ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
20 settembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Consiglio

2008/C 241/01

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani

1

 

PARERI

 

Commissione

2008/C 241/02

Parere della Commissione, del 19 settembre 2008, concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi del reattore EPR di Flamanville (unità 3), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

7

2008/C 241/03

Parere della Commissione, del 19 settembre 2008, concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

8

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 241/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

9

2008/C 241/05

Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro ( 1 )

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 241/06

Tassi di cambio dell'euro

12

2008/C 241/07

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Francia (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13) ( 1 )

13

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 241/08

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

15

2008/C 241/09

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv. ( 1 )

20

2008/C 241/10

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio — Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino — Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa ( 1 )

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 241/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

 

Rettifiche

2008/C 241/12

Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU C 215 del 22.8.2008)

27

2008/C 241/13

Rettifica del bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, con l'invito a presentare offerte per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona — P-Lisbona: Esercizio di servizi aerei di linea (GU C 219 del 28.8.2008)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Consiglio

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/1


Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani

(2008/C 241/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Nella risoluzione del 27 giugno 2002 (1) il Consiglio ha adottato il metodo di coordinamento aperto quale nuovo quadro della cooperazione europea in materia di gioventù e ha approvato le quattro aree tematiche prioritarie per la gioventù evidenziate nel Libro bianco della Commissione del novembre 2001 intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù», ossia partecipazione, informazione, attività di volontariato e migliore comprensione e conoscenza dei giovani.

(2)

Nella risoluzione del 25 novembre 2003 (2), il Consiglio ha adottato obiettivi comuni per le prime due priorità, ossia la partecipazione e l'informazione dei giovani.

(3)

Il Servizio volontario europeo (SVE) è un'azione del programma «Gioventù» fin dal 1996 e un modello di qualità per il volontariato transnazionale che consente ai giovani di impegnarsi in attività di volontariato in diversi settori, incoraggiandone così senso di solidarietà, cittadinanza attiva e comprensione reciproca. L'attuale programma «Gioventù in azione» ha potenziato tale azione.

(4)

Nella comunicazione del 30 aprile 2004 (3) la Commissione ha proposto obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, in base alle risposte degli Stati membri a un questionario della Commissione e in seguito a una consultazione dei giovani.

(5)

Nella risoluzione del 15 novembre 2004 (4) il Consiglio ha adottato gli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, ovvero sviluppare, agevolare, promuovere e riconoscere dette attività, e ha convenuto di riferire sulla loro realizzazione entro la fine del 2006.

(6)

Nella risoluzione del 15 novembre 2004 il Consiglio ha adottato obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani, che riguardano anche le attività di volontariato. Gli Stati membri hanno convenuto di individuare le conoscenze esistenti in relazione alle attività di volontariato a livello locale e nazionale.

(7)

Nella risoluzione del 20 luglio 2006 (5) il Consiglio ha riconosciuto il valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea.

(8)

Nella risoluzione del 31 ottobre 2006 (6) concernente la partecipazione e l'informazione dei giovani il Consiglio ha inoltre rafforzato il metodo di coordinamento aperto, prendendo le mosse dalla comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2006 (7).

(9)

Dal sondaggio Eurobarometro sui giovani del 2007 (8) emerge che la grande maggioranza dei giovani considera positivamente i programmi di volontariato come mezzo per aumentare la propria partecipazione alla società.

(10)

Nella comunicazione del 5 settembre 2007 (9) la Commissione ha proposto di confermare la pertinenza e la validità degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani. Essa ha inoltre proposto azioni concrete per una migliore realizzazione degli obiettivi comuni,

SOTTOLINEANO CHE:

1.

nella comunicazione relativa alla proposta di obiettivi comuni in tema di partecipazione e di informazione dei giovani, del 30 aprile 2004 (3), la Commissione definisce «attività di volontariato» ogni tipo di impegno volontario. Tali attività sono caratterizzate dai seguenti aspetti: sono aperte a tutti, non remunerate, intraprese liberamente, presentano un aspetto educativo (apprendimento non formale) e costituiscono un valore sociale aggiunto;

2.

le attività di volontariato devono essere distinte chiaramente dal lavoro e non dovrebbero in nessun modo sostituirsi ad esso;

3.

è importante mantenere le forme diverse di volontariato esistente negli Stati membri;

4.

l'analisi delle relazioni degli Stati membri sulla realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, effettuata dalla Commissione, conferma la validità degli obiettivi comuni adottati in quanto hanno dato slancio a un ulteriore sviluppo più strutturato delle suddette attività;

5.

il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù dovrebbe essere rafforzato per meglio realizzare gli obiettivi comuni;

6.

il volontariato da parte dei giovani dovrebbe essere promosso ed encomiato. Si dimostrerà in tal modo che molti giovani si impegnano come volontari nelle loro scuole e comunità locali aiutando così gli altri.

RILEVANO CHE:

1.

per facilitare lo svolgimento di attività di volontariato rimuovendo gli ostacoli esistenti, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro delle legislazioni nazionali, affinché i volontari e le loro famiglie non siano discriminati, a causa della loro mobilità, per quanto riguarda la pertinente previdenza sociale, come l'assistenza sanitaria e le politiche sociali;

2.

