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ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 021/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2008/C 021/02 |
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Commissione |
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2008/C 021/03 |
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2008/C 021/04 |
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2008/C 021/05 |
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2008/C 021/06 |
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2008/C 021/07 |
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2008/C 021/08 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 14 settembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Thread) [notificata con il numero C(2005) 3452 e C(2005) 3765] ( 1 ) |
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2008/C 021/09 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 021/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2008/C 021/11 |
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 021/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4765 — Symantec/Huawei/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 21/01)
Il 18 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2008
relativa alla nomina dei membri del Comitato scientifico e tecnico
(2008/C 21/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 134,
visto il parere della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione del 25 novembre 2004 (1) il Consiglio ha nominato, per il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2009, i membri del Comitato scientifico e tecnico. Tuttavia, in virtù dell'articolo 51 dell'atto relativo alle condizioni di adesione (2), la composizione del Comitato dovrebbe essere completamente rinnovata. Pertanto nuovi membri dovrebbero essere nominati. |
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(2) |
Per consentire al Comitato scientifico e tecnico di avvalersi appieno dell'ampia gamma di conoscenze necessaria per adempiere i suoi compiti, in conformità del suo regolamento interno, il Comitato può ricorrere a supplenti dei membri che partecipino alle sue riunioni, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono nominati membri del Comitato scientifico e tecnico per il periodo compreso tra 22 gennaio 2008 e 22 gennaio 2013:
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Bertrand BARRE |
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Jānis BĒRZIŅŠ |
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Sten BJURSTRÖM |
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Michel BOURGUIGNON |
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Frank BRISCOE |
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Michel CHATELIER |
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Pavel CHRÁSKA |
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Maurizio CUMO |
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Panicos DEMETRIADES |
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Daniela DIACONU |
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Alan DUNCAN |
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Sue ION |
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Leonidas KAMARINOPOULOS |
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Michael KAUFMANN |
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Jørgen KJEMS |
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Latchezar Krumov KOSTOV |
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Zdeněk KŘÍŽ |
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Walter KUTSCHERA |
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Peter LÍŠKA |
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Carlo LOMBARDI |
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José María MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA |
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Júlio Martins MONTALVÃO E SILVA |
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Jerzy Wiktor NIEWODNICZAŃSKI |
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Tom O'FLAHERTY |
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Enn REALO |
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Francesco ROMANELLI |
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Juan Antonio RUBIO RODRIGUEZ |
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Michael SAILER |
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Rainer SALOMAA |
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Jean-Paul SAMAIN |
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Edouard SINNER |
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Borut SMODIŠ |
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Zoltán SZATMÁRY |
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Ioan URSU |
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Eugenijus USPURAS |
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Theofiel VAN RENTERGEM |
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Carlos VARANDAS |
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Adrianus H. M. VERKOOIJEN |
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Andreas M. VERSTEEGH |
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Hans-Josef ZIMMER |
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Sándor ZOLETNIK |
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BAJUK
(1) GU C 311 del 16.12.2004, pag. 3.
