ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 247

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
27 settembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 247/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 236 del 13.9.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 247/02

Causa C-206/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) il 19 maggio 2008 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

2

2008/C 247/03

Causa C-243/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság (Ungheria) il 2 giugno 2008 — Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi

2

2008/C 247/04

Causa C-260/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2008 — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH/Bundesfinanzdirektion West

3

2008/C 247/05

Causa C-264/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 19 giugno 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

3

2008/C 247/06

Causa C-267/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat (Austria) il 20 giugno 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

4

2008/C 247/07

Causa C-294/08: Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

5

2008/C 247/08

Causa C-302/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) l'8 luglio 2008 — Zino Davidoff S.A./Bundesfinanzdirektion Südost

6

2008/C 247/09

Causa C-303/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 luglio 2008 — Metin Bozkurt/Land Baden-Württemberg

6

2008/C 247/10

Causa C-304/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 luglio 2008 — Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs e.V./Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

6

2008/C 247/11

Causa C-305/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 4 luglio 2008 — CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)/Regione Marche

7

2008/C 247/12

Causa C-309/08: Ricorso proposto l'11 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

7

2008/C 247/13

Causa C-310/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Regno Unito) l'11 luglio 2008 — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department

8

2008/C 247/14

Causa C-314/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 14 luglio 2008 — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

8

2008/C 247/15

Causa C-325/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 luglio 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

9

2008/C 247/16

Causa C-350/08: Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania

9

2008/C 247/17

Causa C-356/08: Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

10

2008/C 247/18

Causa C-357/08: Ricorso proposto il 4 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

10

2008/C 247/19

Causa C-368/08: Ricorso proposto l'8 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

11

2008/C 247/20

Causa C-315/07: Ordinanza del presidente della Corte 30 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

11

2008/C 247/21

Causa C-476/07: Ordinanza del presidente della Corte 3 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

11

 

Tribunale di primo grado

2008/C 247/22

Causa T-475/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 giugno 2008 — Dow AgroSciences e a./Commissione (Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Mancanza di urgenza)

12

2008/C 247/23

Causa T-195/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 luglio 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Ricevibilità — Interesse ad agire — Perdita di un'opportunità — Assenza di pregiudizio grave ed irreparabile — Difetto di urgenza)

12

2008/C 247/24

Causa T-202/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 luglio 2008 — CLL Centres de langues/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Rigetto di una domanda di partecipazione — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori — Assenza del fumus boni juris — Perdita di un'opportunità — Assenza di danno grave e irreparabile — Mancanza di urgenza)

12

2008/C 247/25

Causa T-266/08 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2008 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 maggio 2008, causa F-119/06, Kerstens/Commissione

13

2008/C 247/26

Causa T-267/08: Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione

13

2008/C 247/27

Causa T-268/08: Ricorso proposto l'11 luglio 2008 — Land Burgenland/Commissione

14

2008/C 247/28

Causa T-270/08: Ricorso proposto l'8 luglio 2008 — Germania/Commissione

15

2008/C 247/29

Causa T-279/08: Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commissione

15

2008/C 247/30

Causa T-281/08: Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Austria/Commissione

16

2008/C 247/31

Causa T-282/08: Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Grazer Wechselseitige Versicherung/Commissione

16

2008/C 247/32

Causa T-285/08: Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index)

17

2008/C 247/33

Causa T-286/08: Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — Fidelio/UAMI (Hallux)

17

2008/C 247/34

Causa T-287/08: Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Cadila Healthcare/UAMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)

17

2008/C 247/35

Causa T-288/08: Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Cadila Healthcare/UAMI — Novartis (ZYDUS)

18

2008/C 247/36

Causa T-289/08: Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Deutsche BKK/UAMI (Deutsche BKK)

18

2008/C 247/37

Causa T-295/08: Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — CPS Color Group/UAMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

19

2008/C 247/38

Causa T-296/08: Ricorso proposto il 28 luglio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

19

2008/C 247/39

Causa T-297/08: Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Mepos Electronics/UAMI (MEPOS)

20

2008/C 247/40

Causa T-298/08: Ricorso proposto il 31 luglio 2008 — Aldi/UAMI — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

20

2008/C 247/41

Causa T-300/08: Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

21

2008/C 247/42

Causa T-301/08: Ricorso proposto il 6 agosto 2008 — Laura Ashley/UAMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

21

2008/C 247/43

Causa T-306/08 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2008 dai sigg.ri Kurt-Wolfgang e Braun-Neumann avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 maggio 2008, causa F-79/07, Braun-Neumann/Parlamento

22

2008/C 247/44

Causa T-310/08: Ricorso proposto l'8 agosto 2008 — BSH Bosch e Siemens Hausgeräte/UAMI (executive edition)

22

2008/C 247/45

Causa T-332/08: Ricorso proposto il 15 agosto 2008 — Melli Bank/Consiglio

23

2008/C 247/46

Causa T-254/00 R: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Hôtel Cipriani/Commissione

23

2008/C 247/47

Causa T-102/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Cornwell/Commissione

23

2008/C 247/48

Causa T-172/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Expasa/UAMI — Gallardo Blanco (H)

24

2008/C 247/49

Causa T-480/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — SIMSA/Commissione

24

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 247/50

Causa F-62/08: Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — Sevenier/Commissione

25

2008/C 247/51

Causa F-63/08: Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Christoph e a./Commissione

25

2008/C 247/52

Causa F-64/08: Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Nijs/Corte dei conti

25

2008/C 247/53

Causa F-66/08: Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — De Smedt e a./Parlamento

26

2008/C 247/54

Causa F-70/08: Ricorso proposto il 6 agosto 2008 — Ziliene/Parlamento

26

 

2008/C 247/55

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/1


(2008/C 247/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 236 del 13.9.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 223 del 30.8.2008

GU C 209 del 15.8.2008

GU C 197 del 2.8.2008

GU C 183 del 19.7.2008

GU C 171 del 5.7.2008

GU C 158 del 21.6.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.9.2008   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania) il 19 maggio 2008 — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

(Causa C-206/08)

(2008/C 247/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Thüringer Oberlandesgericht (Germania)

Parti

Ricorrente: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)

Convenuto: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un contratto di fornitura di servizi (nella fattispecie servizi di erogazione di acqua potabile e di trattamento di acque reflue) debba essere considerato «concessione di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. b), della Direttiva (1) — e non «appalto di servizi» (a titolo oneroso) ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d), della medesima — per il solo fatto di prevedere a favore del prestatore non una remunerazione diretta da parte dell'ente aggiudicatore, bensì il diritto a riscuotere un corrispettivo dagli utenti.

2)

In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se i contratti cui quella si riferisce costituiscano una «concessione di servizi» quando il rischio di impresa intrinseco alla fornitura di tali servizi, vale a dire il rischio che sussisterebbe anche se ad erogarli fosse l'ente aggiudicatore medesimo, è, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica delle prestazioni (l'allacciamento e l'uso sono obbligatori, i prezzi richiesti devono osservare il principio di copertura dei costi), pur sempre a carico completo o pressoché completo del prestatore.

3)

In caso di risposta negativa anche alla questione sub 2), se l'art. 1, n. 3, lett. b), della Direttiva debba essere interpretato nel senso che il rischio di impresa intrinseco alla prestazione, in special modo il rischio commerciale, debba essere qualitativamente simile al rischio cui si va di solito incontro in un mercato libero con più concorrenti.


(1)  GU L 134, pag. 1.


27.9.2008   

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C 247/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság (Ungheria) il 2 giugno 2008 — Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi

(Causa C-243/08)

(2008/C 247/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budaörsi Városi Bíróság

Parti

Ricorrente: Pannon GSM Zrt.

Convenuta: Erzsébet Sustikné Győrfi

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — ai sensi del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato da un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali — possa essere interpretato nel senso che il fatto che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva predisposta dal professionista non opera ipso iure ma, esclusivamente, nel presupposto che il consumatore impugni utilmente tale clausola abusiva mediante una specifica domanda in tal senso.

