ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
31 gennaio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2008/C 027/01

Parere della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (CON/2007/42)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2008/C 027/02

Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione Europea

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 027/03

Tassi di cambio dell'euro

12

2008/C 027/04

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

13

2008/C 027/05

Comunicazione della Commissione relativa all'inclusione nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) delle recenti riforme introdotte nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dello zucchero

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 027/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

17

2008/C 027/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

20

2008/C 027/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 )

26

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 027/09

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 7 dell'atto di cui al punto 18 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

30

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 027/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta) ( 1 )

31

 

Rettifiche

2008/C 027/11

Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 d dell'allegato XV all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione] (GU C 38 del 22.2.2007 e supplemento SEE n. 8 del 22 febbraio 2007)

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 dicembre 2007

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

(CON/2007/42)

(2008/C 27/01)

Introduzione e base giuridica

Il 23 ottobre 2007, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, che costituisce la base giuridica del regolamento proposto. La BCE è inoltre competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, in combinato disposto con l'articolo 106 del trattato, in quanto il regolamento proposto riguarda la protezione delle banconote e monete in euro. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Come menzionato nella relazione al regolamento proposto, la BCE ha di recente emanato la raccomandazione BCE/2006/13, del 6 ottobre 2006, relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione (2) (di seguito «raccomandazione della BCE»). Nella raccomandazione della BCE, la BCE assume la posizione secondo cui mentre, in generale, il diritto penale e le regole di procedura penale non ricadono nella competenza della Comunità, potrebbero ricadervi qualora sia necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario (3). La BCE ha raccomandato specificamente che la Commissione «consideri di proporre un'estensione dei poteri dei CNA [Centri nazionali di analisi per le contraffazioni] e delle BCN [banche centrali nazionali] che non sono CNA, in maniera tale da poter conservare gli esemplari di banconote identificati e analizzati e richiedere e trasportare legittimamente tali banconote nell'ambito dell'UE ai fini [di effettuare i controlli ai sensi] del quadro di riferimento [per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante]. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 dovrebbe essere modificato e l'articolo 4, paragrafo 3, di conseguenza eliminato. Tale ultimo paragrafo dovrebbe essere quanto meno modificato in modo che non sia pregiudicata la piena applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, attraverso la conservazione di banconote false come prova in processi penali, ad eccezione del caso in cui una tale applicazione sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati». Tali raccomandazioni non sono state prese in considerazione nel regolamento proposto.

1.2.

In linea di principio, la BCE accoglie con favore l'uso di un atto del primo pilastro adottato in virtù del Trattato per proteggere l'euro contro la falsificazione, piuttosto che del terzo pilastro basato sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, giacché solo gli atti del primo pilastro forniscono i mezzi legali appropriati per la protezione dell'euro contro la falsificazione nell'ambito dell'unione economica e monetaria della Comunità (4).

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.

La proposta di estendere la portata del titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1338/2001, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (5), in modo tale da imporre un obbligo di trasmissione di nuove e vecchie classi di banconote false per finalità diverse dall'identificazione, segue in parte la raccomandazione della BCE. Tuttavia, la proposta di modifica dell'articolo 4, paragrafo 2, non impedisce che banconote sospettate di essere false vengano usate o conservate in procedimenti penali in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, contraddicendo in tal modo l'estensione della portata del titolo e mettendo in pericolo l'efficacia della disposizione modificata. Infatti, l'applicazione della disposizione continua ad essere del tutto vincolata sia al diritto penale nazionale sia alla discrezionalità delle autorità giudiziarie o inquirenti. Non è escluso che campioni di falsi, nuovi o particolarmente pericolosi, possano essere scoperti in un Paese, mediante un singolo sequestro, e che le autorità giudiziarie o inquirenti rifiutino di consegnarne alcuni per la finalità di effettuare i controlli ovvero ciò sia loro vietato da disposizioni di diritto penale nazionale, vanificando in tal modo lo spirito della nuova disposizione. Come affermato nel paragrafo 2 della raccomandazione della BCE, la BCE non intende pregiudicare i diritti di coloro che sono sospettati e imputati in procedimenti penali. Tuttavia, a tale riguardo, la necessità di bilanciare i diversi interessi stabilita dal regolamento (CE) n. 1338/2001 e reiterata anche nel regolamento proposto pende a sfavore della protezione dell'euro contro la falsificazione. Per assicurare tale protezione, la BCE e le BCN dovrebbero di regola essere legittimate a ricevere campioni di banconote utilizzate o conservate come prova in procedimenti penali, ad eccezione unicamente del caso in cui ciò sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati.

2.2.

Come menzionato nella relazione al regolamento proposto, la BCE ha già adottato un quadro di riferimento per l'individuazione delle banconote false (6) cui le BCN dell'Eurosistema devono dare attuazione nei propri ordinamenti giuridici nazionali. La BCE ha compiuto ciò, in adempimento delle proprie responsabilità, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione e preservare, quindi, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro. Ciò dovrebbe essere maggiormente tenuto in considerazione nella proposta di modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, facendo esplicitamente riferimento alla competenza della BCE a stabilire requisiti di selezione relativi sia all'idoneità alla circolazione sia ai controlli di autenticità delle banconote in euro, nonché al lavoro compiuto a tal fine dall'Eurosistema.

2.3.

La proposta di modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 impone a «gli enti creditizi e agli altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete» l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete da essi ricevute siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Mentre l'oggetto di tale obbligo è chiaro e auspicabile, l'espressione «altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete» non comprende nel proprio ambito altre organizzazioni che gestiscono dispositivi self-service per la distribuzione dei biglietti in euro al pubblico anche se non come attività professionale. Infatti, l'attuazione pratica del quadro di riferimento della BCE a livello nazionale ha fatto emergere la portata limitata del termine, in particolare per quanto riguarda i dettaglianti che ricaricano i distributori automatici di contante. Tale ambito limitato circa i destinatari dell'obbligo di cui all'articolo 6 potrebbe creare una lacuna per effetto della quale le banconote e monete in euro non verrebbero selezionate nel rispetto delle procedure stabilite dalla BCE e dalla Commissione, ciò a discapito del grande pubblico e degli enti creditizi dell'area dell'euro, che sarebbero soggetti a requisiti più rigorosi. Pertanto, una definizione più ampia sarebbe la soluzione più adeguata.

