ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 22

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
26 gennaio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 022/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 8 del 12.1.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 022/02

Cause riunite C-463/04 e 464/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) et Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Art. 56 CE — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Imprese privatizzate — Disposizione nazionale in virtù della quale lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di quest'ultima il diritto di nominare direttamente uno o più membri del consiglio di amministrazione)

2

2008/C 022/03

Causa C-280/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione)

2

2008/C 022/04

Causa C-298/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Artt. 43 e 56 CE — Imposte sul reddito e sul patrimonio — Presupposti dell'imposizione degli utili di un centro di attività situato in un altro Stato membro — Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni — Metodi dell'esenzione o dell'imputazione dell'imposta)

3

2008/C 022/05

Causa C-393/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

3

2008/C 022/06

Causa C-404/05: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

4

2008/C 022/07

Causa C-456/05: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Psicoterapeuti convenzionati — Sistema di quote — Norme transitorie derogatorie — Proporzionalità — Ricevibilità)

4

2008/C 022/08

Causa C-7/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Beatriz Salvador García/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato)

5

2008/C 022/09

Causa C-8/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Anna Herrero Romeu/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato)

5

2008/C 022/10

Causa C-9/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Tomás Salazar Brier/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato)

6

2008/C 022/11

Causa C-10/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto — Nozione di servizi effettuati per un altro Stato)

6

2008/C 022/12

Causa C-59/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Luigi Marcuccio/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendente — Impiego in un paese terzo — Riassegnazione del posto e del suo titolare — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Portata — Onere della prova)

7

2008/C 022/13

Causa C-119/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Aggiudicazione di un appalto senza bando di gara — Aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario in Toscana)

7

2008/C 022/14

Causa C-176/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 novembre 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Commissione delle Comunità europee, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, già Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuto asseritamente concesso dalle autorità tedesche a talune centrali nucleari — Riserve per la chiusura delle centrali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi — Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale — Motivi di ordine pubblico)

8

2008/C 022/15

Causa C-262/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Settore delle telecomunicazioni — Servizio universale e diritti degli utenti — Nozione di obblighi che devono essere provvisoriamente mantenuti — Artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) — Tariffe applicate alla fornitura dei servizi di telefonia vocale — Obbligo di autorizzazione amministrativa)

8

2008/C 022/16

Causa C-300/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin (Art. 141 CE — Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Dipendenti pubblici — Prestazione di ore straordinarie — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale)

9

2008/C 022/17

Causa C-328/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil — Spagna) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 4, n. 2, lett. d) — Marchi notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi — Conoscenza del marchio — Estensione geografica)

9

2008/C 022/18

Causa C-401/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Prestazione di servizi — Esecutore testamentario — Luogo di esecuzione della prestazione — Art. 9, nn. 1 e 2, lett. e))

10

2008/C 022/19

Causa C-417/06 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 — Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricevibilità — Fondi strutturali — Finanziamento delle iniziative comunitarie — Modifica delle ripartizioni indicative — Esecuzione della cosa giudicata)

10

2008/C 022/20

Causa C-435/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione materiale e temporale — Nozione di materie civili — Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia — Misure di protezione dei minori rientranti nell'ambito del diritto pubblico)

11

2008/C 022/21

Causa C-451/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) — Esenzione — Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Locazione di un diritto di pesca)

11

2008/C 022/22

Causa C-486/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 dicembre 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio)] — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 8703 e 8704 — Autoveicolo di tipo pick-up)

12

2008/C 022/23

Causa C-508/06: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/59/CE — Art. 11 — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili — Omessa comunicazione dei programmi e delle bozze di piano richiesti)

12

2008/C 022/24

Causa C-516/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisione della Commissione — Ammenda — Esecuzione — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità)

13

2008/C 022/25

Causa C-6/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/74/CE — Protezione dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro)

13

2008/C 022/26

Causa C-34/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 2003/109/CE — Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

14

2008/C 022/27

Causa C-57/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

14

2008/C 022/28

Causa C-67/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/24/CE — Medicinali tradizionali a base di piante — Codice comunitario — Mancata trasposizione nel termine assegnato)

15

2008/C 022/29

Causa C-68/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Artt. 3, 6 e 7 — Competenza giurisdizionale — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Competenza in materia di divorzio — Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente — Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante)

15

2008/C 022/30

Causa C-106/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/59/CE — Impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico — Mancata elaborazione e applicazione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

16

2008/C 022/31

Causa C-112/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/80/CE — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Indennizzo delle vittime di reato — Mancata attuazione entro il termine prescritto)

16

2008/C 022/32

Causa C-258/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Mancato recepimento entro il termine previsto)

17

2008/C 022/33

Causa C-263/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Recepimento inesatto — Direttiva 96/61/CE — Art. 9, n. 4 — Art. 13, n. 1 — Allegato I — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Nozioni di ricorso alle migliori tecniche disponibili e di riesame periodico delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti)

17

2008/C 022/34

Causa C-457/06 P: Ordinanza della Corte 4 ottobre 2007 — Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee (Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso di annullamento — Irricevibilità — Atto non produttivo di effetti giuridici vincolanti — Risorse proprie delle Comunità europee — Procedimento di infrazione — Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Negoziazioni di un accordo su un pagamento in via provvisoria — Lettera di rifiuto)

18

2008/C 022/35

Causa C-495/06 P: Ordinanza della Corte 25 ottobre 2007 — Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Rapporto sull'evoluzione di carriera — Decisione recante la determinazione definitiva del rapporto — Decisione di promuovere un altro dipendente al grado di traduttore-revisore — Domanda di risarcimento del danno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

18

2008/C 022/36

Causa C-242/07 P: Ordinanza della Corte 8 novembre 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Termine di ricorso — Art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale — Originale dell'atto introduttivo depositato fuori termine — Irricevibilità — Nozione di errore scusabile — Nozione di caso fortuito)

19

2008/C 022/37

Causa C-502/06 P: Ricorso proposto il 13 dicembre 2006 da Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-440/05, Carlos Correia de Matos/Parlamento europeo

19

2008/C 022/38

Causa C-440/07 P: Ricorso d'impugnazione proposto il 24 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03 (Schneider Electric SA/Commissione)

19

2008/C 022/39

Causa C-443/07 P: Ricorso proposto il 28 settembre 2007 da Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione delle Comunità europee

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2008/C 022/40

Causa C-471/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Stato belga — Interveniente : Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Causa C-472/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga

22

2008/C 022/42

Causa C-473/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 25 ottobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivieres — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Interveniente: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Causa C-475/07: Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

23

2008/C 022/44

Causa C-476/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Berlin (Germania) il 29 ottobre 2007 — M.C.O. Congres contro suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Causa C-478/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Causa C-485/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 5 novembre 2007 — Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas e a.

24

2008/C 022/47

Causa C-486/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 novembre 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Causa C-489/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lahr (Germania) il 5 novembre 2007 — Pia Messner/Ditta Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Causa C-491/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Strafsachen Wien (Austria) il 31 ottobre 2007 — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Causa C-492/07: Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

26

2008/C 022/51

Causa C-495/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 — Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH

26

2008/C 022/52

Causa C-497/07 P: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 da Philip Morris Products SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-140/06, Philip Morris Products SA/(UAMI)

27

2008/C 022/53

Causa C-498/07 P: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 dalla Aceites del Sur-Coosur, S.A., già Aceites del Sur, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

27

2008/C 022/54

Causa C-499/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 novembre 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

29

2008/C 022/55

Causa C-502/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 luglio 2007 — K-1 Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Causa C-504/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a./Conselho de Ministros e a.

31

2008/C 022/57

Causa C-508/07 P: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla Cain Cellars, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

32

2008/C 022/58

Causa C-510/07: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

32

2008/C 022/59

Causa C-511/07: Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

33

2008/C 022/60

Causa C-515/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 22 novembre 2007 — Vereniging Noorderlijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Causa C-517/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 22 novembre 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Causa C-520/07 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 settembre 2007 nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2007

34

2008/C 022/63

Causa C-523/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 novembre 2007 — A

35

2008/C 022/64

Causa C-527/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court il 28 novembre 2007 — GENERICS (UK) LTD (G[UK])/The Licensing Authority

36

2008/C 022/65

Causa C-528/07 P: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Association de la presse internationale ASBL (API) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione delle Comunità europee

36

2008/C 022/66

Causa C-532/07 P: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee

37

2008/C 022/67

Causa C-541/07: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

38

2008/C 022/68

Causa C-548/07: Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

38

2008/C 022/69

Causa C-20/07: Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

39

2008/C 022/70

Causa C-145/07: Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

39

2008/C 022/71

Causa C-223/07: Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

39

 

Tribunale di primo grado

2008/C 022/72

Causa T-307/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Pagliacci/Commissione (Dipendenti — Concorso generale — Mancata iscrizione sull'elenco di riserva — Violazione del bando di concorso — Titoli ed esperienza professionale richiesti)

40

2008/C 022/73

Causa T-66/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Sack/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Ricorso di annullamento — Integrazioni relative alle funzioni — Funzione di capo unità — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Regime linguistico)

40

2008/C 022/74

Causa T-86/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — K & L Ruppert Stiftung/UAMI — Lopes de Almenida Cunha e a. (CORPO Livre) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio figurativo CORPO LIVRE — Marchi nazionali e internazionali denominativi LIVRE — Prova tardiva dell'uso dei marchi anteriori)

40

2008/C 022/75

Cause riunite T-101/05 e T-111/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione (Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Ammende — Effetto dissuasivo — Recidiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Infrazione unica e continuata)

41

2008/C 022/76

Causa T-112/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Akzo Nobel e a./Commissione (Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Imputabilità del comportamento illecito)

41

2008/C 022/77

Causa T-113/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Angelidis/Parlamento (Pubblico impiego — Dipendenti — Copertura di un posto di grado A2 — Rigetto di una candidatura — Violazione delle forme sostanziali — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)

42

2008/C 022/78

Causa T-308/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Italia/Commissione (Fondi strutturali — Cofinanziamento — Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 448/2004 — Requisiti di ammissibilità degli acconti erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato o relativamente alla concessione di aiuti — Prova dell'utilizzo dei fondi da parte dei destinatari ultimi — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile)

42

2008/C 022/79

Causa T-10/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Portela & Companhia/UAMI — Torrens Cuadrado e Gilbert Sanz (Bial) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Bial — Marchio nazionale nominativo anteriore BIAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Prova dell'esistenza del marchio anteriore — Coesistenza di marchi anteriori — Motivo che modifica l'oggetto della controversia — Prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale — Spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione)

43

2008/C 022/80

Cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Irlanda e a./Commissione (Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accisa sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane — Aiuti nuovi — Aiuti esistenti — Obbligo di motivazione — Vizio dell'atto rilevato d'ufficio)

43

2008/C 022/81

Causa T-117/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — DeTeMedien/UAMI (suchen.de) (Marchio comunitario — Richiesta di marchio comunitario denominativo suchen.de — Diniego assoluto di registrazione — Assenza di carattere distintivo — Nome di dominio — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)

44

2008/C 022/82

Causa T-134/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Xentral/UAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PAGESJAUNES.COM — Marchio nazionale figurativo anteriore LES PAGES JAUNES — Nome di dominio pagesjaunes.com — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

44

2008/C 022/83

Causa T-242/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Cabrera Sánchez/UAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo el charcutero artesano — Marchio nazionale figurativo anteriore El Charcutero — Motivo relativo di rifiuto — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

45

2008/C 022/84

Causa T-326/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2007 — Cheminova e a./Commissione (Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità — Mancanza di urgenza)

45

2008/C 022/85

Causa T-414/07: Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Euro-Information/UAMI (Rappresentazione di una mano che tiene una carta con tre triangoli)

45

2008/C 022/86

Causa T-421/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Deutsche Post/Commissione

46

2008/C 022/87

Causa T-425/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100)

46

2008/C 022/88

Causa T-426/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (300)

47

2008/C 022/89

Causa T-427/07: Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Causa T-428/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione

48

2008/C 022/91

Causa T-430/07: Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Causa T-432/07: Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Francia/Commissione

49

2008/C 022/93

Causa T-433/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

49

2008/C 022/94

Causa T-436/07 P: Ricorso proposto il 30 novembre 2007 da Nikos Giannopoulos avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 settembre 2007, causa F-111/06, Nikos Giannoupoulos/Consiglio

50

2008/C 022/95

Causa T-440/07: Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Huta Buczek/Commissione

50

2008/C 022/96

Causa T-271/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2006 — Microsoft/Commissione

51

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 022/97

Causa F-65/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Wandschneider/Commissione (Funzione pubblica — Dipendenti — Valutazione — Relazione sull'evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per il 2003 — Ricorso di annullamento — Motivazione — Errore manifesto di valutazione)

52

2008/C 022/98

Causa F-95/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — N/Commissione (Pubblico impiego — Agenti temporanei — Assunzione — Posto di capo amministrazione — Paesi terzi — Parere sfavorevole del servizio medico)

52

2008/C 022/99

Causa F-130/05: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007 (Seconda Sezione) — Carlos Alberto Soares/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Assenza di rapporto informativo — Esame comparativo dei meriti — Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto — Ricevibilità del ricorso — Fatto nuovo e sostanziale)

53

2008/C 022/00

Causa F-28/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Wandschneider/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — Ricorso di annullamento — Motivazione — Errore manifesto di valutazione)

53

2008/C 022/01

Causa F-42/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Sundholm/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — Obiettivi e criteri di valutazione — Risarcimento danni)

53

2008/C 022/02

Causa F-73/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Van Neyghem/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Valutazione della prova scritta — Termine per il reclamo — Ricevibilità — Obbligo di motivazione)

54

2008/C 022/03

Causa F-108/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Basili/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per l'anno 2004 — Ricorso di annullamento — Rappresentanti del personale — Parere del gruppo ad hoc)

54

2008/C 022/04

Causa F-27/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Sundholm/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Valutazione — Relazione di sviluppo della carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Assenza per ragione di salute — Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado — Art. 233 CE)

54

2008/C 022/05

Causa F-40/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Dipendenti — Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dalla sede di servizio al luogo di residenza — Non luogo a statuire — Domanda di risarcimento danni manifestamente infondata)

55

2008/C 022/06

Causa F-23/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 ottobre 2007 — M/Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (Funzione pubblica — Funzionari — Invalidità — Commissione di invalidità — Diniego di convocazione — Manifesta irricevibilità)

55

2008/C 022/07

Causa F-99/07: Ricorso proposto il 28 settembre 2007 — Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Causa F-108/07: Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Nijs/Corte dei Conti

56

2008/C 022/09

Causa F-124/07: Ricorso proposto il 23 ottobre 2007 — Behmer/Parlamento

56

2008/C 022/10

Causa F-126/07: Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Van Beers/Commissione

57

2008/C 022/11

Causa F-127/07: Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Coto Moreno/Commissione

57

2008/C 022/12

Causa F-3/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 5 dicembre 2007 — Moschonaki/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Causa F-71/07: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 novembre 2007 — Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

58

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/1


(2008/C 22/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 8 del 12.1.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 315 del 22.12.2007

GU C 297 dell'8.12.2007

GU C 283 del 24.11.2007

GU C 269 del 10.11.2007

GU C 247 del 20.10.2007

GU C 235 del 6.10.2007

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) et Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano

(Cause riunite C-463/04 e 464/04) (1)

(Art. 56 CE - Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Imprese privatizzate - Disposizione nazionale in virtù della quale lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di quest'ultima il diritto di nominare direttamente uno o più membri del consiglio di amministrazione)

(2008/C 22/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) e Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)

Convenuto: Comune di Milano

Intervenienti: AEM SpA (C-463/04 e C-464/04), Edison SpA (C-463/04)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Interpretazione dell'art. 56 CE — Legge nazionale che consente agli enti pubblici di nominare amministratori o sindaci nelle imprese privatizzate — Applicazione da parte di un ente territoriale che conserva una partecipazione rilevante nell'impresa privatizzata

Dispositivo

L'art. 56 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o, come nelle cause principali, in combinato con una disposizione, quale l'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in seguito a modifiche, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che conferisce allo Stato o all'ente pubblico in parola il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-280/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Incompatibilità con il mercato comune - Obbligo di recupero - Mancata esecuzione)

(2008/C 22/03)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. V. Di Bucci e sig.ra E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2044/800/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti concernenti disposizioni urgenti a favore dell'occupazione nelle imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle mille unità (aiuto n. CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (GU L 352, pag. 10), cui l'Italia ha dato esecuzione — Mancata adozione, nel termine prefissato, dei provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


26.1.2008   

IT

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C 22/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Causa C-298/05) (1)

(Artt. 43 e 56 CE - Imposte sul reddito e sul patrimonio - Presupposti dell'imposizione degli utili di un centro di attività situato in un altro Stato membro - Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni - Metodi dell'esenzione o dell'imputazione dell'imposta)

(2008/C 22/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Münster

Parti

Ricorrente: Columbus Container Services BVBA & Co.

