ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 031/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5000 — Metinvest/Trametal/Spartan) ( 1 ) |
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2008/C 031/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3821 — Rheinmetall/Diehl/AIM) ( 1 ) |
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2008/C 031/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4701 — Generali/PPF Insurance Business) ( 1 ) |
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2008/C 031/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4934 — KazMunaiGaz/Rompetrol) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
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Commissione |
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2008/C 031/05 |
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2008/C 031/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 031/07 |
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2008/C 031/08 |
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2008/C 031/09 |
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V Avvisi |
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|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2008/C 031/10 |
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2008/C 031/11 |
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|
Agenzia europea dei medicinali |
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2008/C 031/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 031/13 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2008/C 031/14 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5023 — Cofatech Servizi/Edison) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5000 — Metinvest/Trametal/Spartan)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/01)
Il 17 gennaio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5000. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.3821 — Rheinmetall/Diehl/AIM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/02)
Il 19 agosto 2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32005M3821. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4701 — Generali/PPF Insurance Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/03)
Il 3 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4701. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4934 — KazMunaiGaz/Rompetrol)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/04)
Il 19 novembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4934. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 febbraio 2008
(2008/C 31/05)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4829 |
JPY |
yen giapponesi |
158,5 |
DKK |
corone danesi |
7,4526 |
GBP |
sterline inglesi |
0,7502 |
SEK |
corone svedesi |
9,41 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6158 |
ISK |
corone islandesi |
95,98 |
NOK |
corone norvegesi |
8,029 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,751 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
256,8 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,698 |
PLN |
zloty polacchi |
3,5725 |
RON |
leu rumeni |
3,6347 |
SKK |
corone slovacche |
33,314 |
TRY |
lire turche |
1,7253 |
AUD |
dollari australiani |
1,6336 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4824 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,568 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8662 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0974 |
KRW |
won sudcoreani |
1 397,93 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,9411 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6597 |
HRK |
kuna croata |
7,2348 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 664,18 |
MYR |
ringgit malese |
4,789 |
PHP |
peso filippino |
60,28 |
RUB |
rublo russo |
36,317 |
THB |
baht thailandese |
46,12 |
BRL |
real brasiliano |
2,5813 |
MXN |
peso messicano |
16,0033 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/4 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio
(2008/C 31/06)
Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72
Periodo di riferimento: gennaio 2008
Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2008
1-2008 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
EEK |
LVL |
LTL |
HUF |
PLN |
RON |
SKK |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
26,0497 |
7,45046 |
15,6466 |
0,698195 |
3,45280 |
256,030 |
3,60915 |
3,69368 |
33,5465 |
9,43136 |
0,747250 |
7,95659 |
94,4986 |
1,62032 |
