ISSN 1725-2466 |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
PARERI |
|
|
Banca centrale europea |
|
2008/C 027/01 |
||
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Parlamento europeo |
|
2008/C 027/02 |
||
|
V Avvisi |
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione |
|
2008/C 027/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta) ( 1 ) |
|
|
Rettifiche |
|
2008/C 027/11 |
||
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Banca centrale europea
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 dicembre 2007
su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
(CON/2007/42)
(2008/C 27/01)
Introduzione e base giuridica
Il 23 ottobre 2007, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (1) (di seguito «regolamento proposto»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù del terzo periodo dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, che costituisce la base giuridica del regolamento proposto. La BCE è inoltre competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, in combinato disposto con l'articolo 106 del trattato, in quanto il regolamento proposto riguarda la protezione delle banconote e monete in euro. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
1.1. |
Come menzionato nella relazione al regolamento proposto, la BCE ha di recente emanato la raccomandazione BCE/2006/13, del 6 ottobre 2006, relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione (2) (di seguito «raccomandazione della BCE»). Nella raccomandazione della BCE, la BCE assume la posizione secondo cui mentre, in generale, il diritto penale e le regole di procedura penale non ricadono nella competenza della Comunità, potrebbero ricadervi qualora sia necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario (3). La BCE ha raccomandato specificamente che la Commissione «consideri di proporre un'estensione dei poteri dei CNA [Centri nazionali di analisi per le contraffazioni] e delle BCN [banche centrali nazionali] che non sono CNA, in maniera tale da poter conservare gli esemplari di banconote identificati e analizzati e richiedere e trasportare legittimamente tali banconote nell'ambito dell'UE ai fini [di effettuare i controlli ai sensi] del quadro di riferimento [per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante]. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 dovrebbe essere modificato e l'articolo 4, paragrafo 3, di conseguenza eliminato. Tale ultimo paragrafo dovrebbe essere quanto meno modificato in modo che non sia pregiudicata la piena applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, attraverso la conservazione di banconote false come prova in processi penali, ad eccezione del caso in cui una tale applicazione sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati». Tali raccomandazioni non sono state prese in considerazione nel regolamento proposto. |
1.2. |
In linea di principio, la BCE accoglie con favore l'uso di un atto del primo pilastro adottato in virtù del Trattato per proteggere l'euro contro la falsificazione, piuttosto che del terzo pilastro basato sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, giacché solo gli atti del primo pilastro forniscono i mezzi legali appropriati per la protezione dell'euro contro la falsificazione nell'ambito dell'unione economica e monetaria della Comunità (4). |
2. Osservazioni di carattere specifico
2.1. |
La proposta di estendere la portata del titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1338/2001, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (5), in modo tale da imporre un obbligo di trasmissione di nuove e vecchie classi di banconote false per finalità diverse dall'identificazione, segue in parte la raccomandazione della BCE. Tuttavia, la proposta di modifica dell'articolo 4, paragrafo 2, non impedisce che banconote sospettate di essere false vengano usate o conservate in procedimenti penali in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, contraddicendo in tal modo l'estensione della portata del titolo e mettendo in pericolo l'efficacia della disposizione modificata. Infatti, l'applicazione della disposizione continua ad essere del tutto vincolata sia al diritto penale nazionale sia alla discrezionalità delle autorità giudiziarie o inquirenti. Non è escluso che campioni di falsi, nuovi o particolarmente pericolosi, possano essere scoperti in un Paese, mediante un singolo sequestro, e che le autorità giudiziarie o inquirenti rifiutino di consegnarne alcuni per la finalità di effettuare i controlli ovvero ciò sia loro vietato da disposizioni di diritto penale nazionale, vanificando in tal modo lo spirito della nuova disposizione. Come affermato nel paragrafo 2 della raccomandazione della BCE, la BCE non intende pregiudicare i diritti di coloro che sono sospettati e imputati in procedimenti penali. Tuttavia, a tale riguardo, la necessità di bilanciare i diversi interessi stabilita dal regolamento (CE) n. 1338/2001 e reiterata anche nel regolamento proposto pende a sfavore della protezione dell'euro contro la falsificazione. Per assicurare tale protezione, la BCE e le BCN dovrebbero di regola essere legittimate a ricevere campioni di banconote utilizzate o conservate come prova in procedimenti penali, ad eccezione unicamente del caso in cui ciò sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati. |
2.2. |
Come menzionato nella relazione al regolamento proposto, la BCE ha già adottato un quadro di riferimento per l'individuazione delle banconote false (6) cui le BCN dell'Eurosistema devono dare attuazione nei propri ordinamenti giuridici nazionali. La BCE ha compiuto ciò, in adempimento delle proprie responsabilità, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione e preservare, quindi, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro. Ciò dovrebbe essere maggiormente tenuto in considerazione nella proposta di modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, facendo esplicitamente riferimento alla competenza della BCE a stabilire requisiti di selezione relativi sia all'idoneità alla circolazione sia ai controlli di autenticità delle banconote in euro, nonché al lavoro compiuto a tal fine dall'Eurosistema. |
2.3. |
La proposta di modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 impone a «gli enti creditizi e agli altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete» l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete da essi ricevute siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Mentre l'oggetto di tale obbligo è chiaro e auspicabile, l'espressione «altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete» non comprende nel proprio ambito altre organizzazioni che gestiscono dispositivi self-service per la distribuzione dei biglietti in euro al pubblico anche se non come attività professionale. Infatti, l'attuazione pratica del quadro di riferimento della BCE a livello nazionale ha fatto emergere la portata limitata del termine, in particolare per quanto riguarda i dettaglianti che ricaricano i distributori automatici di contante. Tale ambito limitato circa i destinatari dell'obbligo di cui all'articolo 6 potrebbe creare una lacuna per effetto della quale le banconote e monete in euro non verrebbero selezionate nel rispetto delle procedure stabilite dalla BCE e dalla Commissione, ciò a discapito del grande pubblico e degli enti creditizi dell'area dell'euro, che sarebbero soggetti a requisiti più rigorosi. Pertanto, una definizione più ampia sarebbe la soluzione più adeguata. |
2.4. |
