ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 232/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2008/C 232/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 232/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5327 — Ashland/Hercules) ( 1 ) |
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2008/C 232/09 |
Comunicazione del governo della Repubblica di Ungheria ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 ) |
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2008/C 232/10 |
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2008/C 232/11 |
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2008/C 232/12 |
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2008/C 232/13 |
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2008/C 232/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2008/C 232/15 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/01)
L'8 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5240. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 settembre 2008
(2008/C 232/02)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4144 |
JPY |
yen giapponesi |
152,90 |
DKK |
corone danesi |
7,4569 |
GBP |
sterline inglesi |
0,80300 |
SEK |
corone svedesi |
9,4684 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5995 |
ISK |
corone islandesi |
127,29 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0330 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,768 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
239,23 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7040 |
PLN |
zloty polacchi |
3,4515 |
RON |
leu rumeni |
3,5835 |
SKK |
corone slovacche |
30,265 |
TRY |
lire turche |
1,7298 |
AUD |
dollari australiani |
1,7387 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5030 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,0318 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0970 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0235 |
KRW |
won sudcoreani |
1 551,60 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,1663 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6718 |
HRK |
kuna croata |
7,1332 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 182,21 |
MYR |
ringgit malese |
4,8783 |
PHP |
peso filippino |
66,060 |
RUB |
rublo russo |
36,1315 |
THB |
baht thailandese |
48,860 |
BRL |
real brasiliano |
2,4591 |
MXN |
peso messicano |
14,8194 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/03)
Numero dell'aiuto |
XS 164/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Calabria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Assegnazione di «Voucher Tecnologici» e contributi a progetti di ricerca cooperativa per le imprese calabresi. Azioni D 1 e D.2 -POR Calabria 2000-2006 |
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Base giuridica |
Decreto dirigenziale n. 10794 del 30.8.2006 pubblicato sul BURC n. 36 dell'8.9.2006 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 6 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
13.4.2006 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 169/08 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
La Rioja |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la elaboración de protocolos familiares de las empresas |
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Base giuridica |
Orden no 18/2008, de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la elaboración de protocolos familiares de las empresas, en régimen de concurrencia competitiva. (B.O.R. no 79/2008, de 14 de junio) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,055 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
14.6.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Dirección Internet publicación régimen de ayuda: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 |
Numero dell'aiuto |
XS 174/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Warmińsko-Mazurskie |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet Kurzętnik Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-213/P-359/2008 |
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Tipo di misura |
Ad hoc |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 99 896 EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
24.6.2008 |
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Durata |
24.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/04)
Numero dell'aiuto |
XR 26/08 |
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Stato membro |
Repubblica ceca |
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Regione |
Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013 Prioritní osa 2 – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu |
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Base giuridica |
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
255,416 Mio CZK |
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Intensità massima di aiuti |
40 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
14.1.2008 |
|||
Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
www.cz-pl.eu www.strukturalni-fondy.cz |
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Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 27/08 |
|||
Stato membro |
Repubblica ceca |
|||
Regione |
Severovýchod, Moravskoslezský, Střední Morava |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika–Polsko 2007–2013 Prioritní osa 3 – Podpora spolupráce místních společenství |
|||
Base giuridica |
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech |
|||
Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
184,46 Mio CZK |
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Intensità massima di aiuti |
40 % |
|||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
||||
Data di applicazione |
14.1.2008 |
|||
Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
www.cz-pl.eu www.strukturalni-fondy.cz |
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Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 57/08 |
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Stato membro |
Romania |
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Regione |
— |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici și mijlocii |
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Base giuridica |
Ordinul Ministrului Economiei și Finanţelor 477/20.2.2008 (Monitorul Oficial al României nr. 190/12.3.2008) și Ordinul Ministrului Economiei și Finanţelor 917/25.3.2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242/28.3.2008) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Importo totale dell'aiuto previsto |
346,2 Mio EUR; erogati su 6 anni |
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Intensità massima di aiuti |
50 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
31.3.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Limitato a settori specifici |
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NACE: B (except 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099); C (except 101-110, 120, 191, 192, 2051, 206, 241, 242, 243, 2451, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332); E (except 360, 370, 381, 382, 390); F (except 411, 4399) |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/477_917_site.pdf |
|||||
Altre informazioni |
— |
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/7 |
Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/05)
A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.