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
Commissione
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
25 gennaio 2008
(2008/C 21/03)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4705 |
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JPY |
yen giapponesi |
158,35 |
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DKK |
corone danesi |
7,4518 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,7425 |
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SEK |
corone svedesi |
9,4603 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,6136 |
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ISK |
corone islandesi |
95,76 |
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NOK |
corone norvegesi |
8,024 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,912 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
257,62 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,6976 |
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PLN |
zloty polacchi |
3,6183 |
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RON |
leu rumeni |
3,825 |
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SKK |
corone slovacche |
33,489 |
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TRY |
lire turche |
1,738 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6652 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4819 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
11,4861 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,9011 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0935 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 392,42 |
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ZAR |
rand sudafricani |
10,4589 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6026 |
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HRK |
kuna croata |
7,275 |
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IDR |
rupia indonesiana |
13 719,77 |
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MYR |
ringgit malese |
4,7666 |
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PHP |
peso filippino |
60,018 |
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RUB |
rublo russo |
36,058 |
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THB |
baht thailandese |
46,14 |
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BRL |
real brasiliano |
2,6234 |
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MXN |
peso messicano |
16,0035 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restritive e posizioni dominanti adottato nella 393a riunione, del 5 settembre 2005, concernente un progetto di decisione nel caso COMP/38.337 — PO/Thread
(2008/C 21/04)
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1. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la conclusione della Commissione sul mercato rilevante. |
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2. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato della CE. |
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3. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE concernente rispettivamente i mercati del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici, i mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito e i mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
|
4. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione che l'oggetto e l'effetto degli accordi e/o delle pratiche concordate consistevano nel restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato della CE. |
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5. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno potuto incidere in maniera significativa sugli scambi tra Stati membri dell'UE. |
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6. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sulla gravità dell'infrazione. |
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7. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sulla durata dell'infrazione. |
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8. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sull'inapplicabilità di circostanze aggravanti. |
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9. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la conclusione della Commissione circa l'applicazione di una circostanza attenuante all'infrazione relativa al filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nonché con la conclusione circa l'inapplicabilità di circostanze attenuanti all'infrazione relativa al filo per il settore automobilistico nel SEE. |
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10. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sull'applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole. |
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11. |
I membri del comitato consultivo all'unanimità raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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12. |
I membri del comitato consultivo all'unanimità chiedono alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/6 |
Parere del rappresentante degli Stati EFTA concernente un progetto preliminare di decisione relativa al caso COMP/38.337 — PO/Thread
(2008/C 21/05)
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1. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione il mercato rilevante. |
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2. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato ad accordi e/o pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
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3. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che i destinatari del progetto di decisione hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata che ha interessato rispettivamente sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici, sui mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito e sui mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
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4. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che l'oggetto e l'effetto degli accordi e/o delle pratiche concordate consistevano nel restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. |
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5. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione che gli accordi e/o le pratiche concordate hanno sono stati di natura tale da incidere in maniera significativa sugli scambi tra Stati membri dell'UE. |
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6. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla gravità dell'infrazione. |
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7. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sulla durata dell'infrazione. |
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8. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'inapplicabilità di circostanze aggravanti. |
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9. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la conclusione della Commissione circa l'applicazione di una circostanza attenuante all'infrazione relativo al filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, nonché con la conclusione circa l'inapplicabilità di circostanze attenuanti all'infrazione relativo al filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
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10. |
Il rappresentante degli Stati EFTA concorda con la Commissione sull'applicazione della comunicazione relativa al trattamento favorevole. |
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11. |
Il rappresentante degli Stati EFTA raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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12. |
Il rappresentante degli Stati EFTA chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/7 |
Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 394a riunione, del 12 settembre 2005, concernente un progetto di decisione nel caso COMP/38.337 — PO/Thread
(2008/C 21/06)
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1. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sugli importi di base delle ammende stabiliti in funzione della gravità e della durata delle infrazioni concernenti rispettivamente il filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e il filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
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2. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione per quanto concerne l'infrazione relativa al filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, sulla riduzione dell'importo di base a favore di Belgian Sewing Thread NV e di Bieze Stork BV in virtù di una circostanza attenuante. |
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3. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione, per quanto concerne le infrazioni riguardanti rispettivamente il filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e il filo per l'industria automobilistica nel SEE sulla riduzione delle ammende in virtù della comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese. |
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4. |
I membri del comitato consultivo concordano all'unanimità con la Commissione sugli importi finali delle ammende imposte per il cartello del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici e per il cartello del filo per l'industria automobilistica nel SEE. |
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5. |
I membri del comitato consultivo all'unanimità raccomandano la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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6. |
I membri del comitato consultivo all'unanimità chiedono alla Commissione di tenere conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione. |
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/8 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa alla procedura nel caso COMP/38.337 — PO/Thread
(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 21/07)
In merito al progetto di decisione si osserva quanto segue:
Introduzione
Il presente caso deriva sostanzialmente da ispezioni effettuate dalla Commissione il 7 e l'8 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE (1), nei locali di parecchi produttori comunitari di articoli di merceria in metallo (2). Mediante tali ispezioni e l'indagine che ne è seguita, la Commissione ha ottenuto le prove dell'esistenza dei seguenti tre cartelli e delle seguenti pratiche concordate:
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— |
un cartello sul mercato del filo per applicazioni industriali nel Benelux e nei paesi nordici (3), |
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— |
un cartello sul mercato del filo per applicazioni industriali nel Regno Unito, |
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— |
un cartello sul mercato del filo per il settore automobilistico nello Spazio economico europeo (SEE). |
Tali prove sembravano indicare l'esistenza di violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE commesse dalle seguenti imprese (4): Ackermann Nähgarne GmbH & Co., Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Flovest N.V., Gütermann AG, Hicking Pentecost plc e Zwicky & Co. AG (per quanto riguarda l'intesa nel Benelux e nei paesi nordici); American & Efird Inc., American & Efird Ltd, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Ltd, Dollfus, Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd e Perivale Gütermann Ltd (per quanto riguarda l'intesa nel Regno Unito); Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc, Gütermann AG e Oxley Threads Ltd (per quanto riguarda l'intesa nel SEE).