Il regolamento proposto aggiungerà all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1338/2001 una disposizione che richiede agli Stati membri di adottare le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative per dare applicazione all'obbligo degli enti creditizi e degli altri istituti di assicurare che le banconote e le monete in euro siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false, in linea con le procedure definite dalla BCE e dalla Commissione. Gli Stati membri sarebbero obbligati ad adottare tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative al più tardi entro il 31 dicembre 2009, e ad informarne immediatamente la BCE e la Commissione. La BCE è del parere che, poiché la stessa BCE e la Commissione sono responsabili per la definizione delle procedure sulle quali si fonda tale obbligo, sono la BCE e la Commissione che dovrebbero stabilire i termini per la loro attuazione, ciò per ragioni sia pratiche che giuridiche. Da un punto di vista pratico, l'imposizione di termini per l'attuazione richiede una conoscenza specialistica delle comptenze tecniche e delle capacità degli operatori locali. Devono essere inoltre considerati i costi di migrazione e i costi per la fabbricazione e l'acquisizione dei nuovi rilevatori necessari. Pertanto, il termine unico di cui al regolamento proposto potrebbe dimostrarsi rigido. Da un punto di vista giuridico, l'organismo che è competente a stabilire le procedure relative ai requisiti di selezione per i controlli di idoneità e di autenticità delle banconote o monete in euro, dovrebbe essere l'organismo che stabilisce i termini per la loro applicazione. Si suggerisce, pertanto, che tale termine sia eliminato dal regolamento proposto e che sia, invece, disposto che i termini per l'applicazione di tale obbligo, in linea con le procedure fissate dalla BCE e dalla Commissione, siano definiti in tali stesse procedure. |
2.5. |
Per quanto riguarda l'inclusione delle monete nell'ambito di applicazione del regolamento allo stesso livello delle banconote, la BCE, consapevole della propria competenza sulle questioni relative alle banconote in euro, osserva che tale approccio potrebbe presentare il limite di mettere in pericolo il pagamento al dettaglio negli Stati membri, dato che la realizzabilità dal punto di vista tecnico dei requisiti di controllo proposti per le monete è — a differenza di quanto accade per le banconote — ancora incerta. |
2.6. |
Giacché non è del tutto chiaro se il riferimento del regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (7) al regolamento (CE) n. 1338/2001 sia un riferimento dinamico, è necessaria un'altra proposta di regolamento, che estenda agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro gli effetti del regolamento proposto (8), in particolare per quanto riguarda le modifiche agli articoli 4 e 5. Tuttavia, nell'ambito dei «procedimenti definiti dalla Banca centrale europea» cui il regolamento proposto inserirà un riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 modificato, come sopra rilevato, la BCE è in una posizione migliore per decidere circa l'attuazione delle proprie procedure in relazione alle banconote in euro. A tale riguardo, e alla luce dei limiti dell'area geografica all'interno della quale l'euro ha corso legale, la BCE ha deciso nel luglio 2006 (9) che tali procedure diverranno efficaci nei nuovi Stati membri partecipanti una volta che essi adotteranno l'euro. |
3. Proposte redazionali
Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l'allegato contiene le relative proposte redazionali.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) COM(2007) 525 definitivo.
(2) GU C 257 del 25.10.2006, pag. 16.
(3) Sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2005, pag. I-7879) e sentenza del 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (non ancora pubblicata nella Raccolta).
(4) Si veda anche la Raccomandazione BCE/1998/7, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro.
(5) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.
(6) Si veda il quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile nel sito Internet della BCE al seguente indirizzo:
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf
(7) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.
(8) Tale è stato di recente il caso di altri testi di modifica di strumenti giuridici relativi alla protezione dell'euro, vale a dire la decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28) e la decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).
(9) Si veda il documento della BCE «Regime transitorio per l'attuazione del quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote nei nuovi Stati membri partecipanti» disponibile nel sito Internet della BCE al seguente indirizzo:
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotesframework2006it.pdf
ALLEGATO
PROPOSTE REDAZIONALI
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
||||||
Modifica n. 1 Articolo 1, paragrafo 1 |
|||||||
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue: |
Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue: |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
«Obbligo di trasmissione delle banconote false»; |
«Obbligo di trasmissione delle banconote false»; |
||||||
|
|
||||||
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.1 del parere |
|||||||
Modifica n. 2 Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
«1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro. Gli enti creditizi e istituti di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.» |
«1. Gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi:
hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale i verifica controlli viene vengono effettuata i secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro, in base alle rispettive competenze e tenuto conto delle particolarità delle banconote e delle monete in euro, rispettivamente. Gli istituti, i dettaglianti e gli altri operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.» |
||||||
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3 del parere |
|||||||
Modifica n. 3 Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) |
|||||||
|
|
||||||
«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.» |
«In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione delle procedure menzionate nel primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009 nel rispetto dei termini stabiliti in tali procedure. Essi Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.» |
||||||
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere |
|||||||
Modifica n. 4 Articolo 2 |
|||||||
Il presente regolamento ha effetto negli Stati membri partecipanti, quali sono definiti al primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (14). |
Il presente regolamento ha effetto negli Stati membri partecipanti, quali sono definiti al primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (14). Le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 hanno effetto negli Stati membri partecipanti, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. |
||||||
|
|
||||||
Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/6 |
Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione Europea
(2008/C 27/02)
Il presente regolamento è destinato a facilitare e migliorare il lavoro della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea, di seguito denominata «COSAC», istituita a Parigi il 16 e 17 novembre 1989.
Esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza dell'UE.
Sulla base della XXVII COSAC tenutasi a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002, la XXVIII riunione straordinaria della COSAC di Bruxelles del 27 gennaio 2003 ha stabilito di rafforzare la cooperazione fra i parlamenti nazionali dell'UE, di introdurre nel regolamento nuove modalità di votazione e di adottare un codice di condotta per un efficace controllo parlamentare sui governi in relazione alle tematiche comunitarie (Orientamenti parlamentari di Copenaghen).