1. ROTTE ONERATE E DISCIPLINA GENERALE DEGLI ONERI DI SERVIZIO
1.1. |
Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:
|
1.2. |
Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004, compatibilmente con l'assetto generale vigente, gli organi competenti possono riservare negli aeroporti di Fiumicino e Linate le bande orarie necessarie per l'esecuzione del numero di voli minimi previsti nei presenti oneri. |
1.3. |
Ciascun vettore che intenda operare sulle rotte onerate deve accettare interamente ed integralmente gli oneri di servizio pubblico su ciascuna singola rotta e deve effettuare il servizio per 12 mesi consecutivi. |
1.4. |
Ciascun vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e la prosecuzione del servizio per il periodo minimo di cui al punto precedente. La cauzione dovrà ammontare ad almeno il 10 % del fatturato complessivo annuo stimato, relativo ai servizi aerei programmati sulla rotta in questione. La cauzione è costituita da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito individuato secondo i parametri IATA. Detta cauzione è prestata a favore dell'ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che ne potrà incamerare parti a titolo di sanzione per il mancato rispetto da parte del vettore delle condizioni degli oneri di servizio pubblico accettati. |
1.5. |
L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al successivo punto 1.7, ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, acquisito anche il parere della Regione autonoma della Sardegna, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono ammessi dall'ENAC al traffico sulle rotte onerate. |
1.6. |
In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno ridurre il numero di frequenze purché complessivamente l'insieme dei voli operati e la loro collocazione oraria rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, sentita la Regione autonoma della Sardegna, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. Il numero, le frequenze e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri si articolano sulla base degli slots riservati allo scopo, precedentemente utilizzati sulla medesima tratta dai vettori accettanti gli oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP. |
1.7. |
Per l'accettazione dell'onere di servizio su ciascuna delle rotte di cui al punto 1.1, ciascun vettore accettante deve:
|
1.8. |
Al fine di garantire l'obiettivo della continuità, affidabilità, puntualità e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonché delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio. |
1.9. |
I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano ad osservare ed applicare le disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresì ad applicare le regole comunitarie del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di overbooking, cancellazione del volo e ritardo, ed a garantire puntualmente i diritti dei passeggeri barellati, disabili ed a ridotta mobilità. Con l'accettazione degli oneri di servizio i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero. |
1.10. |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio pubblico si obbliga a garantire ai passeggeri in uscita dalla Sardegna prenotati su voli in prosecuzione da Fiumicino e da Linate, anche se operati da altri vettori, l'avvio del bagaglio verso la destinazione finale. |
2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
2.1. |
In termini di numero di frequenze minime, di orari e di capacità offerta gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti: |
2.1.1. Sulla rotta Alghero-Roma Fiumicino
a) Frequenze minime giornaliere
AHO-FCO:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Lunedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
Martedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Mercoledì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Giovedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Venerdì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Sabato |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Domenica |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
FCO-AHO:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Lunedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
Martedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Mercoledì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Giovedì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Venerdì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Sabato |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Domenica |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
AHO-FCO:
|
|
FCO-AHO:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Alghero non potrà essere schedulato prima delle ore 7.00.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
AHO-FCO:
|
|
FCO-AHO:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 1 volo A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1o maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.
2.1.2. Sulla rotta Alghero-Milano Linate
a) Frequenze minime giornaliere
AHO-LIN:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Lunedì |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
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Martedì |
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2 |
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Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
AHO-LIN:
|
|
LIN-AHO:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Alghero non potrà essere schedulato prima delle ore 7.00.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
AHO-LIN:
|
|
LIN-AHO:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 1 volo A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1o maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.
2.1.3. Sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino
a) Frequenze minime giornaliere
CAG-FCO:
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feb |
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mag |
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ott |
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Lunedì |
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Martedì |
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10 |
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Mercoledì |
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13 |
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Giovedì |
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13 |
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Venerdì |
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10 |
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13 |
14 |
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Domenica |
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10 |
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FCO-CAG:
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ago |
set |
ott |
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Lunedì |
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Mercoledì |
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Giovedì |
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Venerdì |
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11 |
10 |
11 |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
CAG-FCO:
|
|
FCO-CAG:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Cagliari non potrà essere schedulato prima delle ore 6.30.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
CAG-FCO:
|
|
FCO-CAG:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 3 voli A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 3 voli A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1o maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.
2.1.4. Sulla rotta Cagliari-Milano Linate
a) Frequenze minime giornaliere
CAG-LIN:
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gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
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ago |
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ott |
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Lunedì |
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8 |
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8 |
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6 |
5 |
Martedì |
5 |
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7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
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6 |
5 |
Mercoledì |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
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5 |
Giovedì |
5 |
5 |
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6 |
7 |
8 |
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8 |
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7 |
6 |
5 |
Venerdì |
6 |
6 |
6 |
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9 |
9 |
9 |
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7 |
6 |
Sabato |
5 |
6 |
6 |
6 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
7 |
6 |
5 |
Domenica |
6 |
6 |
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6 |
7 |
9 |
9 |
9 |
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6 |
6 |
LIN-CAG:
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gen |
feb |
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ott |
nov |
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Lunedì |
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Martedì |
5 |
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8 |
8 |
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Mercoledì |
5 |
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8 |
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5 |
Giovedì |
5 |
5 |
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8 |
8 |
8 |
7 |
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Venerdì |
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6 |
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Sabato |
5 |
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9 |
9 |
9 |
9 |
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Domenica |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
9 |
9 |
9 |
9 |
7 |
6 |
6 |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
CAG-LIN:
|
|
LIN-CAG:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Cagliari non potrà essere schedulato prima delle ore 7.00.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
CAG-LIN:
|
|
LIN-CAG:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 1 volo A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1o maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.
