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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 164/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5135 — Renolit/Evonik Degussa/Suncoat) ( 1 ) |
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2008/C 164/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5138 — Carlyle/Neochimiki) ( 1 ) |
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2008/C 164/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5189 — Nordic Capital/CPS) ( 1 ) |
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2008/C 164/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5177 — Goldman Sachs/Candover/Expro) ( 1 ) |
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2008/C 164/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK) ( 1 ) |
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2008/C 164/06 |
Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 164/07 |
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2008/C 164/08 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 164/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2008/C 164/10 |
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Rettifiche |
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2008/C 164/11 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5135 — Renolit/Evonik Degussa/Suncoat)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/01)
Il 13 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5135. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5138 — Carlyle/Neochimiki)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/02)
Il 13 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5138. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5189 — Nordic Capital/CPS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/03)
Il 13 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5189. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5177 — Goldman Sachs/Candover/Expro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/04)
Il 17 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5177. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/05)
Il 17 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5187. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/4 |
Modifica, da parte della Francia, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Ajaccio, Bastia, Calvi e Figari, da un lato, e Marsiglia, Nizza e Parigi (Orly), dall'altro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 164/06)
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1. |
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, sono stati imposti oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea operati:
Le relative disposizioni tariffarie sono state modificate con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314 del 22 dicembre 2007. I suddetti oneri di servizio pubblico prevedono che, in caso di aumento anomalo, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dei vettori dei costi che intervengono nell'esercizio dei collegamenti aerei, le tariffe massime stabilite al punto 2.2 possono essere maggiorate proporzionalmente all'aumento rilevato. |
|
2. |
In applicazione della suddetta clausola, gli oneri di servizio pubblico del 21 giugno 2005, modificati il 22 dicembre 2007, sono modificati come segue a decorrere dal 15 giugno 2008: Per quanto riguarda i collegamenti tra Marsiglia e Nizza e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:
Per quanto riguarda i collegamenti tra Parigi (Orly) e la Corsica, le tariffe massime di cui al punto 2.2 dei suddetti oneri di servizio pubblico subiscono i seguenti aumenti:
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 giugno 2008
(2008/C 164/07)
1 euro=
|
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,5731 |
|
JPY |
yen giapponesi |
169,23 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4589 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,79195 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,4162 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,6184 |
|
ISK |
corone islandesi |
127,43 |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,9590 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,086 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
236,71 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,7029 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,3555 |
|
RON |
leu rumeni |
3,6521 |
|
SKK |
corone slovacche |
30,316 |
|
TRY |
lire turche |
1,9121 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6389 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5899 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
12,2777 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0760 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1474 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 631,70 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,3772 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8004 |
|
HRK |
kuna croata |
7,2465 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 464,65 |
|
MYR |
ringgit malese |
5,1181 |
|
PHP |
peso filippino |
69,932 |
|
RUB |
rublo russo |
36,9035 |
|
THB |
baht thailandese |
52,809 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,5015 |
|
MXN |
peso messicano |
16,1715 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/6 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1o maggio 2008 al 31 maggio 2008
[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ]
(2008/C 164/08)
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione
|
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denominazione comune internazionale) |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classificazione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
|||||
|
14.5.2008 |
Prepandrix |
Vaccino influenzale prepandemico (H5N1) (virione frazionato, inattivato, adiuvato) A/VietNam/1194/2004 NIBRG |
|
EU/1/08/453/001 |
Sospensione ed emulsione per emulsione iniettabile |
J07BB02 |
16.5.2008 |
|||||
|
20.5.2008 |
Pandemrix |
Vaccino influenzale pandemico (H5N1) (virione frazionato, inattivato, adiuvato) A/VietNam/1194/2004 NIBRG |
|
EU/1/08/452/001 |
Sospensione ed emulsione per emulsione iniettabile |
J07BB02 |
22.5.2008 |
|||||
|
20.5.2008 |
Extavia |
Interferone beta-1b |
|
EU/1/08/454/001-004 |
Polvere e solvente per soluzione iniettabile |
L03AB08 |
22.5.2008 |
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Rifiuto
|
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||||
|
21.5.2008 |
CIMZIA |
|
— |
23.5.2008 |
|||||
|
22.5.2008 |
Rhucin |
|
— |
28.5.2008 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione
|
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||||
|
8.5.2008 |
Ebixa |
|
EU/1/02/219/001-049 |
14.5.2008 |
||||||
|
8.5.2008 |
Ebixa |
|
EU/1/02/219/022-049 |
14.5.2008 |
||||||
|
8.5.2008 |
Axura |
|
EU/1/02/218/001-029 |
14.5.2008 |
||||||
|
8.5.2008 |
Axura |
|
EU/1/02/218/016-029 |
14.5.2008 |
||||||
|
21.5.2008 |
Prometax |
|
EU/1/98/092/001-026 |
23.5.2008 |
||||||
|
21.5.2008 |
Xagrid |
|
EU/1/04/295/001 |
23.5.2008 |
||||||
|
21.5.2008 |
Foscan |
|
EU/1/01/197/001-005 |
23.5.2008 |
||||||
|
22.5.2008 |
Zevalin |
|
EU/1/03/264/001 |
27.5.2008 |
||||||
|
22.5.2008 |
Advate |
|
EU/1/03/271/005-006 |
28.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Forsteo |
|
EU/1/03/247/001-002 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Carbaglu |
|
EU/1/02/246/001-003 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Exelon |
|
EU/1/98/066/001-026 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Refludan |
|
EU/1/97/035/001-004 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Cystadane |
|
EU/1/06/379/001 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Zavesca |
|