2)

Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, imponga che il giudice nazionale si pronunci d'ufficio — indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio — anche senza una specifica domanda diretta a impugnare il carattere abusivo della clausola, sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ad esso sottoposta e, in tal modo, verifichi d'ufficio, nel contesto dell'esame della sua competenza territoriale, le clausole stabilite dal professionista.

3)

In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione e ponderati da parte del giudice del rinvio nell'ambito di tale esame.


(1)  Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).


27.9.2008   

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C 247/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 18 giugno 2008 — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH/Bundesfinanzdirektion West

(Causa C-260/08)

(2008/C 247/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: HEKO Industrieerzeugnisse GmbH

Convenuta: Bundesfinanzdirektion West

Questione pregiudiziale

Se costituiscano trasformazioni o lavorazioni sostanziali di prodotti della voce 7312 della Nomenclatura combinata, atte a conferire l'origine non preferenziale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), soltanto quelle la cui realizzazione abbia come conseguenza che il prodotto da esse risultante deve essere classificato in un'altra voce della detta nomenclatura.


(1)  GU L 302, pag. 1.


27.9.2008   

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C 247/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 19 giugno 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV

(Causa C-264/08)

(2008/C 247/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Resistente: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se la contabilizzazione di cui all'art. 221 del codice doganale (1) coincida con la contabilizzazione prevista dall'art. 217, consistente nell'iscrizione dell'importo dei dazi da parte dell'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, come si debba intendere il disposto dell'art. 217 del codice doganale, ai sensi del quale l'importo dei dazi «viene iscritto dall'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci». Se detta nozione sia riconducibile a determinati requisiti minimi tecnici o formali o se l'art. 217 lasci esclusivamente alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle norme specifiche per la pratica della contabilizzazione degli importi dei dazi, senza ricollegarvi requisiti minimi. Se siffatta contabilizzazione vada distinta dalla registrazione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (2), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

3)

Se l'art. 221.1 del codice doganale debba essere inteso nel senso che una comunicazione dell'importo dei dazi al debitore secondo modalità appropriate da parte delle autorità doganali possa essere considerata come la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi prevista dall'art. 221.1 solo se l'importo dei dazi era stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere comunicato al debitore. Cosa si debba intendere con i termini «con modalità appropriate», di cui all'art. 221.1.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se possa presumersi a vantaggio dello Stato membro che la contabilizzazione dell'importo dei dazi abbia avuto luogo prima della comunicazione del medesimo al debitore. Se il giudice nazionale possa comunque basarsi su una presunzione di verità a favore della dichiarazione delle autorità doganali che l'importo dei dazi è stato contabilizzato prima della sua comunicazione al debitore, oppure se le autorità debbano sistematicamente fornire al giudice la prova scritta della contabilizzazione dell'importo dei dazi.

5)

Se la contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della sua comunicazione al debitore, prescritta dall'art. 221.1 del codice doganale, debba avvenire a pena di nullità o di decadenza dal diritto di recupero o di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale. In altri termini, se l'art. 221.1 debba essere inteso nel senso che, se l'importo dei dazi viene comunicato al debitore dalle autorità doganali con modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di siffatta comunicazione, l'importo stesso non può essere recuperato, per cui le autorità doganali, per poter procedere al recupero, devono comunicare nuovamente l'importo al debitore con modalità appropriate, dopo la sua contabilizzazione, sempre che ciò avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 221 del codice doganale.

6)

In caso di soluzione affermativa della quinta questione, quale sia l'effetto del pagamento da parte del debitore dell'importo dei dazi che gli è stato comunicato senza essere previamente contabilizzato. Se siffatto pagamento costituisca un pagamento indebito, che questi può recuperare dallo Stato.


(1)  GU 1992, L 302, pag. 1.

(2)  GU L 130, pag. 1.


27.9.2008   

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C 247/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat (Austria) il 20 giugno 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Causa C-267/08)

(2008/C 247/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat

Parti

Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Convenuto: Finanzamt Klagenfurt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (in prosieguo: la «sesta direttiva») debba essere interpretato nel senso che la «pubblicità esterna» ad opera dell'organizzazione regionale di un partito politico, dotata di personalità giuridica, sotto forma di pubbliche relazioni, attività informativa, organizzazione di manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo annuale (ballo della SPÖ) debba considerarsi un'attività economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale) addebito delle spese per la «pubblicità esterna» alle organizzazioni subordinate del partito, anch'esse dotate di personalità giuridica (organizzazioni distrettuali, ecc.) nonché proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per la partecipazione al ballo;

2)

Se, nell'ambito della valutazione di un'«attività economica» ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, abbia conseguenze negative il fatto che le attività menzionate nella questione sub 1) «si riflettano» sull'organizzazione regionale e in questo senso siano utili anche a quest'ultima. È in re ipsa il fatto che, nell'ambito di tali attività, anche il partito in quanto tale nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza secondaria.

3)

Se si possa ancora parlare di «attività economica» nel senso citato supra, qualora le spese per la «pubblicità esterna» superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale attività derivanti dall'addebito delle spese e dall'organizzazione del ballo;

4)

Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle spese non avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio il principio dell'imputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne beneficia) e le organizzazioni subordinate siano lasciate sostanzialmente libere di decidere se e in quale misura partecipare alle spese dell'organizzazione regionale;

5)

Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle prestazioni pubblicitarie alle organizzazioni subordinate avvenga nella forma di un contributo, il cui ammontare dipende, da un lato, dal numero dei membri delle organizzazioni subordinate in questione, e dall'altro dal numero dei deputati da esse eletti;

6)

Nel contesto della questione relativa alla sussistenza di un'attività economica, se i sussidi delle pubblica amministrazione che non rientrano nella retribuzione imponibile [come ad esempio i finanziamenti ai partiti ai sensi del Kärntner Parteienförderungsgesetz (legge della Carinzia sui partiti)] debbano essere considerati in un certo senso vantaggi economici;

7)

Nel caso in cui la cosiddetta «pubblicità esterna», considerata in se stessa, dovesse rappresentare un'attività economica ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, se la circostanza che le attività di pubbliche relazioni e la pubblicità elettorale appartengono al nucleo centrale dell'attività dei partiti politici e rappresentano una conditio sine qua non per la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti politici osti alla qualificazione di tale attività come «attività economica»;

8)

Se le attività prestate dalla ricorrente, definite come «pubblicità esterna», siano di natura tale da essere paragonabili alle attività svolte dagli uffici di pubblicità commerciale ai sensi dell'allegato D, n. 10, della sesta direttiva o se corrispondano ad esse nel contenuto. Nel caso in cui la questione sia risolta in senso affermativo, se l'entità delle attività effettuate, alla luce della struttura delle entrante e delle uscite nel periodo relativo al presente procedimento, possa essere qualificata come «non trascurabile».


(1)  GU L 145, pag. 1.


27.9.2008   

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C 247/5


Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

(Causa C-294/08)

(2008/C 247/07)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e M. Šimerdová)

Convenuta: Repubblica Ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che,

esigendo per l'immatricolazione di un veicolo importato, del quale è comprovata l'omologazione della conformità tecnica del tipo di veicolo in un altro Stato membro, che esso, all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica, rispondesse ai requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca in tale data e

esigendo, in caso di mancata rispondenza a tali requisiti, un controllo del veicolo nel corso del quale viene esaminata la sua conformità ai requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca per tale categoria di veicolo all'epoca della sua produzione,

la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

condannare Repubblica Ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le condizioni per l'immatricolazione di veicoli, per il trasporto di persone, usati importati nella Repubblica ceca e provenienti da altri Stati membri, nei quali erano precedentemente immatricolati, sono dettate nella normativa ceca dalla legge n. 56/2001 (1). La disposizione di cui all'art. 35, nn. 1 e 2 della legge n. 56/2001 Sb. regola le condizioni alle quali può essere immatricolato nella Repubblica ceca un veicolo usato importato individualmente, per il quale è stato comprovato che la sua conformità tecnica ad un tipo di veicolo è stata omologata da un altro Stato membro.