è importante che le attività di volontariato vengano promosse e riconosciute come mezzo per acquisire capacità e competenze personali, sociali e professionali da parte di vari attori, e precisamente i datori di lavoro pubblici e privati, le parti sociali, la società civile, le scuole, i giovani stessi e le loro famiglie;

3.

le capacità e competenze acquisite attraverso le attività di volontariato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo possono contribuire ad aumentare le opportunità di lavoro dei giovani e a svilupparne lo spirito di iniziativa, la creatività e l'imprenditorialità e, in quanto tali, rappresentano un aspetto importante della strategia di Lisbona;

4.

le attività di volontariato sostengono un ruolo importante per il conferimento di responsabilità al giovane, generando così una sua più attiva partecipazione sociale, la cooperazione intergenerazionale, un diffuso sentimento di solidarietà nella società e una migliore inclusione e coesione sociale, specie per quanto riguarda i giovani con minori opportunità; le attività di volontariato possono inoltre agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro;

5.

tutti i giovani dovrebbero poter beneficiare di opportunità di volontariato di elevata qualità. Le iniziative devono raggiungere i giovani, specialmente quelli con minori opportunità, e offrire loro la possibilità di socializzare e di sentirsi realizzati. Questo aspetto assume particolare importanza dal momento che per i giovani e gli animatori giovanili le attività di volontariato sono uno strumento di riconoscimento sociale e di sviluppo personale continuo;

6.

in molti paesi le organizzazioni della società civile sono soggetti chiave nelle attività di volontariato dei giovani;

7.

le attività di volontariato sostengono i valori della democrazia e della solidarietà e possono contribuire a rafforzare il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva accrescendo la mobilità dei giovani. Queste attività svolgono già un ruolo importante nelle politiche europee, ad esempio le relazioni esterne e la cooperazione.

CONVENGONO CHE:

1.

sono confermate la pertinenza e la validità degli obiettivi comuni delle attività di volontariato dei giovani adottati nel 2004; tali obiettivi necessitano però di ulteriore realizzazione;

2.

le linee d'azione per le attività di volontariato dei giovani, convenute nel 2004, saranno adattate e rafforzate tenendo conto degli sviluppi recenti al fine di aumentarne l'efficacia, come illustrato nell'allegato della presente risoluzione;

3.

i giovani sarebbero incoraggiati ad impegnarsi ulteriormente nel volontariato se la sua immagine fosse migliore;

4.

per migliorare il profilo ed accrescere il riconoscimento sociale delle attività di volontariato, bisognerebbe potenziare i mezzi per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in generale e i giovani in particolare, le istituzioni, dal livello locale a quello europeo, ed altri soggetti interessati;

5.

è fondamentale rafforzare il coordinamento intersettoriale tra le varie aree d'intervento, considerato il carattere trasversale delle attività di volontariato e le ripercussioni positive che ciò avrebbe sulla partecipazione dei giovani alle attività di volontariato.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

1.

definire strategie nazionali per le attività di volontariato dei giovani e degli animatori o operatori giovanili oppure integrare tali attività nei piani nazionali per le politiche giovanili e sviluppare i programmi pertinenti, se del caso, in stretta collaborazione con i soggetti interessati pertinenti, quali le organizzazioni della società civile, nonché le organizzazioni giovanili di volontariato;

2.

individuare, entro il settembre 2008, le linee di azione delle attività di volontariato dei giovani su cui essi intendono concentrarsi e definire strategie nazionali e/o misure concrete per la loro attuazione;

3.

istituire meccanismi di preparazione e di controllo per assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi comuni in cooperazione con gli attori pertinenti, tra cui giovani, animatori giovanili, operatori e relative organizzazioni, nonché le organizzazioni basate sul volontariato;

4.

coinvolgere le organizzazioni giovanili e quelle basate sul volontariato nella definizione, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche relative al volontariato giovanile;

5.

promuovere gli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani tra le autorità regionali e locali, le organizzazioni giovanili e i giovani e cooperare con le autorità regionali e locali;

6.

incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato giovanile nel quadro dei loro programmi in materia di responsabilità sociale, anche mediante il riconoscimento delle capacità e competenze acquisite grazie alle attività di volontariato, al fine di rendere più agevole la transizione dei giovani al mercato del lavoro;

7.

incentivare la partecipazione di giovani volontari ad eventi internazionali importanti, tenendo conto in particolare del Libro bianco della Commissione sullo sport e del piano d'azione ad esso correlato;

8.

concordare i valori guida, i principi e la deontologia delle attività di volontariato e discutere la necessità di ulteriori strumenti per la promozione delle attività di volontariato.

RILEVANO CHE LA COMMISSIONE INTENDE:

avviare una consultazione in vista di eventuali nuove misure a livello di UE per promuovere e riconoscere le attività di volontariato dei giovani.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

1.

presentare, in questo contesto, proposte di strumenti finalizzati alla promozione e al riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani;

2.

promuovere, in cooperazione con altri soggetti interessati, lo sviluppo e il riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani fornendo informazioni su strumenti quali la presente risoluzione, il Servizio volontario europeo, la Carta europea di qualità per la mobilità, Europass e il previsto quadro europeo delle qualifiche, e valendosi pienamente di detti strumenti;

3.

prendere in considerazione l'opportunità di organizzare un Anno europeo per promuovere il volontariato, al fine di migliorarne l'immagine nella società in generale e tra i giovani in particolare.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

1.

rafforzare il metodo di coordinamento aperto per le attività di volontariato impegnandosi a scambi di buone prassi e attività di apprendimento tra pari per migliorare la realizzazione di tutti gli obiettivi comuni, compresa la rimozione delle barriere e un maggiore riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite con il volontariato;

2.

ampliare il mandato del gruppo istituito a livello europeo per esaminare gli strumenti pratici atti a misurare il progresso nella partecipazione e informazione dei giovani in modo da includervi le attività di volontariato dei giovani;

3.

discutere l'attuazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani a livello nazionale ed europeo nell'ambito della valutazione del 2009 del metodo di coordinamento aperto e della cooperazione europea nel sottore della gioventù in generale.


