ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
2 ottobre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 250/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

2008/C 250/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 250/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 4,65 % al 1o ottobre 2008 — Tassi di cambio dell'euro

6

2008/C 250/04

Informazione importante destinata agli organismi pensionistici operanti nel settore del risparmio-pensione (terzo pilastro)

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 250/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

10

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 250/06

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64, lettera a), dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie] — Imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Norvegia

11

2008/C 250/07

Servizi aerei regionali di linea in Norvegia — Bando di gara

35

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 250/08

Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di nove servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico ( 1 )

39

2008/C 250/09

Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di dieci servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico ( 1 )

42

2008/C 250/10

Invito a presentare proposte — EACEA/31/08 — Azione 4.1 — Sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

45

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 250/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

47

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 250/12

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Proroga del termine — Domanda proveniente da uno Stato membro

48

 

2008/C 250/13

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 250/01)

Data di adozione della decisione

29.8.2008

Numero dell'aiuto

N 747/07

Stato membro

Italia

Regione

Veneto

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aiuti alla ristrutturazione a favore delle imprese attive nel settore della produzione animale

Base giuridica

Legge regionale n. 40/2003 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura»; deliberazione della Giunta regionale 3486 del 6.11.2007: «Nuove norme per gli interventi in agricoltura, articoli 59 e 60. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione»

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti destinati alla ristrutturazione delle piccole imprese attive nel settore della produzione animale

Forma di sostegno

Bonifici d'interesse

Stanziamento

2 500 000 EUR

Intensità

Durata

2008

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Giunta regionale del Veneto

Dorsoduro 3901

I-30123 Venezia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 250/02)

Data di adozione della decisione

20.8.2008

Numero dell'aiuto

N 21/08

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Przedłużenie programu restrukturyzacji dla MŚP

Base giuridica

Art. 18 i art. 20 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych (Dz.U. nr 169, poz. 1202).

Art. 67a i art. 67 b § 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) — oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (Dz.U. nr 179, poz. 1266)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale, Sgravio d'imposta, Riduzione dell'imponibile, Riduzione dei contributi di previdenza sociale, Dilazione del debito, Estinzione del debito

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 125 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 9.10.2009

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowyc

Naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Minister Środowiska

Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta i marszałek województwa

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.6.2008

Numero dell'aiuto

N 209/08

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Noord-Brabant

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Oosterhout

Base giuridica

Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Oosterhout en Grondexploitatiemaatschappij Eiland Zwaaikom C.V.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Aiuto connesso al contratto, Tutela dell'ambiente, Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 3,7 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 3,7 Mio EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

1.6.2008-

Settore economico

Costruzioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gemeente Oosterhout

Postbus 10150

4900 GB Oosterhout

Nederland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.7.2008

Numero dell'aiuto

N 251/08

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Änderung der Beihilferegelung „Unternehmenserhaltende Maßnahmen“ für KMU in Kärnten

Base giuridica

Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetz (K-WFG)

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Richtlinie Unternehmenserhaltende Maßnahmen

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Salvataggio di imprese in difficoltà, Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,9 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 5,22 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 9.10.2009

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

10.7.2008

Numero dell'aiuto

N 265/08

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Režim investiční podpory pro snížení emisí NOx a prachových částic z nespalovacích zařízení

Base giuridica

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky č. 363/2006 Sb., a vyhlášky č. 570/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.

Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat  Evropskou komisí k formálnímu hodnocení.

Implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007.

Směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29. června 2007 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 83,65 Mio CZK

Intensità

50 %, 60 %, 70 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

CZ-101 00 Praha 10

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/6


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

4,65 % al 1o ottobre 2008

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o ottobre 2008

(2008/C 250/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4081

JPY

yen giapponesi

149,55

DKK

corone danesi

7,4604

GBP

sterline inglesi

0,7919

SEK

corone svedesi

9,7268

CHF

franchi svizzeri

1,5818

ISK

corone islandesi

156,68

NOK

corone norvegesi

8,26

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,513

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

241,65

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

3,3819

RON

leu rumeni

3,7364

SKK

corone slovacche

30,304

TRY

lire turche

1,792

AUD

dollari australiani

1,7658

CAD

dollari canadesi

1,4912

HKD

dollari di Hong Kong

10,9381

NZD

dollari neozelandesi

2,0839

SGD

dollari di Singapore

2,0196

KRW

won sudcoreani

1 680,57

ZAR

rand sudafricani

11,6408

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6434

HRK

kuna croata

7,1123

IDR

rupia indonesiana

13 370,85

MYR

ringgit malese

4,8474

PHP

peso filippino

66,67

RUB

rublo russo

36,1395

THB

baht thailandese

47,854

BRL

real brasiliano

2,6829

MXN

peso messicano

15,3976


(1)  

Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/7


Informazione importante destinata agli organismi pensionistici operanti nel settore del risparmio-pensione («terzo pilastro»)

(2008/C 250/04)

Tutti gli organismi, pubblici e privati, che propongono servizi di pensione complementare sulla base di contributi volontari sono invitati a prendere visione dell'opportunità offerta al riguardo dalla modifica apportata all'articolo 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee con l'adozione da parte del Consiglio, il 22 marzo 2004, del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

Se, prima dell'introduzione di tale modifica, gli agenti che lasciavano un'istituzione comunitaria senza aver acquisito il diritto alla pensione d'anzianità potevano beneficiare della liquidazione, tramite un'«indennità una tantum», dei diritti a pensione acquisiti nel corso del servizio presso le Comunità, le nuove disposizioni li obbligano il più delle volte a chiedere il trasferimento dei loro diritti verso il loro nuovo regime pensionistico, un'assicurazione privata o un fondo pensioni.

Il sopra citato regolamento ha al tempo stesso introdotto altre modifiche allo statuto, fra cui la creazione di una nuova categoria di agenti non titolari, gli agenti contrattuali.

Come conseguenza della combinazione di queste due modifiche, e poiché la durata del servizio per gli agenti non titolari è di norma limitata, un numero già considerevole di ex agenti è alla ricerca di organismi pensionistici che possano accogliere e gestire sul lungo periodo i diritti a pensione acquisiti presso le Comunità.

Anche se, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto, gli ex agenti hanno la possibilità di trasferire detti diritti verso il o i nuovi sistemi pensionistici cui aderiscono in virtù delle nuove attività professionali intraprese dopo la fine del servizio presso le Comunità, in pratica talvolta ciò non risulta facile. Al tempo stesso, gli interessati incontrano considerevoli difficoltà nel trovare un organismo pensionistico privato che garantisca il rispetto delle quattro condizioni [da i) a iv)] elencate all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto, vale a dire:

i)

che non vi sarà rimborso di capitale;

ii)

che provvederà al versamento di una rendita mensile non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

Le difficoltà che incontrano gli ex agenti possono essere dovute, fra l'altro, al fatto che gli organismi pensionistici non conoscono l'esistenza e le potenziali implicazioni di questa particolare disposizione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Va sottolineato al riguardo che detto statuto è, come sopra indicato, un regolamento del Consiglio, e in quanto tale direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria alcuna regolamentazione nazionale d'applicazione.

Per facilitare i suoi (ex) agenti nella ricerca di un organismo destinatario dei diritti a pensione acquisiti durante il servizio presso le Comunità, la Commissione intende stilare un elenco degli organismi pensionistici interessati a proporre a tali persone contratti di risparmio-pensione che rispondano alle sopra citate condizioni.

A titolo informativo, i servizi della Commissione hanno calcolato che, al 1o settembre 2008, il numero delle pratiche di trasferimento di diritti a pensione in attesa di un organismo destinatario era superiore a 1 500. Calcolato in base alle pratiche interessate, l'importo medio da trasferire è di circa 18 000 EUR. Inoltre, il numero di agenti che lasciano ogni anno le Comunità (senza distinzione fra le varie istituzioni comunitarie) e che devono effettuare il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti durante il servizio è dell'ordine di 900.

Gli organismi pensionistici interessati a figurare sull'elenco che, a titolo informativo, sarà messo a disposizione degli ex agenti delle Comunità europee devono presentare una pratica presso la Commissione europea fornendo la seguente documentazione:

una dichiarazione ufficiale con cui l'organismo pensionistico si impegna, da un lato, a rispettare le quattro condizioni [da i) a iv)] di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per tutti gli importi rappresentativi dei diritti a pensione trasferiti in quest'ambito, e, dall'altro, a facilitare l'applicazione del nti non di controllo delle autorità comunitarie competenti a tale riguardo,

una copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente in materia di vigilanza finanziaria da cui dipende l'organismo pensionistico,

una copia del contratto standard utilizzato per la preparazione dei contratti individuali destinati specificamente alla gestione, sul lungo periodo, degli importi trasferiti in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee,

una descrizione chiara delle eventuali condizioni applicabili alla residenza dell'ex agente (eventualmente dei suoi aventi diritto/eredi), in vigore al momento della firma e/o delle operazioni di liquidazione.

Si prega di inviare la pratica al seguente indirizzo:

Commission européenne

PMO 4 — secteur 3

Bureau 6/43

B-1049 Bruxelles

Si prega di inviare allo stesso indirizzo anche eventuali richieste di informazioni complementari.

