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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 235/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2008/C 235/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5301 — Capgemini/BAS) ( 1 ) |
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2008/C 235/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva) ( 1 ) |
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2008/C 235/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 settembre 2008
(2008/C 235/01)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4066 |
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JPY |
yen giapponesi |
150,91 |
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DKK |
corone danesi |
7,4561 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,79620 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5173 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5998 |
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ISK |
corone islandesi |
128,02 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,1165 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,436 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
239,60 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7044 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,3665 |
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RON |
leu rumeni |
3,6080 |
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SKK |
corone slovacche |
30,260 |
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TRY |
lire turche |
1,7605 |
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AUD |
dollari australiani |
1,7442 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5036 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,9689 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
2,1452 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0209 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 564,84 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,4952 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6282 |
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HRK |
kuna croata |
7,1112 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 264,24 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8563 |
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PHP |
peso filippino |
65,880 |
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RUB |
rublo russo |
36,1060 |
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THB |
baht thailandese |
48,788 |
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BRL |
real brasiliano |
2,5360 |
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MXN |
peso messicano |
14,9315 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/2 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 417a riunione, del 23 ottobre 2006, relativa a un progetto di decisione nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio
(2008/C 235/02)
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1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA, malgrado non sia più in vigore. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione del prodotto e del mercato geografico oggetto del cartello formulata dalla Commissione nel progetto di decisione. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che il principio «ne bis in idem» non osta all'adozione della presente decisione. |
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5. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto concerne i destinatari della decisione, in particolare in merito all'imputazione della responsabilità a Arcelor Profil Luxembourg SA quale successore economico per le attività nel settore delle travi in acciaio di Arbed SA. |
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6. |
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che il periodo di prescrizione non è scaduto, né per quanto concerne Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), né nei confronti di Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), né infine di Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) |
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7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne gli importi di base delle ammende. |
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8. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di tener conto, considerate le circostanze eccezionali, del fatto che la Commissione ha già adottato una posizione in merito all'importo dell'ammenda da comminare a Arbed SA, che il Tribunale di primo grado ha ridotto a 10 Mio EUR nella sentenza pronunciata nella causa T-137/94. |
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9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda gli importi finali delle ammende. |
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10. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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11. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/3 |
Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio
(Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 235/03)
Il progetto di decisione relativa al caso succitato dà adito alle seguenti osservazioni:
Il caso di specie presenta una caratteristica particolare in quanto il progetto di decisione è una riadozione della decisione 94/215/CECA della Commissione, del 16 febbraio 1994. Essa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia, del 2 ottobre 2003, che ha capovolto, per motivi procedurali, la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado l'11 marzo 1999 e la decisione della Commissione relativa ad Arbed SA.
Il 6 maggio 1992 la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti a 17 produttori siderurgici europei, inclusa TradeArbed SA, in cui affermava, in via preliminare, che avevano partecipato a un cartello sul mercato comunitario delle travi di acciaio, in violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.
Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione 94/215/CECA (la «decisione»), comminando ammende a 14 imprese, inclusa Arbed SA, società madre di TradeArbed SA, per infrazioni commesse tra il 1o luglio 1988 e il 31 dicembre 1990. Nessuna ammenda era stata inflitta a TradeArbed SA.
L'8 aprile 1994 Arbed SA ha adito il Tribunale di primo grado, tra l'altro, per annullamento della decisione. L'11 marzo 1999 il Tribunale di primo grado ha parzialmente accolto l'istanza di Arbed SA e ha ridotto l'ammenda inflittale. Successivamente, Arbed SA ha impugnato la sentenza dinanzi la Corte di giustizia europea.
Nella sentenza del 2 ottobre 2003, la Corte di giustizia europea ha constatato che il diritto alla difesa di Arbed SA era stato violato durante il procedimento amministrativo della Commissione dato che la decisione che infligge ammende era stata indirizzata ad Arbed SA, mentre la dichiarazione degli addebiti era stata inviata a TradeArbed SA e non indicava l'eventuale inflizione di ammende ad Arbed SA. Alla società Arbed SA era stato inoltre negato il diritto di accedere al fascicolo in quanto non era destinataria della comunicazione degli addebiti.
