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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 198E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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III Atti preparatori |
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CONSIGLIO |
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2008/C 198E/01 |
Posizione comune (CE) n. 20/2008, del 6 giugno 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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III Atti preparatori
CONSIGLIO
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5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 198/1 |
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 20/2008
definita dal Consiglio il 6 giugno 2008
in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 198 E/01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo della navi da parte dello Stato di approdo (4) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Dovendo procedere a nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva. |
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(2) |
La Comunità è seriamente preoccupata per il numero di sinistri marittimi e l'inquinamento dei mari e delle coste degli Stati membri. |
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(3) |
La Comunità si preoccupa anche delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. |
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(4) |
È possibile migliorare efficacemente la sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo riducendo drasticamente la presenza nelle acque comunitarie di navi al di sotto delle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali. |
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(5) |
È principalmente di competenza dello Stato di bandiera controllare che le navi rispettino le norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo. Affidandosi eventualmente ad organismi riconosciuti, lo Stato di bandiera garantisce pienamente la completezza e l'efficacia delle ispezioni e delle visite di controllo effettuate per rilasciare i relativi certificati. È di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni ad essa applicabili. Tuttavia, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione delle norme internazionali sono risultate gravemente carenti. È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo al di sotto delle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dallo Stato di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita di controllo e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. |
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(6) |
Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza. |
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(7) |
Il settore dei trasporti marittimi è esposto ad atti di terrorismo. Dovrebbero quindi essere applicate in maniera efficace misure relative alla sicurezza dei trasporti e gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente il rispetto delle norme in materia di sicurezza effettuando appositi controlli. |
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(8) |
È opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982. |
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(9) |
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM) istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe fornire il necessario sostegno per garantire un'applicazione efficace e convergente del sistema di controllo da parte dello Stato di approdo. L'AESM dovrebbe in particolare contribuire allo sviluppo e alla realizzazione della banca dati sulle ispezioni istituita ai sensi della presente direttiva e di un programma comunitario armonizzato per la formazione e valutazione, ad opera degli Stati membri, delle competenze degli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo. |
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(10) |
Un sistema efficiente di controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbe cercare di garantire l'ispezione regolare di tutte le navi che fanno scalo in un porto dell'Unione europea. Le ispezioni dovrebbero concentrarsi sulle navi al di sotto delle norme, mentre le navi di qualità, intese come quelle che hanno già dato risultati soddisfacenti nell'ambito delle ispezioni o che battono bandiera di uno Stato che rispetta il regime volontario di controlli a titolo di Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), dovrebbero essere premiate con ispezioni meno frequenti. Queste nuove norme in materia di ispezioni dovrebbero essere inserite nel regime comunitario di controlli da parte dello Stato di approdo non appena ne siano stati definiti i vari aspetti e sulla base di un programma di ripartizione delle ispezioni attraverso il quale ogni Stato membro contribuisce equamente al conseguimento dell'obiettivo comunitario di un regime di ispezioni globale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assumere e mantenere il personale necessario, inclusi ispettori qualificati, tenendo conto del volume e delle caratteristiche del traffico marittimo di ogni porto. |
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(11) |
Il regime di ispezioni istituito dalla presente direttiva tiene conto dei lavori svolti nell'ambito del MOU di Parigi. Poiché qualsiasi evoluzione del MOU di Parigi dovrebbe essere accettata a livello comunitario prima di poter essere applicata nell'Unione europea, occorre istituire e mantenere uno stretto coordinamento fra la Comunità e il MOU di Parigi per favorire la massima convergenza possibile. |
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(12) |
La Commissione dovrebbe gestire e aggiornare la banca dati sulle ispezioni in stretta collaborazione con il MOU di Parigi. Nella banca dati sulle ispezioni dovrebbero confluire i dati relativi ad ispezioni in possesso degli Stati membri e di tutti gli Stati parte del MOU di Parigi. Fintanto che il sistema comunitario di dati marittimi, SafeSeaNet, non sarà pienamente operativo e non consentirà la registrazione automatica dei dati relativi a scali di navi nella banca dati sulle ispezioni, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie per garantire un controllo adeguato sull'applicazione della presente direttiva, specie per quanto riguarda i movimenti delle navi. Avvalendosi dei dati relativi ad ispezioni forniti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe ricercare nella banca dati sulle ispezioni i dati riguardanti il profilo di rischio delle navi, le navi da sottoporre ad ispezione nonché i movimenti delle navi e dovrebbe calcolare l'impegno di ispezione per ciascuno Stato membro. La banca dati sulle ispezioni dovrebbe inoltre essere in grado di collegarsi con altre banche dati comunitarie sulla sicurezza marittima. |
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(13) |
Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di rivedere le modalità per la determinazione dell'elenco bianco, grigio e nero degli Stati di bandiera nel quadro del MOU di Parigi al fine di assicurarne la correttezza, con particolare riferimento al trattamento riservato agli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità. |
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(14) |
Le regole e le procedure di ispezione da parte degli Stati di approdo, ivi compresi i criteri per il fermo di una nave, dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire un'efficienza costante in tutti i porti, riducendo così drasticamente l'uso selettivo di alcuni porti di destinazione per evitare la rete di controlli adeguati. |
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(15) |
Le navi che fanno scalo in porti comunitari sono sottoposte ad ispezioni periodiche e supplementari che comprendono l'esame di settori predeterminati per ogni nave, che variano a seconda del tipo di nave, del tipo di ispezione e dei risultati delle precedenti ispezioni da parte dello Stato di approdo. La banca dati sulle ispezioni dovrebbe indicare gli elementi per individuare i settori a rischio da controllare ad ogni ispezione. |
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(16) |
Determinate categorie di navi presentano un rischio più elevato di incidenti o di inquinamento quando raggiungono una determinata età e dovrebbero quindi essere sottoposte ad ispezioni estese. I dettagli di tali ispezioni dovrebbero essere stabiliti. |
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(17) |
Nell'ambito del regime di ispezioni istituito dalla presente direttiva, gli intervalli tra le ispezioni periodiche sulle navi dipende dal loro profilo di rischio, determinato da taluni parametri generici e storici. Per le navi a rischio elevato tale intervallo non dovrebbe essere superiore a sei mesi. |
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(18) |
Allo scopo di fornire informazioni sulle navi in porto alle autorità preposte al controllo da parte dello Stato di approdo, le autorità portuali o le autorità o enti designati a tal fine dovrebbero trasmettere le notifiche riguardanti l'arrivo delle navi per quanto possibile non appena ricevute, in funzione soprattutto della loro capacità di disporre di risorse sufficienti al di fuori del consueto orario di apertura degli uffici. |
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(19) |
Alcune navi presentano, a causa delle loro condizioni precarie, delle prestazioni del loro Stato di bandiera e dei loro precedenti, un rischio manifesto per la sicurezza in mare e per l'ambiente marino. È pertanto legittimo che la Comunità dissuada tali navi dall'entrare nei porti degli Stati membri. Il rifiuto di accesso dovrebbe essere proporzionato e potrebbe dar luogo ad un rifiuto di accesso a tempo indeterminato in caso di ripetuta inadempienza dell'armatore della nave ad intraprendere azioni correttive malgrado gli svariati rifiuti di accesso e fermi nei porti della Comunità. Tale rifiuto di accesso a tempo indeterminato dovrebbe essere revocato soltanto qualora siano soddisfatte varie condizioni intese a garantire che la nave in questione può esercitare senza pericoli nelle acque della Comunità, relativamente soprattutto allo Stato di bandiera della nave e alla compagnia che la gestisce. Ai fini della trasparenza, dovrebbe essere reso pubblico l'elenco delle navi a cui sia stato rifiutato l'accesso ai porti della Comunità. |
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(20) |
In vista della riduzione dell'onere che le ispezioni ripetute rappresentano per determinate amministrazioni e società, le visite ai sensi della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (6), effettuate da parte di uno Stato ospitante che non sia lo Stato di bandiera della nave su traghetti roll-on/roll-off o su unità veloci da passeggeri e che contemplano almeno tutti gli elementi di un'ispezione estesa, dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolare il profilo di rischio di una nave, la periodicità delle ispezioni e il rispetto dell'impegno di ispezione da parte di ciascuno Stato membro. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di modificare in futuro la direttiva 1999/35/CE nell'intento di aumentare il livello di sicurezza necessario per l'esercizio di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri a destinazione e in provenienza dai porti degli Stati membri. |
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(21) |
Si dovrebbe correggere la mancata osservanza delle disposizioni delle convenzioni in materia. Le navi per le quali è necessaria un'azione correttiva dovrebbero essere fermate, se le carenze osservate rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, fintanto che queste non siano state corrette. |
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(22) |
Si dovrebbe prevedere un diritto di ricorso contro i provvedimenti di fermo delle autorità competenti allo scopo di evitare decisioni non ponderate che possano comportare fermi e ritardi ingiustificati. |
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(23) |
Le autorità e gli ispettori che partecipano alle attività di controllo da parte dello Stato di approdo non dovrebbero trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il porto in cui è effettuata l'ispezione o con le navi oggetto dell'ispezione, o con interessi collegati. Gli ispettori dovrebbero essere adeguatamente qualificati e ricevere una formazione appropriata per mantenere e migliorare la loro competenza nell'esercizio delle ispezioni. Gli Stati membri dovrebbero cooperare allo sviluppo e alla promozione di un programma comunitario armonizzato ai fini della formazione e della valutazione delle competenze degli ispettori. |
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(24) |
I piloti e le autorità o enti portuali dovrebbero essere in grado di fornire utili informazioni sulle apparenti anomalie riscontrate a bordo delle navi. |
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(25) |
Gli esposti concernenti le condizioni di vita e di lavoro a bordo dovrebbero essere esaminati. Chiunque abbia presentato un esposto dovrebbe essere informato sul seguito che vi è stato dato. |
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(26) |
È necessaria la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri ed altre autorità od organizzazioni per garantire un controllo efficace delle navi alle quali è stato consentito di continuare la navigazione pur essendo state rilevate carenze, nonché ai fini dello scambio di informazioni sulle navi approdate. |
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(27) |
Dato che la banca dati sulle ispezioni costituisce un elemento essenziale del regime di controllo da parte dello Stato di approdo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia aggiornata alla luce dei requisiti comunitari. |
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(28) |
La pubblicazione di informazioni sulle navi e i loro armatori o compagnie che non ottemperano alle norme internazionali in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente marino può costituire un deterrente efficace per scoraggiare i caricatori dall'utilizzare tali navi e un incentivo per i proprietari ad intraprendere azioni correttive. Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione, la Commissione dovrebbe stabilire una stretta collaborazione con il MOU di Parigi e tener conto di tutte le informazioni pubblicate per evitare inutili ripetizioni. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti soltanto una volta. |
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(29) |
Tutte le spese delle ispezioni che danno luogo al fermo delle navi, e quelle sostenute per revocare un rifiuto di accesso dovrebbero essere a carico del proprietario o dell'armatore. |
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(30) |
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
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(31) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva al fine di applicare le successive modifiche alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali ad essa correlati, nonché di fissare le modalità di applicazione degli articoli 7 e 9. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
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(32) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la riduzione del trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri attraverso un miglioramento del sistema comunitario di ispezioni delle navi per il trasporto marittimo e la predisposizione di mezzi di intervento preventivo nel settore dell'inquinamento marino, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(33) |
L'obbligo di attuare la presente direttiva nell'ordinamento interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano un cambiamento sostanziale rispetto alla direttiva 95/21/CE. L'obbligo di attuare le disposizioni che restano immutate deriva da tale direttiva. |
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(34) |
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per l'attuazione nell'ordinamento interno delle direttive indicate nell'allegato XV, parte B. |
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(35) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (8), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
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(36) |
Per non imporre un onere amministrativo sproporzionato agli Stati membri senza sbocco sul mare, una regola de minimis dovrebbe consentire loro di derogare alle disposizioni della presente direttiva; ciò significa che i suddetti Stati membri non sono obbligati ad attuare la presente direttiva fintanto che soddisfano determinati criteri. |
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(37) |
Per tener conto del fatto che i dipartimenti francesi d'oltremare appartengono ad un'area geografica diversa, sono in larga misura parti di memorandum regionali sul controllo da parte dello Stato di approdo diversi dal MOU di Parigi ed hanno flussi di traffico molto limitati con l'Europa continentale, si dovrebbe consentire allo Stato membro interessato di escludere i porti suddetti dal sistema di controllo da parte dello Stato di approdo applicato all'interno della Comunità, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Obiettivo
La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire a ridurre drasticamente il trasporto marittimo al di sotto delle norme nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri:
