ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 006/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2008/C 006/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4983 — Lion Capital/AS Lathouwers) ( 1 ) |
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2008/C 006/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 006/04 |
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2008/C 006/05 |
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2008/C 006/06 |
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2008/C 006/07 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 12 dicembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4187 — Metso/Aker Kvaerner) [notificata con il numero C(2006) 6513] ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2008/C 006/08 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2008/C 006/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 6/01)
Data di adozione della decisione |
15.11.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 100/07 |
Stato membro |
Austria |
Regione |
Niederösterreich |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Spezielle RL des NÖ Wirtschafts- und Tourismusfonds für die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation |
Base giuridica |
Niederösterreichisches Wirtschafts- und Tourismusfondsgesetz 7300, Allgemeine Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und Tourismusfonds |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Garanzia, Prestito agevolato |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 9 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 63 Mio EUR |
Intensità |
80 % |
Durata |
1.10.2007-31.12.2013 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Niederösterreichischer Wirtschafts- und Tourismusfonds beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie (Abt. WST3) Landhausplatz 1, Haus 14 EG, A-3109 St. Pölten |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
14.11.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 220/07 |
Stato membro |
Spagna |
Regione |
Principado de Asturias |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayudas a empresas para proyectos de investigación durante 2007-2009, en el marco del Plan de I+D+i de Asturias |
Base giuridica |
Propuesta de Resolución de 12 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se convocan ayudas a empresas para la ejecución de proyectos de I+D+i durante el periodo 2007-2009, dentro del marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias 2006-2009 |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 18 Mio EUR |
Intensità |
80 % |
Durata |
Fino al 31.12.2009 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
15.11.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 226/07 |
Stato membro |
Austria |
Regione |
Niederösterreich |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Richtlinien des Landes Niederösterreich für die Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation |
Base giuridica |
Die Allgemeinen Grundsätze für Förderungen des Landes Niederösterreich und die Allgemeinen Richtlinien des Niederösterreichischen Wirtschafts- und Tourismusfonds |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 9 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 63 Mio EUR |
Intensità |
80 % |
Durata |
1.10.2007-31.12.2013 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie (Abt. WST3) Landhausplatz 1, Haus 14 EG, A-3109 St. Pölten |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
3.10.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 254/07 |
Stato membro |
Lettonia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Grozījumi attiecībā uz atbalstu biodegvielām |
Base giuridica |
Biodegvielas likums; Likums par akcīzes nodokli; MK noteikumi Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējās minimāli nepieciešamās biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai” (“LV”, 149 (3307), 20.9.2005.); MK noteikumi Nr. 312 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 “Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējās minimāli nepieciešamās biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”” (“LV”, 76 (3652), 11.5.2007.) |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Tutela dell'ambiente |
Forma dell'aiuto |
Riduzione dell'aliquota fiscale |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto: 88,09 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
1.1.2007-5.8.2012 |
Settore economico |
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Zemkopības ministrija |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
7.11.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 422/07 |
Stato membro |
Danimarca |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
F&U inden for træfyrede brændeovne og -kedler i private hjem |
Base giuridica |
Den danske finanslov for 2007, der blev vedtaget den 13. december 2006 |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 3,50 Mio DKK per il 2008 e 3,55 Mio DKK per il 2009; importo totale dell'aiuto previsto: 7,05 Mio DKK |
Intensità |
80 % |
Durata |
1.2.2008-30.11.2009 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, DK-1401 Copenhagen |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
12.12.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 542/07 |
Stato membro |
Romania |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Finanţarea proiectelor CD&I conform Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II |
Base giuridica |
Decizie privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor CD&I conform Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II” |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 690 Mio RON; importo totale dell'aiuto previsto: 4 825 Mio RON |
Intensità |
— |
Durata |
2007-31.12.2013 |
Settore economico |
— |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministerul Educaţiei și Cercetării — Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod RO-010362, sector 1, București |
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4983 — Lion Capital/AS Lathouwers)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 6/02)
