ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
31 luglio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 194/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2008/C 194/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5218 — Altor Fund II/Akers Group) ( 1 )

4

 

III   Atti preparatori

 

COMMISSIONE

2008/C 194/03

Proposte legislative adottate dalla Commissione

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 194/04

Intesa amministrativa tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell'Unione europea

7

 

Commissione

2008/C 194/05

Tassi di cambio dell'euro

9

2008/C 194/06

Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione
GU C 188 del 25.7.2008

10

2008/C 194/07

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

11

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 194/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 )

12

2008/C 194/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

15

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 194/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV) ( 1 )

18

2008/C 194/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

2008/C 194/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets) ( 1 )

20

2008/C 194/13

Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.5281 — NBC/Blackstone/Bain/Landmark (Weather Business)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/01)

Data di adozione della decisione

20.5.2008

Numero dell'aiuto

N 199/07

Stato membro

Francia

Regione

Art. 87.3(a), départements d'outremer

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide concernant le soutien au fret dans les DOM

Base giuridica

Code général des collectivités territoriales (CGCT), article L 1511-2

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 500 Mio EUR

Intensità

Durata

1.1.2007-31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Régions outre-mer

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero dell'aiuto

N 81/08

Stato membro

Austria

Regione

Oberösterreich

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bürgschaftsregelung für Kleinunternehmen in Oberösterreich

Base giuridica

Bürgschaftsrichtlinien für Konsolidierungskredite

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Intensità

Garanzia massima: 80 % di un prestito dell'importo massimo di 250 000 EUR per impresa

Durata

Fino al 9.10.2009

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Die Oberösterreichische Kreditgarantiegesellschaft mbH (KGG)

Dinghoferstr. 21

A-4020 Linz

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero dell'aiuto

N 85/08

Stato membro

Austria

Regione

Salzburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bürgschaftsregelung für KMU im Bundesland Salzburg

Base giuridica

Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften durch die Bürgschaftsbank Salzburg GmbH

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Forma dell'aiuto

Garanzia, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Intensità

Garanzia massima: 80 % di un prestito dell'importo massimo di 600 000 EUR per impresa

Durata

Fino al 9.10.2009

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bürgschaftsbank Salzburg GmbH

Faberstraße 18

A-5027 Salzburg

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero dell'aiuto

N 115/08

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Breitbandversorgung ländlicher Räume in Deutschland

Base giuridica

GAK Rahmenplan 2008-2011; Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung; Teil B: Breitbandversorgung ländlicher Räume

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale, Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 47 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: 141 Mio EUR

Intensità

Durata

1.1.2008-31.12.2010

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Abteilung 5 „Ländlicher Raum, Pflanzliche Erzeugung, Forst- und Holzwirtschaft“

Referat 521 „Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenstruktur (GAK) und EU-Programme zur Entwicklung ländlicher Räume“

Rochusstr. 1

D-53123 Bonn

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5218 — Altor Fund II/Akers Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/02)

Il 22 luglio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5218. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


III Atti preparatori

COMMISSIONE

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/5


Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2008/C 194/03)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2007) 108R

 

29.3.2007

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

COM(2007) 119R

 

28.3.2007

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisco lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom

COM(2007) 612R

1

19.10.2007

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

COM(2007) 612R

2

19.10.2007

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

COM(2007) 669

 

26.10.2007

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

COM(2007) 728

 

20.11.2007

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi

COM(2007) 763

 

29.11.2007

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)

COM(2007) 797

 

12.12.2007

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)

COM(2007) 844

 

21.12.2007

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/7


Intesa amministrativa tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell'Unione europea

(2008/C 194/04)

Il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito»), da un lato, e il Consiglio dell'Unione europea, dall'altro,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio il 13 giugno 2005 relative all'impiego ufficiale di lingue aggiuntive in seno al Consiglio ed eventualmente ad alcune altre istituzioni e organi dell'Unione europea,

considerando l'esistenza in seno all'Unione di lingue diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 del Consiglio il cui status è riconosciuto dalla Costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio o il cui impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge,

considerando che, nel quadro degli sforzi impiegati per avvicinare l'Unione all'insieme dei suoi cittadini, la ricchezza della sua diversità linguistica deve essere maggiormente presa in considerazione e che la possibilità per i cittadini di utilizzare queste altre lingue nei loro rapporti con le istituzioni è un fattore importante per rafforzare la loro identificazione con il progetto politico dell'Unione europea,

hanno deciso di concludere la presente INTESA AMMINISTRATIVA per consentire l'impiego ufficiale in seno al Consiglio delle lingue diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 il cui status è riconosciuto, nel sistema costituzionale del Regno Unito, da leggi del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o da atti legislativi del pertinente organo legislativo.

