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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 094/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2008/C 094/02 |
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2008/C 094/03 |
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2008/C 094/04 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2008/C 094/05 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 094/06 |
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2008/C 094/07 |
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2008/C 094/08 |
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2008/C 094/09 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.3333 — Sony/BMG) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 094/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 094/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free) ( 1 ) |
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2008/C 094/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix) ( 1 ) |
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2008/C 094/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/01)
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Data di adozione della decisione |
22.2.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 778/07 |
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Stato membro |
Spagna |
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Regione |
País Vasco |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayuda a actividades culturales de carácter supramunicipal |
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Base giuridica |
Orden de 19 de diciembre de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la realización, durante el ejercicio 2008, de programas o actividades culturales particulares de carácter supramunicipal. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Cultura |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,725 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 0,725 Mio EUR |
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Intensità |
70 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2008 |
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Settore economico |
Attività ricreative, culturali e sportive |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2008/C 94/02)
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Data di adozione della decisione |
15.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
NN 117/02 ex N 268/01 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Tijdelijke compensatie voor de kosten als gevolg van de verplichte BSE-test voor runderen |
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Base giuridica |
Artikel 73 van de Veewet en artikel 26a van de Vleeskeuringswet en de Regeling tarieven voor de inspectie van vlees en vleesproducten 1993 |
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Tipo di misura |
Compensazione temporanea per le spese di esecuzione del test BSE |
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Obiettivo |
Prevenzione della TSE, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2777/2000, della decisione 2000/773/CE, della decisione 2000/674/CE e della decisione 2001/8/CE. Contributo temporaneo di carattere degressivo alle spese di esecuzione del test TSE nel 2001 (dal 100 % al 30 %) e compensazione per il campionamento delle carcasse dei capi morti nel 2001 e negli anni successivi. Nel 2002 le spese sostenute per i test BSE sui bovini non sono più state compensate |
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Forma di sostegno |
Compensazione sui costi di esecuzione del test |
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Stanziamento |
2001: circa 31 Mio EUR 2002 e anni successivi: fino ad un massimo di 3,2 Mio EUR l'anno |
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Intensità |
Dal 1o gennaio 2001 al 31 marzo 2001: 100 %; dal 1o aprile 2001 al 31 dicembre 2001: circa 30 % 2002 e anni successivi: 100 % per il campionamento delle carcasse e il trasporto dei campioni |
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Durata |
Test BSE: dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 Campionamento delle carcasse e trasporto dei campioni: 2002 e anni successivi |
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Settore economico |
Agricoltura — Settore carni bovine |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
16.11.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 18/07 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Wijziging van steunmaatregel N 429/03, aanpassing van de heffing van het productschap pluimvee en eieren ten behoeve van het veeziektenfonds, pluimvee sector |
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Base giuridica |
Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2006, Verordening tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2006 (2006-I) |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti, adeguamento di un un prelievo parafiscale, approvato con i numeri N 429/03, N 528/02 e N 700/2000, prevenzione ed eradicazione delle zoonosi |
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Obiettivo |
La misura di aiuto in oggetto modifica le misure già approvate dietro richiesta del settore di modificare l'aliquota del prelievo destinato alla ricerca e sviluppo e a favore del fondo contro le malattie degli animali, ai fini di una più equa ripartizione del prelievo nell'ambito del settore avicoli |
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Forma di sostegno |
Prelievo parafiscale, aiuto per la prevenzione e l'eradicazione delle zoonosi |
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Stanziamento |
18 Mio EUR. Lo stanziamento massimo dipende dalle spese effettivamente sostenute per la prevenzione e l'eradicazione delle zoonosi nel settore avicolo. Il prelievo parafiscale corrisponde all'importo massimo necessario per finanziare le misure previste; la spesa effettiva e quindi il prelievo applicato possono essere inferiori |
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Intensità |
Massimo 100 % |
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Durata |
L'adeguamento si applica per il periodo 2007-2010. La durata dei regimi di aiuti notificati con i numeri N 429/03, N 528/02 e N 700/2000 rimane invariata |
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Settore economico |
Agricoltura; settore del pollame e delle uova |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
15.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 162/07 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Forest Management Scheme |
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Base giuridica |
National Development Plan 2007-2013 Ireland's National Rural Development Strategy 2007-2013 |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Aiuti al settore forestale |
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Forma di sostegno |
Sovvenzioni dirette |
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Stanziamento |
Bilancio complessivo di 44,68 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Forestale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
10.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 338/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Agricultural and Horticultural Development Board — Quality Products |
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Base giuridica |
Sections 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96 and 97 of the Natural Environment & Rural Communities Act 2006 (Proposal) The [Levy Board UK] Order 2007 Part I, section 5 (2)(a) of the Regional Development Agencies Act 1998 Chapter 35, Part I, section 4 of the Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Promuovere lo sviluppo dei prodotti di qualità |
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Forma di sostegno |
Prestazione di servizi a condizioni preferenziali |
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Stanziamento |
132 Mio GBP (195,4 Mio EUR) |
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Intensità |
Fino al 100 % |
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Durata |
1.4.2008-31.3.2014 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
19.12.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 428/07 |
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Stato membro |
Lituania |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Aiuto per la costituzione di associazioni di produttori |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Stanziamento totale: 22 000 000 LTL |
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Intensità |
60 % dei costi ammissibili |
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Durata |
A decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione e fino al 30.6.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/6 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2008/C 94/03)
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Data di adozione |
19.12.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 123/07 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aanpassing van de heffing ter financiering van onderzoek en ontwikkeling in de Pluimveesector en de preventie van Pluimveeziekten |
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Base giuridica |
Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2006, Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen legsector 2006, Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen Pluimveevleessector (2006) (PPE-2006-I) |
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Tipo di misura |
Modifica di tre specifici prelievi parafiscali (precedentemente approvati con i numeri N 451/98 e N 334/99) |
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Obiettivo |
La misura d'aiuto è modificata conformemente alla richiesta formulata dal settore di cambiare la base del prelievo per i fondi di ricerca e sviluppo e di salute animale al fine di pervenire ad una più equa ripartizione del prelievo su tutto il settore avicolo |
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Forma di sostegno |
Aiuti diretti a favore di progetti di ricerca e sviluppo e indennizzo per la prevenzione delle epizoozie; prelievo parafiscale |
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Stanziamento |
4 656 874 EUR |
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Intensità |
Massimo 100 % |
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Durata |
2007-2013 |
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Settore economico |
Agricoltura; settore del pollame e delle uova; settore della R&S |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
14.11.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 209/07 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Állatjóléti körülmények javítása — sertés ágazat |
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Base giuridica |
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. ( ) FVM rendelet-tervezete a sertés ágazat támogatásáról |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali nel settore dei suini |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Spesa annua: 6 000 Mio HUF Dotazione globale: 39 000 Mio HUF |
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Intensità |
Il 100 % dei costi ammissibili (costi aggiuntivi e perdite di reddito derivanti da impegni per il benessere degli animali) |
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Durata |
Fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
(In particolare obblighi assunti dallo Stato membro e/o obbligo di trasmettere alla Commissione una relazione sull'esecuzione) |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
11.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 488/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
England, Scotland, Wales and Northern Ireland |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
TSE testing of sheep and goats fallen stock |
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Base giuridica |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e relative modifiche:
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Tipo di misura |
Regime di aiuto |
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Obiettivo |
Malattie animali |
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Forma di sostegno |
Servizio agevolato |
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Stanziamento |
Dotazione globale: 22,4 Mio GBP (circa 32,9 Mio EUR) Dotazione annua: 3,2 Mio GBP (circa 4,7 Mio EUR) |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Proroga dal 1o marzo 2008 al 1o marzo 2014 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
15.10.2007 |
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|
Numero dell'aiuto |
N 489/07 |
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|
Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
TSE testing of fallen cattle aged over 24 months |
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Base giuridica |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modifiche:
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|
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Epizoozie |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione |
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Stanziamento |
Stanziamento annuo: 4,26 Mio GBP (6,28 Mio EUR) |
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Intensità |
Fino al 100 % |
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Durata |
Proroga dal 31 dicembre 2008 al 1o marzo 2014 |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
4.12.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 538/07 |
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|
Stato membro |
Austria |
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Regione |
Niederösterreich |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden |
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Base giuridica |
Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden des Landes Niederösterreich |
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Tipo di misura |
Regime di aiuti |
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Obiettivo |
Indennizzo dei danni provocati dalle calamità naturali nel 2007 |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione |
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Stanziamento |
Stanziamento annuo stimato di circa 70 000 EUR, comunicato in riferimento al fascicolo N 564a/04 |
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Intensità |
30 %, nei casi particolarmente gravi 50 %, dei danni ammissibili |
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Durata |
Una tantum |