Gli organi cechi omologano la conformità tecnica di tale veicolo se esso, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica ad un tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e posti nella normativa di attuazione (art. 35, n. 1, della legge n. 56/2001 Sb.).

Nel caso in cui il veicolo, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica al tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea non soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e dettati nella normativa di attuazione, sull'omologazione della conformità tecnica del veicolo decide l'organo competente in base ad un protocollo tecnico emanato dal centro di prova. Il centro di prova emana un protocollo tecnico se il veicolo soddisfa i requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca per la data categoria di veicoli all'epoca della fabbricazione del veicolo (art. 35, n. 2, della legge n. 56/2001 Sb.).

Dalle disposizioni dell'art. 35, nn. 1 e 2, della legge n. 56/2001 Sb. deriva quindi che la conformità tecnica di tutti i veicoli usati, per i quali un altro Stato membro ha rilasciato un certificato di omologazione della conformità tecnica del veicolo, è sempre riesaminata alla luce del diritto ceco. A parere della Commissione, tale approccio è contrario al principio di libera circolazione delle merci, in base al quale le merci immesse sul mercato in conformità della normativa di uno Stato membro devono essere ammesse sul mercato di tutti gli altri Stati membri. La normativa ceca non prende in alcun modo in considerazione il risultato dei controlli tecnici effettuati su tale veicolo in un altro Stato membro, il che è contrario all'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 96/96/CE.

Alla luce di quanto supra esposto, la Commissione ritiene che la normativa ceca costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e sia contraria all'art. 28 CE. Con tale misura non si può realizzare la protezione della salute umana e della vita, dell'ambiente o la sicurezza della circolazione stradale ed essa non è quindi giustificata né dall'art. 30 CE né dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  Legge n. 56/2001 Sb., sulle condizioni per la circolazione dei veicoli sulle vie di comunicazione terrestre e di modifica della legge n. 168/1999 Sb., sull'assicurazione per la responsabilità per i danni provocati dalla circolazione di veicoli e di modifica di talune leggi collegate (legge sull'assicurazione per la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli), nella versione risultante dalla legge n. 307/1999 Sb.


27.9.2008   

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C 247/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München (Germania) l'8 luglio 2008 — Zino Davidoff S.A./Bundesfinanzdirektion Südost

(Causa C-302/08)

(2008/C 247/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht München

Parti

Ricorrente: Zino Davidoff S.A.

Convenuta: Bundesfinanzdirektion Südost

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), debba essere interpretato, alla luce dell'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid, nel senso che, nonostante l'utilizzo della nozione di «marchio comunitario», esso comprende anche le registrazioni internazionali di marchi ai sensi degli artt. 146 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992.


(1)  GU L 196, pag. 7.


27.9.2008   

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C 247/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l'8 luglio 2008 — Metin Bozkurt/Land Baden-Württemberg

(Causa C-303/08)

(2008/C 247/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Metin Bozkurt

Convenuto: Land Baden-Württemberg

Altra parte: il rappresentante dell'interesse della Federazione presso il Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto al lavoro ed al soggiorno acquisito, in quanto familiare, dal coniuge di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, conformemente all'art. 7, prima frase, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia (decisione 1/80) continui a sussistere anche in seguito allo scioglimento del matrimonio.

In caso di soluzione positiva della prima questione:

2)

Se si faccia valere abusivamente il diritto di soggiorno derivante dall'ex moglie, basato sull'art. 7, prima frase, secondo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia (la decisione 1/80), qualora il cittadino turco abbia stuprato e ferito quest'ultima dopo l'acquisizione della situazione giuridica in parola e sia stato condannato per tale fatto ad una pena detentiva di due anni.


27.9.2008   

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C 247/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 luglio 2008 — Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs e.V./Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

(Causa C-304/08)

(2008/C 247/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs e.V.

Convenuta: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale una pratica commerciale che faccia dipendere la partecipazione di consumatori a un concorso o gioco a premi dall'acquisto di un prodotto o di un servizio sia in linea di principio illecita, indipendentemente se l'iniziativa pubblicitaria leda nel caso particolare gli interessi dei consumatori.


(1)  GU L 149, pag. 22.


27.9.2008   

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C 247/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 4 luglio 2008 — CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)/Regione Marche

(Causa C-305/08)

(2008/C 247/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: CoNISMa (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare)

Convenuta: Regione Marche

Questioni pregiudiziali

1)

se le disposizioni della Direttiva n. 18/2004 (1) — relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — come indicate nel paragrafo 1 debbano essere interpretati nel senso che vietano la partecipazione ad un appalto di servizi come quello di acquisizione di rilievi geofisici e campionatura a mare ad un consorzio costituito esclusivamente da università italiane e amministrazioni statali, nelle forme indicate nel par. 8;

2)

se le disposizioni dell'ordinamento italiano di cui all'articolo 3, commi 22 e 19, e all'art. 34 del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006 — secondo i quali, rispettivamente «Il termine “operatore economico” comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi» e «I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che “offra sul mercato”, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi» — si ponga in contrasto con la direttiva n. 18/2004, se interpretato nel senso di limitare la partecipazione ai prestatari professionali di tali attività con esclusione di enti che abbiano preminenti finalità diverse da quelle di lucro, quali la ricerca.


(1)  GU L 134, pag. 114.


27.9.2008   

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C 247/7


Ricorso proposto l'11 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-309/08)

(2008/C 247/12)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo assicurato un'adeguata trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), ed in particolare dell'art. 3, nn. 2 e 3, in rapporto al requisito concernente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nonché l'esercizio dei loro poteri in modo imparziale e trasparente, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Polonia non ha provveduto all'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Lo Stato polacco possiede partecipazioni rilevanti in numerose imprese di telecomunicazioni. Al tempo stesso l'autorità nazionale di regolamentazione è nominata in Polonia dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha la facoltà di revocarla a sua discrezione in qualsiasi momento senza indicarne il motivo e dal quale dipendono totalmente anche il Ministro del tesoro ed il Ministro delle infrastrutture.

L'assenza di disposizioni che determinino la durata del mandato dell'autorità nazionale di regolamentazione nonché di un elenco tassativo di condizioni che ne autorizzino la revoca, causa il suo elevato grado di dipendenza dal Presidente del Consiglio dei ministri e non garantisce che i soggetti attivi sul mercato, ai quali partecipa lo Stato, saranno trattati allo stesso modo dei rimanenti operatori.


(1)  GU L 208 del 24.4.2002, pagg. 33-50.


27.9.2008   

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C 247/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) (Regno Unito) l'11 luglio 2008 — London Borough of Harrow/Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department

(Causa C-310/08)

(2008/C 247/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)

Parti

Appellante: London Borough of Harrow

Appellata: Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui i) il coniuge, non avente la cittadinanza UE, e i figli, cittadini UE, abbiano accompagnato un cittadino UE che sia giunto nel Regno Unito ii) il cittadino UE abbia lavorato nel Regno Unito iii) il cittadino UE abbia poi smesso di lavorare e abbia successivamente lasciato il Regno Unito iv) il cittadino UE, il coniuge non avente la cittadinanza UE e i figli non siano economicamente autosufficienti e dipendano dall'assistenza sociale nel Regno Unito v) i figli abbiano incominciato a frequentare la scuola elementare nel Regno Unito poco dopo esservi giunti, nel periodo in cui il cittadino UE lavorava:

1)

Se il coniuge e i figli godano del diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora posseggano i requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CEE (1)

oppure

2)

i)

Se essi godano del diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968 (2), n. 1612, come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente possedere i requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CEE

e

ii)

se, in tal caso, occorra che essi dispongano di risorse sufficienti, in modo da non divenire un onere per il sistema assistenziale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intendono soggiornarvi, e che posseggano una copertura assicurativa sanitaria completa nello Stato membro ospitante;

3)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, i figli abbiano incominciato a frequentare la scuola elementare e il lavoratore cittadino UE abbia smesso di lavorare prima della data entro la quale la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CEE doveva essere trasposta dagli Stati membri.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).


