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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2008/C 075/01 |
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PARERI |
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Consiglio |
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2008/C 075/02 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 075/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2008/C 075/04 |
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Commissione |
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2008/C 075/05 |
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2008/C 075/06 |
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2008/C 075/07 |
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2008/C 075/08 |
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2008/C 075/09 |
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2008/C 075/10 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2008/C 075/11 |
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2008/C 075/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/1 |
Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea
(2008/C 75/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
rammentando che:
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1. |
la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione delle Nazioni Unite») adottata dall'Assemblea generale nella sua sessantunesima sessione nel dicembre 2006 non soltanto conferma che la «disabilità» rientra tra i temi dei diritti umani ed è una questione di diritto, ma mira anche ad assicurare che le persone con disabilità godano dei diritti umani su una base di parità con gli altri; |
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2. |
la dichiarazione sui portatori di handicap allegata al trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo 95 del trattato, le istituzioni della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap; |
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3. |
nel dicembre 2003 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul follow-up dell'Anno europeo delle persone con disabilità, sostenendo l'inclusione sociale globale e la piena realizzazione delle pari opportunità per le persone con disabilità quali obiettivi del piano d'azione europeo sulla disabilità 2004-2010; |
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4. |
il piano d'azione europeo sulla disabilità 2004-2010 evidenzia tre obiettivi operativi: piena attuazione della direttiva sulla parità in materia di occupazione (1), integrazione riuscita delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie e miglioramento dell'accessibilità per tutti; |
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5. |
principi di base volti a garantire il pari ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà da parte delle persone con disabilità, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite, sono: la dignità e l'autonomia individuale, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e l'inclusione nella società e nel settore del lavoro, il rispetto delle differenze, le pari opportunità, l'accessibilità, l'uguaglianza tra uomini e donne, e il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte dei bambini; |
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6. |
alla prima riunione ministeriale informale sulle questioni legate alla disabilità dell'11 giugno 2007, la convenzione delle Nazioni Unite è stata ritenuta un passo fondamentale per la promozione, la tutela e la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità. I ministri si sono impegnati a sviluppare ulteriormente le politiche in modo da assicurare la piena attuazione della convenzione ed hanno invitato la Commissione europea a garantire che le nuove priorità del piano d'azione europeo sulla disabilità contribuiscano all'efficace attuazione della convenzione delle Nazioni Unite; |
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7. |
nella sua risoluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) (2), adottata nel dicembre 2007, il Consiglio ha invitato la Commissione e gli Stati membri, in conformità delle loro rispettive competenze, a portare avanti il processo di firma, conclusione e ratifica della convenzione delle Nazioni Unite; |
accolgono con favore:
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1. |
la comunicazione della Commissione sulla situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009, che descrive in termini tangibili l'impegno europeo volto a garantire che le persone con disabilità siano trattate come cittadini e attori socioeconomici attivi nella costruzione di un'Europa sostenibile e solidale che garantisca pari opportunità per tutti. Tutte le misure proposte in questo piano sono finalizzate a rispondere alle esigenze individuali ed eterogenee delle persone con disabilità; |
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2. |
i risultati ottenuti nell'attuazione della seconda fase del piano d'azione europeo sulla disabilità (2006-2007), che sottolinea la dignità, i diritti fondamentali, la protezione contro la discriminazione, l'equità e la coesione sociale. È ora ampiamente riconosciuto che l'integrazione è fondamentale per far avanzare le questioni legate alla disabilità e, pertanto, il piano d'azione sulla disabilità incoraggia l'attività e promuove l'accesso ai servizi sociali, favorendo nel contempo la disponibilità di beni e servizi; |
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3. |
la consultazione pubblica della Commissione su nuove misure antidiscriminatorie per affrontare la discriminazione fondata su genere, religione, credo, disabilità, età o orientamento sessuale in settori al di là dell'occupazione; |
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4. |
i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Comunità europea a seguito della firma della convenzione delle Nazioni Unite; |
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5. |
la convergenza del piano d'azione europeo sulla disabilità e della convenzione delle Nazioni Unite; |
riconoscono che:
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1. |
le persone con disabilità spesso sono svantaggiate ed emarginate, specialmente nel settore del lavoro. Un accesso insufficiente al mercato del lavoro può comportare che le persone con disabilità si trovino in situazioni di vulnerabilità nella società e siano esposte a seri rischi di discriminazione, povertà ed esclusione sociale; |
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2. |
sebbene in taluni Stati membri il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità rimanga elevato, in altri Stati membri i tassi di occupazione stanno crescendo. Questo dimostra che gli sforzi nazionali e quelli a livello europeo sono sempre più efficaci e dovrebbero essere ulteriormente perseguiti e migliorati; |
|
3. |
le analisi dei dati più recenti confermano lo stretto rapporto esistente tra disabilità ed invecchiamento. Il numero delle persone anziane, incluse quelle con disabilità, sta aumentando e c'è una crescente esigenza nella Comunità di beni, servizi e infrastrutture accessibili. Il settore dei servizi sociali è in effetti in espansione, e la soddisfazione delle esigenze della popolazione che invecchia significherà anche creare nuovi posti di lavoro; |
|
4. |
l'effetto cumulativo del genere e della disabilità implica che le donne con disabilità spesso debbano affrontare molteplici forme di discriminazione, abbiano minore indipendenza, minore accesso all'istruzione, alla formazione, all'occupazione e ai servizi sanitari, e pertanto si trovino spesso di fronte ad un maggiore rischio di esclusione, povertà e abuso; |
sottolineano quanto segue:
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1. |
la strategia dell'UE in materia di disabilità sottolinea l'importanza della parità di accesso all'istruzione globale e di qualità e all'apprendimento permanente, che sono fondamentali per permettere alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla società e di migliorare la loro qualità di vita; |