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a) |
migliorando l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria pertinente in materia di sicurezza marittima, tutela dell'ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi battenti tutte le bandiere; |
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b) |
definendo criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e armonizzando le procedure di ispezione e fermo, partendo dalle conoscenze specialistiche e dalle esperienze acquisite nell'ambito del MOU di Parigi; |
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c) |
applicando all'interno della Comunità un sistema di controllo da parte dello Stato di approdo basato su ispezioni effettuate all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi, che punti ad ispezionare tutte le navi con una frequenza legata al profilo di rischio, per cui le navi che presentano un rischio più elevato siano sottoposte ad ispezioni più dettagliate con maggiore frequenza. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
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1) |
«convenzioni»: le seguenti convenzioni, con i relativi protocolli e emendamenti, nonché connessi codici vincolanti, nella loro versione aggiornata:
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2) |
«MOU di Parigi»: il memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella sua ultima versione vigente; |
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3) |
«quadro e procedure per il sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO»: la risoluzione dell'Assemblea IMO A.974(24); |
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4) |
«regione del MOU di Parigi»: la zona geografica in cui gli Stati parte del MOU di Parigi effettuano ispezioni nel contesto del medesimo; |
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5) |
«nave»: qualsiasi nave per il trasporto marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo, cui si applicano una o più delle convenzioni; |
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6) |
«interfaccia nave/porto»: le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave; |
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7) |
«nave ancorata»: una nave in porto o in un'altra area soggetta alla giurisdizione di un porto ma non ormeggiata, che effettua un'attività di interfaccia nave/porto; |
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8) |
«ispettore»: un dipendente del settore pubblico o un'altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a svolgere le ispezioni di controllo nello Stato di approdo e che risponde a tale autorità competente; |
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9) |
«autorità competente»: un'autorità marittima responsabile per il controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva; |
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10) |
«autorità competente per la sicurezza marittima»: un'autorità competente per la sicurezza marittima secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (9); |
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11) |
«periodo notturno»: qualsiasi periodo di almeno sette ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le ore 24 e le ore 5; |
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12) |
«ispezione iniziale»: la visita a bordo di una nave da parte di un ispettore, per verificare la conformità alle pertinenti convenzioni e regolamenti, che include almeno i controlli previsti all'articolo 12, paragrafo 1; |
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13) |
«ispezione più dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave, le relative dotazioni e l'equipaggio sono sottoposti interamente o, se necessario, parzialmente ad un esame accurato nei casi specificati all'articolo 12, paragrafo 3, concernente la costruzione della nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo; |
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14) |
«ispezione estesa»: un'ispezione che riguarda come minimo le voci elencate all'allegato VII. Un'ispezione estesa può comprendere un'ispezione più dettagliata quando sussistano fondati motivi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3; |
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15) |
«esposto»: qualsiasi informazione o rapporto presentato da qualsiasi persona legittimamente interessata alla sicurezza della nave, inclusi i rischi per la sicurezza o la salute dell'equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo e la prevenzione dell'inquinamento; |
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16) |
«fermo»: il divieto ufficiale per una nave di prendere il mare a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave insicura; |
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17) |
«provvedimento di rifiuto di accesso»: decisione comunicata al comandante di una nave, alla compagnia che ne è responsabile e allo Stato di bandiera con la quale si notifica che alla nave in questione sarà rifiutato l'accesso ai porti della Comunità; |
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18) |
«sospensione di un'operazione»: il divieto ufficiale per una nave di continuare un'operazione a causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, renderebbero il proseguimento dell'operazione pericoloso; |
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19) |
«compagnia»: il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa e che, assumendo tale responsabilità, si fa carico di tutti i doveri e responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM); |
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20) |
«organismo riconosciuto»: una compagnia di classificazione o altro ente privato che svolge funzioni amministrative per conto dell'amministrazione dello Stato di bandiera; |
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21) |
«certificato obbligatorio»: certificato rilasciato direttamente o a nome di uno Stato di bandiera in conformità delle convenzioni; |
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22) |
«certificato di classificazione»: documento che conferma la conformità alla SOLAS 74, capitolo II-1, parte A-1, regola 3-1; |
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23) |
«banca dati sulle ispezioni»: sistema informatico relativo ai dati sui controlli da parte dello Stato di approdo all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle navi e relativi equipaggi che approdano in un porto di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto.
Quando fa riferimento alle navi che approdano in un porto, se non diversamente indicato la presente direttiva si applica anche alle navi ancorate.
La Francia può decidere che i porti di cui al presente paragrafo non comprendano i porti situati nei dipartimenti d'oltremare di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
L'ispezione di una nave eseguita da uno Stato membro in acque soggette alla sua giurisdizione diverse da quelle di un porto è considerata tale ai fini della presente direttiva.
Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro può far valere in forza delle pertinenti convenzioni.
Gli Stati membri privi di porti marittimi e in grado di verificare che meno del 5 % del totale di singole unità che fanno scalo ogni anno, nell'arco del triennio precedente, nei loro porti fluviali sono navi contemplate dalla presente direttiva possono derogare alle disposizioni della stessa.
Essi comunicano alla Commissione, al più tardi alla data di trasposizione della direttiva, il totale delle unità e il numero di navi approdate nei loro porti durante il suddetto triennio e la informano delle eventuali variazioni intervenute nelle cifre summenzionate.
2. Quando la stazza lorda di una nave è inferiore alle 500 tonnellate, gli Stati membri applicano i requisiti della pertinente convenzione che sono applicabili e, qualora nessuna convenzione sia applicabile, adottano le misure necessarie per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza, la salute o l'ambiente. L'allegato 1 del MOU di Parigi costituisce la guida per gli Stati membri nell'applicazione del presente paragrafo.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una data convenzione, gli Stati membri si accertano che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i pescherecci, le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi di Stato usate per scopi non commerciali e le imbarcazioni da diporto che non si dedicano ad operazioni commerciali.
Articolo 4
Poteri d'ispezione
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per poter svolgere legalmente le ispezioni previste dalla presente direttiva a bordo di navi straniere, in conformità del diritto internazionale.
2. Gli Stati membri dispongono di idonee autorità competenti dotate di un organico adeguato, in particolare di ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi e adottano tutte le misure appropriate per assicurare che gli ispettori svolgano le proprie funzioni come specificato nella presente direttiva e, in particolare, che siano disponibili per eseguire le ispezioni richieste in conformità della presente direttiva.
Articolo 5
Regime di ispezione e impegno di ispezione annuale
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 11 e al disposto dell'allegato I.
2. Per rispettare il proprio impegno di ispezione annuale, ciascuno Stato membro:
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a) |
ispeziona tutte le navi di priorità I, di cui all'articolo 11, lettera a), che approdano nei suoi porti; |
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b) |
effettua ogni anno un numero totale di ispezioni su navi di priorità I e II, di cui all'articolo 11, lettere a) e b), corrispondente almeno alla sua percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. La percentuale di ispezioni di ciascuno Stato membro è basata sul numero di singole navi che approdano in porti dello Stato membro interessato in rapporto alla somma del numero di singole navi che approdano in porti di ciascuno Stato all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi. |
3. Ai fini del calcolo della percentuale di ispezioni rispetto al numero totale da effettuare ogni anno all'interno della Comunità e della regione del MOU di Parigi di cui al paragrafo 2, lettera b), le navi ancorate non sono conteggiate salvo indicazione contraria da parte dello Stato membro interessato.
Articolo 6
Modalità del rispetto dell'impegno di ispezione
1. Uno Stato membro che non adempie all'obbligo di effettuare le ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), rispetta il proprio impegno, conformemente a tale norma, se le ispezioni mancate non superano:
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a) |
il 5 % del totale delle navi di priorità I con un profilo di rischio elevato approdate nei suoi porti; |
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b) |
il 10 % del totale delle navi di priorità I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato approdate nei suoi porti. |
Nonostante le percentuali di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri ispezionano in via prioritaria le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati sulle ispezioni, approdano raramente in porti all'interno della Comunità.
2. Si considera che uno Stato membro in cui il totale delle navi di priorità I che vi hanno fatto scalo supera la sua percentuale di ispezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), rispetti il proprio impegno se il numero di ispezioni da esso effettuato su navi di priorità I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 % del totale di navi di priorità I approdate nei suoi porti.
3. Si considera che uno Stato membro in cui il totale delle navi di priorità I e II che vi hanno fatto scalo è inferiore alla percentuale di ispezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), rispetti il proprio impegno se effettua le ispezioni su navi di priorità I di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e ispezioni su almeno l'85 % del totale delle navi di priorità II approdate nei suoi porti.
Articolo 7
Casi in cui talune navi non sono ispezionate
1. Uno Stato membro può decidere di rinviare l'ispezione di una nave di priorità I nelle seguenti circostanze:
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a) |
quando l'ispezione può essere effettuata al successivo scalo della nave nel medesimo Stato membro, a condizione che la nave non effettui scali intermedi in nessun altro porto della Comunità o della regione del MOU di Parigi e che il rinvio non sia superiore a 15 giorni; o |
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b) |
quando l'ispezione può essere effettuata in un altro porto di scalo della Comunità o della regione del MOU di Parigi entro 15 giorni, a condizione che lo Stato in cui si trova tale porto abbia anticipatamente accettato di eseguire l'ispezione stessa. |
In caso di ispezione rinviata ai sensi delle lettere a) o b) e registrata nella banca dati sulle ispezioni, un'ispezione mancata non è conteggiata come ispezione mancata nei confronti dello Stato membro che l'ha rinviata.
2. L'ispezione di una nave di priorità I non effettuata per motivi operativi non è conteggiata come ispezione mancata, purché il motivo per cui non è stata effettuata sia registrato nella banca dati sulle ispezioni e ricorrano le seguenti circostanze eccezionali:
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a) |
l'autorità competente ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino; o |
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b) |
lo scalo ha luogo soltanto di notte. In tal caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, se necessario, le navi che fanno regolarmente scalo di notte siano ispezionate. |
3. L'ispezione non effettuata su una nave ancorata non è conteggiata come ispezione mancata se:
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a) |
la nave è ispezionata, entro 15 giorni, in un altro porto della Comunità o della regione del MOU di Parigi ai sensi dell'allegato I; o |
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b) |
la nave fa scalo soltanto di notte o la durata dello scalo è troppo breve perché l'ispezione possa essere effettuata in modo soddisfacente, e il motivo dell'ispezione mancata è registrato nella banca dati sulle ispezioni; o |
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c) |
l'autorità competente ritiene che l'esecuzione dell'ispezione comporti un rischio per la sicurezza degli ispettori, della nave, dell'equipaggio o del porto ovvero per l'ambiente marino, e il motivo dell'ispezione mancata è registrato nella banca dati sulle ispezioni. |
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
Articolo 8
Notifica dell'arrivo delle navi
1. L'armatore, l'agente o il comandante di una nave che ai sensi dell'articolo 13 sia assoggettabile ad ispezione estesa e diretta verso un porto di uno Stato membro ne notifica l'arrivo in conformità delle disposizioni di cui all'allegato III.
2. Non appena ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (10), l'autorità o ente portuale o l'autorità o ente designato a tal fine trasmette tale informazione all'autorità competente.
3. Per qualsiasi comunicazione di cui al presente articolo sono utilizzati strumenti elettronici ogniqualvolta possibile.
4. Le procedure e i formati sviluppati dagli Stati membri ai fini dell'allegato III sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui alla direttiva 2002/59/CE in materia di notifiche delle navi.
Articolo 9
Profilo di rischio della nave
1. A tutte le navi registrate nella banca dati sulle ispezioni è attribuito un profilo di rischio che ne determina la rispettiva priorità di ispezione nonché la frequenza e la portata delle ispezioni.
2. Il profilo di rischio di una nave è determinato da una combinazione di parametri generici e storici, ossia:
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a) |
Parametri generici I parametri generici si basano sul tipo, l'età, la bandiera, gli organismi riconosciuti interessati e la prestazione della compagnia conformemente all'allegato I, parte I, punto 1, e all'allegato II. |
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b) |
Parametri storici I parametri storici si basano sul numero di carenze e di fermi in un determinato periodo conformemente all'allegato I, parte I, punto 2, e all'allegato II. |
3. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, relative all'attuazione del presente articolo, in particolare:
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a) |
i criteri dello Stato di bandiera; |
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b) |
i criteri relativi alle prestazioni della compagnia, |
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e basandosi sulle competenze specifiche del MOU di Parigi.
Nonostante la lettera a), come criterio alternativo al sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO si applica, almeno fino al 1o gennaio 2011, la presentazione di un modulo di autovalutazione delle prestazioni dello Stato di bandiera (SAF).
Sei mesi prima del 1o gennaio 2011 la Commissione esamina i progressi compiuti in seno all'IMO per quanto riguarda l'attuazione del sistema di audit e propone misure adeguate per l'applicazione di tale criterio tra cui, se necessario, anche una proroga del termine per la presentazione dell'IMO-SAF.
