ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 93E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
15 aprile 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

CONSIGLIO

2008/C 093E/01

Posizione comune (CE) n. 5/2008, del 3 marzo 2008, definita dal Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia) ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


III Atti preparatori

CONSIGLIO

15.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 93/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 5/2008

definita dal Consiglio il 3 marzo 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 93 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo del Consiglio, del 29 aprile 2004, ha istituito un'Agenzia ferroviaria europea (3), di seguito «l'Agenzia», il cui compito è contribuire, da un punto di vista tecnico, alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere. In seguito all'evoluzione della legislazione comunitaria nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza ferroviaria, all'evoluzione del mercato e all'esperienza acquisita nel funzionamento dell'Agenzia e delle relazioni tra l'Agenzia e la Commissione, è opportuno adottare talune modifiche a tale regolamento e, in particolare, prevedere compiti ulteriori.

(2)

Le norme nazionali devono essere notificate alla Commissione nel quadro della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (4), di seguito «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria», e della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie(direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (5). I due gruppi di norme dovrebbero pertanto essere esaminati per valutare, in particolare, la compatibilità con i metodi di sicurezza comuni e le specifiche tecniche per l'interoperabilità (STI) in vigore, e per appurare se consentano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza comuni in vigore.

(3)

Per agevolare la procedura di autorizzazione alla messa in servizio di veicoli non conformi alle pertinenti STI, è opportuno classificare in tre gruppi le norme tecniche e di sicurezza in vigore in ogni Stato membro e presentare i risultati di questa classificazione in un documento di riferimento. L'Agenzia ha dunque il compito di predisporre un progetto per l'elaborazione e l'aggiornamento di tale documento fissando, per ogni parametro tecnico verificato, la corrispondenza delle norme nazionali applicabili e fornendo pareri tecnici specifici su determinati aspetti dei progetti di accettazione transnazionale. L'Agenzia, previa revisione dell'elenco dei parametri, può raccomandarne la modifica.

(4)

Date le sue attribuzioni giuridiche e la sua vasta competenza tecnica, l'Agenzia è l'ente che dovrebbe fornire chiarimenti nelle materie complesse che emergono dall'attività nel settore. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione alla messa in servizio di veicoli, si dovrebbe pertanto poter chiedere all'Agenzia di formulare un parere tecnico in caso di decisione negativa di un'autorità nazionale di sicurezza o sull'equivalenza delle norme nazionali inerenti ai parametri tecnici stabiliti nella direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(5)

Inoltre, dovrebbe essere possibile richiedere il parere dell'Agenzia in merito a modifiche urgenti delle STI.

(6)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 881/2004, l'Agenzia può provvedere alla supervisione della qualità dei lavori degli organismi notificati dagli Stati membri. Tuttavia, uno studio realizzato dalla Commissione ha dimostrato che i criteri da rispettare per la notifica di questi organismi possono essere interpretati in modo molto ampio. Fatta salva la competenza degli Stati membri riguardo alla scelta degli organismi da notificare e ai controlli che essi effettuano per verificare il rispetto di tali criteri, è importante valutare l'impatto di tali divergenze di interpretazione e accertare che esse non creino difficoltà sul piano del riconoscimento reciproco dei certificati di conformità e della dichiarazione CE di verifica. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia dovrebbe pertanto supervisionare l'attività degli organismi notificati e, se del caso, effettuare controlli al fine di garantire che l'organismo notificato in questione soddisfi i criteri di cui alla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

(7)

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 prevede che l'Agenzia valuti, su richiesta della Commissione, talune domande di finanziamento comunitario per i progetti di realizzazione di infrastruttura ferroviaria, al fine di verificarne la natura «interoperabile». Sarebbe opportuno ampliare il concetto di tali progetti in modo da poter valutare anche la coerenza del sistema, come ad esempio nel caso dei progetti di attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

(8)

In seguito agli sviluppi sul piano internazionale, in particolare all'entrata in vigore della convenzione del 1999 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), è opportuno incaricare l'Agenzia di valutare la relazione tra le imprese ferroviarie e i detentori, in particolare nel settore della manutenzione, come estensione della sua attività di certificazione delle officine di manutenzione. In questo ambito, l'Agenzia dovrebbe poter presentare raccomandazioni sull'attuazione del sistema di certificazione volontaria della manutenzione in conformità dell'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

(9)

Al momento di elaborare i sistemi di certificazione degli enti incaricati della manutenzione e delle officine di manutenzione, l'Agenzia dovrebbe assicurarsi che tali sistemi siano coerenti con le competenze già conferite alle imprese ferroviarie e con il ruolo futuro degli enti incaricati della manutenzione. Questi sistemi dovrebbero semplificare la procedura di certificazione in materia di sicurezza delle imprese ferroviarie ed evitare un indebito onere amministrativo, nonché la duplicazione di controlli, ispezioni e/o audit.