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|
Settore economico |
Allegato I |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/10 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/04)
|
Data di adozione della decisione |
5.3.2008 |
|
Numero dell'aiuto |
N 232/07 |
|
Stato membro |
Spagna |
|
Regione |
Valencia |
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas Públicas, Valencia, Proyecto de Régimen de Ayudas de la Generalitat de Valencia para el Fomento de los «Servicios» de I+D+i |
|
Base giuridica |
— |
|
Tipo di misura |
Regime |
|
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo, Sviluppo regionale |
|
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
|
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 50 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 350 Mio EUR |
|
Intensità |
100 % |
|
Durata |
1.7.2007-31.12.2013 |
|
Settore economico |
Tutti i settori |
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
IMPIVA, Región Valencia |
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
8.1.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 447/07 |
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|
Stato membro |
Francia |
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|
Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Société Turbomeca |
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Base giuridica |
Décret 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione rimborsabile |
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|
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 30,5 Mio EUR |
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|
Intensità |
40 % |
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Durata |
2007-2011 |
|||
|
Settore economico |
Industria manifatturiera |
|||
|
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
|
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
|
Data di adozione della decisione |
31.1.2008 |
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|
Numero dell'aiuto |
N 474/07 |
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|
Stato membro |
Paesi Bassi |
||||
|
Regione |
— |
||||
|
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
GATE — Innovative Pilot Safety. Individuele O&O-steun aan THALES |
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Base giuridica |
Reglement van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; Regeling subsidieverlening NWO; Subsidieverleningbesluit in het kader van het Game Research for Training and Entertainment (GATE) project; — Subsidiebesluit van de Minister van OCW d.d. 30 november 2006, ref. BVH/BHO-2006/195243M |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,1 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 0,5 Mio EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2011 |
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Settore economico |
— |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/12 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(2008/C 94/05)
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Data di adozione della decisione |
24.1.2008 |
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Numero dell'aiuto |
NN 105/02 ex N 579/01 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Tijdelijke bijdrage in de kosten van het vernietigen van risicomateriaal |
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Base giuridica |
Artikel 5, artikel 17 en artikel 21, lid 4, van de Destructiewet |
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Tipo di misura |
Compensazione: aiuti di carattere temporaneo e degressivo per i costi di trasporto, magazzinaggio e distruzione di prodotti di origine animale e rifiuti dei macelli |
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Obiettivo |
Prevenzione della TSE; è stata concessa una compensazione per i prodotti di origine animale — capi morti e rifiuti dei macelli — che hanno improvvisamente perso ogni valore a motivo della crisi della BSE |
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Forma di sostegno |
Compensazione sui costi di smaltimento |
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Stanziamento |
2001: 97,4 Mio EUR 2002: 26,9 Mio EUR 2003: 15,4 Mio EUR 2004: 18,58 Mio EUR 2005: 17,5 Mio EUR Dopo il 2005: fino ad un massimo di 20 Mio EUR l'anno |
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Intensità |
2001 e 2002: 100 % per il trasporto e lo smaltimento di capi morti e rifiuti dei macelli 2002 e 2003: 30 % al massimo per il trasporto dei capi morti e 80 % al massimo per lo smaltimento dei medesimi 2004 e anni successivi: 30 % al massimo per il trasporto dei capi morti e 75 % al massimo per lo smaltimento dei medesimi |
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Durata |
2001 e anni successivi: con diverse compensazioni e intensità |
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Settore economico |
Agricoltura — Settore carni bovine |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
29.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
NN 46/07 ex N 391/07 |
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Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Boren naar aardwarmte in Zuid-Holland Glastuinbouwbedrijf A. en G. van den Bosch, in Bleiswijk |
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Base giuridica |
Provincie wet en de Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland; hoofdstuk 6 subsidieregeling ten behoeve van het milieu, paragraaf promotie van duurzame energie |
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Tipo di misura |
Misura una tantum, investimento, misura ambientale |
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Obiettivo |
Misura ambientale, efficienza energetica |
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Forma di sostegno |
Misura una tantum |
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Stanziamento |
300 000 EUR |
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Intensità |
5,9 % dei costi di investimento totali. In totale il 34,6 % dell'investimento è finanziato tramite una misura di aiuto |
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Durata |
1.6.2006-1.1.2009 |
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Settore economico |
Agricoltura — Ambiente ed energia |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
Connesso agli aiuti N 101/04 e N 246/05 |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
29.10.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 535/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Campania |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi di soccorso nelle aree agricole danneggiate — Decreto legislativo n. 102/04 — Grandinate del 21 marzo 2007 nella provincia di Salerno (Campania) |
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Base giuridica |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Compensazione dei danni arrecati alle colture e alle infrastrutture agricole dalle avversità atmosferiche |
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Forma di sostegno |
Sovvenzione diretta |
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Stanziamento |
Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04) |
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Intensità |
Fino al 100 % dei danni |
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Durata |
Provvedimento di applicazione di un regime di aiuti approvato dalla Commissione |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005) 1622 definitivo, del 7 giugno 2005] |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
4.12.2008 |
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Numero dell'aiuto |
N 620/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lombardia |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tromba d'aria del 9 luglio 2007 in alcuni comuni della Regione Lombardia, provincia di Mantova) |
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Base giuridica |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Avversità climatiche |
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Forma di sostegno |
Sovvenzioni |
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Stanziamento |
Cfr. fascicolo NN 54/A/04 |
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Intensità |
Fino al 100 % |
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Durata |
Fino al termine dei pagamenti |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data di adozione della decisione |
19.12.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 689/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Veneto |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 14 e 27 maggio 2007 in alcuni comuni delle province di Verona e Vicenza) |
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Base giuridica |
Decreto legislativo n. 102/2004 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Avversità atmosferiche |
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Forma di sostegno |
Sovvenzioni |
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Stanziamento |
Cfr. fascicolo NN 54/A/04 |
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Intensità |
Fino al 100 % |
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Durata |
Fino al termine dei pagamenti |
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Settore economico |
Agricoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
— |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/16 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
15 aprile 2008
(2008/C 94/06)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,5828 |
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JPY |
yen giapponesi |
159,87 |
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DKK |
corone danesi |
7,4594 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,8049 |
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SEK |
corone svedesi |
9,419 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5817 |
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ISK |
corone islandesi |
117,6 |
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NOK |
corone norvegesi |
7,9105 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,819 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
252,17 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6971 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,4103 |
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RON |
leu rumeni |
3,6213 |
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SKK |
corone slovacche |
32,334 |
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TRY |
lire turche |
2,0828 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,7121 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,6168 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
12,3355 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0184 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1471 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 564,6 |
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ZAR |
rand sudafricani |
12,538 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
11,0677 |
|
HRK |
kuna croata |
7,262 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 553,85 |
|
MYR |
ringgit malese |
5,0151 |
|
PHP |
peso filippino |
66,003 |
|
RUB |
rublo russo |
37,136 |
|
THB |
baht thailandese |
50,009 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,6635 |
|
MXN |
peso messicano |
16,5545 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/17 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 17 settembre 2007 in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.3333 — Sony/BMG
Relatore: Danimarca
(2008/C 94/07)
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1. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 sulle concentrazioni. |
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2. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che l'operazione notificata ha una dimensione comunitaria ai termini del suddetto regolamento. |
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3. |
La maggioranza dei membri del comitato consultivo concorda con la Commissione che nel presente caso i mercati del prodotto rilevante sono:
Una minoranza dei membri del comitato consultivo è in disaccordo con il punto 3, lettera a). |
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4. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che il mercato della musica registrata su supporto fisico è di dimensioni nazionali. |
|
5. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che il mercato della musica registrata in formato digitale è di dimensioni nazionali. |
|
6. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà la nascita di una singola posizione dominante, in grado di ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte significativa di esso, in alcuno dei paesi del SEE, nei mercati della musica registrata su supporto fisico. |
|
7. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà la nascita di una singola posizione dominante, in grado di ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte significativa di esso, in alcuno dei paesi del SEE, nei mercati della musica registrata in formato digitale. |
|
8. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà il rafforzamento o la nascita di una posizione dominante collettiva, in grado di ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte significativa di esso, in alcuno dei paesi del SEE, nei mercati della musica registrata su supporto fisico. |
|
9. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà la nascita di una posizione dominante collettiva, in grado di ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte significativa di esso, in alcuno dei paesi del SEE, nei mercati della musica registrata in formato digitale. |
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10. |
I membri del comitato consultivo concordano con la Commissione circa il fatto che la concentrazione proposta dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. |
|
11. |
Il comitato consultivo ritiene che la Commissione abbia tenuto nel dovuto conto le constatazioni del Tribunale di primo grado in merito al caso Impala. |
|
12. |
I membri del comitato consultivo raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/18 |
Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3333 — Sony/BMG
(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 94/08)
Il 9 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione mediante il quale le imprese Bertelsmann AG e Sony Corporation of America hanno acquisito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), il controllo congiunto dell'impresa comune nel settore della musica registrata «Sony BMG», acquistando quote azionarie di questa società di nuova costituzione.