(1)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

(2)  GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.

(3)  Doc. 9182/04 [COM(2004) 337 definitivo].

(4)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in materia di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani — doc. 13996/04, del 15 novembre 2004.

(5)  GU C 168 del 20.7.2006, pag. 1.

(6)  GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.

(7)  COM(2006) 417 definitivo.

(8)  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

(9)  12772/07 [COM(2007) 498 definitivo].


ALLEGATO

MISURE FINALIZZATE A RAFFORZARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEI GIOVANI

In funzione delle circostanze e delle priorità di ciascun Stato membro e senza pregiudizio delle varie competenze delle autorità nazionali, regionali e locali all'interno del medesimo, si possono perseguire le linee d'azione il cui elenco non esaustivo figura in appresso.

1.   Sviluppare le attività di volontariato dei giovani

Promuovere lo sviluppo delle attività di volontariato dei giovani allo scopo di sensibilizzarli sulle opportunità esistenti, ampliare la portata di tali attività e migliorarne la qualità.

Ai livelli nazionale, regionale e locale

Data la varietà di tradizioni e pratiche in materia di volontariato nei diversi Stati membri, definire strategie nazionali per le attività di volontariato dei giovani e degli animatori o operatori giovanili, oppure integrare tali attività nei loro piani nazionali per le politiche giovanili e sviluppare i programmi pertinenti in stretta collaborazione con i soggetti interessati pertinenti, quali le organizzazioni della società civile nonché le organizzazioni giovanili e di volontariato.

a)

Al fine di delineare un quadro chiaro e visibile delle attività di volontariato accessibili ai giovani, continuare l'opera di individuazione dei modelli esistenti di attività di volontariato (ad esempio, volontariato, impegni occasionali di volontariato, ecc.) e delle organizzazioni di volontariato.

b)

Rafforzare le attività esistenti di volontariato dei giovani:

continuando a sviluppare le varie categorie di queste attività, e in particolare ampliando la gamma di possibilità,

continuando a sostenere attività di particolare interesse per i giovani,

continuando a sostenere le organizzazioni della società civile attive nell'impegno di volontariato dei giovani,

continuando a rafforzare i servizi di volontariato già esistenti e, se del caso, promuovendo la creazione di nuovi.

c)

Al fine di migliorare la qualità delle attività di volontariato ed il loro quadro organizzativo, promuovere le attività di formazione dei giovani volontari e di coloro che coordinano e gestiscono tali attività.

d)

Rafforzare il sostegno alle attività di volontariato a livello locale coinvolgendo le organizzazioni locali, compresi gli animatori e gli operatori giovanili e le loro organizzazioni, tenendo presente il ruolo che essi svolgono nella promozione della cittadinanza attiva, nello sviluppo dell'imprenditorialità, nella partecipazione sociale e culturale e nel conferimento di responsabilità ai giovani.

e)

Sviluppare le attività di volontariato nei paesi terzi quale mezzo per promuovere la cooperazione giovanile a livello mondiale, rafforzare il dialogo interculturale e incoraggiare la partecipazione dei giovani con minori opportunità di culture e origini geografiche diverse.

A livello europeo

f)

Promuovere:

un migliore coordinamento della cooperazione transnazionale tra i servizi civici esistenti,

un maggiore scambio di giovani volontari in diversi settori,

un più intenso scambio di informazioni sui programmi nazionali di volontariato e sulla loro dimensione europea mettendo a punto attività di apprendimento tra pari e definendo modalità di scambio delle migliori prassi tenendo conto della diversità delle attività di volontariato nei vari Stati membri.

g)

Continuare a sviluppare e a promuovere ulteriormente il servizio volontario europeo (SVE) nel quadro del programma «Gioventù in azione».

h)

Valutare la fattibilità di un'estensione dell'SVE ad una più ampia gamma di attività per offrire ai giovani la possibilità di partecipare ad azioni svolte dall'Unione europea in nome della solidarietà.

2.   Agevolare le attività di volontariato dei giovani

Facilitare ai giovani lo svolgimento di attività di volontariato eliminando gli ostacoli esistenti, nel rispetto delle prescrizioni degli Stati membri in materia di controlli all'immigrazione, visti ed ingresso.

A tutti i livelli

a)

Adottare ulteriori misure ritenute appropriate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità di coloro che intraprendono un'attività di volontariato, come previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità (1).

b)

Rafforzare la cooperazione intersettoriale tra le autorità competenti al fine di agevolare, se e dove opportuno, il rilascio di visti e di titoli di soggiorno a giovani volontari.

c)

Rafforzare lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra tutte le parti interessate nel settore delle attività di volontariato dei giovani, allo scopo di rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e di sviluppare procedure semplificate.

d)

Esaminare quali quadri e strumenti giuridici perfezionare, affinché i giovani possano più facilmente esercitare attività di volontariato e sia più agevole per le organizzazioni sviluppare attività di qualità, prestando particolare attenzione ai giovani con minori opportunità e dell'equilibrio di genere.