2.4.

Il regolamento proposto aggiungerà all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1338/2001 una disposizione che richiede agli Stati membri di adottare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative per dare applicazione all'obbligo degli enti creditizi e degli altri istituti di assicurare che le banconote e le monete in euro siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false, in linea con le procedure definite dalla BCE e dalla Commissione. Gli Stati membri sarebbero obbligati ad adottare tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative al più tardi entro il 31 dicembre 2009, e ad informarne immediatamente la BCE e la Commissione. La BCE è del parere che, poiché la stessa BCE e la Commissione sono responsabili per la definizione delle procedure sulle quali si fonda tale obbligo, sono la BCE e la Commissione che dovrebbero stabilire i termini per la loro attuazione, ciò per ragioni sia pratiche che giuridiche. Da un punto di vista pratico, l'imposizione di termini per l'attuazione richiede una conoscenza specialistica delle comptenze tecniche e delle capacità degli operatori locali. Devono essere inoltre considerati i costi di migrazione e i costi per la fabbricazione e l'acquisizione dei nuovi rilevatori necessari. Pertanto, il termine unico di cui al regolamento proposto potrebbe dimostrarsi rigido. Da un punto di vista giuridico, l'organismo che è competente a stabilire le procedure relative ai requisiti di selezione per i controlli di idoneità e di autenticità delle banconote o monete in euro, dovrebbe essere l'organismo che stabilisce i termini per la loro applicazione. Si suggerisce, pertanto, che tale termine sia eliminato dal regolamento proposto e che sia, invece, disposto che i termini per l'applicazione di tale obbligo, in linea con le procedure fissate dalla BCE e dalla Commissione, siano definiti in tali stesse procedure.

2.5.

Per quanto riguarda l'inclusione delle monete nell'ambito di applicazione del regolamento allo stesso livello delle banconote, la BCE, consapevole della propria competenza sulle questioni relative alle banconote in euro, osserva che tale approccio potrebbe presentare il limite di mettere in pericolo il pagamento al dettaglio negli Stati membri, dato che la realizzabilità dal punto di vista tecnico dei requisiti di controllo proposti per le monete è — a differenza di quanto accade per le banconote — ancora incerta.

2.6.

Giacché non è del tutto chiaro se il riferimento del regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (7) al regolamento (CE) n. 1338/2001 sia un riferimento dinamico, è necessaria un'altra proposta di regolamento, che estenda agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro gli effetti del regolamento proposto (8), in particolare per quanto riguarda le modifiche agli articoli 4 e 5. Tuttavia, nell'ambito dei «procedimenti definiti dalla Banca centrale europea» cui il regolamento proposto inserirà un riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 modificato, come sopra rilevato, la BCE è in una posizione migliore per decidere circa l'attuazione delle proprie procedure in relazione alle banconote in euro. A tale riguardo, e alla luce dei limiti dell'area geografica all'interno della quale l'euro ha corso legale, la BCE ha deciso nel luglio 2006 (9) che tali procedure diverranno efficaci nei nuovi Stati membri partecipanti una volta che essi adotteranno l'euro.

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l'allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 525 definitivo.

(2)  GU C 257 del 25.10.2006, pag. 16.

(3)  Sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2005, pag. I-7879) e sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (non ancora pubblicata nella Raccolta).

(4)  Si veda anche la Raccomandazione BCE/1998/7, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro.

(5)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(6)  Si veda il quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile nel sito Internet della BCE al seguente indirizzo:

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf

(7)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

(8)  Tale è stato di recente il caso di altri testi di modifica di strumenti giuridici relativi alla protezione dell'euro, vale a dire la decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28) e la decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).

(9)  Si veda il documento della BCE «Regime transitorio per l'attuazione del quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote nei nuovi Stati membri partecipanti» disponibile nel sito Internet della BCE al seguente indirizzo:

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotesframework2006it.pdf


ALLEGATO

PROPOSTE REDAZIONALI

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE  (1)

Modifica n. 1

Articolo 1, paragrafo 1

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:

1.

L'articolo 4 è modificato come segue:

1.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligo di trasmissione delle banconote false»;

«Obbligo di trasmissione delle banconote false»;

b)

alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

b)

alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al paragrafo 2 saranno applicate in modo tale da non impedire l'utilizzazione e la conservazione delle banconote sospettate di essere false come elementi di prova nell'ambito di procedimenti penali, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati.»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere

Modifica n. 2

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

3.

L'articolo 6 è modificato come segue:

3.

L'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro.

Gli enti creditizi e istituti di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.»

«1.   Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi:

i soggetti la cui attività professionale consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, e

i dettaglianti e gli altri operatori economici, quali le case da gioco, impegnati, quale attività accessoria, in operazioni di selezione ed erogazione al pubblico di banconote attraverso distributori automatici di contante

hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale i verifica controlli viene vengono effettuata i secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro, in base alle rispettive competenze e tenuto conto delle particolarità delle banconote e delle monete in euro, rispettivamente.

Gli istituti, i dettaglianti e gli altri operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

b)

alla fine del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

b)

alla fine del paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione delle procedure menzionate nel primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009 nel rispetto dei termini stabiliti in tali procedure. Essi Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere

Modifica n. 4

Articolo 2

Il presente regolamento ha effetto negli Stati membri partecipanti, quali sono definiti al primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (14).

Il presente regolamento ha effetto negli Stati membri partecipanti, quali sono definiti al primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (14).