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,3192 |
3,80942 |
8,00010 |
0,356987 |
1,76542 |
130,908 |
1,84536 |
1,88858 |
17,1523 |
4,82225 |
0,382069 |
4,06820 |
48,3171 |
0,828471 |
1 CZK = |
0,0383882 |
0,0750796 |
1 |
0,286010 |
0,600645 |
0,0268025 |
0,132547 |
9,82853 |
0,138549 |
0,141794 |
1,28779 |
0,362053 |
0,0286856 |
0,305439 |
3,62763 |
0,0622012 |
1 DKK = |
0,134220 |
0,262507 |
3,49639 |
1 |
2,10009 |
0,0937117 |
0,463435 |
34,3643 |
0,484420 |
0,495765 |
4,5026 |
1,26588 |
0,100296 |
1,06793 |
12,6836 |
0,217480 |
1 EEK = |
0,0639116 |
0,124998 |
1,66488 |
0,476171 |
1 |
0,0446228 |
0,220674 |
16,3633 |
0,230667 |
0,236069 |
2,14401 |
0,602774 |
0,047758 |
0,508519 |
6,03956 |
0,103557 |
1 LVL = |
1,43226 |
2,80122 |
37,3100 |
10,6710 |
22,4101 |
1 |
4,94532 |
366,702 |
5,16925 |
5,29032 |
48,0474 |
13,5082 |
1,07026 |
11,3959 |
135,347 |
2,32073 |
1 LTL = |
0,289620 |
0,566439 |
7,54451 |
2,15780 |
4,53157 |
0,202211 |
1 |
74,1514 |
1,04528 |
1,06976 |
9,71572 |
2,73151 |
0,216419 |
2,30439 |
27,3687 |
0,469278 |
1 HUF = |
0,00390579 |
0,00763895 |
0,101745 |
0,0290999 |
0,0611124 |
0,00272701 |
0,0134859 |
1 |
0,0140966 |
0,0144267 |
0,131025 |
0,0368369 |
0,00291860 |
0,0310768 |
0,369092 |
0,00632864 |
1 PLN = |
0,277074 |
0,541900 |
7,21768 |
2,06433 |
4,33526 |
0,193451 |
0,956680 |
70,9391 |
1 |
1,02342 |
9,29484 |
2,61318 |
0,207043 |
2,20456 |
26,1831 |
0,448949 |
1 RON = |
0,270733 |
0,529499 |
7,05251 |
2,01708 |
4,23605 |
0,189024 |
0,934787 |
69,3157 |
0,977116 |
1 |
9,08213 |
2,55338 |
0,202305 |
2,15411 |
25,5839 |
0,438675 |
1 SKK = |
0,0298094 |
0,0583012 |
0,776526 |
0,222094 |
0,466416 |
0,0208128 |
0,102926 |
7,63210 |
0,107587 |
0,110106 |
1 |
0,281143 |
0,0222751 |
0,237181 |
2,81695 |
0,0483009 |
1 SEK = |
0,106029 |
0,207372 |
2,76203 |
0,789966 |
1,65900 |
0,0740291 |
0,366098 |
27,1467 |
0,382675 |
0,391638 |
3,55690 |
1 |
0,0792303 |
0,843631 |
10,0196 |
0,171802 |
1 GBP = |
1,33824 |
2,61733 |
34,8607 |
9,97050 |
20,9389 |
0,934353 |
4,62068 |
342,630 |
4,82991 |
4,94303 |
44,8932 |
12,6214 |
1 |
10,6478 |
126,462 |
2,16838 |
1 NOK = |
0,125682 |
0,245809 |
3,27398 |
0,936388 |
1,96650 |
0,0877506 |
0,433955 |
32,1784 |
0,453605 |
0,464229 |
4,21618 |
1,18535 |
0,0939159 |
1 |
11,8768 |
0,203645 |
1 ISK = |
0,0105822 |
0,0206966 |
0,275662 |
0,078842 |
0,165575 |
0,00738842 |
0,0365381 |
2,70935 |
0,0381926 |
0,0390871 |
0,354994 |
0,0998042 |
0,00790752 |
0,0841979 |
1 |
0,0171465 |
1 CHF = |
0,617161 |
1,20704 |
16,0768 |
4,59813 |
9,65647 |
0,430899 |
2,13093 |
158,012 |
2,22743 |
2,27959 |
20,7036 |
5,82067 |
0,461174 |
4,91050 |
58,3209 |
1 |
1. |
Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. |
2. |
Il periodo di riferimento è:
I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre. |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2008/C 31/07)
Numero dell'aiuto |
XA 7042/07 |
|||
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
|||
Regione |
— |
|||
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale |
Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die Verwendung des Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR), Ziffer 2.1 vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben und Ziffer 2.2 Markt- und Praxiseinführung |
|||
Base giuridica |
§ 2 Abs. 1 des Gesetzes über das Zweckvermögen des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 1363), zuletzt geändert durch Art. 175 der Neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 24077) |
|||
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Progetto di attività di sviluppo precompetitivo Importo complessivo annuale sotto forma di sovvenzione |
1,5 Mio EUR |
|
Immissione sul mercato e attuazione pratica Importo complessivo annuale sotto forma di prestito agevolato |
2,5 Mio EUR |
|||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
— |
||
Credito garantito |
— |
|||
Intensità massima dell'aiuto |
In conformità all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
24.8.2007 |
|||
Termine del regime o dell'aiuto singolo concesso |
30.6.2008 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
||
Settore economico |
Tutti i settori in cui possono essere concessi aiuti alle PMI |
Sì |
||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Landwirtschaftliche Rentenbank |
|||
|
||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
In conformità all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XA 7043/07 |
|||
Stato membro |
Repubblica federale di Germania |
|||
Regione |
