ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 240

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
19 settembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 240/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group) ( 1 )

1

2008/C 240/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5308 — Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 240/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2008/C 240/04

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 gennaio 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/B-1/39.326 — E.ON: violazione dei sigilli (2) — Relatore: Belgio

3

2008/C 240/05

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

4

2008/C 240/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG)

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 240/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

8

2008/C 240/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 240/09

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 36/08 (ex NN 33/08) — Aiuti di Stato in favore della centrale elettrica integrata del Sulcis — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

14

2008/C 240/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia) ( 1 )

24

2008/C 240/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Case COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz) ( 1 )

25

 

2008/C 240/12

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5267 — Sun Capital/SCS Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/01)

L'8 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5267. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5308 — Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/02)

Il 12 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5308. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 settembre 2008

(2008/C 240/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4502

JPY

yen giapponesi

151,96

DKK

corone danesi

7,4602

GBP

sterline inglesi

0,79440

SEK

corone svedesi

9,5995

CHF

franchi svizzeri

1,5838

ISK

corone islandesi

134,64

NOK

corone norvegesi

8,3340

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,965

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

242,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7077

PLN

zloty polacchi

3,3449

RON

leu rumeni

3,6685

SKK

corone slovacche

30,275

TRY

lire turche

1,8540

AUD

dollari australiani

1,7961

CAD

dollari canadesi

1,5390

HKD

dollari di Hong Kong

11,2836

NZD

dollari neozelandesi

2,1449

SGD

dollari di Singapore

2,0718

KRW

won sudcoreani

1 673,53

ZAR

rand sudafricani

11,8592

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9107

HRK

kuna croata

7,1169

IDR

rupia indonesiana

13 631,88

MYR

ringgit malese

5,0315

PHP

peso filippino

68,200

RUB

rublo russo

36,6129

THB

baht thailandese

49,408

BRL

real brasiliano

2,7169

MXN

peso messicano

15,6259


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/3


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 gennaio 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/B-1/39.326 — E.ON: violazione dei sigilli (2)

Relatore: Belgio

(2008/C 240/04)

1.

Il comitato consultivo concorda sui fattori presi in esame per il calcolo dell'importo dell'ammenda da irrogare a E.ON Energie AG in conformità con l'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003.

2.

Il comitato consultivo concorda sull'importo effettivo dell'ammenda proposto dalla Commissione.

3.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/4


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 240/05)

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

Introduzione

La Commissione il 29 maggio 2006 ha eseguito un accertamento senza preavviso presso i locali di E.ON Energie AG («EE») a Monaco di Baviera, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003. La documentazione raccolta durante l'accertamento è stata posta in un ufficio separato che la Commissione ha provveduto a chiudere e a cui ha apposto i sigilli la sera stessa del 29 maggio 2006. Quando il personale autorizzato all'accertamento è ritornato presso EE la mattina del 30 maggio 2006, ha notato che l'aspetto dei sigilli era notevolmente cambiato. Gli agenti autorizzati all'accertamento hanno redatto un verbale, al quale EE ha allegato una dichiarazione aggiuntiva. In seguito, per chiarire l'accaduto, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a EE e al produttore del materiale dei sigilli. In base alle informazioni suddette, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che i sigilli erano stati violati e che la manomissione era imputabile a EE.

Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta

Il 2 ottobre 2006 la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti, ricevuta da EE il 4 ottobre 2006. EE ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 13 novembre 2006, a seguito della concessione di una proroga di una settimana. EE ha allegato alla sua risposta, che contestava le conclusioni della comunicazione degli addebiti, un parere tecnico scientifico.

Accesso al fascicolo

EE ha avuto accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di CD-ROM, ricevuto l'11 ottobre 2006. Al consigliere-auditore non è stata rivolta alcuna richiesta relativa all'accesso al fascicolo.

Audizione orale

Il 6 dicembre 2006 si è tenuta un'audizione orale durante la quale EE ha presentato la propria opinione e ha proposto di ricorrere ad esperti per avere chiarimenti aggiuntivi in merito ad alcuni aspetti tecnici dei sigilli.

Su invito della Commissione in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, anche il produttore del materiale dei sigilli ha assistito all'audizione orale e ha espresso la propria opinione.

Pareri dell'esperto di EE e lettere di esposizione dei fatti della Commissione

Il 28 marzo 2007 EE ha presentato il parere di un esperto, nel quale sono state prese in esame cause alternative del cambiamento avvenuto nello stato dei sigilli durante l'accertamento.

Nell'aprile 2007 la Commissione ha chiesto a un esperto esterno di preparare un parere su alcuni aspetti del comportamento e della manipolazione dei sigilli della Commissione. Il 26 aprile 2007 l'esperto nominato dalla Commissione ha eseguito delle prove in loco presso i locali di EE a Monaco di Baviera, alle quali hanno assistito i rappresentanti e gli esperti di EE e il produttore del materiale dei sigilli. L'8 maggio 2007 l'esperto nominato dalla Commissione le ha presentato il parere formulato.

Il 6 giugno 2007 la Commissione ha informato EE degli elementi aggiuntivi mediante una lettera di esposizione dei fatti e ha fornito l'accesso alla documentazione connessa. Lo stesso giorno, EE ha presentato un ulteriore parere specialistico che illustrava i possibili fattori che potevano aver causato l'apparizione di segni sul sigillo che lo rendevano non valido. EE ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti il 6 luglio 2007.

Con lettera del 17 luglio 2007, EE ha chiesto al consigliere-auditore di organizzare un'altra audizione orale per permettere agli esperti di discutere le loro differenti opinioni di persona. Con lettera del 26 luglio 2007 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta, spiegando che una seconda audizione orale sarebbe giustificata solo nel caso di comunicazione di nuovi addebiti a EE da parte della Commissione o di cambiamento della portata o della natura degli addebiti esistenti. Tali condizioni non ricorrevano nel presente caso, né EE ha mai affermato il contrario.

Con lettera del 1o ottobre 2007, EE ha presentato alla Commissione una terza perizia che indagava ulteriormente su alcune circostanze che potrebbero aver inciso sulla sensibilità dei sigilli.

Di conseguenza la Commissione ha chiesto al suo esperto di rispondere alla seconda e terza perizia di EE e di svolgere se necessario ulteriori prove. Il 20 novembre 2007 l'esperto della Commissione ha presentato un ulteriore parere tecnico nel quale ha confermato le sue precedenti conclusioni e ha illustrato i risultati delle nuove prove condotte. Il 23 novembre 2007 la Commissione ha inviato una seconda lettera di esposizione dei fatti e ha fornito accesso alla relativa documentazione. Su istanza di EE, il consigliere-auditore ha concesso una proroga di una settimana per rispondere a questa seconda lettera. Il 10 dicembre 2007 EE ha risposto, rispettando il termine prestabilito.

Il progetto di decisione

Il progetto di decisione costituisce la prima decisione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che ha introdotto una nuova serie di casi in cui irrogare ammende e che prevede una specifica infrazione per la violazione dei sigilli. Si è anche tenuto di conto delle violazioni della procedura quali circostanze aggravanti nell'ambito di infrazioni sostanziali e la Commissione ha conseguentemente aumentato l'ammenda nelle decisioni finali in caso di cartelli.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

Il consigliere-auditore conclude che il diritto al contraddittorio di EE nel presente caso è stato rispettato.

Bruxelles, 29 gennaio 2008.

Karen WILLIAMS


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 30 gennaio 2008

relativa a un procedimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(Caso COMP/B-1/39.326 — E.ON Energie AG)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/C 240/06)

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato  (1) . La versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases

La decisione concerne un'ammenda di 38 Mio EUR inflitta all'impresa E.ON Energie AG («EE») ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 per violazione dei sigilli apposti dalla Commissione durante l'accertamento svolto nel maggio 2006. EE ha sede centrale a Monaco di Baviera (Germania) e fa parte del gruppo E.ON. Si tratta del primo caso in cui la Commissione ha inflitto un'ammenda a un'impresa a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003.

1.   SINTESI DEI FATTI

Venuta in possesso di indizi di pratiche anticoncorrenziali da parte del gruppo E.ON, il 29 maggio 2006 la Commissione ha eseguito un accertamento senza preavviso presso i locali di EE e di altre imprese del gruppo E.ON. La sera del giorno in cui è iniziato l'accertamento il personale a ciò preposto ha trasferito un grande numero di documenti, non copiati e solo parzialmente catalogati, in un locale messo appositamente a disposizione della Commissione da EE. Il responsabile dell'accertamento ha chiuso la stanza utilizzando una chiave fornita da EE e ha apposto alla porta e al suo telaio sigilli di sicurezza ufficiali per proteggere il locale da accessi non autorizzati. EE è stata informata del significato dei sigilli e delle possibili conseguenze della loro violazione.

Il 30 maggio 2006 alle 8.45 circa, di ritorno presso i locali di EE, il personale autorizzato all'accertamento ha constatato, in presenza dei rappresentanti e degli avvocati esterni dell'impresa, che su tutta la superficie dei sigilli apposti la sera precedente era chiaramente leggibile la dicitura «VOID» e che i sigilli erano stati spostati di circa due millimetri in altezza e in larghezza, come si poteva notare dalle tracce di colla sulla porta e sul telaio. Inoltre, una volta rimossi i sigilli, erano visibili tracce di colla (resti della dicitura «VOID») anche sulla parte posteriore dei sigilli, il che faceva pensare che i sigilli fossero stati infranti.