(10)

A seguito dell'adozione del terzo pacchetto ferroviario è opportuno fare riferimento alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (6), di seguito «direttiva macchinisti», che stabilisce vari compiti che l'Agenzia deve svolgere e le conferisce altresì la facoltà di presentare raccomandazioni.

(11)

Per quanto riguarda il personale ferroviario, l'Agenzia dovrebbe inoltre identificare possibili opzioni per la certificazione degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza e valutare l'impatto delle diverse opzioni. Resta inteso che, oltre ai macchinisti e agli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, l'Agenzia riflette sulla determinazione dei criteri per definire le competenze professionali del resto del personale che partecipa all'esercizio e alla manutenzione del sistema ferroviario.

(12)

La direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e la direttiva sulla sicurezza delle ferrovie prevedono diversi tipi di documenti, segnatamente dichiarazioni CE di verifica, licenze e certificati di sicurezza, nonché norme nazionali notificate alla Commissione. Dovrebbe pertanto rientrare nei compiti dell'Agenzia assicurare che siano resi pubblici tali documenti, i registri nazionali di immatricolazione e delle infrastrutture e i registri dell'Agenzia stessa.

(13)

Sarebbe opportuno che l'Agenzia valutasse quali sono le entrate adeguate per i compiti riguardanti l'accessibilità di documenti e registri, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004.

(14)

Lo sviluppo e l'applicazione del sistema europeo di gestione dell'ERTMS sono stati accompagnati, dopo l'adozione del secondo pacchetto ferroviario, da numerose iniziative quali la firma di un accordo di cooperazione tra la Commissione e i diversi attori del settore, la creazione di un comitato direttivo per l'attuazione di tale accordo di cooperazione, l'adozione, da parte della Commissione, di una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del sistema di segnalamento ferroviario europeo ERTMS/ETCS, la nomina, da parte della Commissione, di un coordinatore europeo per il progetto ERTMS, progetto prioritario di interesse comunitario, la definizione del ruolo di autorità dell'Agenzia nell'ambito dei diversi programmi annuali di lavoro e l'adozione della STI controllo-comando e segnalazione nel settore della ferrovia convenzionale (7). Vista la crescente importanza del contributo dell'Agenzia in questo settore, è opportuno precisarne i compiti.

(15)

L'Agenzia dispone attualmente di un numero rilevante di esperti qualificati nel settore dell'interoperabilità e della sicurezza del sistema ferroviario europeo. È opportuno che l'Agenzia possa svolgere compiti specifici su richiesta della Commissione, a condizione che essi siano compatibili con la sua missione e coerenti con le altre sue priorità. Il direttore esecutivo dell'Agenzia dovrebbe pertanto valutare l'ammissibilità di questa assistenza e riferire almeno una volta l'anno al consiglio di amministrazione sulle prestazioni che essa ha implicato. Il consiglio di amministrazione può valutare tale relazione conformemente ai poteri ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 881/2004.

(16)

Durante il primo anno di attività l'Agenzia ha assunto molti responsabili di progetto con un contratto della durata massima di cinque anni, il che implica che gran parte del personale tecnico dovrà lasciare l'Agenzia nel breve termine. Per garantire una competenza quantitativamente e qualitativamente adeguata e per prevenire eventuali difficoltà nelle procedure di assunzione, si dovrebbe permettere all'Agenzia di prorogare di altri tre anni il contratto del personale particolarmente qualificato.

(17)

Ai fini di una migliore sincronizzazione con la procedura di decisione del bilancio è opportuno modificare la data di adozione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia.

(18)

Nel programma di lavoro dell'Agenzia è opportuno identificare l'obiettivo di ogni attività e il suo destinatario. È anche opportuno informare la Commissione dei risultati tecnici di ogni attività, in quanto la relazione generale indirizzata a tutte le istituzioni non contiene queste informazioni.

(19)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'ampliamento delle funzioni dell'Agenzia per prevedere la sua partecipazione alla semplificazione della procedura comunitaria di certificazione dei veicoli ferroviari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 881/2004 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

a)

formulare raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito all'applicazione degli articoli 6, 7, 9 ter, 12, 14, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 17 e 18;

b)

emettere pareri all'attenzione della Commissione a norma degli articoli 9 bis, 10, 13 e 15, e delle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 10.»;

2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Per l'elaborazione delle raccomandazioni di cui agli articoli 6, 7, 9 ter, 12, 14, 16, 17 e 18, l'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità nazionali di sicurezza di cui all'articolo 16 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie oppure, a seconda della materia, le autorità nazionali competenti nominano i loro rappresentanti nei gruppi di lavoro cui desiderano partecipare.»;

3)

l'articolo 8 è abrogato;

4)

dopo l'articolo 9 è inserito il seguente titolo di capo:

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 9 bis

Disposizioni nazionali

1.   Su richiesta della Commissione l'Agenzia effettua un esame tecnico delle nuove norme nazionali presentate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie o dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (8), di seguito la “direttiva sull'interoperabilità ferroviaria”.