2.1.5. Sulla rotta Olbia-Roma Fiumicino
a) Frequenze minime giornaliere
OLB-FCO:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
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ago |
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ott |
nov |
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Lunedì |
3 |
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4 |
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7 |
6 |
3 |
3 |
3 |
Martedì |
3 |
3 |
3 |
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4 |
6 |
5 |
5 |
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3 |
3 |
Mercoledì |
3 |
3 |
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5 |
4 |
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Giovedì |
3 |
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Venerdì |
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5 |
6 |
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6 |
5 |
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Sabato |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
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7 |
5 |
3 |
3 |
4 |
Domenica |
3 |
3 |
3 |
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5 |
5 |
7 |
8 |
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FCO-OLB:
|
gen |
feb |
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ott |
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Lunedì |
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Martedì |
3 |
3 |
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4 |
4 |
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5 |
4 |
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3 |
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Mercoledì |
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3 |
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5 |
5 |
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Giovedì |
3 |
3 |
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5 |
3 |
3 |
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Venerdì |
3 |
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3 |
Sabato |
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Domenica |
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3 |
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4 |
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6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
OLB-FCO:
|
|
FCO-OLB:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Olbia non potrà essere schedulato prima delle ore 7.00.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
OLB-FCO:
|
|
FCO-OLB:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 1 volo A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 1 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre, 8 dicembre, 25 aprile e 1o maggio, le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio e pasquale.
2.1.6. Sulla rotta Olbia-Milano Linate
a) Frequenze minime giornaliere
OLB-LIN:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Lunedì |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Martedì |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
Mercoledì |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
Giovedì |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
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8 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Venerdì |
3 |
3 |
3 |
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10 |
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3 |
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3 |
Sabato |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
8 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Domenica |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
8 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
LIN-OLB:
|
gen |
feb |
mar |
apr |
mag |
giu |
lug |
ago |
set |
ott |
nov |
dic |
Lunedì |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
6 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Martedì |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
Mercoledì |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
Giovedì |
3 |
3 |
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4 |
7 |
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8 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Venerdì |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
8 |
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10 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Sabato |
3 |
3 |
3 |
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4 |
8 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Domenica |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
8 |
9 |
9 |
8 |
3 |
3 |
3 |
Il vettore che accetta gli oneri di servizio è obbligato a predisporre l'operativo definitivo annuale dei voli, articolato per periodi e giorni della settimana. Tale operativo dovrà essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovrà essere depositato almeno 60 giorni prima dell'inizio della stagione aeronautica in cui si intende cominciare ad operare, presso l'ENAC e presso la Regione autonoma della Sardegna. In fase di prima applicazione il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. Il collegamento deve intendersi diretto e non via punto intermedio.
b) Orari
Sulla rotta dovranno essere garantiti i seguenti orari per ciascuna delle frequenze giornaliere richieste:
|
OLB-LIN:
|
|
LIN-OLB:
|
Il primo volo del mattino in partenza da Olbia non potrà essere schedulato prima delle ore 7.00.
c) Capacità offerta
La capacità giornaliera minima deve essere garantita almeno secondo le indicazioni del seguente schema:
|
OLB-LIN:
|
|
LIN-OLB:
|
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 %, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda, senza alcun onere per l'amministrazione.
Nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti sia inferiore alla misura del 50 %, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta potrà richiedere di essere autorizzato dall'ENAC, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna, ad esercitare il traffico con aeromobili di capienza inferiore, senza diminuire il numero delle frequenze.
Nel periodo natalizio e pasquale le frequenze sono così incrementate:
|
+ 1 volo A/R a partire dal 20.12 e fino all'8.1 |
|
+ 3 volo A/R a partire dal martedì precedente la Pasqua e fino al mercoledì successivo. |
In occasione delle festività del 1o novembre e dell'8 dicembre le frequenze si intendono incrementate come nel periodo natalizio; in occasione delle festività del 25 aprile e 1o maggio le frequenze si intendono incrementate come nel periodo pasquale.
3. TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI E SERVIZI A BORDO
Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al punto 1.1 dovranno fornire una capacità minima di 140 posti ciascuno.
A bordo dovrà essere offerto gratuitamente un servizio di rinfresco.