Il 19 luglio 2004 la Commissione ha dichiarato tale concentrazione compatibile con il mercato comune. Il 13 luglio 2004 il consigliere-auditore concludeva nella sua relazione finale che erano stati rispettati i diritti all'audizione di tutti i partecipanti al procedimento (1).
Successivamente, il 13 luglio 2006, in seguito a un ricorso per annullamento presentato dalla Independent Music Publisher and Labels Association (IMPALA), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato la decisione della Commissione.
Il 31 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto una versione aggiornata della notifica iniziale, contenente le informazioni e i dati necessari per valutare l'operazione notificata alla luce delle attuali condizioni di mercato. Detta notifica aggiornata menzionava la costituzione dell'impresa comune nel settore della musica registrata denominata «Sony BMG», avvenuta dopo l'autorizzazione della Commissione del 19 luglio 2004.
Dopo aver esaminato la notifica aggiornata, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo SEE. Di conseguenza, il 1o marzo 2007, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
Dal 22 marzo 2007 al 26 giugno 2007 detto procedimento è stato sospeso conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, perché i partecipanti non avevano risposto in modo completo a una richiesta di informazioni.
Conformemente alle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni», il 15 marzo, l'8 maggio e il 3 agosto 2007, i partecipanti sono stati autorizzati ad accedere, su richiesta, ai documenti più importanti tra quelli forniti da terzi.
Inoltre un terzo che rappresenta le imprese discografiche indipendenti, IMPALA, ha ricevuto, su sua richiesta, una versione non riservata della decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e delle successive osservazioni delle parti, nonché di altri documenti importanti per questi caso presentati anch'essi dalle parti, in particolare le loro repliche alle osservazioni di IMPALA.
Un approfondito studio del mercato, effettuato dai servizi della Commissione, è giunto alla conclusione che la transazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo l'efficace concorrenza nel mercato interno o in una parte importante di esso, ed è pertanto compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. Non è quindi stata inviata alle parti nessuna comunicazione di addebiti.
Al consigliere-auditore non sono state presentate richieste o osservazioni né dalle parti in causa né da altri terzi. Il caso in oggetto non richiede particolari osservazioni riguardo al diritto all'audizione.
Bruxelles, 25 settembre 2007.
Karen WILLIAMS
(1) GU C 52 del 2.3.2005, pag. 5.
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/19 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 3 ottobre 2007
che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE
(Caso COMP/M.3333 — Sony/BMG)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/09)
Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione concernente un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 (1) . Una versione non riservata del testo integrale della decisione figura nella lingua facente fede, nonché nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito internet della direzione generale della Concorrenza all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. LE PARTI E L'OPERAZIONE
|
1. |
Sony opera a livello mondiale nel settore della registrazione ed edizione di musica, in quello dell'elettronica industriale di largo consumo e in quello dell'intrattenimento. Bertelsmann è una società internazionale di media operante nei settori della registrazione ed edizione di musica, della radiotelevisione, dell'edizione di libri e di riviste ed è inoltre attiva nel campo dei club di libri e di dischi. |
|
2. |
La concentrazione rinotificata comprende la creazione dell'impresa comune Sony BMG che è stata completata in seguito alla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione il 19 luglio 2004. Bertelsmann ha contribuito all'operazione apportandovi le sue attività a livello mondiale nel settore della musica registrata della sua affiliata al 100 % Bertelsmann Media Group («BMG»); Sony vi ha apportato le sue attività a livello mondiale, ad eccezione del Giappone, nel settore della musica registrata, che erano state affidate a Sony Music Entertainment. |
II. PROCEDIMENTO
|
3. |
Il 9 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 la notifica del progetto di impresa comune Sony/BMG nel settore della musica registrata. Il 19 luglio 2004 la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune. Bertelsmann e Sony detengono ora il controllo congiunto di Sony BMG che opera come impresa comune a pieno titolo. Secondo le parti notificanti, la concentrazione è avvenuta gradualmente ed è stata finalizzata interamente nel 2006. |
|
4. |
Il 13 luglio 2006 il Tribunale di primo grado della Comunità europea ha annullato la decisione della Commissione (2). Il 31 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto un aggiornamento della notifica iniziale. Il 1o marzo 2007, dopo aver esaminato la notifica, la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento (CEE) n. 4064/89 ed ha espresso seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. |
|
5. |
Con decisione del 22 marzo 2007, adottata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 4064/89, sono state chieste informazioni complementari alle parti notificanti, che le hanno fornite il 26 giugno 2007, dando di conseguenza avvio alla fase II. |
III. I MERCATI RILEVANTI DEI PRODOTTI
|
6. |
Le due parti si occupano della scoperta e della promozione di artisti (il cosiddetto settore A&R: artisti e repertorio) nonché della successiva commercializzazione e vendita di musica registrata. Sony BMG non si occupa di attività connesse quali l'edizione musicale, la produzione e la distribuzione. Le attività di Sony e di BMG in questi campi sono rimaste affidate alle società madri oppure sono state dismesse. |
1. Musica registrata su supporto fisico
|
7. |
Le parti sostengono che il mercato del prodotto rilevante è il mercato della musica registrata (ossia la scoperta e il lancio di artisti, nonché la promozione, vendita e commercializzazione di musica registrata) per qualsiasi tipo di musica. Non è parso necessario stabilire una distinzione tra le categorie (musica pop internazionale e locale, musica classica e compilation). |
|
8. |
Dal punto di vista della domanda, i consumatori finali basano le loro decisioni di acquisto su un certo numero di criteri: tipo di musica (genere), musica internazionale o nazionale, novità o back catalogue, artisti singoli o compilation, single o album oppure campagne promozionali. Dal punto di vista dell'offerta, le case discografiche possono ingaggiare artisti e vendere dischi per tutta una gamma di generi diversi. Tuttavia, alcune case discografiche indipendenti si specializzano in determinati generi specifici. L'indagine di mercato mostra che tutti gli stili e generi sono collettivamente inclusi in un ampio mercato sottoposto a diverse norme e influenze musicali. La maggior parte dei negozi di dischi vende una gamma differenziata di musica. Inoltre, è difficile trovare definizioni chiare e coerenti di categorie e generi, in quanto esistono numerose analogie tra loro (produttori, sbocchi, clienti, meccanismo di contratti) il che dimostra che è irrilevante operare una distinzione tra i diversi mercati. Quanto alle compilation, è opinione diffusa che esse costituiscono un mercato distinto dal punto di vista della domanda, ma i fornitori (case discografiche) sono divisi su questo punto. Sulla base di dette considerazioni la Commissione conclude che il mercato dei prodotti rilevanti per la musica registrata su supporto fisico comprende l'insieme degli album CD su supporto fisico, qualsiasi sia il loro genere o stato (compilation o artista singolo). |
2. Musica registrata su supporti digitali
|
9. |
La musica digitale è messa a disposizione del consumatore in linea attraverso Internet oppure tramite reti mobili, e ciò in varie forme, in particolare scaricamento (download di brani, album e suonerie), servizi di abbonamento e streaming. Dato che Sony BMG opera essenzialmente sul mercato all'ingrosso — concedendo una licenza sul suo catalogo ai fornitori di musica digitale — il mercato rilevante è il mercato all'ingrosso della concessione di licenze per la musica digitale. |