2.   L'Agenzia esamina la compatibilità delle norme di cui al paragrafo 1 con i CSM e le STI in vigore. Esamina altresì se esse consentano la realizzazione dei CST in vigore.

3.   L'Agenzia, se reputa, sulla scorta delle motivazioni addotte dallo Stato membro, che qualcuna di dette norme sia incompatibile con le STI o i CSM oppure non consenta la realizzazione dei CST, presenta un parere alla Commissione entro due mesi dalla data in cui questa le ha trasmesso le norme.

Articolo 9 ter

Classificazione delle norme nazionali

1.   L'Agenzia agevola il riconoscimento dei veicoli messi in servizio in uno Stato membro da parte degli altri Stati membri secondo le procedure previste ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Entro … [sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria], l'Agenzia rivede l'elenco dei parametri contenuto nell'allegato VII, prima parte della direttiva 2008/…/CE e formula alla Commissione le raccomandazioni che reputa appropriate.

3.   L'Agenzia elabora un progetto di documento di riferimento che permetta di verificare la corrispondenza tra tutte le norme nazionali applicate dagli Stati membri per la messa in servizio dei veicoli. Il documento contiene, per ogni parametro indicato all'allegato VII della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, le norme nazionali di ogni Stato membro e specifica il gruppo, di cui alla seconda parte di tale allegato, cui queste norme appartengono. Tali norme comprendono quelle notificate nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/…/CE, incluse quelle notificate in seguito all'adozione di STI (casi specifici, punti in sospeso, deroghe) e quelle notificate nel quadro dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

4.   Al fine di ridurre progressivamente le norme nazionali del gruppo B di cui all'allegato VII, seconda parte della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, l'Agenzia elabora periodicamente un progetto di aggiornamento del documento di riferimento e lo trasmette alla Commissione. La prima versione del documento è trasmessa alla Commissione entro … [un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5.   Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Agenzia si avvale della cooperazione delle autorità nazionali di sicurezza instaurata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, e costituisce un gruppo in base ai principi dell'articolo 3.

6)

all'articolo 10 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   All'Agenzia può essere chiesto un parere tecnico:

a)

da un'autorità di sicurezza nazionale o dalla Commissione, sull'equivalenza delle norme nazionali inerenti a uno o più parametri elencati nell'allegato VII, prima parte, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria;

b)

dall'organo di ricorso competente di cui all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, in presenza di una decisione con cui l'autorità nazionale di sicurezza competente rifiuta la messa in servizio di un veicolo ferroviario.

2 ter.   La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere tecnico su modifiche urgenti delle STI, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.»;

7)

l'articolo 11 è soppresso;

8)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Organismi notificati

1.   Fatta salva la competenza degli Stati membri in relazione agli organismi notificati che essi designano, l'Agenzia può provvedere, su richiesta della Commissione, al monitoraggio della qualità delle attività degli organismi notificati. Laddove opportuno essa presenta un parere alla Commissione.

2.   Fatta salva la competenza degli Stati membri, l'Agenzia, su richiesta della Commissione qualora questa ritenga, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, verifica che un organismo notificato non soddisfi i criteri dell'allegato VIII di tale direttiva, se tali criteri siano soddisfatti. L'Agenzia trasmette il proprio parere alla Commissione.»;

9)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Interoperabilità nel sistema ferroviario comunitario

Fatte salve le deroghe previste all'articolo 7 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, su richiesta della Commissione l'Agenzia esamina, dal punto di vista dell'interoperabilità, tutti i progetti che comportano la progettazione e/o la costruzione oppure il rinnovamento o ristrutturazione del sottosistema per cui è presentata una domanda di contributo finanziario comunitario. L'Agenzia esprime un parere sulla conformità del progetto con le STI pertinenti entro un termine convenuto con la Commissione in funzione dell'importanza del progetto e delle risorse disponibili, comunque non superiore a due mesi.»;

10)

subito prima dell'articolo 16 è inserito il seguente titolo di capo:

11)

all'articolo 16 è aggiunto il seguente testo:

«Dette raccomandazioni sono coerenti con le competenze già conferite alle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 4 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie, e con l'ente incaricato della manutenzione, di cui all'articolo 14 di tale direttiva, e tengono pienamente conto dei meccanismi di certificazione delle imprese ferroviarie ed enti incaricati della manutenzione.»;

12)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

Certificazione degli enti incaricati della manutenzione

Entro … (9), l'Agenzia trasmette alla Commissione una relazione nella quale essa formula, se necessario, raccomandazioni per l'attuazione del sistema di certificazione volontaria della manutenzione conformemente all'articolo 14 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie.

