ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 154/01 |
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco ( 1 ) |
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2008/C 154/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 154/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 154/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) |
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2008/C 154/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 154/06 |
Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets) ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2008/C 154/07 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/1 |
Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 154/01)
Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.
Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite fra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2268/95 della Commissione (2) relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:
— |
zinco, |
— |
cloruro di zinco, |
— |
distearato di zinco. |
Lo Stato membro relatore, designato a norma del citato regolamento, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (3), e ha proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.
Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (SCHER) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.
L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/464/CE della Commissione (4), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (5) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.
I risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.
(3) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(5) La relazione completa della valutazione dei rischi e la relativa sintesi possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:
http://ecb.jrc.it/existing-substances/
ALLEGATO
PARTE 1
N. CAS: 7440-66-6 |
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N. Einecs: 231-175-3 |
Formula di struttura: |
Zn |
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Denominazione Einecs: |
Zinco |
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Nome IUPAC: |
Zinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione (1): |
F; R15-17 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)] N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (piroforico)] N; R50-53 [polvere di zinco — polveri di zinco (stabilizzato)] |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile in quel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente per la galvanizzazione e nell'ottone. Essa viene inoltre utilizzata nelle leghe per fusione a pressione, per lo zinco laminato/lavorato, nei pigmenti e nelle sostanze chimiche e per la produzione di altri composti di zinco. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.
Le concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC) della polvere di zinco incluse nella valutazione dei rischi sono state determinate esclusivamente ai fini della presente valutazione e non devono essere utilizzate per altri fini, come per esempio la determinazione di standard di qualità ambientale o livelli sanitari, senza una riflessione approfondita sulla loro idoneità a tal fine. In ogni caso, deve essere adottata un'adeguata correzione della biodisponibilità quale parte essenziale del processo.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO, COMPRESI I SEDIMENTI
1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi per gli scenari specifici elencati di seguito. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
Nelle regioni in cui si trovano queste acque (compresi i sedimenti), si raccomanda soprattutto di considerare attentamente le informazioni disponibili sulle fonti note e potenziali di emissioni di zinco e la concentrazione naturale di fondo specifica della regione, prima di adottare decisione in merito alle misure di riduzione dei rischi. I risultati della valutazione dei rischi sono che gli usi attuali dello zinco e dei composti di zinco non causano di per sé i livelli regionali elevati riscontrati nelle acque di superficie e nei sedimenti. Gli eventuali livelli elevati di zinco nelle acque e nei sedimenti in questione possono essere causati dalla combinazione di zinco e di composti di zinco. Tali livelli provengono da varie fonti di emissioni, fra cui fonti industriali locali puntuali, contaminazione storica, attività minerarie, caratteristiche geologiche e fonti diffuse. Il contributo di ciascuna fonte può variare fra una regione e l'altra. Le fonti industriali locali puntuali possono comprendere i processi industriali che usano ed emettono zinco e composti di zinco, così come altri processi che sono fonti fortuite e non direttamente connesse con la produzione di zinco o le industrie che usano questa sostanza. Queste fonti non sono state esaminate nella valutazione dei rischi, ma possono generare emissioni nell'ecosistema acquatico. |
1.2. |
È che attualmente occorrono ulteriori informazioni e/o prove. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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1.3. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto per tutti gli scenari locali e regionali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate ai punti 1.1 e 1.2 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio per gli scenari specifici che seguono. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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2.2 |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali e regionali (fonti lineari ai bordi delle strade e accumulo di zinco nei suoli regionali), incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
3.1. |
È che occorre ridurre i rischi per alcuni scenari locali (non tutti). Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
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3.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
— |
valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), l'eventuale necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzo di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico, |
— |
agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; includere lo zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
PARTE 2
N. CAS: 7646-85-7 |
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N. Einecs: 231-592-0 |
Formula di struttura: |
ZnCl2 |
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Denominazione Einecs: |
Cloruro di zinco |
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Nome IUPAC: |
Cloruro di zinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione (4): |
Xn; R22 C; R34 N; R50-53 |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria chimica, per la galvanizzazione, per la produzione di batterie e nel'industria agrochimica (fungicidi). La sostanza è usata anche nella stampa e nell'industria dei coloranti. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
rischi di irritazione acuta del tratto respiratorio a seguito di esposizione per inalazione durante la produzione di cloruro di zinco. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI
1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
1.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
2.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
3.1. |
È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
3.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per I LAVORATORI
In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dal cloruro di zinco; essa è dunque d'applicazione.
