ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 188

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
25 luglio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 188/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

 

III   Atti preparatori

 

COMMISSIONE

2008/C 188/02

Proposte legislative adottate dalla Commissione

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 188/03

Tassi di cambio dell'euro

5

2008/C 188/04

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1o giugno 2008 al 30 giugno 2008[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ]

6

2008/C 188/05

Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1o giugno 2008 al 30 giugno 2008[Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ]

16

2008/C 188/06

Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione
GU C 118 del 15.5.2008

23

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 188/07

Nota informativa — Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2007: informazioni in merito ai provvedimenti presi dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

24

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 188/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4922 — EMCC) ( 1 )

57

2008/C 188/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5260 — BNP Paribas Assurance/Chomette/Sophia GE/Capital France Hôtel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 188/01)

Data di adozione della decisione

19.3.2008

Numero dell'aiuto

N 601/07

Stato membro

Italia

Regione

Umbria

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ingegneria finanziaria: contributi a sostegno di fondi di garanzia

Base giuridica

Deliberazione della giunta regionale n. 2144/07

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo rurale

Forma di sostegno

Garanzie

Stanziamento

2 000 000 EUR

Intensità

Il regime non comporta elementi di aiuto di Stato

Durata

Fino alla fine del 2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Umbria

Centro direzionale Fontivegge

I-06127 Perugia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

3.6.2008

Numero dell'aiuto

N 642/07

Stato membro

Italia

Regione

Friuli Venezia Giulia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura

Fondamento giuridico

Progetto di legge regionale n. 271/07 «Disciplina e promozione dell'apicoltura»

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

La misura di aiuto mira a incentivare la promozione dell'apicoltura nel territorio regionale

Forma di sostegno

Sovvenzioni

Stanziamento

90 000 EUR

Intensità

Massimo 60 % (aiuti all'investimento)

Massimo 100 % (aiuti all'assistenza tecnica)

Durata

Il regime si potrà applicare a decorrere dall'approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2009

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagne

Via A. Caccia, 17

I-33100 Udine

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

24.1.2008

Numero dell'aiuto

N 734/07

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tromba d'aria del 30 agosto 2007 in alcuni comuni della Regione Lombardia, provincia di Bergamo)

Base giuridica

Decreto legislativo n. 102/04

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Avversità atmosferiche

Forma di sostegno

Sovvenzioni

Stanziamento

Cfr. fascicolo NN 54/A/04

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al termine dei pagamenti

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Altre informazioni

Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005) 1622 def., del 7 giugno 2005]

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

13.2.2008

Numero dell'aiuto

N 737/07

Stato membro

Lituania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Parama garantiniam užmokesčiui kompensuoti

Base giuridica

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; Nr. 105-3874 );

Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių projektas

Tipo di misura

Aiuto agli investimenti nella produzione primaria in agricoltura

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Rimborso della commissione di garanzia

Stanziamento

Totale: 54 000 000 LTL

Intensità

Fino al 40 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


III Atti preparatori

COMMISSIONE

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/4


Proposte legislative adottate dalla Commissione

(2008/C 188/02)

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2008) 372

 

19.6.2008

Proposta di decisione del Consiglio su una posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo alle modifiche della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto

COM(2008) 374

 

19.6.2008

Proposta di decisione del Consiglio su una posizione comunitaria in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo alle modifiche della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto, modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto, del 29 luglio 2004

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 luglio 2008

(2008/C 188/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5677

JPY

yen giapponesi

168,92

DKK

corone danesi

7,4617

GBP

sterline inglesi

0,78900

SEK

corone svedesi

9,4665

CHF

franchi svizzeri

1,6273

ISK

corone islandesi

126,37

NOK

corone norvegesi

8,1000

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,580

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

232,30

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7035

PLN

zloty polacchi

3,2202

RON

leu rumeni

3,5743

SKK

corone slovacche

30,364

TRY

lire turche

1,8883

AUD

dollari australiani

1,6319

CAD

dollari canadesi

1,5832

HKD

dollari di Hong Kong

12,2271

NZD

dollari neozelandesi

2,1145

SGD

dollari di Singapore

2,1349

KRW

won sudcoreani

1 577,89

ZAR

rand sudafricani

11,8606

CNY

renminbi Yuan cinese

10,7057

HRK

kuna croata

7,2208

IDR

rupia indonesiana

14 316,24

MYR

ringgit malese

5,0997

PHP

peso filippino

69,065

RUB

rublo russo

36,6645

THB

baht thailandese

52,455

BRL

real brasiliano

2,4718

MXN

peso messicano

15,7123


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/6


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1o giugno 2008 al 30 giugno 2008

[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) ]

(2008/C 188/04)

—   Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

DCI

(Denominazione comune internazionale)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Forma farmaceutica

ATC

(Classificazione anatomico terapeutica)

Data della notifica

10.6.2008

Tyverb

Lapatinib

Glaxo Group Limited

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/07/440/001-002

Compressa rivestita con film

L01XE07

12.6.2008

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

2.6.2008

Xyrem

UCB Pharma Ltd

208 Bath Road

Slough

Berkshire SL1 3WE

United Kingdom

EU/1/05/312/001

4.6.2008

2.6.2008

Dafiro

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/371/001-033

4.6.2008

2.6.2008

Copalia

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/372/001-033

4.6.2008

3.6.2008

Exforge

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/370/001-033

5.6.2008

3.6.2008

Imprida

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/373/001-003

5.6.2008

4.6.2008

Evoltra

Bioenvision Limited

Bassett House

5 Southwell Park Road

Camberley

Surrey GU15 3PU

United Kingdom

EU/1/06/334/001-004

6.6.2008

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

6.6.2008

Vaniqa

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Hampshire International Business Park

Chineham

Basingstoke

Hampshire RG24 8EP

United Kingdom

EU/1/01/173/001-003

10.6.2008

Laboratorios Almirall S.A.

Ronda General Mitre, no 151

E-08022 Barcelona

11.6.2008

10.6.2008

Olanzapine Neopharma

Neopharma Limited

57 High Street

Odiham

Hampshire RG29 1LF

United Kingdom

EU/1/07/426/001-011

12.6.2008

10.6.2008

Imprida

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/373/001-033

12.6.2008

10.6.2008

Irbesartan BMS

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/375/001-033

12.6.2008

10.6.2008

Exforge

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/370/001-033

12.6.2008

10.6.2008

Copalia

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/372/001-033

12.6.2008

10.6.2008

Aprovel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/97/046/001-039

12.6.2008

10.6.2008

Olanzapine Teva

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

DR Utrecht 3542

Nederland

EU/1/07/427/001-057

12.6.2008

10.6.2008

Karvea

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/97/049/001-039

12.6.2008

10.6.2008

Karvezide

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/98/085/001-034

12.6.2008

10.6.2008

CoAprovel

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/98/086/001-034

12.6.2008

10.6.2008

Irbesartan HCT BMS

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/369/001-028

12.6.2008

10.6.2008

Irbesartan HCT Winthrop

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/06/377/001-028

12.6.2008

10.6.2008

Dafiro

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/06/371/001-033

12.6.2008

11.6.2008

Irbesartan Winthrop

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/06/376/001-033

13.6.2008

12.6.2008

Optison

GE Healthcare AS

Nycoveien 1-2

P.O.Box 4220 Nydalen

N-0401 Oslo

EU/1/98/065/001-002

16.6.2008

17.6.2008

Xenical

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/98/071/001-006

19.6.2008

18.6.2008

Insuman -

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/97/030/028-139

20.6.2008

18.6.2008

Novomix

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/00/142/004-005

EU/1/00/142/009-022

20.6.2008

18.6.2008

Insulin Human Winthrop

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/06/368/001-057

20.6.2008

18.6.2008

Norvir

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003-004

20.6.2008

18.6.2008

Remicade

Centocor B.V.

Einsteinweg 101

2333 CB Leiden

Nederland

EU/1/99/116/001-003

20.6.2008

18.6.2008

Atripla

Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited

Unit 13

Stillorgan Industrial Park

Blackrock Co.

Dublin

Ireland

EU/1/07/430/001

23.6.2008

18.6.2008

Tamiflu

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/222/001-004

20.6.2008

18.6.2008

Parareg

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino, 12

I-20122 Milano

EU/1/04/293/001-012

20.6.2008

18.6.2008

Agenerase

Glaxo Group Ltd

Greenford Road

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/148/001-004

20.6.2008

18.6.2008

Renagel

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

EU/1/99/123/005-012

20.6.2008

19.6.2008

Twinrix Paediatric

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/97/029/001-010

23.6.2008

19.6.2008

Rotarix

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/05/330/001-004

23.6.2008

19.6.2008

Cholestagel

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Nederland

EU/1/03/268/001-004

23.6.2008

19.6.2008

Plavix

Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

174, avenue de France

F-75013 Paris

EU/1/98/069/001a-007b, 008-010

23.6.2008

19.6.2008

Iscover

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/98/070/001a-007b, 008-010

23.6.2008

19.6.2008

InductOs

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/02/226/001

23.6.2008

19.6.2008

Paxene

Norton Healthcare Limited

Albert Basin

Royal Docks

London E16 2QJ

United Kingdom

EU/1/99/113/001-004

24.6.2008

19.6.2008

Mimpara

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/04/292/001-012

23.6.2008

19.6.2008

Twinrix Adult

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

EU/1/96/020/001-009

23.6.2008

20.6.2008

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/001-010

24.6.2008

20.6.2008

Viracept

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/97/054/001

EU/1/97/054/004-005

24.6.2008

20.6.2008

Azopt

Alcon Laboratories (UK) Ltd

Pentagon Park

Boundary Way

Hemel Hempstead

Herts HP2 7UD

United Kingdom

EU/1/00/129/001-003

24.6.2008

20.6.2008

Tysabri

Elan Pharma International Ltd

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

26.6.2008

20.6.2008

REYATAZ

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/03/267/001-009

24.6.2008

20.6.2008

Evra

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

EU/1/02/223/001-003

24.6.2008

20.6.2008

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-08

EU/1/96/024/010

24.6.2008

20.6.2008

Apidra

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Brueningstrasse, 50

D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/04/285/001-036

24.6.2008

20.6.2008

Prezista

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

EU/1/06/380/001

24.6.2008

20.6.2008

ProQuad

Sanofi Pasteur MSD, SNC

8, rue Jonas Salk

F-69007 Lyon

EU/1/05/323/001-013

24.6.2008

20.6.2008

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/036

24.6.2008

20.6.2008

M-M-RVAXPRO

Sanofi Pasteur MSD, SNC

8, rue Jonas Salk

F-69007 Lyon

EU/1/06/337/001-013

24.6.2008

20.6.2008

Puregon

Organon N.V.

Kloosterstraat 6

Postbus 20

5340 BH Oss

Nederland

EU/1/96/008/001-041

24.6.2008

20.6.2008

Kaletra

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/01/172/001-006

24.6.2008

20.6.2008

Vistide

Pfizer Enterprises SARL

51, Avenue Kennedy-Rond Point du Kirchberg

L-1855 Luxembourg

EU/1/97/037/001-

24.6.2008

20.6.2008

Raptiva

Serono Europe Limited

56, Marsh Wall

London E14 9TP

United Kingdom

EU/1/04/291/001-002

24.6.2008

20.6.2008

Prevenar

Wyeth-Lederle Vaccines S.A.

