ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 208

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
15 agosto 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

COMMISSIONE

2008/C 208/01

Proposte legislative adottate dalla Commissione

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 208/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2008/C 208/03

Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione
GU C 207 del 14.8.2008

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 208/04

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

5

2008/C 208/05

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

11

2008/C 208/06

Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2007 [Redatto il 10 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione]

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 208/07

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 e N 70/08) — Proroga del termine triennale di consegna per quattro chemichiere costruite dal Cantiere Navale de Poli — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

14

2008/C 208/08

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Savigny)  ( 1 )

18

 

Rettifiche

2008/C 208/09

Rettifica dell'avviso d'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU C 177 del 12.7.2008)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

COMMISSIONE

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/1


Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2008/C 208/01)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2008) 5

 

10.1.2008

Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

COM(2008) 44

 

29.1.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

COM(2008) 52

 

29.1.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

COM(2008) 93

 

11.3.2008

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari

COM(2008) 111

 

29.2.2008

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata)

COM(2008) 117

 

25.2.2008

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE concernente gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di contratti di credito ai consumatori, recante modifica della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

COM(2008) 131

 

7.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

COM(2008) 136

 

7.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea

COM(2008) 137

 

7.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

COM(2008) 142

 

11.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE

COM(2008) 143

 

11.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

COM(2008) 144

 

11.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

COM(2008) 145

 

11.3.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 agosto 2008

(2008/C 208/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4907

JPY

yen giapponesi

163,36

DKK

corone danesi

7,4591

GBP

sterline inglesi

0,7953

SEK

corone svedesi

9,3838

CHF

franchi svizzeri

1,6219

ISK

corone islandesi

120,63

NOK

corone norvegesi

8,006

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,351

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

237,28

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7035

PLN

zloty polacchi

3,309

RON

leu rumeni

3,5265

SKK

corone slovacche

30,325

TRY

lire turche

1,766

AUD

dollari australiani

1,701

CAD

dollari canadesi

1,5775

HKD

dollari di Hong Kong

11,6426

NZD

dollari neozelandesi

2,1197

SGD

dollari di Singapore

2,0984

KRW

won sudcoreani

1 549,88

ZAR

rand sudafricani

11,6461

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2262

HRK

kuna croata

7,1874

IDR

rupia indonesiana

13 685,37

MYR

ringgit malese

4,9655

PHP

peso filippino

66,86

RUB

rublo russo

36,2275

THB

baht thailandese

50,274

BRL

real brasiliano

2,3983

MXN

peso messicano

15,1261


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/4


Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 208/03)

GU C 207 del 14.8.2008

Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:

GU C 202 dell'8.8.2008

GU C 196 del 2.8.2008

GU C 194 del 31.7.2008

GU C 188 del 25.7.2008

GU C 118 del 15.5.2008

GU C 106 del 26.4.2008


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/5


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 208/04)

Numero dell'aiuto: XA 53/08

Stato membro: Italia

Regione: Provincia autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto: Spese per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali

Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articolo 43, lettera a).

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3132 del 28 dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 514 del 29 febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43, lettera a) della L.P. 4/2003

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: L'importo annuo previsto ammonta a 2 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'entità dell'aiuto sarà pari al 100 % della spesa ammissibile a finanziamento per l'attività relativa all'impianto e alla tenuta dei libri genealogici e pari al 70 % della spesa ammessa per l'attività relativa ai controlli morfo-funzionali. Tale spesa è rapportata all'impegno organizzativo e relativi costi che ogni specie richiede per l'espletamento dei predetti servizi come di seguito individuati:

bovini: 460 EUR/azienda e 62 EUR/vacca controllata,

equini: 62 EUR/azienda e 46 EUR/fattrice controllata,

ovini caprini: 265 EUR/azienda e 41 EUR/pecora o capra controllata,

conigli: 113 EUR/azienda e 11 EUR/fattrice controllata

Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricolutra e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Garantire la tenuta e l'aggiornamento degli archivi relativi ai libri genealogi riguardanti le razze e le specie di interesse zootecnico allevate sul territorio della provincia di Trento nonché l'espletamento dei controlli morfo funzionali al fine di valutare l'accrescimento e la produttività degli animali.