L'intero territorio |
|||
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale |
Richtlinie über die Förderung der Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen vor und während einer Umstellung des Betriebes auf ökologischen Landbau |
|||
Base giuridica |
Allgemeinen Vorschriften zu §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) |
|||
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
1 Mio EUR |
|
Credito garantito |
— |
|||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
— |
||
Credito garantito |
— |
|||
Intensità massima dell'aiuto |
In conformità all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
Firmato il 13 agosto 2007; entra in vigore dopo la pubblicazione (prima della fine di agosto 2007) |
|||
Durata (termine) del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2010 |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
||
Settore economico |
Tutti i settori in cui possono essere concessi aiuti alle PMI |
No |
||
Aiuto limitato ai seguenti settori |
Sì |
|||
Attività mineraria |
|
|||
Industria manifatturiera |
|
|||
oppure |
|
|||
Siderurgia |
|
|||
Cantieri navali |
|
|||
Fibre sintetiche |
|
|||
Industria automobilistica |
|
|||
Altri settori dell'industria manifatturiera |
|
|||
Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli |
Sì |
|||
Tutti i servizi |
|
|||
oppure |
|
|||
Trasporti |
|
|||
Servizi finanziari |
|
|||
Altri servizi |
|
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
|||
|
||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
— |
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/8 |
Procedura nazionale della Lituania per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni
(2008/C 31/08)
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.
«Ordinanza del ministro dei Trasporti della Repubblica di Lituania relativa all'approvazione dello schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati
Vilnius, 7 settembre 2007
Ordinanza n. 3-298
In applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 2004, Edizione speciale, capitolo 7, tomo 8, pag. 193) approvo lo schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati (in allegato).
Il ministro dei Trasporti
Algirdas BUTKEVIČIUS
APPROVATO dal ministro dei Trasporti della Repubblica di Lituania con ordinanza n. 3-298 del 7 settembre 2007
SCHEMA DELLE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI DESIGNAZIONE COME OPERATORE DI SERVIZI AEREI TRA LA REPUBBLICA DI LITUANIA E PAESI NON FACENTI PARTE DELLA COMUNITÀ EUROPEA NÉ DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, PER L'ATTRIBUZIONE, LA RIPARTIZIONE E LA REVOCA DEI DIRITTI DI TRAFFICO E PER LE CONSULTAZIONI CON I TERZI INTERESSATI
I. DISPOSIZIONI GENERALI
1. |
Lo schema delle procedure per l'esame delle domande di designazione come operatore di servizi aerei tra la Repubblica di Lituania e paesi non facenti parte della Comunità europea né dello Spazio economico europeo, per l'attribuzione, la ripartizione e la revoca dei diritti di traffico e per le consultazioni con i terzi interessati (nel seguito: schema delle procedure) definisce le modalità di attribuzione, ripartizione, limitazione e revoca dei diritti di traffico per il trasporto aereo su rotte verso e da paesi terzi (nel seguito: diritti di traffico) ai vettori aerei della Comunità idonei ad essere designati per usufruire di tali diritti di traffico. Lo schema delle procedure definisce inoltre le modalità di consultazione con i soggetti interessati e le modalità di partecipazione dei vettori aerei comunitari stabiliti nella Repubblica di Lituania (nel seguito: vettori aerei comunitari) alle consultazioni con i terzi interessati. |
2. |
Scopo dello schema delle procedure è stabilire procedure di attribuzione dei diritti di traffico che garantiscano una equa ed efficace concorrenza tra i vettori aerei comunitari e lo sviluppo dell'aviazione civile, tenendo conto degli interessi del commercio e del turismo e dello sviluppo economico delle regioni. |
3. |
I diritti di traffico sono ripartiti tra i vettori aerei comunitari idonei in modo non discriminatorio e trasparente. Le informazioni sui diritti di traffico previsti da accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dalla Repubblica di Lituania e le decisioni prese in materia di diritti di traffico in applicazione del presente schema delle procedure sono pubblicate sui siti internet del ministero dei Trasporti (www.transp.lt) e dell'Amministrazione dell'aviazione civile (www.caa.lt). |
4. |