Allegato: copia degli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.


ALLEGATO

Articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 11

1.   Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

entrare al servizio di un'amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,

esercitare un'attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,

ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità.

2.   Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale,

ovvero

aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione.

3.   Il paragrafo 2 si applica anche al funzionario reintegrato al termine di un periodo di comando previsto all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, nonché al funzionario reintegrato allo scadere di un'aspettativa per motivi personali prevista dall'articolo 40 dello statuto.

Articolo 12

1.   Il funzionario di età inferiore a 63 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio:

a)

se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti;

b)

negli altri casi, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca:

i)

che non vi sarà rimborso di capitale;

ii)

che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo;

iii)

che sono previste prestazioni in materia di reversibilità;

iv)

che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo non sarà autorizzato che alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii).

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il funzionario di età inferiore a 63 anni che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime di pensioni nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo precedente, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento della partenza, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti al servizio dell'istituzione. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime di pensioni nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum.

3.   Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente dal servizio a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 250/05)

Numero dell'aiuto

XS 136/07

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Regeling LNV-subsidies (onderdeel: Beroepsopleiding en voorlichting voor agro-MKB ondernemingen (niet zijnde primaire landbouwondernemingen) en bosbouwondernemingen, onderdeel demonstratieprojecten)

Base giuridica

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:14; artikel 2:16 tot en met 2:20;

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 11,32 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2007

Durata

30.6.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/11


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di cui al punto 64, lettera a), dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie]

Imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Norvegia

(2008/C 250/06)

1.   INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Norvegia ha deciso d'imporre dal 1o aprile 2009 oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea sulle seguenti rotte:

1)

Lakselv-Tromsø A/R;

2)

Andenes-Bodø A/R, Andenes-Tromsø A/R;

3)

Svolvær-Bodø A/R;

4)

Leknes-Bodø A/R;

5)

Røst-Bodø A/R;

6)

Narvik (Framnes)-Bodø A/R;

7)

Brønnøysund-Bodø A/R, Brønnøysund-Trondheim A/R;

8)

Sandnessjøen-Bodø A/R, Sandnessjøen-Trondheim A/R;

9)

Mo i Rana-Bodø A/R, Mo i Rana-Trondheim A/R;

10)

Mosjøen-Bodø A/R, Mosjøen-Trondheim A/R;

11)

Namsos-Trondheim A/R, Rørvik-Trondheim A/R;

12)

Florø-Oslo A/R, Florø-Bergen A/R;

13)

Førde-Oslo A/R, Førde-Bergen A/R;

14)

Sogndal-Oslo A/R, Sogndal-Bergen A/R;

15)

Sandane-Oslo A/R, Sandane-Bergen A/R;

16)

Ørsta-Volda-Oslo A/R, Ørsta-Volda-Bergen A/R;

17)

Fagernes-Oslo A/R;

18)

Røros-Oslo A/R.

2.   LE SEGUENTI SPECIFICHE SI APPLICANO SULLE SINGOLE ROTTE

2.1.   Lakselv-Tromsø A/R

2.1.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 690 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 135 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

In entrambe le direzioni almeno due dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno due dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Tromsø-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Tromsø dovrà avvenire non più tardi delle 08.30 e l'ultima partenza da Tromsø non prima delle 19.30,

la prima partenza da Tromsø dovrà avvenire non più tardi delle 11.30 e l'ultima partenza da Lakselv non prima delle 17.00.

2.1.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.2.   Andenes-Tromsø A/R, Andenes-Bodø A/R

2.2.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

Andenes-Bodø A/R, Andenes-Tromsø A/R, considerati complessivamente:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di cinque voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

nella distribuzione del numero di servizi giornalieri andata e ritorno Andenes-Bodø A/R e Andenes-Tromsø A/R, si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Andenes-Bodø A/R:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Andenes-Tromsø A/R:

almeno un volo andata e ritorno giornaliero.

Capacità:

per Andenes-Bodø A/R e Andenes-Tromsø A/R, considerati complessivamente, dovranno essere offerti, in entrambe le direzioni, almeno 615 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 160 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno tre dei quattro voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno quattro dei cinque voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Andenes Bodø A/R, Andenes Tromsø A/R, considerati complessivamente:

Un minimo di tre voli dal lunedì al venerdì e di quattro voli il sabato e la domenica, considerati complessivamente, devono essere in coincidenza con servizi aerei da/per Oslo.

Andenes-Bodø A/R:

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 07.30 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 20.00.

Andenes-Tromsø A/R:

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Tromsø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Tromsø non prima delle 16.30.

2.2.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.3.   Svolvær-Bodø A/R

2.3.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di sei voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di sette voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 1 050 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 225 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno cinque dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno cinque dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Un minimo di cinque voli giornalieri dal lunedì al venerdì e di cinque voli il sabato e la domenica, considerati complessivamente, devono essere in coincidenza con servizi aerei Bodø-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 07.30 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 20.00.

2.3.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.4.   Leknes-Bodø A/R

2.4.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di sei voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di sette voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 1 250 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 265 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno cinque dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno cinque dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Un minimo di cinque voli giornalieri dal lunedì al venerdì e di cinque voli il sabato e la domenica, considerati complessivamente, devono essere in coincidenza con servizi aerei Bodø-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 07.30 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 20.00.

2.4.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.5.   Røst-Bodø A/R

2.5.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 150 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 30 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì dovrà essere diretto. Il sabato e la domenica, considerati complessivamente, almeno la metà dei voli previsti deve essere diretta.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Almeno un servizio giornaliero deve essere in coincidenza con i servizi aerei Bodø-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 17.00.

2.5.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.6.   Narvik (Framnes)-Bodø A/R

2.6.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 450 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 90 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 18.00.

2.6.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.7.   Brønnøysund-Bodø A/R, Brønnøysund-Trondheim A/R

2.7.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Brønnøysund-Bodø A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 350 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 90 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i voli previsti non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 18.30,

la prima partenza da Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 08.30 e l'ultima partenza da Brønnøysund non prima delle 19.00.

2.7.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Brønnøysund-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 700 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 140 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i voli previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 20.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Brønnøysund non prima delle 18.00.

2.7.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.8.   Sandnessjøen-Bodø A/R, Sandnessjøen-Trondheim A/R

2.8.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sandnessjøen-Bodø A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 350 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 90 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 18.30,

la prima partenza da Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 08.30 e l'ultima partenza da Sandnessjøen non prima delle 19.00.

2.8.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sandnessjøen-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 450 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 110 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i voli previsti non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 20.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Sandnessjøen non prima delle 18.00.

2.8.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.9.   Mo i Rana-Bodø A/R, Mo i Rana-Trondheim A/R

2.9.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Mo i Rana-Bodø A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di cinque voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 525 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 125 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 18.30,

la prima partenza da Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 08.30 e l'ultima partenza da Mo i Rana non prima delle 19.00.

2.9.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Mo i Rana-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 650 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 160 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i voli previsti non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 20.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Mo i Rana non prima delle 18.00.

2.9.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.10.   Mosjøen-Bodø A/R, Mosjøen-Trondheim A/R

2.10.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Mosjøen-Bodø A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 250 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 60 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i voli previsti non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 10.00 e l'ultima partenza da Bodø non prima delle 18.30,

la prima partenza da Bodø dovrà avvenire non più tardi delle 08.30 e l'ultima partenza da Mosjøen non prima delle 19.00.

2.10.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Mosjøen-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 520 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 110 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 20.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Mosjøen non prima delle 18.00.

2.10.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.11.   Namsos-Trondheim A/R, Rørvik-Trondheim A/R

2.11.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Namsos-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 320 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 80 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno due dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno due dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 18.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Namsos non prima delle 17.00.

2.11.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Rørvik-Trondheim A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 300 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 70 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno uno dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non potranno effettuare più di una fermata intermedia.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

I servizi previsti devono essere in coincidenza con le linee aeree Trondheim-Oslo A/R.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 08.00 e l'ultima partenza da Trondheim non prima delle 18.30,

la prima partenza da Trondheim dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Rørvik non prima delle 17.00.

2.11.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.12.   Florø-Oslo A/R, Florø-Bergen A/R

2.12.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Florø-Oslo A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di cinque voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 820 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 205 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

su queste rotte il vettore non ha la possibilità di adeguare la capacità, si veda la clausola di adeguamento dell'offerta pubblicata nell'allegato A della presente comunicazione.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.00 e l'ultima partenza da Oslo non prima delle 21.00,

la prima partenza da Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Florø non prima delle 19.30.

2.12.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Florø-Bergen A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di cinque voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 950 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 165 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

su queste rotte il vettore non ha la possibilità di adeguare la capacità, si veda la clausola di adeguamento dell'offerta pubblicata nell'allegato A della presente comunicazione.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Bergen non prima delle 20.00,

la prima partenza da Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 09.00 e l'ultima partenza da Florø non prima delle 19.00.