Rue du Bosquet 15

B-1348 Louvain-La-Neuve

EU/1/00/167/001-008

24.6.2008

20.6.2008

Rapilysin

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/97/033/002

24.6.2008

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

24.6.2008

20.6.2008

Avonex

Biogen Idec Ltd

5 Roxborough Way

Foundation Park

Maidenhead

Berkshire SL6 3UD

United Kindgom

EU/1/97/033/002-004

24.6.2008

20.6.2008

Vfend

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/02/212/001-026

24.6.2008

20.6.2008

Telzir

Glaxo Group Ltd

Greenford Road

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/282/001-002

24.6.2008

23.6.2008

Humira

Abbott Laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

25.6.2008

25.6.2008

Optisulin

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/133/001-007

27.6.2008

25.6.2008

Baraclude

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/343/001-007

27.6.2008

25.6.2008

Lantus

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

EU/1/00/134/001-037

27.6.2008

25.6.2008

Temodal

Schering Plough Europe

Rue de Stalle 73/Stallestraat 73

B-1180 Bruxelles/B-1180 Brussel

EU/1/98/096/001-012

27.6.2008

25.6.2008

Elaprase

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/06/365/001-003

27.6.2008

27.6.2008

Abseamed

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG

Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

EU/1/07/412/001-020

1.7.2008

30.6.2008

Sprycel

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

2.7.2008

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Rifiuto

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

25.6.2008

Tygacil

Wyeth Europa Ltd

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead

Berkshire SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/06/336/001

27.6.2008

—   Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004] (a decorrere dal 1o gennaio 2009)

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

10.6.2008

Zenapax

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/99/098/001-002

12.6.2008

—   Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

DCI

(Denominazione comune internazionale)

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Forma farmaceutica

ATC

(Classificazione anatomico terapeutica)

Data della notifica

23.6.2008

Posatex

Orbifloxacina, Mometasone furoato, Posaconazolo

S-P Veterinary

Shire Park

Welwyn Garden City

Hertfordshire AL7 1TW

United Kingdom

EU/2/08/081/001-003

Sospensione, gocce otologiche

QS02CA91

25.6.2008

25.6.2008

EQUIOXX

Firocoxib

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

F-69007 Lyon

EU/2/08/083/001

Pasta orale

QM01AH90

27.6.2008

—   Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione

Data della decisione

Nome del medicinale

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

N. di iscrizione nel registro comunitario

Data della notifica

3.6.2008

Convenia

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/2/06/059/001

5.6.2008

4.6.2008

Aivlosin

ECO Animal Health Ltd

78 Coombe Road

New Malden

Surrey KT3 4QS

United Kingdom

EU/2/04/044/007

6.6.2008

13.6.2008

Gonazon

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

EU/2/03/040/001-002

17.6.2008

20.6.2008

DRAXXIN

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/2/03/041/001-005

24.6.2008

23.6.2008

Nobilis Influenza H7N1

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

EU/2/07/073/001-004

25.6.2008

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea per i medicinali

7, Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/16


Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1o giugno 2008 al 30 giugno 2008

[Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) ]

(2008/C 188/05)

—   Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato

Data della decisione

Nome/i del/i medicinale/i

Titolare/i dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Stato membro interessato

Data della notifica

17.6.2008

Yasminelle

Riferirsi all'allegato I

Riferirsi all'allegato I

19.6.2008

17.6.2008

Belanette

Riferirsi all'allegato II

Riferirsi all'allegato II

19.6.2008


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI

Stato membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

Austria

Bayer Austria GmbH

(Schering Austria GmbH)

Herbststr. 6-10

A-1160 Wien

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Belgio

Bayer S.A./N.V.

Avenue Louise 143

B-1050 Brussel

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Cipro

Bayer Hellas AG

18-20 Sorou Str

GR-15125 Amaroussion Athens

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Repubblica ceca

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Danimarca

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Estonia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Finlandia

Bayer Schering Pharma Oy

Pansiontie 47

FI-20210 Turku

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Francia

Bayer Santé

13, rue Jean Jaurès

F-92807 Puteaux Cedex

Jasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Germania

Bayer Vital GmbH

D-51368 Leverkusen

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Grecia

Bayer Hellas AG

18-20 Sorou Str

GR-15125 Amaroussion Athens

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Ungheria

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Islanda

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Irlanda

Bayer Ltd

The Atrium

Blackthorn Road

Dublin 18

Ireland

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

I-20156 Milano

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lettonia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lituania

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lussemburgo

Bayer S.A./N.V.

Avenue Louise 143

B-1050 Brussel

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Malta

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Paesi Bassi

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederland

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Norvegia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Polonia

Schering Polska Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4

PL-02-796 Warszawa

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Portogallo

Berlex, Especialidades Farmacêuticas, Lda.

Rua da Quinta do Pinheiro, No. 5

P-2794-003 Carnaxide

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Slovacchia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Slovenia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Spagna

Química Farmacéutica Bayer, S.L.

Av. Baix Llobregat, 3-5

E-08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Svezia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Regno Unito

Schering Health Care Ltd

The Brow

Burgess Hill

West Sussex

RH15 9NE

United Kindgom

Yasminelle

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale


ALLEGATO II

ELENCO DEI NOMI DEI MEDICINALI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI

Stato membro

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Nome di fantasia

Dosaggio

Forma farmaceutica

Via di somministrazione

Austria

Bayer Austria GmbH

(Schering Austria GmbH)

Herbststr. 6-10

A-1160 Wien

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Belgio

Bayer S.A./N.V.

Avenue Louise 143

B-1050 Brussel

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Cipro

Bayer Hellas AG

18-20 Sorou Str

GR-15125 Amaroussion Athens

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Repubblica ceca

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Belanette

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Danimarca

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Estonia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Finlandia

Bayer Schering Pharma Oy

Pansiontie 47

FI-20210 Turku

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Francia

Bayer Santé

13, rue Jean Jaurès

F-92807 Puteaux Cedex

Belanette

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Germania

Jenapharm GmbH & Co. KG

Otto-Schott-Str. 15

D-07745 Jena

aida

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Grecia

Bayer Hellas AG

18-20 Sorou Str

GR-15125 Amaroussion Athens

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Ungheria

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Irlanda

Bayer Ltd

The Atrium

Blackthorn Road

Dublin 18

Ireland

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Italia

Bayer S.p.A.

Viale Certosa, 130

I-20156 Milano

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lettonia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lituania

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Lussemburgo

Bayer S.A./N.V.

Avenue Louise 143

B-1050 Brussel

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Malta

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Paesi Bassi

Bayer B.V.

Energieweg 1

3641 RT Mijdrecht

Nederland

Belanette

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Norvegia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Polonia

Bayer Schering Pharma AG

D-13353 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Portogallo

Lusal, Produção Químico-Farmacêutica Luso-Alemã, Lda.

Estrada Nacional 249, Km 15

P-2725-397 Mem Martins

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Slovacchia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Aliane

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Slovenia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Spagna

Química Farmacéutica Bayer, S.L.

Av. Baix Llobregat, no 3-5

E-08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale

Svezia

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Liofora

0,02 mg/3 mg

Compresse rivestite con film

Uso orale


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/23


Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

(2008/C 188/06)

GU C 118 del 15.5.2008

Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:

GU C 106 del 26.4.2008

GU C 55 del 28.2.2008

GU C 9 del 15.1.2008

GU C 4 del 9.1.2008

GU C 246 del 20.10.2007

GU C 191 del 17.8.2007


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/24


NOTA INFORMATIVA

Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2007: informazioni in merito ai provvedimenti presi dagli Stati membri in conformità degli articoli 5, 6, 13 e 21

(2008/C 188/07)

A norma degli articoli 5, 6, 13 e 21 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, alcuni provvedimenti presi dagli Stati membri in relazione all'attuazione del regolamento vanno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Una precedente nota informativa è stata pubblicata nella GU C 270 del 29.10.2005, pag. 15.

1.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento la Commissione pubblica i provvedimenti presi dagli Stati membri, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, per vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non elencati negli allegati del regolamento o imporre per gli stessi un requisito di autorizzazione.

Soltanto la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Lettonia si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicati in dettaglio i provvedimenti presi.

1.1.   Francia

La Francia ha adottato disposizioni nazionali di controllo per l'esportazione di elicotteri civili e di gas lacrimogeni verso paesi terzi. Queste disposizioni sono oggetto di due avvisi agli esportatori (il cui testo figura in appresso):

avviso agli esportatori di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995,

avviso agli esportatori relativo all'esportazione di gas lacrimogeni e agenti antisommossa in paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995.

A.   AVVISO AGLI ESPORTATORI DI ALCUNI TIPI DI ELICOTTERI E LORO PARTI DI RICAMBIO DESTINATI A PAESI TERZI

(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 18 marzo 1995)

1.

L'esportazione in Stati non appartenenti alla Comunità europea di elicotteri e parti di ricambio classificati nella posizione tariffaria 88-03 è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni per l'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di prodotti esteri nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di prodotti dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di prodotti provenienti dall'estero e alle esportazioni di prodotti diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate servendosi di un modulo 02 (Cerfa n. 30-395), sono corredate dei seguenti documenti:

una fattura pro forma in duplice copia,

documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate al ministero del Bilancio, direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli elicotteri e alle loro parti di ricambio la cui esportazione non autorizzata, sotto un qualsiasi regime doganale, sia vietata dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939, che fissa il regime applicabile a materiali militari, armi e munizioni. I materiali in questione fanno parte delle armi aeree di cui all'articolo 1 del decreto del 20 novembre 1995, modificato, che stabilisce l'elenco dei materiali militari e assimilati soggetti a una procedura speciale d'esportazione, e alle sue disposizioni di attuazione.

3.

Sono abrogati:

le disposizioni della tabella A dell'avviso agli esportatori relativo alle merci di cui è vietata l'esportazione (salvo presentazione di una licenza 02) del 24 novembre 1964, riguardante le merci denominate «parti e parti di ricambio ex 88-03 degli apparecchi classificati nelle posizioni tariffarie nn. 88-01 e 88-02, ecc.», e le disposizioni degli avvisi che hanno modificato tale avviso per quanto riguarda le merci della posizione tariffaria 88-03,

l'avviso agli esportatori del 30 settembre 1988, relativo ai prodotti di cui è vietata l'esportazione.

B.   AVVISO AGLI ESPORTATORI RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE IN PAESI TERZI DI GAS LACRIMOGENI E AGENTI ANTISOMMOSSA

(Versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 28 giugno 1995)

1.