Qualora, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ai negoziati sugli accordi bilaterali in materia di servizi aerei debbano prendere parte i vettori aerei e altre parti interessate, vengono garantite condizioni di parità a tutti i vettori aerei comunitari stabiliti nella Repubblica di Lituania. Le informazioni sui negoziati su accordi in materia di servizi aerei previsti tra la Repubblica di Lituania e paesi terzi sono pubblicate sui siti internet del ministero dei Trasporti e dell'Amministrazione dell'aviazione civile. |
5. |
I vettori aerei comunitari che intendono operare servizi aerei su una rotta con diritti di traffico limitati o su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese non appartenente all'Unione europea (nel seguito: paese terzo) con il quale la Repubblica di Lituania non abbia firmato un accordo in materia di servizi aerei, informa il ministero dei Trasporti delle sue intenzioni ed esigenze. Si tiene conto di tali informazioni nella preparazione dei negoziati da intraprendere da parte della Repubblica di Lituania in merito ad accordi in materia di servizi aerei. |
II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO
6. |
Un vettore aereo comunitario che desideri farsi attribuire diritti di traffico su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese terzo deve presentare al ministero dei Trasporti una domanda di attribuzione di diritti di traffico (nel seguito: domanda). |
7. |
La domanda deve contenere le seguenti informazioni e i seguenti documenti: |
7.1. |
identificazione del richiedente: nome dell'impresa, forma giuridica, numero di registrazione, sede, numero di telefono; |
7.2. |
dati sulla licenza di prestazione di servizi aerei: istituzione che l'ha rilasciata, data di rilascio; numero; tipo di licenza (con copia della licenza), nonché informazioni sul numero delle azioni detenute, compresa la nazionalità dei loro titolari e il tipo di azioni detenute da ciascuno, come pure lo statuto dell'impresa (copia); |
7.3. |
copia del certificato di vettore aereo; |
7.4. |
dati sugli aeromobili che si prevede di utilizzare sulla rotta di cui trattasi: modello e marche di immatricolazione; |
7.5. |
schema dei servizi aerei programmati sulla rotta in questione (numero di voli alla settimana, attrezzature aeronautiche, possibili scali intermedi, carattere regolare dei servizi — durante tutto l'anno o su base stagionale); |
7.6. |
accessibilità dei servizi e servizio clienti (rete di vendita dei biglietti, servizi disponibili su internet ecc.); |
7.7. |
data prevista di inizio dei servizi aerei; |
7.8. |
tariffe applicate sulla rotta e loro condizioni di applicazione; |
7.9. |
bilancio del vettore, compreso il conto economico, dati sui flussi finanziari dell'esercizio finanziario precedente e di quello in corso, nonché dati previsionali per i due esercizi successivi; |
7.10. |
i dati e i documenti elencati al punto 20 del presente schema delle procedure. |
8. |
La domanda di attribuzione dei diritti di traffico va redatta in lingua lituana. |
9. |
Le domande dei vettori aerei sono esaminate da una commissione, istituita con decreto del ministero dei Trasporti, composta di 5 membri, di cui 3 rappresentanti del ministero dei Trasporti e 2 rappresentanti dell'Amministrazione dell'aviazione civile. La presidenza è assunta da un rappresentante del ministero dei Trasporti (Segretario generale del ministero). |
III. MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE
10. |
Nei suoi lavori la commissione si attiene agli accordi internazionali conclusi dalla Repubblica di Lituania, alle leggi della Repubblica di Lituania, ai decreti del governo della Repubblica di Lituania, al presente schema delle procedure e agli altri atti giuridici che disciplinano l'aviazione civile. |
11. |
La commissione è tenuta ad esaminare la domanda e a prendere una decisione in merito all'attribuzione dei diritti di traffico entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La commissione è competente a pronunciarsi anche in merito alla revoca o alla limitazione dei diritti di traffico. |
12. |
La commissione è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un altro membro della commissione designato dal ministero dei Trasporti. |
13. |
La principale forma di lavoro della commissione è costituita dalle sedute dei suoi membri. Le sedute della commissione sono convocate su iniziativa del suo presidente. Con il consenso del presidente della commissione le sedute possono essere convocate su iniziativa di qualunque altro membro. |
14. |