Convenuto: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Münster — Interpretazione degli artt. 43, 56, 57 e 58 CE — Libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali — Utili da investimento di capitale prodotti nello stabilimento estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile in Germania — Normativa nazionale che prevede la deduzione delle imposte prelevate su tali utili all'estero dall'imposta nazionale, nonostante la convenzione contro la doppia imposizione conclusa con il Belgio disponga il ricorso al metodo di esenzione dall'imposta

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 56 CE debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa fiscale di uno Stato membro in forza della quale i redditi di un residente nazionale, derivanti da capitali investiti in un centro di attività avente sede in un altro Stato membro, sono, nonostante l'esistenza di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni conclusa con lo Stato membro della sede di tale centro di attività, non già esentati dall'imposta sul reddito nazionale, ma soggetti all'imposizione nazionale su cui viene imputata l'imposta prelevata nell'altro Stato membro.


(1)  GU C 271 del 29.10.2005.


26.1.2008   

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C 22/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-393/05) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori)

(2008/C 22/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Requisito di una sede o di un'infrastruttura permanente in Austria per gli organismi di controllo nel settore della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio austriaco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.

2)

La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


26.1.2008   

IT

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C 22/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-404/05) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 - Produzione biologica di prodotti agricoli - Organismi di controllo privati - Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione - Giustificazioni - Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri - Art. 55 CE - Tutela dei consumatori)

(2008/C 22/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Necessità di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente in Germania per gli organismi di controllo nell'ambito della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

1)

Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio tedesco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006.


26.1.2008   

IT

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C 22/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-456/05) (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Psicoterapeuti convenzionati - Sistema di quote - Norme transitorie derogatorie - Proporzionalità - Ricevibilità»)

(2008/C 22/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 43 del Trattato CE — Normativa transitoria in materia di autorizzazione dei psicoterapeuti che prevede ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il previo esercizio di un'attività, svolta nell'ambito del sistema nazionale di assicurazione malattia

Dispositivo

1)

Riservando l'applicazione delle disposizioni transitorie ovvero di tutela dei «diritti quesiti», le quali consentono agli psicoterapeuti di beneficiare di un'autorizzazione o di un'ammissione all'esercizio della professione indipendentemente dalle norme vigenti in materia di convenzionamento, soltanto agli psicoterapeuti che abbiano svolto la loro attività in una regione tedesca nell'ambito delle casse di assicurazione malattia tedesche, e non tenendo conto dell'attività professionale analoga o simile esercitata da psicoterapeuti in altri Stati membri, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 43 CE.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 dell'8 aprile 2006.


26.1.2008   

IT

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C 22/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Beatriz Salvador García/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-7/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto - Nozione di «servizi effettuati per un altro Stato»)

(2008/C 22/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Beatriz Salvador García (rappresentanti: R. García-Gallardo, Gil-Fournier, M.D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés e M. Canal, abogados)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 ottobre 2005, Salvador García/Commissione (causa T-205/02), che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 marzo 2002 con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del Personale delle Comunità europee, come pure le indennità collegate

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Salvador García è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2004.


26.1.2008   

IT

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C 22/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Anna Herrero Romeu/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-8/06 P) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato’)

(2008/C 22/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Anna Herrero Romeu (rappresentanti: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. J. Currall, agente, J. Rivas Andrés e M. Canal, abogados)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 ottobre 2005, Herrero Romeu/Commissione (causa T-298/02), che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione 10 giugno 2002 con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del Personale delle Comunità europee, come pure le indennità collegate

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La sig.ra Herrero Romeu è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


26.1.2008   

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C 22/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Tomás Salazar Brier/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-9/06 P) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato’)

(2008/C 22/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tomás Salazar Brier (rappresentanti: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avv.ti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés e M. Canal, avv.ti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 25 ottobre 2005, Salazar Brier/Commissione (causa T-83/03) che respinge un ricorso diretto a fare annullare la decisione implicita con la quale la Commissione respinge il reclamo del ricorrente 24 febbraio 2003 e la decisione esplicita 24 marzo 2003, che gli nega il beneficio dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché le indennità connesse

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Salazar Brier è condannato alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


26.1.2008   

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C 22/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 novembre 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-10/06 P) (1)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Presupposto previsto dall'art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell'allegato VII allo Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato’)

(2008/C 22/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rafael de Bustamante Tello (rappresentanti: R. García-Gallardo, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avv.ti)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Sims e dal sig. D. Canga Fano, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 25 ottobre 2005, Bustamante Tello contro Consiglio (causa T-368/03), che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione 28 luglio 2003 con la quale il Consiglio nega alla ricorrente l'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del Personale delle Comunità europee, come pure le indennità collegate

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. de Bustamante Tello è condannato alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006.


26.1.2008   

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C 22/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Luigi Marcuccio/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-59/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendente - Impiego in un paese terzo - Riassegnazione del posto e del suo titolare - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Portata - Onere della prova)

(2008/C 22/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: avv. L. Garofalo)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 novembre 2005, causa T-236/02, Luigi Marcuccio/Commissione delle Comunità europee, che respinge un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) alla sede in Bruxelles, nonché al risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione, è annullata.

2)

La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

3)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


26.1.2008   

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C 22/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-119/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Violazione della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione di un appalto senza bando di gara - Aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario in Toscana)

(2008/C 22/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Levis e D. Recchia, agenti, avv. R. Mollica)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, avv.ti G. Fiengo e S. Varone)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 11, 15 e 17 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Aggiudicazione di un appalto senza pubblicazione del bando richiesto — Aggiudicazione dei servizi di trasporto sanitario in Toscana

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 novembre 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Commissione delle Comunità europee, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, già Hamburgische Electricitäts-WerkeAG

(Causa C-176/06 P) (1)

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuto asseritamente concesso dalle autorità tedesche a talune centrali nucleari - Riserve per la chiusura delle centrali e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi - Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale - Motivi di ordine pubblico)

(2008/C 22/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH (rappresentanti: D. Fouquet e P. Becker, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuschitz, agente), E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, già Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (rappresentanti: U. Karpenstein e D. Sellner, Rechtsanwälte)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2006, causa T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE — Obbligo in capo alla Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio previsto dell'art. 88, n. 2, CE, in caso di difficoltà di valutazione o di dubbi

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 gennaio 2006, causa T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso presentato dalla Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, dalla Stadtwerke Tübingen GmbH e dalla Stadtwerke Uelzen GmbH dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001) 3967 def., che stabilisce che il regime tedesco di esenzione fiscale delle riserve costituite dalle centrali nucleari per lo smaltimento dei loro rifiuti radioattivi e la cessazione definitiva dell'attività degli impianti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, è dichiarato irricevibile.

3)

La Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, la Stadtwerke Tübingen GmbH e la Stadtwerke Uelzen GmbH sono condannate alle spese di entrambi i procedimenti.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/8


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-262/06) (1)

(Settore delle telecomunicazioni - Servizio universale e diritti degli utenti - Nozione di «obblighi» che devono essere provvisoriamente mantenuti - Artt. 27, primo comma, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) - Tariffe applicate alla fornitura dei servizi di telefonia vocale - Obbligo di autorizzazione amministrativa)

(2008/C 22/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) e dell'art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Nozione di «obblighi» che devono essere provvisoriamente mantenuti da parte degli Stati membri — Regime preesistente di omologazione delle tariffe delle forniture all'utente finale di servizi di telefonia vocale da parte in un'impresa avente una posizione dominante.

Dispositivo

Gli artt. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) vanno interpretati nel senso che devono essere provvisoriamente mantenuti in vigore un obbligo ex lege di ottenere un'autorizzazione relativa alle tariffe delle prestazioni di servizi di telefonia vocale al dettaglio effettuate da imprese che detengano una posizione dominante su tale mercato, come quello previsto all'art. 25 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz) del 25 luglio 1996, prescritto dal diritto nazionale anteriore al quadro normativo istituito dalle dette direttive, nonché i relativi atti amministrativi di accertamento.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


26.1.2008   

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C 22/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Ursula Voß/Land Berlin

(Causa C-300/06) (1)

(Art. 141 CE - Principio di parità della retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Dipendenti pubblici - Prestazione di ore straordinarie - Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile assunti a tempo parziale)

(2008/C 22/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Ursula Voß

Convenuto: Land Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell'art. 141 CE — Normativa nazionale che prevede, sia per i lavoratori a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, una riduzione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario rispetto a quella percepita per le ore rientranti nel normale orario di lavoro — Retribuzione di un'insegnante impiegata pubblica occupata a tempo parziale, ma che presta ore di lavoro straordinario, inferiore a quella che ella percepirebbe se lo stesso numero di ore fosse prestato nell'ambito di un impiego a tempo pieno — Discriminazione indiretta dei lavoratori di sesso femminile

Dispositivo

L'art. 141 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici come quella di cui alla causa principale che, da un lato, definisce le ore straordinarie effettuate sia dai dipendenti a tempo pieno sia da quelli a tempo parziale come ore che essi svolgono oltre il loro orario individuale di lavoro e, dall'altro lato, retribuisce tali ore secondo una tariffa inferiore alla tariffa oraria applicata alle ore effettuate entro l'orario individuale di lavoro, in modo tale che i dipendenti a tempo parziale sono retribuiti in modo meno vantaggioso dei dipendenti a tempo pieno per quanto riguarda le ore che effettuano oltre il loro orario individuale di lavoro e nei limiti del numero di ore dovute da un dipendente a tempo pieno nell'ambito del suo orario, nel caso in cui:

tra l'insieme dei lavoratori cui si applica tale normativa, sia danneggiata una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile;

e

la disparità di trattamento non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.


(1)  GU C 96 del 22.4.2006.


26.1.2008   

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C 22/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil — Spagna) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet

(Causa C-328/06) (1)

(«Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 4, n. 2, lett. d) - Marchi “notoriamente conosciuti’ in uno Stato membro ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi - Conoscenza del marchio - Estensione geografica»)

(2008/C 22/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil

Parti

Ricorrente: Alfredo Nieto Nuño

Convenuto: Leonci Monlleó Franquet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Nozione di «notoriamente conosciuto» — Possibilità di una conoscenza e di un uso ristretto ad un territorio limitato come quello di una comunità autonoma, di una regione, di un «territorio» o di una città, in funzione del prodotto o servizio che il marchio tutela e del pubblico destinatario del marchio

Dispositivo

L'art. 4, n. 2, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale di esso.


(1)  GU C 237 del 30 settembre 2006.


26.1.2008   

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C 22/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-401/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Prestazione di servizi - Esecutore testamentario - Luogo di esecuzione della prestazione - Art. 9, nn. 1 e 2, lett. e))

(2008/C 22/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazioni fornite dagli esecutori testamentari a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore — Luogo della prestazione dei servizi — Qualificazione dell'attività

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 — Repubblica italiana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-417/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Fondi strutturali - Finanziamento delle iniziative comunitarie - Modifica delle ripartizioni indicative - Esecuzione della cosa giudicata)

(2008/C 22/19)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, D. Del Gaizo e G. Albenzio, avvocati dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 13 luglio 2006, causa T-255/04, Italia/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 26 novembre 2003, C(2003) 3971 def. della Commissione, che ha stabilito una ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti di impegno nel quadro delle iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999, nonché di tutti gli atti connessi e precedenti

Dispositivo

1)

Il ricorso d'impugnazione è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporta le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C

(Causa C-435/06) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione materiale e temporale - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Misure di protezione dei minori rientranti nell'ambito del diritto pubblico)

(2008/C 22/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: C

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), n. 2, lett. d) e dell'art. 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Campo di applicazione materiale — Riconoscimento ed esecuzione di una decisione amministrativa, confermata da una decisione giudiziaria relativa al collocamento d'ufficio di minori al di fuori della propria famiglia — Misure di protezione dell'infanzia rientranti nel diritto pubblico

Dispositivo

1)

L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

2)

Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell'ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

3)

Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che esso è applicabile ratione temporis ad una causa come quella principale.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-451/06) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. b) - Esenzione - Operazioni di affitto e di locazione di beni immobili - Locazione di un diritto di pesca)

(2008/C 22/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parti

Ricorrente: Gabriele Walderdorff

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — I Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione dall'IVA — Nozione di prestazione di servizi connessa ad un bene immobile — Locazione e cessione a titolo oneroso dei diritti di pesca

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la concessione a titolo oneroso del diritto di praticare la pesca in virtù di un contratto di locazione concluso per una durata di dieci anni dal proprietario dello specchio d'acqua per il quale tale diritto è stato accordato, nonché dal titolare del diritto di pesca in uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico, non costituisce né affitto, né locazione di beni immobili, qualora tale concessione non conferisca il diritto di occupare il bene immobile in questione e di escludere qualsiasi terzo dal godimento di un tale diritto.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 dicembre 2007 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio)] — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat

(Causa C-486/06) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8703 e 8704 - Autoveicolo di tipo «pick-up»)

(2008/C 22/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: BVBA Van Landeghem

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoci doganali 8703 e 8704 — Classificazione di un veicolo a motore del tipo «pick-up» che presenta una cabina chiusa adibita a spazio passeggeri e un cassone di altezza inferiore ai 50 cm, interni di lusso, sistema di frenatura ABS, motore a benzina da 4 a 8 litri, trazione integrale e cerchioni sportivi di lusso

Dispositivo

I pick-up, come quelli in esame nella causa principale, che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i passeggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall'altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina automatico da 4 a 8 litri di cilindrata con consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchioni «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, e (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


26.1.2008   

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C 22/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-508/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/59/CE - Art. 11 - Gestione dei rifiuti - Smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili - Omessa comunicazione dei programmi e delle bozze di piano richiesti)

(2008/C 22/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri e L. Farrugia, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31) — Omessa predisposizione e omessa comunicazione alla Commissione, nel termine previsto, dei programmi, delle bozze di piano e delle sintesi di inventari previsti dalla direttiva

Dispositivo

1)

Omettendo di comunicare i programmi e le bozze di piano richiesti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del detto art. 11, letto in combinato disposto con l'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.

2)

La Repubblica di Malta è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA

(Causa C-516/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Decisione della Commissione - Ammenda - Esecuzione - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione - Atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità)

(2008/C 22/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissione, recante annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord/Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento della Ferriere Nord SpA avverso le decisioni della Commissione delle Comunità europee, comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), è irricevibile.

3)

La Ferriere Nord SpA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


26.1.2008   

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C 22/13


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-6/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/74/CE - Protezione dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro)

(2008/C 22/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-34/07) (1)

(Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 2003/109/CE - Cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2008/C 22/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-57/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2008/C 22/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-67/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/24/CE - Medicinali tradizionali a base di piante - Codice comunitario - Mancata trasposizione nel termine assegnato)

(2008/C 22/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: B. Stromsky, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e R. Loosli-Surrans, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 85).

Dispositivo

1)

La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine assegnato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/24/CE, che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo

(Causa C-68/07) (1)

(Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Artt. 3, 6 e 7 - Competenza giurisdizionale - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Competenza in materia di divorzio - Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente - Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante)

(2008/C 22/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Kerstin Sundelind Lopez

Convenuto: Miguel Enrique Lopez Lizazo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 3, 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Competenza in materia di divorzio, quando il convenuto non ha la residenza nel territorio di uno Stato membro e non è neppure cittadino di uno Stato membro

Dispositivo

Gli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come emendato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, rispetto ai Trattati con la Santa Sede, devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-106/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/59/CE - Impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico - Mancata elaborazione e applicazione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti)

(2008/C 22/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bordes e K. Simonsson, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A. Hare, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione entro il termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81).

Dispositivo

1)

Non avendo elaborato e applicato entro il termine previsto i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i suoi porti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/16


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-112/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/80/CE - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Indennizzo delle vittime di reato - Mancata attuazione entro il termine prescritto)

(2008/C 22/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e E. De Persio, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, e avv. D. Del Gaizo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15)

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


26.1.2008   

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C 22/17


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-258/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Mancato recepimento entro il termine previsto)

(2008/C 22/32)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec e Nyberg, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


26.1.2008   

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C 22/17


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-263/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Recepimento inesatto - Direttiva 96/61/CE - Art. 9, n. 4 - Art. 13, n. 1 - Allegato I - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Nozioni di «ricorso alle migliori tecniche disponibili» e di «riesame periodico delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti»)

(2008/C 22/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Inesatto recepimento degli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Nozioni di ricorso alle «migliori tecniche disponibili»e di «riesame periodico»delle condizioni di autorizzazione all'utilizzo degli impianti industriali.

