ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
26 aprile 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 107/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 92 del 12.4.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 107/02

Causa C-398/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen (Politica commerciale comune — Dazi compensativi — Difesa contro le pratiche di sovvenzione — Regolamento (CE) n. 1599/1999 — Filo di acciaio inossidabile — Pregiudizio per l'industria comunitaria — Nesso causale)

2

2008/C 107/03

Causa C-263/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Dazio antidumping — Ghisa ematite originaria della Russia — Decisione n. 67/94/CECA — Determinazione del valore in dogana per l'applicazione di un dazio antidumping variabile — Valore di transazione — Vendite successive effettuate a prezzi diversi — Possibilità per l'autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale)

2

2008/C 107/04

Cause riunite da C-287 a C-292/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 e C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland (Servizi postali — Direttiva 97/67/CE — Ambito riservato al fornitore del servizio postale universale — Tariffe speciali per clienti imprese che consegnino, presso determinati centri postali, quantitativi minimi di invii presmistati — Non ammissione alle tariffe speciali di intermediari che raggruppano, a titolo commerciale e in proprio, gli invii di più mittenti)

3

2008/C 107/05

Causa C-293/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Effetti valutari in occasione del rientro del capitale iniziale conferito da una società stabilita in uno Stato membro ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro)

4

2008/C 107/06

Causa C-420/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow (Politica agricola comune — Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 — Carne bovina — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari — Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 — Domanda di aiuti per animali — Premio alla vacca nutrice — Irregolarità — Inosservanza delle disposizioni applicabili all'identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d'aiuti — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Esclusione dal beneficio dell'aiuto — Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)

4

2008/C 107/07

Causa C-446/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Carni bovine — Organizzazione comune dei mercati — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Art. 3, lett. f) — Concessione di un premio per vacca nutrice — Condizioni relative a una pratica usuale di allevamento)

5

2008/C 107/08

Causa C-2/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, État belge, Cargo Airlines Ltd (Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2100 metri di lunghezza)

6

2008/C 107/09

Causa C-17/07 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 — Wineke Neirinck/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Funzione pubblica — Agente temporaneo — Agente contrattuale — Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) — Procedura di assunzione — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

6

2008/C 107/10

Causa C-82/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado (Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Piani nazionali di numerazione — Autorità di regolamentazione specifica)

7

2008/C 107/11

Causa C-89/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Impieghi nella pubblica amministrazione — Impiego di capitano e di ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro — Requisito della cittadinanza)

8

2008/C 107/12

Causa C-98/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca)] — Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Art. 19, n. 2 — Calcolo del prorata di detrazione — Esclusione dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa — Nozione di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa — Veicoli acquistati da una società di leasing per essere dati in locazione e poi venduti alla scadenza del contratto di leasing)

8

2008/C 107/13

Causa C-196/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Politica della concorrenza — Concentrazioni — Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione — E.ON/Endesa)

9

2008/C 107/14

Causa C-340/07: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/73/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne — Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali — Condizioni di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

9

2008/C 107/15

Causa C-22/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Athanasios Vatsouras/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

10

2008/C 107/16

Causa C-23/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Josif Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürberg 900

10

2008/C 107/17

Causa C-38/08 P: Impugnazione proposta il 1o febbraio 2008 da Jörn Sack avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2007, causa T-66/05, Jörn Sack/Commissione delle Comunità europee

11

2008/C 107/18

Causa C-39/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 4 febbraio 2008 — Procedimento in materia di marchi — Parti: Bild. T-Online.de AG & Co. e il presidente del Deutsches Patent- u. Markenamt

12

2008/C 107/19

Causa C-43/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgerichts (Germania) l'8 febbraio 2008 — Causa in materia di marchi in cui le parti sono: ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH e Presidente del Deutsches Patent- und Markenamt

12

2008/C 107/20

Causa C-44/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) l'8 febbraio 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e a./Fujitsu Siemens Computers Oy

13

2008/C 107/21

Causa C-45/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) l'8 febbraio 2008 — Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

14

2008/C 107/22

Causa C-52/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

15

2008/C 107/23

Causa C-53/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

15

2008/C 107/24

Causa C-54/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

16

2008/C 107/25

Causa C-58/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Walles), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) il 13 febbraio 2008 — Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory Reform

17

2008/C 107/26

Causa C-62/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 18 febbraio 2008 — UDV North America Inc./Brandtraders NV

18

2008/C 107/27

Causa C-65/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 18 febbraio 2008 — Europol Frost-Food Gmbh/Hauptzollamt Krefeld

18

2008/C 107/28

Causa C-66/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandsgerichts Stuttgart (Germania) il 18 febbraio 2008 — Procedimento penale a carico di Szymon Kozlowski

18

2008/C 107/29

Causa C-67/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 febbraio 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

19

2008/C 107/30

Causa C-69/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italia) il 20 febbraio 2008 — Raffaello Visciano/I.N.P.S.

19

2008/C 107/31

Causa C-75/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) il 21 febbraio 2008 — The Queen su istanza di Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government

20

2008/C 107/32

Causa C-94/08: Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

20

2008/C 107/33

Causa C-107/08: Ricorso proposto il 7 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

21

 

Tribunale di primo grado

2008/C 107/34

Causa T-43/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Marchio info point Europe — Dichiarazioni di un rappresentante della Commissione relative alla ricorrente)

22

2008/C 107/35

Causa T-332/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — ESN/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi allo sviluppo e alla fornitura di strutture di sostegno per il servizio comunitario d'informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS) — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza — Rispetto dei criteri di attribuzione stabiliti nel capitolato d'oneri)

22

2008/C 107/36

Causa T-345/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi allo sviluppo e alla fornitura di servizi a sostegno del Servizio comunitario di informazione Ricerca e Sviluppo (CORDIS) — Rigetto dell'offerta presentata da uno degli offerenti — Principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza)

23

2008/C 107/37

Causa T-100/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Giannini/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Mancata iscrizione nell'elenco di riserva — Irregolarità nello svolgimento delle prove idonee a falsare il risultato — Parità di trattamento — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

23

2008/C 107/38

Causa T-332/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Sebirán/UAMI — El Coto de Rioja (Coto D'Arcis) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Coto D'Arcis — Marchi comunitari denominativi anteriori EL COTO e COTO DE IMAZ — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di pregiudizio alla notorietà — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94)

23

2008/C 107/39

Causa T-301/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2008 — Guigard/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Mancato rinnovo di un contratto di lavoro finanziato dal FES — Assenza di comportamento illecito della Commissione — Competenza del Tribunale)

24

2008/C 107/40

Causa T-341/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Compagnie générale de Diététique/UAMI (GARUM) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo GARUM — Impedimento assoluto alla registrazione — Pubblico di riferimento — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

24

2008/C 107/41

Causa T-107/07 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 marzo 2008 — Rossi Ferreras/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2003 — Valutazione dei fatti — Onere e produzione della prova — Impugnazione irricevibile — Impugnazione non fondata)

25

2008/C 107/42

Causa T-128/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Suez/UAMI (Delivering the essentials of life) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Delivering the essentials of life — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

25

2008/C 107/43

Causa T-82/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2008 — Apple Computer International/Commissione (Ricorso di annullamento — Tariffa doganale comune — Classificazione nella nomenclatura combinata — Persona non individualmente interessata — Irricevibilità)

26

2008/C 107/44

Causa T-295/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 — Base/Commissione (Ricorso di annullamento — Telecomunicazioni — Art. 7 della direttiva 2002/21/CE — Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio — Significativo potere di mercato — Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione — Atto non impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità)

26

2008/C 107/45

Causa T-40/08: Ricorso proposto il 26 gennaio 2008 — EREF/Commissione

26

2008/C 107/46

Causa T-44/08: Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione

27

2008/C 107/47

Causa T-49/08 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da C. Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-67/05, Michail/Commissione

28

2008/C 107/48

Causa T-55/08: Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — UEFA/Commissione

28

2008/C 107/49

Causa T-56/08: Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — IEA e altri/Commissione

29

2008/C 107/50

Causa T-67/08: Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge)

30

2008/C 107/51

Causa T-68/08: Ricorso proposto il 6 febbraio 2008 — FIFA/Commissione

30

2008/C 107/52

Causa T-70/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Axis AB/UAMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

31

2008/C 107/53

Causa T-72/08: Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Travel Service/UAMI — Eurowings Luftverkehr (smartWings)

32

2008/C 107/54

Causa T-73/08: Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

33

2008/C 107/55

Causa T-75/08: Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 — JOOP!/UAMI

33

2008/C 107/56

Causa T-78/08: Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Baldesberger/UAMI (Forma di una pinzetta)

33

2008/C 107/57

Causa T-80/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)

34

2008/C 107/58

Causa T-81/08: Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Enercon/UAMI (E-Ship)

34

2008/C 107/59

Causa T-82/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione

35

2008/C 107/60

Causa T-83/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione

35

2008/C 107/61

Causa T-85/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — Exalation/UAMI (Vektor-Lycopin)

36

2008/C 107/62

Causa T-96/08: Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Global Digital Disc/Commissione

37

2008/C 107/63

Causa T-97/08: Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 — KUKA Roboter/UAMI (Marchio di colore arancio)

37

2008/C 107/64

Causa T-102/08 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Asa Sundholm avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F-27/07, Sundholm/Commissione

38

2008/C 107/65

Causa T-104/08: Ricorso proposto il 23 febbraio 2008 — Ars Parfum Creation & Consulting/UAMI (Forma di un flacone di profumo)

38

2008/C 107/66

Causa T-105/08 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2008 da Kris Van Neyghem avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F-73/06, Van Neyghem/Commissione

39

2008/C 107/67

Causa T-106/08: Ricorso proposto il 27 febbraio 2008 — CPEM/Commissione

39

2008/C 107/68

Causa T-113/08: Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Spagna/Commissione

40

2008/C 107/69

Causa T-114/08 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 6 marzo 2008 avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-21/07, Marcuccio/Commissione

41

2008/C 107/70

Causa T-115/08: Ricorso proposto il 10 marzo 2008 — Gourmet Burger Kitchen/UAMI (GOURMET BURGER KITCHEN)

42

2008/C 107/71

Causa T-118/08: Ricorso proposto il 13 marzo 2008 — Actega Terra/UAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

42

2008/C 107/72

Causa T-126/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2008 — Allos Walter Lang/UAMI — Kokoriko (Coco Rico)

43

2008/C 107/73

Causa T-266/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2008 — Air One/Commissione

43

2008/C 107/74

Causa T-309/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2008 — Paesi Bassi/Commissione

43

2008/C 107/75

Causa T-318/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2008 — National Association of Licensed Opencast Operators/Commissione

43

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 107/76

Causa F-53/07: Ricorso proposto il 24 dicembre 2007 — Iordanova/Commissione

44

2008/C 107/77

Causa F-132/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Strack/Commissione

44

2008/C 107/78

Causa F-19/08: Ricorso proposto il 26 febbraio 2008 — Bennet e a./UAMI

44

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/1


(2008/C 107/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 92 del 12.4.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 79 del 29.3.2008

GU C 64 dell'8.3.2008

GU C 51 del 23.2.2008

GU C 37 del 9.2.2008

GU C 22 del 26.1.2008

GU C 8 del 12.1.2008

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — AGST Draht- und Biegetechnik GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-398/05) (1)

(Politica commerciale comune - Dazi compensativi - Difesa contro le pratiche di sovvenzione - Regolamento (CE) n. 1599/1999 - Filo di acciaio inossidabile - Pregiudizio per l'industria comunitaria - Nesso causale)

(2008/C 107/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf (Germania) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1599, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea (GU L 189, pag. 1) — Valutazione del pregiudizio all'industria comunitaria, in rapporto di causalità con le importazioni delle merci sovvenzionate

Dispositivo

Dall'esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 12 luglio 1999, n. 1599, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sul filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario della Repubblica di Corea.


(1)  GU C 22 del 28.1.2008.


26.4.2008   

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C 107/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

(Causa C-263/06) (1)

(Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping - Ghisa ematite originaria della Russia - Decisione n. 67/94/CECA - Determinazione del valore in dogana per l'applicazione di un dazio antidumping variabile - Valore di transazione - Vendite successive effettuate a prezzi diversi - Possibilità per l'autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale)

(2008/C 107/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Carboni e derivati Srl

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 147 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 1762/95 — Base di calcolo per determinare l'applicazione di un dazio antidumping — Possibilità per l'autorità doganale di prendere in considerazione il prezzo di una vendita di merci precedente a quella su cui è stata basata la dichiarazione in dogana — Ghisa ematite di origine russa

Dispositivo

Conformemente all'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 12 gennaio 1994, 67/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito da tale decisione sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell'importatore.

Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell'art. 31 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, calcolare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94 facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


26.4.2008   

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C 107/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 e C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-289/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)/Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite da C-287 a C-292/06) (1)

(Servizi postali - Direttiva 97/67/CE - Ambito riservato al fornitore del servizio postale universale - Tariffe speciali per clienti imprese che consegnino, presso determinati centri postali, quantitativi minimi di invii presmistati - Non ammissione alle tariffe speciali di intermediari che raggruppano, a titolo commerciale e in proprio, gli invii di più mittenti)

(2008/C 107/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (C-287/06, C-288/06 e C-291/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-298/06), Marketing Service Magdeburg GmbH (C-290/06), Vedat Deniz (C-292/06)

Convenuto: Bundesrepublik Deutschland

Con l'intervento di: Marketing Service Magdeburg GmbH (C-287/06), Citipost Gesellschaft für Kurier- und Postdienstleistungen mbH (C-288/06), Deutsche Post AG (C-289/06, C-290/06 e C-292/06), Magdeburger Dienstleistungs- und Verwaltungs GmbH (MDG) (C-291/06)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln (Repubblica federale di Germania) — Interpretazione degli artt. 47, n. 2, e 95, del trattato CE, nonché degli artt. 12, quinto trattino, e 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21) — Obbligo per il prestatore di servizio postale universale di offrire le tariffe speciali, applicate ai clienti professionali che trasportano direttamente invii postali smistati anticipatamente ai centri postali di partenza, anche ad un prestatore professionale di servizi postali che preleva detti invii postali presso mittenti per in seguito, alla guisa dei clienti professionali, smistarli e fornirli ad un centro di partenza

Dispositivo

L'art. 12, quinto trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39, deve essere interpretato nel senso che osta a che alle imprese che raggruppano, a titolo commerciale e in nome proprio, gli invii postali di più mittenti sia rifiutato il beneficio di tariffe speciali che il fornitore nazionale del servizio postale universale accorda, nel settore di sua esclusiva licenza, a clienti imprese per il deposito nei suoi centri postali di quantitativi minimi di invii presmistati.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


26.4.2008   

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C 107/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

(Causa C-293/06) (1)

(Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Effetti valutari in occasione del rientro del capitale iniziale conferito da una società stabilita in uno Stato membro ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro)

(2008/C 107/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Deutsche Shell GmbH

Convenuto: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE — Perdita di cambio valutario subita da una società avente sede in uno Stato membro in occasione del rientro del capitale di donazione che essa aveva trasferito ad un centro stabile avente sede in un altro Stato membro — Esclusione della presa in considerazione di tale perdita nell'ambito dell'imposizione nello Stato membro in cui ha sede la società

Dispositivo

1)

Il combinato disposto degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) osta a che uno Stato membro escluda una perdita valutaria, subita da una società con sede statutaria sul territorio di tale Stato, sul rientro del capitale iniziale che essa aveva conferito ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della base imponibile nazionale.

2)

Il combinato disposto degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) osta altresì a che una perdita valutaria possa essere dedotta a titolo di onere di esercizio di un'impresa con sede in uno Stato membro solamente nel caso in cui il centro di attività stabile appartenente a quest'ultima, situato in un altro Stato membro, non abbia realizzato utili esenti.


(1)  GU C 237 del 20.9.2006.


26.4.2008   

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C 107/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin — Germania) — Rüdiger Jager/Amt für Landwirtschaft Bützow

(Causa C-420/06) (1)

(Politica agricola comune - Regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 - Carne bovina - Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamenti (CEE) n. 3887/92, (CE) n. 2419/2001 e (CE) n. 796/2004 - Domanda di aiuti «per animali» - Premio alla vacca nutrice - Irregolarità - Inosservanza delle disposizioni applicabili all'identificazione e alla registrazione dei bovini che non sono oggetto di domande d'aiuti - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Esclusione dal beneficio dell'aiuto - Art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve)

(2008/C 107/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Schwerin

Parti

Ricorrente: Rüdiger Jager

Convenuto: Amt für Landwirtschaft Bützow

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Schwerin — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1) — Rigetto di una domanda di premi per animali in conseguenza della constatazione, all'atto di una verifica, di una differenza superiore al 20 % tra il numero degli animali dichiarati e il numero accertato — Applicazione retroattiva di successive sanzioni amministrative meno severe in materia di premi per animali applicabili solo dopo l'eliminazione del regime dei premi per animali nello Stato considerato

Dispositivo

L'art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato e rettificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 febbraio 2005, n. 239, non possono applicarsi retroattivamente ad una domanda di aiuti «per animali» rientranti nell'ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1999, n. 2801, che ha dato luogo ad un'esclusione dal beneficio dell'aiuto ai sensi dell'art. 10 quater di detto regolamento.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — A. G. Winkel/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-446/06) (1)

(Carni bovine - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Art. 3, lett. f) - Concessione di un premio per vacca nutrice - Condizioni relative a una pratica usuale di allevamento)

(2008/C 107/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: A. G. Winkel

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 1) — Compatibilità con una normativa nazionale che subordina la concessione di un premio per vacca nutrice a condizioni corrispondenti alle pratiche d'allevamento correnti

Dispositivo

L'art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512, non osta ad una normativa nazionale che subordina il diritto al premio per vacca nutrice a condizioni conformi a pratiche usuali di allevamento che prevedono, da un lato, una determinata frequenza di figliatura e, dall'altro, che il vitello sia stato allattato dalla madre per un periodo di quattro mesi dopo la nascita.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto/Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, État belge, Cargo Airlines Ltd

(Causa C-2/07) (1)

(Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto con pista di decollo e di atterraggio superiore ai 2 100 metri di lunghezza)

(2008/C 107/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Paul Abraham, Eugène Dehalleux, Jacqueline Starck, Robert Beaujean, Patrick Descamps e.a., Régine Lecomte, Jacques Deheneffe, Mirèse Mailleux, Léon Schreiber, Marie-Paule Cornesse, Claude Farnir, Pascale Bastiaens, Marc Kriescher, Isabelle Lemaire, Jean-Luc Kriescher, Mauro Altafoglia, Charles Franckaert, Fernande Pretto

Convenuti: Région wallonne, Société de développement et de promotion de l'aéroport de Liège-Bierset SA, T.N.T. Express Worldwide (Euro Hub) SA, État belge, Cargo Airlines Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de Cassation — Interpretazione degli artt. 1, 2 e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Nozione di «progetto che può avere un impatto rilevante sull'ambiente» — Aeroporto avente una pista di oltre 2 100 metri di lunghezza — Lavori di infrastrutture e di ristrutturazione di un aeroporto esistente senza un allungamento della pista — Necessità di uno studio dell'impatto?

Dispositivo

1)

Sebbene una convenzione come quella di cui trattasi nella causa principale non sia un progetto ai sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga un'autorizzazione ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale dev'essere valutato complessivamente.

2)

Le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7 dell'allegato I della direttiva 85/337, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Lo stesso vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente l'attività dell'aeroporto ed il traffico aereo. Spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi nella causa principale dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.

3)

Le autorità competenti devono tener conto del progettato aumento dell'attività di un aeroporto in sede di esame dell'effetto sull'ambiente delle modifiche apportate alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


26.4.2008   

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C 107/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 — Wineke Neirinck/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-17/07 P) (1)

(Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Funzione pubblica - Agente temporaneo - Agente contrattuale - Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) - Procedura di assunzione - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2008/C 107/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wineke Neirinck (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 novembre 2006, causa T-494/04, Neirinck/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della Commissione relative al rigetto della sua candidatura al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) e la nomina di un altro candidato al detto posto nonché, dall'altro lato, a ottenere il risarcimento danni — Nozione di interesse ad agire — Obbligo di motivazione — Snaturamento degli elementi di prova — Sviamento di potere — Interesse del servizio e principi di sollecitudine e di buona amministrazione

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2006, causa T-494/04, Neirinck/Commissione è annullata, in quanto il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione che inficia la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004, con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale.

2)

L'impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004 con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale,.

4)

Il ricorso è rigettato quanto al resto.

5)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese proprie e alla totalità di quelle sostenute dalla sig.ra Neirinck davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado

(Causa C-82/07) (1)

(Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Piani nazionali di numerazione - Autorità di regolamentazione specifica)

(2008/C 107/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, e dell'art. 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e gestione dei piani nazionali di numerazione — Funzioni di regolamentazione e di gestione attribuite a un'autorità specifica

Dispositivo

1)

Gli artt. 3, nn. 2 e 4, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), letti in combinato disposto con l'undicesimo 'considerando' della stessa, vanno interpretati nel senso che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di gestione dei piani nazionali di numerazione devono essere considerate funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad attribuire dette diverse funzioni ad autorità di regolamentazione nazionali distinte.

2)

Gli artt. 10, n. 1, e 3, nn. 2, 4 e 6, della direttiva 2002/21 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e quelle di gestione dei piani nazionali di numerazione siano suddivise fra diverse autorità di regolamentazione indipendenti, purché la ripartizione delle funzioni sia resa pubblica, in forma facilmente accessibile, e notificata alla Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-89/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Impieghi nella pubblica amministrazione - Impiego di capitano e di ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro - Requisito della cittadinanza)

(2008/C 107/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Rozet, in qualità di agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e O. Christmann, in qualità di agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 39, n. 4, CE — Libera circolazione dei lavoratori — Esercizio di pubblici poteri — Requisito della cittadinanza francese per l'esercizio degli incarichi di capitano e primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese — Incompatibilità con il diritto comunitario

Dispositivo

1)

Avendo mantenuto nella propria normativa il requisito della cittadinanza francese per l'accesso agli impieghi di capitano e di primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera francese, la Repubblica francese non ha ottemperato agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 39 CE.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.4.2008   

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C 107/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca)] — Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S/Skatteministeriet

(Causa C-98/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 19, n. 2 - Calcolo del prorata di detrazione - Esclusione dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa - Nozione di «beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa» - Veicoli acquistati da una società di leasing per essere dati in locazione e poi venduti alla scadenza del contratto di leasing)

(2008/C 107/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione dell'art. 19 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Calcolo del prorata di deduzione — Inclusione o meno dell'importo del fatturato relativo alla vendita di veicoli di una società di leasing di veicoli alla fine del contratto di leasing

Dispositivo

L'art. 19, n. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la nozione «beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa» non comprende veicoli che un'impresa di leasing acquista al fine, come nella causa principale, di darli in locazione e poi di venderli alla scadenza dei contratti di leasing, in quanto la vendita di tali veicoli al termine di questi contratti costituisce parte integrante dell'attività economica usuale di tale impresa.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.4.2008   

IT

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C 107/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-196/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica della concorrenza - Concentrazioni - Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione - E.ON/Endesa)

(2008/C 107/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006)4279 def.], e dell'art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.)

Dispositivo

1)

Non avendo eliminato:

le condizioni nn. 1-6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l'energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 4279 def., e

le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell'Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 — E.ON/Endesa — C(2006) 7039 def.], entro il termine stabilito,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di entrambe le decisioni.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


26.4.2008   

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C 107/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-340/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/73/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali - Condizioni di lavoro - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2008/C 107/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e M. van Beek, in qualità di agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, primo comma, di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


26.4.2008   

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C 107/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Athanasios Vatsouras/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

(Causa C-22/08)

(2008/C 107/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Athanasios Vatsouras

Convenuto: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (1), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia compatibile con l'art. 12 CE in combinato disposto con l'art. 39 CE.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE e, in combinato disposto, l'art. 39 CE ostino ad una normativa nazionale che esclude i cittadini dell'Unione dalla possibilità di beneficiare di aiuti sociali, qualora sia stata superata la durata massima del soggiorno consentita ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2004/38 e non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea dalla possibilità di beneficiare persino delle prestazioni di aiuto sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.


(1)  GU L 158, pag. 77.


26.4.2008   

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C 107/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg (Germania) il 22 gennaio 2008 — Josif Koupatantze/Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürberg 900

(Causa C-23/08)

(2008/C 107/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Sozialgericht Nürnberg

Parti

Ricorrente: Josif Koupatantze

Convenuto: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürberg 900

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE (1), relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia compatibile con l'art. 12 CE in combinato disposto con l'art. 39 CE.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE e, in combinato disposto, l'art. 39 CE ostino ad una normativa nazionale che esclude i cittadini dell'Unione dalla possibilità di beneficiare di aiuti sociali, qualora sia stata superata la durata massima del soggiorno consentita ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2004/38 e non sussista un diritto di soggiorno neppure in forza di altre disposizioni.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 12 CE osti ad una normativa nazionale che esclude i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea dalla possibilità di beneficiare persino delle prestazioni di aiuto sociale che vengono concesse agli immigrati irregolari.


(1)  GU L 158, pag. 77.


26.4.2008   

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C 107/11


Impugnazione proposta il 1o febbraio 2008 da Jörn Sack avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 11 dicembre 2007, causa T-66/05, Jörn Sack/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-38/08 P)

(2008/C 107/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jörn Sack (rappresentanti: U. Lehmann-Brauns e D. Mahlo, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007, causa T-66/05 e (pronunciandosi la Corte stessa, sulla base del principio di uguaglianza, sulle questioni di diritto rimaste illegittimamente insolute), accogliere la domanda nei limiti in cui sia annullata la decisione della Commissione relativa alla determinazione dello stipendio del ricorrente per il mese di maggio 2004.

In subordine, si chiede di annullare la citata sentenza e di rinviare la causa per una nuova trattazione dinanzi al Tribunale, affinché si pronunci sulla violazione del principio di uguaglianza a causa della mancata presa in considerazione del ricorrente in sede di concessione dell'integrazione relativa alle funzioni in forza dell' art. 44, comma 2, dello Statuto.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione proposta avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale, in base alla quale non spetta al ricorrente, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro del Servizio Giuridico della Commissione per tutte le questioni giuridiche connesse all'allargamento dell'Unione europea, l'integrazione prevista per il capo unità, si basa sui seguenti motivi.

Primo motivo: il Tribunale avrebbe frainteso e conseguentemente violato il significato e la portata del principio generale di uguaglianza vigente nel diritto comunitario.