2.12.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.13.   Førde-Oslo A/R, Førde-Bergen A/R

2.13.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Førde-Oslo A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di cinque voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 840 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 195 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.00 e l'ultima partenza da Oslo non prima delle 19.00,

la prima partenza da Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Førde non prima delle 17.30.

2.13.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Førde-Bergen A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 180 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 35 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

almeno uno dei servizi previsti deve essere diretto.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 10.30 e l'ultima partenza da Bergen non prima delle 17.30,

la prima partenza da Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.00 e l'ultima partenza da Førde non prima delle 17.30.

2.13.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.14.   Sogndal-Oslo A/R, Sogndal-Bergen A/R

2.14.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sogndal-Oslo A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 500 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 100 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

la prima partenza da Sogndal dovrà avvenire non più tardi delle 07.30 e l'ultima partenza da Oslo non prima delle 19.00,

la prima partenza da Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Sogndal non prima delle 17.30.

2.14.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sogndal-Bergen A/R

Le disposizioni si applicano da gennaio a giugno e da agosto a dicembre. In luglio le disposizioni riguardano solo la capacità, con un numero minimo di posti non inferiore all'80 % dei livelli minimi specificati qui di seguito.

Per tutto l'anno, in entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 140 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 30 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

almeno uno dei servizi previsti deve essere diretto.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.00 e l'ultima partenza da Bergen non prima delle 17.30,

la prima partenza da Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.30 e l'ultima partenza da Sogndal non prima delle 16.30.

2.14.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.15.   Sandane-Oslo A/R, Sandane-Bergen A/R

2.15.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sandane-Oslo A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di tre voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di tre voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 325 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 65 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno uno dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non possono effettuare più di una fermata intermedia, che può essere dovuta a un cambio di aeromobile, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 60 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Oslo.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.00 e l'ultima partenza da Oslo non prima delle 19.00,

la prima partenza da Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Sandane non prima delle 17.30.

2.15.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Sandane-Bergen A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 100 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 25 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni i voli previsti non possono effettuare più di una fermata intermedia, che può essere dovuta a un cambio di aeromobile, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 60 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Bergen.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.00 e l'ultima partenza da Bergen non prima delle 17.30,

la prima partenza da Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.30 e l'ultima partenza da Sandane non prima delle 16.30.

2.15.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.16.   Ørsta-Volda-Oslo A/R, Ørsta-Volda-Bergen A/R

2.16.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Ørsta-Volda-Oslo A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di quattro voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di quattro voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 600 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 115 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni almeno uno dei voli giornalieri previsti dal lunedì al venerdì e almeno uno dei voli previsti il sabato e la domenica, considerati complessivamente, dovranno essere diretti. Gli altri non possono effettuare più di una fermata intermedia, che può essere dovuta a un cambio di aeromobile, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 60 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Oslo.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.00 e l'ultima partenza da Oslo non prima delle 19.00,

la prima partenza da Oslo dovrà avvenire non più tardi delle 09.30 e l'ultima partenza da Ørsta-Volda non prima delle 17.30.

2.16.2.   Frequenze minime, capacità, linee e orari Ørsta-Volda-Bergen A/R

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. In entrambe le direzioni è previsto obbligatoriamente un servizio giornaliero.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di due voli andata e ritorno il sabato e la domenica, considerati complessivamente.

Capacità:

in entrambe le direzioni, dovranno essere offerti almeno 150 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 35 posti il sabato e la domenica, considerati complessivamente,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

in entrambe le direzioni i voli previsti non possono effettuare più di una fermata intermedia, che può essere dovuta a un cambio di aeromobile, a condizione che il tempo necessario per la coincidenza non superi i 60 minuti e che il vettore copra tutta la linea per e da Bergen.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

il primo arrivo a Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.00 e l'ultima partenza da Bergen non prima delle 17.30,

la prima partenza da Bergen dovrà avvenire non più tardi delle 11.30 e l'ultima partenza da Ørsta-Volda non prima delle 16.30.

2.16.3.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili con cabina pressurizzata, omologati per un minimo di 30 passeggeri.

2.17.   Fagernes-Oslo A/R

2.17.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. L'onere di servizio è quotidiano per l'andata e ritorno, ad eccezione del sabato.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di un volo andata e ritorno la domenica.

Capacità:

in entrambe le direzioni dovranno essere offerti almeno 150 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 15 posti la domenica,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

la prima partenza da Fagernes dovrà avvenire non più tardi delle 09.00,

l'ultima partenza da Oslo dovrà avvenire non prima delle 15.30.

2.17.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

2.18.   Røros-Oslo A/R

2.18.1.   Frequenze minime, capacità, linee e orari

Le disposizioni si applicano tutto l'anno. L'onere di servizio è quotidiano per l'andata e ritorno, ad eccezione del sabato.

Frequenze:

un minimo di due voli andata e ritorno giornalieri dal lunedì al venerdì e un minimo di un volo andata e ritorno la domenica.

Capacità:

in entrambe le direzioni dovranno essere offerti almeno 150 posti dal lunedì al venerdì, considerati complessivamente, e almeno 15 posti la domenica,

il numero di posti offerti dovrà essere adeguato in conformità delle norme fissate dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di cui all'allegato A del presente documento.

Linee:

i servizi previsti devono essere diretti.

Orari:

Si dovrà tenere conto della richiesta di voli da parte del pubblico.

Ai voli richiesti dal lunedì al venerdì (ora locale) si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

la prima partenza da Røross dovrà avvenire non più tardi delle 07.00,

l'ultima partenza da Oslo dovrà avvenire non prima delle 15.30.

2.18.2.   Categoria di aeromobili

Per i voli richiesti dovranno essere utilizzati aeromobili omologati per un minimo di 15 passeggeri.

3.   LE SEGUENTI SPECIFICHE SI APPLICANO A TUTTE LE ROTTE

3.1.   Condizioni tecniche e operative

Si richiama l'attenzione dei vettori in particolare sulle condizioni tecniche e operative d'applicazione negli aeroporti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo:

Luftfartstilsynet (Autorità dell'aviazione civile)

PO Box 243

N-8001 Bodø

Tel. (47-75) 58 50 00

3.2.   Tariffe

La tariffa massima di base senza restrizioni per un viaggio di sola andata (la tariffa massima) per l'esercizio che avrà inizio il 1o aprile 2009 non deve superare i seguenti importi:

1.

Lakselv-Tromsø

1 226 NOK

2.

Andenes-Tromsø

724 NOK

Andenes-Bodø

1 520 NOK

3.

Svolvær-Bodø

839 NOK

4.

Leknes-Bodø

839 NOK

5.

Røst-Bodø

839 NOK

6.

Narvik (Framnes)-Bodø

1 226 NOK

7.

Brønnøysund-Bodø

1 422 NOK

Brønnøysund-Trondheim

1 379 NOK

8.

Sandnessjøen-Bodø

1 220 NOK

Sandnessjøen-Trondheim

1 520 NOK

9.

Mo i Rana-Bodø

894 NOK

Mo i Rana-Trondheim

1 684 NOK

10.

Mosjøen-Bodø

1 220 NOK

Mosjøen-Trondheim

1 520 NOK

11.

Namsos-Trondheim

943 NOK

Rørvik-Trondheim

1 199 NOK

12.

Florø-Oslo

1 722 NOK

Florø-Bergen

1 057 NOK

13.

Førde-Oslo

1 722 NOK

Førde-Bergen

1 057 NOK

14.

Sogndal-Oslo

1 487 NOK

Sogndal-Bergen

1 057 NOK

15.

Sandane-Oslo

1 722 NOK

Sandane-Bergen

1 270 NOK

16.

Ørsta-Volda-Oslo

1 722 NOK

Ørsta-Volda-Bergen

1 460 NOK

17.

Fagernes-Oslo

844 NOK

18.

Røros-Oslo

1 880 NOK

Per ogni esercizio successivo, la tariffa massima viene adeguata il 1o aprile entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo di 12 mesi che termina il 15 febbraio dello stesso anno, quale reso noto dall'Ufficio statistico norvegese (http://www.ssb.no).

Il vettore dovrà offrire biglietti tramite almeno un canale di vendita di sua proprietà.

Il vettore deve mettere a disposizione i biglietti a un prezzo che non superi la tariffa massima tramite tutti i canali di vendita di sua proprietà.

La tariffa massima si applica anche ai biglietti offerti da altre compagnie controllate dal vettore. Quest'ultimo è responsabile del rispetto della tariffa massima da parte delle compagnie in questione.

La tariffa massima deve includere tutte le tasse e i diritti versati alle autorità, nonché qualsiasi altra spesa extra messa a carico dal vettore al rilascio dei biglietti.

Il vettore sarà parte contraente degli accordi interni tra compagnie aeree nazionali vigenti in qualsiasi periodo e offrirà tutti gli sconti possibili a norma di tali accordi.

Il vettore dovrà offrire biglietti tramite un sistema di prenotazione informatico.