Dispositivo

1)

Il Granducato di Lussemburgo, non avendo correttamente recepito gli artt. 9, n. 4, e 13, n. 1, nonché l'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


26.1.2008   

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C 22/18


Ordinanza della Corte 4 ottobre 2007 — Repubblica di Finlandia/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-457/06 P) (1)

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Atto non produttivo di effetti giuridici vincolanti - Risorse proprie delle Comunità europee - Procedimento di infrazione - Art. 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 - Negoziazioni di un accordo su un pagamento in via provvisoria - Lettera di rifiuto)

(2008/C 22/34)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: E. Bygglin, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms e P. Aalto, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 5 settembre 2006, Finlandia/Commissione, causa T-350/05, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 8 luglio 2005 che rifiuta di avviare negoziazioni con la Repubblica di Finlandia concernenti la possibilità di pagare in via provvisoria dazi su materiale di difesa, reclamati dalla Commissione nell'ambito di un ricorso per inadempimento — Atti impugnabili

Dispositivo

1)

Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2)

La Repubblica di Finlandia è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/18


Ordinanza della Corte 25 ottobre 2007 — Bart Nijs/Corte dei conti delle Comunità europee

(Causa C-495/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Promozione - Esercizio di promozione 2003 - Rapporto sull'evoluzione di carriera - Decisione recante la determinazione definitiva del rapporto - Decisione di promuovere un altro dipendente al grado di traduttore-revisore - Domanda di risarcimento del danno - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

(2008/C 22/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (rappresentante: F. Rollinger, avocat)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentante: T. Kennedy, agente)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 3 ottobre 2006, causa T-171/05, Nijs/Corte dei conti, con la quale il Tribunale ha respinto — nella parte in cui si basa su motivi diversi dall'assenza di motivazione — il ricorso avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento della decisione recante determinazione definitiva del rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente per l'esercizio 2003, della decisione recante attribuzione dei punti di merito del ricorrente a titolo dell'esercizio 2003 e della decisione di non promuoverlo nel 2004, nonché della decisione di rigetto del reclamo proposto contro tali decisioni e, dall'altra, una domanda di risarcimento del danno subito

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Nijs è condannato alle spese.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


26.1.2008   

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C 22/19


Ordinanza della Corte 8 novembre 2007 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-242/07 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Termine di ricorso - Art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale - Originale dell'atto introduttivo depositato fuori termine - Irricevibilità - Nozione di «errore scusabile» - Nozione di «caso fortuito»)

(2008/C 22/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: sig.ra L. Van den Broeck, agente, avv.ti J.-P. Buyle e C. Steyaert, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. L. Flynn e sig.ra A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 15 marzo 2007, causa T-5/07, Belgio/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come irricevibile, perché tardivo, il ricorso presentato dal ricorrente diretto all'annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 2006, che rifiuta di rimborsargli la somma da lui versata in via principale e gli interessi dei crediti del Fondo sociale europeo — Termine di ricorso e termine di comunicazione di un originale precedentemente trasmesso via fax — Nozione di caso fortuito e di errore scusabile

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


26.1.2008   

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C 22/19


Ricorso proposto il 13 dicembre 2006 da Carlos Correia de Matos avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-440/05, Carlos Correia de Matos/Parlamento europeo

(Causa C-502/06 P)

(2008/C 22/37)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Carlos Correia de Matos

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Con ordinanza 21 novembre 2007, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile.


26.1.2008   

IT

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C 22/19


Ricorso d'impugnazione proposto il 24 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03 (Schneider Electric SA/Commissione)

(Causa C-440/07 P)

(2008/C 22/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite e F. Arbault, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric SA/Commissione;

condannare la Schneider Electric SA all'integralità delle spese sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

Ricordando, in via preliminare, che sono necessarie tre condizioni cumulative per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ossia, rispettivamente, l'esistenza di un illecito, quella di un danno reale e certo nonché un nesso di causalità diretto tra l'illecito e il danno, la ricorrente deduce sette motivi a sostegno del suo ricorso d'impugnazione.

Con il primo motivo la Commissione fa valere che, constatando, da un lato, che essa ha «omesso» di formulare la censura relativa all'addossamento delle posizioni della Schneider e della Legrand nella comunicazione degli addebiti del 3 agosto 2001, e, dall'altro, che tale formulazione non presentava «alcuna difficoltà tecnica particolare», il Tribunale ha violato l'autorità di giudicato, ha effettuato constatazioni materialmente inesatte, ha snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione ed è venuto meno all'obbligo di motivare le sue sentenze.

Con il secondo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, ha commesso un errore di diritto e non ha ottemperato al suo obbligo di motivazione ritenendo che il vizio di procedura riscontrato nella sentenza 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, costituisse una violazione «sufficientemente qualificata» di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

Con il terzo motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha effettuato constatazioni materiali erronee, snaturato elementi di prova, qualificato in modo erroneo i fatti in causa e commesso un errore di diritto laddove ha ritenuto che sussistesse un «nesso di causalità sufficientemente diretto» tra l'illecito e la seconda voce di danno individuata, vale a dire la conclusione anticipata delle trattative della Schneider con il consorzio Wendel-KKR sul prezzo di cessione della Legrand SA.

Con il quarto motivo la Commissione denuncia una violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione ad esso incombente per via di una motivazione contraddittoria che inficia il suo ragionamento riguardante il nesso di causalità sussistente tra l'illecito e le varie voci di danno individuate.

Con il quinto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha effettuato constatazioni di fatto materialmente inesatte, snaturato gli elementi di prova e commesso un errore di diritto laddove non è giunto alla conclusione che la Schneider avesse contribuito alla totalità della seconda voce di danno individuata. Infatti, sotto vari aspetti, tale impresa sarebbe venuta meno al suo obbligo di diligenza ragionevole per evitare il danno o limitarne la portata, segnatamente non avendo presentato una domanda di provvedimenti provvisori con riferimento all'obbligo di cessione della Legrand asseritamene impostole e avendo deciso di cedere tale impresa ad una data in cui essa non soggiaceva ad alcun obbligo in tal senso.

Con il sesto motivo la Commissione imputa al Tribunale di aver statuito ultra petita, violato le norme che disciplinano l'onere della prova e leso i diritti della difesa individuando una voce di danno che non era stata invocata dall'impresa ricorrente.

Infine, con il settimo ed ultimo motivo, la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto accordando alla Schneider interessi compensatori decorrenti dal verificarsi della seconda voce di danno, il 10 dicembre 2002.


26.1.2008   

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C 22/20


Ricorso proposto il 28 settembre 2007 da Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-443/07 P)

(2008/C 22/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (rappresentanti: G. Vandersanden e L. Levi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-58/05;

Di conseguenza, accogliere le domande delle ricorrenti presentate in primo grado e, pertanto,

annullare l'inquadramento nel grado attribuito ai ricorrenti nelle decisioni relative alla loro assunzione per la parte in cui tale inquadramento si basa sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII del nuovo Statuto;

ricostituire la carriera dei ricorrenti (compresa la valorizzazione della loro esperienza nel grado così rettificato, i loro diritti all'avanzamento e i loro diritti alla pensione) a partire dal grado in cui sarebbero dovuti essere nominati in base al bando di concorso in seguito al quale sono stati iscritti nell'elenco di idoneità, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente secondo l'inquadramento delle nuove norme statutarie (e lo scatto adeguato conformemente alle norme applicabili prima del 1o maggio 2004), a partire dalla decisione della loro nomina;

concedere loro il beneficio degli interessi di mora calcolati in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al loro inquadramento figurante nella decisione di assunzione e l'inquadramento a cui avrebbero dovuto avere diritto sino alla data di adozione della decisione del loro inquadramento regolare nel grado;

Condannare la Commissione a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Dopo aver constatato, in via preliminare, che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha trattato i ricorrenti globalmente, senza prendere in considerazione la situazione particolare di ciascuno di essi, e si è basato sul postulato, da essi contestato, secondo cui la legittimità del loro inquadramento nel grado può essere valutata solo a partire dalla data della loro nomina, i ricorrenti invocano due motivi a sostegno della loro impugnazione.

Con il primo motivo, essi contestano al Tribunale di aver irregolarmente deciso della legittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari. A tale proposito, essi sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha violato dell'art. 10 del precedente Statuto nei limiti in cui esso avrebbe assimilato la sostituzione dei gradi operata nel caso di specie ad un adattamento puntuale delle disposizioni transitorie verso la nuova struttura di carriera, giustificando l'assenza di una nuova consultazione del comitato dello statuto, mentre le conseguenze, in particolare finanziarie, di tale sostituzione dei gradi per la situazione degli interessati sarebbero notevoli e giustificherebbero ampiamente la consultazione di detto comitato.

A sostegno di tale primo motivo, i ricorrenti invocano, in secondo luogo, una violazione del principio dei diritti quesiti. Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la questione pertinente, nel caso di specie, non era quella dell'esistenza di un diritto quesito alla nomina, bensì di un diritto quesito ad un inquadramento in caso di nomina. Orbene, anche se non si contesta il fatto che un bando di concorso e l'iscrizione su un elenco di candidati idonei non danno diritto all'assunzione, tale bando e tale iscrizione creerebbero tuttavia un diritto a ricevere un trattamento conforme al bando di concorso in capo ai candidati, e, a maggior ragione, in capo agli iscritti su un elenco di candidati idonei. Tale diritto costituirebbe la controparte dell'obbligo in capo all'APN di rispettare il quadro che essa si è stabilito nel bando di concorso e che corrisponde ai requisiti dei posti disponibili e all'interesse del servizio.

I ricorrenti sollevano, in terzo luogo, che il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento in quanto ha operato una distinzione tra i vincitori del concorso nominati prima del 1o maggio 2004 e quelli nominati successivamente a tale data, poiché, in ogni caso, il carattere ipotetico della nomina dei vincitori del concorso non inciderebbe sul loro diritto a basarsi, al momento di un'effettiva assunzione, sui criteri di inquadramento stabiliti dal bando di concorso e applicabili, pertanto, all'assunzione di tutti i vincitori di tale concorso. In aggiunta, il Tribunale non avrebbe proceduto in alcun modo all'esame dell'eventuale giustificazione della differenza di trattamento operata tra le due categorie di funzionari di cui trattasi.

I ricorrenti rilevano, in quarto luogo, una violazione del principio del legittimo affidamento nonché uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale. Il fascicolo sottoposto a tale giudice conterrebbe, infatti, numerosi elementi tali da corroborare la tesi secondo cui i ricorrenti hanno effettivamente ricevuto assicurazioni precise in merito alla loro assunzione al grado indicato nel bando di concorso.

In quinto e sesto luogo, i ricorrenti contestano infine al Tribunale di non aver rispettato la portata degli artt. 5, 7 e 31 dello Statuto, e di essere venuto meno, a tale proposito, all'obbligo di motivazione che incombe al giudice comunitario.

Con il loro secondo motivo, i ricorrenti criticano peraltro la sentenza impugnata nella parte in cui essa respinge i ricorsi proposti contro le decisioni relative alla nomina di detti ricorrenti in ragione del fatto che, anche se la convenuta è venuta meno al suo dovere di informare anticipatamente i candidati, tale carenza non è tale da comportare di per sé l'illegittimità delle decisioni impugnate. Essi sollevano, a tale proposito, la violazione congiunta dei principi di buona amministrazione, di sollecitudine, di trasparenza, di tutela del legittimo affidamento, di buona fede, della parità di trattamento e di equivalenza tra impiego e grado.


26.1.2008   

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C 22/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Stato belga — Interveniente : Sanofi-Aventis Belgium SA

(Causa C-471/07)

(2008/C 22/40)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (1), debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo all'esame del controllo dei costi della sanità pubblica, oppure vada estesa anche ad altre condizioni macroeconomiche, e in particolare a quelle del settore dell'industria farmaceutica i cui prodotti sono suscettibili di un blocco dei prezzi.

2)

Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, possa fondarsi su una o più tendenze generali, come ad esempio garantire il pareggio di bilancio del settore sanitario, oppure debba basarsi su criteri più precisi.


(1)  GU L 40, pag. 8.


26.1.2008   

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C 22/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 24 ottobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Stato belga

(Causa C-472/07)

(2008/C 22/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Poiché il termine per la trasposizione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicina1i per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (89/105/CEE) (1), è scaduto il 31 dicembre 1989, se l'art. 4, n. 1, di tale direttiva debba essere considerato direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

2)

Se l'art. 4, n. 1, della direttiva 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, possa essere interpretato nel senso che la ripresa per un anno, dopo un'assenza di 18 mesi, di un blocco generalizzato del prezzo dei medicinali rimborsabili durato 8 anni esenti lo Stato membro dall'obbligo di procedere, al momento della suddetta ripresa, all'esame delle condizioni macroeconomiche sulle quali incide il suddetto blocco.

3)

Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo all'esame del controllo dei costi della sanità pubblica, oppure vada estesa anche ad altre condizioni macroeconomiche, e in particolare a quelle del settore dell'industria farmaceutica i cui prodotti sono suscettibili di un blocco dei prezzi.

4)

Se la nozione di verifica delle condizioni macroeconomiche di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, citata, possa fondarsi su una o più tendenze generali, come ad esempio garantire il pareggio di bilancio del settore sanitario, oppure debba basarsi su criteri più precisi.


(1)  GU L 40, pag. 8.


26.1.2008   

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C 22/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 25 ottobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et rivieres — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Interveniente: Association France Nature Environnement

(Causa C-473/07)

(2008/C 22/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association nationale pour la protection des eaux et rivieres — TOS, Association OABA

Convenuto: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Questioni pregiudiziali

Se il punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE (1), concernente gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40 000 posti pollame, debba essere interpretato:

1)

nel senso che include nel suo ambito di applicazione le quaglie, le pernici e i piccioni;

2)

in caso di soluzione affermativa, nel senso che autorizza un sistema che porta a calcolare le soglie di autorizzazione in base a un meccanismo di «animali equivalenti», che pondera il numero di animali per posto pollame in funzione delle specie, al fine di tenere conto del tenore di azoto effettivamente prodotto dalle diverse specie.


(1)  Direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.


26.1.2008   

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C 22/23


Ricorso proposto il 25 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-475/07)

(2008/C 22/43)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, a causa del mancato adeguamento sino al 1o gennaio 2006, del proprio sistema di tassazione dell'energia elettrica ai requisiti di cui all'art. 21, n. 5, della direttiva del Consiglio 2003/96/CE (1), che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine transitorio accordato alla Repubblica di Polonia per l'attuazione della direttiva è scaduto il 1o gennaio 2006.


(1)  GU L 283 del 3 ottobre 2003, pagg. 51-70.


26.1.2008   

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C 22/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Berlin (Germania) il 29 ottobre 2007 — M.C.O. Congres contro suxess GmbH

(Causa C-476/07)

(2008/C 22/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: M.C.O. Congres

Convenuta: Suxess GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 9, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), nella versione da ultimo modificata con direttiva 22 ottobre 1999, 1999/85/CEE (GU L 277, pag. 34), debba essere interpretato nel senso che prestazioni diverse connesse con prestazioni di servizi sportivi e culturali ai sensi dell'art. 259 A 4a del Code Général des Impôts, quando si configurano in modo che al destinatario della prestazione viene consentito l'uso di spazi pubblicitari nella località della manifestazione e sulle T-shirt, debbono considerarsi prestazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 9, n. 2, della Sesta direttiva del Consiglio 17 aprile 1977, 77/388/CEE, con la conseguenza che le prestazioni sono considerate fornite nel luogo in cui il destinatario delle dette prestazioni ha stabilito la sede della sua attività economica.


(1)  GU L 145, pag. 1.


26.1.2008   

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C 22/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 25 ottobre 2007 — Budejovicky Budvar narodni podnik/Rudolf Ammersin GmbH

(Causa C-478/07)

(2008/C 22/45)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Budejovicky Budvar narodni podnik

Convenuta: Rudolf Ammersin GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar (Racc. pag. I-3617), la Corte di giustizia ha stabilito che, affinché la tutela quale indicazione geografica di una denominazione che nel paese di origine non è né il nome di un luogo né quello di una regione sia compatibile con l'art. 28 CE, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

tale denominazione deve designare,

i)

secondo le condizioni di fatto e

ii)

secondo le concezioni esistenti nello Stato di origine, una regione od un luogo in tale Stato, e

iii)

la sua protezione deve essere giustificata in base ai criteri di cui all'art. 30 CE.

