ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
51o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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PARERI |
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Commissione |
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2008/C 003/01 |
Parere della Commissione, del 7 gennaio 2008, sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves) modello HPV fabbricate da Se-won Ind Co. nella Repubblica di Corea ( 1 ) |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 003/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon) ( 1 ) |
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2008/C 003/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4964 — Sun Capital Funds/Mark IV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2008/C 003/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2008/C 003/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5016 — Triton/Ruetgers) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
PARERI
Commissione
8.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2008
sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves) modello HPV fabbricate da Se-won Ind Co. nella Repubblica di Corea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 3/01)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme di prova applicabili ai dispositivi destinati a impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle navi petroliere (unicamente valvole ad alta velocità) sono definite dalle circolari MSC 677 e MSC 1009 dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la seconda delle quali fa riferimento alla norma internazionale ISO 15364:2000. |
(2) |
Con lettera del 27 febbraio 2004 l'autorità marittima danese ha informato la Commissione delle misure provvisorie da essa adottate in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità (high velocity pressure/vacuum relief valves), modello HPV (di seguito definite «le valvole»), fabbricate da Se-won Ind Co. nella Repubblica di Corea (di seguito definita «il fabbricante»). Tali misure prevedono entro un periodo da determinare la rimozione delle valvole di detto tipo installate su navi battenti bandiera danese, per mancato rispetto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/98/CE. |
(3) |
Alla lettera dell'autorità marittima danese era allegata una copia di due attestati di esame CE del tipo rilasciati il 6 maggio 2002 dall'organismo notificato Bureau Veritas (numeri di riferimento: 06842/A1 EC e 09149/A2 EC). L'attestato numero 06842/A1 EC riguardava «valvole di sicurezza di pressione/vuoto combinate ad alta velocità con schermo parafiamma dei modelli HPV 3, 4, 5, 6 e 8», mentre l'attestato numero 09149/A2 EC riguardava il modello HPV 10. |
(4) |
Il certificato di omologazione n. 06842/B0 EC è stato rilasciato dal Bureau Veritas l'8 maggio 2004 e sostituito dai due certificati summenzionati. Il nuovo certificato riguardava «valvole di sicurezza di pressione ad alta velocità modello HPV (P)-3, 4, 5, 6, 8, 10» con un diametro nominale di 80, 100, 125, 150, 200, 250 (unità non specificate). |
(5) |
L'autorità marittima danese ha adottato le misure provvisorie summenzionate dopo l'ispezione delle valvole installate a bordo di navi battenti bandiera danese e sulla base dell'esame della documentazione presentata dal fabbricante, che risaliva perlopiù al 1996. |
(6) |
In base all'esame della documentazione, l'autorità marittima danese ha riscontrato quanto segue: a) i risultati delle prove non includevano indicazioni relative alla calibrazione dei misuratori di concentrazione del gas, dei termometri, dei flussometri e dei dispositivi di registrazione del tempo; b) non erano stati forniti dati per la concentrazione e la temperatura dei gas di prova né per i tassi di flusso di gas utilizzati; c) non erano stati forniti dati che confermassero che le prove erano state svolte nell'ordine specificato; d) non era stata fornita la documentazione per dimostrare la conformità al requisito per la velocità minima di efflusso di 30 metri al secondo in ogni momento; e) non erano stati forniti dati relativi alle prove per stabilire i rapporti fra il tasso di flusso e il calo di pressione; f) non