4.   DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI A SEGUITO DELLA GARA

Una volta esperita la gara che limiterà a un solo vettore l'accesso alle linee, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

Tariffe:

tutte le tariffe di collegamento di arrivo o partenza con altri servizi aerei dovranno essere offerte a uguali condizioni per tutti i vettori. Sono esenti da tale norma le tariffe per i collegamenti con altri voli effettuati dal contraente, purché la tariffa non superi il 40 % della tariffa senza restrizioni,

sui voli in oggetto non si possono né guadagnare né utilizzare i punti dei programmi «frequent flyer»,

saranno concessi sconti sociali conformemente agli orientamenti definiti dal ministero dei Trasporti norvegese e pubblicati nell'allegato B della presente comunicazione.

Condizioni di trasferimento:

tutte le condizioni previste dal vettore per il trasferimento dei passeggeri verso o dalle linee di altri vettori, inclusi i tempi di coincidenza e il check-in diretto di biglietti e bagaglio, saranno fissate su basi oggettive e non discriminatorie.

5.   SOSTITUZIONE E RITIRO DI PRECEDENTI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Gli oneri di servizio pubblico definiti nella presente comunicazione sostituiscono quelli precedentemente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 166 del 7 luglio 2005 e nel supplemento SEE n. 34 del 7 luglio 2005.

6.   INFORMAZIONE

Ulteriori informazioni possono essere richieste al: ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

PO Box 8010

N-0030 Oslo

Tel. (47-22) 24 83 53

Fax (47-22) 24 56 09


ALLEGATO A

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA

1.   Obiettivo della clausola di adeguamento dell'offerta

La clausola di adeguamento dell'offerta è intesa a garantire che la capacità di posti offerta dall'operatore sia adeguata alle variazioni della domanda del mercato. Ad ogni aumento considerevole del numero di passeggeri tale da superare i limiti di seguito specificati per la percentuale di posti occupati in qualsiasi momento (fattore di carico in termini di passeggeri), l'operatore è tenuto ad aumentare il numero di posti disponibili. Analogamente l'operatore può ridurre il numero di posti disponibili ad ogni diminuzione considerevole del numero di passeggeri. Si vedano le specifiche al punto 3.

2.   Periodi per il calcolo del fattore di carico in termini di passeggeri

Per il calcolo e la valutazione del fattore di carico in termini di passeggeri si prendono in considerazione i periodi dal 1o gennaio al 30 giugno incluso e dal 1o agosto al 30 novembre incluso.

3.   Condizioni per modificare la produzione/l'offerta di posti disponibili

3.1.   Condizioni per l'aumento dell'offerta

3.1.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico supera il 70 %, si dovrà procedere ad un aumento dei posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in oggetto supera il 70 % in uno qualsiasi dei periodi di cui al punto 2, su tali rotte l'operatore procede ad un aumento dell'offerta di posti disponibili pari almeno al 10 %, al più tardi a partire dalla successiva stagione di traffico IATA. L'offerta di posti disponibili deve aumentare almeno in misura tale che il fattore medio di carico in termini di passeggeri non superi il 70 %.

3.1.2.

Nell'aumentare l'offerta di posti disponibili secondo quanto sopra specificato, l'operatore può, se lo desidera, utilizzare aeromobili con una capacità inferiore a quella specificata nel bando di gara originario.

3.2.   Condizioni per la riduzione dell'offerta

3.2.1.

Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri su ogni singola rotta soggetta agli oneri di servizio pubblico risulta inferiore al 35 %, si può procedere ad una diminuzione dell'offerta di posti disponibili. Quando il fattore medio di carico in termini di passeggeri sulle linee in questione è inferiore al 35 % in uno dei periodi di cui al punto 2, l'operatore può ridurre di non oltre il 25 % il numero di posti offerti su tali rotte, a partire dal primo giorno successivo al termine dei periodi suddetti.

3.2.2.

Sulle linee su cui vengono effettuati più di due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione dell'offerta di cui al punto 3.2.1 dovrà avvenire tramite riduzione delle frequenze. L'unica eccezione è costituita dai casi in cui l'operatore utilizzi aeromobili con una capacità superiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico. In tali casi egli può utilizzare aeromobili più piccoli, fermo restando che la capacità non può essere inferiore al minimo specificato nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

3.2.3.

Sulle linee su cui vengono effettuati solo uno o due voli giornalieri in ciascuna direzione, la riduzione di posti disponibili può avvenire solo utilizzando aeromobili con una capacità inferiore a quella indicata nell'imposizione di oneri di servizio pubblico.

4.   Procedure per la modifica dell'offerta

4.1.

Il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni ha la responsabilità di approvare gli orari proposti dall'operatore, comprese le modifiche dell'offerta di posti disponibili. A questo proposito, si fa riferimento alla circolare N-3/2005 del ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni, contenuta nel capitolato d'oneri.

4.2.

In caso di riduzione dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.2, una proposta di un nuovo programma di voli verrà trasmessa ai consigli di contea interessati, cui sarà concesso il tempo necessario per esprimere il proprio parere prima che la modifica entri in vigore. Se il nuovo programma di voli proposto prevede modifiche non conformi a uno qualsiasi dei requisiti definiti negli oneri di servizio pubblico, ad eccezione del numero di voli e della capacità, il nuovo programma di voli deve essere trasmesso al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni per approvazione.

4.3.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, gli orari della nuova offerta vanno concordati fra l'operatore e la contea o le contee, in qualità di enti amministrativi interessati.

4.4.

In caso di aumento dell'offerta di posti disponibili conformemente al punto 3.1, se l'operatore e la contea o le contee, in qualità di enti amministrativi in causa, non raggiungono un accordo sugli orari in conformità del punto 4.3, l'operatore può, ai sensi del punto 4.1, chiedere al ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni l'approvazione di un diverso orario per la nuova offerta. Il che non vuol dire che l'operatore può chiedere l'approvazione di un orario che non preveda l'aumento dell'offerta richiesto. Perché il ministero approvi le proposte dell'operatore, devono esistere validi motivi per giustificare la divergenza di queste ultime rispetto agli orari che potrebbero essere approvati dalle contee.

5.   Mancato adeguamento del corrispettivo finanziario in caso di modifica dell'offerta

5.1.

In caso di aumento dell'offerta conformemente al punto 3.1, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.

5.2.

In caso di riduzione dell'offerta conformemente al punto 3.2, il corrispettivo finanziario dell'operatore rimane invariato.


ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCONTI SOCIALI

1.

Sulle linee sulle quali il ministero norvegese dei Trasporti e delle comunicazioni acquista servizi aerei conformemente agli oneri di servizio pubblico, possono beneficiare di sconti sociali:

a)

coloro che hanno compiuto 67 anni di età al giorno della partenza;

b)

i disabili visivi di età superiore ai 16 anni;

c)

i disabili di età superiore ai 16 anni beneficiari di una pensione d'invalidità ai sensi del capitolo 12 della legge norvegese n. 19, del 28 febbraio 1997, sul sistema di previdenza nazionale Folketrygd, o di legge analoga di qualsiasi paese SEE;

d)

gli studenti di età superiore ai 16 anni che frequentano scuole speciali per persone con problemi uditivi;

e)

il coniuge accompagnatore, indipendentemente dall'età, o chiunque accompagni una persona di cui alle lettere da a) a d); gli aventi diritto allo sconto possono decidere se hanno bisogno di un accompagnatore.

f)

i viaggiatori di età inferiore ai 16 anni al giorno della partenza.

2.

Lo sconto per le persone di cui al punto 1 è pari al 50 % della tariffa massima.

3.

Lo sconto non si applica quando il viaggio è a carico del governo e/o di un ente previdenziale.

4.

I bambini al di sotto dei 2 anni possono viaggiare gratuitamente a seguito di un adulto (di età superiore ai 16 anni), purché non occupino un posto e a condizione che i due viaggiatori compiano insieme tutto il viaggio.

5.

Al passeggero possono essere chiesti i documenti seguenti:

a)

le persone di cui al punto 1, lettera a), devono fornire un documento ufficiale con fotografia e data di nascita;

b)

le persone di cui al punto 1, lettere b) e c), devono essere muniti di una documentazione ufficiale, rilasciata dal sistema norvegese di previdenza nazionale, o dal Norges Blindeforbund. I cittadini di altri paesi SEE devono fornire analoga documentazione rilasciata dal paese di origine;

c)

le persone di cui al punto 1, lettera d), devono fornire un certificato di studente e una lettera dell'ente previdenziale in cui si dichiari che l'interessato riceve una pensione ai sensi della legge norvegese sul sistema di previdenza nazionale. Le persone di altri paesi SEE devono presentare documentazione analoga rilasciata dal paese di origine.


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/35


Servizi aerei regionali di linea in Norvegia

Bando di gara

(2008/C 250/07)

1.   Introduzione

La Norvegia ha deciso di pubblicare un nuovo bando di gara per i servizi aerei regionali di linea in Norvegia per il periodo dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2012.

La Norvegia ha deciso di modificare dal 1o aprile 2009 gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regionali di linea in Norvegia, precedentemente pubblicati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie. Gli oneri modificati sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (1) e nel supplemento SEE n. 59.