Articolo 10
Frequenza delle ispezioni
Le navi che approdano nei porti comunitari sono sottoposte a ispezioni periodiche o ad ispezioni supplementari come segue:
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a) |
le navi sono sottoposte a ispezioni periodiche ad intervalli di tempo prestabiliti a seconda del rispettivo profilo di rischio conformemente all'allegato I, parte I. La frequenza delle ispezioni periodiche diminuisce con il diminuire del rischio; |
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b) |
le navi sono sottoposte a ispezioni supplementari, indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica, come segue:
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Articolo 11
Selezione delle navi ai fini dell'ispezione
L'autorità competente provvede affinché le navi siano selezionate ai fini dell'ispezione in base al profilo di rischio, come indicato nell'allegato I, parte I, e quando emergono fattori di priorità assoluta o imprevisti conformemente all'allegato I, parte II, punti 2A e 2B.
Ai fini dell'ispezione delle navi l'autorità competente:
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a) |
seleziona le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria, dette navi «di priorità I», secondo il regime di selezione di cui all'allegato I, parte II, punto 3A; |
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b) |
può selezionare le navi che possono essere sottoposte ad ispezione, dette navi «di priorità II», conformemente all'allegato I, parte II, punto 3B. |
Articolo 12
Ispezioni iniziali e ispezioni dettagliate
Gli Stati membri provvedono affinché le navi selezionate ai fini dell'ispezione ai sensi dell'articolo11 siano sottoposte ad un'ispezione iniziale o ad un'ispezione dettagliata come segue:
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1. |
Al momento di ogni ispezione iniziale di una nave, l'autorità competente si accerta che l'ispettore provveda almeno:
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|
2. |
Quando, dopo un'ispezione di cui al paragrafo 1, le carenze riscontrate da correggere nel porto di scalo successivo sono state registrate nella banca dati sulle ispezioni, l'autorità competente del suddetto porto può decidere di non procedere alle verifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c). |
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3. |
Si procede ad un'ispezione più dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformità ai requisiti operativi di bordo se, a seguito dell'ispezione di cui al paragrafo 1, sussistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio sostanzialmente non soddisfino i pertinenti requisiti di una convenzione. Sussistono «fondati motivi» se l'ispettore trova prove concrete che, secondo il suo parere professionale, giustificano un'ispezione più dettagliata della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio. L'allegato V contiene esempi di «fondati motivi». |
Articolo 13
Ispezioni estese
1. Le seguenti categorie di navi sono assoggettabili ad ispezione estesa in conformità dell'allegato I, parte II, punti 3A e 3B:
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— |
navi a profilo di rischio elevato, |
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— |
navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a 12 anni, |
|
— |
navi a profilo di rischio elevato o navi passeggeri, petroliere, navi gasiere o chimichiere o portarinfusa di età superiore a 12 anni, in caso di fattori di priorità assoluta o imprevisti, |
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— |
navi sottoposte a nuove ispezioni a seguito di un provvedimento di rifiuto di accesso emesso in conformità dell'articolo 15. |
2. Dopo aver ricevuto una prenotifica da una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorità competente comunica alla nave se l'ispezione estesa non sarà effettuata.
L'armatore o il comandante della nave provvede affinché sia previsto nel piano operativo un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell'ispezione estesa.
Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell'ispezione.
3. La portata di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, è stabilita nell'allegato VII. La Commissione adotta, secondo le procedure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, le misure necessarie per l'attuazione dell'allegato VII.
Articolo 14
Orientamenti e procedure in materia di sicurezza
1. Gli Stati membri si assicurano che i propri ispettori seguano le procedure e gli orientamenti specificati nell'allegato VI.
2. Per quanto concerne i controlli di sicurezza, gli Stati membri applicano le relative procedure di cui all'allegato VI della presente direttiva a tutte le navi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 che approdano nei loro porti, a meno che non battano la bandiera dello Stato di approdo di ispezione.
3. Le disposizioni dell'articolo 13 della presente direttiva relative alle ispezioni estese si applicano ai traghetti roll-on/roll-off e alle unità veloci da passeggeri di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della direttiva 1999/35/CE.
Se una nave è stata oggetto di una visita ai sensi degli articoli 6 e 8 della direttiva 1999/35/CE effettuata da uno Stato ospitante che non sia lo Stato di bandiera della nave, tale visita specifica è registrata come ispezione più dettagliata o estesa, a seconda dei casi, nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 9, 10 e 11 della presente direttiva e per calcolare il rispetto dell'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro, essendo interessate tutte le voci di cui all'allegato VII.
Senza pregiudizio di un divieto di esercizio deciso nei confronti di un traghetto roll-on/roll-off o di un'unità veloce da passeggeri ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 1999/35/CE, si applicano, ove opportuno, le disposizioni della presente direttiva in materia di correzione delle carenze, fermo, rifiuto di accesso, seguito dato a ispezioni, fermi e rifiuto di accesso.
4. La Commissione, se necessario, può adottare le norme per l'attuazione armonizzata dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Articolo 15
Provvedimenti di rifiuto di accesso riguardanti alcune navi
1. Uno Stato membro vigila affinché a tutte le navi che:
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— |
battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di due volte nel corso dei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, oppure |
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— |
battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione e sono state fermate più di due volte nel corso dei 24 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, oppure |
|
— |
hanno formato oggetto di un divieto di esercizio ai sensi della direttiva 1999/35/CE per più di due volte nel corso dei 36 mesi precedenti in un porto di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, |
sia rifiutato l'accesso ai suoi porti, tranne nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 6.
Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto in cui è stata oggetto del terzo fermo e in cui è stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso.
2. Il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui esso è stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VIII, punti da 3 a 9.
Se la nave è sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il periodo è di 12 mesi.
3. Ogni fermo successivo in un porto all'interno della Comunità determina il rifiuto di accesso della nave a qualsiasi porto all'interno della Comunità a tempo indeterminato. Tale provvedimento di rifiuto di accesso a tempo indeterminato può essere revocato dopo un periodo di 36 mesi dalla sua emanazione e soltanto se:
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— |
la nave batte la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi non rientra né nella lista nera né nella lista grigia di cui al paragrafo 1, |
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— |
i certificati obbligatori e di classificazione della nave sono rilasciati da uno o più organismi riconosciuti a norma della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (11), |
|
— |
la nave è gestita da una compagnia con prestazioni elevate conformemente all'allegato I, parte I, punto 1, e se |
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— |
sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VIII, punti da 3 a 9. |
4. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri si conformano alle procedure di cui all'allegato VIII.
Articolo 16
Rapporto d'ispezione per il comandante
Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a norma dell'allegato IX. Una copia del rapporto d'ispezione è consegnata al comandante della nave.
Articolo 17
Esposti
Tutti gli esposti sono soggetti ad una valutazione iniziale.
Se giudica l'esposto manifestamente infondato, l'autorità competente informa l'autore della sua decisione e della relativa motivazione.
L'identità della persona che presenta un esposto non è rivelata al comandante o al proprietario della nave in questione. L'ispettore assicura la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio.
Gli Stati membri informano l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente con copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non manifestamente infondati e del seguito che vi è stato dato.
Articolo 18
Correzioni e fermo
1. L'autorità competente si accerta che tutte le carenze confermate o rivelate dall'ispezione siano corrette secondo le convenzioni.
2. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, l'autorità competente dello Stato di approdo nel quale è ispezionata la nave si accerta che questa sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale emergono le carenze. Il provvedimento di fermo o di interruzione di un'operazione non è revocato fino a quando non sia stato eliminato il pericolo o fino a che l'autorità stabilisca che, a determinate condizioni, la nave può riprendere il mare o l'operazione può essere ripresa senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.
3. Nell'esercizio del suo potere discrezionale nel valutare l'opportunità di sottoporre una nave a fermo, l'ispettore applica i criteri stabiliti nell'allegato X.
4 Se l'ispezione rivela che la nave non è equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione funzionanti quando il loro uso è prescritto dalla direttiva 2002/59/CE, l'autorità competente provvede affinché la nave sia sottoposta a fermo.
Qualora tale carenza non possa essere prontamente corretta presso il porto in cui è stato disposto il fermo, l'autorità competente può consentire alla nave di raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino a tale porto, dove essa potrà essere prontamente corretta, o può imporre che la suddetta carenza sia corretta entro un termine massimo di trenta giorni come previsto dagli orientamenti stabiliti dal MOU di Parigi. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 20.
5. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della nave sono manifestamente al di sotto delle norme, l'autorità competente può sospendere l'ispezione della nave finché i soggetti responsabili non abbiano fatto quanto necessario per garantire che la nave ottemperi ai pertinenti requisiti fissati nelle convenzioni.
6. Nel caso si proceda ad un fermo, l'autorità competente informa immediatamente per iscritto, accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando ciò non sia possibile, il console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Sono inoltre informati gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di classificazione o dei certificati obbligatori in conformità delle convenzioni, laddove necessario.
7. La presente direttiva non pregiudica gli ulteriori requisiti previsti dalle convenzioni per quanto riguarda le procedure di notifica e di comunicazione relative al controllo dello Stato di approdo.
8. Ove il controllo dello Stato di approdo sia esercitato ai sensi della presente direttiva, si fa tutto il possibile per evitare che una nave sia indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta. Se la nave è indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta, il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata indebitamente sottoposta a fermo o trattenuta, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.
9. Al fine di alleggerire la congestione portuale, l'autorità competente può autorizzare che una nave sottoposta a fermo sia spostata verso un'altra parte del porto se ciò è possibile in condizioni di sicurezza. Tuttavia, il rischio di congestione portuale non costituisce un elemento da prendere in considerazione nel decidere un provvedimento di fermo o di revoca di un fermo.
Le autorità o enti portuali cooperano con l'autorità competente al fine di agevolare la sistemazione delle navi sottoposte a fermo.
Articolo 19
Diritto di ricorso
1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentate nello Stato membro ha il diritto di ricorrere contro il fermo o il rifiuto di accesso disposto dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo o il rifiuto di accesso.
2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure, in conformità della rispettiva legislazione nazionale.
3. L'autorità competente informa adeguatamente del diritto di ricorso il comandante della nave di cui al paragrafo 1.
4. Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso è revocato o modificato:
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a) |
gli Stati membri provvedono affinché la banca dati sulle ispezioni sia tempestivamente aggiornata di conseguenza; |
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b) |
lo Stato membro in cui è emesso il provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso provvede entro 24 ore dalla suddetta decisione alla rettifica dell'informazione pubblicata a norma dell'articolo 25. |
Articolo 20
Seguito dato a ispezioni e fermi
1. Se le carenze di cui all'articolo 18, paragrafo 2, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire alla nave di raggiungere il cantiere navale idoneo più vicino al porto di fermo, scelto dal comandante e dalle autorità interessate, dove può essere dato il necessario seguito al provvedimento purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato di bandiera e approvate da detto Stato membro. Dette condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, senza pericoli per le altre navi o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.
2. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni è dovuta alla non conformità alla risoluzione IMO A.744(18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e carenze strutturali, l'autorità competente può esigere che siano effettuate le necessarie misurazioni di spessore nel porto di fermo prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare.
3. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il porto nel quale è avvenuta l'ispezione informa l'autorità competente dello Stato in cui è situato il cantiere di riparazione, i soggetti menzionati all'articolo 18, paragrafo 6, e ogni altra autorità pertinente in merito alle condizioni necessarie per la navigazione.
L'autorità competente dello Stato membro destinatario della notifica comunica all'autorità notificante le azioni intraprese in merito.
4. Gli Stati membri provvedono affinché sia rifiutato l'accesso a qualsiasi porto all'interno della Comunità alle navi di cui al paragrafo 1 che prendono il mare:
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a) |
senza rispettare le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro del porto d'ispezione; o |
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b) |
che rifiutano di ottemperare ai requisiti applicabili delle convenzioni non recandosi nel cantiere navale previsto. |
Siffatto rifiuto rimane in vigore finché il proprietario o l'armatore non dimostri sufficientemente all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze che la nave è perfettamente conforme ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
5. Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Nei casi indicati al paragrafo 4, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Prima di negare l'accesso, lo Stato membro può chiedere di consultarsi con l'amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione.
6. In deroga al paragrafo 4, l'accesso ad un porto specifico può essere consentito dall'autorità competente del relativo Stato di approdo in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per diminuire o ridurre al minimo il rischio di inquinamento o per correggere carenze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave adottino provvedimenti adeguati a garantire un accesso sicuro che soddisfino l'autorità competente di tale Stato membro.
Articolo 21
Profilo professionale degli ispettori
1. Le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori che possiedano i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato XI e che sono autorizzati dall'autorità competente ad eseguire il controllo da parte dello Stato di approdo.
2. Qualora l'autorità competente dello Stato di approdo non possa garantire le competenze professionali necessarie, l'ispettore dell'autorità stessa può essere assistito da chiunque possegga le competenze professionali richieste.