L'articolo di riferimento per l'applicazione del regime di aiuto è l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1857/2006 di esenzione.

La spesa massima ammissibile in sede di preventivo, relativamente ai libri genealogici ed ai controlli morfo-funzionali, è determinata sulla base del numero di aziende e di capi interessati al servizio nell'anno di presentazione delle domande (dati desumibili dai tabulati ufficiali dell'AIA).

A consuntivo sono ammissibili i costi sostenuti per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli morfo-funzionali riferiti alle aziende ed ai capi interessati all'attività nell'anno rendicontato

Settore o settori interessati: Settore zootecnico (bovini, ovi-caprini, suini, avicunicoli)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Provincia autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=0

Numero dell'aiuto: XA 125/08

Stato membro: Repubblica slovacca

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Base giuridica:

§ 2 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve,

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa annua prevista nell'ambito del regime ammonta a 10 Mio SKK, a decorrere dal 2008.

La spesa totale prevista per permettere la partecipazione di allevatori e agricoltori a fiere agricole nel periodo 2008-2013 ammonta a 60 Mio SKK

Intensità massima dell'aiuto: Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili per la partecipazione ad una fiera, entro i limiti previsti per persona giuridica, calcolati per PMI

Data di applicazione: Marzo 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo: Scopo dell'aiuto è aiutare le piccole e medie imprese del settore della produzione animale e vegetale a partecipare a fiere approvate dal ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca per l'anno considerato

Settore economico: Produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato CE

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Autorità che eroga l'aiuto:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova ul. č. 12

SK-812 66 Bratislava

Tel. (421) 2 59 26 61 11

Sito web: http://www.land.gov.sk/index.php?navID=161&id=592

Autorità di gestione:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova ul. č. 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421) 2 59 26 61 11

Sito web: http://www.land.gov.sk/apa/index.php?p=DP_metpok (a causa della riorganizzazione del sito web dell'organismo pagatore)

Altre informazioni: L'aiuto di Stato può essere concesso solo a piccole e medie imprese del settore della produzione animale e vegetale (autorizzate ad esercitare attività nella produzione primaria di prodotti agricoli), che rispondono alla definizione di PMI contenuta nell'allegato I del regolamento del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, tramite terzi, sotto forma di riduzioni fino al 100 % dell'importo dei costi ammissibili.

L'aiuto non può consistere in pagamenti diretti ai beneficiari

Approvazione:

M. Ľubomír MIČEK, PhD.

Direttore generale, sezione Sviluppo rurale, ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca

Numero dell'aiuto: XA 127/08

Stato membro: Belgio

Regione: État fédéral/Federale staat

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Calamité agricole: Arrêté royal considérant comme une calamité agricole la sécheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par les pluies abondantes du mois d'août 2006, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

Landbouwramp: „Koninklijk Besluit waarbij de droogte van de maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp wordt beschouwd, de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld”

Base giuridica: Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles

12 juli 1976 — Wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 9 574 000 EUR (1 anno)

Intensità massima dell'aiuto: 70 %

Abbattimento del 30 % ai sensi del decreto reale dell'8 novembre 2007 che modifica il decreto reale del 7 aprile 1978 che fissa i tassi variabili per scaglione dell'importo complessivo netto dei danni subiti, così come l'importo della franchigia e l'abbattimento per il calcolo dell'indennità di risarcimento di taluni danni causati dalle calamità agricole ai beni privati

Data di applicazione: Il decreto reale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Moniteur belge [la pubblicazione avverrà nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Aiuto ad hoc. Gli agricoltori saranno indennizzati previa presentazione di una domanda di intervento del Fondo per le calamità, corredata delle constatazioni di danni alle colture. L'aiuto sarà erogato nel 2008

Obiettivo dell'aiuto: Il presente regime di aiuto ha il fine di concedere, a determinate condizioni, un indennizzo agli agricoltori le cui colture contemplate nel decreto reale hanno subito numerosi danni in seguito alla siccità dei mesi di giugno e luglio 2006, seguita dalle abbondanti piogge del mese di agosto 2006. L'aiuto in oggetto si iscrive quindi nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Aziende nelle quali sono stati constatati danni alle seguenti colture: lino, granturco, prati permanenti o temporanei, da pascolo o da sfalcio, patate oggetto di contratto, piselli oggetto di contratto, cavolfiori oggetto di contratto (prima raccolta), spinaci oggetto di contratto (prima raccolta), fagioli oggetto di contratto (seminati prima del 10 giugno 2006)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie/SPF Economie, KMO, Middenstand en Energie