Il principio di uguaglianza, sia nella sua definizione generale, sia nella sua particolare espressione come divieto di discriminazione, è sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza della Corte come diritto comunitario di rango superiore. Il rispetto del principio di parità di trattamento rappresenta nel diritto comunitario non solo un obbligo rivolto a tutte le istituzioni, ma anche un diritto soggettivo alla parità di trattamento dei singoli interessati da un provvedimento di tali istituzioni. Poiché esso — come la Corte ha evidenziato da tempo nelle già citate sentenze — prevale sul diritto comunitario secondario, l'importanza come diritto fondamentale nell'ambito dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario dovrebbe essere tenuta in debita considerazione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è tenuta ad osservare il principio di parità di trattamento anche nell'ambito delle norme di procedura e dei singoli procedimenti.

Il ricorrente in tutta la sua argomentazione non ha fatto valere lo Statuto, quanto piuttosto il principio di parità di trattamento, affermando di aver esercitato funzioni che non solo sono equivalenti a quelle di capo unità ma, rispetto alle attività svolte da molti capi unità, sarebbero addirittura da considerare come aventi un valore più elevato, sotto il profilo dell'esercizio di compiti direttivi di livello intermedio. Il Tribunale, non ammettendo alcun esame comparativo della posizione del ricorrente con le altre categorie di funzionari che beneficiano della suddetta integrazione, lo priverebbe totalmente della tutela, ad esso spettante, del diritto fondamentale a non subire trattamenti arbitrari e violerebbe in questo modo il principio di uguaglianza.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe violato i principi di logica giuridica.

Secondo il ricorrente, quando si fa valere un trattamento arbitrario tra una molteplicità di interessati, uguaglianza e stabilità del diritto potrebbero essere ristabilite soltanto o accertando in sede giudiziaria che non sussiste alcuna situazione comparabile, laddove essa viene addotta, o chiarendo invece che coloro rispetto ai quali sussiste una tale situazione hanno beneficiato erroneamente dell'integrazione, ma in tal caso neanche il ricorrente potrebbe vantare alcun diritto. Da questi principi di logica giuridica consegue in tutta evidenza che, per respingere il ricorso, avrebbe dovuto essere stata chiarita almeno una delle due questioni che seguono e, per il ricorrente, avrebbe dovuto essere risolta in modo negativo. In primo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto decidere se le funzioni esercitate dai funzionari che la Commissione equipara ai capi unità siano equivalenti a quelle svolte dal ricorrente, e in secondo luogo, stabilire se a questi funzionari l'integrazione relativa alle funzioni sia stata concessa dalla Commissione a torto o a ragione.

Sempre secondo il ricorrente, poiché su queste due questioni non è intervenuta alcuna decisione, per poterle considerare come giuridicamente irrilevanti si dovrebbe poter supporre che il ricorso avrebbe dovuto essere respinto anche se entrambe le questioni avessero dovuto essere risolte nel senso auspicato dagli argomenti del ricorrente. Tale conclusione non è però possibile. Non avendo il Tribunale esaminato la questione della legittimità dell'inclusione da parte della Commissione di altre categorie di funzionari nel novero di quelle giuridicamente previste, cioè includendo il principio di uguaglianza che prevale sul diritto comunitario secondario, si dovrebbe supporre che un tale esame porterebbe alla conclusione che la Commissione, con l'estensione ad altre categorie di funzionari, abbia agito conformemente al diritto. Contrariamente alle argomentazioni in merito del Tribunale, il ricorrente non chiede quindi un'illegittima equiparazione ma una legittima parità di trattamento.

Terzo motivo: il Tribunale avrebbe violato i principi elementari del procedimento ordinario.

Secondo il ricorrente, il rifiuto assoluto di verificare se sussista la lamentata violazione di un diritto fondamentale rappresenta per questo diritto un pregiudizio di gran lunga più grave, rispetto a un errore di diritto in merito alla questione se il diritto fondamentale sia stato o meno effettivamente violato, in quanto l'interessato viene sottratto alla sfera di tutela del diritto fondamentale. Solo se l'affermazione del ricorrente secondo la quale un suo diritto fondamentale è stato violato è del tutto infondata, o se i fatti sui quali si fonda il confronto delle situazioni manifestamente non confermano l'affermazione, si può rinunciare a un accertamento in merito alla violazione del diritto fondamentale. Ciò però non si verifica affatto nel caso di specie. Il Tribunale viola in questo modo i principi elementari del procedimento ordinario. Già questo basterebbe a ritenere che la sentenza, con una motivazione del genere, non può considerarsi legittima.


26.4.2008   

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C 107/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 4 febbraio 2008 — Procedimento in materia di marchi — Parti: Bild. T-Online.de AG & Co. e il presidente del Deutsches Patent- u. Markenamt

(Causa C-39/08)

(2008/C 107/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht.

Parti del procedimento principale

Bild. T-Online.de AG & Co. e il presidente del Deutsches Patent- u. Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se, al fine di assicurare pari opportunità sul piano della concorrenza, l'art. 3 della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) imponga un pari trattamento di domande identiche o simili;

2)

In caso di soluzione affermativa, se il giudice sia obbligato ad esaminare indizi concreti di una disparità di trattamento distorsiva della concorrenza e quindi a includere nel suo esame decisioni precedentemente adottate dalle autorità amministrative in casi analoghi;

3)

In caso di soluzione affermativa, se, in sede di interpretazione e di applicazione dell'art. 3 della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, il giudice sia obbligato a tenere conto del divieto di una discriminazione distorsiva della concorrenza, qualora abbia accertato una tale discriminazione;

4)

In caso di soluzione negativa alle questioni sub 1), sub 2) e sub 3), se, per evitare la distorsione della concorrenza, debba sussistere la possibilità, prevista da una normativa interna, di imporre all'autorità amministrativa nazionale di avviare d'ufficio un procedimento di annullamento del marchio anteriore illegittimamente registrato.


(1)  GU L 40, pag. 1.


26.4.2008   

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C 107/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgerichts (Germania) l'8 febbraio 2008 — Causa in materia di marchi in cui le parti sono: ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH e Presidente del Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-43/08)

(2008/C 107/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti nella causa principale

ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH e Presidente del Deutsches Patent- und Markenamt

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella registrazione di marchi, al fine di garantire la pari opportunità sul piano della concorrenza, l'art. 3 della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), imponga la parità di trattamento di richiedenti che si trovano in concorrenza fra loro.

2)

In caso di soluzione affermativa, se il giudice sia obbligato ad esaminare indizi concreti di una disparità di trattamento distorsiva della concorrenza e quindi a includere nel suo esame decisioni precedentemente adottate dalle autorità amministrative in casi analoghi.

3)

In caso di soluzione affermativa, se in sede di interpretazione e di applicazione dell'art. 3 della direttiva 21 dicembre 1988, 89/104 CEE, il giudice sia obbligato a tenere conto del divieto di discriminazione distorsiva della concorrenza, qualora abbia accertato una tale discriminazione.

4)

In caso di soluzione negativa alle questioni sub 1), sub 2) e sub 3), se per evitare la distorsione della concorrenza, debba sussistere la possibilità, prevista da una normativa interna, di imporre all'autorità amministrativa nazionale di avviare d'ufficio un procedimento di annullamento del marchio anteriore illegittimamente registrato.


(1)  GU L 40, pag. 1.


26.4.2008   

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C 107/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) l'8 febbraio 2008 — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e a./Fujitsu Siemens Computers Oy

(Causa C-44/08)

(2008/C 107/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry, Uusi Insinööriliitto UIL ry (già Insinööriliitto IL ry), Metallityövien Liitto ry, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, Suomen Ekonomiliitto — Finlands Ekonomförbund SEFE ry, Ammattiliitto SUORA ry, Suomen Valtiotieteilijöitten Liitto SVAL ry — Statsvetarnas Förbund i Finland rf, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry e Toimihenkilöunioni TU ry

Convenuta: Fujitsu Siemens Computers Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, n. 1, della direttiva 98/59/CE (1) debba essere interpretato nel senso che l'obbligo che stabilisce di iniziare «in tempo utile» le consultazioni «quando il datore di lavoro di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi» comporta che le consultazioni inizino quando la necessità di licenziamenti collettivi deriva da decisioni strategiche o da cambiamenti dell'attività imprenditoriale. Oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che l'obbligo di avviare consultazioni sorge già quando il datore di lavoro prevede di adottare tali provvedimenti o cambiamenti relativi all'attività imprenditoriale, come la modifica della capacità produttiva o la concentrazione della produzione, la cui conseguenza prevedibile sia la necessità di licenziamenti collettivi.

2)

In considerazione del riferimento dell'art. 2, n. 3, primo comma, della direttiva, alla comunicazione in tempo utile nel corso delle consultazioni di tutte le informazioni, se l'art. 2, n. 1, della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che l'obbligo che stabilisce di iniziare «in tempo utile» le consultazioni quando si «prevede» di effettuare licenziamenti collettivi presuppone che le consultazioni siano già iniziate prima che i piani del datore di lavoro siano talmente avanzati che quest'ultimo possa individuare le informazioni ai sensi dell'art. 2, n. 3, lett. b) e comunicarle ai lavoratori.

3)

Se l'art. 2, n. 1, della direttiva in combinato disposto con l'art. 2, n. 4, della medesima debba essere interpretato nel senso che qualora il datore di lavoro sia una società controllata da un'altra società, l'obbligo di tale datore di lavoro di procedere a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori nasce quando il datore di lavoro o la società madre che lo controlla prevede il licenziamento collettivo di lavoratori occupati presso tale datore di lavoro.

4)

Qualora si tratti di consultazioni in una società controllata appartenente ad un gruppo di società e debba essere valutato l'obbligo stabilito dall'art. 2, n. 1, della direttiva di procedere «in tempo utile» a consultazioni nel caso in cui si prevedano licenziamenti collettivi, con riferimento alla disposizione dell'art. 2, n. 4, della direttiva, se l'obbligo di dare inizio alle consultazioni sorga quando la direzione del gruppo o della società madre prevede di effettuare licenziamenti collettivi, pur non avendo ancora concretizzato tali piani riguardo ai lavoratori occupati presso una determinata società controllata. Oppure se tale obbligo di avviare consultazioni nella società controllata sorga solo al momento in cui la direzione del gruppo o della società madre prevede di effettuare i licenziamenti collettivi specialmente nella società controllata di cui trattasi.

5)

Qualora il datore di lavoro sia un'impresa (una società controllata appartenente ad un gruppo di società) che è controllata da un'altra impresa (società madre o direzione del gruppo) nel modo indicato dall'art. 2, n. 4, della direttiva, se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la procedura di consultazione in esso prevista deve essere conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo abbia preso una decisione sui licenziamenti collettivi da effettuarsi nella società controllata.

6)

Qualora la direttiva debba essere interpretata nel senso che la procedura di consultazione da attuare nella società controllata deve essere conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo adotti una decisione che comporta un licenziamento collettivo, se a tale riguardo sia rilevante solo una decisione che abbia come conseguenza diretta dei licenziamenti collettivi nella società controllata oppure se la procedura di consultazione debba essere già conclusa prima che la società madre o la direzione del gruppo prenda una decisione economica o strategica che probabilmente, ma non necessariamente, comporta licenziamenti collettivi nella società controllata.


(1)  Direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.


26.4.2008   

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C 107/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) l'8 febbraio 2008 — Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

(Causa C-45/08)

(2008/C 107/21)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel (Corte di appello di Bruxelles, Belgio)

Parti

Ricorrente: Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck

Convenuta: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva sugli abusi di mercato (1), e segnatamente il suo art. 2, costituiscano un'armonizzazione totale, ad eccezione delle norme che consentono esplicitamente agli Stati di adottare liberamente misure di attuazione, o se invece costituiscano nel loro complesso un'armonizzazione minima.

2)

Se l'art. 2, n. 1, della direttiva sugli abusi di mercato debba essere interpretato nel senso che il semplice fatto che una persona, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima, in possesso di informazioni privilegiate, acquisisca o alieni, o cerchi di acquisire o di alienare, per proprio conto o per conto di terzi, gli strumenti finanziari a cui dette informazioni si riferiscono, comporti automaticamente che questa persona fa uso delle informazioni privilegiate.

3)

Se la seconda questione va risolta in senso negativo, se occorra presumere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della direttiva sugli abusi di mercato, è necessaria l'adozione di una decisione consapevole di far uso delle informazioni privilegiate.

Ove siffatta decisione possa anche essere non scritta, se sia richiesto che la decisione di uso risulti da circostanze non suscettibili di un'interpretazione diversa, o se invece sia sufficiente che siffatte circostanze possano essere interpretate in questo senso.

4)

Nel caso in cui, ai fini della valutazione del carattere di proporzionalità di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva sugli abusi di mercato, occorra tenere conto degli utili realizzati, se si debba presumere che la pubblicazione delle informazioni da considerare privilegiate abbia effettivamente influenzato in maniera sensibile il corso dello strumento finanziario.

In tal caso, quale livello minimo di variazione di prezzo debba riscontrarsi per poter definire sensibile la variazione stessa.

5)

A prescindere dalla circostanza se la variazione di prezzo dopo la pubblicazione delle informazioni privilegiate debba essere sensibile o meno, quale periodo debba essere preso in considerazione, dopo la pubblicazione delle informazioni, per stabilire il livello della variazione di prezzo e a che data occorra riferirsi per valutare il vantaggio patrimoniale realizzato, al fine di stabilire la sanzione adatta.

