ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 154

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
19 giugno 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 154/01

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco ( 1 )

1

2008/C 154/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 154/03

Tassi di cambio dell'euro

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 154/04

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

16

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2008/C 154/05

Bando di concorso generale EPSO/AST/65/08

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 154/06

Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets) ( 1 )

23

 

Rettifiche

2008/C 154/07

Rettifica dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU C 143 del 10.6.2008)

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/1


Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 154/01)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite fra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (2) relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:

zinco,

cloruro di zinco,

distearato di zinco.

Lo Stato membro relatore, designato a norma del citato regolamento, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (3), e ha proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/464/CE della Commissione (4), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (5) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(2)  GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.

(3)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)  GU L 160 del 19.6.2008.

(5)  La relazione completa della valutazione dei rischi e la relativa sintesi possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 7440-66-6

 

N. Einecs: 231-175-3

Formula di struttura:

Zn

Denominazione Einecs:

Zinco

Nome IUPAC:

Zinco

Relatore:

Paesi Bassi

Classificazione (1):

F; R15-17 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)]

N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)]

N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (stabilizzato)]

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile in quel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la galvanizzazione e nell'ottone. Essa viene inoltre utilizzata nelle leghe per fusione a pressione, per lo zinco laminato/lavorato, nei pigmenti e nelle sostanze chimiche e per la produzione di altri composti di zinco. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

Le concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC) della polvere di zinco incluse nella valutazione dei rischi sono state determinate esclusivamente ai fini della presente valutazione e non devono essere utilizzate per altri fini, come per esempio la determinazione di standard di qualità ambientale o livelli sanitari, senza una riflessione approfondita sulla loro idoneità a tal fine. In ogni caso, deve essere adottata un'adeguata correzione della biodisponibilità quale parte essenziale del processo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A.   Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B.   Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO, COMPRESI I SEDIMENTI

1.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi per gli scenari specifici elencati di seguito. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito di una esposizione dovuta alla produzione di polvere di zinco e all'utilizzazione nei processi di galvanizzazione continua a caldo, nella galvanizzazione elettrolitica, nell'ottone, nelle leghe per fusione a pressione, nello zinco laminato/lavorato e nella polvere/nelle polveri di zinco. Nessun rischio immediato è stato rilevato per un certo numero di impianti di produzione e scenari di trasformazione della polvere di zinco; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco,

rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale (compresi i sedimenti) a seguito degli elevati livelli regionali di zinco in alcune, ma non tutte, acque superficiali regionali e sedimenti.

Nelle regioni in cui si trovano queste acque (compresi i sedimenti), si raccomanda soprattutto di considerare attentamente le informazioni disponibili sulle fonti note e potenziali di emissioni di zinco e la concentrazione naturale di fondo specifica della regione, prima di adottare decisione in merito alle misure di riduzione dei rischi.

I risultati della valutazione dei rischi sono che gli usi attuali dello zinco e dei composti di zinco non causano di per sé i livelli regionali elevati riscontrati nelle acque di superficie e nei sedimenti.

Gli eventuali livelli elevati di zinco nelle acque e nei sedimenti in questione possono essere causati dalla combinazione di zinco e di composti di zinco. Tali livelli provengono da varie fonti di emissioni, fra cui fonti industriali locali puntuali, contaminazione storica, attività minerarie, caratteristiche geologiche e fonti diffuse. Il contributo di ciascuna fonte può variare fra una regione e l'altra.

Le fonti industriali locali puntuali possono comprendere i processi industriali che usano ed emettono zinco e composti di zinco, così come altri processi che sono fonti fortuite e non direttamente connesse con la produzione di zinco o le industrie che usano questa sostanza. Queste fonti non sono state esaminate nella valutazione dei rischi, ma possono generare emissioni nell'ecosistema acquatico.

1.2.

È che attualmente occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico (compresi i sedimenti) lungo le autostrade nell'UE. Tenuto conto di un certo numero di dati incerti, sono necessarie ulteriori informazioni per definire con maggiore accuratezza questa parte della valutazione.