3. L'autorità competente, gli ispettori che effettuano il controllo da parte dello Stato di approdo e le persone che li assistono non devono avere alcun interesse commerciale nei porti in cui avviene l'ispezione né nelle navi ispezionate; gli ispettori non sono dipendenti né intraprendono attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati obbligatori e i certificati di classificazione o che svolgono le visite necessarie per il rilascio di tali certificati alle navi.
4. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall'autorità competente da cui dipende conformemente alla direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo (12).
5. Gli Stati membri provvedono affinché la competenza degli ispettori e la loro conformità ai criteri minimi di cui all'allegato XI siano verificate, prima che essi siano autorizzati ad eseguire ispezioni e successivamente con frequenza periodica, alla luce del programma di formazione di cui al paragrafo 7.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori ricevano una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al regime del controllo da parte dello Stato di approdo stabilito nella presente direttiva e agli emendamenti delle convenzioni.
7. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione sviluppa e promuove un programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione, da parte degli Stati membri, delle competenze degli ispettori addetti al controllo da parte dello Stato di approdo.
Articolo 22
Rapporti dei piloti e delle autorità portuali
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per assicurare che i loro piloti che effettuano operazioni di ormeggio o disormeggio di navi o che operano su navi dirette verso un porto o in transito all'interno di uno Stato membro informino immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo o dello Stato costiero, a seconda dei casi, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni vengano a conoscenza di anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. Se, nell'esercizio delle loro normali funzioni, le autorità o enti portuali constatano che una nave attraccata nel loro porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino, ne informano immediatamente l'autorità competente dello Stato di approdo interessato.
3. Gli Stati membri chiedono ai piloti e alle autorità o enti portuali di riferire almeno le seguenti informazioni, se possibile in formato elettronico:
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— |
informazioni sulla nave (nome, numero di identificazione IMO, indicativo radio e bandiera), |
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— |
informazioni sulla navigazione (ultimo porto di approdo, porto di destinazione), |
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— |
descrizione delle anomalie apparenti riscontrate a bordo. |
4. Gli Stati membri provvedono affinché siano intraprese azioni appropriate in merito alle anomalie apparenti segnalate dai piloti e dalle autorità o enti portuali e registrano i dettagli di tali azioni.
5. La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, misure di attuazione del presente articolo, ivi inclusi un formato elettronico armonizzato e procedure di segnalazione delle anomalie apparenti da parte dei piloti e delle autorità o enti portuali nonché delle azioni di seguito intraprese dagli Stati membri.
Articolo 23
Banca dati sulle ispezioni
1. La Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni basandosi sulle competenze e sull'esperienza maturate nell'ambito del MOU di Parigi.
La banca dati sulle ispezioni contiene tutte le informazioni necessarie per attuare il sistema di ispezioni istituito ai sensi della presente direttiva e comprende le funzionalità di cui all'allegato XII.
2. Gli Stati membri provvedono a trasferire nella banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità della presente direttiva non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo è revocato.
Entro 72 ore gli Stati membri provvedono alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni.
3. In base ai dati relativi alle ispezioni forniti dagli Stati membri, la Commissione è in grado di reperire nella banca dati sulle ispezioni qualsiasi dato rilevante inerente all'attuazione della presente direttiva, in particolare sul profilo di rischio di una nave, sulle navi da sottoporre ad ispezione, sui movimenti delle navi e sull'impegno di ispezione di ciascuno Stato membro.
Gli Stati membri hanno accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle procedure d'ispezione della presente direttiva.
Gli Stati membri e gli Stati parte del MOU di Parigi sono autorizzati ad accedere a qualsiasi dato essi abbiano registrato nella banca dati sulle ispezioni nonché ai dati relativi alle navi battenti la loro bandiera.
Articolo 24
Scambio di informazioni e cooperazione
Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità o enti portuali e gli altri enti e autorità pertinenti forniscano all'autorità competente per il controllo da parte dello Stato di approdo i seguenti tipi di informazioni in loro possesso:
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— |
informazioni notificate in conformità dell'articolo 8 e dell'allegato III, |
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— |
informazioni relative alle navi che hanno omesso di notificare informazioni conformemente al disposto della presente direttiva e alle direttive 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (13), e 2002/59/CE, nonché, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004, |
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— |
informazioni relative a navi che hanno preso il mare senza essersi conformate agli articoli 7 o 10 della direttiva 2000/59/CE, |
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— |
informazioni relative a navi alle quali è stato negato l'accesso o che sono state espulse da un porto per motivi di sicurezza, |
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— |
informazioni su anomalie apparenti conformemente all'articolo 22. |
Articolo 25
Pubblicazione di notizie
Basandosi sulle competenze e sull'esperienza maturate nell'ambito del MOU di Parigi, la Commissione mette a disposizione e tiene aggiornate su un sito web pubblico le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuto di accesso in conformità dell'allegato XIII.
Articolo 26
Pubblicazione di un elenco delle compagnie con un livello di prestazione basso e molto basso
La Commissione redige e pubblica periodicamente, su un sito web pubblico, informazioni sulle compagnie il cui livello di prestazione, in un periodo di tre mesi o più, è considerato basso e molto basso ai fini della determinazione del profilo di rischio della nave di cui all'allegato I, parte I.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2, le norme per l'attuazione del presente articolo, specificando segnatamente le modalità di pubblicazione.
Articolo 27
Rimborso delle spese
1. Qualora le ispezioni di cui agli articoli 12 e 13 confermino o accertino carenze rispetto ai requisiti previsti da una convenzione che giustificano il fermo di una nave, le spese complessive in un normale esercizio contabile connesse all'ispezione sono a carico del proprietario o dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato di approdo.
2. Tutte le spese connesse con le ispezioni eseguite dall'autorità competente di uno Stato membro secondo quanto disposto dall'articolo 15 e dall'articolo 20, paragrafo 4, sono sostenute dal proprietario o dall'armatore della nave.
3. Qualora una nave sia sottoposta a fermo, tutti i costi relativi al fermo in porto sono a carico del proprietario o dell'armatore della nave.
4 Il fermo non è revocato finché non si sia provveda al completo pagamento o non sia data una garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.
Articolo 28
Dati per il controllo dell'attuazione
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni elencate nell'allegato XIV con la frequenza in esso specificata.
Articolo 29
Monitoraggio dell'osservanza delle norme e della prestazione degli Stati membri
Al fine di assicurare un'efficace applicazione della presente direttiva e monitorare il funzionamento globale del regime comunitario del controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione raccoglie le necessarie informazioni ed effettua visite negli Stati membri.
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 31
Procedura di modifica
La Commissione:
|
a) |
adegua gli allegati, ad eccezione dell'allegato I, per tener conto degli emendamenti alla normativa comunitaria sulla sicurezza marittima che sono entrati in vigore, alle convenzioni, ai codici e alle risoluzioni internazionali dei relativi organismi internazionali, nonché agli sviluppi del MOU di Parigi già entrati in vigore; |
|
b) |
modifica le definizioni facenti riferimento a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, nonché alla normativa comunitaria, rilevanti ai fini della presente direttiva. |
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
Articolo 32
Modalità di attuazione
Nello stabilire le modalità di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 26 secondo le procedure di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, la Commissione fa particolare attenzione a che le stesse tengano conto della competenza e dell'esperienza acquisite con il sistema di ispezione nell'ambito della Comunità e del MOU di Parigi.
Articolo 33
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 34
Riesame
La Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della presente direttiva entro 18 mesi dal … (15). Tale riesame prevede, tra l'altro, la valutazione dell'adempimento dell'impegno di ispezione comunitario globale di cui all'articolo 5, del numero di ispettori preposti al controllo dello Stato di approdo in ogni Stato membro, del numero di ispezioni effettuate, del rispetto da parte di ciascuno Stato membro dell'impegno di ispezione annuale e dell'applicazione degli articoli 6 e 7.
La Commissione comunica i risultati del riesame al Parlamento europeo e al Consiglio e determina, sulla base di tale riesame, l'eventuale necessità di proporre una direttiva di modifica o ulteriori disposizioni legislative in materia.
Articolo 35
Attuazione e notifica
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … (16).
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti s'intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
4. Inoltre, la Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva all'interno degli Stati membri.
Articolo 36
Abrogazione
La direttiva 95/21/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XV, parte A, è abrogata, con effetto dal … (17), fermi restando gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui all'allegato XV, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.
Articolo 37
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 38
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …
Per il Parlamento europeo
Il presidente
…
Per il Consiglio
Il presidente
…
(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo, del 25 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 6 giugno 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(5) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 234 del 29.11.2002, pag. 53).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(9) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(10) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.
(11) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
(12) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 8.
(13) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/71/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 33).
(14) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
(15) Data di cui all'articolo 35, paragrafo 1.
(16) 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(17) Data di entrata in vigore della presente direttiva.
ALLEGATO I
Elementi del regime comunitario di ispezione da parte dello Stato di approdo
(di cui all'articolo 5)
I seguenti elementi sono inclusi nel regime comunitario di ispezione da parte dello Stato di approdo.
I. Profilo di rischio della nave
Il profilo di rischio della nave è determinato dalla combinazione dei seguenti parametri generici e storici.
1. Parametri generici
|
a) |
Tipo di nave Le navi passeggeri, le petroliere e le chimichiere, le navi gasiere e portarinfuse sono considerate a rischio maggiore. |
|
b) |
Età della nave Le navi che hanno più di dodici anni sono considerate a rischio maggiore. |
|
c) |
Prestazione dello Stato di bandiera
|
|
d) |
Organismi riconosciuti
|
|
e) |
Prestazione della compagnia
|
2. Parametri storici
|
i) |
Le navi che sono state sottoposte a fermo più di una volta sono considerate a rischio maggiore. |
|
ii) |
Le navi sulle quali, durante l'ispezione o le ispezioni effettuate nel periodo di cui all'allegato II, sono state constatate meno carenze di quelle ivi indicate, sono considerate a rischio minore. |
|
iii) |
Le navi che non sono state sottoposte a fermo nel periodo di cui all'allegato II sono considerate a rischio minore. |
I parametri di rischio sono combinati utilizzando una ponderazione che rispecchia l'influenza relativa di ogni parametro sul rischio complessivo della nave, allo scopo di stabilire i seguenti profili di rischio della nave:
|
— |
rischio elevato, |
|
— |
rischio medio, |
|
— |
rischio modesto. |
Nel determinare i suddetti profili di rischio è attribuita maggiore importanza ai parametri relativi a tipo di nave, prestazione dello Stato di bandiera, organismi riconosciuti e prestazione della compagnia.
II. Ispezione delle navi
1. Ispezioni periodiche
Le ispezioni periodiche sono effettuate a intervalli di tempo prestabiliti. La loro frequenza è determinata dal profilo di rischio della nave. L'intervallo tra le ispezioni periodiche per le navi a rischio elevato non supera i sei mesi. La frequenza delle ispezioni periodiche per le navi con altri profili di rischio diminuisce con il diminuire del rischio.
Gli Stati membri effettuano una ispezione periodica su:
|
— |
ogni nave con un profilo di rischio elevato che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi sei mesi. Le navi a rischio elevato possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal quinto mese, |
|
— |
ogni nave con un profilo di rischio medio che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi dodici mesi. Le navi a rischio medio possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal decimo mese, |
|
— |
ogni nave con un profilo di rischio modesto che non è stata sottoposta a ispezione in un porto dell'Unione europea o della regione del MOU di Parigi nel corso degli ultimi trentasei mesi. Le navi a rischio modesto possono essere sottoposte ad ispezione a partire dal ventiquattresimo mese. |
2. Ispezioni supplementari
Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta o imprevisti sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione sulla necessità di effettuare un'ispezione supplementare sulla scorta di fattori imprevisti è tuttavia lasciata alla valutazione professionale dell'ispettore.
