ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
6 giugno 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 140/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2008/C 140/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5125 — Marel/SFS) ( 1 )

5

2008/C 140/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia) ( 1 )

5

2008/C 140/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5097 — EADS/Sita France/Tarmac Aerosave) ( 1 )

6

2008/C 140/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free) ( 1 )

6

2008/C 140/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5077 — Colony Capital/Morgan Stanley/Colfilm) ( 1 )

7

2008/C 140/07

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4952 — Carlsberg/Scottish & Newcastle Assets) ( 1 )

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 140/08

Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale

8

2008/C 140/09

Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sull'istruzione destinata agli adulti

10

2008/C 140/10

Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo

14

 

Commissione

2008/C 140/11

Tassi di cambio dell'euro

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 140/12

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

17

2008/C 140/13

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 140/14

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) — Modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

20

2008/C 140/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5162 — AVNET/Horizon Technology) ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/01)

Data di adozione della decisione

2.4.2008

Numero dell'aiuto

NN 46B/06

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Oslobodenie od spotrebnej dane a zníženie sadzby spotrebnej dane uvedené v smernici Rady 2003/96/ES

Base giuridica

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto per il coordinamento dei trasporti

Forma di sostegno

Riduzione/esenzione di accise

Stanziamento

7,2 Mrd SKK

Intensità

Durata

Dal maggio 2004 all'aprile 2014

Settore economico

Ferrovie e vie navigabili

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.4.2008

Numero dell'aiuto

N 350/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Regime su scala nazionale

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pořízení autobusů

Base giuridica

Zákon č. 111/1994 Sb.; zákon č. 218/2000 Sb.; zákon č. 586/1992 Sb.; vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 175/2000 Sb.; vyhláška č. 560/2006 Sb.; usnesení vlády České republiky č. 550/2003

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta una tantum a favore dei trasportatori per l'acquisto di nuovi autobus utilizzati nell'ambito di un contratto di servizio pubblico. Tale sovvenzione una tantum comporta tuttavia una riduzione in proporzione dei pagamenti effettuati al trasportatore per compensare il pubblico servizio

Stanziamento

3 000 Mio CZK

Intensità

Tetto del 25 % del costo di acquisto versato a titolo di sovvenzione agli investimenti per autobus diesel aumentato del:

50 % della differenza tra il costo di investimento per un autobus diesel e per un autobus a gas o elettrico, in caso di acquisto di quest'ultimo,

50 % della differenza tra il costo di un veicolo standard e quello di un veicolo a pianale ribassato in caso di acquisto di quest'ultimo,

50 % del costo dell'eventuale acquisto di una piattaforma di carico per sedie a rotelle,

tetto del 50 % dell'eventuale costo di acquisto di un sistema d'informazione per non vedenti o passeggeri con limitate capacità visive

Durata

Dal 2008 al dicembre 2013

Settore economico

Trasporti su autobus

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.4.2008

Numero dell'aiuto

N 506/07

Stato membro

Polonia

Regione

Mazowiecki

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Base giuridica

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Aiuto alla ristrutturazione

Forma di sostegno

Prestito

Stanziamento

13 000 000 PLN (3 385 416 EUR)

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2009

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.

ul. Domaniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

2.4.2008

Numero dell'aiuto

N 638/07

Stato membro

Polonia

Regione

Lódzkie

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rozbudowa regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.

Base giuridica

Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90, załącznik II część 83 dotycząca budżetu państwa — Rezerwy celowe

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

40 170 000 PLN (l'importo dell'aiuto è di 20 085 000 PLN)

Intensità

50 %

Durata del regime o dell'aiuto individuale

L'aiuto è concesso nel 2008

Settore economico

Trasporto aereo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Województwo Łódzkie

Al. Piłsudskiego 8

PL-90-051 Łódź

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

30.1.2008

Numero dell'aiuto

N 685/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

Base giuridica

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA

Tipo di misura

Garanzia di Stato a copertura di un prestito

Obiettivo

Agevolare l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto ferroviario di passeggeri

Forma di sostegno

Garanzia

Stanziamento

La garanzia di Stato sarà concessa per coprire un prestito della società EUROFIMA pari al massimo a 30 Mio EUR, inclusi gli interessi e le tasse

Intensità

L'importo coperto dalla garanzia è il 95 % del prestito, il restante 5 % è coperto dalle risorse proprie delle ferrovie ceche

Durata

La garanzia di Stato resta valida fino al 31.12.2018

Settore economico

Trasporti

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo dopravy

L. Svobody 1222/12

CZ-110 15 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5125 — Marel/SFS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/02)

Il 21 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5125. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5083 — Groupama/OTP Garancia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/03)

Il 15 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5083. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5097 — EADS/Sita France/Tarmac Aerosave)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/04)

Il 14 maggio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5097. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/05)

Il 16 maggio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5123. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5077 — Colony Capital/Morgan Stanley/Colfilm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/06)

Il 17 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5077. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/7


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4952 — Carlsberg/Scottish & Newcastle Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/07)

Il 7 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4952. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/8


Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale

(2008/C 140/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi esorta a promuovere «lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società» e a seguirne attentamente i progressi. Impone alla Commissione di presentare una relazione per misurare i livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri (1). Sono pertanto necessari criteri di valutazione dei livelli di alfabetizzazione mediatica,

il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di «mettere a punto e attuare programmi di alfabetizzazione mediatica intesi a promuovere in Europa una cittadinanza attiva e consapevole» (2),

l'importanza fondamentale dell'alfabetizzazione mediatica è stata sottolineata anche dall'Unesco, ad esempio nella dichiarazione di Grünwald sull'educazione ai media, del 1982, e nell'Agenda di Parigi — dodici raccomandazioni sull'educazione ai media, del 2007, e dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione del comitato dei ministri agli Stati membri relativa alla responsabilizzazione dei bambini nel nuovo contesto dell'informazione e della comunicazione, del 2006,

la Commissione ha intrapreso una consultazione pubblica sull'alfabetizzazione mediatica (3) e «uno studio sulle tendenze e sugli approcci attuali all'alfabetizzazione mediatica in Europa» (4),

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, del 2006, individua conoscenze, abilità e attitudini legate alla competenza digitale,

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea del servizi audiovisivi e d'informazione in linea, del 2006, contiene già una serie di possibili misure per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica.

1.   ACCOGLIE CON FAVORE

la comunicazione della Commissione intitolata «Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale» come un'ulteriore pietra angolare aggiunta alla politica europea dell'audiovisivo.

2.   APPROVA

la visione strategica proposta dalla Commissione europea sull'alfabetizzazione mediatica quale fattore importante per una cittadinanza attiva nell'odierna società dell'informazione, che può contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

3.   RICONOSCE

l'importanza che riveste l'alfabetizzazione mediatica e il ruolo che essa svolge nella promozione della partecipazione attiva dei cittadini alla vita economica, culturale e democratica della società,

che l'alfabetizzazione mediatica, che consiste in particolare nella capacità di valutare criticamente i contenuti, condiziona in gran parte la fiducia degli utenti nei media e nelle tecnologie digitali e di conseguenza l'adozione dei media e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), definiti prioritari nel quadro d'azione strategica «i2010»,

l'importanza degli utenti alfabetizzati ai media per il pluralismo dei media e la qualità dei contenuti,

la varietà di iniziative in corso negli Stati membri per migliorare e promuovere l'alfabetizzazione mediatica anche se le prassi e i livelli divergono da uno Stato membro all'altro,

la mancanza di criteri e indicatori comuni per misurare l'alfabetizzazione mediatica,

l'importanza di individuare e promuovere buone pratiche per lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica,

l'importanza dell'istruzione e della formazione nello sviluppo di una maggiore alfabetizzazione mediatica e la conseguente necessità di migliorare la formazione degli insegnanti e sensibilizzare gli educatori a tutti i livelli di istruzione e formazione.

4.   SOTTOLINEA

la pertinenza dei programmi e delle iniziative europei quali il programma MEDIA 2007, il programma di apprendimento permanente 2007-2013 e il programma Safer Internet plus,

che i futuri lavori dovrebbero fondarsi su dette iniziative e su quelle ad esse correlate per conseguire l'obiettivo di una maggiore consapevolezza dell'importanza che riveste l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini,

la necessità di scambi periodici di informazioni, migliori pratiche e, nel settore dell'istruzione, metodi pedagogici tra Stati membri.

5.   PRENDE ATTO

dell'intenzione della Commissione di effettuare un altro studio allo scopo di sviluppare criteri e indicatori di misurazione dei livelli di alfabetizzazione mediatica, tenendo debitamente conto di tutti i pertinenti lavori in corso nell'ambito di altre organizzazioni internazionali,

dell'intenzione della Commissione di proseguire a promuovere lo sviluppo e lo scambio di buone pratiche in materia di alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale.

6.   INVITA LA COMMISSIONE

a seguire da vicino gli sviluppi in questo settore e a riesaminare costantemente la necessità di un'ulteriore risposta politica a livello europeo,

a usare il comitato di contatto, istituito ai sensi della direttiva sui servizi di media audiovisivi, nella formazione appropriata quale sede per scambiare informazioni e migliori pratiche in materia di alfabetizzazione mediatica e apportare un contributo all'elaborazione dell'agenda per la politica in questo settore. Esperti del settore privato e altre parti interessate dovrebbero essere invitati a contribuire a tali lavori.

7.   INVITA GLI STATI MEMBRI

ad incoraggiare le autorità pertinenti, ad esempio quelle incaricate della regolamentazione in materia di comunicazione audiovisiva ed elettronica, a collaborare e a promuovere il miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica,

a promuovere e facilitare la messa a punto e l'applicazione di codici di condotta e di altre iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione unitamente a tutte le parti interessate a livello nazionale,

a incoraggiare tutte le parti interessate, in particolare nel settore dei media e delle TIC, a effettuare le loro attività regolari di ricerca e osservazione sui diversi aspetti e sulle diverse dimensioni dell'alfabetizzazione mediatic,

a promuovere iniziative di sensibilizzazione comprese quelle specificamente incentrate sull'uso delle TIC che si rivolgono ai giovani e ai loro genitori e coinvolgono le organizzazioni giovanili e i media,

a promuovere l'alfabetizzazione mediatica nell'ambito delle strategie di apprendimento permanente e stimolare l'apprendimento tra pari e lo scambio di buone pratiche tra i professionisti dell'insegnamento su tale aspetto dell'istruzione.