4. VENDITA DEI POSTI, PRENOTAZIONI E LISTA D'ATTESA
4.1. |
L'intera capacità di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti per residenti e/o non residenti. Ugualmente l'accettazione delle prenotazioni e gli inserimenti nelle liste d'attesa dovranno avvenire senza alcuna discriminazione nei confronti delle categorie di passeggeri agevolate previste dagli oneri di servizio. |
4.2. |
Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilità di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato. |
5. TARIFFE
5.1. |
La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate prevede:
I vettori che accettano gli oneri di servizio si obbligano a presentare trimestralmente all'ENAC un consuntivo delle tariffe libere applicate che evidenzi la tariffa media praticata. La tariffa onerata agevolata è così articolata:
|
5.2. |
Le tariffe onerate agevolate massime indicate sopra sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di 6,00 EUR. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovrà essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe sopra indicate non potrà essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologìa con la quale viene indicata. |
5.3. |
I biglietti a tariffa onerata agevolata per le tratte soggette ad OSP sono privi di limitazioni, e ad essi non sarà applicabile alcuna restrizione, né alcuna penale per cambio di data/ora/itinerario, né alcuna penale per il rimborso, salvo nei casi di no show ingiustificato. |
5.4. |
La distribuzione e la vendita dei biglietti per via telematica è completamente gratuita e non comporta alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero. |
5.5. |
I vettori non possono modificare le tariffe onerate agevolate. L'ammontare di tali tariffe è stato determinato considerando il prezzo del jet fuel, quotazione Platts, cargo FOB Mediterraneo, media del mese di maggio 2008, pari a 1 263 USD per tonnellata metrica. Ogni anno, a decorrere dal 1o febbraio 2010, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/NIC (senza tabacchi) dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
5.6. |
In caso di variazione percentualmente superiore al 5 %, nella media rilevata trimestralmente a partire dal 1o novembre 2008, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, su richiesta dei vettori, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore valutata convenzionalmente nella misura del 30 %. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dalla media mensile del prezzo del carburante di maggio 2008. Il prezzo è riferito al valore medio rilevato nel mese precedente. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platts del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo espressa in dollari USA per tonnellata metrica. La quotazione così ottenuta viene convertita in euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, sentita la Regione autonoma della Sardegna. In caso di decremento oltre la percentuale indicata la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra possono essere sentiti i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorre dal quindicesimo giorno del trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa e non ai diritti e alle tasse aeroportuali, né alle surcharges. |
5.7. |
Le tariffe onerate agevolate nella misura sopra specificata, dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:
I bambini sotto i dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere. |
5.8. |
Il biglietto a tariffa onerata agevolata comprende, senza alcuna maggiorazione, il trasporto del bagaglio a mano del passeggero, nella misura e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, nonché del bagaglio consegnato, per un peso complessivo di 20 kg per ciascun passeggero. |
6. CONTINUITÀ, REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ DEI SERVIZI
6.1. |
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92, il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli. |
6.2. |
Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano:
|
6.3. |
Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo è dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore. |
7. SANZIONI
7.1. |
I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non esercitino il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi, sono esclusi per i successivi 5 anni dall'accettazione degli oneri di servizio pubblico imposti in Italia; a tali vettori sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del punto 1.4. |
7.2. |
Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, è istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore regionale dei Trasporti, uno dall'ENAC e uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico. |
7.3. |
Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale dei Trasporti e si riunisce di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal Presidente e si avvale delle informazioni raccolte dalle direzioni di aeroporto della Sardegna, dalle società di gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri. Il Comitato riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC l'adozione di misure per ripristinare la regolarità del servizio o irrogare le sanzioni del caso, suggerendone la tipologia e l'entità. |
8. DECORRENZA E PERMAMENZA DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
8.1. |
Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori all'inizio della stagione invernale IATA 2008. |
8.2. |
La necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, devono essere riesaminati ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, almeno una volta l'anno. |
9. PRESENTAZIONE DELL'ACCETTAZIONE
9.1. |
I vettori che intendono operare su una rotta onerata debbono presentare formale e integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, indicando dettagliatamente per ciascuna rotta accettata l'operativo pianificato per le due stagioni aeronautiche consecutive di accettazione degli oneri. Al fine di consentire la valutazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1.7, e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, nonché di evitare accettazione di OSP per soli brevi e vantaggiosi periodi inferiori a quanto indicato nel punto 1.3, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile autorizza ad operare sulla rotta accettata solo dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica di ciascun anno. Per consentire l'ordinata operatività della rotta, le accettazioni dovranno pervenire all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale si intende iniziare ad operare. |
9.2. |
In fase di prima applicazione del presente sistema, il termine di cui sopra è ridotto ai 20 giorni precedenti l'inizio della stagione aeronautica invernale 2008. I presenti oneri sostituiscono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 72 del 24.3.2006, pag. 4. |
(1) Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalità.
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/26 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/06)
Numero dell'aiuto |
XR 85/08 |
||||
Stato membro |
Romania |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Schemă de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor |
||||
Base giuridica |
Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinţelor nr. 287 din data de 6.3.2008„privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională prin crearea și dezvolatrea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013” (Monitorul Oficial al României nr. 249, 31.3.2008) |
||||
Tipo di misura |
Regime |
||||
Importo totale dell'aiuto previsto |
833,99 Mio RON; erogati su 3 anni |
||||
Intensità massima di aiuti |
50 % |
||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
|||||
Data di applicazione |
11.4.2008 |
||||
Durata |
31.12.2010 |
||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
||||
— |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.inforegio.ro/index.php?page=STATE_AID |
||||
Altre informazioni |
— |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/27 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/08
Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo — 2009
Cittadinanza — P7
(2008/C 232/07)
1. OBIETTIVI E DESCRIZIONE
Il presente invito a presentare proposte (EACEA/26/08) si basa sulla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Europa per i cittadini» (1) volto a promuovere la cittadinanza attiva europea per il periodo 2007-2013 (nel prosieguo il «Programma»)
Il Programma rappresenta la base giuridica di questo invito, con riferimento all'azione 2 «Una società civile attiva in Europa», misure 1 e 2, che riguarda un sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo.
