ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
25 settembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

 

Mediatore europeo
Banca europea per gli investimenti

2008/C 244/01

Protocollo d'intesa tra il Mediatore europeo e la Banca europea per gli investimenti relativo all'informazione in merito alle politiche, norme e procedure della Banca ed al trattamento delle denunce, incluse quelle presentate da cittadini di paesi terzi non residenti nell'Unione europea

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 244/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2008/C 244/03

Relazione della Commissione — Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ( 1 )

4

 

Agenzia europea per la difesa

2008/C 244/04

Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2007

12

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato misto SEE

2008/C 244/05

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 244/06

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di proroga delle concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi dette Permis du Languedoc e Permis des Plaines du Languedoc)  ( 1 )

19

2008/C 244/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2008/C 244/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 244/09

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

2008/C 244/10

Pubblicazione di una domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

27

 

Rettifiche

2008/C 244/11

Rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008)

32

 

2008/C 244/12

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Mediatore europeo Banca europea per gli investimenti

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/1


Protocollo d'intesa tra il Mediatore europeo e la Banca europea per gli investimenti relativo all'informazione in merito alle politiche, norme e procedure della Banca ed al trattamento delle denunce, incluse quelle presentate da cittadini di paesi terzi non residenti nell'Unione europea

(2008/C 244/01)

1.   Contesto e obiettivi del presente protocollo d'intesa

Il Mediatore europeo e la Banca europea per gli investimenti (la «BEI») fanno parte dell'Unione europea e operano nel suo contesto istituzionale.

La BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. Il suo capitale è sottoscritto dagli Stati membri dell'UE. La BEI è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria nell'ambito del sistema comunitario. Essa raccoglie sui mercati dei capitali un imponente volume di fondi che poi accorda in prestito a condizioni favorevoli per il finanziamento di progetti idonei a contribuire al conseguimento delle politiche dell'UE. I prestiti che la BEI accorda fuori dell'UE («prestiti esterni») sono basati sulle politiche di aiuto e cooperazione allo sviluppo dei paesi terzi.

Il Mediatore europeo, che è eletto dal Parlamento europeo al quale risponde, deve essere completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Mediatore europeo ha il potere di condurre indagini in merito a casi di cattiva amministrazione nell'attività di istituzioni e organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il Mediatore europeo può avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. Ogni cittadino dell'Unione europea e ogni persona fisica o giuridica residente o con sede legale in uno degli Stati membri ha diritto a presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Il presente protocollo d'intesa si basa sui rapporti di buona cooperazione fra la BEI ed il Mediatore europeo in relazione alle indagini intraprese da quest'ultimo su casi di presunta cattiva amministrazione da parte della BEI.

Obiettivo comune del Mediatore europeo e della BEI è quello di «potenziare» il grado di coinvolgimento e protezione delle parti interessate in relazione alle attività della BEI e, in particolare, di estendere tale protezione anche alle persone fisiche e giuridiche che non siano cittadini o residenti di uno degli Stati membri dell'UE, o che non abbiano sede legale in uno di essi. Il presente protocollo fornisce le basi per una cooperazione costruttiva nel perseguimento di tale obiettivo.

2.   Punti di principio

Il Mediatore europeo e la BEI hanno un punto di vista concorde sui seguenti punti di principio:

I.

La BEI è tenuta ad informare il pubblico in merito alle politiche, norme e procedure attinenti agli aspetti di ordine ambientale, sociale e di sviluppo delle sue attività.

II.

Il concetto di «cattiva amministrazione», così come applicato dal Mediatore europeo, comprende il mancato rispetto dei diritti umani, del diritto vigente e dei principi di buona amministrazione.

III.

Tra gli obblighi di buona amministrazione della BEI rientra quello del rispetto delle proprie politiche, norme e procedure.

IV.

Prima di rivolgersi al Mediatore europeo, i ricorrenti devono potersi avvalere di un'effettiva procedura interna della BEI per il trattamento delle denunce.

Sulla base dei punti sopra esposti e dell'esperienza acquisita nel corso dei rapporti di buona cooperazione finora intercorsi, il Mediatore europeo e la BEI dichiarano quanto segue:

la BEI dichiara:

1)

di essersi dotata di una politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce intesa a fornire al pubblico una procedura istituzionale interna alla BEI per il trattamento delle stesse. Tale politica prevede l'impegno della BEI a garantire l'adeguato coinvolgimento delle parti interessate e le procedure interne necessarie a tale scopo;

2)

al fine di migliorare le informazioni a disposizione del pubblico in relazione alle norme e politiche riguardanti le attività della BEI, l'allegato I della politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce contiene un elenco dei documenti pertinenti, accessibili anche sul sito web della BEI;

3)

di impegnarsi a lanciare, nei primi mesi del 2009, una consultazione pubblica in merito alla propria politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce,

il Mediatore europeo dichiara:

1)

ogni qualvolta l'unico motivo per non procedere ad indagini in merito a una denuncia di presunta cattiva amministrazione della BEI sia il fatto che il ricorrente non è cittadino o residente UE, il Mediatore europeo s'impegna a far uso della sua facoltà d'iniziativa per aprire un'indagine sulla questione;

2)

il Mediatore europeo non ritiene opportuno sostituirsi alla BEI nel giudicare importanti questioni di ordine ambientale, sociale e di sviluppo che possano emergere nel corso di un'indagine su un caso di presunta cattiva amministrazione. Il Mediatore europeo ritiene infatti che il suo ruolo sia quello di valutare se la BEI abbia fornito spiegazioni logiche e ragionevoli della sua posizione in merito alle suddette questioni;

3)

il Mediatore europeo ritiene che il giusto punto di partenza per la propria valutazione sia la documentazione della BEI relativa al trattamento delle questioni sollevate nella denuncia attraverso i suoi meccanismi interni e le sue procedure. Le denunce devono pertanto spiegare perché il ricorrente contesti la documentazione o la posizione della BEI ivi esposta (1).

3.   Disposizioni finali

Il presente protocollo d'intesa non intende stabilire diritti o obblighi giuridici nell'ambito dei rapporti tra il Mediatore europeo e la BEI o nei confronti di terzi.

Nessuna delle disposizioni del presente protocollo d'intesa deve essere interpretata in modo tale da interferire in qualsivoglia forma nell'autonomia decisionale delle due parti in relazione ai rispettivi ambiti di attività, o in modo tale da risultare in conflitto con, o modificare i rispettivi obblighi giuridici delle due parti.

La BEI ed il Mediatore europeo faranno il possibile per incontrarsi regolarmente, in linea di principio almeno una volta l'anno, per uno scambio di vedute sull'attuazione pratica delle disposizioni del presente protocollo d'intesa e per discutere eventuali miglioramenti. In particolare, le parti intendono rivedere il presente protocollo d'intesa alla luce dei risultati della consultazione pubblica promossa dalla BEI sulla propria politica relativa al meccanismo per il trattamento delle denunce.

Il presente protocollo d'intesa può essere sottoposto a revisione su richiesta di una delle parti e ciascuna delle parti ha diritto di recesso in qualsiasi momento.

Lussemburgo, 9 luglio 2008.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Mediatore europeo

Philippe MAYSTADT

Presidente della Banca europea per gli investimenti


(1)  L'articolo 2.4 dello statuto del Mediatore prevede che una denuncia debba «essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati».


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.9.2008   

IT

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C 244/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 settembre 2008

(2008/C 244/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,469

JPY

yen giapponesi

155,57

DKK

corone danesi

7,4599

GBP

sterline inglesi

0,79235

SEK

corone svedesi

9,6435

CHF

franchi svizzeri

1,5951

ISK

corone islandesi

139,91

NOK

corone norvegesi

8,259

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,329

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

241,34

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7083

PLN

zloty polacchi

3,3266

RON

leu rumeni

3,6755

SKK

corone slovacche

30,3

TRY

lire turche

1,8266

AUD

dollari australiani

1,7558

CAD

dollari canadesi

1,5205

HKD

dollari di Hong Kong

11,4051

NZD

dollari neozelandesi

2,1489

SGD

dollari di Singapore

2,088

KRW

won sudcoreani

1 694,49

ZAR

rand sudafricani

12,0385

CNY

renminbi Yuan cinese

10,024

HRK

kuna croata

7,111

IDR

rupia indonesiana

13 713,12

MYR

ringgit malese

5,0277

PHP

peso filippino

68,01

RUB

rublo russo

36,714

THB

baht thailandese

49,953

BRL

real brasiliano

2,7024

MXN

peso messicano

15,8108


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/4


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 244/03)

1.   INTRODUZIONE

Sin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1996 sotto gli auspici della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) in associazione con le autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA), il programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) si è rivelato in modo crescente uno strumento all'avanguardia per migliorare la sicurezza aerea a livello europeo e internazionale. Questo malgrado gli evidenti limiti intrinseci del programma, quali le risorse umane e tecniche, nonché la limitatezza delle «ispezioni a terra», che costituiscono il fondamento stesso del programma.

Sin dall'inizio la Comunità europea (CE) ha appoggiato e sostenuto pienamente il programma SAFA, mediante la sua partecipazione attiva quale membro del comitato direttivo SAFA e anche attraverso i finanziamenti resi disponibili dalla Commissione europea alle JAA.

