostenuto da enti pubblici.
Articolo 2
Finalità
La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«lavoratore»: qualsiasi persona che, nello Stato membro interessato, è protetta in qualità di lavoratore nel quadro della diritto nazionale del lavoro; |
b) |
«agenzia interinale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse; |
c) |
«lavoratore tramite agenzia interinale»: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un'impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa; |
d) |
«impresa utilizzatrice»: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria opera; |
e) |
«missione»: il periodo durante il quale il lavoratore tramite agenzia interinale è messo a disposizione di un'impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa; |
f) |
«condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: le condizioni di lavoro e d'occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell'impresa utilizzatrice relative a:
|
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto o rapporto di lavoro, o di lavoratore, contenute nella legislazione nazionale.
Gli Stati membri non escludono dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardano lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale.
Articolo 4
Riesame dei divieti e delle restrizioni
1. I divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da ragioni d'interesse generale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garantire il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi.
2. Entro … (7) gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, conformemente alla legislazione dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, riesaminano le restrizioni o i divieti sul ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di accertarne la fondatezza in forza delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Se i summenzionati divieti o restrizioni sono fissati da contratti collettivi, il riesame di cui al paragrafo 2 può essere effettuato dalle parti sociali che hanno negoziato il pertinente contratto.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicati i requisiti nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certificazione, garanzia finanziaria o controllo delle agenzie di lavoro interinale.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3 entro … (7).
CAPO II
Condizioni di lavoro e d'occupazione
Articolo 5
Principio della parità di trattamento
1. Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.
Ai fini dell'applicazione del primo comma le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice riguardanti:
a) |
la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e |
b) |
la parità di trattamento fra uomini e donne ed ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, |
devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.
2. Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo indeterminato ad un'agenzia interinale continuino ad essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra.
3. Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
4. A condizione che sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono, previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base ad un accordo concluso dalle stesse, stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento.
Le modalità alternative di cui al presente paragrafo sono conformi alla normativa comunitaria e sufficientemente precise ed accessibili da consentire ai settori ed alle aziende interessate di individuare e assolvere i loro obblighi. Gli Stati membri precisano, in particolare, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, se regimi professionali di sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici, i regimi relativi alle prestazioni per malattia o i regimi di partecipazione finanziaria dei lavoratori, sono compresi nelle condizioni di base di lavoro e d'occupazione di cui al paragrafo 1. Tali modalità alternative lasciano inoltre impregiudicati eventuali accordi a livello nazionale, regionale, locale o settoriale che non siano meno favorevoli ai lavoratori.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all'applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva. Essi informano la Commissione di qualsiasi misura in tal senso.
Articolo 6
Accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale
1. I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dell'impresa presso la quale e sotto il controllo della quale detti lavoratori prestano la loro opera.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che vietano o che abbiano l'effetto d'impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione.
Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni in virtù delle quali le agenzie di lavoro interinale ricevono un compenso ragionevole per i servizi resi all'impresa utilizzatrice in relazione alla missione, all'impiego e alla formazione dei lavoratori tramite agenzia interinale.
3. Le agenzie di lavoro interinale non richiedono compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro o avviino un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice dopo una missione nella medesima.
4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, i lavoratori tramite agenzia interinale accedono, nell'impresa utilizzatrice, alle strutture o alle attrezzature collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente dall'impresa stessa, a meno che ragioni oggettive giustifichino un trattamento diverso.
5. Gli Stati membri adottano le misure adeguate o favoriscono il dialogo tra le parti sociali, conformemente alle loro tradizioni e pratiche nazionali, al fine di:
a) |
migliorare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale alle opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi che intercorrono tra una missione e l'altra, per favorirne l'avanzamento della carriera e l'occupabilità; |
b) |
migliorare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale alle opportunità di formazione di cui godono i lavoratori delle imprese utilizzatrici. |
Articolo 7
Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale
1. I lavoratori tramite agenzia interinale sono presi in considerazione, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, per il calcolo della soglia sopra la quale si devono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o dai contratti collettivi in un'agenzia interinale.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere, alle condizioni da essi definite, che i lavoratori tramite agenzia interinale siano presi in considerazione, in un'impresa utilizzatrice, come lo sono o lo sarebbero i lavoratori direttamente impiegati dall'impresa medesima per lo stesso periodo di tempo, per il calcolo della soglia sopra la quale si possono costituire gli organi rappresentativi dei lavoratori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e dai contratti collettivi.
