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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 228/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) ( 1 ) |
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2008/C 228/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5246 — Goldman Sachs/Leg and Westphalian Companies) ( 1 ) |
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2008/C 228/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding) ( 1 ) |
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2008/C 228/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent) ( 1 ) |
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2008/C 228/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/01)
L'11 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5193. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5246 — Goldman Sachs/Leg and Westphalian Companies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/02)
Il 6 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5246. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5275 — Delek Nederland/Salland Olie Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/03)
Il 27 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5275. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/04)
Il 25 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5235. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 settembre 2008
(2008/C 228/05)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4488 |
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JPY |
yen giapponesi |
156,76 |
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DKK |
corone danesi |
7,4561 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,813 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4839 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,6035 |
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ISK |
corone islandesi |
123,23 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,022 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,782 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
238,73 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7042 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,386 |
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RON |
leu rumeni |
3,5555 |
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SKK |
corone slovacche |
30,278 |
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TRY |
lire turche |
1,768 |
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AUD |
dollari australiani |
1,7328 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5344 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,31 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
2,1107 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0692 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 635,19 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,4275 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,9047 |
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HRK |
kuna croata |
7,138 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 344,9 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9658 |
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PHP |
peso filippino |
67,48 |
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RUB |
rublo russo |
36,6433 |
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THB |
baht thailandese |
49,883 |
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BRL |
real brasiliano |
2,4315 |
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MXN |
peso messicano |
15,0936 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/4 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2008/C 228/06)
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per il pubblico e per tutte le parti interessate che maneggiano monete, la Commissione pubblica i disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso un accordo monetario con la Comunità relativo all'emissione di monete in euro destinate alla circolazione sono autorizzati a emettere un certo numero di monete commemorative in euro destinate alla circolazione a condizione che ciascun paese non emetta più di una nuova moneta commemorativa all'anno e che si tratti unicamente della moneta da 2 euro. Le predette monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete in euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo.
Stato di emissione: Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione: 2008, anno dedicato a San Paolo
Descrizione del disegno: Nella parte interna della moneta è raffigurata la conversione di San Paolo: sulla strada di Damasco, rappresentata in secondo piano, San Paolo, accecato da una luce proveniente dal cielo, cade dal cavallo imbizzarrito. Due iscrizioni circondano a semicerchio il disegno: a sinistra, lo Stato di emissione, «CITTÀ DEL VATICANO», a destra la legenda: «ANNO SANCTO PAULO DICATO». A destra figurano anche il millesimo «2008», il marchio della zecca «R» e il nome dell'artista «VEROI»; in basso la sigla dell'incisore, Luciana De Simoni «L.D.S. INC.».
Sul bordo esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea.
Quantitativo di emissione: 100 000 pezzi
Data di emissione: Ottobre 2008
Incisione sul bordo della moneta: 2 ★, ripetuto sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, per le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 riguardanti le modifiche al disegno delle facce nazionali delle monete in euro. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003 relativa ad una prassi comune in materia di modifiche del disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/5 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/07)
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Numero dell'aiuto |
XS 150/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Małopolskie |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Selvita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14.11.2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-202/P-238/2008 |
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Tipo di misura |
Ad hoc |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 171 579,41 EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
23.5.2008 |
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Durata |
23.5.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 157/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Pomorskie |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Zakład Produkcyjno-Usługowy Rombex Sp. z o.o. |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14.11.2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-206/P-236/2008 |
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Tipo di misura |
Ad hoc |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 67 631 EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
29.5.2008 |
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|
Durata |
29.5.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 160/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Podkarpackie |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Akpil |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14.11.2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-209/P-232/2008 |
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Tipo di misura |
Ad hoc |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 140 122 EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
5.6.2008 |
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Durata |