Il 21 aprile 2004, nel quadro della strategia globale della Comunità mirante a stabilire e a mantenere un elevato e uniforme livello di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, la Comunità ha adottato la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1) (la cosiddetta «direttiva SAFA»).

Sebbene gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma di detta direttiva potessero essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma SAFA dell'ECAC, la cui gestione era stata affidata alle JAA, il programma non era basato su una normativa europea vincolante, bensì sull'impegno dei direttori generali degli Stati membri ECAC partecipanti. Le ispezioni relative agli aeromobili «stranieri» interessavano gli aeromobili il cui impiego o la cui gestione non erano soggetti al controllo delle autorità competenti dello Stato in cui avveniva l'ispezione.

Rispetto al carattere «volontario» della partecipazione al programma SAFA dell'ECAC, la direttiva 2004/36/CE ha introdotto un chiaro obbligo giuridico per gli Stati membri dell'Unione europea (UE) di effettuare ispezioni sugli aeromobili di paesi terzi che atterrano nei loro aeroporti e di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate. Per «aeromobile di un paese terzo» si intende un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non è soggetta al controllo delle autorità competenti di uno Stato membro dell'UE; la direttiva, tuttavia, non vieta in alcun modo agli Stati membri dell'UE di ispezionare gli aeromobili di altri Stati membri dell'UE.

L'articolo 13 della direttiva SAFA impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 aprile 2008 una relazione sull'applicazione di tale direttiva, specificando inoltre che la relazione della Commissione può essere accompagnata, se necessario, da proposte di modifica della direttiva. Scopo essenziale di tale relazione è quello di definire in quale misura sia stato realizzato l'obiettivo della direttiva e quanto la sua applicazione abbia contribuito a migliorare la sicurezza dell'aviazione in Europa.

Per contestualizzare la discussione, la presente relazione descrive e valuta altresì i cambiamenti osservati nella gestione e nello sviluppo del programma SAFA dal 2004 e si propone di evidenziare in quale misura il quadro regolamentare della direttiva abbia contribuito a tali cambiamenti. Questo lavoro quantitativo e qualitativo ha richiesto un inventario completo delle misure già adottate o pianificate nel programma legislativo della Commissione.

2.   ATTUAZIONE

Aspetti giuridici

La direttiva 2004/36/CE ha concesso agli Stati membri dell'UE un periodo di due anni per l'adozione di misure nazionali atte a recepirne le disposizioni. Il termine indicato nell'articolo 11 della direttiva era il 30 aprile 2006 per l'UE a 15, ma in seguito sono stati stabiliti periodi transitori per l'attuazione della direttiva da parte dei dieci nuovi Stati membri entrati a far parte dell'Unione il 1o maggio 2004.

Come illustrato nella successiva tabella 1, benché un numero significativo di Stati membri non abbia attuato entro i tempi stabiliti misure appropriate di recepimento, non sono emersi particolari problemi per gli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni della direttiva (con due eccezioni di scarsa rilevanza), soprattutto per il fatto che i principali obblighi contenuti nella direttiva erano già assolti in gran parte tramite la partecipazione al programma SAFA dell'ECAC.

Tabella 1

Recepimento da parte degli Stati membri

Stato membro

Termine per il recepimento

Tipo di termine

Avvio di procedure di infrazione per mancata comunicazione

Stato attuale

Austria

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 27.6.2007

Belgio

30.4.2006

Normale

 

 

Bulgaria

1.1.2007

Normale

 

 

Cipro

30.4.2006

Periodo transitorio

 

 

Repubblica ceca

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso chiuso il 12.10.2006

Danimarca

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 12.10.2006

Irlanda

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso l'11.12.2007

Estonia

30.4.2006

Periodo transitorio

 

 

Finlandia

30.4.2006

Normale

 

 

Francia

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 21.3.2007

Germania

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 12.10.2006

Grecia

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 17.10.2007

Ungheria

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso chiuso il 27.6.2007

Italia

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 31.1.2008

Lettonia

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso chiuso il 12.10.2006

Lituania

30.4.2006

Periodo transitorio

 

 

Lussemburgo

30.4.2006

Normale

X

Mancata attuazione stabilita con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'1.4.2008

Malta

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso chiuso il 27.6.2007

Paesi Bassi

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 12.12.2006

Polonia (2)

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso pendente (rinviato alla Corte di giustizia delle Comunità europee il 28.11.2007)

Portogallo

30.4.2006

Normale

 

 

Romania

1.1.2007

Normale

 

 

Slovacchia

30.4.2006

Periodo transitorio

 

 

Slovenia

30.4.2006

Periodo transitorio

X

Caso chiuso il 12.12.2006

Spagna

30.4.2006

Normale

 

 

Svezia

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 12.12.2006

Regno Unito

30.4.2006

Normale

X

Caso chiuso il 12.10.2006

Aspetti operativi

In quasi tutti gli Stati membri il numero di voli operati è di gran lunga maggiore delle capacità ispettive e ciò implica che le ispezioni a terra SAFA sono possibili solo mediante controlli a campione. Finora, pertanto, esse sono state organizzate in maniera casuale o sulla base di informazioni pertinenti che consentono di decidere di focalizzare l'ispezione (cfr. il successivo punto 5.2) sulla base di determinati criteri (per esempio, l'analisi periodica della banca dati da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea — AESA) o di raccomandazioni della Commissione europea o di politiche e priorità nazionali.

3.   EFFETTI DELLA DIRETTIVA

Innanzitutto, la direttiva 2004/36/CE stabilisce l'obbligo di legge per gli Stati membri di effettuare ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

In secondo luogo, la direttiva ha introdotto un approccio armonizzato all'effettiva applicazione di norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità armonizzando le regole e le procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi che atterrano in aeroporti comunitari. In questo contesto, ha posto altresì le basi per facilitare la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma, l'elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti, nonché la comunicazione delle informazioni raccolte.

Inoltre, la direttiva:

ha contribuito decisamente al sensibile aumento di ispezioni a terra SAFA condotte dagli Stati membri negli anni scorsi (cfr. la successiva tabella 2),

ha promosso e facilitato lo scambio di informazioni relative alla sicurezza aerea tra gli stessi Stati membri, insieme alla Commissione, e l'AESA nonché le autorità straniere per l'aviazione civile e le organizzazioni internazionali,

è stata riconosciuta come deterrente sempre più efficace nei confronti di operatori potenzialmente pericolosi che entrano con i loro aeromobili nella Comunità.

Inoltre, la corretta attuazione della direttiva si è dimostrata un elemento fondamentale per l'istituzione — mediante il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) — di un elenco di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità — comunemente definito «lista nera».

Dopo l'entrata in vigore del summenzionato regolamento, le relazioni sulle ispezioni a terra SAFA e il registro delle conseguenti azioni di follow-up da parte degli Stati membri hanno acquisito un'importanza maggiore, in quanto costituiscono uno dei principali criteri nelle indagini che conducono alla proposta di inclusione e all'effettiva inclusione di molti vettori nella «lista nera» comunitaria.

Tabella 2

Numero di ispezioni SAFA per paese e per anno

Stati membri UE 2002-2007

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Totale relazioni

1

Belgique/België

104

92

74

73

84

100

527

2

България

 

 

 

7

 

 

7

3

Česká republika

32

28

18

39

40

24

181

4

Danmark

51

50

50

60

60

60

331

5

Deutschland

1 065

992

840

793

786

845

5 321

6

Eesti

10

6

11

18

30

31

106

7

Éire/Ireland

45

52

50

41

59

24

271

8

Ελλάδα

28

3

7

44

105

182

369

9

España

50

4

43

368

1 518

1 513

3 496

10

France

1 129

1 277

1 536

1 468

1 888

2 357

9 655

11

Italia

 

 

625

879

854

883

3 241

12

Κύπρος/Kıbrıs

 

 

 

 

2

9

11

13

Latvija

 

4

2

3

2

21

32

14

Lietuva

3

1

7

21

24

14

70

15

Luxembourg

4

 

4

15

 

2

25

16

Magyarország

2

2

9

36

8

3

60

17

Malta

 

4

9

13

10

9

45

18

Nederland

113

154

182

243

267

277

1 236

19

Österreich

 

 

 

 

42

243

285

20

Polska

60

25

111

141

115

135

587

21

Portugal

 

9

35

100

39

22

205

22

România

28

40

35

108

104

133

448

23

Slovenija

5

8

6

8

8

18

53

24

Slovensko

12

7

4

 

6

12

41

25

Suomi/Finland

24

7

51

56

113

125

376

26

Sverige

54

52

60

62

102

101

431

27

United Kingdom

194

213

224

197

251

233

1 312

 

Totale

3 013

3 030

3 993

4 793

6 517

7 376

28 722

4.   ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ E TRASFERIMENTO ALL'AESA

In occasione della 125a riunione dei direttori generali dell'ECAC, gli Stati membri ECAC hanno discusso il futuro del programma SAFA e hanno convenuto sul principio del suo trasferimento a istituzioni comunitarie (la Commissione europea e l'AESA), sottolineando la necessità di mantenere la dimensione paneuropea del programma attraverso l'istituzione di un meccanismo che consenta la continua partecipazione al programma degli Stati membri ECAC non membri dell'UE.