3.   Promuovere le attività di volontariato dei giovani

Promuovere le attività di volontariato nell'ottica di rafforzare la solidarietà e l'impegno dei giovani quali cittadini responsabili, combattendo nel contempo qualsiasi forma di discriminazione e di stereotipo, promuovendo la parità, l'inclusione sociale e la cooperazione intergenerazionale.

Ai livelli nazionale, regionale e locale

a)

Diffondere le informazioni sul volontariato a tutti i livelli appropriati, allo scopo di sensibilizzare maggiormente i giovani al volontariato, informarli in merito alle possibilità concrete di svolgere attività di volontariato, fornire consulenza e sostegno e promuovere un'immagine positiva del volontariato.

b)

Compiere sforzi per promuovere una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti interessati (giovani, persone impegnate in attività per la gioventù e in organizzazioni giovanili, autorità pubbliche, settore economico privato, scuole, ecc.) in materia di promozione del volontariato tramite lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

c)

Unitamente alle organizzazioni giovanili e di volontariato e ad altri attori pertinenti analizzare più approfonditamente i fenomeni che conducono all'esclusione di alcuni gruppi di giovani dalle attività di volontariato e definire specifici approcci mirati e su misura, imperniati sulla necessità di incoraggiare questi giovani, e in particolare quelli con minori opportunità, a partecipare ad attività di volontariato.

d)

Incoraggiare le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni di volontariato ad organizzare attività di volontariato fornendo le relative informazioni, nonché a promuovere dette attività tra i loro pari.

e)

Incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato dei giovani nel quadro dei loro programmi in materia di responsabilità sociale.

A livello europeo

f)

Avviare opportune azioni informative allo scopo di promuovere le attività di volontariato dei giovani ed i valori del volontariato.

A tutti i livelli

g)

Rafforzare la partecipazione di giovani volontari nel contesto di eventi internazionali importanti, tenendo conto in particolare del Libro bianco della Commissione sullo sport e del piano d'azione ad esso correlato.

4.   Riconoscere le attività di volontariato dei giovani

Riconoscere le attività di volontariato dei giovani affinché siano riconosciuti il valore delle loro capacità personali ed il loro impegno a favore della società, nonché il ruolo svolto dalle attività di volontariato in termini di agevolazione della transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro ed alla vita adulta.

Ai livelli nazionale, regionale e locale

a)

Riconoscere la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, le capacità, le conoscenze e le competenze individuali acquisite, sostenendo misure atte a condurre ad un maggiore riconoscimento delle attività di volontariato a tutti i livelli, ad opera dei vari attori, ad esempio datori di lavoro pubblici e privati, parti sociali, società civile e i giovani stessi, e in una forma appropriata, tenendo conto delle esigenze dei giovani, compresi i giovani con minori opportunità.

b)

Riconoscere il valore sociale aggiunto che il settore del volontariato apporta alla società, mettendo a punto azioni quali campagne di sensibilizzazione che portino ad un maggior riconoscimento da parte della società di attività di volontariato.

c)

Per rafforzare il riconoscimento e, ove appropriato, sviluppare la certificazione delle competenze acquisite tramite attività di volontariato, coinvolgere i pertinenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e di altre organizzazioni giovanili, delle parti sociali, degli istituti d'istruzione e delle autorità nazionali nelle attività intese a facilitare detta certificazione.

d)

Incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato nell'ambito dei loro programmi in materia di responsabilità sociale anche mediante il riconoscimento delle capacità e competenze acquisite grazie alle attività di volontariato al fine di rendere più agevole la transizione dei giovani al mercato del lavoro.

A livello europeo

e)

Sviluppare un approccio coerente ad un maggiore riconoscimento sul luogo di lavoro e nella società basata sui saperi delle capacità, conoscenze e competenze acquisite tramite il volontariato, nel quadro dei processi in corso e con i mezzi esistenti in altri settori d'intervento, quali il metodo di coordinamento aperto nel settore dell'istruzione, la strategia di apprendimento permanente, il dialogo sociale e la responsabilità sociale delle imprese, e in particolare basandosi sullo strumento previsto Europass — Gioventù.


(1)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.


PARERI

Commissione

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/7


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2008

concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi del reattore EPR di Flamanville (unità 3), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/C 241/02)

L'11 febbraio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Flamanville (unità 3).

Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari fornite dai rappresentanti delle autorità francesi nel corso della riunione del gruppo di esperti il 28 e 29 maggio 2008, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un paese vicino (nella fattispecie le Isole Normanne, dipendenze della Corona Britannica) è pari a 30 km. Per gli Stati membri la distanza è di 120 km dalla costa del Regno Unito e di 360 km dalla frontiera belga.

2)

In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non dovrebbero comportare un'esposizione significativa, sotto il profilo sanitario, della popolazione di un altro Stato membro o di un paese vicino.

3)

I residui radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati negli impianti di smaltimento autorizzati dal governo francese. Gli elementi combustibili esauriti saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati nell'impianto di ritrattamento di La Hague.

4)

In caso di rilascio accidentale di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi ricevute dalla popolazione di altri Stati membri o di un paese vicino non avranno ripercussioni sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Flamanville, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese vicino.


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/8


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2008

concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/C 241/03)

L'11 febbraio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2).

Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione e fornite dalle autorità francesi il 9 aprile 2008, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1)

La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un altro paese (nella fattispecie le Isole Normanne, dipendenze della Corona Britannica) è compresa fra 30 e 45 km. Per gli Stati membri la distanza è di 120 km dalla costa dell'Inghilterra e di 360 km dalla frontiera belga.