I membri della COSAC intendono applicare gli Orientamenti parlamentari di Copenaghen conformemente alle rispettive prassi parlamentari (1). Tali orientamenti sono formulati in una apposita dichiarazione.
Il presente regolamento, adottato dalla XXIX COSAC di Atene del 5-6 maggio 2003, sostituisce il regolamento adottato a Helsinki l'11 e 12 ottobre 1999.
1. COMPITI E COMPETENZE DELLA COSAC
La COSAC consente un periodico scambio di opinioni, ferme restando le competenze degli organismi parlamentari dell'Unione europea.
Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono la Comunità europea e alcuni atti connessi, riconosce alla COSAC il potere di sottoporre i contributi che ritenga opportuni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea e di studiare le attività, le proposte e le iniziative legislative dell'Unione.
I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.
2. FREQUENZA E DATE DELLE RIUNIONI
2.1. Riunioni ordinarie
Nel corso di ciascuna presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha luogo una riunione ordinaria della COSAC, tenendo in considerazione le differenti prassi parlamentari degli Stati membri, i periodi elettorali e i giorni festivi nazionali. La data della riunione successiva è fissata e annunciata al più tardi entro la data della riunione precedente.
2.2. Riunioni straordinarie
Riunioni straordinarie della COSAC hanno luogo in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.
2.3. Riunioni dei presidenti
Una riunione preparatoria dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo ha luogo prima delle riunioni della COSAC, d'intesa con la troika presidenziale. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.
2.4. Riunioni straordinarie dei presidenti
Riunioni straordinarie dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e dell'organo competente del Parlamento europeo hanno luogo su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.
2.5. La troika presidenziale della COSAC
La troika presidenziale della COSAC è composta dalla presidenza, dalla presidenza precedente e da quella successiva e dal Parlamento europeo. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.
L'ordine del giorno di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo almeno due settimane prima della riunione; il processo verbale di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo al massimo due settimane dopo la riunione.
2.6. Gruppi di lavoro
La COSAC può decidere di istituire un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concernente le attività dell'Unione europea. Un gruppo di lavoro può essere istituito anche in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organismo competente del Parlamento europeo. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza funge da presidente del gruppo di lavoro. Il segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza fornirà il segretariato del gruppo di lavoro.
2.7. Programmazione delle riunioni
La COSAC stabilisce un calendario periodico a lungo termine delle proprie riunioni.
3. LUOGO DELLE RIUNIONI
Le riunioni hanno luogo nello Stato membro che esercita la presidenza, salvo la possibilità di tenere altrove riunioni straordinarie, riunioni dei presidenti e della troika e riunioni dei gruppi di lavoro.
4. COMPOSIZIONE
4.1. Riunioni ordinarie e straordinarie
Ciascun parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di sei membri del/i suo(i) organismo/i specializzato/i negli affari comunitari ed europei. Il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri. Ciascun parlamento determina la composizione della propria delegazione.
4.2. Osservatori dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione
Tre osservatori dei parlamenti di ciascun paese candidato all'adesione sono invitati alle riunioni ordinarie e straordinarie.
4.3. Altri osservatori, esperti e invitati speciali
La presidenza invita osservatori del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e può invitare osservatori di ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e, previa consultazione della troika presidenziale, esperti e invitati speciali.
4.4. Pubblicità delle riunioni
Le riunioni della Conferenza sono pubbliche salvo decisione contraria.
5. CONVOCAZIONE
Le riunioni ordinarie e le riunioni dei presidenti e dei gruppi di lavoro sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza.
Le riunioni straordinarie sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro nel quale hanno luogo le riunioni in questione.
6. DENOMINAZIONE DELLE RIUNIONI
La denominazione delle riunioni ordinarie e straordinarie è «Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Parlamento europeo) — COSAC», denominazione preceduta dal numero della riunione, in ordine di sequenza, e seguita dalla data e dal luogo della riunione.
7. ORDINE DEL GIORNO
7.1. |
Prima dell'ultima riunione ordinaria di ogni anno, le delegazioni indicano gli argomenti che propongono di trattare l'anno successivo. Tale punto sarà esaminato alla fine della riunione. La troika presidenziale, tenendo conto delle disposizioni della parte II del protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, propone, all'inizio di ciascuna presidenza, uno o più temi, tratti dal programma dei lavori del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea, nonché dalle proposte raccolte nel corso della riunione summenzionata. |
7.1 bis. |
L'argomento principale di ciascun progetto di ordine del giorno deve essere in relazione al ruolo della COSAC quale organismo preposto allo scambio di informazioni, con particolare riferimento agli aspetti pratici del controllo parlamentare. |
7.2. |
Un progetto di ordine del giorno è elaborato dal presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante, previa consultazione dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo. Le delegazioni nazionali possono proporre alla presidenza l'inserimento di un certo argomento nell'ordine del giorno. |
7.3. |
L'ordine del giorno definitivo è adottato dalla Conferenza stessa. |
8. PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI
8.1. |
Le delegazioni nazionali possono inviare al segretariato del parlamento ospitante documenti sugli argomenti all'ordine del giorno. |
8.2. |
La delegazione nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza può elaborare documenti di lavoro per la Conferenza. |
9. LINGUE
9.1. |
Ogni delegazione cura la traduzione in francese o in inglese dei documenti che presenta. |
9.2. |
I parlamenti partecipanti ricevono i documenti per la conferenza in francese o in inglese. Ogni parlamento cura la traduzione nella propria lingua nazionale. |
9.3. |
Nelle riunioni è assicurata l'interpretazione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione. |
9.4. |
I contributi della COSAC sono redatti in un solo originale in francese e in inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede. |
10. CONTRIBUTI DELLA COSAC
10.1. |
La COSAC può indirizzare contributi alle istituzioni dell'Unione europea, conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea annesso al trattato di Amsterdam. |
10.2. |
Ciascuna delegazione nazionale può proporre l'adozione di un contributo da parte della COSAC. Un progetto di contributo è redatto su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo, ovvero in caso di decisione in tal senso da parte della COSAC stessa. |