Una volta aperta la porta, il personale autorizzato all'accertamento non è stato in grado di verificare se vi fossero ancora tutti i documenti riposti nel locale.

2.   SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Al fine di chiarire i fatti, la Commissione ha inviato richieste di informazioni: 1) a EE; 2) al produttore del materiale dei sigilli, la società 3M Europe S.A./N.V. («3M»); 3) all'impresa di pulizie dei locali di EE; e 4) all'impresa che si occupa della sicurezza dei locali di EE. Come possibile spiegazione dell'alterazione dei sigilli, EE ha ipotizzato che il «parziale distacco dei sigilli» fosse imputabile a «una cattiva aderenza dei sigilli al supporto» (dovuta, ad esempio, ai materiali usati). EE ha inoltre affermato che un'addetta alle pulizie aveva pulito i sigilli con un panno in microfibra e un detergente e che, di conseguenza, era possibile che i sigilli si fossero leggermente spostati. EE ha infine dichiarato che durante la notte non si era verificato nessun accesso non autorizzato, ma che oltre alla chiave data al responsabile dell'accertamento erano in circolazione altre chiavi del locale in questione.

Il 2 ottobre 2006 la Commissione ha inviato a EE una comunicazione degli addebiti, in cui concludeva preliminarmente che i sigilli erano stati infranti e che la violazione era imputabile a EE in considerazione del suo potere di organizzazione nell'edificio in questione. La Commissione ha inoltre rilevato che il corretto funzionamento dei sigilli non era stato pregiudicato dal fatto che il periodo di garanzia ufficiale degli stessi (la cosiddetta «durata del magazzinaggio») era scaduto. In particolare, ha escluso la possibilità che la comparsa della dicitura «VOID» potesse dipendere da un difetto dei sigilli («falso positivo»). Al contrario, un sigillo difettoso avrebbe dato luogo a un falso negativo, ossia alla mancata comparsa della dicitura «VOID» in caso di violazione dei sigilli.

La Commissione ha accordato a EE l'accesso al fascicolo. Il 13 novembre 2006 EE ha risposto alla comunicazione degli addebiti asserendo che la tesi della Commissione si basava su fatti inesatti o incerti e non corroborati sul piano scientifico e tecnico. All'audizione del 6 dicembre 2006 EE ha presentato alcune videoregistrazioni che aveva realizzato e che a suo giudizio dimostravano che la comparsa delle diciture «VOID» poteva dipendere da elementi esterni, come vibrazioni del muro dell'ufficio (provocate, ad esempio, da sollecitazioni della porta chiusa a chiave), eventualmente combinati ad altri fattori (come la mancata previa pulizia del supporto). Va tuttavia rilevato che le diciture «VOID» visibili nelle videoregistrazioni non apparivano mai su superfici estese, come invece era stato constatato il 30 maggio 2006, ma solo sui bordi tra la porta e il telaio, dove i sigilli avevano un certo margine di movimento. EE ha proposto di effettuare altre verifiche sul funzionamento dei sigilli.

Nel marzo 2007 EE ha trasmesso alla Commissione una relazione realizzata da un istituto scientifico riguardante uno «studio sulla reazione dei sigilli adesivi alle forze di taglio e di pelatura». Tre mesi dopo EE ha fatto pervenire alla Commissione un'altra relazione relativa a uno «studio sulla reazione dei sigilli adesivi alle forze di trazione e di taglio, alle forze compressive di taglio e ai carichi di pelatura sotto l'effetto di Synto». Entrambi gli studi si basavano su analisi effettuate sul sigillo adesivo standard 7866 della 3M, usato dalla Commissione e disponibile sul mercato. Gli esperti sono giunti alla conclusione che le vibrazioni del muro, combinate all'uso del detergente e ad altri fattori, potevano determinare un «falso positivo» (comparsa limitata delle diciture «VOID» e di tracce di colla sui bordi dei sigilli). La Commissione ha tuttavia constatato che i test erano stati effettuati in condizioni fondamentalmente diverse da quelle prevalenti durante l'accertamento in loco. Mancava poi qualsiasi prova della comparsa delle diciture «VOID» sull'intera superficie del sigillo. Inoltre 3M ha confermato che la resistenza dei sigilli della Commissione oltrepassa largamente la durata del magazzinaggio/la garanzia di validità e che la comparsa della dicitura «VOID» aveva in un certo senso provato il corretto funzionamento dei sigilli.

Nella decisione che difende il suo punto di vista, la Commissione si è fondata anche sulle relazioni del suo esperto, che nell'aprile 2006 aveva eseguito test specifici su alcuni sigilli nei locali di EE a Monaco di Baviera in presenza di rappresentanti di EE e di due esperti esterni della società. I test sono stati effettuati sulla stessa porta cui erano stati apposti i sigilli il 29 maggio 2006. L'esperto ha inoltre svolto altri test in laboratorio. Nella relazione del maggio 2007, ha confermato che il funzionamento dei sigilli non era stato alterato dal fatto che il periodo di garanzia indicato dal produttore era scaduto né dal fatto che il personale autorizzato all'accertamento aveva omesso di testare previamente i sigilli o di pulire la porta in questione. Ha inoltre confermato che l'ipotesi di un falso positivo, secondo cui l'uso di detergenti e le vibrazioni dei muri avrebbero fatto comparire le diciture «VOID» anche senza che i sigilli fossero stati rimossi, non era realistica. Egli è giunto alla conclusione che la comparsa delle diciture «VOID» potesse realisticamente spiegarsi solo con una violazione dei sigilli, ossia con una rimozione e successiva riapposizione degli stessi.

In una lettera di esposizione dei fatti del 6 giugno 2007, cui è stata allegata la relazione dell'esperto, la Commissione ha informato EE di questi nuovi risultati e delle conclusioni che ne erano state tratte. EE ha risposto con lettera del 6 luglio 2007 e ha nuovamente espresso dubbi sul corretto funzionamento dei sigilli. Secondo EE la Commissione non poteva escludere completamente altre spiegazioni per l'alterazione dei sigilli. EE ha inoltre dichiarato che il numero di sigilli su cui l'esperto della Commissione aveva fatto i test era troppo basso. Per i motivi esposti in precedenza, queste argomentazioni non hanno convinto la Commissione.

Nell'ottobre 2007 EE ha presentato un'altra perizia e ha sostenuto che lo stato dei sigilli poteva addebitarsi all'azione dell'umidità dell'aria o a una combinazione di vari fattori (sigilli ormai vecchi, effetto del detergente, ecc.). L'esperto della Commissione ha tuttavia dimostrato, in uno studio del novembre 2007, che l'umidità dell'aria o una sua combinazione con altri fattori non poteva aver provocato un cattivo funzionamento dei sigilli. Ha inoltre evidenziato vari punti deboli della perizia di EE, che si è fondata, per i suoi test, su ipotesi che differivano significativamente dai dati reali della situazione in loco. EE è stata informata dei risultati dell'esperto mediante lettera di esposizione dei fatti, ma non ha avanzato nuove argomentazioni in grado di mettere in questione le conclusioni della Commissione. Nemmeno le dichiarazioni giurate, presentate da EE nel gennaio 2008, rilasciate da coloro che erano in possesso delle chiavi, i quali hanno affermato di non aver in ogni caso aperto la porta, hanno potuto cambiare la situazione.

3.   CONCLUSIONE

È quindi chiaro che i sigilli apposti il giorno in cui è iniziato l'accertamento nei locali di EE sono stati infranti ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003. Tale disposizione non esige che sia provato che la porta è stata effettivamente aperta o che i documenti collocati nel locale posto sotto sigilli sono stati rimossi. È realistico ritenere che i sigilli siano stati infranti deliberatamente. Anche se ciò non fosse, si tratterebbe in ogni caso di una violazione per negligenza, in quanto solo EE era responsabile di organizzare la propria attività in modo tale da garantire che i sigilli non venissero infranti. A questo proposito la Commissione ha inoltre constatato che EE non aveva informato tutto il personale avente accesso all'edificio — come, ad esempio, il personale addetto alle pulizie — dell'esistenza dei sigilli e del loro significato. Oltre al fatto che si tratta del primo caso di violazione dei sigilli in cui la Commissione infligge un'ammenda, non sussiste alcuna circostanza attenuante. In particolare, EE si è limitata a rispettare gli obblighi giuridici di cooperazione con la Commissione.

4.   CONSEGUENZE GIURIDICHE

Qualora ricorrano le condizioni perché si configuri una violazione dei sigilli ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può imporre un'ammenda il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato. A prescindere dal caso di specie, la violazione dei sigilli costituisce per principio un'infrazione grave. Di conseguenza si deve assicurare che l'ammenda abbia un effetto deterrente. Per un'impresa oggetto di accertamenti non deve essere vantaggioso infrangere i sigilli. D'altro canto, nel determinare l'importo dell'ammenda la Commissione ha tenuto conto del fatto che si tratta del primo caso in cui si applica la nuova disposizione del regolamento (CE) n. 1/2003. La Commissione ha pertanto inflitto un'ammenda di 38 Mio EUR.