L'esportazione in paesi non appartenenti alla Comunità europea di gas lacrimogeni, agenti antisommossa e prodotti o materiali e tecnologie connessi, il cui elenco figura al paragrafo 2, è subordinata al rilascio di una licenza nel quadro del regime stabilito dal decreto del 30 novembre 1944, che fissa le condizioni d'importazione in Francia e nei Territori d'oltremare di prodotti esteri, nonché le condizioni per l'esportazione o la riesportazione di prodotti dalla Francia o dai Territori d'oltremare verso l'estero, e dal decreto del 30 gennaio 1967, relativo alle importazioni di prodotti provenienti dall'estero e alle esportazioni di prodotti diretti all'estero.

Le domande di licenza d'esportazione, compilate su un modulo 02, sono corredate dei seguenti documenti:

una fattura pro forma in duplice copia,

all'occorrenza, documentazione tecnica.

Le domande vanno presentate alla direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette (Setice), 8, rue de la Tour-des-Dames, F-75036 Paris Cedex 09.

2.

Il presente avviso si applica ai seguenti prodotti:

a)

2-cloroacetofenone (CN) (532-27-4);

b)

cianuro di bromobenzile (CA) (16532-79-9);

c)

O-clorobenzilidenemalononitrile (CS) (2698-41-1);

d)

dibenz (b,f) — 1,4-oxazepine (CR) (12770-99-9);

e)

soluzioni contenenti:

più del 3 % di CN, CS, CA o di loro miscele, o

più dell'1 % di CR, o

altre sostanze lacrimogene o irritanti a effetto neutralizzante in una qualsiasi percentuale;

Nota:

I tenori indicati sono calcolati in massa rispetto all'insieme dei costituenti della soluzione.

f)

generatori aerosol contenenti le soluzioni di cui alla lettera e) e concepiti per mantenere l'ordine pubblico;

g)

tecnologie di produzione delle sostanze, soluzioni e generatori aerosol di cui sopra.

3.

Sono esclusi dal presente avviso:

a)

generatori aerosol lacrimogeni per la difesa personale;

b)

granate ad effetto esclusivamente lacrimogeno, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 70-575, del 3 luglio 1970, relativa alla riforma del regime applicabile agli esplosivi;

c)

granate caratterizzate, oltre che dall'effetto lacrimogeno, da uno speciale effetto inabilitante o neutralizzante, la cui esportazione è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge del 18 aprile 1939 che stabilisce il regime applicabile ai materiali militari.

1.2.   Germania

Le seguenti disposizioni del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung; di seguito: AWV), adottato il 18 dicembre 1986 (consultabile via Internet al seguente indirizzo: http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/awv_1986/index.html) sono rilevanti ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento:

a)

Articolo 5, comma 2, dell'AWV per quanto riguarda determinati prodotti controllati solamente a livello nazionale:

2A991

Componenti e sistemi idraulici, pneumatici, idropneumatici, elettropneumatici ed elettroidraulici per armi e sistemi d'armamenti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iraq.

2B909

Macchine per fluotornitura e macchine combinate per fluotornitura e tornitura in lastra, diverse da quelle di cui alle voci 2B009, 2B109 e 2B209, aventi tutte le seguenti caratteristiche, e componenti a queste specificamente destinati:

a)

che, in base alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere dotate di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a «play-back»; e

b)

con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord o la Siria.

2B952

Le seguenti attrezzature utilizzabili nel trattamento di sostanze biologiche, diverse da quelle di cui alla voce 2B352, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

a)

fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossine, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b)

agitatori per fermentatori di cui alla voce 2B952a;

Nota tecnica:

I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

2B993

Le seguenti attrezzature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e i componenti e gli accessori a queste specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o il Pakistan:

a)

attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b)

attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c)

attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

5A901

Trasmettitori dissimulati aventi la forma o l'apparenza di oggetti di uso quotidiano e quindi atti a sorvegliare segretamente conversazioni private.

5A911

Stazioni di base per «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

Nota tecnica:

I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

5D911

«Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzazione» delle attrezzature di cui alla voce 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan.

6A908

Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non contemplati dalle voci 6A008 o 6A108 e i componenti e gli accessori a questi specificamente destinati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

6D908

«Software» specificamente concepito o modificato per la «concezione», «produzione» o «utilizzazione» delle attrezzature di cui alla voce 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

9A991

I seguenti tipi di veicoli terrestri non rientranti nella parte I A:

a)

rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli di cui alla parte I A, voce 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afghanistan, l'Angola, Cuba, l'India, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota:

Ai sensi della voce 9A991a, per «veicoli trainanti» si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino.

b)

altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afghanistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1:

Le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991comprendono:

a)

abilitazione al guado per profondità uguali o superiori a 1,2 m;

b)

supporti per fucili o altre armi;

c)

agganci per rete mimetica;

d)

botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;

e)

smaltatura di tipo militare;

f)

ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.

Nota 2:

La voce 9A991 non concerne i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

9A992

Autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord.

9A993

Elicotteri, sistemi per la trasmissione di potenza per elicotteri, motori a turbina a gas e gruppi ausiliari (APU) destinati a elicotteri e componenti per questi specificamente concepiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afghanistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

9A994

Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm3 e fino a 600 cm3, idonei all'utilizzo in «veicoli aerei» senza pilota, e componenti per questi espressamente concepiti, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o l'Iraq.

9E991

«Tecnologia», ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo» o la «produzione» delle attrezzature di cui alla voce 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Afghanistan, l'Angola, Cuba, l'Iran, l'Iraq, il Libano, la Libia, il Mozambico, Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

b)

Articolo 5, lettera c), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera c), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG)

1.

L'esportazione di prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL richiede un'autorizzazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte ad un uso finale militare e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K. Per uso militare finale si intende:

1)

l'incorporazione nei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL;

2)

l'uso di attrezzature per la produzione, la verifica o l'analisi, e relativi componenti, al fine di sviluppare, produrre o mantenere in servizio i prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL; o

3)

l'uso di prodotti non finiti in un impianto di produzione dei prodotti menzionati nella parte I, punto A, dell'elenco di cui all'allegato AL.

2.

L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti da esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati ad un uso finale militare ai sensi del primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K, è tenuto a darne notizia all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA), che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

3.

Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1) e successive modifiche.

4.

Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 EUR. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

[L'elenco K dei paesi modificato dall'ottantesimo regolamento che modifica il regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV) del 16 agosto 2007 comprende i paesi seguenti: Cuba e la Siria]

c)

Articolo 5, lettera d), del regolamento sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWV).

Articolo 5, lettera d), AWV

Restrizioni ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (AWG)

1.

I prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL richiedono un'autorizzazione all'esportazione qualora l'esportatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte alla costruzione, al funzionamento o all'incorporazione in un impianto destinato a scopi nucleari ai sensi della categoria O della parte I, punto C, dell'elenco di cui all'allegato AL e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria.

2.

L'esportatore che sia a conoscenza del fatto che i prodotti da esportare, non figuranti tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL, sono destinati a uno degli scopi di cui al primo comma e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria, è tenuto a darne notizia al BAFA, che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione all'esportazione. I prodotti possono essere esportati solo dopo che detto ufficio ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

3.

Il primo e secondo comma non trovano applicazione nell'ambito del disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2000.

4.

Il primo e secondo comma non trovano applicazione quando ai sensi del contratto sotteso all'esportazione il valore dei prodotti da consegnare non è superiore a 2 500 EUR. Il primo comma non si applica ai programmi per l'elaborazione di dati (software) e alle tecnologie.

d)

Articolo 2, comma 2, della legge sui pagamenti e il commercio con l'estero (Aussenwirtschaftsgesetz)

Articolo 2 AWG

Natura e portata delle restrizioni e degli obblighi di fare

2.

Il ministero federale dell'Economia e della tecnologia, d'intesa con il ministero federale degli Affari esteri e il ministero federale delle Finanze, può disporre restrizioni ai negozi giuridici o agli atti di commercio estero al fine di prevenire la messa in pericolo, nel caso concreto, dei beni giuridici di cui all'articolo 7, primo comma. Per quanto concerne le misure inerenti alla circolazione di capitali e alle operazioni di pagamento nonché al commercio in valori esteri e in oro, è inoltre necessario l'accordo della Banca centrale tedesca. Il provvedimento cui non si applichi una restrizione disposta mediante apposita ordinanza perde efficacia decorsi sei mesi dalla sua istituzione.

1.3.   Regno Unito

I prodotti controllati a livello nazionale in conformità dell'articolo 5 del regolamento sono elencati nella tabella 1, parte II, e nella tabella 2 dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato da Statutory Instrument 2006/1696 e Statutory Instrument 2007/1863.

Tabella 1, parte II

dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato da Statutory Instrument 2006/1331 e S.I. 2007/1863

PL8001 — Prodotti e tecnologia connessi agli esplosivi

Prodotti e tecnologia connessi agli esplosivi elencati di seguito:

a)

i seguenti tipi di apparecchiature e dispositivi diversi da quelli elencati nella parte I della tabella o alle voci 1A005, 3A229 o 3A232 dell'allegato I del «regolamento» per il rilevamento o l'«utilizzazione» in relazione agli «esplosivi» o per il trattamento di, o la protezione da «ordigni esplosivi artigianali» e loro componenti appositamente progettate:

1)

apparecchiature elettroniche progettate per la rilevazione di «esplosivi» o di «segnature di esplosivi»;

Nota:

PL8001.a.1 non concerne le attrezzature che richiedono il giudizio dell'operatore per stabilire la presenza di «esplosivi» o di «segnature di esplosivi».

2)

apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di «ordigni esplosivi artigianali»;

3)

apparecchiature e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici (p. es. apparecchi di innesco, detonatori, ignitori);

Nota:

PL8001.a.3 non concerne:

a)

apparecchiature e dispositivi specificamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione;

b)

apparecchiatura con controllo della pressione specificamente progettata per i dispositivi utilizzati nella batteria di perforazione utilizzata in campo petrolifero e che non possono essere impiegati a pressione atmosferica; nonché

c)

miccia detonante.

4)

apparecchiature e dispositivi, compresi anche, ma non solo: scudi e elmetti specificamente progettati per disinnescare «ordigni esplosivi artigianali»;

Nota:

PL8001.a.4 non concerne i rivestimenti antideflagranti, l'apparecchiatura di manipolazione meccanica per la rimozione o la rilevazione di «ordigni esplosivi artigianali» e i contenitori destinati a «ordigni esplosivi artigianali» o a oggetti di cui si sospetta la natura di esplosivi o altre apparecchiature specificamente progettate per assicurare una protezione temporanea contro «ordigni esplosivi artigianali» o oggetti di cui si sospetta la natura di esplosivi.

b)

cariche esplosive a taglio lineare;

c)

«tecnologia»«necessaria» per l'«utilizzazione» dei «prodotti» della presente parte della tabella.

Tabella 2

dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764), modificato da Statutory Instrument 2006/1331; Statutory Instrument 2006/1696 e Statutory Instrument 2007/1863

Articoli 4 e 7

PRODOTTI, SOFTWARE E TECNOLOGIA A DUPLICE USO VIETATI

Nota:

Nella presente tabella i termini per i quali è fornita una definizione compaiono tra virgolette.

Nota generale sulla tecnologia

1.