La valutazione e le raccomandazioni dell'Agenzia riguardano, in particolare, gli aspetti indicati qui di seguito, tenendo debitamente conto delle relazioni che un ente incaricato della manutenzione può avere con altre parti, quali detentori di carri merci, imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura:

a)

se l'ente incaricato della manutenzione dispone di sistemi adeguati, inclusi processi operativi e gestionali, per assicurare l'efficace e sicura manutenzione dei veicoli;

b)

il contenuto e le specifiche di un sistema volontario di certificazione valido in tutta la Comunità;

c)

il tipo di organismi competenti per la certificazione;

d)

le ispezioni e i controlli tecnici e operativi.

13)

subito dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente titolo:

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 ter

Macchinisti

1.   Riguardo alle materie relative alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (10), di seguito denominata “direttiva macchinisti”, l'Agenzia:

a)

prepara un progetto di modello comunitario di licenza, di certificato e di copia autenticata del certificato, indicandone le caratteristiche fisiche ed integrandovi le misure antifalsificazione;

b)

coopera con le autorità competenti allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei registri delle licenze dei macchinisti. A tal fine l'Agenzia prepara un progetto relativo ai parametri fondamentali dei registri da istituire, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per il loro scambio, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento;

c)

prepara un progetto di criteri comunitari per la scelta degli esaminatori e degli esami;

d)

valuta l'evoluzione della certificazione dei macchinisti presentando alla Commissione, non oltre quattro anni dopo l'adozione dei parametri fondamentali dei registri di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva macchinisti, una relazione che specifica, se del caso, i miglioramenti da apportare al sistema e le misure concernenti l'esame teorico e pratico delle conoscenze professionali dei candidati che chiedono il certificato armonizzato per il materiale rotabile e l'infrastruttura pertinente;

e)

entro il 4 dicembre 2012 valuta la possibilità di utilizzare una smartcard che combina la licenza e i certificati di cui all'articolo 4 della direttiva macchinisti e prepara la relativa analisi costi/benefici. L'Agenzia predispone un progetto relativo alle specifiche tecniche e operative della smartcard;

f)

assiste gli Stati membri nella loro cooperazione ai fini dell'attuazione della direttiva macchinisti e organizza adeguate riunioni con rappresentanti delle autorità competenti;

g)

su richiesta della Commissione, effettua un'analisi costi/benefici dell'applicazione delle disposizioni della direttiva macchinisti ai macchinisti che operano esclusivamente nel territorio dello Stato membro richiedente. L'analisi costi/benefici verte su un periodo di dieci anni. Essa è presentata alla Commissione entro due anni dall'istituzione dei registri ai sensi del punto 1 dell'articolo 37 della direttiva macchinisti;

h)

su richiesta della Commissione, effettua un'altra analisi costi/benefici da presentare alla Commissione almeno 12 mesi prima della scadenza del periodo di esenzione temporanea da questa eventualmente concesso;

i)

accerta che il sistema istituito a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva macchinisti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

2.   Riguardo alle materie relative alla direttiva macchinisti, l'Agenzia formula raccomandazioni circa:

a)

la modifica dei codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva macchinisti;

b)

i codici che rinviano ad informazioni supplementari o restrizioni mediche all'utilizzazione imposte da un'autorità competente in conformità dell'allegato II della direttiva macchinisti.

3.   L'Agenzia può formulare una richiesta motivata alle autorità competenti per ottenere informazioni sullo status delle licenze dei macchinisti.

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 quater

Personale di accompagnamento

Conformemente all'articolo 28 della direttiva macchinisti, l'Agenzia individua, in una relazione da presentare entro il 4 giugno 2009 e tenendo conto della STI in materia di esercizio e gestione del traffico elaborata in base alle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, il profilo e i compiti degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, le cui qualifiche professionali contribuiscono di conseguenza alla sicurezza ferroviaria, che dovrebbero essere disciplinati a livello comunitario mediante un sistema di licenze e/o di certificati eventualmente analogo al sistema istituito dalla direttiva macchinisti.»;

16)

all'articolo 17, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 17

Competenze professionali e formazione

1.   L'Agenzia formula raccomandazioni concernenti la determinazione di criteri comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del personale, per il personale che partecipa alla gestione e manutenzione del sistema ferroviario, ma non è contemplato dagli articoli 16 ter o 16 quater.»;

17)

subito dopo l'articolo 17 è inserito il seguente titolo:

18)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Registri

1.   l'Agenzia elabora e raccomanda alla Commissione specifiche comuni per:

a)

i registri di immatricolazione nazionali, conformemente all'articolo 33 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, incluse le modalità di scambio dei dati e un modulo tipo per la richiesta d'immatricolazione;

b)

il registro dei tipi di veicolo autorizzati, conformemente all'articolo 34 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, incluse le modalità di scambio dei dati con le autorità nazionali di sicurezza;

c)

il registro delle infrastrutture, conformemente all'articolo 35 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.