Un primo passo concreto in questa direzione è stato compiuto con l'adozione (mediante una procedura di comitatologia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/36/CE) del regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione (4). Questo regolamento stabilisce il trasferimento all'AESA dei compiti relativi al programma SAFA (fino ad allora di competenza delle JAA), compresa in primo luogo la responsabilità per la base di dati SAFA, elemento fondamentale del programma, insieme ad altre attività complementari intese a garantire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra e le relative attività di formazione.

Questo trasferimento è stato messo in atto gradualmente nel corso del 2006 e completato del tutto alla fine di tale anno. La Commissione sottolinea con soddisfazione il coordinamento del processo di transizione tra le due entità, che si è svolto senza problemi e che assume un ulteriore significato quando si considerano gli ostacoli pratici, tecnici e logistici che ha comportato la realizzazione di tale cambiamento, interferendo il meno possibile con la continuità globale del sistema SAFA.

4.1.   1o gennaio 2007: il programma SAFA della Comunità europea (CE)

A decorrere dal 1o gennaio 2007 la piena responsabilità per la gestione e lo sviluppo ulteriore del programma SAFA della Comunità europea (CE) è stata trasferita alla Commissione europea, assistita dall'AESA.

La continua partecipazione degli Stati membri ECAC non membri dell'UE e la dimensione paneuropea del programma sono state garantite dalla firma di un accordo di lavoro tra i singoli Stati e l'AESA per la raccolta e lo scambio di informazioni sulla sicurezza degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari e aeroporti situati nei singoli Stati.

Pertanto, oltre ai compresi 27 Stati dell'UE, il programma SAFA della CE vanta un totale di 42 Stati partecipanti: Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Repubblica moldova, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Come per il programma che l'ha preceduto, gestito da ECAC/JAA, il principio essenziale del programma SAFA della CE è che, in ciascuno dei paesi che partecipano al programma SAFA, un aeromobile (di «paesi terzi» per gli Stati membri dell'UE o «straniero» per gli Stati membri ECAC non membri dell'UE) può essere soggetto a un'ispezione a terra. Tale ispezione verte essenzialmente sui documenti e i manuali dell'aeromobile, sulle licenze di volo degli equipaggi, sullo stato apparente dell'aeromobile e sulla presenza e la condizione degli equipaggiamenti di sicurezza obbligatori della cabina. Ai fini di queste ispezioni si fa riferimento agli standard dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), allegati 1 (licenze e attestati del personale), 6 (operazioni di volo) e 8 (aeronavigabilità). I controlli sono effettuati in conformità di una procedura comune a tutti gli Stati partecipanti e i loro risultati sono oggetto di relazioni elaborate secondo un formato comune. In caso di irregolarità significative, l'operatore e la pertinente autorità aeronautica (Stato dell'operatore o Stato di registrazione) sono contattati allo scopo di definire le misure correttive da adottare non solo in relazione all'aeromobile in questione ma anche ad altri aeromobili che potrebbero essere interessati in caso di irregolarità di natura generica. Tutti i dati delle relazioni come pure le informazioni complementari (per esempio, l'elenco delle azioni adottate e completate dopo un'ispezione) sono centralizzati in una banca dati computerizzata creata e gestita dall'AESA a Colonia, in Germania.

Le caratteristiche principali del programma SAFA della CE possono essere sintetizzate come segue:

la sua applicazione da parte di tutti i 42 Stati SAFA partecipanti in tutta Europa,

la capillare diffusione dei risultati delle ispezioni tramite la banca dati centralizzata,

il metodo bottom-up: il programma è sostanzialmente centrato sulle ispezioni a terra degli aeromobili,

l'obiettivo intrinseco di verificare la conformità agli standard ICAO che sono normalmente applicabili a tutti gli aeromobili ispezionati a livello internazionale.

Struttura operativa

In base al combinato disposto della direttiva 2004/36/CE e del relativo regolamento di attuazione (CE) n. 768/2006, la struttura operativa del programma comprende due organi principali:

il comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio: il primo elemento operativo su cui fa affidamento la Commissione per adottare misure armonizzate di attuazione della direttiva 2004/36/CE mirate a migliorare l'efficacia del programma SAFA della CE, in particolare il regime di ispezioni/relazioni, ai sensi degli articoli 8 e 12 della suddetta direttiva,

l'AESA: il secondo elemento operativo che, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 768/2006, oltre ad assumere i compiti operativi relativi alla banca dati, presenta alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea proposte per l'ulteriore miglioramento e sviluppo del programma SAFA della CE insieme ad analisi puntuali (condotte mediante gli appropriati strumenti analitici) delle relazioni e dei dati inseriti nella banca dati.

Inoltre, la Commissione ha istituito, sotto gli auspici del comitato per la sicurezza aerea, un gruppo direttivo europeo SAFA ( European SAFA Steering Group — ESSG) composto da rappresentanti di tutti i 42 Stati partecipanti. Oltre a riunire esperti nazionali che svolgono un ruolo consultivo su richiesta della Commissione e/o dello stesso comitato (per la sicurezza aerea), questo gruppo svolge la funzione di prezioso canale di comunicazione tra la Comunità e gli Stati partecipanti non membri dell'UE, sottolineando ulteriormente l'impegno dichiarato della Commissione per il mantenimento e il miglioramento della dimensione paneuropea del programma.

5.   RAFFORZAMENTO DEL PROGRAMMA SAFA DELLA CE

Sulla base dell'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/36/CE, in stretto collegamento con il regolamento (CE) n. 2111/2005 che istituisce la «lista nera», nonché del trasferimento dell'intero programma SAFA tra le competenze esclusive della Comunità — non previsto all'epoca dell'adozione della direttiva — è apparso subito chiaro alla Commissione che le disposizioni esistenti della summenzionata direttiva richiedevano una revisione urgente per garantire il buon funzionamento e l'ulteriore sviluppo del programma.

Durante il 2007, quindi, la Commissione ha presentato due proposte di nuovi strumenti legislativi riguardanti rispettivamente i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra e la definizione delle priorità per le ispezioni a terra effettuate dagli Stati membri (cfr. i successivi punti 5.1 e 5.2). Dopo approfondita discussione in seno al comitato per la sicurezza aerea e l'esame dei testi definitivi da parte del Parlamento europeo, entrambi questi nuovi strumenti legislativi sono stati adottati dalla Commissione il 16 aprile 2008 (5).

Altri possibili miglioramenti e futuri sviluppi del programma sono illustrati più avanti, ai punti 5.3 e 5.4.

5.1.   Direttiva della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE

L'allegato II della direttiva 2004/36/CE conteneva in origine solo criteri estremamente generali, che illustravano un ampio quadro in vista di un insieme più completo di procedure per l'esecuzione delle ispezioni a terra e la successiva compilazione delle relazioni da parte degli Stati membri.

Inoltre, tenuto conto della sempre maggiore importanza attribuita dalla Commissione ai risultati delle ispezioni a terra condotte nell'ambito del programma SAFA al momento di stabilire quali vettori inserire nella «lista nera» comunitaria, si è ritenuto necessario modificare detto allegato per conferire valore giuridico (ed esecutività) agli elementi fondamentali su cui si fondano le procedure per l'effettuazione armonizzata delle ispezioni a terra e la compilazione delle relative relazioni da parte degli Stati membri. In questo senso, l'allegato modificato della direttiva affronta diverse necessità individuate nel corso dei mesi precedenti, in particolare:

1)

la necessità di integrare nell'allegato gli elementi fondamentali di un manuale delle procedure per le ispezioni a terra SAFA comunitarie, che includa rigorosamente solo le disposizioni che si ritiene necessario rendere obbligatorie per gli Stati membri (includendole nell'allegato II della direttiva), rendendolo applicabile anche agli Stati partecipanti non membri dell'UE tramite i rispettivi accordi di lavoro con l'AESA. Tali elementi fondamentali riguardano:

criteri in materia di qualifiche e prescrizioni in materia di addestramento per gli ispettori SAFA,

norme pertinenti di sicurezza essenziali nel programma SAFA della CE,

procedure di ispezione,

suddivisione in categorie delle risultanze,

azioni di follow-up da adottare in base ai vari possibili risultati di un'ispezione a terra;

2)

la necessità di sostituire l'«elenco di controllo SAFA» che faceva parte dell'allegato originale con le «procedure SAFA» nella loro versione più aggiornata;

3)

la necessità di una disposizione specifica che obblighi tutti gli Stati partecipanti al rispetto di un termine non superiore a 15 giorni lavorativi tra la data di un'ispezione a terra e l'inserimento della relazione sull'ispezione nella base dati centralizzata, al fine di migliorare l'accuratezza e la pertinenza dell'analisi regolarmente condotta dall'AESA delle relazioni inserite;

4)

la necessità di istituire un «attestato d'ispezione» standard, una parte del quale è consegnata al personale responsabile dell'aeromobile ispezionato, dietro firma per ricevuta;

5)

la necessità di riformulare varie parti del testo originale per migliorare la chiarezza e la leggibilità dell'allegato.