I membri sono informati delle sedute della commissione non più tardi di 3 giorni lavorativi prima delle stesse; essi ricevono allo stesso tempo il materiale per la riunione e l'ordine del giorno. |
15. |
Le sedute si considerano legali se vi partecipano non meno di 3 membri della commissione. Le decisioni della commissione sono prese alla maggioranza dei membri della commissione che partecipano alla seduta, con voto palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente della commissione. |
16. |
Le decisioni della commissione sono iscritte nel verbale della seduta della commissione. Il verbale è firmato dal presidente della commissione. |
17. |
Le decisioni prese dalla commissione hanno valore di raccomandazione. La decisione definitiva di attribuzione, revoca o limitazione dei diritti di traffico è presa dal ministro dei Trasporti, nel momento in cui rilascia l'autorizzazione di esercizio dei servizi aerei o ne limita o revoca la validità. |
IV. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI TRAFFICO
18. |
Qualora su una rotta tra la Repubblica di Lituania e un paese terzo siano state stabilite limitazioni dei diritti di traffico e abbiano presentato domanda più vettori aerei di quanti possono essere autorizzati su tale rotta, il vettore aereo viene selezionato tenendo conto della domanda di trasporto di passeggeri e/o di merci e in modo da stimolare la concorrenza e l'armonioso sviluppo dei servizi aerei nella Comunità, applicando i criteri indicati al punto 19. I diritti di traffico sono attribuiti ai richiedenti ritenuti i più idonei dopo una valutazione generale. |
19. |
Nel processo di selezione viene data la preferenza al richiedente che: |
19.1. |
assicura i massimi vantaggi agli utenti del servizio; |
19.2. |
stimola al massimo la concorrenza tra i vettori aerei comunitari; |
19.3. |
presta servizi aerei in modo tale da assicurare un'offerta che copra tutte le categorie di trasporto aereo richieste sul mercato, al prezzo più basso possibile; |
19.4. |
promuove uno sviluppo sostenibile del settore dei servizi aerei, del commercio e del turismo nella Comunità; |
19.5. |
opera in modo rispondente agli obiettivi della politica comune dei trasporti, per esempio in materia di sviluppo regionale. |
20. |
Nel processo di selezione vengono valutati i seguenti elementi: |
20.1. |
capacità finanziaria del vettore aereo comunitario; |
20.2. |
capacità tecnica del vettore aereo comunitario; |
20.3. |
capacità organizzativa del vettore aereo comunitario, valutata secondo i seguenti criteri: |
20.3.1. |
missione del vettore aereo comunitario; |
20.3.2. |
portata geografica dei voli del vettore aereo comunitario, compresa la sua partecipazione ad alleanze di compagnie aeree; |
20.3.3. |
rete di vendita del vettore aereo comunitario; |
20.3.4. |
piano aziendale del vettore aereo comunitario per la rotta di cui trattasi; |
20.4. |
realizzazione o meno di voli diretti; |
20.5. |
carattere stagionale o meno dei voli (voli solo nell'orario invernale o in quello estivo o tutto l'anno); |
20.6. |
effettiva utilizzazione dei diritti di traffico già attribuiti (informazioni sui voli di linea, charter, con condivisione di codice o noleggio operativo con equipaggio, su altre rotte o sulla rotta di cui trattasi, fino alla data di presentazione della domanda); |
20.7. |
frequenza dei voli previsti sulla rotta; |
20.8. |
modello di aeromobile utilizzato sulla rotta; |
20.9. |
servizi offerti sulla rotta; |
20.10. |
tariffe applicate sulla rotta |
20.11. |
accessibilità per gli utenti del sistema di vendita e prenotazione dei biglietti; |
20.12. |
data di inizio dei voli sulla rotta; |
20.13. |
contributo socioeconomico. |
21. |
In sede di valutazione delle domande, la commissione può organizzare un'audizione pubblica, alla quale sono invitati a partecipare tutti i richiedenti. |
V. RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AEREI
22. |
La commissione verifica se i diritti di traffico attribuiti vengano utilizzati in modo efficiente e può riesaminare le decisioni prese in materia di attribuzione dei diritti stessi. Le decisioni di attribuzione dei diritti di traffico vengono obbligatoriamente riesaminate su domanda di un vettore aereo comunitario che chieda di ottenere dei diritti di traffico già attribuiti, sostenendo che i diritti stessi sono utilizzati in modo non efficiente e presentando prove che i servizi da esso proposti sarebbero molto migliori di quelli effettivamente prestati sulla base dei diritti di traffico in vigore al momento. |