In seguito alla fusione tra Arbed, Aceralia e Usinor nel 2002, Arbed SA, TradeArbed SA e ProfilArbed SA sono diventate rispettivamente Arcelor Luxembourg SA, Arcelor International SA e Profil Luxembourg SA.
L'8 marzo 2006 è stata inviata una nuova comunicazione degli addebiti a Arbed SA, Arcelor International SA, affiliata al 100 % di Arbed SA, e a ProfilArbed SA, i successori economici di Arbed SA nel ramo travi di acciaio ed è stato concesso l'accesso al fascicolo.
Le risposte alla comunicazione degli addebiti sono state presentate entro un termine di sei settimane. Le parti hanno rinunciato al loro diritto a un'audizione orale.
Quanto al contenuto, il progetto di decisione si basa sul testo della precedente decisione della Commissione. Inoltre la Commissione fornisce ulteriori spiegazioni, tra l'altro, sui seguenti punti:
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— |
il potere della Commissione di comminare ammende è limitato a un periodo di cinque anni che inizia a decorrere dal giorno in cui sono cessate le infrazioni. In attesa dell'esito finale del procedimento giudiziario, tale periodo è sospeso. Ciò si applica al soggetto giuridico, che è parte del procedimento giudiziario. Si ritiene che ciò si applichi anche ad altri soggetti giuridici appartenenti alla stessa impresa (ossia «lo stesso soggetto economico»). Quando il procedimento amministrativo riprende, una volta terminato il procedimento giudiziario, la Commissione può adottare una nuova decisione. È quanto è successo nel caso di specie, |
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— |
il trattato CECA non è più in vigore dal 23 luglio 2002, tuttavia si ritiene che in virtù del principio di successione delle norme all'interno di uno stesso ordinamento giuridico, la Commissione continui a essere competente per sanzionare le infrazioni commesse prima della data di scadenza del trattato. |
Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente obiezioni nei confronti delle quali alle parti è stata fornita la possibilità di esprimersi.
Concludo che nel caso di specie il diritto delle parti al contraddittorio è stato rispettato.
Bruxelles, 24 ottobre 2006.
Karen WILLIAMS
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/4 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell'8 novembre 2006
relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA nel caso COMP/C.38.907 — Travi in acciaio
[notificata con il numero C(2006) 5342 definitivo]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2008/C 235/04)
L'8 novembre 2006 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese coinvolte alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura, nella lingua facente fede, sul sito web della DG Concorrenza:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
SINTESI DELL'INFRAZIONE
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1. |
Le imprese destinatarie della presente decisione hanno partecipato a una serie di accordi e pratiche concordate contrarie all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nel settore delle travi in acciaio. La decisione riguarda la cooperazione tra TradeArbed SA, vari produttori europei di travi in acciaio e alcune loro associazioni. L'infrazione è consistita principalmente nella fissazione di prezzi, nella ripartizione di quote e, in grande misura, nello scambio di informazioni relative al settore europeo delle travi in acciaio. |
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2. |
Il caso concerne la riadozione della decisione della Commissione (1) in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, del 2 ottobre 2003, nella causa C-176/99 P, Arbed/Commissione (2), che ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado (causa T-137/94) (3) e la decisione della Commissione nella parte riguardante Arbed SA, per motivi procedurali. I fatti e il merito della decisione si basano sulle costatazioni stabilite nella decisione originaria della Commissione, ad eccezione delle censure respinte dal Tribunale di primo grado. |
DESTINATARIE E DURATA DELL'INFRAZIONE
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3. |
La presente decisione è indirizzata a tre persone giuridiche appartenenti a un'unica impresa (il gruppo Arcelor):
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4. |