Il 7 gennaio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4983. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/6 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4501 — HAL/Egeria/NB)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 6/03)
Il 9 gennaio 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4501. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 gennaio 2008
(2008/C 6/04)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4662 |
JPY |
yen giapponesi |
161,08 |
DKK |
corone danesi |
7,4478 |
GBP |
sterline inglesi |
0,7493 |
SEK |
corone svedesi |
9,4087 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6294 |
ISK |
corone islandesi |
92,42 |
NOK |
corone norvegesi |
7,839 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,856 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
254,17 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6987 |
PLN |
zloty polacchi |
3,597 |
RON |
leu rumeni |
3,68 |
SKK |
corone slovacche |
33,314 |
TRY |
lire turche |
1,702 |
AUD |
dollari australiani |
1,6611 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4787 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,4429 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8926 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0994 |
KRW |
won sudcoreani |
1 375,15 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,0774 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6621 |
HRK |
kuna croata |
7,3465 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 837,26 |
MYR |
ringgit malese |
4,7918 |
PHP |
peso filippino |
59,733 |
RUB |
rublo russo |
35,899 |
THB |
baht thailandese |
43,121 |
BRL |
real brasiliano |
2,5873 |
MXN |
peso messicano |
16,0556 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/8 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, espresso nella 145a riunione, in data 1o dicembre 2006, sul progetto preliminare di decisione riguardante il caso COMP/M.4187 — Metso/Aker Kvaerner
(2008/C 6/05)
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sulle concentrazioni e che può essere considerata di dimensioni comunitarie ai termini dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale regolamento. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che per valutare l'operazione in oggetto i mercati pertinenti del prodotto, per quanto riguarda i lisciviatori, sono:
|
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che per valutare l'operazione in oggetto i mercati pertinenti del prodotto, per quanto riguarda gli impianti di lavaggio, delignificazione e candeggio, sono:
|
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che per valutare l'operazione in oggetto i mercati geografici pertinenti hanno portata mondiale per tutti i summenzionati mercati del prodotto. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che probabilmente la concentrazione proposta costituirà un grave ostacolo a un'efficace concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale e nel SEE per quanto riguarda i lisciviatori per mulini nuovi. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione proposta non costituirà un grave ostacolo a un'efficace concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale e nel SEE per quanto riguarda i seguenti mercati:
|
7. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che probabilmente la concentrazione proposta costituirà un grave ostacolo a un'efficace concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale e nel SEE per quanto riguarda i seguenti mercati:
|
8. |
Il comitato consultivo concorda nel ritenere che le preoccupazioni in materia di concorrenza derivanti dalla concentrazione proposta non saranno controbilanciate dai potenziali benefici. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni assunti dalla Metso per il settore dei lisciviatori sono sufficienti per eliminare i gravi ostacoli a un'efficace concorrenza sul mercato indicato al punto 5 (lisciviatori per mulini nuovi). |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni assunti dalla Kvaerner per il settore WOB sono sufficienti per eliminare i gravi ostacoli a un'efficace concorrenza sui mercati indicati al punto 7. |
11. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, a condizione che gli impegni offerti dalle parti siano rispettati integralmente e tenuto conto di tutti tali impegni, la concentrazione proposta non costituirà un grave ostacolo a un'efficace concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare per quanto riguarda l'eventuale formazione o rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che quindi la concentrazione proposta è dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. |
12. |
Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione. |
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/10 |
Relazione finale del consigliere-auditore
(Caso COMP/M.4187 — Metso/Aker Kvaerner)
(in applicazione degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)
(2008/C 6/06)
Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni»), e l'ha trasmessa agli Stati membri. Nessuno degli Stati membri dell'UE e del SEE competenti per esaminare tale concentrazione in base alla normativa nazionale in materia di concorrenza (Finlandia, Svezia, Polonia, Germania, Norvegia) si è dichiarato contrario alla richiesta di rinvio. Di conseguenza, si è ritenuto che la concentrazione avesse dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e dovesse quindi essere notificata alla Commissione.
Il 23 giugno 2006 la Commissione ha ricevuto la notifica di una prevista concentrazione mediante la quale la Metso Corporation Oy («Metso») avrebbe acquisito, comprando quote azionarie e attivi, il controllo esclusivo ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni di alcuni reparti dell'impresa Aker Kvaerner ASA («Aker Kvaerner»), ossia la fabbricazione di pasta di carta e la produzione di energia.
Esaminata la notifica, la Commissione ha ritenuto che, anche tenendo conto degli impegni assunti dalla Metso il 24 luglio e modificati il 27 luglio 2006, l'operazione dava adito a seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Di conseguenza, l'11 agosto 2006 la Commissione ha deciso d'iniziare al riguardo il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.