EU/1/02/238/001 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Mabthera |
|
EU/1/98/067/001-002 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Aldurazyme |
|
EU/1/03/253/001-003 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Onsenal |
|
EU/1/03/259/001-006 |
22.5.2008 |
||||||
|
20.5.2008 |
Rebif |
|
EU/1/98/063/001-007 |
27.5.2008 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004]: Accettazione
|
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||
|
21.5.2008 |
Nobilis IB 4-91 |
|
EU/2/98/006/001-010 |
23.5.2008 |
||||
|
21.5.2008 |
METACAM |
|
EU/2/97/004/007-008 EU/2/97/004/014-015 EU/2/97/004/027-028 EU/2/97/004/031-032 |
23.5.2008 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
|
Agenzia europea per i medicinali |
|
7, Westferry Circus |
|
Canary Wharf |
|
London E14 4HB |
|
United Kingdom |
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/10 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 164/09)
Numero dell'aiuto: XA 279/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Luče
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2007–2013 (II. poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
|
|
2007: 10 000 EUR |
|
|
2008: 10 000 EUR |
|
|
2009: 10 000 EUR |
|
|
2010: 10 000 EUR |
|
|
2011: 10 000 EUR |
|
|
2012: 10 000 EUR |
|
|
2013: 10 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
|
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
|
— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone, |
|
— |
fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
|
— |
fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi, |
|
— |
fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
|
— |
possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. |
3. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
|
— |
fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, |
|
— |
se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate), |
|
— |
se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). |
4. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
|
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
5. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
|
— |
fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi. |
6. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
|
— |
fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
7. Prestazioni di assistenza tecnica:
|
— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione. gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II del progetto di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Luče per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Luče |
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Luče 106 |
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SLO-3334 Luče |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91629
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Firma del responsabile
Ciril ROSC
Župan
Numero dell'aiuto: XA 284/07
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Juršinci
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Juršinci 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 17 526 EUR |
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2008: 21 000 EUR |
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2009: 21 525 EUR |
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2010: 22 063 EUR |
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2011: 22 614 EUR |
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2012: 23 180 EUR |
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2013: 23 759 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
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fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
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— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
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— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
3. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
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— |
fino al 50 % dei costi ammissibili per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine geografiche o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
4. Prestazioni di assistenza tecnica:
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— |
fino al 50 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, i servizi di sostituzione, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Ottobre 2007 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: La proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Juršinci prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Občina Juršinci |
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Juršinci 3b |
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SLO-2256 Juršinci |
Sito web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=02613e3a-6c6a-4753-af7b-1f6d10a21e25
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate dal comune e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Firma del responsabile
Drago SLAMERŠAK
Tajnik občine
Numero dell'aiuto: XA 288/07
Stato membro: Regno Unito
Regione: England
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Business Link
Base giuridica: Section 11, Industrial Development Act 1982
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 142 Mio GBP per tutti i settori, di cui un importo massimo stimato a 15 Mio GPB sarà utilizzato per attività agricole
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è del 100 %
Data di applicazione: Il regime si applica dal 23 ottobre 2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime inizia il 23 ottobre 2007 e termina il 22 ottobre 2014. L'ultimo pagamento sarà effettuato il 22 ottobre 2014 e l'ultimo giorno utile per la consulenza sarà il 22 ottobre 2014
Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo secondario è il supporto tecnico nel settore agricolo. In particolare, l'aiuto:
aumenterà la conoscenza degli aiuti disponibli per le attività,
attrezzerà e informerà le imprese,
favorirà i cambiamenti nella produzione,
svilupperà il mercato per sostenere le imprese,
L'aiuto è concesso a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. I costi ammissibili coprono, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, i costi complessivi per i servizi di consulenza e l'organizzazione di programmi di formazione per agricoltori e lavoratori agricoli
Settore economico: Tutti i settori della produzione agricola (animale e vegetale). Gli aiuti non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
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Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform |
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1 Victoria Street |
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London SW1H 0ET |
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United Kingdom |
Sito web: http://www.berr.gov.uk/files/file40920.doc
Informazioni su questo regime possono essere ottenute anche dalla pagina centrale del sito britannico dedicato agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di un'esenzione:
www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Cliccare sul link «Business Link»
Altre informazioni: L'aiuto è disponibile per tutti i settori tranne, attualmente, quelli della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto per imprese non attive nel settore dell'agricoltura sarà versato in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»). L'aiuto sarà fornito sotto forma di servizi — non vi saranno pagamenti diretti in denaro ai produttori. L'aiuto per imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione sarà versato in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore («de minimis»).