(1)  Articolo 26: la Commissione presenta «una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri».

(2)  Risoluzione del 6 settembre 2005 sulla direttiva «Televisione senza frontiere» (89/552/CEE).

(3)  Cfr. Relazione sui risultati della consultazione pubblica sull'alfabetizzazione mediatica:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf

(4)  Cfr. http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/10


Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sull'istruzione destinata agli adulti

(2008/C 140/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona della primavera 2000 (1) contengono un appello alla modernizzazione dei sistemi europei di istruzione e formazione per far fronte alle esigenze di un'economia fondata sulla conoscenza e alle crescenti sfide sul piano socioeconomico e demografico che si pongono all'Unione in un mondo globalizzato.

(2)

Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona della primavera 2002 (2) esortano gli Stati membri a garantire che tutti i cittadini posseggano le qualifiche di base e ad accrescere le possibilità per i lavoratori anziani di restare sul mercato del lavoro, in particolare assicurando un reale accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

(3)

La risoluzione del Consiglio, del 27 giugno 2002, sull'apprendimento permanente (3) sottolinea che l'apprendimento permanente deve abbracciare il periodo da prima della scuola a quello dopo la pensione e comprendere l'intera gamma di modalità di apprendimento formale, non formale e informale.

(4)

La risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (4) prende atto che l'adattabilità e l'occupabilità degli adulti, così come dei lavoratori più anziani, dipendono in gran parte dall'opportunità di aggiornarsi e di acquisire nuove competenze nel corso della vita lavorativa.

(5)

La risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento (5), sottolinea che tutti i cittadini europei dovrebbero avere accesso a servizi di orientamento in tutte le fasi della vita, con particolare attenzione per le persone e i gruppi a rischio.

(6)

Le conclusioni del Consiglio, del 28 maggio 2004, relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale ed informale (6), elaborate a seguito della dichiarazione di Copenaghen del novembre 2002, invitano a sviluppare e a diffondere strumenti europei per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale.

(7)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (7) è intesa, tra l'altro, a garantire che gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze in tutto l'arco della vita e che vi sia un'infrastruttura adeguata per l'istruzione e la formazione permanente degli adulti.

(8)

Le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento in materia di istruzione e formazione (8) invitano a proseguire lo sviluppo di indicatori sulle competenze degli adulti.

(9)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche (9) promuove un approccio alla descrizione delle qualifiche basato sui risultati dell'apprendimento, indipendentemente da come o dove questi sono ottenuti.

(10)

La relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sottolinea che il basso livello di partecipazione dei lavoratori anziani o scarsamente qualificati all'apprendimento in età adulta resta un problema serio.

(11)

La risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, sull'educazione degli adulti: Non è mai troppo tardi per apprendere  (10) esorta gli Stati membri a facilitare l'acquisizione di conoscenze e ad introdurre una cultura dell'apprendimento permanente, in particolare attuando politiche sull'uguaglianza di genere destinate a rendere l'istruzione per gli adulti più attraente, accessibile ed efficace,

ACCOGLIE con favore la comunicazione della Commissione Non è mai troppo tardi per apprendere  (11), dell'ottobre 2006, e il piano d'azione della Commissione — È sempre il momento di imparare  (12) del settembre 2007, che sottolineano entrambi l'importanza dell'educazione degli adulti quale componente essenziale dell'apprendimento permanente e invitano gli Stati membri a eliminare gli ostacoli alla partecipazione, migliorare la qualità e l'efficienza globali dell'educazione degli adulti, accelerare il processo di convalida e riconoscimento, garantire investimenti sufficienti e monitorare il settore.

RICONOSCE il ruolo chiave che l'istruzione destinata agli adulti può svolgere nella realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona, promuovendo la coesione sociale, fornendo ai cittadini le competenze necessarie per trovare nuovi posti di lavoro e aiutando l'Europa a rispondere meglio alle sfide della globalizzazione. È necessario in particolare:

1.

innalzare il livello di competenza dei lavoratori scarsamente qualificati, tuttora numerosi, onde permettere a tutti i cittadini di adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e alle future esigenze in materia di competenze, contribuendo in tal modo a migliorare i risultati economici globali;

2.

affrontare il problema del tasso di abbandono precoce della scuola, che resta elevato, offrendo una seconda possibilità a coloro che raggiungono l'età adulta privi di una qualifica, concentrandosi su aspetti particolarmente sensibili, come l'acquisizione di competenze di base relativamente a lettura, scrittura e calcolo, e competenze in materia di tecnologie dell'informazione e lingue straniere;

3.

lottare contro l'esclusione sociale dovuta a fattori quali livelli bassi di istruzione iniziale, disoccupazione e isolamento rurale, dedicando nel contempo maggiore attenzione — tenuto conto delle attuali tendenze demografiche e migratorie — alle esigenze in materia di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita dei lavoratori anziani e migranti;

4.

garantire l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'istruzione rivolta agli adulti, allo scopo di aumentare la partecipazione attiva a tale istruzione, segnatamente da parte dei gruppi svantaggiati, attrarre sufficienti investimenti pubblici e privati in questo settore e incoraggiare il settore privato a considerare questo tipo di istruzione una componente chiave del posto di lavoro e dello sviluppo economico.