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2. |
l'accessibilità degli ambienti, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sia in aree urbane che rurali, è cruciale per la realizzazione di una società che fornisca reale accesso alla parità di diritti, offrendo ai cittadini una vera autonomia e i mezzi per realizzare una vita indipendente ed attiva a livello sociale ed economico. Tale accessibilità rappresenta una pietra miliare di una società inclusiva basata sulla non discriminazione; |
|
3. |
le statistiche relative alla disabilità sono necessarie per delineare un quadro della situazione generale delle persone con disabilità in Europa. Tali dati statistici e di ricerca permettono la formulazione e l'attuazione di politiche consapevoli in materia di disabilità ai diversi livelli di gestione; |
|
4. |
gli Stati membri dovrebbero riconoscere che le persone con disabilità e le loro organizzazioni a livello locale, regionale e nazionale svolgono un importante ruolo di consulenza in sede di adozione di decisioni su questioni relative alla disabilità e possono anche contribuire all'attuazione delle decisioni; |
invitano la Commissione a:
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1. |
intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità, all'interno e all'esterno del mercato del lavoro, promuovendo l'accesso al mercato del lavoro e a beni e servizi in conformità della strategia quadro di non discriminazione; |
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2. |
presentare quanto prima una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite e ad attuare la convenzione nei settori di competenza comunitaria; |
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3. |
sostenere l'efficace attuazione della convenzione delle Nazioni Unite ai diversi livelli di gestione, specie in seguito alla sua conclusione da parte della Comunità e alla ratifica da parte degli Stati membri, anche tramite l'opera di sensibilizzazione e tramite il finanziamento di attività nel quadro dei programmi comunitari esistenti come il programma Progress (3); |
invitano gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle loro rispettive competenze, a far sì che:
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1. |
le persone con disabilità godano pienamente dei loro diritti umani, mediante:
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2. |
sia garantita l'accessibilità per le persone con disabilità:
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3. |
vengano avviati i lavori su una strategia europea in materia di disabilità per sostituire l'attuale piano d'azione europeo sulla disabilità (2004-2010), anche mediante:
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invitano le istituzioni dell'Unione europea:
a portare avanti gli sforzi tesi ad offrire parità di trattamento e pari opportunità a tutte le persone in cerca di impiego, ivi incluse quelle con disabilità. Si incoraggiano inoltre le istituzioni dell'Unione europea a migliorare ulteriormente l'accessibilità dei propri edifici e impianti;
invitano le persone con disabilità e le loro organizzazioni:
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1. |
a continuare il coordinamento interno per trasmettere le loro esigenze ai responsabili politici e identificare e analizzare le scelte politiche; |
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2. |
a partecipare allo sviluppo e all'attuazione del piano d'azione europeo sulla disabilità e della convenzione delle Nazioni Unite, insieme alla Commissione e agli Stati membri; |
invitano tutti gli interessati:
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1. |
a proseguire il dialogo (anche con le persone con disabilità e le loro organizzazioni, le autorità pubbliche e le parti sociali) per comprendere le rispettive esigenze e generare soluzioni consensuali; |
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2. |
a ricorrere alle opportunità previste dalla loro partecipazione al gruppo UE ad alto livello sulla disabilità per sostenere l'integrazione delle questioni inerenti alla disabilità nelle politiche comunitarie; |
invitano le future presidenze:
a continuare a rafforzare la strategia europea sui diritti umani in materia di disabilità, garantendo l'inclusione sociale globale e la piena realizzazione delle pari opportunità per le persone con disabilità e, a tal fine, a mantenere il dialogo e una stretta cooperazione tra la Comunità, gli Stati membri, le persone con disabilità e le loro organizzazioni nonché altre parti interessate.
(1) Direttiva 2000/78/CE (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).
(2) GU C 308 del 19.12.2007, pag. 1.
(3) Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).
PARERI
Consiglio
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/5 |
PARERE DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2008
sul programma di stabilità aggiornato della Spagna, 2007-2010
(2008/C 75/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce le Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione,
sentito il comitato economico e finanziario,
HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:
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(1) |
Il 4 marzo 2008 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato della Spagna, relativo al periodo 2007-2010 (2). |
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(2) |
Negli ultimi dodici anni la Spagna ha vissuto un lungo periodo di forte crescita pari in media al 3,75 %, ben superiore a quella dell'area dell'euro (pari a circa il 2 %). Tassi di interesse reali costantemente bassi e un andamento demografico dinamico hanno alimentato una forte domanda interna e consentito la creazione di posti di lavoro, oltre a favorire una crescita senza precedenti del settore abitativo. Inoltre, ripetute riforme del mercato del lavoro hanno consentito di ridurre in misura significativa la disoccupazione strutturale. Parallelamente sono emersi o persistono alcuni squilibri, quali l'aumento del disavanzo con l'estero e il differenziale di inflazione con l'area dell'euro, mentre la crescita della produttività è rimasta costantemente bassa. Per quanto riguarda le finanze pubbliche, dalla metà degli anni '90 è stato attuato un processo di risanamento basato sulla spesa che ha dato i suoi frutti, consentendo di migliorare il saldo pubblico da un disavanzo pari a circa il 6 % del PIL ad una posizione prossima al pareggio nel 2000 e ad un consistente avanzo a partire dal 2005. Il totale delle entrate fiscali è aumentato di circa 4,25 punti percentuali del PIL dalla metà degli anni '90, grazie ad un modello di crescita con una forte componente fiscale. Se si guarda al futuro, l'invecchiamento della popolazione potrebbe avere un impatto negativo sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, principalmente a causa della crescente pressione della spesa pensionistica. |
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(3) |
Lo scenario macroeconomico che sottende il programma prevede una decelerazione della crescita del PIL reale, che dovrebbe passare dal 3,8 % nel 2007 al 3,1 % in media nei restanti anni del periodo di riferimento. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili (3), questo scenario sembra favorevole per tutto il periodo di riferimento. Nel 2008 le pressioni inflazionistiche, le previsioni di una minore crescita, nonché l'andamento del settore abitativo dovrebbero pesare sul reddito disponibile e determinare una crescita del PIL inferiore a quanto previsto nel programma. La composizione della crescita illustrata nel programma è anch'essa favorevole, in particolare per quanto riguarda il percorso di aggiustamento del settore dell'edilizia residenziale. Mentre il programma prevede una decelerazione degli investimenti nel settore abitativo, secondo le previsioni dell'autunno 2007 dei servizi della Commissione il settore dovrebbe registrare una contrazione già a partire dal 2008, con una conseguente stagnazione degli investimenti totali nel 2009. Tuttavia, dato il calo delle importazioni, il contributo delle importazioni alla crescita potrebbe migliorare rispetto a quanto è previsto dal programma. Infine, le proiezioni del programma sull'inflazione sembrano ottimistiche, alla luce delle più recenti informazioni disponibili sui prezzi dei generi alimentari e dei prodotti petroliferi. |