Direction générale «Potentiel économique»/Directoraat generaal „Economisch Potentieel”

City Atrium C

Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50

B-1210 Bruxelles/B-1210 Brussel

No d'entreprise: 0314.595.348/Bedrijfsnummer: 0314.595.348

Sito web: Version Fr/Versie Fr: http://economie.fgov.be/enterprises/Agriculture/home_fr.htm

Version Nl/Versie Nl: http://economie.fgov.be/enterprises/Agriculture/home_nl.htm

Version De/Versie De: http://economie.fgov.be/enterprises/Agriculture/home_de.htm

Version En/Versie En: http://economie.fgov.be/enterprises/Agriculture/home_en.htm

Altre informazioni: Il Belgio si impegna a rispettare le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Solo le aziende per le quali è stata constatata un perdita pari almeno al 30 % per coltura beneficeranno dell'indennizzo previsto per la coltura in questione.

L'istituto meteorologico nazionale ha osservato che i due fenomeni meteorologici (siccità in giugno-luglio e piogge in agosto) hanno carattere eccezionale (frequenza di ritorno superiore a 20 anni sull'intero territorio belga). Inoltre, l'immediata successione di questi due fenomeni meteorologici è all'origine delle perdite constatate e quindi gli agricoltori sono incapaci di imputare le perdite all'una o all'altra causa

E. GOFFIN

Direttore generale

Numero dell'aiuto: XA 131/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Ilirska Bistrica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Državna pomoč za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Ilirska Bistrica, v obdobju 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007-2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spesa annua prevista in EUR

124 602

82 602

82 602

82 602

82 602

82 602

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o fino al 40 % in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o fino al 50 % in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento [detti investimenti devono figurare in un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, quale previsto dall'articolo 22, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e soddisfare le condizioni stabilite nel medesimo articolo].

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per gli elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per gli elementi produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici,

fino a 10 000 EUR all'anno per il lavoro svolto dall'agricoltore nell'ambito di investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati nell'azienda agricola.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo deve essere almeno del 60 %, o del 50 % nelle zone svantaggiate; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo dell'agricoltore deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo deve essere almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web e la diffusione di conoscenze scientifiche. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: L'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione europea e comunque non prima del 1o marzo 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura nel comune di Ilirska Bistrica per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, SLO-6250 Ilirska Bistrica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200812&dhid=94338

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Anton ŠENKINC

Sindaco

Numero dell'aiuto: XA 132/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje Občine Destrnik

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Destrnik, za programsko obdobje 2007-2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter ukrepih za programe razvoja podeželja v Občini Destrnik

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Anno

EUR

2008

16 500

2009

22 000

2010

17 500

2011

18 000

2012

18 500

2013

19 000

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili per la gestione dei terreni agricoli nelle zone svantaggiate o fino al 50 % in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento e se figura nel piano aziendale.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

3.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 50 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

4.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

cofinanziamento fino al 100 % dei costi ammissibili; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

5.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 50 % dei costi ammissibili concernenti l'istruzione e la formazione, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, la diffusione di conoscenze scientifiche, le pubblicazioni e i servizi di sostituzione,

gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 60 % dei costi ammissibili, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti intesi a conservare elementi produttivi del patrimonio (fabbricati agricoli),

fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole (siti di interesse archeologico o storico),

aiuti supplementari ad un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici

Data di applicazione: Gli aiuti non saranno concessi fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione europea e comunque non prima del 1o marzo 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere l'agricoltura

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Gli articoli da 13 a 24 della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti di Stato e di altri aiuti e misure a favore di programmi di sviluppo rurale nel comune di Destrnik per il periodo di programmazione 2007-2013 prevedono misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Občina Destrnik, Vintarovci 50, SLO-2253 Destrnik