5.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 161/08 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Land Hessen |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Mittelhessenfonds GmbH: Ein Finanzierungsangebot für Gründer und Mittelstand im Regierungsbezirk Gießen, Schwerpunkt Medizintechnik. Hier: Investitionsbeteiligungen im Rahmen des „Mittelhessenfonds“. Zinsverbilligung von marktgerecht vergüteten darlehensähnlichen stillen Beteiligungen und ggf. Nachrangdarlehen, soweit zur Finanzierung von Investitionen verwendet |
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Base giuridica |
Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-2013 des Landes Hessen Haushaltsgesetze des Landes Hessen Hessisches Mittelstandsförderprogramm |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 1 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
1.9.2008 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/8 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 228/08)
Numero dell'aiuto: XA 180/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Idrija
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Program razvoja podeželja v občini Idrija 2008–2013
Basse giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Idrija
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2008: 38 000 EUR |
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2009: 40 000 EUR |
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2010: 40 000 EUR |
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2011: 43 000 EUR |
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2012: 47 000 EUR |
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2013: 47 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
|
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 40 % in altre zone. |
L'aiuto è destinato all'ammodernamento delle aziende agricole, alla produzione primaria e alla gestione dei pascoli e dei terreni agricoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
— |
fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi, |
|
— |
fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi alla conservazione di elementi produttivi del patrimonio, purché non comportino un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
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— |
fino al 100 % dei costi supplementari sostenuti per l'utilizzo di materiali tradizionali. |
3. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
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— |
fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti e non comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità produttiva; fino al 40 % delle spese effettivamente sostenute, o fino al 50 % nelle zone svantaggiate, se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, o un aumento della capacità produttiva. |
4. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
5. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
|
— |
fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti. |
6. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
|
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
7. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
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— |
fino al 100 % dei costi ammissibili per l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, le pubblicazioni e i siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Maggio 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Idrija prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/content?id=85569
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Marjan RUPNIK
Numero dell'aiuto: XA 185/08
Stato membro: Regno Unito
Regione: England
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming Capital Grant Scheme 2008 to 201 (XA 149/08 Revised)
Base giuridica: This is a non-statutory service, participation in which is voluntary. The Agriculture Act 1986 (section 1c) provides the legal basis for the provision by Government of services in connection with any agricultural activity
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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1o aprile 2008-31 marzo 2009 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2009-31 marzo 2010 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2010-31 marzo 2011 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2011-31 marzo 2012 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2012-31 marzo 2013 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2013-31 marzo 2014 |
5 Mio GBP |
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1o aprile 2014-31 marzo 2015 |
5 Mio GBP |
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Totale |
35 Mio GBP |
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è del 60 % a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento
Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 6 maggio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 6 maggio 2008; sarà possibile presentare nuove domande fino al 28 febbraio 2015 e l'ultima data di erogazione dei pagamenti è il 31 marzo 2015
Obiettivo dell'aiuto: Tutela dell'ambiente. Il regime di sovvenzioni in conto capitale per la promozione di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra mira a incoraggiare gli agricoltori a intervenire tempestivamente su base volontaria per affrontare il problema dell'inquinamento idrico diffuso causato dall'attività agricola in bacini idrografici prioritari fornendo aiuti a sostegno dei costi di strumenti atti a ridurre tale inquinamento. Favorirà il conseguimento di obiettivi nazionali e internazionali in campo ambientale, e più in particolare quelli fissati dalla direttiva quadro sulle acque. Gli aiuti saranno corrisposti in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e saranno considerati ammissibili i costi legati agli investimenti nelle aziende agricole.
Nota: esistono attualmente 40 bacini idrografici prioritari. Questo dato può variare e, durante la validità dell'Iniziativa, potranno essere aggiunti nuovi bacini o ne potranno essere eliminati alcuni dall'attuale elenco in seguito a nuove valutazioni tecniche
Settore economico: Potranno beneficiare del regime di sovvenzioni solo soggetti che si dedicano esclusivamente alla produzione di prodotti agricoli. Sono ammessi a fruirne tutti i comparti di questo settore
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Ente ufficiale preposto al regime:
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Defra
Water Quality Division
Ergon House
Horseferry Road
London SW1P 2AL
United Kingdom
Organismo incaricato della gestione:
Natural England
Integrated Services & Partnerships Team
John Dower House
Crescent Place
Cheltenham
Gloucestershire GL50 3RA
United Kingdom
Sito web: Maggiori ragguagli in merito al regime di sovvenzioni in conto capitale per la promozione di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra e sulla più ampia «Iniziativa per la promozione, attraverso la prestazione di servizi, di attività agricole rispettose dei bacini idrografici in Inghilterra», nonché il testo integrale del presente documento sono forniti al seguente indirizzo:
http://defrawebd/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-capitalgrantsscheme2008.pdf
In alternativa è possibile consultare il sito internet del governo britannico per gli aiuti di Stato nel settore agricolo in regime di esenzione al seguente indirizzo:
www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Cliccare sul link «England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative: Capital Grant Scheme 2008-2015»
Altre informazioni: Informazioni più dettagliate in relazione ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili sul sito web sopra indicato.