2.   L'Agenzia costituisce e tiene un registro dei tipi di veicolo autorizzati dagli Stati membri ai fini della messa in servizio sulla rete ferroviaria della Comunità, conformemente all'articolo 34 della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. L'Agenzia elabora inoltre un progetto di modello di dichiarazione di conformità al tipo conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, di tale direttiva.»;

19)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Accessibilità di documenti e registri

1.   L'Agenzia rende accessibili al pubblico i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e dalla direttiva sulla sicurezza delle ferrovie:

a)

le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi;

b)

le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di cui dispongono le autorità nazionali di sicurezza;

c)

le licenze rilasciate a norma della direttiva 95/18/CE;

d)

i certificati di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 10 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

e)

i rapporti d'indagine trasmessi all'Agenzia a norma dell'articolo 24 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie;

f)

le norme nazionali notificate alla Commissione a norma dell'articolo 8 della direttiva sulla sicurezza delle ferrovie e degli articoli 5, paragrafo 6 e 17, paragrafo 3, della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria;

g)

il collegamento ai registri di immatricolazione nazionali;

h)

il collegamento ai registri delle infrastrutture;

i)

il registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati;

j)

il registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS);

k)

il registro delle marcature del detentore del veicolo, tenuto dall'Agenzia conformemente alla STI in materia di esercizio e gestione del traffico.

2.   Gli Stati membri e la Commissione discutono e decidono, in base a un progetto dell'Agenzia, le modalità pratiche della trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.   All'atto della trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 1, gli organismi in questione possono indicare quali di essi non debbano essere resi pubblici per motivi di sicurezza.

4.   Le autorità nazionali competenti del rilascio dei documenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), comunicano all'Agenzia, entro un mese, qualsiasi decisione specificamente diretta al rinnovo, alla modifica o alla revoca di uno di tali documenti.

5.   L'Agenzia può aggiungere alla banca dati pubblica qualsiasi documento o collegamento pubblico pertinente agli obiettivi del presente regolamento.»;

20)

il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente:

21)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 21 bis

ERTMS

1.   L'Agenzia assume i compiti descritti nei paragrafi da 2 a 5 al fine di contribuire a uno sviluppo e un'attuazione coerenti del sistema ERTMS.

2.   L'Agenzia istituisce una procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche del sistema ERTMS. A tal fine essa costituisce e tiene aggiornato un registro delle richieste di modifica e delle modifiche programmate delle specifiche dell'ERTMS.

3.   L'Agenzia coadiuva i lavori della Commissione in materia di migrazione verso ERTMS e di coordinamento dei lavori di installazione dell'ERTMS lungo i corridoi transeuropei di trasporto.

4.   L'Agenzia sviluppa una strategia di gestione delle diverse versioni dell'ERTMS per assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli equipaggiati di versioni diverse.

5.   Qualora emergano incompatibilità tecniche tra reti e veicoli nel quadro di progetti specifici ERTMS, gli organismi notificati e le autorità nazionali di sicurezza provvedono affinché l'Agenzia ottenga le pertinenti informazioni sulle procedure di verifica “CE” e di messa in servizio applicate nonché sulle condizioni operative. Qualora opportuno, l'Agenzia raccomanda alla Commissione le misure appropriate.

Articolo 21 ter

Assistenza alla Commissione

1.   Entro i limiti dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), l'Agenzia, su richiesta della Commissione, assiste quest'ultima nell'attuazione della normativa comunitaria volta a migliorare il livello d'interoperabilità dei sistemi ferroviari e a definire un approccio comune alla sicurezza nel sistema ferroviario europeo.

2.   Detta assistenza è limitata nel tempo e nell'ampiezza, è prestata fatti salvi tutti gli altri compiti che il presente regolamento assegna all'Agenzia e può includere:

a)

la comunicazione di informazioni sulle modalità di attuazione di aspetti specifici della normativa comunitaria;

b)

la consulenza tecnica su materie che richiedono conoscenze specialistiche;

c)

la raccolta d'informazioni mediante la cooperazione con le autorità nazionali di sicurezza e gli organismi d'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3.   Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione, almeno una volta l'anno, sull'attuazione del presente articolo, indicandone anche l'incidenza sulle risorse.»;

22)

all'articolo 24, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il personale dell'Agenzia è composto da:

agenti temporanei assunti dall'Agenzia, per una durata massima di cinque anni, fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie,

funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per una durata massima di cinque anni,

altri agenti nel senso inteso dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee assegnati a compiti esecutivi o di segreteria.