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(4) |
Le previsioni dell'autunno 2007 dei servizi della Commissione stimano l'avanzo pubblico nel 2007 all'1,8 % del PIL, rispetto ad un obiettivo dell'1 % del PIL fissato nel precedente aggiornamento del programma di stabilità. Metà della differenza può essere spiegata tenendo conto dell'effetto base positivo dell'andamento del 2006. L'altra metà deriva da una crescita delle entrate nel 2007 superiore all'obiettivo, crescita tuttavia in parte ridimensionata da un aumento della spesa superiore all'obiettivo. Recenti informazioni indicano la possibilità di un risultato finale migliore, superiore al 2 % del PIL, grazie a entrate superiori alle attese nel 2007, provenienti in particolare dalle imposte dirette, il che riflette il forte dinamismo dei profitti delle società. I risultati di bilancio superiori alle attese nel 2006 sono stati utilizzati per perseguire obiettivi di bilancio più ambiziosi di quelli fissati nell'aggiornamento del programma di stabilità di fine 2006, nonostante alcune eccedenze di spesa registrate a livello comunale e regionale. Il Consiglio prende atto del fatto che l'esecuzione del bilancio 2007 è stata sostanzialmente coerente con gli orientamenti sulle politiche di bilancio adottati dall'Eurogruppo dell'aprile 2007. |
|
(5) |
Nel quadro dell'obiettivo generale del mantenimento della stabilità macroeconomica e di bilancio, l'ultimo aggiornamento del programma di stabilità mira a rispettare con un ampio margine l'obiettivo a medio termine, equivalente ad una posizione in pareggio in termini strutturali (ossia in termini corretti per il ciclo al netto di misure una tantum e altre misure temporanee). L'obiettivo è una riduzione dell'avanzo pubblico nominale dall'1,8 % del PIL nel 2007 all'1,2 % del PIL nel 2008 e la sua successiva stabilizzazione. Il deterioramento nel 2008 è dovuto ad un leggero aumento del rapporto spesa/PIL e ad una diminuzione del rapporto entrate/PIL di 0,5 punti percentuali del PIL. Le imposte dirette dovrebbero diminuire di 0,25 punti percentuali del PIL nel 2008 a causa della minore crescita economica e del continuo impatto della riforma fiscale del 2007. Per il dopo 2008 si ipotizza che le entrate e la spesa rimangano sostanzialmente stabili. Il saldo primario dovrebbe diminuire da un avanzo stimato al 3,4 % del PIL nel 2007 al 2,7 % nel 2008, e rimanere sostanzialmente stabile in seguito. Il saldo strutturale, calcolato in base alla metodologia concordata, dovrebbe diminuire leggermente dal 2,25 % nel 2007 all'1,75 % nel 2008 e aumentare a circa il 2 % nel 2009 e nel 2010. Rispetto al programma precedente, il nuovo aggiornamento presenta, grazie ad un risultato 2007 migliore delle attese, obiettivi leggermente migliori per il 2008 e per il 2009 a fronte di un contesto macroeconomico sostanzialmente invariato. |
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(6) |
I rischi che pesano sulle proiezioni di bilancio del programma appaiono nel complesso compensarsi per il 2008, ma per il 2009 e per il 2010 i risultati potrebbero risultare peggiori del previsto. In particolare nel 2008 l'impatto di una crescita economica forse minore verrebbe sostanzialmente compensato dal positivo effetto base generato dalle entrate del 2007 superiori alle stime del programma. Tuttavia, poiché le ipotesi macroeconomiche favorevoli per il 2009 e per il 2010 non sarebbero compensate da altri fattori, vi è il rischio di una riduzione degli avanzi di bilancio. In particolare, le proiezioni sulle entrate fiscali potrebbero risultare ottimistiche, in un contesto caratterizzato da un andamento meno vivace dei profitti delle società e del mercato abitativo. D'altra parte, la Spagna registra buoni risultati in materia di risanamento del bilancio. |
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(7) |
Tenuto conto di questa valutazione dei rischi, gli orientamenti di bilancio del programma sembrano sufficienti per mantenere l'obiettivo a medio termine con un ampio margine per l'intero periodo di riferimento. La politica di bilancio alla base dell'aggiornamento è conforme al patto di stabilità e crescita per tutto il periodo. Il Consiglio prende atto del fatto che essa è anche coerente con gli orientamenti sulle politiche di bilancio dell'Eurogruppo dell'aprile 2007 per l'anno 2008. La prevista riduzione dell'avanzo strutturale nel 2008 non comporta un orientamento pro-ciclico, ma riflette in parte il calo delle entrate fiscali in percentuale del PIL dovuto al rallentamento dell'economia e al venir meno del boom edilizio. |
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(8) |
La Spagna sembra esposta ad un rischio medio per quanto riguarda la sostenibilità delle finanze pubbliche. L'impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione è di gran lunga superiore alla media UE, soprattutto a causa di un aumento relativamente consistente della spesa pensionistica in percentuale del PIL nei prossimi decenni. La posizione di bilancio nel 2007, rispecchiata in un forte avanzo primario e in un rapporto debito/PIL contenuto e decrescente, contribuisce a compensare il previsto impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione. Tuttavia, essa non è sufficiente per assorbire interamente la futura pressione sulla spesa. Il mantenimento di avanzi primari elevati nel medio periodo e l'attuazione di misure supplementari miranti a contenere l'aumento consistente della spesa legata all'invecchiamento della popolazione contribuirebbero a ridurre i rischi che pesano sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. |
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(9) |
Il programma di stabilità è pienamente in linea con la relazione dell'ottobre 2007 sullo stato di attuazione del programma nazionale di riforme. In particolare, l'aggiornamento fornisce una valutazione qualitativa dell'impatto complessivo del programma nazionale di riforme nel quadro della strategia di bilancio a medio termine, nonché informazioni sufficienti sui costi di bilancio diretti associati con alcune delle riforme previste dal programma nazionale di riforme, ossia R&S, istruzione e infrastrutture. |
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(10) |
La strategia di bilancio prevista dal programma è sostanzialmente in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche per la Spagna contenuti negli indirizzi integrati e negli orientamenti per gli Stati membri dell'area dell'euro nel settore delle politiche di bilancio, formulati nel contesto della strategia di Lisbona. |
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(11) |
Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce quasi tutti i dati obbligatori e presenta delle lacune nei dati facoltativi (4). |
In generale si può concludere che la posizione di bilancio a medio termine è solida, con avanzi pubblici elevati superiori all'obiettivo a medio termine e un rapporto debito/PIL relativamente basso. Tuttavia, tenuto conto dell'ipotesi di crescita economica favorevole e vista la fine del boom edilizio, le previsioni sulle entrate pubbliche potrebbero risultare troppo ottimistiche. In questo contesto, per mantenere una posizione di bilancio forte e per assicurare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, sulle quali pesa un rischio medio, sarà fondamentale un'attenta valutazione dell'impatto sul saldo pubblico delle riduzioni fiscali permanenti e/o degli aumenti di spesa. È importante dare la priorità a voci di spesa che migliorano la produttività, quali la R&S, le infrastrutture e l'istruzione, in modo da sostenere un adeguamento senza tensioni dell'economia, a fronte dei grandi squilibri esterni, della contrazione del settore edilizio e del persistere del differenziale di inflazione rispetto all'area dell'euro.
