ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
1 agosto 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 195/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 195/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2008/C 195/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 20 febbraio 2008 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic — Relatore: Spagna

4

2008/C 195/04

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic (A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

5

2008/C 195/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 195/06

Invito a presentare proposte — EAC/26/08 — Azione preparatoria Amicus

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 195/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 195/01)

Data di adozione della decisione

30.4.2008

Numero dell'aiuto

NN 43/07 (ex N 31/06)

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Náhrada za ztráty a škody na předmětech poskytnutých pro významné veřejné výstavy

Base giuridica

Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů (č. 203/2006 Sb. – 12/04/2006)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 10 Mio CZK

Intensità

Durata

12.4.2006-

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 1

CZ-118 11 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero dell'aiuto

N 199/08

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen-Anhalt

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Intico Solar AG

Base giuridica

Investitionszulagengesetz 2007 sowie etwaige Nachfolgeregelung; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe — Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sgravio d'imposta

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 73,125 Mio EUR

Intensità

11,88 %

Durata

2008-2010

Settore economico

Impianti e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Domplatz 12

D-39104 Magdeburg

Finanzamt Halle (Saale)-Nord

Blücherstr. 1

D-06122 Halle

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 luglio 2008

(2008/C 195/02)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5611

JPY

yen giapponesi

169,02

DKK

corone danesi

7,4613

GBP

sterline inglesi

0,78895

SEK

corone svedesi

9,4649

CHF

franchi svizzeri

1,6354

ISK

corone islandesi

123,40

NOK

corone norvegesi

8,0205

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,947

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

231,26

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7043

PLN

zloty polacchi

3,2063

RON

leu rumeni

3,5098

SKK

corone slovacche

30,371

TRY

lire turche

1,8090

AUD

dollari australiani

1,6545

CAD

dollari canadesi

1,5970

HKD

dollari di Hong Kong

12,1809

NZD

dollari neozelandesi

2,1296

SGD

dollari di Singapore

2,1354

KRW

won sudcoreani

1 579,05

ZAR

rand sudafricani

11,4590

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6651

HRK

kuna croata

7,2263

IDR

rupia indonesiana

14 198,20

MYR

ringgit malese

5,0829

PHP

peso filippino

68,900

RUB

rublo russo

36,5767

THB

baht thailandese

52,328

BRL

real brasiliano

2,4419

MXN

peso messicano

15,6375


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.8.2008   

IT

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C 195/4


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 20 febbraio 2008 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic

Relatore: Spagna

(2008/C 195/03)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

3.

Il comitato consultivo condivide la definizione della Commissione circa i mercati rilevanti del prodotto.

4.

Il comitato consultivo condivide la definizione della Commissione circa il mercato geografico rilevante.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato degli strumenti per lo sviluppo di sistemi software.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato degli strumenti per la gestione dei requisiti dei sistemi software.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata sia dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.


1.8.2008   

IT

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C 195/5


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic

(A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 195/04)

In data 28 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di rinvio da International Business Machines Corporation (IBM) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (regolamento comunitario sulle concentrazioni). Nessuno Stato membro competente ad esaminare la concentrazione in base alla propria legislazione nazionale sulla concorrenza ha obiettato al rinvio. Di conseguenza, si è ritenuto che la concentrazione abbia una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e che pertanto debba essere notificata alla Commissione.

Successivamente, il 29 agosto 2007, è stato notificato alla Commissione un progetto di concentrazione per effetto del quale IBM acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della impresa Teleologic AB mediante asta pubblica annunciata l'11 giugno 2007.

Al termine di un esame preliminare della notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione suscitava seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e con il l'accordo SEE. Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Il 15 novembre 2007 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, richiedendo a IBM di comunicarle alcune informazioni. In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 802/2004 (il regolamento di applicazione del regolamento sulle concentrazioni) il procedimento è stato sospeso dal 5 novembre al 3 dicembre 2007.

Alla parte notificante è stato accordato l'accesso ai documenti essenziali il 9 ottobre 2007, in conformità con le «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» della DG Concorrenza.