Le destinatarie della presente decisione hanno commesso un'infrazione unica e continuata dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nell'intero territorio della CE. L'infrazione è consistita nel fissare prezzi, ripartire mercati e scambiare informazioni riservate nel settore delle travi in acciaio, ed è durata dal 1o luglio 1988 al 16 gennaio 1991 come minimo. |
CONTESTO
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5. |
A metà degli anni '70 l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, che ha provocato un'eccedenza dell'offerta e una diminuzione del livello dei prezzi. Tra il 1980 e il luglio 1988 la Commissione ha imposto un regime di quote di produzione vincolanti per le travi in acciaio e altri prodotti siderurgici. A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un sistema di sorveglianza che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati e la regolare consultazione delle varie imprese del settore siderurgico. Il sistema di sorveglianza è giunto a termine il 30 giugno 1990. |
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6. |
Nel gennaio 1991 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di alcune imprese produttrici di travi in acciaio e presso associazioni di imprese. |
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7. |
Il 6 maggio 1992 la Commissione ha notificato una comunicazione degli addebiti a varie imprese e agli inizi del 1993 ha svolto alcune audizioni. Il 16 febbraio 1994 ha adottato una decisione (4) con la quale ha accertato la partecipazione di 14 imprese siderurgiche europee e di una loro associazione professionale (Eurofer) a una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi in acciaio, in violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. A un totale di 14 imprese sono state inflitte ammende per infrazioni commesse tra il 1o luglio 1988 e la fine del 1990. |
|
8. |
Nell'aprile 1994 Arbed, altre nove imprese e Eurofer hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso diretto all'annullamento e/o alla riduzione delle ammende inflitte. Nel 1999 il Tribunale di primo grado (causa T-137/94) ha confermato in sostanza la decisione della Commissione, riducendo tuttavia l'importo delle varie ammende (5). In esito a tale sentenza, Arbed, altre sette imprese e Eurofer hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado. |
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9. |
Il 2 ottobre 2003 la Corte di giustizia (causa C-176/99 P, Arbed/Commissione) ha respinto i ricorsi proposti da Eurofer e da altre sei imprese (6), ma ha pienamente accolto quello di Arbed. |
|
10. |
La Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado integralmente e la decisione della Commissione nella parte riguardante Arbed. Essa ha constatato una violazione dei diritti della difesa nell'ambito del procedimento amministrativo. In effetti, la decisione con cui la Commissione ha inflitto le ammende era indirizzata a Arbed, mentre la comunicazione degli addebiti era stata notificata a TradeArbed, una controllata di Arbed, e non precisava che potevano essere inflitte ammende a Arbed. Inoltre Arbed si era vista negare il diritto di accesso al fascicolo in quanto non destinataria della comunicazione degli addebiti. |
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11. |
Nessuna destinataria può beneficiare della prescrizione. Si ritiene che la sospensione della prescrizione si applichi non solo alla persona giuridica che è parte di un ricorso (ex-Arbed SA) ma anche a tutte le società che compongono l'impresa economica presieduta da Arbed SA, il che include le altre destinatarie. |
PROCEDIMENTO
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12. |
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2003, la Commissione ha deciso di avviare nuovamente il procedimento nei confronti di Arbed SA inviando, l'8 marzo 2006, una comunicazione degli addebiti per rimediare all'errore procedurale di aver indirizzato la decisione annullata a Arbed SA, che non era destinataria della comunicazione originaria del 6 febbraio 1992. |
|
13. |
La comunicazione degli addebiti è stata indirizzata a Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) (7), controllata al 100 % da Arbed SA, e Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), i successori economici delle attività di Arbed SA nel settore delle travi in acciaio. |
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14. |
Il 20 aprile 2006 queste tre imprese hanno risposto alla comunicazione degli addebiti. Nessuna ha contestato i fatti né la valutazione giuridica del Tribunale di primo grado, quali esposti nella sentenza T-137/94 e ripresi nella decisione. Nel caso di specie non si è avuta audizione. |
