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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2008/C 241/01 |
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PARERI |
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Commissione |
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2008/C 241/02 |
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2008/C 241/03 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 241/04 |
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2008/C 241/05 |
Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 241/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2008/C 241/12 |
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2008/C 241/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/1 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani
(2008/C 241/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
Nella risoluzione del 27 giugno 2002 (1) il Consiglio ha adottato il metodo di coordinamento aperto quale nuovo quadro della cooperazione europea in materia di gioventù e ha approvato le quattro aree tematiche prioritarie per la gioventù evidenziate nel Libro bianco della Commissione del novembre 2001 intitolato «Un nuovo impulso per la gioventù», ossia partecipazione, informazione, attività di volontariato e migliore comprensione e conoscenza dei giovani. |
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(2) |
Nella risoluzione del 25 novembre 2003 (2), il Consiglio ha adottato obiettivi comuni per le prime due priorità, ossia la partecipazione e l'informazione dei giovani. |
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(3) |
Il Servizio volontario europeo (SVE) è un'azione del programma «Gioventù» fin dal 1996 e un modello di qualità per il volontariato transnazionale che consente ai giovani di impegnarsi in attività di volontariato in diversi settori, incoraggiandone così senso di solidarietà, cittadinanza attiva e comprensione reciproca. L'attuale programma «Gioventù in azione» ha potenziato tale azione. |
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(4) |
Nella comunicazione del 30 aprile 2004 (3) la Commissione ha proposto obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, in base alle risposte degli Stati membri a un questionario della Commissione e in seguito a una consultazione dei giovani. |
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(5) |
Nella risoluzione del 15 novembre 2004 (4) il Consiglio ha adottato gli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, ovvero sviluppare, agevolare, promuovere e riconoscere dette attività, e ha convenuto di riferire sulla loro realizzazione entro la fine del 2006. |
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(6) |
Nella risoluzione del 15 novembre 2004 il Consiglio ha adottato obiettivi comuni per una migliore comprensione e conoscenza dei giovani, che riguardano anche le attività di volontariato. Gli Stati membri hanno convenuto di individuare le conoscenze esistenti in relazione alle attività di volontariato a livello locale e nazionale. |
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(7) |
Nella risoluzione del 20 luglio 2006 (5) il Consiglio ha riconosciuto il valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea. |
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(8) |
Nella risoluzione del 31 ottobre 2006 (6) concernente la partecipazione e l'informazione dei giovani il Consiglio ha inoltre rafforzato il metodo di coordinamento aperto, prendendo le mosse dalla comunicazione della Commissione, del 20 luglio 2006 (7). |
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(9) |
Dal sondaggio Eurobarometro sui giovani del 2007 (8) emerge che la grande maggioranza dei giovani considera positivamente i programmi di volontariato come mezzo per aumentare la propria partecipazione alla società. |
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(10) |
Nella comunicazione del 5 settembre 2007 (9) la Commissione ha proposto di confermare la pertinenza e la validità degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani. Essa ha inoltre proposto azioni concrete per una migliore realizzazione degli obiettivi comuni, |
SOTTOLINEANO CHE:
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1. |
nella comunicazione relativa alla proposta di obiettivi comuni in tema di partecipazione e di informazione dei giovani, del 30 aprile 2004 (3), la Commissione definisce «attività di volontariato» ogni tipo di impegno volontario. Tali attività sono caratterizzate dai seguenti aspetti: sono aperte a tutti, non remunerate, intraprese liberamente, presentano un aspetto educativo (apprendimento non formale) e costituiscono un valore sociale aggiunto; |
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2. |
le attività di volontariato devono essere distinte chiaramente dal lavoro e non dovrebbero in nessun modo sostituirsi ad esso; |
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3. |
è importante mantenere le forme diverse di volontariato esistente negli Stati membri; |
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4. |
l'analisi delle relazioni degli Stati membri sulla realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani, effettuata dalla Commissione, conferma la validità degli obiettivi comuni adottati in quanto hanno dato slancio a un ulteriore sviluppo più strutturato delle suddette attività; |
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5. |
il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù dovrebbe essere rafforzato per meglio realizzare gli obiettivi comuni; |
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6. |
il volontariato da parte dei giovani dovrebbe essere promosso ed encomiato. Si dimostrerà in tal modo che molti giovani si impegnano come volontari nelle loro scuole e comunità locali aiutando così gli altri. |
RILEVANO CHE:
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1. |
per facilitare lo svolgimento di attività di volontariato rimuovendo gli ostacoli esistenti, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure che reputano appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro delle legislazioni nazionali, affinché i volontari e le loro famiglie non siano discriminati, a causa della loro mobilità, per quanto riguarda la pertinente previdenza sociale, come l'assistenza sanitaria e le politiche sociali; |
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2. |
è importante che le attività di volontariato vengano promosse e riconosciute come mezzo per acquisire capacità e competenze personali, sociali e professionali da parte di vari attori, e precisamente i datori di lavoro pubblici e privati, le parti sociali, la società civile, le scuole, i giovani stessi e le loro famiglie; |
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3. |
le capacità e competenze acquisite attraverso le attività di volontariato a livello locale, regionale, nazionale ed europeo possono contribuire ad aumentare le opportunità di lavoro dei giovani e a svilupparne lo spirito di iniziativa, la creatività e l'imprenditorialità e, in quanto tali, rappresentano un aspetto importante della strategia di Lisbona; |
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4. |
le attività di volontariato sostengono un ruolo importante per il conferimento di responsabilità al giovane, generando così una sua più attiva partecipazione sociale, la cooperazione intergenerazionale, un diffuso sentimento di solidarietà nella società e una migliore inclusione e coesione sociale, specie per quanto riguarda i giovani con minori opportunità; le attività di volontariato possono inoltre agevolare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro; |