RITIENE che l'istruzione rivolta agli adulti possa contribuire in modo significativo a rispondere alle suddette esigenze, apportando vantaggi non solo economici e sociali, quali un aumento dei posti di lavoro, l'accesso a lavori di migliore qualità, una cittadinanza più responsabile e una maggiore partecipazione dei cittadini, ma anche vantaggi individuali, quali una più grande autorealizzazione, un miglioramento della salute e del benessere e un'accresciuta autostima, e che, PERTANTO:

1.

l'istruzione destinata agli adulti dovrebbe essere oggetto di maggiore considerazione e di più efficace sostegno a livello nazionale nel contesto degli sforzi globali per sviluppare una cultura dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

2.

le misure specifiche riportate nell'allegato delle presenti conclusioni potrebbero formare un quadro coerente per le future iniziative in questo settore nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

3.

nell'ulteriore sviluppo e nell'attuazione di tali misure si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri quanto ai contenuti dell'insegnamento e all'organizzazione dei sistemi di istruzione e si dovrebbe utilizzare il metodo di coordinamento aperto;

4.

i progressi e il monitoraggio dell'istruzione destinata agli adulti dovrebbero essere in linea con il quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento adottato dal Consiglio nel maggio 2007 ed essere inseriti nelle future relazioni congiunte sul programma di lavoro «Istruzione e formazione»;

5.

la natura trasversale, la diversità, la complessità e la ricchezza dell'istruzione destinata agli adulti presuppongano un approccio integrato che coinvolga tutti i soggetti interessati, compreso a livello locale e regionale, nonché i partner sociali e le ONG.

Pertanto, INVITA GLI STATI MEMBRI ad affrontare le questioni attinenti all'istruzione degli adulti individuate nelle presenti conclusioni, in particolare mediante l'attuazione delle misure presentate nell'allegato, in considerazione del contesto e delle priorità specifiche degli Stati membri,

e INVITA LA COMMISSIONE a:

sostenere gli Stati membri nell'ulteriore sviluppo e miglioramento dell'istruzione rivolta agli adulti, non soltanto nel senso di accrescerne le possibilità e di allargare l'accesso e la partecipazione a tale istruzione, ma anche al fine di ricavarne risultati più pertinenti e mirati, avvalendosi di misure come quelle descritte nell'allegato delle presenti conclusioni,

garantire la complementarità e la coerenza tra il follow-up dato alle suddette misure e l'attuazione dei processi di Bologna e Copenaghen per gli aspetti riguardanti l'istruzione degli adulti,

rafforzare e utilizzare le strutture di ricerca esistenti per le esigenze dell'istruzione degli adulti,

proseguire e intensificare la cooperazione in questo settore con le organizzazioni e i pertinenti organi non governativi internazionali e stabilire contatti con iniziative a livello regionale quali «Cooperazione Europa-Asia» e a livello mondiale quali «Istruzione per tutti» e gli obiettivi di sviluppo del Millennio.


(1)  Doc. SN 100/1/00 REV 1.

(2)  Doc. SN 100/1/02 REV 1, punti 32 e 33.

(3)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 2.

(4)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(5)  Doc. 9286/04.

(6)  Doc. 9600/04.

(7)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(8)  GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13.

(9)  Riferimento alla GU da inserire.

(10)  (2007/2114 (INI)) — P6_TA-PROV(2008)0013.

(11)  Doc. 14600/06 — COM(2006) 614 defin.

(12)  Doc. 13426/07 — COM(2007) 558 defin.


ALLEGATO

MISURE SPECIFICHE PER IL PERIODO 2008-2010

A.   DA PARTE DELLA COMMISSIONE CON LA COOPERAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

1.

Considerare la possibilità di riforme nazionali in materia di istruzione e formazione, in particolare lo sviluppo di sistemi nazionali di qualifiche in relazione al quadro europeo delle qualifiche e di sistemi europei di crediti per quanto riguarda l'apprendimento formale, non formale e informale, al fine di migliorare l'accesso degli adulti ai sistemi di qualifiche.

2.

Analizzare l'impatto delle riforme nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione in termini di distribuzione delle risorse finanziarie fra i vari gruppi di età, in linea con un approccio di apprendimento permanente.

3.

Sostenere lo sviluppo delle possibilità di carriera, delle condizioni di lavoro e delle risorse per gli addetti del settore dell'istruzione rivolta agli adulti, in base alle buone prassi esistenti negli Stati membri, al fine di accrescere la visibilità e lo status della professione.

4.

Proseguire le ricerche sullo sviluppo di criteri di qualità per gli operatori del settore dell'istruzione degli adulti.

5.

Elaborare un inventario comune di buone prassi e progetti per motivare le persone appartenenti a gruppi particolarmente difficili da raggiungere, individuare i fattori chiave per il loro reintegro nel mercato del lavoro e nella società e rafforzarne l'autostima.