Comunicazione degli addebiti e accesso al fascicolo
Il 18 marzo 2004 la Commissione ha fatto pervenire alle imprese citate una comunicazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione (5).
L'accesso al fascicolo è stato fornito mediante un CD-ROM inviato alle parti il 7 aprile 2004, comprendente tutti documenti relativi al settore del filo contenuti nel fascicolo della Commissione COMP/38036 (6) e tutti documenti contenuti nel fascicolo della Commissione COMP/38337.
A causa di un problema tecnico, il CD-ROM è stato accessibile soltanto in parte; nelle settimane successive si è provveduto ad accordare l'accesso alle informazioni mancanti.
A causa di un errore amministrativo, alcune informazioni relative ai prezzi comunicate da Belgian Sewing Thread B.V., e contenute nel fascicolo della Commissione, sono state rivelate alle altre parti senza notifica preventiva alla Belgian Sewing Thread B.V. Sempre a causa dello stesso errore, altre informazioni relative ai prezzi, la cui divulgazione era stata accettata da Belgian Sewing Thread B.V., sono state inviate alle parti soltanto il 9 luglio 2005. Le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi per iscritto a proposito di tali documenti nelle tre settimane successive al ricevimento degli stessi. I competenti servizi della Commissione si sono scusati presso la Belgian Sewing Thread B.V.
La risposta delle parti e le dichiarazioni orali
La scadenza per la risposta alla comunicazione degli addebiti era il 27 maggio 2005. Su loro richiesta ho concesso delle proroghe a Coats Ltd, American & Efird Inc., American & Efird Ltd, Gütermann AG, Perivale Gütermann Ltd, Zwicky & Co. AG, Dollfus Mieg & Cie, Belgian Sewing Thread N.V., Amann und Söhne GmbH & Co. e a Oxley Threads Limited, Bieze Stork B.V.
Le repliche alle comunicazioni degli addebiti sono pervenute tra il 18 maggio e il 21 giugno 2004.
Poiché le parti hanno presentato la richiesta di essere sentite verbalmente sul presente caso, il 19 e 20 luglio 2004 ha avuto luogo un'audizione.
Il 24 settembre 2004 è stata fornita a ognuna delle parti una versione non riservata delle repliche delle altre parti, con le osservazioni espresse dalle altre parti nel corso dell'audizione. Le parti sono state informate che la Commissione avrebbe potuto utilizzare elementi contenuti in tali repliche nella decisione finale. Alle parti sono state concesse due settimane dal ricevimento di detti documenti per presentare ulteriori osservazioni, possibilità che è stata utilizzata dalla maggior parte di loro.
Il progetto di decisione definitiva
Dopo aver concesso alle imprese la possibilità di essere sentite in merito agli addebiti comunicati dalla Commissione, quest'ultima ha deciso di chiudere il procedimento contro American & Efird Inc. e American & Efird Ltd non avendo prove sufficienti della partecipazione di American & Efird all'intesa nel Regno Unito. Per lo stesso motivo, la Commissione ha deciso di chiudere il provvedimento contro Gütermann AG nell'intesa riguardante il filo destinato al settore automobilistico. Poiché è emerso che l'unica attività di Flovest consisteva nel detenere le azioni di BST senza essere coinvolta nella politica commerciale della propria filiale, la Commissione ha anche deciso di chiudere il procedimento contro Flovest N.V. Inoltre, sono stati effettuati vari altri adeguamenti in base alle repliche delle parti.
Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene soltanto addebiti in merito ai quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto delle parti al contraddittorio sia stato pienamente rispettato.
Bruxelles, 12 settembre 2005.
Karen WILLIAMS
(1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.
(2) Cfr. decisione della Commissione del 26 ottobre 2004 nel caso 38.338 — PO/Aghi.
(3) Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.
(4) Qui appresso anche denominate «le parti».
(5) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.
(6) Il fascicolo COMP/38036 conteneva documenti ricevuti prima dell'ispezione, documenti copiati durante l'ispezione e documenti ricevuti subito dopo l'ispezione.
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/10 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 14 settembre 2005
relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE
(Caso COMP/38.337 — PO/Thread)
[notificata con il numero C(2005) 3452 e C(2005) 3765]
(I testi in lingua inglese, francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 21/08)
Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione C(2005) 3452 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Tale decisione è stata modificata con la decisione C(2005) 3765 della Commissione, adottata il 13 ottobre 2005. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, incluse eventuali ammende inflitte, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione figura nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito della DG COMP http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
1. SINTESI DELL'INFRAZIONE
1.1. Introduzione
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(1) |
I fatti di cui alla presente decisione si basano su accertamenti effettuati dalla Commissione il 7 e 8 novembre 2001 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nei locali di vari produttori comunitari di prodotti di merceria (2). Mediante i suddetti accertamenti e la successiva indagine, la Commissione ha avuto le prove della partecipazione di talune imprese ai seguenti tre accordi di cartello e pratiche concordate:
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(2) |
Per questi tre mercati e per i periodi specificati nella presente decisione, i produttori di filo hanno partecipato a riunioni regolari e hanno avuto contatti bilaterali al fine di scambiarsi informazioni sensibili sui listini di prezzo e/o sui prezzi imposti a singoli clienti, concordare aumenti di prezzo e/o obiettivo di prezzo ed evitare di offrire prezzi inferiori a quelli del fornitore storico onde ripartirsi i clienti. |
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(3) |
Questi accordi orizzontali e pratiche concordate sono contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. |
1.2. Destinatari
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(4) |
Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione delle loro affiliate agli accordi di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per clienti industriali situati nel Benelux e nei paesi nordici, la presente decisione è destinata ad Ackermann Nähgarne GmbH & Co. di, Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Holdings Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc e Zwicky & Co. AG. |
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(5) |
Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione delle loro affiliate all'accordo di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per clienti industriali nel Regno Unito, la presente comunicazione è destinata a Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Holdings Ltd, Dollfus Mieg e Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd e Perivale Gütermann Ltd. |
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(6) |
Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione della loro affiliata all'accordo di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per i clienti dell'industria automobilistica nel SEE, la presente decisione è destinata a Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Coats Holdings Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc e Oxley Threads Ltd. |
1.3. Procedura
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(7) |
Nell'agosto 2000 la Commissione ha ricevuto una lettera da un fabbricante di aghi da cucito del Regno Unito, che accusava di comportamento anticoncorrenziale Coats e Prym, due imprese leader del mercato europeo della merceria. Il 7 e l'8 novembre 2001 sono stati effettuati accertamenti nel corso dei quali gli ispettori, nei locali di Coats, hanno trovato prove di vari cartelli, tra l'altro sul mercato del filo. Il 26 novembre 2001 Coats ha presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese. Nell'aprile 2003 anche Oxley Threads ha presentato domanda di riduzione delle ammende. |
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(8) |