6)

Se, alla luce della verifica del carattere di proporzionalità della sanzione, l'art. 14 della direttiva sugli abusi di mercato debba essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro ha introdotto la possibilità di una sanzione penale, cumulata con la sanzione amministrativa, nella valutazione del carattere di proporzionalità occorra tenere conto della possibilità e/o del livello di una sanzione finanziaria penale.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).


26.4.2008   

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C 107/15


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-52/08)

(2008/C 107/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e P. Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo recepito, quanto all'accesso alla professione di notaio, la direttiva 2005/36/CE (1), che ha abrogato e sostituito la direttiva 89/48/CEE (2), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36/CE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, lo Stato portoghese, non consentendo ai notai degli altri Stati membri l'esercizio della professione in Portogallo, qualora abbiano il diritto di esercitarla in uno Stato membro in cui sia una professione regolamentata o l'abbiano esercitata, nei termini previsti, in uno Stato membro in cui non sia una professione regolamentata, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 13 della direttiva 2005/36.

Comunque, lo Stato portoghese, esigendo dai candidati alla professione di notaio la laurea in Diritto conseguita presso un'università portoghese o l'abilitazione accademica equivalente ai sensi della legge portoghese, è venuto meno anche agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 13 e 14 della medesima direttiva.

Inoltre, lo Stato portoghese, richiedendo dai candidati alla professione di notaio prima di frequentare il tirocinio, il superamento di prove pubbliche finalizzate a verificare le loro conoscenze generali di diritto, è venuto meno anche agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 14, n. 3, e 3, lett. h), della direttiva 2005/36.

La Commissione ritiene quindi che lo Stato portoghese non abbia recepito la direttiva 2005/06 per quanto riguarda la professione di notaio.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

(2)  GU L 19, pag. 16.


26.4.2008   

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C 107/15


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-53/08)

(2008/C 107/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, Bevollmächtigte)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, esigendo, all'art. 6, n. 1, del Notariatsordnung (regolamento sul notariato), la nazionalità austriaca per accesso alla professione di notaio, la Repubblica d'Austria ha violato gli artt. 43 e 45 CE;

dichiarare che, non recependo la direttiva 89/48/CE (o la direttiva 2005/36/CE), per quanto attiene alla professione di notaio, la Repubblica d'Austria ha violato detta direttiva, nonché gli artt. 43 e 45 CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'art. 43 CE vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, che derivi da disposizione normative sotto forma di restrizioni alla libertà di stabilimento. Ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE, il capo relativo al diritto di stabilimento non si applica alle attività che in uno Stato membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Secondo il Notariatsordnung (regolamento sul notariato) in Austria soltanto i cittadini austriaci possono essere nominati notai. La disposizione di cui trattasi discriminerebbe quindi in base alla nazionalità e violerebbe la libertà di stabilimento dei cittadini di altri Stati membri, in quanto essa impedirebbe a questi l'esercizio della professione di notaio.

Ad avviso della Commissione, le attività dei notai non rientrano nell'ambito di deroga di cui all'art. 45 CE, e la libertà di stabilimento si applicherebbe quindi alla professione di notaio.

Al fine di risolvere la questione di cosa si debba intendere per «pubblici poteri» ai sensi dell'art. 45 CE, occorre da un lato riferirsi all'interpretazione esistente a livello nazionale. Le attività che in uno Stato membro non possono riferirsi ai pubblici poteri non potrebbero essere oggetto della deroga di cui trattasi, anche se le stesse attività in altri Stati membri rientrano nell'ambito dei pubblici poteri. D'altro lato, per l'interpretazione ai sensi dell'art. 45 CE occorrerebbe determinare la nozione e la portata dei pubblici poteri in base al diritto comunitario e il suo significato dev'essere interpretato dalla Corte in modo autonomo e uniforme. Secondo la Commissione, il fatto che il legislatore austriaco e gli organi giudiziari austriaci considerino che l'attività dei notai partecipi in via di principio all'esercizio dei pubblici poteri non significa che ciò sia sufficiente per poter escludere tali attività dalla libertà di stabilimento già in base alla valutazione più restrittiva secondo il diritto comunitario. In quanto deroga alla libertà fondamentale, l'art. 45, primo comma, CE, dovrebbe essere interpretato infatti restrittivamente.

Allo stato attuale dell'integrazione sarebbe particolarmente difficile trovare una giustificazione per la condizione della nazionalità per quanto attiene all'attività dei notai. Nessuna di tali attività, anche se essa dovesse rientrare precedentemente nell'ambito dei pubblici poteri, implicherebbe un legame particolare con lo Stato, così come avviene per la nazionalità. Del resto, nessuna di tali attività rischia, per il tramite di competenze sovrane e l'uso di mezzi statali, di creare conflitti con i cittadini.

Le attività elencate dalla Repubblica d'Austria per giustificare la condizione della nazionalità — autenticazione di atti giuridici e di convenzioni, l'apposizione della clausola esecutiva, la consulenza giuridica, nonché l'attività di «Gerichtskommissar» — non sarebbero sufficienti per giustificare l'applicazione dell'art. 45 CE. Se esse partecipano effettivamente all'esercizio dei pubblici poteri, ciò avverrebbe solo indirettamente. L'esercizio di pubblici poteri non potrebbe essere confuso con le attività di interesse pubblico. L'utilità non rientra sistematicamente nell'ambito dei poteri pubblici; le attività che mirano all'interesse generale e non all'interesse dei singoli non implicherebbero necessariamente il trasferimento di pubblici poteri. Mentre quindi l'esercizio effettivo dei pubblici poteri potrebbe continuare ad essere riservato ai propri cittadini, l'esercizio di un'attività determinata nell'interesse generale, come ciò può ad esempio avvenire per l'amministrazione della giustizia a titolo preventivo, potrebbe del pari essere garantito dall'applicazione di disposizioni e di controlli particolari quanto all'accesso alla professione e da obblighi professionali.

La Commissione è quindi dell'opinione che nessuna delle attività, considerate separatamente o globalmente, di cui si occupano i notai in Austria, costituisca una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi della giurisprudenza.


26.4.2008   

IT

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C 107/16


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-54/08)

(2008/C 107/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e G. Braun, Bevollmächtigte)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, esigendo, all'art. 5, del Bundesnotarordnung (regolamento sul notariato), la nazionalità tedesca per accesso alla professione di notaio, la Repubblica federale di Germania ha violato gli artt. 43 e 45 CE;

dichiarare che, non recependo la direttiva 89/48/CE (o la direttiva 2005/36/CE), per quanto attiene alla professione di notaio, la Repubblica federale di Germania ha violato detta direttiva, nonché gli artt. 43 e 45 CE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che l'art. 43 CE vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, che derivi da disposizione normative sotto forma di restrizioni alla libertà di stabilimento. Ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE, il capo relativo al diritto di stabilimento non si applica alle attività che in uno Stato membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Secondo il Bundesnotarordnung (regolamento sul notariato) in Germania soltanto i cittadini tedeschi possono essere nominati notai. La disposizione di cui trattasi discriminerebbe quindi in base alla nazionalità e violerebbe la libertà di stabilimento dei cittadini di altri Stati membri, in quanto essa impedirebbe a questi l'esercizio della professione di notaio.

Ad avviso della Commissione, le attività dei notai non rientrano nell'ambito di deroga di cui all'art. 45 CE, e la libertà di stabilimento si applicherebbe quindi alla professione di notaio.

Al fine di risolvere la questione di cosa si debba intendere per «pubblici poteri» ai sensi dell'art. 45 CE, occorre da un lato riferirsi all'interpretazione esistente a livello nazionale. Le attività che in uno Stato membro non possono riferirsi ai pubblici poteri non potrebbero essere oggetto della deroga di cui trattasi, anche se le stesse attività in altri Stati membri rientrano nell'ambito dei pubblici poteri. D'altro lato, per l'interpretazione ai sensi dell'art. 45 CE occorrerebbe determinare la nozione e la portata dei pubblici poteri in base al diritto comunitario e il suo significato dev'essere interpretato dalla Corte in modo autonomo e uniforme. Secondo la Commissione, il fatto che il legislatore tedesco e gli organi giudiziari tedeschi considerino che l'attività dei notai partecipi in via di principio all'esercizio dei pubblici poteri non significa che ciò sia sufficiente per poter escludere tali attività dalla libertà di stabilimento già in base alla valutazione più restrittiva secondo il diritto comunitario. In quanto deroga alla libertà fondamentale, l'art. 45, primo comma, CE, dovrebbe essere interpretato infatti restrittivamente.

Allo stato attuale dell'integrazione sarebbe particolarmente difficile trovare una giustificazione per la condizione della nazionalità per quanto attiene all'attività dei notai. Nessuna di tali attività, anche se essa dovesse rientrare nell'ambito dei pubblici poteri, implicherebbe un legame particolare con lo Stato, così come avviene per la nazionalità. Del resto, nessuna di tali attività rischia, per il tramite di competenze sovrane e l'uso di mezzi statali, di creare conflitti con i cittadini.

Le attività elencate dalla Repubblica federale di Germania per giustificare la condizione della nazionalità — autenticazione di atti giuridici e di convenzioni, il valore probatorio di tali documenti, l'apposizione della clausola esecutiva, la consulenza giuridica legata all'autenticazione — non sarebbero sufficienti per giustificare l'applicazione dell'art. 45 CE. Se esse partecipano effettivamente all'esercizio dei pubblici poteri, ciò avverrebbe solo indirettamente. L'esercizio di pubblici poteri non potrebbe essere confuso con le attività di interesse pubblico. L'utilità pubblica non rientra sistematicamente nell'ambito dei poteri pubblici; le attività che mirano all'interesse generale e non all'interesse dei singoli non implicherebbero necessariamente il trasferimento di pubblici poteri. Mentre quindi l'esercizio effettivo dei pubblici poteri potrebbe continuare ad essere riservato ai propri cittadini, l'esercizio di un'attività determinata nell'interesse generale, come ciò può ad esempio avvenire per l'amministrazione della giustizia a titolo preventivo, potrebbe del pari essere garantito dall'applicazione di disposizioni e di controlli particolari quanto all'accesso alla professione e da obblighi professionali.

La Commissione è quindi dell'opinione che nessuna delle attività, considerate separatamente o globalmente, di cui si occupano i notai in Germania, costituisca una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi della giurisprudenza.


26.4.2008   

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C 107/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Walles), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) il 13 febbraio 2008 — Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory Reform

(Causa C-58/08)

(2008/C 107/25)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Walles), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd

Convenuto: Secretary of State for Business, Entreprise and Regulatory Reform.

Parti interessate: Office of Communications, Hutchinson 3G (UK) Limited

Interveniente: Association GSM

Questioni pregiudiziali

1)

«Se il regolamento (CE) n. 717/2007 (1) sia invalido, in tutto o in parte, per inadeguatezza dell'art. 95 CE quale fondamento normativo».

2)

«Se l'art. 4 del regolamento (CE) n. 717/2007 [nel combinato disposto con gli artt. 2, n. 2, lett. a), e 6, n. 3, nella parte in cui fa riferimento all'eurotariffa ed agli obblighi ivi connessi] sia invalido per il fatto che l'imposizione di tariffe massime di roaming al dettaglio violerebbe il principio di proporzionalità e/o il principio di sussidiarietà».


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2007, n. 717/2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE (GU L 171, pag. 32).


26.4.2008   

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C 107/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 18 febbraio 2008 — UDV North America Inc./Brandtraders NV

(Causa C-62/08)

(2008/C 107/26)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: UDV North America Inc.

Convenuta: Brandtraders NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se per configurare l'uso del segno ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), e n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (1), sul marchio comunitario, sia richiesto che il terzo, di cui all'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento:

a)

usi il segno per proprio conto;

b)

usi il segno come parte interessata in una transazione relativa a prodotti in cui esso stesso è coinvolto.

2)

Se un mediatore commerciale, che operi in nome proprio, ma non per proprio conto, possa essere qualificato come terzo che usa il segno ai sensi delle disposizioni sopra citate.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.


26.4.2008   

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C 107/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 18 febbraio 2008 — Europol Frost-Food Gmbh/Hauptzollamt Krefeld

(Causa C-65/08)

(2008/C 107/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Europol Frost-Food Gmbh

Convenuto: Hauptzollamt Krefeld

Questioni pregiudiziali

Se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della Nomenclatura combinata, nella versione risultante dai regolamenti (CE) nn. 2388/2000 (1) e 2031/2001 (2), debba considerarsi valida.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 264, pag. 1 e GU L 276, pag. 92).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2001, n. 2031 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandsgerichts Stuttgart (Germania) il 18 febbraio 2008 — Procedimento penale a carico di Szymon Kozlowski

(Causa C-66/08)

(2008/C 107/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandsgerichts Stuttgart

Imputato nella causa principale

Szymon Kozlowski

Questioni pregiudiziali

1)

Se alla possibilità di ritenere che una persona «risieda» o «dimori» in uno Stato membro ai sensi dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1), osti il fatto che questa persona:

a)

non dimora ininterrottamente nello Stato membro in questione,

b)

dimora in tale Stato senza rispettare le norme in materia di soggiorno degli stranieri,

c)

è ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale, e/o

d)

si trova ivi reclusa a seguito di condanna penale.