Fatto salvo il paragrafo 2 in appresso, l'esportazione o il trasferimento di «tecnologia» di cui alla presente tabella è vietato dagli articoli 4 e 7 della presente ordinanza qualora sia «necessario» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di «prodotti» o «software» specificati nella presente tabella, indipendentemente dal fatto che la tecnologia esportata o trasferita sia nel caso specifico destinata a essere applicata in relazione a tali «prodotti» o «software».

2.

I divieti di cui agli articoli 4 e 7 non si applicano a quella «tecnologia» minima indispensabile per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (controllo) e riparazione di «prodotti» o «software» non specificati nella presente tabella, né alla «tecnologia»«di dominio pubblico», alla «ricerca scientifica di base» o alla tecnologia minima indispensabile per le richieste di brevetti.

Definizioni

Le definizioni dei termini usati nella presente tabella sono le seguenti:

«sviluppo»: tutte le fasi che precedono la «produzione» quali progettazione, ricerca per il progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, composizione base dati per la progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in «prodotti», progettazione della configurazione, progettazione per l'integrazione, rappresentazioni grafiche,

«materiali energetici»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione cui sono destinati; «esplosivi», «prodotti pirotecnici» e «propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici,

«esplosivi»: sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, booster o cariche principali servono per la detonazione di teste in guerra, dispositivi di demolizione e altre applicazioni,

«veicoli più leggeri dell'aria»: palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali elio o idrogeno,

«precedentemente separati»: cui è stato applicato qualsiasi processo inteso ad aumentare la concentrazione dell'isotopo controllato,

«produzione»: tutti gli stadi di produzione, quali ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità,

«propellenti»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico,

«prodotti pirotecnici»: miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, una volta innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse; i prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria,

«necessaria» in riferimento a «tecnologia»: si riferisce soltanto a quella parte della «tecnologia» specificamente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia»«necessaria» può essere condivisa da «prodotti» differenti,

«tecnologia»: «informazioni» specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione», o «utilizzazione» di un «prodotto» o «software».

Nota tecnica:

L'«informazione» può anche rivestire la forma, ma non solo, di: copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, tabelle, «codici sorgente», progetti e specifiche di ingegneria, manuali e istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

«Codice sorgente» (o linguaggio sorgente) è un'espressione appropriata di uno o più processi che possono essere convertiti da un sistema di programmazione in una forma eseguibile dalla macchina.

«utilizzazione»: funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione, verifica, riparazione, revisione e rimessa a nuovo,

«vaccino»: prodotto medicinale in formulazione farmaceutica provvisto di licenza delle autorità di regolamentazione del paese di produzione o di utilizzazione, ovvero da queste ammesso alla commercializzazione o alla sperimentazione clinica e volto a stimolare una risposta immunologica di difesa per prevenire la malattia nell'uomo e negli animali cui viene somministrato.

MATERIALI, SOSTANZE CHIMICHE, MICRORGANISMI E TOSSINE

PL9002

L'esportazione dei seguenti «prodotti» è vietata per qualsiasi destinazione:

«Materiali energetici» di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

a)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

b)

nitroglicole;

c)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

d)

cloruro di picrile;

e)

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile);

f)

2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

Nota:

La voce PL9002 non concerne i «propellenti» a base unica, doppia e tripla.

PL9003

L'esportazione dei seguenti «prodotti» è vietata per qualsiasi destinazione:

«Vaccini» per la protezione contro:

a)

Bacillus anthracis;

b)

tossina botulinica.

PL9004

L'esportazione dei seguenti «prodotti» è vietata per qualsiasi destinazione:

Americio-241, -242m o -243, «precedentemente separati», in qualsiasi forma.

Nota:

La voce PL9004 non concerne i «prodotti» con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g.

TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIA CORRELATA

PL9005

L'esportazione o il «trasferimento» dei seguenti «prodotti» o della seguente «tecnologia» è vietato per qualsiasi destinazione in Iran:

a)

attrezzature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e componenti a queste specificamente destinati;

b)

«tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia generale per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di «prodotti» di cui alla voce PL9005.a.

NAVI E RELATIVI PROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE DI DATI (SOFTWARE) E TECNOLOGIE

PL9008

L'esportazione o il «trasferimento» dei seguenti «prodotti», dei seguenti «software» o della seguente «tecnologia» è vietato per qualsiasi destinazione in Iran:

a)

«navi» e imbarcazioni gonfiabili e relative apparecchiature e componenti di seguito elencati, diversi da quelli di cui alla voce ML9 della parte I della tabella 1 della citata ordinanza o di cui all'allegato I del «regolamento»:

1)

«navi» marittime (per la navigazione di superficie o sottomarina) e imbarcazioni gonfiabili;

2)

attrezzature e accessori progettati per «navi» o imbarcazioni gonfiabili di cui alla voce PL9008.a.1 di seguito elencati:

a)

struttura e componenti di scafo e chiglia;

b)

motori a propulsione progettati o modificati per un impiego marino e componenti per essi espressamente concepiti;

c)

radar navali, apparecchiature sonar e solcometri nonché componenti per essi espressamente concepiti;

b)

«software» progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di «prodotti» di cui alla voce PL9008.a;

c)

«tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia generale per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei «prodotti» o «software» di cui alla voce PL9008.a o PL9008.b.

AEROMOBILI E TECNOLOGIA CORRELATA

PL9009

L'esportazione o il «trasferimento» dei seguenti «prodotti» o della seguente «tecnologia» è vietato per qualsiasi destinazione in Iran:

a)

«aeromobili» e relative apparecchiature e componenti di seguito elencati, diversi da quelli di cui alla voce ML10 della parte I della tabella 1 della citata ordinanza o di cui all'allegato I del «regolamento»:

1)

«aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria» e paracadute governabili;

2)

i seguenti tipi di apparecchiature e componenti per gli «aeromobili» e i veicoli più leggeri dell'aria:

a)

strutture e componenti cellulari;

b)

motori per aeromobili e componenti a questi specificamente destinati;

c)

apparecchiature avioniche e di navigazione e componenti a queste specificamente destinati;

d)

carrelli d'atterraggio e componenti a questi specificamente destinati, come pure pneumatici per aeromobili;

b)

soppresso;

c)

«tecnologia» in conformità della nota sulla tecnologia generale per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di «prodotti» di cui alla voce PL9005.a.

Nota:

PL9009.c non concerne dati tecnici, disegni o documentazione correlati all'attività di manutenzione direttamente associata alla calibrazione, alla rimozione o sostituzione di «prodotti» danneggiati o non riparabili indispensabili per l'aeronavigabilità continua e l'esercizio sicuro degli «aeromobili» civili.

1.4.   Lettonia

Regolamento del Consiglio dei ministri n. 645, del 25 settembre 2007, «regolamento in merito all'elenco nazionale dei prodotti e servizi strategici» (istituito in conformità della «legge sulla movimentazione di prodotti strategici», articolo 3, parte 1)

1.

Il regolamento stabilisce l'elenco nazionale dei prodotti e servizi strategici (allegato).

2.

Per l'esportazione, l'importazione, il transito o il trasferimento di prodotti di cui all'elenco nazionale dei prodotti e servizi strategici è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal comitato per il controllo dei prodotti strategici.

Allegato del regolamento n. 645

Elenco nazionale dei prodotti e servizi strategici (1)

Parte n.

Nome del prodotto

10A901

Armi a percussione anulare, accessori e munizioni

10A902

Componenti, parti e apparecchiature per aeromobili

NB:

Vedi anche «Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE»

Nota

La voce 10A902 comprende l'esportazione, il transito e il trasferimento negli Stati membri dell'UE di aeromobili civili

Eccezione

La voce 10A902 non comprende le parti di «aeromobili a terra» civili (in riparazione all'interno del perimetro aeroportuale)

10A903

Dispositivi pirotecnici di classe 2, 3 e 4

Nota tecnica

La classe del dispositivo pirotecnico è determinata dal dipartimento di Criminologia della Polizia di Stato

10A905

Strumenti, attrezzature e componenti progettati o modificati per operazioni clandestine speciali:

NB:

Vedi anche categoria 5, parte 2 «Sicurezza dell'informazione»

a)

dispositivi e attrezzature per ottenere clandestinamente informazioni audio:

1)

microfoni speciali;

2)

trasmettitori speciali;

3)

ricevitori speciali;

4)

codificatori speciali;

5)

decodificatori speciali;

6)

ricevitori ad ampio spettro (scanner di frequenze);

7)

ritrasmettitori speciali;

8)

amplificatori speciali; e

9)

dispositivi speciali per l'ascolto a raggio laser riflesso;

b)

dispositivi e apparecchiature per la sorveglianza o la registrazione video clandestina:

1)

videocamere;

2)

trasmettitori video speciali;

3)

ricevitori video speciali; e

4)

mini videoregistratori;

Nota tecnica

10A905.b.1 comprende le videocamere e gli apparecchi da ripresa televisivi con o senza cavi

c)

dispositivi e apparecchiature per il recupero clandestino di telecomunicazioni digitali o cellulari o altre informazioni da mezzi tecnici o canali di comunicazione;

d)

dispositivi e apparecchiature per l'«accesso clandestino» in locali, mezzi di trasporto o altro;

Nota tecnica

Ai fini della voce 10A905 per «accesso clandestino» si intende l'apertura clandestina di serrature meccaniche, elettroniche o di altro tipo o la violazione di codici

1)

speciale apparecchiatura a raggi X per guardare all'interno delle serrature;

2)

chiavi primarie;

3)

attrezzi per aprire serrature; e

4)

dispositivi elettronici per violare i codici delle serrature;

e)

apparecchiatura di contromisura e dispositivi contro operazioni speciali:

NB:

Vedi anche «Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE»

1)

indicatori speciali;

2)

localizzatori speciali;

3)

scanner;

4)

rimescolatori;

5)

misuratori di frequenze speciali;

6)

generatori di rumori ad ampio spettro

10A906

Cannocchiali per visione notturna, binocoli e visori e relativi componenti

NB:

Vedi anche «Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE»

10A907

Mine antipersona

Nota

Il trasporto di mine antipersona è vietato

10D

Software

10D901

«Software» specificamente progettato o modificato per ottenere clandestinamente informazioni da computer, reti o altri sistemi di informazione o per modificare o distruggere clandestinamente tali informazioni

Nota

La voce 10D901 concerne l'esportazione, l'importazione, la «produzione», l'«utilizzazione», lo «sviluppo» e la memoria del software summenzionato

10E

Tecnologie

10E901

Tecnologia per lo sviluppo, la produzione e l'utilizzazione delle apparecchiature di cui alla voce 0A905

10E902

Assistenza militare

Nota

L'assistenza militare comprende ogni tipo di supporto tecnico in relazione alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione, alla verifica e alla costruzione di articoli militari, nonché ogni genere di servizi tecnici quali istruzioni, formazioni, trasferimento di competenze pratiche, consultazioni, incluse quelle orali

Ad eccezione

1)

Assistenza militare agli Stati membri dell'UE, agli Stati membri della NATO, all'Australia, al Canada, alla Nuova Zelanda, al Giappone e alla Svizzera.