Comunicazioni scritte al Consiglio dell'Unione europea

1.

Se, in applicazione del diritto del Regno Unito, un cittadino del Regno Unito intende inviare al Consiglio una comunicazione scritta in una lingua diversa da quelle di cui al regolamento n. 1/1958 il cui status è riconosciuto, nel sistema costituzionale del Regno Unito, da leggi del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o da atti legislativi del pertinente organo legislativo:

a)

Egli invia detta comunicazione all'organo competente a tal fine designato dal governo del Regno Unito che la trasmette al segretariato generale del Consiglio unitamente ad una traduzione della comunicazione in inglese; la data di ricezione della comunicazione, segnatamente qualora il Consiglio disponga di un termine per rispondere al cittadino, è la data in cui il Consiglio riceve la traduzione da tale organo.

Il Consiglio invia la sua risposta in inglese a tale organo, al quale il governo del Regno Unito ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione di tale risposta nella lingua della comunicazione.

b)

In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.

2.

Se il cittadino autore della comunicazione dispone di un termine per dar seguito alla risposta del Consiglio, il Consiglio, in deroga al punto 1, lettera a), invia la sua risposta in inglese direttamente al cittadino nonché all'organo competente. In tale risposta il Consiglio richiamerà l'attenzione del cittadino sul fatto che il termine per dar seguito alla sua risposta decorre dalla data di ricezione della risposta in inglese. Il Consiglio invierà copia della risposta all'organo competente al quale il governo del Regno Unito ha affidato il compito di fornire al cittadino una traduzione della medesima nella lingua della comunicazione. Il Consiglio informerà il cittadino in questione di tale invio. In nessun caso tali traduzioni impegnano la responsabilità del Consiglio; il testo delle traduzioni conterrà una menzione esplicita al riguardo.

3.

Se un cittadino del Regno Unito invia una comunicazione direttamente al Consiglio in una delle lingue di cui al punto 1, il Consiglio rispedisce tale comunicazione al mittente informandolo della possibilità di inviare la comunicazione in tale lingua tramite l'organo competente a tal fine designato dal governo del Regno Unito.

4.

Le parti della presente intesa amministrativa adottano le misure necessarie perché siano osservate in qualsiasi momento le norme relative alla riservatezza delle comunicazioni interessate dalla presente intesa, segnatamente per quanto riguarda la traduzione effettuata dall'organo competente designato dal governo del Regno Unito.

Interventi orali durante una sessione del Consiglio

5.

L'impiego, ove necessario, da parte di un rappresentante del Regno Unito durante una sessione del Consiglio di una delle lingue, diverse da quelle di cui al regolamento n. 1/1958, il cui status è riconosciuto, nel sistema costituzionale del Regno Unito, da leggi del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e/o da atti legislativi del pertinente organo legislativo, è ammesso alle seguenti condizioni:

a)

La rappresentanza permanente del Regno Unito fornisce al segretariato generale del Consiglio, all'inizio di ogni semestre, un elenco indicativo delle sessioni del Consiglio per le quali potrebbe essere presentata la domanda di far uso di una delle lingue suddette.

b)

La rappresentanza permanente del Regno Unito trasmette al segretariato generale del Consiglio, almeno sette settimane prima della sessione del Consiglio, la domanda del rappresentante del Regno Unito che desidera esprimersi in una delle lingue suddette durante uno dei suoi interventi orali (interpretazione passiva); la conferma definitiva della domanda sarà effettuata al massimo 14 giorni di calendario prima della sessione del Consiglio.

c)

In linea di massima verrà dato seguito a tale domanda, a meno che il segretariato generale del Consiglio, dopo aver consultato la DG SCIC, non informi la rappresentanza permanente del Regno Unito che i mezzi necessari in personale e materiale non sono disponibili.

6.

I costi diretti e indiretti dell'interpretazione passiva, compreso in caso di annullamento, quali fatturati al Consiglio dalla DG SCIC, saranno sostenuti dalla rappresentanza permanente del Regno Unito, conformemente ai punti 11 e 12 del presente accordo.