5.   COMITATO CONSULTIVO

Il 25 gennaio 2008 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha reso un parere favorevole sul progetto di decisione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/07)

Numero dell'aiuto

XS 189/08

Stato membro

Italia

Regione

Calabria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I.-2008

Base giuridica

Legge regionale 11 maggio 2007, articolo 24

Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220

Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424

Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 56 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

30.6.2008

Durata

31.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Presidente della giunta regionale

Via Sensales — Palazzo Alemanni

I-88100 Catanzaro


Numero dell'aiuto

XS 194/08

Stato membro

Italia

Regione

Campania

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Contratto di programma regionale

Base giuridica

Legge regionale 12/07, regolamento 4/2007, disciplinare articolo 13

Delibera giunta regionale n. 514 del 21 marzo 2008

Decreto dirigenziale n. 217 del 17 aprile 2008

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 60 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

19.6.2008

Durata

31.12.2015

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Campania

AGC 12 Sviluppo economico

1)

Settore programmazione delle politiche per lo sviluppo economico — Dirigente p.t. dott.sa Carolina Cortese

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081 796 75 43

e-mail: mc.cortese@maildip.regione.campania.it

2)

Settore aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi — Dirigente p.t. dott. Filippo Diasco

Centro Direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Tel. (39) 081 796 68 65

e-mail: f.diasco@regione.campania.it

AGC 06 Ricerca scientifica

3)

Settore ricerca scientifica, statistica, controllo gestione ed avanzamento progetti — Dirigente p.t. dott. Giuseppe Russo

Via don Bosco, 9/E

I-80141 Napoli

e mail: g.russo@regione.campania.it


Numero dell'aiuto

XS 195/08

Stato membro

Germania

Regione

Freie und Hansestadt Hamburg

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Markenwerft Werbeagentur GmbH

Beim Alten Gaswerk 1

D-22761 Hamburg

Base giuridica

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33 verlängert durch ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85); Gesetz über die Kreditkommission vom 29.4.1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1997, Nr. 18, Seite 133)

Tipo di misura

Ad hoc

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 2 400 EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

27.6.2008

Durata

27.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

D-20459 Hamburg


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/08)

Numero dell'aiuto

XR 92/08

Stato membro

Italia

Regione

Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane

Base giuridica

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Deliberazione della giunta regionale n. 69 del 18 gennaio 2008

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

8,46 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

10 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

23. 4.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Limitato a settori specifici

NACE A 01.41.3; 2.01.1; 02.02.0; C; D; E; F; G 50.2; 50.40.3; 52.7; I 63.3; 64.11; K 72; 73.1; 74.13; 74.14.4; 74.3; 74.7; 74.81; 74.82; 74.85.1; 74.85.2; 74.86; 74.87.7; M 80.41; N 85.31; 85.32; O 90; 93

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Valle d'Aosta

Ass. Attività produttive e politiche del lavoro

Direzione attività produttive e cooperazione

Piazza della Repubblica, 15

I-11100 Aosta

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato/sintesinormativa_i.asp

http://www.regione.vda.it/attiprod/industria_artigianato

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 99/08

Stato membro

Italia

Regione

Calabria

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I.-2008 — Grandi imprese

Base giuridica

Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24

Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220

Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424

Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008, n. 8452

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

56 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

40 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

30.6.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Limitato a settori specifici

NACE C; D; K 72, 73, 74.3, 74.82, 74.87.5. 74.87.7; O 90

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Presidente della giunta regionale

Dipartimento programmazione nazionale e comunitaria

Via Sensales — Palazzo Alemanni

programmazione@regcal.it

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.regione.calabria.it/calabriaeuropa

http://www.regione.calabria.it/sviluppo/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=19

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 104/08

Stato membro

Italia

Regione

Sardegna

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) turismo

Base giuridica

Legge regionale n. 7/2005 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», art. 11 e s.m.i.

Direttive di attuazione approvate con la deliberazione della giunta regionale n. 36/28 dell'1.7.2008, artt. 6-9

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

8,7 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

25 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.7.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione autonoma della Sardegna

Centro regionale di programmazione

Viale Mameli, 88

I-09100 Cagliari

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200806&giorno=24&p=3

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 105/08

Stato membro

Romania

Regione

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderi mari în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea competitivității economice”

Base giuridica

Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 479/20.2.2008 (Monitorul Oficial nr. 189/12.3.2008) și Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1943/19.6.2008 (Monitorul Oficial nr. 493/2.7.2008)

Tipo di misura

Regime

Importo totale dell'aiuto previsto

169,4 Mio EUR

Erogati su 6 anni

Intensità massima di aiuti

50 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

14.7.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Limitato a settori specifici

NACE B; C; E; F

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerul Economiei și Finanțelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

RO-050741, București

Tel. (40-21) 319 97 59

Fax (40-21) 312 25 09

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_479.pdf

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 112/08

Stato membro

Italia

Regione

Marche

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Sperimentazioni tematiche per l'utilizzo di piattaforme ICT nelle aree di specializzazione produttiva e nelle filiere produttive

Base giuridica

Decreto del dirigente del servizio n. 208/IAP_11 del 30.7.2008, Allegato 1, pt. 5.2 tipologia 3

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

0,828 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

10 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

30.7.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Marche servizio industria artigianato energia

via Tiziano, 44

I-60125 Ancona

Tel. (39) 071 806 3607-3701-3702

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.marcheimpresa.net

http://www.marcheimpresa.net/ita/POR2211401/default.asp

Altre informazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/14


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 36/08 (ex NN 33/08) — Aiuti di Stato in favore della centrale elettrica integrata del Sulcis

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/09)

Con lettera del 16 luglio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto. La Commissione ha inoltre invitato l'Italia, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, a presentare osservazioni in merito all'ingiunzione che intende adottare nei suoi confronti con cui ordina all'Italia di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

DESCRIZIONE

A seguito di una denuncia, la Commissione è venuta a conoscenza dell'intenzione delle autorità italiane di concedere aiuti di Stato per sovvenzionare la produzione di elettricità tramite lo sfruttamento di giacimenti di carbone in Sardegna, sulla base dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Le autorità italiane intendono bandire una gara d'appalto pubblica per l'affidamento della concessione integrata per la gestione di una nuova centrale elettrica a carbone, da costruire nel territorio del Sulcis in Sardegna, e per la gestione delle operazioni estrattive del carbone nel vicino giacimento di Nuraxi Figus. Il carbone estratto da questo giacimento alimenterà la nuova centrale elettrica.

Per l'intera durata della concessione integrata (30 anni), la Regione Sardegna mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, la concessione estrattiva, le aree ed infrastrutture necessarie per la coltivazione del giacimento minerario, nonché l'area per la realizzazione dell'impianto. Una parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà ceduta al gestore dei servizi elettrici (in appresso GSE) a prezzi garantiti (120,50 EUR/MWh per i primi 8 anni di esercizio e 100,06 EUR/MWh per gli esercizi successivi). Il quantitativo preciso che sarà ceduto sarà determinato sulla base della migliore offerta.

Come condizione imprescindibile per beneficiare degli aiuti, il concessionario dovrà vendere il resto dell'energia prodotta a delle imprese locali selezionate ad alto impiego di energia (produzione di alluminio primario, di piombo, di zinco, di ciclo cloro e cloroderivati, di allumina e laminazione di alluminio) a prezzi di riferimento (che variano da un minimo di 28 EUR ad un massimo di 67 EUR, secondo la categoria). Anche il prezzo di vendita preciso sarà determinato nel quadro della gara d'appalto.

Le risorse necessarie all'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale elettrica del Sulcis saranno reperite tramite un prelievo parafiscale esatto sulle bollette di tutti gli utenti.

VALUTAZIONE

La Commissione ritiene che la concessione integrata del Sulcis costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE a beneficio del futuro concessionario e delle industrie locali ad alto impiego di energia.

La misura proposta è atta a favorire economicamente il concessionario sotto forma di cessione garantita di energia elettrica a prezzi superiori a quelli di mercato. In questa fase la Commissione non può escludere la presenza di elementi di aiuto anche nei termini della concessione estrattiva. Almeno una parte del vantaggio economico a favore del concessionario sarà trasferita alle industrie locali ad alto impiego di energia sotto forma di prezzi di vendita agevolati.

La misura è selettiva in quanto ne possono beneficiare solo il concessionario e le industrie locali ad alto impiego di energia ed è finanziata tramite risorse pubbliche.

La Commissione ritiene che la misura incida sugli scambi tra gli Stati membri e falsi la concorrenza. Nell'UE, il mercato dell'elettricità è stato completamente aperto alla concorrenza. La nuova centrale elettrica del Sulcis produrrà approssimativamente 600 MW di energia elettrica, di cui circa metà sarà riservata ai principali consumatori di energia elettrica dell'isola. La nuova centrale assorbirà pertanto una parte considerevole della domanda locale. La Commissione ritiene probabile che, pur considerando il vantaggio trasmesso alle imprese ad alto impiego di energia, il concessionario benefici di una posizione concorrenziale migliore rispetto agli altri produttori di energia non sovvenzionati. La riduzione della domanda, in ogni modo, non farà che peggiorare la posizione concorrenziale dei produttori di energia operanti in Sardegna e la loro struttura dei costi. Peraltro, in mancanza di una clientela di qualche rilievo, sarà difficile se non impossibile che nuovi fornitori di energia riescano ad entrare sul mercato sardo.

Per quanto riguarda le imprese ad alto impiego di energia, la fornitura di elettricità a prezzi agevolati incide notevolmente e in modo diretto sui costi di produzione, migliorando pertanto la posizione concorrenziale dei beneficiari sui mercati del prodotto in cui essi operano e che sono pienamente aperti agli scambi intracomunitari.

Il discusso progetto Sulcis è da considerarsi una misura nuova, mai notificata, che pertanto si configura come un aiuto nuovo non autorizzato.

