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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 084/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5033 — Philips/Respironics) ( 1 ) |
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2008/C 084/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5038 — Telefónica/Turmed/Rumbo) ( 1 ) |
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2008/C 084/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 084/04 |
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2008/C 084/05 |
Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi pubblici |
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2008/C 084/06 |
Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 084/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5069 — Tata Motors/Jaguar/Land Rover) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2008/C 084/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5119 — Dow/Cp Chem/Americas Styrenics JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5033 — Philips/Respironics)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 84/01)
Il 5 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5033. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5038 — Telefónica/Turmed/Rumbo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 84/02)
Il 28 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua spagnolo e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5038. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 84/03)
Il 25 febbraio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4972. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
2 aprile 2008
(2008/C 84/04)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,5632 |
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JPY |
yen giapponesi |
159,4 |
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DKK |
corone danesi |
7,4576 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,7885 |
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SEK |
corone svedesi |
9,3697 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5814 |
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ISK |
corone islandesi |
116,86 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,065 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,07 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
256,97 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6977 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,4932 |
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RON |
leu rumeni |
3,7136 |
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SKK |
corone slovacche |
32,453 |
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TRY |
lire turche |
2,0118 |
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AUD |
dollari australiani |
1,7145 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5896 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
12,1751 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,9759 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,1567 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 524,59 |
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ZAR |
rand sudafricani |
12,3094 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,9712 |
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HRK |
kuna croata |
7,2731 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 350,18 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9858 |
|
PHP |
peso filippino |
64,638 |
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RUB |
rublo russo |
36,918 |
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THB |
baht thailandese |
49,288 |
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BRL |
real brasiliano |
2,7122 |
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MXN |
peso messicano |
16,4996 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/4 |
Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi pubblici
(2008/C 84/05)
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione delle partite n. 96/2007 CE, n. 97/2007 CE e n. 98/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 99/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
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Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
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50 000 alcole grezzo |
44,01 |
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 100/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
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Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
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50 000 alcole grezzo |
44,01 |
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 102/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 103/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
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Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
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50 000 alcole grezzo |
47,06 |
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 104/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
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50 000 alcole grezzo |
46,50 |
Decisione della Commissione del 30 aprile 2007
Assegnazione della partita n. 108/2007 CE della gara n. 9/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 293/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 109/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 110/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 111/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 112/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 113/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 114/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 115/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 116/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 117/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 118/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 119/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 24 luglio 2007
Assegnazione della partita n. 120/2007 CE della gara n. 10/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 707/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 123/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 124/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 125/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 126/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 127/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||||
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50 000 alcole grezzo |
39,06 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 128/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 129/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
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|
50 000 alcole grezzo |
42,11 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 130/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||||
|
50 000 alcole grezzo |
42,15 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 131/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||||
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39 995 alcole grezzo |
44,01 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 132/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||
|
50 000 alcole grezzo |
38,09 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 133/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||
|
50 000 alcole grezzo |
38,03 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 134/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
|
Organismo d'intervento ammassatore |
Quantità di alcole a 100 % vol. (hl) |
Prezzo (EUR/hl) di alcole a 100 % vol. |
|||
|
50 000 alcole grezzo |
38,14 |
Decisione della Commissione del 28 settembre 2007
Assegnazione della partita n. 136/2007 CE della gara n. 11/2007 CE per l'utilizzazione di bioetanolo nella CE aperta dal regolamento (CE) n. 992/2007
Utilizzazione: settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo
Rifiuto delle offerte
|
3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/10 |
Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura
(2008/C 84/06)
1. BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE
|
1.1. |
I presenti orientamenti si applicano all'intero settore della pesca e riguardano le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche e l'acquacoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività di pesca ricreative e sportive che non implicano la vendita di prodotti della pesca. |
|
1.2. |
Ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti, i prodotti della pesca comprendono sia i prodotti catturati in mare o nelle acque interne che i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1). |
|
1.3. |
L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato CE, alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (2) e dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 104/2000. Il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è soggetto alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3. È nel quadro dei presenti orientamenti che la Commissione intende gestire le deroghe in questione nel settore della pesca. |
|
1.4. |
I presenti orientamenti riguardano tutte le misure che configurano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, comprese le misure che implicano un vantaggio finanziario sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali) o mediante altre risorse statali. In particolare, possono essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e i contributi in conto interessi, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi speciali o imposte parafiscali e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da tasse o imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali. |
2. OBBLIGO DI NOTIFICARE GLI AIUTI DI STATO ED ESENZIONE DA TALE OBBLIGO
La Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3), essi hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i progetti relativi ai nuovi aiuti.