erano stati forniti dati per confermare che la prova di resistenza al fuoco era stata svolta in assenza di colpo di ariete; g) non erano stati forniti dati circa il valore dell'interstizio sperimentale massimo di sicurezza (Maximum Experimental Safe Gap, MESG) del gas di prova utilizzato, che secondo l'autorità marittima danese ha impedito di soddisfare i requisiti in materia di informazioni per gli ordini di cui alla norma ISO 15364; e h) la documentazione fornita non dimostrava la conformità ai requisiti delle sezioni 5 e 6 della norma summenzionata. Inoltre, le valvole ispezionate dalle autorità danesi non soddisfacevano i requisiti della norma summenzionata in merito agli indicatori a disco delle valvole e al progetto di dispositivo di drenaggio così come ai mezzi di ispezione per stabilire il grado di incrostazione/le esigenze in materia di pulizia. |
(7) |
L'autorità marittima danese ha sottolineato di aver assistito alle prove di questo tipo di valvole con miscele di gas e tassi di flusso corretti eseguiti da parte di due organismi notificati in Danimarca e che la prova non aveva avuto esito positivo a causa di un ritorno di fiamma. Tuttavia, le relazioni non sono state fornite e quindi la data di esecuzione delle prove non è nota; sembra tuttavia che questo commento delle autorità danesi si riferisse a prove a seguito delle quali avevano emesso un divieto nazionale per le valvole di questo tipo prima dell'entrata in vigore della direttiva. Nella loro lettera le autorità danesi hanno confermato che l'ispezione delle valvole recanti il marchio e installate a bordo di navi danesi erano risultate identiche, o quasi identiche, alle valvole che avevano vietato in passato. |
(8) |
Nella sua lettera, l'autorità marittima danese non aveva menzionato la questione delle potenziali carenze delle norme di prova, ritenendo che i problemi rilevati non implicavano una carenza delle norme. |
(9) |
Dopo aver ricevuto la lettera dell'autorità marittima danese la Commissione ha avviato una consultazione con l'autorità stessa, il fabbricante, il governo francese quale Stato membro notificante e l'organismo notificato che ha rilasciato gli attestati di esame CE del tipo in questione per conto di quest'ultimo (in appresso denominate collettivamente «le parti»). |
(10) |
La risposta del fabbricante alla consultazione della Commissione comprendeva una risposta sistematica ai punti sollevati dall'autorità marittima danese nella lettera del 27 febbraio 2004. La risposta includeva della documentazione comprendente disegni dettagliati e il manuale di istruzioni delle valvole, le registrazioni di calibrazione e i dati di varie prove, riguardanti fra l'altro la velocità di efflusso, il colpo di ariete, la perdita d'aria, la pressione idrostatica e il ritorno di fiamma. |
(11) |
Nella risposta fornita alla Commissione, il Bureau Veritas non ha risposto in modo dettagliato alle osservazioni delle autorità danesi ma ha fatto riferimento alle informazioni e alla documentazione fornite dal fabbricante, precisando che il certificato di esame CE del tipo rilasciato per la valvole faceva riferimento a prove svolte dal Research Institute of Marine Engineering (RIME) in Giappone. |
(12) |
Il 19 ottobre 2004 l'autorità marittima danese ha trasmesso una relazione riguardante le prove svolte sulle valvole che sarebbero state rimosse da una nave danese. La relazione è stata trasmessa l'8 ottobre 2004 dall'organismo notificato Force Technology a Pres-Vac Engineering A/S, fabbricanti di attrezzature analoghe che sembrerebbero aver fornito i campioni esaminati, due unità di valvole HPV di dimensione 4. Alla prova, svoltasi in una sede non specificata in conformità con la circolare MSC 677, ha assistito Force Technology, che ha registrato la presenza di ritorno di fiamma nei primi 50 cicli di apertura per entrambe le valvole testate con carichi appartenenti al gruppo di esplosione IIB (quindi con un valore MESG di 0,65 mm). |
(13) |