2)

La modifica prevista comporterà una generale riduzione dei valori limite di scarico per gli effluenti liquidi e gassosi, eccetto per gli effluenti liquidi e gassosi di trizio, per i quali è previsto un aumento dei valori limite.

3)

In condizioni operative normali, la modifica prevista non dovrebbe comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

4)

Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali iniziali, la prevista modifica del sistema di gestione del combustibile non comporterà in un altro Stato membro un'esposizione della popolazione rilevante sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/9


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 241/04)

Data di adozione della decisione

14.7.2008

Numero dell'aiuto

N 659/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Scotland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

QMS Meat Quality Advertising Scheme

Base giuridica

Natural Environment and Rural Communities Act 2006

Quality Meat Scotland Order 2007

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Pubblicità a favore della carne di qualità

Forma di sostegno

Prestazione di servizi a condizioni preferenziali

Stanziamento

Importo annuale: 4 Mio GBP (circa 5 Mio EUR)

Dotazione complessiva: 24 Mio GBP (circa 30 Mio EUR)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione al 31 marzo 2014

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Scottish Executive Environment and Rural Affairs Division

Pentland House

Area 1e

Robb's Loan

Edinburgh EH14 1TY

United Kingdom

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

14.7.2008

Numero dell'aiuto

N 255/08

Stato membro

Romania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Hotărâre privind aprobarea nivelului și a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în agricultură în anul 2008

Base giuridica

Decisione governativa

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Riduzione di accise

Forma di sostegno

Misura fiscale

Stanziamento

50 270 270 EUR

Intensità

63 %

Durata

Sino alla fine del 2008

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/11


Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 241/05)

1.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie sono stati imposti oneri di servizio pubblico:

tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia e Nizza, dall'altro, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 149 del 21 giugno 2005, pag. 7,

tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Parigi (Orly), dall'altro, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 149 del 21 giugno 2005, pag. 12.

Le relative disposizioni tariffarie sono state modificate con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314 del 22 dicembre 2007 e C 164 del 27 giugno 2008.

I suddetti oneri di servizio pubblico prevedono che in caso di aumento anomalo, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dei vettori dei costi che intervengono nell'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime stabilite al punto 2.2 possono essere maggiorate proporzionalmente all'aumento rilevato.

2.

In applicazione della suddetta clausola, gli oneri di servizio pubblico del 21 giugno 2005, modificati il 22 dicembre 2007 e il 27 giugno 2008, sono modificati come segue a decorrere dal 15 agosto 2008:

Per quanto riguarda i collegamenti tra Marsiglia e Nizza e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:

3 EUR per solo volo di andata alla tariffa normale,

2 EUR per volo di andata e ritorno per la tariffa praticata, a determinate condizioni, ai residenti in Corsica,

2 EUR per tratta per la tariffa praticata alle categorie di passeggeri specificate negli oneri di servizio pubblico in questione (giovani, anziani, studenti, famiglie, invalidi).

Per quanto riguarda i collegamenti tra Parigi (Orly) e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:

5 EUR per tratta alla tariffa normale,

5 EUR per volo di andata e ritorno per la tariffa praticata, a determinate condizioni, ai residenti in Corsica,

3 EUR per tratta per la tariffa praticata alle categorie di passeggeri specificate negli oneri di servizio pubblico in questione (giovani, anziani, studenti, famiglie, invalidi).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 settembre 2008

(2008/C 241/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4236

JPY

yen giapponesi

153,03

DKK

corone danesi

7,4599

GBP

sterline inglesi

0,78730

SEK

corone svedesi

9,5383

CHF

franchi svizzeri

1,5975

ISK

corone islandesi

131,47

NOK

corone norvegesi

8,2580

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,242

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

239,96

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7084

PLN

zloty polacchi

3,3042

RON

leu rumeni

3,6420

SKK

corone slovacche

30,275

TRY

lire turche

1,7880

AUD

dollari australiani

1,7505

CAD

dollari canadesi

1,5154

HKD

dollari di Hong Kong

11,0818

NZD

dollari neozelandesi

2,1003

SGD

dollari di Singapore

2,0433

KRW

won sudcoreani

1 605,82

ZAR

rand sudafricani

11,4902

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7303

HRK

kuna croata

7,1152

IDR

rupia indonesiana

13 346,25

MYR

ringgit malese

4,9278

PHP

peso filippino

65,980

RUB

rublo russo

36,3283

THB

baht thailandese

48,630

BRL

real brasiliano

2,6280

MXN

peso messicano

15,2010


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/13


Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Francia (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 241/07)

N 186/08 — FRANCIA

Modifica della carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013

(Approvata dalla Commissione il 4.6.2008)

NUTS-II-III

Denominazioni regioni NUTS-II/NUTS-III

Nomi dei comuni ammissibili (P: cantoni ammissibili)

Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (1)

(applicabile alle grandi imprese)

[…]

 

 

1.1.2007-31.12.2013

3.   

