ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 126A

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
23 maggio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 126A/01

Posti vacanti di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto — COM/2008/10070

1

IT

 


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

23.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CA 126/1


Posti vacanti di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto

COM/2008/10070

(2008/C 126 A/01)

 

Contesto

I posti di garante europeo della protezione dei dati (garante) e di garante aggiunto sono previsti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (1). Tale regolamento stabilisce una serie di principi a cui è soggetto il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari. Istituisce inoltre un’autorità di controllo indipendente, denominata garante europeo della protezione dei dati. Tale autorità ha il compito di provvedere all’applicazione delle disposizioni del regolamento, il cui scopo è garantire che le istituzioni e gli organismi comunitari rispettino i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali. Il garante è assistito da un garante aggiunto.

Nel bilancio generale dell’Unione europea per il 2008 è prevista una dotazione complessiva di 5,3 Mio EUR (1) per un totale di circa 30 dipendenti.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno fissato di comune accordo lo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati e di garante aggiunto, in particolare la retribuzione, le indennità ed ogni altro compenso sostitutivo, nella decisione n. 1247/2002/CE del 1o luglio 2002 (2), in virtù della quale il garante è equiparato, da questo punto di vista, ad un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee e il garante aggiunto è equiparato al cancelliere della Corte di giustizia.

Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto hanno sede a Bruxelles.

La presente descrizione delle funzioni del garante europeo della protezione dei dati e del garante aggiunto si basa sul quadro normativo in vigore. Tali funzioni possono cambiare in caso di modifiche del quadro giuridico, in particolare in seguito alla possibile entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Descrizione delle funzioni

Il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto sono incaricati di sorvegliare e provvedere all'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 ed a tal fine assolvono agli obblighi previsti ed esercitano i poteri loro attribuiti da tale regolamento. Sono altresì incaricati di fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari, nonché ai diretti interessati, in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali.

In generale, il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Deve sorvegliare e garantire l’applicazione del regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario.

Il garante aggiunto assiste il garante nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

I compiti del garante e del garante aggiunto sono i seguenti:

fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi comunitari in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali e sorvegliare in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali,

trattare i reclami e compiere i relativi accertamenti, e comunicarne l'esito agli interessati,

svolgere indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e comunicarne l'esito agli interessati,

partecipare a reti di autorità di vigilanza: il garante collabora con le autorità nazionali di controllo dell’intero SEE in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi e partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE (3); collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti nel contesto della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare,

gestire le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni per le operazioni di trattamento dei dati,

procedere alla registrazione e all’esame preventivo dei trattamenti,

controllare il trasferimento di dati a destinatari, diversi dalle istituzioni e dagli organismi comunitari, che non sono soggetti alla direttiva 95/46/CE (che prevede un livello di tutela armonizzato all’interno dell’Unione),

rappresentare l’ufficio nelle controversie dinanzi alla Corte di giustizia,

agire come autorità di controllo per la protezione dei dati per il sistema «Eurodac» (4), che assiste gli Stati membri nel determinare chi sia competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro, e facilitare inoltre l'applicazione della convenzione di Dublino; in particolare, accertare che il trattamento o l'uso dei dati non leda i diritti delle persone interessate e controllare la legalità delle trasmissioni agli Stati membri di dati di carattere personale effettuate tramite l'unità centrale,

agire come autorità di controllo per la protezione dei dati nell’ambito del Sistema di informazione visti (VIS) (5) e del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6).

Criteri di selezione

I candidati devono:

disporre di esperienza e competenze documentate per lo svolgimento delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati, ad esempio il far parte o l'aver fatto parte dell’autorità di controllo di uno Stato membro responsabile di verificare l’applicazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

avere una conoscenza approfondita delle politiche comunitarie nel settore della protezione dei dati e un’esperienza pratica nella valutazione della loro incidenza su cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche europei,

essere capaci di agire con la necessaria indipendenza,

possedere un’esperienza effettiva nelle attività di comunicazione e messa in rete, allo scopo di rappresentare l’ufficio del garante europeo della protezione dei dati al massimo livello e di svilupparne le relazioni con le parti interessate nell’ambito delle istituzioni dell’UE, degli Stati membri, dei paesi terzi e di altre organizzazioni internazionali.

Costituiscono titoli preferenziali:

un’esperienza pratica riguardante l’applicazione e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore privato o pubblico,

la capacità di sviluppare e comunicare una concezione, pensare in termini globali di sistemi e processi e proporre raccomandazioni concrete e soluzioni applicabili,

un’esperienza di gestione ad alto livello e le competenze direttive necessarie per gestire un gruppo altamente specializzato di esperti in materia di protezione dei dati e il relativo bilancio, nonché un’ampia varietà di interessati,

una buona conoscenza dell’inglese o del francese, necessaria per le esigenze di comunicazione interna e interistituzionale.

Criteri di ammissione:

1.

essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2.

possedere un diploma universitario che consenta di compiere studi postuniversitari;

3.

avere un’esperienza professionale di almeno 15 anni successiva alla data in cui si è ottenuto il diploma di cui al punto 2; l’esperienza dev’essere adeguata al livello di tale diploma; almeno cinque anni di tale esperienza devono essere stati acquisiti a livello d'inquadramento superiore (7);

4.

possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua principale) e una conoscenza soddisfacente di una seconda di queste lingue (seconda lingua). Il candidato deve indicare nella candidatura quale sia la sua lingua principale e quale la sua seconda lingua.

Politica di assunzione

L’Unione europea applica una politica di pari opportunità.

Procedura di nomina

Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il garante europeo della protezione dei dati e il garante aggiunto, per un periodo di cinque anni, in base ad un elenco predisposto dalla Commissione dopo un invito pubblico a presentare candidature.

I candidati sono invitati a presentare la loro candidatura, corredata di un curriculum vitae dettagliato e di una lettera di motivazione, ognuno dei quali non superiore a quattro pagine dattiloscritte, e di fotocopie della documentazione giustificativa. Se non è stato indicato diversamente dal candidato, ogni candidatura sarà considerata relativa sia al posto di garante europeo della protezione dei dati che a quello di garante aggiunto. Ogni candidatura sarà esaminata nel quadro delle procedure per la nomina dei due posti. L’elenco dei candidati è pubblico.

Alcune parti della procedura di selezione saranno svolte in una delle lingue di lavoro della Commissione (FR-DE-EN).

La data limite per la consegna delle candidature è il 24 giugno 2008.

Contatti: Renaud Denuit, renaud.denuit@ec.europa.eu

Indirizzo per le domande:

Le candidature devono essere inviate per e-mail ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_edps_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_edps_fr.htm

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_edps_de.htm

Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 24 giugno 2008. Le iscrizioni in rete saranno chiuse alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, (GU L 316 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata [COM(2004) 835 def.].

(6)  Proposta di decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2005) 230 def.].

(7)  Nei loro CV i candidati devono indicare, almeno per questi cinque anni nei quali hanno acquisito un’esperienza a livello d’inquadramento superiore: (1) titolo e funzioni inerenti al ruolo direttivo svolto, (2) numero di persone dirette, (3) dimensioni del bilancio gestito, (4) numero di livelli gerarchici superiori e inferiori e numero di pari grado.