10.3. |
Il progetto di contributo è comunicato alle delegazioni in tempo utile prima della relativa riunione della COSAC, per garantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni. |
10.4. |
Il progetto definitivo di contributo è redatto alla riunione preparatoria dei presidenti che precede la relativa riunione della COSAC. Il progetto include le osservazioni e i commenti di tutte le delegazioni, comprese le eventuali dichiarazioni di voto. |
10.5. |
In generale, la COSAC cerca di adottare i contributi con un ampio consenso. Nel caso ciò non fosse possibile, i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno
|
10.6. |
Ogni delegazione dispone di due voti. |
10.7. |
Una volta adottati, i contributi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
11. RUOLO DELLA PRESIDENZA
11.1. |
L'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea assicura la presidenza della COSAC durante questo periodo. |
11.2. |
Il segretariato del parlamento ospitante prepara i documenti di seduta. Esso è assistito dal segretariato della COSAC. |
11.3. |
Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante introduce il dibattito. |
11.4. |
Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante propone le modalità di svolgimento della riunione e la durata degli interventi, che è di quattro minuti, salvo diversa decisione della COSAC stessa. |
11.5. |
Il segretariato del parlamento ospitante redige un breve resoconto della riunione. Il progetto di resoconto è presentato dal segretariato della COSAC. |
11.6. |
Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante presenta le conclusioni della discussione, elaborate dalla troika presidenziale. |
11.7. |
Il segretariato del parlamento che esercita la presidenza fornisce il segretariato per le attività della COSAC durante il suo mandato. I segretariati degli altri parlamenti nazionali e del Parlamento europeo offrono la loro assistenza. |
11 bis. SEGRETARIATO DELLA COSAC
Il segretariato della COSAC è composto da funzionari dei parlamenti della troika presidenziale e da un membro permanente che assiste il segretariato nelle sue attività.
I funzionari dei parlamenti della troika presidenziale sono nominati da ciascuno dei rispettivi parlamenti per un periodo non rinnovabile di diciotto mesi.
Il membro permanente è nominato dai presidenti della COSAC su proposta della troika presidenziale. Il membro permanente è un funzionario di un parlamento nazionale e resta in carica per due anni con la possibilità di un solo rinnovo.
Il segretariato della COSAC assiste la presidenza e il segretariato del parlamento ospitante in tutti i loro compiti. I membri del segretariato della COSAC esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità politica della presidenza della COSAC e della troika presidenziale o conformemente alle decisioni prese nel corso delle riunioni della COSAC. Il membro permanente coordina le attività del segretariato della COSAC sotto la direzione del parlamento che esercita la presidenza.
I costi per il distacco a Bruxelles del membro permanente del segretariato e gli altri costi tecnici necessari al segretariato sono sostenuti congiuntamente dai parlamenti che desiderano contribuire. L'importo e le modalità di pagamento dei costi cofinanziati sono definiti in un accordo tra i parlamenti partecipanti.
12. CONCLUSIONI DEL DIBATTITO
Nel caso in cui la Conferenza decida di emanare un comunicato, la troika presidenziale elabora un progetto, allegando gli eventuali contributi adottati.
13. DESTINATARI DEI COMUNICATI
I comunicati sono trasmessi dal segretariato del parlamento ospitante ai parlamenti degli Stati membri e al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
14. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
14.1. |
Le proposte di modifica del regolamento devono essere trasmesse per iscritto, da una o più delegazioni di uno o più parlamenti, a tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri e al Parlamento europeo almeno un mese prima della riunione della COSAC. |
14.2. |
Ogni proposta di modifica del regolamento è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione della COSAC che segue la presentazione della proposta. |
14.3. |
Gli emendamenti al regolamento sono adottati all'unanimità dalle delegazioni presenti alla riunione. Le astensioni delle delegazioni non ostano all'adozione degli emendamenti. |
14.4. |
Il quorum è di almeno i 2/3 delle delegazioni. |
14.5. |
Ogni delegazione dispone di un voto. |
15. ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un solo testo originale è redatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Il testo del presente regolamento, ai fini della sua autenticazione, è redatto in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. Le traduzioni sono concordate tra i parlamenti nazionali che utilizzano tali lingue e il Parlamento europeo. Per qualsiasi questione relativa all'interpretazione del regolamento, le sole versioni ufficiali sono quelle redatte in inglese e francese.
(1) Come indicato nel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, spetta a ciascun parlamento definire la portata di applicazione degli orientamenti pubblicati con il titolo «Orientamenti parlamentari di Copenaghen» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 154 del 2 luglio 2003.
ALLEGATO
Dichiarazione del Parlamento europeo sull'articolo 10.5 del regolamento
Il Parlamento europeo può astenersi nelle votazioni riguardanti contributi che lo includono fra i destinatari.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
30 gennaio 2008
(2008/C 27/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4810 |
JPY |
yen giapponesi |
158,39 |
DKK |
corone danesi |
7,4525 |
GBP |
sterline inglesi |
0,74340 |
SEK |
corone svedesi |
9,4399 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6135 |
ISK |
corone islandesi |
95,24 |
NOK |
corone norvegesi |
8,0450 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,006 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
257,86 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6977 |
PLN |
zloty polacchi |
3,6115 |
RON |
leu rumeni |
3,7105 |
SKK |
corone slovacche |
33,661 |
TRY |
lire turche |
1,7445 |
AUD |
dollari australiani |
1,6654 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4724 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,5551 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9013 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,1019 |
KRW |
won sudcoreani |
1 399,55 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,7628 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6508 |
HRK |
kuna croata |
7,2344 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 754,79 |
MYR |
ringgit malese |
4,7910 |
PHP |
peso filippino |
60,084 |
RUB |
rublo russo |
36,2270 |
THB |
baht thailandese |
46,689 |
BRL |
real brasiliano |
2,6310 |
MXN |
peso messicano |
16,0577 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/13 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
(2008/C 27/04)
I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista all'articolo 94, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).