1.3.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto per tutti gli scenari locali e regionali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate ai punti 1.1 e 1.2 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio per gli scenari specifici che seguono. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per l'ambiente terrestre locale a seguito di esposizione dovuta all'utilizzazione nella galvanizzazione continua a caldo e nella galvanizzazione elettrolitica.

2.2

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali e regionali (fonti lineari ai bordi delle strade e accumulo di zinco nei suoli regionali), incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1.

È che occorre ridurre i rischi per alcuni scenari locali (non tutti). Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per i microorganismi negli impianti di depurazione a seguito di una esposizione dovuta ad alcuni siti di produzione di polvere di zinco e ad alcuni siti di trasformazione per la galvanizzazione continua a caldo, la galvanizzazione elettrolitica, all'utilizzo nell'ottone e nelle leghe di fusione a pressione;

3.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), l'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzo di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,

agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; includere lo zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

PARTE 2

N. CAS: 7646-85-7

 

N. Einecs: 231-592-0

Formula di struttura:

ZnCl2

Denominazione Einecs:

Cloruro di zinco

Nome IUPAC:

Cloruro di zinco

Relatore:

Paesi Bassi

Classificazione (4):

Xn; R22

C; R34

N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria chimica, per la galvanizzazione, per la produzione di batterie e nel'industria agrochimica (fungicidi). La sostanza è usata anche nella stampa e nell'industria dei coloranti. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A.   Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di irritazione acuta del tratto respiratorio a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di cloruro di zinco.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B.   Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale a seguito dell'esposizione derivante dalla produzione in un sito e dall'utilizzazione nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione. Nessun rischio immediato è stato rilevato per un sito di produzione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco,

rischi di ripercussioni sugli organismi dei sedimenti a seguito di esposizione locale dovuta all'utilizzazione in tre siti di produzione e all'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione), nella produzione di batterie (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione. Nessun rischio immediato è stato rilevato in un certo numero di siti di produzione e di scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco.

1.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni sull'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione).

2.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1.

È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzo in tre siti di produzione e dall'utilizzo nell'industria chimica (trasformazione) e nell'industria dei coloranti e degli inchiostri (formulazione e trasformazione).

3.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dal cloruro di zinco; essa è dunque d'applicazione.

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico.

agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; inserire il cloruro di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).

PARTE 3

N. CAS: 557-05-1 e 91051-01-3 (5)

 

N. Einecs: 209-151-9 e 293-049-4

Formula di struttura:

Image

Denominazione Einecs:

Distearato di zinco

Nome IUPAC:

Dioctadecanoato di zinco

Relatore:

Paesi Bassi

Classificazione:

Nessuna

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria dei polimeri come componente stabilizzatore, lubrificante, agente distaccante per stampi e agente separatore per la gomma.

La sostanza è utilizzata anche nell'industria delle pitture, delle lacche e delle vernici come agente abrasivo e opacizzante, nell'edilizia come agente impermeabilizzante nel cemento, nell'industria della carta, della pasta di legno, del cartone e del settore tessile come agente impermeabilizzante, nell'industria cosmetica e farmaceutica, nell'industria chimica e metallurgica e in altre applicazioni. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A.   Salute umana

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

B.   Ambiente

Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ATMOSFERA

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

1.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni sull'ambiente acquatico locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria tessile (formulazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie. Nessun rischio immediato è stato rilevato per alcuni siti di produzione e scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo dello zinco,

rischi di ripercussioni sugli organismi dei sedimenti a seguito di esposizione locale dovuta all'utilizzazione in due siti di produzione e all'utilizzazione nell'industria dei rivestimenti (formulazione e uso industriale), nell'industria tessile (formulazione e trasformazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione e trasformazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie e per uso domestico e personale (formulazione). Nessun rischio immediato è stato rilevato per alcuni siti di produzione e scenari di trasformazione; non si può tuttavia escludere un potenziale rischio a livello locale dovuto all'eventuale presenza di elevate concentrazioni regionali di fondo di zinco.

1.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

2.1.

È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di ripercussioni per l'ambiente terrestre locale a seguito dell'esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica e nelle altre industrie.

2.2.

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguente motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

3.1.