Durante i primi dieci anni di funzionamento dell'Agenzia e se necessario ai fini della continuità del servizio della stessa il periodo di cinque anni di cui al primo trattino può essere prorogato per un ulteriore periodo di tre anni al massimo.»;

23)

l'articolo 25 è così modificato:

a)

Il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

adotta entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tale programma di lavoro è adottato nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del programma di lavoro, contro tale programma, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, se necessario in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri;»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Il programma di lavoro dell'Agenzia individua, per ogni attività, gli obiettivi perseguiti. In linea di massima ogni attività e/o ogni risultato costituisce oggetto di una relazione indirizzata alla Commissione.»;

24)

all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, nonché da sei rappresentanti senza diritto di voto; questi ultimi rappresentano, a livello europeo, le seguenti categorie:

a)

le imprese ferroviarie;

b)

i gestori dell'infrastruttura;

c)

l'industria ferroviaria;

d)

i sindacati dei lavoratori;

e)

i passeggeri;

f)

i clienti del trasporto merci.

Per ognuna di queste categorie la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee, affinché i diversi interessi possano contare su una rappresentanza adeguata.

I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base al loro grado di esperienza e competenza.»;

25)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati ai sensi degli articoli 9, 9 bis, 10, 13 e 15 l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione. Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.»;

26)

all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La partecipazione all'Agenzia è aperta a tutti paesi europei e ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso con la Comunità europea accordi in virtù dei quali essi hanno adottato e applicano la normativa comunitaria che disciplina la materia oggetto del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 29 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 3 marzo 2008, e posizione comune del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

(4)  Cfr. pagina … della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44. Versione rettificata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

(6)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(7)  Decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/153/CE (GU L 67 del 7.3.2007, pag. 13).

(8)  GU L …»;

(9)  Sei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria.»;

(10)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 13 dicembre 2006 la Commissione ha presentato tre proposte legislative volte principalmente a facilitare la circolazione dei veicoli ferroviari nell'Unione europea:

la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (1) (di seguito «direttiva sulla sicurezza ferroviaria»),

la proposta di direttiva relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1) (di seguito «direttiva sull'interoperabilità ferroviaria»),

la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (1) (di seguito «regolamento sull'agenzia»).

Il 29 novembre 2007 il Parlamento europeo ha votato il suo parere in prima lettura.

Il 3 marzo 2008 il Consiglio adotterà la sua posizione comune. Nei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale (2). Il Comitato delle regioni ha deciso di non adottare un parere sulle proposte sopra citate.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Aspetti generali

Affinché le ferrovie possano svolgere il loro ruolo centrale in relazione alla mobilità sostenibile nell'Unione europea, il Consiglio si prefigge di costituire gradualmente uno spazio ferroviario integrato su scala europea. In questo contesto, il Consiglio ritiene che le tre proposte legislative di rifusione delle direttive sull'interoperabilità del sistema ferroviario tradizionale e di quello ad alta velocità e di modifica della direttiva sulla sicurezza ferroviaria e del regolamento sull'agenzia possano apportare importanti miglioramenti alla parte tecnica del quadro normativo per le ferrovie europee. Le proposte riducono gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei veicoli ferroviari sulla rete ferroviaria europea, facilitando in tal modo il riconoscimento transnazionale tra Stati membri delle autorizzazioni dei veicoli ferroviari.

Il Consiglio e il Parlamento sono riusciti a raggiungere un accordo in prima lettura in merito alla proposta di direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e il Consiglio può quindi adottare l'atto proposto così modificato. Il Consiglio e il Parlamento non hanno tuttavia potuto allineare le loro posizioni in prima lettura sulle proposte di modifica della direttiva sulla sicurezza ferroviaria e del regolamento sull'agenzia. Il Consiglio ha pertanto adottato posizioni comuni sulle due proposte, tenendo debitamente conto di alcuni emendamenti adottati dal Parlamento nei pareri in prima lettura.

2.   Questioni politiche fondamentali

La proposta di modifica del regolamento sull'Agenzia è intesa principalmente ad adeguare il quadro legislativo previsto per l'Agenzia ferroviaria europea ai nuovi compiti che le derivano dalla direttiva sulla sicurezza ferroviaria e dalla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria modificate. Nel redigere la posizione comune sulla proposta della Commissione che modifica il regolamento sull'Agenzia, il Consiglio ha pertanto preso come punto di partenza il testo che costituisce la base dell'accordo in prima lettura tra il Consiglio e il Parlamento in merito alla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria e la posizione comune sulla proposta che modifica la direttiva sulla sicurezza ferroviaria. Il Consiglio ha inoltre apportato alcune modifiche alla proposta della Commissione al fine di assicurare che le competenze tecniche dell'Agenzia siano sfruttate al meglio.