Talune misure sono tuttavia esentate dall'obbligo di notifica se ricorrono le condizioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3.
|
2.1. |
Come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo. Pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi, ai quali non si applicano i presenti orientamenti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006, le misure dello stesso tipo che prevedono finanziamenti pubblici degli Stati membri superiori a quanto stabilito da tale regolamento devono essere notificate alla Commissione come aiuti di Stato e sono, nel complesso, soggette ai presenti orientamenti. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, è nell'interesse degli Stati membri distinguere chiaramente tra i contributi finanziari che essi intendono concedere per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica. |
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2.2. |
È opportuno rammentare che gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (4), che si applicano al settore della pesca. Tali aiuti comprendono:
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2.3. |
È altresì opportuno ricordare che gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (8) o di qualsiasi altro regolamento futuro adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabile agli aiuti de minimis al settore della pesca. |
3. DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
3.1. Coerenza con la politica di concorrenza e con la politica comune della pesca
Nel settore della pesca, così come in altri settori economici della Comunità, la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato ha l'obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
Gli aiuti di Stato nel settore della pesca sono giustificati solo se sono conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca.
Gli aiuti di Stato non devono avere effetto protettivo: essi devono favorire la razionalizzazione e l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Qualsiasi aiuto di questo tipo deve dar luogo a miglioramenti duraturi che consentano al settore della pesca di svilupparsi esclusivamente sulla base dei profitti di mercato.
Non devono essere concessi aiuti in caso di inottemperanza al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca. Le misure di aiuto devono esplicitamente imporre ai beneficiari l'obbligo di ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo di sovvenzione e, in caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo, disporre che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.
3.2. Coerenza con il sostegno comunitario erogato dal Fondo europeo per la pesca
È necessario garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione del Fondo europeo per la pesca.
Pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 dei presenti orientamenti.
Se un regime di aiuti o un aiuto individuale fornisce un sostegno che esula da tali criteri, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati caso per caso.
3.3. Effetto di incentivazione
Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario.
Pertanto gli aiuti concessi per attività già intraprese dal beneficiario e gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato non presentano tale componente di incentivo e non possono essere considerati compatibili con il mercato comune.
Tale principio non si applica agli aiuti di natura compensativa, quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
3.4. Aiuti al funzionamento
Gli aiuti al funzionamento destinati, ad esempio, a migliorare la situazione di tesoreria del beneficiario o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, alle unità prodotte o ai mezzi di produzione, e il cui risultato consiste nel ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.
Tali aiuti possono essere considerati compatibili solo se contribuiscono chiaramente al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
Tale principio non si applica agli aiuti di natura compensativa, quali gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
Sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato all'esportazione e agli scambi dei prodotti della pesca all'interno o all'esterno della Comunità.
3.5. Trasparenza
A fini di trasparenza, nessun aiuto può essere dichiarato compatibile dalla Commissione se lo Stato membro interessato non ha comunicato l'importo totale dell'aiuto per ciascuna misura e l'intensità dell'aiuto.
In linea con la prassi consolidata della Commissione, i limiti massimi devono di norma essere espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione a una serie di costi ammissibili. Tuttavia si può tener conto di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale del beneficiario.
Nella valutazione di un regime di aiuti o di un aiuto individuale si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli elementi di aiuto di Stato e di altre forme di assistenza.
3.6. Durata dei regimi di aiuti di Stato
La durata dei regimi di aiuti deve essere limitata a un massimo di dieci anni.
In caso di durata superiore a dieci anni lo Stato membro deve fornire una giustificazione e impegnarsi a rinotificare il regime di aiuti almeno due mesi prima del decimo anniversario della sua entrata in vigore.
3.7. Collegamento con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
A questo settore non si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (9).
Le componenti dei regimi di aiuti regionali che riguardano il settore della pesca saranno esaminate alla luce dei presenti orientamenti.
