ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
1 febbraio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2008/C 029/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni di Suomen Pankki (BCE/2008/1)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 029/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4779 — Akzo Nobel/ICI) ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 029/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

Banca centrale europea

2008/C 029/04

Accordo, del 31 dicembre 2007, tra la Banca centrale europea e la Central Bank of Cyprus riguardo alla somma accreditata alla Central Bank of Cyprus da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

4

2008/C 029/05

Accordo, del 31 dicembre 2007, tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 029/06

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura ( 1 )

8

2008/C 029/07

Soppressione, da parte delle autorità francesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea fra Digione, da un lato, e Londra, Clermont-Ferrand, Bordeaux e Tolosa, dall'altro ( 1 )

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 029/08

Invito a presentare proposte — DG ENTR — ENT/CIP/08/C/N02S00/1 — Iniziative settoriali globali: iniziative settoriali quale parte di un quadro post-2012

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 029/09

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 029/10

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Domanda proveniente da uno Stato membro

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 gennaio 2008

al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni di Suomen Pankki

(BCE/2008/1)

(2008/C 29/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell'Unione europea.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni di Suomen Pankki terminerà dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2007. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2008.

(3)

Suomen Pankki ha selezionato KPMG Oy Ab quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda che KPMG Oy Ab sia nominato revisore esterno di Suomen Pankki per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 gennaio 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/2


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4779 — Akzo Nobel/ICI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 29/02)

Il 13 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4779. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

31 gennaio 2008

(2008/C 29/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4870

JPY

yen giapponesi

157,93

DKK

corone danesi

7,4528

GBP

sterline inglesi

0,74770

SEK

corone svedesi

9,4725

CHF

franchi svizzeri

1,6051

ISK

corone islandesi

96,78

NOK

corone norvegesi

8,0760

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,070

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

259,46

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6978

PLN

zloty polacchi

3,6244

RON

leu rumeni

3,7170

SKK

corone slovacche

33,775

TRY

lire turche

1,7483

AUD

dollari australiani

1,6682

CAD

dollari canadesi

1,4846

HKD

dollari di Hong Kong

11,5951

NZD

dollari neozelandesi

1,8960

SGD

dollari di Singapore

2,1078

KRW

won sudcoreani

1 404,03

ZAR

rand sudafricani

11,1115

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6793

HRK

kuna croata

7,2284

IDR

rupia indonesiana

13 749,55

MYR

ringgit malese

4,8112

PHP

peso filippino

60,224

RUB

rublo russo

36,3140

THB

baht thailandese

46,450

BRL

real brasiliano

2,6241

MXN

peso messicano

16,1087


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Banca centrale europea

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/4


ACCORDO

del 31 dicembre 2007

tra la Banca centrale europea e la Central Bank of Cyprus riguardo alla somma accreditata alla Central Bank of Cyprus da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2008/C 29/04)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA CENTRAL BANK OF CYPRUS,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, del 31 dicembre 2007, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), la somma complessiva dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Central Bank of Cyprus è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2008 in conformità dell'articolo 49.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») è pari a 73 400 447,19 EUR.

(2)

Conformemente all'articolo 30.3 dello statuto SEBC e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, a decorrere dal 1o gennaio 2008 la BCE è tenuta ad accreditare alla Central Bank of Cyprus un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Central Bank of Cyprus, fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 della decisione stessa. La BCE e la Central Bank of Cyprus concordano di stabilire in 71 950 548,51 EUR il credito della Central Bank of Cyprus, al fine di assicurare che il rapporto tra l'ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno già adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Central Bank of Cyprus nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN partecipanti.

(3)

La differenza fra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta dall'applicazione al valore delle attività di riserva in valuta che la Central Bank of Cyprus ha già trasferito in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all'articolo 49.1 dello statuto SEBC, e dall'effetto sui crediti detenuti dalle altre BCN partecipanti, di cui all'articolo 30.3 dello statuto SEBC, dell'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, a norma dell'articolo 29.3 dello statuto SEBC, e delle estensioni dello schema di capitale della BCE al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007, a norma dell'articolo 49.3 dello statuto SEBC.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Central Bank of Cyprus concordano che il credito di quest'ultima può essere ridotto compensandolo con l'importo con il quale la Central Bank of Cyprus è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, nel caso in cui il credito della Central Bank of Cyprus sia maggiore di 71 950 548,51 EUR.

(5)

La BCE e la Central Bank of Cyprus dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest'ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all'importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell'articolo 30 dello statuto SEBC, in conformità dell'articolo 10.3 dello statuto SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Central Bank of Cyprus

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Central Bank of Cyprus in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto SEBC e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 (di seguito il «credito della Central Bank of Cyprus» o il «credito») è superiore a 71 950 548,51 EUR all'ultima data in cui la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Central Bank of Cyprus, in linea con l'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è ridotto a 71 950 548,51 EUR, a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l'importo con il quale la Central Bank of Cyprus è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2008, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22. L'importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l'articolo 49.2 dello statuto SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Central Bank of Cyprus è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell'articolo 49.2 dello statuto SEBC e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 è inferiore alla differenza tra: a) il credito della Central Bank of Cyprus; e b) 71 950 548,51 EUR, allora il credito è ridotto a 71 950 548,51 EUR: i) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e ii) effettuando un pagamento in euro da parte della BCE alla Central Bank of Cyprus pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET/TARGET2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Central Bank of Cyprus è inferiore a 71 950 548,51 EUR all'ultima data nella quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Central Bank of Cyprus conformemente all'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è aumentato a quella data a 71 950 548,51 EUR. L'aumento si realizza mediante il pagamento, da parte della Central Bank of Cyprus alla BCE, di un importo pari alla differenza. Qualunque importo che la Central Bank of Cyprus sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della decisione BCE/2007/22.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2008.