Le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 hanno effetto negli Stati membri partecipanti, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma.

(14)

GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(14)

GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/6


Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione Europea

(2008/C 27/02)

Il presente regolamento è destinato a facilitare e migliorare il lavoro della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea, di seguito denominata «COSAC», istituita a Parigi il 16 e 17 novembre 1989.

Esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza dell'UE.

Sulla base della XXVII COSAC tenutasi a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002, la XXVIII riunione straordinaria della COSAC di Bruxelles del 27 gennaio 2003 ha stabilito di rafforzare la cooperazione fra i parlamenti nazionali dell'UE, di introdurre nel regolamento nuove modalità di votazione e di adottare un codice di condotta per un efficace controllo parlamentare sui governi in relazione alle tematiche comunitarie (Orientamenti parlamentari di Copenaghen).

I membri della COSAC intendono applicare gli Orientamenti parlamentari di Copenaghen conformemente alle rispettive prassi parlamentari (1). Tali orientamenti sono formulati in una apposita dichiarazione.

Il presente regolamento, adottato dalla XXIX COSAC di Atene del 5-6 maggio 2003, sostituisce il regolamento adottato a Helsinki l'11 e 12 ottobre 1999.

1.   COMPITI E COMPETENZE DELLA COSAC

La COSAC consente un periodico scambio di opinioni, ferme restando le competenze degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono la Comunità europea e alcuni atti connessi, riconosce alla COSAC il potere di sottoporre i contributi che ritenga opportuni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea e di studiare le attività, le proposte e le iniziative legislative dell'Unione.

I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

2.   FREQUENZA E DATE DELLE RIUNIONI

2.1.   Riunioni ordinarie

Nel corso di ciascuna presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha luogo una riunione ordinaria della COSAC, tenendo in considerazione le differenti prassi parlamentari degli Stati membri, i periodi elettorali e i giorni festivi nazionali. La data della riunione successiva è fissata e annunciata al più tardi entro la data della riunione precedente.

2.2.   Riunioni straordinarie

Riunioni straordinarie della COSAC hanno luogo in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.

2.3.   Riunioni dei presidenti

Una riunione preparatoria dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo ha luogo prima delle riunioni della COSAC, d'intesa con la troika presidenziale. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.

2.4.   Riunioni straordinarie dei presidenti

Riunioni straordinarie dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e dell'organo competente del Parlamento europeo hanno luogo su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.

2.5.   La troika presidenziale della COSAC

La troika presidenziale della COSAC è composta dalla presidenza, dalla presidenza precedente e da quella successiva e dal Parlamento europeo. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.

L'ordine del giorno di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo almeno due settimane prima della riunione; il processo verbale di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo al massimo due settimane dopo la riunione.

2.6.   Gruppi di lavoro

La COSAC può decidere di istituire un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concernente le attività dell'Unione europea. Un gruppo di lavoro può essere istituito anche in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organismo competente del Parlamento europeo. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza funge da presidente del gruppo di lavoro. Il segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza fornirà il segretariato del gruppo di lavoro.

2.7.   Programmazione delle riunioni

La COSAC stabilisce un calendario periodico a lungo termine delle proprie riunioni.

3.   LUOGO DELLE RIUNIONI

Le riunioni hanno luogo nello Stato membro che esercita la presidenza, salvo la possibilità di tenere altrove riunioni straordinarie, riunioni dei presidenti e della troika e riunioni dei gruppi di lavoro.

4.   COMPOSIZIONE

4.1.   Riunioni ordinarie e straordinarie

Ciascun parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di sei membri del/i suo(i) organismo/i specializzato/i negli affari comunitari ed europei. Il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri. Ciascun parlamento determina la composizione della propria delegazione.

4.2.   Osservatori dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione

Tre osservatori dei parlamenti di ciascun paese candidato all'adesione sono invitati alle riunioni ordinarie e straordinarie.

4.3.   Altri osservatori, esperti e invitati speciali

La presidenza invita osservatori del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e può invitare osservatori di ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e, previa consultazione della troika presidenziale, esperti e invitati speciali.

4.4.   Pubblicità delle riunioni

Le riunioni della Conferenza sono pubbliche salvo decisione contraria.

5.   CONVOCAZIONE

Le riunioni ordinarie e le riunioni dei presidenti e dei gruppi di lavoro sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza.

Le riunioni straordinarie sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro nel quale hanno luogo le riunioni in questione.

6.   DENOMINAZIONE DELLE RIUNIONI

La denominazione delle riunioni ordinarie e straordinarie è «Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Parlamento europeo) — COSAC», denominazione preceduta dal numero della riunione, in ordine di sequenza, e seguita dalla data e dal luogo della riunione.

7.   ORDINE DEL GIORNO

7.1.

Prima dell'ultima riunione ordinaria di ogni anno, le delegazioni indicano gli argomenti che propongono di trattare l'anno successivo. Tale punto sarà esaminato alla fine della riunione. La troika presidenziale, tenendo conto delle disposizioni della parte II del protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, propone, all'inizio di ciascuna presidenza, uno o più temi, tratti dal programma dei lavori del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea, nonché dalle proposte raccolte nel corso della riunione summenzionata.

7.1 bis.

L'argomento principale di ciascun progetto di ordine del giorno deve essere in relazione al ruolo della COSAC quale organismo preposto allo scambio di informazioni, con particolare riferimento agli aspetti pratici del controllo parlamentare.

7.2.

Un progetto di ordine del giorno è elaborato dal presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante, previa consultazione dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo. Le delegazioni nazionali possono proporre alla presidenza l'inserimento di un certo argomento nell'ordine del giorno.

7.3.

L'ordine del giorno definitivo è adottato dalla Conferenza stessa.

8.   PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI

8.1.

Le delegazioni nazionali possono inviare al segretariato del parlamento ospitante documenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2.

La delegazione nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza può elaborare documenti di lavoro per la Conferenza.

9.   LINGUE

9.1.