27.9.2008   

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C 247/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 14 luglio 2008 — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Causa C-314/08)

(2008/C 247/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Krzysztof Filipiak

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questioni pregiudiziali

1)

Se la normativa derivante dall'art. 43, nn. 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea debba essere interpretata nel senso che osta alle disposizioni nazionali polacche di cui all'art. 26, n. 1, punto 2, della legge 26 luglio 1991 relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche [ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (omissis)], che limita il diritto alla deduzione dalla base imponibile dell'imposta sul reddito esclusivamente all'importo dei contributi previdenziali obbligatori versati sul fondamento delle disposizioni di diritto nazionale, nonché all'art. 27 b, n. 1, della legge 26 luglio 1991 relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che limita il diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito all'importo dei contributi obbligatori all'assicurazione malattia, versati esclusivamente sul fondamento delle disposizioni di diritto nazionale, in una situazione in cui un cittadino polacco, soggetto ad un obbligo tributario illimitato in Polonia, su redditi assoggettati all'imposta in Polonia, versa anche contributi previdenziali e di malattia obbligatori in un altro Stato membro a titolo di un'attività economica ivi esercitata e siffatti contributi non sono stati dedotti dal reddito o detratti dall'imposta in quest'altro Paese membro dell'Unione europea.

2)

Se il principio del primato del diritto comunitario e la normativa risultante dall'art. 10 nonché dall'art. 43, nn. 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea vadano interpretati nel senso che prevalgono sulle disposizioni nazionali poste agli artt. 91, nn. 2 e 3, e 190, nn. 1 e 3, della Costituzione della Repubblica di Polonia (Dz.U. [Dziennik Ustaw, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia], 1997, n. 14, pos. 176 con modificazioni), nella misura in cui sul loro fondamento è stata ritardata l'entrata in vigore di una sentenza della Corte Costituzionale.


27.9.2008   

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C 247/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 luglio 2008 — Société Olympique lyonnais/Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

(Causa C-325/08)

(2008/C 247/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Société Olympique lyonnais

Convenuto: Olivier Bernard, Société Newcastle UFC

Questioni pregiudiziali

1)

se il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dal detto articolo osti a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un calciatore «primavera» che al termine del proprio periodo di formazione sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell'Unione europea si rende passibile di condanna a un risarcimento danni;

2)

in caso di risposta affermativa alla prima questione, se la necessità di incentivare il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione;


27.9.2008   

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C 247/9


Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Lituania

(Causa C-350/08)

(2008/C 247/16)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Steiblytė e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Lituania, avendo mantenuto in vigore l'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Grasalva», non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 1, e della Sezione 4, Parte II, dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE (1), come emendata dalla direttiva 2003/63/CE (2), ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2309/93 (3) e ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 (4);

condannare la Repubblica di Lituania alle spese.

Motivi e principali argomenti

i)

La Repubblica di Lituania è tenuta ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/83/CE a esaminare se le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate prima dell'adesione soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di medicinali che erano in vigore all'epoca dell'adesione e a garantire, a partire dal 1o maggio 2004, che soltanto i medicinali le cui autorizzazioni soddisfino tali requisiti possano essere collocati sul mercato.

ii)

Il medicinale «Grasalva» non viene menzionato nell'Appendice A dell'Allegato IX dell'Atto di adesione del 2003 e per questo motivo le disposizioni relative al periodo transitorio non possono essergli applicate e, a partire dal 1o maggio 2004, tale medicinale può essere commercializzato soltanto se soddisfa tutti i requisiti del diritto comunitario in vigore per simili prodotti biologico-farmaceutici, in materia di qualità, sicurezza ed efficacia e, in particolare, quelli stabiliti nella Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE.

iii)

Le istituzioni competenti della Repubblica di Lituania hanno accertato esse stesse che i documenti relativi al medicinale «Grasalva» non contenevano alcuna informazione relativa ad esami preclinici o clinici svolti in conformità alla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE, riguardante la conformità del medicinale «Grasalva» con i requisiti di sicurezza ed efficacia applicati ad analoghi prodotti biologico-farmaceutici.

iv)

L'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio per il medicinale «Grasalva» non adempie i requisiti previsti dalla Sezione 4 della Parte II dell'Allegato I alla direttiva 2001/83/CE, come emendata dalla direttiva 2003/63/CE, con il risultato che, a partire dalla summenzionata data di adesione, tale medicinale può essere collocato sul mercato soltanto qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio ad esso relativa sia stata concessa essenzialmente ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2309/93 (applicato fino al 20 novembre 2005) oppure dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 (applicabile a partire dal 21 novembre 2005).


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

(2)  Direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 159, pag. 46).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/10


Ricorso proposto il 30 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-356/08)

(2008/C 247/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, A. Böhlke, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, imponendo ad ogni medico che si stabilisca nell'Alta Austria di aprire un conto bancario presso la Oberösterreichische Landesbank sul quale siano versati gli onorari delle prestazioni in natura delle casse di assicurazione malattia, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'obbligo di aprire un conto sul quale siano versate tutte le prestazioni in natura delle casse di assicurazione malattia è sproporzionato rispetto all'esigenza di garantire il calcolo e il prelievo corretti dei contributi che i medici stabiliti nell'Alta Austria devono versare all'ordine dei medici. Le disposizioni controverse rappresentano quindi una restrizione ingiustificata a tre libertà fondamentali garantite dal Trattato CE: la libertà di stabilimento dei medici stabiliti in altri Stati membri e delle banche, la loro libera prestazione dei servizi nonché la libera circolazione dei capitali.


27.9.2008   

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C 247/10


Ricorso proposto il 4 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-357/08)

(2008/C 247/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Zavvos, agente)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (1), che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/14/CE nel diritto interno è scaduto l'11 giugno 2007.


(1)  GU L 149 dell'11 giugno 2005, pagg. 14-21.


27.9.2008   

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C 247/11


Ricorso proposto l'8 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-368/08)

(2008/C 247/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e I. Dimitriou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE (1), sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 19, n. 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/35/CE nel diritto interno è scaduto il 30 aprile 2007.


(1)  GU L 143 del 30 aprile 2004, pagg. 56-75.