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5. |
tutti i giovani dovrebbero poter beneficiare di opportunità di volontariato di elevata qualità. Le iniziative devono raggiungere i giovani, specialmente quelli con minori opportunità, e offrire loro la possibilità di socializzare e di sentirsi realizzati. Questo aspetto assume particolare importanza dal momento che per i giovani e gli animatori giovanili le attività di volontariato sono uno strumento di riconoscimento sociale e di sviluppo personale continuo; |
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6. |
in molti paesi le organizzazioni della società civile sono soggetti chiave nelle attività di volontariato dei giovani; |
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7. |
le attività di volontariato sostengono i valori della democrazia e della solidarietà e possono contribuire a rafforzare il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva accrescendo la mobilità dei giovani. Queste attività svolgono già un ruolo importante nelle politiche europee, ad esempio le relazioni esterne e la cooperazione. |
CONVENGONO CHE:
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1. |
sono confermate la pertinenza e la validità degli obiettivi comuni delle attività di volontariato dei giovani adottati nel 2004; tali obiettivi necessitano però di ulteriore realizzazione; |
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2. |
le linee d'azione per le attività di volontariato dei giovani, convenute nel 2004, saranno adattate e rafforzate tenendo conto degli sviluppi recenti al fine di aumentarne l'efficacia, come illustrato nell'allegato della presente risoluzione; |
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3. |
i giovani sarebbero incoraggiati ad impegnarsi ulteriormente nel volontariato se la sua immagine fosse migliore; |
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4. |
per migliorare il profilo ed accrescere il riconoscimento sociale delle attività di volontariato, bisognerebbe potenziare i mezzi per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in generale e i giovani in particolare, le istituzioni, dal livello locale a quello europeo, ed altri soggetti interessati; |
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5. |
è fondamentale rafforzare il coordinamento intersettoriale tra le varie aree d'intervento, considerato il carattere trasversale delle attività di volontariato e le ripercussioni positive che ciò avrebbe sulla partecipazione dei giovani alle attività di volontariato. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI A:
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1. |
definire strategie nazionali per le attività di volontariato dei giovani e degli animatori o operatori giovanili oppure integrare tali attività nei piani nazionali per le politiche giovanili e sviluppare i programmi pertinenti, se del caso, in stretta collaborazione con i soggetti interessati pertinenti, quali le organizzazioni della società civile, nonché le organizzazioni giovanili di volontariato; |
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2. |
individuare, entro il settembre 2008, le linee di azione delle attività di volontariato dei giovani su cui essi intendono concentrarsi e definire strategie nazionali e/o misure concrete per la loro attuazione; |
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3. |
istituire meccanismi di preparazione e di controllo per assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi comuni in cooperazione con gli attori pertinenti, tra cui giovani, animatori giovanili, operatori e relative organizzazioni, nonché le organizzazioni basate sul volontariato; |
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4. |
coinvolgere le organizzazioni giovanili e quelle basate sul volontariato nella definizione, nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche relative al volontariato giovanile; |
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5. |
promuovere gli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani tra le autorità regionali e locali, le organizzazioni giovanili e i giovani e cooperare con le autorità regionali e locali; |
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6. |
incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato giovanile nel quadro dei loro programmi in materia di responsabilità sociale, anche mediante il riconoscimento delle capacità e competenze acquisite grazie alle attività di volontariato, al fine di rendere più agevole la transizione dei giovani al mercato del lavoro; |
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7. |
incentivare la partecipazione di giovani volontari ad eventi internazionali importanti, tenendo conto in particolare del Libro bianco della Commissione sullo sport e del piano d'azione ad esso correlato; |
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8. |
concordare i valori guida, i principi e la deontologia delle attività di volontariato e discutere la necessità di ulteriori strumenti per la promozione delle attività di volontariato. |
RILEVANO CHE LA COMMISSIONE INTENDE:
avviare una consultazione in vista di eventuali nuove misure a livello di UE per promuovere e riconoscere le attività di volontariato dei giovani.
INVITANO LA COMMISSIONE A:
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1. |
presentare, in questo contesto, proposte di strumenti finalizzati alla promozione e al riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani; |
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2. |
promuovere, in cooperazione con altri soggetti interessati, lo sviluppo e il riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani fornendo informazioni su strumenti quali la presente risoluzione, il Servizio volontario europeo, la Carta europea di qualità per la mobilità, Europass e il previsto quadro europeo delle qualifiche, e valendosi pienamente di detti strumenti; |
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3. |
prendere in considerazione l'opportunità di organizzare un Anno europeo per promuovere il volontariato, al fine di migliorarne l'immagine nella società in generale e tra i giovani in particolare. |
INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:
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1. |
rafforzare il metodo di coordinamento aperto per le attività di volontariato impegnandosi a scambi di buone prassi e attività di apprendimento tra pari per migliorare la realizzazione di tutti gli obiettivi comuni, compresa la rimozione delle barriere e un maggiore riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite con il volontariato; |
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2. |
ampliare il mandato del gruppo istituito a livello europeo per esaminare gli strumenti pratici atti a misurare il progresso nella partecipazione e informazione dei giovani in modo da includervi le attività di volontariato dei giovani; |
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3. |
discutere l'attuazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani a livello nazionale ed europeo nell'ambito della valutazione del 2009 del metodo di coordinamento aperto e della cooperazione europea nel sottore della gioventù in generale. |
(1) GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.