Nell'allegato modificato, l'AESA s'impegna a completare questi elementi fondamentali elaborando materiale esplicativo che gli Stati membri devono attuare. A tale scopo, l'AESA stabilisce una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle relative parti interessate. A tal fine, l'AESA può istituire un gruppo di lavoro.

5.2.   Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

La Commissione ha ribadito ripetutamente il suo impegno a utilizzare al meglio tutti gli strumenti a sua disposizione per la raccolta di dati sulla sicurezza dell'aviazione, al fine di ottimizzare l'uso delle limitate risorse disponibili nel quadro del programma SAFA della CE. A tal fine, questa misura conferisce alla Commissione il potere di richiedere formalmente la definizione di un «obiettivo qualitativo» dando la priorità alle ispezioni a terra effettuate dagli Stati membri su una serie di particolari soggetti individuati sulla base di determinati criteri (stabiliti dal regolamento) in quanto maggiormente suscettibili di presentare carenze in materia di sicurezza.

La Commissione ritiene che questa misura abbia il compito di disciplinare in modo ragionevole il carattere casuale del programma SAFA di ispezioni a terra, contribuendo a individuare meglio soggetti potenzialmente pericolosi, nonché consentendo la raccolta di ulteriori dati su tali soggetti e conducendo inoltre all'eventuale presentazione di proposte di decisioni ancor meglio circostanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 relativo all'istituzione della «lista nera».

5.3.   Obiettivo quantitativo

Con riferimento alla tabella 2 (cfr. pag. 7), mentre si può notare che dal 2001 il numero complessivo di ispezioni a terra SAFA condotte nella Comunità è più che raddoppiato, si può ugualmente notare la notevole disparità del numero di ispezioni a terra effettuate dai singoli Stati membri.

Pur tenendo pienamente conto della disparità altrettanto notevole che in molti casi esiste riguardo alle risorse umane e materiali a disposizione dei diversi Stati membri, la Commissione ritiene che, indipendentemente dalle risorse disponibili, il risultato registrato da molti Stati membri in termini di ispezioni annuali effettuate sia al limite dell'inaccettabile. Ciò vale per i singoli Stati per quanto riguarda:

il numero effettivo di ispezioni in sé,

il numero di ispezioni effettuate rispetto al volume di traffico diretto a/proveniente da ogni singolo Stato membro.

In questo contesto, la Commissione ha ribadito ripetutamente la necessità di migliorare tale situazione. L'istituzione continua a esaminare con l'AESA e gli Stati membri un modo per stabilire un numero minimo di ispezioni che ogni Stato membro dovrebbe effettuare ogni anno, naturalmente sulla base di vari parametri come il numero di voli e di aeroporti internazionali, l'intensità dei controlli effettuati in precedenza in altri Stati membri, ecc.

5.4.   Estensione delle competenze dell'AESA — Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il 20 febbraio 2008 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato il regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (6) (in prosieguo: il «regolamento AESA»). Le sue disposizioni prevedono la sostituzione della direttiva 2004/36/CE (e le relative norme di attuazione) con un insieme di regole adottate nel quadro del regolamento AESA, come specificato di seguito.

 

L'articolo 10 del regolamento, entrato in vigore l'8 aprile 2008, stabilisce le misure sino ad allora coperte dalla direttiva 2004/36/CE. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 5, stabilisce che le misure di attuazione correlate a tale articolo possano essere adottate mediante comitatologia («[…] secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 4»).

 

Inoltre, l'articolo 69 del regolamento stabilisce che la direttiva 2004/36/CE sia abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento e fatte salve le norme di attuazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Infine, i principi di cui all'articolo 10 si applicano solo a decorrere dalle date specificate nelle rispettive norme di attuazione ma non oltre l'8 aprile 2012.

6.   LA RELAZIONE SULLE INFORMAZIONI AGGREGATE SAFA (7)

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/36/CE stipula che la Commissione debba pubblicare annualmente una relazione sulle informazioni aggregate, accessibile al pubblico e alle parti in causa del settore e contenente un'analisi di tutte le informazioni ricevute tramite le relazioni sulle ispezioni a terra effettuate su aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari. L'analisi è redatta in maniera semplice e facilmente comprensibile, e indica se esiste un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. La fonte delle informazioni contenute nell'analisi non deve essere individuabile.

In questo contesto, nel febbraio 2008 la Commissione ha adottato e pubblicato una prima relazione in cui sono analizzati i risultati delle ispezioni a terra eseguite nel periodo dal 30 aprile 2006 al 31 dicembre 2006. Nel 2008 la relazione coprirà l'intero anno (e in seguito avrà cadenza annuale), dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007: si tratterà del primo anno successivo al trasferimento della responsabilità per la gestione e lo sviluppo del programma SAFA dall'ECAC e dalle JAA alla competenza comunitaria.

La Commissione ritiene che, per una maggiore trasparenza e responsabilità nei riguardi di tutti gli attori coinvolti nel programma, ai quali si fa riferimento in tale documento, nonché nei confronti del Parlamento europeo e dell'opinione pubblica in generale, i vincoli imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/36/CE debbano essere attenuati affinché le relazioni annuali possano fornire informazioni più precise riguardo ai risultati in termini di sicurezza dei diversi attori coinvolti.

7.   CONCLUSIONI

Sulla base dell'esperienza acquisita con le ispezioni SAFA effettuate negli ultimi anni, si può concludere che esse forniscono un'indicazione generale sulla sicurezza degli operatori stranieri. Si tratta tuttavia di un'indicazione limitata in quanto non permette di acquisire un quadro completo della sicurezza di un particolare aeromobile o vettore. Ciò si spiega con il fatto che determinati aspetti sono difficili da valutare nel corso di un'ispezione (ad esempio, gestione del personale di bordo, aeronavigabilità completa, ecc.), dato il ridotto tempo a disposizione e di conseguenza l'impossibilità di approfondire determinati dettagli.

Una valutazione completa di un aeromobile o vettore può essere ottenuta soltanto mediante la supervisione continua dell'autorità aeronautica responsabile (Stato dell'operatore o Stato di registrazione). In questo ambito le informazioni acquisite grazie al programma SAFA della CE sono molto utili:

in primo luogo come strumento preventivo per individuare eventuali tendenze negative nel campo della sicurezza, nel senso che una serie elevata o ricorrente di inadempienze di un determinato operatore costituisce un ottimo indicatore di potenziali debolezze strutturali sia per quanto concerne la gestione del controllo di qualità di tale operatore, come pure del livello di supervisione della sicurezza attuato dalle autorità aeronautiche nazionali competenti dello Stato in cui l'operatore ha ottenuto la certificazione; determinate tendenze negative possono essere individuate anche in relazione a specifici tipi di aeromobile,

più direttamente le ispezioni SAFA possono contribuire in tempo reale alla gestione sicura di un particolare aeromobile appena ispezionato, spingendo le autorità ispettive ad accertarsi che siano adottati immediatamente interventi correttivi prima di ogni ulteriore utilizzo di tale aeromobile.

I dati ricavati da tutte le ispezioni effettuate sono condivisi, contribuendo così a un quadro più completo riguardo a un determinato aeromobile, tipo di aeromobile, operatore o tutti gli operatori di uno specifico Stato. La banca dati centralizzata SAFA è quindi particolarmente utile in quanto contribuisce a un flusso rapido di tali informazioni a tutti gli Stati partecipanti al programma SAFA della CE.

Inoltre, dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2111/2005 (che istituisce la «lista nera» comunitaria), le ispezioni SAFA hanno acquisito un'importanza maggiore in quanto costituiscono uno dei criteri presi in considerazione dalla Commissione nel decidere se inserire un vettore nell'elenco comunitario. E ciò si è puntualmente verificato a partire dall'istituzione del primo elenco comunitario nel marzo 2006 e in tutti i successivi aggiornamenti periodici.

Riassumendo le conclusioni cui si è giunti nella presente relazione, si può affermare che:

la direttiva 2004/36/CE ha istituito nella Comunità un regime obbligatorio per le ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, gettando le basi per procedure armonizzate riguardanti lo svolgimento di tali ispezioni, l'elaborazione di relazioni e l'adozione di misure di follow-up, nonché lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri, la Commissione e l'AESA,

con qualche eccezione di lieve entità, non si sono registrati problemi in relazione al recepimento e all'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni della direttiva,

la decisione di trasferire la gestione e lo sviluppo dell'intero programma SAFA dell'ECAC/JAA alla competenza comunitaria ha determinato un'urgente necessità di legislazione complementare alla direttiva, legislazione adottata prontamente consentendo il trasferimento senza problemi del programma,

gli elementi fondamentali sui quali è basato il regime di ispezioni a terra della Comunità sono stati resi giuridicamente vincolanti mediante la modifica dell'allegato II della direttiva, diffondendone così l'armonizzazione in tutti gli Stati membri nonché negli altri 15 Stati partecipanti SAFA. Questa misura dovrebbe migliorare la qualità complessiva delle relazioni sulle ispezioni a terra, che riveste particolare importanza nel contesto delle indagini connesse alla «lista nera» comunitaria di vettori aerei istituita dal regolamento (CE) n. 2111/2005,

è stato altresì adottato un regolamento di esecuzione che stabilisce le regole e i criteri per la definizione delle priorità per le ispezioni a terra di particolari soggetti individuati in base a determinati criteri in quanto costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza aerea,

sebbene il numero complessivo di ispezioni a terra SAFA effettuate nella Comunità sia più che raddoppiato dal 2001, esiste una notevole disparità nel numero di ispezioni a terra condotte dai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione esamina la fattibilità di stabilire una quota minima di ispezioni che i singoli Stati membri devono eseguire,

con l'adozione del regolamento (CE) n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, la direttiva 2004/36/CE dovrà essere abrogata — entro l'8 aprile 2012 — per essere gradualmente sostituita dalle disposizioni di cui all'articolo 10 del suddetto regolamento e da successive regole di attuazione da adottare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5. A tale riguardo, si prevede che saranno notevolmente ampliate le responsabilità dell'AESA in relazione alla gestione e all'ulteriore sviluppo del programma.