Se tali requisiti significhino:

1.1.

che la denominazione in quanto tale svolge concretamente una funzione di indicazione geografica riferita ad un determinato luogo o ad una determinata regione, oppure se sia sufficiente che la denominazione sia idonea, in connessione con il prodotto da essa designato, a informare i consumatori del fatto che tale prodotto proviene da un determinato luogo o da una determinata regione dello Stato di origine;

1.2.

che i tre presupposti di cui sopra costituiscono condizioni che debbono essere esaminate separatamente ed essere soddisfatte cumulativamente;

1.3.

che, ai fini dell'accertamento delle concezioni esistenti nel paese di origine, deve essere effettuato un sondaggio tra i consumatori e, in caso affermativo, che ai fini della tutela è necessario un livello di notorietà e di riconoscibilità basso, medio o elevato;

1.4.

che la denominazione è stata effettivamente utilizzata nello Stato di origine come indicazione geografica da più imprese, e non da un'unica impresa, e che l'utilizzo come marchio da parte di una sola impresa osta al riconoscimento della tutela.

2)

Se il fatto che una denominazione non sia stata notificata o denunciata né entro il termine di sei mesi previsto dal regolamento (CE) n. 918/2004 (1) né altrimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 (2) determini come conseguenza una perdita di efficacia di un'eventuale tutela nazionale esistente o comunque di un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro, nel caso in cui, ai sensi del diritto nazionale dello Stato di origine, la denominazione costituisca un'indicazione geografica qualificata.

3.

Se il fatto che, nell'ambito del Trattato di adesione tra gli Stati membri dell'Unione europea ed un nuovo Stato membro, quest'ultimo Stato abbia richiesto la tutela di varie indicazioni geografiche qualificate per un prodotto alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 abbia come conseguenza che un'eventuale tutela nazionale o comunque un'eventuale tutela estesa in via bilaterale a un altro Stato membro relative ad un'ulteriore denominazione per lo stesso prodotto non può più essere mantenuta e che al detto regolamento n. 510/2006 spetta in proposito efficacia esclusiva.


(1)  GU L 163, pag. 88.

(2)  GU L 93, pag. 12.


26.1.2008   

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C 22/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 5 novembre 2007 — Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas e a.

(Causa C-485/07)

(2008/C 22/46)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Convenuti: H. Akdas e a.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il disposto dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80 (1), tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura della decisione n. 3/80 dell'Accordo (2), contenga un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore, cosicché questa disposizione può avere efficacia diretta.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2.1.

Se in sede di applicazione dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3/80, occorra in qualche modo tener conto delle modifiche del regolamento n. 1408/71 (3), intervenute dopo il 19 settembre 1980, riguardanti prestazioni speciali a carattere non contributivo.

2.2.

Se al riguardo abbia rilevanza l'art. 59 del Protocollo addizionale (4) dell'Accordo di associazione.

3)

Se l'art. 9 dell'Accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime normativo di uno Stato membro, come l'art. 4a della TW olandese, che determina una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità

in primo luogo, poiché, in tal modo, sarà maggiore il numero di persone di cittadinanza diversa da quella olandese, tra cui un nutrito gruppo di cittadini turchi, a non avere (più) diritto ad un'indennità per il fatto di non risiedere nei Paesi Bassi, rispetto al numero di cittadini olandesi e

in secondo luogo, perché le indennità dei cittadini turchi che risiedono in Turchia sono state revocate dal 1o luglio 2003, mentre quelle spettanti a persone aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE e di paesi terzi, sempre che tali persone permangano nel territorio dell'Unione europea, sono revocate (gradualmente) solo a partire dal 1o gennaio 2007.


(1)  Decisione del consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 3/80, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).

(2)  Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato a Ankara il 12 settembre 1963 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, pag. 3865).

(3)  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

(4)  Protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 novembre 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

(Causa C-486/07)

(2008/C 22/47)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Convenuto: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

Questione pregiudiziale

«se, in base ai Regolamenti CEE vigenti all'epoca dei fatti di causa (1994-1995) in materia di vendita di cereali detenuti dagli organismi di intervento, le detrazioni del prezzo previste per la presenza di un tasso di umidità maggiore rispetto a quello considerato per la qualità tipo si applichino anche nel caso di vendita di mais».


26.1.2008   

IT

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C 22/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lahr (Germania) il 5 novembre 2007 — Pia Messner/Ditta Stefan Krüger

(Causa C-489/07)

(2008/C 22/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Lahr

Parti

Ricorrente: Pia Messner

Convenuta: Ditta Stefan Krüger, SFK Laptophandel

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'art. 6, n. 2, in combinato disposto con il n. 1, secondo periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di recesso del consumatore entro il termine stabilito, il venditore ha il diritto di esigere un rimborso per l'uso del bene consegnato.


(1)  GU L 144, pag. 19.


26.1.2008   

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C 22/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Strafsachen Wien (Austria) il 31 ottobre 2007 — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky

(Causa C-491/07)

(2008/C 22/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Imputato nella causa principale

Vladimir Turansky

Questioni pregiudiziali

Se il principio del ne bis in idem, contenuto nell'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (1), debba essere interpretato nel senso che osta all'esercizio dell'azione penale nella Repubblica d'Austria nei confronti di un sospettato per una fattispecie quando nella Repubblica slovacca, dopo la sua adesione all'Unione europea, il procedimento penale per la stessa fattispecie è stato archiviato definitivamente, senza sanzioni, mediante ordine di archiviazione del procedimento impartito da un'autorità di polizia previo esame nel merito.


(1)  GU L 239, pag. 19.


26.1.2008   

IT

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C 22/26


Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-492/07)

(2008/C 22/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo garantito la regolare trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare l'art. 2, lett. k), concernente la definizione di abbonato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della menzionata direttiva,

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.


26.1.2008   

IT

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C 22/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 — Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH

(Causa C-495/07)

(2008/C 22/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Silberquelle Gesellschaft m.b.H.

Convenuta: Maselli — Strickmode Gesellschaft m. b. H.

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») (1) debbano essere interpretati nel senso che un marchio d'impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare del marchio cede a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: prodotti tessili) dopo la conclusione del contratto di compravendita.


(1)  GU L 40, pag. 1.


26.1.2008   

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C 22/27


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 da Philip Morris Products SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-140/06, Philip Morris Products SA/(UAMI)

(Causa C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Products SA (rappresentanti: T. van Innis e C. S. Moreau, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1). A tal riguardo, censura al Tribunale, in primo luogo, di aver fondato la propria valutazione su un pregiudizio sfavorevole nei confronti della categoria di marchi cui appartiene il marchio richiesto. Nel ritenere, infatti, che i consumatori non siano soliti presumere l'origine dei prodotti fondandosi sulla loro forma o quella della loro confezione, il Tribunale avrebbe operato una valutazione di fatto, che sarebbe priva di qualsivoglia fondamento scientifico e snaturerebbe la percezione umana dei segni in genere, e delle forme in specie.

In secondo luogo, la ricorrente censura al Tribunale di aver compiuto un'analisi giuridica erronea della percezione del marchio da parte del pubblico interessato. Tale errore atterrebbe, da un canto, alla circostanza che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l'uso del marchio se non attraverso la sua incorporazione in un pacchetto di sigarette, mentre la forma di una confezione per un prodotto determinato può essere offerta alla percezione del pubblico con moltissime altre espressioni, come le rappresentazioni grafiche o tridimensionali del marchio in materiali promozionali. L'errore di valutazione commesso atterrebbe, d'altro canto, alla circostanza che il Tribunale avrebbe ridotto la nozione di marchio alla parte di esso percepibile da un potenziale acquirente nell'istante immediatamente precedente il suo acquisto, mentre il pubblico interessato da un marchio è costituito da tutti coloro che possono confrontarsi con tale marchio nel suo normale uso, che trova espressione sia nella promozione del prodotto precedente al suo acquisto, sia nell'uso o nel consumo del prodotto successivamente al suo acquisto.

La ricorrente deduce, in terzo ed ultimo luogo, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.


(1)  GU 1994, L 11, pag. 1.


26.1.2008   

IT

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C 22/27


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 dalla Aceites del Sur-Coosur, S.A., già Aceites del Sur, S.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aceites del Sur-Coosur, S.A., già Aceites del Sur, S.A. (rappresentante avv. J.-M. Otero Lastres)

Altre parti nel procedimento: Koipe Corporación, S.L. e Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Conclusioni della ricorrente

Che si consideri presentato nei termini e nelle debite forme il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-363/04 per violazione del diritto comunitario;

che, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 113 del regolamento di procedura, si accolga il ricorso e, di conseguenza, si annulli totalmente la citata decisione del Tribunale di primo grado;

che, se lo stato della controversia lo consente, la stessa venga risolta definitivamente;

che, in subordine, la causa venga rimessa al Tribunale di primo grado affinché quest'ultimo la decida secondo i criteri vincolanti della Corte di giustizia e, se lo ritiene necessario, indichi quali siano gli effetti della sentenza annullata che devono considerarsi definitivi per le parti in causa, il tutto, ponendo, ai sensi dell'art. 112 del regolamento di procedura, le spese a carico della ricorrente, controinteressata nella presente fattispecie.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso contro la sentenza della Prima Sezione del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 si basa sui due motivi qui di seguito esposti:

1.   Violazione dei nn. 1 e 2, lett. a) sub i) e sub ii) dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 (1)

La prima violazione del diritto comunitario in cui incorre la sentenza impugnata consiste nel considerare «priva di pertinenza» la questione intesa a stabilire che marchi del tipo di quelli opposti da CARBONELL alla domanda di marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 non soddisfacevano la condizione di essere marchi «anteriori».

Avendo applicato l'art. 8, nn. 1 e 2, lett. a), sub i) e ii) del regolamento n. 40/94, la sentenza dovrebbe aver escluso dai marchi che venivano fatti valere il marchio comunitario CARBONELL n. 338681 della KOIPE poiché detto marchio registrato comunitario non è un marchio anteriore ai sensi del n. 2, lett. a), sub i) dell'art. 8 del regolamento 40/94. Avendo operato in tal modo, gli unici marchi anteriori della KOIPE che potrebbero essere opposti alla domanda del marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 della parte rappresentata sarebbero i marchi registrati spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613.

Così delimitati i marchi anteriori che si potrebbero opporre alla domanda di registrazione del marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588, ci si troverebbe, ai fini dell'art. 8, n. 1, lett. b) di fronte a marchi protetti nel territorio spagnolo. Il che significa che la questione dell'esistenza di rischio di confusione tra il marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588 ed i marchi anteriori fatti valere dalla KOIPE dovrebbe essere riferita unicamente al pubblico del territorio spagnolo, che è il luogo in cui sono protetti i marchi anteriori della KOIPE, e non al pubblico di tutto il territorio comunitario, poiché tra i marchi anteriori non vi sarebbe alcun marchio comunitario.

2.   violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94

L'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 disciplina, com'è noto, l'impedimento relativo alla registrazione di una domanda di marchio comunitario a causa dell'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto e uno o più marchi anteriori fatti valere. Ora, la sentenza impugnata ha violato questo principio per i due seguenti motivi:

Prima parte

Ripercussioni della indebita limitazione dei marchi anteriori opponibili alla domanda di marchio comunitario LA ESPAÑOLA n. 236588.

La prima violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) che denunciamo ha come punto di partenza l'indebita delimitazione dei marchi «anteriori» opponibili alla domanda di marchio comunitario e si riferisce alle ripercussioni che questa indebita delimitazione dei marchi anteriori fatti valere ha avuto sul modo in cui la sentenza impugnata ha applicato l'art. 8, n. 1, lett. b) alla controversia oggetto dei presenti procedimenti.

Da tutto quanto affermato in questa prima parte si deve concludere che la sentenza impugnata ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 poiché:

non ha considerato unicamente come marchi anteriori fatti valere i marchi spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613;

non ha escluso esplicitamente dai marchi fatti valere il marchio comunitario successivo CARBONELL n. 338681;

come conseguenza delle due affermazioni precedenti, non ha delimitato correttamente il «pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato», in quanto essendo i marchi anteriori esclusivamente spagnoli, il pubblico del territorio rilevante era il consumatore spagnolo di olio di oliva;

benché abbia fatto riferimento in qualcuno dei punti della motivazione al «mercato spagnolo dell'olio d'oliva» ha tenuto conto di questo dato in maniera molto parziale e limitata, in quanto lo ha preso in considerazione solo nel valutare il carattere distintivo degli elementi figurativi dei segni confliggenti;

di conseguenza, non ha tenuto presente questo dato né nel valutare nella sua interezza il fattore della similitudine dei segni (in quanto non viene detto nulla del «mercato spagnolo dell'olio d'oliva» nel valutare, ad esempio, il carattere distintivo degli elementi denominativi dei segni confliggenti) né nel ponderare altri fattori anch'essi pertinenti nella fattispecie per pronunciarsi sull'esistenza o meno di rischio di confusione tra i segni confliggenti.

Seconda parte

Influenza della indebita delimitazione dei marchi fatti valere sul parametro del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Inesatta determinazione e susseguente valutazione dei fattori pertinenti per valutare il rischio di confusione.

Gli argomenti che deduciamo per giustificare la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) che denunciamo in questa seconda parte si basa su due pilastri o fondamenti. Da un lato, su tutto quanto anteriormente elaborato circa l'indebita delimitazione dei «marchi anteriori fatti valere» e la sua influenza sul parametro «del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato». Dall'altro, su un'inesatta determinazione e conseguente valutazione di tutti i fattori che debbono essere tenuti in considerazione per valutare se esisteva o meno un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto LA ESPAÑOLA n. 236588 ed i marchi anteriori fatti valere, i marchi spagnoli CARBONELL nn. 994364, 1238745 e 1698613.

Gli argomenti su cui questa parte basa la sua tesi secondo cui la sentenza impugnata ha violato per indebita applicazione l'art. 8, n. 1, lett. b) sono i seguenti:

la sentenza impugnata non ha esaminato i segni in conflitto in base al criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva», ma secondo una visione separata e successiva e, pertanto «analitica» degli elementi integranti dei marchi composti in conflitto incorrendo per questo in una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e della giurisprudenza comunitaria che ne fornisce un'interpretazione;

la sentenza impugnata non ha fatto quello che era tenuta a fare in primo luogo, ossia esaminare i marchi nell'ottica del criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva» che producevano i marchi in conflitto. Lungi dall'operare in questo modo, la sentenza impugnata ha seguito, fin dall'inizio, un metodo analitico ed ha proceduto all'esame separato e successivo degli elementi figurativi, da un lato (punti 75-87, entrambi inclusi), e denominativi, dall'altro (punti 88-93), attribuendo un peso decisivo agli elementi figurativi e negando la minima rilevanza agli elementi denominativi. È certo che la sentenza impugnata arriva a citare il criterio della valutazione globale e dell'impressione complessiva (punto 99), però non basta citare e ripetere un criterio giurispridenziale per operare con cognizione di causa, ma occorre seguirlo e applicarlo correttamente al caso di specie. E non è questo che ha fatto la sentenza impugnata. Infatti, nel valutare il fattore della somiglianza dei segni in conflitto, la sentenza impugnata non ha applicato come criterio primario e principale quello della valutazione globale e dell'impressione complessiva, ma ha seguito un criterio analitico, procedendo, in primo luogo, ad una scomposizione dei marchi nei loro elementi figurativi e denominativi, e successivamente ad una valutazione separata, in primo luogo, degli elementi figurativi dei marchi in conflitto; e successivamente dell'elemento denominativo LA ESPAÑOLA omettendo qualsiasi riferimento all'altro elemento denominativo dei marchi fatti valere, il nome CARBONELL;

D'altra parte la sentenza impugnata ha violato anche l'art. 8, n. 1, lett. b) perché ha omesso di valutare due fattori pertinenti nella fattispecie, come quello della coesistenza anteriore per lungo tempo e quello della notorietà, che erano altamente rilevanti per valutare il rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto LA ESPAÑOLA n. 236588 e i marchi spagnoli anteriori fatti valere CARBONELL.

La percezione del consumatore medio spagnolo di olio di oliva e il presunto rischio di confusione dei marchi in conflitto.

La sentenza impugnata, benché alluda al profilo del consumatore medio elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, non utilizza questo prototipo di consumatore ma configura il profilo del consumatore medio spagnolo di olio di oliva come un consumatore che sta più vicino al prototipo del consumatore medio al quale faceva ricorso la giurisprudenza tedesca: un «consumatore negligente e irriflessivo» piuttosto che al prototipo di consumatore europeo scelto dalla giurisprudenza comunitaria un «consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» (sentenze LLOYD, punto 26 e PICASSO, punto 38). Oltre a questo grave errore la sentenza impugnata ne commette un altro non meno rilevante che è «prendere in considerazione il grado di attenzione più leggero» che il pubblico può prestare ai marchi dell'olio d'oliva, invece di prendere in considerazione il grado di attenzione che normalmente presta il consumatore medio spagnolo di olio di oliva normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.


(1)  GU 194, L 11, pag. 1.