6.

Individuare buone prassi per valutare i risultati dell'apprendimento, in particolare quelli dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e quelli acquisiti dai migranti al di fuori del sistema d'istruzione formale

7.

Elaborare un glossario delle definizioni comuni utilizzate nell'istruzione degli adulti e — sulla base dei dati esistenti, compresi quelli dell'OCSE, e in linea con il regolamento del 2008 relativo alle statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (1), definire una serie di dati fondamentali comparabili a livello europeo necessari per facilitare il monitoraggio. (Occorre garantire il diritto di partecipazione di tutti gli Stati membri a tali lavori).

8.

Sostenere misure intese a rafforzare il riconoscimento dell'istruzione per adulti nel contesto delle strategie nazionali di apprendimento permanente.

9.

Sostenere campagne di sensibilizzazione e motivazione dei potenziali interessati, così da aumentare la partecipazione complessiva all'istruzione per adulti.

B.   DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE

1.

Promuovere e sostenere lo scambio di buone prassi, l'apprendimento reciproco e lo sviluppo di progetti congiunti nel settore dell'istruzione per adulti tra i soggetti interessati degli Stati membri.

2.

Nell'ambito dello sviluppo di una cultura dell'apprendimento permanente, cooperare strettamente per individuare ed eliminare gli ostacoli all'istruzione degli adulti e per elaborare disposizioni e strutture di alta qualità, basate sulla domanda, per il settore dell'istruzione degli adulti, comprese possibilità di eLearning e di insegnamento a distanza.

3.

Incoraggiare sia gli istituti di istruzione superiore sia gli istituti di formazione professionale a rivolgersi maggiormente a discenti adulti e a sviluppare partenariati con il mondo imprenditoriale al fine di motivare i datori di lavoro, a organizzare formazioni per adulti sul posto di lavoro e i lavoratori a parteciparvi.

4.

Adoperarsi per facilitare l'accesso e aumentare la partecipazione di tutti i cittadini all'istruzione per adulti, in particolare quelli che hanno abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione iniziali e vorrebbero una «seconda possibilità», quelli con esigenze specifiche e quelli con competenze di base insufficienti o bassa scolarità, allo scopo di incoraggiarli a migliorare le loro qualifiche.

5.

Garantire l'effettivo ed efficace ricorso al programma di apprendimento permanente, ai fondi strutturali europei e ad altre fonti analoghe di finanziamento, per migliorare l'offerta di possibilità di apprendimento per adulti.

6.

Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di orientamento lungo tutto l'arco della vita che forniscano agli adulti informazione e consulenza indipendente, analisi delle competenze individuali e orientamento professionale personalizzato.

7.

Considerare, sotto il profilo costi/benefici, il contributo fornito dall'istruzione degli adulti alla coesione sociale e allo sviluppo economico.

8.

Agevolare lo sviluppo delle metodologie e degli strumenti necessari per valutare attitudini e competenze chiave — comprese quelle acquisite principalmente al di fuori del sistema di istruzione formale — e convalidarle e definirle in termini di risultati dell'apprendimento, investendo nel contempo nella promozione delle procedure di convalida e riconoscimento.

9.

Adoperarsi per garantire che nella ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori dell'istruzione una percentuale adeguata sia riservata all'istruzione per adulti, in linea con un approccio di apprendimento permanente.

10.

Promuovere la partecipazione attiva dei partner sociali e degli altri soggetti interessati, comprese le ONG, nel garantire un'istruzione di alta qualità adeguata alle esigenze delle varie categorie di discenti. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle strategie di apprendimento delle TIC e allo sviluppo di competenze in materia di TIC.

11.

Rafforzare la cooperazione con il Cedefop e l'Istituto per l'apprendimento permanente dell'Unesco, e avvalersi pienamente delle capacità di ricerca di altre istituzioni internazionali nel settore dell'istruzione e dell'apprendimento per gli adulti.

12.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dall'attuazione di queste misure, esaminare ulteriori possibili azioni per il periodo successivo al 2010 conformemente al follow up del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010».


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente — PE-CONS 3659/3/07 + REV 3 — Riferimento GU da inserire.


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/14


Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo

(2008/C 140/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO QUANTO SEGUE:

1.

le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno incluso le lingue straniere all'interno del quadro europeo per definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita (1);

2.

l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il principio che l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica (2);

3.

le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 che invitano ad intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di due lingue straniere sin dall'infanzia (3);

4.

la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2003«Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica: Piano d'azione 2004-2006» (4) e la successiva relazione della Commissione del 25 settembre 2007 sull'attuazione di tale piano d'azione (5);

5.

la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (6);

6.

la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2005, «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo» che abbraccia un'azione interna ed esterna a favore della promozione delle lingue e della comunicazione con i cittadini (7);

7.

le conclusioni del Consiglio, del 19 maggio 2006, sull'indicatore europeo di competenza linguistica (8) che ribadiscono che le competenze in lingua straniera, oltre a concorrere a favorire la comprensione reciproca tra i popoli, sono un requisito fondamentale per una forza lavoro mobile e contribuiscono alla competitività dell'economia dell'Unione europea;