Una guida al Programma fornisce alle parti interessate informazioni sulla struttura generale del programma e sulla sua attuazione. Le organizzazioni che intendano presentare una candidatura nell'ambito del presente invito sono pertanto invitate ad esaminare anche le parti generali della guida al programma disponibili sulla seguente pagina web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index.en.htm
1.1. Obiettivi generali del programma
Il programma «Europa per i cittadini» (2007-2013) intende contribuire ai seguenti obiettivi generali:
a) |
dare ai cittadini l'opportunità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e aperta al mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando in tal modo la cittadinanza dell'Unione europea; |
b) |
sviluppare un'identità europea, fondata su valori, una storia e una cultura comuni; |
c) |
promuovere un senso di appartenenza all'Unione europea tra i cittadini; |
d) |
migliorare la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e valorizzando la diversità culturale e linguistica, contribuendo al dialogo interculturale. |
1.2. Obiettivi specifici dell'invito
Gli obiettivi specifici di questo invito a presentare proposte sono:
a) |
promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo; |
b) |
incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a facilitare l'intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri dell'UE a 15 e i cittadini dei paesi che hanno aderito all'Unione europea dal 30 aprile 2004. |
Ai fini del presente invito, l'organizzazione deve concentrarsi su almeno uno degli obiettivi specifici (cfr. il punto 2.2.1 del testo integrale dell'invito a presentare proposte).
1.3. Temi prioritari
L'organizzazione da selezionare dovrà inoltre concentrarsi, nel proprio programma di lavoro, su almeno uno dei seguenti temi prioritari (cfr. il punto 2.2.2 del testo integrale dell'invito a presentare proposte):
a) |
futuro dell'Unione europea e i suoi valori di base; |
b) |
cittadinanza europea attiva — partecipazione e democrazia in Europa; |
c) |
dialogo interculturale; |
d) |
impatto delle politiche dell'UE nelle società; |
e) |
benessere dei cittadini in Europa, occupazione, coesione sociale e sviluppo sostenibile. |
1.4. Descrizione dell'invito
Il presente invito riguarda il sostegno strutturale, inteso come sovvenzioni operative, a organizzazioni che perseguono un interesse generale europeo.
Le sovvenzioni operative forniscono un sostegno finanziario ai costi necessari per la normale e permanente conduzione delle attività dell'organizzazione selezionata.
Tali costi comprendono in particolare i costi del personale, le spese generali (oneri di locazione ed immobiliari, forniture per ufficio, telecomunicazioni, oneri postali, ecc.) i costi relativi a riunioni interne e pubblicazioni, i costi di informazione e divulgazione, nonché i costi direttamente collegati al programma di lavoro dell'organizzazione.
Lo scopo è quello di selezionare delle organizzazioni che, attraverso le loro attività permanenti, usuali e ricorrenti contribuiscano agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini».
Avvertenza:
Uno specifico invito a presentare proposte (invito EACEA/30/07 «Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle organizzazioni della società civile a livello europeo — 2008-2009») è stato pubblicato il 26 settembre 2007 (GU C 226, pag. 4), ed ha consentito alle organizzazioni di presentare proposte o per sovvenzioni operative annuali per l'esercizio 2008 oppure per partenariati strategici pluriennali riguardanti gli esercizi 2008 e 2009.
Il presente invito a presentare proposte non riguarda le organizzazioni che sono già state selezionate per un accordo quadro di partenariato 2008-2009 con l'Agenzia; esso mira invece a selezionare alcune organizzazioni per la conclusione di accordi annuali di sovvenzione per l'esercizio finanziario 2009.
Le organizzazioni già selezionate nell'ambito dell'invito EACEA/30/07 per ricevere una sovvenzione operativa annuale per il 2008, nonché le organizzazioni che non si erano candidate o non erano state selezionate nel quadro dell'invito EACEA/30/07, possono presentare la propria candidatura, se il loro profilo corrisponde alla descrizione sottostante.
2. CANDIDATI AMMISSIBILI
2.1. Organizzazioni
Per accedere ad una sovvenzione operativa, un'organizzazione che persegue uno scopo di interesse generale europeo deve:
— |
misura 1: essere un centro di ricerca e di riflessione sulle politiche europee (gruppo di riflessione) (cfr. il punto 2.1 del testo integrale dell'invito a presentare proposte), o misura 2: essere un'organizzazione della società civile a livello europeo, intesa a promuovere la cittadinanza europea (cfr. il punto 2.1 del testo integrale dell'invito a presentare proposte), |
— |
essere un'organizzazione senza scopo di lucro e indipendente, con uno statuto giuridico e personalità giuridica. |
Deve inoltre:
— |
essere attiva nel campo della promozione della cittadinanza europea, come chiaramente definito dallo statuto, |
— |
svolgere la maggior parte delle proprie attività in paesi ammissibili. |
NB: le persone fisiche, le università, le «Europe-House» o le amministrazioni pubbliche che esercitano funzioni governative a livello locale, regionale o nazionale, non sono ammissibili.
La descrizione completa dei potenziali candidati alla sovvenzione e tutti i dettagliati criteri di ammissibilità del presente invito si possono trovare ai punti 2 e 5 del testo integrale dell'invito a presentare proposte.