Per questi motivi, la Spagna è invitata a migliorare ulteriormente la sostenibilità a lungo termine delle sue finanze pubbliche tramite ulteriori misure volte a contenere l'impatto futuro dell'invecchiamento della popolazione sui programmi di spesa, mantenendo allo stesso tempo una posizione di bilancio solida.
La Spagna è anche invitata ad un maggior rispetto dei termini di presentazione dei programmi di stabilità e di convergenza specificati nel codice di condotta.
Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
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|
PIL reale (variazione in %) |
PS dic. 2007 |
3,9 |
3,8 |
3,1 |
3,0 |
3,2 |
|
COM nov. 2007 |
3,9 |
3,8 |
3,0 |
2,3 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
3,8 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
n.d. |
|
|
Inflazione IAPC (%) |
PS dic. 2007 (8) |
3,4 |
2,7 |
3,3 |
2,7 |
2,8 |
|
COM nov. 2007 |
3,6 |
2,6 |
2,9 |
2,7 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 (8) |
3,5 |
2,7 |
2,6 |
2,5 |
n.d. |
|
|
Divario tra prodotto effettivo e prodotto potenziale (5) (in % del PIL potenziale) |
PS dic. 2007 |
– 1,1 |
– 0,9 |
– 1,4 |
– 1,9 |
– 1,6 |
|
COM nov. 2007 (6) |
– 0,6 |
– 0,5 |
– 0,9 |
– 1,8 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
– 0,9 |
– 1,2 |
– 1,5 |
– 1,6 |
n.d. |
|
|
Accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
– 8,1 |
– 9,0 |
– 8,9 |
– 8,8 |
– 8,7 |
|
COM nov. 2007 |
– 8,1 |
– 8,7 |
– 9,1 |
– 9,3 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
– 7,5 |
– 8,2 |
– 8,4 |
– 8,7 |
n.d. |
|
|
Saldo di bilancio delle pubbliche amministrazioni (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
COM nov. 2007 |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
0,6 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
1,4 |
1,0 |
0,9 |
0,9 |
n.d. |
|
|
Saldo primario (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
3,4 |
3,4 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
|
COM nov. 2007 |
3,5 |
3,4 |
2,7 |
2,1 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
3,0 |
2,5 |
2,3 |
2,2 |
n.d. |
|
|
Saldo corretto per il ciclo (5) (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
2,3 |
2,2 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
|
COM nov. 2007 |
2,1 |
2,0 |
1,6 |
1,4 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
1,8 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
n.d. |
|
|
Saldo strutturale (7) (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
2,3 |
2,2 |
1,8 |
2,0 |
1,9 |
|
COM nov. 2007 |
2,1 |
2,0 |
1,6 |
1,4 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
1,8 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
n.d. |
|
|
Debito pubblico lordo (in % del PIL) |
PS dic. 2007 |
39,7 |
36,2 |
34,0 |
32,0 |
30,0 |
|
COM nov. 2007 |
39,7 |
36,3 |
34,6 |
33,0 |
n.d. |
|
|
PS dic. 2006 |
39,7 |
36,6 |
34,3 |
32,2 |
n.d. |
|
|
Programma di stabilità (PS); previsioni economiche dell'autunno 2007 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione. |
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(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1). I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm
(2) L'aggiornamento è stato presentato con un ritardo di più di 3 settimane rispetto al termine del 1o dicembre fissato dal codice di condotta.
(3) La valutazione tiene conto anche delle previsioni dell'autunno 2007 dei servizi della Commissione e della valutazione della Commissione della relazione dell'ottobre 2007 sullo stato di attuazione del programma nazionale di riforme.
(4) In particolare manca la tabella 1b (andamento dei prezzi), voce 3 (IAPC), la tabella 1c (andamento del mercato del lavoro), voce 6 (retribuzioni) e i dati sulla classificazione funzionale della spesa pubblica.
(5) Divari tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e saldi corretti per il ciclo secondo i programmi, ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nei programmi.
(6) Sulla base di una stima della crescita potenziale rispettivamente del 3,5 %, del 3,7 %, del 3,4 % e del 3,2 % nel periodo 2006-2009.
(7) Nell'ultimo programma e nelle previsioni d'autunno dei servizi della Commissione non sono previste misure una tantum e altre misure temporanee.
(8) Deflatore dei consumi privati.
Fonti:
Programma di stabilità (PS); previsioni economiche dell'autunno 2007 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 75/03)
Il 7 marzo 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5037. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 marzo 2008
relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(2008/C 75/04)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1), in particolare l'articolo 4,
visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dalla Commissione per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con decisione del 18 settembre 2006 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2006 al 17 settembre 2009. |
|
(2) |
Tre seggi di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si sono resi vacanti a seguito delle dimissioni della Sig.ra Mar Rodrigues Torres, del Sig. Jeff Maes e del Sig. Jean-Claude Quentin. |
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(3) |
Tre seggi di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro si sono resi vacanti a seguito delle dimissioni del Sig. George Pantelides, del Sig. Samo Hribar-Milic e del Sig. Anthony Thompson, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009:
I. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI
|
Spagna |
Sig.ra Luz Blanca COSIO ALMEIRA UGT Spagna |
|
Belgio |
Sig.ra Mieke DE RAEDEMAECKER FGTB |
|
Francia |
Sig. Stéphane LARDY Force Ouvrière |
II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO
|
Cipro |
Sig. Michael PILIKOS Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) |
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Slovenia |
Sig. Anze HIRSL Employers' Association of Slovenia (ZDS) |
|
Regno Unito |
Sig. Richard WAINER Confederation of British Industry (CBI) |
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
I. JARC
(1) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).