2)

Se una trasposizione dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro, effettuata in modo tale per cui l'estradizione da parte di uno Stato membro, ai fini dell'esecuzione di una condanna penale, di propri cittadini contro la loro volontà sia sempre inammissibile, mentre possa essere autorizzata, malgrado il loro disaccordo, quella di cittadini di altri Stati membri a discrezione delle autorità competenti, sia compatibile con le norme dell'Unione europea, e in particolare con i principi di non discriminazione e di cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE e segg., e, in caso affermativo, se tali principi debbano essere rispettati quanto meno nell'esercizio del potere discrezionale.


(1)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.


26.4.2008   

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C 107/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 febbraio 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren

(Causa C-67/08)

(2008/C 107/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Margarete Block.

Resistente: Finanzamt Kaufbeuren.

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'art. 73 D, n. 1, lett. a), e n. 3, Trattato CE/art. 58, n. 1, lett. a), e n. 3, CE consentano di escludere la detrazione dell'imposta di successione spagnola dall'imposta di successione tedesca anche nel caso di aperture di successioni dell'anno 1999 ai sensi dell'art. 21, n. 1 e n. 2, punto 1, della legge tedesca relativa all'imposta sulle successioni e donazioni, nel combinato disposto con l'art. 121 della legge tedesca relativa alla valutazione (restrizione oggettiva).

2)

Se l'art. 73 B, n. 1, Trattato CE/art. 56, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che l'imposta di successione che un altro Stato membro dell'Unione europea riscuote nel caso di acquisizione ereditaria di crediti di capitali di cui un de cuius, da ultimo residente in Germania sia titolare nei confronti di istituti di credito nello Stato membro medesimo da parte di un erede anch'esso residente in Germania, debba essere detratta dall'imposta di successione tedesca.

3)

Se, al fine di stabilire quale degli Stati interessati sia tenuto ad evitare la doppia imposizione rilevi la pertinenza dei diversi criteri di collegamento nelle normative fiscali nazionali e — in caso affermativo — se il collegamento dato dalla residenza del creditore sia più pertinente rispetto al collegamento dato dalla residenza del debitore.


26.4.2008   

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C 107/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro (Italia) il 20 febbraio 2008 — Raffaello Visciano/I.N.P.S.

(Causa C-69/08)

(2008/C 107/30)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli — Sezione Lavoro

Parti nella causa principale

Ricorrente: Raffaello Visciano

Convenuto: I.N.P.S.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 3 e 4 della direttiva n. 80/987 (1) del 20 ottobre 1980 nella parte in cui prevedono il pagamento dei diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, consentono che tali crediti, nel momento in cui vengono fatti valere nei confronti dell'organismo di garanzia, vengano privati della loro iniziale natura retributiva ed assumano la diversa qualificazione previdenziale per il solo fatto che la loro erogazione sia stata affidata dallo Stato membro ad un istituto previdenziale, e che quindi nella normativa nazionale il termine «retribuzione» venga sostituito da quello «prestazione previdenziale».

2)

Se per il fine sociale della direttiva è sufficiente che la normativa nazionale utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come un mero termine di paragone, rispetto al quale determinare per relationem la prestazione da garantire con l'intervento dell'organismo di garanzia, o si richiede che il credito retributivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro insolvente venga tutelato, grazie all'intervento dell'organismo di garanzia, assicurandogli eguale contenuto, garanzie, tempi e modalità di esercizio di quelle riconosciute a qualsiasi altro credito di lavoro nello stesso ordinamento.

3)

Se i principi desumibili dalla normativa comunitaria, ed in particolare i principi di equivalenza ed effettività, consentono di applicare ai diritti non pagati ai lavoratori subordinati relativi alla retribuzione, del periodo individuato ai sensi dell'art. 4 della direttiva n. 80/987, un regime prescrizionale meno favorevole rispetto a quello applicato a crediti di analoga natura.


(1)  GU L 283, pag. 23.


26.4.2008   

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C 107/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Regno Unito) il 21 febbraio 2008 — The Queen su istanza di Christopher Mellor/Secretary of State for Communities and Local Government

(Causa C-75/08)

(2008/C 107/31)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti

Ricorrente: The Queen su istanza di Christopher Mellor

Convenuto: Secretary of State for Communities and Local Government

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (1), come modificata dalle direttive 97/11/CE (2) e 2003/35/CE (3) (in prosieguo: la «direttiva»), gli Stati membri debbano mettere a disposizione del pubblico la motivazione di una decisione con cui si stabilisce, con riferimento a un progetto di cui all'allegato II, che non sussiste l'obbligo di sottoporre il progetto a valutazione ai sensi degli artt. 5-10 della direttiva.

2)

Se, nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta affermativamente, il contenuto della lettera del Secretary of State datata 4 dicembre 2006 abbia soddisfatto tale requisito.

3)

Nel caso in cui la questione sub 2) sia risolta negativamente, quale sia la portata dell'obbligo di motivazione in tale contesto.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  GU L 73, pag. 5.

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).


26.4.2008   

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C 107/20


Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-94/08)

(2008/C 107/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. G. Rozet e sig.ra L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza spagnola per l'esercizio degli incarichi di capitano e di primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera spagnola diverse dalle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 GT, che trasportino carichi o un numero di passeggeri inferiore a 100 e che operino esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui la Spagna esercita la sua sovranità, diritti sovrani o la sua giurisdizione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare dell'art. 39 CE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la legislazione spagnola, gli incarichi di capitano e di primo ufficiale su tutte le navi battenti bandiera spagnola diverse dalle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 GT, che trasportino carichi o un numero di passeggeri inferiore a 100 e che operino esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui la Spagna esercita la sua sovranità, diritti sovrani o la sua giurisdizione, devono essere occupati da cittadini spagnoli.

La Commissione ritiene che il requisito, in generale, della cittadinanza spagnola per gli incarichi in esame sia in contrasto con l'art. 39 CE e non possa essere giustificato dalla deroga di cui al n. 4 dello stesso articolo. L'interpretazione della Commissione trova conferma, in particolare, nella sentenza nella causa C–405/01 (1), in cui la Corte ha dichiarato che la portata di tale deroga deve essere limitata a quanto è strettamente necessario alla salvaguardia dell'interesse generale dello Stato membro interessato e che, per quanto riguarda i citati incarichi, detto interesse non verrebbe messo in pericolo se i poteri d'imperio che essi implicano fossero esercitati solo sporadicamente, o addirittura eccezionalmente, da cittadini di altri Stati membri. Il Regno di Spagna, nonostante si fosse impegnato nella risposta al parere motivato a realizzare le opportune correzioni, non ha modificato la sua legislazione nel senso indicato dalla Commissione.


(1)  Sentenza 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (Racc. pag. I-10391).


26.4.2008   

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C 107/21


Ricorso proposto il 7 marzo 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-107/08)

(2008/C 107/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e A. Alcover San Pedro, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/33/CE, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1), o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;

condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto l'11 agosto 2006.


(1)  GU L 191, pag. 59.


Tribunale di primo grado

26.4.2008   

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C 107/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione

(Causa T-43/03) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Marchio «info point Europe» - Dichiarazioni di un rappresentante della Commissione relative alla ricorrente)

(2008/C 107/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignone, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Martineau e N. Benoît)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J.-F. Pasquier, in qualità di agente)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa delle dichiarazioni rese dal rappresentante della Commissione a Marsiglia, in occasione della riunione del 23 gennaio 2003

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Maison de l'Europe Avignon Méditerranée sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 101 del 26.4.2003.


26.4.2008   

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C 107/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — ESN/Commissione

(Causa T-332/03) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto comunitaria - Prestazione di servizi relativi allo sviluppo e alla fornitura di strutture di sostegno per il servizio comunitario d'informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS) - Rigetto dell'offerta di un concorrente - Principi di parità di trattamento dei concorrenti e di trasparenza - Rispetto dei criteri di attribuzione stabiliti nel capitolato d'oneri»)

(2008/C 107/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: European Service Network (ESN) SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Steichen e P.-E. Partsch, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e E. Manhaeve, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda della ricorrente di annullare la decisione di aggiudicare l'appalto oggetto del bando di gara ENTR/02/55 — CORDIS Lotto 1 della Commissione, relativo allo sviluppo e alla fornitura di strutture di sostegno per il servizio comunitario d'informazione in materia di ricerca e sviluppo (CORDIS)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Service Network (ESN) SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


26.4.2008   

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C 107/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-345/03) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara d'appalto comunitaria - Prestazione di servizi relativi allo sviluppo e alla fornitura di servizi a sostegno del Servizio comunitario di informazione Ricerca e Sviluppo (CORDIS) - Rigetto dell'offerta presentata da uno degli offerenti - Principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza)

(2008/C 107/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente S. Pappas, successivamente N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. O'Reilly e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione della Commissione che aggiudica l'appalto oggetto del bando di gara ENTR/02/55 — CORDIS, lotto n. 2, riguardante lo sviluppo e la fornitura di servizi a sostegno del servizio comunitario di informazione Ricerca e Sviluppo (CORDIS)

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 16 luglio 2003, che aggiudica l'appalto oggetto del bando di gara n. ENTR/02/055 — CORDIS, lotto n. 2, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 29.11.2003.


26.4.2008   

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C 107/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Giannini/Commissione

(Causa T-100/04) (1)

(«Funzione pubblica - Concorso generale - Mancata iscrizione nell'elenco di riserva - Irregolarità nello svolgimento delle prove idonee a falsare il risultato - Parità di trattamento - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni»)

(2008/C 107/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente, L.Lozano Palacios e M. Velardo, agenti, in seguito G. Berscheid, agente, assistito da M. Genton, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01, per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (A7/A6) nei settori dell'economia e della statistica (GU 2001, C 240 A, pag. 12), di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle sostenute dal sig. Massimo Giannini.

3)

Il sig. Giannini sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


26.4.2008   

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C 107/23


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Sebirán/UAMI — El Coto de Rioja (Coto D'Arcis)

(Causa T-332/04) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Coto D'Arcis - Marchi comunitari denominativi anteriori EL COTO e COTO DE IMAZ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5 del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 107/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sebirán, SL (Requena, Spagna) (rappresentanti: A. Calderón Chavero e T. Villate Consonni, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: El Coto de Rioja, SA (Oyón, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, M. E. Lopez Camba, in seguito M. E. Lopez Camba e J. Grimau Muñoz, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 550/2003-2) relativo al procedimento di opposizione tra la El Coto de Rioja, SA e la Sebirán, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda della El Coto de Rioja, SA volta all'annullamento parziale della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 550/2003-2) è respinta.

3)

La Sebirán, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI e la metà di quelle sostenute dalla El Coto de Rioja.

4)

La El Coto de Rioja è condannata a sopportare la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 284 del 20.11.2004.


26.4.2008   

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C 107/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2008 — Guigard/Commissione

(Causa T-301/05) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Mancato rinnovo di un contratto di lavoro finanziato dal FES - Assenza di comportamento illecito della Commissione - Competenza del Tribunale»)

(2008/C 107/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente, S. Rodrigues e A. Jaume, in seguito S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente, D. Martin e K. Herrmann, in seguito F. Dintilhac e G. Boudot, in qualità di agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere la riparazione del pregiudizio che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del presunto comportamento illecito della Commissione in occasione del rinnovo del suo contratto di lavoro concluso nell'ambito della cooperazione tecnica tra la Comunità e il governo del Niger finanziata dal Fondo europeo di sviluppo (FES)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Philippe Guigard è condannato alle spese.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


26.4.2008   

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C 107/24


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Compagnie générale de Diététique/UAMI (GARUM)

(Causa T-341/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo GARUM - Impedimento assoluto alla registrazione - Pubblico di riferimento - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 107/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Compagnie générale de diététique SAS (Caen, Francia) (rappresentanti: J.-J. Evrard e T. de Haan, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 settembre 2006 (procedimento R 1401/2005-1) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo GARUM

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 settembre 2006 (procedimento R 1401/2005-1) è annullata.

2)

L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Compagnie générale de diététique SAS.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/25


Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 marzo 2008 — Rossi Ferreras/Commissione

(Causa T-107/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2003 - Valutazione dei fatti - Onere e produzione della prova - Impugnazione irricevibile - Impugnazione non fondata»)

(2008/C 107/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentanti: F. Frabetti e S. Martin, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: V. Joris e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 1o febbraio 2007, F-42/05, Rossi Ferreras/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Francisco Rossi Ferreras sopportarerà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2008 — Suez/UAMI (Delivering the essentials of life)

(Causa T-128/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Delivering the essentials of life - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 107/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Combeau e D. Régnier, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 febbraio 2007 (procedimento R 811/2006-1) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del marchio Delivering the essentials of life

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Suez è condannata alle spese.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 2008 — Apple Computer International/Commissione

(Causa T-82/06) (1)

(Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Classificazione nella nomenclatura combinata - Persona non individualmente interessata - Irricevibilità)

(2008/C 107/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: G. Breen, solicitor, P. Sreenan, SC, e B. Quigley, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e J. Hottiaux, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 2005, n. 2171, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 346, pag. 7).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Apple Computer è condannata alle spese.


(1)  GU C 108 del 6.5.2006.