La relazione in oggetto era accompagnata da altre due relazioni, trasmesse a Pres-Vac Engineering A/S rispettivamente da parte dell'istituto danese per la tecnologia del fuoco (Danish Institute of Fire Technology, DBI) nel 1997 e da Force Technology nel 2000. Entrambi questi istituti avevano assistito alle prove eseguite su un esemplare di valvola del tipo Se-won HPV4; entrambe le prove erano state eseguite da Pres-Vac Engineering con una miscela di gas propano (gruppo di esplosione IIA, quindi con un valore MESG di 0,9 mm) in conformità con la circolare MSC 677, e hanno dato luogo ad un ritorno di fiamma; il DBI ha dichiarato di non aver verificato la conformità fra l'esemplare di prova e i disegni e le specifiche del fabbricante. |
(14) |
Nonostante numerosi dati suggeriscano che in determinate condizioni le valvole potrebbero non soddisfare i requisiti applicabili in materia di ritorno di fiamma, tali dati non possono essere considerati probanti, vista l'incertezza sulle circostanze delle prove, riguardante fra l'altro la condizione delle valvole esaminate, soprattutto di quelle prelevate dalle navi, la sede di prova in cui sono state eseguite le prove e la calibrazione degli strumenti utilizzati. |
(15) |
Tuttavia, dalla documentazione fornita dal fabbricante risulta chiaramente che le varie prove che costituiscono la base dell'esame del tipo erano state certificate da sette organismi diversi (Università di Aachen, Istituto coreano dei macchinari e dei materiali, RIME, Nippon Kaiji Kyokai, American Bureau of Shipping, Lloyd's Register e Det Norske Veritas) in momenti diversi fra il 1987 e il 2002. |
(16) |
La documentazione fornita dal fabbricante indica che almeno una parte delle prove richieste era stata svolta dal fabbricante stesso sotto la supervisione degli organismi di certificazione di cui sopra. In alcuni casi non è possibile stabilire chi abbia effettuato le prove e chi vi abbia assistito in quanto i risultati sono forniti su carta non intestata senza precisare chi siano i firmatari delle relazioni di prova. Nessuno dei documenti forniti certifica che il Bureau Veritas abbia svolto, assistito o in qualsiasi modo partecipato alle prove richieste dalle norme applicabili. |
(17) |
Contrariamente a quanto dichiarato dall'organismo notificato, in base ai documenti forniti dal fabbricante nel 1998 il RIME avrebbe svolto o assistito solo a prove di sicurezza antincendio. |
(18) |
I certificati rilasciati da Lloyd's Register e Det Norske Veritas sembrerebbero essere stati emessi totalmente o parzialmente sulla base di un esame della documentazione. Il certificato rilasciato da Lloyd's Register fa riferimento alla conformità al suo sistema di approvazione del tipo; il certificato rilasciato da Det Norske Veritas sembra incompleto e non è possibile stabilirne la finalità precisa, sebbene si riferisca a un numero elevato di prove richieste dalle norme di prova applicabili. |
(19) |
Soltanto una parte delle relazioni di prova trasmesse alla Commissione indica la norma di prova utilizzata; in alcuni casi l'indicazione contenuta in un documento esplicativo separato rilasciato dal fabbricante stesso. |
(20) |
Per quanto riguarda le prove di ritorno di fiamma e di resistenza al fuoco, il fabbricante afferma che le valvole erano state esaminate nel 1987 in relazione alla circolare MSC 373 dell'IMO e che erano state successivamente modificate e migliorate, sebbene le principali componenti siano rimaste inalterate. Le norme applicabili della circolare MSC 677 hanno sostituito quelle della circolare MSC 373 nel 1994, con largo anticipo rispetto all'entrata in vigore della direttiva, per risolvere fra l'altro un certo numero di punti incerti riguardanti le prove di colpo di ariete e quindi il ritorno di fiamma. Il fabbricante ha fornito diverse tabelle precedute dalla menzione «prova di approvazione del tipo: Sewon/KIMM» che riflettono i risultati delle prove di ritorno di fiamma e del colpo di ariete che sarebbero state svolte nel 1996; i documenti in questione non specificano la norma utilizzata e non contengono gli elementi formali indispensabili per stabilirne la pertinenza per il caso di cui al considerando 16. |
(21) |
I certificati di calibrazione forniti dal fabbricante sembrano soddisfare le esigenze delle autorità danesi in quanto riguardano tutte le apparecchiature cui queste ultime hanno fatto riferimento e per un periodo compreso fra il 1995 e il 1997; tuttavia, non è chiaro quale sia la relazione fra questi certificati e le varie prove di cui al considerando 15. |