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
— |
valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico. |
— |
agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE; inserire il cloruro di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
PARTE 3
N. CAS: 557-05-1 e 91051-01-3 (5) |
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N. Einecs: 209-151-9 e 293-049-4 |
Formula di struttura: |
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Denominazione Einecs: |
Distearato di zinco |
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Nome IUPAC: |
Dioctadecanoato di zinco |
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Relatore: |
Paesi Bassi |
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Classificazione: |
Nessuna |
La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore. La valutazione dei rischi è stata eseguita in conformità della metodologia per metalli applicabile nel momento e in sintonia con il documento tecnico di orientamento sulla valutazione dei rischi a integrazione del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione sulla valutazione dei rischi delle sostanze esistenti.
Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nella Comunità europea, la sostanza viene usata principalmente nell'industria dei polimeri come componente stabilizzatore, lubrificante, agente distaccante per stampi e agente separatore per la gomma.
La sostanza è utilizzata anche nell'industria delle pitture, delle lacche e delle vernici come agente abrasivo e opacizzante, nell'edilizia come agente impermeabilizzante nel cemento, nell'industria della carta, della pasta di legno, del cartone e del settore tessile come agente impermeabilizzante, nell'industria cosmetica e farmaceutica, nell'industria chimica e metallurgica e in altre applicazioni. Non sono stati valutati gli impieghi in qualità di nanomateriale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
A. Salute umana
La conclusione della valutazione dei rischi per
I LAVORATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
I CONSUMATORI
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
B. Ambiente
Le conclusioni riguardano solo scenari locali. Sono valide anche le conclusioni riguardo i rischi regionali per l'ambiente descritte nella valutazione dei rischi per la polvere di zinco (n. Einecs 231-175-3).
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ATMOSFERA
è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
— |
la valutazione mette in luce che non si prevedono rischi. Si ritengono sufficienti le misure di riduzione dei rischi già adottate. |
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI
1.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
1.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 1.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
L'ECOSISTEMA TERRESTRE
2.1. |
È che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
2.2. |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, incluso l'avvelenamento secondario, fatta eccezione per quelle elencate al punto 2.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguente motivi:
|
La conclusione della valutazione dei rischi per
I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
3.1. |
È che occorre ridurre i rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
3.2 |
È che attualmente non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto in tutti gli scenari locali, fatta eccezione per quelle elencate al punto 3.1 di cui sopra. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:
|
STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI
Per L'AMBIENTE
si raccomanda di:
— |
valutare, ai sensi della direttiva 2008/1/CE (2) e della direttiva 2000/60/CE (3), la necessità di un'ulteriore gestione dei rischi per le fonti di emissioni di zinco diverse da quelle dovute alla sostanza chimica prodotta o importata (ad esempio fonti naturali, attività estrattive, inquinamento storico, utilizzazione di altri composti di zinco), che secondo la strategia di riduzione del rischio contribuiscono sensibilmente alle emissioni di zinco nel comparto acquatico, |
— |
agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/CE, inserire il distearato di zinco nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili (BAT). |
(1) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(2) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(4) La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
(5) L'acido stearico prodotto a fini commerciali è sempre una miscela di sostanze che, in chimica, erano denominate acido stearico (C18) e acido palmitico (C16). In pratica, la descrizione «Acidi grassi, C16-18, sali di zinco» registrata con il numero CAS 91051-01-3 corrisponde più esattamente allo stearato di zinco commerciale ma figura soltanto nell'Einecs e il Chemical Abstracts non ha mai registrato una voce sotto questo numero. In base a queste considerazioni è stato aggiunto il numero CAS 91051-01-3.