2.2. Paesi
I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi:
a) |
gli Stati membri dell'Unione europea al 1o gennaio 2007 (27): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; |
b) |
Croazia [le informazioni riguardanti gli accordi che stabiliscono la partecipazione di altri paesi sono reperibili sulla pagina web dell'Agenzia esecutiva (EACEA)]: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm |
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
La concessione di sovvenzioni operative annuali è soggetta ai principi della trasparenza e della parità di trattamento. La procedura di selezione si svolge come segue:
— |
verifica dell'ammissibilità: le candidature sono verificate per accertare che esse rispondano pienamente ai criteri di ammissibilità (punto 5 del testo integrale dell'invito a presentare proposte). Si applicano i criteri di esclusione elencati nella sezione 6 dell'invito, |
— |
verifica della capacità operativa e finanziaria: si procede a verificare la capacità operativa e finanziaria (procedura di cui al punto 7 del testo integrale dell'invito a presentare proposte), |
— |
valutazione: le proposte risultanti conformi, dopo la verifica dei criteri di ammissibilità e dei criteri relativi alla capacità operativa e finanziaria, saranno valutate da un comitato di valutazione sulla base di criteri di assegnazione qualitativi e quantitativi, allo scopo di determinare quali proposte possano essere cofinanziate. Il comitato di valutazione sarà assistito da esperti indipendenti. |
I criteri qualitativi rappresenteranno il 80 %, mentre i criteri quantitativi rappresenteranno il 20 % del punteggio attribuito alle candidature rispetto ai criteri di assegnazione.
3.1. Criteri qualitativi (80 %)
Sono valutati i seguenti fattori:
a) |
rilevanza rispetto agli obiettivi ed ai temi prioritari del programma «Europa per i cittadini» (30 %); |
b) |
adeguatezza, coerenza e completezza del programma di lavoro (20 %); |
c) |
impatto del programma di lavoro (10 %); |
d) |
valore aggiunto europeo (10 %); |
e) |
visibilità delle attività, divulgazione e valorizzazione dei risultati verso i cittadini europei e le altre parti interessate (10 %). |
3.2. Criteri quantitativi (20 %)
Sono valutati i seguenti fattori:
a) |
numero dei paesi coinvolti nel programma di lavoro (10 %); |
b) |
numero dei partecipanti direttamente coinvolti nelle attività del programma di lavoro o che ne beneficiano direttamente (10 %). |
4. BILANCIO
4.1. Bilancio generale dell'invito a presentare proposte
Il bilancio complessivo previsto per il cofinanziamento delle sovvenzioni operative è di circa 600 000 EUR nel 2009. L'Agenzia esecutiva intende finanziare circa 10 candidature nel quadro del presente invito, ma si riserva il diritto di non utilizzare tutti i fondi disponibili.
Il sostegno strutturale verrà imputato alla voce 15.06.66 del bilancio generale dell'Unione europea.
4.2. Importo massimo delle singole candidature
Nel 2009, l'importo massimo di ciascuna sovvenzione operativa sarà di 60 000 EUR.
L'aiuto finanziario comunitario non può eccedere l'80 % delle spese previste. Se i candidati utilizzano il metodo di calcolo basato sul bilancio (cfr. sotto), la percentuale si riferisce soltanto all'80 % dei costi ammissibili dell'organizzazione.
4.3. Metodi di calcolo della sovvenzione: basato sul bilancio o forfetario
Per il calcolo dell'importo della sovvenzione operativa, le organizzazioni candidate possono optare per uno di questi due sistemi di finanziamento:
1) |
un finanziamento a tasso fisso (forfetario); |
2) |
il tradizionale finanziamento basato sui costi ammissibili a bilancio (calcolo basato sul bilancio). |
Il finanziamento forfetario semplifica notevolmente il calcolo della sovvenzione rispetto al sistema tradizionale, il quale prevede che la sovvenzione sia calcolata sulla base di un bilancio dettagliato dei costi ammissibili. Con il sistema di finanziamento forfetario il beneficiario riceve un importo fisso per ogni membro del personale dell'organizzazione.
Le organizzazioni che applicano il sistema forfetario sono in grado di utilizzare la sovvenzione per l'attuazione del programma di lavoro concordato senza essere limitate da categorie e soglie predeterminate di bilancio. Ciò consente una maggiore flessibilità ed un uso più semplice della sovvenzione.
Per quanto il sistema forfetario modifichi il calcolo di base della sovvenzione, tutte le altre condizioni, come le soglie massime di finanziamento, continuano ad applicarsi.
Una descrizione completa dei due metodi di calcolo si può trovare al punto 9 del testo integrale dell'invito a presentare proposte.
4.4. Periodo di ammissibilità
Il periodo di ammissibilità corrisponde all'esercizio finanziario del candidato, come evidenziato dai conti certificati dell'organizzazione.
Se l'esercizio finanziario del candidato coincide con l'anno solare, il periodo di ammissibilità della spesa andrà dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
Se l'esercizio finanziario del candidato è diverso dall'anno solare, il periodo di ammissibilità della spesa corrisponderà ad un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data in cui avrà inizio l'esercizio finanziario 2009.
5. CALENDARIO
Le candidature devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 17 novembre 2008 (fa fede la data del timbro postale).
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo specifico, debitamente completato e datato, insieme con un bilancio (entrate/spese) oppure un calcolo completo della sovvenzione (cfr. il punto 9 del testo integrale dell'invito a presentare proposte), in due copie (un documento originale chiaramente identificato come tale ed una copia conforme), recante la firma della persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell'organizzazione candidata.
Le candidature che non contengano tutti i documenti richiesti e/o che non siano state presentate entro la scadenza specificata non saranno prese in considerazione.
Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:
— |
per posta, data del timbro postale:
|
— |
di persona, entro le ore 17.00 (farà fede in tal caso la data di ricezione) oppure a mezzo di un servizio di corriere rapido, (farà fede in tal caso la data di consegna al corriere), sempre allo stesso indirizzo. |
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il testo completo dell'invito a presentare proposte ed il modulo per la domanda sono disponibili sulla seguente pagina web del sito dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA):
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Le candidature devono essere conformi ai requisiti indicati nel testo integrale e devono essere presentate utilizzando i moduli appositamente forniti.
(1) Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/31 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5327 — Ashland/Hercules)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/08)
1. |
In data 1o settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ashland, Inc. («Ashland», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Hercules, Inc. («Hercules», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5327 — Ashland/Hercules, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/32 |
Comunicazione del governo della Repubblica di Ungheria ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/09)
1. |
Conformemente all'articolo 26/A, paragrafi 6 e 7, della legge XLVIII del 1993 sulle miniere (
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
) e all'articolo 12/B, paragrafo 2, del decreto governativo 203/1998 (XII. 19.) di applicazione della legge [
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
], l'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
) indice una gara per la concessione dei diritti di estrazione cancellati di cui al punto 2.
Una volta ottenuti i diritti minerari (ossia alla data di entrata in vigore della decisione di designazione del nuovo beneficiario dei diritti minerari), il titolare del diritto può svolgere la sua attività conformemente alle disposizioni di legge in materia. Prima dell'inizio dell'attività mineraria, il beneficiario dei diritti minerari, conformemente alle disposizioni di legge, deve richiedere all'Ispettorato delle miniere (Bányakapitányság) l'approvazione del piano operativo tecnico, e può iniziare l'attività effettiva solo se in possesso di un piano operativo tecnico approvato. Possono partecipare alla gara solo i soggetti in grado di dimostrare di aver acquistato la documentazione dettagliata della gara dall'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (ottenibile solo di persona). La documentazione della gara può essere acquistata al prezzo di 25 000 HUF presso la segreteria della presidenza dell'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23.). L'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere non è responsabile di ulteriori eventuali obblighi o pretese legati a diritti minerari diversi da quelli indicati al punto 2 o nella documentazione della gara. Le offerte relative ai diritti minerari sugli idrocarburi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tre esemplari esclusivamente tramite posta indirizzata alla segreteria della presidenza dell'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (H-1145 Budapest, Columbus u. 17-23.). L'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere non terrà conto delle domande consegnate alla posta oltre i termini. L'Ufficio valuterà le offerte presentate simultaneamente, entro 30 giorni dalla presentazione. Il vincitore della gara e nuovo titolare del sito minerario viene designato con decisione dell'autorità di vigilanza delle miniere. La comunicazione sulla designazione viene pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu). I principali criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:
Nell'offerta gli offerenti devono fornire tutte le assicurazioni in merito al rispetto degli obblighi derivanti dai diritti minerari, in particolare per quanto riguarda la tutela del paesaggio e la protezione dell'ambiente e della natura. |
2. DIRITTI MINERARI OTTENIBILI CON IL PRESENTE BANDO
CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPETTORATO DELLE MINIERE DI PÉCS
Informazioni di base riguardanti il sito minerario di idrocarburi «INKE I.»
a) |
ubicazione geografica: provincia di Somogy, circoscrizione amministrativa dei comuni di Inke, Iharosberény, Iharos, Vése, Somogyszob, superficie totale 52,8 km2; |
b) |
risorse minerarie presenti nel sito minerario, secondo il registro nazionale delle risorse minerarie (OÁNY):
|
c) |
prezzo minimo da pagare per l'acquisizione dei diritti minerari: 10 000 000 HUF; |
d) |
obblighi relativi alla tutela del paesaggio: come disposto nella documentazione tecnica. |
Informazioni di base riguardanti il sito minerario di idrocarburi «LISZÓ I.»
a) |
ubicazione geografica: provincia di Zala e di Somogy, circoscrizione amministrativa dei comuni di Inke, Liszó, Nemespátró, Pogányszentpéter e Iharosberény, superficie totale 13,54 km2; |
b) |
risorse minerarie presenti nel sito minerario, secondo il registro nazionale delle risorse minerarie (OÁNY):
|
c) |
prezzo minimo da pagare per l'acquisizione dei diritti minerari: 10 000 000 HUF; |
d) |
obblighi relativi alla tutela del paesaggio: come disposto nella documentazione tecnica. |
CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPETTORATO DELLE MINIERE DI SZOLNOK
Informazioni di base riguardanti il sito minerario di idrocarburi «Farmos II»
a) |
ubicazione geografica: provincia di Pest, comune di Farmos, provincia di Jász-Nagykun-Szolnok, territorio periferico della città di Jászberény, superficie complessiva 8,48 km2; |
b) |
risorse minerarie presenti nel sito minerario, secondo il registro nazionale delle risorse minerarie (OÁNY):
|
c) |
prezzo minimo da pagare per l'acquisizione dei diritti minerari: 4 000 000 HUF; |
d) |
obblighi relativi alla tutela del paesaggio: come disposto nella documentazione tecnica. |
Informazioni di base riguardanti il sito minerario di idrocarburi «Szolnok III»
a) |
ubicazione geografica: provincia di Jász-Nagykun-Szolnok, territorio periferico della città di Szolnok, superficie complessiva 2,14 km2; |
b) |
risorse minerarie presenti nel sito minerario, secondo il registro nazionale delle risorse minerarie (OÁNY):
|
c) |
prezzo minimo da pagare per l'acquisizione dei diritti minerari: 15 000 000 HUF; |
d) |
obblighi relativi alla tutela del paesaggio: come disposto nella documentazione tecnica. |
CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPETTORATO DELLE MINIERE DI VESZPRÉM
Informazioni di base riguardanti il sito minerario di idrocarburi «CELLDÖMÖLK I.»