3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 non sono tenuti ad applicare le disposizioni del paragrafo 1.
Articolo 8
Informazione dei rappresentanti dei lavoratori
Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive e/o più specifiche, relative all'informazione e alla consultazione e, in particolare, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (8), l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all'interno dell'impresa all'atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.
CAPO III
Disposizioni finali
Articolo 9
Requisiti minimi
1. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori, o di agevolare o consentire contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali più favorevoli ai lavoratori.
2. In nessun caso l'attuazione della presente direttiva costituisce una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori rientranti nel suo ambito d'applicazione. La sua attuazione lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri e/o delle parti sociali, tenuto conto di eventuali cambiamenti della situazione, di emettere disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle che esistono al momento dell'adozione della presente direttiva, purché i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano rispettati.
Articolo 10
Sanzioni
1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte dell'agenzia interinale o dell'impresa utilizzatrice. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie appropriate intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro … (7). Gli Stati membri comunicano alla Commissione tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni. In particolare, essi garantiscono che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva.
Articolo 11
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (7), o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo, mentre gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
Riesame da parte della Commissione
Entro … (9) la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, riesamina l'applicazione della presente direttiva per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 124.
(2) Parere del Parlamento europeo, del 21 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 368), posizione comune del Consiglio, del 15 settembre 2008, e decisione del Consiglio, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(4) Nel gennaio 2007 l'UNICE ha assunto la nuova denominazione BUSINESSEUROPE.
(5) GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.
(6) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(7) Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(8) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(9) Cinque anni dall'adozione della presente direttiva.
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Il 20 marzo 2002 la Commissione ha adottato, nel quadro della strategia di Lisbona, una proposta di direttiva relativa alle «condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei» al fine di conciliare meglio la flessibilità nei mercati del lavoro e la sicurezza dei posti di lavoro, e creare un maggior numero di posti di lavoro e di migliore qualità.
Deliberando conformemente all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 21 novembre 2002.
Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione il 19 settembre 2002.
Il Comitato delle regioni ha dichiarato, in una lettera datata 23 maggio 2002, che non avrebbe formulato un parere sulla proposta di direttiva.
Il 28 novembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata, tenendo conto del parere del Parlamento europeo.
Nella sessione del 9 e 10 giugno 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata su una posizione comune, parallelamente all'accordo politico raggiunto sempre a maggioranza qualificata sulla direttiva relativa all'orario di lavoro.
Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio ha formalmente adottato la sua posizione comune a maggioranza qualificata il 15 settembre 2008.
II. OBIETTIVO
L'obiettivo del progetto di direttiva consiste nel garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro. Il progetto di direttiva mira altresì a inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.
III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In conformità dell'articolo 137, paragrafo 1, del trattato, «la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri» in vari settori, comprese le «condizioni di lavoro».
L'articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio «può adottare (…), mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro».
La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi enunciati all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione, poiché mira a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale. Inoltre la posizione comune tiene altresì conto della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.
La posizione comune rispetta gli obiettivi fissati dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, in particolare che il principio della parità di trattamento sin dal primo giorno dovrebbe essere la regola generale. Essa integra nel complesso la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento a seguito della prima lettura della proposta della Commissione.
2. STRUTTURA E PRINCIPALI ELEMENTI
2.1. Struttura generale e titolo della direttiva
La struttura generale della posizione comune è in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione. Per quanto riguarda il titolo della direttiva, il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione e ha optato per un titolo più generale: la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale. Va rilevato che, a più riprese, la posizione comune del Consiglio chiarisce i termini e le espressioni principali, in particolare utilizzando in modo coerente i termini inglesi «temporary agency worker» (= lavoratore tramite agenzia interinale) e «temporary work agency» (= agenzia interinale).