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/11 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2008/C 154/02)
Data di adozione della decisione |
19.3.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 311/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime d'aides en faveur de la publicité des animaux, produits animaux et produits d'origine animale |
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Fondamento giuridico |
Arrêté |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Concessione di aiuti per azioni pubblicitarie |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
48 000 000 EUR |
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Intensità |
50 % per le campagne sul mercato nazionale 80 % per le campagne nei paesi terzi 100 % per le campagne di carattere generico |
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Durata |
6 anni |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
19.5.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 404/07 |
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Stato membro |
Estonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Laenud hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks |
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Base giuridica |
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, RT I 2004, 32, 227;
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Tipo di misura |
Misura che non costituisce aiuto |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma di sostegno |
— |
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Stanziamento |
Il portafoglio di prestiti è di 30 000 000 EEK all'anno (~ 1 917 000 EUR) |
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Intensità |
— |
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Durata |
Fino al 15.9.2013 |
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Settore economico |
Settore agricolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
30.4.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 650/07 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
Département de la Sarthe |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aide à la modernisation des élevages sarthois de poules pondeuses labellisés «Label Rouge» et «biologique» |
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Base giuridica |
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) |
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
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Dotazione di bilancio |
600 000 EUR |
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Intensità |
20 % |
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Durata |
2008-2009 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
30.4.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 755/07 |
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Stato membro |
Lituania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Aiuto all'investimento nella produzione primaria di prodotti agricoli |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma di sostegno |
Bonifico di interesse |
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Stanziamento |
Totale: 54 000 000 LTL |
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Intensità |
Fino al 40 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Settore agricolo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
19.3.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 64/08 |
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Stato membro |
Francia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aide à la réinsertion professionnelle |
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Base giuridica |
Articles D 352-15 à D 352-30 du code rural |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Aiuto finalizzato a facilitare l'abbandono dell'attività agricola |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
30 Mio EUR |
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Intensità |
Variabile |
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Durata |
6 anni |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/15 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 giugno 2008
(2008/C 154/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,5493 |
JPY |
yen giapponesi |
167,62 |
DKK |
corone danesi |
7,4593 |
GBP |
sterline inglesi |
0,79330 |
SEK |
corone svedesi |
9,3838 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6160 |
ISK |
corone islandesi |
126,28 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0405 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,000 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
243,44 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7044 |
PLN |
zloty polacchi |
3,3779 |
RON |
leu rumeni |
3,6643 |
SKK |
corone slovacche |
30,360 |
TRY |
lire turche |
1,9041 |
AUD |
dollari australiani |
1,6461 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5797 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
12,0932 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0529 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,1215 |
KRW |
won sudcoreani |
1 596,24 |
ZAR |
rand sudafricani |
12,5086 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6624 |
HRK |
kuna croata |
7,2460 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 385,25 |
MYR |
ringgit malese |
5,0468 |
PHP |
peso filippino |
68,580 |
RUB |
rublo russo |
36,6550 |
THB |
baht thailandese |
51,568 |
BRL |
real brasiliano |
2,5015 |
MXN |
peso messicano |
15,9462 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/16 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 154/04)
Numero dell'aiuto: XA 58/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Bloke
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpore programom razvoja podeželja v občini Bloke 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bloke
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 4 172 EUR |
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2008: 10 000 EUR |
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2009: 10 000 EUR |
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2010: 10 600 EUR |
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2011: 11 000 EUR |
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2012: 11 500 EUR |
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2013: 12 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti nelle aziende agricole:
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti e il miglioramento dei terreni agricoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili per investimenti riguardanti elementi non produttivi, |
— |
fino al 60 % dei costi effettivi, e fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
— |
possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici. |
3. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
— |
fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi. |
5. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
— |
fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti; gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
6. Prestazioni di assistenza tecnica:
— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sul cofinanziamento di programmi per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Bloke prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Bloke |
Nova vas 4a |
SLO-1385 Nova vas |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Numero dell'aiuto: XA 59/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Brezovica
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brezovica 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2007–2013
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 138 132 EUR |
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2008: 86 668 EUR |
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2009: 88 000 EUR |
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2010: 90 000 EUR |
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2011: 92 000 EUR |