La Commissione nutre dubbi circa la compatibilità del progetto di aiuti con il mercato comune. L'aiuto per il progetto Sulcis si configura come aiuto al funzionamento, che può essere autorizzato solo in circostanze eccezionali, ad esempio se volto alla tutela dell'ambiente. La Commissione ha pertanto valutato se il progetto risulterebbe compatibile come aiuto ambientale alla luce della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1). Tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato il rispetto di alcuna delle disposizioni di tale disciplina, né per quanto riguarda i risparmi energetici, né per gli investimenti intesi al superamento di norme obbligatorie o per il risanamento di siti contaminati.

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle imprese locali ad alto impiego di energia, la Commissione rileva che la misura è intesa a beneficio degli stessi comparti industriali e, di fatto, delle stesse imprese per cui, tra il 2004 e il 2005, l'Italia aveva introdotto tariffe elettriche agevolate (decreto del 6 febbraio 2004, articolo 11, comma 11, e legge n. 80/2005, articolo 11, comma 12). La Commissione ha avviato indagini approfondite su queste misure nell'ambito dei casi C 38/04, C 13/06 e C 36/06, esprimendo seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

Visti i dubbi di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione ritiene necessario prevenire l'ulteriore avanzamento della procedura in corso e pertanto ha invitato l'Italia a presentare osservazioni sull'ingiunzione che intende adottare nei suoi confronti perché sospenda immediatamente l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente e, in particolare, qualsiasi azione che conduca all'ulteriore avanzamento del progetto come attualmente previsto.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente, la Commissione si pregia informare codeste autorità che, dopo aver esaminato le informazioni da esse fornite in riferimento agli aiuti in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. L'Italia è pertanto invitata, in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, a presentare osservazioni sull'intenzione della Commissione di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che la Commissione non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

I.   PROCEDIMENTO

1)

Sulla base di una denuncia, la Commissione veniva a conoscenza dell'intenzione delle autorità italiane di concedere aiuti di Stato per sovvenzionare la produzione di elettricità tramite lo sfruttamento di giacimenti di carbone in Sardegna, sulla base dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

2)

Con lettera del 18 dicembre 2006, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni che le venivano trasmesse con lettera del 13 marzo 2007. Con lettera del 22 luglio 2007, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni e invitava l'Italia a notificare la misura conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Con lettera del 15 ottobre 2007, le autorità nazionali fornivano le informazioni richieste, in termini atti a suggerire che detta trasmissione potesse valere quale notifica. Tuttavia, le informazioni non venivano trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 794/2004 (1), non contenevano un riferimento esplicito all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e le autorità italiane sostenevano che la misura costituiva un aiuto esistente.

3)

Con lettera del 21 gennaio 2008, la Commissione richiedeva ulteriori delucidazioni e esprimeva nuovamente seri dubbi sul fatto che la misura in questione costituisse un aiuto esistente. Le autorità italiane trasmettevano le informazioni richieste con lettere del 18 marzo 2008 e del 9 aprile 2008.

4)

Considerato che la normativa nazionale non contempla una clausola sospensiva e risulta pertanto immediatamente applicabile, la misura veniva trascritta nel registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 33/08.

II.   DESCRIZIONE

5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguarda il progetto Sulcis contemplato all'articolo 11, comma 14, della legge n. 80 del 2005, come ulteriormente specificato nella documentazione di gara. Tuttavia, onde garantire un'adeguata valutazione della misura e tener conto, in particolare, delle argomentazioni fatte valere dalle autorità nazionali, occorre ripercorre l'evoluzione del progetto Sulcis nella legislazione nazionale.

Il carbone quale “fonte assimilata”

6)

L'articolo 22 della legge n. 9, del 9 gennaio 1991, “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale” (in appresso, legge n. 9/91) prevede la possibilità di concedere sovvenzioni pubbliche alla produzione di energia da fonti rinnovabili e “assimilate”, senza tuttavia definire precisamente il concetto di fonte assimilata. La legge incarica il Comitato Interministeriale Prezzi (in appresso CIP) di definire le condizioni tecniche generali per l'ammissibilità a fonte assimilata. La legge n. 9/91 è stata approvata ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato nell'ambito della decisione della Commissione sulla misura NN 52/91 (2).

7)

Con la delibera del CIP n. 6, del 29 aprile 1992, (in appresso delibera CIP 6), l'Italia ha adottato le disposizioni d'applicazione della legge n. 9/91, stabilendo segnatamente che il concetto di fonte energetica assimilata copre anche i combustibili fossili prodotti da giacimenti minori isolati. La delibera CIP 6 stabilisce che le sovvenzioni pubbliche sono erogate sotto forma di cessione garantita di energia elettrica allo Stato a prezzi fissi sovvenzionati.

8)

Il decreto del presidente della Repubblica, del 28 gennaio 1994 (in appresso decreto del 1994), sull'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente indica l'opportunità che il carbone prodotto nel territorio del Sulcis sia da considerarsi una fonte di energia assimilabile ai sensi della legge n. 9/91. Il decreto del 1994 stabilisce dettagliate condizioni tecniche ed economiche per l'affidamento di una concessione integrata per la gestione della miniera carbonifera e della centrale elettrica. Il progetto di centrale elettrica è condizionato all'impiego della tecnica di gassificazione, al rispetto di rigorosi valori massimi di emissioni e alla produzione combinata di energia e calore. È previsto che il progetto benefici di aiuti di Stato sotto forma di:

a)

aiuti agli investimenti per un importo di 185 Mrd ITL (85 713 Mio EUR);

b)

la cessione garantita all'ENEL dell'energia elettrica prodotta dalla centrale ad un prezzo sovvenzionato. Per i primi 8 anni di esercizio, il prezzo è fissato al livello sovvenzionato di 160 ITL/kWh mentre per i successivi anni di esercizio, al prezzo più basso previsto dalla delibera CIP 6 e tenendo conto dei costi di produzione di energia evitati dall'ENEL (3).

9)

Il progetto Sulcis era incluso nel programma operativo della Sardegna per i Fondi strutturali per il periodo 1994-1998. La concessione è stata affidata ad un consorzio di imprese (ATI-Sulcis). Il progetto ha tuttavia incontrato difficoltà tecniche e finanziarie. Già nel 1997, il progetto veniva escluso dal programma operativo (4) e, a maggio 2002, il consorzio ha infine dichiarato di non essere più disposto a continuarne la realizzazione. La concessione è stata ufficialmente ritirata nel 2003.

10)

Con l'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, l'Italia ha rilanciato il progetto integrato Sulcis annunciando una nuova gara d'appalto. Quanto alle condizioni per l'affidamento della concessione, la legge n. 80/2005 fa riferimento al decreto del 1994, che si applica per quanto riguarda il prezzo garantito di cessione dell'energia elettrica. La legge n. 80/2005 introduce tuttavia nuovi criteri sostanziali per la maggior parte altri aspetti della concessione. Il nuovo progetto non prevede aiuti agli investimenti.

11)

Con l'articolo 1, comma 1119, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria del 2007), l'Italia ha prorogato la validità dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005.

Descrizione dettagliata del nuovo progetto integrato Sulcis

12)

Come previsto dalla legge n. 80/2005 in combinato disposto con il decreto del 1994, il progetto persegue un duplice obiettivo: garantire alle industrie locali ad alto impiego di energia una fornitura di elettricità a prezzi ridotti e promuovere lo sfruttamento dei giacimenti di carbone nel territorio Sulcis-Iglesiente.

13)

L'Italia intende perseguire questo duplice obiettivo sovvenzionando la costruzione e il funzionamento di una nuova centrale che utilizzerà il carbone estratto localmente.

14)

Con un elevato tenore di zolfo e un basso potere calorifico, il carbone del Sulcis, di scarsa qualità (5), è destinato ad un utilizzo locale, dal momento che il trasporto su lunghe distanze lo renderebbe antieconomico. Questo tipo di carbone richiede specifici accorgimenti tecnici per ridurne le emissioni di zolfo.

15)

Stando alle informazioni fornite da parte italiana, l'estrazione del carbone dalle miniere del Sulcis era sospesa [“stand by attivo (6)] dalla metà degli anni '70. La gestione provvisoria delle miniere (compresa la miniera Nuraxi Figus) è stata assicurata con finanziamenti pubblici fino al 2003. La presente decisione non riguarda questo intervento pubblico.

16)

Ad ogni modo, il giacimento di Nuraxi Figus, che sarà sfruttato dal concessionario, è attualmente operativo in quanto rifornisce di carbone la centrale elettrica a carbone dell'ENEL di Portovesme sulla base del contratto concluso a maggio 2006 per una fornitura di 1 100 000 tonnellate in tre anni.

17)

Analogamente al progetto del 1994, il nuovo progetto Sulcis, basato sulla legge n. 80/2005, prevede anch'esso una gara d'appalto pubblica per l'affidamento della concessione integrata per la gestione delle operazioni estrattive del giacimento di Nuraxi Figus e per la costruzione/gestione di una centrale elettrica. Una prima gara è stata indetta alla fine del 2006, ma la concessione non è stata affidata per mancanza di offerenti. La regione sarda intende indire una nuova gara a condizioni diverse.