Sito web: http://wss.destrnik.si/InformacijeJZ/Lokalni%20predpisi/Pravilnik%20o%20dodeljevanju%20dravnih%20in%20drugih%20pomoči%20ter%20ukrepih%20za%20programe%20razvoja%20podeelja%20v%20Občini%20Destrnik.pdf

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Franc PUKŠIČ

Sindaco


15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2008/C 208/05)

Numero dell'aiuto

XA 7011/08

Stato membro

Francia

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale

Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et alimentaire dans les départements d'Outre-mer

Base giuridica

Articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural

Articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 70/2001

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

532 000 EUR

Prestiti garantiti

Aiuti individuali

Importo totale dell'aiuto

Prestiti garantiti

Intensità massima dell'aiuto

A norma dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e dell'articolo 5 del regolamento

Sì (fino al 50 %)

Data di applicazione

Marzo 2008, previa notifica di ricevimento da parte della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale concesso

Fino al 31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI

Settore economico

Tutti i settori che possono beneficiare di aiuti alle PMI

 

Aiuto limitato a settori specifici

 

Industria carboniera

 

Tutti i settori manifatturieri

 

oppure

 

Siderurgia

 

Costruzione navale

 

Fibre sintetiche

 

Industria automobilistica

 

Altri settori manifatturieri

 

Tutti i servizi

 

oppure

 

Servizi di trasporto

 

Servizi finanziari

 

Altri servizi

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

ODEADOM

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 60006

F-93555 Montreuil Cedex


Numero dell'aiuto

XA 7015/08

Stato membro

Repubblica di Lituania

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale

Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti

Base giuridica

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1759) (Décret no 3D-184)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 3D-111 „Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 27-991) (Décret no 3D-111)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

4,0 Mio LTL, pari a 1,159 Mio EUR, al tasso di cambio ufficiale

Credito garantito

Aiuti individuali

Importo totale dell'aiuto

Credito garantito

Intensità massima dell'aiuto

In conformità all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

20.3.2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 30.6.2008 (1)

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settore economico

Aiuto limitato a settori specifici

Altre industrie manifatturiere

Trasformazione di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

Concessione di aiuti individuali di importo elevato

In conformità all'articolo 6 del regolamento


(1)  Quando la Commissione avrà rivisto il regolamento (CE) n. 70/2001 e ne avrà prorogato la validità, la durata del regime sarà nel caso prolungata e ne verrà data notifica alla Commissione.


15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/13


Bilancio UE-27 dell'alcole etilico relativo all'anno 2007

[Redatto il 10 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione]

(2008/C 208/06)

 

Bilancio UE-27 dell'alcole etilico  (1) relativo all'anno 2007

[Redatto il 10 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2336/2003  (2) ]

In ettolitri di alcole puro

1.

Scorta iniziale

11 372 902

Origine agricola

Origine non agricola

2.

Produzione

39 226 999

Origine agricola

33 045 474

Origine non agricola

6 181 525

3.

Importazioni (2)

11 210 189

Dazio 0 %

2 699 136

Dazio ridotto

0

Dazio 100 %

8 511 053

4.

Risorse totali

61 810 090

5.

Esportazioni

539 693

6.

Uso interno

47 540 467

 

Agricolo

Non agricolo

Totale

Alimentare

9 030 093

0

9 030 093

Industriale

7 358 351

6 027 198

13 385 549

Carburante

20 810 000

53 864

20 863 864

Con altro mezzo

4 216 459

44 502

4 260 960

Totale

41 414 903

6 125 564

 

7.

Scorta finale

13 729 930

Origine agricola

Origine non agricola

Fonti: Comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext.


(1)  Comprende unicamente i prodotti NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 e NC 2208 90 99.

(2)  Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

Fonti: Comunicazioni degli Stati membri/Eurostat Comext.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/14


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 e N 70/08) — Proroga del termine triennale di consegna per quattro chemichiere costruite dal Cantiere Navale de Poli

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 208/07)

Con lettera del 16 aprile 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

Rue de la Loi/Wetstraat, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

PROCEDIMENTO

L'Italia ha chiesto una proroga del termine triennale di consegna per quattro chemichiere costruite dal Cantiere Navale De Poli, (C 241, C 242, C 243 e C 244) come condizione per concedere un aiuto al funzionamento in relazione alla costruzione di dette navi (casi notificati tra il 6 giugno 2007 e il 6 febbraio 2008).