|
10. |
Come in precedenti decisioni, la Commissione conclude che esiste un mercato emergente ma distinto per la distribuzione di musica in linea, comprendente streaming e scaricamento di musica. Se i servizi di musica digitali in certa misura fanno concorrenza alle vendite di musica su supporto fisico, l'indagine di mercato ha indicato che le vendite di musica digitale dovrebbero soltanto parzialmente sostituire le vendite su supporto fisico. Dal punto di vista dell'utilizzatore finale, la musica digitale può quindi conseguenza essere considerata come un complemento piuttosto che come un succedaneo alla musica su supporto fisico. Dal punto di vista dell'offerta, la struttura dei servizi di musica digitale è diversa da quella delle vendite al dettaglio di musica su supporto fisico in termini di organizzazione, dato che le grandi case discografiche dispongono di dipartimenti distinti per la musica su supporto fisico per la musica digitale in modo da tener conto della differenza tra la catena di valori della musica digitale e quella su supporto fisico. Inoltre, le condizioni tecniche e commerciali negoziate tra i servizi di musica digitale sono diverse da quelle prevalenti sul mercato della musica registrata su supporto fisico. Inoltre, la commercializzazione e la struttura dei costi del mercato digitale differiscono in maniera significativa dal mercato della musica su supporto fisico. Pertanto si può concludere che, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta, il mercato all'ingrosso per le licenze di musica digitale (in linea/mobile) costituisce un mercato distinto dal mercato all'ingrosso per la musica registrata su supporto fisico. La Commissione non si pronuncia sulla questione se la musica mobile possa costituire un mercato del prodotto distinto dalla musica online data la limitata sostituibilità dal lato della domanda, in particolare al livello dei consumatori finali. |
IV. I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI
1. Musica registrata su supporto fisico
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11. |
Le parti notificanti ritengono che il mercato geografico rilevante per la registrazione di musica sia un mercato nazionale in quanto la fissazione dei prezzi (ivi compresi gli sconti) e la vendita di musica registrata essenzialmente avvengono a livello nazionale. Inoltre, esiste una forte domanda di artisti locali in tutti gli Stati membri e l'attività di scoperta e di lancio di artisti presenta anch'essa, in certa misura, carattere locale. Le parti sottolineano inoltre che, dal momento che soltanto pochi clienti importanti sono attivi a livello internazionale, la commercializzazione avviene principalmente a livello nazionale e le quote di mercato delle diverse case discografiche variano da uno Stato membro all'altro. Inoltre, molte società discografiche indipendenti sono presenti soltanto in uno o pochi Stati membri. |
|
12. |
Come in precedenti decisioni, la Commissione constata che il mercato geografico rilevante presenta sia caratteristiche nazionali che internazionali. I risultati dell'indagine di mercato confermano la tendenza verso una dimensione nazionale dei mercati. In particolare, il repertorio nazionale (ossia il repertorio diverso da quello angloamericano) in genere seduce soltanto un pubblico, che non è più vasto di quello nazionale che comprende paesi che hanno la stessa lingua; i prezzi, quali presentati dalle parti notificanti variano da un paese all'altro e la commercializzazione è effettuata a livello nazionale. Sulla base di dette considerazioni, la Commissione conclude che il mercato geografico rilevante per la musica registrata su supporto fisico è nazionale. |
2. Musica registrata su supporto digitale
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13. |
L'ambito geografico della distribuzione digitale di musica potrebbe essere considerato più vasto di quello nazionale in quanto Internet non riconosce frontiere e permette al consumatore di accedere alla musica in «qualsiasi momento, posto e luogo». Tuttavia, l'indagine di mercato ha indicato — in conformità con la decisione del 2004 — che il mercato ha tuttora una portata nazionale. A livello del mercato all'ingrosso, le licenze sono prevalentemente concesse dalle case di dischi ai fornitori di musica in linea per lo sfruttamento su un determinato territorio (nazionale). A livello di dettaglio, l'indagine di mercato ha rivelato differenze di struttura, domanda, evoluzione e dinamica del mercato digitale tra i diversi Stati membri, il che confermerebbe la conclusione che i mercati sono di carattere nazionale. Il mercato per la concessione di licenze per la musica digitale può quindi essere considerato come un mercato di dimensione nazionale. |
V. VALUTAZIONE
1. Mercato della musica registrata su supporto digitale
1.1. Assenza di effetti non coordinati
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14. |
Benché il settore della registrazione musicale fosse già concentrato prima della fusione del 2004, le quote di mercato di Sony BMG restano al di sotto di un livello che generalmente, in qualsiasi mercato nazionale, potrebbe essere considerato come posizione dominante individuale. La concentrazione non ha peraltro suscitato problemi di concorrenza per quanto concerne l'esclusione dal mercato di dettaglianti di musica digitale, fabbricanti di lettori portatili o case discografiche indipendenti. Per quanto riguarda più specificamente questi ultimi, il mercato digitale può essere considerato come un'opportunità per soddisfare la domanda senza dover ricorrere alla distribuzione e a dettaglianti tradizionali. |
1.2. L'assenza di prove della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante collettiva sul mercato della distribuzione digitale di musica
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15. |
L'indagine di mercato si prefiggeva di accertare se la concentrazione avesse contribuito alla creazione o al rafforzamento di una posizione collettiva dominante sul mercato all'ingrosso per la concessione di licenze di musica a fornitori di musica digitale. Dato che i fornitori di musica online/mobile hanno bisogno delle licenze di tutte le grandi case discografiche per poter offrire un repertorio il più completo possibile, si è trattato di stabilire se si possa ritenere che la concentrazione Sony BMG, in un mercato già altamente concentrato, abbia permesso alle principali case discografiche di occupare una posizione dominante collettiva sul mercato all'ingrosso della concessione di licenze per la musica digitale oppure le abbia notevolmente agevolate in tal senso. |
Caratteristiche del mercato
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16. |
In generale la collusione tacita sarebbe considerata incompatibile con la natura dinamica e instabile che caratterizza il mercato digitale. Lo sviluppo del mercato digitale è incerto in quanto i modelli commerciali sono differenti ed evolvono in continuazione. Se il mercato digitale attira frequentemente nuovi aderenti, la domanda è fortemente concentrata in quanto il servizio di musica online di Apple, iTunes, è il principale dettagliante di musica digitale su tutti i mercati nazionali, il che gli conferisce un certo grado di potere di acquisto compensativo. La strategia in materia di prezzi che iTunes ha introdotto sul mercato digitale — e che è stata copiata dalla maggior parte degli altri fornitori di servizi di musica — consiste nel vendere tutta la musica a un prezzo standard per titolo, e in quanto tale limita considerevolmente la capacità delle grandi case discografiche di differenziare i loro prezzi al livello del mercato all'ingrosso. |
Condizioni per constatare una posizione dominante collettiva
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17. |
L'indagine di mercato ha verificato se sul mercato della musica digitale siano soddisfatte le condizioni per constatare una posizione dominante collettiva. |
Trasparenza
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18. |