8.

la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (9), una delle quali è la comunicazione nelle lingue straniere;

9.

la risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (10) che indica il multilinguismo come uno dei settori di azione prioritario per la promozione del patrimonio culturale,

e alla luce delle discussioni svoltesi durante la conferenza ministeriale sul multilinguismo tenutasi il 15 febbraio 2008,

RITIENE che:

la diversità linguistica e culturale siano caratteristiche di spicco nella vita quotidiana di un numero crescente di imprese e di cittadini europei come conseguenza della maggiore mobilità, migrazione e globalizzazione,

le competenze linguistiche siano una competenza auspicabile per tutti i cittadini, che consente loro di beneficiare dei vantaggi economici, sociali e culturali della libera circolazione nell'Unione,

le successive relazioni e raccomandazioni dei vari gruppi interessati abbiano mostrato che la società europea non tiene ancora sufficientemente conto delle esigenze linguistiche,

l'importanza attribuita al multilinguismo e alle altre questioni di politica linguistica nell'ambito delle politiche comuni dell'UE imponga la necessità di prestare a tali questioni l'attenzione che meritano, nonché la necessità per le istituzioni europee di ribadire l'impegno di lunga data a favore della promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.

AFFERMA che:

1.

la politica del multilinguismo abbraccia gli aspetti economici, sociali e culturali delle lingue in una prospettiva di apprendimento permanente;

2.

la diversità linguistica dell'Europa dovrebbe essere tutelata e dovrebbe essere pienamente rispettata la parità tra le lingue. Le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero svolgere un ruolo capitale nel perseguire tali obiettivi;

3.

oltre a contribuire all'arricchimento personale e culturale, la conoscenza delle lingue è una delle competenze di base che i cittadini europei devono acquisire al fine di svolgere una parte attiva nella società europea della conoscenza ed è una delle competenze che promuove la mobilità e agevola l'integrazione e la coesione sociali;

4.

poiché le esigenze linguistiche possono variare in funzione degli interessi, del lavoro e del contesto culturale di ciascun individuo, la gamma più ampia possibile di lingue dovrebbe essere a disposizione dei discenti, con il supporto di nuove tecnologie, approcci innovativi e la creazione di reti tra i fornitori di istruzione;

5.

al fine di promuovere la crescita economica e la competitività, è importante per l'Europa anche mantenere una base sufficiente di conoscenze nelle lingue non europee di diffusione mondiale. Nel contempo dovrebbero essere compiuti sforzi volti a difendere la posizione delle lingue europee sullo scenario internazionale;

6.

un insegnamento di qualità è essenziale alla buona riuscita dell'apprendimento ad ogni età e occorrerebbe pertanto fare il possibile affinché gli insegnanti di lingue abbiano una solida padronanza della lingua che insegnano, abbiano accesso ad una formazione iniziale e ad una formazione continua di alta qualità e possiedano le necessarie competenze interculturali. È opportuno incoraggiare e sostenere attivamente i programmi di scambi tra Stati membri come parte della formazione degli insegnanti di lingue;

7.

per aiutarli ad integrarsi con successo, è opportuno fornire un sostegno adeguato agli immigranti al fine di consentire loro di apprendere la o le lingue del paese ospitante, mentre membri delle comunità ospitanti dovrebbero essere incoraggiati ad esprimere interesse per la cultura dei nuovi arrivati;

8.

le competenze linguistiche e culturali sono elementi centrali dell'istruzione. La competenza nella prima lingua può facilitare l'apprendimento di altre lingue, mentre l'apprendimento precoce delle lingue, l'insegnamento bilingue, e l'apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL) costituiscono strumenti effettivi per migliorare l'offerta in materia di apprendimento delle lingue;

9.

l'interpretazione e la traduzione di qualità sono indispensabili per garantire una comunicazione efficace tra locutori di lingue diverse, mentre è opportuno rivolgere maggiore attenzione a considerazioni di carattere linguistico nell'ambito della commercializzazione e della distribuzione dei beni e dei servizi, in particolare dei servizi di media audiovisivi.

INVITA GLI STATI MEMBRI, CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE, A:

1.

collaborare per intensificare la cooperazione europea in materia di multilinguismo e — in consultazione con i soggetti interessati — perseguire i summenzionati orientamenti politici, ricorrendo, se del caso, al metodo aperto di coordinamento per agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche;

2.

adottare le misure appropriate per migliorare l'insegnamento effettivo delle lingue e la continuità dell'apprendimento delle lingue in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche assicurando una maggiore apertura, accessibilità e attrattività per tutti delle risorse e delle infrastrutture esistenti, sviluppando le risorse e diversificando maggiormente l'offerta delle lingue;

3.

promuovere l'apprendimento delle lingue nazionali negli altri Stati membri, anche attraverso un uso maggiore delle tecnologie per l'insegnamento a distanza, e a favorire l'apprendimento delle lingue dell'UE meno diffuse e delle lingue non europee;

4.

usare gli strumenti esistenti per confermare la conoscenza linguistica, ad esempio il Portfolio europeo delle lingue del Consiglio d'Europa e il Portfolio Europass delle lingue;

5.

incoraggiare misure per facilitare l'apprendimento delle lingue da parte di persone con particolari bisogni, in modo da contribuire alla loro inclusione sociale e migliorare le loro opportunità di carriera e il loro benessere;

6.

cooperare con le organizzazioni internazionali impegnate su temi legati al multilinguismo, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Unesco.