DESCRIZIONE DELL'AIUTO

L'Italia ha notificato le misure in base al regime N 59/04 in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (2) (il «regolamento MDT»). In base al regolamento MDT, soltanto i contratti firmati entro il 31 marzo 2005 con consegna effettuata entro tre anni dalla firma del contratto definitivo possono beneficiare di aiuti. La Commissione potrebbe autorizzare una proroga del termine di consegna triennale purché giustificata da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa.

L'Italia sostiene che i contratti relativi alle quattro navi sono stati firmati il 28 gennaio 2005 e che la consegna era prevista per il 28 gennaio 2008. Per quanto riguarda le navi C 242, C 243 e C 244, la costruzione è stata ritardata a causa della tardiva fornitura di parti essenziali di una precedente nave della stessa serie (C 238), che ha provocato ritardi a cascata sulle navi successive, unitamente alla tardiva consegna dei motori per ciascuna di dette navi. Quanto alla chemichiera C 241, il ritardo sarebbe stato causato dalla tardiva fornitura della scatola del cambio. L'Italia chiede quindi alla Commissione di autorizzare la proroga per periodi compresi tra 6 a 10 mesi del termine di consegna delle navi in questione.

VALUTAZIONE

La Commissione dubita che i contratti possano beneficiare di aiuti e che i ritardi subiti dal cantiere siano dovuti a «circostanze imprevedibili», come affermato dall'Italia. I dubbi della Commissione sorgono dal fatto che i contratti erano stati inizialmente firmati da una società affiliata del cantiere, che successivamente li ha trasferiti ad altre imprese a una data in cui i contratti non potevano più fruire di aiuti in base al regolamento MDT. Ove risultino essere i contratti definitivi, tali contratti non saranno più ammissibili ad aiuto. Inoltre, sembra che il cantiere abbia accettato ordini al di sopra della sua capacità di produzione per massimizzare i benefici dell'aiuto e che non sia in grado di consegnare le navi a tempo debito, indipendentemente da altri fattori.

TESTO DELLA LETTERA

«1)

La Commissione desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle Vostre autorità sulle misure succitate, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

I.   PROCEDIMENTO

2)

Il 6 giugno 2007 l'Italia ha chiesto l'estensione del periodo di consegna di tre anni per le motonavi C 243 e C 244 costruite dal Cantiere Navale de Poli, come condizione per la concessione degli aiuti al funzionamento per la costruzione delle navi in oggetto — casi N 318/07 e N 319/07. Con lettera del 10 luglio 2007, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, cui l'Italia ha risposto con le lettere del 31 agosto 2007 e del 7 settembre 2007.

3)

Il 24 settembre 2007, l'Italia ha chiesto un'analoga estensione del periodo di consegna di tre anni per quanto riguarda la nave C 242, anch'essa costruita dal Cantiere Navale de Poli (caso N 544/07). Con lettera del 5 ottobre 2007, la Commissione ha chiesto informazioni complementari in merito e relativamente ai casi notificati precedentemente (N 318/07 e N 319/07). L'Italia ha risposto con lettera del 12 novembre 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 21 dicembre 2007, cui l'Italia ha risposto con lettera del 25 febbraio 2008.

4)

Il 6 febbraio 2008, l'Italia ha chiesto un'estensione del periodo di consegna di tre anni per una quarta nave, la C 241, costruita dal Cantiere Navale de Poli (caso N 70/08).

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

Base giuridica

5)

L'Italia ha notificato le misure nel quadro di un regime (3) approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 (5) relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, il cosiddetto regolamento MDT.

6)

Il regolamento MDT prevede che possa essere autorizzato un sostegno fino al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto “al fine di consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale (6) nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore. Per essere ammissibili all'aiuto, i contratti definitivi dovevano essere conclusi entro il 31 marzo 2005 e le navi consegnate entro tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. La Commissione può tuttavia concedere una proroga al periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato “dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, serie e giustificabili che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere e che sono causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa” (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento MDT).