27.9.2008   

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C 247/11


Ordinanza del presidente della Corte 30 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt — Austria) — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

(Causa C-315/07) (1)

(2008/C 247/20)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


27.9.2008   

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C 247/11


Ordinanza del presidente della Corte 3 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

(Causa C-476/07) (1)

(2008/C 247/21)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


Tribunale di primo grado

27.9.2008   

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C 247/12


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 18 giugno 2008 — Dow AgroSciences e a./Commissione

(Causa T-475/07 R)

(Procedimento sommario - Direttiva 91/414/CEE - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità - Mancanza di urgenza)

(2008/C 247/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Regno Unito); Dow AgroSciences Ltd (Indianapolis, Indiana, Stati Uniti); Dow AgroSciences (Mougins, Francia); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Paesi Bassi); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria); Dow AgroSciences Italia Srl (Milano, Italia); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spagna); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Danimarca); Dow AgroSciences GmbH (Monaco, Germania); Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (funchal, Madera, Portogallo); Finchimica SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/629/CE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 255, pag. 42), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.9.2008   

IT

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C 247/12


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 luglio 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commissione

(Causa T-195/08 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Procedura di gara d'appalto comunitaria - Rigetto di un'offerta - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Ricevibilità - Interesse ad agire - Perdita di un'opportunità - Assenza di pregiudizio grave ed irreparabile - Difetto di urgenza»)

(2008/C 247/23)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Richiedente: Antwerpse Bouwwerken NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Verbist e D. de Keuster)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito da M. Gelders)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata nell'ambito di una procedura di gara d'appalto indetta dalla Commissione per la costruzione di un edificio

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti é respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.9.2008   

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C 247/12


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 luglio 2008 — CLL Centres de langues/Commissione

(Causa T-202/08 R)

(Procedimento sommario - Appalti pubblici - Procedura di gara d'appalto comunitaria - Rigetto di una domanda di partecipazione - Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori - Assenza del fumus boni juris - Perdita di un'opportunità - Assenza di danno grave e irreparabile - Mancanza di urgenza)

(2008/C 247/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Centres de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (Lovanio-la-Nuova, Belgio) (rappresentanti: F. Tulkens e V. Ost, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Bambara e E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck, avvocato)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori volta, in sostanza, a consentire al Centre de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) di partecipare al bando di gara ADMIN/D1/PR/2008/004 relativo a «Formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea (UE) ubicati a Bruxelles» e a sospendere la decisione di esclusione della Commissione finché il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso di annullamento proposto contro tale decisione.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.9.2008   

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C 247/13


Impugnazione proposta il 9 luglio 2008 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 maggio 2008, causa F-119/06, Kerstens/Commissione

(Causa T-266/08 P)

(2008/C 247/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la sentenza al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 maggio 2008, pronunciata nella causa F-119/06, Kerstens/Commissione, che respinge il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione del Comitato di direzione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali 8 dicembre 2005, recante modifica dell'organigramma di detto ufficio, nella parte in cui tale decisione ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente, all'epoca capo dell'unità «Risorse», ad una funzione di studi e di prospettive e, dall'altra, una domanda di risarcimento del danno asseritamene subito.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo vertente sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova nonché un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e delle disposizioni statutarie in materia di sanzione disciplinare e di sviamento di potere in quanto il TFP avrebbe dedotto l'assenza di violazione di detto art. 7 da constatazioni di fatto erronee.

Il ricorrente fa altresì valere che il TFP non avrebbe motivato in modo sufficiente la sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione dell'interesse del servizio svolto dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali e per quanto riguarda la creazione di un servizio supplementare di studi e prospettive alla luce della cronica mancanza di organico dell'Ufficio.

In terzo luogo, il ricorrente ritiene che i suoi diritti di difesa siano stati violati in quanto il TFP avrebbe fondato numerosi ragionamenti sul rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006, presentato per la prima volta dalla Commissione in occasione dell'udienza, senza dare al ricorrente l'occasione di far valere il suo punto di vista rispetto a tali ragionamenti.


27.9.2008   

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C 247/13


Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione

(Causa T-267/08)

(2008/C 247/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv.ti M. Cliquennois e F. Cavedon,)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., con la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dalla ricorrente e dalla Communauté d'agglomération du Douaisis in favore della Arbel Fauvet Rail SA sotto forma di anticipi rimborsabili a un tasso d'interesse annuale del 4,08 % corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione. La Commissione riteneva che, tenuto conto della sua situazione finanziaria, la Arbel Fauvet Rail SA non avrebbe potuto procurarsi dei finanziamenti a condizioni altrettanto vantaggiose sul mercato finanziario.

La ricorrente sostiene innanzitutto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'obbligo di motivazione, in quanto essa ha ritenuto che i finanziamenti provengano, in parte, dai comuni della Communauté d'agglomération du Douaisis senza tenere in considerazione la peculiarità giuridica della communauté d'agglomération, che è un ente pubblico di cooperazione intercomunale provvisto di autonomia amministrativa e di bilancio rispetto ai comuni che ne sono membri. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l'aiuto concesso non sia imputabile allo Stato.

In seguito, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso vari errori di valutazione i) qualificando come impresa in difficoltà la Arbel Fauvet Rail SA e ii) ritenendo che la Arbel Fauvet Rail SA non avrebbe potuto ottenere il tasso di interesse applicato in condizioni normali di mercato.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha effettuato con la necessaria diligenza il suo esame del fascicolo, in quanto essa non avrebbe fissato né l'importo dell'aiuto da recuperare né il valore dell'aiuto e non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a giustificare una maggiorazione del tasso da applicare agli anticipi rimborsabili in ragione di una situazione di particolare rischio a livello della Arbel Fauvet Rail SA.

Infine, la ricorrente deduce una violazione del principio del contraddittorio, in quanto essa non sarebbe stata ascoltata durante il procedimento amministrativo.


27.9.2008   

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C 247/14


Ricorso proposto l'11 luglio 2008 — Land Burgenland/Commissione

(Causa T-268/08)

(2008/C 247/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Land Burgenland (rappresentanti: avv.ti U. Soltész e C. Herbst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la decisione della Commissione K(2008) 1625, resa definitiva a partire dal 30 aprile 2008 (n. C 56/06, ex NN 77/06 — Privatizzazione di Bank Burgenland), ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;

Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione K(2008) 1625, definitiva a partire dal 30 aprile 2008, con cui la Commissione ha dichiarato che l'aiuto di Stato che l'Austria aveva concesso a vantaggio della compagnia di assicurazioni Grazer Wechselseitige Versicherung AG e della GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-GmbH, violando l'art. 88, n. 3, CE, nel contesto della privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG, è incompatibile con il mercato comune.

Il ricorrente fa valere i seguenti motivi a fondamento del suo ricorso:

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione all'atto della determinazione del prezzo di mercato, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo di svolgere una gara d'appalto;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione per violazione della prassi della Commissione finora osservata;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione, in quanto anche il venditore privato avrebbe dovuto adottare una previsione negativa per quanto riguarda la decisione dell'Autorità di vigilanza austriaca sul mercato finanziario con riferimento all'offerente che aveva formulato l'offerta più alta;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione, in quanto il ricorrente poteva tenere conto della garanzia statale con riferimento a determinate obbligazioni assunte dalla banca privatizzata all'atto della decisione di aggiudicazione;

inesatta applicazione del principio del venditore privato da parte della Commissione all'atto della valutazione dell'influenza esercitata dalla garanzia statale sulla decisione di vendita;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione per inosservanza dell'onere della prova e degli obblighi relativi alla partecipazione alla gara d'appalto;

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, da parte della Commissione, in quanto l'offerta formulata dal miglior offerente non poteva servire come fondamento ai fini dell'accertamento del valore di mercato;

valutazione non corretta da parte della Commissione per quanto riguarda il valore economico dei titoli emessi dalla banca privatizzata, nonché

inesatta applicazione dell'art. 87, n. 1, CE da parte della Commissione nel contesto dell'accertamento dell'esistenza di un elemento di aiuto.


27.9.2008   

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C 247/15


Ricorso proposto l'8 luglio 2008 — Germania/Commissione

(Causa T-270/08)

(2008/C 247/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, assistito dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2008, C(2008) 1615 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con decisione della Commissione 5 agosto 1994, C(94) 1973, a favore del programma operativo Berlino (Est) rientrante nell'obiettivo 1 (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso per il programma operativo riguardante la regione di cui all'obiettivo 1 del Land di Berlino, nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

A fondamento del suo ricorso la ricorrente deduce in primo luogo che la Commissione ha erroneamente valutato la fattispecie. La ricorrente lamenta in particolare che la Commissione avrebbe disatteso gli specifici esiti delle verifiche e che avrebbe ingiustificatamente commesso errori sistematici in sede di gestione e controllo.