2A. Fattori di priorità assoluta
Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori di priorità assoluta sono sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica:
|
— |
Navi che sono state sospese o ritirate dalla loro classe per ragioni di sicurezza dopo l'ultima ispezione effettuata nell'Unione europea o nella regione del MOU di Parigi. |
|
— |
Navi che sono state oggetto di segnalazione o notifica da parte di un altro Stato membro. |
|
— |
Navi che non possono essere identificate nella banca dati sulle ispezioni. |
|
— |
Navi che:
|
2B. Fattori imprevisti
Le navi alle quali si applicano i seguenti fattori imprevisti possono essere sottoposte ad ispezione indipendentemente dal periodo intercorso dalla loro ultima ispezione periodica. La decisione di effettuare tale ispezione supplementare è lasciata alla valutazione professionale dell'autorità competente.
|
— |
Navi che:
|
|
— |
Navi con certificati rilasciati da un organismo precedentemente riconosciuto il cui riconoscimento è stato ritirato dopo l'ultima ispezione effettuata nell'Unione europea o nella regione del MOU di Parigi. |
|
— |
Navi che, su segnalazione di piloti o autorità o enti portuali, risultano avere anomalie apparenti tali da non permettere loro di navigare in condizioni di sicurezza o che costituiscono un rischio per l'ambiente ai sensi dell'articolo 22 della presente direttiva. |
|
— |
Navi che non si sono attenute ai requisiti di notifica pertinenti di cui all'articolo 8 della presente direttiva, alla direttiva 2000/59/CE, alla direttiva 2002/59/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 725/2004. |
|
— |
Navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte del comandante, di un membro dell'equipaggio o di persone o organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza di esercizio della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro in questione ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente infondati. |
|
— |
Navi che in precedenza sono state sottoposte a fermo oltre tre mesi prima. |
|
— |
Navi per le quali sono segnalate carenze non corrette, ad eccezione di quelle per cui le carenze dovevano essere corrette entro 14 giorni dalla partenza e delle carenze che dovevano essere corrette prima della partenza. |
|
— |
Navi per le quali sono segnalati problemi relativi al tipo di carico, in particolare carichi nocivi o pericolosi. |
|
— |
Navi che sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente. |
|
— |
Navi per le quali sono giunte da fonte attendibile informazioni secondo cui i parametri di rischio non corrispondono a quelli registrati, con la conseguenza che il livello di rischio risulta maggiore. |
3. Regime di selezione
|
3A. |
Le navi di priorità I sono ispezionate come segue.
|
|
3B. |
Le navi di priorità II possono essere ispezionate come segue.
|
ALLEGATO II
Modello di profilo di rischio della nave
(di cui all'articolo 9, paragrafo 2)
|
|
Profilo |
||||||
|
Nave a rischio elevato (HRS) |
Nave a rischio medio (SRS) |
Nave a rischio modesto (LRS) |
|||||
|
Parametri generici |
Criteri |
Punteggio ponderato |
Criteri |
Criteri |
|||
|
1 |
Tipo di nave |
Chimichiera Gasiera Petroliera Portarinfusa Nave passeggeri |
2 |
Nave a rischio né elevato né modesto |
Tutti i tipi |
||
|
2 |
Età della nave |
Tutti i tipi > 12 anni |
1 |
Qualsiasi età |
|||
|
3a |
Bandiera |
Lista BGW (nera, grigia, bianca) |
Nera — rischio molto elevato (VH), Elevato (H), Da medio (M) a elevato |
2 |
Bianca |
||
|
Nera — rischio medio |
1 |
||||||
|
3b |
Audit IMO |
— |
— |
Sì |
|||
|
4a |
Organismo riconosciuto |
Prestazione |
H |
— |
— |
Elevata |
|
|
M |
— |
— |
— |
||||
|
L |
Scarsa |
1 |
— |
||||
|
VL |
Scarsissima |
— |
|||||
|
4b |
Riconosciuto dall'UE |
— |
— |
Sì |
|||
|
5 |
Compagnia |
Prestazione |
H |
— |
— |
Elevata |
|
|
M |
— |
— |
— |
||||
|
L |
Scarsa |
2 |
— |
||||
|
VL |
Scarsissima |
— |
|||||
|
Parametri storici |
|
|
|||||
|
6 |
N. di carenze registrate in ogni ispezione nei 36 mesi preced. |
Carenze |
Non applicabile |
— |
≤ 5 (e almeno un'ispezione effettuata nei 36 mesi precedenti) |
||
|
7 |
N. di fermi nei 36 mesi preced. |
Fermi |
≥ 2 fermi |
1 |
Nessun fermo |
||
|
HRS: le navi che soddisfano i criteri totalizzando un punteggio ponderato pari a 5 o più. LRS: le navi che soddisfano tutti i criteri dei parametri relativi a un rischio modesto. SRS: tutte le altre navi che non rientrano nelle due suddette categorie. |
|||||||
ALLEGATO III
Notifica
(di cui all'articolo 8, paragrafo 1)
Informazioni da comunicare in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1:
Le informazioni sottoelencate sono trasmesse all'autorità o ente portuale o all'autorità o ente designati a questo fine almeno tre giorni prima dell'ora prevista di arrivo nel porto ovvero prima di lasciare il porto precedente, se si ritiene che il viaggio debba durare meno di tre giorni:
|
a) |
elementi di identificazione della nave (nome, indicativo radio della nave, numero di identificazione IMO o numero MMSI); |
|
b) |
durata prevista dello scalo; |
|
c) |
per le navi cisterna:
|
|
d) |
operazioni previste nel porto di destinazione (carico, scarico, altro); |
|
e) |
ispezioni obbligatorie previste e lavori di manutenzione e riparazione sostanziali da eseguire nel porto di destinazione; |
|
f) |
data dell'ultima ispezione estesa nell'ambito del MOU di Parigi. |
ALLEGATO IV
Elenco dei certificati e documenti
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1)
|
1. |
Certificato internazionale di stazza (1969) |
|
2. |
|
|
3. |
Certificato internazionale di sicurezza navale (ISSC) |
|
4. |
Registro sinottico (Continuous Synopsis Record) |
|
5. |
Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
|
|
6. |
Certificato internazionale di idoneità per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi
|
|
7. |
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale |
|
8. |
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi |
|
9. |
Certificato internazionale di bordo libero (1966)
|
|
10. |
Registro degli oli minerali, parti I e II |
|
11. |
Registro dei carichi |
|
12. |
Documento sulla composizione minima degli equipaggi |
|
13. |
Certificati o altri documenti necessari in conformità delle disposizioni della STCW 78/95 |
|
14. |
Certificati medici (cfr. Convenzione ILO n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi) |
|
15. |
Tabella delle disposizioni di lavoro a bordo (Convenzione OIL n. 180 e STCW 78/95) |
|
16. |
Registro delle ore di lavoro e di riposo dei marittimi (Convenzione OIL n. 180) |
|
17. |
Informazioni sulla stabilità |
|
18. |
Copia del documento di conformità e del certificato di gestione della sicurezza rilasciati in conformità del codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM) (SOLAS 74, capitolo IX) |
|
19. |
Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i macchinari, rilasciati dall'organismo riconosciuto in questione (richiesti solo se la nave mantiene la classe con un organismo riconosciuto) |
|
20. |
Documento di conformità con i requisiti specifici previsti per le navi che trasportano merci pericolose |
|
21. |
Certificato di sicurezza delle unità veloci e autorizzazione a operare unità veloci |
|
22. |
Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano dettagliato di stivaggio |
|
23. |
Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed esercitazioni, incluse le esercitazioni di sicurezza, e registro dei verbali di ispezione e manutenzione della dotazione di salvataggio e relative disposizioni, nonché delle attrezzature e disposizioni antincendio |
|
24. |
Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica |
|
25. |
Certificato di sicurezza di unità mobili di trivellazione off-shore |
|
26. |
Per le petroliere, registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra |
|
27. |
Ruolo dell'equipaggio, piano di lotta antincendio e, per le navi passeggeri, piano antiavaria |
|
28. |
Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale |
|
29. |
Documentazione sui rapporti di ispezione (in caso di portarinfuse e petroliere) |
|
30. |
Rapporti delle precedenti ispezioni da parte dello Stato di approdo |
|
31. |
Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto massimo A/A |
|
32. |
Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie |
|
33. |
Manuale di fissazione del carico |
|
34. |
Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti |
|
35. |
Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per i comandanti delle navi passeggeri |
|
36. |
Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio) per navi passeggeri in servizio su rotte fisse |
|
37. |
Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri |
|
38. |
Libretto per portarinfuse |
|
39. |
Piano di carico e scarico per portarinfuse |
|
40. |
Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni da inquinamento da idrocarburi (convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, 1992) |
|
[41. |
Certificato richiesto ai sensi della direttiva 2008/XX/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa alla responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori |
|
42. |
Certificato richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. XXXX/2008 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente (1)] |
|
43. |
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico |
|
44. |
Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue. |
(1) Inserimento dei punti 41 e 42 in attesa dell'adozione del rispettivo atto legislativo nell'ambito del terzo pacchetto marittimo.
ALLEGATO V
Esempi di «fondati motivi»
(di cui all'articolo 12, paragrafo 3)
A. Esempi di fondati motivi per un'ispezione dettagliata
|
1. |
Navi contemplate nell'allegato I, punti 2A e 2B. |
|
2. |
Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali. |
|
3. |
Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e di altra documentazione. |
|
4. |
Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di soddisfare le condizioni relative alla comunicazione a bordo di cui all'articolo 17 della direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1). |
|
5. |
Un certificato è stato ottenuto con la frode o il titolare di un certificato non è la persona alla quale tale certificato è stato rilasciato in origine. |
|
6. |
La nave ha un comandante, un ufficiale o un marinaio titolare di un certificato rilasciato da un paese che non ha ratificato la convenzione STCW 78/95. |
|
7. |
Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e altre operazioni non sono effettuate in condizioni di sicurezza o in conformità degli orientamenti dell'IMO: ad esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i livelli massimi prescritti. |
|
8. |
Incapacità del comandante di una petroliera di fornire il registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra. |
|
9. |
Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza, da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della nave. |
|
10. |
Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee procedure di cancellazione. |
|
11. |
Mancanza della dotazione principale o delle disposizioni richieste dalle convenzioni. |
|
12. |
Condizioni di eccessiva insalubrità a bordo della nave. |
|
13. |
Prove tratte da osservazioni o dall'impressione generale dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave deterioramento della carena o delle strutture atti a pregiudicare l'integrità strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la sua tenuta stagna alle intemperie. |
|
14. |
Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali operazioni non sono state effettuate. |
|
15. |
Assenza di una tabella delle convenzioni di lavoro a bordo o di registri delle ore di lavoro o di riposo dell'equipaggio. |
B Esempi di fondati motivi per il controllo delle navi su aspetti relativi alla sicurezza
|
1. |
L'ispettore può individuare fondati motivi per avviare ulteriori misure di controllo sulla sicurezza nel corso dell'ispezione iniziale del controllo da parte dello Stato di approdo:
|
|
2. |
Ove siano accertati i fondati motivi sopradescritti, l'ispettore informa immediatamente l'autorità competente della sicurezza (a meno che l'ispettore non sia egli stesso un'autorità debitamente autorizzata per la sicurezza). L'autorità competente della sicurezza decide quindi quali ulteriori misure di controllo siano necessarie tenendo conto del livello di sicurezza conformemente alla regola 9 della convenzione SOLAS 74, capitolo XI. |
|
3. |
Fondati motivi diversi da quelli sopra elencati devono essere esaminati dall'autorità debitamente autorizzata per la sicurezza. |
(1) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/45/CE (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160).