23. |
L'esito del riesame della decisione di attribuzione dei diritti di traffico viene comunicato al titolare dei diritti e reso pubblico sui siti internet del ministero dei Trasporti e dell'Amministrazione dell'aviazione civile. Nell'avviso pubblicato è indicato il termine entro il quale un vettore aereo comunitario che intenda utilizzare i diritti di traffico eventualmente resisi disponibili a seguito della decisione deve presentare al ministero dei Trasporti domanda di attribuzione di detti diritti di traffico. |
VI. VALIDITÀ DELLA RIPARTIZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO, SUA REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
24. |
I diritti di traffico vengono attribuiti a tempo indeterminato. |
25. |
Il vettore aereo comunitario al quale sono stati attribuiti diritti di traffico, qualora non abbia iniziato ad operare voli sulla rotta attribuitagli entro 12 mesi di calendario o dopo che siano trascorsi 3 mesi di calendario dalla data indicata nella sua domanda per l'inizio dei servizi aerei previsti, perde il diritto di prestare servizi aerei sulla rotta in questione. |
26. |
I diritti di traffico possono essere limitati per un certo periodo di tempo se il vettore aereo comunitario non soddisfa più i requisiti stabiliti negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei o non osserva le disposizioni di tali accordi o altri impegni assunti a livello internazionale, ovvero non rispetta le condizioni per la prestazione di servizi aerei e i requisiti degli atti giuridici che disciplinano tali servizi, o ancora se i dati relativi al vettore aereo comunitario di cui al punto 20 del presente schema delle procedure, che erano stati comunicati al ministero dei Trasporti al momento della presentazione della domanda, non corrispondono più alla situazione attuale del vettore aereo comunitario. La limitazione dei diritti di traffico viene comunicata al vettore aereo comunitario al più tardi entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data della decisione, indicando il termine entro il quale il vettore stesso è tenuto a realizzare le modifiche richieste o a porre termine alle irregolarità. La limitazione dei diritti di traffico è revocata se il vettore aereo comunitario provvede a realizzare le modifiche richieste o a porre termine alle irregolarità entro il termine indicato. Se il vettore aereo comunitario omette di realizzare le modifiche richieste o di porre termine alle irregolarità entro il termine indicato, i diritti di traffico sono revocati. |
27. |
I diritti di traffico sono revocati anche qualora il vettore aereo comunitario informi per iscritto il ministero dei Trasporti che non intende più utilizzare i diritti di traffico attribuitigli. |
28. |
Alle controversie in merito all'attribuzione, alla revoca e alla limitazione dei diritti di traffico si applica la procedura prevista dalle pertinenti norme di legge.» |
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/12 |
Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 31/09)
Numero dell'aiuto: XA 117/07
Stato membro: Regno Unito
Regione: England
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2007-2008
Base giuridica: Il regime è un servizio non previsto dalla legge, a partecipazione volontaria. L'Agriculture Act del 1986 (sezione 1) costituisce la base giuridica per la prestazione di consulenza da parte della pubblica amministrazione in relazione a qualsiasi attività agricola
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Dal 1o luglio 2007 al 31 marzo 2008: 6,22 Mio GBP
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità dell'aiuto è del 100 %
Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o luglio 2007
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime avrà inizio il 1o luglio 2007 e resterà in vigore fino al 31 marzo 2008. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2008. L'ultimo versamento ai funzionari preposti sarà effettuato il 31 marzo 2008
Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Scopo del regime è sensibilizzare al problema dell'inquinamento diffuso delle risorse idriche causato dall'attività agricola, offrendo consulenza attraverso seminari e direttamente nelle aziende ad opera di funzionari dei bacini idrografici. Si spera di raggiungere gli agricoltori e di convincerli ad intervenire tempestivamente su base volontaria, affrontando il problema in quaranta bacini idrografici prioritari. Il regime contribuirà al conseguimento di obiettivi nazionali e internazionali in campo ambientale e in particolare al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro sulle acque