2)

L'assistenza militare è di pubblico dominio o in forma di informazioni relative alla ricerca scentifica fondamentale.

3)

L'assistenza militare è orale e non concerne articoli cui si applichino uno o più regimi, convenzioni o accordi internazionali di controllo sulle esportazioni

2.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 6 (AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI)

Le informazioni, periodicamente aggiornate, sono disponibili sul sito web della DG Commercio alla pagina dedicata al duplice uso: http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm

2.1.   Belgio

Per la regione Bruxelles-Capitale (località con codice postale da 1000 a 1299):

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Direction des Relations extérieures — cellule licences

Ms. Karolien Maerten

City-Center

Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Bruxelles

Tél. (32-2) 800 37 44

Fax (32-2) 800 38 24

E-mail: weaponslic@mrbc.irisnet.be

Website: http://www.bruxelles.irisnet.be/en/entreprises/maison/permis_licences_autorisations_inscriptions/armes_et_technologies_double_usage.shtml

Per la regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999):

Ministère de la Région Wallonne

Direction générale économie et emploi

Direction gestion des licences

M. Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

B-5000 Namur

Tél. (32-81) 64 97 51

Fax (32-81) 64 97 59/60

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Website: non disponibile (in costruzione)

Per la regione Fiandre (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999):

Vlaamse Overheid

Departement internationaal Vlaanderen

Dienst Controle Wapenhandel

M. Michael Peeters

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 61 71

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenhandel@vlaanderen.be

Website: http://www.vlaanderen.be/wapenhandel

2.2.   Bulgaria

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economic Affairs and Energy

ул. „Княз Александър Батенберг“ 12

BG-1000 София

Tel. (359-2) 940 77 71, (359-2) 940 7681

Fax (359-2) 988 07 27

E-mail: h.atanasov@mee.government.bg et i.bahchevanova@mee.government.bg

Website: http://www.mee.government.bg/ind/lic/arms.html et www.exportcontrol.bg

2.3.   Repubblica ceca

Ministry of Industry and Trade (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Licensing Office (Licenční správa)

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel. (420) 224 90 76 38

Fax (420) 224 21 45 58 or (420) 224 22 18 11

E-mail: cudova@mpo.cz ou osm@mpo.cz

Website: www.mpo.cz

2.4.   Danimarca

Danish Enterprise and Construction Authority

Langelinie Allé 17

DK-2100 København

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

E-mail: postheeks@ebst.dk

Website: in inglese: www.naec.dk

in danese: www.ebst.dk

2.5.   Germania

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Federal Office of Economics and Export Control)

Frankfurter Str. 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-61) 96 90 8-0

Fax (49-61) 96 90 88 00

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Website: www.bafa.de et www.ausfuhrkontrolle.info

2.6.   Estonia

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs

Strateegilise kauba komisjon, Välisministeerium

Islandi väljak 1

EE-15049 Tallinn

Tel: (372) 63 77 200

Fax (372) 63 77 288

E-mail: stratkom@vm.ee

Website: in inglese: http://www.vm.ee/eng/kat_153/

in estone: http://www.vm.ee/est/kat_186/

2.7.   Irlanda

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 25 34/25 41

LoCall: 1890 220 222 Irlanda

Fax (353-1)631 25 62

E-mail: exportcontrol@entemp.ie

Website: www.entemp.ie/trade/export

2.8.   Grecia

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments

Export Regimes and Procedures Unit

Kornarou 1 str

GR-105 63 Athens

Punto di contatto: G. Archontaki

Tel. 210 328 60 22/21/47

Fax 210 328 60 94

Website: e3c@mnec.gr

2.9.   Spagna

The General Secretariat for Foreign Trade (Secretaría General de Comercio Exterior)

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana no 162, 7a

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 25 87

Fax (34) 913 49 24 70

E-mail: SGDEFENSA.SSCC@mcx.es

Websiteb: http://www.comercio.es/

e

The Department of Customs and Excise Duties of the National Tax Administration Agency (Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria)

2.10.   Francia

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (Setice)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Tél. (33) 155 07 46 73/-46 42/-48 64/-47 64

Fax (33) 155 07 46 67/-46 91

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

Website: www.douane.gouv.fr

2.11.   Italia

Ministry of Economy and Trade (Ministero del Commercio internazionale)

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 5993 2568

Fax (39) 06 5964 7506

E-mail: polcom4@mincomes.it

Website: http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm

2.12.   Cipro

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

Aνδρέα Αραούζου 6/6, Andrea Araouzou

CY-1421 Λευκωσία/CY-1421 Nicosia

Tel. (357) 22 86 71 00

Fax (357) 22 37 51 20, 22 37 54 43

E-mail: Perm.sec@mcit.gov.cy

Website: http://www.mcit.gov.cy/ts

2.13.   Lettonia

Autorità che rilascia le licenze:

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: M. Normans Penke

Executive Secretary: Ms Inga Marcinkēviča

Address: Ministry of Foreign Affairs

Brīvības bulvāris 36

LV-1395 Riga

Tel. (371) 701 61 96

Fax (371) 722 72 26

E-mail: inga.marcinkevica@mfa.gov.lv

Ufficio licenze:

Head of the Division of Export Control: Inga Marcinkēviča

Deputy Head: Dr.sc.ing. Ģirts Krūmiņš

Ministry of Foreign Affairs, Division of Export Control

Pils laukums 4, Riga

Tel. (371) 701 64 29

E-mail: girts.krumins@mfa.gov.lv

L'ufficio licenze si occupa delle domande per il rilascio di licenze per i prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1334/2000 (compresi quelli di categoria 0), nonché all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e all'Elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici. Le licenze sono rilasciate dal presidente del Comitato di controllo per i prodotti strategici.

Website: www.mfa.gov.lv/lv/dp/DrosibasPolitikasVirzieni/EksportaKontrole/likumdosana

2.14.   Lituania

Ministry of Foreign Affairs, division of Export Control of Strategic Goods

Gedimino 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. (370-5) 262 30 85

Fax (370-5) 262 39 74

E-mail: spek@ukmin.lt

Website: www.ukmin.lt

2.15.   Lussemburgo

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences/Contrôles à l'exportation

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Website: office.licences@mae.etat.lu

2.16.   Ungheria

Hungarian Trade Licensing Office (Magyar Kereskedelmi Engedelyezési Hivatal)

Authority of Defense Industry and Export Control (Haditechnikai és exportellenőrzési hatóság)

Margit krt. 85

H-1024 Budapest

Tel. (36) 1 336 74 16

Fax (36) 1 336 74 15

E-mail: eei@mkeh.gov.hu

Website: www.mkeh.gov.hu

2.17.   Malta

Ministry for Competitiveness and Communications

Mr Brian Montebello

Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Tel. (356) 25 69 02 14

Fax (356) 212 46 80 00

E-mail: brian.montebello@gov.mt

Website: www.mcmp.gov.mt/commerce_trade03.asp

2.18.   Paesi Bassi

Customs Division North/Central Office for Import and Export

P.O. Box 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 52 326 00

Fax (31-50) 52 321 83

E-mail: cdiu.sgs@tiscali-business.nl

Website: www.exportcontrole.ez.nl

2.19.   Austria

Ministry for Economic Affairs & Labour, Division for Dual-Use Items and the Wassenaar Arrangement (C2/3)

Stubenring 1

A-10100 Wien

Mr. Werner Haider

Tel.: (43-1) 711 002 335

Fax (43-1) 711 008 366

E-mail: werner.haider@bmwa.gv.at

Website: www.bmwa.gv.at

2.20.   Polonia

Ministry of Economic Affairs, Department of Export Control (Ministerstwo Gospodarki, Departament Kontroli Eksportu)

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel. (48-22) 621 67 36

Fax (48-22) 693 40 33

E-mail: doecmoe@mg.gov.pl

Website: www.mg.gov.pl/Gospodarka/DKE

2.21.   Portogallo

General Directorate for Customs and Excise (Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo)

Rua Terreiro do Trigo

P-1049-060 Lisboa

Director: Luísa Nobre

Licence Officers: Jorge Almeida/Maria Oliveira

Tel. (351-21) 881 42 63

Fax (351-21) 881 42 61

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

Website (solo in portoghese): http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

2.22.   Romania

National Agency for Export Controls

Str. Polonă nr. 8, sector 1

RO-010501 București

Tel. (40-21) 305 72 00, 305 72 07

Fax (40-21) 305 72 24

E-mail: sconstantinescu@ancex.ro, dtocae@ancex.ro

Website: www.ancex.ro

2.23.   Slovenia

Per I PRODOTTI A DUPLICE USO:

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 32 23

Fax (386-1) 478 36 11

E-mail: gp.mg@gov.si

Website: http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/ekonomski_odnosi_s_tujino/sektor_za_blago_z_dvojno_rabo_in_razpise_zveze_nato/

e

Per I PRODOTTI STATEGICI:

Ministry of Health

National Chemicals Bureau

Department for Chemicals

Mali trg 6

SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 60 51

Fax (386-1) 478 62 66

E-mail: gp-ursk.mz@gov.si

Website: http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/stratesko_blago_posebnega_pomena_za_varnost_in_zdravje/

2.24.   Slovacchia

Department of Sensitive Goods Trading Management, Ministry of Economic Affairs

Mierova 19

SK-827 15 Bratislava

Mr. Viktor Lehotzký

Tel. (421) 248 54 21 75

Fax (421) 243 42 39 15

E-mail: lehotzky@economy.gov.sk

Website: www.economy.gov.sk

2.25.   Finlandia

Autorità finlandese competente per il rilascio delle licenze di esportazione per i prodotti a duplice uso:

Ulkoasiainministeriö, Kauppapoliittinen osasto, Vientivalvontayksikkö

Ministry for Foreign Affairs, Department for External Economic Relations

PO Box 176

FI-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 54 87 ou 16 05 54 89

Fax (358-9) 16 05 50 70

Website: http://formin.finland.fi/palvelut/kauppa/vientivalvonta/

2.26.   Svezia

National Inspectorate of Strategic Products (Inspektionen för strategiska produkter)

Klarabergsviadukten 90, Box 70252

S-107 22 Stockholm

Tel. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 420 31 00

E-mail: isp@isp.se

Website: http://www.isp.se/

Swedish Nuclear Power Inspectorate (Statens kärnkraftinspektion)

Klarabergsviadukten 90

S-106 58 Stockholm

Tel. (46-8) 698 84 00

Fax (46-8) 661 90 86

E-mail: info@ski.se

Website: http://www.ski.se

2.27.   Regno Unito

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, Export Control Organisation

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

United Kingdom

Punto di contatto: Jo Guthrie

Tel. (44-207) 215 81 23

Fax (44-207) 215 45 39

E-mail: jo.guthrie@berr.gsi.gov.uk

Website: http://www.berr.gov.uk/europeandtrade/strategic-export-control/index.html

3.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione se si sono avvalsi della facoltà di espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

3.1.   Bulgaria

I posti doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 171, del 1o agosto 2006 (Gazzetta ufficiale 65/2006).