ALLEGATO VI
Procedure di controllo delle navi
(di cui all'articolo 14, paragrafo 1)
Allegato I «Procedure di controllo dello Stato di approdo» (PSCOs) del MOU di Parigi e seguenti istruzioni dello stesso, nella loro versione aggiornata:
|
— |
Instruction 33/2000/02: Operational Control on Ferries and Passenger Ships (Istruzione 33/2000/02: Controllo operativo sulle navi traghetto e passeggeri) |
|
— |
Instruction 35/2002/02: Guidelines for PSCOs on Electronic Charts [Istruzione 35/2002/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo (PSCO) in materia di carte elettroniche] |
|
— |
Instruction 36/2003/08: Guidance for Inspection on Working and Living Conditions (Istruzione 36/2003/08: Orientamenti per l'ispezione delle condizioni di lavoro e di vita) |
|
— |
Instruction 37/2004/02: Guidelines in Compliance with STCW 78/95 Convention as Amended (Istruzione 37/2004/02: Orientamenti ai sensi della convenzione STCW 78/95 modificata) |
|
— |
Instruction 37/2004/05: Guidelines on the Inspection of Hours of Work/Rest (Istruzione 37/2004/05: Orientamenti per l'ispezione concernente le ore di lavoro/riposo) |
|
— |
Instruction 37/2004/10: Guidelines for Port State Control Officers on Security Aspects (Istruzione 37/2004/10: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sugli aspetti relativi alla sicurezza) |
|
— |
Instruction 38/2005/02: Guidelines for PSCO's Checking a Voyage Data Recorder (VDR) [Istruzione 38/2005/02: Orientamenti per la verifica, da parte degli PSCO, dei dispositivi di registrazione dei dati di navigazione (VDR)] |
|
— |
Instruction 38/2005/05: Guidelines on MARPOL 73/78 Annex I (Istruzione 38/2005/05: Orientamenti sull'allegato I della Convenzione MARPOL 73/78) |
|
— |
Instruction 38/2005/07: Guidelines on the Control of the Condition Assessment Scheme (CAS) of Single Hull Oil Tankers [Istruzione 38/2005/07: Orientamenti sul controllo del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) delle petroliere monoscafo] |
|
— |
Instruction 39/2006/01: Guidelines for the Port State Control Officer on on the ISM Code [Istruzione 39/2006/01: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM)] |
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— |
Instruction 39/2006/02: Guidelines for Port State Control Officers on Control of GMDSS [Istruzione 39/2006/02: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo sul controllo del sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (GMDSS)] |
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— |
Instruction 39/2006/03: Optimisation of Banning and Notification Checklist (Istruzione 39/2006/03 Ottimizzazione della lista di controllo delle messe al bando e delle notifiche) |
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— |
Instruction 39/2006/10: Guidlines for PSCOs for the Examination of Ballast Tanks and Main Power Failure Simulation (black-out test) [Istruzione 39/2006/10: Orientamenti per gli PSCO per l'esame delle cisterne di zavorra e la simulazione di guasto del generatore principale (black-out test)] |
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— |
Instruction 39/2006/11: Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers (Istruzione 39/2006/11 Orientamenti per le verifiche concernenti la struttura delle navi portarinfuse) |
|
— |
Instruction 39/2006/12: Code of Good Practice for Port State Control Officers (Istruzione 39/2006/12 Codice di buone pratiche per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo) |
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— |
Instruction 40/2007/04: Criteria for Responsibility Assessment of Recognised Organisations (R/O) (Istruzione 40/2007/04: Criteri per la valutazione della responsabilità degli organismi riconosciuti) |
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— |
Instruction 40/2007/09: Guidelines for Port State Control Inspections for Compliance with Annex VI of MARPOL 73/78 (Istruzione 40/2007/09: Orientamenti per gli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo per conformarsi all'allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78). |
ALLEGATO VII
Ispezione estesa delle navi
(di cui all'articolo 13)
Un'ispezione estesa concerne in particolare le condizioni generali dei seguenti settori a rischio:
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— |
documentazione, |
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— |
condizioni strutturali, |
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— |
tenuta stagna alle intemperie, |
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— |
sistemi di emergenza, |
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— |
comunicazioni radio, |
|
— |
operazioni di carico, |
|
— |
sicurezza antincendio, |
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— |
allarmi, |
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— |
condizioni di vita e di lavoro, |
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— |
apparecchiature di navigazione, |
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— |
mezzi di salvataggio, |
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— |
merci pericolose, |
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— |
motori principali e ausiliari, |
|
— |
prevenzione dell'inquinamento. |
Inoltre ferma restando la loro fattibilità materiale o eventuali limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del porto, un'ispezione estesa include la verifica di specifiche voci di settori a rischio a seconda del tipo di navi ispezionate, come stabilito in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3.
ALLEGATO VIII
Disposizioni relative al rifiuto di accesso nei porti all'interno della comunità
(di cui all'articolo 15)
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1. |
In presenza delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, l'autorità competente del porto nel quale è deciso il terzo fermo della nave informa per iscritto il comandante della nave del fatto che sarà emesso un provvedimento di rifiuto di accesso che sarà immediatamente applicabile dopo che la nave avrà lasciato il porto. Il provvedimento di rifiuto di accesso diventa immediatamente applicabile dopo che la nave ha lasciato il porto una volta che le carenze che hanno portato al fermo siano state corrette. |
|
2. |
L'autorità competente invia copia del provvedimento di rifiuto di accesso all'amministrazione dello Stato di bandiera, all'organismo riconosciuto interessato, agli altri Stati membri e agli altri firmatari del MOU di Parigi, alla Commissione e al Segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente aggiorna inoltre tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative al rifiuto di accesso. |
|
3. |
Per la revoca del provvedimento di rifiuto di accesso il proprietario o l'armatore rivolge domanda formale all'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento. La domanda è corredata di un documento dell'amministrazione dello Stato di bandiera, rilasciato in seguito ad una visita a bordo da parte di un ispettore da essa debitamente autorizzato, attestante che la nave è pienamente conforme alle disposizioni applicabili delle convenzioni. L'amministrazione dello Stato di bandiera fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo. |
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4. |
La domanda di revoca del provvedimento di rifiuto di accesso dev'essere altresì corredata, eventualmente, di un documento della società di classificazione della nave, in seguito ad una visita a bordo da parte di un suo ispettore, attestante che la nave è conforme alle norme di classificazione specificate dalla società in questione. La società di classificazione fornisce all'autorità competente la prova dell'avvenuta visita a bordo. |
|
5. |
Il provvedimento di rifiuto di accesso può essere revocato soltanto trascorso il periodo di cui all'articolo 15, a seguito di una nuova ispezione della nave effettuata in un porto concordato. Se il porto concordato si trova in uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato, su richiesta dell'autorità competente che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso, può autorizzare la nave ad entrare nel porto concordato affinché possa essere effettuata la nuova ispezione. In tali casi, non possono essere effettuate operazioni di carico nel porto fino a che il provvedimento di rifiuto di accesso sia stato revocato. |
|
6. |
Se il fermo che ha portato al provvedimento di rifiuto di accesso era conseguente anche a carenze nella struttura della nave, l'autorità competente che lo ha emanato può esigere che taluni spazi, fra i quali gli spazi di carico e le cisterne, siano resi disponibili per un esame nel corso della nuova ispezione. |
|
7. |
La nuova ispezione è effettuata dall'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso o dall'autorità competente del porto di destinazione con l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di rifiuto di accesso. L'autorità competente può esigere un preavviso fino a 14 giorni per la nuova ispezione. Sono fornite tutte le prove richieste dallo Stato membro in questione che la nave è pienamente conforme ai requisiti applicabili delle convenzioni. |
|
8. |
La nuova ispezione consiste in un'ispezione estesa che riguardi quantomeno gli elementi pertinenti di cui all'allegato VII. |
|
9. |
I costi derivanti da detta ispezione estesa sono totalmente a carico del proprietario o dell'armatore. |
|
10. |
Se i risultati dell'ispezione estesa soddisfano lo Stato membro a norma dell'allegato VII, il provvedimento di rifiuto di accesso è revocato e la compagnia di appartenenza della nave ne è informata per iscritto. |
|
11. |
L'autorità competente informa per iscritto della sua decisione anche l'amministrazione dello Stato di bandiera, la società di classificazione interessata, gli altri Stati membri, gli altri firmatari del MOU di Parigi, la Commissione e il Segretariato del MOU di Parigi. L'autorità competente deve inoltre aggiornare tempestivamente la banca dati sulle ispezioni con le informazioni relative alla revoca del provvedimento di rifiuto di accesso. |
|
12. |
Le informazioni relative alle navi cui è stato rifiutato l'accesso nei porti all'interno della Comunità sono rese disponibili nella banca dati sulle ispezioni e rese pubbliche ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25 e dell'allegato XIII. |
ALLEGATO IX
Rapporto d'ispezione
(di cui all'articolo 16)
Il rapporto d'ispezione comprende quantomeno i seguenti elementi.
I. Informazioni generali
|
1. |
Autorità competente che ha redatto il rapporto |
|
2. |
Data e luogo dell'ispezione |
|
3. |
Nome della nave ispezionata |
|
4. |
Bandiera |
|
5. |
Tipo di nave (come indicato nel certificato di gestione di sicurezza) |
|
6. |
Numero di identificazione IMO |
|
7. |
Indicativo radio |
|
8. |
Stazza (GT) |
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9. |
Portata lorda (eventuale) |
|
10. |
Anno di costruzione, determinato in base alla data indicata nei certificati di sicurezza della nave |
|
11. |
La o le società di classificazione e altri organismi, ove pertinente, che hanno eventualmente rilasciato alla nave i certificati di classificazione |
|
12. |
L'organismo o gli organismi riconosciuti e/o altre parti che hanno rilasciato alla nave certificati conformemente alle convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera |
|
13. |
Nome ed indirizzo della compagnia di navigazione o dell'armatore della nave |
|
14. |
Nome ed indirizzo del noleggiatore responsabile della scelta della nave e tipo di noleggio per le navi portarinfuse liquide o secche |
|
15. |
Data finale di stesura del rapporto di ispezione |
|
16. |
Indicazione dell'eventualità che informazioni dettagliate relative a un'ispezione o a un fermo siano pubblicate |
II. Informazioni relative all'ispezione
|
1. |
Certificati rilasciati in applicazione delle pertinenti convenzioni, autorità od organismo che ha rilasciato il certificato o i certificati con indicazione delle date di rilascio e di scadenza |
|
2. |
Parti o elementi della nave che sono stati sottoposti ad ispezione (nel caso di ispezione dettagliata o estesa) |
|
3. |
Porto e data dell'ultima visita di controllo intermedia o annuale oppure di rinnovo e nome dell'organismo che l'ha effettuata |
|
4. |
Tipo d'ispezione (ispezione, ispezione dettagliata, ispezione estesa) |
|
5. |
Natura delle carenze |
|
6. |
Misure adottate |
III. Informazioni supplementari in caso di fermo
|
1. |
Data del provvedimento di fermo |
|
2. |
Data della revoca del provvedimento di fermo |
|
3. |
Natura delle carenze che hanno motivato il provvedimento di fermo (eventuali riferimenti alle convenzioni) |
|
4. |
Se pertinente, indicazione dell'eventuale responsabilità dell'organismo riconosciuto o di qualsiasi altro ente privato che ha effettuato la visita di controllo relativamente alla carenza che, da sola o in combinazione con altri fattori, ha determinato il fermo |
|
5. |
Misure adottate. |
ALLEGATO X
Criteri per il fermo di una nave
(di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
INTRODUZIONE
Per stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione giustificano il fermo della nave, l'ispettore deve conformarsi ai criteri menzionati nei punti 1 e 2 in appresso.
Nel punto 3 è riportato un elenco di carenze che possono di per sé giustificare il fermo della nave (cfr. articolo 18, paragrafo 4).
Quando il motivo del fermo deriva da un'avaria accidentale subita nel viaggio della nave verso un porto, il provvedimento di fermo non è emanato sempreché:
|
a) |
sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla regola I/11, lettera c), della SOLAS 74 concernente la notifica all'amministrazione dello Stato di bandiera, all'ispettore nominato o all'organismo riconosciuto competente per il rilascio del certificato pertinente; |
|
b) |
prima dell'ingresso nel porto, il comandante o il proprietario della nave abbia trasmesso all'autorità competente dello Stato di approdo informazioni sulle circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello Stato di bandiera; |
|
c) |
sia stata intrapresa dalla nave un'idonea azione intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare l'autorità; |
|
d) |
l'autorità, dopo aver ricevuto notifica del completamento dei lavori intesi ad ovviare alla carenza, abbia constatato che le carenze chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente sono state eliminate. |
1. CRITERI PRINCIPALI
Nell'esprimere il suo giudizio professionale sull'opportunità di sottoporre una nave a fermo, l'ispettore deve attenersi ai seguenti criteri.
Determinazione dei tempi:
Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono essere sottoposte a fermo subito dopo la prima ispezione, a prescindere dal periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.
Criterio:
La nave deve essere sottoposta a fermo se le carenze sono sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto rimedio prima che essa salpi.
La necessità che l'ispettore ritorni sulla nave qualifica la gravità delle carenze. Tuttavia ciò non impone tale obbligo in ogni caso. Ciò implica che l'autorità deve verificare in un modo o nell'altro, preferibilmente mediante un'ulteriore visita, che si sia posto rimedio alle carenze prima della partenza.
2. APPLICAZIONE DEI CRITERI PRINCIPALI
Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore deve porsi i seguenti quesiti:
|
1. |
la nave ha la pertinente e valida documentazione? |
|
2. |
la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento sulla composizione minima degli equipaggi? |
Durante l'ispezione l'ispettore deve inoltre verificare se, nel corso di tutto il successivo viaggio, la nave e/o l'equipaggio siano in grado di:
|
3. |
navigare in maniera sicura; |
|
4. |
effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di trasporto e controllarne le condizioni; |
|
5. |
far funzionare la sala macchine in maniera sicura; |
|
6. |
mantenere propulsione e governo adeguati; |
|
7. |
disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni parte della nave, se necessario; |
|
8. |
abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e effettuare salvataggi, se necessario; |
|
9. |
prevenire l'inquinamento dell'ambiente; |
|
10. |
mantenere un'adeguata stabilità; |
|
11. |
mantenere un'adeguata tenuta stagna; |
|
12. |
comunicare in situazioni di pericolo, se necessario; |
|
13. |
provvedere affinché vi siano condizioni di sicurezza e di igiene a bordo; |
|
14. |
fornire tutte le informazioni possibili in caso di incidente. |
Se la risposta a uno di questi quesiti è negativa, tenuto conto di tutte le carenze riscontrate, è assolutamente necessario prendere in considerazione il fermo della nave. Anche una combinazione di carenze di tipo meno grave può dar luogo al fermo della nave.
3. Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti orientamenti, segue un elenco di carenze, in base alle diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravità, possono giustificare il fermo della nave. L'elenco non vuole essere completo.
3.1. Aspetti generali
Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di una convenzione pertinente o che non ha attuato un altro strumento pertinente non devono recare a bordo i certificati previsti da detta convenzione o altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non potrebbe quindi costituire in sé motivo per sottoporre a fermo tali navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento più favorevole, è necessario assicurare la conformità sostanziale con le disposizioni in questione prima che la nave salpi.
3.2. Ambito di pertinenza della SOLAS 74
|
1. |
Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici. |
|
2. |
Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina. |
|
3. |
Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori di emergenza. |
|
4. |
Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone principale e ausiliario. |
|
5. |
Mancanza, capacità insufficiente o serio deterioramento dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio. |
|
6. |
Mancanza, mancata conformità o deterioramento sostanziale — nella misura in cui non è conforme all'uso destinato — del sistema per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione, delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida. |
|
7. |
Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle navi cisterna. |
|
8. |
Mancanza, mancata conformità o sostanziale deterioramento delle luci, delle sagome o dei segnali sonori. |
|
9. |
Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza. |
|
10. |
Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di navigazione, tenuto conto delle disposizioni della SOLAS 74, regola V/16.2. |
|
11. |
Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto, tenendo presente la possibilità di sostituirle con un sistema informatico e indicatore di carta elettronica omologato (ECDIS) operante sui dati ufficiali. |
|
12. |
Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale delle pompe di scarico. |
|
13. |
Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come indicato nella sezione 5.5 dell'allegato 1 del MOU di Parigi. |
|
14. |
Numero, composizione o certificati dell'equipaggio non conformi al documento di composizione minima degli equipaggi. |
|
15. |
Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previste dalla regola 2 del capitolo XI della SOLAS. |
3.3. Ambito di pertinenza del codice IBC
|
1. |
Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico. |
|
2. |
Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o danneggiati. |
|
3. |
Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice. |
|
4. |
Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi. |
|
5. |
Infrazione di requisiti specifici. |
|
6. |
Superamento del volume massimo ammissibile del carico per cisterna. |
|
7. |
Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili. |
3.4. Ambito di pertinenza del codice IGC
|
1. |
Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di idoneità o scarse informazioni sul carico. |
|
2. |
Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei locali di servizio. |
|
3. |
Paratie non stagne al gas. |
|
4. |
Camere di equilibrio difettose. |
|
5. |
Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose. |
|
6. |
Valvole di sicurezza mancanti o difettose. |
|
7. |
Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non soddisfano i requisiti del codice. |
|
8. |
Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico. |
|
9. |
Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle cisterne di carico. |
|
10. |
Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il rilevamento di gas tossici difettoso. |
|
11. |
Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido. |
3.5. Ambito di pertinenza della convenzione sulla linea di massimo carico
|
1. |
Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello scafo, che incidono sulla navigabilità o sulla resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un porto in cui si proceda alle riparazioni definitive. |
|
2. |
Insufficiente stabilità riconosciuta. |
|
3. |
Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilità in tutte le fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili sollecitazioni nella struttura della nave. |
|
4. |
Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte a chiusura stagna. |
|
5. |
Sovraccarico. |
|
6. |
Mancanza o impossibilità di leggere la linea di pescaggio. |
3.6. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato I
|
1. |
Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm. |
|
2. |
Insufficienza nella rimanente capacità della cisterna di decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto. |
|
3. |
Mancata disponibilità del registro degli oli minerali. |
|
4. |
Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata. |
|
5. |
Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformità alla regola 13G, paragrafo 3, lettera b), della MARPOL 73/78. |
3.7. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato II
|
1. |
Assenza del manuale P&A. |
|
2. |
Carico non classificato. |
|
3. |
Mancata disponibilità del registro del carico. |
|
4. |
Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato adeguatamente modificato. |
|
5. |
Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata. |
3.8. Ambito di pertinenza della MARPOL 73/78, allegato V
|
1. |
Assenza del piano di gestione dei rifiuti. |
|
2. |
Mancata disponibilità del registro dei rifiuti. |
|
3. |
Il personale della nave dimostra di non conoscere i requisiti di eliminazione/scarico del piano di gestione dei rifiuti. |
3.9. Ambito di pertinenza della STCW 78/95 e direttiva 2001/25/CE
|
1. |
Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata presentazione di una prova documentale che è stata inoltrata all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida. |
|
2. |
Prova che un certificato è stato ottenuto con la frode o che il titolare di un certificato non è la persona alla quale esso è stato originariamente rilasciato. |
|
3. |
Non conformità con gli obblighi di composizione minima dell'equipaggio applicabili dell'amministrazione dello Stato di bandiera. |
|
4. |
Mancata conformità delle disposizioni di navigazione o di guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave dall'amministrazione dello Stato di bandiera. |
|
5. |
Assenza, nella guardia, di una persona qualificata ad operare le apparecchiature essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle comunicazioni radio o per la prevenzione dell'inquinamento marino. |
|
6. |
Mancata produzione della prova di idoneità professionale per i compiti assegnati ai marittimi per quanto riguarda la sicurezza della nave e la prevenzione dell'inquinamento. |
|
7. |
Incapacità di disporre, per la prima guardia all'inizio di un viaggio e per i successivi cambi della guardia, di persone che siano sufficientemente riposate o altrimenti idonee al servizio. |
3.10. Ambito di pertinenza delle convenzioni dell'OIL
|
1. |
Insufficienza di generi alimentari per il viaggio fino al porto successivo. |
|
2. |
Insufficienza di acqua potabile per il viaggio fino al porto successivo. |
|
3. |
Condizioni sanitarie non soddisfacenti a bordo. |
|
4. |
Mancanza di riscaldamento negli alloggi di una nave che naviga in zone in cui le temperature possono essere eccessivamente basse. |
|
5. |
Insufficienza di ventilazione negli alloggi di una nave. |
|
6. |
Passaggi/alloggi bloccati da eccesso di ciarpame, armamento o carico, o in condizioni altrimenti non sicure. |
|
7. |
Prova evidente che, per la prima guardia o i successivi cambi, gli addetti alla guardia o altro personale di servizio non sono in grado di assolvere i loro compiti a causa della fatica. |
3.11. Casi in cui non si giustifica il fermo, ma in cui debbono, ad esempio, essere sospese le operazioni di carico
La mancanza di un corretto funzionamento (o manutenzione) del dispositivo a gas inerte, dei dispositivi di carico o delle macchine è considerata un motivo sufficiente per sospendere le operazioni di carico.
ALLEGATO XI
Criteri minimi per gli ispettori
(di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 5)
|
1. |
Gli ispettori devono avere una conoscenza teorica e un'esperienza pratica adeguate in materia di navi e del loro esercizio. Devono essere competenti nell'applicazione dei requisiti delle convenzioni e delle procedure relative al controllo da parte dello Stato di approdo. La conoscenza e la competenza nell'applicazione dei requisiti internazionali e comunitari devono essere acquisite attraverso programmi di formazione documentati. |
|
2. |
Gli ispettori devono, almeno, avere:
|
|
3. |
L'ispettore deve:
|
|
4. |
Gli ispettori di cui al punto 2, lettera a), devono aver maturato un'esperienza marittima di almeno 5 anni, inclusi i periodi di servizio prestati in mare, rispettivamente come ufficiale di coperta o ufficiale di macchina ovvero come ispettore dello Stato di bandiera o assistente dell'ispettore responsabile del controllo da parte dello Stato di approdo. Tale esperienza comprende un periodo di almeno 2 anni prestato in mare come ufficiale di coperta o di macchina. |
|
5. |
Gli ispettori devono essere in grado di comunicare oralmente e per iscritto con i marittimi nella lingua più comunemente usata in navigazione. |
|
6. |
Sono altresì accettati gli ispettori che non soddisfano i criteri sopra elencati se, alla data di adozione della presente direttiva, sono dipendenti dell'autorità competente del controllo da parte dello Stato di approdo di uno Stato membro. |
|
7. |
Quando, in uno Stato membro, le ispezioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, sono eseguite da ispettori per il controllo da parte dello Stato di approdo, questi devono avere qualifiche adeguate, che includano una sufficiente esperienza teorica e pratica in materia di sicurezza marittima. Essa deve di norma comprendere:
|
ALLEGATO XII
Funzioni della banca dati sulle ispezioni
(di cui all'articolo 23, paragrafo 1)
|
1. |
La banca dati sulle ispezioni comprende almeno le seguenti funzioni:
|
|
2. |
La banca dati sulle ispezioni è in grado di adattarsi agli sviluppi futuri e di interfacciarsi con altre banche dati comunitarie sulla sicurezza marittima, incluso SafeSeaNet, che forniscono dati sugli effettivi scali delle navi nei porti degli Stati membri e, se necessario, con i pertinenti sistemi d'informazione nazionali. |
|
3. |
È previsto un deep hyperlink (collegamento profondo) dalla banca dati sulle ispezioni al sistema informatico Equasis. Gli Stati membri incoraggiano gli ispettori a consultare le banche dati pubbliche e private relative alle ispezioni di navi, accessibili attraverso Equasis. |
ALLEGATO XIII
Pubblicazione di informazioni connesse alle ispezioni, ai fermi e ai provvedimenti di rifiuto di accesso nei porti degli Stati membri
(di cui all'articolo 25)
|
3. |
Le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, devono comprendere i seguenti dati:
|
|
4. |
Per le navi che sono state sottoposte a fermo, le informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 25 devono includere anche:
|
ALLEGATO XIV
Dati da fornire per il controllo dell'attuazione
(di cui all'articolo 28)
|
1. |
Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione i seguenti dati relativi all'anno precedente entro e non oltre il 1o aprile.
|
|
2. |
Gli Stati membri devono fornire alla Commissione:
|
(1) Quando le ispezioni effettuate nel quadro del regime di controllo da parte dello Stato di approdo costituiscono soltanto una parte dei compiti affidati agli ispettori, il numero totale degli ispettori deve essere convertito in numero di ispettori a tempo pieno. Quando lo stesso ispettore lavora in più di un porto o zona geografica, deve essere calcolato in ogni porto l'equivalente in tempo parziale applicabile.
(2) Queste informazioni sono fornite su scala nazionale per ciascuno dei porti dello Stato membro in questione. Ai fini del presente allegato, con il termine porto si intende un porto singolo o la zona geografica coperta da un ispettore o da un gruppo di ispettori, che comprende eventualmente vari porti singoli.