L'indagine di mercato ha esaminato, in particolare, se il modello predominante di fissazione dei prezzi al dettaglio costituisca, per le grandi case discografiche, un punto di riferimento, diretto o indiretto, rispetto al quale coordinare le proprie azioni. Per quanto concerne la capacità delle major di controllare l'osservanza delle condizioni di siffatto coordinamento, l'indagine ha verificato in quale misura le grandi case discografiche abbiano allineato i livelli di prezzo, nei loro contratti, su quelli praticati dai fornitori di musica digitale e nei casi in cui si è potuto osservare un certo grado di allineamento dei prezzi all'ingrosso, se tale fenomeno potesse risultare dal coordinamento oppure se derivasse invece da fattori connessi alla concorrenza quali il potere di negoziazione dei grandi dettaglianti digitali oppure lo stato nascente dei mercati digitali. Dall'indagine della Commissione si evince che le grandi case discografiche tendono a massimizzare individualmente gli utili che traggono dalla musica digitale. I prezzi, le strutture di prezzo e i modelli commerciali applicati differiscono da una casa discografica all'altra e tale differenziazione è in aumento. |
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19. |
Dall'indagine risulta che le strutture dei prezzi all'ingrosso e gli accordi su detti prezzi sono divenuti sempre più eterogenei e complessi nel corso degli ultimi 36 mesi. Questa maggiore complessità deriva dalla dinamica di negoziazione tra le grandi case discografiche e i dettaglianti digitali, che si traduce in contratti più personalizzati che rispecchiano la posizione di mercato del dettagliante e la valutazione del servizio che fornisce. Queste strutture di prezzo sono peraltro riesaminate e rinegoziate più frequentemente. Inoltre, vi è una differenziazione sempre più sofisticata tra le categorie di contenuto. Si constata anche una differenziazione crescente tra i contatti conclusi con i dettaglianti digitali a livello nazionale, dato che la direzione locale delle grandi case discografiche in un determinato Stato membro acquisisce maggior influenza nella negoziazione dei contratti. Più precisamente, l'indagine di mercato ha evidenziato un certo numero di elementi che limiterebbero considerevolmente la capacità delle major di individuare deviazioni rispetto ai prezzi all'ingrosso fissati secondo un accordo di coordinamento tacito sulla base dei prezzi al dettaglio rilevati. In generale, esiste una tendenza verso una sofisticazione crescente dei prezzi all'ingrosso che si traduce nelle pratiche seguenti: i) sconti e prezzi legati al volume; ii) sistema di doppi prezzi; iii) pagamento di acconti; iv) variazioni nelle restrizioni d'uso; v) contenuto raggruppato. |
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20. |
Oltre a dette caratteristiche, l'indagine di mercato mirava inoltre a stabilire se il livello di allineamento dei prezzi osservato di per sé fosse sufficiente per considerare trasparente il segmento di mercato online. Attraverso un'analisi dei dati relativi ai prezzi storici delle grandi case discografiche e dei contratti da esse conclusi con i dettaglianti di musica digitale, la Commissione ha valutato in quale misura queste grandi case discografiche applichino livelli di prezzo allineati nei loro contratti con fornitori di musica digitale nei 15 Stati membri esaminati. L'indagine ha fornito informazioni circa il livello di trasparenza e l'evoluzione delle strutture di prezzo, l'eventuale allineamento tra le major in termini di prezzo e altre condizioni contrattuali nonché il grado di incidenza della concentrazione su dette condizioni contrattuali. |
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21. |
Per quanto concerne i differenti segmenti di mercato, è per i servizi di abbonamento, lo streaming, lo scaricamento in abbonamento e i servizi di musica basati sulla pubblicità, per i quali si è sviluppata una grande varietà di modelli commerciali, che la variabilità dei prezzi è più accentuata. Per dette applicazioni, la fissazione dei prezzi all'ingrosso e altre condizioni contrattuali non sono trasparenti e non vi è allineamento tra le principali case discografiche. Si osserva inoltre una variabilità estremamente forte dei prezzi per le applicazioni mobili (suonerie, brani e video scaricati su supporto mobile). Non vi è convergenza generale tra i livelli di prezzo praticati dalle grandi case discografiche, dato che la maggior parte di esse applicano tariffe diverse ai differenti fornitori di musica mobile all'interno dello stesso paese. In secondo luogo, a livello del singolo fornitore di musica mobile, la maggior parte delle major applicano prezzi considerevolmente differenti. In terzo luogo, i prezzi sono sempre più differenziati in funzione dei volumi venduti. |
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22. |
Per lo scaricamento online, si osserva un grado elevato di differenziazione dei prezzi per i brani singoli e per gli album delle fasce di prezzo superiore e medio. Per lo scaricamento standard (brani singoli e album), sono state individuate tre categorie di dettaglianti che praticano differenti livelli di variabilità dei prezzi. Per la maggior parte dei fornitori di musica digitale in tutti gli Stati membri esaminati, si rileva una divergenza relativamente ampia per i prezzi all'ingrosso applicati a un determinato fornitore di servizi di musica, differenza che può oscillare nel tempo. Per una seconda categoria di fornitori di servizi di musica, vi è un livello più pronunciato di similarità dei prezzi, per cui i prezzi all'ingrosso attualmente applicati variano dal 10 al 15 %. Inoltre, per questi fornitori di servizi di musica, le gamme di allineamento dei prezzi variano considerevolmente tra i diversi fornitori in tutti gli Stati membri esaminati. Non vi è coerenza nel livello di prezzi praticati dalle differenti grandi case discografiche per un determinato dettagliante. Inoltre, tali posizioni possono variare nel tempo e quindi cui la casa discografica più cara rispetto a un determinato fornitore di servizi di musica diventa la meno cara per quello stesso fornitore nell'arco di 24 mesi. Siffatte constatazioni non sono affatto compatibili con una teoria di collusione tacita. |
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23. |
Si può osservare un certo allineamento dei prezzi per i servizi di musica iTunes. Mentre alcune grandi case discografiche hanno tentato di convincere Apple ad accettare prezzi differenziati (al fine di aumentare i prezzi per release molto richieste e viceversa), all'epoca del lancio di iTunes in Europa, Apple avrebbe rifiutato di abbandonare la sua politica di «prezzo unico». Considerata la posizione estremamente forte che iTunes ha acquisito in termini di domanda (con, ad esempio, più dell'80 % dei proventi da scaricamento online di una delle grandi case discografiche nel 2006 nel Regno Unito, Irlanda, Austria e Belgio) il potere di negoziazione di iTunes sembra avere una forte influenza sui prezzi. Inoltre, nel Regno Unito, che è il mercato più avanzato della musica digitale nel SEE, iTunes UK applica la stessa struttura di fissazione dei prezzi al dettaglio «prezzo unico» (sebbene a un prezzo più elevato che nella zona euro), mentre certe grandi case discografiche applicano prezzi all'ingrosso che sono considerevolmente diversi da quelli praticati dalle altre case discografiche. Non si può spiegare in base ad un sistema collusivo concordato per quale motivo alcune case discografiche accetterebbero di applicare un prezzo all'ingrosso più basso delle altre tenuto conto, in particolare, del fatto che dette differenze di prezzo sono state mantenute dalle grandi case discografiche che hanno concluso nuovi contratti con iTunes. |
Misure di ritorsione
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24. |
La seconda condizione perché si possa constatare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, è la presenza di una qualche forma di meccanismo di dissuasione in caso di comportamento deviante. L'indagine di mercato non ha evidenziato l'esistenza di un meccanismo di ritorsione credibile, che costringerebbe le grandi case discografiche a restare entro i confini di un sistema collusivo concordato. Il fatto che i prezzi all'ingrosso delle grandi case discografiche possono variare considerevolmente in direzioni opposte senza che ciò produca una qualsiasi reazione osservabile da parte delle altre case discografiche non è indicativo di un mercato trasparente, nel quale la società deviante è facilmente individuata e nel quale possono essere prese misure di ritorsione per ripristinare l'adesione alla collusione tacita. Inoltre, le varie major negli ultimi 12 mesi hanno piuttosto applicato strategie a breve e lungo termine che divergono ancor più da quelle seguite in passato. L'indagine non ha fornito alcun elemento di prova che permetta di spiegare in quale modo siffatte azioni unilaterali da parte di determinate grandi case discografiche sarebbero compatibili con un sistema collusivo o per quale motivo dette azioni, che interessano una parte importante del mercato digitale, non formerebbero oggetto di misure di ritorsione. |