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

(2)  La Polonia ha comunicato il 13 marzo 2008 una serie di misure di attuazione modificate, attualmente all'esame dei servizi giuridici della Commissione.

(3)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(4)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16.

(5)  GU L 109 del 19.4.2008, pagg. 7 e 17.

(6)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(7)  GU C 42 del 15.2.2008, pag. 1.


Agenzia europea per la difesa

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/12


Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2007

(2008/C 244/04)

La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:

http://www.eda.europa.eu/finance.aspx


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/13


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

(2008/C 244/05)

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

082/2004

8.6.2004

25.11.2004

GU L 349, pag. 39

Suppl. n. 59, pag. 15

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1.2.2006

014/2005

8.2.2005

23.6.2005

GU L 161, pag. 33

Suppl. n. 32, pag. 19

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

1.4.2007

023/2005

8.2.2005

23.6.2005

GU L 161, pag. 52

Suppl. n. 32, pag. 30

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

19.5.2005

031/2005

11.3.2005

28.7.2005

GU L 198, pag. 20

Suppl. n. 38, pag. 13

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura

1.9.2006

064/2005

29.4.2005

15.9.2005

GU L 239, pag. 48

Suppl. n. 46, pag. 30

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

1.1.2007

065/2005

29.4.2005

15.9.2005

GU L 239, pag. 50

Suppl. n. 46, pag. 31

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

1.8.2007

070/2005

29.4.2005

15.9.2005

GU L 239, pag. 61

Suppl. n. 46, pag. 37

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

1.8.2007

102/2005

8.7.2005

24.11.2005

GU L 306, pag. 34

Suppl. n. 60, pag. 21

Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

1.9.2006

105/2005

8.7.2005

24.11.2005

GU L 306, pag. 41

Suppl. n. 60, pag. 26

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

1.9.2006

120/2005

30.9.2005

22.12.2005

GU L 339, pag. 26

Suppl. n. 66, pag. 15

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

1.6.2007

146/2005

2.12.2005

23.2.2006

GU L 53, pag. 43

Suppl. n. 10, pag. 17

Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità.

Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE

1.6.2007

152/2005

2.12.2005

23.2.2006

GU L 53, pag. 53

Suppl. n. 10, pag. 24

Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari

1.3.2007

003/2006

27.1.2006

30.3.2006

GU L 92, pag. 22

Suppl. n. 17, pag. 4

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE

1.3.2007

010/2006

27.1.2006

30.3.2006

GU L 92, pag. 32

Suppl. n. 17, pag. 11

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea

1.12.2006

017/2006

27.1.2006

30.3.2006

GU L 92, pag. 46

Suppl. n. 17, pag. 22

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online

16.5.2006

034/2006

10.3.2006

1.6.2006

GU L 147, pag. 51

Suppl. n. 28, pag. 20

Regolamento (CE) n. 884/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

1.4.2007

041/2006

10.3.2006

1.6.2006

GU L 147, pag. 64

Suppl. n. 28, pag. 28

Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)

8.6.2006

051/2006

28.4.2006

29.6.2006

GU L 175, pag. 101

Suppl. n. 34, pag. 13

Regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.

Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

1.1.2007

059/2006

2.6.2006

7.9.2006

GU L 245, pag. 5

Suppl. n. 44, pag. 5

Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE

1.6.2007

064/2006

2.6.2006

7.9.2006

GU L 245, pag. 13

Suppl. n. 44, pag. 11

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

1.6.2007

065/2006

2.6.2006

7.9.2006

GU L 245, pag. 16

Suppl. n. 44, pag. 13

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

1.4.2007

067/2006

2.6.2006

7.9.2006

GU L 245, pag. 18

Suppl. n. 44, pag. 15

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo.

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo.

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo.

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo

1.2.2007

068/2006

2.6.2006

7.9.2006

GU L 245, pag. 22

Suppl. n. 44, pag. 18

Direttiva 2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

18.4.2007

081/2006

7.7.2006

19.10.2006

GU L 289, pag. 12

Suppl. n. 52, pag. 11

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

1.2.2007

086/2006

7.7.2006

19.10.2006

GU L 289, pag. 21

Suppl. n. 52, pag. 17

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

1.3.2008

087/2006

7.7.2006

19.10.2006

GU L 289, pag. 23

Suppl. n. 52, pag. 19

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

1.4.2007

088/2006

7.7.2006

19.10.2006

GU L 289, pag. 26

Suppl. n. 52, pag. 21

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

12.4.2007

092/2006

7.7.2006

19.10.2006

GU L 289, pag. 33

Suppl. n. 52, pag. 26

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

1.6.2007

124/2006

22.9.2006

30.11.2006

GU L 333, pag. 53

Suppl. n. 60, pag. 40

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

1.6.2007

127/2006

22.9.2006

30.11.2006

GU L 333, pag. 59

Suppl. n. 60, pag. 43

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali

1.6.2007

136/2006

27.10.2006

21.12.2006

GU L 366, pag. 79

Suppl. n. 64, pag. 8

Regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1980/2003 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate.

Regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto concerne la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni.

Regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

1.6.2007

150/2006

8.12.2006

29.3.2007

GU L 89, pag. 21

Suppl. n. 15, pag. 17

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

1.10.2007

151/2006

8.12.2006

29.3.2007

GU L 89, pag. 22

Suppl. n. 15, pag. 18

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE

1.10.2007

153/2006

8.12.2006

29.3.2007

GU L 89, pag. 25

Suppl. n. 15, pag. 20

Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari

1.8.2007

154/2006

8.12.2006

29.3.2007

GU L 89, pag. 27

Suppl. n. 15, pag. 22

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

1.5.2008

021/2007

27.4.2007

9.8.2007

GU L 209, pag. 38

Suppl. n. 38, pag. 26

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

1.6.2008

023/2007

27.4.2007

9.8.2007

GU L 209, pag. 42

Suppl. n. 38, pag. 28

Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

1.7.2007

050/2007

8.6.2007

11.10.2007

GU L 266, pag. 8

Suppl. n. 48, pag. 6

Decisione 2006/891/CE della Commissione, del 4 dicembre 2006, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente

1.3.2008

143/2007

26.10.2007

10.4.2008

GU L 100, pag. 84

Suppl. n. 19, pag. 85

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE

22.12.2007

146/2007

26.10.2007

10.4.2008

GU L 100, pag. 92

Suppl. n. 19, pag. 90

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Decisione della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione 2004/156/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto

29.12.2007


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/19


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di proroga delle concessioni esclusive per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi dette «Permis du Languedoc» e «Permis des Plaines du Languedoc»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 244/06)

Con domanda presentata il 19 aprile 2007, e rettificata il 16 maggio 2008, la società Languedoc Petroleum Development Ltd, con sede sociale a Wembley Point, 1 Harrow Road, Wembley, Middlesex HA9 6DE, Regno Unito, ha chiesto una concessione esclusiva per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, detta «Permis du Languedoc», su una superficie di 2 348 chilometri quadrati circa, che si situa su parte dei dipartimenti dell'Aude e dell'Hérault.

Con domanda presentata il 28 gennaio 2008, la società Lundin International SA, con sede sociale a Maclaunay, F-51210 Montmirail, ha chiesto una concessione esclusiva quinquennale per la ricerca di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis des Plaines du Languedoc» che si situa nella stessa aerea della domanda del «Permis de Languedoc».

Il perimetro di queste concessioni è delimitato dagli archi di meridiani e di paralleli che collegano in successione i vertici di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche in gradi. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Longitudine

Latitudine

A

1,30 gr E

48,40 gr N

B

0,90 gr E

48,40 gr N

C

0,90 gr E

48,30 gr N

D

0,60 gr E

48,30 gr N

E

0,60 gr E

48,20 gr N

F

0,40 gr E

48,20 gr N

G

0,40 gr E

47,90 gr N

Vertice H: intersezione del parallelo 47,90 gr N con le sponde della costa mediterranea.

Vertice I: intersezione del meridiano 1,30 gr E con le sponde della costa mediterranea.

Vertici da H a I: sponde della costa mediterranea.

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I richiedenti devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648, del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le società interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di novanta (90) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande concorrenti devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato.

Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande concorrenti si baseranno sui criteri per l'assegnazione di un titolo minerario definiti all'articolo 6 del suddetto decreto e saranno adottate entro il 1o ottobre 2009.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649, del 2 giugno 2006, relativo ai lavori minerari, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia delle miniere e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: ministère de l'écologie, de l'énergie, de l'aménagement du territoire et du développement durable (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, SD2, bureau exploration et production des hydrocarbures), 41, boulevard Vincent Auriol, F-75703 Parigi Cedex 13 [tel. (33) 144 97 23 02, fax. (33) 144 97 05 70].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili al seguente indirizzo: Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 244/07)

1.

In data 12 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Life Assurance Holding Corporation Limited («LAHC», Regno Unito) controllata dall'impresa Swiss Reinsurance Company («Swiss Re», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Barclays Life Assurance Company Limited e della sua controllata al 100 % BLAC Limited («Barclays Life», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per LAHC: specialista nel settore delle acquisizioni e fusioni di imprese di assicurazione sulla vita,

per Swiss Re: fornitore di riassicurazioni su scala mondiale; assicurazioni vita e non-vita,

per Barclays Life: fornitore di assicurazioni sulla vita nel Regno Unito. Barclays Life controlla anche un portafoglio chiuso di pensioni/rendite di vecchiaia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva a riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5321 — LAHC/Barclays Life, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 244/08)

1.

In data 15 settembre 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Fortis SA/NV e Fortis NV (insieme «Fortis», Belgio) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme di Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV (Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Fortis: prodotti bancari e assicurativi, leasing e factoring,

per Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV: prodotti assicurativi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5285 — Fortis/Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding BV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/23


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 244/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«ZNOJEMSKÉ PIVO»

N. CE: CZ-PGI-005/0376-14.10.2004

IGP ( X ) DOP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Úřad průmyslového vlastnictví

Indirizzo:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6-Bubeneč

Tel.

(420) 220 38 31 11

Fax

(420) 221 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Starobrno, a. s.

Indirizzo:

Hlinky 160/12

CZ-661 47 Brno

Tel.

(420) 543 51 61 11

Fax

(420) 543 21 10 35

E-mail:

starobrno@starobrno.cz

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

La presente domanda deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 poiché la zona considerata conta un solo produttore. Le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione sono soddisfatte in quanto il richiedente è l'unico produttore nella zona delimitata e la birra «Znojemské pivo» è prodotta mediante il metodo di seguito descritto, in territorio delimitato, con materie prime di determinate caratteristiche e qualità, utilizzando le fonti d'acqua locali che conferiscono alla birra «Znojemské pivo» le caratteristiche specifiche e garantiscono la sua diversità dalle birre prodotte nelle zone circostanti. L'unicità della produzione ha le sue origini nella tradizione secolare di fabbricazione di birra nella zona designata. L'indicazione «Znojemské pivo» è tradizionalmente ed esclusivamente collegata a tale zona.

3.   Tipo di prodotto:

Classe: 2.1 — Birre

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Znojemské pivo»

4.2.   Descrizione: La birra «Znojemské pivo» è prodotta in alcune categorie principali: chiara alla spina, scura alla spina, lager.

Materie prime utilizzate per la produzione:

Malto — si utilizza malto prodotto da orzo distico primaverile. Le caratteristiche del malto devono rispondere ai seguenti valori:

Estratto di malto secco

(% in peso)

min.

78,0

Indice di Kolbach

(%)

 

38,0 ±3

Diastasi

(unità WK)

min.

220

Attenuazione reale

(%)

max.

82

Friabilità

(%)

min.

80,0

Acqua — si utilizza l'acqua dell'acquedotto municipale.

Luppolo — si utilizzano le varietà «Žatecký poloraný červeňák» e «Magnum Hallertau» sotto forma di granulato e di estratto; le varietà utilizzate del luppolo conferiscono alla «Znojemské pivo» il tipico sapore delicatamente amaro.

Caratteristiche delle singole categorie:

Chiara alla spina

gradazione originale (% di estratto): 8-10 %,

grado alcolometrico (volumico %): 3,2-4,0,

sostanze amare (in EBC): 17-25,

colore (in EBC): 8-12,

contenuto di CO2 (mg/l): 4,8-5,5,

birra alla spina, a fermentazione di lunga durata, dal sapore delicatamente amaro, con profumo di luppolo, buona spumosità e gusto armonioso, sapore mediamente deciso.

Scura alla spina

gradazione originale (% di estratto): 9-10 %,

grado alcolometrico (volumico %): 3,8-4,0,

sostanze amare (in EBC): 18-25,

colore (in EBC): 35-90,

contenuto di CO2 (mg/l): 4,4-5,5,

birra scura di colore granata, dal sapore amaro poco pronunciato, di gusto piacevole e profumo di malto caramellato, sapore mediamente deciso.

Lager

gradazione originale (% di estratto): 11-12 %,

grado alcolometrico (volumico %): 4,5-5,0,

sostanze amare (in EBC): 23-30,

colore (in EBC): 11-14,

contenuto di CO2 (mg/l): 4,4-5,5,

birra a fermentazione di media durata, dal gusto pieno, di sapore amaro non spiccato e di profumo pulito, con caratteristiche di gusto equilibrate, media pienezza, gusto forte e buona spumosità.

4.3.   Zona geografica: Provincia di Znojmo.

4.4.   Prova dell'origine: Il produttore tiene un registro dei fornitori di tutte le materie prime e degli acquirenti dei prodotti finiti e attua un sistema di controllo della produzione. Il controllo della produzione e il controllo del disciplinare è effettuato da «Státní zemědělská a potravinářská inspekce» (Ispettorato statale dell'agricoltura e degli alimenti) con sede a Brno. Ogni prodotto è a norma di legge corredato dei dati del produttore. Il controllo dell'origine del luppolo nazionale è effettuato periodicamente da «Výzkumný ústav chmelařský» (Istituto per la ricerca sul luppolo) con sede a Žatec, il quale verifica la purezza delle varietà di luppolo.

4.5.   Metodo di ottenimento: Per la produzione della «Znojemské pivo» vengono utilizzate 3 materie prime di base: malto di qualità con le caratteristiche sopra indicate ottenuto da orzo distico primaverile, luppolo della varietà «Žatecký poloraný červeňák» e «Magnum Hallertau» e acqua potabile dell'acquedotto municipale non trattata. La produzione della birra inizia nella sala di cottura dove il malto viene rimacinato e mescolato con l'acqua. Nella sala di cottura del birrificio si svolge poi il classico metodo a due tempere tramite il quale si ottengono le temperature tecnologiche ottimali per l'estrazione di sostanze dal malto. La fase tecnologica più importante è la cottura della birra, durante la quale l'infuso di malto (estratto di malto mescolato con acqua) viene cotto con il luppolo e il prodotto finale è il cosiddetto mosto di malto. Il mosto di malto bollente è privato di residui e raffreddato, dopodiché si procede alla fermentazione. A Znojmo la fermentazione principale avviene nella classica cantina di fermentazione dove il mosto raffreddato viene ancora rinfrescato, si aggiunge il lievito e in tini aperti avviene la fermentazione principale che dura circa 7 giorni. Durante questo periodo gli zuccheri del malto si trasformano mediante l'azione del lievito in alcol e come prodotto secondario si sviluppa il CO2. I lieviti utilizzati sono della famiglia Saccharomyces cerevisiae uvarum — lieviti a bassa fermentazione. Al termine della fermentazione principale il tino viene raffreddato, i lieviti sedimentano sul fondo (da qui il termine «bassa fermentazione») e la «birra giovane» viene trasferita alla cantina dove avviene la maturazione. La maturazione della birra richiede, in base al tipo di birra, da 30 a 90 giorni. Durante la maturazione è importante la bassa temperatura — intorno ai 2 °C. Lo scopo della maturazione della birra è il raggiungimento di caratteristiche organolettiche ottimali, la saturazione con anidride carbonica e la chiarificazione. Prima di essere infustata o imbottigliata per il trasporto, la birra giovane deve essere filtrata per eliminare i lieviti. In seguito vengono eseguite la stabilizzazione e la pastorizzazione per aumentare la stabilità colloidale e microbiologica della birra. Infine la birra viene portata a maturazione nelle apposite cantine collegate alle antiche aree sotterranee della città di Znojmo. La birra viene poi travasata in bottiglie e in fusti nei reparti di confezionamento e spedita ai clienti.

4.6.   Legame: Le prime notizie sulla produzione di birra nella città di Znojmo risalgono al 1278. Dell'epoca di Carlo IV è anche il libro «Losunková kniha» (anno 1363) contenente l'elenco delle case e dei titolari del diritto di fabbricare birra, tra cui figura anche il nome del mastro birraio Hostan (il cui nome è diventato il simbolo della birra e del birrificio di Znojmo). Nell'anno 1629 esistevano in città due birrifici indipendenti. Nel 1924 i due birrifici si unirono e la città di Znojmo divenne il centro della produzione birraia nella zona di Podyjí inferiore. Dopo la privatizzazione del 1993 la società HOSTAN s.r.o. portò avanti la tradizione della produzione di birra nella città di Znojmo. In seguito alla fusione con la STAROBRNO a.s. nel 2002, la società STAROBRNO a.s. ha ripreso la tradizionale produzione della «Znojemské pivo» che nella città di Znojmo si trasmette fin dal XIII secolo.