18)

Il nuovo bando, trasmesso dalle autorità italiane con lettera del 9 aprile 2008, contiene norme sostanziali rilevanti ai fini della valutazione del progetto sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Condizioni dell'appalto

19)

Le condizioni previste dalle autorità italiane si applicano lungo tutta la durata della concessione integrata (30 anni). La Regione Sardegna mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, la concessione estrattiva, le aree ed infrastrutture necessarie per la coltivazione del giacimento minerario, nonché l'area per la realizzazione dell'impianto. Una parte dell'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà ceduta al gestore dei servizi elettrici (in appresso, GSE) a prezzi garantiti e il quantitativo preciso sarà determinato sulla base della migliore offerta.

20)

Conformemente alla legge n. 80/2005 (7), il prezzo di cessione dell'energia è quello definito dal decreto del 1994. Di conseguenza, nei primi 8 anni di esercizio, il GSE è tenuto ad acquistare elettricità ad un prezzo (indicizzato) di 120,50 EUR/MWh (8). Per gli esercizi successivi, il GSE paga 100,06 EUR/MWh (9).

21)

Il corrispettivo offerto dal concessionario sarà determinato sulla base della migliore offerta. La documentazione di gara definisce tuttavia in dettaglio il contenuto minimo dell'offerta. In particolare, i concorrenti dovranno presentare offerte separate per i diversi aspetti del progetto (offerta economico-finanziaria e offerta tecnico-industriale).

Offerta economica

22)

La struttura economico-finanziaria dell'offerta dovrà precisare i seguenti elementi:

a)

il quantitativo di energia cedibile al GSE [fino alla massima potenza autorizzata di 450 MWe per 7 500 ore (10)];

b)

la quantità di energia annua a prezzi agevolati per le imprese localizzate sull'isola, non inferiore a 3 500 GWh/anno per un periodo obbligatorio di 12 a partire dal 2011;

c)

il prezzo medio ponderato di cessione dell'energia a prezzi agevolati con base anno 2005: 31,94 EUR/MWh incrementata di anno in anno al tasso d'inflazione annuo.

23)

Per quanto riguarda le cessione di energia elettrica alle imprese localizzate sull'isola, il prezzo offerto dai concorrenti sarà differenziato in funzione del settore industriale interessato, ovvero:

a)

produzione di alluminio primario (circa 64 % dell'assorbimento);

b)

produzione di piombo e zinco (17 %);

c)

ciclo cloro e cloroderivati (10 %);

d)

produzione di allumina (7 %);

e)

laminazione alluminio (1 %);

f)

altre tipologie di produzioni (1 %).

24)

Le autorità italiane hanno fissato i prezzi di riferimento per ciascuno di questi settori, che variano da un minimo di 27,87 EUR per l'alluminio primario ad un massimo di 97,90 EUR per la laminazione di alluminio. Per alcune categorie, le offerte possono contemplare un corrispettivo inferiore al prezzo di riferimento o superiore nel limite del 10 %.

Offerta tecnico-industriale

25)

I concorrenti dovranno presentare:

a)

un progetto di massima della centrale termoelettrica indicando le metodologie proposte per la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente. La centrale deve utilizzare il carbone del Sulcis almeno nella misura del 50 % del suo fabbisogno (11);

b)

un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica;

c)

un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero;

d)

un programma di formazione per il personale impiegato nelle miniere.

26)

La centrale dovrà avere gli stessi livelli di emissioni stabiliti dal progetto originario del 1994. Detti livelli sono superiori alle norme comunitarie obbligatorie di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (12).

 

Massimali delle emissioni della centrale del Sulcis

Norme obbligatorie

SO2

60 mg/Nm3

200 mg/Nm3

NOx

70 mg/Nm3

200 mg/Nm3

Polveri sottili

2 mg/Nm3

30 mg/Nm3

CO2

50 mg/Nm3

Nessuna norma obbligatoria

27)

Il concessionario dovrà mantenere in servizio il personale attualmente impiegato nelle miniere (preservando le attuali condizioni di impiego), con possibili riduzioni dell'organico per motivi di efficienza.

III.   VALUTAZIONE

Sussistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

28)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) è concessa dallo Stato o mediante risorse statali; c) presenta una natura selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza all'interno dell'UE.

29)

In questa fase del procedimento, la Commissione ritiene che la concessione integrata del Sulcis costituisca aiuto di Stato a beneficio a) del futuro concessionario e b) delle industrie locali ad alto impiego di energia.

Vantaggio

30)

La misura è atta a favorire economicamente il futuro concessionario. Il GSE è tenuto ad acquistare circa la metà dell'energia elettrica prodotta dalla centrale ad un livello di prezzo sensibilmente più elevato rispetto alla media dei prezzi all'ingrosso in Italia e in Sardegna (13). La cessione garantita di energia elettrica è atta a migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario sul mercato della produzione elettrica.

31)

La Commissione ritiene che almeno una parte del vantaggio economico a favore del concessionario venga trasferito alle industrie locali ad alto impiego di energia sotto forma di prezzi di vendita agevolati. I prezzi di vendita stimati, che variano dai 27,87 EUR/MWh ai 67,90 EUR/MWh, risultano al di sotto del prezzo di mercato (14). La Commissione non dispone di cifre esatte sui prezzi dell'energia elettrica negoziati su base bilaterale tra le industrie ad alto impiego di energia operanti in Sardegna e i loro fornitori. Tuttavia, un prezzo pari a 25 EUR/MWh risulta sostanzialmente inferiore ai prezzi spot  (15), sia medi che off-peak. Per i più grandi consumatori, quali quelli del settore dell'alluminio primario, che dovrebbero assorbire oltre il 60 % dell'energia elettrica prodotta dal concessionario, il prezzo si direbbe addirittura inferiore al costo marginale medio della produzione di energia in Sardegna.

32)

È tuttavia impossibile fornire una quantificazione più esatta dei rispettivi vantaggi conferiti al concessionario e alle imprese ad alto impiego di energia. I fattori economici in gioco, tra cui il quantitativo di energia elettrica ceduto al GSE, la quantità di energia acquistata dalle imprese ad alto impiego di energia e il prezzo di vendita dell'energia in questione, non sono predeterminati ma dipendono dalle offerte dei concorrenti nell'ambito della gara.

33)

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene, nella fase attuale del procedimento, che le misure proposte siano tali da conferire un vantaggio al futuro concessionario del progetto Sulcis per la produzione di energia elettrica e alle imprese locali ad alto impiego di energia.

Selettività

34)

Il vantaggio su esposto verrà conferito in modo selettivo, considerato che la misura è intesa ad esclusivo beneficio del concessionario e delle imprese locali ad alto impiego di energia.

Risorse statali e imputabilità allo Stato

35)

La misura è finanziata tramite risorse pubbliche. Il GSE è un ente pubblico, di esclusiva proprietà del ministero delle Finanze. Stando alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, il GSE reperirà le risorse necessarie all'acquisto dell'energia elettrica del Sulcis con le stesse modalità previste dall'accordo CIP 6, ovvero tramite un prelievo parafiscale esatto sulle bollette di tutti gli utenti (e possibilmente addebitato sulla stessa componente della bolletta). In due precedenti casi di aiuti di Stato (16), la Commissione ha già stabilito che i prelievi parafiscali esatti dalle autorità italiane sul consumo di energia e raccolti e distribuiti dall'ente statale Cassa di conguaglio configurano risorse pubbliche, interpretazione peraltro in linea con la giurisprudenza dei tribunali comunitari in materia di prelievi parafiscali (17).

36)

Dal momento che il concessionario è tenuto a trasmettere alle imprese locali ad alto impiego di energia parte del vantaggio conferito dalla cessione di energia al GSE ad un prezzo più elevato, e che tale requisito è stabilito dalla normativa nazionale in combinato disposto con la documentazione di gara emanata dalla Regione Sardegna, la Commissione ritiene che il vantaggio a beneficio delle imprese locali ad alto impiego di energia che ne risulta sia altresì finanziato tramite risorse pubbliche.

37)

Avendo come base giuridica norme e disposizioni regolamentari nazionali e regionali, la misura è imputabile allo Stato.

Effetto sugli scambi e distorsione della concorrenza

38)

In questa fase del procedimento, la Commissione ritiene che la misura incida sugli scambi tra gli Stati membri e falsi la concorrenza, tanto sul mercato dell'elettricità che sui mercati a valle in cui operano le imprese ad alto impiego di energia. Nell'UE, il mercato dell'elettricità è stato completamente aperto alla concorrenza. La nuova centrale del Sulcis produrrà energia elettrica per 650 MW, ovvero un sesto dell'attuale capacità di produzione della Sardegna (pari a circa 4 000 MW). Circa la metà dell'energia prodotta sarà riservata ai principali consumatori di energia elettrica dell'isola (le imprese ad alto impiego di energia) sulla base di contratti di lungo periodo. I prezzi agevolati previsti sono resi praticabili grazie alla cessione assicurata della restante parte di energia elettrica al GSE a prezzi superiori a quelli di mercato, come su illustrato al punto 30).

39)

La nuova centrale assorbirà pertanto una parte considerevole della domanda locale, escludendo realisticamente la possibilità per altri fornitori di rifornire lo stesso bacino d'utenza. La Commissione è dell'avviso che, pur considerando il vantaggio trasmesso alle imprese ad alto impiego di energia, risulti probabile che il concessionario benefici di una posizione concorrenziale migliore rispetto agli altri produttori di energia non sovvenzionati. La riduzione della domanda non farà, in ogni modo, che peggiorare la posizione concorrenziale dei produttori di energia operanti in Sardegna. Pare inevitabile che, nell'impossibilità di competere con i prezzi sovvenzionati del concessionario e di esportare elettricità fuori dalla Sardegna, questi ultimi saranno costretti a ridurre la produzione (18). È probabile non solo che ne risenta la loro posizione concorrenziale ma che peggiori la loro struttura dei costi, già limitata dalla strutturale sovraccapacità (19) di produzione di energia elettrica della Sardegna.