a) |
ubicazione geografica: provincia di Vas, territorio periferico della città di Celldömölk, superficie totale 2,25 km2; |
b) |
risorse minerarie presenti nel sito minerario, secondo il registro nazionale delle risorse minerarie (OÁNY):
|
c) |
prezzo minimo da pagare per l'acquisizione dei diritti minerari: 5 000 000 HUF; |
d) |
obblighi relativi alla tutela del paesaggio: come disposto nella documentazione tecnica. |
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/34 |
Comunicazione del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2008/C 232/10)
Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E9, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E9 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt |
ALP/562 |
Bezuidenhoutseweg 30 |
Postbus 20101 |
2500 EC Den Haag |
Nederland |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: (31-70) 379 77 62 (persona di contatto: signor E.J. Hoppel).
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/35 |
Comunicazione del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2008/C 232/11)
Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E11, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E11 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt |
ALP/562 |
Bezuidenhoutseweg 30 |
Postbus 20101 |
2500 EC Den Haag |
Nederland |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: (31-70) 379 77 62 (persona di contatto: signor E.J. Hoppel).
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/36 |
Comunicazione del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2008/C 232/12)
Il ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E12, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore E12 della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt |
ALP/562 |
Bezuidenhoutseweg 30 |
Postbus 20101 |
2500 EC Den Haag |
Nederland |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: (31-70) 379 77 62 (persona di contatto: signor E.J. Hoppel).
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/37 |
Comunicazione del ministro degli Affari economici del Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2008/C 232/13)
Il ministro degli Affari economici rende noto che è pervenuta una domanda di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per una parte del settore K3, denominata K3e, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del regolamento sulle attività estrattive (Mijnbouwregeling, Stcrt. 2002, n. 245).
Vista la direttiva summenzionata e considerato l'articolo 15 della Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive, Stb. 2002, n. 542), il ministro degli Affari economici indice un invito a presentare candidature in concorrenza per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il sottosettore K3e della piattaforma continentale dei Paesi Bassi.
Il sottosettore K3e è delimitato dagli archi di parallelo che collegano i vertici A-B, D-E, F-G, K-L ed M-N, dagli archi di meridiano che collegano i vertici B-C, E-F, G-H, L-M ed A-N e dai circoli massimi che collegano i vertici C-D, H-I, I-J e J-K.
Le coordinate dei vertici sono le seguenti:
Vertice |
° |
′ |
″ E |
° |
′ |
″ N |
A |
3 |
46 |
0,000 |
54 |
0 |
0,000 |
B |
4 |
0 |
0,000 |
54 |
0 |
0,000 |
C |
4 |
0 |
0,000 |
53 |
50 |
0,000 |
D |
3 |
59 |
39,000 |
53 |
51 |
0,000 |
E |
3 |
56 |
20,000 |
53 |
51 |
0,000 |
F |
3 |
56 |
20,000 |
53 |
50 |
0,000 |
G |
3 |
53 |
36,815 |
53 |
50 |
0,000 |
H |
3 |
53 |
36,815 |
53 |
51 |
13,123 |
I |
3 |
52 |
26,122 |
53 |
52 |
21,692 |
J |
3 |
47 |
56,900 |
53 |
52 |
18,700 |
K |
3 |
47 |
59,700 |
53 |
50 |
0,000 |
L |
3 |
40 |
0,000 |
53 |
50 |
0,000 |
M |
3 |
40 |
0,000 |
53 |
50 |
30,000 |
N |
3 |
46 |
0,000 |
53 |
50 |
30,000 |
La posizione dei vertici summenzionati è espressa in coordinate geografiche calcolate secondo il sistema europeo di riferimento terrestre.
La superficie del sottosettore K3e misura 257,8 km2.
L'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione è il ministro degli Affari economici. I criteri, le condizioni e i requisiti, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva summenzionata, sono stabiliti nella legge sulle attività estrattive (Mijnbouwwet, Stb. 2002, n. 542).
Il termine per la presentazione delle domande è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le domande devono essere inviate all'indirizzo seguente:
De Minister van Economische Zaken |
ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt |
ALP/562 |
Bezuidenhoutseweg 30 |
Postbus 20101 |
2500 EC Den Haag |
Nederland |
Le domande presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.
La decisione in merito alle domande sarà presa entro 12 mesi dalla data di cui sopra.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero seguente: (31-70) 379 77 62 (persona di contatto: signor E.J. Hoppel).
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/39 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 232/14)
1. |
In data 25 agosto 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Klépierre S.A. (Klépierre, Francia) appartenente al gruppo BNP Paribas («BNPP», Francia) e Stichting Pensioenfonds ABP («Stichting Pensioenfonds», Paesi Bassi) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento il controllo congiunto dell'impresa Steen & Strøm ASA («Steen & Strøm», Norvegia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Esse possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
10.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 232/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.