Dopo un approfondito studio del mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale ed è pertanto compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. Non è quindi stata inviata alle parti nessuna comunicazione delle obiezioni.

Al consigliere-auditore non sono state presentate richieste o osservazioni né dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non dà luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 22 febbraio 2008.

Karen WILLIAMS


1.8.2008   

IT

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C 195/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 marzo 2008

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4747 — IBM/Telelogic)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/C 195/05)

Il 5 marzo 2008 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare al suo articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue procedurali della Commissione figura sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 29 agosto 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 («regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione l'impresa International Business Machines Corporation («IBM») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Telelogic AB («Telelogic») mediante acquisto di quote.

2.

Dopo un esame della notifica, il 3 ottobre 2007 la Commissione ha concluso che l'operazione sollevava seri dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. La Commissione ha pertanto avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

2.   LE PARTI

3.

IBM («parte notificante»), società statunitense operante a livello mondiale nel settore dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di una vasta gamma di prodotti, software e servizi relativi alle tecnologie dell'informazione.

4.

Telelogic, società svedese operante nel settore dello sviluppo e della vendita di strumenti di sviluppo software (1).

3.   RINVIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

5.

Il 28 giugno 2007 la Commissione ha ricevuto una richiesta di rinvio dalla parte notificante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. Poiché la concentrazione notificata può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di 10 Stati membri e nessuno Stato membro ha espresso dissenso in merito alla richiesta di rinviare il caso alla Commissione, la decisione conclude che la concentrazione può considerarsi di dimensione comunitaria.

4.   I MERCATI RILEVANTI

4.1.   Mercato rilevante del prodotto

6.

L'operazione proposta ha un impatto sull'industria degli strumenti di sviluppo software. Tali strumenti servono per creare nuove applicazioni software e sviluppare le applicazioni esistenti. Sia IBM che Telelogic forniscono strumenti di sviluppo software.

7.

In una precedente decisione la Commissione ha lasciato aperta la questione se gli strumenti di sviluppo software costituiscano un mercato globale o se debbano essere definiti mercati del prodotto distinti.

8.

La decisione giunge alla conclusione che i mercati del prodotto rilevanti su cui la concentrazione proposta può avere un impatto concorrenziale significativo sono:

il mercato degli strumenti di modellazione, a prescindere da una eventuale suddivisione di tale mercato in strumenti UML (2) e strumenti non UML, strumenti per applicazioni informatiche e strumenti per software di sistema e per diversi gruppi di clienti,

il mercato degli strumenti di gestione dei requisiti, a prescindere da una sua eventuale suddivisione in strumenti per applicazioni informatiche e strumenti per software di sistema e per diversi gruppi di clienti.

9.

Tuttavia, data la natura eterogenea degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti, le due definizioni del mercato del prodotto offrono solo un quadro generale per l'analisi sotto il profilo della concorrenza dell'operazione proposta.

4.2.   Mercati geografici rilevanti

10.

Dall'indagine approfondita è emerso che, a parte l'adattamento alle specificità linguistiche, i fornitori offrono gli stessi strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti in tutto il mondo e i clienti tendono ad acquistare gli stessi prodotti per le diverse divisioni o unità operative a prescindere dalla loro localizzazione geografica.

11.

La decisione non dà una definizione esatta dei mercati geografici rilevanti nel presente caso, in quanto la valutazione dell'operazione sotto il profilo della concorrenza non cambia a seconda che il mercato sia mondiale o europeo.

5.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

12.

La decisione di avviare il procedimento ha individuato tre possibili pregiudizi: i) aumenti unilaterali dei prezzi; ii) minori incentivi all'innovazione; e iii) minore interoperabilità degli strumenti software.

5.1.   Aumenti unilaterali dei prezzi

13.

Per quanto riguarda gli strumenti di modellazione, le stime della società di analisi industriale Gartner indicano che la «quota di mercato» combinata delle parti è 68 % a livello mondiale (IBM 48 % e Telelogic 20 %) e 69 % a livello europeo (IBM 45 % e Telelogic 25 %). Stando ai dati corretti sulle quote di mercato forniti da IBM, l'impresa risultante dalla concentrazione arriverebbe a detenere una quota di mercato mondiale combinata per gli strumenti di modellazione pari a [30-40] %.