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2012: 94 000 EUR |
|
2013: 96 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti nelle aziende agricole:
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate o fino al 40 % in altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
— |
fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi, |
— |
fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
— |
possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici. |
3. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
con il contributo comunale il livello dell'aiuto arriva fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
— |
l'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili a copertura dei costi legali e amministrativi. |
5. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
— |
l'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzioni che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro alle aziende agricole. |
6. Prestazioni di assistenza tecnica:
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili sotto forma di servizi agevolati concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere e le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo delle zone rurali nel comune di Brezovica per il periodo di programmazione 2007-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Brezovica |
Tržaška c. 390 |
SLO-1351 Brezovica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007119&dhid=93518
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Numero dell'aiuto: XA 62/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Žirovnica
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica
Base giuridica: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Žirovnica (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2008: 10 800 EUR |
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2009: 10 800 EUR |
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2010: 10 800 EUR |
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2011: 10 800 EUR |
|
2012: 10 800 EUR |
|
2013: 10 800 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
integrazione del cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
3. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
— |
fino al 50 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi. |
4. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e i servizi di sostituzione. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Žirovnica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Žirovnica |
Breznica 3 |
SLO-4274 Žirovnica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007122&dhid=93759
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Firma del responsabile
Leopold POGAČAR
Župan
Numero dell'aiuto: XA 63/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Šalovci
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Državne pomoči za razvoja podeželja v občini Šalovci
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva v občini Šalovci
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 2 000 EUR |
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2008: 2 000 EUR |
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2009: 2 000 EUR |
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2010: 2 000 EUR |
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2011: 2 000 EUR |
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2012: 2 000 EUR |
|
2013: 2 000 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di un aiuto di Stato per lo sviluppo agricolo nel comune di Šalovci comprende misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Šalovci |
Šalovci 162 |
SLO-9204 Šalovci |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007117&dhid=93384
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Firma del responsabile
Aleksander ABRAHAM
Numero dell'aiuto: XA 64/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Mežica
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013
Base giuridica: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Mežica za programsko obdobje 2007–2013 (II. Poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
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2007: 13 383 EUR |
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2008: 13 383 EUR |
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2009: 13 383 EUR |
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2010: 13 383 EUR |
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2011: 13 383 EUR |
|
2012: 13 383 EUR |
|
2013: 13 383 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone, |
— |
fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e fino al 50 % dei costi ammissibili in altre zone, se l'investimento è realizzato da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti, il miglioramento dei terreni agricoli e la gestione dei pascoli.
2. Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:
— |
fino al 100 % dei costi effettivi per investimenti riguardanti elementi non produttivi, |
— |
fino al 60 % dei costi effettivi, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti riguardanti fattori produttivi dell'azienda, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
— |
possono essere autorizzati aiuti supplementari a un tasso massimo del 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. |
3. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico:
— |
fino al 100 % dei costi effettivi, se il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, |
— |
se il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate), |
— |
se il trasferimento comporta un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve equivalere almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate, delle spese relative a tale aumento; se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). |
4. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l'assicurazione del bestiame contro le malattie. |
5. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
— |
fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti. |
6. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili sotto forma di servizi agevolati; gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
7. Prestazioni di assistenza tecnica:
— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, e il finanziamento di servizi di sostituzione. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
Data di applicazione: Gennaio 2008
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla concessione di aiuti per la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali nel comune di Mežica prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 6: Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Občina Mežica |
Trg svobode 1 |
SLO-2392 Mežica |
Sito web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2007120&dhid=93633
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo)
Firma del responsabile
Dušan KREBEL
Župan
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/22 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/65/08
(2008/C 154/05)
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il concorso generale EPSO/AST/65/08 per l'assunzione di verificatori linguistici (AST3) di lingua lettone.
Il bando di concorso è pubblicato unicamente nelle lingue tedesca, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 154 A del 19 giugno 2008.
Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/23 |
Ritiro della notifica di una concentrazione
(Caso COMP/M.5126 — Ineos/BASF Assets)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 154/06)
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 7 maggio 2008, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Ineos e BASF Assets. In data 3 giugno 2008, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.
Rettifiche
19.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 154/24 |
Rettifica dell'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 143 del 10 giugno 2008 )
(2008/C 154/07)
A pagina 2, nota 2 a piè di pagina:
anziché:
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