ALLEGATO XV
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all'articolo 36)
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Direttiva 95/21/CE del Consiglio |
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Direttiva 98/25/CE del Consiglio |
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Direttiva 98/42/CE della Commissione |
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Direttiva 1999/97/CE della Commissione |
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Direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Unicamente articolo 4 |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nell'ordinamento nazionale
(di cui all'articolo 36)
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Direttiva |
Termine di attuazione |
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Direttiva 95/21/CE |
30 giugno 1996 |
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Direttiva 98/25/CE |
30 giugno 1998 |
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Direttiva 98/42/CE |
30 settembre 1998 |
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Direttiva 1999/97/CE |
13 dicembre 2000 |
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Direttiva 2001/106/CE |
22 luglio 2003 |
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Direttiva 2002/84/CE |
23 novembre 2003 |
ALLEGATO XVI
Tavola di concordanza
(di cui all'articolo 36)
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Direttiva 95/21/CE |
Presente direttiva |
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Articolo 1, alinea |
Articolo 1, alinea |
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Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
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Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
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— |
Articolo 1, lettera c) |
|
Articolo 2, alinea |
Articolo 2, alinea |
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Articolo 2, paragrafo 1, alinea |
Articolo 2, paragrafo 1, alinea |
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Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, quinto trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, sesto trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) |
|
Articolo 2, paragrafo 1, ottavo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) |
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 6 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 7 |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 8 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 9 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 10 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 11 |
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 2, paragrafo 12 |
|
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 2, paragrafo 13 |
|
Articolo 2, paragrafo 8 |
Articolo 2, paragrafo 14 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 15 |
|
Articolo 2, paragrafo 9 |
Articolo 2, paragrafo 16 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 17 |
|
Articolo 2, paragrafo 10 |
Articolo 2, paragrafo 18 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 19 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 20 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 21 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 22 |
|
— |
Articolo 2, paragrafo 23 |
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Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma |
|
— |
Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma |
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Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 1, quinto comma |
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— |
Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma |
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— |
Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma |
|
Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 |
Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 |
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— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
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Articolo 4 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
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Articolo 5 |
— |
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— |
Articolo 5 |
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Articolo 6 |
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Articolo 7 |
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Articolo 8 |
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— |
Articolo 9 |
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— |
Articolo 10 |
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— |
Articolo 11 |
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Articolo 6, paragrafo 1, alinea |
— |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 1, alinea |
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Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
|
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
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Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
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Articolo 6, paragrafo 4 |
— |
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Articolo 7 |
— |
|
Articolo 7 bis |
— |
|
Articolo 7 ter |
— |
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— |
Articolo 13 |
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— |
Articolo 14 |
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— |
Articolo 15 |
|
Articolo 8 |
Articolo 16 |
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— |
Articolo 17 |
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Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 9, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 18, paragrafo 3 |
|
Articolo 9, paragrafo 3, frasi 2-4 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
|
Articolo 9, paragrafi da 4 a 7 |
Articolo 18, paragrafi da 5 a 8 |
|
— |
Articolo 18, paragrafo 9 |
|
Articolo 9 bis |
— |
|
Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 19, paragrafi da 1 a 3 |
|
— |
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
— |
Articolo 20, paragrafo 2 |
|
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3, primo comma |
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Articolo 11, paragrafo 3, primo comma |
— |
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Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma |
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Articolo 11, paragrafi da 4 a 6 |
Articolo 20, paragrafi da 4 a 6 |
|
Articolo 12, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 21, paragrafo da 1 a 3 |
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 21, paragrafo 4 |
|
— |
Articolo 21, paragrafi da 5 a 7 |
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Articolo 13, paragrafi da 1 a 2 |
Articolo 22, paragrafi da 1 a 2 |
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— |
Articolo 22, paragrafi da 3 a 5 |
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Articolo 14 |
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Articolo 15 |
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Articolo 23 |
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Articolo 24 |
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— |
Articolo 25 |
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Articolo 26 |
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Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 2 bis |
Articolo 27, paragrafo 3 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
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Articolo 17 |
Articolo 28 |
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— |
Articolo 29 |
|
Articolo 18 |
Articolo 30 |
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Articolo 19 |
Articolo 31 |
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— |
Articolo 32 |
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Articolo 19 bis |
Articolo 33 |
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— |
Articolo 34 |
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Articolo 20 |
Articolo 35 |
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— |
Articolo 36 |
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Articolo 21 |
Articolo 37 |
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Articolo 22 |
Articolo 38 |
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Allegato I |
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Allegato I |
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— |
Allegato II |
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Allegato III |
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Allegato II |
Allegato IV |
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Allegato III |
Allegato V |
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Allegato IV |
Allegato VI |
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Allegato V |
Allegato VII |
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Allegato VI |
Allegato X |
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Allegato VII |
Allegato XI |
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— |
Allegato XII |
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Allegato VIII |
Allegato XIII |
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Allegato IX |
Allegato IX |
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Allegato X |
Allegato XIV |
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Allegato XI |
Allegato VIII |
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Allegato XII |
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Allegato XV |
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Allegato XVI |
MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
I. INTRODUZIONE
Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), il 7 giugno 2007 il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico sul progetto di direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione) (1). A seguito della messa a punto dei giuristi-linguisti, il 6 giugno 2008 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, con l'astensione della delegazione maltese.
Nell'adottare la propria posizione, il Consiglio ha tenuto conto del parere espresso in prima lettura dal Parlamento europeo il 25 aprile 2007 (2), nonché dei pareri del Comitato economico e sociale europeo (3) e del Comitato delle regioni (4).
La proposta mira a rifondere in un testo consolidato le successive modifiche apportate alla direttiva 95/21/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, nonché a semplificare o modificare talune disposizioni allo scopo di rafforzare l'efficacia e la qualità delle ispezioni delle navi da parte dello Stato di approdo. La proposta rafforza, tra l'altro, i requisiti applicabili alle amministrazioni e agli ispettori competenti e prevede il rafforzamento dell'obbligo di notifica per i piloti.
Per rafforzare l'effetto dissuasivo della direttiva, la proposta semplifica ed amplia le misure di rifiuto di accesso ai porti degli Stati membri e prevede la pubblicazione di un elenco nero dei proprietari ed armatori.
La proposta introduce inoltre i principi di un nuovo sistema di ispezioni, che prevede l'ispezione di tutte le navi che fanno scalo nei porti degli Stati membri, in base ad un profilo di rischio che consente di intensificare le ispezioni sulle navi a rischio elevato e di alleggerire l'onere delle ispezioni per quanto riguarda le navi di qualità. In base alla proposta della Commissione, i dettagli di questo nuovo sistema saranno introdotti mediante la procedura di comitato, una volta definiti tutti gli elementi di tale meccanismo.
II. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE
Osservazioni generali
La posizione comune approvata dal Consiglio persegue lo stesso obiettivo del parere votato in prima lettura dal Parlamento europeo, ossia sostituire, con l'entrata in vigore della direttiva rifusa, il vigente sistema di controllo da parte dello Stato di approdo con un nuovo sistema di ispezioni inteso a garantire che gli Stati membri eseguano il maggior numero possibile di ispezioni delle navi che approdano nei loro porti, tenendo conto di un'equa ripartizione dell'impegno globale di controllo tra gli Stati membri. I dettagli del nuovo sistema di ispezioni, che sono stati approvati sulla base dei lavori effettuati nel quadro del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), figurano nell'allegato II che non è soggetto alla procedura di comitato.
In conseguenza di questo nuovo approccio, la posizione comune modifica, in numerosi casi, la proposta originaria della Commissione riformulandola interamente, inserendo disposizioni completamente nuove o integrando il testo con nuovi elementi. Tali modifiche corrispondono in grande misura a numerosi emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106 e 111), rispecchiati integralmente, parzialmente o in linea di principio nella posizione comune.
Il Consiglio non ha tuttavia accolto vari altri emendamenti del Parlamento europeo (8, 12, 13, 17, 21, 24, 26, 36, 37, 45, 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 80, 82, 91, 96, 97, 99, 100 e 103), che riguardano soprattutto le principali questioni sollevate nelle discussioni svoltesi in seno agli organi del Consiglio e non sono coerenti con l'approccio scelto dal Consiglio nella posizione comune. Ulteriori dettagli riguardo a tali emendamenti sono riportate nella sezione seguente.
Principali questioni
1) Ambito di applicazione della direttiva
Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione e del Parlamento europeo (emendamenti da 29 a 34), secondo cui l'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, che impone una soglia puramente quantitativa del 25 % di navi che devono essere ispezionate dagli Stati membri, comporta un controllo insufficiente e, talvolta, ispezioni ingiustificate effettuate unicamente per raggiungere tale soglia arbitraria. Pertanto, la posizione comune istituisce un nuovo sistema che prevede un obiettivo collettivo per l'intera Comunità basato sull'equa ripartizione del numero di ispezioni tra gli Stati membri e gli Stati all'interno della regione del MOU di Parigi. Le ispezioni si concentrano sulle navi al di sotto delle norme, che sono soggette a controlli più frequenti, mentre è alleggerito l'onere delle ispezioni per quanto riguarda le navi di qualità.
Contrariamente alla Commissione e al Parlamento europeo (emendamenti 8, 13, 17, 22, 26, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 54, 64, 65 e 96), il Consiglio ritiene tuttavia opportuno tenere conto delle difficoltà pratiche incontrate da alcuni Stati membri in termini di risorse finanziarie e umane. La posizione comune modifica pertanto l'ambito di applicazione delle ispezioni previste dalla direttiva, applicando le ispezioni alle navi che approdano in un porto di uno Stato membro per effettuare un'attività di interfaccia nave/porto, incluse le navi ancorate in un porto o in un'altra area soggetta alla giurisdizione di un porto.
Inoltre il Consiglio, come il Parlamento europeo (emendamenti 12 e 26), include nella posizione comune la possibilità per gli Stati membri senza sbocco sul mare di derogare alla direttiva in particolari circostanze. Ai fini della certezza del diritto, tali condizioni sono enunciate in una disposizione correlata. Poiché costituiscono elementi essenziali della direttiva, non possono essere modificate mediante procedura di comitato, contrariamente a quanto previsto negli emendamenti del Parlamento europeo.
2) Meccanismo di flessibilità per le ispezioni
Conformemente all'obiettivo di istituire un sistema di ispezioni equo e di pratica applicazione, il Consiglio tiene conto, nella posizione comune, della situazione specifica di ciascuno Stato membro col risultato che il numero di navi che approdano nei suoi porti è ineguale. A tal fine, gli Stati membri sono autorizzati, secondo la posizione del Consiglio e contrariamente al parere del Parlamento europeo, a non effettuare una piccola percentuale di ispezioni, segnatamente il 5 % del totale delle navi di priorità I (le navi che devono essere sottoposte ad ispezione obbligatoria) con un profilo di rischio elevato e il 10 % del totale di navi di priorità I diverse da quelle con un profilo di rischio elevato. Gli Stati membri prestano, tuttavia, particolare attenzione alle navi che non approdano sovente nei porti comunitari.
Inoltre, il Consiglio, come il Parlamento europeo (emendamenti da 35 a 37), è del parere che, per motivi pratici, i meccanismi di flessibilità siano necessari in particolari circostanze, ossia per prevedere la possibilità di rinviare un'ispezione di 15 giorni oppure non effettuare un'ispezione per motivi di sicurezza o quando la nave fa scalo di notte. Quest'ultima disposizione in materia di flessibilità non è prevista dal Parlamento europeo (emendamenti 36 e 37).
3) Rifiuto di accesso
Il Consiglio, come il Parlamento europeo (emendamenti 8 e 54), appoggia la proposta della Commissione di rafforzare le misure di rifiuto di accesso nei confronti delle navi al di sotto delle norme. Il criterio su cui si basano tali misure è la valutazione della prestazione della nave in relazione a quella del suo armatore, che è indicata dal numero di fermi effettuati durante un certo arco di tempo, e a quella del suo Stato di bandiera, che è determinato in base agli elenchi «nero», «grigio» e «bianco» degli Stati di bandiera stabiliti dal MOU di Parigi.
La durata del rifiuto di accesso ai porti degli Stati membri aumenta ogniqualvolta è presa una misura di questo tipo. Mentre la Commissione, appoggiata dal Parlamento europeo, ha proposto di prevedere la possibilità di rifiutare in modo definitivo l'accesso alle navi che si ritrovino per la terza volta in tale situazione, il Consiglio ritiene che, per motivi giuridici, è necessario prevedere la possibilità di revocare il divieto dopo un certo periodo di tempo, segnatamente 36 mesi, ma solo se la nave in questione ottempera ad una serie di condizioni.
4) Rapporti dei piloti
Il Consiglio appoggia appieno la proposta della Commissione di rafforzare l'obbligo per tutti i piloti, inclusi quelli di alto mare che operano su navi dirette verso un porto o in transito, di riferire anomalie apparenti riscontrate a bordo delle navi all'autorità competente del porto o dello Stato costiero. Diversamente dal Parlamento europeo (emendamento 68), il Consiglio ritiene che ciò possa prevedersi solo attraverso una disposizione obbligatoria.
5) Elenco delle compagnie con un livello di prestazione basso e molto basso
Analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo (emendamento 71), il Consiglio intende rafforzare l'effetto dissuasivo della direttiva e chiede alla Commissione di redigere e di pubblicare periodicamente informazioni sugli armatori che rispettino poco le norme, senza tuttavia specificare le modalità di pubblicazione, che saranno stabilite mediante la procedura di comitato.
6) Data di attuazione
Il Consiglio è del parere che il nuovo sistema di ispezioni debba applicarsi a livello comunitario con l'entrata in vigore della direttiva rifusa. Tuttavia, data la complessità del nuovo sistema, inclusi i necessari lavori tecnici relativi alla banca dati sulle ispezioni, agli Stati membri è concesso un periodo di attuazione di 36 mesi, contrariamente a quanto previsto dall'emendamento 82 del Parlamento europeo.
7) Altre questioni
Il Consiglio non ha potuto accettare una serie di altri emendamenti, in quanto avrebbero causato un onere amministrativo sproporzionato (emendamenti 60, 62, 70, 73 e 96), non sono del tutto chiari, non precisano a sufficienza o non corrispondono all'approccio del Consiglio per la struttura della direttiva (emendamenti 13, 21, 24, 45, 59, 61, 63, 67, 69, 77, 80, 82, 91, 97, 99, 100 e 103).
III. CONCLUSIONE
Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca una soluzione equilibrata per instaurare un nuovo sistema di ispezioni inteso a rafforzare la lotta contro le navi al di sotto delle norme che navigano nelle acque comunitarie.
Il Consiglio prende atto dei contatti già avuti con il Parlamento europeo su questa proposta e spera di condurre negoziati costruttivi al fine di pervenire rapidamente ad un accordo e rendere possibile l'adozione della direttiva.
(1) La Commissione ha trasmesso la sua proposta il 24 gennaio 2006 (doc. 5632/06).
(2) Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) CESE 1177/2006 del 13 settembre 2006 (GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 195-201).
(4) CdR 43/2006 del 15 giugno 2006 (GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38).