40)

Peraltro, in mancanza di una clientela di qualche rilievo, sarà difficile se non impossibile che nuovi fornitori di energia riescano ad entrare sul mercato sardo. La Commissione ha ricevuto denunce, segnatamente dai produttori di energia eolica, che segnalano questo effetto distorsivo.

41)

Per quanto riguarda le imprese ad alto impiego di energia, la fornitura di elettricità a prezzi agevolati incide notevolmente e in modo diretto sui costi di produzione, migliorando pertanto la posizione concorrenziale dei beneficiari sui mercati del prodotto in cui essi operano. I settori interessati sono pienamente aperti agli scambi intracomunitari.

42)

In questa fase, la Commissione ritiene pertanto che la misura configuri aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Natura degli aiuti: nuovi o esistenti

43)

Le autorità italiane ritengono che la misura costituisca aiuti esistenti sulla base delle considerazioni riassunte di seguito. A loro dire, il progetto Sulcis rientra nel piano energetico nazionale, adottato con le leggi n. 9 e 10, del 9 gennaio 1991, e approvato dalla Commissione ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. La Commissione ha inoltre approvato le misure dettagliate di attuazione del piano energetico nazionale, contenute nella delibera CIP 6. Il decreto del 1994 si limiterebbe, secondo le autorità nazionali, a specificare ulteriormente queste disposizioni.

44)

Le autorità italiane sottolineano inoltre che il decreto del 1994 è stato implicitamente approvato in quanto la Commissione ha incluso il progetto Sulcis nel programma operativo per la Sardegna per il periodo 1994-1999. La successiva esclusione del progetto dal programma operativo non metterebbe in discussione la validità di detta approvazione, dal momento che il decreto del 1994 è stato prorogato negli anni dalla legislazione nazionale, e più di recente dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005 e dalla legge finanziaria del 2007.

45)

Secondo le autorità nazionali, la legge n. 80/2005 non ha apportato cambiamenti sostanziali al progetto ma ha semplicemente provveduto ad introdurre adeguamenti agli sviluppi tecnici e giuridici. Il progetto costituirebbe pertanto un aiuto esistente e, conformemente alla normativa in materia di aiuti di Stato, l'Italia non sarebbe stata tenuta a notificare l'articolo 11, comma 14, della legge n. 80/2005.

46)

La Commissione ritiene che il progetto Sulcis, come introdotto dalla legge n. 80/2005, configuri un aiuto nuovo per i seguenti motivi.

La misura non è giuridicamente fondata nel merito sulla delibera CIP 6

47)

Contrariamente a quanto sostenuto da parte italiana, la delibera CIP 6 non può ritenersi la rilevante base giuridica della misura in questione. La delibera definisce, tra le altre cose, le disposizioni in materia di sostegno alle fonti energetiche “assimilate” a quelle rinnovabili. La definizione di fonti assimilate include “i combustibili fossili prodotti da giacimenti minori isolati”. Il concetto di “giacimenti minori isolati”, originariamente assente nella delibera CIP 6, è stato introdotto nel 1994 (20): un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entità accertata del giacimento è inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche od economiche il combustibile estratto non è direttamente inseribile nella fase di distribuzione.

48)

I giacimenti carboniferi del Sulcis sono i più estesi d'Italia (21). Tenuto conto delle loro dimensioni, essi non potevano essere ritenuti “giacimenti minori isolati” ai fini dell'applicazione della delibera CIP 6. Le autorità italiane hanno dovuto quindi adottare una normativa separata (il decreto del 1994) con diretto richiamo alla legge n. 9/91, per dichiarare il carbone del Sulcis “fonte assimilata” e fornire una base giuridica agli aiuti di Stato ricorrendo ad un meccanismo senz'altro simile, ma decisamente non equivalente al CIP 6 (22).

49)

Inoltre, come su illustrato al punto 19), gli importi degli aiuti individuati, per i primi otto anni di esercizio, dalla delibera CIP 6 e dal decreto del 1994 non coincidono. Il meccanismo di tariffazione di cui alla delibera CIP 6 rimanda al decreto del 1994 solo per quanto riguarda gli esercizi successivi. Anche la durata del sostegno previsto dal CIP 6 (fino al 2020) differisce da quella prevista per la centrale del Sulcis (30 anni dall'affidamento della concessione).

50)

La valutazione della Commissione è pertanto incentrata sulla legge n. 80/2005 in combinato disposto con il decreto del 1994.

Il decreto del 1994 risulta di fatto superato, data la natura sostanziale e l'ampia portata delle modifiche introdotte con la legge n. 80/2005

51)

Per la Commissione, le modifiche introdotte con la legge n. 80/2005 non possono definirsi meri adeguamenti tecnici al progetto Sulcis originario, come istituito dal decreto del 1994: si tratta in effetti di modifiche di natura sostanziale con una portata così estesa da rendere superato il decreto del 1994.

52)

In primo luogo, il progetto originario non prevedeva la vendita alle imprese ad alto impiego di energia elettrica a prezzi agevolati. Si tratta di un elemento nuovo che altera il meccanismo economico dell'aiuto introducendo nuovi beneficiari e, di fatto, di per sé giustifica che la misura sia intesa come un aiuto nuovo.

53)

In secondo luogo, il decreto del 1994 contemplava originariamente specifici requisiti tecnici, segnatamente l'utilizzo della tecnica innovativa della gassificazione del carbone nonché la produzione combinata di energia e calore. Le specifiche del nuovo progetto non prevedono più l'utilizzo di tecniche innovative. Nell'ultimo capitolato di gara si legge che, per l'affidamento della concessione, è sufficiente l'uso di una tecnologia “provata”, quali la gassificazione, il ciclo supercritico o altro equivalente. La Commissione constata che il ciclo supercritico è una tecnologia di ampio impiego che non va oltre lo “stato dell'arte” (23). La documentazione di gara non accenna neanche all'impiego della cogenerazione. Peraltro, nel progetto originario, tutta l'energia prodotta sarebbe stata venduta all'ENEL, mentre nel nuovo progetto solo parte di essa va in cessione al GSE.

54)

In buona sostanza, le uniche disposizioni del decreto del 1994 che, di fatto, sembrano continuare ad applicarsi sono il livello del prezzo garantito e le norme ambientali che la centrale è tenuta a rispettare, obiettivo questo oggi molto meno difficile da conseguire rispetto a 14 anni fa.

55)

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione giunge alla conclusione che il progetto adottato con la legge n. 80/2005 e ulteriormente dettagliato dalla documentazione di gara risulti sostanzialmente diverso dal progetto Sulcis originario introdotto dal decreto del 1994; pertanto, anche se per il progetto del 1994 si fosse potuto parlare di un aiuto esistente — il che non corrisponde alla realtà, come dimostrato di seguito — questo non varrebbe per il nuovo progetto.

Il progetto del 1994 non costituisce un aiuto esistente

56)

Al fine di una disamina completa dei punti sollevati da parte italiana, la Commissione ha soppesato l'argomentazione secondo cui il progetto del 1994 era stato approvato dalla Commissione e che detta approvazione aveva ancora validità.

57)

La Commissione tiene a sottolineare che, anche se il progetto rientrava nel programma operativo della Sardegna per i Fondi strutturali per il periodo 1994-1998, il decreto del 1994 non è mai stato né notificato né approvato alla luce della normativa in materia di aiuti di Stato. Il progetto è stato peraltro successivamente escluso dal programma operativo.

58)

Inoltre, in seguito all'adozione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (24), l'Italia avrebbe dovuto adeguare i regimi di aiuto esistenti. Tale adeguamento non ha mai avuto luogo per la misura in esame. Pertanto, anche se in un primo momento si fosse trattato di un aiuto esistente — ipotesi palesemente infondata, come su illustrato — la misura non poteva in nessun caso essere considerata tale una volta decorsi i termini per l'adattamento alla disciplina del 2001 (1o gennaio 2002).

59)

A tale riguardo, le autorità italiane sostengono che non era necessario adottare opportune misure in base alla disciplina del 2001 dal momento che la concessione integrata non può classificarsi unicamente come una misura di aiuti ambientali. Secondo le autorità italiane, per il territorio del Sulcis gli obiettivi di tutela ambientale vengono conseguiti tramite interventi di varia natura che non sono di esclusiva competenza della disciplina ambientale. Le stesse autorità sostengono tuttavia che l'intero progetto integrato può, in realtà, concepirsi come un intervento di risanamento di siti industriali che rientrerebbe nella disciplina ambientale.

60)

La Commissione constata che il decreto originario del 1994 apparentava il carbone sardo ad una fonte di energia rinnovabile e che su tale presupposto si basava la concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato a favore della tutela ambientale e, in particolare, delle fonti di energia rinnovabili, rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione della disciplina ambientale. La Commissione non può pertanto avallare il ragionamento delle autorità italiane, soprattutto tenuto conto che le stesse autorità si contraddicono nel sostenere che, in realtà, l'intero progetto debba essere considerato una forma di aiuto ambientale. Peraltro, l'aspetto di risanamento del progetto sostenuto dalle autorità italiane rientrerebbe senza dubbio nel campo di applicazione della disciplina ambientale.