(2) GU C 240 del 5.10.2006, pag. 1.
Commissione
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 marzo 2008
(2008/C 75/05)
1 euro=
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,5569 |
|
JPY |
yen giapponesi |
155,90 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4597 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,78105 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,4190 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,5728 |
|
ISK |
corone islandesi |
118,15 |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,0865 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,455 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
256,49 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6965 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,5310 |
|
RON |
leu rumeni |
3,7165 |
|
SKK |
corone slovacche |
32,663 |
|
TRY |
lire turche |
1,9409 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,7036 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5870 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
12,1126 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9376 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1527 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 522,65 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,5875 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,9680 |
|
HRK |
kuna croata |
7,2602 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 300,13 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9782 |
|
PHP |
peso filippino |
64,425 |
|
RUB |
rublo russo |
36,8680 |
|
THB |
baht thailandese |
49,042 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,7034 |
|
MXN |
peso messicano |
16,6464 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
20 marzo 2008
(2008/C 75/06)
1 euro=
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,5423 |
|
JPY |
yen giapponesi |
153,2 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4598 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,7783 |
|
SEK |
corone svedesi |
9,4121 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,5632 |
|
ISK |
corone islandesi |
121,56 |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,1178 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,491 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
258,19 |
|
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
|
LVL |
lats lettoni |
0,6963 |
|
PLN |
zloty polacchi |
3,5368 |
|
RON |
leu rumeni |
3,731 |
|
SKK |
corone slovacche |
32,774 |
|
TRY |
lire turche |
1,9237 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,7087 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5817 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,9983 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9458 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
2,1427 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 557,11 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
12,5545 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,8757 |
|
HRK |
kuna croata |
7,261 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
14 243,14 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,9014 |
|
PHP |
peso filippino |
63,697 |
|
RUB |
rublo russo |
36,728 |
|
THB |
baht thailandese |
48,313 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,6853 |
|
MXN |
peso messicano |
16,5373 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/14 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 423a riunione, del 9 febbraio 2007, concernente un progetto di decisione riguardante il caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili
(2008/C 75/07)
|
1. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione europea del prodotto e dell'ambito geografico degli accordi e/o delle pratiche concordate contenuta nel progetto di decisione. |
|
2. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione giuridica effettuata dalla Commissione europea dei fatti intesi quali accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con il parere espresso dalla Commissione europea che le infrazioni si riferiscono a quattro infrazioni complesse e continuate. |
|
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno per oggetto e/o per effetto la prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza all'interno del mercato comune. |
|
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno inciso in maniera significativa sugli scambi tra Stati membri. |
|
6. |
Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione. |
|
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto concerne la durata delle infrazioni e l'applicazione di termini di prescrizione. |
|
8. |
Il comitato consultivo concorda con il metodo di calcolo delle ammende utilizzato dalla Commissione europea. |
|
9. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
10. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione. |
|
26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/15 |
Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili
(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 75/08)
Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:
Sintesi del caso
Il caso di specie è stato avviato in seguito a informazioni fornite nell'estate del 2003 da un informatore che ha contattato la Commissione circa l'esistenza di attività di cartello tra i quattro principali fabbricanti di ascensori e di scale mobili nell'Unione europea.
A partire dal gennaio 2004 sono stati effettuati vari accertamenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in una serie di paesi, inclusi, inizialmente, il Belgio e la Germania e, successivamente, il Lussemburgo e i Paesi Bassi. Tali accertamenti e la presentazione di un gran numero di domande di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese hanno fornito alla Commissione le prove di infrazioni all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE attraverso accordi e pratiche concordate i cui fatti, quali descritti nella comunicazione degli addebiti («CA»), non sono contestati in quanto tali dai destinatari del progetto di decisione.
L'avvio del procedimento, l'accesso al fascicolo, la rinuncia al diritto a un'audizione orale
Il 7 ottobre 2005 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti («CA») alle seguenti imprese: KONE Belgium SA, KONE GmbH, KONE Luxembourg SARL, KONE BV Liften en Roltrappen, KONE Corporation (in prosieguo congiuntamente «KONE»), NV OTIS SA, Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis SARL, General Technic SARL, Otis BV, Otis Elevator Company (in prosieguo congiuntamente «OTIS»), Schindler SA/NV, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler SARL, Schindler Liften BV, Schindler Holding Ltd (in prosieguo congiuntamente «Schindler»), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL, ThyssenKrupp Liften BV, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp AG (in prosieguo congiuntamente «ThyssenKrupp»), Mitsubishi Elevator Europe BV, United Technologies Corporation e due altre imprese.
Alle imprese suddette è stato accordato l'accesso al fascicolo di indagine della Commissione sotto forma di copia(copie) su DVD. L'accesso a documenti concernenti le dichiarazioni orali presentate da coloro che hanno richiesto il trattamento favorevole è stato accordato nei locali della Commissione.
Tutte le società destinatarie della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi nei loro confronti dalla Commissione.
Nessuno dei destinatari della CA ha optato per l'audizione orale e quindi, nel caso di specie, non vi è stata alcuna audizione orale.