14.

Per quanto concerne gli strumenti di gestione dei requisiti, Gartner stima la «quota di mercato» combinata delle parti a 62 % a livello mondiale (IBM 25 % e Telelogic 37 %) e a 65 % a livello europeo (IBM 22 % e Telelogic 43 %). Stando ai dati corretti sulle quote di mercato forniti da IBM, l'impresa risultante dalla concentrazione arriverebbe a detenere una quota di mercato mondiale combinata per gli strumenti di gestione dei requisiti pari a [20-30] %.

15.

Le stime di Gartner sembrano eccessive, tuttavia quelle di IBM non appaiono del tutto esatte in quanto sottostimano i proventi delle licenze delle parti e sovrastimano l'importanza dei piccoli venditori. Nella decisione la Commissione ritiene che la quota di mercato mondiale combinata delle parti sia di [30-40] % per gli strumenti di modellazione (o di [50-60] % se si considerano solo gli strumenti UML), e di [20-30] % per gli strumenti di gestione dei requisiti.

16.

Tuttavia, data la natura eterogenea degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti, nel presente caso occorre essere prudenti nell'usare le quote di mercato come valori indicativi del potere di mercato. Pertanto i potenziali effetti anticoncorrenziali della concertazione sono stati valutati principalmente in base a un'analisi del grado di sostituibilità.

17.

Un'analisi delle funzionalità degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti di Telelogic e di IBM conferma che tra gli strumenti delle due società esistono notevoli differenze. Per le loro qualità e funzionalità specifiche, gli strumenti di Telelogic sono più adatti all'uso da parte di clienti di sistema che di clienti di tecnologie dell'informazione. D'altro canto, se si comparano le qualità e le funzionalità che interessano agli sviluppatori di tecnologie dell'informazione il risultato è opposto: gli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti di IBM sono più adatti, rispetto a quelli di Telelogic, all'uso da parte di clienti di tecnologie dell'informazione.

18.

Le differenze a livello di funzionalità e di obiettivo commerciale tra gli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti di Telelogic e quelli di IBM si riflettono anche nel tipo di clientela delle due società. I clienti di Telelogic operano principalmente nei settori di sistema tipici, come l'aerospaziale, la difesa, le comunicazioni e il settore automobilistico. I clienti di IBM si concentrano maggiormente sulle tecnologie dell'informazione e sui settori finanziario e dell'amministrazione pubblica.

19.

L'analisi approfondita, che ha comportato l'invio di tre serie di richieste di informazioni dettagliate, colloqui con clienti e concorrenti e un'analisi dei dati relativi ai mercati conquistati o persi, ha confermato che gli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti di Telelogic non possono essere considerati stretti sostituti degli strumenti di modellazione di IBM.

20.

Anche se alcuni clienti potrebbero considerare le offerte di Telelogic e di IBM sostituti (relativamente) stretti per alcuni usi, il numero limitato di casi in cui ciò sarebbe possibile non permetterebbe all'impresa risultante dalla concentrazione di aumentare i prezzi dopo la concertazione. Poiché esiste un gruppo sufficientemente grande di fornitori di strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti con funzionalità simili a quelle degli strumenti di Telelogic e di IBM, l'aumento dei prezzi non sarebbe redditizio. Il fatto che le decisioni di acquisto (soprattutto per grandi ordinazioni) siano spesso prese in base a procedure tipo appalto implica che, in tali casi, le quote di mercato di IBM e di Telelogic sono meno rilevanti.

5.2.   Minori incentivi all'innovazione

21.

Nella decisione di avviare il procedimento è stato rilevato che alcuni clienti erano preoccupati del fatto che, dopo la concentrazione proposta, l'innovazione sarebbe diminuita quale conseguenza diretta della mancanza di concorrenza effettiva tra strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti. Pertanto nel corso dell'analisi approfondita la Commissione ha esaminato se la concentrazione IBM/Telelogic ridurrebbe o meno gli incentivi all'innovazione rispetto agli incentivi prodotti da IBM e Telelogic separatamente (ossia in assenza dell'operazione notificata).