(2) GU C 295 del 5.12.2003, pag. 6.
(3) Doc. 9182/04 [COM(2004) 337 definitivo].
(4) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in materia di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani — doc. 13996/04, del 15 novembre 2004.
(5) GU C 168 del 20.7.2006, pag. 1.
(6) GU C 297 del 7.12.2006, pag. 6.
(7) COM(2006) 417 definitivo.
(8) http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
(9) 12772/07 [COM(2007) 498 definitivo].
ALLEGATO
MISURE FINALIZZATE A RAFFORZARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEI GIOVANI
In funzione delle circostanze e delle priorità di ciascun Stato membro e senza pregiudizio delle varie competenze delle autorità nazionali, regionali e locali all'interno del medesimo, si possono perseguire le linee d'azione il cui elenco non esaustivo figura in appresso.
1. Sviluppare le attività di volontariato dei giovani
Promuovere lo sviluppo delle attività di volontariato dei giovani allo scopo di sensibilizzarli sulle opportunità esistenti, ampliare la portata di tali attività e migliorarne la qualità.
Ai livelli nazionale, regionale e locale
Data la varietà di tradizioni e pratiche in materia di volontariato nei diversi Stati membri, definire strategie nazionali per le attività di volontariato dei giovani e degli animatori o operatori giovanili, oppure integrare tali attività nei loro piani nazionali per le politiche giovanili e sviluppare i programmi pertinenti in stretta collaborazione con i soggetti interessati pertinenti, quali le organizzazioni della società civile nonché le organizzazioni giovanili e di volontariato.
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a) |
Al fine di delineare un quadro chiaro e visibile delle attività di volontariato accessibili ai giovani, continuare l'opera di individuazione dei modelli esistenti di attività di volontariato (ad esempio, volontariato, impegni occasionali di volontariato, ecc.) e delle organizzazioni di volontariato. |
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b) |
Rafforzare le attività esistenti di volontariato dei giovani:
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c) |
Al fine di migliorare la qualità delle attività di volontariato ed il loro quadro organizzativo, promuovere le attività di formazione dei giovani volontari e di coloro che coordinano e gestiscono tali attività. |
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d) |
Rafforzare il sostegno alle attività di volontariato a livello locale coinvolgendo le organizzazioni locali, compresi gli animatori e gli operatori giovanili e le loro organizzazioni, tenendo presente il ruolo che essi svolgono nella promozione della cittadinanza attiva, nello sviluppo dell'imprenditorialità, nella partecipazione sociale e culturale e nel conferimento di responsabilità ai giovani. |
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e) |
Sviluppare le attività di volontariato nei paesi terzi quale mezzo per promuovere la cooperazione giovanile a livello mondiale, rafforzare il dialogo interculturale e incoraggiare la partecipazione dei giovani con minori opportunità di culture e origini geografiche diverse. |
A livello europeo
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f) |
Promuovere:
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g) |
Continuare a sviluppare e a promuovere ulteriormente il servizio volontario europeo (SVE) nel quadro del programma «Gioventù in azione». |
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h) |
Valutare la fattibilità di un'estensione dell'SVE ad una più ampia gamma di attività per offrire ai giovani la possibilità di partecipare ad azioni svolte dall'Unione europea in nome della solidarietà. |
2. Agevolare le attività di volontariato dei giovani
Facilitare ai giovani lo svolgimento di attività di volontariato eliminando gli ostacoli esistenti, nel rispetto delle prescrizioni degli Stati membri in materia di controlli all'immigrazione, visti ed ingresso.
A tutti i livelli
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a) |
Adottare ulteriori misure ritenute appropriate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi alla mobilità di coloro che intraprendono un'attività di volontariato, come previsto dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità (1). |
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b) |
Rafforzare la cooperazione intersettoriale tra le autorità competenti al fine di agevolare, se e dove opportuno, il rilascio di visti e di titoli di soggiorno a giovani volontari. |
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c) |
Rafforzare lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra tutte le parti interessate nel settore delle attività di volontariato dei giovani, allo scopo di rimuovere qualsiasi tipo di ostacolo e di sviluppare procedure semplificate. |
|
d) |
Esaminare quali quadri e strumenti giuridici perfezionare, affinché i giovani possano più facilmente esercitare attività di volontariato e sia più agevole per le organizzazioni sviluppare attività di qualità, prestando particolare attenzione ai giovani con minori opportunità e dell'equilibrio di genere. |
3. Promuovere le attività di volontariato dei giovani
Promuovere le attività di volontariato nell'ottica di rafforzare la solidarietà e l'impegno dei giovani quali cittadini responsabili, combattendo nel contempo qualsiasi forma di discriminazione e di stereotipo, promuovendo la parità, l'inclusione sociale e la cooperazione intergenerazionale.