INVITA LA COMMISSIONE A:

1.

sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a perseguire le summenzionate priorità;

2.

elaborare, entro la fine del 2008, proposte per un quadro strategico globale in materia di multilinguismo, che tenga debito conto delle esigenze linguistiche dei cittadini e delle istituzioni, incluso il rispetto del diritto di comunicare con le istituzioni dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali.


(1)  Doc. SN 100/00, punto 26, pag. 9.

(2)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 13.

(3)  SN 100/02, punto 44, pag. 19.

(4)  Doc. 11834/03.

(5)  Doc. 13346/07.

(6)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(7)  Doc. 14908/05.

(8)  GU C 172 del 25.7.2006, pag. 1.

(9)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(10)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.


Commissione

6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/16


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 giugno 2008

(2008/C 140/11)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,5402

JPY

yen giapponesi

163,46

DKK

corone danesi

7,4589

GBP

sterline inglesi

0,7897

SEK

corone svedesi

9,3118

CHF

franchi svizzeri

1,6147

ISK

corone islandesi

118,72

NOK

corone norvegesi

7,968

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,57

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

241,86

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7009

PLN

zloty polacchi

3,377

RON

leu rumeni

3,6229

SKK

corone slovacche

30,325

TRY

lire turche

1,89

AUD

dollari australiani

1,6169

CAD

dollari canadesi

1,5727

HKD

dollari di Hong Kong

12,0271

NZD

dollari neozelandesi

2,0168

SGD

dollari di Singapore

2,1103

KRW

won sudcoreani

1 581,02

ZAR

rand sudafricani

12,0391

CNY

renminbi Yuan cinese

10,699

HRK

kuna croata

7,2506

IDR

rupia indonesiana

14 331,56

MYR

ringgit malese

5,0172

PHP

peso filippino

67,915

RUB

rublo russo

36,7125

THB

baht thailandese

50,688

BRL

real brasiliano

2,5048

MXN

peso messicano

15,8795


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/17


Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 140/12)

Numero dell'aiuto: XA 87/08

Stato membro: Belgio

Regione: Vlaanderen

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Interprovinciaal Verbond Van Fokkers Van Neerhofdieren vzw

Base giuridica: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen.

Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 500 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o marzo e non prima di 15 giorni dopo la notifica.

Il regime può essere erogato mediante un decreto esecutivo. Tali decreti sono emessi annualmente. Un progetto di decreto esecutivo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola «stand-still»

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La sovvenzione è erogata fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN) tiene aggiornati i libri genealogici e i registri di numerose razze di conigli e di animali da cortile.

L'associazione VIVFN dichiara di utilizzare la sovvenzione per pagare i costi amministrativi connessi con la raccolta, l'elaborazione, la messa a disposizione e la pubblicazione dei dati di registrazione.

L'aiuto rientra nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici

Settore economico: Produzioni animali

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

B-1030 Brussel

Sito web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Altre informazioni: —

Jules VAN LIEFFERINGE

Secretaris-generaal


6.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/18


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/13)

Numero dell'aiuto

XR 119/07

Stato membro

Portogallo

Regione

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Regime de Protocolos bancários

Base giuridica

Protocolo bancário celebrado com Instituições de crédito

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

18,3 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

13 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

6.6.2007

Durata

6.6.2009

Settore economico

Limitato a settori specifici

55; 63.3; 92

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Turismo de Portugal, I.P.

Rua Ivone Silva, Lote 6

P-1050-124 Lisboa

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActividade/investimento/financiamento/produtosedestinos/protocolosbancarios/Pages/ProtocolosBanc%C3%A1rios.aspx

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 195/07

Stato membro

Germania

Regione

Bremen

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Landesinvestitionsförderprogramm LIP 2007

Base giuridica

Bremen Haushaltsordnung § 23, 44

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

50 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto

Erogati su 6 anni

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

23.11.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bremer Investitions-Gesellschaft mbH

Kontorhaus am Markt

Langenstr. 2-4

D-28195 Bremen

Tel. (49-421) 96 00 10

E-mail: mail@big-bremen.de

Bremer Aufbau-Bank GmbH

Kontorhaus am Markt

Langenstr. 2-4

D-28195 Bremen

Tel. (49-421) 96 00 40

E-mail: mail@bab-bremen.de

BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH

Am Alten Hafen 118

D-27568 Bremerhaven

Tel. (49-471) 94 64 60

E-mail: wirtschaft@bis-bremerhaven.de

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.wirtschaft.bremen.de/sixcms/media.php/13/LIP2008.pdf

Altre informazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

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IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/20


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) — Modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/14)

Con lettera del 30 aprile 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Il 1o febbraio 2008 l'Italia ha notificato l'intenzione di aumentare di 10 Mio EUR la dotazione del regime di aiuti di Stato che era stato approvato dalla Commissione con il numero N 59/04, in quanto conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 (in appresso «il regolamento MDT»).