22.

L'analisi approfondita ha tuttavia rivelato che la concorrenza tra IBM e Telelogic non è stata, nel passato recente, un importante elemento di impulso all'innovazione. L'innovazione nell'industria di sviluppo del software è stata stimolata principalmente dalle esigenze dei clienti e dal miglioramento degli standard UML.

23.

Inoltre, come dimostrato sopra riguardo agli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti, i prodotti di IBM e di Telelogic non sono stretti sostituti, in quanto in generale si rivolgono a una clientela diversa e ad esigenze diverse. L'eliminazione della concorrenza tra IBM e Telelogic a seguito dell'operazione proposta non si tradurrebbe quindi nell'eliminazione di un importante fattore di innovazione nei mercati degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti.

24.

La decisione giunge dunque alla conclusione che l'operazione proposta non è suscettibile di ridurre nel prossimo futuro il ritmo dell'innovazione nei mercati degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti.

5.3.   Minore interoperabilità degli strumenti software

25.

Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione esprime timori riguardo alla possibilità che l'impresa risultante dalla concentrazione abbia meno incentivi a fornire interfacce aperte che consentano l'integrazione con gli strumenti di sviluppo software di terzi. In particolare, un concorrente (Microsoft) ha sostenuto che l'entità futura avrebbe la capacità e l'impulso di precludere l'accesso ai mercati (o segmenti di mercato) dei software di ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environments, IDEs), degli strumenti di gestione e configurazione dei software (Software Change and Configuration Management, SCCM) e delle piattaforme software di server applicativi (application server software platforms, ASSP).

26.

Nella decisione tuttavia si conclude che una strategia di preclusione non avrebbe successo, date le caratteristiche dei mercati degli strumenti di modellazione e di gestione dei requisiti, in particolare degli strumenti di alta gamma. Sebbene sia tecnicamente possibile per IBM mascherare i protocolli di comunicazione e i formati di file per impedire l'interoperabilità con gli strumenti di terzi, l'impresa risultante dalla concentrazione non avrebbe incentivi ad adottare una strategia di questo tipo, in quanto i costi potenziali sarebbero nettamente superiori ai benefici potenziali.

6.   CONCLUSIONE

27.

Nella decisione la Commissione giunge alla conclusione che la concentrazione proposta non darà luogo a problemi di concorrenza che possano ostacolare in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. La Commissione intende pertanto dichiarare la concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  In appresso Telelogic e IBM sono talvolta denominate collettivamente «parti».

(2)  L'UML (Unified Modelling Language — linguaggio di modellizzazione unificato) può qualificarsi come linguaggio di modellizzazione generale, aperto e standardizzato.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/9


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EAC/26/08

Azione preparatoria Amicus

(2008/C 195/06)

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte rappresenta lo strumento di esecuzione dell'azione preparatoria Amicus, che intende:

promuovere il carattere transnazionale dei collocamenti di giovani in attività di servizio civico e di volontariato,

favorire l'emergenza di un quadro europeo che facilita l'interoperabilità delle offerte di servizio civico e di volontariato per i giovani, esistenti negli Stati membri (sia che emanino da strutture di servizio civico o da organizzazioni della società civile),

permettere una fase di test e di valutazione attraverso progetti concreti di cooperazione europea (dimensione transnazionale) nel settore del servizio civico e del volontariato dei giovani.

Il presente invito a presentare proposte è pubblicato conformemente alle modalità previste nel programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni e di appalti nel campo dell'istruzione e della cultura per il 2008, adottato dalla Commissione europea (in seguito «la Commissione») l'11 marzo 2008, in conformità della procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE (1) e modificato dalla decisione C(2008) 3694 della Commissione, del 25 luglio 2008.

Il servizio della Commissione incaricato dell'applicazione e della gestione di quest'azione è l'unità «Gioventù in azione» della direzione generale dell'Istruzione e della cultura.