La Commissione ha inviato richieste di informazioni nel marzo e nell'agosto 2003. |
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(9) |
Il 18 marzo 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a 19 società (5). L'accesso al fascicolo è stato fornito alle parti per via elettronica mediante un CD-ROM inviato il 7 aprile 2004. Le risposte alla comunicazione degli addebiti sono pervenute tra il 18 maggio e il 21 giugno 2004. Il 19 e 20 luglio 2004 si è svolta un'audizione orale. |
1.4. Il mercato
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(10) |
Il filo industriale è utilizzato in varie industrie per cucire o ricamare diversi prodotti tra cui articoli di abbigliamento, articoli d'arredamento, sedili e cinture per automobili, articoli in pelle, materassi, calzature, corde, ecc. Il mercato del filo industriale è ammontato a circa 6 Mrd EUR a livello mondiale nel 2000. |
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(11) |
I mercati del prodotto oggetto della presente decisione sono:
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(12) |
Il mercato geografico rilevante per il filo industriale è stato considerato un mercato regionale. La regione può includere varie Stati SEE (ad es.: Benelux o i paesi nordici) oppure un solo Stato (ad es.: il Regno Unito). Dati gli standard di specificazione più elevati (ad es.: il filo per la cintura dei sedili delle automobili) che richiedono l'uniformità nel SEE, il mercato del filo per i clienti dell'industria automobilistica deve essere differenziato dal resto del mercato del filo industriale ed è stato quindi considerato un mercato a livello SEE. |
1.5. Il funzionamento del cartello
1.5.1. Il cartello relativo al filo industriale venduto nel Benelux e nei paesi nordici
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(13) |
L'accordo e le pratiche concordate tra Ackermann Nähgarne GmbH & Co., Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Storck B.V., Coats Viyella plc, Gütermann AG and Zwicky & Co. AG avevano come obiettivo primario il mantenimento di prezzi elevati sul mercato del filo industriale venduto nel Benelux e nei paesi nordici. Tali accordi consistevano in scambi di listini di prezzo e in discussioni su detti listini; accordo sull'aumento dei listini di prezzo nonché sulle date di detti aumenti; accordo sugli sconti massimi; accordo sui prezzi da applicare a singoli clienti al fine di evitare riduzioni eccessive rispetto ai prezzi praticati dal fornitore storico e per ripartirsi i clienti; proteste presso i fornitori che avevano venduto sotto costo e minacce di ritorsioni nonché accordo per contattare fornitori che non partecipavano all'intesa per convincerli ad aderirvi. Le riunioni erano molto ben organizzate e si svolgevano almeno una volta all'anno. Erano suddivise in due parti: una sessione durante la quale erano discussi i mercati nordici e una sessione durante la quale venivano discussi i mercati del Benelux. Oltre alle riunioni, i concorrenti erano soliti contattarsi per scambiarsi informazioni e per concordare i prezzi che avrebbero applicato a specifici clienti. |
1.5.2. Il cartello relativo al filo industriale venduto nel Regno Unito
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(14) |
Nel Regno Unito, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Perivale Gütermann Ltd e Oxley Threads Ltd si erano accordate per mantenere prezzi elevati sul mercato del filo industriale e/o per scambiarsi informazioni sui prezzi applicati a singoli clienti onde evitare di vendere sottocosto rispetto ai prezzi del fornitore tradizionale. Per conseguire tale obiettivo, i produttori principali si sono regolarmente incontrati almeno dal 1990 fino al 1996 per concordare aumenti percentuali del prezzo di listino e del prezzo netto, il calendario di detti aumenti e la sequenza di annunci che sarebbero fatti dai fornitori. Queste riunioni di solito si svolgevano successivamente alle riunioni della UK Thread Manufacturers Association (UKTMA). Inoltre avevano luogo contatti bilaterali sui prezzi da applicare a singoli clienti. |
1.5.3. Il cartello relativo al filo per i clienti dell'industria automobilistica
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(15) |
I principali fornitori SEE di filo per l'industria automobilistica, Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Cousin Filterie SA, Coats Viyella plc, Barbour Threads Ltd, Oxley Threads Ltd, fissavano obiettivi di prezzo per prodotti di base «che erano venduti a clienti dell'industria automobilistica, si scambiavano informazioni sui prezzi per singoli clienti e si accordavano sugli obiettivi di prezzo per detti clienti». Inoltre si accordavano per non vendere a sotto costo a vantaggio del fornitore tradizionale. Il cartello non era organizzato in maniera rigorosa. Il numero ridotto di operatori permetteva di convocare piccole riunioni irregolari, completate da frequenti contatti bilaterali. |