Settore interessato: Potranno beneficiare del regime solo soggetti che si dedicano esclusivamente alla produzione di prodotti agricoli. Sono ammissibili tutti i sottosettori
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: L'ente ufficiale preposto al regime è:
Department for Environment Food and Rural Affairs
Water Quality Division
3/8 Whitehall Place
London SW1A 2HH
United Kingdom
L'organismo incaricato della gestione è:
Natural England
Land Management & Advisory Services
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
Cambs CB2 8DR
United Kingdom
Sito web: http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-ecsfdi.pdf
È inoltre possibile consultare, sul sito Internet del Governo britannico, la pagina relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di esenzione, al seguente indirizzo:
http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nei siti web sopra indicati.
Firmato e datato a nome del Department of Environment, Food and Rural Affairs (autorità competente del Regno Unito)
Neil Marr
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 1B
Nobel House
17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/13 |
Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare, azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito del secondo programma Marco Polo
[Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1]
(2008/C 31/10)
La Commissione europea pubblica un invito a presentare proposte per la procedura di selezione 2008 nell'ambito del secondo programma Marco Polo. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 7 aprile 2008.
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/guide_proposers/index_en.htm
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (tren-marco-polo@ec.europa.eu) e via fax (32-2) 296 37 65.
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/14 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC/04/08
Tempus IV — Riforma dell'istruzione superiore mediante la cooperazione universitaria internazionale
(2008/C 31/11)
1. Obiettivi e descrizione
Il programma Tempus continuerà con una nuova fase dal 2007 al 2013.
Il programma avrà lo scopo generale di contribuire a promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner dell'area circostante. Il programma contribuirà in particolare a promuovere la convergenza volontaria con gli sviluppi europei nel settore dell'istruzione superiore secondo i principi dell'agenda di Lisbona e del processo di Bologna.
Tempus promuove la cooperazione multilaterale tra gli istituti d'istruzione superiore, gli enti pubblici e le organizzazioni degli Stati membri e dei paesi partner e si concentra sulla riforma e sulla modernizzazione dell'istruzione superiore.
I progetti nazionali devono essere coerenti con le priorità nazionali stabilite in stretto dialogo con le delegazioni europee e le autorità competenti dei paesi partner. I progetti multinazionali devono conformarsi alle priorità del programma che sono state definite secondo le linee generali del programma europeo di modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore.
I due principali strumenti di cooperazione previsti dal presente invito a presentare proposte Tempus sono:
— |
Progetti comuni (PC): progetti con un'impostazione «dal basso verso l'alto» tendenti a modernizzare e riformare a livello istituzionale (universitario). I progetti comuni hanno lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze tra le università, le organizzazioni e le istituzioni dall'UE e dai paesi partner e, se necessario, tra enti dei paesi partner. |
— |
Misure strutturali (MS): progetti con una strategia «dall'alto verso il basso». Le misure strutturali hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla riforma dei sistemi d'istruzione superiore nei paesi partner oltre che di migliorare la loro qualità e pertinenza, e di aumentare la convergenza con gli sviluppi europei. Le misure strutturali riguarderanno gli interventi destinati a sostenere la riforma strutturale dei sistemi d'istruzione superiore e lo sviluppo di un quadro strutturale strategico a livello nazionale. |
2. Candidati ammessi a partecipare
Gli istituti e le organizzazioni che possono partecipare al programma Tempus comprendono gli istituti e le organizzazioni d'istruzione superiore, le organizzazioni e istituti non accademici, come ad esempio le organizzazioni non governative, le aziende, le industrie e gli enti pubblici.