(22) |
Le informazioni e i documenti trasmessi alla Commissione sollevano quindi un ragionevole dubbio sul fatto che, prima di rilasciare un certificato di esame del tipo al fabbricante riguardante le valvole, l'organismo notificato Bureau Veritas abbia effettivamente verificato che un esemplare, rappresentativo della produzione in questione, fosse conforme alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili; in particolare, la conformità alle disposizioni del punto 4 nella sezione «ESAME CE DEL TIPO (MODULO B)» dell'allegato B alla direttiva 96/98/CE e alla sezione 7.1 della norma ISO 15364:2000 non è stata sufficientemente dimostrata. |
(23) |
Il valore MESG è una caratteristica misurabile di un gas che ne riflette la reattività. La documentazione fornita dal fabbricante indica che le valvole erano state sottoposte a prova con una miscela di gas propano, con un MESG pari a 0,9 mm. Mentre il certificato di approvazione del tipo rilasciato dal Bureau Veritas nel 2004 specifica che le valvole possono essere utilizzate a bordo di navi cisterne per il trasporto di sostanze chimiche che trasportano sostanze chimiche infiammabili con un valore MESG pari o superiore a 0,9 mm, i certificati precedenti rilasciati nel 2002 non prevedevano tale disposizione. Tuttavia, l'esame della documentazione da parte della Commissione ha mostrato che i dati tecnici contenuti nel manuale di istruzioni fornito dal fabbricante fanno riferimento a un valore MESG di «0,53 (gruppo B)». Queste informazioni scorrette possono essere fuorvianti per il responsabile dell'installazione e per l'autorità che rilascia i certificati di sicurezza della nave; è pertanto probabile che le navi equipaggiate con questo modello di valvole possano essere state autorizzate a trasportare carichi del gruppo IIB per i quali le valvole non sono mai state sottoposte a prove. Questo può rappresentare un grave rischio per la sicurezza, visto che diventa più difficile per un dispositivo di arresto della fiamma prevenire la propagazione delle fiamme quando il valore MESG del mezzo diminuisce. |
(24) |
Quanto alla conformità alle sezioni 5 e 6 della norma ISO 15364, le autorità danesi non hanno mai specificato le loro lagnanze circa gli indicatori a disco delle valvole e i mezzi di ispezione per stabilire il grado di incrostazione/le esigenze in materia di pulizia; tali lamentele non hanno quindi mai ricevuto una risposta specifica da parte del fabbricante o dell'organismo notificato. Tuttavia, sulla base dei disegni trasmessi dal fabbricante, il 28 luglio 2004 le autorità danesi hanno affermato che in violazione delle disposizioni della norma ISO 15364: a) il tubo a vuoto è stato osservato attraverso un tubo di osservazione di vetro e b) il dispositivo di drenaggio eliminava i vapori del carico orizzontalmente. |
(25) |
La sezione 5.2 della norma summenzionata vieta l'uso di materiali non metallici, ad eccezione di guarnizioni e sigilli, nella costruzione di componenti del dispositivo per il contenimento della pressione. L'esame dei disegni forniti dal fabbricante solleva dubbi in merito alla questione se il tubo di vetro cui fanno riferimento le autorità danesi sia effettivamente una componente di contenimento della pressione o se debba essere considerato come un giunto. Quindi, sulla base della documentazione a disposizione della Commissione, non è possibile stabilire con un grado ragionevole di certezza una violazione di questo requisito specifico. |
(26) |
La sezione 6.5 della norma summenzionata stabilisce che il dispositivo di drenaggio non deve consentire la fuoriuscita di vapore tranne quando è equipaggiato con mezzi adeguati per impedire il passaggio della fiamma e soddisfa tutti i requisiti in materia di velocità e direzione dell'efflusso; mentre la sezione 6.9 dispone che i dispositivi di uscita devono essere costruiti per dirigere l'efflusso in direzione verticale verso l'alto per tutti i tassi di flusso previsti dal fabbricante. I disegni forniti dal fabbricante mostrano un dispositivo di drenaggio con uno sbocco orizzontale; tuttavia, non è chiaro se, nella sua sede, il dispositivo può consentire la fuoriuscita di vapore. La Commissione non può quindi confermare la valutazione delle autorità danesi. |