In secondo luogo la ricorrente fa valere che non esiste alcun fondamento giuridico per l'applicazione di forfettarie ed estrapolate correzioni finanziarie al programma operativo nel periodo 1994-1999, in quanto con riferimento a tale periodo non sarebbe esistita alcuna disciplina analoga a quella di cui all'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/99 (1). Inoltre, a suo giudizio, né le disposizioni di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (2) né le linee direttrici interne della Commissione 15 ottobre 1997 offrono una base giuridica sufficientemente determinata per correzioni finanziarie nette in sede di applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 o del principio della sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 274 CE. A giudizio della ricorrente non sarebbe nemmeno sostenibile una corrispondente prassi di gestione pluriennale e generalmente accettata.

La ricorrente sostiene peraltro che la decisione impugnata viola l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, poiché non sussisterebbero irregolarità di sorta ai sensi di tale disposizione. Essa deduce altresì a tale riguardo che, anche se fossero esistiti i presupposti per una riduzione ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione avrebbe dovuto avvalersi della propria discrezionalità e valutare se la riduzione fosse proporzionata.

In subordine la ricorrente sostiene che le correzioni forfettarie sono sproporzionate e che la Commissione ha proceduto all'estrapolazione su un'insufficiente base di fatto.

Essa lamenta poi che la convenuta ha violato l'obbligo ad essa incombente di motivare in modo esauriente la decisione impugnata.

Da ultimo, la ricorrente deduce che la Commissione ha eluso il principio di partenariato, poiché quest'ultima, nonostante numerose verifiche ad opera dei suoi controllori finanziari nel corso del periodo 1994-1999, non ha mai preso in considerazione ripercussioni finanziarie a motivo delle debolezze del sistema.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/15


Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Communauté d'Agglomération du Douaisis/Commissione

(Causa T-279/08)

(2008/C 247/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Communauté d'Agglomération du Douaisis (rappresentante: avv. M.-Y Benjamin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 2 aprile 2008, C 38/2007

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., con la quale la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dalla ricorrente e dalla Regione Nord-Pas-de-Calais a favore della Arbel Fauvet Rail SA sotto forma di anticipi rimborsabili a un tasso di interesse annuale del 4,08 % corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione. La Commissione riteneva che, tenuto conto della sua situazione finanziaria, la Arbel Fauvet Rail SA non avrebbe potuto procurarsi dei finanziamenti a condizioni altrettanto favorevoli sul mercato finanziario.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-267/08, Regione Nord-Pas-de-Calais/Commissione.


27.9.2008   

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C 247/16


Ricorso proposto il 15 luglio 2008 — Austria/Commissione

(Causa T-281/08)

(2008/C 247/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentante: avv. C. Pesendorfer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2008, K(2008) 1625 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 56/06 (ex NN 77/06) concesso dall'Austria per la privatizzazione di Bank Burgenland;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione K(2008) 1625 def., del 30 aprile 2008, con cui la Commissione ha dichiarato che l'aiuto di Stato concesso dall'Austria a vantaggio della compagnia d'assicurazione Grazer Wechselseitige Versicherung AG e della GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs-GmbH nel contesto della privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG, violando l'art. 88, n. 3, CE, è incompatibile con il mercato comune.

Con riferimento al fondamento del ricorso si rinvia alla sintesi dei motivi di ricorso relativi alla causa T-268/08, Land Burgenland/Commissione.


27.9.2008   

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C 247/16


Ricorso proposto il 17 luglio 2008 — Grazer Wechselseitige Versicherung/Commissione

(Causa T-282/08)

(2008/C 247/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Graz, Austria) (rappresentante: avv. H. Wollmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto la decisione della Commissione 30 aprile 2008, C(2008) 1625 def. (C 56/06, ex NN 77/06 — Privatizzazione della Bank Burgenland) ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE;

condannare la convenuta alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 30 aprile 2008, C(2008) 1625 def., in cui la Commissione ha deciso che non è compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato concesso dall'Austria in violazione dell'art. 88, n. 3, CE a favore della società di assicurazione Grazer Wechselseitige Versicherung AG e della GW Beteiligungserwerbs- und -verwaltungs GmbH nel quadro della privatizzazione della HYPO Bank Burgenland AG.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma in primo luogo che la Commissione, sotto vari aspetti, ha applicato in maniera non corretta l'art. 87, n. 1, CE. In particolare, si sostiene a tal riguardo l'esistenza di numerosi indicatori idonei a far ritenere che il valore di mercato della banca privatizzata alla data dell'operazione fosse chiaramente più inferiore al prezzo d'acquisto offerto dalla ricorrente, con la conseguenza che essa non sarebbe stata favorita nella vendita.

Si contesta, inoltre, che la convenuta abbia applicato in maniera non corretta il «private-vendor-test». A questo proposito la ricorrente asserisce l'erroneità della tesi della Commissione, secondo la quale non si sarebbe dovuta prendere in considerazione la responsabilità sussidiaria del Land Burgenland per determinati impegni assunti dalla banca privatizzata nell'ambito della decisione di aggiudicazione. Inoltre, la ricorrente adduce al riguardo che la Commissione non si basa sul modello di un reale investitore privato, quanto sulla fictio di un venditore disposto all'assunzione di rischi in misura integrale.

In seguito la ricorrente fa valere che la Commissione non ha provato che l'offerta della ricorrente, anche attuando i necessari adattamenti, fosse ancora nominalmente peggiore rispetto all'offerta dell'offerente competitore.

In via subordinata, la ricorrente fa valere che la Commissione ha trascurato di esaminare, quando ha dedotto a la sussistenza di un aiuto di stato, la sua compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata presenta vari difetti di motivazione.


27.9.2008   

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C 247/17


Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index)

(Causa T-285/08)

(2008/C 247/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. M. van Eendenburg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Modificare la decisione della quarta commissione di ricorso 26 maggio 2008 nel procedimento R 525/2007-4 nel senso di ordinare la registrazione del marchio denominativo «Natur-Aktien-Index» come marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Natur-Aktien-Index» per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 42 (domanda n. 4 861 175).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/17


Ricorso proposto il 21 luglio 2008 — Fidelio/UAMI (Hallux)

(Causa T-286/08)

(2008/C 247/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fidelio KG (Linz, Austria) (rappresentante: avv. M. Gail)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 maggio 2008 (procedimento R 632/2007-4);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le proprie spese, nonché le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Hallux» per prodotti delle classi 10, 18 e 25 (domanda n. 5 245 147).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio richiesto per i prodotti «articoli ortopedici» e «scarpe» non presenta alcun impedimento assoluto alla registrazione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/17


Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Cadila Healthcare/UAMI — Laboratorios Inibsa (ZYDUS)

(Causa T-287/08)

(2008/C 247/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentanti: avv.ti S. Bailey, A. Juaristi e F. Potin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Inibsa, SA (Llissa de Vall, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 maggio 2008 nel procedimento R 1322/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ZYDUS» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 — domanda n. 3 277 662

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione n. 2 360 938 del marchio spagnolo «CIBUS» per prodotti della classe 5; la registrazione n. 2 360 939 del marchio spagnolo «CIBUS» per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che la divisione di opposizione ha motivato la sua decisione e, che di conseguenza, l'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 non è stato violato; la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che sussiste un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, in violazione dei principi generali del diritto dei marchi e, in particolare, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


27.9.2008   

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C 247/18


Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — Cadila Healthcare/UAMI — Novartis (ZYDUS)

(Causa T-288/08)

(2008/C 247/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (Ahmedabad, India) (rappresentanti: avv.ti S. Bailey, A. Juaristi e F. Potin)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Novartis AG (Basilea, Svizzera)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 1092/2007-2; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ZYDUS» per prodotti delle classi 3, 5 e 10 — domanda n. 3 277 662

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione n. 2 356 964 del marchio comunitario «ZIMBUS» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che ci sarebbe un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, in violazione dei principi generali del diritto dei marchi e, in particolare, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.