Capacità di reazione
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25. |
Perché il coordinamento sia durevole, le reazioni di terzi — tra cui i concorrenti attuali e futuri che non partecipano al coordinamento, nonché i clienti — non dovrebbero compromettere i risultati attesi dal coordinamento. Quanto ai potenziali concorrenti, le case discografiche indipendenti esercitano soltanto una limitata pressione concorrenziale sulle grandi case discografiche. Per quanto concerne i clienti, iTunes ha acquisito una posizione di negoziazione relativamente forte rispetto alle grandi case discografiche per quanto concerne lo scaricamento online (ed è riuscita a opporsi con successo a qualsiasi differenziazione dei prezzi all'ingrosso per i brani singoli). D'altro canto, l'indagine di mercato ha chiaramente indicato che un fornitore di musica digitale deve avere accesso al repertorio di tutte le grandi case discografiche per poter soddisfare la domanda di brani figuranti nella hit parade. Poiché non vi è alcun succedaneo per il materiale delle hit parade, questa dipendenza incide sulla capacità di acquisto compensativo dei fornitori di servizi di musica. |
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26. |
Si può quindi concludere che esiste un equilibrio di forze tra le grandi case discografiche che sono capaci di fare leva sul loro contenuto indispensabile e iTunes (e un numero crescente di forti operatori, tra cui gli operatori telecom). Considerato che il grado di potere di acquisto è tuttora molto più importante che sul mercato fisico, i clienti che operano sul mercato digitale potrebbero effettivamente compromettere, in certa misura, i vantaggi che qualsiasi coordinamento potrebbe offrire alle grandi case discografiche. |
1.3. Gli effetti della concentrazione
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27. |
Se la concentrazione ha ridotto il numero di relazioni concorrenziali, l'indagine di mercato non ha fornito alcuna prova indicante che la concentrazione ha permesso o facilitato il coordinamento tacito. Inoltre, i dati relativi ai contratti e ai prezzi mostrano che la concentrazione non ha comportato un aumento generale dei prezzi all'ingrosso per il contenuto di BMG o Sony. |
1.4. Conclusione
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28. |
Sulla base di quanto sopra, la concentrazione non ha contribuito né contribuirà alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante collettiva delle quattro major restanti sui mercati delle licenze per la musica digitale in nessun paese SEE con il risultato che sarebbe ostacolata in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. |
2. Mercato della musica registrata su supporto fisico
2.1. Assenza di effetti non coordinati
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29. |
I mercati della musica registrata sono caratterizzati, in tutti paesi interessati, dalla presenza di quattro grandi case discografiche (Sony BMG, Universal Music Group, Warner Music Group e EMI) che congiuntamente detengono l'80 % del mercato e da un gran numero di case discografiche indipendenti di dimensione notevolmente più ridotta. Universal è leader di mercato seguita da Sony BMG, EMI e Warner. La quota di mercato di Sony BMG non permette alla società di occupare una posizione dominante individuale in nessun mercato rilevante. |
2.2. Assenza di prove della creazione o del rafforzamento di una posizione collettiva dominante sul mercato della distribuzione fisica di musica
Coordinamento a livello delle questioni di prezzo
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30. |
Le teorie di coordinamento illustrate in appresso, secondo le quali le grandi case discografiche limiterebbero l'accesso di società discografiche indipendenti a dettaglianti in merito per quanto concerne questioni non tariffarie del mercato della musica registrata, sono state analizzate e respinte. Inoltre, nulla prova che dette questioni restringerebbero la concorrenza tra le major stesse. — Accesso allo spazio sugli scaffali: l'indagine di mercato ha confermato che gli hit prodotti da società discografiche indipendenti beneficiano di condizioni analoghe a quelli delle grandi società discografiche. Lo spazio sugli scaffali è assegnato in maniera indipendente dai dettaglianti in base alla loro propria valutazione del potenziale di vendite di album. — Accesso all'antenna: la maggior parte delle radio di successo in Europa diffondono musica sulla base di una «playlist». Tutte le società discografiche concorrono per esservi iscritte in quanto il tempo di antenna regolare è uno dei fattori che sostengono le vendite. La maggior parte dei concorrenti ha dichiarato che nelle loro decisioni concernenti l'attribuzione del tempo di antenna ai brani musicali, le stazioni televisive e radiofoniche non favoriscono in particolare le case discografiche appartenenti al loro gruppo. Infine, la percentuale di tempo di antenna complessivo assegnato alle case discografiche indipendenti è aumentata, in 10 dei 15 paesi SEE analizzati, nel periodo 2003-2005. — Regole sui chart (classifiche): mentre l'esistenza di chart permette effettivamente di accrescere la trasparenza fornendo agli osservatori del mercato informazioni regolari sulla performance degli album CD dei concorrenti, l'indagine della Commissione non ha rilevato alcun caso di grandi case discografiche che utilizzino le regole sui chart come strumento per negare l'accesso ai chart agli artisti di case discografiche indipendenti. La Commissione pur osservando che esistono prezzi minimi in 12 paesi per l'accesso degli album CD ai chart, ritiene che detti prezzi siano troppo bassi per ostacolare la concorrenza tra le case discografiche mediante la fissazione di prezzi diversi e/o la costituzione di punti focali per un approccio coordinato da parte delle grandi case discografiche. — Date di release (uscita): Sony BMG ha riconosciuto che le decisioni relative alle date di release dei suoi album sono influenzate dalle date di release degli album dei suoi concorrenti. Inoltre le date di release sono spesso pubblicizzate e quindi sono trasparenti o sono correlate a eventi precisi (ad esempio le vendite di Natale). Tuttavia, le date di release spesso sono rinviate e, in ogni caso, il comportamento delle grandi case discografiche a questo riguardo può essere difficilmente definito collusivo e sembra invece essere più basato sulla concorrenza giacché ogni singola impresa cerca di ottimizzare le proprie date di release. — Diritti di registrazione e di edizione: tutte le grandi case discografiche possiedono una società attiva nell'edizione musicale, eccetto Sony BMG, in quanto Bertelsmann ha venduto il proprio reparto «edizione» a Universal nel 2007. Sony/ATV, l'impresa comune di edizione di Sony e Michael Jackson, detiene una quota di mercato di gran lunga inferiore a quella dei suoi concorrenti. Inoltre, l'indagine della Commissione ha concluso che a causa dell'esistenza di società di riscossione, le case editrici non sono in grado di esercitare alcun potere sul mercato della musica registrata. — Diversità culturale: l'indagine di mercato ha dimostrato che tutte le case discografiche si fanno una concorrenza accanita per scoprire e ingaggiare nuovi artisti. Le major hanno ridotto il numero di artisti sul loro ruolino paga, ma tale riduzione è stata dettata dal drastico declino della domanda ed è iniziata prima della fusione di Sony e BMG. La quota di artisti locali figuranti nelle vendite di dischi è notevolmente aumentata nella maggior parte dei paesi contraenti dell'accordo SEE negli ultimi anni. Attualmente questa maggiore quota di artisti locali è venduta attraverso i canali tradizionali di vendita al dettaglio e su Internet; che agisce sempre più come foro per far conoscere artisti noti e non noti e per vendere la loro musica direttamente ai consumatori finali senza passare per i tradizionali canali di vendita al dettaglio. Si può quindi concludere che la concentrazione tra Sony e BMG non ha avuto alcuna incidenza negativa sulla diversità culturale per quanto riguarda la creazione, registrazione, distribuzione e vendita al dettaglio. |