Questo regime sostituirà il regime di aiuto XA 149/08, per il quale non sarà più possibile presentare nuove domande quando entrerà in vigore il regime XA 185/08. La nuova notifica del regime è dovuta all'aumento dell'intensità massima dell'aiuto, che è passata a 400 000 EUR a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento, mentre nell'ambito del regime XA 149/08 l'intensità massima dell'aiuto era di 10 000 GBP per beneficiario.
Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (Department for Environment, Food and Rural Affairs), autorità competente del Regno Unito
Numero dell'aiuto: XA 186/08
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scotland
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: The Scottish Farm Business Advice and Skills Service 2008
Base giuridica: Board of Agriculture Act 1889 (Section2)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa:
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1o aprile 2008-31 marzo 2009: |
1,5 Mio GBP |
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1o aprile 2009-31 marzo 2010: |
1,5 Mio GBP |
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1o aprile 2010-31 marzo 2011: |
2,0 Mio GBP |
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1o aprile 2011-31 marzo 2012: |
2,5 Mio GBP |
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1o aprile 2012-31 marzo 2013: |
2,5 Mio GBP |
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Spesa totale |
10 Mio GBP |
Intensità massima dell'aiuto: Questo regime è conforme all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 in materia di aiuti di Stato, in quanto tutti i pagamenti saranno erogati direttamente dal governo scozzese ai fornitori dei servizi, fino a un massimo del 100 % dei costi elencati al paragrafo 2 di tale articolo.
Saranno concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:
paragrafo 2, lettera a): istruzione e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
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i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, |
paragrafo 2, lettera c): per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità
Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 7 maggio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 7 maggio 2008 (avvio della versione riveduta del regime di analisi agraria completa WFRS — Whole Farm Review Scheme) e si concluderà il 31 marzo 2013
Obiettivo dell'aiuto: Il regime WFRS (collegato al regime di accreditamento dei consulenti di aziende agricole per la Scozia FBAASS — Farm Business Adviser Accreditation Scheme for Scotland per garantire che il servizio sia fornito esclusivamente da personale accreditato) mira a incoraggiare gli agricoltori alle prese con cambiamenti fondamentali del proprio settore e del mercato ad adottare una mentalità imprenditoriale e a prendere decisioni strategiche sul futuro sviluppo della propria azienda per renderla più sostenibile in termini finanziari e ambientali.
Ciò consentirà di:
favorire migliori prestazioni economiche e ambientali nel settore agricolo,
realizzare una crescita economica sostenibile,
incoraggiare l'adozione e la condivisione delle migliori pratiche nonché la diffusione delle informazioni per migliorare le prestazioni nel settore agricolo.
Farm Business Adviser Accreditation Scheme for Scotland — FBAASS
Questo regime è stato istituito per stabilire un modello di riferimento per i consulenti e incoraggiarne uno sviluppo professionale continuo. Solo i consulenti accreditati potranno fornire il servizio WFR di analisi agraria completa. Potranno essere accreditati i consulenti, stabiliti in qualsiasi Stato membro, in possesso di requisiti obiettivi di competenza. Questa parte del regime sarà gestita da un organismo esterno (attualmente Lantra) sulla base di un contratto; al momento del rinnovo del contratto, l'organismo sarà scelto in base ai principi di mercato e in modo non discriminatorio. Se necessario si ricorrerà a procedure di gara conformi al diritto comunitario e in particolare alla giurisprudenza, garantendo un livello di pubblicità tale da consentire l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
L'aiuto sarà versato in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e i costi ammissibili riguarderanno i servizi di consulenza.