2.1.   Classificazione delle norme nazionali

Pur avendo considerevolmente riformulato la proposta della Commissione, il Consiglio ha nel complesso mantenuto le disposizioni importanti proposte dalla Commissione. A questo riguardo va osservato che il Consiglio ha mantenuto le disposizioni fondamentali sulla classificazione di tutte le norme nazionali in materia di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli ferroviari. L'Agenzia ferroviaria europea è incaricata di elaborare un documento di riferimento che confronti le norme nazionali tecniche e di sicurezza e di aggiornarlo periodicamente. In tal modo è possibile individuare man mano quali norme nazionali debbano essere considerate equivalenti e, quindi, non debbano essere addotte come motivo per ulteriori controlli. Ciò contribuirà a un maggior riconoscimento transnazionale delle autorizzazioni dei veicoli tra gli Stati membri.

Il Consiglio concorda con l'emendamento 3 del Parlamento inteso a ridurre le norme nazionali in materia di autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli che sono equivalenti tra Stati membri. Nel condividere quest'obiettivo, il Consiglio ritiene tuttavia più efficace chiedere all'Agenzia di presentare un aggiornamento periodico del documento di riferimento invece di stabilire, come propone il Parlamento, un'unica data fissa (1o gennaio 2010) anteriormente alla quale l'Agenzia deve proporre soluzioni. Il Consiglio non può inoltre accettare l'emendamento 2, in quanto preferisce assegnare all'Agenzia un compito generale consistente nell'elaborare un documento di riferimento piuttosto che chiedere all'Agenzia di esaminare in via prioritaria le norme nazionali relative alle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda le distanze di sicurezza applicabili alle infrastrutture e al materiale rotabile.

2.2.   Principali modifiche alla proposta della Commissione

Prendendo come base la proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto varie modifiche:

a)

Il Consiglio conviene di sfruttare al meglio le competenze tecniche dell'Agenzia. In primo luogo, può essere richiesto all'Agenzia di formulare pareri tecnici in caso di decisione negativa di un'autorità nazionale di sicurezza e sull'equivalenza delle norme nazionali inerenti ai parametri tecnici stabiliti nella direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. In secondo luogo, può essere richiesto all'Agenzia di formulare un parere su modifiche urgenti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

b)

Nella posizione comune, l'Agenzia è incaricata di preparare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, una relazione nella quale essa formula, se necessario, raccomandazioni per l'attuazione di un sistema di certificazione volontaria della manutenzione dei veicoli conformemente alla direttiva sulla sicurezza ferroviaria. Nella posizione comune, il Consiglio ha inoltre precisato che dette raccomandazioni devono essere coerenti con i ruoli e le competenze delle imprese ferroviarie e dei soggetti responsabili della manutenzione, conformemente alla direttiva sulla sicurezza ferroviaria, semplificando al contempo la procedura di certificazione in materia di sicurezza delle imprese ferroviarie e evitando gli oneri amministrativi che risultano dalla duplicazione di controlli, ispezioni e/o audit. Il Consiglio non può sostenere l'elemento principale dell'emendamento 6 che chiede un sistema obbligatorio di certificazione, dato che ciò aumenterebbe gli oneri amministrativi e imporrebbe ulteriori costi al settore.

c)

Nel regolamento sull'Agenzia, il Consiglio elenca tutti i compiti dell'Agenzia definiti nella direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, in seguito «direttiva sui macchinisti» (3). Nell'elencare tali compiti, il Consiglio distingue tra compiti dei macchinisti, da un lato, e compiti degli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, dall'altro. Per quanto concerne i macchinisti, l'elenco comprende compiti quali la preparazione di un progetto di modello comunitario di licenza di macchinista e l'assicurare l'interoperabilità dei registri delle licenze dei macchinisti. Quanto agli altri membri del personale viaggiante addetti a mansioni essenziali ai fini della sicurezza, l'Agenzia deve presentare una relazione che ne individui il profilo e i compiti.

Infine, riguardo al personale che partecipa alla gestione e manutenzione del sistema ferroviario ma non appartiene alle due categorie summenzionate, l'Agenzia è incaricata di formulare raccomandazioni che propongano criteri comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del personale.

d)

Il Consiglio ha adattato la disposizione relativa ai registri nel regolamento sull'Agenzia alla luce delle modifiche apportate alla direttiva sulla sicurezza ferroviaria e alla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria risultante dalla rifusione. La disposizione relativa ai registri nella posizione comune rispecchia i compiti dell'Agenzia di elaborare specifiche comuni per il neoistituito registro dei tipi di veicolo autorizzati e per il registro delle infrastrutture e di istituire e tenere il registro dei tipi di veicolo. Il Parlamento ha avanzato la stessa proposta sull'istituzione e la tenuta di un registro europeo dei tipi di materiale rotabile nell'emendamento 7, che il Consiglio naturalmente appoggia. Il Consiglio ha inoltre redatto le norme in materia di accessibilità di documenti e registri in un articolo a sé stante.