26.1.2008   

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C 22/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgio) il 16 novembre 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

(Causa C-499/07)

(2008/C 22/54)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE (1), concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, debba essere interpretata nel senso che essa osta al fatto che uno Stato membro applichi l'esenzione degli utili distribuiti ad una società di questo Stato membro dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, in occasione diversa dalla liquidazione di quest'ultima, includendo in prima istanza nella base imponibile tutti gli utili distribuiti per poi dedurli sino alla concorrenza del 95 % da detta base imponibile, ma limitando siffatta deduzione all'importo degli utili del periodo d'imposta in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge) (art. 205 par. 2 WIB Wetboek Inkomstenbelastingen, Codice belga delle imposte sul reddito del 1992, in combinato disposto con l'art. 77 KB/WIB, regio decreto di attuazione del WIB 1992), di modo che, se gli utili del periodo d'imposta sono inferiori all'importo dei menzionati utili distribuiti, non si produce una perdita trasferibile.

2)

In caso di risposta affermativa, se la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e segnatamente il suo art. 4, n. 1, primo trattino, debba essere interpretata nel senso che essa obbliga detto Stato membro a considerare integralmente deducibile la distribuzione degli utili, che una società di questo Stato membro riceve dalla società figlia con sede in un altro Stato membro, dall'importo degli utili del periodo d'imposta e a considerare la perdita che ne deriva trasferibile ad un altro periodo d'imposta.

3)

Se, nel caso in cui la detta direttiva 90/435/CEE debba essere interpretata nel senso che il regime belga è in contrasto con il suo art. 4, n. 1, primo trattino, per utili distribuiti alla società madre belga da una società affiliata con sede nell'UE, si debba dichiarare che la citata disposizione della direttiva osta anche all'applicazione del regime belga vertente sugli utili distribuiti ad una società madre belga da una società figlia belga allorché, come nella fattispecie in esame, il legislatore belga in sede di trasposizione della direttiva in diritto belga, ha deciso di trattare situazioni puramente interne allo stesso modo delle situazioni disciplinate dalla direttiva ed ha pertanto adattato la normativa belga alla direttiva anche per situazioni puramente interne.

4)

Se l'art. 43 del Trattato CE osti ad un regime normativo di uno Stato membro ai sensi del quale, per le imposizioni a cui è assoggettato il reddito societario, l'esenzione applicabile agli utili distribuiti ad una società in un esercizio fiscale dalla sua società affiliata, avente sede in un altro Stato membro, viene limitata nel primo Stato membro sino alla concorrenza dell'importo degli utili realizzati nell'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo la distribuzione degli utili (previa deduzione di determinati elementi elencati dalla legge), mentre sarebbe possibile un'esenzione totale per gli utili distribuiti ove siffatta società avesse istituito una sede stabile nell'altro Stato membro.


(1)  GU L 225, pag. 6.


26.1.2008   

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C 22/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 31 luglio 2007 — K-1 Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-502/07)

(2008/C 22/55)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: K-1 Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme escluda la possibilità di imporre un obbligo al soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi di pagare il debito d'imposta supplementare di cui all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi (omissis) qualora sia accertato che il soggetto passivo dell'imposta sulle merci e sui servizi ha indicato nella dichiarazione presentata al fisco un importo del rimborso della differenza fiscale o del rimborso dell'imposta a monte superiore all'importo dovuto;

1)

se le «misure particolari» ai sensi dell'art. 27, n. 1 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella possibilità di imporre al soggetto passivo un debito d'imposta supplementare, fissato con decisione di un'autorità tributaria, qualora si constati il fatto obiettivo della dichiarazione da parte del soggetto passivo di un importo troppo basso del debito stesso o un importo troppo elevato del rimborso della differenza fiscale o un importo troppo elevato del rimborso dell'imposta a monte.

2)

Se la facoltà prevista all'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre il debito d'imposta supplementare previsto all'art. 109, nn. 5 e 6, della legge 11 marzo 2004, relativa all'imposta sulle merci e sui servizi. (omissis)


(1)  GU 71, pagg. 1301-1303.

(2)  GU L 145, pagg. 1-40.


26.1.2008   

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C 22/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a./Conselho de Ministros e a.

(Causa C-504/07)

(2008/C 22/56)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a.

Convenuti: Conselho de Ministros e a.

Questioni pregiudiziali

a)

Se, alla luce degli artt. 73, 87 e 88 del Trattato e alla luce del regolamento n. 1191/69 (1), le autorità nazionali possano imporre obblighi di servizio pubblico ad un'impresa pubblica incaricata di assicurare il trasporto pubblico di passeggeri all'interno di un comune.

b)

In caso di risposta affermativa, se le autorità nazionali siano tenute a compensare questi obblighi.

c)

Se le autorità nazionali, in una situazione in cui non sono obbligate a bandire concorsi per la concessione dello sfruttamento di una rete di trasporti, siano tenute ad estendere l'obbligo di compensazione a tutte le imprese che siano considerate fornire trasporto pubblico di passeggeri, alla luce del diritto interno e nella stessa zona.

d)

In caso affermativo, quale debba essere il criterio di compensazione.

e)

Se, nel caso di imprese di trasporto passeggeri in autobus che, in forza di una concessione pubblica, esercitano la propria attività in regime di esclusiva all'interno di determinati perimetri urbani, ma che esercitano questa attività anche in concorrenza con operatori privati al di fuori delle aree urbane soggette ad esclusiva, gli aiuti concessi dallo Stato, anno per anno, destinati a coprire i costanti deficit di gestione di tali imprese, configurino un aiuto di Stato vietato dall'art. 87, n. 1, del Trattato CE, qualora:

i)

non sia possibile accertare, basandosi su dati certi della relativa contabilità, la differenza tra i costi imputabili alla parte dell'attività di tali imprese nell'area soggetta alla concessione e le entrate corrispondenti e di conseguenza non sia possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico che, ai termini della concessione, possa essere oggetto di aiuto statale;

ii)

la prestazione di servizi di trasporto da parte delle suddette imprese possa, per questo motivo, essere mantenuta o aumentata, con la conseguenza che diminuiscano i casi di altre imprese stabilite in questo o in un altro Stato membro che forniscono i propri servizi di trasporto.

iii)

e ciò, nonostante quanto previsto dall'art. 73 del Trattato.

f)

Tenendo conto dei requisiti che secondo la Corte di giustizia, in particolare nella sentenza 24 luglio 2003 (Altmark) (2), l'art. 87, n. 1 (ex art. 92, n. 1) impone affinché un aiuto sia qualificato aiuto di Stato — («In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare la concorrenza») — quale sia il significato e la portata delle espressioni i) attribuire un vantaggio che ii) possa falsare la concorrenza, in una situazione in cui i beneficiari detengono l'esclusiva del servizio pubblico di trasporto passeggeri nelle città di Lisbona e Porto, ma siano attive anche nei collegamenti con queste città, in zone dove intervengono anche altri operatori. Vale a dire quali siano i criteri cui è necessario richiamarsi per poter concludere che l'attribuzione di un vantaggio falsi la concorrenza. Se, a questo proposito sia rilevante sapere qual è la percentuale di costi che, all'interno delle imprese, sono imputabili alle linee di trasporto che operano al di fuori della zona di esclusiva. Se in sostanza sia necessario che l'aiuto si ripercuota in misura significativa sull'attività esercitata al di fuori della zona di esclusiva (Lisbona e Porto).

g)

Se l'intervento della Commissione previsto agli artt. 76 e 88 del Trattato sia l'unica forma giuridica per conformarsi alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato oppure se l'efficacia del diritto comunitario richieda di più, in particolare, la possibilità di applicare direttamente dette norme da parte dei tribunali nazionali su richiesta dei soggetti privati che si ritengono colpiti negativamente dalla concessione di un contributo o di un aiuto contrario alle regole della concorrenza.


(1)  Regolamento (CEE) Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, del relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).

(2)  Causa C-280/00, Racc. pag. I-7810.


26.1.2008   

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C 22/32


Ricorso proposto il 21 novembre 2007 dalla Cain Cellars, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-508/07 P)

(2008/C 22/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cain Cellars, Inc. (rappresentante: sig. J. Albrecht, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007 nella causa T-304/05;

dichiarare che l'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sui marchi non osta alla registrazione del marchio richiesto;

condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e dinanzi al Tribunale di primo grado, nonché alle spese del ricorso di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Riassunto dei motivi di ricorso della ricorrente nel procedimento di impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007 nella causa T-304/05.

Primo motivo

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94:

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sua valutazione dei fatti fondamentali per giudicare la funzione distintiva del marchio a forma di pentagono richiesto, non ha preso in considerazione gli aspetti giuridici ed i principi di diritto pertinenti, in quanto ha valutato il marchio a forma di pentagono della ricorrente in base a considerazioni meramente teoriche e astratte e non ha tenuto conto di principi di valutazione oggettivi per quanto riguarda il carattere distintivo della rappresentazione di un pentagono, in particolare la sua singolarità («uniqueness») nel settore vinicolo, rilevante in questo caso. Il Tribunale di primo grado ha qualificato questo segno come «figura geometrica elementare», negando, a priori e astrattamente, a tale categoria di segni semplici il carattere distintivo.

Secondo motivo

Violazione dell'art. 67 (6) (10), n. 3 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado:

a)

Ai sensi dell'art. 67 (6) (10), n. 3 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale prende in considerazione solamente documenti e atti dei quali gli avvocati e gli agenti delle parti hanno potuto avere conoscenza o sui quali essi hanno potuto pronunciarsi. Il punto 54 della sentenza impugnata fa riferimento a documenti che l'UAMI ha presentato per la prima volta nella replica e relativamente ai quali la ricorrente non ha potuto pronunciarsi (la fase scritta del procedimento si è conclusa dopo la presentazione della replica). Pertanto, la sentenza sarebbe fondata su elementi di prova inammissibili. La mancata possibilità, per la ricorrente, di prendere posizione, a suo parere viola il principio del contraddittorio.

b)

Infine, la ricorrente lamenta che nella fase orale del procedimento, per dimostrare il carattere distintivo del marchio richiesto, essa ha presentato raffigurazioni del prodotto — di cui l'UAMI ha accettato l'ammissione nel procedimento e che erano di particolare importanza ai fini della questione del carattere distintivo del marchio richiesto — che non sono state però menzionate nella sentenza impugnata e non sono state prese in considerazione quando è stata adottata la decisione in merito al carattere distintivo. Anche questa circostanza, secondo la ricorrente, comporta una violazione del principio del contraddittorio.


26.1.2008   

IT

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C 22/32


Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-510/07)

(2008/C 22/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni del ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per mantenere, sul territorio della Comunità, in modo permanente, il livello di scorte di prodotti petroliferi per la seconda categoria di prodotti petroliferi elencata dall'art. 2, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1968, 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati Membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1)

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione censura alla parte convenuta di non rispettare, frequentemente, l'obbligo di mantenere scorte di prodotti petroliferi, previsto dalla direttiva 68/414/CEE, come modificata e poi codificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/67/CE (2), con riguardo ai prodotti della seconda categoria prevista da tale direttiva, vale a dire gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori d'aviazione a reazione del tipo cherosene. La Commissione rileva in particolare, al riguardo, che sussiste uno sfrido talvolta rilevante tra le cifre relative al consumo interno dei prodotti in oggetto forniti dalla parte convenuta nell'ambito delle sue note mensili ed i dati di cui la Commissione dispone mediante Eurostat.


(1)  GU L 38, pag. 14.

(2)  GU L 217, pag. 8.


26.1.2008   

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C 22/33


Ricorso proposto il 21 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-511/07)

(2008/C 22/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, in ragione dell'assenza di comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. f), della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 280/2004/CE, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1), in combinato disposto con gli artt. 2 e 4, n. 1, lett. b) e d), della decisione della Commissione 10 febbraio 2005, n. 2005/166/CE, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tali disposizioni;

condannare Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione censura alla parte convenuta l'incompleta attuazione degli obblighi contenuti nella decisione 280/2004CE, in combinato disposto con la decisione 2005/166/CE. Da un canto, infatti, la parte convenuta avrebbe omesso di fornire nel proprio rapporto annuale informazioni complete relative ai metodi impiegati ed ai tipi di dati riguardanti le attività e i fattori di emissione utilizzati per le principali fonti di emissione comunitarie. D'altro canto, il Granducato del Lussemburgo non avrebbe nemmeno comunicato alla Commissione una valutazione generale dell'incertezza che incide sugli elementi del rapporto lussemburghese sull'inventario nazionale.


(1)  GU L 49, pag. 1.

(2)  GU L 55, pag. 57.


26.1.2008   

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C 22/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 22 novembre 2007 — Vereniging Noorderlijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-515/07)

(2008/C 22/60)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Vereniging Noorderlijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 6, n. 2, e 17, nn. 1, 2 e 6, della sesta direttiva (1), debbano essere interpretati nel senso che è consentito ad un soggetto passivo destinare integralmente alla sua impresa non solo i beni di investimento, ma tutti i beni e servizi che vengono utilizzati sia a fini interni all'impresa sia a fini ad essa estranei, e di detrarre immediatamente ed integralmente l'IVA applicata per l'acquisto di tali beni e servizi.

2)

Nel caso in cui la questione che precede vada risolta in senso affermativo, se l'applicazione dell'art. 6, n. 2, della sesta direttiva comporti, con riguardo a servizi e beni, diversi dai beni di investimento, che l'imposizione dell'IVA avvenga in un'unica soluzione nel periodo impositivo per cui si beneficia di detrazione per questi servizi e beni, oppure se l'imposizione debba avvenire anche in periodi successivi e, in tal caso, come debba essere stabilita la base imponibile per i beni e servizi che non sono oggetto di ammortamento da parte del soggetto passivo.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 22 novembre 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-517/07)

(2008/C 22/61)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall'alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva 92/81/CEE.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se tali additivi rientrino nell'esenzione di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva 92/81/CEE (1).

3)

Se additivi per carburante come quelli in discussione, che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti, ma vengono miscelati al carburante per fini diversi dall'alimentazione del veicolo in cui il carburante viene utilizzato, debbano essere tassati ai sensi dell'art. 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE (2).

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione, se tali additivi siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE in forza dell'art. [2, n. 4,] lett. b), primo trattino, della medesima direttiva.

5)

Se il diritto comunitario, e in particolare l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE (3), osti a che il Regno Unito assoggetti ad imposta i detti additivi per carburante.


(1)  GU L 316, pag. 12.

(2)  GU L 283, pag. 51.

(3)  GU L 76, pag. 1.


26.1.2008   

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C 22/34


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 12 settembre 2007 nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee, presentato il 22 novembre 2007

(Causa C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee. (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk, agenti)

Altra parte nel procedimento: MTU Friedrichshafen GmbH

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione delle Comunità europee;

statuire definitivamente sulla causa e respingere il ricorso in quanto infondato, condannare la ricorrente alle spese processuali del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado nella causa T-196/02.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha commesso un errore essendosi basato sul fatto che la facoltà di decidere sulla base delle informazioni disponibili non può essere esecitata al fine di determinare il beneficiario effettivo degli aiuti. La determinazione del beneficiario effettivo costituisce di regola un elemento della decisione della Commissione che ordina il recupero di aiuti illegittimi. Questa determinazione è indispensabile per assicurare un'efficace restituzione degli aiuti illegittimi. Perciò l'esclusione della possibilità di stabilire sulla base delle informazioni disponibili il beneficiario effettivo degli aiuti è incompatibile con l'art. 13, n. 1, del regolamento CE n. 659/1999.

In secondo luogo, il Tribunale è partito erroneamente dal fatto che la decisione della Commissione si è basata su una mera supposizione, che non corrispondeva ai requisiti di una decisione sulla base delle informazioni disponibili. Da un lato nell'adottare una decisione sulla base delle informazioni disponibili non è necessaria alcuna certezza assoluta, dall'altro, la decisione della Commissione è stata basata sulle informazioni fornite dal curatore fallimentare della SKL-M circa i costi di sviluppo del know-how. La Commissione perciò ha avuto a disposizione sufficienti punti di riferimento che le hanno consentito di concludere che il trasferimento del know-how alla MTU ha rappresentato un vantaggio per questa impresa.


26.1.2008   

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C 22/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 novembre 2007 — A

(Causa C-523/07)

(2008/C 22/63)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 (1), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II a) sia applicabile all'esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa a carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria e adottata come un'unica decisione di diritto pubblico nell'ambito della tutela di minori

b)

ovvero, considerato il disposto dell'art. 1, n. 2, lett. d), solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria;

2)

Come debba essere interpretata, in diritto comunitario, la nozione di «residenza abituale» di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento nonché l'art. 13, n. 1, ad essa collegata, in particolare rispetto ad una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.

3)

a)

Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest'altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento conservativo urgente (un provvedimento di presa a carico) possa essere cionondimeno adottato, sul fondamento dell'art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.

b)

Se il provvedimento conservativo di cui all'art. 20, n. 1, del regolamento sia esclusivamente un provvedimento che può essere attuato in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazioni relative ad esso siano vincolanti in sede di applicazione dell'articolo di cui trattasi.

c)

In seguito all'attuazione del provvedimento conservativo, se la causa debba essere deferita d'ufficio al giudice dello Stato membro competente.