Sempre in conformità all'articolo 15, non saranno erogati pagamenti diretti ai produttori
Settore economico: Agricoltura, singole aziende agricole
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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The Scottish Government |
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Agricultural and Rural Development Division |
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Rural Directorate |
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47 Robb's Loan |
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Edinburgh |
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Scotland EH14 1TY |
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United Kingdom |
Contatto: Ronald E Vass
Head of Rural Business Development Branch — Agriculture and Rural Development Division
Tel. (44-13) 12 44 31 59
Sito web: WFRS: http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/915/0059413.pdf
Lantra (FBAASS): www.lantra.co.uk/scotland
Altre informazioni: Il regime Scottish Farm Business Advice and Skills Service è stato oggetto di un aiuto di Stato notificato con il numero N 363/03 del 4.2.2004; tale decisione è stata poi prorogata fino al 31.3.2009 con l'aiuto numero N 439/05 del 17.10.2005. Nell'ambito del regime previsto dall'aiuto numero N 439/05 sarà possibile presentare nuove domande fino al 2 maggio 2008; gli subentrerà poi questo nuovo regime di aiuto esentato, nell'ambito del quale si potranno presentare nuove domande a partire dal 7 maggio 2008. Con il nuovo regime il costo massimo dell'aiuto per attività di consulenza/formazione passerà da 1 850 GBP a 2 400 GBP (al netto dell'IVA) per richiedente.
Informazioni più dettagliate in relazione ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili sui siti web sopra indicati
Numero dell'aiuto: XA 187/08
Stato membro: Francia
Regione: Département des Bouches-du-Rhône
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programme départemental d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs — complément à la Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
Base giuridica:
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Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006 |
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Articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code Général des Collectivités Territoriales |
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Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio |
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Plan de développement rural hexagonal 2007-2013 |
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Projet de délibération du Conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 30.4.2008 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 300 000 EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto:
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zona rurale (1): Stato: 12 650 EUR/Conseil général: 4 650 EUR, |
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zona urbana e periurbana (1): Stato: 17 300 EUR/Conseil général: 5 000 EUR (diritto comune) o 7 700 EUR (maggiorazione dell'aiuto complementare del Conseil général in caso di insediamento al di fuori dell'ambito familiare o in ambito familiare per le piccole strutture che devono essere consolidate sul piano economico). |
Tale aiuto integrerà l'aiuto di Stato, che ammonta a 12 650 EUR nelle zone rurali e a 17 300 EUR in zona urbana o periurbana. In ogni caso, nessun beneficiario potrà beneficiare di un importo totale di aiuti all'insediamento superiore al massimale di 55 000 EUR, previsto all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Il Conseil général s'impegna a rispettare il massimale di aiuti previsto dal regolamento sullo sviluppo rurale. Esso ha deciso soltanto di non ricorrere al regime di aiuti N 110/07 (Pidil) per questioni di circuito di gestione
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda d'esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31.12.2013
Obiettivo dell'aiuto: Nel contesto economico e fondiario che caratterizza attualmente il dipartimento Bouches-du-Rhône, l'insediamento dei giovani agricoltori resta un obiettivo prioritario del Conseil général.
Alle difficoltà economiche che non sempre permettono di offrire prospettive reali, si aggiungono inoltre problemi di accesso al settore fondiario. I prezzi elevati (17 400 EUR/ha in media nel 2006 secondo la SAFER), che in questo dipartimento tra il 2000 e il 2007 sono aumentati in media del 50 %, oggi come oggi sono sproporzionati rispetto alla redditività delle aziende, e penalizzano particolarmente i giovani che intendono insediarsi, in particolare in zone urbane e periurbane, e che devono far fronte ad ingenti investimenti nella fase di avviamento aziendale.
L'aiuto proposto dal Conseil général, a complemento della dotazione per i giovani agricoltori concessa dallo Stato (DJA de l'Etat), è diretto a sostenere i progetti d'insediamento dei giovani agricoltori.
I beneficiari dovranno soddisfare le condizioni previste in materia di cittadinanza, età, capacità professionale e redditività economica, vale a dire:
essere cittadini francesi, o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che ha concluso un accordo di reciprocità,
non aver compiuto 40 anni al momento dell'insediamento,
insediarsi per la prima volta come capo di un'azienda,
disporre di una superficie minima di 0,5 «SMI»,
impegnarsi a iscriversi alla MSA come agricoltore a titolo principale o secondario (2),
rispettare le condizioni per quanto riguarda i diplomi richiesti o disporre della capacità professionale prevista,
produrre un «Plan de Développement de l'Exploitation» (piano di sviluppo aziendale) elaborato per un periodo di 5 anni,
costituire un fascicolo di domanda d'aiuto dipartimentale
Settore economico: Tutte le aziende agricole del dipartimento Bouches-du-Rhône (aiuti ai giovani agricoltori)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône |
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Direction de l'agriculture et du tourisme |
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Hôtel du Département |
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52, avenue de Saint-Just |
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F-13256 Marseille Cedex 20 |
Sito web: http://www.cg13.fr/amenagements/agriculture/aides.html
Numero dell'aiuto: XA 188/08
Stato membro: Spagna
Regione: Principado de Asturias
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (L.I.L.A.)