Firmato e datato a nome del Department for Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente nel Regno Unito)
Duncan Kerr
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
Numero dell'aiuto: XA 428/07
Stato membro: Italia
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte aiuti per il primo insediamento — ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare
Base giuridica: Delibera del Consiglio di amministrazione per l'adeguamento degli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai regolamenti (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 1857/2006
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: La spesa annua prevista per il regime è di circa 20 Mio EUR
Intensità massima dell'aiuto: Viene concesso un contributo a fondo perduto, quale premio di primo insediamento, pari a 25 000 EUR
Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a partire dal 18 febbraio 2008 o comunque dopo aver ricevuto, dalla Commissione europea, il numero identificativo del regime oppure dal giorno successivo alla data di conferma da parte della Commissione, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della sintesi
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 6 anni
Obiettivo dell'aiuto: Favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura.
Il premio di primo insediamento è concesso in conformità con quanto previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005
Settore o settori interessati: Agricoltura: produzione primaria
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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ISMEA |
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Sede legale: |
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via C. Celso, 6 |
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I-00161 Roma |
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Sede amministrativa: |
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via Nomentana, 183 |
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I-00161 Roma |
Sito web: www.ismea.it
Altre informazioni: Il regime in oggetto riguarda l'adeguamento dell'aiuto di Stato N 336/01, approvato dalla Commissione europea il 13 febbraio 2003, ai nuovi regolamenti comunitari (CE) n. 1857/2006 e (CE) n. 70/2001 per quanto concerne la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L'adeguamento riguarda in particolare tre misure: aiuti per investimenti in aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, azioni di assistenza tecnica ed aiuti per il primo insediamento.
In particolare sono state inoltrate alla Commissione le seguenti schede:
scheda sintetica per aiuti agli investimenti per la produzione primaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006,
scheda sintetica per gli aiuti agli investimenti per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001,
scheda sintetica per aiuti per l'assistenza tecnica, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006,
scheda sintetica per la concessione di aiuti per il primo insediamento dei giovani agricoltori, ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Il regime prevede inoltre la concessione di aiuti per l'assistenza tecnica al settore di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che saranno fatti secondo il regolamento (CE) n. 1998/2006, de minimis ed aiuti per investimenti per attività agrituristiche, che saranno attuati sempre secondo il regolamento (CE) n. 1998/2006.
A proposito del premio primo insediamento, si garantisce che il cumulo tra gli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 e dal presente regime, non supererà i massimali previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005
Il Direttore generale
Salvatore PETROLI
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/15 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India
(2008/C 164/10)
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da Hindustan Electro Graphite Limited (in appresso «il richiedente»), esportatore dell'India.
La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto
I prodotti oggetto del riesame sono elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e i raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell'India («prodotto in esame»).
3. Misure in vigore
La misura attualmente in vigore consiste in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1629/2004 sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (2).
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova a prima vista sufficienti, forniti dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.
Il richiedente sostiene tra l'altro di avere ottimizzato il processo di produzione del prodotto in esame, con la relativa riduzione dei costi di produzione. Questo, insieme all'aumento dei prezzi di vendita all'esportazione del prodotto in esame, ha portato a una riduzione del dumping a un livello inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale. Per compensare il dumping, pertanto, non è più necessario mantenere le misure al loro livello attuale, fissato in base al livello di pregiudizio precedentemente calcolato.
5. Procedura per la determinazione del dumping
Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Obiettivo dell'inchiesta è stabilire se occorra mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto riguarda il richiedente.
Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate per il richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame di imprese non menzionate dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1629/2004 (2).
a) Questionari
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda va presentata entro i termini di cui al punto 6, lettera b).
6. Termini
a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
b) Audizioni
Tutte le parti interessate possono anche chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazione contraria) e contenere il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata recano la dicitura «Diffusione limitata» (3) e sono corredate, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata, recante la dicitura «CONSULTABILE DALLE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: J-79 4/23 |
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B-1049 Bruxelles |
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Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e si possono utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
9. Trattamento dei dati personali
Va osservato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
10. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
11. Consigliere-auditore
Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare sui temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e dati di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente ad uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Rettifiche
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27.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 164/17 |
Rettifica delle informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 126 del 23 maggio 2008 )
(2008/C 164/11)
A pag. 10, aiuto di Stato XA 29/08, alla voce «Durata del regime o dell'aiuto individuale»:
anziché:
«1o gennaio 2008-1o dicembre 2008»,
leggi:
«1o gennaio 2008-31 dicembre 2008».