Altre disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 sui regimi di aiuti esistenti

61)

Il concetto di aiuti esistenti è definito all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (25) (in appresso regolamento di procedura). La Commissione ha esaminato se il progetto in esame possa o meno rientrare in una delle categorie di aiuti esistenti contemplate dal regolamento di procedura.

62)

La Commissione constata che la misura introdotta con la legge n. 80/2005 non è stata attuata prima dell'adesione dell'Italia all'UE. Come su illustrato al punto 57, la misura non è mai stata autorizzata dalla Commissione o dal Consiglio ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. La misura non può ritenersi autorizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di procedura (riguardante i casi in cui la Commissione non provvede ad adottare una decisione entro il termine di due mesi dalla notifica degli aiuti). La misura non riguarda aiuti illegittimi per i quali è decorso il termine di 10 anni. Considerata la natura della misura, è possibile concludere essa abbia sempre configurato un aiuto di Stato e che quindi non si applicano le disposizioni previste per i regimi che non costituivano aiuti di Stato al momento dell'entrata in vigore ma che sono divenuti tali in forza dell'evoluzione del mercato comune.

63)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il progetto Sulcis configuri un aiuto nuovo.

Legalità dell'aiuto

64)

Considerato che la misura non è stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'aiuto è illegale.

Compatibilità dell'aiuto

65)

La Commissione nutre dubbi circa la compatibilità del progetto di aiuti con il mercato comune.

Aiuti al concessionario

66)

Tenuto conto che l'aiuto previsto per il progetto Sulcis è proposto sotto forma di una tariffa di alimentazione (feed-in tariff) non connessa a specifici costi ammissibili, la Commissione ritiene che esso configuri un aiuto al funzionamento.

67)

Gli aiuti al funzionamento possono essere autorizzati in circostanze eccezionali, ad esempio se intesi alla tutela dell'ambiente; la Commissione ha pertanto valutato se il progetto risulterebbe compatibile come aiuto ambientale alla luce della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (26) (in appresso la disciplina ambientale).

68)

Occorre, in primo luogo, ricordare che, essendo il carbone un combustibile fossile non rinnovabile, le centrali elettriche a carbone non possono ricevere sovvenzioni pubbliche in forza della normativa applicabile agli aiuti al funzionamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il progetto non prevede l'impiego di tecnologie di cogenerazione e le autorità nazionali non hanno dimostrato che il progetto è tale da produrre risparmi energetici. Ne consegue che la Commissione non può valutare la conformità della misura di aiuti in esame alla luce delle disposizioni sugli aiuti al funzionamento di cui alla disciplina ambientale.

69)

Stando alla documentazione di gara trasmessa dalle autorità italiane, il progetto della centrale del Sulcis sarebbe inteso al superamento delle norme comunitarie obbligatorie in materia di emissioni. Pertanto, se le sovvenzioni fossero concesse sotto forma di aiuti agli investimenti a copertura di sovraccosti d'investimento, la centrale potrebbe aver diritto ad aiuti intesi al superamento di norme obbligatorie, in forza del punto 3.1.1 della disciplina ambientale. Per questo tipo di aiuti, la disciplina ambientale contempla le seguenti condizioni:

a)

l'intensità di aiuto non deve superare il 50 % dei costi d'investimento ammissibili;

b)

i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore; il costo dell'investimento viene stabilito in relazione alla situazione controfattuale, tenendo conto dei profitti operativi e dei costi operativi.

70)

Le autorità italiane non hanno dimostrato la rispondenza del progetto ad alcuno dei succitati criteri della disciplina. Inoltre, l'Italia dovrebbe chiarire che tecnologia di combustione utilizzerebbe la nuova centrale, per consentire di valutare le sue prestazioni in rapporto ai livelli di emissioni associati alla Migliore Tecnica Disponibile (Best Available Technique — BAT) indicata nel BREF LCP.

71)

Le autorità nazionali sostengono che il progetto di concessione integrata possa ritenersi compatibile con le disposizioni della disciplina ambientale in materia di risanamento di siti inquinati, dal momento che esso contribuisce a migliorare l'ambiente evitandone l'ulteriore degrado. La Commissione rileva la non osservanza delle norme sostanziali di cui al punto 3.1.10 della disciplina ambientale. In particolare, le autorità italiane non hanno dimostrato il rispetto delle condizioni per la concessione di detti aiuti, segnatamente il principio “chi inquina paga” e il requisito secondo cui i costi ammissibili devono essere chiaramente individuabili e calcolati in base ai lavori di risanamento (la spesa sostenuta per il risanamento al netto dell'aumento del valore del terreno). Sarebbe opportuno che l'Italia operasse un netto distinguo tra gli aiuti concessi per la produzione di energia elettrica e gli aiuti per il risanamento di siti contaminati, specificando i costi ammissibili. Dal momento che il rispetto del principio “chi inquina paga” è uno dei principali criteri per la concessione di questo tipo di aiuti, l'Italia dovrebbe dimostrare l'impossibilità, nell'ordinamento nazionale, di addebitare i costi dell'inquinamento alla società estrattiva responsabile. Dalla documentazione di gara non risulta peraltro alcuna indicazione che il concessionario si impegna a realizzare attività di risanamento diverse dall'ordinaria gestione dei propri rifiuti minerari.

72)

La Sardegna figura attualmente tra le regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Il concessionario potrebbe pertanto beneficiare di aiuti agli investimenti in forza degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (27) (orientamenti per gli aiuti regionali), purché risultino soddisfatte le pertinenti condizioni. In ogni caso, ai sensi degli orientamenti per gli aiuti regionali, né la centrale elettrica né le imprese ad alto impiego di energia potrebbero beneficiare di aiuti al funzionamento, dato che questo tipo di aiuti può essere concesso unicamente, in via eccezionale, nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L'Italia non ha comunque fornito giustificazioni di ordine regionale per la concessione dell'aiuto.

73)

Il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (28) prevede la concessione di aiuti a favore di risorse carboniere interne. Tuttavia è molto probabile che, quando entrerà in funzione la centrale (probabilmente non prima della fine del 2010), non sarà più possibile concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sull'industria carboniera. Inoltre, si prevede che detto regolamento scada il 31 dicembre 2010 (29). Per tale motivo, la Commissione non può assumere detto regolamento come base giuridica per la valutazione della compatibilità dell'aiuto. L'Italia non ha comunque dimostrato il rispetto delle relative disposizioni.

74)

In linea di principio, sarebbe anche possibile autorizzare aiuti di Stato qualora lo sfruttamento delle risorse carbonifere autoctone fosse connesso alla prestazione di un reale servizio di interesse economico generale (articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE in combinato disposto con la direttiva 2003/54/CE). In tal caso, occorrerebbe imporre per legge i relativi obblighi di servizio pubblico, fornire prove chiare che l'estrazione e l'uso del carbone del Sulcis per la generazione elettrica comporta dei sovraccosti per il concessionario e definire previamente i parametri per il calcolo della compensazione sulla base di detti sovraccosti. Le suddette condizioni non risultano soddisfatte nella fattispecie. La Commissione ritiene peraltro che sia possibile, per le autorità nazionali, affrontare il problema potenziale della sicurezza dell'approvvigionamento con effetti di distorsione della concorrenza nel mercato dell'elettricità sardo minori rispetto a quelli indotti dalla concessione di aiuti di Stato alla centrale elettrica integrata del Sulcis. La nuova centrale elettrica aggraverebbe i problemi di sovraccapacità del mercato locale dell'elettricità mentre non sembra sussistere alcuna necessità oggettiva di una nuova centrale che assicuri l'utilizzo delle riserve carboniere dell'isola (attualmente il carbone estratto dal giacimento di Nuraxi Figus rifornisce già la centrale elettrica a carbone dell'ENEL).

75)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle imprese locali ad alto impiego di energia, la Commissione rileva che la misura è intesa a beneficio degli stessi comparti industriali e, di fatto, delle stesse imprese per cui, tra il 2004 e il 2005, l'Italia aveva introdotto tariffarie elettriche agevolate (decreto del 6 febbraio 2004, articolo 11, comma 11, e legge n. 80/2005, articolo 11, comma 12). La Commissione ha avviato indagini approfondite su queste misure nell'ambito dei casi C 38/04 (30), C 13/06 (31) e C 36/06 (32), esprimendo seri dubbi circa la loro compatibilità con il mercato comune.

76)

La misura di aiuti in esame induce sulla concorrenza nei mercati a valle dei beneficiari gli stessi effetti distorsivi delle tariffe preferenziali attualmente oggetto di indagine nell'ambito dei casi summenzionati. Gli aiuti al funzionamento sotto forma di tariffe elettriche preferenziali inducono una riduzione diretta dei costi di produzione per i beneficiari, riduzione che, nel caso delle imprese ad alto impiego di energia, si rivela particolarmente ingente. Questa circostanza deteriora la situazione concorrenziale delle imprese dell'UE non ubicate in Sardegna e operanti negli stessi comparti.

77)

La Commissione dubita che la misura contribuisca a realizzare obiettivi orizzontali o che un tale contributo possa compensare le distorsioni della concorrenza indotte dagli aiuti.