4)

Qualora il giudice dello Stato membro non abbia alcuna competenza, se esso debba dichiarare l'irricevibilità della causa o deferirla ad un giudice di un altro Stato membro.


(1)  GU L 338, pag. 1.


26.1.2008   

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C 22/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court il 28 novembre 2007 — GENERICS (UK) LTD («G[UK]»)/The Licensing Authority

(Causa C-527/07)

(2008/C 22/64)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court

Parti

Ricorrente: GENERICS (UK) LTD («G[UK]»)

Convenuta: The Licensing Authority

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui un medicinale che esula dall'ambito di applicazione dell'allegato del regolamento n. 2309/93 (1) sia stato immesso in commercio in uno Stato membro (Austria) conformemente alla sua procedura di autorizzazione nazionale prima dell'adesione di tale Stato membro al SEE o alla Comunità europea e:

a)

detto Stato membro abbia successivamente aderito al SEE e poi alla Comunità europea, e, conformemente alle condizioni di adesione, abbia recepito nel proprio diritto nazionale le disposizioni in materia di autorizzazione della direttiva 65/65 (attualmente direttiva 2001/83 (2)), senza che si applicasse a tale riguardo alcuna disposizione transitoria;

b)

il medicinale in questione sia rimasto sul mercato in detto Stato membro per alcuni anni dopo l'adesione di quest'ultimo al SEE e alla Comunità europea;

c)

in seguito all'adesione di detto Stato membro al SEE e alla Comunità europea, l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale in questione sia stata modificata aggiungendo una nuova indicazione e la modifica sia stata considerata dalle autorità del medesimo Stato membro conforme a quanto prescritto dal diritto comunitario;

d)

il fascicolo del medicinale in questione non sia stato aggiornato conformemente alla direttiva 65/65 (attualmente direttiva 2001/83) dopo l'adesione di detto Stato membro al SEE e alla Comunità europea; e

e)

un medicinale contenente la stessa sostanza attiva sia stato successivamente autorizzato ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2001/83 e immesso sul mercato nella Comunità europea;

se il medicinale debba essere considerato «un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato a norma dell'articolo 6 (…) in uno Stato membro» ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 2001/83 e, in caso affermativo, quali delle suddette condizioni siano decisive in proposito.

2)

Qualora l'autorità competente di uno Stato membro di riferimento abbia erroneamente respinto una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 2001/83 nel contesto della procedura decentralizzata prevista da detta direttiva, in ragione del fatto che il medicinale di cui alla questione n. 1 non era un «medicinale di riferimento» ai sensi dell'art. 10, n. 1, quali eventuali chiarimenti la Corte ritenga opportuno fornire in merito alle circostanze di cui il giudice nazionale debba tenere conto per stabilire se la violazione del diritto comunitario sia sufficientemente caratterizzata ai sensi della sentenza Brasserie du Pêcheur e Factortame.


(1)  GU L 214, pag. 1.

(2)  GU L 311, pag. 67.


26.1.2008   

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C 22/36


Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Association de la presse internationale ASBL (API) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-528/07 P)

(2008/C 22/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Association de la presse internationale ASBL (API) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat,e C. O'Daly, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007, causa T-36/04, API/Commissione, nella parte in cui il Tribunale ha confermato il diritto della Commissione a non divulgare le proprie memorie nelle cause in cui debba ancora svolgersi un'udienza;

annullare le parti della decisione della Commissione 20 novembre 2003, D(2003) 30621, non precedentemente annullate dal Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dev'essere annullata per i motivi seguenti:

1.

Anzitutto, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l'art. 4, n. 2, secondo comma, del regolamento (l'«eccezione dei procedimenti giurisdizionali») laddove ha ritenuto che la Commissione non avesse bisogno di effettuare una valutazione concreta della questione se occorresse concedere l'accesso alle sue memorie anteriormente all'udienza. Tale interpretazione sarebbe i) contraria a principi interpretativi consolidati dell'eccezione dei procedimenti giurisdizionali riconosciuti in altre parti della sentenza, ii) fondata sul diritto inesistente della Commissione di difendere i propri interessi «indipendentemente da qualsiasi influenza esterna», iii) fondata su argomenti giuridici manifestamente erronei laddove viene invocato il «principio di parità d'armi», iv) disconosce erroneamente l'importanza dei principi accolti da altre giurisdizioni che autorizzano l'accesso alle memorie delle parti anteriormente all'udienza; e v) invoca erroneamente la necessità di proteggere l'effetto utile dei procedimenti a porte chiuse dinanzi ai giudici comunitari.

2.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la nozione di «interesse pubblico superiore» di cui all'art. 4, n. 2, in fine del regolamento, ritenendo che laddove si tratti di memorie presentate nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, l'interesse pubblico generale relativo all'oggetto di un procedimento dinanzi ai giudici comunitari non potrebbe prevalere su un interesse protetto dall'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali.


26.1.2008   

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C 22/37


Ricorso proposto il 29 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Grande Sezione) 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey e P. Aalto, agenti)

Altra parte nel procedimento: Association de la presse internazionale ASBL (API)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione con cui era stato negato l'accesso ai documenti richiesti dall'API a decorrere dalla data dell'udienza e nella parte riguardante tutti i ricorsi ad eccezione del procedimento di infrazione;

statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione,

condannare la ricorrente nella causa T-36/04 alle spese sostenute dalla Commissione sia nell'ambito del detto procedimento sia nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce anzitutto che il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione relativa all'eccezione dei procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle memorie, nell'ambito di procedimenti diversi da quello per inadempimento, caso per caso a decorrere dalla data dell'udienza. A tal riguardo la Commissione deduce che le conclusioni accolte dal Tribunale di primo grado sarebbero incoerenti rispetto alla relativa motivazione, che il Tribunale di primo grado non avrebbe preso in considerazione l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia ovvero l'interesse delle altre persone indicate nell'ambito del procedimento e che il Tribunale di primo grado avrebbe solamente preso in considerazione i diritti agli obblighi di una delle parti. Per quanto i documenti presentati dalle istituzioni non risultino esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), la conclusione cui il Tribunale di primo grado è giunto non troverebbe fondamento nella normativa comunitaria o nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

In secondo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errore di diritto nell'interpretazione delle eccezioni relative alle indagini, nel senso che la Commissione sarebbe tenuta ad esaminare le domande di accesso alle memorie nell'ambito dei procedimenti di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE, caso per caso, a decorrere dalla data della sentenza, ivi compreso il caso di ricorsi già decisi ma non definitivamente risolti, il che indebolirebbe il compito della Commissione di vigilare, in quanto guardiana dei Trattati, affinché gli Stati membri rispettino gli obblighi ad essi incombenti per effetto del diritto comunitario.

In terzo luogo, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione dell'eccezione relativa ai procedimenti giurisdizionali, nel senso che le istituzioni sarebbero tenute ad esaminare le domande di accesso alle loro memorie, caso per caso, nell'ambito di ricorsi già decisi ma connessi a procedimenti pendenti, il che indebolirebbe la loro capacità di difendere i propri interessi dinanzi ai giudici comunitari nonché il compito della Commissione di promuovere, in quanto guardiana dei Trattati, l'attuazione del diritto comunitario.


(1)  GU L 145, pag. 43.


26.1.2008   

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C 22/38


Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-541/07)

(2008/C 22/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando, con decreto del Ministero dei Trasporti 3 marzo 2004, n. 12078/1343, come interpretato sulla base della circolare 28 luglio 2004, n. 45007/4795 emessa dalla Direzione per la Sicurezza stradale e l'ambiente, l'applicazione in generale sui finestrini degli autoveicoli di pellicole per vetri legalmente prodotte e/o commercializzate sul mercato di altri Stati membri dell'Unione europea, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 28 e 30 del Trattato CE.

condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Dopo aver ricevuto un reclamo, la Commissione ha esaminato la normativa greca che vieta di applicare pellicole per vetri sul parabrezza e in generale sui finestrini degli autoveicoli.

2.

La Commissione ritiene che il divieto di cui trattasi non ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 92/22/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/92/CE e che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, esso debba essere esaminato alla luce degli artt. 28 e 30.

3.

Tale divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa della libera circolazione delle merci, contraria alle disposizioni dell'art. 28 CE, dato che, di fatto, costituisce un ostacolo al commercio in Grecia di tali pellicole, che vengono legalmente prodotte e commercializzate negli altri Stati membri.

4.

Inoltre la Commissione rileva che le autorità greche non sono riuscite a produrre prove sufficienti del fatto che il provvedimento era giustificato e altresì proporzionale.

5.

In particolare, non è stato dimostrato che esistano criteri per accertare, nello svolgimento dei controlli, se le pellicole di cui trattasi soddisfano determinati requisiti minimi, secondo quanto affermano le autorità greche.

6.

Di conseguenza la Commissione ritiene che la disposizione legislativa in esame costituisca una violazione dell'art. 28 CE, che non può essere giustificata sulla base dell'art. 30 CE né in base a motivi imperativi di interesse pubblico, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.


26.1.2008   

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C 22/38


Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-548/07)

(2008/C 22/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 96/34/CE (1) concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e, in particolare, in forza delle clausole 1, n. 2, 2, n. 1, 2, n. 3, lett. b), n. 2, n. 3, lett. e) e f), 2, n. 4 e 2, 6 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva in parola.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

La Commissione, dopo aver esaminato il complesso della normativa greca che ha trasposto nell'ordinamento giuridico greco la direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, ha accertato che la trasposizione rimane carente ed erronea in relazione a determinate clausole del detto accordo-quadro attuato mediante la citata direttiva, relativamente ai lavoratori della marina mercantile.

2.

In particolare, la normativa greca in questione che ratifica i contratti collettivi del settore ha un ambito limitato di applicazione, poiché non si applica a tutti i lavoratori delle navi mercantili.

3.

Inoltre, per il riconoscimento del diritto al congedo parentale ai detti lavoratori, occorre, secondo la normativa greca, che siano soddisfatte, oltre alle condizioni stabilite dalla citata direttiva, anche le seguenti altre condizioni:

servizio di 12 mesi sulla stessa nave,

equipaggio di almeno 30 persone sulla nave in parola,

attività lavorativa comprovata dell'altro coniuge;

qualificazione come nuovo contratto di imbarco del rientro dal congedo parentale e periodo di lavoro minimo richiesto ex novo di 6 o 7 mesi;

accollo da parte del marinaio delle spese per l'invio del suo sostituto;

applicazione della detta normativa nazionale esclusivamente ai contratti di imbarco conclusi dopo l'entrata in vigore dei contratti collettivi;

qualificazione di obblighi commerciali come cause di forza maggiore per la mancata concessione del congedo parentale.

4.

Infine, la Commissione dichiara che non esiste nei contratti collettivi né nelle decisioni ministeriali che li hanno ratificati alcun riferimento al tema della tutela dei lavoratori contro i licenziamenti causati dalla richiesta o dalla concessione di un congedo parentale.

5.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza della direttiva 96/34/CE e, in particolare, in forza delle clausole 1, n. 2, 2, n. 1, 2, n. 3, lett. b), 2, n. 3, lett. e) e f), 2 n. 4 e 2, 6 dell'accordo quadro sul congedo parentale, allegato alla direttiva in parola.


(1)  GU L 145 del 19.6.1996, pag.4.


26.1.2008   

IT

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C 22/39


Ordinanza del presidente della Corte 8 ottobre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-20/07) (1)

(2008/C 22/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/39


Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-145/07) (1)

(2008/C 22/70)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 95 del 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/39


Ordinanza del presidente della Corte 8 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-223/07) (1)

(2008/C 22/71)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


Tribunale di primo grado

26.1.2008   

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C 22/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Pagliacci/Commissione

(Causa T-307/04) (1)

(«Dipendenti - Concorso generale - Mancata iscrizione sull'elenco di riserva - Violazione del bando di concorso - Titoli ed esperienza professionale richiesti»)

(2008/C 22/72)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Carlo Pagliacci (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marechal, poi F. Schiaudone, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 che attribuisce al ricorrente un punteggio insufficiente alle prove ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli idonei.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 che attribuisce al sig. Carlo Pagliacci un punteggio insufficiente alle prove ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli idonei è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 14.5.2005.


26.1.2008   

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C 22/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Sack/Commissione

(Causa T-66/05) (1)

(«Pubblico impiego - Dipendenti - Ricorso di annullamento - Integrazioni relative alle funzioni - Funzione di “capo unità’ - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Regime linguistico»)

(2008/C 22/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jörn Sack (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Lehmann-Brauns e D. Mahlo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio del ricorrente per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005, una domanda di procedere al ricalcolo di tale trattamento e una domanda di annullamento dell'esplicita decisione di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata al medesimo il 26 novembre 2004.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 106 del 30.4.2005.


26.1.2008   

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C 22/40


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — K & L Ruppert Stiftung/UAMI — Lopes de Almenida Cunha e a. (CORPO Livre)

(Causa T-86/05) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio figurativo CORPO LIVRE - Marchi nazionali e internazionali denominativi LIVRE - Prova tardiva dell'uso dei marchi anteriori»)

(2008/C 22/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Spohn e A. Kockläuner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha (Vila Nova de Gaia, Portogallo); Cláudia Couto Simões (Vila Nova de Gaia); e Marly Lima Jatobá (Vila Nova de Gaia).

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 dicembre 2004 (procedimento R 328/2004-1), relativa ad un'opposizione tra la K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG e Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões e Marly Lima Jatobá.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ricorrente, la K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, è condannata alle spese.


(1)  GU C 155 del 25.6.2005.


26.1.2008   

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C 22/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — BASF e UCB/Commissione

(Cause riunite T-101/05 e T-111/05) (1)

(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Cloruro di colina (vitamina B 4) - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Ammende - Effetto dissuasivo - Recidiva - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Infrazione unica e continuata»)

(2008/C 22/75)

Lingua processuale: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrenti: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, e C. Feddersen, avocat), e UCB SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, J.-F. Bellis e M. Favart, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-101/05, A. Whelan e F. Amato, e, nella causa T-111/05, inizialmente O. Beynet e F. Amato, successivamente X. Lewis e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22)

Dispositivo

1)

La causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione è separata dalle cause T-101/05 e T-111/05 ai fini della pronuncia della sentenza.

2)

L'art. 1, lett. b) e f) della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) è annullata nella parte in cui essa considera l'infrazione censurata alla BASF AG e alla UCB SA per un periodo anteriore al 29 novembre 1994, per la BASF e anteriore al 14 marzo 1994, per la UCB.

3)

Nella causa T-101/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla BASF è stabilito in EUR 35,024 milioni.

4)

Nella causa T-111/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla UCB è stabilito in EUR 1,870 milioni.

5)

I ricorsi sono respinti per il resto.

6)

Nella causa T-101/05, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

7)

Nella causa T-111/05, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il 90 % delle spese sostenute dalla UCB.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


26.1.2008   

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C 22/41


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-112/05) (1)

(«Concorrenza - Intese nel settore dei prodotti vitaminici - Cloruro di colina (vitamina B 4) - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Imputabilità del comportamento illecito»)

(2008/C 22/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel Chemicals International BV (Amersfoort, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort); e Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e J. de Gou, e successivamente C. Swaak, M. van der Woude e M. Mollica, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della Decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005 L 190, pag. 22)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 143 dell'11 giugno 2005.


26.1.2008   

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C 22/42


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Angelidis/Parlamento

(Causa T-113/05) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Copertura di un posto di grado A2 - Rigetto di una candidatura - Violazione delle forme sostanziali - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)

(2008/C 22/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Bencomo Weber, J.F. de Wachter e A. Lukošiūtė, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione «Bilancio» della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento e di nominare un altro candidato a detto posto, e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del rigetto della sua candidatura.

Dispositivo

1)

La decisione dell'ufficio del Parlamento europeo 25 febbraio 2004, recante nomina del sig. Alfredo De Feo al posto di direttore del bilancio della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento europeo è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Parlamento è condannato alle spese.


(1)  GU C 115 del 14.5.2005.


26.1.2008   

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C 22/42


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-308/05) (1)

(«Fondi strutturali - Cofinanziamento - Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 448/2004 - Requisiti di ammissibilità degli acconti erogati da organismi nazionali nell'ambito di regimi di aiuti di Stato o relativamente alla concessione di aiuti - Prova dell'utilizzo dei fondi da parte dei destinatari ultimi - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile»)

(2008/C 22/78)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica Italiana (rappresentanti: inizialmente A. Cingolo, successivamente P. Gentili, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e M. Velardo, agenti, assistiti dall'avv. G. Faedo)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione del 7 giugno 2005, n. 5272, dell'8 giugno 2005, n. 5453, del 17 giugno 2005, nn. 5726 e 5728, e del 23 giugno 2005, n. 5952

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 257 del 15.10.2005.