4. AIUTI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI COMPATIBILI
4.1. Aiuti per categorie di misure che rientrano nel campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria
Gli aiuti a favore di misure analoghe a quelle indicate nei regolamenti di cui al punto 2.2, destinati a PMI o ad imprese diverse dalle PMI, saranno valutati alla luce dei presenti orientamenti e dei criteri stabiliti per ciascuna categoria di misure nei suddetti regolamenti.
Se un regime di aiuti o un aiuto individuale fornisce un sostegno che esula da tali criteri, lo Stato membro deve dimostrare che si tratta di una misura giustificata e indispensabile. Gli aiuti di questo tipo saranno valutati caso per caso.
4.2. Aiuti che rientrano nel campo di applicazione di taluni orientamenti orizzontali
Gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione di altri orientamenti o regolamenti o di qualsiasi altro strumento adottato dalla Commissione possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano i criteri e le condizioni stabiliti nei suddetti strumenti, i principi fissati al precedente punto 3 e, se pertinenti, i criteri e le condizioni stabiliti al presente punto 4.
Gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà saranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (10). La concessione di aiuti alla ristrutturazione è subordinata all'elaborazione di un adeguato piano di riduzione della capacità della flotta considerata, a livello dell'impresa o di un gruppo di imprese.
4.3. Aiuti per gli investimenti a bordo dei pescherecci
Gli aiuti per l'armamento e l'ammodernamento dei pescherecci di età pari o superiore a cinque anni possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo se soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 25, paragrafi 2 e 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e a condizione che l'importo degli aiuti di Stato non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale dei contributi pubblici stabilito nell'allegato II dello stesso regolamento.
Gli Stati membri specificano alla Commissione i motivi per cui l'aiuto non è erogato nell'ambito di un programma operativo cofinanziato dal Fondo europeo per la pesca.
4.4. Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, eventi eccezionali o specifiche avversità atmosferiche
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o di un altro evento eccezionale può essere corrisposto un aiuto fino a concorrenza del 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali.
L'esistenza di una calamità naturale o di un altro evento eccezionale sarà valutata caso per caso sulla base dei criteri derivanti dalla prassi della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (11).
Non tutte le avversità atmosferiche possono essere considerate calamità naturali o eventi eccezionali. Tuttavia, un aiuto fino a concorrenza del 100 % a titolo di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche può essere considerato compatibile con il mercato comune in applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se l'entità dei danni cagionati dall'evento considerato corrisponde ad almeno il 30 % del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel triennio precedente. L'entità dei danni deve essere calcolata in base alla perdita di fatturato dell'impresa considerata rispetto al fatturato medio del triennio precedente. Possono essere concessi aiuti volti a risarcire danni a edifici, navi o attrezzature solo se i danni sono connessi ad avversità atmosferiche che abbiano dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a una perdita minima di fatturato del 30 %.
Il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario ed evitando qualsiasi sovracompensazione. Devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale. Per evitare compensazioni eccessive il risarcimento va calcolato a livello del singolo beneficiario. Se il regime di aiuti notificato prevede una diversa modalità, lo Stato membro è tenuto a fornire una chiara giustificazione.
Le misure di aiuto ai sensi del presente punto devono essere notificate alla Commissione entro l'anno successivo all'evento.
4.5. Sgravi fiscali e oneri salariali riguardanti i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie
Al fine di disincentivare gli operatori comunitari dall'immatricolare i loro pescherecci in registri di paesi terzi che non garantiscono un adeguato controllo delle attività svolte dalle loro flotte, con particolare riguardo alle attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, possono essere considerate compatibili con il mercato comune misure di sgravio fiscale applicabili all'imposta sulle società per i pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie e aliquote ridotte dei contributi sociali e dell'imposta sul reddito per i pescatori operanti a bordo di tali pescherecci.
Possono essere ammessi a beneficiare di tali misure i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e iscritti nel registro della flotta peschereccia della Comunità che praticano la pesca del tonno o di specie affini esclusivamente fuori dalle acque comunitarie e al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati.
Nella loro notifica gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni atte a dimostrare il rischio effettivo di cancellazione dai registri degli Stati membri per le navi interessate dal regime.