27.9.2008   

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C 247/18


Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Deutsche BKK/UAMI (Deutsche BKK)

(Causa T-289/08)

(2008/C 247/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche BKK (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2008 nel procedimento R 318/2008-4, notificata il 2 giugno 2008;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Deutsche BKK» per servizi delle classi 36, 41 e 44 (domanda n. 4 724 894).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto l'UAMI ha respinto alcuni documenti senza avere previamente consentito alla ricorrente di presentare le proprie osservazioni;

violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI non ha regolarmente proceduto all'esame d'ufficio dei fatti;

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI ha ritenuto che il marchio «Deutsche BKK» non fosse tutelabile a causa di impedimenti assoluti alla registrazione;

violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto l'UAMI ha negato l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/19


Ricorso proposto il 23 luglio 2008 — CPS Color Group/UAMI — Fema Farben und Putze (TEMACOLOR)

(Causa T-295/08)

(2008/C 247/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: avv. P. Hagman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fema Farben und Putze GmbH (Ettlingen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 808/2007-1; e

condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TEMACOLOR» per prodotti della classe 2

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: la registrazione n. 2 104 061 del marchio denominativo tedesco «FEMA-Color» per prodotti della classe 2; la registrazione n. 691 406 del marchio internazionale «FEMA-Color» per prodotti della classe 2

Decisione della divisione di opposizione: opposizione interamente accolta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto laddove ha stabilito che fra i marchi in conflitto sussiste una somiglianza tale da dare adito a confusione, in violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94.


27.9.2008   

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C 247/19


Ricorso proposto il 28 luglio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-296/08)

(2008/C 247/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. U. Claus)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 23 maggio 2008 sulla concessione definitiva di un pagamento nell'ambito del progetto «Indici dell'integrazione e ricambio generazionale» sulla base dell'accordo di finanziamento JLS/2004/INTI/077, nella parte in cui detta decisione respinge la richiesta del ricorrente relativa all'integrazione del pagamento definitivo, superiore all'importo autorizzato, pari a EUR 59 592,77;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente e la Commissione hanno stipulato nel maggio 2005 un contratto relativo al finanziamento di un progetto nell'ambito del programma INTI. Con lettera del 23 maggio 2008 la convenuta ha concesso al ricorrente un pagamento definitivo inferiore a quello richiesto da quest'ultimo. Con il presente ricorso, il ricorrente contesta il rigetto della sua domanda di pagamento dei costi superiori all'importo autorizzato.

Il ricorrente deduce a fondamento del suo ricorso che la tesi della Commissione, secondo la quale è possibile una modifica relativa ai partecipanti al progetto una volta stipulato l'accordo di finanziamento solo qualora sia concluso un corrispondente accordo di revisione, è erronea in quanto l'accordo di finanziamento non contiene una disposizione in tal senso. Inoltre, la Commissione ha rifiutato di riconoscere costi sotto vari profili, che sono incompatibili con l'accordo di finanziamento e con la precedente prassi delle autorità.


27.9.2008   

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C 247/20


Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Mepos Electronics/UAMI (MEPOS)

(Causa T-297/08)

(2008/C 247/39)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mepos Electronics Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (rappresentante: avv. M. Wirtz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 437/2008-2;

accogliere la domanda di restitutio in integrum; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MEPOS» per prodotti della classe 9 — domanda n. 5 770 383.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 36, 77, lett. a), e 79 del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 6, n. 2, del Trattato dell'Unione europea, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore concludendo che l'esaminatore ha seguito una procedura legittima nel trattamento della domanda; violazione dell'art. 78 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore non accogliendo la domanda di restitutio in integrum per inosservanza del termine per proporre un ricorso.


27.9.2008   

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C 247/20


Ricorso proposto il 31 luglio 2008 — Aldi/UAMI — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)

(Causa T-298/08)

(2008/C 247/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 maggio 2008 nel procedimento R 1301/2007-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ALDI» per prodotti e servizi delle classi 35, 38 e 39 (domanda n. 3 360 914)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes, SA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo spagnolo «ALPI» per servizi della classe 38 (marchio n. 2 262 920), il marchio denominativo spagnolo «ALPI» per servizi della classe 39 (marchio n. 2 262 921) e il marchio denominativo internazionale «ALPI» per servizi delle classi 37, 38, 39 e 42 (marchio n. 789 344); l'opposizione fa riferimento alla registrazione per servizi della classe 38

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/21


Ricorso proposto il 1o agosto 2008 — Hoo Hing/UAMI — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand)

(Causa T-300/08)

(2008/C 247/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hoo Hing Holdings Ltd (Romford, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tresplain Investments Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1, in quanto constata l'irricevibilità del motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94;

in via subordinata, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 dichiarando che il motivo relativo alla causa di nullità prevista dall'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è ricevibile e fondato;

posto che la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 maggio 2008 nel procedimento R 889/2007-1 sia modificata nel senso richiesto, modificarla ulteriormente nel senso di dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 241 810 sulla base di uno o dell'altro dei suddetti motivi o di entrambi;

condannare l'UAMI o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. In via subordinata, condannare in solido alle spese l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «Golden Elephant Brand» per prodotti della classe 30 (marchio comunitario n. 241 810).

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio figurativo non registrato «GOLDEN ELEPHANT», utilizzato nel Regno Unito.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: la commissione di ricorso è incorsa in errore dichiarando irricevibile il motivo fondato sull'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, nonché omettendo di dichiarare la ricevibilità e la fondatezza dell'opposizione alla registrazione basata sull'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.


27.9.2008   

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C 247/21


Ricorso proposto il 6 agosto 2008 — Laura Ashley/UAMI — Tiziana Bucci (LAURA ASHLEY)

(Causa T-301/08)

(2008/C 247/42)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laura Ashley Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: sig. J. Guise, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tiziana Bucci (Viareggio, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 maggio 2008 nel procedimento R 1237/2007-1 e respingere l'opposizione; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «LAURA ASHLEY», per diversi prodotti appartenenti alle classi 3, 18, 24 e 25

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Registrazione come marchio internazionale n. 311 675 del marchio figurativo «Ashley's» per prodotti della classe 25; registrazione come marchio italiano n. 517 151 del marchio figurativo «Ashley's» per prodotti appartenenti alla classe 3, 18, 24 e 25; registrazione come marchio internazionale n. 646 926 del marchio figurativo «Ashley's il primo Cashmere Italiano» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non ha dimostrato se la ricorrente utilizzava il marchio comunitario richiesto senza giusto motivo


27.9.2008   

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C 247/22


Impugnazione proposta il 1o agosto 2008 dai sigg.ri Kurt-Wolfgang e Braun-Neumann avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 maggio 2008, causa F-79/07, Braun-Neumann/Parlamento

(Causa T-306/08 P)

(2008/C 247/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kurt-Wolfgang, Braun-Neumann (Lohr am Main, Germania) (rappresentante: avv. P. Ames)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 23 maggio 2008 nella causa F-79/07;

decidere la controversia e accogliere il ricorso dei ricorrenti, e di conseguenza condannare il Parlamento a versare, con effetto retroattivo dal 1o agosto 2004, l'altra metà della prestazione di reversibilità a seguito del decesso della coniuge Mandt, per l'importo di EUR 1 670,84, più interessi da corrispondere al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale praticato dalla Banca centrale europea, aumentato del 3 %;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea affinché sia decisa da quest'ultimo.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 23 maggio 2008, nella causa F-79/07, Braun-Neumann/Parlamento, che dichiara irricevibile il ricorso dei ricorrenti.