È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per i microrganismi negli impianti di depurazione a seguito di esposizione derivante dall'utilizzazione nell'industria chimica (trasformazione), nell'industria tessile (formulazione), nell'industria della carta, della polpa di legno e del cartone (formulazione), nell'estrazione dei metalli, nell'industria di raffinazione e trasformazione (trasformazione) e nella formulazione e trasformazione da parte di altre industrie.

3.2

È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per L'AMBIENTE

si raccomanda di:

valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico,

agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, inserire il distearato di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT).


(1)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(2)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(3)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(4)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(5)  L'acido stearico prodotto a fini commerciali è sempre una miscela di sostanze che, in chimica, erano denominate acido stearico (C18) e acido palmitico (C16). In pratica, la descrizione «Acidi grassi, C16-18, sali di zinco» registrata con il numero CAS 91051-01-3 corrisponde più esattamente allo stearato di zinco commerciale ma figura soltanto nell'Einecs e il Chemical Abstracts non ha mai registrato una voce sotto questo numero. In base a queste considerazioni è stato aggiunto il numero CAS 91051-01-3.


19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/11


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 154/02)

Data di adozione della decisione

19.3.2008

Numero dell'aiuto

N 311/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime d'aides en faveur de la publicité des animaux, produits animaux et produits d'origine animale

Fondamento giuridico

Arrêté

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Concessione di aiuti per azioni pubblicitarie

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

48 000 000 EUR

Intensità

50 % per le campagne sul mercato nazionale

80 % per le campagne nei paesi terzi

100 % per le campagne di carattere generico

Durata

6 anni

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.5.2008

Numero dell'aiuto

N 404/07

Stato membro

Estonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Laenud hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks

Base giuridica

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, RT I 2004, 32, 227;

Hoiu-laenuühistu seadus, RT I 1999, 24, 357;

Laenu taotlemise ja menetlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise sihtasutuse nõukogu 13. aprilli 2005 otsusega;

Laen hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks. Laenu taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise sihtasutuse nõukogu 15. juuni 2005 otsusega

Tipo di misura

Misura che non costituisce aiuto

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Stanziamento

Il portafoglio di prestiti è di 30 000 000 EEK all'anno (~ 1 917 000 EUR)

Intensità

Durata

Fino al 15.9.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

EE-10147 Tallinn

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

30.4.2008

Numero dell'aiuto

N 650/07

Stato membro

Francia

Regione

Département de la Sarthe

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la modernisation des élevages sarthois de poules pondeuses labellisés «Label Rouge» et «biologique»

Base giuridica

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT)

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

600 000 EUR

Intensità

20 %

Durata

2008-2009

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Conseil général de la Sarthe

DGA du développement territorial

Service agriculture et environnement

40, rue de Joinville

F-72072 Le Mans Cedex 9

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

30.4.2008

Numero dell'aiuto

N 755/07

Stato membro

Lituania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti

Base giuridica

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; Nr. 105-3874);

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių projektas;

Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių projektas

Tipo di misura

Aiuto all'investimento nella produzione primaria di prodotti agricoli

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Bonifico di interesse

Stanziamento

Totale: 54 000 000 LTL

Intensità

Fino al 40 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

19.3.2008

Numero dell'aiuto

N 64/08

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la réinsertion professionnelle

Base giuridica

Articles D 352-15 à D 352-30 du code rural

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto finalizzato a facilitare l'abbandono dell'attività agricola

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

30 Mio EUR

Intensità

Variabile

Durata

6 anni

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/15


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 giugno 2008

(2008/C 154/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5493

JPY

yen giapponesi

167,62

DKK

corone danesi

7,4593

GBP

sterline inglesi

0,79330

SEK

corone svedesi

9,3838

CHF

franchi svizzeri

1,6160

ISK

corone islandesi

126,28

NOK

corone norvegesi

8,0405

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,000

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

243,44

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7044

PLN

zloty polacchi

3,3779

RON

leu rumeni

3,6643

SKK

corone slovacche

30,360

TRY

lire turche

1,9041

AUD

dollari australiani

1,6461

CAD

dollari canadesi

1,5797

HKD

dollari di Hong Kong

12,0932

NZD

dollari neozelandesi

2,0529

SGD

dollari di Singapore

2,1215

KRW

won sudcoreani

1 596,24

ZAR

rand sudafricani

12,5086

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6624

HRK

kuna croata

7,2460

IDR

rupia indonesiana

14 385,25

MYR

ringgit malese

5,0468

PHP

peso filippino

68,580

RUB

rublo russo

36,6550

THB

baht thailandese

51,568

BRL

real brasiliano

2,5015

MXN

peso messicano

15,9462


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/16


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 154/04)