I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2005 (2)
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite ai familiari nel 2005 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
|
Annuale |
Mensile netto |
||||||
Belgio |
1 345,80 EUR |
89,72 EUR |
||||||
Estonia (pro capite)
|
3 600,97 EEK |
240,06 EEK |
||||||
Grecia |
1 113,47 EUR |
74,23 EUR |
||||||
Portogallo |
968,37 EUR |
64,56 EUR |
||||||
Repubblica slovacca (pro capite)
|
9 557,44 SKK |
637,16 SKK |
||||||
Svezia |
14 883,31 SEK |
992,22 SEK |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2005 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
|
Annuale |
Mensile netto |
||||||
Belgio |
4 418,62 EUR |
294,57 EUR |
||||||
Estonia (pro capite)
|
8 740,21 EEK |
582,68 EEK |
||||||
Grecia |
2 259,85 EUR |
150,66 EUR |
||||||
Portogallo |
1 748,76 EUR |
116,58 EUR |
||||||
Repubblica slovacca (pro capite)
|
29 456,20 SKK |
1 963,75 SKK |
||||||
Svezia |
40 616,29 SEK |
2 707,75 SEK |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite ai familiari nel 2006 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
|
Annuale |
Mensile netto |
||||||
Repubblica ceca (pro capite)
|
12 345,67 CZK |
823,04 CZK |
||||||
Estonia (pro capite)
|
4 030,80 EEK |
268,72 EEK |
||||||
Spagna |
1 100,92 EUR |
73,39 EUR |
||||||
Lettonia |
225,89 LVL |
15,06 LVL |
||||||
Austria |
1 706,33 EUR |
113,76 EUR |
||||||
Slovenia (pro capite — per familiare del lavoratore) |
135 000,07 SIT (563,35 EUR) |
9 000,00 SIT (37,56 EUR) |
||||||
Liechtenstein |
3 938,15 CHF |
262,54 CHF |
||||||
Svizzera |
2 485,62 CHF |
165,71 CHF |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura fornite nel 2006 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
|
Annuale |
Mensile netto |
||||||
Repubblica ceca (pro capite)
|
37 757,45 CZK |
2 517,16 CZK |
||||||
Estonia (pro capite)
|
9 998,22 EEK |
666,55 EEK |
||||||
Spagna |
3 081,00 EUR |
205,40 EUR |
||||||
Lettonia |
267,57 LVL |
17,84 LVL |
||||||
Austria |
4 214,30 EUR |
280,95 EUR |
||||||
Slovenia |
366 516,10 SIT (1 529,44 EUR) |
24 434,41 SIT (101,96 EUR) |
||||||
Liechtenstein |
8 474,61 CHF |
564,97 CHF |
||||||
Svizzera |
6 577,30 CHF |
438,49 CHF |
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(2) Costi medi 2005:
|
Spagna, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Repubblica ceca (GU C 55 del 10.3.2007) |
|
Germania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi (GU C 171 del 24.7.2007). |
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/16 |
Comunicazione della Commissione relativa all'inclusione nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM) delle recenti riforme introdotte nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dello zucchero
(2008/C 27/05)
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1) costituisce un atto di semplificazione del quadro regolamentare applicabile alla politica agricola comune (PAC). Esso non intendeva rimettere in questione le decisioni politiche alla base delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) quali esistenti al momento della proposta del regolamento unico OCM al Consiglio, ossia nel dicembre 2006.
Parallelamente ai negoziati sul regolamento unico OCM, il Consiglio ha introdotto talune modifiche alle OCM del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero. Tali modifiche non hanno tuttavia potuto essere incluse nel regolamento unico OCM prima della sua adozione il 22 ottobre 2007.
Le modifiche riguardanti il latte e i prodotti lattiero-caseari sono contenute nei regolamenti (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), e (CE) n. 1153/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (3).
Le decisioni rispettive relative al settore dello zucchero sono state prese con l'adozione del regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4).
Il 20 dicembre 2007, la Commissione ha adottato una proposta, destinata al Consiglio, di modifica del regolamento unico OCM (5) comprendente, fra l'altro, l'inclusione delle decisioni politiche contenute nei regolamenti (CE) n. 1152/2007 e (CE) n. 1260/2007.
Si auspica che le suddette modifiche vengano adottate dal Consiglio nel corso dei primi mesi del 2008.
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3.
(3) GU L 258 del 4.10.2007, pag. 6.
(4) GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1.