|
(16) |
Gli accordi conclusi nell'ambito dei tre cartelli sono state attuati per l'intera durata dell'infrazione. Vi sono prove attestanti che per lo meno alcuni degli aumenti di prezzo concordati sono stati applicati e monitorati durante riunioni regolari e contatti bilaterali. Può darsi che qualche altro prezzo sia rimasto invariato o sia diminuito durante il periodo in questione, tuttavia di norma tali prezzi sarebbero diminuiti in maniera più significativa se i concorrenti non avessero concordato aumenti del prezzo di listino, dato che nel settore del filo la tendenza mondiale dei prezzi era al ribasso. |
2. AMMENDE
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(17) |
La Commissione quando ha fissato l'importo delle ammende ha tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, nonché dell'esistenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti. |
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(18) |
Le infrazioni commesse dai destinatari sono state considerate «molto gravi» in quanto il loro obiettivo consisteva nella fissazione di prezzi, in modo da restringere la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Siffatte pratiche costituiscono per loro stessa natura il tipo peggiore di infrazione all'articolo 81. Tuttavia la Commissione, nel fissare l'importo di base delle ammende, ha tenuto conto della dimensione piuttosto limitata dei mercati. |
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(19) |
La comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione di ammende in casi d'intesa tra imprese è stata applicata nel caso di specie, in particolare la sezione D, dato che tutte le imprese si sono fatte vive soltanto dopo gli accertamenti della Commissione. A tutte le imprese sono state concesse riduzioni delle ammende a seconda del valore della loro collaborazione individuale. |
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(20) |
Per il cartello del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, la Commissione ha imposto le seguenti ammende: a Coats Ltd 15,05 Mio EUR, a Amann und Söhne GmbH 13,09 Mio EUR, a Gütermann AG 4,021 Mio EUR, a Barbour Thread Ltd 2,145 Mio EUR, a Belgian Sewing Thread N.V. 0,979 Mio EUR, a Bieze Stork B.V. 0,514 Mio EUR, a Zwicky 0,174 Mio EUR. |
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(21) |
Per il cartello del filo nell'industria automobilistica nel SEE, la Commissione ha imposto le seguenti ammende: a Cousin/Amann 4,888 Mio EUR, a Coats 0,65 Mio EUR, a Oxley 1,271 Mio EUR, a Barbour 0,715 Mio EUR. |
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(22) |
Non è stata inflitta alcuna ammenda per il cartello del filo industriale nel Regno Unito, dato che la Commissione non dispone di prove indicanti la partecipazione di imprese a un cartello che sia continuato durante i cinque anni precedenti gli accertamenti della Commissione nel novembre 2001. |
3. DECISIONE
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(23) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici:
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(24) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito:
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(25) |
Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE:
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(26) |
Per le infrazioni succitate sono state inflitte le seguenti ammende alle seguente imprese:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Cfr. la decisione della Commissione del 26 ottobre 2004, caso 38.338 — PO/Aghi.
(3) Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.
(4) Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.
(5) Ackermann Nähgarne GmbH & Co. (D), Amann und Söhne GmbH & Co. KG (D), American & Efird Inc. (USA), American & Efird Ltd (UK), Barbour Threads Ltd (UK), Belgian Sewing Thread N.V. (B), Bieze Stork B.V. (NL), Bisto Holding B.V. (NL), Coats Ltd (UK), Coats UK Ltd (UK), Cousin Filterie SA (F), Dollfus Mieg e Cie SA (F), Donisthorpe & Company Ltd (UK), Flovest N.V. (NL), Gütermann AG (D), Hicking Pentecost plc (UK), Oxley Threads Ltd (UK), Perivale Gütermann Ltd (UK), Zwicky & Co. AG (CH).
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/15 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2008/C 21/09)
Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. La Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1) allo scopo di informare coloro che per professione maneggiano monete ed il pubblico in generale. In conformità alle conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, a condizione che sia emesso soltanto un nuovo disegno all'anno per ciascun paese e che venga utilizzata la moneta da 2 euro. Tali monete presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete in euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'immagine commemorativa.