Base giuridica: Convenio de colaboración con el Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (L.I.L.A.) para la realización de los análisis de control lechero oficial
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 395 000 EUR per l'esercizio finanziario 2008
Intensità massima dell'aiuto: Fino al 70 % dei costi di tale attività
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino a dicembre 2008
Obiettivo dell'aiuto: Esecuzione delle analisi di controllo ufficiale del latte nel Principato delle Asturie, come strumento fondamentale nella valutazione genetica dei riproduttori per le specie e le razze finalizzate alla produzione lattea e, di conseguenza, come parte fondamentale dei programmi di zootecnia.
L'articolo di riferimento del regolamento (CE) n. 1857/2006 è il seguente:
Articolo 16, sostegno al settore zootecnico. Costi ammissibili: costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame
Settore economico: Allevamento di bestiame bovino da latte
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias |
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C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta |
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E-33071 Oviedo (Asturias) |
Sito web: Il testo dell'accordo di cooperazione si potrà consultare sul portale: www.asturias.es, nella rubrica: áreas temáticas/ganadería/ayudas, accessibile al seguente indirizzo:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.fe57bf7c5fd38046e44f5310bb30a0a0/?vgnextoid=959f4749be187110VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=d2907989c258f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
(1) Definizione INSEE: zonizzazione superfici 1999.
(2) Per gli agricoltori insediati a titolo secondario, il totale degli aiuti assegnati è ridotto al 50 % degli importi che figurano nel presente programma.
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/13 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 228/09)
Numero dell'aiuto: XA 215/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto: Attività di selezione finalizzata al miglioramento qualitativo del bestiame attraverso il programma di rilevamento del carattere BCS
Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 43, lettera b)
Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 214 del 1o febbraio 2008, modificata con delibera n. 1012 del 18 aprile 2008, criteri attuativi dell'art. 43, lettera b) della L.P.4/2003
Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo stanziato a bilancio ammonta a 600 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'entità del contributo provinciale sarà pari al 70 % dei costi dei test effettuati
Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31.12.2013
Obiettivo dell'aiuto: Il miglioramento qualitativo del bestiame attraverso l'attività di selezione del giovane bestiame iscritto ai Libri Genealogici delle razze allevate in provincia di Trento volta al miglioramento dei «caratteri funzionali» (correlati negativamente con la produzione) quali fertilità, vitalità, efficienza e capacità di adattamento degli animali all'ambiente montano attraverso la verifica del BCS (stato di condizione corporea degli animali); l'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione
Settore o settori interessati: Settore Zootecnico
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Provincia autonoma di Trento |
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Dipartimento Agricoltura e alimentazione |
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Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole |
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Via G.B. Trener, 3 |
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I-38100 Trento |
Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=9&Type=FulView
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=9
Numero dell'aiuto: XA 216/08
Stato membro: Repubblica di Lituania
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Parama veislininkystei (Schemos Nr. XA 67/07 pakeitimas)
Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 3D-302 „Dėl paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 28 000 000 LTL, pari a 8 109 360 EUR al tasso di cambio ufficiale
Intensità massima dell'aiuto:
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fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici, |
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fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte, |
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fino al 40 % dei costi per l'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011, |
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fino al 100 % dei costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni) |
Data di applicazione: Il regime di aiuto entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale di queste informazioni sintetiche da parte della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
In caso di aiuto per i costi relativi all'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011
Obiettivo dell'aiuto: Aiuto alle PMI:
per incoraggiare gli allevatori a partecipare a valutazioni degli animali riproduttori in base alla progenie e ad altri programmi di selezione,
per aumentare la produttività del bestiame e migliorarne il potenziale genetico e per sviluppare mandrie di elevata qualità,
per raccogliere dati inerenti la produttività degli animali e le razze e sviluppare software per l'allevamento e la selezione degli animali basati su un'unica rete informatica,
per ammodernare le tecnologie per la valutazione della produttività degli animali e della qualità della carne,
per incoraggiare gli allevatori ad allevare animali di elevata qualità e a migliorarne le caratteristiche,
per tutelare e migliorare le razze di bestiame e il loro patrimonio genetico in Lituania,
per effettuare una valutazione degli animali da allevamento, organizzare mostre, fiere, forum, concorsi e attività di formazione (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).