Elenco dei posti doganali nel territorio bulgaro attraverso i quali prodotti controllati (armi e prodotti e tecnologie a duplice uso) possono entrare nel territorio doganale della Comunità o uscire dal medesimo

Posti doganali territoriali

Codice

Codice

«Zapad Ribno Pristanishte Burgas» (posto doganale del porto di Burgas Ovest)

1001

BG001001

«Letishte Burgas» (posto doganale dell'aeroporto di Burgas)

1002

BG001002

Posto doganale di Lesovo

1011

BG001011

«Varna Zapad» (posto doganale di Varna Ovest)

2002

BG002002

«Letishte Varna» (posto doganale dell'aeroporto di Varna)

2003

BG002003

«Pristanishte Varna» (posto doganale del porto di Varna)

2005

BG002005

«Feribot Varna» (posto doganale traghetti di Varna)

2007

BG002007

«Letishte Plovdiv» (posto doganale dell'aeroporto di Plovdiv)

3002

BG003002

«Zh. P. Svilengrad» (posto doganale della stazione ferroviaria di Svilengrad)

3102

BG003102

Posto di dogana Kapitan Andreevo

3103

BG003103

«Dunav Most» (posto di dogana del ponte sul Danubio)

4001

BG004001

«Gara razpredelitelna Ruse» (posto di dogana dello scalo merci di Ruse)

4005

BG004005

«Pristanishte Ruse» (posto doganale del porto di Ruse)

4006

BG004006

«Tovarna Gara Ruse» (posto doganale della stazione merci di Ruse)

4009

BG004009

Posto doganale del terminal Ro-Ro di Ruse

4010

BG004010

«Feribot Patnicheski Vidin» (posto doganale traghetti di Vidin)

4103

BG004103

Posto doganale di Oryakhovo

4203

BG004203

«Feribot Oryakhovo» (posto doganale traghetti di Oryakhovo)

4204

BG004204

«Letishte Gorna Oryakhovitsa» (posto doganale aeroporto di Gorna Oryakhovitsa)

4303

BG004303

«Letishte Sofia» (posto doganale dell'aeroporto di Sofia)

5106

BG005106

Ufficio doganale di Dragoman

5302

BG005302

Posto doganale di Kalotina

5304

BG005304

«Zh. P. Kulata» (posto doganale della stazione ferroviaria di Kulata)

5401

BG005401

Posto doganale di Kulata

5405

BG005405

Posto doganale di Gyueshevo

5501

BG005501

Elenco degli uffici doganali interni per le procedure doganali relative ai prodotti controllati (armi e prodotti a duplice uso)

Posti doganali territoriali

Codice

Codice

Ufficio doganale territoriale di Burgas

1000

BG001000

«Neftokhimicheski Kombinat» (ufficio doganale dell'impianto petrolchimico)

1005

BG001005

Ufficio doganale territoriale di Varna

2000

BG002000

Ufficio doganale territoriale di Dobrich

2100

BG002100

Ufficio doganale territoriale di Plovdiv

3000

BG003000

Ufficio doganale di Kazanlak

3001

BG003001

«Mezhdunaroden Plovdivski Panair» (ufficio doganale della fiera internazionale di Plovdiv)

3003

BG003003

Ufficio doganale di Karlovo

3007

BG003007

Ufficio doganale di Ruse

4003

BG004003

Ufficio doganale di Targovishte

4011

BG004011

Ufficio doganale territoriale di Vidin

4100

BG004100

Ufficio doganale di Gabrovo

4301

ВG004006

Ufficio doganale di Gorna Oryakhovitsa

4302

ВG004302

Ufficio doganale di Pleven

4306

BG004306

Ufficio doganale di Cherven Bryag

4308

BG004308

Ufficio doganale territoriale di Sofia

5000

BG005000

Ufficio doganale territoriale dell'aeroporto di Sofia

5100

BG005100

«Targovski Kompleks Evropa» (ufficio doganale Evropa Shopping Centre)

5104

BG005104

Ufficio doganale territoriale di Kalotina

5300

BG005300

Ufficio doganale territoriale di Kulata

5400

BG005400

3.2.   Lettonia

Elenco dei posti doganali nel territorio lettone attraverso i quali avviene l'esportazione dal territorio doganale della Comunità, l'importazione o il transito nel territorio doganale della Comunità dei prodotti strategici

1.

Regione di Riga:

 

Nome del posto

Indirizzo

Codice postale

1.1.

AMPK “0206”

Maskavas iela 427a, Rīga, LV-1065

0206

1.2.

Šķirotavas MKP

Krustpils iela 38b, Rīga, LV-1065

0207

1.3.

Rīgas brīvostas MKP

Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1010

0210

1.4.

AMPK “0215”

Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1010

0215

1.5.

Pasta MKP

Starptautiskā lidosta “Rīga” 39/6, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1044

0220

1.6.

AMKP “0229”

Lubānas iela 84/86, Rīga, LV-1021

0229

1.7.

Daugavgrīvas MKP

Daugavgrīvas iela 83/89, Rīga, LV-1007

0232

1.8.

Lidostas MKP

Starptautiskā lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1053

0240

1.9.

MKP “0264”

Ezera iela 22, Rīga, LV-1034

0264

1.10.

AMKP “0265”

Buļļu iela 74, Rīga, LV-1067

0265

2.

Regione di Latgales:

 

Nome del posto

Indirizzo

Codice postale

2.1.

Grebņevas MKP

Grebņeva, Malnavas pagasts, Ludzas rajons, LV-5728

0721

2.2.

Terehovas MKP

Terehova, Zilupes novads, Ludzas rajons, LV-5751

0722

2.3.

Zilupes MKP

Stacijas iela 2, Zilupe, Ludzas rajons, LV-5751

0723

2.4.

Kārsavas MKP

Bozova, Malnavas pagasts, Ludzas rajons, LV-5749

0724

2.5.

Pātarnieku MKP

p/n Daugavieši, Piedrujas pagasts, Krāslavas rajons, LV-5662

0731

2.6.

Rēzeknes II MKP

Atbrīvošanas aleja 160c, Rēzekne, LV-4604

0742

2.7.

Rēzeknes MKP

Maskavas iela 30, Rēzekne, LV-4600

0743

2.8.

Daugavpils MKP

Višķu iela 21z, Daugavpils, LV- 5404

0810

2.9.

Silenes MKP

Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils rajons, LV-5472

0814

2.10.

Daugavpils preču stacijas MKP

Piekrastes iela 22, Daugavpils, LV-5400

0816

2.11.

Indras MKP

Blaževica iela 3, Indras pagasts, Krāslavas rajons, LV-5664

0817

3.

Regione di Kurzemes:

 

Nome del posto

Indirizzo

Codice postale

3.1.

Ventspils ostas MKP

Sarkanmuižas dambis 25a, Ventspils, LV-3602

0311

3.2.

Talsu MKP

Ērgļu iela 4, Talsi, LV-3201

0314

3.3.

Rojas MKP

Selgas iela 1, Roja, LV-3264

0319

3.4.

Mērsraga MKP

Mērsraga pagasts, Talsu rajons, LV-3284

0320

3.5.

Liepājas ostas MKP

Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3401

0411

3.6.

Saldus MKP

Torņi, Saldus pagasts, LV-3801

0422

4.

Regione di Vidzemes:

 

Nome del posto

Indirizzo

Codice postale

4.1.

Valmieras MKP

Alejas 12a, p/n Viesturi, Valmieras pagasts, LV-4201

0626

4.2.

Gulbenes MKP

Šneideri, Stradu pagasts, Gulbenes rajons, LV-4431

0714

4.3.

Salacgrīvas ostas MKP

Rīgas iela 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

0910

5.

Regione di Zemgales:

 

Nome del posto

Indirizzo

Codice postale

5.1.

Jelgavas MKP

Stacijas iela 1, Jelgava, LV-3001

0512

5.2.

Jēkabpils MKP

Ā. Elksnes iela 6, Jēkabpils, LV-5200

0823

3.3.   Lituania

I posti doganali territoriali della Repubblica di Lituania per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale del dipartimento delle dogane con provvedimento del ministero delle Finanze n. 1B-756, del 30 luglio 2004 [Valstybės žinios (Gazzetta ufficiale), 2004, n. 125-4527], e l'elenco può essere consultato sul sito web del ministero dell'Economia:

http://www.ukmin.lt/index.php/lt/Prekyba/Strateginiu/istatymai/

Elenco dei posti doganali nel territorio lituano attraverso i quali avviene l'esportazione dal territorio doganale della Comunità, l'importazione o il transito nel territorio doganale della Comunità dei prodotti strategici.

1.

Distretto doganale di Vilnius:

1.1.

Vilnius airport post, Rodūnios kelias 2, Vilnius (VA10/LTVA1000).

1.2.

Vilnius post office post, Rodūnios kelias 9, Vilnius (VP10/LTVP1000).

1.3.

Kena railway post, Kalvelių k., Vilniaus r. (VG10/LTVG1000).

1.4.

Vaidotai railway post, Eišiškių plentas 100, Vilnius (VG20/LTVG2000).

1.5.

Medininkai road post, kelias A3, Vilniaus r. (VK20/LTVK2000).

1.6.

Šalčininkai road post, kelias 104, Šalčininkų r. (VK30/LTVK3000).

1.7.

Vilnius-Kirtimai cargo post, Metalo g. 2a, Vilnius (VR30/LTVR3000).

1.8.

Vilnius-Savanoriai cargo post, Savanorių pr. 174a, Vilnius (VR10/LTVR1000).

2.

Distretto doganale di Kaunas:

2.1.

Kaunas airport post, Karmėlava, Kauno r. (KA10/LTKA1000).

2.2.

Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. (KG30/LTKG3000).

2.3.

Kybartai road post, kelias A7, J.Basanavičiaus g. 1, Kybartai, Vilkaviškio r. (KK20/LTKK2000).

2.4.

Kaunas-centre cargo post, Jovarų g. 3, Kaunas (KR10/LTKR1000).

3.

Distretto doganale di Klaipėda:

3.1.

Palanga airport post, Liepojos pl. 1, Palanga (LA10/LTLA1000).

3.2.

Panemunė road post, kelias A12, Donelaičio g., Panemunė, Šilutės r. (LK40/LTLK4000).

3.3.

Klaipėda cargo post, Šilutės pl. 9, Klaipėda (LR10/LTLR1000).

3.4.

Malkai seaport post, Perkėlos g. 10, Klaipėda (LU90/LTLU9000).

3.5.

Molas seaport post, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda (LUA0/LTLUA000).

3.6.

Pilis seaport post, Nemuno g. 24, Klaipėda (LUB0/LTLUB000).

4.

Distretto doganale di Šiauliai:

4.1.

Šiauliai airport post, Lakūnų g. 4, Šiauliai (SA10/LTSA1000).

4.2.

Radviliškis railway post, Geležinkelio kalnelis, Radviliškis (SG30/LTSG3000).

4.3.