Stato di emissione: Granducato del Lussemburgo.
Oggetto di commemorazione: Il Granduca Henri e la residenza ufficiale, «Château de Berg».
Descrizione del disegno: La parte interna della moneta riporta, sul lato sinistro in primo piano, l'effigie di Sua Altezza Reale, il Granduca Henri che guarda verso destra e, sul lato destro nello sfondo, l'immagine del «Château de Berg». La data 2008 è incisa in alto, tra il marchio della zecca e quello del laboratorio di incisione. Il nome del paese di emissione «LËTZEBUERG» figura alla base del disegno.
Sull'anello esterno della moneta sono riprodotte le dodici stelle della bandiera europea.
Volume di emissione: 1,3 milioni di monete.
Data approssimativa di emissione: Fine gennaio 2008.
Incisione sul bordo della moneta: 2 ★★, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso.
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, in cui sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'8 dicembre 2003 riguardanti le modifiche al disegno delle facce nazionali delle monete in euro. Cfr. anche la raccomandazione della Commissione, del 29 settembre 2003, su una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro destinate alla circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 21/10)
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Numero dell'aiuto |
XT 111/07 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Land Niedersachsen |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (FIFA) |
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Base giuridica |
§ 44 Landeshaushaltsordnung Niedersachsen; Operationelles Programm des Landes Niedersachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2007-2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
5.12.2007 |
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Durata |
31.12.2015 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 112/07 |
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Stato membro |
Germania |
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Regione |
Land Niedersachsen |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen nach dem Programm „Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen (IWiN)“ Programm „Individuelle Weiterbildung in Niedersachsen (IWiN)“ |
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Base giuridica |
§ 44 Landeshaushaltsordnung Niedersachsen; Operationelles Programm des Landes Niedersachsen für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2007-2013 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 10 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
12.12.2007 |
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|
Durata |
31.12.2015 |
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Obiettivo |
Formazione generale |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 113/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Avviso di procedura pubblica per la selezione di progetti formativi aziendali |
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Base giuridica |
L. 236/1993, art. 9, co. 1 e 3 (stanziamenti nazionali 2007) Decreto n. 40/Cont./V/2007 del direttore generale per le Politiche per l'orientamento dell'M.L.P.S. D.G.R. 2823 del 16.11.2007 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 6 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
1.12.2007 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 114/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Provincia autonoma di Trento |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Progetti aziendali rientranti nell'ASSE I, adattabilità del Fondo sociale europeo — Obiettivo specifico A: «Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori», anno 2008 |
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Base giuridica |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2802 di data 14.12.2007, pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino — Alto Adige del 27.12.2007 n. 52 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,899886 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
27.12.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 115/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
— |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Invito per la realizzazione di attività di formazione continua in specifici ambiti sperimentali |
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Base giuridica |
Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (GU n. 302 del 29 dicembre 2000) Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU n. 305 del 31 dicembre 2002) Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (GU n. 306 del 31 dicembre 2004) Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (GU n. 111 del 14 maggio 2005) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 3 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
12.12.2007 |
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Durata |
31.12.2008 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XT 116/07 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
Az összes magyar régió |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Képzési támogatás az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból |
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Base giuridica |
242/2006 Korm. rendelet 92/T. § 201/2005 Korm. rendelet |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 335,4 Mio HUF Importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
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Data di applicazione |
15.10.2007 |
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Durata |
30.4.2011 |
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Obiettivo |
Formazione generale; Formazione specifica |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/20 |
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma operativo ESPON 2013
(2008/C 21/11)
Nell'ambito del programma ESPON 2013, il 21 gennaio 2008 sono stati pubblicati quattro inviti a presentare proposte e a manifestare interesse.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.espon.eu
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 21/12)
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1. |
In data 18 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Rank Group Limited («Rank», Nuova Zelanda) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme del Packaging & Consumer Business di Alcoa Inc. («Alcoa P&C», Stati Uniti) mediante acquisto di azioni o quote e di elementi dell'attivo. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5017 — Rank/Alcoa P&C, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.