Tuttavia l'aumento della dotazione notificato costituisce un nuovo aiuto e deve essere valutato in base alle norme attualmente in vigore. Il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e quindi non costituisce una base giuridica per l'approvazione dell'aiuto.

L'aiuto non risulta neppure compatibile con il mercato comune ai sensi di altre disposizioni pertinenti in materia di aiuti di Stato.

Di conseguenza, la Commissione dubita della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

TESTO DELLA LETTERA

«1.

La Commissione informa l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sull'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

2.

Con notifica presentata il 1o febbraio 2008 e registrata presso la Commissione alla stessa data, l'Italia ha notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto.

3.

Con lettera del 15 febbraio 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della misura di aiuto notificata. L'Italia ha fornito informazioni con lettera registrata presso la Commissione il 18 marzo 2008.

2.   L'AIUTO DI STATO NOTIFICATO

Il regime di aiuti

4.

Con la lettera C(2004) 1807 fin. del 19 maggio 2004 la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni in relazione a un regime italiano di aiuti di Stato riguardante il meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (in appresso “il regime”) (1). La Commissione riteneva il regime compatibile con il mercato comune in quanto era conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (2), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (3) (in appresso “il regolamento MDT”).

5.

Il regime in questione, quale come notificato e approvato dalla Commissione, aveva una dotazione di 10 Mio EUR.

La misura di aiuto

6.

L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di stanziare altri 10 Mio EUR per la dotazione del regime.

3.   VALUTAZIONE

Esistenza di aiuto di Stato

7.

Poiché la misura è di natura puramente finanziaria, la sua compatibilità con il mercato comune deve essere valutata con riferimento alle misure che intende finanziarie, ossia aiutare nell'ambito del regime. Per le ragioni esposte nella sopramenzionata lettera della Commissione del 19 maggio 2004, il regime costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In conformità con l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 (4) e con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 749/2004 (5), gli aumenti della dotazione di un regime di aiuti autorizzato sono considerati come un nuovo aiuto, quando l'aumento sia superiore al 20 % della dotazione originaria. Nel presente caso, l'aumento notificato corrisponde al 100 % della dotazione originaria e di conseguenza deve essere valutato come un nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

Il regolamento MDT non costituisce più una base giuridica ai fini della valutazione del a compatibilità

8.

Il regime era stato originariamente considerato compatibile con il mercato comune poiché ottemperava alle disposizioni del regolamento MDT (6). Tuttavia, il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e non può perciò servire come base giuridica per la valutazione dell'aiuto.

Inesistenza di altre basi giuridiche ai fini della valutazione della compatibilità

9.

Il regime riguarda gli aiuti disponibili per i cantieri navali italiani per la costruzione di navi appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 1 del regolamento MDT. Questa attività soddisfa la definizione di costruzione navale contenuta nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (7) (in appresso “la disciplina sulla costruzione navale”). Di conseguenza la Commissione ha anche esaminato la possibilità di valutare l'aiuto in base a tale disciplina.

10.

Tuttavia, la Commissione osserva che la disciplina sulla costruzione navale non contiene disposizioni analoghe a quelle del regolamento MDT. L'aiuto non sembra neppure essere compatibile con il mercato comune ai sensi delle disposizioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.2 della disciplina sulla costruzione navale. Infatti, nessuna di queste disposizioni permetterebbe la concessione di aiuti di funzionamento alla costruzione navale, previsti invece dal regolamento MDT. Pertanto, la Commissione dubita che l'aiuto notificato sia compatibile con il mercato comune.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a inviare osservazioni e a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione dell'aiuto, entro il termine di un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita l'Italia a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto.

La Commissione fa presente al governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nonché l'autorità di vigilanza EFTA tramite invio di copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione.»


(1)  Aiuto di Stato N 59/04 (GU C 100 del 26.4.2005, pag. 27). La decisione è disponibile nella lingua facente fede all'indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2004_0030.html#59

(2)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 19.3.2004, pag. 6.

(4)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  L'obiettivo del regolamento MDT era di “consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale” (cfr. punto 6 del preambolo). Di conseguenza, potevano essere autorizzati aiuti diretti corrispondenti al massimo al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto, purché il contratto fosse stato oggetto di concorrenza proveniente da un cantiere coreano che offrisse un prezzo inferiore (articolo 2). Tuttavia, il regolamento MDT doveva essere di breve durata, in attesa di un Panel dell'OMC con la Corea, e pertanto non è stato rinnovato dal Consiglio dopo la sua scadenza il 31 marzo 2005. Il regime italiano era conforme alle predette condizioni.

(7)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.


6.6.2008   

IT

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C 140/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5162 — AVNET/Horizon Technology)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 140/15)

1.

In data 26 maggio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Avnet Inc. (USA) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Horizon Technology Group plc («Horizon», Irlanda) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Avnet Inc: distribuzione di prodotti di tecnologia dell'informazione (IT) e fornitura di servizi di tecnologia,

per Horizon: integrazione tecnica e distribuzione di prodotti di tecnologia dell'informazione (IT).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5162 — AVNET/Horizon Technology, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.