Ogni delegazione cura la traduzione in francese o in inglese dei documenti che presenta.

9.2.

I parlamenti partecipanti ricevono i documenti per la conferenza in francese o in inglese. Ogni parlamento cura la traduzione nella propria lingua nazionale.

9.3.

Nelle riunioni è assicurata l'interpretazione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione.

9.4.

I contributi della COSAC sono redatti in un solo originale in francese e in inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

10.   CONTRIBUTI DELLA COSAC

10.1.

La COSAC può indirizzare contributi alle istituzioni dell'Unione europea, conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea annesso al trattato di Amsterdam.

10.2.

Ciascuna delegazione nazionale può proporre l'adozione di un contributo da parte della COSAC. Un progetto di contributo è redatto su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo, ovvero in caso di decisione in tal senso da parte della COSAC stessa.

10.3.

Il progetto di contributo è comunicato alle delegazioni in tempo utile prima della relativa riunione della COSAC, per garantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni.

10.4.

Il progetto definitivo di contributo è redatto alla riunione preparatoria dei presidenti che precede la relativa riunione della COSAC. Il progetto include le osservazioni e i commenti di tutte le delegazioni, comprese le eventuali dichiarazioni di voto.

10.5.

In generale, la COSAC cerca di adottare i contributi con un ampio consenso. Nel caso ciò non fosse possibile, i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno

Formula

dei voti espressi. La maggioranza dei

Formula

dei voti espressi deve al contempo costituire almeno metà di tutti i voti.

10.6.

Ogni delegazione dispone di due voti.

10.7.

Una volta adottati, i contributi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.   RUOLO DELLA PRESIDENZA

11.1.

L'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea assicura la presidenza della COSAC durante questo periodo.

11.2.

Il segretariato del parlamento ospitante prepara i documenti di seduta. Esso è assistito dal segretariato della COSAC.

11.3.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante introduce il dibattito.

11.4.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante propone le modalità di svolgimento della riunione e la durata degli interventi, che è di quattro minuti, salvo diversa decisione della COSAC stessa.

11.5.

Il segretariato del parlamento ospitante redige un breve resoconto della riunione. Il progetto di resoconto è presentato dal segretariato della COSAC.

11.6.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante presenta le conclusioni della discussione, elaborate dalla troika presidenziale.

11.7.

Il segretariato del parlamento che esercita la presidenza fornisce il segretariato per le attività della COSAC durante il suo mandato. I segretariati degli altri parlamenti nazionali e del Parlamento europeo offrono la loro assistenza.

11 bis.   SEGRETARIATO DELLA COSAC

Il segretariato della COSAC è composto da funzionari dei parlamenti della troika presidenziale e da un membro permanente che assiste il segretariato nelle sue attività.

I funzionari dei parlamenti della troika presidenziale sono nominati da ciascuno dei rispettivi parlamenti per un periodo non rinnovabile di diciotto mesi.

Il membro permanente è nominato dai presidenti della COSAC su proposta della troika presidenziale. Il membro permanente è un funzionario di un parlamento nazionale e resta in carica per due anni con la possibilità di un solo rinnovo.

Il segretariato della COSAC assiste la presidenza e il segretariato del parlamento ospitante in tutti i loro compiti. I membri del segretariato della COSAC esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità politica della presidenza della COSAC e della troika presidenziale o conformemente alle decisioni prese nel corso delle riunioni della COSAC. Il membro permanente coordina le attività del segretariato della COSAC sotto la direzione del parlamento che esercita la presidenza.

I costi per il distacco a Bruxelles del membro permanente del segretariato e gli altri costi tecnici necessari al segretariato sono sostenuti congiuntamente dai parlamenti che desiderano contribuire. L'importo e le modalità di pagamento dei costi cofinanziati sono definiti in un accordo tra i parlamenti partecipanti.

12.   CONCLUSIONI DEL DIBATTITO

Nel caso in cui la Conferenza decida di emanare un comunicato, la troika presidenziale elabora un progetto, allegando gli eventuali contributi adottati.

13.   DESTINATARI DEI COMUNICATI

I comunicati sono trasmessi dal segretariato del parlamento ospitante ai parlamenti degli Stati membri e al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

14.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO

14.1.

Le proposte di modifica del regolamento devono essere trasmesse per iscritto, da una o più delegazioni di uno o più parlamenti, a tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri e al Parlamento europeo almeno un mese prima della riunione della COSAC.

14.2.

Ogni proposta di modifica del regolamento è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione della COSAC che segue la presentazione della proposta.

14.3.

Gli emendamenti al regolamento sono adottati all'unanimità dalle delegazioni presenti alla riunione. Le astensioni delle delegazioni non ostano all'adozione degli emendamenti.

14.4.

Il quorum è di almeno i 2/3 delle delegazioni.

14.5.

Ogni delegazione dispone di un voto.

15.   ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un solo testo originale è redatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Il testo del presente regolamento, ai fini della sua autenticazione, è redatto in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. Le traduzioni sono concordate tra i parlamenti nazionali che utilizzano tali lingue e il Parlamento europeo. Per qualsiasi questione relativa all'interpretazione del regolamento, le sole versioni ufficiali sono quelle redatte in inglese e francese.


(1)  Come indicato nel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, spetta a ciascun parlamento definire la portata di applicazione degli orientamenti pubblicati con il titolo «Orientamenti parlamentari di Copenaghen» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 154 del 2 luglio 2003.


ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'articolo 10.5 del regolamento

Il Parlamento europeo può astenersi nelle votazioni riguardanti contributi che lo includono fra i destinatari.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 gennaio 2008

(2008/C 27/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4810

JPY

yen giapponesi

158,39

DKK

corone danesi

7,4525

GBP

sterline inglesi

0,74340

SEK

corone svedesi

9,4399

CHF

franchi svizzeri

1,6135

ISK

corone islandesi

95,24

NOK

corone norvegesi

8,0450

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,006

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

257,86

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6977

PLN

zloty polacchi

3,6115

RON

leu rumeni

3,7105

SKK

corone slovacche

33,661

TRY

lire turche

1,7445

AUD

dollari australiani

1,6654

CAD

dollari canadesi

1,4724

HKD

dollari di Hong Kong

11,5551

NZD

dollari neozelandesi

1,9013

SGD

dollari di Singapore

2,1019

KRW

won sudcoreani

1 399,55

ZAR

rand sudafricani

10,7628

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6508

HRK

kuna croata

7,2344

IDR

rupia indonesiana

13 754,79

MYR

ringgit malese

4,7910

PHP

peso filippino

60,084

RUB

rublo russo

36,2270

THB

baht thailandese

46,689

BRL

real brasiliano

2,6310

MXN

peso messicano

16,0577


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/13


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

(2008/C 27/04)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista all'articolo 94, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2005 (2)

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite ai familiari nel 2005 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Belgio

1 345,80 EUR

89,72 EUR

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 63 anni

Pensionati di età inferiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 63 anni

3 600,97 EEK

240,06 EEK

Grecia

1 113,47 EUR

74,23 EUR

Portogallo

968,37 EUR

64,56 EUR

Repubblica slovacca (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

9 557,44 SKK

637,16 SKK

Svezia

14 883,31 SEK

992,22 SEK

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2005 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Mensile netto

Belgio

4 418,62 EUR

294,57 EUR

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 63 anni

Pensionati di età inferiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 63 anni

8 740,21 EEK

582,68 EEK

Grecia

2 259,85 EUR

150,66 EUR

Portogallo

1 748,76 EUR

116,58 EUR

Repubblica slovacca (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

29 456,20 SKK

1 963,75 SKK

Svezia

40 616,29 SEK

2 707,75 SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite ai familiari nel 2006 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuale

Mensile netto

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

12 345,67 CZK

823,04 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 63 anni

Pensionati di età inferiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 63 anni

4 030,80 EEK

268,72 EEK

Spagna

1 100,92 EUR

73,39 EUR

Lettonia

225,89 LVL

15,06 LVL

Austria

1 706,33 EUR

113,76 EUR

Slovenia (pro capite — per familiare del lavoratore)

135 000,07 SIT

(563,35 EUR)

9 000,00 SIT

(37,56 EUR)

Liechtenstein

3 938,15 CHF

262,54 CHF

Svizzera

2 485,62 CHF

165,71 CHF

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuale

Mensile netto

Repubblica ceca (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni

Pensionati di età inferiore a 65 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 65 anni

37 757,45 CZK

2 517,16 CZK

Estonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore a 63 anni

Pensionati di età inferiore a 63 anni

Familiari dei pensionati di età inferiore a 63 anni

9 998,22 EEK

666,55 EEK

Spagna

3 081,00 EUR

205,40 EUR

Lettonia

267,57 LVL

17,84 LVL

Austria

4 214,30 EUR

280,95 EUR

Slovenia

366 516,10 SIT

(1 529,44 EUR)

24 434,41 SIT

(101,96 EUR)

Liechtenstein

8 474,61 CHF

564,97 CHF

Svizzera

6 577,30 CHF

438,49 CHF


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  Costi medi 2005:

 

Spagna, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Repubblica ceca (GU C 55 del 10.3.2007)

 

Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi (GU C 171 del 24.7.2007).

(3)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/16


Comunicazione della Commissione relativa all'inclusione nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) delle recenti riforme introdotte nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dello zucchero

(2008/C 27/05)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) costituisce un atto di semplificazione del quadro regolamentare applicabile alla politica agricola comune (PAC). Esso non intendeva rimettere in questione le decisioni politiche alla base delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) quali esistenti al momento della proposta del regolamento unico OCM al Consiglio, ossia nel dicembre 2006.

Parallelamente ai negoziati sul regolamento unico OCM, il Consiglio ha introdotto talune modifiche alle OCM del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero. Tali modifiche non hanno tuttavia potuto essere incluse nel regolamento unico OCM prima della sua adozione il 22 ottobre 2007.

Le modifiche riguardanti il latte e i prodotti lattiero-caseari sono contenute nei regolamenti (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), e (CE) n. 1153/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (3).

Le decisioni rispettive relative al settore dello zucchero sono state prese con l'adozione del regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4).

Il 20 dicembre 2007, la Commissione ha adottato una proposta, destinata al Consiglio, di modifica del regolamento unico OCM (5) comprendente, fra l'altro, l'inclusione delle decisioni politiche contenute nei regolamenti (CE) n. 1152/2007 e (CE) n. 1260/2007.

Si auspica che le suddette modifiche vengano adottate dal Consiglio nel corso dei primi mesi del 2008.


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.

(3)  GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6.

(4)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1.

(5)  COM(2007) 854 definitivo.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/17


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 27/06)

Numero dell'aiuto

XR 10/07

Stato membro

Danimarca

Regione

Bornholms regionskommune

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Bornholms Erhvervsfond

Base giuridica

Aktstykke 155 fra Handelsministeriet af 17.12.1971

Aktstykke 365 fra Industriministeriet af 15.6.1993

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

0,30 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bornholms Erhvervsfond

Ullasvej 15

DK-3700 Rønne

Tlf. (45) 56 95 73 00

E-mail: cg@bornholm.biz

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.erhvervsfonden.dk

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 27/07

Stato membro

Danimarca

Regione

Læsø kommune, Ærø kommune, Langeland kommune, Lolland kommune, Samsø kommune, Bornholms regionskommune; Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Innovation og Viden — dansk regionalfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Flere og bedre job — dansk socialfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Base giuridica

Lov nr. 1599 af 20.12.2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

2 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

E-mail: ebst@ebst.dk

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.ebst.dk/file/5467/Regionalfondsprogram

http://www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 54/07

Stato membro

Finlandia

Regione

87(3)(c)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Investointituki

Base giuridica

Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000, valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