Il 6 novembre 2006 la Metso ha offerto nuovi impegni, nell'intento di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Successivamente, l'8 novembre 2006, la Metso ha apportato modifiche a tali suoi impegni.
Considerati questi impegni modificati e tenuto conto dei risultati di un'approfondita indagine effettuata sul mercato, i competenti servizi della Commissione hanno ritenuto che, se gli impegni saranno rispettati integralmente, i gravi dubbi non sussistono più e l'operazione proposta non ostacolerà in grave misura un'efficace concorrenza sul mercato comune o su una sua parte sostanziale. Non è stata quindi inviata alle parti una comunicazione di obiezioni.
Il consigliere-auditore non ha ricevuto osservazioni né delle parti interessate né di terzi. Il caso in oggetto non richiede dunque particolari osservazioni per quanto riguarda il diritto di audizione.
Bruxelles, 4 dicembre 2006.
Karen WILLIAMS
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/11 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 12 dicembre 2006
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE
(Caso COMP/M.4187 — Metso/Aker Kvaerner)
[notificata con il numero C(2006) 6513]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 6/07)
Il 29 marzo 2006 la Commissione ha adottato una decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede è disponibile sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html
I. SINTESI
1. |
Il caso riguarda l'acquisizione da parte di Metso del comparto «pasta per la carta» ed «energia» dell'impresa Aker Kvaerner. |
2. |
Il 23 giugno 2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione con la quale l'impresa finlandese Metso Corporation Oy («Metso») acquisisce il controllo esclusivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») di parti dell'impresa norvegese Aker Kvaerner ASA («Aker Kvaerner»), segnatamente il comparto «pasta per la carta» ed «energia» («Kvaerner»), mediante acquisto di quote e di attivi. |
3. |
Al termine dell'esame iniziale della notifica la Commissione ha concluso che l'operazione rientra nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che, pur tenendo conto degli impegni assunti da Metso il 24 luglio 2006, modificati il 27 luglio 2006, suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE. Essa ha quindi deciso, in data 11 agosto 2006, di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni. |
4. |
Il 6 ottobre 2006 Metso ha offerto nuovi impegni al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Tali impegni sono stati successivamente modificati in data 8 novembre 2006. |
5. |
La Commissione conclude che gli impegni assunti da Metso eliminano i seri dubbi in merito alla compatibilità dell'operazione notificata con il mercato comune e la dichiara compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE. |
II. LE PARTI E L'OPERAZIONE
6. |
L'impresa finlandese Metso Corporation Oy («Metso») è una società quotata in Borsa, operante nei settori dell'ingegneria di processo nonché dello sviluppo e della fabbricazione di macchinari. |
7. |
L'impresa norvegese Aker Kvaerner ASA («Kvaerner») progetta e fornisce macchinari e attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta chimica. Fornisce inoltre altre tecnologie di processo specializzate per il recupero chimico e la generazione di energia, compresa la produzione di caldaie utilizzate negli stabilimenti di produzione di pasta per carta. |
8. |
L'operazione proposta consiste nell'acquisizione del 100 % delle quote della Kvaerner Pulping AB (Svezia) e della Aker Kvaerner Power Oy (Finlandia) e di tutti gli attivi relativi ai comparti «pasta per la carta» ed «energia» di Aker Kvaerner, attualmente detenuti da diverse controllate di Aker Kvaerner. |
9. |
L'operazione conferirà alla Metso il controllo esclusivo della Kvaerner e costituisce pertanto una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Pur non avendo l'operazione dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è diventata competente ad esaminare l'operazione a seguito della richiesta presentata il 4 aprile 2006 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
III. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO
10. |
L'operazione riguarda i mercati delle attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta per carta. La Commissione ha già trattato tali mercati nell'ambito di precedenti casi (2). |
1. Mercati separati per diversi moduli di processo
11. |