I fatti

7)

In base alle informazioni disponibili, il 28 gennaio 2005 il Cantiere Navale de Poli ha firmato i contratti per tutte le quattro navi, che avrebbero dovuto essere consegnate entro il 28 gennaio 2008 (7), data limite superata la quale le navi non sarebbero più risultate ammissibili all'aiuto.

8)

L'Italia sostiene però che a causa di circostanze eccezionali, la costruzione delle quattro navi ha subito ritardi. L'Italia chiede quindi alla Commissione di autorizzare la proroga della data di consegna delle navi, rispettivamente di 8 mesi (nave C 241), 6 mesi (nave C 242), 9 mesi (nave C 243) e 10 mesi (nave C 244) rispetto alla data di consegna prevista del 28 gennaio 2008.

9)

L'acquirente originario delle quattro navi è la Arcoin (8), una società collegata al Cantiere Navale de Poli a livello di proprietà (9). Per tre navi (C 242, C 243 e C 244), la Arcoin ha successivamente trasferito i contratti ad un nuovo proprietario, la Utkilen Shipping AS, il 3 marzo 2006, ovverosia in una data in cui i contratti non erano più ammissibili agli aiuti nel quadro del regime MDT. Le informazioni disponibili indicano che una procedura analoga sia stata seguita anche nel caso della quarta nave, la C 241.

10)

L'Italia sostiene che i ritardi di costruzione delle navi C 242, C 243 e C 244 siano stati causati da una nave (C 238), già inserita nel processo di produzione, la cui costruzione è stata ritardata a causa del ritardo nella fornitura di parti in acciaio e dei motori. Ciò ha prodotto un ritardo a cascata nella costruzione delle navi in oggetto, che devono essere assemblate sullo stesso scalo di costruzione, aggravato inoltre dalla consegna in ritardo dei motori di tutte quattro le navi in oggetto. Dopo la notifica, l'Italia ha chiesto un'ulteriore proroga della data di consegna delle navi a causa della fornitura in ritardo delle eliche della nave C 242, che ha avuto ripercussioni sulla C 243 e sulla C 244 (per i dettagli, si vedano gli allegati).

11)

Per quanto riguarda la nave C 241, secondo le informazioni disponibili, il ritardo è stato causato dal ritardo con cui il costruttore della scatola del cambio ha consegnato le parti. Secondo la notifica, la scatola del cambio avrebbe dovuto essere consegnata il 3 settembre 2007, ma a causa di problemi tecnici incontrati dal costruttore, non sarà consegnata prima della fine di febbraio 2008. L'Italia sostiene che tali eventi fossero imprevedibili ed esterni al cantiere, il quale, al contrario, ha cercato di minimizzarne gli effetti, completando l'assemblaggio di una nave (C 243) in una struttura vicina.

12)

L'Italia sostiene che gli aiuti relativi a tali contratti non siano ancora stati formalmente concessi al Cantiere Navale de Poli, a causa di problemi di bilancio.

III.   VALUTAZIONE

Esistenza di aiuto

13)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

14)

L'Italia ha notificato le misure nel quadro del regime N 59/04, approvato ai sensi del regolamento MDT. La Commissione osserva che, ai sensi del paragrafo 16 del regime, la questione dell'estensione del periodo di tre anni è decisiva per determinare se i contratti in questione potrebbero essere ammissibili ad un aiuto al funzionamento connesso al contratto. L'aiuto al funzionamento consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere dovrebbe normalmente sostenere per costruire una nave. Inoltre, la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. Di conseguenza l'aiuto rientra nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Compatibilità con il mercato comune

Dubbi relativi all'eccezionalità delle circostanze

15)

La Commissione dubita che i motivi indicati dall'Italia possano essere considerati “ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa” ai sensi del paragrafo 29 del regime N 59/04.

16)

Pertanto, la clausola relativa ai tempi di consegna di 3 anni è stata inserita nel regolamento MDT per evitare che le imprese carichino artificialmente il portafoglio commesse, per esempio firmando un numero eccessivo di commesse che esse non sono in grado di soddisfare in tempi prevedibili e firmando commesse provvisorie in attesa di trovare un vero acquirente in un secondo momento, al fine di beneficiare al massimo degli aiuti entro il periodo di validità del regolamento MDT (10).