20 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto

Erogati su 1 anno

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

13.2.2007

Durata

31.8.2007

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo@ktm.fi

Puhelin (vaihde): (358-9) 160 01

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001068),

valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001200)

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 120/07

Stato membro

Finlandia

Regione

87(3)(c)

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Yrityksen kehittämisavustus

Base giuridica

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006), valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

70 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

18.6.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kauppa- ja teollisuusministeriö

PL 32

FI-00023 Valtioneuvosto

Sähköposti: kirjaamo@ktm.fi

Puhelin (vaihde): (358-9) 160 01

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336)

Asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007)

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675)

Altre informazioni


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 27/07)

Numero dell'aiuto

XS 287/07

Stato membro

Italia

Regione

Regione Piemonte — Provincia di Novara

Titolo del regime di aiuto

Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese: PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori)

Base giuridica

Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64 del 17.9.2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001

Spesa annua prevista nell'ambito del regime

400 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto

Investimenti: 15 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 10 000 EUR per imprese di micro o piccola dimensione, 7,5 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 10 000 EUR per imprese di media dimensione.

Servizi reali di consulenza: 50 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 5 000 EUR.

Prima partecipazione a fiere: 50 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 3 000 EUR

Data di applicazione

Istanze da inviare dal 3.12.2007 al 31.12.2007

Istruttoria di approvazione entro 90 gg dal 31.12.2007

Durata del regime

Rendicontazione delle spese da produrre entro 10 gg dal 31.10.2008

Liquidazione entro il 2008

Obiettivo dell'aiuto

Favorire interventi relativi all'ammodernamento dell'impresa e allo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo e di sviluppo eco-sostenibile (premessa generale e articolo 2 del bando di contributo)

Settori interessati

Tutti i settori ammissibili (tutti i sottocodici ammissibili)

Autorità che concede l'aiuto

Camera di Commercio di Novara

Via Avogadro, 4

I-28100 Novara

Sito web

www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A

Altre informazioni

Referente CCIAA Novara

Petrera Michela — Responsabile del procedimento

Tel (39) 03 21 33 82 57

Fax. (39) 03 21 33 83 33

e-mail servizi.imprese@no.camcom.it


Numero dell'aiuto

XS 291/07

Stato membro

Germania

Regione

Schleswig-Holstein

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer

Base giuridica

Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO)

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

14,5 Mio EUR di cui 9,5 Mio EUR a carico del FESR e 5 Mio EUR a carico del bilancio del Land

Intensità massima dell'aiuto

Per gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca e di trasferimento di tecnologie, fino al 90 %

Per le imprese, fino al 50 % per la ricerca industriale

Data di applicazione

16.10.2006

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

31.12.2007

Obiettivo dell'aiuto

La misura è finalizzata a sviluppare e sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico regionale e il trasferimento di tecnologie per

accelerare le procedure e i servizi, rafforzando in tal modo la capacità di innovazione e la competitività delle imprese, e

incoraggiare gli istituti di ricerca, rafforzare l'attività di ricerca e orientarla verso le esigenze delle piccole e medie imprese, accrescendo in tal modo l'interesse a introdurre nuove tecnologie nelle imprese o ad avviare nuove imprese con tecnologie innovative

Settore economico interessato

Tutti i settori

Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 94

D-24105 Kiel

Dr. Bernd Roß — VII 30

Kirstin Folger-Lüdersen — VII 308

Altre informazioni

Esecuzione, una volta concesso l'aiuto:

WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH

Lorentzendamm 24

D-24103 Kiel


Numero dell'aiuto

XS 293/07

Stato membro

Grecia

Regione

Αττικής (Δήμος Περάματος) (Attikis (Dimos Peramatos))

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Περάματος, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, στα πλαισια της κοινοτικής πρωτοβουλίιας URBAN II» («enishysi tis antagonistikotitas kai tis kainotomias ton mikromesaion epiheiriseon toy Peramatos, stoys tomeis tis metapoiisis, toy toyrismoy kai ton ypiresion, sta plaisia tis koinotikis protoboylias URBAN II»)

Base giuridica

Άρθρο 35 του Ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α'/17-05-2002)

ΥΑ 30734/ΕΥΣ5781/25.07.2006 (ΦΕΚ1103/B'/11.08.2006)

ΚΥΑ 14871/EYΣ3047/20.4.2005 (ΦΕΚ575/ΤΒ/28.04.2005)

ΥΑ 39059/ΕΥΣ9047/14.10.2005 (ΦΕΚ1539/Β/8.11.2005)

ΚΥΑ18918/ΕΥΣ2503/30.04.2007 (ΦΕΚ704/Β/04.05.2007)

Arthro 35 toy N.3016/2002 (FEK 110 A'/17-05-2002)

YA 30734/EYS5781/25.07.2006 (FEK1103/B'/11.08.2006)

KYA 14871/EYS3047/20.4.2005 (FEK575/TB/28.04.2005)

YA 39059/EYS9047/14.10.2005 (FEK1539/B/8.11.2005)

KYA18918/EYS2503/30.04.2007 (FEK704/B/04.05.2007)

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo totale

1,6 Mio EUR

Prestiti garantiti

 

Aiuto singolo

Importo totale dell'aiuto

 

Prestiti garantiti

 

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.11.2007

(data prevista dell'inizio della firma dei contratti per la concessione degli aiuti)

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Fino al 31.12.2008

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

L'aiuto sarà accordato alle imprese attive nei settori ausiliari alla riparazione navale (come la produzione di strumenti e di sistemi per la misurazione, il controllo, la navigazione e altro).