Se entro due mesi dall'ultimo giorno disponibile per la presentazione dell'offerta (cfr. sezione 6) nessun vettore aereo avrà fornito al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni documenti che dimostrino l'istituzione di voli di linea a decorrere dal 1o aprile 2009, in conformità con gli oneri di servizio pubblico modificati imposti su uno o più degli appalti di cui alla sezione 2 del presente bando, il ministero applicherà la procedura di appalto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento (CEE) n. 2408/92, limitando così, a partire dal 1o aprile 2009, a un solo vettore l'accesso alla rotta specificata in ciascun appalto di cui alla sezione 2.

Il presente bando di gara mira a raccogliere offerte da utilizzare come base per l'assegnazione dei diritti esclusivi in oggetto.

Qui di seguito sono riprese le parti più importanti delle condizioni del bando di gara. La versione integrale del bando di gara può essere scaricata dal seguente sito: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders o ottenuta gratuitamente presentando richiesta al:

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

PO Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

Tel. (47-22) 24 83 53

Fax (47-22) 24 56 09

Tutti gli offerenti sono tenuti a prendere conoscenza del bando di gara nella sua integralità.

2.   Servizi oggetto del bando di gara

Il bando di gara riguarda i voli di linea dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2012, in conformità con gli oneri di servizio pubblico di cui alla sezione 1. I gruppi di linee e i corrispondenti appalti contemplati dal presente bando di gara sono i seguenti:

Gruppo di linee 1

Lakselv-Tromsø

Gruppo di linee 2

Andenes-Bodø, Andenes-Tromsø

Gruppo di linee 3

Svolvær-Bodø

Gruppo di linee 4

Leknes-Bodø

Gruppo di linee 5

Røst-Bodø

Gruppo di linee 6

Narvik (Framnes)-Bodø

Gruppo di linee 7

Brønnøysund-Bodø, Brønnøysund-Trondheim

Gruppo di linee 8

Sandnessjøen-Bodø, Sandnessjøen-Trondheim

Gruppo di linee 9

Mo i Rana-Bodø, Mo i Rana-Trondheim

Gruppo di linee 10

Mosjøen-Bodø, Mosjøen-Trondheim

Gruppo di linee 11

Namsos-Trondheim, Rørvik-Trondheim

Gruppo di linee 12

Florø-Oslo, Florø-Bergen

Gruppo di linee 13

Førde-Oslo, Førde-Bergen

Gruppo di linee 14

Sogndal-Oslo, Sogndal-Bergen

Gruppo di linee 15

Sandane-Oslo, Sandane-Bergen

Gruppo di linee 16

Ørsta-Volda-Oslo, Ørsta-Volda-Bergen

Gruppo di linee 17

Fagernes-Oslo

Gruppo di linee 18

Røros-Oslo

Per i gruppi di linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i vettori sono invitati a presentare offerte relative alle combinazioni di gruppi di linee ammesse, in particolare se ciò riduce il corrispettivo totale richiesto per i gruppi di linee in oggetto. In tal caso, gli offerenti sono altresì tenuti a presentare offerte per ogni singolo gruppo di linee nel caso in cui siano selezionati per un unico gruppo.

Sono ammesse le seguenti combinazioni:

Gruppo di linee 1

Lakselv e 2 Andenes

Gruppo di linee 3

Svolvær e 4 Leknes

Gruppo di linee 5

Narvik e 6 Røst

Gruppo di linee 7

Brønnøysund e 8 Sandnessjøen

Gruppo di linee 9

Mo i Rana e 10 Mosjøen

Gruppo di linee 14

Sogndal, 15 Sandane e 16 Ørsta-Volda

Gruppo di linee 13

Førde, se assegnato anche 14 Sogndal, 15 Sandane e 16 Ørsta-Volda

Gruppo di linee 17

Fagernes, se assegnato anche 14 Sogndal, 15 Sandane e 16 Ørsta-Volda

Gruppo di linee 17

Fagernes e 18 Røros

Se gli offerenti intendono presentare offerte per le combinazioni di gruppi di linee ammesse, sono tenuti a presentare anche un preventivo di offerta per ogni singolo gruppo di linee. Il preventivo dell'offerta indica la ripartizione delle spese e degli introiti per ognuna delle offerte comprese nella combinazione e definisce con precisione il corrispettivo richiesto per ogni singola offerta.

Se un vettore presenta un'offerta in cui la richiesta di corrispettivo è pari a zero NOK, si riterrà che esso intende operare sulla rotta in esclusiva ma senza alcun corrispettivo da parte dello Stato norvegese.

3.   Partecipazione alla gara d'appalto

La gara è aperta a tutti i vettori titolari di una licenza di esercizio valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

4.   Gara d'appalto

La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 e della sezione 4 del regolamento norvegese n. 256, del 15 aprile 1994, sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante gara d'appalto con procedura aperta.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di avviare ulteriori trattative se, alla chiusura del termine per la presentazione delle offerte, si registra una sola offerta o se solo un'offerta non è stata respinta. Tali trattative devono essere conformi agli oneri di servizio pubblico imposti. Inoltre, durante tali trattative le parti non sono autorizzate ad apportare modifiche sostanziali alle condizioni originali del contratto. Se tali trattative ulteriori non conducono a una soluzione accettabile, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto di annullare l'intera procedura. In tal caso, può essere pubblicata una nuova gara d'appalto a condizioni diverse.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può procedere all'aggiudicazione degli appalti mediante trattativa senza preventiva pubblicazione qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso, non si devono apportare modifiche sostanziali agli oneri di servizio pubblico inizialmente previsti né ad altre condizioni del contratto.

Qualora ciò risulti giustificato nel quadro della procedura di gara, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni si riserva il diritto respingere tutte le offerte.

L'offerta è vincolante per l'offerente fino al momento della conclusione della procedura di gara o dell'aggiudicazione dell'appalto.

5.   L'offerta

L'offerta viene redatta in conformità con i requisiti di cui alla sezione 5 delle condizioni del bando di gara, compresi quelli previsti dagli oneri di servizio pubblico.

6.   Presentazione dell'offerta

Il termine per la presentazione dell'offerta è il 3 novembre 2008 alle 15.00 (ora locale). L'offerta deve pervenire al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni all'indirizzo di cui alla sezione 1 entro il termine per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere consegnata personalmente all'indirizzo del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, oppure inviata per posta o corriere.

Le offerte pervenute in ritardo saranno respinte. Tuttavia, le offerte ricevute dopo il termine per la presentazione dell'offerta ma prima della data di apertura non verranno respinte se risulta chiaramente che sono state inviate con anticipo sufficiente perché, in condizioni normali, potessero pervenire entro la data di chiusura. La ricevuta della consegna alla posta o al servizio di corriere vale come prova della consegna stessa e della relativa data.

Tutte le offerte devono essere presentate in tre (3) copie.

7.   Aggiudicazione dell'appalto

7.1.

Come regola generale, per ciascun gruppo di linee l'appalto viene aggiudicato all'offerta, o alla combinazione di offerte ammessa, che richiede il corrispettivo minore per l'intero periodo contrattuale (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2012).

7.2.

Se, in una qualsiasi delle combinazioni ammesse ai sensi della sezione 2, vengono presentate offerte che non richiedono alcun corrispettivo ma solo il diritto di esclusiva conformemente alla sezione 2, ultimo paragrafo, l'appalto viene aggiudicato a tali offerte, prescindendo dalla sezione 7.1. In tal caso, le disposizioni della sezione 7.1 si applicano alle rimanenti offerte.

7.3.

Qualora non sia possibile effettuare l'aggiudicazione a causa della presenza di più offerte che richiedono corrispettivi di importo identico, l'appalto verrà aggiudicato all'offerta o, se del caso, alla combinazione di offerte che mettono a disposizione il numero di posti più elevato per l'intero periodo contrattuale.

8.   Periodo contrattuale

Tutti i contratti verranno conclusi per il periodo 1o aprile 2009-31 marzo 2012. Il contratto non può essere rescisso se non nei casi previsti dal contratto stesso, che figurano alla sezione 11.

9.   Corrispettivo finanziario

Il vettore ha diritto a un corrispettivo finanziario da parte del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, conformemente al capitolato d'oneri. Il corrispettivo deve essere specificato per ognuno dei tre esercizi operativi nonché per l'intero periodo contrattuale.

Non sono previsti adeguamenti del corrispettivo per il primo esercizio.

Per il secondo e il terzo esercizio, il corrispettivo verrà ricalcolato sulla base del preventivo dell'offerta adeguato in funzione delle entrate e delle spese operative. Tali adeguamenti devono essere contenuti entro il limite indicato dall'indice dei prezzi al consumo dell'Ufficio statistico norvegese per i 12 mesi che terminano il 15 febbraio dello stesso anno.

Non verranno apportate modifiche al corrispettivo in caso di adeguamento verso l'alto o verso il basso della produzione ai sensi della sezione 5.1, secondo paragrafo, delle condizioni del contratto.

Il versamento del corrispettivo è subordinato alla condizione che, al momento dell'adozione del bilancio annuale, lo Storting (il Parlamento norvegese) metta a disposizione del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni i fondi necessari per coprire il fabbisogno per il corrispettivo stesso.