17)

In tale contesto, è lecito chiedersi se i contratti conclusi con la Arcoin, una società collegata al Cantiere Navale de Poli a livello di proprietà, fossero contratti definitivi o se non rappresentassero piuttosto una soluzione con cui il Cantiere Navale de Poli si è assicurato i contratti entro il 31 marzo 2005 — termine ultimo oltre il quale i contratti non sarebbero risultati ammissibili agli aiuti — per poi ricercare, in una fase successiva, i compratori definitivi.

18)

In base alle informazioni fornite dall'Italia, per quanto concerne la nave C 242, il contratto iniziale è stato concluso con la Arcoin il 28 gennaio 2005. Il contratto è stato modificato una prima volta il 21 febbraio 2006, per adeguare la nave ad esigenze di mercato (11), per essere poi trasferito alla Utkilen Shipping AS il 3 marzo 2006 (secondo l'Italia, senza modifiche ulteriori delle caratteristiche tecniche della nave). Nel luglio 2006, la Utkilen Shipping AS lo ha trasferito alla consociata Utkilen Chemtrans. L'Italia ha confermato che la stessa procedura è stata seguita per le navi C 243 e C 244 (12).

19)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha motivi per dubitare che i contratti iniziali fossero contratti “definitivi”, ai sensi del regime MDT. Sembra invece che i contratti definitivi siano stati quelli conclusi con gli ultimi acquirenti delle navi. Poiché gli ordini sono stati trasferiti a tali acquirenti nel marzo 2006 (o nel luglio 2006), essi non sarebbero ammissibili agli aiuti, indipendentemente dalle date di consegna delle navi.

20)

Non è inoltre chiaro in che misura i trasferimenti dei contratti tra armatori abbiano causato ritardi, soprattutto in quanto essi possono implicare modifiche delle caratteristiche delle navi e delle condizioni dei contratti.

21)

L'Italia ha spiegato che nel periodo 2005-2008, il Cantiere Navale de Poli ha accettato un totale di 18 commesse, una metà delle quali da realizzare nei due scali principali e l'altra metà in una struttura minore. L'Italia non ha però fornito elementi di prova sufficienti che dimostrino che, alla luce di una tale quantità di commesse, la capacità del cantiere avrebbe garantito la consegna delle quattro navi in tempo, anche senza la presenza di ritardi nella fornitura dei pezzi. Ciò potrebbe indicare che il Cantiere Navale de Poli abbia deliberatamente firmato commesse in quantità superiori alle proprie capacità, contando sul fatto che i prevedibili ritardi che ne fossero seguiti sarebbero poi stati approvati dalla Commissione.

22)

Per quanto riguarda la consegna in ritardo di parti essenziali delle navi, nel quadro di decisioni passate la Commissione ha accettato un evento di questo tipo come motivo per autorizzare l'estensione del periodo di tre anni, a condizione che vi fosse un nesso causale chiaro tra l'evento e il ritardo (13). Non si può escludere che nei casi in oggetto la consegna in ritardo delle parti in acciaio e dei motori possa avere ritardato la costruzione. Sembra tuttavia che alcune parti possano essere state ordinate comunque in ritardo (14). Non è inoltre chiaro se tali eventi fossero imprevedibili e se non rientrino invece nei normali rischi commerciali di cui un cantiere scrupoloso dovrebbe tenere conto nel suo piano di lavoro. La stessa Italia riconosce che una porzione significativa delle attività è subappaltata e che basta che un subappaltatore non rispetti gli impegni perché l'intero programma ne risulti ritardato. Si può pertanto concludere che nella programmazione dei lavori di un cantiere si dovrebbe tenere conto di un certo margine di ritardo, a differenza di quanto sembra sia avvenuto nel caso in oggetto.