Tranne:

Il settore della cantieristica e della riparazione navale [codice 351 della classificazione del 2003 dei settori di attività economica (STAKOD) (GU C 317 del 30.12.2003)]

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Υπουργείο Περιβάλλοντος/

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

(Ypoyrgeio Periballontos

Horotaksias kai Dimosion Ergon)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Κ.Π URBAN II

Μιχαλακοπούλου 87, GR-11528 Αθήνα

Τηλ. (30) 21 07 47 44 00

(Eidiki Ypiresia Diaheirisis E.P K.P URBAN II

Mihalakopoyloy 87, GR-11528 Athina

Til. (30) 21 07 47 44 00)

E-mail kmanola@mou.gr

Concessione di singoli aiuti di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento


Numero dell'aiuto

XS 299/07

Stato membro

Repubblica di Bulgaria

Regione

Цялата територия на Република България, регион по чл. 87, ал. 3, б) „a“ от ДЕО (Tsyalata teritoriya na Republika Balgariya, region po chl. 87, al. 3, b) „a“ ot DEO)

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията“ (2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Tehnologichna modernizatsiya na predpriyatiyata“)

Base giuridica

Решение на МС № 965/16.12.2005, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., чл. 4 от Постановление 121 на МС от 31.5.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, и Заповед № РД-16-944/16.10.2007 на министъра на икономиката и енергетиката (Reshenie na MS № 965/16.12.2005, Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g., chl. 4 ot Postanovlenie 121 na MS ot 31.5.2007 g. za opredelyane na reda za predostavyane na bezvazmezdna finansova pomosht po operativnite programi, safinansirani ot Strukturnite fondove i Kohezionniya fond na Evropeyskiya sayuz, i po Programa FAR na Evropeyskiya sayuz, i Zapoved № RD-16-944/16.10.2007 na ministara na ikonomikata i energetikata)

Dotazione di bilancio

Regime di aiuto

Spesa annua prevista

25 000 000 EUR

Prestiti garantiti

Aiuto individuale

Importo totale dell'aiuto

Prestiti garantiti

Intensità massima dell'aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

17.10.2007

Durata

Fino al 31.12.2010

Obiettivo

Aiuti alle piccole e medie imprese (PMI)

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Oppure

 

Costruzione navale

Fibre sintetiche

Altre industrie manifatturiere:

Settore D — «Industria manufatturiera» conformemente alla classificazione nazionale delle attività economiche, ad eccezione della produzione e del trattamento dei prodotti di sughero

Oppure

 

Altri servizi:

Settore K — «Attività nel settore delle tecnologie informatiche» — sulla base del codice relativo alle attività economiche 72 della classificazione nazionale delle attività economiche

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.

(Ministerstvo na ikonomikata i energetikata

Direktsiya „Evropeyski fondove za konkurentosposobnost“

Upravlyavasht organ na Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g.)

Ул. „Славянска“ 8, BG-1052 София

Тел. (359-2) 940 75 00; 940 75 01

Факс (359-2) 981 17 19

Ul. „Slavyanska“ 8, BG-1052 Sofia

Tel. (359-2) 940 75 00; 940 75 01

Faks (359-2) 981 17 19

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

Conformemente all'articolo 6 del regolamento

Non è prevista la concessione di aiuti singoli di importo elevato


Numero dell'aiuto

XS 300/07

Stato membro

Italia

Regione

Sardegna

Titolo del regime di aiuto

«Contributi per impianti fotovoltaici»

Base giuridica

Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2

Deliberazioni Giunta Regionale n. 25/44 del 3.7.2007 e n. 36/2 del 18.9.2007

DDS n. 457 del 28.9.2007

Spesa annua e complessiva prevista per il regime

10 000 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto

L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20 % ESL (o nella misura massima consentita dalla «Carta degli aiuti a finalità regionale» in vigore al momento della concessione dell'aiuto, se inferiore al 20 %) delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25 % dell'investimento ammesso.

Il contributo è compatibile con le misure di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. «conto energia»).

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie

Data di applicazione

Le domande possono essere presentate a partire dal 9.10.2007 e fino al 20.11.2007.

La concessione degli aiuti è prevista non prima di 120 giorni dalla chiusura del bando

Durata del regime

30.6.2008

Obiettivo dell'aiuto

Inserito nell'ambito delle azioni a favore del sistema industriale, l'intervento si propone di favorire la diffusione delle energie rinnovabili presso le PMI della Sardegna

Settori economici interessati

Sono ammesse le PMI operanti in tutti i settori produttivi con esclusione delle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica. Inoltre, non possono beneficare degli aiuti e sono pertanto esclusi dal bando (articolo 2):

le imprese operanti nei settori aventi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi del presente regolamento, adottati a norma del trattato CE relativi alla concessione di aiuti di Stato,

i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, alla fabbricazione, alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero caseari,

gli aiuti ad attività connesse all'esportazione, cioè agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione,

gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione,

gli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio sugli aiuti di Stato all'industria carboniera,

le imprese in difficoltà, come definite dagli «Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicati sulla GU C 244 del 1o ottobre 2004.

L'impresa richiedente deve essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità:

l'applicazione, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di categoria,

la non sussistenza di procedure esecutive e pignoramenti in corso,

la non sussistenza di cause di scioglimento dell'impresa

Osservazioni

Qualora alla data di approvazione della graduatoria non sia stata ancora pubblicata sulla GU la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013, i termini per l'emanazione del provvedimento di concessione sono sospesi a meno che l'impresa richiedente opti per la concessione del contributo in regime di «aiuti de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006

Nome e indirizzo dell'Autorità che concede l'aiuto

Regione Autonoma della Sardegna Assesorato dell'Industria

Servizio Energia Viale Trento n. 69

I-09123 Cagliari

Altre informazioni

Il bando, oltre che alle PMI, cui è destinato lo stanziamento di 10 000 000 EUR, è aperto anche alla partecipazione di altri soggetti privati, con uno stanziamento destinato pari a 5 000 000 EUR:

persone fisiche,

condomini di unità abitative e/o di edifici,

altri soggetti giuridici privati diversi dalle imprese


31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 27/08)

Numero dell'aiuto

XS 308/07

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Misura 311 — Diversificazione in attività non agricole