Il vettore trattiene tutte le entrate generate dal servizio. Se le entrate sono maggiori o le spese inferiori rispetto alle cifre su cui si basa il preventivo dell'offerta, il vettore può trattenere il saldo. Analogamente, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni non è tenuto a coprire alcun saldo negativo rispetto al preventivo dell'offerta.

Tutti gli oneri pubblici, comprese le tasse aeronautiche, sono a carico del vettore.

Indipendentemente da altre azioni di risarcimento danni, se durante un esercizio il numero totale di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera l'1,5 % di quelli previsti in conformità dell'orario approvato, il corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente al numero di tali voli annullati.

10.   Rinegoziazione

Se durante il periodo contrattuale si verificano cambiamenti sostanziali o imprevisti rispetto alle condizioni iniziali su cui si basa il contratto, ciascuna delle parti può chiedere che si proceda a trattative finalizzate alla revisione del contratto. Tale richiesta deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi di tali cambiamenti.

Cambiamenti sostanziali degli oneri pubblici cui è soggetto il vettore costituiscono sempre un motivo di rinegoziazione.

Se nuove disposizioni legislative o regolamentari, o istruzioni emanate dall'Autorità dell'aviazione civile, comportano un utilizzo dell'aeroporto diverso da quello originariamente previsto dal vettore, le parti cercano di negoziare modifiche del contratto che consentano al vettore di proseguire il servizio per il resto del periodo contrattuale. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo, il vettore ha diritto al corrispettivo sulla base delle norme relative alla chiusura o alla cessazione delle attività di tale aeroporto (sezione 11), nella misura in cui sono applicabili.

11.   Risoluzione del contratto a seguito di violazione delle clausole o di cambiamenti imprevisti di condizioni importanti

Fatte salve le restrizioni previste dalla legge sull'insolvenza, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore sia in stato di insolvenza, abbia avviato procedimenti di regolamento dei debiti, dichiari fallimento oppure si trovi in una delle situazioni di cui alla sezione 14, paragrafo 2, del regolamento norvegese n. 256, del 15 aprile 1994, sulle procedure di gara d'appalto in relazione agli oneri di servizio pubblico.

Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può porre fine al contratto con effetto immediato qualora il vettore perda la licenza o non sia in grado di rinnovarla.

Se, per cause di forza maggiore o per altri fattori al di fuori del suo controllo, il vettore non è stato in grado di rispettare gli obblighi contrattuali per oltre quattro degli ultimi sei mesi, il contratto può essere risolto da entrambe le parti con preavviso scritto di un mese.

Se lo Storting decide di chiudere un aeroporto, o se un aeroporto viene chiuso a seguito di un'istruzione emanata dall'Autorità dell'aviazione civile, gli obblighi contrattuali ordinari delle parti scadono a partire dal momento dell'effettiva chiusura o cessazione delle attività dell'aeroporto.

Se il periodo di tempo compreso fra il momento in cui il vettore viene informato della chiusura o della cessazione delle attività dell'aeroporto e quello in cui detta chiusura o cessazione delle attività diventa effettiva è superiore a un anno, il vettore non ha diritto ad un corrispettivo per le perdite finanziarie dovute alla risoluzione del contratto. Se tale periodo è inferiore a un anno, il vettore ha diritto ad un corrispettivo finanziario che lo ponga nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse potuto proseguire l'attività per un anno a partire dalla data di notifica della chiusura o cessazione delle attività, oppure, in alternativa, fino al 31 marzo 2012, se tale data è anteriore alla precedente.

Nel caso di una violazione sostanziale del contratto, esso può essere risolto dall'altra parte con effetto immediato.


(1)  Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/39


Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di nove servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 250/08)

1.   Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo greco ha imposto oneri di servizio pubblico sui seguenti servizi aerei di linea:

Atene-Kithira,

Atene-Naxos,

Atene-Paros,

Atene-Karpathos,

Atene-Sitia,

Atene-Skiathos,

Salonicco-Corfù,

Rodi-Kos-Leros-Astipalea,

Corfù-Azio-Cefalonia-Zante.

Le condizioni prescritte per detti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008.

Qualora entro il 28 febbraio 2009 nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1o aprile 2009, servizi aerei di linea su una o più delle linee suddette, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Grecia, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, limiterà per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle linee suddette (cfr. punto seguente) e indirà una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1o aprile 2009.

2.   Oggetto della gara

La gara verte sul diritto esclusivo di gestire, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o marzo 2009, nell'ambito dell'adempimento di oneri di servizio pubblico, i seguenti servizi aerei di linea:

Atene-Kithira,

Atene-Naxos,

Atene-Paros,

Atene-Karpathos,

Atene-Sitia,

Atene-Skiathos,

Salonicco-Corfù,

Rodi-Kos-Leros-Astipalea,

Corfù-Azio-Cefalonia-Zante.

La prestazione di servizi sulle linee suddette deve essere effettuata in conformità degli oneri di servizio pubblico previsti al riguardo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008.

È possibile presentare un'offerta per una soltanto delle linee suddette o per più linee; in ogni caso, per ciascuna di esse deve essere presentata un'offerta separata.

Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3.   Partecipazione alla gara

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

Non possono partecipare alla gara i vettori aerei cui si applicano le limitazioni e le incompatibilità previste dalla legge n. 3310/2002 (Gazzetta ufficiale greca 30/A del 14 febbraio 2005) «Misure per garantire la trasparenza e prevenire le infrazioni durante la stipula di contratti pubblici», quale modificata dalla legge n. 3414/2005 (Gazzetta ufficiale greca 279/A del 10 novembre 2005).

4.   Procedura di gara

La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

In caso di emergenza, ove sia stato deciso di ripetere una gara che non abbia dato esito positivo, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può adottare le misure necessarie per garantire che vengano soddisfatti i bisogni essenziali in materia di trasporto aereo di determinate regioni periferiche; tali misure devono essere tuttavia conformi ai principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e la loro durata massima è di sei mesi.

Inoltre, nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta, non ritenuta accettabile sul piano economico, potrà essere avviata la procedura negoziale.

L'offerente deve mantenere la propria offerta fino al termine della procedura di selezione delle offerte.

5.   Capitolato d'oneri

La documentazione completa relativa alla gara, comprendente il capitolato d'oneri ed altre informazioni, può essere richiesta gratuitamente al Servizio aviazione civile greco, direzione Gestione trasporti aerei, Sezione B, Vas. Georgiou 1, GR-16604, Elliniko, tel. (30) 21 08 91 61 49 — 08 91 61 21, fax (30) 21 08 94 71 32.

6.   Corrispettivo finanziario

Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo richiesto a titolo di corrispettivo trimestrale per l'esercizio dei servizi relativi a ciascuna delle linee suddette nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale dei conti, come indicato nel capitolato d'oneri). Il corrispettivo sarà versato trimestralmente entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del vettore, tramite bonifico su un conto presso una banca greca riconosciuta. L'importo esatto del corrispettivo verrà determinato sulla base dei voli realmente effettuati, di un certificato degli organi competenti del Servizio dell'aviazione civile che attesti il corretto adempimento dei termini del contratto e dell'importo proporzionale del corrispettivo dovuto.

7.   Criterio di selezione

Tra tutti i vettori ritenuti in grado di assicurare, per ciascuna delle rotte, un servizio ininterrotto e conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, sarà selezionato quello che abbia chiesto il corrispettivo finanziario totale più basso per la rotta in questione.

8.   Durata, modifica e annullamento del contratto

Il contratto entra in vigore il 1o aprile 2009 e scade il 31 marzo 2012.

Ogni eventuale modifica del contratto dovrà rispettare le condizioni relative agli oneri di servizio pubblico pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008. Ogni modifica del contratto deve essere formulata per iscritto.

In caso di mutamento imprevisto delle condizioni di esercizio, l'importo della compensazione può essere riveduto.

Ciascun contraente può recedere dal contratto con un preavviso di 6 mesi. Qualora sussistano motivi particolarmente gravi o qualora il vettore non abbia adempiuto correttamente ai termini contrattuali per quanto attiene agli oneri di servizio pubblico, l'autorità aggiudicatrice può tuttavia risolvere il contratto prima che sia trascorso il periodo sopraindicato. È altresì prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione o di revoca della licenza di esercizio o del certificato di operatore aereo (COA) dell'appaltatore.

9.   Sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali

Il vettore risponde del corretto adempimento dei termini contrattuali.

Il numero di voli annullati in un anno per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli previsti. Nel caso di voli annullati l'importo del corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente.