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15. |
La Commissione si ritiene competente ad adottare la decisione in questione, vista la successione, nello stesso ordinamento giuridico, dell'articolo 81 del trattato CE, quale lex generalis, all'articolo 65 del trattato CECA, quale lex specialis, alla data di scadenza del trattato CECA. |
IL SETTORE DELLE TRAVI IN ACCIAIO
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16. |
I prodotti interessati nel caso di specie sono travi ad ali larghe ed altri profilati ad I, H e U del diametro di 80 mm o più (ad eccezione dei profilati per armature di miniera). L'insieme di tali prodotti è indicato con la denominazione «travi». Trattasi di prodotti lunghi finiti laminati a caldo che vengono utilizzati principalmente nelle costruzioni. Le travi sono prodotti CECA ai sensi dell'articolo 81 del trattato CECA. |
|
17. |
Il cartello ha abbracciato l'intero territorio della Comunità. Nel 1990, ossia l'ultimo anno completo dell'infrazione, il mercato comunitario delle travi in acciaio rappresentava 2,54 Mrd EUR. |
FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO
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18. |
La cooperazione tra i produttori e i distributori europei di travi e alcune loro associazioni professionali si svolgeva a vari livelli. A livello comunitario la sede più importante di tale cooperazione era costituita dalle riunioni di un gruppo noto come «commissione travi» che faceva capo, tra altri, ad Eurofer. |
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19. |
Oltre alle riunioni della commissione travi, le imprese e associazioni di imprese si incontravano anche a scadenze più irregolari per esaminare i mercati di singoli Stati membri — segnatamente Italia, Francia e Germania — e coordinare le attività su tali mercati. |
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20. |
Inoltre, alcune imprese hanno stretto singoli accordi di ripartizione dei mercati e/o di fissazione dei prezzi. |
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21. |
Da ultimo, le imprese e le associazioni di imprese della Comunità incontravano regolarmente le loro omologhe norvegesi, svedesi e finlandesi alle riunioni cosiddette «Eurofer/Scandinavia» in cui venivano discussi i mercati scandinavi. |
AMMENDE
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22. |
La decisione mantiene l'ammenda al livello definito dal Tribunale di primo grado nella sentenza relativa alla causa T-137/94. |
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23. |
Di conseguenza, conformemente agli orientamenti per il calcolo delle ammende vigenti alla data di adozione della decisione, è stato effettuato un calcolo teorico dell'ammenda il cui importo totale è ridotto, per circostanze eccezionali, a quello fissato dal Tribunale di primo grado, ossia 10 Mio EUR. |
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24. |
Nel 1990, ultimo anno completo dell'infrazione, il mercato comunitario delle travi in acciaio rappresentava 2,54 Mrd EUR. L'infrazione è quindi molto grave. Pertanto, conformemente ai suddetti orientamenti, l'importo di base dell'ammenda deve essere superiore a 20 Mio EUR. |
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25. |
L'infrazione è durata da luglio 1998 a gennaio 1991, vale a dire due anni e mezzo. Di conseguenza si ritiene appropriato aumentare l'importo di base dell'ammenda del 25 %. |
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26. |
Nel caso di specie non sussistono circostanze aggravanti né attenuanti. |
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27. |
Poiché non si raggiunge il 10 % del fatturato complessivo del gruppo, non è necessario adeguare l'ammenda. |
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28. |
Infine, alla luce di circostanze eccezionali — la sentenza con cui il Tribunale di primo grado ha ridotto a 10 Mio EUR l'importo iniziale dell'ammenda — l'importo finale dell'ammenda è ridotto a 10 Mio EUR. |
DECISIONE
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29. |
È inflitta un'ammenda di 10 Mio EUR a Arcelor Luxembourg SA (ex-Arbed SA), Arcelor International SA (ex-TradeArbed SA) e Arcelor Profil Luxembourg SA (ex-ProfilArbed SA), responsabili in solido. |
(1) Decisione 94/215/CECA della Commissione, del 16 febbraio 1994, GU L 116 del 6.5.1994, pag. 1.