Šiauliai cargo post, Metalistų g. 4, Šiauliai (SR10/LTSR1000).

5.

Distretto doganale di Panevėžis:

5.1.

Panevėžis cargo post, Ramygalos g. 151, Panevėžys (PR20/LTPR2000).

5.2.

Utena cargo post, Pramonės g. 5, Utena (PR40/LTPR4000).

3.4.   Polonia

Allegato del decreto del ministro delle Finanze, del 2 luglio 2007 (pubblicato il 9 agosto 2007)

Elenco degli uffici doganali presso i quali possono essere espletate le formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso

N.

Direzione

Ufficio

Antenna

Codice di identificazione

I

DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁA PODLASKA

 

1

Ufficio doganale di Biała Podlaska

 

a

Antenna di Biała Podlaska

301010

b

Antenna di Małaszewicze

301020

c

Antenna di Koroszczyn

301040

2

Ufficio doganale di Lublin

 

a

Antenna di Lublin

302010

b

Antenna di Puławy

302020

3

Ufficio doganale di Zamość

 

a

Antenna di Zamość

303010

b

Antenna di Hrebenne

303020

c

Antenna di Hrubieszów

303030

d

Antenna di Chełm

303050

e

Antenna di Dorohusk

303060

f

Antenna stradale di Dorohusk

303070

II

DIREZIONE DELLE DOGANE DI BIAŁYSTOK

 

a

Antenna di Białystok

311010

b

Antenna ferroviaria di Kuźnica

311020

c

Antenna stradale di Kuźnica

311030

d

Antenna di Czeremcha

311040

e

Antenna di Siemianówce

311050

f

Antenna di Bobrownice

311070

2

Ufficio doganale di Łomża

 

a

Antenna di Łomża

312010

3

Ufficio doganale di Suwałki

 

a

Antenna di Suwałki

313010

III

DIREZIONE DELLE DOGANE DI GDYNIA

 

1

Ufficio doganale di Gdynia

 

a

Antenna «Basen V» di Gdynia

321010

b

Antenna «Dworzec Morski» di Gdynia

321020

c

Antenna «Baza Kontenerowa» di Gdynia

321030

d

Antenna postale di Gdynia

321040

e

Antenna «Basen IV» di Gdynia

321050

f

Antenna «Nabrzeże Bułgarskie» di Gdynia

321070

2

Ufficio doganale di Gdańsk

 

a

Antenna «Opłotki» di Gdańsk

322010

b

Antenna «Nabrzeże Wiślane» di Gdańsk

322020

c

Antenna «Basen im. Władysława IV» di Gdańsk

322030

d

Antenna «Port Północny» di Gdańsk

322040

e

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

f

Antenna di Starogard Gdański

322060

g

Antenna di Kwidzyn

322070

3

Ufficio doganale di Słupsk

 

a

Antenna di Słupsk

323010

IV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI KATOWICE

 

1

Ufficio doganale di Katowice

 

a

Antenna di Katowice

331010

b

Antenna di Tychy

331020

c

Antenna di Dąbrowa Górnicza

331030

d

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

2

Ufficio doganale di Gliwice

 

a

Antenna di Gliwice

332010

b

Antenna di Bytom

332020

3

Ufficio doganale di Częstochowa

 

a

Antenna di Częstochowa

333010

4

Ufficio doganale di Bielsko-Biała

 

a

Antenna di Czechowice-Dziedzice

335010

b

Antenna di Cieszyna

335030

V

DIREZIONE DELLE DOGANE DI KIELCE

 

1

Ufficio doganale di Kielce

 

a

Antenna di Kielce

341010

b

Antenna di Starachowice

341020

VI

DIREZIONE DELLE DOGANE DI CRACOVIA

 

1

Ufficio doganale di Cracovia

 

a

Antenna Cracovia I

351010

b

Antenna Cracovia II

351020

c

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

2

Ufficio doganale di Nowy Targ

 

a

Antenna di Nowy Targ

352010

b

Antenna di Andrychów

352020

3

Ufficio doganale di Nowy Sącz

 

a

Antenna di Nowy Sącz

353010

b

Antenna di Tarnów

353030

VII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI ŁÓDŹ

 

1

Ufficio doganale Łódź I

 

a

Antenna Łódź I

361010

b

Antenna di Sieradz

361030

2

Ufficio doganale Łódź II

 

a

Antenna Łódź II

362010

b

Antenna di Kutno

362030

3

Ufficio doganale di Piotrków Trybunalski

 

a

Antenna di Piotrków Trybunalski

363010

VIII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI OLSZTYN

 

1

Ufficio doganale di Olsztyn

 

a

Antenna di Olsztyn

371010

b

Antenna di Bezledy

371030

c

Antenna di Ełk

371050

2

Ufficio doganale di Elbląg

 

a

Antenna di Elbląg

372010

b

Antenna di Braniewo

372020

c

Antenna di Iława

372040

IX

DIREZIONE DELLE DOGANE DI OPOLE

 

1

Ufficio doganale di Opole

 

a

Antenna di Opole

381010

b

Antenna di Kędzierzyn-Koźle

381030

c

Antenna di Nysa

381040

X

DIREZIONE DELLE DOGANE DI POZNAŃ

 

1

Ufficio doganale di Poznań

 

a

Antenna di Poznań

391010

b

Antenna di «MTP» di Poznań

391020

c

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

2

Ufficio doganale di Piła

 

a

Antenna di Piła

392010

3

Ufficio doganale di Leszno

 

a

Antenna di Leszno

393010

b

Antenna di Nowy Tomyśl

393020

4

Ufficio doganale di Kalisz

 

a

Antenna di Kalisz

394010

XI

DIREZIONE DELLE DOGANE DI PRZEMYŚL

 

1

Ufficio doganale di Przemyśl

 

a

Antenna di Przemyśl

401010

b

Antenna di Medyka

401030

c

Antenna di Medyka-Żurawica

401040

d

Antenna di Korczowa

401060

e

Antenna di Werchrata

401070

2

Ufficio doganale di Rzeszów

 

a

Antenna di Rzeszów

402010

b

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

c

Ufficio doganale di Stalowa Wola

402050

d

Antenna di Mielec

402060

3

Ufficio doganale di Krosno

 

a

Antenna di Krosno

404010

XII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI RZEPIN

 

1

Ufficio doganale di Zielona Góra

 

a

Antenna di Zielona Góra

411010

b

Antenna di Olszyn

411020

2

Ufficio doganale di Gorzów Wielkopolski

 

a

Antenna di Gorzów Wielkopolski

412010

b

Antenna di Świeck

412020

XIII

DIREZIONE DELLE DOGANE DI SZCZECIN

 

1

Ufficio doganale di Szczecin

 

a

Antenna di Szczecin

421010

b

Antenna «Nabrzeże Łasztownia» di Szczecin

421030

c

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

d

Antenna di Stargard Szczeciński

421060

e

Antenna di Świnoujść

421080

f

Antenna di Lubieszyn

421090

2

Ufficio doganale di Koszalin

 

a

Antenna di Koszalin

422010

b

Antenna di Kołobrzeg

422020

c

Antenna di Szczecinka

422030

XIV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI TORUŃ

 

1

Ufficio doganale di Bydgoszcz

 

a

Antenna Bydgoszcz II

431020

2

Ufficio doganale di Toruń

 

a

Antenna di Toruń

432010

b

Antenna di Włocławek

432030

c

Antenna di Grudziądz

432040

XV

DIREZIONE DELLE DOGANE DI VARSAVIA

 

1

Ufficio doganale Varsavia I

 

a

Antenna Varsavia IV

441040

2

Ufficio doganale Varsavia II

 

a

Antenna Varsavia VI

442020

3

Ufficio doganale aeroportuale di «Port Lotniczy» Varsavia III

 

a

Antenna persone di Varsavia

443010

b

Antenna «merci I» di Varsavia

443020

c

Antenna «merci II» di Varsavia

443030

d

Antenna «merci III» di Varsavia

443040

4

Ufficio doganale di Radom

 

a

Antenna di Radom

444010

5

Ufficio doganale di Pruszków

 

a

Antenna Pruszków I

445010

b

Antenna di Błonie

445030

6

Ufficio doganale di Ciechanów

 

a

Antenna di Ciechanów

447010

XVI

DIREZIONE DELLE DOGANE DI WROCŁAW

 

1

Ufficio doganale di Wrocław

 

a

Antenna Wrocław I

451010

b

Antenna aeroportuale di Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

2

Ufficio doganale di Legnica

 

a

Antenna di Legnica

452010

b

Antenna di Polkowice

452020

c

Antenna di Żarska Wieś

452030

3

Ufficio doganale di Wałbrzych

 

a

Antenna di Wałbrzych

454010

b

Antenna di Jelena Góra

454040

Elenco modificato dai decreti del ministro delle Finanze, del 18 luglio 2005, 23 agosto 2005, 24 maggio 2006 e 2 luglio 2007.

3.5.   Romania

Elenco degli uffici doganali rumeni competenti per l'espletamento delle formalità inerenti all'esportazione di prodotti a duplice uso, a norma dell'articolo 13 del regolamento

N.

Uffici doganali

Codice

1.

Ufficio doganale di ALBIŢA

ROIS0100

2.

Direzione distrettuale dogane e accise di ALBA

ROBV0300

3.

Ufficio doganale aeroporto MIHAIL KOGĂLNICEANU

ROCT5100

4.

Direzione distrettuale dogane e accise di ILFOV

ROBU1200

5.

Direzione distrettuale dogane e accise di ARAD

ROTM0200

6.

Direzione distrettuale dogane e accise di BACĂU

ROIS0600

7.

Direzione distrettuale dogane e accise di BRAȘOV

ROBV0900

8.

Direzione distrettuale dogane e accise di BRĂILA

ROGL0700

9.

Direzione distrettuale dogane e accise di CĂLĂRAȘI

ROCT1710

10.

Direzione distrettuale dogane e accise di CLUJ NAPOCA

ROCJ1800

11.

Direzione distrettuale dogane e accise di CONSTANŢA

ROCT1970

12.

Ufficio doganale di CONSTANŢA SUD

ROCT1900

13.

Direzione distrettuale dogane e accise di DOLJ

ROCR2100

14.

Direzione distrettuale dogane e accise di HUNEDOARA

ROTM8100

15.

Direzione distrettuale dogane e accise di VRANCEA

ROGL3600

16.

Direzione distrettuale dogane e accise di GALAŢI

ROGL3800

17.

Ufficio doganale di GIURGIULEȘTI

ROGL3850

18.

Ufficio doganale di HALMEU

ROCJ4320

19.

Direzione distrettuale dogane e accise di IAȘI

ROIS4650

20.

Ufficio doganale di JIMBOLIA

ROTM5010

21.

Ufficio doganale di MORAVIŢA

ROTM5510

22.

Direzione distrettuale dogane e accise di BIHOR

ROCJ6570

23.

Ufficio doganale di OTOPENI CĂLĂTORI

ROBU1030

24.

Direzione distrettuale dogane e accise di ARGEȘ

ROCR7000

25.