(5) COM(2007) 854 definitivo.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/17 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 27/06)
Numero dell'aiuto |
XR 10/07 |
|||||
Stato membro |
Danimarca |
|||||
Regione |
Bornholms regionskommune |
|||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Bornholms Erhvervsfond |
|||||
Base giuridica |
Aktstykke 155 fra Handelsministeriet af 17.12.1971 Aktstykke 365 fra Industriministeriet af 15.6.1993 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Spesa annua prevista |
0,30 Mio EUR |
|||||
Intensità massima di aiuti |
15 % |
|||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
||||||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
|||||
Durata |
31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.erhvervsfonden.dk |
|||||
Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 27/07 |
|||||
Stato membro |
Danimarca |
|||||
Regione |
Læsø kommune, Ærø kommune, Langeland kommune, Lolland kommune, Samsø kommune, Bornholms regionskommune; Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø |
|||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Innovation og Viden — dansk regionalfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Flere og bedre job — dansk socialfondsprogram under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse |
|||||
Base giuridica |
Lov nr. 1599 af 20.12.2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Spesa annua prevista |
2 Mio EUR |
|||||
Intensità massima di aiuti |
15 % |
|||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
||||||
Data di applicazione |
1.1.2007 |
|||||
Durata |
31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
http://www.ebst.dk/file/5467/Regionalfondsprogram http://www.ebst.dk/file/5469/Socialfondsprogram |
|||||
Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 54/07 |
|||||
Stato membro |
Finlandia |
|||||
Regione |
87(3)(c) |
|||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Investointituki |
|||||
Base giuridica |
Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000, valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Spesa annua prevista |
20 Mio EUR |
|||||
Importo totale dell'aiuto previsto |
Erogati su 1 anno |
|||||
Intensità massima di aiuti |
15 % |
|||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
||||||
Data di applicazione |
13.2.2007 |
|||||
Durata |
31.8.2007 |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001068), valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta 1200/2000 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001200) |
|||||
Altre informazioni |
— |
Numero dell'aiuto |
XR 120/07 |
|||||
Stato membro |
Finlandia |
|||||
Regione |
87(3)(c) |
|||||
Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc |
Yrityksen kehittämisavustus |
|||||
Base giuridica |
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006), valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007) |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Spesa annua prevista |
70 Mio EUR |
|||||
Intensità massima di aiuti |
15 % |
|||||
Conformemente all'articolo 4 del regolamento |
||||||
Data di applicazione |
18.6.2007 |
|||||
Durata |
31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti |
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061336) Asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007) (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070675) |
|||||
Altre informazioni |
— |
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/20 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 27/07)
Numero dell'aiuto |
XS 287/07 |
|||||
Stato membro |
Italia |
|||||
Regione |
Regione Piemonte — Provincia di Novara |
|||||
Titolo del regime di aiuto |
Interventi per l'innovazione e l'ammodernamento delle piccole e medie imprese: PMI operanti in tutti i settori (fatti salvi i regolamenti o le direttive comunitarie specifici adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori) |
|||||
Base giuridica |
Delibera della Giunta Camerale CCIAA Novara n. 64 del 17.9.2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 |
|||||
Spesa annua prevista nell'ambito del regime |
400 000 EUR |
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Investimenti: 15 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 10 000 EUR per imprese di micro o piccola dimensione, 7,5 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 10 000 EUR per imprese di media dimensione. Servizi reali di consulenza: 50 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 5 000 EUR. Prima partecipazione a fiere: 50 % delle spese ammissibili fino a un massimo di 3 000 EUR |
|||||
Data di applicazione |
Istanze da inviare dal 3.12.2007 al 31.12.2007 Istruttoria di approvazione entro 90 gg dal 31.12.2007 |
|||||
Durata del regime |
Rendicontazione delle spese da produrre entro 10 gg dal 31.10.2008 Liquidazione entro il 2008 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
Favorire interventi relativi all'ammodernamento dell'impresa e allo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo e di sviluppo eco-sostenibile (premessa generale e articolo 2 del bando di contributo) |
|||||
Settori interessati |
Tutti i settori ammissibili (tutti i sottocodici ammissibili) |
|||||
Autorità che concede l'aiuto |
|
|||||
Sito web |
www.no.camcom.it/contributi — Bando 0701 sez A |
|||||
Altre informazioni |
|
Numero dell'aiuto |
XS 291/07 |
|||||
Stato membro |
Germania |
|||||
Regione |
Schleswig-Holstein |
|||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer |
|||||
Base giuridica |
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO) |
|||||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
14,5 Mio EUR di cui 9,5 Mio EUR a carico del FESR e 5 Mio EUR a carico del bilancio del Land |
|||||
Intensità massima dell'aiuto |
Per gli istituti di istruzione superiore e i centri di ricerca e di trasferimento di tecnologie, fino al 90 % Per le imprese, fino al 50 % per la ricerca industriale |
|||||
Data di applicazione |
16.10.2006 |
|||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
31.12.2007 |
|||||
Obiettivo dell'aiuto |
La misura è finalizzata a sviluppare e sostenere la ricerca, lo sviluppo tecnologico regionale e il trasferimento di tecnologie per
|
|||||
Settore economico interessato |
Tutti i settori |
|||||
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
Esecuzione, una volta concesso l'aiuto:
|
Numero dell'aiuto |
XS 293/07 |
||||||||||||||||||||||
Stato membro |
Grecia |
||||||||||||||||||||||
Regione |
Αττικής (Δήμος Περάματος) (Attikis (Dimos Peramatos)) |
||||||||||||||||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Περάματος, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, στα πλαισια της κοινοτικής πρωτοβουλίιας URBAN II» («enishysi tis antagonistikotitas kai tis kainotomias ton mikromesaion epiheiriseon toy Peramatos, stoys tomeis tis metapoiisis, toy toyrismoy kai ton ypiresion, sta plaisia tis koinotikis protoboylias URBAN II») |
||||||||||||||||||||||
Base giuridica |
|
||||||||||||||||||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
1,6 Mio EUR |
||||||||||||||||||||
Prestiti garantiti |
|
||||||||||||||||||||||
Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
|
|||||||||||||||||||||
Prestiti garantiti |
|
||||||||||||||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
|||||||||||||||||||||
Data di applicazione |
1.11.2007 (data prevista dell'inizio della firma dei contratti per la concessione degli aiuti) |
||||||||||||||||||||||
Durata del regime o dell'aiuto individuale |