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un'intensità massima di aiuto del 15 %

[…]

FR22

Picardie

[…]

FR223

Somme

80001 Abbeville; 80002 Ablaincourt-Pressoir; 80004 Acheux-en-Vimeu; 80008 Aigneville; 80009 Ailly-le-Haut-Clocher; 80018 Allenay; 80020 Allonville; 80021 Amiens (P: Amiens Nord-est, Amiens Nord ); 80036 Aubigny; 80039 Ault; 80063 Beauchamps; 80073 Bécordel-Bécourt; 80078 Bellancourt; 80080 Belloy-en-Santerre; 80088 Bernes; 80096 Béthencourt-sur-Mer; 80101 Beuvraignes; 80107 Blangy-Tronville; 80124 Bourseville; 80127 Bouvaincourt-sur-Bresle; 80131 Boves; 80141 Brie; 80147 Buigny-l'Abbé; 80149 Buigny-Saint-Maclou; 80163 Cambron; 80164 Camon; 80176 Carrépuis; 80177 Cartigny; 80186 Chaulnes; 80190 Chépy; 80199 Cléry-sur-Somme; 80204 Combles; 80240 Doingt; 80263 L'Echelle-Saint-Aurin; 80288 Estrées-Deniécourt; 80294 Eterpigny; 80296 L'Etoile; 80302 Faverolles; 80308 Feuquières-en-Vimeu; 80318 Flixecourt; 80360 Fressenneville; 80364 Friaucourt; 80366 Fricourt; 80368 Friville-Escarbotin; 80373 Gamaches; 80379 Glisy; 80393 Gruny; 80412 Hamelet; 80413 Hancourt; 80418 Hardecourt-aux-Bois; 80433 Herly; 80434 Hervilly; 80435 Hesbécourt; 80453 Laboissière-en-Santerre; 80474 Licourt; 80478 Lignières; 80505 Mametz; 80509 Marchélepot; 80517 Marquivillers; 80521 Maurepas; 80523 Méaulte; 80527 Méneslies; 80530 Méricourt-l'Abbé; 80533 Mers-les-Bains; 80536 Mesnil-Bruntel; 80542 Mesnil-Saint-Nicaise; 80546 Miannay; 80557 Estrées-Mons; 80560 Montauban-de-Picardie; 80561 Montdidier; 80574 Mouflers; 80585 Nesle; 80597 Nibas; 80613 Oust-Marest; 80620 Péronne; 80635 Pont-Remy; 80638 Potte; 80669 Rethonvillers; 80674 Rivery; 80677 Roisel; 80685 Roye; 80693 Poulainville; 80694 Sailly-le-Sec; 80714 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly; 80769 Treux; 80770 Tully; 80774 Vaire-sous-Corbie; 80779 Vauchelles-les-Quesnoy; 80784 Vaux-sur-Somme; 80795 Ville-le-Marclet; 80799 Villers-Bretonneux; 80801 Villers-Carbonnel; 80803 Villers-lès-Roye; 80804 Villers-sous-Ailly; 80807 Ville-sur-Ancre; 80827 Woincourt.

[…]

FR24

Centre

[…]

FR242

Eure-et-Loir

28001 Abondant; 28007 Anet; 28012 Arrou; 28017 Autheuil; 28018 Authon-du-Perche; 28027 Bazoche-Gouet (La); 28051 Bonneval; 28053 Le Boullay-les-Deux-Eglises; 28061 Brou; 28062 Broué; 28075 Chapelle-du-Noyer (La); 28080 Charbonnières; 28088 Châteaudun; 28089 Châteauneuf-en-Thymerais; 28093 Chatillon-en-Dunois; 28098 Cherisy; 28103 Cloyes-sur-le-Loir; 28111 Coudray-au-Perche; 28132 Donnemain-St-Mames; 28134 Dreux; 28144 Etilleux (Les); 28153 Flacey; 28171 Garnay; 28178 Germainville; 28198 Jallans; 28205 Lanneray; 28219 Luigny; 28233 Marboué; 28236 Margon; 28239 Marville-Moutiers-Brûlé; 28273 Moulhard; 28280 Nogent-le-Rotrou; 28293 Oulins; 28312 Puiseux; 28332 Sainte-Gemme-Moronval; 28334 Saint-Denis-les-Ponts; 28342 Saint-Jean-Pierre-Fixte; 28348 Saint-Lubin-des-Joncherets; 28359 Saint-Rémy-sur-Avre; 28360 Saint-Sauveur-Marville; 28371 Saussay; 28374 Serazereux; 28377 Sorel-Moussel; 28378 Souancé-au-Perche; 28393 Tremblay-les-Villages; 28404 Vernouillet; 28405 Vert-en-Drouais; 28424 Yèvres .

[…]

FR71

Rhône-Alpes

[…]

FR715

Loire

42005 Andrézieux-Bouthéon; 42011 Balbigny; 42022 Bonson; 42032 Cellieu; 42044 Le Chambon-Feugerolles; 42092 L'Etrat; 42097 La Fouillouse; 42127 Mably; 42156 Neulise; 42166 Parigny; 42170 Perreux; 42183 La Ricamarie; 42184 Riorges; 42186 Rive-de-Gier; 42187 Roanne (P: Roanne Nord); 42189 Roche-la-Molière; 42207 Saint-Chamond; 42212 Saint-Cyr-de-Favières; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Sud Ouest 1 ); 42223 Saint-Genest-Lerpt; 42225 Genilac; 42237 Saint-Jean-Bonnefonds; 42254 Saint-Marcel-de-Félines; 42256 Saint-Marcellin-en-Forez; 42294 Saint-Vincent-de-Boisset; 42304 Sury-le-Comtal; 42305 La Talaudière; 42311 La Tour-en-Jarez; 42325 Vendranges.