Direzione distrettuale dogane e accise di PRAHOVA

ROBU7100

26.

Ufficio doganale di PORŢILE DE FIER I

ROCR7270

27.

Direzione distrettuale dogane e accise di VÂLCEA

ROCR7700

28.

Ufficio doganale di SCULENI

ROIS4990

29.

Direzione distrettuale dogane e accise di SIBIU

ROBV7900

30.

Ufficio doganale di SIGHET

ROCJ8000

31.

Ufficio doganale di SIRET

ROIS8200

32.

Direzione distrettuale dogane e accise di SUCEAVA

ROIS8230

33.

Direzione distrettuale dogane e accise di DÂMBOVIŢA

ROBU8600

34.

Direzione distrettuale dogane e accise di BUCUREȘTI

ROBU1400

35.

Direzione distrettuale dogane e accise di MUREȘ

ROBV8800

36.

Direzione distrettuale dogane e accise di TIMIȘ

ROTM8720

37.

Ufficio doganale aeroportuale di TIMIȘOARA

ROTM8730

4.   INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, gli Stati membri che richiedono un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio a un altro Stato membro di prodotti non iscritti nell'allegato IV del regolamento (nell'allegato IV figurano i prodotti che non possono circolare liberamente nel mercato unico) devono informarne la Commissione, la quale a sua volta pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Soltanto la Germania e il Regno Unito si sono avvalsi di tale facoltà. In appresso vengono indicate in dettaglio le misure pertinenti.

4.1.   Germania

Le seguenti disposizioni della legge sui pagamenti e sul commercio con l'estero (Aussenwirtschaftsgesetz, di seguito: l'AWG) e del regolamento sui pagamenti e sul commercio con l'estero (Außenwirtschaftsverordnung, di seguito: l'AWV) adottato il 18 dicembre 1986 sono rilevanti in questo contesto:

Articolo 2, paragrafo 2, dell'AWG

Vedi sopra, punto 1.2, lettera d)

Articolo 7, comma 2, dell'AWV

L'articolo 7, comma 2, dell'AWV può riferirsi a tutti i prodotti compresi nell'allegato I e a quelli elencati a livello nazionale (voci 900+).

Il trasferimento di prodotti iscritti nella parte I, punto C, dell'elenco per il controllo delle esportazioni (allegato AL) richiede un'autorizzazione all'esportazione se all'esportatore consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità. La prima frase non si applica qualora il trasferimento sia già subordinato al rilascio di un'autorizzazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CE) n. 1334/2000.

Articolo 7, comma 3, dell'AWV

Il trasferimento di prodotti non iscritti nell'elenco per il controllo delle esportazioni (allegato AL) richiede un'autorizzazione all'esportazione se la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità europea e qualora l'operatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte a un uso finale militare secondo quanto specificato al punto 5, lettera c), paragrafo 1, seconda frase, e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K o un paese soggetto a embargo come definito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1334/2000. Se all'operatore consta che i prodotti di cui alla prima frase, che egli intende trasferire e aventi una destinazione finale all'esterno della Comunità europea, sono destinati a un uso finale militare e che il paese acquirente o di destinazione è un paese incluso nell'elenco K o un paese soggetto a embargo come definito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1334/2000, è tenuto a darne notizia all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA), che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione al trasferimento. I prodotti possono essere trasferiti solo dopo che detto ufficio ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

[L'elenco K dei paesi modificato dall'ottantesimo regolamento che modifica il regolamento sui pagamenti e sul commercio con l'estero (AWV) del 16 agosto 2007 comprende i paesi seguenti: Cuba e la Siria]

Articolo 7, paragrafo 4, dell'AWV

Per i prodotti non iscritti nell'elenco di cui all'allegato AL è richiesta un'autorizzazione al trasferimento qualora la destinazione finale di tali prodotti si trovi al di fuori dell'Unione europea e l'operatore sia stato informato dall'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni che tali prodotti sono o possono essere destinati in tutto o in parte alla costruzione, al funzionamento o all'incorporazione in un impianto destinato a scopi nucleari ai sensi dell'articolo 5, lettera d), paragrafo 1, dell'AWV e qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Algeria, l'India, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan o la Siria. Se all'operatore consta che i prodotti di cui alla prima frase, che egli intende trasferire e aventi una destinazione finale all'esterno dell'Unione europea, sono destinati agli scopi di cui alla prima frase e che il paese acquirente o di destinazione è l'Algeria, l'India, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, la Libia, la Corea del Nord, il Pakistan, o la Siria, è tenuto a darne notizia all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA), che si pronuncia sull'eventuale necessità di un'autorizzazione al trasferimento. I prodotti possono essere trasferiti solo dopo che detto ufficio ha concesso l'autorizzazione o ha ritenuto la stessa non necessaria.

4.2.   Regno Unito

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre controlli per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di altri prodotti a duplice uso (diversi da quelli inclusi nell'allegato IV) se, salvo il rispetto di determinate disposizioni, al momento del trasferimento è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità.

Il Regno Unito ha recepito tale clausola facoltativa nella legislazione interna all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764).

Articolo 4

dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764)

Esportazione di prodotti a duplice uso e controllo della destinazione finale

4.

1)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, è vietata l'esportazione dei prodotti la cui descrizione è riportata nella tabella 2 dell'ordinanza verso le destinazioni indicate come vietate per i prodotti in questione nella medesima tabella.

2)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza:

a)

i prodotti di cui all'allegato I non compresi nell'allegato IV del regolamento;

b)

i prodotti la cui descrizione è riportata nella tabella 2 della presente ordinanza; o

c)

i prodotti non compresi nell'allegato I del regolamento o nella tabella 2 della presente ordinanza per i quali è tuttavia necessaria un'autorizzazione all'esportazione dalla Comunità europea a norma

i)

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento; o

ii)

dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, del regolamento,

non possono essere esportati verso tutte le destinazioni di tutti gli Stati membri se al momento dell'esportazione all'esportatore è noto che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori della Comunità europea e tali prodotti non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale sono esportati.

3)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, è vietata l'esportazione verso tutte le destinazioni al di fuori della Comunità europea dei prodotti a duplice uso che non sono elencati nell'allegato I del regolamento per i quali l'esportatore abbia motivo di sospettare che siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi uso pertinente, a meno che l'esportatore non si sia adoperato in misura ragionevole per informarsi sull'impiego previsto e si ritenga soddisfatto al riguardo.

4)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, è vietata l'esportazione verso qualsiasi destinazione dei prodotti in transito descritti nell'allegato I del regolamento.

5)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 non vietano l'esportazione di prodotti per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione scritta dal segretario di Stato, purché siano rispettate tutte le condizioni relative all'autorizzazione.

Articolo 7

dell'Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 (Statutory Instrument 2003 n. 2764)

Trasferimento elettronico di tecnologia e software a duplice uso controllati e controllo della destinazione finale

7.

1)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, non è consentito il trasferimento elettronico di qualsiasi software o tecnologia a duplice uso descritti nella tabella 2 della presente ordinanza qualora il trasferimento sia destinato a una persona o a un luogo indicati nella tabella medesima come vietati per il software o la tecnologia in questione.

2)

Fatte salve le disposizioni della citata ordinanza, non è autorizzato il trasferimento elettronico destinato a persona o luogo in uno Stato membro di qualsiasi software o tecnologia a duplice uso:

a)

indicati nell'allegato I ma non compresi nell'allegato IV del regolamento;

b)

la cui descrizione compare nella tabella 2 della presente ordinanza; o

c)

non compresi nell'allegato I del regolamento o nella tabella 2 della presente ordinanza, per i quali è tuttavia necessaria un'autorizzazione al trasferimento dalla Comunità europea a norma:

i)

dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento; o

ii)

dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, del regolamento,

se al momento del trasferimento all'operatore è noto che tale software o tecnologia sono destinati a essere utilizzati al di fuori della Comunità europea e tali prodotti non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni nello Stato membro nel quale sono trasferiti.

3)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza, non è autorizzato il trasferimento elettronico di qualsiasi software o tecnologia a duplice uso non compresi nell'allegato I del regolamento a persona o luogo al di fuori della Comunità europea qualora l'operatore abbia motivo di sospettare che siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi uso pertinente, a meno che l'operatore non si sia adoperato in misura ragionevole per informarsi sull'impiego previsto e si ritenga soddisfatto al riguardo.

4)

Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza:

a)

l'articolo 21 del regolamento e i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non vietano il trasferimento di software o tecnologia a duplice uso per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione scritta dal segretario di Stato, purché siano rispettate tutte le condizioni relative all'autorizzazione; e

b)

l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento non vieta il trasferimento di software o tecnologia a duplice uso subordinatamente a un'autorizzazione generale di esportazione della Comunità o per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione scritta dal segretario di Stato o una licenza comunitaria da un'autorità competente, purché siano rispettate tutte le condizioni relative all'autorizzazione o alla licenza comunitaria.


(1)  Estratto della norma nazionale che comprende prodotti militari e di duplice uso.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/57


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4922 — EMCC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 188/08)

1.

In data 16 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Energinet.dk («ENDK», Danimarca), E.ON Netz GmbH («ENE», Germania), Vattenfall Europe Transmission GmbH («VE-T», Germania/Svezia), Nord Pool Spot AS («NPS», Norvegia) e European Energy Exchange AG («EEX», Germania) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di un'impresa comune di nuova costituzione — European Market Coupling Company («EMCC») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per ENDK, ENE e VE-T: operatori di sistemi di trasmissione dell'elettricità,

per EEX e NPS: borse energetiche,

per EMCC: servizi di gestione delle congestioni sulle reti transfrontaliere di trasmissione dell'elettricità mediante l'aggregazione dei mercati.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4922 — EMCC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/58


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5260 — BNP Paribas Assurance/Chomette/Sophia GE/Capital France Hôtel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 188/09)

1.

In data 16 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BNP Paribas Assurance S.A. («BNPP Assurance», Francia), appartenente al gruppo BNP Paribas S.A. («BNPP», Francia), Sophia GE S.A. («Sophia GE», Francia), appartenente al gruppo General Electric Company Inc. («GE», Stati Uniti), e il sig. Jean-Philippe Chomette («Chomette», Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Capital France Hôtel SCF («CFH», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per BNP Paribas Assurance: prestazione di servizi assicurativi, in particolare assicurazione risparmio, assicurazione protezione e assicurazione proprietà e sinistri,

per BNP Paribas: attività bancarie e finanziarie a livello mondiale, in particolare servizi bancari d'investimento e di finanziamento, servizi bancari al dettaglio e gestione degli attivi,

per Sophia GE: proprietà e gestione di immobili commerciali situati prevalentemente in Francia,

per GE: società diversificata attiva in vari settori tra cui produzione, tecnologia e servizi,

per Chomette: investitore privato che controlla Algonquin S.A., una società d'investimento belga detentrice di partecipazioni in piccole e medie imprese,

per CFH: proprietà e gestione di alberghi urbani in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5260 — BNP Paribas Assurance/Chomette/Sophia GE/Capital France Hôtel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.