Le principali questioni procedurali sollevate dalle parti
Nel corso del procedimento che ha portato al presente progetto di decisione, è stata sollevata una serie di questioni procedurali, in particolare quanto segue:
|
— |
Il termine per rispondere alla CA La maggior parte dei destinatari della CA ha chiesto una proroga del termine (due mesi dalla data di ricezione dell'accesso al fascicolo DVD) per rispondere alla CA. Ho fissato nuovi termini per le imprese in questione tra il 21 e il 27 febbraio 2006, a seconda della pertinenza dei motivi addotti a sostegno delle loro richieste individuali. |
|
— |
La preparazione di un'unica CA e l'organizzazione del fascicolo della Commissione I servizi competenti della Commissione hanno deciso di inviare a tutte le imprese coinvolte nel caso un'unica comunicazione degli addebiti che conteneva sezioni per tutti i paesi inclusi nell'indagine, a prescindere dal fatto che la società in causa fosse coinvolta in tutti i rispettivi paesi o avesse partecipato alla totalità delle pratiche descritte. Inoltre, la Commissione aveva deciso di concedere a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti l'accesso al fascicolo concernente la totalità di detti paesi o pratiche (eccezione fatta per i segreti aziendali e altre informazioni riservate). Alle parti è stata concessa l'opportunità di esprimere il loro punto di vista al consigliere auditore prima che fosse accordato l'accesso su tale base. United Technologies Corporation, Schindler, OTIS e ThyssenKrupp hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto inviare comunicazioni degli addebiti distinte e separate ai destinatari in funzione della loro partecipazione ai diversi cartelli nazionali e avrebbe dovuto organizzare il fascicolo differentemente, dal momento che sosteneva l'esistenza di infrazioni nazionali distinte anziché l'esistenza di un cartello paneuropeo. A loro avviso, le imprese accusate unicamente di avere partecipato all'infrazione in un paese avrebbero dovuto avere accesso soltanto ai documenti contenuti nel fascicolo riguardante il paese in questione. Esse hanno inoltre osservato che i destinatari della comunicazione degli addebiti coinvolti in un cartello in un paese diverso non avevano alcun interesse legittimo a consultare tutti i documenti contenuti nel fascicolo della Commissione. Altre parti hanno espresso parere contrario. Nella mia risposta ho ritenuto che il servizio competente della Commissione gode di un certo margine di discrezionalità quanto alla decisione di indagare congiuntamente su infrazioni a suo giudizio collegate. Ho informato le parti che qualora fossero emerse ragioni obiettive per indurre il servizio competente della Commissione a ritenere che un'analisi esauriente ed accurata del comportamento anticoncorrenziale oggetto dell'indagine richiedesse un esame simultaneo in mercati geografici differenti, ero disposta ad accettare tale constatazione. Dopo aver esaminato attentamente il modo in cui era stata effettuata l'indagine, la natura delle presunte infrazioni e le imprese coinvolte, mi è parso che vi fossero sufficienti ragioni per ritenere che le presunte infrazioni nei diversi mercati in questione fossero sufficientemente collegate per formare oggetto di un'indagine comune. In particolare, alla luce degli specifici fattori in causa, ho ritenuto che il servizio competente della Commissione avesse agito in maniera appropriata mantenendo un'indagine comune dopo avere raggiunto la conclusione provvisoria che le infrazioni in questione erano costituite da quattro cartelli nazionali distinti. Quanto all'accesso al fascicolo, ritengo che il diritto della concorrenza CE e la giurisprudenza comunitaria assicurino in maniera sufficiente la protezione delle informazioni riservate delle imprese e garantiscano che qualsiasi elemento di informazione per il quale possano sostenere che la divulgazione causerebbe danno grave e significativo sarebbe oggetto di speciale protezione durante il procedimento amministrativo. Questo principio è stato rispettato nel caso di specie. |
|
— |
Accesso a documenti addizionali KONE ha richiesto l'accesso a documenti addizionali inclusa, tra l'altro, una descrizione esauriente della dichiarazione rilasciata dall'informatore alla Commissione che aveva determinato l'avvio dei primi accertamenti nonché un documento interno della Commissione concernente la preparazione degli accertamenti in Germania. Detti documenti erano stati richiesti per provare che alla succitata società avrebbe dovuto essere concessa la piena immunità in base alla Comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole. Quanto alla dichiarazione dell'informatore, la Commissione ha l'obbligo di tutelare l'identità dei suoi informatori contro il pericolo di ritorsioni (1). In particolare, quando potenti società sono indagate per presunte infrazioni al diritto della concorrenza, la Commissione ha il dovere di proteggere gli informatori da violente reazioni che potrebbero trovarsi ad affrontare qualora la loro identità venisse rivelata. Di conseguenza, mentre sono riuscita a individuare qualche altro passaggio che a mio avviso poteva essere rivelato a KONE senza correre il rischio di compromettere l'anonimità dell'informatore, passaggi che sono stati successivamente messi a disposizione, ho invece appoggiato la decisione adottata dal servizio responsabile della Commissione di non concedere l'accesso alla dichiarazione dell'informatore nel caso di specie. Quanto alla richiesta di accesso ai documenti interni, secondo giurisprudenza consolidata e conformemente alla comunicazione della Commissione sull'accesso al fascicolo i documenti interni della Commissione sono in linea di principio inaccessibili. Ho ritenuto che la semplice asserzione da parte di un'impresa che i documenti interni potrebbero essere utili alla preparazione della sua difesa non fosse sufficiente per far sorgere l'obbligo da parte della Commissione di rendere accessibili tali documenti. Altrimenti la regola dell'inaccessibilità a siffatte informazioni interne sarebbe rovesciata e sarebbe gravemente compromesso il legittimo interesse a mantenere segrete le deliberazioni interne della Commissione. Ritengo che spetti piuttosto ai servizi della Commissione verificare direttamente e al consigliere auditore, su richiesta motivata, controverificare se i documenti interni della Commissione contengano prove concrete che potrebbero essere indispensabili alla difesa di una parte. Una volta effettuata la verifica, ho ritenuto che tale non fosse il caso nella fattispecie. Di conseguenza non è stato accordato l'accesso. |
Il progetto di decisione
Nel progetto di decisione sono stati soppressi gli addebiti mossi contro due imprese. Quanto agli altri destinatari della comunicazione degli addebiti, sono stati rettificati alcuni errori secondari di calcolo mentre restano immutate le date di inizio e di fine dell'infrazione (ad eccezione del caso di Otis, nel cartello nei Paesi Bassi, dove è stata fissata una data di inizio più tardiva).
Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene soltanto addebiti in merito ai quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti al contraddittorio sia stato pienamente rispettato.
Bruxelles, 12 febbraio 2007.
Karen WILLIAMS
(1) Sentenza della Corte di giustizia, del 7 novembre 1985, nella causa 145/83, Stanley George Adams/Commissione, Racc. 1985, pag. 3539 e punto 19 della comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2005, riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione.