26.4.2008   

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C 107/26


Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 — Base/Commissione

(Causa T-295/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Telecomunicazioni - Art. 7 della direttiva 2002/21/CE - Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio - Significativo potere di mercato - Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione - Atto non impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2008/C 107/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Base NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Verheyden, Y. Desmedt e F. Bimont)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all'Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)

La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


26.4.2008   

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C 107/26


Ricorso proposto il 26 gennaio 2008 — EREF/Commissione

(Causa T-40/08)

(2008/C 107/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. D. Fouquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 25 settembre 2007, C(2007) 4323 def.;

dichiarare lo strumento finanziario di cui trattasi, nella sua forma e struttura attuale, quale aiuto di Stato illegittimo;

condannare la Commissione delle Comunità europee a pagare tutte le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dal denunciante.

Motivi e principali argomenti

Nel 2004 la ricorrente sporgeva denuncia presso la Commissione rilevando che vari aspetti del finanziamento di una nuova centrale in costruzione in Finlandia costituivano aiuti di Stato non notificati. Gli aspetti della denuncia relativi agli aiuti di Stato erano registrati dalla Commissione con il numero di ruolo CP 238/04 e nel corso del 2006 la Commissione suddivideva la pratica in due procedimenti separati recanti i numeri di ruolo NN 62/A/06 e NN 62/B/06.

Nella specie, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007 C(2007) 4323 def., attinente alla pratica NN 62/A/06, notificata il 14 novembre 2007, nell'ambito della quale la Commissione ha accertato che la garanzia d'esportazione concessa dall'agenzia francese di assicurazioni sul credito all'esportazione («COFACE»), accordando un credito per il finanziamento dell'unità «Olkiluoto 3» di una nuova centrale, acquistata dalla compagnia finlandese di generazione di energia elettrica Teollisuuden Voima Oy («TVO»), non costituiva un aiuto di Stato illegittimo e, pertanto, decideva di concludere l'inchiesta.

La ricorrente afferma che la garanzia d'esportazione o l'assicurazione sul credito di EUR 570 000 concessa dalla COFACE alla TVO costituisce un aiuto intercomunitario illegittimo per via del suo impatto finanziario sul pacchetto finanziario generale del progetto interessato. La ricorrente sostiene che la garanzia costituisce un aiuto di Stato illegittimo, in quanto concessa dalla COFACE, in veste di agenzia pubblica operante per conto della Francia, che si assumeva la responsabilità di assicurare il rimborso del credito al consorzio bancario nel caso in cui la TVO fosse stata incapace di pagare e in quanto attribuiva un ingiusto vantaggio economico alla TVO, agevolando il suo accesso al mercato e assicurando il suo futuro potenziale finanziario. Per di più, la ricorrente sostiene che tale prestito garantito permetterà alla TVO di produrre elettricità a costi notevolmente più bassi.

Inoltre, si afferma che la suddivisione della pratica in due procedimenti separati vìola forme sostanziali e conduce a un errore di valutazione.


26.4.2008   

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C 107/27


Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Shetland Islands Council/Commissione

(Causa T-44/08)

(2008/C 107/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shetland Islands Council (Lerwick, Regno Unito) (rappresentanti: E. Whiteford, Barrister, R. Murray, Solicitor, e R. Thompson QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1, n. 2, e gli artt. 3, 4 e 5 della decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un organo pubblico che ha erogato aiuti al settore della pesca nell'ambito di due misure generali di aiuto denominate «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aiuto all'industria della pesca e della trasformazione) e «Aid to the Fish Farming Industry» (aiuto all'industria della piscicoltura), comprendenti vari tipi di regimi di aiuti tra cui il «First Time Shareholders Scheme» (regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio). La Commissione ha ritenuto che l'aiuto che il Regno Unito ha attuato sulla base del regime in questione fosse incompatibile con il mercato comune, per quanto riguarda gli aiuti concessi per l'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di un peschereccio usato.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 13 novembre 2007, C 39/06 (ex NN 94/05), sul regime a favore dei pescatori che acquisiscono per la prima volta parti di proprietà di un peschereccio, attuato dal Regno Unito. In particolare, il ricorrente chiede l'annullamento dell'art. 1, n. 2 e degli art. 3, 4 e 5 della decisione impugnata per i seguenti motivi:

1)

la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere che tutti gli aiuti erogati per il regime a favore dell'acquisizione, per la prima volta, di parti di proprietà di pescherecci usati fossero incompatibili con il mercato comune e dovessero essere restituiti;

2)

la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere il recupero di tali aiuti compatibile con:

a)

l'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio, n. 659/1999 (1); e

b)

i principi generali di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/28


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2008 da C. Michail avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 novembre 2007, causa F-67/05, Michail/Commissione

(Causa T-49/08 P)

(2008/C 107/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: avv. C. Meïdanis )

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-67/05 nella parte in cui non concede un risarcimento per il danno morale cagionatogli dalle azioni ed omissioni dell'amministrazione;

disporre il risarcimento del danno morale del ricorrente, che ammonta a EUR 120 000;

decidere in ordine alle spese processuali come stabilito dalla legge.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene, in sede d'impugnazione, che la sentenza impugnata ha statuito in modo erroneo sul ricorso con cui egli aveva chiesto l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l'anno 2003 e della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale erano stati respinti i reclami che egli aveva presentato in base all'art 90, n. 2, dello Statuto del personale.

In particolare, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») ha erroneamente negato il risarcimento del danno morale subito a causa della sua assegnazione alla direzione generale agricoltura (DG AGRI) in seguito all'abolizione della Direzione generale del Controllo finanziario, da cui egli dipendeva. Secondo il ricorrente, il TFP, in ragione di un'erronea valutazione delle prove e di una motivazione contraddittoria, non ha applicato correttamente il diritto comunitario.

Il ricorrente sostiene anche che il TFP ha erroneamente omesso di statuire su una specifica questione, o, in alternativa, che la sua sentenza non è sufficientemente motivata e, di conseguenza, lede i diritti processuali fondamentali del ricorrente e costituisce una violazione del diritto comunitario


26.4.2008   

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C 107/28


Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — UEFA/Commissione

(Causa T-55/08)

(2008/C 107/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Union des associations européennes de football (UEFA) (Nyon, Svizzera) (rappresentanti: A. Bell e K. Learoyd, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione impugnata nella parte in cui approva, in quanto compatibile con il diritto comunitario, l'inserimento nell'elenco, nel Regno Unito, dell'intero EURO; e

condannare la Commissione alle sue spese e alle spese sostenute dall'UEFA in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (1) uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o altri eventi di altro tipo considerati «di particolare rilevanza per la società». Gli eventi previsti nell'elenco non possono essere oggetto di diritti di esclusiva televisiva che privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE (2), con cui la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Regno Unito ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, che includeva l'intero girone finale del campionato europeo UEFA di calcio — l'EURO — era compatibile con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la decisione della Commissione:

non è stata adottata in conformità a una procedura chiara e trasparente come prevista ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552/CEE;

non contiene un'adeguata motivazione;

si fonda su un manifesto errore di valutazione, dal momento che la Commissione ha concluso che le partite giocate nell'ambito dell'EURO alle quali non partecipi nessuna squadra nazionale non possono essere considerate eventi di particolare rilevanza per la società britannica;

non contiene alcuna adeguata analisi del diritto della concorrenza o della libera circolazione dei servizi e comporta una sproporzionata e ingiustificata distorsione della concorrenza sul mercato rilevante e la restrizione della libera prestazione dei servizi di radiodiffusione;

viola i diritti di proprietà della ricorrente, dal momento che determina una limitazione del modo in cui la ricorrente può commercializzare i diritti televisivi relativi all'EURO;

viola il principio di proporzionalità, non essendo né adeguata né necessaria per gli obiettivi in essa enunciati, e

viola il principio di parità di trattamento, poiché pone la ricorrente in una situazione svantaggiosa rispetto ad altri titolari di diritti.


(1)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

(2)  Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).


26.4.2008   

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C 107/29


Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — IEA e altri/Commissione

(Causa T-56/08)

(2008/C 107/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA) (Amsterdam, Paesi Bassi), Educational Testing Service Global BV (ETS-Europe) (Amsterdam, Paesi Bassi), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Francoforte sul Meno, Germania), Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Berlino, Germania) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e S. Thibault-Liger, avvocati)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare in toto la decisione 23 novembre 2007 con cui la Commissione respinge l'offerta dei ricorrenti in risposta al bando di gara n. EAC/21/2007 «Indagine europea sulle competenze linguistiche», in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione;

annullare in toto la decisione con cui la Commissione ha aggiudicato l'appalto relativo a tale bando di gara al SurveyLang Consortium, in quanto viola la legislazione UE e si basa su manifesti errori di valutazione; e

condannare la Commissione, a norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, al pagamento delle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti hanno presentato un'offerta in risposta al bando di gara della convenuta relativo all''Indagine europea sulle competenze linguistiche (GU 2007/S 61-074161), come rettificato (GU 2007/S 109-133727). I ricorrenti impugnano la decisione 23 novembre 2007 con cui la convenuta ha respinto la loro offerta e ha aggiudicato l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il principio di parità di trattamento, l'art. 100, n. 1, del regolamento finanziario (1) e il capitolato d'appalto.

Inoltre, i ricorrenti affermano che la Commissione è incorsa un errore manifesto di valutazione dei criteri qualitativi enunciati nel capitolato d'appalto, che a sua volta ha comportato un errore manifesto di valutazione nell'attribuzione dei rispettivi punteggi agli offerenti.

Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione omettendo di esercitare la dovuta vigilanza durante la procedura di aggiudicazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 248, pag. 1), come rettificato (GU 2003 L 25, pag. 43).


26.4.2008   

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C 107/30


Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Hedgefund Intelligence/UAMI — Hedge Invest (InvestHedge)

(Causa T-67/08)

(2008/C 107/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hedgefund Intelligence Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Reed, Barrister, e G. Crofton Martin, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Hedge Invest SGR P.A. (Milano)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 28 novembre 2007 (procedimento R 148/2007-2) che ha respinto il ricorso;

respingere l'opposizione;

condannare l'UAMI e la controinteressata a sopportare le proprie spese e condannare la controinteressata alle spese della ricorrente nei procedimenti dinnanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e a questa Corte.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Hedgefund Intelligence

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «InvestHedge» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36 e 41 — domanda n. 3081081

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Hedge Invest SGR P.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo «HEDGE INVEST» per servizi della classe 36

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i controversi servizi nelle classi 36 e 41; domanda di marchio comunitario accolta per i non controversi prodotti delle classi 9 e 16

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente sostiene che nel determinare la somiglianza visiva dei rispettivi marchi agli occhi di consumatori non anglofoni, la commissione di ricorso ha a torto preso in considerazione l'«impressione commerciale» e considerato che l'impressione commerciale dei marchi in conflitto era la stessa.

Valutando la somiglianza fonetica dei marchi in conflitto alle orecchie di consumatori non anglofoni, la commissione di ricorso ha impropriamente posto a carico della ricorrente l'onere della prova.

Infine, la commissione di ricorso non ha applicato, tempestivamente, la conclusione incontestata secondo la quale c'era solo un livello di somiglianza molto limitato e/o scarso tra i servizi delle classi 36 e 41.


26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/30


Ricorso proposto il 6 febbraio 2008 — FIFA/Commissione

(Causa T-68/08)

(2008/C 107/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: E. Batchelor, F. Young, Solicitors, e A. Barav, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in particolare i suoi artt. 1-3, nella parte in cui riguarda la FIFA World Cup™;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla FIFA in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (1) uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o di eventi di altro tipo considerati «di particolare rilevanza per la società». Gli eventi previsti nell'elenco non possono essere oggetto di diritti di esclusiva televisiva che privino una parte importante del pubblico in tale Stato membro della possibilità di seguire l'evento in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE (2), con la quale la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Regno Unito ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, che includeva tutte le 64 partite relative alla FIFA World Cup, era compatibile con il diritto comunitario. Questo impedisce alla FIFA di accordare licenze esclusive a emittenti riguardo a trasmissioni in diretta nel Regno Unito di partite relative alla FIFA World Cup.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione è viziata da violazione delle forme sostanziali in quanto in tale provvedimento non viene motivata l'approvata inclusione di tutte le 64 partite relative alla FIFA World Cup nell'elenco del Regno Unito.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata viola la direttiva 89/552/CEE, in quanto la procedura seguita dalle autorità del Regno Unito per l'adozione della misura non era né chiara né trasparente e in quanto tutte le partite giocate nel contesto della FIFA World Cup non erano di particolare rilevanza per la società britannica.

La ricorrente assume altresì che la decisione impugnata viola i suoi diritti di proprietà impedendole di accordare licenze esclusive riguardo alla trasmissione in diretta, nel Regno Unito, di partite giocate nel contesto della FIFA World Cup.

La ricorrente inoltre deduce che la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi impedendo alla ricorrente di concedere licenze e alle emittenti di acquisire diritti di esclusiva per la diretta di partite relative alla FIFA World Cup trasmesse nel Regno Unito.

A giudizio della ricorrente la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza consentendo un comportamento abusivo consistente in una posizione dominante congiunta e/o in un'intesa anticoncorrenziale relativa all'acquisizione di diritti televisivi per la diretta, con riferimento a incontri calcistici internazionali, nel Regno Unito e restringendo la concorrenza sui mercati della televisione ad accesso gratuito, della pubblicità e della televisione a pagamento relativa a sport di qualità.

La ricorrente deduce infine che la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE sul diritto alla libertà di stabilimento limitando l'accesso, a favore di competitori o di potenziali competitori nel mercato rilevante britannico, ai diritti di esclusiva televisiva per la diretta, nel Regno Unito, di partite giocate nel contesto della FIFA World Cup.