Ai livelli nazionale, regionale e locale
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a) |
Diffondere le informazioni sul volontariato a tutti i livelli appropriati, allo scopo di sensibilizzare maggiormente i giovani al volontariato, informarli in merito alle possibilità concrete di svolgere attività di volontariato, fornire consulenza e sostegno e promuovere un'immagine positiva del volontariato. |
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b) |
Compiere sforzi per promuovere una maggiore cooperazione tra tutti i soggetti interessati (giovani, persone impegnate in attività per la gioventù e in organizzazioni giovanili, autorità pubbliche, settore economico privato, scuole, ecc.) in materia di promozione del volontariato tramite lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. |
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c) |
Unitamente alle organizzazioni giovanili e di volontariato e ad altri attori pertinenti analizzare più approfonditamente i fenomeni che conducono all'esclusione di alcuni gruppi di giovani dalle attività di volontariato e definire specifici approcci mirati e su misura, imperniati sulla necessità di incoraggiare questi giovani, e in particolare quelli con minori opportunità, a partecipare ad attività di volontariato. |
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d) |
Incoraggiare le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni di volontariato ad organizzare attività di volontariato fornendo le relative informazioni, nonché a promuovere dette attività tra i loro pari. |
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e) |
Incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato dei giovani nel quadro dei loro programmi in materia di responsabilità sociale. |
A livello europeo
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f) |
Avviare opportune azioni informative allo scopo di promuovere le attività di volontariato dei giovani ed i valori del volontariato. |
A tutti i livelli
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g) |
Rafforzare la partecipazione di giovani volontari nel contesto di eventi internazionali importanti, tenendo conto in particolare del Libro bianco della Commissione sullo sport e del piano d'azione ad esso correlato. |
4. Riconoscere le attività di volontariato dei giovani
Riconoscere le attività di volontariato dei giovani affinché siano riconosciuti il valore delle loro capacità personali ed il loro impegno a favore della società, nonché il ruolo svolto dalle attività di volontariato in termini di agevolazione della transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro ed alla vita adulta.
Ai livelli nazionale, regionale e locale
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a) |
Riconoscere la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato, le capacità, le conoscenze e le competenze individuali acquisite, sostenendo misure atte a condurre ad un maggiore riconoscimento delle attività di volontariato a tutti i livelli, ad opera dei vari attori, ad esempio datori di lavoro pubblici e privati, parti sociali, società civile e i giovani stessi, e in una forma appropriata, tenendo conto delle esigenze dei giovani, compresi i giovani con minori opportunità. |
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b) |
Riconoscere il valore sociale aggiunto che il settore del volontariato apporta alla società, mettendo a punto azioni quali campagne di sensibilizzazione che portino ad un maggior riconoscimento da parte della società di attività di volontariato. |
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c) |
Per rafforzare il riconoscimento e, ove appropriato, sviluppare la certificazione delle competenze acquisite tramite attività di volontariato, coinvolgere i pertinenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e di altre organizzazioni giovanili, delle parti sociali, degli istituti d'istruzione e delle autorità nazionali nelle attività intese a facilitare detta certificazione. |
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d) |
Incoraggiare le imprese a sostenere le attività di volontariato nell'ambito dei loro programmi in materia di responsabilità sociale anche mediante il riconoscimento delle capacità e competenze acquisite grazie alle attività di volontariato al fine di rendere più agevole la transizione dei giovani al mercato del lavoro. |
A livello europeo
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e) |
Sviluppare un approccio coerente ad un maggiore riconoscimento sul luogo di lavoro e nella società basata sui saperi delle capacità, conoscenze e competenze acquisite tramite il volontariato, nel quadro dei processi in corso e con i mezzi esistenti in altri settori d'intervento, quali il metodo di coordinamento aperto nel settore dell'istruzione, la strategia di apprendimento permanente, il dialogo sociale e la responsabilità sociale delle imprese, e in particolare basandosi sullo strumento previsto Europass — Gioventù. |
PARERI
Commissione
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/7 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
concernente il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi del reattore EPR di Flamanville (unità 3), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2008/C 241/02)
L'11 febbraio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo della Repubblica francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Flamanville (unità 3).
Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari fornite dai rappresentanti delle autorità francesi nel corso della riunione del gruppo di esperti il 28 e 29 maggio 2008, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1) |
La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un paese vicino (nella fattispecie le Isole Normanne, dipendenze della Corona Britannica) è pari a 30 km. Per gli Stati membri la distanza è di 120 km dalla costa del Regno Unito e di 360 km dalla frontiera belga. |
|
2) |
In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non dovrebbero comportare un'esposizione significativa, sotto il profilo sanitario, della popolazione di un altro Stato membro o di un paese vicino. |
|
3) |
I residui radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati negli impianti di smaltimento autorizzati dal governo francese. Gli elementi combustibili esauriti saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati nell'impianto di ritrattamento di La Hague. |
|
4) |
In caso di rilascio accidentale di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi ricevute dalla popolazione di altri Stati membri o di un paese vicino non avranno ripercussioni sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal reattore EPR di Flamanville, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro o di un paese vicino.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/8 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2008/C 241/03)
L'11 febbraio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2).
Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione e fornite dalle autorità francesi il 9 aprile 2008, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
|
1) |
La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un altro paese (nella fattispecie le Isole Normanne, dipendenze della Corona Britannica) è compresa fra 30 e 45 km. Per gli Stati membri la distanza è di 120 km dalla costa dell'Inghilterra e di 360 km dalla frontiera belga. |
|
2) |
La modifica prevista comporterà una generale riduzione dei valori limite di scarico per gli effluenti liquidi e gassosi, eccetto per gli effluenti liquidi e gassosi di trizio, per i quali è previsto un aumento dei valori limite. |
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3) |
In condizioni operative normali, la modifica prevista non dovrebbe comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro. |
|
4) |
Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali iniziali, la prevista modifica del sistema di gestione del combustibile non comporterà in un altro Stato membro un'esposizione della popolazione rilevante sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/9 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2008/C 241/04)
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Data di adozione della decisione |
14.7.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 659/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
Scotland |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
QMS Meat Quality Advertising Scheme |
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Base giuridica |
Natural Environment and Rural Communities Act 2006 Quality Meat Scotland Order 2007 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Pubblicità a favore della carne di qualità |
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Forma di sostegno |
Prestazione di servizi a condizioni preferenziali |
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Stanziamento |
Importo annuale: 4 Mio GBP (circa 5 Mio EUR) Dotazione complessiva: 24 Mio GBP (circa 30 Mio EUR) |
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Intensità |
Fino al 100 % |
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Durata |
Dalla data di approvazione della Commissione al 31 marzo 2014 |
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Settore economico |
Agricoltura |
||||||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
14.7.2008 |
|
Numero dell'aiuto |
N 255/08 |
|
Stato membro |
Romania |
|
Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Hotărâre privind aprobarea nivelului și a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina utilizată în agricultură în anul 2008 |
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Base giuridica |
Decisione governativa |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Riduzione di accise |
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Forma di sostegno |
Misura fiscale |
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Stanziamento |
50 270 270 EUR |
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Intensità |
63 % |
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Durata |
Sino alla fine del 2008 |
|
Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/11 |
Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/05)
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1. |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie sono stati imposti oneri di servizio pubblico:
Le relative disposizioni tariffarie sono state modificate con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314 del 22 dicembre 2007 e C 164 del 27 giugno 2008. I suddetti oneri di servizio pubblico prevedono che in caso di aumento anomalo, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dei vettori dei costi che intervengono nell'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime stabilite al punto 2.2 possono essere maggiorate proporzionalmente all'aumento rilevato. |
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2. |
In applicazione della suddetta clausola, gli oneri di servizio pubblico del 21 giugno 2005, modificati il 22 dicembre 2007 e il 27 giugno 2008, sono modificati come segue a decorrere dal 15 agosto 2008: Per quanto riguarda i collegamenti tra Marsiglia e Nizza e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:
Per quanto riguarda i collegamenti tra Parigi (Orly) e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 settembre 2008
(2008/C 241/06)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4236 |
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JPY |
yen giapponesi |
153,03 |
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DKK |
corone danesi |
7,4599 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,78730 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5383 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5975 |
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ISK |
corone islandesi |
131,47 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,2580 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,242 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
239,96 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7084 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,3042 |
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RON |
leu rumeni |
3,6420 |
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SKK |
corone slovacche |
30,275 |
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TRY |
lire turche |
1,7880 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,7505 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5154 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,0818 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
2,1003 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,0433 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 605,82 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
11,4902 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7303 |
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HRK |
kuna croata |
7,1152 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 346,25 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9278 |
|
PHP |
peso filippino |
65,980 |
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RUB |
rublo russo |
36,3283 |
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THB |
baht thailandese |
48,630 |
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BRL |
real brasiliano |
2,6280 |
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MXN |
peso messicano |
15,2010 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/13 |
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Francia (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/07)
N 186/08 — FRANCIA
Modifica della carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale 1.1.2007-31.12.2013
(Approvata dalla Commissione il 4.6.2008)
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NUTS-II-III |
Denominazioni regioni NUTS-II/NUTS-III Nomi dei comuni ammissibili (P: cantoni ammissibili) |
Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (1) (applicabile alle grandi imprese) |
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[…] |
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1.1.2007-31.12.2013 |
| 3. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un'intensità massima di aiuto del 15 % |
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|
[…] |
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FR22 |
Picardie |
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[…] |
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FR223 |
Somme |