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/18 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 424a riunione, del 16 febbraio 2007, concernente un progetto di decisione nel caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili
(2008/C 75/09)
|
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sugli importi di base delle ammende per quanto riguarda le infrazioni nel settore degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. |
|
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto concerne le infrazioni nel settore degli ascensori e delle scale mobili, circa l'aumento dell'importo di base per ThyssenKrupp AG e l'ammenda applicabile alle sue affiliate in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi dovuto a una circostanza aggravante. |
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione, per quanto concerne le infrazioni nel settore degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, circa l'importo delle riduzioni delle ammende in base alla comunicazione della Commissione nel 2002 sulla non imposizione o riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli, o la ricompensa per la collaborazione fornita al di fuori del suo ambito. |
|
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo finale delle ammende applicabili alle infrazioni nel settore degli ascensori e delle scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. |
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5. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/19 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 21 febbraio 2007
relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea
(Caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili)
[notificata con il numero C(2007) 512 def.]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/C 75/10)
I. SINTESI DELLE INFRAZIONI
Introduzione
|
1. |
La decisione è stata inviata a KONE Belgium SA, KONE GmbH, KONE Luxembourg SARL, KONE BV Liften en Roltrappen, KONE Corporation (in prosieguo «KONE»), Mitsubishi Elevator Europe BV, NV OTIS SA, Otis GmbH & Co. OHG, General Technic-Otis SARL, General Technic SARL, Otis BV, Otis Elevator Company, United Technologies Corporation (in prosieguo «Otis»), Schindler SA/NV, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler SARL, Schindler Liften BV, Schindler Holding Ltd (in prosieguo «Schindler»), ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL, ThyssenKrupp Liften BV, ThyssenKrupp Elevator AG e ThyssenKrupp AG (in prosieguo «ThyssenKrupp»). |
|
2. |
I destinatari della decisione hanno partecipato a quattro distinte ma connesse infrazioni singole e continuate all'articolo 81 del trattato in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi concernenti gli ascensori e le scale mobili. Ciascuna delle quattro infrazioni copriva l'intero territorio di uno di detti Stati membri. |
Procedura
|
3. |
La Commissione ha avviato l'indagine di sua propria iniziativa («ex-officio») all'inizio del 2004 utilizzando informazioni che le erano state comunicate. Tre serie di accertamenti (Belgio e Germania: gennaio 2004; Belgio, Germania e Lussemburgo: marzo 2004; Paesi Bassi: aprile 2004) e la presentazione di un gran numero di domande di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole hanno confermato l'esistenza di cartelli in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Le infrazioni riguardavano sia nuove installazioni che servizi, ad eccezione della Germania, dove gli elementi di prova suggerivano che i cartelli concernevano soltanto le nuove installazioni. |
|
4. |
Tutti e quattro i cartelli presentavano alcuni elementi comuni, fra cui, ad esempio:
|
|
5. |
La comunicazione degli addebiti è stata notificata alle parti nell'ottobre 2005. I destinatari della comunicazione degli addebiti non hanno chiesto un'audizione orale. |
Funzionamento dei cartelli
|
6. |
I periodi di infrazione stabiliti nella decisione sono i seguenti:
|
|
7. |
In particolare, sono state commesse le seguenti infrazioni in uno, più o in tutti gli Stati membri interessati:
Tra le principali caratteristiche delle infrazioni figuravano anche lo scambio di informazioni commercialmente importanti e segrete (interne) sui mercati e le imprese, inclusi i modelli di partecipazione a gare d'appalto e prezzi. I partecipanti si riunivano regolarmente per concordare le restrizioni succitate e ne controllavano l'applicazione nell'ambito dei mercati nazionali. Esistono prove attestanti che le imprese erano al corrente dell'illegalità del loro comportamento e che si sono adoperate per evitare di essere scoperte; i loro dipendenti di solito si riunivano in vari ristoranti, si ritrovavano in campagna o perfino all'estero e utilizzavano carte prepagate di telefoni cellulari in modo da non essere individuati. |
II. AMMENDE
Gravità
|
8. |
Per quanto concerne la gravità delle infrazioni, la loro incidenza sul mercato e l'ambito geografico, le infrazioni devono essere considerate molto gravi. |
Trattamento differenziato
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9. |
Le imprese sono state suddivise in categorie diverse a seconda della loro importanza relativa sui mercati al fine di tener conto del loro peso specifico e quindi dell'effettivo impatto di ciascuna di esse sul mercato. |
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10. |
Per comparare l'importanza relativa di un'impresa sul mercato interessato, la Commissione ha ritenuto opportuno basarsi sui fatturati delle imprese a livello dell'intero Belgio, dell'intera Germania, dell'intero Lussemburgo e, rispettivamente, dei Paesi Bassi. Il raffronto è stato effettuato sulla base di questi fatturati del prodotto conseguiti a livello nazionale, nell'ultimo anno intero delle infrazioni: il 2003 per tutte le imprese interessate in relazione a ciascuna delle quattro infrazioni, eccetto per Schindler in Germania, per la quale l'anno di riferimento era il 2000, quando è uscita dal cartello. |
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11. |
Per quanto riguarda l'infrazione in Belgio, Schindler e KONE sono state poste congiuntamente in una prima categoria, Otis in una seconda categoria e ThyssenKrupp in una terza categoria. Quanto all'infrazione in Germania, KONE, Otis e ThyssenKrupp sono state collocate in una categoria. Schindler, il cui comportamento illegale si era limitato agli ascensori ed era uscita dal cartello nel 2000, è stata posta in una categoria distinta. Per quanto concerne l'infrazione nel Lussemburgo, Otis e Schindler sono state poste congiuntamente in una prima categoria, mentre KONE e ThyssenKrupp sono state collocate congiuntamente in una seconda categoria. Infine, quanto all'infrazione nei Paesi Bassi, KONE è stata posta in una prima categoria, Otis in una seconda categoria e ThyssenKrupp in una terza categoria. ThyssenKrupp e Mitsubishi sono state congiuntamente collocate in una quarta categoria. |
Carattere sufficientemente dissuasivo
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12. |
Per fissare l'importo dell'ammenda a un livello che ne garantisca un effetto dissuasivo sufficiente, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare alle ammende inflitte un fattore moltiplicatore. |
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13. |
Visti i loro rispettivi fatturati a livello mondiale, ThyssenKrupp e Otis sono operatori molto più importanti degli altri destinatari. Di conseguenza, e conformemente a precedenti decisioni della Commissione, la Commissione ha ritenuto opportuno moltiplicare le ammende applicabili a ThyssenKrupp e Otis. |
Aumento imputabile alla durata
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14. |