(1)  Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

(2)  Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).


26.4.2008   

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C 107/31


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Axis AB/UAMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

(Causa T-70/08)

(2008/C 107/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Axis AB (Lund, Svezia) (rappresentante: avv. J. Norderyd)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etra Investigación y Desarollo SA (Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 27 novembre 2007, procedimento R 334/2007-2;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario denominativo «ETRAX» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 — Domanda n. 3 890 291

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Etra Investigacion y Desarollo SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali figurativi contenenti l'elemento verbale «ETRA» e le lettere «I» e «D» unite dal segno «+» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: Violazione della regola 49 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 (1) e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94.

La ricorrente assume che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che il ricorso era stato proposto in conformità alla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, in cui si dispone che se il ricorso non è conforme agli artt. 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, la commissione di ricorso deve rigettarlo in quanto inammissibile. Inoltre, la ricorrente sostiene che, poiché il vizio linguistico non è stato sanato dall'opponente prima della scadenza del termine stabilito per il deposito di un ricorso, ossia, nel caso di specie, il 12 febbraio 2007, la commissione di ricorso avrebbe violato la regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/32


Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Travel Service/UAMI — Eurowings Luftverkehr (smartWings)

(Causa T-72/08)

(2008/C 107/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Travel Service a.s. (Praga, Repubblica Ceca) (rappresentante: S. Hejdová)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Eurowings Luftverkehrs AG (Dortmund, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Riformare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso nel procedimento R 1515/2006-2 come segue:

annullare in toto la decisione della divisione di opposizione relativa al procedimento di opposizione 29 settembre 2006, n. B 782 351;

condannare l'opponente alle spese sostenute dalla ricorrente per i procedimenti d'opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario figurativo «smartWings» per prodotti e servizi delle classi 16, 21, 37, 39, 41 e 43 — Domanda n. 3 650 595

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Eurowings Luftverkehrs AG

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale e internazionale denominativo «EuroWings» per prodotti e servizi delle classi 16 e 41, il marchio nazionale e internazionale denominativo «EUROWINGS» per prodotti e servizi delle classi 39 e 42 e il marchio nazionale denominativo «WINGSGLASS» per prodotti e servizi delle classi 16, 39, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 e dei requisiti procedurali fondamentali di cui agli artt. 73 e 79 RMC.


26.4.2008   

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C 107/33


Ricorso proposto l'11 febbraio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-73/08)

(2008/C 107/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. B. Henning)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della convenuta 26 novembre 2007, concernente il recupero dell'importo di EUR 23 228,07, nell'ambito del «Daphne Grant Agreement JLS/DAP/2004-1/080/YC»;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nel maggio del 2005 la convenuta e la Commissione hanno sottoscritto un accordo concernente il patrocinio di un progetto relativo al programma DAPHNE II (1). Con nota di addebito 26 novembre 2007, la convenuta ha chiesto al ricorrente la restituzione di una parte dell'importo versato nell'ambito di tale accordo. Con il presente ricorso il ricorrente impugna tale decisione.

A sostegno del ricorso, il ricorrente afferma innanzitutto che la decisione impugnata ha violato l'obbligo di motivazione. In secondo luogo, sussisterebbe una violazione del principio dell'equo processo, in quanto al ricorrente non sarebbe stato accordato un termine adeguato per presentare le proprie osservazioni e per produrre ulteriori documenti. Il ricorrente lamenta infine che la decisione impugnata si basa su una valutazione errata dei fatti.


(1)  Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 803/2004/CE, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) (GU L 143, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/33


Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 — JOOP!/UAMI

(Causa T-75/08)

(2008/C 107/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JOOP! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Schmidt-Hollburg e W. Möllering, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 26 novembre 2007 nel procedimento R 1134/2007-1;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese, incluse quelle incorse nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «!» per prodotti delle classi 14, 18 e 25 (domanda n. 5 332 184).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché il marchio richiesto possiederebbe carattere distintivo e non sarebbe liberamente disponibile.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, del 14.1.1994, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/33


Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Baldesberger/UAMI (Forma di una pinzetta)

(Causa T-78/08)

(2008/C 107/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fides B. Baldesberger (Lugano, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 dicembre 2007 (procedimento R 1405/2007-4);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio tridimensionale raffigurante una pinzetta, per prodotti della classe 8 (domanda n. 5 480 108).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché il marchio richiesto presenterebbe il necessario carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/34


Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)

(Causa T-80/08)

(2008/C 107/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: CureVac GmbH (Tubinga, Germania) (rappresentante: avv. F. von Stosch)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qiagen GmbH (Hilden, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 dicembre 2007 nel procedimento R 1219/2006-1 concernente l'opposizione n. B 771 495;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 3 304 813;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Qiagen GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RNAiFect» per prodotti delle classi 1, 5 e 9 (domanda n. 3 304 813).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «RNActive» per prodotti delle classi 1 e 5 (marchio comunitario n. 2 953 768), in quanto l'opposizione è stata proposta contro la registrazione di determinati prodotti delle classi 1 e 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe rischio di confusione in ragione dell'identità dei prodotti e della somiglianza dei marchi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/34


Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 — Enercon/UAMI (E-Ship)

(Causa T-81/08)

(2008/C 107/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 dicembre 2007 (procedimento R 319/2007-1);

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «E-Ship» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 12 e 39 (domanda n. 5050539).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché si sarebbe in presenza di una valutazione scorretta dell'imperativo di disponibilità nonché del carattere distintivo del marchio richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/35


Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione

(Causa T-82/08)

(2008/C 107/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Guardian Industries Corp. (Auburn Hills, Stati Uniti) e Guardian Europe Sàrl (Dudelange, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery. C. Eggers e H.-G. Kamann, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare parzialmente l'art. 1 della decisione impugnata per i motivi esposti nelle sezioni A.1 e A.2 del ricorso;

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 novembre 2007, C(2007) 5791 def. (caso COMP/39.165 — Vetro piatto), loro notificata il 3 dicembre 2007, con la quale la Commissione ha constatato che esse, insieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE partecipando, tra il 20 aprile 2004 e il 22 febbraio 2005, ad una serie di accordi e/o di pratiche concertate che riguardavano tutto il SEE.

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e l'ammenda loro inflitta adeguata di conseguenza, in quanto viziata dai seguenti gravi errori:

i)

omessa presentazione da parte della Commissione di prove precise e concordanti del fatto che le ricorrenti avessero partecipato ad un cartello guidato da tre importanti produttori di vetro prima della riunione dell'11 febbraio 2005;

ii)

non comprovata affermazione della Commissione che, a tale riunione, le ricorrenti avessero concluso accordi che violavano il SEE.

Inoltre, le ricorrenti chiedono alla Corte di esercitare la sua piena giurisdizione per ridurre ulteriormente la loro ammenda. In tale contesto esse sostengono, in primo luogo, che senza motivazione, divergendo dalla sua costante posizione e violando palesemente la costante giurisprudenza della Corte, la Commissione non avrebbe tenuto conto di un miliardo di euro di vendite vincolate nel calcolare le ammende a carico delle altre imprese, sopravvalutando pertanto enormemente la posizione di mercato delle ricorrenti; e, in secondo luogo, che la Commissione avrebbe ignorato il ruolo sostanzialmente passivo e limitato delle ricorrenti nella violazione rispetto ai persistenti tentativi degli altri partecipanti all'intesa di imporre un cartello sul mercato del vetro piano in Europa e ai loro sforzi di coinvolgere le ricorrenti in tali tentativi.


26.4.2008   

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C 107/35


Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione

(Causa T-83/08)

(2008/C 107/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Denki Kagaku Kogyo K.K. (Tokyo, Giappone) e Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: G. Van Gerven, T. Franchoo e D. Fessenko, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene);

in via alternativa, ridurre in maniera sostanziale l'ammenda imposta alle ricorrenti ai sensi dell'art. 2 di tale decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5910 def. (caso COMP/F/38.629 — Gomma cloroprene) relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. art. 53 SEE nella parte in cui la Commissione ha stabilito che le ricorrenti hanno violato l'art. 81 CE e ha imposto loro un'ammenda richiedendo di porre immediatamente fine alla asserita violazione.

A sostegno delle loro richieste, le ricorrenti hanno dedotto sei motivi:

In base al primo e secondo motivo, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'affermare che esse hanno preso parte ad una violazione dell'art. 81 CE, in quanto non è stato provato che le ricorrenti condividessero lo stesso obiettivo comune con gli altri produttori di cloroprene al fine di stabilire un'intesa, né che avessero preso parte ad una pratica concordata.

In secondo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato i loro diritti di difesa, l'art. 253 CE nonché il principio di buona amministrazione per non aver consentito l'accesso alle dichiarazioni fatte dalla Bayer durante l'udienza a parte chiuse.

In base al terzo, quarto, quinto e sesto motivo, le ricorrenti chiedono alla Corte di ridurre in maniera significativa l'ammenda imposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata.

Più in particolare, con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività calcolando l'ammenda sulla base degli Orientamenti del 2006 invece di applicare gli Orientamenti del 1998.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione relativamente al calcolo del valore delle vendite nel determinare l'importo di base dell'ammenda. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità punendole due volte.

Con il quinto motivo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione in relazione alla durata dell'intesa.

Infine, con il sesto motivo, si sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e violato l'art. 253 CE nonché i principi di proporzionalità e di parità di trattamento per non aver ridotto l'ammenda imposta alle ricorrenti applicando le circostanze attenuanti.


26.4.2008   

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C 107/36


Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — Exalation/UAMI (Vektor-Lycopin)

(Causa T-85/08)

(2008/C 107/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Exalation Ltd (Ilford, Gran Bretagna) (rappresentante: avv. K. Zingsheim)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 dicembre 2007 (procedimento R 1037/2007-4) e la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 4 maggio 2007 e ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione di registrare il marchio «Vektor-Lycopin», depositato dalla ricorrente, nel registro dei marchi comunitari;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Vektor-Lycopin» per prodotti delle classi 5, 29 e 30 (domanda n. 4 838 983)

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, primo comma, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), presentando il marchio richiesto sufficiente carattere distintivo e non essendo descrittivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

IT

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C 107/37


Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Global Digital Disc/Commissione

(Causa T-96/08)

(2008/C 107/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Global Digital Disc GmbH & Co KG (Dresda, Germania) (rappresentante: sig. E. Stein, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 7 dicembre 2007, COMP/C-3/38.803 — Global Digital Disc (GDD)/Philips;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 7 dicembre 2007 nel procedimento COMP/C-3/38.803 — Global Digital Disc (GDD)/Philips. Con tale decisione la Commissione rigettava il ricorso della Global Digital Disc, la quale denunciava diverse violazioni dell'art. 82 CE da parte della convenuta in relazione alla pratica di concessione di licenze per CD-R, sul fondamento dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (1).

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere innanzitutto che la Commissione ha disatteso l'obbligo di motivazione. La convenuta avrebbe inoltre violato i diritti della difesa. Si adduce, da ultimo, che gli argomenti della Commissione secondo cui la denuncia non avrebbe avuto rilevanza comunitaria sono viziati nella valutazione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18).


26.4.2008   

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C 107/37


Ricorso proposto il 20 febbraio 2008 — KUKA Roboter/UAMI (Marchio di colore arancio)

(Causa T-97/08)

(2008/C 107/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KUKA Roboter GmbH (Augsburg, Germania) (rappresentante: avv. A. Kohn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del convenuto ad opera della quarta commissione di ricorso 14 dicembre 2007 nel procedimento R 1572/2007-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio di colore arancio senza contorno per prodotti della classe 7 (domanda n. 4 607 801).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 28 CE, in quanto la decisione impugnata dà luogo a una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), presentando il marchio richiesto carattere distintivo.

violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, poiché la decisione impugnata non è motivata, o non lo è sufficientemente, e non essendo stata accertata sufficientemente la fattispecie.

eccesso di potere, avendo il convenuto motivato la decisione impugnata prendendo in considerazione valutazioni non pertinenti, relativamente al principio di disponibilità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/38


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2008 da Asa Sundholm avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F-27/07, Sundholm/Commissione

(Causa T-102/08 P)

(2008/C 107/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F-27/07;

statuendo ex novo e disponendo come il giudice di primo grado avrebbe dovuto: annullare la decisione recante redazione del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente con riguardo al periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2005;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso di impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) che ha respinto il ricorso con il quale essa ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione recante la redazione del suo rapporto di evoluzione della carriera con riguardo al periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002, essendo stato annullato il primo rapporto per tale periodo con sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2005 (1).

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un motivo unico fondato su un errore di diritto, sulla violazione dell'art. 233 CE e sull'inosservanza del diritto comunitario in merito all'obbligo speciale di motivazione.

Essa deduce che il TFP avrebbe commesso un errore di diritto, fraintendendo la portata della sentenza del TFP 20 aprile 2005 nonché dell'art. 233 CE, allorché ha considerato che l'APN non doveva, in esecuzione della sentenza e tenendo conto della sua motivazione, nonché del tempo trascorso tra la decisione annullata e quella presa in esecuzione di tale sentenza, fornire una motivazione più ampia rispettando l'obbligo che grava sull'amministrazione di motivare in maniera specifica un rapporto di evoluzione redatto in esecuzione di una sentenza del Tribunale, e secondo la ricorrente, tardivamente.