Fino al 31.12.2008 |
||||||||||||||||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
|||||||||||||||||||||
Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
|||||||||||||||||||||
L'aiuto sarà accordato alle imprese attive nei settori ausiliari alla riparazione navale (come la produzione di strumenti e di sistemi per la misurazione, il controllo, la navigazione e altro). Tranne: Il settore della cantieristica e della riparazione navale [codice 351 della classificazione del 2003 dei settori di attività economica (STAKOD) (GU C 317 del 30.12.2003)] |
|
||||||||||||||||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Sì |
Numero dell'aiuto |
XS 299/07 |
||||||||
Stato membro |
Repubblica di Bulgaria |
||||||||
Regione |
Цялата територия на Република България, регион по чл. 87, ал. 3, б) „a“ от ДЕО (Tsyalata teritoriya na Republika Balgariya, region po chl. 87, al. 3, b) „a“ ot DEO) |
||||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията“ (2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Tehnologichna modernizatsiya na predpriyatiyata“) |
||||||||
Base giuridica |
Решение на МС № 965/16.12.2005, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., чл. 4 от Постановление 121 на МС от 31.5.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, и Заповед № РД-16-944/16.10.2007 на министъра на икономиката и енергетиката (Reshenie na MS № 965/16.12.2005, Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g., chl. 4 ot Postanovlenie 121 na MS ot 31.5.2007 g. za opredelyane na reda za predostavyane na bezvazmezdna finansova pomosht po operativnite programi, safinansirani ot Strukturnite fondove i Kohezionniya fond na Evropeyskiya sayuz, i po Programa FAR na Evropeyskiya sayuz, i Zapoved № RD-16-944/16.10.2007 na ministara na ikonomikata i energetikata) |
||||||||
Dotazione di bilancio |
Regime di aiuto |
Spesa annua prevista |
25 000 000 EUR |
||||||
Prestiti garantiti |
— |
||||||||
Aiuto individuale |
Importo totale dell'aiuto |
— |
|||||||
Prestiti garantiti |
— |
||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e articolo 5 del regolamento |
Sì |
|||||||
Data di applicazione |
17.10.2007 |
||||||||
Durata |
Fino al 31.12.2010 |
||||||||
Obiettivo |
Aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) |
Sì |
|||||||
Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
|||||||
Oppure |
|
||||||||
Costruzione navale |
Sì |
||||||||
Fibre sintetiche |
Sì |
||||||||
Altre industrie manifatturiere: Settore D — «Industria manufatturiera» conformemente alla classificazione nazionale delle attività economiche, ad eccezione della produzione e del trattamento dei prodotti di sughero |
Sì |
||||||||
Oppure |
|
||||||||
Altri servizi: Settore K — «Attività nel settore delle tecnologie informatiche» — sulla base del codice relativo alle attività economiche 72 della classificazione nazionale delle attività economiche |
Sì |
||||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (Ministerstvo na ikonomikata i energetikata Direktsiya „Evropeyski fondove za konkurentosposobnost“ Upravlyavasht organ na Operativna programa „Razvitie na konkurentosposobnostta na balgarskata ikonomika“ 2007-2013 g.) |
||||||||
|
|||||||||
Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Conformemente all'articolo 6 del regolamento |
Non è prevista la concessione di aiuti singoli di importo elevato |
Numero dell'aiuto |
XS 300/07 |
||||||||||||||||||
Stato membro |
Italia |
||||||||||||||||||
Regione |
Sardegna |
||||||||||||||||||
Titolo del regime di aiuto |
«Contributi per impianti fotovoltaici» |
||||||||||||||||||
Base giuridica |
Art. 24, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 Deliberazioni Giunta Regionale n. 25/44 del 3.7.2007 e n. 36/2 del 18.9.2007 DDS n. 457 del 28.9.2007 |
||||||||||||||||||
Spesa annua e complessiva prevista per il regime |
10 000 000 EUR |
||||||||||||||||||
Intensità massima dell'aiuto |
L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale nella misura massima del 20 % ESL (o nella misura massima consentita dalla «Carta degli aiuti a finalità regionale» in vigore al momento della concessione dell'aiuto, se inferiore al 20 %) delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. L'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione per un periodo di almeno 5 anni e che l'apporto di mezzi propri da parte del beneficiario non sia inferiore al 25 % dell'investimento ammesso. Il contributo è compatibile con le misure di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. «conto energia»). Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie |
||||||||||||||||||
Data di applicazione |
Le domande possono essere presentate a partire dal 9.10.2007 e fino al 20.11.2007. La concessione degli aiuti è prevista non prima di 120 giorni dalla chiusura del bando |
||||||||||||||||||
Durata del regime |
30.6.2008 |
||||||||||||||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Inserito nell'ambito delle azioni a favore del sistema industriale, l'intervento si propone di favorire la diffusione delle energie rinnovabili presso le PMI della Sardegna |
||||||||||||||||||
Settori economici interessati |
Sono ammesse le PMI operanti in tutti i settori produttivi con esclusione delle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica. Inoltre, non possono beneficare degli aiuti e sono pertanto esclusi dal bando (articolo 2):
L'impresa richiedente deve essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti di ammissibilità:
|
||||||||||||||||||
Osservazioni |
Qualora alla data di approvazione della graduatoria non sia stata ancora pubblicata sulla GU la Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013, i termini per l'emanazione del provvedimento di concessione sono sospesi a meno che l'impresa richiedente opti per la concessione del contributo in regime di «aiuti de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 |
||||||||||||||||||
Nome e indirizzo dell'Autorità che concede l'aiuto |
|
||||||||||||||||||
Altre informazioni |
Il bando, oltre che alle PMI, cui è destinato lo stanziamento di 10 000 000 EUR, è aperto anche alla partecipazione di altri soggetti privati, con uno stanziamento destinato pari a 5 000 000 EUR:
|
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/26 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 27/08)
Numero dell'aiuto |
XS 308/07 |
|||
Stato membro |
Italia |
|||
Regione |
Sicilia |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Misura 311 — Diversificazione in attività non agricole |
|||
Base giuridica |
PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005 |
|||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo medio previsto |
10,8 Mio EUR |
|
Intensità massima di aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
1.1.2008 |
|||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2013, fatta salva l'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione che sostituirà il regolamento (CE) n. 70/2001 che scade il 30 giugno 2008, per cui occorrerà una eventuale revisione o modifica del regime per garantire la conformità alla nuova normativa |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
||
Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
||
Agriturismo e altre attività di diversificazione verso attività non agricole |
|
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi strutturali |
|||
|
Numero dell'aiuto |
XS 309/07 |
|||
Stato membro |
Italia |
|||
Regione |
Sicilia |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Misura 313 — Incentivazione delle attività turistiche |