2.2. Differenze principali rispetto alla proposta modificata della Commissione
All'articolo 4 sul riesame dei divieti e delle restrizioni quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale il Consiglio, pur riprendendo sostanzialmente lo spirito dell'emendamento 34 del Parlamento europeo, ha aggiunto un nuovo paragrafo 3 concernente il riesame dei contratti collettivi negoziati dalle parti sociali. Il Consiglio ha ritenuto che, per rispettarne l'autonomia, le parti sociali dovrebbero riesaminare esse stesse se i divieti e le restrizioni che hanno negoziato siano giustificati dalle ragioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 1. Il Consiglio non ha giudicato necessario mantenere un riferimento esplicito alla soppressione delle restrizioni e dei divieti ingiustificati.
Benché abbia in generale seguito la proposta modificata della Commissione, il Consiglio ha modificato l'articolo 5, paragrafo 3, e ha riformulato in modo sostanziale l'articolo 5, paragrafi 4 e 5. Il Consiglio ha altresì ritenuto che il principio della parità di trattamento sin dal primo giorno debba essere la regola generale. Qualsiasi trattamento dei lavoratori tramite agenzia interinale che si discosti da tale principio dovrebbe essere convenuto dalle parti sociali, o mediante una contrattazione collettiva o con accordi da esse conclusi a livello nazionale. Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, non è stato più giudicato necessario né opportuno prevedere una deroga specifica per i contratti di breve durata (sei settimane o di durata inferiore) come previsto nella proposta modificata della Commissione.
All'articolo 5, paragrafi 3 e 4, come in vari altri casi, la posizione comune rispecchia gli emendamenti del Parlamento che sottolineano l'importanza del ruolo delle parti sociali nei meccanismi di negoziato sulle condizioni di lavoro e di occupazione. All'articolo 5, paragrafo 5, la posizione comune fa eco alle preoccupazioni del Parlamento relative alla prevenzione degli abusi.
All'articolo 10, la posizione comune del Consiglio aggiunge un nuovo paragrafo 1 relativo alle misure che gli Stati membri dovrebbero prendere per garantire l'osservanza della direttiva da parte delle agenzie interinali e delle imprese utilizzatrici.
Il Consiglio ritiene che gli Stati membri abbiano bisogno di tre anni per attuare la direttiva, mentre la Commissione aveva proposto un periodo di attuazione di due anni (articolo 11).
Inoltre sono stati aggiornati e modificati vari considerando per spiegare le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata della Commissione e per descrivere gli sviluppi verificatisi dalla pubblicazione, nel 2002, della proposta modificata. Ad esempio sono stati inclusi nei considerando 8 e 9 riferimenti al rilancio della strategia di Lisbona nel 2005 e ai principi comuni concordati di flessicurezza approvati dal Consiglio europeo nel dicembre 2007.
3. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA
3.1. Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio
In totale 26 emendamenti (gli emendamenti 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 e 86) sono stati ripresi integralmente nella posizione comune, se non alla lettera almeno nello spirito.
Specificamente il Consiglio ha accettato l'emendamento 1 relativo al titolo, tre emendamenti relativi ai considerando (gli emendamenti 15, 19 e 20) nonché vari emendamenti concernenti i seguenti articoli: l'articolo 1 sull'ambito d'applicazione (emendamento 23), l'articolo 2 sulla finalità della direttiva (emendamento 26), l'articolo 3 sulle definizioni (emendamenti 27-33 e 85), l'articolo 4 sul riesame dei divieti e delle restrizioni (articoli 34-36), l'articolo 5 sul principio della parità di trattamento (emendamenti 40, 42, 43 e 86), l'articolo 6 sull'accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale (emendamenti 46-49) e l'articolo 7 sulla rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale (emendamento 51).
Va rilevato che alcuni emendamenti sono stati inclusi in un'altra parte del testo della posizione comune rispetto a quanto originariamente suggerito dal Parlamento. Ad esempio una parte dell'emendamento 32 è rispecchiata nell'articolo 5, paragrafo 1, e non nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Un altro esempio è l'emendamento 36 che, anziché nell'articolo 4, è rispecchiato in una forma più generale nel considerando 20.