2.   Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Central Bank of Cyprus conservano ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2007.

Per la Banca centrale europea

Jean-Claude TRICHET

Presidente

Per la Central Bank of Cyprus

Athanasios ORPHANIDES

Governatore


(1)  GU L 27 dell'1.2.2008.


1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/6


ACCORDO

del 31 dicembre 2007

tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2008/C 29/05)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA BANK ĊENTRALI TA' MALTA/CENTRAL BANK OF MALTA,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, del 31 dicembre 2007, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), la somma complessiva dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2008 in conformità dell'articolo 49.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») è pari a 36 553 305,17 EUR.

(2)

Conformemente all'articolo 30.3 dello statuto SEBC e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, a decorrere dal 1o gennaio 2008 la BCE è tenuta ad accreditare alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 della decisione stessa. La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concordano di stabilire in 35 831 257,94 EUR il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, al fine di assicurare che il rapporto tra l'ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno già adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN partecipanti.

(3)

La differenza fra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta dall'applicazione al valore delle attività di riserva in valuta che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ha già trasferito in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all'articolo 49.1 dello statuto SEBC, e dall'effetto sui crediti detenuti dalle altre BCN partecipanti, di cui all'articolo 30.3 dello statuto SEBC, dell'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, a norma dell'articolo 29.3 dello statuto SEBC, e delle estensioni dello schema di capitale della BCE al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007, a norma dell'articolo 49.3 dello statuto SEBC.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concordano che il credito di quest'ultima può essere ridotto compensandolo con l'importo con il quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, nel caso in cui il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sia maggiore di 35 831 257,94 EUR.

(5)

La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest'ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all'importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell'articolo 30 dello statuto SEBC, in conformità dell'articolo 10.3 dello statuto SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto SEBC e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 (di seguito il «credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta» o il «credito») è superiore a 35 831 257,94 EUR all'ultima data in cui la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Bank Ċentrali ta'Malta/Central Bank of Malta, in linea con l'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è ridotto a 35 831 257,94 EUR, a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l'importo con il quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2008, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22. L'importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l'articolo 49.2 dello statuto SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell'articolo 49.2 dello statuto SEBC e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 è inferiore alla differenza tra: a) il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; e b) 35 831 257,94 EUR, allora il credito è ridotto a 35 831 257,94 EUR: i) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e ii) effettuando un pagamento in euro da parte della BCE alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET/TARGET2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è inferiore a 35 831 257,94 EUR all'ultima data nella quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conformemente all'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è aumentato a quella data a 35 831 257,94 EUR. L'aumento si realizza mediante il pagamento, da parte della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta alla BCE, di un importo pari alla differenza. Qualunque importo che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della decisione BCE/2007/22.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2008.

2.   Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conservano ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2007.

Per la Banca centrale europea

Jean-Claude TRICHET

Presidente

Per la Central Bank of Malta

Michael C. BONELLO

Governatore


(1)  GU L 27 dell'1.2.2008.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/8


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2008/C 29/06)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

(Nota 1)

CEN

EN 1359:1998

Misuratori di gas — Misuratori di gas a membrana

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Contatori di calore — Parte 1: Requisiti generali

 

CEN

EN 1434-2:2007

Contatori di calore — Parte 2: Requisiti costruttivi

 

CEN

EN 1434-4:2007

Contatori di calore — Parte 4: Prove per l'approvazione del modello

 

CEN

EN 1434-5:2007

Contatori di calore — Parte 5: Prove per la verifica prima

 

CEN

EN 12261:2002

Misuratori di gas — Misuratori di gas a turbina

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Misuratori di gas — Dispositivi di conversione — Parte 1: Conversione di volume

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Misuratori di gas — Misuratori di gas a rotoidi

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14236:2007

Misuratori di gas ad ultrasuoni per uso domestico

 

CENELEC

EN 50470-1:2006

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova — Apparato di misura (indici di classe A, B e C)

CENELEC

EN 50470-2:2006

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 2: Prescrizioni particolari — Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di classe A e B)

CENELEC

EN 50470-3:2006

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 3: Prescrizioni particolari — Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C)

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/10


Soppressione, da parte delle autorità francesi, degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea fra Digione, da un lato, e Londra, Clermont-Ferrand, Bordeaux e Tolosa, dall'altro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 29/07)

La Francia ha deciso di sopprimere gli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea fra:

1)

Digione e Londra, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 240 del 15 settembre 1995 e modificati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 89 del 14 aprile 2004;

2)

Digione e Clermont-Ferrand, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 277 del 18 novembre 2003;

3)

Digione e Bordeaux, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 151 del 5 luglio 2007;

4)

Digione e Tolosa, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 151 del 5 luglio 2007.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/11


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG ENTR — ENT/CIP/08/C/N02S00/1

Iniziative settoriali globali: iniziative settoriali quale parte di un quadro post-2012

(2008/C 29/08)

1.   Obiettivi e descrizione

Le iniziative settoriali offrono un modo promettente di affrontare in futuro le sfide energetiche e del cambiamento climatico senza compromettere la crescita economica.