Conformemente alla prassi nei precedenti casi, la decisione definisce mercati separati del prodotto distinti per «moduli di processo». In uno stabilimento, infatti, il processo di produzione della pasta per carta si svolge in diverse fasi, per le quali sono utilizzate attrezzature diverse. |
12. |
Lo schema seguente indica quali moduli di processo sono offerti dai tre operatori principali sul mercato delle attrezzature per la produzione di pasta per carta (Andritz, Metso and Kvaerner):
|
13. |
Le attività delle imprese partecipanti alla concentrazione si sovrappongono solo in quattro moduli di processo, segnatamente nel campo dei lisciviatori (fase di «cottura», nella quale il legno viene miscelato con prodotti chimici e riscaldato a vapore per dissolvere la lignina), delle attrezzature per il lavaggio della pasta greggia (lavaggio e pulizia dai residui chimici), per la delignificazione con ossigeno (ulteriore delignificazione mediante ossigeno) e per la sbianca (sbiancamento della pasta dopo la fase di delignificazione). |
14. |
Per ciascuna delle summenzionate fasi i fornitori offrono di norma moduli di processo, ossia un insieme di attrezzature assemblate dal fornitore (ad esempio lavatrici e cisterne, condotte e miscelatori per la fase di lavaggio). Al momento di sostituire parti importanti dello stabilimento al fine di aumentarne la capacità, la maggior parte dei clienti acquista un modulo di processo integrato di questo tipo per la rispettiva fase. La Commissione ha rilevato che anche i clienti che impiantano un nuovo stabilimento, pur combinando spesso una serie di moduli di processo, chiedono offerte per moduli di processo separati. |
2. Moduli di processo per nuovi stabilimenti rispetto a moduli di processo per progetti di ristrutturazione
15. |
Tuttavia, dall'analisi delle gare effettuata dalla Commissione è emerso che dovrebbero essere definiti mercati separati per le attrezzature per i moduli di processo utilizzati negli stabilimenti nuovi, da un lato, e per i progetti di ristrutturazione, dall'altro. Infatti, un «pacchetto» tipico di diversi moduli di processo è più grande nel caso degli stabilimenti nuovi rispetto ai progetti di ristrutturazione, nell'ambito dei quali nella maggioranza dei casi viene acquistato soltanto un modulo. Anche il know-how relativo ai progetti di nuovi stabilimenti è diverso da quello nell'ambito dei progetti di ristrutturazione, non da ultimo poiché comporta maggiori attività di pianificazione e engineering e più know-how «impiantistico» rispetto ai moduli di processo nell'ambito dei progetti di ristrutturazione. |
16. |
Occorre rilevare che l'indagine di mercato della Commissione non ha corroborato la definizione di un mercato per «interi stabilimenti nuovi per la produzione di pasta per carta». La grande maggioranza dei clienti che impiantano nuovi stabilimenti non compera un intero stabilimento ma sceglie di acquistare moduli di processo separati. Soltanto alcuni hanno dichiarato l'intenzione di acquistare un intero stabilimento nuovo da un unico fornitore in futuro (dopo la concentrazione) quando ci saranno due fornitori in grado di offrire prodotti per un intero stabilimento. La maggior parte dei clienti ha dichiarato che continueranno a comprare anche nuovi stabilimenti in «pacchetti» da diversi fornitori. Risulta che tali clienti ritengono che ciò consenta loro di scegliere il prodotto migliore per ciascun modulo. |
3. Mercati separati per lisciviatori di stabilimenti nuovi per cottura «in discontinuo» e «in continuo»
17. |
La Commissione ha inoltre concluso che i due tipi principali di lisciviatori utilizzati nel processo di cottura, ossia «in discontinuo» e «in continuo» (3), sono in concorrenza tra loro, almeno per quanto riguarda i lisciviatori per i nuovi stabilimenti (4). Infatti, nell'ambito di una gara per uno stabilimento nuovo una parte considerevole dei clienti chiede offerte senza specificare il tipo di lisciviatore. Benché alcuni clienti per stabilimenti nuovi preferiscano i lisciviatori in continuo e benché esista un altro gruppo di clienti che sceglie sempre i lisciviatori in discontinuo, la maggior parte dei clienti prende in considerazione entrambi i tipi senza una preventiva preferenza per l'uno o l'altro. Per questo gruppo di clienti, entrambi i tipi di lisciviatore esercitano direttamente una pressione competitiva reciproca (5). |
4. Inesistenza di mercati separati per l'assistenza e la manutenzione
18. |