2.   Candidati ammissibili

Ai sensi del presente invito a presentare proposte, sono ammissibili due categorie di candidati:

1)

da un lato, e con priorità, gli organismi pubblici la cui attività principale si colloca nel settore del servizio civico;

2)

dall'altro, le organizzazioni non governative o associazioni senza scopo di lucro, la cui attività principale si colloca nel settore del volontariato dei giovani.

Peraltro, per essere ammissibili gli organismi candidati dovranno anche presentare le seguenti caratteristiche:

avere la sede sociale in uno dei paesi dell'Unione europea: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Svezia,

avere uno statuto giuridico,

essere in grado di giustificare un'esperienza di un minimo di due anni in materia di collocamento dei giovani in servizio civico o volontario a livello nazionale (qualora dei giovani siano stati collocati all'estero, il numero massimo di giovani inviati non dovrà superare il 5 % del totale dei giovani collocati nel corso dei due ultimi anni).

Ciascun candidato potrà sottoporre un solo progetto.

Le persone fisiche non possono presentare candidature nel quadro di questo invito a presentare proposte.

3.   Bilancio e durata dei progetti

Bilancio

Il bilancio totale concesso al cofinanziamento dei progetti nel quadro del presente invito a presentare proposte è di 3 000 000 EUR.

La Commissione prevede di sostenere 27 progetti, cioè 1 progetto per Stato membro, al fine di coprire l'insieme dell'Unione europea. Tuttavia, in funzione del numero e della qualità dei progetti presentati, la Commissione si riserva la possibilità:

di non garantire una copertura completa dell'Unione europea,

di non attribuire tutti i fondi disponibili,

ma anche:

di finanziare più di un progetto (tre al massimo) per uno stesso paese, nel caso in cui tutti i fondi disponibili non avessero potuto essere concessi in applicazione delle norme enunciate nell'invito a presentare proposte.

L'importo massimo di sovvenzione concesso ad un determinato progetto terrà conto delle regole di finanziamento stabilite nelle specifiche tecniche dell'invito a presentare proposte ma anche della popolazione del paese interessato. È stato fissato un massimale per ciascun paese dell'Unione europea nel modo seguente:

per progetti proposti da organismi candidati la cui sede sociale è sita in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, in Polonia, in Romania e nel Regno Unito, l'importo della sovvenzione concessa non supererà i 181 000 EUR,

per progetti proposti da organismi candidati la cui sede sociale è sita in Austria, in Belgio, in Bulgaria, a Cipro, in Danimarca, in Estonia, in Finlandia, in Grecia, in Ungheria, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Portogallo, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Slovenia e in Svezia, l'importo della sovvenzione non supererà i 91 150 EUR,

per progetti proposti da organismi candidati la cui sede sociale è sita in Lussemburgo e a Malta, l'importo della sovvenzione non supererà i 46 150 EUR.

Durata

Le attività dovranno iniziare tassativamente entro il 1o febbraio 2009 e il 30 giugno 2009 e concludersi al massimo il 30 settembre 2010.

Il periodo di ammissibilità dei costi inizierà alla data specificata nel contratto, cioè la data di inizio del progetto. La data di inizio dell'ammissibilità delle spese non potrà in alcun caso precedere la data di presentazione della richiesta di sovvenzione.

Le spese sostenute entro la data di inizio delle attività non saranno prese in considerazione.

4.   Data limite di presentazione delle candidature

La data limite di presentazione delle candidature alla Commissione europea è fissata al 31 ottobre 2008 (fa fede la data del timbro postale).

5.   Informazioni complementari

Il testo completo (specifiche) del presente appello a presentare proposte nonché il modulo di candidatura e la guida del candidato sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Le candidature devono rispondere alle esigenze formulate nel testo completo del presente invito a presentare proposte ed essere presentate mediante il modulo previsto a tal fine.


(1)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 195/07)

1.

In data 24 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Flowserve Corporation («Flowserve», Stati Uniti) e Linde AG («Linde», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Flowserve Compression Systems GmbH («Flowserve Compression», Austria) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Flowserve: pompe industriali, valvole,

per Linde: gas industriali, sviluppo di impianti di gas naturale, logistica,

per Flowserve Compression: sistemi di rifornimento di carburante per veicoli a gas naturale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5279 — Linde/Flowserve/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.