Si applicano gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006
Spese ammissibili:
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1. |
costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici; |
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2. |
costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte; |
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3. |
costi sostenuti per l'introduzione di tecniche o pratiche di allevamento innovative a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale; |
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4. |
costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni) |
Settore economico: Zootecnica (allevamento bovino, equino, suino, ovino e caprino)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
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Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6) |
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LT-01103 Vilnius |
Sito web: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4065/
Segretario di Stato presso il ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Lituania
Vidmantas KANOPA
Numero dell'aiuto: XA 217/08
Stato membro: Spagna
Regione: Comunidad Valenciana
Impresa beneficiaria dell'aiuto individuale: Asociación de ovino-caprino lechero valenciano, ASOCVAL
Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat
Spesa annua prevista: 18 000 EUR nel 2008
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata dell'aiuto individuale: Fine 2008
Obiettivo dell'aiuto: Servizi agli allevatori di ovini e caprini destinati alla produzione di latte consulenza tecnica nell'ambito del controllo del latte, della qualità della mungitura, dell'alimentazione, della riproduzione e della gestione (articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Si considerano spese ammissibili quelle relative ai costi del piano di formazione degli allevatori sia i costi diretti derivanti dall'avvio del programma che i servizi affidati a terzi (manutenzione delle applicazioni informatiche, analisi dei campioni e consulenza tecnica all'allevatore)
Settore economico: Allevamenti di ovini e caprini destinati alla produzione di latte
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
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C/ Amadeo de Saboya, no 2 |
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E-46010 Valencia |
Altre informazioni: —
Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ASOCVAL.pdf
Valencia, 2 giugno 2008.
La direttrice generale del settore di produzione agraria
Laura PEÑARROYA FABREGAT
Numero dell'aiuto: XA 218/08
Stato membro: Repubblica federale tedesca
Regione: Schleswig-Holstein
Titolo del regime di aiuto: Beihilfen zu den Impfungen von Rinder-, Schaf- und Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit — BTV8
Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8-Beihilfe-Richtlinien)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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vaccini: 1,426 Mio EUR, |
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vaccinazione effettuata da veterinari: 1 Mio EUR |
Intensità massima dell'aiuto: 100 % dei costi del vaccino.
L'aiuto per ogni vaccinazione (effettuata da veterinari) ammonta a 0,50 EUR.
Le spese di vaccinazione effettuata da veterinari ammontano a 12,78 EUR di spese di onorari per capo di bestiame, 7,67 EUR per la trasferta; 2,05 EUR per il vaccino destinato a bovini e 1,02 EUR per il vaccino destinato a ovini e caprini.
L'intensità massima del 100 % dell'aiuto è lungi dall'essere conseguita. Non è concesso nessun pagamento in contanti ai proprietari del bestiame, bensì un contributo alle spese versato direttamente al produttore del vaccino e ai veterinari che eseguono la campagna di vaccinazione
Data di applicazione: L'aiuto è concesso a decorrere dalla data della pubblicazione su Internet delle informazioni sintetiche concernenti l'aiuto
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31.12.2008
Obiettivo dell'aiuto: L'esenzione della notifica si basa sull'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
L'aiuto in questione mira a compensare il costo dei vaccini obbligatori conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di applicazione CE contro la febbre catarrale (prima immunizzazione di base dei capi di bovini, ovini e caprini contro il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale).
Questa misura si iscrive nella prevenzione della febbre catarrale ed è conforme al mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
Settore economico: Agricoltura.
I proprietari di bovini, ovini e caprini che possono beneficiare dell'aiuto sono piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig- Holstein |
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Mercatorstraße 3 |
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D-24106 Kiel |
Sito web: http://www.schleswig-holstein.de/MLUR/DE/LandwirtschaftFischereiLaendlicherRaum/03__Foerderprogramme/01__ZPLR/PDF/BTV8__Beihilfe__Rili,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
Numero dell'aiuto: XA 223/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto: Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie
Base giuridica: Livello nazionale:
Legge 9/6/1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi».