Per quanto riguarda le attività di assistenza e manutenzione, la decisione conclude che in tale settore la concorrenza è inesistente o trascurabile. Mentre le attrezzature per gli stabilimenti di produzione di pasta per carta vengono vendute anche a clienti che vogliono sostituire pezzi piccoli di un macchinario rotto o di un modulo di processo, dall'indagine di mercato della Commissione è emerso che per questo comparto (denominato anche sostituzione stay-in-business), i fornitori non competono tra di loro, poiché nella maggior parte di questi casi i clienti di norma si rivolgono a chi gli ha fornito inizialmente il prodotto. |
5. Conclusioni relative ai mercati del prodotto
19. |
La decisione definisce pertanto i seguenti mercati del prodotto rilevanti (6):
|
IV. I MERCATI GEOGRAFICI RILEVANTI
20. |
La decisione definisce tutti i mercati geografici interessati come aventi dimensione mondiale. Le condizioni di mercato sono analoghe in tutto il mondo e i clienti di ogni regione del mondo chiedono offerte e comprano attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta per carta in tutto il mondo. |
V. VALUTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZA
1. Lisciviatori per stabilimenti nuovi
21. |
Sul mercato dei lisciviatori per stabilimenti nuovi, Kvaerner e Metso detengono circa il [60-70] % del mercato, ove la tecnologia di cottura in continuo di Kvaerner rappresenta circa il [50-60] % e i lisciviatori in discontinuo di Metso rappresentano circa il 14 % del valore delle vendite nel periodo 2001-2005. Andritz detiene il [30-40] % circa del mercato. Anche la società canadese GL&V è presente sul mercato e partecipa alle gare per i lisciviatori in discontinuo. |
22. |
La concentrazione ridurrebbe pertanto il numero di possibili fornitori di lisciviatori per nuovi stabilimenti da tre a due, che deterrebbero una quota di mercato superiore al [60-70] %. Siffatta forte posizione in un mercato altamente concentrato è di per sé indicativa di una posizione dominante sul mercato dei lisciviatori. È probabile quindi che la concentrazione riduca la concorrenza sul mercato dei lisciviatori per nuovi stabilimenti. |
2. Attrezzature per il lavaggio, la delignificazione con ossigeno e la sbianca (WOB)
Posizione dominante sui mercati WOB
23. |
Dall'indagine di mercato della Commissione è emerso inoltre che l'operazione determinerebbe elevate quote di mercato comprese tra il [40-50] % e il [80-90] % sui mercati delle attrezzature per il lavaggio, la delignificazione con ossigeno e la sbianca (WOB), tanto per gli stabilimenti nuovi quanto per i progetti di ristrutturazione. Andritz, che detiene una quota di mercato compresa tra il [40-50] % e il [20-30] %, rimarrebbe il concorrente principale, mentre il secondo in ordine di importanza — GL&V — deterrebbe quote di mercato comprese soltanto tra [0-10] % e [0-10] % sul mercato della ristrutturazione e inferiori a [0-10] % sul mercato per stabilimenti nuovi. La concentrazione ridurrebbe di conseguenza in modo significativo il numero di concorrenti nel settore delle attrezzature WOB, riunendo i due leader di mercato nel settore, che sono gli unici fornitori di una tecnologia per presse di lavaggio che è ampiamente accettata da tutti i principali clienti a livello mondiale. Non da ultimo perché la tecnologia per il lavaggio di GL&V viene ritenuta da molti clienti sorpassata e troppo cara, alcuni dei soggetti che hanno risposto al test di mercato della Commissione hanno considerato l'operazione una concentrazione «da 3 a 2», che potrebbe consentire alle parti di aumentare i prezzi per questo tipo di attrezzature. |
24. |
Occorre tuttavia rilevare che per i clienti all'interno del mercato dei nuovi stabilimenti che intendono in futuro comprare un intero stabilimento da un solo fornitore, l'effetto della concentrazione è piuttosto positivo. Si tratta di clienti per i quali Andritz ha attualmente un monopolio, e la concentrazione consentirà a Metso/Kvaerner di concorrere con Andritz per la fornitura di stabilimenti completi. I problemi di concorrenza determinati dalla creazione di una posizione dominante nel settore delle attrezzature WOB riguardano pertanto esclusivamente i clienti all'interno del mercato dei nuovi stabilimenti che preferiscono acquistare pacchetti. Per tale gruppo di clienti del mercato dei nuovi stabilimenti e per i clienti del mercato della ristrutturazione, la concentrazione determinerà un fornitore dominante che detiene elevate quote del mercato delle attrezzature WOB, poiché rimangono soltanto due concorrenti (Andritz e GL&V), di cui uno (GL&V) ha realizzato nell'ultimo quinquennio un volume di vendite ridotto. Inoltre, il mercato presenta considerevoli barriere all'ingresso, a causa del know-how e dei brevetti necessari per fabbricare attrezzature per stabilimenti per la produzione di pasta per carta e all'importanza di prodotti di fama e riferimento. |