3.2. Emendamenti del Parlamento europeo adottati parzialmente dal Consiglio
L'emendamento 4 relativo alle «nuove forme di flessibilità regolata» è ripreso nello spirito nel testo del considerando 9; tuttavia il Consiglio ha giudicato opportuno aggiornare il testo del considerando e far riferimento ai principi comuni di flessicurezza approvati nel 2007, anziché utilizzare la formulazione suggerita dal Parlamento nel suo parere in prima lettura.
L'emendamento 6 è accettato nello spirito, poiché il considerando 5 specifica i legami tra questa direttiva e la direttiva 1999/70/CE, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato. Riguardo a questo emendamento la posizione comune segue la proposta modificata della Commissione.
Il contenuto essenziale dell'emendamento 12, secondo cui i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, è ripreso nel considerando 15.
Gli obiettivi alla base dell'emendamento 18, volti a permettere alle parti sociali di negoziare e definire le condizioni essenziali di lavoro e di occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale allorché esse si discostano dal principio della parità di trattamento, sono inclusi nella posizione comune (cfr. considerando 16 e 17 e l'articolo 5, paragrafi 3 e 4).
L'emendamento 24 è accettato in parte poiché è utile precisare, in linea con la proposta modificata, che sia le imprese utilizzatrici sia le agenzie interinali sono contemplate dalla direttiva. Tuttavia non sarebbe opportuno consentire agli Stati membri di escludere talune imprese dal principio della parità di trattamento (l'ultima parte dell'emendamento).
L'emendamento 54 (mirante a promuovere la creazione di posti di lavoro, a rendere più attraente il lavoro temporaneo tenendo conto delle diverse situazioni nazionali) è accettato nello spirito nell'articolo 2 (finalità della direttiva), che include ora la seguente formulazione: «tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili». Nei considerando 12, 16, 17 e 19 è fatto esplicito riferimento alla necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali.
L'emendamento 87 è parzialmente ripreso all'articolo 5, paragrafo 1: mentre la prima parte di questo emendamento (sul principio della parità di trattamento) è stata inclusa nella proposta modificata della Commissione ed è ripresa nella posizione comune del Consiglio, la seconda parte è diventata superflua poiché il concetto di «lavoratore comparabile» è stato soppresso dal testo (cfr. emendamento 28 accettato dalla Commissione e dal Consiglio).
In linea con la proposta modificata della Commissione, l'emendamento 92 è parzialmente ripreso all'articolo 5, paragrafo 3. È stato tuttavia giudicato opportuno affermare specificamente che i contratti collettivi conclusi dalle parti sociali dovrebbero rispettare la «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» allorché sono adottate disposizioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che si discostano dal principio della parità di trattamento.
3.3. Emendamenti del Parlamento europeo non adottati dal Consiglio
Il Consiglio non ha giudicato opportuno includere nella posizione comune gli emendamenti 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (prima parte), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 e 95 per i motivi indicati in appresso.
i) Considerando
Non vi è alcuna specifica necessità che il testo spieghi nei considerando taluni sviluppi storici riguardanti il lavoro interinale o il progetto di direttiva; pertanto il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione nel respingere gli emendamenti 3, 5, 7 e 11 nonché la prima parte dell'emendamento 12.
In linea con la proposta modificata della Commissione, gli emendamenti 8, 9, 10, 13 e 84 non sono stati adottati dal Consiglio. Tali emendamenti contengono esempi specifici del modo in cui il lavoro interinale potrebbe aiutare o ledere i lavoratori interinali stessi (le donne, i lavoratori aventi antecedenti professionali frammentati, ecc.) o le imprese utilizzatrici (in particolare le piccole e medie imprese), o riguardare i sistemi o le tradizioni delle relazioni industriali.
Gli emendamenti 16 e 94 sono diventati superflui poiché la proposta modificata della Commissione ha soppresso l'ex considerando 16 che precisava i casi in cui le disparità di trattamento erano giudicate accettabili.
Gli argomenti avanzati per quanto riguarda l'articolo 7 [cfr. punto v)] valgono anche per il rigetto dell'emendamento 21 sull'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.