(27) |
La Commissione non ha ricevuto notizie di malfunzionamento di questo tipo di valvole; tuttavia, è necessario compiere ogni sforzo ragionevole per eliminare qualsiasi possibile minaccia per la sicurezza marittima, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:
Articolo 1
Le misure temporanee notificate dal governo danese alla Commissione con lettera del 27 febbraio 2004 in relazione alle valvole del modello HPV fabbricate da Se-won Ind Co. nella Repubblica di Corea sono adeguate e proporzionate per la tutela della sicurezza marittima e quindi sono giustificate.
Articolo 2
La Commissione raccomanda che gli Stati membri assicurino che le valvole summenzionate siano ritirate dai loro mercati finché non sarà rilasciato un nuovo certificato di esame del tipo pienamente conforme ai requisiti della direttiva.
Articolo 3
La Commissione raccomanda che gli Stati membri adottino le misure più idonee per garantire la sicurezza delle navi battenti la loro bandiera equipaggiate con le valvole summenzionate, comprese almeno le misure seguenti: a) effettuare indagini sugli episodi che possono indicare il malfunzionamento delle valvole, in particolare in relazione al colpo di ariete e ai picchi di pressione durante il carico e lo scarico; e b) assicurare che le navi equipaggiate con le valvole summenzionate non siano autorizzate a trasportare carichi con un valore MESG inferiore a 0,9 mm.
Articolo 4
Gli Stati membri devono informare quanto prima la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate in conformità del presente parere.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4853 — PPG/SigmaKalon)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 3/02)
Il 10 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4853. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
8.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4964 — Sun Capital Funds/Mark IV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 3/03)
Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4964. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 gennaio 2008
(2008/C 3/04)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4723 |
JPY |
yen giapponesi |
160,65 |
DKK |
corone danesi |
7,4498 |
GBP |
sterline inglesi |
0,74625 |
SEK |
corone svedesi |
9,3625 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6396 |
ISK |
corone islandesi |
91,01 |
NOK |
corone norvegesi |
7,8685 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,145 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
255,32 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6984 |
PLN |
zloty polacchi |
3,605 |
RON |
leu rumeni |
3,5955 |
SKK |
corone slovacche |
33,418 |
TRY |
lire turche |
1,7228 |
AUD |
dollari australiani |
1,6856 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4714 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,4862 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9228 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,1116 |
KRW |
won sudcoreani |
1 384,55 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,1662 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,7021 |
HRK |
kuna croata |
7,35 |
IDR |
rupia indonesiana |
13 899,25 |
MYR |
ringgit malese |
4,8314 |
PHP |
peso filippino |
60,217 |
RUB |
rublo russo |
35,995 |
THB |
baht thailandese |
43,801 |
BRL |
real brasiliano |
2,6027 |
MXN |
peso messicano |
16,0863 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
8.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 3/7 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5016 — Triton/Ruetgers)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 3/05)
1. |
In data 20 dicembre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Triton Managers II Limited («Triton», Jersey) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'impresa Ruetgers Chemicals («Ruetgers», Germania), attualmente controllata da Evonik Industries AG, mediante acquisto di quote o azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5016 — Triton/Ruetgers, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 5.3.2005, pag. 32.