Questi istituti e organizzazioni devono avere la loro sede nei seguenti quattro gruppi di paesi ammessi a partecipare:
— |
i 27 Stati membri dell'Unione europea, |
— |
i 6 paesi del Balcani occidentali: Albania, Bosnia e Herzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia compreso Kosovo (1) e Montenegro, |
— |
i 15 paesi che si trovano nella zona a sud e a est dell'Unione europea: Algeria, Egitto, Israele Giordania, Libano, Marocco, il Territorio governato dall'Autorità palestinese, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina, |
— |
la Federazione russa, |
— |
5 repubbliche dell'Asia centrale: Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. |
3. Bilancio e durata dei progetti
Il bilancio totale riservato al cofinanziamento dei progetti ammonta a 50,55 Mio EUR.
Il contributo finanziario della Commissione non può superare il 95 % dell'importo totale dei costi rimborsabili del progetto.
L'ammontare minimo del sussidio per i progetti comuni e le misure strutturali sarà di 500 000 EUR. L'ammontare massimo del sussidio sarà di 1 500 000 EUR. Nel caso di Albania, Montenegro e delle cinque repubbliche dell'Asia centrale, che dispongono di uno stanziamento nazionale inferiore a 1 Mio EUR, l'ammontare minimo del sussidio per entrambi i tipi di progetto è fissato a 300 000 EUR.
La durata massima dei progetti è di 24 o 36 mesi.
4. Termine
Le domande per i progetti comuni e per le misure strutturali devono essere inviate al più tardi il 28 aprile 2008.
5. Ulteriori informazioni
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/tempus
Le candidature devono obbligatoriamente rispondere ai criteri stabiliti nel testo integrale ed essere presentate tramite il formulario previsto nel sito web.
(1) Sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza, del 10 giugno 1999.
Agenzia europea dei medicinali
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/16 |
Assunzioni per l'agenzia europea dei medicinali (Londra)
(2008/C 31/12)
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1]. L'EMEA è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato.
È possibile ottenere ulteriori informazioni sull'EMEA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il seguente: http://www.emea.europa.eu
L'Agenzia europea dei medicinali indice una serie di procedure di selezione al fine di costituire elenchi di riserva per i seguenti posti:
— EMEA/AD/258: Capo settore, Farmacovigilanza e gestione del rischio dei medicinali per uso umano (AD9)
— EMEA/AD/259: Amministratore, Regolamentazione e supporto organizzativo, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione (AD6)
— EMEA/AD/260: Amministratore, settore Informazione medica, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione (AD6)
— EMEA/AD/261: Amministratore (scientifico), EudraVigilance, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione (AD6)
— EMEA/AD/262: Amministratore (scientifico), Eudravigilance, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione (AD5)
— EMEA/AST/263: Assistente, settore Regolamentazione e supporto organizzativo, unità Valutazione dei medicinali per uso umano nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione (AST3)
— EMEA/AD/264: Amministratore (scientifico), unità Valutazione dei medicinali per uso umano nel periodo precedente all'autorizzazione, Qualità dei medicinali (AD5)
— EMEA/AD/265: Amministratore, sviluppatore FileMaker (AD6)
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 56 del 4 marzo 1968).
La sede di lavoro è Londra.
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri delle Comunità europea oppure dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici.
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMEA: http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell'EMEA. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 18 marzo 2008. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'EMEA, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza.
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi on-line all'indirizzo:
http://www.emea.europa.eu/, «Online Mailing Service».
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/13)
1. |
In data 24 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Swiss Life Holding AG («Swiss Life», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa AWD Holding AG («AWD», Germania) mediante asta pubblica annunciata il 3 dicembre 2007. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5030 — Swiss Life/AWD, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
5.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 31/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5023 — Cofatech Servizi/Edison)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 31/14)
1. |
In data 25 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cofatech Servizi SpA («Cofatech Servizi», Italia), appartenente al gruppo Gaz de France («Gaz de France», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo di una parte di Edison SpA («Edison, Italia») operante nel settore della generazione di energia elettricità («the Target», Italia), mediante acquisto di attivi e di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5023 — Cofatech Servizi/Edison, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.