Coordinamento a livello delle questioni di prezzo
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31. |
Le seguenti teorie di coordinamento che, se applicabili, suggerirebbero che le grandi case discografiche si coordinano per stabilizzare i prezzi netti di vendita all'ingrosso di album CD su supporto fisico a prezzi sovraconcorrenziali, sono state analizzate e respinte. |
Coordinamento a livello di bilancio
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32. |
Si è lasciato intendere alla Commissione che i bilanci annui delle grandi case discografiche sarebbero utilizzati come punti focali di coordinamento per permettere alle major di controllare gli sconti annui medi dei concorrenti oppure come segnale inviato a tutti i dettaglianti (e attraverso di loro a tutti i concorrenti) che il coordinamento tacito, già in corso per un determinato anno, verrebbe rinnovato per un anno supplementare. |
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33. |
La Commissione ha constatato che le società discografiche non elaborano bilanci per clienti distinti su base regolare. In particolare i dettaglianti hanno dichiarato di non essere informati di bilanci totali di sconti delle società discografiche ad essi destinati. La Commissione ha anche constatato che i bilanci elaborati dalle società discografiche sono documenti riservati e l'indagine non ha fornito alcun elemento attestante che detti bilanci vengono distribuiti tra le grandi case discografiche o che, diversamente, potrebbero essere utilizzati come punti focali di coordinamento. Inoltre, la Commissione ritiene che, pur essendo strumenti utili ai fini della previsione di vendite e sconti, i bilanci sono poco adatti per controllare gli sconti concessi ai clienti su base regolare (ad esempio mensilmente, settimanalmente). Infine, data l'incertezza, ad esempio delle previsioni di vendita, spesso si verificano «sforamenti» dei bilanci mensili e la Commissione non ha trovato alcuna indicazione di una ridotta disponibilità di sconti sul finire del periodo di bilancio oppure misure di ritorsione dettate da devianze osservate e regolari dal bilancio; indicazioni che, ne l'una né l'altra, corroborano quindi una teoria di collusione tacita. |
Coordinamento a livello della fissazione del prezzo dei brani singoli
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34. |
In base alla teoria secondo cui la collusione si situa al livello di ciascun brano, occorrerebbe che in qualsiasi momento le grandi case discografiche controllassero migliaia di album di concorrenti. L'indagine di mercato ha constatato che benché sia possibile, alle grandi case discografiche, raccogliere informazioni su qualche album specifico insistendo presso i dettaglianti, sembra altamente improbabile che le società discografiche possano ottenere informazioni esaurienti e precise sul prezzo di tutti gli album dei loro concorrenti o perfino su tutti i loro album che figurano nei chart. L'indagine di mercato non ha neppure corroborato la constatazione che le grandi case discografiche effettivamente tentano di raccogliere siffatte informazioni su base praticamente sistematica. Inoltre, i PPD (prezzi per il dettagliante), gli sconti promozionali e i prezzi al dettaglio evolvono costantemente e richiederebbero un monitoraggio quotidiano o perlomeno settimanale, il che comporterebbe la raccolta di una quantità impressionante di elementi d'informazione. Una siffatta base di dati sarebbe estremamente costosa pur rimanendo con ogni probabilità altamente incompleta. |
Coordinamento a livello della politica di fissazione dei prezzi (stabilizzazione del modello commerciale attuale)
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35. |
Alla Commissione è stata segnalata una teoria di pregiudizio per la concorrenza, secondo cui tutte le grandi case discografiche si coordinerebbero a livello della loro politica generale di fissazione dei prezzi. Ciò significherebbe, in particolare, che tutte le grandi case discografiche seguono gli stessi modelli di fissazione dei prezzi, applicando un livello di flessibilità necessario per adattare i prezzi degli album alle fluttuazioni della domanda. Secondo tale teoria, le major beneficerebbero di un quadro commerciale stabile e prevedibile, nel senso che la fissazione del prezzo per nuovi release comparabili o per titoli di catalogo comparabili sarebbe piuttosto simile. Ciò inoltre garantirebbe che l'evoluzione dei prezzi degli album seguirà le stesse regole. Un'eventuale devianza dalla politica generale di fissazione dei prezzi verrebbe individuata dai concorrenti non appena risultasse sistematica e si applicasse a una vasta categoria di album. |
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36. |
La Commissione ritiene che sia fuori luogo definire la teoria succitata come una teoria di effetti coordinati sul mercato della musica registrata, in particolare perché siffatta ipotesi lascerebbe alle differenti grandi case discografiche un margine significativo di sviluppo di molti sistemi alternativi di fissazione dei prezzi e non può quindi essere distinta dalla concorrenza. |
Coordinamento dei prezzi alla data del release o poco dopo tale data
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37. |
Le grandi case discografiche realizzano la maggior parte del loro fatturato sugli album che figurano nelle classifiche durante il periodo immediatamente successivo alla loro uscita. Pertanto, il coordinamento da parte delle grandi case discografiche dei prezzi degli album dei chart nel periodo immediatamente successivo alla loro uscita coprirebbe una parte significativa delle attività e degli introiti delle case discografiche. L'analisi effettuata in un primo tempo a livello generale, compresi tutti i mercati interessati, ha evidenziato un certo numero di lacune di questa teoria che sarebbe difficilmente compatibile con la collusione tacita. Le condizioni di coordinamento dovrebbero, in particolare, riguardare perlomeno le seguenti questioni: |
Come vengono selezionati i PPD dalle grandi case discografiche?
L'indagine mostra che non tutte le grandi case discografiche utilizzano gli stessi PPD e che il numero di «PPD principali» che ciascuna di esse utilizza varia nel tempo. Inoltre, non sembra esistere una regola chiara per stabilire esattamente quale dei suoi principali PPD una grande casa discografica attribuisce a ciascuna nuova uscita. Non è chiaro se questo livello di «liberta» possa essere ritenuto compatibile con la collusione tacita. Inoltre, non è chiaro, nell'ipotesi che vi fosse coordinamento, per quale motivo le differenti grandi case discografiche continuerebbero tuttora ad utilizzare differenti PPD principali entro una certa gamma di un numero elevato di euro, imponendo alle grandi case discografiche che utilizzano i PPD principali più bassi una perdita corrispondente a una parte importante delle loro vendite rispetto alle altre major.
Per quale periodo post release i PPD devono restare stabili?
L'indagine mostra che il periodo successivo all'uscita, nel corso del quale il PPD di un album è stabile, varia da un album all'altro. In assenza di una regola chiara, è quindi ancora una volta impossibile stabilire se la libertà per ciascuna grande casa discografica di abbassare liberamente il PPD di un album possa essere compatibile con la collusione tacita.
Quale regola si applica agli sconti durante il periodo di cui sopra?
L'analisi della Commissione ha messo in evidenza che gli sconti promozionali si applicano unicamente a determinati album e che il loro livello varia da un album e da un dettagliante all'altro nonché durante l'intero ciclo di vita dell'album. Questi sconti promozionali sono applicati a una parte significativa dei nuovi release e incidono considerevolmente sui prezzi netti all'ingrosso. Inoltre, l'indagine non ha permesso di scoprire modelli relativamente semplici e ricorrenti dietro l'applicazione di questi sconti promozionali a clienti importanti all'inizio del ciclo di vita degli album. L'assenza di siffatti modelli non conferma l'ipotesi che sia esistito un coordinamento tra le grandi case discografiche.