[…]


(1)  Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 Mio EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 Mio EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/15


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 241/08)

Numero dell'aiuto: XA 5/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje Občine Vodice

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 40 000 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 40 000 EUR

 

2010: 40 000 EUR

 

2011: 40 000 EUR

 

2012: 40 000 EUR

 

2013: 40 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione primaria, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Vodice per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Vodice

Kopitarjev trg 1

SLO-1217 Vodice

Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=58921e3f-8299-4cdf-bd79-62de7dbbd615

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Brane Podboršek

Sindaco del comune di Vodice

Numero dell'aiuto: XA 38/08

Stato membro: Italia

Regione: Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto: Intervento per lo smaltimento di materiale a rischio

Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 43 bis.

Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3131 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 515 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43 bis della L.P.4/2003

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 1 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'entità dell'aiuto sarà pari al 100 % dei costi di raccolta e del 75 % dei costi di distruzione e smaltimento degli animali morti, nei limiti dei seguenti parametri individuali:

Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricolutra e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Indennizzare gli allevatori e i troticoltori dei costi di smaltimento dei capi morti (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli) e di rimozione dei capi abbattuti per motivi sanitari (si tratta dell'abbattimento di animali su ordinanza sanitaria per motivi sanitari, le carni non sono destinate al consumo umano).

L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

Sono ammissibili i costi di rimozione (raccolta e trasporto) e distruzione (deposito, trasformazione e smaltimento definitivo) dei capi morti. A consuntivo sono ammissibili le seguenti spese:

il costo relativo al trasporto per il servizio urgenza che sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche medie, diminuite del 15 %, tenuto conto delle possibili economie che derivano per le attività di commercializzazione della Federazione Provinciale Allevatori dall'organizzazione dei servizi d'urgenza, in particolare per la possibilità di effettuare contestualmente (seppure in modo limitato ed occasionale) anche altri ritiri di bestiame, inerenti il trasporto di animali vivi (tabella III) elaborate dall'Associazione Artigiani (comprensive di mezzi e personale) moltiplicate per i chilometri percorsi, desunti dalla delibera della Giunta regionale n. 1433, del 8 ottobre 2001,

il costo fatturato dalle ditte specializzate ed incaricate alla raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse,

spese organizzative del servizio effettivamente sostenute e comunque non superiori al 10 % dei costi di cui alla lettera a) e b).

Nei limiti della spesa massima ammissibile sono consentite, a consuntivo, variazioni compensative nei limiti del 20 % dell'importo dei singoli parametri

Settore o settori interessati: Settore zootecnico (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento agricoltura e alimentazione

Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=0

Altre informazioni: Si rende noto che il presente regime di aiuto è già stato notificato (N 200/05) con validità fino al 31 dicembre 2009

Numero dell'aiuto: XA 45/08

Stato membro: Italia

Regione: Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto: Interventi per la difesa passiva

Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 54.

Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3127 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 516 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 54 della L.P.4/2003

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 5 940 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: Contributo massimo del 50 % del premio di contratti assicurativi, in aggiunta allo Stato, per gli interventi previsti dalle disposizioni ministeriali, fino a raggiungere la percentuale del 80 % comprensivo dell'intervento statale, unicamente per i contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione.

Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 % come sommatoria fra i due interventi (statale e provinciale).

Contributo del 80 % del premio di contratti assicurativi, per gli interventi solo provinciali, unicamente per i contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione. Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 %

Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Incentivare ed incoraggiare la copertura assicurativa delle produzioni agricole ed animali al fine di ridurre l'eventuale copertura delle potenziali perdite dovute ad avversi fenomeni atmosferici.

L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

Sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative

Settore o settori interessati: Agricolo e zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento agricoltura e alimentazione

Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=2&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=2

Numero dell'aiuto: XA 47/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje Občine Ruše

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ruše 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (II.A Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 6 200 EUR

 

2008: 6 000 EUR

 

2009: 5 650 EUR

 

2010: 5 650 EUR

 

2011: 5 650 EUR

 

2012: 5 650 EUR

 

2013: 5 650 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone.

L'aiuto è concesso a produttori agricoli primari per la gestione di terreni agricoli e pascoli.

2.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

3.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati fino a copertura del 100 % dei costi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II.A della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Ruše prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Ruše

Trg vstaje 11

SLO-2342 Ruše

Sito web: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007&izdajaID=430 (št. predpisa 646, stran 34)

Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Vili Rezman

Il sindaco del comune di Ruše

Numero dell'aiuto: XA 61/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Goriška

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Spodbude javnega sklada malega gospodarstva goriške v kmetijskem sektorju

Base giuridica: Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Fonte di finanziamento: Fondi dedicati del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese.

Spese annue previste:

2007: 300 000 EUR

2008: 400 000 EUR

2009: 400 000 EUR

2010: 500 000 EUR

2011: 500 000 EUR

2012: 600 000 EUR

2013: 700 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

fino al 40 % dei costi ammissibili dell'investimento.

L'aiuto è concesso ai produttori agricoli primari per l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento di beni immobili (esclusi i terreni), l'acquisto di attrezzature e il rinnovo di colture permanenti per la produzione primaria

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo IV delle Condizioni generali di funzionamento del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese nel settore agricolo prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Trg E. Kardelja 1

SLO-5000 Nova Gorica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93740

Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Vida Štucin

Direttrice f.f.


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/20


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 241/09)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 35, della legge n. 448, del 28 dicembre 2001, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1.   Rotte interessate

Crotone-Roma Fiumicino e vv.

Crotone-Milano Linate e vv.

1.1.

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2.

L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2.   Articolazione degli oneri di servizio pubblico

2.1.