L'emendamento 22 sulla mobilità transfrontaliera della forza lavoro (accettato dalla Commissione), che potrebbe essere considerato un esempio, non è stato incluso nella posizione comune poiché il testo non si limita specificamente alla mobilità transfrontaliera.
Il Consiglio ha riformulato il considerando 12 abbreviandolo notevolmente. Alcuni aspetti dell'emendamento 93 (ad esempio l'esigenza di chiarezza circa i diritti dei lavoratori interinali e lo status giuridico delle agenzie interinali quali datori di lavoro) sono stati tuttavia inclusi nel testo riveduto del considerando.
Mentre il considerando 15 sui lavoratori interinali legati all'agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato è stato rafforzato dal Consiglio con l'aggiunta di una frase che precisa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, la posizione comune non riprende il testo più particolareggiato dell'emendamento 88 concernente ciò che i contratti a tempo indeterminato dovrebbero offrire al lavoratore interinale.
ii) Articolo 1 — Ambito d'applicazione
Attenendosi alla proposta modificata della Commissione, il Consiglio non ha accettato l'emendamento 25 che avrebbe esteso la possibilità di non applicare la direttiva ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di programmi di formazione specifici senza il sostegno di enti pubblici.
iii) Articolo 4 — Riesame dei divieti e delle restrizioni
Nell'emendamento 91 il Parlamento chiede un riesame completo delle legislazioni nazionali relative ai lavoratori tramite agenzia interinale. Il Consiglio, come la Commissione nella sua proposta modificata, ha considerato che ciò non rientra nel campo d'applicazione della direttiva.
iv) Articolo 5 — Principio della parità di trattamento
Come nella proposta modificata, l'emendamento 39 (sulla non discriminazione) è stato giudicato superfluo tenuto conto dell'inserimento nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, degli elementi pertinenti dell'emendamento 32.
Benché l'emendamento 44 sia divenuto superfluo poiché l'articolo 5, paragrafo 5, della proposta modificata non è stato incluso nella posizione comune, va osservato che lo spirito dell'emendamento è stato ripreso nel contenuto essenziale del testo che invita al rispetto delle diverse pratiche nazionali.
L'emendamento 45 sulla sicurezza e la salute sul lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza è stato giudicato superfluo dato che la legislazione comunitaria pertinente in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare la direttiva 91/383/CEE che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale, dovrebbe in ogni caso essere applicata. Pertanto il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione nel respingere questo emendamento.
v) Articolo 7 — Rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale
L'emendamento 95 con l'emendamento 21 relativo al considerando 21 ad esso correlato non è stato adottato poiché esula dal campo d'applicazione dell'articolo sulla rappresentanza dei lavoratori tramite agenzia interinale.
In tale contesto va rilevato che l'articolo 8 della posizione comune include un riferimento alla direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.
vi) Articolo 10 — Sanzioni
Il Consiglio ritiene che i termini «i lavoratori e/o i loro rappresentanti» contenuti nell'articolo 10, paragrafo 2, tengano adeguatamente conto della diversità delle situazioni nei mercati del lavoro degli Stati membri. La posizione comune mantiene pertanto questa espressione e respinge l'emendamento 52.
vii) Articolo 11 — Attuazione
Il testo dell'articolo 11 sull'attuazione è stato giudicato sufficientemente chiaro senza l'aggiunta suggerita dall'emendamento 53: «qualora ciò sia applicabile in conformità delle rispettive normative o pratiche nazionali».
L'emendamento 71 (volto a instaurare un periodo di cinque anni durante il quale la direttiva non si applicherebbe in talune situazioni) è diventato superfluo poiché la posizione comune all'articolo 5 rende il principio della parità di trattamento una regola generale sin dal primo giorno e non prevede la possibilità di escludere dall'applicazione di questo principio le missioni di durata inferiore alle sei settimane. Tuttavia va rilevato che la sostanza dell'ultima parte dell'emendamento, che tratta la prevenzione degli abusi, è stata inclusa nell'articolo 5, paragrafo 5, della posizione comune.
IV. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che nell'insieme la posizione comune sia in linea con gli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Ritiene altresì che sia stato tenuto conto degli obiettivi principali perseguiti dal Parlamento europeo nei suoi emendamenti alla proposta originaria della Commissione.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 254/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.