Qualora i termini contrattuali non vengano rispettati, in tutto o in parte, per ragioni diverse da quelle di forza maggiore (ad esclusione del caso in cui il numero dei voli annullati non superi il 2 % dei voli previsti in un anno, come menzionato al paragrafo precedente), l'autorità aggiudicatrice ha il diritto di applicare le seguenti riduzioni della compensazione e sanzioni:

nel caso in cui i voli annullati superino il 2 % dei voli previsti annualmente per ciascuna linea, un'ulteriore riduzione del corrispettivo finanziario (relativo ai voli effettuati nel trimestre) dovuto per la linea in questione, pari a un importo equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto se i voli fossero stati effettuati regolarmente,

in caso di mancato rispetto del numero dei posti effettivamente disponibili ogni settimana nell'arco del trimestre, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale al numero dei posti non disponibili,

in caso di infrazione relativa alle tariffe proposte, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale alla differenza rispetto alle tariffe previste,

in caso di altra infrazione relativa all'esecuzione del contratto, l'imposizione della multa prevista dalle disposizioni aeroportuali,

nel caso in cui l'appaltatore incorra per la terza volta nell'arco dello stesso trimestre nella medesima infrazione per una determinata linea, oltre alle sanzioni summenzionate, l'incameramento di tutta o parte della cauzione versata dall'appaltatore a garanzia della corretta esecuzione del contratto per tale linea, su comunicazione scritta del Servizio dell'aviazione civile all'appaltatore e salvo che questi riesca a dimostrare che tali violazioni non sono a lui imputabili. Le sanzioni menzionate nel presente punto vengono applicate tenendo conto della gravità della trasgressione constatata, secondo il principio di proporzionalità.

L'autorità aggiudicatrice può inoltre esigere un indennizzo per i danni subiti.

10.   Modalità di presentazione

Le offerte devono essere spedite in quintuplice copia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a mano, dietro rilascio di una ricevuta, all'indirizzo seguente:

 

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

 

Servizio aviazione civile

 

Direzione generale Trasporti aerei

 

Direzione Gestione trasporti aerei — Divisione II

Indirizzo:

Vassileos Georgiou 1

GR-16604 Elliniko

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del trentaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le offerte inviate per corrispondenza devono pervenire anteriormente alla scadenza del termine (farà fede l'avviso di ricevimento).

11.   Validità della gara

Il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia dichiarato entro il 28 febbraio 2009 (inviando un piano dei voli al Servizio dell'aviazione civile) l'intenzione di istituire servizi aerei di linea su una o più delle linee in questione a decorrere dal 1o aprile 2009 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.

In ogni caso, il bando di gara resta valido per le linee in relazione alle quali nessun vettore abbia proposto i propri servizi entro il 28 febbraio 2009 alle condizioni sopra indicate.

Il ministro

Kostis HATZIDAKIS


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/42


Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara, pubblicato dalla Repubblica ellenica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per l'istituzione di dieci servizi aerei di linea sui quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 250/09)

1.   Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo greco ha imposto oneri di servizio pubblico sui seguenti servizi aerei di linea:

Atene-Astipalea,

Atene-Ikaria,

Atene-Leros,

Atene-Milos,

Salonicco-Samos,

Salonicco-Chios,

Limnos-Mitilene-Chios-Samos-Rodi,

Rodi-Karpathos-Kassos-Sitia,

Alexandroupolis-Sitia,

Azio-Sitia.

Le condizioni prescritte per detti oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008.

Qualora entro il 31 gennaio 2009 nessun vettore aereo abbia dichiarato al Servizio dell'aviazione civile la propria intenzione di istituire, a decorrere dal 1o marzo 2009, servizi aerei di linea su una o più delle linee suddette, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, la Grecia, nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, limiterà per tre anni a un unico vettore l'accesso a una o più delle linee suddette (cfr. punto seguente) e indirà una gara per attribuire il diritto di gestire tali linee a partire dal 1o marzo 2009.

2.   Oggetto della gara

La gara verte sul diritto esclusivo di gestire, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o marzo 2009, nell'ambito dell'adempimento di oneri di servizio pubblico, i seguenti servizi aerei di linea:

Atene-Astipalea,

Atene-Ikaria,

Atene-Leros,

Atene-Milos,

Salonicco-Samos,

Salonicco-Chios,

Limnos-Mitilene-Chios-Samos-Rodi,

Rodi-Karpathos-Kassos,

Alexandroupolis-Sitia,

Azio-Sitia.

La prestazione di servizi sulle linee suddette deve essere effettuata in conformità degli oneri di servizio pubblico previsti al riguardo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008.

È possibile presentare un'offerta per una soltanto delle linee suddette o per più linee; in ogni caso, per ciascuna di esse deve essere presentata un'offerta separata.

Considerata la specificità dei collegamenti, i vettori dovranno essere in grado di dimostrare che il personale di cabina addetto al servizio dei passeggeri su tali voli parla e comprende la lingua greca.

3.   Partecipazione alla gara

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

Non possono partecipare alla gara i vettori aerei cui si applicano le limitazioni e le incompatibilità previste dalla legge n. 3310/2002 (Gazzetta ufficiale greca 30/A del 14 febbraio 2005) «Misure per garantire la trasparenza e prevenire le infrazioni durante la stipula di contratti pubblici», quale modificata dalla legge n. 3414/2005 (Gazzetta ufficiale greca 279/A del 10 novembre 2005).

4.   Procedura di gara

La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a i), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

In caso di emergenza, ove sia stato deciso di ripetere una gara che non abbia dato esito positivo, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni può adottare le misure necessarie per garantire che vengano soddisfatti i bisogni essenziali in materia di trasporto aereo di determinate regioni periferiche; tali misure devono essere tuttavia conformi ai principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e la loro durata massima è di sei mesi.

Inoltre, nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta, non ritenuta accettabile sul piano economico, potrà essere avviata la procedura negoziale.

L'offerente deve mantenere la propria offerta fino al termine della procedura di selezione delle offerte.

5.   Documentazione di gara

La documentazione completa relativa alla gara, comprendente il capitolato d'oneri ed altre informazioni, può essere richiesta gratuitamente al Servizio aviazione civile greco, direzione Gestione trasporti aerei, Sezione B, Vas. Georgiou 1, GR-16604, Elliniko, tel. (30) 21 08 91 61 49 — 08 91 61 21, fax (30) 21 08 94 71 32.

6.   Corrispettivo finanziario

Le offerte presentate devono indicare espressamente l'importo richiesto a titolo di corrispettivo trimestrale per l'esercizio dei servizi relativi a ciascuna delle linee suddette nei 3 anni successivi alla data prevista per l'inizio del servizio (con ripartizione annuale dei conti, come indicato nel capitolato d'oneri). Il corrispettivo sarà versato trimestralmente entro 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte del vettore, tramite bonifico su un conto presso una banca greca riconosciuta. L'importo esatto del corrispettivo verrà determinato sulla base dei voli realmente effettuati, di un certificato degli organi competenti del Servizio dell'aviazione civile che attesti il corretto adempimento dei termini del contratto e dell'importo proporzionale del corrispettivo dovuto.

7.   Criterio di selezione

Tra i vettori ritenuti in grado di assicurare, per ciascuna delle linee, un servizio ininterrotto e conforme agli oneri di servizio pubblico imposti, sarà selezionato quello che abbia chiesto la compensazione finanziaria totale più bassa per la linea in questione.

8.   Durata, modifica e annullamento del contratto

Il contratto entra in vigore il 1o marzo 2009 e scade il 29 febbraio 2012.

Ogni eventuale modifica del contratto dovrà rispettare le condizioni relative agli oneri di servizio pubblico pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 249 dell'1.10.2008. Ogni modifica del contratto deve essere formulata per iscritto.

In caso di mutamento imprevisto delle condizioni di esercizio, l'importo della compensazione può essere riveduto.

Ciascun contraente può recedere dal contratto con un preavviso di 6 mesi. Qualora sussistano motivi particolarmente gravi o qualora il vettore non abbia adempiuto correttamente ai termini contrattuali per quanto attiene agli oneri di servizio pubblico, l'autorità aggiudicatrice può tuttavia risolvere il contratto prima che sia trascorso il periodo sopraindicato. È altresì prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione o di revoca della licenza di esercizio o del certificato di operatore aereo (COA) dell'appaltatore.

9.   Sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali

Il vettore risponde del corretto adempimento dei termini contrattuali.

Il numero di voli annullati in un anno per motivi direttamente imputabili al vettore non può superare il 2 % dei voli previsti. Nel caso di voli annullati l'importo del corrispettivo finanziario verrà ridotto proporzionalmente.

Qualora i termini contrattuali non vengano rispettati, in tutto o in parte, per ragioni diverse da quelle di forza maggiore (ad esclusione del caso in cui il numero dei voli annullati non superi il 2 % dei voli previsti in un anno, come menzionato al paragrafo precedente), l'autorità aggiudicatrice ha il diritto di applicare le seguenti riduzioni della compensazione e sanzioni:

nel caso in cui i voli annullati superino il 2 % dei voli previsti annualmente per ciascuna linea, un'ulteriore riduzione del corrispettivo finanziario (relativo ai voli effettuati nel trimestre) dovuto per la linea in questione, pari a un importo equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto se i voli fossero stati effettuati regolarmente,

in caso di mancato rispetto del numero dei posti effettivamente disponibili ogni settimana nell'arco del trimestre, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale al numero dei posti non disponibili,

in caso di infrazione relativa alle tariffe proposte, una riduzione del corrispettivo finanziario proporzionale alla differenza rispetto alle tariffe previste,

in caso di altra infrazione relativa all'esecuzione del contratto, l'imposizione della multa prevista dalle disposizioni aeroportuali,

nel caso in cui l'appaltatore incorra per la terza volta nell'arco dello stesso trimestre nella medesima infrazione per una determinata linea, oltre alle sanzioni summenzionate, l'incameramento di tutta o parte della cauzione versata dall'appaltatore a garanzia della corretta esecuzione del contratto per tale linea, su comunicazione scritta del Servizio dell'aviazione civile all'appaltatore e salvo che questi riesca a dimostrare che tali violazioni non sono a lui imputabili. Le sanzioni menzionate nel presente punto vengono applicate tenendo conto della gravità della trasgressione constatata, secondo il principio di proporzionalità.