Numero dell'aiuto: XA 58/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Bloke

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Bloke 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bloke

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 4 172 EUR

 

2008: 10 000 EUR

 

2009: 10 000 EUR

 

2010: 10 600 EUR

 

2011: 11 000 EUR

 

2012: 11 500 EUR

 

2013: 12 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti nelle aziende agricole:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, e fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi.

5.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sul cofinanziamento di programmi per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Bloke prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Bloke

Nova vas 4a

SLO-1385 Nova vas

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Numero dell'aiuto: XA 59/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Brezovica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brezovica 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2007–2013

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 138 132 EUR

 

2008: 86 668 EUR

 

2009: 88 000 EUR

 

2010: 90 000 EUR

 

2011: 92 000 EUR

 

2012: 94 000 EUR

 

2013: 96 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti nelle aziende agricole:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o fino al 40 % in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici.

3.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

con il contributo comunale il livello dell'aiuto arriva fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

l'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi.

5.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

l'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro alle aziende agricole.

6.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi ammissibili sotto forma di servizi agevolati concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Brezovica per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Brezovica

Tržaška c. 390

SLO-1351 Brezovica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007119&dhid=93518

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Numero dell'aiuto: XA 62/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Žirovnica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica

Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2008: 10 800 EUR

 

2009: 10 800 EUR

 

2010: 10 800 EUR

 

2011: 10 800 EUR

 

2012: 10 800 EUR

 

2013: 10 800 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

integrazione del cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

3.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 50 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi.

4.   Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Žirovnica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Žirovnica

Breznica 3

SLO-4274 Žirovnica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93759

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile

Leopold POGAČAR

Župan

Numero dell'aiuto: XA 63/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Šalovci

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Državne pomoči za razvoja podeželja v občini Šalovci

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v občini Šalovci

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 2 000 EUR

 

2008: 2 000 EUR

 

2009: 2 000 EUR

 

2010: 2 000 EUR

 

2011: 2 000 EUR

 

2012: 2 000 EUR

 

2013: 2 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di un aiuto di Stato per lo sviluppo agricolo nel comune di Šalovci comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Šalovci

Šalovci 162

SLO-9204 Šalovci

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007117&dhid=93384

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile

Aleksander ABRAHAM

Numero dell'aiuto: XA 64/08

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Območje občine Mežica

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013

Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

 

2007: 13 383 EUR

 

2008: 13 383 EUR

 

2009: 13 383 EUR

 

2010: 13 383 EUR

 

2011: 13 383 EUR

 

2012: 13 383 EUR

 

2013: 13 383 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

1.   Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone,

fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento.

Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.

2.   Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda,

possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

3.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:

fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti,

se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate),

se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie.

5.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria:

fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti.

6.   Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi ammissibili sotto forma di servizi agevolati; gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

7.   Prestazioni di assistenza tecnica:

fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e il finanziamento di servizi di sostituzione. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: Gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Mežica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,

articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,

articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Mežica

Trg svobode 1

SLO-2392 Mežica

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)

Firma del responsabile

Dušan KREBEL

Župan


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/22


BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/65/08

(2008/C 154/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale EPSO/AST/65/08 per l'assunzione di verificatori linguistici (AST3) di lingua lettone.

Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 154 A del 19 giugno 2008.

Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/23


Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 154/06)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 7 maggio 2008, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Ineos e BASF Assets. In data 3 giugno 2008, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.


Rettifiche

19.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 154/24


Rettifica dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 143 del 10 giugno 2008 )

(2008/C 154/07)

A pagina 2, nota 2 a piè di pagina:

anziché:

«GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.»,

leggi:

«GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.».