IV.   DECISIONE

23)

Alla luce delle considerazioni precedenti, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e chiede all'Italia di trasmettere, entro un mese dal ricevimento della presente lettera, i documenti, le informazioni e di dati necessari alla valutazione della compatibilità dell'aiuto. In particolare, essa chiede all'Italia di fornire:

copia di tutti i contratti relativi alle navi C 241, C 243 e C 244,

dati che dimostrino che la capacità del cantiere era sufficiente alla costruzione delle quattro navi entro il 31 gennaio 2008, in base alla programmazione dei lavori del cantiere per il periodo in oggetto,

copia del programma di lavoro generale del cantiere per il periodo 2005-2008,

un prospetto relativo alla capacità del cantiere.

24)

La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera al potenziale beneficiario dell'aiuto.

25)

La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.

26)

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre l'autorità di vigilanza EFTA, inviandole copia della presente lettera. Tali parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(3)  N 59/04, approvato il 19 maggio 2004.

(4)  GU C 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(5)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(6)  Cfr. considerando 6 del regolamento MDT.

(7)  Secondo le notifiche, la data di consegna prevista dal contratto per le navi C 241 e C 242 era il 31 dicembre 2007, mentre per quanto riguarda le navi C 243 e C 244, la Commissione non è stata informata della data precisa di consegna prevista dai contratti.

(8)  Per la nave C 241, l'acquirente era la Arcotur Srl, che è nel frattempo diventata la Arcoin SpA.

(9)  La Arcoin appartiene attualmente al 100 % alla De Poli di Chiara de Poli & C. S.A.P.A., che sembra inoltre essere azionista della Cantiere Navale de Poli e che, all'epoca della firma del contratto, era controllata da membri della famiglia De Poli.

(10)  La stessa clausola, che ha dato origine ad una prassi decisionale della Commissione, esisteva già nel regolamento (CE) n. 1540/98 (il regolamento relativo agli aiuti alla costruzione navale) (GU L 202 del 18.7.1988, pag. 1).

(11)  Le prime modifiche hanno riguardato le principali dimensioni, la velocità e la capacità della nave, nonché il suo prezzo.

(12)  Per quanto riguarda la nave C 241, non sono disponibili notizie precise, se non che l'acquirente iniziale è stato la Arcoin (il cui nome era all'epoca Arcotur).

(13)  Cfr. per esempio, i casi N 586/03, N 587/03 e N 589/03, in cui la Commissione ha autorizzato la proroga della data di consegna per tre navi costruite dal Cantiere Navale de Poli a causa della fornitura di serbatoi difettosi (GU C 42 del 18.2.2005, pag. 15).

(14)  Per esempio, parti essenziali della nave C 238 (timone) sono state ordinate nel giugno 2006, quando il varo della nave era previsto per il luglio/agosto 2006. Ora, la stessa Italia ha ammesso che tra la consegna delle macchine e il varo bisogna calcolare un periodo di 2-4 mesi.


15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/18


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Savigny»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 208/08)

Con domanda datata 29 febbraio 2008 la Geopetrol, con sede sociale in 9, rue Copernic, BP 20, F-93151 Le Blanc-Mesnil, ha fatto richiesta per una durata di cinque anni di una concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, detta «Permis de Savigny», riguardante una superficie di circa 400 km quadrati che interessa una parte dei dipartimenti dell'Essonne e della Seine e Marne.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche in gradi. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Longitudine est

Latitudine nord

A

0,20

54,10

B

0,50

54,10

C

0,50

54,00

D

0,42

54,00

E

0,42

53,99

F

0,41

53,99

G

0,41

53,98

H

0,40

53,98

I

0,40

53,90

J

0,30

53,90

K

0,30

53,80

L

0,20

53,80

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648, del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le società interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato.

Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza saranno prese applicando i criteri per l'assegnazione di un titolo minerario definiti all'articolo 6 del suddetto decreto e saranno adottate entro il 10 marzo 2010.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e l'interruzione dell'attività

I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649, del 2 giugno 2006, relativo ai lavori minerari, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia delle mine e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'écologie, de l'énergie, de l'aménagement du territoire et du développement durable (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Parigi Cedex 13 [tel. (33) 144 97 23 02, fax (33) 144 97 05 70].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili al seguente indirizzo: Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


Rettifiche

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 208/20


Rettifica dell'avviso d'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli e nastri sottili di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 177 del 12 luglio 2008 )

(2008/C 208/09)

A pagina 17, nota 1, terza frase:

anziché:

«È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.»,

leggi:

«Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).».