IV.   AVVIO DELLA PROCEDURA DELL'INGIUNZIONE DI SOSPENSIONE

78)

Gli aiuti saranno erogati dalle autorità nazionali sotto forma di cessione garantita di energia elettrica solo dopo che la centrale del Sulcis sia diventata operativa. Tuttavia, le autorità hanno già organizzato una gara per l'affidamento della concessione del Sulcis e si apprestano ad indirne una seconda. Dal momento che la concessione enuncia nel dettaglio i termini della convenzione, compresi gli esatti impegni finanziari delle parti, ne potrebbero scaturire effetti giuridicamente vincolanti. Nell'ipotesi in cui la Commissione si pronunci per la non compatibilità con il mercato comune degli aiuti che l'Italia intende concedere illegalmente, le autorità nazionali dovrebbero annullare la concessione. Ne potrebbero scaturire procedimenti legali e danni per il concessionario, le autorità italiane e gli eventuali terzi interessati, specie se sono già stati avviati i lavori nella centrale elettrica o per la gestione della miniera di carbone. La Commissione ritiene pertanto necessario prevenire l'ulteriore avanzamento della procedura in corso.

79)

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura dell'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 ed invita l'Italia a presentare le sue osservazioni in merito.

V.   DECISIONE

80)

Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato della CE, invita l'Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto/della misura, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai potenziali beneficiari degli aiuti.

81)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

82)

In forza dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione invita l'Italia a presentare le sue osservazioni sull'intenzione della Commissione di adottare un'ingiunzione di sospensione che intimi all'Italia di sospendere qualsiasi azione che conduca all'ulteriore avanzamento del progetto come attualmente previsto.

83)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  Aiuto di Stato NN 52/91, lettera SG (91) D/15502.

(3)  La delibera CIP 6 prevede che l'elettricità prodotta da nuove centrali che utilizzano fonti rinnovabili o assimilabili venga acquistata dall'ENEL ad un prezzo fissato fino al 2020. Il prezzo è sovvenzionato per i primi 8 anni di esercizio e, per il periodo successivo, fissato ad un livello inferiore che tenga conto dei costi di combustibile e di investimenti evitati dall'ENEL (i costi che l'ENEL avrebbe dovuto sostenere se avesse prodotto essa stessa l'elettricità).

(4)  Decisione C(97) 3778 della Commissione, del 22 dicembre 1997.

(5)  Il trattato CECA, dell'11 ottobre 1986, all'allegato I, classifica il carbone del Sulcis come carbone di bassa qualità di classe “B”. Si tratta di carbone sub-bituminoso con potere calorifico inferiore pari a circa 5 100 Kcal/kg, 15 % polvere e 6 % zolfo.

(6)  Secondo la definizione italiana di “stand by attivo”, le miniere non in produzione, ma non ancora dismesse, sono pronte a rientrare in produzione in qualsiasi momento.

(7)  La Commissione rileva una contraddizione tra la documentazione di gara e la legge n. 80/2005. La documentazione di gara trasmessa dalle autorità italiane il 9 aprile 2008 fa riferimento al prezzo “stabilito dal D.P.R. 28 gennaio 1994, intendendosi quest'ultimo come risultante dall'applicazione della deliberazione CIP n. 6/1992”. Il decreto del 1994, cui fa riferimento la legge n. 80/2005, definisce, per i primi 8 anni di esercizio dell'impianto, un prezzo di cessione pari a 160 ITL/kWh diverso dal prezzo definito dalla deliberazione CIP 6 di 150 ITL/kWh. Il criterio definito dalla gara sembra pertanto essere privo di base legale nella legislazione nazionale, anche se questa incertezza non incide in maniera sostanziale sulla valutazione della misura da parte della Commissione.

(8)  Equivalente alle 160 ITL/kWh del decreto del 1994. La Cassa di conguaglio procede ogni due anni ad indicizzare i prezzi per la cessione assicurata del'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate. Gli importi di 120,50 EUR e 100,06 EUR corrispondono ai prezzi per l'esercizio 2007.

(9)  Equivalente alle 150 ITL/kWh della delibera CIP 6, cui fa riferimento il decreto del 1994.

(10)  Massimo consentito dal decreto del 1994.

(11)  In termini di potere calorifico.

(12)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

(13)  Nel 2007, per l'Italia il prezzo medio PUN (prezzo unico nazionale) era di 74,80 EUR/MWh. In Sardegna, dove l'energia elettrica è più cara rispetto all'Italia continentale, il prezzo medio nel 2006 si attestava a 80,55 EUR/MWh (dati GSE). Pertanto entrambi i prezzi offerti al concessionario (120,50 EUR/MWh per i primi 8 anni di esercizio e 100,06 EUR/MWh per il periodo successivo) risultano al di sopra del prezzo di mercato.

(14)  Nel 2007, il prezzo medio di vendita in Italia era di 74,80 EUR/MWh. In Sardegna, dove l'energia elettrica è più cara rispetto all'Italia continentale, il prezzo medio nel 2006 si attestava a 80,55 EUR/MWh.

(15)  Prezzi registrati sul mercato elettrico italiano IPEX.

(16)  Decisione C(2004) 4333/8 della Commissione, del 1o dicembre 2004, nel caso N 490/00 “Italia — Costi incagliati nel settore dell'elettricità” e decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, nel caso C 36/a/06 “Imprese Terni”.

(17)  Si vedano, tra le altre, le sentenze della CGE nella causa C-78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1977, pag. 595 e nella causa C-47/69, settore tessile francese, Racc. 1970, pag. 00487; la sentenza del Tribunale di primo grado, del 20 settembre 2007, nella causa T-136/05 Earl Salvat/Commissione, non ancora pubblicata e il parere dell'avvocato generale Mengozzi, del 24 gennaio 2008, nella causa C-206/06, Essent Netwerk Noord.

(18)  La domanda di energia elettrica è anelastica, specie per il bacino d'utenza delle famiglie e delle piccole imprese. Inoltre, le esportazioni di energia elettrica dalla Sardegna sono limitate tenuto conto dei vincoli tecnici dell'interconnettore. È pertanto ragionevole supporre che la riduzione della domanda causata dal passaggio di utenti di grandi dimensioni alla nuova centrale porterà ad una riduzione netta dell'energia elettrica attualmente prodotta.

(19)  Tenuto conto della posizione relativamente isolata della Sardegna rispetto all'Italia continentale, lo Stato ha imposto una riserva di capacità molto elevata per garantire la prestazione ininterrotta del servizio. La sovraccapacità produttiva è pertanto un fattore strutturale del mercato dell'energia elettrica in Sardegna. Secondo le stime, le centrali elettriche dell'isola lavorano al 40 % della loro capacità.

(20)  Decreto del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 4 agosto 1994, che modifica la delibera CIP 9/1992.

(21)  Secondo le stime, le riserve del territorio del Sulcis ammontano a 600 000-1 000 000 milioni di tonnellate, equivalenti a 180-430 Mtep. La sola miniera Nuraxi Figus ha riserve accertate pari a 50 milioni di tonnellate, equivalenti a 21,5 Mtep.

(22)  Si veda la nota 3.

(23)  Il concetto di “stato dell'arte” è utilizzato per individuare tecnologie di vasto utilizzo commerciale che non comportano costi eccessivi per l'impresa.

(24)  GU L 37 del 3.2.2001, pag. 3. Con lettera del 20 febbraio 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane se accettavano le opportune misure riguardanti la nuova disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che sono state accettate dalle autorità nazionali con lettera del 5 aprile 2001.

(25)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(26)  GU L 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(27)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(28)  GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

(29)  Il regolamento sull'industria carbonifera scade il 31 dicembre 2010.

(30)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Alcoa, Portovesme, ILA e Euroallumina.

(31)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Portovesme, ILA, Euroallumina e Syndial.

(32)  Tariffe elettriche ridotte a favore di Alcoa, Thyssen-Krupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche.


19.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 240/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/10)

1.

In data 12 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Galp Energia, SGPS, SA («Galp Energia», Portogallo) appartenente al gruppo Galp Energia e controllata da Eni SpA («Eni», Italia), Amorim Energia BV («Amorim», Portogallo) e Caixa Geral de Depositos SA («CGD», Portogallo), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme delle imprese Esso Portuguesa Lda. (Portogallo), Esso Española SL (Spagna) e una parte di ExxonMobil Petroleum & Chemical (Belgio) — imprese che insieme costituiscono «Esso Iberia» e sono controllate al 100 % di ExxonMobil Corporation («ExxonMobil», Stati Uniti) — mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Galp Energia: esplorazione e produzione di petrolio grezzo, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi,

per Eni: società energetica integrata a livello verticale,

per Amorim: servizi collegati all'energia,

per CGD: servizi bancari al dettaglio e alle imprese, banca d'affari e gestione di patrimoni,

per ExxonMobil: esplorazione, produzione e vendita di petrolio grezzo e gas naturale, raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e produzione di energia,

per Esso Iberia: vendita al dettaglio e all'ingrosso di combustibili per autotrazione, carboturbo, bitume, lubrificanti e specialità in Portogallo e Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5005 — Galp Energia/ExxonMobil Iberia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.9.2008   

IT

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C 240/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Case COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 240/11)

1.

In data 10 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Eni SpA («Eni», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Distrigaz SA («Distrigaz», Belgio), appartenente al gruppo Suez («Suez», Francia) tramite acquisto di azioni o quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Eni: società italiana attiva nei settori dell'esplorazione, produzione, fornitura, trasmissione, stoccaggio, distribuzione e commercio di gas naturale e dell'esplorazione e produzione di petrolio,

per Distrigaz: società belga attiva nel settore del gas naturale, con attività in Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5220 — Eni/Distrigaz, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.9.2008   

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C 240/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.