|||
Base giuridica |
PSR Sicilia 2007/2013 — articoli 52 e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 |
|||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo medio previsto |
2 Mio EUR |
|
Intensità massima di aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Sì |
||
Data di applicazione |
1.1.2008 |
|||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2013, fatta salva l'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione che sostituirà il regolamento (CE) n. 70/2001 che scade il 30 giugno 2008, per cui occorrerà una eventuale revisione o modifica del regime per garantire la conformità alla nuova normativa |
|||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuto alle PMI |
Sì |
||
Settori economici interessati |
Aiuto limitato a settori specifici |
Sì |
||
Settore del turismo rurale |
|
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Regione Siciliana — Assessorato Agricoltura e foreste — Dipartimento Interventi infrastrutturali |
|||
|
Numero dell'aiuto |
XS 313/07 |
Stato membro |
Germania |
Regione |
Berlin, soweit nicht Fördergebiet nach Artikel 87 Absatz 3 Buchst c des EG-Vertrags (sog. D-Fördergebiet); die straßengenaue Abgrenzung vgl. http://www.businesslocationcenter.de/de/C/i/3/seite0.jsp?nav1=open&nav2=open |
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Investitionszulagengesetz 2007 |
Base giuridica |
§ 5a Investitionszulagengesetz 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. I S. 282 http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s0282.pdf) zuletzt geändert durch Artikel 8a des Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332 http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl107s2332.pdf) |
Tipo di misura |
Regime |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 580 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
Data di applicazione |
16.10.2007 |
Durata |
31.12.2008 |
Obiettivo |
PMI |
Settore economico |
Tutti i settori manifatturieri, Altri servizi |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ogni ufficio delle imposte (Finanzamt) della Repubblica federale di Germania |
Numero dell'aiuto |
XS 314/07 |
||||||
Stato membro |
Spagna |
||||||
Regione |
Galicia |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un aiuto singolo |
Ayudas a la implantación de servicios de asesoramiento y gestión a las explotaciones agrarias, y de asesoramiento en el sector forestal |
||||||
Base giuridica |
Art. 25 del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como el art. 16 del Reglamento (CE) no 1974/2006, de la Comisión, que establece disposiciones de aplicación del anterior |
||||||
Spesa annua prevista per il regime o importo complessivo dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo complessivo |
2 Mio EUR |
||||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
Sì La Galizia è una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE che figura nella Carta degli aiuti a finalità regionale con un'intensità di aiuto di base del 30 %, maggiorata del 15 % per le PMI, a concorrenza quindi del 45 % |
|||||
Data di applicazione |
1.1.2008 |
||||||
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31.12.2013, subordinatamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esenzione in sostituzione del regolamento (CE) n. 70/2001, che scade nel giugno 2008, ragione per cui, in tal caso, dovrà formare oggetto di revisione o modificazione per garantirne la conformità alla nuova normativa |
||||||
Obiettivo dell'aiuto |
Aiuti alle PMI |
Sì |
|||||
Settori economici interessati |
Prestazione di servizi di consulenza e gestione al settore agricolo e di consulenza al settore forestale |
||||||
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Director General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia Tel. (34) 981 54 47 76 |
||||||
|
|||||||
Concessione di aiuti singoli di importo elevato |
|
No |
|||||
Altre informazioni |
La misura di sviluppo rurale 115, che prevede aiuti all'installazione di servizi di consulenza, gestione e sostituzione, rientra nell'Asse 1 «Aumento della competitività del settore agricolo e forestale» del programma di sviluppo rurale della Galizia 2007-2013 finanziato dal FESR. Si può consultare sia il programma di sviluppo rurale della Galizia 2007-2013 che il contenuto e l'ambito della misura 115 sul sito seguente: http://mediorural.xunta.es/desenvolvemento/pdr/arquivos/pdr_galiza.pdf |
Numero dell'aiuto |
XS 316/07 |
|||
Stato membro |
Spagna |
|||
Regione |
Cataluña |
|||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional |
|||
Base giuridica |
IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional y se abre la convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007) |
|||
Tipo di misura |
Regime |
|||
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
|||
Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
|||
Data di applicazione |
5.5.2007 |
|||
Durata |
31.12.2007 |
|||
Obiettivo |
PMI |
|||
Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/30 |
Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA a norma dell'articolo 7 dell'atto di cui al punto 18 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi)
(2008/C 27/09)
Diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura oggetto di reciproco riconoscimento a norma dell'accordo SEE
A norma dell'articolo 7 dell'atto di cui al punto 18 dell'allegato VII dell'accordo SEE (direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi), l'Autorità di vigilanza EFTA ha il compito di pubblicare i diplomi in architettura rilasciati da Norvegia, Islanda e Liechtenstein che soddisfano i criteri stabiliti agli articoli 3 e 4 della direttiva 85/384/CEE.
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del richiamato atto, l'Autorità di vigilanza EFTA pubblica periodicamente gli aggiornamenti di tale elenco.
L'elenco dei diplomi è modificato dall'aggiunta del seguente titolo di diploma comunicato dal Liechtenstein all'Autorità di vigilanza EFTA.
Paese |
Titolo di formazione |
Ente che rilascia il titolo di formazione |
Certificato che accompagna il titolo di formazione |
Anno accademico di riferimento |
Liechtenstein |
Master of Science in Architecture (MScArch) |
Hochschule Liechtenstein |
— |
2002/2003 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/31 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.4972 — Permira/Arysta)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 27/10)
1. |
In data 21 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa IEIL Japan Co. Ltd, controllata da Permira Holdings Limited («Permira», Isole del Canale), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme di Arysta LifeScience Corporation («Arysta», Giappone), mediante acquisto di quote o azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4972 — Permira/Arysta, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
Rettifiche
31.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/32 |
Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 d dell'allegato XV all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 38 del 22 febbraio 2007 e supplemento SEE n. 8 del 22 febbraio 2007)
(2008/C 27/11)
A pagina 16 della Gazzetta ufficiale e a pagina 7 del supplemento SEE:
— |
nella parte destra della colonna «Numero dell'aiuto»: |
anziché:
«Aiuto alle piccole e medie imprese 4/06»,
leggi:
«Aiuto alla formazione 4/06»;
— |
nella parte destra della colonna «Settori economici interessati»: |
anziché:
«Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alle PMI»,
leggi:
«Tutti i settori».