(2) Causa C-176/99 P, Arbed SA/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10687.
(3) Causa T-137/94, Arbed SA/Commissione, Racc. 1999, pag. II-00303.
(4) GU L 116 del 6.5.1994, pag. 1.
(5) L'ammenda inflitta a Arbed è stata ridotta da 11 200 000 EUR a 10 000 000 EUR.
(6) Il ricorso proposto da Aristrain Madrid è stato parzialmente accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di primo grado perché ne determini il livello adeguato dell'ammenda.
(7) Con la creazione di Arcelor in seguito alla concentrazione tra Arbed, Aceralia e Usinor nel 2002, TradeArbed SA è stata ribattezzata Arcelor International.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/05)
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Numero dell'aiuto |
XE 29/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Opolskie |
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Titolo del regime di aiuti |
Program w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej (Namysłów) |
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Base giuridica |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 52 250 EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
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Data di applicazione |
9.2007 |
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Durata del regime |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro |
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Settore economico |
Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XE 30/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Calabria |
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Titolo del regime di aiuti |
Concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse Umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria FSE 2007-2013, Asse 11 Occupabilità, obiettivo operativo E. 1 |
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Base giuridica |
Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del 4 giugno 2008 — pubblicato sul BURC — parte III — supplemento straordinario n. 01 al n. 022 del 30 maggio 2008. Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese per ľincremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. P.O.R. Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE) Mis. 3.2 — Inserimento e reinserimento del mercato del lavoro e Mis. 3.4 — Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. P.O.R. Calabria FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.l — Rafforzare ľinserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi) |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
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Data di applicazione |
9.6.2008 |
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Durata del regime |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili |
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Settore economico |
Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
(2) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/06)
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Numero dell'aiuto |
XR 68/08 |
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Stato membro |
Romania |
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Regione |
— |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism |
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Base giuridica |
Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 261 din data de 3.3.2008, privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investiţiilor în turism din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 (Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 207/18.3.2008) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Importo totale dell'aiuto previsto |
426,25 Mio RON; Erogati su 3 anni |
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Intensità massima di aiuti |
50 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.4.2008 |
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Durata |
31.12.2010 |
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Settore economico |
Limitato a settori specifici |
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NACE: I, R (9104, 931, 932) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID |
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Altre informazioni |
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Numero dell'aiuto |
XR 76/08 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Vlaams Gewest |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest |
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Base giuridica |
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest van 22.2.2008 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
30 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
10 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
18.4.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/index |
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Altre informazioni |
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/11 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/07)
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Numero dell'aiuto |
XT 77/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Calabria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Incentivi alle imprese di grandi dimensioni per la formazione in azienda dei neoassunti |
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Base giuridica |
Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria n. del 27 giugno 2008 — pubblicato in data 30 giugno 2008 sul BURC— parte III Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese di grandi dimensioni per l'incremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. POR Calabria 2000/2006, Asse III Risorse umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. POR Calabria FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, obiettivo operativo E.1 Rafforzare l'inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 14 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
30.6.2008 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Formazione generale Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/08)
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1. |
In data 5 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Franz-Haniel & Cie GmbH («Haniel», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Metro AG («Metro», Germania), mettendo in comune i diritti di voto. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4920 — Haniel/Schmidt-Ruthenbeck/Metro, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5301 — Capgemini/BAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/09)
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1. |
In data 8 settembre 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Capgemini S.A. («Capgemini», Francia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento succitato, il controllo dell'insieme dell'impresa Getronics PinkRoccade Business Application Services B.V. («BAS», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale a riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5301 — Capgemini/BAS, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 235/10)
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1. |
In data 5 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sanofi-Aventis Europe, societé par actions simplifiée (Francia), appartenente al gruppo Sanofi-Aventis (Francia), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Zentiva N.V. (Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata l'11 luglio 2008. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale a riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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13.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.