e)

Basandosi sulla proposta della Commissione, il Consiglio ha specificato le condizioni alle quali la Commissione può chiedere l'assistenza dell'Agenzia per l'attuazione del quadro legislativo comunitario sull'interoperabilità e la sicurezza.

f)

Il Consiglio ha fatto proprio l'emendamento 9 del Parlamento europeo che prevede maggiori possibilità di prorogare i contratti di lavoro del personale al fine di garantire la continuità del servizio. Il Consiglio limita tuttavia questo regime più flessibile ai primi dieci anni di servizio, in quanto è il periodo nel quale sarà particolarmente importante fidelizzare il personale qualificato.

g)

Altre modifiche apportate alla proposta della Commissione:

in considerazione delle diverse situazioni nazionali, il Consiglio prevede la possibilità non solo per le autorità nazionali di sicurezza ma, a seconda della materia in discussione, anche per altre autorità nazionali competenti di designare i loro rappresentanti che partecipino ai gruppi di lavoro dell'Agenzia,

il Consiglio appoggia l'obiettivo della Commissione di avere organismi notificati nella Comunità che operino in base agli stessi criteri. Al fine di chiarire questa disposizione, nella posizione comune è operata una distinzione tra i diversi ruoli dell'Agenzia, che consistono nel monitorare la qualità delle attività degli organismi notificati, da un lato, e nel controllare che un organismo notificato continui a osservare i criteri stabiliti, dall'altro,

il Consiglio conviene con la Commissione sull'opportunità di coinvolgere l'Agenzia nella valutazione di alcune domande di finanziamento comunitario dal punto di vista dell'interoperabilità, ma precisa che il termine entro il quale l'Agenzia deve fornire una risposta è limitato a un massimo di due mesi,

il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione ritenendo che i compiti dell'Agenzia riguardo all'ERTMS debbano essere precisati nel regolamento, ma ha preferito riformulare in una certa misura la pertinente disposizione.

III.   EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

La risposta del Consiglio agli emendamenti 2, 3, 6, 7 e 9 è illustrata in relazione alle questioni fondamentali summenzionate. Inoltre, il Consiglio non può accettare i seguenti emendamenti:

l'emendamento 1 per quanto riguarda i gruppi di lavoro dell'Agenzia, perché esula dalla portata della proposta della Commissione,

l'emendamento 4 con il quale si incarica l'Agenzia, a decorrere dal 2015, di rilasciare le autorizzazioni di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI. La questione non può tuttavia considerarsi risolta, poiché lo stesso emendamento è il frutto di un compromesso nel contesto della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria nel cui ambito il Consiglio e il Parlamento hanno elaborato una procedura che le autorità nazionali sicurezza devono seguire quando autorizzano la messa in servizio di veicoli, aggiungendo il principio del reciproco riconoscimento di tali autorizzazioni. Inoltre, entrambe le istituzioni hanno convenuto di invitare la Commissione a redigere una relazione sull'efficacia di questa nuova procedura e sulle eventuali future strategie di collaborazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali di sicurezza,

gli emendamenti 5 e 8 relativi ai pareri tecnici che può esprimere l'Agenzia sono stati solo parzialmente inseriti nella posizione comune del Consiglio. In linea con il compromesso nel contesto della direttiva sull'interoperabilità ferroviaria, il Consiglio respinge la possibilità, proposta dal Parlamento nell'emendamento 5, per singoli richiedenti di chiedere un parere tecnico direttamente all'Agenzia. Quanto alla possibilità per l'Agenzia di formulare pareri tecnici sull'ERTMS, proposta negli emendamenti 5 e 8, il Consiglio conviene su una disposizione secondo la quale l'Agenzia deve istituire una procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche del sistema ERTMS.

IV.   CONCLUSIONI

Le tre proposte legislative in materia di interoperabilità, sicurezza e Agenzia ferroviaria europea volte a facilitare la circolazione dei veicoli ferroviari nell'Unione europea apportano un contributo importante all'ulteriore integrazione dello spazio ferroviario europeo. Il Consiglio e il Parlamento hanno già compiuto progressi significativi su queste tre proposte, in particolare raggiungendo un accordo in prima lettura in merito alla proposta di direttiva sull'interoperabilità ferroviaria. Ciò costituisce una solida base affinché i due colegislatori trovino soluzioni di compromesso riguardo alle proposte di modifica del regolamento sull'Agenzia e alla direttiva sull'interoperabilità ferroviaria nel corso delle discussioni in seconda lettura.


(1)  GU C 126 del 7.6.2007, pag. 7.

(2)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 39.

(3)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.