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80001 Abbeville; 80002 Ablaincourt-Pressoir; 80004 Acheux-en-Vimeu; 80008 Aigneville; 80009 Ailly-le-Haut-Clocher; 80018 Allenay; 80020 Allonville; 80021 Amiens (P: Amiens Nord-est, Amiens Nord ); 80036 Aubigny; 80039 Ault; 80063 Beauchamps; 80073 Bécordel-Bécourt; 80078 Bellancourt; 80080 Belloy-en-Santerre; 80088 Bernes; 80096 Béthencourt-sur-Mer; 80101 Beuvraignes; 80107 Blangy-Tronville; 80124 Bourseville; 80127 Bouvaincourt-sur-Bresle; 80131 Boves; 80141 Brie; 80147 Buigny-l'Abbé; 80149 Buigny-Saint-Maclou; 80163 Cambron; 80164 Camon; 80176 Carrépuis; 80177 Cartigny; 80186 Chaulnes; 80190 Chépy; 80199 Cléry-sur-Somme; 80204 Combles; 80240 Doingt; 80263 L'Echelle-Saint-Aurin; 80288 Estrées-Deniécourt; 80294 Eterpigny; 80296 L'Etoile; 80302 Faverolles; 80308 Feuquières-en-Vimeu; 80318 Flixecourt; 80360 Fressenneville; 80364 Friaucourt; 80366 Fricourt; 80368 Friville-Escarbotin; 80373 Gamaches; 80379 Glisy; 80393 Gruny; 80412 Hamelet; 80413 Hancourt; 80418 Hardecourt-aux-Bois; 80433 Herly; 80434 Hervilly; 80435 Hesbécourt; 80453 Laboissière-en-Santerre; 80474 Licourt; 80478 Lignières; 80505 Mametz; 80509 Marchélepot; 80517 Marquivillers; 80521 Maurepas; 80523 Méaulte; 80527 Méneslies; 80530 Méricourt-l'Abbé; 80533 Mers-les-Bains; 80536 Mesnil-Bruntel; 80542 Mesnil-Saint-Nicaise; 80546 Miannay; 80557 Estrées-Mons; 80560 Montauban-de-Picardie; 80561 Montdidier; 80574 Mouflers; 80585 Nesle; 80597 Nibas; 80613 Oust-Marest; 80620 Péronne; 80635 Pont-Remy; 80638 Potte; 80669 Rethonvillers; 80674 Rivery; 80677 Roisel; 80685 Roye; 80693 Poulainville; 80694 Sailly-le-Sec; 80714 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly; 80769 Treux; 80770 Tully; 80774 Vaire-sous-Corbie; 80779 Vauchelles-les-Quesnoy; 80784 Vaux-sur-Somme; 80795 Ville-le-Marclet; 80799 Villers-Bretonneux; 80801 Villers-Carbonnel; 80803 Villers-lès-Roye; 80804 Villers-sous-Ailly; 80807 Ville-sur-Ancre; 80827 Woincourt. |
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[…] |
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FR24 |
Centre |
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[…] |
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FR242 |
Eure-et-Loir |
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28001 Abondant; 28007 Anet; 28012 Arrou; 28017 Autheuil; 28018 Authon-du-Perche; 28027 Bazoche-Gouet (La); 28051 Bonneval; 28053 Le Boullay-les-Deux-Eglises; 28061 Brou; 28062 Broué; 28075 Chapelle-du-Noyer (La); 28080 Charbonnières; 28088 Châteaudun; 28089 Châteauneuf-en-Thymerais; 28093 Chatillon-en-Dunois; 28098 Cherisy; 28103 Cloyes-sur-le-Loir; 28111 Coudray-au-Perche; 28132 Donnemain-St-Mames; 28134 Dreux; 28144 Etilleux (Les); 28153 Flacey; 28171 Garnay; 28178 Germainville; 28198 Jallans; 28205 Lanneray; 28219 Luigny; 28233 Marboué; 28236 Margon; 28239 Marville-Moutiers-Brûlé; 28273 Moulhard; 28280 Nogent-le-Rotrou; 28293 Oulins; 28312 Puiseux; 28332 Sainte-Gemme-Moronval; 28334 Saint-Denis-les-Ponts; 28342 Saint-Jean-Pierre-Fixte; 28348 Saint-Lubin-des-Joncherets; 28359 Saint-Rémy-sur-Avre; 28360 Saint-Sauveur-Marville; 28371 Saussay; 28374 Serazereux; 28377 Sorel-Moussel; 28378 Souancé-au-Perche; 28393 Tremblay-les-Villages; 28404 Vernouillet; 28405 Vert-en-Drouais; 28424 Yèvres . |
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[…] |
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FR71 |
Rhône-Alpes |
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[…] |
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FR715 |
Loire |
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42005 Andrézieux-Bouthéon; 42011 Balbigny; 42022 Bonson; 42032 Cellieu; 42044 Le Chambon-Feugerolles; 42092 L'Etrat; 42097 La Fouillouse; 42127 Mably; 42156 Neulise; 42166 Parigny; 42170 Perreux; 42183 La Ricamarie; 42184 Riorges; 42186 Rive-de-Gier; 42187 Roanne (P: Roanne Nord); 42189 Roche-la-Molière; 42207 Saint-Chamond; 42212 Saint-Cyr-de-Favières; 42218 Saint-Etienne (P: Saint-Etienne Sud Ouest 1 ); 42223 Saint-Genest-Lerpt; 42225 Genilac; 42237 Saint-Jean-Bonnefonds; 42254 Saint-Marcel-de-Félines; 42256 Saint-Marcellin-en-Forez; 42294 Saint-Vincent-de-Boisset; 42304 Sury-le-Comtal; 42305 La Talaudière; 42311 La Tour-en-Jarez; 42325 Vendranges. |
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|
[…] |
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(1) Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 Mio EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 Mio EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/15 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 241/08)
Numero dell'aiuto: XA 5/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje Občine Vodice
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Vodice za programsko obdobje 2007–2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 40 000 EUR |
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2008: 40 000 EUR |
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2009: 40 000 EUR |
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2010: 40 000 EUR |
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2011: 40 000 EUR |
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2012: 40 000 EUR |
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2013: 40 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
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— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
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— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone, |
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— |
fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione primaria, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
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— |
fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi, |
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— |
fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
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— |
possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici. |
3. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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— |
fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, |
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— |
se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate), |
|
— |
se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). |
4. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
5. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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— |
fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti. |
6. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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— |
fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
7. Prestazioni di assistenza tecnica:
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— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza forniti da terzi, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni e i siti web; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Dicembre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Vodice per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Vodice |
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Kopitarjev trg 1 |
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SLO-1217 Vodice |
Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=58921e3f-8299-4cdf-bd79-62de7dbbd615
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Brane Podboršek
Sindaco del comune di Vodice
Numero dell'aiuto: XA 38/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto: Intervento per lo smaltimento di materiale a rischio
Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 43 bis.
Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3131 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 515 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43 bis della L.P.4/2003
Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 1 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'entità dell'aiuto sarà pari al 100 % dei costi di raccolta e del 75 % dei costi di distruzione e smaltimento degli animali morti, nei limiti dei seguenti parametri individuali:
Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricolutra e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Indennizzare gli allevatori e i troticoltori dei costi di smaltimento dei capi morti (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli) e di rimozione dei capi abbattuti per motivi sanitari (si tratta dell'abbattimento di animali su ordinanza sanitaria per motivi sanitari, le carni non sono destinate al consumo umano).
L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.
Sono ammissibili i costi di rimozione (raccolta e trasporto) e distruzione (deposito, trasformazione e smaltimento definitivo) dei capi morti. A consuntivo sono ammissibili le seguenti spese:
il costo relativo al trasporto per il servizio urgenza che sarà calcolato applicando le tariffe chilometriche medie, diminuite del 15 %, tenuto conto delle possibili economie che derivano per le attività di commercializzazione della Federazione Provinciale Allevatori dall'organizzazione dei servizi d'urgenza, in particolare per la possibilità di effettuare contestualmente (seppure in modo limitato ed occasionale) anche altri ritiri di bestiame, inerenti il trasporto di animali vivi (tabella III) elaborate dall'Associazione Artigiani (comprensive di mezzi e personale) moltiplicate per i chilometri percorsi, desunti dalla delibera della Giunta regionale n. 1433, del 8 ottobre 2001,
il costo fatturato dalle ditte specializzate ed incaricate alla raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse,
spese organizzative del servizio effettivamente sostenute e comunque non superiori al 10 % dei costi di cui alla lettera a) e b).
Nei limiti della spesa massima ammissibile sono consentite, a consuntivo, variazioni compensative nei limiti del 20 % dell'importo dei singoli parametri
Settore o settori interessati: Settore zootecnico (bovini, ovi-caprini, suini e avicunicoli)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Provincia autonoma di Trento |
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Dipartimento agricoltura e alimentazione |
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Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole |
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Via G.B. Trener, 3 |
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I-38100 Trento |
Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=FulView
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=0
Altre informazioni: Si rende noto che il presente regime di aiuto è già stato notificato (N 200/05) con validità fino al 31 dicembre 2009
Numero dell'aiuto: XA 45/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto: Interventi per la difesa passiva
Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 54.
Deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3127 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 516 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 54 della L.P.4/2003
Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 5 940 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: Contributo massimo del 50 % del premio di contratti assicurativi, in aggiunta allo Stato, per gli interventi previsti dalle disposizioni ministeriali, fino a raggiungere la percentuale del 80 % comprensivo dell'intervento statale, unicamente per i contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione.
Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 % come sommatoria fra i due interventi (statale e provinciale).
Contributo del 80 % del premio di contratti assicurativi, per gli interventi solo provinciali, unicamente per i contratti assicurativi che prevedano un risarcimento qualora il danno superi il 30 % della produzione. Qualora i contratti coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili a calamità naturali e/o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, l'intervento sarà ridotto al 50 %
Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Incentivare ed incoraggiare la copertura assicurativa delle produzioni agricole ed animali al fine di ridurre l'eventuale copertura delle potenziali perdite dovute ad avversi fenomeni atmosferici.
L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.
Sono ammissibili le spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze assicurative
Settore o settori interessati: Agricolo e zootecnico
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Provincia autonoma di Trento |
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Dipartimento agricoltura e alimentazione |
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Servizio vigilanza e promozione delle attività agricole |
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Via G.B. Trener, 3 |
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I-38100 Trento |
Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=2&Type=FulView
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=2
Numero dell'aiuto: XA 47/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje Občine Ruše
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Ruše 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ruše (II.A Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 6 200 EUR |
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2008: 6 000 EUR |
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2009: 5 650 EUR |
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2010: 5 650 EUR |
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2011: 5 650 EUR |
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2012: 5 650 EUR |
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2013: 5 650 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
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— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone. |
L'aiuto è concesso a produttori agricoli primari per la gestione di terreni agricoli e pascoli.
2. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
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— |
fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti. |
3. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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— |
gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati fino a copertura del 100 % dei costi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
4. Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
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— |
fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II.A della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Ruše prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Ruše |
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Trg vstaje 11 |
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SLO-2342 Ruše |
Sito web: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007&izdajaID=430 (št. predpisa 646, stran 34)
Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Vili Rezman
Il sindaco del comune di Ruše
Numero dell'aiuto: XA 61/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Goriška
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Spodbude javnega sklada malega gospodarstva goriške v kmetijskem sektorju
Base giuridica: Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Fonte di finanziamento: Fondi dedicati del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese.