L'autorità aggiudicatrice può inoltre esigere un indennizzo per i danni subiti.

10.   Modalità di presentazione

Le offerte devono essere spedite in quintuplice copia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a mano, dietro rilascio di una ricevuta, all'indirizzo seguente:

 

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

 

Servizio aviazione civile

 

Direzione generale Trasporti aerei

 

Direzione Gestione trasporti aerei — Divisione II

Indirizzo:

Vassileos Georgiou 1

GR-16604 Elliniko

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del trentaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le offerte inviate per corrispondenza devono pervenire anteriormente alla scadenza del termine (farà fede l'avviso di ricevimento).

11.   Validità della gara

Il presente bando è valido a condizione che nessun vettore aereo comunitario abbia dichiarato entro il 31 gennaio 2009 (inviando un piano dei voli al Servizio dell'aviazione civile) l'intenzione di istituire servizi aerei di linea su una o più delle linee in questione a decorrere dal 1o marzo 2009 conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.

In ogni caso, il bando di gara resta valido per le linee in relazione alle quali nessun vettore abbia proposto i propri servizi entro il 31 gennaio 2009 alle condizioni sopra indicate.

Il ministro

Kostis HATZIDAKIS


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/45


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/31/08

Azione 4.1 — Sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

(2008/C 250/10)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di sostenere le attività permanenti di organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Tali attività devono contribuire a promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica e alla società nonché allo sviluppo e all'attuazione di azioni di cooperazione comunitaria nel settore della gioventù in senso lato.

Una sovvenzione annuale potrà essere assegnata per aiutare tali organismi a far fronte alle loro spese amministrative. Tali organismi possono essere:

un'organizzazione senza scopo di lucro che svolge le sue attività a favore dei giovani a livello europeo,

una rete europea che rappresenti organismi attivi a favore dei giovani.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell'indipendenza dell'organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

Il presente invito a presentare proposte non riguarda le organizzazioni che hanno concluso una convenzione quadro di partenariato con l'Agenzia per il periodo 2008-2010.

L'invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni per la conclusione di convenzioni di funzionamento annuali relative all'esercizio finanziario del 2009. Le organizzazioni selezionate nell'ambito dell'invito EACEA/20/07 per l'attribuzione di una sovvenzione di funzionamento annuale per il 2008, nonché le organizzazioni che non si sono candidate o che non sono state selezionate nell'ambito dell'invito EACEA/20/07, sono invitate a presentare la loro candidatura, se il loro profilo corrisponde alla descrizione figurante qui di seguito.

2.   Candidati ammissibili

2.1.   Organismi ammissibili

Per poter beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

essere non governativo,

essere costituito giuridicamente da almeno un anno alla data di deposito delle candidature per le convenzioni di funzionamento annuali,

non avere scopo di lucro,

essere un organismo per la gioventù o con obiettivi più ampi, ma con una parte delle sue attività destinata ai giovani,

far partecipare i giovani alla gestione delle attività sviluppate per loro,

avere fra il suo personale almeno un dipendente in pianta stabile (remunerato o meno). È prevista un'eccezione per gli organismi che non hanno mai beneficiato di un sussidio nel quadro di questa azione e prevedono di assumere un membro del personale in pianta stabile in caso di assegnazione del sussidio.

2.2.   Paesi ammissibili

Sono ammissibili le candidature di organismi situati in uno dei seguenti paesi:

gli Stati membri dell'Unione europea,

paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

paesi candidati all'adesione all'Unione europea beneficiari di una strategia di preadesione: Turchia,

i paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia,

alcuni paesi dell'Europa orientale: Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina.

Gli organismi candidati devono disporre di organizzazioni attive in almeno 8 dei paesi di cui sopra.

3.   Attività ammissibili

Le organizzazioni, nell'ambito del loro piano di lavoro annuale per il 2009 (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009), devono programmare una serie di attività conformi ai principi sui quali si fonda l'azione comunitaria nel settore della gioventù.

Le attività che possono contribuire al rafforzamento e al miglioramento dell'efficienza dell'azione comunitaria sono le seguenti:

—   gruppo 1: rappresentare i punti di vista e gli interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,

—   gruppo 2: scambi di giovani e servizi di volontariato,

—   gruppo 3: apprendimento non formale e informale e programmi d'attività rivolti ai giovani,

—   gruppo 4: promuovere l'apprendimento e la comprensione interculturali,

—   gruppo 5: dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell'UE o sulle politiche per i giovani,

—   gruppo 6: diffusione di informazioni sull'azione comunitaria,

—   gruppo 7: azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei giovani.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature verranno valutate alla luce dei seguenti criteri qualitativi:

la loro idoneità in termini di obiettivi del programma,

la qualità delle attività pianificate,

l'impatto e l'effetto moltiplicatore di tali attività sui giovani,

l'impatto geografico delle attività pianificate,

la partecipazione dei giovani nell'organizzazione degli organismi interessati,

e dei seguenti criteri quantitativi:

il numero di:

attività pianificate,

gruppi di attività coinvolti,

tematiche trattate,

giovani che partecipano ad attività, in particolare quelli con minori opportunità,

paesi coinvolti.

5.   Bilancio

Il bilancio totale destinato al cofinanziamento dell'operato degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù è stimato per il 2009 ad un minimo di 1 400 000 EUR. L'assistenza finanziaria comunitaria non può eccedere l'80 % delle spese totali di funzionamento approvate.

La sovvenzione comunitaria massima per organismo ammonta a 35 000 EUR per una convenzione di funzionamento annuale.

Per il calcolo dell'importo della sovvenzione operativa, le organizzazioni candidate possono optare per uno di questi due sistemi di finanziamento:

1)

un finanziamento a tasso fisso (forfetario);

2)

il tradizionale finanziamento basato sui costi ammissibili a bilancio (calcolo basato sul bilancio).

6.   Presentazione delle candidature

Saranno accettate esclusivamente le candidature presentate utilizzando il modulo corretto, debitamente compilato, datato e presentato in duplice copia (1 originale), nonché firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni vincolanti per conto dell'organismo candidato.

Le candidature dovranno essere inviate al seguente indirizzo entro il 1o dicembre 2008:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Youth Unit (P6)

Grant application «Youth in Action» — Action 4.1 — 2009

Avenue du Bourget 1 (BOUR — 1/01)

B-1140 Bruxelles

per posta (fa fede il timbro postale),

per corriere (fa fede la data di ricezione da parte del corriere).

Le candidature inviate via fax o e-mail non saranno accettate.

7.   Informazioni complementari

Le candidature devono rispettare imperativamente le disposizioni contenute nelle linee guida per la candidatura (Application Guidelines — Call for proposals EACEA/31/08), devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo e devono contenere gli allegati pertinenti. Tali documenti sono reperibili su Internet al seguente indirizzo:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/47


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 250/11)

1.

In data 23 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Stichting Administratiekantoor Van der Sluijs Groep Holding («STAK Van der Sluijs Groep», Paesi Bassi) e Frisol Beheer BV («Frisol Beheer», Paesi Bassi), appartenenti al gruppo Reggeborgh Groep (Paesi Bassi) controllato in ultima istanza dal sig. D. Wessels, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa North Sea Petroleum Holding BV («North Sea Petroleum Holding», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per STAK Van der Sluijs Groep: commercio di prodotti petroliferi per uso terrestre: vendita all'ingrosso, trasporto, gestione di depositi e servizi logistici,

per Frisol Beheer: commercio di prodotti petroliferi per navi e vendita sul mercato spot di prodotti petroliferi e derivati sfusi,

per Reggeborgh Groep: oltre che nel settore dell'energia principalmente in quello delle costruzioni,

per North Sea Petroleum Holding: combinazione delle attività di STAK van der Sluijs Groep e di Frisol Beheer.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5315 — STAK Van der Sluijs Groep/Frisol Beheer/North Sea Petroleum Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/48


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Proroga del termine

Domanda proveniente da uno Stato membro

(2008/C 250/12)

In data 3 luglio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

La domanda in oggetto, proveniente dalla Repubblica ceca, riguarda la produzione di elettricità in tale paese. La domanda ha formato oggetto di una pubblicazione nella GU C 178 del 15.7.2008, pag. 29. Il termine iniziale scade il 4 ottobre 2008.

Poiché i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare informazioni supplementari, e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per adottare una decisione in merito alla domanda di cui trattasi è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scade quindi il 4 gennaio 2009.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


2.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 250/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.