In termini di numero di frequenze minime:

Tra Crotone e Roma Fiumicino e vv.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Tra Crotone e Milano Linate e vv.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno per tutto l'anno.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2.

In termini di orari:

Sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:

1 volo con partenza nella fascia: 06:30-08:00,

1 volo con partenza nella fascia: 17:00-18:00.

Sulla rotta Roma Fiumicino-Crotone:

1 volo con partenza nella fascia: 09:00-10:30,

1 volo con partenza nella fascia: 19:00-21:00.

Sulla rotta Crotone-Milano Linate:

1 volo con partenza nella fascia: 06:00-09:30.

Sulla rotta Milano Linate-Crotone:

1 volo con partenza nella fascia: 19:00-21:00.

2.3.

In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 105 posti per tutto l'anno.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4.

In termini di tariffe:

a)

Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Crotone-Roma Fiumicino e vv.

(periodo 1o giugno/30 settembre): 79,00 EUR

(periodo 1o ottobre/31 maggio): 60,00 EUR,

Crotone-Milano Linate e vv.

(periodo 1o giugno/30 settembre): 110,00 EUR

(periodo 1o ottobre/31 maggio): 90,00 EUR.

Tutte le tariffe indicate sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b)

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In caso di variazione percentualmente superiore al 5 % in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30 %. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante del agosto 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in dollari USA per tonnellata. La quotazione così ottenuta viene convertita in euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento è effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.5.

In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi,

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 700 000 EUR — per ognuna delle due rotte — mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato,

effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione per i casi di forza maggiore,

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della continuità territoriale della città di Crotone.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006, [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 225 del 14 settembre 2005.


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/23


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 241/10)

A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1.   Rotte interessate

Albenga-Roma Fiumicino e vv.

1.1.

Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2.

L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2.   Articolazione degli oneri di servizio pubblico

2.1.

In termini di durata:

Un anno dall'attivazione del servizio.

2.2.

In termini di numero di frequenze minime:

Tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima 29 posti,

1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno il sabato, ed 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica, per tutto l'anno, da operarsi con aeromobile con capacità minima 29 posti.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.3.

In termini di orari:

Sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedì, martedì, giovedì e venerdì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6.30-07.30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 17.00-18.00.

Sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6.30-07.30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17.00-18.00.

Sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga il lunedì, martedì, giovedì e venerdìì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.30-09.30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00-20.00.

Sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere 1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 08.30-09.30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19.00-20.00.

2.4.

In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:

Il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 29 posti per tutto l'anno.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.5.

In termini di tariffe:

a)

Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

 

Albenga-Roma Fiumicino: 92,00 EUR,

 

Roma Fiumicino-Albenga: 92,00 EUR.

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b)

Nel mese di gennaio 2009 gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione del semestre precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)

In caso di variazione percentualmente superiore al 5 % in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal primo trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30 %. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante del luglio 2008. Il prezzo va riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in dollari USA per tonnellata. La quotazione così ottenuta viene convertita in euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC. L'adeguamento in argomento è effettuato dietro istanza dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non agli oneri e surcharges.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.6.

In termini di continuità dei servizi:

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:

garantire il servizio per 12 mesi consecutivi,

uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento,

fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 400 000 EUR mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato,

effettuare almeno il 98 % dei voli previsti, su base semestrale, con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore,

corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale della città di Albenga.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006 [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 241/11)

1.

In data 10 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Bank («Deutsche Bank», Germania) e The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Beheer- en Beleggingsmaatschappij Befraco BV («Befraco», Paesi Bassi), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Deutsche Bank: è una banca commerciale con sede in Germania, attiva a livello mondiale. Offre un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, d'investimento e affini per privati, società e clienti istituzionali,

per Goldman Sachs: è una banca attiva a livello internazionale che si occupa di attività di «investment banking», gestione titoli e investimenti, offrendo un'ampia gamma di servizi bancari, mobiliari e d'investimento a livello mondiale,

per Befraco: è attiva nel settore del leasing finanziario.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Rettifiche

20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/27


Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 215 del 22 agosto 2008 )

(2008/C 241/12)

A pagina 45, righe 7 e 8 della tabella:

anziché:

«CEN

EN ISO 13849-1:2008

Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006)

Questa è la prima pubblicazione

EN 954-1:1996

EN ISO 13849-1:2006

31.12.2008

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2003)

Questa è la prima pubblicazione

EN ISO 13849-2:2003

31.12.2008»

leggi:

«CEN

EN ISO 13849-1:2008

Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006)

Questa è la prima pubblicazione

EN 954-1:1996

EN ISO 13849-1:2006

28.12.2009

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2003)

Questa è la prima pubblicazione

EN ISO 13849-2:2003

28.12.2009»


20.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 241/27


Rettifica del bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, con l'invito a presentare offerte per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona — P-Lisbona: Esercizio di servizi aerei di linea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 219 del 28 agosto 2008 )

(2008/C 241/13)

A pag. 33, punto 11, «Validità del bando di gara»:

anziché:

«[…] la validità del presente bando di gara è soggetta alla condizione che nessun vettore aereo comunitario che possa essere autorizzato a esercitare la rotta in questione presenti, anteriormente al 2 dicembre 2008, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione a partire dal 14 agosto 2007, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.»,

leggi:

«[…] la validità del presente bando di gara è soggetta alla condizione che nessun vettore aereo comunitario che possa essere autorizzato a esercitare la rotta in questione presenti, anteriormente al 2 dicembre 2008, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.».