L'obiettivo dell'invito consiste nel'acquisire esperienze e conoscenze in materia di sviluppo delle iniziative settoriali, portando avanti progetti in paesi emergenti chiave nonché progetti transnazionali. Ciò contribuirà a fornire una verifica teorica di come potrebbero operare le iniziative settoriali; su come le iniziative settoriali potrebbero situarsi in un quadro internazionale post-2012 relativo al cambiamento climatico; sulle azioni necessarie affinché le iniziative settoriali diventino uno strumento di limitazione delle emissioni dei gas ad effetto serra nonché sui collegamenti necessari con il mercato globale del carbonio.

2.   Candidati ammissibili

I candidati devono risiedere in uno dei seguenti paesi:

nei 27 paesi dell'Unione europea,

nei paesi EFTA e del SEE: Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

in altri paesi terzi quando gli accordi lo consentono.

3.   Bilancio e durata del progetto

Il bilancio massimo concesso per l'operazione è pari a: 1 900 000 EUR.

L'importo massimo per progetto è pari a: 1 900 000 EUR.

Percentuale di cofinanziamento comunitario di costi rimborsabili: 90 %.

Massimale di cofinanziamento comunitario: 1 900 000 EUR.

La durata massima dei progetti è di 24 mesi.

4.   Termine

Le candidature devono essere inviate alla Commissione non oltre il 7 marzo 2008.

5.   Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Le domande devono soddisfare i requisiti stabiliti nel testo integrale ed essere presentate utilizzando l'apposito modulo.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/13


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

(2008/C 29/09)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese, della repubblica di Corea e di Taiwan (nel seguito: «i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 21 dicembre 2007 dal EUROFER (nel seguito: «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono i prodotti piatti di acciaio inossidabile semplicemente laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (nel seguito: «il prodotto in questione») di norma dichiarate nei codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Denuncia di dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di dumping relativa alla Repubblica di Corea è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione quando esso è venduto per essere esportato nella Comunità.

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti di Taiwan si fonda sul confronto tra un valore normale calcolato e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame da Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Nella denuncia si afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato spettante all'industria comunitaria e sul livello dei prezzi da essa praticati, con gravi effetti negativi sull'andamento generale, sulla redditività ed sulla situazione occupazionale di tale industria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in questione originario di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il proprio fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate della produzione e delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

il proprio fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle proprie vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione ai fini della selezione del campione,

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per selezionare il campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

Dato che una società non sa se viene prescelta come campione, si consiglia agli esportatori/produttori che desiderano fare richiesta di un margine individuale (3) di richiedere un questionario entro il termine previsto nel paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso e di inoltrarlo entro il termine stabilito paragrafo 6, lettera a), punto ii), primo paragrafo, del presente avviso. Si richiama tuttavia l'attenzione all'ultima frase del paragrafo 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento, e in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan,

denominazione sociale e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserite nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per selezionare il campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento, e in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte (4) nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Corea e Taiwan inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, ad utenti conosciuti nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e/o dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia tali parti che in caso di campionamento dei produttori esportatori la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione intende scegliere il Messico quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al successivo paragrafo 6, lettera c).

e)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provato il sussistere delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non risultino contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni contrarie tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare, salvo disposizioni contrarie, le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Messico che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande debitamente motivate dello status d'impresa operante in condizioni di economia di mercato [di cui al paragrafo 5.1, lettera e)] e/o di un trattamento individuale a termini dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria, e complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata devono portare la dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata su cui figura la dicitura «Consultabile dalle parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

11.   Consigliere-auditore

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come in particolare l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale Per ulteriori informazioni e modalità di contatto consultare le pagine Web del consigliere-uditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  I margini individuali possono essere chiesti in forza dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/economie in transizione, e infine in forza dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta in forza dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta a norma dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)  Questo significa che il documento è destinato unicamente all'uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/18


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Domanda proveniente da uno Stato membro

(2008/C 29/10)

In data 17 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda è il 18 gennaio 2008.

La domanda in oggetto, proveniente dall'Italia, riguarda servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali, in questo paese. Il precitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che la direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Per l'adozione di una decisione relativa a tale domanda la Commissione dispone di un termine di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato. Il termine scade quindi il 18 aprile 2008.

Si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del precitato paragrafo 4. Di conseguenza, il termine di cui dispone la Commissione potrà essere eventualmente prorogato di un mese. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).