26.1.2008   

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C 22/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 2007 — Portela & Companhia/UAMI — Torrens Cuadrado e Gilbert Sanz (Bial)

(Causa T-10/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Bial - Marchio nazionale nominativo anteriore BIAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Prova dell'esistenza del marchio anteriore - Coesistenza di marchi anteriori - Motivo che modifica l'oggetto della controversia - Prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale - Spese sostenute dinanzi alla divisione di opposizione)

(2008/C 22/79)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: PORTELA & Ca, S. A. (S. Mamede do Coronado, Portogallo) [rappresentante: avv. João M. Pimenta]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Juan Torres Quadrado e Josep Gilbert Sanz (Gava, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 settembre 2005 (procedimento R 897/2004-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra Juan Torrens Cuadrado e Josep Gilbert Sanz, da un lato, e Portela & Companhia SA, dall'altro.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 settembre 2005 (procedimento R 897/2004-1) è annullata in quanto condanna la ricorrente a pagare la somma di EUR 600 per le spese esposte dai sigg. Torrens Cuadrado e Gilbert Sanz ai fini del procedimento di opposizione.

2)

Il riscorso è respinto per il resto.

3)

La Portela & Companhia SA sopporterà, oltre alle spese proprie, la metà delle spese sostenute dall'UAMI.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.


26.1.2008   

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C 22/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — Irlanda e a./Commissione

(Cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06) (1)

(«Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accisa sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane - Aiuti nuovi - Aiuti esistenti - Obbligo di motivazione - Vizio dell'atto rilevato d'ufficio»)

(2008/C 22/80)

Lingua processuale: l'inglese, il francese e l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-50/06: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, assistito da P. McGarry, barrister)

Ricorrente nella causa T-56/06: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti)

Ricorrente nella causa T-60/06: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Ricorrente nella causa T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso) (rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton e M. Garcia, solicitors)

Ricorrente nella causa T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli e K. Walkerová, agenti)

Oggetto

Domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12).

Dispositivo

1)

Le cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente, è annullata.

3)

Il ricorso nella causa T-62/06 è respinto per il resto.

4)

La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.


(1)  GU C 86 dell'8.4.2006.


26.1.2008   

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C 22/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 — DeTeMedien/UAMI (suchen.de)

(Causa T-117/06) (1)

(«Marchio comunitario - Richiesta di marchio comunitario denominativo suchen.de - Diniego assoluto di registrazione - Assenza di carattere distintivo - Nome di dominio - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 22/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente, J. Fesenmair e I. Gehring, poi J. Fesenmair e T.M. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione 30 gennaio 2006 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 287/2005-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo suchen.de come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/44


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Xentral/UAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)

(Causa T-134/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo PAGESJAUNES.COM - Marchio nazionale figurativo anteriore LES PAGES JAUNES - Nome di dominio «pagesjaunes.com» - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 22/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Xentral LLC (Florida, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Bertrand)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Pages jaunes SA (Sèvres, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Bertheux Scotte, B. Potot e B. Corne)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 febbraio 2006 (procedimento R 708/2005-1) relativa ad una procedimento d'opposizione tra la Pages jaunes SA e la Xentral LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Xentral LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 15.7.2006.


26.1.2008   

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C 22/45


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2007 — Cabrera Sánchez/UAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

(Causa T-242/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo el charcutero artesano - Marchio nazionale figurativo anteriore El Charcutero - Motivo relativo di rifiuto - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 22/83)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Calderón Chavero e T. Villate Consonni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Industrias Cárnicas Valle, SA (Madrid, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 15 giugno 2006 (procedimento R 790/2005-1) relativa ad un procedimento d'opposizione tra Miguel Cabrera Sánchez e la Industrias Cárnicas Valle, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Miguel Cabrera Sánchez è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


26.1.2008   

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C 22/45


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 dicembre 2007 — Cheminova e a./Commissione

(Causa T-326/07 R)

(Procedimento sommario - Direttiva 91/414/CEE - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Ricevibilità - Mancanza di urgenza)

(2008/C 22/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca); Cheminova Agro Italia Srl (Roma, Italia); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgaria); Agrodan SA (Madrid, Spagna) e Lodi SAS (Grand-Fougeray, Francia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19), fino alla pronuncia della sentenza di merito.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


26.1.2008   

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C 22/45


Ricorso proposto il 19 novembre 2007 — Euro-Information/UAMI (Rappresentazione di una mano che tiene una carta con tre triangoli)

(Causa T-414/07)

(2008/C 22/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e M. Chaminade, avocats)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 settembre 2007, procedimento R-290/2007-1, in quanto ha rifiutato la registrazione della sua domanda di marchio comunitario n. 5 225 776 per parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 35, 36, 38 e 42;

registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5 225 776 per l'insieme dei prodotti e dei servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una mano che tiene una carta seguita da tre triangoli neri, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 (domanda n. 5 225 776)

Decisione dell'esaminatore: Parziale rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente afferma che contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, gli elementi che compongono il marchio di cui è stata parzialmente respinta la registrazione sono distintivi ed arbitrari rispetto ai prodotti e ai servizi rivendicati e, di conseguenza, la loro combinazione deve essere considerata altrettanto distintiva e arbitraria.


26.1.2008   

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C 22/46


Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Deutsche Post/Commissione

(Causa T-421/07)

(2008/C 22/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 12 settembre 2007«Aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) — Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG, invito a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE»

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE per l'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007). Tale decisione è stata notificata alla Germania con lettera 12 settembre 2007 (GU C 245, pag. 21). Il procedimento avviato con tale decisione è finalizzato ad un'indagine complementare del procedimento avviato dalla Commissione il 23 ottobre 1999, conclusasi con una definitiva decisione negativa adottata dalla Commissione il 19 giugno 2002 (GU L 247, pag. 27). Nella detta decisione negativa, la Commissione ha accertato che i prezzi della Deutsche Post AG per i suoi servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi erano inferiori ai costi supplementari caratteristici per tali prestazioni e che un'aggressiva politica di sconti non faceva parte dei suoi compiti di servizio pubblico.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola fondamentali principi di procedura. In particolare, vi sarebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dato che la Commissione conosce da anni la fattispecie di cui trattasi e ha adottato in proposito il 19 giugno 2002 una definitiva decisione di chiusura del procedimento. Inoltre, i diritti di partecipazione della Repubblica federale di Germania e della ricorrente al procedimento sarebbero stati violati, in quanto non sarebbe stata data loro la possibilità di prendere posizione prima dell'adozione della decisione impugnata. In tale contesto si afferma che sussiste una violazione del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), dalla sistematica del quale emergerebbe che una decisione negativa come quella del 19 giugno 2002 è definitiva e che la convenuta non può ripetere un procedimento di accertamento degli aiuti su una fattispecie che ha già formato oggetto di una valutazione definitiva.

La ricorrente fa valere anche che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE e all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto la decisione impugnata, da un lato, non lascia comprendere chiaramente quali provvedimenti la Commissione voglia considerare aiuti di Stato e, dall'altro, non contiene alcuna valutazione giuridica in proposito.

Infine, viene contestata la violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88 CE, in quanto i provvedimenti menzionati non potrebbero essere considerati aiuti di Stato.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/46


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100)

(Causa T-425/07)

(2008/C 22/87)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2007, n. R 1274/2006-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «100» per merci e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 (domanda n. 3 875 408)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto secondo la ricorrente il segno «100» non è descrittivo né privo di carattere distintivo per le merci e i servizi indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/47


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (300)

(Causa T-426/07)

(2008/C 22/88)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2007, n. R 1275/2006-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «300» per merci e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 (domanda n. 3 875 416)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (1), in quanto secondo la ricorrente il segno «300» non è descrittivo né privo di carattere distintivo per le merci e i servizi indicati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/47


Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Causa T-427/07)

(2008/C 22/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maglificio Barbara Srl

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 agosto 2007 pronunciata nel procedimento n. R 875/2006-2 e condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Maglificio Barbara Srl.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Mirtillino» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 (domanda n. 3252467).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Creaciones Mirto, S.A.; la ricorrente dopo la cessione dei marchi su cui si fonda l'opposizione.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «MIRTO» (marchio comunitario n. 1653351) per prodotti delle classi 3, 18 e 25 e molti altri marchi nazionali denominativi e figurativi «MIRTO».

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), dato che tra i marchi in conflitto sussiste un rischio di confusione.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/48


Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione

(Causa T-428/07)

(2008/C 22/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues AS (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

in via principale, constatare l'irregolarità nella procedura e la violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, e ordinare a quest'ultima di procedere al rimborso della summenzionata nota di addebito a vantaggio del CEVA;

in subordine, constatare che gli errori rilevati nella relazione di verifica contabile non sono così gravi da determinare l'applicazione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II al contratto, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, in quanto esige il rimborso integrale delle somme versate al CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH e ordinare alla Commissione di procedere al rimborso della nota di addebito di cui trattasi a vantaggio del CEVA;

ancora più in subordine, che venga nominato un perito di gradimento del Tribunale con il compito di: riesaminare il metodo di calcolo del CEVA riguardante il tempo trascorso sui progetti; confrontare tale metodo al contratto SEAHEALH e all'effettività dei costi indicati nelle dichiarazioni spese; stabilire, in percentuale, lo scarto tra l'importo degli errori di registrazione dei tempi di lavoro come presentato alla Commissione e l'importo di registrazione di tali tempi di lavoro secondo il metodo di calcolo ormai applicabile al CEVA; realizzare una valutazione del tempo di lavoro diretto necessario per la realizzazione dei compiti del CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH; stabilire, se tale tempo di lavoro effettivo, per la realizzazione di tali compiti, poteva essere inferiore alle 7 092,88 ore dirette indicate dal CEVA.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della nota di addebito con cui la Commissione ha chiesto il rimborso di tutti gli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito del contratto SEAHEALTH n. QLK1-CT-2002-02433, relativo al progetto «Prodotti alimentari, alimentazione e salute», che rientra nell'azione chiave «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (1).

A sostegno della sua domanda, essa invoca un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe fondato la domanda di rimborso sui registri di presenza e sulle conclusioni dell'OLAF di cui la ricorrente non avrebbe avuto conoscenza.

In subordine, la ricorrente contesta l'applicazione da parte della Commissione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II e la constatazione compiuta dalla Commissione che i fatti di cui al caso di specie erano sufficientemente gravi per invocare la nozione di grave irregolarità finanziaria che giustificava un rimborso integrale degli anticipi.


(1)  Quinto programma quadro della Comunità europea per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 1998-2002.


26.1.2008   

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C 22/48


Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Causa T-430/07)

(2008/C 22/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo e A. Hernández Lehmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadalupa, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare l'impugnata decisione dell'UAMI 7 settembre 2007, procedimento R 223/2007-2;

ordinare il rifiuto della registrazione del marchio comunitario n. 2 666 386;

condannare alle spese l'UAMI e le altre parti intervenute a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Montebello (Société à responsabilité limitée)

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «MONTEBELLO Rhum Agricole» (domanda di marchio n. 2 666 386) per prodotti della classe 33 (bevande alcoliche, tranne le birre).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «MONTEBELLO» (n. 1 148 196) per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.


26.1.2008   

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C 22/49


Ricorso proposto il 29 novembre 2007 — Francia/Commissione

(Causa T-432/07)

(2008/C 22/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. During, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 3 ottobre 2007, 2007/647/CE; che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (1), in quanto esclude talune spese effettuate dalla ricorrente in favore delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli a titolo degli esercizi finanziari 2003 e 2004;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata in quanto la Commissione avrebbe effettuato un'interpretazione e applicazione erronea dell'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 2200/96 (2), considerando che il governo francese non aveva rispettato le condizioni stabilite da tale disposizione per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli.


(1)  Notificata con il numero C(2007) 4477, GU L 261, pag. 28.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/49


Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Ryanair/Commissione

(Causa T-433/07)

(2008/C 22/93)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: avv. E. Vahida)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso di agire conformemente agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in quanto non ha preso posizione riguardo alla denuncia presentata dalla ricorrente alla Commissione stessa il 22 dicembre 2006, seguita da una diffida in data 2 agosto 2007;

condannare la Commissione a tutte le spese, comprese le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente, anche qualora, successivamente alla proposizione del ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, a parere della Corte, renda superfluo statuire sul ricorso, o qualora la Corte dichiari il ricorso irricevibile;

disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione si è resa responsabile per omissione, in quanto non ha preso posizione, dopo essere stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE, sulla denuncia presentata dalla ricorrente il 22 dicembre 2006, relativa ad aiuti di Stato illegittimi concessi dalla Grecia alla Olympic Airlines e Olympic Airways Services (in prosieguo: la «OA/OAS»), in seguito ad una pronuncia arbitrale della Suprema Corte ellenica, che ha ordinato alla Grecia di corrispondere alla OA/OAS EUR 563 milioni per servizi presumibilmente non retribuiti nonché per i costi di trasferimento nel nuovo aeroporto di Atene.

La ricorrente osserva che la differenza tra l'importo dovuto dalla Grecia alla OA/OAS, così come valutato approssimativamente nella decisione della Commissione 2003/372/CE (1), e il risarcimento dei danni accordato alla OA/OAS dalla pronuncia 20 dicembre 2006 rappresenta un vantaggio concesso alla società ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. A parere della ricorrente, la concessione di tale vantaggio è imputabile alla Grecia, poiché la Corte arbitrale ha agito in qualità di organo dello Stato.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenutale in maniera diligente e imparziale, al fine di adottare una decisione che dichiarasse che le misure statali non costituivano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti ai sensi della suddetta disposizione, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

La ricorrente afferma altresì che il periodo di sette mesi intercorso tra la sua denuncia e la successiva diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione, ai sensi dell'art. 232 CE.


(1)  Decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (notificata con il numero C(2002) 4831) (GU 2003, L 132, pag. 1).


26.1.2008   

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C 22/50


Ricorso proposto il 30 novembre 2007 da Nikos Giannopoulos avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 settembre 2007, causa F-111/06, Nikos Giannoupoulos/Consiglio

(Causa T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 20 settembre 2007, nella causa F-111/06;

accogliere le conclusioni di annullamento e di risarcimento del danno presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare il convenuto in primo grado a tutte le spese riguardanti il ricorso di annullamento e l'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce motivi vertenti su una carenza di motivazione e su errori manifesti di valutazione nella risposta data dal Tribunale al primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto invocata dal ricorrente nell'ambito del procedimento di primo grado.


26.1.2008   

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C 22/50


Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Huta Buczek/Commissione

(Causa T-440/07)

(2008/C 22/95)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, consigliere giuridico)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek;

in via subordinata annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Groupy Technologie Buczek, nella parte in cui la Commissione ingiunge di procedere al recupero presso la società Huta Buczek sp. z o.o.;

annullare gli artt. 4 e 5 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Groupy Technologie Buczek, nella parte in cui essa riguarda l'ingiunzione di recupero presso la Huta Buczek sp. z o.o.;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle domande oggetto del ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti addebiti:

violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, a causa dell'assunto, ad avviso della ricorrente, erroneo che l'aiuto crea una situazione incompatibile con l'esistenza in capo alla società Technologie Buczek S.A. di ritardi di pagamento verso la mano pubblica. La ricorrente fa valere che un'asserzione siffatta della Commissione risulta dall'errata supposizione che gli organi di diritto pubblico avrebbero omesso di procedere all'esecuzione forzata contro la società Technologie Buczek S.A. La violazione dell'art. 88, n. 2, e dell'art. 87, n. 1, CE, risulterebbe anche dall'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero di un aiuto considerato incompatibile col mercato comune, benché la Polonia non abbia accordato alcun aiuto per l'importo indicato nella decisione né alla società Technologie Buczek S.A., né al gruppo Technologie Buczek, nonché dalla fissazione di un importo di recupero dell'aiuto, di entità arbitraria, senza fondamento normativo e giustificazione economica. La ricorrente avanza l'ulteriore argomento che costituiscono violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, l'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero dell'aiuto presso la società Huta Buczek sp. z o.o. nonostante l'assenza di basi per la supposizione che tale società potrebbe essere uno dei beneficiari di fatto dell'aiuto accordato alla società Technologie Buczek S.A. e nonostante il fatto che tale aiuto non le sia stato erogato, nonché la constatazione che beneficiari di fatto del presunto aiuto sarebbero esclusivamente la società Huta Buczek sp. z o.o. e Buczek Automotive sp. z o.o., sebbene le stesse abbiano fruito soltanto di una parte del patrimonio della società Technologie Buczek S.A.;

violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 253 CE ed all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali a causa di: assenza della dovuta motivazione della decisione che permetterebbe alla ricorrente di stabilire i motivi dell'adozione della decisione e, conseguentemente, emanazione di una decisione dal contenuto incomprensibile per la ricorrente, nonché determinazione errata ed insufficiente delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della causa;

violazione dell'art. 5, terzo comma, CE, nonché del principio di proporzionalità derivante dall'imposizione alla società Huta Buczek sp. z o.o. di un obbligo di rimborso dell'aiuto benché tale atto non sia né appropriato né necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Trattato; in particolare, non si giustifica con la necessità di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune;

violazione del principio della certezza del diritto per: imposizione alla controparte di un soggetto avente arretrati di pagamento verso organi pubblici di un obbligo di rimborso di un aiuto che non ha mai ricevuto e di cui non ha mai fruito; fissazione in maniera arbitraria, secondo la ricorrente, del rapporto in cui i soggetti del gruppo Technologie Buczek S.A. potrebbero aver fruito del presunto aiuto accordato; violazione del diritto di proprietà a causa dell'ingiunzione di recupero di parte di un aiuto di Stato presso un soggetto che non ha mai ricevuto qualsivoglia aiuto né ne è mai stato di fatto beneficiario; abuso di potere a causa dell'emanazione di una decisione per un obiettivo diverso dalla soppressione di un aiuto incompatibile col mercato comune.