Spese annue previste:
2007: 300 000 EUR
2008: 400 000 EUR
2009: 400 000 EUR
2010: 500 000 EUR
2011: 500 000 EUR
2012: 600 000 EUR
2013: 700 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto:
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— |
fino al 40 % dei costi ammissibili dell'investimento. |
L'aiuto è concesso ai produttori agricoli primari per l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento di beni immobili (esclusi i terreni), l'acquisto di attrezzature e il rinnovo di colture permanenti per la produzione primaria
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo IV delle Condizioni generali di funzionamento del Fondo pubblico di Goriška per le piccole imprese nel settore agricolo prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Javni sklad malega gospodarstva Goriške |
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Trg E. Kardelja 1 |
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SLO-5000 Nova Gorica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93740
Altre informazioni: Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Vida Štucin
Direttrice f.f.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/20 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e vv. e Crotone-Roma Fiumicino e vv.
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/09)
A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 52, comma 35, della legge n. 448, del 28 dicembre 2001, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate
Crotone-Roma Fiumicino e vv.
Crotone-Milano Linate e vv.
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1.1. |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento. |
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1.2. |
L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. |
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
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2.1. |
In termini di numero di frequenze minime: Tra Crotone e Roma Fiumicino e vv. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. Tra Crotone e Milano Linate e vv. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. |
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2.2. |
In termini di orari: Sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino:
Sulla rotta Roma Fiumicino-Crotone:
Sulla rotta Crotone-Milano Linate:
Sulla rotta Milano Linate-Crotone:
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2.3. |
In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta: Il servizio dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 105 posti per tutto l'anno. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità. |
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2.4. |
In termini di tariffe:
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2.5. |
In termini di continuità dei servizi: Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006, [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie. I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 225 del 14 settembre 2005. |
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/23 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/10)
A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Liguria, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:
1. Rotte interessate
Albenga-Roma Fiumicino e vv.
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1.1. |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento. |
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1.2. |
L'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. |
2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
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2.1. |
In termini di durata: Un anno dall'attivazione del servizio. |
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2.2. |
In termini di numero di frequenze minime: Tra Albenga e Roma Fiumicino e viceversa. La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. |
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2.3. |
In termini di orari: Sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il lunedì, martedì, giovedì e venerdì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6.30-07.30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 17.00-18.00. Sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino il sabato gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 6.30-07.30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 17.00-18.00. Sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga il lunedì, martedì, giovedì e venerdìì gli orari dovranno prevedere 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.30-09.30 e 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00-20.00. Sulla rotta Roma Fiumicino-Albenga gli orari dovranno prevedere 1 volo il sabato con partenza nella fascia oraria 08.30-09.30 e 1 volo la domenica con partenza nella fascia oraria 19.00-20.00. |
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2.4. |
In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta: Il servizio Albenga-Roma Fiumicino e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 29 posti per tutto l'anno. Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive, né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4. Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità. |
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2.5. |
In termini di tariffe:
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2.6. |
In termini di continuità dei servizi: Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
Le penali di cui al presente punto sono cumulabili sia con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69, del 27 gennaio 2006 [recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato»], sia con le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 172, del 4 ottobre 2007, in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/26 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 241/11)
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1. |
In data 10 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Deutsche Bank («Deutsche Bank», Germania) e The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Beheer- en Beleggingsmaatschappij Befraco BV («Befraco», Paesi Bassi), mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5299 — Deutsche Bank/Goldman Sachs/Befraco, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
Rettifiche
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/27 |
Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 215 del 22 agosto 2008 )
(2008/C 241/12)
A pagina 45, righe 7 e 8 della tabella:
anziché:
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«CEN |
EN ISO 13849-1:2008 Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006) |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 954-1:1996 EN ISO 13849-1:2006 |
31.12.2008 |
|
CEN |
EN ISO 13849-2:2008 Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2003) |
Questa è la prima pubblicazione |
EN ISO 13849-2:2003 |
31.12.2008» |
leggi:
|
«CEN |
EN ISO 13849-1:2008 Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006) |
Questa è la prima pubblicazione |
EN 954-1:1996 EN ISO 13849-1:2006 |
28.12.2009 |
|
CEN |
EN ISO 13849-2:2008 Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza — Parte 2: Validazione (ISO 13849-2:2003) |
Questa è la prima pubblicazione |
EN ISO 13849-2:2003 |
28.12.2009» |
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/27 |
Rettifica del bando di gara pubblicato dal Portogallo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, con l'invito a presentare offerte per l'esercizio di servizi aerei di linea sulla rotta Lisbona-Vila Real-Bragança-Vila Real-Lisbona — P-Lisbona: Esercizio di servizi aerei di linea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 219 del 28 agosto 2008 )
(2008/C 241/13)
A pag. 33, punto 11, «Validità del bando di gara»:
anziché:
«[…] la validità del presente bando di gara è soggetta alla condizione che nessun vettore aereo comunitario che possa essere autorizzato a esercitare la rotta in questione presenti, anteriormente al 2 dicembre 2008, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione a partire dal 14 agosto 2007, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.»,
leggi:
«[…] la validità del presente bando di gara è soggetta alla condizione che nessun vettore aereo comunitario che possa essere autorizzato a esercitare la rotta in questione presenti, anteriormente al 2 dicembre 2008, una domanda di autorizzazione all'esercizio della rotta in questione nel rispetto degli oneri di servizio pubblico imposti e senza alcun corrispettivo finanziario.».