Pubblicità degli atti adottati in codecisione

7.

Il governo del Regno Unito, o l'organo da esso a tal fine designato, può effettuare traduzioni certificate nelle lingue suddette degli atti dell'Unione europea adottati in codecisione, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e trasmetterle per posta elettronica al segretariato generale del Consiglio.

8.

Il Consiglio inserisce tali traduzioni certificate nei propri archivi e ne fornisce copia su richiesta a qualsiasi cittadino dell'Unione, possibilmente in forma elettronica.

9.

Il Consiglio crea un link a partire dal suo sito Internet verso il sito o i siti web del governo del Regno Unito su cui saranno disponibili le suddette traduzioni. Una menzione che tali traduzioni non impegnano la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non hanno valore giuridico figurerà anche sul sito Internet del Consiglio nelle lingue ufficiali e di lavoro.

10.

In ogni traduzione certificata verrà richiamata l'attenzione sul fatto che essa non impegna la responsabilità delle istituzioni dell'Unione e non ha valore giuridico. A tal fine, una menzione siffatta sarà inserita, nella lingua in causa, sulla prima pagina di ogni traduzione certificata e nell'intestazione di ciascuna delle pagine successive, nonché sulla home page del sito o dei siti Internet del governo del Regno Unito su cui tali traduzioni sono disponibili.

Costi

11.

Il governo del Regno Unito assume i costi diretti e indiretti connessi all'attuazione della presente intesa amministrativa per quanto riguarda il Consiglio.

12.

A tal fine il segretariato generale del Consiglio presenta ogni semestre alla rappresentanza permanente del Regno Unito una nota spese che precisa i costi suddetti. Il loro importo deve essere rimborsato dalla rappresentanza permanente del Regno Unito entro il termine di un mese a decorrere da tale notifica.

Disposizioni finali

13.

La presente intesa si applica alla data in cui il governo del Regno Unito comunica al segretariato generale del Consiglio qual è l'organo designato per effettuare le traduzioni di cui ai punti 1, 2 e 7, a condizione che il segretariato generale del Consiglio abbia informato il governo del Regno Unito che sono state adottate le misure necessarie per l'attuazione della presente intesa da parte del segretariato generale del Consiglio.

14.

Le parti possono decidere di comune accordo di rivedere o denunciare la presente intesa amministrativa. Le parti procedono ad un esame della sua attuazione un anno dopo l'entrata in vigore.


Commissione

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 luglio 2008

(2008/C 194/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5589

JPY

yen giapponesi

168,20

DKK

corone danesi

7,4619

GBP

sterline inglesi

0,78670

SEK

corone svedesi

9,4490

CHF

franchi svizzeri

1,6315

ISK

corone islandesi

124,54

NOK

corone norvegesi

8,0430

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,941

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

231,72

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7042

PLN

zloty polacchi

3,2185

RON

leu rumeni

3,5381

SKK

corone slovacche

30,395

TRY

lire turche

1,8552

AUD

dollari australiani

1,6468

CAD

dollari canadesi

1,5945

HKD

dollari di Hong Kong

12,1653

NZD

dollari neozelandesi

2,1256

SGD

dollari di Singapore

2,1344

KRW

won sudcoreani

1 578,78

ZAR

rand sudafricani

11,5507

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6429

HRK

kuna croata

7,2150

IDR

rupia indonesiana

14 221,84

MYR

ringgit malese

5,0867

PHP

peso filippino

68,818

RUB

rublo russo

36,5350

THB

baht thailandese

52,215

BRL

real brasiliano

2,4405

MXN

peso messicano

15,6708


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/10


Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 194/06)

GU C 188 del 25.7.2008

Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:

GU C 118 del 15.5.2008

GU C 106 del 26.4.2008

GU C 55 del 28.2.2008

GU C 9 del 15.1.2008

GU C 4 del 9.1.2008

GU C 246 del 20.10.2007


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/11


Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 194/07)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2007) 617

 

17.10.2007

Relazione della Commissione — Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: quarta relazione annuale (anno di riferimento: 2005)

COM(2007) 767

 

5.12.2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Per un'efficace tutela consolare nei paesi terzi: il contributo dell'Unione europea — Piano d'azione 2007-2009

COM(2007) 798

 

11.12.2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione mediante la politica di coesione dell'UE 2007-2013

COM(2007) 804

 