Assenza di fattori attenuanti
25. |
La Commissione ha inoltre verificato in quale misura gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione potrebbero essere attenuati da altri fattori. Alcuni importanti clienti hanno in effetti sostenuto di detenere potere contrattuale nei confronti dei loro fornitori. La maggior parte dei clienti ha inoltre sottolineato che la concentrazione non determinava per loro solo effetti negativi, bensì che implicava anche effetti positivi per il loro settore di attività. I clienti hanno accennato al fatto che la maggiore gamma di prodotti dei soggetti partecipanti alla concentrazione renderebbe loro più agevole l'acquisto di pacchetti di più moduli di processo da un unico fornitore. L'acquisto di pacchetti (ad esempio lisciviatore e attrezzature WOB insieme) aiuta i clienti a risparmiare «costi di interfaccia» che possono risultare dall'adattamento di vari moduli di processo acquistati da fornitori diversi. La combinazione di diversi moduli di processo può inoltre aiutare ad evitare contenziosi in materia di responsabilità. La maggioranza dei clienti prevede inoltre che la concentrazione apporterà vantaggi per quanto riguarda la qualità dei prodotti forniti dai soggetti partecipanti e sostiene che la combinazione delle conoscenze complementari di Metso e di Kvaerner (ad esempio le diverse tecnologie di cottura delle due aziende oppure la conoscenza di Metso in materia di linea fibre e la conoscenza di Kvaerner in materia di recupero) stimolerà l'innovazione. |
26. |
Se da un lato i summenzionati fattori potrebbero in una certa misura attenuare le ripercussioni negative dell'operazione sui mercati della cottura e WOB, la Commissione ritiene che non siano tali da neutralizzare o eliminare completamente gli effetti anticoncorreziali sui clienti derivanti dalla concentrazione. Infatti, la maggior parte dei clienti ha confermato che gli effetti positivi non compensano l'eventuale danno derivante dalla concentrazione e che preferirebbe la cessione delle attività che si sovrappongono. |
27. |
L'indagine della Commissione ha quindi confermato che la concentrazione determinerà un considerevole ostacolo alla concorrenza sul mercato dei lisciviatori per i nuovi stabilimenti e dell'attrezzatura WOB per nuovi stabilimenti e stabilimenti ristrutturati. |
VI. IMPEGNI
1. Gli impegni offerti dalle parti
28. |
Il 6 ottobre 2006 le parti hanno offerto impegni al fine di sciogliere i seri dubbi della Commissione riguardo alla compatibilità dell'operazione con il mercato comune. Gli impegni, modificati in data 9 novembre 2006, riguardano i mercati WOB e della cottura. |
Cessione totale dell'attività WOB di Kvaerner
29. |
Metso propone di cedere l'intero comparto WOB di Kvaerner al concorrente canadese GL&V. La cessione riguarda tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali relative al comparto WOB di Kvaerner compreso tutto il know-how, i diritti di proprietà intellettuale, i macchinari, i contratti in corso e il personale di rilievo. Metso ha già definito un accordo vincolante di compravendita del comparto WOB con il concorrente canadese GL&V («soluzione preventiva»). |
Cessione con licenza per il comparto lisciviatori di Metso
30. |
Metso si impegna inoltre a cedere a GL&V l'intero comparto cottura in discontinuo. La cessione consentirà all'acquirente non soltanto di utilizzare una licenza per la tecnologia di cottura SuperBatch di Metso ma anche di disporre di tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali che costituiscono il comparto cottura in discontinuo attualmente detenute da Metso, tra cui tutto il know-how, i diritti di proprietà intellettuale, i macchinari, i contratti in corso e il personale di rilievo. A differenza del comparto WOB, gli impegni prevedono una licenza a Metso per la tecnologia SuperBatch, che consenta a Metso di offrire la sua tecnologia parallelamente a GL&V. Metso ha già definito con GL&V un contratto vincolante di compravendita per il comparto cottura. |
2. Valutazione degli impegni offerti
Comparto WOB
31. |