Livello provinciale:
L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali».
Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».
Deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica»
Intensità massima dell'aiuto: Si prevede un aiuto nella misura del 90 % del danno stimato.
Gli indennizzi previsti dal presente regime di aiuto saranno erogati direttamente all'allevatore che ha subito il danno; in alternativa, in presenza di delega all'incasso firmata dall'allevatore, potranno essere erogati alla cooperativa di riferimento, che materialmente provvede alla raccolta del latte presso la stalla ed alla successiva lavorazione
Spesa annua prevista nell'ambito del regime: La quantificazione del danno e del relativo contributo pubblico è stata effettuata in base ai dati riferiti all'epidemia accertati dall'autorità sanitaria; sulla base dei dati attualmente a nostra disposizione e calcolando un periodo di validità del regime di aiuti di tre anni, si può stimare una spesa complessiva annua di 450 000 EUR
Data di applicazione: Il regime di aiuto troverà attuazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato
Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31.12.2010
Obiettivo dell'aiuto: La finalità del regime di aiuto consiste nel compensare gli allevatori operanti sul territorio provinciale colpiti da casi di TBC bovina del mancato reddito dovuto:
alla perdita degli animali limitatamente al periodo di loro sostituzione ( per 4 mesi),
ai maggiori costi sostenuti dall'allevatore dovuti alla sosta forzata degli animali non infetti,
ai maggiori costi sostenuti dall'allevatore dovuti alla forzosa separazione del latte munto, sia durante la frigoconservazione alla stalla, che durante il trasporto,
alla minore remunerazione per kg/litro di latte conferito dovuta alla diversa destinazione del latte (u.h.t.).
L'aiuto rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore o settori interessati: Codici NACE A.01.41 (allevamento di bovini da latte), A.01.42 (allevamento di altri bovini e bufalini)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Provincia autonoma di Trento |
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Dipartimento Agricoltura e alimentazione |
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Via G.B. Trener, 3 |
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I-38100 Trento |
Sito web: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp
(è sufficiente inserire il numero e l'anno della legge provinciale da visualizzare)
http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp
(è sufficiente inserire il numero e l'anno della deliberazione da visualizzare)
Altre informazioni: Il premio di compensazione di cui al presente regime di aiuto viene erogato nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizoozie. A tal riguardo, si precisa che con deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 la giunta provinciale ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento»
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/17 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/10)
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Numero dell'aiuto |
XT 79/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Calabria |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Piani di formazione aziendali |
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Base giuridica |
Decreto Dirigente generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6837 del 3 giugno 2008 — pubblicato in data 5 giugno 2008 sul supplemento straordinario n. 1 al BURC — parte 111 — 30 maggio 2008 n. 22 — Avviso pubblico piani di formazione aziendali. POR Calabria 2000/2006, Asse HI Risorse umane (FSE). Misura 3.9 — Sviluppo della competitività delle imprese pubbliche e private con priorità alle PIMI, azione 3.9.a — Formazione. POR Calabria FSF 2007/2013, Asse I Adattabilità, Obiettivo specifico A — Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 0,1 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento |
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Data di applicazione |
9.6.2008 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/18 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 228/11)
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Numero dell'aiuto |
XE 27/08 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Calabria |
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Titolo del regime di aiuti |
Progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («LMA») categorie «al /b 1.1. a2/b. 1.2. a.Vh 1.3» (meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione |
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Base giuridica |
Decreto Dirigente generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 7797 del 17 giugno 2008 — pubblicato in data 27 giugno 2007 sull'HL1RC — parte III — Avviso pubblico per la presentazione di un progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («[.MA») categorie «al/b. l.l, a2/b. l.2, a3/b. l.3» (meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione. POR Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE), Misura 3.2 «Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» e POR Calabria FSE 2007/2013. Asse II Occupabilità. Obiettivo operativo E.2 — Favorire la diffusione di azioni formative integrale rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'imprese |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,9 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento |
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Data di applicazione |
28.6.2008 |
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Durata del regime |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili |
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Settore economico |
Altri (1) |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.
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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 228/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.