Inoltre, essa sostiene che il TFP avrebbe violato l'autorità assoluta del giudicato del Tribunale di primo grado accettando che la semplice eliminazione dei commenti illegalmente presi in considerazione costituisca una giusta correzione della valutazione della ricorrente.


(1)  Sentenza del Tribunale, causa T-86/04, Sundholm/Commissione, non pubblicata nella Raccolta.


26.4.2008   

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C 107/38


Ricorso proposto il 23 febbraio 2008 — Ars Parfum Creation & Consulting/UAMI (Forma di un flacone di profumo)

(Causa T-104/08)

(2008/C 107/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ars Parfum Creation & Consulting (Colonia, Germania) (rappresentanti: A. Späth e G. Hasselblatt, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 novembre 2007 (procedimento R 1656/2006-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale nella forma di un flacone di profumo per prodotti della classe 3 (domanda n. 4 995 361).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), presentando il marchio richiesto carattere distintivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/39


Impugnazione proposta il 26 febbraio 2008 da Kris Van Neyghem avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, causa F-73/06, Van Neyghem/Commissione

(Causa T-105/08 P)

(2008/C 107/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Vissenken, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2007 dalla seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-73/06;

accogliere le domande di annullamento e di risarcimento presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (in proseguo: il «TFP») che respinge il ricorso con cui egli ha chiesto, da una parte, l'annullamento della decisione della giuria del concorso generale EPSO/A/19/04 di non ammetterlo alla prova orale di detto concorso e, dall'altra, il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere un motivo vertente sullo snaturamento di un elemento di prova prodotto dinanzi al TFP, più in particolare di una copia dell'esame scritto.

Inoltre, egli fa valere un motivo vertente su un errore che il TFP avrebbe commesso nella motivazione quanto all'assenza di un manifesto errore di valutazione del presidente della giuria nel confronto tra la nota attribuita al ricorrente ed il giudizio letterale contenuto nella scheda di valutazione.


26.4.2008   

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C 107/39


Ricorso proposto il 27 febbraio 2008 — CPEM/Commissione

(Causa T-106/08)

(2008/C 107/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della nota di addebito;

riconoscimento del diritto ad un risarcimento per lesione pubblica all'immagine di un ente che agisce nell'ambito di una missione di interesse generale (danno stimato in EUR 100 000);

rimborso delle spese per onorari d'avvocato e assistenza legale resesi necessarie, per le quali potrà essere prodotta una documentazione giustificativa.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito n. 3240912189 del 17 dicembre 2007, relativa alla decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C(2007) 4645, recante soppressione, in seguito alla relazione dell'OLAF, del contributo concesso dal Fondo Sociale Europeo per il finanziamento sotto forma di una sovvenzione globale di un progetto pilota eseguito dal ricorrente (1), il cui annullamento è domandato dal ricorrente nell'ambito della causa T-444/07, CPME/Commissione (2).

A sostegno del ricorso, il ricorrente sostiene, in via principale, che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto e un eccesso di potere in quanto la nota di addebito contestata non sarebbe stata indirizzata al debitore effettivo. Invocando la violazione dell'art. 135 del regolamento finanziario n. 1605/2002 (3), il ricorrente afferma che la nota di addebito avrebbe dovuto essere indirizzata all'entità che ha svolto il ruolo di responsabile finanziario nell'ambito del progetto in questione, che avrebbe effettivamente ricevuto le sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo.

Inoltre, il ricorrente ritiene che il fatto che gli sia sta indirizzata la nota di addebito nuoccia alla sua immagine e alla sua credibilità nei confronti dei partner finanziari, tenuto conto della missione di interesse generale da esso esercitata.


(1)  Decisione della Commissione 17 agosto 1999, C(1999) 2645, modificata dalla decisione 18 settembre 2001, C(2001) 2144.

(2)  GU 2008, C 37, pag. 29.

(3)  Regolamento (CE, Euratom del Consiglio), 25 giugno 2002, n. 1605, del che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 pag. 1).


26.4.2008   

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C 107/40


Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Spagna/Commissione

(Causa T-113/08)

(2008/C 107/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2007, 2008/68/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», per la parte che costituisce oggetto del presente ricorso, e

condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata sono escluse dal finanziamento comunitario alcune rettifiche tra le quali, ai fini del presente ricorso, quelle relative agli aiuti alla produzione di olio d'oliva per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001, per un importo totale di EUR 183 965 185,54, e quelle relative ai pagamenti diretti per superficie di seminativi, richiesti negli anni 2003 e 2004, per un importo totale di EUR 16 591 528,35.

In particolare, il presente ricorso si riferisce alle rettifiche finanziarie concernenti gli aiuti alla produzione di olio d'oliva, esclusa la parte corrispondente alla campagna 1999/2000 in Andalusia, e i pagamenti per superficie di seminativi richiesti negli anni 2003 e 2004.

A sostegno delle sue argomentazioni il ricorrente adduce:

per quanto riguarda gli aiuti alla produzione di olio d'oliva:

violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95 (1), in quanto la rettifica finanziaria non si basa sulle osservazioni svolte dalla Commissione in merito ai risultati delle indagini effettuate, bensì su dati estrapolati da osservazioni riferite ad altre indagini;

violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 729/70 (2) e dell'art. 2 del regolamento n. 1258/1999 (3), in quanto la decisione impugnata li applica in una fattispecie non conforme, vista l'insufficienza delle asserite irregolarità invocate dalla Commissione per giustificare la rettifica finanziaria effettuata;

violazione del termine di ventiquattro mesi anteriori alla comunicazione scritta dei risultati delle verifiche, di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/99.

Per quanto riguarda i pagamenti per superficie di seminativi:

violazione del procedimento di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1663/95, per non aver indicato i motivi della rettifica finanziaria nel documento con cui sono comunicati allo Stato membro i risultati delle verifiche e, in subordine, violazione del termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999;

violazione dell'art. 2 del regolamento n. 1258/1999, in quanto la decisione impugnata lo applica in una fattispecie non conforme, vista l'insufficienza delle irregolarità riscontrate dalla Commissione;

violazione dell'art. 2 dello stesso regolamento, nonché delle Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione «garanzia» del FEAOG.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, dell'8.7.1995, pag. 6).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, del 28.4.1970, pag. 13).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, del 26.6.1999, pag. 103).


26.4.2008   

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C 107/41


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 6 marzo 2008 avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2007 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-21/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-114/08 P)

(2008/C 107/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Riccorente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In ogni caso:

l'annullamento in toto e senza eccezione alcuna dell'ordinanza impugnata;

la dichiarazione che il ricorso in primo grado era stato introdotto dal ricorrente intra dies;

la dichiarazione che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile;

In via principale:

l'accoglimento in toto e senza eccezione alcuna del petitum contenuto nel ricorso in primo grado;

nonché la condanna della convenuta alla rifusione in suo favore di tutte le spese diritti ed onorari da lui sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa de qua;

Ovvero, in via subordinata:

il rinvio della causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente esperisce i seguenti motivi di ricorso:

1.

Difetto assoluto di motivazione nel contesto della confusione tra la nozione di materializzazione di un evento generatore del danno menzionato nel secondo comma dell'art. 288 (ex 215) del Trattato CE e la nozione di danno;

2.

Violazione dell'art. 288 del Trattato CE, del primo comma dell'art. 46 dello Statuto della Corte di Giustizia, dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (d'ora in poi, «Statuto dei funzionari»), dei principi di certezza del diritto, di diritto alla tutela giurisdizionale ed a un processo giusto ed equo;

3.

Erronee, false ed irragionevoli interpretazioni ed applicazione della nozione di data di partenza ovvero dies a quo per la determinazione del termine ragionevole ai fini dell'esperimento di un'azione ex art. 288 del Trattato CE;

4.

Difetto assoluto di motivazione, anche per assoluta carenza di istruttoria, nonché violazione dell'art. 90 dello Statuto dei funzionari e dei relativi principi generali di diritto nel contesto dell'analisi della decorrenza della prescrizione di un'azione ex art. 288 del Trattato CE;

5.

Difetto assoluto di motivazione in merito alla presunta tardività dell'azione ex art. 288 del Trattato CE esperita dal ricorrente;

6.

Violazione degli artt. 235 e 288 del Trattato CE inerente la competenza del giudice comunitario nell'ambito di un ricorso per il risarcimento del danno ed immotivato arbitrario ed illogico di scostamento dalla relativa giurisprudenza;

7.

Violazione delle norme sul giusto processo, con particolare riferimento a quelle previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


26.4.2008   

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C 107/42


Ricorso proposto il 10 marzo 2008 — Gourmet Burger Kitchen/UAMI (GOURMET BURGER KITCHEN)

(Causa T-115/08)

(2008/C 107/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gourmet Burger Kitchen Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: C. Sawdy, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 5 dicembre 2007, nel procedimento R 1215/2007-2;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio denominativo consistente nei termini GOURMET BURGER KITCHEN per diversi prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 32, 33 e 43 (domanda n. 4 615 341).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda per servizi della classe 43.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto il marchio ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso nel Regno Unito e in Irlanda.


26.4.2008   

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Ricorso proposto il 13 marzo 2008 — Actega Terra/UAMI (TERRAEFFEKT matt & gloss)

(Causa T-118/08)

(2008/C 107/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Actega Terra S.r.l. (Lehrte, Germania) (rappresentante: avv. A. Andorfer-Erhard)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 gennaio 2008, procedimento R 1467/2007-1;

dichiarare che l'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio comunitario richiesto n. 5 454 517, «TERRAEFFEKT matt & gloss», per prodotti della classe 2 «Lacche, in particolare per l'industria grafica; tutti i summenzionati prodotti non si applicano nel settore delle costruzioni»;

in subordine, limitare l'elenco dei prodotti di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario, come segue:

«classe 2: Lacca, con la proprietà specifica, in particolare per l'industria grafica, di rendere, a seconda della proprietà del fondo, una superficie opaca o lucida, passando uno strato sul fondo; tutti i summenzionati prodotti non si applicano nel settore delle costruzioni»

e dichiarare che, entro tali limiti, l'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 non osta alla registrabilità del marchio richiesto;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «TERRAEFFEKT matt & gloss» per prodotti della classe 2 (domanda n. 5 454 517).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), presentando il marchio richiesto il necessario carattere distintivo e non essendo meramente descrittivo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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C 107/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2008 — Allos Walter Lang/UAMI — Kokoriko (Coco Rico)

(Causa T-126/07) (1)

(2008/C 107/72)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2008 — Air One/Commissione

(Causa T-266/07) (1)

(2008/C 107/73)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


26.4.2008   

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C 107/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2008 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-309/07) (1)

(2008/C 107/74)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


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C 107/43


Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2008 — National Association of Licensed Opencast Operators/Commissione

(Causa T-318/07) (1)

(2008/C 107/75)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.


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26.4.2008   

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C 107/44


Ricorso proposto il 24 dicembre 2007 — Iordanova/Commissione

(Causa F-53/07)

(2008/C 107/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (rappresentante: G. Kerelov, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammettere la ricorrente a tale concorso e richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammettere la ricorrente a tale concorso;

ordinare alla convenuta di corrispondere alla ricorrente un importo stabilito in via equitativa in euro 28 718 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso, importo maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di deposito del ricorso;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


26.4.2008   

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C 107/44


Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Strack/Commissione

(Causa F-132/07)

(2008/C 107/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2007, così come delle decisioni implicite 9 agosto 2007 e 11 settembre 2007, nonché della decisione 9 novembre 2007 che la integrano, nella parte in cui esse respingono le domande del ricorrente 9 aprile 2007, 11 maggio 2007 e 11 ottobre 2007 volte ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di documenti (a tutti gli effetti di legge, in particolare degli artt. 17, 17a, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari così come di eventuali disposizioni giuridiche sul diritto d'autore e la protezione dei dati) e a proporre denunce penali nei confronti di (ex) commissari e funzionari della Commissione e domanda di risarcimento danni in misura pari ad almeno EUR 10 000

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2007, così come le decisioni implicite 9 agosto 2007 e 11 settembre 2007, nonché della decisione 9 novembre 2007 che la integrano, nella parte in cui esse respingono le domande del ricorrente 9 aprile 2007, 11 maggio 2007 e 11 ottobre 2007 volte ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di documenti (a tutti gli effetti di legge, in particolare degli artt. 17, 17a, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari così come di eventuali disposizioni giuridiche sul diritto d'autore e la protezione dei dati) e a proporre denunce penali nei confronti di (ex) commissari e funzionari della Commissione;

condannare la convenuta ad un risarcimento danni in misura pari ad almeno EUR 10 000 per i danni immateriali, morali e alla salute, subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese.


26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/44


Ricorso proposto il 26 febbraio 2008 — Bennet e a./UAMI

(Causa F-19/08)

(2008/C 107/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Spagna) e altri (rappresentante: G. Vandersanden, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, annullamento dei bandi di concorsi generali UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 nella misura in cui questi bandi privano i ricorrenti di ogni possibilità di essere inseriti nella lista di riserva, pur essendovi obbligati a partecipare per effetto della clausola di risoluzione inserita illegalmente a tal fine nei loro contratti a tempo indeterminato. Dall'altra, risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti

Conclusioni dei ricorrenti

Ordinare l'annullamento dei bandi di concorsi generali UAMI/AST/02/07 e UAMI/AD/02/07;

condannare il convenuto a risarcire il danno morale subito dai ricorrenti, valutato in via equitativa e con riserva di ulteriore definizione in euro 25 000 per ricorrente;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.