La Commissione ritiene che la cessione del comparto WOB di Kvaerner possa essere considerata cessione di una attività redditizia, poiché riguarda non solo alcuni brevetti o macchinari ma anche tutti gli elementi che costituiscono l'attività WOB di Kvaerner, compresi i contratti in corso e il personale di rilievo. La Commissione è inoltre giunta alla conclusione che GL&V sia un acquirente idoneo per l'attività ceduta, poiché opera già nel comparto WOB e poiché rimane l'unico concorrente, oltre ai soggetti partecipanti alla concentrazione e ad Andritz, che offra attrezzature per molti diversi moduli di processo per stabilimenti di produzione di pasta per carta. Benché nel periodo 2000-2003 le vendite di GL&V di nuove attrezzature nel settore WOB siano risultate ridotte a causa di precedenti problemi finanziari dei comparti in questione (che GL&V aveva acquisito nel 2000), nel 2003 l'impresa GL&V si è pienamente ricollocata sui mercati delle attrezzature per l'industria della pasta per carta per le ristrutturazioni e i nuovi stabilimenti e da allora ha aumentato considerevolmente la sua quota di mercato. GL&V dispone quindi sia degli incentivi che della capacità per diventare un «terzo attore» credibile sui mercati delle attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta per carta tramite l'acquisizione delle attività cedute da Kvaerner e Metso. |
Comparto dei lisciviatori
32. |
La Commissione ha rilevato che la piena cessione del comparto lisciviatori in discontinuo di Metso senza nessuna possibilità per Metso di rimanere in attività non costituisce la soluzione più idonea per il mercato dei lisciviatori. Infatti, nell'ambito del test di mercato svolto dalla Commissione, i clienti hanno votato quasi all'unanimità a favore di una licenza condivisa per la tecnologia SuperBatch. Questo perché qualsiasi misura correttiva nel campo dei lisciviatori incide in modo diverso sui vari clienti. I clienti temono che la completa cessione a GL&V della tecnologia SuperBatch determinerebbe un «monopolio» per i clienti obbligati ad usare i lisciviatori in discontinuo. In tale contesto occorre rammentare che — benché le sue vendite nel campo dei lisciviatori siano attualmente minime — GL&V offre già attualmente la propria tecnologia per lisciviatori in discontinuo e partecipa alle gare per i nuovi stabilimenti. La cessione completa ridurrebbe quindi in realtà da 2 a 1 il numero dei fornitori di lisciviatori. I clienti di nuovi grandi stabilimenti che vogliono comprare grossi pacchetti o persino un intero stabilimento da un solo fornitore possono avere ripercussioni, poiché GL&V non offre interi stabilimenti e non dispone di una gamma di attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta per carta ampia quanto quella di Andritz o Mesto/Kvaerner. La cessione completa inciderebbe necessariamente anche sui clienti del mercato della ristrutturazione, che sarebbero obbligati a cambiare fornitore. Di conseguenza, gli impegni attuali prevedono una licenza per la tecnologia SuperBatch a Metso, che gli consenta di offrire la sua tecnologia parallelamente a GL&V. |
Mancanza di effetti anticoncorrenziali tramite il coordinamento
33. |
La cessione proposta fa fronte anche a potenziali aumenti del rischio di coordinamento sui mercati delle attrezzature per gli stabilimenti di produzione di pasta per carta, poiché preserva in larga misura la struttura del mercato con tre possibili fornitori. Il pacchetto ceduto rafforzerà considerevolmente GL&V e gli consentirà di assumere il ruolo — attualmente detenuto da Kvaerner — di terzo soggetto che eserciterà una pressione concorrenziale sugli altri due fornitori. Benché la capacità di GL&V di esercitare una pressione concorrenziale su Andritz e Metso/Kvaerner nell'ambito di progetti che richiedono la fornitura di uno stabilimento intero o pressoché intero possa essere limitata, la concentrazione non inciderà negativamente su tale situazione. Attualmente Andritz detiene il monopolio nell'ambito di tali progetti. La novità introdotta dalla concentrazione risulta quindi piuttosto positiva, poiché in futuro ci saranno due fornitori in concorrenza per i progetti di stabilimenti completi, il che può essere considerato un chiaro miglioramento della struttura concorrenziale. |
34. |
Gli impegni elimineranno quindi completamente le sovrapposizioni di attività tra le parti notificanti, creando così condizioni di concorrenza analoghe a quelle riscontrabili prima della concentrazione. |
VII. CONCLUSIONE
35. |
Gli impegni proposti dalla parte notificante modificano la concentrazione notificata in modo tale da eliminare i seri dubbi della Commissione in merito alla compatibilità della concentrazione rispetto al mercato comune e fanno sì che l'operazione non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale. Purché Metso rispetti integralmente gli impegni offerti, la concentrazione è pertanto dichiarata compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) Cfr. ad esempio COMP/M.4092 — Andritz/Küsters; COMP/M.1930 — Ahlström/Andritz; IV/M.1431 — Ahlström/Kvaerner.