A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, poiché l'interpretazione che esso aveva dato violava i principi generali del diritto comunitario. Il ricorrente sostiene che sarebbe errata l'interpretazione data dal giudice di una lettera come atto arrecante pregiudizio. Inoltre, il principio della certezza del diritto potrebbe essere garantito solo se si considera lesiva per l'inizio del decorso del termine l'assenza di un'indicazione dei mezzi d'impugnazione, poiché altrimenti i diritti del singolo sarebbero compromessi. Infine, l'interpretazione data dal giudice adito si dovrebbe considerare sproporzionata riguardo alle conseguenze per i ricorrenti.


27.9.2008   

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C 247/22


Ricorso proposto l'8 agosto 2008 — BSH Bosch e Siemens Hausgeräte/UAMI (executive edition)

(Causa T-310/08)

(2008/C 247/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: BSH Bosch e Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. S. Biagosch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 giugno 2008 (procedimento R 845/2007-1);

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «executive edition» per prodotti delle classi 7, 9 e 11 (domanda n. 4 908 182).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio depositato presenterebbe il carattere distintivo minimo richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/23


Ricorso proposto il 15 agosto 2008 — Melli Bank/Consiglio

(Causa T-332/08)

(2008/C 247/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Melli Bank plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Gordon, QC, M. Hoskins, Barrister, e T. Din, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 8, paragrafo 4 dell'allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran nella parte in cui interessa la Melli Bank plc;

qualora la Corte dovesse ritenere che la disposizione dell'art. 7 n. 2, lett. d), del regolamento fosse tassativa, dev'essere dichiarato inapplicabile l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento del Consiglio 423/2007/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1) nella parte in cui è inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati ai sensi della detta disposizione. La ricorrente ha impugnato la medesima decisione nella causa T-246/08, Melli Bank/Consiglio (2).

A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato il suo obbligo di motivazione non avendo fornito alcuna motivazione specifica e individualizzata, per la sua inclusione nel detto elenco. La ricorrente sostiene di essere stata inserita nell'elenco non per il fatto che sia stata essa stessa implicata a dare sostegno alle attività nucleari dell'Iran, ma per il solo fatto di essere una società controllata di una società che è stata ritenuta essere implicata in siffatte attività.

La ricorrente deduce inoltre che, qualora l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento (CE) del Consiglio, n. 423/2007 (3) dovesse essere interpretato nel senso che impone un obbligo al Consiglio di inserire nell'elenco ogni società detenuta o controllata da una società che è stata essa stessa inclusa nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati, tale disposizione dev'essere dichiarata inapplicabile in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità.

La ricorrente considera che un obbligo tassativo di inserire nell'elenco una società controllata non è né necessario né idoneo per conseguire gli obiettivi del regolamento, dal momento che il fatto che sia stata inserita nell'elenco la società madre, osta a che la società controllata, stabilita nell'Unione europea prenda istruzioni dalla società madre con conseguente vanificazione diretta o indiretta degli effetti dell'inserimento nell'elenco della società madre.

La ricorrente deduce infine che l'art. 7, n. 2, lett. d) del regolamento del Consiglio dev'essere interpretato nel senso che conferisce al Consiglio il potere discrezionale di inserire nell'elenco una società controllata, da una società inserita in tale elenco e non che impone al Consiglio un obbligo in tal senso.


(1)  GU L 163, pag. 29.

(2)  GU C 197, pag. 34.

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 103, pag. 1).


27.9.2008   

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C 247/23


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Hôtel Cipriani/Commissione

(Causa T-254/00 R)

(2008/C 247/46)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


27.9.2008   

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C 247/23


Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2008 — Cornwell/Commissione

(Causa T-102/04) (1)

(2008/C 247/47)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


27.9.2008   

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C 247/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 — Expasa/UAMI — Gallardo Blanco (H)

(Causa T-172/06) (1)

(2008/C 247/48)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006.


27.9.2008   

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C 247/24


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — SIMSA/Commissione

(Causa T-480/07) (1)

(2008/C 247/49)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

27.9.2008   

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C 247/25


Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — Sevenier/Commissione

(Causa F-62/08)

(2008/C 247/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberto Sevenier (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione che rigetta la domanda del ricorrente volta, da un lato, alla ritrattazione della sua offerta di dimissioni e, dall'altro, alla convocazione della commissione medica e, di conseguenza, la domanda di reintegrazione del ricorrente nell'ambito della Commissione europea con la ricostituzione della carriera a decorrere dalla data della sua offerta di dimissioni.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2007 nella parte in cui rigetta la domanda del ricorrente volta, da un lato, alla ritrattazione della sua offerta di dimissioni del 19 ottobre 1983 e, dall'altro, alla convocazione della commissione medica;

reintegrare, di conseguenza, il ricorrente nell'ambito della Commissione europea con la ricostituzione della carriera a decorrere dal 19 ottobre 1983;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/25


Ricorso proposto il 18 luglio 2008 — Christoph e a./Commissione

(Causa F-63/08)

(2008/C 247/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Eugen Christoph (Liggiano, Italia) e a. (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti, nella parte in cui la durata del loro contratto o della proroga di quest'ultimo è limitata a tempo determinato.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione che fissano le condizioni di assunzione dei ricorrenti in quanto agenti, ai sensi del RAA e, più precisamente, nella parte in cui esse limitano la durata del loro contratto;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/25


Ricorso proposto il 29 luglio 2008 — Nijs/Corte dei conti

(Causa F-64/08)

(2008/C 247/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Corte dei conti di designare l'esaminatore e l'esaminatore di controllo del ricorrente e la domanda di risarcimento del danno subito in seguito all'adozione di tale decisione.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Segretario generale della Corte dei conti di designare il direttore della traduzione come esaminatore del ricorrente e di essere lui stesso il suo esaminatore di controllo;

condannare la Corte dei conti al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente per un totale di EUR 25 000;

condannare la Corte dei conti europea alle spese.


27.9.2008   

IT

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C 247/26


Ricorso proposto il 25 luglio 2008 — De Smedt e a./Parlamento

(Causa F-66/08)

(2008/C 247/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Emile De Smedt (Bruxelles, Belgio) e altri (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni individuali dell'APN che rifiutano di concedere ai ricorrenti le indennità per servizio a turno previste dall'art. 56 bis dello Statuto conformemente al regolamento del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1873/2006, che modifica il regolamento n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità, e le indennità di cui all'art. 56 ter dello Statuto conformemente al regolamento del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1945, che modifica il regolamento n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concessi ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni individuali dell'APN che rifiutano di concedere ai ricorrenti le indennità per servizio a turno previste dall'art. 56 bis dello Statuto conformemente al regolamento del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1873, che modifica il regolamento n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità;

annullare le decisioni individuali dell'APN che rifiutano di concedere ai ricorrenti le indennità di cui all'art. 56 ter dello Statuto conformemente al regolamento del Consiglio 11 dicembre 2006, n. 1945, che modifica il regolamento n. 495/77 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concessi ai funzionari regolarmente sottoposti a permanenze;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/26


Ricorso proposto il 6 agosto 2008 — Ziliene/Parlamento

(Causa F-70/08)

(2008/C 247/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Veronika Ziliene (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione dell'APN del 17 luglio 2007 di non concedere alla ricorrente il beneficio dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto e, dall'altro, la condanna del convenuto al pagamento delle indennità giornaliere a decorrere dalla sua entrata in servizio in quanto funzionario, maggiorate degli interessi, nonché di un euro come risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'APN del 17 luglio 2007 di non concedere alla ricorrente il beneficio dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto;

condannare il Parlamento a pagare alla ricorrente le indennità giornaliere a decorrere dalla sua entrata in servizio in quanto funzionario, maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile durante i periodi interessati, aumentato di due punti percentuali, fino all'effettivo pagamento;

condannare il convenuto a versare alla ricorrente un euro simbolico come risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


27.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 247/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.