Le misure di aiuto ai sensi del presente paragrafo devono prevedere che, se una nave per la quale è stato erogato un aiuto è cancellata dal registro della flotta peschereccia della Comunità, il beneficiario dell'aiuto sia tenuto a rimborsare l'aiuto concesso in applicazione del presente paragrafo nel triennio precedente la cancellazione.
4.6. Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali
I regimi di aiuti di Stato finanziati mediante tributi speciali, segnatamente con tributi parafiscali applicati a taluni prodotti della pesca a prescindere dalla loro origine, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se ne beneficiano sia i prodotti nazionali che quelli importati e se gli aiuti soddisfano le condizioni previste dai presenti orientamenti.
4.7. Aiuti alla commercializzazione di prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche
Gli Stati membri possono concedere aiuti per quantitativi di prodotti della pesca ammissibili in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione, applicabile per il periodo 2007-2013 (12), ed eccedenti i quantitativi per i quali è stata versata una compensazione in conformità di detto regolamento.
La concessione di tali aiuti è subordinata alle condizioni fissate agli articoli 3, 4 e 5 del suddetto regolamento.
Gli importi annui di tali aiuti supplementari non possono superare quelli stabiliti nel suddetto regolamento per ogni Stato membro.
4.8. Aiuti riguardanti la flotta di pesca nelle regioni ultraperiferiche
Per garantire il pieno conseguimento dell'obiettivo della dichiarazione n. 17 della Commissione e del Consiglio, adottata il 14 giugno 2006, gli Stati membri, fino al 31 dicembre 2008, possono concedere aiuti alle navi costruite in conformità delle condizioni dell'articolo 2, punti 4 e 5, del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (13), e delle pertinenti condizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (14).
4.9. Aiuti destinati ad altre misure
In linea di principio non sono compatibili con il mercato comune gli aiuti per la realizzazione di misure per le quali non sono previste disposizioni applicabili nei punti da 4.1 a 4.8.
Se un regime di aiuti o un aiuto individuale prevede misure di questo tipo, lo Stato membro deve dimostrare che esso è conforme ai principi fissati al precedente punto 3, e in particolare che esso persegue chiaramente gli obiettivi della politica comune della pesca.
5. ASPETTI PROCEDURALI
La Commissione rammenta che sono d'applicazione le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 659/1999 e (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (15).
In particolare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 794/2004, gli Stati membri sono tenuti a compilare i moduli di cui alla parte I e alla parte III, punto 14, dell'allegato I del suddetto regolamento.
5.1. Relazione annuale
Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione in conformità dell'articolo 6 e dell'allegato III C del regolamento (CE) n. 794/2004.
5.2. Proposte di opportune misure
In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione chiede agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuti esistenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura entro il 1o settembre 2008, per renderli conformi ai presenti orientamenti.
Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle presenti proposte di opportune misure entro il 1o giugno 2008.
Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.
Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.
5.3. Data di applicazione
La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1o aprile 2008 agli aiuti di Stato notificati o destinati ad essere applicati in tale data o successivamente a essa.
Gli «aiuti illegali» ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto.
I riferimenti contenuti nei presenti orientamenti a regolamenti della Comunità o ad orientamenti della Commissione o a qualsiasi altro strumento da essa adottato si intendono fatti a tutte le modifiche apportate a tali strumenti successivamente alla data di adozione dei presenti orientamenti.
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.
(4) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).
(6) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.
(7) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.
(8) GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.
(9) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. Vedi punto 8.
(10) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(11) Cfr. sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna contro Commissione, punto 37, e sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e a., punto 79.
(12) GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1.
(13) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1).
(14) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).
(15) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5069 — Tata Motors/Jaguar/Land Rover)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 84/07)
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1. |
In data 26 marzo 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Tata Motors Limited («Tata Motors», India) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo delle attività relative a Jaguar e Land Rover («JLR») da Ford Motor Company («Ford»), mediante acquisto di quote e di attivi. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione on oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5069 — Tata Motors/Jaguar/Land Rover, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
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3.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5119 — Dow/Cp Chem/Americas Styrenics JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 84/08)
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1. |
In data 26 marzo 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese The Dow Chemical Company («Dow», Stati Uniti) e Chevron Phillips Chemical Company LP («Chevron», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Americas Styrenics LLC («the JV», Stati Uniti) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione on oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5119 — Dow/Cp Chem/Americas Styrenics JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.