La «Znojemské pivo» è prodotta secondo il metodo sopra descritto nella zona delimitata, con materie prime dalle caratteristiche e qualità precise, utilizzando le fonti locali che le conferiscono le sue specifiche peculiarità. L'unicità della produzione ha le sue origini nella tradizione secolare di fabbricazione della birra nel territorio delimitato.

Al concorso più prestigioso della Repubblica ceca, organizzato presso la fiera PIVEX, la «Znojemské pivo» si è classificata in tre categorie su quattro (negli anni 1997 e 1998). Nell'ambito del concorso «Cena českých sládků» la «Znojemské pivo 12 % Premium — světlý ležák» è stata premiata come la terza migliore birra del 1997.

Nel 1999, alla fiera PIVEX, la «Znojemské pivo» si è classificata al 1o posto con la «12 % Hostan Premium» e al 2o posto con la «10 % Hostan Granát»; al concorso «Cena českých sládků» la «Znojemské pivo 11 % Hradní — světlý ležák» ha ottenuto il 1o posto. Nell'anno 2000 la «Znojemské pivo» ha ottenuto il 1o posto al concorso «Naše pivko» promosso dalla redazione del periodico Pivní kurýr. L'anno più fortunato per la «Znojemské pivo» è stato il 2001, in cui ha difeso il 1o posto al concorso «Naše pivko», e al concorso di maggior prestigio nella Repubblica ceca «České pivo» ha vinto nella categoria delle birre alla spina la «Znojemské pivo Hostan — Naše pivko»; la «Znojemské pivo Hostan — Hradní» si è aggiudicata il 3o posto tra le lager. Un ulteriore successo di quell'anno nell'ambito del concorso «Cena českých sládků» è stato il 2o posto per la «Znojemské pivo Hostan — Hradní». Negli anni 2003 e 2004 la «Znojemské pivo Hostan — Naše pivko» è stata premiata con il certificato di qualità («Certifikát kvality») al concorso «Zlatý pohár PIVEXU».

I consumatori di tutti i marchi commerciali della «Znojemské pivo» sono a conoscenza del fatto che si tratta di birra prodotta esclusivamente nella zona delimitata.

La denominazione d'origine «Znojemské pivo» è stata registrata nella Repubblica ceca nel 2002 con il numero 186.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně

Indirizzo:

Běhounská 10

CZ-601 26 Brno

Tel.

(420) 542 42 67 02

Fax

(420) 542 42 67 17

E-mail:

epodatelna@szpi.gov.cz

4.8.   Etichettatura: —


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/27


Pubblicazione di una domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 244/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione proposta conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della pubblicazione.

DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

«OLEJ RYDZOWY»

N. CE: PL-STG-007-0049-28.12.2006

1.   Nome e indirizzo del richiedente

Nome:

„SemCo” S.G.N.i P. Krystyna Just,

Instytut Włókien Naturalnych — Tłocznia Oleju,

Krzysztof Gałkowski — Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrób Kitu,

Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin w Gorzyniu

Indirizzo:

Śmiłowo 16

PL-64-500 Szamotuły

Tel.

(48-61) 292 04 02; (48-60) 313 75 17

E-mail:

info@semco.pl

2.   Stato membro o paese terzo

Polonia

3.   Disciplinare di produzione

3.1.   Nome per la registrazione: «Olej rydzowy»

3.2.   Si tratta di un nome:

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specifico in sé e per sé

Image

che indica la natura specifica del prodotto agricolo o alimentare

Per la produzione dell'olio di camelina viene utilizzata una pianta chiamata Camelina sativa, popolarmente definita in Polonia come «sanguinaccio», «sanguinello», «rossella» oppure, decisamente più di rado, «lennica».

In alcune regioni della Polonia si utilizza solo il nome popolare di questa pianta — ovvero «rosito» — che deriva dal particolare color ruggine dei suoi semi. Tale colore assomiglia al colore del comune fungo — sanguinaccio (Lactarius deliciosus) — che cresce sul territorio di tutta la Polonia. È proprio per il colore rossastro dei semi di Camelina sativa che l'olio prodotto da questa pianta è chiamato olio di rosito.

3.3.   La domanda prevede l'uso riservato del nome ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

Image

Registrazione con l'uso riservato del nome

Image

Registrazione senza l'uso riservato del nome

3.4.   Tipo di prodotto: Classe 1.5 — Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.)

3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare al quale si riferisce il nome di cui al punto 3.1: L'«olej rydzowy» è un liquido oleoso di colore chiaro, trasparente con una piccola quantità di condensa sul fondo. L'«olej rydzowy» ha un colore rossastro. A seconda della specie di camelina utilizzata (Camelina sativa, Camelina silvestris) la colorazione dell'olio varia da un giallo dorato ad un rosso-bruno. Sul colore dell'olio incide anche la temperatura del riscaldamento dei semi. L'«olej rydzowy» si caratterizza per il sapore di cipolla e di senape,nonché per l'aroma fortemente corposo.

Componenti fisico-chimici tipici dell'olio «olej rydzowy»:

numero acido, mg KOH/g — non più di 6,

numero di perossidi, miliequivalenti dell'ossido attivo/kg — non più di 6,

numero iodico da 140 a 160,

temperatura di solidificazione dell'olio: da – 15 °C a – 18 °C.

L'olio di camelina è un olio a lunga conservazione contrariamente agli oli che hanno la stessa composizione e proporzione di acidi grassi saturi ed insaturi. Ciò è dovuto ad un alto contenuto di antiossidanti del gruppo delle tocoferole (vitamina E) ca. 550-1 100 mg/kg dell'olio.

Il contenuto di acidi saturi è scarso ed è pari al 10-11 %, mentre quello degli acidi insaturi è del 90 % circa; tra questi una percentuale del 36 % circa di acidi monoinsaturi (monoeni) ed un contenuto di acidi polinsaturi (polieni) che varia dal 50 % al 60 %.

3.6.   Descrizione del metodo di produzione del prodotto agricolo o alimentare di cui al punto 3.1:

Fase 1

Raccolta dei semi:

I semi vengono raccolti dalle coltivazioni di camelina sativa e silvestre. La camelina viene seminata in autunno oppure in primavera a seconda della specie.

La raccolta delle piante avviene in un'unica soluzione al momento in cui i semi sono maturi.

Fase 2

Essiccazione e pulitura dei semi:

Nell'arco di 6 ore dalla raccolta i semi vengono sottoposti al processo di essiccazione. I semi devono essere essiccati sino al raggiungimento di un livello di umidità compreso tra il 7 e il 12 %.

La fase successiva consiste nella pulitura dei semi finalizzata all'ottenimento di una pulizia superiore al 98 %.

Fase 3

Preparazione al processo di spremitura:

La prima fase di preparazione alla spremitura consiste nella decorticazione (frantumazione) dei semi con l'ausilio di un tamburo a superficie liscia.

Fase 4

Condizionamento dei semi:

Riscaldamento dei semi frantumati fino alla temperatura di 38 °C — il riscaldamento può essere effettuato attraverso una caldaia con camicia d'acqua o con lamiere riscaldate.

Fase 5

Spremitura:

Per ottenere l'olio dai parametri chimico-fisici desiderati la sua spremitura deve avvenire esclusivamente su presse che non alzino la temperatura dei semi schiacciati al di sopra del limite, cioè oltre i 38 °C.

Fase 6

Pulitura dell'olio ottenuto:

La pulitura dell'olio avviene attraverso la sua sedimentazione, vale a dire attraverso il processo di caduta delle scorie più pesanti sul fondo del contenitore a temperatura ambiente per un periodo di 7-10 giorni. Decorso tale periodo, la parte superiore dell'olio viene destinata al consumo.

L'olio non viene sottoposto a nessun trattamento di nobilitazione.

Fase 7

Immagazzinamento dell'olio:

L'olio viene immagazzinato in spazi asciutti non esposti a luce solare ad una temperatura non superiore a 20 °C e non inferiore a 4 °C. Un'adeguata procedura di immagazzinamento dell'olio incide sulla sua qualità.

Azioni vietate:

Per mantenere il carattere specifico dell'olio di camelina nel processo di produzione non sono ammessi:

il riscaldamento dei semi ad una temperatura superiore a 38 °C,

l'utilizzo di presse per la spremitura dell'olio che aumentino notevolmente la temperatura della polpa al di sopra del valore definito pari a 38 °C,

l'aumento della pressione durante la spremitura dell'olio al di sopra di 300 A.

3.7.   Carattere specifico del prodotto agricolo o alimentare: Il carattere specifico dell'olio di camelina è determinato dai seguenti elementi:

particolare sapore e fragranza,

colorazione,

composizione fisico-chimica,

lungo periodo di conservazione.

Sapore e fragranza:

Si distingue da altri tipi di prodotti per il suo specifico sapore con un pizzico percettibile di cipolla e senape ed anche per il suo aroma soave, moderatamente forte e puro senza aggiunta di qualsiasi odore estraneo.