Base giuridica

PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo medio previsto

10,8 Mio EUR

Intensità massima di aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento

Data di applicazione

1.1.2008

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2013, fatta salva l'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione che sostituirà il regolamento (CE) n. 70/2001 che scade il 30 giugno 2008, per cui occorrerà una eventuale revisione o modifica del regime per garantire la conformità alla nuova normativa

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Agriturismo e altre attività di diversificazione verso attività non agricole

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi strutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)

I-90145 Palermo


Numero dell'aiuto

XS 309/07

Stato membro

Italia

Regione

Sicilia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Misura 313 — Incentivazione delle attività turistiche

Base giuridica

PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo medio previsto

2 Mio EUR

Intensità massima di aiuto

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

1.1.2008

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2013, fatta salva l'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione che sostituirà il regolamento (CE) n. 70/2001 che scade il 30 giugno 2008, per cui occorrerà una eventuale revisione o modifica del regime per garantire la conformità alla nuova normativa

Obiettivo dell'aiuto

Aiuto alle PMI

Settori economici interessati

Aiuto limitato a settori specifici

Settore del turismo rurale

 

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi infrastrutturali

Viale Regione Siciliana (angolo via Leonardo da Vinci)

I-90145 Palermo


Numero dell'aiuto

XS 313/07

Stato membro

Germania

Regione

Berlin, soweit nicht Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchst c des EG-Vertrags (sog. D-Fördergebiet); die straßengenaue Abgrenzung vgl.

http://www.businesslocationcenter.de/de/C/i/3/seite0.jsp?nav1=open&nav2=open

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Investitionszulagengesetz 2007

Base giuridica

§ 5a Investitionszulagengesetz 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. I S. 282

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf) zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332

http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 580 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

16.10.2007

Durata

31.12.2008

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori manifatturieri, Altri servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ogni ufficio delle imposte (Finanzamt) della Repubblica federale di Germania


Numero dell'aiuto

XS 314/07

Stato membro

Spagna

Regione

Galicia

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo

Ayudas a la implantación de servicios de asesoramiento y gestión a las explotaciones agrarias, y de asesoramiento en el sector forestal

Base giuridica

Art. 25 del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como el art. 16 del Reglamento (CE) no 1974/2006, de la Comisión, que establece disposiciones de aplicación del anterior

Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa

Regime di aiuti

Importo annuo complessivo

2 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento

La Galizia è una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE che figura nella Carta degli aiuti a finalità regionale con un'intensità di aiuto di base del 30 %, maggiorata del 15 % per le PMI, a concorrenza quindi del 45 %

Data di applicazione

1.1.2008

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso

Fino al 31.12.2013, subordinatamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione in sostituzione del regolamento (CE) n. 70/2001, che scade nel giugno 2008, ragione per cui, in tal caso, dovrà formare oggetto di revisione o modificazione per garantirne la conformità alla nuova normativa

Obiettivo dell'aiuto

Aiuti alle PMI

Settori economici interessati

Prestazione di servizi di consulenza e gestione al settore agricolo e di consulenza al settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Director General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia

Tel. (34) 981 54 47 76

Edificio San Caetano, s/n

E-15773 Santiago de Compostela

http://mediorural.xunta.es

Tel. (34) 981 54 73 54

Fax (34) 981 54 73 81

Concessione di aiuti singoli di importo elevato

 

No

Altre informazioni

La misura di sviluppo rurale 115, che prevede aiuti all'installazione di servizi di consulenza, gestione e sostituzione, rientra nell'Asse 1 «Aumento della competitività del settore agricolo e forestale» del programma di sviluppo rurale della Galizia 2007-2013 finanziato dal FESR.

Si può consultare sia il programma di sviluppo rurale della Galizia 2007-2013 che il contenuto e l'ambito della misura 115 sul sito seguente:

http://mediorural.xunta.es/desenvolvemento/pdr/arquivos/pdr_galiza.pdf


Numero dell'aiuto

XS 316/07

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli

Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional

Base giuridica

IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007)

Tipo di misura

Regime

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 2 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti

Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento

Data di applicazione

5.5.2007

Durata

31.12.2007

Obiettivo

PMI

Settore economico

Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)

Paseo de Grácia, 129

E-08008 Barcelona


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/30


Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 7 dell'atto di cui al punto 18 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi)

(2008/C 27/09)

Diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura oggetto di reciproco riconoscimento a norma dell'accordo SEE

A norma dell'articolo 7 dell'atto di cui al punto 18 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi), l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di pubblicare i diplomi in architettura rilasciati da Norvegia, Islanda e Liechtenstein che soddisfano i criteri stabiliti agli articoli 3 e 4 della direttiva 85/384/CEE.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del richiamato atto, l'Autorità di vigilanza EFTA pubblica periodicamente gli aggiornamenti di tale elenco.

L'elenco dei diplomi è modificato dall'aggiunta del seguente titolo di diploma comunicato dal Liechtenstein all'Autorità di vigilanza EFTA.

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Liechtenstein

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

2002/2003


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/31


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 27/10)

1.

In data 21 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa IEIL Japan Co. Ltd, controllata da Permira Holdings Limited («Permira», Isole del Canale), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Arysta LifeScience Corporation («Arysta», Giappone), mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Permira: private equity,

per Arysta: prodotti agrochimici, prodotti per gli animali e prodotti chimici funzionali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4972 — Permira/Arysta, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


Rettifiche

31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/32


Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 d dell'allegato XV all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 del 22 febbraio 2007 e supplemento SEE n. 8 del 22 febbraio 2007)

(2008/C 27/11)

A pagina 16 della Gazzetta ufficiale e a pagina 7 del supplemento SEE:

nella parte destra della colonna «Numero dell'aiuto»:

anziché:

«Aiuto alle piccole e medie imprese 4/06»,

leggi:

«Aiuto alla formazione 4/06»;

nella parte destra della colonna «Settori economici interessati»:

anziché:

«Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alle PMI»,

leggi:

«Tutti i settori».