26.1.2008   

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C 22/51


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2006 — Microsoft/Commissione

(Causa T-271/06) (1)

(2008/C 22/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

26.1.2008   

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C 22/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Wandschneider/Commissione

(Causa F-65/05) (1)

(Funzione pubblica - Dipendenti - Valutazione - Relazione sull'evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per il 2003 - Ricorso di annullamento - Motivazione - Errore manifesto di valutazione)

(2008/C 22/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e C. Ronzi, poi avv.ti G. Vandersanden, C. Ronzi e L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e H. Tserepa-Lacombe, agenti)

Oggetto

Da una parte, annullamento della relazione sull'evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2003, dall'altra, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005, pag. 32 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-282/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


26.1.2008   

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C 22/52


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — N/Commissione

(Causa F-95/05) (1)

(Pubblico impiego - Agenti temporanei - Assunzione - Posto di capo amministrazione - Paesi terzi - Parere sfavorevole del servizio medico)

(2008/C 22/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: N (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv. K.H. Hagenaar, quindi avv.ti J. van Drooghenbroeck e T. Demaseure, infine avv. I. Kletzlen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di non assumere la ricorrente in qualità di agente temporaneo come capo amministrazione in Guinea Conakry in seguito al parere sfavorevole del servizio medico e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

È annullata la decisione del direttore della Direzione K «Servizio esterno» della Direzione generale «Relazioni esterne» della Commissione delle Comunità europee 15 aprile 2005, la quale ha comunicato alla ricorrente che la stessa non sarebbe stata assunta quale capo amministrazione della delegazione in Guinea.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 10 del 14.1.2006, pag. 22 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il n. T-377/05, trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).


26.1.2008   

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C 22/53


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007 (Seconda Sezione) — Carlos Alberto Soares/Commissione

(Causa F-130/05) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Ricostituzione della carriera - Assenza di rapporto informativo - Esame comparativo dei meriti - Domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto - Ricevibilità del ricorso - Fatto nuovo e sostanziale)

(2008/C 22/99)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Carlos Alberto Soares (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kaiser e K. Herrmann)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'APN 19 settembre 2005 recante rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere la ricostituzione della sua carriera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 60 dell'11 marzo 2006, pag. 57.


26.1.2008   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Wandschneider/Commissione

(Causa F-28/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Ricorso di annullamento - Motivazione - Errore manifesto di valutazione)

(2008/C 22/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente G. Vandersanden e C. Ronzi, avvocati, successivamente G. Vandersanden, C. Ronzi e L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l'esercizio di valutazione 2004 e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006, pag. 19.


26.1.2008   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Sundholm/Commissione

(Causa F-42/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Obiettivi e criteri di valutazione - Risarcimento danni)

(2008/C 22/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Annullamento, da un lato, del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per l'esercizio 2004, nonché domanda di risarcimento danni, dall'altro.

Dispositivo

1)

Il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Sundholm formulato per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2004 è annullato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006, pag. 54.


26.1.2008   

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C 22/54


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Van Neyghem/Commissione

(Causa F-73/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Concorso generale - Valutazione della prova scritta - Termine per il reclamo - Ricevibilità - Obbligo di motivazione)

(2008/C 22/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues, A. Jaume e C. Bernard-Glanz, avvocati, successivamente S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Joris e M. Velardo)

Oggetto

Annullamento, da un lato, della decisione EPSO 1o giugno 2005 di non ammettere il ricorrente alla prova orale del concorso EPSO/A/19/04 a causa del risultato insufficiente della prova scritta, nonché domanda di risarcimento danni, dall'altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 12.8.2006, pag. 37.


26.1.2008   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Basili/Commissione

(Causa F-108/06) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione per l'anno 2004 - Ricorso di annullamento - Rappresentanti del personale - Parere del gruppo ad hoc)

(2008/C 22/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente T. Bontinck e J. Feld, avvocati, successivamente T. Bontinck, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera notificato alla ricorrente il 10 novembre 2005, in quanto in esso non si tiene conto del parere del «gruppo ad hoc per la valutazione e le proposte di promozione dei rappresentanti del personale».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 261 del 28 ottobre 2006, pag. 37.


26.1.2008   

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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 — Sundholm/Commissione

(Causa F-27/07) (1)

(Pubblico impiego - Dipendenti - Valutazione - Relazione di sviluppo della carriera - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Assenza per ragione di salute - Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado - Art. 233 CE)

(2008/C 22/104)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Auderghem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti)

Oggetto

Annullamento della relazione di sviluppo della carriera della ricorrente con riguardo al periodo dal 1o luglio 2001 al 31 dicembre 2002, emanata in esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 2005, causa T-86/04, Sundholm/Commissione. Domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 117 del 29.5.2007, pag. 37.


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C 22/55


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-40/06) (1)

(Funzione pubblica - Dipendenti - Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dalla sede di servizio al luogo di residenza - Non luogo a statuire - Domanda di risarcimento danni manifestamente infondata)

(2008/C 22/105)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. V. Messa)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente di ricevere copia della lettera di vettura inerente all'invio dei propri effetti personali dall'Angola verso l'Italia e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all'annullamento.

2)

Le conclusioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno sono respinte in quanto manifestamente infondate.

3)

Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese e tutte le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006, pag. 37.


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C 22/55


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 ottobre 2007 — M/Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(Causa F-23/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Invalidità - Commissione di invalidità - Diniego di convocazione - Manifesta irricevibilità)

(2008/C 22/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: sig. V. Salvatore e sig.ra S. Vanlievendael, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione dell'EMEA 25 ottobre 2006 che respinge la domanda del ricorrente riguardante la costituzione di una commissione di invalidità — Domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Ciascuna delle parti supporta le proprie spese.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007, pag. 35.


26.1.2008   

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C 22/55


Ricorso proposto il 28 settembre 2007 — Bernard/Europol

(Causa F-99/07)

(2008/C 22/107)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Marjorie Bernard (Woerden, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. de Casparis)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione resa sul reclamo 26 giugno 2007, adottata in data 28 giugno 2007, nonché le valutazioni 5 febbraio 2007 e 25 luglio 2007;

condannare l'Europol:

a concedere alla ricorrente un aumento periodico della retribuzione a decorrere dal 1o settembre 2006, maggiorato degli interessi;

al risarcimento dei danni per un ammontare di EUR 7 500 netti;

condannare l'Europol alle spese, compresi gli onorari del legale.

Motivi e principali argomenti

Il presente procedimento verte sulla valutazione delle prestazioni della ricorrente durante il periodo 1o settembre 2005-31 agosto 2006. Le prestazioni della ricorrente sono state valutate con un «2», che corrisponde alla menzione «non soddisfa completamente i requisiti».

La ricorrente ha presentato reclamo, contestando la valutazione nonché l'assenza di decisione in merito alla concessione di un aumento periodico della retribuzione e, in tale ambito, ella ha invocato gli orientamenti per la valutazione, in vigore per l'Europol. La ricorrente evidenzia che si tratta di una valutazione chiaramente errata.

La ricorrente afferma in particolare che le sue rimostranze sono state dichiarate prive di fondamento con decisione 26 giugno 2007 e invoca una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto tale rigetto non è stato motivato. Il direttore dell'Europol precisa tuttavia che la valutazione era stata ritirata e che si sarebbe proceduto ad una nuova valutazione. Tale nuova valutazione è stata effettuata in data 25 luglio 2007.

Pertanto, il presente ricorso ha ad oggetto la decisione resa sul reclamo, nonché la valutazione 25 luglio 2007.


26.1.2008   

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C 22/56


Ricorso proposto il 15 ottobre 2007 — Nijs/Corte dei Conti

(Causa F-108/07)

(2008/C 22/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Belgio) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)

Convenuta: Corte dei Conti europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Corte dei conti europea di rinnovare il mandato del segretario generale della Corte dei conti per un nuovo periodo di sei anni a decorrere dal 1o luglio 2007;

in subordine, annullare i due atti che si pretende costituiscano «decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina (APN)» rispettivamente dell'8 dicembre 2006, recante esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado del 3 ottobre 2006 nella causa T-171/05 e 12 luglio 2007, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 12 marzo 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere in particolare i fatti seguenti: i) il segretario generale della Corte dei conti avrebbe agito illecitamente invece di adire l'OLAF, avrebbe esplicitamente rifiutato di adottare provvedimenti, o di esaminare la questione allorché era stato avvertito, con documenti a sostegno, dell'esistenza di una frode a danno del regime delle pensioni di invalidità; ii) un dipendente avrebbe svolto le sue funzioni in maniera illecita; iii) vi è una ricorrente assenza di pubblicazione delle decisioni di promozione e delle loro date, iv) le elezioni del comitato del personale del 2004 e del 2006 sarebbero illegittime per diversi motivi; v) vi sarebbe un gran numero di sviamenti della procedura di promozione e anche un'usurpazione del potere di nomina consentita ad un capo unità e un gran numero di interessi personali tali da compromettere l'indipendenza dell'APN nella quasi totalità delle sue decisioni; vi) le «decisioni dell'APN» deriverebbero dagli interessi personali di tutti i superiori gerarchici del ricorrente e dalla dissimulazione della richiesta ad una collega di esercitare funzioni superiori ad interim e dalla mancata adizione dell'OLAF; vii) l'APN avrebbe basato le decisioni impugnate sulla stessa catena di errori manifesti delle decisioni iniziali che esse confermano, basandosi su una sentenza che non ha forza di cosa giudicata e senza aver respinto il minimo argomento del ricorrente; viii) i comitati che concorrono alla procedura di valutazione e di promozione non sarebbero stati avvertiti dell'indipendenza compromessa dei superiori gerarchici del ricorrente.


26.1.2008   

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C 22/56


Ricorso proposto il 23 ottobre 2007 — Behmer/Parlamento

(Causa F-124/07)

(2008/C 22/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del Parlamento europeo, che attribuisce al ricorrente due punti di merito per l'anno 2005;

annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2006;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente del Parlamento europeo di grado AD 12, eccepisce innanzitutto l'illegittimità delle decisioni dell'APN relative, da un lato, all'attribuzione di due punti di merito al ricorrente per l'anno 2005 e, dall'altro, alla mancata promozione di quest'ultimo al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2006.

Il ricorrente deduce l'errore manifesto di valutazione, la violazione dell'obbligo di motivazione, la violazione del punto I.6 dei provvedimenti esecutivi relativi all'attribuzione dei punti di merito ed alla promozione, nonché la violazione dei principi generali delle legittime aspettative di carriera e di parità di trattamento.

Egli adduce in particolare la violazione dell'art. 45 e dell'art. 110, n. 1, dello Statuto del personale, l'eccezione di illegittimità e la violazione del principio del legittimo affidamento.

Infine, il ricorrente sostiene di essere stato discriminato sulla base delle sue attività di rappresentanza del personale, in violazione dell'art. 1 quinquies e dell'art. 24 ter dello Statuto, dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II allo Statuto, nonché dell'art. 17 dell'accordo quadro 12 luglio 1990 tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali o professionali del personale dell'istituzione.


26.1.2008   

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C 22/57


Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Van Beers/Commissione

(Causa F-126/07)

(2008/C 22/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN), recante rigetto della candidatura della ricorrente a titolo dell'esercizio di certificazione 2006;

accertare l'illegittimità dell'art. 4, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») dell'art. 45 bis dello Statuto del personale (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto esso avrebbe come effetto di escludere la rilevanza del livello reale dei compiti svolti da un candidato alla certificazione, ovvero di mantenere una distinzione tra le vecchie categorie C* e B* successivamente al 30 aprile 2006;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione di grado AST 6, ha presentato la propria candidatura nell'ambito dell'esercizio di certificazione 2006. In data 29 marzo 2007 l'APN ha confermato la sua decisione 22 febbraio 2007, in seguito ad un appello della ricorrente avverso la stessa, di escludere in via definitiva la candidatura della ricorrente per la certificazione 2006.

A sostengo del ricorso, la ricorrente deduce innanzitutto un errore manifesto di valutazione.

Ella invoca, inoltre, l'illegittimità dell'art. 4, n. 2, delle DGE dell'art. 45 bis dello Statuto.

In particolare, la ricorrente invoca la violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, del divieto di discriminazione, dei principi di buon andamento dell'amministrazione e delle legittime aspettative di carriera, nonché di tutela del legittimo affidamento.


26.1.2008   

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C 22/57


Ricorso proposto il 30 ottobre 2007 — Coto Moreno/Commissione

(Causa F-127/07)

(2008/C 22/111)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (rappresentanti: avv.ti K. Lemmens, C. Doutrelepont)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/28/05 12 febbraio 2007, recante diniego di inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso, e di conseguenza:

concederle un risarcimento danni pari a EUR 25 000 a titolo di pregiudizio morale;

concederle un risarcimento a concorrenza degli onorari degli avvocati calcolati nella misura di EUR 8 000 e attestati dalla documentazione trasmessa;

dichiarare, in via principale, che le autorità competenti devono adottare tutti i provvedimenti atti a compensare equamente lo svantaggio creato dall'atto annullato, ossia l'inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva; ovvero

concedere alla ricorrente, in via subordinata, in mancanza di tale inserimento, un risarcimento danni per il pregiudizio materiale per un importo pari a EUR 384 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al concorso EPSO/AD/28/05. La commissione giudicatrice del concorso ha negato l'inserimento della ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso con decisione 12 febbraio 2007, della quale la ricorrente chiede l'annullamento.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo, in via principale, ha ad oggetto l'errore manifesto di valutazione, in via autonoma o in combinazione con una carenza di motivazione e/o una violazione del principio patere legem quam ipse fecisti. La commissione giudicatrice, la cui posizione è estremamente ambigua, avrebbe ritenuto «sufficienti», e tuttavia deboli, le risposte fornite dalla ricorrente. Chiaramente non è stato così, tanto più che la ricorrente ha risposto in conformità alle regole della Commissione.

Il secondo motivo, sempre in via principale, verte sulla violazione del bando di concorso e del principio di uguaglianza, in via autonoma o in combinazione con il rispetto del principio di ragionevolezza.

Il terzo motivo, ancora in via principale, è relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la ricorrente ha esplicitamente chiesto alla commissione giudicatrice la ragione per cui una sua risposta, fornita in occasione dell'esame orale, era stata giudicata scorretta o quantomeno insufficiente. La ricorrente non ha ottenuto risposte nonostante l'obbligo di motivazione.

Infine, in via subordinata, la ricorrente deduce l'errore manifesto di valutazione, in via autonoma o in combinazione con i principi di uguaglianza e di proporzionalità. La votazione attribuitale sarebbe addirittura sproporzionata rispetto ai risultati (ella ha ottenuto una votazione pari a 25/50), e violerebbe il principio di uguaglianza, poiché alla ricorrente dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento concesso a qualsiasi altro candidato le cui risposte siano state giudicate sufficienti non solo a livello di conoscenze, ma anche in base ad altri criteri.


26.1.2008   

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C 22/58


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 5 dicembre 2007 — Moschonaki/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (FEACVT)

(Causa F-3/07) (1)

(2008/C 22/112)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo facendo seguito ad una composizione amichevole della controversia.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007, pag. 43.


26.1.2008   

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C 22/58


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 28 novembre 2007 — Karatzoglou/Agenzia europea per la ricostruzione (AER)

(Causa F-71/07) (1)

(2008/C 22/113)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo a seguito di una composizione amichevole.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007, pag. 70.