Colore:

L'«olej rydzowy» ha un colore ruggine.

Composizione fisico-chimica:

L'«olej rydzowy» è molto specifico soprattutto per le sue proprietà alimentari e per la sua ricca composizione chimica. Contiene molti ingredienti ricercati nella dietetica — primi fra tutti gli acidi grassi polinsaturi (PUFA).

Il tenore di questi acidi nell'olio di camelina varia dal 50 % al 60 % e comprende una percentuale di acidi omega 3 tra il 35 % e il 40 % e di omega 6 tra il 15 % e il 20 %. Grazie a queste proprietà, l'«olej rydzowy» è una delle fonti vegetali conosciute più ricche di acidi Omega 3.

Conservazione a lungo termine:

Nonostante l'alto contenuto di acidi, l'«olej rydzowy» è particolarmente duraturo e può essere consumato nell'arco di sei mesi dalla data di produzione rispettando le indicazioni per la sua conservazione. La lunga conservazione è resa possibile dalla presenza degli antiossidanti contenuti nell'olio, appartenenti al gruppo delle tocoferole (vitamina E ca. 550-1 100 mg/kg dell'olio). È un'altra proprietà che conferma l'esclusivo carattere di questo prodotto.

3.8.   Carattere tradizionale del prodotto agricolo o alimentare:

Materia prima tradizionale:

La principale materia prima utilizzata per la produzione dell'olio di camelina è la camelina, che appartiene alla famiglia delle Crucifere (Cruciferae), al genere Camelina, che comprende diverse specie. Per la fabbricazione dell'olio di camelina si utilizzano due tipi di camelina: la camelina sativa (Camelina sativa) e la camelina silvestre (Camelina silvestris). La camelina è una pianta con infiorescenza a forma di grappolo di colore bianco-giallastro. La sua altezza varia da 30 a 100 cm. Il frutto della camelina è un guscio a forma di pera (3-7 mm), che diventa subito legnoso e duro e contiene circa 10 semi di grandezza da 0,6 a 2,6 mm, di colore ruggine o ruggine-giallo. Può essere coltivata in terreni leggeri e sabbiosi.

La pianta proviene dal Medio Oriente. Dalle ricerche effettuate sulla storia della coltivazione e dell'estrazione dell'olio di camelina (di rossella) risulta che sul territorio polacco i semi di questa pianta furono ritrovati per la prima volta negli scavi di Strzegom Śląski risalenti all'era del bronzo, vale a dire a 3 000 anni fa (si può trovare conferma dell'informazione nell'articolo del prof. F. Dembiński pubblicato nel 1966, intitolato «Rośliny oleiste» ovvero «Piante oleose»). Nei suoi lavori sulla camelina anche il prof. Marian Nowiński (botanico) si sofferma sul ritrovamento di questa pianta durante gli scavi archeologici che gettarono luce sulle attività svolte dalle popolazioni preslave della cultura di Łużyce (dei Lugi) sul territorio di Biskupin — insediamento del VIII secolo avanti Cristo (il sito archeologico più conosciuto nell'Europa centrale).

Dal secolare utilizzo dei semi di camelina deriva anche la ricchezza dei nomi popolari polacchi che definiscono questa pianta, come «sanguinaccio», «sanguinello», «rossella», «lennica» (opera collettanea del 1956 a cura del prof. Anatol Listkowski dal titolo «Szczegółowa uprawa roślin» ovvero «Coltivazione dettagliata delle piante»).

Un detto popolare diffuso ancor oggi — «meglio la rossella che un pugno di mosche», secondo il quale è sempre meglio avere almeno una tale «onnipresente» rossella (cioè camelina) che restare con niente in mano — testimonia un'enorme popolarità di questa pianta tra la popolazione.

La popolarità di questa pianta era dovuta anche alla sua adattabilità al terreno e alla breve durata del suo ciclo vegetativo, da 70 a 100 giorni.

Secondo il prof. Tadeusz Zając, fino al XIX secolo la camelina veniva coltivata prevalentemente sui terreni peggiori dal punto di vista agricolo ed era conosciuta come una pianta oleosa molto popolare, dai cui semi si estraeva l'«olej rydzowy» (articolo pubblicato nella rivista «Magazynie Farmerskim», luglio 2006).

La popolarità della camelina permette di supporre che l'arte della spremitura dell'olio fosse conosciuta da secoli fra le tribù slave che popolavano l'attuale territorio della Polonia. Da secoli l'«olej rydzowy» veniva consumato dalla popolazione, anche se non si conosceva la sua composizione chimica.

Metodo tradizionale:

La produzione tradizionale dell'olio di camelina risale a tempi molto remoti. Grazie alle scoperte archeologiche si è appreso che il processo di spremitura dell'olio di semi di camelina era già noto agli abitanti del vecchio Biskupin. Durante gli scavi archeologici, oltre ai semi di camelina, furono ritrovati i resti del frantoio che serviva alla spremitura dell'olio.

Altre scoperte archeologiche confermano che l'olio veniva spremuto dai semi di camelina anche dopo la scomparsa della cultura di Łużyce — nel periodo degli insediamenti delle tribù slave sul territorio polacco.

Nel libro di H. Samsonowicz «Olejarnia dworska z XVII w» (Oleifici di corte del XVII secolo) l'autore descrive in modo dettagliato gli oleifici di corte e contadini di quell'epoca, illustra con precisione i macchinari che venivano utilizzati per la spremitura dell'olio, come le presse a cuneo, ed anche il metodo di introduzione dei cunei. Inoltre nel libro si possono trovare delle annotazioni sul fatto che l'olio di semi di camelina era popolare tra la nobiltà cortigiana polacca. Un'ulteriore conferma di queste informazioni proviene dall'esposizione di macchinari ed impianti utilizzati nelle corti polacche per la spremitura dell'olio presso il Museo dell'Agricoltura a Szreniawa.

Nel libro «Tradycyjne olejarstwo w Polsce» (L'arte olearia tradizionale in Polonia) H. Olszański scrive che nel XIX secolo, con l'evoluzione della mentalità tecnologica, gli impianti tradizionali per la spremitura dell'olio come le macine, i mortai e le presse a cuneo vennero sostituiti con riscaldatori ad agitatore, impianti multitamburo per la frantumazione dei semi e presse a leva, e successivamente con presse idrauliche azionate da cavalli, motori a vapore e attualmente motori elettrici. I macchinari di questo tipo sono tuttora in uso. Il metodo principale di produzione dell'olio, cioè il mantenimento della temperatura dei semi frantumati al di sotto dei 38 °C, non ha subito variazioni.

È una proprietà che conferma sia il carattere tradizionale dell'olio di camelina, il cui processo di produzione non ha subito variazioni, sia l'eccellenza di tale processo.

3.9.   Requisiti minimi e procedure per il controllo del carattere specifico: Considerato il carattere specifico dell'olio di camelina, i controlli obbligatori dovrebbero riguardare in particolare:

la qualità della materia prima utilizzata per la produzione, cioè:

la pulizia dei semi, nonché

i processi di frantumazione e riscaldamento dei semi, la spremitura,

la qualità del prodotto finale, cioè:

il caratteristico sapore di cipolla e senape,

l'aroma piacevole, puro e senza aggiunta di odori estranei,

la limpidezza del liquido con una colorazione che varia dal giallo dorato al marrone-bruno con una piccola condensa sul fondo.

I controlli obbligatori devono essere effettuati non meno di una volta all'anno.

4.   Organi o enti responsabili del controllo del disciplinare del prodotto

4.1.   Nome e indirizzo:

Nome:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Indirizzo:

ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa

Tel.

(48-22) 623 29 01

Fax

(48-22) 623 20 99

E-mail:

ImageOrgano pubblico/ente pubblico

ImageOrgano privato/ente privato

4.2.   Compiti specifici dell'organo o ente: L'organo superiore di controllo è responsabile del controllo del disciplinare del prodotto.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.


Rettifiche

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/32


Rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008 )

(2008/C 244/11)

A pagina 15, la tabella al punto 3.3, «Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI», va letta come segue:

«Qualità creditizia

Standard & Poor's

Fitch

Moody's

Premio “esente” annuo

Qualità più elevata

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacità di pagamento molto alta

AA +

AA +

Aa 1

0,4 %

AA

AA

Aa 2

 

AA –

AA –

Aa 3

 

Capacità di pagamento alta

A +

A +

A 1

0,55 %

A

A

A 2

 

A –

A –

A 3

 

Capacità di pagamento adeguata

BBB +

BBB +

Baa 1

0,8 %

BBB

BBB

Baa 2

 

BBB –

BBB –

Baa 3

 

Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli

BB +

BB +

Ba 1

 

BB

BB

Ba 2

2 %

BB –

BB –

Ba 3

 

Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli

B +

B +

B 1

3,8 %

B

B

B 2

 

B –

B –

B 3

6,3 %

Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli

CCC +

CCC +

Caa 1

Non può essere fornito un premio “esente” annuo

CCC

CCC

Caa 2

CCC –

CCC –

Caa 3

CC

CC

 

 

C

 

In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento

SD

DDD

Ca

Non può essere fornito un premio “esente” annuo»

D

DD

C

 

D

 


25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.