11.12.2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Proposta di programma comunitario di Lisbona 2008-2010

COM(2007) 843

 

21.12.2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una politica più efficace in materia di emissioni industriali

COM(2007) 860

 

21.12.2007

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/12


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/08)

Numero dell'aiuto

XE 20/08

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti

Programa de empleo con apoyo y enclaves laborales

Base giuridica

Orden de 6 de abril de 2006, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad y que realiza su convocatoria para el ejercicio 2006. (BORM no 96 de 6 de abril de 2006)

Orden de 15 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica parcialmente las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad (BORM no 73, de 29 de marzo de 2007)

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,093 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata del regime

31.12.2007

Obiettivo

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Tutti i settori comunitari (1) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Trabajo y Política Social

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)

Avda Infante Juan Manuel no 14

E-30071 Murcia

Tel. (34) 968 36 20 00

pedrom.gonzalez@carm.es

http://www.sefcarm.es


Numero dell'aiuto

XE 21/08

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti

Programa de fomento del establecimiento de trabajadores autónomos

Base giuridica

Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo (BORM no 68, de 23 de marzo de 2007)

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007)

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 5,076 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata del regime

31.12.2007

Obiettivo

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Tutti i settori comunitari (2) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Trabajo y Política Social

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)

Avda Infante Juan Manuel no 14

E-30071 Murcia

Tel. (34) 968 36 20 00

pedrom.gonzalez@carm.es

http://www.sefcarm.es


Numero dell'aiuto

XE 22/08

Stato membro

Spagna

Regione

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Titolo del regime di aiuti

Programa de fomento del empleo

Base giuridica

Orden de 7 de marzo de 2007, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento del empleo estable y calidad y del autoempleo (BORM no 68, de 23 de marzo de 2007).

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad del Autoempleo (BORM no 82, de 11 de abril de 2007).

Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación de 11 de diciembre de 2007, por la que se publican los créditos que, con carácter adicional, se imputan a la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad y del Autoempleo, aprobada por Resolución de 27 de marzo de 2007 (BORM no 289, de 17 de diciembre de 2007)

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 4,6 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata del regime

31.12.2007

Obiettivo

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Tutti i settori comunitari (3) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Trabajo y Política Social

Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF)

Avda Infante Juan Manuel no 14

E-30071 Murcia

Tel. (34) 968 36 20 00

pedrom.gonzalez@carm.es

http://www.sefcarm.es/


Numero dell'aiuto

XE 23/08

Stato membro

Spagna

Regione

Cantabria

Titolo del regime di aiuti

Fomento del asociacionismo agrario en Cantabria

Base giuridica

Artículo 7 de la Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2008 las ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria (BOC del 16 de abril)

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,05 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione

17.4.2008

Durata del regime

2013

Obiettivo

Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili

Settore economico

Altri (Agricoltura) (4)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad

C/ Gutiérrez Solana, s/n.

E-39011 Santander

Altre informazioni

Le informazioni sintetiche sugli altri aiuti previsti dal suddetto decreto vengono notificati alla Commissione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1857/2006 e (CE) n. 70/2001


(1)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(2)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(3)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

(4)  Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/09)

Numero dell'aiuto

XS 103/08

Stato membro

Italia

Regione

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Beta S.c.a.r.l.

Base giuridica

Decreto n. 3590/DISER dell'8 maggio 2008

Tipo di misura

Ad hoc

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 3,731401 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

5.2008

Durata

31.12.2011

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

Via XX Settembre, 20

I-00186 Roma


Numero dell'aiuto

XS 110/08

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

IN016: Ayudas al apoyo financiero a las inversiones de las Pymes financiadas al amparo de las líneas ICO 2008

Base giuridica

Resolución de 15 de abril de 2008 (DOG no 76, del 21 de abril) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape para el apoyo financiero a las inversiones de las pequeñas y medianas empresas de Galicia financiadas con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al amparo de las líneas ICO 2008, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) y las entidades financieras

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,92 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

22.4.2008

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902 30 09 03/981 54 11 47

E-mail: informa@igape.es


Numero dell'aiuto

XS 115/08

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

IG109: Proyectos de diseño

Base giuridica

Resolución de 12 de marzo de 2008 (DOG no 55, del 18 de marzo) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que da nueva redacción a las bases reguladoras de los incentivos económicos y a las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Igape

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,45 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

12.5.2008

Durata

31.12.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

E-15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel. (34) 902 30 09 03/981 54 11 47

E-mail: informa@igape.es


Numero dell'aiuto

XS 118/08

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Ústecký kraj

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Investiční podpora v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh a technická neinvestiční podpora

Base giuridica

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a)

2.

Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje

3.

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkova Ústeckého kraje na rok 2008 až 2013

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 7 Mio CZK

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2.6.2008

Durata

30.11.2013

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altre industrie manifatturiere (Industrie alimentari e delle bevande)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 48

CZ-400 01 Ústí nad Labem


Numero dell'aiuto

XS 119/08

Stato membro

Spagna

Regione

Navarra

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Convocatoria de subvenciones a Pymes para la creación y modernización de infraestructuras Turísticas en Navarra durante el período 2008-2011

Base giuridica

Orden Foral 79/2008, de 21 de abril, del Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana (BON no 60 de 14 mayo de 2008)

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/60/Anuncio-22/

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 1,31 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

2008

Durata

30.10.2011

Obiettivo

PMI

Settore economico

Altri servizi: Settore turistico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

Dirección General de Turismo y Promoción

C/ Navarrería 39

E-31001 Pamplona (Navarra)


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/10)

1.

In data 22 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Edison SpA («Edison», Italia) e Hellenic Petroleum («HelPe», Grecia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune per la produzione di elettricità in Grecia mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Edison: produzione e fornitura di elettricità e produzione, trasporto e distribuzione di gas naturale,

per HelPe: raffinazione di petrolio greggio e fornitura di combustibile, vendita di prodotti petroliferi all'ingrosso e al dettaglio, produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici/chimici, prospezione e produzione di petrolio e di gas, consulenza e servizi ingegneristici per progetti connessi agli idrocarburi, trasporto di petrolio e prodotti greggi, produzione e commercio di energia elettrica.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/11)

1.

In data 22 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese H.Ö. Sabanci Holding A.S. («Sabanci», Turchia) e Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft («Verbund», Austria), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Bașkent Elektrik Daģıtım («Baskent», Turchia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Sabanci: conglomerato industriale e finanziario turco,

per Verbund: generazione e trasmissione, commercio e fornitura di energia elettrica a clienti finali privati ed industriali,

per Baskent: distribuzione e vendita al dettaglio di energia elettrica in Turchia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/20


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/12)

1.

Il 22 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione l'impresa Pfizer Inc. («Pfizer», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento determinate attività nel settore della salute animale («attivi SP») dell'impresa Schering-Plough Corporation (Stati Uniti), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Pfizer: ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti per la salute umana e animale,

attivi SP: diritti a livello SEE su prodotti per la salute animale nei settori dei vaccini contro l'E. coli nei suini, vaccini contro l'influenza e il tetano degli equini, vaccini contro la dissenteria neonatale nei ruminanti, vaccini contro le clostridiosi dei ruminanti, vaccini nei confronti della rabbia, specialità veterinarie per animali da compagnia, antiparassitari e antinfiammatori.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione via fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, nell'ambito del numero di riferimento COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/21


Notifica preventiva di una concentrazione

[Caso COMP/M.5281 — NBC/Blackstone/Bain/Landmark (Weather Business)]

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 194/13)

1.

In data 25 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese NBC Universal, Inc. («NBC Universal», Stati Uniti), controllata da General Electric Company (Stati Uniti), Bain Capital Fund X, L.P., controllata da Bain Capital Investors, LLC («Bain Capital», Stati Uniti), e Blackstone Capital Partners V L.P., controllata da The Blackstone Group L.P. («Blackstone», Stati Uniti), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo comune dell'impresa Landmark Communications, Inc. («Landmark», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per NBC Universal: gruppo diversificato attivo nel settore dei media e dell'intrattenimento a livello internazionale, che si occupa principalmente dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di programmi d'intrattenimento, notiziari e informazione,

per Blackstone: società leader di investimento e consulenza a livello mondiale,

per Bain Capital: società di investimento di capitali privati a livello mondiale,

per Landmark: trasmissione di informazioni meteorologiche (per la televisione, le aziende o i consumatori attraverso varie piattaforme interattive) e fornitura di radar meteorologici (le altre attività di Landmark saranno scorporate prima del completamento dell'operazione).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5281 — NBC/Blackstone/Bain/Landmark (Weather Business), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.