(3) Nei lisciviatori in discontinuo, la pasta viene cotta caricando legno sminuzzato, insieme ai necessari prodotti chimici, e proseguendo la cottura per una o più ore. Al termine del processo, tutta la pasta viene pompata alla fase successiva, e il lisciviatore deve essere riempito nuovamente. Contrariamente al processo «sequenziale» di un lisciviatore in discontinuo, in un lisciviatore in continuo vi è immissione costante di legno sminuzzato e di prodotti chimici che vengono cotti e scaricati senza soluzione di continuità dall'estremità di uscita del lisciviatore.
(4) Dall'indagine è emerso che nel caso dei progetti di ristrutturazione, nella maggior parte dei casi i clienti scelgono lo stesso tipo di lisciviatore che avevano prima e non sostituiscono mai un lisciviatore in continuo con uno in discontinuo.
(5) Benché in teoria si possano definire tre diversi mercati per i tre gruppi di clienti, è più opportuno non suddividere ulteriormente il mercato dei lisciviatori, perché le distinzioni tra i vari gruppi di clienti non sono nette. Nell'ambito della valutazione sotto il profilo della concorrenza sono stati considerati gli effetti sui tre segmenti di clientela.
(6) La Commissione ha inoltre valutato se dovesse essere definito un mercato interessato verticalmente dell'automazione (ad esempio, sistemi di automazione dei moduli di processo, automazione delle attrezzature per stabilimenti di produzione di pasta per carta o automazione del processo industriale). Ai fini della presente decisione, è stato in definitiva possibile lasciare aperta la questione, poiché in nessuno dei due casi sorgerebbero problemi di concorrenza.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 6/08)
Numero dell'aiuto |
XS 292/07 |
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Stato membro |
Cipro |
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Regione |
Δεν εφαρμόζεται (Den efarmozetai) |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Πρόγραμμα «ΕUROSTARS» (Programma «EUROSTARS») |
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Base giuridica |
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ημερομηνίας 2/10/2007 (Apofasi Dioikitikoy Symboylioy Idrymatos Proothisis Ereynas imerominias 2/10/2007) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 0,29 Mio CYP; importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
30.10.2007 |
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Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Ricerca e sviluppo |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XS 294/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Regione Marche |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11. Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese artigiane ed industriali per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo |
||||
Base giuridica |
DGR 728/07 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 54 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
||||
Data di applicazione |
20.10.2007 |
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Durata |
31.12.2008 |
||||
Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Numero dell'aiuto |
XS 295/07 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Północno-zachodni — woj. Zachodniopomorskie |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
ESPOL Sp. z o. o. |
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Base giuridica |
|
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: —; importo totale dell'aiuto previsto: 0,20693651 Mio EUR |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
30.10.2007 |
||||
Durata |
30.9.2012 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 297/07 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
England |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Rural Development Programme for England — measure code 123 (Adding value to agricultural and forestry products) |
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Base giuridica |
Section 2(2) of the European Communities Act 1972 Article 4 of the Commission Regulation (EC) No 70/2001 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 7 Mio GBP; importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
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Data di applicazione |
22.11.2007 |
|||||
Durata |
30.6.2008 |
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Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Agricoltura, caccia e silvicoltura |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Numero dell'aiuto |
XS 298/07 |
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Stato membro |
Italia |
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Regione |
Lombardia |
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Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli |
Interventi relativi ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato CE in materia di:
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Regime |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 20 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: — |
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Intensità massima di aiuti |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento |
||||||||||||
Data di applicazione |
15.12.2007 |
||||||||||||
Durata |
31.12.2013 |
||||||||||||
Obiettivo |
PMI |
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Settore economico |
Agricoltura, Caccia, Foreste, Altre industrie manifatturiere |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
Rettifiche
11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/20 |
Rettifica dell'avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (vedasi l'allegato della decisione 2007/871/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2007)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 314 del 22 dicembre 2007 )
(2008/C 6/09)
Nel sommario (terza pagina di copertina) e a pagina 42 nel titolo e nel primo comma:
anziché:
«decisione 2007/871/PESC del Consiglio»,
leggi:
«decisione 2007/868/CE del Consiglio».