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38. |
Inoltre, per comprovare l'esistenza di una posizione dominante collettiva, dovrebbero essere rispettati i criteri Airtours: trasparenza sufficiente per individuare devianze, esistenza di un meccanismo di ritorsione credibile e incapacità dei clienti o dei concorrenti di recare pregiudizio alla collusione. |
Assenza di trasparenza
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39. |
I PPD sono soltanto parzialmente trasparenti e la Commissione ha constatato che non sono sistematicamente monitorati dalle major. Nella maggior parte dei paesi, i PPD non sono più accessibili al pubblico. Sono stampati nel materiale promozionale distribuito ai dettaglianti. Questi ultimi potrebbero, in teoria, condividere tale materiale con altre case discografiche, ma l'indagine di mercato non ha fornito prove di un sistematico ricorso a siffatte pratiche. In alcuni paesi, PPD o codici PPD sono anche disponibili su siti Internet accessibili sia alle case discografiche che ai dettaglianti. Le parti hanno tuttavia dichiarato che non utilizzano simili siti. Ciò nonostante, molti dettaglianti hanno ammesso che utilizzano in parte informazioni sui prezzi provenienti da una grande casa discografica per negoziare con le altre major. Di conseguenza, benché sembri possibile che Sony BMG raccolga informazioni sui PPD attraverso contatti con i dettaglianti, l'informazione raccolta in tal modo sarebbe verosimilmente incompleta e la sua affidabilità alquanto dubbia. Non si può pertanto concludere che i PPD siano un punto focale affidabile ai fini della teoria del coordinamento. |
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40. |
Gli sconti sono ancora meno trasparenti. Essi sono negoziati direttamente da ciascuna major con il singolo cliente su base bilaterale. Benché i dettaglianti utilizzino informazioni commerciali ottenute da una grande casa discografica per negoziare con i suoi concorrenti, la maggior parte dei dettaglianti riconosce che le major non conoscono i rispettivi sconti. I contratti conclusi tra major e dettaglianti in generale contengono clausole diverse in termini di struttura e tassi di sconto. Si potrebbe sostenere che gli sconti ordinari accordati ai clienti sono molto stabili da un anno all'altro e potrebbero perfino essere più facilmente osservabili. L'indagine della Commissione ha ciò nonostante inoltre dimostrato che non era possibile dedurre l'esistenza di un modello prevedibile ricorrente della maniera in cui le diverse grandi case discografiche applicano sconti promozionali e livelli di sconto promozionale ai differenti dettaglianti (sia per i nuovi album che per quelli già da tempo in catalogo). Inoltre, questi sconti promozionali sono soltanto parzialmente osservabili a livello di dettaglio in quanto gli sconti promozionali possono mirare a spingere i dettaglianti a costituire scorte oppure ad aumentare la visibilità degli album. Essi non vengono sistematicamente trasferiti ai consumatori finali, ragione per cui la loro applicazione non può essere osservata sistematicamente. Ancora meno osservabile è la loro ampiezza. Si può pertanto concludere che la trasparenza limitata degli sconti rende estremamente difficile qualsiasi monitoraggio di un coordinamento tacito. |
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41. |
Quanto alla possibilità di dedurre per converso il prezzo netto all'ingrosso di album CD dal loro prezzo al dettaglio, l'indagine di mercato ha dimostrato che dopo l'uscita di un nuovo album, le maggiorazioni del dettagliante sono influenzate dai diversi fattori e quindi non sono regolari. Anche per nuovi release, per i quali le maggiorazioni applicate dai dettaglianti sono più stabili, l'indagine ha dimostrato che il livello di trasparenza non consentirebbe di dedurre con sufficiente precisione i prezzi netti all'ingrosso degli album dei concorrenti. Ciò significa che la deduzione per converso è molto difficile per gli album in generale, come ha confermato la maggior parte dei dettaglianti. |
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42. |
Concludendo, l'indagine di mercato indica che il livello di trasparenza che caratterizza i PPD, gli sconti e le maggiorazioni applicate ai prezzi al dettaglio non permette di verificare se le altre grandi case discografiche rispettino una politica di fissazione dei prezzi convenuta di comune accordo per tutti gli album, o perfino durante il periodo successivo al release iniziale. |
Misure di ritorsione
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43. |
Le uniche due forme di ritorsione che sono state proposte alla Commissione sono l'esclusione da imprese comuni di compilation o da altre attività comuni della società che si discosta dal coordinamento e, in secondo luogo, la cessazione del comportamento tacitamente concordato per quanto concerne i prezzi e le uscite di album. La Commissione non ha individuato nei paesi interessati nessuna azione che potrebbero essere considerate come una misura di ritorsione mediante esclusione da attività di compilation oppure come attività che erano destinate a sanzionare il ritorno a un comportamento concorrenziale. Benché la minaccia di applicare un meccanismo di ritorsione credibile possa costituire un meccanismo sufficientemente dissuasivo, l'assenza di siffatte osservazioni in circostanze in cui non vi è stato alcun allineamento osservabile compatibile con condizioni di coordinamento conferma che siffatti meccanismi non costituiscono strumenti attendibili di ritorsione. |
Reazioni di concorrenti e clienti
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44. |
Sembra poco probabile che case discografiche indipendenti siano in misura di reagire efficacemente e di compromettere l'esito atteso da qualsiasi comportamento coordinato tra le grandi case discografiche. D'altro lato, sembra che esistano abbastanza possibilità, peraltro in aumento, che una parte considerevole di clienti destabilizzi il coordinamento tra le grandi case discografiche riducendo gli acquisti e la pubblicità dei loro prodotti. È quindi improbabile che in simili circostanze si possa sostenere la tesi del coordinamento (di cui la Commissione non ha trovato alcuna traccia nell'indagine di mercato). |
Conclusione
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45. |
Concludendo, l'indagine di mercato non ha fornito alcuna prova di coordinamento a livello della selezione dei PPD. Dallo studio sulla stabilità degli sconti, anche nell'ipotesi di una totale trasparenza dei PPD, risulta che la maggior parte del tempo un numero elevato di vendite non segue un modello di sconti semplice e stabile di cui un operatore di mercato avvertito potrebbe dedurre l'esistenza sulla base di informazioni disponibili al pubblico. I PPD sono soltanto parzialmente trasparenti e vari elementi indicano che non è possibile dedurre per converso prezzi netti all'ingrosso dai prezzi al dettaglio con il livello di certezza necessario. |
2.3. Conclusione
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46. |
L'indagine della Commissione ha stabilito che la concentrazione non ha contribuito né contribuirà alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante collettiva delle quattro rimanenti grandi case discografiche sui mercati della registrazione fisica di musica in nessun paese SEE avente come conseguenza che la concorrenza effettiva sarebbe ostacolata in maniera significativa nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. |
VI. CONCLUSIONE
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47. |
La decisione conclude che l'operazione di concentrazione proposta non impedirà in maniera significativa la concorrenza effettiva creando o rafforzando una posizione dominante nel mercato comune o una parte sostanziale di esso. Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell'articolo 57 dell'accordo SEE. |
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.
(2) Causa T-464/04 (Impala/Commissione). Le parti notificanti hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (C-413/06 P).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/29 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/10)
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Numero dell'aiuto |
XR 16/08 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Lubuskie |
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Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. |
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Base giuridica |
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.). Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. |
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Tipo di misura |
Regime |
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Spesa annua prevista |
1 Mio PLN |
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Intensità massima di aiuti |
50 % |
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Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
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Data di applicazione |
9.6.2007 |
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Durata |
31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf |
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Altre informazioni |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/30 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/11)
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1. |
In data 7 aprile 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Autogrill SpA («Autogrill», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa World Duty Free Limited («WDF», Regno Unito), mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5123 — Autogrill/World Duty Free, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/31 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 94/12)
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1. |
In data 8 aprile 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Arrow Electronics, Inc. («Arrow», Stati Uniti d'America) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di Logix S.A. («Logix», Francia) mediante acquisto di quote o azioni. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5099 — Arrow Electronics/Logix, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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16.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/s3 |
AVVISO
Il 16 aprile 2008 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 94 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Terzo supplemento alla ventiseiesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
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