Sono anche stati applicati fattori moltiplicatori individuali in funzione della durata delle infrazioni commesse dai singoli soggetti giuridici. |
Circostanze aggravanti
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15. |
Si è ritenuto che ThyssenKrupp avesse commesso un'infrazione ripetuta in quanto due società controllate da Krupp e/o Thyssen (prima che queste due società si fondessero nel 1999) erano già state destinatarie di una precedente decisione della Commissione concernente attività di cartello nel caso Alloy Surcharge (1). Il fatto che le imprese abbiano ripetuto lo stesso tipo di comportamento negli stessi campi di attività o in campi diversi mostra che le ammende iniziali non le avevano indotte a cambiare comportamento. Ciò costituisce una circostanza aggravante che giustifica un aumento del 50 % dell'importo di base dell'ammenda da infliggere a ThyssenKrupp. |
Applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole
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16. |
KONE, Otis, ThyssenKrupp e Schindler hanno presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Esse hanno collaborato con la Commissione in diverse fasi dell'indagine al fine di beneficiare del trattamento favorevole previsto in detta comunicazione. |
Punto 8, lettera a) — Immunità
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17. |
All'impresa Otis è stata concessa la piena immunità in virtù del punto 8, lettera a), della Comunicazione sul trattamento favorevole in relazione a un cartello nei Paesi Bassi poiché ha permesso alla Commissione di effettuare accertamenti nei Paesi Bassi. |
Punto 8, lettera b) — Immunità
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18. |
Per quanto concerne le infrazioni in Belgio e in Lussemburgo, la domanda di immunità di KONE aveva permesso alla Commissione di scoprire un'infrazione all'articolo 81 del trattato. Di conseguenza KONE ha potuto beneficiare della piena immunità dall'ammenda in relazione alle infrazioni in Belgio e in Lussemburgo. |
Punto 23, lettera b), primo trattino (riduzione del 30-50 %)
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19. |
Gli elementi di prova forniti da Otis in relazione ai cartelli in Belgio e in Lussemburgo hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di scoprire l'infrazione. Otis è stata la prima impresa a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 40 % dell'ammenda per entrambe le infrazioni. Analogamente, la domanda di trattamento favorevole presentata da KONE in relazione al cartello in Germania nonché quella di ThyssenKrupp in relazione al cartello nei Paesi Bassi hanno rappresentato un significativo valore aggiunto ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Queste due imprese sono state le prime a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole in relazione ai rispettivi cartelli e la Commissione ha concesso a KONE una riduzione del 50 % dell'ammenda relativa all'infrazione in Germania e ha accordato a ThyssenKrupp una riduzione del 40 % per l'ammenda relativa all'infrazione nei Paesi Bassi. |
Punto 23, lettera b), secondo trattino (riduzione del 20-30 %)
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20. |
Gli elementi di prova forniti da Otis in relazione al cartello in Germania hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di accertare l'infrazione in Germania. Otis è stata la seconda impresa a soddisfare il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 25 % dell'ammenda prevista per le infrazioni in Germania. Analogamente, in relazione all'infrazione in Belgio, la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp ha rappresentato un significativo valore aggiunto conformemente alla comunicazione succitata. ThyssenKrupp è stata la seconda impresa a soddisfare il punto 21 di detta comunicazione e le è stata concessa una riduzione del 20 % dell'ammenda relativa all'infrazione in Belgio. |
Punto 23, lettera b), terzo trattino (riduzione fino al 20 %)
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21. |
Gli elementi di prova forniti da Schindler in relazione al cartello in Germania hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso della Commissione, rafforzando la capacità della Commissione di accertare l'infrazione in Germania. Schindler è stata la terza impresa a soddisfare il punto 21 della Comunicazione sul trattamento favorevole e le è stata concessa una riduzione del 15 % dell'ammenda prevista per l'infrazione in Germania. |
III. DECISIONE
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22. |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 21 del trattato attribuendosi appalti e altri contratti in Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi al fine di ripartirsi i mercati e di fissare i prezzi, concordando un meccanismo di compensazione in taluni casi, scambiandosi informazioni sui volumi delle vendite e sui prezzi e partecipando a riunioni regolari nonché utilizzando altri contatti per concordare e attuare le suddette restrizioni: In Belgio:
In Germania:
In Lussemburgo:
Nei Paesi Bassi:
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23. |
Per le infrazioni di cui al punto precedente sono state imposte le seguenti ammende: In Belgio:
In Germania:
In Lussemburgo:
Nei Paesi Bassi:
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24. |
Le imprese di cui al punto precedente pongono immediatamente fine, qualora non lo abbiano già fatto, alle infrazioni. Esse si astengono da atti o comportamenti del genere accertati nella presente infrazione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo. |
(1) Cfr. cause riunite T-45/98 e T-47/98 ThyssenKrupp Stainless GmbH e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA/Commissione («Alloy Surcharge»), Racc. 2001, parte II, pag. 3757, e cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commissione, sentenza del 14 luglio 2005.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/25 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2008/C 75/11)
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1. |
La Commissione informa che, se non viene avviato un riesame conformemente al procedimento seguente, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (1). |
2. Procedimento
I produttori comunitari possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, in assenza delle misure, il dumping o il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi.
Se la Commissione dovesse decidere di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari avranno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito.
3. Termine
I produttori comunitari possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), J-79 4/23, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
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4. |
Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3). |
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Prodotto |
Paese(i) d'origine o d'exportazione |
Misure |
Riferimento |
Data della scadenza |
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Calzature con tomaie di cuoio |
Repubblica popolare cinese Vietnam |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1) |
7.10.2008 |
(1) GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.
(2) Fax (32-2) 295 65 05.
(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
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26.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 75/s3 |
AVVISO
Il 26 marzo 2008 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 75 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo supplemento alla ventiseiesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
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